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Document 02010R0007-20130101

Consolidated text: Regolamento (UE) n . 7/2010 del Consiglio del 22 dicembre 2009 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (CE) n. 2505/96

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/7(1)/2013-01-01

2010R0007 — IT — 01.01.2013 — 006.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 7/2010 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (CE) n. 2505/96

(GU L 003, 7.1.2010, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

REGOLAMENTO (UE) N. 565/2010 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 2010

  L 163

2

30.6.2010

 M2

REGOLAMENTO (UE) N. 1264/2010 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2010

  L 347

1

31.12.2010

 M3

REGOLAMENTO (UE) N. 630/2011 DEL CONSIGLIO del 21 giugno 2011

  L 170

1

30.6.2011

 M4

REGOLAMENTO (UE) N. 1359/2011 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2011

  L 341

11

22.12.2011

 M5

REGOLAMENTO (UE) N. 551/2012 DEL CONSIGLIO del 21 giugno 2012

  L 166

3

27.6.2012

►M6

REGOLAMENTO (UE) N. 1231/2012 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2012

  L 350

1

20.12.2012




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 7/2010 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (CE) n. 2505/96



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La produzione nell'Unione europea di taluni prodotti agricoli e industriali è insufficiente per soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dell'Unione. L’approvvigionamento dell'Unione dei prodotti in questione dipende pertanto in misura non trascurabile dalle importazioni da paesi terzi. È opportuno provvedere senza indugio ai bisogni di approvvigionamento più urgenti dell'Unione per tali prodotti alle condizioni più favorevoli. È opportuno aprire contingenti tariffari dell'Unione a dazi preferenziali per volumi adeguati, che tengano conto della necessità di non compromettere l’equilibrio dei mercati di tali prodotti né di impedire l’avvio o lo sviluppo della produzione dell'Unione.

(2)

Occorre garantire l’uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori dell'Unione a detti contingenti, nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( 1 ), instaura un sistema di gestione dei contingenti tariffari che garantisce l’uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote e segue l’ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. I contingenti tariffari aperti dal presente regolamento dovrebbero pertanto essere gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema.

(4)

I volumi dei contingenti sono generalmente espressi in tonnellate. Per alcuni prodotti per i quali è aperto un contingente tariffario autonomo il volume contingentale è fissato in un’altra unità di misura. Ove la nomenclatura combinata figurante nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 2 ), non preveda un’unità di misura supplementare per tali prodotti, possono sorgere dubbi in relazione all’unità di misura utilizzata. A fini di chiarezza e per una migliore gestione dei contingenti è pertanto necessario prevedere che, per beneficiare dei suddetti contingenti tariffari autonomi, si indichi il quantitativo esatto dei prodotti importati nella dichiarazione di immissione in libera pratica utilizzando l’unità di misura del volume contingentale fissata per tali prodotti nell’allegato del presente regolamento.

(5)

Il regolamento (CE) n. 2505/96, del 20 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali ( 3 ), è stato modificato più volte. A fini di trasparenza è pertanto opportuno abrogarlo e sostituirlo interamente.

(6)

Le misure necessarie all’adozione delle modifiche del presente regolamento derivanti dalle modifiche della nomenclatura combinata e dei codici TARIC dovrebbero essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 4 ).

(7)

Poiché i contingenti tariffari devono avere effetto a decorrere dal 1o gennaio 2010, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla medesima data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Per i prodotti elencati nell’allegato sono aperti contingenti tariffari autonomi dell'Unione nell’ambito dei quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi per i periodi, alle aliquote di dazio e nei limiti dei volumi ivi indicati.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Quando è presentata una dichiarazione di immissione in libera pratica in riferimento ad un prodotto indicato nel presente regolamento il cui volume contingentale sia espresso in un’unità di misura diversa dal peso in tonnellate o chilogrammi e diverso dal valore, per i prodotti per i quali la nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio non prevede un’unità di misura supplementare, il quantitativo esatto dei prodotti importati è indicato nella «Casella n. 41: Unità supplementari» di detta dichiarazione, utilizzando l’unità di misura del volume contingentale di tali prodotti stabilita nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Le modifiche e gli adattamenti tecnici derivanti dalle modifiche della nomenclatura combinata e dei codici TARIC sono adottati conformemente alla procedura prevista all’articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 5

1.  La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 2505/96 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M6




ALLEGATO



Numero d’ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contin-gentale

Dazio contin-gentale (%)

