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Document 02009R0715-20150525
Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005 (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Regolamento (CE) n . 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n . 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (Testo rilevante ai fini del SEE)
2009R0715 — IT — 25.05.2015 — 004.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
REGOLAMENTO (CE) N. 715/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 211 dell'14.8.2009, pag. 36) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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No |
page |
date |
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L 293 |
67 |
11.11.2010 |
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L 231 |
16 |
28.8.2012 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 347/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2013 |
L 115 |
39 |
25.4.2013 |
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DECISIONE (UE) 2015/715 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2015 |
L 114 |
9 |
5.5.2015 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (CE) N. 715/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 luglio 2009
relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ),
visto il parere del Comitato delle regioni ( 2 ),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 3 ),
considerando quanto segue:
(1) |
Il mercato interno del gas naturale, la cui progressiva realizzazione è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori della Comunità, privati o imprese, una reale libertà di scelta, di creare nuove opportunità commerciali e d'intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed alla sostenibilità. |
(2) |
La direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale ( 4 ), e il regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale ( 5 ), hanno fornito un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno del gas naturale. |
(3) |
L'esperienza maturata nell'attuazione e nel monitoraggio della prima serie di orientamenti per le buone pratiche adottate dal Forum dei regolatori europei per il gas (il Forum di Madrid) nel 2002 dimostra che, per assicurare la piena applicazione delle norme di cui agli orientamenti in tutti gli Stati membri e fornire a livello pratico una garanzia minima di pari condizioni di accesso al mercato, è necessario provvedere a renderle giuridicamente obbligatorie. |
(4) |
Un secondo gruppo di norme comuni denominate «la seconda serie di orientamenti per le buone pratiche» è stata adottata alla riunione del Forum di Madrid il 24 e 25 settembre 2003 e lo scopo del presente regolamento è quello di stabilire, in base a detti orientamenti, i principi e le norme fondamentali riguardanti l'accesso alla rete e i servizi di accesso per i terzi, la gestione della congestione, la trasparenza, il bilanciamento e lo scambio di diritti di capacità. |
(5) |
La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale ( 6 ), prevede la possibilità di usufruire di un gestore di un sistema combinato di trasporto e distribuzione. Pertanto, le disposizioni del presente regolamento non richiedono modifiche dell'organizzazione dei sistemi nazionali di trasporto e distribuzione che siano coerenti con le pertinenti disposizioni di tale direttiva. |
(6) |
I gasdotti ad alta pressione che collegano i distributori locali alle reti del gas non usati principalmente nel contesto della distribuzione locale rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. |
(7) |
È necessario specificare i criteri con cui vengono determinate le tariffe per l'accesso alla rete, al fine di assicurare che rispettino pienamente il principio di non discriminazione e le esigenze di un mercato interno funzionante correttamente, tengano conto della necessità dell'integrità del sistema e rispecchino i costi effettivi sostenuti, purché tali costi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo un appropriato rendimento degli investimenti, e, se del caso, prendendo in considerazione le analisi comparative delle tariffe effettuate dalle autorità di regolamentazione. |
(8) |
Nel calcolare le tariffe per l'accesso alla rete è importante tenere conto dei costi effettivi sostenuti, purché tali costi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, nonché della necessità di fornire un appropriato rendimento degli investimenti nonché incentivi a costruire nuove infrastrutture, compreso un trattamento normativo speciale per i nuovi investimenti, come previsto dalla direttiva 2009/73/CE. A tale riguardo e, in particolare, se esiste un'effettiva concorrenza tra i gasdotti, sarà pertinente prendere in considerazione le analisi comparative delle tariffe, da parte delle autorità di regolamentazione. |
(9) |
L'uso di procedure basate sul mercato, quali le aste, per determinare le tariffe, deve essere compatibile con le disposizioni previste dalla direttiva 2009/73/CE. |
(10) |
È necessario un numero minimo comune di servizi di accesso per i terzi, per fornire nella pratica uno standard minimo comune di accesso in tutta la Comunità, per garantire un'adeguata compatibilità dei servizi di accesso per i terzi e consentire di sfruttare i vantaggi derivanti da un mercato interno del gas naturale funzionante correttamente. |
(11) |
Attualmente sussistono ostacoli alla vendita di gas nella Comunità a condizioni identiche e senza discriminazioni o svantaggi. In particolare, non esiste ancora in tutti gli Stati membri un accesso non discriminatorio alla rete, né un livello di controlli di pari efficacia da parte dei regolatori, e persistono mercati isolati. |
(12) |
È opportuno raggiungere un livello sufficiente di capacità di interconnessione transfrontaliera nel settore del gas e promuovere l'integrazione del mercato al fine di completare il mercato interno del gas naturale. |
(13) |
La comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolata «Una politica dell'energia per l'Europa» ha sottolineato quanto sia importante portare a compimento la realizzazione del mercato interno del gas naturale e creare condizioni di concorrenza uniformi per tutte le imprese del settore del gas naturale nella Comunità. Dalle comunicazioni della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolate, rispettivamente, «Prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità» e «Indagine ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell'energia elettrica (relazione finale)» si evince che le norme e le misure in vigore non offrono il necessario quadro normativo per permettere il conseguimento dell'obiettivo di un mercato interno ben funzionante, efficiente e aperto, né prevedono la creazione di capacità di interconnessione a tal fine. |
(14) |
Oltre ad attuare in modo completo il quadro normativo vigente, è opportuno che il quadro normativo del mercato interno del gas naturale di cui al regolamento (CE) n. 1775/2005 sia reso conforme al contenuto delle citate comunicazioni. |
(15) |
In particolare, è necessario rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasporto per creare codici di rete volti a fornire e gestire un accesso transfrontaliero effettivo e trasparente alle reti di trasporto e per garantire una pianificazione coordinata e sufficientemente lungimirante e un'evoluzione tecnica adeguata del sistema di trasporto nella Comunità, compresa la creazione di capacità di interconnessione, prestando la necessaria attenzione al rispetto dell'ambiente. I codici di rete dovrebbero essere conformi a orientamenti quadro per loro natura non vincolanti (orientamenti quadro) ed elaborati dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia ( 7 ) (l'Agenzia). L'Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo nel riesame, sulla base di dati di fatto, dei progetti di codici di rete, compresa la loro conformità alle direttive quadro, e dovrebbe esserle consentito di raccomandare l'adozione di tali codici da parte della Commissione. L'Agenzia dovrebbe valutare le modifiche proposte ai codici di rete e dovrebbe esserle consentito di raccomandare l'adozione di tali codici da parte della Commissione. I gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero gestire le proprie reti conformemente a tali codici di rete. |
(16) |
Ai fini di una gestione ottimale della rete di trasporto del gas nella Comunità, è opportuno creare una Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione del gas (la REGST del gas). I compiti della REGST del gas dovrebbero essere eseguiti nel rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza, che dovrebbero rimanere applicabili alle decisioni della REGST del gas. I compiti della REGST del gas dovrebbero essere chiaramente definiti e i suoi metodi di lavoro dovrebbero garantire efficienza, trasparenza e rappresentatività della REGST del gas. I codici di rete elaborati dalla REGST del gas non intendono sostituirsi ai necessari codici di rete nazionali per gli aspetti non transfrontalieri. Considerato che agire a livello regionale permette migliori progressi, i gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero porre in essere strutture regionali nell'ambito della struttura di cooperazione generale, assicurando nel contempo che i risultati a livello regionale siano conformi ai codici di rete e ai piani decennali non vincolanti di sviluppo delle reti a livello comunitario. La cooperazione nell'ambito di dette strutture regionali presuppone un'effettiva separazione tra le attività di rete e le attività di produzione e di fornitura. In mancanza di tale separazione, la cooperazione regionale tra i gestori dei sistemi di trasmissione sarebbe esposta al rischio di comportamenti anticoncorrenziali. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione e controllare l'efficacia delle operazioni di rete a livello regionale. La cooperazione a livello regionale dovrebbe essere compatibile con i progressi verso un mercato interno del gas competitivo ed efficiente. |
(17) |
Tutti gli operatori del mercato hanno un interesse nel lavoro che dovrà essere svolto dalla REGST del gas. Una consultazione effettiva risulta pertanto di fondamentale importanza e un ruolo importante dovrebbe essere svolto dalle strutture esistenti create per facilitare e razionalizzare il processo consultivo, quali l'Associazione europea per la razionalizzazione degli scambi di energia, i regolatori nazionali o l'Agenzia. |
(18) |
Onde assicurare una maggiore trasparenza per quanto riguarda lo sviluppo della rete di trasporto del gas nella Comunità, la REGST del gas dovrebbe elaborare, pubblicare e aggiornare regolarmente un piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello comunitario (piano di sviluppo della rete a livello comunitario). È opportuno che detto piano di sviluppo della rete includa reti di trasporto del gas sostenibili e le necessarie interconnessioni regionali, rilevanti sotto il profilo commerciale o della sicurezza dell'approvvigionamento. |
(19) |
Per aumentare la concorrenza mediante la creazione di mercati all'ingrosso del gas liquidi, è indispensabile che gli scambi possano essere negoziati indipendentemente dalla localizzazione del gas nella rete. Ciò può essere conseguito soltanto garantendo agli utenti della rete la libertà di prenotare la capacità d'entrata e d'uscita in modo indipendente, affinché si possa organizzare il trasporto del gas per zone piuttosto che sotto forma di flussi contrattuali. In occasione del 6° Forum di Madrid del 30 e 31 ottobre 2002, la maggioranza delle parti interessate aveva già espresso preferenza per un sistema di entrate-uscite al fine di favorire lo sviluppo della concorrenza. Le tariffe non dovrebbero dipendere dall'itinerario di trasporto. La tariffa fissata per uno o più punti d'entrata non dovrebbe pertanto essere correlata alla tariffa fissata per uno o più punti d'uscita, e viceversa. |
(20) |
I riferimenti ai contratti di trasporto armonizzati nel contesto dell'accesso non discriminatorio alla rete di gestori dei sistemi di trasmissione non significano che i termini e le condizioni dei contratti di trasporto di un particolare gestore di sistema in uno Stato membro devono essere gli stessi di quelli di un altro gestore del sistema di trasporto in detto Stato membro o in un altro Stato membro, salvo che siano fissati requisiti minimi che tutti i contratti di trasporto devono soddisfare. |
(21) |
Nelle reti del gas esiste una pesante congestione contrattuale. Di conseguenza, i principi di gestione della congestione e di assegnazione delle capacità nel caso di nuovi contratti o di contratti recentemente negoziati si basano sulla liberazione delle capacità non usate, permettendo agli utenti della rete di subaffittare o rivendere le loro capacità contrattuali, e sull'obbligo imposto ai gestori del sistema di trasporto di offrire la capacità non usata sul mercato, almeno su una base «day-ahead» e come capacità interrompibile. Tenuto conto dell'ampia proporzione di contratti in vigore e della necessità di creare condizioni di concorrenza veramente uniformi tra gli utenti di capacità nuove ed esistenti, è opportuno applicare questi principi all'intera capacità contrattuale, compresi i contratti esistenti. |
(22) |
Benché attualmente nella Comunità la congestione fisica delle reti rappresenti solo raramente un problema, la situazione può cambiare in futuro. È quindi importante stabilire il principio fondamentale dell'assegnazione di capacità congestionata in simili circostanze. |
(23) |
Il monitoraggio del mercato effettuato negli ultimi anni dalle autorità nazionali di regolamentazione e dalla Commissione ha dimostrato che le esistenti norme sulla trasparenza dell'accesso all'infrastruttura sono insufficienti per garantire un mercato interno autentico, ben funzionante, aperto ed efficiente nel settore del gas. |
(24) |
