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Document 02008R1235-20120701

Consolidated text: Regolamento (CE) n . 1235/2008 della Commissione dell’ 8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1235/2012-07-01

2008R1235 — IT — 01.07.2012 — 005.003


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1235/2008 DELLA COMMISSIONE

dell’8 dicembre 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(GU L 334, 12.12.2008, p.25)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 537/2009 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2009

  L 159

6

20.6.2009

 M2

REGOLAMENTO (UE) N. 471/2010 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2010

  L 134

1

1.6.2010

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 590/2011 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2011

  L 161

9

21.6.2011

 M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1084/2011 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 2011

  L 281

3

28.10.2011

►M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1267/2011 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2011

  L 324

9

7.12.2011

 M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 126/2012 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2012

  L 41

5

15.2.2012

►M7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 508/2012 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2012

  L 162

1

21.6.2012

►M8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 751/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 agosto 2012

  L 222

5

18.8.2012




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1235/2008 DELLA COMMISSIONE

dell’8 dicembre 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ( 1 ), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, l’articolo 38, lettera d), e l’articolo 40,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 stabiliscono le disposizioni generali che disciplinano le importazioni di prodotti biologici. Per garantire l’applicazione corretta e uniforme di tali disposizioni è opportuno definire le modalità di applicazione delle medesime.

(2)

Alla luce della considerevole esperienza acquisita dal 1992 in materia di importazione di prodotti che presentano garanzie equivalenti è opportuno concedere agli organismi e alle autorità di controllo un periodo relativamente breve per chiedere di essere inseriti nell’elenco previsto dall’articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 ai fini dell’equivalenza. In considerazione invece dell’assenza di esperienza nell’applicazione diretta delle norme comunitarie sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici al di fuori del territorio comunitario è opportuno concedere un periodo più lungo agli organismi e alle autorità di controllo che chiedono di essere inseriti nell’elenco previsto dall’articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007 ai fini della conformità. È quindi opportuno prevedere un periodo più lungo per la trasmissione delle domande e il loro esame.

(3)

Per i prodotti importati a norma dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007 gli operatori devono essere in grado di fornire documenti giustificativi di cui occorre stabilire il modello. È necessario che i prodotti importati in applicazione dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 siano scortati da un certificato di ispezione. Occorre pertanto stabilire le modalità relative al rilascio di tale certificato. È necessario inoltre stabilire una procedura che permetta di coordinare a livello comunitario alcuni controlli sui prodotti importati dai paesi terzi e destinati ad essere commercializzati nella Comunità come prodotti biologici.

(4)

A norma del regolamento (CE) n. 345/2008 della Commissione, del 17 aprile 2008, che stabilisce modalità d’applicazione del regime d’importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ( 2 ), i paesi figuranti nell’elenco dei paesi terzi dai quali era autorizzata l’importazione nella Comunità di prodotti da commercializzare come prodotti biologici erano l’Argentina, l’Australia, il Costa Rica, l’India, Israele, la Nuova Zelanda e la Svizzera. La Commissione ha riesaminato la situazione di tali paesi alla luce dei criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 834/2007, tenendo conto delle norme di produzione applicate e dell’esperienza acquisita con l’importazione di prodotti biologici dai medesimi paesi terzi che figuravano in precedenza nell’elenco previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Tale riesame ha permesso di concludere che le condizioni necessarie per l’inserimento nell’elenco dei paesi terzi previsto, a fini di equivalenza, dall’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, sono soddisfatte per l’Argentina, l’Australia, il Costa Rica, l’India, Israele e la Nuova Zelanda.

(5)

La Comunità europea e la Confederazione svizzera hanno concluso un accordo sul commercio di prodotti agricoli ( 3 ), approvato con la decisione 2002/309/CE del Consiglio e della Commissione ( 4 ). L’allegato 9 di tale accordo si applica ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico e stabilisce che ogni parte adotta i provvedimenti necessari a consentire l’importazione e l’immissione in commercio dei prodotti biologici conformi alle disposizioni legislative e regolamentari dell’altra parte. Per ragioni di chiarezza è opportuno inserire anche la Svizzera nell’elenco dei paesi terzi previsto ai fini dell’equivalenza dall’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007.

(6)

Le autorità degli Stati membri hanno acquisito una notevole esperienza e competenza in fatto di autorizzazione delle importazioni di prodotti biologici nel territorio della Comunità. È opportuno che tale esperienza sia messa a frutto per compilare e tenere aggiornati gli elenchi dei paesi terzi e degli organismi e delle autorità di controllo e dare alla Commissione la facoltà di tener conto delle relazioni trasmesse dagli Stati membri e da altri esperti. Occorre procedere ad una ripartizione dei compiti equa e proporzionata.

(7)

È altresì appropriato prevedere misure transitorie per le domande che la Commissione riceve dai paesi terzi anteriormente al 1o gennaio 2009, data alla quale il regolamento (CE) n. 834/2007 viene applicato.

(8)

Per non perturbare gli scambi internazionali e per agevolare la transizione tra le norme istituite dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e quelle previste dal regolamento (CE) n. 834/2007, è necessario prorogare la facoltà concessa agli Stati membri di concedere caso per caso agli importatori le autorizzazioni di commercializzazione dei loro prodotti sul mercato comunitario, fino a quando non siano state adottate le misure necessarie per il corretto funzionamento del nuovo regime di importazione, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007. È opportuno che tale facoltà sia gradualmente soppressa via via che viene compilato l’elenco degli organismi di controllo previsto dall’articolo citato.

(9)

Per migliorare la trasparenza e garantire la corretta applicazione del presente regolamento è opportuno predisporre un sistema elettronico di scambio di informazioni tra Commissione, Stati membri, paesi terzi e organismi e autorità di controllo.

(10)

Le modalità di applicazione previste dal presente regolamento sostituiscono quelle di cui al regolamento (CE) n. 345/2008 e al regolamento (CE) n. 605/2008 della Commissione, del 20 giugno 2008, che fissa le modalità d’applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l’importazione di prodotti provenienti dai paesi terzi ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ( 5 ). Occorre dunque abrogare i suddetti regolamenti e sostituirli con un nuovo regolamento.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità applicabili all’importazione di prodotti conformi e di prodotti che offrono garanzie equivalenti, ai sensi degli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «certificato di ispezione», il certificato di ispezione di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 che accompagna una partita;

2) «documento giustificativo», il documento previsto all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione ( 6 ) e all’articolo 6 del presente regolamento, il cui modello è riportato nell’allegato II del presente regolamento;

3) «partita», il quantitativo di prodotti di uno o più codici della nomenclatura combinata, scortato da un unico certificato di ispezione, inoltrato con lo stesso mezzo di trasporto e importato dallo stesso paese terzo;

4) «primo destinatario», la persona fisica o giuridica quale definita all’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 889/2008;

5) «verifica della partita», la verifica, da parte delle competenti autorità nazionali, del certificato di ispezione in applicazione dell’articolo 13 del presente regolamento e, se dette autorità lo ritengono opportuno, dei prodotti stessi per accertare l’osservanza dei requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007, del regolamento (CE) n. 889/2008 e del presente regolamento;

6) «autorità nazionali competenti», le autorità doganali o altre autorità, designate dallo Stato membro;

7) «relazione di valutazione», la relazione di valutazione di cui all’articolo 32, paragrafo 2, e all’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, redatta da un terzo indipendente che soddisfa le prescrizioni della norma ISO 17011 o da una autorità competente, che include le informazioni sulle analisi dei documenti con le descrizioni previste dall’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), e dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento, sulle verifiche d’ufficio, comprese le verifiche orientate al rischio, eseguite mediante osservazione diretta nei luoghi critici e in paesi terzi rappresentativi.



TITOLO II

IMPORTAZIONE DI PRODOTTI CONFORMI



CAPO 1

Elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità

Articolo 3

Compilazione e contenuto dell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità

1.  La Commissione redige un elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. L’elenco è pubblicato nell’allegato I del presente regolamento. Le modalità per la compilazione e la modifica dell’elenco sono definite dagli articoli 4, 16 e 17 del presente regolamento. L’elenco è pubblicato in Internet in conformità dell’articolo 16, paragrafo 4, e dell’articolo 17 del presente regolamento.

2.  L’elenco contiene, per ogni organismo e ogni autorità di controllo, tutte le informazioni necessarie per verificare se i prodotti immessi sul mercato comunitario sono stati controllati da un organismo o un’autorità di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e in particolare:

a) nome e indirizzo dell’organismo o dell’autorità di controllo, con indirizzo e-mail e sito Internet e numero di codice;

b) i paesi terzi interessati di cui i prodotti sono originari;

c) le categorie di prodotto per ogni paese terzo;

d) la durata di inclusione nell’elenco;

e) l’indirizzo del sito Internet su cui è disponibile l’elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo, con la situazione di questi ultimi in termini di certificazione e le categorie di prodotti, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata.

Articolo 4

Domanda di inclusione nell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità

1.  La Commissione esamina le domande di riconoscimento di un organismo di controllo o di un’autorità di controllo e di inclusione dei medesimi nell’elenco di cui all’articolo 3 in base alla specifica domanda presentata dal loro rappresentante. Per la compilazione del primo elenco sono presi in considerazione solo i fascicoli completi di domanda ricevuti anteriormente al ►M3  31 ottobre 2014 ◄ e redatti secondo il modello di domanda fornito dalla Commissione in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2. Per gli anni solari successivi sono presi in considerazione solo i fascicoli completi di domanda ricevuti anteriormente al 31 ottobre di ogni anno.

2.  Le domande possono essere presentate da organismi e autorità di controllo stabiliti nella Comunità o in un paese terzo.

3.  La domanda è costituita da un fascicolo tecnico che comprende tutte le informazioni necessarie per permettere alla Commissione di accertarsi che sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 per tutti i prodotti biologici destinati ad essere esportati nella Comunità, in particolare:

a) una presentazione generale delle attività dell’organismo o dell’autorità di controllo nel paese terzo o nei paesi terzi interessati, con una stima del numero di operatori interessati e un’indicazione del tipo e della quantità di prodotti agricoli e alimentari originari del paese terzo o dei paesi terzi, destinati ad essere esportati nella Comunità nell’ambito del regime previsto dall’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 834/2007;

b) una descrizione dettagliata delle modalità di attuazione dei titoli II, III e IV del regolamento (CE) n. 834/2007 e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 889/2008 nel paese terzo o in ciascuno dei paesi terzi interessati;

c) una copia della relazione di valutazione di cui all’articolo 32, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (CE) n. 834/2007:

i) che dimostra una valutazione positiva della capacità dell’organismo o dell’autorità di controllo di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 834/2007;

ii) che offre garanzie quanto agli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 12 del regolamento (CE) n. 834/2007;

iii) che garantisce che l’organismo o l’autorità di controllo soddisfano i requisiti di controllo e applicano le misure precauzionali previste al titolo IV del regolamento (CE) n. 889/2008; e

iv) che conferma che l’organismo o l’autorità di controllo hanno effettivamente realizzato le attività di controllo nel rispetto di tali condizioni e requisiti;

d) la prova che gli organismi o le autorità di controllo hanno notificato le proprie attività alle autorità del paese terzo interessato e il proprio impegno a rispettare i requisiti legali loro imposti da tali autorità;

e) l’indirizzo del sito Internet su cui è disponibile l’elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione e sulle categorie di prodotti, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata;

f) l’impegno di rispettare le disposizioni dell’articolo 5 del presente regolamento;

g) ogni altra informazione ritenuta pertinente dall’organismo o autorità di controllo o dalla Commissione.

4.  Quando esamina una domanda di inclusione degli organismi o autorità di controllo nell’elenco e durante tutto il periodo successivo al loro inserimento, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni come la presentazione di una o più relazioni di verifica in loco redatte da esperti indipendenti. Se presume l’esistenza di irregolarità la Commissione può inoltre far eseguire ad esperti che essa designa una verifica in loco in base a un’analisi dei rischi.

5.  La Commissione valuta se il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 3 e le informazioni di cui al paragrafo 4 sono soddisfacenti e può quindi decidere di riconoscere l’organismo o l’autorità di controllo e di inserirli nell’elenco. La decisione è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

Articolo 5

Gestione e revisione dell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità

1.  Per poter figurare nell’elenco di cui all’articolo 3 gli organismi o le autorità di controllo sono tenuti a:

a) comunicare alla Commissione eventuali modifiche delle misure che applicano, intervenute dopo la loro inclusione nell’elenco; essi sono tenuti a comunicare alla Commissione anche le domande di modifica delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, che li riguardano;

b) tenere a disposizione e comunicare, alla prima richiesta, ogni informazione sulle proprie attività di controllo nel paese terzo; dare accesso ai propri uffici e impianti agli esperti designati dalla Commissione;

c) trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale succinta alla Commissione; la relazione annuale aggiorna le informazioni contenute nel fascicolo tecnico di cui all’articolo 4, paragrafo 3; essa descrive in particolare le attività di controllo eseguite nei paesi terzi nel corso dell’anno precedente, i risultati ottenuti, le irregolarità o inadempienze rilevate e i provvedimenti correttivi adottati; essa contiene inoltre la relazione di valutazione più recente o l’aggiornamento più recente di tale relazione, che indica i risultati della regolare valutazione in loco, della sorveglianza e della ri-valutazione pluriennale di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007; la Commissione può chiedere ulteriori informazioni se lo ritiene necessario;

d) alla luce delle informazioni ricevute la Commissione può in qualsiasi momento modificare le specifiche applicabili all’organismo o all’autorità di controllo e può sospenderne l’inclusione nell’elenco di cui all’articolo 3; analoga decisione può essere adottata se l’organismo o autorità di controllo non ha fornito le informazioni richieste o ha rifiutato di sottoporsi a una verifica in loco;

e) mettere a disposizione degli interessati, su un sito Internet, un elenco costantemente aggiornato degli operatori e dei prodotti certificati come biologici.