09.2849

ex071080 69

10

Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1) (2)

01.01-31.12

700 tonnellate

0 %

09.2913

ex240110 35

91

Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (1)

01.01-31.12

6 000 tonnellate

0 %

ex240110 70

10

ex240110 95

11

ex240110 95

21

ex240110 95

91

ex240120 35

91

ex240120 70

10

ex240120 95

11

ex240120 95

21

ex240120 95

91

09.2928

ex281122 00

40

Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97 %

01.01-31.12

1 700 tonnellate

0 %

09.2703

ex282530 00

10

Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1)

01.01-31.12

13 000 tonnellate

0 %

09.2806

ex282590 40

30

Triossido di tungsteno, ivi compreso l’ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8)

01.01-31.12

12 000 tonnellate

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Tricloroetilene (CAS RN 79-01-6)

01.01-31.12

10 000 tonnellate

0 %

09.2837

ex290379 90

10

Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5)

01.01-31.12

600 tonnellate

0 %

09.2933

ex290399 90

30

1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1)

01.01-31.12

2 600 tonnellate

0 %

09.2950

ex290559 98

10

2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90, (CAS RN 107-07-3) (1)

01.01-31.12

15 000 tonnellate

0 %

09.2851

ex290712 00

10

o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 % (CAS RN 95-48-7)

01.01-31.12

20 000 tonnellate

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide), (CAS RN 121-32-4)

01.01-31.12

950 tonnellate

0 %

09.2638

ex291521 00

10

Acido acetico di purezza, in peso, del 99 % o più (CAS RN 64-19-7)

01.01-31.12

1 000 000 tonnellate

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Anidride acetica (CAS RN 108-24-7)

01.01-31.12

20 000 tonnellate

0 %

09.2769

ex291713 90

10

Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6)

01.01-31.12

1 300 tonnellate

0 %

09.2634

ex291719 90

40

Acido dodecandioico, di purezza, in peso, di più di 98,5 % (CAS RN 693-23-2)

01.01-31.12

4 600 tonnellate

0 %

09.2808

ex291822 00

10

Acido o-acetilsalicilico (CAS RN 50-78-2)

01.01-31.12

120 tonnellate

0 %

09.2975

ex291830 00

10

Dianidride benzofenon-3,3’,4,4’-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5)

01.01-31.12

1 000 tonnellate

0 %

09.2632

ex292122 00

10

Esametilendiammina (CAS RN 124-09-4)

01.01-31.12

40 000 tonnellate

0 %

09.2602

ex292151 19

10

o-Fenilendiammina (CAS RN 95-54-5)

01.01-31.12

1 800 tonnellate

0 %

09.2977

2926 10 00

 

Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1)

01.01-31.12

75 000 tonnellate

0 %

09.2917

ex293090 13

90

Cistina (CAS RN 56-89-3)

01.01-31.12

600 tonnellate

0 %

09.2603

ex293090 99

79

Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile) (CAS RN 40372-72-3)

01.01-31.12

9 000 tonnellate

0 %

09.2810

2932 11 00

 

Tetraidrofurano (CAS RN 109-99-9)

01.01-31.12

20 000 tonnellate

0 %

09.2955

ex293219 00

60

Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

01.01-31.12

300 tonnellate

0 %

09.2812

ex293220 90

77

Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3)

01.01-31.12

4 000 tonnellate

0 %

09.2658

ex293399 80

73

5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

01.01-31.12

200 tonnellate

0 %

09.2945

ex294000 00

20

D-Xilosio (CAS RN 58-86-6)

01.01-31.12

400 tonnellate

0 %

09.2659

ex380290 00

19

Terra di diatomee, calcinata con il flusso della soda

01.01-31.12

30 000 tonnellate

0 %

09.2908

ex380400 00

10

Lignosolfonato di sodio

01.01-31.12

40 000 tonnellate

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Essenza di cellulosa al solfato

01.01-31.12

25 000 tonnellate

0 %

09.2935

ex380610 00

10

Colofonie e acidi resinici resinici di gemma

01.01-31.12

280 000 tonnellate

0 %

09.2814

ex381590 90

76

Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno

01.01-31.12

3 000 tonnellate

0 %

09.2829

ex382490 97

19

Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l’estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche:

— tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %,

— numero di acidità non superiore a 110,

— e

— punto di fusione non inferiore a 100 °C

01.01-31.12

1 600 tonnellate

0 %

09.2907

ex382490 97

86

Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:

— 75 % o più di steroli,

— non più del 25 % di stanoli, destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1)

01.01-31.12

2 500 tonnellate

0 %

09.2644

ex382490 97

96

Preparazione contenente:

— il 55 %, ma non più del 78 % di glutarato di dimetile,

— il 10 %, ma non più del 28 % di adipato di dimetile, e

— non più del 25 % di succinato di dimetile

01.01-30.06.2013

7 500 tonnellate

0 %

09.2140

ex382490 97

98

Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso:

— 2,0-4,0 % di N,N-dimetil-1-octanamine,

— 94 % come minimo di N,N-dimetil-1-decanamine,

— 2 % al massimo di N,N-dimetil-1-dodecanamine

01.01-31.12

4 500 tonnellate

0 %

09.2660

ex390230 00

96

Copolimero di etilene e propilene, caratterizzato da una viscosità di fusione non superiore a 1 700 mPa a 190 °C in base al metodo ASTM D 3236

01.01-31.12

500 tonnellate

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato

01.01-31.12

18 000 tonnellate

0 %

09.2616

ex391000 00

30

Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (± 100)

01.01-31.12

1 300 tonnellate

0 %

09.2816

ex391211 00

20

Fiocchi di acetato di cellulosa

01.01-31.12

75 000 tonnellate

0 %

09.2641

ex391390 00

87

Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da:

— peso molecolare medio ponderale (Mw) non superiore a 900 000

— livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg,

— un tenore di etanolo non superiore all’1 % in peso,

— un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5 % in peso,

01.01-31.12

200 kg

0 %

09.2661

ex392051 00

50

Fogli di polimetilmetacrilato conformi alle norme:

— EN 4364 (MIL-P-5425E) e DTD5592 A, oppure

— EN 4365 (MIL-P-8184) e DTD5592 A

01.01-31.12

100 tonnellate

0 %

09.2645

ex392114 00

20

Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

01.01-31.12

1 300 tonnellate

0 %

09.2818

ex690290 00

10

Mattoni refrattari

— che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm, e

— che hanno un tenore in peso di TiO2 non superiore all’1 %, e

— che hanno un tenore in peso di Al2O3 non superiore a 0,4 % ,e

— che presentano una variazione di volume inferiore al 9 % a 1 700 °C

01.01-31.12

75 tonnellate

0 %

09.2628

ex701952 00

10

Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2(± 10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso

01.01-31.12

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex720249 90

10

Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo

01.01-31.12

50 000 tonnellate

0 %

09.2629

ex761699 90

85

Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)

01.01-31.12

800 000 unità

0 %

09.2763

ex850140 80

30

Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza superiore a 750 W, una potenza di ingresso superiore a 1 600 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (1)

01.01-31.12

2 000 000 unità

0 %

09.2642

ex850140 80

40

Unità costitutita da

— motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, di potenza uguale o superiore a 480 W, ma non superiore a 1 400 W, di potenza in ingresso superiore a 900 W, ma non superiore a 1 600 W, di diametro esterno superiore a 119,8 mm, ma non superiore a 135,2 mm, e velocità nominale superiore a 30 000 giri al minuto, ma non superiore a 50 000 giri al minuto, e

— un ventilatore a induzione destinata alla fabbricazione di aspirapolveri (1)

01.01-31.12

120 000 unità

0 %

09.2633

ex850440 82

20

Raddrizzatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, impiegato nella fabbricazione di depilatori elettrici (1)

01.01-31.12

4 500 000 unità

0 %

09.2643

ex850440 82

30

Schede di alimentazione destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti di cui alle voci 8521 e 8528 (1)

01.01-31.12

1 038 000 unità

0 %

09.2620

ex852691 20

20

Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione

01.01-31.12

3 000 000 unità

0 %

09.2003

ex854370 90

63

Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 mm × 30 mm

01.01-31.12

1 400 000 unità

0 %

09.2635

ex900110 90

20

Fibre ottiche destinate alla fabbricazione di cavi in fibre ottiche di vetro di cui alla voce 8544 (1)

01.01-31.12

3 300 000 km

0 %

09.2631

ex900190 00

80

Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 9013 10 e 9015 (1)

01.01-31.12

5 000 000 unità

0 %

(1)   La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).

(2)   Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.



( 1 ) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

( 2 ) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

( 3 ) GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1.

( 4 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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