Un accesso equo alle informazioni sullo stato fisico e sull'efficienza del sistema è necessario per permettere a tutti gli operatori del mercato di valutare la situazione globale dell'offerta e della domanda e individuare le cause delle fluttuazioni dei prezzi all'ingrosso. Ciò include informazioni più precise sull'offerta e la domanda, la capacità della rete, i flussi e la manutenzione, il bilanciamento e la disponibilità e l'utilizzo dello stoccaggio. Vista l'importanza che presentano queste informazioni per il funzionamento del mercato, è necessario ridurre le attuali restrizioni di pubblicazione imposte per ragioni di riservatezza. |
(25) |
I requisiti di riservatezza per le informazioni commercialmente sensibili sono tuttavia particolarmente importanti se si tratta di dati di natura strategica per l'impresa dal punto di vista commerciale, se per un impianto di stoccaggio vi è solo un utente unico o se si tratta di dati riguardanti punti d'uscita all'interno di un sistema o sotto-sistema non connessi ad un altro sistema di trasporto o di distribuzione ma ad un unico cliente finale industriale, qualora la divulgazione di tali dati riveli informazioni riservate riguardo al processo produttivo di tale cliente. |
(26) |
Per rafforzare la fiducia nel mercato, gli operatori devono essere certi che i responsabili di comportamenti abusivi possano essere soggetti a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Alle autorità competenti dovrebbe essere conferita la facoltà di indagare efficacemente sulle denunce di abuso di mercato. A tal fine, è opportuno concedere alle autorità competenti l'accesso ai dati che forniscono informazioni sulle decisioni operative adottate dalle imprese di fornitura. Nel mercato del gas tutte queste decisioni sono comunicate ai gestori dei sistemi sotto forma di prenotazioni di capacità, di programmi di trasporto e di flussi realizzati. I gestori dei sistemi dovrebbero tenere le relative informazioni a disposizione e facilmente accessibili per le autorità competenti per un periodo determinato. Le autorità competenti dovrebbero inoltre verificare regolarmente l'osservanza delle norme da parte dei gestori dei sistemi di trasporto. |
(27) |
L'accesso agli impianti di stoccaggio del gas e agli impianti di gas naturale liquefatto (GNL) è insufficiente in alcuni Stati membri ed è necessario pertanto migliorare l'attuazione delle norme vigenti. Il monitoraggio effettuato dal Gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità ha evidenziato che gli orientamenti su base volontaria in materia di buone pratiche relative all'accesso dei terzi alla rete per i gestori dei sistemi di stoccaggio, adottati da tutte le parti interessate nell'ambito del Forum di Madrid, non sono sufficientemente applicati e devono, di conseguenza, essere resi vincolanti. |
(28) |
I sistemi di bilanciamento per il gas non discriminatori e trasparenti, gestiti dai gestori dei sistemi di trasporto, sono strumenti importanti, soprattutto per i nuovi operatori che possono incontrare maggiori difficoltà a bilanciare il loro portafoglio generale di vendite rispetto alle società già operanti in un determinato mercato. È quindi necessario fissare norme che assicurino che i gestori dei sistemi di trasporto usino questi strumenti in modo compatibile con condizioni di accesso alla rete non discriminatorie, trasparenti ed efficaci. |
(29) |
Lo scambio di diritti primari di capacità è importante per sviluppare un mercato concorrenziale e creare liquidità. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole fondamentali relative a tale scambio. |
(30) |
Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire l'osservanza delle regole contenute nel presente regolamento e degli orientamenti adottati sulla base dello stesso. |
(31) |
Negli orientamenti allegati al presente regolamento sono definite nel dettaglio regole specifiche di applicazione, sulla base della seconda serie di orientamenti per le buone pratiche. Ove opportuno, queste norme saranno sviluppate nel corso del tempo, tenendo conto delle differenze dei sistemi nazionali nel settore del gas. |
(32) |
Nel proporre di modificare gli orientamenti allegati al presente regolamento, la Commissione dovrebbe provvedere ad una consultazione preliminare di tutte le parti interessate dagli orientamenti stessi, rappresentate dalle organizzazioni professionali, e degli Stati membri, nell'ambito del Forum di Madrid. |
(33) |
Gli Stati membri e le autorità nazionali competenti dovrebbero essere tenuti a fornire le informazioni pertinenti alla Commissione, che dovrebbe trattarle in modo confidenziale. |
(34) |
Il presente regolamento e gli orientamenti adottati conformemente ad esso non incidono sull'applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza. |
(35) |
Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 8 ). |
(36) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire o adottare gli orientamenti necessari intesi a garantire il livello di armonizzazione minimo richiesto per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento. Tali misure di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(37) |
Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire istituire regole eque per le condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, agli impianti di stoccaggio e agli impianti di GNL, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(38) |
Tenuto conto della portata delle modifiche qui di seguito apportate al regolamento (CE) n. 1775/2005, è opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione riunendole in un unico testo nell'ambito di un nuovo regolamento, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento mira a:
a) stabilire norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno del gas;
b) stabilire norme non discriminatorie per le condizioni di accesso agli impianti di GNL e agli impianti di stoccaggio tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali; e
c) facilitare lo sviluppo di un mercato all'ingrosso trasparente ed efficiente, caratterizzato da un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di gas e fornire meccanismi per armonizzare le norme di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di gas.
Gli obiettivi di cui al primo comma comprendono la definizione di principi armonizzati riguardanti le tariffe o le relative metodologie di calcolo, nonché l'accesso alla rete, ma non agli impianti di stoccaggio, l'istituzione di servizi per l'accesso dei terzi e i principi armonizzati per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione, la determinazione degli obblighi di trasparenza, le regole di bilanciamento e gli oneri di sbilancio, agevolando lo scambio di capacità.
Il presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 19, paragrafo 4, si applica soltanto agli impianti di stoccaggio contemplati dall'articolo 33, paragrafo 3 o paragrafo 4 della direttiva 2009/73/CE.
Gli Stati membri possono istituire, ai sensi della direttiva 2009/73/CE, un ente o organo incaricato di svolgere una o più funzioni attribuite di norma al gestore del sistema di trasporto e soggetto alle prescrizioni del presente regolamento. Tale ente o organo è soggetto alla certificazione a norma dell'articolo 3 del presente regolamento ed è soggetto alla designazione a norma dell'articolo 10 della direttiva 2009/73/CE.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
1) «trasporto»: il trasporto di gas naturale, attraverso una rete, contenente principalmente gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di coltivazione («gasdotti upstream») e dalla parte di gasdotti ad alta pressione usata principalmente nel contesto della distribuzione locale di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, ma con esclusione della fornitura stessa;
2) «contratto di trasporto»: un contratto che il gestore del sistema di trasporto ha concluso con un utente della rete per l'esecuzione del trasporto;
3) «capacità»: il flusso massimo, espresso in metri cubi normali per unità di tempo o in unità di energia per unità di tempo, al quale l'utente del sistema ha diritto in conformità alle disposizioni del contratto di trasporto;
4) «capacità non usata»: la capacità continua che un utente della rete ha acquisito in base a un contratto di trasporto, ma che tale utente non ha nominato entro la scadenza indicata nel contratto;
5) «gestione della congestione»: la gestione del portafoglio di capacità del gestore del sistema di trasporto per conseguire un uso ottimale e massimo della capacità tecnica e identificare tempestivamente i futuri punti di congestione e saturazione;
6) «mercato secondario»: il mercato della capacità scambiata diversamente che nel mercato primario;
7) «programma di trasporto» (nomination): la comunicazione preliminare da parte dell'utente della rete al gestore del sistema di trasporto del flusso effettivo che desidera immettere nel sistema o prelevare da esso;
8) «nuovo programma di trasporto» (re-nomination): la successiva comunicazione di una dichiarazione corretta;
9) «integrità del sistema»: la situazione che caratterizza una rete di trasporto comprese le necessarie infrastrutture di trasporto in cui la pressione e la qualità del gas naturale restano entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal gestore del sistema di trasporto, in modo da garantire il trasporto di gas naturale dal punto di vista tecnico;
10) «periodo di bilanciamento»: il periodo entro il quale il prelievo di una determinata quantità di gas naturale, espressa in unità di energia, deve essere compensato da ogni utente del sistema immettendo la stessa quantità di gas naturale nella rete di trasporto conformemente al contratto o al codice di rete;
11) «utente della rete»: un cliente o un potenziale cliente di un gestore del sistema di trasporto e gli stessi gestori del sistema di trasporto, nella misura in cui per essi sia necessario svolgere le loro funzioni in relazione al trasporto;
12) «servizi interrompibili»: i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto, in relazione alla capacità interrompibile;
13) «capacità interrompibile»: la capacità di trasporto del gas che può essere interrotta dal gestore del sistema di trasporto secondo le condizioni stipulate nel contratto di trasporto;
14) «servizi a lungo termine»: i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto di durata pari o superiore a un anno;
15) «servizi a breve termine»: i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto di durata inferiore a un anno;
16) «capacità continua»: la capacità di trasporto di gas contrattualmente garantita come non interrompibile dal gestore del sistema di trasporto;
17) «servizi continui»: servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto in relazione alla capacità continua;
18) «capacità tecnica»: la capacità continua massima che il gestore del sistema di trasporto può offrire agli utenti della rete, tenendo conto dell'integrità del sistema e dei requisiti operativi della rete di trasporto;
19) «capacità contrattuale»: la capacità che il gestore del sistema di trasporto ha assegnato a un utente della rete mediante un contratto di trasporto;
20) «capacità disponibile»: la quota della capacità tecnica non assegnata e ancora disponibile per il sistema in un determinato momento;
21) «congestione contrattuale»: una situazione in cui il livello della domanda di capacità continua supera la capacità tecnica;
22) «mercato primario»: il mercato della capacità scambiata direttamente dal gestore del sistema di trasporto;
23) «congestione fisica»: una situazione in cui il livello della domanda di fornitura effettiva supera la capacità tecnica in un determinato momento;
24) «capacità di un impianto GNL»: la capacità ad un terminale di GNL utilizzata per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, lo scarico, i servizi ausiliari, lo stoccaggio provvisorio e il processo di rigassificazione del GNL;
25) «spazio»: il volume di gas che l'utente di un impianto di stoccaggio ha il diritto di utilizzare per lo stoccaggio del gas;
26) «erogabilità»: la capacità alla quale l'utente di un impianto di stoccaggio ha diritto di approvvigionarsi in gas dall'impianto stesso;
27) «iniettabilità»: la capacità alla quale l'utente di un impianto di stoccaggio ha diritto di iniettare gas nell'impianto stesso;
28) «capacità di stoccaggio»: qualsiasi combinazione di spazio, iniettabilità ed erogabilità.
2. Ferme restando le definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applicano anche le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/73/CE che sono pertinenti per l'applicazione del presente regolamento, fatta eccezione per la definizione di trasporto di cui al punto 3 di detto articolo.
Le definizioni di cui al presente articolo, paragrafo 1, punti da 3 a 23 che riguardano il trasporto si applicano per analogia agli impianti di stoccaggio e di GNL.
Articolo 3
Certificazione dei gestori del sistema di trasporto
1. La Commissione esamina la notifica di una decisione riguardante la certificazione di un gestore del sistema di trasporto di cui all'articolo 10, paragrafo 6 della direttiva 2009/73/CE non appena la riceve. Entro due mesi dal giorno della ricezione di detta notifica, la Commissione fornisce il suo parere alla competente autorità nazionale di regolamentazione circa la sua compatibilità con l'articolo 10, paragrafo 2 o l'articolo 11, e l'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE.
Nel preparare il parere di cui al primo comma la Commissione può chiedere all'Agenzia di esprimere un parere in merito alla decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione. In tal caso il periodo di due mesi di cui al primo comma è prorogato di ulteriori due mesi.
In assenza di un parere della Commissione entro i termini di cui al primo e secondo comma, si considera che la Commissione non sollevi obiezioni avverso la decisione dell'autorità di regolamentazione.
2. Entro due mesi dalla ricezione di un parere della Commissione, l'autorità nazionale di regolamentazione adotta la decisione finale riguardante la certificazione del gestore del sistema di trasporto, tenendo nella massima considerazione detto pare. La decisione dell'autorità di regolamentazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme.
