This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02010D0022-20120516
Decision of the European Central Bank of 25 November 2010 on the quality accreditation procedure for manufacturers of euro banknotes (ECB/2010/22) (2010/773/EU)
Consolidated text: Decisione della Banca centrale europea del 25 novembre 2010 sulla procedura di accreditamento di qualità per i fabbricanti delle banconote in euro (BCE/2010/22) (2010/773/UE)
Decisione della Banca centrale europea del 25 novembre 2010 sulla procedura di accreditamento di qualità per i fabbricanti delle banconote in euro (BCE/2010/22) (2010/773/UE)
No longer in force
)
2010D0022 — IT — 16.05.2012 — 001.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 25 novembre 2010 sulla procedura di accreditamento di qualità per i fabbricanti delle banconote in euro (BCE/2010/22) (GU L 330, 15.12.2010, p.14) |
Modificato da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
No |
page |
date |
||
L 126 |
13 |
15.5.2012 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 25 novembre 2010
sulla procedura di accreditamento di qualità per i fabbricanti delle banconote in euro
(BCE/2010/22)
(2010/773/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 128, paragrafo 1,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), e in particolare l’articolo 16,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 128, paragrafo 1, del trattato e l’articolo 16 dello Statuto del SEBC prevedono che la Banca centrale europea (BCE) abbia il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione delle banconote in euro all’interno dell’Unione. Tale diritto include la competenza ad adottare misure atte a proteggere l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento. |
(2) |
È di fondamentale importanza che la produzione delle banconote in euro e delle materie prime delle banconote in euro, al fine di garantire la qualità delle stesse, ovunque esse siano prodotte, avvenga nel rispetto di identici standard di qualità. |
(3) |
Pertanto, dovrebbe essere predisposta una procedura di accreditamento di qualità al fine di garantire che solo i fabbricanti che rispettino i requisiti minimi di qualità siano accreditati per la produzione delle banconote in euro e delle materie prime delle banconote in euro, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione:
a) per «accreditamento di qualità» si intende lo status, la cui portata è stabilita negli articoli 3 e 4, accordato dalla BCE ad un fabbricante a conferma del fatto che il medesimo si conforma ai requisiti di qualità;
b) per «attività di produzione delle banconote in euro» si intende la produzione di banconote in euro o di qualunque materia prima delle banconote in euro;
c) per «fabbricante» si intende qualunque soggetto che sia o intenda essere coinvolto in un’attività di produzione delle banconote in euro;
d) per «luogo di fabbricazione» si intende qualunque locale utilizzato dal fabbricante, o che esso intenda utilizzare, per un’attività di produzione delle banconote in euro;
e) per «requisiti di qualità» si intendono le norme sostanziali cui deve conformarsi un fabbricante che richieda l’accreditamento di qualità, secondo quanto disposto in altra sede dalla BCE;
f) per «disposizioni di qualità» si intendono le misure adottate da un fabbricante presso un luogo di fabbricazione al fine di conformarsi ai requisiti di qualità;
g) per «autorità di certificazione» si intende un’autorità di certificazione indipendente che valuta i sistemi di controllo della qualità dei fabbricanti ed è abilitata a certificare che un fabbricante soddisfi i requisiti della serie di norme ISO 9001;
h) per «materie prime delle banconote in euro» si intendono la carta, l’inchiostro, la banda metallica e il filo usati per la produzione delle banconote in euro;
i) per «elementi di sicurezza dell’euro» e «attività di sicurezza dell’euro» si intendono le definizioni che ne dà la decisione BCE/2008/3 del 15 maggio 2008 sulle procedure di accreditamento di sicurezza per i fabbricanti degli elementi di sicurezza dell’euro per le banconote in euro ( 1 );
j) per «giorno lavorativo della BCE» si intende un giorno da lunedì a venerdì, ad esclusione delle festività della BCE;
k) per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l’euro;
l) per «questionario di controllo preliminare» si intende un modulo utilizzato dall’unità per il controllo della qualità al fine di ottenere da un fabbricante delle informazioni circa le specificità di un luogo di fabbricazione e circa le modifiche apportate alle disposizioni di qualità rispetto all’ultimo controllo della qualità.
