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Document 02009D0713(01)-20210101

    Consolidated text: Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo

    02009D0713(01) — IT — 01.01.2021 — 005.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO

    del 19 maggio e 9 luglio 2008

    recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo

    (GU C 159 del 13.7.2009, pag. 1)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO dell'11 e 23 novembre 2009, del 14 dicembre 2009, del 19 aprile 2010 e del 5 luglio 2010 2010/C 180/01

      C 180

    1

    6.7.2010

    ►M2

    DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO del 5 luglio e del 18 ottobre 2010 2010/C 283/04

      C 283

    9

    20.10.2010

    ►M3

    DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO del 13 dicembre 2010 2010/C 340/06

      C 340

    6

    15.12.2010

     M4

    DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO del 13 dicembre 2010 e del 14 febbraio 2011 2011/C 49/02

      C 49

    2

    16.2.2011

    ►M5

    DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO del 23 marzo 2011 2011/C 93/03

      C 93

    2

    25.3.2011

    ►M6

    DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO del 23 marzo e del 14 novembre 2011 2011/C 335/07

      C 335

    12

    16.11.2011

    ►M7

    DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO del 12 dicembre 2012 2012/C 390/07

      C 390

    4

    18.12.2012

    ►M8

    DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO del 1o luglio 2013 2013/C 194/02

      C 194

    6

    5.7.2013

     M9

    DECISIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO del 16 giugno 2014 2014/C 200/02

      C 200

    56

    28.6.2014

    ►M10

    DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO del 15 settembre 2014 2014/C 340/04

      C 340

    3

    30.9.2014

    ►M11

    DECISIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO del 15 dicembre 2014 2014/C 466/01

      C 466

    1

    30.12.2014

    ►M12

    DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO del 26 ottobre 2015 2015/C 397/03

      C 397

    2

    28.11.2015

     M13

    DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO del 14 dicembre 2015 2015/C 435/03

      C 435

    6

    24.12.2015

     M14

    DECISIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO del 12 dicembre 2016 2016/C 484/06

      C 484

    19

    24.12.2016

    ►M15

    DECISIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO dell’11 dicembre 2017 2017/C 445/02

      C 445

    8

    28.12.2017

    ►M16

    DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO dell'11 giugno e del 2 luglio 2018 2018/C 250/03

      C 250

    2

    17.7.2018

    ►M17

    DECISIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO del 10 dicembre 2018 2018/C 466/02

      C 466

    8

    28.12.2018

    ►M18

    DECISIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO del 1o luglio 2019 2019/C 235/03

      C 235

    3

    12.7.2019

    ►M19

    DECISIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO del 16 dicembre 2019 2019/C 431/09

      C 431

    9

    23.12.2019

    ►M20

    DECISIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO del 16 dicembre 2020 2020/C 444/01

      C 444

    1

    22.12.2020




    ▼B

    DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO

    del 19 maggio e 9 luglio 2008

    recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo

    2009/C 159/01

    INDICE

    TITOLO I —

    ESERCIZIO DEL MANDATO PARLAMENTARE

    Capitoli:

    1.

    Indennità parlamentare

    2.

    Spese mediche

    3.

    Assicurazione contro i rischi connessi con l'esercizio del mandato parlamentare

    4.

    Rimborso delle spese

    5.

    Assistenza di collaboratori personali

    6.

    Dotazione di beni materiali

    TITOLO II —

    TERMINE DEL MANDATO PARLAMENTARE

    Capitoli:

    1.

    Indennità transitoria

    2.

    Pensione di anzianità

    3.

    Pensione di invalidità

    4.

    Pensione di reversibilità e di orfano

    TITOLO III —

    DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

    Capitoli:

    1.

    Modalità di pagamento

    2.

    Regolarizzazione e recupero

    3.

    Altre disposizioni finanziarie generali

    4.

    Disposizioni finali

    TITOLO IV —

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE



    TITOLO I

    ESERCIZIO DEL MANDATO PARLAMENTARE



    CAPITOLO 1

    Indennità Parlamentare

    Articolo 1

    Diritto all'indennità

    A decorrere dalla data di inizio del loro mandato e fino all'ultimo giorno del mese in cui detto mandato ha termine, i deputati hanno diritto all'indennità di cui all'articolo 10 dello statuto.

    Articolo 2

    Regole contro il cumulo

    1.  
    L'indennità che un deputato percepisce a titolo di un mandato da lui esercitato in un altro parlamento cumulandolo con il mandato al Parlamento è detratta dall'indennità di cui all'articolo 10 dello statuto.
    2.  
    Ai sensi del paragrafo 1, per «altro parlamento» si intende ogni parlamento costituito in uno Stato membro e dotato di competenze legislative al quale non si applichi l'articolo 7, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti dell'assemblea a suffragio universale diretto ( 1 ).
    3.  
    Il calcolo è effettuato sulla base dell'ammontare di ciascuna delle due indennità prima della detrazione fiscale.
    4.  
    I deputati sono tenuti a comunicare, nella loro dichiarazione di interessi finanziari, ogni mandato ai sensi del paragrafo 1 e ogni indennità percepita a detto titolo.



    CAPITOLO 2

    Spese mediche

    Articolo 3

    Beneficiari e modalità del rimborso

    ▼M1

    1.  

    In virtù dell'articolo 18 dello statuto e in applicazione, mutatis mutandis, della regolamentazione stabilita di concerto dalle istituzioni delle Comunità ( 2 ) e delle relative disposizioni generali di esecuzione ( 3 ), hanno diritto al rimborso di due terzi delle spese mediche, delle spese connesse alla gravidanza o delle spese connesse alla nascita di un figlio le persone seguenti:

    ▼M5

    a) 

    i deputati e gli ex deputati beneficiari dell'indennità transitoria di cui all'articolo 13 dello statuto o di una pensione a norma degli articoli 14 e 15 dello statuto, per quanto riguarda le loro spese e le spese sostenute:

    i) 

    dal coniuge o dal membro stabile di un'unione di fatto, nei termini definiti all'articolo 58, paragrafo 2; e

    ii) 

    dai figli a carico degli stessi nei termini definiti all'articolo 58, paragrafo 3, fino a che questi ultimi abbiano raggiunto i 21 anni di età o, al più tardi, dei 25 anni di età ove seguano una formazione scolastica o professionale a tempo pieno, o senza limiti di età se sono colpiti da una malattia grave o da un'infermità che impedisca loro di provvedere ai propri bisogni;

    qualora il coniuge, il membro stabile di un'unione di fatto e i figli a carico non possano beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello dei deputati o degli ex deputati in applicazione di ogni altra eventuale disposizione legale o regolamentare;

    ▼M1

    b) 

    gli aventi diritto cui è dovuta una pensione di reversibilità a norma dell'articolo 17 dello statuto.

    Gli aventi diritto di cui alle lettere a) e b) hanno la facoltà di scegliere il medico e gli istituti di cura come previsto dall'articolo 19, paragrafo 1, della regolamentazione succitata.

    2.  
    I rimborsi di cui al paragrafo 1 sono a carico del bilancio del Parlamento. Si applicano l'articolo 72, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità ( 4 ), e l'articolo 20, paragrafo 6 delle regolamentazione succitata.

    ▼B

    3.  
    Ai sensi dell'articolo 30 della regolamentazione succitata eventuali anticipi possono essere concessi unicamente nella fattispecie di assunzione delle spese per trattamento ospedaliero. La quota delle spese che resta a carico de beneficiari di cui al paragrafo 1 del presente articolo, dopo l'applicazione della tabella di riferimento per il rimborso, è restituita al Parlamento alle condizioni previste all'articolo 30, paragrafi 2 e 3.

    ▼M3

    4.  
    I deputati e gli ex deputati beneficiari dell'indennità transitoria di cui all'articolo 13 dello statuto o di una pensione a norma degli articoli 14 e 15 dello statuto possono rinunciare al diritto al rimborso delle spese mediche previsto al paragrafo 1 a partire dal primo giorno del mese che segue la data di presentazione della domanda. In tal caso, essi hanno diritto al rimborso dei 2/3 del contributo dovuto al regime di assicurazione malattia, purché il totale dell'importo rimborsato non superi 400 EUR al mese.
    5.  
    Il deputato o l'ex deputato che, ai sensi del paragrafo 4, rinunci al diritto al rimborso delle spese mediche può rientrare nel sistema di rimborso di cui al paragrafo 1 solo dopo un periodo di dodici mesi dalla data in cui la rinuncia ha effetto. Analogamente, ogni ulteriore modifica, sia essa relativa ad una rintegrazione nel sistema di rimborso di cui al paragrafo 1 o ad una rinuncia ad esso, potrà essere effettuata solo dopo un periodo minimo di dodici mesi.

    ▼M1

    6.  
    L'importo di cui al paragrafo 4 può essere adattato ogni anno dall'Ufficio di presidenza fino al tasso annuo di aumento dell'importo medio rimborsato per beneficiario dal regime comune di assicurazione malattia dei funzionari delle Comunità europee.
    7.  
    Il presente articolo si applica anche agli ex deputati beneficiari dell'indennità transitoria di cui all'articolo 45 per il periodo che va dal primo giorno successivo alla cessazione delle funzioni fino al giorno dell'insorgenza del diritto all'indennità transitoria.
    8.  
    Il presente articolo si applica anche agli ex deputati beneficiari della pensione di anzianità di cui all'articolo 49 per il periodo che va dal primo giorno successivo alla cessazione delle funzioni fino al giorno dell'insorgenza del diritto alla pensione, purché le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, sussistano già prima della cessazione delle funzioni.

    ▼M11

    Articolo 4

    Procedura

    Le domande di rimborso sono presentate al servizio competente del Parlamento o direttamente all’ufficio liquidatore della Commissione, tramite i moduli unificati corredati dei documenti giustificativi.

    ▼B

    Articolo 5

    Finanziamento

    Il finanziamento del sistema di rimborso e le modalità di liquidazione delle spese sono disciplinati da un accordo di cooperazione tra il Parlamento e la Commissione sulla base delle disposizioni dello statuto e del regime comune di assicurazione malattia delle istituzioni delle Comunità europee. Per il Parlamento detto accordo è firmato dal suo Presidente previa consultazione dei Questori.

    Articolo 6

    Mezzi di ricorso

    Fatto salvo l'articolo 72, ogni contenzioso derivante dall'interpretazione del presente capitolo nei casi specifici è sottoposto al segretario generale, il quale delibera con previo parere del comitato di gestione del regime comune di assicurazione malattia delle istituzioni delle Comunità europee e previa consultazione dei Questori.



    CAPITOLO 3

    Assicurazioni contro i rischi connessi con l'esercizio del mandato parlamentare

    Articolo 7

    Criteri generali

    1.  

    I deputati hanno diritto, alle condizioni previste nei contratti assicurativi, a:

    a) 

    una copertura assicurativa contro gli infortuni subiti nell'esercizio del loro mandato;

    b) 

    una copertura assicurativa contro i furti e le perdite di effetti e oggetti personali subiti dai deputati nell'esercizio del loro mandato.

    2.  
    Due terzi dei premi assicurativi dovuti sono a carico del bilancio del Parlamento e il terzo restante è a carico dei deputati. Il contributo di ogni deputato è trattenuto direttamente dall'indennità di cui all'articolo 10 dello statuto.
    3.  
    Il presente articolo è applicabile ai deputati fin dall'inizio del loro mandato, a meno che essi non comunichino al segretario generale la rinuncia esplicita e per iscritto al loro diritto alla copertura assicurativa. Se del caso, il loro diritto alla copertura cessa l'ultimo giorno del mese nel corso del quale è stata notificata la rinuncia.

    Articolo 8

    Assicurazione contro gli infortuni

    1.  
    Le disposizioni della polizza di assicurazione contro gli infortuni prevedono la copertura degli infortuni subiti dai deputati in qualsiasi parte del mondo nel corso del loro mandato.
    2.  

    Le disposizioni della polizza di assicurazione contro gli infortuni prevedono:

    a) 

    in caso di decesso: il versamento alle persone di seguito indicate di un capitale pari a cinque volte l'importo annuo dell'indennità di cui all'articolo 10 dello statuto:

    — 
    al coniuge e ai figli del deputato deceduto, secondo le norme del diritto successorio applicabili al deputato; l'importo da versare al coniuge non può tuttavia essere inferiore al 25 % del capitale,
    — 
    in mancanza di persone della categoria di cui sopra, agli altri discendenti, secondo le norme del diritto successorio applicabili al deputato,
    — 
    in mancanza di persone delle due categorie di cui sopra, agli ascendenti, secondo le norme del diritto successorio applicabili al deputato,
    — 
    in mancanza di persone delle tre categorie di cui sopra, al Parlamento;
    b) 

    in caso di invalidità totale permanente: il versamento all'interessato di un capitale pari a otto volte l'importo annuo dell'indennità di cui all'articolo 10 dello statuto;

    c) 

    in caso di invalidità parziale permanente: il versamento all'interessato di una parte dell'indennità di cui alla lettera b), calcolata sulla base del prontuario fissato dalla regolamentazione comune adottata dalle istituzioni delle Comunità ( 5 ), di cui all'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68.

    3.  
    La regolamentazione di cui al paragrafo 2, lettera c), si applica mutatis mutandis ai deputati. Non sono applicabili le disposizioni relative alle malattie professionali e alla rendita vitalizia, nonché tutte le disposizioni la cui applicazione sia indissociabile dallo status di funzionari. In materia di mezzi di ricorso si applica la procedura prevista all'articolo 72.

    Le competenze dell'autorità che ha il potere di nomina definite nella regolamentazione citata sono esercitate, nei confronti dei deputati, dal Presidente del Parlamento.

    Il riconoscimento di un'invalidità totale o parziale permanente in applicazione del presente articolo e della regolamentazione succitata non pregiudica in alcun modo l'applicazione dell'articolo 15 dello statuto e viceversa.