3. In ogni momento durante la procedura le autorità di regolamentazione e/o la Commissione possono chiedere ad un gestore del sistema di trasporto e/o ad un'impresa che esercita attività di produzione o di fornitura tutte le informazioni utili allo svolgimento dei loro compiti in forza del presente articolo.
4. Le autorità di regolamentazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.
5. La Commissione può adottare orientamenti che precisano le modalità di svolgimento del procedimento da seguire ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
6. Qualora la Commissione abbia ricevuto la notifica della certificazione di un gestore del sistema di trasporto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 10 della direttiva 2009/73/CE, la Commissione adotta una decisione riguardante la certificazione. L'autorità di regolamentazione si conforma alla decisione della Commissione.
Articolo 4
Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas
Tutti i gestori del sistema di trasporto cooperano a livello comunitario mediante la REGST del gas allo scopo di promuovere il completamento e il funzionamento del mercato interno del gas naturale e gli scambi transfrontalieri e di garantire una gestione ottimale, un esercizio coordinato e un'evoluzione tecnica soddisfacente della rete di trasporto del gas naturale.
Articolo 5
Costituzione della REGST del gas
1. Entro il 3 marzo 2011 i gestori del sistema di trasporto del gas presentano alla Commissione e all'Agenzia un progetto di statuto, un elenco dei membri e un progetto di regolamento interno, comprese le norme procedurali applicabili alla consultazione di altre parti interessate, della REGST del gas.
2. Entro due mesi dal giorno di ricezione, l'Agenzia, dopo aver formalmente consultato le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, in particolare gli utenti del sistema, compresi i clienti, fornisce alla Commissione un parere sul progetto di statuto, sull'elenco dei membri e sul progetto di regolamento interno.
3. La Commissione esprime il suo parere sul progetto di statuto, sulla proposta di elenco dei membri e sul progetto di regolamento interno, tenendo conto del parere espresso dall'Agenzia di cui al paragrafo 2 ed entro tre mesi dal giorno della ricezione del parere dell'Agenzia.
4. Nei tre mesi dal giorno di ricezione del parere della Commissione, i gestori del sistema di trasporto costituiscono la REGST del gas e adottano e pubblicano il suo statuto e il suo regolamento interno.
Articolo 6
Redazione dei codici di rete
1. Previa consultazione dell'Agenzia, della REGST del gas e delle altre parti interessate, la Commissione stabilisce un elenco di priorità annuali in cui sono individuati i settori di cui all'articolo 8, paragrafo 6 da includere nell'elaborazione dei codici di rete.
2. La Commissione chiede all'Agenzia di presentarle, entro un termine ragionevole non superiore a sei mesi, un orientamento quadro non vincolante (orientamento quadro) che fissi principi chiari e obiettivi per l'elaborazione di codici di rete specifici, a norma dell'articolo 8, paragrafo 7, per l'elaborazione di codici di rete riguardanti i settori individuati nell'elenco di priorità. Ciascun orientamento quadro non vincolante contribuisce alla non discriminazione, ad una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato. Su richiesta motivata dell'Agenzia, la Commissione può prorogare tale termine.
3. L'Agenzia procede formalmente alla consultazione della REGST del gas e di altre parti interessate sull'orientamento quadro durante un periodo non inferiore a due mesi, in modo trasparente e aperto.
4. Se ritiene che l'orientamento quadro non contribuisca alla non discriminazione, all'effettiva concorrenza e al funzionamento efficace del mercato, la Commissione può chiedere all'Agenzia di riesaminarlo entro un termine ragionevole e di ripresentarlo alla Commissione.
5. Se entro la scadenza fissata dalla Commissione ai sensi dei paragrafi 2 o 4, l'Agenzia non presenta o non ripresenta un orientamento quadro, questo è elaborato dalla stessa Commissione.
6. Entro un termine ragionevole non superiore a dodici mesi la Commissione chiede alla REGST del gas di presentare all'Agenzia un codice di rete conforme al pertinente orientamento quadro.
7. Entro un termine di tre mesi dal giorno di ricezione di un codice di rete, durante il quale l'Agenzia può consultare formalmente le parti interessate, l'Agenzia fornisce alla REGST del gas un parere motivato sul codice di rete.
8. La REGST del gas può modificare il codice di rete alla luce del parere dell'Agenzia e ripresentarlo a quest'ultima.
9. L'Agenzia, se constata che il codice di rete è conforme ai pertinenti orientamenti quadro, lo presenta alla Commissione e può raccomandarne l'adozione entro un periodo di tempo ragionevole. La Commissione fornisce adeguate motivazioni qualora non adotti tale codice di rete.
10. Se la REGST del gas non ha elaborato un codice di rete entro il periodo fissato dalla Commissione ai sensi del paragrafo 6, quest'ultima può chiedere all'Agenzia di elaborare un progetto di codice di rete in base al pertinente orientamento quadro. Durante la fase di elaborazione di un progetto di codice di rete ai sensi del presente paragrafo, l'Agenzia può avviare un'ulteriore consultazione. L'Agenzia presenta alla Commissione un progetto di codice di rete elaborato ai sensi del presente paragrafo e può raccomandarne l'adozione.
11. La Commissione può adottare, di sua iniziativa qualora la REGST del gas non abbia elaborato un codice di rete o l'Agenzia non abbia elaborato un progetto di codice di rete di cui al paragrafo 10 del presente articolo, ovvero su raccomandazione dell'Agenzia ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo, uno o più codici di rete nei settori di cui all'articolo 8, paragrafo 6.
Se la Commissione propone di adottare un codice di rete di sua iniziativa, essa procede, per un periodo non inferiore a due mesi, alla consultazione dell'Agenzia, della REGST del gas e di tutte le parti interessate in merito a un progetto di codice di rete. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
12. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto della Commissione di adottare orientamenti e di modificarli come previsto all'articolo 23.
Articolo 7
Modifica dei codici di rete
1. Progetti di modifica di qualsiasi codice di rete adottato ai sensi dell'articolo 6 possono essere proposti all'Agenzia da persone che potrebbero essere interessate al codice di rete in questione, compresi la REGST del gas, i gestori del sistema di trasporto, gli utenti di rete ed i consumatori. L'Agenzia può anch'essa proporre modifiche di sua iniziativa.
2. L'Agenzia consulta tutte le parti interessate conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 713/2009. In base a tali procedimenti, l'Agenzia può trasmettere alla Commissione proposte di modifica motivate, spiegando in che modo tali proposte sono coerenti con i principi dei codici di rete di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del presente regolamento.
3. La Commissione può adottare, tenendo conto delle proposte dell'Agenzia, modifiche di qualsiasi codice di rete adottato ai sensi dell'articolo 6. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
4. L'esame delle modifiche proposte secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, si limita agli aspetti relativi alle modifiche stesse. Tali modifiche proposte lasciano impregiudicate altre modifiche eventualmente proposte dalla Commissione.
Articolo 8
Compiti della REGST del gas
1. La REGST del gas elabora codici di rete nei settori di cui al paragrafo 6 del presente articolo su richiesta della Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 6.
2. La REGST del gas può elaborare codici di rete nei settori di cui al paragrafo 6 ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 qualora tali codici non si riferiscano a settori contemplati nella richiesta trasmessale dalla Commissione. Questi codici di rete sono trasmessi per parere all'Agenzia. Questi codici di rete sono trasmessi per parere all'Agenzia. Tale parere è tenuto debitamente in considerazione dalla REGST del gas.
3. La REGST del gas adotta:
a) gli strumenti comuni di gestione di rete per assicurare il coordinamento del funzionamento della rete in condizioni normali e di emergenza, compresa una classificazione comune degli incidenti, e i piani di ricerca;
b) ogni due anni, un piano di sviluppo della rete decennale non vincolante a livello comunitario (piano di sviluppo della rete a livello comunitario), comprese le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento;
c) raccomandazioni relative al coordinamento della cooperazione tecnica fra i gestori di sistemi di trasporto della Comunità e di paesi terzi;
d) un programma annuale di lavoro;
e) una relazione annuale;
f) prospettive annuali di approvvigionamento per il periodo estivo e invernale.
4. Le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento di cui al paragrafo 3, lettera b) riguardano l'adeguatezza generale del sistema del gas a fronte della domanda di gas esistente e prevista per il periodo di cinque anni successivo nonché per il periodo tra cinque e dieci anni dalla data di detta prospettiva. Le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento sono basate sulle prospettive nazionali di approvvigionamento preparate dai singoli gestori del sistema di trasporto.
5. Il programma di lavoro annuale di cui al paragrafo 3, lettera d), comprende un elenco e una descrizione dei codici di rete da elaborare, un piano di coordinamento della gestione della rete e le attività di ricerca e di sviluppo da realizzare nel corso dell'anno, corredati di calendario indicativo.
6. I codici di rete di cui ai paragrafi 1 e 2 coprono i settori seguenti, tenendo conto, se del caso, delle caratteristiche specifiche regionali:
a) norme in materia di sicurezza e di affidabilità della rete;
b) norme di collegamento alla rete;
c) norme in materia di accesso dei terzi;
d) norme in materia di scambio dei dati e di liquidazione;
e) regole di interoperabilità;
f) procedure operative in caso di emergenza;
g) norme di assegnazione della capacità e di gestione della congestione;
h) norme relative agli scambi commerciali connesse alla fornitura tecnica e operativa dei servizi di accesso alla rete e al sistema di bilanciamento;
i) regole di trasparenza;
j) regole di bilanciamento, comprese norme procedurali legate alla rete in materia di programmi di trasporto, oneri di sbilancio, regole di bilanciamento operativo tra i sistemi dei gestori dei sistemi di trasporto;
k) norme riguardanti le strutture tariffarie di trasporto armonizzate; e
l) norme in materia di efficienza energetica delle reti del gas.
7. I codici di rete sono elaborati per le questioni relative alla rete transfrontaliera e per le questioni relative all'integrazione del mercato e lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di elaborare codici di rete nazionali che non influiscano sul commercio transfrontaliero.
8. La REGST del gas controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 11, e il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato. La REGST del gas riferisce quanto riscontrato all'Agenzia e include i risultati dell'analisi nella relazione annuale di cui al paragrafo 3, lettera e) del presente articolo.
9. La REGST del gas mette a disposizione tutte le informazioni richieste dall'Agenzia per svolgere i suoi compiti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1.
10. La REGST del gas adotta e pubblica ogni due anni un piano di sviluppo della rete a livello comunitario di cui al paragrafo 3, lettera b). Il piano di sviluppo della rete a livello comunitario comprende la modellizzazione della rete integrata, l'elaborazione di scenari, le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento e la valutazione della resilienza del sistema.
In particolare, il piano di sviluppo della rete a livello comunitario:
a) si basa sui piani di investimento nazionali, tenendo conto dei piani di investimento regionali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e, se del caso, degli aspetti a livello di Unione della pianificazione di rete di cui al regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee ( 9 ); esso è sottoposto all'analisi dei costi-benefici utilizzando la metodologia definita all'articolo 11 di detto regolamento;
b) per quanto riguarda le interconnessioni transfrontaliere, si basa anche sulle ragionevoli esigenze di vari utenti di rete e include impegni a lungo termine di investitori di cui all'articolo 14 e all'articolo 22 della direttiva 2009/73/CE; e
c) individua le lacune in materia di investimenti, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere.
Per quanto concerne la lettera c) del secondo comma, al piano di sviluppo della rete a livello comunitario può essere allegato un esame degli ostacoli all'aumento della capacità transfrontaliera della rete derivanti dalla diversità nelle procedure o prassi di approvazione.
11. L'Agenzia esamina i piani decennali di sviluppo della rete a livello nazionale per valutarne la coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello comunitario. Se individua incoerenze tra un piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale ed il piano di sviluppo della rete a livello comunitario, l'Agenzia raccomanda di modificare opportunamente il piano di sviluppo della rete a livello nazionale o il piano di sviluppo della rete a livello comunitario. Se tale piano di sviluppo della rete a livello nazionale è elaborato conformemente all'articolo 22 della direttiva 2009/73/CE, l'Agenzia raccomanda all'autorità nazionale di regolamentazione competente di modificare il piano decennale nazionale di sviluppo della rete a norma dell'articolo 22, paragrafo 7 di detta direttiva e di informarne la Commissione.
