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Document 02010R1092-20191230

Consolidated text: Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1092/2019-12-30

02010R1092 — IT — 30.12.2019 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 1092/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2010

relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico

(GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2019/2176 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2019

  L 334

146

27.12.2019




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1092/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2010

relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Istituzione

1.  È istituito un Comitato europeo per il rischio sistemico (il «CERS»), con sede a Francoforte sul Meno.

2.  Il CERS forma parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (il «SEVIF»), la cui funzione è quella di assicurare la vigilanza del sistema finanziario dell’Unione.

3.  Fanno parte del SEVIF:

a) 

il CERS;

b) 

l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

c) 

l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per le assicurazioni e le pensioni aziendali e professionali), istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

d) 

l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea dei mercati e valori mobiliari), istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

e) 

il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (il «comitato congiunto»), previsto dall’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;

f) 

le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;

4.  Secondo il principio di leale cooperazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, le parti aderenti al SEVIF sono tenute a collaborare con fiducia e pieno rispetto reciproco, in particolare per assicurare che tra esse vi siano flussi di informazioni adeguate ed affidabili.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) 

«istituto finanziario» qualsiasi impresa che rientra nell’ambito di applicazione della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, o altra impresa o entità nell’Unione la cui attività principale sia di natura simile;

b) 

«sistema finanziario» tutti gli istituti finanziari, i mercati, i prodotti e le infrastrutture di mercato;

▼M1

c) 

«rischio sistemico» un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per l’economia reale dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri e per il funzionamento del mercato interno. Tutti i tipi di intermediari, mercati e infrastrutture finanziari sono potenzialmente importanti in certa misura per il sistema.

▼B

Articolo 3

Finalità, obiettivi e compiti

1.  Il CERS è responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario in seno all’Unione al fine di contribuire a prevenire o attenuare i rischi sistemici alla stabilità finanziaria nell’Unione che derivano da sviluppi interni al sistema finanziario, tenendo conto degli andamenti macroeconomici, in modo da evitare periodi di turbolenze finanziarie diffuse. Esso contribuisce al corretto funzionamento del mercato interno garantendo in tal modo che il settore finanziario contribuisca in maniera duratura alla crescita economica.

2.  Ai fini del paragrafo 1, il CERS è incaricato di:

a) 

definire e/o raccogliere nonché analizzare tutte le informazioni rilevanti e necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1;

b) 

identificare e classificare i rischi sistemici in base ad un ordine di priorità;

c) 

emettere segnalazioni qualora i rischi sistemici siano considerati significativi e, ove opportuno, rendere pubbliche tali segnalazioni;

d) 

emettere raccomandazioni per l’adozione di misure correttive in risposta ai rischi identificati e, ove opportuno, rendere pubbliche tali raccomandazioni;

e) 

quando il CERS ritiene che possa verificarsi una situazione d’emergenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, emettere una segnalazione confidenziale destinata al Consiglio e fornire al Consiglio un’analisi della situazione, al fine di consentire a quest’ultimo di valutare la necessità di adottare una decisione destinata alle AEV che constati l’esistenza di una situazione di emergenza;

f) 

sorvegliare che sia dato il dovuto seguito a segnalazioni e raccomandazioni;

g) 

collaborare strettamente con tutte le altre parti del SEVIF; ove opportuno, fornire alle AEV le informazioni sui rischi sistemici necessarie per lo svolgimento dei loro compiti; e, in particolare, in collaborazione con le AEV, sviluppare un insieme comune di indicatori quantitativi e qualitativi («quadro operativo dei rischi») al fine di individuare e misurare il rischio sistemico;

h) 

partecipare, ove opportuno, al comitato congiunto;

i) 

coordinare le sue azioni con quelle delle organizzazioni finanziarie internazionali, in particolare con l’FMI e con l’FSB, nonché con gli organismi competenti dei paesi terzi in merito alle questioni di vigilanza macroprudenziale;

j) 

svolgere altri compiti connessi come specificato nella legislazione dell’Unione.



