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Document 02010D0788-20201212

    Consolidated text: Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/788/2020-12-12

    02010D0788 — IT — 12.12.2020 — 021.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DECISIONE 2010/788/PESC DEL CONSIGLIO

    del 20 dicembre 2010

    concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC

    (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

     M1

    DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/699/PESC DEL CONSIGLIO del 20 ottobre 2011

      L 276

    50

    21.10.2011

     M2

    DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/848/PESC DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2011

      L 335

    83

    17.12.2011

     M3

    DECISIONE 2012/811/PESC DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2012

      L 352

    50

    21.12.2012

     M4

    DECISIONE DI ESECUZIONE 2013/46/PESC DEL CONSIGLIO del 22 gennaio 2013

      L 20

    65

    23.1.2013

    ►M5

    DECISIONE 2014/147/PESC DEL CONSIGLIO del 17 marzo 2014

      L 79

    42

    18.3.2014

     M6

    DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/862/PESC DEL CONSIGLIO del 1o dicembre 2014

      L 346

    36

    2.12.2014

    ►M7

    DECISIONE (PESC) 2015/620 DEL CONSIGLIO del 20 aprile 2015

      L 102

    43

    21.4.2015

    ►M8

    DECISIONE (PESC) 2016/1173 DEL CONSIGLIO del 18 luglio 2016

      L 193

    108

    19.7.2016

    ►M9

    DECISIONE (PESC) 2016/2231 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2016

      L 336I

    7

    12.12.2016

    ►M10

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/203 DEL CONSIGLIO del 6 febbraio 2017

      L 32

    22

    7.2.2017

    ►M11

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/399 DEL CONSIGLIO del 7 marzo 2017

      L 60

    41

    8.3.2017

     M12

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/905 DEL CONSIGLIO del 29 maggio 2017

      L 138I

    6

    29.5.2017

    ►M13

    DECISIONE (PESC) 2017/1340 DEL CONSIGLIO del 17 luglio 2017

      L 185

    55

    18.7.2017

     M14

    DECISIONE (PESC) 2017/2282 DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2017

      L 328

    19

    12.12.2017

    ►M15

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/202 DEL CONSIGLIO del 9 febbraio 2018

      L 38

    19

    10.2.2018

     M16

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/569 DEL CONSIGLIO del 12 aprile 2018

      L 95

    21

    13.4.2018

     M17

    DECISIONE (PESC) 2018/1940 DEL CONSIGLIO del 10 dicembre 2018

      L 314

    47

    11.12.2018

    ►M18

    DECISIONE (PESC) 2019/2109 DEL CONSIGLIO del 9 dicembre 2019

      L 318

    134

    10.12.2019

    ►M19

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2020/190 DEL CONSIGLIO del 12 febbraio 2020

      L 40I

    3

    13.2.2020

    ►M20

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2020/417 DEL CONSIGLIO del 19 marzo 2020

      L 86

    9

    20.3.2020

    ►M21

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2020/1509 DEL CONSIGLIO del 16 ottobre 2020

      L 345

    8

    19.10.2020

    ►M22

    DECISIONE (PESC) 2020/2033 DEL CONSIGLIO del 10 dicembre 2020

      L 419

    30

    11.12.2020




    ▼B

    DECISIONE 2010/788/PESC DEL CONSIGLIO

    del 20 dicembre 2010

    concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC



    Articolo 1

    1.  
    Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti a qualunque entità o persona non governativa che opera nel territorio della Repubblica democratica del Congo (RDC) di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o meno di detto territorio.
    2.  

    Sono altresì vietati:

    (a) 

    la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque entità o persona non governativa che opera nel territorio della RDC;

    (b) 

    il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso ovvero per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi, direttamente o indirettamente a qualunque entità o persona non governativa che opera nel territorio della RDC.

    Articolo 2

    1.  

    L’articolo 1 non si applica:

    ▼M7

    (a) 

    alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e di materiale connesso o alla fornitura di assistenza tecnica, al finanziamento, ai servizi di intermediazione e ad altri servizi pertinenti agli armamenti e al materiale connesso destinati esclusivamente al sostegno della missione di stabilizzazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUSCO) o ad uso di quest'ultima;

    ▼B

    (b) 

    alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella RDC da personale delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

    ▼M8

    (c) 

    alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di equipaggiamenti militari non letali, destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo, o alla fornitura di formazione e assistenza tecnica connesse con tali equipaggiamenti non letali, notificati preventivamente al Comitato delle sanzioni istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Comitato delle sanzioni);

    ▼M5

    (d) 

    la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso, o la fornitura della relativa assistenza finanziaria o tecnica o formazione, destinate esclusivamente al sostegno della task force regionale dell'Unione africana o ad uso di quest’ultima;

    ▼M8

    (e) 

    ad altre vendite e/o forniture di armamenti e di materiale connesso o alla fornitura di assistenza o personale, approvate preventivamente dal Comitato delle sanzioni.

    ▼B

    2.  
    La fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e di qualsiasi materiale connesso o la fornitura di servizi o di assistenza tecnica e di formazione di cui al paragrafo 1 sono soggetti all’autorizzazione preliminare delle competenti autorità degli Stati membri.
    3.  
    Gli Stati membri inviano al comitato delle sanzioni istituito a norma della risoluzione UNSCR 1533 (2004) («comitato delle sanzioni») previa notifica delle spedizioni di armamenti e di materiale connesso destinati alla RDC o della fornitura di assistenza tecnica, di finanziamento, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nella RDC, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Tale notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, compresa, se del caso, l’indicazione dell’utilizzatore finale, della data proposta per la consegna e dell’itinerario delle spedizioni.
    4.  
    Gli Stati membri valutano le consegne di cui al paragrafo 1 caso per caso, tenendo pienamente conto dei criteri stabiliti dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari ( 1 ). Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l’uso fraudolento di autorizzazioni concesse ai sensi del paragrafo 2 e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio degli armamenti e del materiale connesso consegnati.

    ▼M9

    Articolo 3

    1.  

    Le misure restrittive previste all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle persone e delle entità designate dal comitato delle sanzioni per il coinvolgimento o la prestazione di assistenza ad atti che pregiudicano la pace, la stabilità o la sicurezza nella RDC. Tali atti comprendono:

    a) 

    la violazione dell'embargo sulle armi e le misure connesse di cui all'articolo 1;

    b) 

    il fatto di essere capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nell'RDC che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi;

    c) 

    il fatto di essere capi politici e militari delle milizie congolesi, compresi quelli che ricevono sostegno dall'estero, che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento;

    d) 

    il reclutamento o l'impiego di bambini nei conflitti armati nella RDC in violazione del diritto internazionale applicabile;

    e) 

    il fatto di essere implicati nel pianificare, dirigere o compiere atti nella RDC che costituiscono violazioni o abusi dei diritti umani ovvero violazioni del diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi, compresi gli atti che comportano attacchi alle popolazioni civili, tra cui uccisioni e menomazioni, stupri e altre violenze sessuali, sequestri, trasferimenti forzati e attacchi contro scuole e ospedali;

    f) 

    l'impedimento dell'accesso agli aiuti umanitari o la distribuzione di questi ultimi nell'RDC;

    g) 

    il sostegno a persone o entità, compresi gruppi armati o reti criminali, implicati in attività di destabilizzazione nella RDC attraverso lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali, compresi oro, fauna selvatica o suoi prodotti;

    h) 

    l'azione per conto o sotto la direzione di una persona o entità designata, o che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata;

    ▼M13

    i) 

    la pianificazione, la direzione, il sostegno o la partecipazione ad attacchi contro gli operatori della MONUSCO o il personale delle Nazioni Unite, compresi i membri del gruppo di esperti;

    ▼M9

    j) 

    la fornitura di assistenza finanziaria, materiale o tecnica o beni o servizi a una persona o entità designata.

    L'elenco delle persone ed entità interessate cui si applica il presente paragrafo figura nell'allegato I.

    2.  

    Le misure restrittive previste all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle persone ed entità che:

    a) 

    ostacolano una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC, anche mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza, oppure compromettendo lo stato di diritto;

    b) 

    sono implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti nella RDC che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani;

    c) 

    sono associate a quelle di cui alle lettere a) e b);

    elencate nell'allegato II.

    Articolo 4

    1.  
    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone indicate all'articolo 3.
    2.  
    Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio.
    3.  

    Per quanto riguarda le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica:

    a) 

    se il comitato delle sanzioni stabilisce in anticipo e caso per caso che tale ingresso o transito è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi;

    b) 

    se il comitato delle sanzioni giunge alla conclusione che una deroga contribuisce agli obiettivi fissati dalle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, vale a dire la pace e la riconciliazione nazionale nella RDC e la stabilità nella regione;

    c) 

    se il comitato delle sanzioni autorizza in anticipo e caso per caso il transito di persone che ritornano nel territorio del loro Stato di cittadinanza o che partecipano agli sforzi volti ad assicurare alla giustizia i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale; o

    d) 

    qualora tale ingresso o transito sia necessario per lo svolgimento di un procedimento giudiziario.

    Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del presente paragrafo, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal comitato delle sanzioni, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

    4.  

    Per quanto riguarda le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

    a) 

    in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;

    b) 

    in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;

    c) 

    conformemente a un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

    d) 

    a norma del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

    5.  
    Il paragrafo 4 si applica anche qualora lo Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
    6.  
    Qualora uno Stato membro conceda una deroga ai sensi dei paragrafi 4 o 5, ne informa debitamente il Consiglio.
    7.  
    Per quanto riguarda le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 del presente articolo allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a quelle promosse o ospitate dall'Unione europea, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nella RDC.
    8.  
    Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
    9.  
    Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 4, 5, 6, 7 o 8, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato II, l'autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.

    Articolo 5

    1.  
    Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o entità di cui all'articolo 3 o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone o entità ovvero da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, quali indicate nell'allegato I e II.
    2.  
    Non sono messi a disposizione fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone o entità di cui al paragrafo 1.
    3.  

    Per quanto riguarda le persone ed entità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo che siano:

    a) 

    necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

    b) 

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

    c) 

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, conformemente alle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia di fondi o attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo congelati;

    d) 

    necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato delle sanzioni e questi abbia dato la sua approvazione; oppure

    e) 

    oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla designazione da parte del comitato delle sanzioni della persona o entità interessata e non vadano a vantaggio di una delle persone o entità di cui all'articolo 3, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni.

    4.  
    Le deroghe di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), possono essere disposte a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo e che il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro quattro giorni lavorativi da tale notifica.
    5.  

    Per quanto riguarda le persone ed entità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

    a) 

    necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone ed entità e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

    b) 

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

    c) 

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

    d) 

    necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica almeno due settimane prima dell'autorizzazione.

    Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

    6.  

    In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati per le persone ed entità inserite nell'elenco di cui all'allegato II, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

    a) 

    i fondi o le risorse economiche sono oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona o dell'entità nell'allegato II, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

    b) 

    i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;

    c) 

    la decisione non va a favore di una delle persone o delle entità di cui all'allegato I o II; e

    d) 

    il riconoscimento della decisione non è contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

    Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

    7.  
    Per quanto riguarda le persone e le entità elencate nell'allegato II, le esenzioni possono essere concesse anche per i fondi e le risorse economiche necessari per scopi umanitari, quali la prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche e alimenti, o il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per l'evacuazione dalla RDC.
    8.  
    I paragrafi 1 e 2 non ostano a che una persona o entità inclusa nell'elenco di cui all'allegato II effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della data della sua inclusione in tale elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità inserita nell'elenco di cui all'allegato I o II.
    9.  

    Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

    a) 

    interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

    b) 

    pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive; oppure

    c) 

    pagamenti dovuti alle persone ed entità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

    purché tali interessi, altri profitti e pagamenti rimangano soggetti al paragrafo 1.

    Articolo 6

    1.  
    Il Consiglio modifica l'elenco riportato nell'allegato I in funzione delle decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato delle sanzioni.
    2.  
    Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, stabilisce e modifica l'elenco contenuto nell'allegato II.

    Articolo 7

    1.  
    Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona o un'entità, il Consiglio inserisce nell'allegato I tale persona o entità. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all'entità la possibilità di presentare osservazioni.
    2.  
    Il Consiglio comunica la decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.
    3.  
    Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona o l'entità interessata.

    Articolo 8

    1.  
    L'allegato I indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone ed entità forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni.
    2.  
    L'allegato I contiene altresì, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità in questione. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. L'allegato I include altresì la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o del comitato per le sanzioni.
    3.  
    L'allegato II indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone ed entità ivi menzionate.
    4.  
    L'allegato II include altresì, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone o le entità interessate. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

    ▼M18

    Articolo 8 bis

    1.  

    Il Consiglio e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

    a) 

    per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche negli allegati I e II;

    b) 

    per quanto riguarda l’alto rappresentante, per la preparazione di modifiche degli allegati I e II.

    2.  
    Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco, a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione degli allegati I e II.
    3.  
    Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come «titolari del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i propri diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

    ▼M9

    Articolo 9

    1.  
    La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata, in particolare alla luce delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    ▼M22

    2.  
    Le misure di cui all’articolo 3, paragrafo 2, si applicano fino al 12 dicembre 2021. Se del caso, sono prorogate o modificate qualora il Consiglio ritenga che i loro obiettivi non siano stati raggiunti.

    ▼B

    Articolo 10

    La posizione comune 2008/369/PESC è abrogata.

    Articolo 11

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.




    ▼M9

    ALLEGATO I

    a) 

    ▼M11

    Elenco delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1

    1.    Eric BADEGE

    Data di nascita: 1971.

    Cittadinanza: Repubblica democratica del Congo.

    Data della designazione ONU: 31 dicembre 2012.

    Indirizzo: Ruanda (a inizio 2016).

    Altre informazioni: Fuggito in Ruanda nel marzo 2013 e tuttora in questo paese a inizio del 2016. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272441

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Eric Badege è stato tenente colonnello e personalità di riferimento dell'M23 a Masisi e ha comandato alcune operazioni che hanno destabilizzato parti del territorio di Masisi nella provincia del Kivu settentrionale. In quanto comandante militare dell'M23, Badege si è reso responsabile di gravi violazioni, tra cui atti contro bambini o donne in situazioni di conflitto armato. Dopo maggio 2012 i Raia Mutomboki, sotto il comando dell'M23, hanno ucciso centinaia di civili in una serie di attacchi coordinati. Nell'agosto 2012 Badege ha sferrato attacchi congiunti che hanno comportato l'uccisione indiscriminata di civili. Questi attacchi erano organizzati congiuntamente da Badege e dal colonnello Makoma Semivumbi Jacques. Ex combattenti dell'M23 hanno sostenuto che i leader dell'M23 hanno proceduto a esecuzioni sommarie di decine di bambini che cercavano di fuggire dopo essere stati reclutati dall'M23 come bambini soldato.

