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Document 02009L0032-20230216
Directive 2009/32/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the approximation of the laws of the Member States on extraction solvents used in the production of foodstuffs and food ingredients (Recast) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02009L0032 — IT — 16.02.2023 — 003.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DIRETTIVA 2009/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 225 |
10 |
27.8.2010 |
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DIRETTIVA (UE) 2016/1855 DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 2016 |
L 284 |
19 |
20.10.2016 |
|
DIRETTIVA (UE) 2023/175 DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 2023 |
L 25 |
67 |
27.1.2023 |
DIRETTIVA 2009/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 aprile 2009
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
La presente direttiva non si applica ai solventi da estrazione impiegati per la produzione di additivi alimentari, di vitamine e di altri additivi nutritivi, a meno che tali additivi alimentari, vitamine e additivi nutritivi figurino in uno degli elenchi dell'allegato I.
Tuttavia, gli Stati membri si accertano che l'uso di additivi alimentari, di vitamine e di altri additivi nutritivi non comporti nei prodotti alimentari residui di solventi da estrazione in proporzioni pericolose per la salute umana.
La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni adottate nel quadro di normative comunitarie più specifiche.
Ai fini della presente direttiva si intende per:
«solvente»: qualsiasi sostanza atta a dissolvere un prodotto alimentare o qualsiasi componente di un prodotto alimentare, compresi gli agenti contaminanti presenti nel o sul prodotto alimentare;
«solvente da estrazione»: un solvente impiegato nel corso di un procedimento di estrazione durante la lavorazione di materie prime o di prodotti alimentari, di componenti o di ingredienti di questi prodotti, il quale è rimosso, ma può condurre alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui o di derivati nel prodotto alimentare o nell'ingrediente.
Articolo 2
Gli Stati membri non possono proibire, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti per motivi attinenti ai solventi da estrazione impiegati o ai loro residui se questi soddisfano le disposizioni della presente direttiva.
Articolo 3
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che le sostanze e le materie elencate come solventi da estrazione nell'allegato I rispettino i seguenti criteri generali e specifici di purezza:
non devono contenere un quantitativo tossicologicamente pericoloso di qualsiasi elemento o sostanza;
salvo deroghe eventualmente previste nei criteri specifici di purezza adottati a norma dell'articolo 4, lettera d), non devono contenere oltre 1 mg/kg di arsenico o oltre 1 mg/kg di piombo;
devono soddisfare i criteri specifici di purezza adottati a norma dell'articolo 4, lettera d).
Articolo 4
La Commissione adotta:
le modifiche dell'allegato I necessarie per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico nell'ambito dell'utilizzo dei solventi, delle loro condizioni di impiego e dei limiti massimi dei residui;
i metodi di analisi necessari al controllo del rispetto dei criteri generali e specifici di purezza previsti all'articolo 3;
la procedura per il prelievo di campioni e i metodi di analisi qualitativa e quantitativa dei solventi da estrazione elencati nell'allegato I e impiegati nei prodotti alimentari o negli ingredienti;
all'occorrenza, i criteri specifici di purezza per i solventi da estrazione elencati nell'allegato I, e in particolare le quantità massime permesse di mercurio e cadmio nei solventi da estrazione.
Le misure di cui alle lettere b) e c) del primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
Le misure di cui alle lettere a) e d) del primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
Ove necessario, le misure di cui alle lettere a) e d) del primo comma sono adottate secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 6, paragrafo 4.
Articolo 5
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 6, paragrafo 4.
In questo caso lo Stato membro che ha adottato le misure di salvaguardia può applicarle fino al momento dell'entrata in vigore delle suddette modifiche nel proprio territorio.
Articolo 6
I termini stabiliti dall'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.
Articolo 7
Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire che le sostanze elencate nell'allegato I e destinate a essere usate nei prodotti alimentari come solventi da estrazione per uso alimentare siano immesse sul mercato soltanto se sull'imballaggio, recipiente o etichettatura figurano le seguenti indicazioni scritte in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili:
la denominazione commerciale indicata conformemente all'allegato I;
una menzione chiara che indica che la sostanza è di qualità adatta a essere impiegata per l'estrazione di prodotti alimentari o dei loro ingredienti;
una menzione che consenta di identificare la partita;
il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o dell'imballatore o di un venditore del prodotto stabilito all'interno della Comunità;
il quantitativo netto nominale espresso in unità di volume;
se del caso, le condizioni particolari di conservazione o di impiego.
