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Document 02011D0807-20120313

Consolidated text: Decisione di esecuzione della Commissione del 30 novembre 2011 recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2012 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi [notificata con il numero C(2011) 8719] (2011/807/UE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/807/2012-03-13

2011D0807 — IT — 13.03.2012 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2012 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi

[notificata con il numero C(2011) 8719]

(2011/807/UE)

(GU L 322, 6.12.2011, p.11)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 2012

  L 73

6

13.3.2012




▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2012 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi

[notificata con il numero C(2011) 8719]

(2011/807/UE)



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario ( 1 ), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi.

(2)

Inoltre, l'articolo 27, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE dispone l'introduzione di un'azione finanziaria dell'Unione al fine di rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri per finanziare i programmi nazionali di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle malattie animali e alle zoonosi figuranti nell'allegato 1 di tale decisione.

(3)

La decisione 2008/341/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi ( 2 ) dispone che, per essere approvati a titolo dell'azione finanziaria dell'Unione, i programmi presentati dagli Stati membri devono rispettare almeno i criteri fissati nell'allegato di tale decisione.

(4)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, la lotta e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 3 ), dispone l'esecuzione, da parte degli Stati membri, di programmi annuali per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini.

(5)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ( 4 ), prevede altresì che gli Stati membri attuino programmi di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per contribuire, tra l'altro, in base a una valutazione del rischio regolarmente aggiornata, a far conoscere il pericolo connesso ai volatili selvatici in rapporto ai virus influenzali aviari nei volatili. Occorre di conseguenza approvare anche tali programmi annuali di sorveglianza e il loro finanziamento.

(6)

Alcuni Stati membri hanno presentato alla Commissione programmi annuali di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali, programmi di controllo miranti alla prevenzione delle zoonosi e programmi annuali di eradicazione e sorveglianza di talune TSE, per i quali desiderano ricevere un contributo finanziario dell'Unione.

(7)

Per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 alcuni programmi pluriennali presentati dagli Stati membri per l'eradicazione, la lotta e la sorveglianza delle malattie animali sono stati approvati a titolo delle decisioni 2007/782/CE ( 5 ), 2008/897/CE ( 6 ), 2009/883/CE ( 7 ) e 2010/712/UE ( 8 ) della Commissione.

(8)

L'impegno di spesa per tali programmi pluriennali è stato adottato conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 9 ). Il primo impegno di bilancio per tali programmi è stato adottato dopo la loro approvazione. Ciascun impegno annuale successivo va effettuato dalla Commissione a seguito dell'esecuzione del programma relativo all'anno precedente, in base alla decisione di concedere un contributo di cui all'articolo 27, paragrafo 5, della decisione 2009/470/CE.

(9)

Alcuni Stati membri che hanno attuato efficacemente programmi di eradicazione della rabbia cofinanziati per diversi anni confinano con paesi terzi in cui è presente tale malattia. Per un'eradicazione definitiva della rabbia occorre attuare programmi di vaccinazione nei territori di tali paesi terzi confinanti con l'Unione.

(10)

Al fine di sostenere l'attuazione delle attività di vaccinazione antirabbica nel territorio dei paesi terzi confinanti con l'Unione, dovrebbe essere reso possibile il pagamento di un anticipo pari al 60 % dell'importo massimo fissato per queste attività a titolo dei programmi degli Stati membri.

(11)

La Commissione ha esaminato sotto il profilo veterinario e finanziario ciascun programma annuale presentato dagli Stati membri, nonché rispettivamente il quinto, il quarto, il terzo e il secondo anno dei programmi pluriennali approvati per il 2008, 2009, 2010 e 2011. I programmi sono conformi alla legislazione veterinaria dell'Unione applicabile, in particolare ai criteri di cui alla decisione 2008/341/CE.

(12)

Data l'importanza dei programmi annuali e pluriennali per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dall'Unione in materia di sanità pubblica e di salute degli animali e visto il carattere obbligatorio dell'applicazione in tutti gli Stati membri dei programmi sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e sull'influenza aviaria, è opportuno fissare il livello del contributo finanziario dell'Unione per il rimborso delle spese che gli Stati membri interessati dovranno sostenere per le misure indicate nella presente decisione, sino a un importo massimo stabilito per ciascun programma.