    4.  
    Sono inoltre coperte, alle condizioni stabilite dalla regolamentazione di cui al paragrafo 2, lettera c), le spese mediche, farmaceutiche, di ricovero ospedaliero, chirurgiche, di protesi, di radiografia di massaggio, di ortopedia, cliniche e di trasporto, nonché tutte le spese affini, causate dall'infortunio. Tuttavia, i relativi rimborsi intervengono soltanto dopo l'esaurimento e come integrazione dei rimborsi percepiti dall'interessato in applicazione delle disposizioni relative al rimborso delle spese di malattia di cui all'articolo 18 dello statuto.

    Articolo 9

    Assicurazione contro furti e perdite

    1.  

    Le clausole della polizza di assicurazione contro il furto e le perdite di effetti e di oggetti personali prevedono:

    a) 

    la copertura estesa in qualsiasi parte del mondo;

    b) 

    un importo assicurato di 5 000 EUR per furto o perdita;

    c) 

    una franchigia di 50 EUR a carico del deputato in caso di indennizzo;

    d) 

    la copertura degli effetti e oggetti personali;

    e) 

    l'applicazione di una percentuale di ammortamento sul prezzo dell'effetto o dell'oggetto al momento del rimborso.

    2.  
    I furti e le perdite subiti fuori dei locali del Parlamento sono coperti soltanto se il deputato interessato si trovava, al momento del sinistro, in viaggio ufficiale. I furti avvenuti nei locali del Parlamento sono coperti soltanto se l'effetto o l'oggetto rubato erano custoditi in luogo sicuro.
    3.  
    I furti o le perdite di denaro che avvengono fuori dei locali del Parlamento e sono oggetto di denuncia alla polizia sono coperti fino a concorrenza di un importo di 250 EUR se il denaro rubato o perso fa parte di altri effetti od oggetti personali persi o rubati. I furti o le perdite di denaro all'interno dei locali del Parlamento non sono coperti.
    4.  
    In caso di smarrimento o perdita di bagagli per oltre dodici ore da parte di un vettore nel corso di un viaggio ufficiale del deputato, quando si rechi in luogo diverso da quello di residenza, gli effetti od oggetti personali che devono essere acquistati o noleggiati dal deputato sono coperti fino a concorrenza di un importo pari a 500 EUR.
    5.  
    I furti o le perdite di effetti o di oggetti personali subiti fuori dei locali del Parlamento sono dichiarati dal deputato alle autorità di polizia. Se il furto avviene nei locali del Parlamento, è dichiarato all'unità Sicurezza.
    6.  
    I furti e le perdite formano oggetto di una dichiarazione inviata entro otto giorni al segretario generale. Il modulo della dichiarazione è corredato della fattura dell'oggetto perso o rubato, oppure, in sua mancanza, di quella dell'oggetto sostitutivo se l'importo è superiore a 700 EUR.
    7.  
    L'assicurazione non copre i furti e le perdite assicurate a titolo di un'assicurazione privata del deputato.



    CAPITOLO 4

    Rimborso delle spese



    Sezione 1 :

    Rimborso delle spese di viaggio



    Sottosezione 1:

    Disposizioni comuni

    Articolo 10

    Diritto al rimborso dei viaggi ufficiali

    1.  

    I deputati hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nel corso:

    a) 

    dei viaggi effettuati avendo come destinazione o provenienza i tre luoghi di lavoro del Parlamento o luoghi di riunione di uno dei suoi organi ufficiali quali definiti al paragrafo 3 (di seguito «spese di viaggio ordinarie»);

    b) 

    dei viaggi effettuati nel quadro dell'esercizio del loro mandato al di fuori dello Stato membro di elezione, alle condizioni di cui all'articolo 22 (di seguito «spese di viaggio complementari»);

    c) 

    dei viaggi effettuati nello Stato membro di elezione, alle condizioni di cui all'articolo 23.

    2.  
    Sono altresì considerate spese di viaggio ordinarie le spese per viaggi sostenute dal deputato per effettuare ogni missione specifica autorizzata del Presidente, dall'Ufficio di presidenza o dalla Conferenza dei presidenti.

    ▼M1

    2bis.  
    Sono altresì considerate spese di viaggio ordinarie le spese sostenute dai presidenti di commissione o di sottocommissione per assistere alle riunioni del Consiglio.

    ▼B

    3.  
    Per «organi ufficiali del Parlamento» si intendono gli organi del Parlamento quali definiti al titolo I, capitolo 3, del regolamento, nonché le commissioni parlamentari, le delegazioni interparlamentari e le altre delegazioni costituite sulla base del regolamento, i gruppi politici e gli altri organi autorizzati dall'Ufficio di presidenza o della conferenza dei presidenti.

    Articolo 11

    Procedura

    Le spese di viaggio sono rimborsate sulla base dell'attestato di presenza e su presentazione dei documenti di viaggio pertinenti, nonché, se del caso, degli altri documenti giustificativi di cui all'articolo 14.

    Articolo 12

    Attestato di presenza

    ▼M16

    1.  
    La presenza dei deputati è attestata dalla loro firma personale sull'elenco di presenza disponibile all'interno dell'emiciclo o nella sala di riunione, oppure dalla loro firma personale apposta nel foglio di presenza centrale durante gli orari di apertura stabiliti dall'Ufficio di presidenza. Un attestato elettronico della presenza dei deputati può essere utilizzato in luogo della loro firma personale.

    ▼B

    2.  
    In via eccezionale, i deputati possono dimostrare la propria presenza con altri documenti atti a comprovare in modo oggettivo che erano presenti nel luogo della riunione negli orari abituali di riunione. È possibile avvalersi di tale facoltà al massimo cinque volte nel corso di metà legislatura.
    3.  
    Le dichiarazioni dei deputati o di altre persone non sono ritenute un attestato di presenza ai sensi dei paragrafi 1 e 2. Tuttavia, nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, la presenza è attestata tramite dichiarazione dei deputati.

    Articolo 13

    Titoli di viaggio

    1.  

    La domanda di rimborso delle spese di viaggio è corredata dei documenti giustificativi che consentano di determinare il prezzo pagato, il tragitto effettuato nonché la classe, la data e l'ora del viaggio. In particolare essa comprende:

    ▼M18

    a) 

    in caso di viaggio in aereo, i biglietti nominativi e tutte le carte d’imbarco o la prova elettronica dell’utilizzo di tali biglietti;

    ▼B

    b) 

    in caso di viaggio in treno o in nave, tutti i titoli di trasporto.

    ▼M1

    2.  
    In deroga al paragrafo 1, in caso di viaggio in auto privata, il deputato presenta una dichiarazione in cui è indicato il numero di targa del veicolo utilizzato per il viaggio e, per i viaggi in auto privata nello Stato membro di elezione, la distanza coperta e i luoghi di partenza e di arrivo, ovvero, per tutti gli altri viaggi in auto privata, il numero di chilometri riportato dal contachilometri al momento della partenza e all'arrivo. Se il percorso è superiore a 800 km, la dichiarazione è corredata dei documenti giustificativi che consentono di determinare la data del viaggio (per esempio la ricevuta dell'acquisto del carburante nel luogo di partenza o durante il viaggio, la ricevuta del pedaggio autostradale o il contratto o la fattura relativi al noleggio di un veicolo).

    Per i viaggi tra Bruxelles e Strasburgo vanno sempre presentati documenti giustificativi che consentano di determinare la data del viaggio.

    3.  
    La tessera o gli abbonamenti nominativi che danno diritto a una riduzione sui viaggi effettuati possono essere rimborsati a titolo di anticipo. L'anticipo è regolarizzato alla scadenza della tessera o dell'abbonamento.

    ▼M18

    4.  
    Il deputato che acquista i titoli di trasporto presso l’agenzia di viaggio del Parlamento può, sotto la sua responsabilità esclusiva e firmando una ricevuta di accettazione, chiedere che il servizio competente effettui il rimborso direttamente all’agenzia di viaggio. In tali casi, il servizio competente può recuperare dal sistema di prenotazione dell’agenzia di viaggio i documenti giustificativi di cui al paragrafo 1.

    ▼B

    Articolo 14

    Altri documenti giustificativi

    La domanda di rimborso delle spese di viaggio è corredata dei documenti seguenti:

    ▼M5

    a) 

    nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), un invito o un programma della manifestazione alla quale il deputato ha presenziato o altri documenti giustificativi che comprovino che il viaggio è stato effettuato nel contesto dell'esercizio del suo mandato o, nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 2 bis, una dichiarazione del deputato in cui si precisi che il viaggio è stato effettuato nel contesto dell'esercizio del suo mandato;

    ▼M1

    b) 

    nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), una dichiarazione del deputato in cui si precisi lo scopo del viaggio effettuato nell'esercizio del suo mandato;

    ▼B

    c) 

    nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, l'autorizzazione del Presidente, dell'Ufficio di presidenza o della Conferenza dei presidenti;

    ▼M1

    d) 

    nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis, un invito del Consiglio.

    ▼M1

    Articolo 15

    Importi rimborsati

    Le spese di viaggio sono rimborsate sulla base dei costi effettivamente sostenuti fino a concorrenza:

    a) 

    della tariffa della classe «business» in caso di viaggio in aereo;

    b) 

    della tariffa di prima classe in caso di viaggio in treno o in nave;

    ▼M17

    c) 

    in caso di viaggio in auto privata, con un massimale di rimborso di 1 000 km per il viaggio di andata o per il viaggio di ritorno: 0,53 EUR/km, maggiorato del prezzo della traversata in traghetto o mezzo di trasporto analogo.

    ▼B



    Sottosezione 2:

    Disposizioni applicabili alle spese di viaggio ordinarie

    Articolo 16

    Giorni di viaggio

    1.  
    I viaggi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), si effettuano esclusivamente allo scopo di presenziare alle attività ufficiali che si svolgono nei giorni stabiliti a tal fine nel calendario dei lavori del Parlamento.
    2.  
    I viaggi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, si effettuano esclusivamente nei giorni fissati dall'organo abilitato ad autorizzare il viaggio.

    Articolo 17

    Itinerari

    1.  
    Il rimborso delle spese di viaggio verso un luogo di lavoro del Parlamento o un luogo di riunione è calcolato sulla base dell'itinerario più diretto tra il luogo di residenza del deputato, quale definito al paragrafo 2, o la capitale dello Stato membro di elezione, e il luogo di lavoro o di riunione.
    2.  
    Per «luogo di residenza» si intende il domicilio abituale del deputato, situato sul territorio comunitario, in cui il deputato risiede effettivamente in modo regolare, fatti salvi i suoi obblighi parlamentari. Il luogo di residenza è comunicato dal deputato al servizio competente.
    3.  

    L'itinerario più diretto è determinato tenendo in conto:

    a) 

    per i viaggi in aereo, l'aeroporto più vicino al punto di partenza del deputato in grado di emettere un biglietto aereo alla tariffa indicata all'articolo 15, nonché la distanza tra detto aeroporto e la destinazione;

    b) 

    per i viaggi in treno, la stazione ferroviaria più vicina al punto di partenza del deputato, nonché la distanza tra detta stazione e la destinazione;

    c) 

    per i viaggi in auto privata o in nave, la distanza tra il punto di partenza del deputato e la destinazione.

    ▼M1

    4.  
    All'atto della presa delle funzioni o di un cambio del luogo di residenza, il deputato è informato dell'aeroporto e della stazione nonché degli itinerari più diretti, vale a dire più brevi, che saranno presi in considerazione ai fini dell'applicazione delle presenti misure di attuazione.
    5.  
    In qualsiasi momento il deputato può proporre al servizio competente, per iscritto e specificandone i motivi, un itinerario diverso che offra vantaggi sostanziali in termini di tempo o di comodità, purché il costo non aumenti di oltre il 20 %. Se detto itinerario è accettato, sostituisce l'itinerario più diretto determinato in conformità del paragrafo 3.

    Se l'itinerario non è accettato o quando l'itinerario proposto dal deputato comporta un aumento del costo del viaggio superiore al 20 %, la questione è sottoposta al Segretario generale, che può consultare i Questori prima di prendere una decisione.

    6.  
    In caso d'interruzione del viaggio, il rimborso delle spese di viaggio avviene a partire dall'ultimo luogo di partenza. Per interruzione del viaggio si intende un'interruzione comprendente più di un pernottamento, esclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi, effettuata sull'itinerario del deputato verso o da uno dei luoghi di lavoro del Parlamento o un luogo di riunione ufficiale.
    7.  
    Se il punto di partenza o di arrivo non corrisponde al luogo di residenza o alla capitale dello Stato membro di elezione del deputato, le spese di viaggio sono rimborsate fino a concorrenza di quelle che il deputato avrebbe dovuto sostenere se avesse effettuato il viaggio avendo come destinazione o partenza il proprio luogo di residenza, seguendo l'itinerario più diretto, vale a dire il più breve.
    8.  
    In caso di viaggio effettuato tra due luoghi di lavoro e/o di riunione si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi 3 e 7.

    ▼M7

    9.  
    Le tariffe utilizzate ai fini delle presenti misure di attuazione sono aggiornate periodicamente e come minimo due volte l'anno.

    ▼B

    Articolo 18

    Modalità

    1.  
    I deputati hanno diritto al rimborso delle spese di un solo viaggio di andata-ritorno per settimana di lavoro del Parlamento, tra il luogo di residenza o la capitale del suo Stato membro di elezione e un luogo di lavoro o di riunione (di seguito «viaggio principale»).

    ▼M7

    2.  
    Fatta eccezione per le settimane che nel calendario ufficiale del Parlamento sono riservate alle attività parlamentari esterne, i deputati hanno altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per effettuare un viaggio di andata e ritorno durante una settimana di lavoro del Parlamento tra il luogo di lavoro o di riunione e il luogo di residenza o altro punto di partenza nello Stato membro di elezione (in appresso denominati «viaggi intermedi»).

