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Document 02008R1235-20170507

    Consolidated text: Regolamento (CE) n . 1235/2008 della Commissione dell’ 8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1235/2017-05-07

    02008R1235 — IT — 07.05.2017 — 024.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (CE) N. 1235/2008 DELLA COMMISSIONE

    dell’8 dicembre 2008

    recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

    (GU L 334 dell'12.12.2008, pag. 25)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

     M1

    REGOLAMENTO (CE) N. 537/2009 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2009

      L 159

    6

    20.6.2009

     M2

    REGOLAMENTO (UE) N. 471/2010 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2010

      L 134

    1

    1.6.2010

     M3

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 590/2011 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2011

      L 161

    9

    21.6.2011

     M4

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1084/2011 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 2011

      L 281

    3

    28.10.2011

    ►M5

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1267/2011 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2011

      L 324

    9

    7.12.2011

     M6

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 126/2012 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2012

      L 41

    5

    15.2.2012

    ►M7

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 508/2012 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2012

      L 162

    1

    21.6.2012

     M8

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 751/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 agosto 2012

      L 222

    5

    18.8.2012

    ►M9

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 125/2013 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 2013

      L 43

    1

    14.2.2013

     M10

    REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

      L 158

    74

    10.6.2013

    ►M11

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 567/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2013

      L 167

    30

    19.6.2013

    ►M12

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 586/2013 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2013

      L 169

    51

    21.6.2013

     M13

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 355/2014 DELLA COMMISSIONE dell'8 aprile 2014

      L 106

    15

    9.4.2014

    ►M14

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 442/2014 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2014

      L 130

    39

    1.5.2014

    ►M15

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 644/2014 DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 2014

      L 177

    42

    17.6.2014

    ►M16

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 829/2014 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 2014

      L 228

    9

    31.7.2014

    ►M17

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1287/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2014

      L 348

    1

    4.12.2014

    ►M18

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/131 DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 2015

      L 23

    1

    29.1.2015

    ►M19

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/931 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2015

      L 151

    1

    18.6.2015

     M20

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1980 DELLA COMMISSIONE del 4 novembre 2015

      L 289

    6

    5.11.2015

    ►M21

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2345 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2015

      L 330

    29

    16.12.2015

    ►M22

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/459 DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 2016

      L 80

    14

    31.3.2016

     M23

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/910 DELLA COMMISSIONE del 9 giugno 2016

      L 153

    23

    10.6.2016

    ►M24

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1330 DELLA COMMISSIONE del 2 agosto 2016

      L 210

    43

    4.8.2016

    ►M25

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1842 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 2016

      L 282

    19

    19.10.2016

    ►M26

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2259 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2016

      L 342

    4

    16.12.2016


    Rettificato da:

     C1

    Rettifica, GU L 028, 4.2.2015, pag.  48 (1287/2014)

     C2

    Rettifica, GU L 241, 17.9.2015, pag.  51 (2015/131)




    ▼B

    REGOLAMENTO (CE) N. 1235/2008 DELLA COMMISSIONE

    dell’8 dicembre 2008

    recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi



    TITOLO I

    DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce le modalità applicabili all’importazione di prodotti conformi e di prodotti che offrono garanzie equivalenti, ai sensi degli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1) «certificato di ispezione», il certificato di ispezione di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 che accompagna una partita;

    2) «documento giustificativo», il documento previsto all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione ( 1 ) e all’articolo 6 del presente regolamento, il cui modello è riportato nell’allegato II del presente regolamento;

    3) «partita», il quantitativo di prodotti di uno o più codici della nomenclatura combinata, scortato da un unico certificato di ispezione, inoltrato con lo stesso mezzo di trasporto e importato dallo stesso paese terzo;

    4) «primo destinatario», la persona fisica o giuridica quale definita all’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 889/2008;

    ▼M25

    5) «verifica della partita», la verifica, da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato, nel quadro dei controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), dell'osservanza dei requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007, del regolamento (CE) n. 889/2008 e del presente regolamento tramite controlli documentali sistematici, controlli di identità casuali e, se ritenuto opportuno in base alla valutazione del rischio, controlli fisici, prima dell'immissione in libera pratica della partita nell'Unione conformemente all'articolo 13 del presente regolamento;

    6) «autorità competente dello Stato membro interessato», l'autorità doganale, l'autorità per la sicurezza alimentare o altre autorità designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, responsabili della verifica delle partite e della vidimazione dei certificati di ispezione;

    ▼B

    7) «relazione di valutazione», la relazione di valutazione di cui all’articolo 32, paragrafo 2, e all’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, redatta da un terzo indipendente che soddisfa le prescrizioni della norma ISO 17011 o da una autorità competente, che include le informazioni sulle analisi dei documenti con le descrizioni previste dall’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), e dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento, sulle verifiche d’ufficio, comprese le verifiche orientate al rischio, eseguite mediante osservazione diretta nei luoghi critici e in paesi terzi rappresentativi;

    ▼M25

    8) «prodotti dell'acquacoltura», i prodotti dell'acquacoltura quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 34, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );

    9) «non trasformato», il significato con cui tale termine è utilizzato nella definizione di prodotti non trasformati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), indipendentemente dalle operazioni di imballaggio o di etichettatura;

    10) «trasformato», il significato con cui tale termine è utilizzato nella definizione di prodotti trasformati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (CE) n. 852/2004, indipendentemente dalle operazioni di imballaggio o di etichettatura;

    11) «punto di entrata», il punto di immissione in libera pratica.

    ▼B



    TITOLO II

    IMPORTAZIONE DI PRODOTTI CONFORMI



    CAPO 1

    Elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità

    Articolo 3

    Compilazione e contenuto dell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità

    1.  La Commissione redige un elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. L’elenco è pubblicato nell’allegato I del presente regolamento. Le modalità per la compilazione e la modifica dell’elenco sono definite dagli articoli 4, 16 e 17 del presente regolamento. L’elenco è pubblicato in Internet in conformità dell’articolo 16, paragrafo 4, e dell’articolo 17 del presente regolamento.

    2.  L’elenco contiene, per ogni organismo e ogni autorità di controllo, tutte le informazioni necessarie per verificare se i prodotti immessi sul mercato comunitario sono stati controllati da un organismo o un’autorità di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e in particolare:

    a) nome e indirizzo dell’organismo o dell’autorità di controllo, con indirizzo e-mail e sito Internet e numero di codice;

    b) i paesi terzi interessati di cui i prodotti sono originari;

    c) le categorie di prodotto per ogni paese terzo;

    d) la durata di inclusione nell’elenco;

    e) l’indirizzo del sito Internet su cui è disponibile l’elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo, con la situazione di questi ultimi in termini di certificazione e le categorie di prodotti, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata.

    Articolo 4

    Domanda di inclusione nell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità

    ▼M25

    1.  La Commissione esamina le domande di riconoscimento di un organismo di controllo o di un'autorità di controllo e di inclusione dei medesimi nell'elenco di cui all'articolo 3 in base alla specifica domanda presentata dal loro rappresentante, redatta sulla scorta del modello di domanda fornito dalla Commissione in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2. Per la compilazione del primo elenco sono prese in considerazione solo le domande complete ricevute anteriormente al 31 ottobre 2017.

    ▼B

    2.  Le domande possono essere presentate da organismi e autorità di controllo stabiliti nella Comunità o in un paese terzo.

    3.  La domanda è costituita da un fascicolo tecnico che comprende tutte le informazioni necessarie per permettere alla Commissione di accertarsi che sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 per tutti i prodotti biologici destinati ad essere esportati nella Comunità, in particolare:

    a) una presentazione generale delle attività dell’organismo o dell’autorità di controllo nel paese terzo o nei paesi terzi interessati, con una stima del numero di operatori interessati e un’indicazione del tipo e della quantità di prodotti agricoli e alimentari originari del paese terzo o dei paesi terzi, destinati ad essere esportati nella Comunità nell’ambito del regime previsto dall’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 834/2007;

    b) una descrizione dettagliata delle modalità di attuazione dei titoli II, III e IV del regolamento (CE) n. 834/2007 e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 889/2008 nel paese terzo o in ciascuno dei paesi terzi interessati;

    c) una copia della relazione di valutazione di cui all’articolo 32, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (CE) n. 834/2007:

    i) che dimostra una valutazione positiva della capacità dell’organismo o dell’autorità di controllo di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 834/2007;

    ii) che offre garanzie quanto agli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 12 del regolamento (CE) n. 834/2007;

    iii) che garantisce che l’organismo o l’autorità di controllo soddisfano i requisiti di controllo e applicano le misure precauzionali previste al titolo IV del regolamento (CE) n. 889/2008; e

    iv) che conferma che l’organismo o l’autorità di controllo hanno effettivamente realizzato le attività di controllo nel rispetto di tali condizioni e requisiti;

    d) la prova che gli organismi o le autorità di controllo hanno notificato le proprie attività alle autorità del paese terzo interessato e il proprio impegno a rispettare i requisiti legali loro imposti da tali autorità;

    e) l’indirizzo del sito Internet su cui è disponibile l’elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione e sulle categorie di prodotti, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata;

    f) l’impegno di rispettare le disposizioni dell’articolo 5 del presente regolamento;

    g) ogni altra informazione ritenuta pertinente dall’organismo o autorità di controllo o dalla Commissione.

    4.  Quando esamina una domanda di inclusione degli organismi o autorità di controllo nell’elenco e durante tutto il periodo successivo al loro inserimento, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni come la presentazione di una o più relazioni di verifica in loco redatte da esperti indipendenti. Se presume l’esistenza di irregolarità la Commissione può inoltre far eseguire ad esperti che essa designa una verifica in loco in base a un’analisi dei rischi.

    5.  La Commissione valuta se il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 3 e le informazioni di cui al paragrafo 4 sono soddisfacenti e può quindi decidere di riconoscere l’organismo o l’autorità di controllo e di inserirli nell’elenco. La decisione è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

    Articolo 5

    Gestione e revisione dell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità

    1.  Per poter figurare nell’elenco di cui all’articolo 3 gli organismi o le autorità di controllo sono tenuti a:

    a) comunicare alla Commissione eventuali modifiche delle misure che applicano, intervenute dopo la loro inclusione nell’elenco; essi sono tenuti a comunicare alla Commissione anche le domande di modifica delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, che li riguardano;

    b) tenere a disposizione e comunicare, alla prima richiesta, ogni informazione sulle proprie attività di controllo nel paese terzo; dare accesso ai propri uffici e impianti agli esperti designati dalla Commissione;

    c) trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale succinta alla Commissione; la relazione annuale aggiorna le informazioni contenute nel fascicolo tecnico di cui all’articolo 4, paragrafo 3; essa descrive in particolare le attività di controllo eseguite nei paesi terzi nel corso dell’anno precedente, i risultati ottenuti, le irregolarità o inadempienze rilevate e i provvedimenti correttivi adottati; essa contiene inoltre la relazione di valutazione più recente o l’aggiornamento più recente di tale relazione, che indica i risultati della regolare valutazione in loco, della sorveglianza e della ri-valutazione pluriennale di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007; la Commissione può chiedere ulteriori informazioni se lo ritiene necessario;

    d) alla luce delle informazioni ricevute la Commissione può in qualsiasi momento modificare le specifiche applicabili all’organismo o all’autorità di controllo e può sospenderne l’inclusione nell’elenco di cui all’articolo 3; analoga decisione può essere adottata se l’organismo o autorità di controllo non ha fornito le informazioni richieste o ha rifiutato di sottoporsi a una verifica in loco;

    e) mettere a disposizione degli interessati, su un sito Internet, un elenco costantemente aggiornato degli operatori e dei prodotti certificati come biologici.

    2.  L’organismo o l’autorità di controllo che non trasmetta la relazione annuale di cui al paragrafo 1, lettera c), non tenga a disposizione o non comunichi tutte le informazioni relative al fascicolo tecnico, il sistema di controllo che applica o l’elenco aggiornato degli operatori e dei prodotti biologici che certifica, oppure che rifiuti di sottoporsi a una verifica in loco richiesta dalla Commissione entro un termine che questa stabilisce in funzione della gravità del problema e che in generale non può essere inferiore a 30 giorni, può essere soppresso dall’elenco degli organismi o delle autorità di controllo mediante una decisione adottata secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

    Se un organismo o un’autorità di controllo non adotta tempestivamente i provvedimenti correttivi adeguati, la Commissione procede immediatamente alla sua soppressione dall’elenco.



    CAPO 2

    Documenti giustificativi necessari per l’importazione di prodotti conformi

    Articolo 6

    Documenti giustificativi

    1.  I documenti giustificativi necessari per l’importazione di prodotti conformi ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007, sono compilati a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento in base al modello figurante nell’allegato II e contengono come minimo le indicazioni ivi riportate.

    2.  L’originale del documento giustificativo è redatto da un organismo o un’autorità di controllo riconosciuti per il rilascio di tale documento in virtù della decisione di cui all’articolo 4.

    3.  L’organismo o autorità che rilascia il documento giustificativo si attiene alle disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, e alle regole riportate nel modello, nelle note e nelle linee direttrici rese disponibili dalla Commissione attraverso il sistema informatico che permette gli scambi elettronici dei documenti, di cui all’articolo 17, paragrafo 1.



    TITOLO III

    IMPORTAZIONI DI PRODOTTI CHE OFFRONO GARANZIE EQUIVALENTI



    CAPO 1

    Elenco dei paesi terzi riconosciuti

    Articolo 7

    Compilazione e contenuto dell’elenco dei paesi terzi

    1.  La Commissione redige un elenco di paesi terzi riconosciuti ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. L’elenco dei paesi riconosciuti figura nell’allegato III del presente regolamento. Le modalità per la compilazione e la modifica dell’elenco sono definite dagli articoli 8 e 16 del presente regolamento. Le modifiche dell’elenco sono pubblicate su Internet in conformità dell’articolo 16, paragrafo 4, e dell’articolo 17 del presente regolamento.

    2.  L’elenco contiene, per ogni paese terzo, tutte le informazioni necessarie per verificare se i prodotti immessi sul mercato comunitario sono stati sottoposti al sistema di controllo del paese terzo riconosciuto a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e in particolare:

    a) le categorie di prodotti controllati;

    b) l’origine dei prodotti;

    c) un riferimento alle norme di produzione applicate nel paese terzo;

    d) l’autorità competente del paese terzo responsabile del sistema di controllo, con l’indirizzo postale, elettronico e sito Internet;

    ▼M25

    e) il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica, il sito Internet e il numero di codice della o delle autorità di controllo e dell'organismo o degli organismi di controllo riconosciuti dall'autorità competente di cui alla lettera d) per l'esecuzione dei controlli;

    f) il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica, il sito Internet e il numero di codice della o delle autorità o dell'organismo o degli organismi di controllo responsabili del rilascio dei certificati nel paese terzo per l'importazione nell'Unione;

    ▼B

    g) la durata di inclusione nell’elenco.

    Articolo 8

    Domanda di inclusione nell’elenco dei paesi terzi

    ▼M14

    1.  La Commissione esamina le domande di inclusione di un paese terzo nell'elenco di cui all'articolo 7 in base alla specifica domanda presentata dal suo rappresentante a condizione che tale domanda sia presentata anteriormente al 1o luglio 2014.

    ▼B

    2.  La Commissione è tenuta a esaminare esclusivamente le domande di inclusione che soddisfano i seguenti prerequisiti.

    La domanda è accompagnata da un fascicolo tecnico che comprende tutte le informazioni necessarie per permettere alla Commissione di accertarsi che sono soddisfatte le condizioni previste all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 per i prodotti destinati ad essere esportati nella Comunità, in particolare:

    a) informazioni generali sullo sviluppo della produzione biologica nel paese terzo, i prodotti ottenuti, la superficie coltivata, le regioni di produzione, il numero di produttori e le operazioni di trasformazione dei prodotti alimentari effettuate;

    b) un’indicazione del tipo e delle quantità prevedibili di prodotti agricoli e alimentari biologici destinati ad essere esportati nella Comunità;

    c) le norme di produzione applicate nel paese terzo e una valutazione della loro equivalenza con le norme applicate nella Comunità;

    d) il sistema di controllo applicato nel paese terzo, in particolare le attività di monitoraggio e sorveglianza svolte dalle autorità competenti del paese terzo, insieme ad una valutazione dell’equivalenza di tale sistema in termini di efficacia rispetto al sistema di controllo applicato nella Comunità;

    e) l’indirizzo Internet o un altro indirizzo dove è disponibile l’elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione e le categorie di prodotti considerate;

    f) le informazioni che il paese terzo propone di inserire nell’elenco di cui all’articolo 7;

    g) l’impegno di rispettare le disposizioni dell’articolo 9;

    h) ogni altra informazione ritenuta pertinente dal paese terzo o dalla Commissione.

    3.  Quando esamina una domanda di inclusione nell’elenco dei paesi terzi riconosciuti e durante tutto il periodo successivo al loro inserimento, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni come la presentazione di una o più relazioni di verifica in loco redatte da esperti indipendenti. Se presume l’esistenza di irregolarità la Commissione può inoltre far eseguire ad esperti che essa designa una verifica in loco in base a un’analisi dei rischi.

    ▼M9

    La Commissione può invitare esperti di altri paesi terzi riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 ad assistere alla verifica in loco in qualità di osservatori.

    ▼M7

    4.  La Commissione valuta se il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 2 e le informazioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfacenti e può quindi decidere di riconoscere il paese terzo e di inserirlo nell’elenco per un periodo di tre anni. Se ritiene che le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dal presente regolamento continuino a essere soddisfatte, la Commissione può decidere di prorogare l’inclusione del paese terzo dopo tale triennio.

    La decisione di cui al primo comma è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

    ▼B

    Articolo 9

    Gestione e revisione dell’elenco dei paesi terzi

    1.  La Commissione è tenuta a esaminare una domanda di inclusione nell’elenco solo se il paese terzo si impegna ad accettare le seguenti condizioni:

    ▼M25

    a) dopo l'inclusione nell'elenco, il paese terzo è tenuto a comunicare senza indugio alla Commissione eventuali modifiche relative alle misure in esso vigenti o alla loro applicazione, con particolare riferimento al sistema di controllo; eventuali modifiche apportate alle informazioni di cui alle lettere d), e) e f) dell'articolo 7, paragrafo 2, sono notificate senza indugio alla Commissione mediante il sistema informatico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008;

    ▼B

    b) la relazione annuale di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, aggiorna le informazioni del fascicolo tecnico di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento; essa descrive in particolare le attività di monitoraggio e sorveglianza eseguite dall’autorità competente del paese terzo, i risultati ottenuti e i provvedimenti correttivi adottati;

    c) alla luce delle informazioni ricevute la Commissione può in qualsiasi momento modificare le specifiche applicabili al paese terzo e sospenderne l’inclusione nell’elenco di cui all’articolo 7; analoga decisione può essere adottata se il paese terzo non ha fornito le informazioni richieste o ha rifiutato di sottoporsi a una verifica in loco.

    2.  Il paese terzo che non trasmetta la relazione annuale di cui al paragrafo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, non tenga a disposizione o non comunichi tutte le informazioni relative al fascicolo tecnico, il sistema di controllo che applica oppure che rifiuti di sottoporsi a una verifica in loco richiesta dalla Commissione entro un termine che questa stabilisce in funzione della gravità del problema e che in generale non può essere inferiore a 30 giorni, può essere soppresso dall’elenco mediante decisione adottata secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.



