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Document 02008R1291-20130701

Consolidated text: Regolamento (CE) n . 1291/2008 della Commissione del 18 dicembre 2008 relativo all’approvazione dei programmi di controllo della salmonella in alcuni paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un elenco di programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria in alcuni paesi terzi e modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 (Testo rilevante ai fini del SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1291/2013-07-01

2008R1291 — IT — 01.07.2013 — 002.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1291/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

relativo all’approvazione dei programmi di controllo della salmonella in alcuni paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un elenco di programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria in alcuni paesi terzi e modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 340, 19.12.2008, p.22)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

REGOLAMENTO (UE) N. 364/2011 DELLA COMMISSIONE del 13 aprile 2011

  L 100

30

14.4.2011

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

  L 158

74

10.6.2013




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1291/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

relativo all’approvazione dei programmi di controllo della salmonella in alcuni paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un elenco di programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria in alcuni paesi terzi e modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008

(Testo rilevante ai fini del SEE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ( 1 ), in particolare l’articolo 21, paragrafo 1, l’articolo 22, paragrafo 3, l’articolo 23, l’articolo 24, paragrafo 2, e gli articoli 26 e 27 bis,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 2 ), in particolare l’articolo 8, paragrafo 4, e l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b),

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti ( 3 ), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria ( 4 ) stabilisce che i prodotti oggetto di tale regolamento possano essere importati e transitare nella Comunità soltanto se provenienti dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nella tabella di cui al suo allegato I, parte 1. Detto regolamento stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per tali prodotti e i modelli dei certificati veterinari che devono accompagnarli sono inclusi nella parte 2 del medesimo allegato. Il regolamento (CE) n. 798/2008 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

(2)

L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce che se il certificato prevede un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria, i prodotti in questione sono importati nella Comunità dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti che hanno realizzato, per un periodo di almeno sei mesi, un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria e tale programma soddisfa le condizioni specificate nel medesimo articolo ed è indicato nella colonna 7 della tabella di cui all’allegato I, parte 1, dello stesso regolamento.

(3)

Il Brasile, il Canada, il Cile, la Croazia, il Sudafrica, la Svizzera e gli Stati Uniti d’America hanno presentato alla Commissione i propri programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria, affinché questa li valutasse. Dall’esame effettuato dalla Commissione, tali programmi sono risultati conformi a quanto disposto dall’articolo 10 del regolamento (CE) n. 798/2008. Tali programmi vanno di conseguenza indicati alla colonna 7 della tabella di cui all’allegato I, parte 1, di detto regolamento.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 contiene norme relative al controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici in differenti popolazioni di pollame nella Comunità. Vi sono fissati gli obiettivi comunitari per la riduzione della prevalenza di tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica in differenti popolazioni di pollame. A decorrere dalle date di cui all’allegato I, colonna 5, di detto regolamento l’ammissione o il mantenimento negli elenchi dei paesi terzi previsti dalla legislazione comunitaria per le specie o categoria interessate, dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali o uova da cova contemplati dal presente regolamento sono soggetti a presentazione alla Commissione, da parte del paese terzo interessato, di un programma di controllo. Occorre che tale programma sia equivalente a quelli presentati dagli Stati membri e sia sottoposto all’approvazione della Commissione.

(5)

La Croazia ha presentato alla Commissione i suoi programmi per il controllo della salmonella nel pollame da riproduzione della specie Gallus gallus e nelle relative uova da cova, nelle galline ovaiole della specie Gallus gallus, nonché nelle uova da tavola e nei pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati alla riproduzione o alla produzione di uova. Tali programmi forniscono garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003. È quindi opportuno approvarli.

(6)

La decisione 2007/843/CE ( 5 ) ha approvato i programmi di controllo della salmonella nei gruppi di galline da riproduzione presentati dagli Stati Uniti d’America, da Israele, dal Canada e dalla Tunisia. Gli Stati Uniti d’America hanno presentato un ulteriore programma per il controllo della salmonella nei pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati alla produzione di uova o all’ingrasso. Tale programma fornisce garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003. È quindi opportuno approvarlo. Israele ha precisato che il suo programma di controllo della salmonella si applica esclusivamente alla filiera produttiva delle carni di pollo.

