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Document 02010D0472-20150101

Consolidated text: Decisione della Commissione del 26 agosto 2010 relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione [notificata con il numero C(2010) 5780] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2010/472/UE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/472/2015-01-01

2010D0472 — IT — 01.01.2015 — 003.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2010

relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione

[notificata con il numero C(2010) 5780]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/472/UE)

(GU L 228, 31.8.2010, p.74)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2012

  L 192

16

20.7.2012

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M3

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 2013

  L 252

32

24.9.2013

►M4

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 2014

  L 331

28

18.11.2014


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 331, 1.12.2012, pag. 57 (2012/411/UE)




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2010

relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione

[notificata con il numero C(2010) 5780]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/472/UE)



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ( 1 ), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino e l'articolo 19, alinea e lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/65/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni nell'Unione di sperma, ovuli e embrioni di animali delle specie ovina e caprina (di seguito «i prodotti»). Secondo questa direttiva possono essere importati nell'Unione solo i prodotti provenienti dai paesi terzi compresi in un elenco di paesi terzi redatto conformemente alla direttiva medesima e accompagnati da un certificato sanitario conforme a un modello, redatto anch'esso conformemente alla direttiva medesima. Il certificato sanitario deve attestare che i prodotti provengono da centri di raccolta e di magazzinaggio o da gruppi di raccolta e di produzione che offrano garanzie almeno equivalenti a quelle definite nell'allegato D, capitolo I, della stessa direttiva.

(2)

La decisione 2008/635/CE della Commissione, del 22 luglio 2008, relativa alle importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina nella Comunità per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi, dei centri di raccolta dello sperma e dei gruppi di raccolta di embrioni, e i requisiti di certificazione ( 2 ) stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti in questione.

(3)

La direttiva 92/65/CEE, modificata dalla direttiva 2008/73/CE ( 3 ), ha introdotto una procedura semplificata di redazione degli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni situati nei paesi terzi, autorizzati a effettuare esportazioni dei prodotti nell'Unione.

(4)

L'allegato D della direttiva 92/65/CEE, quale modificato dal regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione ( 4 ), stabilisce inoltre per i prodotti interessati alcune nuove condizioni che si applicano dal 1o settembre 2010. Introduce norme relative ai centri di magazzinaggio dello sperma e condizioni particolareggiate per il loro riconoscimento e la loro sorveglianza. Detta anche condizioni particolareggiate per il riconoscimento e la sorveglianza dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni, per la raccolta e il trattamento di embrioni concepiti in vivo e per la produzione e il trattamento di embrioni fecondati in vitro e di embrioni micromanipolati. Modifica anche le condizioni da applicare agli animali donatori di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina.

(5)

Risulta pertanto necessario stabilire nuovi modelli di certificati sanitari per le importazioni dei prodotti nell'Unione in modo da tenere conto delle modifiche apportate alla direttiva 92/65/CEE dalla direttiva 2008/73/CE e dal regolamento (UE) n. 176/2010.

(6)

È opportuno inoltre che le partite dei prodotti, importate nell'Unione dalla Svizzera, siano accompagnate da certificati sanitari redatti conformemente ai modelli, utilizzati per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina e contenuti nella decisione 2010/470/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina ( 5 ), con gli adattamenti di cui all'allegato 11, appendice 2, capo IX(B), punto 7, dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera ( 6 ).

(7)

Nell'applicazione della presente decisione è opportuno tenere conto delle condizioni di certificazione specifiche e dei modelli di attestato sanitario che possono essere stabiliti in conformità all'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale ( 7 ), approvato con la decisione 1999/201/CE del Consiglio ( 8 ).

(8)

Nell'applicazione della presente decisione è inoltre opportuno tenere conto delle condizioni di certificazione specifiche e dei modelli di attestati di sanità che possono essere stabiliti in conformità all'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale ( 9 ), approvato con la decisione 97/132/CE del Consiglio ( 10 ).

(9)

Per ragioni di chiarezza e di coerenza della legislazione dell'Unione è opportuno abrogare la decisione 2008/635/CE e sostituirla con la presente decisione.

(10)

Per evitare perturbazioni degli scambi occorre autorizzare, per un periodo transitorio e a determinate condizioni, l'uso dei certificati sanitari rilasciati in conformità della decisione 2008/635/CE.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce un elenco di paesi terzi, o parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione nell'Unione di partite di sperma, ovuli e embrioni di animali delle specie ovina e caprina.

Inoltre stabilisce le prescrizioni di certificazione per l'importazione di tali prodotti nell'Unione.