Articolo 2
Principi generali
1. Un fabbricante deve richiedere ed ottenere l’accreditamento di qualità dalla BCE prima di iniziare o continuare la sua attività di produzione delle banconote in euro.
2. Un fabbricante accreditato può svolgere un’attività di produzione delle banconote in euro esclusivamente presso il luogo di fabbricazione per il quale è stato accordato l’accreditamento di qualità ai sensi della presente decisione.
3. I requisiti stabiliti dalla BCE ai fini dell’accreditamento di qualità sono da intendersi come requisiti minimi. I fabbricanti possono adottare ed attuare standard di qualità più stringenti, stabiliti nel loro piano per la qualità, come definito nei requisiti di qualità.
4. Il Comitato esecutivo, sentito il parere del Comitato per le banconote, è competente ad adottare tutte le decisioni relative all’accreditamento di qualità di un fabbricante, e ne informa il Consiglio direttivo. Il Comitato esecutivo può decidere di subdelegare, a uno o più dei propri membri, il potere di concedere, rinnovare o prorogare tale accreditamento, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’articolo 4, paragrafo 3, e degli articoli 7 e 10.
5. Eventuali costi e connesse perdite che un fabbricante sopporti in conseguenza dell’applicazione della presente decisione sono a carico del fabbricante.
6. Le disposizioni della presente decisione non pregiudicano eventuali accreditamenti di qualità, pieni o temporanei, accordati prima dell’entrata in vigore della stessa.
Articolo 3
Accreditamento di qualità pieno
1. Un fabbricante può svolgere un’attività di produzione delle banconote in euro esclusivamente se la BCE accorda l’accreditamento di qualità pieno per tale attività.
2. Può essere accordato l’accreditamento di qualità pieno per un’attività di produzione delle banconote in euro, quando il fabbricante soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a) sia stato coinvolto in un’attività di produzione delle banconote in euro nei 24 mesi precedenti la richiesta di accreditamento di qualità pieno o gli sia stato accordato l’accreditamento di qualità temporaneo come stabilito nell’articolo 4 ed abbia iniziato un’attività di produzione delle banconote in euro ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3;
b) si conformi alle serie di norme ISO 9001 per il controllo della qualità presso uno specifico luogo di fabbricazione per una specifica attività di produzione delle banconote in euro, e un’autorità di certificazione abbia emesso un certificato a tal fine;
c) si conformi ai requisiti di qualità presso il summenzionato luogo di fabbricazione per la summenzionata attività di produzione delle banconote in euro;
d) abbia l’accreditamento di sicurezza con riferimento al summenzionato luogo di fabbricazione per la summenzionata attività di sicurezza dell’euro ai sensi della decisione BCE/2008/3, qualora produca elementi di sicurezza dell’euro;
e) il suo luogo di fabbricazione sia situato in uno Stato membro, qualora si tratti di una stamperia; e
f) il suo luogo di fabbricazione sia situato in uno Stato membro o in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), qualora non si tratti di una stamperia.
3. Il Comitato esecutivo, sentito il parere del comitato per le banconote può, sulla base di una valutazione caso per caso, concedere delle deroghe rispetto al requisito dell’ubicazione di cui alle lettere e) e f). Ogni decisione al riguardo è notificata senza indugio al Consiglio direttivo. Il Comitato esecutivo osserva ogni decisione in materia del Consiglio direttivo.
4. L’accreditamento di qualità pieno è accordato ai fabbricanti per 24 mesi, salvo che venga adottata una decisione ai sensi degli articoli 15, 16 o 17. L’accreditamento di qualità pieno può essere rinnovato ogni 24 mesi.
5. È necessaria la previa approvazione in forma scritta della BCE, perché un fabbricante accreditato possa esternalizzare la produzione di banconote in euro o delle materie prime delle banconote in euro in altro luogo di fabbricazione o a qualunque terzo, incluse le società controllate e consociate.
Articolo 4
Accreditamento di qualità temporaneo
1. Se, nei 24 mesi precedenti, un fabbricante non è stato coinvolto in un’attività di produzione delle banconote in euro descritta all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), può essergli accordato l’accreditamento di qualità temporaneo per un’attività di produzione delle banconote in euro pianificata.
