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Document 02010D0096-20181119

Consolidated text: Decisione 2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010, relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/96(1)/2018-11-19

02010D0096 — IT — 19.11.2018 — 006.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE 2010/96/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2010

relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale

(GU L 044 dell'19.2.2010, pag. 16)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE 2011/483/PESC DEL CONSIGLIO del 28 luglio 2011

  L 198

37

30.7.2011

 M2

DECISIONE 2012/835/PESC DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 2012

  L 357

13

28.12.2012

►M3

DECISIONE 2013/44/PESC DEL CONSIGLIO del 22 gennaio 2013

  L 20

57

23.1.2013

►M4

DECISIONE 2015/441/PESC DEL CONSIGLIO del 16 marzo 2015

  L 72

37

17.3.2015

►M5

DECISIONE (PESC) 2016/2239 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2016

  L 337

16

13.12.2016

►M6

DECISIONE (UE) 2017/971 DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2017

  L 146

133

9.6.2017

►M7

DECISIONE (PESC) 2018/1787 DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2018

  L 293

9

20.11.2018


Rettificata da:

 C1

Rettifica, GU L 201, 4.8.2011, pag.  19 (2010/96/PESC)




▼B

DECISIONE 2010/96/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2010

relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale



▼M3

Articolo 1

Missione

1.  L’Unione conduce una missione militare di formazione, volta a contribuire alla costituzione e al rafforzamento delle forze armate nazionali somale («SNAF») che rispondono al governo nazionale somalo, in coerenza con le esigenze e le priorità della Somalia.

▼M7

2.  Allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, la missione militare dell'UE è schierata in Somalia sia per contribuire a un potenziamento istituzionale nel settore della difesa attraverso la consulenza strategica, sia per fornire un sostegno diretto all'esercito nazionale somalo attraverso la formazione, la consulenza e l'accompagnamento. A partire dal 2019 la missione militare dell'UE contribuisce in particolare allo sviluppo delle capacità di formazione proprie dell'esercito nazionale somalo in vista di un trasferimento delle attività di formazione per le unità tattiche una volta soddisfatte le necessarie condizioni; deve essere una formazione di accompagnamento concepita e fornita dalla Somalia. La missione militare dell'UE si tiene inoltre pronta a fornire sostegno, nell'ambito dei suoi mezzi e delle sue capacità, ad altri attori dell'Unione per l'attuazione dei rispettivi mandati nel campo della sicurezza e della difesa in Somalia.

▼M3

3.  L’attuazione delle attività oggetto del mandato in Somalia dipende dalle condizioni di sicurezza in Somalia e dagli orientamenti politici del comitato politico e di sicurezza.

▼B

Articolo 2

Nomina del comandante dell’UE

▼M6

1.  Il direttore della capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC) è il comandante della missione EUTM Somalia.

2.  Il Brigadier generale Maurizio Morena è nominato comandante della forza della missione dell'UE EUTM Somalia.

▼M4

Articolo 3

Designazione della sede del comando della missione

▼M6

1.  L'MPCC è la struttura di comando e di controllo fissa a livello strategico militare al di fuori del teatro delle operazioni, responsabile della pianificazione e della condotta operative di EUTM Somalia.

2.  Il comando della forza della missione EUTM Somalia ha sede a Mogadiscio e opera sotto il comando del comandante della forza della missione dell'UE. Comprende un ufficio di collegamento a Nairobi.

3.  Una cellula di sostegno del comando della forza della missione, situata a Bruxelles, è inclusa nell'MPCC fino al raggiungimento della piena capacità operativa da parte dell'MPCC.

▼B

Articolo 4

Pianificazione e avvio della missione

La decisione sull’avvio della missione militare dell’UE è adottata dal Consiglio previa approvazione del piano della missione.

Articolo 5

Controllo politico e direzione strategica

1.  Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), il controllo politico e la direzione strategica della missione militare dell’UE. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 38 del trattato sull’Unione europea (TUE). Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare i documenti di pianificazione, compresi il piano della missione e la catena di comando. Essa include inoltre le competenze necessarie per adottare decisioni relative alla nomina ►M6  del comandante della forza della missione dell'UE ◄ . Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione militare dell’UE restano attribuite al Consiglio.

