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Document 02010R0356-20230125

    Consolidated text: Regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/356/2023-01-25

    02010R0356 — IT — 25.01.2023 — 016.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (UE) N. 356/2010 DEL CONSIGLIO

    del 26 aprile 2010

    che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

    (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 956/2011 DEL CONSIGLIO del 26 settembre 2011

      L 249

    1

    27.9.2011

    ►M2

    REGOLAMENTO (UE) N. 641/2012 DEL CONSIGLIO del 16 luglio 2012

      L 187

    3

    17.7.2012

     M3

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE N. 943/2012 DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 2012

      L 282

    6

    16.10.2012

     M4

    REGOLAMENTO (UE) N. 432/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

      L 129

    15

    14.5.2013

     M5

    REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

      L 158

    1

    10.6.2013

     M6

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1104/2014 DEL CONSIGLIO del 20 ottobre 2014

      L 301

    5

    21.10.2014

    ►M7

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/325 DEL CONSIGLIO del 2 marzo 2015

      L 58

    41

    3.3.2015

    ►M8

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2044 DEL CONSIGLIO del 16 novembre 2015

      L 300

    3

    17.11.2015

    ►M9

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/395 DEL CONSIGLIO del 7 marzo 2017

      L 60

    1

    8.3.2017

    ►M10

    REGOLAMENTO (UE) 2017/2415 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 2017

      L 343

    33

    22.12.2017

    ►M11

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/413 DEL CONSIGLIO del 16 marzo 2018

      L 75

    1

    19.3.2018

     M12

    REGOLAMENTO (UE) 2018/1933 DEL CONSIGLIO del 10 dicembre 2018

      L 314

    9

    11.12.2018

    ►M13

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/559 DEL CONSIGLIO del 6 aprile 2021

      L 115I

    1

    6.4.2021

    ►M14

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/340 DEL CONSIGLIO del 28 febbraio 2022

      L 56

    1

    28.2.2022

    ►M15

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/595 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 2022

      L 114

    60

    12.4.2022

    ►M16

    REGOLAMENTO (UE) 2023/155 DEL CONSIGLIO del 23 gennaio 2023

      L 22

    6

    24.1.2023


    Rettificato da:

     C1

    Rettifica, GU L 294, 10.10.2014, pag.  50 (356/2010)




    ▼B

    REGOLAMENTO (UE) N. 356/2010 DEL CONSIGLIO

    del 26 aprile 2010

    che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia



    Articolo 1

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a) 

    «fondi»: le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:

    i) 

    i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

    ii) 

    i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

    iii) 

    i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivativi;

    iv) 

    gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

    v) 

    il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;

    vi) 

    le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;

    vii) 

    i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

    b) 

    «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

    c) 

    «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

    d) 

    «congelamento delle risorse economiche»: il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;

    e) 

    «comitato delle sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma dell'UNSCR 751 (1992) relativa alla Somalia;

    f) 

    «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e può rivestire forme quali istruzione, pareri, addestramento, trasmissione della conoscenza relativa all'organizzazione del lavoro o specializzazioni o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza;

    g) 

    «servizi di investimento»:

    i) 

    ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;

    ii) 

    esecuzione di ordini per conto dei clienti;

    iii) 

    negoziazione per conto proprio;

    iv) 

    gestione di portafogli;

    v) 

    consulenza in materia di investimenti;

    vi) 

    assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;

    vii) 

    collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile. oppure

    viii) 

    gestione di sistemi multilaterali di negoziazione,

    purché l’attività sia connessa a uno qualsiasi degli strumenti finanziari elencati nella sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari ( 1 );

    h) 

    «territorio dell'Unione»: i territori ai quali si applicano i trattati, alle condizioni stabilite dai trattati stessi;

    i) 

    per «motivazione» la parte della memoria che può essere resa pubblica e/o, se applicabile, la sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco fornito dal comitato delle sanzioni.

    Articolo 2

    1.  
    Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche di proprietà, in possesso o sotto il controllo, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I.
    2.  
    È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi elencati nell’allegato I, o destinarli a loro vantaggio.

    ▼M16

    3.  

    Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni in quanto:

    a) 

    sono impegnati in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, tra i quali atti sono ricompresi, senza esservi limitati:

    i) 

    la pianificazione, la direzione o l'esecuzione di atti che comportano violenza sessuale e di genere;

    ii) 

    gli atti che mettono a repentaglio il processo di pace e di riconciliazione in Somalia;

    iii) 

    gli atti che minacciano con la forza il governo federale della Somalia o la missione di transizione dell'Unione africana in Somalia (ATMIS);

    b) 

    hanno violato l'embargo sulle armi o il divieto di fornire la relativa assistenza o le restrizioni relative alla rivendita e al trasferimento di armi di cui al paragrafo 34 della risoluzione 2093 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

    c) 

    impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla Somalia, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia;

    d) 

    sono capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini in conflitti armati in Somalia in violazione del diritto internazionale applicabile;

    e) 

    sono responsabili di violazioni del diritto internazionale applicabile in Somalia implicanti attacchi ai civili ivi compresi i bambini e le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e di genere, attacchi a scuole e ospedali, sequestri e trasferimenti forzati;

    f) 

    sono associati ad Al-Shabaab; gli atti e le attività che indicano l'associazione della persona o entità ad Al-Shabaab comprendono:

    i) 

    la partecipazione al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Al-Shabaab;

    ii) 

    la fornitura, la vendita o il trasferiscono di armamenti e materiale connesso ad Al-Shabaab; e

    iii) 

    il reclutamento per Al-Shabaab o qualsiasi sua cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, o il sostegno in altro modo di atti o attività dello stesso.