CAPO II

ORGANIZZAZIONE

Articolo 4

Struttura

1.  Il CERS è composto da un consiglio generale, un comitato direttivo, un segretariato, un comitato scientifico consultivo e un comitato tecnico consultivo.

2.  Il consiglio generale adotta le decisioni necessarie a garantire l’assolvimento dei compiti affidati al CERS in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2.

▼M1

bis.  Se consultato in merito alla nomina del capo del segretariato in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio ( 1 ), il consiglio generale, a seguito di una procedura aperta e trasparente, valuta se i candidati preselezionati per il posto di capo del segretariato possiedano le qualità, l’imparzialità e l’esperienza necessarie alla gestione del segretariato. Il consiglio generale informa il Parlamento europeo e il Consiglio in modo sufficientemente dettagliato in merito alla procedura di valutazione e consultazione.

▼B

3.  Il comitato direttivo assiste il CERS nel processo decisionale preparando le riunioni del consiglio generale, esaminando i documenti da discutere e sorvegliando l’andamento dei lavori in corso in seno al CERS.

▼M1

bis.  Quando impartiscono direttive al capo del segretariato a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1096/2010, il presidente e il comitato direttivo possono occuparsi dei seguenti aspetti:

a) 

gestione quotidiana del segretariato;

b) 

questioni amministrative e di bilancio relative al segretariato;

c) 

coordinamento e preparazione del lavoro e processo decisionale del consiglio generale;

d) 

preparazione della proposta di programma annuale del CERS e relativa attuazione;

e) 

preparazione della relazione annuale sulle attività del CERS e rendicontazione al consiglio generale sull’attuazione del programma annuale.

▼B

4.  Il segretariato è responsabile della gestione corrente del CERS. In conformità del regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio ( 2 ), il segretariato, sotto la direzione del presidente e del comitato direttivo, fornisce al CERS assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica di elevata qualità. Esso ricorre altresì alla consulenza tecnica delle AEV, delle banche centrali nazionali e delle autorità nazionali di vigilanza.

5.  Il comitato scientifico consultivo e il comitato tecnico consultivo di cui agli articoli 12 e 13 forniscono consulenza e assistenza al CERS su questioni rilevanti per l’attività di quest’ultimo.

Articolo 5

Presidenza e vicepresidenza del CERS

▼M1

1.  Il CERS è presieduto dal presidente della BCE.

2.  Il primo vicepresidente è eletto da e tra i membri nazionali del consiglio generale aventi diritto di voto per un mandato di cinque anni, tenendo conto della necessità di una rappresentanza equilibrata degli Stati membri tra quelli che sono Stati membri partecipanti ai sensi dell’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ( 3 ) e quelli che non lo sono. Il suo mandato è rinnovabile una volta.

▼B

3.  Il secondo vicepresidente è il presidente del comitato congiunto designato conformemente all’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.  Il presidente e i vicepresidenti illustrano al Parlamento europeo, durante un’audizione pubblica, come intendono assolvere ai propri compiti ai sensi del presente regolamento.

5.  Il presidente presiede le riunioni del consiglio generale e del comitato direttivo.

6.  Qualora il presidente non possa partecipare ad una riunione, i vicepresidenti, in ordine gerarchico, assicurano la presidenza delle riunioni del consiglio generale e/o del comitato direttivo.

7.  Qualora il mandato del membro del consiglio generale della BCE eletto primo vicepresidente termini prima della fine dei cinque anni o se, per qualsiasi motivo, il primo vicepresidente non è più in grado di assolvere ai suoi compiti, si procede all’elezione di un nuovo primo vicepresidente in conformità del paragrafo 2.

▼M1

8.  Il presidente rappresenta il CERS all’esterno. Il presidente può delegare compiti, come quelli relativi alla rappresentanza esterna del CERS, compresa la presentazione del programma di lavoro, al primo vicepresidente o, in caso di indisponibilità del primo vicepresidente e ove opportuno, al secondo vicepresidente o al capo del segretariato. Non possono essere delegati i compiti relativi agli obblighi di rendicontazione e di presentare relazioni del CERS di cui all’articolo 19, paragrafi 1, 4 e 5.

