This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02010R1095-20220812
Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC
Consolidated text: Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione
02010R1095 — IT — 12.08.2022 — 004.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) N. 1095/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2010 (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84) |
Modificato da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
n. |
pag. |
data |
||
DIRETTIVA 2011/61/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2011 |
L 174 |
1 |
1.7.2011 |
|
DIRETTIVA 2014/51/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 |
L 153 |
1 |
22.5.2014 |
|
REGOLAMENTO (UE) 2019/2175 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2019 |
L 334 |
1 |
27.12.2019 |
|
REGOLAMENTO (UE) 2021/23 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2020 |
L 22 |
1 |
22.1.2021 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1095/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 novembre 2010
che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione
CAPO I
ISTITUZIONE E STATUS GIURIDICO
Articolo 1
Istituzione e ambito di intervento
L’Autorità contribuisce alle attività dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) relative alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo conformemente alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) e al regolamento (UE) n. 1093/2010. L’Autorità decide se dare il proprio accordo conformemente all’articolo 9 bis, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L’obiettivo dell’Autorità è proteggere l’interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all’efficacia a breve, medio e lungo termine del sistema finanziario, a beneficio dell’economia dell’Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese. Nell’ambito delle proprie competenze, l’Autorità contribuisce a:
migliorare il funzionamento del mercato interno, con particolare riguardo a un livello di regolamentazione e di vigilanza valido, efficace e uniforme;
garantire l’integrità, la trasparenza, l’efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari;
rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza;
impedire l’arbitraggio regolamentare e promuovere pari condizioni di concorrenza;
assicurare che il rischio d’investimento e altri rischi siano adeguatamente regolamentati e oggetto di opportuna vigilanza;
aumentare la protezione dei clienti e degli investitori;
rafforzare la convergenza in materia di vigilanza nel mercato interno.
A tali fini l’Autorità contribuisce ad assicurare l’applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, favorisce la convergenza in materia di vigilanza e fornisce pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in conformità dell’articolo 16 bis.
Nell’esecuzione dei compiti conferitile dal presente regolamento, l’Autorità presta speciale attenzione a qualsiasi rischio sistemico posti dai partecipanti ai mercati finanziari il cui fallimento è suscettibile di pregiudicare il funzionamento del sistema finanziario o dell’economia reale.
Nello svolgimento dei suoi compiti l’Autorità agisce in maniera indipendente, obiettiva, non discriminatoria e trasparente nell’interesse di tutta l’Unione e rispetta ove applicabile il principio di proporzionalità. L’Autorità è responsabile del proprio operato, agisce con integrità e assicura che tutte le parti interessate siano trattate equamente.
Il contenuto e la forma delle azioni e misure dell’Autorità, in particolare gli orientamenti, le raccomandazioni, i pareri, le domande e risposte, i progetti di norme di regolamentazione e i progetti di norme di attuazione, rispettano totalmente le disposizioni applicabili del presente regolamento e degli atti legislativi di cui al paragrafo 2. Per quanto consentito e pertinente a norma di dette disposizioni, le azioni e misure dell’Autorità tengono debitamente conto, conformemente al principio di proporzionalità, della natura, dell’entità e della complessità dei rischi insiti nell’attività svolta da un partecipante ai mercati finanziari, un’impresa, un altro soggetto o nell’attività finanziaria interessati dalle azioni e misure dell’Autorità.
Articolo 2
Sistema europeo di vigilanza finanziaria
Il SEVIF comprende:
il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), ai fini dei compiti specificati nel regolamento (UE) n. 1092/2010 ( 6 ) e nel presente regolamento;
l’Autorità;
l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 );
l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e pensioni aziendali e professionali), istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 );
il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza («comitato congiunto»), ai fini dello svolgimento dei compiti specificati agli articoli da 54 a 57 del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1094/2010;
le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1094/2010;
Fatte salve le competenze nazionali, i riferimenti alla vigilanza contenuti nel presente regolamento comprendono tutte le pertinenti attività di tutte le autorità competenti che devono essere effettuate conformemente agli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 3
Responsabilità delle Autorità
Articolo 4
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«partecipante ai mercati finanziari»: ogni persona in relazione alla quale si applica un obbligo previsto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o dal diritto nazionale di attuazione di tale normativa;
«partecipante chiave ai mercati finanziari»: un partecipante ai mercati finanziari le cui regolari attività o la cui solidità finanziaria hanno o sono tali da avere un effetto significativo sulla stabilità, l’integrità o l’efficienza dei mercati finanziari nell’Unione;
«autorità competenti»:
le autorità competenti e/o autorità di vigilanza quali definite nella normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;
in relazione alla direttiva 2002/65/CE, le autorità e gli organismi competenti ad assicurare l’osservanza dei requisiti di detta direttiva da parte delle società che prestano servizi d’investimento o degli organismi d’investimento collettivo che commercializzano le proprie quote o azioni;
in relazione ai sistemi di indennizzo degli investitori, gli organismi che gestiscono i sistemi di indennizzo nazionali ai sensi della direttiva 97/9/CE o, qualora il funzionamento del sistema di indennizzo degli investitori sia gestito da una società privata, l’autorità pubblica che vigila su tali sistemi, ai sensi di tale direttiva;
in relazione al regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ), l’autorità di risoluzione quale definita all’articolo 2, punto 1), del medesimo regolamento.
Articolo 5
Status giuridico
Articolo 6
Composizione
L’Autorità è composta da:
un consiglio delle autorità di vigilanza, che svolge i compiti di cui all’articolo 43;
un consiglio di amministrazione, che svolge i compiti di cui all’articolo 47;
un presidente, che svolge i compiti di cui all’articolo 48;
un direttore esecutivo, che svolge i compiti di cui all’articolo 53;
una commissione di ricorso, che svolge i compiti di cui all’articolo 60.
Articolo 7
Sede
L’Autorità ha sede a Parigi.
L’ubicazione della sede dell’Autorità non influisce sull’esercizio dei suoi compiti e dei suoi poteri, sull’organizzazione della sua struttura di governance, sul funzionamento della sua organizzazione principale o sul finanziamento principale delle sue attività, mentre consente, se del caso, la condivisione con agenzie dell’Unione dei servizi di supporto amministrativo e di gestione delle infrastrutture che non sono connessi alle attività principali dell’Autorità.
CAPO II
COMPITI E POTERI DELL’AUTORITÀ
Articolo 8
Compiti e poteri dell’Autorità
L’Autorità svolge i seguenti compiti:
contribuisce, sulla base degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, all’elaborazione di norme e prassi comuni di regolamentazione e vigilanza di elevata qualità, in particolare elaborando progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, orientamenti, raccomandazioni e altre misure, tra cui pareri;
elabora e mantiene aggiornato un manuale di vigilanza dell’Unione sulla vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari nell’Unione che deve definire le migliori prassi e metodologie e processi di elevata qualità e tiene conto, tra l’altro, dell’evoluzione delle prassi e dei modelli di business e delle dimensioni dei partecipanti ai mercati finanziari e dei mercati finanziari;
contribuisce all’applicazione uniforme degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, in particolare contribuendo a una cultura comune della vigilanza, assicurando l’applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, impedendo l’arbitraggio regolamentare, promuovendo e monitorando l’indipendenza della vigilanza, mediando e risolvendo controversie tra autorità competenti, assicurando una vigilanza efficace e coerente sui partecipanti ai mercati finanziari, garantendo il funzionamento uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e prendendo provvedimenti, anche in situazioni di emergenza;
incoraggia e facilita la delega dei compiti e delle responsabilità tra autorità competenti;
coopera strettamente con il CERS, in particolare fornendogli le informazioni necessarie per l’assolvimento dei suoi compiti e assicurando un seguito adeguato alle sue segnalazioni e raccomandazioni;
organizza ed effettua verifiche inter pares delle autorità competenti e, in tale contesto, al fine di rafforzare l’uniformità dei risultati di vigilanza formula orientamenti e raccomandazioni e individua le migliori prassi;
sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nel suo settore di competenza, inclusi, se del caso, gli sviluppi inerenti ai servizi finanziari innovativi, tenendo debitamente conto degli sviluppi inerenti ai fattori di carattere ambientale, sociale e di governance;
svolge analisi dei mercati a supporto dell’espletamento della procedura di discarico dell’Autorità;
promuove, se del caso, la protezione dei consumatori e degli investitori, in particolare per quanto riguarda le carenze in un contesto transfrontaliero e tenendo conto dei relativi rischi;
contribuisce al funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza, alla sorveglianza, valutazione e misurazione del rischio sistemico, allo sviluppo e al coordinamento dei piani di risanamento e di risoluzione delle crisi, fornendo un livello elevato di protezione agli investitori in tutto il territorio dell’Unione e sviluppando metodi per la risoluzione delle crisi dei partecipanti ai mercati finanziari in fallimento nonché la valutazione dell’esigenza di idonei strumenti finanziari, conformemente agli articoli da 21 a 26;
contribuisce alla definizione di una strategia comune dell’Unione in materia di dati finanziari;
esegue ogni altro compito specifico stabilito dal presente regolamento o da altri atti legislativi;
pubblica sul sito web e aggiorna regolarmente le informazioni relative al suo settore di attività, in particolare, nella sua area di competenza, sui partecipanti ai mercati finanziari registrati, in modo da rendere le informazioni facilmente accessibili al pubblico;
pubblica e aggiorna regolarmente sul suo sito web tutte le norme tecniche di regolamentazione, le norme tecniche di attuazione, gli orientamenti, le raccomandazioni e le domande e risposte per ciascun atto legislativo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, comprese panoramiche dello stato di avanzamento delle attività in corso e della tempistica prevista per l’adozione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e dei progetti di norme tecniche di attuazione.
