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Document 02011D0173-20220319

    Consolidated text: Decisione 2011/173/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/173/2022-03-19

    02011D0173 — IT — 19.03.2022 — 011.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DECISIONE 2011/173/PESC DEL CONSIGLIO

    del 21 marzo 2011

    concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina

    (GU L 076 del 22.3.2011, pag. 68)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

     M1

    DECISIONE 2012/158/PESC DEL CONSIGLIO del 19 marzo 2012

      L 80

    17

    20.3.2012

     M2

    DECISIONE 2013/134/PESC DEL CONSIGLIO del 18 marzo 2013

      L 75

    33

    19.3.2013

     M3

    DECISIONE 2014/157/PESC DEL CONSIGLIO del 20 marzo 2014

      L 87

    95

    22.3.2014

     M4

    DECISIONE (PESC) 2015/487 DEL CONSIGLIO del 20 marzo 2015

      L 77

    17

    21.3.2015

     M5

    DECISIONE (PESC) 2016/477 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2016

      L 85

    47

    1.4.2016

     M6

    DECISIONE (PESC) 2017/607 DEL CONSIGLIO del 29 marzo 2017

      L 84

    6

    30.3.2017

     M7

    DECISIONE (PESC) 2018/459 DEL CONSIGLIO del 19 marzo 2018

      L 77

    17

    20.3.2018

     M8

    DECISIONE (PESC) 2019/467 DEL CONSIGLIO del 21 marzo 2019

      L 80

    39

    22.3.2019

     M9

    DECISIONE (PESC) 2020/435 DEL CONSIGLIO del 23 marzo 2020

      L 89

    4

    24.3.2020

     M10

    DECISIONE (PESC) 2021/543 DEL CONSIGLIO del 26 marzo 2021

      L 108

    59

    29.3.2021

    ►M11

    DECISIONE (PESC) 2022/450 DEL CONSIGLIO del 18 marzo 2022

      L 91

    22

    18.3.2022




    ▼B

    DECISIONE 2011/173/PESC DEL CONSIGLIO

    del 21 marzo 2011

    concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina



    Articolo 1

    1.  

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone le cui attività:

    a) 

    compromettono la sovranità, l'integrità territoriale, l'ordine costituzionale e la personalità internazionale della Bosnia-Erzegovina;

    b) 

    minacciano gravemente la sicurezza in Bosnia-Erzegovina; o

    c) 

    compromettono l'accordo quadro generale di pace di Dayton/Parigi e i relativi allegati, comprese le misure stabilite in applicazione di detto accordo;

    e delle persone ad esse associate, elencate nell'allegato.

    2.  
    Il paragrafo 1 non comporta l’obbligo per uno Stato membro di rifiutare l’ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
    3.  

    Il paragrafo 1 non pregiudica le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

    a) 

    in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;

    b) 

    in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di tale organizzazione;

    c) 

    in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

    d) 

    in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

    4.  
    Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
    5.  
    Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi del paragrafo 3 o 4.
    6.  
    Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure ai sensi del paragrafo 1, quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la Presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Bosnia-Erzegovina.
    7.  
    Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica in questione, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano tale obiezione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
    8.  
    Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7 l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

    Articolo 2

    1.  

    Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone le cui attività:

    a) 

    compromettono la sovranità, l'integrità territoriale, l'ordine costituzionale e la personalità internazionale della Bosnia-Erzegovina;

    b) 

    minacciano gravemente la sicurezza in Bosnia-Erzegovina; o

    c) 

    compromettono l'accordo quadro generale di pace di Dayton/Parigi e i relativi allegati, comprese le misure stabilite in applicazione di detto accordo;

    e dalle persone fisiche o giuridiche ad esse associate, elencate nell'allegato.

    2.  
    Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche elencate nell'allegato, o destinato a loro vantaggio.
    3.  

    Alle condizioni che ritiene appropriate l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, previa determinazione che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

    a) 

    necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche di cui all'allegato e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

    b) 

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

    c) 

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

    d) 

    necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che dovrebbe essere concessa un'autorizzazione specifica.

    Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni che concede in conformità del presente paragrafo.

    4.  

    In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a) 

    i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 1 sia stata inserita nell'allegato, o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima di tale data;

    b) 

    i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

    c) 

    il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica elencata nell'allegato; e

    d) 

    il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

    Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo.

    5.  
    Il paragrafo 1 non osta a che la persona indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale persona nell'elenco, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona di cui al paragrafo 1.
    6.  

    Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

    a) 

    interessi o altri profitti relativi a detti conti; o

    b) 

    pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi od obblighi rispettivamente conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alla presente decisione,

    purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

    Articolo 3

    ▼M11

    1.  
    Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica l'elenco riportato nell'allegato.

    ▼B

    2.  
    Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona interessata direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona la possibilità di presentare osservazioni.
    3.  
    Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona interessata.

    Articolo 4

    1.  
    L'allegato indica i motivi dell'inserimento delle persone interessate nell'elenco.
    2.  
    Nell'allegato figurano altresì, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone interessate. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se conosciuto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

    Articolo 5

    Per massimizzare l’impatto delle misure restrittive stabilite nella presente decisione, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure analoghe.

    Articolo 6

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    ▼M11

    La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2024.

    ▼B

    La presente decisione è costantemente riesaminata, prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.




    ALLEGATO

    Elenco delle persone fisiche e giuridiche di cui agli articoli 1 e 2

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