▼B

Articolo 6

Consiglio generale

1.  I membri del consiglio generale aventi diritto di voto sono:

a) 

il presidente e il vicepresidente della BCE;

▼M1

b) 

i governatori delle banche centrali nazionali. Gli Stati membri in cui la banca centrale nazionale non è un’autorità designata conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) o al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) e in cui tale autorità designata ricopre il ruolo guida per la stabilità finanziaria nel suo settore di competenza possono nominare in alternativa un rappresentante di alto livello di un’autorità designata ai sensi della direttiva 2013/36/UE o al regolamento (UE) n. 575/2013;

c) 

un rappresentante della Commissione;

▼B

d) 

il presidente dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea);

e) 

il presidente dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali);

f) 

il presidente dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari);

g) 

il presidente e i due vicepresidenti del comitato scientifico consultivo;

h) 

il presidente del comitato tecnico consultivo.

2.  I membri del consiglio generale privi di diritto di voto sono:

▼M1

a) 

subordinatamente alla decisione di ciascuno Stato membro in conformità del paragrafo 1, lettera b), e conformemente al paragrafo 3, un rappresentante di alto livello per Stato membro proveniente dalle autorità nazionali di vigilanza, da un’autorità nazionale incaricata dell’attuazione della politica macroprudenziale o dalla banca centrale nazionale, salvo qualora il governatore della banca centrale nazionale non sia il membro del consiglio generale avente diritto di voto di cui al paragrafo 1, lettera b), nel qual caso il membro del consiglio generale privo di diritto di voto è un rappresentante di alto livello della banca centrale nazionale;

▼B

b) 

il presidente del comitato economico e finanziario (CEF);

▼M1

c) 

il presidente del consiglio di vigilanza della BCE;

d) 

il presidente del Comitato di risoluzione unico istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ).

▼M1

3.  I rispettivi rappresentanti di alto livello di cui al paragrafo 2, lettera a), partecipano a turno a seconda della questione discussa, a meno che le autorità nazionali di un particolare Stato membro non abbiano concordato un rappresentante comune.

▼B

4.  Il consiglio generale adotta il regolamento interno del CERS.

Articolo 7

Imparzialità

▼M1

1.  Nel partecipare alle attività del consiglio generale e del comitato direttivo o nello svolgere qualsiasi altra attività connessa al CERS, i membri del CERS eseguono i loro compiti con imparzialità e unicamente nell’interesse dell’Unione nel suo complesso. Essi non chiedono né accettano istruzioni da governi, istituzioni dell’Unione o altri soggetti pubblici o privati.

▼B

2.  I membri del consiglio generale (con o senza diritto di voto) non possono svolgere funzioni nel settore finanziario.

3.  Né gli Stati membri, né le istituzioni dell’Unione europea né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del CERS nell’esecuzione dei compiti previsti all’articolo 3, paragrafo 2.

▼M1

4.  I membri del consiglio generale con o senza diritto di voto non possono svolgere funzioni nel governo centrale di uno Stato membro.

▼B

Articolo 8

Segreto professionale

1.  I membri del consiglio generale e il personale che lavora, o ha lavorato, per o in rapporto con il CERS (compreso il pertinente personale delle banche centrali, del comitato tecnico consultivo, del comitato scientifico consultivo, delle AEV e delle competenti autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri) sono tenuti a non rivelare informazioni che sono coperte dal segreto d’ufficio anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

▼M1

Il presente paragrafo non pregiudica le discussioni orali riservate tenute in conformità dell’articolo 19, paragrafo 5.

▼B

2.  Le informazioni ricevute dai membri del CERS sono usate unicamente nel corso dell’esercizio delle loro funzioni e durante lo svolgimento dei compiti previsti all’articolo 3, paragrafo 2.

