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Document 02008R1126-20200101

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1126/2020-01-01

02008R1126 — IT — 01.01.2020 — 019.004


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1126/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2008

che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1260/2008 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2008

  L 338

10

17.12.2008

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 1261/2008 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2008

  L 338

17

17.12.2008

►M3

REGOLAMENTO (CE) N. 1262/2008 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2008

  L 338

21

17.12.2008

►M4

REGOLAMENTO (CE) N. 1263/2008 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2008

  L 338

25

17.12.2008

►M5

REGOLAMENTO (CE) N. 1274/2008 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2008

  L 339

3

18.12.2008

►M6

REGOLAMENTO (CE) N. 53/2009 DELLA COMMISSIONE del 21 gennaio 2009

  L 17

23

22.1.2009

►M7

REGOLAMENTO (CE) N. 69/2009 DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 2009

  L 21

10

24.1.2009

►M8

REGOLAMENTO (CE) N. 70/2009 DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 2009

  L 21

16

24.1.2009

►M9

REGOLAMENTO (CE) N. 254/2009 DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 2009

  L 80

5

26.3.2009

►M10

REGOLAMENTO (CE) N. 460/2009 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2009

  L 139

6

5.6.2009

►M11

REGOLAMENTO (CE) N. 494/2009 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 2009

  L 149

6

12.6.2009

►M12

REGOLAMENTO (CE) N. 495/2009 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 2009

  L 149

22

12.6.2009

►M13

REGOLAMENTO (CE) N. 636/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2009

  L 191

5

23.7.2009

►M14

REGOLAMENTO (CE) N. 824/2009 DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 2009

  L 239

48

10.9.2009

►M15

REGOLAMENTO (CE) N. 839/2009 DELLA COMMISSIONE del 15 settembre 2009

  L 244

6

16.9.2009

►M16

REGOLAMENTO (CE) N. 1136/2009 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 2009

  L 311

6

26.11.2009

►M17

REGOLAMENTO (CE) N. 1142/2009 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2009

  L 312

8

27.11.2009

►M18

REGOLAMENTO (CE) N. 1164/2009 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 2009

  L 314

15

1.12.2009

►M19

REGOLAMENTO (CE) N. 1165/2009 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 2009

  L 314

21

1.12.2009

 M20

REGOLAMENTO (CE) N. 1171/2009 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2009

  L 314

43

1.12.2009

►M21

REGOLAMENTO (UE) N. 1293/2009 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 2009

  L 347

23

24.12.2009

►M22

REGOLAMENTO (UE) N. 243/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2010

  L 77

33

24.3.2010

►M23

REGOLAMENTO (UE) N. 244/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2010

  L 77

42

24.3.2010

►M24

REGOLAMENTO (UE) N. 550/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2010

  L 157

3

24.6.2010

►M25

REGOLAMENTO (UE) N. 574/2010 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2010

  L 166

6

1.7.2010

►M26

REGOLAMENTO (UE) N. 632/2010 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 2010

  L 186

1

20.7.2010

►M27

REGOLAMENTO (UE) N. 633/2010 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 2010

  L 186

10

20.7.2010

►M28

REGOLAMENTO (UE) N. 662/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2010

  L 193

1

24.7.2010

►M29

REGOLAMENTO (UE) N. 149/2011 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2011

  L 46

1

19.2.2011

►M30

REGOLAMENTO (UE) N. 1205/2011 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 2011

  L 305

16

23.11.2011

►M31

REGOLAMENTO (UE) N. 475/2012 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2012

  L 146

1

6.6.2012

►M32

REGOLAMENTO (UE) N. 1254/2012 DELLA COMMISSIONE dell’11 dicembre 2012

  L 360

1

29.12.2012

►M33

REGOLAMENTO (UE) N. 1255/2012 DELLA COMMISSIONE dell’11 dicembre 2012

  L 360

78

29.12.2012

►M34

REGOLAMENTO (UE) N. 1256/2012 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2012

  L 360

145

29.12.2012

►M35

REGOLAMENTO (UE) N. 183/2013 DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2013

  L 61

6

5.3.2013

►M36

REGOLAMENTO (UE) N. 301/2013 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2013

  L 90

78

28.3.2013

►M37

REGOLAMENTO (UE) N. 313/2013 DELLA COMMISSIONE del 4 aprile 2013

  L 95

9

5.4.2013

►M38

REGOLAMENTO (UE) N. 1174/2013 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2013

  L 312

1

21.11.2013

►M39

REGOLAMENTO (UE) N. 1374/2013 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2013

  L 346

38

20.12.2013

►M40

REGOLAMENTO (UE) N. 1375/2013 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2013

  L 346

42

20.12.2013

►M41

REGOLAMENTO (UE) N. 634/2014 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 2014

  L 175

9

14.6.2014

►M42

REGOLAMENTO (UE) N. 1361/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014

  L 365

120

19.12.2014

►M43

REGOLAMENTO (UE) 2015/28 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2014

  L 5

1

9.1.2015

►M44

REGOLAMENTO (UE) 2015/29 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2014

  L 5

11

9.1.2015

►M45

REGOLAMENTO (UE) 2015/2113 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2015

  L 306

7

24.11.2015

►M46

REGOLAMENTO (UE) 2015/2173 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2015

  L 307

11

25.11.2015

►M47

REGOLAMENTO (UE) 2015/2231 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2015

  L 317

19

3.12.2015

►M48

REGOLAMENTO (UE) 2015/2343 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2015

  L 330

20

16.12.2015

►M49

REGOLAMENTO (UE) 2015/2406 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2015

  L 333

97

19.12.2015

►M50

REGOLAMENTO (UE) 2015/2441 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2015

  L 336

49

23.12.2015

►M51

REGOLAMENTO (UE) 2016/1703 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2016

  L 257

1

23.9.2016

►M52

REGOLAMENTO (UE) 2016/1905 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2016

  L 295

19

29.10.2016

►M53

REGOLAMENTO (UE) 2016/2067 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 2016

  L 323

1

29.11.2016

►M54

REGOLAMENTO (UE) 2017/1986 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2017

  L 291

1

9.11.2017

►M55

REGOLAMENTO (UE) 2017/1987 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2017

  L 291

63

9.11.2017

►M56

REGOLAMENTO (UE) 2017/1988 DELLA COMMISSIONE del 3 novembre 2017

  L 291

72

9.11.2017

►M57

REGOLAMENTO (UE) 2017/1989 DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 2017

  L 291

84

9.11.2017

►M58

REGOLAMENTO (UE) 2017/1990 DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 2017

  L 291

89

9.11.2017

►M59

REGOLAMENTO (UE) 2018/182 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 2018

  L 34

1

8.2.2018

►M60

REGOLAMENTO (UE) 2018/289 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2018

  L 55

21

27.2.2018

 M61

REGOLAMENTO (UE) 2018/400 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2018

  L 72

13

15.3.2018

►M62

REGOLAMENTO (UE) 2018/498 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2018

  L 82

3

26.3.2018

►M63

REGOLAMENTO (UE) 2018/519 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 2018

  L 87

3

3.4.2018

►M64

REGOLAMENTO (UE) 2018/1595 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2018

  L 265

3

24.10.2018

►M65

REGOLAMENTO (UE) 2019/237 DELLA COMMISSIONE dell'8 febbraio 2019

  L 39

1

11.2.2019

►M66

REGOLAMENTO (UE) 2019/402 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 2019

  L 72

6

14.3.2019

►M67

REGOLAMENTO (UE) 2019/412 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2019

  L 73

93

15.3.2019

►M68

REGOLAMENTO (UE) 2019/2075 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 2019

  L 316

10

6.12.2019

►M69

REGOLAMENTO (UE) 2019/2104 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 2019

  L 318

74

10.12.2019

►M70

REGOLAMENTO (UE) 2020/34 DELLA COMMISSIONE del 15 gennaio 2020

  L 12

5

16.1.2020

►M71

REGOLAMENTO (UE) 2020/551 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 2020

  L 127

13

22.4.2020


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 265, 9.10.2009, pag.  42 (1126/2008)

 C2

Rettifica, GU L 082, 27.3.2010, pag.  3 (1165/2009)

►C3

Rettifica, GU L 253, 27.8.2014, pag.  4 (634/2014)

►C4

Rettifica, GU L 294, 10.10.2014, pag.  49 (1165/2009)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1126/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2008

che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Sono adottati i principi contabili internazionali ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002 figuranti in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1725/2003 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)

IAS 1

Presentazione del bilancio (revisione 2007)

IAS 2

Rimanenze

IAS 7

Rendiconto finanziario

IAS 8

Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori

IAS 10

Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento

IAS 11

Lavori su ordinazione

IAS 12

Imposte sul reddito

IAS 16

Immobili, impianti e macchinari

IAS 17

Leasing

IAS 18

Ricavi

IAS 19

Benefici per i dipendenti

IAS 20

Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica

IAS 21

Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere

IAS 23

Oneri finanziari (revisione 2007)

IAS 24

IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate

IAS 26

Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione

IAS 27

Bilancio separato

IAS 28

Partecipazioni in società collegate e joint venture

IAS 29

Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate

IAS 32

Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio

IAS 33

Utile per azione

IAS 34

Bilanci intermedi

IAS 36

Riduzione di valore delle attività

IAS 37

Accantonamenti, passività e attività potenziali

IAS 38

Attività immateriali

IAS 39

Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione (a eccezione di talune disposizioni relative alla contabilizzazione delle operazioni di copertura)

IAS 40

Investimenti immobiliari

IAS 41

Agricoltura

IFRS 1

Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

IFRS 2

Pagamenti basati su azioni

IFRS 3

Aggregazioni aziendali

IFRS 4

Contratti assicurativi

IFRS 5

Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate

IFRS 6

Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie

IFRS 7

Strumenti finanziari: informazioni integrative

IFRS 8

Settori operativi

IFRS 9

Strumenti finanziari

IFRS 10

Bilancio consolidato

IFRS 11

Accordi a controllo congiunto

IFRS 12

Informativa sulle partecipazioni in altre entità

IFRS 13

Valutazione del fair value

IFRS 15

Ricavi provenienti da contratti con i clienti

IFRS 16

Leasing

IFRIC 1

Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari

IFRIC 2

Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili

IFRIC 4

Determinare se un accordo contiene un leasing

IFRIC 5

Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali

IFRIC 6

Passività derivanti dalla partecipazione a un mercato specifico — Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

IFRIC 7

Applicazione del metodo della rideterminazione del valore secondo lo IAS 29, Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate

IFRIC 10

Bilanci intermedi e riduzione di valore

IFRIC 12

Interpretazione IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione

IFRIC 13

Interpretazione IFRIC 13 — Programmi di fidelizzazione della clientela

IFRIC 14

Interpretazione IFRIC 14 IAS 19 — Il limite relativo a una attività a servizio di un piano a benefici definiti, le previsioni di contribuzione minima e la loro interazione

IFRIC 15

Interpretazione IFRIC 15 Accordi per la costruzione di immobili

IFRIC 16

Interpretazione IFRIC 16 Coperture di un investimento netto in una gestione estera

IFRIC 17

Interpretazione IFRIC 17 Distribuzione ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide

IFRIC 18

Interpretazione IFRIC 18 Cessioni di attività da parte della clientela

IFRIC 19

Interpretazione IFRIC 19 Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale

IFRIC 20

Interpretazione IFRIC 20 Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto

▼M41

IFRIC 21

Interpretazione dell'IFRIC n. 21 Tributi () 

▼B

IFRIC 22

Interpretazione IFRIC 22 Operazioni in valuta estera e anticipi

IFRIC 23

Interpretazione IFRIC 23 Incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito

SIC-7

Introduzione dell'euro

SIC-10

Assistenza pubblica — Nessuna specifica relazione con le attività operative

SIC-15

Leasing operativo — Incentivi

SIC-25

Imposte sul reddito — Cambiamenti nella condizione fiscale di un'entità o dei suoi azionisti

SIC-27

La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing

SIC-29

Accordi per servizi in concessione: informazioni integrative

SIC-31

Ricavi — Operazioni di baratto comprendenti attività pubblicitaria

SIC-32

Attività immateriali — Costi connessi a siti web

Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE) Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, a eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org.

▼M5




PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 1

Presentazione del bilancio

FINALITÀ

1 Il presente Principio definisce i criteri per la presentazione del bilancio redatto con scopi di carattere generale, al fine di assicurarne la comparabilità sia con riferimento ai bilanci dell’entità di esercizi precedenti, sia con i bilanci di altre entità. Espone la disciplina di carattere generale per la presentazione dei bilanci, le linee guida per la loro struttura e le disposizioni minime per il loro contenuto.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2 Un’entità deve applicare il presente Principio nella preparazione e nella presentazione del bilancio redatto per scopi di carattere generale secondo quanto previsto dagli International Financial Reporting Standard (IFRS).

3 Altri IFRS illustrano le disposizioni per la rilevazione, la valutazione e l’informativa in merito a specifiche operazioni e altri fatti.

▼M32

4 Il presente Principio non si applica alla struttura e al contenuto del bilancio intermedio sintetico preparato secondo quanto previsto dallo IAS 34 Bilanci intermedi. Tuttavia, i paragrafi 15–35 si applicano a tale bilancio. Il presente Principio si applica parimenti a tutte le entità, incluse quelle che presentano un bilancio consolidato come definito nell’IFRS 10 Bilancio consolidato e quelle che presentano un bilancio separato in conformità allo IAS 27 Bilancio separato.

▼M5

5 Il presente Principio utilizza una terminologia che è adatta a entità con fini di lucro, incluse entità operanti nel settore pubblico. Le entità che svolgono attività senza fini di lucro nel settore privato o pubblico, se applicano il presente Principio, possono trovarsi nella condizione di dover modificare le descrizioni usate per particolari voci del bilancio e per il bilancio nel suo complesso.

6 Similarmente, le entità che non dispongono di patrimonio netto come definito nello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio (per es. alcuni fondi comuni di investimento) e le entità il cui capitale non è patrimonio netto (per es. alcune entità cooperative) possono avere bisogno di adattare la presentazione nel bilancio della quota d’interessenza dei membri o dei possessori di quote.

DEFINIZIONI

▼M68

7  I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

▼M5

I bilanci redatti per scopi di carattere generale (denominati «bilanci») sono quelli che si prefiggono di soddisfare le esigenze degli utilizzatori che non sono nella condizione di richiedere a un’entità di preparare rendicontazioni adattate alle loro particolari necessità informative.

Non fattibile Applicare una disposizione non è fattibile quando l’entità, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non può applicarla.

International Financial Reporting Standard (IFRS) sono i Principi e le Interpretazioni adottati dall’International Accounting Standards Board (IASB). Essi comprendono:

(a) 

gli International Financial Reporting Standard;

(b) 

gli International Accounting Standard; e

(c) 

le Interpretazioni elaborate dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) o dal precedente Standing Interpretations Committee (SIC).

▼M69

Rilevante:

Un’informazione è rilevante se è ragionevole presumere che la sua omissione, errata indicazione od occultamento potrebbe influenzare le decisioni che gli utilizzatori principali dei bilanci redatti per scopi di carattere generale prendono sulla base di questi bilanci, che forniscono informazioni finanziarie circa la specifica entità che redige il bilancio.

La rilevanza dipende dalla natura o dall’entità dell’informazione, o da entrambe. L’entità valuta se l’informazione, singolarmente o in combinazione con altre informazioni, è rilevante nel contesto del bilancio, considerato nel suo insieme.

L’informazione è occultata se è comunicata in modo tale da avere, per gli utilizzatori principali dei bilanci, un effetto analogo a quello dell’omissione o dell’errata indicazione della medesima informazione. Di seguito sono riportati esempi di circostanze che possono portare all’occultamento di informazioni rilevanti:

a) 

un’informazione riguardante una voce, un’operazione o un altro evento rilevante è esposta nel bilancio, ma il linguaggio utilizzato è vago o non chiaro;

b) 

un’informazione riguardante una voce, un’operazione o un altro evento rilevante è disseminata nel bilancio in maniera frammentaria;

c) 

voci, operazioni o altri eventi dissimili sono aggregati in modo inappropriato;

d) 

voci, operazioni o altri eventi simili sono disaggregati in modo inappropriato; e

e) 

la comprensibilità del bilancio è ridotta poiché le informazioni rilevanti sono nascoste da informazioni irrilevanti in una misura tale per cui l’utilizzatore principale non è in grado di determinare quali siano le informazioni rilevanti.

Per valutare se sia ragionevole presumere che un’informazione possa influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori principali del bilancio redatto per scopi di carattere generale di una specifica entità che redige il bilancio è necessario che l’entità prenda in considerazione le caratteristiche di questi utilizzatori, tenendo conto anche delle circostanze proprie dell’entità stessa.

Molti investitori, finanziatori e altri creditori esistenti e potenziali non possono chiedere alle entità che redigono il bilancio di fornire loro informazioni in maniera diretta e devono basarsi sui bilanci redatti per scopi di carattere generale per gran parte delle informazioni finanziarie di cui hanno bisogno. Di conseguenza, essi sono gli utilizzatori principali cui sono destinati i bilanci redatti per scopi di carattere generale. I bilanci sono redatti per utilizzatori che possiedono una ragionevole conoscenza delle attività commerciali ed economiche e che esaminano e analizzano le informazioni con diligenza. A volte anche utilizzatori ben informati e diligenti possono avere bisogno dell’aiuto di un consulente per comprendere informazioni relative a fenomeni economici complessi.

▼M5

►M31  Le note contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle presentate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, ◄ del ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ separato (se presentato), nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e nel rendiconto finanziario. Le note forniscono informazioni descrittive o disaggregazioni di voci presentate in tali prospetti e informazioni sulle voci che non soddisfano le condizioni per la rilevazione in tali prospetti.

▼M53

Le altre componenti di conto economico complessivo comprendono le voci di ricavo e di costo (incluse le rettifiche da riclassificazione) che non sono rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio come richiesto o consentito dagli altri IFRS.

Le voci delle altre componenti di conto economico complessivo sono le seguenti:

▼M31

(a) 

variazioni nella riserva di rivalutazione (vedere lo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e lo IAS 38 Attività immateriali);

(b) 

rivalutazioni dei piani a benefici definiti (vedere IAS 19 Benefici per i dipendenti);

▼M5

(c) 

utili e perdite derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione estera (vedere IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere);

▼M53

(d) 

utili e perdite da investimenti in strumenti rappresentativi di capitale designati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9 Strumenti finanziari;

(da) 

utili e perdite sulle attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2 A dell'IFRS 9;

(e) 

la parte efficace degli utili e delle perdite sugli strumenti di copertura in una copertura di flussi finanziari e gli utili e le perdite sugli strumenti di copertura che coprono investimenti in strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9 (cfr. capitolo 6 dell'IFRS 9);

(f) 

per particolari passività designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'importo della variazione di fair value (valore equo) attribuibile alle variazioni del rischio di credito della passività (cfr. paragrafo 5.7.7 dell'IFRS 9);

(g) 

variazioni del valore temporale delle opzioni quando il valore intrinseco è separato dal valore temporale del contratto di opzione e si designano come strumento di copertura soltanto le variazioni del valore intrinseco (cfr. capitolo 6 dell'IFRS 9);

(h) 

variazioni degli elementi forward dei contratti forward quando l'elemento forward è separato dall'elemento spot del contratto forward e si designano come strumento di copertura unicamente le variazioni del valore dell'elemento spot, e le variazioni del valore del differenziale dovuto alla valuta estera dello strumento finanziario quando lo si esclude dalla designazione dello strumento finanziario come strumento di copertura (cfr. capitolo 6 dell'IFRS 9).

▼M5

I soci sono i possessori di strumenti classificati come patrimonio netto.

Utile (perdita) d’esercizio (profit or loss) è il totale dei ricavi meno i costi, escluse le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.

Rettifiche da riclassificazione sono gli importi riclassificati nell’utile (perdita) dell’esercizio corrente che sono stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo dell’esercizio corrente o di esercizi precedenti.

Totale conto economico complessivo è la variazione di patrimonio netto durante un esercizio derivante da operazioni e da altri fatti, oltre alle variazioni derivanti dalle operazioni con soci che agiscono nella loro qualità di soci.

Il totale conto economico complessivo comprende tutte le componenti dell’«utile (perdita) d’esercizio» e del «prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo».

8 Sebbene il presente Principio utilizzi i termini «prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo», «utile (perdita) d’esercizio» e «totale conto economico complessivo», un’entità può utilizzare altri termini per descrivere i totali purché il significato sia chiaro. Per esempio, per descrivere l’utile o la perdita un’entità può utilizzare il termine «utile netto».

▼M6

8A I seguenti termini sono descritti nello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e sono utilizzati nel presente Principio con il significativo ivi indicato:

(a) 

strumento finanziario con opzione a vendere classificato come strumento rappresentativo di capitale (descritto nei paragrafi 16A e 16B dello IAS 32),

(b) 

strumento che pone a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità solo in caso di liquidazione classificato come strumento rappresentativo di capitale (descritto nei paragrafi 16C e 16D dello IAS 32).

▼M5

BILANCIO

Scopo del bilancio

9 Il bilancio è una rappresentazione strutturata della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico di un’entità. La finalità del bilancio è quella di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari di un’entità che siano di utilità per una vasta gamma di utilizzatori nell’assumere decisioni di carattere economico. Il bilancio, inoltre, espone i risultati della gestione da parte della direzione aziendale delle risorse ad essa affidate. Per raggiungere tale finalità, il bilancio fornisce le informazioni sui seguenti elementi dell’entità:

(a) 

attività;

(b) 

passività;

(c) 

patrimonio netto;

(d) 

ricavi e costi, inclusi utili e perdite;

(e) 

contribuzioni da parte dei soci e distribuzioni a questi in qualità di soci; e

(f) 

flussi finanziari.

Tali informazioni, insieme ad altre contenute nelle note, aiutano gli utilizzatori a prevedere i flussi finanziari futuri dell’entità e in particolare la loro tempistica e certezza.

Informativa completa di bilancio

▼M49

10 Un'informativa di bilancio completa include:

a) 

un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell'esercizio;

b) 

un prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo dell'esercizio;

c) 

un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell'esercizio;

d) 

un rendiconto finanziario dell'esercizio;

e) 

le note, che contengano i principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative;

(ea) 

le informazioni comparative rispetto all'esercizio precedente, come specificato nei paragrafi 38 e 38 A; e

f) 

un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell'esercizio precedente se un'entità applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, oppure se riclassifica le voci nel proprio bilancio in conformità ai paragrafi 40 A-40D.

Un'entità può utilizzare per i prospetti titoli diversi da quelli usati nel presente Principio. Per esempio, un'entità può utilizzare il titolo prospetto di conto economico complessivo piuttosto che «prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo».

▼M31

10A Un'entità può presentare un unico prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo in cui l'utile (perdita) d'esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo sono presentati in due sezioni distinte. Le sezioni devono essere presentate insieme rappresentando prima la sezione dell'utile (perdita) d'esercizio, seguita immediatamente da quella delle altre componenti di conto economico complessivo. Un'entità può presentare la sezione dell'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto dell'utile (perdita) d'esercizio. In tal caso, il prospetto distinto dell'utile (perdita) d'esercizio dovrà immediatamente precedere il prospetto che rappresenta il conto economico complessivo, che dovrà iniziare con l'utile o con la perdita dell'esercizio.

▼M5

11 Un’entità deve presentare con uguale rilievo tutte le parti del bilancio nell’informativa completa di bilancio.

▼M31 —————

▼M5

13 Molte entità presentano, oltre al bilancio, una relazione degli amministratori che illustra e spiega gli aspetti principali del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità e le principali incertezze che essa affronta. Tale relazione può includere un’analisi in merito a:

(a) 

i principali fattori e le influenze che incidono sul risultato economico, inclusi i cambiamenti nel contesto ambientale nel quale l’entità opera, la risposta dell’entità a questi cambiamenti e il loro effetto, e la politica d’investimento dell’entità per mantenere e migliorare il risultato economico, inclusa la sua politica di distribuzione dei dividendi;

(b) 

le fonti di finanziamento dell’entità e il rapporto atteso tra passività e patrimonio netto; e

(c) 

le risorse dell’entità non rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria secondo quanto previsto dagli IFRS.

14 Molte entità presentano inoltre, al di fuori del bilancio, rendiconti e documenti quali bilanci ambientali e sociali, specialmente in settori ove i fattori ambientali sono significativi e quando i dipendenti sono considerati un importante gruppo di utilizzatori. I rendiconti e i documenti presentati al di fuori del bilancio d’esercizio non rientrano nell’ambito degli IFRS.

Aspetti generali

Attendibilità della presentazione e conformità agli IFRS

▼M68

15  I bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell’entità. Una presentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, altri fatti e condizioni in conformità alle definizioni e ai criteri di rilevazione di attività, passività, proventi e costi esposti nel Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria (Quadro concettuale). Si presume che l’applicazione degli IFRS, quando necessario integrati con informazioni aggiuntive, abbia come risultato un bilancio che fornisce una presentazione attendibile.

▼M5

16 Un’entità il cui bilancio è conforme agli IFRS deve rendere un’attestazione esplicita e senza riserve di tale conformità nelle note. Un’entità non deve descrivere il bilancio come conforme agli IFRS a meno che non sia conforme a tutte le disposizioni degli IFRS.

17 Praticamente in tutte le circostanze, un’entità ottiene una presentazione attendibile conformandosi con tutti gli IFRS applicabili. Una presentazione attendibile inoltre richiede che un’entità:

(a) 

selezioni e applichi i principi contabili secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori. Lo IAS 8 definisce una gerarchia di fonti autorevoli alle quali la direzione aziendale fa riferimento nei casi in cui non vi sia un IFRS specificamente applicabile ad una voce;

(b) 

presenti le informazioni, inclusi i principi contabili, in modo che sia fornita una informativa rilevante, attendibile, comparabile e comprensibile;

(c) 

fornisca informazioni integrative aggiuntive quando la conformità con le specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori di comprendere l’impatto di particolari operazioni, altri fatti e condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell’entità.

18 Un’entità non può rimediare all’applicazione di principi contabili non corretti né con l’illustrazione dei principi contabili adottati, né con note o documentazione esplicativa.

▼M68

19  In circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale conclude che la conformità con una disposizione contenuta in un IFRS sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale, l’entità deve disattendere tale disposizione secondo quanto esposto nel paragrafo 20 se il quadro di regolamentazione applicabile lo richiede o comunque non vieta tale deroga.

20  Quando l’entità disattende una disposizione di un IFRS secondo quanto previsto dal paragrafo 19, questa deve indicare:

a) 

che la direzione aziendale ha ritenuto che il bilancio rappresenta attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell’entità;

b) 

di aver rispettato gli IFRS applicabili, salvo aver disatteso una particolare disposizione al fine di ottenere una presentazione attendibile;

c) 

il titolo dell’IFRS che l’entità ha disatteso, la natura della deroga, incluso il trattamento che l’IFRS richiederebbe, la ragione per cui tale trattamento sarebbe nelle circostanze così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale, e il trattamento adottato; e

d) 

per ogni esercizio presentato gli effetti economici-patrimoniali della deroga su ogni voce del bilancio qualora fosse stato redatto conformemente alle disposizioni.

▼M5

21 Quando un’entità ha derogato ad una disposizione di un IFRS in un esercizio precedente, e tale deroga ha un effetto sui valori rilevati nel bilancio per l’esercizio corrente, questa deve fornire le informazioni integrative esposte nei paragrafi 20(c) e (d).

22 Il paragrafo 21 si applica, per esempio, quando un’entità ha disatteso in un esercizio precedente una disposizione di un IFRS relativa alla valutazione di attività o passività e quella deroga ha un effetto sulla valutazione delle variazioni delle attività e passività rilevate nel bilancio dell’esercizio corrente.

▼M68

23  Nelle circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale conclude che la conformità con una disposizione di un IFRS sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale, e tuttavia il quadro di regolamentazione applicabile nella fattispecie non consente la deroga dalla disposizione, l’entità deve, nella massima misura possibile, ridurre i relativi aspetti fuorvianti fornendo informazioni su:

a) 

il titolo dell’IFRS in questione, la natura della disposizione, e la ragione per cui la direzione aziendale ha concluso che la conformità con tale disposizione è nelle circostanze così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale; e

b) 

per ogni esercizio presentato, le rettifiche a ogni voce del bilancio che la direzione aziendale ha concluso sarebbero necessarie per ottenere una presentazione attendibile.

24 Per le finalità di cui ai paragrafi 19-23, un elemento di informazione sarebbe in conflitto con le finalità del bilancio quando esso non rappresenta fedelmente le operazioni, altri fatti e condizioni che intende rappresentare, o si potrebbe ragionevolmente aspettare che rappresenti, e, di conseguenza, è probabile che avrebbe un effetto sulle decisioni economiche prese dagli utilizzatori del bilancio. Quando si valuta se la conformità a una disposizione specifica di un IFRS sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale, la direzione aziendale considera:

a) 

perché le finalità del bilancio non sono state conseguite nelle particolari circostanze; e

b) 

come le circostanze dell’entità differiscono da quelle di altre entità che invece ottemperano alla disposizione. Se altre entità in circostanze simili ottemperano alla disposizione, vi è una presunzione relativa che la conformità dell’entità alla disposizione non sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale.

▼M5

Continuità aziendale

25 Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento. Un’entità deve redigere il bilancio nella prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o interromperne l’attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze relative ad eventi o condizioni che possano comportare l’insorgere di seri dubbi sulla capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento, l’entità deve evidenziare tali incertezze. Qualora un’entità non rediga il bilancio nella prospettiva della continuazione dell’attività, essa deve indicare tale fatto, unitamente ai criteri in base ai quali ha redatto il bilancio e alla ragione per cui l’entità non è considerata in funzionamento.

26 Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell’attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data di chiusura dell’esercizio. Il grado dell’analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso. Se l’entità ha un pregresso di attività redditizia e dispone di facile accesso alle risorse finanziarie, si può raggiungere la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato senza effettuare analisi dettagliate. In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale.

Contabilizzazione per competenza

27 Un’entità deve preparare il proprio bilancio, ad eccezione dell’informativa sui flussi finanziari, secondo il principio della contabilizzazione per competenza.

▼M68

28 Quando viene utilizzata la contabilizzazione per competenza, un’entità rileva le voci come attività, passività, patrimonio netto, ricavi e costi (gli elementi del bilancio) quando soddisfano le definizioni e i criteri di rilevazione previsti per tali elementi nel Quadro concettuale.

▼M5

Rilevanza e aggregazione

29 Un’entità deve esporre distintamente ogni classe rilevante di voci simili. Un’entità deve presentare distintamente le voci di natura o destinazione dissimile a meno che queste non siano irrilevanti.

30 Il bilancio è il risultato di un vasto numero di operazioni o altri fatti che sono raggruppati in classi, conformemente alla loro natura o destinazione. La fase finale del processo di aggregazione e classificazione consiste nell’esposizione di dati sintetici e classificati che costituiscono le voci di bilancio. Se una voce non è singolarmente rilevante, questa è aggregata ad altre voci nei prospetti o nelle note. Una voce che non sia sufficientemente rilevante da richiedere una esposizione distinta nei prospetti può richiedere di essere esposta distintamente nelle note.

▼M49

30A Nell'applicare il presente e altri IFRS, l'entità decide, alla luce di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, in che modo aggregare le informazioni nel bilancio, note comprese. L'entità non deve ridurre la comprensibilità del proprio bilancio occultando informazioni rilevanti mediante informazioni irrilevanti o aggregando voci significative che hanno natura o funzioni differenti.

▼M49

31 Alcuni IFRS precisano le informazioni da includere nel bilancio, note comprese. Un'entità non è tenuta a fornire un'informativa specifica richiesta da un IFRS se le informazioni in essa contenute non sono rilevanti. Ciò vale anche se l'IFRS contiene un elenco di requisiti specifici o li descrive come requisiti minimi. L'entità è altresì tenuta a valutare se fornire informazioni integrative aggiuntive quando la conformità con le specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'impatto di particolari operazioni, altri fatti e condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'entità.

▼M5

Compensazione

32 Un’entità non deve compensare le attività e passività o i ricavi e i costi se non richiesto o consentito da un IFRS.

33 Un’entità espone distintamente le attività e le passività, e i ricavi e i costi. Le compensazioni nei prospetti del conto economico complessivo o della situazione patrimoniale-finanziaria o nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ separato (se presentato), salvo che esse riflettano la sostanza dell’operazione o di altro fatto, riducono la capacità degli utilizzatori di comprendere le operazioni, altri fatti e condizioni che si sono verificati e di valutare i futuri flussi finanziari dell’entità. Non è considerata una compensazione la valutazione della attività al netto di svalutazioni, quali per esempio, l’accantonamento per obsolescenza magazzino e l’accantonamento per svalutazione crediti di dubbia esigibilità.

▼M52

34 L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti impone all'entità di valutare i ricavi derivanti da contratti con i clienti all'importo del corrispettivo cui l'entità si aspetta di avere diritto in cambio del trasferimento dei beni o servizi promessi. Per esempio, l'importo dei ricavi rilevati tiene conto degli sconti commerciali e degli sconti per quantità concessi dall'entità. L'entità effettua, nel corso della sua attività ordinaria, altre operazioni che non generano ricavi ma sono accessorie rispetto all'attività principale generatrice di ricavi. L'entità presenta i risultati di tali operazioni, quando tale esposizione riflette la sostanza dell'operazione o di altro fatto, compensando eventuali ricavi con il costo relativo derivante dalla stessa operazione. Per esempio:

(a) 

l'entità espone le plusvalenze e minusvalenze patrimoniali derivanti dalla vendita di attività non correnti, inclusi partecipazioni e beni strumentali, deducendo dall'importo del corrispettivo della cessione il valore contabile del bene e i relativi costi di vendita e

▼M5

(b) 

un’entità può compensare le spese relative a un accantonamento che è rilevato secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali e rimborsato secondo un accordo contrattuale con un terzo (per esempio, un accordo di garanzia di un fornitore), con il relativo rimborso.

35 Inoltre, un’entità espone al netto gli utili e le perdite derivanti da un insieme di operazioni simili, quali utili e perdite su operazioni in valuta o derivanti da strumenti finanziari posseduti per negoziazione. Tuttavia, un’entità espone tali utili e perdite distintamente se sono rilevanti.

Periodicità dell’informativa

36 Un’entità deve presentare un’informativa di bilancio completa (incluse le informazioni comparative) almeno annualmente. Quando un’entità cambia la data di chiusura del proprio esercizio e presenta il bilancio per un periodo più lungo o più breve di un anno, un’entità deve indicare, oltre all’esercizio di riferimento coperto dal bilancio:

(a) 

la ragione per cui si utilizza un esercizio più lungo o più breve; e

(b) 

il fatto che gli importi presentati in bilancio non sono del tutto comparabili.

37 Normalmente, un’entità redige costantemente il bilancio con riferimento a un periodo annuale. Tuttavia, alcune entità per ragioni pratiche preferiscono rendicontare, per esempio, per un periodo di 52 settimane. Il presente Principio non esclude tale prassi.

Informazioni comparative

▼M36

Informazioni comparative minime

38   Ad eccezione di quando gli IFRS consentano o richiedano diversamente, un’entità deve presentare le informazioni comparative rispetto all’esercizio precedente per tutti gli importi esposti nel bilancio dell’esercizio corrente. Un’entità deve includere informazioni comparative in merito alle informazioni di commento e descrittive, quando ciò sia rilevante per la comprensione del bilancio dell’esercizio di riferimento.

▼M36

38A   Un’entità deve presentare almeno due prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, due prospetti dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, due prospetti distinti dell'utile (perdita) d'esercizio (se presentati), due rendiconti finanziari e due prospetti delle variazioni di patrimonio netto, con le relative note integrative.

38B In alcuni casi l’informazione descrittiva fornita nel bilancio dell’/degli esercizio/esercizi precedente/i è significativa anche per l’esercizio in corso. Per esempio, un’entità presenta nell’esercizio corrente i dettagli di una causa legale i cui esiti erano incerti alla data di chiusura dell’esercizio precedente e che non è stata ancora definita. Gli utilizzatori del bilancio possono trarre beneficio dall'informazione che indica che l'incertezza esisteva alla fine dell'esercizio precedente e dall'informazione relativa alle iniziative che sono state intraprese nel corso dell'esercizio per risolvere tale incertezza.

Informazioni comparative aggiuntive

38C Un’entità può presentare informazioni comparative aggiuntive rispetto ai prospetti comparativi minimi richiesti dagli IFRS, purché tali informazioni comparative siano predisposte in conformità agli IFRS. Tali informazioni comparative possono consistere di uno o più dei prospetti di cui al paragrafo 10, ma non occorre comprendano un’informativa completa di bilancio. In tal caso l’entità deve presentare, per tali prospetti aggiuntivi, le relative note integrative.

38D Per esempio, un’entità può presentare un terzo prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo (presentando così l’esercizio corrente, quello precedente e un ulteriore esercizio comparativo). Tuttavia, l’entità non deve presentare un terzo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, un terzo rendiconto finanziario o un terzo prospetto delle variazioni di patrimonio netto (ossia, un ulteriore bilancio comparativo). L’entità deve presentare, nelle note al bilancio, le informazioni comparative relative a quello specifico prospetto aggiuntivo dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo.

▼M36 —————

▼M36

Cambiamento dei principi contabili, rideterminazione retroattiva o riclassificazione

40A   Un’entità deve presentare un terzo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell’esercizio precedente in aggiunta ai prospetti informativi comparativi minimi richiesti dal paragrafo 38A se:

(a) 

applica un principio contabile retroattivamente, ridetermina retroattivamente voci del proprio bilancio oppure riclassifica alcune voci del proprio bilancio; e

(b) 

l’applicazione retroattiva, la rideterminazione retroattiva o la riclassificazione hanno un impatto significativo sull'informativa riportata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell'esercizio precedente.

40B Nelle circostanze descritte nel paragrafo 40A, un’entità deve presentare tre prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria:

(a) 

alla chiusura dell’esercizio corrente;

(b) 

alla chiusura dell’esercizio precedente; e

(c) 

all’inizio dell’esercizio precedente.

40C Se un’entità deve presentare un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria aggiuntivo in conformità al paragrafo 40A, deve fornire le informazioni richieste dai paragrafi 41–44 e dallo IAS 8. Tuttavia, non deve presentare le note relative al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura all'inizio dell'esercizio precedente.

40D La data di tale prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura deve essere quella di inizio dell'esercizio precedente indipendentemente dal fatto che il bilancio dell'entità riporti o meno informazioni comparative relative agli esercizi precedenti (come consentito dal paragrafo 38C).

▼M36

41   Se l’entità modifica la presentazione o la classificazione delle voci nel bilancio, deve riclassificare gli importi comparativi a meno che la riclassificazione non sia fattibile. Quando un'entità riclassifica gli importi comparativi, deve indicare (incluso all'inizio dell'esercizio precedente):

(a) 

la natura della riclassificazione;

(b) 

l’importo di ogni voce o classe di voci che è riclassificata; e

(c) 

i motivi della riclassificazione.

▼M5

42 Quando non è fattibile riclassificare gli importi comparativi, un’entità deve indicare:

(a) 

la ragione per non riclassificare gli importi, e

(b) 

la natura delle rettifiche che sarebbero state apportate se gli importi fossero stati riclassificati.

43 Migliorare la comparabilità delle informazioni tra esercizi aiuta gli utilizzatori a prendere decisioni economiche, permettendo specialmente la valutazione per scopi previsionali degli andamenti nelle informazioni finanziarie. In alcune circostanze, non è fattibile riclassificare le informazioni comparative per un particolare esercizio precedente per ottenere la comparabilità con l’esercizio corrente. Per esempio, un’entità può non aver raccolto i dati nel/i periodo/i precedente/i in un modo tale da consentirne la riclassificazione, e può non essere fattibile ricreare l’informativa.

44 Lo IAS 8 illustra le modifiche alle informazioni comparative richieste quando un’entità modifica un principio contabile o corregge un errore.

Uniformità di presentazione del bilancio

45 Un’entità deve mantenere la presentazione e la classificazione delle voci nel bilancio da un esercizio all’altro a meno che:

(a) 

non sia evidente, a seguito di un cambiamento rilevante nella natura delle operazioni dell’entità o di un riesame del bilancio, che sarebbe più appropriata un’altra presentazione o classificazione, tenuto conto dei criteri per la selezione e applicazione dei principi contabili definiti nello IAS 8; o

(b) 

un IFRS non richieda un cambiamento nella presentazione.

46 Per esempio, un acquisto o una dismissione significativo, o un riesame delle modalità di presentazione del bilancio, potrebbero suggerire che sia necessario presentare il bilancio in modo diverso. Un’entità cambia la presentazione del proprio bilancio soltanto se la nuova presentazione fornisce informazioni che siano attendibili e più rilevanti per gli utilizzatori del bilancio e la struttura rivista abbia probabilità di continuare ad essere adottata, così che la comparabilità non sia compromessa. Quando si apportano modifiche nella presentazione un’entità riclassifica le proprie informazioni comparative secondo quanto previsto dai paragrafi 41 e 42.

STRUTTURA E CONTENUTO

Introduzione

47 Il presente Principio richiede particolari informazioni nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o del conto economico complessivo, nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ separato (se presentato), o nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e richiede la presentazione di ulteriori voci in tali prospetti o nelle note. Lo IAS 7 Rendiconto Finanziario disciplina la presentazione dell’informativa sui flussi finanziari.

48 Il presente Principio a volte utilizza il termine «informativa» in un senso ampio, comprendendo le voci esposte nel bilancio. Le informazioni sono inoltre richieste da altri IFRS. Se non diversamente specificato altrove nel presente Principio, o in un altro IFRS, tali informazioni possono essere esposte nel bilancio.

Identificazione del bilancio

49 Un’entità deve chiaramente identificare il bilancio e distinguerlo dalle altre informazioni contenute nello stesso documento pubblicato.

50 Gli IFRS si applicano solo al bilancio e non necessariamente alle altre informazioni contenute nelle relazioni annuali, nei prospetti informativi presentati presso un organo di regolamentazione o in altri documenti. Di conseguenza, è importante che gli utilizzatori possano distinguere l’informativa che è redatta applicando gli IFRS da quella che può essere utile per loro ma non regolata da tali disposizioni.

51 Un’entità deve chiaramente identificare ogni parte del bilancio e le note. Inoltre, un’entità deve evidenziare le seguenti informazioni e, quando necessario, ripeterle per una corretta comprensione dell’informativa presentata:

(a) 

la denominazione dell’entità che redige il bilancio o altro mezzo di identificazione ed eventuali cambiamenti in tale informativa dalla chiusura dell’esercizio precedente;

(b) 

se il bilancio si riferisce a una singola entità o a un gruppo di entità;

(c) 

la data di chiusura dell’esercizio di riferimento o dell’esercizio coperto dall’informativa di bilancio o dalle note;

(d) 

la moneta di presentazione, come definita nello IAS 21; e

(e) 

il livello di arrotondamento utilizzato nel presentare gli importi nel bilancio.

52 Un’entità soddisfa le disposizioni del paragrafo 51 presentando le intestazioni appropriate per pagine, prospetti, note, colonne e simili. Il modo migliore di esporre tale informativa è il risultato di una valutazione. Per esempio, quando un’entità presenta il bilancio elettronicamente, non sono sempre usate pagine separate; un’entità richiama quindi le indicazioni di cui sopra al fine di assicurare la comprensione dell’informativa inclusa nel bilancio.

53 Un’entità rende spesso il bilancio più comprensibile presentando l’informativa in migliaia o milioni di unità nella moneta di presentazione. Ciò è accettabile nella misura in cui l’entità indica il livello di arrotondamento e non omette l’informativa rilevante.

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

Informazioni da presentare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

▼M49

54   Il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria deve includere le voci rappresentative dei seguenti valori:

▼M5

(a) 

immobili, impianti e macchinari;

(b) 

investimenti immobiliari;

(c) 

attività immateriali;

(d) 

attività finanziarie [esclusi i valori esposti in (e), (h) e (i)];

(e) 

partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;

▼M45

(f) 

attività biologiche rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 41 Agricoltura;

▼M5

(g) 

rimanenze;

(h) 

crediti commerciali e altri crediti;

(i) 

disponibilità liquide e mezzi equivalenti;

(j) 

il totale delle attività classificate come possedute per la vendita e le attività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita in conformità all’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;

(k) 

debiti commerciali e altri debiti;

(l) 

accantonamenti;

(m) 

passività finanziarie [esclusi i valori esposti in (k), e (l)];

(n) 

passività e attività per imposte correnti, come definito nello IAS 12 Imposte sul reddito;

(o) 

passività e attività per imposte differite, come definito nello IAS 12;

(p) 

passività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita, in conformità all’IFRS 5;

(q) 

interessenze di pertinenza di terzi, presentate nel patrimonio netto; e

(r) 

capitale emesso e riserve attribuibili ai soci della controllante.

▼M49

55   Un'entità deve presentare voci aggiuntive (anche disaggregando le voci elencate al paragrafo 54), intestazioni e risultati parziali quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità.

▼M49

55A Quando l'entità presenta risultati parziali a norma del paragrafo 55, tali risultati parziali devono:

a) 

essere costituiti da voci che consistono in importi rilevati e valutati in conformità all'IFRS;

b) 

essere presentati ed identificati in modo da rendere le voci che costituiscono il risultato parziale chiare e comprensibili;

c) 

essere coerenti da un esercizio all'altro, conformemente al paragrafo 45; e

d) 

non essere esposti con maggiore evidenza rispetto ai risultati parziali e ai totali richiesti dall'IFRS per il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.

▼M5

56 Quando un’entità presenta attività correnti e non correnti, e passività correnti e non correnti, come classificazioni distinte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, non deve classificare attività (passività) fiscali differite del bilancio come attività (passività) correnti.

57 Il presente Principio non prescrive l’ordine o lo schema con il quale un’entità espone le voci. Il paragrafo 54 elenca semplicemente le voci che sono sufficientemente diverse per natura o destinazione da richiedere una esposizione separata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Inoltre:

(a) 

le voci sono separatamente esposte quando la dimensione, la natura o la destinazione di una voce o aggregazione di voci simili è tale che una presentazione distinta è rilevante per la comprensione della posizione patrimoniale-finanziaria di un’entità; e

(b) 

le descrizioni usate e l’ordine delle voci o dell’aggregazione di voci simili possono essere modificati in relazione alla natura dell’entità e delle sue operazioni, per fornire l’informativa necessaria per la comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità. Ad esempio, un istituto finanziario può modificare le descrizioni sopra elencate per fornire informazioni più rilevanti in merito alle operazioni dell’istituto stesso.

58 Un’entità decide in merito alla presentazione distinta di voci aggiuntive basandosi sulla valutazione:

(a) 

della natura e del grado di liquidità delle attività;

(b) 

della destinazione delle attività all’interno dell’entità; e

(c) 

degli importi, della natura e delle scadenze delle passività.

59 L’utilizzo di basi di valutazione diverse per le diverse classi di attività suggerisce che la loro natura o destinazione differisce e, quindi, che un’entità le presenta come voci distinte. Per esempio, diverse classi di immobili, impianti e macchinari possono essere iscritte al costo o a valori rideterminati secondo quanto previsto dallo IAS 16.

Distinzione corrente/non corrente

60 Un’entità deve presentare le attività correnti e non correnti, e le passività correnti e non correnti, come classificazioni distinte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria secondo quanto previsto dai paragrafi 66-76 ad eccezione del caso in cui una presentazione basata sulla liquidità fornisce informazioni che sono attendibili e più rilevanti. Quando tale eccezione si applica, un’entità deve presentare tutte le attività e passività ordinate in base al loro livello di liquidità.

61 Qualunque sia il metodo di presentazione adottato, un’entità deve indicare l’importo che si prevede di realizzare o regolare dopo oltre dodici mesi per ciascuna voce di attività e passività che include gli importi che ci si aspetta di realizzare o estinguere:

(a) 

non oltre dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, e

(b) 

oltre dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.

62 Quando l’entità fornisce beni o servizi entro un ciclo operativo chiaramente identificabile, la separata classificazione di attività e passività correnti e non correnti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria fornisce informazioni utili, in quanto distingue il capitale circolante netto dal capitale usato dall’entità per le operazioni a lungo termine. Essa evidenzia inoltre le attività che si suppone debbano essere realizzate entro il termine del ciclo operativo corrente e le passività da estinguere entro lo stesso periodo.

63 Per alcune entità, quali istituti finanziari, una presentazione di attività e passività in ordine crescente o decrescente di liquidità fornisce informazioni che sono attendibili e più rilevanti di una presentazione corrente/non corrente perché l’entità non fornisce beni o servizi entro un ciclo operativo chiaramente identificabile.

64 Nell’applicare il paragrafo 60, un’entità può presentare alcune delle sue attività e passività utilizzando una classificazione corrente/non corrente e altre in ordine di liquidità quando ciò fornisce informazioni che sono attendibili e più rilevanti. La necessità di utilizzare un criterio di presentazione misto potrebbe sorgere quando un’entità ha diverse attività.

65 L’informativa circa le date di realizzazione previste delle attività e delle passività è utile nel determinare la liquidità e la solvibilità di un’entità. L’IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative richiede l’indicazione delle date di scadenza delle attività e delle passività finanziarie. Le attività finanziarie comprendono crediti commerciali e altri crediti e le passività finanziarie comprendono debiti commerciali e altri debiti. L’indicazione della data attesa di realizzo delle attività non monetarie quali le rimanenze e la data attesa di regolamento di passività quali gli accantonamenti è utile a prescindere se le attività e le passività siano classificate come correnti o non correnti. Per esempio, un’entità evidenzia i valori delle rimanenze che si prevede siano realizzate dopo oltre dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio di riferimento.

Attività correnti

66 Un’entità deve classificare un’attività come corrente quando:

(a) 

si suppone realizzi l’attività, oppure la possiede per la vendita o il consumo, nel normale svolgimento del suo ciclo operativo;

(b) 

la possiede principalmente con la finalità di negoziarla;

(c) 

si suppone realizzi l’attività entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; o

(d) 

l’attività è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti (come definiti nello IAS 7) a meno che non sia vietato scambiarla o utilizzarla per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.

Un’entità deve classificare tutte le altre attività come non correnti.

67 Il presente Principio usa il termine «non corrente» per includere attività materiali, immateriali, e finanziarie aventi natura a lungo termine. Esso non impedisce l’uso di descrizioni alternative purché il significato sia chiaro.

▼M53

68 Il ciclo operativo dell'entità è il tempo che intercorre tra l'acquisizione di beni per il processo produttivo e la loro realizzazione in disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Quando il normale ciclo operativo dell'entità non è chiaramente identificabile, si suppone che la sua durata sia di 12 mesi. Le attività correnti includono attività (come rimanenze e crediti commerciali) che sono vendute, utilizzate o realizzate nell'ambito del normale ciclo operativo, anche quando non è previsto che esse siano realizzate entro 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. Le attività correnti inoltre includono attività possedute principalmente per la negoziazione (tra gli esempi si possono citare alcune attività finanziarie che rientrano nella definizione di possedute per negoziazione dell'IFRS 9) e la parte corrente delle attività finanziarie non correnti.

▼M5

Passività correnti

▼M22

69   Un’entità deve classificare una passività come corrente quando:

a) 

è previsto che estingua la passività nel suo normale ciclo operativo;

b) 

la possiede principalmente con la finalità di negoziarla;

c) 

la passività deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; o

d) 

non ha un diritto incondizionato a differire il regolamento della passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio (vedere paragrafo 73). Le clausole di una passività che potrebbero, a scelta della controparte, dar luogo alla sua estinzione attraverso l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale non incidono sulla sua classificazione.

Un’entità deve classificare tutte le altre passività come non correnti.

▼M5

70 Alcune passività correnti, quali debiti commerciali e alcuni accantonamenti relativi al personale e ad altri costi operativi, sono parte del capitale circolante usato nel normale ciclo operativo dell’entità. Un’entità classifica tali voci operative come passività correnti anche se la loro estinzione avverrà dopo oltre dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. Lo stesso normale ciclo operativo si applica alla classificazione delle attività e passività di un’entità. Quando il normale ciclo operativo di un’entità non è chiaramente identificabile, si suppone che la sua durata sia di dodici mesi.

▼M53

71 Altre passività correnti non sono estinte nell'ambito del normale ciclo operativo, ma devono essere estinte entro 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio o sono possedute principalmente per essere negoziate. Tra gli esempi si possono citare alcune passività finanziarie che rientrano nella definizione di possedute per negoziazione dell'IFRS 9, gli scoperti bancari, la quota corrente delle passività finanziarie non correnti, i dividendi da pagare, le passività per imposte sul reddito e gli altri debiti non commerciali. Le passività finanziarie che sono relative a finanziamenti a lungo termine (ossia non sono parte del capitale circolante utilizzato nel normale ciclo operativo dell'entità) e non devono essere regolate entro 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, sono passività non correnti subordinatamente a quanto previsto dai paragrafi 74 e 75.

▼M5

72 Un’entità classifica le sue passività finanziarie come correnti quando devono essere regolate entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, anche se:

(a) 

il termine originale era per un periodo superiore a dodici mesi, e

(b) 

un accordo di rifinanziamento, o di rimodulazione dei pagamenti, a lungo termine viene concluso dopo la data di chiusura dell’esercizio e prima che il bilancio sia autorizzato alla pubblicazione.

73 Se un’entità prevede, e ha la discrezionalità, di rifinanziare o rinnovare un’obbligazione per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio secondo un accordo di finanziamento esistente, essa classifica l’obbligazione come non corrente, anche se sarebbe scaduta entro un periodo più breve. Tuttavia, quando il rifinanziamento o il rinnovamento dell’obbligazione non è a discrezione dell’entità (per esempio, non c’è un accordo di rifinanziamento), l’entità non considera la potenzialità di rifinanziare l’obbligazione e la classifica come corrente.

74 Quando un’entità viola una clausola di un contratto di finanziamento a lungo termine alla data di chiusura o prima della data di chiusura dell’esercizio con l’effetto che la passività diventa un debito esigibile a richiesta, essa classifica la passività come corrente, anche se il finanziatore ha concordato, dopo la data di chiusura dell’esercizio e prima dell’autorizzazione alla pubblicazione del bilancio, di non richiedere il pagamento come conseguenza della violazione. Un’entità classifica la passività come corrente perché, alla data di chiusura dell’esercizio, essa non gode di un diritto incondizionato a differire il suo regolamento per almeno dodici mesi da quella data.

75 Tuttavia, un’entità classifica la passività come non corrente se il finanziatore ha concordato, prima della data di chiusura dell’esercizio, di fornire un periodo di tolleranza che termina almeno dodici mesi dopo la data di chiusura dell’esercizio, entro il quale l’entità può sanare la violazione e durante il quale il finanziatore non può richiedere un rimborso immediato.

76 In riferimento ai finanziamenti classificati come passività correnti, se i fatti seguenti si verificano tra la data di chiusura dell’esercizio e la data in cui il bilancio è autorizzato alla pubblicazione, tali eventi sono illustrati come fatti che non comportano una rettifica secondo quanto previsto dallo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento:

(a) 

rifinanziamento a lungo termine;

(b) 

risoluzione della violazione di un contratto di finanziamento a lungo termine; e

(c) 

la concessione da parte del finanziatore di un periodo di tolleranza per sanare la violazione di un contratto di finanziamento a lungo termine che scade almeno dodici mesi dopo la data di chiusura dell’esercizio.

Informazioni da esporre nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note

77 Un’entità deve evidenziare, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note, ulteriori sotto-classificazioni delle voci esposte, classificate con modalità adeguate alle operazioni dell’entità.

78 Il dettaglio fornito nelle sotto-classificazioni dipende dalle disposizioni degli IFRS e dalla dimensione, natura e destinazione dei relativi importi. Un’entità utilizza inoltre i fattori definiti nel paragrafo 58 per decidere il criterio di sotto-classificazione. L’informativa varia per ciascuna voce, per esempio:

(a) 

le voci di immobili, impianti e macchinari sono disaggregate in classi secondo quanto previsto dallo IAS 16;

(b) 

i crediti sono disaggregati tra crediti commerciali, crediti da parti correlate, anticipi e altri crediti;

(c) 

le rimanenze sono disaggregate, in conformità allo IAS 2 Rimanenze in categorie quali merci, materiali di consumo, materie prime, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti;

(d) 

gli accantonamenti sono disaggregati in accantonamenti per i benefici per i dipendenti e altre voci; e

(e) 

il capitale e le riserve di patrimonio netto sono disaggregati in classi quali capitale sottoscritto, riserva sovrapprezzo azioni e riserve.

79 Un’entità deve evidenziare quanto segue nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note:

(a) 

per ciascuna categoria di azioni costituenti il capitale sociale:

(i) 

il numero delle azioni autorizzate;

(ii) 

il numero delle azioni emesse e interamente versate, ed emesse e non interamente versate;

(iii) 

il valore nominale per azione, o il fatto che le azioni non hanno valore nominale;

(iv) 

una riconciliazione tra il numero delle azioni in circolazione all’inizio e alla fine dell’esercizio;

(v) 

i diritti, privilegi e vincoli di ciascuna categoria di azioni, inclusi i vincoli nella distribuzione dei dividendi e nel rimborso del capitale;

(vi) 

le azioni proprie possedute dall’entità o indirettamente tramite le sue controllate o collegate; e

(vii) 

le azioni riservate per l’emissione in base ad opzioni e contratti di vendita, inclusi le condizioni e gli importi; e

(b) 

una descrizione della natura e scopo di ciascuna riserva inclusa nel patrimonio netto.

80 Un’entità senza capitale sociale, come una società di persone o un trust, deve presentare un’informativa equivalente a quella richiesta dal paragrafo 79(a), esponendo i cambiamenti del periodo in ciascuna categoria di interessenza di patrimonio netto e i diritti, privilegi e vincoli relativi a ciascuna categoria di interessenza.

▼M6

80A Se un’entità ha riclassificato

(a) 

uno strumento finanziario con opzione a vendere classificato come strumento rappresentativo di capitale, o

(b) 

uno strumento che pone a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità solo in caso di liquidazione classificato come strumento rappresentativo di capitale,

tra le passività finanziarie e il patrimonio netto, essa deve indicare il valore riclassificato in entrata e in uscita per ogni categoria (passività finanziarie o patrimonio netto), nonché i tempi e la motivazione di tale riclassificazione.

▼M31

Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo

▼M31 —————

▼M31

81A Il prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo (prospetto di conto economico complessivo) deve rappresentare, oltre alle sezioni relative all'utile (perdita) d'esercizio e alle altre componenti di conto economico complessivo:

(a) 

utile (perdita) d'esercizio;

(b) 

totale delle altre componenti di conto economico complessivo;

(c) 

conto economico complessivo dell'esercizio, dato dal totale dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo.

Se una entità presenta un prospetto distinto dell'utile (perdita) d'esercizio, non deve presentare la sezione relativa all'utile (perdita) d'esercizio nel prospetto di conto economico complessivo.

81B Oltre alle sezioni dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, una entità deve presentare la ripartizione dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo tra le seguenti voci:

(a) 

utile (perdita) d'esercizio attribuibile a:

(i) 

partecipazioni di minoranza, e

(ii) 

soci dell'entità controllante.

(b) 

conto economico complessivo d'esercizio attribuibile a:

(i) 

partecipazioni di minoranza, e

(ii) 

soci dell'entità controllante.

Se una entità rappresenta l'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto, in tale prospetto deve riportare la ripartizione di cui al punto (a).

▼M31

Informazioni da esporre nella sezione dell'utile (perdita) d'esercizio o nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

▼M53

82   In aggiunta alle voci richieste da altri IFRS, la sezione dell'utile (perdita) d'esercizio o il prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio deve comprendere le voci che presentano i seguenti importi relativi all'esercizio:

(a) 

ricavi, presentando separatamente gli interessi attivi calcolati utilizzando il criterio dell'interesse effettivo;

(aa) 

utili e perdite derivanti dall'eliminazione contabile di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;

(b) 

oneri finanziari;

(ba) 

perdite per riduzione di valore (compresi i ripristini delle perdite per riduzione di valore o gli utili per riduzione di valore) determinati in conformità alla sezione 5.5 dell'IFRS 9;

(c) 

quota dell'utile o perdita di collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;

(ca) 

se l'attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria di valutazione al costo ammortizzato a quella del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, gli utili o le perdite risultanti da una differenza tra il precedente costo ammortizzato dell'attività finanziaria e il fair value (valore equo) alla data di riclassificazione (come definita nell'IFRS 9);

(cb) 

se l'attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria di valutazione al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella della valutazione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'utile o la perdita cumulati precedentemente rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo riclassificati nell'utile (perdita) d'esercizio;

▼M31

(d) 

oneri tributari;

(e) 

[eliminato];

(ea) 

un unico importo relativo al totale delle attività operative cessate (vedere IFRS 5).

(f)–(i) 

[eliminato];

▼M31

Informazioni da esporre nella sezione delle altre componenti di conto economico complessivo

▼M49

82A   La sezione relativa alle altre componenti di conto economico complessivo deve presentare le voci relative agli importi del periodo con riguardo:

a) 

alle voci delle altre componenti di conto economico complessivo (esclusi gli importi di cui alla lettera (b)], classificate per natura e raggruppate in quelle che, in conformità agli altri IFRS:

i) 

non saranno successivamente riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio; e

ii) 

saranno successivamente riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio se sono soddisfatte determinate condizioni;

b) 

alla quota parte delle altre componenti di conto economico complessivo di pertinenza di società collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, ripartita in quote parti delle voci che, in conformità agli altri IFRS:

i) 

non saranno successivamente riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio; e

ii) 

saranno successivamente riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio se sono soddisfatte determinate condizioni.

▼M31 —————

▼M49

85   Un'entità deve presentare voci aggiuntive (anche disaggregando le voci elencate al paragrafo 82), intestazioni e risultati parziali nel prospetto (nei prospetti) relativo(i) all'utile (perdita) d'esercizio e alle altre componenti di conto economico complessivo quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione del risultato economico-finanziario dell'entità.

▼M49

85A Quando l'entità presenta risultati parziali a norma del paragrafo 85, tali risultati parziali devono:

a) 

essere costituiti da voci che consistono in importi rilevati e valutati in conformità all'IFRS;

b) 

essere presentati ed identificati in modo da rendere le voci che costituiscono il risultato parziale chiare e comprensibili;

c) 

essere coerenti da un esercizio all'altro, conformemente al paragrafo 45; e

d) 

non essere esposti con maggiore evidenza rispetto ai risultati parziali e ai totali richiesti dall'IFRS per il prospetto (i prospetti) relativo(i) all'utile (perdita) d'esercizio e alle altre componenti di conto economico complessivo.

85B Un'entità è tenuta a presentare le voci nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo che riconciliano tutti i risultati parziali presentati conformemente al paragrafo 85 con i risultati parziali o i totali richiesti dall'IFRS per tale prospetto (tali prospetti).

▼M31

86 Poiché gli effetti delle varie attività di un'entità, operazioni e altri eventi differiscono in frequenza, potenzialità per utile o perdita e prevedibilità, l'evidenziazione delle componenti del risultato economico-finanziario aiuta gli utilizzatori a comprendere il risultato realizzato ed a prevedere quello futuro. Un'entità include voci aggiuntive nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo e modifica le descrizioni usate e l'ordinamento delle voci quando ciò è necessario per spiegare i fattori che hanno determinato il risultato economico-finanziario. Un’entità considera fattori che riguardano anche la significatività, la natura e la destinazione delle voci di ricavo e di costo. Ad esempio, un istituto finanziario può modificare le descrizioni per fornire informazioni più rilevanti in merito alle sue operazioni. Un’entità non compensa le voci di ricavo e di costo a meno che non siano rispettati i criteri indicati nel paragrafo 32.

87 Nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo o nelle note, un'entità non deve presentare eventuali voci di ricavo o di costo come componenti straordinarie.

▼M5

Utile (perdita) d’esercizio

88 Un’entità deve rilevare tutte le voci di ricavo e di costo di un esercizio nell’utile (perdita) d’esercizio a meno che un IFRS non disponga diversamente.

▼M68

89 Alcuni IFRS specificano i casi in cui un’entità rileva particolari componenti al di fuori dell’utile (perdita) dell’esercizio corrente. Lo IAS 8 specifica due di questi casi: la correzione di errori e gli effetti dei cambiamenti di principi contabili. Altri IFRS richiedono o consentono che le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo che soddisfano la definizione di ricavi e costi del Quadro concettuale siano escluse dall’utile (perdita) d’esercizio (vedere paragrafo 7).

▼M5

Prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo dell’esercizio

▼M31

90 Un'entità deve indicare l'ammontare di imposte sul reddito relativo a ciascuna voce delle altre componenti di conto economico complessivo, incluse le rettifiche da riclassificazione nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo o nelle note.

91 Un'entità può presentare le voci delle altre componenti di conto economico complessivo:

(a) 

al netto degli effetti fiscali correlati, o

(b) 

al lordo degli effetti fiscali correlati con un unico valore relativo all'ammontare aggregato delle imposte sul reddito relative a tali voci.

Se una entità sceglie l'alternativa (b), essa deve ripartire l'imposta tra le voci che potrebbero essere successivamente riclassificate nella sezione dell'utile (perdita) d'esercizio e quelle che non saranno successivamente riclassificate nella sezione dell'utile (perdita) d'esercizio.

▼M5

92 Un’entità deve indicare le rettifiche da riclassificazione relative alle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.

▼M53

93 Altri IFRS specificano se e quando gli importi precedentemente rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo sono riclassificati tra le voci dell'utile (perdita) d'esercizio. Nel presente Principio tali riclassificazioni sono denominate rettifiche da riclassificazione. Una rettifica da riclassificazione è inclusa con la relativa voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nell'esercizio in cui la rettifica è riclassificata nell'utile (perdita) d'esercizio. Tali ammontari possono essere rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo come utili non realizzati nell'esercizio corrente o in esercizi precedenti. Tali utili non realizzati devono essere dedotti dalle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nell'esercizio in cui gli utili realizzati sono riclassificati nell'utile (perdita) d'esercizio per evitare di considerarli due volte nel totale del conto economico complessivo.

▼M31

94 Un'entità può presentare le rettifiche da riclassificazione nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo o nelle note. Un'entità che presenta le rettifiche da riclassificazione nelle note presenta le voci delle altre componenti di conto economico complessivo dopo qualsiasi rettifica da riclassificazione di pertinenza.

▼M53

95 Le rettifiche da riclassificazione sorgono, per esempio, alla dismissione di una gestione estera (cfr. IAS 21) e quando alcuni flussi finanziari programmati coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafo 6.5.11, lettera d), dell'IFRS 9 in relazione alle coperture di flussi finanziari).

96 Le rettifiche da riclassificazione non sorgono a seguito di variazioni della riserva di rivalutazione rilevate in conformità allo IAS 16 o allo IAS 38 o di rivalutazioni dei piani a benefici definiti rilevati secondo quanto disposto dallo IAS 19. Tali variazioni sono rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e non sono riclassificate nell'utile (perdita) degli esercizi successivi. Le variazioni nella riserva di rivalutazione possono essere trasferite agli utili portati a nuovo negli esercizi successivi quando l'attività è utilizzata o quando è eliminata contabilmente (cfr. IAS 16 e IAS 38). In conformità all'IFRS 9, le rettifiche da riclassificazione non sorgono se la copertura di flussi finanziari o la contabilizzazione del valore temporale dell'opzione (o dell'elemento forward di un contratto forward o il differenziale dovuto alla valuta estera di uno strumento finanziario) si traducono in importi eliminati, rispettivamente, dalla riserva di copertura dei flussi di cassa o da una componente distinta del patrimonio netto e inclusi direttamente nel costo iniziale o in altro valore contabile dell'attività o passività. Tali importi sono trasferiti direttamente ad attività o passività.

▼M31

Informazioni da esporre nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo o nelle note

▼M5

97 Quando le componenti di ricavo o di costo sono significative, un’entità deve indicarne distintamente la natura e l’importo.

98 Le circostanze che potrebbero dare origine all’indicazione distinta delle componenti di ricavo e di costo includono:

(a) 

la svalutazione di rimanenze al valore netto realizzabile o di immobili, impianti e macchinari al valore recuperabile, come pure lo storno di tali svalutazioni e il conseguente ripristino di valore;

(b) 

ristrutturazioni delle attività di un’entità e gli storni di eventuali accantonamenti per i costi di ristrutturazione;

(c) 

dismissioni di elementi di immobili, impianti e macchinari;

(d) 

cessioni di investimenti partecipativi;

(e) 

attività operative cessate;

(f) 

definizione di contenziosi; e

(g) 

altri storni di accantonamenti.

99 Un’entità deve presentare un’analisi dei costi rilevati nell’utile (perdita) d’esercizio utilizzando una classificazione basata o sulla loro natura o sulla loro destinazione all’interno dell’entità, scegliendo quella fra le due che fornisce indicazioni che sono attendibili e più rilevanti.

▼M31

100 Le entità sono incoraggiate a esporre l'analisi riportata nel paragrafo 99 nel prospetto (nei prospetti) che rappresenta(no) l'utile (perdita) d'esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo.

▼M5

101 Le voci di costo sono sottoclassificate per evidenziare i componenti del risultato economico-finanziario che possono differire in termini di frequenza, potenzialità di utile e perdita e prevedibilità. Questa analisi è fornita in uno dei due modi descritti nel seguito.

102 La prima forma di analisi è il metodo dei «costi per natura». Un’entità aggrega i costi inclusi nell’utile (perdita) d’esercizio secondo la loro natura (per esempio ammortamenti, acquisti di materiali, costi di trasporto, benefici per i dipendenti e costi di pubblicità) e non li ripartisce in base alla loro destinazione all’interno dell’entità. Questo metodo può essere semplice da applicare perché non è necessaria alcuna ripartizione dei costi ai fini della classificazione per destinazione. Un esempio di una classificazione adottando il metodo dei costi per natura è il seguente:



Ricavi

 

X

Altri proventi

 

X

Variazioni nelle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione

X

 

Materie prime e materiali di consumo utilizzati

X

 

Costi per benefici ai dipendenti

X

 

Ammortamenti

X

 

Altri costi

X

 

Costi totali

 

(X)

Utile prima delle imposte

 

X

103 La seconda forma di analisi è denominata metodo dei «costi per destinazione» o del «costo del venduto» e classifica i costi secondo la loro destinazione come parte del costo del venduto o, per esempio, i costi di distribuzione o amministrativi. Come minimo, un’entità indica il proprio costo del venduto secondo questo metodo, separatamente dagli altri costi. Questo metodo può fornire agli utilizzatori informazioni più significative rispetto alla classificazione dei costi per natura, ma ripartire i costi per destinazione può richiedere allocazioni arbitrarie e comportare un considerevole grado di discrezionalità. Un esempio di classificazione con il metodo dei costi per destinazione è il seguente:



Ricavi

X

 

Costo del venduto

(X)

 

Utile lordo

X

 

Altri proventi

X

 

Costi di distribuzione

(X)

 

Spese di amministrazione

(X)

 

Altri costi

(X)

 

Utile prima delle imposte

X

 

104 Un’entità che classifica i costi per destinazione deve riportare ulteriori informazioni sulla natura dei costi, inclusi gli ammortamenti e i costi dei benefici per i dipendenti.

105 La scelta del metodo dei costi per destinazione o per natura dipende da fattori storici e industriali e dalla natura dell’entità. Entrambi i metodi forniscono una indicazione di quei costi che potrebbero variare, direttamente o indirettamente, in relazione al livello delle vendite o della produzione dell’entità. Poiché ogni metodo di presentazione ha un valore a seconda dei diversi tipi di entità, il presente Principio richiede che la direzione aziendale selezioni la presentazione più rilevante e attendibile. Comunque, dato che l’informativa sulla natura dei costi è utile nel prevedere i futuri flussi finanziari, è richiesta un’ulteriore informativa nel caso in cui venga adottata la classificazione con il metodo dei costi per destinazione. Nel paragrafo 104 il termine «benefici per i dipendenti» ha lo stesso significato che ha nello IAS 19.

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

▼M29

Informazioni da presentare nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto

▼M53

106   L'entità deve presentare il prospetto delle variazioni di patrimonio netto secondo le disposizioni di cui al paragrafo 10. Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto comprende le seguenti informazioni:

▼M29

(a) 

il totale conto economico complessivo dell'esercizio, riportando separatamente gli importi totali attribuibili ai soci della controllante e quelli attribuibili alle partecipazioni di minoranza;

(b) 

per ciascuna voce del patrimonio netto, gli effetti dell'applicazione retroattiva o della rideterminazione retroattiva rilevati in conformità allo IAS 8 e

▼M53

(c) 

[eliminato]

(d) 

per ciascuna voce del patrimonio netto, la riconciliazione tra il valore contabile all'inizio e al termine dell'esercizio, indicando separatamente (almeno) le modifiche derivanti da:

i) 

utile (perdita) d'esercizio;

ii) 

altre componenti di conto economico complessivo e

iii) 

operazioni con soci nella loro qualità di soci, indicando separatamente i contributi da parte dei soci e le distribuzioni agli stessi nonché le variazioni nell'interessenza partecipativa in controllate che non comportano una perdita del controllo.

▼M29

Informazioni da esporre nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note

106A   Per ciascuna componente del patrimonio netto, l'entità deve presentare, nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note, un'analisi delle altre componenti di conto economico complessivo per elemento (vedere paragrafo 106(d)(ii)).

▼M29

107   Un'entità deve presentare, nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note, l'ammontare dei dividendi rilevati nell'esercizio come distribuzioni ai soci e il relativo importo per azione.

▼M5

108 Nel paragrafo 106, le componenti di patrimonio netto includono, per esempio, ciascuna classe di capitale proprio versato, il saldo progressivo di ciascuna classe delle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e gli utili portati a nuovo.

109 Variazioni nel patrimonio netto dell’entità tra la data di inizio e la data di chiusura dell’esercizio riflettono l’aumento o la diminuzione del suo attivo netto durante l’esercizio. Ad eccezione delle variazioni derivanti da operazioni con i soci che agiscono in tale loro qualità (quali i conferimenti di capitale proprio, i riacquisti di strumenti rappresentativi di capitale proprio dell’entità e i dividendi) e i costi delle operazioni direttamente collegati a tali operazioni, la variazione complessiva del patrimonio netto durante un esercizio rappresenta l’ammontare complessivo dei proventi e degli oneri, comprensivo degli utili e delle perdite, generati dalle attività dell’entità durante quel periodo.

110 Lo IAS 8 richiede rettifiche retroattive a seguito di cambiamenti nei principi contabili, nei limiti del possibile, ad eccezione di quando le disposizioni transitorie di un altro IFRS richiedono diversamente. Lo IAS 8 inoltre richiede che le rideterminazioni di valore per correggere gli errori siano fatte, nel limite del possibile, retroattivamente. Le rettifiche e le rideterminazioni di valore retroattive non sono variazioni di patrimonio netto ma sono rettifiche al saldo di apertura degli utili portati a nuovo, ad eccezione di quando un IFRS richiede rettifiche retroattive di un’altra voce del patrimonio netto. Il paragrafo 106(b) richiede nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto un’informativa in merito alla rettifica complessiva per ogni voce del patrimonio netto dovuta a cambiamenti di principi contabili e, separatamente, a correzioni di errori. Queste rettifiche sono indicate per ogni esercizio precedente e all’inizio dell’esercizio.

Rendiconto finanziario

111 Le informazioni sui flussi finanziari forniscono agli utilizzatori del bilancio una base di riferimento per valutare la capacità dell’entità di generare disponibilità liquide e mezzi equivalenti e i fabbisogni dell’entità di impiego di tali flussi finanziari. Lo IAS 7 stabilisce le disposizioni per la presentazione e l’esposizione delle informazioni sui flussi finanziari.

Note

Struttura

112 Le note devono:

(a) 

presentare le informazioni sui criteri di formazione del bilancio e i principi contabili specifici utilizzati secondo quanto previsto dai paragrafi 117-124;

(b) 

indicare le informazioni richieste dagli IFRS che non sono presentate altrove nel bilancio; e

(c) 

fornire informazioni che non sono presentate altrove nel bilancio, ma sono rilevanti per la sua comprensione.

▼M49

113   Un'entità deve, nei limiti del possibile, presentare le note in modo sistematico. Nel determinare un modo sistematico, l'entità deve valutare l'effetto sulla comprensibilità e la comparabilità del suo bilancio. Un'entità deve fare un rinvio alla relativa informativa nelle note per ciascuna voce dei prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria e del prospetto (dei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, nonché del prospetto delle variazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario.

114 Esempi di ordinamento o raggruppamento sistematico delle note sono, tra gli altri:

a) 

dare rilievo ai settori di attività che l'entità ritiene essere più rilevanti per la comprensione del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria, ad esempio raggruppando informazioni su determinate attività operative;

b) 

raggruppare le informazioni sulle voci valutate nello stesso modo, come le attività valutate al fair value; oppure

c) 

seguire l'ordine delle voci figuranti nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo e del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, quali:

i) 

la dichiarazione di conformità con gli IFRS (vedere paragrafo 16);

ii) 

i principi contabili rilevanti applicati (vedere paragrafo 117);

iii) 

le informazioni di supporto per le voci esposte nei prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria e nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, nonché nei prospetti delle variazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario, nell'ordine in cui ogni prospetto e ogni voce sono presentati; e

iv) 

altre informazioni, quali:

(1) 

passività potenziali (vedere IAS 37) e impegni contrattuali non rilevati; e

(2) 

informativa non finanziaria, per esempio le finalità e le strategie della gestione del rischio finanziario dell'entità (vedere IFRS 7).

▼M49 —————

▼M5

116 Un’entità può presentare note che forniscono informazioni sui criteri generali di preparazione del bilancio e sugli specifici principi contabili in una sezione distinta del bilancio.

Illustrazione dei principi contabili

▼M49

117   Un'entità deve indicare i propri principi contabili rilevanti, tra cui:

a) 

il criterio (criteri) base di valutazione adottato (adottati) nella preparazione del bilancio; e

b) 

gli altri principi contabili utilizzati che sono rilevanti per la comprensione del bilancio.

▼M5

118 Per un’entità è importante informare gli utilizzatori del criterio o dei criteri di valutazione utilizzati nel bilancio [per esempio, costo storico, costo corrente, valore netto di realizzo, fair value (valore equo) o valore recuperabile] perché il criterio su cui un’entità prepara il bilancio ha un effetto significativo sulla sua analisi da parte degli utilizzatori. Quando un’entità applica diversi criteri di valutazione nel bilancio, per esempio nel caso in cui particolari classi di attività sono rideterminate, è sufficiente fornire una indicazione delle categorie di attività e passività alle quali ciascun criterio è applicato.

▼M49

119 Nel decidere se uno specifico principio contabile debba essere illustrato, la direzione aziendale considera se tale informativa aiuterebbe gli utilizzatori nel comprendere come le operazioni, altri fatti e condizioni sono riflessi nella rappresentazione del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria. Ciascuna entità considera la natura dell'attività ed i principi che l'utilizzatore del bilancio si aspetterebbe siano illustrati per quel tipo di entità. L'indicazione degli specifici principi contabili è particolarmente utile agli utilizzatori quando tali principi sono selezionati da alternative consentite negli IFRS. Un esempio sono le informazioni aggiuntive sull'eventualità o meno che un'entità applichi il fair value (valore equo) o il modello del costo ai propri investimenti immobiliari (vedere IAS 40 Investimenti immobiliari). Alcuni IFRS richiedono specificatamente le informazioni integrative di particolari politiche contabili, incluse le scelte effettuate dalla direzione aziendale tra le diverse alternative consentite. Per esempio, lo IAS 16 richiede l'informativa sui criteri di valutazione utilizzati per classi di immobili, impianti e macchinari.

▼M49 —————

▼M5

121 Un principio contabile può essere significativo per la natura delle operazioni dell’entità anche se gli importi per l’esercizio corrente e gli esercizi precedenti non sono rilevanti. È inoltre appropriato indicare ogni principio contabile rilevante che non è specificamente richiesto dagli IFRS, ma che un’entità individua e applica secondo quanto previsto dallo IAS 8.

▼M49

122   Unitamente ai principi contabili rilevanti o ad altre note, un'entità deve indicare le decisioni, ad eccezione di quelle che riguardano le stime (vedere paragrafo 125), che la direzione aziendale ha preso durante il processo di applicazione dei principi contabili dell'entità che hanno gli effetti più significativi sugli importi rilevati in bilancio.

▼M54

123 Nel processo di applicazione delle politiche contabili dell'entità, la direzione aziendale prende varie decisioni, oltre quelle che riguardano le stime, che possono avere un effetto significativo sugli importi che rileva in bilancio. Per esempio, la direzione aziendale prende decisioni determinando:

▼M53

a) 

[eliminato]

▼M54

b) 

quando sostanzialmente tutti i rischi e i benefici significativi di attività finanziarie di proprietà e, per i locatori, di attività oggetto di leasing sono trasferiti ad altre entità; e

▼M53

c) 

se, in sostanza, determinate vendite di beni sono accordi finanziari e quindi non generano ricavi e

d) 

se i termini contrattuali dell'attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire.

▼M5

124 Alcune delle informazioni fornite in base al paragrafo 122 sono richieste da altri IFRS. Per esempio, l’IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità richiede a un’entità di manifestare i propri giudizi nel determinare se controlla un'altra entità. ◄ Quando la classificazione di un investimento immobiliare risulta difficoltosa lo IAS 40 Investimenti immobiliari richiede l’indicazione dei criteri definiti dall’entità per distinguere un investimento immobiliare da un immobile ad uso proprio e da un immobile posseduto per la vendita nel normale svolgimento dell’attività operativa.

Cause di incertezza nelle stime

125 Un’entità deve esporre l’informativa sulle ipotesi riguardanti il futuro, e sulle altre principali cause di incertezza nella stima alla data di chiusura dell’esercizio che presentano un rischio rilevante di dar luogo a rettifiche significative dei valori contabili delle attività e passività entro l’esercizio successivo. In riferimento a tali attività e passività, le note devono includere i dettagli:

(a) 

della loro natura, e

(b) 

del loro valore contabile alla data di chiusura dell’esercizio.

126 La determinazione dei valori contabili di alcune attività e passività richiede la stima degli effetti di eventi futuri incerti relativi a tali attività e passività alla data di chiusura dell’esercizio. Per esempio, in assenza di prezzi di mercato, recentemente osservati, sono necessarie delle stime sul futuro per valutare il valore recuperabile di classi di immobili, impianti e macchinari, l’effetto della obsolescenza tecnologica sul magazzino, accantonamenti soggetti al futuro esito di controversie in corso, e passività per benefici a lungo termine ai dipendenti quali gli accantonamenti per piani pensionistici. Queste stime comportano ipotesi su elementi quali il rischio di rettificare i flussi finanziari o i tassi di sconto e le future variazioni degli stipendi e dei prezzi che influiscono su altri costi.

127 Le ipotesi e le altre cause di incertezza nelle stime illustrate secondo quanto previsto dal paragrafo 125 fanno riferimento alle stime che richiedono le valutazioni più difficili, soggettive o complesse della direzione aziendale. Con l’aumento del numero delle variabili e delle ipotesi che influiscono sulle possibili future definizioni delle incertezze, tali valutazioni diventano più soggettive e complesse, e conseguentemente aumenta, di norma, il rischio di una rettifica significativa del valore contabile delle attività e delle passività.

▼M33

128 L’informativa del paragrafo 125 non è necessaria per le attività e passività che presentano un rischio rilevante che i loro valori contabili possano cambiare significativamente entro l’esercizio successivo, se, alla data di chiusura dell’esercizio, sono valutate al fair value sulla base di un prezzo quotato in un mercato attivo per un’attività o una passività identica. Tali fair value (valori equi) potrebbero cambiare significativamente entro l’esercizio successivo, ma queste variazioni non risulterebbero da ipotesi o da altre cause di incertezza nelle stime sussistenti alla data di chiusura dell’esercizio.

▼M5

129 Un’entità espone l’informativa del paragrafo 125 in modo da aiutare gli utilizzatori del bilancio a capire le decisioni della direzione aziendale sul futuro e su altre cause di incertezza nelle stime. La natura e la misura delle informazioni fornite varia a seconda della natura delle ipotesi e di altre circostanze. Esempi di indicazioni fornite da un’entità sono:

(a) 

la natura delle ipotesi o delle altre cause di incertezza;

(b) 

la sensitività dei valori contabili ai metodi, ipotesi e stime adottati per il loro calcolo, incluse le ragioni della sensitività;

(c) 

la definizione prevista di un’incertezza e la gamma di risultati ragionevolmente possibili entro l’esercizio successivo rispetto ai valori contabili delle attività e passività interessate; e

(d) 

una spiegazione delle modifiche apportate alle pregresse ipotesi riguardanti tali attività e passività, qualora l’incertezza resti irrisolta.

130 Il presente Principio non richiede che un’entità indichi le informazioni relative al budget o a previsioni quando fornisce le informazioni integrative del paragrafo 125.

131 Talvolta non è fattibile indicare la misura dei possibili effetti di un’ipotesi o di un’altra causa di incertezza nelle stime, alla data di chiusura dell’esercizio. In tali casi, l’entità indica che è ragionevolmente possibile, sulla base delle conoscenze disponibili, che il concretizzarsi, entro l’esercizio successivo, di risultati diversi dall’ipotesi assunta potrebbe richiedere una rettifica significativa al valore contabile delle attività o passività interessate. In ogni caso, l’entità indica la natura e il valore contabile della attività o passività (o classe di attività o passività) specifica interessata dall’ipotesi.

132 L’informativa del paragrafo 122 relativa alle decisioni specifiche prese dalla direzione aziendale nel processo di applicazione dei principi contabili dell’entità non si riferisce all’informativa in merito alle cause di incertezza nelle stime di cui al paragrafo 125.

▼M33

133 Altri IFRS richiedono l’informativa su alcune delle ipotesi che sarebbe comunque richiesta secondo quanto previsto dal paragrafo 125. Per esempio, lo IAS 37 richiede l’informativa, in circostanze specifiche, delle principali ipotesi riguardanti eventi futuri interessanti classi di accantonamenti. L’IFRS 13 Valutazione del fair value richiede un’informativa sulle ipotesi rilevanti (incluse le tecniche di valutazione e gli input) che l’entità adotta nel determinare i fair value (valori equi) delle attività e delle passività iscritte al fair value.

▼M5

Capitale

134 Un’entità deve presentare un’informativa che consenta agli utilizzatori del suo bilancio di valutare gli obiettivi, le politiche ed i processi di gestione del capitale dell’entità.

135 Per uniformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 134, l’entità fornisce indicazioni su quanto segue:

(a) 

informazioni qualitative sugli obiettivi, politiche e processi di gestione del capitale, compresi:

(i) 

una descrizione degli elementi gestiti come capitale;

(ii) 

quando un’entità è soggetta a parametri patrimoniali imposti da terzi, la natura di tali parametri e il modo in cui questi parametri sono insiti nella gestione del capitale; e

(iii) 

il modo in cui si stanno soddisfacendo gli obiettivi di gestione del capitale;

(b) 

dati quantitativi sintetici relativi agli elementi gestiti come capitale. Alcune entità considerano alcune passività finanziarie facenti parte del capitale (p.es. alcune forme di debito subordinato). Altre entità escludono dal capitale talune componenti del patrimonio netto (p.es. le componenti che derivano dalla copertura di un flusso finanziario);

(c) 

qualsiasi modifica nei punti (a) e (b) rispetto all’esercizio precedente;

(d) 

se durante l’esercizio essa abbia rispettato tutti i parametri patrimoniali imposti da terzi a cui è soggetta;

(e) 

quando non ha rispettato tali parametri patrimoniali imposti da terzi, le conseguenze di tale mancata conformità.

L’entità basa tali informazioni integrative sulle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità.

136 Un’entità può gestire il capitale secondo modalità diverse ed essere soggetta ad una serie di parametri patrimoniali diversi. Ad esempio, un conglomerato può comprendere delle entità che svolgono attività assicurative e bancarie e che possono operare in diversi paesi. Quando un’informativa aggregata dei parametri patrimoniali e le modalità di gestione del capitale non fornirebbero informazioni utili o darebbero agli utilizzatori del bilancio dell’entità un’immagine falsata delle sue risorse patrimoniali l’entità deve presentare informazioni distinte per ciascun parametro patrimoniale al quale è soggetta.

▼M6

Strumenti finanziari con opzione a vendere classificati come strumenti rappresentativi di capitale

136A Per quanto concerne gli strumenti finanziari con opzione a vendere classificati come strumenti rappresentativi di capitale, un’entità deve esporre (se non rilevati altrove):

(a) 

dati quantitativi sintetici circa il valore classificato come capitale;

(b) 

obiettivi, politiche e processi dell’entità per la gestione dell’obbligazione di riacquistare o rimborsare gli strumenti quando richiesto dai relativi possessori, compreso qualsiasi cambiamento intervenuto rispetto all’esercizio precedente;

(c) 

flussi finanziari in uscita previsti all’atto del rimborso o del riacquisto di detta classe di strumenti finanziari; e

(d) 

informazioni in merito alle modalità di calcolo dei flussi finanziari in uscita previsti all’atto del rimborso o del riacquisto.

▼M5

Altre informazioni integrative

137 Nelle note, un’entità deve indicare:

(a) 

l’importo di dividendi proposti o dichiarati prima che il bilancio sia stato autorizzato alla pubblicazione, ma non rilevato nell’esercizio come distribuzione ai soci e il relativo importo per azione; e

(b) 

l’importo complessivo non contabilizzato di eventuali dividendi spettanti alle azioni privilegiate.

▼M6

138 Un’entità deve indicare quanto segue, se non già illustrato in altre parti dell’informativa pubblicata con il bilancio:

(a) 

la sede e la forma giuridica dell’entità, il paese di registrazione e l’indirizzo della propria sede legale (o del principale luogo di attività, se diverso dalla sede legale);

(b) 

una descrizione della natura dell’attività dell’entità e delle sue principali operazioni;

(c) 

la ragione sociale dell’entità controllante e della capogruppo; e

(d) 

se si tratta di un’entità costituita a tempo determinato, informazioni in merito alla sua durata.

▼M5

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

139 L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata. Se l’entità adotta il presente Principio per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M11

139A Lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato il paragrafo 106. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Qualora un'entità applichi lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tale modifica deve essere applicata a partire da quell'esercizio precedente. La modifica deve essere applicata retroattivamente.

▼M6

139B  Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione (Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1), pubblicato nel febbraio 2008, ha modificato il paragrafo 138 e inserito i paragrafi 8A, 80A e 136A. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. È consentita l’applicazione anticipata. Se un’entità applica le modifiche a un periodo precedente, deve indicare tale fatto e applicare contestualmente le relative modifiche allo IAS 32, allo IAS 39, all’IFRS 7 e all’IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili.

▼M8

139C I paragrafi 68 e 71 sono stati modificati dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica le modifiche in un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M22

139D Il paragrafo 69 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nell’aprile 2009. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2010 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica la modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M29

139F I paragrafi 106 e 107 sono stati modificati e il paragrafo 106A è stato aggiunto dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2011 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata.

▼M32

139H L’IFRS 10 e l’IFRS 12, pubblicato a maggio 2011, hanno modificato i paragrafi 4, 119, 123 e 124. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 10 e l’IFRS 12.

▼M33

139I L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato paragrafi 128 e 133. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

▼M31

139J  Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato i paragrafi 7, 10, 82, 85-87, 90, 91, 94, 100 e 115, ha aggiunto i paragrafi 10A, 81A, 81B e 82A e ha eliminato i paragrafi 12, 81, 83 e 84. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2012. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica le modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

139K Lo IAS 19 Benefici per i dipendenti (modificato nel giugno 2011) ha modificato la definizione di «altre componenti di conto economico complessivo» nel paragrafo 7 e nel paragrafo 96. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 19 (modificato nel giugno 2011).

▼M36

139L Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato i paragrafi 10, 38 e 41, ha eliminato i paragrafi 39–40 e ha aggiunto i paragrafi 38A–38D e 40A–40D. Un’entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M52

139N L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato il paragrafo 34. L'entità deve applicare la modifica quando applica l'IFRS 15.

▼M53

139O L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 7, 68, 71, 82, 93, 95, 96, 106 e 123 e ha eliminato i paragrafi 139E, 139G e 139M. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

▼M49

139P  Iniziativa di informativa (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a dicembre 2014, ha modificato i paragrafi 10, 31, 54-55, 82 A, 85, 113-114, 117, 119 e 122, ha aggiunto i paragrafi 30 A, 55 A e 85 A-85B e ha soppresso i paragrafi 115 e 120. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Le entità non sono tenute a fornire le informazioni richieste dai paragrafi 28-30 dello IAS 8 in relazione a tali modifiche.

▼M54

139Q L'IFRS 16 Leasing, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 123. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 16.

▼M68

139S  Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS, pubblicato nel 2018, ha modificato i paragrafi 7, 15, 19–20, 23–24, 28 e 89. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2020 o in data successiva. L’applicazione anticipata è consentita se l’entità applica contestualmente anche tutte le altre modifiche introdotte da Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS. L’entità deve applicare le modifiche allo IAS 1 retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. Tuttavia, se stabilisce che l’applicazione retroattiva non sarebbe fattibile o comporterebbe costi e sforzi indebiti, l’entità applica le modifiche allo IAS 1 con riferimento ai paragrafi 23-28, 50-53 e 54F dello IAS 8.

▼M69

139T  Definizione di rilevante (Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8), pubblicato a ottobre 2018, ha modificato il paragrafo 7 dello IAS 1 e il paragrafo 5 dello IAS 8, e ha soppresso il paragrafo 6 dello IAS 8. L’entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2020. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M5

SOSTITUZIONE DELLO IAS 1 (RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 2003)

140 Il presente Principio sostituisce lo IAS 1 Presentazione del bilancio rivisto nella sostanza nel 2003, come modificato nel 2005.

▼B




PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 2

Rimanenze

FINALITÀ

1. La finalità del presente Principio è di definire il trattamento contabile delle rimanenze. Una problematica fondamentale nella contabilizzazione delle rimanenze concerne l’ammontare del costo da rilevare come attività e portare a nuovo fino a quando i ricavi relativi non siano rilevati. Il presente Principio fornisce le linee guida per la determinazione del costo e per la successiva contabilizzazione come costo, incluse eventuali svalutazioni al valore netto di realizzo. Fornisce anche linee guida sulle metodologie di determinazione del costo delle rimanenze.

AMBITO DI APPLICAZIONE

▼M53

2.   Il presente Principio si applica a tutte le rimanenze, eccetto:

a) 

[eliminato]

b) 

strumenti finanziari (cfr. IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e IFRS 9 Strumenti finanziari e

▼B

c) 

attività biologiche connesse ad attività agricole e prodotti agricoli al momento del raccolto (cfr. IAS 41 Agricoltura).

3. Il presente Principio non si applica alla valutazione delle rimanenze possedute da:

a) 

produttori di prodotti agricoli e forestali, di prodotti agricoli dopo il raccolto, di minerali e prodotti minerari, nella misura in cui il valore di tali rimanenze è determinato al valore netto di realizzo secondo quanto previsto da consolidate prassi in quei settori. Quando tali rimanenze sono valutate al valore netto di realizzo, i cambiamenti di quel valore sono rilevati a ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ nell’esercizio del cambiamento;

b) 

commercianti-intermediari in merci che valutano le loro rimanenze al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita. Quando tali rimanenze sono così valutate, le variazioni del fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita sono rilevate a ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ nell’esercizio di tale variazione.

4. Le rimanenze di cui al paragrafo 3, lettera a) sono valutate al valore netto di realizzo a determinati stadi della produzione. Ciò si verifica, per esempio, quando i raccolti agricoli sono stati mietuti o quando i minerali sono stati estratti e la vendita è assicurata da un contratto a termine o da un impegno di un ente governativo, o quando esiste un mercato attivo e il rischio di non riuscire a vendere il prodotto è trascurabile. Tali rimanenze sono escluse dalle sole disposizioni in materia di valutazione del presente Principio.

5. I commercianti-intermediari in merci sono coloro che acquistano o vendono merci per conto terzi o per proprio conto. Le rimanenze di cui al paragrafo 3, lettera b) sono principalmente acquistate per una vendita nel prossimo futuro e per generare un utile dalle fluttuazioni di prezzo o dal margine dei commercianti-intermediari. Quando tali rimanenze sono valutate al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita, queste sono escluse dall’applicazione delle sole disposizioni in materia di valutazione del presente Principio.

DEFINIZIONI

6. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Le rimanenze sono beni:

a) 

posseduti per la vendita nel normale svolgimento dell’attività;

b) 

impiegati nei processi produttivi per la vendita; o

c) 

sotto forma di materiali o forniture di beni da impiegarsi nel processo di produzione o nella prestazione di servizi.

Il valore netto di realizzo è il prezzo di vendita stimato nel normale svolgimento dell’attività al netto dei costi stimati di completamento nonché di quelli stimati necessari per realizzare la vendita.

▼M33

Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13 Valutazione del fair value.)

7. Il valore netto di realizzo fa riferimento all’importo netto che l’entità si aspetta di realizzare dalla vendita delle rimanenze nel normale svolgimento dell’attività. Il fair value riflette il prezzo al quale una regolare operazione per la vendita delle stesse rimanenze nel mercato principale (o più vantaggioso) per quelle rimanenze avrebbe luogo tra gli operatori di mercato alla data di valutazione. Il primo è un valore specifico dell’entità; il secondo non lo è. Il valore netto di realizzo per le rimanenze può non essere uguale al fair value al netto dei costi di vendita.

▼M52

8. Le rimanenze comprendono merci acquistate e possedute per la rivendita e includono, per esempio, merce acquistata da un dettagliante e posseduta per la rivendita, o terreni e altri beni immobili posseduti per la rivendita. Le rimanenze comprendono, inoltre, prodotti finiti o semilavorati realizzati dall'entità e includono materiali e forniture di beni destinati a essere impiegati nel processo produttivo. I costi sostenuti per l'esecuzione di un contratto con il cliente che non generano rimanenze (o attività rientranti nell'ambito di applicazione di un altro Principio) sono contabilizzati conformemente all'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti.

▼B

VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE

9. Le rimanenze devono essere valutate al minore tra il costo e il valore netto di realizzo.

Costo delle rimanenze

10. Il costo delle rimanenze deve comprendere tutti i costi di acquisto, i costi di trasformazione e gli altri costi sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali.

Costi di acquisto

11. I costi di acquisto delle rimanenze comprendono il prezzo di acquisto, i dazi d’importazione e altre tasse (escluse quelle che l’entità può successivamente recuperare dalle autorità fiscali), i costi di trasporto, movimentazione e gli altri costi direttamente attribuibili all’acquisto di prodotti finiti, materiali e servizi. Sconti commerciali, resi e altre voci simili sono dedotti nella determinazione dei costi d’acquisto.

Costi di trasformazione

▼M54

12. I costi di trasformazione delle rimanenze includono i costi direttamente correlati alle unità prodotte, come il lavoro diretto. Essi comprendono anche una ripartizione sistematica dei costi generali di produzione fissi e variabili che sono sostenuti per trasformare le materie in prodotti finiti. I costi generali fissi di produzione sono quei costi indiretti di produzione che rimangono relativamente costanti al variare del volume della produzione, quali l'ammortamento e la manutenzione di stabilimenti e, macchinari e attività consistenti nel diritto di utilizzo utilizzati nel processo di produzione e il costo della direzione tecnica e dell'amministrazione dello stabilimento. I costi generali variabili di produzione sono quei costi indiretti di produzione che variano, direttamente o quasi, con il volume della produzione, come materiali e manodopera indiretti.

▼B

13. L’attribuzione dei costi generali fissi di produzione ai costi di trasformazione si basa sulla normale capacità produttiva. Questa rappresenta la produzione che si prevede di realizzare in media durante un numero di esercizi o periodi stagionali in circostanze normali, tenendo conto della perdita di capacità derivante dalla manutenzione pianificata. Può essere utilizzato il livello effettivo di produzione qualora questo approssimi la normale capacità produttiva. L’ammontare di costi generali fissi attribuito a ciascuna unità prodotta non aumenta in conseguenza di una bassa produzione o inattività degli impianti. Le spese generali non attribuite sono rilevate come costo nell’esercizio nel quale esse sono sostenute. Negli esercizi nei quali il livello di produzione è insolitamente alto, l’ammontare dei costi generali fissi attribuiti a ciascuna unità prodotta è diminuito in modo che il valore delle rimanenze non sia determinato in misura superiore al costo. I costi generali variabili di produzione sono attribuiti a ciascuna unità prodotta sulla base dell’utilizzo effettivo degli impianti di produzione.

14. Da un processo di produzione è possibile ottenere contemporaneamente più di un prodotto. È il caso, per esempio, che si verifica quando vengono realizzati prodotti congiunti o quando si ha un prodotto principale e un sottoprodotto. Quando i costi di trasformazione di ogni prodotto non sono identificabili separatamente, essi sono ripartiti tra i prodotti seguendo un criterio razionale e uniforme. La ripartizione può essere basata, per esempio, sui relativi valori di vendita di ogni prodotto, con riferimento allo stadio del processo di produzione al quale i prodotti sono identificabili separatamente, o al termine della produzione. La maggior parte dei sottoprodotti, per loro natura, non sono rilevanti. In questo caso, essi sono spesso valutati al valore netto di realizzo e questo valore viene detratto dal costo del prodotto principale. Come risultato, il valore contabile del prodotto principale iscritto non differisce sostanzialmente dal suo costo.

Altri costi

15. Gli altri costi sono inclusi nel costo delle rimanenze solo nella misura in cui essi sono sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali. Per esempio, può essere appropriato includere, nel costo delle rimanenze, spese generali non di produzione o i costi di progettazione di prodotti per specifici clienti.

16. Esempi di costi esclusi dal costo delle rimanenze e rilevati come costi nell’esercizio nel quale sono sostenuti sono:

a) 

anomali ammontari di materiali di scarto, lavoro o altri costi di produzione;

b) 

costi di magazzinaggio, a meno che tali costi siano necessari nel processo di produzione prima di un ulteriore stadio di produzione;

c) 

spese generali amministrative che non contribuiscono a portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali; e

d) 

spese di vendita.

17. Lo IAS 23 Oneri finanziari identifica limitate circostanze in cui gli oneri finanziari sono inclusi nel costo delle rimanenze.

18. Un’entità può acquistare le rimanenze a condizioni di pagamento differito. Quando un accordo contiene effettivamente un elemento di finanziamento, tale elemento, per esempio una differenza tra il prezzo di acquisto per condizioni di credito normali e l’importo pagato, è rilevato come interesse passivo durante il periodo del finanziamento.

Costo delle rimanenze di un fornitore di servizi

19. Nella misura in cui tali fornitori di servizi hanno rimanenze, essi le valutano ai costi della loro produzione. Questi costi sono composti primariamente dal costo del lavoro e da altri costi del personale direttamente impiegato nella prestazione del servizio, compreso il personale addetto alla supervisione, e le spese generali attribuibili. Il lavoro e gli altri costi relativi al personale commerciale e amministrativo non concorrono a determinare il costo ma sono rilevati come costi nell’esercizio nel quale essi sono sostenuti. Il costo delle rimanenze di un fornitore di servizi non comprende i margini di utile o le spese generali non attribuibili che sono spesso incorporati nei prezzi applicati dai fornitori di servizi.

Costo dei prodotti agricoli ottenuti da attività biologiche

▼M8

20. Secondo quanto previsto dallo IAS 41 Agricoltura, le rimanenze che costituiscono prodotti agricoli che l’entità ha raccolto dalle sue attività biologiche sono valutate, in sede di rilevazione iniziale, al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita al momento del raccolto. Per l’applicazione del presente Principio, questo è rappresentato dal costo delle rimanenze a tale data.

▼B

Tecniche di determinazione del costo

21. Le tecniche di determinazione del costo delle rimanenze, quali il metodo dei costi standard o del prezzo al dettaglio, possono essere impiegate per praticità se i risultati approssimano il costo. I costi standard considerano i livelli normali di materiali e di forniture di beni, di lavoro, di efficienza e di capacità utilizzata. Essi sono regolarmente sottoposti a revisione e, se necessario, riveduti alla luce delle condizioni del momento.

22. Il metodo del prezzo al dettaglio viene spesso usato nel settore delle vendite al dettaglio per valutare le rimanenze di grandi quantità di beni soggetti a rapido rigiro con margini simili e per le quali non è fattibile l’adozione di altri metodi di calcolo del costo. Il costo delle rimanenze viene determinato detraendo dal valore di vendita delle rimanenze una adeguata percentuale di margine lordo. La percentuale impiegata prende in considerazione anche le rimanenze che sono state commercializzate al di sotto del loro prezzo di vendita originario. Spesso, per ogni reparto di vendita al minuto, viene usata una percentuale media.

Metodi di determinazione del costo

23. Il costo delle rimanenze di beni che non sono normalmente fungibili e delle merci prodotte o dei servizi erogati e mantenuti distinti per specifici progetti deve essere attribuito impiegando distinte individuazioni dei loro costi specifici.

24. Per individuazione distinta del costo s’intende che i costi specifici sono attribuiti agli elementi identificati delle rimanenze. Questo è un trattamento contabile appropriato per i beni che vengono mantenuti distinti per un progetto specifico, indipendentemente dal fatto che essi siano stati acquistati o prodotti. Comunque, l’individuazione distinta dei costi non è appropriata quando un gran numero dei beni del magazzino è normalmente fungibile. In tali circostanze, il metodo di selezione dei beni che rimangono tra le rimanenze potrebbe essere usato per ottenere effetti predeterminati sul risultato economico.

25. Il costo delle rimanenze, escluse quelle trattate nel paragrafo 23, deve essere attribuito adottando il metodo FIFO (first in, first out) o il metodo del costo medio ponderato. L’entità deve utilizzare il medesimo metodo di determinazione del costo per tutte le rimanenze aventi natura e utilizzo simili. Per le rimanenze con una natura o uso diverso, diversi metodi di determinazione del costo possono essere giustificati.

26. Per esempio, le rimanenze utilizzate in un settore operativo possono avere un utilizzo diverso per l’entità rispetto allo stesso tipo di rimanenze utilizzate in un altro settore operativo. Tuttavia, una diversa localizzazione geografica delle rimanenze (o delle normative fiscali applicabili) non è sufficiente a giustificare l’adozione di metodi di valutazione differenti.

27. Il metodo FIFO si basa sull’ipotesi che i beni di magazzino che sono stati acquistati o prodotti per primi siano venduti per primi e, di conseguenza, che i beni presenti in magazzino alla fine dell’esercizio siano quelli acquistati o prodotti per ultimi. Secondo il metodo del costo medio ponderato, il costo di ciascun bene è pari alla media ponderata del costo di beni simili all’inizio dell’esercizio e del costo di beni simili acquistati o prodotti durante l’esercizio. La media può essere calcolata su base periodica, o quando si riceve ogni ulteriore spedizione, a seconda della situazione dell’entità.

Valore netto di realizzo

28. Il costo delle rimanenze può non essere recuperabile se esse sono danneggiate, se sono diventate in tutto o in parte obsolete, o se i loro prezzi di vendita sono diminuiti. Il costo delle rimanenze può non essere recuperabile anche nel caso in cui i costi stimati di completamento o i costi stimati da sostenere per realizzare la vendita sono aumentati. La prassi di svalutare le rimanenze al di sotto del costo fino al valore netto di realizzo è coerente con la considerazione che i beni non possono essere iscritti a un valore eccedente l’ammontare che si prevede di realizzare dalla loro vendita o dal loro uso.

▼M52

29. Le rimanenze sono solitamente svalutate fino al valore netto di realizzo sulla base di una valutazione eseguita voce per voce. In alcuni casi, comunque, può essere appropriato raggruppare voci simili o correlate. Questo può essere il caso di voci di magazzino relative alla stessa linea di prodotto che hanno funzioni o destinazione finale simili, che vengono prodotte e commercializzate nella stessa area geografica, e per le quali non è fattibile effettuare una valutazione distinta dalle altre voci di quella linea di prodotto. Non è appropriato svalutare le rimanenze sulla base di una classificazione del magazzino, per esempio, prodotti finiti, o tutte le rimanenze di un particolare settore operativo.

▼B

30. Le stime del valore netto di realizzo si basano sulla conoscenza più attendibile di cui si dispone al momento in cui vengono effettuate le stime dell’ammontare che si prevede di realizzare dalle rimanenze. Tali stime prendono in considerazione le oscillazioni dei prezzi o dei costi direttamente connessi a fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio nella misura in cui tali fatti confermano le condizioni esistenti al termine dell’esercizio.

31. Le stime del valore netto di realizzo prendono in considerazione anche lo scopo per il quale il magazzino viene tenuto. Per esempio, il valore netto di realizzo della parte di magazzino tenuto per far fronte a vendite concluse o a contratti per la fornitura di servizi si basa sul prezzo di contratto. Se i contratti di vendita riguardano quantità inferiori a quelle tenute in magazzino, il valore netto di realizzo della parte eccedente si basa sui prezzi correnti di vendita. Accantonamenti possono originare da vendite concluse per quantità di rimanenze superiori a quelle in magazzino o da contratti d’acquisto. Tali accantonamenti sono trattati dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali.

32. Materiali e altri beni di consumo posseduti per essere utilizzati nella produzione di rimanenze non sono svalutati al di sotto del costo se ci si attende che i prodotti finiti nei quali verranno incorporati siano venduti ad un importo pari o superiore al costo. Tuttavia, quando una diminuzione nel prezzo dei materiali indica che il costo dei prodotti finiti eccede il valore netto di realizzo, i materiali sono svalutati fino al valore netto di realizzo. In tali circostanze, il costo di sostituzione dei materiali può essere la migliore misura disponibile del loro valore netto di realizzo.

33. Una nuova valutazione del valore netto di realizzo è effettuata in ciascun esercizio successivo. Quando le circostanze che precedentemente avevano causato la svalutazione delle rimanenze al di sotto del costo non esistono più oppure quando vi sono chiare indicazioni di un aumento nel valore di realizzo netto in seguito al cambiamento delle circostanze economiche, l’importo delle svalutazioni è eliminato contabilmente (ossia lo storno è limitato all’importo della svalutazione originale) in modo che il nuovo valore contabile sia il minore tra costo e valore netto di realizzo rivisto. Ciò si verifica, per esempio, nel caso in cui un bene del magazzino che è iscritto al valore netto di realizzo perché il suo prezzo di vendita era diminuito, è ancora posseduto in un esercizio successivo e il suo prezzo di vendita è aumentato.

RILEVAZIONE DEL COSTO AL ►M5  PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO ◄

34. Quando le rimanenze sono vendute, il loro valore contabile deve essere rilevato come costo nell’esercizio nel quale il relativo ricavo è rilevato. L’ammontare di ogni svalutazione delle rimanenze al valore netto di realizzo e tutte le perdite di magazzino devono essere rilevate come un costo nell’esercizio nel quale la svalutazione o la perdita si sono verificate. L’ammontare di qualsiasi storno di svalutazioni di rimanenze, derivante da un aumento del valore netto di realizzo, deve essere rilevato come riduzione del costo delle rimanenze rilevato a ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ nell’esercizio in cui tale ripristino di valore ha luogo.

35. Alcune rimanenze possono essere iscritte in altri conti dell’attivo, per esempio, beni in magazzino utilizzati quali parti di immobili, impianti o macchinari costruiti internamente. Le rimanenze iscritte in questo modo sono rilevate come costo durante la vita utile di quella immobilizzazione.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

36. Il bilancio deve indicare:

a) 

i principi contabili adottati nella valutazione delle rimanenze, incluso il metodo utilizzato di determinazione del costo;

b) 

il valore contabile complessivo delle rimanenze e il valore contabile distinto per classi che risultano appropriate per l’entità;

c) 

il valore contabile delle rimanenze iscritte al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita;

d) 

il valore delle rimanenze rilevato come costo nell’esercizio;

e) 

il valore di eventuali svalutazioni di rimanenze rilevato come costo nell’esercizio secondo quanto previsto dal paragrafo 34;

f) 

il valore di eventuali storni di ciascuna svalutazione rilevati come riduzione del costo delle rimanenze rilevato a ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ nell’esercizio secondo quanto previsto dal paragrafo 34;

g) 

le circostanze o i fatti che hanno portato allo storno di una svalutazione di rimanenze secondo quanto previsto nel paragrafo 34; e

h) 

il valore contabile delle rimanenze impegnate a garanzia di passività.

▼M52

37. L'informativa concernente i valori contabili rilevati in differenti classificazioni di rimanenze e l'ammontare delle variazioni in queste voci di attività risulta utile per gli utilizzatori del bilancio. Classificazioni abituali di rimanenze sono merci, beni per la produzione, materie prime, semilavorati e lavori in corso e prodotti finiti.

▼B

38. Il valore delle rimanenze rilevato come costo nel corso dell’esercizio, a cui si fa spesso riferimento come a un costo del venduto, è rappresentato dai costi precedentemente inclusi nella valutazione delle rimanenze di magazzino che ora sono state vendute e da spese generali di produzione non ripartite e da anormali ammontari di costi di produzione di rimanenze. Le condizioni di gestione possono giustificare anche l’inclusione di altri valori, quali i costi di distribuzione.

39. Alcune entità adottano schemi di ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ che comportano l’esposizione di valori esclusi i costi di rimanenze rilevati come spese durante l’esercizio. In base a questo formato, l’entità presenta un’analisi dei costi utilizzando una classificazione basata sulla natura degli stessi. In questo caso, l’entità indica i costi rilevati come spese per materie prime e beni di consumo, costi del lavoro e altri costi di gestione insieme con l’ammontare della variazione netta delle rimanenze nell’esercizio.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

40. L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

▼M33

40C. L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value del paragrafo 6 e ha modificato il paragrafo 7. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

▼M52

40E. L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato i paragrafi 2, 8, 29 e 37 e ha eliminato il paragrafo 19. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 15.

▼M53

40F. L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 2 e ha eliminato i paragrafi 40 A, 40B e 40D. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

▼M54

40G. L'IFRS 16 Leasing, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 12. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 16.

▼B

SOSTITUZIONE DI ALTRI PRONUNCIAMENTI

41. Il presente Principio sostituisce lo IAS 2 Rimanenze (rivisto nella sostanza nel 1993).

42. Il presente Principio sostituisce la SIC 1 Coerenza nellapplicazione dei Principi contabiliUtilizzo di diversi metodi di valutazione delle rimanenze.




PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 7

Rendiconto finanziario

FINALITÀ

L’informazione sui flussi finanziari di un’entità è utile per gli utilizzatori del bilancio per valutare la capacità dell’entità a produrre disponibilità liquide e mezzi equivalenti e per determinare la necessità del loro impiego. Le decisioni economiche da parte degli utilizzatori del bilancio richiedono una valutazione della capacità di un’entità a produrre disponibilità liquide e mezzi equivalenti e la tempistica e il grado di certezza della loro generazione.

La finalità del presente Principio è quella di richiedere informazioni sulle variazioni nel tempo delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti di un’entità attraverso la predisposizione di un rendiconto finanziario che classifichi i flussi finanziari derivanti dall’attività operativa, di investimento e di finanziamento durante l’esercizio.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Un’entità deve predisporre il rendiconto finanziario secondo quanto previsto dal presente Principio e deve presentarlo come parte integrante del suo bilancio per ciascun esercizio per il quale il bilancio è presentato.

2. Il presente Principio sostituisce lo IAS 7 Prospetto delle variazioni della situazione finanziaria, approvato nel luglio 1977.

3. Gli utilizzatori dei bilanci di un’entità sono interessati al modo in cui l’entità genera e utilizza le disponibilità liquide e mezzi equivalenti. Questo succede indipendentemente dal tipo di attività dell’entità e dal fatto che le disponibilità liquide possano essere considerate come il prodotto dell’entità, come è nel caso degli istituti finanziari. Per quanto le entità possano differire nella loro gestione ordinaria, esse hanno bisogno di disponibilità liquide, sostanzialmente per gli stessi motivi. Esse hanno bisogno di disponibilità liquide per condurre le loro operazioni, per onorare le loro obbligazioni e per produrre utili per gli investitori. Per questi motivi, il presente Principio richiede che tutte le entità presentino un rendiconto finanziario.

BENEFICI APPORTATI DALLE INFORMAZIONI SUI FLUSSI FINANZIARI

4. Un rendiconto finanziario, se utilizzato unitamente alle altre parti del bilancio, fornisce informazioni che permettono agli utilizzatori di valutare le variazioni nell’attivo netto dell’entità, la sua struttura finanziaria (compresa la sua liquidità e solvibilità) e la sua capacità di influire sulla dimensione e sulla tempistica dei flussi finanziari allo scopo di adeguarsi alle circostanze e alle opportunità. Le informazioni sui flussi finanziari sono utili per valutare la capacità dell’entità di generare disponibilità liquide e mezzi equivalenti e mettono in grado gli utilizzatori di sviluppare sistemi per valutare e confrontare il valore attuale dei futuri flussi finanziari di differenti entità. Tali informazioni, inoltre, migliorano la confrontabilità dei risultati operativi tra entità differenti perché eliminano gli effetti dell’impiego di trattamenti contabili differenti per i medesimi fatti e operazioni.

5. Informazioni storiche sui flussi finanziari vengono spesso impiegate come un indicatore dell’ammontare, della tempistica e del grado di certezza dei flussi finanziari futuri. Esse sono utili anche per controllare la precisione delle stime passate dei flussi finanziari futuri e per esaminare la relazione tra redditività e flussi finanziari netti e l’effetto di cambiamenti dei prezzi.

DEFINIZIONI

6. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Disponibilità liquide comprendono la cassa e i depositi a vista.

Disponibilità liquide equivalenti rappresentano investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti a un irrilevante rischio di variazione del loro valore.

Flussi finanziari sono le entrate e le uscite di disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

Attività operativa rappresenta le principali attività generatrici di ricavi dell’entità e le altre attività di gestione che non sono di investimento o di finanziamento.

Attività di investimento comprende l’acquisto e la cessione di attività immobilizzate e gli altri investimenti finanziari non rientranti nelle disponibilità liquide equivalenti.

Attività di finanziamento rappresenta l’attività che comporta la modifica della dimensione e della composizione del capitale proprio versato e dei finanziamenti ottenuti dall’entità.

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

7. Le disponibilità liquide equivalenti sono quelle possedute per soddisfare gli impegni di cassa a breve termine, invece che per investimento o per altri scopi. Perché un investimento possa essere considerato come disponibilità liquida equivalente esso deve essere prontamente convertibile in un ammontare noto di denaro e deve essere soggetto a un irrilevante rischio di variazione del valore. Perciò, un investimento è classificato, solitamente, come disponibilità liquida equivalente solo quando esso è a breve scadenza, cioè, per esempio, a tre mesi o meno dalla data d’acquisto. Gli investimenti finanziari azionari sono esclusi dalla classificazione come disponibilità liquide equivalenti a meno che essi siano, di fatto, equivalenti alle disponibilità liquide, quali, per esempio, le azioni privilegiate acquistate in un momento vicino alla loro scadenza e con una data di rimborso determinata.

8. I prestiti bancari rientrano, solitamente, nell’attività di finanziamento. In alcuni Paesi, tuttavia, gli scoperti bancari che sono rimborsabili a vista formano parte integrante della gestione delle disponibilità liquide di un’entità. In questi casi, gli scoperti bancari sono inclusi come componenti di disponibilità liquide e mezzi equivalenti. Una caratteristica di tali accordi bancari è che il saldo del conto spesso oscilla tra l’essere positivo o negativo.

9. Dai flussi finanziari sono esclusi i movimenti tra elementi che costituiscono disponibilità liquide o mezzi equivalenti perché essi fanno parte della gestione della liquidità di un’entità piuttosto che della sua attività operativa, di investimento e di finanziamento. La gestione della liquidità ricomprende l’investimento delle eccedenze di disponibilità liquide in mezzi equivalenti.

PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO

10. Il rendiconto finanziario deve presentare i flussi finanziari dell’esercizio classificandoli tra attività operativa, di investimento e di finanziamento.

11. L’entità deve presentare i flussi finanziari della sua attività operativa, di investimento e di finanziamento nel modo che risulta più appropriato per la propria attività. La classificazione per attività fornisce informazioni che permettono di valutare l’effetto di tali attività sulla situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità e l’ammontare delle sue disponibilità liquide e mezzi equivalenti. Queste informazioni possono essere utilizzate anche per valutare le relazioni tra tali attività.

12. Una singola operazione può comprendere flussi finanziari diversamente classificati. Per esempio, quando il rimborso in contanti di un prestito comprende sia l’interesse sia il capitale, la parte di interesse può essere fatta rientrare nell’attività operativa e la parte di capitale nell’attività di finanziamento.

Attività operativa

13. L’ammontare dei flussi finanziari derivanti dall’attività operativa è un indicatore chiave della misura in cui l’attività dell’entità ha generato flussi finanziari sufficienti a rimborsare prestiti, a mantenere la capacità operativa dell’entità, a pagare i dividendi e a effettuare nuovi investimenti senza ricorrere a fonti di finanziamento esterne all’entità. Le informazioni riguardo i singoli componenti dei valori storici dei flussi finanziari operativi sono utili, unite ad altre informazioni, nella previsione dei futuri flussi finanziari operativi.

14. I flussi finanziari generati dall’attività operativa derivano principalmente dalle principali attività generatrici di ricavi dell’entità. Perciò essi derivano, solitamente, dalle operazioni di gestione e dagli altri fatti e operazioni che partecipano alla determinazione dell’utile o della perdita d’esercizio. Esempi di flussi finanziari generati dall’attività operativa sono:

a) 

incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi;

b) 

incassi da royalties, compensi, commissioni e altri ricavi;

c) 

pagamenti a fornitori di merci e servizi;

d) 

pagamenti a, e per conto di, lavoratori dipendenti;

e) 

incassi e pagamenti di un’entità assicuratrice per premi e risarcimenti, annualità e altre indennità previste dalla polizza;

f) 

pagamenti o rimborsi di imposte sul reddito a meno che essi non possano essere specificatamente fatti rientrare nell’attività di finanziamento e di investimento; e

g) 

incassi e pagamenti derivanti da contratti stipulati a scopo commerciale o di negoziazione.

▼M8

Alcune operazioni, quali la vendita di un elemento degli impianti, possono dare origine a utili o perdite che vanno inseriti nella rilevazione dell’utile (perdita) d’esercizio. I flussi finanziari relativi a tali operazioni sono flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento. Tuttavia, i pagamenti in contanti per produrre o acquisire attività possedute per la locazione ad altri e successivamente possedute per la vendita come descritto nel paragrafo 68A dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari sono flussi finanziari da attività operative. Gli incassi derivanti da locazioni e successive vendite di tali beni sono anch’essi flussi finanziari da attività operative.

▼B

15. L’entità può possedere titoli mobiliari e prestiti a scopo commerciale o di negoziazione; in questo caso essi sono trattati come rimanenze acquistate specificatamente per la rivendita. Perciò, i flussi finanziari derivanti dall’acquisto e dalla vendita di titoli mobiliari posseduti a scopo commerciale o di negoziazione rientrano nell’attività operativa. Analogamente, anticipazioni di cassa e prestiti concessi da istituti finanziari sono solitamente classificati come attività operative dato che essi sono relativi alla principale attività generatrice di ricavi dell’entità.

Attività di investimento

▼M22

16. L’informazione distinta relativa ai flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento è importante perché tali flussi finanziari rappresentano la misura in cui i costi sono stati sostenuti per acquisire risorse destinate a produrre futuri proventi e flussi finanziari. Soltanto i costi che danno luogo a un’attività rilevata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria sono classificabili come attività di investimento. Esempi di flussi finanziari derivanti da attività di investimento sono:

▼B

a) 

pagamenti per acquistare immobili, impianti e macchinari, beni immateriali e altre attività a lungo termine. Questi pagamenti comprendono quelli relativi ai costi di sviluppo capitalizzati e a immobili, impianti e macchinari costruiti internamente;

b) 

entrate dalla vendita di immobili, impianti e macchinari, attività immateriali e altre attività a lungo termine;

c) 

pagamenti per l’acquisizione di strumenti rappresentativi di capitale o di debito di altre entità e partecipazioni in joint venture (diversi dai pagamenti per i titoli assimilati alle disponibilità liquide equivalenti o posseduti a scopo commerciale o di negoziazione);

d) 

incassi dalla vendita di strumenti rappresentativi di capitale o di debito di altre entità e partecipazioni in joint venture (diverse dalle entrate per i titoli assimilati alle disponibilità liquide equivalenti o posseduti a scopo di negoziazione commerciale);

e) 

anticipazioni e prestiti concessi a terzi (diversi da anticipazioni e prestiti concessi da un istituto finanziario);

f) 

incassi derivanti dal rimborso di anticipazioni e prestiti concessi a terzi (diversi da anticipazioni e prestiti concessi da un istituto finanziario);

g) 

pagamenti per contratti future, contratti forward, contratti di opzione e contratti swap eccetto quando i contratti sono posseduti a scopo commerciale o di negoziazione, o i pagamenti rientrano nell’attività di finanziamento; e

h) 

incassi derivanti da contratti future, contratti forward, contratti di opzione e contratti swap eccetto quando i contratti sono posseduti a scopo commerciale o di negoziazione, o gli incassi rientrano nell’attività di finanziamento.

Quando un contratto è rilevato come copertura di una posizione identificabile, i flussi finanziari connessi con il contratto sono classificati allo stesso modo dei flussi finanziari connessi con la posizione che è stata coperta.

Attività di finanziamento

▼M54

17. L'indicazione distinta dei flussi finanziari derivanti dalle attività di finanziamento è importante perché essa è utile nella previsione di richieste sui futuri flussi finanziari da parte di chi fornisce i capitali all'entità. Esempi di flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento sono:

▼B

a) 

incassi derivanti dall’emissione di azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale;

b) 

pagamenti ai soci per acquistare o liberare le azioni dell’entità;

c) 

incassi derivanti dall’emissione di obbligazioni, prestiti, cambiali, titoli a reddito fisso, mutui e altri finanziamenti a breve o a lungo termine;

d) 

rimborsi di prestiti; e

▼M54

e) 

pagamenti da parte del locatario per la riduzione della passività esistente relativa a un leasing.

▼B

PRESENTAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI DELL’ATTIVITÀ OPERATIVA

18. Un’entità deve presentare i flussi finanziari derivanti dall’attività operativa utilizzando, alternativamente:

a) 

il metodo diretto, per mezzo del quale sono indicate le principali categorie di incassi e di pagamenti lordi; o

b) 

il metodo indiretto, per mezzo del quale l’utile o la perdita d’esercizio è rettificato dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi, e da elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento o di finanziamento.

19. Le entità sono incoraggiate a presentare i flussi finanziari derivanti dall’attività operativa utilizzando il metodo diretto. Il metodo diretto fornisce informazioni che possono essere utili nella stima dei futuri flussi finanziari che non sono disponibili con il metodo indiretto. Con il metodo diretto possono essere ottenute le informazioni sulle principali categorie di incassi e pagamenti lordi alternativamente:

a) 

dalle registrazioni contabili dell’entità; o

b) 

rettificando le vendite, il costo del venduto (interessi attivi e proventi finanziari simili e interessi passivi e oneri finanziari simili per un istituto finanziario) e altre voci nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ per:

i) 

variazioni delle rimanenze e dei crediti e debiti generati dall’attività operativa avvenute nel corso dell’esercizio;

ii) 

altri elementi non monetari; e

iii) 

altri elementi per i quali gli effetti monetari sono flussi finanziari da attività di investimento o di finanziamento.

20. Con il metodo indiretto, il flusso finanziario netto derivante dall’attività operativa è determinato rettificando l’utile o la perdita per gli effetti di:

a) 

variazioni delle rimanenze e dei crediti e debiti generati dall’attività operativa avvenute nel corso dell’esercizio;

b) 

elementi non monetari quali l’ammortamento, gli accantonamenti, le imposte differite, gli utili e le perdite su cambi non realizzati, gli utili di collegate non distribuiti, e le quote di pertinenza di terzi; e

c) 

tutti gli altri elementi i cui effetti monetari sono flussi finanziari dall’attività di investimento o di finanziamento.

In alternativa, il flusso finanziario netto derivante dall’attività operativa può essere presentato con il metodo indiretto esponendo i ricavi e i costi indicati nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ e le variazioni delle rimanenze e dei crediti e dei debiti generati dall’attività operativa avvenute nel corso dell’esercizio.

PRESENTAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI DELL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO

21. L’entità deve presentare distintamente le principali categorie di incassi e pagamenti lordi derivanti dall’attività di investimento e di finanziamento, a eccezione dei casi in cui i flussi finanziari descritti nei paragrafi 22 e 24 siano presentati al netto.

PRESENTAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI AL NETTO

22. Possono essere presentati al netto i flussi finanziari derivanti dalle seguenti attività operativa, di investimento o di finanziamento:

a) 

incassi e pagamenti per conto di clienti quando i flussi finanziari riflettono attività del cliente piuttosto che dell’entità; e

b) 

incassi e pagamenti relativi a elementi la cui rotazione è rapida, gli ammontari sono elevati e la scadenza è a breve.

23. Esempi di incassi e pagamenti ai quali si riferisce il paragrafo 22, lettera a) sono:

a) 

l’accettazione e il rimborso di depositi bancari a vista;

b) 

fondi posseduti per conto di clienti da parte di una società di investimento; e

c) 

affitti incassati per conto di, e pagati ai, proprietari di immobili.

Esempi di incassi e pagamenti ai quali si riferisce il paragrafo 22, lettera b) sono le anticipazioni fatte per, e i rimborsi di:

a) 

importi relativi alle operazioni effettuate da clienti con carte di credito;

b) 

l’acquisto e la vendita di investimenti finanziari; e

c) 

altri finanziamenti a breve termine quali quelli che hanno una durata di tre mesi o inferiore.

24. I flussi finanziari derivanti da ciascuna delle seguenti attività degli istituti finanziari possono essere presentati al netto:

a) 

incassi e pagamenti per l’accettazione e il rimborso di depositi con una data di scadenza determinata;

b) 

il collocamento e il ritiro di depositi presso altri enti finanziari; e

c) 

anticipi e prestiti a clienti e il rispettivo rimborso.

FLUSSI FINANZIARI IN VALUTA ESTERA

25. I flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera devono essere iscritti nella valuta funzionale dell’entità, applicando all’ammontare in valuta estera il tasso di cambio tra la valuta funzionale e la valuta estera del giorno in cui avviene il flusso finanziario.

26. I flussi finanziari di una controllata estera devono essere convertiti al tasso di cambio tra la valuta funzionale e la valuta estera dei giorni in cui avvengono i flussi finanziari.

27. I flussi finanziari espressi in valuta estera sono presentati in modo coerente con lo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere. Questo permette l’utilizzo di un cambio che approssimi quello effettivo. Per esempio, per rilevare operazioni in valuta estera o convertire i flussi finanziari di una controllata estera può essere utilizzata una media ponderata dei tassi di cambio dell’esercizio. Lo IAS 21, tuttavia, non consente l’utilizzo del cambio alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ quando si procede alla conversione dei flussi finanziari di una controllata estera.

28. Utili e perdite derivanti da variazioni nei cambi in valuta estera non realizzati non rappresentano flussi finanziari. Tuttavia, l’effetto delle variazioni nei cambi sulle disponibilità liquide e mezzi equivalenti posseduti, o dovuti, in valuta estera è presentato nel rendiconto finanziario allo scopo di riconciliare il valore delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’inizio e alla fine dell’esercizio. Questo importo è esposto separatamente dai flussi finanziari dell’attività operativa, di investimento e di finanziamento e comprende le eventuali differenze qualora tali flussi finanziari fossero stati esposti utilizzando i cambi alla data di chiusura dell’esercizio.

29. [Eliminato]

30. [Eliminato]

INTERESSI E DIVIDENDI

31. I flussi finanziari derivanti dall’incasso e dal pagamento di interessi e dividendi devono essere indicati distintamente. Ciascuno deve essere classificato in modo coerente da esercizio a esercizio facendolo rientrare, a seconda del caso, nell’attività operativa, di investimento o di finanziamento.

▼M1

32. Il valore totale degli interessi pagati durante un esercizio deve essere indicato nel rendiconto finanziario sia che essi siano stati imputati come costi ►M5  nell'utile (perdita) d’esercizio ◄ , sia che essi siano stati capitalizzati secondo quanto previsto dallo IAS 23 Oneri finanziari.

▼B

33. Per un istituto finanziario, gli interessi pagati e gli interessi e i dividendi ricevuti sono solitamente classificati come flussi finanziari operativi. Non c’è, comunque, accordo sulla classificazione di questi flussi finanziari per le altre entità. Gli interessi pagati e gli interessi e i dividendi ricevuti possono essere classificati come flussi finanziari operativi perché essi rientrano nella determinazione dell’utile o della perdita dell’esercizio. In alternativa, gli interessi corrisposti e gli interessi e dividendi ricevuti possono essere classificati rispettivamente come flussi finanziari dall’attività di finanziamento e di investimento, perché essi sono costi sostenuti per ottenere risorse finanziarie ovvero proventi da investimenti finanziari.

34. I dividendi corrisposti possono essere classificati come flussi finanziari dell’attività di finanziamento perché essi rappresentano un costo sostenuto per l’ottenimento di risorse finanziarie. In alternativa, i dividendi corrisposti possono essere classificati come un componente dei flussi finanziari dell’attività operativa allo scopo di aiutare gli utilizzatori del bilancio a determinare la capacità di un’entità a corrispondere dividendi dai flussi finanziari operativi.

IMPOSTE SUL REDDITO

35. I flussi finanziari correlati alle imposte sul reddito devono essere indicati distintamente e devono essere classificati come flussi finanziari dell’attività operativa a meno che essi possano essere specificatamente identificati con l’attività di finanziamento e di investimento.

36. Le imposte sul reddito derivano da operazioni che danno origine a flussi finanziari classificati nell’attività operativa, di investimento o di finanziamento nel rendiconto finanziario. Mentre gli oneri fiscali possono essere facilmente identificabili con l’attività di investimento o di finanziamento, i relativi flussi finanziari sono spesso difficilmente identificabili e possono manifestarsi in un esercizio differente dai flussi finanziari dell’operazione sottostante. Per questo motivo, le imposte corrisposte sono solitamente classificate come flussi finanziari dell’attività operativa. Tuttavia, quando è fattibile identificare i flussi finanziari delle imposte con una singola operazione che dà origine ai flussi finanziari che sono fatti rientrare nell’attività di investimento o di finanziamento, i flussi finanziari delle imposte rientrano, a seconda del caso, nell’attività di investimento o di finanziamento. Quando i flussi finanziari delle imposte sono attribuiti a più di una classe di attività, è indicato l’importo complessivo delle imposte pagate.

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE, COLLEGATE E JOINT VENTURE

▼M32

37. Quando la contabilizzazione di una partecipazione in una collegata, in una joint venture o in una controllata è eseguita con il metodo del patrimonio netto o con quello del costo, l’investitore indica nel rendiconto finanziario i soli flussi finanziari tra se stesso e la partecipata, quali dividendi e anticipazioni.

38. Una entità che espone in bilancio la propria partecipazione in una collegata o in una joint venture utilizzando il metodo del patrimonio netto deve indicare, nel rendiconto finanziario, i flussi finanziari relativi agli investimenti nella collegata o nella joint venture, e qualsiasi altra distribuzione di proventi percepiti dalla collegata o dalla joint venture.

▼M11

VARIAZIONI NELL'INTERESSENZA PARTECIPATIVA NELLE CONTROLLATE E IN ALTRE AZIENDE

39. I flussi finanziari complessivi derivanti dall'ottenimento o dalla perdita del controllo di controllate o di altre aziende devono essere presentati distintamente e classificati come attività di investimento.

40. Un'entità deve indicare complessivamente, con riferimento all'ottenimento e alla perdita del controllo di controllate o di altre aziende verificatisi nel corso dell'esercizio, ciascuna delle seguenti informazioni:

a) 

i corrispettivi totali pagati o ricevuti;

b) 

la parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide e mezzi equivalenti;

c) 

l'ammontare delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti delle controllate o altre aziende di cui viene ottenuto o perduto il controllo; e

d) 

l'ammontare delle attività e delle passività diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti delle controllate o di altre aziende di cui viene ottenuto o perduto il controllo, riferito a ciascuna categoria principale.

▼M38

40A. Un’entità d’investimento, come definita nell’IFRS 10 Bilancio consolidato, non è tenuta ad applicare i paragrafi 40(c) o 40(d) a una partecipazione in una controllata che deve essere valutata al fair value rilevato a conto economico.

▼M11

41. La presentazione distinta degli effetti dei flussi finanziari derivanti dall'ottenimento o dalla perdita del controllo di controllate o di altre aziende in un'unica voce, insieme all'informazione distinta dell'ammontare delle attività e delle passività acquistate o dismesse, aiuta a distinguere tali flussi finanziari dai flussi finanziari derivanti dalle altre attività operative, di investimento e di finanziamento. Gli effetti della perdita del controllo sui flussi finanziari non possono essere dedotti da quelli derivanti dall'ottenimento del controllo.

42. Il valore complessivo degli incassi o dei pagamenti effettuati quali corrispettivi per l'ottenimento o la perdita del controllo di controllate o di altre aziende, è presentato nel rendiconto finanziario al netto delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti acquisiti o dismessi come parte di tali operazioni, eventi o cambiamenti di circostanze.

▼M38

42A. I flussi finanziari derivanti da variazioni delle interessenze partecipative in una controllata che non comportano la perdita del controllo devono essere classificati come flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento, a meno che la controllata sia posseduta da un'entità d’investimento, come definita nell’IFRS 10, e debba essere valutata al fair value rilevato a conto economico.

42B. Le modifiche delle interesse partecipative in una controllata che non comportano la perdita del controllo, come nel caso di acquisto o vendita successivi da parte della controllante di strumenti rappresentativi di capitale della controllata, sono contabilizzate come operazioni sul capitale (vedere IFRS 10), a meno che la controllata sia posseduta da un'entità d’investimento e debba essere valutata al fair value rilevato a conto economico. Di conseguenza, i flussi finanziari risultanti sono classificati allo stesso modo delle altre transazioni con soci descritte al paragrafo 17.

▼B

OPERAZIONI NON MONETARIE

43. Le operazioni di investimento e di finanziamento che non richiedono l’impiego di disponibilità liquide o mezzi equivalenti devono essere escluse dal rendiconto finanziario. Tali operazioni devono essere indicate altrove nel bilancio in modo da poter fornire tutte le informazioni significative su queste attività di investimento e di finanziamento.

▼M54

44. Molte attività di investimento e di finanziamento non hanno un impatto diretto sui flussi finanziari correnti anche se esse influiscono sul capitale e sulla struttura dell'attivo di un'entità. L'esclusione delle operazioni non monetarie dal rendiconto finanziario è coerente con l'obiettivo del rendiconto finanziario poiché queste operazioni non comportano flussi finanziari nell'esercizio corrente. Esempi di operazioni non monetarie sono:

a) 

l'acquisizione di attività contraendo debiti o per mezzo di operazioni di leasing;

▼B

b) 

l’acquisizione di un’entità per mezzo di un’emissione di capitale; e

c) 

la conversione di debiti in capitale.

▼M58

VARIAZIONI DELLE PASSIVITÀ DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

44A.   L'entità deve fornire informazioni che consentano agli utilizzatori dei bilanci di valutare le variazioni delle passività derivanti da attività di finanziamento, siano esse variazioni derivanti dai flussi finanziari o variazioni non in disponibilità liquide.

44B. Per quanto necessario a adempiere l'obbligo imposto dal paragrafo 44A, l'entità deve indicare le seguenti variazioni delle passività derivanti da attività di finanziamento:

a) 

variazioni derivanti dai flussi finanziari da attività di finanziamento;

b) 

variazioni derivanti dall'ottenimento o dalla perdita del controllo di controllate o di altre aziende;

c) 

effetto delle variazioni dei tassi di cambio;

d) 

variazioni del fair value (valore equo);

e) 

altre variazioni.

44C. Le passività derivanti da attività di finanziamento sono passività i cui flussi finanziari sono stati classificati o saranno in futuro classificati nel rendiconto finanziario come flussi finanziari da attività di finanziamento. Inoltre, l'informativa imposta dal paragrafo 44A si applica anche alle variazioni delle attività finanziarie (per esempio, attività che coprono passività derivanti da attività di finanziamento) se i flussi finanziari da tali attività finanziarie sono stati inclusi o saranno in futuro inclusi nei flussi finanziari da attività di finanziamento.

44D. Uno dei modi per conformarsi all'informativa imposta dal paragrafo 44A consiste nel presentare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria una riconciliazione dei saldi di apertura e di chiusura per le passività derivanti da attività di finanziamento, comprese le variazioni di cui al paragrafo 44B. Se presenta tale riconciliazione, l'entità deve fornire informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori dei bilanci di collegare gli elementi inclusi nella riconciliazione al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e al rendiconto finanziario.

44E. Se fornisce l'informativa imposta dal paragrafo 44A contestualmente all'informativa sulle variazioni di altre attività e passività, l'entità deve indicare le variazioni delle passività derivanti da attività di finanziamento distintamente dalle variazioni di tali altre attività e passività.

▼B

COMPONENTI DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI

45. L’entità deve indicare i componenti delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti e deve presentare una riconciliazione dei valori del suo rendiconto finanziario con le voci equivalenti esposte ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ .

46. Considerata l’elevata quantità delle procedure di gestione della liquidità e degli accordi bancari utilizzati nel mondo e allo scopo di uniformarsi allo IAS 1 Presentazione del bilancio, l’entità indica il principio adottato per determinare la composizione delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

47. L’effetto di qualsiasi cambiamento del principio adottato per determinare la composizione delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti, quale una variazione nella classificazione degli strumenti finanziari in precedenza considerati parte del portafoglio investimenti finanziari di un’entità, è esposto secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.

ALTRE INFORMAZIONI INTEGRATIVE

48. L’entità deve indicare, con una relazione della direzione aziendale, l’ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti posseduti dall’entità ma non utilizzabili liberamente dal gruppo.

49. Esistono circostanze nelle quali saldi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti posseduti da un’entità non sono utilizzabili liberamente dal gruppo. Gli esempi includono i saldi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti posseduti da una controllata che opera in un Paese dove controlli valutari o altre restrizioni legali rendono i saldi non utilizzabili liberamente da parte della controllante o di altre controllate.

50. Informazioni aggiuntive possono essere significative per gli utilizzatori ai fini della comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria e del grado di liquidità di un’entità. L’indicazione di tali informazioni, insieme con una relazione della direzione aziendale, è incoraggiata e può includere:

a) 

l’importo delle aperture di credito che possono essere disponibili per future attività operative e per estinguere impegni di capitale, indicando qualsiasi restrizione all’utilizzo di queste aperture di credito;

▼M32 —————

▼B

c) 

l’importo complessivo dei flussi finanziari che rappresentano incrementi della capacità operativa separatamente da quello dei flussi finanziari richiesti per mantenere la capacità operativa stessa; e

d) 

l’importo dei flussi finanziari derivanti dall’attività operativa, di investimento e di finanziamento per ciascun settore oggetto di informativa (cfr. IFRS 8 Settori operativi).

51. L’indicazione distinta dei flussi finanziari che rappresentano incrementi della capacità operativa e i flussi finanziari richiesti per mantenere la capacità operativa stessa è utile per consentire agli utilizzatori di giudicare se l’entità sta investendo adeguatamente al fine di conservare la sua capacità operativa. Un’entità che non investa adeguatamente nel mantenimento della sua capacità operativa può pregiudicare la redditività futura per privilegiare la liquidità corrente e le distribuzioni ai soci.

52. L’indicazione dei flussi finanziari per settori permette agli utilizzatori di ottenere una migliore conoscenza delle relazioni tra i flussi finanziari della gestione nel suo complesso e quelli dei suoi settori e della disponibilità e variabilità dei flussi finanziari dei singoli settori.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

53. Il presente Principio entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1o gennaio 1994 o da data successiva.

▼M11

54. Lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato i paragrafi 39-42 e aggiunto i paragrafi 42A e 42B. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Qualora un'entità applichi lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente. Le modifiche devono essere applicate retroattivamente.

▼M8

55. Il paragrafo 14 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tale modifica a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica la modifica in un periodo precedente, deve indicare tale fatto ed applicare contestualmente il paragrafo 68A dello IAS 16.

▼M22

56. Il paragrafo 16 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nell’aprile 2009. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2010 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica la modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M32

57. L’IFRS 10 e l’IFRS 11 Accordi per un controllo congiunto, pubblicato a maggio 2011, hanno modificato i paragrafi 37, 38 e 42B e hanno eliminato il paragrafo 50(b) Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 10 e l’IFRS 11.

▼M38

58.  Entità d’investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato i paragrafi 42A e 42B e ha aggiunto il paragrafo 40A. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata di Entità d’investimento. Se un’entità applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d’investimento.

▼M54

59. L'IFRS 16 Leasing, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato i paragrafi 17 e 44. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.

▼M58

60.  Iniziativa di informativa (Modifiche allo IAS 7), pubblicato a gennaio 2016, ha aggiunto i paragrafi da 44A a 44E. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2017 o da data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Quando applica per la prima volta queste modifiche, l'entità non è tenuta a fornire informazioni comparative rispetto agli esercizi precedenti.

▼B




PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 8

Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori

FINALITÀ

1. La finalità del presente Principio è di disciplinare i criteri per la selezione e il cambiamento di principi contabili, unitamente al relativo trattamento contabile e all’informativa sui cambiamenti di principi contabili, sui cambiamenti nelle stime contabili e sulle correzioni di errori. Il Principio si propone di migliorare la significatività e l’attendibilità del bilancio delle entità, e la comparabilità di tali bilanci nel tempo e con i bilanci di altre entità.

2. Le disposizioni sull’informativa concernente i principi contabili, fatta eccezione per i cambiamenti di principi contabili, sono contenute nello IAS 1 Presentazione del bilancio.

AMBITO DI APPLICAZIONE

3. Il presente Principio deve essere applicato nella selezione e nell’applicazione dei principi contabili, nella contabilizzazione dei cambiamenti di principi contabili, dei cambiamenti nelle stime contabili e delle correzioni di errori di esercizi precedenti.

4. Gli effetti fiscali connessi a correzioni di errori di periodi precedenti e rettifiche retroattive effettuate per applicare i cambiamenti di principi contabili sono contabilizzati e illustrati in base a quanto previsto dallo IAS 12 Imposte sul reddito.

DEFINIZIONI

5. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

I principi contabili sono gli specifici principi, concetti di base, convenzioni, regole e prassi applicati da un’entità nella preparazione e nella presentazione del bilancio.

Un cambiamento nelle stime contabili è una rettifica del valore contabile di un’attività o passività o della valutazione del sistematico deprezzamento di un’attività, che risulta dalla valutazione dell’attuale condizione di, e dei futuri benefici attesi e obbligazioni associate con, attività e passività. I cambiamenti nelle stime contabili si originano da nuove informazioni acquisite o da nuovi sviluppi e, conseguentemente, non sono correzioni di errori.

Gli International Financial Reporting Standards (IFRS) sono i Principi e le Interpretazioni adottati dall’International Accounting Standards Board (IASB). Essi comprendono:

a) 

gli International Financial Reporting Standards;

b) 

gli International Accounting Standard; e

c) 

le Interpretazioni emanate dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) o dal precedente Standing Interpretations Committee (SIC).

▼M69

Rilevante è definito nel paragrafo 7 dello IAS 1 ed è utilizzato nel presente Principio con lo stesso significato.

▼B

Gli errori di esercizi precedenti sono omissioni e errate misurazioni di voci nel bilancio dell’entità per uno o più esercizi precedenti derivanti dal non utilizzo o dall’utilizzo erroneo di informazioni attendibili che:

a) 

erano disponibili quando i bilanci di quegli esercizi furono autorizzati all’emissione; e

b) 

si poteva ragionevolmente supporre che fossero state ottenute e utilizzate nella redazione e presentazione di quei bilanci.

Tali errori includono gli effetti di errori aritmetici, errori nell’applicazione di principi contabili, sviste o interpretazioni distorte di fatti, e frodi.

Lapplicazione retroattiva è l’applicazione di un nuovo principio contabile alle operazioni, altri eventi e condizioni come se quel principio fosse sempre stato applicato.

La determinazione retroattiva dei valori consiste nel correggere la rilevazione, la valutazione e l’informativa concernente gli importi di elementi del bilancio come se l’errore di un esercizio precedente non fosse mai avvenuto.

Non fattibile: applicare una disposizione non è fattibile quando l’entità, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non può applicarla. Per un particolare esercizio precedente, non è fattibile applicare un cambiamento di un principio contabile retroattivamente o determinare retroattivamente un valore per correggere un errore se:

a) 

gli effetti dell’applicazione retroattiva o della determinazione retroattiva dei valori non sono determinabili;

b) 

l’applicazione retroattiva o la determinazione retroattiva dei valori richiede supposizioni circa quale sarebbe stato l’intento della direzione aziendale in quell’esercizio; o

c) 

l’applicazione retroattiva o la determinazione retroattiva dei valori richiede stime significative di importi ed è impossibile distinguere obiettivamente le informazioni su quelle stime che:

i) 

forniscono prove di circostanze che esistevano allae) datae) in cui tali importi dovevano essere rilevati, valutati o indicati; e

ii) 

sarebbero state disponibili quando i bilanci per tale esercizio precedente furono autorizzati alla pubblicazione

da altre informazioni.

Per applicazione prospettica di un cambiamento di un principio contabile e della rilevazione dell’effetto di un cambiamento nella stima contabile si intende rispettivamente:

a) 

l’applicazione di un nuovo principio contabile a operazioni, altri eventi e circostanze che si verificano dopo la data alla quale il principio viene cambiato; e

b) 

la rilevazione dell’effetto del cambiamento nella stima contabile nel corrente e nei futuri esercizi interessati dal cambiamento.

▼M69

6. [soppresso]

▼B

PRINCIPI CONTABILI

Selezione e applicazione dei principi contabili

▼M8

7. Quando un IFRS si applica specificatamente a una operazione, altro evento o circostanza, la scelta del principio o dei principi applicati per la contabilizzazione di tale voce deve essere determinata dall’applicazione dell’IFRS.

▼B

8. Gli IFRS contengono i principi contabili che lo IASB ritiene possano determinare bilanci in grado di riportare informazioni rilevanti e attendibili sulle operazioni, altri eventi e circostanze a cui essi si applicano. Tali principi non necessitano di essere applicati quando l’effetto della loro applicazione è irrilevante. Tuttavia è inappropriato effettuare, o lasciare non corrette, deviazioni irrilevanti dagli IFRS al fine di ottenere una particolare presentazione della situazione patrimoniale — finanziaria, del risultato economico o dei flussi finanziari dell’entità.

▼M8

9. Gli IFRS sono accompagnati da Guide volte ad assistere le entità nell’applicazione delle loro disposizioni. Tali guide precisano se costituiscono o meno parte integrante degli IFRS. Le guide che costituiscono parte integrante degli IFRS sono obbligatorie. Le guide che non costituiscono parte integrante degli IFRS non contengono disposizioni per la redazione del bilancio.

▼B

10. In assenza di un Principio o di una Interpretazione che si applichi specificatamente a una operazione, altro evento o circostanza, la direzione aziendale deve fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e applicare un principio contabile al fine di fornire una informativa che sia:

a) 

rilevante ai fini delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori; e

b) 

attendibile, in modo che il bilancio:

i) 

rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell’entità;

ii) 

rifletta la sostanza economica delle operazioni, altri eventi e circostanze, e non meramente la forma legale;

iii) 

sia neutrale, cioè scevro da pregiudizi;

iv) 

sia prudente; e

v) 

sia completo con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti.

▼M8

11. Nell’esercitare il giudizio descritto nel paragrafo 10, la direzione aziendale deve fare riferimento e considerare l’applicabilità delle seguenti fonti in ordine gerarchicamente decrescente:

(a) 

le disposizioni degli IFRS che trattano casi simili e correlati; e

▼M68

(b) 

le definizioni, i criteri di rilevazione e i concetti di valutazione per la contabilizzazione di attività, passività, ricavi e costi contenuti nel Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria (Quadro concettuale).

▼B

12. Nell’esprimere un giudizio descritto nel paragrafo 10, la direzione aziendale può inoltre considerare le disposizioni più recenti emanate da altri organismi di formazione contabile che utilizzano un quadro sistematico concettualmente simile per sviluppare i principi contabili, altra letteratura contabile e prassi consolidate nel settore, nella misura in cui queste non siano in conflitto con le fonti del paragrafo 11.

Uniformità di principi contabili

13. L’entità deve selezionare e applicare i principi contabili in modo uniforme a operazioni simili, altri eventi e circostanze, a meno che un Principio o una Interpretazione richieda specificatamente o permetta una classificazione delle voci tale per cui principi differenti possono essere appropriati. Se ►M5  un IFRS ◄ richiede o permette una tale classificazione, si deve selezionare e applicare uniformemente un appropriato principio contabile a ciascuna classe.

Cambiamenti di principi contabili

14. L’entità deve cambiare un principio contabile soltanto se il cambiamento:

a) 

è richiesto da un Principio o da una Interpretazione; o

b) 

produce un bilancio in grado di fornire informazioni attendibili e più rilevanti in merito agli effetti delle operazioni, altri fatti o circostanze sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico o sui flussi finanziari dell’entità.

15. Gli utilizzatori del bilancio necessitano di essere in grado di comparare il bilancio dell’entità nel tempo per identificare l’andamento della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico e dei flussi finanziari. Quindi, gli stessi principi contabili sono applicati nel corso di ciascun esercizio e da un esercizio al successivo a meno che un cambiamento di principi contabili soddisfi uno dei criteri del paragrafo 14.

16. Le seguenti situazioni non rappresentano cambiamenti di principi contabili:

a) 

l’applicazione di un principio contabile per operazioni, altri fatti o circostanze che differiscono nella sostanza da quelli verificatisi precedentemente; e

b) 

l’applicazione di un nuovo principio contabile per operazioni, altri fatti o circostanze che non si sono mai verificati precedentemente o che erano irrilevanti.

17. L’applicazione iniziale di un principio per rideterminare il valore delle attività secondo quanto previsto dallo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari o dallo IAS 38 Attività immateriali è un cambiamento di principio contabile da trattarsi come una rideterminazione del valore secondo quanto previsto dallo IAS 16 o dallo IAS 38, piuttosto che secondo quanto previsto dal presente Principio.

18. I paragrafi da 19 a 31 non si applicano ai cambiamenti di principi contabili di cui al paragrafo 17.

Applicazione dei cambiamenti nei principi contabili

19. Subordinatamente al paragrafo 23:

a) 

l’entità deve contabilizzare un cambiamento di principio contabile originato dall’applicazione iniziale di un Principio o una Interpretazione in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni transitorie, qualora esistano, di ►M5  quell'IFRS ◄ ; e

b) 

quando l’entità cambia un principio contabile in sede di prima applicazione di un Principio o di una Interpretazione che non contiene disposizioni transitorie specifiche applicabili a tale cambiamento, o cambia un principio contabile volontariamente, deve applicare il cambiamento retroattivamente.

20. Ai fini del presente Principio, un’applicazione anticipata di un Principio o di una Interpretazione non è un cambiamento volontario di principio contabile.

21. In assenza di un Principio o di una Interpretazione che si applichi specificatamente a una operazione, altro evento o circostanza, la direzione aziendale può, secondo quanto previsto dal paragrafo 12, applicare un principio contabile secondo le più recenti disposizioni di un altro organismo di normazione contabile che utilizza un quadro sistematico concettualmente simile per sviluppare i principi contabili. Se in seguito a una modifica di tale disposizione, l’entità sceglie di cambiare un principio contabile, tale cambiamento è contabilizzato e presentato come un cambiamento volontario di principio contabile.

Applicazione retroattiva

22. In relazione al paragrafo 23, quando un cambiamento di principio contabile è applicato retroattivamente in conformità a quanto previsto dal paragrafo 19, lettera a) o b), l’entità deve rettificare il saldo d’apertura di ciascuna componente del patrimonio netto interessata per il più remoto esercizio presentato e gli altri importi comparativi indicati per ciascun esercizio precedente presentato come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato.

Limitazioni dell’applicazione retroattiva

23. Quando il paragrafo 19, lettera a) o b) richiede l’applicazione retroattiva, si deve applicare un cambiamento di principio contabile retroattivamente fatta eccezione per il caso in cui non risulta fattibile determinare gli effetti specifici sul periodo o l’effetto cumulativo del cambiamento.

24. Quando non è fattibile determinare gli effetti specifici dell’esercizio interessato derivanti dal cambiamento di un principio contabile sulla informativa comparativa per uno o più esercizi precedenti presentati, l’entità deve applicare il nuovo principio contabile al valore contabile delle attività e passività all’inizio del più remoto esercizio per il quale l’applicazione retroattiva risulta fattibile, che può anche essere l’esercizio in corso, e deve effettuare una rettifica corrispondente al saldo d’apertura di ciascuna componente del patrimonio netto interessata per questo esercizio.

25. Quando non è fattibile determinare l’effetto cumulativo dell’applicazione di un nuovo principio contabile all’inizio dell’esercizio corrente per tutti gli esercizi precedenti, l’entità deve rettificare l’informativa comparativa per applicare il nuovo principio contabile prospetticamente, a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile.

26. Quando l’entità applica un nuovo principio contabile retroattivamente, essa riporta gli effetti derivanti da tale applicazione ai dati comparativi degli esercizi precedenti fino a quando ciò risulta fattibile. L’applicazione retroattiva a un esercizio precedente non è fattibile a meno che sia possibile determinare l’effetto cumulativo sugli importi di entrambi gli stati patrimoniali di apertura e di chiusura di quell’esercizio. L’importo della rettifica risultante connessa a esercizi antecedenti quelli presentati nel bilancio è rilevato nel saldo di apertura di ciascuna componente del patrimonio netto del più remoto esercizio presentato. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un’altra componente del patrimonio netto (per esempio, al fine di essere conformi a un Principio o a un’Interpretazione). Eventuali altre informazioni relative a esercizi precedenti, quali prospetti storici dei dati finanziario-economici di bilancio, sono a loro volta rettificate fino a quando ciò risulta fattibile.

27. Quando per l’entità non è fattibile applicare un nuovo principio contabile retroattivamente, perché non è in grado di determinare l’effetto cumulativo derivante dall’applicazione del principio a tutti gli esercizi precedenti, questa, secondo quanto previsto dal paragrafo 25, applica il nuovo principio prospetticamente dall’inizio del primo esercizio in cui ciò risulta fattibile. L’entità, quindi, tralascia quella parte della rettifica cumulativa alle voci dell’attivo, passivo e patrimonio netto originatasi prima di tale data. È consentito cambiare un principio contabile anche se non è fattibile applicare il principio prospetticamente per qualsiasi esercizio precedente. I paragrafi da 50 a 53 forniscono una linea guida sui casi in cui non è fattibile applicare un nuovo principio contabile a uno o più esercizi precedenti.

Informazioni integrative

28. Quando l’applicazione iniziale di un Principio o di una Interpretazione ha un effetto sull’esercizio corrente o su qualsiasi esercizio precedente, avrebbe un tale effetto, eccetto quando non è fattibile determinare l’importo della rettifica, ovvero potrebbe avere un effetto su esercizi futuri, un’entità deve indicare:

a) 

il titolo ►M5  dell'IFRS ◄ ;

b) 

quando applicabile, che il cambiamento di principio contabile è effettuato secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie;

c) 

la natura del cambiamento del principio contabile;

d) 

quando applicabile, una descrizione delle disposizioni transitorie;

e) 

quando applicabile, le disposizioni transitorie che possono avere un effetto su esercizi futuri;

f) 

per l’esercizio corrente e per ciascun esercizio precedente presentato, nei limiti in cui ciò è fattibile, l’importo della rettifica:

i) 

per ciascuna voce di bilancio interessata; e

ii) 

se lo IAS 33 Utile per azione si applica all’entità, relativamente all’utile per azione di base e diluito;

g) 

l’importo della rettifica relativa a esercizi antecedenti a quelli presentati, nei limiti in cui ciò è fattibile; e

h) 

se l’applicazione retroattiva richiesta dal paragrafo 19, lettera a) o b) non è fattibile per un particolare esercizio precedente o per esercizi antecedenti a quelli presentati, le circostanze che hanno portato all’esistenza di tale condizione e la descrizione di come e da quando il cambiamento di principio contabile è stato applicato.

I bilanci di esercizi successivi non necessitano di ripetere tale informativa.

29. Quando un cambiamento volontario di principio contabile ha un effetto sull’esercizio corrente o su qualsiasi esercizio precedente, avrebbe un tale effetto, eccetto quando non è fattibile determinare l’importo della rettifica, ovvero potrebbe avere un effetto su esercizi futuri, un’entità deve indicare:

a) 

la natura del cambiamento del principio contabile;

b) 

le ragioni per cui l’applicazione del nuovo principio contabile fornisce informazioni attendibili e più rilevanti;

c) 

per l’esercizio corrente e per ciascun esercizio precedente presentato, nei limiti in cui ciò è fattibile, l’importo della rettifica:

i) 

per ciascuna voce di bilancio interessata; e

ii) 

se lo IAS 33 si applica all’entità, relativamente all’utile per azione di base e diluito;

d) 

l’importo della rettifica relativa a esercizi antecedenti a quelli presentati, nei limiti in cui ciò è fattibile; e

e) 

se l’applicazione retroattiva non è fattibile per uno specifico esercizio precedente o per esercizi antecedenti a quelli presentati, le circostanze che hanno portato all’esistenza di tale condizione e la descrizione di come e da quando il cambiamento di principio contabile è stato applicato.

I bilanci di esercizi successivi non necessitano di ripetere tale informativa.

30. Quando l’entità non ha applicato un nuovo Principio o una nuova Interpretazione, emesso ma non ancora in vigore, l’entità deve indicare:

a) 

tale fatto; e

b) 

informazioni conosciute o ragionevolmente stimabili, rilevanti per valutare il possibile impatto che l’applicazione del nuovo Principio o della nuova Interpretazione avrà sul bilancio dell’entità nell’esercizio di applicazione iniziale.

31. Nel conformarsi con il paragrafo 30, l’entità considera di indicare:

a) 

il titolo di un nuovo Principio o di una nuova Interpretazione;

b) 

la natura del cambiamento o di cambiamenti imminenti nel principio contabile;

c) 

la data a partire dalla quale l’applicazione del Principio o dell’Interpretazione è richiesta;

d) 

la data in cui ha programmato di applicare il Principio o l’Interpretazione per la prima volta, e

e) 

alternativamente:

i) 

una illustrazione dell’impatto che si prevede l’applicazione iniziale del Principio o dell’Interpretazione abbia sul bilancio dell’entità; o

ii) 

se l’impatto non è conosciuto o ragionevolmente stimabile, una dichiarazione a tale riguardo.

CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI

32. A causa delle incertezze connesse alla gestione aziendale, molti elementi di bilancio non possono essere misurati con precisione, ma possono solo essere stimati. La stima comporta valutazioni basate sulle più recenti informazioni attendibili disponibili. Per esempio, possono essere richieste stime di:

a) 

esigibilità dei crediti;

b) 

obsolescenza del magazzino;

c) 

fair value (valore equo) delle attività o passività finanziarie;

d) 

vite utili di, o il tasso di utilizzazione previsto dei benefici economici futuri inclusi in, beni ammortizzabili; e

e) 

obbligazioni di garanzia.

33. L’impiego di stime ragionevoli è parte essenziale della preparazione del bilancio e non ne intacca l’attendibilità.

34. Una stima può avere bisogno di essere rettificata se avvengono mutamenti nelle circostanze sulle quali la stima si era basata o in seguito a nuove informazioni o maggiore esperienza. Per sua natura, la revisione di una stima non è correlata a esercizi precedenti e non è la correzione di un errore.

35. Un cambiamento nella base di misurazione applicata è un cambiamento di principio contabile, e non è un cambiamento nella stima contabile. Quando è difficile distinguere un cambiamento di principio contabile da un cambiamento nella stima contabile, il cambiamento è trattato come un cambiamento nella stima contabile.

36. L’effetto di un cambiamento nella stima contabile, diverso da un cambiamento a cui si applica il paragrafo 37, deve essere rilevato prospetticamente includendolo nel risultato economico:

a) 

nell’esercizio in cui è avvenuto il cambiamento, se il cambiamento influisce solo su quell’esercizio; o

b) 

nell’esercizio in cui è avvenuto il cambiamento e negli esercizi futuri, se il cambiamento influisce su entrambi.

37. Un cambiamento nella stima contabile deve essere rilevato rettificando il valore contabile di attività, passività, posta di patrimonio netto nell’esercizio in cui si è verificato il cambiamento nella misura in cui un cambiamento dà origine a cambiamenti di valore delle attività e passività interessate, o si riferisce a una posta di patrimonio netto.

38. La rilevazione prospettica dell’effetto di un cambiamento nella stima contabile significa che il cambiamento è applicato alle operazioni, altri eventi e circostanze che si sono verificati a partire dalla data del cambiamento di stima. Un cambiamento nella stima contabile può influire solo sul risultato economico dell’esercizio corrente, o sul risultato economico sia dell’esercizio corrente, sia degli esercizi futuri. Per esempio, una modifica nella stima dell’importo delle perdite su crediti influisce solo sul risultato economico dell’esercizio corrente e perciò è rilevato nell’esercizio corrente. Tuttavia, un cambiamento nella vita utile stimata di, o nelle modalità previste di utilizzo dei benefici economici inclusi in, un’attività ammortizzabile influisce sulla quota di ammortamento dell’esercizio corrente e di ciascun esercizio futuro della vita utile residua dell’attività medesima. In entrambi i casi, l’effetto del cambiamento relativo all’esercizio corrente è rilevato come provento o onere nell’esercizio stesso. L’impatto, laddove esista, sugli esercizi futuri è rilevato come provento o onere negli esercizi futuri.

Informazioni integrative

39. L’entità deve indicare la natura e l’importo di un cambiamento nella stima contabile che ha un effetto sull’esercizio corrente o si prevede abbia un effetto su esercizi futuri, fatta eccezione per l’indicazione dell’effetto prodotto su esercizi futuri quando non è fattibile effettuare una tale stima.

40. Se l’importo dell’effetto sugli esercizi futuri non è presentato perché non è fattibile effettuare la stima, l’entità deve indicare tale fatto.

ERRORI

41. Errori possono essere commessi nella rilevazione, valutazione, presentazione o informativa di elementi del bilancio. Il bilancio non è conforme agli IFRS se questo contiene errori rilevanti ovvero irrilevanti se commessi intenzionalmente per ottenere una particolare presentazione della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico o dei flussi finanziari dell’entità. Errori potenziali dell’esercizio corrente scoperti nel medesimo esercizio sono corretti prima che il bilancio sia autorizzato alla pubblicazione. Tuttavia, errori rilevanti a volte non sono scoperti sino a un esercizio successivo, e tali errori di esercizi precedenti sono corretti nell’informativa comparativa presentata nel bilancio per tale esercizio successivo (cfr. paragrafi 42-47).

42. Subordinatamente a quanto disposto dal paragrafo 43, l’entità deve correggere gli errori rilevanti di esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio autorizzato alla pubblicazione dopo la loro scoperta come segue:

a) 

determinando nuovamente gli importi comparativi per l’esercizio/gli esercizi precedente/i in cui è stato commesso l’errore; o

b) 

se l’errore è stato commesso precedentemente al primo esercizio precedente presentato, determinando nuovamente i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto per il primo esercizio precedente presentato.

Limitazioni alla determinazione retroattiva dei valori

43. Un errore di un esercizio precedente deve essere corretto con una determinazione retroattiva dei valori, fatta eccezione per il caso in cui non sia fattibile determinare gli effetti specifici dell’esercizio interessato ovvero l’effetto cumulativo dell’errore.

44. Quando non è fattibile determinare gli effetti di un errore riferibili d uno specifico esercizio su un’informativa comparativa per uno o più esercizi precedenti presentati, l’entità deve rideterminare il saldo di apertura di attività, passività e patrimonio netto per il primo esercizio per il quale la determinazione retroattiva del valore è fattibile (che può essere l’esercizio corrente).

45. Quando non è fattibile determinare l’effetto cumulativo di un errore, all’inizio dell’esercizio corrente, per tutti gli esercizi precedenti, l’entità deve rideterminare i valori interessati nell’informativa comparativa per correggere l’errore prospetticamente a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile.