▼M3 —————
Nello svolgimento dei suoi compiti in conformità del presente regolamento, l’Autorità:
fa uso di tutti i poteri di cui dispone;
tenendo in debita considerazione l’obiettivo primario di assicurare la sicurezza e la solidità dei partecipanti ai mercati finanziari, tiene pienamente conto delle loro diverse tipologie, dimensioni e modelli di business; e
tiene conto dell’innovazione tecnologica, di modelli di business innovativi e sostenibili e dell’integrazione di fattori di carattere ambientale, sociale e di governance.
Per l’esecuzione dei compiti enumerati al paragrafo 1, l’Autorità dispone dei poteri stabiliti nel presente regolamento, ossia:
elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione nei casi specifici di cui all’articolo 10;
elaborare progetti di norme tecniche di attuazione nei casi specifici di cui all’articolo 15;
emanare orientamenti e formulare raccomandazioni secondo le modalità previste all’articolo 16;
formulare le raccomandazioni, conformemente all’articolo 29 bis;
formulare raccomandazioni nei casi specifici di cui all’articolo 17, paragrafo 3;
emettere segnalazioni conformemente all’articolo 9, paragrafo 3;
prendere decisioni individuali nei confronti delle autorità competenti nei casi specifici di cui all’articolo 18, paragrafo 3, e all’articolo 19, paragrafo 3;
nei casi concernenti il diritto dell’Unione direttamente applicabile, prendere decisioni individuali nei confronti di partecipanti ai mercati finanziari nei casi specifici di cui all’articolo 17, paragrafo 6, all’articolo 18, paragrafo 4, e all’articolo 19, paragrafo 4;
emanare pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione, come previsto all’articolo 16 bis;
rispondere alle domande, conformemente all’articolo 16 ter;
intervenire come previsto all’articolo 9 bis;
raccogliere le informazioni necessarie sui partecipanti ai mercati finanziari, come previsto all’articolo 35;
sviluppare metodologie comuni per valutare l’effetto delle caratteristiche del prodotto e dei relativi processi di distribuzione sulla situazione finanziaria dei partecipanti ai mercati finanziari e sulla protezione dei consumatori;
fornire una banca dati, accessibile a livello centrale, dei partecipanti ai mercati finanziari registrati nella sua area di competenza, ove specificato negli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Le consultazioni pubbliche di cui agli articoli 10, 15, 16 e 16 bis sono condotte nel modo più ampio possibile per garantire un approccio inclusivo nei confronti di tutte le parti interessate e concedono alle stesse un tempo ragionevole per rispondere. L’Autorità pubblica una sintesi del contributo ricevuto dalle parti interessate e una panoramica del modo in cui le informazioni e le opinioni raccolte nell’ambito delle consultazioni sono state utilizzate in un progetto di norme tecniche di regolamentazione o un progetto di norme tecniche di attuazione.
Articolo 9
Compiti relativi alla protezione dei consumatori e alle attività finanziarie
L’Autorità assume un ruolo guida nella promozione della trasparenza, della semplicità e dell’equità nel mercato per i prodotti o servizi finanziari destinati ai consumatori in tutto il mercato interno, anche tramite:
la raccolta, l’analisi e l’informativa sulle tendenze dei consumatori, quali l’andamento dei costi e delle tariffe dei servizi e dei prodotti finanziari al dettaglio negli Stati membri;
la realizzazione di analisi tematiche approfondite sulle condotte di mercato e l’elaborazione di una visione comune delle pratiche del mercato per individuare problemi potenziali e analizzarne l’impatto;
lo sviluppo di indicatori di rischio legati all’operatività al dettaglio per la tempestiva individuazione di potenziali cause di pregiudizio dei consumatori e degli investitori;
il riesame e il coordinamento dell’alfabetizzazione finanziaria e delle iniziative formative da parte delle autorità competenti;
l’elaborazione di standard formativi per l’industria; e
il contributo a favore dello sviluppo di norme comuni in materia di divulgazione;
il contributo a favore di condizioni di parità nel mercato interno, in cui consumatori e altri utenti di servizi finanziari abbiano un accesso equo a servizi e prodotti finanziari, e
se applicabile, il coordinamento delle attività di acquisto in forma anonima da parte delle autorità competenti.
L’Autorità riesamina la decisione di cui al primo comma a intervalli adeguati e almeno una volta ogni sei mesi. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e sulla base di un’analisi adeguata intesa a valutare l’impatto sul cliente o sul consumatore, l’Autorità può decidere in merito al rinnovo annuale del divieto.
Uno Stato membro può chiedere all’Autorità di riconsiderare la decisione. In tal caso l’Autorità decide secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, se mantenere la decisione.
L’Autorità può altresì valutare la necessità di proibire o limitare determinati tipi di attività o prassi finanziarie e, qualora si presenti tale necessità, informarne la Commissione e le autorità competenti per facilitare l’adozione di tale eventuale divieto o limitazione.
Articolo 9 bis
Lettere in caso di inerzia
L’Autorità adotta le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo solo in circostanze eccezionali se ritiene probabile che l’applicazione di uno degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o di un atto delegato o di esecuzione basato su di tali atti legislativi possa sollevare problemi rilevanti per uno dei motivi seguenti:
l’Autorità ritiene che le disposizioni dell’atto possano entrare direttamente in conflitto con un altro atto pertinente;
quando l’atto è uno degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, la mancanza di atti delegati o di esecuzione che lo integrino o precisino suscita legittimi dubbi circa le conseguenze giuridiche dell’atto legislativo o della sua applicazione corretta;
la mancanza di orientamenti e raccomandazioni di cui all’articolo 16 comporta difficoltà pratiche circa l’applicazione dell’atto legislativo.
Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), l’Autorità trasmette alla Commissione un parere sull’intervento che ritiene opportuno, sotto forma di nuova proposta legislativa o di proposta di nuovo atto delegato o di esecuzione, e sull’urgenza che a suo parere il problema riveste. L’Autorità rende pubblico il parere.
Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, l’Autorità vaglia quanto prima la necessità di adottare orientamenti o raccomandazioni in conformità dell’articolo 16.
L’Autorità agisce con celerità, in particolare per concorrere a prevenire ogniqualvolta possibile l’insorgere dei problemi di cui al paragrafo 1.
Articolo 10
Norme tecniche di regolamentazione
Se il Parlamento europeo e il Consiglio delegano alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE al fine di garantire un’armonizzazione coerente nei settori specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l’Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione. L’Autorità sottopone i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione ai fini della loro adozione. Allo stesso tempo li trasmette per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio.
Le norme tecniche di regolamentazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e il loro contenuto è limitato dagli atti legislativi su cui si basano.
Prima di presentarli alla Commissione, l’Autorità effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano considerevolmente sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. L’Autorità chiede altresì la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all’articolo 37.
▼M3 —————
Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di norma tecnica di regolamentazione la Commissione decide se adottarlo. La Commissione informa in tempo utile il Parlamento europeo e il Consiglio se l’adozione non può avere luogo entro il termine di tre mesi. La Commissione può adottare il progetto di norma tecnica di regolamentazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell’Unione.
Ove non intenda adottare un progetto di norma tecnica di regolamentazione o intenda adottarlo in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all’Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata adozione o delle modifiche apportate. La Commissione invia una copia della sua lettera al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro un termine di sei settimane l’Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L’Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.
Se, alla scadenza di tale termine di sei settimane, l’Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa può adottare la norma tecnica di regolamentazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla.
La Commissione può modificare il contenuto di un progetto di norma tecnica di regolamentazione elaborato dall’Autorità solo previo coordinamento con l’Autorità, come indicato nel presente articolo.
Solo ove l’Autorità non presenti alla Commissione un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro i termini conformemente al paragrafo 2, la Commissione può adottare una norma tecnica di regolamentazione mediante un atto delegato senza un progetto dell’Autorità.
La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. La Commissione chiede altresì la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all’articolo 37.
La Commissione trasmette senza indugio il progetto di norma tecnica di regolamentazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
La Commissione invia il suo progetto di norma tecnica di regolamentazione all’Autorità. Entro un termine di sei settimane, l’Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione e presentarlo come parere formale alla Commissione. L’Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.
Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l’Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione, la Commissione può adottare la norma tecnica di regolamentazione.