    Secondo una relazione dell'11 settembre 2012 di Human Rights Watch (HRW), un giovane ruandese di 18 anni fuggito dopo essere stato reclutato con la forza in Ruanda ha affermato di aver assistito all'esecuzione di un ragazzo di 16 anni della sua unità dell'M23 che aveva cercato di fuggire nel mese di giugno. Il ragazzo è stato catturato e percosso a morte dai combattenti dell'M23 davanti alle altre reclute. Sembra che un comandante dell'M23 che aveva ordinato l'uccisione del ragazzo abbia in seguito giustificato con le altre reclute quanto accaduto affermando «voleva abbandonarci». La relazione afferma inoltre che, secondo alcuni testimoni, almeno 33 nuove reclute e altri combattenti dell'M23 sono stati oggetto di esecuzioni sommarie in seguito a tentativi di fuga. Alcuni sono stati legati ed uccisi con un colpo di arma da fuoco di fronte alle altre reclute a scopo intimidatorio. Una giovane recluta ha raccontato a HRW «quando eravamo nell'M23, ci dicevano che potevamo [scegliere tra] rimanere nel gruppo o morire. Molti hanno cercato di fuggire, ma alcuni sono stati scoperti e uccisi immediatamente.».

    Badege è fuggito in Ruanda nel marzo 2013 e a inizio 2016 viveva in quel paese.

    2.    Frank Kakolele BWAMBALE

    [alias: a) FRANK KAKORERE b) FRANK KAKORERE BWAMBALE c) AIGLE BLANC]

    Designazione: generale delle FARDC.

    Cittadinanza: Repubblica democratica del Congo.

    Data della designazione ONU: 1o novembre 2005.

    Indirizzo: Kinshasa, Repubblica democratica del Congo (dal giugno 2016).

    Altre informazioni: Ha lasciato il Congresso nazionale per la difesa del popolo (CNDP) nel gennaio 2008. In giugno 2011 residente a Kinshasa. Dal 2010 Kakolele è coinvolto in attività svolte, apparentemente per conto del governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC), nel quadro del «Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés» (STAREC), e ha partecipato in particolare a una missione STAREC a Goma e Beni nel marzo 2011. Le autorità dell'RDC lo hanno arrestato nel dicembre 2013 a Beni, provincia del Kivu settentrionale, in quanto avrebbe bloccato il processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento (DDR). Ha lasciato l'RDC e ha vissuto in Kenya per un certo periodo, prima di essere richiamato dal governo dell'RDC per assisterlo in merito alla situazione nel territorio di Beni. È stato arrestato nell'ottobre 2015 nella zona di Mambasa, essendo sospettato di sostenere un gruppo Mai Mai, ma non è stata avviata l'azione penale e a giugno 2016 viveva a Kinshasa. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776078

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Frank Kakolele Bwambale era il leader dell'RDC-ML, che esercitava un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e manteneva il comando e il controllo delle attività delle forze dell'RCD-ML, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Ha lasciato il Congresso nazionale per la difesa del popolo (CNDP) nel gennaio 2008. Dal 2010 Kakolele è stato coinvolto in attività svolte, apparentemente per conto del governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC), nel quadro del «Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés» (STAREC), e ha partecipato in particolare a una missione STAREC a Goma e Beni nel marzo 2011.

    Ha lasciato l'RDC e ha vissuto in Kenya per un certo periodo prima di essere richiamato dal governo dell'RDC per fornire assistenza in merito alla situazione nel territorio di Beni. È stato arrestato nell'ottobre 2015 vicino a Mambasa, essendo sospettato di sostenere un gruppo Mai Mai, ma non è stata avviata l'azione penale. A giugno 2016 Kakolele viveva a Kinshasa.

    3.    Gaston IYAMUREMYE

    [alias: a) Byiringiro Victor Rumuli, b) Victor Rumuri, c) Michel Byiringiro, d) Rumuli]

    Designazione: a) presidente ad interim delle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR); b) primo vicepresidente delle FDLR-FOCA; c) maggiore generale delle FDLR-FOCA.

    Indirizzo: Provincia del Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo (a giugno 2016).

    Data di nascita: 1948.

    Luogo di nascita: a) distretto di Musanze, provincia settentrionale, Ruanda, b) Ruhengeri, Ruanda

    Cittadinanza: Ruanda.

    Data della designazione ONU: 1o dicembre 2010.

    Altre informazioni: Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272456

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Gaston Iyamuremye è il primo vicepresidente delle FDLR, nonché il presidente ad interim. Ha anche il grado di maggiore generale nell'ala armata delle FDLR, chiamata FOCA. Dal giugno 2016 Iyamuremye si trova nella provincia del Kivu settentrionale della Repubblica democratica del Congo.

    4.    Innocent KAINA

    [alias: a) Colonnello Innocent KAINA, b): India Queen]

    Designazione: ex vicecomandante dell'M23.

    Indirizzo: Uganda (a inizio 2016).

    Data di nascita: novembre 1973.

    Luogo di nascita: Bunagana, territorio di Rutshuru, Repubblica democratica del Congo.

    Data della designazione ONU: 30 novembre 2012.

    Altre informazioni: È diventato vicecomandante dell'M23 dopo la fuga in Ruanda della fazione di Bosco Taganda nel marzo 2013. È fuggito in Uganda nel novembre 2013. In Uganda (a inizio 2016). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776081

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Innocent Kaina era comandante di settore e poi vicecomandante del movimento del 23 marzo (M23). Si è reso responsabile di, e ha commesso, violazioni gravi dei diritti umani e del diritto internazionale. Nel luglio del 2007 il tribunale militare di guarnigione di Kinshasa ha condannato Kaina per crimini contro l'umanità commessi nel distretto di Ituri tra maggio 2003 e dicembre 2005. È stato rilasciato nel 2009 nel quadro dell'accordo di pace tra il governo congolese e il CNDP. Come membro delle FARDC, nel 2009 si è reso responsabile di esecuzioni, sequestri e menomazioni nel territorio di Masisi. Come comandante agli ordini del generale Taganda ha avviato l'ammutinamento dell'ex CNDP nel territorio di Rutshuru nell'aprile 2012. Ha garantito la sicurezza dei militari ammutinati al di fuori di Masisi. Tra maggio e agosto 2012 ha sovrinteso al reclutamento e all'addestramento di oltre 150 bambini per la ribellione dell'M23, sparando a quelli che avevano tentato la fuga. Nel luglio 2012 si è recato a Berunda e Degho per attività di mobilitazione e reclutamento per conto dell'M23. Kaina è fuggito in Uganda nel novembre 2013 e si trovava ancora in quel paese a inizio 2016.

    5.    Jérôme KAKWAVU BUKANDE

    [alias: a) Jérôme Kakwavu, b) Commandant Jérôme]

    Cittadinanza: Repubblica democratica del Congo.

    Data della designazione ONU: 1o novembre 2005.

    Altre informazioni: Nel dicembre 2004 ha ricevuto il grado di generale delle FARDC. Nel giugno 2011 era detenuto nella prigione di Makala a Kinshasa. Il 25 marzo 2011 la Corte suprema militare a Kinshasa ha avviato un processo contro Kakwavu per crimini di guerra. Nel novembre 2014 è stato condannato da un tribunale militare dell'RDC a dieci anni di detenzione per stupro, omicidio e tortura. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776083

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Ex presidente dell'UCD/FAPC. Le FAPC controllano i posti di frontiera illegali tra l'Uganda e l'RDC, che rappresentano le principali vie di transito dei flussi di armi. Come presidente delle FAPC, ha esercitato un'influenza sulle politiche di tali forze, nonché il comando e il controllo delle attività delle FAPC, coinvolte in traffico d'armi e, di conseguenza, in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del Segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, si è reso responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri nel 2002. Uno dei cinque alti ufficiali FARDC accusati di reati gravi che hanno comportato violenza sessuale e i cui casi sono stati riferiti dal Consiglio di sicurezza al governo durante la visita del 2009. Nel dicembre 2004 ha ricevuto il grado di generale delle FARDC. Nel giugno 2011 era detenuto nella prigione di Makala a Kinshasa. Il 25 marzo 2011 la Corte suprema militare a Kinshasa ha avviato un processo contro Kakwavu per crimini di guerra.

    6.    Germain KATANGA

    Cittadinanza: Repubblica democratica del Congo.

    Data di nascita: 28 aprile 1978.

    Luogo di nascita: Mambasa, provincia di Ituri, Repubblica democratica del Congo.

    Indirizzo: Repubblica democratica del Congo (in prigione).

    Data della designazione ONU: 1o novembre 2005.

    Altre informazioni: Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004. Consegnato dal governo dell'RDC alla Corte penale internazionale (CPI) il 18 ottobre 2007. Inizialmente condannato il 23 maggio 2014 dalla CPI a 12 anni di detenzione per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, la camera d'appello della CPI ha ridotto la sua condanna e ne ha determinato il termine al 18 gennaio 2016. Sebbene detenuto nei Paesi Bassi per la durata del processo, Katanga è stato trasferito in una prigione dell'RDC nel dicembre 2015 e accusato di altri crimini precedentemente commessi a Ituri. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776116

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Germain Katanga era il comandante dell'FRPI. È stato coinvolto in trasferimenti d'armi, in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del Segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003. È stato nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004. È stato consegnato dal governo dell'RDC alla Corte penale internazionale (CPI) il 18 ottobre 2007. Inizialmente condannato il 23 maggio 2014 dalla CPI a 12 anni di detenzione per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, la camera d'appello della CPI ha ridotto la sua condanna e ne ha determinato il termine al 18 gennaio 2016. Sebbene detenuto nei Paesi Bassi per la durata del processo, Katanga è stato trasferito in una prigione dell'RDC nel dicembre 2015 e accusato di altri crimini precedente commessi a Ituri.

    7.    Thomas LUBANGA

    Luogo di nascita: Ituri, Repubblica democratica del Congo.

    Cittadinanza: Repubblica democratica del Congo.

    Indirizzo: Repubblica democratica del Congo (in prigione).

    Data della designazione ONU: 1o novembre 2005.

    Altre informazioni: Arrestato a Kinshasa nel marzo 2005 per il coinvolgimento dell'UPC/L in violazioni dei diritti umani. Consegnato alla CPI il 17 marzo 2006. Riconosciuto colpevole dalla CPI nel marzo 2012, è stato condannato a 14 anni di prigione. Il 1o dicembre 2014 i giudici di appello della CPI hanno confermato la sentenza di colpevolezza e di condanna di Lubanga. Trasferito in una prigione dell'RDC il 19 dicembre 2015 per scontare la sua pena detentiva. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776117

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Thomas Lubanga era il presidente dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del Segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003. È stato arrestato a Kinshasa nel marzo 2005 per il coinvolgimento dell'UPC/L in violazioni dei diritti umani e consegnato dalle autorità congolesi alla CPI il 17 marzo 2006. È stato riconosciuto colpevole dalla CPI nel marzo 2012 ed è stato condannato a 14 anni di detenzione. Il 1o dicembre 2014 i giudici di appello della CPI hanno confermato la sentenza di colpevolezza e di condanna. Trasferito in una prigione dell'RDC il 19 dicembre 2015 per scontare la sua pena detentiva.

    8.    Sultani MAKENGA

    [alias: a) Makenga, Colonnello Sultani, b) Makenga, Emmanuel Sultani]

    Data di nascita: 25 dicembre 1973.

    Luogo di nascita: congolese, Repubblica democratica del Congo.

    Cittadinanza: Repubblica democratica del Congo.

    Data della designazione ONU: 12 novembre 2012.

    Altre informazioni: Capo militare del movimento del 23 marzo (M23), gruppo operante nella Repubblica democratica del Congo. In Uganda a fine 2014. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272833

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Sultani Makenga è un capo militare del movimento del 23 marzo (M23), gruppo operante nella Repubblica democratica del Congo (RDC). Come capo dell'M23 (noto anche come esercito rivoluzionario congolese) ha commesso ed è responsabile di gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro donne e bambini in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenza sessuale, sequestri e trasferimenti forzati. Si è inoltre reso responsabile di violazioni del diritto internazionale in relazione alle azioni di reclutamento o impiego di bambini nei conflitti armati nell'RDC compiute dall'M23. Sotto il comando di Sultani Makenga, l'M23 ha compiuto grandi atrocità contro la popolazione civile nell'RDC. In base a testimonianze e segnalazioni, i militanti sotto il comando di Sultani Makenga hanno commesso stupri in tutto il territorio di Rutshuru a danno di donne e bambini, alcuni dei quali di soli 8 anni, nel quadro di una strategia tesa a consolidare il controllo di tale territorio. Sotto il comando di Makenga, l'M23 ha condotto vaste campagne di reclutamento forzato di bambini nell'RDC e nella regione, oltre a uccidere, menomare e ferire decine di bambini. Molti bambini reclutati avevano meno di 15 anni. Si segnala inoltre che Makenga era destinatario di armi e materiale connesso in violazione delle misure adottate dall'RDC in attuazione dell'embargo sulle armi, comprese ordinanze interne sull'importazione e il possesso di armi e materiale connesso. Tra gli atti commessi da Makenga, in quanto capo dell'M23 si annoverano violazioni gravi del diritto internazionale e atrocità contro la popolazione civile dell'RDC che hanno accentuato la condizione di insicurezza, i trasferimenti forzati e il conflitto nella regione. Capo militare del movimento del 23 marzo (M23), gruppo operante nella Repubblica democratica del Congo.

    9.    Khawa Panga MANDRO

    [alias: a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Mandro Panga Kahwa, f) Yves Khawa Panga Mandro, g) «Chief Kahwa», h) «Kawa»]

    Data di nascita: 20 agosto 1973.

    Luogo di nascita: Bunia, Repubblica democratica del Congo.

    Indirizzo: Uganda (a maggio 2016).

    Cittadinanza: Repubblica democratica del Congo.