2.  L’organismo o l’autorità di controllo che non trasmetta la relazione annuale di cui al paragrafo 1, lettera c), non tenga a disposizione o non comunichi tutte le informazioni relative al fascicolo tecnico, il sistema di controllo che applica o l’elenco aggiornato degli operatori e dei prodotti biologici che certifica, oppure che rifiuti di sottoporsi a una verifica in loco richiesta dalla Commissione entro un termine che questa stabilisce in funzione della gravità del problema e che in generale non può essere inferiore a 30 giorni, può essere soppresso dall’elenco degli organismi o delle autorità di controllo mediante una decisione adottata secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

Se un organismo o un’autorità di controllo non adotta tempestivamente i provvedimenti correttivi adeguati, la Commissione procede immediatamente alla sua soppressione dall’elenco.



CAPO 2

Documenti giustificativi necessari per l’importazione di prodotti conformi

Articolo 6

Documenti giustificativi

1.  I documenti giustificativi necessari per l’importazione di prodotti conformi ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007, sono compilati a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento in base al modello figurante nell’allegato II e contengono come minimo le indicazioni ivi riportate.

2.  L’originale del documento giustificativo è redatto da un organismo o un’autorità di controllo riconosciuti per il rilascio di tale documento in virtù della decisione di cui all’articolo 4.

3.  L’organismo o autorità che rilascia il documento giustificativo si attiene alle disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, e alle regole riportate nel modello, nelle note e nelle linee direttrici rese disponibili dalla Commissione attraverso il sistema informatico che permette gli scambi elettronici dei documenti, di cui all’articolo 17, paragrafo 1.



TITOLO III

IMPORTAZIONI DI PRODOTTI CHE OFFRONO GARANZIE EQUIVALENTI



CAPO 1

Elenco dei paesi terzi riconosciuti

Articolo 7

Compilazione e contenuto dell’elenco dei paesi terzi

1.  La Commissione redige un elenco di paesi terzi riconosciuti ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. L’elenco dei paesi riconosciuti figura nell’allegato III del presente regolamento. Le modalità per la compilazione e la modifica dell’elenco sono definite dagli articoli 8 e 16 del presente regolamento. Le modifiche dell’elenco sono pubblicate su Internet in conformità dell’articolo 16, paragrafo 4, e dell’articolo 17 del presente regolamento.

2.  L’elenco contiene, per ogni paese terzo, tutte le informazioni necessarie per verificare se i prodotti immessi sul mercato comunitario sono stati sottoposti al sistema di controllo del paese terzo riconosciuto a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e in particolare:

a) le categorie di prodotti controllati;

b) l’origine dei prodotti;

c) un riferimento alle norme di produzione applicate nel paese terzo;

d) l’autorità competente del paese terzo responsabile del sistema di controllo, con l’indirizzo postale, elettronico e sito Internet;

▼M7

e) i nomi e i siti Internet della o delle autorità di controllo o dell’organismo o degli organismi di controllo riconosciuti dall’autorità competente di cui alla lettera d) per l’esecuzione dei controlli;

f) i nomi, i siti Internet e i numeri di codice della o delle autorità o dell’organismo o degli organismi di controllo responsabili del rilascio dei certificati nel paese terzo per l’importazione nell’Unione;

▼B

g) la durata di inclusione nell’elenco.

Articolo 8

Domanda di inclusione nell’elenco dei paesi terzi

1.  La Commissione esamina le domande di inclusione di un paese terzo nell’elenco di cui all’articolo 7 in base alla specifica domanda presentata dal suo rappresentante.

2.  La Commissione è tenuta a esaminare esclusivamente le domande di inclusione che soddisfano i seguenti prerequisiti.

La domanda è accompagnata da un fascicolo tecnico che comprende tutte le informazioni necessarie per permettere alla Commissione di accertarsi che sono soddisfatte le condizioni previste all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 per i prodotti destinati ad essere esportati nella Comunità, in particolare:

a) informazioni generali sullo sviluppo della produzione biologica nel paese terzo, i prodotti ottenuti, la superficie coltivata, le regioni di produzione, il numero di produttori e le operazioni di trasformazione dei prodotti alimentari effettuate;

b) un’indicazione del tipo e delle quantità prevedibili di prodotti agricoli e alimentari biologici destinati ad essere esportati nella Comunità;

c) le norme di produzione applicate nel paese terzo e una valutazione della loro equivalenza con le norme applicate nella Comunità;

d) il sistema di controllo applicato nel paese terzo, in particolare le attività di monitoraggio e sorveglianza svolte dalle autorità competenti del paese terzo, insieme ad una valutazione dell’equivalenza di tale sistema in termini di efficacia rispetto al sistema di controllo applicato nella Comunità;

e) l’indirizzo Internet o un altro indirizzo dove è disponibile l’elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione e le categorie di prodotti considerate;

f) le informazioni che il paese terzo propone di inserire nell’elenco di cui all’articolo 7;

g) l’impegno di rispettare le disposizioni dell’articolo 9;

h) ogni altra informazione ritenuta pertinente dal paese terzo o dalla Commissione.

3.  Quando esamina una domanda di inclusione nell’elenco dei paesi terzi riconosciuti e durante tutto il periodo successivo al loro inserimento, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni come la presentazione di una o più relazioni di verifica in loco redatte da esperti indipendenti. Se presume l’esistenza di irregolarità la Commissione può inoltre far eseguire ad esperti che essa designa una verifica in loco in base a un’analisi dei rischi.

▼M7

4.  La Commissione valuta se il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 2 e le informazioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfacenti e può quindi decidere di riconoscere il paese terzo e di inserirlo nell’elenco per un periodo di tre anni. Se ritiene che le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dal presente regolamento continuino a essere soddisfatte, la Commissione può decidere di prorogare l’inclusione del paese terzo dopo tale triennio.

La decisione di cui al primo comma è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

▼B

Articolo 9

Gestione e revisione dell’elenco dei paesi terzi

1.  La Commissione è tenuta a esaminare una domanda di inclusione nell’elenco solo se il paese terzo si impegna ad accettare le seguenti condizioni:

a) dopo l’inclusione nell’elenco, il paese terzo è tenuto a comunicare alla Commissione eventuali modifiche relative alle misure in esso vigenti o alla loro applicazione, con particolare riferimento al sistema di controllo; il paese terzo è tenuto a comunicare alla Commissione anche le domande di modifica delle informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, che lo riguardano;

b) la relazione annuale di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, aggiorna le informazioni del fascicolo tecnico di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento; essa descrive in particolare le attività di monitoraggio e sorveglianza eseguite dall’autorità competente del paese terzo, i risultati ottenuti e i provvedimenti correttivi adottati;

c) alla luce delle informazioni ricevute la Commissione può in qualsiasi momento modificare le specifiche applicabili al paese terzo e sospenderne l’inclusione nell’elenco di cui all’articolo 7; analoga decisione può essere adottata se il paese terzo non ha fornito le informazioni richieste o ha rifiutato di sottoporsi a una verifica in loco.

2.  Il paese terzo che non trasmetta la relazione annuale di cui al paragrafo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, non tenga a disposizione o non comunichi tutte le informazioni relative al fascicolo tecnico, il sistema di controllo che applica oppure che rifiuti di sottoporsi a una verifica in loco richiesta dalla Commissione entro un termine che questa stabilisce in funzione della gravità del problema e che in generale non può essere inferiore a 30 giorni, può essere soppresso dall’elenco mediante decisione adottata secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.



CAPO 2

Elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza

Articolo 10

Compilazione e contenuto dell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza

1.  La Commissione redige un elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007. L’elenco figura nell’allegato IV del presente regolamento. Le modalità per la compilazione e la modifica dell’elenco sono definite dagli articoli 11, 16 e 17 del presente regolamento. L’elenco è pubblicato in Internet in conformità dell’articolo 16, paragrafo 4, e dell’articolo 17 del presente regolamento.

2.  L’elenco contiene, per ogni organismo e ogni autorità di controllo, tutte le informazioni necessarie per verificare se i prodotti immessi sul mercato comunitario sono stati controllati da un organismo di controllo o un’autorità di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e in particolare:

a) nome, indirizzo e numero di codice dell’organismo o dell’autorità di controllo, ed eventualmente l’indirizzo elettronico e il sito Internet;

b) i paesi terzi non figuranti nell’elenco di cui all’articolo 7, di cui i prodotti sono originari;

c) le categorie di prodotto per ogni paese terzo;

d) la durata di inclusione nell’elenco; e

e) l’indirizzo del sito Internet su cui è disponibile l’elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione, sulle categorie di prodotti, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata.

3.  In deroga al paragrafo 2, lettera b), i prodotti originari dei paesi terzi inseriti nell’elenco dei paesi terzi riconosciuti di cui all’articolo 7 e appartenenti ad una categoria che non figura in tale elenco possono essere inseriti nell’elenco di cui al presente articolo.

Articolo 11

Procedura per la domanda di inclusione nell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza

1.  La Commissione esamina le domande di inclusione dell’organismo di controllo o dell’autorità di controllo nell’elenco di cui all’articolo 10 in base alla specifica domanda presentata dal loro rappresentante, redatta sulla scorta del modello di domanda fornito dalla Commissione in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2. Per la compilazione del primo elenco sono prese in considerazione solo le domande complete ricevute anteriormente al 31 ottobre 2009. Per gli anni solari successivi la Commissione procede ad aggiornamenti regolari dell’elenco in base alle domande complete ricevute anteriormente al 31 ottobre di ogni anno.

2.  Le domande possono essere presentate da organismi e da autorità di controllo stabiliti nella Comunità o in un paese terzo.

3.  La domanda di inclusione consiste in un fascicolo tecnico che comprende tutte le informazioni necessarie per permettere alla Commissione di accertarsi che sono soddisfatte le condizioni previste all’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 per i prodotti destinati ad essere esportati nella Comunità, in particolare:

a) una presentazione generale delle attività dell’organismo o dell’autorità di controllo nel paese terzo o nei paesi terzi, con una stima del numero di operatori interessati e un’indicazione del tipo e della quantità di prodotti agricoli e alimentari destinati ad essere esportati nella Comunità nell’ambito del regime previsto dall’articolo 33, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007;

b) una descrizione delle norme di produzione e delle misure di controllo applicate nei paesi terzi, inclusa una valutazione dell’equivalenza di tali norme e misure con le disposizioni di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 834/2007 e delle relative modalità di applicazione stabilite dal regolamento (CE) n. 889/2008;

c) una copia della relazione di valutazione di cui all’articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 834/2007:

i) che dimostra una valutazione positiva della capacità dell’organismo di controllo o dell’autorità di controllo di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 33, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007;

ii) che conferma l’effettiva realizzazione delle sue attività di controllo nel rispetto di tali condizioni; e

iii) che dimostra e conferma l’equivalenza delle norme di produzione e delle misure di controllo di cui alla lettera b) del presente paragrafo;

d) la prova che gli organismi o le autorità di controllo hanno notificato le proprie attività alle autorità di ogni paese terzo interessato e il proprio impegno a rispettare i requisiti legali loro imposti da tali autorità;

e) l’indirizzo del sito Internet su cui è disponibile l’elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione, sulle categorie di prodotti, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata;

f) l’impegno di rispettare le disposizioni dell’articolo 12;

g) ogni altra informazione ritenuta pertinente dall’organismo o autorità di controllo o dalla Commissione.

4.  Quando esamina una domanda di inclusione degli organismi o autorità di controllo nell’elenco e durante tutto il periodo successivo al loro inserimento, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni come la presentazione di una o più relazioni di verifica in loco redatte da esperti indipendenti. Inoltre, se presume l’esistenza di irregolarità la Commissione può far eseguire ad esperti che essa designa una verifica in loco in base a un’analisi dei rischi.

5.  La Commissione valuta se il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 2 e le informazioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfacenti e può quindi decidere di riconoscere l’organismo o l’autorità di controllo e di inserirli nell’elenco. La decisione è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

Articolo 12

Gestione e revisione dell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza

1.  Per poter figurare nell’elenco di cui all’articolo 10 gli organismi o le autorità di controllo sono tenuti a:

a) comunicare alla Commissione eventuali modifiche delle misure che applicano, intervenute dopo la loro inclusione nell’elenco; essi sono tenuti a comunicare alla Commissione anche le domande di modifica delle informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, che li riguardano;

b) trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale succinta alla Commissione; la relazione annuale aggiorna le informazioni contenute nel fascicolo tecnico di cui all’articolo 11, paragrafo 3; essa descrive in particolare le attività di controllo eseguite nei paesi terzi nel corso dell’anno precedente, i risultati ottenuti, le irregolarità o infrazioni rilevate e i provvedimenti correttivi adottati; essa contiene inoltre la relazione di valutazione più recente o l’aggiornamento più recente di tale relazione, che indica i risultati della regolare valutazione in loco, della sorveglianza e della ri-valutazione pluriennale di cui all’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007; la Commissione può chiedere ulteriori informazioni se lo ritiene necessario;

c) alla luce delle informazioni ricevute la Commissione può in qualsiasi momento modificare le specifiche applicabili all’organismo o all’autorità di controllo e può sospenderne l’inclusione nell’elenco di cui all’articolo 10; analoga decisione può essere adottata se l’organismo o autorità di controllo non ha fornito le informazioni richieste o ha rifiutato di sottoporsi a una verifica in loco;

d) mettere a disposizione degli interessati, con mezzi elettronici, un elenco costantemente aggiornato degli operatori e dei prodotti certificati come biologici.