    ▼B

    3.  
    Il diritto al rimborso delle spese di viaggio intermedio è distinto dal diritto al rimborso delle spese dei viaggi effettuati all'interno dello Stato membro di elezione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c).
    4.  
    Ai deputati non è dovuto alcun rimborso per i tragitti effettuati con un mezzo di trasporto fornito dal Parlamento.
    5.  
    I deputati che non possono disporre di un veicolo ufficiale hanno diritto, su presentazione dei documenti giustificativi, al rimborso delle spese di taxi per i percorsi effettuati tra l'aeroporto o la stazione di arrivo o partenza e il luogo di lavoro o di riunione. Le regole che disciplinano il rimborso delle spese di taxi e i massimali di rimborso sono deliberate dall'Ufficio di presidenza.

    Articolo 19

    Diritto alle indennità di distanza e di durata

    ▼M1

    1.  
    Per i viaggi all'interno dell'Unione europea i deputati hanno diritto a indennità di distanza e di durata destinate a coprire tutte le spese accessorie legate al loro viaggio. Tale diritto sussiste unicamente per il viaggio principale ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1.

    ▼M1 —————

    ▼M1

    3.  
    Per i viaggi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c), nei casi previsti all'articolo 18, paragrafo 4, non sussiste alcun diritto alle indennità di distanza e di durata. Un'interruzione del viaggio ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, o di qualsiasi altra natura, non crea un diritto aggiuntivo a un'indennità di durata o di distanza.
    4.  

    Gli importi delle indennità di distanza e di durata:

    a) 

    per recarsi nei luoghi di lavoro del Parlamento, sono fissati all'inizio del mandato per la durata di quest'ultimo, e sono rivisti solo in caso di cambio di residenza, indipendentemente dai cambiamenti di itinerario effettuati;

    b) 

    per recarsi negli altri luoghi di riunione quali definiti all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), paragrafi 2 e 2 bis, sono fissati individualmente per ogni viaggio.

    5.  
    Se le spese di viaggio accessorie sostenute dal deputato sono superiori all'importo dell'indennità di distanza, il deputato può chiedere il rimborso della differenza contro presentazione dei documenti giustificativi.

    ▼B

    6.  
    Il lasso di tempo minimo di permanenza sul luogo di lavoro o di riunione del Parlamento, necessario per configurare il diritto al pagamento delle indennità di distanza e di durata, è fissato a 4 ore.

    Articolo 20

    Importo dell'indennità di distanza

    1.  

    L'indennità di distanza è calcolata nel modo seguente:

    ▼M20

    a) 

    per la parte di tragitto tra 0 e 50 km: 23,96 EUR;

    ▼M15

    b) 

    per la parte di tragitto tra 51 e 250 km: 0,13 EUR/km;

    ▼M19

    c) 

    per la parte di tragitto tra 251 e 1 000 km: 0,07 EUR/km;

    ▼B

    d) 

    per la parte di tragitto oltre 1 000  km: 0,03 EUR/km.

    ▼M1

    2.  
    Gli importi sono calcolati in base all'itinerario più breve, di andata o di ritorno, tra il centro città del luogo di residenza del deputato e l'infrastruttura d'arrivo del luogo di riunione.

    Se per un viaggio in treno sono sconosciuti o difficilmente reperibili i parametri di calcolo, sono utilizzati i parametri per un viaggio in auto.

    ▼B

    Articolo 21

    Importo dell'indennità di durata

    1.  

    L'indennità di durata è calcolata nel modo seguente:

    a) 

    per un viaggio di una durata complessiva da 2 a 4 ore: importo equivalente a un ottavo dell'indennità prevista all'articolo 24;

    b) 

    per un viaggio di una durata complessiva da 4 a 6 ore: importo equivalente a un quarto dell'indennità prevista all'articolo 24;

    c) 

    per un viaggio di una durata complessiva di più di 6 ore che non comporti pernottamento: importo equivalente alla metà dell'indennità prevista all'articolo 24;

    ▼M1

    d) 

    per un viaggio di una durata complessiva di più di sei ore che, per motivi debitamente comprovati, comporti necessariamente il pernottamento: importo equivalente alla totalità dell'indennità prevista all'articolo 24, su presentazione dei documenti giustificativi.

    ▼B

    2.  

    La durata del viaggio è calcolata nel modo seguente:

    a) 

    per i viaggi in aereo, treno o nave:

    — 
    durata del tragitto tra il luogo di residenza del deputato e l'aeroporto o la stazione, effettuato a una velocità di 60 km/h,
    — 
    durata del tragitto in aereo, treno o nave secondo l'orario,
    — 
    1 ora all'imbarco o alla partenza del treno o della nave, 30 minuti allo sbarco o all'arrivo,
    — 
    30 minuti per il trasferimento tra l'aeroporto o la stazione e i locali del Parlamento a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo (Entzheim).

    L'Ufficio di presidenza determina la durata del tragitto per i viaggi a Strasburgo tramite altri aeroporti a seconda della disponibilità di mezzi di trasporto;

    b) 

    per i viaggi in auto privata: durata del tragitto tra il luogo di residenza e il luogo di lavoro o di riunione, effettuato a una velocità di 70 km/h.



    Sottosezione 3:

    Disposizioni relative ai viaggi complementari e nello Stato membro di elezione

    Articolo 22

    Spese di viaggio complementari

    ▼M20

    1.  
    L’importo massimo del rimborso annuale a titolo delle spese di viaggio sostenute nei casi previsti all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), è fissato a 4 517 EUR.

    ▼M1

    2.  
    In tale contesto i deputati hanno il diritto di chiedere, su presentazione della fattura originale, il rimborso delle spese di taxi, delle spese di noleggio di una un'auto, delle spese di albergo e di altre spese connesse sostenute durante il periodo di attività ufficiali. Tale diritto si estende al giorno che precede l'inizio e a quello successivo alla fine delle attività ufficiali.

    ▼M6

    2bis.  
    Qualora un deputato si rechi in uno dei luoghi di lavoro del Parlamento durante una settimana in cui non vi sia alcuna attività ufficiale del Parlamento europeo, il rimborso delle spese di viaggio complementari è limitato al costo del viaggio, comprese le spese di taxi nei limiti stabiliti dalla regolamentazione dell'Ufficio di presidenza sull'utilizzo delle autovetture di servizio da parte dei deputati al Parlamento europeo, e alle spese di albergo.

    ▼M5

    2ter.  
    Le richieste di rimborso dei viaggi effettuati per partecipare a un'attività su invito di un deputato o di un gruppo politico del Parlamento europeo devono essere corredate anche di altri documenti giustificativi da cui risulti che il viaggio è stato effettuato nell'esercizio del mandato del deputato.

    ▼M1

    2quater.  
    I deputati possono combinare un viaggio ordinario con un viaggio complementare.

    Qualora l'intero viaggio combinato si svolga all'interno dell'Unione europea, la parte del viaggio che inizia o termina in uno dei luoghi di lavoro o di riunione ufficiale del Parlamento è rimborsata in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a).

    Qualora parte del viaggio combinato si svolga al di fuori dell'Unione europea, le spese supplementari derivanti dal fatto che il viaggio non è stato effettuato secondo l'itinerario più diretto a causa del viaggio complementare sono imputate all'indennità per viaggi complementari del deputato, conformemente al paragrafo 1.

    ▼M5

    2quinquies.  
    I deputati possono combinare un viaggio complementare con attività non ufficiali accessorie senza che, per questo motivo, aumentino le spese di viaggio e di soggiorno da rimborsare.
    2sexies.  
    Le attività oggetto di un viaggio complementare non possono dare luogo ad un'altra forma di rimborso pubblico o privato delle spese sostenute.

    ▼M20

    3.  
    L’importo massimo del rimborso annuale a titolo di spese di viaggio effettivamente sostenute in occasione di viaggi effettuati dai presidenti di commissione o di sottocommissione per partecipare a conferenze o manifestazioni riguardanti una tematica di interesse europeo rientrante nelle competenze della rispettiva commissione o sottocommissione e che hanno una dimensione parlamentare è fissato a 4 517 EUR. Tale partecipazione richiede la previa autorizzazione del Presidente del Parlamento dopo verifica della disponibilità dei fondi nei limiti dell’importo massimo summenzionato.

    ▼B

    Un presidente di commissione o di sottocommissione può autorizzare per iscritto uno dei suoi vicepresidenti oppure, ove non sia possibile, un membro della sua commissione o sottocommissione, a sostituirlo in detta conferenza o manifestazione.

    Dette spese sono subordinate alle stesse condizioni di rimborso applicate alle spese di viaggio complementari.

    Articolo 23

    Spese di viaggio nello Stato membro di elezione

    ►M1  1. ◄   

    Il rimborso delle spese di viaggio all'interno dello Stato membro di elezione del deputato, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), non può eccedere, per anno civile, il limite di:

    a) 

    24 viaggi (andata-ritorno) per i viaggi in aereo, treno o nave, benché, per i deputati eletti nella Francia metropolitana, il numero di viaggi verso i dipartimenti e le regioni d'Oltremare, le comunità d'Oltremare, la Nuova Caledonia e le Terre Australi e Antartiche francesi non possa essere superiore a due;

    b) 

    per i viaggi in auto privata, una distanza totale non superiore al massimo di:

    24 000  km

    per i deputati eletti in Germania, Spagna, Francia, Italia, Polonia, Romania, Finlandia, Svezia o Regno Unito,

    16 000  km

    per i deputati eletti in Bulgaria, Repubblica ceca, Irlanda, Grecia, Ungheria, Austria, Portogallo o Slovacchia,

    ▼M8

    8 000  km

    per i deputati eletti in Belgio, Danimarca, Estonia, Croazia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi o Slovenia.

    ▼M3

    1bis.  
    Qualora un deputato abbia esaurito il suo diritto al rimborso delle spese per i viaggi in aereo, treno o nave di cui al paragrafo 1, lettera a), può, previa richiesta scritta, convertire la sua dotazione per i viaggi in auto privata, di cui al paragrafo 1, lettera b), in viaggi in aereo, treno o nave, sulla base della seguente formula: un viaggio in aereo, treno o nave di sola andata equivale al 2 % del numero massimo di chilometri autorizzato per il suo Stato membro di elezione.

    La stessa disposizione si applica, mutatis mutandis, ai deputati che abbiano esaurito il loro diritto al rimborso delle spese per i viaggi in auto privata.

    ▼M1

    2.  
    Le spese di viaggio sostenute all'interno di un agglomerato urbano utilizzando i trasporti pubblici, taxi compresi, sono rimborsate sulla base dei documenti giustificativi abituali per il mezzo di trasporto utilizzato. L'importo rimborsato è diviso per l'importo chilometrico dovuto per i viaggi in auto e il risultato è detratto dal numero di chilometri di cui al paragrafo 1, lettera b).
    3.  
    Quando un deputato il cui luogo di residenza, quale definito all'articolo 17, paragrafo 2, è situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di elezione, si sposta tra tale luogo di residenza e lo Stato membro di elezione nell'esercizio del suo mandato, i viaggi effettuati sono considerati come viaggi all'interno dello Stato membro di elezione ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b).

    ▼B



    Sezione 2 :

    Rimborso delle spese di soggiorno

    Articolo 24

    Indennità di soggiorno

    1.  

    Il deputato ha diritto a un'indennità di soggiorno per ogni giorno di presenza:

    a) 

    in un luogo di lavoro o di riunione, attestata a norma dell’articolo 12, quando si trova in un viaggio rimborsato a titolo delle spese di viaggio ordinarie;

    b) 

    a una riunione di una commissione o di altro organo di un parlamento nazionale, organizzata al di fuori del luogo di residenza dei deputati, su presentazione dell'attestato di presenza stilato da detta commissione o organo.

    ▼M1

    Durante le settimane riservate alle attività parlamentari esterne il deputato ha diritto a ricevere un'indennità di soggiorno per un massimo di tre giorni, tranne quando l'indennità è dovuta a norma delle lettere a) e b) e tranne che nelle circostanze specifiche determinate dall'Ufficio di presidenza il 19 ottobre 2009.

    ▼M20

    2.  
    Qualora l’attività ufficiale abbia luogo nel territorio dell’Unione, il deputato percepisce un’indennità forfetaria fissata a 324 EUR.

    ▼B

    3.  

    Qualora l'attività ufficiale abbia luogo al di fuori del territorio comunitario, il deputato percepisce:

    a) 

    un'indennità forfetaria pari alla metà dell'importo previsto al paragrafo 2, durante il periodo compreso tra l'ora di partenza dell'ultimo aereo idoneo prima dell'inizio della riunione e l'ora di arrivo del primo aereo idoneo dopo la riunione oppure, se del caso, tra l'ora di partenza e di arrivo degli aerei speciali noleggiati dal Parlamento; la frazione di giornata superiore alle 12 ore conta come giornata intera; la frazione di giornata superiore a 6 ore conta come mezza giornata;

    b) 

    su presentazione della fattura originale, il rimborso delle spese di alloggio, inclusa prima colazione, ragionevolmente sostenute nel luogo di riunione;

    ▼M6

    b bis

    su presentazione dei documenti giustificativi, il rimborso delle spese di visto e delle spese connesse;

    ▼M5

    c) 

    in caso di circostanze eccezionali, debitamente giustificate, il rimborso delle spese di soggiorno ragionevolmente sostenute durante il tragitto.

    ▼B

    4.  
    Qualora le fatture di albergo presentate riguardino camere doppie, il rimborso è limitato all'85 % della fattura complessiva.
    5.  
    Qualora la durata del soggiorno del deputato sul luogo di lavoro sia inferiore a 4 ore e il viaggio di andata-ritorno avvenga in una sola giornata, l'indennità di soggiorno è ridotta della metà.



    Sezione 3 :

    Indennità per spese generali

    ▼M2

    Articolo 25

    Diritto all'indennità

    Il deputato ha diritto a un'indennità per spese generali, sotto forma di importo forfettario, destinata a coprire le spese risultanti dalle sue attività parlamentari. Il deputato non ha diritto a utilizzare l'indennità per spese generali per attività coperte da altre indennità in virtù delle presenti misure di attuazione o di altre regolamentazioni del Parlamento, tranne quando abbia esaurito gli importi previsti a titolo di dette indennità.