2. Può essere accordato l’accreditamento di qualità temporaneo per un’attività di produzione delle banconote in euro, quando il fabbricante soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a) si conformi alle serie di norme ISO 9001 per il controllo della qualità presso uno specifico luogo di fabbricazione per un’attività di produzione delle banconote in euro pianificiata e un’autorità di certificazione abbia emesso un certificato a tal fine;
b) abbia realizzato le procedure e le infrastrutture necessarie per conformarsi ai requisiti di qualità presso il summenzionato luogo di fabbricazione per la summenzionata attività di produzione di banconote in euro;
c) abbia l’accreditamento di sicurezza pieno presso il summenzionato luogo di fabbricazione per un’attività di sicurezza dell’euro pianificata ai sensi della decisione BCE/2008/3, qualora pianifichi di produrre un elemento di sicurezza dell’euro;
d) il suo luogo di fabbricazione sia situato in uno Stato membro, qualora si tratti di una stamperia; e
e) il suo luogo di fabbricazione sia situato in uno Stato membro o in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), qualora non si tratti di una stamperia.
3. L’accreditamento di qualità temporaneo è concesso ad un fabbricante per un anno, salvo che venga adottata una decisione ai sensi degli articoli 15, 16 o 17. Qualora durante tale periodo il fabbricante partecipi ad una gara d’appalto per lo svolgimento di un’attività di produzione delle banconote in euro o riceva tale incarico, il suo accreditamento di qualità temporaneo può essere esteso per quanto necessario, fin quando la BCE non abbia deciso se concedere l’accreditamento di qualità pieno.
SEZIONE II
PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DI QUALITÀ PIENO
Articolo 5
Richiesta di avvio del procedimento e nomina dell’unità per il controllo della qualità
1. Un fabbricante cui sia stato accordato l’accreditamento di qualità temporaneo per un’attività di produzione delle banconote in euro pianificata, il quale intenda svolgere tale attività, o abbia svolto un’attività di produzione delle banconote in euro nei 24 mesi precedenti e intenda continuare a svolgere l'attività in questione, presenta per iscritto alla BCE richiesta di avvio del procedimento di accreditamento di qualità pieno. Tale richiesta include quanto segue:
a) l’indicazione del luogo di fabbricazione, della sua ubicazione e dell’attività di produzione di banconote in euro per cui il fabbricante chiede l’accreditamento di qualità pieno;
b) informazioni circa l’attività di produzione di banconote in euro svolta;
c) copia del certificato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b).
2. La BCE controlla se il fabbricante si è conformato ai requisiti stabiliti nel paragrafo 1 ed informa il fabbricante dell’esito di tale valutazione entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di avvio del procedimento. La BCE può prorogare tale termine una volta, dandone comunicazione al fabbricante per iscritto. Nel corso di tale valutazione, la BCE può richiedere al fabbricante informazioni aggiuntive in relazione ai requisiti elencati al paragrafo 1. Se la BCE richiede informazioni aggiuntive, informa il fabbricante dell’esito della valutazione entro 20 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla data di ricezione delle informazioni aggiuntive. La BCE può concordare con il fabbricante la proroga dei termini di cui al presente paragrafo.
3. In caso di valutazione positiva, la BCE informa il fabbricante dello svolgimento di un controllo della qualità presso i locali dello stesso. La BCE nomina un’unità per il controllo della qualità composto da esperti della BCE e delle BCN. Nell’effettuare tali nomine si evitano conflitti d’interesse. Qualora sorga un conflitto d’interesse successivamente alla nomina, la BCE sostituisce immediatamente l’esperto in questione con un altro che non versi in conflitto d’interesse.
4. La BCE rigetta la richiesta di avvio del procedimento ed informa il fabbricante per iscritto della sua decisione e dei motivi, quando:
a) il fabbricante non fornisce le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1;
b) non fornisce alcuna delle informazioni aggiuntive richieste dalla BCE ai sensi del paragrafo 2 entro un termine ragionevole fissato di comune accordo;
c) la BCE ha revocato l’accreditamento di qualità pieno del fabbricante e non è trascorso il periodo specificato nella decisione di revoca, durante il quale la proposizione di una nuova richiesta di accreditamento è proibita;
d) l’ubicazione del luogo di fabbricazione non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere e) o f);
e) il fabbricante produce elementi di sicurezza dell’euro e la BCE non gli ha accordato l’accreditamento di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d).