    CAPO 2

    Elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza

    Articolo 10

    Compilazione e contenuto dell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza

    1.  La Commissione redige un elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007. L’elenco figura nell’allegato IV del presente regolamento. Le modalità per la compilazione e la modifica dell’elenco sono definite dagli articoli 11, 16 e 17 del presente regolamento. L’elenco è pubblicato in Internet in conformità dell’articolo 16, paragrafo 4, e dell’articolo 17 del presente regolamento.

    2.  L’elenco contiene, per ogni organismo e ogni autorità di controllo, tutte le informazioni necessarie per verificare se i prodotti immessi sul mercato comunitario sono stati controllati da un organismo di controllo o un’autorità di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e in particolare:

    a) nome, indirizzo e numero di codice dell’organismo o dell’autorità di controllo, ed eventualmente l’indirizzo elettronico e il sito Internet;

    b) i paesi terzi non figuranti nell’elenco di cui all’articolo 7, di cui i prodotti sono originari;

    c) le categorie di prodotto per ogni paese terzo;

    d) la durata di inclusione nell’elenco; e

    ▼M12

    e) l’indirizzo del sito Internet su cui è disponibile l’elenco aggiornato degli operatori soggetti al sistema di controllo, che indichi la situazione di questi ultimi in termini di certificazione e le categorie di prodotti nonché un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sugli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata; e

    ▼M12

    f) l’indirizzo del sito Internet su cui è disponibile una presentazione completa delle norme di produzione e delle misure di controllo applicate dall’organismo o dall’autorità di controllo in un paese terzo.

    ▼M25

    3.  In deroga al paragrafo 2, lettera b), i prodotti originari di un paese terzo riconosciuto inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, ma non coperti dal riconoscimento concesso a tale paese terzo, possono essere inseriti nell'elenco di cui al presente articolo.

    ▼B

    Articolo 11

    Procedura per la domanda di inclusione nell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza

    ▼M19

    1.  La Commissione esamina le domande di inclusione dell'organismo di controllo o dell'autorità di controllo nell'elenco di cui all'articolo 10 in base alla specifica domanda presentata dal loro rappresentante, redatta sulla scorta del modello di domanda fornito dalla Commissione in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2. Per l'aggiornamento dell'elenco sono prese in considerazione solo le domande complete.

    ▼B

    2.  Le domande possono essere presentate da organismi e da autorità di controllo stabiliti nella Comunità o in un paese terzo.

    3.  La domanda di inclusione consiste in un fascicolo tecnico che comprende tutte le informazioni necessarie per permettere alla Commissione di accertarsi che sono soddisfatte le condizioni previste all’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 per i prodotti destinati ad essere esportati nella Comunità, in particolare:

    a) una presentazione generale delle attività dell’organismo o dell’autorità di controllo nel paese terzo o nei paesi terzi, con una stima del numero di operatori interessati e un’indicazione del tipo e della quantità di prodotti agricoli e alimentari destinati ad essere esportati nella Comunità nell’ambito del regime previsto dall’articolo 33, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007;

    b) una descrizione delle norme di produzione e delle misure di controllo applicate nei paesi terzi, inclusa una valutazione dell’equivalenza di tali norme e misure con le disposizioni di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 834/2007 e delle relative modalità di applicazione stabilite dal regolamento (CE) n. 889/2008;

    c) una copia della relazione di valutazione di cui all’articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 834/2007:

    i) che dimostra una valutazione positiva della capacità dell’organismo di controllo o dell’autorità di controllo di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 33, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007;

    ii) che conferma l’effettiva realizzazione delle sue attività di controllo nel rispetto di tali condizioni; e

    iii) che dimostra e conferma l’equivalenza delle norme di produzione e delle misure di controllo di cui alla lettera b) del presente paragrafo;

    d) la prova che gli organismi o le autorità di controllo hanno notificato le proprie attività alle autorità di ogni paese terzo interessato e il proprio impegno a rispettare i requisiti legali loro imposti da tali autorità;

    e) l’indirizzo del sito Internet su cui è disponibile l’elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione, sulle categorie di prodotti, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata;

    f) l’impegno di rispettare le disposizioni dell’articolo 12;

    g) ogni altra informazione ritenuta pertinente dall’organismo o autorità di controllo o dalla Commissione.

    4.  Quando esamina una domanda di inclusione degli organismi o autorità di controllo nell’elenco e durante tutto il periodo successivo al loro inserimento, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni come la presentazione di una o più relazioni di verifica in loco redatte da esperti indipendenti. Inoltre, se presume l’esistenza di irregolarità la Commissione può far eseguire ad esperti che essa designa una verifica in loco in base a un’analisi dei rischi.

    5.  La Commissione valuta se il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 2 e le informazioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfacenti e può quindi decidere di riconoscere l’organismo o l’autorità di controllo e di inserirli nell’elenco. La decisione è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

    Articolo 12

    Gestione e revisione dell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza

    1.  Per poter figurare nell’elenco di cui all’articolo 10 gli organismi o le autorità di controllo sono tenuti a:

    a) comunicare alla Commissione eventuali modifiche delle misure che applicano, intervenute dopo la loro inclusione nell’elenco; essi sono tenuti a comunicare alla Commissione anche le domande di modifica delle informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, che li riguardano;

    b) trasmettere, entro il ►M12  28 febbraio ◄ di ogni anno, una relazione annuale succinta alla Commissione; la relazione annuale aggiorna le informazioni contenute nel fascicolo tecnico di cui all’articolo 11, paragrafo 3; essa descrive in particolare le attività di controllo eseguite nei paesi terzi nel corso dell’anno precedente, i risultati ottenuti, le irregolarità o infrazioni rilevate e i provvedimenti correttivi adottati; essa contiene inoltre la relazione di valutazione più recente o l’aggiornamento più recente di tale relazione, che indica i risultati della regolare valutazione in loco, della sorveglianza e della ri-valutazione pluriennale di cui all’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007; la Commissione può chiedere ulteriori informazioni se lo ritiene necessario;

    c) alla luce delle informazioni ricevute la Commissione può in qualsiasi momento modificare le specifiche applicabili all’organismo o all’autorità di controllo e può sospenderne l’inclusione nell’elenco di cui all’articolo 10; analoga decisione può essere adottata se l’organismo o autorità di controllo non ha fornito le informazioni richieste o ha rifiutato di sottoporsi a una verifica in loco;

    d) mettere a disposizione degli interessati, con mezzi elettronici, un elenco costantemente aggiornato degli operatori e dei prodotti certificati come biologici.

    ▼M5

    2.  In conformità alla procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, un organismo o un’autorità di controllo, o un riferimento a una specifica categoria di prodotto o un a paese terzo specifico in relazione a detto organismo o detta autorità di controllo, può essere soppresso dall’elenco di cui all’articolo 10 del presente regolamento nei seguenti casi:

    a) se la relazione annuale di cui al paragrafo 1, lettera b), non è pervenuta alla Commissione entro il ►M12  28 febbraio ◄ ;

    b) se l’organismo o l’autorità di controllo non notifica tempestivamente alla Commissione le modifiche al fascicolo tecnico;

    c) se non fornisce informazioni alla Commissione durante le indagini su un caso di irregolarità;

    d) se non ha adottato provvedimenti correttivi adeguati in risposta alle irregolarità e alle infrazioni constatate;

    e) se rifiuta di sottoporsi a una verifica in loco richiesta dalla Commissione o se una verifica in loco ha esito negativo a seguito del malfunzionamento sistematico delle misure di controllo;

    f) in qualsiasi altra situazione che presenti il rischio di fuorviare il consumatore circa la vera natura dei prodotti certificati dall’organismo o dall’autorità di controllo.

    Se un organismo di controllo o un’autorità di controllo non adotta tempestivamente i provvedimenti correttivi adeguati a seguito di una richiesta della Commissione entro un periodo da essa stabilito in funzione della gravità del problema e che in generale non può essere inferiore a 30 giorni, la Commissione procede immediatamente alla sua soppressione dall’elenco in conformità alla procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. La decisione di soppressione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non appena possibile la Commissione rende pubblico l’elenco modificato con ogni idoneo mezzo tecnico, compresa la pubblicazione su Internet.

    ▼B



    CAPO 3

    Immissione in libera pratica di prodotti importati nell’ambito del regime di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007

    ▼M25

    Articolo 13

    Certificato di ispezione

    1.  L'immissione in libera pratica nell'Unione di una partita di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, importata nell'ambito del regime di cui all'articolo 33 del medesimo regolamento, è subordinata:

    a) alla presentazione dell'originale del certificato di ispezione all'autorità competente dello Stato membro interessato;

    b) alla verifica della partita e alla vidimazione del certificato di ispezione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato; nonché

    c) all'indicazione del numero del certificato di ispezione nella dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ).

    La verifica della partita e la vidimazione del certificato di ispezione sono effettuate dall'autorità competente dello Stato membro interessato nello Stato membro in cui la partita è immessa in libera pratica nell'Unione.

    Gli Stati membri designano i punti di entrata nel loro territorio e comunicano alla Commissione i punti di entrata designati.

    2.  Il certificato di ispezione è rilasciato dall'autorità o dall'organismo di controllo pertinente, vidimato dall'autorità competente dello Stato membro interessato e compilato dal primo destinatario secondo il modello e le note figuranti nell'allegato V e utilizzando il sistema informatico veterinario integrato TRACES (Trade Control and Expert System), istituito con decisione n. 2003/24/CE della Commissione ( 6 ).

    L'originale del certificato di ispezione è un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in TRACES o, in alternativa, un certificato di ispezione firmato in TRACES con una firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) o con una firma elettronica che offra garanzie equivalenti per quanto riguarda le funzionalità attribuite ad una firma, applicando le norme e le condizioni previste dalle disposizioni della Commissione relative ai documenti elettronici e digitalizzati, di cui all'allegato della decisione 2004/563/CE della Commissione, Euratom ( 8 ).

    Se il certificato di ispezione originale è un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in TRACES, le autorità di controllo, gli organismi di controllo, le autorità competenti dello Stato membro interessato e il primo destinatario verificano in ogni fase di rilascio, vidimazione e ricezione del certificato di ispezione che tale esemplare corrisponda alle informazioni indicate in TRACES.

    3.  Per essere accettato ai fini della vidimazione, il certificato di ispezione deve essere stato rilasciato dall'autorità o dall'organismo di controllo del produttore o trasformatore del prodotto in questione o, nel caso in cui l'operatore che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione sia diverso dal produttore o trasformatore del prodotto, dall'autorità o dall'organismo di controllo dell'operatore che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 834/2007.

    Tale autorità o organismo di controllo è:

    a) un'autorità o un organismo di controllo di cui all'allegato III del presente regolamento per i prodotti in questione e per il paese terzo di cui i prodotti sono originari o, se del caso, in cui sia stata eseguita l'ultima operazione ai fini della preparazione; o

    b) un'autorità o un organismo di controllo di cui all'allegato IV del presente regolamento per i prodotti in questione e per il paese terzo di cui i prodotti sono originari o in cui sia stata eseguita l'ultima operazione ai fini della preparazione.

    4.  L'autorità o l'organismo di controllo che emette il certificato di ispezione può rilasciare tale certificato e firmare la dichiarazione nella casella 18 del medesimo solo dopo aver eseguito un controllo documentale sulla base di tutti i documenti di ispezione pertinenti compreso, in particolare, il piano di produzione per il prodotto interessato, i documenti di trasporto e i documenti commerciali e, ove opportuno in base alla sua valutazione del rischio, dopo aver effettuato un controllo fisico della partita.

    Tuttavia, per i prodotti trasformati, se l'autorità o l'organismo di controllo che rilascia il certificato di ispezione è un'autorità o un organismo di controllo di cui all'allegato III, tale autorità o organismo rilascia il certificato di ispezione e firma la dichiarazione contenuta nella casella 18 del certificato solo dopo aver verificato che tutti gli ingredienti biologici di tale prodotto sono stati controllati e certificati da un'autorità o da un organismo di controllo riconosciuti dal paese terzo interessato che figura nello stesso allegato o, nel caso in cui l'autorità o l'organismo di controllo sia un'autorità o un organismo di controllo di cui all'allegato IV, tale autorità o organismo rilascia il certificato di ispezione e firma la dichiarazione contenuta nella casella 18 del certificato solo dopo aver verificato che tutti gli ingredienti biologici di tali prodotti sono stati controllati e certificati da un'autorità o da un organismo di controllo di cui all'allegato III o IV oppure sono stati prodotti e certificati nell'Unione in conformità del regolamento (CE) n. 834/2007.

    Se l'operatore che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione è diverso dal produttore o trasformatore del prodotto, l'autorità o l'organismo di controllo che rilascia il certificato di ispezione e che figura nell'allegato IV rilascia il suddetto certificato e firma la dichiarazione contenuta nella casella 18 del certificato solo dopo aver eseguito un controllo documentale sulla base di tutti i documenti di ispezione pertinenti, compresi i documenti di trasporto e i documenti commerciali, dopo aver verificato che la produzione o la trasformazione del prodotto in questione è stata controllata e certificata da un organismo o un'autorità di controllo riconosciuti per i prodotti interessati e il paese interessato a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e dopo aver condotto, ove opportuno in base alla sua valutazione del rischio, un controllo fisico della partita.

    Su richiesta della Commissione o dell'autorità competente di uno Stato membro, l'autorità o l'organismo di controllo che rilascia il certificato di ispezione in conformità al secondo e terzo comma mette a disposizione quanto prima l'elenco di tutti gli operatori della catena di produzione biologica e delle autorità o degli organismi di controllo a cui i suddetti operatori hanno affidato il controllo della loro attività.

    5.  Il certificato di ispezione è rilasciato in un unico esemplare originale.

    Il primo destinatario o, ove del caso, l'importatore possono fare una copia del certificato di ispezione a fini di informazione dell'autorità o dell'organismo di controllo conformemente all'articolo 83 del regolamento (CE) n. 889/2008. Tale copia reca l'indicazione «COPIA», stampata o apposta mediante timbro.

    6.  Al momento della verifica di una partita, l'autorità competente dello Stato membro interessato vidima il certificato originale di ispezione nella casella 20 e restituisce il documento alla persona che lo ha presentato.

    7.  Al ricevimento della partita, il primo destinatario compila la casella 21 del certificato di ispezione per attestare che il ricevimento della partita è stato effettuato in conformità dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.

    Il primo destinatario invia quindi l'originale del certificato all'importatore ivi indicato nella casella 11, ai fini del rispetto della condizione di cui all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007.

    ▼M25

    Articolo 13 bis

    Forza maggiore o circostanze eccezionali

    1.  In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali che impediscono al sistema elettronico di funzionare, in particolare in caso di malfunzionamento del sistema o di interruzione della connessione, i certificati di ispezione e i relativi estratti possono essere rilasciati e vidimati a norma dell'articolo 13, paragrafi da 3 a 7, senza l'utilizzo di TRACES, conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, e sulla base dei modelli e delle note di cui all'allegato V o VI. Le autorità competenti, le autorità di controllo, gli organismi di controllo e gli operatori ne informano senza indugio la Commissione e inseriscono in TRACES tutte le informazioni necessarie entro i dieci giorni di calendario successivi al ripristino del sistema.

    2.  Se il certificato di ispezione è rilasciato senza utilizzare TRACES, esso è redatto in una lingua ufficiale dell'Unione e compilato, ad eccezione del timbro e della firma, interamente a macchina o in stampatello.

    Il certificato di ispezione è redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di sdoganamento. Se necessario, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono richiedere una traduzione del certificato nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali.

    Il certificato è invalidato in caso di modifiche o cancellature non certificate.

    3.  L'autorità o l'organismo di controllo che rilascia il certificato di ispezione attribuisce un numero di serie a ciascun certificato rilasciato, tiene un registro dei certificati rilasciati in ordine cronologico ed effettua in seguito la corrispondenza con il numero di serie attribuito da TRACES.

    4.  Se il certificato di ispezione è rilasciato e vidimato senza l'utilizzo di TRACES, il secondo e il terzo comma dell'articolo 15, paragrafo 1, e l'articolo 15, paragrafo 5, non si applicano.

    Articolo 13 ter

    Importatore

    L'importatore indica il numero del certificato di ispezione nella dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

    Articolo 13 quater

    Diritti di accesso

    La Commissione è responsabile della concessione e dell'aggiornamento dei diritti di accesso a TRACES delle autorità competenti quali definite all'articolo 2, lettera n), del regolamento (CE) n. 834/2007, delle autorità competenti dei paesi terzi riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, dello stesso regolamento e delle autorità di controllo e degli organismi di controllo di cui all'allegato III o IV del presente regolamento. Prima di concedere diritti di accesso a TRACES, la Commissione verifica l'identità delle autorità competenti, delle autorità di controllo e degli organismi di controllo interessati.

    Le autorità competenti quali definite all'articolo 2, lettera n), del regolamento (CE) n. 834/2007 sono responsabili della concessione e dell'aggiornamento dei diritti di accesso a TRACES per gli operatori, le autorità di controllo e gli organismi di controllo dell'Unione. Prima di concedere diritti di accesso a TRACES, le autorità competenti verificano l'identità degli operatori, delle autorità di controllo e degli organismi di controllo interessati. Gli Stati membri designano un'autorità unica responsabile di coordinare la collaborazione e i contatti con la Commissione in questo settore.

    Le autorità competenti comunicano alla Commissione i diritti di accesso concessi. La Commissione attiva tali diritti di accesso in TRACES.

    Articolo 13 quinquies

    Integrità e leggibilità delle informazioni

    Il sistema TRACES tutela l'integrità delle informazioni registrate a norma del presente regolamento.

    In particolare, esso offre le garanzie seguenti:

    a) consente l'identificazione inequivocabile di ogni utilizzatore e prevede misure di controllo efficaci dei diritti di accesso atte ad impedire gli accessi, le cancellazioni, le alterazioni o gli spostamenti illegali, malintenzionati o non autorizzati di informazioni, file e metadati;

    b) è dotato di dispositivi di protezione fisica contro le intrusioni e gli incidenti ambientali e di protezione software contro gli attacchi informatici;

    c) protegge i dati immagazzinati in un ambiente sicuro, sia in termini fisici che di software;

    d) impedisce, con vari mezzi, qualsiasi modifica non autorizzata e contiene meccanismi di verifica dell'integrità delle informazioni che consentono di stabilire se queste hanno subito modifiche nel tempo;

    e) conserva in memoria una pista di controllo per ogni fase essenziale della procedura;

    f) offre procedure affidabili di conversione di formati e di migrazione al fine di garantire la leggibilità e l'accessibilità delle informazioni per l'intero periodo di immagazzinamento previsto;

    g) è corredato di una documentazione funzionale e tecnica sufficientemente dettagliata e aggiornata sul funzionamento e le caratteristiche del sistema, che deve essere accessibile in qualsiasi momento per gli enti organizzativi responsabili delle specifiche funzionali e/o tecniche.

    ▼B

    Articolo 14

    Procedure doganali speciali

    ▼M25

    1.  Se una partita proveniente da un paese terzo è assegnata al regime di deposito doganale o di perfezionamento attivo a norma del regolamento (UE) n. 952/2013, e forma oggetto di una o più preparazioni di cui al secondo comma, l'autorità competente dello Stato membro interessato effettua la verifica della partita secondo quanto disposto all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente regolamento prima dell'esecuzione della prima preparazione. Il numero di riferimento della dichiarazione in dogana mediante la quale le merci sono state dichiarate per il regime di deposito doganale o di perfezionamento attivo deve essere indicato nella casella 19 del certificato di ispezione.

