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Document 02011R0683-20110716
Council Regulation (EU) No 683/2011 of 20 June 2011 amending Regulation (EU) No 57/2011 as regards fishing opportunities for certain fish stocks
Consolidated text: Regolamento (UE) n . 683/2011 del Consiglio del 20 giugno 2011 recante modifica del regolamento (UE) n. 57/2011 per quanto concerne le possibilità di pesca per alcuni stock ittici
Regolamento (UE) n . 683/2011 del Consiglio del 20 giugno 2011 recante modifica del regolamento (UE) n. 57/2011 per quanto concerne le possibilità di pesca per alcuni stock ittici
2011R0683 — IT — 16.07.2011 — 000.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
REGOLAMENTO (UE) N. 683/2011 DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2011 (GU L 187 dell'16.7.2011, pag. 1) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) N. 683/2011 DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 2011
recante modifica del regolamento (UE) n. 57/2011 per quanto concerne le possibilità di pesca per alcuni stock ittici
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio ( 1 ) stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE. |
(2) |
Le consultazioni sulle possibilità di pesca tra l’Unione e le Isole Færøer non hanno permesso di giungere ad un accordo per il 2011. Dopo un ulteriore ciclo di consultazioni con la Norvegia nel marzo 2011, le possibilità di pesca riservate per le consultazioni con le Isole Færøer possono ora essere assegnate agli Stati membri. L’articolo 1 del regolamento (UE) n. 57/2011 e i pertinenti TAC di cui agli allegati IA e IB dello stesso regolamento dovrebbero pertanto essere modificati al fine di distribuire il contingente non assegnato e di rispecchiare la tradizionale distribuzione dello sgombro nell’Atlantico nordorientale. |
(3) |
È auspicabile attuare disposizioni flessibili riguardo all’uso di contingenti per il melù nelle due principali zone di gestione definite nell’allegato IA del regolamento (UE) n. 57/2011, per il suddetto stock (vale a dire da un lato le acque UE e le acque internazionali delle zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV e dall’altro le zone CIEM VIIIc, IX e X e le acque UE della zona Copace 34.1.1), in quanto queste due zone di gestione formano oggetto del medesimo parere scientifico e sono considerate parte del medesimo stock biologico. |
(4) |
L’allegato IA del regolamento (UE) n. 57/2011 stabilisce contingenti generali per lo scampo nella zona CIEM VII e contingenti specifici per lo scampo nell’area Porcupine Bank situata all’interno della stessa zona. È necessario fissare nuovamente tali contingenti specifici per l’anno 2011 in base ai dati aggiornati sulle catture storiche. |
(5) |
A seguito delle consultazioni conclusesi il 17 marzo 2011 tra gli Stati costieri (Isole Færøer, Groenlandia e Islanda) e altre parti contraenti (Unione e Norvegia) della Convenzione per la pesca nell’Atlantico Nord Orientale (NEAFC) sulla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti, è necessario fissare i TAC per lo scorfano in tali zone rispettando le limitazioni spaziali e temporali concordate. È opportuno modificare di conseguenza l’allegato IB del regolamento (UE) n. 57/2011. |
(6) |
La Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), nella sua riunione annuale del 2010, ha deciso di mantenere i limiti imposti per lo stesso anno riguardo alla cattura del pesce spada e riguardo al numero di pescherecci autorizzati alla pesca del pesce spada, a decorrere dal 1o gennaio 2011. È necessario applicare le suddette misure nel diritto dell’Unione. |
(7) |
I partecipanti alla terza riunione internazionale per la creazione di un’Organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) nelle acque d’altura del Pacifico meridionale (SPFO), svoltasi nel maggio 2007, hanno adottato misure provvisorie, comprese possibilità di pesca, volte a disciplinare la pesca pelagica e la pesca di fondo in tale zona fino all’istituzione della suddetta ORGP. Nella seconda conferenza preparatoria della Commissione SPFO svoltasi nel gennaio 2011, sono state accettate nuove misure provvisorie. Tali misure provvisorie sono volontarie e non giuridicamente vincolanti a norma del diritto internazionale. È tuttavia opportuno, in conformità agli obblighi di cooperazione e conservazione stabiliti dal diritto internazionale del mare, applicare le suddette misure nel diritto dell’Unione fissando un contingente complessivo per l’Unione. Ai fini della ripartizione del contingente dell’Unione fra gli Stati membri, è opportuno stabilire una nuova e definitiva chiave di ripartizione in base a criteri rigorosi, equi e obiettivi che tengano conto dei passati risultati di pesca degli Stati membri negli anni 2009 e 2010, periodo recente e sufficientemente rappresentativo durante il quale tutti gli Stati membri interessati erano presenti nelle zone di pesca. |