5. Qualora un fabbricante accreditato intenda ottenere il rinnovo del suo accreditamento di qualità, e a condizione che presenti nuovamente richiesta per l’accreditamento di qualità pieno prima della data fissata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), il suo accreditamento di qualità rimane valido fin quando la BCE non abbia adottato una decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1.
Articolo 6
Controllo della qualità
1. Il controllo della qualità ha inizio il giorno concordato fra il fabbricante e la BCE. Se il fabbricante è una stamperia, il controllo della qualità è svolto durante la produzione di banconote in euro.
2. Al più tardi due settimane prima dello svolgimento del controllo della qualità, la BCE fornisce al fabbricante un questionario di controllo preliminare che esso compila e reinvia alla BCE almeno una settimana prima del controllo della qualità.
3. Il controllo della qualità è svolto presso il luogo di fabbricazione per cui il fabbricante chiede l’accreditamento di qualità.
4. L’unità per il controllo della qualità valuta se le disposizioni di qualità del fabbricante rispettino i requisiti di qualità. Se il fabbricante propone dei miglioramenti volti ad adeguarsi ai requisiti di qualità, l’accreditamento di qualità non è accordato fin quando tali miglioramenti non siano realizzati. Prima di presentare al fabbricante la bozza di relazione sul controllo di cui al paragrafo 6, l’unità per il controllo della qualità può effettuare un controllo supplementare della qualità per verificare se, a seguito di tali miglioramenti, le disposizioni di qualità siano state rese conformi ai requisiti di qualità.
5. Al termine del controllo della qualità e, se del caso, al termine del controllo supplementare della qualità, prima di lasciare il luogo di fabbricazione, l’unità per il controllo della qualità espone le proprie conclusioni, comprensive di qualsiasi difformità rispetto ai requisiti di qualità e di qualunque miglioramento proposto dal fabbricante, in un resoconto preliminare concordato e sottoscritto sia dall’unità per il controllo della qualità che dal fabbricante.
6. L’unità per il controllo della qualità predispone sulla base del resoconto preliminare una bozza di relazione sul controllo. Tale relazione contiene dettagli in particolare in merito a:
a) le disposizioni di qualità in vigore nel luogo di fabbricazione che si conformano ai requisiti di qualità;
b) eventuali casi di difformità rispetto ai requisiti di qualità identificati dall’unità per il controllo della qualità;
c) eventuali azioni intraprese dal fabbricante durante il controllo della qualità;
d) eventuali miglioramenti proposti dal fabbricante e, laddove abbia luogo una controllo supplementare della qualità, la valutazione dell’unità per il controllo della qualità circa la realizzazione di tali miglioramenti;
e) la valutazione dell’unità per il controllo della qualità in merito all’eventuale concessione dell’accreditamento di qualità pieno.
7. La bozza di relazione sul controllo è trasmessa al fabbricante entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla data di completamento del controllo della qualità o, se del caso, da quella del controllo della qualità supplementare. Il fabbricante ha la possibilità di presentare osservazioni entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla ricezione della bozza di relazione sul controllo. La BCE finalizza la bozza di relazione sul controllo tenendo conto delle osservazioni del fabbricante prima di adottare una decisione ai sensi dell’articolo 7. La BCE può concordare con il fabbricante l’estensione del termine di cui al presente paragrafo.
8. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, in caso di problemi di qualità che incidano sulla qualità delle banconote in euro o delle materie prime delle banconote in euro, la BCE può istruire un controllo della qualità specifico per indagare sulla questione. Si applicano i paragrafi dal 5 al 7 di conseguenza.
Articolo 7
Decisione sull’accreditamento di qualità pieno
1. La BCE comunica al fabbricante per iscritto la sua decisione sulla richiesta di accreditamento di qualità pieno entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla ricezione delle osservazioni del fabbricante sulla bozza di relazione sul controllo, ovvero dalla scadenza del termine per la produzione di tali osservazioni.