46. La correzione di un errore di un esercizio precedente non incide sul risultato economico dell’esercizio in cui l’errore viene scoperto. Qualsiasi informazione su esercizi precedenti, inclusi eventuali prospetti storici dei dati finanziario-economici di bilancio, è rettificata fino a quando ciò risulta fattibile.

47. Quando non è fattibile determinare l’importo di un errore (per esempio un errore commesso nell’applicazione di un principio contabile) per tutti gli esercizi precedenti, l’entità, secondo quanto previsto dal paragrafo 45, determina i valori interessati nell’informativa comparativa prospetticamente a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile. L’entità, quindi, tralascia quella parte della rettifica cumulativa alle voci dell’attivo, passivo e patrimonio netto originatasi prima di tale data. I paragrafi da 50 a 53 forniscono una linea guida sui casi in cui non è fattibile correggere un errore per uno o più esercizi precedenti.

48. Le correzioni degli errori si distinguono dai cambiamenti nelle stime contabili. Le stime contabili, per loro natura, sono approssimazioni che necessitano di una modifica se si viene a conoscenza di informazioni aggiuntive. Per esempio, l’utile o la perdita rilevato a seguito di una risoluzione di un evento incerto non rappresenta una correzione di un errore.

Informativa su errori di esercizi precedenti

49. Nell’applicazione del paragrafo 42, l’entità deve indicare quanto segue:

a) 

la natura dell’errore di un esercizio precedente;

b) 

per ogni esercizio precedente presentato, nei limiti in cui ciò è fattibile, l’importo della rettifica:

i) 

per ciascuna voce di bilancio interessata; e

ii) 

se lo IAS 33 si applica all’entità, relativamente all’utile per azione di base e diluito;

c) 

l’importo della correzione all’inizio del primo esercizio precedente presentato; e

d) 

se la determinazione retroattiva del valore non è fattibile per un particolare esercizio precedente, le circostanze che hanno portato all’esistenza di tale condizione e una descrizione di come e da quando l’errore è stato corretto.

I bilanci di esercizi successivi non necessitano di ripetere tale informativa.

NON FATTIBILITÀ DELL’APPLICAZIONE RETROATTIVA E DELLA DETERMINAZIONE RETROATTIVA DEI VALORI

50. In alcune circostanze, non è fattibile rettificare l’informativa comparativa per uno o più esercizi precedenti per ottenere la comparabilità con l’esercizio corrente. Per esempio, nell’esercizio/negli esercizi precedente/i i dati possono non essere stati raccolti in maniera tale da permettere l’applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile (inclusa, ai fini dei paragrafi da 51 a 53, la sua applicazione prospettica a esercizi precedenti) o da consentire la determinazione retroattiva dei valori per correggere un errore di un esercizio precedente, e non può essere fattibile risalire all’informazione.

51. È spesso necessario effettuare stime per poter applicare un principio contabile a elementi di bilancio rilevati o esposti con riferimento a operazioni, altri eventi o circostanze. La stima è per sua natura soggettiva, e le stime possono essere formulate dopo la data ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ . La formulazione di stime è potenzialmente più difficile quando si applica retroattivamente un principio contabile o si determinano retroattivamente i valori per correggere un errore di un esercizio precedente, a causa del periodo di tempo più lungo che potrebbe essere trascorso dal verificarsi dell’operazione, altro evento o circostanza interessato. Tuttavia, la finalità delle stime relative a esercizi precedenti rimane la stessa come per le stime effettuate nell’esercizio corrente, ossia, che la stima rifletta la situazione esistente al momento in cui l’operazione, altro evento o circostanza si è verificato.

▼M33

52. Quindi, l’applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile o la correzione di un errore di un esercizio precedente richiede informazioni distinte che:

a) 

forniscano evidenze di circostanze che esistevano alla/e data/e in l’operazione, altro fatto o condizione si è verificato, e

b) 

sarebbero state disponibili quando i bilanci per tale esercizio precedente erano stati autorizzati per la pubblicazione

da altre informazioni. Per alcune tipologie di stime (per esempio, una valutazione del fair value che utilizza dati significativi non osservabili), è impossibile distinguere questi tipi di informazioni. Quando l’applicazione o la determinazione retroattiva dei valori richiederebbe di effettuare una stima significativa per la quale è impossibile distinguere queste due tipologie di informazioni, non è fattibile applicare il nuovo principio contabile o correggere l’errore dell’esercizio precedente retroattivamente.

▼M53

53. Informazioni conosciute a posteriori non dovrebbero essere utilizzate quando si applica un nuovo principio contabile a, o quando si correggono importi di, un esercizio precedente, sia facendo supposizioni su quali sarebbero state le intenzioni della direzione aziendale in un esercizio precedente ovvero stimando gli importi rilevati, valutati o esposti in un esercizio precedente. Per esempio, quando l'entità corregge un errore di un esercizio precedente nel calcolare la sua passività per le assenze per malattia accumulate dai dipendenti, secondo quanto previsto dallo IAS 19 Benefici per i dipendenti, non prende in considerazione i dati relativi a una stagione di influenza particolarmente acuta durante l'esercizio successivo, resi disponibili dopo che il bilancio per l'esercizio precedente è stato autorizzato alla pubblicazione. Il fatto che le stime significative siano richieste di frequente quando si rettifica l'informativa comparativa presentata per esercizi precedenti non impedisce una attendibile rettifica o correzione dell'informativa comparativa.

▼M68

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

▼B

54. L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

▼M33

54C. L’IFRS 13 Valutazione del fair value, pubblicato a maggio 2011, ha modificato il paragrafo 52. Un’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRS 13.

▼M53

54E. L'IFRS 9 Strumenti finanziari, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 53 e ha eliminato i paragrafi 54 A, 54B e 54D. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

▼M68

54F.  Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS, pubblicato nel 2018, ha modificato il paragrafo 6 e il paragrafo 11, lettera b). L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2020 o in data successiva. L’applicazione anticipata è consentita se l’entità applica contestualmente anche tutte le altre modifiche introdotte da Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS. L’entità deve applicare le modifiche al paragrafo 6 e al paragrafo 11, lettera b), retroattivamente conformemente al presente Principio. Tuttavia, se stabilisce che l’applicazione retroattiva non sarebbe fattibile o comporterebbe costi e sforzi indebiti, l’entità deve applicare le modifiche al paragrafo 6 e al paragrafo 11, lettera b), con riferimento ai paragrafi 23-28 del presente Principio. Se l’applicazione retroattiva delle Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS comporterebbe costi o sforzi eccessivi, nell’applicare i paragrafi 23-28 del presente Principio, tranne nell’ultima frase del paragrafo 27, l’entità deve interpretare l’espressione «non è fattibile» come avente il significato di «comporta costi o sforzi eccessivi» e il termine «fattibile» come avente il significato di «possibile senza costi o sforzi eccessivi».

54G. Se non applica l’IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts, l’entità, nell’applicare il paragrafo 11, lettera b), ai saldi dei regulatory account, deve continuare a riferirsi alle definizioni, ai criteri di rilevazione e ai concetti di misurazione, e deve considerarne l’applicabilità, di cui al Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio ( 1 ) anziché a quelli contenuti nel Quadro concettuale. Il saldo dei regulatory account è il saldo dei conti uscite (o entrate) non rilevato come attività o passività in conformità ad altri IFRS applicabili, ma che è incluso, o si prevede che sia incluso, da parte dell’autorità di regolamentazione delle tariffe per fissare le tariffe che possono essere applicate ai clienti. L’autorità di regolamentazione delle tariffe è un organismo autorizzato per legge o regolamento a fissare la tariffa o una gamma di tariffe che vincola l’entità. L’autorità di regolamentazione delle tariffe può essere un organismo terzo o una parte correlata dell’entità, compreso lo stesso consiglio di amministrazione dell’entità, se tale organismo è tenuto per legge o regolamento a fissare le tariffe sia nell’interesse dei clienti che per garantire la solidità finanziaria complessiva dell’entità.

▼M69

54H.  Definizione di rilevante (Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8), pubblicato a ottobre 2018, ha modificato il paragrafo 7 dello IAS 1 e il paragrafo 5 dello IAS 8, e ha soppresso il paragrafo 6 dello IAS 8. L’entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2020. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼B

SOSTITUZIONE DI ALTRI PRONUNCIAMENTI

55. Il presente Principio sostituisce lo IAS 8 Utile (perdita) desercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili, rivisto nella sostanza nel 1993.

56. Il presente Principio sostituisce anche le seguenti Interpretazioni:

a) 

SIC 2 Coerenza nellapplicazione dei principi contabiliCapitalizzazione di oneri finanziari; e

b) 

SIC 18 Coerenza nellapplicazione dei principi contabiliMetodi alternativi




PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 10

▼M5

Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento

▼B

FINALITÀ

1. La finalità del presente Principio è di prescrivere:

a) 

quando l’entità dovrebbe rettificare il proprio bilancio a seguito di fatti intervenuti dopo la data ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ ; e

b) 

l’informativa che un’entità dovrebbe fornire circa la data in cui il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione e in relazione ai fatti intervenuti dopo la data ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ .

Il Principio richiede, inoltre, che un’entità non dovrebbe redigere il proprio bilancio basandosi sul presupposto della continuità aziendale se i fatti intervenuti dopo la data ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ indicano che tale presupposto non è più appropriato.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione di, e per l’informativa su, fatti intervenuti dopo la data ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ .

DEFINIZIONI

3. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

I fatti intervenuti dopo la data ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ sono quei fatti, favorevoli e sfavorevoli, che si verificano tra la data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ e la data in cui viene autorizzata la pubblicazione del bilancio. Possono essere identificate due tipologie di fatti:

a) 

quelli che forniscono evidenze circa le situazioni esistenti alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ (fatti intervenuti dopo la data ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ che comportano una rettifica); e

b) 

quelli che sono indicativi di situazioni sorte dopo la data ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ (fatti intervenuti dopo la data ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ che non comportano una rettifica).

4. Il processo previsto per l’autorizzazione alla pubblicazione del bilancio può variare a seconda della struttura della direzione aziendale, delle disposizioni statutarie e delle procedure seguite nel preparare e nel redigere il bilancio.

5. In alcuni casi, l’entità è tenuta a presentare il bilancio agli azionisti per l’approvazione dopo che lo stesso è stato pubblicato. In tali casi, il bilancio si intende autorizzato a essere pubblicato alla data di pubblicazione, non a quella in cui gli azionisti approvano il bilancio.

Esempio

La direzione aziendale di un’entità completa la bozza del bilancio per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 20X1 in data 28 febbraio 20X2. Il 18 marzo 20X2, il Consiglio di amministrazione prende in esame il bilancio e ne autorizza la pubblicazione. L’entità rende noti l’utile e altri dati economico-finanziari di bilancio in data 19 marzo 20X2. Il bilancio è reso disponibile agli azionisti e al pubblico il 1o aprile 20X2. Gli azionisti approvano il bilancio durante l’assemblea annuale il 15 maggio 20X2 e il bilancio così approvato è, quindi, depositato presso l’autorità di regolamentazione il 17 maggio 20X2.

Il bilancio è autorizzato alla pubblicazione il 18 marzo 20X2 (data di autorizzazione alla pubblicazione da parte del Consiglio di amministrazione).

6. In alcuni casi, la direzione aziendale di un’entità è tenuta a presentare per approvazione il proprio bilancio a un organo di sorveglianza (composto solamente da amministratori non esecutivi). In tali casi, il bilancio è autorizzato alla pubblicazione quando la direzione aziendale ne autorizza la presentazione all’organo di sorveglianza.

Esempio

In data 18 marzo 20X2, la direzione aziendale di un’entità autorizza la presentazione del bilancio al suo organo di sorveglianza. L’organo di sorveglianza è composto solo da amministratori non esecutivi e può comprendere rappresentative sindacali e altri soggetti esterni. L’organo di sorveglianza approva il bilancio in data 26 marzo 20X2. Il bilancio è reso disponibile agli azionisti e al pubblico il 1o aprile 20X2. Gli azionisti approvano il bilancio durante l’assemblea annuale il 15 maggio 20X2 e il bilancio è quindi depositato presso l’autorità di regolamentazione il 17 maggio 20X2.

Il bilancio è autorizzato alla pubblicazione in data 18 marzo 20X2 (data dell’autorizzazione da parte della direzione aziendale della presentazione all’organo di sorveglianza).

7. I fatti intervenuti dopo la data ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ includono tutti i fatti fino alla data in cui il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione, anche se tali fatti si verificano dopo la comunicazione al pubblico dell’utile o di altre selezionate informazioni economico-finanziarie.

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

Fatti intervenuti dopo la data ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ che comportano una rettifica

8. L’entità è tenuta a rettificare gli importi rilevati nel bilancio per riflettere i fatti intervenuti dopo la data ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ che comportano una rettifica.

▼M53

9. Di seguito sono riportati esempi di fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio che comportano una rettifica imponendo all'entità di rettificare gli importi rilevati nel bilancio, o di rilevare elementi non rilevati in precedenza:

▼B

a) 

la conclusione dopo la data ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ di una causa legale che conferma che l’entità aveva un’obbligazione attuale alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ . L’entità rettifica qualsiasi accantonamento relativo a tale causa precedentemente rilevato secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali o rileva un nuovo accantonamento. L’entità non si limita a fornire solo l’informativa in merito alla passività potenziale perché la sua conclusione fornisce ulteriori elementi che sarebbero considerati secondo quanto previsto dal paragrafo 16 dello IAS 37;

b) 

▼M53

la conoscenza di informazioni dopo la data di chiusura dell'esercizio che indicano che l'attività aveva subito una riduzione di valore alla data di chiusura dell'esercizio medesimo, o che l'importo della perdita per riduzione di valore dell'attività precedentemente rilevata deve essere rettificato. Per esempio:

i) 

il fallimento di un cliente che si verifica dopo la data di chiusura dell'esercizio solitamente conferma che l'affidabilità creditizia del cliente era deteriorata alla data di chiusura dell'esercizio;

▼B

ii) 

la vendita di rimanenze dopo la data ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ può fornire evidenza del loro valore netto di realizzo alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ ;

c) 

la determinazione dopo la data ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ ;

d) 

la determinazione dopo la data ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ dell’importo di compartecipazione agli utili o di incentivi da erogare, se l’entità alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ aveva un’obbligazione attuale legale o implicita a effettuare tali pagamenti per effetto di fatti precedenti a tale data (cfr. IAS 19 Benefici per i dipendenti);

e) 

la scoperta di frodi o errori che dimostrano che il bilancio non è corretto.

Fatti intervenuti dopo la data ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ che non comportano rettifica

10. L’entità non deve rettificare gli importi rilevati nel proprio bilancio per riflettere fatti intervenuti dopo la data ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ che non comportano rettifica.

11. Un esempio di un fatto intervenuto dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento che non comporta rettifica è una flessione del fair value degli investimenti tra la data di chiusura dell’esercizio di riferimento e la data in cui il bilancio è autorizzato per la pubblicazione. Flessioni nel fair value solitamente non fanno riferimento alla situazione degli investimenti alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento, ma riflettono circostanze che si sono verificate successivamente. ◄ Di conseguenza, un’entità non rettifica il valore delle attività iscritte nel proprio bilancio. Analogamente, l’entità non aggiorna l’informativa circa il valore delle attività alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ , sebbene ciò possa comportare la necessità di fornire informazioni aggiuntive secondo le disposizioni del paragrafo 21.

Dividendi

12. Se l’entità delibera l’assegnazione di dividendi ai possessori di strumenti rappresentativi di capitale (come definito nello IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio) dopo la data ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ , la stessa non deve rilevare tali dividendi come una passività alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ .

▼M17

13. Se i dividendi vengono dichiarati dopo la chiusura dell’esercizio ma prima che sia autorizzata la pubblicazione del bilancio, i dividendi non sono rilevati come passività alla chiusura dell’esercizio in quanto a quel momento non esiste alcuna obbligazione. Tali dividendi sono indicati nelle note al bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio.

▼B

CONTINUITÀ AZIENDALE

14. L’entità non deve preparare il proprio bilancio seguendo i criteri propri di un’azienda in funzionamento se la direzione aziendale decide dopo la data ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ di porre l’entità in liquidazione o di cessare l’attività o che non ha altra realistica alternativa che fare ciò.

15. Il peggioramento dei risultati operativi e della situazione patrimoniale-finanziaria dopo la data ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ può essere indicativo della necessità di considerare se il presupposto della continuità aziendale risulti ancora appropriato. Se il presupposto della continuità aziendale non è più appropriato, l’effetto è così pervasivo che il presente Principio richiede una modifica fondamentale dei principi contabili di riferimento piuttosto che una rettifica degli importi rilevati in conformità agli originari principi contabili.

16. Lo IAS 1 specifica che è richiesta informativa se:

a) 

il bilancio non è redatto secondo il presupposto della continuità aziendale; o

b) 

la direzione aziendale è a conoscenza di rilevanti incertezze connesse a fatti o a situazioni che possono mettere in serio dubbio la capacità dell’entità di operare nella prospettiva della continuazione dell’attività. Gli eventi o situazioni che richiedono tale informativa possono sorgere dopo la data ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ .

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Data di autorizzazione alla pubblicazione

17. L’entità deve indicare la data in cui il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione e chi ne ha dato l’autorizzazione. Se i proprietari dell’entità o altri hanno il potere di rettificare il bilancio dopo la pubblicazione, l’entità deve indicare tale fatto.

18. È importante per gli utilizzatori conoscere quando il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione, perché il bilancio non riflette i fatti intervenuti dopo quella data.

Aggiornamento dell’informativa concernente le situazioni alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄

19. Se l’entità riceve dopo la data ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ informazioni riguardanti situazioni esistenti alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ , essa deve aggiornare l’informativa relativa a tali situazioni, alla luce delle nuove conoscenze.

20. In alcune circostanze, l’entità necessita di aggiornare l’informativa contenuta nel proprio bilancio al fine di riflettere le informazioni ricevute dopo la data ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ , persino quando le informazioni non incidono sui valori che l’entità rileva nel proprio bilancio. Un esempio della necessità di aggiornare l’informativa si ha quando si viene a conoscenza, dopo la data ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ , di fatti concernenti una passività potenziale già esistente alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ . L’entità, oltre a considerare se debba rilevare o modificare un accantonamento, secondo le disposizioni dello IAS 37, aggiorna la propria informativa riguardo la passività potenziale alla luce di tale conoscenza.

Fatti intervenuti dopo la data ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ che non comportano rettifica

▼M69

21.  Qualora fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio che non comportano rettifica siano rilevanti, potrebbe ragionevolmente presumersi che la mancata informativa potrebbe influenzare le decisioni che gli utilizzatori principali dei bilanci redatti per scopi di carattere generale prendono sulla base di questi bilanci, che forniscono informazioni finanziarie circa la specifica entità che redige il bilancio. Di conseguenza, per ogni significativa categoria di fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio che non comportano una rettifica, l’entità deve indicare quanto segue:

a) 

la natura del fatto; e

b) 

una stima dei connessi effetti sul bilancio, o la dichiarazione che tale stima non può essere effettuata.

▼B

22. Quelli che seguono sono esempi di fatti successivi alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ e che generalmente richiederebbero un’informativa:

a) 

un’importante aggregazione aziendale dopo la data ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ (l’IFRS 3 Aggregazioni aziendali richiede in tali casi specifica informativa) o il trasferimento di un’importante controllata;

b) 

comunicazione di un programma che prevede la cessazione di un componente;

c) 

importanti acquisti di attività, classificazione di attività possedute per la vendita in conformità all’IFRS 5, Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, altre dismissioni di attività, o espropri di importanti attività da parte delle autorità pubbliche;

d) 

la distruzione dovuta a un incendio di un importante impianto produttivo dopo la data ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ ;

e) 

la comunicazione o l’inizio dell’attuazione di un’importante ristrutturazione (si veda lo IAS 37);

f) 

importanti operazioni su azioni ordinarie e possibili operazioni su azioni ordinarie successive alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ (lo IAS 33 Utile per azione richiede che un’entità inserisca in bilancio una descrizione di tali operazioni ad eccezione di quando le operazioni in oggetto riguardano la capitalizzazione di riserve o emissioni gratuite, frazionamenti azionari o raggruppamenti di azioni, tutte quante comportanti una rettifica secondo le disposizioni dello IAS 33);

g) 

abnormi variazioni dei prezzi delle attività o dei tassi di cambio in valuta estera avvenute dopo la data ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ ;

h) 

variazioni delle aliquote fiscali o delle norme tributarie emanate o comunicate dopo la data ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ che hanno un effetto significativo sulle attività e passività fiscali correnti e differite (si veda lo IAS 12 Imposte sul reddito);

i) 

assunzione di significativi impegni o passività potenziali, per esempio tramite assunzione di significativi impegni per garanzie; e

j) 

l’inizio di rilevanti contenziosi derivanti esclusivamente da fatti che si sono verificati dopo la data ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ .

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

23. L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

▼M33

23A. L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato il paragrafo 11. Un’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRS 13.

▼M53

23B. L'IFRS 9 Strumenti finanziari, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 9. L'entità deve applicare la modifica quando applica l'IFRS 9.

▼M69

23C.  Definizione di rilevante (Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8), pubblicato a ottobre 2018, ha modificato il paragrafo 21. L’entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2020. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica le modifiche alla definizione di rilevante di cui al paragrafo 7 dello IAS 1 e i paragrafi 5 e 6 dello IAS 8.

▼B

SOSTITUZIONE DELLO IAS 10 (RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 1999)

24. Il presente Principio sostituisce lo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio (rivisto nella sostanza nel 1999).




PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 11

Lavori su ordinazione

FINALITÀ

La finalità del presente Principio è quella di definire il trattamento contabile dei ricavi e dei costi relativi ai lavori su ordinazione. A causa della natura dell’attività sottostante i lavori su ordinazione, la data in cui inizia l’attività prevista dal contratto e la data di completamento della commessa sono solitamente in esercizi differenti. Il problema principale nella contabilizzazione di lavori su ordinazione è, perciò, l’attribuzione dei ricavi e dei costi agli esercizi contabili nei quali il lavoro della commessa è svolto. Il presente Principio utilizza i criteri di rilevazione stabiliti nel Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio per determinare quando i ricavi e i costi di commessa debbano essere imputati come ricavi e costi nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ . Fornisce anche un’indicazione pratica per l’applicazione di questi criteri.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione dei lavori su ordinazione nei bilanci degli appaltatori.

2. Il presente Principio sostituisce lo IAS 11 La contabilizzazione delle commesse a lungo termine, approvato nel 1978.

DEFINIZIONI

3. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Il lavoro su ordinazione è un contratto stipulato specificamente per la costruzione di un bene o di una combinazione di beni strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro destinazione o utilizzazione finale.

La commessa a prezzo predeterminato è un lavoro su ordinazione nel quale l’appaltatore pattuisce un prezzo predeterminato, o una quota predeterminata per unità di prodotto, soggetto, in alcuni casi, a clausole di revisione dei prezzi.

La commessa a margine garantito è un lavoro su ordinazione nel quale all’appaltatore vengono rimborsati costi concordati o altrimenti definiti, con l’aggiunta di una percentuale su questi costi o di un compenso predeterminato.

4. Un lavoro su ordinazione può essere stipulato per la costruzione di un singolo bene, quale un ponte, un edificio, una diga, una conduttura, una strada, una nave o una galleria. Un lavoro su ordinazione può anche riguardare la costruzione di un insieme di beni che sono strettamente connessi o interdipendenti in termini di progettazione, tecnologia e funzione o di loro destinazione o utilizzazione finale; esempi di tali commesse comprendono quelle stipulate per la costruzione di raffinerie e altre parti complesse di impianti o macchinari.

5. Per le finalità del presente Principio, i lavori su ordinazione comprendono:

a) 

commesse per la prestazione di servizi che sono direttamente connessi alla costruzione del bene, quali quelle per i servizi di capoprogetto e di architetti; e

b) 

commesse per la distruzione o per il ripristino di beni, e la bonifica dell’ambiente conseguente alla demolizione di beni.

6. I lavori su ordinazione possono essere pattuiti in vari modi che, per le finalità del presente Principio, si classificano come commesse a prezzo predeterminato e commesse a margine garantito. Alcuni lavori su ordinazione possono avere caratteristiche sia della commessa a prezzo fisso che di quello a margine garantito; è il caso, ad esempio, di una commessa a margine garantito con un prezzo massimo concordato. In tali casi, l’appaltatore deve prendere in considerazione tutte le condizioni previste nei paragrafi 23 e 24 per determinare quando rilevare i ricavi e i costi di commessa.

COMBINAZIONI E SUDDIVISIONI DI LAVORI SU ORDINAZIONE

7. Le disposizioni del presente Principio sono normalmente applicate distintamente per ciascun lavoro su ordinazione. In certi casi, comunque, è necessario applicare il Principio agli elementi identificabili separatamente di una singola commessa, o a un gruppo di commesse, allo scopo di riflettere il contenuto di una commessa o di un gruppo di commesse.

8. Quando una commessa si riferisce a vari beni, la costruzione di ciascun bene deve essere trattata come un distinto lavoro su ordinazione quando:

a) 

sono state presentate offerte distinte per ciascun bene;

b) 

ciascun bene è stato oggetto di negoziazione distinta e l’appaltatore e il committente erano in grado di accettare o rifiutare la parte della commessa relativa a ciascun bene; e

c) 

si possono identificare i costi e i ricavi di ciascun bene.

9. Un gruppo di commesse, sia con un singolo sia con più di un committente, deve essere trattato come un singolo lavoro su ordinazione quando:

a) 

il gruppo di commesse è negoziato come un unico pacchetto;

b) 

le commesse sono così strettamente connesse che fanno parte, di fatto, di un progetto singolo con un margine di profitto globale; e

c) 

le commesse sono realizzate simultaneamente o in sequenza continua.

10. Una commessa può prevedere la costruzione di un bene ulteriore a discrezione del committente o può essere modificata per includere la costruzione di un bene ulteriore. La costruzione del bene ulteriore deve essere trattata come un distinto lavoro su ordinazione quando:

a) 

il bene differisce significativamente nella progettazione, nella tecnologia o nella funzione dal bene o dai beni previsti nella commessa originaria; o

b) 

il prezzo del bene è stabilito senza considerare il prezzo della commessa originaria.

RICAVI DI COMMESSA

11. I ricavi di commessa devono comprendere:

a) 

il valore iniziale di ricavi concordati nel contratto; e

b) 

le varianti nel lavoro di commessa, le revisioni prezzi richieste e i pagamenti di incentivi:

i) 

nella misura in cui è probabile che essi rappresentino ricavi veri e propri; e

ii) 

se questi possono essere valutati con attendibilità.

12. I ricavi di commessa sono valutati sulla base del fair value (valore equo) della remunerazione percepita o spettante. La determinazione dei ricavi di commessa è influenzata da varie situazioni di incertezza che dipendono dall’esito di eventi futuri. Le stime, spesso, devono essere riviste nel momento in cui gli eventi si verificano e le incertezze si chiariscono. L’ammontare dei ricavi di commessa, perciò, può aumentare o diminuire da un esercizio al successivo. Per esempio:

a) 

un appaltatore e un committente possono concordare variazioni o revisioni prezzi che aumentano o diminuiscono i ricavi di commessa in un esercizio successivo a quello nel quale la commessa venne inizialmente concordata;

b) 

l’ammontare dei ricavi stabiliti in una commessa stipulata a prezzo predeterminato può aumentare come risultato di clausole di revisione prezzi;

c) 

l’ammontare dei ricavi di commessa può diminuire come risultato delle penalità derivanti da ritardi causati dall’appaltatore nel completamento della commessa; o

d) 

quando una commessa a prezzo predeterminato prevede un prezzo predeterminato per unità di prodotto i ricavi di commessa aumentano all’aumentare del numero di unità prodotte.

13. Una variante è una richiesta del committente che modifica l’oggetto del lavoro che deve essere svolto in base al contratto. Una variazione può portare a un aumento o a una diminuzione nei ricavi di commessa. Esempi di variazioni sono i cambiamenti di specifiche o di progettazione del bene e cambiamenti nella durata della commessa. Una variazione è inclusa nei ricavi di commessa se:

a) 

è probabile che il committente approverà la variazione e l’ammontare del ricavo che ne deriva; e

b) 

l’ammontare del ricavo può essere determinato con attendibilità.

14. Con una richiesta di revisione prezzi l’appaltatore cerca di ottenere dal committente, o da terzi, un ammontare a titolo di rimborso per costi non compresi nel prezzo contrattuale. Una richiesta di revisione prezzi può derivare, per esempio, da ritardi causati dal committente, da errori nelle specifiche o nella progettazione e da variazioni contestate nei lavori di commessa. La determinazione dell’ammontare dei ricavi derivanti da richiesta di revisione prezzi è soggetta a un elevato grado di incertezza e spesso dipende dall’esito di negoziazioni. Perciò, le richieste di revisione vengono incluse nei ricavi di commessa solo quando:

a) 

le negoziazioni hanno raggiunto una fase avanzata tale che è probabile che il committente accetti le richieste di revisione; e

b) 

il probabile ammontare che sarà accettato dal committente può essere determinato con attendibilità.

15. Gli incentivi sono ammontari addizionali corrisposti all’appaltatore se sono stati raggiunti o superati livelli prefissati di prestazioni. Per esempio, un contratto può prevedere il pagamento di un incentivo all’appaltatore in caso di completamento anticipato della commessa. Gli incentivi vengono inclusi nei ricavi di commessa quando:

a) 

la commessa è così avanzata che è probabile che i risultati fissati saranno raggiunti o superati; e

b) 

l’ammontare degli incentivi può essere determinato con attendibilità.

COSTI DI COMMESSA

16. I costi di commessa devono comprendere:

a) 

i costi che si riferiscono direttamente alla commessa specifica;

b) 

i costi che sono attribuibili all’attività di commessa in generale e che possono essere imputati alla commessa stessa; e

c) 

qualunque altro costo che può essere specificatamente addebitato al committente sulla base delle clausole contrattuali.

17. I costi che si riferiscono direttamente a una particolare commessa comprendono:

a) 

i costi di manodopera inerenti al cantiere, inclusa la supervisione del luogo;

b) 

i costi dei materiali utilizzati nella costruzione;

c) 

l’ammortamento degli impianti e macchinari impiegati nella commessa;

d) 

i costi di spostamento degli impianti, macchinari e materiali al e dal luogo d’esecuzione della commessa;

e) 

i costi di locazione di impianti e macchinari;

f) 

i costi di progettazione e assistenza tecnica che sono direttamente connessi alla commessa;

g) 

i costi stimati per lavori di modifica e in garanzia, compresi i costi di garanzia attesi; e

h) 

le richieste danni da parte di terzi.

Questi costi possono essere ridotti da eventuali proventi non inclusi nei ricavi di commessa, quali i proventi dalla vendita di eccedenze di materiali e la dismissione di impianti e macchinari al termine della commessa.

18. I costi che possono essere attribuiti all’attività di commessa in generale e che possono essere imputati a particolari commesse comprendono:

a) 

l’assicurazione;

b) 

i costi di progettazione e assistenza tecnica che non sono direttamente connessi a una specifica commessa; e

c) 

le spese generali di commessa.

Tali costi sono imputati impiegando criteri sistematici e razionali e sono applicati coerentemente a tutti i costi che hanno caratteristiche simili. L’imputazione si basa sul livello ordinario dell’attività di costruzione. Le spese generali di commessa comprendono costi quali la preparazione e la gestione delle remunerazioni del personale impiegato per la commessa. ►M1  I costi che possono essere attribuiti all’attività di commessa in generale e che possono essere imputati a particolari commesse comprendono anche gli oneri finanziari. ◄

19. I costi che sono specificamente addebitabili al committente come previsto nelle clausole contrattuali possono includere alcuni costi generali di amministrazione e i costi di sviluppo il cui rimborso sia stabilito nelle clausole contrattuali.

20. I costi che non possono essere attribuiti all’attività di commessa o che non possono essere imputati a una commessa sono esclusi dai costi di un lavoro su ordinazione. Tali costi comprendono:

a) 

i costi generali amministrativi il cui rimborso non sia previsto nel contratto;

b) 

i costi di vendita;

c) 

i costi di ricerca e sviluppo il cui rimborso non sia previsto nel contratto; e

d) 

l’ammortamento di impianti e macchinari inattivi non utilizzati in una particolare commessa.

21. I costi di commessa comprendono i costi attribuibili a una commessa nel periodo compreso tra la data di stipulazione del contratto e quella di completamento della commessa. Tuttavia, anche i costi che sono direttamente connessi a una commessa e che sono sostenuti per assicurarsi la commessa sono inclusi come parte dei costi di commessa se possono essere identificati separatamente e determinati con attendibilità e se è probabile che la commessa sarà ottenuta. Quando i costi sostenuti per ottenere una commessa sono rilevati come costo nell’esercizio nel quale sono sostenuti, essi non sono compresi nei costi di commessa quando la commessa è ottenuta in un esercizio successivo.

RILEVAZIONE DI RICAVI E COSTI DI COMMESSA

22. Quando il risultato di un lavoro su ordinazione può essere stimato con attendibilità, i ricavi e i costi di commessa riferibili al lavoro su ordinazione devono essere rilevati rispettivamente come ricavo e costo in relazione allo stato di avanzamento dell’attività di commessa alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ . Una perdita attesa su un lavoro su ordinazione deve essere immediatamente rilevata come costo secondo quanto previsto dal paragrafo 36.

23. Nel caso di commesse a prezzo predeterminato, il risultato di un lavoro su ordinazione può essere stimato con attendibilità quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

i ricavi totali della commessa possono essere determinati con attendibilità;

b) 

è probabile che i benefici economici derivanti dalla commessa affluiranno all’entità;

c) 

sia i costi di commessa necessari per completare la commessa stessa sia lo stato di avanzamento alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ possono essere misurati con attendibilità; e

d) 

i costi di commessa attribuibili alla commessa stessa possono essere chiaramente identificati e determinati con attendibilità, cosicché i costi di commessa effettivi sostenuti possono essere comparati con le stime precedenti.

24. Nel caso di una commessa a margine garantito, il risultato di un lavoro su ordinazione può essere stimato con attendibilità quando tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) 

è probabile che i benefici economici derivanti dalla commessa affluiranno all’entità; e

b) 

i costi di commessa attribuibili alla commessa, che siano o no specificamente rimborsabili, possono essere chiaramente identificati e determinati con attendibilità.

25. La rilevazione dei ricavi e dei costi con riferimento allo stato di avanzamento di una commessa è spesso definito metodo della percentuale di completamento. Secondo questo metodo, i ricavi di commessa sono associati ai costi di commessa sostenuti per giungere allo stato di avanzamento, imputando al ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ i ricavi, i costi e i margini che possono essere attribuiti alla parte di lavoro completato. Questo metodo fornisce utili informazioni sull’avanzamento dell’attività di commessa e sui risultati ottenuti in un esercizio.

26. Secondo il metodo della percentuale di completamento, il ricavo di commessa è imputato come ricavo ►M5  nell'utile (perdita) d’esercizio ◄ negli esercizi nei quali il lavoro è svolto. I costi di commessa sono solitamente imputati come costo ►M5  nell'utile (perdita) d’esercizio ◄ negli esercizi nei quali il lavoro al quale essi si riferiscono è svolto. Tuttavia, qualsiasi eccedenza attesa di costi totali di commessa sui ricavi totali della commessa è imputata immediatamente come costo secondo quanto previsto dal paragrafo 36.

27. Un appaltatore può avere sostenuto costi di commessa relativi ad attività future della commessa. Tali costi di commessa sono rilevati come attività purché sia probabile che essi saranno recuperati. Tali costi rappresentano un importo dovuto dal committente e spesso sono classificati come lavori in corso di commessa.

28. Il risultato di un lavoro su ordinazione può essere stimato con attendibilità solo quando è probabile che i benefici economici derivanti dalla commessa affluiranno all’entità. Tuttavia, quando si manifesta un’incertezza sulla esigibilità di un ammontare già incluso nei ricavi di commessa e già imputato ►M5  nell'utile (perdita) d’esercizio ◄ , l’ammontare inesigibile o l’ammontare riguardo al quale il recupero non è più probabile è rilevato come costo invece che come rettifica dell’ammontare dei ricavi di commessa.

29. L’entità è generalmente in grado di effettuare stime attendibili dopo avere stipulato un contratto di commessa se esso stabilisce:

a) 

i diritti che ciascuna parte può far valere sul bene che deve essere costruito;

b) 

il corrispettivo da corrispondere; e

c) 

i modi e i termini dell’adempimento.

Per l’entità è anche, di solito, necessario avere un efficace sistema interno di previsione e rendicontazione economico-finanziaria interna. L’entità esamina e, se necessario, rivede le stime dei ricavi e dei costi di commessa ai diversi stadi di avanzamento della commessa stessa. La necessità di tali revisioni non implica necessariamente che il risultato della commessa non può essere stimato con attendibilità.

30. Lo stato di avanzamento di una commessa può essere determinato in vari modi. L’entità adotta il metodo che misuri attendibilmente il lavoro svolto. A seconda della natura della commessa, i metodi possono includere:

a) 

la proporzione tra i costi di commessa sostenuti per lavori svolti fino alla data di riferimento e i costi totali stimati di commessa;

b) 

valutazioni del lavoro svolto; o

c) 

il completamento di una quantità fisica del lavoro di commessa.

Gli acconti e gli anticipi ricevuti dai committenti spesso non riflettono il lavoro svolto.

31. Quando lo stato di avanzamento è determinato con riferimento ai costi di commessa sostenuti a quella data, solo costi di commessa riferibili al lavoro svolto sono inclusi nei costi sostenuti a quella data. Esempi di costi di commessa esclusi sono:

a) 

i costi di commessa che riguardano attività future della commessa, quali i costi di materiali consegnati in un luogo di svolgimento della commessa o immagazzinati per essere impiegati in una commessa ma non ancora installati, utilizzati o applicati nelle prestazioni di commessa, a meno che i materiali siano stati preparati specificatamente per la commessa; e

b) 

i pagamenti effettuati in anticipo a sub-appaltatori per il lavoro svolto in sub-appalto.

32. Quando il risultato di un lavoro su ordinazione non può essere stimato con attendibilità:

a) 

i ricavi devono essere rilevati solo nei limiti dei costi di commessa sostenuti che è probabile saranno recuperati; e

b) 

i costi di commessa devono essere rilevati come costi nell’esercizio nel quale essi sono sostenuti.

Una perdita attesa su un lavoro su ordinazione deve essere immediatamente rilevata come costo secondo quanto previsto dal paragrafo 36.

33. Durante le prime fasi di una commessa succede spesso che il risultato della stessa non possa essere stimato con attendibilità. Ciononostante, può essere probabile che l’entità recupererà i costi di commessa sostenuti. Il ricavo di commessa, perciò, è rilevato solo nei limiti dei costi sostenuti che ci si attende saranno recuperati. Dato che il risultato della commessa non può essere stimato con attendibilità, nessun margine è rilevato. Anche se il risultato della commessa non può essere stimato con attendibilità, tuttavia, può essere probabile che i costi totali di commessa eccedano i ricavi totali di commessa. In tali casi, ogni eccedenza attesa dei costi totali di commessa sui ricavi totali di commessa è rilevata immediatamente come costo secondo quanto previsto dal paragrafo 36.

34. I costi di commessa che non è probabile possano essere recuperati sono rilevati immediatamente come costo. Esempi di casi in cui il recupero dei costi di commessa sostenuti può non essere probabile, e in cui i costi di commessa possono dover essere rilevati immediatamente come costo, includono le commesse:

a) 

che non sono pienamente esecutive, ossia, la cui validità è fortemente in discussione;

b) 

il completamento delle quali è soggetto all’esito di controversie pendenti o a provvedimenti legislativi in corso di approvazione;

c) 

relative a immobili che probabilmente saranno requisiti o espropriati;

d) 

nelle quali il committente non è in grado di adempiere alle sue obbligazioni; o

e) 

nelle quali l’appaltatore non è in grado di completare la commessa o di adempiere alle obbligazioni contrattuali.

35. Quando le incertezze che impedivano una stima attendibile del risultato della commessa non esistono più, i ricavi e i costi riferibili al lavoro su ordinazione devono essere rilevati secondo quanto previsto dal paragrafo 22 invece che secondo quanto previsto dal paragrafo 32.

RILEVAZIONE DI PERDITE ATTESE

36. Quando è probabile che i costi totali di commessa eccederanno i ricavi totali di commessa, la perdita attesa deve essere immediatamente rilevata come costo.

37. L’ammontare di tale perdita è determinato senza tener conto:

a) 

se il lavoro della commessa è iniziato;

b) 

dello stato di avanzamento dell’attività di commessa; o

c) 

dell’ammontare dei margini attesi da altre commesse che non vengono trattati come un singolo lavoro su ordinazione secondo quanto previsto dal paragrafo 9.

CAMBIAMENTI NELLE STIME

38. Il metodo della percentuale di completamento è applicato su base complessiva in ciascun esercizio contabile alle stime correnti dei ricavi e dei costi di commessa. Perciò, l’effetto di un cambiamento nella stima dei ricavi e dei costi di commessa, o l’effetto di un cambiamento nella stima del risultato di una commessa, è contabilizzato come un cambiamento di stima contabile (cfr. IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori). Le stime modificate sono usate nella determinazione dell’ammontare dei ricavi e dei costi imputati ►M5  all'utile (perdita) d’esercizio ◄ dell’esercizio nel quale il cambiamento è avvenuto e negli esercizi successivi.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

39. Un’entità deve indicare:

a) 

l’ammontare dei ricavi di commessa rilevati come ricavo nell’esercizio;

b) 

i criteri utilizzati per determinare i ricavi di commessa rilevati nell’esercizio; e

c) 

i criteri utilizzati per determinare lo stato di avanzamento delle commesse in corso.

40. L’entità deve indicare ciascuna delle seguenti informazioni per le commesse in corso alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ :

a) 

l’ammontare complessivo dei costi sostenuti e dei margini rilevati (al netto delle perdite rilevate) a quella data;

b) 

l’ammontare degli anticipi ricevuti; e

c) 

l’ammontare delle ritenute a garanzia.

41. Le ritenute a garanzia sono quella parte della fatturazione ad avanzamento lavori che non viene corrisposta fino a che le condizioni specificate nel contratto per il pagamento di tali ammontari non siano rispettate o fino a che i difetti non siano stati corretti. Le fatturazioni ad avanzamento lavori sono ammontari fatturati per lavori svolti su commessa, sia che essi siano stati liquidati o meno dal committente. Gli anticipi sono importi percepiti dall’appaltatore prima dello svolgimento del relativo lavoro.

42. Un’entità deve presentare:

a) 

come valore dell’attivo, l’ammontare lordo dovuto dai committenti per lavori di commessa; e

b) 

come valore del passivo, l’ammontare lordo dovuto ai committenti per lavori di commessa.

43. L’ammontare lordo dovuto dai committenti per lavori su commessa è l’importo netto:

a) 

dei costi sostenuti sommati ai margini rilevati; meno

b) 

il totale delle perdite rilevate e della fatturazione ad avanzamento dei lavori

per tutte le commesse in corso per le quali i costi sostenuti più i margini rilevati (meno le perdite rilevate) eccedono la fatturazione ad avanzamento dei lavori.

44. L’ammontare lordo dovuto ai committenti per lavori su commessa è l’importo netto:

a) 

dei costi sostenuti sommati ai margini rilevati; meno

b) 

il totale delle perdite rilevate e della fatturazione ad avanzamento dei lavori

per tutte le commesse in corso per le quali la fatturazione ad avanzamento dei lavori eccede i costi sostenuti più i margini rilevati (meno le perdite rilevate).

45. Si indicano le passività e attività potenziali secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali. Passività e attività potenziali possono sorgere da elementi quali oneri per garanzia, richieste di risarcimento, penali o perdite possibili.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

46. Il presente Principio entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1o gennaio 1995 o da data successiva.




PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 12

Imposte sul reddito

FINALITÀ

La finalità del presente Principio è quella di definire il trattamento contabile delle imposte sul reddito. L’aspetto principale della contabilizzazione delle imposte sul reddito consiste nel definire come rilevare gli effetti fiscali correnti e futuri relativi:

a) 

al futuro recupero (estinzione) del valore contabile delle attività (passività) rilevate ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ dell’entità; e

b) 

alle operazioni e agli altri fatti dell’esercizio corrente rilevati nel bilancio dell’entità.

È connaturato alla rilevazione di un’attività o di una passività il fatto che l’entità che redige il bilancio preveda di recuperare o estinguere il valore contabile di quella attività o passività. Se è probabile che il recupero o l’estinzione di quel valore contabile aumenti (riduca) i futuri pagamenti di imposte rispetto a quelli che si sarebbero verificati se tale recupero o estinzione non avesse avuto effetti fiscali, il presente Principio richiede che l’entità rilevi una passività (attività) fiscale differita, salvo alcuni casi specifici.

Il presente Principio richiede che l’entità rilevi gli effetti fiscali di operazioni e di altri eventi con le medesime modalità con le quali rileva le operazioni e gli altri eventi stessi. Così, qualsiasi effetto fiscale connesso alle operazioni e agli altri eventi rilevati nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ , è anche esso rilevato nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ . ►M5  Per le operazioni e gli altri eventi rilevati al di fuori del conto economico (nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo o direttamente nel patrimonio netto), qualsiasi effetto fiscale correlato è anche rilevato al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio (nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo o direttamente nel patrimonio netto, rispettivamente). ◄ ►M12  Analogamente, la rilevazione delle attività e passività fiscali differite in una aggregazione aziendale incide sul valore dell’avviamento derivante da tale aggregazione aziendale o sul valore dell’utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli rilevato. ◄

Il presente Principio tratta anche la rilevazione delle attività fiscali differite derivanti da perdite fiscali o da crediti d’imposta non utilizzati, l’esposizione nel bilancio delle imposte sul reddito e l’illustrazione dell’informativa relativa alle imposte sul reddito.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione delle imposte sul reddito.

2. Per le finalità del presente Principio, le imposte sul reddito comprendono tutte le imposte nazionali ed estere che si calcolano su redditi imponibili. Le imposte sul reddito comprendono anche imposte, quali le ritenute fiscali, che sono dovute da una società controllata, collegata o ►M32  accordi a controllo congiunto ◄ a seguito di distribuzioni all’entità che redige il bilancio.

3. [Eliminato]

4. Il presente Principio non tratta i criteri di contabilizzazione dei contributi pubblici (cfr. IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sullassistenza pubblica) e dei crediti d’imposta su partecipazioni. Tuttavia, il presente Principio tratta la contabilizzazione delle differenze temporanee che possono derivare da tali contributi o crediti d’imposta.

DEFINIZIONI

5. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

L’utile contabile è l’utile o la perdita dell’esercizio prima delle imposte sul reddito.

Il reddito imponibile (perdita fiscale) è l’utile (perdita) di un esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla disciplina fiscale, su cui sono calcolate le imposte sul reddito dovute (recuperabili).

L’onere (provento) fiscale è l’importo complessivo delle imposte correnti e differite incluso nella determinazione dell’utile o della perdita dell’esercizio.

Le imposte correnti sono l’importo delle imposte sul reddito dovute (recuperabili) riferibili al reddito imponibile (perdita fiscale) di un esercizio.

Le passività fiscali differite sono gli importi delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee imponibili.

Le attività fiscali differite sono gli importi delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri riferibili a:

a) 

differenze temporanee deducibili;

b) 

riporto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate; e

c) 

riporto a nuovo di crediti d’imposta non utilizzati.

Le differenze temporanee sono le differenze tra il valore contabile di un’attività o di una passività ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ e il suo valore riconosciuto ai fini fiscali. Le differenze temporanee possono essere:

a) 

differenze temporanee imponibili, cioè differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi futuri, si tradurranno in importi imponibili quando il valore contabile dell’attività o della passività sarà realizzato o estinto; o

b) 

differenze temporanee deducibili, cioè differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi futuri, si tradurranno in importi deducibili quando il valore contabile dell’attività o della passività sarà realizzato o estinto.

Il valore fiscale di un’attività o passività è il valore attribuito a quella attività o passività a fini fiscali.

6. L’onere fiscale (provento fiscale) comprende l’onere fiscale corrente (provento fiscale corrente) e l’onere fiscale differito (provento fiscale differito).

Valore ai fini fiscali

7. Il valore ai fini fiscali di un’attività è il valore che sarà fiscalmente deducibile a fronte di qualsiasi reddito imponibile che l’entità otterrà quando realizzerà il valore contabile dell’attività. Se tali redditi non saranno imponibili, il valore ai fini fiscali dell’attività è uguale al suo valore contabile.

Esempi

1 Il costo di una macchina è 100. Nell’esercizio corrente e in quelli precedenti, è già stato fiscalmente dedotto un ammortamento di 30 e il costo residuo sarà deducibile negli esercizi futuri, come ammortamento o per deducibilità al momento della dismissione. I ricavi prodotti dall’utilizzo della macchina sono imponibili, eventuali plusvalenze al momento della cessione della macchina saranno tassabili ed eventuali minusvalenze saranno fiscalmente deducibili. Il valore ai fini fiscali della macchina è 70.

2 Un credito per interessi ha un valore contabile di 100. Il relativo provento per interessi sarà tassato al momento dell’incasso. Il valore ai fini fiscali del credito per interessi è zero.

3 I crediti commerciali hanno un valore contabile di 100. I relativi ricavi sono già compresi nel reddito imponibile (perdita fiscale). Il valore ai fini fiscali dei crediti commerciali è 100.

4 I crediti per dividendi da una società controllata hanno un valore contabile di 100. I dividendi non sono imponibili. In sostanza, l’intero valore contabile dell’attività è deducibile a fronte dei redditi. Di conseguenza, il valore ai fini fiscali dei dividendi percepibili è 100. ( 2 )

5 Un credito per finanziamento ha un valore contabile di 100. La restituzione del prestito non avrà effetti fiscali. Il valore ai fini fiscali del prestito è pari a 100.

8. Il valore ai fini fiscali di una passività è il suo valore contabile, dedotto qualsiasi importo che sarà fiscalmente deducibile negli esercizi futuri con riferimento a quella passività. Nel caso di proventi riscossi anticipatamente, il valore ai fini fiscali della passività conseguente è il suo valore contabile, dedotto qualsiasi reddito che non sarà imponibile nei futuri esercizi.

Esempi

1 Le passività correnti comprendono accantonamenti di costi per un valore contabile di 100. Il relativo costo sarà dedotto a fini fiscali al momento del loro pagamento. Il valore ai fini fiscali degli accantonamenti di costi è pari a zero.

2 Le passività correnti comprendono interessi attivi riscossi anticipatamente per un valore contabile di 100. Gli interessi attivi sono stati tassati al momento del loro incasso. Il valore ai fini fiscali degli interessi riscossi anticipatamente è pari a zero.

3 Le passività correnti comprendono accantonamenti di costi per un valore contabile di 100. Il costo relativo è già stato dedotto a fini fiscali. Il valore ai fini fiscali degli accantonamenti di costi è pari a 100.

4 Le passività correnti comprendono sanzioni e penali accantonate per un valore contabile di 100. Le sanzioni e penali non sono fiscalmente deducibili. Il valore ai fini fiscali delle sanzioni e penali accantonate è pari a 100 ( 3 ).

5 Un debito per finanziamento ha un valore contabile di 100. La restituzione del prestito non avrà effetti fiscali. Il valore ai fini fiscali del prestito è pari a 100.

9. Alcune voci hanno un valore ai fini fiscali ma non sono rilevate ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ come attività e passività. Per esempio, i costi di ricerca sono rilevati come costo nella determinazione dell’utile contabile nell’esercizio nel quale sono sostenuti ma può non essere consentito dedurli dal reddito imponibile (perdita fiscale) fino a un esercizio successivo. La differenza tra il valore ai fini fiscali dei costi di ricerca, cioè l’ammontare che le autorità fiscali consentiranno di dedurre negli esercizi futuri, e il valore contabile pari a zero, è una differenza temporanea deducibile che si traduce in un’attività fiscale differita.

▼M33

10. Quando il valore ai fini fiscali di un’attività o di una passività non è immediatamente evidente, è utile considerare il criterio fondamentale sul quale si basa il presente Principio: l’entità deve, salvo alcune eccezioni specifiche, rilevare una passività (attività) fiscale differita ogni volta che il recupero o l’estinzione del valore contabile di un’attività o di una passività incrementi (riduca) i pagamenti di imposte futuri rispetto a quelli che si sarebbero verificati se tale recupero o estinzione non avesse avuto effetti fiscali. L’esempio C riportato nel paragrafo 51A illustra i casi in cui può essere utile considerare tale criterio; ad esempio, quando il valore ai fini fiscali di un’attività o di una passività dipende dalle modalità di recupero o estinzione previste.

▼B

11. Nei bilanci consolidati, le differenze temporanee sono determinate confrontando i valori contabili delle attività e delle passività del bilancio consolidato con l’appropriato valore ai fini fiscali. Il valore ai fini fiscali è determinato con riferimento alla dichiarazione dei redditi consolidata negli ordinamenti nei quali tale dichiarazione viene presentata. In altri ordinamenti, il valore ai fini fiscali è determinato con riferimento alle dichiarazioni fiscali di ciascuna entità del gruppo.

RILEVAZIONE DELLE PASSIVITÀ E DELLE ATTIVITÀ FISCALI CORRENTI

12. Le imposte correnti dell’esercizio in corso e di quelli precedenti, nella misura in cui esse non siano state pagate, devono essere rilevate come passività. Se l’importo già pagato per l’esercizio in corso e per quelli precedenti eccede quello dovuto per tali esercizi, l’eccedenza deve essere rilevata come attività.

13. Il beneficio riferibile a una perdita fiscale che può essere portata in riduzione dell’imposta corrente relativa a un esercizio precedente deve essere rilevato come attività.

14. Quando si utilizza una perdita fiscale per recuperare l’imposta corrente relativa a un esercizio precedente, l’entità rileva il beneficio come attività nell’esercizio in cui si verifica la perdita fiscale se è probabile che si manifesti il beneficio per l’entità e se esso può essere valutato attendibilmente.

RILEVAZIONE DELLE PASSIVITÀ E DELLE ATTIVITÀ FISCALI DIFFERITE

DIFFERENZE TEMPORANEE IMPONIBILI

15. Una passività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee imponibili salvo che tale passività derivi da:

a) 

la rilevazione iniziale dell’avviamento; o

b) 

la rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che:

i) 

non rappresenta una aggregazione aziendale; e

ii) 

al momento dell’operazione non influenza né l’utile contabile né il reddito imponibile (perdita fiscale).

Tuttavia, per le differenze temporanee imponibili derivanti da investimenti in società controllate, filiali e società collegate, e da partecipazioni in ►M32  accordi a controllo congiunto ◄ , deve essere rilevata una passività fiscale differita secondo quanto previsto dal paragrafo 39.

16. È implicito nella rilevazione di un’attività che il suo valore contabile sarà recuperato sotto forma di benefici economici che l’entità otterrà negli esercizi successivi. Quando il valore contabile dell’attività eccede il relativo valore a fini fiscali, l’importo dei redditi imponibili eccederà l’importo che sarà consentito dedurre fiscalmente. Questa differenza è una differenza temporanea imponibile e l’obbligo di pagare negli esercizi successivi le imposte sul reddito risultanti è una passività fiscale differita. Nel momento in cui l’entità recupera il valore contabile dell’attività, la differenza temporanea imponibile si annulla e l’entità realizza un provento imponibile. Questo rende probabile che i benefici economici defluiscano dall’entità sotto forma di pagamenti fiscali. Perciò, il presente Principio richiede la rilevazione di tutte le passività fiscali differite, a eccezione di alcuni casi descritti nei paragrafi 15 e 39.

Esempio

Un cespite che costa 150 ha un valore contabile di 100. L’ammortamento accumulato ai fini fiscali è 90 e l’aliquota fiscale è del 25 %.

Il valore ai fini fiscali dell’attività è 60 (costo di 150 meno l’ammortamento accumulato ai fini fiscali di 90). Per recuperare il valore contabile per 100, l’entità deve realizzare ricavi imponibili di 100, ma potrà dedurre solo ammortamenti fiscali per 60. Di conseguenza, l’entità pagherà imposte sul reddito per 10 (25 % di 40) quando recupererà il valore contabile del bene. La differenza tra il valore contabile di 100 e il valore ai fini fiscali di 60 rappresenta una differenza temporanea imponibile di 40. L’entità, quindi, rileva contabilmente una passività fiscale differita di 10 (25 % di 40) che rappresenta le imposte sul reddito che essa pagherà quando recupererà il valore contabile del bene.

17. Alcune differenze temporanee si manifestano quando proventi od oneri vengono inclusi nell’utile contabile in un esercizio ma determinano il reddito imponibile di un esercizio differente. Queste differenze temporanee sono spesso segnalate come differenze temporali. Quelli che seguono sono esempi di differenze temporanee di questo tipo che sono imponibili e che perciò danno luogo a passività fiscali differite:

a) 

i proventi per interessi sono inclusi nell’utile contabile in proporzione al tempo trascorso ma, in alcuni ordinamenti, possono essere imponibili al momento dell’incasso. Il valore ai fini fiscali di qualsiasi credito rilevato ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ con riferimento a tali proventi è zero perché i ricavi non influiscono sul reddito imponibile fino al momento dell’incasso;

b) 

l’ammortamento utilizzato nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) può differire da quello utilizzato per determinare l’utile contabile. La differenza temporanea è rappresentata dalla differenza tra il valore contabile del bene e il suo valore ai fini fiscali che è il costo originario del bene meno tutte le deduzioni relative a quel bene consentite fiscalmente nel determinare il reddito imponibile dell’esercizio in corso e di quelli precedenti. Si genera una differenza temporanea imponibile, che si traduce in una passività fiscale differita, quando l’ammortamento fiscale è accelerato (se, invece, l’ammortamento fiscale è meno rapido dell’ammortamento contabile si crea una differenza temporanea deducibile che si traduce in un’attività fiscale differita); e

c) 

i costi di sviluppo possono essere capitalizzati e ammortizzati negli esercizi successivi nel determinare l’utile contabile, ma essere dedotti dal reddito imponibile nell’esercizio in cui sono sostenuti. Tali costi di sviluppo hanno un valore ai fini fiscali pari a zero dato che sono già stati dedotti dal reddito imponibile. La differenza temporanea è la differenza tra il valore contabile dei costi di sviluppo e il loro valore ai fini fiscali pari a zero.

18. Si manifestano differenze temporanee anche quando:

▼M12

a) 

le attività acquisite e le passività assunte identificabili in una aggregazione aziendale sono rilevate ai rispettivi fair value (valori equi) in conformità all’IFRS 3 Aggregazioni aziendali ma, ai fini fiscali, non vengono effettuate rettifiche equivalenti (si veda paragrafo 19);

▼B

b) 

le attività sono rivalutate e ai fini fiscali non viene apportata alcuna rettifica equivalente (cfr. paragrafo 20);

c) 

l’avviamento deriva da un’aggregazione aziendale (cfr. paragrafo 21);

d) 

il valore di un’attività o di una passività rilevato inizialmente ai fini fiscali differisce dal suo valore contabile iniziale, ad esempio quando l’entità beneficia di contributi esenti da imposta relativi a beni (cfr. paragrafi 22 e 33); o

e) 

il valore contabile di investimenti in società controllate, filiali e società collegate, o di partecipazioni in ►M32  accordi a controllo congiunto ◄ , si differenzia dal valore ai fini fiscali dell’investimento o della partecipazione (cfr. paragrafi da 38 a 45).

Aggregazioni aziendali

19.  ►M12  Con alcune eccezioni, le attività acquisite e le passività assunte identificabili in una aggregazione aziendale sono rilevate ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione. ◄ Si generano differenze temporanee quando il valore riconosciuto fiscalmente alle attività identificabili acquisite e alle passività identificabili assunte non è influenzato dall’aggregazione aziendale o è influenzato in modo diverso. Per esempio, quando il valore contabile di un’attività viene incrementato fino al suo fair value (valore equo), ma il valore riconosciuto fiscalmente dell’attività continua a essere il costo del precedente proprietario, si genera una differenza temporanea imponibile che si traduce in una passività fiscale differita. La passività fiscale differita che ne deriva influisce sull’avviamento (cfr. paragrafo 66).

▼M54

Il paragrafo 20 è modificato per l'entità che non ha adottato l'IFRS 9 Strumenti finanziari.

Attività iscritte al fair value (valore equo)

20. Gli IFRS consentono o richiedono che certe attività siano iscritte al fair value (valore equo) o che siano rivalutate (cfr. per esempio, IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, IAS 38 Attività immateriali, IAS 39 Strumenti Finanziari: rilevazione e valutazione, IAS 40 Investimenti immobiliari e IFRS 16 Leasing). In alcuni ordinamenti, le rivalutazioni o altre rideterminazioni del valore di un'attività al fair value (valore equo) influiscono sul reddito imponibile (perdita fiscale) dell'esercizio corrente. Di conseguenza, il valore ai fini fiscali dell'attività è rettificato e non sorge alcuna differenza temporanea. In altri ordinamenti, la rivalutazione o la rideterminazione del valore di un'attività non influisce sul reddito imponibile dell'esercizio in cui c'è stata la rivalutazione o la rideterminazione del valore e, di conseguenza, il valore ai fini fiscali dell'attività non è rettificato. Nonostante ciò, il recupero futuro del valore contabile si tradurrà in redditi imponibili per l'entità e l'importo che sarà fiscalmente deducibile differirà dall'importo di tali redditi. La differenza tra il valore contabile di un'attività rivalutata e il suo valore ai fini fiscali è una differenza temporanea e comporta una passività o un'attività fiscale differita. Questo è vero anche nel caso in cui:

▼B

a) 

l’entità non intende cedere l’attività. In tali casi, il valore contabile rivalutato dell’attività sarà realizzato attraverso l’utilizzo e questo produrrà redditi imponibili che eccedono l’ammortamento fiscalmente consentito negli esercizi successivi; o

b) 

le imposte sulle plusvalenze sono sospese se i corrispettivi della cessione dell’attività sono investiti in attività analoghe. In tali casi, le imposte saranno alla fine dovute al momento della vendita o dell’utilizzo di attività analoghe.

▼M54

Il paragrafo 20 è modificato per l'entità che ha adottato l'IFRS 9 Strumenti finanziari.

Attività iscritte al fair value (valore equo)

20. Gli IFRS consentono o richiedono che certe attività siano iscritte al fair value (valore equo) o che siano rivalutate (cfr., per esempio, IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, IAS 38 Attività immateriali, IAS 40 Investimenti immobiliari, IFRS 9 Strumenti finanziari e IFRS 16 Leasing). In alcuni ordinamenti, le rivalutazioni o altre rideterminazioni del valore di un'attività al fair value (valore equo) influiscono sul reddito imponibile (perdita fiscale) dell'esercizio corrente. Di conseguenza, il valore ai fini fiscali dell'attività è rettificato e non sorge alcuna differenza temporanea. In altri ordinamenti, la rivalutazione o la rideterminazione del valore di un'attività non influisce sul reddito imponibile dell'esercizio in cui c'è stata la rivalutazione o la rideterminazione del valore e, di conseguenza, il valore ai fini fiscali dell'attività non è rettificato. Nonostante ciò, il recupero futuro del valore contabile si tradurrà in redditi imponibili per l'entità e l'importo che sarà fiscalmente deducibile differirà dall'importo di tali redditi. La differenza tra il valore contabile di un'attività rivalutata e il suo valore ai fini fiscali è una differenza temporanea e comporta una passività o un'attività fiscale differita. Questo è vero anche nel caso in cui:

▼B

a) 

l’entità non intende cedere l’attività. In tali casi, il valore contabile rivalutato dell’attività sarà realizzato attraverso l’utilizzo e questo produrrà redditi imponibili che eccedono l’ammortamento fiscalmente consentito negli esercizi successivi; o

b) 

le imposte sulle plusvalenze sono sospese se i corrispettivi della cessione dell’attività sono investiti in attività analoghe. In tali casi, le imposte saranno alla fine dovute al momento della vendita o dell’utilizzo di attività analoghe.

Avviamento

▼M12

21. L’avviamento derivante da una aggregazione aziendale è valutato come l’eccedenza di (a) rispetto a (b):

a) 

la sommatoria di:

i) 

il corrispettivo trasferito valutato in conformità all’IFRS 3, che in genere richiede il fair value (valore equo) alla data di acquisizione;

ii) 

l’importo delle partecipazioni di minoranza nell’acquisita rilevato in conformità all’IFRS 3; e

iii) 

in un’aggregazione aziendale realizzata in più fasi, il fair value (valore equo) alla data di acquisizione delle interessenze nell’acquisita precedentemente possedute dall’acquirente.

b) 

il valore netto degli importi, alla data di acquisizione, delle attività acquisite e delle passività assunte identificabili valutate in conformità all’IFRS 3.

▼B

Nella determinazione del reddito imponibile, molti ordinamenti non consentono di dedurre dal reddito imponibile le riduzioni del valore contabile dell’avviamento. Inoltre, in tali ordinamenti, il costo dell’avviamento spesso non è deducibile quando una controllata cede la propria attività aziendale. In tali ordinamenti, il valore riconosciuto fiscalmente dell’avviamento è pari a zero. Qualsiasi differenza tra il valore contabile dell’avviamento e il valore riconosciuto fiscalmente pari a zero rappresenta una differenza temporanea imponibile. Tuttavia, il presente Principio non consente la rilevazione della conseguente passività fiscale differita, in quanto l’avviamento è valutato come valore residuo e la rilevazione della passività fiscale differita ne incrementerebbe il valore contabile.

▼M12

21A. Le successive riduzioni della passività fiscale differita, non rilevata in quanto derivante dalla rilevazione iniziale dell’avviamento, sono anch’esse considerate come derivanti dalla rilevazione iniziale dell’avviamento e pertanto non vengono rilevate, in base alle disposizioni del paragrafo 15(a). Per esempio, se l’avviamento CU100 rilevato a seguito di una aggregazione aziendale ha un valore riconosciuto fiscalmente pari a zero, il paragrafo 15(a) dispone che l’entità non può rilevare la conseguente passività fiscale differita. Se l’entità rileva successivamente, per tale avviamento, una perdita per riduzione di valore pari a CU20, l’importo della differenza temporanea imponibile relativa all’avviamento si riduce da CU100 a CU80, con conseguente decremento nel valore della passività fiscale differita non rilevata. Il decremento nel valore della passività fiscale differita non rilevata è anche esso riferito alla rilevazione iniziale dell’avviamento, e pertanto il paragrafo 15(a) ne vieta la rilevazione.

21B. Le passività fiscali differite derivanti da differenze temporanee imponibili connesse all’avviamento sono, tuttavia, rilevate nella misura in cui non derivino dalla rilevazione iniziale dell’avviamento. Ad esempio, se a seguito di una aggregazione aziendale un’entità rileva un avviamento di CU100 che è deducibile fiscalmente a un tasso annuo del 20 % a partire dall’anno dell’acquisizione, il valore riconosciuto fiscalmente dell’avviamento è pari a CU100 all’atto della rilevazione iniziale e a CU80 alla fine dell’anno di acquisizione. Se il valore contabile dell’avviamento alla fine dell’anno di acquisizione rimane invariato a CU100, ne consegue una differenza temporanea imponibile pari a CU20 alla fine dell’anno. Poiché tale differenza temporanea imponibile non è connessa alla rilevazione iniziale dell’avviamento, la conseguente passività fiscale differita è rilevata.

▼B

Rilevazione iniziale di attività o passività

▼M12

22. Al momento della rilevazione iniziale di un’attività o di una passività può emergere una differenza temporanea, per esempio nel caso in cui parte o tutto il costo di un’attività non sarà fiscalmente deducibile. Il criterio di contabilizzazione di tali differenze temporanee dipende dalla natura dell’operazione che ha comportato la rilevazione iniziale dell’attività o della passività:

a) 

in una aggregazione aziendale, un’entità rileva qualsiasi passività o attività fiscale differita e ciò incide sul valore dell’avviamento o dell’utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli che la stessa rileva (si veda paragrafo 19);

▼B

b) 

se l’operazione influenza l’utile contabile o il reddito imponibile, l’entità rileva qualsiasi passività o attività fiscale differita e rileva ►M5  nell'utile (perdita) d’esercizio ◄ l’onere fiscale o il provento fiscale differito che ne derivano (cfr. paragrafo 59);

c) 

se l’operazione non è una aggregazione aziendale, e non influenza né l’utile contabile né il reddito imponibile, l’entità, in assenza delle esenzioni previste dai paragrafi 15 e 24, rileverebbe la passività o l’attività fiscale differita e rettificherebbe del medesimo importo il valore contabile dell’attività o della passività. Tali rettifiche renderebbero meno trasparente il bilancio. Il presente Principio, quindi, non consente all’entità di rilevare la passività o l’attività fiscale differita, né in sede di rilevazione iniziale né successivamente (cfr. il prossimo esempio). Inoltre, l’entità, man mano che il bene è ammortizzato, non contabilizza le successive variazioni di valore della passività o attività fiscale differita non rilevata.

Esempio illustrativo del paragrafo 22, lettera c)

L’entità intende utilizzare un bene che costa 1 000 per tutta la sua vita utile, che è di cinque anni, per poi cederlo a un valore residuo di zero. L’aliquota fiscale è del 40 %. L’ammortamento del bene non è fiscalmente deducibile. Alla sua dismissione, l’eventuale plusvalenza non sarà imponibile e qualsiasi minusvalenza non sarà deducibile.

Man mano che l’entità recupererà il valore contabile del bene essa realizzerà un reddito imponibile di 1 000 e pagherà imposte per 400. L’entità non rileva la passività fiscale differita risultante di 400 perché essa deriva dalla rilevazione iniziale del bene.

Nell’anno seguente, il valore contabile dell’attività è 800. Realizzando un reddito imponibile di 800, l’entità pagherà imposte per 320. L’entità non rileva la passività fiscale differita di 320 perché essa deriva dalla rilevazione iniziale del bene.

23. Secondo quanto previsto dallo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio, l’emittente di uno strumento finanziario composto (per esempio, un titolo a reddito fisso convertibile) classifica la componente passiva dello strumento come passività e la componente patrimoniale come patrimonio netto. In alcuni ordinamenti, al momento della rilevazione iniziale il valore ai fini fiscali della componente passiva è pari al valore contabile iniziale della somma delle componenti passive e di patrimonio netto. La risultante differenza temporanea imponibile emerge dalla distinta rilevazione iniziale della componente passiva e di quella patrimoniale. Perciò, l’eccezione di cui al paragrafo 15, lettera b), non è applicabile. Di conseguenza, l’entità rileva la risultante passività fiscale differita. ►M5  Secondo quanto previsto dal paragrafo 61A, l’imposta differita è addebitata direttamente al valore contabile della componente patrimoniale. Secondo quanto previsto dal paragrafo 58, le successive variazioni della passività fiscale differita sono rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio come onere (provento) fiscale differito. ◄

Differenze temporanee deducibili

24. Un’attività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee deducibili se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile, salvo che l’attività fiscale differita derivi dalla rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che:

a) 

non rappresenta una aggregazione aziendale; e

b) 

al momento dell’operazione non influenza né l’utile contabile né il reddito imponibile (perdita fiscale).

Tuttavia, per differenze temporanee deducibili relative a investimenti in società controllate, filiali e società collegate, e a partecipazioni in ►M32  accordi a controllo congiunto ◄ , deve essere rilevata un’attività fiscale differita secondo quanto previsto dal paragrafo 44.

25. È implicito nella rilevazione di una passività che il valore contabile sarà estinto negli esercizi futuri attraverso un deflusso dall’entità di risorse economiche. Quando le risorse escono dall’entità, parte o tutto il loro ammontare può essere deducibile nella determinazione del reddito imponibile di un esercizio successivo a quello nel quale è stata rilevata la passività. In tali casi, esiste una differenza temporanea tra il valore contabile della passività e il suo valore ai fini fiscali. Di conseguenza, emerge un’attività fiscale differita pari alle imposte sul reddito che saranno recuperabili negli esercizi successivi quando sarà consentito dedurre dal reddito imponibile quella parte della passività. Analogamente, se il valore contabile di un’attività è inferiore al suo valore ai fini fiscali, la differenza darà luogo a un’attività fiscale differita pari alle imposte sul reddito che saranno recuperabili negli esercizi successivi.

Esempio

L’entità accantona una passività di 100 per costi di garanzia. I costi di garanzia del prodotto non saranno fiscalmente deducibili fino a che l’entità non ne sosterrà il costo. L’aliquota fiscale è del 25 %.

Il valore ai fini fiscali della passività è pari a zero (il valore contabile di 100, meno l’importo che sarà fiscalmente deducibile riguardo a quella passività negli esercizi successivi). Estinguendo la passività per il suo valore contabile, l’entità ridurrà il suo reddito imponibile futuro di un importo di 100 e, di conseguenza, ridurrà i suoi pagamenti fiscali futuri di 25 (25 % di 100). La differenza tra il valore contabile di 100 e il suo valore ai fini fiscali pari a zero è una differenza temporanea deducibile di 100. Perciò, l’entità rileva un’attività fiscale differita di 25 (25 % di 100), a condizione che sia probabile che essa realizzi negli esercizi futuri un reddito imponibile sufficiente per beneficiare di una riduzione dell’imposta.

26. Quelli che seguono sono esempi di differenze temporanee deducibili che si traducono in attività fiscali differite:

a) 

nella determinazione dell’utile contabile si possono dedurre i costi per benefici pensionistici in concomitanza con i servizi prestati dal dipendente, ma nella determinazione del reddito imponibile essi possono essere dedotti quando le contribuzioni sono pagate dall’entità al fondo o quando i benefici pensionistici sono pagati dall’entità. Tra il valore contabile della passività e il suo valore ai fini fiscali esiste una differenza temporanea; il valore ai fini fiscali della passività solitamente è pari a zero. Questa differenza temporanea deducibile si traduce in un’attività fiscale differita poiché i benefici economici affluiranno all’entità come deduzione dai redditi imponibili quando le contribuzioni o i benefici previdenziali saranno corrisposti;

b) 

i costi di ricerca sono rilevati come costo nella determinazione dell’utile contabile nell’esercizio nel quale essi sono sostenuti ma può non esserne consentita la deducibilità dal reddito imponibile (perdita fiscale) fino a un esercizio successivo. La differenza tra il valore ai fini fiscali dei costi di ricerca (l’importo che le autorità fiscali consentiranno come deduzione negli esercizi futuri) e il valore contabile, pari a zero, è una differenza temporanea deducibile che si traduce in un’attività fiscale differita;

▼M12

c) 

con alcune eccezioni, un’entità rileva le attività acquisite e le passività assunte identificabili in una aggregazione aziendale ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione. Quando una passività assunta è rilevata alla data di acquisizione ma i costi correlati non possono essere dedotti nella determinazione dei redditi imponibili fino a un esercizio successivo, sorge una differenza temporanea deducibile che si traduce in un’attività fiscale differita. Un’attività fiscale differita sorge anche quando il fair value (valore equo) di un’attività identificabile acquisita è inferiore al relativo valore riconosciuto fiscalmente. In entrambi i casi, la risultante attività fiscale differita influisce sull’avviamento (vedere paragrafo 66); e

▼B

d) 

alcune attività possono essere rilevate al loro fair value (valore equo), o essere rivalutate, senza che, a fini fiscali, sia fatta una equivalente rettifica (cfr. paragrafo 20). Si manifesta una differenza temporanea deducibile se il valore ai fini fiscali dell’attività eccede il suo valore contabile.

▼M57

Esempio illustrativo del paragrafo 26, lettera d)

Individuazione di una differenza temporanea deducibile alla fine dell'anno 2

All'inizio dell'anno 1 l'entità A acquista per 1 000 CU uno strumento di debito del valore nominale di 1 000 CU pagabili a scadenza di 5 anni al tasso di interesse del 2 % pagabile alla fine di ciascun anno. Il tasso di interesse effettivo è del 2 %. Lo strumento di debito è valutato al fair value (valore equo).

Alla fine dell'anno 2, il fair value (valore equo) dello strumento di debito è sceso a 918 CU a causa dell'aumento al 5 % dei tassi d'interesse di mercato. È probabile che l'entità A riscuoterà tutti i flussi finanziari contrattuali se continuerà a detenere lo strumento di debito.

Qualsiasi utile (perdita) sullo strumento di debito è imponibile (deducibile) solo quando si realizza. Ai fini fiscali gli utili (perdite) derivanti dalla vendita o scadenza dello strumento di debito sono calcolati come la differenza tra il corrispettivo riscosso e il costo originario dello strumento di debito.

Di conseguenza, il valore ai fini fiscali dello strumento di debito è il suo costo originario.

La differenza tra le 918 CU del valore contabile dello strumento di debito riportato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità A e le 1 000 CU del relativo valore ai fini fiscali determina alla fine dell'anno 2 una differenza temporanea deducibile di 82 CU (cfr. paragrafo 20 e paragrafo 26, lettera d)), a prescindere dal fatto che l'entità A preveda di recuperare il valore contabile dello strumento di debito tramite vendita o tramite utilizzo, ossia mantenendolo e riscuotendo i flussi finanziari contrattuali, ovvero tramite una loro combinazione.

Questo avviene perché le differenze temporanee deducibili sono differenze tra il valore contabile dell'attività o passività riportato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e il relativo valore ai fini fiscali, differenze che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi futuri, si tradurranno in importi deducibili quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà realizzato o estinto (cfr. paragrafo 5). Nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) alla vendita o alla scadenza l'entità A ottiene una deduzione pari alle 1 000 CU del valore ai fini fiscali dell'attività.

▼B

27. L’annullamento di differenze temporanee deducibili si traduce in deduzioni dai redditi imponibili degli esercizi successivi. All’entità, tuttavia, affluiranno benefici economici sotto forma di riduzione dei pagamenti di imposte solo se essa realizzerà redditi imponibili sufficienti affinché le deduzioni siano compensate. L’entità, quindi, rileva attività fiscali differite solo quando è probabile che saranno realizzati redditi imponibili a fronte dei quali possano essere utilizzate le differenze temporanee deducibili.

▼M57

27A. Per stabilire se saranno realizzati redditi imponibili a fronte dei quali poter utilizzare una differenza temporanea deducibile, l'entità valuta se la normativa tributaria imponga restrizioni riguardo alle fonti dei redditi imponibili a fronte dei quali può effettuare deduzioni sull'annullamento di detta differenza temporanea deducibile. Se la normativa tributaria non impone siffatte restrizioni, l'entità valuta la differenza temporanea deducibile in combinazione con tutte le sue altre differenze temporanee deducibili. Se invece la normativa tributaria limita l'utilizzazione delle perdite per la deduzione a fronte di un tipo specifico di redditi, la differenza temporanea deducibile è valutata in combinazione solo con le altre differenze temporanee deducibili di tale tipo.

▼B

28. È probabile che sarà disponibile un reddito imponibile a fronte del quale possa essere utilizzata una differenza temporanea deducibile quando ci sono differenze temporanee imponibili sufficienti di cui si prevede l’annullamento con la medesime giurisdizione fiscale e per il medesimo soggetto d’imposta:

a) 

nello stesso esercizio in cui si prevede l’annullamento della differenza temporanea deducibile; o

b) 

negli esercizi nei quali una perdita fiscale derivante dall’attività fiscale differita può essere compensata contro le imposte di esercizi precedenti (tax loss carry back) o portata a nuovo per essere dedotta negli esercizi successivi (tax loss carry forward).

In tali casi, l’attività fiscale differita è rilevata nell’esercizio nel quale emergono le differenze temporanee deducibili.

▼M57

29. Quando ci sono differenze temporanee imponibili insufficienti, in riferimento alle medesime autorità fiscali e al medesimo soggetto di imposta, l'attività fiscale differita è rilevata nella misura in cui:

a) 

sia probabile che l'entità abbia redditi imponibili sufficienti, verso la medesima giurisdizione fiscale e per il medesimo soggetto di imposta, nello stesso esercizio in cui si annullerà la differenza temporanea deducibile (o negli esercizi nei quali una perdita fiscale derivante dall'attività fiscale differita può essere riportata a esercizi precedenti o futuri). Nel valutare se realizzerà un reddito imponibile sufficiente negli esercizi successivi, l'entità:

i) 

raffronta le differenze temporanee deducibili con il reddito imponibile futuro che esclude le deduzioni fiscali derivanti dall'annullamento di dette differenze temporanee deducibili. Il raffronto dimostra in che misura il reddito imponibile futuro sia sufficiente affinché l'entità possa dedurre gli importi derivanti dall'annullamento di dette differenze temporanee deducibili;

ii) 

ignora gli importi imponibili derivanti da differenze temporanee deducibili che ci si attende si verificheranno negli esercizi futuri, perché l'attività fiscale differita derivante da queste differenze temporanee deducibili richiederà essa stessa l'esistenza di un reddito imponibile futuro per poter essere utilizzata;

b) 

l'entità disponga di una pianificazione fiscale che consenta di realizzare un reddito imponibile negli esercizi appropriati.

▼M57

29A. La stima del probabile reddito imponibile futuro può comprendere il recupero di alcune attività dell'entità per un importo superiore al loro valore contabile se vi sono prove sufficienti della probabile capacità dell'entità di ottenere tale importo. Per esempio, quando l'attività è valutata al fair value (valore equo), l'entità deve considerare se vi siano prove sufficienti per concludere che riuscirà probabilmente a recuperare l'attività per un importo superiore al suo valore contabile. Questo può verificarsi, per esempio, quando l'entità prevede di detenere uno strumento di debito a tasso fisso e riscuotere i flussi finanziari contrattuali.

▼B

30. Le opportunità di pianificazione fiscale sono azioni che l’entità può intraprendere allo scopo di creare o incrementare il reddito imponibile in un particolare esercizio prima che venga meno la possibilità di riportare a nuovo una perdita fiscale o un credito d’imposta. In alcuni ordinamenti, per esempio, il reddito imponibile può essere creato o incrementato:

a) 

scegliendo di assoggettare a tassazione i proventi per interessi o al momento della maturazione o a quello dell’incasso;

b) 

differendo alcune deduzioni dal reddito imponibile;

c) 

vendendo, ed eventualmente riacquistando in leasing, beni il cui valore è aumentato, ma per i quali il valore ai fini fiscali non è stato rettificato per tener conto di tale incremento di valore; e

d) 

vendendo un bene che produce reddito non imponibile (quale, in alcuni ordinamenti, un titolo di stato) allo scopo di acquistare un altro strumento finanziario che produca reddito imponibile.

Anche quando le opportunità di pianificazione fiscale consentono di riportare reddito imponibile da un periodo successivo a uno precedente, l’utilizzo di una perdita fiscale o di un credito d’imposta portati a nuovo dipende sempre dall’esistenza di un reddito imponibile futuro di origine diversa dalle differenze temporanee che si origineranno in futuro.

31. Quando l’entità ha una storia recente di perdite, essa deve tener conto delle indicazioni contenute nei paragrafi 35 e 36.

32. [Eliminato]

▼M12

Avviamento

32A. Se il valore contabile dell’avviamento derivante da una aggregazione aziendale è inferiore alla sua base imponibile, la differenza genera un’attività fiscale differita. L’attività fiscale differita risultante dalla rilevazione iniziale dell’avviamento deve essere rilevata come parte della contabilizzazione di una aggregazione aziendale, nella misura in cui sia probabile la disponibilità di reddito imponibile a fronte del quale possa essere utilizzata la differenza temporanea deducibile.

▼B

Rilevazione iniziale di attività o passività

33. Un caso in cui un’attività fiscale differita sorge al momento della rilevazione iniziale di un’attività si ha quando un contributo esente da imposta relativo a un bene sia dedotto per determinare il valore contabile del bene ma, a fini fiscali, non ne riduca il valore ammortizzabile (cioè, il suo valore ai fini fiscali); il valore contabile del bene è inferiore al suo valore ai fini fiscali e questo origina una differenza temporanea deducibile. I contributi pubblici possono anche essere esposti come ricavo differito, nel qual caso la differenza tra il ricavo differito e il suo valore ai fini fiscali pari a zero rappresenta una differenza temporanea deducibile. Qualunque sia il metodo di presentazione scelto dall’entità, per i motivi esposti nel paragrafo 22 l’entità non rileva l’attività fiscale differita risultante.

Perdite fiscali e crediti d’imposta non utilizzati

34. Un’attività fiscale differita per perdite fiscali e crediti d’imposta non utilizzati riportati a nuovo deve essere rilevata nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possano essere utilizzati le perdite fiscali e i crediti d’imposta non utilizzati.

35. I requisiti per la rilevazione di attività fiscali differite derivanti dal riporto a nuovo di perdite fiscali e di crediti d’imposta non utilizzati sono i medesimi applicabili alla rilevazione di attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee deducibili. L’esistenza di perdite fiscali non utilizzate, tuttavia, è un indicatore significativo del fatto che potrebbe non essere disponibile un reddito imponibile futuro. Pertanto, se l’entità ha una storia di perdite recenti, essa rileva un’attività fiscale differita derivante da perdite fiscali o crediti d’imposta non utilizzati solo nella misura in cui abbia differenze temporanee imponibili sufficienti o esistano evidenze convincenti che sarà disponibile un reddito imponibile sufficiente a fronte del quale potranno essere utilizzati le perdite fiscali o i crediti d’imposta non utilizzati. In tali casi, il paragrafo 82 richiede l’indicazione dell’importo dell’attività fiscale differita e la natura delle ragioni che giustificano la sua rilevazione.

36. L’entità, nel valutare la probabilità che sarà disponibile un reddito imponibile a fronte del quale le perdite fiscali o i crediti d’imposta non utilizzati possano essere utilizzati, prende in considerazione i seguenti criteri:

a) 

se l’entità abbia differenze temporanee imponibili sufficienti, con riferimento alla medesima giurisdizione fiscale e al medesimo soggetto di imposta, che si tradurranno in importi imponibili a fronte dei quali le perdite fiscali o i crediti d’imposta non utilizzati possano essere utilizzati prima della loro scadenza;

b) 

se è probabile che l’entità abbia redditi imponibili prima della scadenza delle perdite fiscali o dei crediti d’imposta non utilizzati;

c) 

se le perdite fiscali non utilizzate derivino da cause identificabili che è improbabile che si ripetano; e

d) 

se l’entità disponga di una pianificazione fiscale (cfr. paragrafo 30) in base alla quale si avrà reddito imponibile nell’esercizio nel quale potranno essere utilizzati le perdite fiscali o i crediti d’imposta non utilizzati.

Se non è probabile che sia disponibile reddito imponibile a fronte del quale potranno essere utilizzati le perdite fiscali o i crediti d’imposta non utilizzati, l’attività fiscale differita non viene rilevata.

Nuova valutazione delle attività fiscali differite non rilevate

37. Alla data di riferimento di ogni bilancio, l’entità effettua una nuova valutazione delle attività fiscali differite non rilevate in bilancio. L’entità rileva un’attività fiscale differita precedentemente non rilevata se è divenuto probabile che un futuro reddito imponibile consentirà di recuperare l’attività fiscale differita. Ad esempio, un miglioramento delle condizioni commerciali può aumentare la probabilità che l’entità sia in grado di realizzare nel futuro reddito imponibile sufficiente affinché l’attività fiscale differita soddisfi i criteri per la sua rilevazione esposti nel paragrafo 24 o 34. Un altro esempio si ha quando l’entità effettua una nuova valutazione delle attività fiscali al momento dell’aggregazione aziendale o successivamente (cfr. paragrafi 67 e 68).

Investimenti in società controllate, filiali e società collegate e partecipazioni in ►M32  accordi a controllo congiunto ◄

38. Le differenze temporanee si manifestano quando il valore contabile di investimenti in società controllate, filiali e società collegate, o di partecipazioni in ►M32  accordi a controllo congiunto ◄ (vale a dire la quota della controllante o dell’investitore nelle attività nette della controllata, filiale, collegata o partecipata, compreso il valore contabile dell’avviamento) differisce dal valore dell’investimento o della partecipazione ai fini fiscali (spesso coincidente con il costo). Tali differenze possono manifestarsi in casi differenti, quali, per esempio:

a) 

l’esistenza di utili non distribuiti di controllate, filiali, collegate e ►M32  accordi a controllo congiunto ◄ ;

b) 

variazioni dei tassi di cambio esteri quando la controllante e la sua controllata hanno sede in paesi differenti; e

c) 

riduzioni del valore contabile della partecipazione in una collegata al suo ammontare recuperabile.

Nei bilanci consolidati, la differenza temporanea può essere differente dalla differenza temporanea associata a quell’investimento nel bilancio separato della controllante se in tale bilancio lo espone al costo o a un valore rivalutato.

▼M32

39.   L’entità deve rilevare una passività fiscale differita per tutte le differenze temporanee imponibili riferibili agli investimenti in società controllate, filiali e società collegate, e a partecipazioni in joint venture, salvo che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) 

la controllante, l’investitore, il partecipante alla joint venture o il gestore congiunto sono in grado di controllare i tempi dell’annullamento delle differenze temporanee; e

▼B

b) 

è probabile che, nel prevedibile futuro, la differenza temporanea non si annullerà.

40. Poiché una controllante stabilisce le politiche dei dividendi della sua controllata, essa è in grado di stabilire i tempi dell’annullamento delle differenze temporanee riferibili a quell’investimento (incluse le differenze temporanee che derivano non solo dagli utili non distribuiti ma anche da eventuali differenze cambio). Inoltre, spesso non è fattibile determinare l’ammontare delle imposte sul reddito dovute quando la differenza temporanea si annulla. Perciò, quando la controllante ha stabilito che, nel prevedibile futuro, quegli utili non saranno distribuiti, essa non rileva una passività fiscale differita. Le medesime osservazioni si applicano agli investimenti in filiali.

41. Le attività e le passività non monetarie di un’entità sono misurate nella valuta funzionale (cfr. IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere). Se il reddito imponibile o la perdita fiscale dell’entità (e, quindi, il valore ai fini fiscali delle attività e passività non monetarie) è determinato in una valuta differente, le variazioni nel tasso di cambio danno origine a temporanee differenze che risultano in una passività fiscale differita rilevata o (subordinatamente al paragrafo 24) in un’attività. L’onere/provento fiscale differito risultante è addebitato o accreditato a ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ (cfr. paragrafo 58).

42. Un investitore in una società collegata non controlla quella entità e, di solito, non si trova nella condizione di stabilire la sua politica dei dividendi. Perciò, in assenza di un accordo che richieda che gli utili della collegata non siano distribuiti nel prevedibile futuro, l’investitore rileva una passività fiscale differita derivante dalle differenze temporanee imponibili riferibili alla sua partecipazione nella società collegata. In alcuni casi, l’investitore può non essere in grado di determinare l’importo delle imposte che sarebbero dovute nel caso in cui recuperi il costo del suo investimento nella società collegata, ma può stabilire che sarà maggiore o uguale a un certo importo minimo. In tali casi, la passività fiscale differita è valutata a tale importo.

▼M32

43. L’accordo tra le parti di un accordo a controllo congiunto di solito regola la ripartizione degli utili e stabilisce se le decisioni riguardanti tali argomenti richiedono il consenso di tutti i partecipanti o di un gruppo di partecipanti. Se un joint venturer o un gestore congiunto è in grado di controllare la tempistica della ripartizione della propria quota di utili relativa a un accordo a controllo congiunto ed è probabile che la propria quota degli utili non sarà distribuita in un prevedibile futuro, non deve essere rilevata una passività fiscale differita.

▼B

44. L’entità deve rilevare un’attività fiscale differita per tutte le differenze temporanee deducibili derivanti da investimenti in società controllate, filiali e società collegate, e da partecipazioni in ►M32  accordi a controllo congiunto ◄ , nella misura in cui, e solo nella misura in cui, è probabile che:

a) 

la differenza temporanea si annullerà nel prevedibile futuro; e

b) 

sarà disponibile un reddito imponibile a fronte del quale possa essere utilizzata la differenza temporanea.

45. L’entità tiene conto delle indicazioni contenute nei paragrafi da 28 a 31 nel decidere se deve essere rilevata un’attività fiscale differita per differenze temporanee deducibili riferibili al suo investimento in società controllate, filiali e società collegate, e alla sua partecipazione in ►M32  accordi a controllo congiunto ◄ .

VALUTAZIONE

46. Le passività (attività) fiscali correnti, dell’esercizio in corso e di quelli precedenti, devono essere valutate al valore che si prevede di pagare alle (recuperare dalle) autorità fiscali, applicando le aliquote fiscali (e la normativa fiscale) vigenti o sostanzialmente in vigore alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ .

47. Le attività e le passività fiscali differite devono essere calcolate alle aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell’esercizio nel quale sarà realizzata l’attività o sarà estinta la passività, sulla base delle aliquote fiscali (e della normativa fiscale) vigenti o sostanzialmente in vigore alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ .

48. Le attività e le passività fiscali correnti e differite sono solitamente calcolate utilizzando le aliquote fiscali (e le normative fiscali) che sono state emanate. Tuttavia, in alcuni ordinamenti, l’annuncio di aliquote fiscali (e di normative fiscali) da parte del governo ha l’effetto sostanziale di una vera e propria emanazione, che potrebbe seguire l’annuncio di parecchi mesi. In tali casi, il valore delle attività e delle passività fiscali è calcolato utilizzando l’aliquota fiscale (e le normative fiscali) annunciata.

49. Quando le aliquote fiscali variano in base al livello del reddito imponibile, il valore delle attività e delle passività fiscali differite si calcola utilizzando le aliquote medie che si prevede saranno applicabili sul reddito imponibile (perdita fiscale) degli esercizi nei quali si prevede che le differenze temporanee si annulleranno.

50. [Eliminato]

51. La valutazione delle passività e delle attività fiscali differite deve riflettere gli effetti fiscali che derivano dalle modalità in cui l’entità si attende, alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ , di recuperare o estinguere il valore contabile delle sue attività o passività.

▼M33

51A. In alcuni ordinamenti, le modalità con le quali l’entità recupera (estingue) il valore contabile di un’attività (passività) possono influire:

(a) 

sull’aliquota fiscale applicabile quando l’entità recupera (estingue) il valore contabile dell’attività (passività); e

(b) 

sul valore ai fini fiscali dell’attività (passività).

In tali casi, l’entità determina il valore delle passività e delle attività fiscali differite utilizzando l’aliquota fiscale e il valore ai fini fiscali coerenti con le previste modalità di recupero o di estinzione.

Esempio A

Un elemento di immobili, impianti e macchinari ha un valore contabile di 100 e un valore ai fini fiscali di 60. Si applicherebbe un’aliquota fiscale del 20 % se l’elemento fosse ceduto e un’aliquota fiscale del 30 % sugli altri proventi.

L’entità rileva una passività fiscale differita di 8 (20 % di 40) se prevede di vendere l’elemento senza ulteriore utilizzo o una passività fiscale differita di 12 (30 % di 40) se si aspetta di tenere l’elemento e di recuperare il suo valore contabile con l’utilizzo.

Esempio B

Un elemento di immobili, impianti e macchinari con un costo di 100 e un valore contabile di 80 è rivalutato a 150. Nessuna rettifica equivalente viene fatta a fini fiscali. L’ammortamento accumulato ai fini fiscali è di 30 e l’aliquota fiscale è del 30 %. Se l’elemento è venduto a un prezzo superiore al costo, l’ammortamento accumulato ai fini fiscali di 30 sarà incluso nel reddito imponibile, ma il corrispettivo della vendita che eccede il costo non sarà imponibile.

Il valore ai fini fiscali dell’elemento è 70 e c’è una differenza temporanea imponibile di 80. Se l’entità prevede di recuperare il valore contabile utilizzando l’elemento, essa deve realizzare un reddito imponibile di 150, ma potrà dedurre solo un ammortamento di 70. Si ha perciò una passività fiscale differita di 24 (30 % di 80). Se l’entità prevede di recuperare il valore contabile vendendo l’elemento immediatamente per un corrispettivo di 150, la passività fiscale differita è calcolata come segue:



 

Differenza temporanea imponibile

Aliquota fiscale

Passività fiscale differita

Ammortamento accumulato ai fini fiscali

30

30 %

9

Corrispettivo eccedente il costo

50

zero

Totale

80

 

9

(nota: secondo quanto previsto dal paragrafo 61A, l’ulteriore imposta differita che deriva dalla rivalutazione è rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo)

▼M33

Esempio C

I fatti corrispondono a quelli dell’esempio B eccetto che, se l’elemento è venduto a un prezzo maggiore del costo, l’ammortamento accumulato ai fini fiscali è incluso nel reddito imponibile (tassato al 30 %) e il corrispettivo di vendita sarà tassato al 40 %, dopo aver dedotto un costo rettificato per l’inflazione di 110.

Se l’entità prevede di recuperare il valore contabile utilizzando l’elemento, essa deve realizzare un reddito imponibile di 150, ma potrà dedurre solo un ammortamento di 70. Perciò, il valore ai fini fiscali è 70, c’è una differenza temporanea imponibile di 80 e una passività fiscale differita di 24 (30 % di 80), come nell’esempio B.

Se l’entità prevede di recuperare il valore contabile vendendo l’elemento immediatamente per un corrispettivo di 150, essa potrà dedurre il costo indicizzato di 110. Il corrispettivo netto di 40 sarà tassato al 40 %. Inoltre, l’ammortamento accumulato ai fini fiscali di 30 sarà incluso nel reddito imponibile e tassato al 30 %. Perciò, il valore ai fini fiscali è 80 (110 meno 30), c’è una differenza temporanea imponibile di 70 e una passività fiscale differita di 25 (40 % di 40 più 30 % di 30). Se nell’esempio il valore ai fini fiscali non è immediatamente evidente, può essere utile prendere in considerazione il principio fondamentale esposto nel paragrafo 10.

(nota: secondo quanto previsto dal paragrafo 61A, l’ulteriore imposta differita che deriva dalla rivalutazione è rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo)

51B. Se una passività o un’attività fiscale differita deriva da un’attività non ammortizzabile valutata in base al modello di rideterminazione del valore di cui allo IAS 16, la valutazione della passività o dell’attività fiscale differita deve riflettere gli effetti fiscali legati al recupero, attraverso la vendita, del valore contabile dell’attività non ammortizzabile indipendentemente dalla base di determinazione del valore contabile di tale attività. In relazione a ciò, se la normativa fiscale prevede una specifica aliquota fiscale applicabile all’importo imponibile originato dalla vendita di un bene, la quale risulta differente rispetto all’aliquota fiscale applicabile all’importo imponibile originato dall’uso del bene, la prima aliquota è utilizzata nella quantificazione della passività o dell’attività fiscale differita collegata ad attività non ammortizzabili.

51C. Se una passività fiscale o un’attività fiscale differita deriva da un investimento immobiliare valutato in base al modello del fair value (valore equo) di cui allo IAS 40, vi è una presunzione relativa che il valore contabile dell’investimento immobiliare sarà recuperato attraverso la vendita. Di conseguenza, a meno che la presunzione non sia confutata, la valutazione della passività fiscale o dell’attività fiscale differita deve riflettere gli effetti fiscali legati al recupero, attraverso la vendita, del valore contabile dell’investimento immobiliare. Tale presunzione si considera confutata nel caso in cui l’investimento immobiliare è ammortizzabile e tenuto nell’ambito di un modello di attività aziendale avente l’obiettivo di consumare sostanzialmente tutti i benefici economici incorporati nell’investimento immobiliare nel corso del tempo, piuttosto che attraverso la vendita. Nel caso in cui la presunzione è confutata, devono essere applicate le disposizioni di cui ai paragrafi 51 e 51A.

Esempio illustrativo del paragrafo 51C

Un investimento immobiliare ha un costo di 100 e un fair value (valore equo) di 150. È valutato in base al modello del fair value (valore equo) di cui allo IAS 40. Comprende un terreno, avente un costo di 40 e un fair value (valore equo) di 60, e un edificio, avente un costo di 60 e un fair value (valore equo) di 90. Il terreno ha una vita utile illimitata.

L’ammortamento accumulato dell’edificio ai fini fiscali è pari a 30. Le variazioni di fair value (valore equo) non realizzate dell’investimento immobiliare non influiscono sul reddito imponibile. Se l’investimento immobiliare è venduto a un prezzo superiore al costo, lo storno dell’ammortamento accumulato ai fini fiscali di 30 è incluso nel reddito imponibile e tassato in base a un’aliquota fiscale ordinaria del 30 % Nel caso di corrispettivi di vendita in eccedenza del costo, la legislazione fiscale prevede un’aliquota fiscale del 25 % per le attività possedute per meno di due anni e del 20 % per le attività possedute per due o più anni.

Poiché l’investimento immobiliare è valutato in base al modello del fair value (valore equo) di cui allo IAS 40, vi è una presunzione relativa per cui l’entità recupererà il valore contabile dell’investimento immobiliare attraverso la vendita. Se tale presunzione non è confutata, la fiscalità differita riflette gli effetti fiscali legati al recupero integrale del valore contabile attraverso la vendita, anche se l’entità si aspetta di percepire dall’immobile dei ricavi da canoni di locazione prima della vendita.

Il valore ai fini fiscali del terreno, se venduto, è pari a 40 e vi è una differenza temporanea imponibile pari a 20 (60 - 40). Il valore ai fini fiscali dell’edificio, se venduto, è pari a 30 (60 - 30) e vi è una differenza temporanea imponibile pari a 60 (90 - 30). Di conseguenza, la differenza temporanea imponibile totale relativa all’investimento immobiliare è pari a 80 (20 + 60).

In conformità con il paragrafo 47, l’aliquota fiscale è l’aliquota che si prevede di applicare nel periodo in cui l’investimento immobiliare è realizzato. Pertanto, la passività fiscale differita risultante sarà calcolata nel modo descritto di seguito, nel caso in cui l’entità prevede di vendere l’immobile dopo averlo tenuto per più di due anni:



 

Differenza temporanea imponibile

Aliquota fiscale

Passività fiscale differita

Ammortamento accumulato ai fini fiscali

30

30 %

9

Corrispettivo eccedente il costo

50

20 %

10

Totale

80

 

19

Se l’entità prevede di vendere l’immobile dopo averlo tenuto per meno di due anni, il calcolo suddetto dovrebbe essere modificato applicando alla parte di corrispettivo in eccedenza del costo un’aliquota fiscale del 25 % piuttosto che del 20 %.

Se, invece, l’entità detiene l’immobile nell’ambito di un modello di attività aziendale il cui obiettivo è quello di consumare sostanzialmente tutti i benefici economici incorporati nell’edificio nel corso del tempo, piuttosto che attraverso la vendita, tale presunzione verrebbe confutata per quanto concerne l’edificio. Tuttavia, il terreno non è ammortizzabile. Pertanto, la presunzione del recupero attraverso la vendita non verrebbe confutata per quanto concerne il terreno. Ne consegue che la passività fiscale differita rifletterebbe gli effetti fiscali legati al recupero del valore contabile dell’edificio attraverso l’utilizzo, e del valore contabile del terreno attraverso la vendita.

Il valore ai fini fiscali dell’edificio, se utilizzato, è pari a 30 (60 - 30) e vi è una differenza temporanea imponibile di 60 (90 - 30), risultante in una passività fiscale differita di 18 (30 % di 60).

Il valore ai fini fiscali del terreno, se venduto, è pari a 40 e vi è una differenza temporanea imponibile di 20 (60 - 40), risultante in una passività fiscale differita di 4 (20 % di 20).

Di conseguenza, se la presunzione di recupero attraverso la vendita è confutata per quanto riguarda l’edificio, la passività fiscale differita risultante dell’investimento immobiliare è di 22 (18 + 4).

51D. La presunzione relativa di cui al paragrafo 51C si applica anche se la passività o l’attività fiscale differita deriva dalla valutazione dell’investimento immobiliare nell’ambito di un’aggregazione aziendale, nel caso in cui l’entità utilizzerà il modello del fair value (valore equo) nella valutazione successiva dello stesso investimento immobiliare.

51E. I paragrafi 51B–51D non cambiano le disposizioni sull’applicazione dei principi di cui ai paragrafi 24–33 (differenze temporanee deducibili) e ai paragrafi 34–36 (perdite fiscali e crediti d’imposta non utilizzati) del presente principio, relative alla rilevazione e valutazione delle attività fiscali differite.

▼B

52A. In alcuni ordinamenti, le imposte sul reddito sono dovute in base a una aliquota maggiore o minore se l’utile netto o gli utili portati a nuovo sono, in parte o del tutto, distribuiti come dividendi agli azionisti. In altri ordinamenti, le imposte sul reddito possono essere dovute o chieste a rimborso se l’utile netto o gli utili portati a nuovo sono, in parte o del tutto, distribuiti come dividendi agli azionisti. In tali casi, le attività e passività fiscali correnti e differite sono quantificate in base all’aliquota fiscale applicabile agli utili non distribuiti.

▼M67

52B. [Eliminato]

Esempio illustrativo dei paragrafi 52 A e 57 A

▼B

L’esempio seguente ha a oggetto la valutazione delle attività e delle passività fiscali differite di un’entità in un ordinamento giuridico in cui le imposte sul reddito sugli utili non distribuiti sono dovute a un’aliquota più elevata (50 %), con un ammontare rimborsabile al momento della distribuzione dei dividendi. L’aliquota fiscale applicabile sugli utili distribuiti è pari al 35 %. Alla data del bilancio, 31 dicembre 20X1, l’entità non rileva la passività per dividendi la cui distribuzione agli azionisti della società sia stata proposta o dichiarata dopo la data del bilancio. Conseguentemente, per l’esercizio 20X1 nessun dividendo è contabilizzato. L’utile imponibile per l’esercizio 20X1 è pari a 100 000 . La differenza temporanea netta tassabile per l’esercizio 20X1 è pari a 40 000 .

L’entità rileva una passività fiscale corrente e un onere per imposte sul reddito correnti pari a 50 000 . Nessuna attività è rilevata per l’ammontare potenzialmente rimborsabile in relazione ai dividendi futuri. L’entità, inoltre, rileva una passività fiscale differita e un onere per imposte differite pari a 20 000 (50 % di 40 000 ) che rappresenta l’imposta sul reddito che l’entità pagherà quando realizzerà o estinguerà il valore contabile delle sue attività e passività sulla base dell’aliquota d’imposta applicabile agli utili non distribuiti.

Successivamente, il 15 marzo 20X2 l’entità rileva come passività dividendi per 10 000 da utili operativi precedenti.

Il 15 marzo 20X2, l’entità rileva il recupero di imposte sul reddito per 1 500 (15 % dei dividendi contabilizzati come passività) come una attività fiscale corrente e come una diminuzione dell’onere delle imposte sul reddito correnti per l’esercizio 20X2.

53. Le attività e le passività fiscali differite non devono essere attualizzate.

54. La determinazione attendibile del valore attualizzato delle attività e delle passività fiscali differite richiede una dettagliata programmazione dei tempi di utilizzazione di ogni differenza temporanea. Molto spesso tale programmazione non è fattibile o è molto complessa. Di conseguenza, non è appropriato richiedere che le attività e passività fiscali differite siano attualizzate. Consentire, ma non richiedere, l’attualizzazione comporterebbe attività e passività fiscali differite non confrontabili tra entità diverse. Perciò, il presente Principio non richiede né consente l’attualizzazione delle attività e delle passività fiscali differite.

55. Le differenze temporanee sono determinate con riferimento al valore contabile di un’attività o di una passività. Questo si applica anche quando quel valore contabile fosse esso stesso attualizzato come, per esempio, nel caso di obbligazioni per benefici pensionistici (cfr. IAS 19 Benefici per i dipendenti).

56. Il valore contabile di un’attività fiscale differita deve essere rivisto a ciascuna data di riferimento di bilancio. L’entità deve ridurre il valore contabile di un’attività fiscale differita se non è più probabile che sia realizzabile un reddito imponibile sufficiente per consentire l’utilizzo del beneficio di parte o di tutta quella attività fiscale differita. Qualsiasi riduzione di questo tipo deve essere stornata nella misura in cui diviene probabile che sia realizzabile reddito imponibile sufficiente.

RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE

57. La contabilizzazione degli effetti fiscali correnti e differiti di un’operazione o di altri fatti è coerente con la contabilizzazione dell’operazione o degli altri fatti stessi. I paragrafi da 58 a 68C attuano il presente principio.

▼M67

57A. L'entità deve rilevare gli effetti fiscali dei dividendi, come definiti nell'IFRS 9, ai fini delle imposte sul reddito nel momento in cui rileva la passività relativa al dividendo da pagare. Gli effetti fiscali dei dividendi, ai fini delle imposte sul reddito, sono più direttamente correlati a transazioni o eventi passati che hanno generato utili distribuibili che alla distribuzione ai soci. Pertanto, l'entità deve rilevare gli effetti fiscali dei dividendi ai fini delle imposte sul reddito nell'utile (perdita) d'esercizio, nelle altre componenti di conto economico complessivo o nel patrimonio netto, a seconda di dove l'entità ha originariamente rilevato tali transazioni o eventi passati.

▼M5

Voci rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio

▼M38

58. L’imposta corrente e differita deve essere rilevata come provento o come onere, e inclusa nell’utile (perdita) dell’esercizio, a meno che l’imposta derivi da:

▼M5

a) 

un’operazione o un fatto rilevato, nello stesso esercizio o in un esercizio diverso, al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio, nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo o direttamente nel patrimonio netto (vedere i paragrafi da 61A a 65);

▼M38

b) 

un’aggregazione aziendale (diversa dall’acquisizione da parte di un’entità d’investimento, come definita nell’IFRS 10 Bilancio consolidato, di una controllata che debba essere valutata al fair value rilevato a conto economico) (vedere paragrafi da 66 a 68).

▼M52

59. La maggior parte delle passività e attività fiscali differite emerge quando proventi od oneri sono inclusi nell'utile contabile di un esercizio, ma sono inclusi nel reddito imponibile (perdita fiscale) di un altro esercizio. L'imposta differita risultante è rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio. Esempi si hanno quando:

a) 

ricavi da interessi, royalties o dividendi sono riscossi posticipatamente e sono inclusi nell'utile contabile secondo quanto previsto dall'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, dallo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione o dall'IFRS 9 Strumenti finanziari, a seconda del caso, ma sono inclusi nel reddito imponibile (perdita fiscale) con un criterio di cassa e

▼B

b) 

costi delle attività immateriali sono stati capitalizzati secondo quanto previsto dallo IAS 38, e sono in corso di ammortamento nel ►M5  utile (perdita) d’esercizio ◄ , ma sono stati dedotti a fini fiscali quando vengono sostenuti.

60. Il valore contabile delle attività e passività fiscali differite può variare anche se non c’è una variazione nell’ammontare delle relative differenze temporanee. Questo può derivare, per esempio, da:

a) 

una modifica delle aliquote fiscali o delle normative fiscali;

b) 

una nuova valutazione della recuperabilità di attività fiscali differite; o

c) 

una modifica nelle modalità previste per il recupero di un’attività.

L’imposta differita risultante è rilevata ►M5  nell'utile (perdita) d’esercizio ◄ , a meno che riguardi elementi ►M5  rilevati al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio ◄ (cfr. paragrafo 63).

Partite ►M5  rilevate al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio ◄

▼M5 —————

▼M5

61A L’imposta corrente e quella differita devono essere rilevate al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio se l’imposta si riferisce a voci che sono rilevate, nell’esercizio stesso o in un esercizio diverso, al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio. Pertanto, l’imposta corrente e quella differita che fanno riferimento a voci che sono rilevate, nell’esercizio stesso o in un esercizio diverso:

(a) 

nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, devono essere rilevate tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (vedere paragrafo 62);

(b) 

direttamente nel patrimonio netto, devono essere rilevate direttamente nel patrimonio netto (vedere paragrafo 62A).

▼M5

62. Gli International Financial Reporting Standard richiedono, o consentono, che certe voci siano rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo. Esempi di tali elementi sono:

(a) 

variazioni del valore contabile derivanti dalla rideterminazione del valore di immobili, impianti e macchinari (vedere IAS 16); e

(b) 

[eliminato]

(c) 

differenze di cambio derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione estera (vedere IAS 21).

(d) 

[eliminato]

▼M5

62A Gli International Financial Reporting Standard richiedono, o consentono, che particolari voci siano accreditate o addebitate direttamente al patrimonio netto. Esempi di tali elementi sono:

(a) 

una rettifica al saldo di apertura degli utili portati a nuovo derivante da un cambiamento di principi contabili applicato retroattivamente o dalla correzione di un errore (vedere lo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori); e

(b) 

ammontari derivanti al momento della rilevazione iniziale della componente di patrimonio netto di uno strumento finanziario composto (vedere paragrafo 23).

▼M5

63. In casi eccezionali può essere difficile calcolare il valore dell’imposta corrente e differita che fa riferimento a elementi rilevati al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio (nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo o direttamente nel patrimonio netto). Questo può succedere, per esempio, quando:

▼B

a) 

le aliquote delle imposte sul reddito sono progressive e non è possibile determinare l’aliquota fiscale in base alla quale un particolare componente del reddito imponibile (perdita fiscale) è stato tassato;

b) 

una modifica dell’aliquota fiscale o di altre norme fiscali influisce su un’attività o su una passività fiscale differita riferibile (in tutto o in parte) ►M5  a un elemento che precedentemente era stato rilevato al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio; o ◄

c) 

l’entità stabilisce che un’attività fiscale differita debba essere rilevata, o non debba più esserlo totalmente, ►M5  e l’attività fiscale differita è riferibile (in tutto o in parte) a un elemento che precedentemente era stato rilevato al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio. ◄

▼M5

In tali casi, le imposte correnti e differite riferibili a elementi rilevati al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio si basano su una ragionevole ripartizione proporzionale delle imposte correnti e differite dell’entità nel contesto normativo che la riguarda, o su un altro metodo che consente una ripartizione più appropriata alle circostanze.

▼B

64. Lo IAS 16 non specifica se l’entità, in ogni esercizio, debba trasferire da riserva di rivalutazione a utili portati a nuovo la differenza tra l’ammortamento di un bene rivalutato e l’ammortamento sulla base del costo di quel bene. Se l’entità effettua tale trasferimento, l’ammontare trasferito è al netto di qualsiasi imposta differita relativa. Considerazioni analoghe si applicano ai trasferimenti effettuati al momento della cessione di immobili, impianti o macchinari.

65. Quando un’attività è rivalutata a fini fiscali, e quella rivalutazione è relativa a una rivalutazione contabile di un esercizio precedente, o a una che si prevede di effettuare in un esercizio successivo, gli effetti fiscali sia della rivalutazione dell’attività sia della rettifica del valore ai fini fiscali sono imputati al patrimonio netto negli esercizi nei quali si verificano. Tuttavia, se la rivalutazione a fini fiscali non è relativa a una rivalutazione contabile di un esercizio precedente, o a una che si prevede di effettuare in un esercizio successivo, gli effetti fiscali della rettifica del valore ai fini fiscali sono rilevati ►M5  nell'utile (perdita) d’esercizio ◄ .

65A Quando l’entità distribuisce dividendi ai suoi azionisti, potrebbe doverne versare una quota all’erario per conto degli azionisti. In molti ordinamenti, tale importo è denominato ritenuta a titolo di imposta. Tale ammontare è imputato al patrimonio netto come parte dei dividendi.

Imposte differite derivanti da una aggregazione aziendale

▼M12

66. Come illustrato ai paragrafi 19 e 26(c), differenze temporanee possono derivare da una aggregazione aziendale. Secondo quanto previsto dall’IFRS 3, l’entità rileva qualsiasi attività fiscale differita (nella misura in cui siano soddisfatti i criteri di rilevazione di cui al paragrafo 24) o passività fiscale differita risultante, come attività e passività identificabili alla data di acquisizione. Di conseguenza, tali attività e passività fiscali differite incidono sul valore dell’avviamento o dell’utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli rilevato dall’entità. Tuttavia, secondo quanto previsto dal paragrafo 15(a), un’entità non rileva le passività fiscali differite derivanti dalla rilevazione iniziale dell’avviamento.

67. Una aggregazione aziendale potrebbe modificare la probabilità di realizzare un’attività fiscale differita dell’acquirente precedente all’acquisizione. Un acquirente può ritenere probabile che recupererà la propria attività fiscale differita non rilevata prima dell’aggregazione aziendale. Per esempio, l’acquirente può utilizzare il beneficio derivante dalle proprie perdite fiscali non utilizzate a fronte del reddito imponibile futuro dell’acquisita. In alternativa, a seguito della aggregazione aziendale, potrebbe non essere più probabile che il reddito imponibile futuro consenta di recuperare l’attività fiscale differita. In tali casi, l’acquirente rileva una variazione nell’attività fiscale differita nell’esercizio dell’aggregazione aziendale ma non la include nella contabilizzazione dell’aggregazione aziendale. Pertanto, l’acquirente non ne tiene conto ai fini della valutazione dell’avviamento o dell’utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli che rileva nell’aggregazione aziendale.

68. Il beneficio potenziale dell’acquisita derivante dal riporto a nuovo delle perdite fiscali, o di altre attività fiscali differite, potrebbe non soddisfare i criteri per la rilevazione separata quando una aggregazione aziendale è inizialmente contabilizzata ma potrebbe essere realizzata successivamente.

Un’entità deve rilevare i benefici fiscali differiti acquisiti che realizza dopo l’aggregazione aziendale come illustrato di seguito:

a) 

i benefici fiscali differiti acquisiti rilevati nel periodo di valutazione e risultanti da nuove informazioni su fatti e circostanze esistenti alla data di acquisizione devono essere applicati per ridurre il valore contabile dell’avviamento relativo a tale acquisizione. Se il valore contabile dell’avviamento è zero, i benefici fiscali differiti residui devono essere rilevati nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio;

b) 

tutti gli altri benefici fiscali differiti acquisiti realizzati devono essere rilevati nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio (o, se disposto dal presente Principio, al di fuori del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio).

▼M12 —————

▼B

Imposte correnti e differite derivanti da operazioni con pagamento basato su azioni

68A. In alcuni ordinamenti fiscali una entità ottiene una deduzione fiscale (ossia un importo deducibile fiscalmente nella determinazione del reddito imponibile) che fa riferimento agli emolumenti corrisposti in titoli azionari, in opzioni su azioni o in altri strumenti rappresentativi di capitale della entità. L’importo di tale deduzione fiscale può differire dal costo complessivo delle retribuzioni a cui si riferisce, e può verificarsi in un esercizio contabile successivo. Per esempio, in alcuni ordinamenti una entità può rilevare un costo per aver ricevuto dei servizi da un dipendente come corrispettivo delle opzioni su azioni assegnate, in conformità alle disposizioni dell’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, senza ricevere una deduzione fiscale fino a quando le opzioni su azioni non sono esercitate e la misurazione dell’importo da dedurre fiscalmente è basata sul prezzo dell’azione della entità alla data di esercizio.

68B. Analogamente al caso dei costi di ricerca, di cui ai paragrafi 9 e 26, lettera b), del presente Principio, la differenza tra il valore riconosciuto fiscalmente ai servizi ricevuti dai dipendenti (cioè l’ammontare che le norme fiscali consentiranno di dedurre negli esercizi futuri) e il valore contabile pari a zero, è una differenza temporanea deducibile che si traduce in un’attività fiscale differita. Se l’importo che le norme fiscali consentiranno di dedurre negli esercizi futuri non è noto a fine esercizio, esso deve essere stimato in base alle informazioni disponibili alla chiusura dell’esercizio. Per esempio, se l’importo che le norme fiscali consentiranno di dedurre negli esercizi futuri dipende dal prezzo dell’azione della entità a una data futura, la misurazione della differenza temporanea deducibile dovrebbe essere basata sul prezzo dell’azione della entità alla fine dell’esercizio.

▼M38

68C. Come evidenziato al paragrafo 68A, l’importo della deduzione fiscale (oppure della stimata deduzione fiscale futura, valutata in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 68B) può differire dal costo complessivo del corrispettivo a cui si riferisce. Il paragrafo 58 del presente Principio richiede che le imposte correnti e differite dovrebbero essere rilevate nel conto economico e incluse nell’utile (perdita) d’esercizio, fatta eccezione per il caso in cui l’imposta origina (a) da una operazione o da un evento rilevato al di fuori del conto economico, nello stesso o in un diverso esercizio, oppure (b) da una aggregazione aziendale (diversa dall’acquisizione da parte di un’entità d’investimento di una controllata che debba essere valutata al fair value rilevato a conto economico). Se l’importo della deduzione fiscale (oppure della stimata deduzione fiscale futura) è maggiore del costo complessivo del corrispettivo a cui si riferisce, ciò indica che la deduzione fiscale fa riferimento non soltanto al costo del corrispettivo ma anche a una voce di patrimonio netto. In tale situazione, l’eccedenza dell’imposta corrente o differita connessa è rilevata direttamente nel patrimonio netto.

▼B

ESPOSIZIONE NEL BILANCIO

Attività e passività fiscali

69. [Eliminato]

70. [Eliminato]

Compensazione

71. L’entità deve compensare le attività e le passività fiscali correnti se, e solo se, essa:

a) 

ha un diritto esecutivo a compensare gli ammontari rilevati; e

b) 

intende estinguere per il residuo netto, o realizzare l’attività e contemporaneamente estinguere la passività.

72. Sebbene le attività e le passività fiscali correnti siano rilevate e valutate separatamente, esse sono compensate ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ in base alle stesse condizioni prescritte per gli strumenti finanziari nello IAS 32. L’entità di solito ha un diritto legalmente esercitabile di compensare un’attività fiscale corrente a fronte di una passività fiscale corrente, quando queste si riferiscono a imposte sul reddito applicate dalla medesima giurisdizione fiscale e la norma fiscale consente all’entità di eseguire o ricevere un unico pagamento netto.

73. Nel bilancio consolidato, un’attività fiscale corrente di un’entità del gruppo è compensata a fronte di una passività fiscale corrente di un’altra entità del gruppo se, e solo se, le entità in questione hanno un diritto legalmente esercitabile di eseguire o di ricevere un unico pagamento netto e intendono eseguire o ricevere tale pagamento netto o realizzare l’attività ed estinguere la passività contemporaneamente.

74. L’entità deve compensare le attività e le passività fiscali differite se, e solo se:

a) 

l’entità ha un diritto legalmente esercitabile di compensare le attività fiscali correnti con le passività fiscali correnti; e

b) 

le attività e le passività fiscali differite sono relative a imposte sul reddito applicate dalla medesima giurisdizione fiscale su:

i) 

lo stesso soggetto passivo d’imposta; o

ii) 

soggetti passivi d’imposta diversi che intendono regolare le passività e le attività fiscali correnti su base netta, o realizzare le attività e regolare le passività contemporaneamente, in ciascun esercizio successivo nel quale si prevede che siano regolati o recuperati ammontari significativi di passività o di attività fiscali differite.

75. Per evitare la necessità di disporre di una programmazione dettagliata dei tempi dell’annullamento di ciascuna differenza temporanea, il presente Principio richiede che l’entità compensi un’attività fiscale differita a fronte di una passività fiscale differita dello stesso soggetto passivo d’imposta se, e solo se, esse sono relative a imposte sul reddito applicate dalla medesima giurisdizione fiscale e l’entità ha un diritto legalmente esercitabile di compensare le attività fiscali correnti a fronte delle passività fiscali correnti.

76. In rari casi, l’entità può avere un diritto legalmente esercitabile alla compensazione, e la volontà di estinguere al netto, in alcuni esercizi ma non in altri. In questi rari casi, può essere necessario disporre di una programmazione dettagliata per stabilire in modo attendibile se la passività fiscale differita di un soggetto passivo di imposta si tradurrà in maggiori pagamenti d’imposta nello stesso esercizio in cui un’attività fiscale differita di un altro soggetto passivo di imposta comporterà minori pagamenti da parte di questo secondo soggetto passivo di imposta.

Oneri fiscali

Oneri (proventi) fiscali relativi a utili o perdite della gestione ordinaria

▼M31

77. Gli oneri (proventi) fiscali relativi a profitti o perdite della gestione ordinaria devono essere esposti nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo.

▼M31 —————

▼B

Differenze cambio su passività o attività fiscali estere differite

78. Lo IAS 21 richiede che certe differenze di cambio siano rilevate come ricavi o costi ma non specifica dove tali differenze debbano essere esposte nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ . Di conseguenza, quando le differenze cambio su passività o attività fiscali estere differite sono esposte nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ , tali differenze possono essere classificate come oneri (proventi) fiscali differiti se tale esposizione è considerata essere la migliore per gli utilizzatori del bilancio.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

79. I principali componenti degli oneri (proventi) fiscali devono essere indicati separatamente.

80. I componenti degli oneri (proventi) fiscali possono comprendere:

a) 

oneri (proventi) per imposte correnti;

b) 

eventuali rettifiche rilevate nell’esercizio per imposte correnti relative a esercizi precedenti;

c) 

l’ammontare degli oneri (proventi) fiscali differiti relativi all’emersione e all’annullamento di differenze temporanee;

d) 

l’ammontare degli oneri (proventi) fiscali differiti relativi alle modifiche delle aliquote fiscali o all’introduzione di nuove imposte;

e) 

l’ammontare del beneficio derivante da una perdita fiscale, da un credito d’imposta o da una differenza temporanea di un esercizio precedente, non rilevati in precedenza, e utilizzati per ridurre l’onere fiscale corrente;

f) 

l’ammontare del beneficio derivante da una perdita fiscale, da un credito d’imposta o da una differenza temporanea di un esercizio precedente, non rilevati in precedenza, e utilizzati per ridurre l’onere fiscale differito;

g) 

l’onere fiscale differito derivante dalla svalutazione, o dall’annullamento di una svalutazione precedente, di un’attività fiscale differita secondo quanto previsto dal paragrafo 56; e

h) 

l’ammontare di oneri (proventi) fiscali relativi a quei cambiamenti di principi contabili ed errori inclusi nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ secondo quanto previsto dallo IAS 8, nel caso in cui non possono essere contabilizzati retroattivamente.

▼M5

81. Deve essere indicato separatamente anche quanto segue:

a) 

il valore complessivo delle imposte correnti e differite relative a voci addebitate o accreditate direttamente al patrimonio netto (vedere paragrafo 62A);

ab) 

l’ammontare dei proventi fiscali relativamente a ciascuna delle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo [vedere paragrafo 62 e IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)];

b) 

[eliminato];

▼B

c) 

una spiegazione del rapporto tra gli oneri (proventi) fiscali e l’utile contabile in una o entrambe le seguenti forme:

i) 

una riconciliazione numerica tra gli oneri (proventi) fiscali e il prodotto dell’utile contabile per l’aliquota fiscale applicabile, indicando anche il criterio con il quale è calcolata l’aliquota fiscale applicabile; o

ii) 

una riconciliazione numerica tra l’aliquota fiscale media effettiva e l’aliquota fiscale applicabile, indicando anche il criterio con il quale è determinata l’aliquota fiscale applicabile;

d) 

una spiegazione delle modifiche dell’aliquota fiscale applicabile comparata con quella dell’esercizio precedente;

e) 

l’ammontare (e la data di scadenza qualora esista) delle differenze temporanee deducibili, delle perdite fiscali non utilizzate e dei crediti di imposta inutilizzati per i quali, ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ , non è rilevata l’attività fiscale differita;

f) 

l’ammontare complessivo delle differenze temporanee riferibili a investimenti in società controllate, filiali e società collegate, e a partecipazioni in ►M32  accordi a controllo congiunto ◄ , per le quali non è stata rilevata una passività fiscale differita (cfr. paragrafo 39);

g) 

con riferimento a ciascun tipo di differenza temporanea e a ciascun tipo di perdita fiscale e di credito d’imposta non utilizzati:

i) 

l’ammontare delle attività e delle passività fiscali differite rilevate ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ per ciascun esercizio presentato;

ii) 

l’ammontare dei proventi od oneri fiscali differiti rilevati ►M5  nell'utile (perdita) d’esercizio ◄ , se questo non risulta evidente dalle variazioni degli importi rilevati ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ ;

▼M12

h) 

con riferimento ad attività operative cessate, l’onere fiscale relativo a:

i) 

la plusvalenza o la minusvalenza derivante dalla cessazione; e

ii) 

l’utile o la perdita derivante dall’attività ordinaria dell’attività operativa cessata nell’esercizio, insieme agli importi corrispondenti per ciascun esercizio precedente presentato;

i) 

l’ammontare degli effetti fiscali, ai fini dell’imposta sul reddito, dei dividendi la cui distribuzione agli azionisti dell’entità sia stata proposta o dichiarata prima dell’approvazione del bilancio, ma per i quali non sia stata rilevata una passività in bilancio;

j) 

se una aggregazione aziendale in cui l’entità è l’acquirente provoca una variazione nell’importo rilevato per la propria attività fiscale differita precedente all’acquisizione (si veda paragrafo 67), l’importo di tale variazione; e

k) 

se i benefici fiscali differiti acquisiti in una aggregazione aziendale non sono rilevati alla data di acquisizione ma successivamente (si veda paragrafo 68), una descrizione dell’evento o del cambiamento delle circostanze che ha provocato la rilevazione dei benefici fiscali differiti.

▼B

82. L’entità deve indicare l’importo di un’attività fiscale differita e la natura degli elementi che ne giustificano la sua rilevazione quando:

a) 

l’utilizzazione dell’attività fiscale differita dipende da redditi imponibili futuri eccedenti i profitti derivanti dall’annullamento delle differenze temporanee imponibili esistenti; e

b) 

l’entità ha subito una perdita nell’esercizio corrente o in quello precedente nell’ordinamento fiscale al quale si riferisce l’attività fiscale differita.

82A. Nei casi descritti al paragrafo 52A, l’entità deve indicare la natura dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, che potrebbero scaturire dal pagamento dei dividendi agli azionisti. Inoltre, l’entità deve evidenziare gli ammontari dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, che siano concretamente determinabili, e dichiarare se vi siano potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, che non siano concretamente determinabili.

83. [Eliminato]

84. Le informazioni richieste dal paragrafo 81, lettera c), consentono agli utilizzatori del bilancio di capire se la correlazione tra gli oneri (proventi) fiscali e l’utile contabile è anomala e di comprendere i fattori rilevanti che potrebbero influire su questa correlazione nel futuro. La correlazione fra gli oneri (proventi) fiscali e l’utile contabile può essere influenzata da fattori quali proventi esenti da tassazione, oneri che non sono deducibili nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale), effetti delle perdite fiscali ed effetti di aliquote fiscali estere.

85. Nello spiegare la correlazione tra gli oneri (proventi) fiscali e l’utile contabile, l’entità utilizza una aliquota fiscale idonea a fornire le informazioni più significative agli utilizzatori del suo bilancio. Spesso, l’aliquota più significativa è l’aliquota fiscale nazionale del Paese in cui l’entità ha sede, consolidando le aliquote fiscali applicate per le imposte nazionali con le aliquote applicate per qualsiasi imposta locale calcolata su un livello sostanzialmente analogo di reddito imponibile (perdita fiscale). Tuttavia, per l’entità che opera in diversi ordinamenti, può essere più significativo aggregare riconciliazioni distinte predisposte utilizzando l’aliquota nazionale in ciascun singolo ordinamento. L’esempio che segue mostra come la scelta dell’aliquota fiscale applicabile influisce sulla presentazione della riconciliazione numerica.

Esempio illustrativo del paragrafo 85

Nel 19X2, l’entità ha realizzato, nella propria giurisdizione (paese A), un utile contabile di 1 500 (19X1: 2 000 ) e nel paese B di 1 500 (19X1: 500). L’aliquota fiscale è pari al 30 % nel paese A e al 20 % nel paese B. Nel paese A, costi per 100 (19X1: 200) non sono fiscalmente deducibili.



Quello che segue è un esempio di riconciliazione all’aliquota fiscale nazionale.

 

19X1

 

19X2

Utile contabile

2 500

 

3 000

Imposte all’aliquota nazionale del 30 %

750

 

900

Effetto fiscale di costi non fiscalmente deducibili

60

 

30

Effetto di aliquote fiscali inferiori nel paese B

(50)

 

(150)

Onere fiscale

760

 

780



Quello che segue è un esempio di riconciliazione predisposta aggregando riconciliazioni distinte per ciascuna giurisdizione nazionale. Con questo metodo, l’effetto delle differenze tra l’aliquota fiscale nazionale dell’entità che redige il bilancio e l’aliquota fiscale nazionale negli altri ordinamenti non appare come elemento distinto nella riconciliazione. Allo scopo di spiegare le variazioni delle aliquote fiscali applicabili, come richiesto dal paragrafo 81, lettera d), l’entità può avere necessità di esporre l’effetto delle variazioni significative di ciascuna delle aliquote fiscali o la combinazione degli utili prodotti nei differenti ordinamenti.

Utile contabile

2 500

 

3 000

Imposte calcolate alle aliquote interne applicabili agli utili nel paese interessato

700

 

750

Effetto fiscale di costi non fiscalmente deducibili

60

 

30

Onere fiscale

760

 

780

86. L’aliquota fiscale media effettiva è l’onere (provento) fiscale diviso per l’utile contabile.

87. Spesso non potrebbe essere fattibile calcolare l’ammontare delle passività fiscali differite non rilevate derivanti da investimenti in società controllate, filiali e società collegate, e da partecipazioni in ►M32  accordi a controllo congiunto ◄ (cfr. paragrafo 39). Il presente Principio richiede, quindi, che l’entità indichi l’ammontare complessivo delle differenze temporanee sottostanti ma non richiede l’indicazione delle passività fiscali differite. Ciò nondimeno, quando è fattibile, si incoraggiano le entità a indicare gli ammontari delle passività fiscali differite non contabilizzate perché gli utilizzatori del bilancio possono trovare utili tali informazioni.

87A. Il paragrafo 82A richiede all’entità di evidenziare la natura dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, che potrebbero scaturire dal pagamento dei dividendi agli azionisti. L’entità indica le caratteristiche rilevanti del sistema fiscale per quanto concerne le imposte sul reddito, e i fattori che influiranno sull’ammontare dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, dei dividendi.

87B. In alcuni casi, l’ammontare totale dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, derivanti dalla distribuzione dei dividendi agli azionisti, non è concretamente quantificabile. Questo potrebbe essere il caso, per esempio, in cui un’entità abbia un grande numero di società controllate estere. Ciononostante, anche in tali casi, alcune parti dell’ammontare totale possono essere facilmente determinabili. Per esempio, in un gruppo consolidato, una controllante e alcune sue controllate potrebbero aver pagato imposte sul reddito a un’aliquota fiscale più elevata sugli utili non distribuiti ed essere a conoscenza dell’ammontare che verrebbe rimborsato al momento della distribuzione agli azionisti dei dividendi futuri da utili consolidati portati a nuovo. In tal caso, l’ammontare rimborsabile è indicato. Se applicabile, l’entità dà anche informazioni in merito all’esistenza di potenziali effetti fiscali addizionali, in termini di imposte sul reddito, non concretamente determinabili. Nel bilancio separato della controllante, se vi è, l’informazione dei potenziali effetti fiscali dei dividendi, in termini di imposte sul reddito, va riferita agli utili non distribuiti della controllante.

87C. A un’entità cui sia richiesto di fornire le informazioni integrative di cui al paragrafo 82A, potrebbe anche essere richiesto di fornire le informazioni relative alle differenze temporanee associate agli investimenti nelle controllate, filiali e collegate o partecipazioni in ►M32  accordi a controllo congiunto ◄ . In tali casi, l’entità tiene conto di ciò nel determinare le informazioni da fornire ai sensi del paragrafo 82A. Per esempio, a un’entità può essere richiesto di indicare gli ammontari aggregati delle differenze temporanee associate a investimenti in società controllate per le quali non sia stata rilevata alcuna passività fiscale differita [cfr. paragrafo 81, lettera f)]. Se non fosse fattibile quantificare gli ammontari delle passività fiscali differite non rilevate (cfr. paragrafo 87) ci potrebbero essere ammontari di potenziali effetti fiscali dei dividendi, in termini di imposte sul reddito, non concretamente determinabili, in relazione alle controllate.

88. Si indicano le passività e attività potenziali secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali. Passività e attività potenziali possono emergere, per esempio, da un contenzioso non risolto con le autorità fiscali. Analogamente, quando entrano in vigore o sono annunciate modifiche delle aliquote fiscali o della normativa fiscale dopo la data del bilancio, l’entità indica gli effetti significativi di quelle variazioni sulle sue attività e passività fiscali correnti e differite (cfr. IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di ►M5  chiusura dell’esercizio di riferimento ◄ ).

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

89. Il presente Principio entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1o gennaio 1998 o da data successiva, a eccezione di quanto specificato al paragrafo 91. Se un’entità applica il presente Principio ai bilanci degli esercizi che iniziano prima del 1o gennaio 1998, essa deve indicare che ha applicato il presente Principio al posto dello IAS 12 Contabilizzazione delle imposte sul reddito, approvato nel 1979.

90. Il presente Principio sostituisce lo IAS 12 Contabilizzazione delle imposte sul reddito, approvato nel 1979.

91. I paragrafi 52A, 52B, 65A, 81, lettera i), 82A, 87A, 87B, 87C e la eliminazione dei paragrafi 3 e 50 entrano in vigore in riferimento ai bilanci annuali ( 4 ) relativi agli esercizi con inizio dal 1o gennaio 2001 o da data successiva. È incoraggiata un’applicazione anticipata. Se l’applicazione anticipata incide sui risultati di bilancio, l’entità deve evidenziare tale fatto.

▼M5

92. Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato i paragrafi 23, 52, 58, 60, 62, 63, 65, 68C, 77 e 81, ha eliminato il paragrafo 61 e ha aggiunto i paragrafi 61A, 62A e 77A. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

▼M12

93.  Il paragrafo 68 deve essere applicato prospetticamente a partire dalla data di entrata in vigore dell’IFRS 3 (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008) alla rilevazione di attività fiscali differite acquisite in aggregazioni aziendali.

94. Pertanto, le entità non devono rettificare la contabilizzazione di pregresse aggregazioni aziendali se i benefici fiscali non hanno soddisfatto i criteri per la rilevazione separata alla data di acquisizione e sono rilevati dopo tale data, a meno che i benefici non vengano rilevati nell’arco del periodo di valutazione e risultino da nuove informazioni su fatti e circostanze esistenti alla data di acquisizione. Gli altri benefici fiscali rilevati devono essere rilevati nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio (o, se disposto dal presente Principio, al di fuori del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio).

95.  L’IFRS 3 (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato i paragrafi 21 e 67 e aggiunto i paragrafi 32A e 81(j) e (k). L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. Se un’entità applica l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche le presenti modifiche devono essere applicate a partire da tale esercizio precedente.

▼M33

98. Il paragrafo 52 è stato rinumerato come 51A, il paragrafo 10 e gli esempi successivi al paragrafo 51A sono stati modificati, e i paragrafi 51B e 51C e l’esempio che segue, e i paragrafi 51D, 51E e 99 sono stati aggiunti da Fiscalità differita: recupero delle attività sottostanti, pubblicato nel dicembre del 2010. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2012 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M32

98A. L’IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 2, 15, 18(e), 24, 38, 39, 43–45, 81(f), 87 e 87C. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 11.

▼M31

98B.  Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato il paragrafo 77 e ha eliminato il paragrafo 77A. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011.

▼M38

98C.  Entità d’investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato i paragrafi 58 e 68C. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata di Entità d’investimento. Se un’entità applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d’investimento.

▼M52

98E. L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato il paragrafo 59. L'entità deve applicare la modifica quando applica l'IFRS 15.

▼M57

98G.  Rilevazione di attività fiscali differite per perdite non realizzate (Modifiche allo IAS 12), pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 29 e ha aggiunto i paragrafi 27A e 29A e l'esempio seguente il paragrafo 26. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2017 o da data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. All'applicazione iniziale della modifica, la variazione del patrimonio netto in apertura del primo esercizio comparativo può tuttavia essere rilevata nel saldo d'apertura degli utili portati a nuovo (o, a seconda dei casi, in un'altra voce del patrimonio netto) senza distribuire la variazione tra il saldo d'apertura degli utili portati a nuovo e le altre voci del patrimonio netto. Se l'entità si avvale di questa possibilità, tale fatto deve essere indicato.

▼M53

98F. L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 20 e ha eliminato i paragrafi 96, 97 e 98D. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

▼M54

98G. L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 20. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 16.

▼M67

98I. Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2015-2017, pubblicato a dicembre 2017, ha aggiunto il paragrafo 57 A e ha eliminato il paragrafo 52B. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2019 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche anticipatamente, tale fatto deve essere indicato. Quando l'entità applica per la prima volta dette modifiche, essa le applica agli effetti fiscali dei dividendi ai fini delle imposte sul reddito rilevati all'inizio del primo esercizio comparativo o successivamente ad esso.

▼M33

WITHDRAWAL OF SIC-21

99. Le modifiche apportate da Fiscalità differita: recupero delle attività sottostanti, pubblicato a dicembre 2010, sostituiscono l’Interpretazione SIC-21 Imposte sul reddito—Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili.

▼B




PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 16

Immobili, impianti e macchinari

FINALITÀ

1. La finalità del presente Principio è di definire il trattamento contabile per immobili, impianti e macchinari così che gli utilizzatori del bilancio possano distinguere le informazioni relative agli investimenti in immobili, impianti e macchinari dell’entità e le variazioni in tali investimenti. Le problematiche principali nella contabilizzazione di immobili, impianti e macchinari sono la rilevazione delle attività, la determinazione dei loro valori contabili, delle quote di ammortamento e delle perdite per riduzione di valore che sono rilevate in relazione a essi.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione di immobili, impianti e macchinari eccetto quando un altro Principio richieda o consenta un trattamento contabile differente.

▼M45

3. Il presente Principio non si applica a:

a) 

immobili, impianti e macchinari classificati come posseduti per la vendita in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;

b) 

attività biologiche connesse all'attività agricola diverse dalle piante fruttifere (cfr. IAS 41 Agricoltura). Il presente Principio si applica alle piante fruttifere ma non al prodotto delle piante fruttifere;

c) 

la rilevazione e la valutazione delle attività relative all'esplorazione e alla valutazione (cfr. IFRS 6 Esplorazione e valutazione di risorse minerarie);

▼B

d) 

diritti e riserve minerari quali petrolio, gas naturale e simili risorse non rinnovabili.

Tuttavia, il presente Principio si applica agli immobili, impianti e macchinari utilizzati per sviluppare o mantenere le attività descritte nei paragrafi da b) a d).

▼M54

4. [eliminato]

5. Un'entità che utilizza il modello del costo per gli investimenti immobiliari conformemente allo IAS 40 Investimenti immobiliari deve utilizzare il modello del costo nel presente Principio per gli investimenti immobiliari di proprietà.

▼B

DEFINIZIONI

▼M45

6.   I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Una pianta fruttifera è una pianta viva:

a) 

usata per la produzione o la fornitura di prodotti agricoli;

b) 

da cui ci si attende che produca per più di un esercizio; e

c) 

con una remota probabilità di essere venduta come prodotto agricolo, fatta eccezione per le vendite residuali di cascami.

(I paragrafi 5 A-5B dello IAS 41 sviluppano la definizione di pianta fruttifera).

Il valore contabile è l'ammontare al quale un bene è rilevato al netto dell'ammortamento accumulato e delle perdite per riduzione di valore accumulate.

▼B

Il costo è ‘l’ammontare di disponibilità liquide o mezzi equivalenti corrisposti o il fair value (valore equo) di altro corrispettivo dato per acquisire un’attività, al momento dell’acquisto o della costruzione o, ove applicabile, l’importo attribuito a tale attività al momento della rilevazione iniziale secondo quanto previsto dalle disposizioni specifiche di altri IFRS, per esempio l’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni.

Il valore ammortizzabile è il costo di un bene, o il valore sostitutivo del costo, meno il suo valore residuo.

Lammortamento è la ripartizione sistematica del valore ammortizzabile di un bene lungo il corso della sua vita utile.

Il valore specifico dellentità è il valore attuale dei flussi finanziari che l’entità prevede di derivare dall’uso continuativo di un’attività e dalla sua dismissione alla fine della sua vita utile o che prevede di sostenere quando estingue una passività.

▼M33

Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13 Valutazione del fair value.)

▼B

Una perdita per riduzione di valore è l’ammontare per il quale il valore contabile di un’attività eccede il valore recuperabile.

Immobili, impianti e macchinari sono beni tangibili che:

a) 

sono posseduti per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o servizi, per affittarli ad altri o per scopi amministrativi; e

b) 

ci si attende che siano utilizzati per più di un esercizio.

▼M8

Il valore recuperabile è il valore più alto tra il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita e il valore d’uso di un bene.

▼B

Il valore residuo di un bene è il valore stimato che l’entità potrebbe ricevere in quel momento dalla sua dismissione, al netto dei costi stimati di dismissione, se questo fosse già al tempo e nella condizione attesa alla fine della sua vita utile.

La vita utile è:

a) 

il periodo di tempo nel quale ci si attende che un’attività sia utilizzabile per un’entità; o

b) 

la quantità di prodotti o unità similari che l’entità si aspetta di ottenere dall’utilizzo dell’attività.

RILEVAZIONE

7. Il costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere rilevato come un’attività se, e soltanto se:

a) 

è probabile che i futuri benefici economici associati all’elemento affluiranno all’entità; e

b) 

il costo dell’elemento può essere attendibilmente determinato.

▼M36

8. Elementi quali pezzi di ricambio, attrezzature in dotazione e attrezzature per la manutenzione devono essere rilevate in conformità al presente IFRS se soddisfano la definizione di immobili, impianti e macchinari. In alternativa, tali elementi devono essere rilevati come rimanenze.

▼B

9. Il presente Principio non stabilisce l’unità elementare cui riferire la rilevazione, ossia ciò che costituisce un immobile, impianto e macchinario. Quindi è necessaria una valutazione soggettiva nell’applicazione dei criteri di rilevazione che tenga conto delle circostanze specifiche in cui si trova l’entità. Può essere appropriato aggregare elementi individualmente non significativi, quali stampi, attrezzi e matrici, e applicare i criteri al valore complessivo.

▼M54

10. L'entità valuta in base a questo principio di rilevazione tutti i suoi costi di immobili, impianti e macchinari nel momento in cui questi sono sostenuti. Tali costi includono i costi sostenuti inizialmente per acquistare o costruire un elemento di immobili, impianti e macchinari e i costi sostenuti successivamente per migliorare, sostituire una parte ovvero effettuare la manutenzione di un elemento. Tra i costi di un elemento di immobili, impianti e macchinari possono rientrare i costi sostenuti relativi al leasing di attività utilizzate per costruire, migliorare, sostituire una parte ovvero effettuare la manutenzione di un elemento di immobili, impianti e macchinari, quale l'ammortamento delle attività consistenti nel diritto di utilizzo.

▼B

Costi iniziali

11. Elementi di immobili, impianti e macchinari possono essere acquistati per ragioni di sicurezza o ambientali. L’acquisto di tali elementi, anche se non incrementa direttamente i benefici economici futuri degli immobili, impianti e macchinari esistenti, può essere necessario per l’entità al fine di realizzare benefici economici futuri da altri suoi beni. Tali elementi di immobili, impianti e macchinari soddisfano i criteri di rilevazione come attività perché permettono all’entità di ottenere benefici economici futuri dai relativi elementi maggiori rispetto a ciò che si sarebbe potuto ottenere qualora gli stessi non fossero stati acquistati. Per esempio, un’industria chimica può introdurre certi nuovi processi chimici di trattamento per uniformarsi alle regolamentazioni per la tutela dell’ambiente in materia di produzione e deposito di prodotti chimici pericolosi; le necessarie modifiche agli impianti sono rilevate come attività, in quanto, senza di esse, l’entità non potrebbe produrre e vendere prodotti chimici. Tuttavia, il valore contabile che risulta da tale attività e da attività connesse è riesaminato per eventuali riduzioni di valore secondo quanto previsto dallo IAS 36 Riduzione di valore delle attività.

Costi successivi

12. Secondo quanto previsto dal principio di rilevazione del paragrafo 7, un’entità non rileva nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari i costi della manutenzione ordinaria effettuata sullo stesso. Piuttosto, questi costi sono rilevati in ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ man mano che si sostengono. I costi di manutenzione ordinaria sono principalmente i costi di manodopera e i materiali di consumo, e possono includere il costo di piccoli pezzi di ricambio. La finalità di queste spese è spesso descritta come «riparazioni e manutenzione» dell’elemento degli immobili, impianti e macchinari.

13. Parti di alcuni elementi di immobili, impianti e macchinari possono richiedere delle sostituzioni a intervalli regolari. Per esempio, un altoforno può richiedere il rifacimento del rivestimento interno dopo un certo numero di ore di impiego o gli interni degli aerei, come i sedili e le cambuse, possono dover essere sostituiti più volte durante la vita della fusoliera. Elementi di immobili, impianti e macchinari possono inoltre essere acquistati per effettuare sostituzioni periodiche meno frequenti, quali una sostituzione dei muri interni di un edificio, o una sostituzione non periodica. Secondo il principio di rilevazione del paragrafo 7, l’entità rileva nel valore contabile di un elemento di immobile, impianti e macchinari il costo della sostituzione di una parte di un tale elemento quando tale costo è sostenuto a condizione che i criteri di rilevazione siano soddisfatti. Il valore contabile di quelle parti che sono sostituite è eliminato contabilmente secondo quanto previsto dalle disposizioni concernenti l’eliminazione contabile contenute nel presente Principio (cfr. paragrafi da 67 a 72).

14. Una condizione di funzionamento per un elemento di immobili, impianti e macchinari (per esempio un aeromobile) può richiedere significative verifiche regolari per eventuali guasti, indipendentemente dal fatto che le parti dell’elemento siano sostituite. Quando si effettua ciascuna significativa verifica, il suo costo è rilevato nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari come una sostituzione a condizione che i criteri di rilevazione siano soddisfatti. L’eventuale valore contabile netto del costo della precedente verifica (separato dalle parti fisiche) è eliminato contabilmente. Questo si verifica indipendentemente dal fatto che il costo della verifica precedente fosse esplicitamente menzionato nella transazione in cui l’elemento è stato acquistato o costruito. Se necessario, il costo stimato di una analoga verifica futura può essere utilizzato come indicazione di quale fosse il costo della verifica del componente esistente quando l’elemento fu acquistato o costruito.

VALUTAZIONE AL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE

15. Un elemento di immobili, impianti e macchinari che soddisfa i criteri per essere rilevato come un’attività deve essere valutato al costo.

Componenti di costo

16. Il costo di elemento di immobili, impianti e macchinari include:

a) 

il suo prezzo di acquisto, inclusi dazi all’importazione e tasse di acquisto non recuperabili, dopo avere dedotti sconti commerciali e abbuoni;

b) 

qualsiasi costo direttamente attribuibile per portare il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie al funzionamento nel modo inteso dalla direzione aziendale;

c) 

la stima iniziale dei costi di smantellamento e di rimozione del bene e bonifica del sito su cui insiste, l’obbligazione che si origina per l’entità quando l’elemento viene acquistato o come conseguenza del suo utilizzo durante un particolare periodo per fini diversi dalla produzione delle scorte di magazzino durante quel periodo.

17. Esempi di costi direttamente imputabili sono:

a) 

i costi dei benefici per i dipendenti (come definito nello IAS 19 Benefici per i dipendenti) derivanti direttamente dalla costruzione o acquisizione di un elemento di immobili, impianti e macchinari;

b) 

i costi da sostenere per la preparazione del sito;

c) 

i costi iniziali di consegna e movimentazione;

d) 

i costi di installazione e di assemblaggio;

e) 

i costi per verificare il buon funzionamento dell’attività, dopo avere dedotto gli incassi dalla vendita di eventuali elementi prodotti per portare il bene in quel luogo e condizione (ad esempio, campioni prodotti durante il collaudo dei macchinari); e

f) 

gli onorari professionali.

18. L’entità applica lo IAS 2 Rimanenze ai costi previsti per lo smantellamento, la rimozione e bonifica del sito su cui un elemento insiste che si verificano durante un particolare periodo a seguito dell’utilizzo dell’elemento per la produzione delle rimanenze durante quel periodo. Le obbligazioni per costi contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 2 o dallo IAS 16 sono rilevate e misurate secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali.

19. Esempi di costi che non rientrano nel costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari sono:

a) 

i costi di apertura di un nuovo impianto;

b) 

i costi per l’introduzione di un nuovo prodotto o servizio (inclusi i costi pubblicitari e attività promozionali);

c) 

i costi di gestione di un’attività in una nuova sede o con una nuova classe di clientela (inclusi i costi di addestramento del personale); e

d) 

le spese generali e amministrative.

20. La rilevazione dei costi nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari cessa quando l’elemento è nel luogo e nella condizione necessaria perché esso sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Quindi, i costi sostenuti nell’utilizzare o reimpiegare un elemento non sono inclusi nel relativo valore contabile. Per esempio, i costi di seguito elencati non sono inclusi nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari:

a) 

i costi sostenuti mentre un elemento in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale deve ancora essere utilizzato o non funziona ancora a piena capacità;

b) 

le perdite operative iniziali, quali quelle sostenute mentre si consolida la richiesta dei prodotti dell’elemento; e

c) 

i costi di ricollocamento o di riorganizzazione di parte o tutta l’attività dell’entità.

21. Alcune operazioni si svolgono in connessione con la costruzione o lo sviluppo di un elemento di immobili, impianti e macchinari, ma non sono necessarie per portare l’elemento nel luogo e nella condizione necessaria perché sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Tali operazioni accessorie possono verificarsi prima o durante le attività di sviluppo o di costruzione. Per esempio, un ricavo può essere ottenuto attraverso l’utilizzo di un sito di costruzione come un parcheggio fino a quando inizia la costruzione. Poiché le operazioni accessorie non sono necessarie per portare un elemento nel luogo e nella condizione necessaria perché questo sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale, i proventi e i relativi oneri di tali operazioni sono rilevati a ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ e inclusi nelle loro rispettive classificazioni di proventi ed oneri.

22. Il costo di una costruzione in economia è determinato impiegando gli stessi principi previsti per un bene acquistato. Se l’entità produce normalmente beni similari per la vendita, il costo del bene è solitamente uguale al costo di produzione di un bene destinato alla vendita (cfr. IAS 2). Per determinare tali costi, perciò, si eliminano eventuali profitti interni. Analogamente, il costo di anormali sprechi di materiale, lavoro o altre risorse, sostenuto nella costruzione in economia di un bene, non è incluso nel costo del bene. Lo IAS 23 Oneri finanziari disciplina i criteri per la rilevazione degli interessi come un componente del valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari costruito in economia.

▼M45

22 A. Le piante fruttifere sono contabilizzate analogamente agli elementi di immobili, impianti e macchinari costruiti in economia prima che siano nel luogo e nella condizione necessaria perché essi siano in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Di conseguenza, in questo Principio i riferimenti alla «costruzione» devono essere intesi come le attività necessarie a coltivare le piante fruttifere prima che siano nel luogo e nella condizione necessaria perché esse siano in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale.

▼B

Misurazione del costo

▼M1

23. Il costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari è l’equivalente prezzo per contanti alla data di rilevazione. Se il pagamento è differito oltre le normali condizioni di credito, la differenza tra l’equivalente prezzo per contanti e il pagamento totale è rilevato come interesse sul periodo di finanziamento, a meno che tale interesse non sia capitalizzato secondo quanto previsto dallo IAS 23.

▼B

24. Uno o più elementi di immobili, impianti e macchinari possono essere acquistati in cambio di una o più attività non monetarie, o di una combinazione di attività monetarie e non monetarie. La seguente considerazione fa riferimento semplicemente a uno scambio di un’attività non monetaria con un’altra, ma si applica anche a tutti gli scambi descritti nella frase precedente. Il costo di tale elemento di immobili, impianti e macchinari è valutato al fair value (valore equo) a meno che a) la permuta abbia sostanza non commerciale, ovvero b) né il fair value (valore equo) dell’attività ricevuta, né quello dell’attività scambiata ceduta, possa essere valutato attendibilmente. L’elemento acquistato è valutato in questo modo anche se l’entità non può immediatamente eliminare contabilmente l’attività ceduta. Se l’elemento acquistato non è valutato al fair value (valore equo), il suo costo è misurato al valore contabile dell’attività ceduta.

25. L’entità determina se un’operazione di scambio ha sostanza commerciale considerando la misura in cui si suppone che i suoi flussi finanziari futuri cambino a seguito dell’operazione. Un’operazione di permuta ha sostanza commerciale se:

a) 

la configurazione (rischio, tempistica e importi) dei flussi finanziari dell’attività ricevuta differisce dalla configurazione dei flussi finanziari dell’attività trasferita; o

b) 

il valore specifico dell’entità, relativo alla porzione delle attività dell’entità interessata dall’operazione, si modifica a seguito dello scambio;

c) 

la differenza di cui in a) o b) è significativa rispetto al fair value (valore equo) delle attività scambiate.

Al fine di determinare se un’operazione di scambio ha sostanza commerciale, il valore per l’entità della parte delle sue operazioni interessata dalla transazione deve riflettere i flussi finanziari al netto degli effetti fiscali. Il risultato di queste analisi può essere evidente anche senza che l’entità debba svolgere calcoli dettagliati.

▼M33

26. Il fair value di un’attività è valutato attendibilmente se (a) non è significativa la variabilità nella gamma di valori ragionevoli del fair value determinati per tale attività, ovvero se (b) le probabilità delle varie stime rientranti nella gamma possono essere ragionevolmente valutate e utilizzate nella valutazione del fair value. Se l’entità è in grado di valutare attendibilmente il fair value di un’attività ricevuta o ceduta, allora il fair value dell’attività ceduta è utilizzato per determinare il costo dell’attività ricevuta, a meno che il fair value dell’attività ricevuta non sia più chiaramente evidente.

▼M54

27. [eliminato]

▼B

28. Il valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari può essere ridotto dai contributi pubblici secondo quanto previsto dallo IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sullassistenza pubblica.

VALUTAZIONE SUCCESSIVA ALLA RILEVAZIONE

29. L’entità deve scegliere la contabilizzazione con il modello del costo di cui al paragrafo 30 ovvero con il modello della rideterminazione del valore di cui al paragrafo 31 come suo principio contabile e deve applicare quel principio a una intera classe di immobili, impianti e macchinari.

Modello del costo

30. Dopo la rilevazione come attività, un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere iscritto al costo al netto degli ammortamenti accumulati e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata.

Modello della rideterminazione del valore

31. Dopo la rilevazione come attività, un elemento di immobili, impianti e macchinari il cui fair value (valore equo) può essere attendibilmente determinato deve essere iscritto a un valore rideterminato, pari al suo fair value (valore equo) alla data della rideterminazione di valore al netto di qualsiasi successivo ammortamento accumulato e di qualsiasi successiva perdita per riduzione di valore accumulata. Le rideterminazioni devono essere effettuate con una regolarità tale da assicurare che il valore contabile non differisca in maniera rilevante da quello che sarebbe determinato utilizzando il fair value (valore equo) alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ .

▼M33 —————

▼B

34. La frequenza delle rideterminazioni del valore dipende dalle oscillazioni di fair value (valore equo) degli elementi di immobili, impianti e macchinari oggetto di rivalutazione. Quando il fair value (valore equo) dell’attività rivalutata differisce in modo rilevante dal suo valore contabile, è richiesta un’ulteriore rideterminazione del valore. Alcuni immobili, impianti e macchinari possono subire significative e frequenti oscillazioni del loro fair value (valore equo) necessitando perciò di una verifica valutativa annuale. Non sono necessarie rideterminazioni di valore frequenti per immobili, impianti e macchinari che abbiano solo oscillazioni irrilevanti del loro fair value (valore equo). Invece, può essere necessario rivalutare l’elemento soltanto ogni tre o cinque anni.

▼M43

35. Quando si rivaluta un elemento di immobili, impianti e macchinari, il valore contabile di tale attività è ricondotto all'importo rivalutato. Alla data di rivalutazione, l'attività è trattata in uno dei seguenti modi:

(a) 

il valore contabile lordo è rettificato in modo che sia coerente con la rivalutazione del valore contabile dell'attività. Per esempio, il valore contabile lordo può essere rideterminato facendo riferimento a dati di mercato osservabili oppure può essere rideterminato in proporzione alla variazione del valore contabile. L'ammortamento accumulato alla data di rivalutazione è rettificato per eguagliare la differenza tra il valore contabile lordo e il valore contabile dell'attività dopo aver considerato le perdite per riduzione di valore accumulate; o

(b) 

l'ammortamento accumulato è eliminato a fronte del valore contabile lordo dell'attività.

L'ammontare della rettifica per l'ammortamento accumulato rientra nell'incremento o nel decremento del valore contabile che è contabilizzato secondo quanto previsto dai paragrafi 39 e 40.

▼B

36. Se il valore di un elemento di immobili, impianti e macchinari viene rideterminato, l’intera classe di immobili, impianti e macchinari alla quale quell’elemento appartiene deve essere rideterminata.

▼M45

37. Una classe di immobili, impianti e macchinari è un raggruppamento di beni di similare natura e utilizzo nell'attività dell'entità. I seguenti rappresentano esempi di classi distinte:

▼B

a) 

terreni;

b) 

terreni e fabbricati;

c) 

macchinari;

d) 

navi;

e) 

aerei;

f) 

autoveicoli;

▼M45

g) 

mobili e attrezzature;

h) 

attrezzature da ufficio; e

i) 

piante fruttifere.

▼B

38. Gli elementi di una classe di immobili, impianti e macchinari sono rideterminati simultaneamente per evitare selettive rideterminazioni di valore di attività e l’iscrizione nel bilancio di valori che siano una combinazione di costi e valori iscritti a date differenti. I valori di una classe di attività possono, tuttavia, essere rideterminati su base rotativa (rolling) posto che tale rivalutazione sia completata in un breve periodo e sia mantenuta aggiornata.

39. Se il valore contabile di un bene è aumentato a seguito di una rideterminazione di valore, l’incremento deve essere rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione. ◄ Tuttavia, l’aumento deve essere rilevato nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ nella misura in cui esso ripristina una diminuzione di una rivalutazione della stessa attività rilevata precedentemente nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ .

40. Se il valore contabile di un’attività è diminuito a seguito di una rideterminazione, la diminuzione deve essere rilevata in ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ . ►M5  Tuttavia, la diminuzione deve essere rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo come eccedenza di rivalutazione nella misura in cui vi siano eventuali saldi a credito nella riserva di rivalutazione in riferimento a tale attività. La diminuzione rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo riduce l’importo accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione. ◄

41. La riserva di rivalutazione di un elemento di immobili, impianti e macchinari iscritta a patrimonio può essere trasferita direttamente alla voce utili portati a nuovo quando l’attività è eliminata dal bilancio. Ciò può comportare di stornare l’intera riserva quando l’attività è cessata o dismessa. Tuttavia, parte della riserva può essere trasferita mentre l’attività è utilizzata dall’entità. In tale caso, l’importo della riserva trasferito corrisponderebbe alla differenza tra l’ammortamento basato sul valore contabile rivalutato e l’ammortamento basato sul costo originale dell’attività. I trasferimenti dalla riserva di rivalutazione agli utili a nuovo non sono fatti transitare per ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ .

42. Gli eventuali effetti di imposte sul reddito derivanti dalla rivalutazione di immobili, impianti e macchinari sono rilevati e illustrati secondo quanto previsto dallo IAS 12 Imposte sul reddito.

Ammortamento

43. Ciascuna parte di un elemento di immobili, impianti e macchinari con un costo che è rilevante in rapporto al costo totale dell’elemento deve essere ammortizzata distintamente.

▼M54

44. Un'entità ripartisce l'importo rilevato inizialmente con riferimento a un elemento di immobili, impianti e macchinari nelle sue parti significative e ammortizza ciascuna parte distintamente. Per esempio, può essere appropriato ammortizzare distintamente la fusoliera e i motori di un aeromobile. Analogamente, se un'entità acquisisce immobili, impianti e macchinari oggetto di leasing operativo in cui essa è il locatore, può essere appropriato ammortizzare separatamente gli importi che si riflettono nel costo di tale elemento e che sono attribuibili a condizioni di leasing favorevoli o sfavorevoli rispetto ai termini di mercato.

▼B

45. Una parte significativa di un elemento di immobili, impianti e macchinari può avere una vita utile e un criterio di ammortamento che sono uguali alla vita utile e al criterio di ammortamento di un’altra parte significativa di quello stesso elemento. Tali parti possono essere raggruppate nel determinare la quota di ammortamento.

46. Nella misura in cui l’entità ammortizza separatamente alcune parti di un elemento di immobili, impianti e macchinari ammortizza anche separatamente la parte restante dell’elemento. La parte restante consiste di parti dell’elemento che individualmente non sono significative. Se l’entità ha aspettative variabili per queste parti, possono essere necessarie tecniche di approssimazione per ammortizzare la parte restante in modo che approssimi attendibilmente la modalità di consumo e/o la vita utile delle proprie parti.

47. L’entità può scegliere di ammortizzare individualmente parti di un elemento che non hanno un costo così rilevante in rapporto al costo totale dell’elemento.

48. La quota di ammortamento di ciascun esercizio deve essere rilevata a ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ a meno che essa sia inclusa nel valore contabile di un altro bene.

49. La quota di ammortamento di un esercizio è solitamente rilevata in ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ . Tuttavia, a volte, i benefici economici futuri contenuti in un’attività sono assorbiti nella produzione di altre attività. In questo caso, la quota di ammortamento costituisce parte del costo dell’altro bene ed è inclusa nel suo valore contabile. Per esempio, l’ammortamento di un impianto di produzione e di macchinari è compreso nei costi di trasformazione delle rimanenze (cfr. IAS 2). Analogamente, l’ammortamento di immobili, impianti e macchinari utilizzati per attività di sviluppo può essere incluso nel costo di un’attività immateriale rilevata secondo quanto previsto dallo IAS 38 Attività immateriali.

Valore ammortizzabile e periodo di ammortamento

50. Il valore ammortizzabile di un’attività deve essere ripartito in base a un criterio sistematico durante la sua vita utile.

51. Il valore residuo e la vita utile di un’attività devono essere rivisti almeno a ogni chiusura di esercizio e, se le aspettative differiscono dalle precedenti stime, il/i cambiamento/i deve/ono essere considerato/i come un cambiamento nella stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.

52. L’ammortamento è rilevato anche se il fair value (valore equo) dell’attività supera il suo valore contabile, fino a quando il valore residuo dell’attività non supera il suo valore contabile. Le riparazioni e la manutenzione di un’attività non fanno venir meno la necessità di ammortizzarla.

53. Il valore ammortizzabile di un’attività è determinato detraendo il suo valore residuo. Il valore residuo di un bene è, spesso, non significativo e perciò non è rilevante nel calcolo del valore ammortizzabile.

54. Il valore residuo di un’attività può aumentare fino a un importo pari a o maggiore al valore contabile dell’attività. Se ciò si verifica, la quota di ammortamento dell’attività è zero a meno che, e fino a che, il suo valore residuo successivamente scenda a un importo inferiore al valore contabile dell’attività.

55. L’ammortamento di un’attività ha inizio quando questa è disponibile all’uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie perché sia in grado di funzionare nella maniera intesa dalla direzione aziendale. L’ammortamento di un bene cessa alla più remota tra la data in cui l’attività è classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), in conformità dell’IFRS 5, e la data in cui l’attività viene eliminata contabilmente. Pertanto, l’ammortamento non cessa nel momento in cui l’attività resta inutilizzata oppure è ritirata dall’uso attivo, a meno che essa non sia completamente ammortizzata. Tuttavia, secondo il criterio dell’ammortamento in funzione dell’uso (per unità di prodotto), la quota di ammortamento può essere zero in assenza di produzione.

▼M47

56. I benefici economici futuri di un'attività sono fruiti da un'entità principalmente tramite il suo utilizzo. Tuttavia, altri fattori, quali l'obsolescenza tecnica o commerciale e il deterioramento fisico di un bene che rimane inutilizzato, spesso conducono a una diminuzione dei benefici economici attesi. Di conseguenza, nella determinazione della vita utile di un bene sono considerati i seguenti fattori:

▼B

a) 

l’utilizzo atteso del bene. L’utilizzo è determinato facendo riferimento alla capacità del bene o alla sua produzione fisica attese;

b) 

il deterioramento fisico atteso, che dipende da fattori operativi quali il numero di turni nei quali il bene deve essere impiegato e il programma di riparazioni e di manutenzione, e la cura e la manutenzione del bene mentre esso è inattivo;

▼M47

c) 

l'obsolescenza tecnica o commerciale derivante da cambiamenti o da miglioramenti nella produzione, o da una variazione nella domanda di mercato per il prodotto o per il servizio fornito dal bene. Future riduzioni di prezzo previste per la vendita di un elemento che è stato prodotto utilizzando un bene potrebbero essere indice di un'aspettativa di obsolescenza tecnica o commerciale del bene, che, a sua volta, potrebbe riflettere una riduzione dei benefici economici futuri generati dal bene stesso;

▼B

d) 

le restrizioni legali o vincoli similari nell’utilizzo del bene, quali per esempio la data di scadenza della relativa locazione.