12. Su richiesta della Commissione, la REGST del gas fornisce alla Commissione il suo parere sull'adozione degli orientamenti, come previsto all'articolo 23.
Articolo 9
Controllo effettuato dall'Agenzia
1. L'Agenzia controlla l'esecuzione dei compiti della REGST del gas previsti all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3 e riferisce alla Commissione.
L'Agenzia controlla l'attuazione, da parte della REGST del gas, dei codici di rete elaborati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 e dei codici di rete che sono stati elaborati conformemente all'articolo 6, paragrafi da 1 a 10, ma che non sono stati adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 11. Qualora la REGST del gas non abbia attuato uno di tali codici di rete, l'Agenzia chiede alla REGST del gas di fornire una spiegazione debitamente motivata riguardo ai motivi di tale inosservanza. L'Agenzia informa la Commissione di tale spiegazione e le fornisce il suo parere al riguardo.
L'Agenzia controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione, come previsto all'articolo 6, paragrafo 11, e il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato e sulla non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo.
2. La REGST del gas presenta all'Agenzia, per sentire il suo parere, il progetto di piano di sviluppo della rete a livello comunitario e il progetto di programma di lavoro annuale, comprese le informazioni relative al processo di consultazione e gli altri documenti di cui all'articolo 8, paragrafo 3.
Entro due mesi dalla ricezione l'Agenzia trasmette alla REGST del gas e alla Commissione un parere debitamente motivato nonché raccomandazioni, se ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di sviluppo della rete a livello comunitario presentato dalla REGST del gas non sia conforme ai principi di non discriminazione, di una concorrenza effettiva e del funzionamento efficace del mercato o ad un'interconnessione transfrontaliera di livello sufficiente cui possono accedere parti terze.
Articolo 10
Consultazioni
1. In occasione dell'elaborazione dei codici di rete, del progetto di piano di sviluppo della rete a livello comunitario e del programma di lavoro annuale di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, la REGST del gas conduce una consultazione ad ampio raggio, in una fase iniziale e in modo approfondito, aperto e trasparente, coinvolgendo tutti i partecipanti al mercato interessati e, in particolare, le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, secondo le norme procedurali di cui all'articolo 5, paragrafo 1. La consultazione coinvolge anche le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali, le imprese di erogazione e di produzione, gli utenti della rete, compresi i clienti, i gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le pertinenti associazioni settoriali, gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate. Essa si prefigge di enucleare i pareri e le proposte di tutte le parti competenti nel corso del processo decisionale.
2. Tutti i documenti e i verbali relativi alle consultazioni di cui al paragrafo 1 sono resi pubblici.
3. Prima di adottare il programma di lavoro annuale e i codici di rete di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, la REGST del gas illustra come le osservazioni raccolte nel corso della consultazione sono state tenute in conto. Se decide di non tener conto di un'osservazione, adduce i motivi della sua scelta.
Articolo 11
Costi
I costi relativi alle attività della REGST del gas di cui agli articoli da 4 a 12 del presente regolamento, nonché all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 347/2013, sono a carico dei gestori dei sistemi di trasporto e sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolamentazione approvano tali costi solo se ragionevoli e adeguati.
Articolo 12
Cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasporto
1. I gestori dei sistemi di trasporto instaurano una cooperazione regionale nell'ambito della REGST del gas per contribuire ai compiti di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3. In particolare, pubblicano ogni due anni un piano regionale di investimenti e possono prendere decisioni in materia di investimenti sulla base di detto piano.
2. I gestori dei sistemi di trasporto promuovono l'adozione di modalità pratiche tali da assicurare la gestione ottimale della rete e incoraggiano lo sviluppo degli scambi di energia, l'assegnazione coordinata delle capacità transfrontaliere mediante soluzioni non discriminatorie basate sul mercato, con particolare attenzione alle caratteristiche specifiche delle aste implicite per le assegnazioni a breve termine, e l'integrazione di meccanismi di bilanciamento.
3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'area geografica di competenza di ciascuna struttura di cooperazione regionale può essere definita dalla Commissione, tenendo conto delle strutture di cooperazione regionali esistenti. Ciascuno Stato membro può promuovere la cooperazione in più aree geografiche. La misura di cui alla prima frase, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
A tal fine, la Commissione consulta l'Agenzia e la REGST del gas.
Articolo 13
Tariffe per l'accesso alle reti
1. Le tariffe, o le metodologie utilizzate per calcolarle, applicate dai gestori dei sistemi di trasporto e approvate dalle autorità di regolamentazione a norma dell'articolo 41, paragrafo 6 della direttiva 2009/73/CE, nonché le tariffe pubblicate a norma dell'articolo 32, paragrafo 1 di detta direttiva, devono essere trasparenti, tenere conto della necessità di integrità del sistema e del suo miglioramento e rispecchiare i costi effettivamente sostenuti purché essi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo nel contempo un appropriato rendimento degli investimenti e prendendo in considerazione, ove opportuno, le analisi comparative delle tariffe da parte delle autorità di regolamentazione. Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle devono essere applicate in modo non discriminatorio.
Gli Stati membri possono decidere che le tariffe possono anche essere determinate in base a procedure basate sul mercato, quali le aste, purché tali procedure e gli introiti che ne derivano siano approvati dall'autorità di regolamentazione.
Le tariffe, o le metodologie utilizzate per calcolarle, facilitano lo scambio efficiente di gas e la concorrenza, evitando allo stesso tempo la compensazione incrociata tra utenti della rete, fornendo incentivi per gli investimenti e mantenendo o realizzando l'interoperabilità delle reti di trasporto.
Le tariffe applicabili agli utenti della rete sono non discriminatorie e determinate in modo distinto per ogni punto d'entrata e d'uscita del sistema di trasporto. I meccanismi di assegnazione dei costi e la metodologia per la fissazione dei tassi riguardanti i punti d'entrata e d'uscita sono approvati dalle autorità nazionali di regolamentazione. Entro il 3 settembre 2011, gli Stati membri assicurano che dopo un periodo transitorio, i corrispettivi relativi alla rete non siano calcolati sulla base dei flussi contrattuali.
2. Le tariffe di accesso alla rete non devono limitare la liquidità del mercato né falsare gli scambi transfrontalieri tra sistemi di trasporto diversi. Qualora le differenze nelle strutture tariffarie o nei meccanismi di bilanciamento ostacolino gli scambi tra i sistemi di trasporto, e fatto salvo l'articolo 41, paragrafo 6 della direttiva 2009/73/CE, i gestori dei sistemi di trasporto provvedono attivamente, in cooperazione con le competenti autorità nazionali, alla convergenza delle strutture tariffarie e dei principi di addebito, anche in relazione alle regole di bilanciamento.
Articolo 14
Servizi di accesso per i terzi in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto
1. I gestori dei sistemi di trasporto:
a) garantiscono l'offerta di servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete;
b) forniscono servizi di accesso per i terzi sia continui che interrompibili, a condizione che il prezzo della capacità interrompibile rifletta la probabilità di interruzione;
c) offrono agli utenti della rete servizi a lungo e a breve termine.
Per quanto concerne la lettera a) del primo comma, qualora un gestore dei sistemi di trasporto offra lo stesso servizio a clienti diversi, lo offre a condizioni contrattuali equivalenti, usando contratti di trasporto armonizzati o un codice di rete comune approvato dall'autorità competente secondo la procedura di cui all'articolo 41 della direttiva 2009/73/CE.
2. I contratti di trasporto sottoscritti con data di inizio non standard o di durata inferiore a quella di un contratto annuale di trasporto standard non implicano tariffe arbitrariamente più elevate o più basse che non rispecchino il valore di mercato del servizio, secondo i principi di cui all'articolo 13, paragrafo 1.
3. Se del caso, è possibile accordare servizi per l'accesso di terzi a condizione che gli utenti della rete forniscano adeguate garanzie in ordine alla loro affidabilità finanziaria. Queste garanzie non devono costituire barriere superflue all'ingresso sul mercato e devono essere non discriminatorie, trasparenti e proporzionate.
Articolo 15
Servizi di accesso per i terzi in relazione agli impianti di stoccaggio e di GNL
1. I gestori dei sistemi di GNL e di stoccaggio:
a) offrono servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete che rispondono alla domanda del mercato; in particolare, qualora un gestore dei sistemi di GNL o di stoccaggio offra lo stesso servizio a clienti diversi, lo offre a condizioni contrattuali equivalenti;
b) offrono servizi compatibili con l'uso dei sistemi interconnessi di trasporto del gas e agevolano l'accesso mediante la cooperazione con il gestore del sistema di trasporto; e
c) rendono pubbliche le informazioni pertinenti, in particolare i dati relativi all'utilizzo e alla disponibilità dei servizi, entro un termine compatibile con le ragionevoli necessità commerciali di GNL e degli utenti degli impianti di stoccaggio, con riserva del controllo di tale pubblicazione da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione.
2. Ciascun gestore dei sistemi di stoccaggio:
a) fornisce servizi di accesso per i terzi sia continui che interrompibili; il prezzo della capacità interrompibile riflette la probabilità di interruzione;
b) offre agli utenti degli impianti di stoccaggio servizi a lungo e a breve termine; e
c) offre agli utenti degli impianti di stoccaggio sia servizi aggregati che servizi disaggregati concernenti lo spazio di stoccaggio, l'iniettabilità e l'erogabilità.
3. I contratti d'utilizzo degli impianti di GNL e di stoccaggio non implicano tariffe arbitrariamente più elevate quando sono sottoscritti:
a) al di fuori di un «anno gas naturale», con una data di inizio non standard; o
b) per una durata inferiore a quella di un contratto standard d'utilizzo degli impianti di GNL e di stoccaggio su base annuale.
4. Se del caso, è possibile accordare servizi per l'accesso di terzi a condizione che gli utenti della rete forniscano adeguate garanzie in ordine alla loro affidabilità finanziaria. Tali garanzie non costituiscono un indebito ostacolo all'ingresso nel mercato e devono essere non discriminatorie, trasparenti e proporzionate.
5. I limiti contrattuali relativi al volume minimo richiesto delle capacità degli impianti di GNL e delle capacità di stoccaggio sono giustificati sulla base di vincoli di natura tecnica e permettono ai piccoli utenti di stoccaggio di accedere ai servizi di stoccaggio.
Articolo 16
Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto
1. La capacità massima in tutti i punti pertinenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3 è posta a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell'integrità del sistema e della funzionalità della rete.
2. Il gestore dei sistemi di trasporto applica e pubblica meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'assegnazione della capacità, che:
a) forniscono segnali economici adeguati per l'utilizzo efficace e massimale della capacità tecnica, agevolano gli investimenti in nuove infrastrutture e facilitano gli scambi transfrontalieri di gas naturale;
b) garantiscono la compatibilità con i meccanismi del mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio («trading hub») e, nel contempo, sono flessibili e capaci di adeguarsi a circostanze di mercato in evoluzione; e
c) sono compatibili con i sistemi di accesso alla rete degli Stati membri.
3. Il gestore dei sistemi di trasporto applica e pubblica procedure di gestione della congestione non discriminatorie e trasparenti che agevolano gli scambi transfrontalieri di gas naturale su base non discriminatoria e si basano sui seguenti principi:
a) in caso di congestione contrattuale, il gestore del sistema di trasporto offre la capacità non usata sul mercato primario, almeno su una base «day-ahead» e come capacità interrompibile; e
b) gli utenti della rete hanno facoltà di rivendere o subaffittare la capacità contrattuale non usata sul mercato secondario.
Per quanto concerne la lettera b) del primo comma, uno Stato membro può richiedere che gli utenti della rete provvedano alla notifica o all'informazione del gestore dei sistemi di trasporto.