2. In caso di decisione positiva, la BCE accorda al fabbricante l’accreditamento di qualità pieno. La decisione specifica con chiarezza:
a) il fabbricante;
b) l’attività di produzione delle banconote in euro e il luogo di fabbricazione per cui è concesso l’accreditamento di qualità pieno;
c) la data di scadenza dell’accreditamento di qualità pieno;
d) qualunque condizione specifica relativa ai punti di cui alle lettere da a) a c).
La decisione è basata sulle informazioni fornite nella relazione finale sul controllo, che è allegata alla decisione.
3. Se al fabbricante non è accordato l’accreditamento di qualità pieno, la BCE specifica i motivi della decisione e il fabbricante può avviare il procedimento di revisione di cui all'articolo 18.
SEZIONE III
PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DI QUALITÀ TEMPORANEO
Articolo 8
Richiesta di avvio del procedimento e nomina dell’unità per il controllo preliminare della qualità
1. Qualora un fabbricante:
i) non abbia svolto un’attività di produzione delle banconote in euro nei 24 mesi precedenti la richiesta di accreditamento di qualità temporaneo; o
ii) non abbia svolto alcuna attività di produzione delle banconote in euro ma abbia ricevuto da una BCN o da una stamperia la richiesta di iniziare un’attività di produzione delle banconote in euro,
presenta alla BCE richiesta per iscritto di avvio del procedimento per l’accreditamento temporaneo.
Tale richiesta include:
a) l’indicazione del luogo di fabbricazione, della sua ubicazione e dell’attività di produzione di banconote in euro per cui il fabbricante chiede l’accreditamento di qualità temporaneo;
b) informazioni circa l’attività di produzione delle banconote in euro che si intende svolgere;
c) copia del certificato di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a).
2. Un fabbricante il cui accreditamento di qualità temporaneo sia scaduto, può presentare richiesta di un nuovo accreditamento di qualità temporaneo. In aggiunta alle informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1, sono specificate nella richiesta scritta alla BCE le ragioni per a) non aver partecipato ad una gara d’appalto per lo svolgimento di un’attività di produzione delle banconote in euro, ovvero b) non aver ricevuto tale incarico, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 3.
3. La BCE verifica se il fabbricante si sia conformato ai requisiti stabiliti nei paragrafi 1 e 2 ed informa il fabbricante dell’esito di tale valutazione entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta di avvio del procedimento. La BCE può prorogare tale termine una volta, dandone avviso scritto al fabbricante. Nel corso di tale valutazione, la BCE può richiedere informazioni aggiuntive al fabbricante in relazione ai requisiti elencati ai paragrafi 1 e 2. Se la BCE richiede informazioni aggiuntive, informa il fabbricante dell’esito della valutazione entro 20 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla data di ricevimento delle ulteriori informazioni. La BCE può concordare con il fabbricante l’estensione delle scadenze di cui al presente paragrafo.
4. In caso di valutazione positiva, la BCE informa il fabbricante dello svolgimento di un controllo preliminare della qualità presso i locali del fabbricante. L’unità per il controllo preliminare della qualità è nominata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3.
5. La BCE rigetta la richiesta di avvio del procedimento ed informa il fabbricante per iscritto della sua decisione e dei motivi quando:
a) il fabbricante non fornisce le informazioni richieste ai sensi dei paragrafi 1 e 2;
b) non fornisce alcuna delle informazioni aggiuntive richieste dalla BCE ai sensi del paragrafo 3 entro un termine ragionevole fissato di comune accordo;
c) la BCE ha revocato il suo accreditamento di qualità pieno e non è trascorso il periodo specificato nella decisione di revoca, durante il quale la proposizione di una nuova richiesta di accreditamento è proibita;
d) l’ubicazione del luogo di fabbricazione non soddisfa i requisiti stabiliti nell’articolo 4, paragrafo 2, lettere d) ed e);
e) il fabbricante intende produrre elementi di sicurezza dell’euro e la BCE non gli ha accordato l’accreditamento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c).
6. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2, qualora un fabbricante accreditato intenda ottenere il rinnovo del suo accreditamento di qualità, e a condizione che presenti nuovamente richiesta per l’accreditamento di qualità temporaneo prima della data fissata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), il suo accreditamento di qualità rimane valido fin quando la BCE non abbia adottato una decisione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1.