    ▼B

    4.  
    È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
    5.  
    Il divieto di cui al paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche qualora essi non avessero saputo, e non avessero avuto alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.

    Articolo 3

    1.  

    L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

    a) 

    interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure

    b) 

    pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 è stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza,

    purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti all'articolo 2, paragrafo 1.

    2.  
    L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato II in merito a tali transazioni.

    Articolo 4

    ▼M10

    1.  
    L'articolo 2, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessari ad assicurare l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari urgenti alla Somalia da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di sue agenzie o programmi specializzati, di organizzazioni umanitarie aventi status di osservatori presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono aiuti umanitari e dei loro partner incaricati dell'attuazione, comprese le ONG finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano al Piano di riposta umanitaria delle Nazioni Unite per la Somalia.

    ▼B

    2.  
    L'esenzione di cui al paragrafo 1 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche qualora essi non avessero saputo, e non avessero avuto alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni non avrebbero beneficiato di tale esenzione.

    Articolo 5

    1.  

    In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, i cui siti web figurano nell'allegato II, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione a condizione che:

    a) 

    l'autorità competente interessata abbia stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

    i) 

    necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all'allegato I e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

    ii) 

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; oppure

    iii) 

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; nonché

    b) 

    lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione e che il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro tre giorni lavorativi dalla notifica.

    2.  
    In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono necessari per coprire le spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvata.
    3.  
    Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

    Articolo 6

    In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, i cui siti web figurano nell'allegato II, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

    a) 

    i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 è stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;

    b) 

    i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

    c) 

    il vincolo o la sentenza non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di una entità o di un organismo di cui all'allegato I;

    d) 

    il vincolo o la decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato; nonché

    e) 

    lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la sentenza al comitato delle sanzioni.

    Articolo 7

    Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

    Articolo 8

    1.  

    È vietato fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo di cui all’elenco dell'allegato I:

    a) 

    assistenza tecnica pertinente ad attività militari o alla fornitura, alla vendita, al trasferimento, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di beni e tecnologie militari inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea ( 2 );

    b) 

    finanziamenti o assistenza tecnica pertinenti ad attività militari o alla fornitura, alla vendita, al trasferimento, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di beni e tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea;

    c) 

    servizi di investimento pertinenti ad attività militari o alla fornitura, alla vendita, al trasferimento, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di beni e tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea.

    2.  
    È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere il divieto di cui al paragrafo 1.
    3.  
    Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno fornito finanziamenti o assistenza finanziaria qualora essi non sapessero, e non avessero alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.

    Articolo 9

    1.  

    Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi sono tenuti a:

    a) 

    fornire immediatamente alle autorità competenti del paese in cui risiedono o sono situati, i cui siti web figurano nell'allegato II, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità; nonché

    b) 

    collaborare con le autorità competenti i cui siti web figurano nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

    2.  
    Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

    Articolo 10

    La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

    Articolo 11

    La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

    Articolo 12

    1.  
    Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato per le sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo ed abbia fornito la motivazione della designazione, il Consiglio inserisce nell'allegato I la persona fisica o giuridica, entità o organismo in questione. Il Consiglio trasmette la sua decisione e la motivazione alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessato direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di formulare osservazioni.
    2.  
    Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona, l'entità o l'organismo.

    Articolo 13

    Qualora l'ONU decida di depennare dall’elenco una persona, un’entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona, di un’entità o di un organismo, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato I.

    Articolo 14

    L’allegato I contiene, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche o le entità o gli organismi in questione. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato I è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.

    Articolo 15

    1.  
    Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni vengano applicate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
    2.  
    Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione, dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica.

    Articolo 16

    1.  
    Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web elencati nell'allegato II o mediante gli stessi.
    2.  
    Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione, immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica.
    3.  
    Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

    Articolo 17

    Il presente regolamento si applica:

    a) 

    nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

    b) 

    a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

    c) 

    a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell'Unione;

    d) 

    a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

    e) 

    a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell'Unione.

    Articolo 18

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    ▼M1




    ALLEGATO I

    ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 8

    I.    Persone

    ▼M9

    1. Yasin Ali Baynah (alias a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax)

    Data di nascita: 24 dicembre 1965. Cittadinanza: somala. Altra cittadinanza: svedese. Ubicazione: Rinkeby, Stoccolma, Svezia; Mogadiscio, Somalia.

    Data della designazione ONU: 12 aprile 2010.

    Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774673.

    Yasin Ali Baynah ha fomentato attacchi contro il governo federale di transizione e la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM). Ha inoltre mobilitato sostegno e raccolto fondi per conto dell'Alleanza per la riliberazione della Somalia e Hizbul Islam, che hanno partecipato entrambi direttamente ad atti che minacciano la pace e la sicurezza della Somalia, compresi il rifiuto dell'accordo di Gibuti e attacchi al governo federale di transizione e all'AMISOM a Mogadiscio.

