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Document 02009R0924-20210419
Regulation (EC) No 924/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on cross-border payments in the Community and repealing Regulation (EC) No 2560/2001 (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
No longer in force
)
02009R0924 — IT — 19.04.2021 — 005.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (CE) N. 924/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) N. 260/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 marzo 2012 |
L 94 |
22 |
30.3.2012 |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/518 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 marzo 2019 |
L 91 |
36 |
29.3.2019 |
REGOLAMENTO (CE) N. 924/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 settembre 2009
relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli articoli 3 bis e 3 ter si applicano a tutti i pagamenti nazionali e transfrontalieri che sono espressi in euro o nella moneta nazionale di uno Stato membro diversa dall'euro e che comportano un servizio di conversione valutaria.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«pagamento transfrontaliero», un’operazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono situati in Stati membri diversi;
«pagamento nazionale», un’operazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono entrambi situati nello stesso Stato membro;
«pagatore», una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento;
«beneficiario», una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento;
«prestatore di servizi di pagamento», una delle categorie di persone giuridiche di cui all’articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2007/64/CE e le persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 26 di tale direttiva, esclusi gli enti di cui all’articolo 2 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ( 1 ), che beneficiano di una deroga accordata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE;
«utilizzatore di servizi di pagamento», una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;
«operazione di pagamento», l’atto, disposto dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore o il beneficiario;
«ordine di pagamento», l’istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento;
«commissione», qualsiasi importo applicato a un utilizzatore di servizi di pagamento da un prestatore di servizi di pagamento che è direttamente o indirettamente collegato a un'operazione di pagamento, qualsiasi importo imposto a un utilizzatore di servizi di pagamento da un prestatore di servizi di pagamento o da un soggetto che fornisce servizi di conversione valutaria ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) per un servizio di conversione valutaria, o una combinazione di tali servizi;
«fondi», banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica ( 3 );
«consumatore», una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;
«microimpresa», un’impresa che al momento della conclusione del contratto di servizi di pagamento è un’impresa quale definita all’articolo 1 e all’articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ( 4 );
«commissione interbancaria», una commissione pagata tra i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario per ogni operazione di addebito diretto;
«addebito diretto», un servizio di pagamento per l’addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso;
«sistema di addebito diretto», un insieme di norme, di prassi e di standard comuni concordati tra i prestatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di addebito diretto.
Articolo 3
Commissioni per i pagamenti transfrontalieri e i pagamenti nazionali corrispondenti
Le autorità competenti definiscono linee guida intese a identificare i pagamenti nazionali corrispondenti nei casi in cui lo ritengano necessario. Le autorità competenti cooperano attivamente nell’ambito del comitato dei pagamenti istituito in conformità dell’articolo 85, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE per garantire la coerenza delle linee guida relative ai pagamenti nazionali corrispondenti.
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Articolo 3 bis
Commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta
Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il soggetto che fornisce un servizio di conversione valutaria presso un ATM o presso il punto di vendita fornisce al pagatore le informazioni seguenti prima dell'avvio dell'operazione di pagamento:
l'importo da pagare al beneficiario nella valuta utilizzata dal beneficiario;
l'importo che il pagatore deve pagare nella valuta del conto del pagatore.
Fatto salvo il primo comma, tale messaggio è inviato una volta per ciascun mese in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riceve dal pagatore un ordine di pagamento espresso nella stessa valuta.
Il prestatore di servizi di pagamento offre agli utilizzatori di servizi di pagamento la possibilità di scegliere di non ricevere i messaggi elettronici di cui al paragrafo 5.
Il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore di servizi di pagamento possono convenire che il paragrafo 5 e il presente paragrafo non si applichino in tutto o in parte se l'utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore.
Articolo 3 ter
Commissioni di conversione valutaria connesse a bonifici
Articolo 4
Misure volte a facilitare l’automazione dei pagamenti
Inoltre, se del caso, il prestatore di servizi di pagamento indica il codice IBAN dell’utilizzatore di servizi di pagamento e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento negli estratti conto o in un allegato di tali estratti.
Il prestatore di servizi di pagamento fornisce le informazioni richieste ai sensi del presente paragrafo all’utilizzatore di servizi di pagamento senza alcun addebito.
▼M1 —————
Articolo 5
Obbligo di dichiarazione relativo alla bilancia dei pagamenti
Articolo 6
Commissione interbancaria per le operazioni transfrontaliere di addebito diretto
In assenza di un accordo bilaterale tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore, una commissione interbancaria multilaterale pari a 0,088 EUR, pagabile dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, si applica ad ogni operazione transfrontaliera di addebito diretto eseguita prima del 1o novembre 2012, salvo che una commissione interbancaria multilaterale inferiore sia stata concordata tra i prestatori di servizi di pagamento interessati.