    Data della designazione ONU: 1o novembre 2005.

    Altre informazioni: Detenuto a Bunia nell'aprile 2005 per sabotaggio del processo di pace nell'Ituri. Arrestato dalle autorità congolesi nell'ottobre 2005, assolto dalla Corte d'appello di Kisangani e successivamente consegnato alle autorità giudiziarie di Kinshasa sulla base di nuovi capi d'accusa per crimini contro l'umanità, crimini di guerra, omicidio e atti di violenza aggravati. Nell'agosto 2014 un tribunale militare dell'RDC di Kisangani lo ha riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità e lo ha condannato alla pena di nove anni di detenzione e al pagamento di circa 85 000 dollari a favore delle vittime. Ha scontato la pena e risiede in Uganda dal maggio 2016. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272933

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Khawa Panga Mandro era il presidente del PUSIC, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del Segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini dal 2001 al 2002. È stato detenuto a Bunia nell'aprile 2005 per sabotaggio del processo di pace nell'Ituri. È stato arrestato dalle autorità congolesi nell'ottobre 2005, assolto dalla Corte d'appello di Kisangani e successivamente consegnato alle autorità giudiziarie di Kinshasa sulla base di nuovi capi d'accusa per crimini contro l'umanità, crimini di guerra, omicidio e atti di violenza aggravati. Nell'agosto 2014 un tribunale militare dell'RDC di Kisangani lo ha riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità e lo ha condannato alla pena di nove anni di detenzione e al pagamento di circa 85 000 dollari a favore delle vittime. Ha scontato la pena e risiede in Uganda dal maggio 2016.

    10.    Callixte MBARUSHIMANA

    Designazione: segretario esecutivo delle FDLR.

    Data di nascita: 24 luglio 1963.

    Luogo di nascita: Ndusu/Ruhengeri, provincia del Nord, Ruanda.

    Cittadinanza: Ruanda.

    Data della designazione ONU: 3 marzo 2009.

    Altre informazioni: Arrestato a Parigi il 3 ottobre 2010 in forza di mandato di arresto della CPI per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati FDLR nel Kivu nel 2009. Trasferito all'Aia il 25 gennaio 2011 e rilasciato dalla CPI a fine 2011. Eletto segretario esecutivo delle FDLR il 29 novembre 2014 per un mandato di cinque anni. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5224649

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Callixte Mbarushimana era segretario esecutivo delle FDLR e vicepresidente dell'alto comando militare delle FDLR fino al suo arresto. Come leader politico/militare di un gruppo armato straniero operante nella Repubblica democratica del Congo, ha impedito il disarmo, il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. È stato arrestato a Parigi il 3 ottobre 2010 in forza di mandato di arresto della CPI per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati FDLR nel Kivu nel 2009. È stato trasferito all'Aia il 25 gennaio 2011 ma rilasciato a fine 2011. È stato rieletto segretario esecutivo delle FDLR il 29 novembre 2014 per un mandato di cinque anni.

    11.    Iruta Douglas MPAMO

    [alias: a) Doulas Iruta Mpamo, b) Mpano]

    Indirizzo: Gisenyi, Ruanda (giugno 2011).

    Data di nascita: a) 28 dicembre 1965, b) 29 dicembre 1965.

    Luogo di nascita: a) Bashali, Masisi, Repubblica democratica del Congo, b) Goma, Repubblica democratica del Congo, c) Uvira, Repubblica democratica del Congo.

    Cittadinanza: Repubblica democratica del Congo.

    Data della designazione ONU: 1o novembre 2005.

    Altre informazioni: Occupazione ignota da quando sono precipitati due dei velivoli operati dalla Great Lakes Business Company (GLBC). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272813

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Proprietario/dirigente della Compagnie aérienne des Grands Lacs e della Great Lakes Business Company, i cui velivoli sono stati utilizzati per fornire assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003). Responsabile anche della dissimulazione di informazioni su voli e cargo, apparentemente, per consentire la violazione dell'embargo sulle armi. Occupazione ignota da quando sono precipitati due dei velivoli operati dalla Great Lakes Business Company (GLBC).

    ▼M10

    12.   Sylvestre MUDACUMURA

    (alias: a) Mupenzi Bernard, b) General Major Mupenzi, c) General Mudacumura, d) Pharaoh, e) Radja)

    Designazione: a) comandante delle FDLR-FOCA, b) tenente generale delle FDLR-FOCA

    Data di nascita: 1954

    Luogo di nascita: Cellule Ferege, settore di Gatumba, comune di Kibilira, prefettura di Gisenyi, Ruanda

    Indirizzo: Provincia del Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo (dal giugno 2016)

    Cittadinanza: ruandese

    Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

    Altre informazioni: La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Mudacamura il 12 luglio 2012 per nove capi di accusa per crimini di guerra, ivi compresi attacco a civili, omicidio, mutilazione, trattamento crudele, stupro, tortura, distruzione di proprietà, saccheggiamento e vessazioni della dignità della persona, presumibilmente commessi tra il 2009 e il 2010 nell'RDC.

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Sylvestre Mudacumura è il comandate delle FOCA, l'ala armata delle FDLR, ha esercitato un'influenza sulle politiche di tali forze e mantiene il comando e il controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Mudacamura (o suo personale) era in contatto telefonico con Murwanashyaka, leader delle FDLR in Germania, anche nel maggio 2009 al momento del massacro di Busurungi e con il comandante militare maggior Guillaume durante le operazioni Umoja Wetu e Kimia II nel 2009. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile di 27 casi di reclutamento e impiego di bambini nelle truppe sotto il suo comando nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2007. A metà del 2016 Mudacumura era ancora il comandate generale dell'ala armata delle FDLR, con il grado di tenente generale, e si trovava nella provincia del Kivu settentrionale della Repubblica democratica del Congo.

    ▼M11

    13.    Leodomir MUGARAGU

    [alias: a) Manzi Leon, b) Leo Manzi]

    Indirizzo: quartier generale delle FDLR, foresta di Kikoma, Bogoyi, Walikale, Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo (giugno 2011).

    Data di nascita: a) 1954; b) 1953.

    Luogo di nascita: a) Kigali, Ruanda b) Rushashi, provincia settentrionale, Ruanda.

    Cittadinanza: Ruanda.

    Data della designazione ONU: 1o dicembre 2010.

    Altre informazioni: capo di Stato maggiore delle FDLR-FOCA, incaricato dell'amministrazione. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270747

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Secondo fonti aperte e comunicazioni ufficiali, Leodomir Mugaragu è capo di stato maggiore delle Forces Combattantes Abucunguzi/Combatant Force for the Liberation of Rwanda (FOCA), ala armata delle FDLR. Secondo comunicazioni ufficiali Mugaragu è un ufficiale di alto livello incaricato della pianificazione delle operazioni militari delle FDLR nella provincia orientale dell'RDC. Capo di stato maggiore delle FDLR-FOCA, incaricato dell'amministrazione.

    14.    Leopold MUJYAMBERE

    [alias: a) Musenyeri, b) Achille, c) Frere Petrus Ibrahim]

    Designazione: a) capo di stato maggiore delle FDLR-FOCA, b) vicecomandante ad interim delle FDLR-FOCA.

    Indirizzo: Kinshasa, Repubblica democratica del Congo (giugno 2016).

    Data di nascita: a) 17 marzo 1962, b) all'incirca 1966.

    Luogo di nascita: Kigali, Ruanda.

    Cittadinanza: Ruanda.

    Data della designazione ONU: 3 marzo 2009

    Altre informazioni: Nel 2014 è stato nominato vicecomandante f.f. delle FDLR-FOCA. Arrestato a Goma, RDC, dai servizi di sicurezza congolesi all'inizio di maggio 2016 e trasferito a Kinshasa. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5224709

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Leopold Mujyambere era comandante della seconda divisione delle FOCA, l'ala armata delle FDLR. Come leader militare di un gruppo armato straniero operante nella Repubblica democratica del Congo, ha impedito il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri più vecchi come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP4 (d) e (e) del Consiglio di sicurezza.

    Nel giugno 2011 era comandante delle FOCA del settore operativo del Kivu meridionale, allora chiamato «Amazon». È stato in seguito promosso a capo di stato maggiore delle FOCA, e poi a vicecomandante f.f. nel 2014. È stato arrestato a Goma, RDC, dai servizi di sicurezza congolesi all'inizio di maggio 2016 e trasferito a Kinshasa.

    15.    Jamil MUKULU

    [alias: a) Steven Alirabaki, b) David Kyagulanyi, c) Musezi Talengelanimiro, d) Mzee Tutu, e) Abdullah Junjuaka, f) Alilabaki Kyagulanyi, g) Hussein Muhammad, h) Nicolas Luumu, i) Julius Elius Mashauri, j) David Amos Mazengo, k) Professor Musharaf, l) Talengelanimiro]

    Designazione: a) capo delle Forze Democratiche Alleate (ADF), b) comandante, Forze Democratiche Alleate.

    Indirizzo: sarebbe in prigione in Uganda (settembre 2016)

    Data di nascita: a) 1965; b) 1o gennaio 1964.

    Luogo di nascita: Villaggio di Ntoke, sottocontea di Ntenjeru, distretto di Kayunga, Uganda.

    Cittadinanza: Uganda.

    Data della designazione ONU: 12 ottobre 2011.

    Altre informazioni: Arrestato nell'aprile 2015 in Tanzania ed estradato in Uganda nel luglio 2015. Dal settembre 2016 Jamil Mukulu sarebbe detenuto dalla polizia in attesa di essere processato secondo la legge ugandese per crimini di guerra e gravi violazioni della convenzione di Ginevra. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270670

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Secondo fonti pubbliche e relazioni ufficiali, comprese le relazioni del gruppo di esperti per l'RDC del comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite, Jamil Mukulu è il capo militare delle ADF, un gruppo armato straniero operante nell'RDC, e ostacola il disarmo, il rimpatrio e il reinsediamento volontario dei combattenti delle ADF, come previsto dal punto 4 b) della risoluzione 1857 (2008). Il gruppo di esperti per l'RDC del comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite ha riferito che Jamil Mukulu ha fornito un sostegno materiale e umano alle ADF quale gruppo armato che opera sul territorio dell'RDC. Secondo varie fonti, comprese le relazioni del gruppo di esperti per l'RDC del comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite, Jamil Mukulu ha ottenuto finanziamenti, ha influenzato le politiche delle ADF e ha assunto responsabilità dirette di comando e controllo delle forze delle ADF, segnatamente nella supervisione dei legami con reti terroristiche internazionali.

    ▼M20

    16.    Ignace MURWANASHYAKA

    (Pseudonimi: Ignace)

    Titolo: Dott.

    Designazione: presidente delle FDLR

    Indirizzo: Germania (in prigione)

    Data di nascita: 14 maggio 1963

    Luogo di nascita: a) Butera, Ruanda, b) Ngoma, Butare, Ruanda

    Cittadinanza: Ruanda

    Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

    Altre informazioni: deceduto in carcere in Germania il 16 aprile 2019. Arrestato delle autorità tedesche il 17 novembre 2009 e condannato da un tribunale tedesco il 28 settembre 2015 perché a capo di un gruppo terroristico straniero e per la partecipazione a crimini di guerra. Ha ricevuto una condanna a 13 anni e nel giugno 2016 era in carcere in Germania. Rieletto presidente delle FDLR il 29 novembre 2014 per un mandato di cinque anni. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Ignace Murwanashyaka presiede le FDLR ed esercita un'influenza sulle politiche di tali forze, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Era in contatto telefonico con i comandanti militari delle FDLR (anche durante il massacro di Busurungi del maggio 2009); impartiva ordini all'alto comando militare; era coinvolto nel coordinamento del trasferimento di armi e munizioni alle unità delle FDLR e nella trasmissione di istruzioni specifiche per il relativo impiego; e gestiva ingenti somme di denaro ricavato dalla vendita illegale di risorse naturali nelle zone sotto il controllo delle FDLR. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del Segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è sua la responsabilità di comando in qualità di presidente e di comandante militare delle FDLR per il reclutamento e l'uso di bambini da parte delle FDLR nel Congo orientale. È stato arrestato delle autorità tedesche il 17 novembre 2009 e condannato da un tribunale tedesco il 28 settembre 2015 perché a capo di un gruppo terroristico straniero e per la partecipazione a crimini di guerra. Ha ricevuto una condanna a 13 anni e nel giugno 2016 era in carcere in Germania. È stato rieletto presidente delle FDLR il 29 novembre 2014 per un mandato di cinque anni.

    ▼M11

    17.    Straton MUSONI

    (alias: IO Musoni)

    Designazione: ex vicepresidente delle FDLR.

    Data di nascita: a) 6 aprile 1961, b) 4 giugno 1961.

    Luogo di nascita: Mugambazi, Kigali, Ruanda.

    Cittadinanza: Ruanda.

    Data della designazione ONU: 29 marzo 2007.

    Altre informazioni: Arrestato delle autorità tedesche il 17 novembre 2009, condannato a otto anni da un tribunale tedesco il 28 settembre 2015 perché a capo di un gruppo terroristico straniero. Musoni è stato scarcerato immediatamente dopo il processo per avere scontato oltre cinque anni di pena. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272354

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Straton Musoni è stato vicepresidente delle FDLR, un gruppo armato straniero che opera nell'RDC. Ha impedito il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tale gruppo, in violazione della risoluzione 1649 (2005). È stato arrestato delle autorità tedesche il 17 novembre 2009, condannato a otto anni da un tribunale tedesco il 28 settembre 2015 perché a capo di un gruppo terroristico straniero. È stato scarcerato immediatamente dopo il processo per avere scontato oltre cinque anni di pena.

    18.    Jules MUTEBUTSI

    [alias: a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Colonel Mutebutsi]

    Data di nascita: 1964.

    Luogo di nascita: Minembwe, Kivu meridionale, Repubblica democratica del Congo.

    Cittadinanza: Repubblica democratica del Congo.

    Data della designazione ONU: 1o novembre 2005.

