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Document 02010R0605-20140326
Commission Regulation (EU) No 605/2010 of 2 July 2010 laying down animal and public health and veterinary certification conditions for the introduction into the European Union of raw milk, dairy products, colostrum and colostrum-based products intended for human consumption (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Regolamento (UE) n . 605/2010 della Commissione del 2 luglio 2010 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) n . 605/2010 della Commissione del 2 luglio 2010 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)
2010R0605 — IT — 26.03.2014 — 005.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
REGOLAMENTO (UE) N. 605/2010 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2010 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 175, 10.7.2010, p.1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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No |
page |
date |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 914/2011 DELLA COMMISSIONE del 13 settembre 2011 |
L 237 |
1 |
14.9.2011 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 957/2012 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2012 |
L 287 |
5 |
18.10.2012 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 300/2013 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2013 |
L 90 |
71 |
28.3.2013 |
|
REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013 |
L 158 |
74 |
10.6.2013 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 556/2013 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 2013 |
L 164 |
13 |
18.6.2013 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 209/2014 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 2014 |
L 66 |
11 |
6.3.2014 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) N. 605/2010 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 2010
che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 1 ), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 4 e l'articolo 9, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ( 2 ), in particolare l'articolo 12,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ( 3 ), in particolare l'articolo 9,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 4 ), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, l'articolo 14, paragrafo 4 e l'articolo 16,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ( 5 ), in particolare l'articolo 48, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte ( 6 ) prevede l'istituzione di un elenco di paesi terzi o parti dei medesimi dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione di latte o prodotti a base di latte accompagnati da un certificato sanitario e conformi a taluni requisiti e garanzie, incluse le prescrizioni sul trattamento termico. |
(2) |
Di conseguenza è stata adottata la decisione 2004/438/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nella Comunità, a fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, prodotti a base di latte e latte crudo ( 7 ). |
(3) |
Dall'adozione della suddetta decisione sono state introdotte diverse prescrizioni sulle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria che costituiscono un nuovo quadro normativo di cui è opportuno tenere conto in questo regolamento. Inoltre la direttiva 92/46/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 8 ). |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2008, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ( 9 ) definisce i principi generali che disciplinano gli alimenti e i mangimi in generale, in particolare la sicurezza alimentare e dei mangimi, a livello dell'Unione europea e nazionale. |
(5) |
La direttiva 2002/99/CE definisce le norme che disciplinano l'introduzione di prodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi. Secondo la direttiva tali prodotti possono essere introdotti nell'Unione europea soltanto se soddisfano le condizioni applicabili a tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli stessi prodotti nell'Unione europea oppure se offrono garanzie equivalenti in materia di polizia sanitaria. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare, anche al livello di produzione primaria. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari di origine animale destinate agli operatori del settore alimentare. Secondo il regolamento gli operatori del settore alimentare che producono latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano devono rispettare le disposizioni pertinenti del suo allegato III. |
(8) |
Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. |
(9) |
Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari ( 10 ) stabilisce i criteri microbiologici per taluni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare nell'applicazione delle misure di igiene generali e specifiche di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004. Secondo il regolamento (CE) n. 2073/2005 e gli operatori del settore alimentare devono garantire che i prodotti alimentari soddisfino i criteri microbiologici fissati dal regolamento. |
(10) |
Secondo la direttiva 92/46/CEE del Consiglio il latte crudo e i prodotti a base di latte possono essere ottenuti solo da vacche, pecore, capre o bufale. Tuttavia le definizioni di latte crudo e di prodotti a base di latte di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 estende le norme in materia di igiene del latte a tutte le specie di mammiferi e definisce il latte crudo come il latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di animali di allevamento che non è stato riscaldato a più di 40 °C e non è stato sottoposto ad alcun trattamento avente un effetto equivalente. Inoltre definisce i prodotti a base di latte come i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di latte crudo o dall'ulteriore trasformazione di detti prodotti trasformati. |
(11) |
In previsione dell'applicazione dei regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004 e 854/2004 e degli atti di attuazione di tali regolamenti occorre modificare e aggiornare le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché la certificazione veterinaria dell'Unione europea per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano. |