4. In caso di congestione fisica, il gestore dei sistemi di trasporto o, se del caso, le autorità di regolamentazione applicano meccanismi di assegnazione delle capacità trasparenti e non discriminatori.
5. I gestori dei sistemi di trasporto valutano periodicamente la domanda di mercato per nuovi investimenti. Quando progettano nuovi investimenti, i gestori dei sistemi di trasporto valutano la situazione della domanda di mercato e tengono conto della sicurezza dell'approvvigionamento.
Articolo 17
Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione agli impianti di stoccaggio e di GNL
1. La capacità massima degli impianti di stoccaggio e di GNL è messa a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell'integrità e della funzionalità del sistema.
2. I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL applicano e pubblicano meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'assegnazione della capacità, che:
a) forniscono segnali economici adeguati per l'utilizzo efficiente e massimale della capacità e agevolano gli investimenti in nuove infrastrutture;
b) garantiscono la compatibilità con i meccanismi di mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio («trading hub») e, nel contempo, sono flessibili e capaci di adeguarsi a circostanze di mercato in evoluzione; e
c) sono compatibili con i sistemi di accesso alla rete collegati.
3. I contratti d'utilizzo degli impianti di GNL e degli impianti di stoccaggio comprendono misure tendenti ad impedire l'accumulo di capacità tenendo conto dei principi seguenti, applicabili in caso di congestione contrattuale:
a) il gestore del sistema deve offrire senza indugio sul mercato primario la capacità non usata degli impianti di GNL e di stoccaggio; per gli impianti di stoccaggio ciò si deve applicare almeno su una base «day-ahead» e come capacità interrompibile;
b) gli utenti degli impianti di stoccaggio e di GNL che lo desiderino devono avere la facoltà di rivendere la loro capacità contrattuale sul mercato secondario.
Articolo 18
Obblighi di trasparenza in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto
1. I gestori dei sistemi di trasporto rendono pubbliche informazioni dettagliate riguardanti i servizi che essi offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie a gli utenti della rete per ottenere un effettivo accesso alla rete.
2. Al fine di garantire tariffe trasparenti, oggettive e non discriminatorie e facilitare l'utilizzo efficiente della rete del gas, i gestori dei sistemi di trasporto o le autorità nazionali competenti pubblicano informazioni ragionevolmente e sufficientemente dettagliate sulla derivazione, metodologia e struttura delle tariffe.
3. Per i servizi forniti, ciascun gestore dei sistemi di trasporto rende pubbliche informazioni sulle capacità tecniche, contrattuali e disponibili su base numerica per tutti i punti rilevanti, compresi i punti di entrata e di uscita, a scadenza periodica e ricorrente e in un formato normalizzato di facile impiego.
4. I punti pertinenti di un sistema di trasporto sul quale devono essere rese pubbliche informazioni sono approvati dalle autorità competenti previa consultazione degli utenti della rete.
5. Il gestore dei sistemi di trasporto diffonde le informazioni previste dal presente regolamento in modo significativo, chiaro sotto il profilo quantitativo, facilmente accessibile e non discriminatorio.
6. Il gestore dei sistemi di trasporto rende pubbliche le informazioni sull'offerta e la domanda ex ante e ex post, sulla base dei programmi di trasporto, delle previsioni e dei flussi in entrata e in uscita realizzati sul sistema. L'autorità nazionale di regolamentazione assicura che tutte queste informazioni siano rese pubbliche. Il livello di dettaglio delle informazioni rese pubbliche riflette il livello delle informazioni di cui dispone il gestore dei sistemi di trasporto.
Il gestore dei sistemi di trasporto rende pubbliche le misure adottate, come pure le spese sostenute e le entrate generate con riferimento al bilanciamento del sistema.
I soggetti partecipanti al mercato comunicano ai gestori del sistema di trasporto le informazioni di cui al presente articolo.
Articolo 19
Obblighi di trasparenza in relazione agli impianti di stoccaggio e agli impianti di GNL
1. I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL pubblicano informazioni dettagliate riguardanti i servizi che offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie affinché gli utenti degli impianti di stoccaggio e di GNL ottengano un effettivo accesso a detti impianti.
2. Per i servizi forniti, i gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL pubblicano, a scadenza periodica e ricorrente e in un formato normalizzato di facile utilizzo per l'utente, informazioni sulle capacità stabilite nel contratto e disponibili degli impianti di stoccaggio e di GNL.
3. I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL diffondono sempre le informazioni previste dal presente regolamento in modo logico, chiaramente quantificabile, facilmente accessibile e non discriminatorio.
4. I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL rendono pubblica la quantità di gas presente in ogni impianto di stoccaggio o di GNL o gruppo di impianti di stoccaggio se ciò corrisponde al modo in cui l'accesso è offerto agli utenti del sistema, i flussi in entrata e in uscita, come pure le capacità disponibili degli impianti di stoccaggio e di GNL, anche per gli impianti esentati dall'accesso dei terzi. Tali informazioni sono comunicate altresì al gestore del sistema di trasporto, che le rende pubbliche a livello aggregato per sistema o per sotto-sistema definito in funzione dei punti pertinenti. Queste informazioni sono aggiornate almeno una volta al giorno.
Se un utente del sistema di stoccaggio è l'unico utente di un impianto di stoccaggio può presentare all'autorità nazionale di regolamentazione una richiesta motivata di trattamento riservato dei dati di cui al primo comma. Se l'autorità nazionale di regolamentazione giunge alla conclusione che tale richiesta è giustificata, tenendo in particolare conto della necessità di trovare un equilibrio fra l'interesse della legittima protezione dei segreti d'impresa, la cui diffusione inciderebbe negativamente sulla strategia commerciale globale dell'utente dello stoccaggio, e l'obiettivo di creare un mercato interno del gas competitivo, può consentire al gestore del sistema di stoccaggio di non rendere pubblici i dati di cui al primo comma per un periodo massimo di un anno.
Il secondo comma si applica fatti salvi gli obblighi di comunicazione e di pubblicazione da parte del gestore del sistema di trasporto di cui al primo comma, a meno che i dati aggregati siano identici ai dati del sistema di stoccaggio di cui l'autorità nazionale di regolamentazione ha approvato la non pubblicazione.
5. Al fine di garantire tariffe trasparenti, obiettive e non discriminatorie, e facilitare l'utilizzo efficiente delle infrastrutture, i gestori di impianti di GNL e di stoccaggio o le autorità nazionali competenti pubblicano informazioni sufficientemente dettagliate sulla derivazione, la metodologia e la struttura delle tariffe per le infrastrutture soggette all'accesso regolamentato di terzi.
Articolo 20
Registrazione delle informazioni da parte dei gestori dei sistemi
I gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di stoccaggio e i gestori dei sistemi di GNL tengono a disposizione delle autorità nazionali, comprese le autorità nazionali di regolamentazione, dell'autorità nazionale in materia di concorrenza e della Commissione, tutte le informazioni di cui agli articoli 18 e 19 e alla parte 3 dell'allegato I, per un periodo di cinque anni.
Articolo 21
Regole sul bilanciamento e oneri di sbilancio
1. Le regole di bilanciamento sono elaborate secondo i principi dell'equità, della non discriminazione e della trasparenza e sono basate su criteri obiettivi. Dette regole riflettono le reali esigenze del sistema, tenendo conto delle risorse di cui il gestore dei sistemi di trasporto dispone. Le regole di bilanciamento sono fondate sul mercato.
2. Al fine di consentire agli utenti della rete di adottare misure correttive in tempo utile, il gestore dei sistemi di trasporto fornisce, in linea, informazioni sufficienti, tempestive e attendibili sullo stato di bilanciamento degli utenti della rete.
Le informazioni fornite riflettono il livello delle informazioni di cui dispone il gestore dei sistemi di trasporto e del periodo di liquidazione per il quale sono calcolati gli oneri di sbilancio.
Nessun corrispettivo è dovuto per la comunicazione delle informazioni di cui al presente paragrafo.
3. Nella misura del possibile, gli oneri di sbilancio rispecchiano i costi, fornendo allo stesso tempo incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare i conferimenti e i prelievi di gas. Essi evitano le sovvenzioni incrociate tra gli utenti della rete e non ostacolano l'ingresso sul mercato di nuovi partecipanti.
Le metodologie di calcolo per gli oneri di sbilancio e le tariffe definitive sono rese pubbliche dalle autorità competenti o dal gestore dei sistemi di trasporto, a seconda dei casi.
4. Gli Stati membri assicurano che i gestori dei sistemi di trasporto si adoperino per armonizzare sistemi di bilanciamento e razionalizzino la struttura e i livelli degli oneri di bilanciamento, così da facilitare gli scambi di gas.
Articolo 22
Scambio di diritti di capacità
Ciascun gestore dei sistemi di trasporto, dei sistemi di stoccaggio e di GNL adotta misure ragionevoli per consentire il libero scambio di diritti di capacità e facilitare tale scambio in modo trasparente e non discriminatorio. Ciascun gestore in questione elabora contratti e procedure armonizzati in materia di trasporto, di impianti di GNL e di stoccaggio sul mercato primario per agevolare lo scambio secondario di capacità e riconoscere il trasferimento di diritti primari di capacità quando è notificato da utenti del sistema.
I contratti e le procedure armonizzati in materia di trasporto, di impianti di GNL e di stoccaggio sono notificati alle autorità di regolamentazione.
Articolo 23
Orientamenti
1. Ove opportuno, gli orientamenti riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento specificano quanto segue:
a) dettagli sui servizi di accesso per i terzi, inclusi la natura, la durata e altri requisiti di detti servizi, a norma degli articoli 14 e 15;
b) dettagli sui principi sottesi ai meccanismi di assegnazione della capacità e sull'applicazione delle procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale, a norma degli articoli 16 e 17;
c) dettagli sulla comunicazione delle informazioni, sulla definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema e sulla definizione di tutti i punti rilevanti per gli obblighi di trasparenza, incluse le informazioni da pubblicare per tutti i punti rilevanti e il calendario di pubblicazione di dette informazioni, a norma degli articoli 18 e 19;
d) dettagli sulla metodologia di tariffazione connessa agli scambi transfrontalieri di gas naturale a norma dell'articolo 13;
e) dettagli sui settori di cui all'articolo 8, paragrafo 6.
A tal fine, la Commissione consulta l'agenzia e la REGST del gas
2. Gli orientamenti relativi ai punti elencati nel paragrafo 1, lettere a), b) e c) sono stabiliti nell'allegato I con riferimento ai gestori dei sistemi di trasporto.
La Commissione adotta orientamenti sulle questioni elencate al primo paragrafo del presente articolo e modifica gli orientamenti di cui alle lettere a), b) e c). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
3. L'applicazione e la modifica degli orientamenti adottati a norma del presente regolamento rispecchiano le differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas e non richiedono pertanto, a livello comunitario, condizioni e modalità di accesso per i terzi che siano uniformi e dettagliate. Tuttavia, possono essere fissati requisiti minimi da soddisfare per assicurare condizioni trasparenti e non discriminatorie di accesso alla rete necessarie per un mercato interno del gas naturale, che possano quindi applicarsi in considerazione delle differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas.
Articolo 24
Autorità di regolamentazione
Nell'esercizio delle loro competenze ai sensi del presente regolamento, le autorità di regolamentazione garantiscono il rispetto del presente regolamento e degli orientamenti adottati a norma dell'articolo 23.
Ove opportuno, esse cooperano tra di loro, con la Commissione e con l'Agenzia a norma del capo VIII della direttiva 2009/73/CE.
Articolo 25
Comunicazione di informazioni
Gli Stati membri e le autorità di regolamentazione forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 23.
La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale vanno comunicate le informazioni, tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse.
Articolo 26
Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate
Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano misure contenenti disposizioni più dettagliate rispetto a quelle stabilite nel presente regolamento o negli orientamenti di cui all'articolo 23.