    Altre informazioni: Ex vicecomandante militare regionale della decima regione militare delle FARDC nell'aprile 2004, destituito per indisciplina. Nel dicembre 2007 è stato arrestato dalle autorità ruandesi mentre cercava di attraversare la frontiera ed entrare nell'RDC. Sarebbe deceduto a Kigali il 9 maggio 2014. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272093

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Jules Mutebutsi si è unito ad altri elementi ribelli dell'ex RCD-G per impadronirsi con la forza della città di Bukavu nel maggio 2004. Era implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC e in rifornimenti a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003) in violazione dell'embargo sulle armi. È stato vicecomandante militare regionale della decima regione militare delle FARDC fino all'aprile 2004, quando è stato destituito per indisciplina. Nel dicembre 2007 è stato arrestato dalle autorità ruandesi mentre cercava di attraversare la frontiera ed entrare nell'RDC. Sarebbe deceduto a Kigali il 9 maggio 2014.

    19.    Baudoin NGARUYE WA MYAMURO

    (alias: Colonnello Baudoin Ngaruye)

    Titolo: Capo militare del movimento del 23 marzo (M23).

    Designazione: Brigadier generale.

    Indirizzo: Rubavu/Mudende, Ruanda.

    Data di nascita: a) 1o aprile 1978, b) 1978.

    Luogo di nascita: a) Bibwe, Repubblica democratica del Congo; b) Lusamambo, territorio di Lubero, Repubblica democratica del Congo.

    Cittadinanza: Repubblica democratica del Congo.

    Numero di identificazione nazionale: FARDC ID 1-78-09-44621-80.

    Data della designazione ONU: 30 novembre 2012.

    Altre informazioni: Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013. A fine 2014 viveva nel campo di Ngoma, Ruanda. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5268954

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Nell'aprile del 2012 Ngaruye ha guidato l'ammutinamento dell'ex CNDP, noto come movimento del 23 marzo (M23), agli ordini del generale Ntaganda. All'interno dell'M23 è attualmente il terzo comandante militare di grado più elevato. Il gruppo di esperti per l'RDC ne aveva già raccomandato l'inserimento nell'elenco delle persone designate nel 2008 e nel 2009. È responsabile di e ha commesso violazioni gravi dei diritti umani e del diritto internazionale. Ha reclutato e addestrato centinaia di bambini tra il 2008 e il 2009 e, verso la fine del 2010, ha continuato a farlo per l'M23. Ha commesso omicidi, menomazioni e sequestri, spesso contro donne. È responsabile dell'esecuzione e della tortura di disertori dell'M23. Nel 2009, all'interno delle FARDC, ha ordinato l'uccisione di tutti gli uomini del villaggio di Shalio, territorio di Walikale. Ha inoltre fornito armi, munizioni e paghe nei territori di Masisi e di Walikale al comando diretto di Ntaganda. Nel 2010 ha organizzato trasferimenti forzati ed espropri ai danni delle popolazioni della zona di Lukopfu. È inoltre ampiamente implicato nelle reti criminali all'interno delle FARDC, traendo profitto dal commercio di minerali e causando così tensioni con il colonnello Innocent Zimurinda e atti di violenza nel 2011. Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013 a Gasizi/Rubavu.

    20.    Mathieu, Chui NGUDJOLO

    (alias: Cui Ngudjolo)

    Cittadinanza: Repubblica democratica del Congo.

    Indirizzo: Repubblica democratica del Congo.

    Data di nascita: 8 ottobre 1970.

    Luogo di nascita: Bunia, provincia di Ituri, Repubblica democratica del Congo.

    Data della designazione ONU: 1o novembre 2005.

    Altre informazioni: Arrestato dalla MONUC a Bunia nell'ottobre 2003. Consegnato dal governo dell'RDC alla Corte penale internazionale il 7 febbraio 2008. Assolto da tutti i capi d'accusa dalla CPI nel dicembre 2012, la sentenza è stata confermata dalla camera di appello il 27 febbraio 2015. Ngudjolo ha presentato domanda di asilo nei Paesi Bassi, domanda che è stata respinta. L'11 maggio 2015 è stato espulso verso l'RDC. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776118

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Mathieu Chui Ngudjolo è stato capo di stato maggiore dell'FRPI, esercita un'influenza sulle politiche dell'FRPI e mantiene il comando e controllo delle attività delle forze dell'FRPI, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico di armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del Segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è stato responsabile del reclutamento e dell'impiego di minori di età inferiore ai 15 anni a Ituri nel 2006. È stato arrestato dalla MONUC a Bunia nell'ottobre 2003. Il governo dell'RDC l'ha successivamente consegnato alla Corte penale internazionale il 7 febbraio 2008. È stato assolto da tutti i capi d'accusa dalla CPI nel dicembre 2012 e la sentenza è stata confermata dalla camera di appello il 27 febbraio 2015. Ngudjolo ha presentato domanda di asilo nei Paesi Bassi, domanda che è stata respinta. L'11 maggio 2015 è stato espulso verso l'RDC.

    21.    Floribert Ngabu NJABU

    [alias a) Floribert Njabu Ngabu, b) Floribert Ndjabu, c) Floribert Ngabu Ndjabu]

    Cittadinanza: Repubblica democratica del Congo, passaporto n. OB 0243318.

    Data di nascita: 23 maggio 1971.

    Data della designazione ONU: 1o novembre 2005.

    Altre informazioni: Agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell'FNI in violazioni dei diritti umani. Trasferito all'Aia il 27 marzo 2011 per testimoniare dinanzi alla CPI nei processi a carico di Germain Katanga e Mathieu Ngudjolo. Ha presentato domanda di asilo nei Paesi Bassi nel maggio 2011. Nell'ottobre 2012 un giudice dei Paesi Bassi ha respinto la sua domanda di asilo. Nel luglio 2014 è stato espulso dai Paesi Bassi verso l'RDC, dove è stato posto in stato di arresto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776373

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Presidente dell'FNI, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell'FNI in violazioni dei diritti umani. Trasferito all'Aia il 27 marzo 2011 per testimoniare dinanzi alla CPI nei processi a carico di Germain Katanga e Mathieu Ngudjolo. Ha presentato domanda di asilo nei Paesi Bassi nel maggio 2011. Nell'ottobre 2012 un giudice dei Paesi Bassi ha respinto la sua domanda di asilo; il caso è ora in fase di appello.

    22.    Laurent NKUNDA

    [alias: a) Nkunda Mihigo Laurent, b) Laurent Nkunda Bwatare, c) Laurent Nkundabatware, d) Laurent Nkunda Mahoro Batware, e) Laurent Nkunda Batware, f) Chairman, g) General Nkunda, h) Papa Six]

    Data di nascita: a) 6 febbraio 1967, b) 2 febbraio 1967.

    Luogo di nascita: Rutshuru, Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo.

    Cittadinanza: Repubblica democratica del Congo.

    Data della designazione ONU: 1o novembre 2005.

    Altre informazioni: Ex generale dell'RCD-G. Fondatore del Congresso nazionale per la difesa del popolo, 2006; alto responsabile del Raggruppamento congolese per la democrazia-Goma (RCD-G) 1998-2006; ufficiale del Fronte patriottico ruandese (RPF), 1992-1998. Laurent Nkunda è stato arrestato in Ruanda dalle autorità di tale paese nel gennaio 2009 e sostituito come comandante del CNDP. Da allora è agli arresti domiciliari a Kigali, Ruanda. Il Ruanda ha respinto la richiesta di estradizione di Nkunda, presentata dal governo dell'RDC, per i crimini commessi nella provincia orientale dell'RDC. Nel 2010 un tribunale ruandese a Gisenyi ha respinto l'appello di Nkunda per detenzione illegale, stabilendo che la questione dovrebbe essere esaminata da un tribunale militare. Gli avvocati di Nkunda hanno presentato appello presso il tribunale militare ruandese. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270703

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Si è unito ad altri elementi ribelli dell'ex RCD-G per impadronirsi con la forza di Bukavu nel maggio 2004. Implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del Segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile di 264 casi di reclutamento e impiego di bambini nelle truppe sotto il suo comando nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2009. Ex generale dell'RCD-G. Fondatore del Congresso nazionale per la difesa del popolo, 2006; alto responsabile del Raggruppamento congolese per la democrazia-Goma (RCD-G) 1998-2006; ufficiale del Fronte patriottico ruandese (RPF), 1992-1998. Laurent Nkunda è stato arrestato in Ruanda dalle autorità di tale paese nel gennaio 2009 e sostituito come comandante del CNDP. Da allora è agli arresti domiciliari a Kigali, Ruanda. Il Ruanda ha respinto la richiesta di estradizione di Nkunda, presentata dal governo dell'RDC, per i crimini commessi nella provincia orientale dell'RDC. Nel 2010 un tribunale ruandese a Gisenyi ha respinto l'appello di Nkunda per detenzione illegale, stabilendo che la questione dovrebbe essere esaminata da un tribunale militare. Gli avvocati di Nkunda hanno avviato un procedimento presso il tribunale militare ruandese. Mantiene una certa influenza su taluni elementi del CNDP.

    23.    Felicien NSANZUBUKIRE

    (alias: Fred Irakeza)

    Designazione: a) comandante di sottosettore delle FDLR-FOCA, b) colonnello delle FDLR-FOCA.

    Indirizzo: provincia del Kivu meridionale, Repubblica democratica del Congo (a giugno 2016).

    Data di nascita: 1967.

    Luogo di nascita: a) Murama, Kigali, Ruanda, b) Rubungo, Kigali, Ruanda, c) Kinyinya, Kigali, Ruanda.

    Cittadinanza: Ruanda.

    Data della designazione ONU: 1o dicembre 2010.

    Altre informazioni: Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5269078

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Felicien Nsanzubukire ha controllato e coordinato, almeno dal novembre 2008 all'aprile 2009, il traffico di armi e munizioni a partire dalla Repubblica unita della Tanzania, attraverso il lago Tanganica, verso le unità delle FDLR nelle aree di Uvira e Fizi, Kivu meridionale. A gennaio 2016 Felicien Nsanzubukire era comandante di sottosettore delle FDLR-FOCA nella provincia del Kivu meridionale e aveva il grado di colonnello.

    24.    Pacifique NTAWUNGUKA

    [alias: a) Pacifique Ntawungula, b) Colonel Omega, c) Nzeri, d) Israel]

    Designazione: a) comandante del settore «SONOKI» delle FDLR-FOCA, b) brigadier generale delle FDLR-FOCA.

    Indirizzo: territorio di Rutshuru, Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo (a giugno 2016).

    Data di nascita: a) 1o gennaio 1964, b) all'incirca 1964.

    Luogo di nascita: Gaseke, provincia di Gisenyi, Ruanda.

    Cittadinanza: Ruanda.

    Data della designazione ONU: 3 marzo 2009.

    Altre informazioni: Ha ricevuto una formazione militare in Egitto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5269021

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Pacifique Ntawunguka era comandante della prima divisione delle FOCA, l'ala armata delle FDLR. Come leader militare di un gruppo armato straniero operante nella Repubblica democratica del Congo, ha impedito il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri più vecchi come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP4 (d) e (e) del Consiglio di sicurezza. ha ricevuto una formazione militare in Egitto.

    A metà del 2016 Pacifique Ntawunguka era comandante del settore «SONOKI» delle FDLR-FOCA nella provincia del Kivu settentrionale.

    25.    James NYAKUNI

    Cittadinanza: Uganda.

    Data della designazione ONU: 1o novembre 2005.

    Altre informazioni: Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776374

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Collaborazione in traffici con Jérôme Kakwavu, soprattutto contrabbando attraverso la frontiera RDC/Uganda, incluso sospetto traffico di armi e materiale militare in camion non controllati. Violazione dell'embargo sulle armi e fornitura di assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), incluso il sostegno finanziario per consentirne le attività militari.

    26.    Stanislas NZEYIMANA

    [alias: a) Deogratias Bigaruka Izabayo, b) Izabayo Deo, c) Jules Mateso Mlamba, d) Bigaruka, e) Bigurura]

    Designazione: ex vicecomandante delle FDLR-FOCA.

    Data di nascita: a) 1o gennaio 1966, b) 28 agosto 1966, c) all'incirca 1967.

    Luogo di nascita: Mugusa, Butare, Ruanda.

    Cittadinanza: Ruanda.

    Data della designazione ONU: 3 marzo 2009.

    Altre informazioni: scomparso mentre si trovava in Tanzania all'inizio del 2013. Dal giugno 2016 si sono perse le sue tracce. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275373

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Stanislas Nzeyimana era vicecomandante delle FOCA, il braccio armato delle FDLR. Come leader militare di un gruppo armato straniero operante nella Repubblica democratica del Congo, ha impedito il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri più vecchi come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP4 (d) e (e) del Consiglio di sicurezza. Stanislas Nzeyimana è scomparso in Tanzania all'inizio del 2013 e dal giugno 2016 si sono perse le sue tracce.

    27.    Dieudonné OZIA MAZIO

    [alias: a) Ozia Mazio, b) Omari, c) Mr Omari]

    Data di nascita: 6 giugno 1949.

    Luogo di nascita: Ariwara, Repubblica democratica del Congo.

    Cittadinanza: Repubblica democratica del Congo.

    Data della designazione ONU: 1o novembre 2005.

    Altre informazioni: Dieudonné Ozia Mazio sarebbe deceduto ad Ariwara il 23 settembre 2008, mentre era presidente della Fédération des entreprises congolaises (FEC) nel territorio di Aru. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275495.

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Piani di finanziamento con Jerome Kakwavu e le FAPC e contrabbando lungo il confine RDC/Uganda, che ha consentito di mettere a disposizione di Kakwavu e delle sue truppe rifornimenti e denaro. Violazione dell'embargo sulle armi, anche attraverso l'assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003). Dieudonné Ozia Mazio sarebbe deceduto ad Ariwara il 23 settembre 2008, mentre era presidente della Fédération des entreprises congolaises (FEC) nel territorio di Aru.

    28.    Jean-Marie Lugerero RUNIGA

    [alias: Jean-Marie Rugerero]

    Designazione: presidente dell'M23.

    Indirizzo: Rubavu/Mudende, Ruanda.

    Data di nascita: a) all'incirca 1960; b) 9 settembre 1966.

    Luogo di nascita: Bukavu, Repubblica democratica del Congo.

    Data della designazione ONU: 31 dicembre 2012.

    Altre informazioni: Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013. Dal 2016 risiede in Ruanda. Nel giugno 2016 ha partecipato alla creazione di un nuovo partito politico congolese, l'Alliance pour le Salut du Peuple (ASP). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5274633

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    In un documento del 9 luglio 2012 firmato dal leader dell'M23 Sultani Makenga si nomina Runiga come coordinatore dell'ala politica dell'M23. Secondo tale documento, la nomina di Runiga era stata dettata dall'esigenza di assicurare la visibilità della causa dell'M23. In messaggi pubblicati sul sito del gruppo Runiga viene nominato anche come presidente dell'M23. Il suo ruolo di leader era confermato dalla relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, che fa riferimento a Runiga come il leader dell'M23.

