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Document 02010R0007-20120101

    Consolidated text: Regolamento (UE) n . 7/2010 del Consiglio del 22 dicembre 2009 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (CE) n. 2505/96

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/7(1)/2012-01-01

    2010R0007 — IT — 01.01.2012 — 004.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    REGOLAMENTO (UE) N. 7/2010 DEL CONSIGLIO

    del 22 dicembre 2009

    recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (CE) n. 2505/96

    (GU L 003, 7.1.2010, p.1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

     M1

    REGOLAMENTO (UE) N. 565/2010 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 2010

      L 163

    2

    30.6.2010

     M2

    REGOLAMENTO (UE) N. 1264/2010 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2010

      L 347

    1

    31.12.2010

     M3

    REGOLAMENTO (UE) N. 630/2011 DEL CONSIGLIO del 21 giugno 2011

      L 170

    1

    30.6.2011

    ►M4

    REGOLAMENTO (UE) N. 1359/2011 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2011

      L 341

    11

    22.12.2011




    ▼B

    REGOLAMENTO (UE) N. 7/2010 DEL CONSIGLIO

    del 22 dicembre 2009

    recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (CE) n. 2505/96



    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 31,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La produzione nell'Unione europea di taluni prodotti agricoli e industriali è insufficiente per soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dell'Unione. L’approvvigionamento dell'Unione dei prodotti in questione dipende pertanto in misura non trascurabile dalle importazioni da paesi terzi. È opportuno provvedere senza indugio ai bisogni di approvvigionamento più urgenti dell'Unione per tali prodotti alle condizioni più favorevoli. È opportuno aprire contingenti tariffari dell'Unione a dazi preferenziali per volumi adeguati, che tengano conto della necessità di non compromettere l’equilibrio dei mercati di tali prodotti né di impedire l’avvio o lo sviluppo della produzione dell'Unione.

    (2)

    Occorre garantire l’uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori dell'Unione a detti contingenti, nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi.

    (3)

    Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( 1 ), instaura un sistema di gestione dei contingenti tariffari che garantisce l’uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote e segue l’ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. I contingenti tariffari aperti dal presente regolamento dovrebbero pertanto essere gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema.

    (4)

    I volumi dei contingenti sono generalmente espressi in tonnellate. Per alcuni prodotti per i quali è aperto un contingente tariffario autonomo il volume contingentale è fissato in un’altra unità di misura. Ove la nomenclatura combinata figurante nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 2 ), non preveda un’unità di misura supplementare per tali prodotti, possono sorgere dubbi in relazione all’unità di misura utilizzata. A fini di chiarezza e per una migliore gestione dei contingenti è pertanto necessario prevedere che, per beneficiare dei suddetti contingenti tariffari autonomi, si indichi il quantitativo esatto dei prodotti importati nella dichiarazione di immissione in libera pratica utilizzando l’unità di misura del volume contingentale fissata per tali prodotti nell’allegato del presente regolamento.

    (5)

    Il regolamento (CE) n. 2505/96, del 20 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali ( 3 ), è stato modificato più volte. A fini di trasparenza è pertanto opportuno abrogarlo e sostituirlo interamente.

    (6)

    Le misure necessarie all’adozione delle modifiche del presente regolamento derivanti dalle modifiche della nomenclatura combinata e dei codici TARIC dovrebbero essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 4 ).

    (7)

    Poiché i contingenti tariffari devono avere effetto a decorrere dal 1o gennaio 2010, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla medesima data ed entri immediatamente in vigore,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



    Articolo 1

    Per i prodotti elencati nell’allegato sono aperti contingenti tariffari autonomi dell'Unione nell’ambito dei quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi per i periodi, alle aliquote di dazio e nei limiti dei volumi ivi indicati.

    Articolo 2

    I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    Articolo 3

    Quando è presentata una dichiarazione di immissione in libera pratica in riferimento ad un prodotto indicato nel presente regolamento il cui volume contingentale sia espresso in un’unità di misura diversa dal peso in tonnellate o chilogrammi e diverso dal valore, per i prodotti per i quali la nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio non prevede un’unità di misura supplementare, il quantitativo esatto dei prodotti importati è indicato nella «Casella n. 41: Unità supplementari» di detta dichiarazione, utilizzando l’unità di misura del volume contingentale di tali prodotti stabilita nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 4

    Le modifiche e gli adattamenti tecnici derivanti dalle modifiche della nomenclatura combinata e dei codici TARIC sono adottati conformemente alla procedura prevista all’articolo 5, paragrafo 2.