▼M1

bis.  I membri del CERS provenienti dalle banche centrali nazionali, dalle autorità nazionali di vigilanza e dalle autorità nazionali incaricate dell’attuazione della politica macroprudenziale possono fornire, in qualità di membri del CERS, alle autorità nazionali o agli organismi responsabili della stabilità del sistema finanziario conformemente al diritto dell’Unione o a disposizioni nazionali informazioni relative all’assolvimento dei compiti affidati al CERS che sono necessarie per l’esercizio dei compiti ufficiali di tali autorità od organismi, purché siano stabilite garanzie sufficienti per assicurare il pieno rispetto del pertinente diritto dell’Unione e delle pertinenti disposizioni nazionali.

ter.  Se le informazioni provengono da autorità diverse da quelle di cui al paragrafo 2 bis, i membri del CERS provenienti dalle banche centrali nazionali, dalle autorità nazionali di vigilanza e dalle autorità nazionali incaricate dell’attuazione della politica macroprudenziale utilizzano dette informazioni per l’esercizio dei loro compiti ufficiali solo con l’accordo esplicito di tali autorità.

▼B

3.  Fatti salvi l’articolo 16 e i casi penalmente rilevanti, le informazioni riservate ricevute dalle persone di cui al paragrafo 1 durante lo svolgimento dei loro compiti non possono essere divulgate ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli istituti finanziari.

4.  Il CERS concorda e mette in atto, insieme alle AEV, le procedure specifiche sulla riservatezza al fine di proteggere le informazioni relative ai singoli istituti finanziari o le informazioni che permetterebbero di individuarli.

Articolo 9

Riunioni del consiglio generale

1.  Almeno quattro volte l’anno il consiglio generale si riunisce in seduta plenaria su convocazione del presidente del CERS. Possono essere convocate sedute straordinarie su iniziativa del presidente del CERS o su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio generale aventi diritto di voto.

2.  Ogni membro presenzia personalmente alle sedute del consiglio generale e non si fa rappresentare.

3.  In deroga al paragrafo 2, un membro che non possa partecipare alle sedute per un periodo di almeno tre mesi può nominare un supplente. Detto membro può altresì essere sostituito da una persona designata formalmente in conformità con le norme vigenti in seno all’istituto interessato in materia di sostituzione temporanea dei rappresentanti.

▼M1

4.  Ove opportuno, possono essere invitati ad assistere alle riunioni del consiglio generale i rappresentanti di alto livello di organizzazioni finanziarie internazionali che svolgono attività direttamente collegate ai compiti del CERS previsti all’articolo 3, paragrafo 2, o il presidente del Parlamento europeo o un rappresentante del Parlamento europeo per le questioni legate al diritto dell’Unione nell’ambito della politica macroprudenziale.

5.  La partecipazione ai lavori del CERS può essere aperta ai rappresentanti di alto livello delle pertinenti autorità dei paesi terzi quando ciò sia rilevante per l’Unione. Possono essere adottate dal CERS modalità che precisano in particolare la natura, l’ambito di applicazione e gli aspetti procedurali della partecipazione dei paesi terzi ai lavori del CERS. Tali modalità possono disporre la rappresentanza, su base ad hoc, in veste d’osservatore presso il consiglio generale e dovrebbero soltanto riguardare questioni rilevanti per l’Unione, escluso qualsiasi caso in cui possa essere discussa la situazione dei singoli istituti finanziari o degli Stati membri.

6.  Le riunioni hanno carattere di riservatezza. Il consiglio generale può decidere di rendere pubblico un resoconto delle sue deliberazioni, fatte salve le prescrizioni applicabili in materia di riservatezza e in modo tale da non consentire l’identificazione dei singoli membri del consiglio generale o delle singole istituzioni. Il consiglio generale può altresì decidere di tenere una conferenza stampa al termine delle riunioni.