(7)

Nel quadro dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli ( 6 ), la Svizzera ha trasmesso alla Commissione i propri programmi di controllo della salmonella nel pollame da riproduzione della specie Gallus gallus e nelle relative uova da cova, nelle galline ovaiole della specie Gallus gallus e nelle relative uova da tavola, nonché nei pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati alla riproduzione o alla produzione di uova o di carne. Tali programmi forniscono garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003. Per motivi di chiarezza ciò va conseguentemente indicato alla colonna 9 della tabella di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.

(8)

Alcuni altri paesi terzi attualmente inclusi nell’elenco di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 non hanno ancora presentato alla Commissione i rispettivi programmi di controllo della salmonella oppure i programmi presentati non forniscono garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003. Giacché le norme relative al pollame da riproduzione e da reddito della specie Gallus gallus, alle uova nonché ai pulcini di un giorno di Gallus gallus di cui al regolamento (CE) n. 2160/2003 si applicano nella Comunità dal 1o gennaio 2009, le importazioni da questi paesi terzi di tale pollame e di tali uova non dovrebbero più essere autorizzate. L’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificato di conseguenza.

(9)

Al fine di fornire garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003, è opportuno che i paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni negli Stati membri di pollame da macellazione della specie Gallus gallus certifichino che il programma di controllo della salmonella sia stato applicato al branco di origine e che il medesimo sia stato sottoposto a prove riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica.

(10)

Il regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione, del 1o agosto 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella nel pollame ( 7 ), contiene disposizioni sull’uso degli antimicrobici e dei vaccini nell’ambito dei programmi nazionali di controllo.

(11)

È opportuno che i paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni negli Stati membri di pollame da macellazione della specie Gallus gallus certifichino l’applicazione delle disposizioni specifiche concernenti l’uso di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006. Se sono stati utilizzati antimicrobici per scopi diversi dal controllo della salmonella, tale fatto va indicato sul certificato veterinario in quanto può influenzare le analisi effettuate per rilevare la salmonella al momento dell’importazione. Il modello di certificato veterinario da utilizzare per l’importazione di pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificato di conseguenza.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



▼M2 —————

▼B

Articolo 2

Il programma di controllo presentato dagli Stati Uniti d’America alla Commissione il 6 giugno 2006 conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 è approvato per quanto riguarda la salmonella nei pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati alla produzione di uova o all’ingrasso.

Articolo 3

I programmi di controllo presentati dalla Svizzera alla Commissione il 6 ottobre 2008 forniscono garanzie equivalenti a quelle previste dall’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 per quanto riguarda la salmonella nel pollame da riproduzione della specie Gallus gallus e nelle relative uova da cova, nelle galline ovaiole della specie Gallus gallus, nonché nelle uova da tavola e nei pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati alla riproduzione o alla produzione di uova e da carne.

Articolo 4

L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

(1) La parte 1 è sostituita dal testo seguente:



«PARTE 1

Elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Condizioni specifiche

Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria

Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria

Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella

Modelli

Garanzie aggiuntive

Data di chiusura (1)

Data di apertura (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL — Albania

AL-0

L'intero paese

EP, E

 
 
 
 
 
 

S4

AR — Argentina

AR-0

L'intero paese

SPF

 
 
 
 
 
 
 

POU, RAT, EP, E

 
 
 
 

A

 

S4

WGM

VIII

 
 
 
 
 
 

AU — Australia

AU-0

L'intero paese

SPF

 
 
 
 
 
 
 

EP, E

 
 
 
 
 
 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 
 
 
 
 
 

S0

BPR

I

 
 
 
 
 
 

DOR

II

 
 
 
 
 
 

HER

III

 
 
 
 
 
 

POU

VI

 
 
 
 
 
 

RAT

VII

 
 
 
 
 
 

BR — Brasile

BR-0

L'intero paese

SPF

 
 
 
 
 
 
 

BR-1

Stati di:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 
 
 
 

A

 
 

BR-2

Stati di:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 
 
 
 
 

S0

BR-3

Distrito Federal e stati di:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