    2. Hassan Dahir Aweys [alias a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) «Hassan, Sheikh»]

    Data di nascita: 1935. Cittadino somalo. Cittadinanza: somala. Ubicazione: Somalia.

    Data della designazione ONU: 12 aprile 2010.

    Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/577468

    Hassan Dahir Aweys è stato e continua a essere un importante leader politico e ideologico di una serie di gruppi armati di opposizione responsabili di ripetute violazioni dell'embargo generale e totale sulle armi e/o di atti che minacciano l'accordo di pace di Gibuti, il governo federale di transizione e le forze della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM). Tra giugno 2006 e settembre 2007 AWEYS ha svolto la funzione di presidente del comitato centrale dell'Unione delle corti islamiche; nel luglio 2008 si è autodichiarato presidente dell'Alleanza per la riliberazione della Somalia — ala di Asmara e nel maggio 2009 è stato nominato presidente di Hizbul Islam, un'alleanza di gruppi che si oppongono al governo federale di transizione. In ciascuna di tali funzioni, le dichiarazioni e le azioni di AWEYS hanno mostrato l'intenzione chiara e determinata di smantellare il governo federale transitorio e di espellere con la forza AMISOM dalla Somalia.

    3. Hassan Abdullah Hersi Al-Turki [alias a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle]

    Data di nascita: 1944 circa. Luogo di nascita: regione di Ogaden, Etiopia. Cittadinanza: somala. Ubicazione: Somalia.

    Data della designazione ONU: 12 aprile 2010.

    Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774683.

    Hassan Abdullah Hersi Al-Turki è un importante leader di un gruppo di miliziani armati dalla metà degli anni 1990 e ha violato in molte occasioni l'embargo sulle armi. Nel 2006 Al-Turki ha contribuito con forze armate alla presa di Mogadiscio da parte dell'Unione delle corti islamiche ed è emerso quale capo militare all'interno del gruppo, allineato con Al-Shabaab. Dal 2006 Al-Turki mette il territorio sotto il suo controllo a disposizione per le esercitazioni di vari gruppi armati di opposizione, ivi compresa Al-Shabaab. Nel settembre 2007, Al-Turki è apparso in un filmato del telegiornale di al-Jazeera che mostrava esercitazioni dei miliziani sotto il suo comando.

    4. Ahmed Abdi aw-Mohamed [alias a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw Mohamud, Ahmed Abdi, e) «Godane», f) «Godani», g) «Mukhtar, Shaykh», h) «Zubeyr, Abu»]

    Data di nascita: 10 luglio 1977. Luogo di nascita: Hargeysa, Somalia. Cittadinanza: somala.

    Data di designazione dell'ONU: 12 aprile 2010.

    Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774684.

    Ahmed Abdi Aw-Mohamed è un importante leader di Al-Shabaab ed è stato pubblicamente nominato emiro dell'organizzazione nel dicembre 2007. Esercita responsabilità di comando per le operazioni di Al-Shabaab in tutta la Somalia. Aw-Mohamed ha denunciato il processo di pace di Gibuti quale cospirazione straniera e nel maggio 2009, in una registrazione audio inviata ai media somali, ha ammesso che le sue forze erano state coinvolte nei recenti combattimenti a Mogadiscio.

    ▼M1

    5. Fuad Mohamed Khalaf (alias a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole)

    Cittadinanza: somala. Ubicazione: Mogadiscio, Somalia. Altra ubicazione: Somalia. Data di designazione dell’ONU: 12 aprile 2010.

    Fuad Mohamed Khalaf ha fornito sostegno finanziario ad al-Shabaab; a maggio 2008 ha organizzato due raccolte di fondi per al-Shabaab nelle moschee di Kismaayo, in Somalia. Ad aprile 2008, Khalaf e diversi altri individui hanno guidato attacchi con vetture esplosive contro basi etiopi e membri del governo federale di transizione somalo a Mogadiscio, Somalia. A maggio 2008 Khalaf e un gruppo di combattenti hanno attaccato e catturato una stazione di polizia a Mogadiscio, uccidendo e ferendo diversi soldati.

    ▼M9

    6. Bashir Mohamed Mahamoud [alias a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) «Abu Muscab», i) «Qorgab»]

    Data di nascita: a) 1979 b) 1980 c) 1981 d) 1982. Cittadinanza: somala. Ubicazione: Mogadiscio, Somalia.

    Data della designazione ONU: 12 aprile 2010.

    Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774965.

    Bashir Mohamed Mahamoud è un comandante militare di Al-Shabaab. Era anche uno dei circa dieci membri del consiglio supremo di Al-Shabaab alla fine del 2008. Con un complice ha organizzato l'attacco a colpi di mortaio del 10 giugno 2009 contro il governo federale di transizione somalo a Mogadiscio.

    ▼M7 —————

    ▼M9

    8. Fares Mohammed Mana'a [alias: a) Faris Mana'a, b) Fares Mohammed Manaa]

    Data di nascita: 8 febbraio 1965. Luogo di nascita: Sadah, Yemen. Numero di passaporto: 00514146; luogo di rilascio: Sanaa, Yemen. Carta d'identità numero: 1417576; luogo di rilascio: Al-Amana, Yemen; data di rilascio: 7 gennaio 1996.

    Data della designazione ONU: 12 aprile 2010.

    Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774972.

    Fares Mohammed Mana'a ha fornito, venduto o trasferito in Somalia, direttamente o indirettamente, armamenti o materiale connesso in violazione dell'embargo sulle armi. Mana'a è un noto trafficante di armi. Nell'ottobre 2009, nell'ambito di uno sforzo inteso ad arginare il flusso di armi nel paese, dove sarebbero presenti più armi che persone, il governo dello Yemen ha pubblicato una lista nera di commercianti di armi, in cui Mana'a è al primo posto. «Faris Mana'a è un importante trafficante di armi e la cosa è risaputa», ha riferito nel giugno 2009 un giornalista USA, commentatore di questioni yemenite, che redige una relazione semestrale sul paese e contribuisce ai lavori del Jane's Intelligence Group. In un articolo del dicembre 2007 dello Yemen Times, viene citato come «Sceicco Fares Mohammed Mana'a, commerciante di armi». In un articolo del dicembre 2008 dello Yemen Times, è indicato come «Sceicco Fares Mohammed Mana'a, che commercia in armi».

    A metà del 2008 lo Yemen continuava a fungere da centro per la spedizione illegale di armamenti nel Corno d'Africa, in particolare spedizioni di armamenti via mare verso la Somalia. Secondo notizie non confermate, Faris Mana'a avrebbe partecipato alle spedizioni verso la Somalia in numerose occasioni. Nel 2004 è stato coinvolto in contratti per la fornitura di armi dall'Europa orientale riguardanti armi che sarebbero state vendute ai combattenti somali. Nonostante l'embargo sulle armi imposto dall'ONU nei confronti della Somalia dal 1992, si può far risalire l'interesse di Mana'a nel traffico di armi in Somalia almeno al 2003. In quell'anno, Mana'a ha presentato un'offerta per l'acquisto di migliaia di armi dall'Europa orientale, precisando di volerne vendere una parte in Somalia.

    9. Hassan Mahat Omar [alias: a) Hassaan Hussein Adam, b) Hassane Mahad Omar, c) Xassaan Xuseen Adan, d) Asan Mahad Cumar, e) Abu Salman, f) Abu Salmaan, g) Sheikh Hassaan Hussein].

    Data di nascita: 10 aprile 1979. Luogo di nascita: Garissa, Kenya. Cittadinanza: probabilmente etiope. Numero di passaporto: A 1180173 Kenya, scadenza 20 agosto 2017. Carta d'identità numero: 23446085. Ubicazione: Nairobi, Kenya. Data della designazione ONU: 28 luglio 2011.

    Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774975.

    Hassan Mahat Omar è impegnato in atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia. È un imam e uno dei leader di Masjid-ul-Axmar, un centro informale affiliato ad Al-Shabaab a Nairobi. È inoltre coinvolto nel reclutamento di nuovi membri e nel reperimento di fondi per Al-Shabaab, anche online sul sito web alqimmah.NET, affiliato ad Al-Shabaab.

    Inoltre, ha pronunciato varie fatwa su una chat room online di Al-Shabaab, sollecitando attacchi contro il governo federale di transizione.

    10. Omar Hammami [alias: a) Abu Maansuur Al-Amriki, b) Abu Mansour Al-Amriki, c) Abu Mansuur Al-Amriki, d) Umar Hammami, e) Abu Mansur Al-Amriki].

    Data di nascita: 6 maggio 1984. Luogo di nascita: Alabama, Stati Uniti. Cittadinanza: statunitense. Si ritiene abbia anche la cittadinanza siriana. Numero di passaporto: 403062567 (USA). Numero di previdenza sociale: 423-31-3021 (USA). Ubicazione: Somalia.

    Altre informazioni: sposato con una donna somala. Ha vissuto in Egitto nel 2005 e si è trasferito in Somalia nel 2009. link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774980.

    Data della designazione ONU: 28 luglio 2011.

    Omar Hammami è impegnato in atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia. È un membro di rilievo di Al-Shabaab. È coinvolto nel reclutamento, nel finanziamento e nella retribuzione dei combattenti stranieri in Somalia. È descritto come un esperto di esplosivi e di tecniche di guerra in generale. Dall'ottobre 2007 compare in servizi televisivi e in video propagandistici di Al-Shabaab. È stato anche visto in un video di addestramento dei combattenti di Al-Shabaab. È apparso inoltre in video e su siti web in cui incita nuovi combattenti ad aderire ad Al-Shabaab.

    ▼M8 —————

    ▼M9

    12. Aboud Rogo Mohammed [alias: a) Aboud Mohammad Rogo, b) Aboud Seif Rogo, c) Aboud Mohammed Rogo, d) Sheikh Aboud Rogo, e) Aboud Rogo Muhammad, f) Aboud Rogo Mohamed]

    Data di nascita: 11 novembre 1960. Date di nascita alternative: a) 11 novembre 1967, b) 11 novembre 1969, c) 1o gennaio 1969. Luogo di nascita: Lamu Island, Kenya.

    Data della designazione ONU: 25 luglio 2012.

    Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5775562.

    L'estremista Aboud Rogo Mohammed con base in Kenya ha minacciato la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, fornendo sostegno finanziario, materiale, logistico o tecnico ad Al-Shabaab, un'entità inserita nell'elenco dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 751 (1992) concernente la Somalia e della risoluzione 1907 (2009) concernente l'Eritrea per il suo coinvolgimento in atti che direttamente o indirettamente minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia.

