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Document 02008R1293-20170105

    Consolidated text: Regolamento (CE) n . 1293/2008 della Commissione del 18 dicembre 2008 concernente l’autorizzazione di un nuovo impiego del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 e Levucell SC10 ME) come additivo per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1293/2017-01-05

    02008R1293 — IT — 05.01.2017 — 002.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (CE) N. 1293/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 18 dicembre 2008

    concernente l’autorizzazione di un nuovo impiego del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 e Levucell SC10 ME) come additivo per mangimi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 340 dell'19.12.2008, pag. 38)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1018/2012 DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 2012

      L 307

    56

    7.11.2012

    ►M2

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2260 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2016

      L 342

    14

    16.12.2016




    ▼B

    REGOLAMENTO (CE) N. 1293/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 18 dicembre 2008

    concernente l’autorizzazione di un nuovo impiego del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 e Levucell SC10 ME) come additivo per mangimi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    Articolo 1

    Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell’allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO



    Numero di identificazione dell’additivo

    Nome del titolare dell’autorizzazione

    Additivo

    (Denominazione commerciale)

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

    Specie animale o categorie di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

    «4b1711

    ►M2  Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS ◄

    Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME)

    Composizione dell’additivo:

    Forma solida:

    preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 di cellule secche attive con una concentrazione minima garantita di 2 × 1010 CFU/g.

    Confettato:

    preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 di cellule secche attive con una concentrazione minima garantita di 1 × 1010 CFU/g.

    Caratterizzazione della sostanza attiva:

    Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077: 80 % di cellule secche attive e 14 % di cellule inattive.

    Metodo di analisi (1):

    metodo della piastra a contatto e identificazione molecolare (PCR).

    Agnelli

    3,0 × 109

    ►M1  7,3 × 109  ◄

    1.  Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

    2.  Nel mangime complementare non supera 50 °C con Levucell SC20 e 80 °C con Levucell SC10ME.

    3.  Confettato solo per inclusione in mangimi in forma di pellet.

    4.  Dose raccomandata: 7,3 × 109 CFU/kg di alimento per animali completo.

    5.  Nel caso di prodotto manipolato o miscelato in atmosfera confinata, si raccomanda l’impiego di occhiali e maschere di protezione qualora i miscelatori non siano dotati di impianto di aspirazione.

    8.1.2019

    (1)   Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives»

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