    Secondo la relazione conclusiva del 15 novembre 2012 del gruppo di esperti, Runiga ha guidato una delegazione che si è recata a Kampala, Uganda, il 29 luglio 2012 e ha messo a punto il programma in 21 punti del movimento M23 in vista degli imminenti negoziati in sede di Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi. Secondo un articolo della BBC del 23 novembre 2012, l'M23 è stato costituito quando ex membri del CNDP che erano stati integrati nelle FARDC hanno cominciato a protestare contro condizioni e salari insoddisfacenti, nonché per la mancata piena attuazione dell'accordo di pace del 23 marzo 2009 tra il CNDP e l'RDC, che aveva portato all'integrazione del CNDP nelle FARDC. Secondo la relazione IPIS del novembre 2012, l'M23 è stato impegnato in operazioni militari attive al fine di assumere il controllo del territorio nell'RDC orientale. L'M23 e le FARDC si sono disputati il controllo di varie città e villaggi nella RDC orientale il 24 e 25 luglio 2012; l'M23 ha attaccato le FARDC a Rumangabo il 26 luglio 2012; ha espulso le FARDC da Kibumba il 17 novembre 2012 e ha assunto il controllo di Goma il 20 novembre 2012. Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, vari ex combattenti dell'M23 sostengono che i leader dell'M23 hanno proceduto a esecuzioni sommarie di decine di bambini che cercavano di fuggire dopo essere stati reclutati dall'M23 come bambini soldato. Secondo una relazione dell'11 settembre 2012 di Human Rights Watch (HRW), un giovane ruandese di 18 anni fuggito dopo essere stato reclutato con la forza in Ruanda ha affermato di aver assistito all'esecuzione di un ragazzo di 16 anni della sua unità dell'M23 che aveva cercato di fuggire nel mese di giugno. Il ragazzo era stato catturato e percosso a morte dai combattenti dell'M23 davanti alle altre reclute. Sembra che un comandante dell'M23 che aveva ordinato l'uccisione del ragazzo abbia in seguito giustificato con le altre reclute quanto accaduto affermando «voleva abbandonarci». La relazione afferma inoltre che, secondo alcuni testimoni, almeno 33 nuove reclute e altri combattenti dell'M23 sono stati oggetto di esecuzioni sommarie in seguito a tentativi di fuga. Alcuni sono stati legati ed uccisi con un colpo di arma da fuoco di fronte alle altre reclute a scopo intimidatorio. Una giovane recluta ha raccontato a HRW «quando eravamo nell'M23, ci dicevano che potevamo [scegliere tra] rimanere nel gruppo o morire. Molti hanno cercato di fuggire, ma alcuni sono stati scoperti e uccisi immediatamente.».

    Runiga è entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013 a Gasizi/Rubavu. Alla metà del 2016 risiedeva in Ruanda. Nel giugno 2016 ha partecipato alla creazione di un nuovo partito politico congolese, l'Alliance pour le Salut du Peuple (ASP).

    ▼M21

    29.    Ntabo Ntaberi SHEKA

    Designazione: comandante in capo, Nduma Defence of Congo, gruppo Mayi Mayi Sheka.

    Data di nascita: 4 aprile 1976.

    Luogo di nascita: Walikale, territorio Walikalele, Repubblica democratica del Congo.

    Cittadinanza: Repubblica democratica del Congo.

    Indirizzo: Goma, Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo (in prigione).

    Data della designazione ONU: 28 novembre 2011.

    Altre informazioni: Si è consegnato alla MONUSCO il 26 luglio 2017 e da allora è detenuto dalle autorità congolesi. Il suo processo per crimini di guerra, crimini contro l’umanità e partecipazione a un movimento insurrezionale, dinanzi al tribunale militare di Goma, è iniziato nel novembre 2018. Link all’avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell’ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Ntabo Ntaberi Sheka, comandante in capo dell’ala politica del gruppo Mayi Mayi Sheka, è il leader politico di un gruppo armato congolese che impedisce il disarmo, la smobilitazione e la reintegrazione dei combattenti. Il Mayi Mayi Sheka è un gruppo di miliziani basato in Congo che opera a partire da basi situate nel territorio di Walikale, nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo. Il gruppo Mayi Mayi Sheka si è reso responsabile di attacchi contro miniere nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo, impadronendosi tra l’altro delle miniere di Bisiye, nonché di estorsioni ai danni della popolazione locale. Ntabo Ntaberi Sheka ha inoltre commesso gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro bambini. Ntabo Ntaberi Sheka ha pianificato e ordinato una serie di attacchi nel territorio di Walikale dal 30 luglio al 2 agosto 2010 per punire la popolazione locale, accusata di collaborare con le forze governative congolesi. Nel corso degli attacchi, bambini sono stati violentati e rapiti, obbligati al lavoro forzato e sottoposti a trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Il gruppo di miliziani Mayi Mayi Sheka procede inoltre al reclutamento forzato di ragazzi e li trattiene nei suoi ranghi dopo le campagne di reclutamento.

    30.    Bosco TAGANDA

    [alias a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda, d) Lydia (quando faceva parte delle APR), e) Terminator, f) Tango Romeo (nome in codice), g) Romeo (nome in codice), h) Major]

    Indirizzo: L’Aia, Paesi Bassi (a giugno 2016).

    Data di nascita: tra il 1973 e il 1974.

    Luogo di nascita: Bigogwe, Ruanda.

    Cittadinanza: Repubblica democratica del Congo.

    Indirizzo: L’Aia, Paesi Bassi.

    Data della designazione ONU: 1o novembre 2005.

    Altre informazioni: Nato in Ruanda, durante l’infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, nel Kivu settentrionale. Nominato brigadier generale delle FARDC con decreto presidenziale l’11 dicembre 2004, in seguito agli accordi di pace nell’Ituri. Ex capo di stato maggiore del CNDP e comandante militare del CNDP dall’arresto di Laurent Nkunda nel gennaio 2009. Dal gennaio 2009 vicecomandante de facto delle operazioni consecutive contro le FDLR «Umoja Wetu», «Kimia II» e «Amani Leo» nel Kivu settentrionale e meridionale. Entrato in Ruanda nel marzo 2013 e consegnatosi spontaneamente ai funzionari della CPI a Kigali il 22 marzo. Trasferito presso la CPI all’Aia, Paesi Bassi. Il 9 giugno 2014 la CPI ha confermato nei suoi confronti 13 capi di imputazione per crimini di guerra e 5 per crimini contro l’umanità; il processo ha avuto inizio nel settembre 2015. L’8 luglio 2019 la CPI lo ha dichiarato colpevole di 18 capi di accusa per crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi a Ituri nel 2002-2003. Il 7 novembre 2019 è stato condannato a un totale di 30 anni di reclusione. Ha presentato ricorso contro la sentenza di colpevolezza e di condanna. Link all’avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell’ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Bosco Taganda era comandante militare dell’UPC/L, che esercita un’influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e il controllo delle attività dell’UPC/L, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d’armi in violazione dell’embargo sulle armi. Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004, ha rifiutato la promozione restando quindi al di fuori delle FARDC. Secondo l’Ufficio del Rappresentante speciale del Segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell’impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003 e, per 155 casi, ha avuto la responsabilità diretta e/o il comando del reclutamento e dell’impiego di bambini nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2009. In qualità di capo di stato maggiore del CNDP, ha avuto responsabilità dirette e di comando nel massacro di Kiwanja nel novembre 2008.

    Nato in Ruanda, durante l’infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, nella provincia del Kivu settentrionale. Nel giugno 2011 risiedeva a Goma ed era proprietario di grandi aziende agricole nella zona di Ngungu, territorio di Masisi, nella provincia del Kivu settentrionale. È stato nominato brigadier generale delle FARDC con decreto presidenziale l’11 dicembre 2004, in seguito agli accordi di pace nell’Ituri. È stato capo di stato maggiore del CNDP, di cui successivamente, dopo l’arresto di Laurent Nkunda nel gennaio 2009, è diventato comandante militare del CNDP. A partire dal gennaio 2009 era vicecomandante de facto delle operazioni consecutive contro le FDLR Umoja Wetu, Kimia II e Amani Leo nelle province del Kivu settentrionale e del Kivu meridionale. È entrato in Ruanda nel marzo 2013, si è consegnato spontaneamente ai funzionari della CPI a Kigali il 22 marzo ed è stato successivamente trasferito presso la CPI all’Aia, Paesi Bassi. Il 9 giugno 2014 la CPI ha confermato nei suoi confronti 13 capi di imputazione per crimini di guerra e cinque per crimini contro l’umanità. Il processo ha avuto inizio nel settembre 2015.

    ▼M11

    31.    Innocent ZIMURINDA

    (alias: Zimulinda)

    Designazione: a) comando di brigata dell'M23, rango: colonnello, b) colonnello delle FARDC.

    Indirizzo: Rubavu, Mudende.

    Data di nascita: a) 1o settembre 1972, b) all'incirca 1975; c) 16 marzo 1972.

    Luogo di nascita: a) Ngungu, territorio di Masisi, Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo, b) Masisi, Repubblica democratica del Congo.

    Cittadinanza: Repubblica democratica del Congo.

    Data della designazione ONU: 1o dicembre 2010.

    Altre informazioni: Integrato nelle FARDC nel 2009 con il grado di tenente colonnello, comandante di brigata delle operazioni Kimia II delle FARDC, con base nella zona di Ngungu. Nel luglio 2009 Zimurinda è stato promosso al grado di colonnello diventando comandante di settore delle FARDC a Ngungu e poi a Kitchanga nelle operazioni delle FARDC Kimia II e Amani Leo. Benché il suo nome non compaia nel decreto del presidente dell'RDC del 31 dicembre 2010 recante nomina degli alti funzionari delle FARDC, Zimurinda ha mantenuto de facto il comando del 22o settore delle FARDC a Kitchanga e porta il nuovo grado e la nuova uniforme delle FARDC. Nel dicembre 2010 le attività di reclutamento condotte da elementi sotto il comando di Zimurinda sono state denunciate da fonti pubbliche. Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013. A fine 2014 risiedeva nel campo di Ngoma, in Ruanda. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275315

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Secondo numerose fonti, il ten.col. Innocent Zimurinda, come uno dei comandanti della 231a brigata delle FARDC, ha impartito ordini che hanno dato luogo al massacro di oltre 100 rifugiati ruandesi, per lo più donne e bambini, durante un'operazione militare nella regione di Shalio nell'aprile 2009. Il gruppo di esperti per l'RDC del comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riferisce di testimonianze dirette secondo cui il ten.col. Innocent Zimurinda avrebbe rifiutato di liberare tre bambini sotto il suo comando a Kalehe, il 29 agosto 2009. Secondo molte fonti, il ten.col. Innocent Zimurinda, prima dell'integrazione del CNDP nelle FARDC, ha partecipato nel novembre 2008 all'operazione del CNDP sfociata nel massacro di 89 civili, donne e bambini compresi, nella regione di Kiwanja.

    Nel marzo 2010 51 gruppi di difesa dei diritti umani presenti nell'RDC orientale hanno dichiarato che Zimurinda si è reso responsabile di molteplici violazioni dei diritti umani, tra cui uccisioni di numerosi civili, donne e bambini compresi, tra il febbraio e l'agosto 2007. Il ten.col. Innocent Zimurinda è stato accusato, nella stessa dichiarazione, di stupro su moltissime donne e ragazze. Secondo una dichiarazione del rappresentante speciale del Segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati del 21 maggio 2010, Innocent Zimurinda è implicato nell'esecuzione sommaria di bambini soldato anche durante l'operazione Kimia II. Secondo la stessa dichiarazione, ha rifiutato che la missione ONU in RDC (MONUC) effettuasse il controllo delle truppe alla ricerca di minori. Secondo il gruppo di esperti per l'RDC del comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il ten.col. Zimurinda ha responsabilità dirette e di comando nel reclutamento e trattenimento di bambini nelle truppe sotto il suo comando. Integrato nelle FARDC nel 2009 con il grado di tenente colonnello, comandante di brigata delle operazioni Kimia II delle FARDC, con base nella zona di Ngungu. Nel luglio 2009 Zimurinda è stato promosso al grado di colonnello diventando comandante di settore delle FARDC a Ngungu e poi a Kitchanga nelle operazioni delle FARDC Kimia II e Amani Leo. Benché il suo nome non compaia nel decreto del presidente dell'RDC del 31 dicembre 2010 recante nomina degli alti funzionari delle FARDC, Zimurinda ha mantenuto de facto il comando del 22o settore delle FARDC a Kitchanga e porta il nuovo grado e la nuova uniforme delle FARDC. Resta fedele a Bosco Ntaganda. Nel dicembre 2010 le attività di reclutamento condotte da elementi sotto il comando di Zimurinda sono state denunciate da fonti pubbliche. Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013 a Gasizi/Rubavu.

    ▼M15

    32.   Muhindo Akili MUNDOS (alias: a) Charles Muhindo Akili Mundos; b) Akili Muhindo; c) Muhindo Mundos)

    Designazione: a) generale delle forze armate della RDC (FARDC), comandante della 31a brigata; b) brigadier generale delle FARDC

    Data di nascita: 10 novembre 1972.

    Luogo di nascita: Repubblica democratica del Congo.

    Cittadinanza: Repubblica democratica del Congo.

    Data della designazione ONU: 1o febbraio 2018.

    Altre informazioni: Muhindo Akili Mundos è un generale delle FARDC, comandante della 31a brigata. Nel settembre 2014 è stato nominato comandante del settore operativo delle FARDC nelle zone di Beni e Lubero, inclusa l'operazione Sukola I contro le Forze Democratiche Alleate (ADF), carica che ha ricoperto fino al giugno 2015. Rappresenta anche una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza della RDC ai sensi dell'UNSCR 2293, punto 7, lettera e).

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Motivi dell'inserimento nell'elenco:

    Muhindo Akili Mundos è stato inserito nell'elenco il 1o febbraio 2018 in applicazione dei criteri enunciati al punto 7, lettera e), della risoluzione 2293 (2016) e ribaditi nella risoluzione 2360 (2017).