2.  Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.  Il CPS riceve periodicamente dal presidente del Comitato militare dell’UE (EUMC) relazioni sulla condotta della missione militare dell’UE. Il CPS può invitare alle sue riunioni il comandante della missione dell’UE, ►M6  e il comandante della forza della missione dell'UE ◄ ove opportuno.

Articolo 6

Direzione militare

1.  L’EUMC sorveglia la corretta esecuzione della missione militare dell’UE condotta sotto la responsabilità del comandante della missione dell’UE.

2.  L’EUMC riceve periodicamente relazioni del comandante della missione dell’UE. Esso può invitare alle sue riunioni il comandante della missione dell’UE, ►M6  e il comandante della forza della missione dell'UE ◄ ove opportuno.

3.  Il presidente dell’EUMC agisce in qualità di punto di contatto primario con il comandante della missione dell’UE.

▼M3

Articolo 7

Coerenza della risposta dell’Unione e coordinamento

1.  L’AR garantisce la coerenza dell’attuazione della presente decisione con l’azione esterna dell’Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell’Unione.

▼M6

2.  Fatta salva la catena di comando, il comandante della forza della missione dell'UE riceve orientamenti politici a livello locale dal rappresentante speciale dell'UE per il Corno d'Africa in coordinamento con le delegazioni dell'Unione competenti per la regione.

▼M3

3.  La missione militare dell’UE mantiene e rafforza il coordinamento con l’EUNAVFOR Atalanta e con l’EUCAP Nestor. Il centro operativo dell’UE, conformemente al suo mandato stabilito nella decisione 2012/173/PESC, del 23 marzo 2012, sull’attivazione del centro operativo dell’UE per le missioni e l’operazione di politica di sicurezza e di difesa comune nel Corno d’Africa ( 1 ), facilita detto coordinamento e lo scambio di informazioni allo scopo di migliorare la coerenza, l’efficacia e le sinergie tra le tre missioni e operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune nella regione.

▼M4

4.  La missione militare dell'UE opera, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, in stretta cooperazione con gli altri attori internazionali nella regione, in particolare le Nazioni Unite e l'AMISOM, in linea con le esigenze concordate del governo federale somalo.

▼B

Articolo 8

Partecipazione di Stati terzi

1.  Senza pregiudizio dell’autonomia decisionale dell’Unione o del quadro istituzionale unico e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare alla missione.

2.  Il Consiglio autorizza il CPS a invitare gli Stati terzi ad offrire un contributo e ad adottare, su raccomandazione del comandante della missione dell’UE ►M6  in consultazione con il comandante della forza della missione dell'UE, ◄ e dell’EUMC, le pertinenti decisioni in merito all’accettazione dei contributi proposti.

3.  Le modalità particolareggiate della partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell’articolo 37 del TUE e secondo la procedura di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Quando l’Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest’ultimo alle missioni di gestione delle crisi dell’Unione, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito della presente missione.

4.  Gli Stati terzi che forniscono un contributo militare significativo alla missione militare dell’UE hanno diritti e obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri che vi partecipano.

5.  Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull’istituzione di un comitato dei contributori, qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi.

Articolo 9

Status del personale diretto dall’UE

Lo status delle unità e del personale diretti dall’UE, compresi i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per l’espletamento e il corretto svolgimento della missione, possono essere oggetto di un accordo concluso ai sensi dell’articolo 37 del TUE e secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 3, del TFUE.

▼M3

Articolo 10

Disposizioni finanziarie

1.  I costi comuni della missione militare dell’UE sono amministrati conformemente alla decisione 2011/871/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) ( 2 ) («ATHENA»).

2.  L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’operazione militare dell’UE per il periodo fino al 9 agosto 2011 è pari a 4,8 milioni di EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 25, paragrafo 1, di ATHENA è pari al 60 %.