▼B

Articolo 10

Modalità di voto in seno al consiglio generale

1.  Ogni membro del consiglio generale avente diritto di voto può esprimere un solo voto.

2.  Fatte salve le procedure di voto di cui all’articolo 18, paragrafo 1, il consiglio generale decide a maggioranza semplice dei membri presenti aventi diritto di voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente del CERS.

3.  In deroga al paragrafo 2, è richiesta una maggioranza di due terzi dei voti espressi per adottare una raccomandazione o per emettere una segnalazione o una raccomandazione pubblica.

4.  Affinché il voto in seno al consiglio generale sia valido è necessario raggiungere un quorum pari ai due terzi dei membri aventi diritto di voto. Qualora il quorum non sia raggiunto, il presidente del CERS può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere adottate decisioni con un quorum pari a un terzo. Il regolamento interno di cui all’articolo 6, paragrafo 4, stabilisce gli opportuni tempi di notifica per la convocazione di una riunione straordinaria.

Articolo 11

Comitato direttivo

1.  Il comitato direttivo è composto:

a) 

dal presidente e dal primo vicepresidente del CERS;

▼M1

b) 

dal membro del comitato esecutivo della BCE responsabile in materia di stabilità finanziaria e politica macroprudenziale;

c) 

da quattro membri nazionali del consiglio generale aventi diritto di voto, tenendo conto della necessità di una rappresentanza equilibrata degli Stati membri tra quelli che sono Stati membri partecipanti ai sensi dell’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 1024/2013 e quelli che non lo sono. Questi sono eletti per un periodo di tre anni da e tra i membri nazionali del consiglio generale aventi diritto di voto;

d) 

un rappresentante della Commissione;

▼B

e) 

dal presidente dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea);

f) 

dal presidente dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali);

g) 

dal presidente dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari);

h) 

dal presidente del CEF;

i) 

dal presidente del comitato scientifico consultivo, e

j) 

dal presidente del comitato tecnico consultivo.

In caso di vacanza di seggio di un membro eletto del comitato direttivo il consiglio generale procede all’elezione di un nuovo membro.

▼M1

2.  Il presidente e il primo vicepresidente del CERS organizzano congiuntamente le riunioni del comitato direttivo almeno trimestralmente, prima di ogni seduta del consiglio generale. Il presidente e il primo vicepresidente possono altresì organizzare congiuntamente riunioni ad hoc.

▼B

Articolo 12

Comitato scientifico consultivo

▼M1

1.  Il comitato scientifico consultivo è composto dal presidente del comitato tecnico consultivo e da quindici esperti che rappresentano un ampio ventaglio di competenze, esperienze e conoscenze attinenti a tutti i settori pertinenti dei mercati finanziari, proposti dal comitato direttivo e approvati dal consiglio generale per un mandato rinnovabile di quattro anni. I candidati non sono membri delle AEV e sono selezionati in base alla loro competenza generale e in funzione del loro diverso percorso professionale nel mondo accademico o in altri settori, in particolare nelle piccole e medie imprese o nelle organizzazioni sindacali, o in quanto fornitori o consumatori di servizi finanziari.

2.  Il presidente e i due vicepresidenti del comitato scientifico consultivo sono nominati dal consiglio generale su proposta del presidente del CERS e hanno ciascuno un alto livello di pertinenti competenze e conoscenze, in virtù ad esempio di esperienze pertinenti in ambito accademico e professionale nei settori bancario, dei mercati dei valori mobiliari, nonché nei settori delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali. La presidenza del comitato scientifico consultivo ruota fra queste tre persone.

3.  Il comitato scientifico consultivo fornisce opinioni e assistenza al CERS in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, su richiesta del presidente del CERS o del consiglio generale.

▼B

4.  Il segretariato del CERS fornisce sostegno ai lavori del comitato scientifico consultivo e il capo del segretariato partecipa alle sue riunioni.