(8) |
L’allegato IIB del regolamento (UE) n. 57/2011 prevede limitazioni dello sforzo di pesca per la ricostituzione di taluni stock di nasello meridionale e di scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice. È opportuno chiarire il testo relativo ad una condizione speciale stabilita nel quadro delle suddette limitazioni dello sforzo di pesca e le conseguenze del fatto di ricevere un numero illimitato di giorni di sbarchi nel periodo di gestione 2011. |
(9) |
L’allegato IIC del regolamento (UE) n. 57/2011 stabilisce limitazioni dello sforzo di pesca ai fini del regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale ( 2 ).. È necessario allineare il testo del suddetto allegato con il testo dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2007. |
(10) |
Il regolamento (UE) n. 57/2011 si applica, nel complesso, a decorrere dal 1o gennaio 2011. Tuttavia, le limitazioni dello sforzo di pesca sono stabilite per un periodo di un anno a decorrere dal 1o febbraio 2011. Per seguire il regime annuale di dichiarazione delle possibilità di pesca, le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura e alle assegnazioni dovrebbero essere applicate dal 1o gennaio 2011 e le disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca dovrebbero essere applicate dal 1o febbraio 2011, salvo indicazione contraria. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio di certezza del diritto, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono ancora state esaurite. Per motivi di urgenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 57/2011
Il regolamento (UE) n. 57/2011 è modificato come segue:
1) l’articolo 1 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le seguenti possibilità di pesca:
a) per il 2011, i limiti di cattura per taluni stock ittici e gruppi di stock ittici;
b) per il periodo dal 1o febbraio 2011 al 31 gennaio 2012, determinati limiti di sforzo;
c) per i periodi indicati negli articoli 20, 21 e 22 e negli allegati IE e V, le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (CCAMLR);
d) per i periodi indicati nell’articolo 28, le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della Convenzione della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC); e
e) le possibilità di pesca supplementari per lo sgombro derivanti dai contingenti non catturati nel 2010.»;
2) l’allegato IA è modificato come segue:
a) la voce relativa al cicerello e alle catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa, IIIa e IV è sostituita dal testo seguente:
«Specie: Cicerello e catture accessorie connesse Ammodytes spp. |
Zona: Acque UE delle zone IIa, IIIa e IV (1) (SAN/2A3A4.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca |
334 324 |
TAC analitico. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regno Unito |
7 308 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania |
511 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia |
12 277 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE |
354 420 (2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvegia |
20 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAC |
374 420 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Escluse le acque entro sei miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.Escluse le acque entro sei miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula. (2) Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al TAC deve consistere in cicerelli. Le catture accessorie di limanda, sgombro e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del TAC. Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all’allegato IID:
|
b) la voce relativa all’aringa nella zona IIIa è sostituita dal testo seguente:
«Specie: Aringa (1) Clupea harengus |
Zona: IIIa (HER/03 A.) |
|
Danimarca |
12 608 (2) |
TAC analitico.Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
Germania |
202 (2) |
|
Svezia |
13 189 (2) |
|
UE |
25 999 (2) |
|
TAC |
30 000 |
|
(1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. (2) Fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque UE della zona IV.»; |
c) la voce relativa all’aringa nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN è sostituita dal testo seguente:
«Specie: Aringa Clupea harengus |
Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN (1) (HER/5B6ANB) |
|
Germania |
2 513 |
TAC analitico. |
Francia |
475 |
|
Irlanda |
3 396 |
|
Paesi Bassi |
2 513 |
|
Regno Unito |
13 584 |
|
UE |
22 481 |
|
TAC |
22 481 |
|
(1) Si tratta dello stock di aringhe della zona VIa, a nord di 56o 00′ N, e della parte della zona VIa situata ad est di 07o 00′ O e a nord di 55o 00′ N, escluso il Clyde.»; |
d) la voce relativa al melù nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV è sostituita dal testo seguente:
«Specie: Melù Micromesistius poutassou |
Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV (WHB/1X14) |
|
Danimarca |
1 533 (1) |
TAC analitico. |
Germania |
596 (1) |
|
Spagna |
||
Francia |
1 067 (1) |
|
Irlanda |
1 187 (1) |
|
Paesi Bassi |
1 869 (1) |
|
Portogallo |
||
Svezia |
379 (1) |
|
Regno Unito |
1 990 (1) |
|
UE |
10 042 (1) |
|
TAC |
40 100 |
|
(1) Di cui fino al 68 % può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1). (2) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1. Tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.»; |
e) la voce relativa alla molva azzurra nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII è sostituita dal testo seguente:
«Specie: Molva azzurra Molva dypterygia |
Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI, VII (BLI/5B67-) (3) |
|
Germania |
20 |
TAC analitico.Si applica l’articolo 13 del presente regolamento. |
Estonia |
3 |
|
Spagna |
62 |
|
Francia |
1 422 |
|
Irlanda |
5 |
|
Lituania |
1 |
|
Polonia |
1 |
|
Regno Unito |
362 |
|
Altri |
5 (1) |
|
UE |
1 717 |
|
Norvegia |
150 (2) |
|
TAC |
2 032 |
|
(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. (2) Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII. (3) Si applicano condizioni speciali in conformità dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1288/2009 (4) e dell’allegato III, punto 7, del regolamento (CE) n. 43/2009 (5). (4) Regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che istituisce misure tecniche transitorie dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2011 (GU L 347 del 24.12.2009, pag. 6). (5) Regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1).»; |
f) la voce relativa alla molva nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV è sostituita dal testo seguente:
«Specie: Molva Molva molva |
Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (LIN/6X14.) |
|
Belgio |
30 |
TAC analitico.Si applica l’articolo 13 del presente regolamento. |
Danimarca |
5 |
|
Germania |
109 |
|
Spagna |
2 211 |
|
Francia |
2 357 |
|
Irlanda |
591 |
|
Portogallo |
5 |
|
Regno Unito |
2 716 |
|
UE |
8 024 |
|
Norvegia |
||
TAC |
14 164 |
|
(1) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l’inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità delle catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non supera 3 000 t. (2) Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di 6 140 t per la molva e 2 923 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.»; |
g) la voce relativa allo scampo nella zona VII è sostituita dal testo seguente:
«Specie: Scampo Nephrops norvegicus |
Zona: VII (NEP/07.) |
|||||||||||
Spagna |
1 306 (1) |
TAC analitico. |
||||||||||
Francia |
5 291 (1) |
|||||||||||
Irlanda |
8 025 (1) |
|||||||||||
Regno Unito |
7 137 (1) |
|||||||||||
UE |
21 759 (1) |
|||||||||||
TAC |
21 759 (1) |
|||||||||||
(1)
Di cui non più dei seguenti contingenti può essere prelevato nella zona VII (Porcupine Bank – unità 16) (NEP/*07U16):
|
h) la voce relativa allo sgombro nelle zone IIIa e IV; nelle acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc, e sottodivisioni 22-32 è sostituita dal testo seguente:
«Specie: Sgombro Scomber scombrus |
Zona: IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId (MAC/2A34.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio |
517 (3) |
Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania |
539 (3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia |
1 629 (3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paesi Bassi |
1 640 (3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regno Unito |
1 518 (3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvegia |
169 019 (4) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAC |
Non pertinente |
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(1) Comprese 242 t da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-). (2) Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti. (3) Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa. (4) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la parte norvegese del TAC del Mare del Nord, pari a 47 197 t. Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa, eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella zona IIIa. (5) Include 323 t di contingente riportate dalle possibilità di pesca 2010 non utilizzate. Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
i) la voce relativa allo sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV è sostituita dal testo seguente:
«Specie: Sgombro Scomber scombrus |
Zona: VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV (MAC/2CX14-) |
||||||||||||||||||||||
Germania |
20 694 |
TAC analitico.Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||||||||||||||||
Spagna |
22 |
||||||||||||||||||||||
Estonia |
172 |
||||||||||||||||||||||
Francia |
13 797 |
||||||||||||||||||||||
Irlanda |
68 978 |