Articolo 27
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che tali disposizioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o luglio 2006 le norme corrispondenti alle disposizioni previste nel regolamento (CE) n. 1775/2005 e comunicano senza indugio alla Commissione le successive modifiche ad esse afferenti. ►C2 Essi comunicano alla Commissione le norme non corrispondenti alle disposizioni previste nel regolamento (CE) n. 1775/2005 entro il 3 marzo 2011 e comunicano senza indugio alla Commissione ogni successiva modifica ad esse afferente. ◄
2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 non hanno carattere penale.
Articolo 28
Procedura del comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 51 della direttiva 2009/73/CE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Articolo 29
Relazione della Commissione
La Commissione verifica l'attuazione del presente regolamento. Nella relazione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 6 della direttiva 2009/73/CE la Commissione riferisce inoltre sulle esperienze acquisite relativamente all'applicazione del presente regolamento. La relazione esamina in particolare in che misura il regolamento sia riuscito ad assicurare condizioni di accesso alla rete non discriminatorie e che rispecchino i costi per le reti di trasporto del gas con l'intento di offrire ai clienti una scelta più ampia in un mercato interno funzionante correttamente e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a lungo termine. Se necessario, la relazione è corredata di proposte e/o raccomandazioni adeguate.
Articolo 30
Deroghe ed esenzioni
Il presente regolamento non si applica:
a) ai sistemi di trasporto di gas naturale situati negli Stati membri per la durata delle deroghe concesse a norma dell'articolo 49 della direttiva 2009/73/CE;
b) alla nuova infrastruttura di grandi dimensioni, vale a dire interconnettori, impianti di stoccaggio e di GNL, nonché ad un aumento significativo della capacità di un'infrastruttura esistente e a modifiche di quest'ultima che consentano lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento di gas di cui all'articolo 36, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2009/73/CE che sono esentati dalle disposizioni degli articoli 9, 14, 32, 33, 34 o dell'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10 di detta direttiva, per il periodo durante il quale essi sono esentati dalle disposizioni di cui alla presente lettera, ad eccezione dell'articolo 19, paragrafo 4 del presente regolamento; oppure
c) ai sistemi di trasporto di gas naturale cui sono state accordate deroghe ai sensi dell'articolo 48 della direttiva 2009/73/CE.
Per quanto concerne la lettera a) del primo comma, gli Stati membri ai quali sono state concesse deroghe ai sensi dell'articolo 49 della direttiva 2009/73/CE possono chiedere alla Commissione una deroga temporanea all'applicazione del presente regolamento, per un periodo non superiore a due anni dalla data di scadenza della deroga di cui al presente comma;
Articolo 31
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1775/2005 è abrogato con effetto dal 3 marzo 2011. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
Articolo 32
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 marzo 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
ORIENTAMENTI SU
1. Servizi di accesso per i terzi in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto
1. |
I gestori dei sistemi di trasporto offrono servizi garantiti e interrompibili fino a un periodo minimo di un giorno. |
2. |
I contratti armonizzati di trasporto e i codici comuni di rete sono elaborati in modo tale da facilitare lo scambio e il riutilizzo della capacità contrattuale da parte degli utenti della rete senza ostacolare lo svincolo della capacità. |
3. |
I gestori dei sistemi di trasporto elaborano codici di rete e contratti armonizzati previa consultazione degli utenti della rete. |
4. |
I gestori dei sistemi di trasporto applicano procedure di nomination e re-nomination standardizzate. Sviluppano sistemi di informazione e strumenti di comunicazione elettronica per fornire dati adeguati agli utenti della rete e semplificare le transazioni, tra cui le nomination, la stipula contrattuale della capacità e il trasferimento di diritti di capacità tra utenti della rete. |
5. |
I gestori dei sistemi di trasporto armonizzano procedure di richiesta formalizzate e tempi di risposta secondo le migliori pratiche in uso nell'industria con l'intento di ridurre al minimo i tempi di risposta. Predispongono sistemi on line di prenotazione e conferma della capacità e procedure di nomination e re-nomination, non oltre il 1o luglio 2006, previa consultazione con gli utenti della rete interessati. |
6. |
I gestori dei sistemi di trasporto non imputano separatamente i costi agli utenti della rete per le richieste di informazioni e le transazioni connesse ai contratti di trasporto e svolte secondo regole e procedure standard. |
7. |
Le richieste di informazioni che richiedono spese straordinarie o eccessive, quali studi di fattibilità, possono essere addebitate separatamente, a condizione che gli addebiti possano essere motivati adeguatamente. |
8. |
I gestori dei sistemi di trasporto cooperano con altri gestori dei sistemi di trasporto per coordinare la manutenzione delle rispettive reti al fine di ridurre al minimo le interruzioni dei servizi di trasporto offerti agli utenti della rete e ai gestori dei sistemi di trasporto in altre aree e per garantire gli stessi vantaggi in relazione alla sicurezza dell'approvvigionamento, anche a livello di transito. |
9. |
I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano almeno una volta all'anno, entro un termine prestabilito, tutti i periodi di manutenzione previsti che potrebbero incidere sui diritti degli utenti della rete derivante da contratti di trasporto e le corrispondenti informazioni operative con un preavviso adeguato. Questo implica la pubblicazione tempestiva e non discriminatoria di eventuali modifiche apportate ai periodi di manutenzione programmati e la notifica di interventi di manutenzione straordinaria, non appena le informazioni sono disponibili al gestore dei sistemi di trasporto. Nei periodi di manutenzione, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano periodicamente informazioni aggiornate sui dettagli, la durata prevista e gli effetti della manutenzione. |
10. |
I gestori dei sistemi di trasporto tengono aggiornato e mettono a disposizione dell'autorità competente, su richiesta di quest'ultima, un registro giornaliero della manutenzione effettiva e delle interruzioni di flusso verificatesi. Le informazioni sono messe a disposizione, previa richiesta, anche di quanti sono stati colpiti dalle interruzioni. |
2. Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto e loro applicazione in caso di congestione contrattuale
2.1. Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto
1. |
I sistemi di assegnazione della capacità e le procedure di gestione della congestione facilitano lo sviluppo della concorrenza e la fluidità degli scambi di capacità e sono compatibili con i meccanismi di mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio. Sono flessibili e capaci di adattarsi alle circostanze del mercato in evoluzione. |
2. |
Detti sistemi e procedure tengono conto dell'integrità del sistema in questione e della sicurezza dell'approvvigionamento. |
3. |
Detti sistemi e procedure non ostacolano l'entrata sul mercato di nuovi soggetti e non creano barriere superflue all'ingresso sul mercato. Non impediscono ai soggetti attivi sul mercato, inclusi i nuovi entranti e le imprese con una piccola quota di mercato, di concorrere tra loro in maniera effettiva. |
4. |
Detti sistemi e procedure forniscono segnali economici adeguati ai fini di un uso efficiente e massimo della capacità tecnica e agevolano gli investimenti nelle nuove infrastrutture. |
5. |
Gli utenti della rete sono informati in merito alle circostanze che potrebbero influenzare la disponibilità della capacità contrattuale. Le informazioni sull'interruzione dovrebbero rispecchiare il livello delle informazioni a disposizione del gestore dei sistemi di trasporto. |
6. |
Qualora, per ragioni legate all'integrità del sistema, dovessero sorgere difficoltà nell'adempimento degli obblighi contrattuali, i gestori dei sistemi di trasporto ne informano gli utenti della rete e cercano senza indugi una soluzione non discriminatoria. I gestori dei sistemi di trasporto consultano gli utenti della rete sulle procedure prima che queste siano applicate e le concordano d'intesa con l'autorità di regolamentazione. |
2.2. Procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale
2.2.1.
1. Le disposizioni di cui al punto 2.2 si applicano nei punti di interconnessione tra sistemi di entrate-uscite adiacenti fisici o virtuali tra due o più Stati membri o all’interno dello stesso Stato membro nella misura in cui i punti sono oggetto di procedure di prenotazione da parte degli utenti. Esse si applicano anche ai punti di entrate-uscite da e per paesi terzi, in base alla decisione dell’autorità di regolamentazione nazionale competente. I punti di uscita verso i consumatori finali e le reti di distribuzione, i punti di entrata da terminali GNL e impianti di produzione nonché i punti di entrate-uscite da e per gli impianti di stoccaggio non sono soggetti alle disposizioni di cui al punto 2.2.
2. In base alle informazioni pubblicate dai gestori dei sistemi di trasporto a norma della sezione 3 del presente allegato e, se del caso, confermate dalle autorità di regolamentazione nazionali, a partire dal 2015 l'Agenzia pubblica, entro il 1o giugno di ogni anno, una relazione di monitoraggio sulla congestione nei punti di interconnessione per quanto riguarda i prodotti di capacità continua venduti nell'anno precedente, tenendo in considerazione, nella misura del possibile, la vendita di capacità sul mercato secondario e l'uso di capacità interrompibile.
3. L’eventuale capacità supplementare disponibile tramite l’applicazione di una delle due procedure di gestione della congestione di cui ai punti 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5 è offerta da uno o più gestori dei sistemi di trasporto nel quadro della procedura di assegnazione regolare.
4. Le misure di cui ai punti 2.2.2, 2.2.4 e 2.2.5 sono attuate entro il 1o ottobre 2013. Le disposizioni di cui al punto 2.2.3, paragrafi da 1 a 5, si applicano a decorrere dal 1o luglio 2016.
2.2.2.
1. I gestori dei sistemi di trasporto propongono e, previa approvazione da parte dell’autorità di regolamentazione nazionale, attuano un sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto basato su incentivi al fine di fornire capacità supplementare su base continua. Prima dell’attuazione, l’autorità di regolamentazione nazionale consulta le autorità omologhe negli Stati membri confinanti e ne tiene in considerazione il parere. Per capacità supplementare si intende la capacità continua offerta oltre alla capacità tecnica di un punto di interconnessione calcolata in base all’articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento.
2. Il sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto dovrebbe incentivare i gestori dei sistemi di trasporto a mettere a disposizione capacità supplementare, tenendo conto delle condizioni tecniche, come il potere calorifico, la temperatura, il consumo atteso del sistema di entrate-uscite e la capacità delle reti adiacenti. I gestori dei sistemi di trasporto adottano un approccio dinamico quando ricalcolano la capacità tecnica o supplementare del sistema di entrate-uscite.
3. Il sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto è basato su un regime di incentivazione che riflette i rischi cui si espongono i gestori dei sistemi di trasporto nell’offrire capacità supplementare. Il sistema prevede che gli introiti risultanti dalla vendita di capacità supplementare e le spese derivanti dal sistema di riacquisto o dalle misure previste al paragrafo 6 siano condivisi tra i gestori dei sistemi di trasporto e gli utenti della rete. Le autorità di regolamentazione nazionali decidono la ripartizione di introiti e costi tra il gestore del sistema di trasporto e l’utente della rete.
4. Ai fini della determinazione degli introiti che spettano ai gestori dei servizi di trasporto, la capacità tecnica, in particolare la capacità restituita e, se del caso, la capacità derivante dall’applicazione di meccanismi «use-it-or-lose-it» su base «day-ahead» e meccanismi «use-it-or-lose-it» a lungo termine, si ritengono assegnate prima della capacità supplementare.
5. Nel determinare la capacità supplementare, il gestore del sistema di trasporto tiene in considerazione gli scenari statistici per la capacità fisica che si presume essere inutilizzata in un dato momento in un determinato punto di interconnessione. Esso tiene inoltre conto di un profilo di rischio correlato alla fornitura di capacità supplementare che non comporti un obbligo di riacquisto eccessivo. Nel quadro del sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto si stimano inoltre la probabilità di ricorso al riacquisto di capacità sul mercato e i relativi costi e se ne tiene conto nella determinazione della capacità supplementare da mettere a disposizione.
6. Se necessario per mantenere l’integrità del sistema, i gestori dei sistemi di trasporto applicano una procedura di riacquisto basata sul mercato in cui gli utenti della rete possono offrire capacità. Gli utenti della rete sono informati sulla procedura di riacquisto applicabile. Il ricorso a una procedura di riacquisto non pregiudica le misure di emergenza applicabili.
