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Document 02011D0173-20220319
Council Decision 2011/173/CFSP of 21 March 2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Bosnia and Herzegovina
Consolidated text: Decisione 2011/173/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina
Decisione 2011/173/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina
02011D0173 — IT — 19.03.2022 — 011.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DECISIONE 2011/173/PESC DEL CONSIGLIO del 21 marzo 2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina (GU L 076 del 22.3.2011, pag. 68) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 80 |
17 |
20.3.2012 |
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L 75 |
33 |
19.3.2013 |
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L 87 |
95 |
22.3.2014 |
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L 77 |
17 |
21.3.2015 |
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L 85 |
47 |
1.4.2016 |
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L 84 |
6 |
30.3.2017 |
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L 77 |
17 |
20.3.2018 |
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L 80 |
39 |
22.3.2019 |
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L 89 |
4 |
24.3.2020 |
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L 108 |
59 |
29.3.2021 |
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L 91 |
22 |
18.3.2022 |
DECISIONE 2011/173/PESC DEL CONSIGLIO
del 21 marzo 2011
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina
Articolo 1
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone le cui attività:
compromettono la sovranità, l'integrità territoriale, l'ordine costituzionale e la personalità internazionale della Bosnia-Erzegovina;
minacciano gravemente la sicurezza in Bosnia-Erzegovina; o
compromettono l'accordo quadro generale di pace di Dayton/Parigi e i relativi allegati, comprese le misure stabilite in applicazione di detto accordo;
e delle persone ad esse associate, elencate nell'allegato.
Il paragrafo 1 non pregiudica le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di tale organizzazione;
in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.
Articolo 2
Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone le cui attività:
compromettono la sovranità, l'integrità territoriale, l'ordine costituzionale e la personalità internazionale della Bosnia-Erzegovina;
minacciano gravemente la sicurezza in Bosnia-Erzegovina; o
compromettono l'accordo quadro generale di pace di Dayton/Parigi e i relativi allegati, comprese le misure stabilite in applicazione di detto accordo;
e dalle persone fisiche o giuridiche ad esse associate, elencate nell'allegato.
Alle condizioni che ritiene appropriate l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, previa determinazione che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche di cui all'allegato e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o
necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che dovrebbe essere concessa un'autorizzazione specifica.
Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni che concede in conformità del presente paragrafo.
In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 1 sia stata inserita nell'allegato, o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima di tale data;
i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;
il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica elencata nell'allegato; e
il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.
Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo.
Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
interessi o altri profitti relativi a detti conti; o
pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi od obblighi rispettivamente conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alla presente decisione,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Per massimizzare l’impatto delle misure restrittive stabilite nella presente decisione, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure analoghe.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2024.
La presente decisione è costantemente riesaminata, prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
ALLEGATO
Elenco delle persone fisiche e giuridiche di cui agli articoli 1 e 2
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