||||||||||||||||||||||
Lettonia |
127 |
||||||||||||||||||||||
Lituania |
127 |
||||||||||||||||||||||
Paesi Bassi |
30 177 |
||||||||||||||||||||||
Polonia |
1 457 |
||||||||||||||||||||||
Regno Unito |
189 694 |
||||||||||||||||||||||
UE |
325 245 (3) |
||||||||||||||||||||||
Norvegia |
|||||||||||||||||||||||
TAC |
Non pertinente |
||||||||||||||||||||||
(1) Può essere pescato nelle zone IIa, VIa (a nord di 56° 30’ N), IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh. (2) 33 804 t aggiuntive di contingente di accesso possono essere pescate dalla Norvegia a nord di 56° 30’ N e imputate al limite di cattura. (3) Include 674 t di contingente omesse dalle possibilità di pesca 2010. Condizioni specialiNei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
|
j) la voce relativa allo sgombro nelle zone VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 è sostituita dal testo seguente:
«Specie: Sgombro Scomber scombrus |
Zona: VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 (MAC/8C3411) |
|||||||||
Spagna |
30 609 (1) |
TAC analitico.Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||||
Francia |
203 (1) |
|||||||||
Portogallo |
6 327 (1) |
|||||||||
UE |
37 139 |
|||||||||
TAC |
Non pertinente |
|||||||||
(1) I quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente. Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
|
k) la voce relativa allo sgombro nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa è sostituita dal testo seguente:
«Specie: Sgombro Scomber scombrus |
Zona: Acque norvegesi delle zone IIa e IVa (MAC/2A4 A-N.) |
|
Danimarca |
TAC analitico.Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
UE |
||
TAC |
Non pertinente |
|
(1) Le catture effettuate nella zona IVa (MAC/*4A.) e nella zona IIa (MAC/*02A.) devono essere comunicate separatamente. (2) Include 272 t di contingente riportate dalle possibilità di pesca 2010 non utilizzate.»; |
l) la voce relativa allo spratto e alle catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa e IV è sostituita dal testo seguente:
«Specie: Spratto e catture accessorie connesse Sprattus sprattus |
Zona: Acque UE delle zone IIa e IV (SPR/2AC4-C) |
|
Belgio |
1 835 |
TAC precauzionale. |
Danimarca |
145 273 |
|
Germania |
1 835 |
|
Francia |
1 835 |
|
Paesi Bassi |
1 835 |
|
Svezia |
1 330 (1) |
|
Regno Unito |
6 057 |
|
UE |
160 000 (4) |
|
Norvegia |
10 000 (2) |
|
TAC |
170 000 (3) |
|
(1) Compresi i cicerelli. (2) Può essere pescato unicamente nelle acque UE della zona IV. (3) TAC preliminare. Il TAC definitivo sarà stabilito alla luce dei nuovi pareri scientifici nel corso del primo semestre 2011. (4) Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da spratto. Le catture accessorie di limanda e di merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del TAC.»; |
m) la voce relativa al sugarello e alle catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV è sostituita dal testo seguente:
«Specie: Sugarello e catture accessorie connesse Trachurus spp. |
Zona: Acque UE delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/2 A-14) |
|
Danimarca |
15 781 (1) |
TAC analitico. |
Germania |
||
Spagna |
16 795 |
|
Francia |
||
Irlanda |
41 010 (1) |
|
Paesi Bassi |
||
Portogallo |
1 618 |
|
Svezia |
675 (1) |
|
Regno Unito |
||
UE |
158 787 (3) |
|
TAC |
158 787 |
|
(1) Fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque UE delle zone IIa o IVa prima del 30 giugno 2011, può essere imputato al contingente relativo alle acque UE delle zone IVb, IVc e VIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*4BC7D). (2) Fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*07D). (3) Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da sugarelli. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5 % del TAC.»; |
3) l’allegato IB è modificato come segue:
a) la voce relativa al merluzzo bianco e all’eglefino nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dal testo seguente:
«Specie: Merluzzo bianco ed eglefino Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus |
Zona: Acque delle Isole Færøer della zona Vb (C/H/05B-F.) |
|
Germania |
0 |
TAC analitico.Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
Francia |
0 |
|
Regno Unito |
0 |
|
UE |
0 |
|
TAC |
Non pertinente»; |
b) la voce relativa al melù nelle acque delle Isole Færøer è sostituita dal testo seguente:
«Specie: Melù Micromesistius poutassou |
Zona: Acque delle Isole Færøer (WHB/2A4AXF) |
|
Danimarca |
0 |
TAC analitico.Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
Germania |
0 |
|
Francia |
0 |
|
Paesi Bassi |
0 |
|
Regno Unito |
0 |
|
UE |
0 |
|
TAC |
40 100 (1) |
|
(1) TAC concordato dall’Unione, dalle Isole Færøer, dalla Norvegia e dall’Islanda.»; |
c) la voce relativa alla molva e alla molva azzurra nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dal testo seguente:
