Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R0605-20130701

Consolidated text: Regolamento (UE) n . 605/2010 della Commissione del 2 luglio 2010 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/605/2013-07-01

2010R0605 — IT — 01.07.2013 — 004.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 605/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2010

che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 175, 10.7.2010, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 914/2011 DELLA COMMISSIONE del 13 settembre 2011

  L 237

1

14.9.2011

►M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 957/2012 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2012

  L 287

5

18.10.2012

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 300/2013 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2013

  L 90

71

28.3.2013

►M4

REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 556/2013 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 2013

  L 164

13

18.6.2013


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 234, 10.9.2011, pag. 47  (605/2010)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 605/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2010

che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 1 ), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 4 e l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ( 2 ), in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ( 3 ), in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 4 ), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, l'articolo 14, paragrafo 4 e l'articolo 16,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ( 5 ), in particolare l'articolo 48, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte ( 6 ) prevede l'istituzione di un elenco di paesi terzi o parti dei medesimi dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione di latte o prodotti a base di latte accompagnati da un certificato sanitario e conformi a taluni requisiti e garanzie, incluse le prescrizioni sul trattamento termico.

(2)

Di conseguenza è stata adottata la decisione 2004/438/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nella Comunità, a fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, prodotti a base di latte e latte crudo ( 7 ).

(3)

Dall'adozione della suddetta decisione sono state introdotte diverse prescrizioni sulle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria che costituiscono un nuovo quadro normativo di cui è opportuno tenere conto in questo regolamento. Inoltre la direttiva 92/46/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 8 ).

(4)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2008, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ( 9 ) definisce i principi generali che disciplinano gli alimenti e i mangimi in generale, in particolare la sicurezza alimentare e dei mangimi, a livello dell'Unione europea e nazionale.

(5)

La direttiva 2002/99/CE definisce le norme che disciplinano l'introduzione di prodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi. Secondo la direttiva tali prodotti possono essere introdotti nell'Unione europea soltanto se soddisfano le condizioni applicabili a tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli stessi prodotti nell'Unione europea oppure se offrono garanzie equivalenti in materia di polizia sanitaria.

(6)

Il regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare, anche al livello di produzione primaria.

(7)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari di origine animale destinate agli operatori del settore alimentare. Secondo il regolamento gli operatori del settore alimentare che producono latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano devono rispettare le disposizioni pertinenti del suo allegato III.

(8)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale.

(9)

Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari ( 10 ) stabilisce i criteri microbiologici per taluni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare nell'applicazione delle misure di igiene generali e specifiche di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004. Secondo il regolamento (CE) n. 2073/2005 e gli operatori del settore alimentare devono garantire che i prodotti alimentari soddisfino i criteri microbiologici fissati dal regolamento.

(10)

Secondo la direttiva 92/46/CEE del Consiglio il latte crudo e i prodotti a base di latte possono essere ottenuti solo da vacche, pecore, capre o bufale. Tuttavia le definizioni di latte crudo e di prodotti a base di latte di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 estende le norme in materia di igiene del latte a tutte le specie di mammiferi e definisce il latte crudo come il latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di animali di allevamento che non è stato riscaldato a più di 40 °C e non è stato sottoposto ad alcun trattamento avente un effetto equivalente. Inoltre definisce i prodotti a base di latte come i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di latte crudo o dall'ulteriore trasformazione di detti prodotti trasformati.

(11)

In previsione dell'applicazione dei regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004 e 854/2004 e degli atti di attuazione di tali regolamenti occorre modificare e aggiornare le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché la certificazione veterinaria dell'Unione europea per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano.

(12)

Nell'interesse della coerenza della legislazione dell'Unione il presente regolamento deve tenere conto anche delle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ), dalle sue norme di attuazione di cui al regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale ( 12 ) e dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ( 13 ).

(13)

La direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale ( 14 ) stabilisce le norme di rilascio dei certificati richiesti dalla normativa veterinaria onde evitare una certificazione fuorviante o fraudolenta. È opportuno garantire che condizioni di certificazione almeno equivalenti a quelle stabilite nella direttiva siano applicate dalle autorità competenti dei paesi terzi di esportazione.

(14)

Inoltre la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 15 ) prevede un sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie che è stato sviluppato nell'Unione europea. Il formato di tutti i modelli di certificati sanitari deve essere modificato per tenere conto della compatibilità con la possibile certificazione elettronica nell'ambito del Sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) di cui alla direttiva 90/425/CEE. Di conseguenza le disposizioni del presente regolamento devono tenere conto di TRACES.

(15)

La direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ( 16 ), stabilisce norme relative ai controlli veterinari sui prodotti di origine animale introdotti nell'Unione europea dai paesi terzi ai fini dell'importazione o del transito nell'Unione europea, compresi alcuni requisiti di certificazione. Tali norme sono applicabili alle merci disciplinate dal presente regolamento.

