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Document 02011D0891-20190211
Commission Decision of 22 December 2011 authorising the placing on the market of products containing, consisting of, or produced from genetically modified cotton 281-24-236x3006-210-23 (DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2011) 9532) (Only the English text is authentic) (Text with EEA relevance) (2011/891/EU)Text with EEA relevance
Consolidated text: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2011, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236x3006-210-23 (DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 9532] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/891/UE)Testo rilevante ai fini del SEE
Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2011, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236x3006-210-23 (DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 9532] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/891/UE)Testo rilevante ai fini del SEE
02011D0891 — IT — 11.02.2019 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 2011 che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236x3006-210-23 (DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 9532] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 344 dell'28.12.2011, pag. 51) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 39 |
7 |
11.2.2019 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2011
che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236x3006-210-23 (DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2011) 9532]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/891/UE)
Articolo 1
Organismo geneticamente modificato e identificatore unico
Al cotone (Gossypium hirsutum) geneticamente modificato 281-24-236x3006-210-23, di cui al punto b) dell’allegato della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5, in conformità al regolamento (CE) n. 65/2004.
Articolo 2
Autorizzazione
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite nella presente decisione:
a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti da o ottenuti a partire da cotone DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5;
b) mangimi contenenti o costituiti da cotone DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5 o da esso ottenuti;
c) prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti o costituiti da cotone DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di cotone ad eccezione della coltivazione.
Articolo 3
Etichettatura
1. Ai fini delle disposizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell’organismo» è «cotone».
2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da cotone DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5 di cui all’articolo 2, lettere b) e c), e nei documenti che li accompagnano.
Articolo 4
Monitoraggio degli effetti ambientali
1. Il titolare dell’autorizzazione garantisce l’istituzione e l’attuazione del piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell’allegato.
2. Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, a norma della decisione 2009/770/CE.
Articolo 5
Registro comunitario
Le informazioni riportate nell’allegato della presente decisione sono iscritte nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Articolo 6
Titolare dell'autorizzazione
Il titolare dell'autorizzazione è la Dow AgroSciences Distribution SAS, Francia, in rappresentanza della Mycogen Seeds, Stati Uniti.
Articolo 7
Validità
La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di notifica.
Articolo 8
Destinatario
La Dow AgroSciences Distribution SAS, 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francia, è destinataria della presente decisione.
ALLEGATO
a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione
Nome |
: |
Dow AgroSciences Distribution SAS |
Indirizzo |
: |
6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francia. |
b) Designazione e specifiche dei prodotti
1) Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti da o ottenuti a partire da cotone DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5;
2) mangimi contenenti o costituiti da cotone DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5 o da esso ottenuti;
3) prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti o costituiti da cotone DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di cotone a eccezione della coltivazione.
Il cotone geneticamente modificato DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5 (Gossypium hirsutum), descritto nella domanda, esprime le proteine Cry1Ac e Cry1F che conferiscono protezione da alcune specie di lepidotteri e la proteina PAT, utilizzata come marcatore genetico, che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato-ammonio.
c) Etichettatura
1) Ai fini dell’applicazione dei requisiti specifici in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «cotone»;
2) La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da cotone DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5 di cui all’articolo 2, lettere b) e c) della presente decisione, e nei documenti che li accompagnano.
d) Metodo di rilevamento
— Metodo evento-specifico basato sulla PCR in tempo reale, per la quantificazione del cotone DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5;
— metodo convalidato sulle sementi dal laboratorio comunitario di riferimento designato a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato in http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm;
— materiale di riferimento: ERM®-BF422, disponibile tramite il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) all’indirizzo https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue
e) Identificatore unico
DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5
f) Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica
Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), identificativo del record: cfr. [da completare alla notifica].
g) Condizioni o restrizioni relative all’immissione in commercio, all’uso o alla manipolazione dei prodotti
Non applicabili.
h) Piano di monitoraggio
Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conforme all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.
[Link: piano pubblicato su Internet]
i) Requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio per l’uso degli alimenti destinati al consumo umano
Non applicabili.
Nota: In futuro può rendersi necessaria la modifica dei link ai documenti pertinenti. Queste modifiche saranno comunicate al pubblico mediante l’aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.