«Specie: Molva e molva azzurra Molva molva e Molva dypterygia |
Zona: Acque delle Isole Færøer della zona Vb (B/L/05B-F.) |
|
Germania |
0 |
TAC analitico.Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
Francia |
0 |
|
Regno Unito |
0 |
|
UE |
0 |
|
TAC |
Non pertinente»; |
d) la voce relativa al gamberello boreale nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dal testo seguente:
«Specie: Gamberello boreale Pandalus borealis |
Zona: Acque groenlandesi delle zone V e XIV (PRA/514GRN) |
|
Danimarca |
1 950 |
TAC analitico.Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
Francia |
1 950 |
|
UE |
7 000 (1) |
|
TAC |
Non pertinente |
|
(1) Di cui 3 100 t assegnate alla Norvegia.»; |
e) la voce relativa al merluzzo carbonaro nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dal testo seguente:
«Specie: Merluzzo carbonaro Pollachius virens |
Zona: Acque delle Isole Færøer della zona Vb (POK/05B-F.) |
|
Belgio |
0 |
TAC analitico.Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
Germania |
0 |
|
Francia |
0 |
|
Paesi Bassi |
0 |
|
Regno Unito |
0 |
|
UE |
0 |
|
TAC |
Non pertinente»; |
f) la voce relativa all’ippoglosso nero nelle acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 è sostituita dal testo seguente:
«Specie: Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides |
Zona: Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 (GHL/N01GRN) |
|
Germania |
1 850 |
TAC analitico.Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
UE |
2 650 (1) |
|
TAC |
Non pertinente |
|
(1) Di cui 800 t, da pescarsi esclusivamente nella zona NAFO 1, sono assegnate alla Norvegia.»; |
g) la voce relativa all’ippoglosso nero nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dal testo seguente:
«Specie: Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides |
Zona: Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GHL/514GRN) |
|
Germania |
5 867 |
TAC analitico.Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
Regno Unito |
309 |
|
UE |
7 000 (1) |
|
TAC |
Non pertinente |
|
(1) Di cui 824 t assegnate alla Norvegia.»; |
h) la voce relativa allo scorfano nelle acque UE e nelle acque internazionali della zona V e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV è sostituita dal testo seguente:
«Specie: Scorfano (acque pelagiche superficiali) Sebastes spp. |
Zona: Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214S) |
|
Estonia |
0 (1) |
TAC analitico.Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
Germania |
0 (1) |
|
Spagna |
0 (1) |
|
Francia |
0 (1) |
|
Irlanda |
0 (1) |
|
Lettonia |
0 (1) |
|
Paesi Bassi |
0 (1) |
|
Polonia |
0 (1) |
|
Portogallo |
0 (1) |
|
Regno Unito |
0 (1) |
|
UE |
0 (1) |
|
TAC |
0 (1) |
|
(1) Non può essere pescato dal 1o gennaio al 9 maggio 2011. |
Specie: Scorfano (acque pelagiche profonde) Sebastes spp. |
Zona: Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214D) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia |
TAC analitico.Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Germania |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Paesi Bassi |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Regno Unito |
||||||||||||||||||||||||||||||||
UE |
||||||||||||||||||||||||||||||||
TAC |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)
Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:
(2) Non può essere pescato dal 1o gennaio al 9 maggio 2011.»; |
i) la voce relativa allo scorfano nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dal testo seguente:
«Specie: Scorfano (acque pelagiche) Sebastes spp. |
Zona: Acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/514GRN) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Germania |
TAC analitico.Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Francia |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Regno Unito |
||||||||||||||||||||||||||||||||
UE |
||||||||||||||||||||||||||||||||
TAC |
Non pertinente |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Può essere pescato solo con reti da traino pelagiche. Può essere pescato a est o ovest. (2)Il contingente può essere prelevato nella zona di regolamentazione NEAFC purché siano soddisfatte le condizioni fissate dalla Groenlandia in materia di comunicazione (RED/*51214). Se pescato nella zona di regolamentazione NEAFC, può essere prelevato solo a decorrere dal 10 maggio 2011 come scorfano di acque pelagiche profonde e unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate (RED/*5-14):
|
j) la voce relativa ad altre specie nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dal testo seguente:
«Specie: Altre specie (1) |
Zona: Acque delle Isole Færøer della zona Vb (OTH/05B-F.) |
|
Germania |
0 |
TAC analitico.Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
Francia |
0 |
|
Regno Unito |
0 |
|
UE |
0 |
|
TAC |
Non pertinente |
|