Articolo 7
Commissione interbancaria per le operazioni nazionali di addebito diretto
▼M1 —————
Articolo 9
Autorità competenti
Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili di garantire il rispetto del presente regolamento.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali autorità competenti entro il 29 aprile 2010. Essi informano tempestivamente la Commissione di ogni cambiamento ulteriore relativo a tali autorità.
Gli Stati membri possono incaricare gli organismi già esistenti di agire come autorità competenti.
Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti controllino efficacemente la conformità con il presente regolamento e adottino tutte le misure necessarie per garantire tale conformità.
Articolo 10
Procedure di reclamo per presunte violazioni del presente regolamento
A tal fine gli Stati membri possono utilizzare o estendere le procedure esistenti.
Articolo 11
Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali
Articolo 12
Cooperazione transfrontaliera
Le autorità competenti e gli organismi responsabili delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali dei vari Stati membri, di cui agli articoli 9 e 11, cooperano attivamente e speditamente per risolvere le controversie transfrontaliere. Gli Stati membri provvedono affinché tale cooperazione abbia effettivamente luogo.
Articolo 13
Sanzioni
Fatto salvo l’articolo 17, gli Stati membri stabiliscono, entro il 1o giugno 2010, norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni entro il 29 ottobre 2010 e le notificano senza indugio ogni ulteriore modifica di tali disposizioni.
Articolo 14
Applicazione alle valute diverse dall’euro
Articolo 15
Riesame
Entro il 19 aprile 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione e sull'impatto del presente regolamento, contenente in particolare:
una valutazione del modo in cui i prestatori di servizi di pagamento applicano l'articolo 3 del presente regolamento, quale modificato dal regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 )
una valutazione dell'evoluzione dei volumi e delle commissioni per i pagamenti nazionali e transfrontalieri nelle valute nazionali degli Stati membri e in euro dopo l'adozione del regolamento (UE) 2019/518;
una valutazione dell'impatto dell'articolo 3 del presente regolamento, quale modificato dal regolamento (UE) 2019/518, sull'evoluzione delle commissioni di conversione valutaria e delle altre commissioni relative ai servizi di pagamento, sia per i pagatori che per i beneficiari;
una valutazione dell'impatto stimato della modifica dell'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, al fine di coprire tutte le valute degli Stati membri;
una valutazione del modo in cui i prestatori di servizi di conversione valutaria applicano i requisiti informativi di cui agli articoli 3 bis e 3 ter del presente regolamento e le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo 52, paragrafo 3, e dell'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, e volta a determinare se tali norme hanno migliorato la trasparenza delle commissioni di conversione valutaria;
una valutazione per stabilire se e in quale misura i prestatori di servizi di conversione valutaria abbiano incontrato difficoltà nell'applicazione pratica degli articoli 3 bis e 3 ter del presente regolamento e delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo 52, paragrafo 3, e dell'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366;
un'analisi costi-benefici dei canali e delle tecnologie di comunicazione utilizzati o disponibili per i fornitori di servizi di conversione valutaria e che possono migliorare ulteriormente la trasparenza delle spese di conversione valutaria, compresa una valutazione dell'esistenza o meno di determinati canali che i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti a offrire per l'invio delle informazioni di cui all'articolo 3 bis; tale analisi comprende anche una valutazione della fattibilità tecnica della divulgazione simultanea delle informazioni di cui all'articolo 3 bis, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento, prima dell'avvio di ciascuna operazione, per tutte le opzioni di conversione valutaria disponibili presso un ATM o presso il punto di vendita;
un'analisi costi/benefici per introdurre la possibilità per i pagatori di bloccare l'opzione di conversione valutaria offerta da un soggetto diverso dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore presso un ATM o presso il punto di vendita e di modificare le loro preferenze al riguardo;
un'analisi costi-benefici dell'introduzione dell'obbligo per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, quando fornisce servizi di conversione valutaria in relazione a una singola operazione di pagamento, di applicare in sede di compensazione e regolamento dell'operazione il tasso di conversione valutaria applicabile al momento della disposizione dell'operazione.
Nella preparazione della sua relazione, la Commissione può utilizzare i dati raccolti dagli Stati membri durante il periodo di riferimento di cui al paragrafo 1.
Articolo 16
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 2560/2001 è abrogato a decorrere dal 1o novembre 2009.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 17
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
( 2 ) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
( 3 ) GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.
( 4 ) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
( 5 ) GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22.
( 6 ) Regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 36).