    Aboud Rogo Mohammed è un religioso islamico estremista con base in Kenya. Continua d esercitare influenza su gruppi estremistici dell'Africa orientale nell'ambito della sua campagna volta a fomentare la violenza in tutta l'Africa orientale. Le attività di Aboud Rogo includono la raccolta di fondi per Al-Shabaab.

    In quanto principale leader ideologico di Al Hijra, gruppo precedentemente noto come Centro giovanile musulmano, Aboud Rogo Mohammed ha utilizzato il gruppo estremistico come strumento per la radicalizzazione e il reclutamento di africani, principalmente di lingua swahili, al fine di condurre attività militanti violente in Somalia. In una serie di conferenze incendiarie svoltesi tra febbraio 2009 e febbraio 2012, Aboud ha ripetutamente istigato al rifiuto violento del processo di pace somalo. Nel corso di tali conferenze, ha ripetutamente esortato a ricorrere alla violenza sia contro il personale delle Nazioni Unite che contro le forze della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) e ha incitato l'uditorio a recarsi in Somalia per unirsi alla lotta di Al-Shabaab contro il governo kenyota.

    Aboud Rogo Mohammed offre anche orientamenti alle reclute kenyote che aderiscono ad Al-Shabaab per sfuggire all'identificazione da parte delle autorità kenyote e sui percorsi da seguire durante il viaggio da Mombasa e/o Lamu fino alle roccheforti di Al-Shabaab in Somalia, in particolare Kismayo. Ha agevolato il trasferimento in Somalia di numerose reclute kenyote destinate ad Al-Shabaab.

    Nel settembre 2011 Rogo reclutava individui a Mombasa, Kenya, da inviare in Somalia, presumibilmente per condurre operazioni terroristiche. Nel settembre 2008 Rogo ha tenuto a Mombasa una riunione per la raccolta di fondi destinati a contribuire al finanziamento delle attività di Al-Shabaab in Somalia.

    13. Abubaker Shariff Ahmed [alias: a) Makaburi, b) Sheikh Abubakar Ahmed, c) Abubaker Shariff Ahmed, d) Abu Makaburi Shariff, e) Abubaker Shariff, f) Abubakar Ahmed]

    Data di nascita: 1962. Data di nascita alternativa: 1967. Luogo di nascita: Kenya. Ubicazione: zona di Majengo, Mombasa, Kenya. Data della designazione ONU: 23 agosto 2012.

    Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5775564.

    Abubaker Shariff Ahmed è un facilitatore e reclutatore di spicco di giovani musulmani kenyoti destinati per attività militanti violente in Somalia e uno stretto collaboratore di Aboud Rogo. Fornisce supporto materiale a gruppi estremistici in Kenya (e altrove nell'Africa orientale). Grazie a frequenti viaggi alle roccheforti di Al-Shabaab in Somalia, tra cui Kismayo, ha potuto mantenere forti legami con i membri di spicco di Al-Shabaab.

    Abubaker Shariff Ahmed è inoltre impegnato nella mobilitazione e gestione di fondi per Al-Shabaab, un'entità inserita nell'elenco del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 751 (1992) concernente la Somalia e della risoluzione 1907 (2009) concernente l'Eritrea per il suo coinvolgimento in atti che direttamente o indirettamente minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia.

    Abubaker Shariff Ahmed ha incitato, durante le prediche nella moschea di Mombasa, giovani uomini a recarsi in Somalia, commettere atti estremistici, combattere per AlQaeda e uccidere cittadini statunitensi.

    Abubaker Shariff Ahmed à stato arrestato alla fine del dicembre 2010 dalle autorità kenyote perché sospettato di coinvolgimento nell'attentato dinamitardo contro una stazione di autobus di Nairobi. Abubaker Shariff Ahmed è anche un leader di un'organizzazione giovanile con sede in Kenya, a Mombasa, con legami con Al-Shabaab.

    Dal 2010 Abubaker Shariff Ahmed opera come reclutatore e facilitatore per Al-Shabaab nella zona di Majengo a Mombasa, Kenya.

    14. Maalim Salman [alias a) Mu'alim Salman, b) Mualem Suleiman, c) Ameer Salman, d) Ma'alim Suleiman, e) Maalim Salman Ali, f) Maalim Selman Ali, g) Ma'alim Selman, h) Ma'alin Sulayman]

    Data di nascita: 1979 circa. Luogo di nascita: Nairobi, Kenya. Ubicazione: Somalia.

    Data della designazione ONU: 23 settembre 2014.

    Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818613.

    Maalim Salman è stato scelto dal leader di Al-Shabaab Ahmed Abdi aw-Mohamed alias Godane come capo dei combattenti stranieri africani per Al-Shabaab. Ha addestrato cittadini stranieri che volevano unirsi ad Al-Shabaab come combattenti stranieri africani ed è stato coinvolto in operazioni in Africa contro turisti, centri di intrattenimento e chiese.

    Sebbene prevalentemente dedito a operazioni condotte al di fuori della Somalia, è noto che Salman risiede in Somalia, dove addestra combattenti stranieri prima di inviarli altrove. Anche alcuni dei combattenti stranieri di Al-Shabaab sono presenti in Somalia. A titolo di esempio, Salman ha inviato combattenti stranieri di Al-Shabaab in Somalia meridionale in risposta a un'offensiva della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM).