Ogni Stato membro garantisce tuttavia che la vendita di solventi da estrazione nel proprio territorio sia vietata se le indicazioni previste dal presente articolo non appaiono in un linguaggio facilmente comprensibile per gli acquirenti, salvo che l'informazione dell'acquirente non venga altrimenti garantita. La presente disposizione non impedisce che dette indicazioni siano fornite in varie lingue.
Articolo 8
Articolo 9
La direttiva 88/344/CEE, come modificata dagli atti elencati nell’allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale di cui all’allegato II, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.
Articolo 10
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 11
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
SOLVENTI DA ESTRAZIONE IMPIEGATI NEL TRATTAMENTO DI MATERIE PRIME, PRODOTTI ALIMENTARI O COMPONENTI DI PRODOTTI ALIMENTARI O LORO INGREDIENTI
PARTE I
Solventi da utilizzare, rispettando le corrette prassi di fabbricazione, per tutti gli usi ( 2 )
Nome:
PARTE II
Solventi da estrazione di cui sono specificate le condizioni di impiego
Nome |
Condizioni di impiego (descrizione sommaria dell'estrazione) |
Limiti massimi di residuo nel prodotto alimentare o nel suo ingrediente |
Esano (1) |
Produzione o frazionamento di grassi e oli e produzione di burro di cacao |
1 mg/kg nel grasso o olio o nel burro di cacao |
Preparazione di prodotti a base di proteine sgrassate e di farine sgrassate |
10 mg/kg nei prodotti alimentari contenenti il prodotto a base di proteine sgrassate e le farine sgrassate |
|
30 mg/kg nei prodotti sgrassati di soia venduti al consumatore finale |
||
Preparazione di germi di cereali sgrassati |
5 mg/kg nei germi di cereali sgrassati |
|
2-metilossolano |
Produzione o frazionamento di grassi e oli e produzione di burro di cacao |
1 mg/kg nel grasso o olio o nel burro di cacao |
Preparazione di prodotti a base di proteine sgrassate e di farine sgrassate |
10 mg/kg nei prodotti alimentari contenenti il prodotto a base di proteine sgrassate e le farine sgrassate |
|
30 mg/kg nei prodotti sgrassati di soia venduti al consumatore finale |
||
Preparazione di germi di cereali sgrassati |
5 mg/kg nei germi di cereali sgrassati |
|
Acetato di metile |
Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare del caffè e del tè |
20 mg/kg nel caffè o nel tè |
Produzione di zucchero da melasse |
1 mg/kg nello zucchero |
|
Etilmetilchetone (2) |
Frazionamento di grassi e oli |
5 kg/mg nel grasso o olio |
Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare del caffè e del tè |
20 mg/kg nel caffè o nel tè |
|
Diclorometano |
Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare del caffè e del tè |
2 mg/kg nel caffè torrefatto e 5 mg/kg nel tè |
Metanolo |
Per tutti gli impieghi |
10 mg/kg |
Propan-2-olo |
Per tutti gli impieghi |
10 mg/kg |
Etere dimetilico |
Preparazione di prodotti a base di proteine animali sgrassate, compresa la gelatina (3) |
0,009 mg/kg nei prodotti a base di proteine animali sgrassate, compresa la gelatina |
Preparazione di collagene (4) e derivati del collagene, tranne la gelatina |
3 mg/kg nel collagene e nei derivati del collagene, tranne la gelatina |
|
(1)
Esano: prodotto commerciale consistente essenzialmente di idrocarburi aciclici saturi, contenenti sei atomi di carbonio, che distilla fra 64 °C e 70 °C. L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato.
(2)
La presenza di n-esano in questo solvente non deve superare 50 mg/kg. L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato.
►M2
(3)
Per «gelatina» si intende la proteina naturale e solubile, gelificata o non, ottenuta per idrolisi parziale del collagene prodotto a partire da ossa, pelli, tendini e nervi di animali, conformemente alle pertinenti prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004.