(16)

È opportuno prevedere condizioni specifiche per il transito attraverso l'Unione europea di partite da e per la Russia, data la situazione geografica di Kaliningrad che riguarda solo la Lettonia, la Lituania e la Polonia.

(17)

Per motivi di chiarezza della legislazione dell'Unione europea occorre abrogare la decisione 2004/438/CE della Commissione e sostituirla con il presente regolamento.

(18)

Per evitare perturbazioni degli scambi occorre autorizzare, per un periodo transitorio, l'uso dei certificati sanitari rilasciati in conformità della decisione 2004/438/CE.

(19)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce:

a) le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo e prodotti a base di latte;

b) l'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione europea di tali partite.

▼M1

Il presente regolamento lascia impregiudicate le condizioni di certificazione specifiche eventualmente contemplate da altri atti dell'Unione o da accordi conclusi dall'Unione con paesi terzi.

▼B

Articolo 2

Importazioni di latte crudo e prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui alla colonna A dell'allegato I

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di latte crudo e di prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui alla colonna A dell'allegato I.

Articolo 3

Importazioni di taluni prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui alla colonna B dell'allegato I

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di prodotti a base di latte crudo di vacche, pecore, capre o bufale provenienti dai paesi terzi o da parti dei medesimi di cui alla colonna B dell'allegato I, che non sono a rischio di afta epizootica, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a pastorizzazione con un unico trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a pastorizzazione con un unico trattamento termico:

a) con effetto termico pari almeno a quello ottenuto con la pastorizzazione ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi;

b) se del caso, sufficiente a garantire una reazione negativa al test della fosfatasi alcalina applicato immediatamente dopo il trattamento termico.

Articolo 4

Importazioni di taluni prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui alla colonna C dell'allegato I

 

Gli Stati membri autorizzano l’importazione di partite di prodotti a base di latte crudo di vacche, pecore, capre, bufale o, laddove esplicitamente autorizzati nell’allegato I, di camelidi della specie Camelus dromedarius provenienti dai paesi terzi o da parti dei medesimi di cui alla colonna C dell’allegato I, che sono a rischio di afta epizootica, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a un trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a un trattamento termico che comporti:

 ◄

a) un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore F0 pari o superiore a tre;

b) un trattamento a «ultra-alta temperatura» (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;

c) 

(i) un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per almeno 15 secondi, applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0, sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina immediatamente dopo aver subito tale trattamento; oppure

(ii) un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione di cui al punto (i) sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test della fosfatasi alcalina applicato immediatamente dopo il trattamento termico.

d) un trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0; oppure

e) un trattamento HTST associato ad un altro trattamento fisico, ossia:

(i) ad un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora, oppure

(ii) ad un ulteriore trattamento termico pari o superiore a 72 °C, combinato all'essicazione.

2.  Gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di prodotti a base di latte crudo di animali diversi da quelli di cui al paragrafo 1, dai paesi terzi o da parti dei medesimi di cui alla colonna C dell'allegato I, che sono a rischio di afta epizootica, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a un trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a un trattamento termico che comporti:

a) un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore F0 pari o superiore a tre; oppure

b) un trattamento a «ultra-alta temperatura» (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata.

Articolo 5

Certificati

Le partite autorizzate per l'importazione a norma degli articoli 2, 3 e 4 sono accompagnate da un certificato sanitario istituito conformemente al modello appropriato di cui alla parte 2 dell'allegato II per la merce in questione e compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 1 di tale allegato.

Tuttavia le prescrizioni di cui al presente articolo non precludono l'impiego della certificazione elettronica o di altri sistemi approvati e armonizzati a livello dell'Unione europea.

Articolo 6

Condizioni di transito e magazzinaggio

L'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo e di prodotti a base di latte non destinate all'importazione nell'Unione europea ma ad un paese terzo mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione europea, conformemente agli articoli 11, 12 o 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio è autorizzata solo alle seguenti condizioni:

a) le partite provengono da un paese terzo o da parte di un paese terzo autorizzato ad introdurre nell'Unione europea partite di latte crudo o di prodotti a base di latte e soddisfano gli appropriati requisiti di trattamento termico per tali partite di cui agli articoli 2, 3 e 4;

b) le partite soddisfano le specifiche condizioni di polizia sanitaria per l'importazione nell'Unione europea di latte crudo o del relativo prodotto a base di latte, conformemente all'attestato di polizia sanitaria di cui alla parte II.1 del pertinente modello di certificato sanitario di cui alla parte 2 dell'allegato II;

c) le partite sono accompagnate da un certificato sanitario istituito conformemente al modello appropriato di cui alla parte 3 dell'allegato II per la partita in questione e compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 1 di tale allegato;

d) l'idoneità delle partite al transito o al magazzinaggio, a seconda dei casi, è certificata dal documento veterinario comune di ingresso di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 136/2004 ( 17 ) della Commissione, firmato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea.