(13)

A norma dell'articolo 75 del regolamento finanziario e dell'articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d'esecuzione, l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell'azione comportante la spesa e che è adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(14)

La verifica delle singole motivazioni delle spese ammissibili rappresenta un pesante onere amministrativo pur non migliorando in maniera significativa l'efficiente uso dei fondi dell'Unione o la trasparenza. È quindi più opportuno fissare il contributo finanziario dell'Unione per ciascun programma, se del caso, ad un livello tale da garantire che i costi derivanti dal tipo di misura, se attuata, siano adeguatamente coperti. Il contributo finanziario dell'Unione a sostegno in particolare di determinate attività, come il campionamento, l'effettuazione di test e la vaccinazione, va di conseguenza indicato come importo forfettario destinato a indennizzare tutte le spese normalmente sostenute per espletare l'attività o per produrre il relativo risultato del test.

(15)

A norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 ( 10 ) del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali devono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento.

(16)

La concessione del contributo finanziario dell'Unione deve essere subordinata alla condizione che le azioni previste siano realizzate in maniera efficace e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti dalla presente decisione.

(17)

Per ragioni di efficienza amministrativa tutte le spese dichiarate ai fini del contributo finanziario dell'Unione vanno espresse in euro. Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1290/2005, per la conversione delle spese in valute diverse dall'euro va applicato l'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui la domanda è presentata dallo Stato membro interessato.

(18)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



CAPO I

PROGRAMMI ANNUALI

Articolo 1

Brucellosi bovina

1.  I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Spagna, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

2.  Il contributo finanziario dell'Unione:

a) consiste in un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test:

i) 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;

ii) 0,2 EUR per test del rosa bengala;

iii) 0,2 EUR per test SAT;

iv) 0,4 EUR per test di fissazione del complemento;

v) 0,5 EUR per test ELISA;

vi) 10 EUR per esame batteriologico;

vii) 1 EUR per animale domestico vaccinato;

b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l'indennizzo da versare ai proprietari degli animali macellati nell'ambito di tali programmi e non supera in media 375 EUR per animale macellato;

c) e non supera i seguenti importi:

i) 4 800 000 EUR per la Spagna;

ii) 2 300 000 EUR per l'Italia;

iii) 1 550 000 EUR per il Portogallo;

iv) 2 000 000 EUR per il Regno Unito.

Articolo 2

Tubercolosi bovina

1.  I programmi di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Irlanda, Spagna, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

2.  Il contributo finanziario dell'Unione:

a) consiste in un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test:

i) 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;

ii) 1,5 EUR per tubercolinoreazione;

iii) 5 EUR per test del gamma interferone;

iv) 10 EUR per esame batteriologico;

b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l'indennizzo da versare ai proprietari degli animali macellati nell'ambito di tali programmi e non supera in media 375 EUR per animale macellato;

c) e non supera i seguenti importi:

i) 14 000 000 EUR per l'Irlanda;

ii) 12 700 000 EUR per la Spagna;

iii) 5 000 000 EUR per l'Italia;

iv) 2 650 000 EUR per il Portogallo;

v) 31 200 000 EUR per il Regno Unito.

Article3

Brucellosi ovi-caprina

1.  I programmi di eradicazione della brucellosi ovina e caprina presentati da Grecia, Italia, Spagna, Cipro e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

2.  Il contributo finanziario dell'Unione:

a) consiste in un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test:

i) 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;

ii) 0,2 EUR per test del rosa bengala;

iii) 0,4 EUR per test di fissazione del complemento;

iv) 10 EUR per esame batteriologico;

v) 1 EUR per animale domestico vaccinato;

b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l'indennizzo da versare ai proprietari degli animali macellati nell'ambito di tali programmi e non supera in media 50 EUR per animale macellato;

c) e non supera i seguenti importi:

i) 2 050 000 EUR per la Grecia;

ii) 8 700 000 EUR per la Spagna;

iii) 3 700 000 EUR per l'Italia;

iv) 190 000 EUR per Cipro;

v) 1 950 000 EUR per il Portogallo.