    Informazioni supplementari:

    Muhindo Akili Mundos era comandante dell'esercito congolese responsabile delle operazioni militari condotte contro le ADF durante l'operazione «Sukola I», dall'agosto 2014 al giugno 2015. L'unità delle FARDC sotto il comando di Mundos non è intervenuta per impedire alle ADF di commettere violazioni dei diritti umani, inclusi attacchi contro civili. Mundos ha reclutato ed equipaggiato ex combattenti di gruppi armati locali affinché partecipassero a esecuzioni extragiudiziali e massacri perpetrati dalle ADF.

    Mentre era comandante dell'operazione Sukola I delle FARDC, Mundos ha anche comandato e fornito sostegno ad una fazione di un sottogruppo delle ADF nota sotto il nome di ADF-Mwalika. Sotto il comando di Mundos, la fazione ADF-Mwalika ha condotto attacchi contro civili. Combattenti delle FARDC comandate da Mundos hanno fornito ulteriore sostegno alla fazione ADF-Mwalika durante tali operazioni.

    33.   Guidon Shimiray MWISSA

    Data di nascita: 13 marzo 1980.

    Luogo di nascita: Kigoma, Walikalele, Repubblica democratica del Congo.

    Data della designazione ONU: 1o febbraio 2018.

    Altre informazioni: Ha ottenuto un diploma di studi secondari alla scuola di humanités sociales di Mpofi; all'età di 16 anni è entrato a far parte del gruppo armato comandato da She Kasikila; è entrato nelle FARDC con Kasikila, come membro del suo battaglione S3; ferito nel 2007, si è poi unito a Maï Maï Simba, agli ordini dell'allora comandante «Mando»; nel 2008 ha partecipato alla creazione del gruppo Nduma défense du Congo (NDC), diventando il vicecomandante incaricato della brigata Aigle Lemabé. Rappresenta anche una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza della RDC ai sensi dell'UNSCR 2293, punto 7, lettera g).

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Motivi dell'inserimento nell'elenco:

    Guidon Shimiray Mwissa è stato inserito nell'elenco il 1o febbraio 2018 in applicazione dei criteri enunciati al punto 7, lettera g), della risoluzione 2293 (2016) e ribaditi nella risoluzione 2360 (2017).

    Informazioni supplementari:

    Il «generale» Guidon Shimiray Mwissa ha lasciato il gruppo Nduma défense du Congo (NDC) e creato un proprio gruppo, l'NDC-R, nel 2014.

    L'NDC-R, sotto la guida di Guidon Shimiray Mwissa, utilizza bambini soldato che manda a combattere nei conflitti armati. L'NDC-R è anche accusato di commettere violazioni dei diritti umani nelle province orientali, di prelevare illegalmente tasse nelle zone aurifere e di utilizzare i proventi per acquistare armi in violazione dell'embargo sulle armi nei confronti della RDC.

    34.   Lucien NZAMBAMWITA (alias: André Kalume)

    Data di nascita: 1966

    Luogo di nascita: Cellule Nyagitabire, settore di Ruvune, comune di Kinyami, prefettura di Byumba, Ruanda

    Cittadinanza: Ruanda.

    Data della designazione ONU: 1o febbraio 2018.

    Altre informazioni: Rappresenta una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza della RDC ai sensi dell'UNSCR 2293, punto 7, lettera j).

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Motivi dell'inserimento nell'elenco:

    Lucien Nzambamwita è stato inserito nell'elenco il 1o febbraio 2018 in applicazione dei criteri enunciati al punto 7, lettera j), della risoluzione 2293 (2016) e ribaditi nella risoluzione 2360 (2017).

    Informazioni supplementari:

    Lucien Nzambamwita (alias André Kalume) è un leader militare delle Forze Democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR) che operano nella Repubblica democratica del Congo, pregiudicano la pace, la stabilità e la sicurezza della RDC e sono responsabili di violazioni dei diritti umani, compresi attacchi e uccisioni di civili. Le FDLR sono oggetto di sanzioni imposte dal Comitato delle sanzioni (istituito a norma della risoluzione 1533) il 31 dicembre 2012.

    35.   Gédéon Kyungu MUTANGA WA BAFUNKWA KANONGA

    Designazione: leader ribelle del Katanga

    Data di nascita: 1974

    Luogo di nascita: Territorio di Manono, provincia del Katanga (attualmente provincia di Tanganyika)

    Data della designazione ONU: 1o febbraio 2018.

    Altre informazioni: Gédéon Kyungu appartiene al gruppo etnico dei Balubakat. Dopo aver completato l'istruzione primaria a Likasi e l'istruzione secondaria a Manono, ha ottenuto un diploma in pedagogia. Nel 1999 è entrato a far parte del movimento Maï Maï, esercitando dal 2003 in poi il comando di uno dei gruppi più attivi nella provincia del Katanga. Nel 2006 ha preso contato con le forze per il mantenimento della pace delle Nazioni Unite per integrarsi nel processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento (DDR). Fuggito di prigione nel 2011, si è consegnato nell'ottobre 2016. Rappresenta una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza della RDC ai sensi dell'UNSCR 2293, punto 7, lettera e).

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Motivi dell'inserimento nell'elenco:

    Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa Kanonga è stato inserito nell'elenco il 1o febbraio 2018 in applicazione dei criteri enunciati al punto 7, lettera e), della risoluzione 2293 (2016) e ribaditi nella risoluzione 2360 (2017).

    Informazioni supplementari:

    In quanto leader della milizia Bakata Katanga (alias Kata Katanga) nel periodo tra il 2011 e il 2014, Gédéon Kyungu Mutanga è stato implicato in gravi violazioni dei diritti umani, quali uccisioni e attacchi contro civili, in particolare nelle zone rurali della provincia del Katanga. Come comandante del gruppo armato Bakata Katanga, colpevole di gravi violazioni dei diritti umani e di crimini di guerra, inclusi attacchi contro civili, nel sud-est della RDC, Gédéon Kyungu Mutanga rappresenta pertanto una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza nella RDC.

    ▼M19

    36.   Seka BALUKU [alias incerto: a) Mzee Kajaju, b) Musa, c) Lumu, d) Lumonde]

    Designazione: leader principale delle Forze Democratiche Alleate (ADF)

    Data di nascita: all’incirca 1977

    Cittadinanza: Uganda

    Indirizzo: l’ultima ubicazione conosciuta è il campo «Medina II» di Kajuju, territorio di Beni, Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo

    Data della designazione ONU: 6 febbraio 2020

    Altre informazioni: membro di lunga data delle ADF, Baluku è stato il secondo in comando dopo il fondatore delle ADF Jamil Mukulu fino al 2014, quando ha assunto il comando a seguito dell’operazione militare Sukola I delle FARDC.

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Motivi dell’inserimento nell’elenco:

    Seka Baluku è stato inserito nell’elenco il 6 febbraio 2020 ai sensi del punto 7 della risoluzione 2293 (2016) per avere intrapreso o sostenuto atti che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza della RDC.

    Informazioni supplementari:

    leader principale delle ADF. Come evidenziato in numerose relazioni del gruppo di esperti per l’RDC (S/2015/19, S/2015/797, S/2016/1102, S/2017/672, S/2018/531, S/2019/469, S/2019/974), Seka Baluku ha compiuto, pianificato e/o guidato ripetuti attacchi, uccisioni e menomazioni, stupri e altre violenze sessuali, sequestri di civili, compresi bambini, nonché attacchi alle strutture sanitarie, in particolare a Mamove, territorio di Beni, il 12 e 24 febbraio 2019; inoltre, almeno dal 2015 si è reso responsabile del reclutamento e dell’utilizzo continuativi di bambini durante gli attacchi e per lavori forzati nel territorio di Beni, Repubblica democratica del Congo.

    ▼M11

    b) 

    Elenco delle entità di cui all'articolo 3, paragrafo 1

    ▼M21

    1.    ADF (FORZE DEMOCRATICHE ALLEATE)

    [alias: a) Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de Libération de l’Ouganda; b) ADF/NALU; c) NALU]

    Indirizzo: Provincia del Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo.

    Data della designazione ONU: 30 giugno 2014.

    Altre informazioni: Fondatore e leader delle ADF, Jamil Mukulu è stato arrestato a Dar es Salaam, in Tanzania, nell’aprile 2015. Successivamente è stato estradato a Kampala, in Uganda, nel luglio 2015. Dal giugno 2016 Jamil Mukulu sarebbe detenuto dalla polizia in attesa di essere processato. Seka Baluku è succeduto a Jamil Mukulu come leader principale delle ADF. Come evidenziato in numerose relazioni del gruppo di esperti per l’RDC delle Nazioni Unite (S/2015/19, S/2015/797, S/2016/1102, S/2017/672, S/2018/531, S/2019/469, S/2019/974, S/2020/482), le ADF, anche sotto la guida di Seka Baluku, hanno continuato a commettere ripetuti attacchi, uccisioni e menomazioni, stupri e altre violenze sessuali, sequestri di civili, compresi bambini, nonché attacchi a villaggi e strutture sanitarie, in particolare a Mamove, territorio di Beni, il 12 e 24 febbraio 2019, e a Mantumbi, territorio di Beni, il 5 dicembre 2019 e il 30 gennaio 2020; inoltre, almeno dal 2015 si sono rese responsabili del reclutamento e dell’utilizzo continuativi di bambini durante gli attacchi e per lavori forzati nel territorio di Beni, Repubblica democratica del Congo. Link all’avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell’ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Le Forze democratiche alleate (ADF) sono state create nel 1995 e si trovano nella regione montagnosa lungo la frontiera RDC-Uganda. Secondo la relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell’ONU per la Repubblica democratica del Congo, che cita funzionari ugandesi e fonti dell’ONU, nel 2013 le ADF disponevano di una forza di combattenti armati stimata tra 1 200 e 1 500  unità, situata nel nord-est del territorio di Beni, provincia del Kivu settentrionale, vicino al confine con l’Uganda. Le stesse fonti stimano a una cifra compresa tra 1 600 e 2 500  unità, donne e bambini compresi, i membri complessivi delle ADF. A causa dell’offensiva militare delle Forze armate congolesi (FARDC) e della missione ONU per la stabilizzazione dell’RDC (MONUSCO), condotta nel 2013 e 2014, le ADF hanno disperso i loro combattenti in numerose basi più piccole e trasferito donne e bambini nelle zone ad ovest di Beni e lungo la frontiera Ituri-Kivu settentrionale. Il comandante militare delle ADF è Hood Lukwago e il responsabile di più alto grado Jamil Mukulu, già sottoposto a sanzioni.

    Le ADF hanno commesso gravi violazioni del diritto internazionale e della UNSCR 2078 (2012), fra cui quanto indicato qui di seguito.

    Le ADF hanno reclutato e impiegato bambini soldato in violazione del diritto internazionale applicabile [UNSCR punto 4, lettera d)].

    Secondo la sua relazione conclusiva del 2013, il gruppo di esperti dell’ONU per l’RDC ha intervistato tre ex combattenti delle ADF scappati nel 2013, che hanno descritto il modo in cui i reclutatori delle ADF in Uganda attiravano le persone nell’RDC con false promesse di lavoro (per gli adulti) e istruzione gratuita (per i bambini) e li obbligavano quindi ad aderire alle ADF. Secondo la stessa relazione, gli ex combattenti delle ADF hanno detto al gruppo di esperti che le squadre di addestramento delle ADF sono composte normalmente da uomini adulti e ragazzi e due ragazzi scappati dalle ADF nel 2013 hanno dichiarato di avere ricevuto addestramento militare dalle ADF. La relazione comprende anche una descrizione dell’addestramento delle ADF, fornita da un «ex bambino soldato delle ADF».

    Secondo la relazione conclusiva del 2012 del gruppo di esperti dell’ONU per l’RDC, le ADF reclutano bambini, come dimostra il caso di un reclutatore delle ADF catturato dalle autorità ugandesi a Kasese con sei giovani ragazzi mentre si recava nell’RDC nel luglio 2012.

    Un esempio specifico di reclutamento e impiego di bambini da parte delle ADF è illustrato in una lettera del 6 gennaio 2009 dell’ex direttrice di Human Rights Watch per l’Africa, Georgette Gagnon, all’ex ministro della giustizia ugandese, Kiddhu Makubuyu, secondo cui un ragazzo di nome Bushobozi Irumba era stato rapito dalle ADF nel 2000, quando aveva nove anni. Gli era richiesto di fornire trasporto e altri servizi ai combattenti delle ADF.

    Oltre a ciò, la «relazione Africa» citava fonti secondo cui le ADF recluterebbero bambini di soli 10 anni come bambini soldato e un portavoce delle Forze per la difesa del popolo ugandese (UPDF) secondo cui l’UPDF avrebbe salvato 30 bambini da un campo di addestramento sull’isola di Buvuma nel lago Vittoria.

    Le ADF hanno anche commesso gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale contro donne e bambini, tra cui uccisioni, menomazioni e violenze sessuali [UNSCR, punto 4, lettera e)].

    Secondo la relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell’ONU per l’RDC, nel 2013 le ADF hanno attaccato numerosi villaggi, costringendo oltre 66 000 persone a fuggire in Uganda. Tali attacchi hanno provocato lo spopolamento di una vasta area, controllata da allora dalle ADF che rapiscono e uccidono gli abitanti che tornano nei loro villaggi. Fra luglio e settembre 2013 le ADF hanno decapitato almeno cinque persone nella zona di Kamango; varie altre sono state uccise con armi da fuoco e decine rapite. Tali azioni hanno terrorizzato la popolazione locale scoraggiandola dal ritornare a casa.

    Global Horizontal Note, un meccanismo di monitoraggio e comunicazione di gravi violazioni ai danni di bambini in situazioni di conflitto armato, ha riferito al gruppo di lavoro del Consiglio di sicurezza per i bambini nei conflitti armati (CAAC) che nel periodo di riferimento ottobre-dicembre 2013, le ADF si sono rese responsabili di 14 dei 18 incidenti documentati che hanno coinvolto bambini, fra cui un incidente verificatosi l’11 dicembre 2013 nel territorio di Beni, Kivu settentrionale, quando le ADF hanno attaccato il villaggio di Musuku uccidendo 23 persone, fra cui 11 bambini (tre femmine e otto maschi), di età compresa fra 2 mesi e 17 anni. Tutte le vittime, fra cui due bambini sopravvissuti all’attacco, sono state gravemente mutilate a colpi di machete.