57. La vita utile di un bene viene definita in termini di utilità attesa dal bene per l’entità. La politica di gestione del bene di un’entità può comportare la dismissione di beni dopo un tempo determinato o dopo l’utilizzo di una specifica parte dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso. La vita utile di un bene, perciò, può essere più breve della sua vita economica. La stima della vita utile dell’attività comporta l’esercizio di una valutazione soggettiva, fondata sull’esperienza dell’entità su attività similari.

58. I terreni e gli edifici sono beni separabili e sono contabilizzati separatamente, anche quando vengono acquistati congiuntamente. Con qualche eccezione, come cave e siti utilizzati per discariche, i terreni hanno una vita utile illimitata e quindi non vengono ammortizzati. Gli edifici hanno una vita utile limitata e perciò sono attività ammortizzabili. Un incremento nel valore del terreno sul quale un edificio è costruito non influisce sulla determinazione del valore ammortizzabile del fabbricato.

59. Se il costo del terreno include i costi di smantellamento, rimozione e ripristino, la parte relativa al ripristino del terreno è ammortizzata durante il periodo in cui si ottengono i benefici derivanti dal’ sostenere tali costi. In alcuni casi, il terreno stesso può avere una vita utile limitata, nel qual caso questo è ammortizzato in modo da riflettere i benefici che ne derivano.

Criterio di ammortamento

60. Il criterio di ammortamento utilizzato deve riflettere le modalità con le quali si suppone che i benefici economici futuri del bene siano utilizzati dall’entità.

61. Il criterio di ammortamento applicato a un’attività deve essere rivisto almeno alla chiusura di ogni esercizio e, se ci sono stati cambiamenti significativi nelle modalità attese di consumo dei benefici economici futuri generati da un bene, il criterio deve essere modificato per riflettere il cambiamento della modalità. Tale cambiamento deve essere contabilizzato come un cambiamento nella stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8.

62. Si possono utilizzare vari criteri di ammortamento per ripartire sistematicamente il valore ammortizzabile di un bene durante la sua vita utile. Tali metodi includono il metodo a quote costanti, il metodo scalare decrescente e il metodo per unità di prodotto. Il metodo di ammortamento a quote costanti comporta una quota costante durante la vita utile se il valore residuo del bene non cambia. Il metodo scalare decrescente comporta una quota di ammortamento decrescente durante la vita utile. Il metodo per unità di prodotto risulta in una quota basata sull’utilizzo atteso o sulla produzione attesa dal bene. L’entità seleziona il metodo che riflette più fedelmente la modalità di consumo attesa dei benefici economici futuri generati da un bene. Tale metodo è applicato in modo uniforme da esercizio a esercizio a meno che si verifichi un cambiamento nella modalità di consumo attesa di tali benefici economici futuri.

▼M47

62A. Un metodo di ammortamento basato sui ricavi generati da un'attività che prevede l'utilizzo di un bene non è appropriato. I ricavi generati da un'attività che prevede l'utilizzo di un bene rispecchiano in genere altri fattori oltre al consumo dei benefici economici del bene. Per esempio, i ricavi dipendono da altri fattori e processi produttivi, dalle attività di vendita e da variazioni dei volumi e dei prezzi di vendita. La componente di prezzo dei ricavi può risentire dell'inflazione, che non ha alcuna incidenza sul modo in cui un bene viene utilizzato.

▼B

Riduzione di valore

63. Per determinare se un elemento di immobili, impianti e macchinari ha subito una riduzione di valore, l’entità applica lo IAS 36 Riduzione di valore delle attività. Tale Principio spiega come l’entità riesamina il valore contabile delle proprie attività, come determina il valore recuperabile di un’attività e quando rileva o elimina contabilmente una perdita per riduzione di valore.

64. [Eliminato]

Rimborsi per riduzioni di valore

65. Rimborsi da parte di terzi per elementi di immobili, impianti e macchinari che hanno subito una riduzione di valore, che sono stati persi o dismessi devono essere rilevati nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ quando il rimborso diventa esigibile.

66. Le riduzioni di valore o la perdita di elementi di immobili, impianti e macchinari, le connesse richieste o pagamenti risarcitori da parte di terzi e ogni successivo acquisto o costruzione di beni sostitutivi sono eventi economici distinti e sono contabilizzati separatamente come segue:

a) 

le riduzioni di valore di immobili, impianti e macchinari sono rilevate secondo quanto previsto dallo IAS 36;

b) 

l’eliminazione contabile di elementi di immobili, impianti e macchinari cessati o dismessi è determinata secondo quanto previsto dal presente Principio;

c) 

i rimborsi da parte di terzi per elementi di immobili, impianti e macchinari che hanno subito una riduzione di valore, che sono stati persi o dismessi sono inclusi nella determinazione del risultato economico quando il rimborso diventa esigibile; e

d) 

il costo di elementi di immobili, impianti e macchinari ripristinati, acquistati o costruiti in sostituzione di quelli precedenti è determinato secondo quanto previsto dal presente Principio.

ELIMINAZIONE CONTABILE

67. Il valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere eliminato:

a) 

alla dismissione; o

b) 

quando nessun beneficio economico futuro è atteso dal suo utilizzo o dismissione.

▼M54

68.   L'utile o la perdita derivante dall'eliminazione contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere rilevato nel prospetto di conto economico complessivo quando l'elemento è eliminato contabilmente (a meno che l'IFRS 16 Leasing richieda diversamente al momento della vendita e della retrolocazione). Gli utili non devono essere classificati come ricavi.

▼M8

68A. Tuttavia, un’entità che, nel corso delle sue attività ordinarie, venda sistematicamente elementi di immobili, impianti e macchinari posseduti per la locazione ad altri deve trasferire tali beni tra le rimanenze al loro valore contabile quando cessano di essere locati e diventano posseduti per la vendita. I proventi della vendita di tali beni devono essere rilevati come ricavi conformemente allo IAS 18 Ricavi. L’IFRS 5 non si applica quando i beni posseduti per la vendita nel normale svolgimento dell’attività sono trasferiti tra le rimanenze.

▼M54

69. La dismissione di un elemento di un immobile, impianto o macchinario può avvenire in vari modi (per esempio, vendita, leasing finanziario o donazione). La data di dismissione di un elemento di un immobile, impianto o macchinario è la data in cui il beneficiario acquisisce il controllo dell'elemento conformemente alle disposizioni dell'IFRS 15 per la determinazione del momento in cui è adempiuta l'obbligazione di fare. L'IFRS 16 si applica alla dismissione mediante vendita e retrolocazione.

▼B

70. Se, secondo il principio di rilevazione del paragrafo 7, l’entità rileva nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari il costo di sostituzione di una parte dell’elemento, allora tale entità elimina contabilmente il valore contabile della parte sostituita, indipendentemente dal fatto che la parte sostituita sia stata ammortizzata separatamente. Se per l’entità non è fattibile determinare il valore contabile della parte sostituita, può utilizzare il costo della sostituzione come indicazione del costo della parte sostituita al momento in cui era stata acquistata o costruita.

71. L’utile o la perdita derivante dall’eliminazione contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere determinato come la differenza tra il corrispettivo netto dalla dismissione, qualora esista, e il valore contabile dell’elemento.

▼M52

72. L'importo del corrispettivo da includere nell'utile o nella perdita derivante dall'eliminazione contabile di un elemento di un immobile, impianto o macchinario è determinato conformemente alle disposizioni in materia di determinazione del prezzo dell'operazione di cui ai paragrafi 47-72 dell'IFRS 15. Le successive modifiche dell'importo stimato del corrispettivo incluso nell'utile o nella perdita devono essere contabilizzate secondo le disposizioni in materia di modifiche del prezzo dell'operazione contenute nell'IFRS 15.

▼B

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

73. Il bilancio deve indicare, per ciascuna classe di immobili, impianti e macchinari:

a) 

i criteri impiegati nella determinazione del valore contabile lordo;

b) 

il criterio di ammortamento utilizzato;

c) 

le vite utili o il tasso di ammortamento utilizzato;

d) 

il valore contabile lordo e l’ammortamento accumulato (aggregato alle perdite per riduzione di valore accumulate) all’inizio e alla fine dell’esercizio; e

e) 

una riconciliazione del valore contabile all’inizio e alla fine dell’esercizio che mostri:

i) 

incrementi;

ii) 

attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, in conformità all’IFRS 5 e altre dismissioni;

iii) 

acquisizioni a seguito di aggregazioni aziendali;

iv) 

aumenti o diminuzioni derivanti dalle rideterminazioni dei valori effettuate secondo quanto previsto dai paragrafi 31, 39 e 40 e dalle perdite per riduzione di valore rilevate o eliminate contabilmente ►M5  nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo ◄ secondo quanto previsto dallo IAS 36;

v) 

perdite per riduzione di valore rilevate nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ secondo quanto previsto dallo IAS 36;

vi) 

eliminazione di perdite per riduzione di valore rilevata a ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ secondo quanto previsto dallo IAS 36;

vii) 

ammortamenti;

viii) 

differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio dalla valuta funzionale in una diversa moneta di presentazione, inclusa la conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell’entità che redige il bilancio; e

ix) 

altri cambiamenti.

74. Il bilancio deve inoltre indicare:

a) 

l’esistenza e l’ammontare di restrizioni sulla titolarità e immobili, impianti e macchinari impegnati a garanzia di passività;

b) 

l’importo delle spese rilevate nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari nel corso della sua costruzione;

c) 

l’ammontare degli impegni contrattuali in essere per l’acquisto di immobili, impianti e macchinari; e

d) 

se non è indicato separatamente nel prospetto del conto economico complessivo, l’importo del risarcimento da parte di terzi imputato a ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ per elementi di immobili, impianti e macchinari che hanno subito una riduzione di valore, sono stati persi o dismessi.

75. La scelta del criterio di ammortamento e la stima della vita utile delle attività sono frutto di valutazioni soggettive. Perciò, l’illustrazione dei metodi adottati e delle vite utili stimate o dei tassi di ammortamento forniscono agli utilizzatori del bilancio informazioni che permettono loro di esaminare i criteri scelti dalla direzione aziendale e di effettuare comparazioni con altre entità. Per simili ragioni, è necessario indicare:

a) 

l’ammortamento, sia rilevato in ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ , sia parte del costo di altre attività, durante un esercizio; e

b) 

l’ammortamento accumulato alla chiusura dell’esercizio.

76. In conformità a quanto previsto dalla IAS 8 l’entità indica la natura e l’effetto di un cambiamento in una stima contabile che ha un effetto sull’esercizio corrente o ci si attende che lo abbia sugli esercizi successivi. Per immobili, impianti e macchinari, tale indicazione può derivare dai cambiamenti nelle stime con riferimento a:

a) 

valori residui;

b) 

costi stimati di smantellamento, rimozione o ripristino degli elementi di immobili, impianti e macchinari;

c) 

vite utili; e

d) 

criteri di ammortamento.

▼M33

77.  Quando elementi di immobili, impianti e macchinari sono iscritti a valori rideterminati, i seguenti aspetti devono essere indicati in aggiunta alle informazioni integrative richieste dal presente IFRS 13:

▼B

a) 

la data effettiva della rideterminazione del valore;

b) 

se ci si è avvalsi di un perito indipendente;

▼M33

c) 

[eliminato];

d) 

[eliminato];

▼B

e) 

per ciascuna classe di immobili, impianti e macchinari il cui valore è stato rideterminato, il valore contabile che sarebbe stato rilevato se le attività fossero state valutate secondo il modello del costo; e

f) 

l’eccedenza di rivalutazione, con le variazioni dell’esercizio ed eventuali limitazioni nella distribuzione del saldo agli azionisti.

78. Secondo quanto previsto dallo IAS 36, un’entità fornisce l’informativa su immobili, impianti e macchinari che hanno subito una riduzione di valore in aggiunta all’informativa richiesta dai paragrafi 73, lettera e), punti da iv) a vi).

79. Gli utilizzatori del bilancio inoltre possono trovare rilevanti per le loro necessità le seguenti informazioni:

a) 

il valore contabile di immobili, impianti e macchinari temporaneamente inattivi;

b) 

il valore contabile lordo di immobili, impianti e macchinari completamente ammortizzati ancora in uso;

c) 

il valore contabile di immobili, impianti e macchinari ritirati dall’uso attivo e non classificati come posseduti per la vendita in conformità all’IFRS 5; e

d) 

quando viene adottato il modello del costo, il fair value (valore equo) di immobili, impianti e macchinari quando questo è notevolmente differente dal valore contabile.

Per questi motivi si incoraggiano le entità a indicare questi valori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

80. Le disposizioni contenute nei paragrafi da 24 a 26 riguardanti la misurazione iniziale di un elemento di immobili, impianti e macchinari acquisito in una permuta di attività devono essere applicate in via prospettica esclusivamente alle operazioni future.

▼M43

80A. Il paragrafo 35 è stato modificato dal Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010–2012. Un'entità deve applicare tale modifica a tutte le rivalutazioni rilevate negli esercizi che iniziano nella data di applicazione iniziale di tale modifica o in data successiva e nell'esercizio immediatamente antecedente. Un'entità ha la facoltà di presentare informazioni comparative rettificate per un qualsiasi esercizio precedente, pur non essendovi obbligata. Se un'entità presenta informazioni comparative non rettificate relative ad esercizi precedenti, deve chiaramente identificare le informazioni che non sono state rettificate, dichiarare che sono state presentate in base a criteri diversi e spiegare tali criteri.

▼B

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

81. L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

81A. L’entità deve applicare le modifiche del paragrafo 3 agli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2006. Qualora un’entità applichi l’IFRS 6 a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

▼M5

81B. Lo IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato i paragrafi 39, 40 e 73(e)(iv). L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

▼M12

81C. L’IFRS 3 Aggregazioni aziendali (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato il paragrafo 44. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Se un’entità applica l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche la presente modifica deve essere applicata a partire da tale esercizio precedente.

▼M8

81D. I paragrafi 6 e 69 sono stati modificati e il paragrafo 68A è stato aggiunto dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica le modifiche in un periodo precedente, deve indicare tale fatto e applicare contestualmente le relative modifiche allo IAS 7 Rendiconto finanziario.

81E. Il paragrafo 5 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tale modifica prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. Un’applicazione anticipata è consentita se un’entità applica contestualmente anche le modifiche ai paragrafi 8, 9, 22, 48, 53, 53A, 53B, 54, 57 e 85B dello IAS 40. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M33

81F. L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value del paragrafo 6, ha modificato i paragrafi 26, 35 e 77 e ha eliminato i paragrafi 32 e 33. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

▼M36

81G. Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato il paragrafo 8. Un’entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M43

81H. Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato il paragrafo 35 e ha aggiunto il paragrafo 80A. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M47

81I.  Chiarimento sui metodi di ammortamento accettabili (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 38), pubblicato a maggio 2014, ha modificato il paragrafo 56 e ha aggiunto il paragrafo 62 A. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o da data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M52

81J. L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato i paragrafi 68 A, 69 e 72. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 15.

▼M45

81K.  Agricoltura: piante fruttifere (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41), pubblicato a giugno 2014, ha modificato i paragrafi 3, 6 e 37 e ha aggiunto i paragrafi 22 A e 81L–81M. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016. È consentita una applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, ad eccezione di quanto specificato nel paragrafo 81M.

▼M54

81L. L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha eliminato i paragrafi 4 e 27 e ha modificato i paragrafi 5, 10, 44, 68-69. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.

▼M45

81M. L'entità può scegliere di valutare un elemento delle piante fruttifere all'inizio del primo periodo presentato nel bilancio al fair value (valore equo) per l'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta Agricoltura: piante fruttifere (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41) e utilizzare tale valore come sostituto del costo a tale data. Qualunque differenza tra il valore contabile precedente e il fair value (valore equo) deve essere rilevata nel saldo d'apertura degli utili portati a nuovo all'inizio del primo esercizio presentato nel bilancio.

▼B

SOSTITUZIONE DI ALTRI PRONUNCIAMENTI

82. Il presente Principio sostituisce lo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari (rivisto nella sostanza nel 1998).

83. Il presente Principio sostituisce anche le seguenti Interpretazioni:

a) 

SIC 6 Costi per la modifica del software esistente;

b) 

SIC 14 Immobili, impianti e macchinariRimborsi per riduzioni durevoli di valore o perdite di beni; e

c) 

SIC 23 Immobili, impianti e macchinariCosti dovuti a significative verifiche o revisioni generali.




PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 17

Leasing

FINALITÀ

1. La finalità del presente Principio è di definire, per locatari e locatori, il trattamento contabile appropriato e l’informazione integrativa per le operazioni di leasing.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione di tutte le operazioni di leasing differenti da:

a) 

leasing per l’esplorazione o per l’estrazione di minerali, petrolio, gas naturali e risorse non rigenerative similari; e

b) 

contratti di concessione di licenza per beni quali film, registrazioni video, spettacoli, manoscritti, brevetti e copyright.

▼M45

Tuttavia, il presente Principio non deve essere applicato come base di valutazione per:

▼B

a) 

immobili posseduti da locatari che sono contabilizzati come investimenti immobiliari (cfr. IAS 40 Investimenti immobiliari);

b) 

investimenti immobiliari concessi dai locatori tramite leasing operativi (cfr. IAS 40);

▼M45

c) 

attività biologiche che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 41 Agricoltura utilizzate da locatari tramite leasing finanziari; o

d) 

attività biologiche che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 41 concesse dai locatori tramite leasing operativi.

▼B

3. Il presente Principio si applica a contratti che trasferiscono il diritto di utilizzo di beni, anche se al locatore possono essere richiesti rilevanti servizi in relazione all’utilizzo o alla manutenzione di tali beni. Il presente Principio non si applica a contratti per servizi che non trasferiscono il diritto all’utilizzo dei beni da una parte contraente all’altra.

DEFINIZIONI

4. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Il leasing è un contratto per mezzo del quale il locatore trasferisce al locatario, in cambio di un pagamento o di una serie di pagamenti, il diritto all’utilizzo di un bene per un periodo di tempo stabilito.

Il leasing finanziario è un leasing che trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene. Il diritto di proprietà può essere trasferito o meno al termine del contratto.

Il leasing operativo è un leasing differente dal leasing finanziario.

Il leasing non annullabile è un leasing che può essere annullato solo:

a) 

al verificarsi di alcune remote eventualità;

b) 

con l’autorizzazione del locatore;

c) 

se il locatario stipula con il medesimo locatore un nuovo leasing per lo stesso bene o per un bene equivalente; o

d) 

a seguito del pagamento da parte del locatario di un ulteriore ammontare tale che la continuazione del leasing sia ragionevolmente certa fin dall’inizio.

L’inizio del leasing coincide con la data anteriore tra quella di stipula del contratto di leasing e quella dell’impegno delle parti sulle principali clausole del leasing. A questa data:

a) 

un leasing è classificato come un leasing operativo o finanziario; e

b) 

nel caso di un leasing finanziario, sono determinati gli importi da rilevare all’inizio della decorrenza del leasing.

L’inizio della decorrenza del leasing è la data dalla quale il locatario è autorizzato all’esercizio del suo diritto all’utilizzo del bene locato. È la data della rilevazione iniziale del leasing (ossia la rilevazione nei modi appropriati delle attività, passività, ricavi o costi risultanti dal leasing).

La durata del leasing è il periodo non annullabile per il quale il locatario ha preso in leasing il bene insieme a eventuali ulteriori periodi per i quali il locatario ha il diritto di opzione per continuare nel leasing del bene, con o senza ulteriori pagamenti, quando sin dall’inizio del contratto è ragionevolmente certo che il locatario eserciterà l’opzione.

I pagamenti minimi dovuti per il leasing sono i pagamenti richiesti o che possono essere richiesti al locatario nel corso della durata del leasing, esclusi i canoni potenziali di locazione, costi per servizi e imposte che devono essere pagati dal locatore ed essere a lui rimborsati, insieme a:

a) 

con riferimento al locatario, qualsiasi importo garantito dal locatario o da un terzo a lui collegato; o

b) 

con riferimento al locatore, qualsiasi valore residuo garantito al locatore da:

i) 

il locatario;

ii) 

un terzo collegato al locatario; o

iii) 

una terza parte non collegata al locatore avente la capacità finanziaria di soddisfare gli impegni in garanzia.

Tuttavia, se il locatario ha un’opzione di acquisto del bene a un prezzo che si ritiene sarà sufficientemente inferiore al fair value (valore equo) alla data in cui l’opzione sarà esercitabile, cosicché all’inizio del leasing è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata, i pagamenti minimi dovuti per il leasing comprendono i canoni minimi da pagare durante la durata del leasing fino alla data prevista di esercizio dell’opzione di acquisto e il pagamento richiesto per esercitarla.

Il fair value (valore equo) è il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.

La vita economica è alternativamente:

a) 

il periodo di tempo nel quale ci si attende che un bene sia utilizzabile economicamente da uno o più utilizzatori; o

b) 

la quantità di prodotti o unità similari che uno o più utilizzatori si attendono di ottenere dal suo utilizzo.

La vita utile è il periodo restante stimato, dall’inizio della decorrenza del leasing, senza limitazioni nella durata del leasing, nel quale ci si attende che i benefici economici incorporati nel bene siano utilizzati dall’entità.

Il valore residuo garantito è:

a) 

con riferimento al locatario, la parte del valore residuo garantita dal locatario o da un terzo collegato al locatario (il valore della garanzia corrisponde all’ammontare massimo che, in qualsiasi situazione, può divenire esigibile); e

b) 

con riferimento al locatore, la parte del valore residuo garantita dal locatario o da una terza parte non collegata al locatore avente la capacità finanziaria di soddisfare gli impegni in garanzia.

Il valore residuo non garantito è la parte del valore residuo del bene locato il cui realizzo da parte del locatore non è certo o è garantito unicamente da un terzo collegato con il locatore.

I costi diretti iniziali sono costi addizionali che sono direttamente attribuibili alla negoziazione e al perfezionamento di un’operazione di leasing a eccezione dei costi sostenuti dai locatori che siano produttori o commercianti.

L’investimento lordo nel leasing è la sommatoria di:

a) 

i pagamenti minimi dovuti per il leasing esigibili dal locatore nel contesto di un leasing finanziario, e

b) 

qualsiasi valore residuo non garantito spettante al locatore.

L’investimento netto nel leasing è l’investimento lordo nel leasing attualizzato al tasso di interesse implicito del leasing.

L’utile finanziario non maturato è la differenza tra:

a) 

l’investimento lordo nel leasing, e

b) 

l’investimento netto nel leasing.

Il tasso di interesse implicito del leasing è il tasso di attualizzazione che, all’inizio del leasing, fa sì che il valore attuale complessivo a) dei pagamenti minimi dovuti per il leasing e b) del valore residuo non garantito sia uguale alla somma i) del fair value (valore equo) del bene locato e ii) degli eventuali costi diretti iniziali del locatore.

Il tasso di finanziamento marginale del locatario è il tasso di interesse che il locatario dovrebbe pagare per un leasing similare o, se questo non è determinabile, il tasso che, all’inizio del leasing, il locatario dovrebbe pagare per un prestito, con una durata e con garanzie simili, necessario per acquistare il bene.

Il canone potenziale di locazione è la parte dei canoni che non è prefissata nell’ammontare ma che è basata sul valore futuro di un parametro che cambia per motivi diversi dal passare del tempo (quale una percentuale di future vendite, un ammontare d’utilizzo futuro, indici di prezzo futuri, futuri tassi di interesse di mercato).

5. Un contratto o un impegno di leasing può includere una clausola per rettificare i pagamenti della locazione in seguito a cambiamenti nei costi di costruzione o acquisto dell’immobile locato o a cambiamenti di altri parametri del costo o valore, quali il tasso di inflazione o costi di finanziamento del leasing per il locatore, durante il periodo tra l’inizio del leasing e l’inizio della decorrenza del contratto di leasing. Per le finalità del presente Principio, se ciò si verifica, si deve presumere che l’effetto di tali cambiamenti sia avvenuto all’inizio del leasing.

6. Nella definizione di leasing sono inclusi i contratti per la locazione di un bene aventi una clausola che attribuisce al conduttore l’opzione per l’acquisto della proprietà del bene all’adempimento delle condizioni stabilite. Questi contratti sono talvolta noti come hire purchase contract«contratti noleggio/acquisto».

▼M33

6A Lo IAS 17 utilizza il termine «fair value» («valore equo») in un modo per alcuni aspetti diverso dalla definizione del fair value riportata nell’IFRS 13 Valutazione del fair value. Pertanto, nell’applicare lo IAS 17, un’entità valuta il fair value secondo quanto disposto dallo IAS 17 e non dall’IFRS 13.

▼B

CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI LEASING

7. La classificazione delle operazioni di leasing adottata nel presente Principio si basa sulla attribuzione al locatore o al locatario dei rischi e dei benefici derivanti dalla proprietà di un bene locato. I rischi comprendono le possibilità di perdite derivanti da capacità inutilizzata o da obsolescenza tecnologica e di variazioni nel rendimento dovute a cambiamenti nelle condizioni economiche. I benefici possono essere rappresentati da un redditizio utilizzo atteso durante la vita economica del bene e da utili connessi alla rivalutazione o al realizzo del valore residuo.

8. Un leasing è classificato come finanziario se trasferisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà. Un leasing è classificato come operativo se, sostanzialmente, non trasferisce tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà.

9. Poiché l’operazione tra un locatore e un locatario si basa su un contratto di leasing tra le parti, è opportuno utilizzare definizioni uniformi. L’applicazione di queste definizioni alle differenti situazioni del locatore e locatario possono avere come conseguenza che il medesimo contratto di leasing sia classificato in modo differente dal locatore e dal locatario. Per esempio, questo si potrebbe verificare se il locatore gode di una garanzia sul valore residuo prestata da una parte non collegata al locatario.

10. La classificazione di un leasing come finanziario od operativo dipende dalla sostanza dell’operazione piuttosto che dalla forma del contratto ( 5 ). Esempi di situazioni che individualmente o congiuntamente potrebbero di norma portare a classificare un leasing come finanziario sono:

a) 

il leasing trasferisce la proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing;

b) 

il locatario ha l’opzione di acquisto del bene a un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al fair value (valore equo) alla data alla quale si può esercitare l’opzione, cosicché all’inizio del leasing è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata;

c) 

la durata del leasing copre la maggior parte della vita economica del bene anche se la proprietà non è trasferita;

d) 

all’inizio del leasing il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale almeno al fair value (valore equo) del bene locato; e

e) 

i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza importanti modifiche.

11. Indicatori di situazioni che individualmente o congiuntamente potrebbero anche condurre a classificare un leasing come finanziario sono:

a) 

ove il locatario può risolvere il leasing, le perdite del locatore relative alla risoluzione sono sostenute dal locatario;

b) 

gli utili o perdite derivanti dalle variazioni del fair value (valore equo) del valore residuo ricadono sul locatario (per esempio sotto forma di restituzione di canoni equivalenti alla maggior parte dei ricavi di vendita al termine del leasing); e

c) 

il locatario ha la possibilità di continuare il leasing per un ulteriore periodo a un canone sostanzialmente inferiore a quello di mercato.

12. Gli esempi e gli indicatori dei paragrafi 10 e 11 non sono sempre conclusivi. Se risulta chiaro da altre caratteristiche che il leasing non trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e benefici derivanti dalla proprietà, il leasing è classificato come leasing operativo. Questo potrebbe verificarsi per esempio se la proprietà del bene venisse trasferita alla fine del leasing per un pagamento variabile pari al suo fair value (valore equo) a quel tempo, o se ci fossero canoni potenziali di locazione tali per cui il locatario non ha sostanzialmente tutti i rischi e i benefici.

13. La classificazione del leasing viene fatta all’inizio del leasing stesso. Se in qualsiasi momento il locatario e il locatore decidono di modificare le clausole del leasing, escludendo il rinnovo del leasing, in modo tale che, se la modifica fosse avvenuta all’inizio del leasing, avrebbe determinato una sua differente classificazione in base ai criteri dei paragrafi da 7 a 12, il contratto modificato è considerato come un nuovo contratto per la sua durata. Tuttavia, modifiche nelle stime (per esempio, modifiche nella stima della vita economica o del valore residuo del bene locato) o modifiche nelle situazioni (per esempio, inadempienza del locatario) non danno origine, ai fini contabili, a una nuova classificazione del leasing.

▼M22 —————

▼M22

15A. Nel caso in cui il leasing include elementi relativi a terreni e fabbricati, l'entità valuta separatamente la classificazione di ciascun elemento come leasing finanziario od operativo, in conformità ai paragrafi 7-13. Nel determinare se l’elemento terreno sia un leasing operativo o finanziario, una considerazione importante riguarda il fatto che il terreno ha normalmente una vita economica indefinita.

▼B

16. Ogniqualvolta risulti necessario classificare e contabilizzare un leasing di terreni e fabbricati, i pagamenti minimi dovuti per il leasing (incluso qualsiasi pagamento anticipato in un’unica soluzione) sono suddivisi tra gli elementi terreno e fabbricato in proporzione ai relativi fair value (valori equi) dei diritti di locazione degli elementi terreno e fabbricato del leasing all’inizio del leasing. Se non è possibile suddividere attendibilmente i pagamenti dei canoni tra questi due elementi, l’intero leasing è classificato come un leasing finanziario, a meno che non sia evidente che entrambi gli elementi sono leasing operativi, nel quale caso l’intero leasing è classificato come leasing operativo.

17. Per un leasing di terreni e fabbricati in cui il valore che inizialmente sarebbe rilevato per l’elemento terreno, secondo quanto previsto dal paragrafo 20, è irrilevante, il terreno e il fabbricato possono essere trattati come un’unità singola ai fini della classificazione del leasing ed essere classificati come leasing finanziario od operativo secondo quanto previsto dai paragrafi da 7 a 13. In tale caso, la vita economica del fabbricato è considerata la vita economica dell’intero bene locato.

18. La valutazione separata degli elementi terreno e fabbricato non è richiesta quando il diritto del locatario sia nei terreni sia nei fabbricati è classificato come investimento immobiliare secondo quanto previsto dallo IAS 40 ed è adottato il modello del fair value (valore equo). I calcoli dettagliati per questa valutazione sono richiesti soltanto se la classificazione di uno o entrambi gli elementi è incerta.

19. Secondo quanto previsto dallo IAS 40, un locatario può classificare un’interessenza in un immobile posseduto con un leasing operativo come un investimento immobiliare. In tale caso, l’interessenza in un immobile è contabilizzata come se fosse un leasing finanziario e, inoltre, il modello del fair value (valore equo) è utilizzato per l’attività iscritta. Il locatario deve continuare a contabilizzare il leasing come un leasing finanziario, anche se un evento successivo cambia la natura dell’interessenza in un immobile del locatario in modo da non classificarla più come un investimento immobiliare. Questo si verificherà se, per esempio, il locatario:

a) 

impiega a fini propri l’immobile, il quale rientra quindi nella categoria degli immobili a uso del proprietario ed è iscritto al sostituto del costo pari al relativo fair value (valore equo) alla data del cambiamento d’uso; o

b) 

concede un sub-leasing che trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e benefici derivanti dalla proprietà dell’interessenza a terzi non correlati. Tale sub-leasing è contabilizzato dal locatario come un leasing finanziario a terzi, sebbene possa essere contabilizzato come un leasing operativo dal terzo.

LE OPERAZIONI DI LEASING NEL BILANCIO DEI LOCATARI

Leasing finanziari

Rilevazione iniziale

20. All’inizio della decorrenza del leasing, i locatari devono rilevare le operazioni di leasing finanziario come attività e passività nei loro stati patrimoniali a valori pari al fair value (valore equo) del bene locato o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing, ciascuno determinato all’inizio del leasing. Nel determinare il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing il tasso di attualizzazione da utilizzare è il tasso di interesse implicito del leasing, se è possibile determinarlo; se non è possibile, deve essere utilizzato il tasso di finanziamento marginale del locatario. Qualsiasi costo diretto iniziale del locatario è aggiunto all’importo rilevato come attività.

21. Le operazioni e gli altri fatti sono contabilizzati ed esposti tenendo conto della loro natura sostanziale e finanziaria e non semplicemente della loro forma giuridica. Sebbene la forma giuridica di un contratto di leasing stabilisce che il locatario possa non acquisire la proprietà del bene locato, nel caso di leasing finanziario la natura sostanziale e finanziaria è tale che il locatario acquisisce i benefici economici derivanti dall’uso del bene locato per la maggior parte della sua vita economica in cambio dell’impegno a pagare un corrispettivo che all’inizio del leasing approssima il fair value (valore equo) del bene e i relativi costi finanziari.

22. Se tali operazioni di leasing non vengono riflesse ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ del locatario, le risorse economiche e il livello degli obblighi di un’entità sono sottostimati, distorcendo così gli indici finanziari. Quindi è corretto che un leasing finanziario sia rilevato ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ del locatario sia come attività, sia come obbligazione a sostenere futuri pagamenti per il leasing. All’inizio della decorrenza del leasing, l’attività e la passività per i futuri pagamenti per il leasing sono rilevate ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ con gli stessi importi a eccezione di qualsiasi costo diretto iniziale del locatario che è aggiunto all’importo rilevato come attività.

23. Non è corretto esporre nel bilancio le passività per i beni presi in locazione come deduzione da tali beni. Se viene fatta una distinzione tra passività correnti e non correnti nell’esposizione ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ , la stessa distinzione deve essere fatta per le passività delle operazioni di leasing.

24. In relazione a specifiche operazioni di leasing sono spesso sostenuti costi diretti iniziali, come i costi di negoziazione e di perfezionamento dell’operazione di leasing. I costi identificati come direttamente attribuibili alle attività svolte dal locatario per un leasing finanziario sono aggiunti al valore rilevato come attività.

Valutazioni successive

25. I pagamenti minimi dovuti per il leasing devono essere suddivisi tra costi finanziari e riduzione del debito residuo. I costi finanziari devono essere ripartiti tra gli esercizi nel corso del leasing in modo da ottenere un tasso d’interesse periodico costante sulla passività residua. I canoni potenziali di locazione devono essere rilevati come costi negli esercizi nei quali sono sostenuti.

26. Nella pratica, per ripartire il costo finanziario sulla durata del leasing, un locatario può utilizzare alcune forme di approssimazione, per semplificare il calcolo.

27. Un leasing finanziario comporta la rilevazione di una quota di ammortamento delle attività ammortizzabili e di oneri finanziari per ciascun esercizio. Il criterio di ammortamento usato per i beni ammortizzabili in locazione deve essere coerente con quello adottato per i beni ammortizzabili di proprietà, e l’ammortamento da rilevare deve essere calcolato secondo quanto previsto dallo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e dallo IAS 38 Attività immateriali. Se non esiste una ragionevole certezza che il locatario acquisirà la proprietà del bene al termine del leasing, il bene deve essere completamente ammortizzato nel tempo più breve fra la durata del leasing e la sua vita utile.

28. Il valore ammortizzabile di un bene in locazione è imputato a ciascun esercizio del periodo nel quale ci si attende di utilizzarlo, con un criterio sistematico, coerente con il criterio di ammortamento che il locatario impiega per i beni di proprietà. Se esiste una ragionevole certezza che il locatario acquisirà la proprietà al termine del leasing, il periodo atteso di utilizzo coincide con la vita utile del bene; altrimenti il bene è ammortizzato nel tempo più breve fra la durata del leasing e la sua vita utile.

29. La somma della quota di ammortamento di un bene e del costo finanziario per l’esercizio è raramente equivalente ai canoni di leasing dovuti con riferimento all’esercizio; perciò non è corretta la mera rilevazione al ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ come costo dei canoni di leasing. È improbabile, quindi, che il bene e la passività relativa abbiano lo stesso valore dopo l’inizio della decorrenza del leasing.

30. Per determinare se un bene acquisito in leasing ha subito una perdita per riduzione di valore, l’entità applica lo IAS 36 Riduzione di valore delle attività.

31. I locatari, oltre a quanto previsto dalle disposizioni dello IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative, devono fornire la seguente informativa per il leasing finanziario:

a) 

per ciascuna categoria di beni, il valore contabile netto alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ .

b) 

una riconciliazione tra il totale dei pagamenti minimi futuri dovuti per il leasing alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ e il loro valore attuale. L’entità deve indicare anche il totale dei pagamenti minimi futuri dovuti per il leasing alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ , e il loro valore attuale, per ciascuno dei seguenti periodi:

i) 

entro un anno;

ii) 

tra uno e cinque anni;

iii) 

oltre cinque anni;

c) 

i canoni potenziali di locazione rilevati come spesa nell’esercizio;

d) 

il totale dei futuri pagamenti minimi derivanti da un subleasing che ci si attende di ricevere per subleasing non annullabili alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ ;

e) 

una descrizione generale dei contratti significativi di leasing del locatario includendo, ma non solo, quanto segue:

i) 

il criterio con il quale sono determinati i canoni potenziali di locazione;

ii) 

l’esistenza e i termini dell’opzione di rinnovo o di acquisto e le clausole di indicizzazione; e

iii) 

le restrizioni imposte da contratti di leasing, quali quelle riguardanti dividendi, nuovo indebitamento e ulteriori operazioni di leasing.

32. Inoltre, le disposizioni sulle informazioni integrative previste dagli IAS 16, IAS 36, IAS 38, IAS 40 e IAS 41 si applicano ai locatari per i beni acquisiti tramite leasing finanziari.

Leasing operativi

33. I pagamenti per un leasing operativo devono essere rilevati come costo a quote costanti lungo la durata del leasing a meno che vi sia un altro criterio sistematico più rappresentativo delle modalità temporali di godimento dei benefici da parte dell’utilizzatore. ( 6 )

34. Per le operazioni di leasing operativo, i pagamenti per tali operazioni (esclusi i costi per servizi quali l’assicurazione e la manutenzione) sono rilevati come costo con un criterio a quote costanti a meno che vi sia un altro criterio sistematico rappresentativo delle modalità temporali di godimento dei benefici da parte dell’utilizzatore, anche se i pagamenti non sono eseguiti sulla base di quel criterio.

35. Il locatario, oltre quanto previsto dalle disposizioni dello IFRS 7, deve fornire le seguenti informazioni integrative per le operazioni di leasing operativo:

a) 

il totale dei futuri pagamenti minimi dovuti per le operazioni di leasing operativo non annullabili per ciascuno dei seguenti periodi:

i) 

entro un anno;

ii) 

tra uno e cinque anni;

iii) 

oltre cinque anni;

b) 

il totale dei futuri pagamenti minimi derivanti da un subleasing che ci si attende di ricevere per subleasing non annullabili alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ ;

c) 

i pagamenti per leasing e subleasing rilevati come costo nell’esercizio, con valori distinti per i pagamenti minimi dovuti per il leasing, i canoni potenziali di locazione e i pagamenti da subleasing;

d) 

una descrizione generale dei contratti significativi di leasing del locatario includendo, ma non solo, quanto segue:

i) 

il criterio con il quale sono determinati i canoni potenziali di locazione;

ii) 

l’esistenza e i termini dell’opzione di rinnovo o di acquisto e le clausole di indicizzazione; e

iii) 

le restrizioni imposte da contratti di leasing, quali quelle riguardanti dividendi, nuovo indebitamento e ulteriori operazioni di leasing.

LE OPERAZIONI DI LEASING NEL BILANCIO DEI LOCATORI

Leasing finanziari

Rilevazione iniziale

36. I locatori devono rilevare nel loro ►M5  prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ i beni concessi in leasing finanziario ed esporli come credito a un valore uguale all’investimento netto nel leasing.

37. In un leasing finanziario tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà vengono, sostanzialmente, trasferiti dal locatore e, di conseguenza, i canoni derivanti dal leasing sono trattati dal locatore come rimborso del capitale e come provento finanziario al fine di rimborsare e remunerare il locatore per il suo investimento e per i servizi prestati.

38. Costi diretti iniziali sono spesso sostenuti dai locatori e includono somme quali le commissioni, le spese legali e i costi interni che sono ad incremento e direttamente attribuibili alla negoziazione e al perfezionamento di un leasing. Questi escludono le spese generali di gestione quali le spese di vendita e marketing. Per i leasing finanziari diversi da quelli in cui il locatore è produttore o commerciante, i costi diretti iniziali sono inclusi nella valutazione iniziale dei crediti impliciti del leasing finanziario e riducono il valore dei proventi rilevati nel corso del leasing. Il tasso di interesse implicito del leasing è definito in modo tale che i costi diretti iniziali siano inclusi automaticamente nei crediti impliciti del leasing finanziario; non è necessario aggiungerli separatamente. I costi sostenuti dai locatori produttori o commercianti attribuibili alla negoziazione e al perfezionamento di un leasing sono esclusi dalla definizione di costi diretti iniziali. Di conseguenza essi sono esclusi dall’investimento netto nel leasing e sono rilevati come una spesa quando l’utile derivante dalla vendita è rilevato, cosa che per un contratto di leasing finanziario normalmente si verifica all’inizio della decorrenza del leasing.

Valutazioni successive

39. Con riferimento al leasing finanziario, la rilevazione dei proventi finanziari deve essere basata su modalità che riflettano un tasso di rendimento periodico costante sull’investimento netto del locatore.

40. Un locatore deve tendere a ripartire i proventi finanziari sulla durata del leasing con un criterio sistematico e razionale. Questa ripartizione dei proventi si basa su modalità che riflettano un rendimento periodico costante sull’investimento netto del locatore. I canoni di leasing relativi al periodo, esclusi i costi per servizi, sono attribuiti all’investimento lordo del leasing per ridurre sia l’importo capitale sia l’utile finanziario non maturato.

41. Le stime dei valori residui non garantiti utilizzate nel calcolo dell’investimento lordo del locatore in un leasing sono periodicamente riviste. Se c’è stata una riduzione nella stima del valore residuo non garantito, la ripartizione dei proventi nel corso del leasing è rivista e qualsiasi riduzione relativa a importi già imputati è immediatamente rilevata.

41A Un’attività posseduta tramite leasing finanziario, classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), in conformità all’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate deve essere contabilizzata in conformità con tale IFRS.

42. I locatori produttori o commercianti devono rilevare l’utile o la perdita derivante dalla vendita nell’esercizio, secondo quanto previsto dal criterio seguito dall’entità per le normali vendite. Se sono applicati tassi di interesse artificiosamente bassi, l’utile commerciale deve essere limitato a quello che risulterebbe se fosse applicato un tasso di interesse di mercato. I costi sostenuti dai locatori, che siano produttori o commercianti, finalizzati alla negoziazione e al perfezionamento di un leasing devono essere rilevati come un costo quando l’utile derivante dalla vendita è rilevato.

43. Produttori o commercianti spesso offrono ai clienti la scelta tra l’acquisto e la locazione di un bene. Il leasing finanziario di un bene da parte di un locatore che sia produttore o commerciante genera due tipi di proventi:

a) 

l’utile o la perdita equivalente all’utile o alla perdita derivante da una normale vendita del bene a normali prezzi di vendita e tenendo conto di eventuali sconti quantità o commerciali; e

b) 

i proventi finanziari sulla durata del leasing.

44. Il ricavo della vendita rilevato all’inizio della decorrenza di un leasing da un locatore che sia produttore o commerciante è rappresentato dal fair value (valore equo) del bene o, se inferiore, dal valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing che competono al locatore, calcolato a un tasso d’interesse di mercato. Il costo del venduto rilevato all’inizio della decorrenza del leasing è il costo o, se differente, il valore contabile, del bene locato meno il valore attuale del valore residuo non garantito. La differenza tra i ricavi della vendita e il costo del venduto è l’utile della vendita, che è rilevato con il criterio adottato dall’entità per le normali vendite.

45. I locatori produttori o commercianti applicano, a volte, tassi d’interesse artificiosamente bassi allo scopo di attirare i clienti. Al momento della vendita l’utilizzo di tali tassi può generare la rilevazione di una parte eccessiva rispetto ai proventi totali derivanti dall’operazione. Se sono applicati tassi di interesse artificiosamente bassi, l’utile della vendita è limitato a quello che si sarebbe ottenuto se si fosse applicato un tasso di interesse di mercato.

46. I costi sostenuti dai locatori che siano produttori o commercianti finalizzati alla negoziazione e al perfezionamento di un contratto di leasing sono rilevati come costo all’inizio della decorrenza del leasing perché sono principalmente correlati alla realizzazione dell’utile della vendita da parte del produttore o del commerciante.

47. I locatori, oltre a quanto previsto dalle disposizioni dell’IFRS 7, devono fornire le seguenti informazioni per le operazioni di leasing finanziario:

a) 

una riconciliazione tra l’investimento lordo nel leasing alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ e il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ . Inoltre, l’entità deve indicare l’investimento lordo nel leasing e il valore attuale dei crediti per pagamenti minimi dovuti per il leasing alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ per ciascuno dei seguenti periodi:

i) 

entro un anno;

ii) 

tra uno e cinque anni;

iii) 

oltre cinque anni;

b) 

gli utili finanziari non maturati;

c) 

i valori residui non garantiti spettanti al locatore,

d) 

la svalutazione accumulata riferita a pagamenti minimi di leasing inesigibili;

e) 

i canoni potenziali di locazione rilevati come proventi nell’esercizio;

f) 

una descrizione generale dei contratti significativi di leasing del locatore.

48. Come indicatore di crescita è spesso utile menzionare anche l’investimento lordo meno i ricavi differiti su nuove operazioni iscritte nell’esercizio, al netto dei valori per le operazioni di leasing annullate.

Leasing operativi

49. I locatori devono esporre i beni oggetto di operazioni di leasing operativo nei loro stati patrimoniali secondo la natura del bene.

50. I proventi del leasing derivanti da leasing operativi devono essere rilevati a quote costanti per la durata del leasing, a meno che un altro criterio sistematico sia più rappresentativo delle modalità temporali con le quali si riduce il beneficio derivante dall’uso del bene locato. (6) 

51. I costi, compreso l’ammortamento, sostenuti per realizzare i proventi del leasing sono rilevati a ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ . I proventi del leasing (esclusi i corrispettivi per servizi forniti quali l’assicurazione e la manutenzione) sono rilevati a quote costanti per la durata del leasing anche se i corrispettivi hanno un diverso andamento, a meno che un diverso criterio sistematico sia più rappresentativo delle modalità temporali con le quali si riduce il beneficio derivante dall’uso del bene locato.

52. I costi diretti iniziali sostenuti dai locatori nella negoziazione e perfezionamento di un leasing operativo devono essere aggiunti al valore contabile del bene locato e rilevati come costo lungo la durata del leasing con lo stesso criterio di rilevazione dei proventi della locazione.

53. L’ammortamento di beni ammortizzabili locati deve essere effettuato con un criterio coerente con il criterio di ammortamento normalmente utilizzato dal locatore per beni similari, e la quota di ammortamento deve essere determinata con il criterio previsto dallo IAS 16 e dallo IAS 38.

54. Per determinare se un’attività locata ha subito una perdita per riduzione di valore, l’entità applica lo IAS 36.

55. Un locatore produttore o commerciante non rileva gli utili della vendita alla stipula di un leasing operativo perché questo non è equivalente a una vendita.

56. I locatori, oltre a quanto previsto dalle disposizioni dell’IFRS 7, devono fornire le seguenti informazioni per le operazioni di leasing operativo:

a) 

i pagamenti minimi derivanti da un leasing operativo non annullabile, complessivamente e per ciascuno dei seguenti periodi:

i) 

entro un anno;

ii) 

tra uno e cinque anni;

iii) 

oltre cinque anni;

b) 

i canoni potenziali di locazione totali rilevati come proventi nell’esercizio;

c) 

una descrizione generale dei contratti significativi di leasing del locatore.

57. Inoltre, le disposizioni sulle informazioni integrative previste dagli IAS 16, IAS 36, IAS 38, IAS 40 e IAS 41 si applicano ai locatori per i beni concessi tramite leasing operativo.

OPERAZIONI DI VENDITA E RETROLOCAZIONE

58. Un’operazione di vendita e retrolocazione comporta la vendita di un bene e la retrolocazione dello stesso bene. I canoni delle operazioni di leasing e il prezzo di vendita sono, di solito, interdipendenti essendo negoziati congiuntamente. Il trattamento contabile di un’operazione di vendita e retrolocazione dipende dalla relativa tipologia di leasing.

59. Se un’operazione di vendita e retrolocazione corrisponde a un leasing finanziario, qualsiasi eccedenza del corrispettivo di vendita rispetto al valore contabile non deve essere rilevata immediatamente come provento dal venditore-locatario. La sua rilevazione, invece, deve essere differita e imputata lungo la durata del leasing.

60. Se la retrolocazione corrisponde a un leasing finanziario, l’operazione rappresenta un mezzo con il quale il locatore procura mezzi finanziari al locatario, avendo il bene come garanzia. Per tale motivo non è corretto considerare come provento l’eccedenza del corrispettivo di vendita rispetto al valore contabile. Tale eccedenza è differita e imputata lungo la durata del leasing.

61. Se un’operazione di vendita e retrolocazione corrisponde a un leasing operativo, ed è evidente che l’operazione è effettuata al fair value (valore equo), ogni utile o perdita deve essere rilevato immediatamente. Se il prezzo di vendita è inferiore al fair value (valore equo), ogni utile o perdita deve essere rilevato immediatamente, eccetto il caso in cui se la perdita è compensata da futuri canoni delle operazioni di leasing inferiori a livelli di mercato, esso deve essere differito e imputato in proporzione ai canoni delle operazioni di leasing durante il periodo atteso di utilizzo del bene. Se il prezzo di vendita è maggiore del fair value (valore equo), l’eccedenza rispetto al fair value (valore equo) deve essere differita e rilevata con riferimento al medesimo periodo.

62. Se la retrolocazione corrisponde a un leasing operativo, e i canoni delle operazioni di leasing e il prezzo di vendita sono a fair value (valore equo), si è in presenza di una normale operazione di vendita e qualsiasi utile o perdita è rilevato immediatamente.

63. Per le operazioni di leasing operativo, se il fair value (valore equo) al momento della vendita e retrolocazione è minore del valore contabile del bene, la perdita pari alla differenza tra il valore contabile e il fair value (valore equo) deve essere rilevata immediatamente.

64. Per le operazioni di leasing finanziario, non sono necessarie rettifiche di questo tipo a meno che ci sia stata una riduzione di valore, nel qual caso il valore contabile è ridotto al valore recuperabile secondo quanto previsto dallo IAS 36.

65. Le disposizioni sulle informazioni integrative previste per locatari e locatori si applicano allo stesso modo anche alle operazioni di vendita e retrolocazione. La descrizione richiesta dei contratti significativi di leasing comporta l’indicazione delle clausole particolari o inusuali del contratto o delle condizioni delle operazioni di vendita e retrolocazione.

66. Le operazioni di vendita e di retrolocazione possono comportare il criterio della separata informativa contenuto nello IAS 1 Presentazione del bilancio.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

67. Subordinatamente al paragrafo 68, l’applicazione retroattiva del presente Principio è incoraggiata ma non richiesta. Se il presente Principio non è applicato retroattivamente, si ritiene che il saldo delle operazioni di leasing finanziario preesistenti sia stato correttamente determinato dal locatore e successivamente esso deve essere contabilizzato in conformità alle disposizioni del presente Principio.

68. L’entità che abbia precedentemente applicato lo IAS 17 (rivisto nella sostanza nel 1997) deve applicare le modifiche apportate dal presente Principio retroattivamente per tutti i contratti di leasing o, se lo IAS 17 (rivisto nella sostanza nel 1997) non era stato applicato retroattivamente, per tutti i leasing sottoscritti a partire dalla prima applicazione del precedente Principio.

▼M22

68A.   Un’entità deve rivedere la classificazione degli elementi relativi ai terreni di leasing non scaduti alla data in cui adotta le modifiche di cui al paragrafo 69A sulla base delle informazioni esistenti all’inizio di quei leasing. Essa deve rilevare un leasing di recente classificato come leasing finanziario retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori. Tuttavia, se un’entità non possiede le informazioni necessarie ad applicare le modifiche retroattivamente, essa deve:

a) 

applicare le modifiche a quei leasing sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data in cui adotta le modifiche; e

b) 

rilevare l’attività e la passività relativa a un leasing su terreni di recente classificato come leasing finanziario ai propri fair value (valori equi) a tale data; qualsiasi differenza tra quei fair value (valore equo) è rilevata tra gli utili portati a nuovo.

▼B

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

69. L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

▼M22

69A. I paragrafi 14 e 15 sono stati eliminati e i paragrafi 15A e 68A sono stati aggiunti come parte dei Miglioramenti agli IFRS dell'aprile del 2009. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2010 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica le modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼B

SOSTITUZIONE DELLO IAS 17 (RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 1997)

70. Il presente Principio sostituisce lo IAS 17 Leasing (rivisto nella sostanza nel 1997).




PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 18

Ricavi

FINALITÀ

Nel Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio i proventi sono definiti come incrementi dei benefici economici che si manifestano nell’esercizio sotto forma di flussi finanziari in entrata o accrescimenti di attività o diminuzioni di passività e che determinano incrementi di patrimonio netto, diversi dalle contribuzioni dei partecipanti al patrimonio netto. I proventi comprendono sia ricavi sia altri profitti. I ricavi sono proventi che si manifestano nel corso dell’attività ordinaria dell’entità e ai quali ci si riferisce con dizioni differenti quali vendite, commissioni, interessi, dividendi e royalties. La finalità del presente Principio è quella di definire il trattamento contabile dei ricavi derivanti da determinati tipi di operazioni e di fatti.

Il problema principale nella contabilizzazione dei ricavi è la determinazione del momento della rilevazione. I ricavi sono rilevati quando è probabile che i benefici economici futuri saranno fruiti dall’entità e la loro valutazione è attendibile. Il presente Principio identifica i casi nei quali tali criteri sono soddisfatti e, perciò, i ricavi relativi vengono rilevati. Fornisce anche un’indicazione pratica per l’applicazione di questi criteri.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione dei ricavi che derivano dalle seguenti operazioni e fatti:

a) 

la vendita di beni;

b) 

la prestazione di servizi; e

c) 

l’utilizzo, da parte di terzi, di beni dell’entità che generano interessi, royalties e dividendi.

2. Il presente Principio sostituisce lo IAS 18, Rilevazione dei ricavi, approvato nel 1982.

3. I beni considerati comprendono quelli prodotti dall’entità per essere venduti e quelli acquistati per la rivendita, quali merci acquistate da un dettagliante, così come terreni e altri immobili posseduti per essere rivenduti.

4. La prestazione di servizi implica, tipicamente, lo svolgimento da parte dell’entità di un incarico contrattualmente concordato in un periodo fissato di tempo. I servizi possono essere erogati in uno o più esercizi. Alcuni contratti per la prestazione di servizi sono direttamente connessi ai lavori su ordinazione, quali quelli per le prestazioni dei responsabili di progetto e degli architetti. I ricavi che derivano da questi contratti non vengono trattati nel presente Principio, ma secondo le disposizioni riguardanti i lavori su ordinazione di cui allo IAS 11 Lavori su ordinazione.

5. L’uso di beni dell’entità da parte di terzi produce ricavi sotto forma di:

a) 

interessi — addebiti a terzi per l’utilizzo di disponibilità liquide o mezzi equivalenti o di ammontari dovuti all’entità;

b) 

royalties — addebiti a terzi per l’utilizzo di attività a lungo termine appartenenti all’entità, quali brevetti, marchi di fabbrica, diritti d’autore e software per computer; e

c) 

dividendi — distribuzione di utili ai possessori di partecipazioni azionarie in proporzione alla loro quota e al tipo di partecipazioni.

6. Il presente Principio non tratta i ricavi che derivano da:

a) 

contratti di locazione (cfr. IAS 17 Leasing);

b) 

dividendi derivanti da partecipazioni che sono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto (cfr. ►M32  IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture ◄ );

c) 

contratti assicurativi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4, Contratti assicurativi;

d) 

cambiamenti del fair value (valore equo) di attività e passività finanziarie o la loro dismissione (cfr. IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione);

e) 

modificazioni del valore di altre attività correnti;

f) 

rilevazione iniziale e cambiamenti di fair value (valore equo) di attività biologiche connesse all’attività agricola (cfr. IAS 41 Agricoltura);

g) 

rilevazione iniziale dei prodotti agricoli (cfr. IAS 41); e

h) 

estrazione di minerali.

DEFINIZIONI

7. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

I ricavi sono i flussi lordi di benefici economici dell’esercizio derivanti dallo svolgimento dell’attività ordinaria dell’entità, quando tali flussi determinano incrementi del patrimonio netto diversi dagli incrementi derivanti dagli apporti degli azionisti.

▼M33

Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13 Valutazione del fair value.)

▼B

8. I ricavi comprendono solo i flussi lordi di benefici economici ricevuti e ricevibili dall’entità, in nome e per conto proprio. Corrispettivi riscossi per conto terzi quali le imposte sulle vendite, le imposte su beni e servizi e l’imposta sul valore aggiunto non sono benefici economici fruiti dall’entità e non determinano un incremento del patrimonio netto. Per questo motivo essi sono esclusi dai ricavi. Analogamente, in un rapporto di agenzia, le entrate lorde di benefici economici comprendono gli importi riscossi per conto del preponente che non determinano un incremento del patrimonio netto dell’entità. I corrispettivi riscossi per conto del preponente sono esclusi dai ricavi. L’ammontare della provvigione, invece, è un ricavo.

DETERMINAZIONE DEI RICAVI

9. I ricavi devono essere valutati al fair value (valore equo) del corrispettivo ricevuto o spettante. ( 7 )

10. L’ammontare dei ricavi che deriva da un’operazione è determinato, di solito, da un accordo tra l’entità e l’acquirente o l’utilizzatore del bene. Esso viene determinato in base al fair value (valore equo) del corrispettivo ricevuto o spettante tenendo conto del valore di eventuali sconti commerciali e riduzioni legate alla quantità concessi dall’entità.

11. Nella maggior parte dei casi, il corrispettivo è costituito da disponibilità liquide o mezzi equivalenti e l’ammontare dei ricavi è l’importo di disponibilità liquide o mezzi equivalenti ricevuto o spettante. Tuttavia, quando la riscossione di disponibilità liquide o equivalenti è differita, il fair value (valore equo) del corrispettivo può essere minore dell’ammontare nominale delle disponibilità liquide, riscosse o spettanti. Per esempio, un’entità può concedere al compratore un credito senza interessi o accettare un titolo di credito con un interesse minore di quello di mercato come corrispettivo della vendita di merci. Quando l’accordo costituisce, di fatto, un’operazione finanziaria, il fair value (valore equo) del corrispettivo è determinato scontando tutte le future entrate utilizzando un tasso di interesse figurativo. Il tasso di interesse figurativo è quello più distintamente identificabile fra:

a) 

il tasso prevalente per uno strumento simile di un emittente con una situazione finanziaria simile; o

b) 

un tasso di interesse che sconti il valore nominale dello strumento al prezzo di vendita corrente per pagamento in contanti delle merci o dei servizi.

La differenza tra il fair value (valore equo) e il valore nominale del corrispettivo è rilevata come interessi attivi secondo quanto previsto dai paragrafi 29 e 30 in conformità a ciò che è disposto dallo IAS 39.

12. Quando merci o servizi sono scambiati o barattati con merci o servizi che hanno natura e valore simili, lo scambio non è considerato come un’operazione che produce ricavi. Questo è il caso, spesso, di beni di prima necessità, quali petrolio o latte, quando i fornitori scambiano o barattano rimanenze diversamente localizzate per far fronte tempestivamente alla domanda in un particolare luogo. Quando si vendono merci o si prestano servizi in cambio di merci o servizi di diversa natura, lo scambio è considerato un’operazione che produce ricavi. Il ricavo è determinato dal fair value (valore equo) delle merci o dei servizi ricevuti, rettificato dall’importo di eventuali pagamenti in disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Quando il fair value (valore equo) delle merci o dei servizi ricevuti non può essere determinato attendibilmente, il ricavo è calcolato sulla base del fair value (valore equo) delle merci o dei servizi forniti, rettificato dell’importo di eventuali pagamenti in disponibilità liquide o mezzi equivalenti.

IDENTIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

13. I criteri di rilevazione previsti dal presente Principio sono, di solito, applicati distintamente a ogni operazione. Tuttavia, in particolari circostanze, è necessario applicare i criteri di rilevazione alle parti identificabili separatamente di una singola operazione allo scopo di riflettere la sostanza economica dell’operazione stessa. Per esempio, quando il prezzo di vendita di un prodotto comprende un valore identificabile per servizi da prestare successivamente, l’ammontare relativo è differito e rilevato come ricavo nell’esercizio nel quale il servizio è prestato. Viceversa, i criteri di rilevazione sono applicati a una o più operazioni nel loro complesso quando esse sono così strettamente legate che il risultato commerciale non può essere valutato senza fare riferimento alle varie operazioni come a un unico insieme. Per esempio, un’entità può vendere merci e, contemporaneamente, concludere un separato accordo per riacquistare le merci in un momento successivo, in tal modo annullando il risultato dell’operazione; in tali casi le operazioni sono trattate congiuntamente.

VENDITA DI MERCI

14. I ricavi dalla vendita di merci devono essere rilevati quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

l’entità ha trasferito all’acquirente i rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà dei beni;

b) 

l’entità smette di esercitare il solito livello continuativo di attività associate con la proprietà nonché l’effettivo controllo sulla merce venduta;

c) 

l’ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato;

d) 

è probabile che i benefici economici derivanti dall’operazione affluiranno all’entità; e

e) 

i costi sostenuti, o da sostenere, riguardo all’operazione possono essere attendibilmente determinati.

15. La valutazione del momento in cui l’entità ha trasferito all’acquirente i rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà richiede una disamina dei contenuti dell’operazione. Nella maggior parte dei casi, il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con la proprietà coincide con il trasferimento della titolarità, o del possesso, all’acquirente. Questo succede per la maggior parte delle vendite al dettaglio. In altri casi, il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con la proprietà avviene in un momento differente da quello del trasferimento della titolarità o del possesso.

16. Se l’entità conserva rischi significativi connessi con la proprietà, l’operazione non può essere classificata come vendita e non si possono rilevare ricavi. L’entità può conservare in molti modi un rischio significativo legato alla proprietà. Esempi di situazioni nelle quali l’entità può conservare significativi rischi e benefici connessi con la proprietà si hanno:

a) 

quando l’entità mantiene un impegno per risultati insoddisfacenti non coperti dalle normali clausole di garanzia;

b) 

quando il conseguimento di ricavi da una vendita dipende dai ricavi realizzati dall’acquirente dalla vendita dei beni stessi;

c) 

quando è prevista l’installazione dei beni e l’installazione che l’entità non ha ancora completato è una parte importante del contratto; e

d) 

quando l’acquirente ha il diritto di revocare l’acquisto per un motivo specificato nel contratto di vendita e l’entità è incerta sulle probabilità del reso.

17. Solo se l’entità conserva un rischio connesso alla proprietà insignificante, l’operazione è classificata come vendita e il ricavo è rilevato. Per esempio, un venditore può conservare la titolarità della merce esclusivamente a garanzia della sua riscuotibilità. In tal caso, se l’entità ha trasferito i significativi rischi e i vantaggi della proprietà, l’operazione è classificata come vendita e si rileva il relativo ricavo. Un altro esempio di entità che conserva solo rischi irrilevanti connessi alla proprietà è quello di una vendita al dettaglio nella quale viene offerto un rimborso se il cliente non fosse soddisfatto. In tali casi il ricavo è rilevato al momento della vendita se il venditore può effettuare una stima attendibile dei resi futuri, rilevando una passività per i resi basata sull’esperienza e su altri fattori pertinenti.

18. I ricavi sono rilevati solo quando è probabile che i benefici economici derivanti dall’operazione saranno fruiti dall’entità. In alcuni casi, ciò può non essere probabile fino al momento della riscossione del corrispettivo o del venir meno dell’incertezza. Per esempio, può esserci incertezza sul fatto che un’autorità governativa straniera permetterà di trasferire il corrispettivo di una vendita effettuata in un Paese estero. Quando l’autorizzazione sarà stata concessa, l’incertezza sarà risolta e i ricavi potranno essere rilevati. Comunque, quando sussiste una incertezza riguardo alla riscuotibilità di crediti derivanti da un ricavo già rilevato, il valore non recuperabile, o il valore il cui recupero non è più probabile, è rilevato come costo invece che come rettifica del ricavo originariamente rilevato.

19. I ricavi e i costi che sono relativi alla stessa operazione o a un altro fatto sono rilevati simultaneamente; questo processo è comunemente indicato come corrispondenza tra ricavi e costi. I costi, compresi le garanzie e gli altri costi da sostenere dopo la spedizione della merce possono, di solito, essere attendibilmente calcolati quando sono state soddisfatte le altre condizioni per la rilevazione dei ricavi. I ricavi, comunque, non possono essere rilevati quando i costi relativi non possono essere attendibilmente valutati; in tali circostanze un eventuale corrispettivo già ricevuto per la vendita dei beni è rilevato come una passività.

PRESTAZIONE DI SERVIZI

20. Quando il risultato di un’operazione di prestazione di servizi può essere attendibilmente stimato, i ricavi derivanti dall’operazione devono essere rilevati con riferimento allo stadio di completamento dell’operazione alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ . Il risultato di un’operazione può essere attendibilmente stimato quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

l’ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato;

b) 

è probabile che i benefici economici derivanti dall’operazione affluiranno all’entità;

c) 

lo stadio di completamento dell’operazione alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ può essere attendibilmente misurato; e

d) 

i costi sostenuti per l’operazione e i costi da sostenere per completarla possono essere attendibilmente calcolati. ( 8 )

21. La rilevazione dei ricavi con riferimento allo stadio di completamento di un’operazione è spesso indicata come metodo della percentuale di completamento. Applicando questo metodo, i ricavi sono rilevati nel periodo amministrativo nel quale i servizi sono prestati. La rilevazione dei ricavi adottando questo metodo fornisce utili informazioni sull’ammontare dell’attività di prestazione di servizi svolta e sul risultato economico di un esercizio. Anche lo IAS 11 richiede la rilevazione dei ricavi adottando questo metodo. Le disposizioni del presente Principio si applicano, generalmente, alla rilevazione dei ricavi e dei costi associati per un’operazione che comporta la prestazione di servizi.

22. I ricavi sono rilevati solo quando è probabile che i benefici economici derivanti dall’operazione saranno fruiti dall’entità. Tuttavia, quando c’è incertezza sulla recuperabilità di un valore già compreso nei ricavi, il valore non recuperabile o il valore il cui recupero non è più probabile, è rilevato come costo, invece che come rettifica del ricavo originariamente rilevato.

23. L’entità è generalmente in grado di effettuare stime attendibili dopo che sono stati concordati con le controparti coinvolte nell’operazione:

a) 

i diritti che ciascuna delle parti può far valere relativamente al servizio che deve essere prestato e ricevuto dalle controparti;

b) 

il corrispettivo da corrispondere; e

c) 

i modi e i termini dell’adempimento.

Per l’entità è anche, di solito, necessario avere un efficace sistema interno di previsione e rendicontazione interna. L’entità rivede e, quando necessario, modifica le stime dei ricavi nel momento in cui il servizio viene prestato. La necessità di tali revisioni non significa necessariamente che il risultato dell’operazione non possa essere attendibilmente stimato.

24. Lo stadio di completamento di un’operazione può essere determinato con vari metodi. L’entità impiega il metodo che conduce a una determinazione attendibile dei servizi prestati. In relazione al tipo di operazione, i metodi possono essere rappresentati da:

a) 

valutazioni del lavoro svolto;

b) 

servizi resi come percentuale del totale dei servizi che devono essere resi; o

c) 

proporzione tra i costi sostenuti e i costi totali dell’operazione stimati. Soltanto i costi che si riferiscono ai servizi resi a una certa data sono compresi nei costi sostenuti alla stessa data. Soltanto i costi che riflettono servizi prestati o che devono essere prestati sono compresi nei costi totali stimati dell’operazione.

Spesso i pagamenti su stato d’avanzamento dei lavori e gli anticipi ricevuti dai clienti non riflettono i servizi resi.

25. Per ragioni pratiche, quando i servizi sono resi attraverso un numero indeterminato di azioni in un determinato periodo di tempo, i ricavi sono rilevati a quote costanti nel determinato periodo di tempo a meno che sia evidente che altri metodi rappresentano in modo migliore lo stadio di completamento. Quando una particolare azione è molto più importante delle altre, la rilevazione dei ricavi è posticipata fino al momento del verificarsi dell’azione importante.

26. Quando il risultato della prestazione di servizi non può essere attendibilmente stimato, i ricavi devono essere rilevati solo nella misura in cui i costi rilevati saranno recuperabili.

27. Durante le prime fasi dell’operazione, succede spesso che il risultato dell’operazione stessa non possa essere attendibilmente stimato. Ciononostante, può essere probabile che l’entità recupererà i costi dell’operazione sostenuti. Perciò, i ricavi sono rilevati solo fino all’ammontare dei costi sostenuti che si prevede saranno recuperati. Se il risultato dell’operazione non può essere stimato attendibilmente non si possono rilevare utili.

28. Quando il risultato di un’operazione non può essere stimato attendibilmente e non è probabile che i costi sostenuti saranno recuperati, i ricavi non possono essere rilevati e i costi sostenuti sono rilevati come costo. Quando le incertezze che impedivano la stima attendibile del risultato del contratto vengono meno, i ricavi sono rilevati secondo quanto previsto dal paragrafo 20 invece che secondo quanto previsto dal paragrafo 26.

INTERESSI, ROYALTIES E DIVIDENDI

29. I ricavi che derivano dall’utilizzo, da parte di terzi, di beni dell’entità che generano interessi, royalties e dividendi devono essere rilevati secondo quanto previsto dal paragrafo 30 quando:

a) 

è probabile che i benefici economici derivanti dall’operazione affluiranno all’entità; e

b) 

l’ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato.

30. I ricavi devono essere rilevati applicando i seguenti criteri:

a) 

l’interesse deve essere rilevato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo come illustrato nello IAS 39 paragrafi 9 e AG5-AG8;

b) 

le royalties devono essere rilevate con il principio della competenza, secondo la sostanza dell’accordo relativo; e

c) 

i dividendi devono essere rilevati quando si stabilisce il diritto degli azionisti a ricevere il pagamento.

31. [Eliminato]

▼M7

32. Quando, prima dell'acquisizione di un investimento fruttifero, sono maturati interessi non corrisposti, gli interessi successivamente incassati sono ripartiti tra l'esercizio antecedente all'acquisizione e quello successivo; soltanto la quota successiva all'acquisizione è rilevata come ricavo.

▼B

33. Le royalty maturano secondo quanto previsto dall’accordo relativo e sono, solitamente, rilevate con questo criterio a meno che, considerando il contenuto dell’accordo, sia più appropriato rilevare i ricavi adottando un altro criterio sistematico e razionale.

34. I ricavi sono rilevati solo quando è probabile che i benefici economici derivanti dall’operazione saranno fruiti dall’entità. Tuttavia, quando c’è incertezza sulla recuperabilità di un valore già compreso nei ricavi, il valore non recuperabile o il valore il cui recupero non è più probabile, è rilevato come costo, invece che come rettifica del ricavo originariamente rilevato.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

35. Un’entità deve indicare:

a) 

i principi contabili adottati per la rilevazione dei ricavi compresi i metodi adottati per determinare lo stadio di completamento delle operazioni che comportano la prestazione di servizi;

b) 

il valore di ciascuna categoria significativa di ricavi rilevata nell’esercizio, compresi i ricavi derivanti da:

i) 

la vendita di beni;

ii) 

la prestazione di servizi;

iii) 

gli interessi;

iv) 

le royalties;

v) 

dividendi; e

c) 

l’importo dei ricavi derivanti dallo scambio di beni o servizi compresi in ciascuna significativa categoria di ricavi.

36. Si indicano le passività e attività potenziali secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali. Le passività e attività potenziali possono derivare da elementi quali costi di garanzia, rivendicazioni, penalità o possibili perdite.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

37. Il presente Principio entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1o gennaio 1995 o da data successiva.

▼M7

38.  Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate (Modifiche all'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard e allo IAS 27 Bilancio consolidato e separato), pubblicato nel maggio 2008, ha modificato il paragrafo 32. L'entità deve applicare tale modifica prospetticamente a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica le relative modifiche apportate ai paragrafi 4 e 38A dello IAS 27 a un esercizio precedente, essa deve contemporaneamente applicare la modifica apportata al paragrafo 32.

▼M32

41. L’IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, pubblicato a maggio 2011, ha modificato il paragrafo 6(b). Un’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRS 11.

▼M33

42. L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value del paragrafo 7. Un’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRS 13.

▼M31




PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 19

Benefici per i dipendenti

FINALITÀ

1 La finalità del presente Principio è quella di definire le modalità di contabilizzazione e le informazioni integrative relative ai benefici per i dipendenti. Il presente Principio prevede che l’entità rilevi:

(a) 

una passività quando un dipendente ha prestato attività lavorativa in cambio di benefici da erogare in futuro e

(b) 

un costo quando l’entità utilizza i benefici economici derivanti dall’attività lavorativa prestata da un dipendente in cambio di benefici.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2 Il presente Principio deve essere applicato dal datore di lavoro per la contabilizzazione dei benefici per i dipendenti, ad eccezione di quelli ai quali si applica l’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni.

3 Il presente Principio non tratta la rendicontazione del piano di benefici per i dipendenti (vedere IAS 26 Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione).

4 Il presente Principio si applica a tutti i benefici per i dipendenti, inclusi quelli forniti:

(a) 

nell’ambito di piani o altri accordi formalizzati che intercorrono tra l’entità e singoli dipendenti, gruppi di dipendenti o loro rappresentanti;

(b) 

ai sensi di norme legislative, o di accordi settoriali, in base a cui le entità devono contribuire a piani nazionali, statali, settoriali o relativi a più datori di lavoro; o

(c) 

dalle consuetudini non formalizzate che danno origine a un’obbligazione implicita. Le consuetudini non formalizzate danno origine a un’obbligazione implicita quando l’entità non ha alternative realistiche al pagamento di benefici per i dipendenti. Un esempio di obbligazione implicita si ha quando un cambiamento delle consuetudini non formalizzate dell’entità danneggerebbe in modo inaccettabile i suoi rapporti con i dipendenti.

5 I benefici per i dipendenti comprendono:

(a) 

benefici a breve termine per i dipendenti, come quelli riportati di seguito, se si prevede che siano liquidati interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio nel quale i dipendenti prestano i relativi servizi:

(i) 

salari, stipendi e contributi per oneri sociali;

(ii) 

indennità sostitutive di ferie e di assenze per malattia;

(iii) 

compartecipazione agli utili e piani di incentivazione; e

(iv) 

benefici non monetari (quali assistenza medica, abitazione, auto aziendale e beni o servizi gratuiti o a prezzi ridotti) per i dipendenti in servizio;

(b) 

benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, quali:

(i) 

benefici pensionistici (per esempio, pensioni e pagamenti in un’unica soluzione al momento del pensionamento); e

(ii) 

altri benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, quali assicurazioni sulla vita e assistenza medica;

(c) 

altri benefici a lungo termine per i dipendenti, quali:

(i) 

assenze a lungo termine retribuite quali permessi legati all’anzianità di servizio o disponibilità di periodi sabbatici;

(ii) 

anniversari o altri benefici legati all’anzianità di servizio; e

(iii) 

benefici per invalidità permanente; e

(d) 

benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro.

6 I benefici per i dipendenti comprendono benefici erogati ai dipendenti o alle persone a loro carico e possono essere liquidati per mezzo di pagamenti (o con la fornitura di beni o servizi) effettuati direttamente ai dipendenti, al coniuge, ai figli o ad altre persone a loro carico o a terzi, quali società assicuratrici.

7 Un dipendente può prestare la propria attività lavorativa a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo indeterminato, occasionalmente o a tempo determinato. Per le finalità del presente Principio, tra i dipendenti sono inclusi gli amministratori e il personale direttivo.

DEFINIZIONI

8 I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Definizioni di benefici per i dipendenti
I benefici per i dipendenti sono tutti i tipi di remunerazione erogata da un’entità in cambio dell’attività lavorativa svolta dai dipendenti o in virtù della cessazione del rapporto di lavoro.
I benefici a breve termine per i dipendenti sono benefici per i dipendenti (diversi dai benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro) che si prevede siano liquidati interamente entro dodici mesi dal termine dell’esercizio nel quale i dipendenti hanno prestato la relativa attività lavorativa.
I benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro sono benefici per i dipendenti (diversi dai benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro e dai benefici a breve termine per i dipendenti) dovuti dopo la conclusione del rapporto di lavoro.
Gli altri benefici a lungo termine per i dipendenti sono tutti i benefici per i dipendenti diversi dai benefici a breve termine, dai benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro e dai benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro.
I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro sono benefici per i dipendenti erogati in cambio della cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente, quale risultato:
(a) 

della decisione dell’entità di concludere il rapporto di lavoro con un dipendente prima della normale data di pensionamento; o

(b) 

della decisione di un dipendente di accettare un'offerta di benefici in cambio della cessazione del rapporto di lavoro.

Definizioni relative alla classificazione di piani
I piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro sono accordi, formalizzati o non formalizzati, in virtù dei quali l’entità fornisce, a uno o più dipendenti, benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro.
I piani a contribuzione definita sono piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro in base a cui l’entità versa dei contributi fissati a una entità distinta (un fondo) e non avrà un’obbligazione legale o implicita a pagare ulteriori contributi se il fondo non disponesse di attività sufficienti a pagare tutti i benefici per i dipendenti relativi all’attività lavorativa svolta nell’esercizio corrente e in quelli precedenti.
I piani a benefici definiti sono piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro diversi dai piani a contribuzione definita.
I piani relativi a più datori di lavoro sono piani a contribuzione definita (diversi dai piani statali) o piani a benefici definiti (diversi dai piani statali) che:
(a) 

mettono insieme le attività conferite da diverse entità non soggette a controllo comune; e

(b) 

utilizzano tali attività per erogare benefici ai dipendenti di diverse entità determinando i livelli di contributi e benefici indipendentemente dall’identità dell’entità che impiega i dipendenti.

Definizioni relative alla passività (attività) netta per piani a benefici definiti
La passività (attività) netta per benefici definiti è il disavanzo o l’avanzo, rettificato per l'effetto della limitazione di un’attività netta per benefici definiti al massimale di attività.
Il disavanzo o l’avanzo è:
(a) 

il valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti dedotto il

(b) 

fair value (valore equo) delle (eventuali) attività a servizio del piano.

Il massimale di attività è il valore attuale di ogni beneficio economico disponibile sotto forma di rimborsi dal piano o di riduzioni dei contributi futuri al piano.
Il valore attuale di un’obbligazione per benefici definiti è il valore attuale, senza deduzione di alcuna attività a servizio del piano, dei pagamenti futuri previsti come necessari per estinguere l’obbligazione derivante dall’attività lavorativa svolta dal dipendente nell’esercizio corrente e in quelli precedenti.
Le attività a servizio del piano comprendono:
(a) 

attività detenute da un fondo di benefici a lungo termine per i dipendenti; e

(b) 

polizze d’assicurazione che soddisfano i requisiti richiesti.

Le attività detenute da un fondo di benefici a lungo termine per i dipendenti sono attività (diverse dagli strumenti finanziari non trasferibili emessi dall’entità che redige il bilancio) che:
(a) 

sono detenute da un’entità (un fondo) giuridicamente distinta dall’entità che redige il bilancio e che esiste solamente per pagare o accantonare i benefici per i dipendenti; e

(b) 

possono essere utilizzate, esclusivamente, per pagare o accantonare i benefici per i dipendenti, non sono disponibili per i creditori dell’entità che redige il bilancio (anche nel caso di fallimento) e non possono essere restituite all’entità che redige il bilancio, a meno che:

(i) 

le restanti attività del fondo siano sufficienti a soddisfare tutte le obbligazioni del piano o dell’entità che redige il bilancio relative ai benefici per i dipendenti; o

(ii) 

le attività sono restituite all’entità che redige il bilancio al fine di rimborsarle i benefici a favore dei dipendenti già pagati.

La polizza assicurativa che soddisfa i requisiti richiesti è una polizza ( *1 ) emessa da una società assicuratrice che non è parte correlata (come definita nello IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate) dell’entità che redige il bilancio, se i corrispettivi della polizza:
(a) 

possono essere utilizzati solo per pagare o accantonare i benefici per i dipendenti sulla base di un piano a benefici definiti; e

(b) 

non sono disponibili per i creditori dell’entità che redige il bilancio (anche nel caso di fallimento) e non possono essere pagati all’entità che redige il bilancio, a meno che:

(i) 

i corrispettivi rappresentino un surplus di attività non necessarie alla società assicuratrice per soddisfare tutte le obbligazioni relative ai benefici per i dipendenti; o

(ii) 

i corrispettivi sono restituiti all’entità che redige il bilancio al fine di rimborsarle i benefici a favore dei dipendenti già pagati.

Il fair value (valore equo) è il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.
Definizioni relative al costo dei benefici definiti
Il costo relativo alle prestazioni di lavoro comprende:
(a) 

il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti, che è l’incremento del valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti risultante dall’attività lavorativa svolta dal dipendente nell’esercizio corrente;

(b) 

il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate, che è la variazione del valore attuale dell’obbligazione per benefici definiti relativa all’attività lavorativa svolta dal dipendente negli esercizi precedenti, derivante da una modifica del piano (l’introduzione o il ritiro di un piano a benefici definiti o sue modifiche) o da una sua riduzione (una riduzione significativa apportata dall’entità nel numero di dipendenti compresi nel piano); e

(c) 

gli utili o le perdite al momento dell’estinzione.

Gli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti è la variazione, nel corso dell’esercizio, della passività (attività) netta per benefici definiti derivanti dal passare del tempo.
Le rivalutazioni della passività (attività) netta per benefici definiti comprendono:
(a) 

utili e perdite attuariali;

(b) 

il rendimento delle attività a servizio del piano, esclusi gli importi compresi negli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti; e

(c) 

qualsiasi variazione nell'effetto del massimale di attività, esclusi gli importi compresi negli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti.

Gli utili e le perdite attuariali sono variazioni nel valore attuale dell’obbligazione per benefici definiti risultante da:
(a) 

le rettifiche basate sull’esperienza passata (gli effetti delle differenze tra le precedenti ipotesi attuariali e quanto si è effettivamente verificato); e

(b) 

gli effetti di modifiche nelle ipotesi attuariali.

Il rendimento delle attività a servizio del piano è dato dall’interesse, dai dividendi e da altri ricavi derivanti dalle attività a servizio del piano insieme a utili o perdite realizzati o non realizzati sulle attività a servizio del piano, dedotti:
(a) 

i costi di gestione delle attività a servizio del piano; e

(b) 

qualsiasi imposta dovuta dal piano stesso, diversa dalle imposte incluse nelle ipotesi attuariali utilizzate per determinare il valore attuale dell’obbligazione per benefici definiti.

L’estinzione è un’operazione che elimina tutte le ulteriori obbligazioni legali o implicite relative a tutti i benefici previsti da un piano a benefici definiti, o ad una parte di essi, che è diversa da un pagamento di benefici a dipendenti, o per conto di essi, riportato nelle condizioni del piano e incluso nelle ipotesi attuariali.

BENEFICI A BREVE TERMINE PER I DIPENDENTI

9 I benefici a breve termine per i dipendenti includono benefici come i seguenti, se si prevede che siano liquidati interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio nel quale i dipendenti prestano i servizi corrispondenti:

(a) 

salari, stipendi e contributi per oneri sociali;

(b) 

indennità sostitutive di ferie e di assenze per malattia;

(c) 

compartecipazione agli utili e piani di incentivazione; e

(d) 

benefici non monetari (quali assistenza medica, abitazione, auto aziendale e beni o servizi gratuiti o a prezzi ridotti) per i dipendenti in servizio.

10 L’entità non deve riclassificare un beneficio a breve termine per i dipendenti se le aspettative dell'entità in merito ai tempi di estinzione cambiano temporaneamente. Tuttavia, se le caratteristiche del beneficio cambiano (per esempio, si passa da un beneficio non accumulabile a un beneficio accumulabile) o se un cambiamento nelle aspettative in merito ai tempi di estinzione non è temporaneo, l'entità deve valutare se il beneficio soddisfa ancora la definizione di beneficio a breve termine per i dipendenti.

Rilevazione e valutazione

Benefici a breve termine per i dipendenti

11 L’entità deve rilevare nel seguente modo l’ammontare non attualizzato dei benefici a breve termine che si prevede dovranno essere pagati al dipendente in cambio dell’attività lavorativa prestata dal dipendente durante un periodo amministrativo:

(a) 

come passività (accantonamento di costi) dopo aver dedotto qualsiasi importo già corrisposto. Se l’importo già corrisposto è maggiore dell’ammontare non attualizzato dei benefici, l’entità deve rilevare la differenza come una attività (risconto attivo) nella misura in cui il pagamento anticipato determinerà, per esempio, una riduzione dei pagamenti futuri o un rimborso;

(b) 

come costo, a meno che un altro IFRS richieda o consenta l’inclusione dei benefici nel costo di un’attività (vedere, per esempio, IAS 2 Rimanenze e IAS 16 Immobili, impianti e macchinari).

12 I paragrafi 13, 16 e 19 spiegano come l’entità deve applicare il paragrafo 11 nel caso di benefici a breve termine per i dipendenti sotto forma di assenze retribuite, compartecipazione agli utili e piani di incentivazione.

Brevi assenze retribuite

13 L’entità deve rilevare il costo previsto dei benefici a breve termine per i dipendenti sotto forma di assenze retribuite, come definite nel paragrafo 11, nel seguente modo:

(a) 

nel caso di assenze retribuite accumulabili, nel momento in cui è resa dal dipendente l’attività lavorativa che fa maturare il diritto a godere, in futuro, assenze retribuite;

(b) 

nel caso di assenze retribuite non accumulabili, quando le assenze si verificano.

14 L’entità può retribuire le assenze dei dipendenti per diversi motivi tra i quali ferie, malattia e invalidità temporanea, maternità o paternità, servizi nelle corti di giustizia e servizio militare. Il diritto alle assenze retribuite rientra in due categorie differenti:

(a) 

accumulabili; e

(b) 

non accumulabili.

15 Le assenze retribuite accumulabili sono quelle portate a nuovo e possono essere utilizzate negli esercizi successivi se, nell’esercizio di maturazione, il diritto non è stato esercitato completamente. Le assenze retribuite accumulabili possono essere acquisite (in altre parole, i dipendenti, al momento di lasciare l’entità, hanno diritto a un pagamento in contanti per il diritto non esercitato) o non acquisite (quando i dipendenti, al momento di lasciare l’entità, non hanno diritto a pagamenti in contanti per il diritto non esercitato). L’obbligazione sorge nel momento in cui è resa dal dipendente l’attività lavorativa che fa maturare il diritto a future assenze retribuite. L’obbligazione esiste, ed è rilevata, anche se le assenze retribuite sono non acquisite, sebbene la possibilità che i dipendenti possano lasciare il lavoro prima di aver esercitato il diritto maturato non acquisito influenzi la valutazione dell’obbligazione.

16 L’entità deve valutare il costo previsto delle assenze retribuite accumulabili come importo aggiuntivo che prevede di dover pagare per le assenze maturate ma non godute alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento.

17 Il metodo specificato nel paragrafo precedente valuta l’obbligazione in base all’ammontare dei pagamenti addizionali previsti per il solo fatto che il beneficio è accumulabile. In molti casi, per l’entità può non essere necessario fare calcoli dettagliati per valutare che non ci sarà un’obbligazione rilevante per le assenze retribuite non godute. Per esempio, è probabile che l’obbligazione relativa alle assenze per malattia sia rilevante solo in presenza di un accordo, formalizzato o non formalizzato, in base al quale le assenze per malattia non utilizzate possono essere godute come ferie annuali retribuite.

Esempio illustrativo dei paragrafi 16 e 17

Un’entità ha 100 dipendenti, ciascuno dei quali ha diritto, ogni anno, a cinque giorni lavorativi retribuiti di assenza per malattia. Le assenze per malattia non utilizzate possono essere riutilizzate per un anno. Le assenze per malattia vengono prima sottratte da quelle maturate nell’anno in corso e poi da un eventuale saldo portato a nuovo dall’anno precedente (criterio LIFO). Il 31 dicembre dell’anno 20X1, ogni dipendente ha mediamente due giorni di diritto non utilizzato. L’entità si attende che nel 20X2, sulla base dell’esperienza passata che si ritiene ancora valida, 92 dipendenti si assenteranno dal lavoro per malattia per non più di cinque giorni retribuiti e che i restanti 8 dipendenti faranno un periodo medio di assenza di sei giorni e mezzo ciascuno.

L’entità prevede di pagare 12 giorni addizionali di assenza retribuita per malattia in seguito al diritto non utilizzato che è maturato al 31 dicembre 20X1 (un giorno e mezzo per ciascuno degli 8 dipendenti). Perciò, l’entità rileva una passività corrispondente a 12 giorni di assenza retribuita per malattia.

18 Le assenze retribuite non accumulabili non si portano a nuovo negli esercizi successivi: esse si estinguono se il diritto relativo all’esercizio corrente non è utilizzato completamente e, al momento di lasciare l’entità, non danno diritto a ricevere un pagamento monetario in cambio del diritto non utilizzato. È quanto di solito accade nel caso di assenze per malattia (nella misura in cui il diritto relativo agli esercizi passati che non è stato utilizzato non incrementa il diritto relativo agli esercizi futuri), assenze per maternità o paternità e assenze retribuite per servizio nelle corti di giustizia o per servizio militare. L’entità non rileva alcuna passività o costo fino al momento dell’assenza per il fatto che l’attività lavorativa prestata dal dipendente non determina un beneficio maggiore.

Compartecipazione agli utili e piani di incentivazione

19 L’entità deve rilevare il costo previsto relativo alla compartecipazione agli utili e ai pagamenti per incentivi come definiti dal paragrafo 11 quando, e solo quando:

(a) 

essa ha un’obbligazione attuale, legale o implicita, a eseguire tali pagamenti come conseguenza di eventi passati; e

(b) 

può essere effettuata una stima attendibile dell’obbligazione.

Esiste un’obbligazione attuale quando, e solo quando, l’entità non ha alternative realistiche all’effettuazione dei pagamenti.

20 Nell’ambito di alcuni piani di compartecipazione agli utili i dipendenti ricevono una quota degli utili solo se rimangono in servizio per un periodo stabilito. Tali piani fanno sorgere un’obbligazione implicita man mano che i dipendenti prestano il loro lavoro che aumenta l’ammontare che deve essere pagato se rimangono in servizio fino al termine del periodo stabilito. La valutazione di tali obbligazioni implicite riflette la possibilità che alcuni dipendenti possano lasciare l’entità senza ricevere i pagamenti derivanti dalla compartecipazione agli utili.

Esempio illustrativo del paragrafo 20

Un piano di compartecipazione agli utili prevede che l’entità versi una parte stabilita dell’utile dell’esercizio ai dipendenti che hanno lavorato per tutto l’anno. Se nessun dipendente lascia l’azienda durante l’anno, il totale dei pagamenti relativi alla compartecipazione agli utili sarà il 3 per cento dell’utile. L’entità stima che la rotazione del personale ridurrà i pagamenti al 2,5 per cento dell’utile.

L’entità rileva una passività e un costo pari al 2,5 per cento dell’utile.

21 L’entità può non avere nessuna obbligazione legale a pagare un incentivo. Tuttavia, a volte, può avere la consuetudine di pagare incentivi. In tali casi, essa ha un’obbligazione implicita, poiché non ha alternative realistiche al pagamento dell’incentivo. La valutazione dell’obbligazione implicita riflette la possibilità che alcuni dipendenti possano lasciare l’entità senza ricevere un incentivo.

22 L’entità può compiere una stima attendibile della sua obbligazione legale o implicita nell’ambito di un piano di compartecipazione agli utili o di incentivazione quando, e solo quando:

(a) 

le condizioni formali del piano contengono una formula per determinare l’ammontare del beneficio;

(b) 

l’entità determina gli ammontari da pagare prima che il bilancio sia autorizzato alla pubblicazione; o

(c) 

l’esperienza passata fornisce una chiara evidenza dell’ammontare dell’obbligazione implicita dell’entità.

23 Nell’ambito di piani di compartecipazione agli utili e di incentivazione l’obbligazione deriva dall’attività lavorativa prestata dal dipendente e non da un’operazione con i soci. L’entità, quindi, rileva il costo dei piani di compartecipazione agli utili e di incentivazione come costo e non come distribuzione di utili.

24 Se non si prevede che i pagamenti per compartecipazione agli utili e per incentivi siano regolati interamente entro i dodici mesi successivi al termine dell’esercizio nel quale i dipendenti hanno svolto la relativa attività lavorativa, essi rappresentano altri benefici a lungo termine per i dipendenti (vedere paragrafi 153-158).

Informazioni integrative

25 Sebbene il presente Principio non richieda specifiche informazioni integrative sui benefici a breve termine per i dipendenti, esse possono essere richieste da altri IFRS. Per esempio, lo IAS 24 richiede indicazioni sui benefici per i dipendenti a favore di dirigenti con responsabilità strategiche. Lo IAS 1 Presentazione del bilancio richiede l’indicazione dei costi dei benefici per i dipendenti.

BENEFICI SUCCESSIVI ALLA FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO: DISTINZIONE TRA PIANI A CONTRIBUZIONE DEFINITA E PIANI A BENEFICI DEFINITI

26 I benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro includono benefici quali:

(a) 

benefici pensionistici (per esempio, pensioni e pagamenti in un’unica soluzione al momento del pensionamento); e

(b) 

altri benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, quali assicurazioni sulla vita e assistenza medica.

Gli accordi in base ai quali l’entità eroga benefici successivi al rapporto di lavoro sono piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. L’entità applica il presente Principio a tutti questi accordi indipendentemente dal fatto che essi implichino la costituzione di un’entità distinta che riceva i contributi ed eroghi i benefici.

27 I piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro sono classificati come piani a contribuzione definita o come piani a benefici definiti, a seconda della sostanza economica del piano, la quale dipende dai principali termini e condizioni del piano stesso.

28 Nei piani a contribuzione definita, l’obbligazione legale o implicita dell’entità è limitata all’ammontare dei contributi da versare al fondo sulla base dell’accordo. L’ammontare dei benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro ricevuti dal dipendente è determinato, quindi, dall’ammontare di contributi pagati dall’entità (e a volte anche dal dipendente) a un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro o a una società assicuratrice, insieme ai rendimenti derivanti dall’investimento dei contributi. Di conseguenza, il rischio attuariale (che i benefici siano inferiori a quelli attesi) e il rischio di investimento (che le attività investite siano insufficienti a soddisfare i benefici attesi) ricadono, nella sostanza, sul dipendente.

29 Esempi di situazioni in cui l’obbligazione dell’entità non si limita all’ammontare di contributi da versare, in base all’accordo, al fondo si hanno quando l’entità ha un’obbligazione legale o implicita derivante da:

(a) 

una formula per la determinazione dei benefici del piano che non è legata unicamente all’ammontare dei contributi e richiede all’entità di erogare ulteriori contributi se le attività non sono sufficienti a soddisfare i benefici nella formula per la determinazione dei benefici del piano;

(b) 

una garanzia, diretta o indiretta attraverso un piano, di un determinato rendimento sui contributi; o

(c) 

quelle prassi informali che danno origine a un’obbligazione implicita. Per esempio, se un’entità ha garantito nel passato benefici crescenti agli ex dipendenti per compensare l’inflazione, può sorgere un’obbligazione implicita, anche se non esiste un’obbligazione legale.

30 Nell’ambito di piani a benefici definiti:

(a) 

l’obbligazione dell’entità consiste nel concedere i benefici concordati per i dipendenti in servizio e per gli ex dipendenti; e

(b) 

il rischio attuariale (che i benefici siano più costosi del previsto) e il rischio dell’investimento ricadono, in sostanza, sull’entità. Se i valori attuariali o quelli relativi agli investimenti sono inferiori alle attese, il valore dell’obbligazione dell’entità può essere aumentato.

31 I paragrafi 32-49 spiegano la distinzione fra piani a contribuzione definita e piani a benefici definiti nel contesto di piani relativi a più datori di lavoro, piani statali e benefici assicurati.

Piani relativi a più datori di lavoro

32 L’entità deve classificare un piano relativo a più datori di lavoro come un piano a contribuzione definita o come un piano a benefici definiti in base alle condizioni del piano (includendo eventuali obbligazioni implicite che vadano al di là delle condizioni formali).

33 Se l’entità partecipa a un piano a benefici definiti relativo a più datori di lavoro, a meno che non si applichi il paragrafo 34, essa deve:

(a) 

contabilizzare, con criterio proporzionale, l’obbligazione per benefici definiti, le attività a servizio del piano e il costo associato al piano con le stesse modalità dei piani a benefici definiti; e

(b) 

fornire l’informativa richiesta dai paragrafi 135-148 (escluso il paragrafo 148(d)).

34 Quando, con riguardo a un piano a benefici definiti relativo a più datori di lavoro, non è disponibile un’informativa sufficiente per adottare le modalità di contabilizzazione dei piani a benefici definiti, l’entità deve:

(a) 

contabilizzare il piano secondo quanto previsto dai paragrafi 51 e 52 come se fosse un piano a contribuzione definita e

(b) 

presentare le informazioni integrative richieste dal paragrafo 148.

35 Un esempio di piano a benefici definiti relativo a più datori di lavoro si ha quando:

(a) 

il piano è finanziato con un criterio a ripartizione (pay-as-you-go): i contributi sono fissati a un livello che si prevede sufficiente a pagare i benefici dovuti nello stesso esercizio; e i benefici futuri maturati nell’esercizio corrente saranno pagati dai contributi futuri; e

(b) 

i benefici per i dipendenti dipendono dalla durata della loro anzianità di servizio e le entità che partecipano al piano non hanno reali possibilità di recedere dal piano senza pagare un contributo per i benefici acquisiti dai dipendenti fino alla data del recesso. Un piano di questo tipo genera un rischio attuariale per l’entità: se il costo finale dei benefici già maturati alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento è superiore alle previsioni, l’entità dovrà aumentare i suoi contributi o convincere i dipendenti ad accettare una riduzione dei benefici. Tale piano è, quindi, un piano a benefici definiti.

36 Quando, con riguardo a un piano a benefici definiti relativo a più datori di lavoro, sono disponibili sufficienti informazioni, l’entità contabilizza, con criterio proporzionale, la sua obbligazione per benefici definiti, le attività a servizio del piano e il costo successivo alla fine del rapporto di lavoro associato al piano con le stesse modalità dei piani a benefici definiti. Tuttavia, l’entità può non essere in grado di identificare con sufficiente attendibilità, ai fini di una corretta contabilizzazione, la situazione patrimoniale-finanziaria sottostante e il risultato economico del piano che, proporzionalmente, le spettano. Questo può verificarsi se:

(a) 

il piano espone le entità che vi aderiscono a rischi attuariali relativi ai dipendenti in servizio e agli ex dipendenti di altre entità, con la conseguenza che non esiste un criterio coerente e attendibile per allocare l’obbligazione, le attività a servizio del piano e il costo alle singole entità che partecipano al piano o

(b) 

l’entità non ha accesso a sufficienti informazioni sul piano per soddisfare le disposizioni del presente Principio.

In questi casi, l’entità contabilizza il piano come se fosse un piano a contribuzione definita e fornisce le informazioni richieste dal paragrafo 148.

37 Può sussistere un accordo contrattuale tra il piano relativo a più datori di lavoro e i suoi partecipanti che determina come l’eccedenza nel piano sarà ridistribuita ai partecipanti (o il deficit consolidato). Un partecipante in un piano relativo a più datori di lavoro con tale accordo che contabilizza il piano come un piano a contribuzione definita secondo il paragrafo 34 deve rilevare l’attività o la passività che deriva dall’accordo contrattuale e i proventi od oneri che ne risultano nel conto economico.

Esempio illustrativo del paragrafo 37

Un’entità partecipa a un piano a benefici definiti relativo a più datori di lavoro che non prepara valutazioni del piano in base allo IAS 19. Esso quindi contabilizza il piano come se fosse un piano a contribuzione definita. Una valutazione di contribuzione al fondo, non fatta secondo lo IAS 19, mostra un deficit di CU100 milioni* nel piano. Il piano ha accettato secondo il contratto un piano di contribuzioni con i datori di lavoro partecipanti al piano che elimineranno il deficit nei prossimi cinque anni. I contributi totali dell’entità secondo il contratto sono pari a CU8 milioni.

L’entità rileva una passività per i contributi rettificati per il valore temporale del denaro e una stessa spesa nel conto economico.

38 I piani relativi a più datori di lavoro sono distinti dai piani associativi. Un piano associativo è una semplice aggregazione dei piani dei datori di lavoro fatta per consentire loro di mettere in comune le loro attività a fini di investimento e di ridurre i costi di gestione e amministrazione dell’investimento, mantenendo distinti i propri diritti a esclusivo beneficio dei propri dipendenti. I piani associativi non pongono particolari problemi contabili poiché le informazioni per la contabilizzazione sono facilmente disponibili così come per ogni altro piano e perché tali piani non espongono le entità partecipanti ai rischi attuariali relativi ai dipendenti in servizio e a quelli in pensione appartenenti ad altre entità. Le definizioni del presente Principio richiedono che l’entità classifichi un piano associativo come un piano a contribuzione definita o a benefici definiti in accordo con le condizioni del piano (inclusa ogni obbligazione implicita che va al di là delle condizioni formali).

39 Nello stabilire quando rilevare, e come valutare, una passività relativa all’estinzione di un piano a benefici definiti relativo a più datori di lavoro, o il ritiro dell’entità da un piano a benefici definiti relativo a più datori di lavoro, l’entità deve applicare lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali.

Piani a benefici definiti che condividono i rischi tra entità sotto controllo comune

40 I piani a benefici definiti che condividono i rischi tra entità sotto controllo comune, per esempio una controllante e le sue controllate, non sono piani relativi a più datori di lavoro.

41 Un’entità che partecipa a tale piano deve ottenere informazioni in merito al piano nel suo complesso valutato secondo il presente Principio sulla base di ipotesi che si applicano al piano nel suo complesso. Se esiste un accordo contrattuale o una prassi consolidata per addebitare a singole entità del gruppo il costo netto del piano a benefici definiti nel suo complesso, secondo quanto previsto dallo IAS 19, l’entità deve rilevare nel bilancio individuale o separato il costo netto del piano a benefici definiti così addebitato. Se non esiste tale accordo o prassi, il costo netto del piano a benefici definiti deve essere rilevato nel bilancio individuale o separato dell’entità del gruppo che è legalmente il datore di lavoro che sponsorizza il piano. Le altre entità del gruppo devono, nei loro bilanci separati o individuali, rilevare un costo pari al loro contributo dovuto per l’esercizio.

42 Una partecipazione in tale piano è un’operazione con parti correlate per ogni entità del gruppo. Un’entità quindi, nel suo bilancio separato o individuale, deve riportare le informazioni richieste dal paragrafo 149.

Piani statali

43 L’entità deve contabilizzare un piano statale con le stesse modalità dei piani relativi a più datori di lavoro (vedere paragrafi 32-39).

44 I piani statali sono previsti dalla legislazione per tutte le entità (o tutte le entità di una particolare categoria, per esempio un settore specifico) e sono gestiti da enti pubblici nazionali o locali o da un altro organismo (per esempio un’agenzia autonoma creata appositamente) non sottoposti al controllo o all’influenza dell’entità che redige il bilancio. Alcuni piani predisposti dall’entità erogano sia benefici obbligatori, a sostituzione di benefici che, altrimenti, sarebbero forniti da un piano statale, sia ulteriori benefici volontari. Tali piani non sono piani statali.

45 I piani statali sono classificati come piani a benefici definiti o piani a contribuzione definita, a seconda dell’obbligazione assunta dall’entità in base al piano. Molti piani statali sono finanziati con un criterio a ripartizione (pay-as-you-go): i contributi sono fissati a un livello che si prevede sufficiente a pagare i benefici richiesti dovuti nello stesso esercizio; i benefici futuri maturati nell’esercizio corrente saranno pagati dai contributi futuri. Nella maggior parte dei piani statali, tuttavia, l’entità non ha un’obbligazione legale o implicita a pagare quei benefici futuri: la sua sola obbligazione consiste nel pagamento dei contributi a man a mano che diventano dovuti e se l’entità smette di impiegare partecipanti al piano statale non ha nessuna obbligazione a pagare i benefici acquisiti dai propri dipendenti negli anni precedenti. Per questo motivo, i piani statali sono, di solito, piani a contribuzione definita. Tuttavia, nei casi in cui un piano statale è un piano a benefici definiti, l’entità applica i paragrafi 32-39.

Benefici assicurati

46 L’entità può pagare premi assicurativi per finanziare un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. L’entità deve considerare tale piano come un piano a contribuzione definita salvo che essa abbia (direttamente o, indirettamente, attraverso il piano) un’obbligazione legale o implicita:

(a) 

a pagare direttamente i benefici a favore dei dipendenti quando sono dovuti o

(b) 

a pagare ulteriori importi se l’assicuratore non paga tutti i futuri benefici per i dipendenti relativi all’attività lavorativa prestata dai dipendenti nell’esercizio corrente e in quelli precedenti.

Se l’entità continua ad avere tale obbligazione legale o implicita, deve considerare il piano come un piano a benefici definiti.

47 I benefici assicurati da una polizza assicurativa non devono necessariamente avere una relazione diretta o immediata con l’obbligazione dell’entità per benefici per i dipendenti. I piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro che comprendono polizze assicurative sono soggetti alle stesse distinzioni tra contabilizzazione e finanziamento degli altri piani finanziati.

48 Quando l’entità finanzia un’obbligazione per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro versando i contributi a una polizza assicurativa che genera per l’entità (direttamente o indirettamente con il piano, attraverso il meccanismo di fissazione dei premi futuri o attraverso il rapporto di una parte correlata con l’assicuratore) un’obbligazione legale o implicita, il pagamento dei premi non equivale a un accordo a contribuzione definita. Ne consegue che l’entità:

(a) 

contabilizza la polizza assicurativa che soddisfa i requisiti richiesti come attività a servizio del piano (vedere paragrafo 8); e

(b) 

rileva le altre polizze assicurative come diritti di indennizzo (se soddisfano i criteri indicati nel paragrafo 116).

49 Quando una polizza assicurativa è intestata a un singolo partecipante al piano o a un gruppo di partecipanti al piano e l’entità non ha nessuna obbligazione legale o implicita a garantire un’eventuale perdita sulla polizza, non esiste per l’entità un’obbligazione a pagare benefici per i dipendenti e solo l’assicuratore ha questa responsabilità. Il pagamento di premi fissi relativo a tali contratti rappresenta, sostanzialmente, l’estinzione dell’obbligazione per i benefici per i dipendenti, piuttosto che un investimento per far fronte a tale obbligazione. Di conseguenza, l’entità non ha più un’attività o una passività. Quindi, un’entità considera tali pagamenti come contributi a un piano a contributi definiti.

BENEFICI SUCCESSIVI ALLA FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO: PIANI A CONTRIBUZIONE DEFINITA

50 La contabilizzazione di piani a contribuzione definita è semplice perché, per ogni esercizio, l’obbligazione dell’entità che redige il bilancio è determinata sulla base dei contributi dovuti per quell’esercizio. Di conseguenza, per valutare l’obbligazione o il costo non sono necessarie ipotesi attuariali e non vi è possibilità di utili o perdite attuariali. Inoltre, le obbligazioni sono determinate su base non attualizzata, ad eccezione del caso in cui non si prevede che esse siano estinte interamente entro dodici mesi dal termine dell’esercizio in cui i dipendenti hanno prestato l’attività lavorativa relativa.

Rilevazione e valutazione

51 Quando un dipendente ha prestato servizio a un’entità in un esercizio, l’entità deve rilevare i contributi da versare a un piano a contribuzione definita in cambio di quella prestazione lavorativa:

(a) 

come passività (rateo passivo), dopo aver dedotto eventuali contributi già versati. Se i contributi già versati eccedono quelli dovuti per l’attività lavorativa prestata prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento, l’entità deve rilevare quell’eccedenza come un’attività (risconto attivo) nella misura in cui il pagamento determinerà, per esempio, una riduzione dei pagamenti futuri o un rimborso;

(b) 

come costo, a meno che un altro IFRS richieda o consenta l’inclusione dei contributi nel costo di un’attività (vedere, per esempio, IAS 2 e IAS 16).

52 Quando non si prevede che i contributi di un piano a contribuzione definita siano regolati interamente entro dodici mesi dal termine dell’esercizio in cui i dipendenti hanno prestato l’attività lavorativa relativa, essi devono essere attualizzati utilizzando il tasso di sconto indicato nel paragrafo 83.

Informazioni integrative

53 L’entità deve dare informativa in bilancio dell’ammontare rilevato come costo per piani a contribuzione definita.

54 Quando richiesto dallo IAS 24, l’entità fornisce informativa in merito ai contributi versati a piani a contribuzione definita a favore dei dirigenti con responsabilità strategiche.

BENEFICI SUCCESSIVI ALLA FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO: PIANI A BENEFICI DEFINITI

55 La contabilizzazione dei piani a benefici definiti è complessa poiché, per determinare il valore dell’obbligazione e il costo, sono necessarie ipotesi attuariali ed esiste la possibilità che si verifichino utili e perdite attuariali. Inoltre, le obbligazioni sono assoggettate ad attualizzazione in quanto possono essere estinte molti anni dopo che i dipendenti hanno prestato l’attività lavorativa relativa.

Rilevazione e valutazione

56 I piani a benefici definiti possono essere non finanziati o possono essere interamente o parzialmente finanziati dai contributi versati dall’entità, e talvolta dai suoi dipendenti, a un’entità, o fondo, giuridicamente distinto dall’entità che redige il bilancio e che eroga i benefici ai dipendenti. Nel momento in cui diventano esigibili, il pagamento dei benefici finanziati dipende non solo dalla situazione patrimoniale-finanziaria e dal risultato economico del fondo ma anche dalla capacità dell’entità, e dalla sua volontà, di assorbire le eventuali perdite delle attività del fondo. Quindi l’entità, sostanzialmente, si fa carico dei rischi attuariali e di investimento relativi al piano. Di conseguenza, il costo rilevato per un piano a benefici definiti non è necessariamente l’ammontare dei contributi dovuti per l’esercizio.

▼M66

57 La contabilizzazione di piani a benefici definiti da parte dell'entità comporta le seguenti fasi:

▼M31

(a) 

determinazione del disavanzo o dell’avanzo. Questo comporta:

(i) 

stimare in modo affidabile, attraverso l’utilizzo della tecnica attuariale del metodo della proiezione unitaria del credito, il costo finale per l’entità dei benefici maturati dai dipendenti in cambio dell’attività lavorativa prestata nell’esercizio corrente e in quelli precedenti (vedere paragrafi 67-69). L’entità, quindi, deve determinare quale parte del beneficio è di competenza dell’esercizio corrente e dei precedenti (vedere paragrafi 70-74) e stimare (ipotesi attuariali) le variabili demografiche (quali la rotazione e la mortalità dei dipendenti) e quelle finanziarie (quali i futuri incrementi retributivi e i costi per l’assistenza medica) che influenzeranno il costo dei benefici (vedere paragrafi 75-98);

(ii) 

attualizzare tali benefici al fine di determinare il valore attuale dell’obbligazione per benefici definiti e il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti (vedere paragrafi 67-69 e 83-86);

(iii) 

dedurre il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano (vedere paragrafi 113-115) dal valore attuale dell’obbligazione per benefici definiti;

(b) 

determinare l’importo della passività (attività) netta per benefici definiti come l'ammontare del disavanzo o dell'avanzo determinato al punto (a), rettificato per l’eventuale effetto della limitazione di un’attività netta per benefici definiti al massimale di attività (vedere paragrafo 64);

▼M66

(c) 

determinare gli importi da rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio:

(i) 

il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti (vedere paragrafi 70-74 e paragrafo 122 A);

▼M31

(ii) 

i costi relativi alle prestazioni di lavoro passate e gli utili o le perdite al momento dell’estinzione (vedere paragrafi 99-112);

(iii) 

gli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti (vedere paragrafi 123-126);

(d) 

determinare le rivalutazioni della passività (attività) netta per benefici definiti da rilevare nelle altre componenti di conto economico complessivo, inclusi:

(i) 

utili e perdite attuariali (vedere paragrafi 128 e 129);

(ii) 

il rendimento delle attività a servizio del piano, esclusi gli importi compresi negli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti (vedere paragrafo 130); e

(iii) 

qualsiasi variazione nell'effetto del massimale di attività (vedere paragrafo 64), esclusi gli importi compresi negli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti.

Le procedure sopra descritte sono applicate distintamente ad ogni piano rilevante dell’entità.

58 L’entità deve determinare a intervalli regolari la passività (attività) netta per benefici definiti, in modo che gli importi rilevati nel bilancio non differiscano significativamente dagli importi che sarebbero determinati alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento.

59 Il presente Principio incoraggia, ma non richiede, che l’entità si rivolga a un attuario abilitato per valutare tutte le obbligazioni significative per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. Per semplicità, l’entità può richiedere la consulenza di un attuario per valutare, in modo dettagliato, l’obbligazione prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento. Tuttavia, i risultati di tale valutazione sono aggiornati per tener conto di eventuali operazioni e altri cambiamenti significativi (inclusi cambiamenti dei prezzi di mercato e dei tassi di interesse) intervenuti fino alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento.

60 In alcuni casi stime, medie e semplificazioni di calcolo possono fornire un’attendibile approssimazione dei calcoli dettagliati illustrati nel presente Principio.

Contabilizzazione dell’obbligazione implicita

61 Un’entità deve contabilizzare non solo la sua obbligazione legale derivante dalle condizioni formali di un piano a benefici definiti, ma deve anche contabilizzare qualsiasi obbligazione implicita derivante dalle consuetudini non formalizzate dell’entità. Le consuetudini non formalizzate danno origine a un’obbligazione implicita quando l’entità non ha alternative realistiche al pagamento di benefici per i dipendenti. Un esempio di obbligazione implicita si ha quando un cambiamento delle consuetudini non formalizzate dell’entità danneggerebbe in modo inaccettabile i suoi rapporti con i dipendenti.

62 Le condizioni formali di un piano a benefici definiti possono consentire all’entità di porre termine alle obbligazioni derivanti dal piano. Tuttavia, per un’entità è solitamente difficile estinguere le obbligazioni derivanti dal piano (senza pagamento) se i dipendenti devono rimanere in servizio. Perciò, in mancanza di prova contraria, la contabilizzazione dei benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro presuppone che l’entità che attualmente garantisce tali benefici continuerà a garantirli per tutta la rimanente vita lavorativa dei dipendenti.

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

63 L’entità deve rilevare la passività (attività) netta per benefici definiti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.

64 Se l’entità riporta un avanzo in un piano a benefici definiti, essa deve valutare l’attività netta per benefici definiti in base all’importo minore tra:

(a) 

l’avanzo nel piano a benefici definiti; e

(b) 

il massimale di attività, determinato utilizzando il tasso di attualizzazione indicato nel paragrafo 83.

65 Un’attività netta per benefici definiti può insorgere nel caso in cui un piano a benefici definiti sia stato sovrafinanziato o nei casi in cui si siano rilevati utili attuariali. In tali casi, l’entità rileva un’attività netta per benefici definiti perché:

(a) 

l’entità controlla una risorsa, ossia la capacità di utilizzare l’avanzo per generare benefici futuri;

(b) 

tale controllo è il risultato di eventi passati (contributi pagati dall’entità e lavoro svolto dal dipendente); e

(c) 

sono disponibili per l’entità benefici economici futuri sotto forma di riduzione dei contributi futuri o di rimborsi monetari, direttamente all’entità o indirettamente a un altro piano in disavanzo. Il massimale di attività è il valore attuale di tali benefici futuri.

Rilevazione e valutazione: valore attuale delle obbligazioni per benefici definiti e costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti

66 Il costo complessivo di un piano a benefici definiti può essere influenzato da molte variabili, quali le retribuzioni finali, la rotazione e la mortalità dei dipendenti, i contributi dei dipendenti e l'andamento dei costi per assistenza medica. Il costo complessivo del piano non è certo ed è probabile che questa incertezza permanga per un lungo periodo di tempo. Per determinare il valore attuale delle obbligazioni per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro e il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti è necessario:

(a) 

applicare un metodo di valutazione attuariale (vedere paragrafi 67-69);

(b) 

attribuire i benefici ai periodi di lavoro (vedere paragrafi 70-74); e

(c) 

formulare ipotesi attuariali (vedere paragrafi 75-98).

Metodo di valutazione attuariale

67 L’entità deve utilizzare il metodo della proiezione unitaria del credito per determinare il valore attuale delle sue obbligazioni per benefici definiti e il relativo costo delle prestazioni di lavoro correnti e, se ricorrono le condizioni, il costo delle prestazioni di lavoro passate.

68 Il metodo della proiezione unitaria del credito (anche conosciuto come metodo dei benefici maturati in proporzione all’attività lavorativa prestata o come metodo dei benefici/anni di lavoro) considera ogni periodo di lavoro fonte di un’unità aggiuntiva di diritto ai benefici (vedere paragrafi 70-74) e misura distintamente ogni unità ai fini del calcolo dell’obbligazione finale (vedere paragrafi 75-98).

Esempio illustrativo del paragrafo 68

Alla conclusione del rapporto di lavoro è dovuto il pagamento di una indennità, da effettuarsi in un’unica soluzione, pari all’1 per cento dell’ultima retribuzione per ciascun anno di lavoro. La retribuzione dell’anno 1 è di CU10.000 e si ipotizza che aumenti del 7 per cento (composto) ogni anno. Il tasso di sconto utilizzato è il 10 per cento annuo. La tabella che segue mostra come calcolare l’obbligazione per un dipendente che si prevede lasci il lavoro al termine del quinto anno, supponendo che non intervengano variazioni delle ipotesi attuariali. Per semplicità, questo esempio trascura le ulteriori rettifiche necessarie per tener conto della probabilità che il dipendente possa lasciare l’entità in una data differente.



Anno

1

2

3

4

5

 

CU

CU

CU

CU

CU

Compenso riferibile a:

 

—  anni precedenti

0

131

262

393

524

—  anno corrente (1% dell’ultima retribuzione)

131

131

131

131

131

—  anno corrente e anni precedenti

131

262

393

524

655

Obbligazione iniziale

89

196

324

476

Interesse al 10%

9

20

33

48

Costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti

89

98

108

119

131

Obbligazione finale

89

196

324

476

655

Nota:

1   L’obbligazione iniziale è rappresentata dal valore attuale dei compensi attribuiti agli anni precedenti.

2   Il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti è rappresentato dal valore attuale dei compensi riferibili all’anno corrente.

3   L’obbligazione finale è rappresentata dal valore attuale dei compensi attribuiti all’anno corrente e a quelli precedenti.

69 L’entità attualizza il valore totale dell’obbligazione per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro anche se si prospetta che parte dell’obbligazione sia dovuta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Attribuzione del beneficio ai periodi di lavoro

70 Per determinare il valore attuale delle proprie obbligazioni per benefici definiti e il relativo costo delle prestazioni di lavoro correnti e, se ricorrono le condizioni, il costo delle prestazioni di lavoro passate, l’entità deve attribuire il beneficio ai periodi di lavoro secondo la formula dei benefici del piano. Tuttavia, se l’attività lavorativa prestata da un dipendente negli ultimi anni porterà a un beneficio sostanzialmente più elevato di quello dei periodi precedenti, l’entità deve attribuire i benefici con un criterio a quote costanti nell’intervallo compreso tra:

(a) 

il momento in cui l’attività lavorativa prestata dal dipendente ha, per la prima volta, fatto maturare il diritto al beneficio secondo le condizioni del piano (indipendentemente dal fatto che i benefici dipendano dall’attività lavorativa prestata in futuro) fino

(b) 

alla data in cui l’attività lavorativa prestata successivamente dal dipendente farà maturare un ammontare non significativo di altri benefici secondo le condizioni del piano, diversi da nuovi incrementi retributivi.

71 Il metodo della proiezione unitaria del credito prevede che l’entità attribuisca il beneficio all’esercizio corrente (per determinare il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti) e all’esercizio corrente e a quelli precedenti (per determinare il valore attuale di obbligazioni per benefici definiti). L’entità attribuisce il beneficio agli esercizi in cui sorge l’obbligazione a erogare benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. Tale obbligazione sorge nel momento in cui i dipendenti prestano la propria attività lavorativa in cambio di benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro che l’entità prevede di pagare negli esercizi futuri. Le tecniche attuariali consentono di valutare tale obbligazione in modo sufficientemente attendibile da giustificare la rilevazione di una passività.

Esempi illustrativi del paragrafo 71

1 Un piano a benefici definiti eroga un beneficio sotto forma di pagamento da effettuarsi in un’unica soluzione pari a CU100 per ciascun anno di anzianità, pagabile al momento del pensionamento.

A ciascun anno è attribuito un beneficio pari a CU100. Il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti è pari al valore attuale di CU100. Il valore attuale dell’obbligazione per benefici definiti è rappresentato dal valore attuale di CU100 moltiplicato per il numero di anni di lavoro fino alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento.

Se il beneficio è dovuto nel momento in cui il dipendente lascia l’entità, il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti e il valore attuale dell’obbligazione per benefici definiti riflettono la data in cui si prevede che il dipendente lasci l’entità. Inoltre, a causa dell’effetto dell’attualizzazione, essi sono minori degli ammontari che sarebbero determinati se il dipendente lasciasse alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento.

2 Un piano eroga una pensione mensile pari allo 0,2 per cento dell’ultima retribuzione per ciascun anno di anzianità di servizio. La pensione è dovuta a partire dai 65 anni di età.

A ciascun anno di anzianità di servizio è attribuito un beneficio pari al valore attuale, alla data prevista di pensionamento, di una pensione mensile uguale allo 0,2 per cento dell’ultima retribuzione stimata dovuta a partire dalla data di pensionamento prevista fino alla data di morte prevista. Il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti è rappresentato dal valore attuale di quel beneficio. Il valore attuale dell’obbligazione per benefici definiti è il valore attuale dei pagamenti mensili per la pensione pari allo 0,2 per cento dell’ultima retribuzione, moltiplicato per il numero di anni di anzianità di servizio fino alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento. Il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti e il valore attuale dell’obbligazione per benefici definiti vengono attualizzati poiché i pagamenti pensionistici iniziano a 65 anni.

72 In un piano a benefici definiti l’attività lavorativa prestata da un dipendente fa sorgere un’obbligazione anche se i benefici dipendono dall’attività lavorativa prestata nei periodi successivi (in altre parole, i benefici non sono acquisiti). L’attività lavorativa prestata dal dipendente prima della data di acquisizione dà origine a un’obbligazione implicita per il fatto che, alla data di chiusura di riferimento di ogni esercizio successivo, la quantità di attività lavorativa che il dipendente dovrà prestare in futuro diminuisce. Per valutare la propria obbligazione per benefici definiti, l’entità considera la probabilità che alcuni dipendenti possano non avere i requisiti per l’acquisizione. Analogamente, sebbene alcuni benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, come per esempio i benefici per l’assistenza sanitaria, diventano esigibili solo se si verifica un determinato evento quando il dipendente non è più in servizio, l’obbligazione sorge durante la prestazione dell’attività lavorativa che farà maturare il diritto al beneficio al verificarsi dell’evento indicato. La probabilità che l’evento indicato accada influenza la valutazione dell’obbligazione, ma non ne determina l’esistenza.

Esempi illustrativi del paragrafo 72

1 Un piano eroga un beneficio pari a CU100 per ciascun anno di anzianità di servizio. I benefici sono acquisiti dopo dieci anni di anzianità di servizio.

A ciascun anno è attribuito un beneficio pari a CU100. In ciascuno dei primi dieci anni, il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti e il valore attuale dell’obbligazione riflettono la probabilità che il dipendente possa non concludere i dieci anni di anzianità di servizio.

2 Un piano eroga un beneficio pari a 100 per ciascun anno di anzianità, escludendo l’attività lavorativa prestata prima dei 25 anni. I benefici sono acquisiti immediatamente.

Non è attribuito alcun beneficio al lavoro svolto prima dei 25 anni perché esso non genera benefici (condizionati o non condizionati). A ogni anno successivo è attribuito un beneficio pari a CU100.

73 Il valore dell’obbligazione aumenta fino alla data in cui l’anzianità aggiuntiva del dipendente non produrrà ulteriori benefici di ammontare rilevante. Quindi, tutto il beneficio è attribuito agli esercizi chiusi a quella data o precedentemente. Il beneficio è attribuito ai singoli esercizi contabili con la formula dei benefici del piano. Tuttavia, se l’anzianità di servizio di un dipendente negli ultimi anni condurrà a un livello di benefici sostanzialmente più elevato di quello degli anni precedenti, l’entità attribuisce i benefici con un criterio a quote costanti fino alla data in cui l’anzianità di servizio aggiuntiva non produrrà ulteriori benefici di ammontare rilevante. Questo dipende dal fatto che tutta l’anzianità di servizio condurrà, in definitiva, a benefici maggiori.

Esempi illustrativi del paragrafo 73

1 Un piano eroga un beneficio pari a CU1.000 in un’unica soluzione, il cui diritto si acquisisce dopo dieci anni di anzianità di servizio. Il piano non eroga ulteriori benefici per l’anzianità di servizio successiva.

A ciascuno dei primi dieci anni è attribuito un beneficio pari a CU100 (CU1.000 diviso 10).

Il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti in ciascuno dei primi dieci anni riflette la probabilità che il dipendente possa non ultimare dieci anni di anzianità di servizio. Agli anni successivi non è attribuito alcun beneficio.

2 Un piano eroga un beneficio pensionistico pari a CU2.000 in un’unica soluzione a tutti i dipendenti, con venti anni di anzianità, che sono ancora in servizio all’età di 55 anni o che sono ancora in servizio a 65 anni, indipendentemente dall’anzianità di servizio.

Per i dipendenti che iniziano il lavoro prima dei 35 anni, l’anzianità di servizio comincia a generare i benefici previsti dal piano all’età di 35 anni (un dipendente potrebbe lasciare a 30 anni e ritornare a 33, senza effetti sull’ammontare o sui tempi dei benefici). Quei benefici dipendono dall’anzianità di servizio aggiuntiva. Inoltre, l’anzianità di servizio oltre i 55 anni produrrà ulteriori benefici di ammontare non rilevante. Per questi dipendenti, l’entità attribuisce un beneficio pari a CU100 (CU2.000 diviso venti) a ciascun anno a partire dai 35 anni di età fino ai 55.

Per i dipendenti che iniziano a lavorare tra 35 e 45 anni di età, l’anzianità di servizio superiore a venti anni produrrà ulteriori benefici di ammontare non rilevante. Per questi dipendenti, l’entità attribuisce un beneficio pari a CU100 (CU2.000 diviso venti) per ciascuno dei primi venti anni.

Per un dipendente che inizia a lavorare a 55 anni, l’anzianità di servizio superiore a dieci anni produrrà ulteriori benefici di ammontare non rilevante. Per questo dipendente, l’entità attribuisce un beneficio pari a CU200 (CU2.000 diviso dieci) per ciascuno dei primi dieci anni.

Per tutti i dipendenti, il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti e il valore attuale dell’obbligazione riflettono la probabilità che il dipendente possa non portare a termine il necessario periodo di servizio.

3 Un piano sanitario successivo al rapporto di lavoro rimborsa il 40 per cento delle spese mediche del dipendente sostenute successivamente alla fine del rapporto di lavoro se il dipendente lascia il lavoro con più di dieci e meno di venti anni di anzianità e il 50 per cento di quei costi se il dipendente lascia il lavoro dopo venti o più anni.

Secondo la formula dei benefici del piano, l’entità attribuisce il 4 per cento del valore attuale delle spese mediche previste (40 per cento diviso dieci) a ciascuno dei primi dieci anni e l’1 per cento (10 per cento diviso dieci) a ciascuno dei dieci anni successivi. Il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti in ciascun anno riflette la probabilità che il dipendente possa non completare il periodo di lavoro necessario per maturare il diritto a parte o tutti i benefici. Ai dipendenti che si prevede lascino entro dieci anni non è attribuito alcun beneficio.

4 Un piano sanitario successivo al rapporto di lavoro rimborsa il 10 per cento delle spese mediche del dipendente sostenute successivamente alla fine del rapporto di lavoro se il dipendente lascia il lavoro con più di dieci e meno di venti anni di anzianità e il 50 per cento di quei costi se il dipendente lascia il lavoro dopo venti o più anni.

L’anzianità di servizio successiva non porterà a un livello di benefici sostanzialmente superiore a quello degli anni precedenti. Perciò, per i dipendenti che si prevede lascino il lavoro dopo venti o più anni, l’entità attribuisce il beneficio con un criterio a quote costanti secondo quanto previsto dal paragrafo 71. Continuare a lavorare dopo aver raggiunto venti anni di anzianità produrrà ulteriori benefici di ammontare non rilevante. Perciò, il beneficio attribuito a ciascuno dei primi venti anni è il 2,5 per cento del valore attuale dei costi di assistenza medica previsti (50 per cento diviso venti).

Per i dipendenti che si prevede lascino il lavoro con un’anzianità compresa tra dieci e venti anni, il beneficio assegnato a ciascuno dei primi dieci anni è l’1 per cento del valore attuale dei costi per assistenza medica previsti.

Per questi dipendenti, non è attribuito alcun beneficio all’anzianità di servizio compresa tra la fine del decimo anno e la data di abbandono prevista.

Ai dipendenti che si prevede lascino entro dieci anni non è attribuito alcun beneficio.

74 Quando l’ammontare di un beneficio è una percentuale costante dell’ultima retribuzione per ogni anno di anzianità di servizio, gli incrementi retributivi futuri influenzeranno l’ammontare richiesto per estinguere l’obbligazione esistente per l’anzianità di servizio prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento, ma non danno luogo a un’altra obbligazione. Pertanto:

(a) 

ai fini del paragrafo 70(b), gli incrementi retributivi non comportano altri benefici, anche se l’ammontare dei benefici dipende dall’ultima retribuzione; e

(b) 

l’ammontare del beneficio attribuito a ciascun esercizio è una percentuale costante della retribuzione cui il beneficio è correlato.

Esempio illustrativo del paragrafo 74

I dipendenti hanno diritto a un beneficio pari al 3 per cento dell’ultima retribuzione per ciascun anno di lavoro svolto prima dei 55 anni.

Il beneficio pari al 3% dell’ultima retribuzione prevista è attribuito a ciascun anno fino all’età di 55 anni. Questa è la data in cui l’ulteriore lavoro svolto dal dipendente produrrà ulteriori benefici previsti dal piano di ammontare non rilevante. Al lavoro svolto dopo quell’età non è attribuito alcun beneficio.

Ipotesi attuariali

75 Le ipotesi attuariali devono essere oggettive e tra loro compatibili.

76 Le ipotesi attuariali sono utilizzate dall’entità per stimare, nel miglior modo possibile, le variabili che determineranno il costo complessivo da sostenere per l’erogazione di benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. Le ipotesi attuariali comprendono:

(a) 

ipotesi demografiche sulle caratteristiche future dei dipendenti in servizio e di quelli precedenti (e delle persone a loro carico) che hanno diritto ai benefici. Le ipotesi demografiche comprendono aspetti quali:

(i) 

mortalità (vedere paragrafi 81 e 82);

(ii) 

tassi di rotazione del personale, invalidità e pensionamento anticipato;

(iii) 

percentuale di partecipanti al piano con persone a carico che avranno diritto ai benefici;

(iv) 

la percentuale dei partecipanti al piano che sceglieranno ogni forma di opzione di pagamento disponibile in base ai termini contrattuali del piano; e

(v) 

tassi di incidenza delle richieste di rimborso nell’ambito di piani sanitari;

(b) 

ipotesi finanziarie, che riguardano elementi quali:

(i) 

tasso di sconto (vedere paragrafi 83-86);

(ii) 

livelli di benefici, esclusi i costi dei benefici a carico dei dipendenti e le retribuzioni future (vedere paragrafi 87-95);

(iii) 

nel caso di benefici per l’assistenza sanitaria, costi per assistenza medica futuri, inclusi costi di gestione dei sinistri (ossia i costi che saranno sostenuti nella trattazione e nella risoluzione dei sinistri, incluse le spese legali e i compensi ai periti) (vedere paragrafi 96-98); e

(iv) 

imposte dovute dal piano sui contributi relativi all’attività lavorativa prestata prima della data di chiusura dell’esercizio o sui benefici risultanti da tale attività lavorativa.

77 Le ipotesi attuariali sono obiettive se non sono né imprudenti né eccessivamente prudenziali.

78 Le ipotesi attuariali sono tra loro compatibili se riflettono la relazione economica tra fattori quali l’inflazione, il tasso di incremento delle retribuzioni e i tassi di sconto. Per esempio, tutte le ipotesi che dipendono da un particolare livello di inflazione (quali ipotesi su tassi di interesse, su aumenti retributivi e su incrementi dei benefici) assumono che nei periodi futuri si avrà lo stesso livello di inflazione dell’esercizio.

79 L’entità determina il tasso di sconto e altre ipotesi finanziarie in termini nominali (definiti), a meno che siano più attendibili stime in termini reali (rettificate per tener conto dell’inflazione), come per esempio in un’economia iperinflazionata (vedere IAS 29 Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate) o quando il beneficio è indicizzato ed esiste un mercato spesso dei titoli a reddito fisso indicizzati della stessa valuta e alle stesse condizioni.

80 Le ipotesi finanziarie devono basarsi sulle attese di mercato, alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento, relative all’esercizio nel quale le obbligazioni devono essere estinte.

Ipotesi attuariali: mortalità

81 L'entità deve determinare le ipotesi di mortalità facendo riferimento alla migliore stima della mortalità dei partecipanti al piano sia durante, sia dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

82 Al fine di stimare il costo finale del beneficio, l’entità deve considerare i cambiamenti previsti nei tassi di mortalità, per esempio modificando le tabelle standard di mortalità con delle stime sui miglioramenti della mortalità.

Ipotesi attuariali: tasso di sconto

▼M48

83   Il tasso impiegato per attualizzare le obbligazioni per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro (finanziate e non finanziate) deve essere determinato con riferimento ai rendimenti di mercato, alla data di chiusura dell'esercizio, di titoli obbligazionari di aziende primarie. Per le valute che non hanno un mercato spesso di titoli obbligazionari di aziende primarie devono essere utilizzati i rendimenti di mercato denominati nella valuta in questione (alla data di chiusura dell'esercizio) dei titoli di enti pubblici. La valuta e le condizioni dei titoli obbligazionari o dei titoli di enti pubblici devono essere coerenti con la valuta e le condizioni previste delle obbligazioni a benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro.

▼M31

84 Un’ipotesi attuariale che ha un effetto significativo è il tasso di sconto. Il tasso di sconto riflette il valore temporale del denaro, ma non il rischio attuariale o di investimento. Inoltre, il tasso di sconto non riflette il rischio di credito specifico dell’entità che grava sui creditori dell’entità, né il rischio che, in futuro, i dati reali differiscano dalle ipotesi attuariali.

85 Il tasso di sconto riflette la stima dei tempi di pagamento dei benefici. In pratica, l’entità spesso applica un unico tasso di sconto medio ponderato che riflette le stime relative ai tempi e all’ammontare dei pagamenti dei benefici e la valuta nella quale i benefici sono erogati.

86 In alcuni casi, può non esistere un mercato spesso di titoli a reddito fisso con una scadenza sufficientemente lunga da essere correlata con quella prevista di pagamento dei benefici. In tali casi, l’entità utilizza i tassi correnti di mercato con scadenza appropriata per attualizzare i pagamenti a breve scadenza e, per scadenze più lunghe, stima il tasso di sconto estrapolando i tassi di mercato correnti lungo la curva del rendimento. È improbabile che il valore attuale totale di un’obbligazione per benefici definiti sia particolarmente sensibile al tasso di sconto applicato alla parte di benefici dovuta oltre la scadenza finale dei titoli obbligazionari o di enti pubblici disponibili.

Ipotesi attuariali: retribuzioni, benefici e costi per assistenza medica

87 Un’entità deve valutare le proprie obbligazioni per benefici definiti secondo un criterio che rifletta:

(a) 

i benefici previsti nelle condizioni del piano (o risultanti dalle eventuali obbligazioni implicite che vanno oltre quelle condizioni) alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento;

(b) 

gli incrementi retributivi futuri stimati che influiscono sui benefici da erogare;

(c) 

l’effetto di qualsiasi limitazione alla quota del costo dei benefici futuri di pertinenza del datore di lavoro;

(d) 

i contributi versati da dipendenti o terzi che riducono il costo complessivo di tali benefici per l'entità; e

(e) 

le variazioni future previste nel livello degli eventuali benefici statali che influiscono sui benefici da erogare in un piano a benefici definiti se, e solo se:

(i) 

quelle variazioni hanno avuto luogo prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento; o

(ii) 

i dati storici, o altre evidenze attendibili, indicano che quei benefici statali si modificheranno in modo prevedibile in linea, per esempio, con i cambiamenti futuri del livello generale dei prezzi o delle retribuzioni.

88 Le ipotesi attuariali riflettono le modifiche dei benefici futuri definite nelle condizioni formali di un piano (o di un’obbligazione implicita che va oltre tali condizioni) alla data di riferimento del bilancio. Ciò si verifica se, per esempio:

(a) 

l’entità ha un’esperienza di benefici crescenti, per esempio per contenere gli effetti dell’inflazione, e non ci sono indicazioni che questo comportamento si modificherà nel futuro;

(b) 

l’entità è obbligata, dalle condizioni formali del piano (o da un’obbligazione implicita che va oltre tali condizioni) o dalla legislazione, a utilizzare qualsiasi eccedenza del piano a vantaggio di coloro che partecipano al piano (vedere paragrafo 108(c)); o

(c) 

i benefici variano in risposta a un obiettivo di risultato o ad altri criteri. Per esempio, le condizioni del piano possono stabilire che esso riconoscerà benefici ridotti o che richiederà contributi aggiuntivi ai dipendenti qualora le attività a servizio del piano dovessero risultare insufficienti. La determinazione del valore dell’obbligazione riflette la migliore stima dell'effetto degli obiettivi di risultato o di altri criteri.

89 Le ipotesi attuariali non riflettono le modifiche dei benefici futuri non definite dalle condizioni formali del piano (o da un’obbligazione implicita) alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento. Tali modifiche determineranno:

(a) 

un costo relativo alle prestazioni di lavoro passate nella misura in cui modificano i benefici per anzianità di servizio prima della modifica; e

(b) 

un costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti per esercizi successivi al cambiamento, nella misura in cui modifichino i benefici per anzianità di servizio dopo la modifica.

90 Le stime degli incrementi retributivi futuri tengono conto dell’inflazione, dell’anzianità, delle promozioni e di altri fattori rilevanti, come l’offerta e la domanda sul mercato del lavoro.

91 Alcuni piani a benefici definiti limitano i contributi che un’entità è tenuta a versare. Il costo complessivo dei benefici considera l’effetto di una limitazione dei contributi. L’effetto di una limitazione dei contributi viene determinato considerando il minor valore tra:

(a) 

la vita stimata dell'entità; e

(b) 

la vita stimata del piano.

92 Alcuni piani a benefici definiti richiedono ai dipendenti o a terzi di contribuire al costo del piano. I contributi versati dai dipendenti riducono il costo dei benefici per l'entità. Una entità deve considerare se i contributi di terzi riducono il costo dei benefici per l'entità o se rappresentano un rimborso, secondo quanto descritto nel paragrafo 116. I contributi da parte dei dipendenti o di terzi sono riportati nelle condizioni formali del piano (o derivano da un’obbligazione implicita che va oltre quelle condizioni) oppure sono discrezionali. I contributi discrezionali da parte di dipendenti o di terzi riducono il costo previdenziale nel momento in cui vengono conferiti nel piano.

▼M44

93 I contributi versati da dipendenti o terzi riportati nelle condizioni formali del piano riducono il costo relativo alla prestazione di lavoro (se sono collegati al servizio) o incidono sulle rivalutazioni della passività (attività) per un piano a benefici definiti (se non sono collegati al servizio). Un esempio di contributi non collegati al servizio si verifica quando questi sono necessari per ridurre un disavanzo risultante da perdite sulle attività a servizio del piano o da perdite attuariali. Se i contributi versati da dipendenti o da terzi sono collegati al servizio, essi riducono il costo relativo alle prestazioni di lavoro nel modo seguente:

(a) 

se l'ammontare dei contributi dipende dal numero di anni di servizio, l'entità deve attribuire i contributi ai periodi di lavoro utilizzando lo stesso criterio di attribuzione richiesto dal paragrafo 70 per quanto concerne i benefici lordi (ossia, utilizzando la formula contributiva del piano oppure in base al criterio a quote costanti); o

(b) 

se l'ammontare dei contributi non dipende dal numero di anni di servizio, l'entità può rilevare tali contributi come una riduzione del costo relativo alle prestazioni di lavoro del periodo in cui è stato prestato il servizio collegato. Tra gli esempi di contributi non dipendenti dal numero di anni di servizio rientrano quelli che rappresentano una percentuale fissa della retribuzione del dipendente, un ammontare fisso per tutto il periodo di servizio o che dipendono dall'età del dipendente.

Il paragrafo A1 fornisce una guida operativa in merito.

94. Per quanto concerne i contributi versati da dipendenti o da terzi e che sono attribuiti ai periodi di servizio in conformità al paragrafo 93(a), le variazioni nei contributi comportano:

(a) 

un costo delle prestazioni di lavoro correnti e passate (se tali variazioni non sono riportate nelle condizioni formali di un piano e non derivano da un'obbligazione implicita); o

(b) 

utili e perdite attuariali (se tali variazioni sono riportate nelle condizioni formali di un piano o derivano da un'obbligazione implicita).

▼M31

95 Alcuni benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro sono legati a variabili come, per esempio, il livello dei benefici pensionistici statali o l’assistenza medica statale. La valutazione di tali benefici riflette la migliore stima di tali variabili sulla base dei dati storici e di altre prove attendibili.

96 Le ipotesi sui costi per assistenza medica devono tener conto dei cambiamenti futuri stimati nel costo dei servizi medici, dovuti sia all’inflazione sia a variazioni specifiche di tali costi.

97 La valutazione dei benefici per assistenza medica successivi alla fine del rapporto di lavoro richiede la formulazione di ipotesi sul livello e sulla frequenza di richieste di rimborso future e sul costo per soddisfarle. L’entità stima i costi futuri per assistenza medica sulla base dei suoi dati storici, integrati, se necessario, dai dati storici di altre entità, società assicuratrici, fornitori di prestazioni sanitarie o altre fonti. Le stime dei costi futuri per assistenza medica tengono conto dell’effetto del progresso tecnologico, dei cambiamenti delle modalità di utilizzo o di prestazione dei servizi sanitari e dei cambiamenti delle condizioni di salute dei partecipanti al piano.

98 Il livello e la frequenza delle richieste di rimborso è particolarmente sensibile all’età, alle condizioni di salute e al sesso dei dipendenti (e delle persone a loro carico) e può essere sensibile ad altri fattori come, per esempio, la localizzazione geografica. Per questo motivo, i dati storici sono rettificati nella misura in cui la composizione demografica della popolazione differisce da quella della popolazione utilizzata come base per i dati. Sono rettificati anche nel caso esista una prova attendibile che i trend storici non si ripeteranno.

Costo relativo alle prestazioni di lavoro passate e utili e perdite al momento dell’estinzione

▼M66

99   Quando determina il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate, o un utile o perdita al momento dell'estinzione, l'entità deve rideterminare la passività (attività) netta per benefici definiti utilizzando il fair value (valore equo) corrente delle attività a servizio del piano e le ipotesi attuariali correnti (inclusi i tassi d'interesse di mercato correnti e altri prezzi di mercato correnti), riflettendo:

a) 

i benefici offerti dal piano e le attività a servizio del piano prima della modifica, della riduzione o dell'estinzione del piano;

b) 

i benefici offerti dal piano e le attività a servizio del piano dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano.

▼M31

100 Se tali operazioni si verificano contemporaneamente, l’entità non è tenuta a operare una distinzione tra il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate risultante da una modifica del piano, il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate risultante da una riduzione dello stesso e gli utili o le perdite al momento dell’estinzione. In alcuni casi, si ha una modifica del piano prima di un’estinzione, come nel caso in cui un’entità modifica i benefici previsti dal piano ed estingue i benefici modificati in un momento successivo. In tali casi l'entità rileva il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate prima degli utili o delle perdite al momento dell'estinzione.

101 Si ha un’estinzione contemporaneamente a una modifica e a una riduzione del piano se lo stesso piano risulta concluso, con il risultato che l’obbligazione è estinta e il piano cessa di esistere. La conclusione di un piano, tuttavia, non costituisce estinzione se esso viene sostituito da un nuovo piano che garantisce benefici sostanzialmente identici.

▼M66

101 A In caso di modifica, riduzione o estinzione del piano, l'entità deve rilevare e valutare i costi relativi alle prestazioni di lavoro passate, o l'utile o la perdita al momento dell'estinzione, conformemente ai paragrafi 99-101 e 102-112. A tal fine, l'entità non deve considerare l'effetto del massimale di attività. L'entità deve poi determinare l'effetto del massimale di attività dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano e deve rilevare le variazioni dell'effetto conformemente al paragrafo 57, lettera d).

▼M31

Costo relativo alle prestazioni di lavoro passate

102 Il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate è la variazione nel valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti risultante da una modifica o dalla riduzione di un piano.

103 Un’entità deve rilevare il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate come costo alla data che si verifica prima tra le seguenti date:

(a) 

quando si verifica una modifica o la riduzione del piano; e

(b) 

quando l’entità rileva i costi di ristrutturazione correlati (vedere IAS 37) o i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro (vedere paragrafo 165).

104 Si ha una modifica del piano quando l’entità introduce, o ritira, un piano a benefici definiti o modifica i benefici dovuti nell’ambito di un piano a benefici definiti esistente.

105 Si ha una riduzione quando l’entità riduce significativamente il numero di dipendenti compresi nel piano. Una riduzione può derivare da un fatto isolato, quale la chiusura di un impianto, la cessione di un’attività o la conclusione o la sospensione di un piano.

106 Il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate può avere segno positivo (quando l’introduzione o la modifica di benefici determina un incremento del valore attuale dell’obbligazione per benefici definiti) o negativo (quando il ritiro o la modifica dei benefici esistenti determina una riduzione del valore attuale dell’obbligazione per benefici definiti).

107 Quando l’entità riduce i benefici previsti da un piano esistente a benefici definiti e, nello stesso tempo, aumenta altri benefici previsti dal piano a favore degli stessi dipendenti, essa tratta il cambiamento come un’unica variazione netta.

108 Il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate non comprende:

(a) 

l’effetto di scostamenti tra gli incrementi retributivi effettivi e quelli previsti sull’obbligazione a pagare benefici per l’attività lavorativa prestata negli anni precedenti (non esiste costo relativo alle prestazioni di lavoro passate per il fatto che le ipotesi attuariali tengono conto delle retribuzioni previste);

(b) 

le sottostime e sovrastime degli aumenti discrezionali relativi ai trattamenti pensionistici quando l’entità ha un’obbligazione implicita ad accordare tali aumenti (non esiste costo relativo alle prestazioni di lavoro passate per il fatto che le ipotesi attuariali tengono conto di tali aumenti);

(c) 

le stime relative agli incrementi dei benefici che derivano da utili attuariali o dal rendimento delle attività a servizio di un piano rilevati nel bilancio se l’entità deve, sulla base delle condizioni formali di un piano (o di un’obbligazione implicita che va oltre tali condizioni) o sulla base della legislazione, utilizzare qualsiasi avanzo del piano a beneficio dei partecipanti, anche se l’incremento del beneficio non è stato ancora formalmente concesso (non esiste un costo relativo alle prestazioni di lavoro passate perché l’aumento risultante nell’obbligazione è una perdita attuariale, vedere paragrafo 88); e

(d) 

l’incremento dei benefici acquisiti (ossia i benefici che non dipendono dall’attività lavorativa futura, vedere paragrafo 72) quando, in assenza di nuovi o migliori benefici, i dipendenti soddisfano i requisiti per l’acquisizione (non esiste costo relativo alle prestazioni di lavoro passate per il fatto che l’entità ha contabilizzato il costo stimato dei benefici come onere relativo alle prestazioni di lavoro correnti nel momento della prestazione lavorativa).

Utili e perdite al momento dell’estinzione

109 L’utile o perdita al momento dell’estinzione è la differenza tra:

(a) 

il valore attuale dell’obbligazione per benefici definiti da estinguere, determinato alla data dell’estinzione; e

(b) 

il prezzo di estinzione, comprendente tutte le attività a servizio del piano trasferite e tutti i pagamenti effettuati direttamente dall’entità relativi all’estinzione.

110 L’entità deve rilevare l’utile o la perdita sull’estinzione di un piano a benefici definiti nel momento in cui l’estinzione si verifica.

111 Un’estinzione si verifica quando un’entità effettua un’operazione che elimina tutte le ulteriori obbligazioni legali o implicite relative a parte o tutti i benefici previsti da un piano a benefici definiti (diversa da un pagamento di benefici a, o per conto di, dipendenti conformemente alle condizioni del programma e incluso nelle ipotesi attuariali). Per esempio, un trasferimento una tantum di obbligazioni rilevanti del datore di lavoro, derivanti dal piano, a una compagnia assicurativa attraverso l’acquisto di una polizza assicurativa rappresenta una estinzione; un pagamento in un’unica soluzione, conforme alle condizioni del piano, ai partecipanti al piano in cambio dei loro diritti di ricevere determinati benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro non costituisce un’estinzione.

112 In alcuni casi, l’entità acquisisce una polizza assicurativa per finanziare alcuni o tutti i benefici relativi all’anzianità di servizio dei dipendenti nell’esercizio corrente e nei periodi precedenti. L’acquisizione di tale polizza non rappresenta un’estinzione se l’entità mantiene un’obbligazione legale o implicita (vedere paragrafo 46) a pagare ulteriori importi nel caso l’assicuratore non corrisponda tutti i benefici per i dipendenti previsti dalle polizze assicurative. I paragrafi 116-119 trattano la rilevazione e valutazione dei diritti di ricevere un indennizzo secondo quanto previsto da polizze assicurative che non rappresentano attività a servizio del piano.

Rilevazione e valutazione: attività a servizio del piano

Fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano

113 Il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano viene dedotto ai fini della determinazione del disavanzo o dell'avanzo.

114 Le attività a servizio del piano escludono i contributi non pagati dovuti al fondo dall’entità che redige il bilancio, così come gli eventuali strumenti finanziari non trasferibili emessi dall’entità e posseduti dal fondo. Le attività a servizio del piano sono ridotte dalle passività del fondo non correlate a benefici per i dipendenti, per esempio debiti commerciali e di altra natura e passività relative a strumenti finanziari derivati.

115 Quando le attività a servizio del piano comprendono polizze assicurative che soddisfano i requisiti richiesti e che corrispondono esattamente per ammontare e tempi ad alcuni o a tutti i benefici previsti dal piano, si ritiene che il fair value (valore equo) di tali polizze assicurative sia il valore attuale delle obbligazioni relative (suscettibile delle eventuali riduzioni da compiere nel caso gli ammontari esigibili in base alle polizze assicurative non siano completamente recuperabili).

Indennizzi

116 Quando, e solo quando, è praticamente certo che un altro soggetto rimborserà alcuni o tutti i costi necessari per estinguere un’obbligazione per benefici definiti, l’entità deve:

(a) 

rilevare il proprio diritto a ricevere l’indennizzo come attività separata. L’entità deve valutare tale attività al fair value (valore equo);

(b) 

disaggregare e rilevare le variazioni del fair value (valore equo) del proprio diritto a ricevere l’indennizzo analogamente alla rilevazione delle variazioni del fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano (vedere paragrafi 124 e 125). Le componenti del costo dei benefici definiti rilevato in conformità al paragrafo 120 possono essere rilevate al netto degli importi relativi alle variazioni del valore contabile del diritto all’indennizzo.

117 Talvolta, un’entità può fare affidamento su un altro soggetto, come ad esempio un assicuratore, per far fronte ad alcuni o tutti i costi necessari per estinguere una determinata obbligazione per benefici definiti. Le polizze assicurative che soddisfano i requisiti richiesti, come definite nel paragrafo 8, sono considerate attività a servizio del piano. L’entità contabilizza tali polizze assicurative con le stesse modalità previste per le altre attività a servizio del piano e in tal caso il paragrafo 116 non rileva (vedere i paragrafi 46-49 e 115).

118 Se una polizza assicurativa detenuta da un’entità non soddisfa i requisiti richiesti, non è un’attività a servizio del piano. l’entità rileva il suo diritto a ricevere l’indennizzo relativo alla polizza assicurativa come attività distinta, e non in deduzione del disavanzo o dell’avanzo dei benefici definiti. Il paragrafo 140A(b) richiede che l’entità dia una breve descrizione della relazione tra il diritto a ricevere l’indennizzo e la relativa obbligazione.

119 Se il diritto a ricevere l’indennizzo deriva da una polizza assicurativa che corrisponde esattamente, per tempi ed ammontare, ad alcuni o tutti i benefici da pagare secondo un piano a benefici definiti, si ritiene che il fair value (valore equo) del diritto a ricevere l’indennizzo sia il valore attuale dell’obbligazione relativa (suscettibile delle eventuali riduzioni nel caso l’indennizzo non sia pienamente recuperabile).

Componenti del costo dei benefici definiti

▼M66

120   L'entità deve rilevare le componenti del costo dei benefici definiti, a meno che un altro IFRS richieda o consenta la loro inclusione nel costo di un'attività, nel modo seguente:

(a) 

il costo previdenziale (vedere paragrafi 66-112 e paragrafo 122 A) nell'utile (perdita) d'esercizio;

▼M31

(b) 

gli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti (vedere paragrafi 123-126) nell’utile (perdita) d’esercizio; e

(c) 

le rivalutazioni della passività (attività) netta per benefici definiti (vedere paragrafi 127-130) nelle altre componenti di conto economico complessivo.

121 Altri IFRS richiedono l’inclusione di alcuni costi connessi ai benefici per i dipendenti nel costo di attività quali rimanenze o immobili, impianti e macchinari (vedere IAS 2 e IAS 16). Qualsiasi costo per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro incluso nel costo di tali attività comprende, con criteri proporzionali, i componenti indicati nel paragrafo 120.

122 Le rivalutazioni della passività (attività) netta per benefici definiti rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo non devono essere riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio in un esercizio successivo. Tuttavia, l’entità può riclassificare nel patrimonio netto gli importi rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo.

▼M66

Costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti

122 A   L'entità deve determinare il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti utilizzando le ipotesi attuariali elaborate all'inizio dell'esercizio. Tuttavia, se ridetermina la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, l'entità deve determinare il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti per il resto dell'esercizio dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano utilizzando le ipotesi attuariali utilizzate per rideterminare la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, lettera b).

▼M31

Passività (attività) netta per benefici definiti

▼M66

123   L'entità deve determinare gli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti moltiplicando la passività (attività) netta per benefici definiti per il tasso di sconto di cui al paragrafo 83.

▼M66

123 A   Per determinare gli interessi netti conformemente al paragrafo 123, l'entità deve utilizzare la passività (attività) netta per benefici definiti e il tasso di sconto determinato all'inizio dell'esercizio. Tuttavia, se ridetermina la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, l'entità deve determinare gli interessi netti per il resto dell'esercizio dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano utilizzando:

(a) 

la passività (attività) netta per benefici definiti determinata conformemente al paragrafo 99, lettera b);

(b) 

il tasso di sconto utilizzato per rideterminare la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, lettera b).

Nell'applicare il paragrafo 123 A, l'entità deve anche tenere conto delle variazioni della passività (attività) netta per benefici definiti durante l'esercizio a seguito del versamento di contributi o del pagamento di benefici.

▼M31

124 Gli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti possono essere considerati comprensivi degli interessi attivi sulle attività a servizio del piano, degli interessi passivi sulle obbligazioni per benefici definiti e degli interessi sull’effetto del massimale di attività di cui al paragrafo 64.

▼M66

125 Gli interessi attivi sulle attività a servizio del piano rappresentano una componente del rendimento delle attività a servizio del piano e sono determinati moltiplicando il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano per il tasso di sconto di cui al paragrafo 123 A. L'entità deve determinare il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano all'inizio dell'esercizio. Tuttavia, se ridetermina la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, l'entità deve determinare gli interessi attivi per il resto dell'esercizio dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano utilizzando le attività a servizio del piano utilizzate per rideterminare la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, lettera b). Nell'applicare il paragrafo 125, l'entità deve anche tenere conto delle variazioni delle attività a servizio del piano durante l'esercizio a seguito del versamento di contributi o del pagamento di benefici. La differenza tra gli interessi attivi sulle attività a servizio del piano e il rendimento delle attività a servizio del piano è inclusa nella rivalutazione della passività (attività) netta per benefici definiti.

126 Gli interessi sull'effetto del massimale di attività fanno parte della variazione complessiva dell'effetto del massimale di attività e sono determinati moltiplicando l'effetto del massimale di attività per il tasso di sconto di cui al paragrafo 123 A. L'entità deve determinare l'effetto del massimale di attività all'inizio dell'esercizio. Tuttavia, se ridetermina la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, l'entità deve determinare gli interessi sull'effetto del massimale di attività per il resto dell'esercizio dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano tenendo conto delle variazioni dell'effetto del massimale di attività determinato conformemente al paragrafo 101 A. La differenza tra gli interessi sull'effetto del massimale di attività e la variazione complessiva dell'effetto del massimale di attività è inclusa nella rivalutazione della passività (attività) netta per benefici definiti.

▼M31

Rivalutazioni della passività (attività) netta per benefici definiti

127 Le rivalutazioni della passività (attività) netta per benefici definiti comprendono:

(a) 

gli utili e le perdite attuariali (vedere paragrafi 128 e 129);

(b) 

il rendimento delle attività a servizio del piano (vedere paragrafo 130), esclusi gli importi compresi negli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti (vedere paragrafo 125); e

(c) 

le variazioni nell'effetto del massimale di attività, esclusi gli importi compresi negli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti (vedere paragrafo 126).

128 Gli utili e le perdite attuariali derivano da aumenti o diminuzioni del valore attuale di un’obbligazione per benefici definiti risultanti da variazioni delle ipotesi attuariali e dalle rettifiche basate sull’esperienza passata. Tra le cause di utili e perdite attuariali figurano, per esempio:

(a) 

tassi di rotazione dei dipendenti, di pensionamenti anticipati o mortalità o di incrementi retributivi, di benefici (se le condizioni formali o implicite di un piano stabiliscono, a fronte di fenomeni inflattivi, incrementi dei benefici) o di costi per assistenza medica inaspettatamente alti o bassi;

(b) 

l’effetto di cambiamenti nelle ipotesi relative alle opzioni di pagamento dei benefici;

(c) 

l’effetto di cambiamenti delle stime della rotazione futura dei dipendenti, dei pensionamenti anticipati, della mortalità o di incrementi retributivi, dei benefici (se le condizioni formali o implicite di un piano stabiliscono, a fronte di fenomeni inflattivi, incrementi dei benefici) o dei costi per assistenza medica; e

(d) 

l’effetto di variazioni del tasso di sconto.

129 Gli utili e le perdite attuariali non comprendono le variazioni del valore attuale dell’obbligazione per benefici definiti risultante dall’introduzione, dalla modifica, dalla riduzione o dall’estinzione del piano a benefici definiti, né le variazioni dei benefici dovuti nell’ambito del piano a benefici definiti. Tali variazioni determinano un costo relativo a prestazioni di lavoro passate, oppure degli utili o delle perdite al momento dell’estinzione.

130 Nel determinare il rendimento delle attività a servizio del piano, un’entità deve dedurre i costi di gestione delle attività a servizio del piano e tutte le imposte dovute dal piano stesso, diverse dalle imposte comprese nelle ipotesi attuariali utilizzate per valutare l’obbligazione per benefici definiti (paragrafo 76). Gli altri costi amministrativi non possono essere dedotti dal rendimento delle attività a servizio del piano.

Esposizione nel bilancio

Compensazione

131 L’entità deve compensare un’attività relativa a un piano a fronte di una passività relativa a un altro piano se, e soltanto se, l’entità:

(a) 

ha un diritto giuridicamente tutelato a utilizzare un avanzo di un piano per estinguere le obbligazioni dell’altro piano; e

(b) 

intende estinguere le obbligazioni su base netta, o realizzare l’avanzo di un piano ed estinguere simultaneamente la propria obbligazione relativa all’altro piano.

132 I criteri di compensazione sono analoghi a quelli stabiliti per gli strumenti finanziari nello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio.

Distinzione corrente/non corrente

133 Alcune entità distinguono le attività e passività correnti da quelle non correnti. Il presente Principio non specifica se l’entità debba distinguere le parti correnti e non correnti di attività e passività derivanti da benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro.

Componenti del costo dei benefici definiti

134 Il paragrafo 120 richiede a un’entità di rilevare nell’utile (perdita) d’esercizio il costo previdenziale e gli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti. Il presente Principio non specifica come un’entità dovrebbe esporre in bilancio il costo previdenziale e gli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti. L’entità espone in bilancio tali componenti secondo quanto disposto dallo IAS 1.

Informazioni integrative

135 L'entità deve indicare informazioni che:

(a) 

illustrino le caratteristiche dei propri piani a benefici definiti e dei rischi correlati (vedere paragrafo 139);

(b) 

identifichino e illustrino gli importi riportati nel bilancio consolidato derivanti dai propri piani a benefici definiti (vedere paragrafi 140-144); e

(c) 

descrivano il modo in cui i piani a benefici definiti possono influire sull’ammontare, sulla tempistica e sull’incertezza dei flussi finanziari futuri dell’entità (vedere paragrafi 145-147).

136 Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 135, un’entità deve considerare:

(a) 

il livello di dettaglio necessario per soddisfare le disposizioni informative;

(b) 

l’enfasi da riporre su ciascuna delle diverse disposizioni;

(c) 

il livello di aggregazione o disaggregazione da considerare; e

(d) 

se gli utilizzatori del bilancio necessitano di ulteriori informazioni per valutare le informazioni quantitative fornite.

137 Se le informazioni integrative fornite in conformità alle disposizioni del presente Principio e di altri IFRS sono insufficienti a soddisfare le finalità di cui al paragrafo 135, un’entità deve fornire le informazioni integrative necessarie a soddisfare tali finalità. Per esempio, un’entità può presentare un’analisi del valore attuale dell’obbligazione per benefici definiti che distingua la natura, le caratteristiche e i rischi dell'obbligazione. Tali informazioni integrative potrebbero distinguere:

(a) 

tra gli importi dovuti a membri attivi, a membri sospesi e a pensionati;

(b) 

tra i benefici acquisiti e i benefici maturati ma non acquisiti;

(c) 

tra benefici condizionati, importi attribuibili a futuri aumenti salariali e altri benefici.

138 Un’entità deve valutare se tutte le informazioni integrative devono essere disaggregate, o soltanto alcune di esse, per distinguere tra piani, o gruppi di piani, con gradi di rischio molto differenti. Per esempio, un’entità può decidere di disaggregare le informazioni integrative sui piani in base a una o più delle seguenti caratteristiche:

(a) 

diverse dislocazioni geografiche;

(b) 

caratteristiche diverse, quali piani pensionistici basati su una retribuzione fissa, piani pensionistici basati sull’ultima retribuzione e piani sanitari successivi alla fine del rapporto di lavoro;

(c) 

contesti normativi diversi;

(d) 

settori di informativa diversi;

(e) 

accordi di finanziamento diversi (per es., non finanziati, o finanziati interamente o parzialmente).

Caratteristiche dei piani a benefici definiti e rischi correlati

139 L'entità deve indicare:

(a) 

informazioni sulle caratteristiche dei propri piani a benefici definiti, inclusi:

(i) 

la natura dei benefici previsti dal piano (per esempio, piani a benefici definiti basati sull’ultima retribuzione o piani basati sui contributi con garanzia);

(ii) 

una descrizione del quadro normativo in cui opera il piano, per esempio il livello dei requisiti contributivi minimi e gli effetti del quadro normativo sul piano, come il massimale di attività (vedere paragrafo 64);

(iii) 

una descrizione di tutte le altre responsabilità dell’entità nel governo del piano, per esempio le responsabilità dei fiduciari o dei membri del consiglio d’amministrazione del piano.

(b) 

una descrizione dei rischi a cui il piano espone l'entità, con particolare riferimento ai rischi imprevisti, specifici dell'entità o del piano, e a qualsiasi altra concentrazione di rischio significativa. Per esempio, se le attività a servizio del piano sono investite principalmente in una classe specifica di investimenti, come ad esempio gli immobili, il piano può esporre l’entità a una concentrazione di rischio sui mercati immobiliari;

(c) 

una descrizione delle modifiche, delle riduzioni e delle estinzioni nell’ambito del piano.

Illustrazione degli importi nel bilancio

140 Un’entità deve fornire una riconciliazione tra il saldo di apertura e il saldo di chiusura per ciascuna delle seguenti voci, se applicabili:

(a) 

la passività (attività) netta per benefici definiti, illustrando riconciliazioni distinte per:

(i) 

le attività a servizio del piano;

(ii) 

il valore attuale dell’obbligazione per benefici definiti;

(iii) 

l’effetto del massimale di attività;

(b) 

i diritti a ricevere un indennizzo. Un'entità deve inoltre descrivere la relazione tra il diritto a ricevere un indennizzo e l'obbligazione correlata.

141 Ogni riconciliazione elencata nel paragrafo 140 deve illustrare uno dei seguenti elementi, se applicabile:

(a) 

costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti;

(b) 

interessi attivi o passivi;

(c) 

rivalutazioni della passività (attività) netta per benefici definiti, illustrando separatamente:

(i) 

il rendimento delle attività a servizio del piano, esclusi gli importi compresi negli interessi di cui al punto (b);

(ii) 

gli utili e le perdite attuariali risultanti da variazioni nelle ipotesi demografiche (vedere paragrafo 76(a));

(iii) 

gli utili e le perdite attuariali risultanti da variazioni nelle ipotesi finanziarie (vedere paragrafo 76(b));

(iv) 

le variazioni nell’effetto della limitazione di un’attività netta per benefici definiti al massimale di attività, esclusi gli importi compresi negli interessi di cui al punto (b). Un’entità deve inoltre indicare il modo in cui ha determinato il beneficio economico massimo disponibile, ossia se tali benefici sarebbero erogati nella forma di rimborsi, di riduzioni di contributi futuri o di una combinazione di entrambi;

(d) 

il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate e gli utili e le perdite al momento dell’estinzione. Come consentito dal paragrafo 100, il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate e gli utili e le perdite al momento dell’estinzione non devono essere distinti se si verificano contemporaneamente;

(e) 

l’effetto delle variazioni nei tassi di cambio;

(f) 

i contributi nel piano, indicando separatamente quelli del datore di lavoro e quelli dei partecipanti al piano;

(g) 

i pagamenti previsti dal piano, indicando separatamente l'importo pagato per le estinzioni;

(h) 

gli effetti delle aggregazioni aziendali e delle dismissioni.

142 Una entità deve disaggregare in classi il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano in maniera tale da indicare distintamente la natura e i rischi di tali attività, suddividendo ciascuna classe di attività a servizio del piano tra quelle che hanno un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo e quelle per le quali tale prezzo non è disponibile (come definito nell'IFRS 13 Misurazione del fair value (valore equo) ( *2 )). Per esempio, considerando il livello delle informazioni integrative trattato nel paragrafo 136, un’entità potrebbe distinguere tra:

(a) 

disponibilità liquide e mezzi equivalenti;

(b) 

strumenti rappresentativi di capitale (distinti per tipo di attività, dimensione dell’azienda, area geografica, ecc.);

(c) 

strumenti rappresentavi di debito (distinti per tipo di emittente, qualità del credito, area geografica, ecc.);

(d) 

immobili (distinti per area geografica, ecc.);

(e) 

derivati (distinti per tipo di rischio sottostante, per esempio contratti su tassi di interesse, contratti su cambi, contratti su titoli di capitale, contratti su crediti, swap, ecc.);

(f) 

fondi comuni di investimento (distinti per tipo di fondo);

(g) 

titoli garantiti da attività; e

(h) 

titoli di debito strutturati.

143 Un’entità deve indicare il fair value (valore equo) degli strumenti finanziari trasferibili da essa posseduti come attività a servizio del piano e il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano consistenti in immobili occupati dall’entità o altre attività da essa utilizzate.

