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Document 02009R1215-20160101

Consolidated text: Regolamento (CE) n . 1215/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea (versione codificata)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1215/2016-01-01

2009R1215 — IT — 01.01.2016 — 004.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1215/2009 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea

(versione codificata)

(GU L 328 dell'15.12.2009, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 1336/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2011

  L 347

1

30.12.2011

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M3

REGOLAMENTO (UE) n. 1202/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013

  L 321

1

30.11.2013

►M4

REGOLAMENTO (UE) 2015/2423 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2015

  L 341

18

24.12.2015




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1215/2009 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea

(versione codificata)



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2007/2000, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 ( 1 ), ha subito diverse e sostanziali modificazioni ( 2 ). È opportuno, per motivi di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di detto regolamento.

(2)

Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha concluso che gli accordi di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali dovrebbero essere preceduti da una liberalizzazione asimmetrica del commercio.

(3)

Proseguire la politica di apertura del mercato comunitario alle importazioni dai paesi dei Balcani occidentali dovrebbe contribuire alla stabilizzazione politica ed economica della regione senza ripercussioni negative per la Comunità.

(4)

È pertanto opportuno migliorare ulteriormente le preferenze commerciali autonome della Comunità, abolendo tutti i massimali tariffari residui per i prodotti industriali e agevolare maggiormente l’accesso al mercato comunitario dei prodotti agricoli e della pesca, compresi i prodotti trasformati.

(5)

Le misure in questione sono proposte nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, data la situazione specifica dei Balcani occidentali. Esse non costituiranno in alcun caso un precedente per la politica commerciale della Comunità nei confronti di altri paesi terzi.

(6)

In conformità del processo di stabilizzazione e di associazione dell’UE, basato sulla precedente impostazione regionale e sulle conclusioni del Consiglio del 29 aprile 1997, lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra l’UE e i paesi dei Balcani occidentali è soggetto a determinate condizioni. La concessione delle preferenze commerciali autonome è subordinata al rispetto dei principi fondamentali della democrazia e dei diritti umani, nonché alla disponibilità dei paesi interessati allo sviluppo delle loro relazioni economiche. La concessione di preferenze commerciali autonome migliorate a favore dei paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell’UE dovrebbe essere subordinata alla loro disponibilità ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale, specie attraverso la creazione di zone di libero scambio in conformità delle pertinenti norme GATT/OMC. Inoltre, l’ammissione al beneficio delle preferenze generalizzate è subordinata all’impegno dei beneficiari a favore di una cooperazione amministrativa efficace con la Comunità, onde prevenire qualsiasi rischio di frode.

(7)

Le preferenze commerciali possono essere concesse unicamente ai paesi e ai territori che possiedono un’amministrazione doganale autonoma.

(8)

La Bosnia-Erzegovina, la Serbia e il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell’ONU (1999) e sottoposto a un’amministrazione civile internazionale affidata alla missione delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK), soddisfano le suddette condizioni. Per evitare discriminazioni nella regione, sarebbe pertanto opportuno concedere a tutti questi paesi preferenze commerciali analoghe.

(9)

Le misure commerciali previste dal presente regolamento dovrebbero tener conto anche del fatto che la Serbia e il Kosovo costituiscono ciascuno territori doganali distinti.

(10)

La Comunità ha concluso con la Serbia un accordo sul commercio dei prodotti tessili ( 3 ).

(11)

L’Albania, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e il Montenegro dovrebbero continuare a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento solo nella misura in cui esso preveda concessioni più favorevoli rispetto a quelle vigenti nel quadro dei regimi contrattuali tra la Comunità e tali paesi.

(12)

Ai certificati di origine e alle procedure di cooperazione amministrativa dovrebbero applicarsi le relative disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( 4 ).

(13)

A fini di razionalizzazione e di semplificazione, è opportuno autorizzare la Commissione ad apportare, previa consultazione del comitato del codice doganale e fatte salve le procedure specifiche di cui al presente regolamento, tutte le modifiche e tutti gli adeguamenti tecnici necessari per l’applicazione dello stesso.

(14)

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 5 ).