Articolo 7

Deroghe in materia di transito e magazzinaggio

1.  In deroga all'articolo 6, per le partite provenienti da e destinati alla Russia, direttamente o via un paese terzo, il transito per strada o ferrovia nell'Unione europea tra i posti d'ispezione frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia elencati nella decisione 2009/821/CE ( 18 ) della Commissione, è autorizzato a condizione che:

a) presso il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillino la partita con un sigillo numerato in serie;

b) ogni pagina dei documenti di accompagnamento della partita di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE rechi il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L'UE VERSO LA RUSSIA» apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea;

c) siano soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

d) l'ammissione al transito della partita sia certificata dal documento veterinario comune di ingresso rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea.

2.  Non sono consentite operazioni di scarico o di magazzinaggio, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4 o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio dell'Unione europea.

3.  L'autorità competente effettua controlli periodici volti a verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotto in uscita dal territorio dell'Unione europea corrispondano a quelli in ingresso nell'Unione europea.

▼M5

Articolo 7 bis

Deroga per il transito attraverso la Croazia di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi

1.  In deroga all’articolo 6, il transito diretto su strada attraverso l’Unione, tra il posto d’ispezione frontaliero di Nova Sela e il posto d’ispezione frontaliero di Ploče, di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi, è autorizzato se sono rispettate le condizioni seguenti:

a) la partita è sigillata dal veterinario ufficiale nel posto d’ispezione frontaliero di entrata con un sigillo numerato progressivamente;

b) i documenti che accompagnano la partita, di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, recano su ogni pagina la dicitura «UNICAMENTE PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L’UE A DESTINAZIONE DI PAESI TERZI» apposta con un timbro dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di entrata;

c) i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti;

d) l’ammissione al transito della partita è certificata dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata sul documento veterinario comune di entrata di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004.

2.  Lo scarico o il deposito di tali partite, quali definiti all’articolo 12, paragrafo 4, o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, non sono autorizzati sul territorio dell’Unione.

3.  L’autorità competente effettua controlli regolari al fine di verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti in uscita dall’Unione corrispondano al numero e ai quantitativi in entrata nell’Unione.

▼B

Articolo 8

Trattamenti specifici

Le partite di prodotti a base di latte autorizzate ad entrare nell'Unione europea conformemente agli articoli 2, 3, 4, 6 o 7 provenienti da paesi terzi o da parti dei medesimi in cui si è verificato un focolaio di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data del certificato sanitario o che hanno eseguito la vaccinazione contro questa malattia durante quel periodo, possono essere autorizzate ad entrare nell'Unione europea solo se tali prodotti sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'articolo 4.

Articolo 9

Abrogazione

La decisione 2004/438/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione 2004/438/CE si intendono come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 10

Disposizioni transitorie

Per un periodo transitorio fino al 30 novembre 2010 le partite di latte crudo e di prodotti a base di latte come definiti nella decisione 2004/438/CE per cui sono stati rilasciati gli appropriati certificati sanitari a norma della decisione 2004/438/CE possono continuare ad essere introdotte nell'Unione europea.

Articolo 11

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I



Elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo e prodotti a base di latte indicante il tipo di trattamento termico prescritto per tali merci

Codice ISO del paese terzo

Paese terzo

Colonna A

Colonna B

Colonna C

AD

Andorra

+

+

+

▼M3

AE

L’Emirato del Dubai degli Emirati arabi uniti (4)

0

0

(5)

▼B

AL

Albania

0

0

+

▼M2 —————

▼B

AR

Argentina

0

0

+

AU

Australia

+

+

+

BR

Brasile

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Bielorussia

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BA

Bosnia-Erzegovina

0

0

+

CA

Canada

+

+

+

CH

Svizzera (1)

+

+

+

CL

Cile

0

+

+

CN

Cina

0

0

+

CO

Colombia

0

0

+

CR

Costa Rica

0

0

+

CU

Cuba

0

0

+

DZ

Algeria

0

0

+

ET

Etiopia

0

0

+

GL

Groenlandia

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hong Kong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

▼M4 —————

▼B

IL

Israele

0

0

+

IN

India

0

0

+

IS

Islanda

+

+

+

KE

Kenya

0

0

+

MA

Marocco

0

0

+

MG

Madagascar

0

0

+

MK (2)

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

0

+

+

MR

Mauritania

0

0

+

MU

Maurizio

0

0

+

MX

Messico

0

0

+

NA

Namibia

0

0

+

NI

Nicaragua

0

0

+

NZ

Nuova Zelanda

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguay

0

0

+

RS (3)

Serbia

0

+

+

RU

Russia

0

0

+

SG

Singapore

0

0

+

SV

El Salvador

0

0

+

SZ

Swaziland

0

0

+

TH

Thailandia

0

0

+

TN

Tunisia

0

0

+

TR

Turchia

0

0

+

UA

Ucraina

0

0

+

US

Stati Uniti

+

+

+

UY

Uruguay

0

0

+

ZA

Sudafrica

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+

(1)   Certificati conformi all'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(2)   Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; la nomenclatura definitiva per questo paese sarà concordata in seguito alla conclusione degli attuali negoziati a livello ONU.