    ▼B

    Articolo 26

    Periodo coperto

    1.  
    L'indennità per spese generali può essere erogata per la durata del mandato del deputato.

    ▼M20

    2.  
    L’importo mensile dell’indennità a titolo dell’articolo 25 è fissato a 4 576 EUR.

    ▼B

    3.  
    Il deputato il cui mandato inizia dopo il quindicesimo giorno del mese percepisce la metà dell'indennità prevista in detto mese.
    4.  
    La metà dell'indennità può essere pagata per un periodo di tre mesi successivo al mese nel corso del quale termina il mandato del deputato, purché quest'ultimo abbia esercitato la sua attività per almeno sei mesi e non sia rieletto.

    Articolo 27

    Pagamenti

    Tutti gli importi spettanti a titolo di indennità per spese generali sono versati direttamente al deputato.

    ▼M2

    Articolo 28

    Spese coperte

    1.  

    L'indennità per spese generali è destinata a coprire spese quali:

    — 
    le spese di funzionamento e di manutenzione dell'ufficio,
    — 
    le forniture d'ufficio e la documentazione,
    — 
    i costi delle attrezzature d'ufficio,
    — 
    le attività di rappresentanza,
    — 
    i costi amministrativi.
    2.  
    L'Ufficio di presidenza stabilisce un elenco non esaustivo delle spese imputabili all'indennità per spese generali.

    ▼B



    Sezione 4 :

    Disposizioni generali

    Articolo 29

    ▼M6

    Assistenza ai deputati nel corso di viaggi ufficiali

    1.  
    Qualora nel corso di un viaggio ufficiale di cui all'articolo 10, paragrafi 1, lettera a), 2 e 2 bis, contragga una grave malattia o sia vittima di un incidente ovvero di imprevisti che impediscono il buon andamento del viaggio, il deputato ha diritto all'assistenza del Parlamento. Tale assistenza comprende l'organizzazione del rimpatrio e l'assunzione delle relative spese. Il deputato o, se del caso, il suo rappresentante, può chiedere il rimpatrio in uno dei luoghi di lavoro del Parlamento o nel luogo di residenza.

    ▼B

    2.  
    In caso di decesso del deputato nel corso di un viaggio ufficiale, possono essere rimborsate dal Parlamento anche le spese necessarie per il trasporto della salma al luogo di residenza del defunto.

    ▼M6

    3.  
    Il Parlamento si fa carico dei propri obblighi di assistenza attraverso un'assicurazione. I deputati si avvalgono dei diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 alle condizioni previste nella polizza di assicurazione.

    ▼M6

    4.  

    La polizza di assicurazione copre, inter alia, i costi di:

    — 
    assistenza in caso di malattia grave, incidente e decesso di un deputato,
    — 
    assistenza e rientro anticipato in caso di calamità naturale, gravi disordini dell'ordine pubblico, malattia grave, incidente o decesso di un componente della famiglia del deputato,
    — 
    assistenza logistica e amministrativa in caso di smarrimento o furto di documenti,
    — 
    assistenza in caso di procedimento giudiziario,
    — 
    assicurazione integrativa vita e invalidità (saldo rimanente).

    ▼B

    Articolo 30

    Assistenza ai deputati disabili

    Su proposta del segretario generale e previo parere del medico del Parlamento, i questori possono autorizzare l'assunzione in carico da parte del Parlamento di talune spese necessarie per fornire assistenza a un deputato portatore di grave disabilità affinché possa esercitare il suo mandato. La percentuale di invalidità e la motivazione dell'assistenza proposta per consentire al deputato di esercitare le sue funzioni sono sottoposti periodicamente ad accertamento da parte del medico del Parlamento. L'autorizzazione dei Questori precisa le modalità di assistenza nonché la durata dell'autorizzazione stessa.

    Articolo 31

    Assenze

    1.  
    L'indennità di soggiorno di cui all'articolo 24 è ridotta del 50 % per ogni giorno in cui il deputato è risultato assente per più della metà di tutte le votazioni per appello nominale che si svolgono martedì, mercoledì e giovedì di tornata a Strasburgo e il secondo giorno della tornata a Bruxelles.
    2.  
    Il deputato la cui assenza nel corso di un anno parlamentare (dal 1o settembre al 31 agosto) sia stata registrata in almeno la metà dei giorni delle tornate rimborsa al Parlamento il 50 % dell'indennità per spese generali di cui all'articolo 25 relativa all'anno in questione.
    3.  
    Ogni periodo di assenza di cui al paragrafo 2 può essere giustificato dal Presidente ove sia motivato da ragioni di salute, da circostanze familiari gravi o da una missione effettuata dal deputato a nome del Parlamento. I documenti giustificativi vanno trasmessi ai Questori entro un termine massimo di due mesi a decorrere dall'inizio dell'assenza.
    4.  
    Nel corso della gravidanza la deputata è dispensata dalla partecipazione alle riunioni ufficiali del Parlamento per un periodo di tre mesi prima della nascita del figlio. La deputata presenta un certificato medico in cui figura la data presunta del parto. Dopo il parto la deputata è dispensata dalla partecipazione alle riunioni ufficiali durante un periodo di sei mesi. La deputata presenta copia del certificato di nascita del figlio.

    Articolo 32

    Sanzioni pecuniarie

    1.  
    Il deputato che, in applicazione dell'articolo 146 del regolamento del Parlamento, è soggetto a una misura di espulsione dalla seduta perde il suo diritto all'indennità di soggiorno di cui all'articolo 24 per la durata dell'espulsione.
    2.  
    Il deputato perde il suo diritto all'indennità di soggiorno nei casi di cui all'articolo 147 del regolamento del Parlamento.



    CAPITOLO 5

    Assistenza di collaboratori personali

    Articolo 33

    Rimborso delle spese di assistenza parlamentare

    1.  
    I deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali, da loro scelti liberamente. Il Parlamento rimborsa le spese effettivamente sostenute e risultanti interamente ed esclusivamente dall'assunzione di uno o più assistenti o dal ricorso a prestatori di servizi in conformità delle presenti misure di applicazione e alle condizioni stabilite dall'Ufficio di presidenza.
    2.  
    Possono essere rimborsate unicamente le spese corrispondenti all'assistenza necessaria e direttamente legata all'esercizio del mandato parlamentare del deputato. Non possono in alcun caso essere coperte spese attinenti alla sfera privata del deputato.

    ▼M12

    3.  
    Le spese sono rimborsabili per la durata del mandato del deputato. Possono essere rimborsate solo le spese sostenute al massimo trenta giorni prima della presentazione, ai sensi del presente capitolo, della domanda di rimborso.

    ▼M20

    4.  
    L’importo mensile massimo delle spese rimborsabili per tutti i collaboratori di cui all’articolo 34 è fissato a 25 620 EUR con effetto dal 1o luglio 2020.

    ▼B

    5.  
    Qualora il mandato del deputato non inizi il primo giorno del mese o non termini l'ultimo giorno del mese, i diritti al rimborso delle spese di assistenza parlamentare per detto mese sono calcolati in pro rata.

    ▼M1

    6.  
    Il saldo dell'importo mensile di cui al paragrafo 4 non utilizzato e accantonato al termine dell'esercizio di bilancio è riportato all'esercizio successivo nei limiti dell'importo mensile indicato nel paragrafo citato.

    ▼M2

    Articolo 34

    Principi generali

    1.  

    Il deputato si avvale della collaborazione di:

    a) 

    assistenti parlamentari accreditati di cui all'articolo 5 bis del regime applicabile agli altri agenti e;

    b) 

    persone fisiche che lo assistono nel suo Stato membro di elezione e che hanno stipulato con lui un contratto di lavoro o di prestazione di servizi a norma della legislazione nazionale applicabile, alle condizioni previste nel presente capitolo, in prosieguo denominati «assistenti locali».

    ▼M18

    2.  
    Più deputati possono, con convenzione scritta, raggrupparsi allo scopo di assumere o impiegare congiuntamente i servizi di uno o più assistenti di cui al paragrafo 1, o di tirocinanti. In tal caso, i deputati interessati designano tra di loro il deputato o i deputati abilitati a firmare i contratti o a presentare una domanda di assunzione per conto del raggruppamento.

    ▼M12

    I deputati trasmettono al servizio competente una dichiarazione scritta che fissa la ripartizione delle rispettive quote da detrarre dall'importo di cui all'articolo 33, paragrafo 4.

    ▼M2

    3.  
    Gli articoli da 35 a 42 non si applicano agli assistenti parlamentari accreditati.
    4.  
    Le spese sostenute a titolo di convenzioni di tirocinio, alle condizioni stabilite dall'Ufficio di presidenza, possono anch'esse essere rimborsate.

    ▼M12

    5.  
    I deputati possono ricorrere a persone fisiche o giuridiche che prestano servizi al fine di fruire di servizi occasionali e ben individuati connessi direttamente all'esercizio del loro mandato parlamentare, alle condizioni previste nel presente capitolo.

    ▼M2

    6.  
    Le prestazioni di servizi non possono comprendere in alcun modo la messa a disposizione di personale, fatta eccezione per servizi temporanei da parte di prestatori che forniscono siffatti servizi su base professionale e regolare e che sono autorizzati a erogarli ai sensi della normativa nazionale.

    ▼M12

    7.  
    L'ufficio di presidenza stabilisce un elenco delle spese che possono essere rimborsate nel quadro dell'assistenza parlamentare.
    8.  
    I nominativi degli assistenti e dei tirocinanti nonché i nominativi o la ragione sociale dei prestatori di servizi e dei terzi erogatori sono pubblicati, per la durata del loro contratto, sul sito internet del Parlamento europeo unitamente al nome del deputato o dei deputati cui prestano assistenza.

    Detti assistenti, tirocinanti, prestatori di servizi e terzi erogatori possono, per motivi di tutela della propria sicurezza debitamente giustificati, chiedere per iscritto che il loro nominativo o la loro ragione sociale non siano pubblicati nel sito internet del Parlamento europeo. Il Segretario generale decide se accogliere tale richiesta.

    ▼M12

    9.  
    Il numero di contratti in vigore tra un deputato e gli assistenti accreditati in qualsivoglia momento non può essere superiore a tre, a prescindere dalla durata del lavoro prestato nel quadro di tali contratti. Tale numero può essere portato a quattro su deroga espressa del presidente del Parlamento e previa verifica da parte del servizio competente che il deputato disponga di spazi d'ufficio sufficienti in conformità delle norme di utilizzazione degli edifici del Parlamento, tenuto conto anche del numero degli eventuali tirocinanti presenti.
    10.  
    Almeno il 25 % dell'importo di cui all'articolo 33, paragrafo 4, è riservato al pagamento delle spese derivanti dal titolo VII del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Pertanto, tutti i costi a titolo di spese di assistenza parlamentare diversi da quelli derivanti dal titolo VII del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea non possono superare globalmente il 75 % dell'importo previsto dall'articolo 33, paragrafo 4.

    Inoltre, l'importo massimo del rimborso in relazione alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 34 non può superare il 25 % dell'importo previsto dall'articolo 33, paragrafo 4.

    Tali limiti sono calcolati su base cumulativa, per esercizio finanziario, dei diritti mensili previsti all'articolo 33, paragrafo 4, aumentati dell'eventuale riporto all'esercizio finanziario successivo a titolo dell'articolo 33, paragrafo 6, su base pro rata.

    11.  
    Il Parlamento rimborsa le spese degli assistenti locali per la retribuzione lorda o gli onorari al netto d'IVA fino a concorrenza di massimali mensili che sono stabiliti dall'ufficio di presidenza in conformità con il paragrafo 12. I massimali possono essere adattati annualmente dall'ufficio di presidenza. I massimali applicabili sono pubblicati sul sito internet del Parlamento.
    12.  
    I massimali corrispondono a tre volte l'importo di riferimento. Per importo di riferimento si intende il dodicesimo dell'importo pubblicato da Eurostat come costitutivo della retribuzione annuale media lorda di chi lavora a tempo pieno nello Stato membro di elezione del deputato.

    Tuttavia, i massimali calcolati in questo modo non possono essere inferiori alla retribuzione di base di un assistente parlamentare accreditato di grado 6 o superiori a quello di un assistente parlamentare accreditato di grado 19.

    Eventuali gratifiche sono rimborsate solo a concorrenza dei massimali soprammenzionati calcolati su base annuale.

    I massimali sono ridotti pro rata qualora l'assistente locale lavori a tempo parziale o l'assistente locale non lavori un mese intero.

    ▼M16

    Articolo 34 bis

    Conseguenze finanziarie dei casi accertati di molestie nei confronti di un assistente parlamentare accreditato

    Qualora il Presidente abbia accertato, a seguito di una procedura interna in contraddittorio in materia di molestie, l'effettività delle molestie psicologiche o sessuali da parte di un deputato nei confronti di un assistente parlamentare accreditato, in deroga all'articolo 33 delle presenti misure di attuazione tutti gli obblighi pecuniari del deputato derivanti dal contratto di tale assistente accreditato, in particolare la retribuzione dell'assistente, sono adempiuti dal Parlamento mediante deduzione dal rimborso delle spese di assistenza parlamentare di tale deputato e il deputato non ha diritto ad alcuna ulteriore prestazione di servizi da parte dell'assistente.

    ▼B

    Articolo 35

    Terzo erogatore

    ▼M18

    1.  
    Tutti i contratti di lavoro e di prestazione di servizi, nonché tutte le convenzioni di tirocinio concluse relativamente a tirocinanti stabiliti nello Stato membro di elezione, stipulati da un deputato o un raggruppamento di deputati sono gestiti da un terzo erogatore stabilito in uno Stato membro.

    ▼B

    2.  
    I servizi di tale terzo erogatore sono effettuati da una persona fisica o giuridica abilitata in uno Stato membro all'esercizio di un'attività professionale nel campo del trattamento degli aspetti fiscali e previdenziali dei contratti di lavoro o dei contratti di prestazione di servizi ( 6 ) in applicazione della legislazione nazionale.