Articolo 4

Febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato

1.  I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

2.  Il contributo finanziario dell'Unione:

a) consiste in un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test:

i) 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;

ii) 1 EUR per animale domestico vaccinato;

iii) 2 EUR per test ELISA;

iv) 10 EUR per test PCR;

v) 10 EUR per esame virologico;

b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:

i) l'effettuazione dei test di laboratorio per la sorveglianza entomologica;

ii) l'acquisto di trappole; e

c) non supera i seguenti importi:

i) 360 000 EUR per il Belgio;

ii) 15 000 EUR per la Bulgaria;

iii) 40 000 EUR per la Repubblica ceca;

iv) 80 000 EUR per la Germania;

v) 10 000 EUR per l'Estonia;

vi) 40 000 EUR per l'Irlanda;

vii) 100 000 EUR per la Grecia;

viii) 1 000 000 EUR per la Spagna;

ix) 1 700 000 EUR per la Francia;

x) 400 000 EUR per l'Italia;

xi) 20 000 EUR per la Lettonia;

xii) 10 000 EUR per la Lituania;

xiii) 10 000 EUR per il Lussemburgo;

xiv) 30 000 EUR per l'Ungheria;

xv) 10 000 EUR per Malta;

xvi) 40 000 EUR per i Paesi Bassi;

xvii) 10 000 EUR per l'Austria;

xviii) 50 000 EUR per la Polonia;

xix) 2 350 000 EUR per il Portogallo;

xx) 100 000 EUR per la Romania;

xxi) 40 000 EUR per la Slovenia;

xxii) 50 000 EUR per la Slovacchia;

xxiii) 10 000 EUR per la Finlandia;

xxiv) 10 000 EUR per la Svezia.

Articolo 5

Salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo)

1.  I programmi di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

2.  I programmi di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi di polli da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentati dalla Polonia sono approvati per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.

3.  Il contributo finanziario dell'Unione:

a) comprende un importo forfettario di 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;

b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 per:

i) l'effettuazione degli esami batteriologici e di sierotipizzazione nel quadro del campionamento ufficiale;

ii) l'effettuazione degli esami batteriologici atti a verificare l'efficacia della disinfezione;

iii) l'effettuazione dei test per l'individuazione di agenti antimicrobici o di effetti di inibizione della crescita batterica in tessuti di volatili appartenenti a gruppi testati per la salmonella;

iv) l'acquisto di vaccini;

v) l'indennizzo versato ai proprietari per:

 i volatili da riproduzione e ovaioli della specie Gallus gallus abbattuti,

 i tacchini della specie Meleagris gallopavo abbattuti,

 le uova distrutte come specificato al paragrafo 4; nonché

c) non supera i seguenti importi:

i) 1 300 000 EUR per il Belgio;

ii) 60 000 EUR per la Bulgaria;

iii) 1 500 000 EUR per la Repubblica ceca;

iv) 250 000 EUR per la Danimarca;

v) 1 000 000 EUR per la Germania;

vi) 30 000 EUR per l'Estonia;

vii) 300 000 EUR per l'Irlanda;

viii) 1 000 000 EUR per la Grecia;

ix) 1 000 000 EUR per la Spagna;

x) 1 300 000 EUR per la Francia;

xi) 700 000 EUR per l'Italia;

xii) 100 000 EUR per Cipro;

xiii) 130 000 EUR per la Lettonia;

xiv) 10 000 EUR per il Lussemburgo;

xv) 2 000 000 EUR per l'Ungheria;

xvi) 150 000 EUR per Malta;

xvii) 3 000 000 EUR per i Paesi Bassi;

xviii) 800 000 EUR per l'Austria;

xix) 500 000 EUR per la Polonia;

xx) 200 000 EUR per il Portogallo;

xxi) 200 000 EUR per la Romania;

xxii) 70 000 EUR per la Slovenia;

xxiii) 600 000 EUR per la Slovacchia;

xxiv) 75 000 EUR per il Regno Unito.