(3)   Escluso il Kosovo, posto attualmente sotto amministrazione internazionale ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(4)   solo prodotti a base di latte di camelidi della specie Camelus dromedarius.

(5)   sono autorizzati i prodotti a base di latte di camelidi della specie Camelus dromedarius.




ALLEGATO II

PARTE 1:

Modelli di certificati sanitari

«Milk-RM»

:

certificato sanitario relativo al latte crudo proveniente dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna A dell'allegato e destinato all'ulteriore trasformazione nell'Unione europea prima di essere destinato al consumo umano.

«Milk-RMP»

:

certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte crudo destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna A dell'allegato I e destinati all'importazione nell'Unione europea.

«Milk-HTB»

:

certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte di vacche, pecore, capre o bufale, destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna B dell'allegato I e destinati all'importazione nell'Unione europea.

«Milk-HTC»

:

certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna C dell'allegato I e destinati all'importazione nell'Unione europea.

«Milk-T/S»

:

certificato di polizia sanitaria relativo al latte crudo o ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano, a fini di transito/magazzinaggio nell'Unione europea.

Note esplicative

a) I certificati sanitari sono rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo d'origine, conformemente al modello appropriato di cui alla parte 2 del presente allegato, secondo il layout del modello che corrisponde al latte crudo o ai prodotti a base di latte in questione. Essi devono contenere, seguendo la numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per ciascun paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore.

b) L'originale del certificato sanitario consta di un unico foglio stampato su entrambi i lati; nei casi in cui occorra più testo, il certificato deve essere costituito in modo tale che le pagine formino un tutto unico indivisibile.

c) Un unico certificato sanitario a sé stante deve essere presentato per ogni partita del prodotto esportata verso la stessa destinazione a partire da un paese terzo che figuri nella colonna 2 dell'allegato I e trasportata nel medesimo vagone ferroviario, camion, aereo o nella medesima nave.

d) L'originale del certificato sanitario e le etichette previste nel modello sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui sarà effettuata l'ispezione al posto di frontiera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire l'uso di un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea diversa dalla propria, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.

e) Qualora al certificato sanitario siano allegate pagine supplementari per l'identificazione dei vari elementi che compongono la partita, anche queste pagine sono considerate parte integrante dell'originale del certificato, purché su ciascuna di esse figurino la firma e il timbro del veterinario ufficiale responsabile della certificazione.

f) Se il certificato sanitario si compone di più pagine, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: «- x(numero di pagina) di y(numero totale di pagine) -» e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.

g) L'originale del certificato sanitario deve essere compilato e firmato da un rappresentante dell'autorità responsabile della verifica e della certificazione della conformità del latte crudo o dei prodotti a base di latte ai requisiti sanitari di cui alla sezione IX, capitolo I dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE.

h) Le autorità competenti del paese terzo esportatore accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE ( 19 ).

i) Il colore della firma del veterinario ufficiale deve essere diverso da quello del testo stampato sul certificato sanitario. La stessa norma si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

j) L'originale del certificato sanitario deve accompagnare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea.

k) Qualora il modello di certificato indichi di mantenere o cancellare talune dichiarazioni, a seconda del caso, le dichiarazioni che non sono pertinenti possono essere cancellate, siglate e timbrate dal funzionario autorizzato oppure completamente soppresse dal certificato.

▼M1

PARTE 2

Modello Milk-RM

Certificato sanitario relativo al latte crudo proveniente dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna A dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, e destinato all'ulteriore trasformazione nell'Unione europea prima di essere destinato al consumo umano

Parte I: Informazioni relative alla partitaPAESE:Certificato veterinario per l'esportazione nell'UEI.1. SpeditoreNomeIndirizzoTel.I.2. N. di riferimento del certificatoI.2.a.I.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleTel.I.6.I.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10.I.11. Luogo di origineNomeN. di riconoscimentoIndirizzoI.12.I.13. Luogo di caricoI.14. Data di partenzaI.15. Mezzo di trasportoAereoNaveVagone ferroviarioAutomezzoAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell'UEI.17.I.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice SA)I.20. QuantitàI.21. Temperatura del prodottoAmbienteDi refrigerazioneDi congelazioneI.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo/del contenitoreI.24. Tipo di imballaggioI.25. Merce certificata per:Trasformazione supplementareI.26.I.27. Per importazione/ammissione nell'UEI.28. Identificazione della merceImpianto di fabbricazioneNumero di colliSpecie(nome scientifico)Peso nettoNumero del lotto