3.  L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell’UE per il periodo dal 9 agosto 2011 al 31 dicembre 2012 è pari a 4,8 milioni di EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 25, paragrafo 1, di ATHENA è pari al 30 %.

4.  L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell’UE per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2013 è pari a 11,6 milioni di EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 25, paragrafo, 1 di ATHENA è pari al 20 % e la percentuale dell’impegno di cui all’articolo 32, paragrafo 3, di ATHENA è pari al 30 %.

▼M4

5.  L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 1o aprile 2015 al 31 dicembre 2016 è pari a 17 507 399 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, di ATHENA è pari al 30 % e la percentuale dell'impegno di cui all'articolo 32, paragrafo 3, di ATHENA è pari al 90 %.

▼M5

6.  L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 è pari a 22 948 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 ( 3 ) è pari a 0 %.

▼M7

7.  L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 è pari a 22 980 000  EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari al 0 % e la percentuale di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di tale decisione è pari al 0 %.

▼M4

Articolo 10 ter

Cellula di progetto

1.  La missione militare dell'UE dispone di una cellula di progetto per identificare ed attuare progetti, finanziati dagli Stati membri o da Stati terzi, che siano coerenti con gli obiettivi della missione e contribuiscano alla realizzazione del mandato.

2.  Fatto salvo il paragrafo 3, il comandante della missione dell'UE è autorizzato a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati come complemento coerente delle altre azioni della missione militare dell'EU. In tal caso il comandante della missione dell'UE conclude un accordo con detti Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni del comandante della missione dell'UE nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da detti Stati.

Né l'Unione né l'AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni del comandante della missione dell'UE nell'utilizzo dei fondi forniti da detti Stati.

3.  Il CPS approva l'accettazione dei contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati terzi.

▼M3

Articolo 11

Comunicazione di informazioni

1.   ►M4  L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, secondo necessità e in funzione dei bisogni della missione, le informazioni classificate dell'UE prodotte ai fini della missione, conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio ( 4 ): ◄

a) fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l’Unione e lo Stato terzo in questione;

b) o fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» negli altri casi.

2.  L’AR è altresì autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite (ONU) e all’Unione africana (UA), in funzione dei bisogni operativi della missione, le informazioni classificate dell’UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» che sono prodotte ai fini della missione, conformemente alla ►M4  decisione 2013/488/UE ◄ . A tal fine sono adottate disposizioni tra l’AR e le competenti autorità dell’ONU e dell’UA.

3.  Qualora insorgano necessità operative specifiche ed immediate, l’AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate dell’UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotte ai fini della missione, conformemente alla ►M4  decisione 2013/488/UE ◄ . A tal fine sono adottate disposizioni tra l’AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.

4.  L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione, coperti dall’obbligo del segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio ( 5 ).

5.  L’AR può delegare tali autorizzazioni, nonché la capacità di concludere gli accordi summenzionati al personale del servizio europeo per l’azione esterna e/o al comandante della missione dell’UE ►M6  e/o al comandante della forza della missione dell'UE. ◄

▼B

Articolo 12

Entrata in vigore e cessazione

1.  La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

▼M7

2.  Il mandato della missione militare dell'UE termina il 31 dicembre 2020.

▼M4

3.  La presente decisione è abrogata a decorrere dalla data di chiusura della sede del comando dell'UE, dell'ufficio di collegamento e sostegno a Nairobi e della cellula di sostegno a Bruxelles conformemente alla pianificazione approvata per la cessazione della missione militare dell'UE e fatte salve le procedure stabilite in ATHENA relative alle attività di revisione e rendimento dei conti della missione militare dell'UE.

▼B

Articolo 13

Pubblicazione

1.  La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.  Le decisioni del CPS relative alle nomine ►M6  di un comandante della forza della missione dell'UE ◄ e riguardanti l’accettazione dei contributi degli Stati terzi, nonché l’istituzione di un comitato dei contributori sono parimenti pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.



( 1 ) GU L 89 del 27.3.2012, pag. 66.

( 2 ) GU L 343 del 23.12.2011, pag. 35.

( 3 ) Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 39).

( 4 ) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle regole di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

( 5 ) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).

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