    La preparazione è limitata ai seguenti tipi di operazioni:

    a) il confezionamento o il riconfezionamento; oppure

    b) l'etichettatura relativa alla presentazione del metodo di produzione biologico.

    Dopo tale preparazione e prima dell'immissione in libera pratica, la partita deve essere oggetto delle misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.

    Al termine di tale procedura, l'originale del certificato di ispezione è restituito, ove del caso, all'importatore che figura nella casella 11 del certificato ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007.

    ▼B

    2.  Se, in forza di una procedura doganale sospensiva ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92, una partita proveniente da un paese terzo è destinata a essere suddivisa in più lotti in uno Stato membro prima dell’immissione in libera pratica nella Comunità, prima che sia effettuata la suddivisione alla partita si applicano le misure di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.

    ▼M25

    Per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione della partita, l'importatore indicato nella casella 11 del certificato di ispezione presenta all'autorità nazionale competente dello Stato membro interessato, mediante TRACES, un estratto del certificato di ispezione conforme al modello e alle note riportati nell'allegato VI. A seguito della verifica del lotto, l'autorità competente dello Stato membro interessato vidima l'estratto del certificato di ispezione nella casella 13 ai fini dell'immissione in libera pratica. La verifica del lotto e la vidimazione dell'estratto del certificato di ispezione sono effettuate dall'autorità competente dello Stato membro interessato nello Stato membro in cui il lotto è immesso in libera pratica nell'Unione.

    ▼B

    La persona identificata come l’importatore originario della partita, indicato nella casella 11 del certificato di ispezione, conserva una copia di ogni estratto vidimato del certificato di ispezione unitamente all’originale del certificato medesimo. Tale copia reca l’indicazione «COPIA» o «DUPLICATO», stampata o apposta mediante timbro.

    ▼M25 —————

    ▼B

    Al ricevimento del lotto, il destinatario compila la casella 15 dell’originale dell’estratto del certificato di ispezione per attestare che il ricevimento del lotto è stato effettuato in conformità dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.

    Il destinatario di un lotto tiene a disposizione dell’autorità e/o dell’organismo di controllo per un periodo minimo di due anni l’estratto del certificato di ispezione.

    3.  Le operazioni di preparazione e suddivisione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono eseguite in conformità delle disposizioni pertinenti di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo IV del regolamento (CE) n. 889/2008.

    ▼M5

    Articolo 15

    Prodotti non conformi

    1.  Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell’Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dalle etichettatura, dai documenti di accompagnamento e dalla pubblicità di tali prodotti.

    ▼M25

    Se la verifica di una partita da parte di un'autorità competente dello Stato membro interessato porta all'individuazione di un'infrazione o di un'irregolarità che comporta il rifiuto della vidimazione del certificato e dell'immissione in libera pratica dei prodotti, tale autorità notifica senza indugio l'infrazione o l'irregolarità alla Commissione e agli altri Stati membri mediante TRACES.

    Gli Stati membri garantiscono un coordinamento efficace ed efficiente tra le autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali ai fini di uno scambio tempestivo di informazioni sull'individuazione di partite di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 recanti termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico, ma non dichiarati come destinati ad essere importati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007. L'autorità competente dello Stato membro interessato informa senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tali conclusioni mediante TRACES.

    ▼M5

    2.   ►M9  Fatte salve le misure o azioni da attuare in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007, in caso di sospette infrazioni e irregolarità alle disposizioni stabilite in detto regolamento per quanto riguarda la conformità dei prodotti biologici importati da paesi terzi riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento, o dei prodotti biologici importati controllati da autorità od organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, di detto regolamento, l’importatore adotta tutte le misure necessarie a norma dell’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008. ◄

    L’importatore e l’organismo o l’autorità di controllo che ha rilasciato il certificato di ispezione di cui all’articolo 13 del presente regolamento informano immediatamente gli organismi e le autorità di controllo, le autorità competenti degli Stati membri interessati e dei paesi terzi che partecipano alla produzione biologica dei prodotti in questione nonché, ove opportuno, la Commissione. L’autorità o l’organismo di controllo può esigere che il prodotto non sia immesso sul mercato con indicazioni relative al metodo di produzione biologico finché le informazioni ricevute dall’operatore o da altre fonti consentano di appurare che il dubbio è stato eliminato.

    ▼M9

    3.  Fatte salve le misure o azioni da attuare in conformità dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007, se un organismo o un’autorità di controllo di uno Stato membro o di un paese terzo nutre sospetti fondati su un’infrazione o irregolarità alle disposizioni stabilite in detto regolamento per quanto riguarda la conformità dei prodotti biologici importati da paesi terzi riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento, o dei prodotti biologici importati controllati da autorità od organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, di detto regolamento, adotta tutte le misure necessarie a norma dell’articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 e ne informa immediatamente gli organismi di controllo, le autorità di controllo e le autorità competenti degli Stati membri interessati e dei paesi terzi che partecipano alla produzione biologica dei prodotti in questione, nonché la Commissione.

    ▼M9

    4.  Se la Commissione, dopo aver ricevuto una comunicazione da parte di uno Stato membro che la informa di sospetti fondati su un’infrazione o irregolarità per quanto riguarda la conformità di prodotti biologici importati alle disposizioni di detto regolamento o del presente regolamento, notifica la comunicazione a un’autorità competente di un paese terzo riconosciuto a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 o a un’autorità od organismo di controllo riconosciuto a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, di detto regolamento, tale autorità o organismo esamina l’origine della presunta irregolarità o infrazione ed informa dell’esito dell’indagine e delle misure adottate la Commissione e lo Stato membro che ha trasmesso la comunicazione iniziale. Tali informazioni sono trasmesse entro 30 giorni di calendario dalla data d’invio della notifica originaria da parte della Commissione.

    Lo Stato membro che ha trasmesso la comunicazione iniziale può chiedere alla Commissione di richiedere, se necessario, informazioni supplementari da trasmettere alla Commissione e allo Stato membro interessato. In ogni caso, dopo aver ricevuto una risposta o informazioni supplementari, lo Stato membro che ha trasmesso la comunicazione iniziale inserisce le annotazioni e gli aggiornamenti necessari nel sistema informatico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008.

    ▼M25

    5.  L'importatore, il primo destinatario o l'autorità o l'organismo di controllo trasmette alle autorità competenti degli Stati membri interessati le informazioni sulle infrazioni o irregolarità constatate con riguardo ai prodotti importati tramite il sistema informatico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008 mediante TRACES.

    ▼B



    TITOLO IV

    DISPOSIZIONI COMUNI

    Articolo 16

    Valutazione delle domande e pubblicazione degli elenchi

    1.  La Commissione esamina le domande ricevute a norma degli articoli 4, 8 e 11 coadiuvata dal comitato per la produzione biologica di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 (in appresso «il comitato»). Il comitato adotta a tal fine uno specifico regolamento interno.

    Per assisterla nell’esame delle domande e nella gestione e revisione degli elenchi la Commissione costituisce un gruppo di esperti formato da esperti governativi e esperti privati.

    2.  Per ogni domanda ricevuta, dopo aver debitamente consultato gli Stati membri secondo il regolamento interno specifico, la Commissione nomina due Stati membri correlatori. La Commissione ripartisce le domande tra gli Stati membri in proporzione al numero di voti di cui dispone ogni Stato membro nel comitato per la produzione biologica. Gli Stati membri correlatori esaminano i documenti e le informazioni relativi alla domanda previsti agli articoli 4, 8 e 11 e redigono una relazione. Per la gestione e la revisione degli elenchi, esaminano anche le relazioni annuali e tutte le altre informazioni di cui agli articoli 5, 9 e 12, relative all’inclusione negli elenchi.

    3.  Tenendo conto dei risultati dell’esame effettuato dagli Stati membri correlatori la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, in merito al riconoscimento dei paesi terzi, degli organismi o delle autorità di controllo, alla loro inclusione negli elenchi o alla modifica degli elenchi stessi, come pure in merito all’assegnazione di un numero di codice a detti organismi e dette autorità di controllo. Le decisioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    4.  La Commissione rende pubblici gli elenchi con ogni idoneo mezzo tecnico, compresa la pubblicazione su Internet.

    Articolo 17

    Comunicazione

    1.  Per la trasmissione dei documenti o delle altre informazioni di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al presente regolamento alla Commissione o agli Stati membri, le autorità competenti dei paesi terzi, le autorità e gli organismi di controllo si avvalgono dei mezzi di trasmissione elettronica. Essi usano, se disponibili, i sistemi di trasmissione elettronica specifici forniti dalla Commissione o dagli Stati membri. Anche la Commissione e gli Stati membri si avvalgono di tali sistemi di trasmissione elettronica per scambiarsi i documenti pertinenti.

    2.  Per quanto riguarda la forma e il contenuto dei documenti e delle informazioni di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al presente regolamento, la Commissione redige, se del caso, linee direttrici, modelli e questionari e li mette a disposizione attraverso i sistemi informatici di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le linee direttrici, i modelli e i questionari sono adattati e aggiornati dalla Commissione che ne informa preventivamente gli Stati membri e le autorità competenti dei paesi terzi, nonché gli organismi e le autorità di controllo riconosciuti in conformità del presente regolamento.

    ▼M25

    3.  Il sistema informatico di cui al paragrafo 1 permette di raccogliere le domande, i documenti e le informazioni previsti dal presente regolamento, ove del caso.

    ▼B

    4.  I documenti giustificativi di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al presente regolamento, in particolare agli articoli 4, 8 e 11, sono conservati dalle autorità competenti dei paesi terzi, dalle autorità o organismi di controllo e tenuti a disposizione della Commissione e degli Stati membri per almeno i tre anni successivi all’anno dell’esecuzione dei controlli o del rilascio dei certificati di ispezione e dei documenti giustificativi.

    5.  Se un documento o una procedura, previsti dagli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 o dalle relative modalità di applicazione, richiede la firma di una persona autorizzata o l’accordo di una persona in una o più fasi della procedura, i sistemi informatici istituiti per la trasmissione di tali documenti devono permettere di identificare ogni persona in modo inequivocabile ed offrire garanzie ragionevoli di inalterabilità del contenuto dei documenti, anche per le diverse fasi della procedura, in conformità della normativa comunitaria, in particolare della decisione 2004/563/CE, Euratom.



    TITOLO V

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 18

    Disposizioni transitorie relative all’elenco dei paesi terzi

    Le domande di inclusione dei paesi terzi presentate a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 345/2008 anteriormente al 1o gennaio 2009 sono considerate domande presentate ai sensi dell’articolo 8 del presente regolamento.

    ▼M25

    Il primo elenco di paesi terzi riconosciuti comprende l'Argentina, l'Australia, il Costa Rica, l'India, Israele ( 9 ), la Nuova Zelanda e la Svizzera. Non contiene i numeri di codice di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento. Tali numeri di codice sono aggiunti anteriormente al 1o luglio 2010 mediante aggiornamento dell'elenco a norma dell'articolo 17, paragrafo 2.

    ▼M25 —————

    ▼M25

    Articolo 19 bis

    Disposizioni transitorie relative all'uso di certificati di ispezione non rilasciati in TRACES

    Fino al 19 ottobre 2017 i certificati di ispezione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e i loro estratti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, possono essere rilasciati e vidimati a norma dell'articolo 13, paragrafi da 3 a 7, senza l'utilizzo di TRACES conformemente all'articolo 13 bis, paragrafi 1, 2 e 3, e sulla base dei modelli e delle note di cui all'allegato V o VI.

    ▼B

    Articolo 20

    Abrogazione

    I regolamenti (CE) n. 345/2008 e (CE) n. 605/2008 sono abrogati.

    I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VII.

    Articolo 21

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO I

    ELENCO DEGLI ORGANISMI E DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO DESIGNATI AI FINI DELLA CONFORMITÀ E RELATIVE SPECIFICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 3




    ALLEGATO II

    image

    ▼M7




    ALLEGATO III

    ELENCO DEI PAESI TERZI E RELATIVE SPECIFICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 7

    ►M25

     

    Nota: A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli animali e i prodotti di origine animale prodotti durante il periodo di conversione non sono commercializzati nell'Unione con le indicazioni di cui agli articoli 23 e 24 del suddetto regolamento utilizzate nell'etichettatura e nella pubblicità di prodotti. Tali prodotti sono pertanto esclusi anche dai riconoscimenti relativi alle categorie di prodotto B e D per tutti i paesi elencati nel presente allegato.

     ◄

    ARGENTINA

    1.

    Categorie di prodotti :



    Categoria di prodotti

    Categoria come designata nell’allegato IV

    Limitazioni

    Prodotti vegetali non trasformati

    A

     

    Animali vivi o prodotti animali non trasformati

    B

    ►M25  A eccezione degli animali e dei prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la conversione biologica ◄

    Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (1)

    D

    ►M25  A eccezione dei prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la conversione biologica ◄

    Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

    F

     

    (1)   Esclusi vino e lievito.

    ▼M25

    2.

    Origine : prodotti delle categorie A, B e F coltivati in Argentina e prodotti della categoria D trasformati in Argentina con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Argentina.

    ▼M7

    3.

    Norme di produzione : Ley 25 127 sobre «Producción ecológica, biológica y orgánica».

    4.

    Autorità competente : Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar.

    5.

    Organismi di controllo :



    Numero di codice

    Nome

    Sito Internet

    AR-BIO-001

    Food Safety SA

    www.foodsafety.com.ar

    AR-BIO-002

    Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SA (Argencert),

    www.argencert.com

    AR-BIO-003

    Letis SA

    ►M21  www.letis.org ◄

    AR-BIO-004

    Organización Internacional Agropecuaria (OIA),

    www.oia.com.ar

    6.

    Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

    7.

    Data di scadenza dell’inclusione : indeterminata.

    AUSTRALIA

    1.

    Categorie di prodotti :



    Categoria di prodotti

    Categoria come designata nell’allegato IV

    Limitazioni

    Prodotti vegetali non trasformati

    A

     

    Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (1)

    D

    Costituiti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale

    Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

    F

     

    (1)   Esclusi vino e lievito.

    ▼M25

    2.

    Origine : prodotti delle categorie A e F coltivati in Australia e prodotti della categoria D trasformati in Australia con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Australia.

    ▼M7

    3.

    Norme di produzione : National standard for organic and bio-dynamic produce.

    ▼M19

    4.

    Autorità competente : Department of Agriculture, ►M21  www.agriculture.gov.au/export/food/organic-bio-dynamic ◄

    ▼M7

    5.

    Organismi di controllo :



    Numero di codice

    Nome

    Sito Internet

    AU-BIO-001

    Australian Certified Organic Pty. Ltd

    ►M24  www.aco.net.au ◄

    ▼M21 —————

    ▼M7

    AU-BIO-003

    Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

    www.demeter.org.au

    AU-BIO-004

    NASAA Certified Organic (NCO)

    www.nasaa.com.au

    AU-BIO-005

    Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

    www.organicfoodchain.com.au

    AU-BIO-006

    AUS-QUAL Pty Ltd

    www.ausqual.com.au

    6.

    Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

    7.

    Data di scadenza dell’inclusione : indeterminata.

    CANADA

    1.

    Categorie di prodotti :



    Categoria di prodotti

    Categoria come designata nell’allegato IV

    Limitazioni

    Prodotti vegetali non trasformati

    A

     

    Animali vivi o prodotti animali non trasformati

    B

     

    Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti ►M22   ◄

    D

     

    Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi

    E

     

    Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

    F

     

    ▼M22

    2.

    Origine : prodotti delle categorie A, B e F coltivati in Canada e prodotti delle categorie D ed E trasformati in Canada con ingredienti coltivati con il metodo di produzione biologico in Canada o importati in Canada in conformità alla legislazione canadese.

    ▼M7

    3.

    Norme di produzione : Organic Products Regulation.

    4.

    Autorità competente : Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca

    5.

    Organismi di controllo :



    Numero di codice

    Nome

    Sito Internet

    ▼M24 —————

    ▼M11

    CA-ORG-002

    British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

    www.certifiedorganic.bc.ca

    ▼M7

    CA-ORG-003

    CCOF Certification Services

    www.ccof.org

    CA-ORG-004

    Centre for Systems Integration (CSI)

    www.csi-ics.com

    CA-ORG-005

    Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)

    www.ccpb.it

    CA-ORG-006

    Ecocert Canada

    www.ecocertcanada.com

    CA-ORG-007

    Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)

    www.fvopa.ca

    CA-ORG-008

    Global Organic Alliance

    www.goa-online.org

    CA-ORG-009

    International Certification Services Incorporated (ICS)

    www.ics-intl.com

    CA-ORG-010

    LETIS SA

    www.letis.com.ar

    CA-ORG-011

    Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

    http://tilth.org

    CA-ORG-012

    Organic Certifiers

    www.organiccertifiers.com

    CA-ORG-013

    Organic Crop Improvement Association (OCIA)

    www.ocia.org

    CA-ORG-014

    Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)

    www.opam-mb.com

    CA-ORG-015

    Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

    www.pacscertifiedorganic.ca

    CA-ORG-016

    Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)

    www.ocpro.ca

    CA-ORG-017

    Quality Assurance International Incorporated (QAI)

    www.qai-inc.com

    CA-ORG-018

    Quality Certification Services (QCS)

    www.qcsinfo.org

    CA-ORG-019

    Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

    www.quebecvrai.org

    ▼M21 —————

    ▼M21

    CA-ORG-021

    TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

    www.tcocert.ca

    ▼M7

    6.

    Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

    ▼M15

    7.

    Data di scadenza dell'inclusione : indeterminata.

    ▼M7

    COSTA RICA

    1.

    Categorie di prodotti :



    Categoria di prodotti

    Categoria come designata nell’allegato IV

    Limitazioni

    Prodotti vegetali non trasformati

    A

     

    Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (1)

    D

    Solo prodotti vegetali trasformati

    Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

    F

     

    (1)   Esclusi vino e lievito.

    ▼M25

    2.

    Origine : prodotti delle categorie A e F coltivati in Costa Rica e prodotti della categoria D trasformati in Costa Rica con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Costa Rica.

    ▼M7

    3.

    Norme di produzione : Reglamento sobre la agricultura orgánica.

    ▼M11

    4.

    Autorità competente : Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr

    ▼M7

    5.

    Organismi di controllo :



    Numero di codice

    Nome

    Sito Internet

    ▼M21

    CR-BIO-001

    Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería

    www.sfe.go.cr

    CR-BIO-002

    Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

    www.bcs-oeko.com

    ▼M7

    CR-BIO-003

    Eco-LOGICA

    www.eco-logica.com

    CR-BIO-004

    Control Union Certifications

    www.cuperu.com

    CR-BIO-006

    Primus Labs. Esta

    www.primuslabs.com

    6.

    Organismi che rilasciano il certificato : Ministerio de Agricultura y Ganadería

    7.

    Data di scadenza dell’inclusione : indeterminata.

    ▼M9

    INDIA

    1.

    Categorie di prodotti :



    Categoria di prodotti

    Categoria come designata nell’allegato IV

    Limitazioni

    Prodotti vegetali non trasformati

    A

     

    Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

    F

     

    2.

    Origine : prodotti delle categorie A e F, coltivati in India.

    ▼M7

    3.

    Norme di produzione : National Programme for Organic Production.

    ▼M11

    4.

