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Document 02011D0163-20160419

Consolidated text: Decisione della Commissione del 16 marzo 2011 relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 1630] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/163/UE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/163(1)/2016-04-19

2011D0163 — IT — 19.04.2016 — 008.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2011

relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 1630]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/163/UE)

(GU L 070 dell'17.3.2011, pag. 40)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2011/690/UE del 14 ottobre 2011

  L 270

48

15.10.2011

 M2

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2012/302/UE dell’11 giugno 2012

  L 152

42

13.6.2012

 M3

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2013/161/UE dell’11 marzo 2013

  L 90

99

28.3.2013

 M4

REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

  L 158

74

10.6.2013

 M5

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2013/422/UE del 1o agosto 2013

  L 209

21

3.8.2013

 M6

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2014/355/UE del 12 giugno 2014

  L 175

32

14.6.2014

 M7

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2104/891/UE dell'8 dicembre 2014

  L 353

17

10.12.2014

 M8

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1338 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 30 luglio 2015

  L 206

69

1.8.2015

►M9

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/601 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 15 aprile 2016

  L 103

43

19.4.2016


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 256, 22.9.2012, pag.  23 (2012/302/UE)




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2011

relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 1630]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/163/UE)



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ( 1 ), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l’articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 96/23/CE stabilisce le azioni di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui all’allegato I. In conformità della direttiva 96/23/CE un paese terzo può essere incluso o mantenuto negli elenchi dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali e prodotti di origine animale contemplati da detta direttiva solo previa presentazione di un piano in cui siano indicate le garanzie offerte in materia di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze definite in tale allegato. Detto piano deve essere aggiornato su richiesta della Commissione, segnatamente qualora i controlli lo rendano necessario.

(2)

La decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE ( 2 ) approva i piani di cui all’articolo 29 della direttiva 96/23/CE («i piani») presentati da alcuni paesi terzi figuranti nell’elenco dell’allegato di detta decisione per gli animali e i prodotti di origine animale compresi in tale elenco.

(3)

Alla luce dei piani presentati recentemente da alcuni paesi terzi e delle informazioni supplementari ottenute dalla Commissione, occorre aggiornare l’elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare determinati animali e prodotti di origine animale conformemente alla direttiva 96/23/CE ed attualmente figuranti nell’allegato della decisione 2004/432/CE («l’elenco»).

(4)

Gli Emirati arabi uniti hanno presentato alla Commissione un piano relativo al latte di cammello che offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere il latte di cammello nella voce dell’elenco relativa agli Emirati arabi uniti.

(5)

Il Brunei ha presentato alla Commissione un piano relativo all’acquacoltura che offre garanzie sufficienti e va approvato. Il Brunei va pertanto aggiunto per la voce dell’elenco relativa all’acquacoltura.

(6)

La Commissione ha invitato l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia a fornire informazioni sull’attuazione del suo piano relativo agli equidi da macello. In assenza di una risposta da parte dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia non vi sono sufficienti garanzie per l’approvazione. La voce di detto paese terzo relativa agli equidi da macello va pertanto eliminata dall’elenco. L’ex Repubblica iugoslava di Macedonia ne è stata informata.

(7)

Nell’elenco la voce della Malaysia comprende il pollame, ma il piano previsto dalla Malaysia e le informazioni ottenute dalla Commissione non offrono garanzie sufficienti per il pollame. L’unico stabilimento che trasforma questa materia prima attualmente approvato a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 3 ), importa tuttavia tutte le sue materie prime da uno Stato membro. Al fine di permettere il proseguimento di tale attività è opportuno che la voce della Malaysia riguardi il pollame, ma sia limitata alle materie prime importate da altri paesi terzi figuranti nell’elenco per dette materie prime o da Stati membri. La Malaysia ne è stata informata. Nella voce dell’elenco relativa a detto paese terzo va aggiunta una nota che definisce tale restrizione.

(8)

La Commissione ha invitato la Russia a fornire informazioni sull’attuazione del suo piano relativo agli equidi da macello. In assenza di una risposta da parte della Russia non vi sono sufficienti garanzie per l’approvazione. La voce di detto paese terzo relativa agli equidi da macello va eliminata dall’elenco. La Russia ne è stata informata.

(9)

La Commissione ha invitato l’Ucraina a fornire informazioni sull’attuazione del suo piano relativo agli equini e ai prodotti a base di equini. In assenza di una risposta da parte dell’Ucraina non vi sono sufficienti garanzie per l’approvazione. La voce di detto paese terzo relativa agli equini e ai prodotti a base di equini va eliminata dall’elenco. L’Ucraina ne è stata informata.

(10)

Gli Stati Uniti sono stati invitati a fornire informazioni sull’attuazione del loro piano relativo agli equini e ai prodotti a base di equini. Gli Stati Uniti non hanno tuttavia offerto le garanzie necessarie, poiché in tale paese terzo non vengono più macellati equidi destinati all’esportazione nell’Unione. La voce di detto paese terzo relativa agli equini e ai prodotti a base di equini va pertanto eliminata dall’elenco. Gli Stati Uniti ne sono stati informati.

(11)

Un’ispezione effettuata dalla Commissione in Uruguay ha rivelato gravi carenze nell’attuazione del piano relativo ai conigli e alla selvaggina di allevamento. Per quanto riguarda i conigli non vi era alcun piano di sorveglianza dei residui, mentre per la selvaggina di allevamento non sono stati possibili né campionamenti né esami a causa della cessazione della produzione. Le voci dell’Uruguay relative ai conigli e alla selvaggina di allevamento vanno quindi eliminate dall’elenco. L’Uruguay ne è stato informato.