(1) Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.»; |
k) la voce relativa ai pleuronettiformi nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dal testo seguente:
«Specie: Pleuronettiformi |
Zona: Acque delle Isole Færøer della zona Vb (FLX/05B-F.) |
|
Germania |
0 |
TAC analitico.Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
Francia |
0 |
|
Regno Unito |
0 |
|
UE |
0 |
|
TAC |
Non pertinente»; |
4) nell’allegato IC, la voce relativa al gamberello boreale nella zona NAFO 3L è sostituita dalla seguente:
«Specie: Gamberello boreale Pandalus borealis |
Zona: NAFO 3L (1) (PRA/N3L.) |
||||||||||||||||
Estonia |
214 |
TAC analitico.Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||||||||||
Lettonia |
214 |
||||||||||||||||
Lituania |
214 |
||||||||||||||||
Polonia |
214 |
||||||||||||||||
Altri Stati membri |
213 (2) |
||||||||||||||||
UE |
1 069 |
||||||||||||||||
TAC |
19 200 |
||||||||||||||||
(1)
Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:
(2) Except Estonia, Latvia, Lithuania and Poland.»; |
5) nell’allegato ID la voce relativa al tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mediterraneo (BFT/AE045 W) è sostituita dal testo seguente:
«Specie: Tonno rosso Thunnus thynnus |
Zona: Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mediterraneo (BFT/AE045 W) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Cipro |
66,98 (4) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Grecia |
124,37 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Spagna |
||||||||||||||||||||||||||||||
Francia |
||||||||||||||||||||||||||||||
Italia |
||||||||||||||||||||||||||||||
Malta |
153,99 (4) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo |
226,84 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Altri Stati membri |
26,90 (1) |
|||||||||||||||||||||||||||||
UE |
||||||||||||||||||||||||||||||
TAC |
12 900 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(1) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria. (2)Nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):
Nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):
Nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):
Nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):
|
6) l’allegato IH è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO IH
Zona della Convenzione WCPFC
Specie: Pesce spada Xiphias gladius |
Zona: Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (SWO/F7120S) |
|
UE |
3 170,36 |
TAC analitico |
TAC |
Non pertinente»; |
7) l’allegato IJ è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO IJ
Zona della convenzione SPFO
Specie: Sugarello cileno Trachurus murphyi |
Zona: Zona della convenzione SPFO (CJM/SPRFMO) |
|
Germania |
10 223,67 |
|
Paesi Bassi |
11 080,80 |
|
Lituania |
7 112,63 |
|
Polonia |
12 231,90 |
|
UE |
40 649 »; |
8) l’allegato IIB è così modificato:
a) iIl punto 5,2 è sostituito dal seguente:
«5.2. Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave UE può essere autorizzata dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:
a) gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave nel 2008 o nel 2009 rappresentano meno di 5 tonnellate o meno del 3 % del totale degli sbarchi in peso vivo; e
b) gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave nel 2008 o nel 2009 rappresentano meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo.»;
b) il punto 9.1 è sostituito dal seguente:
«9.1. Gli sbarchi di una nave a cui sia stato attribuito un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione 2011, 5 tonnellate o il 3 % del totale degli sbarchi in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di peso vivo di scampo.»;
9) l’allegato IIC è modificato come segue:
a) il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2. Attrezzi da pesca
Il presente allegato si applica ai seguenti gruppi di attrezzi da pesca:
a) sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm;
b) reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm.»;
b) la tabella I è sostituita dalla seguente:
«Tabella I
Attrezzo punto 2 |
Denominazione Si utilizzano solo i gruppi di attrezzi di cui al punto 2 |
Manica occidentale |
2 a) |
Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm |
164 |
2 b) |
Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm |
164 »; |
10) l’allegato VII è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO VII
ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC
Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20o S della zona della convenzione WCPFC
Spagna |
14 |
UE |
14 ». |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le disposizioni dell’articolo 1, punti da 1 a 7 e punto 10, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011.
Le disposizioni dell’articolo 1, punti 8 e 9, si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.
( 2 ) GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 7.