    Autorità competente : Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp

    ▼M7

    5.

    Organismi di controllo :



    Numero di codice

    Nome

    Sito Internet

    IN-ORG-001

    Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd

    www.aditicert.NET

    IN-ORG-002

    APOF Organic Certification Agency (AOCA)

    www.aoca.in

    IN-ORG-003

    Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd

    www.bureauveritas.co.in

    IN-ORG-004

    Control Union Certifications

    www.controlunion.com

    IN-ORG-005

    ECOCERT India Private Limited

    www.ecocert.in

    IN-ORG-006

    Food Cert India Pvt. Ltd

    www.foodcert.in

    ▼M24

    IN-ORG-007

    IMO Control Private Limited

    www.imocontrol.in

    ▼M7

    IN-ORG-008

    Indian Organic Certification Agency (Indocert)

    www.indocert.org

    ▼M11

    IN-ORG-009

    ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)

    www.iscoporganiccertification.org

    ▼M7

    IN-ORG-010

    Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

    www.laconindia.com

    ▼M15

    IN-ORG-011

    Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd

    www.nocaagro.com

    ▼M7

    IN-ORG-012

    OneCert Asia Agri Certification private Limited

    www.onecertasia.in

    ▼M24

    IN-ORG-013

    SGS India Pvt. Ltd

    www.sgsgroup.in

    ▼M15 —————

    ▼M7

    IN-ORG-014

    Uttarakhand State Organic Certification Agency

    www.organicuttarakhand.org/certification.html

    IN-ORG-015

    Vedic Organic certification Agency

    www.vediccertification.com

    ▼M11

    IN-ORG-016

    Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

    www.krishi.rajasthan.gov.in

    ▼M7

    IN-ORG-017

    Chhattisgarh Certification Society (CGCERT)

    www.cgcert.com

    IN-ORG-018

    Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)

    www.tnocd.NET

    ▼M21 —————

    ▼M7

    IN-ORG-020

    Intertek India Pvt. Ltd

    www.intertek.com

    ▼M11

    IN-ORG-021

    Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

    www.mpkrishi.org

    ▼M21 —————

    ▼M15

    IN-ORG-023

    Faircert Certification Services Pvt Ltd

    www.faircert.com

    ▼M21

    IN-ORG-024

    Odisha State Organic Certification Agency

    www.ossopca.nic.in

    IN-ORG-025

    Gujarat Organic Products Certification Agency

    www.gopca.in

    IN-ORG-026

    Uttar Pradesh State Organic Certification Agency

    www.upsoca.org

    ▼M7

    6.

    Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

    7.

    Data di scadenza dell’inclusione : indeterminata.

    ISRAELE

    1.

    Categorie di prodotti :



    Categoria di prodotti

    Categoria come designata nell’allegato IV

    Limitazioni

    Prodotti vegetali non trasformati

    A

     

    Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (1)

    D

    Costituiti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale

    Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

    F

     

    (1)   Esclusi vino e lievito.

    ▼M25

    2.

    Origine :

    prodotti delle categorie A e F coltivati in Israele e prodotti della categoria D trasformati in Israele con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Israele o importati in Israele in provenienza:

     dall'Unione,

     o da un paese terzo nell'ambito di un regime riconosciuto equivalente in conformità alle disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

    ▼M17

    3.

    Norme di produzione : Legge per la regolamentazione dei prodotti biologici, 5765-2005, e regolamenti pertinenti.

    ▼M7

    4.

    Autorità competente : Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

    5.

    Organismi di controllo :



    Numero di codice

    Nome

    Sito Internet

    IL-ORG-001

    Secal Israel Inspection and certification

    www.skal.co.il

    IL-ORG-002

    Agrior Ltd.-Organic Inspection & Certification

    www.agrior.co.il

    IL-ORG-003

    IQC Institute of Quality & Control

    www.iqc.co.il

    IL-ORG-004

    Plant Protection and Inspection Services (PPIS)

    www.ppis.moag.gov.il

    ▼M17 —————

    ▼M7

    6.

    Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

    7.

    Data di scadenza dell’inclusione : indeterminata.

    GIAPPONE

    1.

    Categorie di prodotti :



    Categoria di prodotti

    Categoria come designata nell’allegato IV

    Limitazioni

    Prodotti vegetali non trasformati

    A

     

    Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (1)

    D

    Costituiti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale

    Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

    F

     

    (1)   Escluso il vino.

    ▼M25

    2.

    Origine :

    prodotti delle categorie A e F coltivati in Giappone e prodotti della categoria D trasformati in Giappone con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Giappone o importati in Giappone in provenienza:

     dall'Unione,

     o da un paese terzo per il quale il Giappone ha riconosciuto che i prodotti sono stati ivi ottenuti e controllati secondo norme equivalenti a quelle previste dalla normativa giapponese.

    ▼M7

    3.

    Norme di produzione : Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No 1605 of the MAFF of October 27, 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No 1606 of MAFF of October 27, 2005).

    ▼M21

    4.

    Autorità competenti : Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html e Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp

    ▼M7

    5.

    Organismi di controllo :



    Numero di codice

    Nome

    Sito Internet

    JP-BIO-001

    Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)

    www.hyoyuken.org

    JP-BIO-002

    AFAS Certification Center Co., Ltd.

    www.afasseq.com

    JP-BIO-003

    NPO Kagoshima Organic Agriculture Association

    www.koaa.or.jp

    JP-BIO-004

    Center of Japan Organic Farmers Group

    www.yu-ki.or.jp

    ▼M11

    JP-BIO-005

    Japan Organic & Natural Foods Association

    http://jona-japan.org/english/

    ▼M15

    JP-BIO-006

    Ecocert Japan Limited.

    www.ecocert.co.jp

    ▼M19

    JP-BIO-007

    Bureau Veritas Japan, Inc.

    http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

    ▼M7

    JP-BIO-008

    OCIA Japan

    www.ocia-jp.com

    ▼M19

    JP-BIO-009

    Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd

    http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

    JP-BIO-010

    Organic Farming Promotion Association

    http://yusuikyo.web.fc2.com/

    ▼M7

    JP-BIO-011

    ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification

    www.axis-asac.NET

    JP-BIO-012

    Environmentally Friendly Rice Network

    www.epfnetwork.org/okome

    JP-BIO-013

    Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center

    www.d-b.ne.jp/oitayuki

    JP-BIO-014

    AINOU

    www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

    JP-BIO-015

    SGS Japan Incorporation

    www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

    JP-BIO-016

    Ehime Organic Agricultural Association

    www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html

    JP-BIO-017

    Center for Eco-design Certification Co. Ltd

    http://www.eco-de.co.jp/list.html

    ▼M19

    JP-BIO-018

    Organic Certification Association

    http://yuukinin.org

    ▼M7

    JP-BIO-019

    Japan Eco-system Farming Association

    www.npo-jefa.com

    JP-BIO-020

    Hiroshima Environment and Health Association

    www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html

    JP-BIO-021

    Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability

    www.accis.jp

    JP-BIO-022

    Organic Certification Organization Co. Ltd

    www.oco45.NET

    ▼M15

    JP-BIO-023

    Rice Research Organic Food Institute

    www.inasaku.or.tv

    ▼M7

    JP-BIO-024

    Aya town miyazaki, Japan

    http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html

    JP-BIO-025

    Tokushima Organic Certified Association

    http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

    JP-BIO-026

    Association of Certified Organic Hokkaido

    http://www.acohorg.org/

    ▼M12

    JP-BIO-027

    NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

    http://www.kumayuken.org/jas/certification/index.html

    JP-BIO-028

    Hokkaido Organic Promoters Association

    http://www.hosk.jp/CCP.html

    JP-BIO-029

    Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO

    http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html

    JP-BIO-030

    LIFE Co., Ltd.

    http://www.life-silver.com/jas/

    ▼M15

    JP-BIO-031

    Wakayama Organic Certified Association

    www.vaw.ne.jp/aso/woca

    JP-BIO-032

    Shimane Organic Agriculture Association

    www.shimane-yuki.or.jp/index.html

    JP-BIO-033

    The Mushroom Research Institute of Japan

    www.kinoko.or.jp

    JP-BIO-034

    International Nature Farming Research Center

    www.infrc.or.jp

    JP-BIO-035

    Organic Certification Center

    www.organic-cert.or.jp

    ▼M7

    6.

    Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

    ▼M12

    7.

    Data di scadenza dell’inclusione : indeterminata.

    ▼M7

    SVIZZERA

    1.

    Categorie di prodotti :



    Categoria di prodotti

    Categoria come designata nell’allegato IV

    Limitazioni

    Prodotti vegetali non trasformati

    A

    A eccezione dei prodotti ottenuti durante il periodo di conversione biologica

    Animali vivi o prodotti animali non trasformati

    B

    ►M25  A eccezione dei prodotti ottenuti durante il periodo di conversione biologica ◄

    Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti

    D

    A eccezione dei prodotti contenenti un ingrediente di origine agricola ottenuto durante il periodo di conversione biologica

    Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi

    E

    A eccezione dei prodotti contenenti un ingrediente di origine agricola ottenuto durante il periodo di conversione biologica

    Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

    F

     

    ▼M25

    2.

    Origine :

    prodotti delle categorie A e F coltivati in Svizzera e prodotti delle categorie D ed E trasformati in Svizzera con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Svizzera o importati in Svizzera in provenienza:

     dall'Unione,

     o da un paese terzo per il quale la Svizzera ha riconosciuto che i prodotti sono stati ivi ottenuti e controllati secondo norme equivalenti a quelle previste dalla normativa svizzera.

    ▼M7

    3.

    Norme di produzione : ordinanza sull’agricoltura biologica e l’etichettatura dei prodotti vegetali e degli alimenti ottenuti secondo il metodo biologico.

    4.

    Autorità competente : Federal Office for Agriculture FOAG, Federal Office for Agriculture FOAG,http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en.

    5.

    Organismi di controllo :



    Numero di codice

    Nome

    Sito Internet

    CH-BIO-004

    Institut für Marktökologie (IMO)

    www.imo.ch

    CH-BIO-006

    bio.inspecta AG

    www.bio-inspecta.ch

    CH-BIO-038

    ProCert Safety AG

    www.procert.ch

    CH-BIO-086

    Bio Test Agro (BTA)

    www.bio-test-agro.ch

    6.

    Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

    7.

    Data di scadenza dell’inclusione : indeterminata.

    TUNISIA

    1.

    Categorie di prodotti :



    Categoria di prodotti

    Categoria come designata nell’allegato IV

    Limitazioni

    Prodotti vegetali non trasformati

    A

     

    Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (1)

    D

    Costituiti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale

    Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

    F

     

    (1)   Esclusi vino e lievito.

    ▼M25

    2.

    Origine : prodotti delle categorie A e F coltivati in Tunisia e prodotti della categoria D trasformati in Tunisia con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Tunisia.

    ▼M7

    3.

    Norme di produzione : Law No 99-30 of 5 April 1999 relating to Organic farming; Decree of the Minister for Agriculture of 28 February 2001, approving the standard specifications of the crop production according to the organic method.

    4.

    Autorità competente : Direction Générale de l’Agriculture Biologique (Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement); ►M21  www.agriculture.tn e www.onagri.tn ◄

    ▼M17

    5.

    Organismi di controllo :



    Numero di codice

    Nome

    Sito Internet

    TN-BIO-001

    Ecocert SA en Tunisie

    www.ecocert.com

    ▼M21

    TN-BIO-003

    Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

    www.bcs-oeko.com

    ▼M17

    TN-BIO-006

    Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI)

    www.innorpi.tn

    TN-BIO-007

    Suolo e Salute

    www.suoloesalute.it

    TN-BIO-008

    CCPB Srl

    www.ccpb.it

    ▼M7

    6.

    Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

    ▼M19

    7.

    Data di scadenza dell'inclusione : indeterminata.

    ▼M7

    STATI UNITI

    1.

    Categorie di prodotti :



    Categoria di prodotti

    Categoria come designata nell’allegato IV

    Limitazioni

    Prodotti vegetali non trasformati

    A

    ►M25  L’importazione di mele e pere è subordinata alla presentazione di un apposito certificato rilasciato dall’autorità o dall’organismo di controllo competente, attestante che, durante il processo di produzione, i prodotti non hanno subito trattamenti antibiotici (ad esempio a base di tetraciclina o streptomicina) volti a contrastare il colpo di fuoco batterico ◄

    Animali vivi o prodotti animali non trasformati

    B

     

    Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (1)

    D

    ►M25  L’importazione di mele e pere trasformate è subordinata alla presentazione di un apposito certificato rilasciato dall’autorità o dall’organismo di controllo competente, attestante che, durante il processo di produzione, i prodotti non hanno subito trattamenti antibiotici (ad esempio a base di tetraciclina o streptomicina) volti a contrastare il colpo di fuoco batterico ◄

    Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi

    E

     

    Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

    F

     

    (1)   Incluso il vino a decorrere dal 1o agosto 2012.

    ▼M12

    2.

    Origine :

    prodotti delle categorie A, B e F e ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti delle categorie D ed E:

     coltivati negli Stati Uniti, o

     importati negli Stati Uniti e trasformati o confezionati negli Stati Uniti in conformità con la legislazione statunitense.

    ▼M7

    3.

    Norme di produzione : Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

    4.

    Autorità competente : United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov

    5.

    Organismi di controllo :



    Numero di codice

    Nome

    Sito Internet

    US-ORG-001

    A Bee Organic

    www.abeeorganic.com

    US-ORG-002

    Agricultural Services Certified Organic

    www.ascorganic.com/

    US-ORG-003

    Baystate Organic Certifiers

    www.baystateorganic.org

    ▼M21

    US-ORG-004

    Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

    www.bcs-oeko.com

    ▼M11

    US-ORG-005

    BIOAGRIcert

    http://www.bioagricert.org/english

    ▼M7

    US-ORG-006

    CCOF Certification Services

    www.ccof.org

    US-ORG-007

    Colorado Department of Agriculture

    www.colorado.gov

    US-ORG-008

    Control Union Certifications

    www.skalint.com

    ▼M21

    US-ORG-009

    Clemson University

    www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification

    ▼M7

    US-ORG-010

    Ecocert SA.

    www.ecocert.com

    US-ORG-011

    Georgia Crop Improvement Association, Inc.

    www.certifiedseed.org

    US-ORG-012

    Global Culture

    www.globalculture.us

    US-ORG-013

    Global Organic Alliance, Inc.

    www.goa-online.org

    US-ORG-014

    Global Organic Certification Services

    www.globalorganicservices.com

    US-ORG-015

    Idaho State Department of Agriculture

    www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

    ▼M21

    US-ORG-016

    Ecocert ICO, LLC

    www.ecocertico.com

    ▼M7

    US-ORG-017

    International Certification Services, Inc.

    www.ics-intl.com

    US-ORG-018

    Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

    www.agriculture.state.ia.us

    US-ORG-019

    Kentucky Department of Agriculture

    www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

    US-ORG-020

    LACON GmbH

    www.lacon-institut.com

    ▼M21

    US-ORG-022

    Marin Organic Certified Agriculture

    www.marincounty.org/depts/ag/moca

    ▼M11

    US-ORG-023

    Maryland Department of Agriculture

    http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

    ▼M7

    US-ORG-024

    Mayacert SA.

    www.mayacert.com

    US-ORG-025

    Midwest Organic Services Association, Inc.

    www.mosaorganic.org

    US-ORG-026

    Minnesota Crop Improvement Association

    www.mncia.org

    US-ORG-027

    MOFGA Certification Services, LLC

    www.mofga.org/

    ▼M11

    US-ORG-028

    Montana Department of Agriculture

    http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

    ▼M7

    US-ORG-029

    Monterey County Certified Organic

    www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics

    US-ORG-030

    Natural Food Certifiers

    www.nfccertification.com

    US-ORG-031

    Nature’s International Certification Services

    www.naturesinternational.com/

    ▼M24 —————

    ▼M7

    US-ORG-033

    New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services,

    http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm

    US-ORG-034

    New Jersey Department of Agriculture

    www.state.nj.us/agriculture/

    US-ORG-035

    New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

    http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html

    US-ORG-036

    NOFA—New York Certified Organic, LLC

    http://www.nofany.org

    US-ORG-037

    Ohio Ecological Food and Farm Association

    www.oeffa.org

    ▼M21

    US-ORG-038

    Americert International (AI)

    www.americertorganic.com

    ▼M7

    US-ORG-039

    Oklahoma Department of Agriculture

    www.oda.state.ok.us

    US-ORG-040

    OneCert

    www.onecert.com

    US-ORG-041

    Oregon Department of Agriculture

    www.oregon.gov/ODA/CID

    US-ORG-042

    Oregon Tilth Certified Organic

    www.tilth.org

    US-ORG-043

    Organic Certifiers, Inc.

    http://www.organiccertifiers.com

    US-ORG-044

    Organic Crop Improvement Association

    www.ocia.org

    ▼M21 —————

    ▼M7

    US-ORG-046

    Organizacion Internacional Agropecuraria

    www.oia.com.ar

    US-ORG-047

    Pennsylvania Certified Organic

    www.paorganic.org

    US-ORG-048

    Primuslabs.com

    www.primuslabs.com

    US-ORG-049

    Pro-Cert Organic Systems, Ltd

    www.pro-cert.org

    US-ORG-050

    Quality Assurance International

    www.qai-inc.com

    US-ORG-051

    Quality Certification Services

    www.QCSinfo.org

    US-ORG-052

    Rhode Island Department of Environmental Management

    www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

    US-ORG-053

    Scientific Certification Systems

    www.SCScertified.com

    US-ORG-054

    Stellar Certification Services, Inc.

    http://demeter-usa.org/

    ▼M11

    US-ORG-055

    Texas Department of Agriculture

    http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx

    ▼M7

    US-ORG-056

    Utah Department of Agriculture

    http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

    US-ORG-057

    Vermont Organic Farmers, LLC

    http://www.nofavt.org

    US-ORG-058

    Washington State Department of Agriculture

    http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm

    US-ORG-059

    Yolo County Department of Agriculture

    www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501

    ▼M12

    US-ORG-060

    Institute for Marketecology (IMO)

    http://imo.ch/

    ▼M24

    US-ORG-061

    Basin and Range Organics (BARO)

    www.basinandrangeorganics.org

    ▼M7

    6.

    Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

    ▼M19

    7.

    Data di scadenza dell'inclusione : indeterminata.

    ▼M7

    NUOVA ZELANDA

    1.

    Categorie di prodotti :



    Categoria di prodotti

    Categoria come designata nell’allegato IV

    Limitazioni

    Prodotti vegetali non trasformati

    A

     

    Animali vivi o prodotti animali non trasformati

    B

    ►M25  A eccezione degli animali e dei prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la conversione biologica ◄

    Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (1)

    D

    ►M25  A eccezione dei prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la conversione biologica ◄

    Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

    F

     

    (1)   Escluso il lievito.

    ▼M25

    2.

    Origine :

    prodotti delle categorie A, B e F coltivati in Nuova Zelanda e prodotti della categoria D trasformati in Nuova Zelanda con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Nuova Zelanda o importati in Nuova Zelanda in provenienza:

     dall'Unione,

     o da un paese terzo nell'ambito di un regime riconosciuto equivalente in conformità alle disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007,

     o da un paese terzo le cui norme di produzione e il cui sistema di ispezione siano stati riconosciuti equivalenti al programma Official Organic Assurance del MAF in base alle garanzie e informazioni fornite dall'autorità competente di tale paese conformemente alle disposizioni del MAF e a condizione che siano importati soltanto ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico destinati a essere incorporati, nella misura massima del 5 % dei prodotti di origine agricola, in prodotti della categoria D preparati in Nuova Zelanda.