▼M1

5.  Ove opportuno, il comitato scientifico consultivo organizza tempestivamente consultazioni con le parti interessate, quali gli operatori di mercato, le associazioni di consumatori e gli esperti accademici, in modo aperto e trasparente, tenendo in considerazione le esigenze di riservatezza. Tali consultazioni sono condotte nella maniera più ampia possibile per garantire un approccio inclusivo nei confronti di tutte le parti interessate e dei settori finanziari pertinenti, e concedono ai portatori di interessi un periodo di tempo ragionevole per rispondere.

▼B

6.  Il comitato scientifico consultivo è dotato di tutti i mezzi necessari per eseguire con successo i propri compiti.

Articolo 13

Comitato tecnico consultivo

1.  Il comitato tecnico consultivo è composto da:

a) 

un rappresentante di ogni banca centrale nazionale e un rappresentante della BCE;

b) 

un rappresentante di alto livello delle competenti autorità nazionali di vigilanza per Stato membro, in conformità del secondo comma;

c) 

un rappresentante dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea);

d) 

un rappresentante dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali);

e) 

un rappresentante dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari);

▼M1

f) 

un rappresentante della Commissione;

▼M1

f bis

un rappresentante del consiglio di vigilanza della BCE;

f ter

un rappresentante del Comitato di risoluzione unico;

▼B

g) 

un rappresentante del CEF; e

h) 

un rappresentante del comitato scientifico consultivo.

Le autorità di vigilanza di ogni Stato membro scelgono un rappresentante presso il comitato tecnico consultivo. Per quanto riguarda la rappresentanza delle autorità nazionali di vigilanza di cui al primo comma, lettera b), i rispettivi rappresentanti partecipano a turno in funzione delle questioni discusse, a meno che le autorità nazionali di vigilanza di un particolare Stato membro non abbiano concordato un rappresentante comune.

2.  Il presidente del comitato tecnico consultivo è nominato dal consiglio generale su proposta del presidente del CERS.

▼M1

3.  Il comitato tecnico consultivo fornisce opinioni e assistenza al CERS in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, su richiesta del presidente del CERS o del consiglio generale.

▼B

4.  Il segretariato del CERS fornisce sostegno ai lavori del comitato tecnico consultivo e il capo del segretariato partecipa alle sue riunioni.

▼M1

bis.  Ove opportuno, il comitato tecnico consultivo organizza tempestivamente consultazioni con le parti interessate, quali gli operatori di mercato, le associazioni di consumatori e gli esperti accademici, in modo aperto e trasparente, tenendo in considerazione le esigenze di riservatezza. Tali consultazioni sono condotte nella maniera più ampia possibile per garantire un approccio inclusivo nei confronti di tutte le parti interessate e dei settori finanziari pertinenti, e concedono ai portatori di interessi un periodo di tempo ragionevole per rispondere.

▼B

5.  Il comitato tecnico consultivo è dotato di tutti i mezzi necessari per eseguire con successo i propri compiti.

▼M1

Articolo 14

Altre fonti di consulenza

Nell’esecuzione dei compiti definiti all’articolo 3, paragrafo 2, il CERS consulta, ove opportuno, le competenti parti interessate del settore privato. Tali consultazioni sono condotte nella maniera più ampia possibile per garantire un approccio inclusivo nei confronti di tutte le parti interessate e dei settori finanziari pertinenti, e concedono ai portatori di interessi un periodo di tempo ragionevole per rispondere.

▼B



CAPO III

COMPITI

Articolo 15

Raccolta e scambio di informazioni

1.  Il CERS fornisce alle AEV le informazioni sui rischi necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.

2.  Le AEV, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), la Commissione, le autorità nazionali di vigilanza e le autorità statistiche nazionali collaborano strettamente con il CERS e, in conformità con la legislazione dell’Unione, gli forniscono tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

3.  Fatto salvo l’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, e del regolamento (UE) n. 1095/2010, il CERS può chiedere informazioni alle AEV, di regola in forma sommaria o aggregata tale per cui non si possano individuare i singoli istituti finanziari.