4.  Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui ai paragrafi 1 e 2 non supera in media gli importi sottoindicati:



a)

esame batteriologico (coltura/isolamento):

7 EUR per esame;

b)

acquisto di vaccini monovalenti:

0,05 EUR per dose;

c)

sierotipizzazione degli isolati risultanti di Salmonella spp.:

20 EUR per test;

d)

esame batteriologico mirante a verificare l'efficacia della disinfezione dei pollai dopo lo spopolamento del gruppo positivo alla Salmonella:

5 EUR per esame;

e)

test per l'individuazione di agenti antimicrobici o di effetti di inibizione della crescita batterica in tessuti di volatili appartenenti a gruppi testati per la salmonella:

5 EUR per test;

f)

indennizzo versato ai proprietari per:

 
 

i)

esemplare da riproduzione di Gallus gallus abbattuto:

4 EUR per animale,

 

ii)

esemplare ovaiolo commerciale di Gallus gallus abbattuto:

2,20 EUR per animale,

 

iii)

esemplare da riproduzione di tacchino Meleagris gallopavo abbattuto:

12 EUR per animale,

 

iv)

uova da cova di esemplari da riproduzione di Gallus gallus:

0,20 EUR per uovo da cova distrutto,

 

v)

uova da tavola di Gallus gallus:

0,04 EUR per uovo da tavola distrutto,

 

vi)

uova da cova di esemplari da riproduzione di Meleagris gallopavo:

0,40 EUR per uovo da cova distrutto.

Articolo 6

Peste suina classica e peste suina africana

1.  I programmi di lotta e sorveglianza:

a) della peste suina classica presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Lussemburgo, Ungheria, Romania, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012;

b) della peste suina africana presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

2.  Il contributo finanziario dell'Unione:

a) consiste in un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test:

i) 0,5 EUR per suino domestico sottoposto a campionamento;

ii) 5 EUR per cinghiale sottoposto a campionamento;

iii) 1 EUR per esca/vaccino;

iv) 2 EUR per test ELISA;

v) 10 EUR per test PCR;

vi) 10 EUR per esame virologico;

b) non supera i seguenti importi:

i) 210 000 EUR per la Bulgaria;

ii) 1 300 000 EUR per la Germania;

iii) 260 000 EUR per la Francia;

iv) 100 000 EUR per l'Italia;

v) 10 000 EUR per il Lussemburgo;

vi) 340 000 EUR per l'Ungheria;

vii) 900 000 EUR per la Romania;

viii) 30 000 EUR per la Slovenia;

ix) 500 000 EUR per la Slovacchia.

Articolo 7

Malattia vescicolare dei suini

1.  Il programma di eradicazione della malattia vescicolare dei suini presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

2.  Il contributo finanziario dell'Unione:

a) consiste in un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test:

i) 0,5 EUR per suino domestico sottoposto a campionamento;

ii) 2 EUR per test ELISA;

iii) EUR 4 per test di sieroneutralizzazione;

iv) 10 EUR per test PCR;

v) 10 EUR per esame virologico;

b) non supera 900 000 EUR.

Articolo 8

Influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici

1.  I programmi di indagine sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

2.  Il contributo finanziario dell'Unione:

a) consiste in un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test:

i) 0,5 EUR per campione da gruppi di pollame;

ii) 5 EUR per volatile selvatico sottoposto a campionamento nel quadro della sorveglianza passiva;

iii) 1 EUR per test ELISA;

iv) 1 EUR per test di immunodiffusione in gel di agar;

b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per l'effettuazione di test di laboratorio diversi da quelli previsti al punto a); nonché

c) non supera i seguenti importi:

i) 40 000 EUR per il Belgio;

ii) 40 000 EUR per la Bulgaria;

iii) 30 000 EUR per la Repubblica ceca;

iv) 40 000 EUR per la Danimarca;

v) 80 000 EUR per la Germania;

vi) 10 000 EUR per l'Estonia;

vii) 60 000 EUR per l'Irlanda;

viii) 10 000 EUR per la Grecia;

ix) 90 000 EUR per la Spagna;

x) 130 000 EUR per la Francia;

xi) 800 000 EUR per l'Italia;

xii) 10 000 EUR per Cipro;