    Oltre ad altri attentati terroristici, Al-Shabaab si è resa responsabile dell'attacco al centro commerciale Westgate di Nairobi, Kenya, del settembre 2013, nel quale hanno perso la vita almeno 67 persone. Più di recente, Al-Shabaab ha rivendicato l'attacco del 31 agosto 2014 al carcere dell'Agenzia nazionale per l'intelligence e la sicurezza di Mogadiscio, nel quale sono stati uccisi tre guardie di sicurezza e due civili e ferite altre 15 persone.

    15. Ahmed Diriye [alias a) Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah, b) Sheikh Omar Abu Ubaidaha, c) Sheikh Ahmed Umar, d) Sheikh Mahad Omar Abdikarim, e) Abu Ubaidah, f) Abu Diriye]

    Data di nascita: 1972 circa. Luogo di nascita: Somalia. Ubicazione: Somalia.

    Data della designazione ONU: 24 settembre 2014.

    Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818614

    Ahmed Diriye è stato nominato nuovo emiro di Al-Shabaab dopo la morte del precedente leader Ahmed Abdi aw-Mohamed, persona inserita nell'elenco dal comitato del Consiglio di sicurezza a norma delle risoluzioni 751 (1992) e 1907 (2009). La nomina è stata pubblicamente annunciata in una dichiarazione del portavoce di Al-Shabaab, Sheikh Ali Dheere, resa il 6 settembre 2014. Diriye è stato un membro di spicco di Al-Shabaab e, come emiro, esercita responsabilità di comando per operazioni di Al-Shabaab. Sarà direttamente responsabile delle attività di Al-Shabaab che continuano a minacciare la pace, la sicurezza e la stabilità della Somalia. Diriye ha da allora adottato il nome arabo Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah.

    ▼M11

    16. Ahmad Iman Ali [alias: a) Sheikh Ahmed Iman Ali; b) Shaykh Ahmad Iman Ali; c) Ahmed Iman Ali; d) Abu Zinira]

    Data di nascita: a) intorno al 1973; b) intorno al 1974

    Luogo di nascita: Kenya

    Cittadinanza: kenyota

    Data della designazione ONU: 8 marzo 2018

    Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

    Ahmad Iman Ali è stato inserito nell'elenco l'8 marzo 2018 ai sensi della risoluzione 1844 (2008). Ahmad Iman Ali è un importante comandante kenyota di Al-Shabaab, a capo del gruppo in Kenya dal 2012. È direttore della succursale kenyota del gruppo e prende sistematicamente di mira truppe kenyote dell'AMISOM in Somalia, come nell'attacco del gennaio 2016. Ali è inoltre responsabile della propaganda di Al-Shabaab che prende di mira il governo kenyota e i civili, come il video del luglio 2017 in cui minaccia i musulmani in servizio nelle forze di sicurezza del Kenya. Oltre a queste attività, Ali si è talvolta occupato per Al-Shabaab anche del reclutamento, concentrandosi su giovani in povertà nelle baraccopoli di Nairobi, e del reperimento di fondi, utilizzando le moschee per cercare di ottenere risorse. Il suo obiettivo principale è destabilizzare il Kenya minacciando, pianificando ed eseguendo attacchi, nonché incoraggiare i giovani musulmani a partecipare alla lotta contro le forze di sicurezza kenyote.

    17. Abdifatah Abubakar Abdi (alias: Musa Muhajir)

    Data di nascita: 15 aprile 1982

    Luogo di nascita: Somalia

    Cittadinanza: somala

    Indirizzo: a) Somalia; b) Mombasa, Kenya

    Data della designazione ONU: 8 marzo 2018

    Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

    Abdifatah Abubakar Abdi è stato inserito nell'elenco l'8 marzo 2018 ai sensi della risoluzione 1844 (2008). Nel 2015 Abdifatah Abubakar Abdi è stato inserito nell'elenco dei terroristi membri di Al-Shabaab - noti o sospettati - ricercati dal governo del Kenya. La polizia kenyota segnala che Abdi recluta membri per Al-Shabaab che forniscono sostegno, all'interno della Somalia, ad Al-Shabaab, un'entità inserita nell'elenco del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite delle sanzioni nei confronti di Somalia ed Eritrea, e partecipa ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia. Tra le reclute vi sono tre donne arrestate dalla polizia kenyota mentre tentavano di attraversare il confine per recarsi in Somalia. Abdi è ricercato in connessione con l'attacco del giugno 2014 a Mpeketoni, in Kenya, che ha fatto numerose vittime, ed è sospettato di pianificare ulteriori attacchi. Sebbene Abdi si concentri su operazioni al di fuori della Somalia, è noto che soggiorna in Somalia e recluta per Al-Shabaab persone disposte ad attraversare il confine tra Kenya e Somalia.