    ▼M7

    3.

    Norme di produzione : MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

    ▼M16

    4.

    Autorità competente :

    Ministry for Primary Industries (MPI)

    http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

    ▼M7

    5.

    Organismi di controllo :



    Numero di codice

    Nome

    Sito Internet

    ▼M16

    NZ-BIO-001

    Ministry for Primary Industries (MPI)

    http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

    ▼M7

    NZ-BIO-002

    AsureQuality Limited

    ►M24  http://www.asurequality.com ◄

    NZ-BIO-003

    BioGro New Zealand

    www.biogro.co.nz

    6.

    ►M16  Organismi che rilasciano il certificato : Ministry for Primary Industries (MPI) ◄

    7.

    Data di scadenza dell’inclusione : indeterminata.

    ▼M18

    REPUBBLICA DI COREA

    1.

    Categorie di prodotti

    :



    Categoria di prodotti

    Categoria come designata nell'allegato IV

    Limitazioni

    Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti

    D

     

    ▼M25

    2.

    Origine

    :

    prodotti della categoria D trasformati nella Repubblica di Corea con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati nella Repubblica di Corea o importati nella Repubblica di Corea in provenienza:

     dall'Unione,

     oppure da un paese terzo per il quale la Repubblica di Corea ha riconosciuto che i prodotti sono stati prodotti e controllati secondo norme equivalenti a quelle previste dalla normativa della Repubblica di Corea.

    ▼M18

    3.

    Norme di produzione : legge sulla promozione di un'agricoltura e di una pesca rispettose dell'ambiente e sulla gestione e sul sostegno degli alimenti biologici (Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food).

    ▼M19

    4.

    Autorità competente : ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione e degli affari rurali, www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do

    ▼M18

    5.

    Organismi di controllo

    :



    Numero di codice

    Nome

    Sito Internet

    KR-ORG-001

    Korea Agricultural Product and Food Certification

    www.kafc.kr

    ▼M24

    KR-ORG-002

    Doalnara Organic Certificated Korea

    www.doalnara.or.kr

    ▼M21 —————

    ▼M26 —————

    ▼M18

    KR-ORG-004

    Global Organic Agriculturalist Association

    www.goaa.co.kr

    KR-ORG-005

    OCK

    image

    KR-ORG-006

    Konkuk University industrial cooperation corps

    http://eco.konkuk.ac.kr

    KR-ORG-007

    Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

    www.a-cert.co.kr

    KR-ORG-008

    Konkuk Ecocert Certification Service

    www.ecocert.co.kr

    KR-ORG-009

    Woorinong Certification

    www.woric.co.kr

    KR-ORG-010

    ACO(Australian Certified Organic)

    www.aco.net.au

    ▼M21

    KR-ORG-011

    Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

    www.bcs-oeko.com

    ▼M18

    KR-ORG-012

    BCS Korea

    www.bcskorea.com

    ▼M26

    KR-ORG-013

    Hansol Food, Agriculture, Fisher-Forest Certification Center

    www.hansolnonglim.com

    ▼M18

    KR-ORG-014

    The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification

    www.hgreent.or.kr

    KR-ORG-015

    ECO-Leaders Certification Co.,Ltd.

    www.ecoleaders.kr

    KR-ORG-016

    Ecocert

    www.ecocert.com

    KR-ORG-017

    Jeonnam bioindustry foundation

    www.jbio.org/oc/oc01.asp

    KR-ORG-018

    Controlunion

    http://certification.controlunion.com

    ▼M21

    KR-ORG-019

    Neo environmentally-friendly

    café.naver.com/neoefcc

    KR-ORG-020

    Green Environmentally-Friendly certification center

    www.greenorganic4us.co.kr

    ▼M26

    KR-ORG-021

    ISC Agriculture development research institute

    www.isc-cert.com

    KR-ORG-022

    Greenstar Agrifood Certification Center

    image

    ▼M18

    6.

    Organismi e autorità che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

    7.

    Data di scadenza dell'inclusione : 31 gennaio 2018.

    ▼M24




    ALLEGATO IV

    ELENCO DEGLI ORGANISMI E DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO DESIGNATI AI FINI DELL'EQUIVALENZA E RELATIVE SPECIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 10

    Ai fini del presente allegato, le categorie di prodotti sono designate dai seguenti codici:

    AProdotti vegetali non trasformati

    BAnimali vivi o prodotti animali non trasformati

    ▼M25

    CProdotti dell'acquacoltura e alghe non trasformati

    ▼M24

    DProdotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti ( 10 )

    EProdotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi (10) 

    FMateriale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

    Salvo diversamente specificato, per ciascun organismo o autorità di controllo al punto 2 sono indicati, in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, lettera e), il sito Internet su cui è disponibile l'elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possono agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione e sulle categorie di prodotti interessate, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata.

    «Abcert AG»

    1. Indirizzo: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, Germania

    2. Indirizzo internet: http://www.abcert.de

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    AL-BIO-137

    Albania

    x

    x

    AM-BIO-137

    Armenia

    x

    x

    AZ-BIO-137

    Azerbaigian

    x

    x

    BA-BIO-137

    Bosnia-Erzegovina

    x

    x

    BY-BIO-137

    Bielorussia

    x

    x

    GE-BIO-137

    Georgia

    x

    x

    IR-BIO-137

    Iran

    x

    x

    KG-BIO-137

    Kirghizistan

    x

    x

    KZ-BIO-137

    Kazakhstan

    x

    MD-BIO-137

    Moldova

    x

    x

    ME-BIO-137

    Montenegro

    x

    x

    MK-BIO-137

    Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

    x

    x

    RS-BIO-137

    Serbia

    x

    x

    RU-BIO-137

    Russia

    x

    x

    x

    TJ-BIO-137

    Tagikistan

    x

    x

    TM-BIO-137

    Turkmenistan

    x

    x

    UA-BIO-137

    Ucraina

    x

    x

    UZ-BIO-137

    Uzbekistan

    x

    x

    XK-BIO-137

    Kosovo (1)

    x

    x

    (1)   Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    ▼M26

    «A CERT European Organization for Certification S.A.»

    1. Indirizzo: 2 Tilou street, 54638 Thessaloniki, Grecia

    2. Sito Internet: www.a-cert.org

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    AL-BIO-171

    Albania

    x

    x

    AZ-BIO-171

    Azerbaigian

    x

    x

    BT-BIO-171

    Bhutan

    x

    x

    BY-BIO-171

    Bielorussia

    x

    x

    CL-BIO-171

    Cile

    x

    x

    CN-BIO-171

    Cina

    x

    x

    DO-BIO-171

    Repubblica dominicana

    x

    x

    EC-BIO-171

    Ecuador

    x

    x

    EG-BIO-171

    Egitto

    x

    x

    ET-BIO-171

    Etiopia

    x

    x

    GD-BIO-171

    Grenada

    x

    x

    GE-BIO-171

    Georgia

    x

    x

    ID-BIO-171

    Indonesia

    x

    x

    IR-BIO-171

    Iran

    x

    x

    JM-BIO-171

    Giamaica

    x

    x

    JO-BIO-171

    Giordania

    x

    x

    KE-BIO-171

    Kenya

    x

    x

    KZ-BIO-171

    Kazakhstan

    x

    x

    LB-BIO-171

    Libano

    x

    x

    MA-BIO-171

    Marocco

    x

    x

    MD-BIO-171

    Moldova

    x

    x

    MK-BIO-171

    Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    x

    x

    PG-BIO-171

    Papua Nuova Guinea

    x

    x

    PH-BIO-171

    Filippine

    x

    x

    PK-BIO-171

    Pakistan

    x

    x

    RS-BIO-171

    Serbia

    x

    x

    RU-BIO-171

    Russia

    x

    x

    RW-BIO-171

    Ruanda

    x

    x

    SA-BIO-171

    Arabia Saudita

    x

    x

    TH-BIO-171

    Thailandia

    x

    x

    TR-BIO-171

    Turchia

    x

    x

    TW-BIO-171

    Taiwan

    x

    x

    TZ-BIO-171

    Tanzania

    x

    x

    UA-BIO-171

    Ucraina

    x

    x

    UG-BIO-171

    Uganda

    x

    x

    ZA-BIO-171

    Sud Africa

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione.

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    ▼M24

    «Agreco R.F. Göderz GmbH»

    1. Indirizzo: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen, Germania

    2. Indirizzo internet: http://agrecogmbh.de

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    AZ-BIO-151

    Azerbaigian

    x

    x

    BA-BIO-151

    Bosnia-Erzegovina

    x

    x

    BF-BIO-151

    Burkina Faso

    x

    x

    BO-BIO-151

    Bolivia

    x

    x

    CM-BIO-151

    Camerun

    x

    x

    CO-BIO-151

    Colombia

    x

    x

    CU-BIO-151

    Cuba

    x

    x

    CV-BIO-151

    Capo Verde

    x

    DO-BIO-151

    Repubblica dominicana

    x

    x

    EC-BIO-151

    Ecuador

    x

    x

    EG-BIO-151

    Egitto

    x

    x

    ET-BIO-151

    Etiopia

    x

    x

    FJ-BIO-151

    Figi

    x

    GE-BIO-151

    Georgia

    x

    x

    GH-BIO-151

    Ghana

    x

    x

    GT-BIO-151

    Guatemala

    x

    x

    HN-BIO-151

    Honduras

    x

    x

    ID-BIO-151

    Indonesia

    x

    x

    IR-BIO-151

    Iran

    x

    KE-BIO-151

    Kenya

    x

    x

    KG-BIO-151

    Kirghizistan

    x

    x

    KH-BIO-151

    Cambogia

    x

    KZ-BIO-151

    Kazakhstan

    x

    x

    LK-BIO-151

    Sri Lanka

    x

    x

    MA-BIO-151

    Marocco

    x

    x

    MD-BIO-151

    Moldova

    x

    x

    ME-BIO-151

    Montenegro

    x

    x

    MG-BIO-151

    Madagascar

    x

    x

    MK-BIO-151

    Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

    x

    ML-BIO-151

    Mali

    x

    x

    MX-BIO-151

    Messico

    x

    NG-BIO-151

    Nigeria

    x

    x

    NI-BIO-151

    Nicaragua

    x

    x

    NP-BIO-151

    Nepal

    x

    x

    PE-BIO-151

    Perù

    x

    x

    PG-BIO-151

    Papua Nuova Guinea

    x

    x

    PH-BIO-151

    Filippine

    x

    x

    PY-BIO-151

    Paraguay

    x

    x

    RS-BIO-151

    Serbia

    x

    x

    RU-BIO-151

    Russia

    x

    x

    SB-BIO-151

    Isole Salomone

    x

    SN-BIO-151

    Senegal

    x

    x

    SR-BIO-151

    Suriname

    x

    x

    SV-BIO-151

    El Salvador

    x

    TG-BIO-151

    Togo

    x

    x

    TH-BIO-151

    Thailandia

    x

    x

    TM-BIO-151

    Turkmenistan

    x

    x

    TO-BIO-151

    Tonga

    x

    TV-BIO-151

    Tuvalu

    x

    x

    TZ-BIO-151

    Tanzania

    x

    x

    UA-BIO-151

    Ucraina

    x

    x

    UG-BIO-151

    Uganda

    x

    x

    UY-BIO-151

    Uruguay

    x

    UZ-BIO-151

    Uzbekistan

    x

    x

    VE-BIO-151

    Venezuela

    x

    x

    VN-BIO-151

    Vietnam

    x

    x

    WS-BIO-151

    Samoa

    x

    ZA-BIO-151

    Sud Africa

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «Albinspekt»

    1. Indirizzo: Sheshi Hari Trumen, Nd. 1, Hy. 25, Ap. 10, 1016 Tirana, Albania

    2. Indirizzo internet: http://www.albinspekt.com

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    AL-BIO-139

    Albania

    x

    x

    x

    XK-BIO-139

    Kosovo (1)

    x

    x

    x

    (1)   Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «ARGENCERT SA»

    1. Indirizzo: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso «B», C1072AAT Buenos Aires, Argentina

    2. Indirizzo internet: www.argencert.com.ar

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    AR-BIO-138

    Argentina

    x

    CL-BIO-138

    Cile

    x

    x

    PY-BIO-138

    Paraguay

    x

    x

    UY-BIO-138

    Uruguay

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «Australian Certified Organic»

    1. Indirizzo: PO Box 810 — 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australia

    2. Indirizzo internet: http://www.aco.net.au

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    AU-BIO-107

    Australia

    x

    x

    CK-BIO-107

    Isole Cook

    x

    x

    CN-BIO-107

    Cina

    x

    x

    x

    FJ-BIO-107

    Figi

    x

    x

    FK-BIO-107

    Isole Falkland

    x

    HK-BIO-107

    Hong Kong

    x

    x

    ID-BIO-107

    Indonesia

    x

    x

    MG-BIO-107

    Madagascar

    x

    x

    MM-BIO-107

    Myanmar/Birmania

    x

    x

    MY-BIO-107

    Malaysia

    x

    x

    PG-BIO-107

    Papua Nuova Guinea

    x

    x

    SG-BIO-107

    Singapore

    x

    x

    TH-BIO-107

    Thailandia

    x

    x

    TO-BIO-107

    Tonga

    x

    x

    TW-BIO-107

    Taiwan

    x

    x

    VU-BIO-107

    Vanuatu

    x

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «Balkan Biocert Skopje»

    1. Indirizzo: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, ex Repubblica jugoslava di Macedonia

    2. Indirizzo internet: http://www.balkanbiocert.mk

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    MK-BIO-157

    Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

    x

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «Bioagricert S.r.l.»

    1. Indirizzo: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italia

    2. Indirizzo internet: http://www.bioagricert.org

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    ▼M26

    AL-BIO-132

    Albania

    x

    x

    x

    BD-BIO-132

    Bangladesh

    x

    x

    ▼M24

    BR-BIO-132

    Brasile

    x

    x

    CN-BIO-132

    Cina

    x

    x

    EC-BIO-132

    Ecuador

    x

    x

    ▼M26

    ID-BIO-132

    Indonesia

    x

    ▼M24

    IN-BIO-132

    India

    x

    IR-BIO-132

    Iran

    x

    x

    KH-BIO-132

    Cambogia

    x

    x

    KR-BIO-132

    Repubblica di Corea

    x

    LA-BIO-132

    Laos

    x

    x

    MA-BIO-132

    Marocco

    x

    x

    MM-BIO-132

    Myanmar/Birmania

    x

    x

    MX-BIO-132

    Messico

    x

    x

    x

    NP-BIO-132

    Nepal

    x

    x

    PF-BIO-132

    Polinesia francese

    x

    x

    RS-BIO-132

    Serbia

    x

    x

    SM-BIO-132

    San Marino

    x

    ▼M26

    SN-BIO-132

    Senegal

    x

    ▼M24

    TG-BIO-132

    Togo

    x

    x

    TH-BIO-132

    Thailandia

    x

    x

    x

    ►M26  x ◄

    TR-BIO-132

    Turchia

    x

    x

    UA-BIO-132

    Ucraina

    x

    x

    VN-BIO-132

    Vietnam

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «BioGro New Zealand Limited»

    1. Indirizzo: P.O. Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Nuova Zelanda

    2. Indirizzo internet: http://www.biogro.co.nz

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    FJ-BIO-130

    Figi

    x

    x

    MY-BIO-130

    Malaysia

    x

    NU-BIO-130

    Niue

    x

    x

    VU-BIO-130

    Vanuatu

    x

    x

    WS-BIO-130

    Samoa

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «Bio.inspecta AG»

    1. Indirizzo: Ackerstrasse, 5070 Frick, Svizzera

    2. Indirizzo internet: http://www.bio-inspecta.ch

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    AE-BIO-161

    Emirati arabi uniti

    x

    x

    AL-BIO-161

    Albania

    x

    x

    AM-BIO-161

    Armenia

    x

    x

    AZ-BIO-161

    Azerbaigian

    x

    x

    BA-BIO-161

    Bosnia-Erzegovina

    x

    x

    BF-BIO-161

    Burkina Faso

    x

    BJ-BIO-161

    Benin

    x

    BR-BIO-161

    Brasile

    x

    x

    CI-BIO-161

    Costa d'Avorio

    x

    x

    CU-BIO-161

    Cuba

    x

    x

    DO-BIO-161

    Repubblica dominicana

    x

    x

    ET-BIO-161

    Etiopia

    x

    x

    GE-BIO-161

    Georgia

    x

    x

    GH-BIO-161

    Ghana

    x

    x

    ID-BIO-161

    Indonesia

    x

    x

    IR-BIO-161

    Iran

    x

    x

    KE-BIO-161

    Kenya

    x

    x

    KG-BIO-161

    Kirghizistan

    x

    x

    KR-BIO-161

    Repubblica di Corea

    x

    KZ-BIO-161

    Kazakhstan

    x

    x

    LB-BIO-161

    Libano

    x

    x

    MA-BIO-161

    Marocco

    x

    x

    MD-BIO-161

    Moldova

    x

    x

    PH-BIO-161

    Filippine

    x

    x

    RU-BIO-161

    Russia

    x

    x

    SN-BIO-161

    Senegal

    x

    x

    TJ-BIO-161

    Tagikistan

    x

    x

    TR-BIO-161

    Turchia

    x

    x

    TZ-BIO-161

    Tanzania

    x

    x

    UA-BIO-161

    Ucraina

    x

    x

    UZ-BIO-161

    Uzbekistan

    x

    x

    VN-BIO-161

    Vietnam

    x

    x

    XK-BIO-161

    Kosovo (1)

    x

    x

    ZA-BIO-161

    Sud Africa

    x

    x

    (1)   Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «Bio Latina Certificadora»

    1. Indirizzo: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima, Peru

    2. Indirizzo internet: http://www.biolatina.com

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    BO-BIO-118

    Bolivia

    x

    x

    x

    CO-BIO-118

    Colombia

    x

    x

    GT-BIO-118

    Guatemala

    x

    x

    HN-BIO-118

    Honduras

    x

    x

    MX-BIO-118

    Messico

    x

    x

    NI-BIO-118

    Nicaragua

    x

    x

    x

    PA-BIO-118

    Panama

    x

    x

    PE-BIO-118

    Perù

    x

    x

    x

    SV-BIO-118

    El Salvador

    x

    x

    VE-BIO-118

    Venezuela

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «Bolicert Ltd»

    1. Indirizzo: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivia

    2. Indirizzo internet: http://www.bolicert.org

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    BO-BIO-126

    Bolivia

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «Bureau Veritas Certification France SAS»

    1. Indirizzo: Immeuble Le Guillaumet, 60 avenue du Général de Gaulle, 92046 Paris La Défense Cedex, Francia

    2. Indirizzo internet: http://www.qualite-france.com

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    MA-BIO-165

    Marocco

    x

    x

    MC-BIO-165

    Monaco

    x

    x

    MG-BIO-165

    Madagascar

    x

    x

    x

    MU-BIO-165

    Maurizio

    x

    x

    x

    NI-BIO-165

    Nicaragua

    x

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    ▼M26

    «Caucascert Ltd»

    ▼M24

    1. Indirizzo: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgia

    2. Indirizzo internet: http://www.caucascert.ge

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    GE-BIO-117

    Georgia

    x

    x

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «CCOF Certification Services»