▼M5

2.  In conformità alla procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, un organismo o un’autorità di controllo, o un riferimento a una specifica categoria di prodotto o un a paese terzo specifico in relazione a detto organismo o detta autorità di controllo, può essere soppresso dall’elenco di cui all’articolo 10 del presente regolamento nei seguenti casi:

a) se la relazione annuale di cui al paragrafo 1, lettera b), non è pervenuta alla Commissione entro il 31 marzo;

b) se l’organismo o l’autorità di controllo non notifica tempestivamente alla Commissione le modifiche al fascicolo tecnico;

c) se non fornisce informazioni alla Commissione durante le indagini su un caso di irregolarità;

d) se non ha adottato provvedimenti correttivi adeguati in risposta alle irregolarità e alle infrazioni constatate;

e) se rifiuta di sottoporsi a una verifica in loco richiesta dalla Commissione o se una verifica in loco ha esito negativo a seguito del malfunzionamento sistematico delle misure di controllo;

f) in qualsiasi altra situazione che presenti il rischio di fuorviare il consumatore circa la vera natura dei prodotti certificati dall’organismo o dall’autorità di controllo.

Se un organismo di controllo o un’autorità di controllo non adotta tempestivamente i provvedimenti correttivi adeguati a seguito di una richiesta della Commissione entro un periodo da essa stabilito in funzione della gravità del problema e che in generale non può essere inferiore a 30 giorni, la Commissione procede immediatamente alla sua soppressione dall’elenco in conformità alla procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. La decisione di soppressione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non appena possibile la Commissione rende pubblico l’elenco modificato con ogni idoneo mezzo tecnico, compresa la pubblicazione su Internet.

▼B



CAPO 3

Immissione in libera pratica di prodotti importati nell’ambito del regime di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007

Articolo 13

Certificato di ispezione

1.  L’immissione in libera pratica nella Comunità di una partita di prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, importata nell’ambito del regime di cui all’articolo 33 del medesimo regolamento, è subordinata:

a) alla presentazione dell’originale del certificato di ispezione alla competente autorità nazionale; e

b) alla verifica della partita da parte della competente autorità nazionale e alla vidimazione del certificato di ispezione in conformità del paragrafo 8 del presente articolo.

2.  L’originale del certificato di ispezione è redatto in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, e dei paragrafi da 3 a 7 del presente articolo, secondo il modello e le note figuranti nell’allegato V. Il modello, le note e le linee direttrici di cui all’articolo 17, paragrafo 2, sono forniti dalla Commissione attraverso il sistema informatico che permette gli scambi elettronici dei documenti previsto all’articolo 17.

3.  Il certificato di ispezione è accettato soltanto se è stato rilasciato:

a) dall’autorità o dall’organismo di controllo riconosciuti ai fini del rilascio del certificato di ispezione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, in un paese terzo riconosciuto a norma dell’articolo 8, paragrafo 4; oppure

b) dall’autorità o l’organismo di controllo del paese terzo figurante nell’elenco dei paesi terzi riconosciuti a norma dell’articolo 11, paragrafo 5.

4.  L’autorità o l’organismo che emette il certificato di ispezione può rilasciare il certificato e vidimare la dichiarazione indicata nella casella 15 del certificato soltanto dopo:

a) aver eseguito un controllo documentale in base a tutti i documenti di controllo pertinenti compreso, in particolare, il piano di produzione dei prodotti, i documenti di trasporto e i documenti commerciali; e

b) dopo aver eseguito un controllo fisico della partita o aver ricevuto un’espressa dichiarazione dell’esportatore che dichiara che la partita è stata prodotta e/o preparata in conformità dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007; l’autorità o l’organismo di controllo procede ad una verifica della credibilità di tale dichiarazione, basata sull’analisi del rischio.

Inoltre l’autorità o l’organismo di controllo attribuisce un numero di serie a ciascun certificato rilasciato e tiene un registro dei certificati rilasciati in ordine cronologico.

5.  Il certificato di ispezione è redatto in una lingua ufficiale della Comunità e compilato, ad eccezione del timbro e della firma, interamente a macchina o in stampatello.

Il certificato di ispezione è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Se necessario, le competenti autorità nazionali possono richiedere una traduzione del certificato in una delle sue lingue ufficiali.

Il certificato è invalidato in caso di modifiche o cancellature non certificate.

6.  Il certificato di ispezione è rilasciato in un unico esemplare originale.

Il primo destinatario o, ove del caso, l’importatore possono farne una copia a fini di informazione dell’autorità o dell’organismo di controllo conformemente all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 889/2008. Tale copia reca l’indicazione «COPIA» o «DUPLICATO», stampata o apposta mediante timbro.

7.  Per i prodotti importati nell’ambito del regime transitorio di cui all’articolo 19 del presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni:

a) il certificato di ispezione di cui al paragrafo 3, lettera b), al momento della presentazione prevista al paragrafo 1 reca, nella casella 16, la dichiarazione della competente autorità nazionale che ha concesso l’autorizzazione secondo la procedura di cui all’articolo 19;

b) la competente autorità nazionale che ha concesso l’autorizzazione può delegare la competenza di effettuare la dichiarazione della casella 16 all’autorità o all’organismo che esercita il controllo sull’importatore a norma delle misure di controllo stabilite nel titolo V del regolamento (CE) n. 834/2007, o alle autorità designate come competenti autorità nazionali;

c) la dichiarazione della casella 16 non è richiesta:

i) se l’importatore presenta un documento originale, rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro che ha concesso l’autorizzazione a norma dell’articolo 19 del presente regolamento, comprovante che la partita è coperta da tale autorizzazione; oppure

ii) se l’autorità nazionale che ha concesso l’autorizzazione di cui all’articolo 19 presenta direttamente all’autorità incaricata della verifica della partita prove soddisfacenti che la partita è coperta da tale autorizzazione; questa procedura di presentazione diretta delle prove è facoltativa per lo Stato membro che ha concesso l’autorizzazione;

d) il documento comprovante quanto richiesto alla lettera c), punti i) e ii), comprende:

i) il numero di riferimento dell’autorizzazione di importazione e la data di scadenza della medesima;

ii) il nome e l’indirizzo dell’importatore;

iii) il paese terzo di origine;

iv) gli estremi dell’organismo o dell’autorità emittente e, se diversi, gli estremi dell’autorità o dell’organismo di controllo nel paese terzo;

v) il nome dei prodotti in questione.

8.  Al momento della verifica della partita, l’originale del certificato di ispezione è vidimato dalle competenti autorità nazionali nella casella 17 e restituito alla persona che lo ha presentato.

9.  Al ricevimento della partita, il primo destinatario compila la casella 18 dell’originale del certificato di ispezione per attestare che il ricevimento della partita è stato effettuato in conformità dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.

Il primo destinatario invia quindi l’originale del certificato all’importatore ivi indicato nella casella 11, ai fini del rispetto della condizione di cui all’articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007, a meno che il certificato non debba accompagnare ulteriormente la partita di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

10.  Il certificato di ispezione può essere compilato con mezzi elettronici secondo il metodo che lo Stato membro mette a disposizione delle autorità o organismi di controllo. Le autorità nazionali competenti possono esigere che i certificati di ispezione elettronici siano accompagnati da una firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ). In tutti gli altri casi, le autorità competenti esigono una firma elettronica che offre garanzie equivalenti per quanto riguarda le funzionalità attribuite ad una firma, applicando le norme e le condizioni previste dalle disposizioni della Commissione relative ai documenti elettronici e digitalizzati, di cui alla decisione 2004/563/CE, Euratom della Commissione ( 8 ).

Articolo 14

Procedure doganali speciali

1.  Se una partita proveniente da un paese terzo è assegnata al regime di deposito doganale o di perfezionamento attivo mediante un sistema di sospensione quale previsto dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 9 ), e forma oggetto di una o più preparazioni ai sensi dell’articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 834/2007, prima dell’esecuzione della prima preparazione alla partita si applicano le misure di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.

La preparazione può comprendere operazioni quali:

a) il confezionamento o il riconfezionamento; oppure

b) l’etichettatura relativa alla presentazione del metodo di produzione biologico.

Dopo tale preparazione, l’originale vidimato del certificato di ispezione scorta la partita ed è presentato alla competente autorità nazionale che verifica la partita ai fini dell’immissione in libera pratica.

Al termine di tale procedura, l’originale del certificato di ispezione è restituito, ove del caso, all’importatore che figura nella casella 11 del certificato ai fini del rispetto della condizione di cui all’articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007.

2.  Se, in forza di una procedura doganale sospensiva ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92, una partita proveniente da un paese terzo è destinata a essere suddivisa in più lotti in uno Stato membro prima dell’immissione in libera pratica nella Comunità, prima che sia effettuata la suddivisione alla partita si applicano le misure di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.

Per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione della partita, alla competente autorità nazionale è presentato un estratto del certificato di ispezione conforme al modello e alle note riportati nell’allegato VI. L’estratto del certificato di ispezione è vidimato dalla competente autorità nazionale nella casella 14.

La persona identificata come l’importatore originario della partita, indicato nella casella 11 del certificato di ispezione, conserva una copia di ogni estratto vidimato del certificato di ispezione unitamente all’originale del certificato medesimo. Tale copia reca l’indicazione «COPIA» o «DUPLICATO», stampata o apposta mediante timbro.

Dopo la suddivisione della partita, l’originale vidimato di ciascun estratto del certificato di ispezione scorta il lotto in questione ed è presentato alla competente autorità nazionale, che verifica il lotto ai fini dell’immissione in libera pratica.

Al ricevimento del lotto, il destinatario compila la casella 15 dell’originale dell’estratto del certificato di ispezione per attestare che il ricevimento del lotto è stato effettuato in conformità dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.

Il destinatario di un lotto tiene a disposizione dell’autorità e/o dell’organismo di controllo per un periodo minimo di due anni l’estratto del certificato di ispezione.

3.  Le operazioni di preparazione e suddivisione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono eseguite in conformità delle disposizioni pertinenti di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo IV del regolamento (CE) n. 889/2008.

▼M5

Articolo 15

Prodotti non conformi

1.  Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell’Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dalle etichettatura, dai documenti di accompagnamento e dalla pubblicità di tali prodotti.

2.  Fatte salve le misure o azioni da attuare in conformità dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007, in caso di sospette infrazioni e irregolarità alle disposizioni stabilite in detto regolamento per quanto riguarda la conformità dei prodotti importati a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, l’importatore adotta tutte le misure necessarie a norma dell’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008.

L’importatore e l’organismo o l’autorità di controllo che ha rilasciato il certificato di ispezione di cui all’articolo 13 del presente regolamento informano immediatamente gli organismi e le autorità di controllo, le autorità competenti degli Stati membri interessati e dei paesi terzi che partecipano alla produzione biologica dei prodotti in questione nonché, ove opportuno, la Commissione. L’autorità o l’organismo di controllo può esigere che il prodotto non sia immesso sul mercato con indicazioni relative al metodo di produzione biologico finché le informazioni ricevute dall’operatore o da altre fonti consentano di appurare che il dubbio è stato eliminato.

3.  Fatte salve le misure o azioni da attuare in conformità dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007, se un organismo o un’autorità di controllo di uno Stato membro o di un paese terzo nutre sospetti fondati su un’infrazione o irregolarità alle disposizioni stabilite in detto regolamento per quanto riguarda la conformità dei prodotti importati a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, adotta tutti i provvedimenti necessari conformemente all’articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 e ne informa immediatamente gli organismi e le autorità di controllo, le autorità competenti degli Stati membri interessati e dei paesi terzi che partecipano alla produzione biologica dei prodotti in questione nonché la Commissione.

▼B



TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 16

Valutazione delle domande e pubblicazione degli elenchi

1.  La Commissione esamina le domande ricevute a norma degli articoli 4, 8 e 11 coadiuvata dal comitato per la produzione biologica di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 (in appresso «il comitato»). Il comitato adotta a tal fine uno specifico regolamento interno.

Per assisterla nell’esame delle domande e nella gestione e revisione degli elenchi la Commissione costituisce un gruppo di esperti formato da esperti governativi e esperti privati.

2.  Per ogni domanda ricevuta, dopo aver debitamente consultato gli Stati membri secondo il regolamento interno specifico, la Commissione nomina due Stati membri correlatori. La Commissione ripartisce le domande tra gli Stati membri in proporzione al numero di voti di cui dispone ogni Stato membro nel comitato per la produzione biologica. Gli Stati membri correlatori esaminano i documenti e le informazioni relativi alla domanda previsti agli articoli 4, 8 e 11 e redigono una relazione. Per la gestione e la revisione degli elenchi, esaminano anche le relazioni annuali e tutte le altre informazioni di cui agli articoli 5, 9 e 12, relative all’inclusione negli elenchi.

3.  Tenendo conto dei risultati dell’esame effettuato dagli Stati membri correlatori la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, in merito al riconoscimento dei paesi terzi, degli organismi o delle autorità di controllo, alla loro inclusione negli elenchi o alla modifica degli elenchi stessi, come pure in merito all’assegnazione di un numero di codice a detti organismi e dette autorità di controllo. Le decisioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4.  La Commissione rende pubblici gli elenchi con ogni idoneo mezzo tecnico, compresa la pubblicazione su Internet.

Articolo 17

Comunicazione

1.  Per la trasmissione dei documenti o delle altre informazioni di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al presente regolamento alla Commissione o agli Stati membri, le autorità competenti dei paesi terzi, le autorità e gli organismi di controllo si avvalgono dei mezzi di trasmissione elettronica. Essi usano, se disponibili, i sistemi di trasmissione elettronica specifici forniti dalla Commissione o dagli Stati membri. Anche la Commissione e gli Stati membri si avvalgono di tali sistemi di trasmissione elettronica per scambiarsi i documenti pertinenti.

2.  Per quanto riguarda la forma e il contenuto dei documenti e delle informazioni di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al presente regolamento, la Commissione redige, se del caso, linee direttrici, modelli e questionari e li mette a disposizione attraverso i sistemi informatici di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le linee direttrici, i modelli e i questionari sono adattati e aggiornati dalla Commissione che ne informa preventivamente gli Stati membri e le autorità competenti dei paesi terzi, nonché gli organismi e le autorità di controllo riconosciuti in conformità del presente regolamento.