Articolo 2

Importazioni di sperma

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) provengono da un paese terzo, o parte di esso, compreso nell'elenco di cui all'allegato I;

b) provengono da un centro riconosciuto di raccolta o di magazzinaggio dello sperma compreso nell'elenco definito a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE;

c) sono corredati di un certificato sanitario conforme al modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 2, compilato conformemente alle note esplicative di cui alle parte 1 di tale allegato:

i) modello 1 di cui alla sezione A, per le partite di sperma spedite da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;

ii) modello 2 di cui alla sezione B, per le partite di sperma spedite da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma.

Ove, però, accordi bilaterali tra l'Unione e i paesi terzi stabiliscano condizioni di certificazione specifiche, si applicano tali condizioni;

d) soddisfano le condizioni enunciate nei certificati sanitari di cui alla lettera c).

Articolo 3

Importazioni di ovuli ed embrioni

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) provengono da un paese terzo, o parte di esso, compreso nell'elenco di cui all'allegato III;

b) provengono da un gruppo riconosciuto di raccolta e di produzione di embrioni, compreso nell'elenco definito a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE;

c) sono corredati di un certificato sanitario conforme al modello di certificato sanitario di cui all'allegato IV, parte 2, compilato conformemente alle note esplicative di cui alle parte 1 di tale allegato.

Ove, però, accordi bilaterali tra l'Unione e i paesi terzi stabiliscano condizioni di certificazione specifiche, si applicano tali condizioni;

d) soddisfano le condizioni enunciate nel certificato sanitario di cui alla lettera c).

Articolo 4

Condizioni generali relative al trasporto di partite di sperma, ovuli ed embrioni nell'Unione

1.  Le partite di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina non devono essere trasportate nello stesso contenitore di altre partite di sperma, ovuli ed embrioni:

a) non destinate a essere introdotte nell'Unione, o

b) di qualifica sanitaria inferiore.

2.  Durante il trasporto verso l'Unione le partite di sperma, ovuli ed embrioni sono imballate in contenitori chiusi e sigillati e il sigillo non deve essere rotto durante il trasporto.

Articolo 5

Abrogazione

La decisione 2008/635/CE è abrogata.

Articolo 6

Disposizioni transitorie

Per un periodo transitorio fino al 31 agosto 2011 gli Stati membri autorizzano le importazioni dai paesi terzi di giacenze dei seguenti prodotti:

a) sperma di animali delle specie ovina e caprina, raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE entro il 31 agosto 2010 e corredato di un certificato sanitario rilasciato entro il 31 maggio 2011 conformemente al modello di cui all'allegato II della decisione 2008/635/CE;

b) ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE entro il 31 agosto 2010 e corredati di un certificato sanitario rilasciato entro il 31 maggio 2011 conformemente al modello di cui all'allegato VI della decisione 2008/635/CE.

Articolo 7

Decorrenza di efficacia

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o settembre 2010.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼M1




ALLEGATO I



Elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina

Codice ISO

Nome del paese terzo

Osservazioni

Descrizione del territorio

(se pertinente)

Garanzie supplementari

AU

Australia

 

È obbligatoria la garanzia supplementare riguardo ai test di cui al punto II.4.9.1 del modello di certificato sanitario figurante nell’allegato II, parte 2, sezione A.

CA

Canada

 

È obbligatoria la garanzia supplementare riguardo ai test di cui al punto II.4.9.1 del modello di certificato sanitario figurante nell’allegato II, parte 2, sezione A.

CH

Svizzera (1)

 
 

CL

Cile

 
 

GL

Groenlandia

 
 

▼M2 —————

▼M1

IS

Islanda

 
 

NZ

Nuova Zelanda

 
 

PM

Saint Pierre e Miquelon

 
 

US

Stati Uniti

 

È obbligatoria la garanzia supplementare riguardo ai test di cui al punto II.4.9.1 del modello di certificato sanitario figurante nell’allegato II, parte 2, sezione A.

(1)   Certificati conformi all’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1).

▼B




ALLEGATO II

PARTE 1

Note esplicative per la compilazione dei certificati

a) I certificati sanitari sono rilasciati dall'autorità competente del paese terzo esportatore conformemente al modello di cui all'allegato II, parte 2.

Se lo Stato membro di destinazione richiede ulteriori condizioni di certificazione, nell'originale del certificato sanitario devono essere inseriti anche gli attestati relativi al soddisfacimento di tali condizioni.

b) L'originale del certificato sanitario è composto di un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

c) Qualora il modello di certificato sanitario preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere del tutto soppresse dal certificato.

d) Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto di ispezione frontaliero attraverso il quale la partita viene introdotta nell'Unione europea e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare la certificazione nella lingua ufficiale di un altro Stato membro, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.

e) Se, al fine di identificare gli elementi che compongono la partita (elenco di cui alla casella I.28 del modello di certificato sanitario), si allegano al certificato fogli aggiuntivi, anche questi ultimi formano parte integrante del certificato sanitario originale e su ciascuna pagina vanno apposti la firma e il timbro del funzionario che procede alla certificazione.

f) Se il certificato sanitario, compresi i fogli aggiuntivi di cui alla lettera e), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: numero di pagina/numero totale delle pagine e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.

g) L'originale del certificato sanitario deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale l'ultimo giorno lavorativo prima del carico della partita destinata all'esportazione nell'Unione europea. Le autorità competenti del paese terzo esportatore provvedono affinché siano applicati requisiti di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio ( 11 ).