    1. Indirizzo: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, Stati Uniti

    2. Indirizzo internet: http://www.ccof.org

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    MX-BIO-105

    Messico

    x

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «CCPB Srl»

    1. Indirizzo: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Italia

    2. Indirizzo internet: http://www.ccpb.it

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    CN-BIO-102

    Cina

    x

    ►M26  x ◄

    x

    ►M26  x ◄

    ►M26  x ◄

    EG-BIO-102

    Egitto

    x

    x

    x

    ►M26  x ◄

    ►M26  x ◄

    ▼M26

    GE-BIO-102

    Georgia

    x

    x

    x

    x

    x

    ▼M24

    IQ-BIO-102

    Iraq

    x

    ►M26  x ◄

    x

    ►M26  x ◄

    ►M26  x ◄

    ▼M26

    IR-BIO-102

    Iran

    x

    x

    x

    x

    x

    JO-BIO-102

    Giordania

    x

    x

    x

    x

    x

    ▼M24

    LB-BIO-102

    Libano

    x

    x

    x

    ►M26  x ◄

    ►M26  x ◄

    MA-BIO-102

    Marocco

    x

    x

    ►M26  x ◄

    x

    ►M26  x ◄

    ►M26  x ◄

    ML-BIO-102

    Mali

    x

    ►M26  x ◄

    x

    ►M26  x ◄

    ►M26  x ◄

    PH-BIO-102

    Filippine

    x

    ►M26  x ◄

    x

    ►M26  x ◄

    ►M26  x ◄

    ▼M26

    SA-BIO-102

    Arabia Saudita

    x

    x

    x

    x

    x

    ▼M24

    SM-BIO-102

    San Marino

    x

    x

    x

    ►M26  x ◄

    ►M26  x ◄

    SY-BIO-102

    Siria

    x

    ►M26  x ◄

    x

    ►M26  x ◄

    ►M26  x ◄

    TN-BIO-102

    Tunisia

    x

    ►M26  x ◄

    ►M26  x ◄

    TR-BIO-102

    Turchia

    x

    x

    x

    ►M26  x ◄

    ►M26  x ◄

    4. Eccezioni: prodotti in conversione

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «CERES Certification of Environmental Standards GmbH»

    1. Indirizzo: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Germania

    2. Indirizzo internet: http://www.ceres-cert.com

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    AE-BIO-140

    Emirati arabi uniti

    x

    AL-BIO-140

    Albania

    x

    x

    x

    ▼M26

    AM-BIO-140

    Armenia

    x

    x

    x

    ▼M24

    AZ-BIO-140

    Azerbaigian

    x

    x

    BF-BIO-140

    Burkina Faso

    x

    x

    BJ-BIO-140

    Benin

    x

    x

    BO-BIO-140

    Bolivia

    x

    x

    x

    BR-BIO-140

    Brasile

    x

    x

    x

    BT-BIO-140

    Bhutan

    x

    x

    ▼M26

    BY-BIO-140

    Bielorussia

    x

    x

    ▼M24

    CD-BIO-140

    Repubblica democratica del Congo

    x

    x

    CL-BIO-140

    Cile

    x

    x

    x

    CM-BIO-140

    Camerun

    x

    x

    x

    CN-BIO-140

    Cina

    x

    x

    x

    x

    x

    CO-BIO-140

    Colombia

    x

    x

    x

    DO-BIO-140

    Repubblica dominicana

    x

    x

    x

    EC-BIO-140

    Ecuador

    x

    x

    x

    EG-BIO-140

    Egitto

    x

    x

    x

    ET-BIO-140

    Etiopia

    x

    x

    x

    GD-BIO-140

    Grenada

    x

    x

    x

    GH-BIO-140

    Ghana

    x

    GT-BIO-140

    Guatemala

    x

    ►M26  x ◄

    x

    HN-BIO-140

    Honduras

    x

    ►M26  x ◄

    x

    ID-BIO-140

    Indonesia

    x

    x

    x

    IR-BIO-140

    Iran

    x

    x

    JM-BIO-140

    Giamaica

    x

    x

    x

    KE-BIO-140

    Kenya

    x

    x

    x

    KG-BIO-140

    Kirghizistan

    x

    x

    KH-BIO-140

    Cambogia

    x

    x

    KZ-BIO-140

    Kazakhstan

    x

    x

    LA-BIO-140

    Laos

    x

    x

    LC-BIO-140

    Santa Lucia

    x

    x

    x

    MA-BIO-140

    Marocco

    x

    x

    x

    MD-BIO-140

    Moldova

    x

    x

    x

    ME-BIO-140

    Montenegro

    x

    x

    MG-BIO-140

    Madagascar

    x

    x

    MK-BIO-140

    Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

    x

    x

    x

    x

    ML-BIO-140

    Mali

    x

    x

    MM-BIO-140

    Myanmar/Birmania

    x

    x

    x

    ▼M26

    MW-BIO-140

    Malawi

    x

    x

    ▼M24

    MX-BIO-140

    Messico

    x

    x

    x

    MY-BIO-140

    Malaysia

    x

    x

    MZ-BIO-140

    Mozambico

    x

    x

    NA-BIO-140

    Namibia

    x

    x

    NG-BIO-140

    Nigeria

    x

    x

    x

    NI-BIO-140

    Nicaragua

    x

    ►M26  x ◄

    x

    NP-BIO-140

    Nepal

    x

    x

    PA-BIO-140

    Panama

    x

    x

    PE-BIO-140

    Perù

    x

    x

    x

    PG-BIO-140

    Papua Nuova Guinea

    x

    x

    x

    PH-BIO-140

    Filippine

    x

    x

    x

    PK-BIO-140

    Pakistan

    x

    x

    PS-BIO-140

    Territorio palestinese occupato

    x

    x

    PY-BIO-140

    Paraguay

    x

    x

    x

    RS-BIO-140

    Serbia

    x

    x

    x

    x

    RU-BIO-140

    Russia

    x

    x

    x

    RW-BIO-140

    Ruanda

    x

    x

    x

    SA-BIO-140

    Arabia Saudita

    x

    x

    x

    SG-BIO-140

    Singapore

    x

    x

    x

    ▼M26

    SL-BIO-140

    Sierra Leone

    x

    x

    ▼M24

    SN-BIO-140

    Senegal

    x

    x

    ▼M26

    SO-BIO-140

    Somalia

    x

    x

    ▼M24

    SV-BIO-140

    El Salvador

    x

    ►M26  x ◄

    x

    TG-BIO-140

    Togo

    x

    x

    TH-BIO-140

    Thailandia

    x

    x

    x

    ▼M26

    TJ-BIO-140

    Tagikistan

    x

    x

    ▼M24

    TL-BIO-140

    Timor Leste

    x

    x

    TR-BIO-140

    Turchia

    x

    x

    x

    TW-BIO-140

    Taiwan

    x

    x

    x

    x

    TZ-BIO-140

    Tanzania

    x

    x

    x

    UA-BIO-140

    Ucraina

    x

    x

    x

    UG-BIO-140

    Uganda

    x

    x

    x

    UY-BIO-140

    Uruguay

    x

    x

    x

    UZ-BIO-140

    Uzbekistan

    x

    x

    x

    VE-BIO-140

    Venezuela

    x

    x

    VN-BIO-140

    Vietnam

    x

    x

    x

    WS- BIO-140

    Samoa

    x

    x

    ZA-BIO-140

    Sud Africa

    x

    x

    x

    ZW-BIO-140

    Zimbabwe

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.»

    1. Indirizzo: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Messico, C.P. 68026

    2. Indirizzo internet: http://www.certimexsc.com

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    CO-BIO-104

    Colombia

    x

    x

    DO-BIO-104

    Repubblica dominicana

    x

    GT-BIO-104

    Guatemala

    x

    MX-BIO-104

    Messico

    x

    x

    x

    SV-BIO-104

    El Salvador

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «Certisys»

    1. Indirizzo: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgio

    2. Indirizzo internet: http://www.certisys.eu

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    BF-BIO-128

    Burkina Faso

    x

    x

    BI-BIO-128

    Burundi

    x

    x

    BJ-BIO-128

    Benin

    x

    x

    CI-BIO-128

    Costa d'Avorio

    x

    x

    CM-BIO-128

    Camerun

    x

    x

    GH-BIO-128

    Ghana

    x

    x

    ML-BIO-128

    Mali

    x

    x

    RW-BIO-128

    Ruanda

    x

    x

    SN-BIO-128

    Senegal

    x

    x

    TG-BIO-128

    Togo

    x

    x

    TZ-BIO-128

    Tanzania

    x

    x

    UG-BIO-128

    Uganda

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «Company of Organic Agriculture in Palestine (*)»

    1. Indirizzo: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestina (*)

    2. Indirizzo internet: http://coap.org.ps

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    PS-BIO-163

    Territorio palestinese occupato

    x

    x

    (*)  Tale designazione non si intende come il riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «Control Union Certifications»

    1. Indirizzo: Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ, Zwolle, Paesi Bassi

    2. Indirizzo internet: http://certification.controlunion.com

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    AE-BIO-149

    Emirati arabi uniti

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    AF-BIO-149

    Afghanistan

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    AL-BIO-149

    Albania

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    AM-BIO-149

    Armenia

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    ▼M26

    AO-BIO-149

    Angola

    x

    x

    ▼M24

    AZ-BIO-149

    Azerbaigian

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    BD-BIO-149

    Bangladesh

    x

    x

    x

    x

    x

    BF-BIO-149

    Burkina Faso

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    ▼M26

    BI-BIO-149

    Burundi

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    ▼M24

    BJ-BIO-149

    Benin

    x

    x

    x

    BM-BIO-149

    Bermuda

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    BO-BIO-149

    Bolivia

    x

    x

    x

    BR-BIO-149

    Brasile

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    BT-BIO-149

    Bhutan

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    BW-BIO-149

    Botswana

    x

    x

    x

    ▼M26

    BY-BIO-149

    Bielorussia

    x

    x

    ▼M24

    CA-BIO-149

    Canada

    x

    ▼M26

    CD-BIO-149

    Repubblica democratica del Congo

    x

    x

    x

    ▼M24

    CH-BIO-149

    Svizzera

    x

    CI-BIO-149

    Costa d'Avorio

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    CL-BIO-149

    Cile

    x

    x

    x

    CM-BIO-149

    Camerun

    x

    x

    x

    CN-BIO-149

    Cina

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    CO-BIO-149

    Colombia

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    CR-BIO-149

    Costa Rica

    x

    x

    x

    CU-BIO-149

    Cuba

    x

    x

    x

    CV-BIO-149

    Capo Verde

    x

    x

    CW-BIO-149

    Curaçao

    x

    x

    x

    ▼M26

    DJ-BIO-149

    Gibuti

    x

    x

    ▼M24

    DO-BIO-149

    Repubblica dominicana

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    DZ-BIO-149

    Algeria

    x

    x

    x

    EC-BIO-149

    Ecuador

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    EG-BIO-149

    Egitto

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    ▼M26

    ER-BIO-149

    Eritrea

    x

    x

    ▼M24

    ET-BIO-149

    Etiopia

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    ▼M26

    FJ-BIO-149

    Figi

    x

    x

    ▼M24

    GH-BIO-149

    Ghana

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    GM-BIO-149

    Gambia

    x

    x

    x

    GN-BIO-149

    Guinea

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    GT-BIO-149

    Guatemala

    x

    x

    x

    HK-BIO-149

    Hong Kong

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    HN-BIO-149

    Honduras

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    HT-BIO-149

    Haiti

    x

    x

    x

    ID-BIO-149

    Indonesia

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    IL-BIO-149

    Israele (1)

    x

    x

    x

    IN-BIO-149

    India

    x

    x

    x

    x

    IQ-BIO-149

    Iraq

    x

    x

    x

    x

    x

    IR-BIO-149

    Iran

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    JP-BIO-149

    Giappone

    x

    x

    x

    KE-BIO-149

    Kenya

    x

    x

    x

    KG-BIO-149

    Kirghizistan

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    KH-BIO-149

    Cambogia

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    KR-BIO-149

    Repubblica di Corea

    x

    x

    x

    x

    x

    KZ-BIO-149

    Kazakhstan

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    LA-BIO-149

    Laos

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    LK-BIO-149

    Sri Lanka

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    ▼M26

    LR-BIO-149

    Liberia

    x

    x

    ▼M24

    LS-BIO-149

    Lesotho

    x

    x

    x

    MA-BIO-149

    Marocco

    x

    x

    x

    MD-BIO-149

    Moldova

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    ▼M26

    MG-BIO-149

    Madagascar

    x

    x

    x

    ▼M24

    MK-BIO-149

    Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    ML-BIO-149

    Mali

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    MM-BIO-149

    Myanmar/Birmania

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    MN-BIO-149

    Mongolia

    x

    x

    x

    MU-BIO-149

    Maurizio

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    MV-BIO-149

    Maldive

    x

    x

    x

    MW-BIO-149

    Malawi

    x

    x

    x

    MX-BIO-149

    Messico

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    MY-BIO-149

    Malaysia

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    MZ-BIO-149

    Mozambico

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    NA-BIO-149

    Namibia

    x

    x

    x

    ▼M26

    NE-BIO-149

    Niger

    x

    x

    ▼M24

    NG-BIO-149

    Nigeria

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    NI-BIO-149

    Nicaragua

    x

    x

    x

    NP-BIO-149

    Nepal

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    PA-BIO-149

    Panama

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    PE-BIO-149

    Perù

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    PH-BIO-149

    Filippine

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    PK-BIO-149

    Pakistan

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    PS-BIO-149

    Territorio palestinese occupato

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    PY-BIO-149

    Paraguay

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    RS-BIO-149

    Serbia

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    RU-BIO-149

    Russia

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    RW-BIO-149

    Ruanda

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    SD-BIO-149

    Sudan

    x

    x

    x

    SG-BIO-149

    Singapore

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    SL-BIO-149

    Sierra Leone

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    SN-BIO-149

    Senegal

    x

    x

    x

    ▼M26

    SO-BIO-149

    Somalia

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    ▼M24

    SR-BIO-149

    Suriname

    x

    x

    x

    ▼M26

    SS-BIO-149

    Sud Sudan

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    ▼M24

    SV-BIO-149

    El Salvador

    x

    x

    x

    SY-BIO-149

    Siria

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    SZ-BIO-149

    Swaziland

    x

    x

    x

    ▼M26

    TD-BIO-149

    Ciad

    x

    x

    ▼M24

    TG-BIO-149

    Togo

    x

    x

    x

    TH-BIO-149

    Thailandia

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    TL-BIO-149

    Timor Leste

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    TR-BIO-149

    Turchia

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    TW-BIO-149

    Taiwan

    x

    x

    x

    TZ-BIO-149

    Tanzania

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UA-BIO-149

    Ucraina

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UG-BIO-149

    Uganda

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    US-BIO-149

    Stati Uniti

    x

    UY-BIO-149

    Uruguay

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UZ-BIO-149

    Uzbekistan

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    VN-BIO-149

    Vietnam

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    ▼M26

    XK-BIO-149

    Kosovo (2)

    x

    x

    ▼M24

    ZA-BIO-149

    Sud Africa

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    ZM-BIO-149

    Zambia

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    ZW-BIO-149

    Zimbabwe

    x

    x

    x

    (1)   I prodotti originari dei territori occupati da Israele dal giugno 1967 non sono certificati come biologici.

    (2)   Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

    4. Eccezioni: prodotti in conversione

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «Ecocert SA»

    1. Indirizzo: BP 47, 32600 L'Isle-Jourdain, Francia

    2. Indirizzo internet: http://www.ecocert.com

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    AD-BIO-154

    Andorra

    x

    x

    AE-BIO-154

    Emirati arabi uniti

    x

    x

    x

    AF-BIO-154

    Afghanistan

    x

    x

    x

    AL-BIO-154

    Albania

    x

    x

    AM-BIO-154

    Armenia

    x

    x

    AZ-BIO-154

    Azerbaigian

    x

    x

    BA-BIO-154

    Bosnia-Erzegovina

    x

    x

    BD-BIO-154

    Bangladesh

    x

    ►M26  x ◄

    x

    x

    BF-BIO-154

    Burkina Faso

    x

    x

    x

    x

    x

    BH-BIO-154

    Bahrein

    x

    BI-BIO-154

    Burundi

    x

    x

    BJ-BIO-154

    Benin

    x

    x

    x

    BN-BIO-154

    Brunei

    x

    BR-BIO-154

    Brasile

    x

    x

    x

    x

    x

    BS-BIO-154

    Bahamas

    x

    x

    BW-BIO-154

    Botswana

    x

    x

    BY-BIO-154

    Bielorussia

    x

    x

    BZ-BIO-154

    Belize

    x

    x

    CD-BIO-154

    Repubblica democratica del Congo

    x

    x

    CF-BIO-154

    Repubblica centrafricana

    x

    x

    CG-BIO-154

    Congo (Brazzaville)