144 Un’entità deve indicare le ipotesi attuariali rilevanti utilizzate per determinare il valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti (vedere paragrafo 76). Tali informazioni integrative saranno in termini assoluti (per esempio, una percentuale assoluta e non soltanto un margine tra diverse percentuali e altre variabili). Quando l’entità presenta le informazioni integrative in forma aggregata per un insieme di piani, deve esporle in bilancio nella forma di medie ponderate o di intervalli relativamente ristretti.

Importo, tempistica e incertezza dei flussi finanziari futuri

145 L'entità deve indicare:

(a) 

un’analisi di sensitività per ciascuna ipotesi attuariale rilevante (secondo quanto indicato al paragrafo 144) alla fine dell'esercizio, mostrando gli effetti che ci sarebbero stati sull'obbligazione per benefici definiti a seguito delle variazioni dell'ipotesi attuariale rilevante ragionevolmente possibili a tale data;

(b) 

i metodi e le ipotesi utilizzati nella preparazione delle analisi di sensitività richieste al punto (a) e i limiti di tali metodi;

(c) 

le modifiche ai metodi e alle ipotesi utilizzati nella preparazione delle analisi di sensitività rispetto all’esercizio precedente, e le ragioni di dette modifiche.

146 Un’entità deve fornire una descrizione delle strategie di correlazione delle attività e delle passività utilizzate dal piano o dall'entità, inclusi l’utilizzo di rendite e di altre tecniche, come i contratti di longevity swap, per la gestione del rischio.

147 Per fornire un'indicazione dell'effetto del piano a benefici definiti sui flussi finanziari futuri dell'entità, un'entità deve indicare:

(a) 

una descrizione degli accordi e delle politiche di finanziamento che incidono sui contributi futuri;

(b) 

i contributi al piano previsti per il prossimo esercizio;

(c) 

le informazioni sul profilo di scadenza dell’obbligazione per benefici definiti. Esse comprenderanno la durata media ponderata dell’obbligazione per benefici definiti e possono includere altre informazioni sulla distribuzione dei tempi di pagamento dei benefici, come un'analisi delle scadenze di pagamento dei benefici.

Piani relativi a più datori di lavoro

148 Se un’entità partecipa a un piano a benefici definiti relativo a più datori di lavoro, deve indicare:

(a) 

una descrizione degli accordi di finanziamento, incluso il metodo adottato per determinare le percentuali e i requisiti minimi di contribuzione dell’entità;

(b) 

una descrizione della misura in cui l’entità può essere ritenuta responsabile nei confronti del piano di obbligazioni di altre entità in base ai termini e alle condizioni del piano relativo a più datori di lavoro;

(c) 

una descrizione della ripartizione concordata di un disavanzo o di un avanzo al momento:

(i) 

dell’estinzione del piano; o

(ii) 

del ritiro dal piano dell'entità;

(d) 

se l’entità considera tale piano come un piano a contribuzione definita, secondo quanto stabilito dal paragrafo 34, essa deve indicare le seguenti informazioni, oltre alle informazioni di cui ai punti (a)-(c) e invece delle informazioni richieste dai paragrafi 139-147:

(i) 

che il piano è un piano a benefici definiti;

(ii) 

i motivi per cui non sono disponibili informazioni sufficienti per consentire all’entità di contabilizzarlo come un piano a benefici definiti;

(iii) 

i contributi al piano previsti per il prossimo esercizio;

(iv) 

le informazioni relative a un avanzo o disavanzo del piano che può influire sull'ammontare dei contributi futuri, incluso il criterio per determinare tale disavanzo o avanzo e le eventuali implicazioni per l’entità;

(v) 

un’indicazione del livello di partecipazione al piano dell’entità rispetto ad altre entità partecipanti. Tra gli esempi di misure che potrebbero fornire una tale indicazione vi sono la quota parte dell’entità nei contributi complessivi del piano, oppure la quota del numero totale di membri attivi dell'entità, dei membri in pensione e dei precedenti membri destinatari di benefici, se tali informazioni sono disponibili.

Piani a benefici definiti che condividono i rischi tra entità sotto controllo comune

149 Se un’entità partecipa a un piano a benefici definiti che condivide rischi tra entità sotto controllo comune, deve indicare:

(a) 

l’accordo contrattuale o le definite procedure per cui si addebita il costo netto del piano a benefici definiti o il fatto che non vi siano tali procedure;

(b) 

la procedura per determinare il contributo che l’entità deve corrispondere;

(c) 

tutte le informazioni relative al piano nel suo insieme secondo quanto previsto dai paragrafi 135-147, se l’entità contabilizza una ripartizione del costo netto del piano a benefici definiti secondo quanto previsto dal paragrafo 41;

(d) 

le informazioni relative al piano nel suo insieme secondo quanto previsto dai paragrafi 135-137, 139, 142-144 e 147(a) e (b), se l'entità contabilizza il contributo dovuto per l'esercizio secondo quanto previsto dal paragrafo 41.

150 Le informazioni richieste dal paragrafo 149(c) e (d) possono essere indicate facendo riferimento alle informazioni integrative presentate nel bilancio di un'altra entità del gruppo se:

(a) 

il bilancio di quell’entità del gruppo identifica e indica separatamente le informazioni richieste sul piano; e

(b) 

il bilancio di quell’entità del gruppo è disponibile per gli utilizzatori del bilancio alle stesse condizioni del bilancio dell’entità e contemporaneamente al bilancio dell’entità, o precedentemente.

Requisiti informativi di altri IFRS

151 Laddove richiesto dallo IAS 24 l’entità fornisce informazioni integrative su:

(a) 

operazioni fra parti correlate con piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro; e

(b) 

benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro per i dirigenti con responsabilità strategiche.

152 Laddove richiesto dallo IAS 37 l’entità fornisce informazioni integrative sulle passività potenziali derivanti da obbligazioni per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro.

ALTRI BENEFICI A LUNGO TERMINE PER I DIPENDENTI

153 Gli altri benefici a lungo termine per i dipendenti includono benefici come i seguenti, se non si prevede che essi siano estinti interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio nel quale i dipendenti prestano l’attività lavorativa relativa:

(a) 

assenze a lungo termine retribuite quali permessi legati all’anzianità di servizio o disponibilità di periodi sabbatici;

(b) 

anniversari o altri benefici legati all’anzianità di servizio;

(c) 

benefici per invalidità permanente;

(d) 

compartecipazione agli utili e piani di incentivazione; e

(e) 

retribuzioni differite.

154 La valutazione degli altri benefici a lungo termine non presenta, di solito, lo stesso grado di incertezza della valutazione dei benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. Per questa ragione, il presente Principio richiede un metodo semplificato di contabilizzazione di tali benefici. A differenza della contabilizzazione richiesta per i benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, questo metodo non rileva le rivalutazioni nelle altre componenti di conto economico complessivo.

Rilevazione e valutazione

155 Nella rilevazione e valutazione dell'avanzo o del disavanzo in un altro piano per benefici a lungo termine per i dipendenti, un'entità deve applicare i paragrafi 56-98 e 113-115. Un’entità deve applicare i paragrafi 116-119 nella rilevazione e valutazione dei diritti di indennizzo.

▼M66

156   Per altri benefici a lungo termine per i dipendenti, l'entità deve rilevare il totale netto dei seguenti importi nell'utile (perdita) d'esercizio, ad eccezione del caso in cui un altro IFRS richieda o consenta la loro inclusione nel costo di un'attività:

(a) 

il costo previdenziale (vedere paragrafi 66-112 e il paragrafo 122 A);

▼M31

(b) 

gli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti (vedere paragrafi 123-126); e

(c) 

rivalutazioni della passività (attività) netta per benefici definiti (vedere paragrafi 127-130).

157 L’invalidità permanente è un esempio degli altri benefici a lungo termine per i dipendenti. Se il livello del beneficio dipende dalla anzianità lavorativa, l’obbligazione sorge man mano che l’attività lavorativa è prestata. La valutazione del valore di quella obbligazione riflette la probabilità che il pagamento venga richiesto e il periodo di tempo nel quale si ritiene il pagamento dovrà essere effettuato. Se il livello del beneficio è il medesimo per ogni dipendente invalido senza tener conto dell’anzianità di servizio, il costo atteso di quei benefici è rilevato al manifestarsi dell’evento che causa l’invalidità permanente.

Informazioni integrative

158 Sebbene il presente Principio non richieda informazioni integrative specifiche sugli altri benefici a lungo termine per i dipendenti, queste possono essere richieste da altri IFRS. Per esempio, lo IAS 24 richiede indicazioni sui benefici per i dipendenti a favore di dirigenti con responsabilità strategiche. Lo IAS 1 richiede l’indicazione dei costi dei benefici per i dipendenti.

BENEFICI DOVUTI PER LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

159 Il presente Principio tratta i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro distintamente dagli altri benefici per i dipendenti per il fatto che l’evento che dà origine all’obbligazione è la cessazione del rapporto di lavoro piuttosto che l’esistenza di tale rapporto. I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro risultano dalla decisione dell’entità di concludere il rapporto di lavoro o dalla decisione di un dipendente di accettare un'offerta, da parte dell’entità, di benefici in cambio della cessazione del rapporto di lavoro.

160 I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro non comprendono i benefici per i dipendenti risultanti dalla cessazione del rapporto di lavoro su richiesta del dipendente, senza offerta di benefici da parte dell'entità, oppure come conseguenza di requisiti obbligatori di pensionamento, perché tali benefici sono benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. Alcune entità erogano minori benefici per la cessazione volontaria del rapporto di lavoro richiesta dal dipendente (in sostanza, un beneficio successivo alla fine del rapporto di lavoro) rispetto a quelli erogati per l’interruzione non volontaria richiesta dall’entità. La differenza tra il beneficio erogato per la cessazione del rapporto di lavoro su richiesta del dipendente e un beneficio maggiore erogato in caso di richiesta dell’entità è un beneficio dovuto ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro.

161 La forma del beneficio per i dipendenti non determina se esso viene erogato in cambio dell’attività lavorativa svolta dal dipendente o in cambio della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente. Tipicamente sono pagamenti in un’unica soluzione, ma talvolta includono anche:

(a) 

miglioramenti dei benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, indirettamente, attraverso un piano di benefici per i dipendenti, o direttamente;

(b) 

lo stipendio fino alla fine di un periodo di preavviso stabilito se il dipendente non svolge altre prestazioni che portano benefici economici all’entità.

162 Gli indicatori che un beneficio per i dipendenti è erogato in cambio dell’attività lavorativa svolta sono i seguenti:

(a) 

il beneficio è condizionato all’attività lavorativa futura da erogare (inclusi i benefici che aumentano nel caso di prestazioni di lavoro ulteriori);

(b) 

il beneficio viene erogato in conformità alle condizioni di un piano per benefici per i dipendenti.

163 Alcuni benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro sono erogati in base alle condizioni di un piano per benefici per i dipendenti in essere. Per esempio, essi possono essere stabiliti da statuto, da contratto di lavoro o da accordo sindacale, o possono risultare dalla precedente prassi del datore di lavoro nell’erogare simili benefici. Un altro esempio riguarda il caso di un’entità che rende disponibile un’offerta di benefici per un periodo prolungato, o se intercorre un periodo prolungato tra l’offerta e la data prevista della cessazione effettiva; in tal caso l'entità valuta se ha costituito un nuovo piano per benefici per i dipendenti e, quindi, se i benefici offerti in base a quel piano sono benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro o benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. I benefici per i dipendenti erogati in base alle condizioni di un piano per benefici per i dipendenti, sono benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro se derivano dalla decisione dell’entità di cessare il rapporto di lavoro con un dipendente e non sono condizionati all’attività lavorativa da erogare in futuro.

164 Alcuni benefici per i dipendenti sono dovuti indipendentemente dai motivi della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente. Il pagamento di tali benefici è certo (soggetto a eventuali condizioni per l’acquisizione del diritto o eventuali requisiti minimi di anzianità di servizio) ma è incerto il momento del pagamento. Nonostante tali benefici siano definiti in alcuni ordinamenti come indennità dovute ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro, o gratifiche per la cessazione del rapporto di lavoro, essi rappresentano benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, piuttosto che benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro e l’entità li contabilizza come tali (benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro).

Rilevazione

165 Un’entità deve rilevare una passività e il costo relativo ai benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro nella data più immediata tra le seguenti:

(a) 

il momento in cui l’entità non può più ritirare l’offerta di tali benefici; e

(b) 

il momento in cui l’entità rileva i costi di una ristrutturazione che rientra nell’ambito di applicazione dello IAS 37 e implica il pagamento di benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro.

166 Per i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro a seguito della decisione del dipendente di accettare un’offerta di benefici in cambio della cessazione del rapporto di lavoro, il momento in cui l’entità non può più ritirare l’offerta di benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro è quello più immediato tra:

(a) 

quando il dipendente accetta l’offerta; e

(b) 

quando entra in vigore una restrizione (per esempio una disposizione legale, regolamentare o contrattuale o di altro tipo) alla capacità dell’entità di ritirare l’offerta. Questo coinciderebbe con il momento in cui viene fatta l’offerta, se la restrizione era in essere.

167 Per quanto riguarda i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro a seguito della decisione di un’entità di cessare il rapporto di lavoro con un dipendente, l’entità non può più ritirare l’offerta se ha comunicato ai dipendenti interessati un piano di cessazione del rapporto di lavoro che soddisfa tutti i criteri seguenti:

(a) 

le azioni richieste per completare il piano indicano che è improbabile che vengano apportate variazioni significative al piano;

(b) 

il piano identifica il numero di dipendenti il cui rapporto di lavoro deve essere terminato, le loro mansioni o funzioni e le loro ubicazioni (ma il piano non deve necessariamente identificare ogni singolo dipendente) e la data di completamento prevista;

(c) 

il piano stabilisce i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro che i dipendenti riceveranno in maniera sufficientemente dettagliata da poter determinare il tipo e l’ammontare dei benefici che essi percepiranno alla cessazione del rapporto di lavoro.

168 Quando l’entità rileva i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro, può anche dover contabilizzare una modifica del piano o una riduzione degli altri benefici per i dipendenti (vedere paragrafo 103).

Misurazione

169 Un’entità deve valutare i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro al momento della rilevazione iniziale e deve valutare e rilevare le variazioni successive, in conformità alla natura del beneficio per i dipendenti purché, qualora i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro siano un miglioramento dei benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, l’entità applichi i requisiti per i benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. Altrimenti:

(a) 

se si prevede che i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro siano liquidati interamente entro dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale tali benefici sono rilevati, l'entità deve applicare i requisiti per i benefici a breve termine per i dipendenti;

(b) 

se non si prevede che i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro saranno estinti interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio, l'entità deve applicare i requisiti per gli altri benefici a lungo termine per i dipendenti.

170 Considerato che i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro non sono erogati in cambio dell’attività lavorativa svolta, i paragrafi 70-74 relativi all’attribuzione dei benefici ai periodi di lavoro non rilevano.

Esempi illustrativi dei paragrafi 159–170

Premessa

A seguito di una recente acquisizione, un’entità intende chiudere uno stabilimento entro dieci mesi e, quindi, dismettere tutti i dipendenti rimasti nello stabilimento. Per l'esecuzione di alcuni contratti, tuttavia, l'entità necessita dell'esperienza dei dipendenti dello stabilimento, e annuncia quindi il seguente piano di cessazione del rapporto di lavoro.

Ciascun dipendente che rimane in servizio fino alla chiusura dello stabilimento riceverà, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, un pagamento in contanti di CU30.000. I dipendenti che vanno via prima della chiusura dello stabilimento percepiranno CU10.000.

Nello stabilimento lavorano 120 dipendenti. Al momento dell’annuncio del piano, l’entità prevede che 20 di essi vadano via prima della chiusura. Pertanto, i flussi finanziari in uscita attesi complessivi derivanti dal piano ammontano a CU3.200.000 (ossia 20 × CU10.000 + 100 × CU30.000). Come disposto dal paragrafo 160, l’entità contabilizza i benefici erogati in cambio della cessazione del rapporto di lavoro come benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro e contabilizza i benefici erogati a titolo di corrispettivo per l’attività di lavoro svolta come benefici a breve termine per i dipendenti.

Benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro

Il beneficio erogato in cambio della cessazione del rapporto di lavoro è di CU10.000. Questo è l’ammontare che l’entità dovrebbe pagare per la cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dal fatto che i dipendenti restino in servizio fino alla chiusura dello stabilimento o vadano via prima. Anche se ai dipendenti è data facoltà di andare via prima della chiusura, la cessazione del rapporto di lavoro di tutti i dipendenti è il risultato della decisione dell'entità di chiudere lo stabilimento e risolvere il rapporto di lavoro con gli stesso (ciò significa che tutti i dipendenti cesseranno il rapporto di lavoro alla chiusura dello stabilimento). Pertanto, l’entità rileva una passività di CU1.200.000 (ossia 120 × CU10.000) per i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro, erogati in conformità al piano per benefici per i dipendenti nella data più immediata tra la data in cui l’entità annuncia il piano di cessazione del rapporto di lavoro e quella in cui essa rileva i costi di ristrutturazione associati alla chiusura dello stabilimento.

Benefici erogati in cambio dell’attività lavorativa svolta

I benefici marginali che i dipendenti riceveranno qualora forniscano la propria attività lavorativa per l’intero periodo di dieci mesi sono intesi come corrispettivo per l'attività lavorativa svolta in quel periodo. L’entità li contabilizza come benefici a breve termine per i dipendenti perché prevede di liquidarli entro dodici mesi dal termine dell'esercizio. In quest’esempio, l’attualizzazione non è richiesta, per cui un costo di CU200.000 (ossia CU2.000.000 ÷ 10) viene rilevato in ogni mese per il periodo di lavoro di dieci mesi, con un aumento corrispondente del valore contabile della passività.

Informazioni integrative

171 Sebbene il presente Principio non richieda informazioni integrative specifiche in merito ai benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro, esse possono essere richieste da altri IFRS. Per esempio, lo IAS 24 richiede indicazioni sui benefici per i dipendenti a favore di dirigenti con responsabilità strategiche. Lo IAS 1 richiede l’indicazione dei costi dei benefici per i dipendenti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

172 L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità adotta il presente Principio per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

173 Un’entità deve applicare il presente Principio retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori, con le seguenti eccezioni:

(a) 

un’entità non è tenuta a rettificare il valore contabile delle attività che esulano dall’ambito di applicazione del presente Principio nel caso di variazioni nei costi connessi ai benefici per i dipendenti inclusi nel valore contabile prima della data dell’applicazione iniziale. La data dell’applicazione iniziale è l’inizio del primo esercizio esposto nel primo bilancio in cui l’entità adotta il presente Principio;

(b) 

nei bilanci degli esercizi che hanno inizio in data antecedente al 1o gennaio 2014, un’entità non deve presentare informazioni comparative per le informazioni integrative di cui al paragrafo 145 sulla sensitività dell'obbligazione per benefici definiti.

▼M31

174 L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value (valore equo) del paragrafo 8 e ha modificato il paragrafo 113. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

▼M44

175  Piani a benefici definiti: contributi dei dipendenti (Modifiche allo IAS 19), pubblicato nel novembre 2013, ha modificato i paragrafi 93–94. Un'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M48

176 Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014, pubblicato a settembre 2014, ha modificato il paragrafo 83 e ha aggiunto il paragrafo 177. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o in data successiva. È consentita una applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

177 Un'entità deve applicare la modifica al paragrafo 176 dall'inizio del primo esercizio comparativo presentato nel primo bilancio in cui l'entità applica la modifica. Qualsiasi rettifica iniziale derivante dall'applicazione della modifica deve essere rilevata negli utili portati a nuovo all'inizio di tale esercizio.

▼M66

179  Modifica, riduzione o estinzione del piano (modifiche allo IAS 19), pubblicato nel febbraio 2018, ha aggiunto i paragrafi 101 A, 122 A e 123 A e ha modificato i paragrafi 57, 99, 120, 123, 125, 126 e 156. L'entità deve applicare tali modifiche alle modifiche, alle riduzioni o alle estinzioni del piano che si verificano alla data di inizio o dopo l'inizio del primo esercizio avente inizio dal 1o gennaio 2019 o da data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica le modifiche anticipatamente, tale fatto deve essere indicato.

▼M44




Appendice A

Guida operativa

La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS. Descrive l'applicazione dei paragrafi 92-93 e ha la stessa autorità delle altri parti dell'IFRS.

A1 Le disposizioni contabili riguardanti i contributi versati da dipendenti o da terzi sono illustrate nel diagramma seguente.

image

▼B




PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 20

Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica

AMBITO DI APPLICAZIONE ►M8   ( 9 ) ◄

1. Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione e l’informativa dei contributi pubblici e per l’informativa riguardante gli altri tipi di assistenza pubblica.

2. Il presente Principio non tratta:

a) 

i problemi particolari che sorgono nella contabilizzazione dei contributi pubblici nei bilanci che riflettono gli effetti dei cambiamenti dei prezzi o nelle informazioni integrative di natura analoga;

▼M8

b) 

l’assistenza pubblica che è fornita a un’entità sotto forma di benefici che si manifestano nella determinazione dell’utile imponibile o della perdita a fini fiscali, o che sono determinati o limitati sulla base delle imposte sul reddito dovute. Esempi di tali benefici sono rappresentati da esenzioni dalle imposte sul reddito, crediti d’imposta sugli investimenti, ammortamenti accelerati e riduzioni delle aliquote delle imposte sul reddito;

▼B

c) 

la partecipazione pubblica alla proprietà dell’entità;

d) 

i contributi pubblici trattati dallo IAS 41 Agricoltura.

DEFINIZIONI

3. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Con il termine pubblico si fa riferimento al governo, a enti governativi e ad analoghi enti locali, nazionali o internazionali.

L’assistenza pubblica è l’azione intrapresa da enti pubblici per fornire a un’entità, o a una categoria di entità che soddisfano certi requisiti, uno specifico beneficio economico. Per la finalità del presente Principio l’assistenza pubblica non comprende i benefici forniti solo indirettamente tramite azioni che modifichino le condizioni economiche generali, quali la realizzazione di infrastrutture in aree in via di sviluppo o l’introduzione di vincoli ai concorrenti.

I contributi pubblici sono quelli che si manifestano sotto forma di trasferimenti di risorse a un’entità a condizione che questa abbia rispettato, o si impegni a rispettare, certe condizioni relative alle sue attività operative. Sono escluse quelle forme di assistenza pubblica alle quali non può ragionevolmente essere associato un valore e le operazioni con gli enti pubblici che non possono essere distinte dalle normali attività commerciali dell’entità. ( 10 )

I contributi in conto capitale sono i contributi pubblici per il cui ottenimento è condizione essenziale che l’entità acquisti, costruisca o comunque acquisisca attività immobilizzate. Possono essere previste anche ulteriori condizioni che delimitino il tipo o la localizzazione dei beni o i periodi nel corso dei quali essi devono essere acquistati o posseduti.

I contributi in conto esercizio sono i contributi pubblici diversi da quelli in conto capitale.

I finanziamenti a fondo perduto sono i prestiti per i quali il finanziatore si impegna, in presenza di condizioni stabilite, a rinunciare al rimborso.

▼M33

Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13 Valutazione del fair value.)

▼B

4. L’assistenza pubblica assume forme diverse variando sia per ciò che riguarda la natura dell’assistenza prestata sia per le condizioni alle quali essa è sottoposta. Lo scopo dell’assistenza può essere quello di incentivare l’entità a intraprendere un’attività che normalmente non svolgerebbe se mancasse l’assistenza.

5. L’ottenimento di assistenza pubblica da parte dell’entità può essere rilevante per la preparazione del bilancio per due motivi. In primo luogo, se sono state trasferite risorse, deve essere trovato un metodo adeguato per contabilizzare tale trasferimento. In secondo luogo è opportuno fornire un’indicazione del beneficio che l’entità ha tratto da tale assistenza durante il periodo considerato. Questo agevola il confronto tra il bilancio di un’entità con quelli degli esercizi precedenti e con quello di altre entità.

6. I contributi pubblici vengono talvolta indicati con altri nomi quali sussidi, sovvenzioni o incentivi.

CONTRIBUTI PUBBLICI

7. I contributi pubblici, inclusi i contributi non monetari valutati al fair value (valore equo), non devono essere rilevati finché non esista una ragionevole certezza che:

a) 

l’entità rispetterà le condizioni previste; e

b) 

i contributi saranno ricevuti.

8. Un contributo pubblico non può essere rilevato finché non esiste una ragionevole certezza che l’entità rispetterà le condizioni previste, e che il contributo sarà ricevuto. La riscossione di un contributo non fornisce, di per sé, la prova definitiva che le condizioni connesse al contributo siano state, o saranno, rispettate.

9. Il modo in cui un contributo è ricevuto non influisce sul metodo contabile da adottare per rilevarlo. Quindi un contributo è contabilizzato nello stesso modo sia che esso sia ricevuto sotto forma di disponibilità liquide, sia come riduzione di una passività nei confronti dell’ente pubblico.

10. Un finanziamento a fondo perduto da parte di enti pubblici è trattato come contributo pubblico quando c’è una ragionevole sicurezza che l’entità rispetterà le condizioni per la rinuncia al rimborso del prestito.

▼M53

10 A. Il beneficio di un prestito pubblico ad un tasso d'interesse inferiore a quello di mercato è trattato come contributo pubblico. Il prestito deve essere rilevato e valutato conformemente all'IFRS 9 Strumenti finanziari. Il beneficio del tasso d'interesse inferiore a quello di mercato deve essere valutato come la differenza tra il valore contabile iniziale del prestito determinato conformemente all'IFRS 9 e i corrispettivi ricevuti. Il beneficio è contabilizzato conformemente al presente Principio. L'entità deve considerare le condizioni e le obbligazioni che sono state, o devono essere, soddisfatte quando identifica i costi che il beneficio del prestito è inteso a compensare.

▼B

11. Una volta che un contributo pubblico è stato contabilizzato, qualsiasi passività o attività potenziale è trattata secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali.

▼M8

12. I contributi pubblici devono essere rilevati, con un criterio sistematico, nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio negli esercizi in cui l’entità rileva come costi le relative spese che i contributi intendono compensare.

13. Vi sono essenzialmente due approcci alla contabilizzazione dei contributi pubblici: il metodo patrimoniale, per il quale un contributo è rilevato al di fuori del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio, e il metodo del reddito, per il quale un contributo è rilevato nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio in uno o più esercizi.

14. Per i sostenitori del metodo patrimoniale:

(a) 

i contributi pubblici sono un mezzo di finanziamento e dovrebbero essere trattati come tali nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria piuttosto che essere rilevati nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio per compensare le voci di costo che essi finanziano. Poiché non è previsto alcun rimborso, essi dovrebbero essere rilevati al di fuori del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio;

(b) 

non è corretto rilevare i contributi pubblici nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio perché essi non costituiscono un reddito, ma rappresentano un incentivo fornito da un ente pubblico senza che siano sostenuti i costi relativi.

15. Le argomentazioni a favore del metodo del reddito sono le seguenti:

(a) 

poiché i contributi pubblici derivano da una fonte differente dagli azionisti essi non dovrebbero essere rilevati direttamente a patrimonio netto, ma dovrebbero essere rilevati nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio negli esercizi appropriati;

(b) 

i contributi pubblici sono raramente senza controprestazioni. L’entità li ottiene attraverso il rispetto di certe condizioni insieme all’adempimento delle obbligazioni previste. Essi dovrebbero, perciò, essere rilevati nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio negli esercizi in cui l’entità rileva come costi le relative spese che il contributo intende compensare;

(c) 

poiché le imposte sul reddito e le altre imposte sono costi, è logico rilevare nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio anche i contributi pubblici, che sono un’estensione delle politiche di bilancio.

16. Per il metodo del reddito è fondamentale che i contributi pubblici siano rilevati, con un criterio sistematico, nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio negli esercizi in cui l’entità rileva come costi le relative spese che il contributo intende compensare. La rilevazione dei contributi pubblici nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio al momento della riscossione non rispetta l’assunzione della contabilità di competenza (vedere IAS 1 Presentazione del bilancio) e potrebbe essere accettata solo nel caso in cui non esista un criterio per ripartire il contributo a esercizi differenti da quello nel quale esso è stato ricevuto.

17. Nella maggior parte dei casi gli esercizi nei quali l’entità rileva i costi o le spese relative a un contributo pubblico sono facilmente determinabili. Pertanto, i contributi riferibili a spese specifiche sono rilevati nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio nello stesso esercizio della spesa relativa. Analogamente, i contributi relativi a beni ammortizzabili sono solitamente rilevati nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio negli esercizi nei quali è addebitato l’ammortamento di quei beni e nella medesima proporzione.

18. I contributi relativi a beni non ammortizzabili possono richiedere anche l’adempimento di certe condizioni e dovrebbero perciò essere rilevati nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio negli esercizi nei quali viene sostenuto il costo per adempiere alle condizioni previste. Per esempio, la concessione a titolo di contributo di un terreno può essere condizionata alla costruzione di un edificio nel luogo stesso e può essere corretto rilevarla nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio durante la vita utile dell’edificio.

▼B

19. I contributi sono, a volte, ricevuti come parte di un insieme di aiuti finanziari o fiscali al quale sono associate certe condizioni. In tali casi, è necessario porre attenzione nell’identificazione delle condizioni che danno origine ai costi e alle spese che determinano quali sono gli esercizi nei quali il contributo sarà realizzato. Può essere appropriato ripartire una parte del contributo con un criterio e un’altra parte con un criterio diverso.

▼M8

20. Un contributo pubblico che sia riscuotibile come compensazione per costi o perdite già sostenuti ovvero al fine di dare un supporto finanziario immediato all’entità senza correlati costi futuri deve essere rilevato nel prospetto dell’utile (perdita) dell’esercizio in cui diventa esigibile.

21. In alcuni casi, un contributo pubblico può essere concesso al fine di fornire un aiuto finanziario immediato all’entità piuttosto che come incentivo per sostenere spese specifiche. Tali contributi possono essere limitati a una particolare entità e possono non essere disponibili per un’intera categoria di beneficiari. Queste circostanze possono giustificare la rilevazione del contributo nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio nell’esercizio nel quale l’entità matura il diritto a ottenerlo, fornendo nelle note l’informativa necessaria per far sì che il suo effetto sia chiaramente compreso.

22. Un contributo pubblico può essere riscuotibile dall’entità come compensazione per costi o perdite sostenuti in un periodo precedente. In questo caso il contributo è rilevato nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio nel periodo nel quale esso diventa esigibile, con un’informazione integrativa tale da assicurare che il suo effetto sia chiaramente compreso.

▼B

Contributi pubblici non monetari

23. Un contributo pubblico può assumere la forma di un trasferimento di attività non monetarie, quali terreni o altre risorse, per l’utilizzo da parte dell’entità. In queste circostanze, solitamente, si accerta il fair value (valore equo) dell’attività non monetaria e si contabilizza sia il contributo sia il bene a quel fair value (valore equo). Un modo alternativo che viene talvolta seguito è quello di registrare sia il contributo sia il bene a un valore simbolico.

Presentazione nel bilancio dei contributi in conto capitale

24. I contributi pubblici in conto capitale, inclusi i contributi non monetari valutati al fair value (valore equo), devono essere presentati ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ iscrivendo il contributo come ricavo differito o come posta rettificativa del valore contabile del bene.

25. Sono considerati accettabili due metodi di presentazione dei contributi (o della parte appropriata dei contributi) in conto capitale.

▼M8

26. Il primo metodo rileva il contributo come ricavo differito rilevato con un criterio sistematico nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio durante la vita utile del bene.

27. L’altro metodo detrae il contributo nel calcolo del valore contabile del bene. Il contributo è rilevato nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio durante la vita del bene ammortizzabile come riduzione del costo dell’ammortamento.

▼B

28. L’acquisto di beni e la riscossione dei contributi relativi possono causare rilevanti movimenti nei flussi finanziari di un’entità. Per questo motivo, e allo scopo di mostrare l’investimento lordo nei beni, tali movimenti sono spesso indicati come elementi distinti nel rendiconto finanziario, indipendentemente dal fatto che il contributo sia dedotto o no dal valore del bene relativo ai fini della presentazione ►M5  del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ .

Presentazione nel bilancio dei contributi in conto esercizio

▼M31

29. I contributi in conto esercizio sono presentati come componenti dell'utile (perdita) d'esercizio, separatamente oppure all'interno di una voce generica quale «Altri proventi» in alternativa, essi vengono dedotti dal costo correlato.

▼M31 —————

▼B

30. I sostenitori del primo metodo non ritengono corretta la compensazione tra proventi e costi, argomentando che la distinzione del contributo dal costo facilita il confronto con gli altri costi non correlati al contributo. Per i sostenitori del secondo metodo è da ritenere che quei costi non sarebbero stati sostenuti dall’entità se questa non avesse ottenuto il contributo; perciò la presentazione dei costi senza compensarli con il contributo può essere fuorviante.

31. Entrambi i metodi per la presentazione dei contributi in conto esercizio sono ritenuti accettabili. L’indicazione del contributo può essere necessaria per una corretta comprensione del bilancio. È, di norma, corretta l’indicazione dell’effetto dei contributi su ciascuna voce di ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ che deve essere riportata distintamente.

Restituzione dei contributi pubblici

▼M8

32. Un contributo pubblico che diventa rimborsabile deve essere contabilizzato come un cambiamento di una stima contabile (vedere IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori). La restituzione di un contributo pubblico in conto esercizio deve, in primo luogo, essere attribuita all’eventuale ricavo differito non ammortizzato rilevato in relazione al contributo. La parte della restituzione che residua, o l’intero ammontare della restituzione nel caso in cui non ci siano ricavi differiti, deve essere imputata immediatamente nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio. La restituzione di un contributo in conto capitale deve essere rilevata aumentando il valore contabile del bene o riducendo il saldo dei ricavi differiti dell’ammontare da restituire. L’ammortamento complessivo ulteriore che, qualora il contributo non fosse stato ottenuto, sarebbe stato rilevato fino a quel momento, deve essere rilevato immediatamente nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio.

▼B

33. Le circostanze che danno luogo alla restituzione di un contributo in conto capitale possono richiedere di verificare il nuovo valore contabile del bene al fine di determinare se esso abbia subito una riduzione di valore.

ASSISTENZA PUBBLICA

34. Alcune forme di assistenza pubblica alle quali non può essere ragionevolmente dato un valore e le operazioni condotte con enti pubblici che non sono distinguibili dalle normali operazioni commerciali dell’entità sono escluse dalla definizione di contributi pubblici contenuta nel paragrafo 3.

35. La consulenza gratuita, tecnica o di marketing, e la prestazione di garanzie sono esempi di assistenza pubblica ai quali non può essere ragionevolmente associato un valore. Un esempio di assistenza che non può essere distinta dalle normali operazioni commerciali dell’entità si ha quando la politica degli approvvigionamenti pubblici qualifica un’entità come fornitrice, assorbendone parte delle vendite. Anche se il beneficio è evidente, ogni tentativo di distinguere le normali attività dell’azienda dall’assistenza pubblica sarebbe, con ogni probabilità, arbitrario.

36. La rilevanza del beneficio negli esempi sopra elencati può essere tale che è necessaria l’indicazione della natura, dell’ammontare e della durata dell’assistenza affinché il bilancio dell’entità non sia fuorviante.

▼M8 —————

▼B

38. Nel presente Principio l’assistenza pubblica non comprende la realizzazione di infrastrutture per migliorare i trasporti pubblici e la rete di comunicazione e la messa a disposizione, per l’intera comunità locale e in forma permanente, di infrastrutture pubbliche quali acquedotti e impianti di irrigazione.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

39. Devono essere indicati i seguenti aspetti:

a) 

il principio contabile adottato per i contributi pubblici, inclusi i metodi di presentazione utilizzati nel bilancio;

b) 

la natura e l’ammontare dei contributi pubblici rilevati nel bilancio e l’indicazione delle altre forme di assistenza pubblica delle quali l’entità ha beneficiato direttamente; e

c) 

le condizioni non rispettate e altre situazioni di incertezza relative all’assistenza pubblica che sia stata contabilizzata.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

40. L’entità che adotti il presente Principio per la prima volta deve:

a) 

soddisfare, laddove appropriato, le disposizioni sull’informativa da fornire; e

b) 

alternativamente:

i) 

rettificare il suo bilancio per il cambiamento di principio contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8; o

ii) 

applicare le disposizioni contabili del presente Principio solo ai contributi, o alle parti di contributi, spettanti o rimborsabili, dopo la data di entrata in vigore del Principio.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

41. Il presente Principio entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1o gennaio 1984 o da data successiva.

▼M5

42. Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre aggiunto il paragrafo 29A. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

▼M8

43. Il paragrafo 37 è stato eliminato ed il paragrafo 10A è stato aggiunto dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tali modifiche prospetticamente ai prestiti pubblici ricevuti in periodi aventi inizio a partire dal 1o gennaio 2009. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M33

45. L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value del paragrafo 3. Un’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRS 13.

▼M31

46.  Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato il paragrafo 29 e ha eliminato il paragrafo 29A. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011.

▼M53

48. L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 10 A e ha eliminato i paragrafi 44 e 47. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

▼B




PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 21

Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere

FINALITÀ

1. L’entità può svolgere attività sull’estero in due modi. Essa può effettuare operazioni in valute estere o avere una gestione estera. Inoltre, l’entità può presentare il bilancio in una valuta estera. La finalità del presente Principio è di definire una modalità per rilevare le operazioni in valuta estera e le gestioni estere nel bilancio di un’entità e per tradurre il bilancio in una moneta di presentazione.

2. I problemi principali riguardano la scelta del/i tasso/i di cambio e come rilevare in bilancio gli effetti delle variazioni dei cambi.

AMBITO DI APPLICAZIONE

▼M53

3.   Il presente Principio deve essere applicato:

a) 

nella contabilizzazione delle operazioni e dei saldi in valute estere, eccetto per le operazioni sui derivati e i saldi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 Strumenti finanziari;

▼B

b) 

nella conversione della situazione patrimoniale-finanzaria e del risultato economico di gestioni estere che sono incluse nel bilancio dell’entità per mezzo del consolidamento, del ►M32  ————— ◄ o del metodo del patrimonio netto; e

c) 

nella conversione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico di un’entità in una moneta di presentazione.

▼M53

4. L'IFRS 9 si applica a diversi derivati in valuta estera e, di conseguenza, questi sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Principio. Tuttavia, i derivati in valuta estera che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 (per esempio alcuni derivati in valuta estera che sono incorporati in altri contratti) rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio. Inoltre, il presente Principio si applica quando l'entità converte importi relativi a derivati dalla sua valuta funzionale alla sua moneta di presentazione.

5. Il presente Principio non si applica alla contabilizzazione delle operazioni di copertura per elementi in valuta estera, inclusa la copertura dell'investimento netto in una gestione estera. L'IFRS 9 si applica alla contabilizzazione delle operazioni di copertura.

▼B

6. Il presente Principio si applica alla presentazione del bilancio di un’entità in una valuta estera e stabilisce le disposizioni affinché il bilancio che ne deriva sia conforme agli International Financial Reporting Standards. Per le conversioni di informazioni finanziarie in una valuta estera che non soddisfano tali disposizioni, il presente Principio specifica l’informativa da indicare.

7. Il presente Principio non si applica alla presentazione nel rendiconto finanziario dei flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera o alla conversione dei flussi finanziari di una gestione estera (cfr. IAS 7 Rendiconto finanziario).

DEFINIZIONI

8. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Il tasso di chiusura è il tasso di cambio a pronti alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ .

La differenza di cambio è la differenza che deriva dalla conversione di un determinato numero di unità di una valuta in un’altra valuta a differenti tassi di cambio.

Il tasso di cambio è il rapporto di cambio tra due valute.

▼M33

Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13 Valutazione del fair value.)

▼B

La valuta estera è una valuta differente dalla valuta funzionale dell’entità.

La gestione estera è un’entità, quale una controllata, una collegata, ►M32  degli accordi a controllo congiunto ◄ o una filiale di un’entità che redige il bilancio, le cui attività sono situate o sono gestite in un Paese o in una valuta differente da quella dell’entità che redige il bilancio.

La valuta funzionale è la valuta dell’ambiente economico prevalente in cui l’entità opera.

Il gruppo è costituito dalla capogruppo e da tutte le sue controllate.

Gli elementi monetari sono unità di valuta possedute e attività e passività che devono essere incassate o pagate in un numero di unità di valuta fisso o determinabile.

Linvestimento netto in una gestione estera è la quota di patrimonio netto di pertinenza dell’entità che redige il bilancio.

La moneta di presentazione è la valuta in cui il bilancio viene presentato.

Il tasso di cambio a pronti è il tasso di cambio per consegna immediata.

Sviluppo delle definizioni

Valuta funzionale

9. L’ambiente economico primario in cui un’entità opera è normalmente quello in cui principalmente essa genera e utilizza disponibilità liquide. Un’entità considera i seguenti fattori nella determinazione della valuta funzionale:

a) 

la valuta:

i) 

che influisce principalmente sui prezzi di vendita di beni e servizi (questa spesso sarà la valuta in cui i prezzi di vendita dei beni e servizi sono espressi e regolati); e

ii) 

del paese le cui forze competitive e la cui normativa determinano principalmente i prezzi di vendita di beni e servizi;

b) 

la valuta che influenza principalmente il costo della manodopera, dei materiali e degli altri costi di fornitura di beni o servizi (questa sarà spesso la valuta in cui tali costi sono espressi e regolati).

10. I seguenti fattori possono inoltre fornire evidenza della valuta funzionale di un’entità:

a) 

la valuta in cui i fondi derivanti dalle attività di finanziamento (ossia emissione di un titolo di debito e strumenti rappresentativi di capitale) sono generati;

b) 

la valuta in cui sono solitamente tenuti gli incassi dall’attività operativa.

11. I seguenti fattori aggiuntivi sono tenuti in considerazione nel determinare la valuta funzionale di una gestione estera, così come la possibilità che la valuta funzionale sia la stessa dell’entità che redige il bilancio (in questo contesto l’entità che redige il bilancio è l’entità che detiene la gestione estera come la sua controllata, filiale, collegata o ►M32  accordi a controllo congiunto ◄ ):

a) 

se le attività di gestioni estere sono svolte come un’estensione dell’entità che redige il bilancio, piuttosto che con un importante livello di autonomia. Un esempio del primo caso si ha quando la gestione estera vende soltanto beni importati dall’entità che redige il bilancio e alla quale trasferisce i corrispettivi. Un esempio del secondo caso si ha quando la gestione accumula disponibilità liquide e altri elementi monetari, sostiene spese, genera ricavi e negozia finanziamenti, tutti sostanzialmente nella sua moneta locale;

b) 

se le operazioni con l’entità che redige il bilancio sono una proporzione alta o bassa delle attività della gestione estera;

c) 

se i flussi finanziari derivanti dalle attività della gestione estera influiscono direttamente sui flussi finanziari dell’entità che redige il bilancio e sono immediatamente disponibili per essere trasferiti a quest’ultima;

d) 

se i flussi finanziari derivanti dalle attività della gestione estera sono sufficienti per rispettare le obbligazioni di posizioni debitorie in essere e normalmente previste senza che l’entità che redige il bilancio renda disponibili propri fondi.

12. Quando gli indicatori di cui sopra sono confusi e la valuta funzionale non è evidente, la direzione aziendale utilizza il proprio giudizio per determinare la valuta funzionale che più attendibilmente rappresenta gli effetti economici delle operazioni, degli eventi e delle circostanze sottostanti. Come parte di questo approccio, la direzione aziendale dà priorità agli indicatori primari del paragrafo 9 prima di considerare gli indicatori dei paragrafi 10 e 11, che sono designati per fornire ulteriori supporti per determinare la valuta funzionale di un’entità.

13. La valuta funzionale di un’entità riflette le operazioni, eventi e circostanze sottostanti che sono per questa rilevanti. Per questi motivi, una volta determinata, la valuta funzionale non è modificata a meno che non vi sia un cambiamento in tali operazioni, eventi e circostanze sottostanti.

14. Se la valuta funzionale è la valuta di un’economia iperinflazionata, il bilancio dell’entità è rideterminato secondo quanto previsto dallo IAS 29 Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate. Un’entità non può evitare la rideterminazione secondo quanto previsto dallo IAS 29, per esempio adottando come valuta funzionale una valuta differente dalla valuta funzionale determinata secondo quanto previsto dal presente Principio (come la valuta funzionale della capogruppo).

Investimento netto in una gestione estera

15. L’entità può avere un elemento monetario da incassare o da pagare nei confronti di una gestione estera. Un elemento per il quale il regolamento non è pianificato né è probabile che si verifichi nel prevedibile futuro è, nella sostanza, una parte dell’investimento netto dell’entità in tale gestione estera, ed è contabilizzato secondo quanto previsto dai paragrafi 32 e 33. Tali elementi monetari possono includere crediti o finanziamenti a lungo termine. Questi elementi escludono i crediti o debiti commerciali.

15A. L’entità che ha un elemento monetario da incassare o da pagare nei confronti di una gestione estera come descritto al paragrafo 15 può essere una controllata qualsiasi del gruppo. Per esempio, un’entità ha due controllate, A e B. La controllata B è una gestione estera. La controllata A concede un finanziamento alla controllata B. Il credito per finanziamento della controllata A nei confronti della controllata B è una parte dell’investimento netto dell’entità nella controllata B se il regolamento di tale prestito non è pianificato né è probabile che si verifichi nel prevedibile futuro. Quanto detto sarebbe valido anche se la controllata A fosse essa stessa una gestione estera.

Elementi monetari

▼M54

16. La caratteristica essenziale di un elemento monetario è un diritto a ricevere (o un'obbligazione a consegnare) un numero fisso o determinabile di unità di valuta. Alcuni esempi: pensioni e altri benefici per i dipendenti da pagarsi in contanti; obbligazioni da regolare in contanti; passività dei leasing; inoltre, dividendi da regolare per cassa rilevati come passività. Similmente, un contratto per ricevere (o consegnare) un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità o un ammontare variabile di attività in cui il fair value (valore equo) da ricevere (o consegnare) è pari a un numero fisso o determinabile di unità di valuta, è un elemento monetario. Viceversa, la caratteristica essenziale di un elemento non monetario è l'assenza di un diritto a ricevere (o un'obbligazione a consegnare) un numero fisso o determinabile di unità di valuta. Alcuni esempi: anticipi per acquisto di beni e servizi; avviamento; attività immateriali; rimanenze; immobili, impianti e macchinari; attività consistenti nel diritto di utilizzo; e obbligazioni che devono essere regolate con la consegna di un'attività non monetaria.

▼B

SINTESI DELL’APPROCCIO PREVISTO DAL PRESENTE PRINCIPIO

17. Nella preparazione del bilancio, ogni entità — sia essa un’entità a sé stante, un’entità con gestioni estere (quale una capogruppo) o una gestione estera (quale una controllata o filiale) — determina la sua valuta funzionale secondo quanto previsto dai paragrafi da 9 a 14. L’entità converte gli elementi in valuta estera nella sua valuta funzionale e presenta gli effetti di tale conversione secondo quanto previsto dai paragrafi da 20 a 37 e 50.

18. Diverse entità che redigono il bilancio includono un numero di entità individuali (per esempio un gruppo è composto da una capogruppo e una o più controllate). Diversi tipi di entità, facenti parte di un gruppo o meno, possono avere investimenti in collegate o ►M32  accordi a controllo congiunto ◄ . Queste entità possono anche avere filiali. È necessario che la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico di ciascuna singola entità inclusa nell’entità che redige il bilancio siano convertiti nella valuta in cui l’entità che redige il bilancio presenta il bilancio. Il presente Principio permette che la moneta di presentazione di un’entità che redige il bilancio sia qualsiasi valuta (o valute). La situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico di qualsiasi singola entità all’interno dell’entità che redige il bilancio, la cui valuta funzionale differisce dalla moneta di presentazione, sono convertiti secondo quanto previsto dai paragrafi da 38 a 50.

19. Il presente Principio permette di presentare il bilancio in qualsiasi valuta (o valute) a un’entità a sé stante che prepara il bilancio o a un’entità che prepara il bilancio separato secondo quanto previsto dallo IAS 27 Bilancio separato. ◄ Se la moneta di presentazione dell’entità differisce dalla valuta funzionale, la sua situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico sono a loro volta convertiti nella moneta di presentazione secondo quanto previsto dai paragrafi da 38 a 50.

PRESENTAZIONE NELLA VALUTA FUNZIONALE DI OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA

Rilevazione iniziale

20. Un’operazione in valuta estera è un’operazione che è espressa, o che deve essere eseguita, in valuta estera, incluse le operazioni che sorgono quando l’entità:

a) 

compra o vende merci o servizi i cui prezzi sono espressi in valuta estera;

b) 

prende a prestito o presta dei fondi e l’ammontare dovuto o da ricevere è espresso in valuta estera; o

c) 

altrimenti acquista o dismette dei beni, o sostiene o estingue delle passività espresse in valuta estera.

21. Un’operazione in valuta estera deve essere registrata, al momento della rilevazione iniziale nella valuta funzionale, applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti tra la valuta funzionale e la valuta estera in vigore alla data dell’operazione.

22. La data dell’operazione è la data in cui l’operazione si qualifica per la prima volta per la rilevazione, secondo quanto previsto dagli International Financial Reporting Standards. Per motivi pratici, viene spesso utilizzato un cambio che approssima il tasso effettivo alla data dell’operazione quale, per esempio, il cambio medio settimanale o mensile per tutte le operazioni, in ciascuna valuta estera, avvenute nello stesso periodo. Tuttavia, se il cambio fluttua significativamente, l’impiego del cambio medio di periodo non è appropriato.

▼M5

Esposizione in bilancio alle date di chiusura degli esercizi successivi

▼M33

23.  Alla data di chiusura di ciascun esercizio di riferimento:

▼B

a) 

gli elementi monetari in valuta estera devono essere convertiti utilizzando il tasso di chiusura;

b) 

gli elementi non monetari che sono valutati al costo storico in valuta estera devono essere convertiti usando il tasso di cambio in essere alla data dell’operazione; e

▼M33

c) 

gli elementi non monetari che sono valutati al fair value in una valuta estera devono essere convertiti utilizzando i tassi di cambio alla data in cui il fair value era stato misurato.

▼B

24. Il valore contabile di una voce è determinato in accordo con gli altri Principi applicabili. Per esempio, immobili, impianti e macchinari possono essere valutati in termini di fair value (valore equo) o di costo storico secondo quanto previsto dallo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari. Sia se il valore contabile è determinato sulla base del costo storico sia se determinato sulla base del fair value (valore equo), se l’importo è espresso in una valuta estera esso è allora convertito nella valuta funzionale, secondo quanto previsto dal presente Principio.

25. Il valore contabile di alcune voci è determinato dal confronto di due o più importi. Per esempio, il valore contabile delle rimanenze è il minore tra il costo e il valore netto di realizzo, secondo quanto previsto dallo IAS 2 Rimanenze. Similmente, secondo quanto previsto dallo IAS 36 Riduzione di valore delle attività, il valore contabile di un’attività per la quale vi è un’indicazione di riduzione di valore è il minore tra il valore contabile prima di considerare possibili perdite per riduzione di valore e il suo valore recuperabile. Quando tale attività è un’attività non monetaria ed è valutata in una valuta estera, il valore contabile è determinato dal confronto tra:

a) 

costo o valore contabile, come applicabile, convertito al tasso di cambio alla data in cui il valore era stato determinato (ossia il tasso alla data dell’operazione per un elemento valutato in termini di costo storico); e

b) 

il valore netto di realizzo o valore recuperabile, come applicabile, convertito al tasso di cambio alla data in cui tale valore era stato determinato (per esempio il tasso di chiusura alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ ).

L’effetto di questo confronto può comportare che una perdita per riduzione di valore sia rilevata nella valuta funzionale, ma non nella valuta estera, o viceversa.

26. Quando sono disponibili diversi tassi di cambio, il tasso utilizzato è quello al quale i flussi finanziari futuri rappresentati dall’operazione o dal saldo residuo potrebbero essere stati regolati se tali flussi finanziari si fossero verificati alla data di valutazione. Se la possibilità di cambio tra due valute non è temporaneamente disponibile, si utilizza il primo tasso successivo al quale è possibile effettuare i cambi.

Rilevazione delle differenze di cambio

▼M53

27. Come indicato nel paragrafo 3, lettera a) e nel paragrafo 5, l'IFRS 9 si applica alla contabilizzazione delle operazioni di copertura per elementi in valuta estera. L'applicazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura richiede che l'entità contabilizzi alcune differenze di cambio diversamente dalla contabilizzazione delle differenze di cambio disposta dal presente Principio. Per esempio, l'IFRS 9 dispone che le differenze di cambio su elementi monetari che si qualificano come strumenti di copertura in una copertura di flussi finanziari, siano rilevate inizialmente nelle altre componenti di conto economico complessivo nella misura in cui tale copertura sia effettiva.

▼B

28. Le differenze di cambio derivanti dall’estinzione di elementi monetari o dalla conversione di elementi monetari a tassi differenti da quelli ai quali erano stati convertiti al momento della rilevazione iniziale durante l’esercizio o in bilanci precedenti, devono essere rilevate nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ dell’esercizio in cui hanno origine, a eccezione di quanto indicato nel paragrafo 32.

29. Quando elementi monetari derivano da un’operazione in valuta estera e c’è una variazione nel tasso di cambio tra la data dell’operazione e la data del regolamento, ne deriva una differenza di cambio. Quando l’operazione è regolata nello stesso periodo amministrativo nel quale essa è avvenuta, tutta la differenza di cambio è rilevata in quell’esercizio. Tuttavia, quando l’operazione è regolata in un esercizio contabile successivo, la differenza di cambio rilevata in ciascun periodo fino alla data in cui avviene il regolamento è determinata dalla variazione nei tassi di cambio in ciascun periodo.

30. Quando un utile o una perdita di un elemento non monetario viene rilevato ►M5  nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo ◄ , ogni componente di cambio di tale utile o perdita deve essere rilevato ►M5  nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo ◄ . Viceversa, quando un utile o una perdita di un elemento non monetario è rilevato nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ , ogni componente di cambio di tale utile o perdita deve essere rilevata nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ .

31. Altri Principi richiedono che alcuni utili e perdite siano rilevati ►M5  nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo ◄ . Per esempio, lo IAS 16 dispone che alcuni utili e perdite derivanti dalla rivalutazione degli immobili, impianti e macchinari siano rilevati ►M5  nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo ◄ . Quando tale attività viene valutata in una valuta estera, il paragrafo 23, lettera c), del presente Principio dispone che l’importo rivalutato sia convertito utilizzando il tasso alla data in cui il valore è determinato, dando origine a una differenza di cambio che è anch’essa rilevata ►M5  nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo ◄ .

32. Le differenze di cambio derivanti da un elemento monetario che fa parte di un investimento netto in una gestione estera di un’entità che redige il bilancio (cfr. paragrafo 15) devono essere rilevate nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ del bilancio separato dell’entità che redige il bilancio o del bilancio individuale della gestione estera, come applicabile. Nel bilancio che include la gestione estera e l’entità che redige il bilancio (per esempio il bilancio consolidato quando la gestione estera è una controllata), tali differenze di cambio devono essere rilevate inizialmente ►M5  nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e riclassificate dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio ◄ alla dismissione dell’investimento netto, secondo quanto previsto dal paragrafo 48.

33. Quando un elemento monetario è parte dell’investimento netto in una gestione estera di un’entità che redige il bilancio ed è espresso nella valuta funzionale dell’entità che redige il bilancio, si genera una differenza di cambio nel bilancio individuale della gestione estera secondo quanto previsto dal paragrafo 28. Se tale elemento è espresso nella valuta funzionale della gestione estera, si genera una differenza di cambio nel bilancio separato dell’entità che redige il bilancio secondo quanto previsto dal paragrafo 28. Se tale elemento è espresso in una valuta differente dalla valuta funzionale dell’entità che redige il bilancio o della gestione estera, si genera una differenza di cambio nel bilancio separato dell’entità che redige il bilancio e nel bilancio individuale della gestione estera secondo quanto previsto dal paragrafo 28. Tali differenze di cambio sono ►M5  rilevate tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo ◄ nel bilancio che include la gestione estera e l’entità che redige il bilancio (ossia il bilancio in cui la gestione estera è consolidata ►M32  ————— ◄ o contabilizzata utilizzando il metodo del patrimonio netto).

34. Quando un’entità tiene i propri libri e scritture contabili in una valuta differente dalla valuta funzionale, al momento in cui essa prepara il suo bilancio tutti gli importi sono convertiti nella valuta funzionale, secondo quanto previsto dai paragrafi da 20 a 26. Ciò produce gli stessi importi nella valuta funzionale come se gli elementi fossero stati inizialmente registrati nella valuta funzionale. Per esempio, gli elementi monetari sono convertiti nella valuta funzionale utilizzando il tasso di chiusura, e gli elementi non monetari che sono valutati a costo storico sono convertiti utilizzando il tasso di cambio alla data della loro rilevazione.

Variazione della valuta funzionale

35. Quando si verifica una variazione della valuta funzionale di un’entità, l’entità deve applicare le procedure di conversione applicabili alla nuova valuta funzionale prospetticamente dalla data della variazione.

36. Come indicato nel paragrafo 13, la valuta funzionale di un’entità riflette le sottostanti operazioni, eventi e circostanze che sono rilevanti per l’entità. Per questi motivi, una volta determinata la valuta funzionale, questa può essere modificata soltanto se vi sia un cambiamento in quelle operazioni, eventi e circostanze sottostanti. Per esempio, una variazione della valuta che ha principalmente un’influenza sui prezzi di vendita della merce e dei servizi può portare a una variazione della valuta funzionale di un’entità.

37. L’effetto di una variazione della valuta funzionale è contabilizzato prospetticamente. In altre parole, un’entità converte tutte le voci nella nuova valuta funzionale utilizzando il tasso di cambio alla data della variazione. Gli importi convertiti che ne derivano per elementi non monetari sono trattati come il loro costo storico. ►M5  Le differenze di cambio derivanti dalla conversione di una gestione estera precedentemente rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dai paragrafi 32 e 39(c), non sono riclassificate dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio fino alla dismissione della gestione. ◄

UTILIZZO DI UNA MONETA DI PRESENTAZIONE DIVERSA DALLA VALUTA FUNZIONALE

Conversione in moneta di presentazione

38. Un’entità può presentare il bilancio in qualsiasi valuta (o valute). Se la moneta di presentazione differisce dalla valuta funzionale dell’entità, essa converte la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico nella moneta di presentazione. Per esempio, quando un gruppo include entità individuali con diverse valute funzionali, la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico di ogni entità sono espressi in una valuta comune così che il bilancio consolidato possa essere presentato.

▼M31

39. La situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico di un'entità la cui valuta funzionale non è la valuta di un'economia iperinflazionata devono essere convertiti in una diversa moneta di presentazione utilizzando le seguenti procedure:

▼B

a) 

attività e passività di ogni ►M5  prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ presentato (ossia inclusi i dati comparativi) devono essere convertite al tasso di chiusura alla data di tale ►M5  prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ ;

▼M31

b) 

ricavi e costi per ogni prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo (ossia inclusi i dati comparativi) devono essere convertiti ai tassi di cambio alle date delle operazioni; e

▼B

c) 

tutte le risultanti differenze di cambio devono essere rilevate ►M5  nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo ◄ .

40. Per convertire gli elementi di ricavi e costi è spesso utilizzato, per motivi pratici, un cambio che approssima i cambi alla data delle operazioni, quale, per esempio, un cambio medio di periodo. Tuttavia, se il cambio fluttua significativamente, l’impiego del cambio medio di periodo non è appropriato.

41. Le differenze di cambio a cui si fa riferimento nel paragrafo 39, lettera c), derivano da:

▼M5

a) 

conversione dei ricavi e dei costi ai cambi in essere alla data delle operazioni, e delle attività e passività al tasso di chiusura.

▼B

b) 

conversione del patrimonio netto di apertura al tasso di chiusura che differisce dal precedente tasso di chiusura.

►M5  Queste differenze di cambio non sono rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio perché le variazioni dei tassi di cambio non hanno un effetto significativo o diretto sui flussi finanziari presenti e futuri delle gestioni. L’ammontare complessivo delle differenze di cambio è presentato in una componente separata di patrimonio netto fino alla dismissione della gestione estera. Quando le differenze di cambio si riferiscono a una gestione estera che è consolidata ma non interamente controllata ◄ , le differenze di cambio accumulate derivanti dalla conversione e attribuibili a quote di pertinenza di terzi sono allocate a, e rilevate come parte di, quote di pertinenza di terzi nel bilancio consolidato.

42. La situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico di un’entità la cui valuta funzionale è la valuta di un’economia iperinflazionata devono essere convertiti in una moneta di presentazione diversa utilizzando le seguenti procedure:

a) 

tutti gli importi (ossia attività, passività, voci di patrimonio netto, ricavi e costi, inclusi i dati comparativi) devono essere convertiti al tasso di chiusura alla data ►M5  del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ più recente, eccetto

b) 

quando gli importi sono convertiti nella valuta di un’economia non iperinflazionata, gli importi comparativi devono essere quelli che sono presentati come importi dell’anno corrente nel bilancio dell’anno precedente (ossia non rettificato per variazioni successive nel livello di prezzo o variazioni successive nei tassi di cambio).

43. Quando la valuta funzionale di un’entità è la valuta di un’economia iperinflazionata, l’entità deve riesporre il bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 29 prima di applicare il metodo di conversione esposto nel paragrafo 42, a eccezione degli importi comparativi che sono convertiti in una valuta di un’economia non-iperinflazionata [cfr. paragrafo 42, lettera b)]. Quando l’economia cessa di essere iperinflazionata e l’entità non riespone più il bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 29, deve utilizzare come costi storici per la conversione nella moneta di presentazione gli importi rideterminati al livello di prezzo alla data in cui l’entità ha cessato di riesporre il bilancio a fini inflattivi.

Conversione di una gestione estera

44. I paragrafi da 45 a 47, oltre ai paragrafi da 38 a 43, si applicano quando la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultano economico di una gestione estera sono convertiti in una moneta di presentazione così che la gestione estera possa essere inclusa nel bilancio dell’entità che redige il bilancio con il consolidamento ►M32  ————— ◄ o il metodo del patrimonio netto.

45. L’aggregazione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico di una gestione estera con quelli dell’entità che redige il bilancio segue le normali procedure di consolidamento, quali l’eliminazione dei saldi infragruppo e delle operazioni infragruppo di una controllata (vedere l’IFRS 10 Bilancio consolidato). ◄ Tuttavia, un’attività monetaria infragruppo (o passività), se a breve o a lungo termine, non può essere eliminata con una corrispondente passività infragruppo (o attività) senza mostrare i risultati delle fluttuazioni della valuta nel bilancio consolidato. Ciò si verifica perché l’elemento monetario rappresenta un impegno a convertire una valuta in un’altra ed espone l’entità che redige il bilancio a un utile o a una perdita a causa delle fluttuazioni delle valute. ►M5  Di conseguenza, nel bilancio consolidato dell’entità che redige il bilancio, una tale differenza di cambio è rilevata nell’utile (perdita) d’esercizio ovvero, se essa deriva dalle situazioni descritte nel paragrafo 32, essa è rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e accumulata in una componente separata di patrimonio netto fino alla dismissione della gestione estera. ◄

46. Quando il bilancio di una gestione estera è redatto con riferimento ad una data diversa da quella dell’entità che redige il bilancio, la gestione estera spesso prepara un ulteriore bilancio con la stessa data del bilancio dell’entità che redige il bilancio. Quando ciò non si verifica, l’IFRS 10 permette l’utilizzo di una data differente, a condizione che la differenza non sia superiore a tre mesi e che siano effettuate le rettifiche per gli effetti di eventuali importanti operazioni o altri eventi che si verificano tra le diverse date. In tale caso, le attività e le passività della gestione estera sono convertite al cambio in essere alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento della gestione estera. Le rettifiche vengono effettuate per variazioni significative nei tassi di cambio fino alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento dell’entità che redige il bilancio secondo quanto previsto dallo IFRS 10. ◄ ►M32  Lo stesso approccio è utilizzato nell’applicazione del metodo del patrimonio netto alle collegate e alle joint venture in conformità allo IAS 28 (modificato nel 2011). ◄

47. Qualsiasi avviamento derivante dall’acquisizione di una gestione estera e qualsiasi rettifica al fair value (valore equo) dei valori contabili di attività e passività derivante dall’acquisizione di quella gestione estera devono essere contabilizzati come attività e passività della gestione estera. Quindi devono essere espressi nella valuta funzionale della gestione estera ed essere convertiti al tasso di chiusura secondo quanto previsto dai paragrafi 39 e 42.

▼M11

Dismissione o dismissione parziale di una gestione estera

▼M5

48. Alla dismissione di una gestione estera, l’importo complessivo delle differenze di cambio relativo a tale gestione estera, rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico e accumulato complessivo in una componente separata di patrimonio netto, deve essere riclassificato dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio (come rettifica da riclassificazione) quando si rileva l’utile o la perdita relativo alla dismissione [vedere IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)].

▼M32

48A. Oltre alla dismissione dell’interessenza totale di un’entità in una gestione estera, anche le seguenti dismissioni parziali sono contabilizzate come dismissioni:

(a) 

se la dismissione parziale riguarda la perdita del controllo di una controllata che comprende una gestione estera, indipendentemente dal fatto che l’entità trattenga una partecipazione di minoranza nella ex controllata dopo la dismissione parziale; e

(b) 

se la partecipazione di minoranza trattenuta dopo la dismissione parziale di un’interessenza in un accordo a controllo congiunto o in una dismissione parziale di un’interessenza in una collegata che comprende una gestione estera è una attività finanziaria che comprende una gestione estera.

(c) 

[eliminato]

▼M11

48B. In caso di dismissione di una controllata comprendente una gestione estera, l'importo cumulativo delle differenze di cambio relative a quella gestione estera attribuite alle partecipazioni di minoranza deve essere eliminato contabilmente, ma non deve essere riclassificato nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio.

48C. In caso di dismissione parziale di una controllata comprendente una gestione estera, l'entità deve riattribuire la quota proporzionale dell'importo cumulativo delle differenze di cambio rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo alle partecipazioni di minoranza presenti in quella gestione estera. Per quanto riguarda tutte le altre dismissioni parziali di una gestione estera, l'entità deve riclassificare nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio la quota proporzionale dell'importo cumulativo delle differenze di cambio rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.

48D. Per dismissione parziale dell'interessenza di un'entità in una gestione estera si intende qualsiasi riduzione dell'interessenza partecipativa di una entità in una gestione estera, ad eccezione delle riduzioni di cui al paragrafo 48A che vengono contabilizzate come dismissioni.

▼M7

49. L'entità può dismettere totalmente o parzialmente la sua partecipazione in una gestione estera vendendola, liquidandola, ottenendo il rimborso del capitale o rinunciando a essa in toto o in parte. La svalutazione del valore contabile di una gestione estera in virtù di perdite proprie o di una riduzione di valore rilevata dall'investitore non costituisce una parziale dismissione. Di conseguenza, nessuna parte dell'utile o della perdita su cambi rilevata nel prospetto delle altre componenti del conto economico complessivo viene riclassificata nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio al momento della svalutazione.

▼B

EFFETTI FISCALI DI TUTTE LE DIFFERENZE DI CAMBIO

50. Utili e perdite su operazioni in valuta estera e differenze di cambio derivanti dalla conversione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico di un’entità (inclusa una gestione estera) in una valuta diversa possono avere effetti fiscali. Lo IAS 12 Imposte sul reddito si applica a questi effetti fiscali.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

51. Nei paragrafi 53 e da 55 a 57 i riferimenti a «valuta funzionale» si applicano, nel caso di un gruppo, alla valuta funzionale della capogruppo.

▼M53

52.   L'entità deve indicare:

a) 

l'importo delle differenze di cambio rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio eccetto quelle derivanti dagli strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio secondo quanto previsto dall'IFRS 9 e

▼M5

b) 

le differenze di cambio nette rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e accumulate in una componente separata di patrimonio netto e una riconciliazione dell’importo di tali differenze di cambio tra l’inizio e la fine dell’esercizio.

▼B

53. Quando la moneta di presentazione è differente dalla valuta funzionale, tale fatto deve essere indicato, insieme alle informazioni sulla valuta funzionale e sulla ragione per l’utilizzo di una moneta di presentazione differente.

54. Quando si verifica un cambiamento nella valuta funzionale dell’entità che redige il bilancio o di una importante gestione estera, tale fatto e la motivazione del cambiamento nella valuta funzionale devono essere indicati.

55. Quando un’entità presenta il bilancio in una valuta che è differente dalla valuta funzionale, deve presentare il bilancio come conforme agli International Financial Reporting Standards soltanto se questi sono conformi a tutte le disposizioni di ciascun Principio applicabile e di ciascuna Interpretazione applicabile di quel Principio, incluso il metodo di conversione esposto nei paragrafi 39 e 42.

56. Un’entità a volte presenta il bilancio o altra informazione finanziaria in una valuta che non è la sua valuta funzionale senza soddisfare le disposizioni del paragrafo 55. Per esempio, un’entità può convertire in un’altra valuta soltanto alcune voci del bilancio. Oppure un’entità la cui valuta funzionale non è la valuta di un’economia iperinflazionata può convertire il bilancio in un’altra valuta convertendo tutte le voci al tasso di chiusura più recente. Tali conversioni non sono conformi agli International Financial Reporting Standards e l’informativa esposta nel paragrafo 57 è richiesta.

57. Quando un’entità espone il bilancio o altra informazione finanziaria in una valuta che è differente dalla valuta funzionale o dalla moneta di presentazione e le disposizioni del paragrafo 55 non sono soddisfatte, deve:

a) 

identificare chiaramente l’informazione come informativa supplementare per distinguerla dalle informazioni che sono conformi agli International Financial Reporting Standards;

b) 

indicare la moneta in cui l’informativa supplementare è esposta; e

c) 

indicare la valuta funzionale dell’entità e il metodo di conversione utilizzato per determinare l’informativa supplementare.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

58. L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

58A La modifica allo IAS 21 intitolata «Investimento netto in una gestione estera», emessa nel dicembre del 2005, ha aggiunto il paragrafo 15A e ha modificato il paragrafo 33. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2006 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.

59. Un’entità deve applicare il paragrafo 47 prospetticamente a tutte le acquisizioni che si verificano dopo l’inizio del periodo contabile in cui il presente Principio viene inizialmente applicato. È permessa l’applicazione retroattiva del paragrafo 47 ad acquisizioni antecedenti. Per un’acquisizione di una gestione estera contabilizzata prospetticamente, ma verificata prima della data in cui il presente Principio è stato inizialmente applicato, l’entità non deve riesporre gli anni precedenti e di conseguenza, può, quando appropriato, contabilizzare le rettifiche dell’avviamento e del fair value (valore equo) derivanti da tale acquisizione come attività e passività dell’entità piuttosto che come attività e passività della gestione estera. Quindi, tali rettifiche di avviamento e di fair value (valore equo) o sono già espresse nella valuta funzionale dell’entità ovvero sono elementi non monetari in valuta estera, che sono riportati utilizzando il tasso di cambio alla data dell’acquisizione.

60. Tutte le altre variazioni derivanti dall’applicazione del presente Principio devono essere contabilizzate secondo quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.

▼M5

60A. Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato i paragrafi 27, 30-33, 37, 39, 41, 45, 48 e 52. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

▼M29

60B. Lo IAS 27 (modificato nel 2008) ha aggiunto i paragrafi 48A-48D e modificato il paragrafo 49. Un'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.

▼M29

60D. Il paragrafo 60B è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2010 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata.

▼M32

60F. L’IFRS 10 e l’IFRS 11 Accordi per un controllo congiunto, pubblicato a Maggio 2011, hanno modificato i paragrafi 3(b), 8, 11, 18, 19, 33, 44–46 e 48A. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 10 e l’IFRS 11.

▼M33

60G. L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value del paragrafo 8 e ha modificato il paragrafo 23. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

▼M31

60H.  Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato il paragrafo 39. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011.

▼M53

60J. L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 3, 4, 5, 27 e 52 e ha eliminato i paragrafi 60C, 60E e 60I. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

▼M54

60K. L'IFRS 16 Leasing, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 16. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 16.

▼B

SOSTITUZIONE DI ALTRI PRONUNCIAMENTI

61. Il presente Principio sostituisce lo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere (rivisto nella sostanza nel 1993).

62. Il presente Principio sostituisce anche le seguenti Interpretazioni:

a) 

SIC 11 Valute estereCapitalizzazione delle perdite derivanti da drastiche svalutazioni della valuta;

b) 

SIC 19 Moneta di contoValutazione e presentazione dei bilanci secondo quanto disposto dallo IAS 21 e dallo IAS 29; e

c) 

SIC 30 Moneta di contoConversione dalla moneta di valutazione alla moneta di presentazione.

▼M1




PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 23

Oneri finanziari

IL PRINCIPIO

1 Gli oneri finanziari che sono direttamente imputabili all’acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione fanno parte del costo del bene stesso. Gli altri oneri finanziari devono essere rilevati come costo.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2 L’entità deve applicare il presente Principio nella contabilizzazione degli oneri finanziari.

3 Il Principio non tratta dell’onere finanziario effettivo o figurativo del patrimonio netto, compreso il capitale privilegiato non classificato come passività.

▼M45

4 Un'entità non è tenuta ad applicare il presente Principio agli oneri finanziari direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di:

(a) 

un bene che giustifica una capitalizzazione valutato al fair value (valore equo), per esempio un'attività biologica che rientra nell'ambito di applicazione dello IAS 41; o

▼M1

(b) 

le rimanenze realizzate, o diversamente prodotte, in grandi quantità in modo ripetitivo.

DEFINIZIONI

5 Il presente Principio utilizza i termini seguenti con i significati indicati:

gli oneri finanziari sono gli interessi e gli altri oneri che una entità sostiene in relazione all’ottenimento di finanziamenti.

Il bene che giustifica la capitalizzazione è un bene che richiede un rilevante periodo di tempo per essere pronto per l’uso previsto o la vendita.

▼M54

6 Gli oneri finanziari possono includere:

▼M53

(a) 

gli interessi passivi calcolati utilizzando il criterio dell'interesse effettivo descritto nell'IFRS 9;

▼M8

(b) 

[eliminato]

(c) 

[eliminato]

▼M54

(d) 

gli interessi relativi alle passività del leasing rilevati conformemente all'IFRS 16 Leasing; e

▼M8

(e) 

le differenze di cambio derivanti da finanziamenti in valuta estera nella misura in cui esse siano considerate come rettifiche degli interessi passivi.

▼M45

7 A seconda delle circostanze, qualunque bene tra i seguenti può essere considerato un bene che giustifica una capitalizzazione:

▼M1

(a) 

rimanenze

(b) 

impianti manifatturieri

(c) 

impianti per la produzione di energia

(d) 

attività immateriali

▼M45

(e) 

investimenti immobiliari

(f) 

piante fruttifere.

▼M1

Le attività finanziarie e le rimanenze realizzate, o diversamente prodotte, in un breve periodo di tempo non sono beni che giustificano una capitalizzazione. I beni che al momento dell’acquisto sono pronti per il previsto utilizzo o per la vendita non sono beni che giustificano una capitalizzazione.

RILEVAZIONE

8 L’entità deve capitalizzare gli oneri finanziari che sono direttamente imputabili all’acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione in quanto parte del costo del bene stesso. L’entità deve rilevare gli altri oneri finanziari come costo di competenza dell’esercizio in cui sono sostenuti.

9 Gli oneri finanziari che sono direttamente imputabili all’acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione sono inclusi nel costo del bene stesso. Tali oneri finanziari sono capitalizzati come parte del costo del bene se è probabile che essi comporteranno benefici economici futuri per l’entità e se possono essere attendibilmente determinati. Se una entità applica lo IAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate, rileva come costo la parte di oneri finanziari che è diretta a compensare l’effetto dell’inflazione nello stesso periodo in conformità al paragrafo 21 dello stesso Principio.

Oneri finanziari capitalizzabili

10 Gli oneri finanziari direttamente imputabili all’acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione sono quegli oneri finanziari che non sarebbero stati sostenuti se non fosse stata sostenuta la spesa per tale bene. Quando l’entità stipula finanziamenti specificatamente per ottenere un particolare bene che giustifica una capitalizzazione, gli oneri finanziari, che riguardano direttamente quel bene, possono essere facilmente identificati.

11 Può essere difficile stabilire un legame diretto tra certi finanziamenti e un bene che giustifica una capitalizzazione e determinare i finanziamenti che altrimenti potevano essere evitati. Una tale difficoltà si manifesta, per esempio, quando l’attività di finanziamento di un’entità è coordinata centralmente. Altre difficoltà emergono quando un gruppo impiega più strumenti finanziari per prendere a prestito fondi con tassi di interesse differenti e presta quei fondi ad altre entità del gruppo in base a criteri differenti. Altre complicazioni derivano dall’utilizzo di prestiti espressi in o collegati a valute estere, quando il gruppo opera in economie altamente inflazionate, nonché dalle fluttuazioni dei cambi. Per questi motivi, la quantificazione dell’ammontare degli oneri finanziari direttamente imputabili all’acquisizione di un bene che giustifica una capitalizzazione è difficile e richiede un procedimento di valutazione.

12 Nella misura in cui una entità si indebita specificamente allo scopo di ottenere un bene che giustifica una capitalizzazione, l’entità deve determinare l’ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili come oneri finanziari effettivi sostenuti per quel finanziamento durante l’esercizio, dedotto ogni provento finanziario derivante dall’investimento temporaneo di quei fondi.

13 Gli accordi finanziari riferibili a un bene che giustifica una capitalizzazione possono far sì che l’entità ottenga un finanziamento e sostenga i relativi oneri finanziari prima che alcuni o tutti i fondi siano impiegati per il bene che giustifica una capitalizzazione. In tali casi, i fondi sono spesso temporaneamente investiti in attesa di essere utilizzati per le spese relative al bene. Nella determinazione del valore degli oneri finanziari capitalizzabili durante un esercizio, qualsiasi reddito derivante dall’investimento di tali fondi viene dedotto dagli oneri finanziari sostenuti.

▼M67

14   Nella misura in cui un'entità si indebita genericamente e utilizza i finanziamenti allo scopo di ottenere un bene che giustifica una capitalizzazione, l'entità deve determinare l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili applicando un tasso di capitalizzazione alle spese sostenute per quel bene. Tale tasso di capitalizzazione deve corrispondere alla media ponderata degli oneri finanziari applicabili a tutti i finanziamenti dell'entità in essere durante l'esercizio. Tuttavia, l'entità deve escludere da tale calcolo gli oneri finanziari applicabili ai finanziamenti ottenuti specificatamente allo scopo di acquisire un bene che giustifica una capitalizzazione fino a quando sostanzialmente tutte le operazioni necessarie per predisporre il bene per l'utilizzo previsto o la vendita sono completate. L'ammontare degli oneri finanziari che un'entità capitalizza durante un esercizio non deve eccedere l'ammontare degli oneri finanziari sostenuti durante quell'esercizio.

▼M1

15 In alcune situazioni è corretto includere tutti i finanziamenti della capogruppo e delle sue controllate nel calcolo della media ponderata degli oneri finanziari; in altri casi è corretto utilizzare, per ciascuna controllata, una media ponderata degli oneri finanziari applicabile al suo indebitamento.

Eccedenza del valore contabile del bene che giustifica una capitalizzazione rispetto al suo valore recuperabile

16 Quando il valore contabile o il costo finale atteso del bene che giustifica una capitalizzazione eccede il suo valore recuperabile o il valore netto di realizzo, il valore contabile deve essere svalutato o annullato secondo quanto previsto dalle disposizioni degli altri Principi. In alcuni casi, secondo quanto previsto dagli altri Principi, devono essere operate delle riprese di valore per eliminare l’effetto di svalutazioni o annullamenti.

Inizio della capitalizzazione

17 L’entità deve capitalizzare gli oneri finanziari come parte del costo di un bene che giustifica una capitalizzazione a partire dalla data di inizio. La data di inizio della capitalizzazione corrisponde alla data in cui l’entità per la prima volta soddisfa tutte le seguenti condizioni:

(a) 

sostiene i costi per il bene;

(b) 

sostiene gli oneri finanziari; e

(c) 

intraprende le attività necessarie per predisporre il bene per il suo utilizzo previsto o per la vendita.

18 I costi per l’ottenimento di un bene che giustifica una capitalizzazione includono solo quei costi che si manifestano a seguito di pagamenti in contanti, trasferimenti di altri beni o dall’assunzione di passività fruttifere. Tali costi sono ridotti da ogni anticipo ricevuto e dai contributi ricevuti relativamente al bene (vedere IAS 20, Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica). Il valore contabile medio del bene durante un esercizio, inclusi gli oneri finanziari precedentemente capitalizzati, rappresenta normalmente un’approssimazione ragionevole delle spese alle quali si applica il tasso di capitalizzazione in quell’esercizio.

19 Le operazioni necessarie per predisporre il bene per il suo utilizzo previsto o la vendita vanno oltre la mera produzione fisica del bene. Esse comprendono le attività tecniche e amministrative precedenti all’avvio della produzione fisica, quali quelle legate all’ottenimento di autorizzazioni precedenti l’avvio della produzione stessa. Tuttavia, tali attività non comprendono la detenzione di un bene quando non è in essere alcuna attività di produzione o di sviluppo che modifichi le caratteristiche del bene stesso. Per esempio, gli oneri finanziari sostenuti mentre il terreno è in corso di valorizzazione sono capitalizzati durante il periodo nel quale sono in corso di svolgimento le attività legate alla sua valorizzazione. Tuttavia, gli oneri finanziari sostenuti mentre il terreno acquistato per l’edificazione è posseduto senza che alcuna attività di valorizzazione sia intrapresa non giustificano alcuna capitalizzazione.

Sospensione della capitalizzazione

20 L’entità deve sospendere la capitalizzazione degli oneri finanziari durante i periodi prolungati nei quali sospende lo sviluppo di un bene che giustifica una capitalizzazione.

21 L’entità può sostenere oneri finanziari durante un periodo prolungato nel quale sospende le operazioni necessarie per predisporre un bene all’uso previsto o alla vendita. Tali costi sono costi legati al possesso di beni parzialmente completati e non giustificano alcuna capitalizzazione. Tuttavia, l’entità normalmente non sospende la capitalizzazione degli oneri finanziari in un periodo nel quale vengono poste in essere significative attività di natura tecnica e amministrativa. L’entità, inoltre, non sospende la capitalizzazione degli oneri finanziari nemmeno quando la sospensione temporanea è una fase necessaria del processo di predisposizione del bene all’utilizzo previsto o alla vendita. Per esempio, la capitalizzazione continua nel periodo prolungato durante il quale un alto livello delle acque ritarda la costruzione di un ponte se tale elevato livello delle acque è normale durante il periodo di costruzione nell’area geografica interessata.

Interruzione della capitalizzazione

22 L’entità deve interrompere la capitalizzazione degli oneri finanziari quando tutte le operazioni necessarie per predisporre il bene che giustifica una capitalizzazione nelle condizioni per il suo utilizzo previsto o la sua vendita sono sostanzialmente completate.

23 Un bene è, di norma, pronto per il suo utilizzo previsto o la vendita quando la sua produzione fisica è completata, anche se una parte di lavoro amministrativo routinario può essere ancora in corso. Se al completamento mancano solamente modifiche minori, quali la decorazione di un immobile su specifiche dell’acquirente o dell’utilizzatore, ciò sta a indicare che tutte le operazioni sono sostanzialmente completate.

24 Quando l’entità completa la costruzione di una parte di un bene che giustifica una capitalizzazione e ciascuna parte può essere utilizzata mentre prosegue la realizzazione delle altre, l’entità deve interrompere la capitalizzazione degli oneri finanziari relativi a quella parte quando tutte le operazioni necessarie per predisporre quella specifica parte per l’utilizzo previsto o la vendita sono sostanzialmente completate.

25 Un centro direzionale composto da vari edifici, ciascuno dei quali può essere utilizzato singolarmente, è un esempio di bene, che giustifica una capitalizzazione, dove ciascuna parte può essere utilizzata mentre prosegue la costruzione delle altre. Un esempio di bene, che giustifica una capitalizzazione, che necessita di essere completato prima che ogni parte possa essere utilizzata è un impianto industriale che comprende diversi processi produttivi da compiersi in sequenza nelle differenti parti dell’impianto, quale una acciaieria.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

26 Un’entità deve indicare:

(a) 

l’ammontare degli oneri finanziari capitalizzati durante l’esercizio; e

(b) 

il tasso di capitalizzazione utilizzato per quantificare l’ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

27 Se l’applicazione del presente Principio costituisce un cambiamento di principio contabile, l’entità deve applicare il Principio agli oneri finanziari relativi ai beni che giustificano una capitalizzazione per i quali la data di inizio della capitalizzazione corrisponde alla data di entrata in vigore o a una data successiva.

28 Tuttavia, una entità può stabilire una qualsiasi data antecedente la data di entrata in vigore e applicare il Principio agli oneri finanziari relativi a tutti i beni che giustificano una capitalizzazione per i quali la data di inizio della capitalizzazione corrisponde a quella stessa data o a una data successiva.

▼M67

28A Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2015-2017, pubblicato a dicembre 2017, ha modificato il paragrafo 14. L'entità deve applicare tali modifiche agli oneri finanziari sostenuti a partire dalla data di inizio dell'esercizio nel quale l'entità applica tali modifiche per la prima volta.

▼M1

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

29 L’entità deve applicare il Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. È consentita una applicazione anticipata. Se l’entità applica il Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2009, tale fatto deve essere indicato.

▼M8

29A Il paragrafo 6 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M53

29B L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 6. L'entità deve applicare la modifica quando applica l'IFRS 9.

▼M54

29C L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 6. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 16.

▼M67

29D Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2015-2017, pubblicato a dicembre 2017, ha modificato il paragrafo 14 e aggiunto il paragrafo 28 A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2019 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche anticipatamente, tale fatto deve essere indicato.

▼M1

ELIMINAZIONE DELLO IAS 23 (RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 1993)

30 Il presente Principio sostituisce lo IAS 23 Oneri finanziari rivisto nella sostanza nel 1993.

▼M26




PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 24

Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate

FINALITÀ

1 La finalità del presente Principio è di assicurare che il bilancio di un’entità contenga le informazioni integrative necessarie a evidenziare la possibilità che la sua situazione patrimoniale-finanziaria ed il suo risultato economico possano essere stati influenzati dall’esistenza di parti correlate e da operazioni e saldi in essere con tali parti, inclusi gli impegni.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2  Il presente Principio deve essere applicato nella:

(a) 

individuazione dei rapporti e delle operazioni con parti correlate;

(b) 

individuazione di saldi in essere, inclusi gli impegni, tra l’entità e le sue parti correlate;

(c) 

individuazione delle circostanze in cui sono richieste informazioni integrative sugli elementi di cui ai punti (a) e (b); e

(d) 

determinazione delle informazioni integrative da fornire in merito agli elementi di cui sopra.

▼M32

3   Il presente Principio richiede che vengano fornite informazioni integrative su operazioni con parti correlate, operazioni e saldi in essere, inclusi gli impegni, nel bilancio consolidato e separato di una controllante o di investitori con controllo congiunto, o influenza notevole, di una partecipata esposta in bilancio in conformità all’IFRS 10 Bilancio consolidato o allo IAS 27 Bilancio separato. Il presente Principio si applica anche ai bilanci individuali.

▼M38

4 Delle operazioni con parti correlate e dei saldi in essere con altre entità di un gruppo è data informativa nel bilancio dell’entità. Nella preparazione del bilancio consolidato del gruppo, le operazioni e i saldi in essere con parti correlate infragruppo sono eliminati, a eccezione di quelli tra un'entità d’investimento e le sue controllate valutate al fair value rilevato a conto economico.

▼M26

SCOPO DELL’INFORMATIVA DI BILANCIO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

5 I rapporti fra parti correlate sono aspetti ordinari delle attività commerciali e gestionali. Ad esempio, le entità spesso svolgono una parte delle proprie attività avvalendosi di società controllate, joint venture e società collegate. In tali circostanze, l’entità ha la capacità di influire sulle politiche finanziarie e gestionali della partecipata attraverso la presenza di un controllo, di un controllo congiunto o di un’influenza notevole.

6 Un rapporto con una parte correlata può avere un effetto sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell’entità. Le parti correlate possono effettuare operazioni che società indipendenti non effettuerebbero. Per esempio, un’entità che vende merci alla sua controllante al costo potrebbe non vendere alle stesse condizioni ad altri clienti. Inoltre, operazioni tra parti correlate possono non essere effettuate ai medesimi corrispettivi rispetto a quelle intercorrenti tra parti indipendenti.

7 Il risultato economico e la situazione patrimoniale-finanziaria di un’entità possono essere influenzati da rapporti con parti correlate anche nel caso in cui non si verifichino operazioni con le stesse. La semplice esistenza del rapporto può essere sufficiente a condizionare le operazioni dell’entità con parti terze. Per esempio, una controllata può interrompere i propri rapporti con una controparte commerciale a partire dal momento dell’acquisizione da parte della capogruppo di un’altra controllata che svolge la stessa attività della precedente controparte. In alternativa, una parte può astenersi dal compiere determinate operazioni a causa dell’influenza notevole di un’altra; per esempio, una controllata può essere istruita dalla sua controllante a non impegnarsi in attività di ricerca e sviluppo.

8 Per tali ragioni, la conoscenza delle operazioni, dei saldi in essere, inclusi gli impegni, e dei rapporti di un’entità con delle parti correlate può incidere sulla valutazione delle sue attività da parte degli utilizzatori del bilancio, oltre che sulla valutazione dei rischi e delle opportunità a cui l’entità va incontro.

DEFINIZIONI

▼M43

9   I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (nel presente Principio, definita come l'«entità che redige il bilancio»).

▼M26

(a) 

Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona:

(i) 

ha il controllo o il ►M32  controllo congiunto sull'entità ◄ che redige il bilancio;

(ii) 

ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o

(iii) 

è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) 

▼M43

Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

▼M26

(i) 

l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

(ii) 

un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);

(iii) 

entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;

(iv) 

un’entità è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità;

(v) 

l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa correlata. Se l’entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all’entità che redige il bilancio;

(vi) 

l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

(vii) 

una persona identificata al punto (a)(i) ha un’influenza significativa sull’entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di una sua controllante).

▼M43

(viii) 

l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio.

▼M26

Un’operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra un’entità che redige il bilancio e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano familiari stretti di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l’entità, tra cui:

(a) 

i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;

(b) 

i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e

(c) 

le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.

La retribuzione comprende tutti i benefici per i dipendenti (come definiti nello IAS 19 Benefici per i dipendenti) inclusi quei benefici per i dipendenti ai quali si applica l’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni. I benefici per i dipendenti sono rappresentati da tutte le forme di emolumenti corrisposti, pagabili o accantonati dall’entità, o per suo conto, a fronte dei servizi prestati all’entità da un dipendente. Comprendono anche quei corrispettivi relativi all’entità, pagati per conto di una controllante dell’entità stessa. La retribuzione include:

(a) 

benefici a breve termine per i dipendenti, quali salari, stipendi e relativi contributi sociali, pagamento di indennità sostitutive di ferie e di assenze per malattia, compartecipazione agli utili e incentivazioni (se dovuti entro dodici mesi dalla fine dell’esercizio) e benefici non monetari (quali assistenza medica, abitazione, auto aziendale e beni o servizi gratuiti o a costo ridotto) per il personale in servizio;

(b) 

benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro quali pensioni, altri benefici pensionistici, assicurazioni sulla vita e assistenza sanitaria successive al rapporto di lavoro;

(c) 

altri benefici a lungo termine per i dipendenti, ivi inclusi permessi o periodi sabbatici legati all’anzianità di servizio, premi in occasione di anniversari o altri benefici legati all’anzianità di servizio, indennità per invalidità permanente e, se dovuti dopo dodici mesi o più dalla chiusura dell’esercizio, compartecipazione agli utili, incentivi e retribuzioni differite;

(d) 

benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro; e

(e) 

pagamenti basati su azioni.

▼M32 —————

▼M26

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell’entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell’entità stessa.

▼M32 —————

▼M26

Con il termine pubblico si fa riferimento al governo, a enti governativi e ad analoghi enti locali, nazionali o internazionali.

Una entità pubblica è una entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da parte di un ente governativo.

▼M32

I termini «controllo», «controllo congiunto» e «influenza notevole» sono definiti nell’IFRS 10, nell’IFRS 11 Accordi per un controllo congiunto e nello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture e sono utilizzati nel presente Principio con i significati specificati in tali IFRS.

▼M26

10 Nell’esame di ciascun rapporto con parti correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

11 Nel contesto del presente Principio, le seguenti situazioni non rappresentano operazioni con parti correlate:

(a) 

due entità per il solo fatto di avere in comune un amministratore o un altro dirigente con responsabilità strategiche oppure perché un dirigente con responsabilità strategiche di un’entità ha un’influenza notevole sull’altra entità;

(b) 

due entità ►M32  joint venturer ◄ , per il solo fatto di detenere il ►M32  controllo congiunto su ◄ una joint venture;

(c) 
(i) 

finanziatori;

(ii) 

sindacati;

(iii) 

imprese di pubblici servizi; e

(iv) 

ministeri e agenzie di Stato che non controllano, non controllano congiuntamente né influenzano notevolmente l’entità che redige il bilancio,

solo in ragione dei normali rapporti d’affari con l’entità (sebbene essi possano circoscrivere la libertà di azione dell’entità o partecipare al suo processo decisionale);

(d) 

un cliente, fornitore, franchisor, distributore o agente generale con il quale l’entità effettua un rilevante volume di affari, semplicemente in ragione della dipendenza economica che ne deriva.

12 Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l’investitore che ha un’influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Tutte le entità

13  Le relazioni tra una controllante e le proprie controllate devono essere indicate indipendentemente dal fatto che tra di esse siano state effettuate operazioni. L’entità deve indicare la ragione sociale della propria controllante e, se diversa, quella della capogruppo. Se né la controllante dell’entità né la capogruppo redigono un bilancio consolidato ad uso pubblico, deve essere indicata la ragione sociale della controllante di livello immediatamente superiore che è tenuta alla redazione del bilancio.

14 Allo scopo di consentire all’utilizzatore del bilancio di formarsi un’opinione circa gli effetti sull’entità dei rapporti con parti correlate, è appropriato indicare il rapporto con la parte correlata in presenza di controllo, indipendentemente dal fatto che fra di esse siano state effettuate operazioni.

▼M32

15 La disposizione di indicare i rapporti con parti correlate tra una controllante e le proprie controllate si aggiunge alle disposizioni di cui agli IAS 27, IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità.

▼M26

16 Il paragrafo 13 fa riferimento alla controllante di livello immediatamente superiore. Ossia, la prima controllante del gruppo al di sopra della controllante diretta che redige un bilancio consolidato disponibile per uso pubblico.

17  L’entità deve fornire informazioni in merito alle retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche, in totale e suddivise per ciascuna delle seguenti categorie:

(a) 

benefici a breve termine per i dipendenti;

(b) 

benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro;

(c) 

altri benefici a lungo termine;

(d) 

benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro; e

(e) 

pagamenti basati su azioni.

▼M43

17A   Se un'entità ottiene servizi di direzione con responsabilità strategiche da un'altra entità («entità dirigente»), essa non è tenuta ad applicare le disposizioni del paragrafo 17 ai corrispettivi pagati o dovuti dall'entità dirigente ai suoi amministratori o dipendenti.

▼M26

18  Se un’entità ha effettuato operazioni con parti correlate nei periodi di riferimento del bilancio, essa deve indicare la natura del rapporto con la parte correlata, oltre a fornire informazioni su tali operazioni e sui saldi in essere, inclusi gli impegni, necessarie agli utilizzatori del bilancio per comprendere i potenziali effetti di tale rapporto sul bilancio. Questi requisiti informativi si aggiungono a quelli disposti nel paragrafo 17. Tali informazioni devono almeno includere:

(a) 

l’ammontare delle operazioni;

(b) 

l’ammontare dei saldi in essere, inclusi gli impegni, e:

(i) 

le loro condizioni ed i termini contrattuali, incluse eventuali garanzie esistenti e la natura del corrispettivo da riconoscere al momento del regolamento; e

(ii) 

dettagli di qualsiasi garanzia fornita o ricevuta;

(c) 

accantonamenti per crediti dubbi relativi all’ammontare dei saldi in essere; e

(d) 

la perdita rilevata nell’esercizio, relativa ai crediti inesigibili o dubbi dovuti da parti correlate.

▼M43

18A   Le spese sostenute dall'entità per la prestazione dei servizi di direzione con responsabilità strategiche forniti da un'entità dirigente separata devono essere indicate.

▼M32

19   Le informazioni integrative richieste al paragrafo 18 devono essere indicate separatamente per ciascuna delle seguenti categorie:

(a) 

la controllante;

(b) 

le entità che controllano congiuntamente o esercitano un’influenza notevole sull’entità stessa;

(c) 

le controllate;

▼M26

(d) 

le collegate;

(e) 

le joint venture in cui l’entità è una società ►M32  joint venturer ◄ ;

(f) 

i dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità o della sua controllante; e

(g) 

altre parti correlate.

20 La classificazione degli importi dovuti da e a parti correlate, nelle diverse categorie, secondo quanto previsto al paragrafo 19, rappresenta un’estensione della disposizione sull’informativa da fornire di cui allo IAS 1 Presentazione del bilancio in merito alle informazioni da presentare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note. Le categorie sono state ampliate per fornire un’analisi più esauriente dei saldi in essere con parti correlate e sono applicate alle operazioni con parti correlate.

21 Di seguito si riportano degli esempi di operazioni delle quali è data informativa se effettuate con parti correlate:

(a) 

acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati);

(b) 

acquisti o vendite di immobili e altre attività;

(c) 

prestazione o ottenimento di servizi;

(d) 

leasing;

(e) 

trasferimenti per ricerca e sviluppo;

(f) 

trasferimenti a titolo di licenza;

(g) 

trasferimenti a titolo di finanziamento (inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro o in natura);

(h) 

clausole di garanzia o pegno;

(i) 

impegni ad intervenire se si verifica o meno un particolare evento futuro, inclusi i contratti esecutivi ( *3 ) (rilevati e non rilevati); e

(j) 

estinzione di passività per conto dell’entità ovvero da parte dell’entità per conto di quella parte correlata.

▼M31

22 La partecipazione da parte di una controllante o di una controllata in un piano a benefici definiti che condivide i rischi tra entità del gruppo è un’operazione con parti correlate (vedere paragrafo 42 dello IAS 19 (modificato nel 2011)).

▼M26

23 Le informazioni integrative in cui si specifica che le operazioni con parti correlate sono state effettuate a condizioni equivalenti a quelle prevalenti in libere transazioni sono fornite soltanto se tali condizioni possono essere comprovate.

24  Elementi di natura similare possono essere indicati cumulativamente salvo quando l’indicazione distinta sia necessaria per la comprensione degli effetti di operazioni con parti correlate sul bilancio dell’entità.

Entità pubbliche

▼M32

25   Un’entità che redige il bilancio è dispensata dai requisiti informativi di cui al paragrafo 18 relativi alle operazioni con parti correlate e ai saldi in essere, inclusi gli impegni, nel caso di:

(a) 

un ente governativo che detiene il controllo, il controllo congiunto o un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; e

(b) 

un’altra entità che sia una parte correlata in quanto lo stesso ente governativo detiene il controllo, il controllo congiunto o un’influenza notevole sia sull’entità che redige il bilancio, sia sull’altra entità.

▼M26

26  Se un’entità che redige il bilancio applica l’esenzione di cui al paragrafo 25, deve indicare le seguenti informazioni in merito alle operazioni e ai relativi saldi in essere citati al paragrafo 25:

(a) 

la denominazione dell’ente governativo e la natura del proprio rapporto con l’entità che redige il bilancio (ossia controllo, controllo congiunto o influenza notevole);

(b) 

le informazioni che seguono, con un livello di dettaglio sufficiente a consentire agli utilizzatori del bilancio dell’entità di comprendere l’effetto sul bilancio delle operazioni con parti correlate poste in essere:

(i) 

la natura e il valore di ciascuna operazione individualmente significativa; e

(ii) 

per le altre operazioni che sono rilevanti collettivamente, ma non singolarmente, un’indicazione qualitativa o quantitativa della loro entità. Le tipologie di operazioni comprendono quelle elencate nel paragrafo 21.

27 Nell’esercitare il proprio giudizio in merito al livello di dettaglio da indicare, in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 26(b), l’entità che redige il bilancio deve valutare quanto sia stretto il rapporto con la parte correlata e altri fattori importanti ai fini della determinazione del livello di significatività dell’operazione, quali ad esempio:

(a) 

la significatività in termini di dimensione;

(b) 

se sia stata effettuata a condizioni diverse da quelle di mercato;

(c) 

se sia al di fuori della normale operatività aziendale, quali l’acquisto o la vendita di attività aziendali;

(d) 

se è oggetto di informativa alle autorità di regolamentazione o vigilanza;

(e) 

se è comunicata all’alta dirigenza;

(f) 

se è soggetta all’approvazione degli azionisti.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

28 Un’entità deve applicare il presente Principio retroattivamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2011 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata dell’intero Principio o dell’esenzione parziale per le entità pubbliche di cui ai paragrafi 25—27. Se l’entità applica l’intero Principio o l’esenzione parziale per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2011, tale fatto deve essere indicato.

▼M32

28A L’IFRS 10 e l’IFRS 11 Accordi per un controllo congiunto, pubblicato a Maggio 2011, hanno modificato i paragrafi 3, 9, 11(b), 15, 19(b), ed (e) e 25. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 10, l’IFRS 11e l’IFRS 12.

▼M38

28B  Entità d’investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato i paragrafi 4 e 9. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata di Entità d’investimento. Se un’entità applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d’investimento.

▼M43

28C Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato il paragrafo 9 e ha aggiunto i paragrafi 17A e 18A. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M26

RITIRO DELLO IAS 24 (2003)

29 Il presente Principio contabile sostituisce lo IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate (rivisto nella sostanza nel 2003).

▼B




PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 26

Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Principio deve essere applicato al bilancio dei fondi pensione quando esso viene predisposto.

2. Talvolta i fondi pensione sono denominati in altri modi, quali per esempio «piani pensionistici», «piani di pensionamento» o «piani per benefici pensionistici». Il presente Principio considera un fondo pensione come un’entità distinta dal datore di lavoro dei partecipanti al fondo. Tutti gli altri Principi si applicano al bilancio dei fondi pensione nei limiti in cui essi non siano superati dal presente Principio.

3. Il presente Principio tratta la rilevazione e la rappresentazione in bilancio del fondo nei confronti di tutti i partecipanti. Esso non tratta dei rendiconti concernenti i diritti dei singoli partecipanti a ottenere i benefici pensionistici.

4. Lo IAS 19 Benefici per i dipendenti, riguarda la determinazione dei costi per benefici pensionistici da iscrivere nel bilancio delle entità che hanno fondi pensione. Il presente Principio, di conseguenza, integra lo IAS 19.

5. I fondi pensione possono essere qualificati come piani a contribuzione definita o come piani a benefici definiti. Molti piani richiedono l’istituzione di fondi distinti, che possono avere o meno una distinta identità giuridica e dei gestori fiduciari, ai quali sono versati i contributi e dai quali sono erogati i benefici. Il presente Principio si applica indipendentemente dall’istituzione di tali fondi e dall’esistenza di gestori fiduciari.

6. I fondi pensione le cui attività sono investite tramite società assicuratrici sono soggetti alle stesse disposizioni di contabilizzazione e di finanziamento degli accordi privati di investimento. Di conseguenza, essi rientrano nell’ambito di applicazione del presente Principio a meno che il contratto con la società assicuratrice sia stipulato in nome e per conto del singolo partecipante o di un gruppo di partecipanti e la responsabilità di adempiere all’obbligazione per benefici pensionistici gravi unicamente sulla Società assicuratrice.

7. Il presente Principio non tratta gli altri tipi di benefici per dipendenti quali le indennità di fine rapporto, gli accordi per compensi differiti, le liquidazioni legate all’anzianità di servizio, piani speciali di prepensionamento o di riduzione degli esuberi, piani sanitari e assistenziali o piani d’incentivazione. Anche le prestazioni assistenziali pubbliche sono escluse dall’ambito di applicazione del presente Principio.

DEFINIZIONI

8. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

I fondi pensione sono accordi in base ai quali l’entità eroga benefici per i dipendenti al momento o dopo la cessazione del rapporto di lavoro (sotto forma di una rendita annuale o in un’unica soluzione) e tali benefici, o le contribuzioni a essi, possono essere determinati o stimati in anticipo rispetto al pensionamento sulla base delle disposizioni di un accordo documentato o delle consuetudini dell’entità.

I piani a contribuzione definita sono fondi pensione in base ai quali gli ammontari che devono essere pagati come benefici pensionistici sono determinati facendo riferimento ai contributi versati a un fondo e al rendimento degli investimenti finanziari relativi.

I piani a benefici definiti sono fondi pensione in base ai quali gli ammontari che devono essere pagati come benefici pensionistici sono determinati facendo riferimento a una formula solitamente basata sulla remunerazione dei dipendenti e/o sugli anni di lavoro.

La contribuzione al fondo è il trasferimento di beni a un’entità giuridica (il fondo), distinta dall’entità del datore di lavoro, per far fronte alle obbligazioni future di pagamento dei benefici pensionistici.

Per gli scopi del presente Principio sono utilizzati anche i seguenti termini:

I partecipanti sono gli aderenti a un fondo pensione e coloro che hanno diritto ai benefici previsti dal fondo.

L’attivo netto disponibile per i benefici da erogare è rappresentato dalle attività di un piano meno le passività diverse dal valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti.

Il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti è il valore attuale dei pagamenti previsti da un fondo pensione per i dipendenti in servizio e cessati, riferibile al lavoro già prestato.

I benefici acquisiti sono benefici il diritto ai quali, secondo quanto previsto dalle condizioni di un fondo pensione, non dipende dalla prosecuzione del rapporto di lavoro.

9. Alcuni fondi pensione hanno sponsor che non sono i datori di lavoro; il presente Principio si applica anche al bilancio di tali fondi.

10. La maggior parte dei fondi pensione si basa su accordi formali. Alcuni non sono formalizzati ma hanno acquisito un valore vincolante per l’entità essendo divenuti parte della sua prassi consolidata. Sebbene alcuni fondi consentano ai datori di lavoro di limitare i loro impegni solitamente è difficile per loro annullare il fondo, se i dipendenti devono essere mantenuti in servizio. Si applica lo stesso criterio di contabilizzazione e di esposizione in bilancio sia per i fondi formalizzati sia per quelli non formalizzati.

11. Molti fondi pensione prevedono l’istituzione di fondi distinti ai quali affluiscono i contributi e dai quali sono pagati i benefici. Tali fondi possono essere gestiti da soggetti indipendenti. In alcuni paesi questi soggetti sono chiamati gestori fiduciari (trustee). Il termine gestore fiduciario è utilizzato nel presente Principio per individuare tali soggetti indipendentemente dal fatto che sia stata istituita un’amministrazione fiduciaria vera e propria.

12. I fondi pensione sono normalmente indicati come piani a contribuzione definita o piani a benefici definiti, ciascuno con le proprie caratteristiche distintive. Talvolta i piani presentano caratteristiche comuni a entrambi i tipi. Per le finalità del presente Principio questi piani ibridi sono considerati piani a benefici definiti.

PIANI A CONTRIBUZIONE DEFINITA

13. Il bilancio di un piano a contribuzione definita deve contenere un rendiconto dell’attivo netto disponibile per i benefici da erogare e una descrizione del criterio di contribuzione.

14. In un piano a contribuzione definita il valore dei benefici futuri che riceverà il partecipante al piano è determinato dai contributi pagati dal datore di lavoro, dal partecipante o da entrambi e dall’efficienza della gestione e dal rendimento degli investimenti del fondo. L’obbligazione del datore di lavoro è, di solito, assolta contribuendo al fondo. Normalmente non è richiesto il parere di un attuario sebbene tale parere debba essere a volte utilizzato per stimare i benefici futuri ottenibili sulla base dei contributi correnti e sulle modificazioni dei livelli di contribuzione futuri nonché sulla base dei rendimenti degli investimenti.

15. I partecipanti al piano sono interessati alla gestione dello stesso perché essa influisce direttamente sul livello dei benefici futuri loro spettanti. Essi sono interessati a conoscere se i contributi sono stati percepiti e se è stato esercitato un controllo adeguato a tutelare i diritti dei beneficiari. Il datore di lavoro è interessato all’efficiente e corretta gestione del piano.

16. La presentazione di informazioni da parte di un piano a contribuzione definita ha la finalità di fornire periodicamente informazioni sul piano stesso e sul rendimento dei suoi investimenti. Tale finalità è raggiunta, di solito, predisponendo un bilancio che comprenda i seguenti elementi:

a) 

una descrizione delle operazioni rilevanti dell’esercizio e l’effetto di qualsiasi variazione relativa al piano, la sua composizione e le sue condizioni generali;

b) 

rendiconti delle operazioni e del rendimento degli investimenti nell’esercizio e la situazione patrimoniale-finanziaria del piano alla data di chiusura dell’esercizio; e

c) 

una descrizione delle politiche di investimento.

PIANI A BENEFICI DEFINITI

17. Il bilancio di un piano a benefici definiti deve contenere alternativamente:

a) 

un prospetto che evidenzi:

i) 

l’attivo netto disponibile per i benefici da erogare;

ii) 

il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti, distinguendo tra quelli acquisiti e quelli non ancora acquisiti; e

iii) 

l’avanzo o il disavanzo risultante; o

b) 

un prospetto dell’attivo netto disponibile per i benefici da erogare comprendente alternativamente:

i) 

una nota indicante il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti, distinguendo tra quelli acquisiti e quelli non ancora acquisiti; o

ii) 

un riferimento a queste informazioni nella relazione attuariale allegata.

Se alla data del bilancio non è stata predisposta una valutazione attuariale, deve essere usata come base la valutazione attuariale più recente la cui data deve essere indicata.

18. Per gli scopi del paragrafo 17, il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti deve basarsi sui benefici previsti dalle clausole del piano per il lavoro prestato fino a quel momento utilizzando il livello delle retribuzioni correnti o una previsione delle retribuzioni future con l’indicazione del criterio utilizzato. Deve essere indicato anche l’effetto di qualsiasi variazione dei parametri attuariali che hanno avuto un effetto rilevante sul valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti.

19. Il bilancio deve illustrare il rapporto tra il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti e l’attivo netto disponibile per i benefici da erogare e la politica per il finanziamento dei benefici previsti.

20. In un piano a benefici definiti il pagamento dei benefici pensionistici previsti dipende dalla situazione patrimoniale-finanziaria del piano e dalla capacità dei contribuenti al fondo di contribuirvi in futuro, nonché dal rendimento degli investimenti e dall’efficienza di gestione del piano.

21. Un piano a benefici definiti deve essere valutato periodicamente da un attuario per accertarne la situazione finanziaria, rivedere le ipotesi e suggerire i livelli futuri di contribuzione.

22. La presentazione di informazioni finanziarie da parte di un piano a benefici definiti ha la finalità di fornire periodicamente informazioni sulle risorse economiche e sulle attività del piano, informazioni utili per accertare la correlazione tra le risorse accumulate e i benefici del piano da erogare nel tempo. Questo finalità è raggiunta, di solito, predisponendo un bilancio che comprenda i seguenti elementi:

a) 

una descrizione delle operazioni rilevanti dell’esercizio e l’effetto di qualsiasi variazione relativa al piano, la sua composizione e le sue condizioni generali;

b) 

rendiconti delle operazioni e del rendimento degli investimenti nell’esercizio e la situazione patrimoniale-finanziaria del piano al termine dell’esercizio;

c) 

informazioni attuariali, sia come parte del rendiconto, sia come relazione separata; e

d) 

una descrizione delle politiche di investimento.

Valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti

23. Il valore attuale dei pagamenti previsti da un fondo pensione può essere calcolato e presentato utilizzando il livello delle retribuzioni correnti o una previsione del livello delle retribuzioni future fino al momento del pensionamento dei partecipanti.

24. Le ragioni a favore dell’adozione del metodo della retribuzione corrente comprendono:

a) 

il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti, rappresentato dalla somma dei valori attualmente attribuibili a ciascun partecipante al fondo, può essere calcolato su una base più oggettiva della previsione del livello delle retribuzioni future perché esso implica un minor numero di ipotesi;

b) 

gli aumenti dei benefici riferibili a un aumento delle retribuzioni diventano un’obbligazione del piano al momento dell’incremento delle retribuzioni; e

c) 

l’ammontare del valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti utilizzando il livello delle retribuzioni correnti è, di solito, più strettamente correlato all’ammontare dovuto nel caso di interruzione o cessazione del piano.

25. Le ragioni a favore del metodo della previsione del livello delle retribuzioni future comprendono:

a) 

le informazioni finanziarie dovrebbero essere preparate secondo il principio della continuità aziendale, indipendentemente dalle ipotesi e dalle stime che devono essere fatte;

b) 

nei piani basati sull’ultimo livello retributivo i benefici sono determinati con riferimento alle retribuzioni percepite in prossimità o in coincidenza con la data di pensionamento; è quindi necessario effettuare previsioni delle retribuzioni, dei livelli dei contributi e dei tassi di rendimento; e

c) 

la mancata considerazione di previsioni delle retribuzioni future, quando la maggior parte della contribuzione si basa sulle previsioni delle retribuzioni, può tradursi nella presentazione di informazioni che rilevano un’apparente eccedenza o adeguatezza di contribuzioni mentre il programma ne ha carenza.

26. Il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti basato sulle retribuzioni correnti è indicato nel bilancio di un piano per fornire l’indicazione dell’impegno per i benefici maturati alla data del bilancio. Il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti basato su previsioni delle retribuzioni è indicato per fornire l’indicazione della dimensione dell’impegno potenziale, sulla base del presupposto della continuità aziendale, che è generalmente il criterio generale per qualsiasi forma di contribuzione. Oltre all’indicazione del valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti può essere necessario fornire una spiegazione che indichi chiaramente il contesto nel quale il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti dovrebbe essere interpretato. Tale spiegazione può riguardare l’adeguatezza delle contribuzioni future previste e del criterio di contribuzione basato sulla previsione delle retribuzioni. Essa può essere inclusa nel bilancio o nella relazione dell’attuario.

Periodicità delle valutazioni attuariali

27. In molti paesi le valutazioni attuariali non sono ottenute più frequentemente che ogni tre anni. Se una valutazione attuariale non è stata preparata alla data del bilancio, deve essere utilizzata come base la valutazione attuariale più recente e la sua data deve essere indicata.

Contenuto del bilancio

28. Per i piani a benefici definiti le informazioni sono presentate in una delle seguenti modalità, che riflettono le differenti consuetudini nell’indicare e presentare le informazioni attuariali:

a) 

la relazione è inclusa nel bilancio che riporta l’attivo netto disponibile per i benefici da erogare, il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti e l’avanzo o il disavanzo risultante. Il bilancio del piano contiene anche il prospetto delle variazioni dell’attivo netto disponibile per i benefici da erogare e il prospetto delle variazioni nel valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti. Il bilancio può essere accompagnato da una relazione distinta dell’attuario per attestare il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti;

b) 

un bilancio che comprenda un prospetto dell’attivo netto disponibile per i benefici da erogare e un prospetto delle variazioni dell’attivo netto disponibile per tali benefici. Il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti è indicato in una nota ai prospetti. Il bilancio può essere inoltre accompagnato da una relazione dell’attuario per attestare il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti; e

c) 

un bilancio che comprenda un prospetto dell’attivo netto disponibile per i benefici da erogare e un prospetto delle variazioni dell’attivo netto disponibile per tali benefici con il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti contenuto in una relazione attuariale separata.

A ciascuna delle modalità indicate possono essere allegate al bilancio anche una relazione dei gestori fiduciari, con i contenuti delle relazioni degli amministratori, e una relazione sugli investimenti.

29. I sostenitori delle modalità illustrate nel paragrafo 28, lettere a) e b), ritengono che la quantificazione dei benefici pensionistici previsti e le altre informazioni fornite con questo metodo aiutino gli utilizzatori a valutare la situazione attuale del piano e la probabilità che le obbligazioni del piano siano soddisfatte. Essi ritengono anche che i bilanci dovrebbero essere completi di per sé e non dipendere da prospetti allegati. Tuttavia, alcuni ritengono che lo schema illustrato al paragrafo 28, lettera a), potrebbe dare l’impressione che esista una passività, mentre il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti non ha, secondo loro, tutte le caratteristiche di una passività.

30. I sostenitori della modalità descritta al paragrafo 28, lettera c), ritengono che il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti non dovrebbe essere incluso in un prospetto dell’attivo netto disponibile per i benefici da erogare come descritto al paragrafo 28, lettera a), oppure essere indicato in una nota come al paragrafo 28, lettera b), perché esso, così facendo, sarebbe confrontato direttamente con le attività del piano e tale confronto può non essere valido. Essi sostengono che gli attuari non necessariamente confrontano il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti con i valori di mercato degli investimenti, ma possono invece accertare il valore attuale dei flussi finanziari attesi dagli investimenti. Perciò, i sostenitori di questa modalità ritengono che un tale confronto non sia adeguato a riflettere la valutazione complessiva del piano effettuata dall’attuario e che esso possa essere male interpretato. Inoltre, alcuni ritengono che l’informazione sui benefici pensionistici previsti, siano o meno quantificati, dovrebbe essere contenuta unicamente in una relazione attuariale separata, nella quale può essere fornita un’illustrazione appropriata.

31. Il presente Principio consente che le indicazioni concernenti i benefici pensionistici previsti siano fornite in una relazione attuariale. Il Principio respinge le argomentazioni contrarie alla quantificazione del valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti. Di conseguenza, le modalità illustrate nel paragrafo 28, lettere a) e b), sono considerate accettabili dal presente Principio, così come la modalità illustrata nel paragrafo 28, lettera c), posto che il bilancio contiene un riferimento a una relazione attuariale allegata che riporti il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti.

FONDI PENSIONE COMUNQUE DEFINITI

Valutazione delle attività a servizio del piano

32. Gli investimenti di un fondo pensione devono essere iscritti al fair value (valore equo). Nel caso di titoli mobiliari negoziabili il fair value (valore equo) è il valore di mercato. Laddove non sia possibile una stima del fair value (valore equo) degli investimenti posseduti dal piano deve essere fornita un’illustrazione dei motivi per i quali non viene utilizzato il fair value (valore equo).

33. Nel caso di titoli mobiliari negoziabili il fair value (valore equo) è, di solito, il valore di mercato perché questo è ritenuto la misura più attendibile per i titoli mobiliari alla data della relazione e per il rendimento dell’esercizio. Quei titoli mobiliari che hanno un valore fisso di rimborso e che sono stati acquistati a copertura delle obbligazioni del piano, o di sue parti specifiche, possono essere iscritti a valori basati sui loro valori finali di rimborso assumendo un tasso di rendimento costante fino alla scadenza. Quando non è possibile una stima del fair value (valore equo) degli investimenti posseduti da un piano, come nel caso della proprietà totale di un’entità, si indica il motivo per il quale non è utilizzato il fair value (valore equo). Nella misura in cui gli investimenti sono iscritti a valori diversi dal valore di mercato o dal fair value (valore equo), anche il fair value (valore equo) viene, generalmente, indicato. I beni utilizzati nella gestione del fondo sono contabilizzati secondo quanto previsto dai Principi applicabili.

Informazioni integrative

34. Il bilancio di un fondo pensione, sia a benefici definiti sia a contribuzione definita, deve contenere anche le informazioni seguenti:

a) 

un prospetto delle variazioni dell’attivo netto disponibile per i benefici da erogare;

b) 

un elenco dei principi contabili rilevanti; e

c) 

una descrizione del piano e l’effetto di qualsiasi variazione nel piano durante l’esercizio.

35. Il bilancio dei fondi pensione deve includere i seguenti aspetti, se pertinenti:

a) 

un prospetto dell’attivo netto disponibile per i benefici da erogare indicante:

i) 

le attività al termine dell’esercizio opportunamente classificate;

ii) 

i criteri di valutazione delle attività;

iii) 

i dettagli di ogni singolo investimento eccedente il 5 % dell’attivo netto disponibile per i benefici da erogare o il 5 % di ogni classe o tipo di titoli mobiliari;

iv) 

i dettagli di qualsiasi investimento nell’entità del datore di lavoro; e

v) 

le passività diverse dal valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti;

b) 

un prospetto delle variazioni dell’attivo netto disponibile per i benefici da erogare che riporti i seguenti punti:

i) 

le contribuzioni del datore di lavoro;

ii) 

le contribuzioni dei dipendenti;

iii) 

i proventi degli investimenti quali interessi e dividendi;

iv) 

gli altri proventi;

v) 

i benefici pagati o dovuti (suddivisi, per esempio, tra pensioni, indennità per morte e indennità per invalidità, e pagamenti in un’unica soluzione);

vi) 

i costi amministrativi;

vii) 

gli altri costi;

viii) 

le imposte sul reddito;

ix) 

gli utili e le perdite derivanti dalla dismissione di investimenti e dalle variazioni nel valore degli investimenti; e

x) 

i trasferimenti da, ovvero a, altri piani;

c) 

una descrizione del criterio di contribuzione;

d) 

per i piani a benefici definiti il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti (che può essere distinto tra benefici acquisiti e non ancora acquisiti) basato sui benefici previsti dalle condizioni del piano, sul lavoro prestato fino a quel momento, utilizzando il livello delle retribuzioni correnti o quello delle previsioni delle retribuzioni; queste informazioni possono essere incluse in una relazione attuariale allegata da leggersi unitamente al relativo bilancio; e

e) 

per i piani a benefici definiti, una descrizione dei presupposti attuariali rilevanti e del metodo utilizzato per calcolare il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti.

36. La relazione di un fondo pensione contiene una descrizione del piano o come parte del bilancio, o in una relazione separata. Essa può contenere le seguenti informazioni:

a) 

l’indicazione dei datori di lavoro e dei gruppi di dipendenti partecipanti al piano;

b) 

il numero di partecipanti che ricevono benefici e il numero degli altri partecipanti, opportunamente classificati;

c) 

il tipo di piano, ossia se a contribuzione definita o a benefici definiti;

d) 

una nota che indichi se i partecipanti contribuiscono al piano;

e) 

una descrizione dei benefici previdenziali previsti per i partecipanti;

f) 

una descrizione di qualsiasi clausola di cessazione del piano; e

g) 

le variazioni negli elementi compresi nei punti da a) a f) durante il periodo preso in considerazione dalla relazione.

Non è raro fare riferimento ad altri documenti facilmente disponibili per gli utilizzatori nei quali il piano è descritto e includere solo informazioni sulle variazioni successive.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

37. Il presente Principio entra in vigore a partire dai bilanci dei fondi pensione degli esercizi con inizio dal 1o gennaio 1988 o da data successiva.

▼M32




PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 27

Bilancio separato

FINALITÀ

1 La finalità del presente Principio è di definire la contabilizzazione e l’informativa da fornire nel bilancio separato relativamente a partecipazioni in controllate, joint venture e collegate.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2   Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, in joint venture e in società collegate se una entità decide di presentare il bilancio separato, oppure se la presentazione di un bilancio separato è imposta dalla normativa locale.

3 Il presente Principio non stabilisce quali entità debbano presentare il bilancio separato. Esso si applica quanto una entità prepara un bilancio separato in conformità agli International Financial Reporting Standards.

DEFINIZIONI

▼M50

4   I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

▼M32

Il Bilancio consolidato è il bilancio di un gruppo in cui le attività, le passività, il patrimonio netto, i ricavi, i costi e i flussi finanziari della controllante e delle sue controllate sono presentati come se fossero di un’unica entità economica.

▼M50

Il bilancio separato è il bilancio presentato dall'entità, nel quale questa può, fatte salve le disposizioni del presente Principio, decidere di rilevare le proprie partecipazioni in controllate, in joint venture e in società collegate al costo, in conformità all'IFRS 9 Strumenti finanziari, oppure con il metodo del patrimonio netto descritto nello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture.

5 I termini seguenti sono definiti nell'Appendice A dell'IFRS 10 Bilancio consolidato, nell'Appendice A dell'IFRS 11 Accordi per un controllo congiunto e nel paragrafo 3 dello IAS 28:

— 
società collegata
— 
metodo del patrimonio netto

▼M38

— 
gruppo
— 
entità d’investimento
— 
controllo congiunto

▼M32

— 
joint venture
— 
partecipante in una joint venture
— 
controllante
— 
influenza notevole
— 
società controllata.

▼M50

6 Il bilancio separato è il bilancio che viene presentato in aggiunta al bilancio consolidato ovvero in aggiunta al bilancio dell'investitore che non ha partecipazioni in controllate ma ne ha in società collegate o in joint venture, per il quale lo IAS 28 impone di contabilizzare le partecipazioni in società collegate o in joint venture con il metodo del patrimonio netto, ad eccezione delle circostanze illustrate nei paragrafi 8–8 A.

7 Il bilancio di un'entità che non dispone di una controllata, di una collegata o di una partecipazione in una joint venture non rappresenta un bilancio separato.

▼M32

8 Una entità esentata dal consolidamento in conformità al paragrafo 4(a) dell’IFRS 10 ovvero dall’applicazione del metodo del patrimonio netto ai sensi del paragrafo 17 dello IAS 28 (modificato nel 2011) può presentare soltanto il bilancio separato.

▼M38

8A Un’entità d’investimento che sia tenuta, per tutto l’esercizio corrente e per tutti gli esercizi comparativi presentati, ad applicare l’eccezione al consolidamento per tutte le proprie controllate in conformità al paragrafo 31 dell’IFRS 10 presenta come unico bilancio il proprio bilancio separato.

▼M32

PREPARAZIONE DEL BILANCIO SEPARATO

9   Il bilancio separato deve essere preparato in conformità a tutti gli IFRS applicabili, ad eccezione di quanto previsto nel paragrafo 10.

▼M50

10   Quando un'entità redige un bilancio separato, deve contabilizzare le partecipazioni in controllate, in joint venture e in società collegate:

a) 

al costo,

b) 

in conformità all'IFRS 9, oppure

c) 

con il metodo del patrimonio netto descritto nello IAS 28.

L'entità deve applicare lo stesso criterio per ciascuna categoria di partecipazioni. Le partecipazioni contabilizzate al costo o con il metodo del patrimonio netto devono essere trattate in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate quando sono classificate come possedute per la vendita o per la distribuzione (o sono incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita o per la distribuzione). La valutazione delle partecipazioni contabilizzate secondo quanto disposto dall'IFRS 9 non è modificata in tali circostanze.

▼M32

11 Se l’entità decide, in conformità al paragrafo 18 dello IAS 28 (modificato nel 2011), di valutare le proprie partecipazioni in società collegate o joint venture al fair value (valore equo) rilevato a conto economico in base all’IFRS 9, essa dovrà contabilizzare tali partecipazioni in modo analogo anche nel proprio bilancio separato.

▼M38

11A Se una controllante, in conformità al paragrafo 31 dell’IFRS 10, è tenuta a valutare la propria partecipazione in una controllata al fair value rilevato a conto economico in conformità all'IFRS 9, deve anche contabilizzare la propria partecipazione in una controllata allo stesso modo nel proprio bilancio separato.

▼M50

11B Quando una controllante cessa di essere una entità d'investimento, o lo diventa, deve contabilizzare tale cambiamento a partire dalla data in cui si è verificato il cambio di stato, nel modo seguente:

a) 

quando un'entità cessa di essere un'entità d'investimento, essa deve contabilizzare la partecipazione in una controllata in conformità al paragrafo 10. La data del cambio di stato sarà considerata come data di acquisizione presunta. Il fair value (valore equo) della controllata alla data di acquisizione presunta deve rappresentare il corrispettivo presunto trasferito ai fini della contabilizzazione della partecipazione in conformità al paragrafo 10.

i) 

[eliminato]

ii) 

[eliminato]

b) 

quando un'entità diventa un'entità d'investimento, deve contabilizzare una partecipazione in una controllata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9. La differenza tra il precedente valore contabile della controllata e il suo fair value (valore equo) alla data del cambio di stato dell'investitore deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio. L'importo cumulato di tutti gli utili (perdite) d'esercizio precedentemente rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo relativamente a tali controllate deve essere contabilizzato come se l'entità d'investimento avesse dismesso tali controllate alla data del cambio di stato.

12 I dividendi di una controllata, di una joint venture o di una società collegata sono rilevati nel bilancio separato dell'entità una volta accertato il diritto dell'entità stessa a percepire il dividendo. Il dividendo è rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a meno che l'entità non opti per il metodo del patrimonio netto, nel qual caso il dividendo è contabilizzato come riduzione del valore contabile della partecipazione.

▼M32

13 Quando una capogruppo riorganizza la struttura del proprio gruppo mediante l’istituzione di una nuova entità quale sua controllante rispettando i seguenti criteri:

(a) 

la nuova controllante ottiene il controllo della capogruppo originaria emettendo strumenti rappresentativi di capitale in cambio degli strumenti rappresentativi di capitale esistenti della capogruppo originaria;

(b) 

le attività e le passività del nuovo gruppo e del gruppo originario sono le medesime immediatamente prima della riorganizzazione e successivamente ad essa; e

(c) 

i soci della capogruppo originaria prima della riorganizzazione hanno le stesse interessenze assolute e relative nell’attivo netto del gruppo originario e del nuovo gruppo immediatamente prima della riorganizzazione e successivamente ad essa;

e la nuova controllante contabilizza la propria partecipazione nella capogruppo originaria in conformità al paragrafo 10(a) nel proprio bilancio separato, la nuova controllante deve valutare il costo in base al valore contabile della propria quota degli elementi di patrimonio netto riportati nel bilancio separato della capogruppo originaria alla data della riorganizzazione.

14 Parimenti, un’entità che non sia una capogruppo può istituire una nuova entità quale sua controllante rispettando i criteri di cui al paragrafo 13. A tali riorganizzazioni si applicano le disposizioni del paragrafo 13. In tali casi, i riferimenti alla «capogruppo originaria» e al «gruppo originario» vanno intesi come riferimenti all’«entità originaria».

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

15   Una entità deve applicare tutti gli IFRS applicabili nel presentare le informazioni integrative nel proprio bilancio separato, incluse le disposizioni di cui ai paragrafi 16 e 17.

16   Quando una controllante decide, in conformità al paragrafo 4(a) dell’IFRS 10, di non preparare il bilancio consolidato e di redigere invece il bilancio separato, in quest’ultimo deve indicare:

(a) 

il fatto che il bilancio sia un bilancio separato; che si sia optato per l’esenzione dal consolidamento; la ragione sociale e il luogo principale di conduzione degli affari (e il paese in cui è stata costituita, se diverso) dell’entità che ha provveduto alla redazione del bilancio consolidato ad uso pubblico in conformità agli International Financial Reporting Standard; l’indirizzo presso il quale è possibile ottenere tale bilancio consolidato;

(b) 

un elenco delle partecipazioni rilevanti in controllate, joint venture e società collegate, comprendente:

(i) 

la ragione sociale di tali partecipate;

(ii) 

il luogo principale di conduzione degli affari (e il paese in cui sono state costituite, se diverso) di tali partecipate;

(iii) 

la propria quota di partecipazione (e la quota parte dei diritti di voto, se diversa) detenuta in tali partecipate;

(c) 

una descrizione del criterio adottato per contabilizzare le partecipazioni di cui al punto (b).

▼M38

16A   Se un’entità d’investimento che sia una controllante (diversa dalla controllante considerata nel paragrafo 16) prepara come proprio unico bilancio il bilancio separato, in conformità al paragrafo 8A, tale fatto deve essere indicato. L’entità d’investimento deve anche presentare l’informativa relativa alle entità d’investimento richiesta dall’IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità.

▼M38

17   Se una controllante (diversa dalla controllante considerata nei paragrafi 16–16A) o un investitore con controllo congiunto ovvero con un’influenza notevole in una partecipata prepara il bilancio separato, la controllante o l'investitore deve indicare il bilancio preparato in conformità all'IFRS 10, IFRS 11 o IAS 28 (modificato nel 2011) cui fa riferimento. La controllante o l’investitore devono inoltre indicare nel proprio bilancio separato:

▼M32

(a) 

il fatto che il bilancio sia un bilancio separato, specificando i motivi per la sua redazione se non richiesta dalla legge;

(b) 

un elenco delle partecipazioni rilevanti in controllate, joint venture e società collegate, comprendente:

(i) 

la ragione sociale di tali partecipate;

(ii) 

il luogo principale di conduzione degli affari (e il paese in cui sono state costituite, se diverso) di tali partecipate;

(iii) 

la propria quota di partecipazione (e la quota parte dei diritti di voto, se diversa) detenuta in tali partecipate;

(c) 

una descrizione del criterio adottato per contabilizzare le partecipazioni di cui al punto (b).

La controllante o l’investitore deve inoltre indicare il bilancio preparato in conformità all’IFRS 10, IFRS 11 o IAS 28 (modificato nel 2011) cui fa riferimento.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

18 L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. ►M38  Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, deve indicare tale fatto e applicare contestualmente l’IFRS 10, l’IFRS 11, l’IFRS 12 e lo IAS 28 (modificato nel 2011). ◄

▼M38

18A  Entità d’investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato i paragrafi 5, 6, 17 e 18 e ha aggiunto i paragrafi 8A, 11A–11B, 16A e 18B–18I. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, deve indicare tale fatto e applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d’investimento.

18B Se, alla data di applicazione iniziale delle modifiche indicate in Entità d’investimento (che, ai fini del presente IFRS, è l’inizio dell’esercizio di riferimento per il quale tali modifiche sono applicate per la prima volta), una controllante conclude che è un'entità d’investimento, deve applicare i paragrafi 18C–18I alla propria partecipazione in una controllata.

18C Alla data di applicazione iniziale, un’entità d’investimento che in precedenza valutava la propria partecipazione in una controllata al costo deve invece valutare tale partecipazione al fair value rilevato a conto economico come se le disposizioni del presente IFRS fossero sempre state in vigore. L’entità d’investimento deve rettificare retroattivamente l'esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale e deve rettificare gli utili portati a nuovo all’inizio dell’esercizio immediatamente antecedente, per tener conto delle differenze tra:

(a) 

il precedente valore contabile della partecipazione; e

(b) 

il fair value della partecipazione dell’investitore nella controllata.

18D Alla data di applicazione iniziale, un’entità d’investimento che in precedenza valutava la propria partecipazione in una controllata al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo deve continuare a valutare tale partecipazione al fair value. L’importo cumulato di tutte le rettifiche di fair value precedentemente rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo deve essere riclassificato tra gli utili portati a nuovo all'inizio dell'esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale.

18E Alla data di applicazione iniziale, un’entità d’investimento non deve apportare rettifiche alla precedente contabilizzazione di un’interessenza in una controllata che aveva precedentemente stabilito di valutare al fair value rilevato a conto economico in conformità all'IFRS 9, come consentito dal paragrafo 10.

18F Prima della data di adozione dell’IFRS 13 Valutazione del fair value, un’entità d’investimento deve utilizzare gli importi relativi al fair value precedentemente comunicati agli investitori o alla direzione aziendale, se tali importi costituiscono l’ammontare al quale l’investimento avrebbe potuto essere scambiato, alla data di valutazione, in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.

18G Se la valutazione di un investimento in una controllata in conformità ai paragrafi 18C–18F non risulta fattibile (secondo la definizione dello IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori), un’entità d’investimento deve applicare le disposizioni del presente IFRS all'inizio del primo periodo per il quale è possibile applicare i paragrafi 18C–18F, che può anche essere l’esercizio corrente. L’investitore deve rettificare retroattivamente l’esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale, a meno che l’inizio del primo periodo per il quale è possibile applicare il presente paragrafo corrisponda all’esercizio corrente. Quando la data in cui risulta fattibile, per l'entità d’investimento, valutare il fair value della controllata precede l'inizio dell’esercizio immediatamente antecedente, l’investitore deve rettificare il patrimonio netto all’inizio dell'esercizio immediatamente antecedente per tener conto delle differenze tra:

(a) 

il precedente valore contabile della partecipazione; e

(b) 

il fair value della partecipazione dell’investitore nella controllata.

Se il primo esercizio per il quale l'applicazione del presente paragrafo risulta fattibile corrisponde all'esercizio corrente, la rettifica del patrimonio netto deve essere rilevata all'inizio dell'esercizio corrente.

18H Se un’entità d’investimento ha dismesso una partecipazione in una controllata, o ne ha perso il controllo, prima della data di applicazione iniziale delle modifiche indicate in Entità d’investimento, l’entità d’investimento non è tenuta ad apportare rettifiche alla precedente contabilizzazione di tale partecipazione.

18I A prescindere dai riferimenti all’esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale (l’"esercizio immediatamente antecedente") di cui ai paragrafi 18C–18G, un’entità può presentare informazioni comparative rettificate per qualsiasi esercizio precedente presentato, anche se non è tenuta a farlo. Se un’entità presenta informazioni comparative rettificate per esercizi precedenti, tutti i riferimenti all'"esercizio immediatamente antecedente" di cui ai paragrafi 18C–18G devono essere intesi come «il più remoto esercizio per il quale sono presentate informazioni comparative rettificate». Se un’entità presenta informazioni comparative non rettificate relative ad esercizi precedenti, deve chiaramente identificare le informazioni che non sono state rettificate, dichiarare che sono state preparate in base a criteri diversi e spiegare tali criteri.

▼M50

18J   Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato (Modifiche allo IAS 27), pubblicato a agosto 2014, ha modificato i paragrafi 4–7, 10, 11B e 12. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2016 o in data successiva, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M32

Riferimenti all’IFRS 9

19 Qualora un’entità applichi il presente Principio ma non applichi ancora l’IFRS 9, qualsiasi riferimento all’IFRS 9 dovrà essere interpretato come riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

RITIRO DELLO IAS 27 (2008)

20 Il presente Principio è pubblicato in concomitanza con l’IFRS 10. Considerati nel loro insieme, i due IFRS sostituiscono lo IAS 27 Bilancio consolidato e separato (modificato nel 2008).




PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 28

Partecipazioni in società collegate e joint venture

FINALITÀ

1   La finalità del presente Principio è di definire la contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate e i requisiti per l’applicazione del metodo del patrimonio netto per la contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate e joint venture.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2   Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità che detengono un controllo congiunto su una partecipata, ovvero vi esercitano un’influenza notevole.

DEFINIZIONI

3   I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Una collegata è una entità su cui l’investitore esercita un’influenza notevole.
Il bilancio consolidato è il bilancio di un gruppo in cui le attività, le passività, il patrimonio netto, i ricavi, i costi e i flussi finanziari della controllante e delle sue controllate sono presentati come se fossero di un’unica entità economica.
Il metodo del patrimonio netto è il metodo di contabilizzazione con il quale la partecipazione è inizialmente rilevata al costo e, successivamente all’acquisizione, rettificata in conseguenza delle variazioni nella quota di pertinenza della partecipante nelle attività nette della partecipata. L’utile o la perdita della partecipante riflette la propria quota di pertinenza dell’utile (perdita) d’esercizio della partecipata e le altre componenti del conto economico complessivo della partecipante riflettono la propria quota di pertinenza delle altre componenti di conto economico complessivo della partecipata.
Un accordo a controllo congiunto è un accordo in base al quale due o più parti detengono il controllo congiunto dell’attività economica oggetto dell’accordo.
Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita tramite accordo, del controllo di un’attività economica, che esiste unicamente quando per le decisioni relative a tale attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.
Una joint venture è un accordo a controllo congiunto su un’entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell’entità stessa.
Una partecipante a una joint venture è una delle parti di una joint venture che detiene il controllo congiunto.
L’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto.

4 I seguenti termini sono definiti nel paragrafo 4 dello IAS 27 Bilancio separato e nell’Appendice A dell’IFRS 10 Bilancio consolidato e sono utilizzati nel presente Principio con il significato specificato negli IFRS in cui sono stati definiti:

— 
controllo di una partecipata
— 
gruppo
— 
controllante
— 
bilancio separato
— 
società controllata.

INFLUENZA NOTEVOLE

5 Se una entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20 % o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si suppone che l’entità abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l’entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20 % dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si suppone che l’entità non abbia un’influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un’altra entità possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a una entità di avere un’influenza notevole.

6 L’esistenza di influenza notevole da parte di una entità è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

(a) 

la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell’organo equivalente, della partecipata;

(b) 

la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;

(c) 

la presenza di operazioni rilevanti tra l’entità e la partecipata;

(d) 

l’interscambio di personale dirigente; o

(e) 

la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

7 Un’entità potrebbe essere in possesso di warrant azionari, opzioni call su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti similari che hanno la possibilità, se esercitati o convertiti, di dare all’entità diritti di voto aggiuntivi o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e gestionali di un’altra entità (ossia i diritti di voto potenziali). L’esistenza e l’efficacia di diritti di voto potenziali che siano correntemente esercitabili o convertibili, compresi quelli posseduti da altre entità, sono presi in considerazione all’atto di valutare se l’entità possiede un’influenza notevole. I diritti di voto potenziali non sono correntemente esercitabili o convertibili quando, per esempio, essi non possono essere esercitati o convertiti sino a una determinata data futura o sino al verificarsi di un evento futuro.

8 Nel valutare se i diritti di voto potenziali contribuiscono a determinare un’influenza notevole, l’entità esamina tutti i fatti e le circostanze (incluse le clausole di esercizio dei diritti di voto potenziali e qualsiasi altro accordo contrattuale considerato sia singolarmente, sia in abbinamento ad altri) che incidono sui diritti potenziali, ad eccezione delle intenzioni della direzione aziendale e della capacità finanziaria di esercitare o di convertire tali diritti di voto potenziali.

9 L’entità perde l’influenza notevole su una partecipata nel momento in cui perde il potere di partecipare alle decisioni sulle politiche finanziarie e gestionali di quella partecipata. La perdita dell’influenza notevole può verificarsi con o senza cambiamenti nei livelli di proprietà assoluta o relativa. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una società collegata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un’autorità di regolamentazione. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale.

METODO DEL PATRIMONIO NETTO

10 Con il metodo del patrimonio netto, la partecipazione in una società collegata ovvero in una joint venture è inizialmente rilevata al costo e il valore contabile è aumentato o diminuito per rilevare la quota di pertinenza della partecipante degli utili o delle perdite della partecipata realizzati dopo la data di acquisizione. La quota dell’utile (perdita) d’esercizio della partecipata di pertinenza della partecipante è rilevata nell’utile (perdita) d’esercizio di quest’ultima. I dividendi ricevuti da una partecipata riducono il valore contabile della partecipazione. Rettifiche del valore contabile possono essere necessarie anche a seguito di modifiche nella quota della partecipante nella partecipata, derivanti da variazioni nelle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo della partecipata. Tali modifiche includono variazioni derivanti dalla rideterminazione del valore di immobili, impianti e macchinari e dalle differenze di conversione di partite in valuta estera. La quota di pertinenza della partecipante di tali variazioni è rilevata tra le altre componendi di conto economico complessivo (vedere IAS 1 Presentazione del bilancio).

11 La rilevazione dei proventi sulla base dei dividendi ricevuti può non essere un’adeguata misura degli utili realizzati dalla partecipante in una società collegata o in una joint venture, in quanto i dividendi ricevuti possono avere poca correlazione con il risultato economico della collegata o della joint venture. Poiché la partecipante detiene il controllo congiunto o un’influenza notevole nella partecipata, la partecipante ha un’interessenza nel risultato economico della società collegata o della joint venture e, di conseguenza, nel rendimento del proprio investimento. La partecipante contabilizza tale partecipazione estendendo l’ambito rappresentativo del proprio bilancio per includere la quota parte di utile o perdita relativa a tale società collegata. Di conseguenza, l’applicazione del metodo del patrimonio netto fornisce maggiori informazioni sulle attività nette e sul risultato economico della partecipante.-{}-

12 In presenza di diritti di voto potenziali o di altri strumenti derivati che incorporano diritti di voto potenziali, la partecipazione di una entità in una società collegata ovvero in una joint venture è determinata unicamente in base agli attuali assetti proprietari e non riflette la possibilità di esercitare o convertire i diritti di voto potenziali e altri strumenti derivati, a meno che non si applichi il paragrafo 13.

13 In alcune circostanze una entità possiede, in sostanza, un titolo partecipativo risultante da un’operazione che le consente l’accesso ai rendimenti associati a una partecipazione. In tali circostanze, la quota attribuita all’entità è determinata prendendo in considerazione l’eventuale esercizio di tali diritti di voto potenziali e di altri strumenti derivati che danno al momento all’entità l’accesso ai rendimenti.

14 L’IFRS 9 Strumenti finanziari non si applica alle partecipazioni in società collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto. Quando gli strumenti che incorporano diritti di voto potenziali consentono effettivamente di usufruire dei rendimenti associati alla partecipazione in una società collegata ovvero in una joint venture, gli strumenti non sono soggetti alle disposizioni di cui all’IFRS 9. In tutti gli altri casi, gli strumenti che incorporano diritti di voto potenziali in una società collegata ovvero in una joint venture sono contabilizzati in conformità all’IFRS 9.

▼M65

14A L'entità applica l'IFRS 9 anche ad altri strumenti finanziari in società collegate o joint venture cui non si applica il metodo del patrimonio netto. Essi comprendono le interessenze a lungo termine che, nella sostanza, rappresentano un ulteriore investimento netto dell'entità nella società collegata o nella joint venture (cfr. il paragrafo 38). L'entità applica l'IFRS 9 a tali interessenze a lungo termine prima di applicare il paragrafo 38 e i paragrafi 40-43 del presente Principio. Nell'applicare l'IFRS 9, l'entità non tiene conto di eventuali rettifiche al valore contabile delle interessenze a lungo termine che derivano dall'applicazione del presente Principio.

▼M32

15 A meno che una partecipazione, o parte di una partecipazione, in una società collegata ovvero in una joint venture non sia classificata come posseduta per la vendita in conformità all’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, la partecipazione, ovvero qualsiasi quota trattenuta della partecipazione stessa non classificata come posseduta per la vendita, sarà classificata come attività non corrente.

APPLICAZIONE DEL METODO DEL PATRIMONIO NETTO

16 Una entità che ha il controllo congiunto o un’influenza notevole su una partecipata, deve contabilizzare la propria partecipazione in una società collegata ovvero in una joint venture utilizzando il metodo del patrimonio netto ad eccezione del caso in cui tale partecipazione non presenti le condizioni per l’esenzione in conformità ai paragrafi 17–19.

Esenzione dall’applicazione del metodo del patrimonio netto

▼M51

17 Una entità non è tenuta ad applicare il metodo del patrimonio netto a una propria partecipazione in una società collegata o in una joint venture se l'entità è una controllante esente dalla redazione del bilancio consolidato in base all'esenzione dall'ambito di applicazione di cui al paragrafo 4(a) dell'IFRS 10 ovvero se ricorrono tutte le condizioni seguenti:

(a) 

l'entità è a sua volta una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente da un'altra entità e gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati del fatto che la partecipante non applica il metodo del patrimonio netto e non oppongono alcuna obiezione;

(b) 

i titoli di debito o strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non sono negoziati in un mercato pubblico (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in un mercato «over-the-counter», compresi i mercati locali e regionali);

(c) 

l'entità non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico;

(d) 

la capogruppo o una controllante intermedia dell'entità redige un bilancio per uso pubblico che sia conforme agli IFRS, in cui le società controllate sono consolidate o sono valutate al fair value rilevato a conto economico in conformità con l'IFRS 10.

▼M59

18 Quando una partecipazione in una società collegata ovvero in una joint venture è detenuta direttamente o indirettamente da una entità che sia una società d'investimento in capitale di rischio, o un fondo comune, un fondo d'investimento o entità analoghe, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni, l'entità può decidere di valutare tali investimenti al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9. L'entità dovrà prendere tale decisione separatamente per ciascuna società collegata o joint venture, al momento della rilevazione iniziale della società collegata o joint venture.

▼M32

19 Se una entità possiede una partecipazione in una società collegata, di cui una parte è detenuta indirettamente attraverso una società d’investimento in capitale di rischio, o un fondo comune, un fondo d’investimento ed entità analoghe, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni, l’entità può decidere di valutare tale parte della partecipazione nella società collegata al fair value (valore equo) rilevato a conto economico in conformità all’IFRS 9 indipendentemente dal fatto che la società d’investimento in capitale di rischio, o il fondo comune, il fondo d’investimento ed entità analoghe, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni, abbiano un’influenza notevole su tale parte della partecipazione. Se l’entità adotta tale decisione, deve applicare il metodo del patrimonio netto all’eventuale quota residua della propria partecipazione in una società collegata che non sia detenuta attraverso una società d’investimento in capitale di rischio, o un fondo comune, un fondo d’investimento ed entità analoghe, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni.

Classificazione come posseduta per la vendita

20 Una entità deve applicare l’IFRS 5 a una partecipazione, o a una parte di una partecipazione, in una collegata o in una joint venture che soddisfa i criteri per essere classificata come posseduta per la vendita. La parte residua di una partecipazione in una società collegata o in una joint venture che non è stata classificata come posseduta per la vendita deve essere contabilizzata con il metodo del patrimonio netto fino alla dismissione della parte classificata come posseduta per la vendita. Successivamente alla dismissione, una entità deve contabilizzare qualsiasi interessenza residua nella società collegata o nella joint venture in conformità all’IFRS 9, a meno che tale interessenza non continui a qualificarsi come società collegata o joint venture, nel qual caso l’entità adotta il metodo del patrimonio netto. -{}-

21 Se la partecipazione, o una parte di una partecipazione, in una società collegata o in una joint venture classificata precedentemente come posseduta per la vendita non soddisfa più i criteri per essere così classificata, deve essere contabilizzata adottando il metodo del patrimonio netto con efficacia retroattiva a partire dalla data in cui era stata classificata come posseduta per la vendita. Devono essere modificati di conseguenza i bilanci di tutti gli esercizi a partire da tale classificazione.

Interruzione dell’utilizzo del metodo del patrimonio netto

22   Una entità deve interrompere l’utilizzo del metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui la partecipazione cessa di qualificarsi come società collegata o joint venture nei casi seguenti:

(a) 

se la partecipazione diviene una controllata, l’entità deve contabilizzare la propria partecipazione in conformità all’IFRS 3 Aggregazioni aziendali e all’IFRS 10;

(b) 

se l’interessenza residua nella ex società collegata o ex joint venture è una attività finanziaria, l’entità deve valutare tale interessenza al fair value (valore equo). Per determinare il fair value (valore equo) dell’interessenza residua bisogna considerare il fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale come attività finanziaria, in conformità all’IFRS 9. L’entità deve rilevare nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio qualsiasi differenza tra:

(i) 

il fair value (valore equo) di qualsiasi interessenza residua e i proventi della dismissione parziale di un’interessenza nella società collegata o nella joint venture; e

(ii) 

il valore contabile della partecipazione alla data in cui è stato interrotto l’utilizzo del metodo del patrimonio netto;

(c) 

se una entità interrompe l’utilizzo del metodo del patrimonio netto, deve contabilizzare tutti gli importi precedentemente rilevati nelle altre componenti del conto economico complessivo relativi a tale partecipazione secondo gli stessi criteri richiesti nel caso in cui la partecipata avesse dismesso direttamente le attività e le passività correlate.

23 Pertanto, se un utile o una perdita precedentemente rilevati dalla partecipata nelle altre componenti di conto economico complessivo fossero riclassificati nell’utile (perdita) d’esercizio all’atto della dismissione delle relative attività o passività, l’entità, nel momento in cui interrompe l’utilizzo del metodo del patrimonio netto, riclassifica l’utile o la perdita dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio (come rettifica da riclassificazione). Per esempio, se una società collegata o una joint venture ha delle differenze di cambio cumulative relative a una gestione estera e l’entità interrompe l’utilizzo del metodo del patrimonio netto, quest’ultima deve riclassificare nell’utile (perdita) d’esercizio l’utile o la perdita relativa alla gestione estera precedentemente rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo.

24   Se una partecipazione in una società collegata diventa una partecipazione in una joint venture o viceversa, l’entità continua ad applicare il metodo del patrimonio netto e non deve rideterminare il valore dell’interessenza residua.

Cambiamenti negli assetti proprietari

▼M50

25 Se la partecipazione di una entità in una società collegata o in una joint venture si riduce, ma continua a classificarsi come, rispettivamente, società collegata o joint venture, l'entità deve riclassificare nell'utile (perdita) d'esercizio la parte di utile o perdita, relativa a tale riduzione nella partecipazione, che era stata precedentemente rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo, se è richiesto che tale utile o perdita debbano essere riclassificati nell'utile (perdita) d'esercizio al momento della dismissione delle attività o passività correlate.

▼M32

Procedure relative al metodo del patrimonio netto

26 Gran parte delle procedure che sono appropriate per l’applicazione del metodo del patrimonio netto sono similari alle procedure di consolidamento descritte nello IFRS 10. Inoltre, i concetti che sono alla base delle procedure adottate per contabilizzare l’acquisizione di una controllata sono validi anche per la contabilizzazione di un’acquisizione di una partecipazione in una società collegata o in una joint venture.

▼M51

27 La quota di pertinenza di un gruppo in una società collegata o in una joint venture è data dalla somma di tutte le partecipazioni detenute in quella collegata o joint venture, direttamente o indirettamente attraverso la capogruppo e le sue controllate. Le partecipazioni nella collegata o nella joint venture detenute da altre collegate o da joint venture del gruppo vengono ignorate per questo scopo. Quando una società collegata o una joint venture possiede controllate, collegate o joint venture, l'utile (perdita) d'esercizio, le altre componenti di conto economico complessivo e le attività nette considerate nell'applicazione del metodo del patrimonio netto sono quelli rilevati nel bilancio della società collegata o della joint venture (inclusa la quota di pertinenza dell'utile (perdita) d'esercizio, delle altre componenti di conto economico complessivo e attività nette delle proprie società collegate e joint venture), dopo tutte le rettifiche necessarie per applicare principi contabili uniformi (cfr. paragrafi 35 e 36 A).

▼M32

28 Gli utili e le perdite derivanti da operazioni «verso l’alto» e «verso il basso» tra una entità (incluse le proprie controllate consolidate) e una società collegata o joint venture sono rilevati nel bilancio dell’entità soltanto limitatamente alla quota d’interessenza di terzi nella collegata o nella joint venture. Operazioni «verso l’alto» sono, per esempio, vendite di beni da una collegata o joint venture alla partecipante. Operazioni «verso il basso» sono, per esempio, vendite o conferimenti di beni da una partecipante alla propria collegata o joint venture. La quota di pertinenza della partecipante agli utili e alle perdite della collegata o della joint venture risultante da tali operazioni è eliminata.

29 Se le operazioni «verso il basso» evidenziano una riduzione del valore netto di realizzo delle attività da vendere o da conferire, ovvero una perdita per riduzione di valore di tali attività, tali perdite devono essere rilevate in toto dalla partecipante. Se le operazioni «verso l’alto» evidenziano una riduzione del valore netto di realizzo delle attività da acquistare, ovvero una perdita per riduzione di valore di tali attività, la partecipante deve rilevare la propria quota parte di tali perdite.

30 Il conferimento di un’attività non monetaria in una società collegata o joint venture in cambio di un’interessenza azionaria nella società collegata o nella joint venture deve essere contabilizzato in conformità al paragrafo 28, ad eccezione del caso in cui il conferimento non abbia sostanza commerciale, secondo la definizione di tale termine riportata nello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari. Nel caso in cui tale conferimento non ha sostanza commerciale, l’utile o la perdita si considerano non realizzati e non sono rilevati a meno che non si applichi anche il paragrafo 31. Tali utili e perdite non realizzati devono essere eliminati a fronte della partecipazione contabilizzata con il metodo del patrimonio netto e non devono essere presentati come utili o perdite differiti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata dell’entità o nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità in cui le partecipazioni sono rilevate utilizzando il metodo del patrimonio netto.

31 Se, oltre a ricevere un’interessenza azionaria in una società collegata o in una joint venture, una entità riceve attività monetarie o non monetarie, l’entità rileva in toto nell’utile (perdita) d’esercizio la parte di utili o perdite sul conferimento non monetario relativa alle attività monetarie o non monetarie ricevute.

32 Una partecipazione è contabilizzata con il metodo del patrimonio netto dal momento in cui essa rientra nella definizione di società collegata o di joint venture. All’atto dell’acquisizione della partecipazione, qualsiasi differenza tra il costo della partecipazione e la quota d’interessenza della entità nel fair value (valore equo) netto di attività e passività identificabili della partecipata è contabilizzata come illustrato di seguito:

(a) 

l’avviamento relativo a una società collegata o a una joint venture è incluso nel valore contabile della partecipazione. L’ammortamento di tale avviamento non è consentito;

(b) 

qualunque eccedenza della quota d’interessenza della entità nel fair value (valore equo) netto delle attività e passività identificabili della partecipata, rispetto al costo della partecipazione, è inclusa come provento nella determinazione della quota d’interessenza della entità nell’utile (perdita) d’esercizio della collegata o della joint venture del periodo in cui la partecipazione viene acquisita.

Adeguate rettifiche devono inoltre essere apportate alla quota d’interessenza della entità all’utile (perdita) d’esercizio della collegata o della joint venture successivo all’acquisizione, al fine di contabilizzare, per esempio, l’ammortamento delle attività ammortizzabili in base ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione. Analogamente, adeguate rettifiche devono essere apportate alla quota d’interessenza della entità all’utile (perdita) d’esercizio della collegata o della joint venture successivo all’acquisizione, al fine di contabilizzare perdite per riduzione di valore come per l’avviamento o per gli immobili, impianti e macchinari.

33   Il bilancio più recente disponibile della società collegata o della joint venture è utilizzato dalla entità nell’applicazione del metodo del patrimonio netto. Quando la data di chiusura dell’esercizio della entità è diversa da quella della società collegata o della joint venture, la società collegata o joint venture predispone un bilancio, ad uso della entità, alla stessa data del bilancio della entità, a meno che ciò non risulti fattibile.

34   Quando, in conformità al paragrafo 33, il bilancio di una società collegata o di una joint venture utilizzato nella applicazione del metodo del patrimonio netto è riferito a una data diversa da quella della entità, devono essere effettuate rettifiche per tener conto degli effetti di operazioni o fatti significativi che siano intervenuti tra quella data e la data di riferimento del bilancio della entità. In ogni caso, la differenza tra la data di chiusura dell’esercizio della società collegata o della joint venture e quella della entità non deve essere superiore a tre mesi. La durata degli esercizi ed eventuali differenze nelle date di chiusura devono essere le medesime di esercizio in esercizio.

35   Il bilancio della entità deve essere redatto utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze similari.

▼M51

36 Ad eccezione di quanto descritto al paragrafo 36 A, se una società collegata o una joint venture adotta principi contabili diversi da quelli della entità per operazioni e fatti analoghi in circostanze similari, devono essere effettuate rettifiche per rendere i principi contabili della società collegata o della joint venture conformi a quelli della entità nel caso in cui il bilancio della società collegata o della joint venture è utilizzato dalla entità nell'applicazione del metodo del patrimonio netto.

▼M59

36A Nonostante il requisito di cui al paragrafo 36, se un'entità che non sia essa stessa un'entità d'investimento ha una partecipazione in una società collegata o joint venture che è un'entità d'investimento, quando applica il metodo del patrimonio netto l'entità può decidere di prendere in considerazione la valutazione al fair value (valore equo) applicata da tale entità di investimento collegata o joint venture alle partecipazioni in società controllate dell'entità di investimento collegata o della joint venture. Tale decisione viene presa separatamente per ciascuna entità di investimento collegata o joint venture alla data più recente tra le seguenti: a) la data in cui l'entità d'investimento collegata o la joint venture è inizialmente rilevata; b) la data in cui la collegata o joint venture diventa un'entità d'investimento; c) la data in cui l'entità d'investimento collegata o joint venture diventa per la prima volta una controllante.

▼M32

37 Se una società collegata o una joint venture ha emesso azioni privilegiate cumulative che sono possedute da terzi rispetto alla entità e sono classificate come patrimonio netto, l’entità calcola la propria quota dell’utile (perdita) d’esercizio dopo aver tenuto conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.

38 Se la quota parte delle perdite di una entità in una società collegata o in una joint venture è uguale o superiore alla propria interessenza nella società collegata o nella joint venture, l’entità interrompe la rilevazione della propria quota delle ulteriori perdite. L’interessenza in una società collegata o in una joint venture è il valore contabile della partecipazione nella società collegata o nella joint venture calcolato in base al metodo del patrimonio netto unitamente a qualsiasi altra interessenza a lungo termine che, nella sostanza, rappresenta un ulteriore investimento netto della entità nella società collegata o nella joint venture. Per esempio, un elemento il cui adempimento non è pianificato né è probabile che accada in un prevedibile futuro è, in sostanza, un’estensione dell’investimento dell’entità in quella società collegata o joint venture. Tali elementi possono includere azioni privilegiate e crediti o finanziamenti a lungo termine ma non comprendono i crediti commerciali, i debiti verso fornitori o qualsiasi credito a lungo termine per il quale esistono garanzie collaterali, come i finanziamenti assistiti da garanzie. Le perdite rilevate in base al metodo del patrimonio netto, in eccesso rispetto alla partecipazione della entità in azioni ordinarie della collegata o della joint venture, sono attribuite alle altre componenti della partecipazione della entità in una società collegata o in una joint venture in ordine inverso rispetto al loro grado di subordinazione (ossia, priorità di liquidazione).

39 Dopo aver azzerato la partecipazione della entità, le ulteriori perdite sono accantonate e rilevate come passività, soltanto nella misura in cui l’entità abbia contratto obbligazioni legali o implicite oppure abbia effettuato dei pagamenti per conto della società collegata o della joint venture. Se la collegata o la joint venture in seguito realizza utili, l’entità riprende a rilevare la quota di utili di sua pertinenza solo dopo che la stessa ha eguagliato la sua quota di perdite non rilevate.

Perdite per riduzione di valore

▼M53

40 Dopo l'applicazione del metodo del patrimonio netto, che comprende la rilevazione delle perdite della società collegata o della joint venture in conformità al paragrafo 38, l'entità applica i paragrafi 41 A-41C per determinare se vi siano evidenze obiettive che il suo investimento netto nella società collegata o nella joint venture ha subito una riduzione di valore.

▼M65

41 [Eliminato]

▼M53

41A L'investimento netto in una collegata o in una joint venture ha subito una riduzione di valore e sono sostenute perdite per riduzione di valore se, e soltanto se, vi è l'obiettiva evidenza di una riduzione di valore in seguito a uno o più eventi che si sono verificati dopo la rilevazione iniziale dell'investimento netto (un «evento di perdita») e tale evento di perdita (o eventi) ha un impatto sui futuri flussi finanziari stimati dell'investimento netto che possono essere stimati attendibilmente. Può non essere possibile individuare un singolo evento separato che ha causato la riduzione di valore. Piuttosto l'effetto combinato di diversi eventi può avere causato la riduzione di valore. Le perdite attese come risultato di eventi futuri, indipendentemente dalla loro probabilità, non sono rilevate. L'obiettiva evidenza che l'investimento netto ha subito una riduzione di valore include dati osservabili che giungono all'attenzione dell'entità in merito ai seguenti eventi di perdita:

a) 

significative difficoltà finanziarie della collegata o della joint venture;

b) 

una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento da parte della collegata o della joint venture;

c) 

l'entità, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria della collegata o della joint venture, estende alla collegata o alla joint venture una concessione che l'entità non avrebbe altrimenti preso in considerazione;

d) 

sussiste la probabilità che la società collegata o la joint venture dichiari bancarotta o altre procedure di ristrutturazione finanziaria o

e) 

la scomparsa di un mercato attivo dell'investimento netto dovuta alle difficoltà finanziarie della collegata o della joint venture.

41B La scomparsa di un mercato attivo dovuta al fatto che gli strumenti rappresentativi di capitale o gli strumenti finanziari della collegata o della joint venture non sono più pubblicamente negoziati non è evidenza di una riduzione di valore. Il declassamento del rating di credito della collegata o della joint venture o la diminuzione del loro fair value (valore equo) non costituiscono, di per sé, evidenza di una riduzione di valore, sebbene possano essere indicativi di una riduzione di valore, se considerati congiuntamente ad altre informazioni disponibili.

41C In aggiunta ai tipi di evento di cui al paragrafo 41 A, l'obiettiva evidenza di riduzione di valore dell'investimento netto negli strumenti rappresentativi di capitale della collegata o della joint venture include informazioni circa importanti cambiamenti con effetto avverso verificatisi nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o legale in cui la collegata o la joint venture opera, e indica che il costo dell'investimento nello strumento rappresentativo di capitale può non essere recuperato. Una diminuzione significativa o prolungata di fair value (valore equo) di un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale al di sotto del suo costo è inoltre un'evidenza obiettiva di riduzione di valore.

▼M53

42 Poiché l'avviamento che costituisce parte del valore contabile di una partecipazione netta in una società collegata o in una joint venture non è rilevato separatamente, questo non viene sottoposto separatamente a verifica per riduzione di valore nell'applicazione delle disposizioni di cui allo IAS 36 Riduzione di valore delle attività. L'intero valore contabile della partecipazione, invece, è sottoposto a verifica per riduzione di valore ai sensi dello IAS 36 come attività singola tramite il confronto tra il suo valore recuperabile (il più elevato tra il valore d'uso e il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita) e il suo valore contabile, ogniqualvolta l'applicazione dei paragrafi 41 A-41C indica la possibile riduzione di valore dell'investimento netto. La perdita per riduzione di valore rilevata in tali circostanze non è allocata ad alcuna attività, compreso l'avviamento, che faccia parte del valore contabile dell'investimento netto nella società collegata o nella joint venture. Di conseguenza, qualsiasi ripristino di valore è rilevato conformemente allo IAS 36 nella misura in cui il valore recuperabile dell'investimento netto aumenti successivamente. Nel determinare il valore d'uso dell'investimento netto, l'entità stima:

a) 

la propria quota del valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati che ci si attende verranno generati dalla collegata o dalla joint venture, inclusi i flussi finanziari derivanti dalle attività operative della collegata o della joint venture e il corrispettivo derivante dalla dismissione finale dell'investimento; o

b) 

il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati che si suppone deriveranno dai dividendi spettanti e dalla dismissione finale dell'investimento.

Se si utilizzano ipotesi corrette, entrambi i metodi danno il medesimo risultato.

▼M32

43 Il valore recuperabile dell’investimento in una società collegata o in una joint venture è determinato per ciascuna collegata o joint venture, a meno che questa non sia in grado di generare flussi finanziari in entrata derivanti dal suo permanente utilizzo che siano in gran parte indipendenti da quelli derivanti da altre attività dell’entità.

BILANCIO SEPARATO

44 Una partecipazione in una società collegata o in una joint venture deve essere contabilizzata nel bilancio separato della entità in conformità al paragrafo 10 dello IAS 27 (modificato nel 2011).

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

45 L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, deve indicare tale fatto e applicare contemporaneamente l’IFRS 10, l’IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, l’IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità e lo IAS 27 (modificato nel 2011).

▼M53

45A L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 40-42 e ha aggiunto i paragrafi 41 A-41C. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

▼M50

45B  Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato (Modifiche allo IAS 27), pubblicato a agosto 2014, ha modificato il paragrafo 25. L'entità deve applicare tale modifica retroattivamente a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2016 o in data successiva, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M51

45D  Entità d'investimento: applicazione dell'eccezione di consolidamento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS12 e allo IAS 28), pubblicato a dicembre 2014, ha modificato i paragrafi 17, 27 e 36 e ha aggiunto il paragrafo 36 A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M59

45E Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016, pubblicato a dicembre 2016, ha modificato i paragrafi 18 e 36 A. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente in conformità allo IAS 8 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M65

45G  Interessenze a lungo termine in società collegate e joint venture, pubblicato nell'ottobre 2017, ha aggiunto il paragrafo 14A e ha eliminato il paragrafo 41. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2019 o in data successiva, a eccezione di quanto specificato nei paragrafi 45H-45K. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche anticipatamente, tale fatto deve essere indicato.

45H L'entità che applica per la prima volta le modifiche di cui al paragrafo 45G contestualmente alla prima applicazione dell'IFRS 9 deve applicare le disposizioni transitorie di cui all'IFRS 9 alle interessenze a lungo termine di cui al paragrafo 14A.