Se l’Autorità ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione entro il termine di sei settimane, la Commissione può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione in base alle modifiche proposte dall’Autorità o adottare la norma tecnica di regolamentazione con le modifiche che ritiene pertinenti. La Commissione modifica il contenuto del progetto di norma tecnica di regolamentazione elaborato dall’Autorità solo previo coordinamento con l’Autorità, come indicato nel presente articolo.
Articolo 11
Esercizio della delega
Articolo 12
Revoca della delega
Articolo 13
Obiezioni alle norme tecniche di regolamentazione
▼M3 —————
Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni alla norma tecnica di regolamentazione, quest’ultima è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo.
La norma tecnica di regolamentazione può essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.
Articolo 14
Mancata approvazione o modifica del progetto di norme tecniche di regolamentazione
Articolo 15
Norme tecniche di attuazione
Prima di presentare i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione, l’Autorità effettua consultazioni pubbliche e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano considerevolmente sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. L’Autorità chiede altresì la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all’articolo 37.
Entro tre mesi dal ricevimento di un progetto di norma tecnica di attuazione la Commissione decide se adottarlo. La Commissione può prorogare detto termine di un mese. La Commissione informa in tempo utile il Parlamento europeo e il Consiglio se l’adozione non può avere luogo entro il termine di tre mesi. La Commissione può adottare il progetto di norma tecnica di attuazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell’Unione.
Ove non intenda adottare un progetto di norma tecnica di attuazione o intenda adottare in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all’Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata adozione o, a seconda dei casi, delle modifiche apportate. La Commissione invia una copia della sua lettera al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro un termine di sei settimane l’Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L’Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.
Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l’Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di attuazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa può adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla.
La Commissione modifica il contenuto di un progetto di norma tecnica di attuazione elaborato dall’Autorità solo previo coordinamento con l’Autorità, come indicato nel presente articolo.
Solo ove l’Autorità non presenti alla Commissione un progetto di norma tecnica di attuazione entro i termini conformemente al paragrafo 2, la Commissione può adottare una norma tecnica di attuazione mediante un atto di esecuzione senza un progetto dell’Autorità.
La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. La Commissione chiede altresì la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all’articolo 37.
La Commissione trasmette senza indugio il progetto di norma tecnica di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
La Commissione inviail progetto di norma tecnica di attuazione all’Autorità. Entro un termine di sei settimane l’Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione e presentarlo come parere formale alla Commissione. L’Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.
Se alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma l’Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione, la Commissione può adottare la norma tecnica di attuazione.
Se l’Autorità ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione entro tale termine di sei settimane, la Commissione può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione in base alle modifiche proposte dall’Autorità o adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti.
La Commissione modifica il contenuto dei progetti di norme tecniche di attuazione elaborati dall’Autorità solo previo coordinamento con l’Autorità, come indicato nel presente articolo.
Articolo 16
Orientamenti e raccomandazioni
Gli orientamenti e le raccomandazioni sono conformi ai poteri o alle competenze conferiti dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o al presente articolo.
Le autorità e i partecipanti ai mercati finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni
Entro due mesi dall’emanazione di un orientamento o di una raccomandazione, ciascuna autorità nazionale di vigilanza competente conferma se è conforme o intende conformarsi all’orientamento o alla raccomandazione in questione. Nel caso in cui un’autorità competente non sia conforme o non intenda conformarsi, ne informa l’Autorità motivando la decisione.
L’Autorità pubblica l’informazione secondo cui l’autorità competente non è conforme o non intende conformarsi agli orientamenti o alla raccomandazione. L’Autorità può anche decidere, caso per caso, di pubblicare le ragioni fornite da un’autorità competente riguardo alla mancata conformità all’orientamento o alla raccomandazione in questione. L’autorità competente riceve preliminarmente comunicazione di tale pubblicazione.
Ove richiesto dall’orientamento o dalla raccomandazione in questione, i partecipanti ai mercati finanziari riferiscono, in maniera chiara e dettagliata, se si conformano all’orientamento o alla raccomandazione in parola.
Articolo 16 bis
Pareri
Articolo 16 ter
Domande e risposte
Prima di rivolgere una domanda all’Autorità, i partecipanti ai mercati finanziari valutano se rivolgerla in primo luogo alla propria autorità competente.
Prima di pubblicare le risposte alle domande ammissibili l’Autorità può chiedere ulteriori precisazioni sulle domande fatte dalla persona fisica o giuridica di cui al presente paragrafo.
Articolo 17
Violazione del diritto dell’Unione
Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati oppure di propria iniziativa, anche agendo sulla base di informazioni circostanziate provenienti da persone fisiche o giuridiche, e dopo avere informato l’autorità competente interessata, l’Autorità indica il modo in cui intende procedere e, ove opportuno, effettua indagini su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell’Unione.
Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 35, l'autorità competente fornisce senza indugio all'Autorità tutte le informazioni che l'Autorità considera necessarie per le sue indagini, anche per quanto riguarda le modalità di applicazione degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in conformità del diritto dell'Unione.
Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 35 l’Autorità può presentare, dopo aver informato l’autorità competente interessata, una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente ad altre autorità competenti, ogniqualvolta la richiesta di informazioni presentata all’autorità competente interessata si dimostri o sia ritenuta insufficiente per ottenere le informazioni considerate necessarie per indagare su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell’Unione.
Il destinatario di detta richiesta trasmette all’Autorità informazioni chiare, precise e complete senza indebito ritardo.
Non oltre due mesi dall’avvio dell’indagine, l’Autorità può trasmettere all’autorità competente interessata una raccomandazione in cui illustra l’azione necessaria per conformarsi al diritto dell’Unione.
Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione, l’autorità competente informa l’Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi al diritto dell’Unione.
Se l’autorità competente non si conforma al diritto dell’Unione entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell’Autorità, la Commissione, dopo essere stata informata dall’Autorità, o di propria iniziativa, può esprimere un parere formale per chiedere all’autorità competente di prendere le misure necessarie per rispettare il diritto dell’Unione. Il parere formale della Commissione tiene conto della raccomandazione dell’Autorità.
La Commissione esprime il parere formale entro tre mesi dall’adozione della raccomandazione. La Commissione può prorogare tale termine di un mese.
L’Autorità e le autorità competenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie.
La decisione dell’Autorità è conforme al parere formale espresso dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.
In fase di adozione di misure in relazione a questioni che sono oggetto di un parere formale a norma del paragrafo 4 o di una decisione a norma del paragrafo 6, le autorità competenti si conformano al parere formale o alla decisione, a seconda del caso.
Articolo 17 bis
Protezione dei segnalanti
Articolo 18
Intervento in situazioni di emergenza
In caso di sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari nonché la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell’Unione, l’Autorità facilita attivamente e, ove ritenuto necessario, coordina le misure adottate dalle pertinenti autorità nazionali di vigilanza competenti.
Per essere in grado di svolgere tale ruolo di facilitazione e coordinamento, l’Autorità è pienamente informata di tutti gli sviluppi rilevanti ed è invitata dalle pertinenti autorità nazionali di vigilanza competenti a partecipare in qualità di osservatore alle eventuali riunioni in materia.
Il Consiglio, in consultazione con la Commissione e con il CERS e, se del caso, con le AEV, può adottare una decisione indirizzata all’Autorità con la quale determina l’esistenza di una situazione di emergenza ai fini del presente regolamento, su richiesta dell’Autorità, della Commissione o del CERS. Il Consiglio riesamina tale decisione a intervalli opportuni e almeno una volta al mese. Se non è rinnovata entro il termine di un mese, la decisione decade automaticamente. Il Consiglio può dichiarare la cessazione della situazione di emergenza in qualsiasi momento.
Qualora ritengano che sussista la probabilità che si verifichi una situazione di emergenza, il CERS o l’Autorità formulano una raccomandazione riservata destinata al Consiglio e gli forniscono una valutazione della situazione. Il Consiglio valuta quindi la necessità di convocare una riunione. È garantita a tale riguardo una doverosa attenzione alla riservatezza.
Se determina l’esistenza di una situazione di emergenza, il Consiglio informa debitamente e senza indugio il Parlamento europeo e la Commissione.
Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 4 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia.
Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione alle questioni oggetto di una decisione ai sensi dei paragrafi 3 o 4 è compatibile con dette decisioni.
Articolo 19
Risoluzione delle controversie tra autorità competenti in situazioni transfrontaliere
Nei casi specificati negli atti legislativi dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e fatti salvi i poteri di cui all’articolo 17, l’Autorità può prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo in una delle seguenti circostanze:
su richiesta di una o più autorità competenti interessate, se un’autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un’altra autorità competente, con la misura da essa proposta o con la sua assenza di intervento;
nei casi in cui gli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, prevedono che l’Autorità possa prestare assistenza di propria iniziativa ove, in base a motivazioni obiettive, sia possibile constatare una controversia tra autorità competenti.
Nei casi in cui gli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, richiedono l’adozione di una decisione congiunta da parte delle autorità competenti e se, conformemente a tali atti, l’Autorità può prestare assistenza, di propria iniziativa, alle autorità competenti interessate per trovare un accordo secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo, si presume l’esistenza di una controversia in assenza di una decisione congiunta da parte di dette autorità entro i termini fissati in tali atti.