(15)

I regimi di importazione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere rinnovati alle condizioni stabilite dal Consiglio e in funzione dell’esperienza acquisita nel concederli ai sensi del presente regolamento. È opportuno limitare la durata del regime al 31 dicembre 2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



▼M1

Articolo 1

Regimi preferenziali

1.  Fatte salve le disposizioni specifiche stabilite all’articolo 3, i prodotti originari del territorio doganale del Kosovo, diversi da quelli delle voci 0102 , 0201 , 0202 , 0301 , 0302 , 0303 , 0304 , 0305 , 1604 , 1701 , 1702 e 2204 della nomenclatura combinata, sono ammessi all’importazione nell’Unione senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.

2.  I prodotti originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina ►M2  ————— ◄ , dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro o della Serbia continuano a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato. Tali prodotti beneficiano inoltre di qualsiasi concessione contemplata dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto a quelle previste dagli accordi bilaterali tra l’Unione e tali paesi.

▼B

Articolo 2

Condizioni di ammissione al regime preferenziale

1.  L’ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

▼M1

a) osservanza della definizione di «prodotti originari» di cui alla parte I, titolo IV, capo 2, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93;

▼B

b) impegno, da parte dei paesi e territori di cui all’articolo 1, a non applicare nuovi dazi o oneri di effetto equivalente né nuove restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni originarie della Comunità, nonché a non aumentare i dazi o gli oneri esistenti e a non introdurre altre restrizioni a decorrere dal 30 settembre 2000; e

c) impegno dei beneficiari a favore di una cooperazione amministrativa efficace con la Comunità, onde prevenire qualsiasi rischio di frode; e

▼M4

d) il mancato compimento, da parte dei paesi e territori di cui all'articolo 1, di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, compresi i diritti fondamentali del lavoro, dei principi fondamentali della democrazia e dello stato di diritto.

▼B

2.  Fatte salve le condizioni previste dal paragrafo 1, il diritto di beneficiare del regime preferenziale di cui all’articolo 1 è subordinato alla disponibilità dei paesi beneficiari ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale con gli altri paesi che fanno parte del processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, in particolare attraverso la creazione di zone di libero scambio in conformità dell’articolo XXIV del GATT 1994 e delle altre disposizioni pertinenti dell’OMC.

In caso di inadempienza, il Consiglio può prendere misure appropriate deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

▼M4

3.  In caso di inosservanza, da parte di un paese o territorio, del paragrafo 1, lettera a), b) o c), o del paragrafo 2, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può sospendere, in tutto o in parte, il diritto del paese o territorio in questione ai benefici previsti dal presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

▼B

Articolo 3

Prodotti agricoli — contingenti tariffari

1.  Per i prodotti della pesca e i vini elencati nell’allegato I e originari dei paesi e territori di cui all’articolo 1, i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità sono sospesi per i periodi, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari, e alle condizioni indicate nel suddetto allegato I per ciascun prodotto e origine.

▼M1

2.  I dazi doganali applicabili alle importazioni nell’Unione di prodotti di «baby-beef» definiti nell’allegato II e originari del territorio doganale del Kosovo corrispondono al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 475 tonnellate, espresso in peso carcasse.

Tutte le domande d’importazione nei limiti di questi contingenti sono corredate di un certificato di autenticità, rilasciato dalle autorità competenti del territorio esportatore, in cui si attesta che la merce è originaria del territorio in questione e corrisponde alla definizione di cui all’allegato II del presente regolamento. Tale certificato è redatto dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 4.

▼M1 —————

▼M1

4.  Fatte salve altre disposizioni del presente regolamento, in particolare l’articolo 10, considerato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricolo e della pesca, se le importazioni di prodotti agricoli e alieutici causano gravi perturbazioni nei mercati dell’Unione e nei relativi meccanismi regolatori, la Commissione può adottare le misure opportune mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 4.

Articolo 4

Applicazione dei contingenti tariffari ai prodotti di «baby-beef»

Le modalità di applicazione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti di «baby-beef» sono determinate dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 4.

▼B

Articolo 5

Gestione dei contingenti tariffari

I contingenti tariffari di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento vengono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Lo scambio di informazioni in materia tra gli Stati membri e la Commissione avviene, per quanto possibile, per via telematica.

