EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R1284-20231129

Consolidated text: Regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1284/2023-11-29

02009R1284 — IT — 29.11.2023 — 013.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

▼M12

REGOLAMENTO (UE) N. 1284/2009 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea

▼B

(GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (UE) N. 279/2010 DELLA COMMISSIONE  del 31 marzo 2010

  L 86

20

1.4.2010

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 269/2011 DEL CONSIGLIO  del 21 marzo 2011

  L 76

1

22.3.2011

 M3

REGOLAMENTO (UE) N. 1295/2011 DEL CONSIGLIO  del 13 dicembre 2011

  L 330

1

14.12.2011

 M4

REGOLAMENTO (UE) N. 49/2013 DEL CONSIGLIO  del 22 gennaio 2013

  L 20

25

23.1.2013

 M5

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO  del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M6

REGOLAMENTO (UE) N. 380/2014 DEL CONSIGLIO  del 14 aprile 2014

  L 111

29

15.4.2014

►M7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1604 DEL CONSIGLIO  del 25 ottobre 2018

  L 268

16

26.10.2018

 M8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1163 DELLA COMMISSIONE  del 5 luglio 2019

  L 182

33

8.7.2019

►M9

REGOLAMENTO (UE) 2019/1778 del Consiglio del 24 ottobre 2019

  L 272

3

25.10.2019

►M10

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1301 DEL CONSIGLIO  del 5 agosto 2021

  L 283

7

6.8.2021

►M11

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/595 DELLA COMMISSIONE  dell'11 aprile 2022

  L 114

60

12.4.2022

►M12

REGOLAMENTO (UE) 2022/2042 DEL CONSIGLIO  del 24 ottobre 2022

  L 275

48

25.10.2022

►M13

REGOLAMENTO (UE) 2023/2694 DEL CONSIGLIO  del 27 novembre 2023

  L 

1

28.11.2023




▼B

▼M12

REGOLAMENTO (UE) N. 1284/2009 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea

▼B



Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

▼M6 —————

▼B

d) 

«fondi», le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, ivi compresi, sebbene in via non esaustiva:

i) 

contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;

ii) 

depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;

iii) 

titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivativi;

iv) 

interessi, dividendi o altri redditi o plusvalore derivanti o generati dalle attività;

v) 

crediti, diritti di compensazione, garanzie, fideiussioni e altri impegni finanziari;

vi) 

lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;

vii) 

documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

e) 

«congelamento di fondi», il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

f) 

«risorse economiche», le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

g) 

«congelamento delle risorse economiche», il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;

h) 

«territorio dell'Unione», i territori a cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

▼M6 —————

▼B

Articolo 6

1.  
Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, di proprietà di, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell’allegato II.
2.  
È vietato mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato II fondi o risorse economiche, o destinarli a loro vantaggio.

▼M2

3.  
Nell’allegato II sono elencate le persone identificate dalla commissione d’inchiesta internazionale come responsabili degli avvenimenti del 28 settembre 2009 nella Repubblica di Guinea, e le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi a queste associate, designati dal Consiglio conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea ( 1 ).

▼B

4.  
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

▼M6

Articolo 7

Il divieto di cui all'articolo 6, paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.

▼B

Articolo 8

1.  

In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell’allegato III possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, alle condizioni che esse ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

a) 

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato II e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b) 

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute, connesse alle prestazioni di servizi giuridici;

c) 

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

d) 

necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che lo Stato membro abbia comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che dovrebbe essere concessa una determinata autorizzazione.

2.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1.

▼M13

Articolo 8 bis

1.  

L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di assistenza umanitaria o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a) 

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b) 

da organizzazioni internazionali;

c) 

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d) 

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;

e) 

da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;

f) 

da agenzie specializzate degli Stati membri; o

g) 

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.

2.  
Fatto salvo il paragrafo 1, e in deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell’allegato III possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per l’inoltro tempestivo di assistenza umanitaria o per sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali.
3.  
In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte della pertinente autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, tale autorizzazione si considera concessa.
4.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 2 e 3 entro quattro settimane dal rilascio di tale autorizzazione.

▼B

Articolo 9

1.  

In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) 

i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 6 sono stati inseriti o nell'allegato II o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima di tale data;

b) 

i fondi o le risorse economiche in questione saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c) 

il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencato nell'allegato II; e

d) 

il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1.

Articolo 10

1.  
L’articolo 6, paragrafo 2 non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti della persona fisica o giuridica, entità o organismo figuranti nell'elenco, purché gli eventuali versamenti su tali siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.
2.  