Le autorità competenti interessate informano senza indebito ritardo l’Autorità del mancato raggiungimento di un accordo nei seguenti casi:
se il termine per il raggiungimento di un accordo tra le autorità competenti è stabilito dagli atti legislativi dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e si verifica uno dei seguenti eventi:
il termine è scaduto; o
almeno due autorità competenti interessate stabiliscono l’esistenza di una controversia in base a motivazioni obiettive;
se il termine per il raggiungimento di un accordo tra le autorità competenti non è stabilito dagli atti legislativi dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e si verifica uno dei seguenti eventi:
almeno due autorità competenti interessate stabiliscono l’esistenza di una controversia in base a motivazioni obiettive; o
sono trascorsi due mesi dalla data di ricevimento da parte di un’autorità competente di una richiesta di un’altra autorità competente di adottare determinate misure per conformarsi a tali atti e l’autorità interpellata non ha ancora adottato una decisione che soddisfi la richiesta.
In attesa della decisione dell’Autorità conformemente alla procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 4, nei casi in cui gli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, richiedano una decisione congiunta, tutte le autorità competenti coinvolte nella decisione congiunta rinviano le loro decisioni individuali. Qualora l’Autorità decida di intervenire, tutte le autorità competenti coinvolte nella decisione congiunta rinviano le loro decisioni fino alla conclusione della procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
Articolo 20
Risoluzione delle controversie intersettoriali tra autorità competenti
Il comitato congiunto, agendo conformemente alla procedura di cui agli articoli 19 e 56, risolve le controversie intersettoriali che dovessero sorgere fra autorità competenti quali definite rispettivamente all’articolo 2, punto 2, del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Articolo 21
Collegi delle autorità di vigilanza
L’Autorità guida le attività volte ad assicurare un funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza per gli istituti transfrontalieri in tutto il territorio dell’Unione, tenendo conto del rischio sistemico costituito dai partecipanti ai mercati finanziari di cui all’articolo 23, e convoca all’occorrenza una riunione di collegio.
Ai fini del presente paragrafo e del paragrafo 1 del presente articolo, l’Autorità è considerata un'«autorità competente» ai sensi della normativa applicabile.
L’Autorità può:
raccogliere e condividere tutte le informazioni pertinenti in collaborazione con le autorità competenti in modo da facilitare i lavori del collegio e istituire e gestire un sistema centrale per rendere queste informazioni accessibili alle autorità competenti nel collegio;
avviare e coordinare le prove di stress a livello dell’Unione conformemente all’articolo 32 per valutare la resilienza dei partecipanti ai mercati finanziari, in particolare il rischio sistemico costituito dai partecipanti ai mercati finanziari di cui all’articolo 23, ad andamenti negativi dei mercati, e valutare il potenziale aumento del rischio sistemico rappresentato dai partecipanti chiave ai mercati finanziari in situazioni di stress, assicurando che a livello nazionale sia applicata una metodologia uniforme per tali prove; può anche, se necessario, formulare una raccomandazione all’autorità competente per risolvere problemi rilevati nelle prove di stress, inclusa una raccomandazione a effettuare valutazioni specifiche; può raccomandare alle autorità competenti di condurre ispezioni in loco, eventualmente con la sua partecipazione, al fine di assicurare la comparabilità e l’affidabilità di metodi, prassi e risultati delle valutazioni a livello dell’Unione;
promuovere attività di vigilanza effettive ed efficaci, ivi compresa la valutazione dei rischi ai quali i partecipanti ai mercati finanziari sono o potrebbero essere esposti in situazioni di stress;
supervisionare, conformemente ai compiti e ai poteri specificati nel presente regolamento, i compiti svolti dalle autorità competenti, e
chiedere ulteriori deliberazioni di un collegio in tutti i casi in cui ritenga che la decisione dia luogo a un’applicazione errata del diritto dell’Unione o non contribuisca all’obiettivo della convergenza delle prassi di vigilanza. Può altresì chiedere all’autorità di vigilanza su base consolidata di programmare una riunione del collegio o di aggiungere un punto all’ordine del giorno di una riunione.
Articolo 22
Disposizioni generali sul rischio sistemico
L’Autorità prende debitamente in considerazione il rischio sistemico definito dal regolamento (UE) n. 1092/2010. Essa affronta qualsivoglia rischio di perturbazione dei servizi finanziari che:
sia imputabile a un deterioramento totale o parziale del sistema finanziario; e
sia potenzialmente in grado di produrre effetti negativi gravi per il mercato interno e l’economia reale.
L’Autorità prende in considerazione, ove opportuno, il monitoraggio e la valutazione del rischio sistemico, quale elaborato dal CERS e dall’Autorità stessa, e reagisce a segnalazioni e raccomandazioni del CERS conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1092/2010.
L’Autorità, in collaborazione con il CERS e in conformità dell’articolo 23 elabora un approccio comune all’individuazione e alla misurazione del rischio sistemico rappresentato dai partecipanti chiave ai mercati finanziari, ivi inclusi eventualmente gli indicatori quantitativi e qualitativi.
Detti indicatori costituiscono un elemento cruciale nel definire le opportune azioni di vigilanza. L’Autorità sorveglia il grado di convergenza delle decisioni prese, al fine di promuovere un approccio comune.
Fatti salvi gli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, l’Autorità elabora, ove necessario, orientamenti e raccomandazioni supplementari per i partecipanti chiave ai mercati finanziari, allo scopo di tener conto del rischio sistemico da essi costituito.
L’Autorità assicura che il rischio sistemico costituito dai partecipanti chiave ai mercati finanziari sia preso in considerazione nell’elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nei settori previsti dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
In esito all’indagine condotta a norma del primo comma il consiglio delle autorità di vigilanza può raccomandare interventi appropriati alle autorità competenti interessate.
A tali fini l’Autorità può esercitare i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento, in particolare dall’articolo 35.
Articolo 23
Individuazione e misurazione del rischio sistemico
Articolo 24
Capacità costante di reagire ai rischi sistemici
Articolo 25
Procedure di risanamento e di risoluzione delle crisi
Articolo 26
Sistema europeo dei sistemi nazionali di indennizzo degli investitori
Articolo 27
Sistema europeo per la risoluzione delle crisi e modalità di finanziamento
L’Autorità contribuisce ai lavori sulle questioni attinenti a condizioni di parità e sugli effetti cumulativi di eventuali sistemi di prelievi e contributi a carico degli istituti finanziari che potrebbero essere introdotti per assicurare un’equa ripartizione degli oneri e stabilire incentivi volti a contenere il rischio sistemico nell’ambito di un quadro di risoluzione delle crisi coerente e credibile.
▼M3 —————
Articolo 28
Delega di compiti e responsabilità
Le autorità competenti informano l’Autorità degli accordi di delega che intendono concludere. Esse danno esecuzione agli accordi non prima di un mese dopo avere informato l’Autorità.
L’Autorità può emanare un parere sul progetto di accordo entro un mese dal ricevimento delle informazioni.
L’Autorità pubblica, mediante i mezzi appropriati, gli accordi di delega conclusi dalle autorità competenti, in modo da assicurare che tutti i soggetti interessati siano informati adeguatamente.
Articolo 29
Cultura comune della vigilanza
L’Autorità contribuisce attivamente a creare una cultura comune a livello di Unione e prassi uniformi in materia di vigilanza, nonché ad assicurare l’uniformità delle procedure e la coerenza degli approcci in tutta l’Unione. L’Autorità svolge almeno le attività seguenti:
fornire pareri alle autorità competenti;
stabilire priorità strategiche di vigilanza dell’Unione conformemente all’articolo 29 bis;
istituire gruppi di coordinamento conformemente all’articolo 45 ter per promuovere la convergenza della vigilanza e individuare le migliori prassi;
promuovere lo scambio efficace di informazioni, sia bilaterale sia multilaterale, tra le autorità competenti relativamente a tutte le materie pertinenti, compresi la cibersicurezza e i ciberattacchi, nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e di protezione dei dati, quali stabilite dai pertinenti atti legislativi dell’Unione;
contribuire a sviluppare standard di vigilanza uniformi e di elevata qualità, tra l’altro in materia di informativa, e standard contabili internazionali in conformità dell’articolo 1, paragrafo 3;
esaminare l’applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall’Autorità e proporre modifiche, se necessario; e
stabilire programmi di formazione settoriale e intersettoriale, anche per quanto concerne l’innovazione tecnologica, agevolare gli scambi di personale e incoraggiare le autorità competenti a intensificare il ricorso a regimi di distacco e ad altri strumenti; e
predisporre un sistema di monitoraggio per valutare i rischi ambientali, sociali e di governance rilevanti, tenendo conto dell’accordo di Parigi nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici.
Allo scopo di istituire una cultura comune della vigilanza, l’Autorità elabora e mantiene aggiornato un manuale di vigilanza dell’Unione sulla vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari nell’Unione, che tenga debitamente conto della natura, dell’entità e della complessità dei rischi, delle prassi di business, dei modelli di business e della dimensione degli istituti finanziari e dei mercati, compresi i cambiamenti dovuti all’innovazione tecnologica, dei partecipanti ai mercati finanziari e dei mercati finanziari. Il manuale di vigilanza dell’Unione definisce le migliori prassi e stabilisce metodologie e processi di elevata qualità.