    ▼M12

    3.  
    Il deputato stipula un contratto individuale con un terzo erogatore di sua scelta che soddisfi il requisito di cui al paragrafo 2.

    Le spese occasionate dal ricorso ai servizi di un terzo erogatore in conformità del paragrafo 1 sono coperte dall'importo previsto all'articolo 33, paragrafo 4, e non sono soggette al limite di cui all'articolo 34, paragrafo 10 per quanto riguarda i servizi.

    Gli onorari dei terzi erogatori, al netto d'IVA, non possono superare il 10 % dei costi di retribuzione, degli onorari e delle indennità degli assistenti locali, dei prestatori di servizi e dei tirocinanti, il cui pagamento è di loro competenza, né il 4 % dell'importo previsto dall'articolo 33, paragrafo 4.

    I massimali degli onorari dei terzi erogatori sono rivisti su base cumulativa per anno civile in proporzione alla durata del loro contratto.

    ▼M2

    4.  
    Il contratto tra il deputato e il terzo erogatore è stipulato sulla base di un contratto tipo approvato dall'Ufficio di presidenza.

    Il contratto tipo definisce le modalità di pagamento per i contratti di cui al paragrafo 1, conformemente al presente capitolo, nonché la remunerazione e la responsabilità del terzo erogatore.

    ▼M2 —————

    ▼B

    Articolo 36

    Modalità di gestione dei contratti di collaborazione

    1.  
    Il terzo erogatore provvede alla corretta applicazione della legislazione nazionale e comunitaria, segnatamente in materia di obblighi previdenziali e fiscali, per i contratti di cui cura la gestione.
    2.  
    Gli onorari del terzo erogatore sono pagati dietro presentazione delle relative fatture o parcelle.
    3.  
    I deputati forniscono al terzo erogatore tutti i documenti e le informazioni di cui ha bisogno per garantire la legalità e la regolare gestione dei contratti di cui gli è stata affidata la gestione, in particolare i documenti e le informazioni di cui all'articolo 37, paragrafo 2, all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 40, all'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 42.

    ▼M2

    4.  
    Previa presentazione dei documenti giustificativi necessari, il Parlamento versa al terzo erogatore i pagamenti dovuti in esecuzione dei contratti — comprese le convenzioni di tirocinio — di cui gli è stata affidata la gestione.

    ▼M18

    5.  
    Eccezionalmente, su richiesta del deputato e per conto di quest’ultimo, il Parlamento versa direttamente lo stipendio netto agli assistenti con i quali il deputato ha stipulato un contratto di lavoro. Il terzo erogatore comunica senza indugio al servizio competente l’importo degli oneri previdenziali e fiscali e redige il bollettino di stipendio.

    ▼M18 —————

    ▼M1

    6.  
    Allorché le circostanze lo richiedono, nell'ambito di un contratto di lavoro e su richiesta dei deputati, il Parlamento può versare acconti a titolo dei pagamenti di cui ai paragrafi 4 e 5.

    Gli acconti possono altresì essere utilizzati a copertura delle spese sostenute dagli assistenti locali in occasione di brevi spostamenti. In tal caso, essi sono versati a titolo forfettario fino a un massimo di 100 EUR al mese per assistente. Ove le spese sostenute superino detto massimale, il terzo erogatore trasmette ogni tre mesi i documenti giustificativi delle spese effettuate. In casi eccezionali tali documenti giustificativi possono essere sostituiti da una dichiarazione.

    La regolarizzazione degli acconti resta di esclusiva responsabilità del terzo erogatore e avviene in conformità delle presenti misure di attuazione e della legislazione nazionale applicabile.

    ▼B

    Articolo 37

    Domande di rimborso delle spese di assistenza parlamentare

    ▼M2

    1.  
    La domanda di rimborso delle spese di assistenza parlamentare in applicazione dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 2, 4 e 5, in cui sono precisati i beneficiari e gli importi dei versamenti da effettuare, è presentata al servizio competente dal deputato o dal suo terzo erogatore e debitamente controfirmata da tutti i deputati interessati e, salvo nel caso di cui all'articolo 36, paragrafo 5bis, lettera b), dal terzo erogatore. Essa è corredata dei documenti giustificativi di cui all'articolo 38 per i contratti di lavoro, e di quelli di cui all'articolo 41 per i contratti di prestazione di servizi.

    ▼B

    2.  
    I deputati avvisano senza indugio il terzo erogatore e il servizio competente di qualsiasi cambiamento intervenuto nel rapporto contrattuale e nelle istruzioni relative ai pagamenti comunicando loro le modifiche apportate al contratto.

    Il terzo erogatore trasmette senza indugio al servizio competente tali informazioni e la relativa documentazione giustificativa.

    ▼M12

    Articolo 38

    Documenti da presentare nell'ambito del contratto di lavoro

    La domanda di rimborso delle spese per un contratto di lavoro deve contenere:

    a) 

    l'originale del contratto di lavoro che il deputato ha stipulato con il suo assistente locale;

    b) 

    una descrizione dettagliata delle mansioni nonché l'indirizzo preciso di esecuzione del lavoro;

    c) 

    una scheda dettagliata contenente i dettagli relativi alla retribuzione, ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore e alle altre prevedibili spese da pagare o rimborsare nel corso dell'anno civile e al termine del contratto, che tenga altresì conto delle disposizioni di legge nazionali, comprese quelle che disciplinano il salario minimo, e degli obblighi contrattuali, incluso l'eventuale rimborso delle spese di missione;

    d) 

    una copia certificata conforme di un documento di identità valido dell'assistente locale;

    e) 

    prova del luogo di residenza abituale dell'assistente locale;

    f) 

    prova delle qualifiche e dell'esperienza professionale dell'assistente locale; nonché

    g) 

    una dichiarazione, debitamente controfirmata dal deputato, dalla quale risulti che, per la durata del suo contratto, l'assistente locale rinuncia a qualsiasi impegno, anche se svolto a titolo gratuito, connesso in modo diretto o indiretto con un'organizzazione che persegua obiettivi politici come un partito politico, una fondazione, un movimento o un gruppo politico parlamentare, qualora tali attività interferiscano con l'esercizio delle sue funzioni di assistente o diano origine a un conflitto di interessi.

    Articolo 39

    Regolarizzazione contabile

    1.  
    Per ognuno degli assistenti locali impiegati, il terzo erogatore trasmette al servizio competente, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario del Parlamento in questione, le dichiarazioni relative alle spese sostenute a titolo di retribuzione, alle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nonché a ogni altra spesa rimborsabile, in particolare ai fini della regolarizzazione degli acconti versati. Egli fornisce inoltre la prova che gli assistenti locali in questione sono affiliati ad un regime di sicurezza sociale, che indichi che il deputato quale datore di lavoro, e una polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, qualora la normativa nazionale applicabile richieda tale copertura. Egli certifica inoltre che sono stati onorati tutti gli obblighi derivanti dalla legislazione nazionale applicabile.

    In caso di cessazione del contratto tra il terzo erogatore e il deputato e al termine del mandato del deputato, tali obblighi sono onorati al più tardi entro tre mesi.

    Le dichiarazioni di cui al primo comma sono stabilite conformemente alle specificazioni definite dal Parlamento.

    2.  
    Verificate le dichiarazioni di cui al paragrafo 1, il servizio competente trasmette al terzo erogatore una comunicazione, con copia al deputato, che constata la regolarità o l'irregolarità dei pagamenti effettuati e precisa, se del caso, i documenti mancanti da fornire.

    Qualora tale comunicazione constati l'irregolarità dei pagamenti, i documenti necessari per la loro regolarizzazione sono presentati al servizio competente entro un mese dalla data della comunicazione. In caso contrario, il Parlamento applica gli articoli 67 e 68.

    ▼M12

    Articolo 39 bis

    Obblighi nell'ambito del contratto di lavoro

    1.  
    Per il periodo stabilito dalla legislazione nazionale applicabile e per almeno un anno dalla fine della legislatura in questione, il terzo erogatore conserva un fascicolo dei bollettini di stipendio con un riepilogo delle somme versate a titolo di retribuzione, delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Se il contratto con il terzo erogatore cessa prima della fine del mandato del deputato, una copia certificata conforme del fascicolo dei bollettini di stipendio è trasmessa senza indugio al nuovo terzo erogatore scelto dal deputato conformemente all'articolo 35, paragrafo 3.
    2.  
    Gli assistenti si astengono da ogni comportamento in conflitto con gli interessi del deputato che assistono e del Parlamento. Essi informano senza indugio il deputato dell'intenzione di esercitare un'attività esterna, remunerata o meno, o di presentarsi come candidati alle elezioni.

    Gli assistenti sono tenuti a risiedere ad una distanza dal luogo di lavoro che sia compatibile con l'idoneo esercizio delle loro mansioni.

    3.  
    Il deputato informa immediatamente il servizio competente in merito a ogni modifica intervenuta nelle sue relazioni di lavoro che incida sulle spese di assistenza parlamentare nonché dell'intenzione dei suoi assistenti di esercitare attività esterne o di presentarsi come candidati alle elezioni. Il deputato deve garantire che le attività esterne e le candidature alle elezioni non interferiscono con l'esercizio delle funzioni degli assistenti o siano contrari agli interessi finanziari dell'Unione. Il servizio competente può chiedere prova delle disposizioni assunte a tal fine con gli assistenti interessati.
    4.  
    Gli assistenti locali che intendano candidarsi devono conformarsi alla legislazione nazionale in materia di campagne elettorali. Almeno per la durata della campagna ufficiale, gli assistenti devono essere in congedo annuale o in congedo non retribuito. Qualora vengano eletti, il rimborso delle loro spese cessa, a meno che forniscano prova che il loro mandato è compatibile con l'esercizio delle loro funzioni di assistenti parlamentari.
    5.  
    Il contratto stipulato tra il deputato e l'assistente deve indicare gli elementi prescritti ai paragrafi 2 e 4.

    ▼B

    Articolo 40

    Spese relative alla cessazione del contratto di lavoro

    1.  
    In deroga all'articolo 33, paragrafo 3, possono essere rimborsate le spese supplementari sostenute in occasione della cessazione dei contratti di lavoro stipulati dal deputato con i suoi assistenti locali a causa della scadenza del suo mandato, qualora dette spese siano imposte dalla legislazione nazionale del lavoro applicabile, compresi i contratti collettivi.
    2.  

    Il paragrafo 1 non si applica se:

    a) 

    il deputato è rieletto immediatamente per la legislatura successiva;

    b) 

    il deputato ha esercitato il suo mandato per meno di sei mesi;

    c) 

    il deputato non ha ottemperato agli obblighi giuridici relativi alla cessazione del contratto di lavoro, compreso il preavviso di licenziamento, in tempo utile prima della scadenza del suo mandato, salvi i casi in cui la scadenza del mandato non poteva essere prevista in anticipo;

    d) 

    l'assistente percepisce un'altra retribuzione da un'istituzione comunitaria o è assunto da un altro deputato o da un gruppo di deputati per lo stesso periodo;

    e) 

    le spese in questione dipendono da un accordo particolare tra le parti o dalla decisione di attribuire un premio, oltre agli obblighi giuridici o convenzionali, alla cessazione del contratto di lavoro.

    3.  
    Il terzo erogatore presenta al servizio competente una domanda, controfirmata dal deputato, di rimborso delle spese di cui al paragrafo 1, in cui si precisa la base giuridica, entro i tre mesi successivi alla scadenza del mandato del deputato interessato.
    4.  
    Ove, in virtù della legislazione nazionale del lavoro applicabile, il deputato sia giuridicamente tenuto a pagare, per le spese rientranti nel campo di applicazione del paragrafo 1, un importo superiore al triplo dell'importo di cui all'articolo 33, paragrafo 4, tali spese possono essere rimborsate in via eccezionale, su presentazione di documenti debitamente redatti, che devono essere obbligatoriamente certificati dalle competenti autorità nazionali. La domanda di rimborso è presentata secondo la procedura di cui al paragrafo 3.

    ▼M6

    5.  

    Al fine di coprire le spese relative alla cessazione del contratto di lavoro che non possono essere rimborsate a norma dei paragrafi da 1 a 4, il deputato può incaricare il suo terzo erogatore di accantonare fondi dall'importo di cui all'articolo 33, paragrafo 4, e di riportare tali fondi agli esercizi finanziari successivi, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

    a) 

    il deputato attesta, tramite idonea documentazione scritta che, al di fuori del Parlamento europeo e senza la partecipazione di Membri del Parlamento europeo, vige nel settore a cui il contratto di lavoro si riferisce una prassi consolidata in base alla quale vengono versate indennità di licenziamento di importo superiore al minimo legale;

    b) 

    gli importi a titolo di indennità di licenziamento corrispondenti alla prassi di cui alla precedente lettera a) sono stati concordati nel contratto di lavoro dell'assistente locale. Gli importi concordati non possono in alcun caso superare l'importo di una mensilità per ogni anno di impiego;

    c) 

    gli importi accantonati sono dichiarati per ciascun dipendente durante la procedura di regolarizzazione annuale in conformità dell'articolo 39. Il terzo erogatore apre un conto bancario separato per tali fondi e fornisce ogni anno un estratto conto ai fini della regolarizzazione. Nel corso di ciascun esercizio finanziario, il terzo erogatore può accantonare solamente gli importi corrispondenti ai periodi di lavoro dall'inizio della legislatura in corso fino al termine del contratto. Gli interessi maturati sugli importi accantonati sono dichiarati al momento della procedura di regolarizzazione annuale. Eventuali eccedenze o importi non utilizzati sono restituiti al Parlamento su base annuale e al termine del contratto di lavoro in questione.

    ▼M12

    Articolo 41

    Documenti da presentare nell'ambito del contratto di prestazione di servizi

    1.  

