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Document 02009D0719-20130206
Commission Decision of 28 September 2009 authorising certain Member States to revise their annual BSE monitoring programmes (notified under document C(2009) 6979) (Text with EEA relevance) (2009/719/EC)
Consolidated text: Decisione della Commissione del 28 settembre 2009 che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE [notificata con il numero C(2009) 6979] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2009/719/CE)
Decisione della Commissione del 28 settembre 2009 che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE [notificata con il numero C(2009) 6979] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2009/719/CE)
2009D0719 — IT — 06.02.2013 — 003.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 settembre 2009 che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE [notificata con il numero C(2009) 6979] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 256, 29.9.2009, p.35) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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No |
page |
date |
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L 35 |
21 |
6.2.2010 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2011 |
L 161 |
29 |
21.6.2011 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 2013 |
L 35 |
6 |
6.2.2013 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2009
che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE
[notificata con il numero C(2009) 6979]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/719/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 1 ), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1 ter, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 fissa disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali e dispone che ogni Stato membro attui un programma annuale per la sorveglianza delle TSE basato sulla sorveglianza attiva e passiva, conformemente a quanto disposto nell’allegato III del suddetto regolamento. |
(2) |
Tali programmi annuali di controllo devono riguardare quantomeno alcune subpopolazioni di bovini, come disposto dal regolamento (CE) n. 999/2001. Le subpopolazioni includono tutti i bovini di età superiore a 24 o 30 mesi, in base alle categorie di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.1, 2.2 e 3.1, del regolamento (CE) n. 999/2001. |
(3) |
L’articolo 6, paragrafo 1 ter, del regolamento (CE) n. 999/2001 prevede che gli Stati membri in grado di dimostrare che la situazione epidemiologica sul loro territorio — secondo certi criteri — è migliorata, possono chiedere una revisione dei loro programmi di controllo annuali. |
(4) |
L’allegato III (capitolo A, parte I, punto 7), del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le informazioni da fornire alla Commissione nonché i criteri epidemiologici che gli Stati membri che intendono rivedere i propri programmi annuali di controllo devono soddisfare. |
(5) |
Il 17 luglio 2008 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere scientifico ( 2 ) nel quale si valutava il livello di rischio supplementare per la salute umana ed animale connesso all'applicazione di un sistema riveduto di controllo dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nei 15 Stati membri della Comunità prima del 1o maggio 2004. Secondo il parere, meno di un caso di BSE all'anno eluderebbe l'individuazione in tali Stati membri, ove l'età dei bovini contemplata dal programma passasse da 24 a 48 mesi. |
(6) |
In base al parere dell'EFSA e alla valutazione delle singole domande dei 15 Stati membri summenzionati, è stata adottata la decisione 2008/908/CE della Commissione, del 28 novembre 2008, che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE ( 3 ). |
(7) |
Il 1o settembre 2008 la Slovenia ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE. |
(8) |
Nel gennaio 2009 l'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) ha effettuato un'ispezione in tale Stato membro al fine di accertare il rispetto dei criteri epidemiologici di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punto 7, del regolamento (CE) n. 999/2001. |
(9) |
I risultati dell'ispezione hanno confermato l'adeguata applicazione in Slovenia delle misure di tutela di cui al regolamento (CE) n. 999/2001. Tutti i requisiti esposti nell’articolo 6, paragrafo 1 ter, terzo comma, nonché tutti i criteri epidemiologici contenuti nell’allegato III, capitolo A, parte 1, punto 7, del regolamento (CE) n. 999/2001 sono stati altresì controllati e soddisfatti in Slovenia. |
(10) |