L’Autorità effettua, se del caso, consultazioni pubbliche sui pareri di cui al paragrafo 1, lettera a), nonché sugli strumenti pratici e di convergenza di cui al presente paragrafo. Se del caso, essa ne analizza i potenziali costi e benefici. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d’applicazione, alla natura e all’impatto dei pareri o degli strumenti. Ove opportuno, l’Autorità richiede altresì consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati.
Articolo 29 bis
Priorità strategiche di vigilanza dell’Unione
Almeno ogni tre anni entro il 31 marzo l’Autorità individua un massimo di due priorità di rilevanza per l’Unione nelle quali si rispecchiano l’evoluzione e le tendenze future, in esito a una discussione in seno al consiglio delle autorità di vigilanza e tenendo conto dei contributi ricevuti dalle autorità competenti, dei lavori in corso in seno alle istituzioni dell’Unione e delle analisi, delle segnalazioni e delle raccomandazioni pubblicate dal CERS. Le autorità competenti tengono conto di tali priorità allorché elaborano i rispettivi programmi di lavoro e ne danno comunicazione all’Autorità. L’Autorità discute le pertinenti attività che le autorità competenti devono effettuare l’anno successivo e trae conclusioni. L’Autorità discute i possibili seguiti, che possono comprendere orientamenti, raccomandazioni rivolte alle autorità competenti e verifiche inter pares nel settore corrispondente.
Le priorità strategiche di rilevanza per l’Unione individuate dall’Autorità non impediscono alle autorità competenti di applicare le loro migliori prassi, intervenendo sulle loro ulteriori priorità e sui loro ulteriori sviluppi, prendendo in considerazione le specificità nazionali.
Articolo 30
Verifiche inter pares delle autorità competenti
La verifica inter pares include una valutazione dei seguenti elementi, ma non è limitata ad essi:
l’adeguatezza delle risorse, il grado di indipendenza e le disposizioni di governance dell’autorità competente, in particolare dal punto di vista dell’applicazione efficace degli atti legislativi dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e la capacità di reagire agli sviluppi del mercato;
l’efficacia e il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda l’applicazione del diritto dell’Unione e le pratiche di vigilanza, tra cui le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione, gli orientamenti e le raccomandazioni adottati ai sensi degli articoli da 10 a 16, e la misura in cui le pratiche di vigilanza conseguono gli obiettivi definiti dal diritto dell’Unione;
l’applicazione delle migliori prassi sviluppate da autorità competenti la cui adozione potrebbe essere utile per altre autorità competenti;
l’efficacia e il grado di convergenza raggiunto riguardo all’osservanza delle disposizioni adottate nell’attuazione del diritto dell’Unione, comprese le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative applicate nei confronti delle persone responsabili in caso di inosservanza.
Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, le autorità competenti si adoperano per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni formulati.
Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione in conformità degli articoli da 10 a 15, oppure gli orientamenti e le raccomandazioni in conformità dell’articolo 16, l’Autorità tiene conto dell’esito della verifica inter pares e di qualsiasi altra informazione acquisita dall’Autorità nello svolgimento dei propri compiti, al fine di assicurare la convergenza delle prassi di vigilanza di qualità più elevata.
Articolo 31
Funzione di coordinamento
L’Autorità promuove la risposta coordinata dell’Unione, tra l’altro:
facilitando lo scambio di informazioni tra le autorità competenti;
determinando la portata e, ove possibile e appropriato, verificando l’affidabilità delle informazioni che dovrebbero essere messe a disposizione di tutte le autorità competenti interessate;
fatto salvo l’articolo 19, svolgendo una mediazione non vincolante su richiesta delle autorità competenti o di propria iniziativa;
informando senza indugio il CERS di ogni potenziale situazione di emergenza;
adottando le misure opportune in caso di sviluppi che possano compromettere il funzionamento dei mercati finanziari, al fine di coordinare le misure adottate dalle pertinenti autorità competenti;
adottando le misure opportune per coordinare le misure adottate dalle pertinenti autorità competenti al fine di favorire l’ingresso nel mercato di operatori o prodotti basati sull’innovazione tecnologica;
centralizzando le informazioni ricevute, a norma degli articoli 21 e 35, dalle autorità competenti in conseguenza degli obblighi regolamentari di informativa a carico dei partecipanti ai mercati finanziari attivi in più di uno Stato membro. L’Autorità condivide tali informazioni con le altre autorità competenti interessate.
Articolo 31 bis
Scambio di informazioni su professionalità e onorabilità
L’Autorità istituisce, insieme all’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), un sistema per lo scambio di informazioni pertinenti alla valutazione, da parte delle autorità competenti, della professionalità e dell’onorabilità dei possessori di partecipazioni qualificate, degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave dei partecipanti ai mercati finanziari, in conformità degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 31 ter
Funzione di coordinamento in relazione a ordini, operazioni e attività con importanti effetti transfrontalieri
Nel caso in cui un’autorità competente abbia prove o chiari indizi provenienti da più fonti diverse che la inducano a sospettare che gli ordini, le operazioni o qualsiasi altra attività con effetti transfrontalieri significativi compromettano il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità finanziaria nell’Unione, essa ne informa prontamente l’Autorità e fornisce le informazioni pertinenti. L’Autorità può rivolgere alle autorità competenti degli Stati membri in cui si è verificata l’attività sospetta un parere sul seguito opportuno da dare alla questione.
Articolo 32
Valutazione degli sviluppi del mercato comprese le prove di stress
L’Autorità avvia e coordina le valutazioni a livello dell’Unione sulla resilienza dei partecipanti ai mercati finanziari agli sviluppi negativi dei mercati. A tale scopo elabora:
metodologie comuni per valutare l’effetto di scenari economici sulla situazione finanziaria di un partecipante ai mercati finanziari, anche in considerazione dei rischi derivanti da un’evoluzione ambientale sfavorevole;
metodologie comuni per individuare i partecipanti ai mercati finanziari da ricomprendere nelle valutazioni a livello dell’Unione;
strategie comuni di comunicazione dei risultati di tali valutazioni sulla resilienza dei partecipanti ai mercati finanziari;
metodologie comuni per valutare gli effetti di particolari prodotti o processi di distribuzione sulla situazione finanziaria di un determinato partecipante ai mercati finanziari e sugli investitori e sull’informazione dei clienti;
metodologie comuni per valutare l’effetto dei rischi ambientali sulla stabilità finanziaria dei partecipanti ai mercati finanziari.
Ai fini del presente paragrafo l’Autorità coopera con il CERS.
Fatti salvi i compiti del CERS definiti nel regolamento (UE) n. 1092/2010, l’Autorità fornisce, una volta all’anno e ove necessario con maggiore frequenza, valutazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS in merito alle tendenze, ai rischi potenziali e alle vulnerabilità nel settore di competenza, unitamente agli indicatori di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento.
Tali valutazioni dell’Autorità comprendono una classificazione dei principali rischi e vulnerabilità e raccomandano, ove necessario, misure preventive o correttive.
Articolo 33
Relazioni internazionali compresa l’equivalenza
Qualora un paese terzo, in conformità di un atto delegato vigente adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849, sia sull’elenco delle giurisdizioni con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che presentano minacce significative per il sistema finanziario dell’Unione, l’Autorità non conclude accordi amministrativi con le autorità di regolamentazione e di vigilanza di tale paese terzo. Questo non osta a che l’Autorità e l’autorità del rispettivo paese terzo collaborino altrimenti per ridurre le minacce per il sistema finanziario dell’Unione.
Inoltre l’Autorità verifica se continuano a sussistere i criteri sulla base dei quali tali decisioni di equivalenza sono state adottate e le eventuali condizioni ivi stabilite.
L’Autorità può stabilire contatti con le pertinenti autorità dei paesi terzi. L’Autorità presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, all’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) una relazione riservata che sintetizza le conclusioni del suo monitoraggio di tutti i paesi terzi equivalenti. La relazione si incentra, in particolare, sulle implicazioni per la stabilità finanziaria, l’integrità del mercato, la protezione degli investitori o il funzionamento del mercato interno.
L’Autorità, laddove individui sviluppi pertinenti nella regolamentazione e nella vigilanza o nelle prassi attuative nei paesi terzi di cui al presente paragrafo che possono incidere sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più Stati membri, sull’integrità del mercato o sulla protezione degli investitori o sul funzionamento del mercato interno, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in via riservata e senza indebito ritardo.