WGM

VIII

 
 
 
 
 
 

EP, E, POU

 
 
 
 
 
 

S4

BW — Botswana

BW-0

L'intero paese

SPF

 
 
 
 
 
 
 

EP, E

 
 
 
 
 
 

S4

BPR

I

 
 
 
 
 
 

DOR

II

 
 
 
 
 
 

HER

III

 
 
 
 
 
 

RAT

VII

 
 
 
 
 
 

CA — Canada

CA-0

L'intero paese

SPF

 
 
 
 
 
 
 

EP, E

 
 
 
 
 
 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 
 
 
 

A

 

S1

WGM

VIII

 
 
 
 
 
 

POU, RAT

 
 
 
 
 
 
 

CH — Svizzera

CH-0

L'intero paese

 (3)

 
 
 
 

A

 

 (3)

CL — Cile

CL-0

L'intero paese

SPF

 
 
 
 
 
 
 

EP, E

 
 
 
 
 
 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 
 
 
 

A

 

S0

WGM

VIII

 
 
 
 
 
 

POU, RAT

 
 
 
 
 
 
 

CN — Cina

CN-0

L'intero paese

EP

 
 
 
 
 
 
 

CN-1

Provincia di Shandong

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 
 

S4

GL — Groenlandia

GL-0

L'intero paese

SPF

 
 
 
 
 
 
 

EP, WGM

 
 
 
 
 
 
 

HK — Hong Kong

HK-0

L'intero territorio della Regione amministrativa speciale di Hong Kong

EP

 
 
 
 
 
 
 

▼M2 —————

▼B

IL — Israele

IL-0

L'intero paese

SPF

 
 
 
 
 
 
 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 
 
 
 

A

 

S1

WGM

VIII

 
 
 
 
 
 

EP, E, POU, RAT

 
 
 
 
 
 

S4

IN — India

IN-0

L'intero paese

EP

 
 
 
 
 
 
 

IS — Islanda

IS-0

L'intero paese

SPF

 
 
 
 
 
 
 

EP, E

 
 
 
 
 
 

S4

KR — Repubblica di Corea

KR-0

L'intero paese

EP, E

 
 
 
 
 
 

S4

ME — Montenegro

ME-O

L'intero paese

EP

 
 
 
 
 
 
 

MG — Madagascar

MG-0

L'intero paese

SPF

 
 
 
 
 
 
 

EP, E, WGM

 
 
 
 
 
 

S4

MY – Malaysia

MY-0

 
 
 
 
 
 
 

MY-1

Occidentale peninsulare

EP

 
 
 
 
 
 
 

E

 

P2

6.2.2004

 
 
 

S4

MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4)

MK-0 (4)

L'intero paese

EP

 
 
 
 
 
 
 

MX — Messico

MX-0

L'intero paese

SPF

 
 
 
 
 
 
 

EP

 
 
 
 
 
 
 

NA — Namibia

NA-0

L'intero paese

SPF

 
 
 
 
 
 
 

BPR

I

 
 
 
 
 
 

DOR

II

 
 
 
 
 
 

HER

III

 
 
 
 
 
 

RAT, EP, E

VII

 
 
 
 
 

S4

NC — Nuova Caledonia

NC-0

L'intero paese

EP

 
 
 
 
 
 
 

NZ — Nuova Zelanda

NZ-0

L'intero paese

SPF

 
 
 
 
 
 
 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 
 
 
 
 
 

S0

WGM

VIII

 
 
 
 
 
 

EP, E, POU, RAT

 
 
 
 
 
 

S4

PM — Saint Pierre e Miquelon

PM-0

L'intero paese

SPF

 
 
 
 
 
 
 

RS – Serbia (5)

RS-0 (5)

L'intero paese

EP

 
 
 
 
 
 
 

RU — Federazione russa

RU-0

L'intero paese

EP

 
 
 
 
 
 
 

SG — Singapore

SG-0

L'intero paese

EP

 
 
 
 
 
 
 

TH — Thailandia

TH-0

L'intero paese

SPF, EP

 
 
 
 
 
 
 

WGM

VIII

P2

23.1.2004

 
 
 
 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004

 
 
 

S4

TN — Tunisia

TN-0

L'intero paese

SPF

 
 