3.  Il sistema informatico di cui al paragrafo 1 permette di raccogliere le domande, i documenti e le informazioni previsti dal presente regolamento, comprese le autorizzazioni rilasciate a norma dell’articolo 19.

4.  I documenti giustificativi di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al presente regolamento, in particolare agli articoli 4, 8 e 11, sono conservati dalle autorità competenti dei paesi terzi, dalle autorità o organismi di controllo e tenuti a disposizione della Commissione e degli Stati membri per almeno i tre anni successivi all’anno dell’esecuzione dei controlli o del rilascio dei certificati di ispezione e dei documenti giustificativi.

5.  Se un documento o una procedura, previsti dagli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 o dalle relative modalità di applicazione, richiede la firma di una persona autorizzata o l’accordo di una persona in una o più fasi della procedura, i sistemi informatici istituiti per la trasmissione di tali documenti devono permettere di identificare ogni persona in modo inequivocabile ed offrire garanzie ragionevoli di inalterabilità del contenuto dei documenti, anche per le diverse fasi della procedura, in conformità della normativa comunitaria, in particolare della decisione 2004/563/CE, Euratom.



TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18

Disposizioni transitorie relative all’elenco dei paesi terzi

Le domande di inclusione dei paesi terzi presentate a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 345/2008 anteriormente al 1o gennaio 2009 sono considerate domande presentate ai sensi dell’articolo 8 del presente regolamento.

Il primo elenco di paesi terzi riconosciuti comprende l’Argentina, l’Australia, il Costa Rica, l’India, Israele, la Nuova Zelanda e la Svizzera. Non contiene i numeri di codice di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento. I numeri di codice sono aggiunti anteriormente al 1o luglio 2010 mediante aggiornamento dell’elenco a norma dell’articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 19

Disposizioni transitorie relative all’importazione equivalente di prodotti non originari di paesi terzi figuranti nell’elenco

1.  In conformità dell’articolo 40 del regolamento (CE) n. 834/2007 l’autorità competente di uno Stato membro può autorizzare gli importatori di tale Stato membro che abbiano comunicato la propria attività a norma dell’articolo 28 del citato regolamento, a immettere sul mercato prodotti importati da paesi terzi che non figurano nell’elenco di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento, purché l’importatore comprovi in maniera soddisfacente che sono soddisfatte le condizioni ivi previste all’articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b). ►M7  L’autorità competente di uno Stato membro può altresì concedere tali autorizzazioni, alle stesse condizioni, ai prodotti importati da un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 se i prodotti importati di cui trattasi non rientrano nelle categorie e/o nell’origine prevista per tale paese. ◄

Se dopo aver dato all’importatore e a ogni altro interessato la possibilità di presentare osservazioni considera che tali condizioni non siano più soddisfatte lo Stato membro revoca l’autorizzazione.

▼M5

Le autorizzazioni scadono al più tardi 12 mesi dopo la loro concessione, ad eccezione di quelle che sono già state concesse per un periodo più lungo anteriormente al 1o luglio 2012. ►M7  Le autorizzazioni concesse prima del 1o luglio 2012 scadono entro e non oltre il 1o luglio 2014. ◄

▼B

Il prodotto importato è scortato da un certificato di ispezione ai sensi dell’articolo 13 rilasciato dall’organismo o dall’autorità di controllo che è stato accettato per il rilascio del certificato di ispezione da parte dell’autorità competente dello Stato membro che concede l’autorizzazione. L’originale del certificato deve accompagnare la merce fino ai locali del primo destinatario. Successivamente l’importatore deve tenerlo a disposizione dell’organismo di controllo e, se del caso, dell’autorità di controllo, per almeno due anni.

2.  Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del presente articolo, fornendo ragguagli sulle norme di produzione e sui regimi di controllo di cui trattasi.

3.  Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, il comitato per la produzione biologica esamina un’autorizzazione concessa a norma del presente articolo. Se tale esame rileva che le condizioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 834/2007 non sono soddisfatte, la Commissione invita lo Stato membro che ha concesso l’autorizzazione a revocarla.

▼M5

4.  A decorrere dal 1o luglio 2013 gli Stati membri non concedono più le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, salvo se:

 i prodotti importati in esame sono merci la cui produzione biologica nel paese terzo è stata controllata da un organismo o un’autorità di controllo non figuranti nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 10, o

 i prodotti importati in esame sono merci la cui produzione biologica nel paese terzo è stata controllata da un organismo o un’autorità di controllo figuranti nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 10, ma dette merci non appartengono ad alcuna delle categorie di prodotti elencate nell’allegato IV per quanto concerne l’organismo o l’autorità di controllo di detto paese terzo.

▼B

5.  Gli Stati membri non concedono più autorizzazioni a norma del paragrafo 1 a partire dal ►M5  1o luglio 2014 ◄ .

▼M7 —————

▼B

Articolo 20

Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 345/2008 e (CE) n. 605/2008 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VII.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

ELENCO DEGLI ORGANISMI E DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO DESIGNATI AI FINI DELLA CONFORMITÀ E RELATIVE SPECIFICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 3




ALLEGATO II

MODELLO DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVIdi cui all’articolo 6, paragrafo 1Documento giustificativo fornito all’operatore a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, necessario per l’importazione di prodotti conformi a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1235/20081. Numero del documento:2. Nome e indirizzo dell’operatore:attività principale (produttore, trasformatore, importatore, ecc.):3. Nome, indirizzo e numero di codice dell’autorità/organismo di controllo:4. Categorie di prodotti/attività:Vegetali e prodotti vegetali:Animali e prodotti animali:Prodotti trasformati:5. definiti come:produzione biologica, prodotti in conversione e pure produzione non biologica, in caso di produzione/trasformazione parallela ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/20076. Periodo di validità:7. Data del controllo/dei controlli:Prodotti vegetali dal alProdotti animali dal alProdotti trasformati dal al8. Il presente documento è rilasciato a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, nonché dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1235/2008. L’operatore ha sottoposto le proprie attività a controllo e rispetta le condizioni stabilite dai suddetti regolamenti.Data, luogo:Firma per conto dell’autorità/organismo di controllo:

▼M7




ALLEGATO III

ELENCO DEI PAESI TERZI E RELATIVE SPECIFICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 7

ARGENTINA

1.

Categorie di prodotti :



Categoria di prodotti

Categoria come designata nell’allegato IV

Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati (1)

A

 

Animali vivi o prodotti animali non trasformati

B

A eccezione degli animali e dei prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la conversione biologica

Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (2)

D

A eccezione dei prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la conversione biologica

Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

F

 

(1)   Escluse le alghe marine.

(2)   Esclusi vino e lievito.

2.

Origine : prodotti delle categorie A, B e F e ingredienti dei prodotti della categoria D, ottenuti con il metodo di produzione biologico, prodotti in Argentina.

3.

Norme di produzione : Ley 25 127 sobre «Producción ecológica, biológica y orgánica».

4.

Autorità competente : Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar.

5.

Organismi di controllo :



Numero di codice

Nome

Sito Internet

AR-BIO-001

Food Safety SA

www.foodsafety.com.ar

AR-BIO-002

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SA (Argencert),

www.argencert.com

AR-BIO-003

Letis SA

www.letis.com.ar

AR-BIO-004

Organización Internacional Agropecuaria (OIA),

www.oia.com.ar

6.

Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

7.

Data di scadenza dell’inclusione : indeterminata.

AUSTRALIA

1.

Categorie di prodotti :



Categoria di prodotti

Categoria come designata nell’allegato IV

Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati (1)

A

 

Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (2)

D

Costituiti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale

Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

F

 

(1)   Escluse le alghe marine.

(2)   Esclusi vino e lievito.

2.

Origine : prodotti delle categorie A e F e ingredienti dei prodotti della categoria D, ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Australia.

3.

Norme di produzione : National standard for organic and bio-dynamic produce.

4.

Autorità competente : Australian Quarantine and Inspection Service, www.aqis.gov.au.

5.

Organismi di controllo :



Numero di codice

Nome

Sito Internet

AU-BIO-001

Australian Certified Organic Pty. Ltd

www.australianorganic.com.au

AU-BIO-002

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)

www.aqis.gov.au

AU-BIO-003

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

www.demeter.org.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic (NCO)

www.nasaa.com.au

AU-BIO-005

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

www.organicfoodchain.com.au

AU-BIO-006

AUS-QUAL Pty Ltd

www.ausqual.com.au

6.

Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

7.

Data di scadenza dell’inclusione : indeterminata.

CANADA

1.

Categorie di prodotti :



Categoria di prodotti

Categoria come designata nell’allegato IV

Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati

A

 

Animali vivi o prodotti animali non trasformati

B

 

Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (1)

D

 

Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi

E

 

Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

F

 

(1)   Escluso il vino.

2.

Origine : prodotti delle categorie A, B e F e ingredienti dei prodotti delle categorie D ed E, ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Canada.

3.

Norme di produzione : Organic Products Regulation.

4.

Autorità competente : Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca.

5.

Organismi di controllo :



Numero di codice

Nome

Sito Internet

CA-ORG-001

Atlantic Certified Organic Cooperative Limited (ACO)

www.atlanticcertifiedorganic.ca

CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.centifiedorganic.bc.ca

CA-ORG-003

CCOF Certification Services

www.ccof.org

CA-ORG-004

Centre for Systems Integration (CSI)

www.csi-ics.com

CA-ORG-005

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)

www.ccpb.it

CA-ORG-006

Ecocert Canada

www.ecocertcanada.com

CA-ORG-007

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)

www.fvopa.ca

CA-ORG-008

Global Organic Alliance

www.goa-online.org

CA-ORG-009

International Certification Services Incorporated (ICS)

www.ics-intl.com

CA-ORG-010

LETIS SA

www.letis.com.ar

CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://tilth.org

CA-ORG-012

Organic Certifiers

www.organiccertifiers.com

CA-ORG-013

Organic Crop Improvement Association (OCIA)

www.ocia.org

CA-ORG-014

Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)

www.opam-mb.com

CA-ORG-015

Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

www.pacscertifiedorganic.ca

CA-ORG-016

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)

www.ocpro.ca

CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

www.qai-inc.com

CA-ORG-018

Quality Certification Services (QCS)

www.qcsinfo.org

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

www.quebecvrai.org

CA-ORG-020

SAI Global Certification Services Limited

www.saiglobal.com

6.

Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

7.

Data di scadenza dell’inclusione : 30 giugno 2014.

COSTA RICA

1.

Categorie di prodotti :



Categoria di prodotti

Categoria come designata nell’allegato IV

Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati (1)

A

 

Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (2)

D

Solo prodotti vegetali trasformati

Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

F

 

(1)   Escluse le alghe marine.

(2)   Esclusi vino e lievito.

2.

Origine : prodotti delle categorie A e F e ingredienti dei prodotti della categoria D, ottenuti con il metodo di produzione biologico, prodotti in Costa Rica.

3.

Norme di produzione : Reglamento sobre la agricultura orgánica.

4.

Autorità competente : Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm.

5.

Organismi di controllo :



Numero di codice

Nome

Sito Internet

CR-BIO-001

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería

www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm

CR-BIO-002

BCS Oko-Garantie

www.bcs-oeko.com

CR-BIO-003

Eco-LOGICA

www.eco-logica.com

CR-BIO-004

Control Union Certifications

www.cuperu.com

CR-BIO-006

Primus Labs. Esta

www.primuslabs.com

6.

Organismi che rilasciano il certificato : Ministerio de Agricultura y Ganadería

7.

Data di scadenza dell’inclusione : indeterminata.

INDIA

1.

Categorie di prodotti :



Categoria di prodotti

Categoria come designata nell’allegato IV

Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati (1)

A

 

Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (2)

D

Costituiti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale

Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

F

 

(1)   Escluse le alghe marine.

(2)   Esclusi vino e lievito.

2.

Origine : prodotti delle categorie A e F e ingredienti dei prodotti della categoria D, ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in India.

3.

Norme di produzione : National Programme for Organic Production.

4.

Autorità competente : Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, www.apeda.com/organic.

5.

Organismi di controllo :



Numero di codice

Nome

Sito Internet

IN-ORG-001

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd

www.aditicert.NET

IN-ORG-002

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

www.aoca.in

IN-ORG-003

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd

www.bureauveritas.co.in

IN-ORG-004

Control Union Certifications

www.controlunion.com

IN-ORG-005

ECOCERT India Private Limited

www.ecocert.in

IN-ORG-006

Food Cert India Pvt. Ltd

www.foodcert.in

IN-ORG-007

IMO Control Private Limited

www.imo.ch

IN-ORG-008

Indian Organic Certification Agency (Indocert)

www.indocert.org

IN-ORG-009

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)

www.iscoporganiccertification.com

IN-ORG-010

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

www.laconindia.com

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd. (NOCA Pvt. Ltd)

www.nocaindia.com

IN-ORG-012

OneCert Asia Agri Certification private Limited

www.onecertasia.in

IN-ORG-013

SGS India Pvt. Ltd

www.in.sgs.com

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency

www.organicuttarakhand.org/certification.html

IN-ORG-015

Vedic Organic certification Agency

www.vediccertification.com

IN-ORG-016

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-018

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)

www.tnocd.NET

IN-ORG-019

TUV India Pvt. Ltd

www.tuvindia.co.in/0_mngmt_sys_cert/orgcert.htm

IN-ORG-020

Intertek India Pvt. Ltd

www.intertek.com

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

md.mpsoca@gmail.com

IN-ORG-022

Biocert India Pvt. Ltd, Indore

www.biocertindia.com

6.

Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

7.

Data di scadenza dell’inclusione : indeterminata.

ISRAELE

1.