4.  Prima di richiedere le informazioni conformemente al presente articolo, il CERS si avvale innanzi tutto delle statistiche esistenti prodotte, divulgate ed elaborate dal sistema statistico europeo e dal SEBC.

5.  Nel caso in cui le informazioni richieste non siano disponibili o non siano messe a disposizione a tempo debito, il CERS può richiederle al SEBC, alle autorità nazionali di vigilanza o alle autorità statistiche nazionali. Qualora tali informazioni rimangano non disponibili, il CERS può richiederle allo Stato membro interessato, fatte salve le prerogative conferite rispettivamente al Consiglio, alla Commissione (Eurostat), alla BCE, all’Eurosistema e al SEBC in materia di statistiche e di rilevazione dei dati.

6.  Se il CERS chiede informazioni che non sono in forma sommaria o aggregata, la richiesta motivata indica perché i dati sui rispettivi singoli istituti finanziari siano ritenuti di importanza sistemica e necessari, alla luce della congiuntura di mercato.

▼M1

7.  Prima di ciascuna richiesta di informazioni concernenti la vigilanza che non siano in forma sommaria o aggregata, il CERS procede a debite consultazioni con la competente autorità europea di vigilanza affinché sia accertato che la richiesta è giustificata e adeguata. Se l’autorità europea di vigilanza competente non reputa la richiesta giustificata né adeguata, la rinvia prontamente al CERS chiedendo ulteriori giustificazioni. Una volta che il CERS ha inviato queste ulteriori giustificazioni all’autorità europea di vigilanza competente, i destinatari della richiesta trasmettono le informazioni in questione al CERS, purché essi abbiano accesso legale a tali informazioni.

▼B

Articolo 16

Segnalazioni e raccomandazioni

1.  In caso di individuazione di rischi significativi per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, il CERS effettua segnalazioni e, ove opportuno, formula raccomandazioni per l’adozione di misure correttive, comprese, ove opportuno, iniziative legislative.

▼M1

2.  Le segnalazioni o raccomandazioni emesse dal CERS in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), del presente regolamento possono essere di natura sia generale che specifica e sono indirizzate, in particolare, all’Unione, a uno o più Stati membri, a una o più AEV, a una o più autorità nazionali di vigilanza, a una o più autorità nazionali designate per l’applicazione delle misure volte ad affrontare il rischio sistemico o macroprudenziale, alla BCE per i compiti conferitile a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013, alle autorità di risoluzione designate dagli Stati membri in conformità della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) o al Comitato di risoluzione unico. In caso d’invio di segnalazioni o raccomandazioni a una o più autorità nazionali di vigilanza, anche lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati ne sono tenuti al corrente. Le raccomandazioni contengono un termine specifico per l’adozione dei provvedimenti richiesti. Le raccomandazioni possono essere altresì indirizzate alla Commissione in merito alla normativa pertinente dell’Unione.

3.  Le segnalazioni e le raccomandazioni sono trasmesse contemporaneamente ai destinatari di cui al paragrafo 2 e, secondo rigorose norme di riservatezza, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alle AEV. In caso di trasmissione di segnalazioni o raccomandazioni riservate o non pubbliche, il consiglio generale esige, ove opportuno, che sia concluso un accordo al fine di garantire la riservatezza.

▼B

4.  Al fine di accrescere la consapevolezza dei rischi all’interno dell’economia dell’Unione e di classificare tali rischi in ordine di priorità, il CERS elabora, in stretta collaborazione con le altre parti del SEVIF, un sistema basato su un codice cromatico corrispondente a situazioni con diversi livelli di rischio.

Una volta definiti i criteri di classificazione, le segnalazioni e raccomandazioni del CERS indicano, in modo puntuale e ove opportuno, quale sia la categoria di rischio.