Articolo 9
Controllo preliminare della qualità
1. Il controllo preliminare della qualità ha inizio il giorno concordato fra il fabbricante e la BCE.
2. Il controllo preliminare della qualità è svolto presso il luogo di fabbricazione per cui il fabbricante chiede l’accreditamento di qualità.
3. L’unità per il controllo preliminare della qualità valuta se le disposizioni di qualità adottate dal fabbricante rispetteranno i requisiti di qualità allorquando il fabbricante inizi l’attività di produzione delle banconote in euro.
4. L’unità per il controllo preliminare della qualità espone le proprie conclusioni in una bozza di relazione sul controllo preliminare. Tale bozza di relazione sul controllo preliminare contiene in particolare dettagli su:
a) le disposizioni di qualità già in vigore nel luogo di fabbricazione che si conformano ai requisiti di qualità;
b) qualunque disposizione di qualità che il fabbricante debba ancora adottare al fine di conformarsi ai requisiti di qualità;
c) la valutazione dell’unità per il controllo preliminare della qualità in merito all’eventualità di accordare l’accreditamento di qualità temporaneo.
5. La bozza di relazione sul controllo preliminare è inviata al fabbricante entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla data di conclusione del controllo preliminare della qualità. Il fabbricante ha la possibilità di formulare osservazioni entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla ricezione della bozza di relazione sul controllo preliminare. La BCE finalizza la bozza di relazione sul controllo preliminare tenendo conto delle osservazioni del fabbricante prima di adottare una decisione ai sensi dell’articolo 10. La BCE può concordare con il fabbricante la proroga dei termini di cui al presente paragrafo.
Articolo 10
Decisione sull’accreditamento di qualità temporaneo
1. La BCE notifica per iscritto al fabbricante la sua decisione sulla richiesta di accreditamento di qualità temporaneo entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla ricezione delle osservazioni del fabbricante sulla bozza di relazione sul controllo, ovvero dalla scadenza del termine per fornire tali osservazioni.
2. In caso di decisione positiva, la BCE attribuisce al fabbricante l’accreditamento di qualità temporaneo. La decisione della BCE individua chiaramente:
a) il fabbricante;
b) l’attività di produzione delle banconote in euro e il luogo per i quali è concordato l’accreditamento di qualità temporaneo;
c) la data di scadenza dell’accreditamento di qualità temporaneo;
d) qualunque condizione specifica relativa ai punti di cui alle lettere da a) a c).
La decisione è basata sulle informazioni fornite nella relazione finale sul controllo preliminare di cui all’articolo 9, paragrafo 5, che è allegata alla decisione.
3. Un fabbricante cui sia stato accordato l’accreditamento di qualità temporaneo può partecipare ad una gara d’appalto per lo svolgimento di un’attività di produzione delle banconote in euro o ricevere tale incarico. Quando il fabbricante inizia un’attività di produzione delle banconote in euro, presenta immediatamente alla BCE richiesta per iscritto di avvio del procedimento di accreditamento di qualità pieno ai sensi della Sezione II. Il controllo della qualità di cui all’articolo 6 comincia al più tardi entro 12 mesi dalla data in cui al fabbricante è stato accordato l’accreditamento di qualità pieno.
4. La BCE specifica i motivi per cui non è accordato l’accreditamento di qualità temporaneo. Il fabbricante può avviare il procedimento di revisione di cui all’articolo 18.
SEZIONE IV
OBBLIGHI CONTINUATIVI
Articolo 11
Obblighi continuativi dei fabbricanti con accreditamento di qualità e della BCE
1. Il fabbricante accreditato fornisce alla BCE, con riferimento al luogo di fabbricazione pertinente, copia del certificato relativo al suo sistema di controllo della qualità, ogni qualvolta il certificato iniziale di cui agli articoli 3, paragrafo 2, lettera b) e 4, paragrafo 2, lettera a) è rinnovato.