    La relazione del Segretario generale sulla violenza sessuale in situazioni di conflitto del marzo 2014 individua le «Forze alleate democratiche — Esercito nazionale per la liberazione dell’Uganda» nel suo elenco delle «Parties credibly suspected of committing or being responsible for rape or other forms of sexual violence in situations of armed conflict» (parti ragionevolmente sospettate di avere commesso o essere responsabili di stupro o altre forme di violenza sessuale in situazioni di conflitto armato).

    Le ADF hanno anche partecipato ad attacchi contro operatori della MONUSCO [UNSCR punto 4, lettera i)].

    Infine, la missione ONU per la stabilizzazione della Repubblica democratica del Congo (MONUSCO) ha riferito che le ADF hanno condotto almeno due attacchi contro suoi operatori. Nel primo caso, il 14 luglio 2013, si è trattato di un attacco a una pattuglia della MONUSCO sulla strada fra Mbau e Kamango. L’attacco è descritto nella relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell’ONU per l’RDC. Il secondo attacco si è verificato il 3 marzo 2014, quando un veicolo della MONUSCO è stato attaccato con granate a dieci chilometri dall’aeroporto di Mavivi, nel territorio di Beni, ferendo cinque operatori.

    Fondatore e leader delle ADF, Jamil Mukulu è stato arrestato a Dar es Salaam, in Tanzania, nell’aprile 2015. Successivamente è stato estradato a Kampala, in Uganda, nel luglio 2015. Dal giugno 2016 è detenuto dalla polizia in attesa di essere processato.

    ▼M11

    2.    BUTEMBO AIRLINES (BAL)

    Indirizzo: Butembo, Repubblica democratica del Congo.

    Data della designazione ONU: 29 marzo 2007.

    Altre informazioni: Compagnia aerea privata, che opera a partire da Butembo. Dal dicembre 2008 la compagnia BAL non è più in possesso di una licenza di esercizio nell'RDC. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278478

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Kisoni Kambale (deceduto il 5 luglio 2007 e successivamente depennato il 24 aprile 2008) usava la sua linea aerea per trasportare oro, razioni e armi dell'FNI tra Mongbwalu e Butembo. Ciò costituisce «fornitura di assistenza» a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). Compagnia aerea privata, che opera a partire da Butembo. Dal dicembre 2008 la compagnia BAL non è più in possesso di una licenza di esercizio nell'RDC.

    3.    COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL); GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)

    Indirizzo: Avenue Président Mobutu, Goma, Repubblica democratica del Congo, b) Gisenyi, Ruanda, c) PO BOX 315, Goma, Repubblica democratica del Congo.

    Data della designazione ONU: 29 marzo 2007.

    Altre informazioni: Dal dicembre del 2008 GLBC non ha più aeromobili operativi, sebbene vari aeromobili abbiano continuato a volare nel 2008 nonostante le sanzioni delle Nazioni Unite. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278381

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    CAGL e GLBC sono imprese di proprietà di Douglas MPAMO, persona che è già stata oggetto di sanzioni ai sensi della risoluzione 1596 (2005). CAGL e GLBC sono state usate per trasportare armi e munizioni in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). Dal dicembre del 2008 GLBC non ha più aeromobili operativi, sebbene vari aeromobili abbiano continuato a volare nel 2008 nonostante le sanzioni delle Nazioni Unite.

    4.    CONGOMET TRADING HOUSE

    Indirizzo: Butembo, Kivu settentrionale.

    Data della designazione ONU: 29 marzo 2007.

    Altre informazioni: Non esiste più come impresa addetta al commercio di oro a Butembo, nel Kivu settentrionale. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278420

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Congomet Trading House (precedentemente figurante nell'elenco come Congocom) era di proprietà di Kisoni Kambale (deceduto il 5 luglio 2007 e successivamente depennato il 24 aprile 2008). Kambale acquistava quasi tutta la produzione di oro nel distretto Mongbwalu, controllato dall'FNI. Gli introiti dell'FNI provenivano soprattutto da tasse imposte su tale produzione. Ciò costituisce «fornitura di assistenza» a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). Non esiste più come impresa addetta al commercio di oro a Butembo, nel Kivu settentrionale.

    5.    FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA (FDLR)

    [alias: a) FDLR, b) Force Combattante Abacunguzi, c) Combatant Force for the Liberation of Rwanda, d) FOCA]

    Indirizzo: a) Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo, b) Kivu meridionale, Repubblica democratica del Congo.

    Data della designazione ONU: 31 dicembre 2012.

    Altre informazioni: Indirizzo di posta elettronica: Fdlr@fmx.de; fldrrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.net; fdlrsrt@gmail.com; humura2020@gmail.com. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278442

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Le FDLR sono uno dei maggiori gruppi armati stranieri operanti nel territorio dell'RDC. Il gruppo è stato costituito nel 2000 e ha commesso gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro donne e bambini in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e trasferimenti forzati. Secondo una relazione di Amnesty International del 2010, le FDLR sono responsabili dell'uccisione di 96 civili a Busurungi, nel territorio di Walikale. Alcune delle vittime sono state bruciate vive nelle loro case. Secondo la stessa fonte, nel giugno 2010 un centro medico gestito da una ONG ha riferito di una sessantina di casi al mese di ragazze e donne violentate nella parte meridionale del territorio di Lubero, Kivu settentrionale, da appartenenti a gruppi armati tra cui le FDLR. Secondo una relazione del 20 dicembre 2010 di Human Rights Watch (HRW), vi sono prove documentate del reclutamento attivo di bambini da parte delle FDLR. HRW ha identificato almeno 83 bambini congolesi di età inferiore ai 18 anni, alcuni di appena 14 anni, reclutati con la forza dalle FDLR. Nel gennaio 2012, HRW ha riferito che i combattenti delle FLDR hanno attaccato numerosi villaggi nel territorio di Masisi, uccidendo sei civili, violentando due donne e rapendo almeno 48 persone.

    Secondo una relazione di HRW del giugno 2012, nel maggio 2012 i combattenti delle FDLR hanno attaccato civili a Kamananga e Lumenje, nella provincia del Kivu meridionale, e a Chambucha, nel territorio di Walikale, nonché villaggi nella zona di Ufumandu, territorio di Masisi, provincia del Kivu settentrionale. Durante tali attacchi, i combattenti delle FDLR hanno abbattuto a colpi di machete e coltello decine di civili, compresi numerosi bambini. Secondo la relazione del gruppo di esperti del giugno 2012, dal 31 dicembre 2011 al 4 gennaio 2012 le FDLR hanno attaccato diversi villaggi nel Kivu meridionale. Un'inchiesta delle Nazioni Unite ha confermato l'uccisione di almeno 33 persone, di cui 9 bambini e 6 donne, bruciate vive, decapitate o abbattute a colpi di arma da fuoco durante l'attacco. Inoltre, una donna e una bambina hanno subito violenza. La relazione del gruppo di esperti del giugno 2012 riferisce inoltre che un'inchiesta delle Nazioni Unite ha confermato che nel maggio 2012 le FDLR hanno massacrato almeno 14 civili, di cui 5 donne e 5 bambini, nel Kivu meridionale. Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, l'ONU ha documentato almeno 106 casi di violenza sessuale perpetrati dalle FDLR tra dicembre 2011 e settembre 2012. La relazione del gruppo di esperti del novembre 2012 rileva che, secondo un'inchiesta dell'ONU, le FDLR hanno violentato sette donne la notte del 10 marzo 2012, compresa una minorenne, a Kalinganya, nel territorio di Kabare. Il 10 aprile 2012 le FDLR hanno attaccato nuovamente il villaggio, violentando tre delle donne per la seconda volta. La relazione del gruppo di esperti del novembre 2012 riporta inoltre 11 omicidi perpetrati dalle FDLR il 6 aprile 2012 a Bushibwambombo, nel Kalehe, e il loro coinvolgimento in altre 19 uccisioni, ivi compresi 5 minorenni e 6 donne, perpetrate nel mese di maggio nel territorio di Masisi. Il movimento del 23 marzo (M23) è un gruppo armato operante nell'RDC che è stato destinatario di armi e di materiale connesso, comprese consulenza, formazione e assistenza in relazione alle attività militari.

    Secondo diverse testimonianze oculari, l'M23 riceve forniture militari generali dalle Forze di difesa ruandesi (FDR) sotto forma di armi e munizioni, oltre a un sostegno materiale per le operazioni di combattimento. L'M23 si è reso complice e responsabile di gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro le donne e i bambini in situazioni di conflitto armato nell'RDC, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati. Secondo numerose relazioni, inchieste e testimonianze oculari, l'M23 si è reso responsabile di uccisioni di massa di civili nonché di stupri di donne e bambini in diverse regioni dell'RDC. Diverse relazioni indicano che i combattenti dell'M23 hanno perpetrato 46 stupri a danno di donne e bambine, la più giovane delle quali di 8 anni. Oltre alle denunce di violenza sessuale, l'M23 ha anche condotto vaste campagne di reclutamento forzato di bambini nelle file del gruppo. Si calcola che dal luglio 2012 l'M23 abbia proceduto al reclutamento forzato di 146 giovani e bambini nel solo territorio di Rutshuru, nell'RDC orientale. Alcune delle vittime hanno appena 15 anni. Le atrocità commesse dall'M23 contro la popolazione civile dell'RDC, nonché la sua campagna di reclutamento forzato e il fatto che tale gruppo sia destinatario di armi e di assistenza militare hanno fortemente contribuito all'instabilità e al conflitto nella regione e, in taluni casi, hanno violato il diritto internazionale.

    6.    M23

    (alias: Mouvement du 23 mars).

    Data della designazione ONU: 31 dicembre 2012.

    Altre informazioni: E-mail: mouvementdu23mars1@gmail.com. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5277973

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Il movimento del 23 marzo (M23) è un gruppo armato operante nell'RDC che è stato destinatario di armi e di materiale connesso, comprese consulenza, formazione e assistenza in relazione alle attività militari. Secondo diverse testimonianze oculari, l'M23 riceve forniture militari generali dalle Forze di difesa ruandesi (FDR) sotto forma di armi e munizioni, oltre a un sostegno materiale per le operazioni di combattimento. L'M23 si è reso complice e responsabile di gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro le donne e i bambini in situazioni di conflitto armato nell'RDC, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati. Secondo numerose relazioni, inchieste e testimonianze oculari, l'M23 si è reso responsabile di uccisioni di massa di civili nonché di stupri di donne e bambini in diverse regioni dell'RDC. Diverse relazioni indicano che i combattenti dell'M23 hanno perpetrato 46 stupri a danno di donne e bambine, la più giovane delle quali di 8 anni. Oltre alle denunce di violenza sessuale, l'M23 ha anche condotto vaste campagne di reclutamento forzato di bambini nelle file del gruppo. Si calcola che dal luglio 2012 l'M23 abbia proceduto al reclutamento forzato di 146 giovani e bambini nel solo territorio di Rutshuru, nell'RDC orientale. Alcune delle vittime hanno appena 15 anni. Le atrocità commesse dall'M23 contro la popolazione civile dell'RDC, nonché la sua campagna di reclutamento forzato e il fatto che tale gruppo sia destinatario di armi e di assistenza militare hanno fortemente contribuito all'instabilità e al conflitto nella regione e, in taluni casi, hanno violato il diritto internazionale.

    ▼M21

    7.    MACHANGA LTD

    Indirizzo: Plot 55 A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Uganda.

    Data della designazione ONU: 29 marzo 2007.

    Altre informazioni: Società esportatrice di oro (direttori: Rajendra Kumar Vaya e Hirendra M. Vaya). Nel 2010 gli attivi di Machanga, detenuti in un conto di Emirates Gold, sono stati congelati dalla Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). I proprietari di Machanga hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla parte orientale dell’RDC. Machanga Ltd ha presentato da ultimo una dichiarazione annuale nel 2004 ed è stata classificata come «inattiva» dalle autorità della Repubblica dell’Uganda. Link all’avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell’ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Machanga acquistava oro nel quadro di un regolare rapporto commerciale con trafficanti nell’RDC strettamente collegati alle milizie. Ciò costituisce «fornitura di assistenza» a gruppi armati illegali in violazione dell’embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). Società esportatrice di oro (direttori: Rajendra Kumar Vaya e Hirendra M. Vaya). Nel 2010 gli attivi di Machanga, detenuti in un conto di Emirates Gold, sono stati congelati dalla Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). Il proprietario precedente di Machanga, Rajendra Kumar, e suo fratello, Vipul Kumar, hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla parte orientale dell’RDC.

    ▼M11

    8.    TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (ONG)

    (alias: TPD)

    Indirizzo: Goma, Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo.

    Data della designazione ONU: 1o novembre 2005.

    Altre informazioni: Goma, con comitati provinciali in Kivu meridionale, Kasai Occidentale, Kasai Orientale e Maniema. Ufficialmente ha sospeso tutte le attività dal 2008. Nella pratica, in giugno 2011 gli uffici di TPD erano aperti e coinvolti in casi collegati al ritorno degli sfollati interni, alle iniziative di riconciliazione tra le comunità, alla risoluzione dei conflitti fondiari, ecc. Il presidente di TDP è Eugene Serufuli, il vicepresidente Saverina Karomba. Tra i membri di spicco figurano i deputati provinciali per il Kivu settentrionale Robert Seninga e Bertin Kirivita. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278464

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Implicata in violazioni dell'embargo sulle armi a causa dell'assistenza fornita all'RCD-G, soprattutto fornendo camion adibiti al trasporto di armi e truppe ma anche trasportando armi da distribuire a parti della popolazione di Masisi e Rutshuru, nel Kivu settentrionale, all'inizio del 2005. Goma, con comitati provinciali in Kivu meridionale, Kasai Occidentale, Kasai Orientale e Maniema. Ufficialmente ha sospeso tutte le attività dal 2008. Nella pratica, in giugno 2011 gli uffici di TPD erano aperti e coinvolti in casi collegati al ritorno degli sfollati interni, alle iniziative di riconciliazione tra le comunità, alla risoluzione dei conflitti fondiari, ecc. Il presidente di TDP è Eugene Serufuli, il vicepresidente Saverina Karomba. Tra i membri di spicco figurano i deputati provinciali per il Kivu settentrionale Robert Seninga e Bertin Kirivita.