    Ad eccezione dei servizi occasionali di costo non superiore a 500 EUR, IVA compresa, la domanda di rimborso deve essere presentata prima della conclusione di un contratto di prestazione di servizi e deve contenere:

    a) 

    il preventivo e la bozza di contratto che il deputato intende stipulare con un prestatore di servizi e che definisce chiaramente la natura dei servizi da prestare;

    b) 

    in caso di servizi di costo superiore a 60 000 EUR, IVA inclusa, la giustificazione dell'offerta prescelta che deve essere quella economicamente più vantaggiosa su almeno tre offerte di prestatori completamente indipendenti, tenuto conto, oltre al prezzo, della qualità dell'offerta e degli aspetti sociali; tale soglia si applica su base cumulativa in caso di contratti successivi per prestazioni analoghe ad opera dello stesso prestatore;

    c) 

    qualora i prestatori di servizi siano persone giuridiche, copia della loro iscrizione al registro di commercio o documento equivalente, unitamente allo statuto societario o, in caso di prestatori di servizi che siano persone fisiche, i documenti di cui all'articolo 38, lettere da d a f) e, salvo in caso di contratti occasionali, lettera g);

    d) 

    qualora i prestatori di servizi siano persone giuridiche, una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi la quale ribadisca che nessuna delle persone interessate nella prestazione dei servizi è un assistente ai sensi dell'articolo 34 o rientra in una delle categorie di cui all'articolo 43, lettera d).

    2.  
    Le prestazioni di servizi sono rimborsate su presentazione da parte del deputato al servizio competente di una fattura o parcella dettagliata relativa alla prestazione effettivamente realizzata, nonché della copia del contratto stipulato con il prestatore di servizi. La fattura o la parcella sono accompagnate dalla conferma da parte del deputato che il servizio è stato effettivamente prestato. Su richiesta del servizio competente, il deputato presenta altresì i principali documenti giustificativi.

    Quando le prestazioni sono esenti parzialmente o totalmente da IVA, il servizio competente può chiedere al terzo erogatore di confermare la base giuridica di tale esenzione.

    ▼M1

    Articolo 42

    Spese straordinarie

    In caso di assenza superiore a tre mesi, per maternità o malattia grave, di un assistente locale con contratto di lavoro, la quota delle spese derivanti dalla sua sostituzione, a decorrere dal terzo mese di assenza, non coperta dalle prestazioni erogate a favore della persona impiegata in virtù del regime nazionale di previdenza sociale applicabile, può essere rimborsata oltre l'importo di cui all'articolo 33, paragrafo 4. Il terzo erogatore presenta al servizio competente una domanda di rimborso di tali spese controfirmata dal deputato.

    ▼B

    Articolo 43

    Spese non rimborsabili

    Gli importi versati in applicazione del presente capitolo non possono essere destinati direttamente o indirettamente a:

    ▼M12

    a) 

    finanziare contratti stipulati con un'organizzazione che persegua obiettivi politici come un partito politico, una fondazione, un movimento o un gruppo politico parlamentare;

    ▼B

    b) 

    coprire spese suscettibili di essere rimborsate a titolo di altre indennità previste dalle presenti misure di applicazione o da altre disposizioni del regolamento del Parlamento;

    c) 

    coprire le spese sostenute nell'ambito di un contratto di prestazione di servizi che potrebbero dar luogo a un conflitto d'interessi, in particolare qualora il deputato o una delle persone menzionate alla lettera d):

    — 
    detenga interamente o parzialmente una società o un'organizzazione a scopo di lucro che opera come suo prestatore di servizi,
    — 
    faccia parte del consiglio di amministrazione o di altre istanze od organi esecutivi di una società o di un'organizzazione a scopo di lucro che opera come suo prestatore di servizi,
    — 
    abbia accesso al conto bancario del suo prestatore di servizi,
    — 
    abbia un interesse o ottenga un vantaggio finanziario qualsiasi dalle attività del prestatore di servizi;

    ▼M12

    d) 

    finanziare contratti che prevedano il lavoro o il ricorso a servizi del coniuge del deputato o del suo partner o dei suoi genitori, figli, fratelli o sorelle o che, in generale, siano causa a di conflitti di interessi quali definiti all'articolo 62, paragrafo 1 bis.

    ▼B



    CAPITOLO 6

    Dotazione di beni materiali

    Articolo 44

    ▼M1

    Accesso ai servizi interni e alla dotazione di beni materiali

    1.  

    L'Ufficio di presidenza adotta le regole relative all'accesso dei deputati ai servizi interni del Parlamento e alla dotazione di beni materiali destinati ai deputati, segnatamente per quanto riguarda:

    — 
    l'utilizzazione di autovetture di servizio,
    — 
    l'arredamento degli uffici dei deputati,
    — 
    la messa a disposizione dei deputati di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione,
    — 
    la fornitura ai deputati di articoli di cancelleria,
    — 
    l'uso, da parte dei deputati e dei gruppi politici, degli spazi messi a loro disposizione negli uffici d'informazione del Parlamento,
    — 
    il trattamento del patrimonio archivistico dei deputati, devoluto a titolo di dono o di legato giuridico a un istituto, un'associazione o una fondazione,
    — 
    le modalità per consentire ai deputati giunti al termine del proprio mandato in corso di legislatura di trasportare i loro effetti personali presenti negli uffici di Bruxelles o di Strasburgo nel paese di origine,
    — 
    l'utilizzazione delle biciclette di servizio,
    — 
    i corsi di lingua e di informatica riservati ai deputati,
    — 
    l'utilizzo dei servizi prestati dal servizio medico.

    ▼B

    2.  
    L'Ufficio di presidenza può adottare anche disposizioni intese a concedere agevolazioni a favore degli ex Presidenti del Parlamento durante il loro mandato parlamentare, nonché a favore degli ex deputati per quanto riguarda il loro accesso alle infrastrutture del Parlamento.



    TITOLO II

    TERMINE DEL MANDATO PARLAMENTARE



    CAPITOLO 1

    Indennità transitoria

    Articolo 45

    Diritto all'indennità transitoria

    A decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del loro mandato, gli ex deputati hanno diritto all'indennità transitoria di cui all'articolo 13 dello statuto.

    Articolo 46

    Scadenza

    ▼M12

    1.  
    L'ex deputato ha diritto all'indennità transitoria. Qualora il deputato assuma un mandato in un altro parlamento o eserciti una carica pubblica, la retribuzione cui ha diritto è detratta dall'indennità transitoria.
    2.  
    L'articolo 2, paragrafo 3 si applica mutatis mutandis all'indennità transitoria.
    3.  
    Ai fini del presente articolo, per «altro parlamento» si intende ogni parlamento con competenze legislative costituito in uno Stato membro.
    4.  

    Ai fini del presente articolo, per «carica pubblica» si intende:

    ▼B

    a) 

    cariche elettive remunerate che implicano l'esercizio delle prerogative del potere pubblico;

    b) 

    membri di un governo nazionale o regionale;

    ▼M12

    c) 

    un alto funzionario titolare dell'autorità pubblica, o un funzionario o membro di un'istituzione dell'Unione.

    ▼B

    Articolo 47

    Cumulo delle prestazioni

    1.  
    Qualora abbia diritto simultaneamente al versamento dell'indennità transitoria e al versamento della pensione di anzianità o di invalidità di cui agli articoli 14 e 15 dello statuto, all'ex deputato si applica il regime per il quale ha optato. La decisione è notificata a cura del deputato stesso al segretario generale entro i tre mesi successivi alla fine del suo mandato. La decisione è irrevocabile.
    2.  
    Se l'ex deputato opta per il pagamento dell'indennità transitoria, il pagamento della pensione di anzianità o della pensione di invalidità è sospeso durante il periodo di pagamento dell'indennità transitoria.

    Articolo 48

    Procedura

    ▼M12

    1.  
    Per poter beneficiare dell'indennità transitoria, l'ex deputato ne fa richiesta al Segretario generale entro i tre mesi successivi al termine del suo mandato, allegando una dichiarazione scritta dalla quale risulti che non esercita funzioni di cui all'articolo 46.

    ▼B

    2.  
    Se si applica l'articolo 47, paragrafo 1, detta dichiarazione è corredata dalla decisione pertinente.
    3.  
    Qualsiasi modifica delle condizioni che hanno dato luogo alla concessione dell'indennità transitoria e possono comportare una modifica di tale diritto è notificata senza indugio al segretario generale. In caso di dubbio, il segretario generale può chiedere all'interessato di presentare le sue osservazioni.
    4.  
    Se, sulla base di fatti verificabili presso fonti accessibili al pubblico, il segretario generale viene a conoscenza del fatto che l'ex deputato esercita le funzioni di cui all'articolo 46, sospende il pagamento dell'indennità transitoria e ne informa l'interessato.
    5.  
    L'ex deputato può in ogni momento rinunciare al suo diritto all'indennità transitoria. Il deputato comunica la sua decisione al segretario generale.



    CAPITOLO 2

    Pensione di anzianità

    Articolo 49

    Diritto alla pensione di anzianità

    1.  
    I deputati che hanno esercitato il loro mandato per almeno un anno completo hanno diritto, dopo la cessazione del mandato, a una pensione di anzianità a vita da versare a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui compiono i 63 anni di età.

    ▼M3

    L'ex deputato o il suo rappresentante legale, salvo casi di forza maggiore, presenta la domanda di liquidazione della pensione di anzianità entro sei mesi dalla data di inizio del diritto. Trascorso tale termine, la data in cui diventa effettivo il godimento della pensione di anzianità è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda.

    ▼B

    2.  
    Il pagamento della pensione di anzianità è sospeso per ogni beneficiario della pensione rieletto al Parlamento. I diritti alla pensione di anzianità acquisiti a titolo del nuovo mandato si aggiungono ai diritti maturati prima della rielezione. Il pagamento della pensione di anzianità riprende non appena il deputato cessa il suo mandato al Parlamento.
    3.  
    Quando diversi mandati esercitati dallo stesso deputato sono separati da un periodo di interruzione, i periodi di tutti i mandati si sommano ai fini del calcolo della pensione di anzianità.

    Articolo 50

    Regole contro il cumulo

    1.  
    La pensione di anzianità percepita da un ex deputato a titolo di un mandato da lui esercitato in un altro parlamento in cumulo con il mandato al Parlamento è detratta dalla pensione di anzianità.
    2.  
    Per «altro parlamento» ai sensi del paragrafo 1, si intende un parlamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2.
    3.  
    Il calcolo è effettuato sulla base dell'importo di ognuna delle due pensioni prima della detrazione fiscale.
    4.  
    Gli ex deputati che abbiano esercitato un mandato in un altro parlamento in cumulo con il mandato al Parlamento dichiarano la pensione di anzianità alla quale hanno diritto a titolo del mandato in detto altro parlamento.



    CAPITOLO 3

    Pensione di invalidità

    Articolo 51

    Diritto alla pensione di invalidità

    1.  
    Il deputato che, secondo la procedura di cui all'articolo 55, è riconosciuto portatore di un'invalidità ritenuta totale che gli impedisce di esercitare le sue funzioni e per tale motivo presenta le dimissioni, ha diritto a una pensione di invalidità a decorrere dal giorno in cui le dimissioni prendono effetto, fatto salvo il paragrafo 3.
    2.  
    Il diritto alla pensione di invalidità cessa se il deputato non notifica le sue dimissioni entro i tre mesi successivi alla data in cui gli sia stato ufficialmente comunicato il riconoscimento dell'invalidità.
    3.  

    Il diritto alla pensione di invalidità sorge al termine della legislatura in cui è sopravvenuta l'invalidità:

    a) 

    se il deputato non è stato in grado di dimettersi a causa della sua invalidità, oppure;

    b) 

    se la decisione che constata il riconoscimento dell'invalidità è stata adottata dopo la fine della legislatura nel corso della quale è stata avviata la procedura di cui al presente articolo; oppure

    c) 

    se non è ancora scaduto il termine di cui al paragrafo 2.

    Articolo 52

    Calcolo della pensione di invalidità

    1.  
    L'importo della pensione di invalidità è pari per ogni anno completo di esercizio del mandato al 3,5 % dell'indennità di cui all'articolo 10 dello statuto e per ogni mese completo supplementare a un dodicesimo, senza essere inferiore al 35 % né superiore al 70 % di detta indennità.
    2.  
    Le regole relative al calcolo della pensione di anzianità si applicano mutatis mutandis al calcolo della pensione di invalidità.

    Articolo 53

    Regole contro il cumulo

    1.  
    La pensione di invalidità che un ex deputato percepisce a titolo di un mandato esercitato in un altro parlamento in cumulo con il mandato al Parlamento è detratta dalla pensione di invalidità.
    2.  
    Per «altro parlamento» ai sensi del paragrafo 1, si intende un parlamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2.
    3.  
    Gli ex deputati che abbiano esercitato un mandato in un altro parlamento in cumulo con il mandato al Parlamento dichiarano la pensione di invalidità alla quale hanno diritto a titolo del mandato in detto altro parlamento.

    Articolo 54

    Cumulo delle prestazioni

    Qualora abbiano diritto simultaneamente al versamento della pensione di anzianità e di invalidità, gli ex deputati percepiscono la pensione di anzianità. Tuttavia, l'importo della pensione di anzianità non può essere inferiore a quello della pensione di invalidità.

    Articolo 55

    Procedura

    1.  
    Il deputato, o il suo rappresentante legale, inoltra la richiesta di riconoscimento dell'invalidità al Presidente del Parlamento, corredandola di un certificato medico e indicando il nominativo del medico incaricato di rappresentarlo in seno alla commissione di invalidità di cui all'articolo 56.
    2.  
    Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla sua convocazione da parte del segretario generale, la commissione di invalidità di cui all'articolo 56, presenta, nel quadro del mandato stabilito dal Parlamento, un referto medico motivato per valutare se sussistono le condizioni di cui all'articolo 51. In casi eccezionali tale termine può essere prorogato dal segretario generale.
    3.  
    Su proposta della commissione di invalidità, il Presidente del Parlamento constata il riconoscimento dell'invalidità e notifica la decisione al deputato interessato, invitandolo a presentare le proprie dimissioni. In caso di risposta negativa, il Presidente informa il deputato degli eventuali mezzi di ricorso.

