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Document 02010A0204(01)-20200213

    Consolidated text: Convenzione monetaria tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano

    02010A0204(01) — IT — 13.02.2020 — 006.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    CONVENZIONE MONETARIA

    tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano

    (GU C 028 del 4.2.2010, pag. 13)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

     M1

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2012/355/UE del 2 luglio 2012

      L 174

    24

    4.7.2012

     M2

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 marzo 2014 2014/C 73/06

      C 73

    29

    12.3.2014

     M3

    DECISIONE (UE) 2015/767 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2015

      L 120

    58

    13.5.2015

     M4

    DECISIONE (UE) 2016/255 DELLA COMMISSIONE del 23 febbraio 2016

      L 47

    10

    24.2.2016

     M5

    DECISIONE (UE) 2017/124 DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 2017

      L 19

    64

    25.1.2017

     M6

    DECISIONE (UE) 2018/495 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2018

      L 81

    77

    23.3.2018

     M7

    DECISIONE (UE) 2019/511 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2019

      L 85

    24

    27.3.2019

    ►M8

    DECISIONE (UE) 2020/109 DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 2020

      L 19

    36

    24.1.2020




    ▼B

    CONVENZIONE MONETARIA

    tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano

    2010/C 28/05



    L’UNIONE EUROPEA, rappresentata dalla Commissione europea e dalla Repubblica italiana,

    e

    LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, rappresentato dalla Santa Sede ai sensi dell’articolo 3 del trattato del Laterano,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 1o gennaio 1999 l’euro ha sostituito la moneta di ciascuno Stato membro partecipante alla terza fase dell’Unione economica e monetaria, tra cui l’Italia, ai sensi al regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998.

    (2)

    Prima dell’introduzione dell’euro l’Italia e lo Stato della Città del Vaticano erano uniti da accordi bilaterali in materia monetaria, in particolare la convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa il 3 dicembre 1991.

    (3)

    Nella dichiarazione n. 6 allegata all’atto finale del trattato sull’Unione europea si dichiara che la Comunità deve facilitare la rinegoziazione degli accordi vigenti con lo Stato della Città del Vaticano che risultasse necessaria a seguito dell’introduzione della moneta unica.

    (4)

    Il 29 dicembre 2000 la Comunità europea rappresentata dalla Repubblica italiana in associazione con la Commissione e la BCE ha concluso una convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano.

    (5)

    Conformemente alla presente convenzione monetaria, lo Stato della Città del Vaticano utilizza l’euro come sua moneta ufficiale e conferisce corso legale alle banconote e alle monete in euro. Esso assicura che le norme UE in materia di banconote e monete denominate in euro — comprese le norme in materia di protezione contro la falsificazione — siano applicabili nel suo territorio.

    (6)

    La presente convenzione non impone alla BCE e alle banche centrali nazionali l’obbligo di includere gli strumenti finanziari dello Stato della Città del Vaticano negli elenchi dei valori mobiliari oggetto delle operazioni di politica monetaria del sistema europeo delle banche centrali.

    (7)

    Viene istituito un comitato misto composto da rappresentanti dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica italiana, della Commissione e della BCE con il compito di esaminare l’applicazione della presente convenzione, decidere il massimale annuo per le emissioni di monete, esaminare l’adeguatezza della proporzione minima di monete da introdurre al valore facciale e valutare le misure adottate dallo Stato della Città del Vaticano per l’attuazione della normativa UE in materia.

    (8)

    La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente per la risoluzione delle controversie derivanti dall’applicazione della presente convenzione,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



    Articolo 1

    Lo Stato della Città del Vaticano ha il diritto di utilizzare l’euro come propria moneta ufficiale, in conformità al regolamento (CE) n. 1103/97 e al regolamento (CE) n. 974/98. Lo Stato della Città del Vaticano conferisce corso legale alle banconote e alle monete in euro.

    Articolo 2

    Lo Stato della Città del Vaticano emette banconote, monete o sostituti monetari di qualsiasi tipo solo dopo aver concordato con l’Unione europea le condizioni di tali emissioni. A decorrere dal 1o gennaio 2010 l’emissione delle monete in euro è soggetta alle condizioni previste negli articoli che seguono.

    Articolo 3

    1.  Il massimale annuo (in termini di valore) per l’emissione delle monete in euro da parte dello Stato della Città del Vaticano è calcolato dal comitato misto istituito dalla presente convenzione, quale somma di:

    — 
    una parte fissa, il cui importo iniziale per il 2010 è fissato a 2 300 000 EUR. Il comitato misto può rivedere annualmente la parte fissa per tener conto sia dell’inflazione — sulla base dell’inflazione IAPC in Italia nell’anno n-1 — sia di eventuali sviluppi significativi sul mercato delle monete da collezione in euro,
    — 
    una parte variabile, corrispondente al numero medio pro capite di monete emesse della Repubblica italiana nell’anno n-1 moltiplicato per il numero di abitanti dello Stato della Città del Vaticano.