    ▼M13

    18.  Abukar Ali Adan (alias: a) Abukar Ali Aden; b) Ibrahim Afghan; c) Sheikh Abukar)

    Designazione: vicecapo di Al-Shabaab

    Data di nascita: a) 1972; b) 1971; c) 1973

    Data della designazione ONU: 26 febbraio 2021

    Altre informazioni:

    inserito nell’elenco a norma del punto 8, lettera a), della risoluzione 1844/2008 in quanto tra le persone che sono impegnate in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi atti che minacciano l’accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico, o che minacciano con la forza le istituzioni federali di transizione o l’AMISOM. Abukar Ali Adan è altresì associato ad affiliati di AlQaeda, ad AlQaeda nella Penisola arabica (AQAP – QDe.129) e AlQaeda nel Maghreb islamico (AQIM – QDe.014).

    19.  Maalim Ayman (alias: a) Ma’alim Ayman; b) Mo’alim Ayman; c) Nuh Ibrahim Abdi; d) Ayman Kabo; e) Abdiaziz Dubow Ali)

    Designazione: fondatore e leader di Jaysh Ayman, un’unità di Al-Shabaab che conduce attacchi e operazioni in Kenya e Somalia

    Data di nascita: a) 1973; b) 1983

    Luogo di nascita: Kenya

    Indirizzo: a) confine tra Kenya e Somalia; b) Badamadow, regione del basso Giuba, Somalia

    Data della designazione ONU: 26 febbraio 2021

    Altre informazioni:

    inserito nell’elenco a norma del punto 8, lettera a), della risoluzione 1844/2008 in quanto tra le persone che sono impegnate in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi atti che minacciano l’accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico, o che minacciano con la forza le istituzioni federali di transizione o l’AMISOM. Maalim Ayman ha contribuito ai preparativi per l’attacco del 5 gennaio 2020 a Camp Simba nella contea di Lamu, Kenya.

    20.  Mahad Karate (alias: a) Mahad Mohamed Ali Karate; b) Mahad Warsame Qalley Karate; c) Abdirahim Mohamed Warsame)

    Data di nascita: tra il 1957 e il 1962

    Luogo di nascita: Xararadheere, Somalia

    Indirizzo: Somalia

    Data della designazione ONU: 26 febbraio 2021

    Altre informazioni:

    inserito nell’elenco a norma del punto 8, lettera a), della risoluzione 1844/2008 in quanto tra le persone che sono impegnate in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi atti che minacciano l’accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico, o che minacciano con la forza le istituzioni federali di transizione o l’AMISOM. Mahad Karate ha svolto un ruolo chiave nell’Amniyat, ala di Al-Shabaab responsabile del recente attacco al campus universitario di Garissa in Kenya, che ha causato quasi 150 morti. L’Amniyat è l’ala di intelligence di Al-Shabaab, che svolge un ruolo fondamentale nell’esecuzione di attentati suicidi e assassinii in Somalia, Kenya e in altri paesi della regione e fornisce logistica e sostegno alle attività terroristiche di Al-Shabaab.

    ▼M14

    21.  Ali Mohamed RAGE [alias: a) Ali Mohammed Rage; b) Ali Dheere; c) Ali Dhere; d) Ali Mohamed Rage Cali Dheer; e) Ali Mohamud Rage].

    Designazione Portavoce di Al-Shabaab

    Data di nascita: 1966

    Luogo di nascita: Somalia

    Cittadinanza somala

    Indirizzo Somalia

    Data della designazione ONU18 febbraio 2022

    Altre informazioni

    Inserito nell'elenco a norma del punto 43, lettera a), della risoluzione 2093/2013 in quanto tra le persone che sono impegnate in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi atti che minacciano il processo di pace e di riconciliazione in Somalia, o che minacciano con la forza il governo federale della Somalia o l'AMISOM. In quanto portavoce di Al-Shabaab, Rage è coinvolto nella promozione delle attività terroristiche del gruppo e le sostiene.

    ▼M1

    II.    Entità

    ▼M9

    Al-Shabaab [alias a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb'ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement]

    Ubicazione: Somalia. Data della designazione ONU: 12 aprile 2010.

    Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5775567.

    Al-Shabaab è stata impegnata in atti che, direttamente o indirettamente, minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, che comprendono ma non si limitano ad atti che minacciano l'accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico e atti che minacciano le istituzioni federali di transizione, la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) o altre operazioni internazionali di mantenimento della pace relative alla Somalia.

    Al-Shabaab ha inoltre impedito l'inoltro di aiuti umanitari alla Somalia o l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia.

    Secondo la dichiarazione riguardante la Somalia rilasciata al Consiglio di sicurezza dal presidente del comitato del Consiglio di sicurezza istituito ai sensi della risoluzione 751 (1992) il 29 luglio 2009, sia Al-Shabaab sia Hizbul Islam hanno rivendicato pubblicamente e ripetutamente la responsabilità degli attacchi perpetrati contro il governo federale di transizione e l'AMISOM. Al-Shabaab aveva inoltre rivendicato la responsabilità dell'uccisione di funzionari del governo federale di transizione, e il 19 luglio 2009 aveva fatto irruzione negli uffici locali dell'UNOPS, dell'UNDSS e dell'UNDP, situati nelle regioni di Bay e Bakool, chiudendoli, in violazione del punto c) della risoluzione 1844 (2008). Al-Shabaab ha altresì ostacolato ripetutamente l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia.