Fatti salvi gli obblighi specifici previsti dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1, seconda frase, del presente articolo, l’Autorità collabora ove possibile con le autorità competenti pertinenti dei paesi terzi i cui regimi di regolamentazione e di vigilanza sono stati riconosciuti equivalenti. In linea di massima la collaborazione è realizzata sulla base di accordi amministrativi conclusi con le autorità pertinenti di tali paesi terzi. In sede di negoziazione degli accordi amministrativi l’Autorità include disposizioni riguardanti:
i meccanismi che consentono all’Autorità di ottenere informazioni pertinenti, incluse informazioni sul regime di regolamentazione, sull’approccio di vigilanza, sui pertinenti sviluppi del mercato e su qualsiasi cambiamento che possa influire sulla decisione di equivalenza;
per quanto necessario per il follow up di tali decisioni di equivalenza, le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, se necessario, le ispezioni in loco.
L’Autorità informa la Commissione nel caso in cui un’autorità competente di un paese terzo rifiuti di concludere tali accordi amministrativi o qualora rifiuti di cooperare efficacemente.
Nella relazione di cui all’articolo 43, paragrafo 5, l’Autorità include informazioni sugli accordi amministrativi concordati con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali o le amministrazioni di paesi terzi, sull’assistenza fornita dall’Autorità alla Commissione nell’elaborazione delle decisioni di equivalenza e sul monitoraggio svolto dall’Autorità a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
▼M3 —————
Articolo 35
Raccolta di informazioni
In mancanza di informazioni o quando le informazioni non sono fornite tempestivamente ai sensi del paragrafo 1 o 5, l’Autorità può presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata direttamente ai partecipanti ai mercati finanziari interessati. La richiesta motivata spiega perché sono necessarie le informazioni relative ai singoli partecipanti ai mercati finanziari.
L’Autorità informa le pertinenti autorità competenti delle richieste in conformità del presente paragrafo e del paragrafo 5.
Su richiesta dell’Autorità, le autorità competenti assistono l’Autorità nella raccolta delle informazioni.
Articolo 36
Rapporti con il CERS
▼M3 —————
Decide, secondo la procedura di decisione pertinente, qualsiasi misura da adottare conformemente alle competenze che le sono conferite dal presente regolamento per risolvere i problemi rilevati nelle segnalazioni e nelle raccomandazioni.
Se non dà seguito a una segnalazione o a una raccomandazione, l’Autorità comunica le sue ragioni al CERS. Il CERS informa il Parlamento europeo al riguardo a norma dell’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1092/2010. Il CERS ne informa altresì il Consiglio.
Quando non intende seguire la raccomandazione del CERS, il destinatario comunica e ne discute le ragioni con il consiglio delle autorità di vigilanza.
Qualora l’autorità competente, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010, informi il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e il CERS in merito ai provvedimenti adottati per dar seguito a una raccomandazione del CERS, tiene debitamente conto delle argomentazioni del consiglio delle autorità di vigilanza.
▼M3 —————
Articolo 37
Gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati
Per facilitare la consultazione delle parti interessate nei settori pertinenti per i compiti dell’Autorità, è istituito un gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati. Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati è consultato sulle misure adottate ai sensi degli articoli da 10 a 15 riguardo alle norme tecniche di regolamentazione e alle norme tecniche di attuazione e, ove queste non riguardino i singoli partecipanti ai mercati finanziari, ai sensi dell’articolo 16 riguardo agli orientamenti e alle raccomandazioni. Quando occorre agire con urgenza e la consultazione risulta impossibile, il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati è informato quanto prima possibile.
Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati si riunisce almeno quattro volte all’anno.
Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati si compone di 30 membri. Tali membri comprendono:
13 membri che rappresentano in modo proporzionato i partecipanti ai mercati finanziari operanti nell’Unione;
13 membri che rappresentano i rappresentanti dei dipendenti dei partecipanti ai mercati finanziari operanti nell’Unione, i consumatori, gli utenti dei servizi finanziari e i rappresentanti delle PMI; e
quattro membri che sono esponenti del mondo accademico indipendenti e di altissimo livello.
Il Parlamento europeo può invitare il presidente del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati a fare una dichiarazione dinanzi ad esso e a rispondere a eventuali domande poste dai suoi membri ogniqualvolta gli sia richiesto.
L’Autorità fornisce tutte le informazioni necessarie nel rispetto del segreto professionale di cui all’articolo 70 del presente regolamento e assicura un adeguato supporto di segreteria al gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati. Ai membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro è garantito un adeguato rimborso, ad esclusione dei rappresentanti delle imprese del settore. Tale rimborso tiene conto del lavoro preparatorio e di follow-up dei membri e corrisponde almeno alle tariffe di rimborso per i funzionari di cui al titolo V, capo 1, sezione 2, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ( 12 ) (statuto dei funzionari). Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati può istituire gruppi di lavoro su questioni tecniche. La durata del mandato dei membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati è di quattro anni, al termine dei quali ha luogo una nuova procedura di selezione.
I membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati possono essere nominati per due mandati consecutivi.
Se i membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati non riescono ad accordarsi su una consulenza, un terzo dei membri del gruppo o i membri che rappresentano un gruppo di parti interessate sono autorizzati a elaborare una consulenza distinta.
Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, il gruppo delle parti interessate nel settore bancario, il gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione e il gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali possono elaborare una consulenza congiunta in merito a questioni attinenti al lavoro delle AEV in conformità dell’articolo 56 su posizioni comuni e atti comuni.
Articolo 38
Salvaguardie
Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, incida sulle sue competenze in materia di bilancio, entro due settimane dalla notifica della decisione dell’Autorità all’autorità competente può informare l’Autorità e la Commissione che l’autorità competente non applicherà la decisione.
Nella sua notifica, lo Stato membro precisa chiaramente come e perché la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.
Nel caso di una tale notifica, la decisione dell’Autorità è sospesa.
Entro un mese dalla notifica dello Stato membro, l’Autorità comunica a quest’ultimo se mantiene la sua decisione, se la modifica o se l’annulla. Se la decisione è mantenuta o modificata l’Autorità dichiara che non vi sono incidenze sulle competenze in materia di bilancio.
Se l’Autorità mantiene la sua decisione, il Consiglio, non oltre due mesi da quando l’Autorità ha informato lo Stato membro ai sensi del quarto comma, decide a maggioranza dei suffragi espressi, in una delle sue riunioni, se mantenere la decisione dell’Autorità.
Se il Consiglio, dopo aver considerato la questione, non decide di mantenere la decisione dell’Autorità, conformemente al quinto comma, gli effetti della decisione dell’Autorità cessano.
Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, incida sulle sue competenze in materia di bilancio, entro tre giorni lavorativi dalla notifica della decisione dell’Autorità all’autorità competente può informare l’Autorità, la Commissione e il Consiglio che l’autorità competente non applicherà la decisione.
Nella sua notifica, lo Stato membro precisa chiaramente come e perché la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.
Nel caso di una tale notifica, la decisione dell’Autorità è sospesa.
Entro dieci giorni lavorativi il Consiglio convoca una riunione e decide, a maggioranza semplice dei membri, se revocare la decisione dell’Autorità.
Se il Consiglio, dopo aver considerato la questione, non decide di revocare la decisione dell’Autorità, conformemente al quarto comma, la sospensione della decisione dell’Autorità cessa.
Qualora il Consiglio abbia deciso, conformemente al paragrafo 3, di non revocare una decisione dell’Autorità relativa all’articolo 18, paragrafo 3, e lo Stato membro interessato continui a ritenere che la decisione dell’Autorità incida sulle sue competenze in materia di bilancio, tale Stato membro può informare la Commissione e l’Autorità e chiedere al Consiglio di riesaminare la questione. Lo Stato membro interessato espone chiaramente i motivi del suo disaccordo con la decisione del Consiglio.
Entro un termine di quattro settimane dalla notifica di cui al primo comma, il Consiglio conferma la sua decisione originaria o adotta una nuova decisione conformemente al paragrafo 3.
Il termine di quattro settimane può essere prorogato di altre quattro settimane dal Consiglio, se le particolari circostanze del caso lo richiedono.
Articolo 39
Procedure decisionali
CAPO III
ORGANIZZAZIONE
SEZIONE 1
Consiglio delle autorità di vigilanza
Articolo 40
Composizione
Il consiglio delle autorità di vigilanza è composto da:
il presidente;
il capo dell’autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari in ogni Stato membro, che partecipa di persona almeno due volte all’anno;
un rappresentante della Commissione, senza diritto di voto;
un rappresentante del CERS, senza diritto di voto;
un rappresentante per ognuna delle altre due autorità europee di vigilanza, senza diritto di voto.
Ai fini del regolamento (UE) 2021/23 il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato, se necessario, da un rappresentante, senza diritto di voto, dell’autorità di risoluzione di ciascuno Stato membro.
Il consiglio delle autorità di vigilanza può decidere di ammettere osservatori.
Il direttore esecutivo può partecipare alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza senza diritto di voto.
Articolo 41
Comitati interni
Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un voto.
Le decisioni del gruppo di esperti sono adottate se almeno quattro membri votano a favore.
Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un voto.
Le decisioni del gruppo di esperti sono adottate se almeno quattro membri votano a favore.
Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un voto.
Le decisioni del gruppo di esperti sono adottate se almeno quattro membri votano a favore.
Articolo 42
Indipendenza del consiglio delle autorità di vigilanza
Articolo 43
Compiti
▼M3 —————
Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, su proposta del consiglio di amministrazione, il programma di lavoro dell’Autorità per l’anno successivo e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
Il programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.
Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il programma di lavoro pluriennale dell’Autorità e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
Il programma di lavoro pluriennale è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.
Articolo 43 bis
Trasparenza delle decisioni adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza
Fatto salvo l’articolo 70, entro sei settimane da ogni riunione del consiglio delle autorità di vigilanza, l’Autorità fornisce al Parlamento europeo almeno un resoconto completo e significativo dei lavori di tale riunione che consenta una piena comprensione delle discussioni, compreso un elenco commentato delle decisioni. Tale resoconto non contempla le discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli partecipanti ai mercati finanziari, salvo se diversamente disposto all’articolo 75, paragrafo 3, o negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 44
Processo decisionale
Per gli atti di cui agli articoli da 10 a 16 del presente regolamento e le misure e decisioni adottate a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, terzo comma, del presente regolamento e del capo VI del presente regolamento e, in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza qualificata dei suoi membri, quale definita all’articolo 16, paragrafo 4, TUE e all’articolo 3 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie.
Il presidente non partecipa al voto sulle decisioni di cui al secondo comma.
Il consiglio delle autorità di vigilanza si adopera per giungere a una decisione per consenso quando valuta le proposte del presidente relative alla composizione dei gruppi di esperti a norma dell’articolo 41, paragrafi 2, 3 e 4, e ai membri del comitato di verifica inter pares di cui all’articolo 30, paragrafo 2. In mancanza di consenso le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei membri con diritto di voto. Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto.
Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 3 e 4, e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza semplice dei membri con diritto di voto.
I membri senza diritto di voto, ad eccezione del direttore esecutivo, e gli osservatori non partecipano alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli partecipanti ai mercati finanziari, salvo se diversamente disposto all’articolo 75, paragrafo 3, o negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
SEZIONE 2
Consiglio di amministrazione
Articolo 45
Composizione
Tranne il presidente, ogni membro del consiglio di amministrazione ha un supplente che può sostituirlo in caso di impedimento.
Articolo 45 bis
Processo decisionale
Articolo 45 ter
Gruppi di coordinamento
Articolo 46
Indipendenza del consiglio di amministrazione
I membri del consiglio di amministrazione agiscono in piena indipendenza e obiettività nell’interesse esclusivo dell’Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni o organi dell’Unione, da governi o da altri soggetti pubblici o privati.
Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell’Unione né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio di amministrazione nell’assolvimento dei loro compiti.
Articolo 47
Compiti
SEZIONE 3
Presidente
Articolo 48
Nomina e compiti
L’Autorità è rappresentata dal presidente, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno.
Il presidente è incaricato di preparare i lavori del consiglio delle autorità di vigilanza, anche fissando l’ordine del giorno che questo dovrà adottare, convocando le riunioni e presentando i punti sui quali è prevista una decisione, e presiede le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza.
Il presidente è incaricato di fissare l’ordine del giorno del consiglio di amministrazione, che questo dovrà adottare, e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione.
Il presidente può invitare il consiglio di amministrazione a vagliare l’ipotesi di costituire un gruppo di coordinamento in conformità dell’articolo 45 ter.
Qualora il presidente non sia più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 49 o abbia commesso una colpa grave, il Consiglio può, su proposta della Commissione approvata dal Parlamento europeo, adottare una decisione per rimuoverlo dal suo incarico.
Il consiglio delle autorità di vigilanza elegge al suo interno anche un vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in assenza di quest’ultimo. Il vicepresidente non è eletto tra i membri del consiglio di amministrazione.
Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato di cinque anni del presidente, il consiglio delle autorità di vigilanza valuta:
i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;
i doveri e le esigenze dell’Autorità per gli anni successivi.
Ai fini della valutazione di cui al primo comma, i compiti del presidente sono svolti dal vicepresidente.
Il Consiglio può, su proposta del consiglio delle autorità di vigilanza e con l’ausilio della Commissione, e tenuto conto della valutazione di cui al primo comma, rinnovare il mandato del presidente una volta.
Articolo 49
Indipendenza del presidente
Fatto salvo il ruolo del consiglio delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del presidente, il presidente non chiede né riceve istruzioni da istituzioni o organi dell’Unione, da governi o da altri soggetti pubblici o privati.
Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell’Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare il presidente nell’assolvimento dei suoi compiti.
Conformemente allo statuto dei funzionari di cui all’articolo 68, il presidente, terminato l’incarico, è tenuto ad osservare i doveri di onestà e delicatezza nell’accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.
Articolo 49 bis
Spese
Il presidente rende pubbliche tutte le riunioni tenute con le parti interessate esterne entro un periodo di due settimane successivamente alla riunione e l’ospitalità ricevuta. Le spese sono registrate pubblicamente secondo quanto disposto dallo statuto dei funzionari.
▼M3 —————
SEZIONE 4
Direttore esecutivo
Articolo 51
Nomina
Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato del direttore esecutivo, il consiglio delle autorità di vigilanza valuta in particolare:
i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;
i doveri e le esigenze dell’Autorità per gli anni successivi.
Il consiglio delle autorità di vigilanza, tenuto conto della valutazione di cui al primo comma, può rinnovare il mandato del direttore esecutivo una volta.
Articolo 52
Indipendenza
Fatti salvi i rispettivi ruoli del consiglio di amministrazione e del comitato delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del direttore esecutivo, il direttore esecutivo non chiede né riceve istruzioni da parte di istituzioni o organi dell’Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell’Unione né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare il presidente nell’assolvimento dei suoi compiti.
Conformemente allo statuto dei funzionari di cui all’articolo 68, il direttore esecutivo, terminato l’incarico, è tenuto ad osservare i doveri di onestà e delicatezza nell’accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.
Articolo 53
Compiti
CAPO IV
ORGANISMI CONGIUNTI DELLE AUTORITÀ EUROPEE DI VIGILANZA
SEZIONE 1
Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza
Articolo 54
Istituzione
Il comitato congiunto funge da forum in cui l’Autorità coopera regolarmente e strettamente con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) per assicurare l’uniformità intersettoriale tenendo conto delle specificità settoriali, in particolare per quanto concerne:
Articolo 55
Composizione
Il comitato congiunto adotta e pubblica il suo regolamento interno. Il regolamento interno può specificare gli altri partecipanti alle riunioni del comitato congiunto.
Il comitato congiunto si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
Articolo 56
Posizioni congiunte e atti comuni
Nel quadro dei compiti di cui al capo II del presente regolamento, in particolare in relazione all’attuazione della direttiva 2002/87/CE, ove opportuno, l’Autorità adotta per consenso posizioni comuni con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), a seconda dei casi.
Se richiesto dal diritto dell’Unione, le misure di cui agli articoli da 10 a 16 e le decisioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 del presente regolamento per quanto riguarda l’applicazione della direttiva 2002/87/CE e di qualsiasi altro atto legislativo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, che rientri anche nel settore di competenza dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) o dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) sono adottate in parallelo, a seconda dei casi, dall’Autorità, dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali).
Articolo 57
Sottocomitati
SEZIONE 2
Commissione di ricorso
Articolo 58
Composizione e funzionamento
La commissione di ricorso è composta di sei membri e sei supplenti, che sono persone di indubbio prestigio che abbiano dato prova delle conoscenze pertinenti in materia di diritto dell’Unione e di un’esperienza professionale internazionale, a livello sufficientemente elevato in campo bancario, assicurativo, delle pensioni aziendali e professionali, dei mercati azionari o altri servizi finanziari, ad eccezione del personale in servizio delle autorità competenti o di altri organi o istituzioni nazionali o dell’Unione coinvolti nelle attività dell’Autorità e dei membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati. I membri e i supplenti sono cittadini di uno Stato membro e hanno una conoscenza approfondita di almeno due lingue ufficiali dell’Unione. La commissione di ricorso è in possesso delle competenze giuridiche necessarie a fornire consulenza giuridica sulla legittimità, anche sotto il profilo della proporzionalità, dell’esercizio dei poteri dell’Autorità.
La commissione di ricorso designa il suo presidente.
Dopo aver ricevuto l’elenco ristretto, il Parlamento europeo può invitare i candidati a membri e supplenti a fare una dichiarazione dinanzi ad esso e a rispondere alle eventuali domande poste dai suoi membri.
Il Parlamento europeo può invitare i membri della commissione di ricorso a fare una dichiarazione dinanzi ad esso e a rispondere alle eventuali domande poste dai suoi membri ogniqualvolta sia loro richiesto, tranne se le dichiarazioni, domande o risposte vertono su singoli casi decisi dalla commissione di ricorso o pendenti dinanzi ad essa.
Articolo 59
Indipendenza e imparzialità
Qualsiasi delle parti del procedimento di ricorso può ricusare un membro della commissione di ricorso per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 ovvero per sospetta parzialità.
La ricusazione non può né fondarsi sulla cittadinanza dei membri né essere ammessa quando una delle parti del procedimento di ricorso, pur essendo a conoscenza dell’esistenza di un motivo di ricusazione, abbia ciò nonostante compiuto atti procedurali diversi dall’opposizione alla composizione della commissione di ricorso.