45I L'entità che applica per la prima volta le modifiche di cui al paragrafo 45G successivamente alla prima applicazione dell'IFRS 9 deve applicare alle interessenze a lungo termine le disposizioni transitorie di cui all'IFRS 9 necessarie per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 14A. A tal fine, i riferimenti alla data di applicazione iniziale nell'IFRS 9 devono essere intesi come riferimenti all'inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le modifiche (data di applicazione iniziale delle modifiche). L'entità non è tenuta a rideterminare esercizi precedenti per tener conto dell'applicazione delle modifiche. L'entità può rideterminare esercizi precedenti solo se ciò è possibile senza l'uso di elementi noti successivamente.

45J Quando applica per la prima volta le modifiche di cui al paragrafo 45G, l'entità che applica l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 in conformità all'IFRS 4 Contratti assicurativi non è tenuta a rideterminare esercizi precedenti per tener conto dell'applicazione delle modifiche. L'entità può rideterminare esercizi precedenti solo se ciò è possibile senza l'uso di elementi noti successivamente.

45K Se non ridetermina esercizi precedenti in applicazione del paragrafo 45I o del paragrafo 45J, alla data di applicazione iniziale delle modifiche l'entità deve rilevare nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) l'eventuale differenza tra:

a) 

il valore contabile precedente delle interessenze a lungo termine di cui al paragrafo 14 A a tale data; e

b) 

il valore contabile di tali interessenze a lungo termine a tale data.

▼M32

Riferimenti all’IFRS 9

46 Qualora un’entità applichi il presente Principio ma non applichi ancora l’IFRS 9, qualsiasi riferimento all’IFRS 9 dovrà essere interpretato come riferimento allo IAS 39.

RITIRO DELLO IAS 28 (2003)

47 Il presente Principio contabile sostituisce lo IAS 28 Partecipazioni in società collegate (rivisto nella sostanza nel 2003).

▼B




PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 29

Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate

AMBITO DI APPLICAZIONE ►M8   ( 11 ) ◄

1. Il presente Principio deve essere applicato ai bilanci, compresi i bilanci consolidati, di qualsiasi entità la cui valuta funzionale sia la valuta di un’economia iperinflazionata.

2. In un’economia iperinflazionata, la rappresentazione dei risultati operativi e della situazione patrimoniale-finanziaria nella moneta locale, senza rideterminazione dei valori, non è utile. La moneta perde potere di acquisto con una tale rapidità che il confronto fra valori relativi a operazioni e altri fatti avvenuti in tempi differenti, anche nello stesso esercizio, è fuorviante.

3. Il presente Principio non stabilisce un valore assoluto di tasso d’inflazione al di sopra del quale si è in presenza di iperinflazione. La necessità di rideterminare i valori del bilancio, secondo quanto previsto dal presente Principio, deve essere oggetto di valutazione. Fra le situazioni indicative di iperinflazione vi sono le seguenti:

a) 

la collettività preferisce impiegare la propria ricchezza in attività non monetarie o in una valuta estera relativamente stabile. La moneta locale posseduta viene investita immediatamente per conservare il potere di acquisto;

b) 

la collettività considera i valori monetari non tanto rispetto alla moneta locale, bensì rispetto a una valuta estera relativamente stabile. I prezzi possono essere espressi in tale valuta;

c) 

le vendite e gli acquisti a credito avvengono a prezzi che compensano le perdite attese di potere di acquisto durante il periodo della dilazione, anche se breve;

d) 

i tassi di interesse, i salari e i prezzi sono collegati a un indice dei prezzi; e

e) 

il tasso cumulativo di inflazione nell’arco di un triennio si avvicina, o supera, il 100 %.

4. È preferibile che tutte le entità che presentano i loro bilanci nella moneta di una stessa economia iperinflazionata applichino il presente Principio a partire dalla stessa data. Tuttavia, il presente Principio si applica ai bilanci di qualsiasi entità fin dall’inizio dell’esercizio nel quale è riconosciuta l’esistenza di iperinflazione nel Paese nella cui moneta l’entità redige il bilancio.

RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DEL BILANCIO

5. I prezzi variano nel tempo come risultato dell’agire di differenti fattori politici, economici e sociali, specifici o generali. Fattori specifici, quali le variazioni della domanda e dell’offerta e i cambiamenti tecnologici, possono determinare incrementi o decrementi nei singoli prezzi, significativi e indipendenti gli uni dagli altri. Inoltre, fattori generali possono tradursi in variazioni del livello generale dei prezzi e, perciò, del potere generale di acquisto della moneta.

▼M8

6. Le entità che preparano i bilanci sulla base del costo storico non tengono conto né delle variazioni del livello generale dei prezzi né degli incrementi dei prezzi specifici delle attività o passività rilevate. Fanno eccezione quelle attività e passività che l’entità deve misurare al fair value (valore equo) o sceglie di misurare al fair value (valore equo). Ad esempio gli immobili, gli impianti e i macchinari possono essere rivalutati al fair value (valore equo) e le attività biologiche devono essere valutate in linea di massima al fair value (valore equo). Alcune entità, tuttavia, presentano il bilancio utilizzando il criterio del costo corrente che riflette gli effetti delle variazioni nei prezzi specifici dei beni posseduti.

▼B

7. In un’economia iperinflazionata il bilancio, sia esso basato sui costi storici o sui costi correnti, è utile solo se esso è espresso nell’unità di misura corrente alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ . Di conseguenza, il presente Principio si applica ai bilanci redatti nella valuta di un’economia iperinflazionata. Non è consentita la presentazione delle informazioni richieste dal presente Principio come un’integrazione al bilancio i cui valori non siano stati rideterminati. Inoltre, è sconsigliata la presentazione separata dei bilanci con i valori antecedenti la rideterminazione.

▼M8

8. Il bilancio di un’entità la cui valuta funzionale sia la valuta di un’economia iperinflazionata, sia che l’entità utilizzi il criterio dei costi storici sia che utilizzi quello dei costi correnti, deve essere esposto nell’unità di misura corrente alla data di chiusura dell’esercizio. Anche i dati corrispondenti riferiti al periodo precedente richiesti dallo IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007), e qualsiasi informazione riguardante precedenti periodi, devono essere esposti nell’unità di misura corrente alla data di chiusura dell’esercizio. Al fine di presentare i dati comparativi in una moneta di presentazione diversa, si applicano i paragrafi 42(b) e 43 dello IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere.

▼B

9. L’utile o la perdita sulla posizione monetaria netta deve essere imputato a ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ e illustrato distintamente.

10. La rideterminazione dei valori del bilancio, secondo quanto previsto dal presente Principio, richiede l’applicazione di specifiche procedure e di un processo di valutazione. La costanza nell’applicazione di tali procedure e valutazioni, da un esercizio all’altro, è più importante del calcolo scrupoloso dei valori risultanti inclusi nel bilancio rideterminato.

Bilancio a costi storici

▼M5

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

▼B

11. I valori ►M5  del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ non ancora espressi nell’unità di misura corrente alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ sono rideterminati applicando un indice generale dei prezzi.

12. Gli elementi monetari non sono rideterminati perché essi sono già espressi nell’unità di misura corrente alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ . Gli elementi monetari sono rappresentati dal denaro posseduto e dalle voci i cui valori devono essere ricevuti o pagati in denaro.

13. Le attività e le passività contrattualmente legate a clausole di adeguamento dei prezzi, come i titoli e i prestiti indicizzati, sono rettificate secondo quanto previsto dall’accordo allo scopo di accertarne l’ammontare alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ . Tali valori sono iscritti a questo importo rettificato ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ rideterminato.

▼M8

14. Tutte le altre attività e passività sono non monetarie. Alcuni elementi non monetari sono iscritti ai valori correnti alla data di chiusura dell’esercizio, quali il valore netto di realizzo e il fair value (valore equo); essi non vengono, di conseguenza, rideterminati. Tutte le altre attività e passività non monetarie vengono rideterminate.

15. La maggior parte degli elementi non monetari sono iscritti al costo o al costo al netto degli ammortamenti; quindi essi sono espressi ai valori correnti alla data della loro acquisizione. Il costo rideterminato o il costo al netto degli ammortamenti di ciascuno di questi elementi è determinato applicando al costo storico e agli ammortamenti accumulati la variazione di un indice generale dei prezzi intervenuta tra la data di acquisizione e la data di chiusura dell’esercizio. Ad esempio gli immobili, gli impianti e i macchinari, le rimanenze di materie prime e di merci, l’avviamento, i brevetti, i marchi e i beni analoghi sono rideterminati a partire dalla data del loro acquisto. Le rimanenze di semilavorati e di prodotti finiti sono rideterminate a partire dalla data alla quale sono sostenuti i costi di acquisto e di produzione.

▼B

16. Informazioni precise sulla data di acquisizione di immobili, impianti e macchinari possono non essere disponibili o accertabili. In questi rari casi può essere necessario, nel primo esercizio di applicazione del presente Principio, utilizzare una stima professionale indipendente del valore dei beni quale criterio per la loro rideterminazione.

17. Un indice generale dei prezzi può non essere disponibile per gli esercizi per i quali il presente Principio prevede la rideterminazione del valore di immobili, impianti e macchinari. In queste circostanze può essere necessario utilizzare una stima basata, per esempio, sulle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta funzionale e una valuta estera relativamente stabile.

18. Alcuni elementi non monetari del bilancio sono iscritti a valori correnti a date differenti da quella di acquisizione o da quella di bilancio, quali immobili, impianti e macchinari che siano stati rivalutati a una data precedente. In questi casi i valori contabili sono rideterminati a partire dalla data della rivalutazione.

▼M8

19. Il valore rideterminato di un elemento non monetario è ridotto, secondo quanto previsto dagli IFRS pertinenti, quando esso eccede il suo valore recuperabile. Ad esempio, i valori rideterminati di immobili, impianti e macchinari, avviamento, brevetti e marchi sono ridotti al valore recuperabile e i valori rideterminati per le rimanenze sono ridotti al valore netto di realizzo.

20. L’entità partecipata valutata con il metodo del patrimonio netto può presentare il suo bilancio nella valuta di un’economia iperinflazionata. Il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e il prospetto del conto economico complessivo di tale partecipata sono rideterminati secondo quanto previsto dal presente Principio al fine di determinare la quota dell’attivo netto e dell’utile (perdita) d’esercizio di pertinenza del soggetto titolare della partecipazione. Quando i valori rideterminati del bilancio della partecipata sono espressi in una valuta estera, essi devono essere convertiti al tasso di chiusura.

▼B

21. L’impatto dell’inflazione è normalmente compreso negli oneri finanziari. Non è corretto rideterminare il valore degli investimenti immobilizzati che sono stati finanziati mediante l’assunzione di prestiti e nemmeno capitalizzare la parte degli oneri finanziari che è diretta a compensare l’effetto dell’inflazione nello stesso periodo. Questa parte degli oneri finanziari è rilevata come costo di competenza dell’esercizio in cui viene sostenuto.

22. L’entità può acquistare beni a condizioni di pagamento differito e senza sostenere espliciti addebiti di interessi. Laddove non sia fattibile scindere il costo per gli interessi, tali attività sono rideterminate a partire dalla data del pagamento e non dalla data di acquisto.

23. [Eliminato]

24. All’inizio del primo esercizio di applicazione del presente Principio i componenti del capitale proprio, eccetto gli utili portati a nuovo e le riserve di rivalutazione, sono rideterminati applicando un indice generale dei prezzi a partire dalle date alle quali i componenti sono stati conferiti o comunque ottenuti. L’eventuale riserva di rivalutazione sorta in un esercizio precedente viene eliminata. La rideterminazione degli utili portati a nuovo deriva dalla rideterminazione degli altri valori ►M5  del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ .

25. Alla fine del primo esercizio e in quelli successivi tutti i componenti del capitale proprio sono rideterminati applicando un indice generale dei prezzi dall’inizio dell’esercizio o dalla data del conferimento, se successiva. Le variazioni del capitale proprio nell’esercizio sono illustrate secondo quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio.

▼M5

Prospetto di conto economico complessivo

▼B

26. Il presente Principio richiede che tutte le voci del ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ siano espresse nell’unità di misura corrente alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ . Perciò tutti i valori devono essere rideterminati applicando la variazione dell’indice generale dei prezzi intervenuta dalla data alla quale i proventi e i costi furono registrati inizialmente nel bilancio.

Utile o perdita sulla posizione monetaria netta

27. In periodo di inflazione l’entità che possiede attività monetarie eccedenti le passività monetarie perde potere di acquisto, mentre l’entità con passività monetarie eccedenti le attività monetarie guadagna potere di acquisto nella misura in cui le attività e le passività non siano legate al livello dei prezzi. L’utile o la perdita sulla posizione monetaria netta può essere ottenuto come differenza dalla rideterminazione di attività non monetarie, di capitale proprio e di elementi del ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ e dalla rettifica di attività e passività indicizzate. L’utile o la perdita può essere stimato applicando la variazione dell’indice generale dei prezzi alla media ponderata dell’esercizio della differenza fra attività e passività monetarie.

▼M8

28. L’utile o la perdita sulla posizione monetaria netta è imputato nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio. La rettifica alle attività e passività contrattualmente indicizzate alle variazioni dei prezzi, effettuata secondo quanto previsto dal paragrafo 13, è compensata con l’utile o la perdita sulla posizione monetaria netta. Altre voci di ricavo e costo, quali interessi attivi e passivi e le differenze di cambio relative a fondi investiti o presi a prestito, sono anch’esse associate alla posizione monetaria netta. Sebbene tali voci siano indicate distintamente, può essere utile che esse siano presentate nel prospetto di conto economico complessivo insieme con l’utile o la perdita sulla posizione monetaria netta.

▼B

Bilancio a costi correnti

▼M5

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

▼B

29. Le voci esposte al costo corrente non sono rideterminate perché esse sono già espresse nell’unità di misura corrente alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ . Le altre voci ►M5  del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ sono rideterminate secondo quanto previsto dai paragrafi da 11 a 25.

▼M5

Prospetto di conto economico complessivo

▼B

30. Il ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ a costi correnti, prima della rideterminazione dei valori, rileva, generalmente, i costi correnti alla data in cui l’operazione originaria o i fatti sono avvenuti. Il costo del venduto e l’ammortamento sono registrati ai costi correnti al momento del loro sostenimento; le vendite e gli altri costi sono registrati ai loro valori monetari quando si verificano. Perciò tutti i valori devono essere rideterminati nell’unità di misura corrente alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ applicando un indice generale dei prezzi.

Utile o perdita sulla posizione monetaria netta

31. L’utile o la perdita sulla posizione monetaria netta è contabilizzato secondo quanto previsto dai paragrafi 27 e 28.

Imposte

32. La rideterminazione dei valori del bilancio secondo quanto previsto dal presente Principio può dare origine a differenze tra il valore contabile di attività e passività individuali ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ e le loro basi imponibili. Queste differenze sono contabilizzate secondo quanto previsto dallo IAS 12 Imposte sul reddito.

Rendiconto finanziario

33. Il presente Principio richiede che tutte le voci del rendiconto finanziario siano espresse nell’unità di misura corrente alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ .

Dati corrispondenti

▼M8

34. I dati corrispondenti del precedente esercizio, siano essi espressi in base ai costi storici o ai costi correnti, sono rideterminati applicando un indice generale dei prezzi in modo che i valori comparativi siano presentati nell’unità di misura corrente alla data di chiusura dell’esercizio. Anche l’informativa riguardante gli esercizi precedenti è espressa nell’unità di misura corrente alla data di chiusura dell’esercizio. Al fine di presentare i dati comparativi in una moneta di presentazione diversa, si applicano i paragrafi 42(b) e 43 dello IAS 21.

▼B

Bilancio consolidato

35. Una capogruppo che redige il bilancio nella valuta di un’economia iperinflazionata può avere delle controllate che a loro volta predispongono i loro bilanci nelle valute di economie iperinflazionate. Il bilancio di ognuna di tali controllate deve essere rideterminato applicando un indice generale dei prezzi del paese nella cui valuta viene redatto, prima che esso sia incluso nel bilancio consolidato della capogruppo. Quando una controllata è estera, il suo bilancio rideterminato è convertito utilizzando i cambi di fine esercizio. I bilanci delle controllate che non presentano il bilancio in valute di economie iperinflazionate sono trattati secondo quanto previsto dallo IAS 21.

36. Se vengono consolidati bilanci a date differenti, tutti gli elementi, monetari e non monetari, devono essere rideterminati nell’unità di misura corrente ►M5  alle date di chiusura dell’esercizio ◄ consolidato.

Scelta e utilizzo dell’indice generale dei prezzi

37. La rideterminazione dei valori del bilancio secondo quanto previsto dal presente Principio richiede l’utilizzo di un indice generale dei prezzi che rifletta le variazioni del potere generale di acquisto. È preferibile che tutte le entità che presentano il bilancio nella valuta della stessa economia utilizzino lo stesso indice.

ECONOMIE CHE CESSANO DI ESSERE IPERINFLAZIONATE

38. Quando un’economia cessa di essere iperinflazionata e l’entità non prepara e non presenta più il bilancio secondo quanto previsto dal presente Principio, essa deve trattare i valori espressi nell’unità di misura corrente al termine del precedente esercizio come base per i valori contabili nel suo bilancio successivo.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

39. Devono essere fornite le seguenti informazioni:

a) 

il fatto che il bilancio e i dati corrispondenti degli esercizi precedenti siano stati rideterminati per tener conto delle variazioni del potere generale di acquisto della valuta funzionale e, di conseguenza, essi siano esposti nell’unità di misura corrente alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ ;

b) 

se il bilancio è redatto in base al criterio dei costi storici o a quello dei costi correnti; e

c) 

l’identificazione dell’indice dei prezzi e il suo livello alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ e le variazioni dell’indice durante l’esercizio corrente e il precedente.

40. Le informazioni integrative richieste dal presente Principio sono necessarie per chiarire il criterio utilizzato per trattare gli effetti dell’inflazione nel bilancio. Esse hanno anche lo scopo di fornire altre informazioni necessarie per comprendere quel criterio e i valori risultanti.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

41. Il presente Principio entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1o gennaio 1990 o da data successiva.

▼M32 —————

▼B




PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 32

Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio

FINALITÀ

1. [Eliminato]

2. La finalità del presente Principio è stabilire i criteri per la presentazione nel bilancio degli strumenti finanziari come passività o strumenti rappresentativi di capitale e per la compensazione delle attività e delle passività finanziarie. Esso si applica nella classificazione degli strumenti finanziari, dal punto di vista dell’emittente, tra attività finanziarie, passività finanziarie e strumenti rappresentativi di capitale; nella classificazione dei relativi interessi, dividendi, perdite e utili; e nelle circostanze nelle quali le attività e le passività finanziarie dovrebbero essere compensate.

▼M53

3. I criteri contenuti nel presente Principio integrano i criteri per la rilevazione e valutazione delle attività e delle passività finanziarie di cui all'IFRS 9 Strumenti finanziari, e i criteri per la presentazione delle informazioni integrative a esse relative, previsti nell'IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative.

▼B

AMBITO DI APPLICAZIONE

▼M53

4.   Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:

a) 

le partecipazioni in controllate, collegate o joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni dell'IFRS 10 Bilancio consolidato, dello IAS 27 Bilancio separato o dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture. Tuttavia in taluni casi l'IFRS 10, lo IAS 27 o lo IAS 28 richiedono o consentono all'entità di contabilizzare la partecipazione in una controllata, una collegata o una joint venture utilizzando l'IFRS 9; in tali casi le entità devono applicare le disposizioni del presente Principio. Le entità devono inoltre applicare il presente Principio a tutti i derivati connessi ad interessenze in una controllata, collegata o joint venture.

▼B

b) 

i diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro derivanti dai piani relativi ai benefici per i dipendenti, ai quali si applica lo IAS 19 Benefici per i dipendenti.

▼M12 —————

▼M53

d) 

i contratti assicurativi secondo la definizione dell'IFRS 4 Contratti assicurativi. Tuttavia, il presente Principio si applica ai derivati incorporati in contratti assicurativi se l'IFRS 9 richiede che l'entità li contabilizzi separatamente. Inoltre, l'emittente deve applicare il presente Principio ai contratti di garanzia finanziaria se applica l'IFRS 9 nella rilevazione e valutazione dei contratti, ma deve applicare l'IFRS 4 se decide, in base al paragrafo 4, lettera d), dell'IFRS 4, di applicare l'IFRS 4 all'atto della loro rilevazione e valutazione.

e) 

gli strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 in quanto contengono un elemento di partecipazione discrezionale. L'emittente di tali strumenti è esentato dall'applicare ai suddetti elementi i paragrafi 15-32 e AG25-AG35 del presente Principio, relativi alla distinzione tra passività finanziarie e strumenti rappresentativi di capitale. Tuttavia, tali strumenti sono soggetti a tutte le altre disposizioni previste dal presente Principio. Inoltre, il presente Principio si applica ai derivati incorporati nei suddetti strumenti (cfr. IFRS 9).

▼B

f) 

strumenti finanziari, contratti e obbligazioni relativi a operazioni con pagamento basato su azioni ai quali si applica l’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, ad eccezione di

i) 

contratti rientranti nell’ambito applicativo dei paragrafi da 8 a 10 del presente Principio, ai quali si applica il presente Principio;

ii) 

i paragrafi 33 e 34 del presente Principio, che devono essere applicati alle azioni proprie acquistate, alienate, emesse o annullate in relazione a piani di opzioni su azioni per i dipendenti, piani di acquisto azioni per i dipendenti e ad ogni altro accordo di pagamento basato su azioni.

5.-7. [Eliminato]

▼M53

8.   Il presente Principio deve essere applicato ai contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che possono essere regolati al netto tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, a eccezione dei contratti che sono stati sottoscritti e continuano a essere posseduti per il ricevimento o la consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita, o uso previste dall'entità. Tuttavia il presente Principio deve essere applicato ai contratti che l'entità designa come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente al paragrafo 2.5 dell'IFRS 9 Strumenti finanziari.

▼B

9. Vi sono diversi modi in cui un contratto per l’acquisto o la vendita di un elemento non finanziario può essere regolato tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari. Questi includono:

a) 

quando i termini del contratto permettono a entrambe le parti di regolarlo tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari;

b) 

quando la possibilità di estinguere tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, non è esplicita nelle clausole del contratto, ma l’entità ha la prassi di estinguere contratti simili tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari (sia con la controparte, attivando contratti che si compensano o vendendo il contratto prima dell’esercizio o decadenza del diritto);

c) 

quando, per simili contratti, l’entità ha una prassi a consegnare il sottostante e a venderlo entro un breve periodo dopo la consegna al fine di generare un utile dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di profitto dell’operatore; e

d) 

quando un elemento non finanziario che è l’oggetto del contratto è prontamente convertibile in disponibilità liquide.

Un contratto a cui b) o c) sono applicabili non sottoscritto al fine di ricevere o di consegnare un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall’entità rientra, conseguentemente, nell’ambito di applicazione del Principio. Altri contratti a cui sia applicabile il paragrafo 8 sono valutati per determinare se siano stati sottoscritti e continuino ad essere posseduti per il ricevimento o la consegna di un elemento non finanziario secondo quanto previsto dalle esigenze di acquisto, vendita, o uso e conseguentemente, se rientrino nell’ambito di applicazione del presente Principio.

10. Un’opzione emessa per acquistare o vendere un elemento non finanziario che può essere estinto tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal paragrafo 9, lettera a) o d), rientra nell’ambito di applicazione del presente Principio. Tale contratto non può essere sottoscritto al fine di ricevere o consegnare un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita, o uso previste dall’entità.

DEFINIZIONI (CFR. ANCHE PARAGRAFI DA AG3 A AG23)

11. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine a un’attività finanziaria per un’entità e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra entità.

Una attività finanziaria è qualsiasi attività che sia:

a) 

disponibilità liquide;

b) 

uno strumento rappresentativo di capitale di un’altra entità;

c) 

un diritto contrattuale:

i) 

a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria da un’altra entità; o

ii) 

a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità a condizioni che sono potenzialmente favorevoli all’entità; o

d) 

un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell’entità ed è:

i) 

un non derivato per cui l’entità è o può essere obbligata a ricevere un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità; o

▼M6

ii) 

un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità. A tal fine, gli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità non includono strumenti finanziari con opzione a vendere classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B, né strumenti che pongano a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità solo in caso di liquidazione e sono classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16C e 16D, né strumenti che siano contratti per ricevere o consegnare in futuro degli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità.

Una passività finanziaria è qualsiasi passività che sia:

a) 

un’obbligazione contrattuale:

i) 

a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria a un’altra entità; o

ii) 

a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità a condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all’entità; o

b) 

un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell’entità ed è:

i) 

un non derivato, per cui l’entità è o può essere obbligata a consegnare un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità; o

ii) 

►M21  un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. A tale scopo i diritti, le opzioni o i warrant che danno il diritto di acquisire un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale della entità medesima per un ammontare fisso di una qualsiasi valuta sono da considerare strumenti rappresentativi di capitale se l'entità offre i diritti, le opzioni o i warrant proporzionalmente a tutti i detentori della stessa classe di propri strumenti rappresentativi di capitale non costituiti da derivati. Anche per tale scopo gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ◄ non includono strumenti finanziari con opzione a vendere classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B, né strumenti che pongano a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità solo in caso di liquidazione e sono classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16C e 16D, né strumenti che siano contratti per ricevere o consegnare in futuro degli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità.

In deroga, uno strumento rientrante nella definizione di passività finanziaria è classificato come strumento rappresentativo di capitale se presenta tutte le caratteristiche e soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D.

▼B

Uno strumento rappresentativo di capitale è qualsiasi contratto che rappresenti una interessenza residua nelle attività dell’entità dopo aver dedotto tutte le sue passività.

▼M33

Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13 Valutazione del fair value.)

▼M6

Uno strumento con opzione a vendere è uno strumento finanziario che conferisce al suo possessore il diritto di rivendere all’emittente in cambio di disponibilità liquide o di un’altra attività finanziaria o è automaticamente ceduto all’emittente qualora si verifichi un evento futuro incerto, oppure in caso di decesso o pensionamento del suo possessore.

▼M53

12. I termini indicati di seguito sono definiti nell'Appendice A dell'IFRS 9 o nel paragrafo 9 dello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione e sono utilizzati nel presente Principio con il significativo specificato nello IAS 39 e nell'IFRS 9:

— 
costo ammortizzato dell'attività o passività finanziaria
— 
eliminazione contabile
— 
derivato
— 
criterio dell'interesse effettivo
— 
contratto di garanzia finanziaria
— 
passività finanziaria al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
— 
impegno irrevocabile
— 
operazione programmata
— 
efficacia della copertura
— 
elemento coperto
— 
strumento di copertura
— 
posseduta per negoziazione
— 
acquisto o vendita standardizzato
— 
costi dell'operazione.

▼B

13. Nel presente Principio «contratto» e «contrattuale» si riferiscono a un accordo tra due o più parti che abbia conseguenze economiche chiare tali che le parti hanno una limitata, o nessuna, possibilità di evitarle, solitamente perché l’accordo è reso esecutivo da una norma di legge. I contratti, e quindi gli strumenti finanziari, possono assumere forme differenti e non necessitano della forma scritta.

14. Nel presente Principio il termine «entità» include persone fisiche, società di persone, persone giuridiche, amministrazioni fiduciarie ed enti pubblici.

ESPOSIZIONE NEL BILANCIO

▼M6

Passività e capitale (vedere inoltre i paragrafi AG13-AG14J e AG25-AG29A)

▼B

15. L’emittente di uno strumento finanziario deve classificare lo strumento, o i suoi componenti, al momento della rilevazione iniziale come una passività finanziaria, attività finanziaria o uno strumento rappresentativo di capitale in conformità alla sostanza degli accordi contrattuali e alle definizioni di passività finanziaria, di attività finanziaria e di strumento rappresentativo di capitale.

16. Quando un emittente applica le definizioni di cui al paragrafo 11 per determinare se uno strumento finanziario è uno strumento rappresentativo di capitale piuttosto che una passività finanziaria, lo strumento è uno strumento rappresentativo di capitale se, e soltanto se, entrambe le condizioni a) e b) di seguito sono soddisfatte:

a) 

Lo strumento non include alcuna obbligazione contrattuale:

i) 

a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria a un’altra entità; o

ii) 

a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità a condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all’emittente.

▼M21

b) 

Qualora lo strumento sarà o potrà essere regolato tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'emittente, è:

i) 

un non derivato che non comporta alcuna obbligazione contrattuale per l'emittente a consegnare un numero variabile di propri strumenti rappresentativi di capitale; o

ii) 

un derivato che sarà estinto soltanto dall'emittente scambiando un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale. A tale scopo i diritti, le opzioni o i warrant che danno il diritto di acquisire un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale della entità medesima per un ammontare fisso di una qualsiasi valuta sono da considerare strumenti rappresentativi di capitale se l'entità offre i diritti, le opzioni o i warrant proporzionalmente a tutti i detentori della stessa classe di propri strumenti rappresentativi di capitale non costituiti da derivati. A tale scopo, inoltre, gli strumenti rappresentativi di capitale dello stesso emittente non comprendono quegli strumenti che hanno tutte le caratteristiche e soddisfano le condizioni descritte nei paragrafi 16A e 16B ovvero nei paragrafi 16C e 16D, o quegli strumenti che sono contratti per ricevere o consegnare in futuro strumenti rappresentativi di capitale propri dell'emittente.

▼M6

Un’obbligazione contrattuale, inclusa una obbligazione derivante da uno strumento finanziario derivato, che si concretizzerà, o potrà concretizzarsi, in un futuro ricevimento o consegna degli strumenti rappresentativi di capitale dell’emittente, ma che non soddisfa le condizioni (a) e (b) sopra, non è uno strumento rappresentativo di capitale. In deroga, uno strumento rientrante nella definizione di passività finanziaria è classificato come strumento rappresentativo di capitale se presenta tutte le caratteristiche e soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D.

▼M6

Strumenti con opzione a vendere

16A. Uno strumento finanziario con opzione a vendere comporta un’obbligazione contrattuale a carico dell’emittente a riacquistare o rimborsare lo strumento in questione in cambio di disponibilità liquide o altra attività finanziaria nel momento in cui viene esercitata l’opzione. In deroga alla definizione di passività finanziaria, uno strumento che include una siffatta obbligazione è classificato come strumento rappresentativo di capitale se presenta tutte le seguenti caratteristiche:

(a) 

lo strumento conferisce al suo possessore il diritto ad una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità in caso di liquidazione. L’attivo netto dell’entità è costituito dalle attività residue una volta soddisfatto ogni altro diritto vantato sulle sue attività. Una quota proporzionale viene calcolata:

(i) 

dividendo l’attivo netto dell’entità al momento della liquidazione in unità di pari ammontare; e

(ii) 

moltiplicando il valore così ottenuto per il numero di unità detenute dal possessore dello strumento finanziario.

(b) 

Lo strumento rientra nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti. Per rientrare in tale classe, lo strumento:

(i) 

non ha priorità su altri diritti vantati sulle attività dell’entità al momento della liquidazione, e

(ii) 

non deve essere necessariamente convertito in un altro strumento prima di rientrare nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti.

(c) 

Tutti gli strumenti finanziari rientranti nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti presentano caratteristiche identiche. Per esempio, essi devono essere tutti con opzione a vendere e la formula o l’eventuale altro metodo utilizzato per calcolarne il prezzo di riacquisto o rimborso è identico per tutti gli strumenti rientranti in tale classe.

(d) 

A prescindere dall’obbligazione contrattuale posta a carico dell’emittente a riacquistare o rimborsare lo strumento in cambio di disponibilità liquide o altra attività finanziaria, lo strumento non comporta alcuna obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria a un’altra entità né a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità a condizioni potenzialmente sfavorevoli per l’entità e non è un contratto che verrà o potrà venire estinto con strumenti rappresentativi di capitale dell’entità come indicato al sottoparagrafo (b) della definizione di passività finanziaria.

(e) 

I flussi finanziari totali previsti attribuibili allo strumento nel suo arco di vita si basano sostanzialmente sul risultato economico, la variazione dell’attivo netto rilevato o la variazione del fair value (valore equo) dell’attivo netto rilevato e non rilevato dell’entità nell’arco di vita dello strumento (escluso qualsiasi suo effetto).

16B. Affinché uno strumento possa essere classificato come strumento rappresentativo di capitale, oltre alle caratteristiche appena descritte che lo strumento deve presentare, è necessario che l’emittente non abbia altri strumenti finanziari o contratti che comportino:

(a) 

flussi finanziari totali basati sostanzialmente sul risultato economico, una variazione dell’attivo netto rilevato o una variazione del fair value (valore equo) dell’attivo netto rilevato o non rilevato dell’entità (escluso qualsiasi effetto dello strumento o del contratto); e

(b) 

l’effetto di fissare o ridurre sostanzialmente il valore residuo per i possessori di strumenti con opzione a vendere.

Ai fini dell’applicazione del presente requisito, l’entità non deve considerare contratti non finanziari con il possessore di uno strumento di cui al paragrafo 16A che prevedano termini e condizioni contrattuali simili ai termini e alle condizioni contrattuali di un contratto equivalente che potrebbe intervenire tra un non possessore di strumenti e l’entità emittente. Qualora l’entità non sia in grado di stabilire se tale requisito è soddisfatto o meno, lo strumento con opzione a vendere non deve essere classificato come strumento rappresentativo di capitale.

Strumenti, o componenti di strumenti, che pongono a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità solo in caso di liquidazione

16C. Alcuni strumenti finanziari comportano un’obbligazione contrattuale a carico dell’entità emittente a consegnare a un’altra entità una quota proporzionale del proprio attivo netto solo in caso di liquidazione. L’obbligazione nasce perché la liquidazione è certa ed esula dal controllo dell’entità (per esempio, entità a tempo determinato), oppure è incerta, ma a discrezione del possessore dello strumento. In deroga alla definizione di passività finanziaria, uno strumento che preveda una siffatta obbligazione è classificato come strumento rappresentativo di capitale se presenta tutte le seguenti caratteristiche:

(a) 

lo strumento conferisce al suo possessore il diritto ad una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità in caso di liquidazione della stessa. L’attivo netto dell’entità è costituito dalle attività residue una volta soddisfatto ogni altro diritto vantato sulle sue attività. Una quota proporzionale viene calcolata:

(i) 

dividendo l’attivo netto dell’entità all’atto della liquidazione in unità di pari ammontare; e

(ii) 

moltiplicando il valore così ottenuto per il numero di unità detenute dal possessore dello strumento finanziario.

(b) 

Lo strumento rientra nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti. Per rientrare in tale classe, lo strumento:

(i) 

non ha priorità su altri diritti vantati sulle attività dell’entità al momento della liquidazione, e

(ii) 

non deve essere necessariamente convertito in un altro strumento prima di rientrare nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti.

(c) 

Tutti gli strumenti finanziari rientranti nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti devono comportare un’identica obbligazione contrattuale a carico dell’entità emittente di consegnare una quota proporzionale del proprio attivo netto in caso di liquidazione.

16D. Affinché uno strumento possa essere classificato come strumento rappresentativo di capitale, oltre alle caratteristiche appena descritte che lo strumento deve presentare, è necessario che l’emittente non abbia altri strumenti finanziari o contratti che comportino:

(a) 

flussi finanziari totali basati sostanzialmente sul risultato economico, una variazione dell’attivo netto rilevato o una variazione del fair value (valore equo) dell’attivo netto rilevato o non rilevato dell’entità (escluso qualsiasi effetto dello strumento o del contratto); e

(b) 

l’effetto di fissare o ridurre sostanzialmente il valore residuo per i possessori di strumenti.

Ai fini dell’applicazione del presente requisito, l’entità non deve considerare contratti non finanziari con il possessore di uno strumento di cui al paragrafo 16C che prevedano termini e condizioni contrattuali simili ai termini e alle condizioni contrattuali di un contratto equivalente che potrebbe intervenire tra un non possessore di strumenti e l’entità emittente. Qualora l’entità non sia in grado di stabilire se tale requisito è soddisfatto o meno, lo strumento non deve essere classificato come strumento rappresentativo di capitale.

Riclassificazione di strumenti con opzione a vendere e strumenti che pongono a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità solo in caso di liquidazione

16E. Un’entità deve classificare uno strumento finanziario come strumento rappresentativo di capitale in applicazione dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D dalla data in cui lo strumento presenta tutte le caratteristiche e soddisfa i requisiti di cui ai suddetti paragrafi. Un’entità deve riclassificare uno strumento finanziario dalla data in cui lo strumento cessa di presentare tutte le caratteristiche o soddisfare tutti i requisiti di cui sopra. Per esempio, se un’entità rimborsa tutti gli strumenti non soggetti a opzione di vendita emessi e qualsiasi strumento con opzione a vendere ancora esistente presenta tutte le caratteristiche e soddisfa tutti i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B, l’entità deve riclassificare gli strumenti con opzione a vendere come strumenti rappresentativi di capitale dalla data in cui rimborsa gli strumenti non soggetti a opzione di vendita.

16F. Per la riclassificazione di uno strumento conformemente al paragrafo 16E, l’entità deve procedere come segue:

(a) 

essa deve riclassificare uno strumento rappresentativo di capitale come passività finanziaria dalla data in cui lo strumento cessa di presentare tutte le caratteristiche o soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. La passività finanziaria deve essere valutata al fair value (valore equo) dello strumento alla data di riclassificazione. L’entità deve rilevare nel patrimonio netto qualunque differenza tra il valore contabile dello strumento rappresentativo di capitale e il fair value (valore equo) della passività finanziaria alla data di riclassificazione;

(b) 

essa deve riclassificare una passività finanziaria come strumento rappresentativo di capitale dalla data in cui lo strumento presenta tutte le caratteristiche e soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. Uno strumento rappresentativo di capitale deve essere valutato al valore contabile della passività finanziaria alla data di riclassificazione.

▼B

Nessuna obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria [paragrafo 16, lettera a)]

17. Eccezion fatta per le circostanze descritte nei paragrafi 16A e 16B o nei paragrafi 16C e 16D, una caratteristica determinante per differenziare una passività finanziaria da uno strumento rappresentativo di capitale è l’esistenza di un’obbligazione contrattuale di un contraente di uno strumento finanziario (l’emittente) a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria all’altra parte (il possessore) o a scambiare attività o passività finanziarie con il possessore a condizioni potenzialmente sfavorevoli per l’emittente. ◄ Sebbene il possessore di uno strumento rappresentativo di capitale possa avere titolo a ricevere una quota proporzionale di eventuali dividendi o altre distribuzioni di capitale, l’emittente non ha un’obbligazione contrattuale a eseguire tali distribuzioni perché non può essere obbligato a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria a un altro contraente.

▼M6

18. La classificazione di uno strumento finanziario nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità è determinata dal suo contenuto sostanziale piuttosto che dalla sua forma giuridica. La sostanza e la forma giuridica sono solitamente coerenti, ma non lo sono sempre. Alcuni strumenti finanziari assumono la forma giuridica di capitale ma, nella sostanza, sono passività e altri possono unire caratteristiche proprie di uno strumento rappresentativo di capitale e caratteristiche proprie di passività finanziarie. Per esempio:

▼B

(a) 

un’azione privilegiata che preveda il rimborso obbligatorio da parte dell’emittente di un ammontare fisso o determinabile a una data futura fissa o determinabile o che dia al possessore il diritto di richiedere all’emittente il rimborso dello strumento a o dopo una certa data per un ammontare fisso o determinabile, è una passività finanziaria;

▼M6

(b) 

uno strumento finanziario che dia al possessore il diritto di rivenderlo all’emittente in cambio di disponibilità liquide o di un’altra attività finanziaria (uno «strumento con opzione a vendere») è una passività finanziaria, eccezion fatta per gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. Lo strumento finanziario è una passività finanziaria anche quando l’importo di disponibilità liquide o di altre attività finanziarie è determinato in base a un indice o a un altro valore che può aumentare o diminuire. L’esistenza di un’opzione per il possessore di rivendere lo strumento all’emittente in cambio di disponibilità liquide o di un’altra attività finanziaria significa che lo strumento con opzione a vendere soddisfa la definizione di passività finanziaria, eccezion fatta per gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. Per esempio, i fondi comuni aperti, i fondi di investimento, le società di persone e alcune aziende cooperative possono fornire ai possessori di quote di partecipazione o soci il diritto al rimborso delle loro partecipazioni in qualsiasi momento in cambio di disponibilità liquide, operazione a seguito della quale le partecipazioni dei possessori di quote o soci vengono classificate come passività finanziarie, eccezion fatta per gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. Tuttavia, la classificazione come passività finanziaria non preclude l’utilizzo di termini quali «valore del capitale attribuibile ai possessori di quote di partecipazione» e «variazione del valore del capitale attribuibile ai possessori di quote di partecipazione» nel prospetto del bilancio di un’entità che non dispone di capitale versato (come alcuni fondi comuni e fondi di investimento, vedere Esempio illustrativo 7) o l’utilizzo di informazioni aggiuntive per mostrare che le partecipazioni totali dei soci includono voci quali le riserve che soddisfano la definizione di capitale e strumenti con opzione a vendere che invece non la soddisfano (vedere Esempio illustrativo 8).

19. Qualora un’entità non goda di un diritto incondizionato di esimersi dal consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria per estinguere un’obbligazione contrattuale, l’obbligazione soddisfa la definizione di passività finanziaria, eccezion fatta per gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D. Per esempio:

▼B

a) 

una restrizione alla capacità di un’entità di far fronte a un’obbligazione contrattuale, quale un’insufficiente possibilità nella provvista di valuta estera o la necessità di ottenere l’autorizzazione al pagamento da parte di un’autorità di regolamentazione, non annulla l’obbligazione contrattuale dell’entità o il diritto contrattuale del possessore derivante dallo strumento;

b) 

un’obbligazione contrattuale che è subordinata all’esercizio della controparte del suo diritto al rimborso è una passività finanziaria perché l’entità non gode del diritto incondizionato di esimersi dal consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria;

20. Uno strumento finanziario che non stabilisca esplicitamente un’obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria, può stabilirla indirettamente attraverso le proprie clausole e condizioni generali. Per esempio:

a) 

uno strumento finanziario può contenere un’obbligazione non finanziaria che deve essere estinta se, e soltanto se, l’entità non riesce a eseguire distribuzioni o a rimborsare lo strumento. Qualora l’entità può evitare un trasferimento di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria soltanto estinguendo l’obbligazione non finanziaria, lo strumento finanziario è una passività finanziaria;

b) 

uno strumento finanziario è una passività finanziaria se dispone che all’estinzione l’entità consegnerà alternativamente:

i) 

disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria; o

ii) 

azioni proprie il cui valore è determinato per eccedere sostanzialmente il valore della disponibilità liquide o di un’altra attività finanziaria.

Per quanto l’entità non abbia un’obbligazione contrattuale esplicita a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria, il valore dell’estinzione alternativa tramite azioni è tale che l’entità regolerà in disponibilità liquide. In qualsiasi caso, al possessore è stato in concreto garantito il ricevimento di un importo che è almeno uguale all’opzione di estinzione tramite disponibilità liquide (cfr. paragrafo 21).

Estinzione tramite strumenti rappresentativi di capitale proprio [paragrafo 16, lettera b)]

21. Un contratto non è uno strumento rappresentativo di capitale soltanto perché può concretizzarsi nel ricevimento o nella consegna di strumenti rappresentativi di capitale di un’entità. Un’entità può avere un diritto o un’obbligazione contrattuale di ricevere o consegnare una quantità di azioni proprie o di altri strumenti rappresentativi di capitale che varia in modo che il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità che sono ricevuti o consegnati è pari all’importo del diritto o dell’obbligazione contrattuale. Tale diritto o obbligazione contrattuale può essere per un importo fisso o un importo che oscilla in parte o completamente in funzione alle variazioni di una variabile diversa da quella del prezzo di mercato degli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità (per esempio un tasso di interesse, un prezzo di una merce o di uno strumento finanziario). Due esempi sono a) un contratto per la consegna di tanti strumenti rappresentativi di capitale dell’entità che corrispondono a un valore di CU100, ( *4 ) e b) un contratto per la consegna di un quantitativo di strumenti rappresentativi di capitale pari a un valore di 100 once d’oro. Tale contratto è una passività finanziaria dell’entità anche se l’entità deve o può estinguerla consegnando i propri strumenti rappresentativi di capitale. Non è uno strumento rappresentativo di capitale perché l’entità utilizza un quantitativo variabile di propri strumenti rappresentativi di capitale come mezzo per regolare il contratto. Conseguentemente, il contratto non prova l’esistenza di una partecipazione residua nelle attività dell’entità dopo avere dedotto tutte le sue passività.

22. Fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 22A, un contratto che sarà regolato dall’entità (ricevendo o) consegnando un quantitativo fisso di propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di un ammontare fisso di disponibilità liquide o altra attività finanziaria è uno strumento rappresentativo di capitale. Per esempio, ◄ un’opzione emessa su azioni che dia alla controparte il diritto ad acquistare un quantitativo fisso di azioni dell’entità a un prezzo fisso o per un importo fisso di valore nominale di un’obbligazione è uno strumento rappresentativo di capitale. Variazioni del fair value (valore equo) di un contratto derivanti da variazioni nei tassi di interesse di mercato che non influiscono sull’importo di disponibilità liquide o altre attività finanziarie da consegnare o ricevere, o sul quantitativo di strumenti rappresentativi di capitale da ricevere o consegnare, al regolamento del contratto non impediscono al contratto stesso di essere uno strumento rappresentativo di capitale. Qualsiasi corrispettivo ricevuto (quale il premio ricevuto per un’opzione venduta o warrant emesso su azioni dell’entità) viene rilevato direttamente a incremento del patrimonio netto. Qualsiasi corrispettivo pagato (quale il premio pagato per un’opzione acquistata) è dedotto direttamente dal patrimonio netto. Le variazioni del fair value (valore equo) di uno strumento rappresentativo di capitale non sono rilevate nel bilancio.

▼M6

22A. Se gli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità che essa deve ricevere o consegnare all’atto dell’estinzione di un contratto sono strumenti finanziari con opzione a vendere che presentano tutte le caratteristiche e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o strumenti che pongono a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale del suo attivo netto solo in caso di liquidazione e presentano tutte le caratteristiche e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 16C e 16D, il contratto è un’attività o una passività finanziaria. Tale definizione comprende un contratto che sarà estinto dall’entità ricevendo o consegnando un numero fisso di siffatti strumenti in cambio di un ammontare fisso di disponibilità liquide o altra attività finanziaria.

▼M53

23. Eccezion fatta per le circostanze illustrate nei paragrafi 16 A e 16B o nei paragrafi 16C e 16D, il contratto che contiene l'obbligazione per l'entità di acquistare propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di disponibilità liquide o altre attività finanziarie dà origine a una passività finanziaria per il valore attuale dell'importo di rimborso (per esempio, per il valore attuale del prezzo di riacquisto a termine, prezzo di esercizio dell'opzione o altro importo di rimborso). Questo si verifica anche se il contratto è uno strumento rappresentativo di capitale. Un esempio è l'obbligazione dell'entità relativa a un contratto forward ad acquistare propri strumenti rappresentativi di capitale contro disponibilità liquide. La passività finanziaria è rilevata inizialmente al valore attuale dell'importo di rimborso ed è riclassificata dal patrimonio netto. Successivamente la passività è valutata in conformità all'IFRS 9. Qualora il contratto scada senza che vi sia consegna, il valore contabile della passività finanziaria è trasferito al patrimonio netto. L'obbligazione contrattuale dell'entità ad acquistare propri strumenti rappresentativi di capitale dà origine a una passività finanziaria per il valore attuale dell'importo di rimborso, anche se l'obbligazione all'acquisto è subordinata all'esercizio da parte della controparte del diritto di rimborso (per esempio un'opzione put venduta che dà alla controparte il diritto di vendere all'entità strumenti rappresentativi di capitale propri dell'entità a un prezzo fisso).

▼B

24. Un contratto che sarà regolato dall’entità con la consegna o il ricevimento di un determinato quantitativo di propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di un importo variabile di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria è un’attività o una passività finanziaria. Un esempio è un contratto che impegna l’entità a consegnare 100 dei propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di un importo di disponibilità liquide pari al valore di 100 once d’oro.

Clausole di potenziale adempimento

▼M6

25. Uno strumento finanziario può prevedere che l’entità consegni disponibilità liquide o altra attività finanziaria o, diversamente, che lo estingua in modo che diventi una passività finanziaria qualora si verifichino o non si verifichino eventi futuri incerti (o subordinatamente all’esito di circostanze incerte) che sono al di fuori del controllo di entrambe le parti, l’emittente e il possessore dello strumento, quali una variazione degli indici del mercato azionario, dell’indice dei prezzi al consumo, del tasso di interesse o della normativa tributaria, o del volume di affari, del risultato economico o del rapporto tra passività totale e patrimonio netto futuro dell’emittente. L’emittente di tale strumento non ha il diritto incondizionato di esimersi dal consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria (o altrimenti di estinguere lo strumento finanziario in modo che diventi una passività finanziaria). Quindi, è una passività finanziaria dell’emittente eccetto il caso in cui:

(a) 

non sia autentica la parte della clausola concernente il potenziale adempimento che potrebbe richiedere un regolamento con disponibilità liquide o altra attività finanziaria (o altrimenti in modo tale che diventi una passività finanziaria);

(b) 

all’emittente possa essere richiesto di estinguere l’obbligazione con disponibilità liquide o altra attività finanziaria (o altrimenti di estinguerla in modo tale che diventi una passività finanziaria) soltanto in caso di liquidazione dell’emittente; o

(c) 

lo strumento presenti tutte le caratteristiche e soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B.

▼B

Opzioni sulle modalità di estinzione

26. Quando uno strumento finanziario derivato offre a una parte una scelta sulle modalità di estinzione (per esempio l’emittente o il possessore può scegliere di regolare con disponibilità liquide o scambiando azioni in cambio di disponibilità liquide) si tratta di un’attività o di una passività finanziaria a meno che tutte le alternative di regolamento non portino a qualificarlo come uno strumento rappresentativo di capitale.

27. Un esempio di strumento finanziario derivato con un’opzione di liquidazione che corrisponde a una passività finanziaria è un diritto di opzione su azioni che l’emittente può decidere di estinguere con disponibilità liquide o scambiando le proprie azioni con disponibilità liquide. Allo stesso modo, alcuni contratti per l’acquisto o la vendita di un elemento non finanziario in cambio di strumenti rappresentativi di capitale di un’entità rientrano nell’ambito di applicazione del presente Principio perché possono essere liquidati sia con la consegna di un elemento non finanziario sia con disponibilità liquide o altro strumento finanziario (cfr. paragrafi 8-10). Tali contratti sono attività o passività finanziarie e non strumenti rappresentativi di capitale.

Strumenti finanziari composti (cfr. anche paragrafi da AG30 a AG35 e gli esempi illustrativi 9-12)

28. L’emittente di uno strumento finanziario non derivato deve valutare le condizioni dello strumento finanziario per determinare se contiene entrambe le componenti di passività e di capitale. Tali componenti devono essere classificate separatamente come passività finanziarie, attività finanziarie o strumenti rappresentativi di capitale secondo quanto previsto dal paragrafo 15.

29. Un’entità rileva separatamente le componenti di uno strumento finanziario che a) fa sorgere una passività finanziaria per l’entità e b) attribuisce un’opzione al possessore dello strumento per convertirlo in uno strumento rappresentativo di capitale dell’entità. Per esempio un’obbligazione o uno strumento simile convertibile dal possessore in un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell’entità corrisponde a uno strumento finanziario composto. Dal punto di vista dell’entità tale strumento comprende due componenti: una passività finanziaria (un accordo contrattuale a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria) e uno strumento rappresentativo di capitale (un’opzione call che attribuisce al possessore il diritto, per un determinato periodo di tempo, di convertirlo in un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell’entità). L’effetto economico dell’emissione di tale strumento è sostanzialmente simile all’emissione contemporanea di un titolo di debito con una clausola di rimborso anticipato e warrant di acquisto di azioni ordinarie o all’emissione di un titolo di debito con warrant staccabili per l’acquisto di azioni. Di conseguenza, in tutti questi casi, l’entità presenta le componenti di passività e di capitale distintamente nel suo ►M5  prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ .

30. La classificazione delle componenti di passività e di capitale di uno strumento convertibile non deve essere riveduta a seguito di un cambiamento nella probabilità che una opzione di conversione sia esercitata, persino quando l’esercizio dell’opzione può sembrare che sia diventato economicamente vantaggioso per alcuni possessori. I possessori potrebbero non sempre agire come ci si attenderebbe perché, per esempio, le conseguenze fiscali della conversione potrebbero essere differenti per i diversi possessori. Inoltre, la probabilità di conversione può variare di volta in volta. L’obbligazione contrattuale dell’entità ad effettuare pagamenti futuri permane fino a quando essa viene estinta attraverso la conversione, la scadenza dello strumento o qualche altra operazione.

▼M53

31. L'IFRS 9 tratta la valutazione delle attività e passività finanziarie. Gli strumenti rappresentativi di capitale sono strumenti che rappresentano un'interessenza residua nelle attività dell'entità al netto di tutte le sue passività. Quindi, quando il valore contabile iniziale di uno strumento finanziario composto viene attribuito alle componenti di capitale e passività, alle prime viene attribuito il valore residuo dopo avere dedotto dal fair value (valore equo) dello strumento nel suo complesso l'importo determinato separatamente per la componente di passività. Il valore di qualsiasi elemento di derivato (come un'opzione call) incorporato nello strumento finanziario composto diverso dalla componente di capitale (quale un'opzione convertibile in capitale) è incluso nella componente di passività. La somma dei valori contabili attribuiti alle componenti di passività e di capitale al momento della rilevazione iniziale è sempre uguale al fair value (valore equo) attribuibile allo strumento nel suo complesso. Dalla rilevazione distinta delle componenti dello strumento non possono emergere, inizialmente, utili o perdite.

▼B

32. In conformità della metodologia descritta nel paragrafo 31, l’emittente di un’obbligazione convertibile in azioni ordinarie determina prima il valore contabile della componente di passività misurando il fair value (valore equo) di una passività similare (incluso qualsiasi elemento derivato incorporato nello strumento finanziario non di capitale) che non ha associata una componente di capitale. Il valore da iscrivere per lo strumento rappresentativo di capitale rappresentato dall’opzione a convertire lo strumento in azioni ordinarie è quindi determinato deducendo il fair value (valore equo) da iscrivere per la passività finanziaria dal fair value (valore equo) dello strumento finanziario composto nel suo complesso.

Azioni proprie (cfr. anche paragrafo AG36)

33. Qualora un’entità riacquisti propri strumenti rappresentativi di capitale, quegli strumenti («azioni proprie») devono essere dedotti dal capitale. Nessun utile o perdita deve essere rilevato nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ all’acquisto, vendita, emissione o cancellazione degli strumenti rappresentativi di capitale di un’entità. Tali azioni proprie possono essere acquistate e detenute dall’entità o da altri componenti del gruppo consolidato. Il corrispettivo pagato o ricevuto deve essere rilevato direttamente a patrimonio netto.

34. L’importo di azioni proprie possedute è indicato separatamente ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ o nelle note, secondo quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio. Un’entità presenta le informazioni integrative secondo quanto previsto dallo IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate se l’entità riacquista propri strumenti rappresentativi di capitale da parti correlate.

Interessi, dividendi, perdite e utili (cfr. anche paragrafo AG37)

▼M36

35.   Interessi, dividendi, perdite ed utili correlati a uno strumento finanziario o a una componente che è una passività finanziaria devono essere rilevati come proventi od oneri nell’utile (perdita) d’esercizio. Le distribuzioni ai possessori di uno strumento rappresentativo di capitale devono essere rilevate dall’entità direttamente nel patrimonio netto. I costi di transazione relativi a un’operazione sul capitale devono essere contabilizzati in diminuzione del patrimonio netto.

▼M36

35A. Le imposte sul reddito relative alle distribuzioni ai possessori di uno strumento finanziario e ai costi di transazione relativi a un’operazione sul capitale devono essere contabilizzati in conformità allo IAS 12 Imposte sul reddito.

▼B

36. La classificazione di uno strumento finanziario come una passività finanziaria o uno strumento rappresentativo di capitale determina se gli interessi, i dividendi, le perdite e gli utili connessi a tale strumento sono rilevati come proventi o oneri nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ . Quindi, i pagamenti di dividendi su azioni totalmente rilevate come passività sono rilevati come oneri così come l’interesse su un’obbligazione. Similmente, utili e perdite associati a rimborsi o rifinanziamenti di passività finanziarie sono rilevati a ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ , mentre i rimborsi o rifinanziamenti di strumenti rappresentativi di capitale sono rilevati come variazioni di patrimonio netto. Le variazioni del fair value (valore equo) di uno strumento rappresentativo di capitale non sono rilevate nel bilancio.

▼M36

37. Un’entità tipicamente sostiene vari costi nell’emissione o riacquisto dei propri strumenti rappresentativi di capitale. Tali costi possono comprendere spese di registro e altri oneri dovuti all’Autorità di regolamentazione, importi pagati a consulenti legali, contabili e ad altri professionisti, costi di stampa, imposte di registro e di bollo. I costi di transazione relativi a un’operazione sul capitale sono contabilizzati in diminuzione del patrimonio netto nella misura in cui hanno natura di costi marginali direttamente attribuibili all’operazione sul capitale che diversamente sarebbero stati evitati. I costi di un’operazione sul capitale che viene abbandonata sono rilevati nell’utile (perdita) d’esercizio.

▼B

38. I costi di transazione che sono connessi all’emissione di uno strumento finanziario composto sono imputati alle componenti di passività e di capitale dello strumento in proporzione al valore di ciascuna componente. I costi di transazione che sono collegati congiuntamente a più di una operazione (per esempio, costi di un’offerta concomitante di alcune azioni e di altri titoli azionari quotandi in Borsa) sono imputati a queste operazioni utilizzando un criterio di ripartizione razionale e coerente con operazioni similari.

▼M36

39. L’importo dei costi di transazione portato in deduzione del patrimonio netto nell’esercizio deve essere indicato distintamente secondo quanto previsto dallo IAS 1.

▼M31

40. I dividendi classificati come oneri possono essere esposti nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo insieme agli interessi per altre passività o in una voce distinta. In aggiunta alle disposizioni contenute nel presente Principio, l'illustrazione di interessi e dividendi è soggetta alle disposizioni dello IAS 1 e dell'IFRS 7. Talvolta, a causa del diverso trattamento al quale sono soggetti, per esempio dal punto di vista della deducibilità fiscale, è opportuno riportare distintamente gli interessi e i dividendi nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo. L'informativa sugli effetti fiscali è esposta secondo quanto previsto dallo IAS 12.

▼B

41. Utili e perdite connessi a variazioni nel valore contabile di una passività finanziaria sono rilevati come provento o onere nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ anche quando si riferiscono a uno strumento che include un diritto alla interessenza residua nelle attività di un’entità in cambio di disponibilità liquide o altra attività finanziaria [cfr. paragrafo 18, lettera b)]. Secondo quanto previsto dallo IAS 1 l’entità presenta qualsiasi utile o perdita derivante dalla rideterminazione del valore di tale strumento separatamente nel prospetto di conto economico complessivo quando è rilevante nella spiegazione dell’andamento dell’entità.

Compensazione di attività e passività finanziarie (cfr. anche paragrafi AG38 e AG39)

▼M53

42.   L'attività e la passività finanziaria devono essere compensate e il saldo netto esposto nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria quando e soltanto quando l'entità:

▼B

a) 

ha correntemente un diritto legale a compensare gli importi rilevati contabilmente; e

b) 

intende estinguere per il residuo netto, o realizzare l’attività e contemporaneamente estinguere la passività.

▼M53

Nel contabilizzare l'operazione di trasferimento dell'attività finanziaria che non soddisfa le condizioni richieste per l'eliminazione contabile, l'entità non deve compensare l'attività trasferita e la passività associata (cfr. IFRS 9, paragrafo 3.2.22).

▼M34

43. Il presente Principio richiede l’esposizione di attività e passività finanziarie per il loro saldo netto quando facendo ciò riflette i flussi finanziari futuri che l’entità si attende di ottenere dal regolamento di due o più strumenti finanziari distinti. Quando un’entità ha il diritto nonché la volontà di ricevere o pagare un unico importo netto, essa possiede in effetti una singola attività o passività finanziaria. Negli altri casi le attività e le passività finanziarie sono presentate distintamente fra loro, coerentemente con le loro caratteristiche di risorsa o di obbligazione per l’entità. Una entità deve fornire le informazioni richieste dai paragrafi 13B–13E dell’ IFRS 7 per gli strumenti finanziari rilevati che rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 13A dell’IFRS 7.

▼B

44. La compensazione di una attività finanziaria con una passività finanziaria rilevate, e la conseguente esposizione del loro saldo netto, differisce dalla eliminazione di un’attività finanziaria o passività finanziaria. Sebbene la compensazione non dia origine alla rilevazione di un utile o di una perdita, di contro l’eliminazione di uno strumento finanziario comporta non solo la cancellazione ►M5  dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ della voce precedentemente rilevata, ma può anche richiedere la rilevazione di un utile o di una perdita.

45. Il diritto alla compensazione è un diritto legale del debitore, contrattuale o altrimenti stabilito, ad adempiere o comunque eliminare in tutto o in parte un importo dovuto a un creditore compensando tale importo con un importo dovuto dal creditore. In casi particolari, un debitore può avere il diritto legale di compensare un importo dovutogli da una terza parte con l’ammontare dovuto a un creditore, a condizione che fra le tre parti ci sia un accordo che stabilisca chiaramente il diritto alla compensazione del debitore. Poiché il diritto alla compensazione è di carattere legale, i suoi presupposti possono differire da un ambito giurisdizionale a un altro e la normativa applicabile ai rapporti tra le parti necessita di valutazione.

46. L’esistenza di un diritto legale a compensare una attività con una passività finanziaria influisce sui diritti e sulle obbligazioni relativi a una attività e passività finanziaria e può influire sull’esposizione di un’entità al rischio di credito e di liquidità. Tuttavia, l’esistenza del diritto, di per sé, non è sufficiente per effettuare la compensazione. In assenza dell’intenzione di esercitare tale diritto o di regolare contemporaneamente, l’ammontare e i tempi dei futuri flussi finanziari di un’entità non vengono influenzati. Quando l’entità intende esercitare tale diritto o regolare contemporaneamente, l’esposizione dell’attività e della passività per il loro saldo netto riflette più correttamente gli importi e i tempi dei flussi finanziari futuri, così come i rischi ai quali tali flussi finanziari sono esposti. L’intenzione di una o di entrambe le parti di regolare per il saldo netto senza il diritto legale a farlo non è sufficiente a giustificare la compensazione, perché i diritti e le obbligazioni relativi alle singole attività e passività finanziarie rimangono inalterati.

47. L’intenzione dell’entità di regolare particolari attività e passività può essere influenzata dalle sue normali politiche aziendali, dalle condizioni dei mercati finanziari e da altre situazioni che possono limitare la capacità di regolare per il loro saldo netto o contemporaneamente. Quando un’entità ha il diritto di compensare ma non intende regolare per il saldo netto, o realizzare l’attività e contemporaneamente estinguere la passività, l’effetto di tale diritto sull’esposizione dell’entità al rischio di credito è oggetto di informativa secondo quanto previsto dal paragrafo 36 dell’IFRS 7.

48. Il regolamento simultaneo di due strumenti finanziari può avvenire, per esempio, tramite l’intervento di una stanza di compensazione in un mercato finanziario organizzato o in uno scambio diretto. In tali casi i flussi finanziari sono, in effetti, equivalenti a un singolo ammontare netto e non esiste un rischio di credito o di liquidità. In altri casi, l’entità può regolare due strumenti ricevendo e pagando ammontari distinti, esponendosi così al rischio di credito per l’intero ammontare dell’attività o al rischio di liquidità per l’intero ammontare della passività. Tali esposizioni ai rischi possono essere significative anche se relativamente di breve periodo. Di conseguenza, la realizzazione di un’attività finanziaria e l’estinzione di una passività finanziaria sono considerate come simultanee solo quando le liquidazioni avvengono nello stesso momento.

49. Le condizioni richieste nel paragrafo 42 non sono generalmente soddisfatte e la compensazione non è, di norma, corretta quando:

a) 

alcuni distinti strumenti finanziari sono utilizzati per riprodurre le caratteristiche di un singolo strumento finanziario (uno «strumento sintetico»);

b) 

attività e passività finanziarie derivano da strumenti finanziari aventi la medesima esposizione al rischio primario (per esempio, attività e passività in un portafoglio di contratti forward o altri strumenti derivati) ma con controparti differenti;

c) 

attività finanziarie o altre attività sono prestate come garanzia collaterale di passività finanziarie senza rivalsa;

d) 

attività finanziarie sono affidate a una gestione fiduciaria da un debitore allo scopo di estinguere un’obbligazione senza che quelle attività siano state accettate dal creditore come adempimento dell’obbligazione (quale un accordo di accumulazione finanziaria); o

e) 

si prevede che obbligazioni contratte a seguito di eventi che hanno dato origine a perdite saranno rimborsate da un terzo in virtù di una richiesta di indennizzo nell’ambito di un contratto assicurativo.

50. L’entità che sottoscriva numerosi strumenti finanziari con una singola controparte può stipulare con essa un «accordo quadro di compensazione». Tale accordo prevede che vi possa essere un singolo adempimento per il saldo per tutti gli strumenti finanziari rientranti nell’accordo al verificarsi di inadempimento o interruzione di qualsiasi contratto. Questi accordi sono usati abitualmente dagli istituti finanziari per proteggersi da perdite in caso di fallimento o di altre circostanze che comportano che una controparte sia incapace di far fronte ai suoi impegni. Un accordo quadro di compensazione dà origine, di norma, a un diritto di compensazione che può essere fatto valere legalmente e che influisce sul realizzo o sull’estinzione di singole attività e passività finanziarie solo in seguito a specifici casi di inadempimento o in circostanze che non ci si attende intervengano nel corso normale dell’attività. Un accordo quadro di compensazione non fornisce il presupposto per la compensazione a meno che non siano soddisfatti entrambi i criteri esposti nel paragrafo 42. Quando attività e passività finanziarie soggette a un accordo quadro di compensazione non vengono compensate, l’effetto dell’accordo sull’esposizione dell’entità al rischio di credito deve essere oggetto di informativa secondo quanto previsto dal paragrafo 36 dell’IFRS 7.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

51.-95. [Eliminato]

▼M8

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

▼B

96. L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata. L’entità non deve applicare il presente Principio per esercizi antecedenti al 1o gennaio 2005 a meno che l’entità applichi anche lo IAS 39 (pubblicato a dicembre 2003), incluse le rettifiche pubblicate nel marzo 2004. Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

▼M6

96A.  Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione (Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1), pubblicato nel febbraio 2008, ha stabilito che gli strumenti finanziari che presentano tutte le caratteristiche e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D debbano essere classificati come strumento rappresentativo di capitale, ha modificato i paragrafi 11, 16, 17-19, 22, 23, 25, AG13, AG14 e AG27 e ha aggiunto i paragrafi 16A-16F, 22A, 96B, 96C, 97C, AG14A-AG14J e AG29A. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. È consentita l’applicazione anticipata. Se un’entità applica le modifiche a un periodo precedente, deve indicare tale fatto e contestualmente applicare le relative modifiche apportate allo IAS 1, allo IAS 39, all’IFRS 7 e all’IFRIC 2.

96B.  Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione ha introdotto una deroga limitata all’ambito di applicazione; pertanto, un’entità non deve applicare la deroga per analogia.

▼M53

96C. La classificazione degli strumenti di cui alla presente deroga deve essere limitata alla contabilizzazione di tale strumento nell'ambito dello IAS 1, dello IAS 32, dello IAS 39, dell'IFRS 7 e dell'IFRS 9. Lo strumento non deve essere considerato uno strumento rappresentativo di capitale nell'ambito di altre guide come, per esempio, l'IFRS 2.

▼B

97. Il presente Principio deve essere applicato retroattivamente.

▼M5

97A. Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 40. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

▼M29

97B. L'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) ha eliminato il paragrafo 4(c). L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Se un'entità applica l'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche la presente modifica deve essere applicata a partire da tale esercizio precedente. Tuttavia, la modifica non si applica al corrispettivo potenziale derivante da un'aggregazione aziendale con data di acquisizione antecedente all'applicazione dell'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008). Invece, l'entità deve contabilizzare tale corrispettivo secondo quanto previsto dai paragrafi 65A–65E dell'IFRS 3 (modificato nel 2010).

▼M6

97C. Nell’applicare le modifiche descritte nel paragrafo 96A, l’entità è tenuta a dividere uno strumento finanziario composto con obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale del proprio attivo netto solo in caso di liquidazione in componenti di passività e patrimonio netto distinte. Se la componente di passività non esiste più, un’applicazione retroattiva di dette modifiche allo IAS 32 comporterebbe la distinzione di due componenti di patrimonio netto. La prima componente sarebbe imputata agli utili portati a nuovo e rappresenterebbe l’interesse cumulativo maturato sulla componente di passività. L’altra componente rappresenterebbe la componente di capitale originaria. Pertanto, se alla data di applicazione delle modifiche, la componente di passività non esiste più, l’entità non è tenuta a distinguere le due componenti.

▼M8

97D. Il paragrafo 4 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, essa deve indicare tale fatto ed applicare a partire da tale periodo le modifiche al paragrafo 3 dell’IFRS 7, al paragrafo 1 dello IAS 28 e al paragrafo 1 dello IAS 31 pubblicate nel maggio 2008. Un’entità può applicare la modifica prospetticamente.

▼M21

97E. I paragrafi 11 e 16 sono stati modificati da Classificazione delle emissioni di diritti pubblicato nell'ottobre del 2009. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o febbraio 2010 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica la modifica per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M29

97G. Il paragrafo 97B è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2010 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata.

▼M32

97I. L’IFRS 10 e l’IFRS 11, pubblicati a maggio 2011, hanno modificato i paragrafi 4(a) e AG29. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 10 e l’IFRS 11.

▼M33

97J. L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value del paragrafo 11 e ha modificato i paragrafi 23 e AG31. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

▼M31

97K.  Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato il paragrafo 40. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011.

▼M34

97L.  Compensazione di attività e passività finanziarie (Modifiche allo IAS 32), pubblicato a dicembre 2011, ha eliminato il paragrafo AG38 e ha aggiunto i paragrafi AG38A–AG38F. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014 o da data successiva. Una entità deve applicare tali modifiche retroattivamente. È consentita un’applicazione anticipata. Se una entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato e l’entità deve inoltre fornire l'informativa richiesta da Informazioni integrative—Compensazione di attività e passività finanziarie (Modifiche all’IFRS 7) pubblicato a dicembre 2011.

▼M36

97M. Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato i paragrafi 35, 37 e 39 e ha aggiunto il paragrafo 35A. Un’entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M38

97N.  Entità d’investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato il paragrafo 4. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata di Entità d’investimento. Se un’entità applica tale modifica a partire da un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d’investimento.

▼M52

97Q. L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato il paragrafo AG21. L'entità deve applicare la modifica quando applica l'IFRS 15.

▼M53

97R. L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 3, 4, 8, 12, 23, 31, 42, 96C, AG2 e AG30 e ha eliminato i paragrafi 97F, 97H e 97P. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

▼M54

97S. L'IFRS 16 Leasing, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato i paragrafi AG9 e AG10. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.

▼B

RITIRO DI ALTRI PRONUNCIAMENTI

98. Il presente Principio sostituisce lo IAS 32 Strumenti finanziari:Esposizione nel bilancio e Informazioni integrative rivisto nella sostanza nel 2000 ( *5 ).

99. Il presente Principio sostituisce le seguenti Interpretazioni:

a) 

SIC-5 Classificazione degli strumenti finanziari — Disposizioni su estinzioni non sotto il controllo dell’emittente;

b) 

SIC-16 Capitale sociale — Riacquisto di strumenti propri rappresentativi di capitale (Azioni proprie); e

c) 

SIC-17 Patrimonio netto — Costi di un’operazione di capitale.

100. Il presente Principio abroga la bozza di Interpretazione SIC D34 Strumenti finanziari — Strumenti o Diritti convertibili dal possessore.




Appendice

GUIDA OPERATIVA

IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio

Questa appendice costituisce parte integrante del Principio.

AG1 La presente guida operativa illustra l’applicazione di particolari aspetti del Principio.

▼M53

AG2 Il presente Principio non tratta la rilevazione o la valutazione degli strumenti finanziari. Le disposizioni concernenti la rilevazione e la valutazione delle attività e passività finanziarie sono contenute nell'IFRS 9.

▼B

DEFINIZIONI (PARAGRAFI 11-14)

Attività e passività finanziarie

AG3 La moneta (disponibilità liquide) è un’attività finanziaria in quanto rappresenta il mezzo di scambio e per questo è la base sulla quale tutte le operazioni sono misurate e rilevate nel bilancio. Un deposito di disponibilità liquide in una banca o in un analogo istituto finanziario è un’attività finanziaria perché rappresenta il diritto contrattuale del depositante a ottenere disponibilità liquide dall’istituto o a emettere un assegno o uno strumento analogo in favore di un creditore attingendo al deposito per il pagamento di una passività finanziaria.

AG4 Esempi comuni di attività finanziarie che rappresentano un diritto contrattuale a ricevere in futuro disponibilità liquide e di corrispondenti passività finanziarie che rappresentano un’obbligazione contrattuale a consegnare in futuro disponibilità liquide sono:

a) 

crediti verso clienti e debiti verso fornitori;

b) 

effetti attivi e passivi;

c) 

crediti e debiti per prestiti; e

d) 

crediti e debiti per titoli obbligazionari.

In ciascun caso, il diritto contrattuale di una parte a ricevere (o l’obbligazione a pagare) disponibilità liquide corrisponde all’obbligazione a pagare (o al diritto a ricevere) dell’altra parte.

AG5 Un altro tipo di strumento finanziario è quello per il quale il beneficio economico che deve essere ricevuto o consegnato è una attività finanziaria diversa dalle disponibilità liquide. Ad esempio, un effetto pagabile in titoli di Stato conferisce al possessore il diritto contrattuale a ricevere e all’emittente l’obbligazione contrattuale a consegnare titoli di Stato, non disponibilità liquide. I titoli obbligazionari sono attività finanziarie perché rappresentano obbligazioni dell’autorità emittente a pagare disponibilità liquide. L’effetto costituisce, perciò, un’attività finanziaria per il possessore e una passività finanziaria per l’emittente.

AG6 Titoli di debito «irredimibili» (quali i titoli obbligazionari «irredimibili», obbligazioni garantite e certificati di deposito), procurano, di norma, al possessore il diritto contrattuale a ricevere pagamenti in conto interessi a date fisse che si estendono nel futuro, senza diritto alla restituzione del capitale o con questo diritto soggetto a condizioni che lo rendono molto improbabile o molto lontano nel tempo. Per esempio, l’entità può emettere uno strumento finanziario in base al quale dovrà effettuare in perpetuo pagamenti annuali equivalenti a un tasso d’interesse dichiarato dell’8 % applicato al valore nominale o capitale di CU 1 000  ( 12 ). Assumendo che l’8 % sia il tasso d’interesse di mercato per lo strumento nel momento in cui questo è emesso, l’emittente si assume un’obbligazione contrattuale a effettuare un flusso di pagamenti di interessi futuri aventi un fair value (valore equo) (valore attuale) di CU 1 000 al momento della rilevazione iniziale. Il possessore e l’emittente dello strumento detengono rispettivamente un’attività e una passività finanziaria.

AG7 Un diritto o obbligo contrattuale a ricevere, consegnare o scambiare strumenti finanziari è di per sé uno strumento finanziario. Una serie continua di diritti o obblighi contrattuali è qualificabile come strumento finanziario se in conclusione porterà all’incasso o al pagamento di disponibilità liquide o all’acquisizione o emissione di uno strumento rappresentativo di capitale.

AG8 La capacità di esercitare un diritto contrattuale o l’obbligo di soddisfare un impegno contrattuale può essere assoluto o può essere subordinato all’accadimento di un evento futuro. Per esempio, una garanzia finanziaria rappresenta un diritto contrattuale del finanziatore a ricevere disponibilità liquide dal garante e una corrispondente obbligazione contrattuale del garante stesso a pagare il finanziatore se il mutuatario non adempie. Il diritto e l’obbligo contrattuale esistono a causa di un’operazione o di un evento precedenti (assunzione della garanzia) anche se la capacità del finanziatore di esercitare il suo diritto e l’obbligo per il garante di adempiere il suo impegno sono entrambi subordinati a una futura inadempienza da parte del mutuatario. Un diritto e un’obbligazione potenziali soddisfano la definizione di attività e di passività finanziarie anche se tali attività e passività non sono sempre rilevate nel bilancio. Alcuni tra tali diritti e obbligazioni potenziali possono essere contratti assicurativi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4.

▼M54

AG9 Il leasing di norma fa sorgere un diritto del locatore a ricevere e un'obbligazione del locatario a pagare un flusso di pagamenti che sono sostanzialmente gli stessi dei pagamenti misti di capitale e interessi in un contratto di finanziamento. Il locatore contabilizza il suo investimento per l'ammontare riscuotibile in base al leasing finanziario piuttosto che l'attività sottostante come tale che è l'oggetto del leasing finanziario. Di conseguenza, il locatario considera il leasing finanziario uno strumento finanziario. Ai sensi dell'IFRS 16 il locatore non deve rilevare il suo diritto a ricevere i pagamenti dovuti per il leasing in virtù di un leasing operativo. Il locatore continua a contabilizzare l'attività sottostante come tale piuttosto che qualsiasi ammontare riscuotibile in futuro in dipendenza del contratto. Di conseguenza, il locatario non considera il leasing operativo uno strumento finanziario, tranne per quanto riguarda i pagamenti singoli attualmente dovuti e pagabili dal locatario).

AG10 Attività materiali (quali rimanenze, immobili, impianti e macchinari), attività consistenti nel diritto di utilizzo e attività immateriali (quali brevetti e marchi) non rappresentano attività finanziarie. Il controllo delle attività materiali, delle attività consistenti nel diritto di utilizzo e delle attività immateriali crea un'opportunità di generare un flusso in entrata di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria, ma non genera un diritto attuale a ricevere disponibilità liquide o altra attività finanziaria.

▼B

AG11 Attività (quali costi anticipati) per le quali il beneficio economico futuro è rappresentato dal ricevimento di beni o servizi piuttosto che dal diritto a ricevere disponibilità liquide o altra attività finanziaria, non sono attività finanziarie. Analogamente, elementi quali i ricavi differiti e la maggior parte degli impegni per assistenza in garanzia non rappresentano passività finanziarie poiché il flusso in uscita di benefici economici loro associati consiste nella consegna di beni e nella prestazione di servizi piuttosto che in un’obbligazione contrattuale a pagare disponibilità liquide o altra attività finanziaria.

AG12 Le passività o le attività che non hanno natura contrattuale, (quali le imposte sul reddito derivanti dall’applicazione di disposizioni normative in materia tributaria), non rappresentano attività o passività finanziarie. La contabilizzazione delle imposte sul reddito è trattata nello IAS 12. Analogamente, le obbligazioni implicite, come definite nello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, non derivano da contratti e non rappresentano passività finanziarie.

Strumenti rappresentativi di capitale

▼M6

AG13 Tra gli esempi di strumenti rappresentativi di capitale vi sono le azioni ordinarie non soggette a opzione di vendita, alcuni strumenti con opzione a vendere (vedere paragrafi 16A e 16B), alcuni strumenti che pongono a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale del suo attivo netto solo in caso di liquidazione (vedere paragrafo 16C e 16D), alcuni tipi di azioni privilegiate (vedere paragrafi AG25 e AG26) e warrant od opzioni call emesse che permettono al possessore di sottoscrivere o acquistare un determinato numero di azioni ordinarie non soggette a opzione di vendita dell’entità emittente in cambio di un importo prestabilito di disponibilità liquide o altra attività finanziaria. L’obbligazione a carico di un’entità di emettere o acquistare un determinato numero di propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di un importo fisso di disponibilità liquide o altra attività finanziaria è uno strumento rappresentativo di capitale dell’entità (fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 22A). Tuttavia, se tale contratto contiene un’obbligazione a carico dell’entità di corrispondere disponibilità liquide o altra passività finanziaria (che non sia un contratto classificato come strumento rappresentativo di capitale in applicazione dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D), esso dà luogo anche a una passività corrispondente al valore attuale dell’ammontare di rimborso (vedere paragrafo AG27(a)). Un’emittente di azioni ordinarie non soggette a opzione di vendita si assume una passività quando agisce formalmente per effettuare una distribuzione e diventa legalmente obbligata nei confronti degli azionisti a farlo. Questo può accadere in seguito alla delibera di distribuzione di un dividendo o quando l’entità viene messa in liquidazione e le eventuali attività restanti dopo l’estinzione delle passività possono essere ripartite tra gli azionisti.

AG14 Un’opzione di riacquisto o altro contratto simile acquistato da un’entità che dia il diritto di riacquistare un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale propri in cambio di un importo fisso di disponibilità liquide o altra attività finanziaria non rappresenta un’attività finanziaria dell’entità (fatto salvo quanto disposto nel paragrafo 22A). Viceversa, eventuali corrispettivi pagati per tale contratto vengono detratti dal patrimonio netto.

▼M6

Classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi (paragrafi 16A(b), e 16C(b))

AG14A Una delle caratteristiche dei paragrafi 16A e 16C è che lo strumento finanziario rientra nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi.

AG14B Nel momento in cui un’entità determina se uno strumento rientra nella classe subordinata, essa valuta i diritti dello strumento all’atto della liquidazione come se dovesse essere liquidata alla data in cui lo strumento viene classificato. Nel caso in cui le circostanze relative mutino, un’entità deve rivalutare la classificazione. Per esempio, se l’entità emette o rimborsa un altro strumento finanziario, ciò può incidere sull’appartenenza o meno dello strumento in questione alla classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi.

AG14C Uno strumento che goda di diritti privilegiati all’atto della liquidazione dell’entità non rappresenta uno strumento che ha diritto a una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità. Per esempio, uno strumento gode di diritti privilegiati all’atto della liquidazione se conferisce al suo possessore il diritto di percepire un dividendo fisso alla liquidazione, oltre ad una quota dell’attivo netto dell’entità, laddove altri strumenti rientranti nella classe subordinata aventi diritto a una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità non godono dello stesso diritto al momento della liquidazione.

AG14D Se un’entità dispone di una sola classe di strumenti finanziari, tale classe deve essere trattata come se fosse subordinata a tutte le altre.

Flussi finanziari totali previsti attribuibili allo strumento nel suo arco di vita (paragrafo 16A(e))

AG14E I flussi finanziari totali previsti attribuibili allo strumento nel suo arco di vita devono essere sostanzialmente basati sul risultato economico, la variazione dell’attivo netto rilevata o la variazione del fair value (valore equo) dell’attivo netto rilevato e non rilevato dell’entità nell’arco di vita dello strumento. Il risultato economico e la variazione dell’attivo netto rilevato devono essere valutati secondo i corrispondenti IFRS.

Operazioni stipulate dal possessore di uno strumento che non sia il proprietario dell’entità (paragrafi 16A e 16C)

AG14F Il possessore di uno strumento finanziario con opzione a vendere o di uno strumento che ponga a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità solo in caso di liquidazione può concludere operazioni con l’entità in una veste che non sia quella di proprietario. Per esempio, il possessore di uno strumento può anche essere un dipendente dell’entità. Soltanto i flussi finanziari e i termini e le condizioni contrattuali dello strumento correlati al possessore dello strumento in veste di proprietario dell’entità devono essere tenuti in considerazione quando si valuta se lo strumento vada classificato come strumento rappresentativo di capitale in applicazione del paragrafo 16A o del paragrafo 16C.

AG14G Un esempio è costituito da una società in accomandita semplice che ha soci accomandanti e soci accomandatari. Alcuni soci accomandatari possono prestare una garanzia all’entità e, per questo, essere remunerati. In tali circostanze, la garanzia e i corrispondenti flussi finanziari sono correlati ai possessori di strumenti nella loro veste di garanti e non in quella di proprietari dell’entità. Pertanto, tale garanzia e i corrispondenti flussi finanziari non comportano il fatto che i soci accomandatari siano considerati subordinati ai soci accomandanti e non sono considerati nel valutare se i termini contrattuali degli strumenti dei soci accomandanti e quelli dei soci accomandatari siano identici.

AG14H Un altro esempio è rappresentato da un accordo per la ripartizione del risultato economico che attribuisce il risultato economico ai possessori di strumenti sulla base dei servizi prestati o dell’attività generata nel corso dell’esercizio corrente e dei precedenti. Tali accordi sono operazioni concluse con i possessori di strumenti in veste di non proprietari e non dovrebbero essere presi in considerazione nel valutare le caratteristiche di cui al paragrafo 16A o 16C. Tuttavia accordi di ripartizione del risultato economico che assegnino il risultato economico a possessori di strumenti in base al valore nominale degli strumenti da loro detenuti rispetto ad altri della medesima classe rappresentano operazioni concluse con i possessori di strumenti in veste di proprietari e dovrebbero essere dunque considerati nel valutare le caratteristiche di cui al paragrafo 16A o 16C.

AG14I I flussi finanziari e i termini e le condizioni contrattuali di un’operazione che intervenga tra il possessore dello strumento (in veste di non proprietario) e l’entità emittente devono essere simili a quelli di un’operazione equivalente che potrebbe intervenire tra un non possessore di strumenti e l’entità emittente.

Nessun altro strumento finanziario o contratto con flussi finanziari totali che fissi o riduca sostanzialmente il valore residuo per il possessore dello strumento (paragrafi 16B e 16D)

AG14J Un requisito per classificare come strumento rappresentativo di capitale uno strumento finanziario che altrimenti soddisfa i criteri di cui al paragrafo 16A o 16C è che l’entità non abbia altri strumenti finanziari o contratti che (a) comportino flussi finanziari totali basati sostanzialmente sul risultato economico, la variazione dell’attivo netto rilevato o la variazione del fair value (valore equo) dell’attivo netto rilevato e non rilevato dell’entità e (b) producano l’effetto di fissare o ridurre sostanzialmente il valore residuo. È improbabile che i seguenti strumenti, se sottoscritti a condizioni commerciali normali con parti non correlate, precludano la possibilità a strumenti che altrimenti soddisfano i criteri di cui al paragrafo 16A o 16C di essere classificati come strumenti rappresentativi di capitale:

(a) 

strumenti con flussi finanziari totali basati sostanzialmente su attività specifiche dell’entità,

(b) 

strumenti con flussi finanziari totali basati su una percentuale del reddito,

(c) 

contratti intesi a ricompensare singoli dipendenti per servizi resi all’entità,

(d) 

contratti che richiedono il pagamento di una percentuale di utili irrilevante per servizi resi o prodotti forniti.

▼B

Strumenti finanziari derivati

AG15 Gli strumenti finanziari comprendono sia strumenti primari (quali crediti, debiti e strumenti rappresentativi di capitale) sia strumenti finanziari derivati (quali opzioni finanziarie, contratti future e forward, interest rate swap e currency swap). Gli strumenti finanziari derivati soddisfano la definizione di strumento finanziario e, di conseguenza, rientrano nell’ambito di applicazione del presente Principio.

AG16 Gli strumenti finanziari derivati generano diritti e obbligazioni che hanno come effetto il trasferimento tra le parti contraenti di uno o più dei rischi finanziari inerenti a un sottostante strumento finanziario primario. All’inizio del contratto gli strumenti finanziari derivati procurano a una parte un diritto contrattuale a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra parte a condizioni potenzialmente favorevoli, o un’obbligazione contrattuale a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra parte a condizioni potenzialmente sfavorevoli. Tuttavia, generalmente ( 13 ) non comportano un trasferimento del sottostante strumento finanziario primario all’inizio del contratto e né tale trasferimento avviene necessariamente alla scadenza del contratto. Alcuni strumenti incorporano sia un diritto che un’obbligazione a effettuare uno scambio. Poiché le condizioni dello scambio sono stabilite all’emissione dello strumento derivato, al variare dei prezzi nei mercati finanziari quelle condizioni possono diventare sia favorevoli che sfavorevoli.

AG17 Un’opzione call o put a scambiare attività o passività finanziarie (ossia strumenti finanziari diversi dagli strumenti rappresentativi di capitale dell’emittente) conferisce al possessore il diritto a ottenere potenziali benefici economici futuri derivanti dalle variazioni del fair value (valore equo) dello strumento finanziario sottostante il contratto. Viceversa, l’emittente di un’opzione assume un’obbligazione a privarsi di potenziali benefici economici futuri o a sopportare perdite potenziali di benefici economici derivanti dalle variazioni del fair value (valore equo) dello strumento finanziario sottostante. Il diritto contrattuale del possessore e l’obbligazione dell’emittente soddisfano rispettivamente la definizione di attività e di passività finanziaria. Lo strumento finanziario sottostante a un contratto di opzione può essere qualsiasi attività finanziaria, compresi azioni di altre entità e strumenti fruttiferi di interessi. Un’opzione può richiedere all’emittente di emettere un titolo di debito piuttosto che di trasferire un’attività finanziaria ma, se l’opzione fosse esercitata, lo strumento sottostante all’opzione costituirebbe un’attività finanziaria del possessore. Il diritto di opzione del possessore a scambiare l’attività finanziaria a condizioni potenzialmente favorevoli e l’obbligazione dell’emittente a scambiare l’attività finanziaria a condizioni potenzialmente sfavorevoli sono distinti dall’attività finanziaria sottostante che deve essere scambiata a seguito dell’esercizio dell’opzione. La natura del diritto del possessore e dell’obbligazione dell’emittente non è influenzata dalla probabilità che l’opzione sia esercitata.

AG18 Un altro esempio di strumento finanziario derivato è un contratto forward da regolare tra sei mesi nel quale una parte (l’acquirente) promette di consegnare CU 1 000 000 in contanti in cambio di CU 1 000 000 di valore nominale di titoli di Stato a tasso fisso, e l’altra parte (il venditore) promette di consegnare titoli di Stato a tasso fisso di un valore nominale pari a CU 1 000 000 in cambio di CU 1 000 000 in contanti. Durante i sei mesi entrambe le parti hanno un diritto e un’obbligazione contrattuale a scambiare strumenti finanziari. Se il prezzo di mercato dei titoli di Stato supera il valore di CU 1 000 000 , le condizioni saranno favorevoli per l’acquirente e sfavorevoli per il venditore; se il prezzo di mercato scende al di sotto di CU 1 000 000 vi sarà la situazione opposta. L’acquirente ha un diritto contrattuale (un’attività finanziaria) analogo al diritto derivante da un’opzione call posseduta e un’obbligazione contrattuale (una passività finanziaria) analoga all’obbligazione derivante da un’opzione put emessa; il venditore ha un diritto contrattuale (un’attività finanziaria) analogo al diritto derivante da un’opzione put posseduta e un’obbligazione contrattuale (una passività finanziaria) analoga all’obbligazione derivante da un’opzione call emessa. Come avviene con le opzioni, questi diritti e obbligazioni contrattuali costituiscono attività e passività finanziarie separate e distinte dagli strumenti finanziari sottostanti (i titoli obbligazionari e le disponibilità liquide che devono essere scambiati). Entrambe le parti di un contratto forward hanno un’obbligazione ad adempiere alla scadenza convenuta mentre l’esecuzione in un contratto di opzione interviene solo se e quando il possessore dell’opzione sceglie di esercitarla.

AG19 Molti altri tipi di strumenti derivati incorporano un diritto o un’obbligazione a effettuare uno scambio futuro, quali gli swap su tassi di interesse e su valute, interest rate caps, collars e floors, impegni all’erogazione di finanziamenti, linee di appoggio per l’emissione di titoli e lettere di credito. Un interest rate swap può essere concepito come una variante di contratto forward nel quale le parti stabiliscono di effettuare scambi futuri di ammontari di disponibilità liquide, con un ammontare calcolato in riferimento a un tasso di interesse variabile e l’altro in riferimento a un tasso di interesse fisso. I contratti future rappresentano un’altra variante dei contratti forward dai quali differiscono essenzialmente perché sono standardizzati e negoziati su un mercato.

Contratti per l’acquisto o la vendita di elementi non finanziari (paragrafi da 8 a 10)

AG20 I contratti per l’acquisto o la vendita di beni non finanziari non soddisfano la definizione di strumento finanziario perché il diritto contrattuale di una parte a ricevere un’attività o un servizio non finanziario e la corrispondente obbligazione dell’altra parte non stabiliscono un diritto o un’obbligazione attuale dell’una o dell’altra parte a ricevere, consegnare o scambiare un’attività finanziaria. Per esempio, i contratti che prevedono l’adempimento mediante ricevimento o consegna di un elemento non finanziario (quale un’opzione, un future o un contratto forward su argento) non sono strumenti finanziari. Molti contratti su materie prime sono di questo tipo. Alcuni sono standardizzati nella forma e negoziati in mercati organizzati nello stesso modo di alcuni strumenti finanziari derivati. Ad esempio, un contratto future su materie prime può essere prontamente acquistato e venduto per contanti perché è quotato in una borsa e può essere scambiato molte volte. Tuttavia, le parti che acquistano e vendono il contratto negoziano, di fatto, la materia prima sottostante. La capacità di acquistare o vendere in contanti un contratto su materie prime, la facilità con la quale esso può essere acquistato o venduto e la possibilità di negoziare il regolamento in contanti a fronte dell’obbligazione a ricevere o consegnare la materia prima non modificano la natura fondamentale del contratto in modo tale da originare uno strumento finanziario. Nonostante ciò, alcuni contratti per l’acquisto o la vendita di elementi non finanziari che possono essere regolati per il netto o scambiando strumenti finanziari, o in cui l’elemento non finanziario è prontamente convertibile in contanti, rientrano nell’ambito di applicazione del presente Principio come se fossero strumenti finanziari (cfr. paragrafo 8).

▼M52

AG21 Salvo quanto disposto dall'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, il contratto che comporta il ricevimento o la consegna di attività materiali non dà luogo ad attività finanziaria per una parte e a passività finanziaria per l'altra, a meno che qualsiasi pagamento connesso sia differito oltre la data di consegna del bene. Questo è il caso dell'acquisto o della vendita di merci a credito.

▼B

AG22 Alcuni contratti sono collegati a materie prime ma non comportano adempimenti tramite il ricevimento o la consegna di materie prime. Essi prevedono l’adempimento tramite pagamenti in contanti che sono determinati nel contratto secondo una formula piuttosto che tramite il pagamento di ammontari stabiliti. Ad esempio, il valore capitale di un titolo obbligazionario può essere determinato applicando il prezzo di mercato del petrolio prevalente alla scadenza del titolo a una quantità fissata di petrolio. Il capitale è indicizzato in riferimento al prezzo di una materia prima, ma è regolato solo in contanti. Un tale contratto costituisce uno strumento finanziario.

AG23 La definizione di strumento finanziario comprende anche i contratti che originano un’attività o una passività non finanziaria in aggiunta a un’attività o a una passività finanziaria. Tali strumenti finanziari spesso danno a una parte l’opzione a scambiare un’attività finanziaria con un’attività non finanziaria. Ad esempio, un titolo obbligazionario collegato al petrolio può dare al possessore il diritto a ricevere un flusso di pagamenti di interessi fissi periodici e un ammontare fisso di disponibilità liquide alla scadenza, con l’opzione di scambiare il valore capitale con una quantità stabilita di petrolio. Il vantaggio nell’esercitare questa opzione varierà nel tempo in base al fair value (valore equo) del petrolio relativamente al rapporto di cambio tra le disponibilità liquide e il petrolio (il prezzo di scambio) previsto dal titolo obbligazionario. Le intenzioni del possessore del titolo obbligazionario in merito all’esercizio dell’opzione non influiscono sulla sostanza delle attività che lo compongono. L’attività finanziaria del possessore e la passività finanziaria dell’emittente rendono il titolo obbligazionario uno strumento finanziario indipendentemente dagli altri tipi di attività e di passività pure generati.

AG24 [Eliminato]

ESPOSIZIONE NEL BILANCIO

Passività e capitale (paragrafi da 15 a 27)

Nessuna obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria (paragrafi da 17 a 20)

AG25 Le azioni privilegiate possono essere emesse con vari diritti. Nel determinare se un’azione privilegiata rappresenta una passività finanziaria o uno strumento rappresentativo di capitale, l’emittente valuta i diritti specifici incorporati nell’azione per poter determinare se essa presenta le caratteristiche essenziali di una passività finanziaria. Per esempio, un’azione privilegiata che preveda il rimborso a una data specifica o a scelta del possessore contiene una passività finanziaria perché l’emittente ha un’obbligazione a trasferire attività finanziarie al possessore dell’azione. La potenziale incapacità di un emittente di soddisfare un’obbligazione a rimborsare un’azione privilegiata quando è contrattualmente obbligato a farlo, sia essa dovuta a una mancanza di fondi, a vincoli statutari ovvero a utili o riserve insufficienti, non annulla l’obbligazione. Un’opzione dell’emittente a rimborsare le azioni in cambio di disponibilità liquide non soddisfa la definizione di passività finanziaria perché l’emittente non ha un’obbligazione attuale a trasferire attività finanziarie agli azionisti. In questo caso, il rimborso delle azioni avviene unicamente a discrezione dell’emittente. Un’obbligazione può sorgere, tuttavia, quando l’emittente delle azioni esercita la sua opzione, solitamente notificando formalmente agli azionisti l’intenzione di rimborsare le azioni.

AG26 Quando le azioni privilegiate non sono rimborsabili, la classificazione corretta è determinata dagli altri diritti ad esse incorporati. La classificazione si basa su una valutazione della sostanza degli accordi contrattuali e sulle definizioni di passività finanziaria e di strumento rappresentativo di capitale. Quando le distribuzioni ai possessori delle azioni privilegiate, sia cumulative che non cumulative, avvengono a discrezione dell’emittente, le azioni sono strumenti rappresentativi di capitale. La classificazione di un’azione privilegiata come strumento rappresentativo di capitale o passività finanziaria non è interessata da, per esempio:

a) 

la storia di riparto degli utili dell’entità;

b) 

l’intenzione di effettuare distribuzioni nel futuro;

c) 

il possibile impatto negativo sul prezzo delle azioni ordinarie dell’emittente se le distribuzioni non sono effettuate (a causa di vincoli relativi al pagamento di dividendi sulle azioni ordinarie se i dividendi non vengono pagati sulle azioni privilegiate);

d) 

l’importo delle riserve dell’emittente;

e) 

le aspettative di un emittente relative al risultato economico dell’esercizio; o

f) 

la capacità o incapacità dell’emittente di influenzare il risultato economico dell’esercizio.

Estinzione tramite propri strumenti rappresentativi di capitale (paragrafi da 21 a 24)

▼M6

AG27 I seguenti esempi illustrano come classificare diversi tipi di contratti aventi per oggetto propri strumenti rappresentativi di capitale dell’emittente:

a) 

un contratto che sarà regolato dall’entità ricevendo o consegnando un numero fisso di azioni proprie senza corrispettivo futuro o scambiando un quantitativo fisso di azioni proprie contro un importo fisso di disponibilità liquide o altra attività finanziaria è uno strumento rappresentativo di capitale (fatto salvo quanto disposto nel paragrafo 22A). Di conseguenza, eventuali corrispettivi ricevuti o pagati per un tale contratto vengono aggiunti o detratti direttamente dal patrimonio netto. Un esempio è un’opzione emessa su azioni che dia alla controparte il diritto ad acquistare un quantitativo fisso delle azioni dell’entità in cambio di un importo fisso di disponibilità liquide. Tuttavia, se il contratto richiede che l’entità acquisti (rimborsi) le azioni proprie in cambio di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria a una data prestabilita o determinabile, oppure su richiesta, l’entità rileva anche una passività finanziaria per il valore attuale dell’ammontare di rimborso (eccezion fatta per gli strumenti che presentano tutte le caratteristiche e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D). Un esempio è l’obbligo di un’entità in un contratto forward di riacquistare un numero fisso di proprie azioni in cambio di un importo fisso di disponibilità liquide.

b) 

L’obbligo di un’entità ad acquistare le proprie azioni in cambio di disponibilità liquide dà origine a una passività finanziaria per il valore attuale dell’importo di rimborso anche se il numero di azioni che l’entità è obbligata a riacquistare non è fisso o se l’obbligazione è subordinata alla circostanza che la controparte eserciti il diritto di rimborso (fatto salvo quanto disposto nei paragrafi 16A e 16B o nei paragrafi 16C e 16D). Un esempio di obbligazione condizionale è un’opzione emessa che richiede che l’entità riacquisti le proprie azioni in cambio di disponibilità liquide se la controparte esercita l’opzione.

c) 

Un contratto che sarà estinto tramite disponibilità liquide o altra attività finanziaria è un’attività o una passività finanziaria anche se l’ammontare di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria che sarà ricevuto o consegnato si basa sulle oscillazioni del prezzo di mercato del capitale dell’entità (fatto salvo quanto disposto nei paragrafi 16A e 16B o nei paragrafi 16C e 16D). Un esempio è un’opzione di acquisto di azione estinta tramite disponibilità liquide nette.

▼B

d) 

Un contratto che verrà estinto dall’entità tramite un quantitativo variabile di azioni proprie il cui valore è pari a un importo predeterminato o a un importo basato sulle variazioni di una variabile sottostante (per esempio prezzo di materie prime) è un’attività o una passività finanziaria. Un esempio è un’opzione venduta per l’acquisto di oro che, se esercitata, è estinta dall’entità con propri strumenti rappresentativi di capitale consegnando un quantitativo di strumenti equivalente al valore del contratto di opzione. Tale contratto è un’attività o un passività finanziaria anche se la variabile sottostante rappresenta il prezzo dell’azione dell’entità piuttosto che dell’oro. Analogamente, un contratto che sarà estinto tramite un quantitativo fisso di azioni proprie dell’entità, i cui relativi diritti saranno modificati in modo che il valore di regolamento sia uguale a un importo predeterminato o un importo basato sulle variazioni di una variabile sottostante, è un’attività o una passività finanziaria.

Clausole di potenziale adempimento (paragrafo 25)

AG28 Il paragrafo 25 richiede che se la parte della clausola concernente il potenziale adempimento che potrebbe richiedere il regolamento tramite disponibilità liquide o altra attività finanziaria (o in un modo tale che lo strumento sia considerato una passività finanziaria) non è autentica, la clausola di estinzione non influisce sulla classificazione di uno strumento finanziario. Quindi, un contratto che richieda il regolamento tramite disponibilità liquide o un quantitativo variabile di azioni proprie dell’entità soltanto al verificarsi di un evento che sia estremamente raro, molto insolito e molto improbabile che accada è uno strumento rappresentativo di capitale. Analogamente, il regolamento tramite un quantitativo fisso di azioni proprie può essere contrattualmente precluso in circostanze che sono al di fuori del controllo dell’entità, ma se queste circostanze non hanno una possibilità oggettiva di verificarsi, la classificazione come strumento rappresentativo di capitale è corretta.

Trattamento nel bilancio consolidato

AG29 Nel bilancio consolidato, un’entità presenta partecipazioni di minoranza – ossia interessenze di terzi nel patrimonio netto e nell’utile delle proprie controllate – secondo quanto previsto dallo IAS 1 e dallo IFRS 10. ◄ Quando si classifica uno strumento finanziario (o una componente di esso) nel bilancio consolidato, l’entità considera tutte le clausole e le condizioni generali concordate tra i membri del gruppo e i possessori dello strumento nel determinare se il gruppo nel suo complesso ha l’obbligo di consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria in riferimento allo strumento o di estinguerlo in modo che rientri nella categoria delle passività. Quando una controllata in un gruppo emette uno strumento finanziario e una capogruppo o altra entità del gruppo accetta ulteriori condizioni direttamente con i possessori dello strumento (per esempio una garanzia), il gruppo potrebbe non avere discrezionalità sulle distribuzioni o sul rimborso. Sebbene la controllata possa classificare correttamente lo strumento nel proprio bilancio individuale senza considerare queste ulteriori condizioni, l’effetto di altri accordi tra i membri del gruppo e i possessori dello strumento viene considerato per assicurare che il bilancio consolidato rifletta i contratti e le operazioni sottoscritte dal gruppo nel suo complesso. Nella misura in cui esiste una tale obbligazione o clausola di adempimento, lo strumento (o la sua componente soggetta all’obbligazione) è classificato come una passività finanziaria nel bilancio consolidato.

▼M6

AG29A Alcuni tipi di strumenti che pongono un’obbligazione contrattuale a carico dell’entità sono classificati come strumenti rappresentativi di capitale in applicazione dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D. La classificazione secondo detti paragrafi rappresenta un’eccezione ai criteri altrimenti applicati nel presente Principio alla classificazione di uno strumento. Tale eccezione non riguarda la classificazione di partecipazioni di minoranza nel bilancio consolidato. Pertanto, nel bilancio consolidato del gruppo, gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D nel bilancio separato o individuale che corrispondono a partecipazioni di minoranza sono classificati come passività.

▼B

Strumenti finanziari composti (paragrafi da 28 a 32)

▼M53

AG30 Il paragrafo 28 si applica soltanto agli emittenti di strumenti finanziari composti non derivati. Il paragrafo 28 non tratta gli strumenti finanziari composti dal punto di vista del possessore. L'IFRS 9 tratta la classificazione e la valutazione delle attività finanziarie che sono strumenti finanziari composti dal punto di vista del possessore.

▼M33

AG31 Un tipo comune di strumento finanziario composto è un titolo di debito con opzione di conversione incorporata, quale un titolo obbligazionario convertibile in azioni ordinarie dell’emittente e senza altre eventuali caratteristiche di derivato incorporato. Il paragrafo 28 richiede che l’emittente di tale strumento finanziario presenti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria le componenti di passività e di capitale distintamente, come segue:

▼B

a) 

l’obbligazione dell’emittente a effettuare pagamenti periodici di interessi e capitale rappresenta una passività finanziaria che esiste fino al momento della conversione dello strumento. Al momento della rilevazione iniziale, il fair value (valore equo) della componente di passività è il valore attuale dei flussi finanziari futuri previsti contrattualmente attualizzati al tasso di interesse prevalente sul mercato in quel momento per strumenti aventi un rischio di credito similare che forniscono sostanzialmente gli stessi flussi finanziari, alle stesse condizioni, ma senza l’opzione di conversione;

▼M33

b) 

Lo strumento rappresentativo di capitale è l’opzione incorporata per convertire la passività in capitale dell’emittente. Questa opzione ha valore al momento della rilevazione iniziale anche quando è «out of the money».

▼B

AG32 Alla conversione di uno strumento convertibile giunto a scadenza, l’entità elimina la componente di passività e rileva tale componente come capitale. La componente originaria di capitale rimane come capitale (anche se può essere trasferito da una voce a un’altra all’interno del patrimonio netto). Non c’è utile o perdita derivante dalla conversione a scadenza.

AG33 Quando un’entità estingue uno strumento convertibile prima della scadenza attraverso un rimborso o riacquisto anticipato in cui i privilegi della conversione originaria rimangono immutati, l’entità ripartisce il corrispettivo pagato ed eventuali costi di transazione per il riacquisto o il rimborso tra le componenti di passività e di capitale dello strumento alla data dell’operazione. Il metodo utilizzato nel ripartire il corrispettivo pagato e i costi di transazione tra le distinte componenti è conforme a quello utilizzato nella ripartizione originaria tra le distinte componenti dei corrispettivi ricevuti dall’entità quando lo strumento convertibile è stato emesso, secondo quanto previsto dai paragrafi da 28 a 32.

AG34 Una volta effettuata la ripartizione del corrispettivo, qualsiasi utile o perdita risultante è trattato secondo i principi contabili applicabili alla relativa componente, come segue:

a) 

l’importo dell’utile o della perdita relativo alla componente di passività è rilevato nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ ; e

b) 

l’importo del corrispettivo relativo alla componente di capitale è rilevato nel patrimonio netto.

AG35 Un’entità può modificare le condizioni di uno strumento convertibile per incentivare una conversione anticipata, per esempio offrendo un tasso di conversione più favorevole o pagando un ulteriore corrispettivo in caso di una conversione antecedente una data specificata. La differenza, alla data in cui le condizioni sono modificate, tra il fair value (valore equo) del corrispettivo che il possessore riceve alla conversione dello strumento secondo le nuove condizioni e il fair value (valore equo) del corrispettivo che il possessore avrebbe ricevuto secondo le originali condizioni è rilevata come una perdita nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ .

Azioni proprie (paragrafi 33 e 34)

AG36 Gli strumenti rappresentativi di capitale dell’emittente non sono rilevati come un’attività finanziaria indipendentemente dal motivo per cui sono riacquistati. Il paragrafo 33 richiede che un’entità che riacquisti i propri strumenti rappresentativi di capitale deduca tali strumenti dal patrimonio netto. Tuttavia, quando un’entità possiede il proprio capitale per conto di altri, per esempio un istituto finanziario che possieda il proprio capitale per conto di un cliente, esiste un rapporto di agenzia e come risultato tali partecipazioni non vanno incluse ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ dell’entità.

Interessi, dividendi, perdite ed utili (paragrafi da 35 a 41)

AG37 Il seguente esempio illustra l’applicazione del paragrafo 35 a uno strumento finanziario composto. Si supponga che un’azione privilegiata non cumulativa sia rimborsabile obbligatoriamente tramite disponibilità liquide in cinque anni, ma che i dividendi siano pagabili a discrezione dell’entità prima della data di rimborso. Tale strumento è uno strumento finanziario composto, con la componente di passività corrispondente al valore attuale del valore di rimborso. Lo smontamento (unwinding) dell’attualizzazione di questa componente è rilevato nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ e classificato come interesse passivo. Eventuali dividendi pagati sono relativi alla componente di capitale e, di conseguenza, sono rilevati come una distribuzione del risultato economico. Un trattamento simile si applicherebbe se il rimborso non fosse obbligatorio, ma a scelta del possessore, o se l’azione fosse obbligatoriamente convertibile in un quantitativo variabile di azioni ordinarie calcolate per essere pari a un importo predeterminato ovvero basato sulle variazioni di una variabile sottostante (per esempio materie prime). Tuttavia, se eventuali dividendi non pagati sono sommati all’importo del rimborso, l’intero strumento costituisce una passività. In tale caso, eventuali dividendi sono classificati come interessi passivi.

Compensazione di attività e passività finanziarie (paragrafi da 42 a 50)

▼M34 —————

▼M34

Criterio secondo cui una entità ha «correntemente il diritto legale a compensare gli importi rilevati contabilmente» (paragrafo 42(a))

AG38A Un diritto di compensazione può essere correntemente disponibile oppure può essere condizionato al verificarsi di un evento futuro (per esempio, il diritto può essere azionato o esercitabile soltanto al verificarsi di un evento futuro, come l’inadempimento, l’insolvenza o il fallimento di una delle controparti). Anche se il diritto di compensazione non è condizionato a un evento futuro, può essere legalmente esecutivo soltanto nel normale svolgimento dell’attività, o in caso di inadempimento, oppure in caso di insolvenza o fallimento, di una o di tutte le controparti.

AG38B Per soddisfare il criterio di cui al paragrafo 42(a), una entità deve correntemente avere un diritto di compensazione legalmente esecutivo. Ciò implica che il diritto di compensazione:

(a) 

non deve essere condizionato a un evento futuro; e

(b) 

deve essere legalmente esecutivo in tutte le seguenti circostanze:

(i) 

nel normale svolgimento dell’attività;

(ii) 

in caso di inadempimento; e

(iii) 

in caso di insolvenza o fallimento

dell'entità e di tutte le controparti.

AG38C La natura e la misura del diritto di compensazione, incluse le eventuali condizioni connesse al suo esercizio e se tale diritto permarrebbe nel caso di inadempimento, insolvenza o fallimento, possono differire tra una giurisdizione e l'altra. Di conseguenza, non è possibile ipotizzare che il diritto di compensazione sia automaticamente disponibile al di fuori del normale svolgimento dell’attività. Per esempio, le leggi che regolamento il fallimento o l’insolvenza in una giurisdizione possono, in determinate circostanze, vietare o limitare il diritto di compensazione in caso di fallimento o di insolvenza.

AG38D Le leggi applicabili ai rapporti tra le parti, (per esempio, le disposizioni contrattuali, le norme che regolamentano il contratto, ovvero le leggi che disciplinano l’inadempimento, l’insolvenza o il fallimento applicabili alle parti) sono mirate ad accertare se il diritto di compensazione è esecutivo nel normale svolgimento dell’attività, in caso di inadempimento e in caso di insolvenza o fallimento, dell'entità e di tutte le controparti (come specificato nel paragrafo AG38B(b)).

Criterio secondo cui una entità «intende estinguere per il residuo netto, o realizzare l’attività e contemporaneamente estinguere la passività» (paragrafo 42(b))

AG38E Per soddisfare il criterio previsto dal paragrafo 42(b) una entità deve avere intenzione di estinguere per il residuo netto, o di realizzare l’attività e contemporaneamente di estinguere la passività. Anche se l’entità detiene un diritto di estinzione per il residuo netto, essa può comunque realizzare l’attività ed estinguere la passività separatamente.

AG38F Nel caso in cui entità possa regolare gli importi in modo che il risultato equivalga a tutti gli effetti a una estinzione per il residuo netto, l'entità avrà soddisfatto il criterio dell'estinzione per il residuo netto previsto dal paragrafo 42(b). Ciò si verifica se, e soltanto se, il meccanismo del regolamento lordo possiede caratteristiche che eliminano il rischio di credito e di liquidità o che li rendono comunque irrilevanti, e che con un unico processo o ciclo di regolamento gestisce i crediti e i debiti. Per esempio, un sistema di regolamento lordo che abbia tutte le seguenti caratteristiche soddisferebbe il criterio di estinzione per il residuo netto previsto dal paragrafo 42(b):

(a) 

le attività e le passività finanziarie ammissibili per la compensazione sono gestite nello stesso momento;

(b) 

una volta che le attività e le passività finanziarie sono sottoposte al processo di gestione, le parti debbono adempiere all’obbligazione di estinzione;

(c) 

non vi sono possibilità che i flussi finanziari derivanti dalle attività e passività possano variare dopo che sono state sottoposte al processo di gestione (a meno che il processo di gestione non vada a buon fine - vedere il punto (d) seguente);

(d) 

le attività e le passività che sono garantite da titoli saranno estinte in base a un trasferimento titoli o a un sistema analogo (per esempio, consegna contro pagamento), in modo tale che qualora l'esito del trasferimento titoli dovesse essere negativo, venga meno anche la gestione dei crediti o debiti relativi a tali attività e passività cui fanno riferimento i titoli posti a garanzia (e viceversa);

(e) 

tutte le operazioni non andate a buon fine, come evidenziato nel punto (d), saranno rielaborate fino alla loro estinzione;

(f) 

l'estinzione viene effettuata dallo stesso istituto di regolamento (per esempio, una banca di regolamento, una banca centrale o un servizio accentrato di gestione titoli); e

(g) 

è stata posta in essere una linea di credito giornaliera che assicura uno scoperto di liquidità sufficiente per consentire la gestione dei pagamenti alla data di regolamento per ciascuna delle parti, ed è virtualmente certo che la linea di credito giornaliera possa rientrare se richiamata.

▼B

AG39 Il presente Principio non prevede un trattamento contabile particolare per i cosiddetti «strumenti sintetici», che sono classi di strumenti finanziari distinti acquistati e posseduti per replicare le caratteristiche di un altro strumento. Per esempio, un debito a lungo termine a tasso variabile combinato con un interest rate swap che comporta l’incasso di importi variabili e l’effettuazione di pagamenti fissi equivale a un debito a lungo termine a tasso fisso. Ciascuno degli strumenti finanziari distinti che insieme costituiscono uno «strumento sintetico» rappresenta un diritto o un’obbligazione contrattuale con proprie clausole e condizioni e ciascuno può essere trasferito o regolato separatamente. Ciascuno strumento finanziario è esposto a rischi che possono differire dai rischi ai quali sono esposti altri strumenti finanziari. Conseguentemente, quando uno strumento finanziario in uno «strumento sintetico» è un’attività e un altro rappresenta una passività, non sono compensati e presentati ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di un’entità ◄ su una base netta, a meno che questi soddisfino i criteri per la compensazione del paragrafo 42.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Attività e passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ [paragrafo 94 (f)]

AG40 [Eliminato]




PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 33

Utile per azione

FINALITÀ

1. La finalità del presente Principio è definire i principi per la determinazione e l’esposizione in bilancio dell’utile per azione al fine di migliorare la comparabilità tra i risultati economici di differenti entità nello stesso esercizio e della stessa entità in esercizi diversi. Nonostante i limiti che i dati relativi all’utile per azione presentano, dovuti ai diversi principi contabili che possono essere utilizzati per determinare l’«utile», una determinazione uniforme del denominatore migliora la qualità dell’informazione di bilancio. L’attenzione del presente Principio è focalizzata sul denominatore del calcolo dell’utile per azione.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente Principio si applica a:

a) 

il bilancio separato o individuale di un’entità:

i) 

le cui azioni ordinarie o potenziali azioni ordinarie sono negoziate in un mercato pubblico (una Borsa valori nazionale o estera ovvero un mercato over-the-counter, compresi i mercati locali e regionali); o

ii) 

che deposita il proprio bilancio, o che ne ha in corso il deposito, presso una Commissione per la Borsa valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere azioni ordinarie in un mercato pubblico; e

b) 

il bilancio consolidato di un gruppo avente una capogruppo:

i) 

le cui azioni ordinarie o potenziali azioni ordinarie sono negoziate in un mercato pubblico (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero un mercato over-the-counter, compresi i mercati locali e regionali); o

ii) 

che deposita il proprio bilancio, o che ne ha in corso il deposito, presso una Commissione per la Borsa valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere azioni ordinarie in un mercato pubblico.

3. L’entità che fornisce informativa sull’utile per azione deve calcolare e fornire informativa sull’utile per azione secondo quanto previsto dal presente Principio.

4.   Quando un’entità presenta sia il bilancio consolidato sia il bilancio separato redatti secondo quanto previsto dallo IAS 10 Bilancio consolidato e dallo IAS 27 Bilancio separato, rispettivamente, l’informativa richiesta dal presente Principio deve essere presentata soltanto con riferimento ai dati consolidati.  ◄ L’entità che scelga di fornire l’informativa sull’utile per azione in base al bilancio separato deve presentarla esclusivamente nel prospetto di conto economico ►M5  complessivo ◄ . L’entità non deve presentare tale informativa sull’utile per azione nel bilancio consolidato.

▼M31

4A. Se un'entità presenta le voci dell'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto come descritto nel paragrafo 10A dello IAS 1 Presentazione del bilancio (modificato nel 2011), essa presenta l'utile per azione solo in tale prospetto distinto.

▼B

DEFINIZIONI

5. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Antidiluizione è un incremento dell’utile per azione o una riduzione della perdita per azione derivante dalla assunzione che gli strumenti convertibili siano convertiti, che le opzioni o warrant siano esercitati, o che le azioni ordinarie siano emesse al verificarsi di determinate condizioni.

Un accordo di emissione condizionata è un accordo per l’emissione di azioni che dipende dal verificarsi di determinate condizioni.

Azioni ordinarie a emissione condizionata sono azioni ordinarie che possono essere emesse a fronte di un limitato o nessun esborso di denaro o di altro corrispettivo al verificarsi di determinate condizioni nell’ambito di un accordo di emissione condizionata.

Diluizione è una riduzione dell’utile per azione o un incremento della perdita per azione derivante dalla assunzione che gli strumenti convertibili siano convertiti, che le opzioni o warrant siano esercitati, o che le azioni ordinarie siano emesse al verificarsi di determinate condizioni.

Opzioni, warrant e loro equivalenti sono strumenti finanziari che attribuiscono al possessore il diritto di acquistare azioni ordinarie.

Una azione ordinaria è uno strumento rappresentativo di capitale subordinato a tutte le altre categorie di strumenti rappresentativi di capitale.

Una potenziale azione ordinaria è uno strumento finanziario o altro contratto che possa attribuire al suo possessore il diritto di ottenere azioni ordinarie.

Opzioni put su azioni ordinarie sono contratti che danno al portatore il diritto di vendere azioni ordinarie a un prezzo stabilito per un determinato periodo.

6. Le azioni ordinarie partecipano alla distribuzione dell’utile d’esercizio soltanto dopo le altre categorie di azioni quali le azioni privilegiate. L’entità può avere più di una categoria di azioni ordinarie. Le azioni ordinarie della stessa categoria godono degli stessi diritti a percepire i dividendi.

7. Esempi di potenziali azioni ordinarie sono:

a) 

passività finanziarie o strumenti rappresentativi di capitale, comprese le azioni privilegiate, convertibili in azioni ordinarie;

b) 

opzioni e warrant;

c) 

azioni da emettere al verificarsi di condizioni definite in accordi contrattuali, quali l’acquisizione di un’azienda o di altre attività.

▼M33

8. I termini definiti nello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio sono utilizzati nel presente Principio con il significato specificato nel paragrafo 11 dello IAS 32, se non diversamente indicato. Lo IAS 32 fornisce la definizione di strumento finanziario, attività finanziaria, passività finanziaria e strumento rappresentativo di capitale nonché indicazioni su come applicare tali definizioni. L’IFRS 13 Valutazione del fair value definisce il fair value e stabilisce le disposizioni per l’applicazione di tale definizione.

▼B

VALUTAZIONE

Utile base per azione

9. Un’entità deve calcolare gli importi dell’utile base per azione relativamente all’utile o alla perdita attribuibile a possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo e, se presentato, l’utile o la perdita derivante da attività operative in esercizio attribuibile a quei possessori di strumenti di capitale.

10. L’utile base per azione deve essere calcolato dividendo l’utile o la perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo (il numeratore) per la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione (il denominatore) durante l’esercizio.

11. La finalità dell’informazione sull’utile base per azione è fornire una misura dell’interessenza di ciascuna azione ordinaria dell’entità capogruppo al risultato economico dell’entità per l’esercizio di riferimento.

Utile

12. Al fine del calcolo dell’utile base per azione, gli importi attribuibili a possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo con riferimento a:

a) 

utile o perdita da attività operative in esercizio attribuibile all’entità capogruppo; e

b) 

utile o perdita attribuibile all’entità capogruppo

devono essere gli importi in a) e b) rettificati dagli ammontari dei dividendi privilegiati al netto delle imposte, dalle differenze derivanti dal regolamento di azioni privilegiate, e dagli altri effetti simili di azioni privilegiate classificate come patrimonio netto.

13. Tutte le voci di proventi e di oneri attribuibili ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo che sono rilevate in un esercizio, inclusi le imposte e i dividendi sulle azioni privilegiate classificate come passività, sono incluse nella determinazione dell’utile o della perdita dell’esercizio attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo (cfr. IAS 1 ►M5   ◄ ).

14. L’importo dei dividendi privilegiati al netto delle imposte che viene dedotto dall’utile o dalla perdita corrisponde:

a) 

all’importo di eventuali dividendi privilegiati al netto delle imposte deliberati nell’esercizio per le azioni privilegiate non cumulative; e

b) 

all’ammontare dei dividendi privilegiati al netto delle imposte spettanti per l’esercizio alle azioni privilegiate cumulative sia deliberati che non deliberati. L’ammontare dei dividendi privilegiati dell’esercizio non include i dividendi privilegiati spettanti alle azioni privilegiate cumulative pagati o deliberati nell’esercizio corrente relativamente a esercizi precedenti.

15. Le azioni privilegiate che prevedono un dividendo iniziale ridotto per compensare un’entità per la vendita di azioni privilegiate con uno sconto, o un dividendo superiore al mercato in esercizi successivi per compensare gli investitori per l’acquisto di azioni privilegiate con un sovrapprezzo, a volte sono chiamate azioni privilegiate a tasso crescente. Qualsiasi sconto o sovrapprezzo di emissione su azioni privilegiate a tasso crescente è ammortizzato con imputazione agli utili portati a nuovo utilizzando il metodo dell’interesse effettivo ed è trattato come dividendo privilegiato ai fini del calcolo dell’utile per azione.

16. Le azioni privilegiate possono essere riacquistate in occasione di un’offerta pubblica di un’entità ai relativi possessori. L’eccedenza del fair value (valore equo) del corrispettivo pagato ai possessori di azioni privilegiate rispetto al loro valore contabile rappresenta un utile per i possessori delle azioni privilegiate e una diminuzione degli utili portati a nuovo per l’entità. Questo importo viene dedotto dal calcolo dell’utile o della perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo.

17. Una conversione anticipata delle azioni privilegiate convertibili può essere indotta da un’entità per mezzo di modifiche favorevoli alle originarie condizioni di conversione o del pagamento di un ulteriore corrispettivo. L’eccedenza di fair value (valore equo) delle azioni ordinarie o di altri corrispettivi pagati rispetto al fair value (valore equo) delle azioni ordinarie da emettere secondo le originarie condizioni di conversione è un utile per i possessori di azioni privilegiate ed è dedotto dal calcolo dell’utile o della perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo.

18. Qualsiasi eccedenza del valore contabile delle azioni privilegiate rispetto al fair value (valore equo) del corrispettivo pagato per regolarle è aggiunta al calcolo dell’utile o della perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo.

Azioni

19. Al fine del calcolo dell’utile base per azione, il numero delle azioni ordinarie deve essere la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell’esercizio.

20. Utilizzare la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell’esercizio riflette la possibilità che il valore del capitale azionario sia variato durante l’esercizio a causa del maggior o minor numero di azioni in circolazione in un dato momento. La media ponderata di azioni ordinarie in circolazione nell’esercizio è il numero delle azioni ordinarie in circolazione all’inizio dell’esercizio, rettificato dal numero delle azioni ordinarie riacquistate o emesse durante l’esercizio moltiplicato per un fattore di ponderazione temporale. Il fattore di ponderazione temporale è il numero di giorni in cui le azioni sono state in circolazione in proporzione al numero totale di giorni dell’esercizio; in molti casi è appropriato adottare una approssimazione ragionevole della media ponderata.

21. Normalmente le azioni sono incluse nel calcolo della media ponderata delle azioni dalla data in cui il corrispettivo è esigibile (corrispondente, di solito, alla data della loro emissione), per esempio:

a) 

le azioni ordinarie emesse e regolate in contanti sono incluse quando il corrispettivo è esigibile;

b) 

le azioni ordinarie emesse come reinvestimento volontario di dividendi da azioni ordinarie o privilegiate sono incluse quando i dividendi vengono reinvestiti;

c) 

le azioni ordinarie emesse a seguito della conversione di uno strumento di debito in azioni ordinarie sono incluse dal momento in cui l’interesse cessa di maturare;

d) 

le azioni ordinarie emesse in sostituzione della quota di interesse o di capitale di altri strumenti finanziari sono incluse dal momento in cui l’interesse cessa di maturare;

e) 

le azioni ordinarie emesse per l’estinzione di una passività dell’entità sono incluse dalla data dell’estinzione;

f) 

le azioni ordinarie emesse come corrispettivo per l’acquisizione di un’attività diversa da disponibilità liquide sono incluse dalla data in cui l’acquisizione è rilevata; e

g) 

le azioni ordinarie emesse per la prestazione di servizi all’entità sono incluse man mano che i servizi sono resi.

La determinazione della data a partire dalla quale includere le azioni ordinarie nel calcolo della media ponderata dipende dalle clausole contrattuali e condizioni che regolano la loro emissione. La dovuta considerazione è data alla sostanza dei contratti associati all’emissione.

▼M12

22. Le azioni ordinarie emesse come parte del corrispettivo trasferito in una aggregazione aziendale sono incluse nella media ponderata delle azioni a partire dalla data di acquisizione. Ciò in quanto l’acquirente incorpora nel proprio prospetto di conto economico complessivo gli utili e le perdite dell’acquisita, a partire da tale data.

▼B

23. Le azioni ordinarie che saranno emesse alla conversione di uno strumento obbligatoriamente convertibile sono incluse nel calcolo dell’utile base per azione dalla data in cui il contratto viene sottoscritto.

24. Le azioni potenziali da emettere sono considerate in circolazione e sono incluse nel calcolo dell’utile base per azione soltanto dalla data in cui tutte le condizioni necessarie sono soddisfatte (ossia gli eventi si sono verificati). Le azioni la cui emissione è subordinata solo al passare del tempo non sono azioni potenziali da emettere, perché il passare del tempo è una certezza. Azioni ordinarie in circolazione a restituzione condizionata (ossia soggette a ritiro) non sono considerate in circolazione e sono escluse dal calcolo dell’utile base per azione fino alla data in cui le azioni non sono più soggette a ritiro.

25. [Eliminato]

26. La media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell’esercizio e con riferimento a tutti gli esercizi oggetto di presentazione deve essere rettificata per tener conto dei fatti, diversi dalla conversione di potenziali azioni ordinarie, che hanno cambiato il numero delle azioni ordinarie in circolazione senza un corrispondente cambiamento delle risorse.

27. Possono essere emesse azioni ordinarie, o il numero delle azioni ordinarie in circolazione può essere ridotto senza un corrispondente cambiamento delle risorse. Alcuni esempi sono:

a) 

una capitalizzazione o emissione gratuita (a volte chiamato dividendo pagato in azioni);

b) 

un premio associato ad altra emissione, ad esempio un premio in una emissione di diritti riservata agli azionisti esistenti;

c) 

un frazionamento dell’azione; e

d) 

un raggruppamento di azioni (consolidamento di azioni).

28. In una capitalizzazione o in una emissione gratuita o in un frazionamento di azioni, agli azionisti esistenti sono assegnate azioni ordinarie senza corrispettivo. Perciò, il numero di azioni ordinarie in circolazione aumenta senza incremento di risorse. Il numero delle azioni ordinarie precedentemente in circolazione è rettificato in proporzione alla variazione del numero di azioni ordinarie in circolazione, come se il fatto fosse avvenuto all’inizio del primo esercizio oggetto di presentazione. Per esempio, in una emissione gratuita di due azioni per ciascuna posseduta, il numero di azioni ordinarie in circolazione prima dell’emissione è moltiplicato per un fattore tre per ottenere il nuovo numero totale di azioni ordinarie, o per un fattore due per ottenere il numero aggiuntivo di azioni ordinarie.

29. Un consolidamento di azioni ordinarie generalmente riduce il numero di azioni ordinarie in circolazione senza una corrispondente riduzione di risorse. Tuttavia, quando l’effetto complessivo è un riacquisto di azioni al fair value (valore equo), la riduzione nel numero di azioni ordinarie in circolazione è il risultato di una corrispondente riduzione delle risorse. Un esempio è un consolidamento azionario combinato con un dividendo straordinario. La media ponderata di azioni ordinarie in circolazione nell’esercizio in cui avviene la transazione combinata è rettificata per la riduzione del numero di azioni ordinarie dalla data in cui il dividendo straordinario viene rilevato.

Utile diluito per azione

30. Un’entità deve calcolare gli importi dell’utile diluito per azione relativamente all’utile o alla perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo e, se presentato, l’utile o la perdita derivante da attività operative in esercizio attribuibile a quei possessori.

31. Al fine del calcolo dell’utile diluito per azione, un’entità deve rettificare l’utile o la perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo, nonché la media ponderata delle azioni in circolazione, per tener conto degli effetti di tutte le potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo.

32. La finalità dell’utile diluito per azione è conforme a quella dell’utile base per azione (per fornire una misura dell’interessenza di ciascuna azione ordinaria al risultato economico dell’entità) tenendo conto di tutte le potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo in circolazione nell’esercizio. Conseguentemente:

a) 

l’utile o la perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo è incrementato dall’importo, al netto delle imposte, di dividendi e interessi rilevati nell’esercizio con riferimento alle potenziali azioni ordinarie ed è rettificato da qualsiasi altra variazione di proventi od oneri che potrebbe risultare dalla conversione delle potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo; e

b) 

la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione è incrementata dalla media ponderata delle azioni ordinarie addizionali che sarebbero in circolazione in caso di conversione di tutte le potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo.

Utile

33. Ai fini del calcolo dell’utile diluito per azione, un’entità deve rettificare l’utile o la perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo, calcolato come previsto dal paragrafo 12, dall’effetto al netto delle imposte di:

a) 

qualsiasi dividendo o altro elemento legato alle potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo dedotto nella determinazione dell’utile o della perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo, calcolato come previsto dal paragrafo 12;

b) 

qualsiasi interesse rilevato nell’esercizio relativo alle potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo; e

c) 

qualsiasi altra variazione di proventi o oneri che potrebbero derivare dalla conversione delle potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo.

▼M53

34. Dopo che le potenziali azioni ordinarie sono convertite in azioni ordinarie, gli elementi identificati nel paragrafo 33, lettere a)-c), non sussistono più. Invece, le nuove azioni ordinarie hanno il diritto di partecipare all'utile o alla perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità capogruppo. Quindi, l'utile o la perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità capogruppo calcolato secondo quanto previsto dal paragrafo 12 è rettificato dagli elementi identificati nel paragrafo 33, lettere a)-c), e da qualsiasi imposta correlata. Gli oneri associati alle potenziali azioni ordinarie includono i costi dell'operazione e il disaggio contabilizzati secondo quanto previsto dal criterio dell'interesse effettivo (cfr. IFRS 9).

▼B

35. La conversione di potenziali azioni ordinarie può produrre conseguenti variazioni nei proventi o oneri. Per esempio, la riduzione degli interessi passivi relativi a potenziali azioni ordinarie e il conseguente incremento dell’utile o riduzione della perdita può determinare un incremento del costo relativo a un piano obbligatorio di partecipazione agli utili per i dipendenti. Ai fini del calcolo dell’utile diluito per azione, l’utile o la perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo è rettificato per tener conto di qualsiasi conseguente variazione dei proventi o degli oneri.

Azioni

36. Al fine del calcolo dell’utile diluito per azione, il numero delle azioni ordinarie deve essere la media ponderata delle azioni ordinarie calcolata secondo quanto previsto dai paragrafi 19 e 26, più la media ponderata delle azioni ordinarie che potrebbero essere emesse al momento della conversione in azioni ordinarie di tutte le potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo. Le potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo si devono considerare convertite in azioni ordinarie all’inizio dell’esercizio o, se successiva, alla data di emissione delle potenziali azioni ordinarie.

37. Le potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo devono essere determinate in modo indipendente per ciascun esercizio presentato. Il numero delle potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo incluse alla fine del periodo non è una media ponderata delle potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo incluse nel calcolo di ciascun periodo intermedio.

38. Le potenziali azioni ordinarie sono ponderate in base al periodo in cui sono in circolazione. Le potenziali azioni ordinarie che sono annullate o quelle la cui estinzione è prevista durante il periodo sono incluse nel calcolo dell’utile diluito per azione solo per la parte del periodo nella quale esse sono state in circolazione. Le potenziali azioni ordinarie che sono convertite in azioni ordinarie durante il periodo sono incluse nel calcolo dell’utile diluito per azione dall’inizio del periodo fino alla data di conversione; dalla data di conversione, le risultanti azioni ordinarie sono incluse sia nell’utile base per azione, sia nell’utile diluito.

39. Il numero di azioni ordinarie che potrebbero essere emesse al momento della conversione delle potenziali azioni ordinarie con effetti diluitivi è determinato in base alle condizioni delle potenziali azioni ordinarie. Quando sussiste più di una base di conversione, il calcolo considera il tasso di conversione o il prezzo di esercizio più vantaggioso dal punto di vista del possessore delle potenziali azioni ordinarie.

▼M32

40. Una controllata, una joint venture o una collegata possono emettere nei confronti di parti che non siano la controllante o investitori con il controllo congiunto della partecipata, o con un’influenza notevole su di essa, potenziali azioni ordinarie che siano convertibili in azioni ordinarie della controllata, joint venture o collegata, oppure in azioni ordinarie della controllante o degli investitori con il controllo congiunto della partecipata, o con un’influenza notevole (l’entità che redige il bilancio) su di essa. Se queste potenziali azioni ordinarie della controllata, joint venture o collegata hanno un effetto diluitivo sull’utile base per azione dell’entità che redige il bilancio, esse sono incluse nel calcolo dell’utile diluito per azione.

▼B

Potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo

41. Le potenziali azioni ordinarie devono essere considerate come aventi effetto diluitivo quando, e solo quando, la loro conversione in azioni ordinarie ridurrebbe l’utile per azione o incrementerebbe la perdita per azione derivante dalle attività operative in esercizio.

42. L’entità utilizza l’utile o la perdita derivante dalle attività operative in esercizio attribuibile all’entità capogruppo come il «numero» di controllo per stabilire se le potenziali azioni ordinarie hanno effetto diluitivo o antidiluitivo. L’utile o la perdita derivante dalle attività operative in esercizio attribuibile all’entità capogruppo è rettificato secondo quanto previsto dal paragrafo 12 ed esclude gli elementi relativi alle attività operative cessate.

43. Le potenziali azioni ordinarie hanno effetto antidiluitivo quando la loro conversione in azioni ordinarie incrementerebbe l’utile per azione o diminuirebbe la perdita per azione derivante dalle attività operative in esercizio. Il calcolo dell’utile diluito per azione non presuppone la conversione, il suo esercizio, o altra emissione di potenziali azioni ordinarie che avrebbero un effetto antidiluitivo sull’utile per azione.

44. Nel determinare se le potenziali azioni ordinarie hanno effetto diluitivo o antidiluitivo, ciascuna emissione o serie di potenziali azioni ordinarie è considerata distintamente invece che complessivamente. L’ordine in cui le potenziali azioni ordinarie vengono prese in considerazione può influenzare il fatto che esse abbiano effetto diluitivo. Quindi, per ottimizzare la diluizione dell’utile base per azione, ciascuna emissione o serie di potenziali azioni ordinarie è considerata in sequenza dalla più diluitiva alla meno diluitiva, ossia le potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo con il minor «utile per nuova azione» sono incluse nel calcolo dell’utile diluito per azione prima di quelle con il maggior utile per nuova azione. Opzioni e warrant sono generalmente inclusi per primi perché non influiscono sul numeratore del calcolo.

Opzioni, warrant e loro equivalenti

45. Al fine del calcolo dell’utile diluito per azione, l’entità deve ipotizzare l’esercizio di opzioni e warrant dell’entità con effetto diluitivo. I corrispettivi presunti derivanti da questi strumenti devono essere considerati come se fossero stati ricevuti dall’emissione di azioni ordinarie al prezzo medio di mercato delle azioni ordinarie durante il periodo. La differenza tra il numero di azioni ordinarie emesse e il numero di azioni ordinarie che sarebbero potute essere emesse al prezzo medio di mercato delle azioni ordinarie durante il periodo deve essere trattata come un’emissione di azioni ordinarie a titolo gratuito.

46. Le opzioni e i warrant hanno effetti di diluizione quando determinerebbero l’emissione di azioni ordinarie a un prezzo inferiore a quello medio di mercato delle azioni ordinarie durante il periodo. L’ammontare della diluizione è pari al prezzo medio di mercato delle azioni ordinarie durante il periodo meno il prezzo di emissione. Quindi per calcolare l’utile diluito per azione, le potenziali azioni ordinarie sono trattate come se fossero costituite da entrambi i seguenti contratti:

a) 

un contratto che preveda l’emissione di un determinato numero di azioni ordinarie al loro prezzo medio di mercato del periodo. Si assume che tali azioni ordinarie siano emesse a un prezzo congruo e che non abbiano né un effetto diluitivo né antidiluitivo. Esse non sono considerate nel calcolo dell’utile diluito per azione;

b) 

un contratto che preveda l’emissione delle restanti azioni ordinarie a titolo gratuito. Tali azioni ordinarie non danno luogo a corrispettivi e non hanno effetto sull’utile o sulla perdita attribuibile alle azioni ordinarie in circolazione. Perciò tali azioni hanno un effetto diluitivo e, nel calcolo dell’utile diluito per azione, sono aggiunte al numero di azioni ordinarie in circolazione.

47. Le opzioni e i warrant hanno un effetto di diluizione solo quando il prezzo medio di mercato delle azioni ordinarie nel periodo eccede il prezzo di esercizio delle opzioni o warrant (ossia sono «in the money»). L’utile per azione precedentemente presentato non è rettificato retroattivamente per riflettere le modifiche nei prezzi delle azioni ordinarie.

▼M33

47A. Per quanto concerne le opzioni su azioni e altri accordi di pagamento basato su azioni ai quali si applica l’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, il prezzo di emissione cui si fa riferimento nel paragrafo 46 e il prezzo di esercizio indicato nel paragrafo 47 devono includere il fair value (valutato in conformità all’IFRS 2) di qualsiasi bene o servizio da fornire alla entità in futuro in base ad accordi di opzioni su azioni o ad altri accordi di pagamento basato su azioni.

▼B

48. Le opzioni su azioni offerte ai dipendenti a condizioni fisse o determinabili e le azioni ordinarie non assegnate sono trattate come opzioni nel calcolo dell’utile diluito per azione, anche se possono essere subordinate all’assegnazione. Sono trattate come in circolazione alla data dell’assegnazione. Le opzioni su azioni offerte ai dipendenti in base alla loro performance sono trattate come potenziali azioni da emettere poiché la loro emissione è subordinata al soddisfacimento di determinate condizioni oltre al passare del tempo.

Strumenti convertibili

49. L’effetto di diluizione degli strumenti convertibili deve essere riflesso nell’utile diluito per azione secondo quanto previsto dai paragrafi 33 e 36.

50. Le azioni privilegiate convertibili hanno effetti antidiluitivi ogni qual volta l’importo del dividendo di tali azioni dichiarato o complessivo per tutto l’esercizio corrente per azione ordinaria ottenibile dalla conversione supera l’utile base per azione. Similmente, il debito convertibile ha effetti antidiluitivi ogni qualvolta il suo interesse (al netto delle imposte e altre variazioni nei proventi o oneri) per azione ordinaria ottenibile dalla conversione supera l’utile base per azione.

51. Il rimborso o l’indotta conversione di azioni privilegiate convertibili può influenzare soltanto una parte delle azioni privilegiate convertibili precedentemente in circolazione. In tali casi, qualsiasi eccedenza del corrispettivo di cui al paragrafo 17 è attribuita a quelle azioni che sono rimborsate o convertite al fine di determinare se le rimanenti azioni privilegiate in circolazione abbiano effetto diluitivo. Le azioni rimborsate o convertite sono considerate distintamente da quelle azioni che non sono rimborsate o convertite.

Azioni a emissione condizionata

52. Come nel calcolo dell’utile base per azione, le azioni ordinarie a emissione condizionata sono considerate in circolazione e incluse nel calcolo dell’utile diluito per azione se le condizioni sono soddisfatte (ossia gli eventi si sono verificati). Le azioni a emissione condizionata sono incluse dall’inizio dell’esercizio (o dalla data dell’accordo di emissione condizionata, se successiva). Se le condizioni non sono soddisfatte, il numero delle azioni a emissione condizionata incluso nel calcolo dell’utile diluito per azione è basato sul numero di azioni che sarebbero da emettere se la chiusura dell’esercizio coincidesse con il termine del periodo di esercitabilità. Se, allo scadere del periodo di esercitabilità, le condizioni non sono soddisfatte, non è consentita una rideterminazione dei valori.

53. Se il conseguimento o il mantenimento di un determinato importo di utile per un periodo è la condizione per la emissione condizionata e se tale importo è stato raggiunto alla chiusura dell’esercizio, ma deve essere mantenuto oltre la chiusura dell’esercizio per un ulteriore periodo, allora le azioni ordinarie aggiuntive vengono considerate in circolazione se l’effetto è di diluizione quando si effettua il calcolo dell’utile diluito per azione. In tal caso, il calcolo dell’utile diluito per azione si basa sul numero di azioni ordinarie che sarebbe emesso se l’importo dell’utile alla chiusura dell’esercizio fosse l’importo dell’utile alla fine del periodo di esercitabilità. Poiché l’utile può cambiare in un esercizio futuro, il calcolo dell’utile base per azione non include tali azioni ordinarie a emissione condizionata fino alla fine del periodo di esercitabilità, perché non sono state soddisfatte tutte le condizioni necessarie.

54. Il numero di azioni ordinarie a emissione condizionata può dipendere dal prezzo di mercato futuro delle azioni ordinarie. In tal caso, se l’effetto è di diluizione il calcolo dell’utile diluito per azione si basa sul numero di azioni ordinarie che sarebbe emesso se il prezzo di mercato alla chiusura dell’esercizio fosse il prezzo di mercato alla fine del periodo di esercitabilità. Se la condizione si basa su una media di prezzi di mercato per un periodo di tempo che si estende oltre la fine dell’esercizio, si utilizza la media per il periodo di tempo che è trascorso. Poiché il prezzo di mercato può variare in un esercizio futuro, il calcolo dell’utile base per azione non include le azioni ordinarie a emissione condizionata fino alla fine del periodo di esercitabilità, perché non sono state soddisfatte tutte le condizioni necessarie.

55. Il numero di azioni ordinarie a emissione condizionata può dipendere dall’utile futuro e dai prezzi futuri delle azioni ordinarie. In tali casi, il numero di azioni ordinarie incluse nel calcolo dell’utile diluito per azione si basa su entrambe le condizioni (ossia l’utile conseguito e il prezzo di mercato corrente al termine dell’esercizio). Le azioni ordinarie a emissione condizionata non sono incluse nel calcolo dell’utile diluito per azione, salvo che entrambe le condizioni siano soddisfatte.

56. In altri casi, il numero di azioni ordinarie a emissione condizionata dipende da una condizione diversa dall’utile o dal prezzo di mercato (per esempio, l’apertura di un numero specifico di negozi al dettaglio). In tali casi, presumendo che lo stato attuale della condizione rimanga invariato fino alla fine del periodo di esercitabilità, le azioni ordinarie a emissione condizionata sono incluse nel calcolo dell’utile diluito per azione in base allo stato alla chiusura dell’esercizio.

57. Le potenziali azioni ordinarie a emissione condizionata (diverse da quelle coperte da un accordo di emissione condizionata, quale gli strumenti convertibili a emissione condizionata) sono incluse nel calcolo dell’utile diluito per azione, come segue:

a) 

l’entità determina se può presumersi che le potenziali azioni ordinarie siano emesse sulla base delle condizioni specificate per la loro emissione secondo le disposizioni per le azioni ordinarie condizionate di cui ai paragrafi da 52 a 56; e

b) 

se quelle potenziali azioni ordinarie devono essere riflesse nell’utile diluito per azione, un’entità determina il loro impatto sul calcolo dell’utile diluito per azione seguendo le disposizioni per opzioni e warrant dei paragrafi da 45 a 48, le disposizioni per strumenti convertibili dei paragrafi da 49 a 51, le disposizioni per contratti che possono essere regolati in azioni ordinarie o disponibilità liquide dei paragrafi da 58 a 61, o altre disposizioni, a seconda del caso.

Tuttavia, l’esercizio o la conversione non sono assunti al fine del calcolo dell’utile diluito per azione, salvo che si assuma l’esercizio o la conversione di potenziali azioni ordinarie simili in circolazione la cui emissione non è condizionata.

Contratti che possono essere regolati in azioni ordinarie o in disponibilità liquide

58. Quando un’entità ha emesso un contratto che può essere regolato in azioni ordinarie o disponibilità liquide ad opzione dell’entità, l’entità deve presumere che il contratto sarà regolato in azioni ordinarie, e le potenziali azioni ordinarie che ne deriveranno devono essere incluse nell’utile diluito per azione se l’effetto è di diluizione.

59. Quando un tale contratto viene presentato a fini contabili come un’attività o una passività ovvero incorpori un componente di capitale e di passività, l’entità deve rettificare il numeratore per eventuali variazioni dell’utile o della perdita che risulterebbero durante il periodo se il contratto fosse stato classificato interamente come uno strumento rappresentativo di capitale. La rettifica è simile alle rettifiche richieste nel paragrafo 33.

60. Per contratti che possono essere regolati, a scelta del possessore, in azioni ordinarie o disponibilità liquide, l’opzione che presenta maggiore effetto di diluizione tra regolamento in disponibilità liquide e in azioni deve essere utilizzata nel calcolo dell’utile diluito per azione.

61. Un esempio di un contratto che può essere regolato in azioni ordinarie o disponibilità liquide è uno strumento di debito che, giunto a scadenza, dà all’entità il diritto senza limitazioni di regolare l’importo relativo alla componente di capitale in disponibilità liquide o in azioni ordinarie proprie. Un altro esempio è un’opzione put emessa che dia al possessore la scelta di regolare in azioni ordinarie o disponibilità liquide.

Opzioni acquistate

62. I contratti quali le opzioni put e call acquistate (ossia le opzioni possedute dall’entità sulle proprie azioni ordinarie) non sono inclusi nel calcolo dell’utile diluito per azione perché includerli avrebbe un effetto di antidiluizione. L’opzione put sarebbe esercitata soltanto se il prezzo di esercizio fosse più alto del prezzo di mercato e l’opzione call sarebbe esercitata soltanto se il prezzo di esercizio fosse inferiore a quello di mercato.

Opzioni put emesse

63. I contratti che richiedono che l’entità riacquisti le proprie azioni, quali opzioni put emesse e contratti di acquisto a termine, si riflettono nel calcolo dell’utile diluito per azione se l’effetto è di diluizione. Se questi contratti sono «in the money» durante il periodo (ossia il prezzo di esercizio o di regolamento è al di sopra del prezzo medio di mercato per quel periodo), il potenziale effetto di diluizione sull’utile per azione deve essere calcolato come segue:

a) 

si deve assumere che all’inizio dell’esercizio saranno emesse un numero di azioni ordinarie sufficienti (al prezzo medio di mercato durante il periodo) per ottenere le risorse per adempiere al contratto;

b) 

si deve assumere che le risorse derivanti dall’emissione siano utilizzate per adempiere al contratto (ossia per riacquistare le azioni ordinarie); e

c) 

le azioni ordinarie incrementative (la differenza tra il numero di azioni ordinarie che si assume emesse e il numero di azioni ordinarie ricevute dal regolamento del contratto) devono essere incluse nel calcolo dell’utile diluito per azione.

RETTIFICHE RETROATTIVE

64. Se il numero delle azioni ordinarie o potenziali azioni ordinarie in circolazione aumenta in seguito alla capitalizzazione, emissione gratuita di azioni o frazionamento azionario oppure diminuisce in seguito al raggruppamento di azioni, il calcolo dell’utile base e diluito per azione deve essere rettificato con effetto retroattivo per tutti gli esercizi presentati. Se questi cambiamenti avvengono dopo la data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ ma prima della sua approvazione, i calcoli per azione relativi all’esercizio appena terminato e agli esercizi precedenti presentati devono basarsi sul nuovo numero di azioni. Il fatto che i calcoli per azione riflettano tali variazioni del numero di azioni deve essere indicato. Inoltre, l’utile di base e diluito per azione per tutti gli esercizi presentati deve essere modificato per riflettere gli effetti di errori e di rettifiche conseguenti a cambiamenti di principi contabili, contabilizzati retroattivamente.

65. L’entità non ridetermina l’utile diluito per azione relativamente a qualsiasi esercizio precedente presentato per variazioni nelle ipotesi utilizzate nel calcolo dell’utile per azione o per la conversione di potenziali azioni ordinarie in azioni ordinarie.

ESPOSIZIONE NEL BILANCIO

66. L’entità deve esporre nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ l’utile base e diluito per azione relativamente all’utile o alla perdita derivante da attività operative in esercizio attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo e all’utile o alla perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo per il periodo per ciascuna classe di azioni ordinarie che ha un diritto diverso di partecipazione all’utile nell’esercizio. L’entità deve esporre l’utile base e diluito per azione con uguale rilievo per tutti gli esercizi presentati.

67. L’utile per azione si espone per ciascun periodo per cui si presenta il ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ . Se l’utile diluito per azione viene esposto per almeno un periodo, deve essere esposto per tutti i periodi presentati, anche se è uguale all’utile base per azione. Se l’utile base e diluito per azione sono uguali, la doppia esposizione può essere effettuata su una riga del ►M5  prospetto di conto economico complessivo. ◄

▼M31

67A. Se un'entità presenta le voci dell'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto come descritto nel paragrafo 10A dello IAS 1 (modificato nel 2011), essa presenta l'utile di base e diluito per azione, come richiesto nei paragrafi 66 e 67, in tale prospetto distinto.

▼B

68. L’entità che espone un’attività operativa cessata deve indicare l’importo dell’utile base e diluito per azione relativamente all’attività operativa cessata nel prospetto di conto economico complessivo o nelle note.

▼M31

68A. Se un'entità presenta le voci dell'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto come descritto nel paragrafo 10A dello IAS 1 (modificato nel 2011), essa presenta l'utile di base e diluito per azione relativo alle attività operative cessate, come richiesto dal paragrafo 68, in tale prospetto distinto o nelle note.

▼B

69. L’entità deve esporre l’utile base e diluito per azione anche se i valori sono negativi (ossia una perdita per azione).

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

70. L’entità deve indicare quanto segue:

a) 

i valori utilizzati come numeratori nel calcolo dell’utile base e diluito per azione e una riconciliazione di quei valori con l’utile o la perdita attribuibile all’entità capogruppo. La riconciliazione deve includere l’effetto individuale di ciascuna classe di strumenti che influisce sull’utile per azione;

b) 

la media ponderata delle azioni ordinarie utilizzata al denominatore nel calcolo dell’utile base e diluito per azione e una riconciliazione di questi denominatori tra loro. La riconciliazione deve includere l’effetto individuale di ciascuna classe di strumenti che influisce sull’utile per azione;

c) 

gli strumenti (incluse le azioni ad emissione condizionata) che potrebbero potenzialmente diluire l’utile base per azione in futuro, ma che non furono inclusi nel calcolo dell’utile diluito per azione perché hanno effetti antidiluitivi per il(i) periodo(i) presentato(i);

d) 

una descrizione delle operazioni riguardanti le azioni ordinarie o le potenziali azioni ordinarie, diverse da quelle contabilizzate secondo quanto previsto dal paragrafo 64, che si verificano dopo la data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ e che avrebbero cambiato significativamente il numero delle azioni ordinarie o delle potenziali azioni ordinarie in circolazione a fine esercizio, qualora quelle operazioni si fossero verificate prima della fine dell’esercizio.

71. Esempi di operazioni di cui al paragrafo 70, lettera d), includono:

a) 

un’emissione di azioni per contanti;

b) 

un’emissione di azioni quando il corrispettivo è utilizzato per rimborsare debiti o azioni privilegiate in circolazione alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ ;

c) 

il rimborso di azioni ordinarie in circolazione;

d) 

la conversione o l’esercizio di potenziali azioni ordinarie in circolazione alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ , in azioni ordinarie;

e) 

un’emissione di opzioni, warrant o strumenti convertibili; e

f) 

il verificarsi di condizioni che potrebbero comportare l’emissione di azioni a emissione condizionata.

I valori dell’utile per azione non vengono rettificati a causa delle operazioni intervenute dopo la data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ perché tali operazioni non modificano il capitale utilizzato per produrre l’utile o la perdita d’esercizio.

72. Gli strumenti finanziari e gli altri contratti che danno origine a potenziali azioni ordinarie possono avere clausole e condizioni che influenzano la determinazione dell’utile base e diluito per azione. Queste clausole e condizioni possono determinare se eventuali potenziali azioni ordinarie hanno, o non hanno, effetti di diluizione e, qualora l’avessero, l’effetto sulla media ponderata delle azioni in circolazione ed eventuali conseguenti rettifiche all’utile o alla perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale. L’indicazione delle clausole e condizioni di tali strumenti finanziari e altri contratti viene incoraggiata, se non diversamente richiesto (cfr. IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative).

73. Se l’entità indica, in aggiunta all’utile di base e diluito per azione, valori per azione utilizzando un componente del ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ diverso da quello richiesto dal presente Principio, tali valori devono essere calcolati utilizzando la media ponderata delle azioni ordinarie determinata secondo quanto stabilito dal presente Principio. L’importo base e diluito per azione relativi a tale componente devono essere indicati con uguale rilievo e presentati nelle note. L’entità deve indicare la base su cui il(i) numeratore(i) è (sono) determinato(i), ivi incluso se i valori per azione sono al netto o al lordo delle imposte. Se è utilizzato un componente del ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ non esposto come un elemento distinto nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ , una riconciliazione deve essere fornita tra il componente utilizzato e l’elemento distinto che è esposto nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ .

▼M31

73A. Il paragrafo 73 si applica anche a un'entità che indica, in aggiunta all'utile di base e diluito per azione, valori per azione utilizzando una voce dell'utile (perdita) d'esercizio diversa da quella richiesta dal presente Principi.

▼B

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

74. L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

▼M5

74A. Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre, ha aggiunto i paragrafi 4A, 67A, 68A e 73A. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

▼M32

74B. L’IFRS 10 e l’IFRS 11 Accordi per un controllo congiunto, pubblicato a maggio 2011, hanno modificato i paragrafi 4, 40 e A11. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 10 e l’IFRS 11.

▼M33

74C. L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 8, 47A e A2. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

▼M31

74D.  Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato i paragrafi 4A, 67A, 68A e 73A. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011.

▼M53

74E. L'IFRS 9 Strumenti finanziari, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 34. L'entità deve applicare la modifica quando applica l'IFRS 9.

▼B

RITIRO DI ALTRI PRONUNCIAMENTI

75. Il presente Principio sostituisce lo IAS 33 Utile per azione (pubblicato nel 1997).

76. Il presente Principio sostituisce l’Interpretazione SIC-24 Utile per azione — Strumenti finanziari e altri contratti che possono essere convertiti in azioni.




Appendice A

GUIDA OPERATIVA

Questa appendice costituisce parte integrante del Principio.

UTILE O PERDITA ATTRIBUIBILE ALL’ENTITÀ CAPOGRUPPO

A1 Al fine del calcolo dell’utile per azione basato sul bilancio consolidato, l’utile o la perdita attribuibile all’entità capogruppo fa riferimento all’utile o la perdita dell’entità consolidata dopo la rettifica per le interessenze di minoranza.

EMISSIONI DI DIRITTI

A2 L’emissione di azioni ordinarie al momento dell’esercizio o della conversione di potenziali azioni ordinarie di solito non dà origine al pagamento di un bonus. Ciò è spiegato dal fatto che le potenziali azioni ordinarie sono solitamente emesse al fair value, determinando un cambiamento proporzionale nelle risorse disponibili per l’entità. In una emissione di diritti, tuttavia, il prezzo di esercizio è spesso inferiore al fair value delle azioni. ◄ Quindi, come indicato nel paragrafo 27, lettera b), tale emissione di diritti include un premio. Se un’emissione di diritti viene offerta a tutti gli azionisti esistenti, il numero di azioni ordinarie da utilizzarsi nel calcolare l’utile base e diluito per azione per tutti i periodi prima dell’emissione dei diritti è il numero di azioni ordinarie in circolazione prima dell’emissione, moltiplicato per il seguente fattore:

Fair value (valore equo) per azione immediatamente prima dell’esercizio dei diritti

Fair value (valore equo) teorico per azione dopo l’esercizio dei diritti

▼M33

Il fair value teorico per azione dopo l’esercizio dei diritti è calcolato sommando il fair value complessivo delle azioni immediatamente prima dell’esercizio dei diritti al corrispettivo derivante dall’esercizio dei diritti e dividendo la somma per il numero di azioni in circolazione dopo l’esercizio dei diritti. Quando i diritti sono da negoziarsi sui mercati regolamentati separatamente dalle azioni prima della data di esercizio, il fair value è valutato alla chiusura dell’ultimo giorno in cui le azioni sono negoziate insieme ai diritti.

▼B

«NUMERO» DI CONTROLLO

A3 Per illustrare la nozione dell’applicazione del «numero» di controllo descritta nei paragrafi 42 e 43, si ipotizzi che un’entità abbia un utile da attività operative in esercizio attribuibile all’entità capogruppo per CU 4 800 , ( *6 ) una perdita da attività operative cessate attribuibile all’entità capogruppo pari a (CU 7 200 ), una perdita attribuibile all’entità capogruppo pari a (CU 2 400 ), e 2 000 azioni ordinarie e 400 potenziali azioni ordinarie in circolazione. L’utile base per azione dell’entità è pari a CU 2,40 per le attività operative in esercizio, (CU 3,60 ) per le attività operative cessate e (CU 1,20 ) per la perdita. Le 400 potenziali azioni ordinarie sono incluse nel calcolo dell’utile diluito per azione perché l’utile per azione che ne risulta pari a CU 2,00 per le attività operative in esercizio ha effetto diluitivo, assumendo che nessun impatto sull’utile o sulla perdita derivi da quelle 400 potenziali azioni ordinarie. Poiché l’utile da attività operative in esercizio attribuibile all’entità capogruppo corrisponde al «numero» di controllo, l’entità include anche quelle 400 potenziali azioni ordinarie nel calcolo di altri valori di utile per azione, anche se i valori dell’utile per azione che ne risultano hanno effetti antidiluitivi in confronto ai loro valori di utile base per azione, ossia la perdita per azione è inferiore a [(CU 3,00 ) per azione per la perdita da attività operative cessate e a (CU 1,00 ) per azione per la perdita d’esercizio].

PREZZO MEDIO DI MERCATO DELLE AZIONI ORDINARIE

A4 Al fine di calcolare l’utile diluito per azione, il prezzo medio di mercato delle azioni ordinarie che si ipotizza di emettere è calcolato sulla base del prezzo medio di mercato delle azioni ordinarie nel periodo. Teoricamente, ogni operazione sul mercato relativa alle azioni ordinarie di un’entità potrebbe essere inclusa nella determinazione del prezzo medio di mercato. Per praticità, tuttavia, una semplice media aritmetica dei prezzi settimanali o mensili è solitamente adeguata.

A5 In genere, i prezzi di chiusura del mercato sono adeguati per calcolare il prezzo medio di mercato. Quando i prezzi fluttuano molto, tuttavia, una media dei prezzi alti e bassi solitamente produce un prezzo più rappresentativo. Il metodo utilizzato per calcolare il prezzo medio di mercato è utilizzato uniformemente a meno che non sia più rappresentativo a seguito del cambiamento delle condizioni. Per esempio un’entità che utilizza i prezzi di chiusura del mercato per calcolare il prezzo medio di mercato in anni di prezzi relativamente stabili potrebbe adottare una media di prezzi alti e bassi se i prezzi iniziano a fluttuare considerevolmente e i prezzi di chiusura del mercato non rappresentano più un prezzo medio rappresentativo.

OPZIONI, WARRANT E LORO EQUIVALENTI

A6 Le opzioni o warrant di acquisto di strumenti convertibili si presume siano esercitati per acquistare strumenti convertibili ogniqualvolta i prezzi medi dello strumento convertibile e delle azioni ordinarie ottenibili dalla conversione siano al di sopra del prezzo di esercizio delle opzioni o warrant. Tuttavia, l’esercizio non viene presunto a meno che non sia a sua volta assunta la conversione di strumenti convertibili similari in circolazione, qualora esistano.

A7 Le opzioni o warrant possono permettere o richiedere l’offerta di un titolo di debito o di altro strumento dell’entità (o della sua capogruppo o controllata) per il pagamento di tutto o una parte del prezzo di esercizio. Nel calcolo dell’utile diluito per azione, quelle opzioni o warrant hanno un effetto di diluizione se a) il prezzo medio di mercato delle relative azioni ordinarie del periodo eccede il prezzo di esercizio o b) il prezzo di vendita dello strumento da offrire è al di sotto di quello a cui lo strumento può essere offerto con un contratto di opzione o warrant e lo sconto risultante determina un prezzo di esercizio effettivo al di sotto del prezzo di mercato delle azioni ordinarie ottenibili con l’esercizio. Nel calcolo dell’utile diluito per azione, quelle opzioni o warrant si presume siano esercitati e il debito o altri strumenti si presume siano offerti. Se l’offerta di disponibilità liquide è più vantaggiosa per il possessore dell’opzione o del warrant e il contratto permette di offrire disponibilità liquide, si presume l’offerta di disponibilità liquide. L’interesse (al netto delle imposte) su eventuali debiti assunti da offrire si somma come una rettifica incrementativa del numeratore.

A8 Un trattamento simile viene riservato alle azioni privilegiate che hanno caratteristiche simili o ad altri strumenti che hanno opzioni di conversione che permettono all’investitore di pagare in disponibilità liquide in cambio di un tasso di conversione più favorevole.

A9 Le condizioni sottostanti di certe opzioni o warrant possono richiedere che il corrispettivo ricevuto dall’esercizio di tali strumenti sia utilizzato per estinguere il debito o altri strumenti dell’entità (o della sua controllante o controllata). Nel calcolo dell’utile diluito per azione, quelle opzioni o warrant si presume che vengano esercitati e che il corrispettivo venga utilizzato per l’acquisto del titolo di debito al suo prezzo medio di mercato, piuttosto che per l’acquisto di azioni ordinarie. Tuttavia, l’eccedenza del corrispettivo ricevuto dall’ipotizzato esercizio rispetto all’importo utilizzato per l’ipotizzato acquisto del titolo di debito è considerata (ossia si presume utilizzata per riacquistare azioni ordinarie) nel calcolo dell’utile diluito per azione. L’interesse (al netto delle imposte) su eventuali debiti assunti da acquistare si somma come una rettifica incrementativa del numeratore.

OPZIONI PUT EMESSE

A10 Per illustrare l’applicazione del paragrafo 63, si ipotizzi che un’entità abbia 120 opzioni put emesse in circolazione sulle proprie azioni ordinarie con un prezzo di esercizio di CU 35. Il prezzo medio di mercato delle sue azioni ordinarie per il periodo è di CU 28. Nel calcolare l’utile diluito per azione, si ipotizzi che l’entità abbia emesso 150 azioni a CU 28 per azione all’inizio del periodo per soddisfare il suo obbligo di vendita di CU 4 200 . La differenza tra le 150 azioni ordinarie emesse e le 120 azioni ordinarie ricevute per avere soddisfatto le opzioni put (30 nuove azioni ordinarie) è aggiunta al denominatore nel calcolo dell’utile diluito per azione.

STRUMENTI DI CONTROLLATE, JOINT VENTURE O COLLEGATE

▼M32

A11 Le potenziali azioni ordinarie di una controllata, joint venture o collegata convertibili in azioni ordinarie della controllata, joint venture o collegata, oppure in azioni ordinarie della controllante, o degli investitori con il controllo congiunto della partecipata, o con un’influenza notevole (l’entità che redige il bilancio) su di essa, sono incluse nel calcolo dell’utile diluito per azione come segue:

▼B

a) 

gli strumenti emessi dalla controllata, joint venture o collegata che permettono ai loro possessori di ottenere azioni ordinarie della controllata, joint venture o collegata sono inclusi nei dati utilizzati nel calcolo dell’utile diluito per azione della controllata, joint venture o collegata. Tale utile per azione è a sua volta incluso nel calcolo dell’utile per azione dell’entità che redige il bilancio sulla base del possesso degli strumenti della controllata, joint venture o collegata da parte dell’entità che redige il bilancio.

b) 

gli strumenti di una controllata, joint venture o collegata convertibili in azioni ordinarie dell’entità che redige il bilancio sono considerati tra le potenziali azioni ordinarie dell’entità che redige il bilancio ai fini del calcolo dell’utile diluito per azione. Analogamente, opzioni o warrant emessi da una controllata, joint venture o collegata per l’acquisto di azioni ordinarie dell’entità che redige il bilancio sono considerati tra le potenziali azioni ordinarie dell’entità che redige il bilancio nel calcolo dell’utile diluito consolidato per azione.

A12 Al fine di determinare l’effetto dell’utile per azione di strumenti emessi dall’entità che redige il bilancio che sono convertibili in azioni ordinarie di una controllata, joint venture o collegata, si ipotizza che gli strumenti siano convertiti e il numeratore (utile o perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo) rettificato come previsto dal paragrafo 33. In aggiunta a tali rettifiche, il numeratore è rettificato per eventuali variazioni nell’utile o nella perdita registrato dall’entità che redige il bilancio (come un dividendo o quota di pertinenza dell’utile rilevata con il metodo del patrimonio netto) che sono attribuibili all’aumento nel numero di azioni ordinarie della controllata, joint venture o collegata in circolazione derivante dalla conversione ipotizzata. Il denominatore del calcolo dell’utile diluito per azione non è interessato perché il numero di azioni ordinarie dell’entità che redige il bilancio in circolazione non cambierebbe per la conversione ipotizzata.