Articolo 17

Seguito dato alle raccomandazioni del CERS

▼M1

1.  Qualora una raccomandazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), sia indirizzata a uno dei destinatari di cui all’articolo 16, paragrafo 2, il destinatario comunica al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS i provvedimenti adottati per dar seguito alla raccomandazione e motivano un’eventuale inazione. Ove opportuno, il CERS, in base a rigorose norme di riservatezza, informa senza indugio le AEV delle risposte ricevute.

2.  Qualora sia del parere che le sue raccomandazioni non siano state seguite o che i destinatari non abbiano motivato la loro inazione, il CERS, in base a rigorose norme di riservatezza, ne informa i destinatari, il Parlamento europeo, il Consiglio e le autorità europee di vigilanza interessate.

▼B

3.  Qualora il CERS abbia adottato una decisione ai sensi del paragrafo 2 su una raccomandazione che sia stata resa pubblica in base alla procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 1, il Parlamento europeo può invitare il presidente del CERS a presentare tale decisione e i destinatari possono chiedere di partecipare a uno scambio di opinioni.

Articolo 18

Segnalazioni e raccomandazioni pubbliche

1.  Il consiglio generale, dopo aver informato il Consiglio con sufficiente anticipo onde consentirgli di reagire, decide di volta in volta se rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione. In deroga all’articolo 10, paragrafo 3, si applica sempre il quorum di due terzi per le decisioni adottate dal consiglio generale ai sensi del presente paragrafo.

2.  Laddove decida di rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione, il consiglio generale ne informa in anticipo i destinatari.

3.  I destinatari delle segnalazioni e raccomandazioni pubblicate dal CERS hanno inoltre il diritto di rendere pubbliche le loro opinioni e motivazioni in risposta ad esse.

▼M1

4.  Qualora il consiglio generale decida di non rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione, i destinatari e, ove opportuno, il Parlamento europeo, il Consiglio e le AEV prendono tutte le misure necessarie a preservarne il carattere di riservatezza.

▼B



CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Obbligo di rendicontazione e di presentare relazioni

▼M1

1.  Almeno una volta l’anno e più frequentemente in caso di turbolenze finanziarie diffuse, il presidente del CERS è invitato dalla commissione competente a un’audizione dinanzi al Parlamento europeo, in occasione della pubblicazione della relazione annuale del CERS al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale audizione è condotta separatamente dal dialogo monetario tra il Parlamento europeo e il presidente della BCE.

2.  La relazione annuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene le informazioni che il consiglio generale decide di rendere pubbliche conformemente all’articolo 18 del presente regolamento. La relazione annuale è resa pubblica e comprende una descrizione delle risorse messe a disposizione del CERS in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1096/2010.

▼B

3.  Su invito del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, il CERS esamina altresì questioni specifiche.

4.  Il Parlamento europeo può chiedere al presidente del CERS di partecipare a un’audizione delle commissioni competenti del Parlamento europeo.

5.  Il presidente del CERS procede almeno due volte all’anno, o più spesso se lo ritiene opportuno, a discussioni orali riservate a porte chiuse con il presidente e i vicepresidenti della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo sulle attività del CERS in corso. Il Parlamento europeo e il CERS concludono un accordo sulle modalità specifiche relative all’organizzazione di tali riunioni al fine di garantire una totale riservatezza conformemente all’articolo 8. Il CERS trasmette copia di tale accordo al Consiglio.

▼M1

6.  Il CERS risponde, oralmente o per iscritto, ai quesiti che gli sono rivolti dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Esso vi risponde senza indebito ritardo. In caso di trasmissione di informazioni riservate, il Parlamento europeo ne garantisce la piena riservatezza conformemente all’articolo 8 e al paragrafo 5 del presente articolo.

▼M1

Articolo 20

Riesame

Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione, previa consultazione dei membri del CERS, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’eventuale necessità di rivedere la finalità o l’organizzazione del CERS, prendendo in considerazione possibili modelli alternativi a quello attuale.

▼B

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162).

( 2 ) Cfr. pag. 162 della presente Gazzetta ufficiale.

( 3 ) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

( 4 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

( 5 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

( 6 ) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

( 7 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

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