Parte II: CertificazionePAESEModello Milk-RMLatte crudoII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.1. Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti della direttiva 2002/99/CE e del regolamento (CE) n. 853/2004 e certifica che il latte crudo di cui al presente certificato è stato ottenuto da animali:a) controllati dal servizio veterinario ufficiale,b) che si trovavano in un paese, o in parte del medesimo, indenne da afta epizootica e peste bovina per un periodo di almeno 12 mesi immediatamente precedente alla data di rilascio del presente certificato e che non ha eseguito la vaccinazione contro questa malattia durante quel periodo,c) provenienti da aziende non soggette a restrizioni a motivo di afta epizootica o peste bovina,d) sottoposti ad un controllo veterinario periodico per accertare l'osservanza delle condizioni di polizia sanitaria di cui alla sezione IX, capitolo I, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE.II.2. Attestato sanitarioII sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che il latte crudo di cui al presente certificato è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:a) proviene da aziende agricole registrate conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 854/2004,b) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente alle specifiche norme d'igiene di cui alla sezione IX, capitolo I, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004,c) soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e cellule somatiche di cui alla sezione IX, capitolo I, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004,d) sono rispettate le garanzie relative allo stato dei residui del latte crudo previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio, in particolare dell'articolo 29,e) secondo i test relativi ai residui dei farmaci antibatterici effettuati dall'operatore del settore alimentare conformemente ai requisiti di cui alla sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici stabiliti nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010,f) è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei livelli massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006.NoteIl presente certificato riguarda il latte crudo proveniente dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna A dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinato all'ulteriore trasformazione nell'Unione europea prima di essere destinato al consumo umano.Parte ICasella I.7.: indicare il nome e il codice ISO del paese, o di parte del medesimo, conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.Casella I.11.: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.Casella I.15.: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e automezzi), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea.Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) delle seguenti voci: 04.01; 04.02 o 04.03.Casella I.20.: indicare il peso lordo e il peso netto totali.Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).Casella I.28.: impianto di fabbricazione: indicare il numero di riconoscimento delle aziende di produzione, dei centri di raccolta o dei centri di standardizzazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.

PAESEModello Milk-RMLatte crudoII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.Parte IIIl colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.Veterinario ufficialeNome e cognome (in stampatello):Titolo e qualifica:Data:Firma:Timbro:

Modello Milk-RMP

Certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte crudo destinati al consumo umano provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna A dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all'importazione nell'Unione europea

Parte I: Informazioni relative alla partitaPAESE:Certificato veterinario per l'esportazione nell'UEI.1. SpeditoreNomeIndirizzoTel.I.2. N. di riferimento del certificatoI.2.a.I.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleTel.I.6.I.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10.I.11. Luogo di origineNomeN. di riconoscimentoIndirizzoI.12.I.13. Luogo di caricoI.14. Data di partenzaI.15. Mezzo di trasportoAereoNaveVagone ferroviarioAutomezzoAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell'UEI.17.I.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice SA)I.20. QuantitàI.21. Temperatura del prodottoAmbienteDi refrigerazioneDi congelazioneI.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo/del contenitoreI.24. Tipo di imballaggioI.25. Merce certificata per:Consumo umanoI.26.I.27. Per importazione/ammissione nell'UEI.28. Identificazione della merceImpianto di fabbricazioneNumero di colliSpecie(nome scientifico)Peso nettoNumero del lotto

Parte II: CertificazionePAESEModello Milk-RMPProdotti a base di latte crudo destinati al consumo umanoII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.1. Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti della direttiva 2002/99/CE e del regolamento (CE) n. 853/2004 e certifica che i prodotti a base di latte di cui al presente certificato sono stati prodotti da latte crudo ottenuto da animali:a) controllati dal servizio veterinario ufficiale,b) che si trovavano in un paese, o in parte del medesimo, indenne da afta epizootica e peste bovina per un periodo di almeno 12 mesi immediatamente precedente alla data di rilascio del presente certificato e che non ha eseguito la vaccinazione contro questa malattia durante quel periodo,c) provenienti da aziende non soggette a restrizioni a motivo di afta epizootica o peste bovina, ed) sottoposti ad un controllo veterinario periodico per accertare l'osservanza delle condizioni di polizia sanitaria di cui alla sezione IX, capitolo I, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE.II.2. Attestato sanitarioIl sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che il prodotto a base di latte crudo di cui al presente certificato è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:a) è stato fabbricato con latte crudo:i) proveniente da aziende agricole registrate conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 854/2004,ii) prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente alle specifiche norme d'igiene di cui alla sezione IX, capitolo I dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004,iii) che soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e cellule somatiche di cui alla sezione IX, capitolo I, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004,iv) che rispetta le garanzie relative allo stato dei residui del latte crudo previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio, in particolare dell'articolo 29,v) che, secondo i test relativi ai residui dei farmaci antibatterici effettuati dall'operatore del settore alimentare conformemente ai requisiti di cui alla sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici stabiliti nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010,vi) che è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei livelli massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006;b) proviene da uno stabilimento che applica un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004,c) è stato ottenuto da latte crudo non sottoposto ad alcun trattamento termico né trattamento fisico o chimico durante il processo di produzione,d) è stato confezionato, imballato ed etichettato conformemente alla sezione X, capitoli III e IV, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004,e) soddisfa i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, ef) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29.