(12) |
Nell'interesse della coerenza della legislazione dell'Unione il presente regolamento deve tenere conto anche delle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ), dalle sue norme di attuazione di cui al regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale ( 12 ) e dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ( 13 ). |
(13) |
La direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale ( 14 ) stabilisce le norme di rilascio dei certificati richiesti dalla normativa veterinaria onde evitare una certificazione fuorviante o fraudolenta. È opportuno garantire che condizioni di certificazione almeno equivalenti a quelle stabilite nella direttiva siano applicate dalle autorità competenti dei paesi terzi di esportazione. |
(14) |
Inoltre la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 15 ) prevede un sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie che è stato sviluppato nell'Unione europea. Il formato di tutti i modelli di certificati sanitari deve essere modificato per tenere conto della compatibilità con la possibile certificazione elettronica nell'ambito del Sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) di cui alla direttiva 90/425/CEE. Di conseguenza le disposizioni del presente regolamento devono tenere conto di TRACES. |
(15) |
La direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ( 16 ), stabilisce norme relative ai controlli veterinari sui prodotti di origine animale introdotti nell'Unione europea dai paesi terzi ai fini dell'importazione o del transito nell'Unione europea, compresi alcuni requisiti di certificazione. Tali norme sono applicabili alle merci disciplinate dal presente regolamento. |
(16) |
È opportuno prevedere condizioni specifiche per il transito attraverso l'Unione europea di partite da e per la Russia, data la situazione geografica di Kaliningrad che riguarda solo la Lettonia, la Lituania e la Polonia. |
(17) |
Per motivi di chiarezza della legislazione dell'Unione europea occorre abrogare la decisione 2004/438/CE della Commissione e sostituirla con il presente regolamento. |
(18) |
Per evitare perturbazioni degli scambi occorre autorizzare, per un periodo transitorio, l'uso dei certificati sanitari rilasciati in conformità della decisione 2004/438/CE. |
(19) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce:
a) le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l’introduzione nell’Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro;
b) l'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione europea di tali partite.
Il presente regolamento lascia impregiudicate le condizioni di certificazione specifiche eventualmente contemplate da altri atti dell'Unione o da accordi conclusi dall'Unione con paesi terzi.
Articolo 2
Importazioni di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui all’allegato I, colonna A
Gli Stati membri autorizzano l’importazione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui all’allegato I, colonna A.
Articolo 3
Importazioni di taluni prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui alla colonna B dell'allegato I
Gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di prodotti a base di latte crudo di vacche, pecore, capre o bufale provenienti dai paesi terzi o da parti dei medesimi di cui alla colonna B dell'allegato I, che non sono a rischio di afta epizootica, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a pastorizzazione con un unico trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a pastorizzazione con un unico trattamento termico:
a) con effetto termico pari almeno a quello ottenuto con la pastorizzazione ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi;
b) se del caso, sufficiente a garantire una reazione negativa al test della fosfatasi alcalina applicato immediatamente dopo il trattamento termico.
Articolo 4
Importazioni di taluni prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui alla colonna C dell'allegato I
Gli Stati membri autorizzano l’importazione di partite di prodotti a base di latte crudo di vacche, pecore, capre, bufale o, laddove esplicitamente autorizzati nell’allegato I, di camelidi della specie Camelus dromedarius provenienti dai paesi terzi o da parti dei medesimi di cui alla colonna C dell’allegato I, che sono a rischio di afta epizootica, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a un trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a un trattamento termico che comporti:
◄
a) un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore F0 pari o superiore a tre;
b) un trattamento a «ultra-alta temperatura» (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;
(i) un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per almeno 15 secondi, applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0, sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina immediatamente dopo aver subito tale trattamento; oppure
(ii) un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione di cui al punto (i) sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test della fosfatasi alcalina applicato immediatamente dopo il trattamento termico.
d) un trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0; oppure
e) un trattamento HTST associato ad un altro trattamento fisico, ossia:
(i) ad un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora, oppure
(ii) ad un ulteriore trattamento termico pari o superiore a 72 °C, combinato all'essicazione.
2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di prodotti a base di latte crudo di animali diversi da quelli di cui al paragrafo 1, dai paesi terzi o da parti dei medesimi di cui alla colonna C dell'allegato I, che sono a rischio di afta epizootica, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a un trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a un trattamento termico che comporti:
a) un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore F0 pari o superiore a tre; oppure
b) un trattamento a «ultra-alta temperatura» (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata.