STRUMENTI PARTECIPATIVI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE E DUE CATEGORIE DI AZIONI ORDINARIE

A13 Il capitale di alcune entità include:

a) 

strumenti che partecipano al dividendo con le azioni ordinarie secondo una formula predeterminata (per esempio due per uno) con, a volte, un limite massimo di partecipazione (per esempio, fino a, ma non oltre un determinato importo per azione);

b) 

una categoria di azioni ordinarie con un tasso di partecipazione al dividendo differente da quello di un’altra categoria di azioni ordinarie tuttavia senza diritti privilegiati o senior.

A14 Al fine di calcolare l’utile diluito per azione, la conversione è ipotizzata per quegli strumenti descritti nel paragrafo A13 che sono convertibili in azioni ordinarie se l’effetto è di diluizione. Per quegli strumenti che non sono convertibili in una categoria di azioni ordinarie, l’utile o la perdita d’esercizio è attribuito alle diverse categorie di azioni e agli strumenti partecipativi rappresentativi di capitale secondo quanto previsto dai loro diritti ai dividendi o altri diritti di partecipare agli utili non distribuiti. Ai fini del calcolo dell’utile base e dell’utile diluito per azione:

a) 

l’utile o la perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo è rettificato (un utile ridotto e una perdita incrementata) dall’importo dei dividendi dichiarati nel periodo per ogni categoria di azioni e dall’importo contrattuale dei dividendi (o interesse in strumenti obbligazionari partecipativi) che devono essere pagati per il periodo (per esempio, dividendi cumulativi pregressi).

b) 

l’utile o la perdita residuo è attribuito alle azioni ordinarie e strumenti partecipativi rappresentativi di capitale nella misura partecipativa di ciascun strumento all’utile come se tutto l’utile o la perdita per il periodo fosse stato distribuito. L’utile o perdita totale attribuito a ciascuna categoria di strumento rappresentativo di capitale è determinato sommando l’importo attribuito ai dividendi all’importo attribuito in base al rapporto partecipativo per una partecipazione discrezionale.

c) 

l’importo totale di utile o perdita attribuito a ciascuna categoria di strumento rappresentativo di capitale è diviso per il numero di strumenti in circolazione a cui gli utili sono attribuiti per determinare l’utile per azione dello strumento.

Per il calcolo dell’utile diluito per azione, tutte le potenziali azioni ordinarie che si ipotizza di emettere sono incluse nelle azioni ordinarie in circolazione.

AZIONI LIBERATE PARZIALMENTE

A15 Ove le azioni ordinarie sono emesse, ma non interamente liberate, nel calcolo dell’utile base per azione sono trattate come una frazione di un’azione ordinaria nella misura in cui hanno diritto a partecipare al dividendo dell’esercizio spettante a un’azione ordinaria interamente liberata.

A16 Nella misura in cui quelle azioni parzialmente liberate non hanno diritto a partecipare al dividendo dell’esercizio, sono trattate come equivalenti di warrant o opzioni nel calcolo dell’utile diluito per azione. Si presume che il saldo non pagato rappresenti il corrispettivo utilizzato per l’acquisto delle azioni ordinarie. Il numero di azioni incluse nell’utile diluito per azione è la differenza tra il numero di azioni sottoscritte e il numero di azioni che si ipotizza di acquistare.




PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 34

Bilanci intermedi

FINALITÀ

La finalità del presente Principio è quella di definire il contenuto minimo di un bilancio intermedio e i principi di rilevazione e valutazione in un bilancio completo o sintetico relativo a un periodo intermedio. Informazioni contabili intermedie tempestive e attendibili migliorano la capacità di investitori, creditori e altri utilizzatori di comprendere la capacità dell’entità di generare utili e flussi finanziari e la sua situazione finanziaria e di liquidità.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Principio non si occupa di quale entità debba pubblicare un bilancio intermedio, con quale periodicità, o entro quale termine dopo la chiusura del periodo intermedio. In ogni caso, il legislatore, gli organi di controllo, le borse valori e gli ordini professionali spesso richiedono alle entità i cui titoli di debito o titoli partecipativi sono negoziati sui mercati finanziari di pubblicare bilanci intermedi. Il presente Principio si applica se l’entità deve o decide di fornire ai terzi un bilancio intermedio in conformità agli International Financial Reporting Standards. L’International Accounting Standards Committee ( *7 ) incoraggia le entità quotate a redigere bilanci intermedi conformi ai principi di rilevazione, di valutazione e di informativa stabiliti nel presente Principio. In particolar modo, si incoraggiano le entità quotate:

a) 

a fornire un bilancio intermedio almeno al termine della prima metà dell’esercizio; e

b) 

a rendere disponibile il bilancio intermedio non oltre 60 giorni dal termine del periodo intermedio di riferimento.

2. Ogni bilancio, annuale o intermedio, deve essere considerato a sé stante ai fini della conformità agli International Financial Reporting Standards. Il fatto che un’entità non abbia predisposto alcun bilancio intermedio in un particolare periodo amministrativo o abbia predisposto un bilancio intermedio non conforme al presente Principio non impedisce che il bilancio annuale dell’entità possa comunque essere conforme agli International Financial Reporting Standards.

3. Se il bilancio intermedio di un’entità viene descritto come conforme agli International Financial Reporting Standards, esso deve conformarsi a tutte le disposizioni del presente Principio. Il paragrafo 19 richiede che di questo aspetto sia fornita esplicita informativa.

DEFINIZIONI

4. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Il periodo intermedio è un periodo contabile di durata inferiore all’intero esercizio.

▼M5

Il bilancio intermedio è un documento contabile contenente un’informativa completa di bilancio (come descritta nello IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)) o un’informativa di bilancio sintetica (come indicata nel presente Principio) riferita a un periodo intermedio.

▼B

CONTENUTO DI UN BILANCIO INTERMEDIO

▼M49

5. Lo IAS 1 definisce un'informativa di bilancio completa quella che include le seguenti componenti:

▼M36

(a) 

un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell’esercizio;

(b) 

un prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo dell’esercizio;

(c) 

un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell’esercizio;

(d) 

un rendiconto finanziario dell’esercizio;

▼M49

(e) 

le note, che contengano i principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative;

▼M36

(ea) 

le informazioni comparative rispetto all’esercizio precedente, come specificato nei paragrafi 38 e 38A dello IAS 1; e

(f) 

un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio dell’esercizio precedente quando un’entità applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, o quando riclassifica le voci nel proprio bilancio in conformità ai paragrafi 40A–40D dello IAS 1.

Un’entità può utilizzare per i prospetti titoli diversi da quelli usati nel presente Principio. Per esempio, un'entità può utilizzare il titolo «prospetto di conto economico complessivo» piuttosto che «prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo».

▼B

6. Per la tempestività dell’informazione, per i costi connessi alla stessa e per evitare di ripetere informazioni già riportate, all’entità può essere richiesto o essa può decidere volontariamente di fornire un’informativa intermedia più limitata di quella fornita nel bilancio annuale. Il presente Principio definisce che il contenuto minimo del bilancio intermedio deve includere prospetti sintetici e note esplicative specifiche. Il bilancio intermedio è finalizzato a fornire un aggiornamento rispetto all’ultimo bilancio annuale completo. Di conseguenza, essa si deve concentrare sulle nuove attività, fatti e circostanze e non deve ripetere informazioni già fornite.

7. Nulla nel presente Principio intende proibire a un’entità o scoraggiarla dal pubblicare, come bilancio intermedio, un’informativa completa di bilancio (come descritta nello IAS 1), invece di prospetti sintetici e note esplicative specifiche. Allo stesso modo, il presente Principio non proibisce a un’entità né la scoraggia dall’includere nel bilancio intermedio sintetico voci o note esplicative aggiuntive specifiche rispetto a quelle minime richieste nel presente Principio. Le indicazioni sui principi di rilevazione e di valutazione nel presente Principio si applicano anche al bilancio intermedio completo, e questo bilancio dovrebbe comprendere tutte le informazioni richieste dal presente Principio (specialmente le note informative specifiche del paragrafo 16) oltre a quelle richieste dagli altri Principi.

Componenti minimi del bilancio intermedio

▼M31

8. Un bilancio intermedio deve includere, almeno, i seguenti componenti:

▼M5

(a) 

un prospetto sintetico della situazione patrimoniale-finanziaria;

▼M31

(b) 

un prospetto o dei prospetti sintetici dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo;

▼M5

(c) 

un prospetto sintetico delle variazioni di patrimonio netto;

(d) 

un rendiconto finanziario sintetico; e

(e) 

note illustrative specifiche.

▼M31

8A. Se un'entità presenta le voci dell'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto come descritto nel paragrafo 10A dello IAS 1 (modificato nel 2011), essa presenta l'informativa sintetica intermedia in base a tale prospetto distinto.

▼B

Forma e contenuto del bilancio intermedio

9. Se l’entità pubblica una informativa completa di bilancio nel bilancio intermedio, la forma e il contenuto di tale informativa devono conformarsi alle disposizioni dello IAS 1 per una informativa di bilancio completa.

10. Se l’entità pubblica una informativa sintetica di bilancio nel bilancio intermedio, tale informativa deve includere, come minimo, i raggruppamenti di voci e i totali parziali che furono esposti nel più recente bilancio annuale e le note esplicative specifiche richieste dal presente Principio. Ulteriori voci di bilancio o note esplicative devono essere aggiunte se la loro omissione potrebbe rendere fuorviante il bilancio intermedio sintetico.

▼M8

11. Nel prospetto che espone le componenti dell’utile (perdita) d’esercizio per un periodo intermedio, un’entità, se rientra nell’ambito di applicazione dello IAS 33 Utile per azione, deve presentare l’utile di base e diluito per azione per tale periodo ( 14 ).

▼M31

11A. Se un'entità presenta le voci dell'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto come descritto nel paragrafo 10A dello IAS 1 (modificato nel 2011), essa presenta l'utile di base e diluito per azione in tale prospetto.

▼B

12. Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) fornisce le indicazioni sulla struttura del bilancio. ◄ La guida applicativa dello IAS 1 illustra come possono essere presentati ►M5  il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ , il ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ e il prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto.

▼M5 —————

▼B

14. Il bilancio intermedio è redatto su base consolidata se il più recente bilancio annuale dell’entità è stato un bilancio consolidato. Il bilancio separato della controllante non è conforme o comparabile al bilancio consolidato compreso nella più recente informativa annuale di bilancio. Se l’informativa annuale dell’entità comprende il bilancio separato della controllante oltre al bilancio consolidato, il presente Principio non richiede né proibisce l’inclusione del bilancio separato della società controllante nel bilancio intermedio dell’entità.

▼M29

Operazioni e fatti significativi

15. Nel proprio bilancio intermedio, un'entità deve riportare una spiegazione delle operazioni e dei fatti rilevanti per la comprensione delle variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria e nel risultato gestionale dell'entità successivamente alla data di chiusura dell'ultimo esercizio. Le informazioni fornite in merito a tali operazioni e fatti significativi aggiorneranno le informazioni pertinenti esposte nel bilancio più recente.

15A. L'utilizzatore di un bilancio intermedio dell'entità avrà a disposizione l'ultimo bilancio annuale dell'entità stessa. Non è necessario, perciò, che le note a un bilancio intermedio forniscano aggiornamenti relativamente non rilevanti alle informazioni fornite nelle note dell'ultimo bilancio annuale.

▼M52

15B. Di seguito è riportato un elenco non esaustivo di fatti e operazioni per i quali sarebbe necessario fornire informazioni, se tali fatti e operazioni sono significativi:

▼M29

(a) 

la svalutazione delle rimanenze al valore netto di realizzo e la eliminazione di tale svalutazione;

▼M52

(b) 

la rilevazione di una perdita per riduzione di valore di attività finanziarie, immobili, impianti e macchinari, di immobilizzazioni immateriali, di attività derivanti da contratto con i clienti o di altre attività, e lo storno di tali perdite per riduzione del valore;

▼M29

(c) 

l'eliminazione di qualsiasi accantonamento per costi di ristrutturazione;

(d) 

le acquisizioni e cessioni di immobili, impianti e macchinari;

(e) 

gli impegni per l'acquisto di immobili, impianti e macchinari;

(f) 

le conclusioni di vertenze legali;

(g) 

le correzioni di errori di esercizi precedenti;

(h) 

i cambiamenti nelle circostanze commerciali o economiche che incidono sul fair value (valore equo) delle attività e passività finanziarie dell'entità, siano esse rilevate al fair value (valore equo) o al costo ammortizzato;

(i) 

qualsiasi inadempimento di clausole o violazioni di un contratto di finanziamento che non è stato sanato alla data o prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento;

(j) 

le operazioni con parti correlate;

(k) 

i trasferimenti tra i vari livelli della scala gerarchica del fair value (valore equo) utilizzata per la valutazione del fair value (valore equo) degli strumenti finanziari;

(l) 

le variazioni nella classificazione delle attività finanziarie a seguito di una variazione nello scopo o nell'utilizzo di tali attività; e

(m) 

le variazioni delle passività o delle attività potenziali.

15C. Gli IFRS specifici forniscono indicazioni sulle disposizioni informative per molti degli elementi elencati nel paragrafo 15B. Quando un fatto o un'operazione è importante per comprendere le variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria o nel risultato gestionale di un'entità dall'ultimo esercizio di riferimento, il bilancio intermedio dell'entità deve fornire una spiegazione e un aggiornamento delle informazioni significative riportate nel bilancio dell'ultimo esercizio di riferimento.

▼M29 —————

▼M29

Altre informazioni integrative

▼M52

16 A.  Oltre a indicare operazioni e fatti significativi secondo quanto disposto dai paragrafi 15-15C, l'entità deve includere le seguenti informazioni nelle note al bilancio intermedio, se non riportate in altre sezioni del bilancio intermedio. L'informativa deve normalmente essere esposta con riferimento al periodo tra l'inizio dell'esercizio e la chiusura del periodo intermedio.

▼M29

(a) 

l'indicazione che nel bilancio intermedio sono stati seguiti gli stessi principi contabili e metodi di calcolo utilizzati nell'ultimo bilancio annuale o, se questi principi o metodi sono stati modificati, una descrizione della natura e dell'effetto del cambiamento;

(b) 

i commenti illustrativi della stagionalità o ciclicità delle operazioni del periodo intermedio;

(c) 

la natura e l'importo di elementi inusuali data la loro natura, grandezza, o effetto che incidono su attività, passività, patrimonio netto, utile netto o flussi finanziari;

(d) 

la natura e l'importo delle variazioni nelle stime effettuate in precedenti periodi intermedi del corrente esercizio o nelle stime effettuate in esercizi precedenti;

(e) 

le emissioni, i riacquisti e i rimborsi di titoli di debito e di titoli partecipativi;

(f) 

i dividendi pagati (in totale o per azione) alle azioni ordinarie e quelli pagati alle altre azioni;

(g) 

▼M36

la seguente informativa di settore (l’informativa sui dati di settore è richiesta nel bilancio intermedio dell’entità solo se l’IFRS 8 Settori operativi richiede che l’entità fornisca l’informativa di settore nel suo bilancio annuale):

▼M29

(i) 

i ricavi da clienti terzi, se inclusi nella determinazione dell'utile o della perdita di settore esaminati dal più alto livello decisionale operativo o forniti periodicamente al medesimo;

(ii) 

i ricavi intersettoriali, se inclusi nella determinazione dell'utile o della perdita di settore esaminati dal più alto livello decisionale operativo o forniti periodicamente al medesimo;

(iii) 

una determinazione dell'utile o della perdita di settore;

▼M36

(iv) 

un’indicazione delle attività e passività totali per un particolare settore oggetto di informativa se tali importi sono forniti periodicamente al più alto livello decisionale operativo e se si siano verificate variazioni significative rispetto agli importi indicati nell’ultimo bilancio annuale per tale settore oggetto di informativa;

▼M29

(v) 

una descrizione delle differenze rispetto all'ultimo bilancio annuale per quanto riguarda la base di suddivisione settoriale o la base di determinazione dell'utile o della perdita di settore;

(vi) 

una riconciliazione del totale degli utili o perdite dei settori oggetto di informativa rispetto all'utile o alla perdita della entità ante oneri (proventi) fiscali e attività operative cessate. Tuttavia, se un'entità alloca a settori oggetto di informativa voci come oneri (proventi) fiscali, l'entità può riconciliare il totale degli utili o perdite di settore all'utile o perdita al netto di tali voci. Gli elementi di riconciliazione rilevanti devono essere identificati e descritti separatamente in tale riconciliazione;

(h) 

eventi successivi al bilancio intermedio e che non sono stati riportati nel bilancio relativo al periodo intermedio di riferimento;

(i) 

l'effetto delle variazioni nella struttura dell'entità nel periodo intermedio, comprese aggregazioni aziendali, l'ottenimento o la perdita del controllo di controllate e investimenti a lungo termine, ristrutturazioni e attività operative cessate. Nel caso di aggregazioni aziendali, l'entità deve fornire le informazioni prescritte dall'IFRS 3 Aggregazioni aziendali;

▼M33

(j) 

per gli strumenti finanziari, le informazioni integrative sul fair value disposte dai paragrafi 91–93(h), 94–96, 98 e 99 dell’IFRS 13 Valutazione del fair value e dai paragrafi 25, 26 e 28–30 dell’IFRS 7 Strumenti finanziari;

▼M38

(k) 

per quelle entità che diventano entità d’investimento, come definite nell'IFRS 10 Bilancio consolidato, o che cessano di esserlo, le informative previste dal paragrafo 9B dell’IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità;

▼M52

(l) 

la disaggregazione dei ricavi provenienti da contratti con i clienti conformemente ai paragrafi 114 e 115 dell'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti.

▼M29 —————

▼B

Esplicitazione della conformità agli IFRS

19. Se il bilancio intermedio di un’entità è conforme al presente Principio, tale fatto deve essere indicato. Un bilancio intermedio non può essere descritto come conforme ai Principi a meno che esso non sia redatto in conformità a tutte le disposizioni degli International Financial Reporting Standards.

Periodi per i quali devono essere pubblicati i bilanci intermedi

▼M31

20. La rendicontazione intermedia deve comprendere il bilancio intermedio (completo o sintetico) riferito a diversi periodi, come di seguito specificato:

▼B

a) 

►M5  un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ riferito alla fine del periodo intermedio di riferimento e ►M5  un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ comparativo riferito alla fine dell’esercizio immediatamente precedente;

▼M31

b) 

i prospetti dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo del periodo intermedio corrente e cumulativo del periodo tra l'inizio dell'esercizio in corso e la chiusura del periodo intermedio di riferimento, con prospetti comparativi dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo dei corrispondenti periodi intermedi (di riferimento e cumulativo) dell'esercizio immediatamente precedente. Come consentito dallo IAS 1 (modificato nel 2011), un bilancio intermedio può presentare per ciascun esercizio un prospetto, o dei prospetti, dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo;

▼B

c) 

un prospetto delle variazioni cumulative delle poste di patrimonio netto per il periodo tra l’inizio dell’esercizio in corso e la chiusura del periodo intermedio di riferimento, con un prospetto comparativo per il periodo corrispondente dell’esercizio immediatamente precedente; e

d) 

un rendiconto finanziario cumulativo per il periodo tra l’inizio dell’esercizio in corso e la chiusura del periodo intermedio di riferimento, con un rendiconto comparativo per il periodo corrispondente dell’esercizio immediatamente precedente.

21. Per un’entità la cui attività è altamente stagionale, può essere utile fornire le informazioni patrimoniali-finanziarie relative ai dodici mesi ►M5  fino alla data di chiusura del periodo intermedio ◄ e le informazioni comparative per il precedente periodo di dodici mesi. Conseguentemente, si incoraggiano le entità la cui attività è altamente stagionale a fornire tale informativa oltre a quella richiesta nel paragrafo precedente.

22. L’Appendice A illustra i periodi per i quali si richiede siano pubblicati i prospetti di bilancio per un’entità che fornisce informativa intermedia con periodicità semestrale e per una che la fornisce con periodicità trimestrale.

Rilevanza

23. Nel decidere come rilevare, valutare, classificare, o illustrare una voce ai fini del bilancio intermedio, la rilevanza deve essere valutata in relazione ai dati del periodo intermedio. Nel valutare la rilevanza, bisogna tenere conto che le valutazioni intermedie possono basarsi su stime in misura maggiore che non le valutazioni dei dati annuali.

▼M69

24. Lo IAS 1 definisce le informazioni rilevanti e richiede una informativa separata sulle voci rilevanti, comprese (per esempio) le attività operative cessate, e lo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori richiede una informativa sui cambiamenti nelle stime contabili, errori, e cambiamenti di principi contabili. I due Principi non contengono esemplificazioni quantitative in merito alla rilevanza.

▼B

25. Benché sia sempre richiesta una valutazione soggettiva nel determinare la rilevanza, il presente Principio prevede che le decisioni relative alla rilevazione e alla informativa siano basate sui dati del periodo intermedio considerato a sé stante, per ragioni di comprensibilità dei relativi dati. Così, per esempio, componenti inusuali, cambiamenti di principi contabili o nelle stime ed errori sono rilevati e illustrati in base alla rilevanza in relazione ai dati del periodo intermedio per evitare inferenze fuorvianti che potrebbero risultare dalla mancanza di informativa. L’obiettivo prevalente è di assicurare che il bilancio intermedio includa tutte le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità e del suo risultato nel periodo intermedio.

INFORMATIVA NEL BILANCIO ANNUALE

26. Se la stima di un valore esposto in un periodo intermedio viene modificata in misura rilevante nell’ultimo periodo intermedio dell’esercizio ma non viene pubblicato un fascicolo separato di bilancio per l’ultimo periodo intermedio, la natura e il valore di tale modifica nella stima devono essere illustrate in una nota al bilancio annuale di quell’esercizio.

27. Lo IAS 8 richiede l’illustrazione della natura e (se fattibile) dell’ammontare di una variazione nelle stime che abbia un effetto rilevante nel periodo di riferimento o che si presume abbia un effetto rilevante nei periodi successivi. Il paragrafo 16, lettera d), del presente Principio richiede una informazione simile nel bilancio intermedio. Esempi di tali variazioni sono quelle relative alla stima nell’ultimo periodo intermedio di svalutazioni di rimanenze, di ristrutturazioni, o di perdite per riduzione di valore che sono state effettuate in un periodo intermedio precedente dell’esercizio. L’informativa richiesta nel paragrafo precedente è analoga con quanto indicato nello IAS 8 e si intende sia limitata nell’ambito di applicazione, relativa soltanto alle variazioni nelle stime. All’entità non si richiede di esporre informativa intermedia ulteriore nel suo bilancio annuale.

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

Principi contabili identici a quelli annuali

28. L’entità deve applicare nei suoi bilanci intermedi gli stessi principi contabili applicati nel bilancio annuale, salvo che per i cambiamenti dei principi contabili effettuati dopo la data di chiusura dell’ultimo bilancio annuale che saranno riflessi nel successivo bilancio annuale. Tuttavia, la periodicità dell’informativa dell’entità (annuale, semestrale, trimestrale) non deve influenzare la determinazione dei suoi risultati annuali. Per raggiungere tale obiettivo, le valutazioni per il bilancio intermedio devono essere fatte con riferimento al periodo tra l’inizio dell’esercizio e la chiusura del periodo intermedio.

29. Richiedere che l’entità applichi per i suoi bilanci intermedi gli stessi principi contabili applicati nel bilancio annuale sembrerebbe comportare che le valutazioni intermedie siano fatte come se ogni periodo intermedio fosse un periodo contabile indipendente. Tuttavia, considerando che la periodicità dell’informativa dell’entità non deve influenzare la determinazione dei suoi risultati annuali, il paragrafo 28 evidenzia che un periodo intermedio rappresenta una parte di un più esteso esercizio. Le valutazioni effettuate con riferimento al periodo tra l’inizio dell’esercizio e la chiusura del periodo intermedio possono comportare variazioni nelle stime dei valori esposti nei precedenti periodi intermedi dell’esercizio in corso. Ma i criteri per rilevare attività, passività, ricavi e costi per periodi intermedi sono gli stessi di quelli del bilancio annuale.

30. Per esempio:

a) 

i criteri per rilevare e determinare le perdite connesse a svalutazioni di rimanenze, ristrutturazioni o riduzioni di valore in un periodo intermedio sono gli stessi che l’entità applicherebbe se dovesse preparare solo il bilancio annuale. Tuttavia, se queste poste sono rilevate e valutate in un periodo intermedio e le stime sono modificate in un successivo periodo intermedio di quell’esercizio, la stima originale deve essere modificata nel successivo periodo intermedio o come accantonamento dell’ulteriore perdita addizionale, o come storno dell’importo precedentemente rilevato;

b) 

un costo per il quale non sussistono le condizioni per essere capitalizzato alla fine di un periodo intermedio non può essere differito ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ in attesa di future informazioni sull’esistenza delle condizioni per la capitalizzazione né per perequare i risultati economici nei periodi intermedi dell’esercizio; e

c) 

le imposte sul reddito sono rilevate in ciascun periodo intermedio in base alla miglior stima della media ponderata dell’aliquota fiscale annuale attesa per l’intero esercizio. Gli importi accantonati per imposte sul reddito in un periodo intermedio possono dovere essere rettificati in un periodo intermedio successivo di quell’esercizio se cambia la stima dell’aliquota fiscale annuale.

▼M68

31. A norma del Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria (Quadro concettuale), la rilevazione è il processo di acquisizione, per l’inclusione nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nel prospetto (nei prospetti) del risultato economico, di una posta che corrisponde alla definizione di uno degli elementi del bilancio. Le definizioni di attività, passività, ricavi e costi sono determinanti per la rilevazione, alla data di chiusura sia dell’esercizio, sia del periodo intermedio.

▼B

32. Per le attività, gli stessi accertamenti dei benefici economici futuri effettuati alla chiusura dell’esercizio devono essere effettuati alla chiusura ►M5  di un periodo intermedio ◄ . I costi che, per loro natura, non sono capitalizzabili alla chiusura dell’esercizio non lo sono neanche alla chiusura ►M5  di un periodo intermedio ◄ . Analogamente, una passività alla data chiusura di un periodo intermedio deve rappresentare un’obbligazione esistente a quella data, così come la deve rappresentare ►M5  alla data di chiusura di un esercizio ◄ .

▼M68

33. Una caratteristica essenziale dei ricavi e dei costi è che i corrispondenti movimenti di attività e passività abbiano avuto luogo. Se tali movimenti hanno avuto luogo, i ricavi e i costi corrispondenti sono rilevati; altrimenti non lo sono. Il Quadro concettuale non consente la rilevazione nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di poste che non corrispondono alla definizione di attività o passività.

▼B

34. Nel determinare il valore di attività, passività, ricavi, costi e flussi finanziari esposti nel suo bilancio, l’entità che pubblica tale informativa solo annualmente è in condizione di tenere in considerazione le informazioni che si rendono disponibili durante l’esercizio. Le valutazioni, in effetti, fanno riferimento all’intero periodo trascorso dall’inizio dell’esercizio.

35. L’entità che pubblica l’informativa semestralmente usa le informazioni disponibili a metà esercizio o in un breve periodo successivo nel fare le sue valutazioni di bilancio per i primi sei mesi e le informazioni disponibili entro la fine dell’anno o in un breve periodo successivo per il periodo di dodici mesi. Le valutazioni relative ai dodici mesi rifletteranno le possibili modifiche nelle stime dei valori esposti per il primo periodo semestrale. I valori esposti nel bilancio intermedio dei primi sei mesi non possono essere rettificati retroattivamente. I paragrafi 16, lettera d), e 26 richiedono, tuttavia, che la natura e il valore di ogni significativa modifica alle stime siano illustrati.

36. L’entità che pubblica l’informativa più frequentemente che semestralmente determina i costi e i ricavi con riferimento all’intero periodo che inizia dall’apertura dell’esercizio e termina alla data di chiusura del periodo intermedio usando le informazioni disponibili nel momento in cui ciascuna informativa di bilancio è in corso di preparazione. I valori di costi e ricavi esposti per il periodo intermedio di riferimento rifletteranno qualsiasi modifica nelle stime dei valori esposti nei periodi intermedi precedenti dell’esercizio. I valori esposti nei periodi intermedi precedenti non possono essere rettificati retroattivamente. I paragrafi 16, lettera d), e 26 richiedono, tuttavia, che la natura e il valore di ogni significativa modifica alle stime siano illustrati.

Ricavi stagionali, ciclici o occasionali

37. I ricavi che siano realizzati stagionalmente, ciclicamente o occasionalmente nel corso di un esercizio non devono essere anticipati o differiti a una data intermedia se l’anticipazione o il differimento non sarebbe corretto nel bilancio annuale.

38. Esempi comprendono proventi da dividendi, royalties e contributi pubblici. Inoltre, alcune entità realizzano in modo ricorrente più ricavi in certi periodi intermedi dell’esercizio che in altri periodi intermedi, per esempio, i ricavi stagionali dei dettaglianti. Questi ricavi sono rilevati contabilmente quando essi si verificano.

Costi sostenuti in modo non uniforme nell’esercizio

39. I costi sostenuti in modo non uniforme durante un esercizio devono essere anticipati o differiti ai fini del bilancio intermedio se, e solo se, è corretto anticipare o differire quel tipo di costo nel bilancio annuale.

Applicazione dei principi di rilevazione e valutazione

40. L’Appendice B fornisce esempi di applicazione dei principi generali di rilevazione e valutazione esposti nei paragrafi da 28 a 39.

Uso delle stime

41. Le procedure di valutazione da seguire nel bilancio intermedio devono essere finalizzate ad assicurare che l’informativa risultante sia attendibile e che tutte le informazioni patrimoniali-finanziarie significative che sono rilevanti per la comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria o dell’andamento economico dell’entità siano correttamente illustrate. Anche se la determinazione dei valori nei bilanci sia annuali sia intermedi è spesso basata su stime ragionevoli, la preparazione del bilancio intermedio generalmente richiederà un uso più esteso di metodi di stima rispetto all’informativa annuale.

42. L’Appendice C fornisce esempi dell’uso di stime per i periodi intermedi.

RIDETERMINAZIONE DEI VALORI UTILIZZATI IN PRECEDENTI INFORMATIVE INTERMEDIE

43. Il cambiamento di un Principio contabile, a eccezione dei casi nei quali la transizione sia disciplinata da un nuovo ►M5  IFRS ◄ , deve essere riflesso:

a) 

rideterminando i valori di bilancio dei periodi intermedi precedenti dell’esercizio in corso e i valori comparativi dei periodi intermedi degli esercizi precedenti, che saranno rideterminati nel bilancio annuale secondo quanto previsto dallo IAS 8; o

b) 

riesponendo il bilancio di periodi intermedi precedenti l’esercizio corrente, e periodi intermedi comparativi di esercizi precedenti per applicare il nuovo principio contabile prospetticamente dalla prima data possibile quando non è fattibile determinare l’effetto cumulativo all’inizio dell’esercizio dell’applicazione di un nuovo principio contabile a tutti gli esercizi precedenti.

44. Un obiettivo del principio precedente è quello di assicurare che un medesimo principio contabile sia applicato a una particolare classe di operazioni durante l’intero esercizio. Per lo IAS 8, un cambiamento di principio contabile è riflesso attraverso un’applicazione retroattiva, con rideterminazione dei dati relativi al periodo precedente, andando indietro per quanto fattibile. Tuttavia, se l’effetto cumulativo della rettifica relativa agli esercizi precedenti non è fattibile da determinare, allora secondo lo IAS 8 il nuovo principio è applicato prospetticamente dalla prima data possibile. L’effetto del principio nel paragrafo 43 è di richiedere che all’interno dell’esercizio in corso ciascun cambiamento di principio contabile sia applicato retroattivamente o, se ciò non è fattibile, prospetticamente, non oltre l’inizio dell’esercizio.

45. Consentire che i cambiamenti di principio contabile siano riflessi a partire da una data intermedia all’interno di un esercizio, comporterebbe l’applicazione di due differenti principi contabili a una specifica classe di operazioni nello stesso esercizio. Il risultato consisterebbe in difficoltà di imputazione intermedia, risultati operativi oscuri, e complicate analisi e incomprensibilità dell’informativa intermedia.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

46. Il presente Principio entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1o gennaio 1999 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.

▼M5

47. Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato i paragrafi 4, 5, 8, 11, 12 e 20, ha eliminato il paragrafo 13 e ha aggiunto i paragrafi 8A e 11A. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

▼M12

48. L’IFRS 3 (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato il paragrafo 16(i). L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Se un’entità applica l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche la presente modifica deve essere applicata a partire da tale esercizio precedente.

▼M29

49. Il paragrafo 15 è stato modificato, i paragrafi 15A–15C e 16A sono stati aggiunti e i paragrafi 16–18 sono stati eliminati dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2011 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M33

50. L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha aggiunto il paragrafo 16A(j). Un’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRS 13.

▼M31

51.  Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato i paragrafi 8, 8A, 11A e 20. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011.

▼M36

52. Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato il paragrafo 5 come modifica conseguente alla modifica allo IAS 1 Presentazione del bilancio. Un’entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

53. Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato il paragrafo 16A. Un’entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M38

54.  Entità d’investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato il paragrafo 16A. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata di Entità d’investimento. Se un’entità applica tale modifica a partire da un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d’investimento.

▼M52

55. L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato i paragrafi 15B e 16 A. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 15.

▼M48

56. Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014, pubblicato a settembre 2014, ha modificato il paragrafo 16 A. Un'entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata. Se l'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M49

57.  Iniziativa di informativa (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a dicembre 2014, ha modificato il paragrafo 5. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata di tale modifica.

▼M68

58.  Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS, pubblicato nel 2018, ha modificato i paragrafi 31 e 33. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2020 o in data successiva. L’applicazione anticipata è consentita se l’entità applica contestualmente anche tutte le altre modifiche introdotte da Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS. L’entità deve applicare le modifiche allo IAS 34 retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. Tuttavia, se stabilisce che l’applicazione retroattiva non sarebbe fattibile o comporterebbe costi e sforzi indebiti, l’entità applica le modifiche allo IAS 34 con riferimento ai paragrafi 43-45 del presente Principio e ai paragrafi 23-28, 50-53 e 54F dello IAS 8.

▼M69

58.  Definizione di rilevante (Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8), pubblicato a ottobre 2018, ha modificato il paragrafo 24. L’entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2020. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica le modifiche alla definizione di rilevante di cui al paragrafo 7 dello IAS 1 e i paragrafi 5 e 6 dello IAS 8.

▼B




PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 36

Riduzione di valore delle attività

FINALITÀ

1. La finalità del presente Principio è di definire i principi che l’entità applica per assicurarsi che le proprie attività siano iscritte a un valore non superiore a quello recuperabile. Un’attività è iscritta in bilancio a un valore superiore a quello recuperabile se il suo valore contabile eccede l’importo che può essere ottenuto dall’utilizzo o dalla vendita dell’attività. Quando si è in una circostanza simile, si afferma che l’attività ha subito una riduzione di valore e il presente Principio richiede che l’entità rilevi una perdita di valore. Il Principio inoltre specifica quando un’entità dovrebbe stornare una perdita per riduzione di valore e ne prescrive l’informativa.

AMBITO DI APPLICAZIONE

▼M53

2.   Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione delle riduzioni di valore di tutte le attività, eccetto che per:

▼B

a) 

rimanenze (cfr. IAS 2 Rimanenze);

▼M52

b) 

attività derivanti da contratto e attività derivanti dai costi sostenuti per l'ottenimento o l'esecuzione del contratto rilevate conformemente all'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti;

▼B

c) 

attività fiscali differite (cfr. IAS 12 Imposte sul reddito);

d) 

attività derivanti da benefici per i dipendenti (cfr. IAS 19 Benefici per i dipendenti);

▼M53

e) 

attività finanziarie che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 Strumenti finanziari;

▼B

f) 

investimenti immobiliari che sono valutati al fair value (valore equo) (cfr. IAS 40 Investimenti immobiliari);

▼M45

g) 

le attività biologiche connesse all'attività agricola che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 41 Agricoltura e sono valutate al fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione;

▼B

h) 

costi di acquisizione differiti e attività immateriali derivanti dai diritti contrattuali dell’assicuratore in contratti assicurativi che rientrano nell’ambito dell’IFRS 4 Contratti assicurativi; e

i) 

attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita in conformità all’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate.

3. Il presente Principio non si applica alle rimanenze, alle attività derivanti da lavori su ordinazione, alle attività fiscali differite, alle attività relative a benefici per dipendenti o ad attività classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) poiché i Principi esistenti applicabili a questi tipi di attività già contengono specifiche disposizioni per la rilevazione e per la valutazione delle sopra menzionate attività.

▼M53

4. Il presente Principio si applica alle attività finanziarie classificate come:

a) 

controllate, come definite nell'IFRS 10 Bilancio consolidato;

b) 

società collegate, come definite nello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture e

c) 

joint venture, come definite nello IFRS 11 Accordi a controllo congiunto.

Per la riduzione di valore delle altre attività finanziarie si fa riferimento all'IFRS 9.

5. Il presente Principio non è applicabile alle attività finanziarie rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9, agli investimenti immobiliari valutati al fair value (valore equo) secondo quanto previsto dallo IAS 40, o alle attività biologiche correlate alle attività agricole valutate al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita secondo quanto previsto dallo IAS 41. Tuttavia, il presente Principio si applica alle attività iscritte a un valore rideterminato (ossia il fair value (valore equo) alla data della rideterminazione del valore al netto del successivo ammortamento accumulato e delle successive perdite per riduzione di valore accumulate) in conformità ad altri IFRS, come il modello di rideterminazione del valore dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e dello IAS 38 Attività immateriali. La sola differenza tra fair value (valore equo) dell'attività e fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione è rappresentata dai costi incrementali diretti attribuibili alla dismissione dell'attività.

▼M33

a) 
i) 

se i costi di dismissione sono irrilevanti, il valore recuperabile dell’attività rivalutata è necessariamente simile, o anche maggiore, al valore rivalutato [ossia il fair value (valore equo)]. In questo caso, dopo che sono state applicate le disposizioni relative alla rivalutazione, è improbabile che l’attività rivalutata abbia subito una riduzione di valore e non è necessario stimare il valore recuperabile.

ii) 

[eliminato];

b) 

[eliminato]

▼M33

c) 

se i costi di dismissione non sono irrilevanti, il fair value al netto dei costi di dismissione dell’attività rivalutata è inevitabilmente inferiore al fair value. Perciò, l’attività rivalutata avrà subito una riduzione di valore se il valore d’uso è inferiore al valore rivalutato. In questo caso, dopo che sono state applicate le disposizioni relative alla rivalutazione, l’entità applica il presente Principio per determinare se l’attività ha subito una riduzione di valore.

▼B

DEFINIZIONI

▼M33

6. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

[eliminato];

a) 

[eliminato];

b) 

[eliminato];

c) 

[eliminato].

▼M12 —————

▼B

Il valore contabile è l’ammontare al quale un’attività è rilevata ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ dopo aver dedotto l’ammortamento e le connesse perdite per riduzione di valore accumulati.

Un’unità generatrice di flussi finanziari è il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività.

I beni destinati ad attività ausiliarie e comuni (corporate assets) sono tutte le attività, escluso l’avviamento, che contribuiscono ai futuri flussi finanziari sia dell’unità generatrice di flussi finanziari in oggetto, sia delle altre unità generatrici di flussi finanziari.

I costi di dismissione sono i costi incrementali direttamente attribuibili alla dismissione di un’attività o di un’unità generatrice di flussi finanziari, esclusi gli oneri finanziari e gli oneri fiscali.

Il valore ammortizzabile è il costo di un bene, o altro valore sostitutivo del costo nel bilancio, meno il suo valore residuo.

L’Ammortamento è la ripartizione sistematica del valore ammortizzabile di un’attività lungo il corso della sua vita utile. ( 15 )

▼M33

Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13 Valutazione del fair value.)

▼B

Una perdita per riduzione di valore è l’ammontare per il quale il valore contabile di un’attività o unità generatrice di flussi finanziari eccede il valore recuperabile.

Il valore recuperabile di un’attività o di un’unità generatrice di flussi finanziari è il maggiore tra il suo fair value (valore equo) ►M33  al netto dei costi di dismissione ◄ e il suo valore d’uso.

La vita utile è alternativamente:

a) 

il periodo di tempo nel quale ci si attende che un’attività sarà utilizzata dall’entità; o

b) 

la quantità di prodotti o unità similari che l’entità si aspetta di ottenere dall’utilizzo dell’attività.

Il Valore d’uso è il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un’attività o da un’unità generatrice di flussi finanziari.

IDENTIFICAZIONE DI UN’ATTIVITÀ CHE PUÒ AVER SUBITO UNA RIDUZIONE DI VALORE

7. I paragrafi da 8 a 17 specificano in quali circostanze deve essere determinato il valore recuperabile. Queste disposizioni fanno uso del termine «un’attività» ma si applicano egualmente a una singola attività come a un’unità generatrice di flussi finanziari. La parte restante del presente Principio è strutturata come segue:

a) 

i paragrafi da 18 a 57 contengono le disposizioni per la determinazione del valore recuperabile. Queste disposizioni fanno uso del termine «un’attività», ma si applicano egualmente a una singola attività come a un’unità generatrice di flussi finanziari;

b) 

i paragrafi da 58 a 108 contengono le disposizioni per la rilevazione e la valutazione delle perdite per riduzione di valore. La rilevazione e la valutazione delle perdite per riduzione di valore di attività individuali diverse dall’avviamento sono trattate nei paragrafi da 58 64. I paragrafi da 65 a 108 trattano la rilevazione e la valutazione delle perdite per riduzione di valore di unità generatrici di flussi finanziari e dell’avviamento;

c) 

i paragrafi da 109 a 116 contengono le disposizioni per lo storno di perdite per riduzione di valore di un’attività o di un’unità generatrice di flussi finanziari rilevate in periodi precedenti. Nuovamente, queste disposizioni fanno uso del termine «un’attività» ma si applicano egualmente a una singola attività come a un’unità generatrice di flussi finanziari. Disposizioni aggiuntive sono previste per le singole attività indicate nei paragrafi da 117 a 121, per un’unità generatrice di flussi finanziari nei paragrafi 122 e 123 e per l’avviamento nei paragrafi 124 e 125;

d) 

i paragrafi da 126 a 133 specificano le informazioni da fornirsi per le perdite per riduzione di valore e i relativi ripristini di valore per le attività e le unità generatrici di flussi finanziari. I paragrafi da 134 a 137 specificano le informazioni aggiuntive richieste per le unità generatrici di flussi finanziari a cui sono stati allocati l’avviamento o le attività immateriali con vita utile indefinita al fine di verificare la riduzione di valore.

8. Un’attività ha subito una riduzione di valore quando il suo valore contabile supera il suo valore recuperabile. I paragrafi da 12 a 14 descrivono alcune situazioni indicative del fatto che può essersi verificata una riduzione di valore. Se qualcuna di queste indicazioni è presente, l’entità effettua una stima formale del valore recuperabile. Eccetto quanto indicato nel paragrafo 10, il presente Principio non richiede che un’entità formuli una stima formale del valore recuperabile se non vi sono indicazioni di riduzioni di valore.

9. L’entità deve valutare a ogni data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ se esiste una indicazione che un’attività possa aver subito una riduzione di valore. Se esiste una qualsiasi indicazione di ciò, l’entità deve stimare il valore recuperabile dell’attività.

10. Indipendentemente dal fatto che vi siano eventuali indicazioni di riduzioni di valore, un’entità deve inoltre:

a) 

verificare annualmente per riduzione di valore un’attività immateriale con una vita utile indefinita o un’attività immateriale che non è ancora disponibile all’uso, confrontando il suo valore contabile con il suo valore recuperabile. Questa verifica per riduzione di valore può essere fatta in qualsiasi momento durante un esercizio, a patto che avvenga nello stesso momento ogni anno. Attività immateriali differenti possono essere sottoposte ad una verifica per riduzione di valore in momenti diversi. Tuttavia, se tale attività immateriale viene inizialmente rilevata nell’esercizio in corso, tale attività immateriale deve essere sottoposta ad una verifica per riduzione di valore prima della fine dell’esercizio in corso;

b) 

verificare annualmente per riduzione di valore l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale secondo quanto previsto dai paragrafi da 80 a 99.

11. La capacità di un’attività immateriale di generare benefici economici futuri sufficienti a recuperare il valore contabile è solitamente soggetta a maggiore incertezza prima che l’attività sia disponibile all’uso piuttosto che dopo. Perciò, il presente Principio richiede che l’entità verifichi almeno annualmente se il valore contabile di un’attività immateriale che non è ancora disponibile per l’uso abbia subito una riduzione di valore.

▼M33

12.  Nel valutare se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una riduzione di valore, l’entità deve considerare come minimo le seguenti indicazioni:

Fonti informative esterne

a) 

vi sono indicazioni osservabili che il valore di mercato di un’attività è diminuito significativamente durante l’esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l’uso normale dell’attività in oggetto;

▼B

b) 

variazioni significative con effetto negativo per l’entità si sono verificate durante l’esercizio o si verificheranno nel futuro prossimo nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo nel quale l’entità opera o nel mercato al quale un’attività è rivolta;

c) 

i tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti sono aumentati nel corso dell’esercizio, ed è probabile che tali incrementi condizionino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d’uso di un’attività e riducano in maniera significativa il valore recuperabile dell’attività;

d) 

il valore contabile dell’attivo netto dell’entità è superiore alla sua capitalizzazione di mercato.

Fonti interne di informazione

e) 

l’obsolescenza o il deterioramento fisico di un’attività risulta evidente;

f) 

si sono verificati nel corso dell’esercizio significativi cambiamenti con effetto negativo sull’entità, oppure si suppone che questi si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura in cui o nel modo in cui un’attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono casi quali l’attività che diventa inutilizzata, piani di dismissione o di ristrutturazione del settore operativo al quale l’attività appartiene, piani di dismissione dell’attività prima della data precedentemente prevista, e il ristabilire la vita utile di un’attività come definita piuttosto che indefinita; ( 16 )

g) 

risulta evidente dall’informativa interna che l’andamento economico di un’attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto.

▼M7

Dividendo di una controllata, di ►M32  una joint venture ◄ o di una società collegata

h) 

nel caso di partecipazioni in controllate, in ►M32  joint venture ◄ e in società collegate, l'investitore rileva un dividendo ottenuto dall'investimento e sussistono prove che:

i) 

il valore contabile della partecipazione nel bilancio separato supera i valori contabili nel bilancio consolidato dell'attivo netto della partecipata, incluso il relativo avviamento; o

ii) 

il dividendo supera il totale conto economico complessivo della controllata, ►M32  della joint venture ◄ o della società collegata nell'esercizio in cui lo si dichiara.

▼B

13. L’elenco del paragrafo 12 non è esaustivo. L’entità può individuare altre indicazioni secondo le quali un’attività può avere subito una riduzione di valore e queste richiederebbero, inoltre, che l’entità determini il valore recuperabile dell’attività o, nel caso dell’avviamento, svolga una verifica per riduzione di valore secondo quanto previsto dai paragrafi da 80 a 99.

14. Indicazioni derivanti dall’informativa interna in grado di rivelare che un’attività può aver subito una riduzione di valore comprendono:

a) 

flussi finanziari connessi all’acquisto di un’attività, o disponibilità liquide che in seguito si rendono necessarie per rendere operativa o conservare l’attività, significativamente superiori a quelli originariamente preventivati;

b) 

flussi finanziari netti effettivi oppure utili o perdite operative conseguenti all’utilizzo dell’attività che si rivelano significativamente peggiori a quelli originariamente preventivati;

c) 

un significativo peggioramento dei flussi finanziari netti o del reddito operativo preventivati, o un significativo aumento della perdita preventivata relativa all’utilizzo dell’attività; o

d) 

perdite operative o flussi finanziari netti in uscita connessi all’attività, quando gli importi del periodo in corso vengono aggregati a quelli preventivati per il futuro.

15. Come indicato nel paragrafo 10, il presente Principio richiede che un’attività immateriale con una vita utile indefinita o non ancora disponibile all’uso e l’avviamento siano verificati per riduzione di valore almeno annualmente. Eccetto quando si applicano le disposizioni del paragrafo 10, il concetto di rilevanza si applica per identificare se l’importo recuperabile di un’attività debba essere stimato. Per esempio, se precedenti calcoli mostrano che il valore recuperabile di un’attività è significativamente maggiore rispetto al valore contabile, l’entità non ha bisogno di stimare nuovamente il valore recuperabile dell’attività, se non si è verificato alcun evento che abbia eliminato tale differenza. In maniera analoga, analisi precedenti possono mostrare che il valore recuperabile di un’attività non è condizionato da una (o più d’una) delle indicazioni elencate nel paragrafo 12.

16. Come spiegazione del paragrafo 15, se i tassi di interesse presenti nel mercato o altri tassi di rendimento sugli investimenti sono aumentati nel corso dell’esercizio, l’entità non è obbligata a effettuare una stima formale del valore recuperabile di un’attività nei seguenti casi:

a) 

se non è probabile che l’aumento dei tassi di mercato incida sul tasso di attualizzazione usato nel calcolo del valore d’uso. Per esempio, aumenti nei tassi di interesse a breve termine possono non avere un effetto rilevante sui tassi di attualizzazione usati per un’attività che ha una vita utile rimanente residua lunga;

b) 

se è probabile che l’aumento dei tassi di mercato incida sul tasso di attualizzazione usato nel calcolo del valore d’uso ma una precedente analisi di sensitività del valore recuperabile mostra che:

i) 

è improbabile che ci sarà una diminuzione significativa del valore recuperabile poiché è anche probabile che i flussi finanziari futuri aumentino (per esempio in alcuni casi, un’entità può anche essere in grado di dimostrare di poter modificare i propri ricavi per compensare eventuali aumenti dei tassi di mercato); o

ii) 

è improbabile che la diminuzione del valore recuperabile comporti una rilevante perdita per riduzione di valore.

17. Se esiste una indicazione che un’attività può aver subito una riduzione di valore, questo può indicare che la vita utile residua, il criterio di ammortamento (svalutazione) o il valore residuo dell’attività necessitano di essere riconsiderati e rettificati secondo le disposizioni contenute nel Principio applicabile a tale attività, anche se non è rilevata alcuna perdita per riduzione di valore della stessa.

DETERMINAZIONE DEL VALORE RECUPERABILE

18. Il presente Principio definisce il valore recuperabile come il maggiore tra il fair value (valore equo) di un’attività o di un’unità generatrice di flussi finanziari ►M33  al netto dei costi di dismissione ◄ e il proprio valore d’uso. I paragrafi da 19 a 57 contengono le disposizioni per la determinazione del valore recuperabile. Queste disposizioni fanno uso del termine «un’attività» ma si applicano egualmente a una singola attività come a un’unità generatrice di flussi finanziari.

19. Non è sempre necessario determinare sia il fair value (valore equo) ►M33  al netto dei costi di dismissione ◄ che il suo valore d’uso. Se uno dei due valori risulta superiore al valore contabile, l’attività non ha subito una riduzione di valore e non è necessario stimare l’altro importo.

▼M33

20. Può essere possibile misurare il fair value al netto dei costi di dismissione anche se non è presente un prezzo quotato in un mercato attivo per un’attività identica. Tuttavia, talvolta non sarà possibile determinare il fair value al netto dei costi di dismissione in quanto non esiste alcun criterio per effettuare una stima attendibile del prezzo a cui avrebbe luogo una regolare operazione di vendita dell’attività tra gli operatori di mercato alla data di misurazione, alle condizioni di mercato correnti. In questo caso, l’entità può utilizzare il valore d’uso dell’attività come valore recuperabile.

▼B

21. Se non vi è ragione di credere che il valore d’uso di un’attività superi significativamente il suo fair value (valore equo) ►M33  al netto dei costi di dismissione ◄ , il fair value (valore equo) dell’attività ►M33  al netto dei costi di dismissione ◄ può essere utilizzato come valore recuperabile. Questo capiterà spesso quando un’attività è destinata alla dismissione. Ciò dipende dal fatto che il valore d’uso di un bene destinato alla dismissione è dato principalmente dagli incassi netti derivanti dalla dismissione, considerato che è probabile che i flussi finanziari futuri derivanti dall’uso continuativo dell’attività sino alla dismissione siano irrilevanti.

22. Il valore recuperabile viene calcolato con riferimento a una singola attività, salvo che essa non sia in grado di generare flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti da quelli derivanti da altre attività o gruppi di attività. Se questo è il caso, il valore recuperabile viene riferito all’unità generatrice di flussi finanziari alla quale l’attività appartiene (cfr. paragrafi da 65 a 103), salvo che:

a) 

il fair value (valore equo) dell’attività ►M33  al netto dei costi di dismissione ◄ sia superiore al valore contabile; o

▼M33

b) 

il valore d’uso dell’attività può essere stimato prossimo al suo fair value al netto dei costi di dismissione ed è possibile determinare il fair value al netto dei costi di dismissione.

▼B

23. In alcune circostanze, stime, medie e sistemi semplificati di calcolo possono fornire ragionevoli approssimazioni dei calcoli dettagliati esposti nel presente Principio per determinare il fair value (valore equo) ►M33  al netto dei costi di dismissione ◄ o il valore d’uso.

Determinazione del valore recuperabile di un’attività immateriale con vita utile indefinita

24. Il paragrafo 10 dispone che una attività immateriale con vita utile indefinita sia verificata annualmente per riduzione di valore confrontando il valore contabile con il valore recuperabile, a prescindere se esistano o meno indicazioni che possa aver subito una riduzione di valore. Tuttavia, il calcolo dettagliato più recente del valore recuperabile di tale attività fatto in un periodo precedente può essere utilizzato nella verifica per riduzione di valore per quell’attività nell’esercizio in corso, a condizione che tutti i seguenti criteri siano soddisfatti:

a) 

se l’attività immateriale non genera flussi finanziari in entrata derivanti dall’uso continuativo che sono ampiamente indipendenti da quelli di altre attività o gruppi di attività ed è quindi verificata per riduzione di valore come parte di un’unità generatrice di flussi finanziari cui appartiene, le attività e le passività che compongono quell’unità non sono variate significativamente dal più recente calcolo del valore recuperabile;

b) 

il più recente calcolo del valore recuperabile è risultato un valore che ha superato il valore contabile dell’attività di un sostanziale margine; e

c) 

sulla base di un’analisi di fatti intervenuti e delle circostanze modificatesi dal momento del più recente calcolo del valore recuperabile, la probabilità che una nuova determinazione del valore recuperabile sia inferiore al suo valore contabile è remota.

Fair value (valore equo) ►M33  al netto dei costi di dismissione ◄

▼M33 —————

▼B

28. I costi di dismissione, diversi da quelli già rilevati come passività, vengono dedotti nel determinare il fair value al netto dei costi di dismissione. ◄ Esempi di tali costi sono le spese legali, l’imposta di bollo e altre simili imposte connesse alla transazione, i costi di rimozione dell’attività, ed i costi incrementali diretti necessari per rendere un’attività pronta alla vendita. Tuttavia, i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro (come definiti nello IAS 19) e i costi associati alla riduzione o alla riorganizzazione dell’azienda successivi alla dismissione di un’attività non sono costi incrementali diretti per la dismissione della stessa.

29. Talvolta, la dismissione di un’attività richiede che il compratore debba assumersi contestualmente all’attività anche una passività ed è disponibile solo un fair value (valore equo) ►M33  al netto dei costi di dismissione ◄ complessivo per l’attività e per la passività. Il paragrafo 78 spiega come comportarsi in tali circostanze.

Valore d’uso

30. I seguenti elementi devono essere riflessi nel calcolo del valore d’uso di un’attività:

a) 

una stima dei flussi finanziari futuri che l’entità si aspetta di ottenere dall’attività;

b) 

aspettative in merito a possibili variazioni del valore o dei tempi di tali flussi finanziari futuri;

c) 

il valore temporale del denaro, rappresentato dal tasso corrente di interesse privo di rischio di mercato;

d) 

il prezzo di assumersi l’incertezza implicita nell’attività; e

e) 

altri fattori, quali la mancanza di liquidità, che coloro che partecipano al mercato rifletterebbero nei prezzi dei flussi finanziari futuri che l’entità si aspetta di ottenere dall’attività.

31. La stima del valore d’uso di un’attività comporta le seguenti operazioni:

a) 

stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall’uso continuativo dell’attività e dalla sua dismissione finale; e

b) 

applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri.

32. Gli elementi identificati nel paragrafo 30, lettere b), d) ed e), possono essere riflessi come rettifiche dei flussi finanziari futuri o come rettifiche al tasso di sconto. Qualsiasi approccio adotti un’entità per riflettere le aspettative sulle possibili variazioni del valore o dei tempi dei flussi finanziari futuri, il risultato deve riflettere il valore attuale atteso dei futuri flussi finanziari, ossia la media ponderata di tutti i risultati possibili. L’appendice A fornisce una guida aggiuntiva sull’uso delle tecniche del valore attuale nella determinazione del valore d’uso dell’attività.

Criteri di stima dei flussi finanziari futuri

33. Nella valutazione del valore d’uso un’entità deve:

a) 

basare le proiezioni dei flussi finanziari su presupposti ragionevoli e dimostrabili in grado di rappresentare la migliore stima effettuabile da parte della direzione aziendale di una serie di condizioni economiche che esisteranno lungo la restante vita utile dell’attività. Maggior peso deve essere dato alle evidenze provenienti dall’esterno.

b) 

basare le proiezioni dei flussi finanziari sul più recente budget/previsione approvato dalla direzione aziendale, ma deve escludere eventuali flussi finanziari in entrata o in uscita futuri che si stima derivino da future ristrutturazioni o miglioramenti o ottimizzazioni dell’andamento dell’attività. Le proiezioni fondate su questi budget/previsioni devono coprire un periodo massimo di cinque anni, a meno che un arco temporale superiore possa essere giustificato.

c) 

stimare le proiezioni dei flussi finanziari per un periodo più ampio rispetto a quello coperto dai più recenti budget/previsioni tramite estrapolazione delle proiezioni fondate su budget/previsioni facendo uso per gli anni successivi di un tasso di crescita stabile o in diminuzione, a meno che un tasso crescente possa essere giustificato. Questo tasso di crescita non deve eccedere il tasso medio di crescita a lungo termine della produzione, dei settori industriali, del Paese o dei Paesi in cui l’entità opera, o del mercato nel quale il bene utilizzato è inserito, salvo che un tasso superiore possa essere giustificato.

34. La direzione aziendale valuta la ragionevolezza delle ipotesi su cui le presenti proiezioni di flussi finanziari si basano esaminando le cause delle differenze tra le proiezioni dei flussi finanziari passati e i flussi finanziari presenti. La direzione aziendale deve assicurare che le ipotesi su cui si basano le attuali proiezioni di flussi finanziari siano coerenti con i risultati effettivi passati, a condizione che gli effetti degli eventi successivi o di circostanze che non esistevano quando tali flussi finanziari attuali sono stati generati lo rendano appropriato.

35. Budget/previsioni dettagliati, espliciti e attendibili di flussi finanziari futuri per archi temporali superiori ai cinque anni non sono generalmente disponibili. Per questo motivo, le stime dei flussi finanziari futuri effettuate dalla direzione aziendale sono fondate sui più recenti budget/previsioni per un periodo massimo di cinque anni. La direzione aziendale può fare uso di proiezioni di flussi finanziari fondate su budget/previsioni per un periodo superiore ai cinque anni se è fiduciosa che tali proiezioni siano attendibili e se può dimostrare la propria capacità, fondata sulle passate esperienze, di prevedere accuratamente flussi finanziari per un periodo più lungo.

36. Le proiezioni dei flussi finanziari sino alla fine della vita utile di un’attività sono stimate tramite l’estrapolazione di proiezioni di flussi finanziari basati su budget/previsioni utilizzando un tasso di crescita per gli anni successivi. Questo tasso è stabile o in diminuzione, a meno che una crescita del tasso sia coerente con informazioni oggettive di crescita in merito a modelli di cicli di vita di un prodotto o di un settore aziendale. Se appropriato, il tasso di crescita può essere pari a zero o può anche essere negativo.

37. Quando le condizioni sono favorevoli, è probabile che altri concorrenti entrino nel mercato e che riducano i tassi di crescita. Perciò, le entità avranno difficoltà nel lungo periodo (per esempio, venti anni) a superare il tasso medio di crescita a lungo termine della produzione, dei settori industriali, del Paese o dei Paesi in cui l’entità è operativa, o del mercato nel quale l’attività è inserita.

38. Nel fare uso di informazioni contenute in budget/previsioni, l’entità valuta se l’informazione si basa su presupposti ragionevoli e dimostrabili ed esprime la migliore stima effettuata dalla direzione aziendale sull’insieme delle condizioni economiche che esisteranno per la restante vita utile dell’attività.

Composizione delle stime dei flussi finanziari futuri

39. Le stime dei flussi finanziari futuri devono includere:

a) 

le proiezioni dei flussi finanziari in entrata derivanti dall’uso continuativo dell’attività;

b) 

le proiezioni dei flussi finanziari in uscita che si verificano necessariamente per generare flussi finanziari in entrata dall’uso continuativo dell’attività (inclusi i flussi finanziari in uscita per rendere l’attività utilizzabile) e che possono essere direttamente attribuiti o ripartiti all’attività in base a un criterio ragionevole e coerente; e

c) 

i flussi finanziari netti, qualora esistano, che saranno ricevuti (o pagati) per la dismissione dell’attività alla fine della sua vita utile.

40. Le stime dei flussi finanziari futuri e il tasso di attualizzazione riflettono presupposti coerenti in merito agli aumenti dei prezzi imputabili all’inflazione generale. Perciò, se il tasso di attualizzazione include l’effetto degli aumenti dei prezzi imputabili all’inflazione generale, i flussi finanziari futuri sono stimati al loro valore nominale. Se il tasso di attualizzazione esclude l’effetto degli aumenti dei prezzi imputabili all’inflazione generale, i flussi finanziari futuri sono stimati al loro valore reale (ma includono specifici aumenti o diminuzioni dei prezzi futuri).

41. Le proiezioni di flussi finanziari in uscita includono quelli per la manutenzione ordinaria dell’attività e per le spese generali future che possono essere attribuibili direttamente, o ripartite secondo un criterio ragionevole e coerente, all’uso dell’attività.

42. Quando il valore contabile dell’attività non include ancora tutti i flussi finanziari in uscita che si manifesteranno prima che questa sia pronta per essere usata o venduta, la stima dei flussi finanziari futuri in uscita include una stima di qualsiasi ulteriore flusso finanziario in uscita che si suppone si verifichi prima che l’attività sia pronta per l’uso o per la vendita. Per esempio, questo è il caso di un edificio in costruzione o di un progetto di sviluppo che non è ancora completato.

43. Al fine di evitare un doppio conteggio, le stime di flussi finanziari futuri non includono:

a) 

flussi finanziari in entrata derivanti da attività che generano flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata delle attività in oggetto (per esempio, attività finanziarie quali crediti); e

b) 

flussi finanziari in uscita che sono correlati a obbligazioni rilevate tra le passività (per esempio, debiti, pensioni o accantonamenti).

44. I flussi finanziari futuri delle attività devono essere stimati facendo riferimento alle loro condizioni correnti. Le stime dei flussi finanziari futuri non devono includere flussi finanziari futuri stimati in entrata o in uscita che si suppone debbano derivare da:

a) 

una ristrutturazione futura per la quale l’entità non si è ancora impegnata; o

b) 

il miglioramento o l’ottimizzazione del rendimento dell’attività.

45. Poiché i flussi finanziari futuri dell’attività sono stimati in funzione della sua condizione attuale, il valore d’uso non riflette:

a) 

i flussi finanziari futuri in uscita, o i connessi risparmi di costo (ad esempio, le riduzioni sui costi del personale) o i benefici che si suppone deriveranno da una futura ristrutturazione per la quale l’entità non si è ancora impegnata; o

b) 

i flussi finanziari in uscita che miglioreranno o ottimizzeranno il rendimento dell’attività o i relativi flussi finanziari in entrata che ci si attende deriveranno da tali flussi finanziari in uscita.

46. Una ristrutturazione è un programma pianificato e controllato dalla direzione aziendale che modifica in maniera rilevante l’oggetto dell’attività intrapresa da un’entità o il modo in cui l’attività è condotta. Lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali fornisce una guida che aiuta a chiarire quando l’entità si è impegnata in una ristrutturazione.

47. Quando l’entità si impegna in una ristrutturazione, è probabile che alcune attività siano interessate da questa ristrutturazione. Una volta che l’entità si è impegnata nella ristrutturazione:

a) 

le stime dei flussi finanziari futuri in entrata e in uscita al fine di determinare il valore d’uso riflettono i risparmi di costo e gli altri benefici derivanti dalla ristrutturazione (in funzione del più recente budget/previsione approvato dalla direzione aziendale); e

b) 

le stime di flussi finanziari in uscita per la ristrutturazione sono incluse in un accantonamento per spese di ristrutturazione secondo quanto previsto dallo IAS 37.

L’esempio illustrativo 5 illustra l’incidenza che può avere una futura ristrutturazione sul calcolo del valore d’uso.

48. Fino a che un’entità sostiene flussi finanziari in uscita che migliorano o ottimizzano il rendimento dell’attività, le stime di flussi finanziari futuri non includono le stime dei futuri flussi finanziari in entrata che si prevede derivino dall’aumento dei benefici economici associati ai flussi finanziari in uscita (cfr. esempio illustrativo 6).

49. Le stime di flussi finanziari futuri includono i futuri flussi finanziari in uscita necessari a mantenere il livello dei benefici economici che ci si attende derivino dall’attività nella sua condizione attuale. Quando un’unità generatrice di flussi finanziari consiste di attività con stimate vite utili differenti, le quali sono tutte essenziali per il normale funzionamento dell’unità, la sostituzione delle attività con vite più brevi è considerata essere parte della manutenzione ordinaria dell’unità nello stimare i flussi finanziari futuri associati all’unità. Analogamente quando un’attività singola include componenti con stimate vite utili differenti, la sostituzione dei componenti con vite utili più brevi è considerata essere parte della manutenzione ordinaria dell’attività quando si stimano i futuri flussi finanziari generati dall’attività.

50. Le stime dei flussi finanziari futuri non devono includere:

a) 

i flussi finanziari in entrata o in uscita derivanti da attività di finanziamento; o

b) 

pagamenti o rimborsi fiscali.

51. I flussi finanziari stimati futuri riflettono presupposti che sono coerenti con il criterio con cui il tasso di attualizzazione è determinato. Altrimenti, l’effetto connesso ad alcuni presupposti sarebbe calcolato due volte oppure ignorato. Poiché il valore temporale del denaro è considerato nell’attualizzazione dei flussi finanziari futuri stimati, questi flussi finanziari escludono i flussi finanziari in entrata o in uscita derivanti da attività di finanziamento. Analogamente, considerato che il tasso di attualizzazione è determinato al lordo delle imposte, anche i flussi finanziari futuri sono stimati al lordo degli effetti fiscali.

52. La stima dei flussi finanziari netti da ricevere (o da pagare) per la dismissione di un’attività alla fine della sua vita utile deve essere pari all’ammontare che l’entità si aspetta di ottenere dalla dismissione dell’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, dopo aver dedotto i costi stimati di dismissione.

53. La stima dei flussi finanziari netti che saranno ricevuti (o pagati) per la dismissione di un’attività alla fine della sua vita utile è determinata in modo similare al fair value (valore equo) dell’attività ►M33  al netto dei costi di dismissione ◄ , con la differenza che, nella stima dei flussi finanziari netti:

a) 

l’entità usa i prezzi in vigore alla data della stima per attività similari che hanno completato il proprio ciclo di vita utile e che sono state utilizzate in condizioni similari a quelle in cui l’attività sarà usata.

b) 

l’entità rettifica questi prezzi per effetto sia di aumenti futuri dei prezzi dovuti all’inflazione generale che di specifici aumenti o diminuzioni futuri dei prezzi. Tuttavia, se le stime di futuri flussi finanziari derivanti dall’uso continuativo dell’attività e il tasso di attualizzazione escludono l’effetto dell’inflazione generale, l’entità esclude anche questo effetto dalla stima dei flussi finanziari netti relativi alla dismissione.

▼M33

53A. Il fair value differisce dal valore d’uso. Il fair value riflette le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo dell’attività. Al contrario, il valore d’uso riflette gli effetti di fattori che possono essere specifici dell’entità e non applicabili a una qualunque entità. Per esempio, il fair value non riflette nessuno dei seguenti fattori nella misura in cui questi non sarebbero generalmente disponibili per gli operatori di mercato:

(a) 

valore aggiunto derivato dal raggruppamento di attività (quale la creazione di un portafoglio di immobili in diverse localizzazioni);

(b) 

sinergie tra l’attività da valutare e altre attività;

(c) 

i diritti o le restrizioni legali riguardanti specificatamente solo l’attuale proprietario dell’attività; e

(d) 

i benefici o gli aggravi fiscali riguardanti specificatamente l’attuale proprietario dell’attività.

▼B

Flussi finanziari futuri in valuta estera

54. I flussi finanziari futuri sono stimati nella valuta nella quale essi saranno generati e, quindi, attualizzati facendo uso di un tasso appropriato a quella stessa valuta. L’entità converte il valore attuale utilizzando il tasso di cambio a pronti alla data del calcolo del valore d’uso.

Tasso di attualizzazione

55. Il(i) tasso(i) di sconto deve(ono) essere il(i) tasso(i) al lordo delle imposte che rifletta(ano) le valutazioni correnti di mercato:

a) 

del valore temporale del denaro; e

b) 

dei rischi specifici dell’attività per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono state rettificate.

56. Un tasso che riflette le valutazioni correnti del mercato del valore temporale del denaro e dei rischi specifici dell’attività corrisponde al rendimento che gli investitori richiederebbero se si trovassero nella situazione di dover scegliere un investimento che generasse flussi finanziari di importi, tempistica e rischio equivalenti a quelli che l’entità si aspetta che derivino dall’attività in oggetto. Questo tasso è stimato attraverso il tasso implicito utilizzato per attività similari nelle contrattazioni correntemente presenti nel mercato o attraverso il costo medio ponderato del capitale di un’entità quotata che ha una singola attività (o un portafoglio di attività) similare all’attività considerata in termini di servizio e rischi. Tuttavia, il(i) tasso(i) di sconto utilizzato(i) per valutare il valore d’uso di un’attività non riflette(ono) i rischi per i quali le stime dei flussi finanziari futuri sono stati rettificate. Altrimenti, l’effetto connesso ad alcuni presupposti sarebbe calcolato due volte.

57. Se il tasso specifico di un’attività non è reperibile direttamente sul mercato, l’entità usa altre tecniche per stimarne il tasso di attualizzazione. L’appendice A fornisce una guida aggiuntiva sulla stima del tasso di sconto in tali circostanze.

RILEVAZIONE E DETERMINAZIONE DI UNA PERDITA PER RIDUZIONE DI VALORE

58. I paragrafi da 59 a 64 contengono le disposizioni per la rilevazione e determinazione delle perdite per riduzione di valore di una singola attività diversa dall’avviamento. La rilevazione e la determinazione di perdite per riduzione di valore per le unità generatrici di flussi finanziari e l’avviamento sono trattate nei paragrafi da 65 a 108.

59. Se, e solo se, il valore recuperabile di un’attività è inferiore al valore contabile, quest’ultimo deve essere ridotto al valore recuperabile. Tale riduzione costituisce una perdita per riduzione di valore.

60. Una perdita per riduzione di valore deve essere immediatamente rilevata nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ , a meno che l’attività non sia iscritta al valore rivalutato secondo quanto previsto da un altro Principio (per esempio, secondo quanto previsto dal modello della rideterminazione del valore dello IAS 16). Qualsiasi perdita per riduzione di valore di un’attività rivalutata deve essere trattata come una diminuzione della rivalutazione secondo quanto previsto da quel Principio.

▼M5

61. Una perdita per riduzione di valore su un’attività non rivalutata è rilevata nell’utile (perdita) d’esercizio. Tuttavia, una perdita per riduzione di valore su un’attività rivalutata è rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo a meno che la perdita per riduzione di valore non superi l’ammontare della riserva di rivalutazione per quella stessa attività. Questa perdita per riduzione di valore su un’attività rivalutata riduce la riserva di rivalutazione per tale attività.

▼B

62. Quando la perdita per riduzione di valore è stimata per un importo superiore al valore contabile dell’attività cui si riferisce, l’entità deve rilevare una passività se, e solo se, ciò è richiesto da un altro Principio.

63. Dopo che la perdita per riduzione di valore è stata rilevata, la quota di ammortamento (svalutazione) dell’attività deve essere rettificata negli esercizi futuri per poter ripartire il nuovo valore contabile dell’attività, detratto il suo valore residuo (qualora esista), sistematicamente lungo la sua restante vita utile.

64. Se è rilevata una perdita per riduzione di valore, qualsiasi connessa attività o passività fiscale differita è determinata secondo quanto previsto dallo IAS 12 attraverso la comparazione tra il valore contabile rettificato dell’attività e il suo valore ai fini fiscali (cfr. esempio illustrativo 3).

UNITÀ GENERATRICI DI FLUSSI FINANZIARI E AVVIAMENTO

▼M12

65. I paragrafi 66-108 e l’Appendice C contengono le disposizioni per identificare l’unità generatrice di flussi finanziari cui un’attività appartiene, per determinare il valore contabile e rilevare le perdite per riduzione di valore dell’unità generatrice di flussi finanziari e dell’avviamento.

▼B

Identificazione dell’unità generatrice di flussi finanziari alla quale un’attività appartiene

66. Se esiste un’indicazione che un’attività può aver subito una riduzione di valore, deve essere stimato il valore recuperabile della singola attività. Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola attività, l’entità deve determinare il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari alla quale l’attività appartiene (unità generatrice di flussi finanziari dell’attività).

67. Il valore recuperabile di una singola attività non può essere determinato se:

a) 

il valore d’uso dell’attività non è stimato essere prossimo al proprio fair value (valore equo) ►M33  al netto dei costi di dismissione ◄ (ad esempio, quando non è possibile stimare che i flussi finanziari futuri derivanti dall’uso permanente dell’attività siano irrilevanti); e

b) 

l’attività non genera flussi finanziari in entrata ampiamente indipendenti da quelli derivanti da altre attività.

In tali circostanze, il valore d’uso e, perciò, il valore recuperabile, possono essere determinati solo con riferimento all’unità generatrice di flussi finanziari dell’attività.

Esempio

Un’entità che opera nel settore minerario possiede una ferrovia privata per agevolare la propria attività estrattiva. La ferrovia privata può essere venduta solo al valore di rottame e non genera flussi finanziari in entrata ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata derivanti dalle altre attività estrattive.

Non è possibile stimare il valore recuperabile della ferrovia privata perché il suo valore d’uso non può essere determinato ed è probabilmente differente dal valore recuperabile. Perciò, l’entità stima il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari cui la ferrovia privata appartiene, ossia la miniera nel suo insieme.

68. Come definito nel paragrafo 6, l’unità generatrice di flussi finanziari di un’attività è il più piccolo gruppo di attività che comprende l’attività e che genera flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata derivanti dalle altre attività o gruppi di attività. L’identificazione di un’unità generatrice di flussi finanziari di un’attività implica un giudizio soggettivo. Se il valore recuperabile di una singola attività non può essere determinato, l’entità identifica la più piccola aggregazione di attività che genera flussi finanziari in entrata ampiamente indipendenti.

Esempio

Una società di autobus fornisce per contratto servizi a un Comune, il quale richiede un servizio minimo su ciascuno di cinque distinti percorsi. Le attività impiegate in ciascun percorso e i flussi finanziari derivanti da ciascun percorso possono essere identificati separatamente. Uno di questi percorsi opera con una significativa perdita.

Poiché l’entità non ha la facoltà di chiudere uno qualsiasi dei percorsi degli autobus, il livello più basso di flussi finanziari in entrata identificabili, che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata derivanti dalle altre attività o gruppi di attività, è il flusso finanziario in entrata generato dai cinque percorsi insieme. L’unità generatrice di flussi finanziari per ciascun percorso è la società di autobus nel suo insieme.

69. I flussi finanziari in entrata sono flussi in entrata di disponibilità liquide e di mezzi equivalenti ricevuti da parti esterne all’entità. Nell’identificare se i flussi finanziari in entrata derivanti da un’attività (o da un gruppo di attività) siano ampiamente indipendenti da quelli derivanti da altre attività (o da gruppi di attività), l’entità considera diversi fattori, fra i quali il modo in cui la direzione aziendale controlla l’operatività dell’entità (per esempio, per linee di prodotto, settori aziendali, dislocazioni aziendali, aree distrettuali o regionali) o come la direzione aziendale prende decisioni in merito a mantenere operativi o dismettere i beni e le attività dell’entità. L’esempio illustrativo 1 fornisce esempi di identificazione di unità generatrici di flussi finanziari.

70. Se esiste un mercato attivo per il prodotto di un’attività o di un gruppo di attività, tale attività o gruppo di attività deve essere identificato come un’unità generatrice di flussi finanziari, anche se alcuni o tutti i prodotti sono usati internamente. Se i flussi finanziari in entrata generati da una qualsiasi delle attività o unità generatrice di flussi finanziari sono influenzati da prezzi di trasferimento interno, un’entità deve utilizzare la miglior stima della direzione aziendale per il/i prezzo/i futuro/i che potrebbe(ro) essere ottenuto(i) in libere transazioni nello stimare:

a) 

i futuri flussi finanziari in entrata utilizzati per determinare il valore d’uso dell’attività o dell’unità generatrice di flussi finanziari; e

b) 

i futuri flussi finanziari in uscita utilizzati per determinare il valore d’uso di ogni altra attività o unità generatrice di flussi finanziari che sono influenzati da prezzi di trasferimento interno.

71. Anche se parte o tutto il prodotto di un’attività o di un gruppo di attività è usato da altre unità appartenenti all’entità (per esempio, prodotti a uno stadio intermedio del processo di produzione), questa attività o gruppo di attività formano un’unità generatrice di flussi finanziari distinta se l’entità può vendere questo prodotto in un mercato attivo. Questo perché l’attività o il gruppo di attività può generare flussi finanziari in entrata che sarebbero ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata derivanti da altre attività o altri gruppi di attività. Nell’utilizzare le informazioni basate su budget/previsioni che fanno riferimento a tale unità generatrice di flussi finanziari, o a un’eventuale altra attività o unità generatrice di flussi finanziari influenzata da prezzi di trasferimento interno, un’entità rettifica questa informazione se i prezzi di trasferimento interno non riflettono la miglior stima della direzione aziendale di prezzi futuri che potrebbero essere ottenuti in libere transazioni.

72. Le unità generatrici di flussi finanziari per la stessa attività o per le stesse tipologie di attività devono essere identificate con criteri uniformi da esercizio a esercizio, a meno che il cambiamento possa essere giustificato.

73. Se l’entità ritiene che un’attività appartiene a un’unità generatrice di flussi finanziari diversa rispetto a quella dei precedenti esercizi, o che le tipologie di attività aggregate dell’unità generatrice di flussi finanziari dell’attività sono cambiate, il paragrafo 130 richiede che debbano essere fornite informazioni integrative sull’unità generatrice di flussi finanziari, se una perdita per riduzione di valore viene rilevata o stornata per l’unità generatrice di flussi finanziari.

Valore recuperabile e valore contabile di un’unità generatrice di flussi finanziari

74. Il valore recuperabile di un’unità generatrice di flussi finanziari è il maggiore tra il fair value (valore equo) ►M33  al netto dei costi di dismissione ◄ e il valore d’uso della stessa. Per la determinazione del valore recuperabile di un’unità generatrice di flussi finanziari, qualsiasi riferimento contenuto nei paragrafi da 19 a 57 a «un’attività» deve essere letto come riferimento a «un’unità generatrice di flussi finanziari».

75. Il valore contabile di un’unità generatrice di flussi finanziari deve essere determinato in maniera coerente con il criterio con cui è determinato il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari.

76. Il valore contabile di un’unità generatrice di flussi finanziari:

a) 

include il valore contabile delle sole attività che possono essere attribuite direttamente, o ripartite secondo un criterio ragionevole e uniforme, all’unità generatrice di flussi finanziari e che genereranno flussi finanziari futuri in entrata utilizzati nel determinare il valore d’uso dell’unità generatrice di flussi finanziari; e

b) 

non include il valore contabile di nessuna passività rilevata, a meno che il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari non possa essere determinato senza tenere conto di questa passività.

Ciò è dovuto al fatto che il fair value (valore equo) ►M33  al netto dei costi di dismissione ◄ e il valore d’uso di un’unità generatrice di flussi finanziari sono determinati escludendo i flussi finanziari relativi ad attività che non sono parte dell’unità generatrice di flussi finanziari ed a passività che sono state rilevate (cfr. paragrafi 28 e 43).

77. Quando le attività sono raggruppate per valutarne la loro recuperabilità, è importante includere nell’unità generatrice di flussi finanziari tutte le attività che generano o sono usate per generare flussi finanziari in entrata. Altrimenti, l’unità generatrice di flussi finanziari può sembrare totalmente recuperabile quando in realtà si è verificata una perdita per riduzione di valore. In alcune circostanze, sebbene qualche attività contribuisca alla formazione degli stimati flussi finanziari futuri di un’unità generatrice di flussi finanziari, queste non possono essere imputate all’unità generatrice di flussi finanziari in base a un criterio ragionevole e coerente. Questo potrebbe essere il caso dell’avviamento o dei beni destinati ad attività ausiliarie e comuni quali, per esempio, le attività della sede. I paragrafi da 80 a 103 spiegano come trattare queste attività nella verifica per riduzione di valore di un’unità generatrice di flussi finanziari.

▼M33

78. Può essere necessario tener conto di alcune passività già rilevate al fine di misurare il valore recuperabile di un’unità generatrice di flussi finanziari. Ciò si può verificare se la dismissione di un’unità generatrice di flussi finanziari richiede che il compratore si accolli una passività. In tale circostanza, il fair value al netto dei costi di dismissione (o il flusso finanziario stimato derivante dalla dismissione finale) dell’unità generatrice di flussi finanziari equivale al prezzo di vendita delle attività dell’unità generatrice di flussi finanziari e della passività nel loro insieme, detratti i costi di dismissione. Per effettuare una comparazione che abbia senso tra valore contabile dell’unità generatrice di flussi e valore recuperabile, il valore contabile della passività è detratto sia nella determinazione del valore d’uso sia del valore contabile dell’unità generatrice di flussi finanziari.

▼B

Esempio

Una società gestisce una miniera in un paese in cui la normativa richiede che il proprietario debba ripristinare il luogo una volta conclusa la propria attività estrattiva. Il costo di tale operazione comprende la sostituzione del materiale in eccesso che deve essere rimosso prima che l’attività estrattiva ricominci. Un accantonamento per i costi di sostituzione del materiale in eccesso è stato rilevato non appena lo stesso è stato rimosso. L’ammontare previsto è stato rilevato come parte del costo della miniera e ammortizzato lungo il corso della vita utile della miniera. Il valore contabile dell’accantonamento per i costi di ripristino è pari a CU 500 ( 17 ) che è uguale al valore attuale dei costi di ripristino.

L’entità sta verificando se la miniera ha subito una riduzione di valore. L’unità generatrice di flussi finanziari della miniera è la miniera nel suo insieme. L’entità ha ricevuto diverse offerte di acquisto della miniera a un prezzo di circa CU 800. Questo prezzo riflette il fatto che l’acquirente si accollerà l’obbligo di rimuovere il materiale in eccesso. I costi di dismissione della miniera sono irrilevanti. Il valore d’uso della miniera è valutato approssimativamente in CU 1 200 , esclusi i costi di ripristino. Il valore contabile della miniera è di CU 1 000 .

Il fair value (valore equo) dell’unità generatrice di flussi finanziari ►M33  al netto dei costi di dismissione ◄ è pari a CU 800. Tale importo è comprensivo dei costi di ripristino già accantonati. Come conseguenza, il valore d’uso dell’unità generatrice dei flussi finanziari è calcolato dopo la valutazione dei costi di ripristino ed è stimato pari a CU 700 (CU 1 200 meno CU 500). Il valore contabile dell’unità generatrice di flussi finanziari è CU 500, che è il risultato del valore contabile della miniera (CU 1 000 ) meno il valore contabile dell’accantonamento per i costi di ripristino (CU 500). Quindi l’importo recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari supera il suo valore contabile.

79. Per motivi pratici, il valore recuperabile di un’unità generatrice di flussi finanziari è talvolta determinato dopo aver tenuto conto anche di attività che non fanno parte dell’unità generatrice di flussi finanziari (per esempio, crediti o altre attività finanziarie) o passività che sono state rilevate (per esempio, debiti, pensioni e altri accantonamenti). In tali circostanze, il valore contabile dell’unità generatrice di flussi finanziari è incrementato dal valore contabile di tali attività e diminuito dal valore contabile di tali passività.

Avviamento

Allocazione dell’avviamento alle unità generatrici di flussi finanziari

▼M22

80.   Al fine della verifica per riduzione di valore, l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale deve, dalla data di acquisizione, essere allocato ad ogni unità generatrice di flussi finanziari dell’acquirente, o a gruppi di unità generatrici di flussi finanziari, che si prevede beneficino delle sinergie dell’aggregazione, a prescindere dal fatto che altre attività o passività dell’entità acquisita siano assegnate a tali unità o gruppi di unità. Ogni unità o gruppo di unità a cui l’avviamento è così allocato deve:

a) 

rappresentare il livello minimo all’interno dell’entità in cui l’avviamento è monitorato per finalità gestionali interne; e

b) 

non essere più grande di un settore operativo, così come definito dal paragrafo 5 dell'IFRS 8 Settori operativi, prima dell’aggregazione.

▼M12

81. L’avviamento rilevato in una aggregazione aziendale è un’attività che rappresenta i benefici economici futuri derivanti da altre attività acquisite in una aggregazione aziendale che non sono identificate individualmente e rilevate separatamente. L’avviamento non genera flussi finanziari indipendentemente da altre attività o gruppi di attività e spesso contribuisce ai flussi finanziari di una molteplicità di unità generatrici di flussi finanziari. L’avviamento a volte può essere allocato soltanto a gruppi di unità generatrici di flussi finanziari secondo un criterio non arbitrario ma non a singole unità generatrici di flussi finanziari. Ne deriva che il più basso livello all’interno dell’entità al quale l’avviamento è monitorato ai fini del controllo di gestione interno comprende a volte un numero di unità generatrici di flussi finanziari cui l’avviamento fa riferimento, ma alle quali non può essere allocato. I riferimenti nei paragrafi 83-99 e nell’Appendice C a un’unità generatrice di flussi finanziari alla quale l’avviamento è allocato dovrebbero essere letti come riferimenti anche a un gruppo di unità generatrici di flussi finanziari a cui l’avviamento è allocato.

▼B

82. L’applicazione delle disposizioni del paragrafo 80 risulta nella verifica dell’avviamento per riduzione di valore a un livello che riflette il modo in cui un’entità gestisce le proprie attività operative e con cui l’avviamento sarebbe naturalmente associato. Quindi, non è solitamente richiesto sviluppare ulteriori sistemi informativi.

83. Un’unità generatrice di flussi finanziari cui viene allocato l’avviamento al fine di verificare una riduzione di valore può non coincidere con il livello al quale l’avviamento viene allocato secondo quanto previsto dallo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere per determinare gli utili e le perdite su cambi. Per esempio, se lo IAS 21 richiede a un’entità di allocare l’avviamento a livelli relativamente bassi per valutare gli utili e le perdite su cambi, non è richiesto di verificare l’avviamento per riduzione di valore allo stesso livello a meno che a tale livello si monitori anche l’avviamento ai fini gestionali interni.

84. Se l’allocazione iniziale dell’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale non può essere completata prima della fine dell’esercizio in cui avviene l’aggregazione aziendale, tale allocazione iniziale deve essere completata prima della fine dell’esercizio che ha inizio dopo la data di acquisizione.

▼M12

85. Secondo quanto previsto dall’IFRS 3 Aggregazioni aziendali, se la contabilizzazione iniziale di un’aggregazione aziendale può essere determinata soltanto provvisoriamente entro la fine dell’esercizio in cui avviene l’aggregazione, l’acquirente:

a) 

contabilizza l’aggregazione con tali valori provvisori; e

b) 

rileva eventuali rettifiche a tali valori provvisori come risultato del completamento della contabilizzazione iniziale entro il periodo di valutazione, che non deve superare i dodici mesi dalla data di acquisizione.

In tali circostanze, potrebbe non essere possibile completare l’attribuzione iniziale dell’avviamento rilevato nell’aggregazione prima della fine dell’esercizio in cui avviene l’aggregazione. Quando ciò accade, l’entità riporta le informazioni richieste dal paragrafo 133.

▼B

86. Se l’avviamento è stato allocato a un’unità generatrice di flussi finanziari e l’entità dismette un’attività che è parte di tale unità, l’avviamento associato con l’attività dismessa deve essere:

a) 

incluso nel valore contabile dell’attività quando si determina l’utile o la perdita derivante dalla dismissione; e

b) 

determinato sulla base dei relativi valori dell’attività dismessa e della parte mantenuta dell’unità generatrice di flussi finanziari, a meno che l’entità possa dimostrare che alcuni altri metodi riflettano meglio l’avviamento associato all’attività dismessa.

Esempio

Un’entità vende per CU 100 un’attività che era parte di un’unità generatrice di flussi finanziari a cui l’avviamento è stato allocato. L’avviamento allocato all’unità non può essere identificato o associato con un gruppo di attività a un livello inferiore a tale unità, se non arbitrariamente. Il valore recuperabile della parte mantenuta dell’unità generatrice di flussi finanziari è CU 300.

Poiché l’avviamento allocato all’unità generatrice di flussi finanziari non può essere identificato o associato a un gruppo di attività a un livello inferiore a tale unità se non arbitrariamente, l’avviamento associato con l’attività dismessa è valutato sulla base dei valori relativi dell’attività dismessa e della parte mantenuta dell’unità. Quindi, il 25 per cento dell’avviamento attribuito all’unità generatrice di flussi finanziari è incluso nel valore contabile dell’attività venduta.

87. Se un’entità riorganizza la struttura del suo sistema informativo in modo tale che si modifica la composizione di una o più unità generatrici di flussi finanziari cui l’avviamento è stato allocato, l’avviamento deve essere riallocato alle unità interessate. Questa nuova allocazione deve essere fatta con un criterio del valore relativo simile a quello utilizzato quando un’entità dismette un’attività facente parte di un’unità generatrice di flussi finanziari a meno che l’entità possa dimostrare che altri metodi riflettano meglio l’avviamento associato alle unità riorganizzate.

Esempio

L’avviamento era stato precedentemente allocato all’unità A generatrice di flussi finanziari. L’avviamento allocato ad A non può essere identificato o associato a un gruppo di attività a un livello inferiore ad A, se non arbitrariamente. A è da suddividersi e integrarsi in tre distinte unità generatrici di flussi finanziari, B, C, e D.

Poiché l’avviamento allocato ad A non può essere identificato o associato a un gruppo di attività a un livello inferiore ad A se non arbitrariamente, esso è riallocato alle unità B, C e D sulla base dei valori relativi delle tre parti di A prima che tali parti siano integrate in B, C e D.

Verifica delle unità generatrici di flussi finanziari comprensive dell’avviamento per riduzione di valore

88. Quando, come descritto nel paragrafo 81, l’avviamento si riferisce all’unità generatrice di flussi finanziari ma non è stato allocato a tale unità, si deve sottoporre l’unità ad una verifica per riduzione di valore ogniqualvolta vi è un’indicazione che l’unità possa avere subito una riduzione di valore, confrontando il valore contabile dell’unità, al netto di qualunque avviamento, con il suo valore recuperabile. Qualunque perdita per riduzione di valore deve essere rilevata secondo quanto previsto dal paragrafo 104.

89. Se un’unità generatrice di flussi finanziari descritta nel paragrafo 88 include nel proprio valore contabile un’attività immateriale che ha una vita utile indefinita o non è ancora disponibile all’uso e tale attività può essere verificata per riduzione di valore soltanto come facente parte dell’unità generatrice di flussi finanziari, il paragrafo 10 richiede che anche l’unità sia verificata annualmente per riduzione di valore.

90. Un’unità generatrice di flussi finanziari a cui è stato allocato l’avviamento deve essere verificata annualmente per riduzione di valore, e ogniqualvolta vi sia un’indicazione che l’unità possa avere subito una riduzione di valore, confrontando il valore contabile dell’unità, che include l’avviamento, con il valore recuperabile dell’unità. Se il valore recuperabile di un’unità eccede il valore contabile dell’unità medesima, l’unità e l’avviamento attribuito a tale unità devono essere considerati come se non avessero subito una riduzione di valore. Se il valore contabile dell’unità supera il valore recuperabile dell’unità, l’entità deve rilevare la perdita per riduzione di valore secondo quanto previsto dal paragrafo 104.

▼M12 —————

▼B

Tempistica delle verifiche per riduzione di valore

96. La verifica annuale per riduzione di valore per un’unità generatrice di flussi finanziari a cui l’avviamento è stato attribuito può essere svolta in qualsiasi momento durante l’esercizio di riferimento, a condizione che la verifica venga fatta nello stesso periodo tutti gli anni. Unità generatrici di flussi finanziari differenti possono essere verificate per riduzione di valore in momenti diversi. Tuttavia, se parte o tutto l’avviamento allocato all’unità generatrice di flussi finanziari è stato acquisito in un’aggregazione aziendale durante l’esercizio in corso, l’unità deve essere sottoposta a verifica per riduzione di valore prima della fine dell’esercizio in corso.

97. Se le attività che costituiscono l’unità generatrice di flussi finanziari a cui l’avviamento è stato allocato vengono verificate per riduzione di valore nello stesso momento dell’unità che include l’avviamento, le singole unità devono essere verificate per riduzione di valore prima dell’unità che contiene l’avviamento. Analogamente, se le unità generatrici di flussi finanziari che costituiscono un gruppo di unità generatrici di flussi finanziari al quale è stato allocato l’avviamento vengono verificate per riduzione di valore nello stesso momento del gruppo di unità che contiene l’avviamento, le singole unità devono essere verificate per riduzione di valore prima del gruppo di unità che include l’avviamento.

98. Al momento della verifica per riduzione di valore dell’unità generatrice di flussi finanziari cui è stato allocato l’avviamento, ci potrebbe essere un’indicazione di una riduzione di valore di un’attività che è parte dell’unità che contiene l’avviamento. In tali circostanze, l’entità innanzitutto verifica l’attività per riduzione di valore, e rileva eventuali perdite per riduzione di valore di tale attività prima di verificare per riduzione di valore l’unità generatrice di flussi finanziari a cui è stato allocato l’avviamento. Analogamente, ci può essere indicazione di una riduzione di valore in un’unità generatrice di flussi finanziari all’interno di un gruppo di un’unità che include l’avviamento. In tali circostanze, l’entità innanzitutto verifica per riduzione di valore l’unità generatrice di flussi finanziari, e rileva eventuali perdite per riduzione di valore per tale unità prima di verificare per riduzione di valore il gruppo di unità cui è stato allocato l’avviamento.

99. Il più recente calcolo analitico effettuato in un periodo precedente del valore recuperabile di un’unità generatrice di flussi finanziari cui l’avviamento è stato allocato può essere utilizzato nella verifica per riduzione di valore per quell’unità nell’esercizio corrente, a condizione che tutti i seguenti criteri siano soddisfatti:

a) 

le attività e le passività che formano l’unità non si sono modificate significativamente dal tempo del più recente calcolo del valore recuperabile;

b) 

il più recente calcolo del valore recuperabile aveva determinato un valore che eccedeva il valore contabile dell’unità con un margine sostanziale; e

c) 

sulla base di un’analisi dei fatti intervenuti e delle circostanze modificatesi dal tempo del più recente calcolo del valore recuperabile, la probabilità che l’attuale determinazione del valore recuperabile sia inferiore all’attuale valore contabile dell’unità, è remota.

Beni destinati ad attività ausiliarie e comuni (corporate assets)

100. I beni destinati ad attività ausiliarie e comuni (corporate assets) comprendono attività di gruppo o divisionali quali, per esempio, l’edificio in cui si trova la direzione centrale o una sua divisione, i macchinari per l’elaborazione elettronica dei dati o un centro di ricerca. La struttura dell’entità determina se un’attività soddisfa la definizione di beni destinati ad attività ausiliarie e comuni contenuta nel presente Principio per una particolare unità generatrice di flussi finanziari. Le caratteristiche distintive di queste attività aziendali sono che esse non generano flussi finanziari in entrata indipendentemente dalle altre attività o da altri gruppi di attività e che i loro valori contabili non possono essere totalmente imputati all’unità generatrice di flussi finanziari in oggetto.

101. Poiché le predette attività non generano distinti flussi finanziari in entrata, il valore recuperabile di queste non può essere determinato a meno che la direzione aziendale abbia deciso di dismettere l’attività. Di conseguenza, se vi è un’indicazione che una siffatta attività possa aver subito una riduzione di valore, si determina il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari o del gruppo di unità generatrici di flussi finanziari cui questa attività appartiene, ed esso viene confrontato con il valore contabile dell’unità generatrice di flussi finanziari o del gruppo di unità generatrici di flussi finanziari. Eventuali perdite per riduzione di valore sono rilevate secondo quanto previsto dal paragrafo 104.

102. Nel verificare se un’unità generatrice di flussi finanziari ha subito una riduzione di valore, l’entità deve identificare tutti i beni destinati ad attività ausiliarie e comuni che fanno riferimento all’unità generatrice di flussi finanziari in oggetto. Se una parte del valore contabile di un tale bene:

a) 

può essere allocata secondo un criterio ragionevole e coerente a tale unità, l’entità deve confrontare il valore contabile dell’unità, inclusa la parte del valore contabile del bene destinato ad attività ausiliarie e comuni allocata all’unità, con il relativo valore recuperabile. Qualunque perdita per riduzione di valore deve essere rilevata secondo quanto previsto dal paragrafo 104.

b) 

non può essere allocata secondo un criterio ragionevole e coerente a tale unità, l’entità deve:

i) 

confrontare il valore contabile dell’unità, escluso il bene destinato ad attività ausiliarie e comuni, con il suo valore recuperabile e rilevare qualunque perdita per riduzione di valore secondo quanto previsto dal paragrafo 104;

ii) 

identificare il più piccolo gruppo di unità generatrici di flussi finanziari che includa l’unità generatrice di flussi finanziari in questione e a cui una parte del valore contabile del bene destinato ad attività ausiliarie e comuni può essere allocata secondo un criterio ragionevole e coerente; e

iii) 

confrontare il valore contabile di tale gruppo di unità generatrici di flussi finanziari inclusa la parte del valore contabile del bene destinato ad attività ausiliarie e comuni allocata a tale gruppo di unità, con il valore recuperabile del gruppo di unità. Qualunque perdita per riduzione di valore deve essere rilevata secondo quanto previsto dal paragrafo 104.

103. L’esempio illustrativo 8 illustra l’applicazione di queste disposizioni ai beni destinati ad attività ausiliarie e comuni.

Perdita per riduzione di valore di un’unità generatrice di flussi finanziari

104. Una perdita per riduzione di valore deve essere rilevata per una unità generatrice di flussi finanziari (il più piccolo gruppo di unità generatrici di flussi finanziari cui l’avviamento o un bene destinato ad attività ausiliarie e comuni è stato allocato) se, e soltanto se, il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) è inferiore al valore contabile dell’unità (gruppo di unità). La perdita per riduzione di valore deve essere imputata a riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte dell’unità (gruppo di unità) nel seguente ordine:

a) 

prima, per ridurre il valore contabile di qualunque avviamento allocato all’unità generatrice di flussi finanziari (gruppo di unità); e

b) 

quindi, alle altre attività dell’unità (gruppo di unità) in proporzione al valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell’unità (gruppo di unità).

Tali riduzioni dei valori contabili devono essere trattate come perdite per riduzione di valore delle singole attività e rilevate in conformità alle disposizioni contenute nel paragrafo 60.

▼M33

105.  Nell’attribuire una perdita per riduzione di valore secondo quanto previsto dal paragrafo 104, un’entità non deve ridurre il valore contabile di un’attività al di sotto del maggior valore tra:

a) 

il fair value al netto dei costi di dismissione (se misurabile);

▼B

b) 

il valore d’uso (se determinabile); e

c) 

zero.

L’ammontare della perdita per riduzione di valore che sarebbe stata altrimenti imputata all’attività deve essere allocata proporzionalmente alle altre attività dell’unità (gruppo di unità).

106. Se non è fattibile stimare il valore recuperabile di ciascuna attività di un’unità generatrice di flussi finanziari, il presente Principio richiede che la perdita per riduzione di valore sia ripartita discrezionalmente tra le attività della stessa unità, tranne l’avviamento, perché tutte le attività di un’unità generatrice di flussi finanziari operano congiuntamente.

107. Se il valore recuperabile di una singola attività non può essere determinato (cfr. paragrafo 67):

a) 

una perdita per riduzione di valore dell’attività è rilevata se il valore contabile di tale attività è più elevato del maggiore tra il fair value (valore equo) ►M33  al netto dei costi di dismissione ◄ e i risultati delle procedure di ripartizione descritte nei paragrafi 104 e 105; e

b) 

nessuna perdita per riduzione di valore dell’attività è rilevata se la connessa unità generatrice di flussi finanziari non ha subito una riduzione di valore. Questo si applica anche se il fair value (valore equo) ►M33  al netto dei costi di dismissione ◄ dell’attività è inferiore al valore contabile.

Esempio

Una macchina ha subito un danno ma è ancora funzionante, sebbene non come prima che si danneggiasse. Il fair value (valore equo) della macchina ►M33  al netto dei costi di dismissione ◄ è inferiore al valore contabile. La macchina non genera suoi propri flussi finanziari in entrata. Il più piccolo gruppo identificabile di attività che comprende la macchina e che genera flussi finanziari in entrata ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata derivanti da altre attività è la linea di produzione alla quale la macchina appartiene. Il valore recuperabile della linea di prodotti indica che questa, considerata nel suo insieme, non ha subito alcuna riduzione di valore.

Presupposto 1: i budget/previsioni approvati dalla direzione aziendale non riflettono alcun impegno preso dalla direzione stessa per rimpiazzare la macchina.

Il valore recuperabile della sola macchina non può essere stimato perché il valore d’uso della macchina:

(a) 

può differire dal suo fair value (valore equo) ►M33  al netto dei costi di dismissione ◄ ; e

(b) 

può essere determinato solamente con riferimento all’unità generatrice di flussi finanziari alla quale la macchina appartiene (la linea di produzione).

La linea di produzione non subisce una riduzione di valore. Quindi, non viene rilevata alcuna perdita per riduzione di valore per la macchina. Tuttavia, l’entità può aver bisogno di rivedere il periodo o il criterio di ammortamento della macchina. Forse, può essere necessario un periodo di ammortamento più corto o un metodo di ammortamento più rapido per riflettere la restante vita utile attesa della macchina o l’andamento con cui i benefici economici si presume saranno consumati dall’entità.

Presupposto 2: i budget/previsioni approvati dalla direzione aziendale riflettono un impegno preso da parte della direzione aziendale per rimpiazzare la macchina e per venderla nel futuro prossimo. I flussi finanziari derivanti dall’uso continuativo della macchina sino alla sua dismissione sono ritenuti irrilevanti.

Il valore d’uso della macchina può essere stimato pressoché equivalente al suo fair value (valore equo) ►M33  al netto dei costi di dismissione ◄ . Perciò, il valore recuperabile della macchina può essere determinato e non viene presa in considerazione l’unità generatrice di flussi finanziari alla quale la macchina appartiene (ossia la linea di produzione). In considerazione del fatto che il fair value (valore equo) ►M33  al netto dei costi di dismissione ◄ della macchina è inferiore al suo valore contabile, viene rilevata una perdita per riduzione di valore della macchina.

108. Dopo aver applicato le disposizioni contenute nei paragrafi 104 e 105, deve essere rilevata una passività per qualsiasi importo residuo di una perdita per riduzione di valore dell’unità generatrice di flussi finanziari se, e solo se, ciò è richiesto da un altro Principio.

RIPRISTINI DI VALORE

109. I paragrafi da 110 a 116 contengono le disposizioni relative al ripristino di valore di un’attività o di un’unità generatrice di flussi finanziari che ha subito una perdita per riduzione di valore rilevata in esercizi precedenti. Queste disposizioni fanno uso del termine «un’attività» ma si applicano egualmente a una singola attività come a un’unità generatrice di flussi finanziari. Disposizioni aggiuntive sono previste per le singole attività presentate nei paragrafi da 117 a 121, per un’unità generatrice di flussi finanziari nei paragrafi 122 e 123 e per l’avviamento nei paragrafi 124 e 125.

110. L’entità deve valutare a ogni data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ se vi è indicazione che una perdita per riduzione di valore di un’attività rilevata negli esercizi precedenti per un’attività diversa dall’avviamento possa non esistere più o possa essersi ridotta. Se esiste una qualsiasi indicazione di ciò, l’entità deve stimare il valore recuperabile di tale attività.

▼M33

111.  Nel valutare se vi è una qualche indicazione che una perdita per riduzione di valore di un’attività rilevata negli esercizi precedenti per un’attività diversa dall’avviamento possa non esistere più o possa essersi ridotta, l’entità deve considerare, come minimo, le seguenti indicazioni:

Fonti informative esterne

a) 

vi sono evidenze osservabili che il valore di mercato dell’attività è aumentato in maniera significativa nel corso dell’esercizio;

▼B

b) 

significativi cambiamenti con effetto favorevole per l’entità hanno avuto luogo nel corso dell’esercizio, o lo avranno nel futuro prossimo, nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o legale nel quale l’entità opera o nel mercato al quale l’attività è rivolta;

c) 

i tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti sono diminuiti nel corso dell’esercizio, e tali diminuzioni probabilmente condizionano il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d’uso dell’attività e incrementano in maniera rilevante il valore recuperabile dell’attività;

Fonti interne di informazione

d) 

significativi cambiamenti con effetto favorevole per l’entità hanno avuto luogo nel corso dell’esercizio, o si suppone che abbiano luogo nel futuro prossimo, nella misura o nel modo in cui l’attività è usata o si suppone che venga usata. Questi cambiamenti includono i costi sostenuti durante il periodo per migliorare o ottimizzare l’efficienza dell’attività o ristrutturare l’operazione a cui l’attività appartiene;

e) 

vi sono indicazioni evidenti dal sistema informativo interno che il rendimento economico dell’attività è, o sarà, migliore di quanto precedentemente supposto.

112. Le indicazioni di una potenziale diminuzione di una perdita per riduzione di valore fornite nel paragrafo 111 rispecchiano fondamentalmente le indicazioni contrarie previste per l’individuazione di una perdita per riduzione di valore contenute nel paragrafo 12.

113. Se vi è indicazione che una perdita per riduzione di valore di un’attività già rilevata, diversa dall’avviamento, possa non esistere più o possa essersi ridotta, ciò può essere indice del fatto che la restante vita utile, il metodo di ammortamento (di svalutazione) o il valore residuo necessita di essere riconsiderato e rettificato in conformità alle disposizioni del Principio applicabile all’attività, persino se non vi è stato alcun ripristino di valore dell’attività.

114. Una perdita per riduzione di valore di un’attività diversa dall’avviamento rilevata negli esercizi precedenti deve essere rettificata se, e solo se, vi è stato un cambiamento nelle stime utilizzate per determinare il valore recuperabile dell’attività da quando è stata rilevata l’ultima perdita per riduzione di valore. Se ci troviamo in questa circostanza, il valore contabile dell’attività, ad eccezione di quanto indicato nel paragrafo 117, deve essere aumentato sino al valore recuperabile. Tale incremento è un ripristino di valore.

115. Un ripristino di valore riflette un aumento nella stima del servizio potenzialmente offerto da un’attività, sia dal suo utilizzo sia dalla sua vendita, intercorso dalla data in cui l’entità ha rilevato per l’ultima volta una perdita per riduzione di valore di quell’attività. Il paragrafo 130 dispone che un’entità identifichi il cambiamento nelle stime che è all’origine dell’aumento nella stima del servizio potenzialmente offerto. Esempi di cambiamenti nelle stime includono:

a) 

un cambiamento nel criterio utilizzato per calcolare il valore recuperabile (ossia, se il valore recuperabile è basato sul fair value (valore equo) ►M33  al netto dei costi di dismissione ◄ o sul valore d’uso);

b) 

se il valore recuperabile si basava sul valore d’uso, un cambiamento nel valore o nei dei tempi degli stimati flussi finanziari futuri o nel tasso di sconto; o

c) 

se il valore recuperabile si basava sul fair value (valore equo) ►M33  al netto dei costi di dismissione ◄ , un cambiamento nella stima dei componenti del fair value (valore equo) ►M33  al netto dei costi di dismissione ◄ .

116. Il valore d’uso di un’attività può diventare maggiore del valore contabile dell’attività semplicemente perché il valore attuale dei futuri flussi finanziari in entrata aumenta allorché i flussi si avvicinano nel tempo. Tuttavia, il servizio potenzialmente offerto dall’attività non è aumentato. Di conseguenza, una perdita per riduzione di valore non viene ripristinata a seguito del passare del tempo (alcune volte chiamato smontamento o «unwinding» dell’attualizzazione), anche se il valore recuperabile dell’attività diviene maggiore rispetto al valore contabile.

Ripristino di valore di una singola attività

117. L’accresciuto valore contabile di un’attività diversa dall’avviamento attribuibile a un ripristino di valore non deve eccedere il valore contabile che sarebbe stato determinato (al netto di svalutazione o ammortamento) se non si fosse rilevata alcuna perdita per riduzione di valore dell’attività negli anni precedenti.

118. Qualsiasi incremento nel valore contabile di un’attività diversa dall’avviamento che lo renda maggiore di quanto sarebbe stato (al netto di svalutazione o ammortamento) nel caso in cui non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione di valore dell’attività negli anni precedenti è una rivalutazione. Per contabilizzare tale rivalutazione, l’entità utilizza il Principio applicabile a tale attività.

119. Un ripristino di valore di un’attività diversa dall’avviamento deve essere rilevato immediatamente nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ , a meno che l’attività non sia iscritta al valore rivalutato secondo quanto previsto da un altro Principio (per esempio, secondo quanto previsto dal modello di rideterminazione del valore dello IAS 16). Qualsiasi ripristino di valore di un’attività rivalutata deve essere trattato come aumento della rivalutazione secondo quando previsto da tale altro Principio.

120. Un ripristino di valore di un’attività valutata con la rideterminazione di valore è rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e incrementa la riserva di rivalutazione per tale attività. Tuttavia, ◄ nella misura in cui una riduzione di valore sulla stessa attività rivalutata era stata precedentemente rilevata nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ anche un ripristino di valore è rilevato nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ .

121. Dopo aver rilevato un ripristino di valore, la quota di ammortamento dell’attività deve essere rettificata nei periodi futuri per ripartire il valore contabile modificato dell’attività, detratto il valore residuo (qualora esista), sistematicamente lungo la restante vita utile.

Ripristino di valore di un’unità generatrice di flussi finanziari

122. Un ripristino di valore per un’unità generatrice di flussi finanziari deve essere allocato alle attività dell’unità, ad eccezione dell’avviamento, proporzionalmente ai valori contabili di tali attività. Tali incrementi dei valori contabili devono essere trattati come ripristini di valore di singole attività e rilevati in conformità alle disposizioni del paragrafo 119.

123. Nell’allocare l’importo derivante da un ripristino di valore di un’unità generatrice di flussi finanziari, secondo quanto previsto dal paragrafo 122, il valore contabile di un’attività non deve essere superiore al minore tra:

a) 

il valore recuperabile (qualora determinabile); e

b) 

il valore contabile che si sarebbe determinato (al netto dell’ammortamento) se negli esercizi precedenti non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione di valore dell’attività.

L’ammontare del ripristino di valore che sarebbe stato altrimenti imputato all’attività deve essere allocato in base a un criterio proporzionale alle altre attività dell’unità eccetto per l’avviamento.

Ripristino di valore per l’avviamento

124. Una perdita per riduzione di valore rilevata per l’avviamento non può essere eliminata in un esercizio successivo.

125. Lo IAS 38 Attività immateriali vieta la rilevazione dell’avviamento generato internamente. Qualunque incremento del valore recuperabile dell’avviamento in esercizi successivi alla rilevazione di una perdita per riduzione di valore per tale avviamento è probabile che costituisca un aumento generato nell’avviamento internamente, piuttosto che una eliminazione della perdita per riduzione di valore rilevata per l’avviamento acquisito.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

126. L’entità deve indicare per ciascuna classe di attività:

a) 

l’ammontare delle perdite per riduzione di valore rilevato nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ nel corso dell’esercizio e la voce di ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ nella quale tali perdite per riduzione di valore sono incluse;

b) 

l’ammontare dei ripristini di valore rilevato nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ nel corso dell’esercizio e la voce di ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ nella quale tali ripristini di valore sono iscritti;

c) 

l’ammontare delle perdite per riduzione di valore su attività rivalutate rilevato ►M5  nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo ◄ nel corso dell’esercizio;

d) 

l’ammontare del ripristino di valore su attività rivalutate rilevato ►M5  nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo ◄ nel corso dell’esercizio.

127. Una classe di attività è un gruppo di attività similari per natura e utilizzo nell’attività operativa dell’entità.

128. L’informazione richiesta nel paragrafo 126 può essere esposta congiuntamente ad altra informativa prevista per la classe di attività. Per esempio, questa informazione può essere inclusa in una riconciliazione del valore contabile di immobili, impianti e macchinari, all’inizio e alla fine dell’esercizio, come disposto dallo IAS 16.

129. Un’entità che riporta l’informativa di settore secondo quanto previsto dall’IFRS 8 deve indicare quanto segue, per ogni settore oggetto di informativa:

a) 

l’ammontare delle perdite per riduzione di valore rilevato nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ e ►M5  nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo ◄ nel corso dell’esercizio;

b) 

l’ammontare dei ripristini di valore rilevato nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ e ►M5  nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo ◄ nel corso dell’esercizio.

▼M39

130.   Un’entità deve indicare quanto segue per ciascuna attività (incluso l’avviamento) o unità generatrice di flussi finanziari, per la quale una perdita per riduzione di valore sia stata rilevata o eliminata, durante l’esercizio:

▼B

a) 

i fatti e le circostanze che hanno portato alla rilevazione o alla eliminazione della perdita per riduzione di valore;

b) 

l’ammontare della perdita per riduzione di valore rilevata o eliminata;

c) 

se singola attività:

i) 

la natura dell’attività; e

ii) 

se l’entità presenta l’informativa di settore secondo quanto previsto dall’IFRS 8, il settore oggetto di informativa a cui appartiene l’attività;

d) 

se unità generatrice di flussi finanziari:

i) 

una descrizione dell’unità generatrice di flussi finanziari (come, per esempio, se sia una linea di prodotto, un impianto, un settore di attività, un settore geografico, o un settore oggetto di informativa come definito nell’IFRS 8);

ii) 

l’importo della perdita per riduzione di valore rilevato o eliminato per classe di attività e, se l’entità presenta l’informativa di settore secondo quanto previsto dall’IFRS 8, per settore oggetto di informativa; e

iii) 

se l’aggregazione di attività utilizzate per identificare l’unità generatrice di flussi finanziari è cambiata dall’ultima stima del valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari (qualora esista), una descrizione della metodologia corrente e precedente di aggregazione delle attività e le ragioni per cui è cambiato il criterio con cui l’unità generatrice di flussi finanziari è stata identificata;

▼M39

e) 

il valore recuperabile dell’attività (unità generatrice di flussi finanziari) e se il valore recuperabile dell’attività (unità generatrice di flussi finanziari) è il suo fair value al netto dei costi di dismissione o il suo valore d’uso;

f) 

se il valore recuperabile corrisponde al fair value al netto dei costi di dismissione, l’entità deve fornire le seguenti informazioni:

i) 

il livello della gerarchia del fair value (vedere IFRS 13) nel quale è classificata nella sua interezza la valutazione del fair value dell’attività (senza considerare se i «costi di dismissione» sono osservabili);

ii) 

per le valutazioni del fair value classificate nei livelli 2 e 3 della gerarchia del fair value, una descrizione delle tecniche di valutazione utilizzate per misurare il fair value al netto dei costi di dismissione. Se è intervenuto un cambiamento nella tecnica di valutazione, l’entità deve indicare tale cambiamento e le relative motivazioni; e

iii) 

per le valutazioni del fair value classificate nei livelli 2 e 3 della gerarchia del fair value, ogni assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato la propria determinazione del fair value al netto dei costi di dismissione. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell’attività (o dell’unità generatrice di flussi finanziari) è più sensibile. L’entità deve inoltre indicare i tassi di attualizzazione utilizzati nelle valutazioni correnti e in quelle precedenti, se il fair value al netto dei costi di dismissione è misurato utilizzando una tecnica di attualizzazione.

▼B

g) 

se il valore recuperabile è il valore d’uso, il tasso (i tassi) di attualizzazione utilizzato/i nella presente stima e nelle stime precedenti (qualora esistano) del valore d’uso.

▼M39

Stime utilizzate per determinare i valori recuperabili delle unità generatrici di flussi finanziari che contengono avviamento o attività immateriali dalla vita utile indefinita

▼B

131. L’entità deve presentare la seguente informativa per il valore complessivo delle perdite per riduzione di valore e dei ripristini di valore rilevati durante l’esercizio per i quali non viene data alcuna informazione secondo quanto previsto dal paragrafo 130:

a) 

le classi principali di attività interessate dalle perdite per riduzione di valore e le classi principali di attività interessate dai ripristini di valore;

b) 

i fatti e le circostanze principali che hanno portato alla rilevazione di tali perdite per riduzione di valore e dei ripristini di valore.

132. Si incoraggia l’entità ad indicare i presupposti utilizzati per determinare il valore recuperabile delle attività (unità generatrici di flussi finanziari) nel corso dell’esercizio. Tuttavia, il paragrafo 134 prevede che un’entità fornisca informativa sulle stime utilizzate per valutare il valore recuperabile di un’unità generatrice di flussi finanziari quando l’avviamento o un’attività immateriale dalla vita utile indefinita sono inclusi nel valore contabile di tale unità.

133. Se, secondo quanto previsto dal paragrafo 84, qualunque parte dell’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale durante l’esercizio non è stata allocata a un’unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ , l’importo dell’avviamento non allocato deve essere indicato insieme alle ragioni per cui tale importo rimane non allocato.

Stime utilizzate per valutare gli importi recuperabili delle unità generatrici di flussi finanziari che contengono avviamento o attività immateriali dalla vita utile indefinita

▼M39

134.   Un’entità deve fornire le informazioni richieste da (a)-(f) per ogni unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari per la quale il valore contabile dell’avviamento o delle attività immateriali con vita utile indefinita attribuito a tale unità (gruppo di unità) è significativo rispetto al valore contabile totale dell’avviamento o delle attività immateriali con vita utile indefinita dell’entità:

▼B

a) 

il valore contabile dell’avviamento attribuito all’unità (gruppo di unità),

b) 

il valore contabile delle attività immateriali con vita utile indefinita attribuito all’unità (gruppo di unità);

▼M39

c) 

il criterio utilizzato per determinare il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità), (ossia il valore d’uso o il fair value al netto dei costi di vendita);

▼M33

d) 

se il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) si basa sul valore d’uso:

i) 

ciascun assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato le proiezioni dei flussi finanziari per il periodo oggetto di budget/previsioni più recenti. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) è più sensibile;

▼B

ii) 

una descrizione dell’approccio della direzione aziendale per determinare il(i) valore(i) assegnato(i) a ogni assunto di base, se tale(i) valore(i) riflette(ono) esperienze passate o, se appropriato, è(sono) coerente(i) con le fonti esterne di informazione, e, se no, come e perché differisce(ono) dalle esperienze passate o fonti esterne di informazione;

iii) 

l’esercizio su cui la direzione aziendale ha proiettato i flussi finanziari basati sui budget/previsioni approvati e, se è utilizzato un periodo più lungo di cinque anni per un’unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari, una spiegazione del perché è giustificato tale più lungo periodo;

iv) 

il tasso di crescita utilizzato per estrapolare le proiezioni di flussi finanziari oltre il periodo dei budget/previsioni più recenti, e la giustificazione per l’utilizzo di un eventuale tasso di crescita superiore al tasso medio di crescita a lungo termine della produzione, settori industriali, Paese o Paesi in cui l’entità opera, o per il mercato a cui l’unità (gruppo di unità) è rivolta;

v) 

il(i) tasso(i) di attualizzazione applicato(i) alle proiezioni di flussi finanziari;

e) 

▼M33

se il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) si basa sul fair value al netto dei costi di dismissione, la tecnica di valutazione utilizzata per misurare il fair value al netto dei costi di dismissione. Un’entità non deve fornire le informazioni integrative richieste dall’IFRS 13. Se il fair value al netto dei costi di dismissione non è misurato utilizzando un prezzo quotato per una unità (gruppo di unità) identica, devono inoltre essere indicate le seguenti informazioni:

i) 

ogni assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato la sua determinazione del fair value al netto dei costi di dismissione. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) è più sensibile;

▼M8

ii) 

una descrizione dell’approccio della direzione aziendale per determinare il(i) valore(i) assegnato(i) a ogni assunto di base, se tale(i) valore(i) riflette(ono) esperienze passate o, se appropriato, è(sono) coerente(i) con le fonti esterne di informazione, e, se no, come e perché differisce(ono) dalle esperienze passate o fonti esterne di informazione.

▼M33

iiA) 

il livello della gerarchia del fair value (vedere IFRS 13) nel quale è classificata nella sua interezza la misurazione del fair value (senza considerare l’osservabilità dei «costi di dismissione»);

iiB) 

se è intervenuto un cambiamento nella tecnica di valutazione, tale cambiamento e le rispettive motivazioni.

▼M33

Se il fair value al netto dei costi di dismissione è misurato utilizzando proiezioni di flussi finanziari attualizzati, un’entità deve indicare le seguenti informazioni:

iii) 

il periodo su cui la direzione aziendale ha proiettato i flussi finanziari;

iv) 

il tasso di crescita utilizzato per estrapolare le proiezioni di flussi finanziari;

v) 

il(i) tasso(i) di attualizzazione applicato(i) alle proiezioni di flussi finanziari.

▼B

f) 

se un cambiamento ragionevolmente possibile in un assunto di base su cui la direzione ha fondato la determinazione del valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) potrebbe far sì che il valore contabile dell’unità (gruppo di unità) superi il valore recuperabile:

i) 

l’eccedenza del valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) rispetto al valore contabile;

ii) 

il valore assegnato agli assunti di base;

iii) 

l’importo a cui il valore assegnato agli assunti di base deve rettificarsi, dopo avere assorbito eventuali effetti conseguenti a tale cambiamento sulle altre variabili utilizzate per misurare il valore recuperabile, affinché il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) sia pari al valore contabile.

135. Se parte o tutto il valore contabile dell’avviamento o di attività immateriali dalla vita utile indefinita è allocato ad unità (gruppo di unità) generatrici di flussi finanziari multiple, e l’importo così attribuito a ogni unità (gruppo di unità) non è significativo rispetto al valore contabile totale dell’entità dell’avviamento o delle attività immateriali dalla vita utile indefinita, tale fatto deve essere illustrato, insieme al valore contabile complessivo dell’avviamento o delle attività immateriali dalla vita utile indefinita attribuito a tali unità (gruppi di unità). Inoltre, se i valori recuperabili di qualsiasi di tali unità (gruppi di unità) si basano sullo(gli) stesso(i) assunto(i) di base e il valore contabile complessivo dell’avviamento o delle attività immateriali dalla vita utile indefinita loro attribuito è significativo rispetto al valore contabile totale dell’avviamento dell’entità o delle attività immateriali dalla vita utile indefinita un’entità deve indicare tale fatto, insieme a:

a) 

il valore contabile complessivo dell’avviamento attribuito a tali unità (gruppi di unità);

b) 

il valore contabile complessivo delle attività immateriali con vita utile indefinita attribuito a tali unità (gruppi di unità);

c) 

una descrizione dell’(degli) assunto(i) di base;

d) 

una descrizione dell’approccio utilizzato dalla direzione aziendale per determinare il(i) valore(i) assegnato(i) all’(agli) assunto(i) di base, senza tenere conto se tale(i) valore(i) riflette(ono) esperienze passate o, se appropriato, è(sono) coerente(i) con le fonti esterne di informazione, e, se no, come e perché differisce(ono) dalle esperienze passate o fonti esterne di informazione;

e) 

se un cambiamento ragionevolmente possibile nell’(negli) assunto(i) di base potrebbe far sì che i valori contabili complessivi delle unità (gruppi di unità) superino il totale dei valori recuperabili:

i) 

l’eccedenza del totale dei valori recuperabili delle unità (gruppi di unità) rispetto al totale dei valori contabili;

ii) 

il(i) valore(i) assegnato(i) all’(agli) assunto(i) di base;

iii) 

l’importo a cui il(i) valore(i) assegnato(i) all’(agli) assunto(i) di base deve(ono) rettificarsi, dopo avere assorbito eventuali effetti conseguenti a tale cambiamento sulle altre variabili utilizzate per misurare il valore recuperabile, affinché il valore complessivo recuperabile delle unità (gruppi di unità) sia pari al loro valore contabile complessivo.

136. Secondo quanto previsto dal paragrafo 24 o 99, il calcolo dettagliato più recente effettuato in un periodo precedente dell’importo recuperabile di un’unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari può essere rilevato e utilizzato nella verifica per riduzione di valore per quell’unità (gruppo di unità) nell’esercizio corrente a condizione che siano soddisfatti i criteri specificati. Quando ciò si verifica, le informazioni per tale unità (gruppo di unità) che sono incluse nelle indicazioni richieste dai paragrafi 134 e 135 fanno riferimento al portare avanti il calcolo del valore recuperabile.

137. L’esempio illustrativo 9 mostra l’informativa richiesta dai paragrafi 134 e 135.

▼M39

Disposizioni transitorie e data di entrata in vigore

▼M12

139. Un’entità deve applicare il presente Principio:

▼B

a) 

all’avviamento e alle attività immateriali acquisite in aggregazioni aziendali la cui data di accordo è il 31 marzo 2004 o successiva; e

b) 

a tutte le altre attività prospetticamente dall’inizio del primo esercizio con inizio il, o dopo il, 31 marzo 2004.

140. Le entità a cui il paragrafo 139 si applica sono incoraggiate ad applicare le disposizioni del presente Principio prima delle date di entrata in vigore specificate nel paragrafo 139. Comunque, un’entità, se applica il presente Principio prima di tali date di entrata in vigore, deve anche applicare l’IFRS 3 e lo IAS 38 (rivisto nella sostanza nel 2004) alla stessa data.

▼M5

140A. Lo IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato i paragrafi 61, 120, 126 e 129. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

▼M12

140B. L’IFRS 3 (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato i paragrafi 65, 81, 85 e 139; eliminato i paragrafi 9195 e 138 e aggiunto l’Appendice C. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. Se un’entità applica l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche le presenti modifiche devono essere applicate a partire da tale esercizio precedente.

▼M8

140C. Il paragrafo 134(e) è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M7

140D.  Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate (Modifiche all'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard e allo IAS 27), pubblicato nel maggio 2008, ha aggiunto il paragrafo 12(h). L'entità deve applicare tale modifica prospetticamente a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica le relative modifiche apportate ai paragrafi 4 e 38A dello IAS 27 a un esercizio precedente, essa deve contemporaneamente applicare la modifica apportata al paragrafo 12(h).

▼M22

140E. I Miglioramenti agli IFRS emessi nell’aprile del 2009 hanno modificato il paragrafo 80(b). Un'entità deve applicare la presente modifica prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2010 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica la modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M32

140H. IFRS 10 and IFRS 11, issued in May 2011, amended paragraph 4, the heading above paragraph 12(h) and paragraph 12(h). An entity shall apply those amendments when it applies IFRS 10 and IFRS 11.

▼M33

140I. L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 5, 6, 12, 20, 78, 105, 111, 130 e 134, ha eliminato i paragrafi 25–27 e ha aggiunto i paragrafi 25A e 53A. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

▼M39

140J. A maggio 2013 i paragrafi 130 e 134 e il titolo che precede il paragrafo 138 sono stati modificati. L’entità deve applicare tali modifiche retroattivamente a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014. È consentita un’applicazione anticipata. Un’entità non deve applicare tali modifiche per gli esercizi (inclusi quelli comparativi) in cui non applica anche l’IFRS 13.

▼M52

140L. L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato il paragrafo 2. L'entità deve applicare la modifica quando applica l'IFRS 15.

▼M53

140M. L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 2, 4 e 5 e ha eliminato i paragrafi 140F, 140G e 140K. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

▼B

Sostituzione dello IAS 36 (pubblicato nel 1998)

141. Il presente Principio sostituisce lo IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività (pubblicato nel 1998).




Appendice A

UTILIZZO DELLE TECNICHE DI ATTUALIZZAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE D’USO

Questa appendice costituisce parte integrante del Principio. Fornisce una guida sull’uso delle tecniche di attualizzazione nella determinazione del valore d’uso. Sebbene la guida utilizzi il termine «attività», essa si applica ugualmente a un gruppo di attività che formano un’unità generatrice di flussi finanziari.

I componenti di una determinazione del valore attuale

A1 L’insieme dei seguenti elementi misurano le differenze economiche tra le attività:

a) 

una stima dei flussi finanziari futuri, o in casi più complessi, della serie di flussi finanziari futuri che l’entità prevede deriveranno dall’attività;

b) 

le aspettative di possibili variazioni dell’ammontare o della tempistica di tali flussi finanziari;

c) 

il valore temporale del denaro, rappresentato dal tasso corrente di interesse privo di rischio di mercato;

d) 

il prezzo di assumersi l’incertezza implicita nell’attività; e

e) 

altri fattori, a volte non identificabili, (quali la mancanza di liquidità), che gli operatori del mercato rifletterebbero nella misurazione dei flussi finanziari futuri che l’entità prevede di ottenere dall’attività.

A2 Questa appendice contrappone due approcci di calcolo del valore attuale, ciascuno dei quali può essere utilizzato per stimare il valore d’uso di un’attività, a seconda delle circostanze. Secondo l’approccio «tradizionale», le rettifiche per i fattori (b)-(e) descritti nel paragrafo A1 sono implicite nel tasso di sconto. Secondo l’approccio dei «flussi finanziari attesi», i fattori (b), (d) ed (e) causano rettifiche nel calcolare i flussi finanziari attesi rettificati in funzione del rischio. Qualsiasi approccio adotti un’entità per riflettere le aspettative di possibili variazioni dell’ammontare o della tempistica dei flussi finanziari futuri, il risultato dovrebbe riflettere il valore attuale atteso dei flussi finanziari futuri, ossia la media ponderata di tutti i risultati possibili.

Principi generali

A3 Le tecniche utilizzate per stimare i futuri flussi finanziari e i tassi di interesse varieranno da una situazione a un’altra a seconda delle circostanze che riguardano l’attività in questione. Tuttavia, i seguenti principi generali disciplinano ogni applicazione delle tecniche attuariali nella valutazione delle attività:

a) 

i tassi di interesse utilizzati per attualizzare i flussi finanziari dovrebbero riflettere ipotesi coerenti con quelle dei flussi finanziari stimati. Altrimenti, l’effetto connesso ad alcuni presupposti potrebbe essere calcolato due volte oppure ignorato. Per esempio, un tasso di sconto del 12 per cento potrebbe essere applicato a flussi finanziari contrattuali di un finanziamento effettuato. Tale tasso riflette le previsioni di inadempienze future su finanziamenti con caratteristiche particolari. Il medesimo tasso del 12 per cento non dovrebbe essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari attesi perché quei flussi finanziari riflettono già ipotesi di future inadempienze.

b) 

i flussi finanziari stimati e i tassi di attualizzazione dovrebbero essere privi di distorsioni e di fattori non correlati all’attività in questione. Per esempio, sottostimare volutamente i flussi finanziari netti stimati per migliorare l’apparente redditività futura di un’attività introduce un effetto distorsivo nella valutazione.

c) 

i flussi finanziari stimati o tassi di attualizzazione dovrebbero riflettere l’intervallo di risultati possibili piuttosto che un singolo valore, minimo o massimo, probabilmente possibile.

Approccio tradizionale e approccio dei flussi finanziari attesi nella attualizzazione

Approccio tradizionale

A4 Le applicazioni contabili dell’attualizzazione hanno tradizionalmente utilizzato una singola serie di flussi finanziari stimati e un singolo tasso di attualizzazione, spesso descritto come «tasso commisurato al rischio». In sostanza, l’approccio tradizionale assume che un singolo tasso di attualizzazione convenzionale può raccogliere tutte le previsioni sui flussi finanziari futuri e un premio appropriato per il rischio. Quindi, l’approccio tradizionale pone la maggior enfasi sulla scelta del tasso di attualizzazione:

A5 In alcune circostanze, come quelle in cui attività comparabili possono essere osservate sul mercato, un approccio tradizionale è relativamente facile da applicare. Per le attività con flussi finanziari contrattuali, è coerente con il metodo con cui gli operatori sul mercato descrivono le attività, come ad esempio «obbligazione al 12 per cento».

A6 Tuttavia, l’approccio tradizionale può non affrontare adeguatamente alcuni problemi di valutazione complessi, quali la valutazione di attività non finanziarie per le quali non esiste un mercato per l’elemento in esame, né un elemento paragonabile. Una adeguata ricerca del presente «tasso commisurato al rischio» richiede l’analisi di almeno due elementi: un’attività presente sul mercato che ha un tasso di interesse noto e l’attività da valutare. Il tasso di attualizzazione appropriato per i flussi finanziari da valutare deve essere desunto dal tasso di interesse osservabile in quest’altra attività. Per misurare tale inferenza, le caratteristiche dei flussi finanziari dell’altra attività devono essere similari a quelle dell’attività da valutare. Quindi, chi effettua la valutazione deve:

a) 

identificare la serie di flussi finanziari da attualizzare;

b) 

identificare un’altra attività sul mercato che mostri caratteristiche similari di flussi finanziari;

c) 

confrontare le serie di flussi finanziari dei due elementi per accertare che siano similari (per esempio, sono le serie entrambe relative a flussi finanziari contrattuali, oppure uno è un flusso finanziario contrattuale e l’altro è stimato?);

d) 

valutare se vi sia un elemento in una voce non presente nell’altra (per esempio, una è caratterizzato da minor liquidità dell’altra?); e

e) 

valutare se è possibile che entrambe le serie di flussi finanziari possano comportarsi (cioè variare) in modo similare al cambiare delle condizioni economiche.

Approccio dei flussi finanziari attesi

A7 L’approccio dei flussi finanziari attesi, è, in alcune situazioni, un più efficiente strumento di valutazione dell’approccio tradizionale. Nello sviluppare la valutazione, l’approccio dei flussi finanziari attesi utilizza tutte le previsioni sui possibili flussi finanziari invece di un singolo più probabile flusso finanziario. Per esempio, un flusso finanziario può essere CU100, CU200 o CU300 con probabilità di accadimento pari rispettivamente al 10 per cento, 60 per cento e 30 per cento. Il flusso finanziario atteso è CU220. L’approccio dei flussi finanziari attesi quindi differisce dall’approccio tradizionale concentrandosi sull’analisi diretta dei flussi finanziari in questione e su più ipotesi esplicite utilizzate nella valutazione.

A8 L’approccio dei flussi finanziari attesi permette inoltre, di utilizzare le tecniche di attualizzazione quando la tempistica dei flussi finanziari è incerta. Per esempio, un flusso finanziario di CU1 000 può essere monetizzato in un anno, due anni o tre anni rispettivamente con probabilità del 10 per cento, 60 per cento e 30 per cento. L’esempio che segue mostra il calcolo del valore attuale atteso in tale situazione.



Valore attuale del CU1 000 in 1 anno al 5 %

CU952,38

 

 

Probabilità

10,00 %

 

CU95,24

Valore attuale del CU1 000 in 2 anni al 5,25 %

CU902,73

 

 

Probabilità

60,00 %

 

CU541,64

Valore attuale del CU1 000 in 3 anni al 5,50 %

CU851,61

 

 

Probabilità

30,00 %

 

CU255,48

Valore attuale atteso

 

 

CU892,36

A9 Il valore attuale atteso di CU892,36 differisce dalla nozione tradizionale della miglior stima, pari a CU902,73 (la probabilità del 60 per cento). Un calcolo tradizionale del valore attuale applicato a questo esempio richiede di scegliere quali possibili tempistiche dei flussi finanziari utilizzare e, di conseguenza, non riflette le probabilità degli altri tempi di accadimento. Ciò perché il tasso di attualizzazione in un calcolo tradizionale del valore attuale non può riflettere incertezze nei tempi.

A10 L’utilizzo delle probabilità è elemento essenziale dell’approccio dei flussi finanziari attesi. Alcuni si chiedono se l’assegnazione di probabilità a stime altamente soggettive suggerisca una precisione maggiore di quanto in realtà sia. Tuttavia, l’applicazione adeguata dell’approccio tradizionale (come descritto nel paragrafo A6) richiede le stesse stime e soggettività senza dare la trasparenza di calcolo dell’approccio dei flussi finanziari attesi.

A11 Molte stime sviluppate nella prassi corrente contengono già informalmente gli elementi dei flussi finanziari attesi. Inoltre, i contabili spesso debbono valutare un’attività utilizzando informazioni limitate sulle probabilità di possibili flussi finanziari. Per esempio, un contabile può trovarsi di fronte alle seguenti situazioni:

a) 

l’importo stimato è compreso tra CU50 e CU250, ma nessun importo nell’intervallo di valori ha più probabilità di un altro. Sulla base di tali informazioni limitate, il flusso finanziario atteso stimato è CU150 [(50 + 250)/2];

b) 

l’importo stimato è compreso tra CU50 e CU250, e l’importo più probabile è CU100. Tuttavia, le probabilità di ogni importo sono sconosciute. Sulla base di tali informazioni limitate, il flusso finanziario atteso stimato è CU133,33 [(50 + 100 + 250)/3];

c) 

l’importo stimato sarà CU50 (probabilità del 10 per cento), CU250 (probabilità del 30 per cento), o CU100 (probabilità del 60 per cento). Sulla base di tali informazioni limitate, il flusso finanziario atteso stimato è CU140 [(50 × 0,10 ) + (250 × 0,30 ) + (100 × 0,60 )].

In ogni caso, è probabile che lo stimato flusso finanziario atteso fornisca una stima migliore del valore d’uso rispetto al valore minimo, più probabile o a quello massimo considerato individualmente.

A12 L’applicazione dell’approccio dei flussi finanziari attesi ha un limite nel rapporto costo/beneficio. In alcuni casi, un’entità può disporre di una gran quantità di dati ed essere in grado di sviluppare diversi scenari di flussi finanziari. In altri casi, un’entità può essere in grado di sviluppare solo delle generali indicazioni sulla variabilità dei flussi finanziari senza sostenere costi rilevanti. L’entità necessita di bilanciare il costo di ottenere informazioni aggiuntive rispetto alla maggiore attendibilità che le informazioni daranno alla valutazione.

A13 Alcuni affermano che le tecniche dei flussi finanziari attesi sono inadeguate per valutare un elemento singolo o un elemento con un limitato numero di possibili risultati. Citano ad esempio un’attività con due possibili risultati: una probabilità del 90 per cento che il flusso finanziario sarà CU10 e un 10 per cento di probabilità che il flusso finanziario sarà CU1 000 . Osservano che il flusso finanziario atteso in tale esempio è CU109 e criticano tale risultato poiché non rappresenta nessuno degli importi che possono effettivamente essere pagati.

A14 Affermazioni come quella appena illustrata indicano un sottostante disaccordo con l’obiettivo della valutazione. Se l’obiettivo è l’accumulo dei costi da sostenere, i flussi finanziari attesi possono non produrre una stima fedelmente rappresentativa dei costi attesi. Tuttavia, il presente Principio riguarda la valutazione del valore recuperabile di un’attività. Il valore recuperabile dell’attività dell’esempio non è probabile che sia CU10, anche se quello è il flusso finanziario più probabile. Ciò perché la valutazione di CU10 non tiene conto dell’incertezza del flusso finanziario nel valutare l’attività. Al contrario, il flusso finanziario incerto è presentato come se fosse certo. Nessuna entità razionale venderebbe un’attività con queste caratteristiche per CU10.

Tasso di attualizzazione

A15 Qualsiasi approccio un’entità adotti per valutare il valore d’uso di un’attività, i tassi di interesse utilizzati per attualizzare i flussi finanziari non dovrebbero riflettere i rischi per cui i flussi finanziari stimati sono stati rettificati. Altrimenti, l’effetto connesso ad alcuni presupposti potrebbe essere calcolato due volte.

A16 Se il tasso specifico di un’attività non è reperibile direttamente sul mercato, l’entità usa altre tecniche per stimarne il tasso di attualizzazione. La finalità è stimare, per quanto possibile, una valutazione di mercato:

a) 

del valore temporale del denaro per gli esercizi che vanno sino alla fine della vita utile dell’attività; e

b) 

dei fattori b), d) ed e) descritti nel paragrafo A1, nella misura in cui tali fattori non hanno causato rettifiche nel calcolare i flussi finanziari stimati.

A17 Come punto di partenza per tale stima, l’entità potrebbe prendere in considerazione i seguenti tassi:

a) 

il costo medio ponderato del capitale per l’entità determinato facendo uso di tecniche valutative quale il Capital Asset Pricing Model;

b) 

il tasso di finanziamento marginale dell’entità; e

c) 

altri tassi di finanziamento reperibili sul mercato.

A18 Tuttavia, questi tassi devono essere rettificati:

a) 

per riflettere il modo in cui il mercato valuterebbe i rischi specifici associati ai flussi finanziari stimati dell’attività; e

b) 

per escludere rischi che non sono per pertinenti ai flussi finanziari stimati dell’attività o per i quali i flussi finanziari stimati sono stati rettificati.

In considerazione si dovrebbero tenere i rischi quali quelli legati al paese, alla valuta e al prezzo.

A19 Il tasso di attualizzazione è indipendente dalla struttura del capitale di un’entità e dal modo in cui l’entità ha finanziato l’acquisto dell’attività poiché i flussi finanziari futuri che ci si attende deriveranno da un’attività non dipendono dal modo in cui l’entità ha finanziato l’acquisto dell’attività.

A20 Il paragrafo 55 dispone che il tasso di attualizzazione utilizzato sia al lordo delle imposte. Quindi, quando il criterio utilizzato per stimare il tasso di attualizzazione è al netto degli effetti fiscali, esso è rettificato per riflettere un tasso al lordo delle imposte.

A21 L’entità normalmente usa un unico tasso di attualizzazione per la stima del valore d’uso di un’attività. Tuttavia, l’entità usa tassi di attualizzazione distinti per esercizi successivi differenti quando il valore d’uso riflette una differenza di rischio per i diversi esercizi o condizioni differenti nella struttura dei tassi di interesse.

▼M12




Appendice C

Questa appendice costituisce parte integrante del Principio.

Verifica per riduzione di valore di unità generatrici di flussi finanziari con avviamento e partecipazioni di minoranza

C1 Conformemente all’IFRS 3 (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008), l’acquirente valuta e rileva l’avviamento alla data di acquisizione per l’eccedenza di (a) rispetto a (b):

a) 

la sommatoria di:

i) 

il corrispettivo trasferito valutato in conformità all’IFRS 3, che in genere richiede il fair value (valore equo) alla data di acquisizione;

ii) 

l’importo di qualsiasi partecipazione di minoranza nell’acquisita valutato in conformità all’IFRS 3; e

iii) 

in un’aggregazione aziendale realizzata in più fasi, il fair value (valore equo) alla data di acquisizione delle interessenze nell’acquisita precedentemente possedute dall’acquirente.

b) 

il valore netto degli importi, alla data di acquisizione, delle attività acquisite e delle passività assunte identificabili valutate in conformità all’IFRS 3.

Allocazione dell’avviamento

C2 Il paragrafo 80 del presente Principio richiede che l’avviamento acquisito in una aggregazione aziendale deve essere allocato a ogni unità generatrice di flussi finanziari dell’acquirente, o gruppi di unità generatrici di flussi finanziari, che si prevede beneficino delle sinergie della aggregazione, a prescindere dal fatto che altre attività o passività dell’acquisita siano assegnate a tali unità o gruppi di unità. È possibile che alcune sinergie risultanti da una aggregazione aziendale siano allocate a un’unità generatrice di flussi finanziari in cui la minoranza non detiene un’interessenza.

Verifica per riduzione di valore

C3 La verifica per riduzione di valore comporta il confronto del valore recuperabile di un’unità generatrice di flussi finanziari con il valore contabile dell’unità generatrice di flussi finanziari.

C4 Se un’entità valuta le partecipazioni di minoranza come una sua quota proporzionale nelle attività nette identificabili di una controllata alla data di acquisizione, piuttosto che al fair value (valore equo), l’avviamento attribuibile alle partecipazioni di minoranza è incluso nel valore recuperabile delle relative unità generatrice di flussi finanziari ma non è rilevato nel bilancio consolidato della controllante. Di conseguenza, un’entità deve aggiungere al valore contabile dell’avviamento allocato all’unità l’avviamento attribuibile alla partecipazione di minoranza. Questo valore contabile rettificato viene poi confrontato con il valore recuperabile dell’unità per determinare se l’unità generatrice di flussi finanziari ha subito una riduzione di valore.

Allocazione di una perdita per riduzione di valore

C5 Il paragrafo 104 dispone che le perdite per riduzione di valore identificate debbano essere prima attribuite a riduzione del valore contabile dell’avviamento allocato all’unità e poi alle altre attività dell’unità in proporzione al valore contabile di ciascuna attività dell’unità.

C6 Se una controllata, o parte di una controllata, con una partecipazione di minoranza è essa stessa un’unità generatrice di flussi finanziari, la perdita per riduzione di valore viene allocata tra la controllante e la partecipazione di minoranza, adottando gli stessi criteri di allocazione dell’utile o della perdita.

C7 Se una controllata, o parte di una controllata, con una partecipazione di minoranza è parte di una più grande unità generatrice di flussi finanziari, le perdite per riduzione di valore dell’avviamento sono allocate alle parti dell’unità generatrice di flussi finanziari che hanno una partecipazione di minoranza e alle parti che non ce l’hanno. Le perdite per riduzione di valore dovrebbero essere allocate alle parti dell’unità generatrice di flussi finanziari sulla base di:

a) 

la misura in cui la riduzione di valore attiene all’avviamento nell’unità generatrice di flussi finanziari, i relativi valori contabili dell’avviamento delle parti prima della riduzione di valore; e

b) 

la misura in cui la riduzione di valore attiene alle attività identificabili nell’unità generatrice di flussi finanziari, i relativi valori contabili delle attività nette identificabili delle parti prima della riduzione di valore. Tali riduzioni di valore sono allocate alle attività delle parti di ciascuna unità proporzionalmente al valore contabile di ciascuna attività nella parte.

Nelle parti che hanno una partecipazione di minoranza, la perdita per riduzione di valore è allocata tra la controllante e la partecipazione di minoranza adottando gli stessi criteri di allocazione dell’utile o della perdita.

C8 Se una perdita per riduzione di valore attribuibile a una partecipazione di minoranza attiene all’avviamento non rilevato nel bilancio consolidato della controllante (si veda paragrafo C4), tale riduzione di valore non viene rilevata come una perdita per riduzione di valore dell’avviamento. In tali casi, solo la perdita per riduzione di valore relativa all’avviamento attribuita alla controllante è rilevata come una perdita per riduzione di valore dell’avviamento.

C9 L’esempio illustrativo n. 7 illustra la verifica per riduzione di valore di un’unità generatrice di flussi finanziari non interamente posseduta che include l’avviamento.

▼B




PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 37

Accantonamenti, passività e attività potenziali

FINALITÀ

La finalità del presente Principio è di assicurare che siano applicati agli accantonamenti e alle passività e attività potenziali appropriati criteri di rilevazione e di valutazione e che sia fornita nelle note un’informativa tale da poter mettere gli utilizzatori nelle condizioni di comprendere natura, data di sopravvenienza e importo degli stessi.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità nella contabilizzazione di accantonamenti, passività e attività potenziali, fatta eccezione per:

a) 

quelli risultanti da contratti esecutivi, a eccezione del caso in cui il contratto sia oneroso; e

b) 

[Eliminato]

c) 

quelli trattati da un altro Principio.

▼M53

2. Il presente Principio non si applica agli strumenti finanziari (incluse le garanzie) che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 Strumenti finanziari.

▼B

3. I contratti esecutivi sono contratti in cui entrambe le parti contraenti non hanno adempiuto a nessuno degli impegni previsti oppure hanno adempiuto ai propri impegni parzialmente e nella stessa misura. Il presente Principio non si applica ai contratti esecutivi a meno che questi siano onerosi.

4. [Eliminato]

▼M54

5. Nel caso in cui un altro Principio disciplini una specifica tipologia di accantonamento, passività o attività potenziale, l'entità applica quel Principio specifico e non il presente. Per esempio, alcune tipologie di accantonamenti sono considerate nei Principi su:

▼M52

a) 

[eliminato]

▼B

b) 

imposte sul reddito (cfr. IAS 12 Imposte sul reddito);

▼M54

c) 

leasing (cfr. IFRS 16 Leasing). Tuttavia, il presente Principio si applica a qualsiasi leasing che diventi oneroso prima della data di decorrenza del leasing secondo la definizione dell'IFRS 16. Il presente Principio si applica anche ai leasing a breve termine e ai leasing la cui attività sottostante è di modesto valore contabilizzati conformemente al paragrafo 6 dell'IFRS 16 e che sono diventati onerosi;

▼M43

d) 

benefici per i dipendenti (vedere IAS 19 Benefici per i dipendenti);

▼M52

e) 

contratti assicurativi (cfr. IFRS 4 Contratti assicurativi). Tuttavia, il presente Principio si applica agli accantonamenti, alle passività e attività potenziali di un assicuratore, diversi da quelli derivanti dalle sue obbligazioni contrattuali e dai suoi diritti relativi ai contratti assicurativi rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4;

f) 

corrispettivi potenziali di un acquirente in un'operazione di aggregazione aziendale (cfr. IFRS 3 Aggregazioni aziendali) e

g) 

ricavi provenienti da contratti con i clienti (cfr. IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti). Tuttavia, considerato che l'IFRS 15 non contiene alcuna specifica disposizione che disciplini i contratti con i clienti che sono onerosi, o sono divenuti tali, il presente Principio si applica anche a tali casi.

▼M52 —————

▼B

7. Il presente Principio definisce gli accantonamenti come passività di scadenza e ammontare incerti. In alcuni Paesi il termine «accantonamento» è utilizzato anche per identificare poste quali ammortamenti, riduzioni di valore di attività e crediti dubbi: queste sono considerate rettifiche dei valori contabili di elementi dell’attivo e non sono trattate nel presente Principio.

8. Altri Principi specificano quando le spese debbono essere trattate come attività o come costi. Tali problematiche non vengono considerate nel presente Principio. Pertanto, il presente Principio né vieta né richiede la capitalizzazione dei costi rilevati quando viene effettuato un accantonamento.

9. Il presente Principio si applica agli accantonamenti per ristrutturazioni (incluse le attività operative cessate). Se una ristrutturazione soddisfa la definizione di attività operativa cessata, l’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate può richiedere informazioni aggiuntive.

DEFINIZIONI

10. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

L’accantonamento è una passività di scadenza o ammontare incerto.
Una passività ►M68   ( 18 ) ◄ è una obbligazione attuale dell’entità derivante da eventi passati, la cui estinzione è attesa risultare in una uscita dall’entità di risorse che incorporano benefici economici.
Il fatto vincolante è un fatto che dà luogo a un’obbligazione legale o implicita che comporta che un’entità non abbia nessuna realistica alternativa all’adempimento della stessa.

L’obbligazione legale è un’obbligazione che ha origine da:

a) 

un contratto (tramite le proprie clausole esplicite o implicite);

b) 

la normativa; o

c) 

altre disposizioni di legge.

L’obbligazione implicita è un’obbligazione che deriva da operazioni poste in essere da un’entità in cui:

a) 

l’entità ha reso noto ad altre parti tramite un consolidato modello di prassi, politiche aziendali pubbliche o un annuncio corrente sufficientemente specifico, che accetterà determinate responsabilità; e

b) 

come risultato, l’entità ha fatto sorgere nei terzi la valida aspettativa che onorerà i propri impegni.

La passività potenziale è:

a) 

una possibile obbligazione che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non interamente sotto il controllo dell’entità; o

b) 

un’obbligazione attuale che deriva da eventi passati ma che non è rilevata perché:

i) 

non è probabile che sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all’obbligazione; o

ii) 

l’importo dell’obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità.

Un’attività potenziale è una attività possibile che deriva da fatti passati e la cui esistenza sarà confermata solamente dal verificarsi o dal non verificarsi di uno o più fatti futuri incerti non totalmente sotto il controllo dell’entità.

Il contratto oneroso è un contratto nel quale i costi non discrezionali necessari per adempiere alle obbligazioni assunte sono superiori ai benefici economici che si suppone siano ottenibili dal contratto.

La ristrutturazione è un programma pianificato e controllato dalla direzione aziendale che modifica in maniera significativa:

a) 

il campo d’azione di un’attività intrapresa dall’entità; o

b) 

il modo in cui l’attività è gestita.

Accantonamenti e altre passività

11. Gli accantonamenti possono essere distinti da altre passività quali i debiti commerciali e gli stanziamenti per debiti presunti, perché non vi è certezza in merito alla scadenza o all’importo della spesa futura richiesta per l’adempimento. Al contrario:

a) 

i debiti commerciali sono passività da pagare per beni o servizi che sono stati ricevuti o forniti e sono stati fatturati o formalmente concordati con il fornitore; e

b) 

gli stanziamenti per debiti presunti sono passività da pagare per beni o servizi che sono stati ricevuti o forniti ma non pagati, fatturati o formalmente concordati con il fornitore, inclusi gli importi dovuti ai dipendenti (per esempio, importi relativi al pagamento di ferie maturate). Sebbene talvolta sia necessario stimare l’importo o la tempistica degli stanziamenti per debiti presunti, il grado della loro incertezza è normalmente assai inferiore a quello degli accantonamenti.

Gli stanziamenti per debiti presunti sono spesso esposti in bilancio come parte di debiti commerciali o diversi; invece, gli accantonamenti sono esposti separatamente.

Relazione tra accantonamenti e passività potenziali

12. In linea generale, tutti gli accantonamenti sono potenziali in quanto incerti nella data del loro accadimento o nell’importo. Tuttavia, nel presente Principio il termine «potenziale» viene utilizzato con riferimento a quelle passività e attività che non sono rilevate poiché la loro esistenza sarà confermata solamente dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti e non totalmente sotto il controllo dell’entità. Inoltre, il termine «passività potenziale» è utilizzato per quelle passività che non soddisfano le condizioni previste per la loro rilevazione in bilancio.

13. Il presente Principio distingue tra:

a) 

accantonamenti — rilevati come passività (assunto che sia possibile effettuare una stima attendibile) perché sono obbligazioni effettive e perché è probabile che per il loro adempimento sarà necessario l’impiego di risorse economiche atte a produrre benefici economici; e

b) 

passività potenziali — non rilevate come passività perché queste sono:

i) 

obbligazioni possibili, in quanto deve ancora essere confermato se l’entità abbia un’obbligazione attuale che può portare all’impiego di risorse atte a produrre benefici economici; o

ii) 

obbligazioni effettive che tuttavia non soddisfano le condizioni per la rilevazione previste nel presente Principio (perché non è probabile che sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all’obbligazione, oppure perché non può essere effettuata una stima sufficientemente attendibile dell’ammontare dell’obbligazione).

RILEVAZIONE

Accantonamenti

14. Un accantonamento deve essere rilevato quando:

a) 

un’entità ha un’obbligazione in corso (legale o implicita) quale risultato di un evento passato;

b) 

è probabile che sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere l’obbligazione; e

c) 

può essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione.

Se queste condizioni non vengono soddisfatte, non deve essere rilevato alcun accantonamento.

Obbligazioni attuali

15. In rare circostanze può non essere chiaro se vi sia un’obbligazione attuale. In tali situazioni, si ritiene che un evento passato dia luogo a un’obbligazione attuale se, tenendo conto delle evidenze disponibili, è più verosimile piuttosto che il contrario che esista un’obbligazione attuale alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ .

16. In quasi tutte le circostanze risulterà chiaro se un evento passato abbia dato luogo a un’obbligazione attuale. In rare circostanze, ad esempio in una causa legale, può essere contestato o che alcuni fatti si siano realmente verificati o che i medesimi fatti abbiano comportato un’obbligazione attuale. In tal caso, l’entità deve determinare se, tenendo conto di tutte le evidenze disponibili inclusa, per esempio, l’opinione degli esperti, esiste alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ un’obbligazione attuale. Le evidenze considerate includono ogni evidenza aggiuntiva fornita da fatti verificatisi dopo la data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ . Sulla base di tale evidenza:

a) 

nei casi in cui è più verosimile che esista un’obbligazione attuale alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ piuttosto che il contrario, l’entità (se vengono soddisfatte le condizioni per la rilevazione) rileva un accantonamento; e

b) 

nei casi in cui è più verosimile piuttosto che il contrario che non esista nessuna obbligazione attuale alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ , l’entità fornisce informativa di una passività potenziale, a meno che la probabilità di impiegare risorse atte a produrre benefici economici sia remota (cfr. paragrafo 86).

Eventi passati

17. Un evento passato che comporta un’obbligazione attuale è denominato con il termine vincolante. Perché un fatto sia vincolante, è necessario che l’entità non abbia alcuna realistica alternativa oltre all’adempiere l’obbligazione derivante dall’evento. Questo è il caso che si può verificare solo:

a) 

nei casi in cui l’adempimento dell’obbligazione può essere reso esecutivo da una norma di legge; o

b) 

nel caso di un’obbligazione implicita, se l’evento (che può essere anche un’azione dell’entità) genera valide aspettative tra i terzi contraenti che l’entità estinguerà l’obbligazione.

18. Il bilancio rappresenta la situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità alla fine del proprio periodo amministrativo e non la sua possibile situazione futura. Perciò, non viene rilevato alcun accantonamento per i costi che dovranno essere sostenuti per continuare la propria attività in futuro. Le sole passività rilevate ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ dell’entità sono quelle che esistono alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ .

19. Solamente le obbligazioni originate da eventi passati ed esistenti indipendentemente dalle azioni future dell’entità (cioè la gestione futura della propria attività) sono rilevate come accantonamenti. Esempi di tali obbligazioni sono i costi delle sanzioni amministrative o di risanamento per danni ambientali causati illecitamente, entrambi i quali richiederanno l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici nell’estinzione senza tenere conto delle azioni future dell’entità. Analogamente, l’entità rileva un accantonamento per i costi di smantellamento di una installazione petrolifera o di una centrale nucleare nella misura in cui l’entità è obbligata a ovviare al danno causato. Al contrario, a causa di pressioni commerciali o disposizioni normative, l’entità può avere intenzione o bisogno di sostenere delle spese per poter operare nel futuro in un particolare modo (per esempio, installando filtri per i fumi in un particolare tipo di fabbrica). Poiché l’entità può evitare le spese future attraverso il proprio comportamento futuro, ad esempio cambiando il proprio processo operativo, non ha alcuna obbligazione attuale per tali spese future e nessun accantonamento è rilevato.

20. Un’obbligazione implica sempre l’esistenza di un terzo cui è dovuta l’obbligazione. Non è necessario, tuttavia, conoscere l’identità della parte cui l’obbligazione è dovuta — peraltro l’obbligazione potrebbe essere nei confronti del pubblico in generale. Poiché un’obbligazione comporta sempre un impegno verso un terzo, ne consegue che una decisione della direzione aziendale o del consiglio di amministrazione non dà luogo a un’obbligazione implicita alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ , a meno che la decisione sia stata comunicata prima della data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ alle persone interessate in una maniera sufficientemente specifica da far sorgere in loro la valida aspettativa che l’entità non verrà meno alle proprie responsabilità.

21. Un fatto che non dà immediatamente luogo a un’obbligazione può farlo a una data successiva, a causa di cambiamenti nella normativa o perché un’azione dell’entità (per esempio, una informativa ufficiale sufficientemente specifica) dà luogo a un’obbligazione implicita. Per esempio, se si causa un danno ambientale, potrebbe non essere prevista alcuna obbligazione per rimediarne le conseguenze. Tuttavia, il provocare tale danno diverrà un fatto vincolante nel caso in cui una nuova norma preveda che il danno esistente debba essere ovviato o se l’entità accetta pubblicamente la responsabilità di fare ciò in maniera tale da creare un’obbligazione implicita.

22. Se i particolari di una nuova norma proposta devono ancora essere definiti, si ha un’obbligazione solamente se si sia virtualmente certi che la norma verrà emanata così come predisposta nella proposta. Per l’applicazione del presente Principio, tale obbligazione verrà trattata come un’obbligazione legale. Le difformità presenti nelle modalità di emanazione di una norma rendono impossibile specificare un singolo fatto che renderebbe l’emanazione delle norme virtualmente certa. In molti casi sarà impossibile essere virtualmente certi dell’emanazione di una norma sino a quando questa non viene emanata.

Probabili impieghi di risorse atte a produrre benefici economici

23. Perché una passività venga rilevata in bilancio vi deve essere non solo un’obbligazione attuale ma anche la probabilità che l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici estingua tale obbligazione. Per l’applicazione del presente Principio ( 19 ), l’impiego di risorse o un altro fatto è considerato come probabile se è più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario, cioè la probabilità che il fatto si verificherà è maggiore della probabilità che non si verificherà. Nel caso in cui non è probabile che esista un’obbligazione attuale, un’entità dà informativa di una passività potenziale, a meno che la probabilità di impiegare risorse atte a produrre benefici economici sia remota (cfr. paragrafo 86).

24. Se esiste un certo numero di obbligazioni simili (per esempio, garanzie su prodotti o contratti simili), la probabilità che sarà necessaria una fuoriuscita di risorse nell’adempimento dell’obbligazione è determinata considerando la classe di obbligazioni come un insieme. Sebbene la probabilità di impiego di risorse per ciascun singolo elemento può essere piccola, può tuttavia ben essere probabile che alcuni impieghi di risorse si renderanno necessari nell’estinzione della classe di obbligazioni nel suo insieme. Se ci si trova in questa situazione, va rilevato un accantonamento (sempre che le altre condizioni per la rilevazione siano soddisfatte).

Stima attendibile dell’obbligazione

25. L’uso di stime è una parte essenziale nella redazione del bilancio e non ne intacca l’attendibilità. Ciò è particolarmente vero nel caso degli accantonamenti, che, per loro natura, sono più incerti di gran parte delle altre poste ►M5  del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ . A eccezione di casi estremamente rari, un’entità sarà in grado di definire un intervallo di possibili risultati e perciò di effettuare una stima dell’obbligazione che risulti sufficientemente attendibile da utilizzare per la rilevazione di un accantonamento.

26. In circostanze estremamente rare in cui non può essere effettuata una stima attendibile, si è in presenza di una passività che non può essere rilevata. Tale passività è descritta come una passività potenziale (cfr. paragrafo 86).

Passività potenziali

27. Un’entità non deve rilevare alcuna passività potenziale.

28. Si deve fornire informativa di una passività potenziale, così come previsto dal paragrafo 86, a meno che la probabilità di impiegare risorse atte a produrre benefici economici sia remota.

29. Laddove l’entità sia responsabile in solido per un’obbligazione, la parte dell’obbligazione che si ritiene dovuta da terzi viene trattata come una passività potenziale. L’entità rileva un accantonamento per quella parte di obbligazione per la quale l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici sia probabile, a eccezione di quelle circostanze estremamente rare in cui non può essere effettuata alcuna stima attendibile.

30. Le passività potenziali possono svilupparsi in situazioni non inizialmente previste. Di conseguenza, esse sono riesaminate periodicamente per determinare se l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici sia divenuto probabile. Se è divenuto probabile che sarà necessario impiegare risorse per una posta precedentemente trattata come passività potenziale, si rileva un accantonamento nel bilancio del periodo nel quale si verifica tale cambiamento di probabilità (a eccezione di quelle circostanze estremamente rare in cui non può essere effettuata alcuna stima attendibile).

Attività potenziali

31. L’entità non deve rilevare alcuna attività potenziale.

32. Le attività potenziali solitamente sorgono in seguito al verificarsi di fatti non pianificati o non previsti che rendono possibile per l’entità un beneficio economico. Un esempio può essere un ricorso che un’entità sta intentando attraverso procedure legali e il cui risultato è incerto.

33. Le attività potenziali non sono rilevate in bilancio perché ciò comporterebbe la rilevazione di un ricavo che potrebbe non realizzarsi mai. Tuttavia, se la realizzazione di un ricavo è virtualmente certa, allora l’attività connessa non è un’attività potenziale e la sua rilevazione è appropriata.

34. Si fornisce informativa di un’attività potenziale, come richiesto dal paragrafo 89, quando è probabile che vi sarà un beneficio economico.

35. Le attività potenziali sono riesaminate periodicamente per assicurarsi che gli sviluppi siano appropriatamente riflessi nel bilancio. Se è divenuto virtualmente certo che vi saranno benefici economici, l’attività e il connesso ricavo sono rilevati nel bilancio dell’esercizio nel quale tale cambiamento si verifica. Se un beneficio economico è divenuto probabile, un’entità dà informativa circa l’attività potenziale (cfr. paragrafo 89).

VALUTAZIONE

Migliore stima

36. L’importo rilevato come accantonamento deve rappresentare la migliore stima della spesa richiesta per adempiere all’obbligazione esistente alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ .

37. La migliore stima della spesa richiesta per adempiere all’obbligazione attuale è l’ammontare che un’entità ragionevolmente pagherebbe per estinguere l’obbligazione alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ o per trasferirla a terzi a quella data. È spesso impossibile o eccessivamente costoso estinguere o trasferire a terzi un’obbligazione alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ . Tuttavia, la stima dell’onere che un’entità razionalmente sosterrebbe per adempiere o per trasferire l’obbligazione rappresenta la migliore stima della spesa richiesta per estinguere l’obbligazione attuale alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ .

38. Le stime dei risultati e degli effetti finanziari sono basate sul giudizio maturato dalla direzione aziendale, integrato da esperienze di operazioni simili e, in alcuni casi, da relazioni di periti indipendenti. Le evidenze considerate includono ogni evidenza aggiuntiva fornita da fatti verificatisi dopo la data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ .

39. Le incertezze connesse all’ammontare da rilevare come accantonamento sono trattate in vari modi a seconda delle diverse circostanze. Laddove l’accantonamento oggetto di stima coinvolge un vasto numero di elementi, l’obbligazione è stimata attraverso la ponderazione delle probabilità associate a tutti i possibili risultati. La denominazione di questo metodo statistico di stima è «valore atteso». L’accantonamento sarà, perciò, differente a seconda del fatto che la probabilità di una perdita per un dato ammontare sia, per esempio, 60 per cento o 90 per cento. Nel caso in cui vi sia una serie continua di possibili risultati, e ciascun punto in questa serie abbia le medesime probabilità di verificarsi di un altro, si adotta la stima media.

Esempio

Un’entità vende beni garantendo ai clienti la copertura dei costi di riparazione di qualsiasi difetto di fabbricazione che si manifesti nei sei mesi successivi all’acquisto. Se venissero rinvenuti piccoli difetti in tutti i prodotti venduti, i costi di riparazione ammonterebbero a una cifra pari a 1 milione. Se, invece, venissero rinvenuti difetti più ingenti in tutti i prodotti venduti, i costi di riparazione ammonterebbero a 4 milioni. L’esperienza passata dell’entità e le aspettative future indicano che, per l’anno a venire, il 75 per cento dei beni venduti non presenterà difetti, il 20 per cento dei beni venduti presenterà piccoli difetti e il 5 per cento dei beni venduti presenterà, invece, grandi difetti. In conformità con le disposizioni del paragrafo 24, un’entità valuta la probabilità di una fuoriuscita per le obbligazioni connesse alle garanzie nel suo insieme.

Il valore atteso dei costi di riparazione è:

(75 % di zero) + (20 % di 1 milione) + (5 % di 4 milioni) = 400 000

40. Se si sta valutando una singola obbligazione, il risultato individuale più probabile può essere la migliore stima della passività. Tuttavia, persino in questo caso, l’entità deve considerare altri possibili risultati. Laddove altri possibili risultati sono per la maggior parte superiori o inferiori al risultato più probabile, la migliore stima sarà un importo superiore o inferiore. Per esempio, se un’entità deve correggere un grave errore commesso nella costruzione di un importante impianto per un committente, la specifica stima più probabile può essere di accantonare un costo di 1 000 quale costo del primo intervento di riparazione, ma deve essere effettuato un accantonamento per un ammontare superiore se vi è una rilevante probabilità che saranno necessari ulteriori interventi.