(4)
Per «collagene» si intende il prodotto a base di proteine ottenuto da ossa, pelli e tendini, fabbricato conformemente alle pertinenti prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004. ◄ |
PARTE III
Solventi da estrazione le cui condizioni d'utilizzazione sono precisate
Nome |
Quantità massime di residui nel prodotto alimentare dovuti all'impiego di solventi da estrazione nella preparazione degli aromatizzanti a base di aromi naturali |
Etere dietile |
2 mg/kg |
Esano (1) |
1 mg/kg |
2-metilossolano |
1 mg/kg |
Cicloesano |
1 mg/kg |
Acetato di metile |
1 mg/kg |
Butan-1-olo |
1 mg/kg |
Butan-2-olo |
1 mg/kg |
Etilmetilchetone (1) |
1 mg/kg |
Diclorometano |
0,02 mg/kg |
Propan-1-olo |
1 mg/kg |
1,1,1,2-tetrafluoroetano |
0,02 mg/kg |
Metanolo |
1,5 mg/kg |
Propan-2-olo |
1 mg/kg |
(1)
L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato. |
PARTE IV
Criteri specifici di purezza per i solventi da estrazione elencati nell’allegato I
2-metilossolano |
|
Numero CAS |
96-47-9 |
Tenore |
Non meno del 99,9 % espresso sul secco |
Purezza |
|
Furano |
Non più di 50 mg/kg (espresso sul secco) |
2-metilfurano |
Non più di 500 mg/kg (espresso sul secco) |
Etanolo |
Non più di 450 mg/kg (espresso sul secco) |
ALLEGATO II
PARTE A
Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive
(di cui all’articolo 9)
Direttiva 88/344/CEE del Consiglio (GU L 157 del 24.6.1988, pag. 28) |
|
Direttiva 92/115/CEE del Consiglio (GU L 409 del 31.12.1992, pag. 31) |
|
Direttiva 94/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 21.12.1994, pag. 10) |
|
Direttiva 97/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 3.12.1997, pag. 7) |
|
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1) |
limitatamente al punto 9 dell'allegato III |
PARTE B
Termini di recepimento nel diritto nazionale
(di cui all’articolo 9)
Direttiva |
Termine di recepimento |
88/344/CEE |
13 giugno 1991 |
92/115/CEE |
a) 1o luglio 1993 |
b) 1o gennaio 1994 (1) |
|
94/52/CE |
7 dicembre 1995 |
97/60/CE |
a) 27 ottobre 1998 |
b) 27 aprile 1999 (2) |
|
(1)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 92/115/CEE: «Gli Stati membri modificano le loro disposizioni legislative, regolamentari, e amministrative in modo da: — consentire la commercializzazione di prodotti conformi alla presente direttiva entro il 1o luglio 1993, — vietare la commercializzazione di prodotti non conformi alla presente direttiva con decorrenza dal 1o gennaio 1994.»
(2)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 97/60/CE: «Gli Stati membri modificano le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in modo da: — consentire la commercializzazione dei prodotti conformi alla direttiva 88/344/CEE, quale modificata dalla presente direttiva, non oltre il 27 ottobre 1998, — vietare la commercializzazione dei prodotti non conformi alla direttiva 88/344/CEE, quale modificata dalla presente direttiva, a decorrere dal 27 aprile 1999. Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla direttiva 88/344/CEE, quale modificata dalla presente direttiva, possono essere commercializzati sino all’esaurimento delle scorte.» |
ALLEGATO III
Tavola di concordanza
Direttiva 88/344/CEE |
Presente direttiva |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
— |
Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
— |
Articolo 6, paragrafo 3 |
— |
— |
Articolo 6, paragrafo 2 |
— |
Articolo 6, paragrafo 3 |
— |
Articolo 6, paragrafo 4 |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 9 |
— |
— |
Articolo 9 |
— |
Articolo 10 |
Articolo 10 |
Articolo 11 |
Allegato |
Allegato I |
— |
Allegato II |
— |
Allegato III |
( 1 ) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
( 2 ) Si ritiene che un solvente da estrazione sia utilizzato rispettando le corrette prassi di fabbricazione se il suo uso comporta soltanto la presenza di residui o di derivati e inoltre in quantità tecnicamente inevitabili e tali da non presentare rischi per la salute umana.
( 3 ) L'impiego di acetone nella raffinazione dell'olio di sansa di oliva è vietato.