Articolo 6

Accesso ai contingenti tariffari

Ciascuno Stato membro garantisce in permanenza agli importatori un accesso senza discriminazioni ai contingenti tariffari, fintantoché il saldo del volume contingentale corrispondente lo consente.

▼M1

Articolo 7

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 7 bis riguardo a:

a) le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari agli allegati I e II richiesti da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni TARIC;

b) gli adeguamenti richiesti dalla concessione di preferenze commerciali ai sensi di altri accordi tra l’Unione e i paesi e territori di cui all’articolo 1;

▼M4

c) la sospensione, in tutto o in parte, del diritto del paese o del territorio in questione ai benefici previsti dal presente regolamento in caso di inosservanza da parte di tale paese o territorio delle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

▼M1

Articolo 7 bis

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

▼M3

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 3 dicembre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

▼M1

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼M1

Articolo 8

Procedura di comitato

1.  Ai fini degli articoli 2 e 10, la Commissione è assistita dal comitato di attuazione per i Balcani occidentali. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ( 6 ).

2.  Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 4, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ( 7 ). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.  Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 4, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 8 ). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

▼B

Articolo 9

Cooperazione

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l’osservanza del presente regolamento, in particolare delle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 10

Sospensione temporanea

▼M4

1.  Qualora constino alla Commissione elementi di prova sufficienti della sussistenza di frodi o della mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine, ovvero di un forte aumento delle esportazioni nell'Unione, superiore al livello della normale capacità di produzione e di esportazione o di un'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) o c), da parte dei paesi e territori di cui all'articolo 1, essa può adottare misure per sospendere integralmente o in parte i regimi previsti dal presente regolamento per un periodo di tre mesi, purché abbia preliminarmente:

▼M1

a) comunicato le proprie intenzioni al comitato di attuazione per i Balcani occidentali;

▼B

b) invitato gli Stati membri ad adottare i provvedimenti cautelari necessari per salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità e/o i paesi e territori beneficiari a osservare l’articolo 2, paragrafo 1;

c) pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in merito alla corretta applicazione dei regimi preferenziali e/o all’osservanza dell’articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento da parte di un paese o territorio beneficiario, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei vantaggi concessi dal presente regolamento.

▼M1

Le misure di cui al primo comma sono adottate mediante atti di esecuzione. Tali atti sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 4.

▼M1 —————

▼M1

3.  Al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria oppure di prorogare la misura di sospensione a norma del paragrafo 1.

▼B

Articolo 11

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2007/2000 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

▼M4

Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2020.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M3




ALLEGATO I

CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata (NC), si considera che il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando davanti al codice NC figura «ex», il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.



Numero d'ordine

Codice NC

Designazione

Volume del contingente per anno (1)

Beneficiari

Aliquota dei dazi

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 14 10

0303 14 20

0303 14 90

0304 42 10

0304 42 50

0304 42 90

ex 0304 52 00

0304 82 10

0304 82 50

0304 82 90

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

0305 43 00

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

15 tonnellate

Territorio doganale del Kosovo

0 %

09.1573

0301 93 00

0302 73 00

0303 25 00

ex 0304 39 00

ex 0304 51 00

ex 0304 69 00

ex 0304 93 90

ex 0305 10 00

ex 0305 31 00

ex 0305 44 90

ex 0305 59 80

ex 0305 64 00

Carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

20 tonnellate

Territorio doganale del Kosovo

0 %

09.1575

ex 0301 99 85

0302 85 10

0303 89 50

ex 0304 49 90

ex 0304 59 90

ex 0304 89 90

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Orate di mare (delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

45 tonnellate

Territorio doganale del Kosovo

0 %

09.1577

ex 0301 99 85

0302 84 10

0303 84 10

ex 0304 49 90

ex 0304 59 90

ex 0304 89 90

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; essiccate; salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

30 tonnellate

Territorio doganale del Kosovo

0 %

09.1530

ex 2204 21 93

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

ex 2204 29 96

ex 2204 29 97

ex 2204 29 98

Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini spumanti

30 000  hl

Albania (2) Bosnia-Erzegovina (3), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4), Montenegro (5), Serbia (6), territorio doganale del Kosovo (7)

Esenzione

09.1560

ex 2204 21 93

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

ex 2204 29 96

ex 2204 29 97

ex 2204 29 98

Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini spumanti

20 000  hl

Territorio doganale del Kosovo

Esenzione

(1)   Un volume globale per contingente tariffario accessibile per le importazioni originarie dei paesi beneficiari.