xiii) 20 000 EUR per la Lettonia;

xiv) 10 000 EUR per la Lituania;

xv) 10 000 EUR per il Lussemburgo;

xvi) 130 000 EUR per l'Ungheria;

xvii) 10 000 EUR per Malta;

xviii) 190 000 EUR per i Paesi Bassi;

xix) 50 000 EUR per l'Austria;

xx) 100 000 EUR per la Polonia;

xxi) 20 000 EUR per il Portogallo;

xxii) 250 000 EUR per la Romania;

xxiii) 30 000 EUR per la Slovenia;

xxiv) 20 000 EUR per la Slovacchia;

xxv) 10 000 EUR per la Finlandia;

xxvi) 40 000 EUR per la Svezia;

xxvii) 100 000 EUR per il Regno Unito.

3.  Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai test effettuati nel quadro dei programmi non supera in media gli importi seguenti:



a)

test HI per H5/H7:

12 EUR per test;

b)

test di isolamento dei virus:

40 EUR per test;

c)

test PCR:

EUR 20 per test.

Articolo 9

Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e scrapie

1.  I programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e di eradicazione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

2.  Il contributo finanziario dell'Unione:

a) consiste in un importo forfettario:

i) di 8,5 EUR per test, come indennizzo di tutte le spese sostenute per effettuare i test diagnostici rapidi al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2 e all'allegato III, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001, o utilizzati come esami di verifica a norma dell'allegato X, capitolo C dello stesso regolamento;

ii) di 15 EUR per test, come indennizzo di tutte le spese sostenute per effettuare i test rapidi al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, allegato III, capitolo A, parte II, punti da 1 a 5 e l'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001;

iii) di 4 EUR per test, come indennizzo di tutte le spese sostenute per effettuare test di genotipizzazione;

iv) di 120 EUR per test, come indennizzo di tutte le spese sostenute per effettuare i test molecolari iniziali di cui all'allegato X, capitolo C, paragrafo 3.2, lettera c, punto i), del regolamento (CE) n. 999/2001; e

v) di 25 EUR per test, come indennizzo di tutte le spese sostenute per effettuare gli esami di verifica, diversi dai test rapidi, di cui all'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001;

▼M1

b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per l’indennizzo da versare ai proprietari degli animali:

i) abbattuti e distrutti secondo i rispettivi programmi di eradicazione della BSE e della scrapie;

ii) obbligatoriamente macellati a norma dell’allegato VII, capitolo A, punto 2.3, lettera d), del regolamento (CE) n. 999/2001;

▼B

c) non supera i seguenti importi:

i) 1 220 000 EUR per il Belgio;

ii) 500 000 EUR per la Bulgaria;

iii) 590 000 EUR per la Repubblica ceca;

iv) 730 000 EUR per la Danimarca;

v) 7 690 000 EUR per la Germania;

vi) 120 000 EUR per l'Estonia;

vii) 2 890 000 EUR per l'Irlanda;

viii) 1 540 000 EUR per la Grecia;

ix) 4 320 000 EUR per la Spagna;

x) 12 310 000 EUR per la Francia;

xi) 4 160 000 EUR per l'Italia;

xii) 1 910 000 EUR per Cipro;

xiii) 220 000 EUR per la Lettonia;

xiv) 420 000 EUR per la Lituania;

xv) 80 000 EUR per il Lussemburgo;

xvi) 1 000 000 EUR per l'Ungheria;

xvii) 20 000 EUR per Malta;

xviii) 2 080 000 EUR per i Paesi Bassi;

xix) 1 410 000 EUR per l'Austria;

xx) 2 690 000 EUR per la Polonia;

xxi) 970 000 EUR per il Portogallo;

xxii) 930 000 EUR per la Romania;

xxiii) 210 000 EUR per la Slovenia;

xxiv) 380 000 EUR per la Slovacchia;

xxv) 350 000 EUR per la Finlandia;

xxvi) 500 000 EUR per la Svezia;

xxvii) 5 000 000 EUR per il Regno Unito.