7. Prima di applicare una procedura di riacquisto, i gestori dei sistemi di trasporto verificano se adottando misure alternative di natura tecnica o commerciale sarebbe possibile mantenere l’integrità del sistema in maniera più efficiente sotto il profilo dei costi.
8. Nel proporre il sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto, il gestore del sistema di trasporto fornisce tutti i dati pertinenti, le stime e i modelli all’autorità di regolamentazione nazionale, in modo da consentire a quest’ultima di valutare il sistema. Il gestore del sistema di trasporto riferisce periodicamente all’autorità di regolamentazione nazionale sul funzionamento del sistema e, su richiesta di quest’ultima, fornisce tutti i dati del caso. L’autorità di regolamentazione nazionale può chiedere al gestore della rete di trasporto di modificare il suo sistema.
2.2.3.
1. Per quanto riguarda la modifica della nomination iniziale, le autorità di regolamentazione nazionali possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto di applicare almeno i principi di cui al paragrafo 3 per ciascun utente della rete nei punti di interconnessione se, sulla base della relazione annuale di monitoraggio dell’Agenzia conformemente al punto 2.2.1, paragrafo 2, è dimostrato che nei punti di interconnessione la domanda era superiore all’offerta, al prezzo di riserva nel caso di aste, nel corso delle procedure per l’assegnazione di capacità nell’anno cui si riferisce la relazione di monitoraggio per prodotti da utilizzare nell’anno in questione o in uno dei due anni successivi,
a) per almeno tre prodotti di capacità continua con una durata di un mese;
b) per almeno due prodotti di capacità continua con una durata di un trimestre; o
c) per almeno un prodotto di capacità continua con una durata pari o superiore a un anno; o
d) se non è stato offerto nessun prodotto di capacità continua con una durata pari o superiore a un mese.
2. Se, sulla base della relazione annuale di monitoraggio è dimostrato che una situazione di cui al paragrafo 1, probabilmente non si riprodurrà nei tre anni seguenti, ad esempio in ragione della capacità resa disponibile in seguito all’espansione fisica della rete o alla scadenza di contratti di lunga durata, l’autorità di regolamentazione nazionale competente può decidere di porre fine al meccanismo continuo «use-it-or-lose-it» su base «day-ahead».
3. Le re-nomination di capacità continua sono autorizzate fino a un massimo del 90 % e un minimo del 10 % della capacità contrattuale dall’utente della rete nel punto di interconnessione. Tuttavia, se la nomination è superiore all’80 % della capacità contrattuale, la metà del volume non designato può essere rivista verso l’alto. Se la nomination non è superiore al 20 % della capacità contrattuale, la metà del volume designato può essere rivista verso il basso. L’applicazione del presente paragrafo non pregiudica le misure di emergenza applicabili.
4. Il detentore iniziale della capacità contrattuale può procedere a una re-nomination su base interrompibile della parte vincolata della sua capacità continua contrattuale.
5. Il paragrafo 3 non si applica agli utenti della rete, ossia persone e imprese nonché le imprese da loro controllate ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, che nell’anno precedente detenevano meno del 10 % della capacità tecnica media nel punto di interconnessione.
6. Nei punti di interconnessione in cui si applica un meccanismo continuo «use-it-or-lose-it» su base «day-ahead» conformemente al paragrafo 3, l’autorità di regolamentazione nazionale effettua una valutazione della relazione con il sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto di cui al punto 2.2.2, cui può seguire la decisione dell’autorità di regolamentazione nazionale di non applicare le disposizioni del punto 2.2.2 in tali punti di interconnessione. Una tale decisione è notificata senza indugio all’Agenzia e alla Commissione.
7. Un’autorità di regolamentazione nazionale può decidere di applicare un meccanismo continuo «use-it-or-lose-it» su base «day-ahead» a norma del paragrafo 3 in un punto di interconnessione. Prima di adottare la decisione, l’autorità di regolamentazione nazionale si consulta con le autorità omologhe degli Stati membri confinanti. La decisione dell’autorità di regolamentazione nazionale tiene in considerazione i pareri delle autorità omologhe dei paesi confinanti.
2.2.4.
I gestori dei sistemi di trasmissione accettano qualsiasi restituzione di capacità continua concessa contrattualmente all’utente della rete in un punto di interconnessione, ad eccezione dei prodotti di capacità dalla durata pari o inferiore a un giorno. L’utente della rete conserva i diritti e gli obblighi in virtù del contratto relativo alla capacità finché quest’ultima non è riassegnata dal gestore del sistema di trasporto e nella misura in cui la capacità non è riassegnata dal gestore del sistema di trasporto. La capacità restituita si considera riassegnata solamente una volta che l’intera capacità disponibile è stata assegnata. Il gestore del sistema di trasporto informa senza indugio l’utente della rete di qualsiasi riassegnazione della relativa capacità restituita. Le modalità e le condizioni specifiche per la restituzione di capacità, in particolare in casi in cui sono diversi utenti della rete a restituirla, sono subordinate all’approvazione dell’autorità di regolamentazione nazionale.
2.2.5.
1. Le autorità di regolamentazione nazionali impongono ai gestori dei sistemi di trasporto di ritirare parzialmente o in toto la capacità contrattuale sistematicamente sottoutilizzata in un punto di interconnessione da un utente della rete laddove quest’ultimo non abbia offerto la propria capacità non utilizzata a condizioni ragionevoli e laddove altri utenti della rete richiedano capacita continua. In particolare, la capacità contrattuale si ritiene sistematicamente sottoutilizzata se
a) l’utente della rete utilizza annualmente, in media, meno dell’80 % della sua capacità contrattuale dal 1o aprile al 30 settembre e dal 1o ottobre al 31 marzo, a fronte di un contratto con durata effettiva superiore a un anno senza un’adeguata giustificazione; o
b) l’utente della rete ricorre sistematicamente a una re-nomination relativa a una percentuale prossima al 100 % della sua capacità contrattuale e la rivede verso il basso al fine di aggirare le regole stabilite al punto 2.2.3, paragrafo 3.
2. L’applicazione di un meccanismo continuo «use-it-or-lose-it» su base «day-ahead» non giustifica la mancata applicazione del paragrafo 1.
3. In seguito al ritiro l’utente della rete perde parzialmente o completamente la capacità contrattuale per un dato periodo di tempo o per la restante durata contrattuale effettiva. L’utente della rete conserva i diritti e gli obblighi in virtù del contratto relativo alla capacità finché quest’ultima non è riassegnata dal gestore del sistema di trasporto e nella misura in cui la capacità non è riassegnata dal gestore del sistema di trasporto.
4. I gestori dei sistemi di trasporto forniscono regolarmente alle autorità di regolamentazione nazionali tutte le informazioni necessarie per monitorare in quale misura è utilizzata la capacità disciplinata da un contratto dalla durata effettiva superiore a un anno o di trimestri ricorrenti che si estendono per un periodo di almeno due anni.
3. Definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema, definizione di tutti i punti pertinenti per gli obblighi di trasparenza e informazioni da pubblicare per tutti i punti pertinenti nonché relativo calendario di pubblicazione
3.1. Definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema
3.1.1.
1. I gestori dei sistemi di trasporto forniscono tutte le informazioni di cui ai punti 3.1.2 e da 3.3.1 a 3.3.5, con le seguenti modalità:
a) su un sito web accessibile al pubblico, gratuito e che non richieda una registrazione o un’altra forma di iscrizione presso il gestore del sistema di trasporto;
b) su base periodica/a rotazione; la frequenza è stabilita in base alle modifiche che si verificano e alla durata del servizio;
c) in un modello di facile utilizzo;
d) in modo chiaro, quantificabile, facilmente accessibile e non discriminatorio;
e) in un formato scaricabile che è stato concordato tra gli operatori dei sistemi di trasporto e le autorità di regolamentazione nazionali in base a un parere su un formato armonizzato fornito dall’Agenzia e che permetta di effettuare analisi quantitative;
f) utilizzando unità di misura coerenti, in particolare il kWh (con una temperatura di combustione di riferimento di 298,15 K) per il contenuto energetico e il m3 (a 273,15 K e 1,01325 bar) per il volume. Occorre prevedere il fattore costante di conversione in contenuto energetico. Oltre al suddetto formato, la pubblicazione può essere effettuata anche in altre unità;
g) nella(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato membro e in inglese;
h) tutti i dati sono resi disponibili dal 1o ottobre 2013 su una piattaforma centrale a livello di UE, stabilita dall’ENTSOG in base all’efficienza sotto il profilo dei costi.
2. I gestori dei sistemi di trasporto forniscono tempestivamente i dettagli dei cambiamenti apportati per tutte le informazioni di cui ai punti 3.1.2 e da 3.3.1 a 3.3.5, non appena questi siano a loro disposizione.
3.1.2.
I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano almeno le seguenti informazioni riguardo ai loro sistemi e servizi:
a) una descrizione dettagliata ed esauriente dei diversi servizi offerti e della relativa tariffazione;
b) i diversi tipi di contratto di trasporto disponibili per questi servizi;
c) il codice di rete e/o le condizioni standard che definiscono i diritti e le responsabilità per tutti gli utenti della rete, inclusi:
1) i contratti di trasporto armonizzati e gli altri documenti pertinenti;
2) se opportuno per l’accesso al sistema, l’indicazione dei pertinenti parametri di qualità del gas per tutti i punti pertinenti definiti al punto 3.2 del presente allegato, compresi almeno il potere calorifico superiore e l’indice Wobbe e la penale o i costi di conversione per gli utenti della rete qualora il gas non rispetti tali indicazioni;
3) se opportuno per l’accesso al sistema, le informazioni sui requisiti di pressione per tutti i punti pertinenti;
4) la procedura in caso di interruzione della capacità interrompibile, compresi eventualmente i tempi, la portata e la graduatoria delle singole interruzioni (ad esempio proporzionale o «primo arrivato ultimo interrotto»);
d) le procedure armonizzate applicate per l’utilizzazione del sistema di trasporto, inclusa la definizione dei principali termini;
e) le disposizioni in materia di assegnazione della capacità, gestione della congestione e procedure antiaccaparramento e di riutilizzo;
f) le regole applicabili allo scambio di capacità sul mercato secondario nei confronti del gestore del sistema di trasporto;
g) le regole concernenti il bilanciamento e il metodo di calcolo degli oneri di sbilancio;
h) ove applicabile, i margini di flessibilità e tolleranza connessi ai servizi di trasporto e di altro tipo che non danno luogo a una tariffazione separata, nonché l’eventuale ulteriore flessibilità offerta e la relativa tariffazione;
i) una descrizione dettagliata del sistema del gestore del sistema di trasporto e dei suoi punti pertinenti di interconnessione definiti al punto 3.2 del presente allegato, nonché i nomi dei gestori dei sistemi o degli impianti interconnessi;
j) le regole applicabili alla connessione al sistema gestito dal gestore del sistema di trasporto;
k) le informazioni sui meccanismi di emergenza, sempreché ricadano sotto la responsabilità del gestore del sistema di trasporto, come le misure che possono portare all’interruzione della fornitura per gruppi di clienti, e altre regole generali in materia di responsabilità applicabili al gestore del sistema di trasporto;
l) le procedure concordate dai gestori dei sistemi di trasporto nei punti di interconnessione, pertinenti per l’accesso degli utenti della rete ai sistemi di trasporto interessati, relative all’interoperabilità della rete, le procedure stabilite in materia di nomination e di corrispondenza nonché altre procedure convenute che stabiliscono le disposizioni relative alle assegnazioni del flusso di gas e al bilanciamento del sistema, compresi i metodi utilizzati;
m) una descrizione particolareggiata ed esauriente della metodologia e dei processi impiegati per calcolare la capacità tecnica, incluse le informazioni sui parametri utilizzati e sulle principali ipotesi formulate.