La firma e il timbro del veterinario ufficiale devono essere di colore diverso da quello del testo a stampa del certificato sanitario. Lo stesso requisito si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

h) L'originale del certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione europea.

i) Il numero di riferimento del certificato di cui alla casella I.2. e alla casella II.a. del modello di certificato sanitario deve essere attribuito dall'autorità competente del paese terzo esportatore.

PARTE 2

Modelli di certificati sanitari per le importazioni di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina

▼M3

Sezione A

MODELLO 1 — Certificato sanitario per sperma spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario

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▼B

Sezione B

MODELLO 2 — Certificato sanitario per lo sperma spedito da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma

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▼M1




ALLEGATO III



Elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina

Codice ISO

Nome del paese terzo

Osservazioni

Descrizione del territorio

(se pertinente)

Garanzie supplementari

AU

Australia

 

È obbligatoria la garanzia supplementare riguardo ai test di cui al punto II.2.6.1 del modello di certificato sanitario figurante nell’allegato IV, parte 2.

CA

Canada

 

È obbligatoria la garanzia supplementare riguardo ai test di cui al punto II.2.6.1 del modello di certificato sanitario figurante nell’allegato IV, parte 2.

CH

Svizzera (1)

 
 

CL

Cile

 
 

GL

Groenlandia

 
 

▼M2 —————

▼M1

IS

Islanda

 
 

NZ

Nuova Zelanda

 
 

PM

Saint Pierre e Miquelon

 
 

US

Stati Uniti

 

È obbligatoria la garanzia supplementare riguardo ai test di cui al punto II.2.6.1 del modello di certificato sanitario figurante nell’allegato IV, parte 2.

(1)   Certificati conformi all’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE.

▼B




ALLEGATO IV

PARTE 1

Note esplicative per la compilazione dei certificati

a) I certificati sanitari sono rilasciati dall'autorità competente del paese terzo esportatore conformemente al modello di cui all'allegato IV, parte 2.

Se lo Stato membro di destinazione richiede ulteriori condizioni di certificazione, nell'originale del certificato sanitario devono essere inseriti anche gli attestati relativi al soddisfacimento di tali condizioni

b) L'originale del certificato sanitario è composto di un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

c) Qualora il modello di certificato sanitario preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere del tutto soppresse dal certificato.

d) Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto di ispezione frontaliero attraverso il quale la partita viene introdotta nell'Unione europea e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare la certificazione nella lingua ufficiale di un altro Stato membro, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.

e) Se, al fine di identificare gli elementi che compongono la partita (elenco di cui alla casella I.28 del modello di certificato sanitario), si allegano al certificato fogli aggiuntivi, anche questi ultimi formano parte integrante del certificato sanitario originale e su ciascuna pagina vanno apposti la firma e il timbro del funzionario che procede alla certificazione.

f) Se il certificato sanitario, compresi i fogli aggiuntivi di cui alla lettera e), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: numero di pagina/numero totale delle pagine e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.

g) L'originale del certificato sanitario deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale l'ultimo giorno lavorativo prima del carico della partita destinata all'esportazione nell'Unione europea. Le autorità competenti del paese terzo esportatore provvedono affinché siano applicati requisiti di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio ( 12 )

La firma e il timbro del veterinario ufficiale devono essere di colore diverso da quello del testo a stampa del certificato sanitario. Lo stesso requisito si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

h) L'originale del certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione europea.

i) Il numero di riferimento del certificato di cui alla casella I.2 e alla casella II.a del modello di certificato sanitario deve essere attribuito dall'autorità competente del paese terzo esportatore.

▼M4

PARTE 2

Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina

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( 1 ) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

( 2 ) GU L 206 del 2.8.2008, pag. 17.

( 3 ) GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.

( 4 ) GU L 52 del 3.3.2010, pag. 14.

( 5 ) Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

( 6 ) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

( 7 ) GU L 71 del 18.3.1999, pag. 3.

( 8 ) GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1.

( 9 ) GU L 57 del 26.2.1997, pag. 5.

( 10 ) GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4.

( 11 ) GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

( 12 ) GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

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