2. Il fabbricante accreditato informa la BCE per iscritto e senza immotivato ritardo di quanto segue:
a) del’inizio di eventuali procedure di liquidazione o di riorganizzazione, o di qualunque procedura analoga che lo riguardi;
b) della nomina di un commissario liquidatore, un curatore fallimentare, un amministratore o altro soggetto avente simili funzioni;
c) dell’eventuale intenzione di far partecipare terze parti nell'attività di produzione delle banconote in euro, anche mediante subappalto;
d) di ogni eventuale modifica realizzata dopo che l’attribuzione dell’accreditamento di qualità sia stata accordata, che incida o possa incidere sul rispetto dei requisiti per l’accreditamento di qualità;
e) di ogni eventuale modifica relativa al controllo del fabbricante a seguito di una modifica del suo assetto proprietario o per qualsiaisi altra ragione.
3. Il fabbricante accreditato osserva il regime di riservatezza in merito ai requisiti di qualità.
4. La BCE informa i fabbricanti accreditati di qualunque aggiornamento dei requisiti di qualità.
SEZIONE V
CONSEGUENZE DELLA DIFFORMITÀ
Articolo 12
Procedura decisionale
1. Quando solleva un rilievo o adotta una decisione ai sensi degli articoli da 14 a 17, la BCE:
a) valuta la difformità, tenendo conto della relazione sul controllo preliminare; e
b) informa il fabbricante per iscritto del rilievo sollevato o della decisione adottata entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla ricezione delle osservazioni del fabbricante sulla bozza di relazione sul controllo preliminare, specificando: i) la difformità; ii) il luogo di fabbricazione e l’attività di produzione delle banconote in euro cui la rilevazione o la decisione si riferiscono; iii) la data del rilievo o la data in cui la decisione diventerà effettiva; e iv) i motivi del rilievo o della decisione.
2. In tutti i casi in cui la BCE sollevi un rilievo o adotti una decisione ai sensi degli articoli da 14 a 17, tali provvedimenti sono proporzionati alla gravità della difformità. La BCE informa le BCN e tutti i fabbricanti del rilievo sollevato o della decisione adottata, nonché della portata e della durata del provvedimento in questione. Essa specifica inoltre che alle BCN sarà notificata ogni modifica relativa alla condizione di difformità del fabbricante.
Articolo 13
Ipotesi di difformità
1. L’unità per il controllo preliminare della qualità riconduce ad una delle categorie indicate nei paragrafi da 2 a 5 le difformità di un fabbricante rispetto ai requisiti di qualità, agli altri requisiti per l’accreditamento di qualità o agli obblighi stabiliti nell’articolo 11.
2. Le difformità che ad avviso dell’unità per il controllo preliminare della qualità abbiano un immediato e serio impatto sulla qualità della produzione del fabbricante delle banconote in euro o delle materie prime delle banconote in euro sono considerate difformità gravi, in relazione alle quali la BCE adotta una decisione ai sensi dell’articolo 16.
3. Le difformità che ad avviso dell’unità per il controllo preliminare della qualità non abbiano un immediato e serio impatto sulla qualità della produzione del fabbricante delle banconote in euro o delle materie prime delle banconote in euro, ma possano avere un effetto negativo diretto sulla qualità di tale produzione sono considerate difformità ordinarie, in relazione alle quali la BCE adotta una decisione ai sensi dell’articolo 15.
4. Nella relazione sul controllo preliminare è fatta menzione, in forma di rilievo, delle difformità che ad avviso dell’unità per il controllo preliminare della qualità non abbiano un effetto negativo diretto sulla qualità della produzione del fabbricante delle banconote in euro o delle materie prime delle banconote in euro, ma cui sia necessario porre rimedio prima del successivo controllo della qualità, ed in relazione ad essa la BCE solleva un rilievo scritto ai sensi dell’articolo 14.
5. Nella relazione sul controllo preliminare è fatta menzione, in forma di annotazione, delle difformità che non rientrino nelle tipologie di cui ai paragrafi da 2 a 4, ma non si dà luogo ad ulteriori azioni ai sensi degli articoli da 14 a 17.
Articolo 14
Rilievi in forma scritta
1. La BCE solleva un rilievo in forma scritta nei confronti del fabbricante in caso di difformità del tipo di cui all’articolo 13, paragrafo 4, che può essere inserita nella relazione sul controllo preliminare.
2. Nel rilievo in forma scritta si stabilisce che, ove non sia stato posto rimedio alla difformità quando si svolga il successivo controllo preliminare, la BCE adotta una decisione ai sensi dell’articolo 15.