Categorie di prodotti :



Categoria di prodotti

Categoria come designata nell’allegato IV

Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati (1)

A

 

Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (2)

D

Costituiti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale

Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

F

 

(1)   Escluse le alghe marine.

(2)   Esclusi vino e lievito.

2.

Origine :

prodotti delle categorie A e F e ingredienti dei prodotti della categoria D, ottenuti con il metodo di produzione biologico, prodotti in Israele o importati in Israele in provenienza:

 dall’Unione,

 o da un paese terzo nell’ambito di un regime riconosciuto equivalente in conformità alle disposizioni dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

3.

Norme di produzione : National Standard for organically grown plants and their products.

4.

Autorità competente : Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il.

5.

Organismi di controllo :



Numero di codice

Nome

Sito Internet

IL-ORG-001

Secal Israel Inspection and certification

www.skal.co.il

IL-ORG-002

Agrior Ltd.-Organic Inspection & Certification

www.agrior.co.il

IL-ORG-003

IQC Institute of Quality & Control

www.iqc.co.il

IL-ORG-004

Plant Protection and Inspection Services (PPIS)

www.ppis.moag.gov.il

IL-ORG-005

LAB-PATH Ltd

www.lab-path.co.il

6.

Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

7.

Data di scadenza dell’inclusione : indeterminata.

GIAPPONE

1.

Categorie di prodotti :



Categoria di prodotti

Categoria come designata nell’allegato IV

Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati (1)

A

 

Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (2)

D

Costituiti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale

Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

F

 

(1)   Escluse le alghe marine.

(2)   Escluso il vino.

2.

Origine : prodotti delle categorie A e F e ingredienti dei prodotti della categoria D, ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Giappone.

3.

Norme di produzione : Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No 1605 of the MAFF of October 27, 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No 1606 of MAFF of October 27, 2005).

4.

Autorità competenti : Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html e Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp.

5.

Organismi di controllo :



Numero di codice

Nome

Sito Internet

JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)

www.hyoyuken.org

JP-BIO-002

AFAS Certification Center Co., Ltd.

www.afasseq.com

JP-BIO-003

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association

www.koaa.or.jp

JP-BIO-004

Center of Japan Organic Farmers Group

www.yu-ki.or.jp

JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/organic

JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited.

http://ecocert.qai.jp

JP-BIO-007

Japan Certification Services, Inc.

www.pure-foods.co.jp

JP-BIO-008

OCIA Japan

www.ocia-jp.com

JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd

www.omicnet.com/index.html.en

JP-BIO-010

Organic Farming Promotion Association

www3.ocn.ne.jp/~yusuikyo

JP-BIO-011

ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification

www.axis-asac.NET

JP-BIO-012

Environmentally Friendly Rice Network

www.epfnetwork.org/okome

JP-BIO-013

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center

www.d-b.ne.jp/oitayuki

JP-BIO-014

AINOU

www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

JP-BIO-015

SGS Japan Incorporation

www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html

JP-BIO-017

Center for Eco-design Certification Co. Ltd

http://www.eco-de.co.jp/list.html

JP-BIO-018

Organic Certification Association

www.yuukinin.jimdo.com

JP-BIO-019

Japan Eco-system Farming Association

www.npo-jefa.com

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html

JP-BIO-021

Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability

www.accis.jp

JP-BIO-022

Organic Certification Organization Co. Ltd

www.oco45.NET

JP-BIO-023

Minkan Inasaku Kenkyujo Ninsyo Center

http://inasaku.or.tv/center/

JP-BIO-024

Aya town miyazaki, Japan

http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html

JP-BIO-025

Tokushima Organic Certified Association

http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

JP-BIO-026

Association of Certified Organic Hokkaido

http://www.acohorg.org/

6.

Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

7.

Data di scadenza dell’inclusione : 30 giugno 2013.

SVIZZERA

1.

Categorie di prodotti :



Categoria di prodotti

Categoria come designata nell’allegato IV

Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati (1)

A

A eccezione dei prodotti ottenuti durante il periodo di conversione biologica

Animali vivi o prodotti animali non trasformati

B

A eccezione dei prodotti ottenuti durante il periodo di conversione biologica

Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (2)

D

A eccezione dei prodotti contenenti un ingrediente di origine agricola ottenuto durante il periodo di conversione biologica

Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi

E

A eccezione dei prodotti contenenti un ingrediente di origine agricola ottenuto durante il periodo di conversione biologica

Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

F

 

(1)   Escluse le alghe marine.

(2)   Esclusi vino e lievito.

2.

Origine :

prodotti delle categorie A e F e ingredienti dei prodotti delle categorie D ed E, ottenuti con il metodo di produzione biologico, prodotti in Svizzera o importati in Svizzera in provenienza:

 dall’Unione,

 o da un paese terzo per il quale la Svizzera ha riconosciuto che i prodotti sono stati ivi ottenuti e controllati secondo norme equivalenti a quelle previste dalla normativa svizzera.

3.

Norme di produzione : ordinanza sull’agricoltura biologica e l’etichettatura dei prodotti vegetali e degli alimenti ottenuti secondo il metodo biologico.

4.

Autorità competente : Federal Office for Agriculture FOAG, Federal Office for Agriculture FOAG,http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en.

5.

Organismi di controllo :



Numero di codice

Nome

Sito Internet

CH-BIO-004

Institut für Marktökologie (IMO)

www.imo.ch

CH-BIO-006

bio.inspecta AG

www.bio-inspecta.ch

CH-BIO-038

ProCert Safety AG

www.procert.ch

CH-BIO-086

Bio Test Agro (BTA)

www.bio-test-agro.ch

6.

Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

7.

Data di scadenza dell’inclusione : indeterminata.

TUNISIA

1.

Categorie di prodotti :



Categoria di prodotti

Categoria come designata nell’allegato IV

Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati (1)

A

 

Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (2)

D

Costituiti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale

Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

F

 

(1)   Escluse le alghe marine.

(2)   Esclusi vino e lievito.

2.

Origine : prodotti delle categorie A e F e ingredienti dei prodotti della categoria D, ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Tunisia.

3.

Norme di produzione : Law No 99-30 of 5 April 1999 relating to Organic farming; Decree of the Minister for Agriculture of 28 February 2001, approving the standard specifications of the crop production according to the organic method.

4.

Autorità competente : Direction Générale de l’Agriculture Biologique (Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement); www.agriportail.tn.

5.

Organismi di controllo :



Numero di codice

Nome

Sito Internet

TN-BIO-001

Ecocert SA en Tunisie

www.ecocert.com

TN-BIO-002

Istituto Mediterraneo di Certificazione IMC

www.imcert.it

TN-BIO-003

BCS

www.bcs-oeko.com

TN-BIO-004

Lacon

www.lacon-institute.com

TN-BIO-005

Instituto per la certificazione etica e ambientale (ICEA)

www.icea.info

TN-BIO-006

Institut National de la Normalisation et de la Propriété Intellectuelle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-007

Suolo e Salute

www.suoloesalute.it

6.

Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

7.

Data di scadenza dell’inclusione : 30 giugno 2013.

STATI UNITI

1.

Categorie di prodotti :



Categoria di prodotti

Categoria come designata nell’allegato IV

Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati

A

L’importazione di mele e pere è subordinata alla presentazione di un apposito certificato rilasciato dall’autorità o dall’organismo di controllo competente, attestante che, durante il processo di produzione, i prodotti non hanno subito trattamenti antibiotici (ad esempio a base di tetraciclina o streptomicina) volti a contrastare il colpo di fuoco batterico

Animali vivi o prodotti animali non trasformati

B

 

Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (1)

D

L’importazione di mele e pere trasformate è subordinata alla presentazione di un apposito certificato rilasciato dall’autorità o dall’organismo di controllo competente, attestante che, durante il processo di produzione, i prodotti non hanno subito trattamenti antibiotici (ad esempio a base di tetraciclina o streptomicina) volti a contrastare il colpo di fuoco batterico

Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi

E

 

Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

F

 

(1)   Incluso il vino a decorrere dal 1o agosto 2012.

2.

Origine : prodotti delle categorie A, B e F e ingredienti dei prodotti delle categorie D ed E, ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati negli Stati Uniti o importati negli Stati Uniti in conformità con la legislazione statunitense.

3.

Norme di produzione : Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

4.

Autorità competente : United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov.

5.

Organismi di controllo :



Numero di codice

Nome

Sito Internet

US-ORG-001

A Bee Organic

www.abeeorganic.com

US-ORG-002

Agricultural Services Certified Organic

www.ascorganic.com/

US-ORG-003

Baystate Organic Certifiers

www.baystateorganic.org

US-ORG-004

BCS – Oko Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com/en_index.html

US-ORG-005

BioAgriCert

www.bioagricert.org/English/index.php

US-ORG-006

CCOF Certification Services

www.ccof.org

US-ORG-007

Colorado Department of Agriculture

www.colorado.gov

US-ORG-008

Control Union Certifications

www.skalint.com

US-ORG-009

Department of Plant Industry

www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification

US-ORG-010

Ecocert SA.

www.ecocert.com

US-ORG-011

Georgia Crop Improvement Association, Inc.

www.certifiedseed.org

US-ORG-012

Global Culture

www.globalculture.us

US-ORG-013

Global Organic Alliance, Inc.

www.goa-online.org

US-ORG-014

Global Organic Certification Services

www.globalorganicservices.com

US-ORG-015

Idaho State Department of Agriculture

www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

US-ORG-016

Indiana Certified Organic LLC

www.indianacertifiedorganic.com

US-ORG-017

International Certification Services, Inc.

www.ics-intl.com

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

www.agriculture.state.ia.us

US-ORG-019

Kentucky Department of Agriculture

www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

US-ORG-020

LACON GmbH

www.lacon-institut.com

US-ORG-022

Marin County

www.co.marin.ca.us/depts/ag/main/moca.cfm

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

www.mda.state.md.us/md_products/certified_md_organic_farms/index.php

US-ORG-024

Mayacert SA.

www.mayacert.com

US-ORG-025

Midwest Organic Services Association, Inc.

www.mosaorganic.org

US-ORG-026

Minnesota Crop Improvement Association

www.mncia.org

US-ORG-027

MOFGA Certification Services, LLC

www.mofga.org/

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

www.agr.mt.gov.organic/Program.asp

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics

US-ORG-030

Natural Food Certifiers

www.nfccertification.com

US-ORG-031

Nature’s International Certification Services

www.naturesinternational.com/

US-ORG-032

Nevada State Department of Agriculture

http://www.agri.state.nv.us

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services,

http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.state.nj.us/agriculture/

US-ORG-035

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html

US-ORG-036

NOFA—New York Certified Organic, LLC

http://www.nofany.org

US-ORG-037

Ohio Ecological Food and Farm Association

www.oeffa.org

US-ORG-038

OIA North America, LLC

www.oianorth.com

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture

www.oda.state.ok.us

US-ORG-040

OneCert

www.onecert.com

US-ORG-041

Oregon Department of Agriculture

www.oregon.gov/ODA/CID

US-ORG-042

Oregon Tilth Certified Organic

www.tilth.org

US-ORG-043

Organic Certifiers, Inc.

http://www.organiccertifiers.com

US-ORG-044

Organic Crop Improvement Association

www.ocia.org

US-ORG-045

Organic National & International Certifiers (ON&IC)

http://www.on-ic.com

US-ORG-046

Organizacion Internacional Agropecuraria

www.oia.com.ar

US-ORG-047

Pennsylvania Certified Organic

www.paorganic.org

US-ORG-048

Primuslabs.com

www.primuslabs.com

US-ORG-049

Pro-Cert Organic Systems, Ltd

www.pro-cert.org

US-ORG-050

Quality Assurance International

www.qai-inc.com

US-ORG-051

Quality Certification Services

www.QCSinfo.org

US-ORG-052

Rhode Island Department of Environmental Management

www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

US-ORG-053

Scientific Certification Systems

www.SCScertified.com

US-ORG-054

Stellar Certification Services, Inc.

http://demeter-usa.org/

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

www.agr.state.tx.us

US-ORG-056

Utah Department of Agriculture

http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

US-ORG-057

Vermont Organic Farmers, LLC

http://www.nofavt.org

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501

6.

Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

7.

Data di scadenza dell’inclusione : 30 giugno 2015.

NUOVA ZELANDA

1.

Categorie di prodotti :



Categoria di prodotti

Categoria come designata nell’allegato IV

Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati (1)

A

 

Animali vivi o prodotti animali non trasformati

B

A eccezione degli animali e dei prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la conversione biologica

Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (2)

D

A eccezione dei prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la conversione biologica

Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

F

 

(1)   Escluse le alghe marine.

(2)   Esclusi vino e lievito.

2.

Origine :

prodotti delle categorie A, B e F e ingredienti dei prodotti della categoria D, ottenuti con il metodo di produzione biologico, prodotti in Nuova Zelanda o importati in Nuova Zelanda in provenienza:

 dall’Unione,

 o da un paese terzo nell’ambito di un regime riconosciuto equivalente in conformità alle disposizioni dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007,

 o da un paese terzo le cui norme di produzione e il cui sistema di ispezione siano stati riconosciuti equivalenti al programma Official Organic Assurance del MAF in base alle garanzie e informazioni fornite dall’autorità competente di tale paese conformemente alle disposizioni del MAF e a condizione che siano importati soltanto ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico destinati a essere incorporati, nella misura massima del 5 % dei prodotti di origine agricola, in prodotti della categoria D preparati in Nuova Zelanda.

3.

Norme di produzione : MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

4.

Autorità competente : Ministry of Agriculture and Forestry (MAF), http://www.foodsafety.gov.nz/industry/sectors/organics/

5.

Organismi di controllo :



Numero di codice

Nome

Sito Internet

NZ-BIO-001

Ministry of Agriculture and Forestry (MAF)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

www.organiccertification.co.nz

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand

www.biogro.co.nz

6.