PAESEModello Milk-RMPProdotti a base di latte crudo destinati al consumo umanoII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.NoteIl presente certificato è destinato ai prodotti a base di latte crudo destinati al consumo umano provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna A dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all'importazione nell'Unione europeaParte I:Casella I.7.: indicare il nome e il codice ISO del paese, o di parte del medesimo, conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.Casella I.11.: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.Casella I.15.: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e automezzi), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.23. il loro numero totale, il numero di registrazione ed eventualmente il numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea.Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) delle seguenti voci: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.04; 04.06; 17.02; 21.05; 22.02; 35.01; 35.02 o 35.04.Casella I.20.: indicare il peso lordo e il peso netto totali.Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).Casella I.28.: impianto di fabbricazione: indicare il numero di riconoscimento delle aziende di produzione, dei centri di raccolta o dei centri di standardizzazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.Parte IIIl colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.Veterinario ufficialeNome e cognome (in stampatello):Titolo e qualifica:Data:Firma:Timbro:

Modello Milk-HTB

Certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte di vacche, pecore, capre o bufale, destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna B dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all'importazione nell'Unione europea

Parte I: Informazioni relative alla partitaPAESE:Certificato veterinario per l'esportazione nell'UEI.1. SpeditoreNomeIndirizzoTel.I.2. N. di riferimento del certificatoI.2.a.I.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleTel.I.6.I.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10.I.11. Luogo di origineNomeN. di riconoscimentoIndirizzoI.12.I.13. Luogo di caricoI.14. Data di partenzaI.15. Mezzo di trasportoAereoNaveVagone ferroviarioAutomezzoAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell'UEI.17.I.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice SA)I.20. QuantitàI.21. Temperatura del prodottoAmbienteDi refrigerazioneDi congelazioneI.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo/del contenitoreI.24. Tipo di imballaggioI.25. Merce certificata per:Consumo umanoI.26.I.27. Per importazione/ammissione nell'UEI.28. Identificazione della merceImpianto di fabbricazioneNumero di colliSpecie(nome scientifico)Peso nettoNumero del lotto

Parte II: CertificazionePAESEModello Milk-HTBProdotti a base di latte di vacche, pecore, capre o bufale, destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi autorizzati nella colonna BII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.1. Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti della direttiva 2002/99/CE e del regolamento (CE) n. 853/2004 e certifica che i prodotti a base di latte di cui al presente certificato:a) sono stati ottenuti da animali:i) controllati dal servizio veterinario ufficiale,ii) che si trovavano in un paese, o in parte del medesimo, indenne da afta epizootica e peste bovina per un periodo di almeno 12 mesi immediatamente precedente alla data di rilascio del presente certificato e che non ha eseguito la vaccinazione contro questa malattia durante quel periodo,iii) provenienti da aziende non soggette a restrizioni a motivo di afta epizootica o peste bovina, eiv) sottoposti a un controllo veterinario periodico per accertare l'osservanza delle condizioni di polizia sanitaria di cui alla sezione IX, capitolo I, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE,b) sono stati sottoposti o sono stati prodotti da latte crudo sottoposto a un trattamento di pastorizzazione con un unico trattamento termico con effetto termico pari almeno a quello ottenuto con la pastorizzazione ad almeno 72°C per 15 secondi e, se del caso, sufficiente per garantire una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento.II.2. Attestato sanitarioIl sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che il prodotto a base di latte di cui al presente certificato è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:a) è stato fabbricato con latte crudo:i) proveniente da aziende agricole registrate conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 854/2004,ii) prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente alle specifiche norme d'igiene di cui alla sezione IX, capitolo I dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004,iii) che soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e cellule somatiche di cui alla sezione IX, capitolo I, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004,iv) che rispetta le garanzie relative allo stato dei residui del latte crudo previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio, in particolare dell'articolo 29,v) che, secondo i test relativi ai residui dei farmaci antibatterici effettuati dall'operatore del settore alimentare conformemente ai requisiti di cui alla sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici stabiliti nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010,vi) che è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei livelli massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006;b) proviene da uno stabilimento che applica un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004,c) è stato trasformato, immagazzinato, confezionato, imballato e trasportato conformemente alle specifiche norme d'igiene di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e alla sezione IX, capitolo II dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004,d) soddisfa i criteri pertinenti di cui alla sezione IX, capitolo II dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari,e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29.