L’articolo 6, paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) 

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b) 

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 3 sono stati inseriti nell'allegato II,

purché tali interessi, altri profitti, pagamenti o strumenti finanziari siano congelati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 11

Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

Articolo 12

1.  

Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi sono tenuti a:

a) 

fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i conti e gli importi congelati a norma dell'articolo 6, alle autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato III per il paese in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o tramite l'autorità competente di cui ai siti web elencati nell'allegato III; e

b) 

collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.  
Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato.
3.  
Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 13

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente in merito alle misure adottate a norma del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 14

L’allegato II riporta, laddove disponibili, le informazioni sulle persone fisiche incluse nell'elenco sufficienti ad identificarle.

Tali informazioni possono riguardare:

a) 

cognome e nomi, compresi gli eventuali alias e titoli;

b) 

data e luogo di nascita;

c) 

cittadinanza;

d) 

numero del passaporto e della carta d'identità;

e) 

codice fiscale e numero di previdenza sociale;

f) 

sesso;

g) 

indirizzo o altre informazioni sul luogo in cui si trovano;

h) 

funzione o professione;

i) 

data di designazione.

L'allegato II può inoltre contenere le informazioni che permettono l'identificazione di cui sopra relativi a membri della famiglia delle persone che figurano nell'elenco, a condizione che tali informazioni siano necessarie, in un caso specifico, al fine esclusivo di verificare l'identità della persona fisica in questione figurante nell'elenco.

L'allegato II indica altresì i motivi dell'inserimento nell'elenco, per esempio la funzione.

▼M2

Articolo 15

La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato III sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

▼M2

Articolo 15 bis

1.  
Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 6, paragrafo 1, esso modifica di conseguenza l’allegato II.
2.  
Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3.  
Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la sua decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo.
4.  
L’elenco di cui all’allegato II è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

▼B

Articolo 16

1.  
Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2.  
Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni successiva modifica.

▼M9

Articolo 16 bis

1.  

Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

a) 

per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l'introduzione di modifiche dell'allegato I;

b) 

per quanto riguarda l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), la preparazione di modifiche dell'allegato I;

c) 

per quanto riguarda la Commissione:

i) 

l'aggiunta del contenuto dell'allegato I all'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di misure restrittive finanziarie dell'Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;

ii) 

il trattamento delle informazioni relative all'impatto di misure adottate a norma del presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2.  
Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco, a condanne penali di tai persone o a misure di sicurezza riguardanti dette persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato I.
3.  
Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell'allegato II del presente regolamento e l'alto rappresentante sono designati come «titolari del trattamento» ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

▼B

Articolo 17

1.  
Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web elencati nell'allegato III o mediante gli stessi.
2.  
Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni successiva modifica.
3.  
Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato III.

Articolo 18

Il presente regolamento si applica:

a) 

nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) 

a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) 

a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell'Unione;

d) 

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) 

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell'Unione.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M6 —————

▼M7




ALLEGATO II

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3



 

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

▼M10

1.

Capitano Moussa Dadis CAMARA

Data di nascita: 1.1.64 o 29.12.1968

N. di passaporto: R0001318

Sesso: maschile

Indirizzo: Ouagadougou (Burkina Faso)

Funzione o professione: ex militare e capo della giunta militare del CNDD (Conseil National pour la Democratie et le Developpement)

Persona identificata dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea

2.

Colonnello Moussa Tiégboro CAMARA

Pseudonimo: Moussa Thiegboro CAMARA

Data di nascita: 1.1.68

N. di passaporto: 7190

Sesso: maschile

Funzione o professione: segretario generale, presidenza della Repubblica di Guinea

Persona identificata dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea

3.

Colonnello Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

Data di nascita: 26.2.1957

N. di passaporto: 13683

Sesso: maschile

Funzione o professione: medico militare

Persona identificata dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea

4.

Capitano Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

Sesso: maschile

Indirizzo: Conakry (Repubblica di Guinea)

Funzione o professione: ex militare.

Altre informazioni: in stato di detenzione

Persona identificata dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea

5.

Colonnello Jean-Claude PIVI (alias Coplan)

Data di nascita: 1.1.1960

Sesso: maschile

Funzione o professione: ministro incaricato della sicurezza del presidente

Persona identificata dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea

▼M6




ALLEGATO III

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla commissione europea

▼M11

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CECHIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRO

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGHERIA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

PAESI BASSI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLONIA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTOGALLO

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

https://um.fi/pakotteet

SVEZIA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)

Rue de Spa 2/Spastraat 2

1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu



( 1 )  GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10.

Top