    2.  Lo Stato della Città del Vaticano può inoltre emettere una moneta commemorativa ovvero da collezione speciale in Sede Vacante. Qualora a seguito dell’emissione speciale l’emissione complessiva dovesse superare il massimale fissato al paragrafo 1, il valore dell’emissione speciale verrà conteggiato sulla parte rimanente del massimale dell’anno precedente ovvero a riduzione del massimale dell’anno successivo.

    Articolo 4

    1.  Le monete in euro emesse dallo Stato della Città del Vaticano sono identiche alle monete in euro emesse dagli Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato l’euro, per quanto concerne il valore nominale, il corso legale, le caratteristiche tecniche, le caratteristiche artistiche della faccia comune e le caratteristiche artistiche comuni della faccia nazionale.

    2.  Lo Stato della Città del Vaticano notifica preventivamente la faccia nazionale delle sue monete in euro alla Commissione, che ne verifica la conformità alle norme UE.

    Articolo 5

    1.  Le monete in euro emesse dallo Stato della Città del Vaticano sono coniate dall’Istituto poligrafico e zecca dello Stato della Repubblica italiana.

    2.  In deroga al paragrafo 1, lo Stato della Città del Vaticano può far coniare le sue monete da una zecca UE che conia monete in euro diversa da quella menzionata al paragrafo 1, previo accordo del comitato misto.

    Articolo 6

    1.  Il volume delle monete in euro emesse dallo Stato della Città del Vaticano si aggiunge al volume di monete emesse dalla Repubblica italiana ai fini dell’approvazione da parte della Banca centrale europea del volume complessivo del conio effettuato dalla Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    2.  Lo Stato della Città del Vaticano comunica ogni anno alla Repubblica italiana, entro e non oltre il 1o settembre, il volume e il valore nominale delle monete in euro che prevede di emettere nel corso dell’anno successivo. Notifica inoltre alla Commissione le previste condizioni di emissione delle monete.

    3.  Lo Stato della Città del Vaticano comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 per l’anno 2010 al momento della firma della presente convenzione.

    4.  Fatta salva l’emissione di monete da collezione, lo Stato della Città del Vaticano mette in circolazione al valore facciale almeno il 51 % delle monete in euro emesse ogni anno. Il comitato misto esamina ogni cinque anni l’adeguatezza della proporzione minima di monete da introdurre al valore facciale e può decidere di aumentarla.

    Articolo 7

    1.  Lo Stato della Città del Vaticano può emettere monete da collezione in euro. Esse sono incluse nel massimale annuo di cui all’articolo 3. L’emissione delle monete da collezione in euro da parte dello Stato della Città del Vaticano è effettuata in linea con gli orientamenti UE per le monete da collezione in euro, che prevedono, in particolare, l’adozione di caratteristiche tecniche, caratteristiche artistiche e tagli che consentano di differenziare tali monete da quelle destinate alla circolazione.

    2.  Le monete da collezione emesse dallo Stato della Città del Vaticano non hanno corso legale nell’Unione europea.

    Articolo 8

    1.  Lo Stato della Città del Vaticano si impegna ad adottare tutte le misure appropriate, mediante il recepimento diretto o azioni equivalenti, per attuare gli atti giuridici e le norme UE elencati nell’allegato alla presente convenzione, in materia di:

    a) 

    banconote e monete in euro;

    b) 

    prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, medaglie e gettoni e i requisiti in materia di comunicazione statistica.

    Se e quando un settore bancario verrà creato nello Stato della Città del Vaticano, l’elenco di atti giuridici e di norme di cui all’allegato verrà integrato per includervi la normativa UE in materia bancaria e finanziaria e gli atti giuridici e le norme della BCE, in particolare i requisiti in materia di comunicazione statistica.

    2.  Gli atti giuridici e le norme di cui al paragrafo 1 sono attuati dallo Stato della Città del Vaticano entro i termini specificati nell’allegato.

    3.  Ogni anno la Commissione modifica l’allegato per tener conto di nuovi pertinenti atti giuridici e norme dell’UE e delle modifiche introdotte negli atti vigenti. Il comitato misto fissa quindi termini appropriati e ragionevoli per l’attuazione da parte dello Stato della Città del Vaticano dei nuovi atti giuridici e delle norme aggiunti all’allegato.