La commissione di ricorso decide quali provvedimenti debbano essere adottati nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 senza la partecipazione del membro interessato.
Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito nella commissione di ricorso dal suo supplente. Qualora anche quest’ultimo si trovi in una situazione similare, il presidente dell’Autorità designa un sostituto fra i supplenti disponibili.
I membri della commissione di ricorso si impegnano ad agire in modo indipendente e nel pubblico interesse.
A tal fine, essi rendono una dichiarazione di impegni e una dichiarazione di interessi, con la quale indicano o l’assenza di interessi che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza o eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza.
Tali dichiarazioni sono rese pubbliche annualmente e per iscritto.
CAPO V
MEZZI DI RICORSO
Articolo 60
Ricorsi
La commissione di ricorso decide in merito al ricorso nei tre mesi dalla presentazione del ricorso.
La presentazione di un ricorso conformemente al paragrafo 1 non ha effetto sospensivo.
La commissione di ricorso può tuttavia sospendere l’esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo richiedano.
Articolo 60 bis
Travalicamento delle competenze da parte dell’Autorità
Qualsiasi persona fisica o giuridica interessata direttamente e individualmente dalla questione può inviare un avviso circostanziato alla Commissione se ritiene che l’Autorità abbia travalicato la propria competenza, anche per inosservanza del principio di proporzionalità di cui all’articolo 1, paragrafo 5, nell’intervenire in conformità degli articoli 16 e 16 ter.
Articolo 61
Azione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 62
Bilancio dell’Autorità
Le entrate dell’Autorità, organismo europeo a norma dell’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ) («regolamento finanziario»), sono costituite in particolare da una combinazione di:
contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali competenti per la vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari, che sono erogati in conformità di una formula basata sulla ponderazione dei voti di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie. Ai fini del presente articolo, l’articolo 3, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie continua ad applicarsi oltre la scadenza del 31 ottobre 2014 ivi stabilita;
una sovvenzione dell’Unione iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea (sezione Commissione);
le eventuali commissioni pagate all’Autorità nei casi previsti dai pertinenti strumenti del diritto dell’Unione;
i contributi volontari degli Stati membri o degli osservatori;
gli oneri concordati per le pubblicazioni, la formazione e gli altri servizi forniti dall’Autorità laddove specificamente richiesti da una o più autorità competenti.
I contributi volontari degli Stati membri o degli osservatori di cui al primo comma, lettera d), non sono accettati se la loro accettazione mette in dubbio l’indipendenza e l’imparzialità dell’Autorità. I contributi volontari che costituiscono una compensazione dei costi relativi ai compiti delegati da un’autorità competente all’Autorità non sono considerati metterne in dubbio l’indipendenza.
Articolo 63
Formazione del bilancio
Articolo 64
Esecuzione e controllo del bilancio
Entro il 15 giugno di ogni anno il contabile dell’Autorità comunica inoltre al contabile della Commissione una rendicontazione in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione ai fini del consolidamento.
Articolo 65
Disposizioni finanziarie
Le disposizioni finanziarie applicabili all’Autorità sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Tali disposizioni possono discostarsi dal regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione ( 14 ) solo se lo richiedono le esigenze operative specifiche dell’Autorità e unicamente previo accordo della Commissione.
Articolo 66
Misure antifrode
CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 67
Privilegi e immunità
All’Autorità e al suo personale si applica il protocollo (n. 7) sui privilegi e le immunità dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE.
Articolo 68
Personale
Articolo 69
Responsabilità dell’Autorità
Articolo 70
Obbligo del segreto professionale
Fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, qualsiasi informazione riservata ricevuta dalle persone di cui al paragrafo 1 nell’esercizio delle loro funzioni non può essere divulgata ad alcuna persona o autorità, se non in forma sintetica o aggregata cosicché non si possano individuare i singoli partecipanti ai mercati finanziari.
L’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e al primo comma del presente paragrafo non impedisce all’Autorità e alle autorità competenti di utilizzare le informazioni per garantire l’osservanza degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in particolare nelle procedure di adozione delle decisioni.
Lo stesso obbligo del segreto professionale si applica anche agli osservatori che partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio delle autorità di vigilanza e che partecipano alle attività dell’Autorità.
Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale di cui ai paragrafi 1 e 2. L’Autorità inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l’attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 71
Protezione dei dati
Il presente regolamento fa salvi gli obblighi a carico degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 o gli obblighi a carico dell’Autorità in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ) nell’esercizio delle sue competenze.
Articolo 72
Accesso ai documenti
Articolo 73
Regime linguistico
Articolo 74
Accordo sulla sede
Le necessarie disposizioni relative all’ubicazione dell’Autorità nello Stato membro in cui si trova la sede e alle strutture messe a disposizione dal predetto Stato membro, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al personale dell’Autorità e ai loro familiari, sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione, fra l’Autorità e il predetto Stato membro.
Il predetto Stato membro garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell’Autorità, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.
Articolo 75
Partecipazione di paesi terzi
CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 76
Rapporti con il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari
L’Autorità succede giuridicamente al Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR). Entro la data d’istituzione dell’Autorità, tutto l’attivo e il passivo e tutte le operazioni del CESR rimaste in sospeso sono trasferiti automaticamente all’Autorità. Il CESR redige un documento attestante lo stato patrimoniale alla data del trasferimento. Tale documento è sottoposto a revisione contabile e approvato dal CESR e dalla Commissione.
Articolo 77
Disposizioni transitorie in materia di personale
Al personale che ha sottoscritto i contratti di cui al paragrafo l è offerta la possibilità di concludere un contratto di agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti ai vari gradi secondo la tabella dell’organico dell’Autorità.
Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento l’autorità autorizzata a concludere contratti effettua una selezione interna riservata al personale avente sottoscritto un contratto con il CESR o con il suo segretariato al fine di verificare le capacità, l’efficienza e l’integrità del personale da assumere. La procedura di selezione interna tiene pienamente conto delle capacità e dell’esperienza dimostrate dal soggetto nello svolgimento delle proprie mansioni prima dell’assunzione.
Articolo 78
Disposizioni nazionali
Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni per assicurare un’attuazione efficace del presente regolamento.
Articolo 79
Modifiche
La decisione n. 716/2009/CE è modificata nella misura in cui il CESR è eliminato dall’elenco dei beneficiari di cui alla sezione B dell’allegato di tale decisione.
Articolo 80
Abrogazione
La decisione 2009/77/CE della Commissione che istituisce il CERS è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2011.
Articolo 81
Clausola di revisione
Entro il 31 dicembre 2020 e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione generale sull’esperienza acquisita grazie all’operato dell’Autorità e alle procedure di cui al presente regolamento. La relazione valuta tra l’altro:
l’efficacia e la convergenza nelle prassi di vigilanza raggiunte dalle autorità competenti:
l’indipendenza delle autorità competenti e la convergenza negli standard equivalenti alla governance;
l’imparzialità, l’obiettività e l’autonomia dell’Autorità;
il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza;
i progressi compiuti verso la convergenza nei settori della prevenzione, della gestione e della risoluzione delle crisi, inclusi i meccanismi di finanziamento dell’Unione;
il ruolo dell’Autorità riguardo al rischio sistemico;
l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 38;
l’applicazione del ruolo di mediazione vincolante di cui all’articolo 19;
il funzionamento del comitato congiunto.
La relazione di cui al paragrafo 1 valuta inoltre:
se sia opportuno continuare una vigilanza separata di banche, assicurazioni, pensioni aziendali e professionali, strumenti e mercati finanziari;
se sia opportuno iniziare la vigilanza prudenziale e supervisionare l’esercizio dell’attività in modo distinto o tramite un’unica autorità di vigilanza;
se sia opportuno semplificare e rafforzare la struttura del SEVIF onde aumentare la coerenza tra i livelli macro e micro e tra le AEV;
se l’evoluzione del SEVIF sia coerente con l’evoluzione globale;
se la composizione del SEVIF presenti sufficiente diversificazione ed eccellenza;
se siano adeguate la responsabilità e la trasparenza per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione;
se le risorse dell’Autorità siano adeguate per consentirle di adempiere alle sue responsabilità;
se sia opportuno mantenere la sede dell’Autorità ovvero riunire le AEV in un’unica sede al fine di migliorarne il coordinamento.
Articolo 82
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011, ad eccezione dell’articolo 76 e dell’articolo 77, paragrafi 1 e 2, che si applicano a decorrere dalla data dell’entrata in vigore.
L’Autorità è istituita il 1o gennaio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).
( 2 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
( 3 ) Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).
( 4 ) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
( 5 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
( 6 ) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
( 7 ) Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.
( 8 ) Cfr. pag. 48 della presente Gazzetta ufficiale.
( 9 ) Regolamento (UE) 2021/23, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 022 del 22.1.2021, pag. 1.).
( 10 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
( 11 ) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305, del 26.11.2019, pag. 17).
( 12 ) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
( 13 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
( 14 ) Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).
( 15 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
( 16 ) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
( 17 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
( 18 ) GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.