    Articolo 56

    Commissione di invalidità

    1.  

    La commissione di invalidità è composta di tre medici designati:

    — 
    il primo, dal deputato interessato,
    — 
    il secondo, dal Parlamento,
    — 
    il terzo, d'intesa tra i due medici suddetti.

    Se, entro due mesi dalla designazione del secondo medico, non vi è accordo sulla designazione del terzo medico, questi viene designato d'ufficio dal Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee su iniziativa del Parlamento.

    2.  
    Le spese dei lavori della commissione di invalidità, comprese le spese di viaggio, sono a carico del Parlamento.
    3.  
    Il deputato può sottoporre alla commissione di invalidità qualsiasi referto o certificato del suo medico curante o dei medici che ha ritenuto opportuno consultare.
    4.  
    I lavori della commissione di invalidità sono segreti.

    Articolo 57

    Revisione dell'invalidità

    1.  
    Gli ex deputati che non soddisfino più alle condizioni di cui all'articolo 51 perdono il diritto alla pensione di invalidità.
    2.  
    Fino a quando l'ex deputato non compie i 63 anni di età, il Parlamento può farlo visitare ogni cinque anni da un medico designato onde accertare se continuano a sussistere le condizioni richieste per beneficiare della pensione di invalidità.
    3.  
    Detta visita può essere effettuata anche prima del termine di cui al paragrafo 2, segnatamente qualora il Parlamento sia informato che l'ex deputato esercita una carica remunerata. Se del caso, una siffatta situazione è valutata sulla base di fatti verificabili presso fonti accessibili al pubblico, in funzione di circostanze specifiche e previa inchiesta in contraddittorio.
    4.  
    Su proposta del medico che esegue la visita, la commissione di invalidità può constatare che lo stato di salute dell'ex deputato ha registrato un miglioramento, sicché non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 51.
    5.  
    La decisione di porre fine alla pensione di invalidità è presa dal Presidente del Parlamento sulla base delle conclusioni della commissione di invalidità. Si applicano mutatis mutandis gli articoli 55 e 56. Ove l'ex deputato ometta di designare il medico incaricato di rappresentarlo in seno alla commissione di invalidità, si applica l'articolo 56, paragrafo 1, comma 2.



    CAPITOLO 4

    Pensione di reversibilità e di orfano

    Articolo 58

    Diritto alla pensione di reversibilità e di orfano

    1.  
    Il coniuge superstite e i figli a carico al momento del decesso di un deputato o di un ex deputato che deteneva o era in procinto di acquisire il diritto a una pensione di anzianità o di invalidità, beneficiano rispettivamente di una pensione di reversibilità e di una pensione di orfano.
    2.  
    Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capitolo, il membro stabile di un'unione di fatto è equiparato al coniuge, a condizione che la coppia produca un documento ufficiale riconosciuto come tale da uno Stato membro o da qualsiasi autorità competente di uno Stato membro attestante la condizione di membro di un'unione di fatto.
    3.  
    Si considera figlio a carico il figlio legittimo, naturale o adottivo del deputato o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dal deputato o dall'ex deputato. Si considera altresì figlio a carico il figlio in gestazione nonché il figlio per il quale il deputato o l'ex deputato abbia avviato una procedura di adozione e la cui adozione sia completata dopo il decesso.

    Articolo 59

    Calcolo della pensione di reversibilità e di orfano

    1.  
    L'importo massimo delle pensioni di reversibilità e di orfano non può superare l'importo della pensione di anzianità alla quale il deputato avrebbe avuto diritto al termine della legislatura, tenuto conto del periodo intercorrente tra la data del decesso e quella del termine della legislatura.
    2.  
    Quanto agli ex deputati, l'importo massimo delle pensioni di reversibilità e di orfano non può superare la pensione di anzianità di cui beneficiava il deputato o alla quale avrebbe avuto diritto.
    3.  
    L'importo della pensione di reversibilità per il coniuge superstite è pari al 60 % dell'importo di cui ai paragrafi 1 o 2 e, come minimo, al 30 % dell'indennità di cui all'articolo 10 dello statuto, anche se detto importo risulti superiore agli importi di cui ai paragrafi 1 e 2.

    Il diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge superstite non viene meno in caso di nuovo matrimonio. Il diritto alla pensione di reversibilità cessa di sussistere qualora circostanze specifiche non lascino alcun dubbio legittimo sul fatto che il matrimonio è stato contratto unicamente a fini previdenziali. Se del caso, una siffatta situazione è valutata sulla base di fatti verificabili presso fonti accessibili al pubblico, in funzione di circostanze specifiche e previa inchiesta in contraddittorio.

    4.  
    L'importo della pensione di orfano per un figlio a carico è pari al 20 % dell'importo di cui ai paragrafi 1 o 2.
    5.  
    Se il numero dei figli è superiore a due, l'importo massimo delle pensioni di orfano che possono essere erogate è ripartito in parti uguali tra gli orfani aventi diritto.
    6.  
    Se del caso, l'importo massimo della pensione da erogare è diviso tra il coniuge e i figli a carico secondo le percentuali di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

    Articolo 60

    Cessazione

    1.  
    La pensione di reversibilità o di orfano è erogata a partire dal primo giorno del mese civile successivo al decesso.
    2.  
    In caso di decesso del beneficiario, il diritto alla pensione di reversibilità cessa alla fine del mese nel corso del quale è avvenuto il decesso.
    3.  
    Il diritto alla pensione di orfano cessa alla fine del mese in cui il beneficiario compie ventuno anni di età.

    Tuttavia tale diritto è prolungato per la durata della formazione scolastica o professionale dell'orfano e, come massimo, fino alla fine del mese in cui il beneficiario compie venticinque anni di età.

    La pensione è mantenuta per l'orfano che, a causa di malattia o infermità, si trovi nell'impossibilità di sopperire alle sue necessità. La malattia o l'infermità deve essere riconosciuta dal medico del Parlamento. Il beneficiario può contestare la decisione del medico richiedendo la convocazione di una commissione costituita secondo le modalità della commissione di invalidità di cui all'allegato II, sezione 3, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68.

    Detto diritto cessa se il figlio è di nuovo in grado di sopperire alle proprie necessità. A tal fine il Parlamento ha facoltà di farlo visitare, ogni cinque anni, da un medico designato onde accertare se continuano a sussistere le condizioni richieste per beneficiare della pensione.



    TITOLO III

    DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI



    CAPITOLO 1

    Modalità di pagamento

    Articolo 61

    Rispetto del regolamento finanziario

    ▼M12

    1.  
    L'applicazione delle presenti misure di attuazione e ogni domanda di pagamento inoltrata in virtù delle presenti misure di attuazione devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione ( 8 ).

    ▼B

    2.  
    Qualora le presenti misure di applicazione prevedano la conclusione di contratti tra il Parlamento e terzi, l'ordinatore il responsabile competente è abilitato alla firma.

    Articolo 62

    Principio di utilizzazione dei fondi

    1.  
    Gli importi versati in virtù delle presenti misure di applicazione, a norma della disposizioni del titolo I, capitoli 4, 5 e 6, sono riservati esclusivamente al finanziamento di attività legate all'esercizio del mandato di deputato e non possono coprire spese personali o finanziare sovvenzioni o doni di tipo politico.

    ▼M12

    1 bis.  
    Quando prendono parte all'esecuzione del bilancio i deputati non intraprendono alcuna azione che possa originare un conflitto tra i propri interessi e gli interessi finanziari dell'Unione.

    Esiste conflitto di interessi quando l'operato del deputato è influenzato da questioni legate alla famiglia, alla vita affettiva, agli interessi economici o ad ogni altro interesse in comune con il beneficiario.

    ▼M2

    2.  
    I deputati rimborsano al Parlamento gli importi non utilizzati, salvo il caso in cui siano rimborsati forfettariamente.

    ▼B

    Articolo 63

    Bonifico bancario, divise e tasso di conversione

    ▼M3

    1.  
    I pagamenti a titolo delle presenti misure di attuazione sono effettuati tramite bonifico bancario in conformità delle disposizioni della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno ( 9 ). Il Parlamento sostiene le spese a carico dell'ordinante. Le altre eventuali spese sono a carico del beneficiario.

    ▼B

    2.  
    I pagamenti sono effettuati in euro a meno che il beneficiario, eletto o residente in uno Stato membro non appartenente alla zona euro, chieda il pagamento totale o parziale nella moneta di detto Stato membro.
    3.  
    La conversione tra l'euro e un'altra moneta è effettuata sulla base del tasso di cambio contabile mensile dell'euro fissato a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario ( 10 ).
    4.  
    Per i versamenti effettuati a titolo delle spese di assistenza parlamentare, in deroga al paragrafo 3, la conversione tra l'euro e un'altra moneta è effettuata sulla base del tasso di cambio contabile mensile dell'euro del mese di dicembre dell'anno precedente, tuttavia nel corso della legislatura l'importo mensile massimo del rimborso messo a disposizione del deputato, espresso in moneta nazionale dopo l'applicazione dell'indicizzazione annuale e di ogni eventuale aumento deciso dall'Ufficio di presidenza, non può essere inferiore all'importo fissato per l'anno precedente.

    Articolo 64

    Conti bancari

    1.  
    Al momento in cui assume le proprie funzioni, il deputato comunica al servizio competente del Parlamento i riferimenti bancari [numero IBAN, codice BIC (SWIFT) e indirizzo della banca] di uno o più conti a suo nome sui quali vanno effettuati i versamenti dell'indennità di cui all'articolo 10 dello statuto, delle altre indennità e dei rimborsi di altre spese.

    Salvo diverse istruzioni da parte del deputato, dell'ex deputato o degli aventi diritto, il conto aperto per ricevere l'indennità di cui all'articolo 10 dello statuto è utilizzato anche per il pagamento dell'indennità transitoria e delle pensioni.

    2.  
    Ogni pagamento a un soggetto diverso dal deputato è subordinato alla previa presentazione di un documento emesso dalla banca del beneficiario in cui si conferma che quest'ultimo è il titolare del conto su cui deve essere effettuato il versamento e si precisano il numero IBAN, il codice BIC (SWIFT) e l'indirizzo della banca.
    3.  
    Per quanto riguarda i versamenti relativi all'assistenza parlamentare, il deputato comunica i riferimenti bancari del conto del suo collaboratore al terzo erogatore o, nel caso di cui all'articolo 36, paragrafo 5, al servizio competente. Il conto corrente del collaboratore è aperto nello Stato membro in cui egli esercita le sue attività a titolo principale. I versamenti sono effettuati nella moneta in cui sono fissati la retribuzione o gli onorari del collaboratore.

    Il terzo erogatore comunica i riferimenti bancari del suo conto al servizio competente.

    Articolo 65

    Data dei pagamenti

    1.  
    L'indennità di cui all'articolo 10, l'indennità transitoria e le pensioni sono versate il 15 di ogni mese per il mese in corso. L'indennità per spese generali è versata il primo del mese per il mese in corso.
    2.  
    I versamenti relativi alle spese di assistenza parlamentare sono trasferiti al terzo erogatore o, nel caso di cui all'articolo 36, paragrafi 4 e 5, all'assistente locale il 15 di ogni mese per il mese in corso.

    Detti versamenti tengono conto delle istruzioni del deputato trasmesse fino al 25 del mese precedente.

    3.  
    Gli altri rimborsi delle spese sono effettuati su presentazione dei documenti richiesti dalle presenti misure di applicazione.
    4.  

    Le date limite per la presentazione della documentazione richiesta dalle presenti misure di applicazione sono le seguenti:

    a) 

    per le spese e le indennità di viaggio e di soggiorno: entro il 31 ottobre dell'anno civile successivo a quelli nel corso del quale è iniziato il viaggio in questione;

    b) 

    per le spese di assistenza parlamentare e le altre spese: entro la data di scadenza determinata dalle disposizioni applicabili e non oltre il 7 dicembre dell'esercizio finanziario per il quale si chiede la copertura o il rimborso.

    5.  
    Il segretario generale può prendere disposizioni specifiche per i pagamenti a titolo di anticipi delle spese di viaggio ordinarie e delle spese di soggiorno.



    CAPITOLO 2

    Regolarizzazione e recupero

    ▼M11

    Articolo 66

    Documenti giustificativi sostitutivi

    In caso di perdita dei documenti giustificativi, il deputato presenta una dichiarazione di smarrimento corredata dei documenti sostitutivi conformi ai requisiti enunciati nelle presenti misure di attuazione.

    ▼B

    Articolo 67

    Sospensione del pagamento

    Qualora un deputato o un terzo erogatore non rispetti gli obblighi che gli derivano dalle presenti misure di applicazione o da un contratto stipulato a norma dell'articolo 35, l'ordinatore competente può disporre la sospensione del versamento, in tutto o in parte, dell'indennità in questione, tenendo debitamente conto degli eventuali interessi legittimi di terzi, durante il periodo necessario per far sì che l'interessato si conformi agli obblighi o per valutare l'opportunità di applicare l'articolo 68.

    Prima che questa decisione venga adottata, il deputato o il terzo erogatore è informato per iscritto e dispone di un mese per conformarsi alle misure di applicazione o al contratto. Copia della lettera è trasmessa ai Questori ed eventualmente a ogni terzo interessato.

    Articolo 68

    Ripetizione dell'indebito

    1.  
    Ogni somma indebitamente versata in applicazione delle presenti misure di applicazione dà luogo a ripetizione. Il segretario generale impartisce istruzioni in vista del recupero di tali somme presso il deputato interessato.
    2.  
    Ogni decisione in materia di recupero è adottata vegliando all'esercizio effettivo del mandato del deputato e al buon funzionamento del Parlamento, previa audizione del deputato interessato da parte del segretario generale.
    3.  
    Il presente articolo si applica anche agli ex deputati e ai terzi.