    4.  L’allegato aggiornato viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 9

    Gli istituti finanziari aventi sede nello Stato della Città del Vaticano possono avere accesso ai sistemi di regolamento interbancario e ai sistemi di pagamento e di regolamento dell’area euro a condizioni adeguate fissate dalla Banca d’Italia, in accordo con la Banca centrale europea.

    Articolo 10

    1.  La Corte di giustizia dell’Unione europea ha la competenza esclusiva per la risoluzione delle controversie tra le parti derivanti dall’applicazione della presente convenzione e che non possano essere risolte in seno al comitato misto.

    2.  L’Unione europea (agendo su raccomandazione della delegazione UE in seno al comitato misto) o lo Stato della Città del Vaticano possono rivolgersi alla Corte di giustizia se ritengono che l’altra parte non abbia rispettato un obbligo previsto dalla presente convenzione. La sentenza della Corte è obbligatoria per le parti, che devono, adottano le misure necessarie per conformarvisi entro il termine fissato dalla Corte nella sentenza stessa.

    3.  Se l’Unione europea o lo Stato della Città del Vaticano non adotta le misure necessarie per conformarsi alla sentenza nel termine prescritto, l’altra parte può porre fine immediatamente alla convenzione.

    Articolo 11

    1.  È istituito un comitato misto. Esso è composto da rappresentanti dello Stato della Città del Vaticano e dell’Unione europea. La delegazione dell’UE si compone di rappresentanti della Commissione e della Repubblica italiana, nonché di rappresentanti della Banca centrale europea. La delegazione dell’Unione europea adotta il suo regolamento interno per consenso.

    2.  Il comitato misto si riunisce almeno una volta all’anno. La presidenza viene esercitata alternativamente per un periodo di un anno da un rappresentante dell’Unione europea e da un rappresentante dello Stato della Città del Vaticano. Il comitato misto adotta le sue decisioni all’unanimità.

    3.  Il comitato misto procede a scambi di opinioni e di informazioni e adotta le decisioni di cui agli articoli 3, 6 e 8. Esso esamina le misure adottate dallo Stato della Città del Vaticano e cerca di risolvere eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente accordo.

    4.  L’Unione europea esercita per prima la presidenza del comitato misto con l’entrata in vigore del presente accordo, ai sensi dell’articolo 13.

    Articolo 12

    Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 3, ogni parte può porre fine alla presente convenzione con un preavviso di un anno.

    Articolo 13

    Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio 2010.

    Articolo 14

    La convenzione monetaria del 29 dicembre 2000 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione. I riferimenti alla convenzione del 29 dicembre 2000 si intendono fatti alla presente convenzione.

    ▼M8

    ALLEGATO



     

    Disposizioni giuridiche da attuare

    Termine di attuazione

     

    Prevenzione del riciclaggio di denaro

     

    1

    Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1)

     

    2

    Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39)

    31 dicembre 2016 (2)

    3

    Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1)

    31 dicembre 2017 (3)

    4

    Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)

    31 dicembre 2017 (3)

     

    modificata da:

     

    5

    Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43)

    31 marzo 2020 (5)

     

    integrata da:

     

    6

    Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1)

    31 dicembre 2017 (4)

     

    modificato da:

     

    7

    Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione, del 27 ottobre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l’aggiunta dell’Etiopia all’elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 19 del 24.1.2018, pag. 1)

    31 marzo 2019 (5)

    8

    Regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione, del 13 dicembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 41 del 14.2.2018, pag. 4)

    31 marzo 2019 (5)

    9

    Regolamento delegato (UE) 2018/1108 della Commissione, del 7 maggio 2018, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme tecniche di regolamentazione sui criteri per la nomina dei punti di contatto centrali per gli emittenti di moneta elettronica e i prestatori di servizi di pagamento e norme relative alle loro funzioni (GU L 203 del 10.8.2018, pag. 2)

    31 dicembre 2020 (6)

    10

    Regolamento delegato (UE) 2018/1467 della Commissione, del 27 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta del Pakistan nella tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 246 del 2.10.2018, pag. 1)

    31 dicembre 2019 (6)

    11

    Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi (GU L 125 del 14.5.2019, pag. 4)

    31 dicembre 2020 (6)

    12

    Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 6)

    31 dicembre 2021 (6)

    13

    Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22)

    31 dicembre 2021 (6)

     

    Prevenzione della frode e della falsificazione

     

    14

    Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6)

    31 dicembre 2010

     

    modificato da:

     

    15

    Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1)

     

    16

    Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1)

    31 dicembre 2010

     

    modificato da:

     