Articolo 5
Certificati
Le partite autorizzate per l'importazione a norma degli articoli 2, 3 e 4 sono accompagnate da un certificato sanitario istituito conformemente al modello appropriato di cui alla parte 2 dell'allegato II per la merce in questione e compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 1 di tale allegato.
Tuttavia le prescrizioni di cui al presente articolo non precludono l'impiego della certificazione elettronica o di altri sistemi approvati e armonizzati a livello dell'Unione europea.
Articolo 6
Condizioni di transito e magazzinaggio
L’introduzione nell’Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro non destinate all’importazione nell’Unione europea ma ad un paese terzo mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell’Unione, conformemente agli articoli 11, 12 o 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio è autorizzata solo alle seguenti condizioni:
a) le partite provengono da un paese terzo o da una parte di un paese terzo autorizzato ad introdurre nell’Unione europea partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro o prodotti a base di colostro e soddisfano gli appropriati requisiti di trattamento termico per tali partite di cui agli articoli 2, 3 e 4;
b) le partite soddisfano le specifiche condizioni di polizia sanitaria per l’importazione nell’Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro o prodotti a base di colostro, conformemente all’attestato di polizia sanitaria di cui alla parte II.1 del pertinente modello di certificato sanitario figurante nell’allegato II, parte 2;
c) le partite sono accompagnate da un certificato sanitario istituito conformemente al modello appropriato di cui all’allegato II, parte 3, per la partita in questione e compilato conformemente alle note esplicative figuranti in tale allegato, parte 1;
d) l’idoneità delle partite al transito e, se del caso, al magazzinaggio, è certificata dal documento veterinario comune di entrata di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, firmato dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di introduzione nell’Unione.
Articolo 7
Deroghe in materia di transito e magazzinaggio
1. In deroga all'articolo 6, per le partite provenienti da e destinati alla Russia, direttamente o via un paese terzo, il transito per strada o ferrovia nell'Unione europea tra i posti d'ispezione frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia elencati nella decisione 2009/821/CE ( 17 ) della Commissione, è autorizzato a condizione che:
a) presso il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillino la partita con un sigillo numerato in serie;
b) ogni pagina dei documenti di accompagnamento della partita di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE rechi il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L'UE VERSO LA RUSSIA» apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea;
c) siano soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;
d) l'ammissione al transito della partita sia certificata dal documento veterinario comune di ingresso rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea.
2. Non sono consentite operazioni di scarico o di magazzinaggio, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4 o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio dell'Unione europea.
3. L'autorità competente effettua controlli periodici volti a verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotto in uscita dal territorio dell'Unione europea corrispondano a quelli in ingresso nell'Unione europea.
Articolo 7 bis
Deroga per il transito attraverso la Croazia di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi
1. In deroga all’articolo 6, il transito diretto su strada attraverso l’Unione, tra il posto d’ispezione frontaliero di Nova Sela e il posto d’ispezione frontaliero di Ploče, di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi, è autorizzato se sono rispettate le condizioni seguenti:
a) la partita è sigillata dal veterinario ufficiale nel posto d’ispezione frontaliero di entrata con un sigillo numerato progressivamente;
b) i documenti che accompagnano la partita, di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, recano su ogni pagina la dicitura «UNICAMENTE PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L’UE A DESTINAZIONE DI PAESI TERZI» apposta con un timbro dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di entrata;
c) i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti;
d) l’ammissione al transito della partita è certificata dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata sul documento veterinario comune di entrata di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004.
2. Lo scarico o il deposito di tali partite, quali definiti all’articolo 12, paragrafo 4, o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, non sono autorizzati sul territorio dell’Unione.
3. L’autorità competente effettua controlli regolari al fine di verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti in uscita dall’Unione corrispondano al numero e ai quantitativi in entrata nell’Unione.
Articolo 8
Trattamenti specifici
Le partite di prodotti a base di latte e di prodotti a base di colostro autorizzate ad entrare nell’Unione europea conformemente agli articoli 2, 3, 4, 6 o 7 provenienti da paesi terzi o da parti dei medesimi in cui si è verificato un focolaio di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data del certificato sanitario o che hanno eseguito la vaccinazione contro questa malattia durante quel periodo, possono essere autorizzate ad entrare nell’Unione europea solo se tali prodotti sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all’articolo 4.