    ▼M21

    9.    UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

    Indirizzo: a) Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Uganda (Tel.: +256 41 533 578/9), b) PO BOX 22 709 , Kampala, Uganda.

    Data della designazione ONU: 29 marzo 2007.

    Altre informazioni: Società esportatrice di oro (direttori Jamnadas V. LODHIA — noto come «Chuni» — e i suoi figli Kunal J. LODHIA e Jitendra J. LODHIA). Nel gennaio 2011 le autorità ugandesi hanno informato il comitato che, in seguito a un’esenzione sulle sue partecipazioni finanziarie, Emirates Gold ha saldato il debito della UCI con la Crane Bank a Kampala, con la conseguente chiusura definitiva dei suoi conti. I direttori di UCI hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla parte orientale dell’RDC. Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd ha presentato da ultimo una dichiarazione annuale nel 2013 ed è stata classificata come «inattiva» dalle autorità della Repubblica dell’Uganda. Link all’avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell’ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    UCI acquistava oro nel quadro di un regolare rapporto commerciale con trafficanti nell’RDC strettamente collegati alle milizie. Ciò costituisce «fornitura di assistenza» a gruppi armati illegali in violazione dell’embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). Società esportatrice di oro (ex direttori J.V. LODHIA — noto come «Chuni» — e suo figlio Kunal LODHIA). Nel gennaio 2011 le autorità ugandesi hanno informato il comitato che, in seguito a un’esenzione sulle sue partecipazioni finanziarie, Emirates Gold ha saldato il debito della UCI con la Crane Bank a Kampala, con la conseguente chiusura definitiva dei suoi conti. Il proprietario precedente di UCI, J.V. Lodhia, e suo figlio, Kumal Lodhia, hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla parte orientale dell’RDC.

    ▼M22




    ALLEGATO II

    ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

    A.   Persone



     

    Nome

    Informazioni identificative

    Motivi dell’inserimento nell’elenco

    Data di inserimento nell’elenco

    1

    Ilunga KAMPETE

    alias Gaston Hughes Ilunga Kampete; Hugues Raston Ilunga Kampete.

    Data di nascita: 24.11.1964.

    Luogo di nascita: Lubumbashi (RDC).

    Cittadinanza: congolese (RDC).

    Numero della carta d’identità militare: 1-64-86-22311-29.

    Indirizzo: 69, avenue Nyangwile, Kinsuka Mimosas, Kinshasa/Ngaliema, RDC.

    Genere: maschile

    In qualità di comandante della guardia repubblicana (GR) fino all’aprile 2020, Ilunga Kampete era responsabile delle unità della GR schierate sul terreno e coinvolte nell’uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa.

    Era inoltre responsabile della repressione e della violazione dei diritti umani commesse dagli agenti della GR, come la violenta repressione di un raduno dell’opposizione a Lubumbashi nel dicembre 2018.

    Dal luglio 2020 rimane un soldato di alto livello, in qualità di tenente generale delle forze armate congolesi (FARDC) e comandante della base militare di Kitona nella provincia del Congo centrale. In virtù delle sue funzioni, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalle FARDC.

    Ilunga Kampete ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

    12.12.2016

    2

    Gabriel AMISI KUMBA

    alias Gabriel Amisi Nkumba; «Tango Fort»; «Tango Four»

    Data di nascita: 28.5.1964

    Luogo di nascita: Malela, (RDC).

    Cittadinanza: congolese (RDC).

    Numero della carta d’identità militare: 1-64-87-77512-30

    Indirizzo: 22, avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kinshasa/Ngaliema RDC.

    Genere: maschile

    Ex comandante della prima zona di difesa delle forze armate congolesi (FARDC) che hanno preso parte all’uso sproporzionato della forza e alla repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa.

    Nella sua veste di vicecapo di stato maggiore delle FARDC, responsabile delle operazioni e dell’intelligence dal luglio 2018 al luglio 2020, e in virtù delle sue funzioni di alto livello quale ispettore generale delle FARDC dal luglio 2020, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalle FARDC;

    Gabriel Amisi Kumba ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

    12.12.2016

    3

    Ferdinand ILUNGA LUYOYO

    Data di nascita: 8.3.1973.

    Luogo di nascita: Lubumbashi (RDC).

    Cittadinanza: congolese (RDC)

    Passaporto n.: OB0260335 (valido dal 15.4.2011 al 14.4.2016).

    Indirizzo: 2, avenue des Orangers, Kinshasa/Gombe, RDC.

    Genere: maschile

    In qualità di comandante dell’unità antisommossa, denominata Légion Nationale d’Intervention, della polizia nazionale congolese (PNC) fino al 2017, e comandante dell’unità responsabile della tutela delle istituzioni e degli alti funzionari in seno alla PNC fino al dicembre 2019, Ferdinand Ilunga Luyoyo è responsabile dell’uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa ed è responsabile delle successive violazioni dei diritti umani commesse dalla PNC.

    Ferdinand Ilunga Luyoyo ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

    Ferdinand Ilunga Luyoyo ha mantenuto il suo grado di generale e rimane attivo sulla scena pubblica nella RDC.

    12.12.2016

    4

    Célestin KANYAMA

    alias Kanyama Tshisiku Celestin; Kanyama Celestin Cishiku Antoine; Kanyama Cishiku Bilolo Célestin; «Esprit de mort».

    Data di nascita: 4.10.1960.

    Luogo di nascita: Kananga (RDC).

    Cittadinanza: congolese (RDC).

    Passaporto n.: OB0637580 (valido dal 20.5.2014 al 19.5.2019).

    Ha ottenuto il visto Schengen numero 011518403, rilasciato il 2.7.2016.

    Indirizzo: 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, RDC.

    Genere: maschile

    In qualità di commissario della polizia nazionale congolese (PNC), Célestin Kanyama si è reso responsabile dell’uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa.

    Nel luglio 2017 Célestin Kanyama è stato nominato direttore generale delle scuole di formazione della PNC. Dato il suo ruolo di funzionario di alto livello della PNC, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalla PNC. Un esempio è rappresentato dalle intimidazioni e dalle privazioni della libertà imposte ai giornalisti da parte dei funzionari di polizia nell’ottobre 2018, dopo la pubblicazione di una serie di articoli riguardanti l’appropriazione indebita di razioni degli allievi di polizia, e il ruolo svolto da Celestin Kanyama al riguardo.

    Célestin Kanyama ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

    12.12.2016

    5

    John NUMBI

    alias John Numbi Banza Tambo; John Numbi Banza Ntambo; Tambo Numbi.

    Data i nascita: 16.8.1962.

    Luogo di nascita: Jadotville-Likasi-Kolwezi (RDC).

    Cittadinanza: congolese (RDC).

    Indirizzo: 5, avenue Oranger, Kinshasa/Gombe, RDC.

    Genere: maschile

    Dal luglio 2018 al luglio 2020 John Numbi è stato ispettore generale delle Forze armate congolesi (FARDC). Dato il suo ruolo, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalle FARDC, quali la violenza sproporzionata nei confronti di minatori illegali nel giugno-luglio 2019 da parte di truppe delle FARDC sotto la sua diretta autorità.

    John Numbi ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

    John Numbi mantiene una posizione di influenza nelle FARDC, in particolare nel Katanga, dove sono state segnalate gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle FARDC.

    12.12.2016

    6

    Evariste BOSHAB

    alias Evariste Boshab Mabub Ma Bileng.

    Data di nascita: 12.1.1956.

    Luogo di nascita: Tete Kalamba (RDC).

    Cittadinanza: congolese (RDC).

    Passaporto diplomatico n.: DP0000003 (valido dal 21.12.2015 al 20.12.2020).

    Visto Schengen scaduto il 5.1.2017.

    Indirizzo: 3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe, RDC.

    Genere: maschile

    Nella sua veste di vice primo ministro e ministro dell’interno e della sicurezza dal dicembre 2014 al dicembre 2016, Evariste Boshab era ufficialmente responsabile della polizia e dei servizi di sicurezza e coordinava il lavoro dei governatori provinciali. In tale veste, è stato responsabile degli arresti di attivisti e membri dell’opposizione, nonché dell’uso sproporzionato della forza, anche nel periodo settembre 2016- dicembre 2016, in risposta alle manifestazioni a Kinshasa, che hanno portato all’uccisione e al ferimento di un elevato numero di civili da parte dei servizi di sicurezza.

    Evariste Boshab ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

    Evariste Boshab ha anche partecipato alla strumentalizzazione e all’aggravamento della crisi nella regione del Kasai, in cui mantiene una posizione di influenza segnatamente in qualità di senatore del Kasai dal marzo 2019.

    29.5.2017

    7

    Alex KANDE MUPOMPA

    alias Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa.

    Data di nascita: 23.9.1950.

    Luogo di nascita: Kananga (RDC).

    Cittadinanza: congolese (RDC) e belga.

    N. di passaporto (RDC): OP0024910 (valido dal 21.3.2016 al 20.3.2021).

    Indirizzi: Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Belgio

    1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema, RDC.

    Genere: maschile

    In qualità di governatore del Kasai Centrale fino all’ottobre 2017, Alex Kande Mupompa è stato responsabile dell’uso sproporzionato della forza, della repressione violenta e delle esecuzioni extragiudiziali commesse dall’agosto 2016 dalle forze di sicurezza e dalla polizia nazionale congolese (PNC) nel Kasai Centrale, comprese le uccisioni perpetrate nel territorio di Dibaya nel febbraio 2017.

    Alex Kande Mupompa ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

    Alex Kande Mupompa ha inoltre partecipato allo sfruttamento e all’aggravamento della crisi nella regione del Kasai, di cui è stato un rappresentante fino all’ottobre 2019 e in cui mantiene una posizione di influenza in qualità di leader del Congrès des alliés pour l’action au Congo (CAC), che fa parte del governo provinciale del Kasai.

    29.5.2017

    8

    Jean-Claude KAZEMBE MUSONDA

    Data di nascita: 17.5.1963.

    Luogo di nascita: Kashobwe (DRC).

    Cittadinanza: congolese (RDC).

    Indirizzo: 7891, avenue Lubembe, Quartier Lido, Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.

    Genere: maschile

    In qualità di governatore dell’Alto Katanga fino all’aprile 2017, Jean-Claude Kazembe Musonda è stato responsabile dell’uso sproporzionato della forza e della repressione violenta compiuti dalle forze di sicurezza e dalla polizia nazionale congolese (PNC) nell’Alto Katanga, anche nel periodo compreso tra il 15 e il 31 dicembre 2016, quando 12 civili sono stati uccisi e 64 sono stati feriti a causa dell’uso della forza letale da parte delle forze di sicurezza, inclusi gli agenti della PNC, in risposta alle proteste a Lubumbashi.

    Jean-Claude Kazembe Musonda ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

    Jean-Claude Kazembe Musonda è il leader del partito CONAKAT, che è rimasto fedele al Front Commun pour le Congo (FCC).

    29.5.2017

    9

    Éric RUHORIMBERE

    alias Éric Ruhorimbere Ruhanga; «Tango Two»; «Tango Deux».

    Data di nascita: 16.7.1969.

    Luogo di nascita: Minembwe (RDC).

    Cittadinanza: congolese (RDC).

    Numero della carta d’identità militare: 1-69-09-51400-64.

    N. di passaporto (RDC): OB0814241.

    Indirizzo: Mbujimayi, Kasai Province, RDC.

    Genere: maschile

    In qualità di vicecomandante della 21a regione militare dal settembre 2014 al luglio 2018, Éric Ruhorimbere è stato responsabile dell’uso sproporzionato della forza e delle esecuzioni extragiudiziali commesse dalle forze armate congolesi (FARDC), in particolare nei confronti della milizia Nsapu e di donne e minori.

    Dal luglio 2018 Éric Ruhorimbere è stato comandante del settore operativo Nord Equateur. Dato il suo ruolo, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalle FARDC.

    Éric Ruhorimbere ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

    29.5.2017

    10

    Emmanuel RAMAZANI SHADARI

    alias Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; Shadary.

    Data di nascita: 29.11.1960.

    Luogo di nascita: Kasongo (RDC).

    Cittadinanza: congolese (RDC).

    Indirizzo: 28, avenue Ntela, Mont Ngafula, Kinshasa, RDC.

    Genere: maschile

    In qualità di vice primo ministro e ministro dell’interno e della sicurezza fino al febbraio 2018, Emmanuel Ramazani Shadari era ufficialmente responsabile della polizia e dei servizi di sicurezza, nonché del coordinamento del lavoro dei governatori provinciali. In questa veste, è stato responsabile degli arresti di attivisti e membri dell’opposizione nonché dell’uso sproporzionato della forza, come le violente misure repressive nei confronti dei membri del movimento Bundu Dia Kongo (BDK) nel Congo centrale, la repressione a Kinshasa dal gennaio al febbraio 2017 e l’uso sproporzionato della forza e la repressione violenta nelle province del Kasai.

    In questa veste, Emmanuel Ramazani Shadari ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

    Dal febbraio 2018 Emmanuel Ramazani Shadari è segretario permanente del parti du peuple pour la reconstruction et le développement (PPRD), principale partito della coalizione guidata dall’ex presidente Joseph Kabila.

    29.5.2017

    11

    Kalev MUTONDO

    alias Kalev Katanga Mutondo, Kalev Motono; Kalev Mutundo; Kalev Mutoid; Kalev Mutombo; Kalev Mutond; Kalev Mutondo Katanga; Kalev Mutund.

    Data di nascita: 3.3.1957.

    Cittadinanza: congolese (RDC).

    N. di passaporto: DB0004470 (valido dall’8.6.2012 al 7.6.2017).

    Indirizzo: 24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, RDC.

    Genere: maschile

    In qualità di capo del servizio di intelligence nazionale (ANR) fino al febbraio 2019, Kalev Mutondo è stato coinvolto nell’arresto arbitrario, nella detenzione e nei maltrattamenti inflitti a membri dell’opposizione, attivisti della società civile e altre persone, e tali azioni sono a lui imputabili.

    Kalev Mutondo ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

    Nel maggio 2019 ha firmato una dichiarazione di fedeltà passata e futura a Joseph Kabila, al quale rimane legato.

    Kalev Mutondo continua a esercitare un elevato grado di influenza politica, nel suo nuovo ruolo di «consigliere politico» del primo ministro della RDC.

    29.5.2017

    B.   Entità



    ( 1 ) GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.

    ( 2 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

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