    x

    x

    CI-BIO-154

    Costa d'Avorio

    x

    x

    x

    CL-BIO-154

    Cile

    x

    x

    ►M26  x ◄

    x

    x

    CM-BIO-154

    Camerun

    x

    x

    x

    CN-BIO-154

    Cina

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    CO-BIO-154

    Colombia

    x

    x

    x

    x

    x

    CU-BIO-154

    Cuba

    x

    x

    x

    CV-BIO-154

    Capo Verde

    x

    x

    DO-BIO-154

    Repubblica dominicana

    x

    x

    DZ-BIO-154

    Algeria

    x

    x

    EC-BIO-154

    Ecuador

    x

    x

    x

    x

    x

    ET-BIO-154

    Etiopia

    x

    x

    x

    FJ-BIO-154

    Figi

    x

    x

    GE-BIO-154

    Georgia

    x

    x

    GH-BIO-154

    Ghana

    x

    x

    GM-BIO-154

    Gambia

    x

    x

    GN-BIO-154

    Guinea

    x

    x

    GQ-BIO-154

    Guinea equatoriale

    x

    x

    GT-BIO-154

    Guatemala

    x

    x

    GW-BIO-154

    Guinea-Bissau

    x

    x

    GY-BIO-154

    Guyana

    x

    x

    HK-BIO-154

    Hong Kong

    x

    ►M26  x ◄

    x

    HN-BIO-154

    Honduras

    x

    ►M26  x ◄

    x

    HT-BIO-154

    Haiti

    x

    x

    ID-BIO-154

    Indonesia

    x

    x

    x

    IN-BIO-154

    India

    x

    x

    x

    IR-BIO-154

    Iran

    x

    x

    JO-BIO-154

    Giordania

    x

    x

    JP-BIO-154

    Giappone

    x

    x

    KE-BIO-154

    Kenya

    x

    x

    x

    x

    KG-BIO-154

    Kirghizistan

    x

    x

    x

    KH-BIO-154

    Cambogia

    x

    x

    KM-BIO-154

    Comore

    x

    x

    KR-BIO-154

    Repubblica di Corea

    x

    x

    KW-BIO-154

    Kuwait

    x

    x

    KZ-BIO-154

    Kazakhstan

    x

    x

    x

    LA-BIO-154

    Laos

    x

    x

    LI-BIO-154

    Liechtenstein

    x

    LK-BIO-154

    Sri Lanka

    x

    x

    LR-BIO-154

    Liberia

    x

    x

    LS-BIO-154

    Lesotho

    x

    x

    MA-BIO-154

    Marocco

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    MC-BIO-154

    Monaco

    x

    x

    x

    x

    MD-BIO-154

    Moldova

    x

    x

    ME-BIO-154

    Montenegro

    x

    x

    MG-BIO-154

    Madagascar

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    MK-BIO-154

    Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

    x

    x

    x

    ML-BIO-154

    Mali

    x

    x

    MM-BIO-154

    Myanmar/Birmania

    x

    x

    MN-BIO-154

    Mongolia

    x

    x

    MR-BIO-154

    Mauritania

    x

    x

    MU-BIO-154

    Maurizio

    x

    x

    MW-BIO-154

    Malawi

    x

    x

    MX-BIO-154

    Messico

    x

    x

    x

    x

    x

    MY-BIO-154

    Malaysia

    x

    x

    x

    MZ-BIO-154

    Mozambico

    x

    ►M26  x ◄

    x

    x

    NA-BIO-154

    Namibia

    x

    x

    x

    x

    NE-BIO-154

    Niger

    x

    x

    NG-BIO-154

    Nigeria

    x

    x

    NI-BIO-154

    Nicaragua

    x

    x

    NP-BIO-154

    Nepal

    x

    x

    OM-BIO-154

    Oman

    x

    x

    PA-BIO-154

    Panama

    x

    x

    PE-BIO-154

    Perù

    x

    x

    ►M26  x ◄

    x

    x

    x

    PF-BIO-154

    Polinesia francese

    x

    x

    PH-BIO-154

    Filippine

    x

    x

    x

    x

    x

    PK-BIO-154

    Pakistan

    x

    x

    x

    PS-BIO-154

    Territorio palestinese occupato

    x

    x

    PY-BIO-154

    Paraguay

    x

    x

    x

    x

    RS-BIO-154

    Serbia

    x

    x

    x

    x

    RU-BIO-154

    Russia

    x

    x

    x

    RW-BIO-154

    Ruanda

    x

    x

    SA-BIO-154

    Arabia Saudita

    x

    x

    x

    x

    SC-BIO-154

    Seychelles

    x

    x

    SD-BIO-154

    Sudan

    x

    x

    SG-BIO-154

    Singapore

    x

    x

    SL-BIO-154

    Sierra Leone

    x

    x

    x

    SN-BIO-154

    Senegal

    x

    x

    SO-BIO-154

    Somalia

    x

    x

    SR-BIO-154

    Suriname

    x

    x

    ST-BIO-154

    Sao Tomé e Principe

    x

    x

    SV-BIO-154

    El Salvador

    x

    x

    SY-BIO-154

    Siria

    x

    x

    x

    SZ-BIO-154

    Swaziland

    x

    x

    TD-BIO-154

    Ciad

    x

    x

    TG-BIO-154

    Togo

    x

    x

    TH-BIO-154

    Thailandia

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    TJ-BIO-154

    Tagikistan

    x

    x

    TL-BIO-154

    Timor Leste

    x

    x

    TM-BIO-154

    Turkmenistan

    x

    x

    x

    TN-BIO-154

    Tunisia

    x

    x

    x

    TR-BIO-154

    Turchia

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    TW-BIO-154

    Taiwan

    x

    x

    TZ-BIO-154

    Tanzania

    x

    x

    UA-BIO-154

    Ucraina

    x

    x

    x

    x

    UG-BIO-154

    Uganda

    x

    x

    x

    x

    US-BIO-154

    Stati Uniti

    x

    UY-BIO-154

    Uruguay

    x

    x

    x

    x

    UZ-BIO-154

    Uzbekistan

    x

    x

    x

    VE-BIO-154

    Venezuela

    x

    x

    VN-BIO-154

    Vietnam

    x

    x

    ►M26  x ◄

    x

    VU-BIO-154

    Vanuatu

    x

    x

    x

    WS-BIO-154

    Samoa

    x

    x

    ZA-BIO-154

    Sud Africa

    x

    x

    x

    x

    x

    ZM-BIO-154

    Zambia

    x

    x

    x

    x

    ZW-BIO-154

    Zimbabwe

    x

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    ▼M26 —————

    ▼M24

    «Ecoglobe»

    1 Indirizzo: 1, Aram Khachatryan Street, apt. 66, 0033 Yerevan, Armenia

    2. Indirizzo internet: http://www.ecoglobe.am

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    AF-BIO-112

    Afghanistan

    x

    x

    x

    AM-BIO-112

    Armenia

    x

    x

    x

    BY-BIO-112

    Bielorussia

    x

    x

    x

    IR-BIO-112

    Iran

    x

    x

    x

    KG-BIO-112

    Kirghizistan

    x

    x

    x

    KZ-BIO-112

    Kazakhstan

    x

    x

    x

    PK-BIO-112

    Pakistan

    x

    x

    x

    RU-BIO-112

    Russia

    x

    x

    x

    TJ-BIO-112

    Tagikistan

    x

    x

    x

    TM-BIO-112

    Turkmenistan

    x

    x

    x

    UA-BIO-112

    Ucraina

    x

    x

    x

    UZ-BIO-112

    Uzbekistan

    x

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)»

    1. Indirizzo: 15 Nady El-Seid Street, Dokki, Il Cairo, Egitto

    2. Indirizzo internet: http://www.ecoa.com.eg/

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    EG-BIO-164

    Egitto

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    ▼M26

    «Ekoagros»

    1. Indirizzo: K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas, Lituania

    2. Sito Internet: http://www.ekoagros.lt

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    BY-BIO-170

    Bielorussia

    x

    x

    KZ-BIO-170

    Kazakhstan

    x

    x

    RU-BIO-170

    Russia

    x

    TJ-BIO-170

    Tagikistan

    x

    x

    UA-BIO-170

    Ucraina

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino.

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

    ▼M24

    «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)»

    1. Indirizzo: P.O. Box 12311, Gainesville FL, 32604 Stati Uniti

    2. Indirizzo internet: http://www.qcsinfo.org

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    BS-BIO-144

    Bahamas

    x

    x

    x

    CN-BIO-144

    Cina

    x

    x

    x

    x

    DO-BIO-144

    Repubblica dominicana

    x

    x

    x

    x

    EC-BIO-144

    Ecuador

    x

    x

    ►M26  x ◄

    x

    x

    GT-BIO-144

    Guatemala

    x

    x

    HN-BIO-144

    Honduras

    x

    x

    x

    x

    ▼M26

    JM-BIO-144

    Giamaica

    x

    x

    ▼M24

    MX-BIO-144

    Messico

    x

    x

    x

    MY-BIO-144

    Malaysia

    x

    x

    x

    NI-BIO-144

    Nicaragua

    x

    x

    x

    x

    PE-BIO-144

    Perù

    x

    x

    x

    PH-BIO-144

    Filippine

    x

    x

    x

    x

    SV-BIO-144

    El Salvador

    x

    x

    x

    x

    TR-BIO-144

    Turchia

    x

    x

    x

    TW-BIO-144

    Taiwan

    x

    x

    x

    x

    ▼M26

    VN-BIO-144

    Vietnam

    x

    x

    ▼M24

    ZA-BIO-144

    Sud Africa

    x

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «IBD Certificações Ltda.»

    1. Indirizzo: Rua Amando de Barros 2275, Centro, CEP: 18.602.150, Botucatu SP, Brasile

    2. Indirizzo internet: http://www.ibd.com.br

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    BR-BIO-122

    Brasile

    x

    x

    x

    x

    x

    CN-BIO-122

    Cina

    x

    x

    x

    MX-BIO-122

    Messico

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «IMOcert Latinoamérica Ltda.»

    1. Indirizzo: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivia

    2. Indirizzo internet: http://www.imocert.bio

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    BO-BIO-123

    Bolivia

    x

    x

    BR-BIO-123

    Brasile

    x

    x

    BZ-BIO-123

    Belize

    x

    x

    CL-BIO-123

    Cile

    x

    x

    CO-BIO-123

    Colombia

    x

    x

    CU-BIO-123

    Cuba

    x

    x

    DO-BIO-123

    Repubblica dominicana

    x

    x

    EC-BIO-123

    Ecuador

    x

    x

    GT-BIO-123

    Guatemala

    x

    x

    HT-BIO-123

    Haiti

    x

    x

    MX-BIO-123

    Messico

    x

    x

    NI-BIO-123

    Nicaragua

    x

    x

    PA-BIO-123

    Panama

    x

    x

    PE-BIO-123

    Perù

    x

    x

    PY-BIO-123

    Paraguay

    x

    x

    SR-BIO-123

    Suriname

    x

    x

    SV-BIO-123

    El Salvador

    x

    x

    TT-BIO-123

    Trinidad e Tobago

    x

    x

    UY-BIO-123

    Uruguay

    x

    x

    VE-BIO-123

    Venezuela

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «IMO Control Private Limited»

    1. Indirizzo: No 3627, 1st Floor, 7th Cross, 13th «G» Main, H.A.L. 2nd Stage, Bangalore 560008, India

    2. Indirizzo internet: www.imocontrol.in

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    AF-BIO-147

    Afghanistan

    x

    x

    BD-BIO-147

    Bangladesh

    x

    x

    BT-BIO-147

    Bhutan

    x

    x

    ID-BIO-147

    Indonesia

    x

    x

    IN-BIO-147

    India

    x

    IR-BIO-147

    Iran

    x

    x

    LA-BIO-147

    Laos

    x

    x

    LK-BIO-147

    Sri Lanka

    x

    x

    MV-BIO-147

    Maldive

    x

    x

    MY-BIO-147

    Malaysia

    x

    x

    NP-BIO-147

    Nepal

    x

    x

    PG-BIO-147

    Papua Nuova Guinea

    x

    x

    PH-BIO-147

    Filippine

    x

    x

    PK-BIO-147

    Pakistan

    x

    x

    TH-BIO-147

    Thailandia

    x

    x

    VN-BIO-147

    Vietnam

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «IMOswiss AG»

    1. Indirizzo: Weststrasse 1, 8570 Weinfelden, Svizzera

    2. Indirizzo internet: http://www.imo.ch

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    AE-BIO-143

    Emirati arabi uniti

    ►M26  x ◄

    x

    AF-BIO-143

    Afghanistan

    x

    x

    x

    AL-BIO-143

    Albania

    x

    x

    AM-BIO-143

    Armenia

    x

    x

    ▼M26 —————

    ▼M24

    BA-BIO-143

    Bosnia-Erzegovina

    x

    x

    BD-BIO-143

    Bangladesh

    x

    x

    x

    BF-BIO-143

    Burkina Faso

    x

    ▼M26

    BI-BIO-143

    Burundi

    x

    x

    BN-BIO-143

    Brunei

    x

    ▼M24

    BO-BIO-143

    Bolivia

    x

    x

    BS-BIO-143

    Bahamas

     

    x

    CD-BIO-143

    Repubblica democratica del Congo

    x

    x

    CI-BIO-143

    Costa d'Avorio

    x

    x

    CL-BIO-143

    Cile

    x

    x

    x

    x

    x

    CM-BIO-143

    Camerun

    x

    ▼M26

    CN-BIO-143

    Cina

    x

    ▼M24

    CO-BIO-143

    Colombia

    x

    x

    DO-BIO-143

    Repubblica dominicana

    x

    x

    EC-BIO-143

    Ecuador

    x

    x

    ET-BIO-143

    Etiopia

    x

    x

    x

    ▼M26 —————

    ▼M24

    GH-BIO-143

    Ghana

    x

    x

    GM-BIO-143

    Gambia

    x

    x

    GT-BIO-143

    Guatemala

    x

    x

    ▼M26

    HK-BIO-143

    Hong Kong

    x

    ▼M24

    HN-BIO-143

    Honduras

    ►M26  x ◄

    x

    HT-BIO-143

    Haiti

    x

    x

    ID-BIO-143

    Indonesia

    x

    x

    IN-BIO-143

    India

    x

    x

    IR-BIO-143

    Iran

    x

    x

    JO-BIO-143

    Giordania

    x

    x

    JP-BIO-143

    Giappone

    x

    KE-BIO-143

    Kenya

    x

    x

    ▼M26 —————

    ▼M24

    KH-BIO-143

    Cambogia

    x

    x

    ▼M26 —————

    ▼M24

    LA-BIO-143

    Laos

    x

    x

    LI-BIO-143

    Liechtenstein

    x

    LK-BIO-143

    Sri Lanka

    x

    x

    MA-BIO-143

    Marocco

    x

    x

    ▼M26

    MG-BIO-143

    Madagascar

    x

    ▼M24

    ML-BIO-143

    Mali

    x

    MM-BIO-143

    Myanmar/Birmania

    x

    x

    MX-BIO-143

    Messico

    x

    ►M26  x ◄

    x

    MY-BIO-143

    Malaysia

    x

    x

    NA-BIO-143

    Namibia

    x

    x

    NE-BIO-143

    Niger

    x

    x

    NG-BIO-143

    Nigeria

    x

    x

    NI-BIO-143

    Nicaragua

    x

    x

    NP-BIO-143

    Nepal

    x

    x

    OM-BIO-143

    Oman

    x

    x

    PE-BIO-143

    Perù

    x

    ►M26  x ◄

    x

    x

    PH-BIO-143

    Filippine

    x

    x

    PK-BIO-143

    Pakistan

    x

    x

    PS-BIO-143

    Territorio palestinese occupato

    x

    x

    PY-BIO-143

    Paraguay

    x

    x

    ▼M26 —————

    ▼M24

    RW-BIO-143

    Ruanda

    x

    x

    SA-BIO-143

    Arabia Saudita

    x

    x

    SD-BIO-143

    Sudan

    x

    x

    SG-BIO-143

    Singapore

    x

    SL-BIO-143

    Sierra Leone

    x

    x

    SR-BIO-143

    Suriname

    x

    x

    SV-BIO-143

    El Salvador

    x

    x

    SY-BIO-143

    Siria

    x

    TG-BIO-143

    Togo

    x

    x

    TH-BIO-143

    Thailandia

    x

    x

    ▼M26 —————

    ▼M24

    TW-BIO-143

    Taiwan

    x

    x

    TZ-BIO-143

    Tanzania

    x

    x

    UG-BIO-143

    Uganda

    x

    x

    x

    ▼M26

    US-BIO-143

    Stati Uniti

    x

    ▼M26 —————

    ▼M24

    VE-BIO-143

    Venezuela

    x

    x

    VN-BIO-143

    Vietnam

    x

    x

    x

    ZA-BIO-143

    Sud Africa

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «Indocert»

    1. Indirizzo: Thottumugham post, Aluva, Ernakulam, Kerala, India

    2. Indirizzo internet: http://www.indocert.org

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    IN-BIO-148

    India

    x

    x

    KH-BIO-148

    Cambogia

    x

    LK-BIO-148

    Sri Lanka

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «Istituto Certificazione Etica e Ambientale»

    1. Indirizzo: Via Giovanni Brugnoli, 15, 40122 Bologna, Italia

    2. Indirizzo internet: http://www.icea.info

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    AE-BIO-115

    Emirati arabi uniti

    x

    x

    x

    AL-BIO-115

    Albania

    x

    x

    AM-BIO-115

    Armenia

    x

    x

    CI-BIO-115

    Costa d'Avorio

    x

    x

    EC-BIO-115

    Ecuador

    x

    x

    ET-BIO-115

    Etiopia

    x

    IR-BIO-115

    Iran

    x

    x

    JP-BIO-115

    Giappone

    x

    KZ-BIO-115

    Kazakhstan

    x

    LB-BIO-115

    Libano

    x

    LK-BIO-115

    Sri Lanka

    x

    x

    MD-BIO-115

    Moldova

    x

    x

    MG-BIO-115

    Madagascar

    x

    x

    MX-BIO-115

    Messico

    x

    x

    x

    MY-BIO-115

    Malaysia

    x

    RU-BIO-115

    Russia

    x

    x

    x

    SM-BIO-115

    San Marino

    x

    SN-BIO-115

    Senegal

    x

    x

    SY-BIO-115

    Siria

    x

    x

    TH-BIO-115

    Thailandia

    x

    TR-BIO-115

    Turchia

    x

    x

    UA-BIO-115

    Ucraina

    x

    x

    UY-BIO-115

    Uruguay

    x

    x

    UZ-BIO-115

    Uzbekistan

    x

    x

    VN-BIO-115

    Vietnam

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato III.

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «Japan Organic and Natural Foods Association»

    1. Indirizzo: Takegashi Bldg. 3rd Fl., 3-5-3 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Giappone

    2. Indirizzo internet: http://jona-japan.org

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    CN-BIO-145

    Cina

    x

    x

    JP-BIO-145

    Giappone

    x

    TW-BIO-145

    Taiwan

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato III.