Articolo 15
Misure correttive e sospensione dell’accreditamento di qualità in relazione ai nuovi ordini
Se è individuata una difformità del tipo di cui all’articolo 13, paragrafo 3, ma il fabbricante dimostra che sarà in grado di correggere tale difformità, la BCE adotta una decisione a mezzo della quale:
a) fissa, dopo aver consultato il fabbricante, un termine entro cui questi debba porre rimedio alla difformità;
b) specifica che il fabbricante non può accettare nuovi ordini per l’attività di produzione di banconote in euro in questione, né partecipare alle relative gare d’appalto, se non sia stato posto rimedio alla difformità entro il termine di cui alla lettera a).
Articolo 16
Sospensione dell’attività di produzione delle banconote in euro
1. Se è individuata una difformità ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, l’unità per il controllo preliminare della qualità può raccomandare alla BCE la sospensione della pertinente attività di produzione di banconote in euro con effetto immediato fin quando non sia stato posto rimedio alla difformità in questione. Il fabbricante fornisce informazioni all’unità per il controllo preliminare circa eventuali altri fabbricanti che possano essere interessati, in quanto clienti o fornitori, dalla sospensione.
2. Quanto prima possibile, dopo che la sospensione di cui al paragrafo 1 abbia prodotto i suoi effetti, l’unità per il controllo preliminare della qualità, nel corso di un controllo supplementare della qualità, valuta se sia stato posto rimedio alla difformità in questione. Se l’unità per il controllo preliminare della qualità decide che è stato posto rimedio alla difformità, la BCE revoca la sospensione. Se il fabbricante non rettifica la difformità, la BCE adotta una decisione ai sensi dell’articolo 17.
Articolo 17
Revoca dell’accreditamento di qualità
1. La BCE revoca l’accreditamento di qualità di un fabbricante se questi non sia in grado di rettificare una difformità del tipo di cui all’articolo 13, paragrafo 2.
2. Nella decisione di revoca, la BCE specifica la data a partire dalla quale il fabbricante può richiedere nuovamente l’accreditamento di qualità.
Articolo 18
Procedimento di revisione
1. Se la BCE adotta una decisione in virtù della quale:
a) rigetta una richiesta di avvio del procedimento di accreditamento di qualità pieno o temporaneo;
b) si rifiuta di accordare l’accreditamento di qualità pieno o temporaneo;
c) ai sensi degli articoli da 14 a 17;
il fabbricante può, entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla notifica di tale decisione, presentare richiesta scritta di revisione della decisione al Consiglio direttivo. Il fabbricante indica i motivi ed ogni informazione a sostengno di tale richiesta.
2. Se il fabbricante ne fa esplicita richiesta, e ne indica i motivi, il Consiglio direttivo può sospendere l’applicazione della decisione sottoposta a revisione.
3. Il Consiglio direttivo rivede la decisione ed entro due mesi, decorrenti dalla ricezione della richiesta, comunica per iscritto al fabbricante la sua decisione motivata.
4. L’applicazione dei paragrafi da 1 a 3 fa salvi i diritti tutelati negli articoli 263 e 265 del trattato.
SEZIONE VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19
Registro degli accreditamenti di qualità della BCE
1. La BCE mantiene un registro degli accreditamenti di qualità che:
a) contiene un elenco dei fabbricanti cui è stato accordato l’accreditamento di qualità pieno o temporaneo e dei relativi luoghi di fabbricazione;
b) indica in relazione a ciascun luogo di fabbricazione l’attività di produzione delle banconote in euro per cui è stato attribuito l’accreditamento di qualità;
c) registra la scadenza di ogni accreditamento di qualità.
2. Se la BCE adotta una decisione ai sensi dell’articolo 16, registra la durata della sospensione.
3. Se la BCE adotta una decisione ai sensi dell'articolo 17, rimuove il nome del fabbricante dal registro.
4. La BCE rende disponibile alle BCN e ai fabbricanti accreditati un elenco di tutti i fabbricanti contenuti nel registro e i relativi aggiornamenti.
Articolo 20
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a partire dal 1o maggio 2011.
( 1 ) GU L 140 del 30.5.2008, pag. 26.