41. L’accantonamento è calcolato al lordo delle imposte, poiché i suoi effetti fiscali e le sue variazioni sono disciplinati dallo IAS 12.

Rischi e incertezze

42. I rischi e le incertezze che inevitabilmente circondano molti fatti e circostanze devono essere tenuti in considerazione nella determinazione della migliore stima dell’accantonamento.

43. Il rischio descrive la variabilità del risultato. Una modificazione del rischio può far aumentare l’ammontare di una passività. È necessaria cautela nel giungere a una stima in condizioni di incertezza, così che i ricavi o le attività non vengano sopravvalutati e i costi o le passività non vengano sottostimati. Tuttavia, l’incertezza non giustifica l’iscrizione di accantonamenti eccessivi o l’intenzionale sovrastima delle passività. Per esempio, se la proiezione dei costi di un risultato particolarmente negativo è stimata secondo il criterio della prudenza, quel risultato non è, quindi, deliberatamente trattato come più probabile di quanto realisticamente sia la situazione. È necessaria attenzione per evitare di effettuare doppie rettifiche dovute a rischio e incertezza con conseguenti sovrastime di un accantonamento.

44. L’informativa concernente le incertezze che circondano l’ammontare del costo è fornita dal paragrafo 85, lettera b).

Valore attuale

45. Laddove l’effetto del valore temporale del denaro è un aspetto rilevante, l’importo di un accantonamento è rappresentato dal valore attuale delle spese che si suppone saranno necessarie per estinguere l’obbligazione.

46. A causa del valore temporale del denaro, gli accantonamenti per pagamenti che sorgono subito dopo la data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ sono più onerosi di quelli in cui pagamenti dello stesso ammontare sorgono dopo. Gli accantonamenti vengono perciò attualizzati, nel caso in cui l’effetto sia rilevante.

47. Il tasso (o i tassi) di attualizzazione deve (devono) essere determinato(i) al lordo delle imposte e deve (devono) essere tale(i) da riflettere le valutazioni correnti di mercato del valore del denaro nel tempo e i rischi specifici connessi alla passività. Il tasso (i tassi) di attualizzazione non deve (devono) riflettere i rischi per i quali le stime dei flussi finanziari futuri sono state rettificate.

Eventi futuri

48. Gli eventi futuri che possono condizionare l’ammontare richiesto per estinguere un’obbligazione devono essere riflessi nell’importo di un accantonamento se vi è una sufficiente evidenza oggettiva che questi si verificheranno.

49. Gli eventi futuri attesi possono essere particolarmente importanti nella determinazione degli accantonamenti. Per esempio, un’entità può ritenere che il costo per bonificare un insediamento al termine della sua vita economica sarà ridotto da futuri cambiamenti tecnologici. L’importo rilevato riflette la ragionevole previsione di osservatori tecnicamente qualificati e obiettivi che tengano conto di tutte le conoscenze che saranno a disposizione in merito alla tecnologia disponibile al momento della bonifica. Perciò è appropriato considerare, per esempio, riduzioni dei costi attesi per l’accresciuta esperienza nell’applicazione della tecnologia esistente o del costo atteso nell’applicazione della tecnologia esistente a un numero di operazioni di bonifica più ampio o più complesso di quanto precedentemente iscritto. Tuttavia, un’entità non anticipa lo sviluppo di una tecnologia di bonifica completamente nuova a meno che non assistita da evidenze sufficientemente obiettive.

50. L’effetto di una nuova possibile normativa è preso in considerazione nella determinazione di un’obbligazione esistente quando vi è evidenza sufficientemente obiettiva che è virtualmente certo che la normativa sarà emanata. La varietà delle circostanze che sorgono nella pratica rende impossibile specificare un singolo fatto che fornirà evidenze sufficienti e obiettive in ogni fattispecie concreta. È necessario che vi sia evidenza sia su cosa la normativa richiederà, sia sul fatto che siano virtualmente certe l’emanazione e l’attuazione nei tempi dovuti. In molte circostanze non esisterà un’evidenza sufficientemente oggettiva finché la nuova normativa è emanata.

Dismissioni attese di attività

51. Gli utili derivanti da una dismissione attesa di attività non devono essere considerati nella determinazione di un accantonamento.

52. Gli utili derivanti da una dismissione attesa di attività non sono presi in considerazione nella determinazione di un accantonamento, anche se la dismissione attesa è strettamente collegata al fatto che dà luogo all’accantonamento. L’entità, invece, rileva utili su dismissioni attese di attività al tempo specificato dal Principio che disciplina le attività considerate.

INDENNIZZI

53. Laddove si suppone che una parte o tutte le spese richieste per estinguere un’obbligazione debbano essere indennizzate da terzi, l’indennizzo deve essere rilevato quando, e solo quando, sia virtualmente certo che lo stesso sarà ricevuto se l’entità adempie all’obbligazione. L’indennizzo deve essere trattato come un’attività separata. L’ammontare rilevato per l’indennizzo non deve eccedere l’ammontare dell’accantonamento.

54. Nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ , il costo relativo a un accantonamento può essere esposto al netto dell’ammontare rilevato per l’indennizzo.

55. Alcune volte, un’entità può trovarsi nella situazione di poter girare a terzi l’onere di parte o di tutte le spese necessarie a estinguere una obbligazione (per esempio, attraverso contratti di assicurazione, clausole di manleva o garanzie dei fornitori). I terzi potrebbero indennizzare gli ammontari sostenuti dall’entità o pagare direttamente gli importi dovuti.

56. In molte circostanze l’entità rimarrà responsabile in solido per l’intero importo in questione così che essa sarebbe tenuta a estinguere l’intero importo se i terzi non fossero, per qualsiasi ragione, in grado di farlo. In tal caso, viene rilevato un accantonamento per l’intero importo della passività, e viene rilevata un’attività separata per l’indennizzo atteso se è virtualmente certo che, se l’entità estingue la passività, l’indennizzo sarà ricevuto.

57. In alcune circostanze, l’entità non risulterà responsabile per i costi in oggetto nel caso in cui i terzi non siano in grado di onorare la loro obbligazione. In tal caso, l’entità non iscrive nessuna passività per fronteggiare tali costi e questi non vengono inclusi nell’accantonamento.

58. Come notato nel paragrafo 29, un’obbligazione per la quale un’entità è responsabile in solido è una passività potenziale nella misura in cui si suppone che l’obbligazione sarà estinta da terzi.

RETTIFICHE DI ACCANTONAMENTI

59. Gli accantonamenti devono essere riesaminati a ogni data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ e rettificati per riflettere la migliore stima corrente. Se non è più probabile che sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all’obbligazione, l’accantonamento deve essere stornato.

60. Se l’accantonamento è attualizzato, l’ammontare iscritto in bilancio dello stesso aumenta in ciascun esercizio per riflettere il passare del tempo. Tale incremento è rilevato come un onere finanziario.

UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI

61. Un accantonamento deve essere usato solo per quelle spese per le quali esso fu originariamente iscritto.

62. Solamente le spese che si riferiscono all’accantonamento originario sono fronteggiate da tale accantonamento. Imputare costi a un accantonamento originariamente rilevato per altro scopo significherebbe mascherare l’impatto economico di due diversi eventi.

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

Perdite operative future

63. Non devono essere rilevati accantonamenti per perdite operative future.

64. Le perdite operative future non soddisfano la definizione di passività contenuta nel paragrafo 10 e le generali condizioni di rilevazione previste per gli accantonamenti al paragrafo 14.

65. L’attesa di perdite future operative è un’indicazione che alcuni beni operativi possono aver subito una perdita per riduzione di valore. L’entità verifica che queste attività non abbiano subito una perdita per riduzione di valore secondo le disposizioni dello IAS 36 Riduzione di valore delle attività.

Contratti onerosi

66. Se l’entità ha un contratto oneroso, l’obbligazione attuale presente nel contratto deve essere rilevata e determinata come un accantonamento.

67. Molti contratti (per esempio, alcuni ordini di acquisto abitudinari) possono essere cancellati senza dover corrispondere compensi a terzi, e perciò non sussiste alcuna obbligazione. Altri contratti stabiliscono sia diritti sia obblighi per ciascuna delle parti contraenti. Quando le circostanze implicano che il contratto sia oneroso, questo rientra nell’ambito di applicazione del presente Principio ed esiste una passività che viene rilevata. I contratti esecutivi che non sono onerosi esulano dall’ambito di applicazione del Principio.

68. Il presente Principio definisce oneroso un contratto in cui i costi non discrezionali necessari per l’adempimento delle obbligazioni assunte superino i benefici economici che si suppone si otterranno dallo stesso contratto. I costi non discrezionali previsti da un contratto riflettono il costo netto minimo di risoluzione del contratto, cioè il minore tra il costo necessario all’adempimento e qualsiasi risarcimento o sanzione derivante dall’inadempienza.

69. Prima che sia fatto uno specifico accantonamento per un contratto oneroso, l’entità rileva qualsiasi perdita per riduzione di valore che abbiano subito le attività legate al contratto (cfr. IAS 36).

Ristrutturazioni

70. I seguenti sono esempi che possono rientrare nella definizione di ristrutturazione:

a) 

vendita o chiusura di una linea di prodotto;

b) 

chiusura di stabilimenti aziendali in un Paese o area geografica oppure trasferimento di attività aziendali da un Paese o area geografica a un altro;

c) 

cambiamento nelle strutture dirigenziali, per esempio l’eliminazione di una struttura dirigenziale intermedia; e

d) 

significative riorganizzazioni che hanno un effetto rilevante sulla natura e sugli indirizzi strategici delle attività dell’entità.

71. Un accantonamento per i costi di ristrutturazione è rilevato solo se le condizioni generali previste per la rilevazione per gli accantonamenti illustrate nel paragrafo 14 sono soddisfatte. I paragrafi compresi tra 72 e 83 dispongono come applicare le condizioni generali di rilevazione alle ristrutturazioni.

72. Un’obbligazione implicita di ristrutturazione sorge solo quando l’entità:

a) 

ha un dettagliato programma formale per la ristrutturazione che identifichi almeno:

i) 

l’attività o la parte di attività interessata;

ii) 

le principali unità operative coinvolte;

iii) 

la localizzazione, la categoria e il numero approssimativo dei dipendenti che usufruiranno di indennità per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro;

iv) 

le spese che verranno sostenute; e

v) 

quando il programma verrà attuato; e

b) 

ha fatto sorgere nei terzi interessati la valida aspettativa che l’entità realizzerà la ristrutturazione perché ne ha iniziato la realizzazione o perché ne ha già comunicato gli aspetti principali ai terzi interessati.

73. L’evidenza che l’entità ha iniziato ad attuare un programma di ristrutturazione potrebbe essere fornita, per esempio, dalla rimozione di un impianto, dalla vendita di attività o da una comunicazione al pubblico dei principali aspetti del programma. Una pubblica comunicazione di un piano dettagliato di ristrutturazione rappresenta un’obbligazione implicita a ristrutturare solo se è predisposta in modo, e con sufficienti dettagli (cioè, esponendo i principali aspetti del programma) tali da dare ai terzi, quali clienti, fornitori e dipendenti (o le loro rappresentanze), valide aspettative che l’entità procederà alla ristrutturazione.

74. Perché un piano possa dar luogo a una obbligazione implicita nel caso di comunicazione ai terzi interessati, la sua attuazione deve essere programmata per iniziare quanto prima e per terminare in un lasso di tempo tale da rendere improbabili cambiamenti significativi del piano. Se si suppone che vi sarà un lungo tempo di attesa prima che la ristrutturazione abbia inizio o che la ristrutturazione durerà un arco di tempo irragionevolmente lungo, non è verosimile che il programma darà luogo a una valida aspettativa nei terzi che l’entità è al momento impegnata nella ristrutturazione, perché il lungo periodo rende possibile che l’entità modifichi i propri programmi.

▼M69

75. La decisione di attuare una ristrutturazione presa dalla direzione aziendale o dal consiglio di amministrazione prima della data di chiusura dell’esercizio non dà luogo, alla data di chiusura dell’esercizio stessa, a un’obbligazione implicita, a meno che l’entità, prima di quella data:

a) 

abbia iniziato ad attuare il programma di ristrutturazione; o

b) 

abbia comunicato i principali aspetti del programma di ristrutturazione agli interessati in una maniera sufficientemente analitica da far nascere in loro la valida aspettativa che l’entità attuerà la ristrutturazione.

Se l’entità ha iniziato ad attuare un programma di ristrutturazione, o ne comunica gli aspetti principali agli interessati soltanto dopo la data di chiusura dell’esercizio, la stessa deve riportare tale fatto, secondo quanto disposto dallo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento, se la ristrutturazione è rilevante ed è ragionevole presumere che la mancata comunicazione potrebbe influenzare le decisioni che gli utilizzatori principali dei bilanci redatti per scopi di carattere generale prendono sulla base di questi bilanci, che forniscono informazioni finanziarie circa la specifica entità che redige il bilancio.

▼B

76. Sebbene un’obbligazione implicita non sia creata solamente dalla decisione della direzione aziendale, un’obbligazione può risultare da altri fatti precedenti insieme a tale decisione. Per esempio, negoziazioni con i sindacati per definire una indennità per esodo anticipato, o con gli acquirenti per la vendita di un’attività, possono essere state concluse e condizionate solo all’approvazione del consiglio. Una volta che l’approvazione è stata ottenuta e comunicata alle altre parti, l’entità ha, se le condizioni del paragrafo 72 sono soddisfatte, un’obbligazione implicita di ristrutturazione.

77. In alcuni Paesi, l’autorità finale è conferita a un consiglio la cui composizione include rappresentanze di interessi diversi da quelli della direzione (per esempio dipendenti) oppure può essere necessaria la notifica a tali rappresentanze prima che la decisione del consiglio sia presa. Poiché una decisione presa da un consiglio in una situazione simile implica la comunicazione a queste rappresentanze, ciò può costituire un’obbligazione implicita a ristrutturare.

78. Non sorge alcuna obbligazione per la vendita di un’attività sino a che l’entità non si sia impegnata nella vendita, per esempio esiste un contratto vincolante di vendita.

79. Anche nel caso in cui l’entità abbia preso la decisione di cedere un’attività e abbia comunicato pubblicamente tale decisione, non può essere considerata impegnata nella vendita sino a che sia stato identificato un acquirente e non vi sia un accordo vincolante di vendita. Sino a che non esiste un accordo vincolante di vendita, l’entità sarà sempre in grado di cambiare opinione e, infatti, dovrà adottare un’altra strategia se, in termini accettabili, non può essere trovato un acquirente. Se la vendita di un’attività fa parte di un piano di ristrutturazione, deve essere verificato se i beni dell’attività hanno subito una perdita per riduzione di valore secondo le disposizioni dello IAS 36. Quando una vendita è solamente parte di una ristrutturazione, può sorgere un’obbligazione implicita per altre parti della ristrutturazione prima che venga siglato un accordo vincolante di vendita.

80. Un accantonamento per ristrutturazione deve includere solamente i costi diretti derivanti dalla ristrutturazione, che sono quelli sia:

a) 

necessariamente implicati dalla ristrutturazione; e

b) 

non associati con le attività in corso dell’entità.

81. Un accantonamento per ristrutturazione non include costi quali:

a) 

spese di riqualificazione o di ricollocamento del personale in servizio;

b) 

marketing; o

c) 

investimenti in nuovi sistemi e reti di distribuzione.

Tali costi si riferiscono alla condotta futura dell’attività e non sono passività della ristrutturazione alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ . Tali spese sono rilevate con gli stessi criteri come se fossero indipendenti dalla ristrutturazione.

82. Le perdite operative future identificabili sino alla data di una ristrutturazione non sono incluse in un accantonamento, a meno che esse siano correlate a un contratto oneroso come definito nel paragrafo 10.

83. Come richiesto dal paragrafo 51, gli utili derivanti da una prevista dismissione di beni non sono considerati nella determinazione di un accantonamento per i costi di ristrutturazione, anche se la vendita di beni è prevista come parte della ristrutturazione.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

84. Per ciascuna classe di accantonamenti, l’entità deve evidenziare:

a) 

il valore contabile di inizio e fine esercizio;

b) 

gli accantonamenti aggiuntivi effettuati nell’esercizio, inclusi gli aumenti agli accantonamenti esistenti;

c) 

gli importi utilizzati (cioè costi sostenuti e imputati all’accantonamento) durante l’esercizio;

d) 

gli importi non utilizzati e stornati durante l’esercizio; e

e) 

gli incrementi negli importi attualizzati verificatisi nel corso dell’esercizio, dovuti al passare del tempo, e l’effetto di ogni cambiamento del tasso di attualizzazione.

L’informativa comparativa non è obbligatoria.

85. L’entità deve indicare per ciascuna classe di accantonamenti:

a) 

una breve descrizione della natura dell’obbligazione e la tempistica prevista per l’esborso che ne risulta;

b) 

un’indicazione delle incertezze relative all’ammontare o alla tempistica di tali esborsi. Laddove risulti necessario fornire adeguate informazioni, l’entità deve evidenziare le principali ipotesi formulate su eventi futuri, come specificato nel paragrafo 48; e

c) 

l’ammontare di qualsiasi indennizzo previsto, specificando l’ammontare di ciascuna attività rilevata per l’indennizzo atteso.

86. A meno che la probabilità di impiegare qualsiasi risorsa per estinguere l’obbligazione sia remota, l’entità deve evidenziare per ciascuna classe di passività potenziale alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ una breve descrizione della natura della passività potenziale e, laddove fattibile:

a) 

una stima dei suoi effetti finanziari, determinati secondo le disposizioni dei paragrafi da 36 a 52;

b) 

una indicazione delle incertezze relative all’ammontare o al momento di sopravvenienza di ciascun esborso; e

c) 

la probabilità di ciascun indennizzo.

87. Nel determinare quali accantonamenti o passività potenziali possano essere aggregati in una classe, è necessario considerare se la natura dei singoli elementi sia sufficientemente simile per raggrupparle in un singolo prospetto in osservanza delle disposizioni dei paragrafi 85, lettere a) e b), e 86, lettere a) e b). Quindi, può essere appropriato trattare come una singola classe di accantonamenti gli importi relativi a garanzie di prodotti differenti, ma non sarebbe appropriato trattare come una singola classe gli importi relativi a normali garanzie e gli importi soggetti a procedimenti legali.

88. Se un accantonamento e una passività potenziale derivano dallo stesso insieme di circostanze, l’entità fornisce l’informativa richiesta dai paragrafi da 84 a 86 in maniera tale da mostrare il collegamento tra l’accantonamento e la passività potenziale.

89. Se si ritiene probabile che vi sarà un incremento delle attività, l’entità deve presentare una breve descrizione della natura delle attività potenziali alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ , e, se fattibile, una stima del loro effetto finanziario, determinato utilizzando i criteri previsti per gli accantonamenti nei paragrafi da 36 a 52.

90. È importante che le informazioni sulle attività potenziali non forniscano indicazioni fuorvianti sulla probabilità di realizzare il reddito che ne deriverà.

91. Se qualcuna delle informazioni richieste dai paragrafi 86 e 89 non è fornita perché non è fattibile farlo, tale circostanza deve essere esplicitamente menzionata.

92. In casi estremamente rari, l’indicazione di alcune o di tutte le informazioni richieste dai paragrafi da 84 a 89 potrebbe pregiudicare seriamente la posizione dell’entità in una controversia con terzi sulla materia alla base dell’accantonamento, della passività potenziale o della attività potenziale. In tali circostanze, l’entità non ha l’obbligo di fornire l’informazione, ma deve indicare la natura generale della vertenza, insieme con il fatto che, e il motivo per cui, l’informazione non è stata indicata.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

93. Gli effetti derivanti dall’utilizzo del presente Principio alla sua data di applicazione (o data precedente) devono essere esposti in bilancio come rettifica degli utili portati a nuovo del bilancio d’apertura dell’esercizio in cui il Principio è applicato per la prima volta. Le entità sono incoraggiate, ma non obbligate, a rettificare gli utili portati a nuovo del bilancio d’apertura dei precedenti esercizi e a riformulare l’informazione comparativa. Se l’informazione comparativa non è riformulata, tale fatto deve essere indicato.

94. [Eliminato]

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

95. Il presente Principio entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1o luglio 1999 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se un’entità applica il presente Principio per esercizi che hanno inizio prima del 1o luglio 1999, tale fatto deve essere indicato.

96. [Eliminato]

▼M43

99. Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato il paragrafo 5 conseguentemente alla modifica all'IFRS 3. Un'entità deve applicare tale modifica prospetticamente alle aggregazioni aziendali alle quali si applichi la modifica all'IFRS 3.

▼M52

100. L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato il paragrafo 5 e ha eliminato il paragrafo 6. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 15.

▼M53

101. L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 2 e ha eliminato i paragrafi 97 e 98. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

▼M54

102. L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 5. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 16.

▼M69

104.  Definizione di rilevante (Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8), pubblicato a ottobre 2018, ha modificato il paragrafo 75. L’entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2020. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica le modifiche alla definizione di rilevante di cui al paragrafo 7 dello IAS 1 e i paragrafi 5 e 6 dello IAS 8.

▼B




PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 38

Attività immateriali

FINALITÀ

1. La finalità del presente Principio è di definire il trattamento contabile delle attività immateriali non specificatamente trattate in altri Principi. Il presente Principio richiede che le entità rilevino un’attività immateriale se, e solo se, vengono soddisfatte specifiche condizioni. Il Principio precisa, inoltre, come determinare il valore contabile delle attività immateriali e richiede informazioni specifiche in merito alle attività immateriali.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione di attività immateriali, eccetto che per:

a) 

le attività immateriali che rientrano nell’ambito di applicazione di un altro Principio;

b) 

le attività finanziarie, come definite dallo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio;

c) 

la rilevazione e la misurazione delle attività relative all’esplorazione e alla valutazione (cfr. IFRS 6 Esplorazione e valutazione di risorse minerarie); e

d) 

costi di sviluppo ed estrazione di minerali, petrolio, gas naturali e risorse simili non rinnovabili.

▼M54

3. Se un altro Principio prescrive la contabilizzazione di una specifica tipologia di attività immateriale, l'entità applica quel Principio, invece che il presente Principio. Per esempio, il presente Principio non si applica a:

▼M52

a) 

le attività immateriali possedute dall'entità per la vendita nel normale svolgimento dell'attività (cfr. IAS 2 Rimanenze);

▼B

b) 

le attività fiscali differite (cfr. IAS 12 Imposte sul reddito);

▼M54

c) 

i leasing di attività immateriali contabilizzati conformemente all'IFRS 16 Leasing;

▼B

d) 

le attività derivanti da benefici per i dipendenti (cfr. IAS 19 Benefici per i dipendenti);

▼M32

e) 

le attività finanziarie come definite dallo IAS 32. La misurazione e rilevazione di alcune attività finanziarie sono trattate dall’IFRS 10 Bilancio consolidato, dallo IAS 27 Bilancio separato e dallo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture;

▼B

f) 

l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale (cfr. IFRS 3 Aggregazioni aziendali);

g) 

i costi di acquisizione differiti e le attività immateriali derivanti dai diritti contrattuali dell’assicuratore in contratti assicurativi che rientrano nell’ambito dell’IFRS 4 Contratti assicurativi. L’IFRS 4 prescrive informazioni integrative specifiche per tali costi di acquisizione differiti ma non per tali attività immateriali. Ne consegue che le disposizioni sull’informativa del presente Principio si applicano a tali attività immateriali;

h) 

le attività immateriali non correnti classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;

▼M52

i) 

le attività derivanti da contratti con i clienti che sono rilevate conformemente all'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti.

▼B

4. Alcune attività immateriali possono essere contenute in oggetti di consistenza fisica quali per esempio un compact disc (nel caso di un software per computer), una documentazione legale (nel caso di una licenza o di un brevetto) o una pellicola. Per determinare se un’attività che incorpora sia elementi immateriali che materiali debba essere trattata secondo le disposizioni dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari o come un’attività immateriale secondo le disposizioni del presente Principio, l’entità esprime un giudizio soggettivo nel valutare quale sia l’elemento più significativo. Per esempio, un software per il controllo computerizzato di una macchina utensile che non può operare senza quello specifico software è una parte integrante dell’hardware cui è collegato e, quindi, è trattato come un elemento di immobili, impianti e macchinari. Lo stesso si applica per il sistema operativo di un computer. Quando il software non è parte integrante dell’hardware cui è collegato, il software viene trattato come un’attività immateriale.

5. Il presente Principio si applica, fra l’altro, anche alle spese di pubblicità, formazione, avvio, attività di ricerca e sviluppo. Le attività di ricerca e sviluppo sono rivolte allo sviluppo di conoscenze. Conseguentemente, sebbene tali attività possano concretizzarsi in beni di consistenza fisica (per esempio, un prototipo), la componente fisica dell’attività risulta secondaria rispetto alla sua componente immateriale, ossia la conoscenza in esso contenuta.

▼M54

6. Diritti detenuti dal locatario derivanti da accordi di licenze per oggetti quali filmati cinematografici, videocassette, opere teatrali, opere letterarie, brevetti e diritti d'autore rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio e sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'IFRS 16.

▼B

7. Esclusioni dall’ambito di applicazione di un Principio possono verificarsi se le attività od operazioni sono così specifiche da dar luogo a problematiche contabili che potrebbero necessitare di un diverso trattamento. Tali problemi sorgono nella contabilizzazione delle spese di esplorazione, o sviluppo ed estrazione dei giacimenti di petrolio, gas e minerali per le industrie estrattive e nel caso di contratti assicurativi. Ne consegue che il presente Principio non si applica alle spese sostenute per tali attività e contratti. Tuttavia, si applica ad altre attività immateriali utilizzate (quali, per esempio, software per computer), e altre spese sostenute (quali, per esempio, costi di avvio), in industrie estrattive o dagli assicuratori.

DEFINIZIONI

▼M33

8.  I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

[eliminato]:

a) 

[eliminato];

b) 

[eliminato];

c) 

[eliminato].

▼M12 —————

▼B

L’ammortamento è la ripartizione sistematica del valore ammortizzabile di un’attività immateriale durante la sua vita utile.

L’attività ►M68   ( 20 ) ◄ è una risorsa:

a) 

controllata dall’entità in conseguenza di eventi passati; e

b) 

dalla quale sono attesi benefici economici futuri per l’entità.

Il valore contabile è l’ammontare al quale un’attività è rilevata ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ dopo aver dedotto l’ammortamento accumulato e le connesse perdite per riduzione di valore accumulate.

Il costo è l’ammontare di disponibilità liquide o mezzi equivalenti corrisposti o il fair value (valore equo) di altro corrispettivo dato per acquisire un’attività al momento dell’acquisto o della costruzione o, ove applicabile, l’importo attribuito a tale attività al momento della rilevazione iniziale secondo quanto previsto dalle disposizioni specifiche di altri IFRS, per esempio l’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni.

Il valore ammortizzabile è il costo di un bene, o altro valore sostitutivo del costo, meno il suo valore residuo.

Lo sviluppo è l’applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze a un piano o a un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione.

Il valore specifico dell’entità è il valore attuale dei flussi finanziari che l’entità prevede di derivare dall’uso continuativo di un’attività e dalla sua dismissione alla fine della sua vita utile o che prevede di sostenere quando estingue una passività.

▼M33

Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13 Valutazione del fair value.)

▼B

Una perdita per riduzione di valore è l’ammontare per il quale il valore contabile di un’attività eccede il valore recuperabile.

Un’attività immateriale è un’attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica.

Le attività monetarie sono il denaro posseduto e le attività che devono essere incassate in ammontari di denaro prefissati o determinabili.

La ricerca è un’indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche.

Il valore residuo di un’attività immateriale è il valore stimato che un’entità riceve in quel momento dalla sua dismissione, al netto dei costi stimati di dismissione, se questa fosse già al tempo e nella condizione attesa alla fine della sua vita utile.

La vita utile è:

a) 

il periodo di tempo nel quale ci si attende che un’attività sia utilizzabile per un’entità; o

b) 

la quantità di prodotti o unità similari che l’entità si aspetta di ottenere dall’utilizzo dell’attività.

Attività immateriali

9. Le entità frequentemente impiegano risorse o contraggono debiti per l’acquisizione, lo sviluppo, il mantenimento o il miglioramento di risorse immateriali quali, per esempio, le conoscenze scientifiche o tecniche, la progettazione e l’attuazione di nuovi processi o sistemi, le licenze, il patrimonio intellettuale, le conoscenze di mercato e i marchi (inclusi i nomi del prodotto e i titoli editoriali). Esempi comuni di elementi compresi in queste ampie voci sono i software per computer, i brevetti, i diritti d’autore, i filmati cinematografici, le anagrafiche clienti, i diritti ipotecari, le licenze di pesca, le quote di importazioni, le concessioni in franchising, le relazioni commerciali con clienti o fornitori, la fidelizzazione della clientela, le quote di mercato e i diritti di marketing.

10. Non tutti gli elementi elencati nel paragrafo 9 soddisfano la definizione di attività immateriale, ossia l’identificabilità, il controllo della risorsa in oggetto e l’esistenza di benefici economici futuri. Se uno degli elementi che rientrano nell’ambito del presente Principio non soddisfa la definizione data di attività immateriale, la spesa per acquisire o generare la stessa internamente è rilevata come un costo quando viene sostenuta. Tuttavia, se l’elemento è acquisito tramite un’aggregazione aziendale, esso costituisce parte integrante dell’avviamento rilevato alla data dell’acquisizione (cfr. paragrafo 68).

Identificabilità

▼M12

11. La definizione di un’attività immateriale richiede che questa sia identificabile per poter essere distinta dall’avviamento. L’avviamento rilevato in una aggregazione aziendale è un’attività che rappresenta i benefici economici futuri derivanti da altre attività acquisite in una aggregazione aziendale che non sono identificate individualmente e rilevate separatamente. I benefici economici futuri possono risultare dalla sinergia tra attività identificabili acquisite o da attività che, singolarmente, non hanno le caratteristiche per poter essere rilevate in bilancio.

12. Un’attività è identificabile se:

a) 

è separabile, ossia può essere separata o scorporata dall’entità e venduta, trasferita, data in licenza, locata o scambiata, sia individualmente che insieme al relativo contratto, attività o passività identificabile indipendentemente dal fatto che l’entità intenda farlo o meno; o

b) 

deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dall’entità o da altri diritti e obbligazioni.

▼B

Controllo

13. L’entità ha il controllo di un’attività se ha il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dalla risorsa stessa e può limitare l’accesso da parte di terzi a tali benefici. La capacità dell’entità di controllare i benefici economici futuri derivanti da un’attività immateriale trae origine, in genere, da diritti legali che sono tutelabili in sede giudiziale. In assenza di diritti legali, è più difficile dimostrare che esiste controllo. Tuttavia, la tutela giuridica di un diritto non è una condizione necessaria per il controllo poiché l’entità può essere in grado di controllare i benefici economici futuri in qualche altra maniera.

14. La conoscenza del mercato e la conoscenza tecnica possono dar luogo a benefici economici futuri. L’entità controlla questi benefici se, per esempio, tali conoscenze sono protette da diritti legali quali diritti di autore, limitazioni ad accordi commerciali (se consentiti) o un obbligo legale da parte dei dipendenti di rispettare obblighi di riservatezza.

15. L’entità può disporre di personale dotato di particolari competenze e può essere in grado di identificare ulteriori miglioramenti delle competenze che conducono a benefici economici futuri attraverso programmi di formazione. L’entità può inoltre aspettarsi che il personale continuerà a mettere a disposizione della stessa le proprie competenze. Tuttavia, solitamente un’entità non ha un controllo sufficiente sugli attesi benefici economici futuri derivanti da un gruppo di dipendenti con particolari competenze e dalla formazione affinché questi elementi soddisfino la definizione di attività immateriale. Per una analoga ragione, non è verosimile che una specifica direzione aziendale o elevate abilità tecniche soddisfino la definizione di attività immateriale, a meno che questi siano soggetti a tutela giuridica in merito all’uso e all’ottenimento dei connessi benefici economici futuri attesi, e che soddisfino anche i restanti aspetti della definizione.

16. L’entità può avere un portafoglio clienti o una quota di mercato e prevedere che, grazie agli sforzi compiuti per sviluppare le relazioni con la clientela e la sua fedeltà commerciale, i clienti continueranno a intrattenere rapporti commerciali con l’entità medesima. Tuttavia, in assenza di diritti legali, o altri mezzi di controllo, a tutela delle relazioni con la clientela e della sua fedeltà commerciale, l’entità solitamente non ha un sufficiente controllo sui benefici economici attesi derivanti dalle relazioni e dalla fedeltà commerciale affinché tali elementi (per esempio portafoglio clienti, quote di mercato, relazioni commerciali e fedeltà della clientela) soddisfino la definizione di attività immateriale. In assenza di diritti legali a tutela dei rapporti con la clientela, le operazioni di scambio per le stesse o relazioni non contrattuali similari con la clientela (se non rientranti nell’ambito di un’aggregazione aziendale) forniscono evidenza che nonostante tutto l’entità è in grado di controllare i benefici economici futuri attesi derivanti dalle relazioni con la clientela. Poiché tali operazioni di scambio dimostrano anche che le relazioni con la clientela sono separabili, tali relazioni con la clientela soddisfano la definizione di attività immateriale.

Benefici economici futuri

17. I benefici economici futuri derivanti da un’attività immateriale possono includere i proventi originati dalla vendita di prodotti o servizi, i risparmi di costo o altri benefici derivanti dall’utilizzo dell’attività da parte dell’entità. Per esempio, l’uso della proprietà intellettuale in un processo produttivo può nel futuro ridurre i costi di produzione piuttosto che incrementarne i proventi.

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

18. La rilevazione di un elemento come attività immateriale richiede che l’entità dimostri che detto elemento soddisfi:

a) 

la definizione di attività immateriale (cfr. paragrafi da 8 a 17); e

b) 

i criteri di rilevazione (cfr. paragrafi da 21 a 23).

Questa disposizione si applica ai costi sostenuti inizialmente per acquistare o generare internamente un’attività immateriale e a quelli sostenuti successivamente per aggiungere, sostituire una parte ovvero effettuare la manutenzione.

19. I paragrafi da 25 a 32 trattano l’applicazione dei criteri di rilevazione alle attività immateriali acquisite separatamente, e i paragrafi da 33 a 43 trattano la loro applicazione alle attività immateriali acquisite in un’aggregazione aziendale. Il paragrafo 44 tratta la valutazione iniziale di attività immateriali acquisite per mezzo di un contributo pubblico, i paragrafi da 45 a 47 delle permute di attività immateriali, e i paragrafi da 48 a 50 il trattamento dell’avviamento generato internamente. I paragrafi da 51 a 67 trattano la rilevazione iniziale e la valutazione delle attività immateriali generate internamente.

20. La natura delle attività immateriali è tale che, in molti casi, non ci sono incrementi a una tale attività o sostituzioni di una sua parte. Di conseguenza, la maggior parte delle spese successive sono verosimilmente sostenute per il mantenimento dei benefici economici futuri attesi compresi in un’attività immateriale esistente piuttosto che per soddisfare la definizione di attività immateriale e i criteri di rilevazione nel presente Principio. Inoltre, è spesso difficile attribuire costi successivi direttamente a una specifica attività immateriale piuttosto che all’attività aziendale nel suo complesso. Ne consegue che solo raramente una spesa successiva — sostenuta dopo l’iniziale rilevazione di un’attività immateriale acquisita o dopo il completamento di un’attività immateriale generata internamente — sarà rilevata nel valore contabile di un’attività. Coerentemente con le disposizioni del paragrafo 63, le spese successive per marchi, testate giornalistiche, diritti di utilizzazione di titoli editoriali, anagrafiche clienti e altri elementi simili nella sostanza (sia acquistati o generati internamente) sono sempre imputate al ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ dell’esercizio in cui sono sostenute. Ciò perché tale spesa non può essere distinta dalle spese per sviluppare l’attività aziendale nel suo complesso.

21. Un’attività immateriale deve essere rilevata come tale se, e solo se:

a) 

è probabile che i benefici economici futuri attesi che sono attribuibili all’attività affluiranno all’entità; e

b) 

il costo dell’attività può essere determinato attendibilmente.

22. L’entità deve valutare la probabilità che si verifichino benefici economici futuri usando presupposti ragionevoli e sostenibili che rappresentano la migliore stima della direzione aziendale dell’insieme di condizioni economiche che esisteranno nel corso della vita utile dell’attività.

23. L’entità si comporta con discernimento nel valutare il grado di probabilità connesso al flusso di benefici economici attribuibili all’utilizzo dell’attività sulla base delle fonti d’informazione disponibili al tempo della rilevazione iniziale, dando un maggior peso alle fonti d’informazione esterne.

24. Un’attività immateriale deve essere misurata inizialmente al costo.

Attività acquisite separatamente

▼M12

25. Normalmente, il prezzo che un’entità paga per acquisire separatamente un’attività immateriale riflette le aspettative circa la probabilità che i futuri benefici economici attesi incorporati nell’attività affluiranno all’entità. In altri termini, l’entità prevede un afflusso di benefici economici, anche se vi è incertezza circa il momento di sopravvenienza o l’ammontare di tale afflusso. Conseguentemente, il criterio di rilevazione basato sulla probabilità di cui al paragrafo 21(a) si considera sempre soddisfatto per le attività immateriali acquisite separatamente.

▼B

26. Inoltre, il costo di un’attività immateriale acquisita separatamente può di solito essere determinato attendibilmente. Ciò è particolarmente vero nel caso in cui il corrispettivo dell’acquisto sia costituito da disponibilità liquide o altre attività monetarie.

27. Il costo di un’attività immateriale acquisita separatamente include:

a) 

il suo prezzo di acquisto, inclusi dazi all’importazione e tasse di acquisto non recuperabili, dopo avere dedotto sconti commerciali e abbuoni; e

b) 

eventuali costi direttamente attribuibili per portare l’attività al suo uso prestabilito.

28. Esempi di costi direttamente imputabili sono:

a) 

i costi dei benefici per i dipendenti (come definiti nello IAS 19) sostenuti direttamente per portare l’attività alle relative condizioni di funzionamento;

b) 

gli onorari professionali sostenuti direttamente per portare l’attività alle relative condizioni di funzionamento; e

c) 

i costi per verificare se l’attività sta funzionando correttamente.

29. Esempi di costi che non sono parte del costo di un’attività immateriale sono:

a) 

i costi per l’introduzione di un nuovo prodotto o servizio (inclusi i costi pubblicitari e attività promozionali);

b) 

costi di gestione di un’attività in una nuova sede o con una nuova classe di clientela (inclusi i costi di addestramento del personale); e

c) 

spese generali e amministrative.

30. La rilevazione dei costi nel valore contabile di un’attività immateriale cessa quando l’attività è nella condizione necessaria perché sia in grado di operare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Conseguentemente, i costi sostenuti nell’utilizzare o reimpiegare un’attività immateriale non sono inclusi nel valore contabile di tale attività. Per esempio, i seguenti costi non sono inclusi nel valore contabile dell’attività immateriale:

a) 

i costi sostenuti mentre l’attività in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale deve ancora essere utilizzata; e

b) 

le perdite operative iniziali, quali quelle sostenute mentre si consolida la richiesta dei prodotti dell’attività.

31. Alcune operazioni si svolgono in connessione con lo sviluppo di un’attività immateriale, ma non sono necessarie per portare l’attività nella condizione necessaria perché sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Tali operazioni accessorie possono verificarsi prima o durante le attività di sviluppo. Poiché le operazioni accessorie non sono necessarie per portare un’attività nella condizione necessaria per operare nel modo inteso dalla direzione aziendale, i proventi e gli oneri connessi a tali operazioni sono rilevati immediatamente nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ ed inclusi nelle rispettive voci.

▼M1

32. Se il pagamento di un’attività immateriale viene differito oltre i normali termini di credito, il suo costo è il prezzo equivalente per contanti. La differenza tra questo importo e il pagamento complessivo è contabilizzata come onere finanziario lungo la durata del credito a meno che non sia capitalizzata secondo quanto previsto dallo IAS 23 Oneri finanziari.

▼B

Acquisizione come parte di un’aggregazione aziendale

▼M12

33. In conformità all’IFRS 3 Aggregazioni aziendali, se un’attività immateriale è acquisita in un’aggregazione aziendale, il suo costo è il fair value alla data di acquisizione. Il fair value di un’attività immateriale riflette le aspettative degli operatori di mercato alla data di acquisizione circa la probabilità che i benefici economici futuri inerenti all’attività affluiranno all’entità. ◄ In altri termini, l’entità prevede un afflusso di benefici economici, anche se vi è incertezza circa il momento di sopravvenienza o l’ammontare di tale afflusso. Ne consegue che il criterio di rilevazione basato sulla probabilità di cui al paragrafo 21(a) si considera sempre soddisfatto per le attività immateriali acquisite in aggregazioni aziendali. Se un’attività acquisita in un’aggregazione aziendale è separabile o deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, esistono sufficienti informazioni per valutare in modo attendibile il fair value (valore equo) dell’attività stessa. Ne consegue che il criterio di valutazione attendibile di cui al paragrafo 21(b) si considera sempre soddisfatto per le attività immateriali acquisite in aggregazioni aziendali.

34. In conformità al presente Principio e all’IFRS 3 (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008), un acquirente rileva alla data di acquisizione, separatamente dall’avviamento, un’attività immateriale dell’acquisita, indipendentemente dal fatto che l’attività sia stata rilevata dall’acquisita prima della aggregazione aziendale. Vale a dire che l’acquirente rileva come attività, separatamente dall’avviamento, un progetto in corso di ricerca e sviluppo dell’acquisita se il progetto rientra nella definizione di un’attività immateriale. Il progetto di ricerca e sviluppo in corso della società acquisita soddisfa la definizione di attività immateriale quando:

a) 

soddisfa la definizione di attività; e

b) 

è identificabile, ossia separabile o deriva da diritti contrattuali o legali.

▼M33

Attività immateriali acquisite in un’aggregazione aziendale

▼M12

35. Se un’attività immateriale acquisita in un’aggregazione aziendale è separabile o deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, esistono sufficienti informazioni per valutare in modo attendibile il fair value (valore equo) dell’attività. Se, per le stime utilizzate per determinare il fair value (valore equo) di un’attività immateriale vi è un intervallo di risultati possibili con diverse probabilità, tale fattore di incertezza concorre alla valutazione del fair value (valore equo) dell’attività.

▼M22

36. Un’attività immateriale acquisita in un’aggregazione aziendale potrebbe essere separabile, ma soltanto insieme ad un’attività o passività identificabile contrattuale collegata. In tali casi, l’acquirente rileva l’attività immateriale separatamente dall’avviamento ma insieme all'elemento collegato.

37. L’acquirente può rilevare un gruppo di attività immateriali complementari come un'unica attività a condizione che le singole attività del gruppo abbiano vite utili similari. Per esempio, i termini «marca» o «nome della marca» sono spesso utilizzati come sinonimi per i marchi di fabbrica e altri marchi. Tuttavia, i primi sono termini di marketing generici tipicamente utilizzati con riferimento a un gruppo di attività complementari quali un marchio di fabbrica (o un marchio di servizi) e il suo relativo nome commerciale, formule, ricette e competenza tecnica.

▼M12 —————

▼M33 —————

▼B

Spese successive relative ad un progetto di ricerca e sviluppo in corso acquisito

42. Le spese di ricerca o sviluppo che sono:

a) 

connesse a un progetto di ricerca o di sviluppo in corso acquisito separatamente o in un’aggregazione aziendale rilevato come un’attività immateriale; e

b) 

sostenute dopo l’acquisizione di tale progetto

devono essere contabilizzate secondo quanto previsto dai paragrafi da 54 a 62.

43. L’applicazione delle disposizioni dei paragrafi da 54 a 62 comporta che le spese successive relative a un progetto di ricerca o sviluppo in corso acquisito separatamente o in un’aggregazione aziendale, e rilevato come un’attività immateriale, sono:

a) 

rilevate a ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ quando sostenute, se trattasi di spese di ricerca;

b) 

rilevate a ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ quando sostenute, se trattasi di spese di sviluppo che non soddisfano le condizioni previste dal paragrafo 57 per la rilevazione come attività immateriale; e

c) 

rilevate a incremento del valore contabile del progetto di ricerca o sviluppo in corso se sono spese di sviluppo che soddisfano le condizioni previste dal paragrafo 57 per la rilevazione.

Acquisizioni attraverso contributi pubblici

44. In alcune circostanze, un’attività immateriale può essere acquisita senza dover sostenere oneri, o per corrispettivo nominale, tramite un contributo pubblico. Ciò può verificarsi nel caso in cui un governo trasferisca o assegni all’entità attività immateriali quali diritti aeroportuali, licenze per l’attivazione di stazioni radio o televisive, licenze di importazione, quote o diritti per accedere ad altre risorse limitate. Secondo quanto previsto dallo IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica, l’entità può scegliere di rilevare inizialmente sia l’attività immateriale, sia il contributo al fair value (valore equo). Se l’entità opta per non rilevare inizialmente l’attività al fair value (valore equo), essa rileva inizialmente l’attività al valore nominale (secondo l’altro trattamento permesso dallo IAS 20) maggiorato di qualsiasi spesa direttamente attribuibile per predisporre l’attività al suo utilizzo previsto.

Permute di attività

45. Una o più attività immateriali possono essere acquisite in cambio di una o più attività non monetarie o di una combinazione di attività monetarie e non monetarie. La seguente considerazione fa riferimento semplicemente a uno scambio di un’attività non monetaria con un’altra, ma si applica anche a tutti gli scambi descritti nella frase precedente. Il costo di tale attività immateriale è valutato al fair value (valore equo) a meno che a) l’operazione di scambio manchi di sostanza commerciale, o b) né il fair value (valore equo) dell’attività ricevuta né quello dell’attività ceduta sia misurabile attendibilmente. L’attività acquistata è valutata in questo modo anche se l’entità non può stornare immediatamente l’attività ceduta. Se l’attività acquistata non è valutata al fair value (valore equo), il suo costo è commisurato al valore contabile dell’attività ceduta.

46. L’entità determina se un’operazione di scambio ha sostanza commerciale considerando la misura in cui si suppone che i suoi flussi finanziari futuri cambino a seguito dell’operazione. Un’operazione di scambio ha sostanza commerciale se:

a) 

la configurazione (ossia rischio, tempistica e importi) dei flussi finanziari dell’attività ricevuta differisce dalla configurazione dei flussi finanziari dell’attività trasferita; o

b) 

il valore specifico dell’entità relativo alla porzione delle attività dell’entità interessata dall’operazione si modifica a seguito dello scambio; e

c) 

la differenza di cui in a) o b) è significativa rispetto al fair value (valore equo) delle attività scambiate.

Al fine di determinare se un’operazione di scambio ha sostanza commerciale, il valore per l’entità della parte delle sue operazioni interessata dalla transazione, deve riflettere i flussi finanziari al netto degli effetti fiscali. Il risultato di queste analisi può essere evidente anche senza che l’entità debba svolgere calcoli dettagliati.

▼M33

47. Il paragrafo 21(b) specifica che una condizione per rilevare un’attività immateriale è che il costo dell’attività possa essere valutato attendibilmente. Il fair value di un’attività immateriale è valutabile attendibilmente se (a) non è significativa la variabilità nella gamma di valori ragionevoli del fair value determinati per tale attività, ovvero se (b) le probabilità delle varie stime rientranti nella gamma possono essere ragionevolmente valutate e utilizzate nella valutazione del fair value. Se un’entità è in grado di valutare attendibilmente il fair value dell’attività ricevuta o dell’attività ceduta, allora il fair value dell’attività ceduta è utilizzato per misurare il costo, a meno che il fair value dell’attività ricevuta sia più chiaramente evidente.

▼B

Avviamento generato internamente

48. L’avviamento generato internamente non deve essere rilevato come un’attività.

49. In alcune circostanze, viene sostenuta una spesa con il proposito di generare benefici economici futuri, ma ciò non si concretizza nella creazione di un’attività immateriale che soddisfi i criteri di rilevazione previsti nel presente Principio. Tale spesa è spesso descritta come un contributo all’avviamento creato internamente. L’avviamento generato internamente non è rilevato come un’attività perché non è una risorsa identificabile (ossia non è separabile, né può derivare da diritti contrattuali o altri diritti legali) controllata dall’entità che può essere attendibilmente misurata al costo.

▼M33

50. Le differenze tra il fair value dell’entità e il valore contabile delle sue attività nette identificabili possono essere originate in un qualsiasi momento da una serie di fattori che condizionano il valore dell’entità. Tuttavia, tali differenze non rappresentano il costo di attività immateriali controllate dall’entità.

▼B

Attività immateriali generate internamente

51. Talvolta, è difficile valutare se un’attività immateriale generata internamente abbia le caratteristiche richieste per essere rilevata a causa di problemi:

a) 

nell’identificare se e quando vi sia un’attività identificabile che genererà benefici economici futuri attesi; e

b) 

nel determinare il costo dell’attività in modo attendibile. In alcune circostanze, il costo per generare internamente un’attività immateriale non può essere distinto dal costo per mantenere o migliorare l’avviamento generato internamente dall’entità o dal costo delle operazioni di gestione ricorrenti.

Di conseguenza, oltre a conformarsi alle disposizioni generali previste per la rilevazione e per la valutazione iniziale di un’attività immateriale, l’entità applica le disposizioni e le istruzioni contenute nei paragrafi da 52 a 67 a tutte le attività immateriali generate internamente.

52. Per valutare se un’attività immateriale generata internamente soddisfa le condizioni necessarie per essere rilevata in bilancio, l’entità classifica il processo di formazione dell’attività in:

a) 

una fase di ricerca; e

b) 

una fase di sviluppo.

Sebbene i termini «ricerca» e «sviluppo» abbiano già una definizione, i termini «fase di ricerca» e «fase di sviluppo» acquisiscono un significato più ampio nel contesto del presente Principio.

53. Se un’entità non è in grado di distinguere la fase di ricerca dalla fase di sviluppo di un progetto interno di formazione di un’attività immateriale, l’entità tratta contabilmente il costo derivante da tale progetto come se fosse sostenuto esclusivamente nella fase di ricerca.

Fase di ricerca

54. Nessuna attività immateriale derivante dalla ricerca (o dalla fase di ricerca di un progetto interno) deve essere rilevata. Le spese di ricerca (o della fase di ricerca di un progetto interno) devono essere rilevate come costo nel momento in cui sono sostenute.

55. Nella fase di ricerca di un progetto interno, un’entità non può dimostrare che esista un’attività immateriale che genererà probabili benefici economici futuri. Perciò, questa spesa è rilevata come costo quando viene sostenuta.

56. Esempi di attività di ricerca sono:

a) 

le attività finalizzate all’ottenimento di nuove conoscenze;

b) 

l’indagine, la valutazione e la selezione finale delle applicazioni dei risultati della ricerca o di altre conoscenze;

c) 

la ricerca di alternative per materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizi; e

d) 

l’ideazione, la progettazione, la valutazione e la selezione finale di alternative possibili per materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o migliorati.

Fase di sviluppo

57. Un’attività immateriale derivante dallo sviluppo (o dalla fase di sviluppo di un progetto interno) deve essere rilevata se, e solo se, l’entità può dimostrare quanto segue:

a) 

la fattibilità tecnica di completare l’attività immateriale in modo da essere disponibile per l’uso o per la vendita;

b) 

la sua intenzione a completare l’attività immateriale per usarla o venderla;

c) 

la sua capacità di usare o vendere l’attività immateriale;

d) 

in quale modo l’attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri. Peraltro, l’entità può dimostrare l’esistenza di un mercato per il prodotto dell’attività immateriale o per l’attività immateriale stessa o, se è da usarsi per fini interni, l’utilità di tale attività immateriale;

e) 

la disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo adeguate per completare lo sviluppo e per l’utilizzo o la vendita dell’attività immateriale;

f) 

la sua capacità di valutare attendibilmente il costo attribuibile all’attività immateriale durante il suo sviluppo.

58. Nella fase di sviluppo di un progetto interno, l’entità può, in alcuni casi, identificare un’attività immateriale e dimostrare che l’attività genererà probabili futuri benefici economici. Ciò perché la fase di sviluppo di un progetto è più avanzata della fase di ricerca.

59. Esempi di attività di sviluppo sono:

a) 

la progettazione, la costruzione e la verifica di prototipi o modelli che precedono la produzione o l’utilizzo degli stessi;

b) 

la progettazione di mezzi, prove, stampi e matrici concernenti la nuova tecnologia;

c) 

la progettazione, la costruzione e l’attivazione di un impianto pilota che non è di dimensioni economicamente idonee per la produzione commerciale; e

d) 

la progettazione, la costruzione e la prova di alternative scelte per materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o migliorati.

60. Per dimostrare come un’attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri, l’entità valuta i benefici economici futuri che devono essere ricavati dall’attività utilizzando i principi dello IAS 36 Riduzione di valore delle attività. Se l’attività genererà benefici economici solo in combinazione con altre attività, l’entità applica il concetto di unità generatrici di flussi finanziari dello IAS 36.

61. La disponibilità di risorse per completare, utilizzare e ottenere benefici da un’attività immateriale può essere dimostrata, per esempio, da un piano aziendale che illustra le necessarie risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo e la capacità dell’entità di procurarsi tali risorse. In alcune circostanze, l’entità dimostra la disponibilità di finanziamenti esterni ottenendo conferma da un finanziatore della sua volontà di finanziare il progetto.

62. I sistemi di contabilità analitica dell’entità possono misurare in modo attendibile il costo da sostenere per generare internamente un’attività immateriale, come per esempio, i costi del personale e altre spese sostenute per garantirsi diritti d’autore o licenze o per sviluppare software.

63. Marchi, testate giornalistiche, diritti di editoria, anagrafiche clienti ed elementi simili nella sostanza, se generati internamente non devono essere rilevati come attività immateriali.

64. Le spese sostenute per generare internamente marchi, testate giornalistiche, diritti di editoria, anagrafiche clienti e altri elementi simili nella sostanza non possono essere distinte dal costo sostenuto per sviluppare l’attività aziendale nel suo complesso. Perciò, tali elementi non vengono rilevati in bilancio come attività immateriali.

Costo di un’attività immateriale generata internamente

65. Ai fini del paragrafo 24 il costo di un’attività immateriale generata internamente è rappresentato dalla somma delle spese sostenute dalla data in cui per la prima volta l’attività immateriale soddisfa i criteri previsti per la rilevazione contabile contenuti nei paragrafi 21, 22 e 57. Il paragrafo 71 vieta la successiva capitalizzazione di costi precedentemente rilevati come spese.

66. Il costo di un’attività immateriale generata internamente comprende tutti i costi direttamente attribuibili necessari per creare, produrre e preparare l’attività affinché questa sia in grado di operare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Esempi di costi direttamente imputabili sono:

a) 

costi per materiali e servizi utilizzati o consumati nel generare l’attività immateriale;

b) 

costi dei benefici per i dipendenti (come definito nello IAS 19) derivanti dalla generazione delle attività immateriali;

c) 

imposte di registro per la tutela di un diritto legale; e

d) 

‘ammortamento dei brevetti e delle licenze che sono utilizzati per generare l’attività immateriale.

Lo IAS 23 specifica i criteri per poter rilevare gli interessi come un elemento di costo di un’attività immateriale generata internamente.

67. I seguenti non sono componenti del costo di un’attività immateriale generata internamente:

a) 

spese di vendita, amministrazione e altre spese generali, a meno che tali spese possano essere direttamente attribuite alla fase di preparazione dell’attività per l’uso;

b) 

inefficienze identificate e perdite operative iniziali sostenute prima che l’attività raggiunga il rendimento programmato; e

c) 

spese sostenute per addestrare il personale a gestire l’attività.

Esempio illustrativo del paragrafo 65

Un’entità sta sviluppando un nuovo processo produttivo. Nel corso del 20X5, le spese sostenute sono state CU1 000  ( 21 ) di cui CU900 sostenute prima del 1o dicembre 20X5 e CU100 tra il 1o ed il 31 dicembre 20X5. L’entità è in grado di dimostrare che, al 1o dicembre 20X5, il processo produttivo soddisfaceva le condizioni per essere rilevato come un’attività immateriale. Il valore recuperabile del know-how contenuto nel processo (inclusi i futuri flussi finanziari in uscita per completare il processo prima di essere disponibile per l’uso) è stimato pari a CU500.

Alla fine del 20X5, il processo produttivo è rilevato come attività immateriale a un costo di CU100 (spesa sostenuta dalla data in cui le condizioni per la rilevazione sono state per la prima volta soddisfatte, ossia al 1o dicembre 20X5). La spesa di CU900 sostenuta prima del 1o dicembre 20X5 è rilevata come un costo in considerazione del fatto che le condizioni poste per la rilevazione non erano soddisfatte prima del 1o dicembre 20X5. Questa spesa non forma parte del costo del processo produttivo rilevato ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ .

Nel corso del 20X6, la spesa sostenuta è pari a CU2 000 . Alla fine del 20X6, il valore recuperabile del know-how contenuto nel processo (inclusi i futuri flussi finanziari in uscita per completare il processo prima che sia disponibile per l’uso) è stimato in CU1 900 .

Alla fine del 20X6, il costo del processo di produzione è CU2 100 (CU100 spesa rilevata alla fine del 20X5 più CU2 000 spesa rilevata nel 20X6). L’entità rileva una perdita per riduzione di valore di CU200, equivalente alla rettifica necessaria per adeguare il valore contabile del processo prima della perdita per riduzione di valore (CU2 100 ) al valore recuperabile (CU1 900 ). Tale perdita per riduzione di valore sarà eliminata in un esercizio successivo se sono soddisfatte le disposizioni previste per lo storno di una perdita per riduzione di valore contenute nello IAS 36.

RILEVAZIONE DI UN COSTO

▼M12

68. Le spese sostenute per un elemento immateriale devono essere rilevate come costo nell’esercizio in cui sono state sostenute a meno che:

a) 

siano parte del costo di un’attività immateriale che soddisfa le condizioni previste per la rilevazione in bilancio (vedere paragrafi 18-67); o

b) 

l’elemento sia acquisito in un’aggregazione aziendale e non possa essere rilevato come attività immateriale. In tal caso, esso costituisce parte del valore rilevato come avviamento alla data di acquisizione (vedere IFRS 3).

▼M8

69. In alcune circostanze, la spesa viene sostenuta per procurare futuri benefici economici all’entità, ma non può essere rilevata come un’attività immateriale o altra attività acquistata o creata. In caso di fornitura di beni, l’entità rileva tale spesa come costo quando ha il diritto di accedere a tali beni. In caso di fornitura di servizi, l’entità rileva la spesa come costo quando riceve i servizi. Per esempio, ad eccezione di quando essa costituisce parte del costo di un’aggregazione aziendale, la spesa per la ricerca viene rilevata come costo quando viene sostenuta (vedere paragrafo 54). Altri esempi di spese che vengono rilevate come costo nel momento in cui sono sostenute sono:

▼B

a) 

spese di impianto di attività (ossia costi di avvio), a meno che tali spese siano incluse nel costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari secondo quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 16. Le spese di impianto possono essere composte da spese di costituzione di un’entità legale, spese per aprire un nuovo impianto o attività (costi precedenti all’apertura) o spese per intraprendere nuove attività o lanciare nuovi prodotti o processi (costi pre-operativi);

b) 

spese per la formazione del personale;

▼M8

c) 

spese pubblicitarie e attività promozionali (compresi i cataloghi per vendite per corrispondenza);

▼B

d) 

spese di ricollocazione o riorganizzazione parziale o integrale dell’entità.

▼M8

69A. Un’entità ha il diritto di accedere ai beni quando ne è proprietaria. Analogamente, ha il diritto di accedere ai beni quando sono stati costruiti da un fornitore conformemente ai termini di un contratto di fornitura e l’entità potrebbe esigerne la consegna in cambio di un pagamento. I servizi sono ricevuti quando sono eseguiti da un fornitore conformemente ad un contratto di prestazione all’entità e non quando l’entità li utilizza per fornire un altro servizio, ad esempio, per fornire una pubblicità ai clienti.

▼M8

70. Il paragrafo 68 non impedisce ad un’entità di rilevare un pagamento anticipato tra le poste dell’attivo nel caso in cui il pagamento per i beni sia avvenuto prima che l’entità abbia ottenuto il diritto di accedere a tali beni. Analogamente, il paragrafo 68 non impedisce ad un’entità di rilevare un pagamento anticipato tra le poste dell’attivo nel caso in cui il pagamento per i servizi sia avvenuto prima che l’entità abbia ricevuto tali servizi.

▼B

Costi pregressi non rilevabili come attività

71. Le spese sostenute per un elemento immateriale inizialmente rilevate come costi di periodo non devono essere ad una data successiva rilevate come parte del costo di un’attività immateriale.

VALUTAZIONE SUCCESSIVA ALLA RILEVAZIONE

72. L’entità deve scegliere il suo principio contabile tra il modello del costo del paragrafo 74 e il modello della rideterminazione del valore del paragrafo 75. Se un’attività immateriale è contabilizzata con il modello della rideterminazione del valore, tutte le altre attività nella sua classe devono inoltre essere contabilizzate utilizzando lo stesso modello, salvo l’assenza di un mercato attivo per tali attività.

73. Una classe di attività immateriali è un assieme di attività di natura e utilizzo similare per l’attività dell’entità. La valutazione degli elementi contenuti nella classe di attività immateriali è rideterminata simultaneamente per evitare valutazioni selettive di attività ed evitare che gli importi rilevati in bilancio siano composti da una combinazione di costi e valori riferiti a date differenti.

Modello del costo

74. Dopo la rilevazione iniziale, un’attività immateriale deve essere iscritta in bilancio al costo al netto degli ammortamenti accumulati e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata.

Modello della rideterminazione del valore

75. Dopo la rilevazione iniziale, un’attività immateriale deve essere iscritta in bilancio all’importo rideterminato, cioè al fair value (valore equo) alla data di rideterminazione del valore al netto di qualsiasi successivo ammortamento accumulato e di qualsiasi successiva perdita per riduzione di valore accumulata. ►M33  Per l’applicazione delle rideterminazioni del valore in conformità alle disposizioni del presente Principio, il fair value deve essere misurato facendo riferimento a un mercato attivo.  ◄ Le rideterminazioni devono essere effettuate con una regolarità tale da far sì che alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ il valore contabile dell’attività non si discosti significativamente dal suo fair value (valore equo).

76. Il modello della rideterminazione del valore non permette:

a) 

la rivalutazione delle attività immateriali che non sono state precedentemente rilevate come attività; o

b) 

la rilevazione iniziale delle attività immateriali a importi diversi dal costo.

77. Si applica il modello della rideterminazione del valore dopo che un’attività è stata inizialmente rilevata al costo. Tuttavia, se solo parte del costo di un’attività immateriale è rilevata come attività poiché questa solo soddisfaceva i criteri previsti per la rilevazione fino a un certo momento del processo (cfr. paragrafo 65), il modello di rideterminazione del valore può essere applicato all’intera attività. Inoltre, il modello della rideterminazione del valore può essere applicato a un’attività immateriale ottenuta per mezzo di un contributo pubblico e rilevata a un valore nominale (cfr. paragrafo 44).

78. Benché possa accadere, è insolito che vi sia un mercato attivo per un’attività immateriale. ◄ Per esempio, in alcune giurisdizioni, possono esistere mercati attivi per il libero trasferimento di licenze per taxi, licenze di pesca o quote di produzione. Tuttavia, non possono esistere mercati attivi per marchi, testate giornalistiche, diritti editoriali di musica e film, brevetti o marchi di fabbrica, perché ognuna di queste attività è unica nel suo genere. Inoltre, sebbene le attività immateriali siano acquistate e vendute, i contratti sono negoziati tra compratori e venditori individuali, e le transazioni sono relativamente infrequenti. Per le citate motivazioni, il prezzo pagato per un’attività potrebbe non fornire prova sufficiente del fair value (valore equo) di un’altra attività. Inoltre, i prezzi sono spesso non disponibili al pubblico.

79. La frequenza delle rivalutazioni dipende dalla volatilità dei fair value (valore equo) delle attività immateriali oggetto di rivalutazione. Se i fair value (valore equo) di un’attività differiscono in maniera rilevante dal valore contabile, si rende necessaria una ulteriore rivalutazione. Alcune attività immateriali possono subire movimentazioni significative e volatili nel fair value (valore equo) e perciò necessitano di rideterminazioni annuali. Rivalutazioni così frequenti non sono, invece, necessarie per le attività immateriali con variazioni di fair value (valore equo) non significative.

▼M43

80. Quando si rivaluta un'attività immateriale, il valore contabile di tale attività è ricondotto all'importo rivalutato. Alla data di rivalutazione, l'attività è trattata in uno dei seguenti modi:

(a) 

il valore contabile lordo è rettificato in modo che sia coerente con la rivalutazione del valore contabile dell'attività. Per esempio, il valore contabile lordo può essere rideterminato facendo riferimento a dati di mercato osservabili oppure può essere rideterminato in proporzione alla variazione del valore contabile. L'ammortamento accumulato alla data di rivalutazione è rettificato per eguagliare la differenza tra il valore contabile lordo e il valore contabile dell'attività dopo aver considerato le perdite per riduzione di valore accumulate; o

(b) 

l'ammortamento accumulato è eliminato a fronte del valore contabile lordo dell'attività.

L'ammontare della rettifica per l'ammortamento accumulato rientra nell'incremento o nel decremento del valore contabile che è contabilizzato secondo quanto previsto dai paragrafi 85 e 86.

▼B

81. Se un’attività immateriale, compresa in una classe di attività immateriali il cui valore è rideterminato, non può essere rideterminata perché manca un mercato attivo per la stessa, essa deve essere iscritta in bilancio al costo al netto degli ammortamenti e delle perdite per riduzione di valore accumulati.

▼M33

82.  Se il fair value di un’attività immateriale rideterminata non può più essere misurato facendo riferimento a un mercato attivo, il valore contabile dell’attività deve essere il valore rideterminato alla data dell’ultima rideterminazione fatta con riferimento al mercato attivo, al netto di qualsiasi successivo ammortamento e perdita per riduzione di valore accumulati.

▼B

83. Il fatto che un mercato attivo di un’attività immateriale rideterminata non esista più può indicare che l’attività ha subito una riduzione di valore e che ciò deve essere verificato applicando quanto previsto dallo IAS 36.

▼M33

84. Se il fair value dell’attività può essere valutato facendo riferimento a un mercato attivo a una successiva data di valutazione, il modello della rideterminazione del valore viene applicato a partire da quella data.

▼B

85. Se il valore contabile di un’attività immateriale è aumentato a seguito di una rideterminazione del valore, l’incremento deve essere rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione. Tuttavia, ◄ l’aumento deve essere rilevato nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ nella misura in cui esso ripristina una diminuzione di una rivalutazione della stessa attività rilevata precedentemente nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ .

86. Se il valore contabile di un’attività immateriale è diminuito a seguito di una rideterminazione dei valori, la diminuzione deve essere rilevata nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ . ►M5  Tuttavia, la diminuzione deve essere rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo come eccedenza di rivalutazione nella misura in cui vi siano eventuali saldi a credito nella riserva di valutazione in riferimento a tale attività. La diminuzione rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo riduce l’importo accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione. ◄

87. L’ammontare complessivo della riserva di rivalutazione inclusa nel patrimonio netto può essere trasferito direttamente alla voce utili portati a nuovo quando l’eccedenza viene realizzata. L’intera eccedenza può essere realizzata quando l’attività è dismessa o ceduta. Tuttavia, parte dell’eccedenza può essere realizzata anche in quanto l’attività è utilizzata dall’entità; in tal caso, l’importo realizzato dell’eccedenza è rappresentato dalla differenza tra l’ammortamento basato sul valore contabile rivalutato dell’attività e l’ammortamento che sarebbe stato rilevato ove basato sul costo storico dell’attività. Il trasferimento dalla riserva di rivalutazione agli utili portati a nuovo non transita per ►M5  l’utile (perdita) d’esercizio ◄ .

VITA UTILE

88. Un’entità deve accertare se la vita utile di un’attività immateriale è definita o indefinita e, se definita, la sua durata o la quantità di prodotti o unità similari che costituiscono tale vita utile. Un’attività immateriale deve essere considerata dall’entità con una vita utile indefinita quando, sulla base di un’analisi dei fattori rilevanti, non vi è un limite prevedibile all’esercizio fino al quale si prevede che l’attività generi flussi finanziari netti in entrata per l’entità.

89. La contabilizzazione di un’attività immateriale si basa sulla sua vita utile. Un’attività immateriale con una vita utile definita è ammortizzata (cfr. paragrafi da 97 a 106), mentre un’attività immateriale con una vita utile indefinita non è ammortizzata (cfr. paragrafi da 107 a 110). Gli esempi illustrativi che accompagnano il presente Principio illustrano come determinare la vita utile per le diverse attività immateriali, e quale deve essere la conseguente contabilizzazione per tali attività in base alle determinazioni della vita utile.

90. Sono presi in considerazione una serie di fattori nel determinare la vita utile di un’attività immateriale, inclusi:

a) 

l’utilizzo atteso dell’attività da parte dell’entità e se l’attività possa eventualmente essere gestita efficacemente da un altro gruppo dirigente dell’entità;

b) 

i cicli di vita produttiva tipici dell’attività e le informazioni pubbliche sulle stime delle vite utili di attività simili che sono utilizzate in un modo similare;

c) 

l’obsolescenza tecnica, tecnologica, commerciale o di altro tipo;

d) 

la stabilità del settore economico in cui l’attività opera e i cambiamenti di domanda nel mercato dei prodotti o servizi originati dall’attività;

e) 

le azioni che si suppone i concorrenti effettivi o potenziali effettueranno;

f) 

il livello delle spese di manutenzione necessarie per ottenere i benefici economici futuri attesi dall’attività e la capacità e l’intenzione dell’entità di raggiungere tale livello;

g) 

il periodo di controllo sull’attività e i limiti legali o similari all’utilizzo dell’attività, quali le date di conclusione dei rapporti di locazione connessi; e

h) 

se la vita utile dell’attività dipenda dalla vita utile di altre attività dell’entità.

91. Il termine «indefinito» non significa «infinito». La vita utile di un’attività immateriale riflette soltanto il livello delle spese di manutenzione future richieste per mantenere l’attività al livello di rendimento stimato al tempo della valutazione della vita utile dell’attività nonché la capacità e l’intenzione dell’entità di raggiungere tale livello. La conclusione che la vita utile di un’attività immateriale è indefinita non dovrebbe dipendere da spese future pianificate eccedenti quanto richiesto per mantenere l’attività a tale livello di rendimento.

▼M47

92. Data l'esperienza passata di rapidi cambiamenti tecnologici, i software e molte altre attività immateriali sono soggetti a obsolescenza tecnologica. Perciò, accade spesso che la loro vita utile sia breve. Future riduzioni di prezzo previste per la vendita di un elemento che è stato prodotto utilizzando un'attività immateriale potrebbero essere indice di un'aspettativa di obsolescenza tecnologica o commerciale dell'attività, che, a sua volta, potrebbe riflettere una riduzione dei benefici economici futuri generati dall'attività stessa.

▼B

93. La vita utile di un’attività immateriale può essere molto lunga o anche indefinita. L’incertezza giustifica la stima della vita utile di un’attività immateriale secondo criteri prudenziali, ma non giustifica la scelta di una vita che è irrealisticamente breve.

▼M12

94. La vita utile di un’attività immateriale che deriva da diritti contrattuali o altri diritti legali non deve superare la durata dei diritti contrattuali o di altri diritti legali, ma può essere più breve a seconda del periodo durante il quale l’entità prevede di utilizzare tale attività. Se i diritti contrattuali o altri diritti legali sono conferiti per un periodo limitato che può essere rinnovato, la vita utile dell’attività immateriale deve includere il(i) periodo(i) di rinnovo soltanto qualora vi sia evidenza a sostegno del rinnovo da parte dell’entità, senza costi significativi. La vita utile di un diritto riacquisito rilevato come attività immateriale in un’aggregazione aziendale è la durata residua del contratto con cui tale diritto è stato concesso e non deve includere periodi di rinnovo.

▼B

95. Vi possono essere sia fattori economici sia legali che influenzano la vita utile di un’attività immateriale. I fattori economici determinano il periodo in cui i benefici economici futuri saranno ricevuti dall’entità. I fattori legali possono limitare il periodo durante il quale l’entità controlla l’accesso a tali benefici. La vita utile è il più breve tra i periodi determinati sulla base di tali fattori.

96. L’esistenza dei seguenti fattori, tra gli altri, indica che un’entità sarebbe in grado di rinnovare diritti contrattuali o altri diritti legali senza il sostenimento di costi significativi:

a) 

vi è evidenza, possibilmente basata su esperienze passate, che i diritti contrattuali o altri diritti legali saranno rinnovati. Se il rinnovo è subordinato al consenso di una terza parte, in questo caso, vi è evidenza che la terza parte darà il proprio consenso;

b) 

vi è evidenza che qualsiasi condizione necessaria per ottenere un rinnovo sarà soddisfatta; e

c) 

il costo che l’entità deve sostenere per il rinnovo non è significativo in rapporto ai benefici economici futuri attesi che affluiranno all’entità dal rinnovo.

Se il costo del rinnovo è significativo in rapporto ai benefici economici futuri attesi che affluiranno all’entità dal rinnovo, il costo del «rinnovo» rappresenta, in sostanza, il costo per acquisire una nuova attività immateriale alla data del rinnovo.

ATTIVITÀ IMMATERIALI CON VITA UTILE DEFINITA

Periodo e metodo di ammortamento

97. Il valore ammortizzabile di un’attività immateriale con una vita utile definita deve essere ripartito in base a un criterio sistematico lungo la sua vita utile. L’ammortamento deve iniziare quando l’attività è disponibile all’utilizzo, ossia quando è nella posizione e nella condizione necessaria affinché sia in grado di operare nella maniera prevista dalla direzione aziendale. L’ammortamento cessa alla data più remota tra quella in cui l’attività è classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), in conformità all’IFRS 5, e quella in cui l’attività viene eliminata contabilmente. Il metodo di ammortamento utilizzato deve riflettere le modalità con le quali si suppone che i benefici economici futuri del bene siano utilizzati dall’entità. Se tali modalità non possono essere determinate attendibilmente, deve essere utilizzato il metodo a quote costanti. La quota di ammortamento deve essere rilevata in ogni esercizio nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ , a meno che il presente Principio o altro Principio permetta o richieda che questa sia inserita nel valore contabile di un’altra attività.

▼M8

98. Possono essere utilizzati diversi metodi di ammortamento per imputare il valore ammortizzato di un’attività sistematicamente lungo il corso della vita utile. Tali metodi includono il metodo a quote costanti, il metodo scalare decrescente e il ►M47  metodo per unità prodotte ◄ . La scelta del metodo da utilizzare si basa sull’attesa modalità di consumo degli attesi benefici economici futuri generati da un bene ed è applicato uniformemente da esercizio a esercizio, a meno che ci sia un cambiamento nella attesa modalità di consumo di tali benefici economici futuri.

▼M47

98A. Vi è una presunzione relativa che un metodo di ammortamento basato sui ricavi generati da un'attività che prevede l'utilizzo di un'attività immateriale sia inadeguato. I ricavi generati da un'attività che prevede l'utilizzo di un'attività immateriale rispecchiano in genere fattori che non sono direttamente connessi al consumo dei benefici economici generati dall'attività immateriale. Per esempio, i ricavi dipendono da altri fattori e processi produttivi, dalle attività di vendita e da variazioni dei volumi e dei prezzi di vendita. La componente di prezzo dei ricavi può risentire dell'inflazione, che non ha alcuna incidenza sul modo in cui un bene viene utilizzato. Tale presunzione può essere superata solo in circostanze limitate:

a) 

nei casi in cui l'attività immateriale è espressa come misura dei ricavi, come descritto nel paragrafo 98C; o

b) 

quando si può dimostrare che i ricavi e il consumo dei benefici economici dell'attività immateriale sono fortemente correlati.

98B. Nella scelta di un metodo di ammortamento adeguato in conformità al paragrafo 98, l'entità potrebbe determinare il principale fattore limitante inerente all'attività immateriale. Ad esempio, il contratto che stabilisce i diritti dell'entità in ordine all'utilizzo di un'attività immateriale può specificare l'utilizzo dell'attività immateriale da parte dell'entità in un numero prestabilito di anni (cioè in termini di tempo), in numero di unità prodotte o in termini di importo fisso totale dei ricavi da generare. L'identificazione del principale fattore limitante potrebbe costituire il punto di partenza per definire il criterio di ammortamento adeguato, ma può essere applicato un altro criterio qualora rifletta più fedelmente la modalità di consumo attesa dei benefici economici.

98C. Nel caso in cui il principale fattore limitante che riguarda un'attività immateriale sia il raggiungimento di una soglia di ricavi, i ricavi da generare possono costituire un adeguato criterio di ammortamento. Per esempio, un'entità potrebbe acquisire una concessione per la ricerca e l'estrazione di oro da una miniera aurifera. La scadenza del contratto potrebbe basarsi su un importo fisso di ricavi totali da generare dall'estrazione (per esempio, un contratto può consentire l'estrazione di oro dalla miniera fino a quando i ricavi totali cumulati generati dalla vendita di oro raggiungono CU2 miliardi) e non su una misura temporale o sulla quantità di oro estratta. Con un altro esempio, il diritto di gestire una strada a pedaggio può basarsi su un importo fisso totale di ricavi generati dai pedaggi cumulativi riscossi (per esempio, un contratto potrebbe consentire la gestione della strada a pedaggio fino al momento in cui l'importo cumulativo dei pedaggi stradali generato dalla gestione raggiunge CU100 milioni). Nel caso in cui il contratto definisce i ricavi come principale fattore limitante per l'utilizzo dell'attività immateriale, i ricavi da generare possono costituire un adeguato criterio di ammortamento dell'attività immateriale, a condizione che il contratto precisi un importo fisso totale dei ricavi da generare sulla base del quale stabilire l'ammortamento.

▼B

99. L’ammortamento è solitamente rilevato nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ . Tuttavia, alcune volte i benefici economici futuri contenuti in un’attività sono assorbiti nella produzione di altre attività. In questo caso, la quota di ammortamento costituisce parte del costo dell’altra attività ed è inclusa nel suo valore contabile. Per esempio, l’ammortamento delle attività immateriali utilizzate in un processo produttivo è incluso nel valore contabile delle rimanenze (cfr. IAS 2 Rimanenze).

Valore residuo

▼M33

100.  Il valore residuo di un’attività immateriale con una vita utile definita deve essere assunto pari a zero, a meno che:

▼B

a) 

vi sia un impegno da parte di terzi ad acquistare l’attività alla fine della sua vita utile; o

▼M33

b) 

vi sia un mercato attivo (come definito nell’IFRS 13) per l’attività e:

▼B

i) 

il valore residuo può essere determinato facendo riferimento a tale mercato; e

ii) 

è probabile che tale mercato esisterà alla fine della vita utile dell’attività.

101. Il valore ammortizzabile di un’attività con una vita utile definita è calcolato al netto del valore residuo. Un valore residuo diverso da zero sottintende che l’entità si aspetta di cedere l’attività immateriale prima della fine della sua vita economica.

102. Una stima del valore residuo di un’attività si basa sull’importo recuperabile dalla dismissione utilizzando i prezzi in vigore alla data della stima per la vendita di una attività simile che è giunta alla fine della sua vita utile e ha funzionato in condizioni simili a quelle in cui l’attività sarà utilizzata. Il valore residuo è rivisto almeno a ogni chiusura d’esercizio. Un cambiamento nel valore residuo dell’attività è contabilizzato come un cambiamento nella stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.

103. Il valore residuo di un’attività immateriale può aumentare sino a raggiungere un importo pari al, o maggiore del, valore contabile dell’attività. In tale circostanza, la quota di ammortamento dell’attività è pari a zero a meno che, e fino a che, il suo valore residuo successivamente diminuisce fino a un importo inferiore rispetto al valore contabile dell’attività.

Revisione del periodo e del metodo di ammortamento

104. Il periodo e il metodo di ammortamento per un’attività immateriale con una vita utile definita devono essere rivisti almeno a ogni chiusura di esercizio. Se la vita utile attesa dell’attività si rivela differente rispetto alle stime precedentemente effettuate, il periodo di ammortamento deve essere conseguentemente modificato. Se vi è stato un significativo cambiamento nelle modalità di consumo dei benefici economici futuri attesi derivanti dall’attività, il metodo di ammortamento deve essere modificato al fine di poter riflettere il cambiamento avvenuto. Tali cambiamenti devono essere contabilizzati come cambiamenti nelle stime contabili secondo quanto previsto dallo IAS 8.

105. Nel corso della vita di un’attività immateriale, potrebbe risultare che la stima della vita utile non sia appropriata. Per esempio, la rilevazione di una perdita per riduzione di valore può indicare che il periodo di ammortamento deve essere modificato.

106. Nel tempo, l’andamento dei benefici economici futuri che si suppone affluiranno all’entità da un’attività immateriale può mutare. Per esempio, può divenire evidente che il metodo scalare decrescente sia più appropriato rispetto al metodo a quote costanti. Un altro esempio riguarda il caso in cui l’utilizzo dei diritti contenuti in una licenza sia differito in attesa dell’attuazione di altre fasi del piano aziendale. In questa circostanza, i benefici economici che affluiscono dall’attività possono essere ricevuti solo in esercizi successivi.

ATTIVITÀ IMMATERIALI CON VITA UTILE INDEFINITA

107. Un’attività immateriale con una vita utile indefinita non deve essere ammortizzata.

108. Secondo quanto previsto dallo IAS 36, un’entità deve verificare se un’attività immateriale con una vita utile indefinita ha subito una riduzione di valore confrontandone il valore recuperabile con il relativo valore contabile

a) 

annualmente; e

b) 

ogniqualvolta vi sia un’indicazione che l’attività immateriale possa avere subito una riduzione di valore.

Revisione della determinazione della vita utile

109. La vita utile di un’attività immateriale che non è ammortizzata deve essere rivista ad ogni periodo di riferimento per determinare se i fatti e le circostanze continuano a supportare una determinazione di vita utile indefinita per tale attività. Se ciò non avviene, il cambiamento nella determinazione della vita utile da indefinita a definita deve essere contabilizzato come un cambiamento di stima contabile in conformità con lo IAS 8.

110. Secondo quanto previsto dallo IAS 36, la rideterminazione della vita utile di un’attività immateriale come definita piuttosto che indefinita indica che l’attività può avere subito una riduzione di valore. Ne deriva che l’entità verifica l’attività per riduzione di valore confrontando il suo valore recuperabile, determinato secondo quanto previsto dallo IAS 36, con il suo valore contabile, e rilevando eventuali eccedenze del valore contabile rispetto al valore recuperabile come una perdita per riduzione di valore.

RECUPERABILITÀ DEL VALORE CONTABILE — PERDITE PER RIDUZIONE DI VALORE

111. Per determinare se un’attività immateriale ha subito una riduzione di valore, l’entità applica lo IAS 36. Tale Principio spiega quando e come l’entità riesamina il valore contabile delle proprie attività, come determina il valore recuperabile di un’attività e quando rileva o storna una perdita per riduzione di valore.

CESSAZIONI E DISMISSIONI

112. Un’attività immateriale deve essere stornata:

a) 

alla dismissione; o

b) 

quando nessun beneficio economico futuro è atteso per il suo utilizzo o dismissione.

▼M54

113.   L'utile o la perdita derivante dallo storno di un'attività immateriale deve essere determinato come la differenza tra il ricavato netto della dismissione, qualora ve ne sia, e il valore contabile dell'attività. Esso deve essere rilevato nel prospetto di conto economico complessivo quando l'attività è eliminata contabilmente (a meno che l'IFRS 16 disponga diversamente per la vendita e la retrolocazione). Gli utili non devono essere classificati come ricavi.

114. La dismissione dell'attività immateriale può verificarsi in una serie di modi (per esempio tramite vendita, la stipula di un contratto di leasing finanziario o con una donazione). La data di dismissione dell'attività immateriale è la data in cui il beneficiario acquisisce il controllo dell'attività conformemente alle disposizioni dell'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti sulla determinazione del momento in cui è adempiuta l'obbligazione di fare. L'IFRS 16 si applica alla dismissione mediante vendita e retrolocazione.

▼B

115. Se secondo quanto previsto dal principio di rilevazione nel paragrafo 21 un’entità rileva nel valore contabile di un’attività il costo di sostituzione di una parte di un’attività immateriale, in tal caso storna il valore contabile della parte sostituita. Se per l’entità non è fattibile determinare il valore contabile della parte sostituita, può utilizzare il costo della sostituzione come indicazione del costo della parte sostituita al momento in cui è stata acquistata o generata internamente.

▼M12

115A. Nel caso di un diritto riacquisito in una aggregazione aziendale, se il diritto viene successivamente riemesso (venduto) a terzi, l’eventuale valore contabile corrispondente deve essere utilizzato per determinare l’utile o la perdita derivante dalla riemissione.

▼M52

116. L'importo del corrispettivo da includere nell'utile o nella perdita derivanti dall'eliminazione contabile dell'attività immateriale è determinato conformemente alle disposizioni in materia di determinazione del prezzo dell'operazione di cui ai paragrafi 47-72 dell'IFRS 15. Le successive modifiche dell'importo stimato del corrispettivo incluso nell'utile o nella perdita devono essere contabilizzate secondo le disposizioni in materia di modifiche del prezzo dell'operazione contenute nell'IFRS 15.

▼B

117. L’ammortamento di un’attività immateriale con una vita utile definita non cessa se l’attività immateriale non è più utilizzata, a meno che l’attività non sia stata completamente ammortizzata o classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all’IFRS 5.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Generale

118. Un’entità, nel distinguere tra attività immateriali generate internamente e altre attività immateriali, deve evidenziare le seguenti informazioni per ciascuna classe di attività immateriali:

a) 

se le vite utili sono indefinite o definite e, se definite, le vite utili o i tassi di ammortamento utilizzati;

b) 

i metodi di ammortamento utilizzati per attività immateriali con vite utili definite;

c) 

il valore contabile lordo e ogni ammortamento accumulato (insieme alle perdite per riduzione di valore accumulate) all’inizio e alla fine dell’esercizio;

d) 

la voce (voci) di ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ in cui è incluso ogni ammortamento delle attività immateriali;

e) 

una riconciliazione del valore contabile all’inizio e alla fine dell’esercizio che mostri:

i) 

gli incrementi, indicando separatamente quelli derivanti da sviluppo interno, quelli acquisiti separatamente, e quelli acquisiti tramite aggregazioni aziendali;

ii) 

le attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, in conformità all’IFRS 5 e altre dismissioni;

iii) 

gli incrementi o i decrementi dell’esercizio derivanti da rideterminazioni del valore secondo quanto previsto dai paragrafi 75, 85 e 86 e dalle eventuali perdite per riduzione di valore rilevate o eliminate contabilmente ►M5  nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo ◄ secondo quanto previsto dallo IAS 36;

iv) 

le perdite per riduzione di valore (qualora esistano) rilevate al ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ nel corso dell’esercizio secondo quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 36;

v) 

le perdite per riduzione di valore stornate al ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ nel corso dell’esercizio (qualora esistano) secondo quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 36;

vi) 

ogni ammortamento rilevato nel corso dell’esercizio;

vii) 

le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio nella moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell’entità che redige il bilancio; e

viii) 

le altre variazioni del valore contabile avvenute nel corso dell’esercizio.

119. Una classe di attività immateriali è un gruppo di attività di natura e utilizzo similare per l’attività dell’entità. Esempi di classi separate possono includere:

a) 

marchi;

b) 

testate giornalistiche e diritti di utilizzazione di titoli editoriali;

c) 

software;

d) 

licenze e diritti di franchising;

e) 

diritti di autore, brevetti e altri diritti industriali, diritti di servizi e operativi;

f) 

ricette, formule, modelli, progettazioni e prototipi; e

g) 

attività immateriali in via di sviluppo.

Le classi sopra menzionate possono essere scomposte (aggregate) in classi più piccole (più grandi) se ciò comporta un grado di informazione più utile per gli utilizzatori del bilancio.

120. L’entità evidenzia l’informativa sulle attività immateriali che hanno subito una riduzione di valore secondo quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 36 in aggiunta alle informazioni richieste dal paragrafo 118, lettera e), punti da iii) a v).

121. Lo IAS 8 richiede che l’entità indichi la natura e l’ammontare di una variazione in una stima contabile che abbia un effetto significativo nel periodo di riferimento o che si presume abbia un effetto significativo nei periodi successivi. Tale informativa può originare da cambiamenti avvenuti:

a) 

nella valutazione della vita utile di un’attività immateriale;

b) 

nel metodo di ammortamento; o

c) 

nei valori residui.

122. Un’entità deve inoltre indicare:

a) 

per un’attività immateriale valutata come avente una vita utile indefinita, il valore contabile di tale attività e le ragioni a supporto della determinazione di una vita utile indefinita. Nel fornire queste motivazioni, l’entità deve descrivere il(i) fattore (fattori) che ha (hanno) svolto un ruolo significativo nel determinare che l’attività ha una vita utile indefinita;

b) 

la descrizione, il valore contabile e il periodo di ammortamento rimanente di ogni attività immateriale che è significativa per il bilancio dell’entità;

c) 

per le attività immateriali acquisite tramite contributo pubblico e inizialmente rilevate al fair value (valore equo) (cfr. paragrafo 44):

i) 

il fair value inizialmente rilevato per queste attività;

ii) 

il loro valore contabile; e

iii) 

se sono valutate dopo la rilevazione secondo il modello del costo o il modello della rideterminazione del valore;

d) 

l’esistenza e i valori contabili delle attività immateriali il cui diritto di utilizzo è vincolato e i valori contabili delle attività immateriali date in garanzia a fronte di passività;

e) 

l’importo degli impegni contrattuali per l’acquisizione di attività immateriali.

123. Nel descrivere il(i) fattore (fattori) che ha (hanno) svolto un ruolo significativo nel determinare che la vita utile di un’attività immateriale è indefinita, l’entità considera la lista di fattori contenuta nel paragrafo 90.

Attività immateriali valutate dopo la rilevazione utilizzando il modello della rideterminazione del valore

▼M33

124.  Se le attività immateriali sono contabilizzate agli importi rideterminati, un’entità deve indicare quanto segue:

a) 

per classe di attività immateriali:

▼B

i) 

la data effettiva della rideterminazione del valore;

ii) 

il valore contabile delle attività immateriali rivalutate; e

▼M33

iii) 

il valore contabile che sarebbe stato rilevato se la classe rideterminata di attività immateriali fosse stata valutata dopo la rilevazione utilizzando il modello del costo del paragrafo 74; e

b) 

l’importo dell’eccedenza di rivalutazione che fa riferimento alle attività immateriali all’inizio e alla fine dell’esercizio, indicando le variazioni avvenute nel corso dell’esercizio e qualsiasi limitazione relativa alla distribuzione agli azionisti.

c) 

[eliminato]

▼B

125. Può essere necessario aggregare le classi delle attività rivalutate in classi più ampie per finalità informative. Tuttavia, le classi non sono aggregate se ciò provoca una combinazione di una classe di attività immateriali che include gli importi valutati sia secondo il modello del costo, sia secondo il modello della rideterminazione del valore.

Spese di ricerca e sviluppo

126. L’entità deve evidenziare gli importi complessivi delle spese di ricerca e sviluppo imputate a ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ nel corso dell’esercizio.

127. Le spese di ricerca e sviluppo comprendono tutte le spese che sono direttamente attribuibili alle attività di ricerca o sviluppo (cfr. paragrafi 66 e 67 per una guida sul tipo di spesa da includere ai fini dell’informativa richiesta nel paragrafo 126).

Informazioni aggiuntive

128. L’entità è incoraggiata, ma non è tenuta, a presentare le seguenti informazioni:

a) 

una descrizione di tutte le attività immateriali totalmente ammortizzate che sono ancora in uso; e

b) 

una breve descrizione delle attività immateriali significative controllate dall’entità ma non rilevate come attività perché non soddisfacevano i criteri per la rilevazione del presente Principio o perché sono state acquisite o generate prima che la versione dello IAS 38 Attività immateriali emesso nel 1998 entrasse in vigore.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

▼M12

130. Un’entità deve applicare il presente Principio:

▼B

a) 

alla contabilizzazione delle attività immateriali acquisite in aggregazioni aziendali la cui data di accordo è il 31 marzo 2004 o data successiva; e

b) 

alla contabilizzazione di tutte le altre attività immateriali prospetticamente dall’inizio del primo esercizio che inizi il 31 marzo 2004 o in data successiva. Quindi, l’entità non deve rettificare il valore contabile delle attività immateriali rilevate in tale data. Tuttavia, l’entità deve, in tale data, applicare il presente Principio per rivedere le vite utili di tali attività immateriali. Se, come risultato di tale revisione, l’entità cambia la sua valutazione della vita utile di un’attività, tale cambiamento deve essere contabilizzato come cambiamento di stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8.

130A. L’entità deve applicare le modifiche del paragrafo 2 agli esercizi a partire dal 1o gennaio 2006. Qualora un’entità applichi l’IFRS 6 a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

▼M5

130B. Lo IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre, ha modificato i paragrafi 85, 86 e 118(e)(iii). L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

▼M22

130C. L'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) ha modificato i paragrafi 12, 33–35, 68, 69, 94 e 130, eliminato i paragrafi 38 e 129 e aggiunto il paragrafo 115A. I Miglioramenti agli IFRS emesso nell’aprile del 2009 ha modificato i paragrafi 36 e 37. Un'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. Pertanto, gli importi rilevati per attività immateriali e avviamento in pregresse aggregazioni aziendali non devono essere rettificati. Se l’entità applica l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, essa deve applicare tali modifiche a partire da quell’esercizio precedente e tale fatto deve essere indicato.

▼M8

130D. I paragrafi 69, 70 e 98 sono stati modificati ed il paragrafo 69A è stato aggiunto dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M33 —————

▼M32

130F. L’IFRS 10 e l’IFRS 11 Accordi per un controllo congiunto, pubblicato a maggio 2011, hanno modificato il paragrafo 3(e). Un’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRS 10 e l’IFRS 11.

▼M33

130G. L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 8, 33, 47, 50, 75, 78, 82, 84, 100 e 124 e ha eliminato i paragrafi 39-41 e 130E. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

▼M43

130H. Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato il paragrafo 80. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

130I. Un'entità deve applicare la modifica effettuata dal Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012 a tutte le rivalutazioni rilevate negli esercizi che iniziano nella data di applicazione iniziale di tale modifica o in data successiva e nell'esercizio immediatamente antecedente. Un'entità ha la facoltà di presentare informazioni comparative rettificate per un qualsiasi esercizio precedente, pur non essendovi obbligata. Se un'entità presenta informazioni comparative non rettificate relative ad esercizi precedenti, deve chiaramente identificare le informazioni che non sono state rettificate, dichiarare che sono state presentate in base a criteri diversi e spiegare tali criteri.

▼M47

130J.  Chiarimento sui metodi di ammortamento accettabili (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 38), pubblicato a maggio 2014, ha modificato i paragrafi 92 e 98 a ha aggiunto i paragrafi 98 A-98C. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o da data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M52

130K. L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato i paragrafi 3, 114 e 116. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 15.

▼M54

130L. L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato i paragrafi 3, 6, 113 e 114. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.

▼B

Permuta di attività similari

131. La disposizione dei paragrafi 129 e 130, lettera b), di applicare il presente Principio prospetticamente implica che, se uno scambio di attività era stato valutato prima della data di entrata in vigore del presente Principio sulla base del valore contabile dell’attività ceduta, l’entità non ridetermina il valore contabile dell’attività acquisita per riflettere il suo fair value (valore equo) alla data di acquisizione.

Applicazione anticipata

132. Le entità a cui il paragrafo 130 si applica sono incoraggiate ad applicare le disposizioni del presente Principio prima delle date di entrata in vigore specificate nel paragrafo 130. Comunque, un’entità, se applica il presente Principio prima di tali date di entrata in vigore, deve anche applicare l’IFRS 3 e lo IAS 36 (rivisto nella sostanza nel 2004) allo stesso tempo.

SOSTITUZIONE DELLO IAS 38 (PUBBLICATO NEL 1998)

133. Il presente Principio sostituisce lo IAS 38 Attività immateriali (pubblicato nel 1998).




PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 39

Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione

▼M53 —————

▼B

AMBITO DI APPLICAZIONE

▼M53

2.   Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti gli strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 Strumenti finanziari, se e nella misura in cui:

a) 

l'IFRS 9 consente l'applicazione delle disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del presente Principio e

b) 

lo strumento finanziario è parte di una relazione di copertura che soddisfa i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura ai sensi del presente Principio.

▼B

i) 

crediti impliciti nei contratti di leasing rilevati da un locatore sono soggetti all’eliminazione e agli accantonamenti per riduzione di valore del presente Principio (cfr. paragrafi da 15 a 37, 58, 59, da 63 a 65 e appendice A, paragrafi da AG36 ad AG52 e da AG84 ad AG93);

ii) 

debiti derivanti da contratti di leasing finanziario rilevati da un locatario sono soggetti alle disposizioni sull’eliminazione contenute nel presente Principio (cfr. paragrafi da 39 a 42 e appendice A, paragrafi da AG57 ad AG63); e

iii) 

derivati che sono incorporati in leasing sono soggetti alle disposizioni sui derivati incorporati contenute nel presente Principio (cfr. paragrafi da 10 a 13 e appendice A, paragrafi da AG27 ad AG33);

c) 

i diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro contenuti nei piani relativi ai benefici per i dipendenti, ai quali si applica lo IAS 19 Benefici per i dipendenti;

▼M6

d) 

strumenti finanziari emessi dall’entità che soddisfano la definizione di strumento rappresentativo di capitale contenuta nello IAS 32 (inclusi le opzioni e i warrant) o che devono essere classificati come strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D dello IAS 32. Tuttavia il possessore di tali strumenti rappresentativi di capitale deve applicare il presente Principio a tali strumenti, a meno che questi non soddisfino l’eccezione di cui al precedente punto (a);

▼B

e) 

diritti e obbligazioni che sorgono ai sensi di i) un contratto assicurativo secondo la definizione dell’IFRS 4 Contratti assicurativi, diversi dai diritti e obbligazioni di un emittente che sorgono da un contratto assicurativo che risponde alla definizione di contratto di garanzia finanziaria del paragrafo 9 o ai sensi di ii) un contratto che rientra nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4, in quanto contiene un elemento di partecipazione discrezionale. Tuttavia, il presente Principio si applica a un derivato incorporato in un contratto che rientra nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4 se il derivato non costituisce esso stesso un contratto rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4 (cfr. paragrafi da 10 a 13 e paragrafi da AG27 ad AG33 dell’appendice A del presente Principio). Inoltre, se un emittente di contratti di garanzia finanziaria ha precedentemente dichiarato espressamente di considerare tali contratti come contratti assicurativi e ha adottato criteri contabili applicabili a contratti assicurativi, l’emittente può scegliere di applicare il presente Principio o l’IFRS 4 a tali contratti di garanzia finanziaria (cfr. paragrafi AG4 e AG4A). L’emittente può effettuare tale scelta per ciascun singolo contratto, ma la scelta effettuata per ogni contratto è poi irrevocabile;

▼M12 —————

▼M38

g) 

qualsiasi contratto forward tra un acquirente e un azionista venditore relativo all’acquisto o alla vendita di un’acquisita che darà luogo ad un’aggregazione aziendale a una data di acquisizione futura rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3 Aggregazioni aziendali. I termini del contratto forward non dovrebbero eccedere un periodo ragionevole normalmente necessario per ottenere le dovute approvazioni e perfezionare l’operazione;

▼B

h) 

impegni all’erogazione di finanziamenti diversi da quelli descritti nel paragrafo 4. Un emittente di impegni all’erogazione di finanziamenti deve applicare lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali agli impegni all’erogazione di finanziamenti che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente Principio. Tuttavia, tutti gli impegni all’erogazione di finanziamenti sono soggetti alle disposizioni sull’eliminazione del presente Principio (cfr. paragrafi da 15 a 42 e appendice A, paragrafi da AG36 ad AG63);

i) 

strumenti finanziari, contratti e obbligazioni relativi a operazioni con pagamento basato su azioni ai quali si applica l’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, a eccezione dei contratti rientranti nell’ambito applicativo dei paragrafi da 5 a 7 del presente Principio, ai quali si applica il presente Principio;

j) 

i diritti dell’entità ad essere rimborsata per spese che deve sostenere per regolare una passività che rileva come un accantonamento o per la quale ha rilevato un accantonamento, in un periodo precedente, secondo quanto previsto dallo IAS 37;

▼M52

k) 

i diritti e le obbligazioni nell'ambito di applicazione dell'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti che sono strumenti finanziari, a eccezione di quelli che l'IFRS 15 prevede espressamente siano contabilizzati conformemente all'IFRS 9.

2 A.   Le disposizioni in materia di riduzione di valore del presente Principio devono essere applicate ai diritti che l'IFRS 15 prevede siano contabilizzati conformemente al presente Principio ai fini della rilevazione delle perdite per riduzione di valore.

▼B

3. [Eliminato]

▼M53

4–7.  [eliminati]

▼B

DEFINIZIONI

▼M53

8. I termini definiti nell'IFRS 13, nell'IFRS 9 e nello IAS 32 sono utilizzati nel presente Principio con il significato specificato nell'Appendice A dell'IFRS 13, nell'Appendice A dell'IFRS 9 e nel paragrafo 11 dello IAS 32. L'IFRS 13, l'IFRS 9 e lo IAS 32 definiscono i seguenti termini:

— 
costo ammortizzato dell'attività o passività finanziaria
— 
eliminazione contabile
— 
derivato
— 
criterio dell'interesse effettivo
— 
tasso di interesse effettivo
— 
strumento rappresentativo di capitale
— 
fair value (valore equo)
— 
attività finanziaria
— 
strumento finanziario
— 
passività finanziaria

e forniscono indicazioni per l'applicazione delle definizioni.

▼M43

9.  I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

▼M53 —————

▼B

Definizioni relative alla contabilizzazione delle operazioni di copertura

Un impegno irrevocabile è un accordo vincolante per lo scambio di una quantità prestabilita di risorse ad un prestabilito prezzo ad una data o a date future prestabilite.

Una operazione programmata è una anticipata operazione futura per la quale non vi è un impegno.

Uno strumento di copertura è un derivato designato o (limitatamente ad una operazione di copertura del rischio di variazioni nei tassi di cambio di una valuta estera) una designata attività o passività finanziaria non derivata il cui fair value (valore equo) o flussi finanziari ci si aspetta compensino le variazioni nel fair value (valore equo) o nei flussi finanziari di un designato elemento coperto (paragrafi da 72a 77 e appendice A, paragrafi da AG94 a AG97 sviluppano la definizione di uno strumento di copertura).

Un elemento coperto è un’attività, una passività, un impegno irrevocabile, un’operazione programmata altamente probabile o un investimento netto in una gestione estera che a) espone l’entità al rischio di variazioni nel fair value (valore equo) o nei flussi finanziari futuri e b) è designato come coperto (paragrafi da 78 a 84 e appendice A, paragrafi da AG98 ad AG101 sviluppano la definizione di elementi coperti).

L’efficacia della copertura è il livello a cui le variazioni nel fair value (valore equo) o nei flussi finanziari dell’elemento coperto che sono attribuibili a un rischio coperto sono compensate dalle variazioni nel fair value (valore equo) o nei flussi finanziari dello strumento di copertura (cfr. appendice A paragrafi da AG105 a AG113).

▼M53 —————

▼B

COPERTURE

▼M53

71.   Se l'entità applica l'IFRS 9 e non ha scelto come proprio principio contabile di continuare ad applicare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del presente Principio (cfr. il paragrafo 7.2.19 dell'IFRS 9), deve applicare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui al capitolo 6 dell'IFRS 9. Tuttavia, per la copertura di fair value (valore equo) dell'esposizione al tasso di interesse di una parte di un portafoglio di attività o passività finanziarie, l'entità può applicare, conformemente al paragrafo 6.1.3 dell'IFRS 9, le disposizioni sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui al presente Principio anziché quelle dell'IFRS 9. In tal caso, l'entità deve anche applicare le disposizioni specifiche in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value (valore equo) per la copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse (cfr. paragrafi 81 A, 89 A e AG114-AG132).

▼B

Strumenti di copertura

Strumenti qualificabili

72. Il presente Principio, ad eccezione dell’ipotesi di alcune opzioni vendute, non limita le circostanze in cui un derivato può essere designato come uno strumento di copertura, se sono soddisfatte le condizioni di copertura del paragrafo 88 (cfr. appendice A, paragrafo AG94). Tuttavia, un’attività o una passività finanziaria non derivata può essere designata come strumento di copertura, solo per una copertura di un rischio di cambio in valuta estera.

▼M8

73. Ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, soltanto strumenti che riguardano una parte esterna all’entità che redige il bilancio (ossia esterna al gruppo o alla singola entità cui si riferisce il bilancio) possono essere designati come strumenti di copertura. Sebbene singole entità di un gruppo consolidato o singole divisioni aziendali di una entità possano stipulare operazioni di copertura con altre entità del gruppo o altre divisioni aziendali dell’entità, tali operazioni infragruppo sono totalmente eliminate in sede di consolidamento. Quindi, tali operazioni di copertura non soddisfano le condizioni richieste per la contabilizzazione di copertura nel bilancio consolidato del gruppo. Tuttavia, queste possono qualificarsi per la contabilizzazione di copertura nel bilancio individuale o bilancio separato di singole entità all’interno del gruppo a condizione che siano esterni alla singola entità cui si riferisce il bilancio.

▼B

Designazione di strumenti di copertura

74. Solitamente esiste un’unica valutazione al fair value (valore equo) per uno strumento di copertura nel suo insieme e i fattori che causano variazioni di fair value (valore equo) sono interdipendenti. Perciò, una relazione di copertura è designata da un’entità per uno strumento di copertura nel suo insieme. Le sole eccezioni permesse sono:

a) 

separare il valore intrinseco e il valore temporale di un contratto di opzione e designare come strumento di copertura soltanto il cambiamento nel valore intrinseco di un’opzione ed escludere la variazione nel suo valore temporale; e

b) 

separare l’elemento interesse e il prezzo a pronti di un contratto forward.

Queste eccezioni sono permesse perché il valore intrinseco dell’opzione ed il premio sul contratto forward generalmente possono essere valutati distintamente. Una strategia di copertura dinamica che valuta sia il valore intrinseco sia quello temporale di un contratto di opzione può essere classificata come strumento di copertura.

75. Una proporzione dell’intero strumento di copertura, quale può essere il 50 per cento del valore nozionale, può essere designata come strumento di copertura in una relazione di copertura. Tuttavia, una relazione di copertura non può essere designata solo per una parte del periodo di tempo per cui uno strumento di copertura è in circolazione.

76. Un singolo strumento di copertura può essere designato come una copertura di più di un tipo di rischio, a condizione che a) i rischi coperti possano essere identificati chiaramente; b) l’efficacia della copertura possa essere dimostrata; e c) è possibile assicurare che ci sia una designazione specifica dello strumento di copertura e delle diverse posizioni di rischio.

77. Due o più derivati o loro proporzioni, (o nel caso di una copertura di un rischio di valuta, due o più non derivati o loro proporzioni, o una combinazione di derivati e non derivati o loro proporzioni) possono essere visti in combinazione e unitamente designati come strumento di copertura incluso quando il(i) rischio(i) derivante(i) da alcuni derivati compensa(no) quelli derivanti da altri. Tuttavia, un collar su tasso di interesse o altro strumento derivato che abbini un’opzione venduta e un’opzione acquistata non si qualifica come uno strumento di copertura se esso è, in effetti, un’opzione venduta netta (ossia, per la quale viene ricevuto un premio netto). Analogamente, due o più strumenti (o loro proporzioni) possono essere designati come strumenti di copertura soltanto se nessuno di questi è un’opzione venduta o un’opzione venduta netta.

Elementi coperti

Elementi qualificabili

78. Un elemento coperto può essere un’attività o una passività rilevata, un impegno irrevocabile non iscritto, un’operazione programmata altamente probabile o un investimento netto in una gestione estera. L’elemento coperto può essere a) una singola attività, passività, impegno irrevocabile, un’operazione programmata altamente probabile o un investimento netto in una gestione estera, b) un gruppo di attività, passività, impegni irrevocabili, operazioni programmate altamente probabili o investimenti netti in gestioni estere con caratteristiche di rischio similari, o c) in una copertura di un portafoglio di rischio di tasso di interesse soltanto, una parte del portafoglio di attività o passività finanziarie che condividono il rischio coperto.

▼M53 —————

▼B

80. Ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, soltanto attività, passività, impegni irrevocabili o operazioni programmate altamente probabili che coinvolgono una parte esterna all’entità possono essere designati come elementi coperti. ◄ ►M38  Ne consegue che la contabilizzazione delle operazioni di copertura può essere applicata alle operazioni tra entità appartenenti allo stesso gruppo soltanto nel bilancio individuale o separato di tali entità e non nel bilancio consolidato del gruppo, a eccezione del bilancio consolidato di una entità d’investimento, come definita nell'IFRS 10, in cui le operazioni tra un'entità d’investimento e le sue controllate valutate al fair value rilevato a conto economico non saranno eliminate nel bilancio consolidato. ◄ Secondo quanto previsto dallo IAS 21, gli utili e le perdite su cambi sugli elementi monetari infragruppo non sono completamente eliminati nell’operazione di consolidamento quando l’elemento monetario infragruppo viene negoziato tra due entità del gruppo che hanno diverse valute funzionali. Inoltre, il rischio di cambio di una operazione infragruppo programmata altamente probabile può essere qualificato come elemento coperto nel bilancio consolidato a condizione che l’operazione sia denominata in una valuta diversa dalla valuta funzionale della entità che effettua l’operazione e che il rischio di cambio abbia un impatto sul ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ consolidato.

Designazione di elementi finanziari come elementi coperti

81. Se l’elemento coperto è un’attività o una passività finanziaria, esso può essere un elemento coperto in riferimento ai rischi associati soltanto a una parte dei flussi finanziari o fair value (valore equo) [quali uno o più selezionati flussi finanziari contrattuali o parti di questi o una percentuale del fair value (valore equo)] a patto che si possa valutarne l’efficacia. Per esempio, una parte valutabile separatamente e distintamente dell’esposizione al tasso di interesse di un’attività o passività fruttifera di interessi può essere designata come il rischio coperto (quale un tasso di interesse privo di rischio o un tasso di interesse di riferimento come componente dell’esposizione totale al tasso di interesse di uno strumento finanziario coperto).

81A. In un’operazione di copertura di fair value (valore equo) dell’esposizione al tasso di interesse di un portafoglio di attività o passività finanziarie (e soltanto in tale copertura), la parte coperta può essere designata in termini di un importo in valuta (ossia un importo in dollari, euro, sterline o rand) piuttosto che come singola attività (o passività). Sebbene il portafoglio, ai fini della gestione del rischio, possa includere attività e passività, l’importo designato è un importo di attività o un importo di passività. La designazione di un importo netto che includa attività e passività non è permessa. L’entità può coprire una parte del rischio di tasso di interesse associato a questo importo designato. Per esempio, nel caso di una copertura di un portafoglio che contenga attività rimborsabili anticipatamente, l’entità può coprire la variazione di fair value (valore equo) che è attribuibile a un cambiamento nel tasso di interesse coperto sulla base delle date attese di revisione dei prezzi piuttosto che su quelle contrattuali. […].

Designazione di elementi non finanziari come elementi coperti

82. Se l’elemento coperto è un’attività o una passività non finanziaria, esso deve essere designato come elemento coperto con riferimento a) ai rischi di cambio, o b) a tutti i rischi nel suo insieme, a causa della difficoltà di isolare e valutare la parte appropriata delle variazioni dei flussi finanziari o fair value (valore equo) attribuibile a specifici rischi, diversi dal rischio di cambio.

Designazione di gruppi di elementi come elementi coperti

83. Attività o passività similari devono essere aggregate e coperte come un gruppo, soltanto se le singole attività o le singole passività che compongono il gruppo condividono l’esposizione al rischio che è designato come essere coperto. Inoltre, si suppone che la variazione di fair value (valore equo) attribuibile al rischio coperto di ciascun singolo elemento del gruppo deve risultare approssimativamente proporzionale alla variazione complessiva di fair value (valore equo) attribuibile al rischio coperto del gruppo di elementi.

84. Poiché un’entità accerta l’efficacia della copertura tramite la comparazione tra la variazione di fair value (valore equo) o di flussi finanziari di uno strumento di copertura (o di un gruppo di strumenti di copertura similari) e quella di un elemento coperto (o di un gruppo di elementi coperti similari), la comparazione di uno strumento di copertura con la posizione netta complessiva (per esempio, il risultato netto di tutte le attività e passività a tasso fisso con scadenze simili), piuttosto che con uno specifico elemento coperto, non si qualifica come contabilizzazione di copertura.

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

85. La contabilizzazione delle operazioni di copertura comporta una rilevazione simmetrica degli effetti sul ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ derivanti dalle variazioni di fair value (valore equo) dello strumento di copertura e dello strumento coperto.

86. Le relazioni di copertura sono di tre tipi:

a) 

copertura di fair value (valore equo): una copertura dell’esposizione alle variazioni di fair value (valore equo) di un’attività o passività rilevata o un impegno irrevocabile non iscritto, o una parte identificata di tale attività, passività o impegno irrevocabile, che è attribuibile a un rischio particolare e potrebbe influenzare il ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ ;

b) 

copertura di flusso finanziario: una copertura dell’esposizione alla variabilità dei flussi finanziari che i) è attribuibile ad un particolare rischio associato a una attività o passività rilevata (quali tutti o solo alcuni pagamenti di interessi futuri su un debito a tassi variabili) o a un’operazione programmata altamente probabile e che ii) potrebbe influire sul ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ ;

c) 

copertura di un investimento netto in una gestione estera come definito nello IAS 21.

87. Una copertura del rischio di valuta estera di un impegno irrevocabile può essere contabilizzata come una copertura di fair value (valore equo) o come una copertura di flusso finanziario.

▼M53

88.   La relazione di copertura soddisfa i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura secondo quanto previsto dai paragrafi 89-102 se, e soltanto se, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

▼B

a) 

all’inizio della copertura vi è una designazione e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi dell’entità nella gestione del rischio e della strategia nell’effettuare la copertura. Tale documentazione deve includere l’identificazione dello strumento di copertura, l’elemento o l’operazione coperta, la natura del rischio coperto e come l’entità valuterà l’efficacia dello strumento di copertura nel compensare l’esposizione alle variazioni di fair value (valore equo) dell’elemento coperto o dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto;

b) 

ci si aspetta che la copertura sia altamente efficace (cfr. appendice A, paragrafi da AG105 a 113) nel realizzare la compensazione delle variazioni di fair value (valore equo) o dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto, in modo coerente con la strategia di gestione del rischio originariamente documentata per quella particolare relazione di copertura;

c) 

per le coperture di flussi finanziari, un’operazione programmata che è oggetto di copertura deve essere altamente probabile e deve presentare un’esposizione alle variazioni di flussi finanziari che potrebbe infine incidere sul ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ ;

▼M53

d) 

l'efficacia della copertura può essere valutata attendibilmente, ossia il fair value (valore equo) o i flussi finanziari dell'elemento coperto che sono attribuibili al rischio coperto e il fair value (valore equo) dello strumento di copertura possono essere valutati attendibilmente;

▼B

e) 

la copertura è valutata sulla base di un criterio di continuità ed è considerata essere stata altamente efficace per tutti gli esercizi di riferimento per cui la copertura era stata designata.

Coperture di fair value (valore equo)

▼M53

89.   Se la copertura di fair value (valore equo) soddisfa le condizioni del paragrafo 88 nel corso dell'esercizio, deve essere contabilizzata come segue:

▼B

a) 

l’utile o la perdita risultante dalla rimisurazione dello strumento di copertura al fair value (valore equo) (per uno strumento derivato di copertura) o il componente in valuta estera del suo valore contabile valutato secondo quanto previsto dallo IAS 21 (per uno strumento non derivato di copertura) deve essere rilevato nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ ; e

▼M53

b) 

l'utile o la perdita sull'elemento coperto attribuibile al rischio coperto deve rettificare il valore contabile dell'elemento coperto e deve essere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Questa disposizione si applica anche se l'elemento coperto è altrimenti valutato al costo. La rilevazione dell'utile o della perdita attribuibili al rischio coperto nell'utile (perdita) d'esercizio si applica se l'elemento coperto è un'attività finanziaria valutata al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A dell'IFRS 9.

▼B

89A. Per una copertura di fair value (valore equo) dell’esposizione al tasso di interesse di una parte di un portafoglio di attività o passività finanziarie (e soltanto in una tale copertura), la disposizione nel paragrafo 89, lettera b), può essere soddisfatta presentando l’utile o la perdita attribuibile all’elemento coperto:

a) 

in una singola voce distinta all’interno dell’attivo, per quei periodi di revisione dei prezzi per cui l’elemento coperto è un’attività; o

b) 

in una singola voce distinta all’interno del passivo, per quei periodi di revisione dei prezzi per cui l’elemento coperto è una passività.

Le voci distinte a cui si fa riferimento in a) e b) devono essere presentate immediatamente dopo le attività o passività finanziarie. Gli importi inclusi in queste voci devono essere rimossi ►M5  dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ quando le attività o passività a cui fanno riferimento sono eliminate contabilmente.

▼M53

90. Se solo alcuni rischi particolari attribuibili a un elemento coperto sono coperti, le variazioni rilevate del fair value (valore equo) dell'elemento coperto non correlate al rischio coperto sono rilevate conformemente al paragrafo 5.7.1 dell'IFRS 9.

▼M40

91.   Un’entità deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura specificata nel paragrafo 89 se:

a) 

lo strumento di copertura giunge a scadenza o è venduto, cessato o esercitato. A questo scopo, la sostituzione o il riporto di uno strumento di copertura con un altro strumento di copertura non è una conclusione o una cessazione se tale sostituzione o riporto è parte della documentata strategia di copertura dell’entità. In aggiunta, a tal fine non è considerata una conclusione o una cessazione dello strumento di copertura se:

i) 

in conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti, o dell’introduzione di leggi o regolamenti, le parti di un’operazione di copertura concordano che una (o più) controparti per la compensazione sostituiscano l’originaria controparte di ciascuna di esse per diventare la loro nuova controparte. A tal fine, una controparte per la compensazione è una controparte centrale (talvolta definita «organismo di compensazione» o «agenzia di compensazione») ovvero una o più entità, per esempio un partecipante diretto di un organismo di compensazione o un cliente di un partecipante diretto di un organismo di compensazione, che agiscano da controparte al fine di effettuare una compensazione per conto di una controparte centrale. Tuttavia, se le controparti dello strumento di copertura sostituiscono le proprie controparti originarie con controparti diverse, questo paragrafo si applica soltanto se ciascuna di tali controparti effettua la compensazione con la medesima controparte centrale;

ii) 

eventuali altri cambiamenti dello strumento di copertura sono limitati a quelli necessari per effettuare tale sostituzione della controparte. Tali cambiamenti sono limitati a quei cambiamenti che risultano essere in linea con i termini contrattuali che ci si aspetterebbe nel caso in cui lo strumento di copertura fosse originariamente compensato con la controparte centrale. Essi comprendono i cambiamenti nei requisiti relativi alle garanzie, nei diritti di compensare i saldi relativi a crediti e debiti, e negli oneri applicati

▼B

b) 

la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura del paragrafo 88; o

c) 

l’entità revoca la designazione.

92. Qualsiasi rettifica derivante dal paragrafo 89, lettera b) al valore contabile di uno strumento finanziario coperto per il quale è utilizzato il criterio dell’interesse effettivo (o, nel caso di una copertura del portafoglio del rischio di tassi di interesse, alla voce distinta ►M5  del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ descritta nel paragrafo 89A) deve essere ammortizzata nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ . L’ammortamento può iniziare non appena si verifica una rettifica e deve iniziare non più tardi di quando l’elemento coperto cessa di essere rettificato per le variazioni del suo fair value (valore equo) attribuibili al rischio coperto. La rettifica si basa su un tasso di interesse effettivo ricalcolato alla data in cui ha inizio l’ammortamento. Tuttavia, se, nel caso della copertura di fair value (valore equo) dell’esposizione al tasso di interesse di un portafoglio di attività finanziarie o passività finanziarie (e soltanto in una tale copertura), l’ammortamento utilizzando un tasso di interesse effettivo ricalcolato non è fattibile, la rettifica deve essere ammortizzata utilizzando un metodo a quote costanti. La rettifica deve essere completamente ammortizzata alla scadenza dello strumento finanziario o, nel caso di copertura di un portafoglio dal rischio di tasso di interesse, alla scadenza del periodo di una rilevante revisione dei prezzi.

93. Quando un impegno irrevocabile non iscritto è designato come un elemento coperto, la variazione complessiva successiva del fair value (valore equo) dell’impegno irrevocabile attribuibile al rischio coperto è rilevata come un’attività o una passività con l’utile o perdita corrispondente rilevato nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ [cfr. paragrafo 89, lettera b)]. Anche le variazioni di fair value (valore equo) dello strumento di copertura sono rilevate nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ .

94. Quando un’entità sottoscrive un impegno irrevocabile ad acquistare un’attività o assumere una passività che è un elemento coperto in una copertura di fair value (valore equo), il valore contabile iniziale dell’attività o passività che risulta dall’adempimento dell’impegno irrevocabile è rettificato per includere la variazione complessiva nel fair value (valore equo) dell’impegno irrevocabile attribuibile al rischio coperto che è stato rilevato ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ .

Coperture di flussi finanziari

95. Se una copertura di flussi finanziari soddisfa le condizioni del paragrafo 88 nel corso dell’esercizio, essa deve essere contabilizzata come segue:

a) 

la parte dell’utile o della perdita sullo strumento di copertura che è determinata essere una copertura efficace (cfr. paragrafo 88) deve essere rilevata ►M5  tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo ◄ ; e

b) 

la parte inefficace dell’utile o della perdita sullo strumento di copertura deve essere rilevata nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ .

▼M53

96. Più specificatamente, la copertura di un flusso finanziario è contabilizzata come segue:

▼B

a) 

la componente separata di patrimonio netto associata all’elemento coperto è rettificata al minore importo tra i seguenti (in termini assoluti):

i) 

l’utile o la perdita complessiva sullo strumento di copertura dall’inizio della copertura; e

ii) 

la variazione complessiva nel fair value (valore equo) (al valore attuale) dei futuri flussi finanziari attesi sull’elemento coperto dall’inizio della copertura;

b) 

l’eventuale utile o perdita residuo sullo strumento di copertura o un componente designato di questo (che non è una copertura efficace) è rilevato nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ ; e

▼M53

c) 

se la documentata strategia di gestione del rischio adottata dall'entità per una particolare relazione di copertura esclude dalla valutazione dell'efficacia della copertura una specifica componente dell'utile o della perdita o i correlati flussi finanziari dello strumento di copertura (cfr. paragrafi 74, 75, e 88, lettera a)], tale componente esclusa dell'utile o della perdita è rilevata conformemente al paragrafo 5.7.1 dell'IFRS 9.

▼M22

97.   Se una copertura di un’operazione programmata successivamente comporta l’iscrizione di un’attività o passività finanziaria, gli utili o perdite associati che erano stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto nel paragrafo 95 devono essere riclassificati dal patrimonio netto al prospetto dell’utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (vedere IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)) nello stesso esercizio o esercizi durante i quali i flussi finanziari programmati coperti hanno un effetto sull’utile (perdita) d’esercizio (come negli esercizi in cui si rilevano gli interessi attivi o passivi). Tuttavia, se l’entità prevede che tutta la perdita o una parte di essa rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo non sarà recuperata in un esercizio o in più esercizi futuri, deve riclassificare nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio, come rettifica da riclassificazione, l’importo che non si prevede di recuperare.

▼B

98. Se una copertura di un’operazione programmata successivamente comporta l’iscrizione di un’attività o una passività non finanziaria, o un’operazione programmata per un’attività o passività non finanziaria diventa un impegno irrevocabile per il quale si applica la contabilizzazione di copertura di fair value (valore equo), allora l’entità deve applicare a) o b) di seguito:

a) 
►M5  

Riclassificare gli utili e perdite associati che sono stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, secondo quanto previsto dal paragrafo 95, nell’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione [vedere IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)] nello stesso esercizio o negli esercizi durante cui l’attività acquistata o la passività assunta ha un effetto sull’utile (perdita) d’esercizio (come negli esercizi in cui l’ammortamento o il costo del venduto viene rilevato). Tuttavia, se l’entità prevede che tutta la perdita o una parte di essa rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo non sarà recuperata in un esercizio o in più esercizi futuri deve riclassificare dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio l’importo, come rettifica da riclassificazione, che non si prevede di recuperare.

b) 

Eliminare gli utili e perdite associati che sono stati rilevati tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 95 ◄ , e includerli nel costo iniziale o altro valore contabile dell’attività o della passività.

99. Un’entità deve adottare o a) o b) del paragrafo 98 come suo principio contabile e deve applicarlo uniformemente a tutte le coperture a cui il paragrafo 98 fa riferimento.

▼M22

100.   Per le coperture di flussi finanziari, a eccezione di quelle considerate ai paragrafi 97 e 98, gli importi che sono stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo devono essere riclassificati dal patrimonio netto al prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione (vedere IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)) nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari programmati coperti hanno un effetto sull’utile (perdita) d’esercizio (per esempio, quando la vendita programmata si verifica).

▼M40

101.   In ciascuna delle seguenti circostanze un’entità deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura specificata nei paragrafi 95-100:

a) 

lo strumento di copertura giunge a scadenza o è venduto, cessato o esercitato. In tal caso, l’utile o la perdita complessiva dello strumento di copertura che è stato rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a partire dall’esercizio in cui la copertura era efficace [vedere paragrafo 95(a)] deve restare separatamente nel patrimonio netto sino a quando l’operazione programmata si verifica. Quando l’operazione si verifica, si applicano i paragrafi 97, 98 o 100. Ai fini del presente sotto-paragrafo, la sostituzione o il riporto di uno strumento di copertura con un altro strumento di copertura non è una conclusione o una cessazione se tale sostituzione o riporto è parte della documentata strategia di copertura dell’entità. In aggiunta, ai fini del presente sotto-paragrafo non è considerata una conclusione o una cessazione dello strumento di copertura se:

i) 

in conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti, o dell’introduzione di leggi o regolamenti, le parti di un’operazione di copertura concordano che una (o più) controparti per la compensazione sostituiscano l’originaria controparte di ciascuna di esse per diventare la loro nuova controparte. A tal fine, una controparte per la compensazione è una controparte centrale (talvolta definita «organismo di compensazione» o «agenzia di compensazione») ovvero una o più entità, per esempio un partecipante diretto di un organismo di compensazione o un cliente di un partecipante diretto di un organismo di compensazione, che agiscano da controparte al fine di effettuare una compensazione per conto di una controparte centrale. Tuttavia, se le controparti dello strumento di copertura sostituiscono le proprie controparti originarie con controparti diverse, questo paragrafo si applica soltanto se ciascuna di tali controparti effettua la compensazione con la medesima controparte centrale;

ii) 

eventuali altri cambiamenti dello strumento di copertura sono limitati a quelli necessari per effettuare tale sostituzione della controparte. Tali cambiamenti sono limitati a quei cambiamenti che risultano essere in linea con i termini contrattuali che ci si aspetterebbe nel caso in cui lo strumento di copertura fosse originariamente compensato con la controparte centrale. Essi comprendono i cambiamenti nei requisiti relativi alle garanzie, nei diritti di compensare i saldi relativi a crediti e debiti, e negli oneri applicati;

▼B

b) 

la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura del paragrafo 88. In tal caso, l’utile o la perdita complessivo dello strumento di copertura che ►M5  è stato rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo ◄ a partire dall’esercizio in cui la copertura era efficace [cfr. paragrafo 95, lettera a)] deve restare separatamente ►M5   nel patrimonio netto ◄ sino a quando l’operazione programmata si verifica. Quando l’operazione si verifica, si applicano i paragrafi 97, 98 o 100;

c) 

l’operazione programmata ci si attende non debba più accadere, nel qual caso qualsiasi correlato utile o perdita complessivo sullo strumento di copertura che ►M5  è stato rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo ◄ dall’esercizio in cui la copertura era efficace [cfr. paragrafo 95, lettera a)] deve essere ►M5  riclassificato dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione ◄ . Una operazione programmata che non è più altamente probabile [cfr. paragrafo 88, lettera c)] ci si può ancora attendere che si verifichi;

d) 

l’entità revoca la designazione. Per le coperture di una operazione programmata, l’utile o la perdita complessivo dello strumento di copertura che ►M5  è stato rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo ◄ a partire dall’esercizio in cui la copertura era efficace [cfr. paragrafo 95, lettera a)] deve restare separatamente ►M5  nel patrimonio netto ◄ sino a quando l’operazione programmata si verifica o ci si attende non debba più accadere. Quando l’operazione si verifica, si applicano i paragrafi 97, 98 o 100. Se ci si attende che l’operazione non debba più accedere, l’utile (o la perdita) complessivo che era stato rilevato ►M5  tra le altre componenti del prospetto di conto economico ◄ ►M5  deve essere riclassificato dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione ◄ .

Coperture di un investimento netto

102. Le coperture di un investimento netto in una gestione estera, inclusa la copertura di un elemento monetario che è stato contabilizzato come una parte dell’investimento netto (cfr. IAS 21), devono essere contabilizzate in modo similare alle coperture di flussi finanziari:

▼M5

(a) 

la parte di utile o perdita sullo strumento di copertura che risulta essere una copertura efficace (vedere paragrafo 88) deve essere rilevata tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo; e

(b) 

la parte non efficace deve essere rilevata nell’utile (perdita) d’esercizio.

▼M11

L'utile o la perdita sullo strumento di copertura relativo alla parte efficace della copertura che è stata rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo deve essere riclassificato dal patrimonio netto al prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione [vedere IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)] conformemente ai paragrafi 48–49 dello IAS 21 concernenti la dismissione o la dismissione parziale della gestione estera.

▼M70

Deroghe temporanee all’applicazione delle disposizioni specifiche in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura

102A. L’entità deve applicare i paragrafi 102D–102N e il paragrafo 108G a tutte le relazioni di copertura direttamente interessate dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. Questi paragrafi si applicano soltanto a tali relazioni di copertura. Una relazione di copertura è direttamente interessata dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse solo se la riforma genera incertezze in merito a quanto segue:

a) 

l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse (definito contrattualmente o non contrattualmente) designato come rischio coperto; e/o

b) 

la tempistica o l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell’elemento coperto o dello strumento di copertura.

102B. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 102D–102N, l’espressione «riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse» si riferisce alla riforma, che riguarda l’intero mercato, di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, inclusa la sostituzione di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse con un tasso di riferimento alternativo, quale quello risultante dalle raccomandazioni contenute nella relazione del Consiglio per la stabilità finanziaria del luglio 2014 «Reforming Major Interest Rate Benchmarks» ( 22 ).

102C. I paragrafi 102D–102N stabiliscono deroghe solo per quanto concerne le disposizioni di cui ai medesimi paragrafi. L’entità deve continuare ad applicare tutte le altre disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura alle relazioni di copertura direttamente interessate dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.

Disposizione in materia di alta probabilità per le coperture di flussi finanziari

102D. Per applicare la disposizione di cui al paragrafo 88, lettera c), che dispone che un’operazione programmata deve essere altamente probabile, l’entità deve presumere che l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi finanziari coperti (definito contrattualmente o non contrattualmente) non sia modificato a seguito della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.

Riclassificazione dell’utile o della perdita complessivo rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo

102E. Per applicare la disposizione di cui al paragrafo101, lettera c), al fine di determinare se l’operazione programmata ci si attende non debba più accadere, l’entità deve presumere che l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi finanziari coperti (definito contrattualmente o non contrattualmente) non sia modificato a seguito della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.

Valutazione dell’efficacia

102F. Per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 88, lettera b), e al paragrafo AG105, lettera a), l’entità deve presumere che l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi finanziari coperti e/o il rischio coperto (definito contrattualmente o non contrattualmente), o l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi finanziari dello strumento di copertura, non siano modificati a seguito della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.

102G. Per applicare la disposizione di cui al paragrafo 88, lettera e), l’entità non è tenuta a cessare una relazione di copertura perché i risultati effettivi della copertura non soddisfano le disposizioni di cui al paragrafo AG105, lettera b). Al fine di dissipare qualsiasi dubbio, l’entità deve applicare le altre condizioni di cui al paragrafo 88, compresa la valutazione prospettica di cui al paragrafo 88, lettera b), per valutare se la relazione di copertura debba essere cessata.

Designazione di elementi finanziari come elementi coperti

102H. Salvo ove sia di applicazione il paragrafo 102I, per la copertura di una parte dell’indice di riferimento definito non contrattualmente del rischio di tasso di interesse, l’entità deve applicare la disposizione di cui ai paragrafi 81 e AG99F, che dispone che la parte designata sia identificabile separatamente, solo all’inizio della relazione di copertura.

102I. Quando un’entità, in linea con la sua documentazione di copertura, ridetermina spesso (ossia cessa e riavvia) una relazione di copertura perché sia lo strumento di copertura che l’elemento coperto cambiano spesso (ossia l’entità utilizza un processo dinamico in cui sia l’elemento coperto che gli strumenti di copertura utilizzati per gestire l’esposizione non rimangono gli stessi a lungo), l’entità deve applicare la disposizione di cui ai paragrafi 81 e AG99F, che dispone che la parte designata sia identificabile separatamente, solo al momento della designazione iniziale dell’elemento coperto in tale relazione di copertura. L’elemento coperto che è stato valutato al momento della sua designazione iniziale nella relazione di copertura, a prescindere dal fatto che ciò sia avvenuto all’inizio della copertura o successivamente, non viene nuovamente valutato nelle successive designazioni nella stessa relazione di copertura.

Fine dell’applicazione

102J. L’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione del paragrafo 102D all’elemento coperto non appena si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) 

quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne la tempistica e l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell’elemento coperto; e

b) 

quando cessa la relazione di copertura di cui l’elemento coperto fa parte.

102K. L’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione del paragrafo 102E non appena si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) 

quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne la tempistica e l’importo dei futuri flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell’elemento coperto; e

b) 

quando l’intero utile o perdita complessivo rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo per quanto concerne tale relazione di copertura cessata è stato riclassificato nell’utile (perdita) d’esercizio.

102L. L’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione del paragrafo102F:

a) 

all’elemento coperto, quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne il rischio coperto o la tempistica e l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell’elemento coperto; e

b) 

allo strumento di copertura, quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne la tempistica e l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dello strumento di copertura.

Se la relazione di copertura di cui fanno parte l’elemento coperto e lo strumento di copertura cessa prima della data di cui al paragrafo 102L, lettera a), o della data di cui al paragrafo 102L, lettera b), l’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione del paragrafo 102F a tale relazione di copertura alla data della cessazione.

102M. L’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione del paragrafo 102G alla relazione di copertura non appena si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) 

quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne il rischio coperto e la tempistica e l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell’elemento coperto o dello strumento di copertura; e

b) 

in caso di cessazione della relazione di copertura cui si applica la deroga.

102N. Quando designa un gruppo di elementi come elemento coperto, o una combinazione di strumenti finanziari come strumento di copertura, l’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione dei paragrafi 102D–102G a un singolo elemento o strumento finanziario in conformità ai paragrafi 102 J, 102K, 102L o 102M, a seconda dei casi, quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne il rischio coperto e/o la tempistica e l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse di detto elemento o strumento finanziario.

▼B

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

103. Un’entità deve applicare il presente Principio (inclusi gli emendamenti emessi a marzo 2004) a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005. È consentita una applicazione anticipata. Un’entità non deve applicare il presente Principio (inclusi gli emendamenti emessi a marzo 2004) per esercizi antecedenti al 1o gennaio 2005 a meno che l’entità applichi anche lo IAS 32 (emesso a dicembre 2003). Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

103A. Un’entità deve applicare la modifica del paragrafo 2(j) a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2006. Se un’entità applica le modifiche dell’IFRIC 5 Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali al bilancio di un esercizio precedente, tale modifica dovrà essere applicata a partire dal bilancio di quell’esercizio.

▼M53

103B. [eliminato]

103C. Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato il paragrafo 95, lettera a), e i paragrafi 97, 98, 100, 102, 108 e AG99B. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.

103D. [eliminato]

▼M11

103E. Lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato il paragrafo 102. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Qualora un'entità applichi lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tale modifica deve essere applicata a partire da quell'esercizio precedente.

▼M53

103F. [eliminato]

▼M14 —————

▼M15

103G. L’entità deve applicare i paragrafi AG99BA, AG99E, AG99F, AG110A e AG110B retroattivamente a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1o luglio 2009 o in data successiva, in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori. È consentita una applicazione anticipata. Se l’entità applica gli Elementi qualificabili per la copertura (Modifica allo IAS 39) per gli esercizi che hanno inizio in data antecedente il 1o luglio 2009, tale fatto deve essere indicato.

▼M53

103H–103 J. [eliminati]

103K. I Miglioramenti agli IFRS, emessi nell'aprile del 2009, hanno modificato il paragrafo 2, lettera g), e i paragrafi 97 e 100. L'entità deve applicare le modifiche ai predetti paragrafi prospetticamente a tutti i contratti ancora in corso a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2010 o da data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica le modifiche ad un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

103L–103P. [eliminati]

▼M33

103Q. L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 9, 13, 28, 47, 88, AG46, AG52, AG64, AG76, AG76A, AG80, AG81 e AG96, ha aggiunto il paragrafo 43A e ha eliminato i paragrafi 48–49, AG69–AG75, AG77–AG79 e AG82. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

▼M38

103R.  Entità d’investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato i paragrafi 2 e 80. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata di Entità d’investimento. Se un’entità applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d’investimento.

▼M52

103T. L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato i paragrafi 2, 9, 43, 47, 55, AG2, AG4 e AG48 e ha aggiunto i paragrafi 2 A, 44 A, 55 A e AG8 A-AG8C. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 15.

▼M53

103U. L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 2, 8, 9, 71, 88-90, 96, AG95, AG114, AG118 e i titoli che precedono il paragrafo AG133 e ha eliminato i paragrafi 1, 4-7, 10-70, 103B, 103D, 103F, 103H-103 J, 103L-103P, 103S, 105-107 A, 108E-108F, AG1-AG93 e AG96. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

▼M54

103V. L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato i paragrafi 2 e AG33. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.

▼M53

104. Il presente Principio deve essere applicato retroattivamente a eccezione di quanto specificato al paragrafo 108. Il bilancio di apertura degli utili portati a nuovo per il primo esercizio precedente presentato a fini comparativi e tutti gli altri importi comparativi devono essere rettificati come se il presente Principio fosse sempre stato applicato, salvo che sia non fattibile fare una riesposizione. Qualora la riesposizione non sia fattibile, l'entità deve fornire informazioni su tale fatto e indicare la misura in cui le informazioni erano state riesposte.

105–107 A. [eliminati]

▼M5

108. Un’entità non deve rettificare il valore contabile di attività e passività non finanziarie per escludere gli utili e le perdite correlati alle coperture di flussi finanziari che erano stati inclusi nel valore contabile prima dell’inizio dell’esercizio in cui il presente Principio è stato applicato per la prima volta. All’inizio dell’esercizio in cui il presente Principio è stato applicato per la prima volta, qualsiasi importo rilevato al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio (nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo o direttamente nel patrimonio netto) per una copertura di un impegno irrevocabile che secondo quanto previsto dal presente Principio è contabilizzato come una copertura di fair value (valore equo) deve essere riclassificato come una attività o una passività, a eccezione di una copertura di un rischio di cambio su valuta estera che continua a essere trattata come una copertura di flussi finanziari.

▼B

108A. Un’entità deve applicare l’ultima frase del paragrafo 80 e i paragrafi AG99A e AG99B a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2006 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se un’entità ha designato come elemento coperto una operazione programmata con terzi che

a) 

è denominata nella valuta funzionale dell’entità che effettua l’operazione,

b) 

determina un’esposizione che avrà un impatto sul ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ consolidato (ossia, è denominata in una valuta diversa dalla moneta di presentazione del gruppo), e

c) 

avrebbe posseduto i requisiti per essere soggetta a una contabilizzazione di copertura se non fosse stata denominata nella valuta funzionale dell’entità che la effettua,

allora può essere applicata una contabilizzazione di copertura nel bilancio consolidato dell’esercizio o degli esercizi antecedenti alla data di applicazione dell’ultima frase del paragrafo 80 e dei paragrafi AG99A e AG99B.

108B. Un’entità non deve necessariamente applicare il paragrafo AG99B alle informazioni comparative relative agli esercizi precedenti alla data di applicazione dell’ultima frase del paragrafo 80 e del paragrafo AG99A.

▼M53

108C. I paragrafi 73 e AG8 sono stati modificati dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. Il paragrafo 80 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nell'aprile 2009. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. È consentita l'applicazione anticipata di tutte le modifiche. Se l'entità applica le modifiche ad un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M40

108D.  Novazione di derivati e continuazione della contabilizzazione di copertura (Modifiche allo IAS 39), pubblicato a giugno 2013, ha modificato i paragrafi 91 e 101 e ha aggiunto il paragrafo AG113A. L’entità deve applicare tali paragrafi a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014 o da data successiva. Un’entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M53

108E–108F. [eliminati]

▼M70

108G. La Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, che ha modificato l’IFRS 9, lo IAS 39 e l’IFRS 7, pubblicata a settembre 2019, ha aggiunto i paragrafi 102 A–102N. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2020 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica dette modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. L’entità deve applicare tali modifiche retroattivamente alle relazioni di copertura esistenti all’inizio dell’esercizio in cui l’entità applica per la prima volta tali modifiche o che sono state designate successivamente, e all’utile o alla perdita rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo ed esistente all’inizio dell’esercizio in cui l’entità applica per la prima volta tali modifiche.

▼B

RITIRO DI ALTRI PRONUNCIAMENTI

109. Il presente Principio sostituisce lo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione rivisto nella sostanza nell’ottobre 2000.

110. Il presente Principio e la Guida applicativa che lo accompagna sostituiscono la Guida applicativa emessa dall’Implementation Guidance Committee sullo IAS 39 nominato dal precedente IASC.




Appendice A

Guida operativa

Questa appendice costituisce parte integrante del Principio.

▼M53 —————

▼B

COPERTURE (paragrafi 71-102)

Strumenti di copertura (paragrafi da 72 a 77)

Strumenti qualificabili (paragrafi 72 e 73)

AG94 La perdita potenziale su una opzione che l’entità emette potrebbe essere significativamente maggiore del valore dell’utile potenziale sul correlato elemento coperto. In altre parole, un’opzione venduta non è efficace nella riduzione dell’esposizione all’utile o alla perdita sull’elemento coperto. Perciò, un’opzione venduta non si qualifica come strumento di copertura a meno che sia designata a compensazione di una opzione acquistata, inclusa quella che è incorporata in un altro strumento finanziario (ad esempio una opzione call usata per coprire una obbligazione convertibile). Al contrario, una opzione acquistata presenta utili potenziali uguali o maggiori delle perdite e perciò, ha il potenziale per ridurre l’esposizione economica alle variazioni di fair value (valore equo) o di flussi finanziari. Pertanto, può essere qualificata come strumento di copertura.

▼M53

AG95 L'attività finanziaria valutata al costo ammortizzato può essere designata come strumento di copertura nella copertura del rischio di cambio.

▼M53 —————

▼B

AG97 Gli strumenti propri rappresentativi di capitale di un’entità non sono attività o passività finanziarie dell’entità e quindi non possono essere indicati come strumenti di copertura.

Elementi coperti (paragrafi da 78 a 84)

Elementi qualificabili (paragrafi da 78 a 80)

AG98 Un impegno irrevocabile ad acquistare un’impresa in una aggregazione aziendale non può essere un elemento coperto tranne che per il rischio di cambio, poiché gli altri rischi oggetto di copertura non possono essere specificatamente identificati e valutati. Questi altri rischi sono rischi generali di impresa.

AG99 Una partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto non può costituire un elemento coperto in una copertura di fair value (valore equo) poiché il metodo del patrimonio netto rileva a ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ la quota di pertinenza dell’investitore dell’utile o della perdita maturata dalla partecipata, piuttosto che variazioni di fair value (valore equo) dell’investimento. Per una ragione simile, una partecipazione in una controllata consolidata non può essere un elemento coperto in una copertura di fair value (valore equo) poiché il consolidamento comporta il riconoscimento al ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ dell’utile o della perdita della controllata, piuttosto che le variazioni di fair value (valore equo) dell’investimento. Una copertura di un investimento netto in una gestione estera è diversa perché è una copertura di un’esposizione di valuta estera, non una copertura di fair value (valore equo) della variazione di valore dell’investimento.

AG99A Il paragrafo 80 stabilisce che nel bilancio consolidato il rischio di cambio di una operazione infragruppo programmata altamente probabile possa qualificarsi come elemento coperto in un’operazione di copertura di flussi finanziari, a condizione che l’operazione sia denominata in una valuta diversa dalla valuta funzionale della entità che effettua tale operazione e che il rischio di cambio influisca sul ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ consolidato. A tale scopo, una entità può essere una controllante, una controllata, una collegata, una joint venture o una filiale. Se il rischio di cambio di una operazione infragruppo programmata non influisce sul ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ consolidato, l’operazione infragruppo non può qualificarsi come elemento coperto. Ciò si verifica normalmente nel caso di pagamenti per royalty, interessi o costi di gestione tra componenti di uno stesso gruppo a meno che non si tratti di una operazioni con terzi correlati. Tuttavia, quando il rischio di cambio di una operazione infragruppo programmata ha un impatto sul ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ consolidato, l’operazione infragruppo può qualificarsi come elemento coperto. Un esempio è quello delle vendite o degli acquisti programmati di rimanenze tra componenti di uno stesso gruppo se vi è una rivendita delle rimanenze ad una parte esterna al gruppo. Analogamente, una vendita infragruppo programmata di impianti e macchinari dall’entità del gruppo che li ha fabbricati a una entità del gruppo che li utilizzerà nella sua attività può influire sul ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ consolidato. Questo potrebbe verificarsi, per esempio, in quanto gli impianti e i macchinari saranno ammortizzati dall’entità che li ha acquistati e l’importo inizialmente rilevato per gli impianti e macchinari può cambiare se l’operazione infragruppo è denominata in una valuta diversa dalla valuta funzionale dell’entità acquirente.

▼M5

AG99B Se una copertura di una operazione infragruppo programmata si qualifica per la contabilizzazione come operazione di copertura, qualsiasi utile o perdita rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo in conformità con il paragrafo 95(a) deve essere riclassificato dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui il rischio di cambio dell’operazione coperta influisce sull’utile (perdita) d’esercizio consolidato.

▼M15

AG99BA L’entità può designare tutte le variazioni dei flussi finanziari o del fair value (valore equo) di un elemento coperto in una relazione di copertura. L’entità può anche designare solo le variazioni dei flussi finanziari o del fair value (valore equo) dell’elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile (rischio unilaterale). Il valore intrinseco di una opzione acquistata come strumento di copertura (supponendo che abbia le stesse condizioni principali del rischio designato), ma non il suo valore temporale, riflette un rischio unilaterale in un elemento coperto. Per esempio, l’entità può designare la variabilità dei flussi finanziari futuri derivante da un aumento del prezzo di un acquisto di merce programmato. In tale situazione, sono designate unicamente le perdite di flussi finanziari risultanti da un aumento del prezzo al di sopra del livello specificato. Il rischio coperto non comprende il valore temporale di un’opzione acquistata perché il valore temporale non è una componente dell’operazione programmata che incide sull’utile (perdita) d’esercizio (paragrafo 86(b)].

▼B

Designazione di elementi finanziari come elementi coperti (paragrafi 81 e 81A)

AG99C […] L’entità può designare tutti i flussi finanziari dell’intera attività o passività finanziaria come elemento coperto e coprirli soltanto per un rischio particolare (per esempio solo per cambiamenti che sono attribuibili a variazioni del LIBOR). Per esempio, nel caso di una passività finanziaria il cui tasso di interesse effettivo è 100 punti base sotto il LIBOR, un’entità può designare come elemento coperto l’intera passività (ossia l’importo capitale più gli interessi al LIBOR meno 100 punti base) e coprire la variazione del fair value (valore equo) o dei flussi finanziari dell’intera passività che è attribuibile ai cambiamenti del LIBOR. L’entità può inoltre scegliere un rapporto di copertura diverso da uno a uno per migliorare l’efficacia della copertura come descritto nel paragrafo AG100.

AG99D Inoltre, se uno strumento finanziario a tasso fisso è coperto qualche tempo dopo la sua emissione e nel frattempo i tassi di interesse sono variati, l’entità può designare una parte pari al tasso di riferimento […]. Per esempio, si supponga che un’entità origini un’attività finanziaria a tasso fisso di CU100 che ha un tasso di interesse effettivo del 6 per cento in un periodo in cui il LIBOR è 4 per cento. L’entità inizia a coprire tale attività qualche tempo dopo, quando il LIBOR è salito all’8 per cento e il fair value (valore equo) dell’attività è diminuito a CU90. L’entità calcola che se avesse acquistato l’attività alla data in cui l’aveva designata come elemento coperto al fair value (valore equo) di allora pari a CU90, il rendimento effettivo sarebbe stato del 9,5 per cento. […] L’entità può designare una parte del LIBOR pari all’8 per cento rappresentata in parte da flussi finanziari di interesse contrattuale e in parte dalla differenza tra il fair value (valore equo) (ossia CU90) e l’importo rimborsabile a scadenza (ossia CU100).

▼M15

AG99E Il paragrafo 81 consente a una entità di designare elementi coperti diversi dalla variazione complessiva del fair value (valore equo) o dalla variabilità dei flussi finanziari di uno strumento finanziario. Per esempio:

a) 

tutti i flussi finanziari di uno strumento finanziario possono essere designati relativamente a variazioni di flussi finanziari o del fair value (valore equo) attribuibili ad alcuni rischi (ma non a tutti); o

b) 

alcuni (ma non tutti i) flussi finanziari di uno strumento finanziario possono essere designati relativamente a variazioni di flussi finanziari o del fair value (valore equo) attribuibili a tutti o solo ad alcuni rischi (questo significa che una «parte» dei flussi finanziari di uno strumento finanziario può essere designata per variazioni attribuibili a tutti o solo ad alcuni rischi).

AG99F Per essere qualificabili ai fini della contabilizzazione come operazioni di copertura, i rischi designati e le parti devono essere componenti dello strumento finanziario identificabili separatamente e le variazioni dei flussi finanziari o del fair value (valore equo) dell’intero strumento finanziario derivanti da variazioni delle parti e dei rischi designati devono poter essere valutate attendibilmente. Per esempio:

a) 

per uno strumento finanziario a tasso fisso coperto da variazioni del fair value (valore equo) attribuibili a variazioni di un tasso di interesse senza rischio o di riferimento, il tasso senza rischio o di riferimento è normalmente considerato come una componente dello strumento finanziario identificabile separatamente e valutabile attendibilmente;

b) 

l’inflazione non è identificabile separatamente né valutabile attendibilmente e pertanto non può essere designata come un rischio o una parte di uno strumento finanziario, a meno che non vengano soddisfatti i requisiti di cui al punto (c);

c) 

una parte di inflazione definita contrattualmente dei flussi finanziari di un titolo obbligazionario collegato all’inflazione rilevato (supponendo che non vi siano i requisiti per la contabilizzazione separata di un derivato incorporato) è identificabile separatamente e valutabile attendibilmente purché altri flussi finanziari dello strumento non siano interessati da quella parte di inflazione.

▼B

Designazione di elementi non finanziari come elementi coperti (paragrafo 82)

AG100 Generalmente le variazioni di prezzo di una singola componente di un’attività o passività non finanziaria non hanno un effetto prevedibile e separatamente misurabile in termini di prezzo, che sia paragonabile, ad esempio, all’effetto di una variazione dei tassi d’interesse di mercato sul prezzo di un titolo a reddito fisso. Quindi, un’attività o passività non finanziaria è un elemento coperto soltanto nella sua totalità o per il rischio di cambio. Se c’è una differenza tra le condizioni dello strumento di copertura e l’elemento coperto (come nel caso di una copertura di un acquisto programmato di caffè brasiliano utilizzando un contratto forward per acquistare caffè colombiano a condizioni altrimenti simili), la relazione di copertura tuttavia può qualificarsi come una relazione coperta a condizione che tutte le condizioni del paragrafo 88 siano soddisfatte, incluso il fatto che si preveda che la copertura sia altamente efficace. A questo fine, l’importo dello strumento di copertura può essere maggiore o minore di quello dell’elemento coperto se questo migliora l’efficacia della relazione di copertura. Per esempio, si potrebbe effettuare un’analisi della regressione per stabilire una relazione statistica tra l’elemento coperto (per esempio un’operazione in caffè brasiliano) e lo strumento di copertura (per esempio un’operazione in caffè colombiano). Se sussiste una relazione statistica valida tra le due variabili (ossia tra i prezzi unitari del caffè brasiliano e del caffè colombiano), la curva della linea della regressione può essere utilizzata per stabilire il rapporto di copertura che ottimizzerà l’efficacia prevista. Per esempio, se la curva della linea di regressione è 1,02 , un rapporto di copertura basato su una quantità pari a 0,98 di elementi coperti e 1,00 dello strumento di copertura ottimizza l’efficacia prevista. Tuttavia, la relazione di copertura può determinare inefficacia che è rilevata a ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ durante il periodo della relazione di copertura.

Designazione di gruppi di elementi come elementi coperti (paragrafi 83 e 84)

AG101 Una copertura di una posizione netta complessiva (ad esempio il netto di tutte le attività e passività a tasso fisso con scadenze simili), piuttosto che di uno specifico elemento coperto, non soddisfano le condizioni per la contabilizzazione come operazioni di copertura. Tuttavia, si può ottenere quasi il medesimo effetto sul ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ designando come elemento coperto parte degli elementi sottostanti. Per esempio, se una banca ha CU100 di attività e CU90 di passività con rischi e condizioni di natura simile e copre l’esposizione netta di CU10, può indicare come elemento coperto i CU10 delle attività. Tale indicazione può essere usata se tali attività e passività sono strumenti a tasso fisso, nel qual caso si ha una copertura di fair value (valore equo), o se sono entrambi strumenti a tasso variabile, nel cui caso si ha una copertura di flusso finanziario. In maniera simile, se un’entità si è impegnata ad acquistare CU100 in valuta estera e a vendere CU90 in valuta estera, può coprire l’importo netto di CU10 acquisendo un derivato e designandolo come strumento di copertura associato con CU10 dell’impegno di acquisto di CU100.

Contabilizzazione delle operazioni di copertura (paragrafi da 85 a 102)

AG102 Un esempio di una copertura di fair value (valore equo) è una copertura dell’esposizione ai cambiamenti di fair value (valore equo) di uno strumento di debito a tasso fisso dovuti ai cambiamenti dei tassi di interesse. Tale copertura potrebbe essere stata effettuata dall’emittente o dal possessore.

AG103 Un esempio della copertura dei flussi finanziari è l’utilizzo di uno swap per cambiare il debito a tasso variabile in un debito a tasso fisso (ossia una copertura di un’operazione futura in cui i futuri flussi finanziari coperti sono i futuri pagamenti di interesse).

AG104 Una copertura di un impegno irrevocabile (per esempio una copertura di una variazione dei prezzi del carburante relativi a un impegno contrattuale non rilevato da un’impresa elettrica di acquistare carburante a un prezzo fisso) è una copertura di un’esposizione a una variazione di fair value (valore equo). Di conseguenza, tale copertura è una copertura di fair value (valore equo). Tuttavia, secondo il paragrafo 87 una copertura di un rischio di cambio di un impegno irrevocabile potrebbe alternativamente essere contabilizzato come una copertura di un flusso finanziario.

Valutazione dell’efficacia della copertura

AG105 Una copertura è considerata altamente efficace soltanto se entrambe le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) 

All’inizio della copertura e in periodi successivi, la copertura è prevista essere altamente efficace nel realizzare una compensazione nelle variazioni di fair value (valore equo) o dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto durante il periodo per il quale la copertura è designata. Tale aspettativa può essere dimostrata in diversi modi, includendo un confronto tra le precedenti variazioni di fair value (valore equo) o dei flussi finanziari dell’elemento coperto che sono attribuibili al rischio coperto e le precedenti variazioni del fair value (valore equo) o dei flussi finanziari dello strumento di copertura, o dimostrando un’alta correlazione statistica tra il fair value (valore equo) o i flussi finanziari dell’elemento coperto e quelli dello strumento di copertura. L’entità può scegliere un rapporto di copertura diverso da uno a uno per migliorare l’efficacia della copertura come descritto nel paragrafo AG100.

b) 

I risultati effettivi della copertura rientrano in una gamma dell’80-125 per cento. Ad esempio, se i risultati effettivi sono tali che la perdita sullo strumento di copertura è CU120 e l’utile sullo strumento liquido è CU100, la compensazione può essere valutata pari a 120/100, ossia 120 per cento, oppure 100/120, ossia 83 per cento. In questo esempio, supponendo che la copertura soddisfi la condizione in a), l’entità concluderebbe che la copertura è stata altamente efficace.

AG106 L’efficacia è valutata, come minimo, al momento in cui l’entità redige il suo bilancio annuale o intermedio.

AG107 Il presente Principio non specifica un unico criterio per la valutazione dell’efficacia della copertura. Il criterio che l’entità adotta per valutare l’efficacia della copertura dipende dalla strategia di gestione del rischio adottata dalla direzione aziendale. Per esempio, se la strategia di gestione del rischio dell’entità consiste nel rettificare periodicamente l’importo dello strumento di copertura al fine di riflettere i cambiamenti della posizione coperta, l’entità deve dimostrare che si prevede che la copertura sia altamente efficace soltanto fino a quando l’importo dello strumento di copertura è successivamente rettificato. In alcune circostanze, l’entità adotta metodi differenti per differenti tipologie di coperture. La documentazione di un’entità sulla sua strategia di copertura include le sue procedure per la valutazione dell’efficacia. Queste specificano se la valutazione include tutti gli utili e le perdite su di uno strumento di copertura o se il valore temporale dello strumento è escluso.

AG107A […].

AG108 Se le condizioni principali dello strumento di copertura e dell’attività coperta, passività, impegno irrevocabile o dell’operazione programmata altamente probabile sono le medesime, i cambiamenti di fair value (valore equo) e dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto potrebbero compensarsi l’un l’altro completamente, sia quando la copertura è stipulata sia successivamente. Ad esempio, è verosimile che un interest rate swap sia uno copertura efficace se sia lo strumento di copertura sia quello coperto presentano eguali valori nozionali e di capitale, condizioni, date di revisione del prezzo, date di incasso e di pagamento di interessi e di capitale, e criteri per determinare i tassi di interesse. Inoltre, una copertura di un acquisto programmato altamente probabile di una merce con un contratto forward è probabile essere altamente efficace se:

a) 

il contratto forward riguarda l’acquisto della stessa quantità della stessa merce allo stesso momento e localizzazione dell’acquisto coperto programmato;

b) 

il fair value (valore equo) del contratto forward alla sottoscrizione è pari a zero; e

c) 

il cambiamento nello sconto o nel premio sul contratto forward è escluso dalla valutazione dell’efficacia e rilevato nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ oppure il cambiamento dei flussi finanziari attesi sull’operazione programmata altamente probabile è basato sul prezzo forward della merce.

AG109 A volte lo strumento di copertura compensa soltanto parte del rischio coperto. Per esempio, una copertura non sarebbe completamente efficace se lo strumento di copertura e l’elemento coperto fossero denominati in valute diverse che non si muovono in maniera abbinata. Inoltre, una copertura del rischio del tasso di interesse che si ha usando un derivato non sarebbe pienamente efficace se parte del cambiamento del fair value (valore equo) del derivato fosse attribuibile al rischio di credito della controparte.

AG110 Per qualificarsi per la contabilizzazione di copertura, la copertura deve far riferimento a un rischio specifico identificato e designato e non semplicemente a rischi generici connessi all’attività imprenditoriale dell’entità e deve, in ultima analisi, incidere sul risultato economico dell’entità. La contabilizzazione come operazione di copertura non si applica alla copertura del rischio di obsolescenza di un’attività fisica o del rischio di esproprio governativo di un immobile; infatti, l’efficacia non può essere valutata perché tali rischi non sono valutabili attendibilmente.

▼M15

AG110A Il paragrafo 74(a) permette a un’entità di separare il valore intrinseco e il valore temporale di un contratto di opzione e di designare come strumento di copertura solo la variazione del valore intrinseco del contratto di opzione. Tale designazione può risultare in una relazione di copertura perfettamente efficace nel compensare le variazioni dei flussi finanziari attribuibili a un rischio unilaterale coperto di un’operazione programmata, se le condizioni principali dell’operazione programmata e dello strumento di copertura sono uguali.

AG110B Se una entità designa un’opzione acquistata nella sua interezza come lo strumento di copertura di un rischio unilaterale derivante da un’operazione programmata, la relazione di copertura non sarà perfettamente efficace. Ciò in quanto il premio pagato per l’opzione include il valore temporale e, come stabilito nel paragrafo AG99BA, un rischio unilaterale designato non include il valore temporale di un’opzione. Pertanto, in questa situazione non vi sarà compensazione tra i flussi finanziari relativi al valore temporale del premio dell’opzione pagato e il rischio coperto designato.

▼B

AG111 Nel caso del rischio di tasso di interesse, l’efficacia della copertura può essere valutata preparando un piano di scadenze per attività e passività finanziarie che mostri l’esposizione netta al tasso di interesse per ogni periodo di tempo, a patto che l’esposizione netta sia associata a un’attività o passività specifica (o a un gruppo specifico di attività o passività o ad una parte specifica di queste) dando origine all’esposizione netta, e l’efficacia della copertura è valutata con riferimento a tale attività o passività.

AG112 Nel valutare l’efficacia della copertura, l’entità generalmente considera il valore temporale del denaro. Il tasso fisso di interesse su di un elemento coperto non è necessario che corrisponda esattamente al tasso fisso di interesse su di uno swap designato come copertura di fair value (valore equo). Né il tasso di interesse variabile su di un’attività o su di una passività fruttifera di interessi è necessario sia lo stesso del tasso di interesse variabile di uno swap designato come copertura di un flusso finanziario. Il fair value (valore equo) di uno swap deriva dai suoi regolamenti netti. I tassi fissi e variabili su di uno swap possono essere modificati senza incidere sul regolamento netto se entrambi sono cambiati per un medesimo importo.

AG113 Se un’entità non soddisfa i criteri di efficacia della copertura, l’entità interrompe la contabilizzazione delle operazioni di copertura dall’ultima data in cui è stato dimostrato di aver soddisfatto tali criteri. Tuttavia, se l’entità identifica l’evento o il cambiamento delle circostanze che ha portato la relazione di copertura a non soddisfare i criteri di efficacia e dimostra che la copertura era efficace prima dell’evento o cambiamento delle circostanze verificatesi, l’entità interrompe la contabilizzazione delle operazioni di copertura dalla data dell’evento o cambiamento delle circostanze.

▼M40

AG113A Al fine di dissipare qualsiasi dubbio, gli effetti della sostituzione della controparte originaria con una controparte di compensazione e dei cambiamenti apportati descritti nei paragrafi 91(a)(ii) e 101(a)(ii) dovranno riflettersi nella valutazione dello strumento di copertura e quindi nella valutazione e nella misurazione dell’efficacia della copertura.

▼B

Contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value (valore equo) per una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse

▼M53

AG114 Nella copertura di fair value (valore equo) dell'esposizione al rischio di tasso di interesse associato a un portafoglio di attività o passività finanziarie, l'entità soddisfa le disposizioni del presente Principio se rispetta le procedure di cui alle lettere a)-i) e ai successivi paragrafi AG115-AG132.

a) 

Come parte del processo di gestione del proprio rischio, l'entità identifica un portafoglio di elementi di cui desidera coprire il rischio di tasso di interesse. Il portafoglio può includere soltanto attività, soltanto passività, o entrambe attività e passività. L'entità può identificare due o più portafogli, nel qual caso applica la seguente guida a ogni portafoglio separatamente.

▼B

b) 

L’entità analizza il portafoglio in periodi di revisione dei prezzi basati su date di revisione dei prezzi previste piuttosto che contrattuali. L’analisi in periodi di revisione dei prezzi può essere svolta in modi diversi inclusa la programmazione dei flussi finanziari nei periodi in cui sono previsti verificarsi o la programmazione degli importi di capitale nozionale in tutti i periodi fino a quando si prevede che si verifichi la revisione dei prezzi.

c) 

Sulla base della presente analisi, l’entità decide l’importo che desidera coprire. L’entità individua come elemento coperto un importo di attività o passività (ma non un importo netto) dal portafoglio identificato pari all’importo che desidera designare come coperto. […].

d) 

L’entità individua il rischio di tasso di interesse che copre. Questo rischio potrebbe essere una parte del rischio di tasso di interesse in ognuno degli elementi nella posizione coperta, quale un tasso di interesse di riferimento (per esempio LIBOR).

e) 

L’entità individua uno o più strumenti di copertura per ogni periodo di revisione dei prezzi.

f) 

Sulla base di quanto individuato in c)-e) sopra, l’entità accerta all’inizio e in esercizi successivi, se si prevede che la copertura sia altamente efficace durante il periodo per il quale la copertura è stata individuata.

g) 

Periodicamente, l’entità misura la variazione del fair value [valore equo) dell’elemento coperto [come indicato in (c)] che è attribuibile al rischio coperto [come indicato in d)] […]. A condizione che si determini effettivamente che la copertura sia stata altamente efficace quando accertata utilizzando il metodo documentato dell’entità per la valutazione dell’efficacia, l’entità rileva la variazione nel fair value (valore equo) dell’elemento coperto come un’utile o una perdita nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ e in una di due voci distinte ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ come descritto nel paragrafo 89A. La variazione del fair value (valore equo) non può essere attribuita a singole attività o passività.

h) 

L’entità valuta la variazione del fair value (valore equo) dello/gli strumento/i di copertura [come indicato in (e)] e la rileva come utile o perdita nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ . Il fair value (valore equo) dello/gli strumento/i di copertura è rilevato come attività o passività ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ .

i) 

Eventuali situazioni di inefficacia ( 23 ) saranno rilevate nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ come differenza tra la variazione del fair value (valore equo) a cui si fa riferimento in g) e quella in h).

AG115 Il presente approccio è illustrato più dettagliatamente di seguito. L’approccio deve essere applicato soltanto alla copertura di fair value (valore equo) dell’esposizione al tasso di interesse di un portafoglio di attività o passività finanziarie.

AG116 Il portafoglio identificato nel paragrafo AG114, lettera a), potrebbe contenere attività e passività. Alternativamente potrebbe essere un portafoglio che contiene soltanto attività, o soltanto passività. Il portafoglio è utilizzato per determinare l’importo delle attività o passività che l’entità desidera coprire. Tuttavia, il portafoglio di per sé non è indicato come l’elemento coperto.

AG117 Nell’applicazione del paragrafo AG114, lettera b), l’entità determina la data prevista di revisione dei prezzi di un elemento come la prima delle date in cui tale elemento si preveda giunga a scadenza o subisca una revisione dei prezzi in base ai tassi di mercato. Le date previste di revisione dei prezzi sono stimate all’inizio della copertura e durante tutto il periodo della copertura, sulla base dell’esperienza storica e altre informazioni disponibili, incluse le informazioni e le aspettative riguardanti i tassi di pagamento anticipato, tassi di interesse e l’interazione tra questi. Le entità che non hanno una loro specifica esperienza o una esperienza insufficiente, utilizzano l’esperienza di un gruppo simile per strumenti finanziari similari. Queste stime sono riviste periodicamente e aggiornate alla luce dell’esperienza. Nel caso di un elemento a tasso fisso che è pagabile anticipatamente, la data prevista di revisione dei prezzi è la data in cui si prevede sia effettuato il pagamento anticipato salvo che si rivedano i prezzi in base ai tassi di mercato a una data precedente. Per un gruppo di elementi simili, l’analisi in periodi di tempo che si basano su date previste per la revisione dei prezzi può diventare una ripartizione di una percentuale del gruppo, piuttosto che di elementi singoli, ad ogni periodo di tempo. Un’entità può applicare altre metodologie per tali fini di ripartizione. Per esempio, può utilizzare un moltiplicatore del tasso di pagamento anticipato per ripartire i finanziamenti a periodi di tempo che si basano sulle date previste di revisione dei prezzi. Tuttavia, la metodologia per tale ripartizione deve soddisfare le procedure e gli obiettivi di gestione del rischio dell’entità.