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH»

    1. Indirizzo: Marientorgraben 3-5, 90402 Nürnberg, Germania

    2. Indirizzo internet: http://www.bcs-oeko.com

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    AE-BIO-141

    Emirati arabi uniti

    x

    x

    x

    x

    AL-BIO-141

    Albania

    x

    x

    AM-BIO-141

    Armenia

    x

    x

    AO-BIO-141

    Angola

    x

    x

    AZ-BIO-141

    Azerbaigian

    x

    x

    BD-BIO-141

    Bangladesh

    x

    ►M26  x ◄

    x

    ►M26  x ◄

    x

    BJ-BIO-141

    Benin

    x

    x

    BO-BIO-141

    Bolivia

    x

    x

    BR-BIO-141

    Brasile

    x

    x

    x

    x

    BT-BIO-141

    Bhutan

    x

    x

    x

    BW-BIO-141

    Botswana

    x

    x

    BY-BIO-141

    Bielorussia

    x

    x

    x

    CI-BIO-141

    Costa d'Avorio

    x

    x

    x

    CL-BIO-141

    Cile

    x

    x

    x

    x

    x

    CN-BIO-141

    Cina

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    CO-BIO-141

    Colombia

    x

    x

    x

    x

    CR-BIO-141

    Costa Rica

    x

    CU-BIO-141

    Cuba

    x

    x

    x

    DO-BIO-141

    Repubblica dominicana

    x

    x

    DZ-BIO-141

    Algeria

    x

    x

    EC-BIO-141

    Ecuador

    x

    x

    x

    x

    x

    EG-BIO-141

    Egitto

    x

    x

    ET-BIO-141

    Etiopia

    x

    x

    x

    x

    FJ-BIO-141

    Figi

    x

    x

    x

    GE-BIO-141

    Georgia

    x

    x

    x

    GH-BIO-141

    Ghana

    x

    x

    GM-BIO-141

    Gambia

    x

    x

    GT-BIO-141

    Guatemala

    x

    x

    x

    x

    GW-BIO-141

    Guinea-Bissau

    x

    x

    x

    HK-BIO-141

    Hong Kong

    x

    ►M26  x ◄

    x

    HN-BIO-141

    Honduras

    x

    x

    x

    HT-BIO-141

    Haiti

    x

    x

    ID-BIO-141

    Indonesia

    x

    ►M26  x ◄

    x

    IN-BIO-141

    India

    x

    IR-BIO-141

    Iran

    x

    x

    x

    JP-BIO-141

    Giappone

    x

    KE-BIO-141

    Kenya

    x

    x

    x

    x

    KG-BIO-141

    Kirghizistan

    x

    x

    x

    x

    KH-BIO-141

    Cambogia

    x

    x

    KR-BIO-141

    Repubblica di Corea

    x

    x

    x

    KZ-BIO-141

    Kazakhstan

    x

    x

    x

    LA-BIO-141

    Laos

    x

    ►M26  x ◄

    x

    LK-BIO-141

    Sri Lanka

    x

    ►M26  x ◄

    x

    LR-BIO-141

    Liberia

    x

    x

    LS-BIO-141

    Lesotho

    x

    x

    MA-BIO-141

    Marocco

    x

    x

    MD-BIO-141

    Moldova

    x

    x

    ME-BIO-141

    Montenegro

    x

    x

    MK-BIO-141

    Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

    x

    x

    MM-BIO-141

    Myanmar/Birmania

    x

    ►M26  x ◄

    x

    x

    MN-BIO-141

    Mongolia

    x

    x

    x

    x

    MW-BIO-141

    Malawi

    x

    x

    MX-BIO-141

    Messico

    x

    x

    x

    x

    MY-BIO-141

    Malaysia

    x

    x

    MZ-BIO-141

    Mozambico

    x

    x

    NA-BIO-141

    Namibia

    x

    x

    NI-BIO-141

    Nicaragua

    x

    x

    x

    x

    NP-BIO-141

    Nepal

    x

    x

    x

    OM-BIO-141

    Oman

    x

    x

    x

    PA-BIO-141

    Panama

    x

    x

    PE-BIO-141

    Perù

    x

    x

    x

    x

    PF-BIO-141

    Polinesia francese

    x

    x

    PG-BIO-141

    Papua Nuova Guinea

    x

    x

    x

    PH-BIO-141

    Filippine

    x

    x

    x

    PK-BIO-141

    Pakistan

    x

    x

    PY-BIO-141

    Paraguay

    x

    x

    x

    x

    RS-BIO-141

    Serbia

    x

    x

    RU-BIO-141

    Russia

    x

    x

    x

    x

    SA-BIO-141

    Arabia Saudita

    x

    x

    x

    x

    SD-BIO-141

    Sudan

    x

    x

    SG-BIO-141

    Singapore

    x

    x

    x

    SN-BIO-141

    Senegal

    x

    x

    SV-BIO-141

    El Salvador

    x

    x

    x

    x

    SZ-BIO-141

    Swaziland

    x

    x

    TD-BIO-141

    Ciad

    x

    x

    TH-BIO-141

    Thailandia

    x

    ►M26  x ◄

    x

    x

    x

    TJ-BIO-141

    Tagikistan

    x

    x

    TM-BIO-141

    Turkmenistan

    x

    x

    TR-BIO-141

    Turchia

    x

    x

    x

    x

    TW-BIO-141

    Taiwan

    x

    x

    x

    TZ-BIO-141

    Tanzania

    x

    x

    UA-BIO-141

    Ucraina

    x

    x

    x

    UG-BIO-141

    Uganda

    x

    x

    UY-BIO-141

    Uruguay

    x

    x

    x

    x

    UZ-BIO-141

    Uzbekistan

    x

    x

    VE-BIO-141

    Venezuela

    x

    x

    VN-BIO-141

    Vietnam

    x

    x

    x

    x

    XK-BIO-141

    Kosovo (1)

    x

    x

    x

    ZA-BIO-141

    Sud Africa

    x

    x

    x

    x

    x

    ▼M26

    ZM-BIO-141

    Zambia

    x

    x

    ▼M24

    (1)   Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «LACON GmbH»

    1. Indirizzo: Moltkestrasse 4, 77654 Offenburg, Germania

    2. Indirizzo internet: http://www.lacon-institut.com

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    AE-BIO-134

    Emirati arabi uniti

    x

    x

    AZ-BIO-134

    Azerbaigian

    x

    x

    BD-BIO-134

    Bangladesh

    x

    x

    BF-BIO-134

    Burkina Faso

    x

    x

    x

    BR-BIO-134

    Brasile

    x

    x

    x

    BT-BIO-134

    Bhutan

    x

    x

    GH-BIO-134

    Ghana

    x

    x

    ID-BIO-134

    Indonesia

    x

    x

    IN-BIO-134

    India

    x

    x

    KZ-BIO-134

    Kazakhstan

    x

    LK-BIO-134

    Sri Lanka

    x

    x

    MA-BIO-134

    Marocco

    x

    x

    x

    MG-BIO-134

    Madagascar

    x

    x

    x

    ML-BIO-134

    Mali

    x

    x

    MU-BIO-134

    Maurizio

    x

    x

    MX-BIO-134

    Messico

    x

    x

    NA-BIO-134

    Namibia

    x

    x

    NG-BIO-134

    Nigeria

    x

    x

    NP-BIO-134

    Nepal

    x

    x

    RS-BIO-134

    Serbia

    x

    x

    x

    RU-BIO-134

    Russia

    x

    SN-BIO-134

    Senegal

    x

    x

    x

    TG-BIO-134

    Togo

    x

    x

    TR-BIO-134

    Turchia

    x

    x

    TZ-BIO-134

    Tanzania

    x

    x

    x

    UA-BIO-134

    Ucraina

    x

    UG-BIO-134

    Uganda

    x

    x

    ZA-BIO-134

    Sud Africa

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «Letis S.A.»

    1. Indirizzo: San Lorenzo 2261, S2000KPA, Rosario, Santa Fe, Argentina

    2. Indirizzo internet: http://www.letis.org

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    AR-BIO-135

    Argentina

    x

    x

    BO-BIO-135

    Bolivia

    x

    x

    EC-BIO-135

    Ecuador

    x

    x

    KY-BIO-135

    Isole Cayman

    x

    x

    MX-BIO-135

    Messico

    x

    PE-BIO-135

    Perù

    x

    x

    PY-BIO-135

    Paraguay

    x

    x

    UY-BIO-135

    Uruguay

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «Mayacert»

    1. Indirizzo: 18 calle 7-25 zona 11, Colonia Mariscal, 01011 Guatemala City, Guatemala

    2. Indirizzo internet: http://www.mayacert.com

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    ▼M26

    BZ-BIO-169

    Belize

    x

    x

    ▼M24

    CO-BIO-169

    Colombia

    ►M26  x ◄

    x

    DO-BIO-169

    Repubblica dominicana

    ►M26  x ◄

    x

    GT-BIO-169

    Guatemala

    x

    ►M26  x ◄

    x

    HN-BIO-169

    Honduras

    x

    ►M26  x ◄

    x

    MX-BIO-169

    Messico

    x

    x

    x

    NI-BIO-169

    Nicaragua

    x

    ►M26  x ◄

    x

    ▼M26

    PE-BIO-169

    Perù

    x

    x

    ▼M24

    SV-BIO-169

    El Salvador

    ►M26  x ◄

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «NASAA Certified Organic Pty Ltd»

    1. Indirizzo: Unit 7/3 Mount Barker Road, Stirling SA 5152, Australia

    2. Indirizzo internet: http://www.nasaa.com.au

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    AU-BIO-119

    Australia

    x

    CN-BIO-119

    Cina

    x

    x

    ID-BIO-119

    Indonesia

    x

    x

    LK-BIO-119

    Sri Lanka

    x

    x

    MY-BIO-119

    Malaysia

    x

    x

    NP-BIO-119

    Nepal

    x

    x

    PG-BIO-119

    Papua Nuova Guinea

    x

    x

    SB-BIO-119

    Isole Salomone

    x

    x

    SG-BIO-119

    Singapore

    x

    x

    TL-BIO-119

    Timor Leste

    x

    x

    TO-BIO-119

    Tonga

    x

    x

    WS-BIO-119

    Samoa

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «ÖkoP Zertifizierungs GmbH»

    1. Indirizzo: Schlesische Straße 17d, 94315 Straubing, Germania

    2. Indirizzo internet: http://www.oekop.de

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    RS-BIO-133

    Serbia

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «OneCert International PVT Ltd»

    1. Indirizzo: H-08, Mansarovar Industrial Area, Mansarovar, Jaipur-302020, Rajasthan, India

    2. Indirizzo internet: http://www.onecert.com

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    AE-BIO-152

    Emirati arabi uniti

    x

    ▼M26

    BD-BIO-152

    Bangladesh

    x

    x

    CN-BIO-152

    Cina

    x

    x

    ▼M24

    ET-BIO-152

    Etiopia

    x

    x

    ▼M26

    GH-BIO-152

    Ghana

    x

    x

    ▼M24

    IN-BIO-152

    India

    x

    ▼M26

    KH-BIO-152

    Cambogia

    x

    x

    LA-BIO-152

    Laos

    x

    x

    ▼M24

    LK-BIO-152

    Sri Lanka

    x

    x

    ▼M26

    MM-BIO-152

    Myanmar/Birmania

    x

    x

    ▼M24

    MZ-BIO-152

    Mozambico

    x

    x

    NP-BIO-152

    Nepal

    x

    x

    ▼M26

    OM-BIO-152

    Oman

    x

    x

    RU-BIO-152

    Russia

    x

    x

    SA-BIO-152

    Arabia Saudita

    x

    x

    ▼M24

    SG-BIO-152

    Singapore

    x

    TH-BIO-152

    Thailandia

    x

    x

    TZ-BIO-152

    Tanzania

    x

    x

    UG-BIO-152

    Uganda

    x

    x

    VN-BIO-152

    Vietnam

    x

    x

    WS-BIO-152

    Samoa

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «Oregon Tilth»

    1. Indirizzo: 2525 SE 3rd Street, Corvallis, OR 97333, Stati Uniti

    2. Indirizzo internet: http://tilth.org

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    BO-BIO-116

    Bolivia

    x

    CL-BIO-116

    Cile

    x

    x

    CN-BIO-116

    Cina

    x

    HN-BIO-116

    Honduras

    x

    MX-BIO-116

    Messico

    x

    x

    ►M26  x ◄

    PA-BIO-116

    Panama

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «Organic agriculture certification Thailand»

    1. Indirizzo: 619/43 Kiatngamwong Building, Ngamwongwan Rd., Tambon Bangkhen, Muang District, Nonthaburi 11000, Tailandia

    2. Indirizzo internet: http://www.actorganic-cert.or.th

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    ID-BIO-121

    Indonesia

    x

    x

    LA-BIO-121

    Laos

    x

    x

    MM-BIO-121

    Myanmar/Birmania

    x

    MY-BIO-121

    Malaysia

    x

    NP-BIO-121

    Nepal

    x

    TH-BIO-121

    Thailandia

    x

    x

    VN-BIO-121

    Vietnam

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «Organic Certifiers»

    1. Indirizzo: 6500 Casitas Pass Road, Ventura, CA 93001, Stati Uniti

    2. Indirizzo internet: http://www.organiccertifiers.com

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    ▼M26

    ID-BIO-106

    Indonesia

    x

    x

    ▼M24

    KR-BIO-106

    Repubblica di Corea

    x

    MX-BIO-106

    Messico

    x

    PH-BIO-106

    Filippine

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «Organic Control System»

    1. Indirizzo: Trg cara Jovana Nenada 15, 24000 Subotica, Serbia

    2. Indirizzo internet: www.organica.rs

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    ME-BIO-162

    Montenegro

    x

    x

    RS-BIO-162

    Serbia

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «Organic crop improvement association»

    1. Indirizzo: 1340 North Cotner Boulevard, Lincoln, NE 68505-1838, Stati Uniti

    2. Indirizzo internet: http://www.ocia.org

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    GT-BIO-120

    Guatemala

    x

    x

    x

    JP-BIO-120

    Giappone

    x

    x

    MX-BIO-120

    Messico

    x

    x

    x

    NI-BIO-120

    Nicaragua

    x

    x

    x

    PE-BIO-120

    Perù

    x

    x

    x

    SV-BIO-120

    El Salvador

    x

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato III.

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «Organic Standard»

    1. Indirizzo: 38-B Velyka Vasylkivska St, office 20, Kyiv city, 01004 Ucraina

    2. Indirizzo internet: http://www.organicstandard.com.ua

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    AM-BIO-108

    Armenia

    x

    x

    AZ-BIO-108

    Azerbaigian

    x

    x

    BY-BIO-108

    Bielorussia

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    GE-BIO-108

    Georgia

    x

    x

    x

    KG-BIO-108

    Kirghizistan

    x

    x

    KZ-BIO-108

    Kazakhstan

    x

    x

    x

    MD-BIO-108

    Moldova

    x

    x

    RU-BIO-108

    Russia

    x

    x

    x

    TJ-BIO-108

    Tagikistan

    x

    x

    UA-BIO-108

    Ucraina

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UZ-BIO-108

    Uzbekistan

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «Organización Internacional Agropecuaria»

    1. Indirizzo: Av. Santa Fe 830, B1641ABN, Acassuso, Buenos Aires, Argentina

    2. Indirizzo internet: http://www.oia.com.ar

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    AR-BIO-110

    Argentina

    x

    x

    BO-BIO-110

    Bolivia

    x

    x

    BR-BIO-110

    Brasile

    x

    x

    x

    CL-BIO-110

    Cile

    x

    x

    x

    EC-BIO-110

    Ecuador

    x

    x

    MX-BIO-110

    Messico

    x

    x

    PA-BIO-110

    Panama

    x

    x

    PE-BIO-110

    Perù

    x

    x

    PY-BIO-110

    Paraguay

    x

    x

    UY-BIO-110

    Uruguay

    x

    x

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «Organska Kontrola»

    1. Indirizzo: Dzemala Bijedića br.2, 71000 Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

    2. Indirizzo internet: http://www.organskakontrola.ba

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    BA-BIO-101

    Bosnia-Erzegovina

    x

    ►M26  x ◄

    x

    ME-BIO-101

    Montenegro

    x

    ►M26  x ◄

    x

    RS-BIO-101

    Serbia

    x

    ►M26  x ◄

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «ORSER»

    1. Indirizzo: Paris Caddesi No: 6/15, Ankara 06540, Turchia

    2. Indirizzo internet: http://orser.com.tr

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    TR-BIO-166

    Turchia

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd»

    1. Indirizzo: 15-6 Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0026, Giappone

    2. Indirizzo internet: http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    JP-BIO-167

    Giappone

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato III.

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    ▼M26 —————

    ▼M24

    «Quality Assurance International»

    1. Indirizzo: 9191 Towne Centre Drive, Suite 200, San Diego, CA 92122, Stati Uniti

    2. Indirizzo internet: http://www.qai-inc.com

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    MX-BIO-113

    Messico

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «Quality Partner»

    1. Indirizzo: Rue Hayeneux, 62, 4040 Herstal, Belgio

    2. Indirizzo internet: http://www.quality-partner.be

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    ID-BIO-168

    Indonesia

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione, alghe e vino

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «Soil Association Certification Limited»

    1. Indirizzo: South Plaza, Marlborough Street, Bristol, BS1 3NX, Regno Unito

    2. Indirizzo internet: http://www.soilassociation.org/certification

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    BS-BIO-142

    Bahamas

    x

    x

    BZ-BIO-142

    Belize

    x

    x

    CM-BIO-142

    Camerun

    x

    x

    CO-BIO-142

    Colombia

    x

    DZ-BIO-142

    Algeria

    x

    x

    EG-BIO-142

    Egitto

    x

    x

    GH-BIO-142

    Ghana

    x

    x

    HK-BIO-142

    Hong Kong

    x

    x

    IR-BIO-142

    Iran

    x

    x

    KE-BIO-142

    Kenya

    x

    x

    MW-BIO-142

    Malawi

    x

    x

    SG-BIO-142

    Singapore

    x

    x

    TH-BIO-142

    Thailandia

    x

    x

    UG-BIO-142

    Uganda

    x

    x

    VE-BIO-142

    Venezuela

    x

    VN-BIO-142

    Vietnam

    x

    x

    WS-BIO-142

    Samoa

    x

    x

    ZA-BIO-142

    Sud Africa

    x

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «Suolo e Salute srl»

    1. Indirizzo: Via Paolo Borsellino 12, 61032 Fano (PU) Italia

    2. Indirizzo internet: http://www.suoloesalute.it

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    ▼M26

    DO-BIO-150

    Repubblica dominicana

    x

    x

    EG-BIO-150

    Egitto

    x

    ▼M24

    SM-BIO-150

    San Marino

    x

    SN-BIO-150

    Senegal

    x

    UA-BIO-150

    Ucraina

    x

    ▼M26

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino.

    ▼M24

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    «TÜV Nord Integra»

    1. Indirizzo: Statiestraat 164, 2600 Berchem (Antwerp), Belgio

    2. Indirizzo internet: http://www.tuv-nord-integra.com

    3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    BF-BIO-160

    Burkina Faso

    x

    x

    CI-BIO-160

    Costa d'Avorio

    x

    x

    CM-BIO-160

    Camerun

    x

    x

    CW-BIO-160

    Curaçao

    x

    x

    EG-BIO-160

    Egitto

    x

    x

    JO-BIO-160

    Giordania

    x

    x

    MA-BIO-160

    Marocco

    x

    x

    MG-BIO-160

    Madagascar

    x

    x

    ML-BIO-160

    Mali

    x

    x

    SN-BIO-160

    Senegal

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

    ▼M25




    ALLEGATO V

    image image image




    ALLEGATO VI

    image image

    ▼B




    ALLEGATO VII



    Tavola di concordanza di cui all’articolo 20

    Regolamento (CE) n. 345/2008

    Regolamento (CE) n. 605/2008

    Presente regolamento

    Articolo 1, paragrafo 1

    Articolo 1

    Articolo 1, paragrafo 2

    Articolo 2, frase introduttiva e punto 1

    Articolo 2, frase introduttiva e punto 1

     

    Articolo 2, punto 2

     

    Articolo 2, punto 2

    Articolo 2, punto 3

     

    Articolo 2, punto 3

    Articolo 2, punto 4

     

    Articolo 2, punto 4

     

    Articolo 2, punto 5

    Articolo 2, punto 5

    Articolo 3

    Articolo 4

    Articolo 5

    Articolo 6

    Articolo 1

    Articolo 7

    Articolo 2, paragrafo 1

    Articolo 8, paragrafo 1

    Articolo 2, paragrafo 2

    Articolo 8, paragrafo 2

    Articolo 2, paragrafo 3

    Articolo 8, paragrafo 3

    Articolo 2, paragrafo 4

    Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2

    Articolo 8, paragrafo 4

    Articolo 2, paragrafo 5

     

    Articolo 9, paragrafo 1

    Articolo 2, paragrafo 6

     

    Articolo 9, paragrafi 3 e 4

    Articolo 10

    Articolo 11

    Articolo 12

    Articoli 3 e 4

    Articolo 13

    Articolo 5

    Articolo 14

    Articolo 6

    Articolo 15

    Articolo 16

    Articolo 17

    Articolo 7, paragrafo 1

    Articolo 7, paragrafo 2

    Articolo 18

    Articolo 19

    Articolo 3

    Articolo 8

    Articolo 20

    Articolo 4

    Articolo 9

    Articolo 21

    Allegato II

    Allegato I

    Allegato II

    Allegato I

    Allegato III

    Allegato IV

    Allegato I

    Allegato V

    Allegato II

    Allegato VI

    Allegato III

    Allegato IV

    Allegato VII



    ( 1 ) GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

    ( 2 ) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

    ( 3 ) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    ( 4 ) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

    ( 5 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

    ( 6 ) Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44).

    ( 7 ) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

    ( 8 ) Decisione 2004/563/CE, Euratom della Commissione, del 7 luglio 2004, che modifica il suo regolamento interno (GU L 251 del 27.7.2004, pag. 9).

    ( 9 ) Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la Striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

    ( 10 ) Gli ingredienti devono essere certificati da un organismo o da un'autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 o prodotti e certificati in un paese terzo riconosciuto a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento o prodotti e certificati nell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007.

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