    CAPITOLO 3

    Altre disposizioni finanziarie generali

    Articolo 69

    Indicizzazione

    1.  
    Gli importi di cui all'articolo 15, lettera c), all'articolo 20, all'articolo 22, paragrafi 1 e 3, all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 26, paragrafo 2, possono essere indicizzati annualmente dall'Ufficio di presidenza fino a un massimo pari al tasso annuo di inflazione dell'Unione europea corrispondente al mese di ottobre dell'anno precedente e pubblicato da Eurostat.
    2.  
    Se del caso, l'importo di cui all'articolo 33, paragrafo 4, è indicizzato ogni anno dall'Ufficio di presidenza sulla base dell'indice comune definito da Eurostat d'intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri in applicazione dell'articolo 65 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68. Detta indicizzazione si applica con effetto retroattivo a decorrere dal mese di luglio dell'anno corrispondente all'indice.

    Articolo 70

    Regime fiscale

    Ai deputati si applica, nelle condizioni di cui all'articolo 12 dello statuto, il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee ( 11 ).

    Articolo 71

    Pignoramento

    1.  
    L'indennità di cui all'articolo 10 dello statuto, l'indennità transitoria o la pensione di anzianità possono essere soggette a pignoramento, nel limite di un terzo, in seguito a una decisione di organi giudiziari o dell'autorità amministrativa competente.
    2.  
    Il segretario generale impartisce istruzioni ai fini dell'esecuzione di una siffatta misura alla luce dell'esercizio effettivo del mandato del deputato e del corretto funzionamento del Parlamento e il deputato interessato è previamente ascoltato dal segretario generale.



    CAPITOLO 4

    Disposizioni finali

    ▼M2

    Articolo 72

    Mezzi di ricorso

    1.  
    Qualora un deputato ritenga che le presenti misure di attuazione non siano state applicate correttamente nei suoi confronti dal servizio competente può rivolgersi per iscritto al Segretario generale.

    La decisione del Segretario generale sul ricorso precisa i motivi su cui è basata.

    2.  
    Se non condivide la decisione del Segretario generale, il deputato può, entro due mesi dalla notifica della decisione stessa, chiedere che la questione sia deferita ai Questori, i quali adottano una decisione previa consultazione del Segretario generale.
    3.  
    Se non condivide la decisione adottata dai Questori, ciascuna delle parti della procedura di ricorso può, entro due mesi dalla notifica della decisione stessa, chiedere che la questione sia deferita all'Ufficio di presidenza, che adotta la decisione finale.
    4.  
    Il presente articolo si applica anche al successore legale del deputato, nonché agli ex deputati e ai loro successori legali.

    ▼M11

    Articolo 72 bis

    Documenti giustificativi scannerizzati

    1.  
    Nei casi in cui le presenti misure di attuazione fanno riferimento alla presentazione di domande di rimborso o di pagamento, queste possono essere presentate in forma elettronica, corredate di firma elettronica.
    2.  
    Nei casi in cui le presenti misure di attuazione prevedono la presentazione di documenti giustificativi, questi possono essere trasmessi in copia scannerizzata, a condizione che il deputato dichiari sull’onore che i documenti presentati sono conformi agli originali.
    3.  
    Per consentire la realizzazione di controlli sulla conformità tra le copie scannerizzate e i relativi originali, i deputati custodiscono gli originali fino al 31 dicembre dell’anno civile successivo a quello della presentazione della domanda di rimborso o di pagamento.

    I servizi competenti del Parlamento europeo applicano un sistema di controlli a campione al fine di verificare la conformità tra le copie scannerizzate e i documenti giustificativi originali.

    ▼B

    Articolo 73

    Entrata in vigore

    Le presenti misure di applicazioni entrano in vigore lo stesso giorno dello statuto.

    Articolo 74

    Abrogazione

    Fatte salve le disposizioni transitorie previste al titolo IV, la regolamentazione SID giunge a scadenza il giorno in cui entra in vigore lo statuto.



    TITOLO IV

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    Articolo 75

    Pensione di reversibilità, pensione di invalidità e pensione di anzianità

    1.  
    La pensione di reversibilità, la pensione di invalidità e la pensione di invalidità supplementare concessa ai figli a carico e la pensione di anzianità concessa in virtù degli allegati I, II e III della regolamentazione SID continuano a essere versate in applicazione di detti allegati ai titolari che beneficiavano delle prestazioni prima dell'entrata in vigore dello statuto.

    ▼M3

    Qualora l'ex deputato che beneficia della pensione d'invalidità deceda dopo il 14 luglio 2009, la pensione di reversibilità è versata al suo coniuge, membro stabile di un'unione di fatto o figli a carico, alle condizioni stabilite all'allegato I della regolamentazione SID.

    ▼B

    2.  
    I diritti alla pensione di anzianità maturati fino alla data di entrata in vigore dello statuto in applicazione dell'allegato III succitato restano acquisiti. I titolari che hanno maturato diritti in detto regime previdenziale beneficiano di una pensione calcolata sulla base dei diritti da loro acquisiti in applicazione dell'allegato III succitato purché soddisfino le condizioni previste a tal fine dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato e abbiano presentato la domanda di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato III succitato.

    Articolo 76

    Vitalizio integrativo

    ▼M17

    1.  
    Un vitalizio integrativo che diviene esigibile per gli ex deputati o altri beneficiari a norma degli articoli 1, 3 e 4 dell’allegato VII della regolamentazione SID prima del 1o gennaio 2019 continua a essere erogato in conformità del suddetto allegato in vigore fino al 31 dicembre 2018.
    2.  
    Un vitalizio integrativo che al 1o gennaio 2019 non è ancora divenuto esigibile è calcolato e versato a norma degli articoli 1 e 2 dell’allegato VII della regolamentazione SID alle condizioni e con le deroghe seguenti:
    a) 

    il vitalizio è esigibile dal primo giorno del mese civile successivo alla data in cui il deputato compie i 65 anni di età;

    b) 

    Il vitalizio è soggetto a un prelievo speciale pari al 5 % dell’importo nominale del vitalizio. Il prelievo è versato direttamente nel Fondo di vitalizio integrativo (volontario).

    ▼M17

    2 bis.  
    Il vitalizio integrativo (volontario) degli altri beneficiari a norma degli articoli 3 e 4 dell’allegato VII della regolamentazione SID che al 1o gennaio 2019 non è ancora divenuto esigibile è soggetto ad un prelievo speciale pari al 5 % dell’importo nominale del vitalizio. Il prelievo è versato direttamente nel Fondo di vitalizio integrativo (volontario).

    ▼B

    3.  

    Dopo la data di entrata in vigore dello statuto e in conformità dell'allegato VII succitato, possono continuare ad acquisire nuovi diritti i deputati eletti nel 2009 che:

    a) 

    erano deputati in una legislatura precedente; e

    b) 

    hanno già acquisito o si accingevano ad acquisire diritti nel regime di vitalizio integrativo; e

    c) 

    per i quali lo Stato membro di elezione ha adottato una regolamentazione derogatoria a norma dell'articolo 29 dello statuto o che, a norma dell'articolo 25 dello statuto, hanno optato personalmente a favore del regime nazionale; e

    d) 

    che non hanno diritto a una pensione nazionale o europea derivante dall'esercizio del loro mandato di deputati europei.

    4.  
    I contributi al Fondo pensione complementare a carico dei deputati sono versati a partire dai loro fondi privati.

    Articolo 77

    Indennità transitoria

    1.  
    L'indennità transitoria concessa in virtù dell'allegato V della regolamentazione SID continua a essere versata in applicazione di detto allegato ai titolari che beneficiavano dell'indennità prima dell'entrata in vigore dello statuto.
    2.  
    Ai deputati che cessano definitivamente l'esercizio del loro mandato parlamentare al termine della sesta legislatura è versata l'indennità transitoria prevista dall'allegato V succitato.
    3.  
    Per i deputati che percepiscono l'indennità di cui all'articolo 10 dello statuto e che terminano il loro mandato dopo la data di entrata in vigore dello statuto, il periodo di esercizio del mandato precedente a detta data è tenuto in considerazione nel conteggio dell'importo dell'indennità a norma dell'articolo 13 dello statuto.
    4.  
    Il deputato di cui al paragrafo 3 può tuttavia chiedere che l'importo pro rata dell'indennità transitoria sia calcolato, per quanto riguarda il periodo del mandato precedente la data di entrata in vigore dello statuto, secondo le regole previste nell'allegato V della regolamentazione SID. La durata del mandato presa in considerazione ai fini del calcolo di detto importo pro rata è detratta della durata massima fissata all'articolo 13, paragrafo 2, dello statuto.

    ▼M12

    Articolo 78

    Regime transitorio applicabile ai contratti degli assistenti locali e dei terzi erogatori

    1.  
    Le disposizioni degli articoli 34 e 35, modificate dalla decisione dell'ufficio di presidenza del 26 ottobre 2015, riguardanti il numero di assistenti e la retribuzione degli assistenti e dei terzi erogatori non incidono sui contratti ancora validi, purché le domande di rimborso delle spese da essi derivanti siano state presentate al servizio competente prima del 27 ottobre 2015.
    2.  
    I contratti di cui al paragrafo 1 possono essere rinnovati o modificati solo in conformità delle disposizioni del titolo I, capitolo 5.

    ▼B

    Articolo 79

    Assicurazione sulla vita

    Le modalità di conservazione, di conversione o di liquidazione del valore di riscatto dell'assicurazione sulla vita prevista all'articolo 19, paragrafo 2, della regolamentazione SID, in caso di cessazione della funzione sono applicabili nei termini della polizza assicurativa a ogni deputato in carica fino alla fine della sesta legislatura, a condizione che i premi siano stati pagati per un periodo minimo di due anni.

    Articolo 80

    Assistenza per figli portatori di disabilità grave

    Le prestazioni concesse in virtù dell'articolo 21 ter della regolamentazione SID continuano a essere versate in applicazione di detto articolo al deputato rieletto nel 2009, al quale erano state concesse in precedenza.

    Articolo 81

    Deputati rientranti nell'articolo 25 o nell'articolo 29 dello statuto

    1.  
    Nel caso del deputato rieletto nel 2009 che abbia esercitato il diritto di opzione lui conferito dall'articolo 25 dello statuto sono versate l'indennità, l'indennità transitoria, la pensione di anzianità, la pensione di invalidità e la pensione di reversibilità a titolo del periodo successivo all'entrata in vigore dello statuto, unicamente nelle condizioni previste dalla sua legislazione nazionale e a carico esclusivo del bilancio dello Stato membro interessato.

    Inoltre, il deputato di cui al primo comma, può chiedere al Parlamento il versamento dell'indennità transitoria per il periodo del mandato precedente l'entrata in vigore dello statuto secondo le norme previste all'allegato V della regolamentazione SID.

    2.  
    Detto regime si applica anche ai deputati per i quali lo Stato membro di elezione abbia adottato una regolamentazione derogatoria a norma dell'articolo 29 dello statuto.
    3.  
    In deroga all'articolo 7, paragrafo 2, per quanto riguarda il deputato per il quale lo Stato membro di elezione abbia adottato una regolamentazione derogatoria a norma dell'articolo 29 dello statuto o che a norma dell'articolo 25 dello statuto abbia esercitato il diritto di opzione a favore del regime nazionale, il terzo del premio di assicurazione restante a carico del deputato è versato direttamente e individualmente a partire da un conto personale.
    4.  
    In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, l'ex deputato che percepisce una pensione in virtù del regime nazionale in applicazione dell'articolo 25 o dell'articolo 29 dello statuto, ha diritto al rimborso di due terzi delle spese di malattia, delle spese connesse alla gravidanza o delle spese legate alla nascita di un figlio, alle condizioni fissate dalle presenti misure di applicazione, qualora non disponga di una copertura primaria contro i rischi di malattia.

    ▼M10

    5.  

    L’ex deputato che percepisce una pensione in virtù del regime nazionale, in applicazione dell’articolo 25 o dell’articolo 29 dello statuto, e che soffre di una malattia grave riconosciuta ha diritto al rimborso delle spese di malattia connesse al proseguimento di un trattamento in corso, alle condizioni fissate dalle presenti misure di attuazione, sempreché:

    a) 

    la malattia grave sia stata causata da un evento che si è verificato durante il mandato e che ha impedito al deputato di esercitarne l’ultima parte;

    b) 

    la malattia sia stata riconosciuta come malattia grave dal Parlamento durante il mandato del deputato; e

    c) 

    il trattamento della malattia abbia avuto inizio durante il mandato del deputato.

    Qualora l’ex deputato disponga di una copertura primaria, tale diritto si applica solo a titolo complementare, vale a dire unicamente ai costi che non rientrano nella copertura primaria.

    ▼M3

    Articolo 82

    Regime transitorio per la rinuncia al rimborso delle spese mediche

    I deputati che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, rinunciano al loro diritto al rimborso delle spese mediche entro 15 marzo 2011, sono rimborsati alle condizioni di cui al predetto paragrafo con effetto retroattivo dal 14 luglio 2009, oppure dal primo mese successivo alla data dell'ultimo rimborso delle spese mediche effettuato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1.



    ( 1 ) GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5.

    ( 2 ) Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, adottata da tutte le istituzioni, il cui comune accordo è stato constatato dal Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee il 24 novembre 2005, prevista dall'articolo 72 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

    ( 3 ) Decisione della Commissione del 2 luglio 2007 che adotta le disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche.

    ( 4 ) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

    ( 5 ) Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di incidente e malattie professionale dei funzionari delle Comunità europee, adottata da tutte le istituzioni, il cui comune accordo è stato constatato dal Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee il 13 dicembre 2005.

    ( 6 ) Qualora risulti che un terzo erogatore scelto dal deputato nell'ambito del paragrafo 3, lettera a) o lettera c), può gestire solo contratti di lavoro, il deputato può, all'occorrenza, chiedere di avvalersi del terzo erogatore di cui al paragrafo 3, lettera b), per i suoi contratti di prestazione di servizi.

    ( 7 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

    ( 8 ) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

    ( 9 ) GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

    ( 10 ) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

    ( 11 ) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8.

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