Organismi che rilasciano il certificato : Ministry of Agriculture and Forestry (MAF).

7.

Data di scadenza dell’inclusione : indeterminata.




ALLEGATO IV

ELENCO DEGLI ORGANISMI E DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO DESIGNATI AI FINI DELL’EQUIVALENZA E RELATIVE SPECIFICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 10

Ai fini del presente allegato, le categorie di prodotti sono designate dai seguenti codici.

A : Prodotti vegetali non trasformati

B : Animali vivi o prodotti animali non trasformati

C : Prodotti dell’acquacoltura e alghe marine

D : Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti ( 10 )

E : Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi (10) 

F : Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

Salvo diversamente specificato, per ciascun organismo o autorità di controllo al punto 2 sono indicati, in conformità all’articolo 10, paragrafo 2, lettera e), il sito Internet su cui è disponibile l’elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possono agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione e sulle categorie di prodotti interessate, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata.

«Abcert AG»

1. Indirizzo: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, Germania

2. Sito Internet: http://www.abcert.de

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Azerbaigian

AZ-BIO-137

x

x

Bielorussia

BY-BIO-137

x

Iran

IR-BIO-137

x

x

Russia

RU-BIO-137

x

Ucraina

UA-BIO-137

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Agreco R.F. Göderz GmbH»

1. Indirizzo: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen

2. Sito Internet: http://agrecogmbh.de

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Azerbaigian

AZ-BIO-151

x

Camerun

CM-BIO-151

x

x

Moldova

MD-BIO-151

x

x

Ghana

GH-BIO-151

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Albinspekt»

1. Indirizzo: Rruga Ded Gjon Luli, Pall. 5, Shk.1, Ap.8, 1000 Tirana, Albania

2. Sito Internet: http://www.albinspekt.com

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Albania

AL-BIO-139

x

x

Kosovo (1)

XK-BIO-139

x

x

(1)   Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Argencert SA»

1. Indirizzo: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso «B», C1072AAT Buenos Aires, Argentina

2. Sito Internet: http://www.argencert.co.ar

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Cile

CL-BIO-138

x

Paraguay

PY-BIO-138

x

Uruguay

UY-BIO-138

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Australian Certified Organic»

1. PO Box 530 — 766 Gympie Rd, Chermside QLD 4032, Australia

2. Sito Internet: http://www.australianorganic.com.au

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Australia

AU-BIO-107

x

Isole Cook

CK-BIO-107

x

Figi

FJ-BIO-107

x

x

Isole Falkland

FK-BIO-107

x

Hong Kong

HK-BIO-107

x

x

Corea del Sud

KR-BIO-107

x

Madagascar

MG-BIO-107

x

x

Papua Nuova Guinea

PG-BIO-107

x

x

Singapore

SG-BIO-107

x

x

Thailandia

TH-BIO-107

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Austria Bio Garantie GmbH»

1. Indirizzo: Ardaggerstr. 17/1, 3300 Amstetten, Austria

2. Sito Internet: http://www.abg.at

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Bosnia-Erzegovina

BA-BIO-131

x

Croazia

HR-BIO-131

x

Cuba

CU-BIO-131

x

Iran

IR-BIO-131

x

Giordania

JO-BIO-131

x

Kazakhstan

KZ-BIO-131

x

Kosovo (1)

XK-BIO-131

x

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

MK-BIO-131

x

Messico

MX-BIO-131

x

Moldova

MD-BIO-131

x

Montenegro

ME-BIO-131

x

Russia

RU-BIO-131

x

Serbia

RS-BIO-131

x

Turchia

TR-BIO-131

x

Ucraina

UA-BIO-131

x

Uzbekistan

ZU-BIO-131

x

(1)   Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«BCS Öko-Garantie GmbH»

1. Indirizzo: Cimbernstraße 21, 90402 Nürnberg, Germania

2. Sito Internet: http://www.bcs-oeko.com

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Albania

AL-BIO-141

x

x

Angola

AO-BIO-141

x

x

Bielorussia

BY-BIO-141

x

x

Bolivia

BO-BIO-141

x

x

Brasile

BR-BIO-141

x

x

x

Cambogia

KH-BIO-141

x

x

Ciad

TD-BIO-141

x

Cile

CL-BIO-141

x

x

x

x

Cina

CN-BIO-141

x

x

x

Colombia

CO-BIO-141

x

x

Costa d’Avorio

CI-BIO-141

x

Croazia

HR-BIO-141

x

Cuba

CU-BIO-141

x

x

x

Repubblica dominicana

DO-BIO-141

x

x

Ecuador

EC-BIO-141

x

x

x

x

Egitto

EG-BIO-141

x

x

El Salvador

SV-BIO-141

x

x

x

Etiopia

ET-BIO-141

x

x

Ghana

GH-BIO-141

x

Guatemala

GT-BIO-141

x

x

Honduras

HN-BIO-141

x

x

Hong Kong

HK-BIO-141

x

Iran

IR-BIO-141

x

x

x

Kenya

KE-BIO-141

x

Laos

LA-BIO-141

x

x

Lesotho

LS-BIO-141

x

x

Malawi

MW-BIO-141

x

x

Messico

MX-BIO-141

x

x

x

Moldova

MD-BIO-141

x

x

Mozambico

MZ-BIO-141

x

x

Nicaragua

NI-BIO-141

x

x

Panama

PA-BIO-141

x

x

Paraguay

PY-BIO-141

x

x

Perù

PE-BIO-141

x

x

x

Filippine

PH-BIO-141

x

x

Russia

RU-BIO-141

x

x

Arabia Saudita

SA-BIO-141

x

x

x

x

Senegal

SN-BIO-141

x

x

Serbia

RS-BIO-141

x

x

Sud Africa

ZA-BIO-141

x

x

x

Sudan

SD-BIO-141

x

x

Swaziland

SZ-BIO-141

x

x

Polinesia francese

PF-BIO-141

x

x

Taiwan

TW-BIO-141

x

x

Thailandia

TH-BIO-141

x

x

Turchia

TR-BIO-141

x

x

Uganda

UG-BIO-141

x

x

Uruguay

UY-BIO-141

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Bio Latina Certificadora»

1. Indirizzo: Av. Alfredo Benavides 330, Ofic. 203, Miraflores, Lima 18, Perù

2. Sito Internet: http://www.biolatina.com

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Perù

PE-BIO-118

x

x

Bolivia

BO-BIO-118

x

x

Nicaragua

NI-BIO-118

x

x

Honduras

HN-BIO-118

x

x

Colombia

CO-BIO-118

x

Guatemala

GT-BIO-118

x

x

Panama

PA-BIO-118

x

 

Messico

MX-BIO-118

x

x

Venezuela

VE-BIO-118

x

El Salvador

SV-BIO-118

x

 

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Bioagricert S.r.l.»

1. Indirizzo: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italia

2. Sito Internet: http://bioagricert.org

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Cina

CN-BIO-132

x

x

Polinesia francese

PF-BIO-132

x

x

Messico

MX-BIO-132

x

x

Serbia

RS-BIO-132

x

Corea del Sud

KR-BIO-132

x

x

Thailandia

TH-BIO-132

x

x

Ucraina

UA-BIO-132-

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«BioGro New Zealand Limited»

1. Indirizzo: PO Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Nuova Zelanda

2. Sito Internet: http://www.biogro.co.nz

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Niue

NU-BIO-130

x

x

Samoa

WS-BIO-130

x

x

Vanuatu

VU-BIO-130

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Bolicert Ltd.»

1. Indirizzo: Street Colon 756, floor 2, office 2 A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivia

2. Sito Internet: http://www.bolicert.org

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Bolivia

BO-BIO-126

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Caucacert Ltd»

1. Indirizzo: 2, Marshal Gelovani Street, 5th flour, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgia

2. Sito Internet: http://www.caucascert.ge

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Georgia

GE-BIO-117

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«CCOF Certification Services»

1. Indirizzo: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, USA

2. Sito Internet: http://www.ccof.org

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Canada

CA-BIO-105

x

x

Messico

MX-BIO-105

x

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«CCPB Srl»

1. Indirizzo: Via Jacopo Barozzi N.8, 40126 Bologna, Italia

2. Sito Internet: http://www.ccpb.it

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Cina

CN-BIO-102

x

x

Croazia

HR-BIO-102

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Center of Organic Agriculture in Egypt»

1. Indirizzo: 14 Ibrahim Shawarby St. New Nozha, P.O.Box 1535 Alf Maskan 11777, Cairo, Egitto

2. Sito Internet: http://www.coae-eg.com

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Egitto

EG-BIO-125

x

x

x

Arabia Saudita

SA-BIO-125

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«CERES Certification of Environmental Standards GmbH»

1. Indirizzo: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Germania

2. Sito Internet: http://www.ceres-cert.com

▼M8

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Albania

AL-BIO-140

x

x

Bolivia

BO-BIO-140

x

x

x

Bhutan

BT-BIO-140

x

x

Cile

CL-BIO-140

x

x

x

Cina

CN-BIO-140

x

x

x

Colombia

CO-BIO-140

x

x

x

Repubblica dominicana

DO-BIO-140

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-140

x

x

x

Egitto

EG-BIO-140

x

x

x

Etiopia

ET-BIO-140

x

x

x

Grenada

GD-BIO-140

x

x

x

Indonesia

ID-BIO-140

x

x

x

Giamaica

JM-BIO-140

x

x

x

Kenya

KE-BIO-140

x

x

x

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

MK-BIO-140

x

x

x

Messico

MX-BIO-140

x

x

x

Moldova

MD-BIO-140

x

x

x

Marocco

MA-BIO-140

x

x

x

Papua Nuova Guinea

PG-BIO-140

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-140

x

x

x

Perù

PE-BIO-140

x

x

x

Filippine

PH-BIO-140

x

x

x

Russia

RU-BIO-140

x

x

x

Ruanda

RW-BIO-140

x

x

x

Arabia Saudita

SA-BIO-140

x

x

x

Serbia

RS-BIO-140

x

x

x

Singapore

SG-BIO-140

x

x

x

Sud Africa

ZA-BIO-140

x

x

x

Santa Lucia

LC-BIO-140

x

x

x

Taiwan

TW-BIO-140

x

x

x

Tanzania

TZ-BIO-140

x

x

x

Thailandia

TH-BIO-140

x

x

x

Turchia

TR-BIO-140

x

x

x

Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

Ucraina

UA-BIO-140

x

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-140

x

x

x

Vietnam

VN-BIO-140

x

x

x

▼M7

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.»

1. Indirizzo: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Messico, C.P. 68026

2. Sito Internet: http://www.certimexsc.com

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Messico

MX-BIO-104

x

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Certisys»

1. Indirizzo: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgio

2. Sito Internet: http://www.certisys.eu

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Burkina Faso

BF-BIO-128

x

x

Ghana

GH-BIO-128

x

x

Mali

ML-BIO-128

x

x

Senegal

SN-BIO-128

x

x

Vietnam

VN-BIO-128

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Control Union Certifications»

1. Indirizzo: Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ, Zwolle, Paesi Bassi

2. Sito Internet: http://certification.controlunion.com

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Albania

AL-BIO-149

x

x

Cina

CN-BIO-149

x

x

Colombia

CO-BIO-149

x

x

Costa d’Avorio

CI-BIO-149

x

x

Repubblica dominicana

DO-BIO-149

x

x

Ecuador

EC-BIO-149

x

x

Etiopia

ET-BIO-149

x

x

Ghana

GH-BIO-149

x

x

Indonesia

ID-BIO-149

x

x

Iran

IR-BIO-149

x

x

Corea del Sud

KR-BIO-149

x

x

Kirghizistan

KG-BIO-149

x

x

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

MK-BIO-149

x

x

Malaysia

MY-BIO-149

x

x

Maurizio

MU-BIO-149

x

x

Messico

MX-BIO-149

x

x

Nepal

NP-BIO-149

x

x

Pakistan

PK-BIO-149

x

x

Paraguay

PY-BIO-149

x

x

Perù

PE-BIO-149

x

x

Filippine

PH-BIO-149

x

x

Singapore

SG-BIO-149

x

x

Sud Africa

ZA-BIO-149

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-149

x

x

Tanzania

TZ-BIO-149

x

x

Thailandia

TH-BIO-149

x

x

Timor Leste

TL-BIO-149

x

x

Turchia

TR-BIO-149

x

x

Ucraina

UA-BIO-149

x

x

Emirati arabi uniti

AE-BIO-149

x

x

Uruguay

UY-BIO-149

x

Vietnam

VN-BIO-149

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Doalnara Certified Organic Korea, LLC»

1. Indirizzo: 192-3 Jangyang-ri, Socho-myeon, Wonju-si, Gangwon, Corea del Sud

2. Sito Internet: http://dcok.systemdcok.or.kr

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Corea del Sud

KR-BIO-129

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Ecocert SA»