    17

    Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5)

     

    18

    Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1)

    31 dicembre 2016 (2)

    19

    Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (GU L 123 del 10.5.2019, pag. 18)

    31 dicembre 2021 (6)

     

    Disposizioni sulle banconote e monete in euro

     

    20

    Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 1999 sul sistema di gestione della qualità per le monete in euro

    31 dicembre 2010

    21

    Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo all’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20)

    31 dicembre 2010

     

    modificato da:

     

    22

    Indirizzo BCE/2013/11 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modifica l’indirizzo BCE/2003/5 relativo all’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 43)

    31 dicembre 2014 (1)

    23

    Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1)

    31 dicembre 2012

     

    modificata da:

     

    24

    Decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea del 7 settembre 2012 (GU L 253 del 20.9.2012, pag. 19)

    31 dicembre 2013 (1)

    25

    Regolamento (UE) 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1)

    31 dicembre 2012

    26

    Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135)

    31 dicembre 2013 (1)

    27

    Decisione BCE/2013/10 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37)

    31 dicembre 2014 (1)

     

    modificata da:

     

    28

    Decisione (UE) 2019/669 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2019, che modifica la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 6)

    31 dicembre 2020 (6)

    29

    Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1)

    31 dicembre 2013 (2)

    (1)   Termine fissato dal comitato misto del 2013.

    (2)   Termine fissato dal comitato misto del 2014.

    (3)   Termine fissato dal comitato misto del 2015.

    (4)   Termine fissato dal comitato misto del 2017.

    (5)   Termine fissato dal comitato misto del 2018.

    (6)   Termine fissato dal comitato misto del 2019.

    Sezione dell’allegato della convenzione monetaria, in conformità del regime ad hoc del comitato misto su richiesta della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, relativa all’inclusione delle pertinenti norme applicabili ai soggetti che espletano attività finanziarie su base professionale



     

    Parti pertinenti dei seguenti strumenti giuridici

    Termine di attuazione

    30

    Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1)

    31 dicembre 2016 (1)

     

    modificata da:

     

    31

    Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001 (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28)

     

    32

    Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003 (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16)

     

    33

    Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1)

     

    34

    Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)

    31 dicembre 2017 (1)

    35

    Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

    31 dicembre 2017 (1)

     

    modificato da:

     

    36

    Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27)

    30 giugno 2019 (4)

    37

    Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1)

    31 marzo 2020 (4)

    38

    Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4)

    31 dicembre 2020 (5)

    39

    Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

    30 settembre 2018 (2)

     

    modificato da:

     

    40

    Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1)

    30 settembre 2018 (3)

    41

    Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179)

    30 settembre 2018 (2)

     

    Normativa relativa alla raccolta dei dati statistici (*1)

     

    42

    Indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34)

    31 dicembre 2016 (1)

     

    modificato da:

     

    43

    Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che modifica l’Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 36)

    31 marzo 2017 (2)

    44

    Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1)

    31 dicembre 2016 (1)

     

    modificato da:

     

    45

    Regolamento (UE) n. 1375/2014 della Banca centrale europea, del 10 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1071/2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (BCE/2014/51) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 77)

     

    46

    Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51)

    31 dicembre 2016 (1)

     

    modificato da:

     

    47

    Regolamento (UE) n. 756/2014 della Banca centrale europea, dell’8 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/30) (GU L 205 del 12.7.2014, pag. 14)

     

    48

    Indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1)

    31 dicembre 2016 (1)

     

    modificato da:

     

    49

    Indirizzo (UE) 2015/571 della Banca centrale europea, del 6 novembre 2014, che modifica l’Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2014/43) (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 82)

     

    50

    Indirizzo (UE) 2016/450 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, che modifica l’Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2015/44) (GU L 86 dell’1.4.2016, pag. 42)

    31 marzo 2017 (2)

    51

    Indirizzo (UE) 2017/148 della Banca centrale europea, del 16 dicembre 2016, che modifica l’Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2016/45) (GU L 26 del 31.1.2017, pag. 1)

    1o novembre 2017 (3)

    52

    Indirizzo (UE) 2018/877 della Banca centrale europea, del 1o giugno 2018, che modifica l’indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2018/17) (GU L 154 del 18.6.2018, pag. 22)

    1o ottobre 2019 (4)

    (1)   Termine fissato dal comitato misto del 2014.

    (2)   Termine fissato dal comitato misto del 2016.

    (3)   Termine fissato dal comitato misto del 2017.

    (4)   Termine fissato dal comitato misto del 2018.

    (5)   Termine fissato dal comitato misto del 2019.

    (*1)   Come stabilito dal modello per la presentazione semplificata dei dati statistici.

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