 
 
 
 
 

DOR, BPR, BPP, HER

 
 
 
 
 
 

S1

WGM

VIII

 
 
 
 
 
 

EP, E, POU, RAT

 
 
 
 
 
 

S4

TR — Turchia

TR-0

L'intero paese

SPF

 
 
 
 
 
 
 

E, EP

 
 
 
 
 
 

S4

US — Stati Uniti

US-0

L'intero paese

SPF

 
 
 
 
 
 
 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 
 
 
 

A

 

S3

WGM

VIII

 
 
 
 
 
 

EP, E, POU, RAT

 
 
 
 
 
 

S4

UY — Uruguay

UY-0

L'intero paese

SPF

 
 
 
 
 
 
 

EP, E, RAT

 
 
 
 
 
 

S4

ZA — Sudafrica

ZA-0

L'intero paese

SPF

 
 
 
 
 
 
 

EP, E

 
 
 
 
 
 

S4

BPR

I

 
 
 

A

 
 

DOR

II

 
 
 
 
 

HER

III

 
 
 
 
 

RAT

VII

 
 
 
 
 

ZW — Zimbabwe

ZW-0

L'intero paese

RAT

VII

 
 
 
 
 
 

EP, E

 
 
 
 
 
 

S4

(1)   I prodotti, compresi quelli trasportati via mare su rotte d'altura, fabbricati prima di questa data possono essere importati nella Comunità per un periodo di 90 giorni a partire da questa data.

(2)   Solo i prodotti fabbricati dopo questa data possono essere importati nella Comunità.

(3)   Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(4)   Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva che sarà stabilita in seguito alla conclusione dei negoziati in corso sull'argomento presso le Nazioni Unite.

(5)   Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»

(2) La parte 2 è così modificata:

a) nella sezione «Garanzie complementari (GC)» il punto IV è soppresso.

b) la sezione «Programma di lotta contro la salmonella» è sostituita dalla seguente:

«Programma di lotta contro la salmonella:

“S0”

Divieto di esportazione nella Comunità di pollame da riproduzione o da reddito (BPP) di Gallus gallus, pulcini di un giorno (DOC) di Gallus gallus, pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento (SRP) di Gallus gallus e uova da cova (HEP) di Gallus gallus, giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di controllo della salmonella conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.

“S1”

Divieto di esportazione nella Comunità di pollame da riproduzione o da reddito (BPP) di Gallus gallus, pulcini di un giorno (DOC) di Gallus gallus, pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento (SRP) di Gallus gallus per scopi diversi dalla riproduzione, giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di controllo della salmonella conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.

“S2”

Divieto di esportazione nella Comunità di pollame da riproduzione o da reddito (BPP) di Gallus gallus, pulcini di un giorno (DOC) di Gallus gallus, pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento (SRP) di Gallus gallus per scopi diversi dalla riproduzione e dalla produzione di uova, giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di controllo della salmonella conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.

“S3”

Divieto di esportazione nella Comunità di pollame da riproduzione o da reddito (BPP) di Gallus gallus, pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento (SRP) di Gallus gallus per scopi diversi dalla riproduzione, giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di controllo della salmonella conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.

“S4”

Divieto di esportazione nella Comunità di uova (E) di Gallus gallus che non siano di classe B conformemente al regolamento (CE) n. 557/2007, giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di controllo della salmonella conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.»

c) il modello di certificato veterinario per pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti (SRP) è sostituito dal seguente:

«Modello di certificato veterinario per pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti (SRP)