    La relazione del Segretario generale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in merito alla situazione in Somalia, del 20 luglio 2009, contiene i seguenti capoversi che riguardano le attività di Al-Shabaab in Somalia:

    Si ritiene che gruppi di rivoltosi, come Al-Shabaab, estorcano denaro a società private e reclutino giovani, compresi bambini soldato, per partecipare alla lotta contro il governo di Mogadiscio. Al-Shabaab ha confermato la presenza di combattenti stranieri tra le sue file e ha dichiarato apertamente di collaborare con AlQaeda a Mogadiscio per rovesciare il governo della Somalia. I combattenti stranieri, molti dei quali sarebbero originari del Pakistan e dell'Afghanistan, risultano essere ben addestrati e già collaudati in battaglia. Sono stati visti mentre, incappucciati, sferravano offensive contro le forze governative a Mogadiscio e nelle regioni limitrofe.

    Al-Shabaab ha intensificato la sua strategia volta a esercitare coercizioni e intimidazioni nei confronti della popolazione somala, come evidenziano gli assassinii eccellenti attentamente selezionati e gli arresti di capi clan, numerosi dei quali sono stati assassinati. Il 19 giugno 2009 Omar Hashi Aden, ministro della sicurezza nazionale, è stato ucciso in un attentato suicida di vasta portata con autobomba a Beletwyne. Oltre 30 persone sono rimaste uccise nell'attentato, che è stato fortemente condannato dalla comunità internazionale e da un'ampia porzione trasversale della società somala.

    Secondo la relazione del gruppo di monitoraggio della Somalia del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (2008/769) del dicembre 2008, Al-Shabaab è responsabile di una serie di attentati perpetrati in Somalia negli ultimi anni, tra i quali:

    — 
    la presunta uccisione e decapitazione di un autista somalo che lavorava per il Programma alimentare mondiale, nel settembre 2008;
    — 
    il bombardamento di un mercato nel Puntland, che ha causato la morte di 20 persone e il ferimento di oltre 100, il 6 febbraio 2008;
    — 
    una campagna di bombardamenti e omicidi mirati nel Somaliland, intesi a intralciare le elezioni parlamentari del 2006;
    — 
    l'uccisione di diversi operatori umanitari stranieri nel 2003 e nel 2004.

    Secondo le notizie ricevute, Al-Shabaab ha fatto irruzione in presidi delle Nazioni Unite in Somalia il 20 luglio 2009 e ha emanato un'ordinanza che bandiva tre agenzie delle Nazioni Unite dalle zone della Somalia sotto il suo controllo. Inoltre, le forze del governo federale di transizione somalo hanno combattuto contro gli insorti di Al-Shabaab e di Hizbul Islam l'11 e il 12 luglio 2009, provocando la morte di oltre 60 persone. Negli scontri dell'11 luglio 2009, Al-Shabaab ha lanciato quattro colpi di mortaio all'interno di Villa Somalia, provocando la morte di tre soldati della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) e ferendone altri otto.

    Secondo un articolo pubblicato dalla British Broadcasting Corporation il 22 febbraio 2009, Al-Shabaab ha rivendicato la responsabilità di un attentato suicida con autobomba contro una base militare dell'Unione africana a Mogadiscio. Secondo l'articolo, l'Unione africana ha confermato la morte di 11 membri della forza di pace dell'Unione africana e il ferimento di altri 15.

    Secondo un articolo pubblicato da Reuters il 14 luglio 2009, nel 2009 i militanti di Al-Shabaab hanno registrato successi in azioni di guerriglia contro le forze somale e dell'Unione africana azioni di guerriglia.

    Un articolo pubblicato da Voice of America il 10 luglio 2009 riporta che Al-Shabaab è stata coinvolta in un attentato contro le forze governative somale nel maggio 2009.

    Secondo un articolo pubblicato sul sito web del Consiglio per le relazioni estere e datato 27 febbraio 2009, Al-Shabaab porta avanti dal 2006 un'insurrezione contro il governo di transizione somalo e i suoi sostenitori etiopi. Al-Shabaab ha ucciso undici soldati del Burundi nell'attacco più sanguinoso contro i membri della forza di pace dell'UA dal suo schieramento e ha preso parte a violenti combattimenti che hanno fatto almeno quindici vittime a Mogadiscio.

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    ALLEGATO II

    Siti web per informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

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    BELGIO

    https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

    BULGARIA

    https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

    CECHIA

    www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

    DANIMARCA

    http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

    GERMANIA

    https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

    ESTONIA

    https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

    IRLANDA

    https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

    GRECIA

    http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

    SPAGNA

    https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

    FRANCIA

    http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

    CROAZIA

    https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

    ITALIA

    https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

    CIPRO

    https://mfa.gov.cy/themes/

    LETTONIA

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIA

    http://www.urm.lt/sanctions

    LUSSEMBURGO

    https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

    UNGHERIA

    https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

    MALTA

    https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

    PAESI BASSI

    https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

    AUSTRIA

    https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

    POLONIA

    https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

    https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

    PORTOGALLO

    https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

    ROMANIA

    http://www.mae.ro/node/1548

    SLOVENIA

    http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

    SLOVACCHIA

    https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

    FINLANDIA

    https://um.fi/pakotteet

    SVEZIA

    https://www.regeringen.se/sanktioner

    Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

    Commissione europea

    Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)

    Rue de Spa 2/Spastraat 2

    1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

    E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu



    ( 1 ) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

    ( 2 ) GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.

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