3.  Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:



a)

per animali di specie bovina abbattuti e distrutti:

500 EUR per animale;

▼M1

b)

per animali delle specie ovina e caprina abbattuti e distrutti:

70 EUR per animale;

c)

per animali delle specie ovina e caprina macellati:

50 EUR per animale.

▼B

Articolo 10

Rabbia

1.  I programmi di eradicazione della rabbia presentati da Bulgaria, Estonia, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

2.  Il contributo finanziario dell'Unione:

a) comprende un importo forfettario di 5 EUR per animale selvatico sottoposto a campionamento;

b) è fissato al 75 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:

i) l'effettuazione di test di laboratorio per l'individuazione di antigeni o anticorpi della rabbia;

ii) l'isolamento e la caratterizzazione del virus della rabbia;

iii) il rilevamento del biomarcatore e la titolazione delle esche vaccino;

iv) l'acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche;

v) l'acquisto e la somministrazione agli animali da pascolo di vaccini parenterali; nonché

c) non supera i seguenti importi:

i) 1 540 000 EUR per la Bulgaria;

ii) 620 000 EUR per l'Estonia;

iii) 1 160 000 EUR per l'Ungheria;

iv) 9 270 000 EUR per la Polonia;

v) 4 000 000 EUR per la Romania;

vi) 540 000 EUR per la Slovacchia.

3.  Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:



a)

test sierologico:

12 EUR per test;

b)

test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa:

12 EUR per test;

c)

test di immunofluorescenza (FAT):

18 EUR per test;

d)

acquisto di vaccini orali ed esche:

0,60 EUR per dose;

e)

distribuzione di vaccini orali ed esche:

0,35 EUR per dose,

f)

acquisto di vaccini parenterali:

1 EUR per dose;

g)

vaccinazione contro la rabbia degli animali da pascolo:

1,50 EUR per animale vaccinato, indipendentemente dal numero di dosi usate.

4.  Fatto salvo il paragrafo 2, lettere a) e b) e il paragrafo 3, per la parte del programma polacco che sarà attuato al di fuori del suo territorio, il contributo finanziario dell'Unione:

a) è concesso esclusivamente per l'acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche;

b) è fissato al 100 %; nonché

c) non supera 1 260 000 EUR.

5.  Il rimborso massimo erogabile per le spese di cui al paragrafo 4 non supera in media, per l'acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche, 0,95 EUR per dose.



CAPO II

PROGRAMMI PLURIENNALI

Articolo 11

Rabbia

1.  Il programma pluriennale per la rabbia presentato dalla Finlandia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2014.

2.  Il secondo anno relativo ai programmi pluriennali di eradicazione della rabbia presentati da Italia e Lettonia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

3.  Il terzo anno relativo ai programmi pluriennali di eradicazione della rabbia presentati da Lituania e Austria è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

4.  Il quinto anno relativo al programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

5.  Il contributo finanziario dell'Unione:

a) comprende un importo forfettario di 5 EUR per animale selvatico sottoposto a campionamento;

b) è fissato al 75 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi da 1 a 4 per:

i) l'effettuazione di test di laboratorio per l'individuazione di antigeni o anticorpi della rabbia;

ii) l'isolamento e la caratterizzazione del virus della rabbia;

iii) il rilevamento del biomarcatore e la titolazione delle esche vaccino;

iv) l'acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche;

v) l'acquisto e la somministrazione agli animali da pascolo di vaccini parenterali; nonché

c) per il 2012 non supera i seguenti importi:

i) 1 600 000 EUR per l'Italia;

ii) 1 700 000 EUR per la Lettonia;

iii) 2 900 000 EUR per la Lituania;

iv) 190 000 EUR per l'Austria;

v) 810 000 EUR per la Slovenia;

vi) 360 000 EUR per la Finlandia.

6.  Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:



a)

test sierologico:

12 EUR per test;

b)

test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa:

12 EUR per test;

c)

test di immunofluorescenza (FAT):

18 EUR per test;

d)

acquisto di vaccini orali ed esche:

0,60 EUR per dose;

e)

distribuzione di vaccini orali ed esche:

0,35 EUR per dose;

f)

acquisto di vaccini parenterali:

1 EUR per dose;

g)

vaccinazione contro la rabbia del bestiame da pascolo:

1,50 EUR per animale vaccinato, indipendentemente dal numero di dosi usate.