Parte I: Informazioni sulla partita speditaPAESECertificato veterinario per l’esportazione nell’UEI.1. SpeditoreNomeIndirizzoTel.NoI.2. Numero di riferimento del certificatoI.2.a.I.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleTel. NoI.6.I.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10.I.11. Luogo di origine/Luogo di pescaNomeNumero di riconoscimentoIndirizzoNomeNumero di riconoscimentoIndirizzoNomeNumero di riconoscimentoIndirizzoI.12.I.13. Luogo di caricoIndirizzoNumero di riconoscimentoI.14. Data di partenzaOrario di partenzaI.15. Mezzo di trasportoAereoNaveVagoneAutocarroAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell’UEI.17. Numero/i CITESI.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice NC)I.20. Numero di animali/Peso lordoI.21.I.22.Numero di colliI.23. Numero del sigillo e numero del containerI.24.I.25. Merce certificata perMacellazioneRipopolamentoI.26.I.27. Per importazione o ammissione nell’UEI.28. Identificazione della merceSpecie(Nome scientifico)Quantità Parte II: CertificazionePAESESRP (pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti)II. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.1 Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il pollame (1) di cui al presente certificato:II.1.1 è conforme alle disposizioni della direttiva 90/539/CEE;II.1.2 ha soggiornato:(2)(3) [nel territorio contrassegnato dal codice …;](3)(4) oppure [nel o nei compartimenti …;]per almeno sei settimane o dal momento della schiusa delle uova, se di età inferiore alle sei settimane, prima dell'importazione nella Comunità. Se si tratta di pollame importato nel paese di origine, suo territorio, zona o compartimento, l'importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 90/539/CEE e delle eventuali decisioni complementari;II.1.3 proviene:(2)(3) [dal territorio contrassegnato dal codice …;](3)(4) oppure [dal o dai compartimenti …;]a) che, alla data del rilascio del presente certificato, era/no indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008;b) in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria in conformità del regolamento (CE) n. 798/2008;II.1.4 proviene:(2)(3) [dal territorio contrassegnato dal codice …;](3)(4) oppure [dal o dai compartimenti …;](3) oppure [II.1.4.1 che, alla data del rilascio del presente certificato, era/no indenne/i dall'influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite dal regolamento (CE) n. 798/2008;](3) oppure [II.1.4.1 che, alla data del rilascio del presente certificato, era/no indenne/i dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008 e(3) [a) il pollame proviene da uno stabilimento in cui entro i 21 giorni precedenti l'importazione nella Comunità si è effettuata con risultati negativi la sorveglianza dell'influenza aviaria;](3) oppure [a) negli ultimi 21 giorni prima dell'importazione nella Comunità, il pollame è stato tenuto separato dal restante pollame ed è stato effettuato, con esito negativo, un test per rilevare l'influenza aviaria su un campione casuale di tamponi cloacali e tracheali o orofaringei prelevati da almeno 60 animali della partita o da tutti se la partita conta meno di 60 esemplari;]b) il pollame proviene da uno stabilimento:attorno al quale, entro un raggio di 1 km, negli ultimi 30 giorni non si è rilevata influenza aviaria a bassa patogenicità in nessuno stabilimento,che non abbia alcun collegamento epidemiologico con uno stabilimento nel quale sia stata rilevata l'influenza aviaria negli ultimi 30 giorni;]II.1.5 proviene da un branco che non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria;II.1.6 è rimasto sin dalla schiusa delle uova o per almeno i 30 giorni precedenti nello o negli stabilimenti di origine;a) che non è/sono soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;b) intorno a cui, in un raggio di 10 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di malattia di Newcastle per almeno i 30 giorni precedenti;II.1.7 proviene da branchi che:a) sono stati esaminati all'atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;(3) [b) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;] PAESESRP (pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti)II. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.(3) oppure [b) sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con:(nome e tipo del ceppo virale — vivo o inattivato — della malattia di Newcastle usato nel o nei vaccini)all'età di … settimane;](5) [c) sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati il… contro … (ripetere se necessario);]II.1.8 non ha avuto, durante il periodo di cui al punto II.1.6, alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti indicati nel presente certificato o con uccelli selvatici.II.2. Garanzie aggiuntive di sanità pubblica(6) [Il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le disposizioni specifiche sull'uso degli antimicrobici e dei vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono state applicate al branco di origine e il branco è stato sottoposto a prove riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica.Data dell'ultimo prelievo di campioni dal branco, il cui risultato sia noto: …Risultato di tutte le prove effettuate sul branco:(3)(7) [positivo;](3)(7) oppure [negativo;]Per ragioni diverse dal programma di lotta alla salmonella, entro le ultime tre settimane prima dell'importazione:(3) [non sono stati somministrati antimicrobici al pollame da macellazione;](3)(8) oppure [sono stati somministrati i seguenti antimicrobici al pollame da macellazione: …;]II.3. Garanzie aggiuntiveIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:(9)[II.3.1 nel caso di partita destinata a uno Stato membro la cui qualifica sia stata definita in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE, il pollame di cui al presente certificato proviene da branchi che:(3) [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle e sono stati sottoposti, nei 14 giorni precedenti la spedizione, a esami sierologici per la ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle risultando negativi ai test;](3) oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle, ma non con un vaccino vivo, nei 30 giorni precedenti la spedizione e sono stati sottoposti, nei 14 giorni che precedono la spedizione, a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle eseguita su un campione casuale di tamponi cloacali o campioni di feci di almeno 60 volatili e risultata negativa;](5)II.3.2 [vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 13 e/o 14 della direttiva 90/539/CEE:…;](9)[II.3.3 se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, il pollame:(3) [è stato sottoposto a un esame microbiologico mediante campionamento nello stabilimento di origine ed è risultato negativo al test conformemente alla decisione 95/410/CE del Consiglio;](3) oppure [proviene da uno stabilimento sottoposto a un programma riconosciuto dalla Commissione europea come equivalente al programma nazionale rispettivamente della Finlandia o della Svezia, a seconda dei casi;] PAESESRP (pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti)II. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.4. Ulteriori requisiti sanitari(10) [benché l'uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato VI, parte II, del regolamento (CE) n. 798/2008 non sia vietato:(2)(3) [nel territorio contrassegnato dal codice …;](3)(4) oppure [nel o nei compartimenti …;]il pollame di cui al presente certificato:a) non è stato vaccinato con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti;b) proviene da un branco che è stato sottoposto, non oltre 14 giorni prima della spedizione, a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguita presso un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ogni branco interessato, la quale non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICP) superiore a 0,4;c) nei 60 giorni precedenti la spedizione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b);d) nei 14 giorni di cui alla lettera b) è stato tenuto in isolamento sotto controllo ufficiale nello stabilimento di origine.](11)II.5. Attestato per il trasporto degli animaliIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che il pollame verrà trasportato in casse o gabbie che:a) contengono unicamente pollame della stessa specie, categoria e tipo, proveniente dal medesimo stabilimento;b) sono chiuse secondo le istruzioni dell'autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;c) sono progettate (così come i veicoli nei quali saranno trasportate) in modo tale da:i) evitare la fuoriuscita di escrementi e ridurre al minimo la perdita di piume durante il trasporto;ii) consentire l'ispezione visiva del pollame;iii) consentire la pulizia e la disinfezione;d) sono state pulite e disinfettate (così come i veicoli nei quali saranno trasportate) prima del carico, conformemente alle istruzioni impartite dall'autorità competente.NoteParte I:Casella I.8: indicare il codice della zona o il nome del compartimento d'origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.Casella I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti.Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 01.05 oppure 01.06.39. PAESESRP (pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti)II. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.Parte II:(1) Pollame così come definito nel regolamento (CE) n. 798/2008, esclusi i ratiti.(2) Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.(3) Cancellare la dicitura non pertinente.(4) Inserire il nome del o dei compartimenti.(5) Compilare se pertinente.(6) Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie Gallus gallus.(7) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sotto indicati durante il ciclo vitale del branco di origine, indicare come positivo: Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium.(8) Compilare se pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati.(9) Barrare se la spedizione non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.(10) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per il pollame proveniente da paesi, loro territori, zone o compartimenti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.(11) Va osservato che, in base al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, gli animali saranno controllati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare se siano idonei a continuare il viaggio dopo l'ingresso nella Comunità. Se i requisiti non risulteranno soddisfatti, gli animali dovranno essere scaricati e occorrerà adottare ulteriori misure.Il presente certificato è valido 10 giorni.Veterinario ufficialeNome (a lettere maiuscole):Data:Timbro:Qualifica e titolo:Firma:



( 1 ) GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.

( 2 ) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

( 3 ) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

( 4 ) GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

( 5 ) GU L 332 del 18.12.2007, pag. 81.

( 6 ) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

( 7 ) GU L 212 del 2.8.2006, pag. 3.

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