Il 29 aprile 2009 l'EFSA ha pubblicato un nuovo parere scientifico sul rischio aggiornato per la salute umana ed animale connesso alla revisione del sistema di controllo della BSE in alcuni Stati membri ( 4 ). Nel parere è stata valutata anche la situazione in Slovenia e si è concluso che meno di un caso di BSE all'anno eluderebbe l'individuazione in tali Stati membri, ove l'età dei bovini contemplata dal programma passasse da 24 a 48 mesi. |
(11) |
Alla luce di tutte le informazioni disponibili, la domanda presentata dalla Slovenia al fine di rivedere il suo programma annuale di controllo della BSE è stata valutata favorevolmente. È quindi opportuno autorizzare la Slovenia a rivedere il suo programma annuale di controllo e a fissare a 48 mesi il nuovo limite di età per il test di controllo della BSE in tale Stato membro. |
(12) |
Per motivi epidemiologici, i programmi riveduti di controllo saranno applicabili soltanto ai bovini nati in uno Stato membro autorizzato a rivedere il suo programma di controllo. |
(13) |
Onde garantire l'applicazione uniforme della legislazione comunitaria, è opportuno fissare norme riguardo al limite di età per il test nel caso di bovini nati in uno Stato membro ma sottoposti al test in un altro. |
(14) |
Per ragioni di chiarezza e di coerenza della legislazione comunitaria, la decisione 2008/908/CE va abrogata a sostituita dalla presente decisione. |
(15) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri elencati nell’allegato possono rivedere il proprio programma annuale di controllo conformemente a quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 1 ter, del regolamento (CE) n. 999/2001 («programmi annuali di controllo riveduti»).
Articolo 2
1. I programmi annuali di controllo riveduti si applicano unicamente alla popolazione bovina nazionale degli Stati membri elencati in allegato e riguardano almeno le seguenti categorie:
a) tutti i bovini di età superiore a 72 mesi soggetti alla normale macellazione per il consumo umano, oppure abbattuti nel quadro di una campagna di eradicazione di una malattia ma che non presentano segni clinici di malattia, quali descritti nell’allegato III, capitolo A, parte I, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001;
b) tutti i bovini di età superiore a 48 mesi soggetti alla macellazione d’urgenza o che presentano sintomi clinici ad un esame ante mortem, quali descritti nell’allegato III, capitolo A, parte I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
c) tutti i bovini di età superiore a 48 mesi, quali descritti nell’allegato III, capitolo A, parte I, punto 3.1, del suddetto regolamento, morti oppure abbattuti, ma che non siano stati:
i) abbattuti a fini di distruzione a norma del regolamento (CE) n. 716/96 ( 5 ) della Commissione;
ii) abbattuti nel quadro di un’epidemia, come l’afta epizootica;
iii) macellati per il consumo umano.
2. Ove i bovini delle categorie di animali di cui al paragrafo 1 nati in uno degli Stati membri elencati nell’allegato siano sottoposti al test di controllo della BSE in un altro Stato membro, sono applicabili i limiti di età in vigore nello Stato membro in cui il test è effettuato.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), dal 1o gennaio 2013 gli Stati membri elencati nell’allegato possono decidere di non sottoporre al test gli animali della subpopolazione di cui alla suddetta lettera.
Articolo 3
La decisione 2008/908/CE è abrogata.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
Elenco degli Stati membri e territori autorizzati a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE
— Belgio
— Repubblica ceca
— Danimarca
— Germania
— Estonia
— Irlanda
— Grecia
— Spagna
— Francia
— Italia
— Cipro
— Lettonia
— Lituania
— Lussemburgo
— Ungheria
— Malta
— Paesi Bassi
— Austria
— Polonia
— Portogallo
— Slovacchia
— Slovenia
— Finlandia
— Svezia
— Regno Unito, isole Normanne e isola di Man
( 1 ) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
( 2 ) «Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici, su richiesta della Commissione europea, sul rischio per la salute umana ed animale connesso alla revisione del sistema di controllo della BSE in alcuni Stati membri». The EFSA Journal (2008) 762, pag. 1.
( 3 ) GU L 327 del 5.12.2008, pag. 24.
( 4 ) «Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici, su richiesta della Commissione europea, sul rischio aggiornato per la salute umana ed animale connesso alla revisione del sistema di controllo della BSE in alcuni Stati membri». The EFSA Journal (2009) 1059, pag. 1.
( 5 ) GU L 99 del 20.4.1996, pag. 14.