1. Indirizzo: BP 47, 32600 L’Isle-Jourdain, Francia

2. Sito Internet: http://www.ecocert.com

▼M8

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Algeria

DZ-BIO-154

x

x

Andorra

AD-BIO-154

x

Azerbaigian

AZ-BIO-154

x

x

Benin

BJ-BIO-154

x

x

Bosnia-Erzegovina

BA-BIO-154

x

x

Brasile

BR-BIO-154

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-154

x

x

Burundi

BI-BIO-154

x

x

Cambogia

KH-BIO-154

x

x

Camerun

CM-BIO-154

x

x

Canada

CA-BIO-154

x

Ciad

TD-BIO-154

x

Cina

CN-BIO-154

x

x

Colombia

CO-BIO-154

x

x

Comore

KM-BIO-154

x

x

Costa d’Avorio

CI-BIO-154

x

x

Croazia

HR-BIO-154

x

x

Cuba

CU-BIO-154

x

x

Repubblica dominicana

DO-BIO-154

x

x

Ecuador

EC-BIO-154

x

x

Figi

FJ-BIO-154

x

x

Ghana

GH-BIO-154

x

x

Guatemala

GT-BIO-154

x

x

Guinea

GN-BIO-154

x

x

Guyana

GY-BIO-154

x

x

Haiti

HT-BIO-154

x

India

IN-BIO-154

x

Indonesia

ID-BIO-154

x

x

Iran

IR-BIO-154

x

x

Giappone

JP-BIO-154

x

Kazakhstan

KZ-BIO-154

x

Kenya

KE-BIO-154

x

x

Kuwait

KW-BIO-154

x

x

Kirghizistan

KK-BIO-154

x

x

Laos

LA-BIO-154

x

x

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

MK-BIO-154

x

x

Madagascar

MG-BIO-154

x

x

Malawi

MW-BIO-154

x

x

Malaysia

MY-BIO-154

 

x

Mali

ML-BIO-154

x

x

Maurizio

MU-BIO-154

x

x

Messico

MX-BIO-154

x

x

Moldova

MD-BIO-154

x

x

Monaco

MC-BIO-154

x

Marocco

MA-BIO-154

x

x

Mozambico

MZ-BIO-154

x

x

Namibia

NA-BIO-154

x

Nepal

NP-BIO-154

x

x

Pakistan

PK-BIO-154

x

Paraguay

PY-BIO-154

x

x

Perù

PE-BIO-154

x

Filippine

PH-BIO-154

x

x

Russia

RU-BIO-154

x

Ruanda

RW-BIO-154

x

x

Sao Tomé e Principe

ST-BIO-154

x

x

Arabia Saudita

SA-BIO-154

x

x

Senegal

SN-BIO-154

x

x

Serbia

RS-BIO-154

x

x

Sud Africa

ZA-BIO-154

x

x

Sudan

SD-BIO-154

x

Swaziland

SZ-BIO-154

x

x

Siria

SY-BIO-154

x

x

Tanzania

TZ-BIO-154

x

x

Thailandia

TH-BIO-154

x

x

Togo

TG-BIO-154

x

x

Tunisia

TS-BIO-154

x

Turchia

TR-BIO-154

x

x

Uganda

UG-BIO-154

x

x

Ucraina

UA-BIO-154

x

Emirati arabi uniti

AE-BIO-154

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-154

x

Vanuatu

VU-BIO-154

x

Vietnam

VN-BIO-154

x

x

Zambia

ZM-BIO-154

x

x

Zimbabwe

ZW-BIO-154

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

▼M7

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Ecoglobe»

1. Indirizzo: 1, A. Khachaturyan Str., apt. 66, 0033 Yerevan, Armenia

2. Sito Internet: http://www.ecoglobe.am

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Armenia

AM-BIO-112

x

x

Russia

RU-BIO-112

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu»

1. Indirizzo: 160 Sok. 13/7 Bornova, 35040 Izmir, Turchia

2. Sito Internet: http://www.etko.org

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Azerbaigian

AZ-BIO-109

x

x

Georgia

GE-BIO-109

x

Kazakhstan

KZ-BIO-109

x

x

Russia

RU-BIO-109

x

x

Serbia

RS-BIO-109

x

x

Turchia

TR-BIO-109

x

x

x

Ucraina

UA-BIO-109

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)»

1. Indirizzo: P.O. Box 12311, Gainesville FL, 32604, Stati Uniti

2. Sito Internet: http://www.qcsinfo.org

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Ecuador

EC-BIO-144

x

x

Guatemala

GT-BIO-144

x

x

Honduras

HN-BIO-144

x

Messico

MX-BIO-144

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«IBD Certifications Ltd»

1. Indirizzo: Rua Dr. Costa Leite, 1351, 18602-110, Botucatu SP, Brasile

2. Sito Internet: http://www.ibd.com.br

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Brasile

BR-BIO-122

x

x

x

x

Cina

CN-BIO-122

x

x

Messico

MX-BIO-122

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«IMO Control Latinoamérica Ltda.»

1. Indirizzo: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivia

2. Sito Internet: http://www.imo.ch

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Bolivia

BO-BIO-123

x

x

Colombia

CO-BIO-123

x

Repubblica dominicana

DO-BIO-123

x

Guatemala

GT-BIO-123

x

Messico

MX-BIO-123

x

x

Nicaragua

NI-BIO-123

x

Perù

PE-BIO-123

x

x

Paraguay

PY-BIO-123

x

x

El Salvador

SV-BIO-123

x

Venezuela

VE-BIO-123

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«IMO Control Private Limited»

1. Indirizzo: No.3627, 1st Floor, 7th Cross, 13th «G» Main, H.A.L. 2nd Stage, Bangalore 560 008, India

2. Sito Internet: http://www.imo.ch

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Afghanistan

AF-BIO-147

x

x

Bangladesh

BD-BIO-147

x

x

Bhutan

BT-BIO-147

x

x

Indonesia

ID-BIO-147

x

x

Iran

IR-BIO-147

x

x

Nepal

NP-BIO-147

x

x

Pakistan

PK-BIO-147

x

x

Filippine

PH-BIO-147

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-147

x

x

Thailandia

TH-BIO-147

x

x

Vietnam

VN-BIO-147

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«IMO Institut für Marktökologie GmbH»

1. Indirizzo: Postfach 100 934, 78409 Konstanz, Germania

2. Sito Internet: http://www.imo.ch

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Armenia

AM-BIO-146

x

Azerbaigian

AZ-BIO-146

x

Turchia

TR-BIO-146

x

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Indocert»

1. Indirizzo: Thottumugham post, Aluva, Ernakulam, Kerala, India

2. Sito Internet: http://www.indocert.org

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

India

IN-BIO-148

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all’allegato III

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Institute for Marketecology (IMO)»

1. Indirizzo: Weststrasse 1, 8570 Weinfelden, Svizzera

2. Sito Internet: http://www.imo.ch

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Afghanistan

AF-BIO-143

x

x

x

Albania

AL-BIO-143

x

x

Bangladesh

BD-BIO-143

x

x

x

Bolivia

BO-BIO-143

x

x

Bosnia-Erzegovina

BA-BIO-143

x

x

Brasile

BR-BIO-143

x

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-143

x

Camerun

CM-BIO-143

x

Canada

CA-BIO-143

x

x

Cile

CL-BIO-143

x

x

x

x

x

Cina

CN-BIO-143

x

x

x

x

Colombia

CO-BIO-143

x

x

Repubblica democratica del Congo

CD-BIO-143

x

Costa d’Avorio

CI-BIO-143

x

x

Croazia

HR-BIO-143

x

x

x

x

Repubblica dominicana

DO-BIO-143

x

x

Ecuador

EC-BIO-143

x

x

El Salvador

SV-BIO-143

x

x

Etiopia

ET-BIO-143

x

x

Georgia

GE-BIO-143

x

x

Ghana

GH-BIO-143

x

x

Guatemala

GT-BIO-143

x

x

Haiti

HT-BIO-143

x

x

India

IN-BIO-143

x

x

Indonesia

ID-BIO-143

x

x

Giappone

JP-BIO-143

x

x

Giordania

JO-BIO-143

x

x

Kazakhstan

KZ-BIO-143

x

x

Kenya

KE-BIO-143

x

x

Kirghizistan

KG-BIO-143

x

x

Liechtenstein

LI-BIO-143

x

Mali

ML-BIO-143

x

Messico

MX-BIO-143

x

x

Marocco

MA-BIO-143

x

x

Namibia

NA-BIO-143

x

x

Nepal

NP-BIO-143

x

x

Nicaragua

NI-BIO-143

x

x

Niger

NE-BIO-143

x

x

Nigeria

NG-BIO-143

x

x

Territorio palestinese occupato

PS-BIO-143

x

x

Paraguay

PY-BIO-143

x

x

Perù

PE-BIO-143

x

x

x

Filippine

PH-BIO-143

x

x

Russia

RU-BIO-143

x

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-143

x

x

Sud Africa

ZA-BIO-143

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-143

x

x

Sudan

SD-BIO-143

x

x

Suriname

SR-BIO-143

x

Siria

SY-BIO-143

x

Tagikistan

TJ-BIO-143

x

x

Taiwan

TW-BIO-143

x

x

Tanzania

TZ-BIO-143

x

x

Thailandia

TH-BIO-143

x

Togo

TG-BIO-143

x

x

Uganda

UG-BIO-143

x

x

x

Ucraina

UA-BIO-143

x

x

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-143

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-143

x

x

Vietnam

VN-BIO-143

x

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione, gamberetti, vino e prodotti di cui all’allegato III

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«International Certification Services, Inc.»

1. Indirizzo: 301 5th Ave SE Medina, ND 58467, Stati Uniti

2. Sito Internet: http://www.ics-intl.com

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Canada

CA-BIO-111

x

x

Messico

MX-BIO-111

x

Polinesia francese

PF-BIO-111

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Istituto Certificazione Etica e Ambientale»

1. Indirizzo: Via Nazario Sauro 2, 40121 Bologna, Italia

2. Sito Internet: http://www.icea.info

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Albania

AL-BIO-115

x

x

Ecuador

EC-BIO-115

x

x

Giappone

JP-BIO-115

x

x

Libano

LB-BIO-115

x

Madagascar

MG-BIO-115

x

x

Malaysia

MY-BIO-115

x

Messico

MX-BIO-115

x

x

x

Moldova

MD-BIO-115

x

x

Russia

RU-BIO-115

x

x

x

San Marino

SM-BIO-115

 
 
 

x

 
 

Senegal

SN-BIO-115

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-115

x

 
 

x

 
 

Siria

SY-BIO-115

x

x

Thailandia

TH-BIO-115

x

Turchia

TR-BIO-115

x

x

Ucraina

UA-BIO-115

x

 
 

x

 
 

Emirati arabi uniti

AE-BIO-115

x

x

x

Uruguay

UY-BIO-115

x

x

Vietnam

VN-BIO-115

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.»

1. Indirizzo: Via C. Pisacane 32, 60019 Senigallia (AN), Italia

2. Sito Internet: http://www.imcert.it

▼M8

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Egitto

EG-BIO-136

x

x

x

Libano

LB-BIO-136

x

x

x

Marocco

MA-BIO-136

x

x

Siria

SY-BIO-136

x

Tunisia

TN-BIO-136

x

Turchia

TR-BIO-136

x

x

x

▼M7

4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Japan Organic and Natural Foods Association»

1. Indirizzo: Takegashi Bldg. 3rd Fl., 3-5-3 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Giappone

2. Sito Internet: http://jona-japan.org

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Cina

CN-BIO-145

x

x

Taiwan

TW-BIO-145

x

x

Giappone

JP-BIO-145

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Lacon GmbH»

1. Indirizzo: Brünnlesweg 19, 77654 Offenburg, Germania

2. Sito Internet: http://www.lacon-institut.com

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Azerbaigian

AZ-BIO-134

x

x

Bangladesh

BD-BIO-134

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-134

x

x

Croazia

HR-BIO-134

x

x

x

Ghana

GH-BIO-134

x

India

IN-BIO-134

x

Kazakhstan

KZ-BIO-134

x

Madagascar

MG-BIO-134

x

Mali

ML-BIO-134

x

Messico

MX-BIO-134

x

x

Marocco

MA-BIO-134

x

x

Namibia

NA-BIO-134

x

x

Nepal

NP-BIO-134

x

x

Russia

RU-BIO-134

x

Sud Africa

ZA-BIO-134

x

x

Togo

TG-BIO-134

x

Turchia

TR-BIO-134

x

x

Ucraina

UA-BIO-134

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Letis S.A.»

1. Indirizzo: Urquiza 1564, S2000ANR, Rosario, Santa Fe, Argentina

2. Sito Internet: http://www.letis.org

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Argentina

AR-BIO-135

x

Canada

CA-BIO-135

x

Paraguay

PY-BIO-135

x

x

Perù

PE-BIO-135

x

x

Uruguay

UY-BIO-135

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«LibanCert»

1. Indirizzo: Boulvard Kamil Chamoun — Baaklini Center — 4th floor, Chiah, Beirut, Libano

2. Sito Internet: http://www.libancert.org

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Iraq

IQ-BIO-114

x

x

Giordania

JO-BIO-114

x

x

Libano

LB-BIO-114

x

x

Siria

SY-BIO-114

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«NASAA Certified Organic Pty Ltd»

1. Indirizzo: Unit 7/3 Mount Barker Road, Stirling SA 5152, Australia

2. Sito Internet: http://www.nasaa.com.au

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Indonesia

ID-BIO-119

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-119

x

x

Nepal

NP-BIO-119

x

x

Papua Nuova Guinea

PG-BIO-119

x

x

Isole Salomone

SB-BIO-119

x

x

Timor Leste

TL-BIO-119

x

x

Samoa

WS-BIO-119

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«ÖkoP Zertifizierungs GmbH»

1. Indirizzo: Schlesische Straße 17d, 94315 Straubing, Germania

2. Sito Internet: http://www.oekop.de

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Serbia

RS-BIO-133

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Onecert, Inc.»