3.2. Definizione di tutti i punti pertinenti ai fini degli obblighi di trasparenza
1. I punti pertinenti includono almeno:
a) tutti punti di entrata e di uscita da una rete di trasporto gestita da un gestore del sistema di trasporto, con l’eccezione dei punti di uscita a cui è collegato un unico cliente finale e ad eccezione dei punti d’entrata collegati direttamente a un impianto di produzione di un unico produttore che si trova nell’UE;
b) tutti punti di entrata e di uscita che collegano le zone di bilanciamento dei gestori dei sistemi di trasporto;
c) tutti i punti che collegano la rete di un gestore di sistema di trasporto con un terminale GNL, con hub fisici del gas nonché con impianti di stoccaggio e di produzione a meno che questi ultimi siano esenti in base alla lettera a);
d) tutti i punti che collegano la rete di un determinato gestore di un sistema di trasporto all’infrastruttura necessaria per la fornitura di servizi ausiliari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 14, della direttiva 2009/73/CE.
2. Le informazioni destinate ai clienti finali unici e agli impianti di produzione che sono escluse dalla definizione dei punti pertinenti di cui al punto 3.2.1, lettera a), sono pubblicate in formato aggregato, almeno per zona di bilanciamento. Ai fini dell’applicazione del presente allegato, le informazioni aggregate relative ai clienti finali unici e agli impianti di produzione, esclusi dalla definizione dei punti pertinenti descritti al punto 3.2.1, lettera a), sono considerate come un unico punto pertinente.
3. Se i punti tra due o più gestori del sistema di trasporto sono gestiti unicamente dai gestori di trasporto interessati, senza partecipazione contrattuale od operativa degli utenti dei sistemi, o nel caso in cui i punti colleghino un sistema di trasporto a un sistema di distribuzione e non ci sia congestione contrattuale in questi punti, i gestori del sistema di trasporto sono esentati, per questi punti, dall’obbligo di pubblicare le informazioni di cui al punto 3.3. del presente allegato. L’autorità nazionale di regolamentazione può prescrivere che i gestori di sistemi di trasporto pubblichino i requisiti di cui al punto 3.3 del presente allegato per alcuni o per tutti i punti esentati. In tal caso, le informazioni, nel caso siano a disposizione del gestore del sistema di trasporto, devono essere pubblicate in forma aggregato ad un livello ragionevole, almeno per zona di bilanciamento. Ai fini dell’applicazione del presente allegato, le informazioni aggregate relative a questi punti sono considerate come un unico punto pertinente.
3.3. Informazioni da pubblicare per tutti i punti pertinenti e relativo calendario di pubblicazione
1. Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano le informazioni elencate alle lettere da a) a g) per tutti i servizi e i servizi accessori forniti (in particolare le informazioni relative a miscelazione, adeguamento e conversione). Le informazioni sono pubblicate sotto forma di dati numerici, per periodi giornalieri o orari equivalenti al più breve periodo di riferimento per la prenotazione e la re-nomination di capacità e al più breve periodo di liquidazione per il quale sono calcolati gli oneri di sbilancio. Se il periodo di riferimento più breve non è un periodo giornaliero, le informazioni di cui alle lettere da a) a g) devono essere disponibili anche per il periodo giornaliero. Il gestore del sistema pubblica queste informazioni e gli aggiornamenti non appena disponibili (in «tempo quasi reale»):
a) la capacità tecnica per i flussi in entrambe le direzioni;
b) la capacità contrattuale garantita e interrompibile totale in entrambe le direzioni;
c) le nomination e le re-nomination in entrambe le direzioni;
d) la capacità, garantita e interrompibile, disponibile in entrambe le direzioni;
e) i flussi fisici effettivi;
f) l’interruzione programmata ed effettiva della capacità interrompibile;
g) le interruzioni programmate e non programmate dei servizi garantiti nonché le informazioni sul ripristino dei servizi in questione (in particolare per la manutenzione del sistema e la durata probabile di qualsiasi interruzione per manutenzione). Le interruzioni programmate sono pubblicate con almeno 42 giorni di anticipo;
h) richieste legalmente ammissibili non accolte, relative a prodotti di capacità continua con una durata pari o superiore a un mese, incluso il numero e il volume di tali richieste non accolte;
i) nel caso di aste, indicazioni su dove e quando prodotti di capacità continua con una durata pari o superiore a un mese sono stati liquidati a prezzi superiori al prezzo di riserva;
j) indicazioni su dove e quando non è stato offerto nessun prodotto di capacità continua con una durata pari o superiore a un mese nel quadro della procedura di assegnazione regolare;
k) capacità totale messa a disposizione mediante l’applicazione delle procedure di gestione delle congestioni stabilite ai punti 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5. per ciascuna procedura di gestione delle congestioni applicata;
l) le disposizioni di cui alle lettere da h) a k) si applicano a partire dal 1o ottobre 2013.
2. Per tutti i punti pertinenti, le informazioni di cui al punto 3.3.1, lettere a), b) e d), sono pubblicate con un anticipo di almeno 24 mesi.
3. Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano a rotazione informazioni storiche sui requisiti di cui al punto 3.3.1, lettere da a) a g), relative all’ultimo quinquennio.
4. I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano quotidianamente i valori misurati del potere calorifico superiore o dell’indice Wobbe per tutti i punti pertinenti. I dati preliminari sono pubblicati al più tardi nei tre giorni successivi al rispettivo giorno gas. I dati definitivi sono pubblicati entro tre mesi a decorrere dalla fine del rispettivo mese.
5. Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano annualmente le capacità disponibili, le capacità prenotate e le capacità tecniche, per tutti gli anni in cui le capacità sono oggetto di contratti più un anno e almeno per i successivi 10 anni. Queste informazioni devono essere aggiornate con scadenza almeno mensile o più spesso se sono disponibili nuove informazioni. La pubblicazione riflette il periodo nel quale la capacità è offerta al mercato.
3.4. Informazioni da pubblicare sul sistema di trasporto e relativo calendario di pubblicazione
1. I gestori dei sistemi di trasporto assicurano la pubblicazione e l’aggiornamento quotidiani di informazioni sui quantitativi aggregati delle capacità offerte e delle capacità contrattuali sul mercato secondario, (cioè vendute da un utente della rete a un altro utente della rete) nel caso in cui dispongano di tali informazioni. Tali informazioni devono includere i seguenti elementi:
a) il punto di interconnessione in cui è venduta la capacità;
b) il tipo di capacità, cioè entrata, uscita, garantita, interrompibile;
c) la quantità e la durata dei diritti di utilizzazione della capacità;
d) il tipo di vendita, ad esempio trasferimento o cessione;
e) il numero complessivo di scambi/trasferimenti;
f) qualsiasi altra condizione nota al gestore del sistema di trasporto, come indicato al punto 3.3.
Nella misura in cui le informazioni di cui sopra sono fornite da terzi, i gestori dei sistemi di trasporto sono esonerati dall’obbligo di fornirle.
2. I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano le condizioni armonizzate in base alle quali accettano le transazioni (ad esempio trasferimenti e cessioni) concernenti la capacità. Tali condizioni devono includere almeno:
a) una descrizione dei prodotti standardizzati che possono essere venduti sul mercato secondario;
b) i termini concernenti l’attuazione/l’accettazione/la registrazione degli scambi sul mercato secondario. In caso di ritardi, occorre pubblicare i motivi;
c) la notifica da parte del venditore e del terzo di cui al punto 3.4.1, del nome del venditore e dell’acquirente nonché degli elementi relativi alla capacità di cui al punto 3.4.1.
Nella misura in cui le informazioni di cui sopra sono fornite da terzi, i gestori dei sistemi di trasporto sono esonerati dall’obbligo di fornirle.
3. Per quanto riguarda il servizio di bilanciamento del suo sistema, ciascun gestore del sistema di trasporto deve fornire a ogni utente della rete, per ciascun periodo di bilanciamento, i suoi volumi di sbilancio preliminari specifici e i dati relativi ai costi per ogni singolo utente della rete entro un mese dalla fine del periodo di bilanciamento. I dati definitivi dei clienti approvvigionati secondo profili di carico standard possono essere forniti 14 mesi dopo. Nella misura in cui tali informazioni sono fornite da un terzo, i gestori del sistema di trasporto sono esenti dall’obbligo di fornirle. Nel fornire queste informazioni occorre garantire la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
4. Se sono offerti servizi di flessibilità, diversi dalle tolleranze, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano quotidianamente previsioni a un giorno («day-ahead») relative al grado massimo di flessibilità, al livello prenotato di flessibilità e alla flessibilità disponibile per il mercato del successivo giorno gas. Il gestore del sistema di trasporto pubblica inoltre informazioni ex post sull’utilizzazione aggregata di ciascun servizio di flessibilità alla fine di ogni giorno gas. Se l’autorità nazionale di regolamentazione ritiene che tali informazioni possano lasciare spazio a potenziali abusi da parte degli utenti della rete, può decidere di esentare da questo obbligo i gestori dei sistemi di trasporto.
5. I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano, per zona di bilanciamento, il quantitativo di gas presente nel sistema di trasporto all’inizio di ogni giorno gas e il quantitativo di gas previsto nel sistema di trasporto alla fine di ogni giorno gas. Le previsioni per la fine del giorno gas vengono aggiornate di ora in ora. Se gli oneri di sbilancio sono calcolati ora per ora, il gestore del sistema di trasporto pubblica il quantitativo di gas presente nel sistema di trasporto ogni ora. Altrimenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano, per zona di bilanciamento, la situazione di sbilancio aggregata di tutti gli utenti all’inizio di ogni periodo di bilanciamento e la situazione di sbilancio aggregata di tutti gli utenti prevista alla fine di ogni giorno gas. Se l’autorità nazionale di regolamentazione ritiene che tali informazioni possano lasciare spazio a potenziali abusi da parte degli utenti della rete, può decidere di esentare da questo obbligo i gestori dei sistemi di trasporto.
6. I gestori dei sistemi di trasporto prevedono strumenti facilmente utilizzabili per il calcolo delle tariffe.
7. I gestori dei sistemi di trasporto tengono a disposizione delle competenti autorità nazionali, per almeno cinque anni, le registrazioni effettive di tutti i contratti di capacità e di tutte le altre informazioni concernenti il calcolo delle capacità disponibili e l’accesso a queste, in particolare le singole nomination e interruzioni. I gestori dei sistemi di trasporto conservano per almeno 5 anni la documentazione relativa a tutte le informazioni di cui ai punti 3.3.4 e 3.3.5 e le mettono a disposizione dell’autorità di regolamentazione che ne fa richiesta. Entrambe le parti garantiscono la riservatezza delle informazioni commerciali.
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CE) n. 1775/2005 |
Il presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
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Articolo 3 |
— |
Articolo 4 |
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Articolo 5 |
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Articolo 6 |
— |
Articolo 7 |
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Articolo 8 |
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Articolo 9 |
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Articolo 10 |
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Articolo 11 |
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Articolo 12 |
Articolo 3 |
Articolo 13 |
Articolo 4 |
Articolo 14 |
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Articolo 15 |
Articolo 5 |
Articolo 16 |
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Articolo 17 |
Articolo 6 |
Articolo 18 |
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Articolo 19 |
— |
Articolo 20 |
Articolo 7 |
Articolo 21 |
Articolo 8 |
Articolo 22 |
Articolo 9 |
Articolo 23 |
Articolo 10 |
Articolo 24 |
Articolo 11 |
Articolo 25 |
Articolo 12 |
Articolo 26 |
Articolo 13 |
Articolo 27 |
Articolo 14 |
Articolo 28 |
Articolo 15 |
Articolo 29 |
Articolo 16 |
Articolo 30 |
— |
Articolo 31 |
Articolo 17 |
Articolo 32 |
Allegato |
Allegato I |
( 1 ) GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.
( 2 ) GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55.
( 3 ) Parere del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 (GU C 75 E del 31.3.2009, pag. 38), posizione comune del Consiglio del 9 gennaio 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 25 giugno 2009.
( 4 ) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.
( 5 ) GU L 289 del 3.11.2005, pag. 1.
( 6 ) Cfr. pag. 94 della presente Gazzetta ufficiale.
( 7 ) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
( 8 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
( 9 ) GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39.