    Articolo 5

    1.  La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.

    2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    Articolo 6

    Il regolamento (CE) n. 2505/96 è abrogato.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    ▼M4




    ALLEGATO



    Numero d’ordine

    Codice NC

    TARIC

    Designazione delle merci

    Periodo contingentale

    Volume contingentale

    Dazio contingentale (%)

    09.2849

    ex071080 69

    10

    Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1) (2)

    1.1-31.12

    700 tonnellate

    0 %

    09.2913

    ex240110 35

    ex240110 70

    ex240110 95

    ex240110 95

    ex240110 95

    ex240120 35

    ex240120 70

    ex240120 95

    ex240120 95

    ex240120 95

    91

    10

    11

    21

    91

    91

    10

    11

    21

    91

    Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (1)

    1.1-31.12

    6 000 tonnellate

    0 %

    09.2928

    ex281122 00

    40

    Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97 %

    1.1-31.12

    1 700 tonnellate

    0 %

    09.2703

    ex282530 00

    10

    Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1)

    1.1-31.12

    13 000 tonnellate

    0 %

    09.2806

    ex282590 40

    30

    Triossido di tungsteno, ivi compreso l’ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8)

    1.1-31.12

    12 000 tonnellate

    0 %

    09.2929

    2903 22 00

     

    Tricloroetilene (CAS RN 79-01-6)

    1.1-31.12

    7 000 tonnellate

    0 %

    09.2837

    ex290379 90

    10

    Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5)

    1.1-31.12

    600 tonnellate

    0 %

    09.2933

    ex290399 90

    30

    1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1)

    1.1-31.12

    2 600 tonnellate

    0 %

    09.2950

    ex290559 98

    10

    2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90, (CAS RN 107-07-3) (1)

    1.1-31.12

    15 000 tonnellate

    0 %

    09.2851

    ex290712 00

    10

    o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 % (CAS RN 95-48-7)

    1.1-31.12

    20 000 tonnellate

    0 %

    09.2767

    ex291090 00

    80

    Ossido di allile e glicidile (CAS RN 106-92-3)

    1.1-31.12

    4 300 tonnellate

    0 %

    09.2624

    2912 42 00

     

    Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide), (CAS RN 121-32-4)

    1.1-31.12

    950 tonnellate

    0 %

    09.2638

    ex291521 00

    10

    Acido acetico di purezza, in peso, del 99 % o più (CAS RN 000064-19-7)

    1.1-31.12

    500 000 tonnellate

    0 %

    09.2972

    2915 24 00

     

    Anidride acetica (CAS RN 108-24-7)

    1.1-31.12

    20 000 tonnellate

    0 %

    09.2769

    ex291713 90

    10

    Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6)

    1.1-31.12

    1 300 tonnellate

    0 %

    09.2634

    ex291719 90

    40

    Acido dodecandioico, di purezza, in peso, di più di 98,5 % (CAS RN 000693-23-2)

    1.1-31.12

    4 600 tonnellate

    0 %

    09.2808

    ex291822 00

    10

    Acido o-acetilsalicilico (CAS RN 50-78-2)

    1.1-31.12

    120 tonnellate

    0 %

    09.2975

    ex291830 00

    10

    Dianidride benzofenon-3,3',4,4'-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5)

    1.1-31.12

    1 000 tonnellate

    0 %

    09.2632

    ex292122 00

    10

    Esametilendiammina (CAS RN 124-09-4)

    1.1-31.12

    40 000 tonnellate

    0 %

    09.2602

    ex292151 19

    10

    o-Fenilendiammina (CAS RN 95-54-5)

    1.1-31.12

    1 800 tonnellate

    0 %

    09.2977

    2926 10 00

     

    Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1)

    1.1-31.12

    75 000 tonnellate

    0 %

    09.2917

    ex293090 13

    90

    Cistina (CAS RN 56-89-3)

    1.1-31.12

    600 tonnellate

    0 %

    09.2603

    ex293090 99

    79

    Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile) (CAS RN 40372-72-3)

    1.1-31.12

    12 000 tonnellate

    0 %

    09.2810

    2932 11 00

     

    Tetraidrofurano (CAS RN 109-99-9)

    1.1-31.12

    20 000 tonnellate

    0 %

    09.2955

    ex293219 00

    60

    Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

    1.1-31.12

    300 tonnellate

    0 %

    09.2812

    ex293220 90

    77

    Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3)

    1.1-31.12

    4 000 tonnellate

    0 %

    09.2615

    ex293499 90

    70

    Acido ribonucleico (CAS RN 63231-63-0)

    1.1-31.12

    110 tonnellate

    0 %

    09.2945

    ex294000 00

    20

    D-Xilosio (CAS RN 58-86-6)

    1.1-31.12

    400 tonnellate

    0 %

    09.2908

    ex380400 00

    10

    Lignosolfonato di sodio

    1.1-31.12

    40 000 tonnellate

    0 %

    09.2889

    3805 10 90

     

    Essenza di cellulosa al solfato

    1.1-31.12

    20 000 tonnellate

    0 %

    09.2935

    ex380610 00

    10

    Colofonie ed acidi resinici resinici di gemma

    1.1-31.12

    280 000 tonnellate

    0 %

    09.2814

    ex381590 90

    76

    Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno

    1.1-31.12

    2 200 tonnellate

    0 %

    09.2829

    ex382490 97

    19

    Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l’estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche:

    — tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %,

    — numero di acidità non superiore a 110,

    — e

    — punto di fusione non inferiore a 100 °C

    1.1-31.12

    1 600 tonnellate

    0 %

    09.2986

    ex382490 97

    76

    Miscuglio di ammine terziarie, contenente, in peso:

    — 60 % o più di dodecildimetilammina

    — 20 % o più di dimetil(tetradecil)ammina

    — 0,5 % o più di esadecildimetilammina

    destinato alla fabbricazione di ossidi di ammine (1)

    1.1-31.12

    14 315 tonnellate

    0 %

    09.2907

    ex382490 97

    86

    Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:

    — 75 % o più di steroli

    — non più del 25 % di stanoli

    destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1)

    1.1-31.12

    2 500 tonnellate

    0 %

    09.2140

    ex382490 97

    98

    Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso:

    — 2,0-4,0 % di N,N-dimetil-1-octanamine

    — 94 % come minimo di N,N-dimetil-1-decanamine

    — 2 % al massimo di N,N-dimetil-1-dodecanamine

    1.1-31.12

    4 500 tonnellate

    0 %

    09.2639

    3905 30 00

     

    Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato

    1.1-31.12

    18 000 tonnellate

    0 %

    09.2640

    ex390599 90

    91

    Butirrale di polivinile

    1.1-31.12

    11 000 tonnellate

    0 %

    09.2616

    ex391000 00

    30

    Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (± 100)

    1.1-31.12

    1 300 tonnellate

    0 %

    09.2816

    ex391211 00

    20

    Fiocchi di acetato di cellulosa

    1.1-31.12

    75 000 tonnellate

    0 %

    09.2641

    ex391390 00

    87

    Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da:

    — peso molecolare medio ponderale (Mw) non superiore a 900 000

    — livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg

    — un tenore di etanolo non superiore all’1 % in peso

    — un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5 % in peso

    1.1-31.12

    200 kg

    0 %

    09.2813

    ex392091 00

    94

    Pellicola di poli butirrale di vinile coestruso a tre strati, senza striscia colorata graduata, con un contenuto in peso pari o superiore al 29 % ma non superiore al 31 % di 2,2’-etilenediossidietil bis(2-etilesanoato) come plastificante

    1.1-31.12

    3 000 000 m2

    0 %

    09.2818

    ex690290 00

    10

    Mattoni refrattari

    — che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm e

    — che hanno un tenore in peso di TiO2 non superiore all’1 % e

    — che hanno un tenore in peso di Al2O3 non superiore a 0,4 % e

    — che presentano una variazione di volume inferiore al 9 % a 1 700 °C

    1.1-31.12

    75 tonnellate

    0 %

    09.2628

    ex701952 00

    10

    Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2 (± 10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso

    1.1-31.12

    1 900 000 m2

    0 %

    09.2799

    ex720249 90

    10

    Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo

    1.1-31.12

    50 000 tonnellate

    0 %

    09.2629

    ex761699 90

    85

    Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)

    1.1-31.12

    800 000 unità

    0 %

    09.2636

    ex841182 80

    20

    Motori a turbina a gas industriali aeroderivativi di 64 MW da incorporare in gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica industriale con un ciclo operativo di punta/medio inferiore a 5 500 ore annue e con un’efficienza di ciclo semplice superiore a 40 %

    1.1-31.12

    10 unità

    0 %

    09.2763

    ex850140 80

    30

    Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza superiore a 750 W, una potenza di ingresso superiore a 1 600 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (1)

    1.1-31.12

    2 000 000 unità

    0 %

    09.2642

    ex850140 80

    40

    Unità costitutita da

    — motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, di potenza uguale o superiore a 480 W, ma non superiore a 1 400 W, di potenza in ingresso superiore a 900 W, ma non superiore a 1 600 W, di diametro esterno superiore a 119,8 mm, ma non superiore a 135,2 mm, e velocità nominale superiore a 30 000 giri al minuto, ma non superiore a 50 000 giri al minuto, e

    — un ventilatore a induzione

    destinata alla fabbricazione di aspirapolveri (1)

    1.1-31.12

    120 000 unità

    0 %

    09.2633

    ex850440 82

    20

    Adattatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, impiegato nella fabbricazione di depilatori elettrici (1)

    1.1-31.12

    4 500 000 unità

    0 %

    09.2643

    ex850440 82

    30

    Schede di alimentazione destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti di cui alle voci 8521 e 8528 (1)

    1.1-31.12

    1 038 000 unità

    0 %

    09.2620

    ex852691 20

    20

    Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione

    1.1-31.12

    3 000 000 unità

    0 %

    09.2003

    ex854370 90

    63

    Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 mm × 30 mm

    1.1-31.12

    1 400 000 unità

    0 %

    09.2635

    ex900110 90

    20

    Fibre ottiche destinate alla fabbricazione di cavi in fibre ottiche di vetro di cui alla voce 8544 (1)

    1.1-31.12

    3 300 000 km

    0 %

    09.2631

    ex900190 00

    80

    Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 9013 10 e 9015 (1)

    1.1-31.12

    5 000 000 unità

    0 %

    (1)   L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1)].

    (2)   Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.



    ( 1 ) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

    ( 2 ) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    ( 3 ) GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1.

    ( 4 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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