(12)

Alcuni paesi terzi esportano prodotti di origine animale a partire da materie prime originarie di Stati membri oppure di paesi terzi che, rispettando le disposizioni della direttiva 96/23/CE relative a tali materie prime, sono inclusi nell’elenco. Al fine di garantire che i prodotti di origine animale importati nell’Unione rientrino in un piano approvato, occorre che i paesi terzi che importano queste materie prime per poi esportarle nell’Unione aggiungano nei loro piani una dichiarazione a tale riguardo.

(13)

Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali, va fissato un periodo di transizione per le pertinenti partite provenienti dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dalla Russia, dall’Ucraina e dall’Uruguay, spedite nell’Unione prima della data d’applicazione della presente decisione.

(14)

La decisione 2004/432/CE è stata modificata a più riprese. Per motivi di chiarezza della normativa dell’Unione è opportuno che essa venga abrogata e sostituita con la presente decisione.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

I piani previsti dall’articolo 29 della direttiva 96/23/CE, presentati alla Commissione dai paesi terzi figuranti nella tabella di cui all’allegato, sono approvati per gli animali e i prodotti di origine animale destinati al consumo umano e indicati con una «X» in detta tabella.

Articolo 2

1.  I paesi terzi che utilizzano materie prime importate da altri paesi terzi che producono alimenti di origine animale approvati a norma della presente decisione oppure da Stati membri, a fini di esportazione nell’Unione europea e che non sono in grado di presentare un piano di monitoraggio dei residui equivalente a quello prescritto dall’articolo 7 della direttiva 96/23/CE per tali materie prime, aggiungono al loro piano la seguente dichiarazione:

«L’autorità competente di [paese terzo] provvede affinché i prodotti di origine animale destinati al consumo umano esportati nell’Unione europea, segnatamente i prodotti fabbricati con materie prime importate in [paese terzo], provengano unicamente da stabilimenti autorizzati a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 e vengano predisposte procedure affidabili volte a garantire che le materie prime di origine animale utilizzate in tali prodotti alimentari provengano unicamente da Stati membri dell’Unione europea oppure dai paesi terzi che per la pertinente materia prima figurano nell’allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione, senza la restrizione nella nota di cui all’articolo 2, paragrafo 2, di tale decisione».

2.  Nell’allegato della presente decisione la voce relativa a un paese terzo che esporta prodotti di origine animale destinati al consumo umano fabbricati unicamente con materie prime di origine animale ottenute da Stati membri dell’Unione o da paesi terzi che hanno presentato un piano a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE è integrata dalla seguente restrizione in una nota:

«Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da altri paesi terzi autorizzati ad importare dette materie prime nell’Unione oppure da Stati membri a norma dell’articolo 2».

Articolo 3

1.  Per un periodo transitorio, fino al 30 aprile 2011, gli Stati membri accettano le partite di conigli e selvaggina di allevamento provenienti dall’Uruguay nonché le partite di prodotti a base di equini provenienti dall’Ucraina, purché l’importatore possa dimostrare che dette partite sono state certificate e spedite dall’Uruguay o dall’Ucraina nell’Unione prima del 15 marzo 2011 in conformità della decisione 2004/432/CE.

2.  Per un periodo transitorio, fino al 25 marzo 2011, gli Stati membri accettano le partite di equidi da macello provenienti dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dalla Russia o dall’Ucraina purché l’importatore di detti animali possa dimostrare che sono stati certificati e spediti dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dalla Russia e dall’Ucraina nell’Unione prima del 15 marzo 2011 in conformità della decisione 2004/432/CE.

Articolo 4

La decisione 2004/432/CE è abrogata.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal 15 marzo 2011.

▼M9




ALLEGATO



Codice ISO2

Paese

Bovini

Ovini/caprini

Suini

Equini

Pollame

Acquacoltura

Latte

Uova

Conigli

Selvaggina selvatica

Selvaggina d'allevamento

Miele

AD

Andorra

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Emirati arabi uniti

 

 

 

 

 

 

(1)

 

 

 

 

 

AL

Albania

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armenia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australia

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnia-Erzegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brasile

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Bielorussia

 

 

 

(2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Svizzera

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Cile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Camerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Cina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Colombia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Repubblica dominicana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Isole Falkland

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Isole Fær Øer

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Groenlandia

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonesia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israele (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

India

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Giamaica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Giappone

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

X

(1)

 

 

 

 

 

KG

Kirghizistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Corea del Sud

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LB

Libano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marocco

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Montenegro

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Myanmar/Birmania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Maurizio

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Messico

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaysia

 

 

 

 

(3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambico

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Nuova Caledonia

(3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nuova Zelanda

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Perù

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filippine

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Isole Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbia (5)

X

X

X

(2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Russia

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

(6)

X

RW

Ruanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Arabia Saudita

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

(3)

(3)

(3)

(8)

(3)

X

(3)

 

 

(8)

(8)

 

SM

San Marino

X

 

(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thailandia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turchia

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ucraina

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Stati Uniti

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Sud Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

(1)   Solo latte di cammello.

(2)   Esportazioni nell'Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

(3)   Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri oppure da altri paesi terzi autorizzati ad importare dette materie prime nell'Unione a norma dell'articolo 2.

(4)   Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(5)   Escluso il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo).

(6)   Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.

(7)   Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la Striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(8)   Soltanto per i prodotti a base di carni fresche originarie della Nuova Zelanda, destinati all'Unione e caricati, ricaricati e fatti transitare con o senza magazzinaggio a Singapore.



( 1 ) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

( 2 ) GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42.

( 3 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

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