(2)   L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari dell'Albania è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con l'Albania. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza degli ordini n. 09.1512 e n. 09.1513.

(3)   L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Bosnia-Erzegovina è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Bosnia-Erzegovina. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1528 e n. 09.1529.

(4)   L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1558 e n. 09.1559.

(5)   L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari del Montenegro, nella misura in cui esso riguardi i prodotti di cui al codice NC 2204 21 , è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con il Montenegro. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza dell'ordine n. 09.1514.

(6)   L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Serbia è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Serbia. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1526 e n. 09.1527.

(7)   L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari del territorio doganale del Kosovo è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario previsto dal presente regolamento. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza dell'ordine n. 09.1560.

▼B




ALLEGATO II

Definizione dei prodotti di «baby-beef» di cui all’articolo 3, paragrafo 2

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall’applicazione dei codici NC. Quando davanti al codice NC figura «ex», il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.



Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

 

 

Animali vivi della specie bovina:

 

 

– altri:

 

 

– – delle specie domestiche:

 

 

– – – di peso superiore a 300 kg:

 

 

– – – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

ex 0102 90 51

 

– – – – – destinate alla macellazione:

 

10

– che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (1)

ex 0102 90 59

 

– – – – – altri:

 

11

21

31

91

– che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (1)

 

 

– – – – altri:

ex 0102 90 71

 

– – – – – destinate alla macellazione:

 

10

– Tori e buoi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg ma inferiore o uguale a 500 kg (1)

ex 0102 90 79

 

– – – – – altri:

 

21

91

– Tori e buoi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg ma inferiore o uguale a 500 kg (1)

 

 

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:

ex 0201 10 00

 

– in carcasse o mezzene:

 

91

– Carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (1)

 

 

– altri pezzi non disossati:

ex 0201 20 20

 

– – Quarti detti «compensati»:

 

91

– Quarti detti «compensati», di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (1)

ex 0201 20 30

 

– – Busti e quarti anteriori:

 

91

– Quarti anteriori separati, di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (1)

ex 0201 20 50

 

– – Selle e quarti posteriori:

 

91

– Quarti posteriori separati, di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, e di peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 68 kg quando si tratta del taglio detto «pistola», che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (1)

(1)   L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.




ALLEGATO III



Regolamento abrogato

ed elenco delle modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio

(GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 2563/2000 del Consiglio

(GU L 295 del 23.11.2000, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 2487/2001 della Commissione

(GU L 335 del 19.12.2001, pag. 9).

 

Regolamento (CE) n. 607/2003 della Commissione

(GU L 86 del 3.4.2003, pag. 18).

unicamente l’articolo 1

Regolamento (CE) n. 374/2005 del Consiglio

(GU L 59 del 5.3.2005, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 1282/2005 della Commissione

(GU L 203 del 4.8.2005, pag. 6).

 

Regolamento (CE) n. 1946/2005 del Consiglio

(GU L 312 del 29.11.2005, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 530/2007 del Consiglio

(GU L 125 del 15.5.2007, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 407/2008 della Commissione

(GU L 122 dell’8.5.2008, pag. 7).

 




ALLEGATO IV



Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2007/2000

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, alinea

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, alinea

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma

Articolo 3, paragrafo 2, terzo e quarto comma

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 6

Articolo 4

Articolo 7

Articolo 5

Articolo 8

Articolo 6

Articolo 9

Articolo 7

Articolo 10

Articolo 8

Articolo 11

Articolo 9

Articolo 12

Articolo 10

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 11

Articolo 17

Articolo 12

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato IV



( 1 ) GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

( 2 ) Cfr. allegato III.

( 3 ) GU L 90 dell’8.4.2005, pag. 36.

( 4 ) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

( 5 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

( 6 ) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

( 7 ) GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

( 8 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

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