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Document 02011D0891-20190211

    Consolidated text: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2011, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236x3006-210-23 (DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 9532] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/891/UE)Testo rilevante ai fini del SEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/891/2019-02-11

    02011D0891 — IT — 11.02.2019 — 001.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 22 dicembre 2011

    che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236x3006-210-23 (DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2011) 9532]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2011/891/UE)

    (GU L 344 dell'28.12.2011, pag. 51)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/239 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 6 febbraio 2019

      L 39

    7

    11.2.2019




    ▼B

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 22 dicembre 2011

    che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236x3006-210-23 (DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2011) 9532]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2011/891/UE)



    Articolo 1

    Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

    Al cotone (Gossypium hirsutum) geneticamente modificato 281-24-236x3006-210-23, di cui al punto b) dell’allegato della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5, in conformità al regolamento (CE) n. 65/2004.

    Articolo 2

    Autorizzazione

    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite nella presente decisione:

    a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti da o ottenuti a partire da cotone DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5;

    b) mangimi contenenti o costituiti da cotone DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5 o da esso ottenuti;

    c) prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti o costituiti da cotone DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di cotone ad eccezione della coltivazione.

    Articolo 3

    Etichettatura

    1.  Ai fini delle disposizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell’organismo» è «cotone».

    2.  La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da cotone DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5 di cui all’articolo 2, lettere b) e c), e nei documenti che li accompagnano.

    Articolo 4

    Monitoraggio degli effetti ambientali

    1.  Il titolare dell’autorizzazione garantisce l’istituzione e l’attuazione del piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell’allegato.

    2.  Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, a norma della decisione 2009/770/CE.

    Articolo 5

    Registro comunitario

    Le informazioni riportate nell’allegato della presente decisione sono iscritte nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

    ▼M1

    Articolo 6

    Titolare dell'autorizzazione

    Il titolare dell'autorizzazione è la Dow AgroSciences Distribution SAS, Francia, in rappresentanza della Mycogen Seeds, Stati Uniti.

    ▼B

    Articolo 7

    Validità

    La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di notifica.

    ▼M1

    Articolo 8

    Destinatario

    La Dow AgroSciences Distribution SAS, 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francia, è destinataria della presente decisione.

    ▼B




    ALLEGATO

    ▼M1

    a)    Richiedente e titolare dell'autorizzazione

    Nome

    :

    Dow AgroSciences Distribution SAS

    Indirizzo

    :

    6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francia.

    ▼B

    b)    Designazione e specifiche dei prodotti

    1) Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti da o ottenuti a partire da cotone DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5;

    2) mangimi contenenti o costituiti da cotone DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5 o da esso ottenuti;

    3) prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti o costituiti da cotone DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di cotone a eccezione della coltivazione.

    Il cotone geneticamente modificato DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5 (Gossypium hirsutum), descritto nella domanda, esprime le proteine Cry1Ac e Cry1F che conferiscono protezione da alcune specie di lepidotteri e la proteina PAT, utilizzata come marcatore genetico, che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato-ammonio.

    c)    Etichettatura

    1) Ai fini dell’applicazione dei requisiti specifici in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «cotone»;

    2) La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da cotone DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5 di cui all’articolo 2, lettere b) e c) della presente decisione, e nei documenti che li accompagnano.

    d)    Metodo di rilevamento

     Metodo evento-specifico basato sulla PCR in tempo reale, per la quantificazione del cotone DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5;

     metodo convalidato sulle sementi dal laboratorio comunitario di riferimento designato a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato in http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm;

     materiale di riferimento: ERM®-BF422, disponibile tramite il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) all’indirizzo https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue

    e)    Identificatore unico

    DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5

    f)    Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica

    Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), identificativo del record: cfr. [da completare alla notifica].

    g)    Condizioni o restrizioni relative all’immissione in commercio, all’uso o alla manipolazione dei prodotti

    Non applicabili.

    h)    Piano di monitoraggio

    Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conforme all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

    [Link: piano pubblicato su Internet]

    i)    Requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio per l’uso degli alimenti destinati al consumo umano

    Non applicabili.

    Nota: In futuro può rendersi necessaria la modifica dei link ai documenti pertinenti. Queste modifiche saranno comunicate al pubblico mediante l’aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.

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