Articolo 9
Abrogazione
La decisione 2004/438/CE è abrogata.
I riferimenti alla decisione 2004/438/CE si intendono come riferimenti al presente regolamento.
Articolo 10
Disposizioni transitorie
Per un periodo transitorio fino al 30 novembre 2010 le partite di latte crudo e di prodotti a base di latte come definiti nella decisione 2004/438/CE per cui sono stati rilasciati gli appropriati certificati sanitari a norma della decisione 2004/438/CE possono continuare ad essere introdotte nell'Unione europea.
Articolo 11
Entrata in vigore e applicabilità
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro (1) e prodotti a base di colostro (1), indicante il tipo di trattamento termico prescritto per tali prodotti
Codice ISO del paese terzo |
Paese terzo o parte del medesimo |
Colonna A |
Colonna B |
Colonna C |
AE |
Emirato del Dubai degli Emirati arabi uniti (5) |
0 |
0 |
+ (6) |
AD |
Andorra |
+ |
+ |
+ |
AL |
Albania |
0 |
0 |
+ |
AR |
Argentina |
0 |
0 |
+ |
AU |
Australia |
+ |
+ |
+ |
BR |
Brasile |
0 |
0 |
+ |
BW |
Botswana |
0 |
0 |
+ |
BY |
Bielorussia |
0 |
0 |
+ |
BZ |
Belize |
0 |
0 |
+ |
BA |
Bosnia-Erzegovina |
0 |
0 |
+ |
CA |
Canada |
+ |
+ |
+ |
CH |
Svizzera (2) |
+ |
+ |
+ |
CL |
Cile |
0 |
+ |
+ |
CN |
Cina |
0 |
0 |
+ |
CO |
Colombia |
0 |
0 |
+ |
CR |
Costa Rica |
0 |
0 |
+ |
CU |
Cuba |
0 |
0 |
+ |
DZ |
Algeria |
0 |
0 |
+ |
ET |
Etiopia |
0 |
0 |
+ |
GL |
Groenlandia |
0 |
+ |
+ |
GT |
Guatemala |
0 |
0 |
+ |
HK |
Hong Kong |
0 |
0 |
+ |
HN |
Honduras |
0 |
0 |
+ |
IL |
Israele |
0 |
0 |
+ |
IN |
India |
0 |
0 |
+ |
IS |
Islanda |
+ |
+ |
+ |
KE |
Kenya |
0 |
0 |
+ |
MA |
Marocco |
0 |
0 |
+ |
MG |
Madagascar |
0 |
0 |
+ |
MK (3) |
ex Repubblica jugoslava di Macedonia |
0 |
+ |
+ |
MR |
Mauritania |
0 |
0 |
+ |
MU |
Maurizio |
0 |
0 |
+ |
MX |
Messico |
0 |
0 |
+ |
NA |
Namibia |
0 |
0 |
+ |
NI |
Nicaragua |
0 |
0 |
+ |
NZ |
Nuova Zelanda |
+ |
+ |
+ |
PA |
Panama |
0 |
0 |
+ |
PY |
Paraguay |
0 |
0 |
+ |
RS (4) |
Serbia |
0 |
+ |
+ |
RU |
Russia |
0 |
0 |
+ |
SG |
Singapore |
0 |
0 |
+ |
SV |
El Salvador |
0 |
0 |
+ |
SZ |
Swaziland |
0 |
0 |
+ |
TH |
Thailandia |
0 |
0 |
+ |
TN |
Tunisia |
0 |
0 |
+ |
TR |
Turchia |
0 |
0 |
+ |
UA |
Ucraina |
0 |
0 |
+ |
US |
Stati Uniti |
+ |
+ |
+ |
UY |
Uruguay |
0 |
0 |
+ |
ZA |
Sud Africa |
0 |
0 |
+ |
ZW |
Zimbabwe |
0 |
0 |
+ |
(1) Il colostro e i prodotti a base di colostro possono essere introdotti nell'Unione europea solo in provenienza dai paesi autorizzati indicati nella colonna A. (2) Certificati conformi all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132). (3) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; la nomenclatura definitiva per questo paese sarà concordata in seguito alla conclusione degli attuali negoziati a livello ONU. (4) Escluso il Kosovo, attualmente posto sotto amministrazione internazionale a norma della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999. (5) Solo i prodotti a base di latte di camelidi della specie Camelus dromedarius. (6) Sono autorizzati i prodotti a base di latte di camelidi della specie Camelus dromedarius. |
ALLEGATO II
PARTE 1
Modelli di certificati sanitari
«Milk-RM» |
: |
certificato sanitario relativo al latte crudo proveniente dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna A, e destinato all'ulteriore trasformazione nell'Unione europea prima dell'utilizzo per il consumo umano. |
«Milk-RMP» |
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certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte crudo destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna A, e destinati all'importazione nell'Unione europea. |
«Milk-HTB» |
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certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte di vacche, pecore, capre e bufale, destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna B, e destinati all'importazione nell'Unione europea. |
«Milk-HTC» |
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certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna C, e destinati all'importazione nell'Unione europea. |
«Colostrum-C/CPB» |
: |
certificato sanitario relativo al colostro di vacche, pecore, capre e bufale e ai prodotti a base di colostro delle stesse specie, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, indicati nell'allegato I, colonna A, e destinati all'importazione nell'Unione europea per il consumo umano. |
«Milk/ Colostrum-T/S» |
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certificato di polizia sanitaria relativo al latte crudo, al colostro e ai prodotti a base di latte o di colostro destinati al consumo umano e al transito o al magazzinaggio nell'Unione europea. |
Note esplicative