1. Indirizzo: 427 North 33rd Street, Lincoln, NE 68503-3217 USA

2. Sito Internet: http://www.onecert.com

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Nepal

NE-BIO-152

x

x

Samoa

WS-BIO-152

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Oregon Tilth»

1. Indirizzo: 260 SW Madison Ave, Ste 106, Corvallis, OR 97333, Stati Uniti

2. Sito Internet: http://tilth.org

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Canada

CA-BIO-116

x

Cile

CL-BIO-116

x

x

Cina

CN-BIO-116

x

Messico

MX-BIO-116

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Organic agriculture certification Thailand»

1. Indirizzo: 619/43 Kiatngamwong Building, Ngamwongwan Rd., Tambon Bangkhen, Muang District, Nonthaburi 11000, Thailandia

2. Sito Internet: http://www.actorganic-cert.or.th

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Indonesia

ID-BIO-121

x

x

Laos

LA-BIO-121

x

x

Thailandia

TH-BIO-121

x

x

Vietnam

VN-BIO-121

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Organic Certifiers»

1. Indirizzo: 6500 Casitas Pass Road, Ventura, CA 93001, USA

2. Sito Internet: http://www.organiccertifiers.com

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Corea del Sud

KR-BIO-106

x

x

Messico

MX-BIO-106

x

Filippine

PH-BIO-106

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Organic crop improvement association»

1. Indirizzo: 1340 North Cotner Boulevard, Lincoln, NE 68505-1838, USA

2. Sito Internet: http://www.ocia.org

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Canada

CA-BIO-120

x

x

Guatemala

GT-BIO-120

x

x

Giappone

JP-BIO-120

x

x

Messico

MX-BIO-120

x

x

Nicaragua

NI-BIO-120

x

x

Perù

PE-BIO-120

x

x

El Salvador

SV-BIO-120

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Organic Food Development Center»

1. Indirizzo: 8 Jiang-Wang-Miao St., Nanjing 210042, Cina

2. Sito Internet: http://www.ofdc.org.cn

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Cina

CN-BIO-103

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Organic Standard»

1. Indirizzo: 51-B, Bohdana Khmelnytskoho str., Kyiv, 010330, Ucraina

2. Sito Internet: http://www.organicstandard.com.ua

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Bielorussia

BY-BIO-108

x

x

Ucraina

UA-BIO-108

x

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Organización Internacional Agropecuaria»

1. Indirizzo: Av. Santa Fe 830 — (B1641ABN) — Acassuso, Buenos Aires — Argentina

2. Sito Internet: http://www.oia.com.ar

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Brasile

BR-BIO-110

x

Uruguay

UY-BIO-110

x

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Organska Kontrola»

1. Indirizzo: Hamdije Čemerlića 2/10, 71000 Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

2. Sito Internet: http://www.organskakontrola.ba

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Montenegro

ME-BIO-101

x

x

Serbia

RS-BIO-101

x

x

Bosnia-Erzegovina

BA-BIO-101

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«QC&I GmbH»

1. Indirizzo: Tiergartenstraße 32, 54595 Prüm, Germania

2. Sito Internet: http://www.qci.de

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Azerbaigian

AZ-BIO-153

x

x

Belize

BZ-BIO-153

x

x

Marocco

MA-BIO-153

x

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-153

x

x

Thailandia

TH-BIO-153

x

x

Ucraina

UA-BIO-153

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Quality Assurance International»

1. Indirizzo: 9191 Towne Centre Drive, Suite 200, San Diego, CA 92122, Stati Uniti

2. Sito Internet: http://www.qai-inc.com

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Canada

CA-BIO-113

x

x

Messico

MX-BIO-113

X

x

Paraguay

PY-BIO-113

X

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Soil Association Certification Limited»

1. Indirizzo: South Plaza, Marlborough Street, Bristol, BS1 3NX, Regno Unito

2. Sito Internet: http://www.soilassociation.org/certification

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Belize

BZ-BIO-142

x

x

Camerun

CM-BIO-142

x

Colombia

CO-BIO-142

x

Egitto

EG-BIO-142

x

x

Ghana

GH-BIO-142

x

x

Iran

IR-BIO-142

x

x

Kenya

KE-BIO-142

x

x

Sud Africa

ZA-BIO-142

x

x

Thailandia

TH-BIO-142

x

x

Uganda

UG-BIO-142

x

x

Venezuela

VE-BIO-142

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Suolo e Salute srl»

1. Indirizzo: Via Paolo Borsellino 12, 61032 Fano (PU) Italia

2. Sito Internet: http://www.suoloesalute.it

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Kazakhstan

KZ-BIO-150

x

Moldova

MD-BIO-150

x

San Marino

SM-BIO-150

x

Senegal

SN-BIO-150

x

Serbia

RS-BIO-150

x

Ucraina

UA-BIO-150

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

«Uganda Organic Certification Ltd.»

1. Indirizzo: P.O. Box 33743, Kampala, Uganda

2. Sito Internet: http://www.ugocert.org

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 
 

A

B

C

D

E

F

Uganda

UG-BIO-124

x

x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

▼B




ALLEGATO V

MODELLO DI CERTIFICATO DI ISPEZIONE

per l’importazione di prodotti biologici nella Comunità europea di cui all’articolo 13

Per stabilire il modello del certificato occorre determinarne:

 il testo,

 il formato (su un unico foglio),

 la disposizione e le dimensioni delle caselle.

CERTIFICATO DI CONTROLLO PER LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI BIOLOGICI NELLA COMUNITÀ EUROPEA1. Organismo o autorità emittente (nome e indirizzo)2. Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, articolo 33, paragrafo 2 o articolo 33, paragrafo 3 o regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, articolo 193. N. di serie del certificato di controllo4. N. di riferimento dell'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 195. Esportatore (nome e indirizzo)6. Organismo o autorità di controllo (nome e indirizzo)7. Produttore o preparatore del prodotto (nome e indirizzo)8. Paese di spedizione9. Paese di destinazione10. Primo consegnatario del prodotto nella Comunità (nome e indirizzo)11. Nome e indirizzo dell'importatore12. Contrassegni e cifre. N. del/dei container. Numero e tipo. Denominazione commerciale del prodotto13. Codici NC14. Quantitativo dichiarato15. Dichiarazione dell'organismo o dell'autorità emittente di cui alla casella 1Si certifica che il presente certificato è rilasciato in base ai controlli prescritti dall'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1235/2008 e che i prodotti sopraindicati sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione e alle modalità di sorveglianza del metodo di produzione biologico considerate equivalenti in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007.DataNome e firma del responsabileTimbro dell'autorità o dell'organismo preposto al rilascio

16. Dichiarazione dell'autorità competente dello Stato membro dell'Unione europea che ha concesso l'autorizzazione o del suo delegato.Si certifica che i prodotti sopraindicati sono autorizzati ad essere commercializzati nella Comunità europea a norma della procedura dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008 con il numero di autorizzazione indicato nella casella 4.DataNome e firma del responsabileTimbro dell'autorità competente o del suo delegato nello Stato membro17. Verifica della spedizione da parte della competente autorità nazionaleStato membro: …Registrazione dell'importazione (tipo, numero, data e ufficio della dichiarazione doganale): …Data: …Nome e firma del responsabileTimbro18. Dichiarazione del primo consegnatarioSi certifica che il ricevimento delle merci è avvenuto in conformità delle disposizioni dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.Nome della societàDataNome e firma del responsabile

NoteCasella 1: Autorità o organismo competente o altra autorità o organismo designato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1235/2008. Tale organismo compila anche le caselle 3 e 15.Casella 2: Indica i regolamenti CE applicabili per il rilascio e l'utilizzo del presente certificato; specificare le disposizioni pertinenti.Casella 3: Numero di serie del certificato rilasciato dall'autorità od organismo competente a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1235/2008.Casella 4: Il numero di autorizzazione in caso di importazione a norma dell'articolo 19. La casella è compilata dall'organismo preposto al rilascio oppure, qualora al momento della vidimazione della casella 15 da parte di tale organismo non sia ancora disponibile l'informazione, dall'importatore.Casella 5: Nome e indirizzo dell'esportatore.Casella 6: L'organismo o l'autorità di controllo che verifica la conformità dell'ultima operazione (produzione, preparazione, condizionamento ed etichettatura) conformemente alle norme dei metodi di produzione biologici nel paese terzo di spedizione.Casella 7: L'operatore che ha effettuato l'ultima operazione (produzione, preparazione, condizionamento ed etichettatura) sulla spedizione nel paese terzo di cui alla casella 8.Casella 9: Per paese di destinazione si intende il paese del primo consegnatario nella Comunità.Casella 10: Nome e indirizzo del primo consegnatario della spedizione nella Comunità. Per primo consegnatario si intende la persona fisica o giuridica presso la quale è consegnata la spedizione e dove questa verrà predisposta per l'ulteriore preparazione e/o commercializzazione. Il primo consegnatario compila anche la casella 18.Casella 11: Nome e indirizzo dell'importatore. Per importatore si intende la persona fisica o giuridica nella Comunità europea che, personalmente o tramite un rappresentante, presenta la spedizione per l'immissione in libera pratica nella Comunità europea.Casella 13: I codici della nomenclatura combinata per il prodotto in questione.Casella 14: Quantità dichiarata espressa nelle unità appropriate (kg di massa netta, litri, ecc.).Casella 15: Dichiarazione dell'organismo o dell'autorità che rilascia il certificato. La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.Casella 16: Soltanto per le importazioni nell'ambito della procedura di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008. Dev'essere compilata dalla competente autorità nazionale che ha concesso l'autorizzazione oppure, in caso di delega a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 1235/2008, dall'autorità o dall'organismo delegato. Non dev'essere compilata qualora si applichi la deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 1235/2008.Casella 17: Deve essere compilata dalla competente autorità nazionale anteriormente alla verifica della spedizione conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, oppure prima delle operazioni di preparazione o suddivisione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1235/2008.Casella 18: Deve essere compilata dal primo consegnatario al ricevimento dei prodotti una volta effettuati i controlli di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.




ALLEGATO VI

MODELLO DI ESTRATTO DEL CERTIFICATO DI ISPEZIONE

di cui all’articolo 14

Il modello dell'estratto è stabilito per quanto riguarda:

 il testo,

 il formato,

 la disposizione e le dimensioni delle caselle.

ESTRATTO N. … DEL CERTIFICATO DI CONTROLLO PER LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI BIOLOGICI NELLA COMUNITÀ EUROPEA1. Organismo o autorità che ha rilasciato il certificato di controllo di base (nome e indirizzo)2. Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, articolo 33, paragrafo 2 o articolo 33, paragrafo 3 o regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, articolo 193. N. di serie del certificato di controllo di base4. N. di riferimento dell′autorizzazione concessa a norma dell′articolo 195. Operatore che ha suddiviso in più lotti la spedizione originale (nome e indirizzo)6. Organismo o autorità di controllo (nome e indirizzo)7. Nome e indirizzo dell′importatore della spedizione originale8. Paese di invio della spedizione originale9. Quantitativo totale dichiarato della spedizione originale10. Consegnatario del lotto ottenuto dopo la suddivisione (nome e indirizzo)11. Contrassegni e cifre. N. del/dei container. Numero e tipo. Denominazione commerciale del lotto12. Codice NC13. Quantitativo dichiarato del lotto14. Dichiarazione della competente autorità nazionale che vidima l′estratto del certificatoIl presente estratto corrisponde al lotto sopra descritto e ottenuto dalla suddivisione di una spedizione scortata da un certificato originale di controllo avente il numero di serie indicato nella casella 3:Stato membro: …Data: …Nome e firma del responsabileTimbro15. Dichiarazione del consegnatario del lottoSi certifica che il ricevimento del lotto è avvenuto in conformità dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 889/2008.Nome della societàDataNome e firma del responsabile

NoteEstratto n. …: Il numero dell′estratto corrisponde al numero del lotto ottenuto dalla suddivisione della spedizione originale.Casella 1: Nome dell′organismo o dell′autorità nel paese terzo che ha rilasciato il certificato di controllo di base.Casella 2: Indica i regolamenti CE applicabili per il rilascio e l′utilizzo del presente estratto; indicare le disposizioni particolari di importazione della spedizione (cfr. casella 2 del certificato di controllo di base).Casella 3: Numero di serie del certificato rilasciato dall′autorità od organismo competente a norma dell′articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1235/2008.Casella 4: Il numero di riferimento dell′autorizzazione concessa a norma dell′articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008 (cfr. casella 4 del certificato di controllo di base).Casella 6: Organismo o autorità di controllo sull′operatore che ha suddiviso la spedizione.Caselle 7, 8 e 9: Cfr. le corrispondenti informazioni sul certificato di controllo di base.Casella 10: Consegnatario del lotto (ottenuto dalla suddivisione) nella Comunità europea.Casella 12: Codici della nomenclatura combinata per il lotto dei prodotti in questione.Casella 13: Quantità dichiarata espressa nelle unità appropriate (kg di massa netta, litri, ecc.)Casella 14: Deve essere compilata dalla competente autorità nazionale per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione di cui all′articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008.Casella 15: Deve essere compilata dal consegnatario al ricevimento del lotto, una volta effetuati i controlli di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 889/2008.




ALLEGATO VII



Tavola di concordanza di cui all’articolo 20

Regolamento (CE) n. 345/2008

Regolamento (CE) n. 605/2008

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, frase introduttiva e punto 1

Articolo 2, frase introduttiva e punto 1

 

Articolo 2, punto 2

 

Articolo 2, punto 2

Articolo 2, punto 3

 

Articolo 2, punto 3

Articolo 2, punto 4

 

Articolo 2, punto 4

 

Articolo 2, punto 5

Articolo 2, punto 5

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 1

Articolo 7

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 5

 

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 6

 

Articolo 9, paragrafi 3 e 4

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articoli 3 e 4

Articolo 13

Articolo 5

Articolo 14

Articolo 6

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 3

Articolo 8

Articolo 20

Articolo 4

Articolo 9

Articolo 21

Allegato II

Allegato I

Allegato II

Allegato I

Allegato III

Allegato IV

Allegato I

Allegato V

Allegato II

Allegato VI

Allegato III

Allegato IV

Allegato VII



( 1 ) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

( 2 ) GU L 108 del 18.4.2008, pag. 8.

( 3 ) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

( 4 ) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

( 5 ) GU L 166 del 27.6.2008, pag. 3.

( 6 ) GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

( 7 ) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

( 8 ) GU L 251 del 27.7.2004, pag. 9.

( 9 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

( 10 ) Gli ingredienti devono essere certificati da un organismo o da un’autorità di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 o prodotti e certificati in un paese terzo riconosciuto a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento o prodotti e certificati nell’Unione in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007.

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