PAESEModello Milk-HTBProdotti a base di latte di vacche, pecore, capre o bufale, destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi autorizzati nella colonna BII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.NoteIl presente certificato è destinato ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna B dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all'importazione nell'Unione europea.Parte I:Casella I.7.: indicare il nome e il codice ISO del paese, o di parte del medesimo, conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.Casella I.11.: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.Casella I.15.: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e automezzi), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.23. il loro numero totale, il numero di registrazione ed eventualmente il numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea.Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) delle seguenti voci: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 17,02; 21,05; 22,02; 35.01; 35.02 o 35.04.Casella I.20.: indicare il peso lordo e il peso netto totali.Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).Casella I.28.: impianto di fabbricazione: indicare il numero di riconoscimento degli stabilimenti di trattamento e/o di trasformazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.Parte II:Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.Veterinario ufficialeNome e cognome (in stampatello):Titolo e qualifica:Data:Firma:Timbro:

►(1) M3  

▼M3

Modello Milk-HTC

Certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna C dell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all’importazione nell’Unione europea

Parte I: Informazioni relative alla partitaPAESECertificato veterinario per l’UEI.1. SpeditoreNomeIndirizzoTel.I.2. Numero di riferimento del certificatoI.2.a.I.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleTel.I.6.I.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10.I.11. Luogo di origineNomeN. di riconoscimentoIndirizzoI.12.I.13. Luogo di caricoI.14. Data di partenzaI.15. Mezzo di trasportoAereoNaveTrenoAutomezzoAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell’UEI.17.I.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice SA)I.20. QuantitàI.21. Temperatura del prodottoAmbienteDi frigoriferoDi congelazioneI.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo/contenitoreI.24. Tipo di imballaggioI.25. Merce certificata per:Consumo umanoI.26.I.27. Per importazione o ammissione nell’UEI.28. Identificazione della merceSpecie(nome scientifico)Impianto di fabbricazioneNumero di colliPeso nettoNumero del lotto

Parte II: CertificazionePAESEModello Milk-HTCProdotti a base di latte provenienti dai paesi terzi autorizzati nella colonna CII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.1. Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti della direttiva 2002/99/CE e del regolamento (CE) n. 853/2004 e certifica che il prodotto a base di latte di cui al presente certificato:a) è stato ottenuto da animali:i) controllati dal servizio veterinario ufficiale;ii) provenienti da aziende non soggette a restrizioni per afta epizootica o peste bovina,;eiii) sottoposti a un controllo veterinario periodico per accertare l’osservanza delle condizioni di polizia sanitaria di cui alla sezione IX, capitolo I dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE;alternativamente [b) il prodotto a base di latte è stato fabbricato a partire da latte crudo di vacche, pecore, capre, bufale o, laddove autorizzato in conformità della nota 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 605/2010, di camelidi della specie Camelus dromedarius, ed è stato sottoposto prima dell’importazione nel territorio dell’Unione europea:(1) o [i) a un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore F0 pari o superiore a tre],(1) o [ii) a un trattamento a «ultra-alta temperatura» (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata],(1) o [iii) a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST), a 72 °C per almeno 15 secondi, applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0 sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina immediatamente dopo aver subito tale trattamento],(1) o [iv) a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione di cui al punto iii) sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test della fosfatasi alcalina applicato immediatamente dopo il trattamento termico],(1) o [v) a un trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0],(1) o [vi) a un trattamento HTST associato ad un altro trattamento fisico, ossia(1) o [1) a un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un’ora],(1) o [2) a un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, combinato all’essicazione]];(1) o [b) il prodotto a base di latte è stato fabbricato a partire da latte crudo di animali diversi da vacche, pecore, capre, bufale o camelidi della specie Camelus dromedarius, ed è stato sottoposto prima dell’importazione nel territorio dell’Unione europea:(1) o [i) a un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore F0 pari o superiore a tre],(1) o [ii) a un trattamento a «ultra-alta temperatura» (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata]].II.2. Attestato sanitarioIl sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che il prodotto a base di latte di cui al presente certificato è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che:a) è stato fabbricato con latte crudo:i) provienente da aziende agricole registrate conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate conformemente all’allegato IV del regolamento (CE) n. 854/2004;ii) prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente alle specifiche norme d’igiene di cui alla sezione IX, capitolo I, dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004;iii) che soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e cellule somatiche di cui alla sezione IX, capitolo I, dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004;iv) che rispetta le garanzie relative allo stato dei residui del latte crudo previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio, in particolare dell’articolo 29;

PAESEModello Milk-HTCProdotti a base di latte provenienti dai paesi terzi autorizzati nella colonna CII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.v) che, secondo i test relativi ai residui dei farmaci antibatterici effettuati dall’operatore del settore alimentare conformemente ai requisiti di cui alla sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici stabiliti nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010;vi) che è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei livelli massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006;b) proviene da uno stabilimento che applica un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;c) è stato trasformato, immagazzinato, confezionato, imballato e trasportato conformemente alle specifiche norme d’igiene di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e alla sezione IX, capitolo II, dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004;d) soddisfa i criteri pertinenti di cui alla sezione IX, capitolo II, dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell’articolo 29.NoteIl presente certificato è destinato ai prodotti a base di latte per consumo umano provenienti dai paesi terzi o da parti dei medesimi autorizzati, se del caso esclusivamente per il latte proveniente da determinate specie animali, nella colonna C dell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all’importazione nell’Unione europea.Parte I::Casella I.7.: fornire nome e codice ISO del paese o della parte di esso che compaiono nell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.Casella I.11.: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.Casella I.15.: va indicato il numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di trasporto mediante container, indicare alla casella I.23. il numero totale dei container, il loro numero d’immatricolazione e l’eventuale numero di serie dei sigilli. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d’ispezione frontaliero di ingresso nell’Unione europea.Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) sotto i seguenti titoli: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 o 35.04.Casella I.20.: indicare il peso lordo e il peso netto totali.Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).Casella I.28.: impianto di fabbricazione: indicare il numero di riconoscimento ufficiale degli stabilimenti di trattamento e/o di trasformazione riconosciuti per l’esportazione nell’Unione europea.Parte II::(1) Cancellare la dicitura non pertinente.Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.Veterinario ufficialeNome e cognome (in stampatello):Qualifica e titolo:Data:Firma:Timbro:

▼M1

PARTE 3

Modello Milk-T/S

Certificato di polizia sanitaria relativo al latte crudo o ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano, a fini di [transito]/[magazzinaggio] (1) (2) nell'Unione europea

Parte I: Informazioni relative alla partitaPAESE:Certificato veterinario per l'esportazione nell'UEI.1. SpeditoreNomeIndirizzoTel.I.2. N. di riferimento del certificatoI.2.a.I.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleTel.I.6. Persona responsabile della partita nell'UENomeIndirizzoCodice postaleTel.I.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10.I.11. Luogo di origineNomeN. di riconoscimentoIndirizzoI.12. Luogo di destinazioneDeposito doganaleRifornitore di naviNomeNumero di riconoscimentoIndirizzoCodice postaleI.13. Luogo di caricoI.14. Data di partenzaI.15. Mezzo di trasportoAereoNaveVagone ferroviarioAutomezzoAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell'UEI.17.I.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice SA)I.20. QuantitàI.21. Temperatura del prodottoAmbienteDi refrigerazioneDi congelazioneI.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo/del contenitoreI.24. Tipo di imballaggioI.25. Merce certificata per:Consumo umanoI.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzoPaese terzoCodice ISOI.27.I.28. Identificazione della merceImpianto di fabbricazioneNumero di colliSpecie(nome scientifico)Peso nettoNumero del lotto

Parte II: CertificazionePAESEModello Milk-T/SLatte crudo o prodotti a base di latte destinati al consumo umano a fini di transito o magazzinaggioII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.1. Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che[il latte crudo]/[i prodotti a base di latte](1) (2) destinati al [transito]/[magazzinaggio](2) nell'Unione europea di cui al presente certificato:a) proviene/provengono da un paese, o da parti del medesimo, autorizzato per l'importazione nell'Unione europea di latte crudo o di prodotti a base di latte conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010;b) soddisfa/soddisfano le condizioni di polizia sanitaria pertinenti per i prodotti interessati stabilite dall'attestato di polizia sanitaria di cui alla parte II.1. dei modelli di certificato [Milk-RM]/[Milk-RMP]/[Milk-HTB]/[Milk-HTC](2), che figurano nell'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 605/2010;c) è stato prodotto / sono stati prodotti il… o nel periodo dal … al …(3).NoteParte I:Casella I.7.: indicare il nome e il codice ISO del paese, o di parte del medesimo, conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.Casella I.11.: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione. Nome del paese d'origine, che deve essere il paese esportatore.Casella I.15.: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e automezzi), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.23. il loro numero totale, il numero di registrazione ed eventualmente il numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea.Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) delle seguenti voci: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.04; 04.06; 17,02; 19,01; 21,05; 21.06.90.98; 22,02; 35.01; 35.02 o 35.04.Casella I.20.: indicare il peso lordo e il peso netto totali.Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).Casella I.28.: impianto di fabbricazione: indicare il numero di riconoscimento delle aziende di produzione, dei centri di raccolta o dei centri di standardizzazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.Parte II:(1) Con latte crudo e prodotti a base di latte s'intendono latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano in transito o immagazzinati, conformemente all'articolo 12, paragrafo 4 o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio.(2) Barrare la dicitura non pertinente.(3) Data o date di produzione. Le importazioni di latte crudo e di prodotti a base di latte non sono consentite se sono stati ottenuti prima della data di autorizzazione all'esportazione nell'Unione europea dal paese terzo, o da parte di esso, di cui ai punti I.7. o I.8., o durante un periodo in cui l'Unione europea ha emanato misure restrittive nei confronti delle importazioni di latte crudo e di e prodotti a base di latte da tale paese terzo, o da parte di esso.Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.Veterinario ufficialeNome e cognome (in stampatello):Titolo e qualifica:Data:Firma:Timbro:

►(1) M3  



( 1 ) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

( 2 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

( 3 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

( 4 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

( 5 ) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 206.

( 6 ) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.

( 7 ) GU L 154 del 30.4.2004, pag. 72.

( 8 ) GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33.

( 9 ) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

( 10 ) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.

( 11 ) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

( 12 ) GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.

( 13 ) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

( 14 ) GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

( 15 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

( 16 ) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

( 17 ) GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

( 18 ) GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

( 19 ) GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

Top