7.  Fatto salvo il paragrafo 5, lettere a) e b), e il paragrafo 6, per le parti dei programmi pluriennali lettoni, lituani e finlandesi che saranno attuate al di fuori dei territori di tali Stati membri, il contributo finanziario dell'Unione:

a) è concesso esclusivamente per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini orali e delle esche;

b) è fissato al 100 %; nonché

c) non supera, per l'anno 2012:

i) 520 000 EUR per la Lettonia;

ii) 1 260 000 EUR per la Lituania;

iii) 80 000 EUR per la Finlandia.

8.  Il rimborso massimo erogabile per le spese di cui al paragrafo 7 non supera in media, per l' acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche, 0,95 EUR per dose.

Articolo 12

Salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione e ovaioli di Gallus gallus

1.  I programmi pluriennali di salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione e ovaioli di Gallus gallus presentati dalla Polonia sono approvati per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013.

2.  Il contributo finanziario dell'Unione

a) comprende un importo forfettario di 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;

b) è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Polonia di cui al paragrafo 1 per le spese relative alle stesse misure di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

L'importo massimo del contributo finanziario dell'Unione per le misure di cui all'articolo 5 non supera 2 500 000 EUR per il 2012.

3.  Il rimborso massimo erogabile per le spese di cui al paragrafo 1 non supera quello stabilito all'articolo 5, paragrafo 4.



CAPO III

Articolo 13

Spese ammissibili

1.  Fatti salvi i limiti massimi fissati per il contributo finanziario dell'Unione dagli articoli da 1 a 12, le spese ammissibili relative alle misure di cui ai medesimi articoli si limitano alle spese contenute nell'allegato.

2.  Sono ammissibili al cofinanziamento tramite un contributo finanziario dell'Unione esclusivamente le spese sostenute per l'esecuzione dei programmi annuali o pluriennali di cui agli articoli da 1 a 12 versate prima della presentazione della relazione finale da parte degli Stati membri.

3.  Per ricevere l'importo forfettario complessivo stabilito agli articoli da 1 a 12, gli Stati membri devono confermare di aver versato tutte le spese relative all'espletamento dell'attività o del test e che nessuna delle spese è stata sostenuta da terzi, diversa da un'autorità competente. Se una parte delle spese è stata sostenuta da terzi, gli Stati membri devono indicare la percentuale o proporzione di tali spese. L'importo forfettario rimborsato è ridotto di conseguenza.

▼M1

4.  Nonostante il disposto del paragrafo 2, per i programmi di cui agli articoli 10 e 11 la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, versa un anticipo pari a fino al 60 % dell’importo massimo stabilito entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda.

▼B



CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 14

1.  Gli indennizzi da corrispondere ai proprietari degli animali abbattuti o macellati e dei prodotti distrutti sono versati entro 90 giorni dalla data:

a) della macellazione o dell'abbattimento dell'animale;

b) della distruzione dei prodotti; oppure

c) della presentazione della domanda compilata da parte del proprietario.

2.  Nel caso di indennizzi versati dopo il termine di 90 giorni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applica l'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione ( 11 ).

Articolo 15

1.  Le spese presentate dagli Stati membri ai fini di un contributo finanziario dell'Unione sono espresse in euro e non comprendono l'imposta sul valore aggiunto e altri tributi.

2.  Qualora le spese di uno Stato membro siano in una valuta diversa dall'euro, tale Stato membro le converte in euro applicando l'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui la richiesta è presentata dallo Stato membro interessato.