a) I certificati sanitari sono rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo di origine, in conformità al modello appropriato riportato nella parte 2 del presente allegato, secondo il formato del modello relativo al latte crudo, al colostro e ai prodotti a base di latte o di colostro in questione. Essi contengono, seguendo la numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per qualsiasi paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore in questione.
b) L'originale del certificato sanitario è composto da un unico foglio stampato su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrono più pagine, è costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.
c) Un unico certificato sanitario distinto va presentato per ciascuna partita del prodotto in questione, esportata verso la stessa destinazione da un paese terzo indicato nella tabella dell'allegato I e trasportata nello stesso vagone ferroviario, automezzo, aereo o nella stessa nave.
d) L'originale del certificato sanitario e le etichette previste nel modello di certificato sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione frontaliera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire l'uso di un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea diversa dalla propria, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.
e) Qualora al certificato sanitario siano allegate pagine supplementari per l'identificazione dei prodotti che compongono la partita, anche queste pagine sono considerate parte integrante del certificato originale, purché su ciascuna di esse siano apposti la firma e il timbro del veterinario ufficiale che procede alla certificazione.
f) Se il certificato sanitario si compone di più pagine, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo «–x(numero di pagina) di y(numero totale di pagine)–» e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.
g) L'originale del certificato sanitario deve essere compilato e firmato da un rappresentante dell'autorità responsabile della verifica e della certificazione della conformità del latte crudo, del colostro o dei prodotti a base di latte o colostro ai requisiti sanitari di cui all'allegato III, capitolo I, sezione IX, del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE.
h) Le autorità competenti del paese terzo esportatore accertano la conformità a criteri di certificazione equivalenti a quelli stabiliti nella direttiva 96/93/CE del Consiglio ( 18 ).
i) Il colore della firma del veterinario ufficiale deve essere diverso da quello del testo stampato sul certificato sanitario. La stessa norma si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.
j) L'originale del certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell' Unione europea.
k) Qualora il modello di certificato preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere soppresse del tutto dal certificato.
PARTE 2
Modello Milk-RM
Certificato sanitario relativo al latte crudo proveniente dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna A dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, e destinato all'ulteriore trasformazione nell'Unione europea prima di essere destinato al consumo umano
Modello Milk-RMP
Certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte crudo destinati al consumo umano provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna A dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all'importazione nell'Unione europea
Modello Milk-HTB
Certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte di vacche, pecore, capre o bufale, destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna B dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all'importazione nell'Unione europea
Modello Milk-HTC
Certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna C dell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all’importazione nell’Unione europea
PARTE 3
( 1 ) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
( 2 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
( 3 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
( 4 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
( 5 ) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 206.
( 6 ) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.
( 7 ) GU L 154 del 30.4.2004, pag. 72.
( 8 ) GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33.
( 9 ) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
( 10 ) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.
( 11 ) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
( 12 ) GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.
( 13 ) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.
( 14 ) GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.
( 15 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
( 16 ) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
( 17 ) GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.
( 18 ) GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.