Articolo 16

1.  Il contributo finanziario dell'Unione per i programmi annuali e pluriennali di cui agli articoli da 1 a 12 («i programmi») è concesso a condizione che gli Stati membri:

a) attuino i programmi conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione europea, tra cui la normativa in materia di concorrenza e di aggiudicazione degli appalti pubblici;

b) mettano in vigore entro il 1o gennaio 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'esecuzione dei programmi;

c) trasmettano alla Commissione entro il 31 luglio 2012 le relazioni intermedie tecniche e finanziarie relative ai programmi per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 7, lettera a), della decisione 2009/470/CE;

d) presentino alla Commissione, limitatamente ai programmi di cui all'articolo 8, mediante l'apposito sistema on line, una relazione semestrale sui risultati positivi e negativi ottenuti nel quadro della sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici, a norma dell'articolo 4 della decisione 2010/367/UE della Commissione ( 12 );

e) presentino alla Commissione entro il 30 aprile 2013, conformemente all'articolo 27, paragrafo 7, lettera b), della decisione 2009/470/CE, una relazione annuale dettagliata sull'esecuzione tecnica del programma, corredata dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dallo Stato membro interessato e dei risultati ottenuti nel periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012;

f) attuino i programmi efficacemente;

g) non presentino altre richieste di contributo all'Unione per le misure in questione, né lo abbiano fatto in precedenza.

2.  Qualora lo Stato membro non rispetti le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione può ridurre il contributo finanziario dell'Unione tenendo conto della natura e della gravità dell'infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dall'Unione.

Articolo 17

La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento finanziario.

Articolo 18

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




ALLEGATO

SPESE AMMISSIBILI DI CUI ALL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1

Le spese che possono beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione per le misure di cui agli articoli da 1 a 12 e non coperte da un importo forfettario si limitano alle spese sostenute dagli Stati membri per le misure di cui ai punti da 1 a 8.

1. Effettuazione dei test di laboratorio:

a) acquisto dei kit di analisi, dei reagenti e delle singole forniture utilizzate specificamente per l'effettuazione dei test di laboratorio;

b) personale, indipendentemente dallo status, specificamente assegnato, interamente o in parte, all'effettuazione dei test presso il laboratorio. Le spese si limitano ai salari effettivi più i contributi sociali e gli altri costi stabiliti dalla legge come facenti parte della remunerazione; e

c) spese generali pari al 7 % dell'importo delle spese di cui alle lettere a) e b).

▼M1

2. Indennizzi ai proprietari per gli animali macellati o abbattuti:

gli indennizzi non devono superare il valore di mercato dell’animale immediatamente prima della macellazione o dell’abbattimento.

Per gli animali macellati il valore di recupero deve essere detratto, se del caso, dagli indennizzi.

▼B

3. Indennizzi ai proprietari per i volatili abbattuti e per le uova distrutte:

gli indennizzi non devono superare il valore di mercato del volatile immediatamente prima dell'abbattimento o delle uova immediatamente prima della loro distruzione.

Il valore di recupero per le uova trattate termicamente non sottoposte a incubazione è detratto dagli indennizzi.

4. Acquisto e magazzinaggio delle dosi di vaccino e/o dei vaccini e delle esche per animali domestici e selvatici.

5. Somministrazione delle dosi di vaccino ad animali domestici:

a) personale, indipendentemente dallo status, specificamente assegnato, interamente o in parte, alla somministrazione dei vaccini. Le spese relative al personale in questione si limitano ai corrispettivi o ai salari effettivi più i contributi sociali e gli altri costi stabiliti dalla legge come facenti parte della remunerazione; e

b) attrezzature e singole forniture utilizzate specificamente per la somministrazione dei vaccini.

6. Distribuzione dei vaccini e delle esche per animali selvatici:

a) trasporto dei vaccini e delle esche;

b) spese sostenute per la distribuzione per via aerea o manuale dei vaccini e delle esche;

c) personale, indipendentemente dallo status, specificamente assegnato, interamente o in parte, alla distribuzione delle esche vaccino. Le spese si limitano ai salari effettivi più i contributi sociali e gli altri costi stabiliti dalla legge come facenti parte della remunerazione.



( 1 ) GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

( 2 ) GU L 115 del 29.4.2008, pag. 44.

( 3 ) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

( 4 ) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

( 5 ) GU L 314 dell'1.12.2007, pag. 29.

( 6 ) GU L 322 del 2.12.2008, pag. 39.

( 7 ) GU L 317 del 3.12.2009, pag. 36.

( 8 ) GU L 309 del 25.11.2010, pag. 18.

( 9 ) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

( 10 ) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

( 11 ) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.

( 12 ) GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 22.

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