▼M53

AG118 Come esempio della designazione illustrata nel paragrafo AG114, lettera c), se in un particolare periodo di revisione dei prezzi l'entità stima di avere attività a tasso fisso pari a CU100 e passività a tasso fisso pari a CU80 e decide di coprire tutta la posizione netta di CU20, indica come elemento coperto attività pari a CU20 (una parte delle attività). La designazione è espressa come «importo in valuta» (per esempio un importo in dollari, euro, sterline o rand) piuttosto che come attività individuali. Ne consegue che tutte le attività (o passività) soggette a copertura — ossia tutti i CU100 dell'esempio precedente — devono essere elementi il cui fair value (valore equo) cambia in relazione al tasso di interesse coperto […].

▼B

AG119 L’entità inoltre soddisfa le disposizioni relative ad altre designazioni e documentazioni esposte nel paragrafo 88, lettera a). Per una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse, questa designazione e documentazione specificano la politica dell’entità per tutte le variabili che sono utilizzate per identificare l’importo che è coperto e come l’efficacia è misurata, incluso quanto segue:

a) 

quali attività e passività sono da includere nel portafoglio e la base da utilizzare per eliminarle dal portafoglio;

b) 

come l’entità stima le date di revisione dei prezzi, incluso su quali assunti di tasso di interesse si basano le stime delle percentuali di pagamento anticipato e la base per modificare tali stime. Lo stesso metodo è utilizzato per entrambe le stime iniziali fatte al momento in cui l’attività o la passività sono incluse nel portafoglio coperto e per qualsiasi revisione successiva di tali stime;

c) 

il numero e la durata dei periodi di tempo di revisione dei prezzi.

d) 

con quale frequenza l’entità verifica l’efficacia […];

e) 

la metodologia utilizzata dall’entità per determinare l’importo di attività o passività che sono designate come elemento coperto […];

f) 

[…]. Se l’entità verificherà l’efficacia per ogni periodo di tempo di revisione dei prezzi individualmente, per tutti i periodi di tempo cumulativamente, o utilizzando alcune combinazioni delle due.

Le politiche specificate nella designazione e documentazione della relazione di copertura devono soddisfare le procedure e gli obiettivi della gestione del rischio dell’entità. I cambiamenti nelle politiche non devono essere fatti arbitrariamente. Questi devono essere giustificati in base ai cambiamenti delle condizioni di mercato e ad altri fattori e devono basarsi su, ed essere coerenti con, le procedure e gli obiettivi della gestione del rischio dell’entità.

AG120 Lo strumento di copertura a cui si fa riferimento nel paragrafo AG114, lettera e) può essere un derivato singolo o un portafoglio di derivati ognuno dei quali contiene un’esposizione al rischio di tasso di interesse coperto indicato nel paragrafo AG114, lettera d), (per esempio un portafoglio di swap su tasso di interesse ognuno dei quali contiene un’esposizione al LIBOR). Tale portafoglio di derivati può contenere posizioni di rischio che si compensano. Tuttavia, potrebbe non includere opzioni vendute o opzioni vendute nette, perché il Principio ( 24 ) non consente che tali opzioni siano designate come strumenti di copertura (eccetto quando un’opzione venduta è designata a compensazione di un’opzione acquistata). Se lo strumento di copertura copre l’importo indicato nel paragrafo AG114, lettera c), per più di un periodo di tempo di revisione dei prezzi, è ripartito tra tutti i periodi di tempo che copre. Tuttavia, tutto lo strumento di copertura deve essere ripartito a quei periodi di revisione dei prezzi perché il Principio ( 25 ) non consente che una relazione di copertura sia designata soltanto per una parte del periodo di tempo durante il quale uno strumento di copertura rimane in essere.

AG121 Quando l’entità misura la variazione del fair value (valore equo) di un elemento pagabile anticipatamente secondo quanto previsto dal paragrafo AG114, lettera g), una variazione di tasso di interesse influisce sul fair value (valore equo) dell’elemento pagato anticipatamente in due modi: influisce sul fair value (valore equo) dei flussi finanziari contrattuali e sul fair value (valore equo) dell’opzione di pagamento anticipato che è contenuta in un elemento pagabile anticipatamente. Il paragrafo 81 del Principio permette che un’entità individui una parte di un’attività o di una passività finanziaria, che condivide un’esposizione a un rischio comune, come elemento coperto, a condizione che l’efficacia possa essere misurata. […].

AG122 Il Principio non specifica le tecniche utilizzate per determinare l’importo a cui si fa riferimento nel paragrafo AG114, lettera g), ossia il cambiamento del fair value (valore equo) dell’elemento coperto che è attribuibile al rischio coperto. […]. Non è appropriato assumere che le variazioni del fair value (valore equo) dell’elemento coperto siano pari ai cambiamenti del valore dello strumento di copertura.

AG123 Il paragrafo 89A richiede che se l’elemento coperto per un particolare periodo di tempo di revisione dei prezzi è un’attività, il cambiamento del fair value (valore equo) è presentato in una voce distinta dell’attivo. Viceversa, se l’elemento coperto per un particolare periodo di tempo di revisione dei prezzi è una passività, il cambiamento del valore è presentato in una voce distinta del passivo. Queste sono le voci distinte a cui si fa riferimento nel paragrago AG114, lettera g). Non è richiesta una attribuzione specifica a singole attività (o passività).

AG124 Il paragrafo AG114, lettera i), indica che l’inefficacia deriva dalla misura in cui il cambiamento del fair value (valore equo) dell’elemento coperto che è attribuibile al rischio coperto, differisce dal cambiamento del fair value (valore equo) del derivato di copertura. Tale differenza può derivare da una serie di ragioni, inclusi:

a) 

[…];

b) 

elementi nel portafoglio coperto che subiscono una riduzione di valore o sono eliminati contabilmente;

c) 

le date di pagamento dello strumento di copertura che sono diverse da quelle dell’elemento coperto; e

d) 

altre cause […].

Tale inefficacia ( 26 ) deve essere identificata e rilevata nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ .

AG125 Generalmente, l’efficacia della copertura sarà migliorata:

a) 

se l’entità programma elementi con caratteristiche di prepagamento diverse in modo da considerare le differenze di comportamento nel pagamento anticipato.

b) 

quando il numero di elementi nel portafoglio è maggiore. Quando soltanto pochi elementi sono contenuti nel portafoglio, è probabile che si verifichi un’inefficacia relativamente notevole se uno degli elementi prepaga prima o dopo rispetto a quando previsto. Viceversa, quando il portafoglio contiene diversi elementi, il metodo del pagamento anticipato può essere previsto più accuratamente.

c) 

quando i periodi di tempo della revisione dei prezzi utilizzati sono più brevi (per esempio un mese invece di tre). I periodi di tempo più brevi per la revisione dei prezzi riducono l’effetto di eventuali diversità tra le date di revisione dei prezzi e di pagamento (nel periodo di tempo di revisione dei prezzi) dell’elemento coperto e di quelle dello strumento di copertura.

d) 

se maggiore è la frequenza con cui l’importo dello strumento di copertura è rettificato per riflettere i cambiamenti nell’elemento coperto (per esempio a causa dei cambiamenti nelle previsioni di pagamento anticipato).

AG126 Un’entità verifica l’efficacia periodicamente. […].

AG127 Quando si valuta l’efficacia, l’entità distingue le revisioni delle date stimate di revisione dei prezzi di attività (o passività) esistenti da quelle relative a nuove attività (o passività), con soltanto le prime che danno origine all’inefficacia. […]. Una volta che l’inefficacia è stata rilevata come illustrato sopra, l’entità stabilisce una nuova stima delle attività totali (o passività) in ogni periodo di tempo di revisione dei prezzi, incluse le nuove attività (o passività) che si sono originate dall’ultima volta in cui si è verificata l’efficacia, e individua un nuovo importo come elemento coperto e una nuova percentuale come percentuale coperta. […].

AG128 Elementi che erano originariamente programmati in un periodo di revisione dei prezzi possono essere cancellati a causa dei pagamenti anticipati rispetto a quanto previsto o di totale svalutazione dovuta a una riduzione di valore o vendita. Quando ciò si verifica, l’importo della variazione di fair value (valore equo) incluso nella voce distinta di cui al paragrafo AG114, lettera g), che fa riferimento alla voce stornata deve essere eliminato ►M5  dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ e incluso nell’utile o nella perdita che deriva dall’eliminazione dell’elemento. A questo scopo, è necessario conoscere il(i) periodo(i) di tempo della revisione dei prezzi in cui l’elemento eliminato era programmato poiché questo determina il(i) periodo(i) di revisione dei prezzi da cui rimuoverlo e quindi l’importo da rimuovere dalla voce distinta a cui si fa riferimento nel paragrafo AG114, lettera g). Quando un elemento è eliminato, se si può determinare in quale periodo di tempo era incluso, viene rimosso da tale periodo di tempo. Diversamente, è rimosso dal periodo di tempo immediatamente precedente se l’eliminazione risultava da maggiori pagamenti anticipati rispetto ai previsti ovvero ripartito tra tutti i periodi di tempo che contenevano l’elemento eliminato su una base sistematica e razionale se l’elemento era venduto o era soggetto a una riduzione di valore.

AG129 Inoltre eventuali importi relativi a un particolare periodo di tempo che non sono stati stornati allo scadere del periodo di tempo sono stornati nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ in quel periodo (cfr. paragrafo 89A). […].

AG130 […].

AG131 Se l’importo coperto per un periodo di tempo di revisione dei prezzi è ridotto senza che le attività (o passività) connesse siano stornate, l’importo incluso nella voce distinta di cui al paragrafo AG114, lettera g), che fa riferimento alla riduzione deve essere ammortizzato secondo quanto previsto dal paragrafo 92.

AG132 Un’entità può desiderare di applicare l’approccio esposto nei paragrafi AG114-AG131 a una copertura di portafoglio che è stata precedentemente contabilizzata come una copertura di flussi finanziari secondo quanto previsto dallo IAS 39. Tale entità potrebbe revocare la precedente designazione di una copertura di flussi finanziari secondo quanto previsto dal paragrafo 101, lettera d), e potrebbe applicare le disposizioni esposte in tale paragrafo. Essa inoltre potrebbe rideterminare la copertura come una copertura di fair value (valore equo) e potrebbe applicare prospetticamente il criterio esposto nei paragrafi AG114-AG131 a esercizi successivi.

▼M53

DISPOSIZIONI TRANSITORIE (PARAGRAFI 103-108C)

▼B

AG133 Una entità può aver designato una operazione infragruppo programmata come elemento coperto all’inizio di un esercizio che comincia il 1o gennaio 2005 o in data successiva (oppure, ai fini della rideterminazione delle informazioni comparative, all’inizio di un esercizio comparativo precedente), in una operazione di copertura che si qualificherebbe per la contabilizzazione come tale in conformità con il presente Principio (come modificato dall’ultima frase del paragrafo 80). Tale entità può utilizzare quella designazione per applicare la contabilizzazione delle operazioni di copertura nel suo bilancio consolidato dall’inizio dell’esercizio che comincia il 1o gennaio 2005 o in data successiva (o dall’inizio dell’esercizio comparativo precedente). Tale entità deve anche applicare i paragrafi AG99A e AG99B dall’inizio dell’esercizio che comincia il 1o gennaio 2005 o in data successiva. Tuttavia, in conformità del paragrafo 108B, essa non è tenuta ad applicare il paragrafo AG99B alle informazioni comparative per gli esercizi precedenti.

▼M54




Principio contabile internazionale n. 40

Investimenti immobiliari

FINALITÀ

1. La finalità del presente Principio è definire il trattamento contabile degli investimenti immobiliari e le connesse disposizioni informative.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2.   Il presente Principio deve essere applicato per la rilevazione, valutazione e informativa connessa agli investimenti immobiliari.

3. [eliminato]

4. Il presente Principio non si applica a:

a) 

attività biologiche connesse all'attività agricola (cfr. IAS 41 Agricoltura e IAS 16 Immobili, impianti e macchinari); e

b) 

diritti e riserve minerari quali petrolio, gas naturale e simili risorse non rinnovabili.

DEFINIZIONI

5.   I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Il valore contabile è l'ammontare al quale un'attività è rilevata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
Il costo è l'ammontare di disponibilità liquide o mezzi equivalenti corrisposto o il fair value (valore equo) di altro corrispettivo dato per acquisire un'attività, al momento dell'acquisto o della costruzione o, ove applicabile, l'importo attribuito a tale attività al momento della rilevazione iniziale secondo quanto previsto dalle disposizioni specifiche di altri IFRS, per esempio l'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni.
Il fair value (valore equo) è il prezzo che si percepirebbe per la vendita dell'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento della passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13 Valutazione del fair value).
L'investimento immobiliare è una proprietà immobiliare (terreno o fabbricato — o parte di fabbricato — o entrambi) posseduta (dal proprietario o dal locatario in quanto attività consistente nel diritto di utilizzo) al fine di conseguire canoni di locazione o per l'apprezzamento del capitale investito o per entrambe le motivazioni, piuttosto che per:
a) 

l'uso nella produzione o nella fornitura di beni o prestazione di servizi o nell'amministrazione aziendale; o

b) 

la vendita, nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale.

L'immobile ad uso del proprietario è un immobile posseduto (dal proprietario o dal locatario in quanto attività consistente nel diritto di utilizzo) per l'uso nella produzione o nella fornitura di beni o prestazione di servizi, ovvero nell'amministrazione aziendale.

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COME INVESTIMENTI IMMOBILIARI O IMMOBILI AD USO DEL PROPRIETARIO

6.  [eliminato]

7. Un investimento immobiliare è posseduto al fine di percepire canoni d'affitto o per l'apprezzamento del capitale investito o per entrambi i motivi. Perciò, un investimento immobiliare origina flussi finanziari ampiamente indipendenti dalle altre attività possedute dall'entità. Ciò distingue un investimento immobiliare da un immobile a uso del proprietario. La produzione o la fornitura di beni o servizi (o l'uso dell'immobile nell'amministrazione aziendale) origina flussi finanziari che sono attribuibili non soltanto all'immobile, ma anche ad altre attività utilizzate nel processo produttivo o nella fornitura dei beni. Agli immobili a uso del proprietario si applica lo IAS 16 mentre agli immobili a uso del proprietario posseduti da un locatario in quanto attività consistente nel diritto di utilizzo si applica l'IFRS 16.

8. I seguenti sono esempi di investimenti immobiliari:

a) 

un terreno posseduto per un apprezzamento a lungo termine del capitale investito, piuttosto che per la vendita nel breve termine nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale;

b) 

un terreno posseduto per un utilizzo futuro al momento non ancora determinato. (Se l'entità non ha ancora deciso se utilizzerà il terreno a uso del proprietario o per la vendita nel breve periodo, nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale, il terreno è trattato come se posseduto per l'apprezzamento del capitale investito);

c) 

un edificio di proprietà dell'entità (o un attività consistente nel diritto di utilizzo connessa con l'edificio di proprietà dell'entità) e concesso in locazione tramite una o più leasing operativi;

d) 

un edificio attualmente non occupato ma posseduto al fine di essere locato tramite una o più operazioni di leasing operativo;

e) 

un immobile che al momento attuale è costruito o sviluppato per un utilizzo futuro come investimento immobiliare.

9. I seguenti sono esempi di elementi che non sono investimenti immobiliari e che, perciò, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio:

a) 

un immobile destinato alla vendita, nel corso del normale svolgimento dell'attività imprenditoriale o nel processo di costruzione o sviluppo finalizzato ad una successiva vendita (cfr. IAS 2 Rimanenze); per esempio un immobile acquisito esclusivamente in prospettiva di una sua successiva dismissione nel futuro prossimo o perché esso sia sviluppato e successivamente venduto;

b) 

[eliminato]

c) 

un immobile ad uso del proprietario (cfr. IAS 16 e IFRS 16), inclusi (tra gli altri) immobili posseduti per un utilizzo futuro come immobile ad uso del proprietario, immobili posseduti per un futuro sviluppo e un successivo utilizzo come immobili ad uso del proprietario, immobili a uso dei dipendenti (sia nel caso che i dipendenti paghino un canone di locazione a tassi di mercato sia nel caso in cui non lo facciano) e immobili ad uso del proprietario in procinto di essere dimessi;

d) 

[eliminato]

e) 

immobili che sono dati in locazione a un'altra entità tramite un leasing finanziario.

10. Alcuni immobili includono una parte posseduta allo scopo di percepire canoni di locazione o per l'apprezzamento del capitale investito e un'altra parte posseduta per l'impiego nella produzione o nella fornitura di beni o servizi ovvero nell'amministrazione aziendale. Se tali parti possono essere vendute separatamente (o locate separatamente tramite un contratto di leasing finanziario), l'entità contabilizza tali parti separatamente. Se queste, invece, non possono essere vendute separatamente, l'immobile costituisce un investimento immobiliare solo se una parte non significativa è posseduta per essere impiegata nella produzione o nella fornitura di beni o servizi ovvero nell'amministrazione aziendale.

11. In alcuni casi, l'entità fornisce servizi sussidiari agli occupanti dell'immobile che possiede. Tale entità tratta tale immobile come un investimento immobiliare se i servizi rappresentano una componente non significativa del contratto nel suo insieme. Un esempio potrebbe essere rappresentato dal caso in cui il proprietario di un edificio locato a uso ufficio fornisce servizi di sicurezza e manutenzione ai conduttori che occupano l'edificio.

12. In altre circostanze, i servizi forniti sono significativi. Per esempio, se l'entità gestisce un hotel di cui è proprietaria, i servizi forniti ai clienti sono significativi per il progetto considerato nel suo insieme. Perciò, un hotel gestito dal proprietario deve essere considerato un immobile a uso del proprietario, piuttosto che un investimento immobiliare.

13. Può essere difficoltoso stabilire se i servizi sussidiari siano così significativi da far sì che un immobile non possa essere qualificato come un investimento immobiliare. Per esempio, il proprietario di un hotel alcune volte trasferisce talune responsabilità a terzi in base a un contratto di gestione. I termini di tali contratti possono essere assai vari. Da un lato, la posizione del proprietario potrebbe, nella sostanza, essere assimilata a quella di un investitore passivo. Dall'altro lato, il proprietario potrebbe semplicemente aver affidato funzioni operative a terzi mantenendo una significativa esposizione alla variazione nei flussi finanziari generati dall'attività dell'hotel.

14. Per determinare se un immobile si qualifica come investimento immobiliare occorre una valutazione. L'entità sviluppa criteri propri così da poter formulare tale valutazione coerentemente con la definizione di investimento immobiliare e le relative indicazioni contenute nei paragrafi da 7 a 13. Il paragrafo 75, lettera c), richiede all'entità di indicare questi criteri quando la classificazione risulti difficoltosa.

14 A È necessaria una valutazione anche per determinare se l'acquisizione di un investimento immobiliare rappresenta l'acquisizione di un'attività o di un gruppo di attività o di un'aggregazione aziendale che rientri nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3 Aggregazioni aziendali. Per poter stabilire se si tratta di un'aggregazione aziendale occorre far riferimento all'IFRS 3. Le argomentazioni esposte nei paragrafi 7-14 del presente Principio consentono di stabilire se un immobile è da considerare ad uso del proprietario o come investimento immobiliare, e non di determinare se l'acquisizione di un immobile rappresenti un'aggregazione aziendale o meno in base alle specifiche dell'IFRS 3. Per stabilire se una determinata operazione soddisfi o meno la definizione di aggregazione aziendale in base alle specifiche dell'IFRS 3 e se includa un investimento immobiliare ai sensi del presente Principio è necessaria l'applicazione separata di entrambi i Principi contabili.

15. In alcune circostanze, l'entità è proprietaria di un immobile che è locato ed occupato dalla capogruppo o da un'altra controllata. L'immobile non si qualifica come investimento immobiliare nel bilancio consolidato, poiché esso risulta ad uso del proprietario nella prospettiva del gruppo. Tuttavia l'immobile, nell'ottica dell'entità che ne è proprietaria, costituisce un investimento immobiliare se soddisfa la definizione di cui al paragrafo 5. Pertanto, nel proprio bilancio individuale, il locatore tratta l'immobile come un investimento immobiliare.

RILEVAZIONE

16.   Un investimento immobiliare di proprietà deve essere rilevato come attività quando, e solo quando:

a) 

è probabile che i benefici economici futuri che sono associati all'investimento immobiliare affluiranno all'entità; e

b) 

il costo dell'investimento immobiliare può essere valutato attendibilmente.

17. L'entità valuta secondo questo principio di rilevazione tutti i suoi costi per l'investimento immobiliare nel momento in cui sono sostenuti. Questi includono i costi sostenuti inizialmente per acquisire un investimento immobiliare e i costi sostenuti successivamente per migliorarlo, sostituirne una parte ovvero effettuare la manutenzione.

18. Secondo il principio di rilevazione di cui al paragrafo 16, l'entità non rileva i costi di manutenzione ordinaria di tale immobile nel valore contabile di un investimento immobiliare. Piuttosto, questi costi sono rilevati in prospetto di conto economico complessivo man mano che si verificano. I costi di manutenzione ordinaria sono principalmente i costi di manodopera e dei beni di consumo, e possono includere il costo di piccoli ricambi. La finalità di queste spese è spesso indicata come «riparazioni e manutenzione» dell'immobile.

19. Alcuni elementi degli investimenti immobiliari possono essere stati acquistati tramite sostituzione. Per esempio, le mura interne possono essere sostituzioni delle mura originali. Secondo quanto previsto dal principio di rilevazione, l'entità rileva nel valore contabile di un investimento immobiliare esistente il costo di sostituzione di un elemento al momento in cui il costo è sostenuto se i criteri di rilevazione sono soddisfatti. Il valore contabile degli elementi sostituiti è stornato secondo le disposizioni sull'eliminazione contabile contenute nel presente Principio.

19 A L'investimento immobiliare detenuto dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo deve essere valutato conformemente all'IFRS 16.

VALUTAZIONE AL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE

20.   Un investimento immobiliare deve essere valutato inizialmente al costo. I costi dell'operazione devono essere inclusi nella valutazione iniziale.

21. Il costo di un investimento immobiliare acquisito comprende il prezzo di acquisto e qualsiasi spesa a esso direttamente attribuibile. Le spese direttamente attribuibili includono, per esempio, i compensi professionali per la prestazione di servizi legali, le imposte per il trasferimento della proprietà degli immobili e altri costi dell'operazione.

22. [eliminato]

23. Il costo di un investimento immobiliare non è incrementato da:

a) 

i costi iniziali di avvio (a meno che questi occorrano a mettere il bene nelle condizioni necessarie per essere operativo come voluto dall'entità),

b) 

perdite operative sostenute prima che l'investimento immobiliare raggiunga il pianificato livello di impiego, o

c) 

importi anormali di materiale perso, costo del personale o altre risorse impiegate per costruire o migliorare l'immobile.

24. Se il pagamento dell'investimento immobiliare viene differito, il suo costo deve essere fatto coincidere con l'equivalente prezzo per contanti. La differenza tra tale importo e il pagamento complessivo è rilevata come un interesse passivo lungo tutto il periodo di dilazione.

25. [eliminato]

26. [eliminato]

27. Uno o più investimenti immobiliari possono essere acquistati in cambio di una o più attività non monetarie, ovvero di una combinazione di attività monetarie e non monetarie. La seguente disamina fa riferimento a uno scambio di un'attività non monetaria con un'altra, ma si applica anche a tutti gli scambi descritti nella frase precedente. Il costo di tale investimento immobiliare è valutato al fair value (valore equo) a meno che a) l'operazione di scambio manchi di sostanza commerciale o b) né il fair value (valore equo) dell'attività ricevuta né quello dell'attività scambiata sia valutabile attendibilmente. L'attività acquistata è valutata in questo modo anche se l'entità non può stornare immediatamente l'attività ceduta. Se l'attività acquistata non è valutata al fair value (valore equo), il suo costo è rappresentato dal valore contabile dell'attività ceduta.

28. L'entità determina se un'operazione di scambio ha sostanza commerciale considerando la misura in cui si suppone che i suoi flussi finanziari futuri cambino a seguito dell'operazione. Un'operazione di scambio ha sostanza commerciale se:

a) 

la configurazione (rischio, tempistica e importi) dei flussi finanziari dell'attività ricevuta differisce dalla configurazione dei flussi finanziari dell'attività trasferita; ovvero

b) 

il valore di quella parte delle operazioni dell'entità interessata dalla transazione cambia a seguito dello scambio; e

c) 

la differenza di cui in a) o b) è significativa rispetto al fair value (valore equo) delle attività scambiate.

Al fine di determinare se un'operazione di scambio ha sostanza commerciale, il valore per l'entità della parte delle sue operazioni interessata dalla transazione dovrà riflettere i flussi finanziari al netto degli effetti fiscali. Il risultato di queste analisi può essere evidente anche senza che l'entità debba svolgere calcoli dettagliati.

29. Il fair value di un'attività è valutato attendibilmente se a) non è significativa la variabilità nella gamma di valori ragionevoli del fair value determinati per tale attività, ovvero se b) le probabilità delle varie stime rientranti nella gamma possono essere ragionevolmente valutate e utilizzate nella valutazione del fair value. Se un'entità è in grado di misurare attendibilmente il fair value dell'attività ricevuta o dell'attività ceduta, allora il fair value dell'attività ceduta è utilizzato per determinare il costo, a meno che il fair value dell'attività ricevuta non sia più chiaramente evidente.

29 A L'investimento immobiliare detenuto dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo deve essere valutato inizialmente al costo conformemente all'IFRS 16.

VALUTAZIONE SUCCESSIVA ALLA RILEVAZIONE

Principio contabile

30.   A eccezione di quanto indicato al paragrafo 32 A, un'entità deve adottare come principio contabile o la contabilizzazione al fair value (valore equo) di cui ai paragrafi da 33 a 55 oppure la contabilizzazione al costo di cui al paragrafo 56 e deve applicare tale principio a tutti i suoi investimenti immobiliari.

31. Lo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori stabilisce che un cambiamento volontario di principi contabili deve essere effettuato solo se il cambiamento fa sì che il bilancio fornisca informazioni attendibili e più significative in merito agli effetti delle operazioni, nonché ad altri eventi o condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico o sui flussi finanziari dell'entità. È altamente improbabile che un cambiamento dal modello del fair value (valore equo) al modello del costo possa determinare una rappresentazione contabile più significativa.

32. Il presente Principio richiede a tutte le entità di determinare il fair value degli investimenti immobiliari sia per la valutazione (se l'entità utilizza il modello del fair value) che per la sua informativa (se utilizza il modello del costo). L'entità è incoraggiata, ma non obbligata a determinare il fair value degli investimenti immobiliari sulla base di una stima effettuata da un perito indipendente con riconosciute e pertinenti qualifiche professionali e con una recente esperienza nella localizzazione e nella tipologia dell'investimento immobiliare oggetto della valutazione.

32 A   Un'entità può:

a) 

scegliere il modello del fair value (valore equo) ovvero il modello del costo per tutti gli investimenti immobiliari collegati a passività che riconoscono un rendimento direttamente collegato al fair value (valore equo) di, o ai rendimenti derivanti da, attività prestabilite che includono tale investimento immobiliare; e

b) 

scegliere il modello del fair value (valore equo) ovvero il modello del costo per tutti gli altri investimenti immobiliari, indipendentemente dalla scelta effettuata al punto a).

32 B Alcuni assicuratori e altre entità gestiscono un fondo immobiliare interno che emette unità nominali, di cui alcune sono possedute dagli investitori in contratti collegati e altre dall'entità. Il paragrafo 32 A non consente a un'entità di valutare la proprietà immobiliare posseduta dal fondo in parte al costo e in parte al fair value (valore equo).

32C Se un'entità adotta diversi modelli per le due categorie descritte al paragrafo 32 A, le vendite di investimenti immobiliari tra gruppi di attività valutate con modelli diversi devono essere rilevate al fair value (valore equo), e la variazione complessiva del fair value (valore equo) deve essere rilevata a prospetto di conto economico complessivo. Di conseguenza, se un investimento immobiliare è venduto da un gruppo in cui è adottato il modello del fair value (valore equo) a un gruppo in cui è adottato il modello del costo, il fair value (valore equo) dell'investimento alla data della vendita diviene il sostituto del costo.

Modello del fair value (valore equo)

33.   Successivamente alla rilevazione iniziale, un'entità che opta per il modello del fair value (valore equo) deve valutare tutti i propri investimenti immobiliari al fair value (valore equo), fatta eccezione per i casi esposti nel paragrafo 53.

34.  [eliminato]

35.   Un utile o una perdita derivante da una variazione del fair value (valore equo) dell'investimento immobiliare deve essere contabilizzato nel prospetto di conto economico complessivo dell'esercizio in cui si è verificato.

36—39. [eliminato]

40. Nel misurare il fair value dell'investimento immobiliare secondo quanto disposto dall'IFRS 13, l'entità deve assicurare che il fair value rifletta, tra le altre cose, i ricavi derivanti da canoni di locazione correnti e da altre ipotesi che gli operatori di mercato utilizzerebbero nella determinazione del prezzo della proprietà immobiliare alle condizioni di mercato correnti.

40 A Quando utilizza la contabilizzazione al fair value (valore equo) per valutare l'investimento immobiliare detenuto come attività consistente nel diritto di utilizzo, il locatario deve valutare l'attività consistente nel diritto di utilizzo, e non la proprietà sottostante, al fair value (valore equo).

41. L'IFRS 16 specifica la base per la rilevazione iniziale del costo dell'investimento immobiliare detenuto dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo. Il paragrafo 33 impone di rideterminare, se necessario, gli investimenti immobiliari detenuti dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo al fair value (valore equo) se l'entità sceglie il modello del fair value (valore equo). Quando i pagamenti dovuti per il leasing sono ai tassi di mercato, il fair value (valore equo) di un'interessenza in un immobile detenuto dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo, al netto di tutti i pagamenti dovuti per il leasing (inclusi quelli relativi alle passività del leasing rilevate), al momento dell'acquisizione, dovrebbe essere zero. Quindi, rideterminando l'attività consistente nel diritto di utilizzo per portarla dal costo, secondo quanto previsto dall'IFRS 16, al fair value (valore equo), secondo quanto previsto dal paragrafo 33 (tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 50) non si dovrebbe originare alcun utile o perdita iniziale, a meno che il fair value (valore equo) sia valutato in momenti diversi. Questo potrebbe verificarsi quando si decide di applicare il modello del fair value (valore equo) in un momento successivo alla rilevazione iniziale.

42—47. [eliminato]

48. In circostanze eccezionali vi sono fin dall'inizio chiare indicazioni, quando l'entità acquista un investimento immobiliare (o nel momento stesso in cui un immobile esistente diviene un investimento immobiliare dopo un cambiamento di uso dello stesso), che la variabilità nella gamma delle valutazioni ragionevoli del fair value sarà talmente ampia e le probabilità dei vari risultati così difficili da valutare, che l'utilità di una specifica valutazione del fair value è nulla. Ciò potrebbe indicare che il fair value dell'immobile non sarà attendibilmente valutabile su base continuativa (vedere paragrafo 53).

49. [eliminato]

50. Nella determinazione del valore contabile di un investimento immobiliare applicando il modello del fair value (valore equo), l'entità evita il doppio conteggio di attività o passività che sono rilevate come attività o passività distinte. Per esempio:

a) 

i macchinari quali ascensori o condizionatori di aria sono spesso parte integrante di un edificio e sono generalmente inclusi nel fair value (valore equo) dell'investimento immobiliare, invece che essere rilevati separatamente come immobili, impianti e macchinari;

b) 

se un ufficio è affittato già arredato, il fair value (valore equo) dell'ufficio generalmente include il fair value (valore equo) del mobilio, poiché il ricavo derivante dall'affitto tiene in considerazione il fatto che l'ufficio è arredato. Quando il mobilio è incluso nel fair value (valore equo) dell'investimento immobiliare, l'entità non lo rileva come attività distinta;

c) 

il fair value (valore equo) dell'investimento immobiliare esclude risconti passivi o ratei attivi derivanti dal leasing operativo, perché l'entità li iscrive come passività o attività distinte;

d) 

il fair value (valore equo) dell'investimento immobiliare detenuto dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo riflette i flussi finanziari previsti (incluso il canone potenziale di locazione che si prevede diventi esigibile). Conseguentemente, se una valutazione ottenuta per un immobile è al netto di tutti i pagamenti previsti sarà necessario riaggiungere le eventuali passività contabilizzate derivanti dal leasing per arrivare al valore contabile dell'investimento immobiliare con il modello del fair value (valore equo).

51. [eliminato]

52. In alcune circostanze, l'entità si attende che il valore attuale dei suoi pagamenti connessi a un investimento immobiliare (fatta eccezione per i pagamenti riferiti alle passività contabilizzate) eccederà il valore attuale dei relativi introiti monetari. L'entità applica lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali per determinare se rilevare una passività e, se sì, come valutarla.

Impossibilità di valutare attendibilmente il fair value

53.   Vi è una presunzione relativa che l'entità possa valutare attendibilmente il fair value di un investimento immobiliare su base continuativa. Comunque, in casi eccezionali, vi è una chiara indicazione sin dal momento in cui l'entità acquista un investimento immobiliare (o nel momento stesso in cui un immobile esistente diviene un investimento immobiliare dopo un cambiamento di uso dello stesso) che il fair value dell'investimento immobiliare non è determinabile attendibilmente dall'entità su base continuativa. Tale problema sorge quando, e solo quando, il mercato per immobili comparabili è inattivo (per esempio, il numero di operazioni svolte di recente è esiguo, i prezzi quotati non sono correnti ovvero i prezzi osservati delle operazioni indicano che il venditore è stato costretto a vendere) e non sono disponibili valutazioni alternative attendibili del fair value (per esempio, sono basate sulle proiezioni dei flussi finanziari attualizzati). Se l'entità stabilisce che il fair value di un investimento immobiliare in costruzione non è valutabile attendibilmente, ma si aspetta che il fair value dell'immobile sarà valutabile attendibilmente una volta che la costruzione sarà terminata, deve valutare tale investimento immobiliare in costruzione al costo finché il suo fair value diventa valutabile attendibilmente o la costruzione è completata, qualora ciò accada prima. Se l'entità stabilisce che il fair value (valore equo) di un investimento immobiliare (che non sia un investimento immobiliare in costruzione) non è determinabile attendibilmente su base continuativa, l'entità deve valutare tale investimento immobiliare utilizzando il modello del costo di cui allo IAS 16 per gli investimenti immobiliari di proprietà e conformemente all'IFRS 16 per gli investimenti immobiliari detenuti dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo. Il valore residuo dell'investimento immobiliare deve essere assunto pari a zero. L'entità deve continuare ad applicare lo IAS 16 o applica l'IFRS 16 fino alla dismissione dell'investimento immobiliare.

53 A Una volta che l'entità è in grado di valutare attendibilmente il fair value (valore equo) di un investimento immobiliare in costruzione che è stato valutato in precedenza al costo, deve valutare tale immobile al suo fair value (valore equo). Dopo che la costruzione di tale immobile è stata completata, si presume che il fair value (valore equo) possa essere valutato attendibilmente. In caso contrario, conformemente al paragrafo 53, l'immobile deve essere contabilizzato utilizzando il modello del costo conformemente allo IAS 16 per le attività di proprietà o all'IFRS 16 per gli investimenti immobiliari detenuti dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo.

53 B La presunzione che il fair value (valore equo) dell'investimento immobiliare in costruzione possa essere valutato attendibilmente può essere confutata solo in sede di rilevazione iniziale. Un'entità che ha valutato un investimento immobiliare in costruzione al fair value non può concludere che il fair value dell'immobile in questione completato non può essere determinato attendibilmente.

54. Nelle circostanze eccezionali in cui l'entità è costretta, per le motivazioni esposte nel paragrafo 53, a valutare un investimento immobiliare al costo secondo quanto previsto dallo IAS 16 o dall'IFRS 16, valuta tutti i propri restanti investimenti immobiliari al fair value (valore equo), inclusi gli investimenti immobiliari in costruzione. In questi casi, sebbene l'entità possa contabilizzare al costo un investimento immobiliare, l'entità deve continuare a contabilizzare ogni altro immobile al fair value (valore equo).

55.   Se l'entità ha precedentemente valutato un investimento immobiliare al fair value (valore equo), deve continuare a valutare l'immobile al fair value (valore equo) sino alla sua dismissione (o sino a quando l'immobile diviene a uso del proprietario o sino a quando l'entità dà inizio a un progetto di ristrutturazione dell'immobile per la successiva vendita nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale) anche se le operazioni di mercato comparabili diventano meno frequenti o i prezzi di mercato meno prontamente disponibili.

Modello del costo

56.   Dopo la rilevazione iniziale l'entità che opta per la contabilizzazione al costo deve valutare gli investimenti immobiliari:

a) 

in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate se soddisfano i criteri per essere classificati come posseduti per la vendita (o sono inclusi in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita);

b) 

in conformità all'IFRS 16 se sono detenuti dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo e non sono posseduti per la vendita ai sensi dell'IFRS 5; e

c) 

in conformità alle disposizioni sul modello di costo dello IAS 16 in tutti gli altri casi.

CAMBIAMENTI DI DESTINAZIONE

57.   I cambiamenti che portano a qualificare un bene che non era un investimento immobiliare come tale o viceversa, devono essere effettuati quando, e solo quando, vi è un cambiamento nell'uso, evidenziato da:

a) 

l'inizio dell'uso dell'immobile da parte del proprietario, per un cambiamento di destinazione da investimento immobiliare a immobile a uso del proprietario;

b) 

l'inizio di un progetto di sviluppo con la prospettiva di una vendita futura, per un cambiamento di destinazione da investimento immobiliare a rimanenza;

c) 

la cessazione dell'uso da parte del proprietario, per un cambiamento di destinazione da immobile a uso del proprietario ad investimento immobiliare; o

d) 

l'inizio di un contratto di leasing operativo con terzi, per un cambiamento di destinazione da rimanenza ad investimento immobiliare;

e) 

[eliminato]

58. Il paragrafo 57, lettera b), richiede che l'entità cambi la destinazione di un immobile da investimento immobiliare a rimanenza quando, e solo quando, vi è un cambiamento nell'uso, evidenziato dall'inizio del progetto di sviluppo con la prospettiva di una vendita futura. Quando l'entità decide di dismettere un investimento immobiliare senza completarne lo sviluppo, continua a trattare l'immobile come un investimento immobiliare sino a quando esso viene eliminato (stornato contabilmente dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria) e non lo tratta come una rimanenza. Analogamente, se l'entità inizia ad apportare migliorie ad un investimento immobiliare esistente per un futuro uso continuativo come investimento immobiliare, questo resta un investimento immobiliare e non viene classificato come un immobile a uso del proprietario nel periodo in cui vengono apportate le migliorie.

59. I paragrafi da 60 a 65 si applicano agli aspetti di contabilizzazione e valutazione che possono sorgere quando l'entità utilizza il modello del fair value (valore equo) per gli investimenti immobiliari. Quando l'entità utilizza il modello del costo, i cambiamenti di destinazione tra investimento immobiliare, immobile a uso del proprietario e rimanenza non incidono sul valore contabile dell'immobile che ha subito tale cambiamento e non modificano il costo di tale immobile a fini valutativi o d'informativa.

60.   Nel caso di un cambiamento di destinazione da investimento immobiliare iscritto al fair value (valore equo) a immobile a uso del proprietario o a rimanenza, il fair value (valore equo) alla data del cambiamento di destinazione deve essere considerato il sostituto del costo dell'immobile per la successiva contabilizzazione, secondo quanto previsto dallo IAS 16, dall'IFRS 16 o dallo IAS 2.

61.   Se un immobile a uso del proprietario diviene un investimento immobiliare che verrà iscritto al fair value (valore equo), l'entità deve applicare lo IAS 16 per gli immobili di proprietà e l'IFRS 16 per gli immobili detenuti dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo sino alla data in cui si verifica il cambiamento d'uso. L'entità deve trattare qualunque differenza esistente a tale data tra il valore contabile dell'immobile secondo quanto disposto dallo IAS 16 o dall'IFRS 16 e il fair value (valore equo) allo stesso modo di una rivalutazione, secondo quanto previsto dallo IAS 16.

62. Sino alla data in cui un immobile a uso del proprietario diviene un investimento immobiliare iscritto al fair value (valore equo), l'entità ammortizza l'immobile (o l'attività consistente nel diritto di utilizzo) e rileva qualsiasi perdita per riduzione di valore che si è verificata. L'entità tratta qualsiasi differenza esistente a tale data tra il valore contabile dell'immobile secondo quanto disposto dallo IAS 16 o dall'IFRS 16 e il fair value (valore equo) allo stesso modo di una rivalutazione secondo quanto previsto dallo IAS 16. In altre parole:

a) 

qualsiasi decremento risultante nel valore contabile dell'immobile è imputato all'utile (perdita) d'esercizio. Tuttavia, nella misura in cui l'importo è compreso nella riserva di rivalutazione di quell'immobile, il decremento è rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e riduce la riserva di rivalutazione inclusa nel patrimonio netto;

b) 

qualsiasi incremento risultante nel valore contabile è trattato nel modo che segue:

i) 

l'incremento, nella misura in cui rettifica una precedente perdita per riduzione di valore di quell'immobile, è imputato al prospetto di conto economico complessivo. L'importo rilevato nel prospetto di conto economico complessivo non deve superare l'ammontare necessario per ripristinare il valore contabile così come questo sarebbe stato determinato (al netto dell'ammortamento) se non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione di valore;

ii) 

ogni restante parte dell'incremento è rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e aumenta la riserva di rivalutazione inclusa nel patrimonio netto. Al momento della successiva dismissione dell'investimento immobiliare, la riserva di rivalutazione inclusa nel patrimonio netto può essere trasferita agli utili portati a nuovo. Il trasferimento dalla riserva di rivalutazione agli utili portati a nuovo non transita per il prospetto di conto economico complessivo.

63.   Nel caso di un cambiamento di destinazione dell'immobile da rimanenza a investimento immobiliare che sarà iscritto al fair value (valore equo), qualunque differenza tra il fair value (valore equo) dell'immobile a tale data e il suo precedente valore contabile deve essere imputata al prospetto di conto economico complessivo.

64. Il trattamento contabile dei cambiamenti di destinazione da rimanenza a investimento immobiliare che sarà iscritto al fair value (valore equo) è conforme con la disciplina prevista per le vendite di rimanenze.

65.   Quando l'entità termina la costruzione o lo sviluppo di un investimento immobiliare costruito in economia che sarà iscritto al fair value (valore equo), qualunque differenza tra il fair value (valore equo) dell'immobile a tale data e il suo precedente valore contabile deve essere imputata al prospetto di conto economico complessivo.

DISMISSIONI

66.   Il valore di un investimento immobiliare deve essere eliminato (stornato dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria) al momento della sua dismissione o quando l'investimento immobiliare è permanentemente inutilizzato e non si prevede alcun beneficio economico futuro dalla sua dismissione.

67. La dismissione di un investimento immobiliare può essere ottenuta tramite vendita o tramite stipula di un leasing finanziario. La data di dismissione dell'investimento immobiliare venduto è la data in cui il beneficiario acquisisce il controllo dell'investimento immobiliare conformemente alle disposizioni dell'IFRS 15 in materia di determinazione del momento in cui è adempiuta l'obbligazione di fare. L'IFRS 16 si applica alla dismissione effettuata stipulando un contratto di leasing finanziario e a una vendita con retrolocazione.

68. Se, secondo quanto previsto dal criterio di rilevazione di cui al paragrafo 16, l'entità rileva nel valore contabile di un'attività il costo di una sostituzione per una parte dell'investimento immobiliare, essa storna il valore contabile della parte sostituita. Per un investimento immobiliare contabilizzato con il modello del costo, una parte sostituita può non essere una parte che era stata ammortizzata separatamente. Se per l'entità non è fattibile determinare il valore contabile della parte sostituita, può utilizzare il costo della sostituzione come indicazione del costo della parte sostituita al momento in cui era stata acquistata o costruita. Secondo la contabilizzazione con il modello del fair value (valore equo), il fair value (valore equo) dell'investimento immobiliare può già riflettere il fatto che la parte da sostituire ha perso il proprio valore. In altri casi può essere difficile discernere di quanto il fair value (valore equo) debba essere ridotto per la parte che viene sostituita. Un'alternativa alla riduzione del fair value (valore equo) per la parte sostituita, quando ciò non è fattibile, è includere il costo della sostituzione nel valore contabile dell'attività e poi rideterminare il fair value (valore equo), come sarebbe richiesto per gli incrementi che non riguardano sostituzioni.

69.   Gli utili o le perdite derivanti dalla messa in dismissione di investimenti immobiliari devono essere determinati come differenza tra il ricavato netto della dismissione e il valore contabile dell'attività e devono essere imputati al prospetto di conto economico complessivo nell'esercizio di cessione o dismissione (a meno che l'IFRS 16 preveda diversamente nel caso di vendita con retrolocazione).

70. L'importo del corrispettivo da includere nell'utile o nella perdita derivanti dall'eliminazione contabile dell'investimento immobiliare è determinato conformemente alle disposizioni in materia di determinazione del prezzo dell'operazione di cui ai paragrafi 47-72 dell'IFRS 15. Le successive modifiche dell'importo stimato del corrispettivo incluso nell'utile o nella perdita devono essere contabilizzate secondo le disposizioni in materia di modifiche del prezzo dell'operazione contenute nell'IFRS 15.

71. L'entità applica lo IAS 37 o altri Principi, come appropriato, a qualsiasi passività che residua dopo la dismissione di un investimento immobiliare.

72.   I risarcimenti da parte di terzi per un investimento immobiliare che ha subito una riduzione di valore, che è andato perso, o abbandonato, devono essere rilevati nel prospetto di conto economico complessivo quando il rimborso diventa esigibile.

73. Le riduzioni di valore o la perdita di un investimento immobiliare, i connessi richieste o pagamenti risarcitori da parte di terzi e ogni successivo acquisto o costruzione di beni sostitutivi sono eventi economici distinti e sono contabilizzati separatamente come segue:

a) 

le riduzioni di valore di investimenti immobiliari sono rilevate secondo quanto previsto dallo IAS 36;

b) 

le dismissioni di investimenti immobiliari sono rilevate secondo quanto previsto dai paragrafi da 66 a 71 del presente Principio;

c) 

i risarcimenti da parte di terzi per un investimento immobiliare che ha subito una riduzione di valore, che è andato perso, o abbandonato, sono rilevati nel prospetto di conto economico complessivo quando il rimborso diventa esigibile; e

d) 

il costo dei beni ripristinati, acquistati o costruiti come sostituzioni è determinato secondo quanto previsto dai paragrafi da 20 a 29 del presente Principio.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Modello del fair value (valore equo) e del costo

74. L'informativa di seguito indicata si applica in aggiunta alle disposizioni previste dall'IFRS 16. Secondo quanto previsto dall'IFRS 16, il proprietario di un investimento immobiliare fornisce l'informativa del locatore relativa ai leasing che ha sottoscritto. Il locatario che detiene un investimento immobiliare come attività consistente nel diritto di utilizzo presenta le informazioni integrative del locatario come previsto dall'IFRS 16 e le informazioni integrative del locatore come previsto dall'IFRS 16 per qualsiasi leasing operativo che ha sottoscritto.

75.   Un'entità deve indicare:

a) 

se applica il modello del fair value (valore equo) o il modello del costo;

b) 

[eliminato]

c) 

quando la classificazione risulta difficoltosa (cfr. paragrafo 14), i criteri che adotta per distinguere un investimento immobiliare da un immobile ad uso del proprietario e da un immobile posseduto per la vendita nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale;

d) 

[eliminato]

e) 

la misura in cui il fair value (valore equo) dell'investimento immobiliare (come valutato o indicato nell'informativa di bilancio) si basa su di una stima effettuata da un perito indipendente in possesso di riconosciute e pertinenti qualifiche professionali e con una recente esperienza nella localizzazione e nella tipologia dell'investimento immobiliare oggetto della valutazione. Se non ci sono tali valutazioni peritali questo fatto deve essere indicato;

f) 

gli importi rilevati nel prospetto di conto economico complessivo per:

i) 

ricavi per canoni da investimenti immobiliari;

ii) 

costi operativi diretti (incluse le riparazioni e la manutenzione) connessi all'investimento immobiliare che ha prodotto ricavi da canoni nel corso dell'esercizio;

iii) 

costi operativi diretti (incluse le riparazioni e la manutenzione) connessi all'investimento immobiliare che non ha prodotto ricavi da canoni nel corso dell'esercizio; e

iv) 

la variazione complessiva del fair value (valore equo) rilevata a prospetto di conto economico complessivo sulla vendita di un investimento immobiliare da un gruppo di attività in cui è adottato il modello del costo a un gruppo in cui è adottato il modello del fair value (valore equo) (cfr. paragrafo 32C);

g) 

l'esistenza e gli importi di restrizioni sulla realizzabilità degli investimenti immobiliari o sulla rimessa dei proventi e incassi connessi alla dismissione;

h) 

obbligazioni contrattuali per l'acquisizione, la costruzione o lo sviluppo degli investimenti immobiliari o per riparazioni, manutenzione o migliorie.

Modello del fair value (valore equo)

76.   Oltre alle informazioni richieste dal paragrafo 75, l'entità che applica il modello del fair value (valore equo) di cui ai paragrafi da 33 a 55 deve esporre una riconciliazione tra il valore contabile dell'investimento immobiliare tra l'inizio e la fine dell'esercizio che presenti le seguenti indicazioni:

a) 

incrementi con separata evidenziazione degli incrementi risultanti da acquisizioni e quelli risultanti da costi successivi rilevati ad incremento del valore contabile di un'attività;

b) 

incrementi risultanti da acquisizioni avvenute tramite aggregazioni aziendali;

c) 

attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, in conformità all'IFRS 5 e altre dismissioni;

d) 

utili o perdite netti derivanti da rettifiche del fair value (valore equo);

e) 

le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio in una diversa moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell'entità che redige il bilancio;

f) 

cambiamenti di destinazione da e a rimanenze e immobili a uso del proprietario; e

g) 

altre variazioni;

77.   Quando una valutazione ottenuta per un investimento immobiliare è rettificata significativamente ai fini del bilancio, per esempio per evitare il doppio conteggio di attività o passività che sono rilevate come attività e passività distinte come descritto nel paragrafo 50, l'entità deve fornire una riconciliazione tra la valutazione ottenuta e la valutazione rettificata inclusa nel bilancio, mostrando distintamente l'importo complessivo di qualsiasi passività del leasing rilevata, che è stata di nuovo portata ad incremento e di ogni altra rettifica significativa.

78.   Nei casi eccezionali a cui si fa riferimento nel paragrafo 53, nei quali l'entità valuta un investimento immobiliare al costo secondo lo IAS 16 o in conformità all'IFRS 16, la riconciliazione richiesta dal paragrafo 76 deve indicare gli importi relativi a tale investimento immobiliare distintamente dagli importi relativi ad altri investimenti immobiliari. Inoltre, l'entità deve indicare:

a) 

una descrizione dell'investimento immobiliare;

b) 

una spiegazione del perché il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente;

c) 

se possibile, l'intervallo di valori entro cui è altamente probabile che la stima del fair value (valore equo) sia compresa; e

d) 

all'atto della dismissione dell'investimento immobiliare non rilevato al fair value (valore equo):

i) 

l'indicazione che l'entità abbia dismesso l'investimento immobiliare non rilevato al fair value (valore equo);

ii) 

il valore contabile di quell'investimento immobiliare alla data della vendita; e

iii) 

l'importo dell'utile o della perdita rilevato.

Modello del costo

79.   Oltre alle informazioni richieste dal paragrafo 75, l'entità che applica la contabilizzazione al costo di cui al paragrafo 56 deve indicare:

a) 

il criterio di ammortamento utilizzato;

b) 

le vite utili o il tasso di ammortamento utilizzato;

c) 

il valore contabile lordo e l'ammortamento accumulato (aggregato alle perdite per riduzione di valore accumulate) all'inizio e alla fine dell'esercizio;

d) 

una riconciliazione del valore contabile dell'investimento immobiliare all'inizio e alla fine dell'esercizio che mostri quanto segue:

i) 

incrementi, con separata evidenziazione degli incrementi risultanti da acquisizioni e quelli risultanti dalle spese successive rilevate come attività;

ii) 

incrementi risultanti da acquisizioni avvenute tramite aggregazioni aziendali;

iii) 

attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, in conformità all'IFRS 5 e altre dismissioni;

iv) 

ammortamenti;

v) 

l'importo delle perdite per riduzione di valore rilevate, e l'importo degli storni di perdite per riduzione di valore nel corso dell'esercizio secondo quanto previsto dallo IAS 36;

vi) 

le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio in una diversa moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell'entità che redige il bilancio;

vii) 

cambiamenti di destinazione da e a rimanenze e immobili a uso del proprietario; e

viii) 

altre variazioni;

e) 

il fair value dell'investimento immobiliare. Nei casi eccezionali descritti nel paragrafo 53, se l'entità non può determinare attendibilmente il fair value dell'investimento immobiliare deve presentare:

i) 

una descrizione dell'investimento immobiliare;

ii) 

una spiegazione del perché il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente; e

iii) 

se possibile, l'intervallo di valori entro cui è altamente probabile che la stima del fair value (valore equo) sia compresa.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Modello del fair value (valore equo)

80.   L'entità che ha precedentemente applicato lo IAS 40 (2000) e decide per la prima volta di classificare e contabilizzare alcune o tutte le interessenze in immobili detenuti attraverso un leasing operativo come investimento immobiliare deve rilevare l'effetto di tale decisione come una rettifica al saldo di apertura degli utili portati a nuovo dell'esercizio in cui la decisione è stata presa. Inoltre:

a) 

se l'entità ha in precedenza indicato pubblicamente (nel bilancio o in altro modo) il fair value di tali interessenze in immobili in esercizi precedenti (determinato secondo un criterio che soddisfa la definizione di fair value dell'IFRS 13), l'entità è incoraggiata ma non obbligata a:

i) 

rettificare il saldo di apertura degli utili portati a nuovo dell'esercizio precedentemente presentato per cui tale fair value (valore equo) è stato pubblicamente indicato; e

ii) 

rettificare i dati comparativi degli esercizi interessati; e

b) 

se l'entità non ha in precedenza fornito pubblicamente l'informazione prevista in a), non deve riformulare l'informativa comparativa e deve indicare tale fatto.

81. Il presente Principio richiede un trattamento contabile differente da quello richiesto dallo IAS 8. Lo IAS 8 richiede che i dati comparativi siano rideterminati a meno che tale rideterminazione non sia fattibile.

82. Quando l'entità applica per la prima volta il presente Principio, la rettifica al saldo di apertura degli utili portati a nuovo include anche la riclassifica di ogni importo iscritto nella riserva di rivalutazione dell'investimento immobiliare.

Modello del costo

83. Lo IAS 8 si applica a qualsiasi cambiamento di principio contabile attuato quando l'entità applica per la prima volta il presente Principio e opta per utilizzare la contabilizzazione al costo. L'effetto del cambiamento del principio contabile include la riclassifica di qualsiasi importo iscritto nella riserva di rivalutazione dell'investimento immobiliare.

84.   Le disposizioni dei paragrafi da 27 a 29 riguardanti la valutazione iniziale di un investimento immobiliare acquisito in una permuta di attività devono essere applicati prospetticamente soltanto alle operazioni future.

Aggregazioni aziendali

84 A   Il Ciclo annuale di miglioramenti 2011-2013, pubblicato a dicembre 2013, ha aggiunto il paragrafo 14 A e un titolo prima del paragrafo 6. Un'entità deve applicare tale modifica prospetticamente alle acquisizioni di investimenti immobiliari che si verificano a partire dall'inizio del primo esercizio per il quale essa adotta tale modifica. Di conseguenza, non deve essere rettificata la contabilizzazione relativa alle acquisizioni di investimenti immobiliari verificatesi negli esercizi precedenti. Tuttavia, un'entità può scegliere di applicare tale modifica a singole acquisizioni di investimenti immobiliari verificatesi prima dell'inizio del primo esercizio in essere o successivo alla data di entrata in vigore se, e soltanto se, essa dispone delle informazioni necessarie per applicare la modifica a dette operazioni pregresse.

IFRS 16

84 B   L'entità che applica per la prima volta l'IFRS 16 e le relative modifiche al presente Principio deve applicare le disposizioni transitorie di cui all'appendice C dell'IFRS 16 ai suoi investimenti immobiliari detenuti come attività consistente nel diritto di utilizzo.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

85. L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata l'applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

85 A Lo IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 62. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.

85 B I paragrafi 8, 9, 48, 53, 54 e 57 sono stati modificati, il paragrafo 22 è stato eliminato e i paragrafi 53 A e 53B sono stati aggiunti dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. L'entità può applicare le modifiche agli investimenti immobiliari in costruzione a partire da qualsiasi data prima del 1o gennaio 2009 a condizione che il fair value di tali investimenti sia stato valutato a tali date. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, essa deve indicare tale fatto ed applicare contestualmente le modifiche ai paragrafi 5 e 81E dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari.

85C L'IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value nel paragrafo 5, ha modificato i paragrafi 26, 29, 32, 40, 48, 53, 53B, 78-80 e 85B e ha eliminato i paragrafi 36-39, 42-47, 49, 51 e 75, lettera d). L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 13.

85D  Il Ciclo annuale di miglioramenti 2011-2013, pubblicato a dicembre 2013, ha aggiunto i titoli in testa al paragrafo 6 e dopo il paragrafo 84 e ha aggiunto i paragrafi 14 A e 84 A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2014 o da data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

85E L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato il paragrafo 3, lettera b), e i paragrafi 9, 67 e 70. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 15.

85F L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato l'ambito di applicazione dello IAS 40 includendo nella definizione di investimenti immobiliari sia gli investimenti immobiliari posseduti che gli immobili detenuti dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo. L'IFRS 16 ha modificato i paragrafi 5, 7, 8, 9, 16, 20, 30, 41, 50, 53, 53 A, 54, 56, 60, 61, 62, 67, 69, 74, 75, 77 e 78, ha aggiunto i paragrafi 19 A, 29 A, 40 A e 84B e il relativo titolo e ha eliminato i paragrafi 3, 6, 25, 26 e 34. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.

RITIRO DELLO IAS 40 (2000)

86. Il presente Principio sostituisce lo IAS 40 Investimenti immobiliari (pubblicato nel 2000).

▼B




PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 41

Agricoltura

FINALITÀ

La finalità del presente Principio è di disciplinare il trattamento contabile e l’informativa connessi all’attività agricola.

AMBITO DI APPLICAZIONE

▼M45

1.   Il presente Principio deve essere applicato per contabilizzare, quando connessi ad attività agricole:

a) 

le attività biologiche, tranne le piante fruttifere;

b) 

i prodotti agricoli al momento del raccolto; e

c) 

i contributi pubblici disciplinati dai paragrafi 34 e 35.

▼M54

2. Il presente Principio non si applica a:

▼M45

a) 

terreni impiegati per l'attività agricola (cfr. IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e IAS 40 Investimenti immobiliari);

b) 

piante fruttifere connesse all'attività agricola (cfr. IAS 16). Il presente Principio si applica tuttavia al prodotto di tali piante fruttifere;

c) 

contributi pubblici connessi alle piante fruttifere (cfr. IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica);

d) 

attività immateriali connesse ad attività agricole (cfr. IAS 38 Attività immateriali);

▼M54

e) 

attività consistenti nel diritto di utilizzo derivanti da un leasing di terreni in relazione all'attività agricola (vedere IFRS 16 Leasing).

▼M45

3. Il presente Principio si applica ai prodotti agricoli, ossia ai prodotti che rappresentano il raccolto delle attività biologiche dell'entità, al momento del raccolto. Da quel momento in avanti viene applicato lo IAS 2 Rimanenze, o qualsiasi altro Principio che risulti opportuno. Pertanto, il presente Principio non tratta la lavorazione del prodotto agricolo dopo il raccolto; per esempio la lavorazione che trasforma l'uva in vino da parte del vinificatore che ha coltivato l'uva medesima. Benché tale lavorazione possa rappresentare una estensione logica e naturale dell'attività agricola e gli eventi che hanno luogo possono presentare talune analogie con la trasformazione biologica, essa non è inclusa nella definizione di attività agricola considerata nel presente Principio.

4. La tabella che segue fornisce alcuni esempi di attività biologiche, prodotti agricoli e prodotti che sono il risultato della lavorazione dopo il raccolto:



Attività biologiche

Prodotto agricolo

Prodotti che sono il risultato della lavorazione dopo il raccolto

Ovini

Lana

Filato, tappeto

Alberi di una piantagione di legname

Alberi tagliati

Tronchi, legname

Bovini da latte

Latte

Formaggio

Suini

Carcasse

Salumi, prosciutti affumicati

Piante di cotone

Cotone raccolto

Filo di cotone, abito

Canna da zucchero

Canna da zucchero

Zucchero

Piante di tabacco

Fogliame raccolto

Fogliame lavorato

Piante del tè

Fogliame raccolto

Viti

Uva raccolta

Vino

Alberi da frutta

Frutta raccolta

Frutta lavorata

Palme da olio

Frutta raccolta

Olio di palma

Alberi della gomma

Lattice raccolto

Prodotti di gomma

Alcune piante, per esempio le piante del tè, le viti, le palme da olio e gli alberi della gomma, corrispondono generalmente alla definizione di pianta fruttifera e rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 16, mentre i prodotti delle piante fruttifere, ad esempio le foglie di tè, l'uva, l'olio di palma e il lattice, rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 41.

▼B

DEFINIZIONI

Definizioni connesse all’agricoltura

▼M45

5.   I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

▼M8

L’attività agricola è la gestione da parte di un’entità della trasformazione biologica e del raccolto delle attività biologiche ai fini della loro vendita o della loro conversione in prodotti agricoli o ulteriori attività biologiche.

▼M45

Il prodotto agricolo è il prodotto raccolto delle attività biologiche dell'entità.

Una pianta fruttifera è una pianta viva:

a) 

usata per la produzione o la fornitura di prodotti agricoli;

b) 

da cui ci si attende che produca per più di un esercizio; e

c) 

con una remota probabilità di essere venduta come prodotto agricolo, fatta eccezione per le vendite residuali di cascami.

L'attività biologica è un animale o una pianta vivi.

▼B

La trasformazione biologica comprende i processi di crescita, degenerazione, maturazione, produzione e riproduzione che determinano mutamenti qualitativi o quantitativi in un’attività biologica.

Un gruppo di attività biologiche è un insieme di animali o piante vivi similari.

Il raccolto è la separazione fisica del prodotto dall’attività biologica o la cessazione del processo vitale di un’attività biologica.

▼M8

I costi di vendita sono i costi incrementali direttamente attribuibili alla dismissione di un’attività, esclusi gli oneri finanziari e le imposte sul reddito.

▼M45

5A. Non sono piante fruttifere:

a) 

le piante coltivate che devono essere raccolte in quanto esse stesse prodotto agricolo (per esempio, gli alberi coltivati per produrre legname);

b) 

le piante utilizzate per produrre prodotti agricoli quando la probabilità che l'entità intenda anche raccogliere e vendere la pianta come prodotto agricolo con modalità diverse dalla vendita residuale di cascami (ad esempio, alberi coltivati per produrre sia frutta che legname) non è così remota; e

c) 

le colture annuali quali il granturco e il frumento.

5B. Quando una pianta fruttifera non è più utilizzata per produrre prodotti agricoli può essere tagliata e venduta in qualità di cascame da utilizzare, ad esempio, come legna da ardere. Tali vendite residuali di cascami non impedirebbero alla pianta di rientrare nella definizione di pianta fruttifera.

5C. Il prodotto di una pianta fruttifera è un'attività biologica.

▼B

6. Un’attività agricola copre campi di attività diversi tra loro; per esempio, allevamento di bestiame, silvicoltura, colture annuali o perenni, coltivazioni orticole e frutticole, floricoltura e acquacoltura (incluso l’allevamento dei pesci). Esistono, pur nella diversità, alcuni aspetti comuni:

a) 

la capacità di cambiamento. Animali e piante vivi possono subire trasformazioni biologiche;

b) 

la gestione del cambiamento. Tale gestione facilita la trasformazione biologica migliorando, o almeno, stabilizzando, le condizioni necessarie perché il processo possa avere luogo (per esempio, livelli nutritivi, umidità, temperatura, fertilità e luce). Tale gestione distingue l’attività agricola dalle altre attività. Per esempio, il raccolto derivante da risorse non gestite (quali per esempio pesca in alto mare e deforestazione) non costituisce un’attività agricola; e

▼M8

c) 

La valutazione del cambiamento. I cambiamenti qualitativi (per esempio, la qualità genetica, la densità, la maturazione, la copertura di grasso, il contenuto delle proteine e la forza delle fibre) o quantitativi (per esempio, la progenie, il peso, i metri cubi, la lunghezza o il diametro delle fibre e il numero dei germogli) causati dalle trasformazioni biologiche o dal raccolto sono misurati e monitorati come funzione gestionale di routine.

▼B

7. La trasformazione biologica dà luogo alle seguenti tipologie di risultati:

a) 

cambiamenti delle attività attraverso i) crescita (incremento nella quantità o nel miglioramento della qualità di un animale o di una pianta); ii) degenerazione (decremento nella quantità o deterioramento della qualità di un animale o di una pianta); o iii) riproduzione (creazione di ulteriori animali o piante vivi); o

b) 

produzione di prodotti agricoli quali il lattice, le foglie di tè, la lana e il latte.

Definizioni generali

▼M45

8.   I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

▼M33

[eliminato];

(a) 

[eliminato];

(b) 

[eliminato];

(c) 

[eliminato].

▼B

Il valore contabile è l’ammontare al quale un’attività è rilevata ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ .

▼M33

Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13 Valutazione del fair value.)

▼M45

I contributi pubblici sono definiti dallo IAS 20.

▼M33 —————

▼B

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

10. L’entità deve rilevare un’attività biologica o un prodotto agricolo quando e solo quando:

a) 

l’entità detiene il controllo dell’attività in virtù di eventi passati;

b) 

è probabile che affluiranno all’entità benefici economici futuri associati all’attività; e

c) 

il fair value (valore equo) o il costo dell’attività può essere valutato attendibilmente.

11. Nell’attività agricola, la detenzione del controllo può essere evinta, per esempio, dalla proprietà legale del bestiame e dalla marchiatura o altro tipo di segno presente sul bestiame al momento dell’acquisizione, nascita o svezzamento. I benefici futuri sono normalmente giudicati dalla valutazione delle qualità fisiche significative.

12. Un’attività biologica deve essere valutata alla rilevazione iniziale e a ogni data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ al suo fair value (valore equo) al netto dei ►M8  costi di vendita ◄ , fatta eccezione per il caso descritto nel paragrafo 30 in cui il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente.

13. Un prodotto agricolo raccolto dalle attività biologiche dell’entità deve essere valutato al suo fair value (valore equo) al netto dei ►M8  costi di vendita ◄ al momento del raccolto. Tale valutazione è il costo alla data in cui viene applicato lo IAS 2 Rimanenze, o altro Principio applicabile.

▼M8 —————

▼B

15. Il calcolo del fair value (valore equo) di un’attività biologica o di un prodotto agricolo può essere facilitato raggruppando le attività biologiche o i prodotti agricoli in relazione ad alcune caratteristiche significative; per esempio, per età o qualità. ◄ L’entità sceglie tali caratteristiche in relazione a quelle utilizzate nel mercato come base per il calcolo del prezzo.

16. Le entità spesso stipulano contratti per vendere le loro attività biologiche o i loro prodotti agricoli a una data futura. I prezzi del contratto non sono necessariamente rilevanti nel valutare il fair value, poiché il fair value riflette la situazione attuale del mercato in cui operatori di mercato acquirenti e venditori condurrebbero una operazione. ◄ Quale risultato, il fair value (valore equo) di un’attività biologica o di un prodotto agricolo non è modificato a causa dell’esistenza di un contratto. In alcune circostanze, un contratto di vendita di una attività biologica o di un prodotto agricolo può rappresentare un contratto oneroso, come definito nello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali. Ai contratti onerosi si applica lo IAS 37.

▼M33 —————

▼B

22. L’entità non include alcun flusso finanziario dovuto al finanziamento delle attività, all’imposizione fiscale o al ripristino delle attività biologiche dopo il raccolto (per esempio, il costo per ripiantare alberi in una foresta dopo il taglio).

▼M33 —————

▼M45

24. Il costo può alcune volte approssimare il fair value (valore equo), particolarmente quando:

a) 

si sono verificate solo piccole trasformazioni biologiche dal sostenimento del costo iniziale (per esempio, per le semenzali piantate immediatamente prima della data di chiusura dell'esercizio o per il bestiame di recente acquisizione); o

b) 

l'impatto della trasformazione biologica sul prezzo non è atteso essere rilevante (per esempio, per l'iniziale crescita nel ciclo produttivo di una piantagione di pini di trenta anni).

▼B

25. Le attività biologiche sono spesso fisicamente attaccate al terreno (per esempio, gli alberi in una foresta). Può non presentarsi alcun mercato distinto per le attività biologiche che sono attaccate al terreno ma può esistere un mercato attivo per le attività combinate, ossia, per le attività biologiche, terreni grezzi, e miglioramenti dei terreni considerati nel loro insieme. ►M33  Un’entità può utilizzare le informazioni che riguardano le attività combinate per valutare il fair value delle attività biologiche. ◄ Per esempio, il fair value (valore equo) dei terreni grezzi e i miglioramenti dei terreni possono essere dedotti dal fair value (valore equo) delle attività combinate per giungere al fair value (valore equo) delle attività biologiche.

Utili e perdite

26. Un utile o una perdita derivante dalla rilevazione iniziale di una attività biologica al fair value (valore equo) al netto dei ►M8  costi di vendita ◄ e da una variazione del fair value (valore equo) al netto dei ►M8  costi di vendita ◄ di una attività biologica deve essere incluso nel risultato dell’esercizio in cui si verifica.

27. Una perdita si può originare alla rilevazione iniziale di un’attività biologica, poiché i ►M8  costi di vendita ◄ sono dedotti dalla determinazione del fair value (valore equo) al netto dei ►M8  costi di vendita ◄ di un’attività biologica. Un utile si può originare alla rilevazione iniziale di un’attività biologica, per esempio quando nasce un vitello.

28. Un utile o una perdita derivante dalla rilevazione iniziale di un prodotto agricolo al fair value (valore equo) al netto dei ►M8  costi di vendita ◄ deve essere incluso nel risultato dell’esercizio in cui si origina.

29. Un utile o una perdita si può originare alla rilevazione iniziale di un prodotto agricolo come conseguenza del raccolto.

Impossibilità di valutare attendibilmente il fair value (valore equo)

30.  Vi è la presunzione che il fair value di un’attività biologica possa essere valutato attendibilmente. Tuttavia, tale presunzione può essere vinta solo in sede di rilevazione iniziale di un’attività biologica i cui prezzi di mercato quotati non sono disponibili e le cui valutazioni alternative del fair value sono giudicate essere chiaramente inattendibili.  ◄ In tale circostanza, l’attività biologica deve essere valutata al suo costo al netto di qualsiasi ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata. Una volta che il fair value (valore equo) di tale attività biologica può essere valutato attendibilmente, l’entità deve valutare l’attività al suo fair value (valore equo) al netto dei ►M8  costi di vendita ◄ . Una volta che un’attività biologica non corrente soddisfa i criteri per essere classificata come posseduta per la vendita (o è inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, si presume che il fair value (valore equo) possa essere valutato attendibilmente.

31. La presunzione di cui al paragrafo 30 può essere vinta solo in sede di rilevazione iniziale. L’entità che ha precedentemente valutato un’attività biologica al fair value (valore equo) al netto dei ►M8  costi di vendita ◄ continua a valutare l’attività biologica al fair value (valore equo) al netto dei ►M8  costi di vendita ◄ sino alla dismissione.

32. In tutte le circostanze, l’entità valuta i prodotti agricoli al momento della raccolta al fair value (valore equo) al netto dei ►M8  costi di vendita ◄ . Il presente Principio parte dal presupposto che è sempre possibile valutare attendibilmente il fair value (valore equo) del prodotto agricolo al momento del raccolto.

33. Nella determinazione del costo, dell’ammortamento accumulato e delle perdite per riduzioni di valore accumulate, l’entità fa riferimento rispettivamente allo IAS 2 Rimanenze, allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e allo IAS 36 Riduzione di valore delle attività.

CONTRIBUTI PUBBLICI

▼M8

34 Un contributo pubblico non vincolato connesso a un’attività biologica valutata al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita deve essere rilevato nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio quando, e solo quando, il contributo pubblico diviene esigibile

35 Se un contributo pubblico connesso a una attività biologica valutata al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita è vincolato, inclusi i casi in cui il contributo pubblico prevede che l’entità non si possa impegnare in specifiche attività agricole, l’entità deve rilevare il contributo pubblico nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio quando, e solo quando, le condizioni necessarie per usufruire del contributo pubblico sono soddisfatte.

36 I termini e le condizioni dei contributi pubblici possono variare. Per esempio, un contributo può richiedere all’entità di coltivare in un luogo particolare per cinque anni e di restituire il contributo per intero se ha coltivato per meno di cinque anni. In tale circostanza, il contributo pubblico non è rilevato nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio sino a che non sono passati i cinque anni. Tuttavia, se i termini del contributo consentono che parte del medesimo sia trattenuto al passare del tempo, l’entità rileva tale parte nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio secondo un criterio temporale.

▼B

37. Se un contributo pubblico fa riferimento a un’attività biologica valutata al costo al netto di qualsiasi ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata (cfr. paragrafo 30), si applica lo IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica.

38. Il presente Principio richiede un trattamento diverso dallo IAS 20, se un contributo pubblico fa riferimento a un’attività biologica valutata al fair value (valore equo) al netto dei ►M8  costi di vendita ◄ oppure se un contributo pubblico richiede che l’entità non si impegni in una determinata attività agricola. Lo IAS 20 si applica solo a un contributo pubblico connesso a un’attività biologica valutata al costo al netto di qualsiasi ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

39. [Eliminato]

Generale

40. L’entità deve indicare in aggregato l’utile o la perdita originato durante l’esercizio in corso in sede di prima rilevazione delle attività biologiche e dei prodotti agricoli e dalla variazione del fair value (valore equo) al netto ►M8  costi di vendita ◄ delle attività biologiche.

41. Un’entità deve fornire una descrizione di ciascun gruppo di attività biologiche.

42. L’informativa di cui al paragrafo 41 può essere di natura sia discorsiva sia quantitativa.

43. Si incoraggia l’entità a fornire una descrizione quantitativa di ciascun gruppo di attività biologiche, distinguendo, come ritenuto più appropriato, tra attività biologiche consumabili e fruttifere oppure tra attività biologiche mature e non mature. Per esempio, l’entità può indicare i valori contabili delle attività biologiche consumabili e delle attività biologiche fruttifere suddivise per gruppo. L’entità può, inoltre, dividere tali valori contabili tra attività mature e attività non mature. Le distinzioni proposte forniscono informazioni che possono risultare utili nella valutazione della tempistica dei futuri flussi finanziari. L’entità indica il criterio con cui tali distinzioni sono effettuate.

▼M45

44. Le attività biologiche consumabili sono quelle attività che devono essere raccolte in quanto divenute prodotti agricoli oppure vendute come attività biologiche. Esempi di attività biologiche consumabili sono il bestiame destinato alla produzione della carne, il bestiame destinato alla vendita, i pesci da allevamento, le colture quali il granturco e il frumento, i prodotti di una pianta fruttifera e gli alberi fatti crescere per una successiva vendita come legname. Le attività biologiche fruttifere sono le attività biologiche diverse da quelle consumabili; per esempio, il bestiame da cui viene prodotto il latte e gli alberi da frutta da cui vengono raccolti i frutti. Le attività biologiche fruttifere non sono prodotti agricoli ma piuttosto attività possedute per produrre.

▼B

45. Le attività biologiche possono essere classificate come attività biologiche mature o come attività biologiche non mature. Le attività biologiche mature sono quelle che hanno raggiunto le caratteristiche necessarie per essere raccolte (per le attività biologiche consumabili) oppure che sono in grado di sostenere raccolti regolari (per le attività biologiche fruttifere).

46. Se non indicato altrove nell’informativa pubblicata con il bilancio, l’entità deve descrivere:

a) 

la natura delle proprie attività con riferimento a ciascun gruppo di attività biologiche; e

b) 

le valutazioni o le stime non finanziarie di quantità fisiche di:

i) 

ciascun gruppo di attività biologiche dell’entità alla fine dell’esercizio; e

ii) 

la produzione agricola realizzata nel corso dell’esercizio.

▼M33 —————

▼B

49. Un’entità deve indicare:

a) 

l’esistenza e i valori contabili delle attività biologiche con restrizioni al titolo di proprietà e i valori contabili delle attività biologiche date come garanzie per debiti assunti;

b) 

l’importo di impegni assunti per lo sviluppo o per l’acquisizione di attività biologiche; e

c) 

le strategie di gestione del rischio finanziario connesse all’attività agricola.

50. Un’entità deve presentare una riconciliazione dei cambiamenti di valori contabili delle attività biologiche tra l’inizio e la fine dell’esercizio in corso. La riconciliazione deve includere:

a) 

l’utile o la perdita derivante dalla variazione del fair value (valore equo) al netto dei ►M8  costi di vendita ◄ ;

b) 

gli incrementi dovuti agli acquisti;

c) 

i decrementi attribuibili alle vendite e alle attività biologiche classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all’IFRS 5;

d) 

i decrementi dovuti al raccolto;

e) 

gli incrementi risultanti dalle aggregazioni aziendali;

f) 

le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio in una differente moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell’entità che redige il bilancio; e

g) 

altri cambiamenti.

51. Il fair value (valore equo) di una attività biologica al netto dei ►M8  costi di vendita ◄ può cambiare in relazione a cambiamenti fisici e a cambiamenti di prezzi del mercato. L’informativa distinta dei cambiamenti fisici e del prezzo risulta utile nella valutazione del risultato dell’esercizio in corso e delle prospettive future, in particolar modo quando siamo in presenza di un ciclo produttivo superiore all’anno. In tali circostanze, si incoraggia l’entità a indicare, per gruppi o in altra maniera, l’ammontare della variazione di fair value (valore equo) al netto dei ►M8  costi di vendita ◄ incluso nel risultato d’esercizio dovuto a cambiamenti fisici e di prezzo. Tale informazione è generalmente meno utile quando il ciclo produttivo è inferiore all’anno (per esempio, nell’allevamento dei polli o nella coltivazione dei cereali).

52. La trasformazione biologica si può concretizzare in un numero di tipologie di cambiamenti fisici — crescita, degenerazione, produzione e riproduzione — ciascuno osservabile e valutabile. Ciascuno di questi cambiamenti fisici ha una relazione diretta con i benefici economici futuri. Anche una variazione del fair value (valore equo) di una attività biologica dovuta alla raccolta rappresenta un cambiamento fisico.

53. Un’attività agricola è spesso esposta a rischi climatici, malattie e altri rischi naturali. Se si verifica un fatto che dà origine a una voce rilevante di proventi od oneri, la natura e l’importo di tale voce sono indicati secondo lo IAS 1 Presentazione del bilancio. Esempi di tale fatto possono essere una violenta epidemia, una inondazione, una grave siccità o gelata e una invasione di insetti.

Informazioni aggiuntive per le attività biologiche nei casi in cui il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente

54. Se l’entità valuta le attività biologiche al loro costo al netto di ogni ammortamento accumulato e di ogni perdita per riduzione di valore accumulata (cfr. paragrafo 30) alla fine dell’esercizio, deve indicare con riferimento a tali attività biologiche:

a) 

una descrizione delle attività biologiche;

b) 

una spiegazione del perché il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente;

c) 

se possibile, il campo di stime entro cui il fair value (valore equo) è altamente probabile che si trovi;

d) 

il metodo di ammortamento utilizzato;

e) 

le vite utili o il tasso di ammortamento utilizzato; e

f) 

il valore contabile lordo e l’ammortamento accumulato (aggregato con le perdite per riduzione di valore accumulate) all’inizio e alla fine dell’esercizio.

55. Se, durante l’esercizio in corso, l’entità valuta le attività biologiche al loro costo al netto di ogni ammortamento accumulato e di ogni perdita per riduzione di valore accumulata (cfr. paragrafo 30), essa deve indicare qualsiasi utile o perdita rilevato per la dismissione di tali attività biologiche e la riconciliazione richiesta dal paragrafo 50 deve indicare separatamente gli ammontari relativi a tali attività biologiche. Inoltre, la riconciliazione deve indicare i seguenti ammontari inclusi nel risultato d’esercizio connesso a tali attività biologiche:

a) 

perdite per riduzione di valore;

b) 

ripristini di valore; e

c) 

ammortamenti.

56. Se il fair value (valore equo) di una attività biologica precedentemente valutata al costo al netto di ogni ammortamento accumulato e di ogni perdita per riduzione di valore accumulata diviene attendibilmente valutabile durante l’esercizio in corso, l’entità deve indicare con riferimento a tali attività biologiche:

a) 

una descrizione delle attività biologiche;

b) 

una spiegazione del perché il fair value (valore equo) è divenuto attendibilmente valutabile; e

c) 

l’effetto di tale cambiamento.

Contributi pubblici

57. L’entità deve indicare con riferimento alle attività agricole trattate nel presente Principio le seguenti informazioni:

a) 

la natura e la misura dei contributi pubblici rilevati in bilancio;

b) 

le condizioni non soddisfatte e le altre sopravvenienze connesse ai contributi pubblici; e

c) 

i decrementi rilevanti attesi dei contributi pubblici erogati.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

58. Il presente Principio entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1o gennaio 2003 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se un’entità applica il presente Principio per esercizi che hanno inizio prima del 1o gennaio 2003, tale fatto deve essere indicato.

59. Il presente Principio non stabilisce alcuna specifica disposizione transitoria. L’applicazione del presente Principio è contabilizzata in conformità allo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.

▼M8

60. I paragrafi 5, 6, 17, 20 e 21 sono stati modificati ed il paragrafo 14 è stato eliminato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M33

61. L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 8, 15, 16, 25 e 30 e ha eliminato i paragrafi 9, 17–21, 23, 47 e 48. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

▼M45

62.  Agricoltura: piante fruttifere (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41), pubblicato a giugno 2014, ha modificato i paragrafi 1-5, 8, 24 e 44 e ha aggiunto i paragrafi 5 A-5C e 63. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016. È consentita una applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8.

63. Nell'esercizio in cui Agricoltura: piante fruttifere (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41) è applicato per la prima volta, l'entità non è tenuta a indicare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per l'esercizio in corso. Tuttavia, l'entità deve presentare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per ciascun esercizio precedente presentato.

▼M54

64. L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 2. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 16.

▼M16




INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 1

Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

FINALITÀ

1 Il presente IFRS ha lo scopo di garantire che il primo bilancio redatto in conformità agli IFRS e i bilanci intermedi relativi all’esercizio di riferimento di tale primo bilancio contengano informazioni di alta qualità che:

(a) 

siano trasparenti per gli utilizzatori e comparabili per tutti i periodi presentati;

(b) 

costituiscano un punto di partenza adeguato per una contabilizzazione in conformità agli International Financial Reporting Standard (IFRS); e

(c) 

possano essere prodotte ad un costo non superiore ai benefici.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2 L’entità deve applicare il presente IFRS:

(a) 

nella redazione del suo primo bilancio in conformità agli IFRS; e

(b) 

nella redazione di ciascuno degli eventuali bilanci intermedi, che essa presenta conformemente allo IAS 34 Bilanci intermedi e relativi all’esercizio di riferimento del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.

3 Il primo bilancio di un’entità redatto in conformità agli IFRS è il primo bilancio annuale in cui l’entità adotta gli IFRS con una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve posta all’interno di tale bilancio. Un bilancio redatto in conformità agli IFRS è il primo bilancio che l’entità redige in conformità agli IFRS se, per esempio, tale entità:

(a) 

ha presentato il bilancio precedente:

(i) 

secondo la disciplina nazionale che non è conforme agli IFRS per tutti gli aspetti;

(ii) 

in conformità agli IFRS per tutti gli aspetti, salvo che il bilancio non conteneva una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve;

(iii) 

con una dichiarazione esplicita di conformità ad alcuni IFRS ma non a tutti;

(iv) 

secondo la disciplina nazionale non conforme agli IFRS, utilizzando alcuni IFRS per contabilizzare elementi non considerati dalla disciplina nazionale; o

(v) 

in conformità alla disciplina nazionale, con una riconciliazione tra alcuni valori e i valori determinati in conformità agli IFRS;

(b) 

ha redatto il proprio bilancio in conformità agli IFRS solo per uso interno, senza metterlo a disposizione della proprietà o di utilizzatori esterni;

(c) 

ha preparato una rendicontazione contabile conforme agli IFRS ai soli fini del consolidamento, senza redigere un bilancio completo secondo la definizione dello IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007); o

(d) 

non ha presentato il bilancio per gli esercizi precedenti.

4 Il presente IFRS si applica quando l’entità adotta gli IFRS per la prima volta. Non si applica quando, per esempio, l’entità:

(a) 

sospende la presentazione del bilancio redatto secondo la disciplina nazionale, avendolo presentato in precedenza unitamente a un altro bilancio che conteneva una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve;

(b) 

ha presentato il bilancio relativo al precedente esercizio in conformità alla disciplina nazionale e tale bilancio conteneva una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve; o

(c) 

ha presentato il bilancio relativo al precedente esercizio con una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve, anche se i revisori contabili hanno espresso rilievi nella loro relazione (di revisione) su tale bilancio.

▼M36

4A Ferme restando le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, un'entità che abbia applicato gli IFRS per un esercizio precedente, ma il cui bilancio annuale più recente non contenga una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve, deve applicare il presente IFRS o deve applicare gli IFRS retroattivamente in base alle disposizioni dello IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori come se l’entità non avesse mai smesso di applicare gli IFRS.

4B Se un’entità decide di non applicare il presente IFRS in conformità al paragrafo 4A, l’entità deve comunque applicare le disposizioni informative di cui ai paragrafi 23A–23B dell’IFRS 1 in aggiunta alle disposizioni informative di cui allo IAS 8.

▼M16

5 Il presente IFRS non si applica ai cambiamenti dei principi contabili effettuati da un’entità che già applica gli IFRS. Tali cambiamenti sono soggetti:

(a) 

alle disposizioni sui cambiamenti dei principi contabili previsti dallo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori; e

(b) 

alle specifiche disposizioni transitorie previste dagli altri IFRS.

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS

6 L’entità deve predisporre e presentare un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura in conformità agli IFRS alla data di passaggio agli IFRS. Questo è il punto di partenza per la contabilizzazione in conformità agli IFRS.

Principi contabili

7   L’entità deve utilizzare gli stessi principi contabili nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura in conformità agli IFRS e per tutti i periodi inclusi nel suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS. Tali principi contabili devono essere conformi a ciascun IFRS in vigore alla data di chiusura del primo esercizio di cui si redige il bilancio in conformità agli IFRS, salvo quanto specificato nei paragrafi 13–19 e nelle Appendici B–E.

8 L’entità non deve applicare versioni diverse degli IFRS in vigore in date precedenti. L’entità può applicare un nuovo IFRS che non sia ancora obbligatorio, se esso permette una applicazione anticipata.

Esempio: Applicazione uniforme all’ultima versione degli IFRS

Premessa

La data di chiusura del primo esercizio in conformità agli IFRS dell’entità A è il 31 dicembre 20X5. L’entità A decide di presentare informazioni comparative in quel bilancio per un solo anno (si veda il paragrafo 21). Pertanto il passaggio agli IFRS avviene all’apertura dell’esercizio che ha inizio il 1o gennaio 20X4 (o, il che è lo stesso, alla chiusura dell’esercizio che ha termine il 31 dicembre 20X3). L’entità A ha presentato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre di ogni anno in conformità ai precedenti Principi contabili, incluso il 31 dicembre 20X4.

Applicazione delle disposizioni

L’entità A è tenuta ad applicare gli IFRS in vigore per gli esercizi che vengono chiusi al 31 dicembre 20X5 per:

(a) 

la preparazione e la presentazione del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura in conformità agli IFRS al 1o gennaio 20X4; e

(b) 

la preparazione e la presentazione del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 20X5 (compresi gli importi comparativi per il 20X4), del prospetto di conto economico complessivo, del prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto e del rendiconto finanziario per l’esercizio che si chiude il 31 dicembre 20X5 (compresi gli importi comparativi per il 20X4) nonché delle note illustrative (comprese le informazioni comparative per il 20X4).

L’entità A può applicare un nuovo IFRS che non sia ancora obbligatorio ma di cui è consentita l’applicazione anticipata per il suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.

9 Le disposizioni transitorie contenute in altri IFRS si applicano ai cambiamenti dei principi contabili effettuati da un’entità che già utilizza gli IFRS; esse non si applicano nella transizione agli IFRS di un neo-utilizzatore, ad eccezione di quanto previsto nelle Appendici B–E.

10 Salvo quanto illustrato nei paragrafi 13–19 e nelle Appendici B–E, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS, l’entità deve:

(a) 

rilevare tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dagli IFRS;

(b) 

non rilevare come attività o come passività elementi la cui iscrizione non è permessa dagli IFRS;

(c) 

riclassificare le poste rilevate come un tipo di attività, passività o componente del patrimonio netto in conformità ai precedenti Principi contabili ma che costituiscono un diverso tipo di attività, passività o componente del patrimonio netto in conformità agli IFRS; e

(d) 

applicare gli IFRS nella valutazione di tutte le attività e passività rilevate.

11 I principi contabili che l’entità utilizza nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS possono essere diversi da quelli utilizzati alla stessa data applicando i precedenti Principi contabili. Le rettifiche che ne conseguono derivano da fatti e operazioni riferiti a una data precedente a quella di transizione agli IFRS. Pertanto, alla data di passaggio agli IFRS, l’entità deve imputare tali rettifiche direttamente agli utili portati a nuovo (o, se del caso, a un’altra voce del patrimonio netto).

12 Il presente IFRS definisce due tipologie di eccezioni al principio che il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura dell’entità redatto in conformità agli IFRS debba essere conforme a ogni IFRS:

(a) 

l’Appendice B proibisce l’applicazione retroattiva di alcuni aspetti di altri IFRS;

(b) 

le Appendici C–E prevedono delle esenzioni dall’applicazione di alcune disposizioni contenute in altri IFRS.

Eccezioni all’applicazione retroattiva di alcuni IFRS

13 Il presente IFRS proibisce l’applicazione retroattiva di alcuni aspetti di altri IFRS. Tali eccezioni sono illustrate nei paragrafi 14–17 e nell’Appendice B.

Stime

14   Le stime effettuate dall’entità in conformità agli IFRS alla data di passaggio agli IFRS devono essere conformi alle stime effettuate alla stessa data secondo i precedenti Principi contabili (dopo le rettifiche necessarie per riflettere eventuali differenze nei principi contabili), a meno che non vi siano prove oggettive che tali stime erano errate.

15 L’entità può ricevere ulteriori informazioni dopo la data di passaggio agli IFRS sulle stime che aveva effettuato secondo i precedenti Principi contabili. In conformità al paragrafo 14, l’entità deve considerare il ricevimento di tali informazioni alla stregua dei fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio che non comportano una rettifica, conformemente allo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento. Per esempio, si ipotizzi che la data di passaggio agli IFRS di un’entità sia il 1o gennaio 20X4 e che nuove informazioni ricevute il 15 luglio 20X4 richiedano la revisione di una stima effettuata in conformità ai precedenti Principi contabili al 31 dicembre 20X3. L’entità non deve modificare le stime nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura conforme agli IFRS in base alle nuove informazioni (a meno che le stime debbano essere rettificate a causa di eventuali differenze nei principi contabili o vi siano prove oggettive che tali stime erano errate). Invece, l’entità deve imputare gli effetti delle nuove informazioni nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio (o, se opportuno, nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo) dell’esercizio che si chiude il 31 dicembre 20X4.

16 In conformità agli IFRS, l’entità potrebbe dover effettuare, alla data di passaggio agli IFRS, delle stime che non era tenuta a effettuare a tale data secondo i precedenti Principi contabili. Ai fini della conformità con lo IAS 10, tali stime effettuate secondo quanto previsto dagli IFRS devono riflettere le condizioni che esistevano alla data di passaggio agli IFRS. In particolare, le stime alla data di passaggio agli IFRS di prezzi di mercato, tassi di interesse o tassi di cambio di una valuta estera devono riflettere le condizioni di mercato a tale data.

17 I paragrafi 14-16 si applicano al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS. Gli stessi paragrafi si applicano anche a ciascun periodo presentato a fini comparativi nel primo bilancio dell’entità redatto in conformità agli IFRS, nel qual caso i riferimenti alla data di passaggio agli IFRS sono sostituiti da riferimenti alla data di chiusura di tale periodo comparativo.

Esenzioni dall’applicazione di alcuni IFRS

18 Un’entità può scegliere di utilizzare una o più delle esenzioni contenute nelle Appendici C–E. L’entità non deve applicare tali esenzioni ad altri elementi per analogia.

▼M33 —————

▼M16

ESPOSIZIONE NEL BILANCIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE

20 Il presente IFRS non prevede alcuna esenzione dalle disposizioni in merito all’esposizione nel bilancio e alle informazioni integrative incluse in altri IFRS.

Informazioni comparative

▼M36

21 Il primo bilancio che l’entità redige in conformità agli IFRS deve contenere almeno tre prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, due prospetti dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, due prospetti distinti dell’utile (perdita) d’esercizio (se presentato), due rendiconti finanziari e due prospetti delle variazioni di patrimonio netto e le relative note, incluse le informazioni comparative per tutti i prospetti presentati.

▼M16

Informazioni comparative e riepiloghi storici non secondo gli IFRS

22 Alcune entità presentano un riepilogo storico di dati salienti per periodi antecedenti il primo esercizio per il quale tali entità presentano informazioni comparative complete in conformità agli IFRS. Il presente IFRS non richiede che tali riepiloghi siano conformi alle disposizioni contenute negli IFRS in materia di rilevazione e valutazione. Inoltre, alcune entità presentano sia le informazioni comparative in conformità ai precedenti Principi contabili, sia le informazioni comparative previste dallo IAS 1. In ciascun bilancio che contenga un riepilogo di dati storici o informazioni comparative in conformità ai precedenti Principi contabili, l’entità deve:

(a) 

indicare chiaramente già nell’intestazione che le informazioni redatte in base ai precedenti Principi contabili non sono state elaborate in conformità agli IFRS; e

(b) 

illustrare la natura delle principali rettifiche che renderebbero tali informazioni conformi agli IFRS. L’entità non è tenuta a quantificare tali rettifiche.

Spiegazione del passaggio agli IFRS

23   L’entità deve illustrare come il passaggio dai precedenti Principi contabili agli IFRS abbia influito sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sull’andamento economico e sui flussi finanziari presentati.

▼M36

23A Un’entità che abbia applicato gli IFRS a un esercizio precedente, come descritto nel paragrafo 4A, deve indicare:

(a) 

le motivazioni per cui ha smesso di applicare gli IFRS; e

(b) 

le motivazioni per cui ha ripreso ad applicare gli IFRS.

23B Se un’entità, in conformità al paragrafo 4A, decide di non applicare l'IFRS 1, deve illustrare le ragioni per cui ha scelto di applicare gli IFRS come se non avesse mai smesso di applicarli.

▼M16

Riconciliazioni

24 Per ottemperare alle disposizioni del paragrafo 23, il primo bilancio dell’entità redatto in conformità agli IFRS deve contenere:

(a) 

le riconciliazioni del patrimonio netto secondo i precedenti Principi contabili con il patrimonio netto rilevato in conformità agli IFRS per entrambe le seguenti date:

(i) 

la data di passaggio agli IFRS; e

(ii) 

la data di chiusura dell’ultimo esercizio per il quale l’entità ha redatto il bilancio in conformità ai precedenti Principi contabili.

(b) 

una riconciliazione con il totale conto economico complessivo derivante dall’applicazione degli IFRS per l’ultimo bilancio d’esercizio redatto dall’entità. Il punto di partenza per tale riconciliazione deve essere il totale conto economico complessivo determinato in conformità ai precedenti Principi contabili per il medesimo esercizio o, se l’entità non ha riportato tale totale, l’utile (perdita) d’esercizio determinato in conformità ai precedenti Principi contabili.

(c) 

nel caso in cui l’entità ha rilevato eventuali perdite per riduzione di valore di un’attività, o ne ha ripristinato il valore originario per la prima volta quando redige il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura in conformità agli IFRS, l’informativa che sarebbe stata richiesta dallo IAS 36 Riduzione di valore delle attività se l’entità avesse rilevato tali perdite per riduzione di valore delle attività, o ne avesse ripristinato il valore originario, nel periodo che ha inizio alla data di passaggio agli IFRS.

25 Le riconciliazioni richieste dal paragrafo 24(a) e (b) devono contenere dettagli sufficienti a permettere all’utilizzatore del bilancio di comprendere le rettifiche rilevanti al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e al prospetto di conto economico complessivo. Se l’entità ha presentato un rendiconto finanziario in base ai precedenti Principi contabili, essa deve illustrare anche le rettifiche di rilievo apportate al rendiconto finanziario.

26 Se l’entità rileva di aver commesso errori in base ai precedenti Principi contabili, le riconciliazioni di cui al paragrafo 24(a) e (b) devono distinguere la correzione di tali errori dai cambiamenti dei principi contabili.

▼M29

27 Lo IAS 8 non si applica ai cambiamenti di principi contabili apportati da un'entità quando adotta gli IFRS, né ai cambiamenti di tali principi finché essa non avrà presentato il primo bilancio redatto in base agli IFRS. Pertanto, le disposizioni di cui allo IAS 8 relative ai cambiamenti di principi contabili non si applicano al primo bilancio dell'entità redatto in conformità agli IFRS.

▼M29

27A Se, nel corso dell'esercizio di riferimento del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, un'entità cambia i propri principi contabili o l'utilizzo delle esenzioni contenute nel presente IFRS, essa deve spiegare i cambiamenti intercorsi tra il primo bilancio intermedio redatto in conformità agli IFRS e il primo bilancio d'esercizio redatto in conformità agli IFRS, secondo quanto disposto dal paragrafo 23, e deve aggiornare le riconciliazioni richieste dal paragrafo 24(a) e (b).

▼M16

28 Se l’entità non ha presentato bilanci per gli esercizi precedenti, essa deve rendere noto tale fatto nel primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.

Designazione di attività o passività finanziarie

▼M53

29 L'entità può designare l'attività finanziaria precedentemente rilevata come attività finanziaria valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità al paragrafo D19 A. L'entità deve indicare il fair value (valore equo) delle attività finanziarie così designate alla data della designazione oltre alla loro classificazione e al valore contabile riportati nel bilancio precedente.

▼M53

29A L'entità può designare la passività finanziaria precedentemente rilevata come passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità al paragrafo D19. L'entità deve indicare il fair value (valore equo) delle passività finanziarie così designate alla data della designazione oltre alla loro classificazione e al valore contabile riportati nel bilancio precedente.

▼M16

Utilizzo del fair value (valore equo) come sostituto del costo

▼M54

30 Se l'entità, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d'apertura redatto in conformità agli IFRS, utilizza il fair value (valore equo) come sostituto del costo di un elemento degli immobili, impianti e macchinari, degli investimenti immobiliari, delle attività immateriali o delle attività consistenti nel diritto di utilizzo (si vedano i paragrafi D5 e D7), la stessa deve indicare, nel suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, per ogni voce del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d'apertura redatto in conformità agli IFRS:

▼M16

(a) 

l’importo complessivo di tali fair value (valori equi); e

(b) 

l’importo complessivo delle rettifiche apportate ai valori contabili esposti in base ai precedenti Principi contabili.

Utilizzo del sostituto del costo per le partecipazioni in controllate, ►M32  joint venture ◄ e società collegate

31 Analogamente, se una entità utilizza il sostituto del costo nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS relativamente a una partecipazione in una controllata, in una ►M32  joint venture ◄ o in una società collegata nel proprio bilancio separato (vedere paragrafo D15), il primo bilancio separato dell’entità redatto in conformità agli IFRS deve indicare:

(a) 

il sostituto del costo complessivo di quelle partecipazioni per le quali il sostituto del costo è rappresentato dal valore contabile secondo i precedenti Principi contabili;

(b) 

il sostituto del costo complessivo di quelle partecipazioni per le quali il sostituto del costo è rappresentato dal fair value (valore equo); e

(c) 

l’importo complessivo delle rettifiche apportate ai valori contabili esposti in base ai precedenti Principi contabili.

▼M24

Utilizzo del sostituto del costo per le attività relative a petrolio e gas

31A Se una entità adotta l'esenzione di cui al paragrafo D8A(b) per le attività relative a petrolio e gas, essa deve indicare tale fatto e il criterio di allocazione dei valori contabili determinati in base ai precedenti Principi Contabili.

▼M29

Utilizzo del sostituto del costo per attività soggette a regolamentazione delle tariffe

31B Se una entità adotta l'esenzione di cui al paragrafo D8B per attività soggette a regolamentazione delle tariffe, tale fatto e il criterio di determinazione dei valori contabili adottato in base ai precedenti Principi Contabili devono essere indicati.

▼M33

Utilizzo del sostituto del costo dopo una grave iperinflazione

31C Se un’entità decide di valutare attività e passività al fair value (valore equo) e, a causa di una grave iperinflazione, di utilizzare tale fair value (valore equo) come sostituto del costo nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS (vedere paragrafi D26–D30), il primo bilancio che l'entità redige in conformità agli IFRS deve spiegare come e perché l'entità aveva una valuta funzionale che presentava entrambe le seguenti caratteristiche, e perché poi ha cessato di averla:

(a) 

per tutte le entità con operazioni e saldi in quella valuta non è disponibile un indice generale dei prezzi attendibile;

(b) 

non esiste possibilità di cambio tra la valuta e una valuta estera relativamente stabile.

▼M16

Bilanci intermedi

▼M29

32 Per rispettare quanto previsto dal paragrafo 23, se l'entità presenta un bilancio intermedio in conformità allo IAS 34 per la parte dell'esercizio in cui redige il primo bilancio d'esercizio redatto in conformità agli IFRS, la stessa deve rispettare le seguenti disposizioni, oltre a quelle previste dallo IAS 34:

(a) 

Se l'entità ha presentato un bilancio intermedio per il corrispondente periodo dell'esercizio precedente, ciascun bilancio intermedio deve contenere:

(i) 

una riconciliazione del patrimonio netto determinato in base ai precedenti Principi contabili alla fine di tale analogo periodo intermedio con il patrimonio netto determinato in conformità agli IFRS a tale data; e

(ii) 

una riconciliazione con il totale conto economico complessivo derivante dall'applicazione degli IFRS per tale analogo periodo intermedio (per quello corrente e per quello dall'inizio dell'esercizio). Il punto di partenza per tale riconciliazione deve essere il totale conto economico complessivo determinato in conformità ai precedenti Principi contabili per il medesimo periodo o, se l'entità non ha riportato tale totale, l'utile (perdita) d'esercizio determinato in conformità ai precedenti Principi contabili.

(b) 

Oltre alle riconciliazioni richieste dal punto (a), il primo bilancio intermedio redatto dall'entità in conformità allo IAS 34 deve comprendere, per la parte dell'esercizio in cui si redige il primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, le riconciliazioni di cui al paragrafo 24(a) e (b) (integrate dai dettagli di cui ai paragrafi 25 e 26), o un rinvio a un altro documento pubblicato contenente tali riconciliazioni.

(c) 

Se una entità cambia i principi contabili adottati o l'utilizzo delle esenzioni contenute nel presente IFRS, deve spiegare tali cambiamenti in ciascuno dei bilanci intermedi, conformemente al paragrafo 23, e deve aggiornare le riconciliazioni richieste ai punti (a) e (b).

▼M16

33 Lo IAS 34 prevede un livello minimo di informativa, in base all’assunto che gli utilizzatori del bilancio intermedio abbiano accesso anche all’ultimo bilancio d’esercizio. Tuttavia, lo IAS 34 prevede anche che l’entità debba rendere noto «ogni ulteriore evento o operazione che sia rilevante per la comprensione del periodo intermedio di riferimento». Pertanto, se il neo-utilizzatore non ha fornito informazioni di significativa importanza per la comprensione del corrente periodo intermedio nel più recente bilancio redatto in conformità ai precedenti Principi contabili, lo stesso deve, nel proprio bilancio intermedio, fornire tali informazioni o rinviare a un altro documento pubblicato che contenga tali informazioni.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

34 L’entità deve applicare il presente IFRS se il suo primo bilancio redatto in conformità con gli IFRS si riferisce a un esercizio che inizia dal 1o luglio 2009 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata.

35 L’entità deve applicare le modifiche di cui ai paragrafi D1(n) e D23 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 23 Oneri finanziari (rivisto nella sostanza nel 2007) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

36 L’IFRS 3 Aggregazioni aziendali (rivisto nella sostanza nel 2008) ha modificato i paragrafi 19, C1 e C4(f) e (g). Se un’entità applica l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche le presenti modifiche devono essere applicate a partire da tale esercizio precedente.

37 Lo IAS 27 Bilancio consolidato e separato (modificato nel 2008) ha modificato i paragrafi 13 e B7. Se l’entità applica lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

38 Il Costo di una partecipazione in una controllata, entità a controllo congiunto o società collegata (Modifiche all’IFRS 1 e allo IAS 27), pubblicato nel maggio 2008, ha aggiunto i paragrafi 31, D1(g), D14 e D15. L’entità deve applicare tali paragrafi a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica i paragrafi a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

39 Il paragrafo B7 è stato modificato dal Miglioramenti apportati agli IFRS pubblicato nel maggio 2008. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

▼M24

39A  Esenzioni aggiuntive per le entità che adottano per la prima volta gli IFRS (Modifiche all'IFRS 1), pubblicato nel luglio 2009, ha aggiunto i paragrafi 31A, D8A, D9A e D21A e ha modificato il paragrafo D1(c), (d) e (l). L'entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2010. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica le modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M25

39C  Esenzione limitata dall’informativa comparativa prevista dall’IFRS 7 per i neo-utilizzatori, (Modifica all’IFRS 1) pubblicato a gennaio 2010, ha aggiunto il paragrafo E3. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2010 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica la modifica per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M29

39E I Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2010 hanno aggiunto i paragrafi 27A, 31B e D8B e modificato i paragrafi 27, 32, D1(c) e D8. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2011 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. Le entità che hanno adottato gli IFRS in esercizi precedenti alla data di entrata in vigore dell'IFRS 1 o hanno applicato l'IFRS 1 in un esercizio precedente, possono applicare la modifica al paragrafo D8 retroattivamente nel primo esercizio dopo l'entrata in vigore di detta modifica. Una entità che applica il paragrafo D8 retroattivamente deve indicare tale fatto.

▼M59

39F [Eliminato]

▼M33

39H  Grave iperinflazione ed eliminazione di date fissate per neo-utilizzatori (Modifiche all’IFRS 1), pubblicato a dicembre 2010, ha modificato i paragrafi B2, D1 e D20 e ha aggiunto i paragrafi 31C e D26–D30. Un’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1o luglio 2011 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata.

▼M32

39I l’IFRS 10 Bilancio consolidato e l’IFRS 11 Accordi per un controllo congiunto, pubblicati nel maggio 2011, hanno modificato i paragrafi 31, B7, C1, D1, D14 e D15 e aggiunto il paragrafo D31. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 10 e l’IFRS 11.

▼M33

39J L’IFRS 13 Valutazione del fair value, pubblicato nel maggio 2011, ha eliminato il paragrafo 19, ha modificato la definizione di fair value dell’Appendice A e ha modificato i paragrafi D15 e D20. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

▼M31

39K  Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato il paragrafo 21. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011.

▼M59

39L Lo IAS 19 Benefici per i dipendenti (modificato nel giugno 2011) ha modificato il paragrafo D1 e ha eliminato i paragrafi D10 e D11. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 19 (modificato nel giugno 2011).

▼M33

39M L’Interpretazione IFRIC n. 20 Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto ha aggiunto il paragrafo D32 e ha modificato il paragrafo D1. Un’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRIC n. 20.

▼M35

39N  Finanziamenti pubblici (Modifiche all’IFRS 1), pubblicato a Marzo 2012, ha aggiunto i paragrafi B1(f) e B10–B12. L'entità deve applicare tali paragrafi a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata.

39O I paragrafi B10 e B11 fanno riferimento all’IFRS 9. Qualora un'entità applichi il presente IFRS ma non applichi ancora l'IFRS 9, i riferimenti dei paragrafi B10 e B11 all'IFRS 9 dovranno essere interpretati come riferiti allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

▼M36

39P Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha aggiunto i paragrafi 4A–4B e 23A–23B. Un’entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

39Q Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato il paragrafo D23. Un’entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

39R Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato il paragrafo 21. Un’entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M37

39S  Bilancio consolidato, Accordi a controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: Guida alle disposizioni transitorie (modifiche all’IFRS 10, all’IFRS 11 e all’IFRS 12), pubblicato nel giugno 2012, ha modificato il paragrafo D31. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 11 (come modificato nel giugno 2012).

▼M59

39T  Entità d'investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato i paragrafi D16, D17 e l'Appendice C. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2014 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata di Entità d'investimento. Se l'entità applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d'investimento.

▼M46

39W  Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto (Modifiche all'IFRS 11), pubblicato a maggio 2014, ha modificato il paragrafo C5. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o in data successiva. Se l'entità applica le modifiche all'IFRS 11 introdotte dalla Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto (Modifiche all'IFRS 11) a partire da un esercizio precedente, la modifica al paragrafo C5 deve essere applicata a partire dallo stesso esercizio precedente.

▼M52

39X L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha eliminato il paragrafo D24 e il relativo titolo e ha aggiunto i paragrafi D34 e D35 e il relativo titolo. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 15.

▼M53

39Y L'IFRS 9 Strumenti finanziari, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 29, B1-B6, D1, D14, D15, D19 e D20, ha eliminato i paragrafi 39B, 39G e 39U e ha aggiunto i paragrafi 29 A, B8-B8G, B9, D19 A-D19C, D33, E1 ed E2. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

▼M50

39Z  Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato (Modifiche allo IAS 27), pubblicato a agosto 2014, ha modificato il paragrafo D14 e aggiunto il paragrafo D15 A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2016 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M59

39AA [Eliminato]

▼M54

39AB L'IFRS 16 Leasing, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato i paragrafi 30, C4, D1, D7, D8B e D9, ha eliminato il paragrafo D9 A e ha aggiunto i paragrafi D9B-D9E. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.

▼M63

39AC L'IFRIC 22 Operazioni in valuta estera e anticipi ha aggiunto il paragrafo D36 e ha modificato il paragrafo D1. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRIC 22.

▼M59

39AD Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016, pubblicato a dicembre 2016, ha modificato i paragrafi 39L e 39T e ha eliminato i paragrafi 39D, 39F, 39AA ed E3-E7. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva.

▼M64

39AF L'IFRIC 23 Incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito ha aggiunto il paragrafo E8. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRIC 23.

▼M16

RITIRO DELL’IFRS 1 (PUBBLICATO NEL 2003)

40 Il presente IFRS sostituisce l’IFRS 1 (pubblicato nel 2003 e modificato nel maggio 2008).




Appendice A

Definizione dei termini

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.

data di passaggio agli IFRS

La data di apertura del primo esercizio nel quale l’entità presenta una completa informativa comparativa in base a quanto previsto dagli IFRS nel primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.

sostituto del costo

L’importo utilizzato come sostituto del costo o del costo ammortizzato ad una data predeterminata. I successivi ammortamenti devono essere calcolati in base alla presunzione che l’entità aveva inizialmente rilevato l’attività o la passività a tale data predeterminata e che il costo coincideva, sempre in tale data, con il sostituto del costo.

▼M33

Il fair value

è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13.)

▼M16

primo bilancio redatto in conformità agli IFRS

Il primo bilancio annuale in cui un’entità adotta gli International Financial Reporting Standard (IFRS) con una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve.

primo esercizio redatto in base agli IFRS

L’esercizio in cui l’entità presenta per la prima volta il bilancio redatto in conformità agli IFRS.

neo-utilizzatore

L’entità che presenta il primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.

International Financial Reporting Standard (IFRS)

I Principi e le Interpretazioni adottati dall’International Accounting Standards Board (IASB). Essi comprendono:

a) 

gli International Financial Reporting Standard;

b) 

gli International Accounting Standard; e

c) 

le Interpretazioni emanate dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) o dal precedente Standing Interpretations Committee (SIC).

prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS

Il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità alla data di passaggio agli IFRS.

precedenti Principi contabili

L’insieme dei principi contabili che il neo-utilizzatore usava immediatamente prima del passaggio agli IFRS.




Appendice B

Eccezioni all’applicazione retroattiva di alcuni IFRS

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.

▼M53

B1 L'entità deve applicare le seguenti eccezioni:

a) 

eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie (paragrafi B2 e B3);

b) 

contabilizzazione delle operazioni di copertura (paragrafi B4–B6);

c) 

partecipazioni di minoranza (paragrafo B7);

d) 

classificazione e valutazione delle attività finanziarie (paragrafi B8-B8C);

e) 

riduzione di valore delle attività finanziarie (paragrafi B8D-B8G);

f) 

derivati incorporati (paragrafo B9) e

g) 

finanziamenti pubblici (paragrafi B10-B12).

Eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie

B2 A eccezione di quanto consentito dal paragrafo B3, il neo-utilizzatore deve applicare prospetticamente le disposizioni sull'eliminazione contabile di cui all'IFRS 9 per le operazioni verificatesi a partire dalla data di passaggio agli IFRS. Per esempio, se il neo-utilizzatore ha eliminato contabilmente attività o passività finanziarie non derivate in conformità ai Principi contabili precedenti come risultato di un'operazione avvenuta prima della data di passaggio agli IFRS, questi non deve rilevare tali attività e passività in base agli IFRS (a meno che esse soddisfino i requisiti per essere rilevate a seguito di un'operazione o di un evento successivo).

B3 Nonostante quanto disposto al paragrafo B2, l'entità può applicare retroattivamente le disposizioni relative all'eliminazione contabile di cui all'IFRS 9 a partire da una data a scelta dell'entità, a condizione che le informazioni necessarie per applicare l'IFRS 9 alle attività e passività finanziarie eliminate contabilmente come risultato di operazioni passate siano state ottenute al momento della contabilizzazione iniziale delle operazioni.

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

B4 Secondo quanto richiesto dall'IFRS 9, alla data di passaggio agli IFRS l'entità deve:

a) 

valutare tutti i derivati al fair value (valore equo) e

b) 

eliminare tutti gli utili e le perdite differiti sui derivati iscritti in base ai precedenti Principi contabili come se fossero attività o passività.

B5 L'entità non deve esporre nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS una relazione di copertura che non soddisfa le condizioni previste per la contabilizzazione delle operazioni di copertura secondo l'IFRS 9 (per esempio, molte relazioni di copertura nelle quali lo strumento di copertura è un'opzione venduta a se stante o un'opzione venduta netta, o quando l'elemento coperto è una posizione netta in una copertura dei flussi finanziari per un rischio diverso dal rischio di cambio). Tuttavia, se l'entità ha designato la posizione netta come elemento di copertura in base ai precedenti Principi contabili, essa può designare come elemento di copertura conformemente agli IFRS un singolo elemento all'interno della posizione netta o la posizione netta stessa se soddisfa le disposizioni di cui al paragrafo 6.6.1 dell'IFRS 9, purché ciò avvenga entro la data di passaggio agli IFRS.

B6 Se prima della data di passaggio agli IFRS l'entità ha classificato come operazione di copertura un'operazione che non soddisfa i requisiti per essere contabilizzata come operazione di copertura ai sensi dell'IFRS 9, l'entità deve applicare i paragrafi 6.5.6 e 6.5.7 dell'IFRS 9 per sospendere la contabilizzazione delle operazioni di copertura. Le operazioni svolte prima della data del passaggio agli IFRS non devono essere classificate retroattivamente come di copertura.

▼M16

Partecipazioni di minoranza

▼M32

B7 Il neo-utilizzatore deve applicare le seguenti disposizioni dell’IFRS 10 prospetticamente, a partire dalla data di passaggio agli IFRS:

(a) 

la disposizione di cui al paragrafo B94, secondo cui il totale conto economico complessivo è attribuito ai soci della controllante e alle partecipazioni di minoranza, anche se questo implica che le partecipazioni di minoranza abbiano un saldo negativo.

(b) 

le disposizioni di cui ai paragrafi 23 e B93 per la contabilizzazione delle variazioni nell’interessenza partecipativa della controllante in una controllata che non comportano la perdita del controllo; e

(c) 

le disposizioni dei paragrafi B97-B99 in merito alla contabilizzazione della perdita del controllo di una controllata, e le relative disposizioni del paragrafo 8A dell’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate.

Tuttavia, se il neo-utilizzatore sceglie di applicare l’IFRS 3 retroattivamente, alle pregresse aggregazioni aziendali, deve anche applicare l’IFRS 10 secondo quanto previsto dal paragrafo C1 del presente IFRS.

▼M53

Classificazione e valutazione degli strumenti finanziari

B8 L'entità deve valutare, in base ai fatti e alle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS, se l'attività finanziaria soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 4.1.2 o 4.1.2 A dell'IFRS 9.

B8 A Se non è fattibile valutare il valore temporale del denaro modificato conformemente ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D dell'IFRS 9 sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS, l'entità deve valutare le caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS senza tener conto delle disposizioni relative alla modifica del valore temporale del denaro di cui ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D dell'IFRS 9 (in tal caso, l'entità deve anche applicare il paragrafo 42R dell'IFRS 7, ma il riferimento al «paragrafo 7.2.4 dell'IFRS 9» deve essere inteso come riferito al presente paragrafo e il riferimento alla «rilevazione iniziale dell'attività finanziaria» deve essere inteso come riferito «alla data di passaggio agli IFRS»).

B8B Se non è fattibile valutare se il fair value (valore equo) dell'elemento di pagamento anticipato è insignificante conformemente al paragrafo B4.1.12, lettera c), dell'IFRS 9 sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS, l'entità deve valutare le caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS, senza tener conto dell'eccezione per gli elementi di pagamento anticipato di cui al paragrafo B4.1.12 dell'IFRS 9 (in tal caso, l'entità deve anche applicare il paragrafo 42S dell'IFRS 7, ma il riferimento al «paragrafo 7.2.5 dell'IFRS 9» deve essere inteso come riferito al presente paragrafo e il riferimento alla «rilevazione iniziale dell'attività finanziaria» deve essere inteso come riferito «alla data di passaggio agli IFRS»).

B8C Se non è fattibile (secondo la definizione dello IAS 8) per l'entità applicare retroattivamente il criterio dell'interesse effettivo di cui all'IFRS 9, il fair value (valore equo) dell'attività o della passività finanziaria alla data di passaggio agli IFRS deve essere il nuovo valore contabile lordo dell'attività finanziaria o il nuovo costo ammortizzato della passività finanziaria alla data di passaggio agli IFRS.

Riduzione di valore delle attività finanziarie

B8D L'entità deve applicare retroattivamente le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui alla sezione 5.5 dell'IFRS 9, fatti salvi i paragrafi 7.2.15 e 7.2.18-7.2.20 dello stesso IFRS.

B8E Alla data di passaggio agli IFRS l'entità deve utilizzare informazioni ragionevoli, dimostrabili e disponibili senza eccessivi costi o sforzi per determinare il rischio di credito alla data in cui gli strumenti finanziari sono stati inizialmente rilevati (o per gli impegni all'erogazione di finanziamenti e per i contratti di garanzia finanziaria, alla data in cui l'entità è diventata parte dell'impegno irrevocabile conformemente al paragrafo 5.5.6 dell'IFRS 9) e per compararlo al rischio di credito alla data del passaggio agli IFRS (cfr. anche paragrafi B7.2.2-B7.2.3 dell'IFRS 9).

B8F Per determinare se vi sia stato un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale, l'entità può applicare:

a) 

le disposizioni di cui ai paragrafi 5.5.10 e B5.5.27-B5.5.29 dell'IFRS 9 e

b) 

la presunzione relativa di cui al paragrafo 5.5.11 dell'IFRS 9 per i pagamenti contrattuali scaduti da più di 30 giorni, se l'entità applica le disposizioni in materia di riduzione di valore individuando aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale per tali strumenti finanziari sulla base di informazioni sul livello dello scaduto.

B8G Se alla data di passaggio agli IFRS determinare se vi è stato un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale dello strumento finanziario richiedesse un costo o uno sforzo eccessivi, l'entità deve rilevare il fondo a copertura perdite a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito a ciascuna data di riferimento del bilancio finché lo strumento finanziario è eliminato contabilmente (a meno che lo strumento finanziario sia a basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio, nel qual caso si applica il paragrafo B8E, lettera a)].

Derivati incorporati

B9 Il neo-utilizzatore degli IFRS deve valutare se il derivato incorporato debba essere separato dal contratto primario e contabilizzato come derivato sulla base delle condizioni che esistevano alla data più recente tra le due seguenti: la data in cui è diventato parte del contratto o la data per la quale è richiesta la rideterminazione del valore conformemente al paragrafo B4.3.11 dell'IFRS 9.

▼M35

Finanziamenti pubblici

B10 Un neo-utilizzatore deve classificare tutti i finanziamenti pubblici ricevuti come passività finanziarie o come strumenti rappresentativi di capitale in conformità allo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio. Ad eccezione di quanto consentito dal paragrafo B11, un neo-utilizzatore deve applicare le disposizioni dell'IFRS 9 Strumenti finanziari e dello IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica prospetticamente ai finanziamenti pubblici in essere alla data di passaggio agli IFRS, e non deve rilevare come un contributo pubblico il beneficio relativo al minor tasso d’interesse del finanziamento pubblico rispetto ai tassi di mercato. Di conseguenza se un neo-utilizzatore, in base ai propri Principi contabili precedenti, non rilevava e non valutava un finanziamento pubblico a un tasso d'interesse inferiore a quelli di mercato in conformità alle disposizioni degli IFRS, allora dovrà utilizzare il valore contabile del finanziamento alla data di passaggio agli IFRS, rilevato in base ai Principi contabili precedenti, come il valore contabile del finanziamento da indicare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS. Un'entità deve applicare l’IFRS 9 nella valutazione di tali finanziamenti successivamente alla data del passaggio agli IFRS.

B11 Nonostante le disposizioni del paragrafo B10, un’entità può applicare i requisiti dell'IFRS 9 e dello IAS 20 retroattivamente a qualsiasi finanziamento pubblico originato prima della data del passaggio agli IFRS, a condizione che le informazioni necessarie siano state ottenute al momento della contabilizzazione iniziale del finanziamento.

B12 I requisiti e la guida operativa di cui ai paragrafi B10 e B11 non precludono a una entità di adottare le esenzioni descritte nei paragrafi D19–D19D relative alla designazione al fair value rilevato a conto economico degli strumenti finanziari rilevati in precedenza.

▼M16




Appendice C

Esenzioni per le aggregazioni aziendali

▼M38

La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS. L’entità deve applicare le disposizioni seguenti alle aggregazioni aziendali che ha rilevato prima della data di passaggio agli IFRS. La presente Appendice dovrebbe essere applicata soltanto alle aggregazioni aziendali rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3 Aggregazioni aziendali.

▼M32

C1 Il neo-utilizzatore può scegliere di non applicare retroattivamente l’IFRS 3 alle pregresse aggregazioni aziendali (aggregazioni aziendali avvenute prima della data di passaggio agli IFRS). Tuttavia, se il neo-utilizzatore ridetermina una qualsiasi aggregazione aziendale per uniformarsi all’IFRS 3, esso deve rideterminare tutte le aggregazioni aziendali successive e deve anche applicare l’IFRS 10 a partire dalla stessa data. Per esempio, se il neo-utilizzatore sceglie di rideterminare un’aggregazione aziendale verificatasi il 30 giugno 20X6, deve rideterminare tutte le aggregazioni aziendali che hanno avuto luogo tra il 30 giugno 20X6 e la data di passaggio agli IFRS, e deve inoltre applicare l’IFRS 10 a partire dal 30 giugno 20X6.

▼M16

C2 Un’entità non deve applicare lo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere retroattivamente alle rettifiche del fair value (valore equo) e dell’avviamento derivanti da aggregazioni aziendali che si sono verificate prima della data del passaggio agli IFRS. Se l’entità non applica lo IAS 21 retroattivamente a tali rettifiche del fair value (valore equo) e dell’avviamento, deve trattarli come attività e passività dell’entità piuttosto che come attività e passività della società acquisita. Quindi, tali rettifiche di avviamento e di fair value (valore equo) sono già espresse nelle valute funzionali dell’entità o sono elementi non monetari in valuta estera che sono iscritti utilizzando il tasso di cambio applicato in conformità ai precedenti Principi contabili.

C3 Un’entità può applicare lo IAS 21 retroattivamente alle rettifiche del fair value (valore equo) e dell’avviamento derivanti da:

a) 

tutte le aggregazioni aziendali che si sono verificate prima della data di passaggio agli IFRS; o

b) 

tutte le aggregazioni aziendali che l’entità sceglie di rideterminare per essere conforme all’IFRS 3, come consentito dal paragrafo C1 sopra.

▼M54

C4 La mancata applicazione retroattiva dell'IFRS 3 a una pregressa aggregazione aziendale comporta che il neo-utilizzatore debba con riferimento a tale aggregazione aziendale:

▼M16

a) 

mantenere la stessa classificazione (come un’acquisizione da parte della legittima società acquirente, un’acquisizione inversa da parte della legittima società acquisita, o di un’unione di imprese) utilizzata nei bilanci redatti in conformità ai precedenti Principi contabili.

b) 

rilevare, alla data di passaggio agli IFRS, tutte le attività e le passività acquisite o assunte in una pregressa aggregazione aziendale salvo:

i) 

alcune attività e passività finanziarie eliminate in conformità ai precedenti Principi contabili (si veda il paragrafo B2); e

ii) 

le attività, compreso l’avviamento, e le passività che non erano iscritte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidato della società acquirente redatto in conformità ai precedenti Principi contabili e che non soddisferebbero le condizioni previste dagli IFRS per essere iscritte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria individuale della società acquisita (si vedano i punti (f) - (i) seguenti).

Il neo-utilizzatore deve rilevare qualsiasi conseguente cambiamento rettificando gli utili portati a nuovo (o, ove opportuno, un’altra voce del patrimonio netto), a meno che il cambiamento non derivi dall’iscrizione di un’attività immateriale precedentemente inclusa nell’avviamento (si vedano i punti (g)(i) seguenti).

c) 

Il neo-utilizzatore deve escludere dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS qualsiasi voce rilevata in base ai precedenti Principi contabili che non soddisfi le condizioni previste dagli IFRS per essere iscritta come attività o passività in conformità agli IFRS. Il neo-utilizzatore deve contabilizzare le conseguenti variazioni come segue:

i) 

il neo-utilizzatore può aver classificato una pregressa aggregazione aziendale come un’acquisizione e può aver rilevato come un’attività immateriale un elemento che non soddisfa le condizioni previste dallo IAS 38 Attività immateriali per essere rilevato come un’attività. Il neo utilizzatore deve riclassificare tale elemento (e, se del caso, le relative imposte differite e le partecipazioni di minoranza) come parte dell’avviamento (a meno che lo stesso non abbia portato l’avviamento direttamente in detrazione al patrimonio netto in conformità ai precedenti Principi contabili, si vedano di seguito i punti (g)(i) ed (i) seguenti);

ii) 

il neo-utilizzatore deve imputare tutte le conseguenti variazioni agli utili portati a nuovo ( 27 ).

d) 

Gli IFRS prevedono che la successiva valutazione di alcune attività e passività sia effettuata seguendo criteri valutativi diversi dal costo storico, quali il fair value (valore equo). Il neo-utilizzatore deve valutare tali attività e passività adottando tale criterio nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS, anche nel caso in cui queste ultime fossero state acquisite o assunte in una pregressa aggregazione aziendale. L’entità deve rilevare qualsiasi conseguente variazione apportata al valore contabile imputandola agli utili portati a nuovo (o, ove opportuno, a un’altra voce del patrimonio netto) invece che all’avviamento.

e) 

Immediatamente dopo l’aggregazione aziendale, il valore contabile determinato in conformità ai precedenti Principi contabili delle attività acquisite e delle passività assunte in tale aggregazione aziendale costituirà il sostituto del costo in conformità agli IFRS a tale data. Se gli IFRS prevedono una valutazione di tali attività e passività in base al costo a una data successiva, il valore che rappresenta il sostituto del costo di cui in precedenza rappresenta la base per l’ammortamento in base al costo a partire dalla data dell’aggregazione aziendale.

▼M54

f) 

Se, in conformità ai precedenti Principi contabili, non era stata rilevata un'attività acquisita o una passività assunta in una pregressa aggregazione aziendale, tali elementi non possono avere un sostituto del costo pari a zero nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS. Per contro, l'acquirente deve rilevare e valutare tale attività o passività nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidato al valore che sarebbe emerso dall'applicazione degli IFRS nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'acquisita. Per esempio: se l'acquirente non aveva capitalizzato, in conformità ai precedenti Principi contabili, i costi connessi a operazioni di leasing acquisite per mezzo di una pregressa aggregazione aziendale in cui l'acquirente era il locatario, lo stesso deve capitalizzare tali costi nel bilancio consolidato, considerato che l'IFRS 16 Leasing prevede che l'acquisita debba effettuare tale capitalizzazione nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria redatto in conformità agli IFRS. Analogamente, se l'acquirente non aveva rilevato, in conformità ai precedenti Principi contabili, una passività potenziale ancora esistente alla data di passaggio agli IFRS, lo stesso deve rilevare tale passività potenziale a tale data, a meno che lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali non ne vieti la rilevazione nel bilancio dell'acquisita. Per contro, se un'attività o una passività è stata inclusa nell'avviamento in conformità ai precedenti Principi contabili, pur potendo essere rilevata separatamente in base all'IFRS 3, tale attività o passività continua a far parte dell'avviamento, a meno che gli IFRS non ne richiedano l'iscrizione nel bilancio della società acquisita.

▼M16

g) 

Il valore contabile dell’avviamento nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS deve essere il valore contabile dell’avviamento stesso determinato in base ai precedenti Principi contabili alla data di passaggio agli IFRS, una volta effettuate le seguenti due rettifiche:

i) 

se richiesto dai punti (c)(i) di cui sopra, il neo-utilizzatore deve aumentare l’importo dell’avviamento quando riclassifica una voce che aveva rilevato come un’attività immateriale in conformità ai precedenti Principi contabili. Analogamente, se il precedente punto (f) prevede che il neo-utilizzatore rilevi un’attività immateriale che, in conformità ai precedenti Principi contabili, era stata inclusa nell’avviamento, lo stesso deve diminuire conseguentemente il valore dell’avviamento nella dovuta misura (e, se opportuno, rettificare le imposte differite e le partecipazioni di minoranza);

ii) 

Indipendentemente dalle eventuali indicazioni dell’esistenza di una perdita per riduzione di valore dell’avviamento, il neo-utilizzatore deve applicare lo IAS 36 nel verificare se l’avviamento ha subito una perdita per riduzione di valore alla data di passaggio agli IFRS e nell’imputare eventuali perdite per riduzione di valore agli utili portati a nuovo (o, se così previsto dallo IAS 36, alla riserva di rivalutazione). La verifica per riduzione di valore deve essere riferita alle condizioni esistenti alla data di passaggio agli IFRS.

h) 

Non saranno effettuate altre rettifiche al valore contabile dell’avviamento alla data di passaggio agli IFRS. Per esempio, il neo-utilizzatore non deve rideterminare il valore contabile dell’avviamento per:

i) 

escludere attività di ricerca e sviluppo in corso acquisite nell’aggregazione aziendale (a meno che le relative attività immateriali non soddisfino le condizioni previste dallo IAS 38 per la rilevazione nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria della società acquisita);

ii) 

rettificare il precedente ammortamento dell’avviamento;

iii) 

annullare gli effetti delle rettifiche dell’avviamento non consentite dallo IFRS 3, ma effettuate in conformità ai precedenti Principi contabili come conseguenza delle rettifiche alle attività e alle passività apportate nel periodo che intercorre fra la data dell’aggregazione aziendale e la data di passaggio agli IFRS.

i) 

Se il neo-utilizzatore aveva dedotto dal patrimonio netto l’avviamento in conformità ai precedenti Principi contabili:

i) 

lo stesso non deve rilevare tale avviamento nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS. Inoltre, la medesima entità non deve riclassificare tale avviamento nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio, nel caso in cui ceda la controllata o nel caso in cui la partecipazione nella controllata subisca una perdita per riduzione di valore;

ii) 

le rettifiche risultanti dalla risoluzione di una condizione di incertezza che influisce sul corrispettivo d’acquisto devono essere imputate agli utili portati a nuovo.

j) 

In conformità ai precedenti Principi contabili, il neo-utilizzatore può non aver consolidato una società controllata acquisita in una pregressa aggregazione aziendale (per esempio, o perché la controllante non lo considerava una controllata in conformità ai precedenti Principi contabili o perché la controllante non redigeva il bilancio consolidato). Il neo-utilizzatore deve rettificare i valori contabili delle attività e delle passività della controllata per far coincidere questi ultimi con gli importi che risulterebbero nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria della controllata stessa redatto in conformità agli IFRS. Il sostituto del costo dell’avviamento alla data di passaggio agli IFRS è pari alla differenza fra:

i) 

la quota della controllante di tali valori contabili rettificati; e

ii) 

il costo della partecipazione nella controllata iscritto nel bilancio separato della controllante.

k) 

La valutazione delle partecipazioni di minoranza e delle imposte differite è conseguente alla valutazione di altre attività e passività. Pertanto, le rettifiche di cui sopra alle attività e passività rilevate hanno un impatto sulle partecipazioni di minoranza e sulle imposte differite.

▼M46

C5 L'esenzione per le pregresse aggregazioni aziendali si applica anche ad acquisizioni passate di partecipazioni in collegate, di interessenze in joint venture e di interessenze in attività a controllo congiunto che costituiscono attività aziendali ai sensi dell'IFRS 3. Inoltre, la data scelta ai fini del paragrafo C1 si applica ugualmente a tutte queste acquisizioni.

▼M16




Appendice D

Esenzioni da altri IFRS

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.

▼M63

D1 L'entità può scegliere di utilizzare una o più delle seguenti esenzioni:

a) 

operazioni con pagamento basato su azioni (paragrafi D2 e D3);

▼M16

b) 

contratti assicurativi (paragrafo D4);

▼M29

c) 

sostituto del costo (paragrafi D5–D8 B);

▼M54

d) 

leasing (paragrafi D9 e D9B-D9E);

▼M31 —————

▼M16

f) 

differenze cumulative di conversione (paragrafi D12 e D13);

g) 

partecipazioni in controllate, in ►M32  joint venture ◄ e in società collegate (paragrafi D14 e D15);

h) 

attività e passività di controllate, collegate e joint venture (paragrafi D16 e D17);

i) 

strumenti finanziari composti (paragrafo D18);

▼M53

j) 

designazione di strumenti finanziari precedentemente rilevati (paragrafi D19-D19C);

▼M16

k) 

valutazione al fair value (valore equo) di attività o passività finanziarie al momento della rilevazione iniziale (paragrafo D20);

▼M24

l) 

passività per smantellamenti incluse nel costo di immobili, impianti e macchinari (paragrafi D21 e D21A);

▼M33

m) 

attività finanziarie o attività immateriali contabilizzate in conformità all’IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione (paragrafo D22);

n) 

oneri finanziari (paragrafo D23);

o) 

trasferimenti di attività dai clienti (paragrafo D24);

▼M32

p) 

estinguere passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale (paragrafo D25);

q) 

grave iperinflazione (paragrafi D26–D30);

▼M53

r) 

accordi a controllo congiunto (paragrafo D31);

s) 

costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto (paragrafo D32); e

▼M63

t) 

designazione di contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari (paragrafo D33);

u) 

ricavi (paragrafi D34 e D35); e

v) 

operazioni in valuta estera e anticipi (paragrafo D36).

▼M53

L'entità non deve applicare tali esenzioni ad altri elementi per analogia.

▼M16

Operazioni con pagamento basato su azioni

D2 Il neo-utilizzatore è incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni agli strumenti rappresentativi di capitale assegnati il 7 novembre 2002 o in data antecedente. Il neo-utilizzatore è inoltre incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l’IFRS 2 agli strumenti rappresentativi di capitale assegnati dopo il 7 novembre 2002 e maturati prima della data più recente tra (a) la data di transizione agli IFRS e (b) il 1o gennaio 2005. Tuttavia, se un neo-utilizzatore opta per l’applicazione dell’IFRS 2 a tali strumenti rappresentativi di capitale, può farlo soltanto se l’entità ha provveduto a indicare pubblicamente il fair value (valore equo) di tali strumenti rappresentativi di capitale, determinato alla data di misurazione, secondo quanto definito nell’IFRS 2. Un neo-utilizzatore deve comunque fornire tutte le informazioni richieste nei paragrafi 44 e 45 dell’IFRS 2 per tutte le assegnazioni di strumenti rappresentativi di capitale alle quali non sia stato applicato l’IFRS 2 (per esempio, gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati il 7 novembre 2002 o in data precedente). Se un neo-utilizzatore modifica i termini e le condizioni di una assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale alla quale non è stato applicato l’IFRS 2, l’entità non è obbligata ad applicare i paragrafi 26-29 dell’IFRS 2 se la modifica si è verificata prima della data di transizione agli IFRS.

D3 Il neo-utilizzatore è incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l’IFRS 2 alle passività originate da operazioni con pagamento basato su azioni ed estinte prima della data di transizione agli IFRS. Il neo-utilizzatore è inoltre incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l’IFRS 2 alle passività estinte prima del 1o gennaio 2005. Nel caso di passività alle quali è applicato l’IFRS 2, il neo-utilizzatore non è obbligato a rideterminare l’informativa comparativa nella misura in cui tale informativa fa riferimento a un periodo o a una data antecedente il 7 novembre 2002.

Contratti assicurativi

D4 Il neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie di cui all’IFRS 4 Contratti assicurativi. L’IFRS 4 limita i cambiamenti dei principi contabili adottati per i contratti assicurativi, inclusi quelli effettuati dai neo-utilizzatori.

Fair value (valore equo) o rideterminazione del valore, come sostituto del costo

D5 L’entità può scegliere di valutare un elemento degli immobili, impianti e macchinari alla data di passaggio agli IFRS al fair value (valore equo) e utilizzare tale valore come sostituto del costo a tale data.

D6 Il neo-utilizzatore può scegliere di utilizzare il valore rideterminato di un elemento degli immobili, impianti e macchinari, alla data di passaggio agli IFRS, o ad una data precedente a tale passaggio, in base ai precedenti Principi contabili, come sostituto del costo alla data della rideterminazione del valore, se tale rideterminazione del valore, alla data in cui è stata effettuata, era nel complesso paragonabile:

a) 

al fair value (valore equo); o

b) 

al costo o al costo ammortizzato in conformità agli IFRS, rettificato per riflettere, per esempio, le variazioni di un indice dei prezzi generale o specifico.

▼M54

D7 Le opzioni nei paragrafi D5 e D6 sono applicabili anche a:

a) 

gli investimenti immobiliari, se l'entità sceglie di utilizzare il modello del costo previsto dallo IAS 40 Investimenti immobiliari;

aa) 

attività consistenti nel diritto di utilizzo (IFRS 16 Leasing); e

▼M16

b) 

le attività immateriali che soddisfano:

i) 

le condizioni necessarie per rilevazione di cui allo IAS 38 (compresa una valutazione attendibile del costo originario); e

ii) 

le condizioni previste dallo IAS 38 per la rideterminazione del valore (inclusa l’esistenza di un mercato attivo).

L’entità non deve utilizzare tali opzioni per altre attività o passività.

▼M29

D8 Il neo-utilizzatore può aver determinato un sostituto del costo in conformità ai precedenti Principi contabili per alcune o tutte le sue attività e passività valutando le stesse al fair value (valore equo) a una data particolare, a seguito di un fatto quale una privatizzazione o la quotazione in un mercato regolamentato. It

(a) 

Se la data di misurazione coincide o è antecedente alla data di passaggio agli IFRS, l'entità può utilizzare il fair value (valore equo) determinato in base a tale fatto come sostituto del costo per gli IFRS alla data di tale valutazione.

(b) 

Se la data di misurazione è successiva alla data di passaggio agli IFRS, ma rientra nell'esercizio di riferimento del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, il fair value (valore equo) determinato in base a tale fatto può essere utilizzato come sostituto del costo quando si verifica l'evento. Alla data di misurazione, l'entità deve rilevare le conseguenti rettifiche direttamente negli utili portati a nuovo (o, se del caso, in un'altra voce del patrimonio netto). Alla data di passaggio agli IFRS, l'entità deve determinare il sostituto del costo applicando i criteri di cui ai paragrafi D5–D7 oppure deve valutare le attività e le passività secondo quanto previsto nel presente IFRS.

▼M24

Sostituto del costo

D8A Alcuni principi contabili nazionali stabiliscono che i costi di esplorazione e sviluppo di impianti petroliferi e del gas nelle fasi di sviluppo o di produzione devono essere contabilizzati in centri di costo che comprendono tutti gli impianti appartenenti a una vasta area geografica. Una entità che adotta per la prima volta gli IFRS e che utilizza tale trattamento contabile in base ai precedenti Principi Contabili può scegliere di determinare il valore delle attività relative a petrolio e gas alla data di transizione agli IFRS in base ai criteri seguenti:

(a) 

le attività per l'esplorazione e la valutazione, in base all'ammontare determinato dall'entità secondo i precedenti Principi Contabili; e

(b) 

le attività relative alle fasi di sviluppo o produzione in base all'ammontare determinato per il centro di costo secondo i precedenti Principi Contabili dell'entità. L'entità deve allocare tale ammontare alle attività sottostanti al centro di costo in misura proporzionale, utilizzando i volumi o i valori delle riserve a tale data.

Alla data di passaggio agli IFRS, l'entità deve effettuare le verifiche per riduzione di valore delle attività di esplorazione e valutazione e delle attività nelle fasi di sviluppo e produzione, in conformità all'IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie o allo IAS 36 rispettivamente e, se necessario, ridurre l'ammontare determinato in base ai punti (a) e (b) di cui sopra. Ai fini del presente paragrafo, le attività relative a petrolio e gas includono soltanto quelle attività utilizzate nella esplorazione, valutazione, sviluppo e produzione del petrolio e del gas.

▼M54

D8B Alcune entità posseggono elementi di immobili, impianti e macchinari, attività consistenti nel diritto di utilizzo o attività immateriali che sono utilizzate, o sono state utilizzate in precedenza, in attività soggette a regolamentazione delle tariffe. Il valore contabile di tali elementi potrebbe comprendere importi determinati in base ai precedenti Principi Contabili ma che non giustificano una loro capitalizzazione in base agli IFRS. In tal caso, alla data di passaggio agli IFRS, un neo-utilizzatore può scegliere di utilizzare come sostituto del costo il valore contabile di tale elemento determinato in base ai precedenti Principi Contabili. Se un'entità applica questa esenzione a un elemento, essa non deve necessariamente applicarla a tutti gli elementi. Alla data di passaggio agli IFRS, l'entità deve verificare ai fini di un'eventuale riduzione di valore ciascun elemento per il quale è stata utilizzata l'esenzione, in conformità con le disposizioni dello IAS 36. Ai fini del presente paragrafo, le attività sono soggette a regolamentazione delle tariffe se sono disciplinate da un quadro per la fissazione dei prezzi che possono essere addebitati ai clienti per i beni o i servizi e il quadro è soggetto alla vigilanza e/o all'approvazione dell'autorità di regolamentazione delle tariffe (come definita nell'IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts).

▼M16

Leasing

▼M54

D9 Il neo-utilizzatore può valutare se un contratto in essere alla data di passaggio agli IFRS contiene un leasing applicando al contratto i paragrafi 9-11 dell'IFRS 16 sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti in tale data.

D9A [eliminato]

▼M54

D9B Il neo-utilizzatore che è un locatario, quando rileva le passività del leasing e le attività consistenti nel diritto di utilizzo, può applicare il seguente approccio a tutti i suoi leasing (fatti salvi gli espedienti pratici di cui al paragrafo D9D):

a) 

valutare la passività del leasing alla data di passaggio agli IFRS. Seguendo questo approccio il locatario deve valutare la passività del leasing al valore attuale dei restanti pagamenti dovuti per il leasing (vedere paragrafo D9E), attualizzati utilizzando il tasso di finanziamento marginale del locatario (vedere paragrafo D9E) alla data di passaggio agli IFRS;

b) 

valutare l'attività consistente nel diritto di utilizzo alla data di passaggio agli IFRS. Il locatario deve scegliere per ogni leasing di valutare l'attività consistente nel diritto di utilizzo alternativamente:

i) 

al valore contabile, come se l'IFRS 16 fosse stato applicato fin dalla data di decorrenza del leasing (vedere paragrafo D9E), ma attualizzato utilizzando il tasso di finanziamento marginale del locatario alla data del passaggio agli IFRS; o

ii) 

all'importo pari alla passività del leasing rettificato per l'importo di eventuali risconti passivi o ratei attivi relativi al leasing rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria immediatamente prima della data del passaggio agli IFRS;

c) 

applicare lo IAS 36 alle attività consistenti nel diritto di utilizzo alla data di passaggio agli IFRS.

D9C Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo D9B, il neo-utilizzatore che è un locatario deve valutare l'attività consistente nel diritto di utilizzo al fair value (valore equo) alla data di passaggio agli IFRS per i leasing che soddisfano la definizione di investimento immobiliare di cui allo IAS 40 e che sono valutati utilizzando il modello del fair value (valore equo) di cui allo IAS 40 a partire dalla data di passaggio agli IFRS.

D9D Alla data di passaggio agli IFRS il neo-utilizzatore che è un locatario può applicare uno o più dei seguenti metodi, decidendo leasing per leasing:

a) 

applicare un unico tasso di attualizzazione ad un portafoglio di leasing con caratteristiche ragionevolmente simili (per esempio, una durata residua simile per una classe di attività sottostante simile in un contesto economico simile);

b) 

scegliere di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo D9B ai leasing la cui durata (vedere paragrafo D9E) termina entro 12 mesi dalla data di passaggio agli IFRS). Invece, l'entità deve contabilizzare (e pubblicare le relative informazioni) questi leasing come se fossero leasing a breve termine contabilizzati conformemente al paragrafo 6 dell'IFRS 16;

c) 

scegliere di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo D9B ai leasing nei quali l'attività sottostante è di modesto valore (come descritto nei paragrafi B3-B8 dell'IFRS 16). Invece, l'entità deve contabilizzare (e pubblicare le relative informazioni) questi leasing conformemente al paragrafo 6 dell'IFRS 16;

d) 

escludere i costi diretti iniziali (vedere paragrafo D9E) dalla valutazione dell'attività consistente nel diritto di utilizzo alla data del passaggio agli IFRS;

e) 

basarsi sulle esperienze acquisite, per esempio nel determinare la durata del leasing se il contratto contiene un'opzione di proroga o di risoluzione del leasing.

D9E Pagamenti dovuti per il leasing, tasso di finanziamento marginale del locatario, data di decorrenza del leasing, costi diretti iniziali e durata del leasing sono termini definiti nell'IFRS 16 e sono utilizzati nel presente Principio con lo stesso significato.

▼M31 —————

▼M16

Differenze cumulative di conversione

D12 Lo IAS 21 dispone che una entità:

a) 

rilevi alcune differenze di conversione tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e le imputi ad una componente separata del patrimonio netto; e

b) 

riclassifichi, a seguito della dismissione di una gestione estera, le differenze cumulative di conversione relative a tale gestione (compresi gli eventuali utili e perdite sulle relative coperture) dal patrimonio netto al prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio come parte della plusvalenza o della minusvalenza derivante dalla dismissione.

D13 Tuttavia, il neo-utilizzatore non è tenuto a ottemperare a questi obblighi per le differenze cumulative di conversione esistenti alla data di passaggio agli IFRS. Se esso si avvale di questa esenzione:

a) 

le differenze cumulative di conversione per tutte le gestioni estere si presumono pari a zero alla data di passaggio agli IFRS; e

b) 

la plusvalenza o la minusvalenza derivante dalla successiva dismissione a terzi di una gestione estera non deve comprendere le differenze di conversione determinatesi prima della data di passaggio agli IFRS e deve comprendere le differenze di conversione determinatesi dopo.

Partecipazioni in controllate, in ►M32  joint venture ◄ e in società collegate

▼M53

D14 Quando l'entità redige il proprio bilancio separato, lo IAS 27 dispone che essa deve rilevare le proprie partecipazioni in controllate, in joint venture e in società collegate:

a) 

al costo, o

b) 

in conformità all'IFRS 9.

D15 Se il neo-utilizzatore valuta tale partecipazione al costo in conformità allo IAS 27, esso deve valutare tale partecipazione sulla base di uno dei seguenti importi nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura separato redatto in conformità agli IFRS:

a) 

al costo determinato in conformità allo IAS 27, o

b) 

al sostituto del costo. Il sostituto del costo di tale partecipazione deve essere:

i) 

il fair value (valore equo) alla data di passaggio agli IFRS dell'entità nel suo bilancio separato, o

ii) 

il valore contabile secondo i precedenti Principi contabili a tale data.

Il neo-utilizzatore può scegliere il criterio i) o ii) di cui sopra per valutare la propria partecipazione in ciascuna controllata, joint venture o società collegata che decide di valutare utilizzando il sostituto del costo.

▼M50

D15A Il neoutilizzatore che rileva detta partecipazione seguendo le procedure relative al metodo del patrimonio netto descritte nello IAS 28:

a) 

applica all'acquisizione della partecipazione l'esenzione per le pregresse aggregazioni aziendali (Appendice C);

b) 

se l'entità adotta per la prima volta gli IFRS per il bilancio separato prima che per il proprio bilancio consolidato e:

i) 

dopo la sua controllante, nel bilancio separato l'entità deve applicare il paragrafo D16;

ii) 

dopo la sua controllata, nel bilancio separato l'entità deve applicare il paragrafo D17.

▼M16

Attività e passività di controllate, collegate e joint venture

▼M38

D16 Se una controllata adotta per la prima volta gli IFRS dopo la sua controllante, essa deve, nel proprio bilancio, valutare le attività e le passività alternativamente:

a) 

ai valori contabili che sarebbero iscritti nel bilancio consolidato della controllante, alla data di passaggio agli IFRS da parte di tale controllante, nel caso in cui non fossero effettuate rettifiche dovute al metodo di consolidamento e agli effetti dell’aggregazione aziendale nella quale la controllante ha acquisito il controllo (tale alternativa non è consentita nel caso di una controllata di una entità d’investimento, come definita nell'IFRS 10, che deve invece essere valutata al fair value rilevato a conto economico); o

▼M16

b) 

ai valori contabili previsti in altra parte del presente IFRS, alla data di passaggio agli IFRS da parte della controllata. Tali valori contabili potrebbero essere diversi da quelli descritti in (a) nei casi in cui:

i) 

le esenzioni previste dal presente IFRS comportino valutazioni che dipendono dalla data di passaggio agli IFRS;

ii) 

i principi contabili utilizzati nel bilancio della controllata siano diversi da quelli utilizzati nel bilancio consolidato. Per esempio, la controllata può utilizzare come proprio principio contabile il modello del costo dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, mentre il gruppo può utilizzare il modello della rideterminazione del valore.

Tale opzione è consentita anche a collegate o joint venture che adottano per la prima volta gli IFRS dopo l’entità che ha una influenza notevole o un controllo congiunto su di esse.

►M38

 

D17 Tuttavia, se l’entità adotta per la prima volta gli IFRS dopo una sua controllata (o collegata o joint venture), essa deve valutare le attività e le passività di tale controllata (o collegata o joint venture) nel proprio bilancio consolidato agli stessi valori contabili riportati nel bilancio della controllata (o collegata o joint venture), dopo le rettifiche per il consolidamento e per la contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto, nonché per rilevare gli effetti dell’aggregazione aziendale nella quale la controllante ha acquisito il controllo. A prescindere da tale disposizione, una controllante che non è una entità d’investimento non deve applicare l’eccezione al consolidamento utilizzata da una entità d’investimento controllata. ◄ Analogamente, se una controllante adotta per la prima volta gli IFRS per il proprio bilancio individuale prima o dopo che per il proprio bilancio consolidato, essa deve iscrivere le attività e le passività agli stessi importi in entrambi i bilanci, salvo che per le rettifiche dovute al consolidamento.

Strumenti finanziari composti

D18 Lo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio dispone che l’entità suddivida, all’inizio, uno strumento finanziario composto in componenti separate del passivo e del patrimonio netto. Se la componente di passività non è più sussistente, l’applicazione retroattiva dello IAS 32 prevede la separazione in due parti del patrimonio netto. La prima è negli utili portati a nuovo e rappresenta gli interessi cumulativi maturati sulla componente di passività. L’altra parte rappresenta la componente originaria del patrimonio netto. Tuttavia, in conformità al presente IFRS, il neo-utilizzatore non è tenuto a separare queste due parti se la componente di passività non è più sussistente prima della data di passaggio agli IFRS.

▼M53

Designazione degli strumenti finanziari rilevati precedentemente

D19 L'IFRS 9 consente di designare la passività finanziaria (a condizione che soddisfi determinati criteri) come passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Nonostante detta disposizione, alla data di passaggio agli IFRS all'entità è consentito designare tutte le passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, a condizione che soddisfino i criteri di cui al paragrafo 4.2.2 dell'IFRS 9 a tale data.

▼M53

D19 A L'entità può designare l'attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente al paragrafo 4.1.5 dell'IFRS 9 in base ai fatti e alle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS.

D19B L'entità può designare l'investimento in uno strumento rappresentativo di capitale come rilevato al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9 in base ai fatti e alle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS.

D19C Per la passività finanziaria designata come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'entità deve determinare se il trattamento di cui al paragrafo 5.7.7 dell'IFRS 9 creerebbe un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS.

▼M16

Valutazione al fair value (valore equo) di attività o passività finanziarie al momento della rilevazione iniziale

▼M53

D20 Nonostante le disposizioni dei paragrafi 7 e 9, l'entità può applicare prospetticamente le disposizioni del paragrafo B5.1.2 A, lettera b), dell'IFRS 9 alle operazioni effettuate alla data del passaggio agli IFRS o dopo di essa.

▼M16

Passività per smantellamenti incluse nel costo di immobili, impianti e macchinari

D21 L’IFRIC 1 Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari richiede che le modifiche di uno smantellamento, di un ripristino o di una passività similare siano rilevate ad incremento o a riduzione del costo dell’attività a cui si riferiscono; il valore da ammortizzare rideterminato dell’attività è poi ammortizzato prospetticamente nell’arco della sua vita utile residua. Il neo-utilizzatore non è tenuto ad applicare queste disposizioni per le modifiche di tali passività verificatesi precedentemente alla data di passaggio agli IFRS. Se si avvale di questa esenzione, si deve:

a) 

misurare la passività alla data di passaggio agli IFRS secondo quanto previsto dallo IAS 37;

b) 

stimare, nella misura in cui la passività rientra nell’ambito applicativo dell’IFRIC 1, l’importo che sarebbe stato incluso nel costo della relativa attività nel momento in cui la passività è sorta, attualizzando la passività a quella data utilizzando la propria migliore stima del tasso(i) di attualizzazione storico, corretto per il rischio, che sarebbe stato applicato a quella passività nel periodo specificato; e

c) 

calcolare l’ammortamento accumulato su tale importo, alla data di passaggio agli IFRS, in base alla stima corrente della vita utile dell’attività, utilizzando il metodo di ammortamento adottato dall’entità in conformità agli IFRS.

▼M24

D21A Una entità che utilizza l'esenzione di cui al paragrafo D8A(b) (per le attività relative a petrolio e gas nelle fasi di sviluppo o di produzione contabilizzate nei centri di costo che comprendono tutti gli impianti appartenenti a una vasta area geografica in base ai precedenti Principi Contabili) deve, invece di applicare il paragrafo D21 o l'IFRIC 1:

a) 

misurare gli smantellamenti, ripristini e passività similari alla data di passaggio agli IFRS secondo quanto previsto dallo IAS 37; e

b) 

rilevare direttamente negli utili portati a nuovo qualsiasi differenza tra tale ammontare e il valore contabile di tali passività alla data di passaggio agli IFRS determinato in base ai precedenti Principi Contabili.

▼M16

Attività finanziarie o attività immateriali rilevate in conformità all’IFRIC 12

D22 Il neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie di cui all’IFRIC 12.

Oneri finanziari

▼M36

D23 Un neo-utilizzatore può scegliere di applicare le disposizioni dello IAS 23 a partire dalla data di entrata in vigore o da una data precedente come consentito dal paragrafo 28 dello IAS 23. A partire dalla data in cui un’entità che applica la presente esenzione inizia ad applicare lo IAS 23, l’entità:

(a) 

non deve rideterminare la parte degli oneri finanziari capitalizzati in base ai precedenti principi contabili e che era stata inclusa nel valore contabile delle attività a tale data; e

(b) 

deve considerare gli oneri finanziari sostenuti a partire da tale data in conformità allo IAS 23, comprendendo gli oneri finanziari sostenuti a partire da tale data e relativi ad attività già in corso di costruzione.

▼M18

Cessioni di attività da parte della clientela

D24 Un neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie esposte nel paragrafo 22 dell’IFRIC 18 Cessioni di attività da parte della clientela. In tale paragrafo, il riferimento alla data di entrata in vigore deve essere interpretato come 1o luglio 2009 o, se posteriore, la data di transizione agli IFRS. Inoltre, un neo-utilizzatore può designare qualsiasi data prima della data di transizione agli IFRS e applicare l’IFRIC 18 a tutte le cessioni di attività da parte di clienti ricevute in tale data o in data successiva.

▼M28

Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale

D25 Un neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie contenute nell’IFRIC 19 Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale.

▼M33

Grave iperinflazione

D26 Se un’entità ha una valuta funzionale che era, o è, la valuta di un’economia iperinflazionata, deve stabilire se è stata soggetta a grave iperinflazione prima della data del passaggio agli IFRS. Questa disposizione si applica alle entità che adottano gli IFRS per la prima volta e anche alle entità che hanno applicato gli IFRS in precedenza.

D27 La valuta di un’economia iperinflazionata è soggetta a grave iperinflazione se presenta entrambe le seguenti caratteristiche:

(a) 

non è disponibile per tutte le entità con operazioni e saldi nella valuta un indice generale dei prezzi attendibile;

(b) 

non esiste possibilità di cambio tra la valuta e una valuta estera relativamente stabile.

D28 La valuta funzionale di un’entità cessa di essere soggetta a grave iperinflazione alla data di normalizzazione della valuta funzionale, ossia alla data in cui la valuta funzionale non presenta più una o entrambe le caratteristiche indicate nel paragrafo D27, oppure quando la valuta funzionale dell'entità viene cambiata in una valuta non soggetta a grave iperinflazione.

D29 Quando la data di passaggio agli IFRS di un’entità coincide con la data di normalizzazione della valuta funzionale, o è successiva a essa, l’entità può scegliere di valutare al fair value (valore equo) rilevato alla data di passaggio agli IFRS tutte le attività e le passività possedute prima della data di normalizzazione della valuta funzionale. L’entità può utilizzare detto fair value (valore equo) come sostituto del costo di tali attività e passività nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS.

D30 Quando la data di normalizzazione della valuta funzionale cade in un esercizio comparativo di 12 mesi, l’esercizio comparativo può essere inferiore a 12 mesi purché per tale esercizio ridotto sia disponibile un’informativa completa di bilancio (secondo quanto disposto dal paragrafo 10 dello IAS 1).

▼M37

Accordi a controllo congiunto

D31 Un neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie dell’IFRS 11 con le seguenti eccezioni.

(a) 

Quando si applicano le disposizioni transitorie dell’IFRS 11, un neo-utilizzatore deve applicare tali disposizioni alla data di transizione agli IFRS.

(b) 

Nel passare dal consolidamento proporzionale al metodo del patrimonio netto, un neo-utilizzatore deve verificare la riduzione di valore dell’investimento in conformità allo IAS 36 alla data di transizione agli IFRS, indipendentemente dal fatto che vi sia una qualsiasi indicazione che l’investimento possa aver subito una riduzione di valore. Eventuali perdite di valore risultanti devono essere rilevate come rettifica agli utili non distribuiti alla data di transizione agli IFRS.

▼M33

Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto

D32 Un neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie esposte nei paragrafi da A1 ad A4 dell’IFRIC n. 20 Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto. In tale paragrafo, il riferimento alla data di entrata in vigore deve essere interpretato come il 1o gennaio 2013 o l’inizio del primo bilancio presentato in conformità agli IFRS, a seconda di quale sia la data più recente.

▼M53

Designazione dei contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari

D33 L'IFRS 9 consente di designare al momento dell'emissione taluni contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. il paragrafo 2.5 dell'IFRS 9). Nonostante questa disposizione, alla data di passaggio agli IFRS all'entità è consentito designare i contratti già esistenti a tale data come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, ma solo se a tale data soddisfano le disposizioni di cui al paragrafo 2.5 dell'IFRS 9 e l'entità designa tutti i contratti analoghi.

▼M52

Ricavi

D34 Il neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie esposte nel paragrafo C5 dell'IFRS 15. In tale paragrafo il riferimento alla «data di applicazione iniziale» deve intendersi come riferito all'inizio del primo esercizio redatto conformemente agli IFRS. Se decide di applicare le predette disposizioni transitorie, il neo-utilizzatore deve anche applicare il paragrafo C6 dell'IFRS 15.

D35 Il neo-utilizzatore non è obbligato a rideterminare i contratti completati prima del primo esercizio presentato. Un contratto completato è un contratto per il quale l'entità ha trasferito la totalità dei beni o servizi individuati in conformità a precedenti Principi contabili.

▼M63

Operazioni in valuta estera e anticipi

D36 Il neo-utilizzatore non è tenuto ad applicare l'IFRIC 22 Operazioni in valuta estera e anticipi alle attività, ai costi e ai ricavi che rientrano nell'ambito di applicazione della predetta Interpretazione la cui rilevazione iniziale è avvenuta prima della data di passaggio agli IFRS.

▼M16




Appendice E

Esenzioni dagli IFRS applicabili a breve termine

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.

[Appendice riservata per possibili future esenzioni applicabili a breve termine].

▼M53

Esenzione dall'obbligo di rideterminare i valori delle informazioni comparative ai fini dell'IFRS 9

E1 Se il primo esercizio dell'entità redatto in conformità agli IFRS inizia prima del 1o gennaio 2019 e l'entità applica la versione completata dell'IFRS 9 (pubblicata nel 2014), le informazioni comparative nel primo bilancio dell'entità redatto in conformità agli IFRS non devono essere conformi all'IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative o alla versione completata dell'IFRS 9 (pubblicata nel 2014), nella misura in cui le informazioni integrative richieste dall'IFRS 7 si riferiscono a elementi rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9. Per detta entità, il riferimento alla «data di passaggio agli IFRS» deve essere inteso, solo nel caso dell'IFRS 7 e dell'IFRS 9 (2014), come riferito all'inizio del primo esercizio redatto in conformità agli IFRS.

E2 L'entità che sceglie di esporre informazioni comparative non conformi all'IFRS 7 e alla versione completata dell'IFRS 9 (pubblicata nel 2014) nel primo anno di passaggio deve:

a) 

applicare le disposizioni dei precedenti principi contabili in luogo delle disposizioni dell'IFRS 9 alle informazioni comparative riguardanti gli elementi rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9;

b) 

rendere nota tale circostanza, nonché il criterio adottato nella redazione delle informazioni;

c) 

trattare qualsiasi rettifica del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla data di riferimento del bilancio dell'esercizio comparativo (ossia il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria in cui sono incluse le informazioni comparative redatte in base a precedenti Principi contabili) rispetto al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio del primo esercizio redatto in conformità agli IFRS (ossia il primo esercizio che include informazioni conformi all'IFRS 7 e alla versione completata dell'IFRS 9 (pubblicata nel 2014)] dovuto al cambiamento di principio contabile e fornire le informazioni integrative previste dal paragrafo 28, lettere a)-e) e lettera f), punto i), dello IAS 8. Il paragrafo 28, lettera f), punto i), si applica solo agli importi esposti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla data di riferimento del bilancio dell'esercizio comparativo;

d) 

applicare il paragrafo 17, lettera c), dello IAS 1 per fornire informazioni integrative aggiuntive, quando la conformità alle specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'impatto di particolari operazioni, altri fatti e condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sull'andamento economico dell'entità.

▼M59

E3 [Eliminato]

E4 [Eliminato]

E4A [Eliminato]

E5 [Eliminato]

E6 [Eliminato]

E7 [Eliminato]

▼M64

Incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito

E8 Un neo-utilizzatore la cui data di passaggio agli IFRS è anteriore al 1o luglio 2017 può scegliere di non tener conto dell'applicazione dell'IFRIC 23 Incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito nell'informativa comparativa contenuta nel suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS. L'entità che opera questa scelta deve rilevare l'effetto cumulativo dell'applicazione dell'IFRIC 23 come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o, se opportuno, altra componente del patrimonio netto) all'inizio del primo esercizio di cui redige il bilancio in conformità agli IFRS.

▼B




INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 2

Pagamenti basati su azioni

FINALITÀ

1. Il presente IFRS ha lo scopo di definire la rendicontazione contabile di una entità che effettui una operazione con pagamento basato su azioni. In particolare, esso dispone che un’entità iscriva nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ e nella situazione patrimoniale-finanziaria gli effetti di operazioni con pagamento basato su azioni, inclusi i costi relativi alle operazioni in cui vengono assegnate ai dipendenti delle opzioni su azioni.

AMBITO DI APPLICAZIONE

▼M23

2 Un’entità deve applicare il presente IFRS nella contabilizzazione di tutte le operazioni con pagamento basato su azioni, a prescindere dalla sua capacità di identificare specificamente tutti i beni o servizi ricevuti, o parte di essi, incluse:

a) 

operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale,

b) 

operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa, e

c) 

operazioni in cui l’entità riceve o acquisisce beni o servizi e i termini dell’accordo prevedono che l’entità, o il fornitore di tali beni o servizi, possa scegliere tra il regolamento per cassa da parte dell’entità (o con altre attività) o l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale,

ad eccezione di quanto osservato nei paragrafi 3A–6. In assenza di beni o servizi identificabili specificamente, vi sono altre circostanze che possono indicare che i beni o i servizi sono stati (o saranno) ricevuti, nel qual caso si applica il presente IFRS.

▼M23 —————

▼M23

3A. Un’operazione con pagamento basato su azioni può essere regolata da altra entità del gruppo (o da un azionista di una qualsiasi entità del gruppo) per conto dell’entità che riceve o acquisisce i beni o servizi. Il paragrafo 2 si applica anche a un’entità che

a) 

riceve beni o servizi quando un’altra entità dello stesso gruppo (o un azionista di una qualsiasi entità del gruppo) ha l’obbligazione di regolare l’operazione con pagamento basato su azioni, o

b) 

ha un’obbligazione di regolare un’operazione con pagamento basato su azioni quando un’altra entità dello stesso gruppo riceve i beni o servizi

a meno che l’operazione non sia palesemente effettuata per fini diversi dal pagamento per beni o servizi forniti all’entità che li riceve.

▼B

4. Ai fini del presente IFRS, una operazione con un dipendente (o con un terzo) che agisce in veste di titolare di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità, non è una operazione con pagamento basato su azioni. Per esempio, se una entità assegna a tutti i titolari di una particolare classe dei propri strumenti rappresentativi di capitale, il diritto di acquisire ulteriori strumenti rappresentativi di capitale ad un prezzo inferiore al fair value (valore equo) di quegli strumenti finanziari, e un dipendente riceve tali diritti in qualità di titolare di strumenti rappresentativi di capitale di quella particolare classe, l’assegnazione o l’esercizio del diritto non è soggetto alle disposizioni del presente IFRS.

5. Come evidenziato al paragrafo 2, il presente IFRS si applica alle operazioni con pagamento basato su azioni in cui una entità acquisisce o riceve dei beni o servizi. I beni comprendono rimanenze, materiali di consumo, immobili, impianti e macchinari, immobilizzazioni immateriali e altre attività non finanziarie. ►M22  Tuttavia, un’entità non deve applicare il presente IFRS alle operazioni in cui l’entità acquisisce beni facenti parte delle attività nette acquisite in un’aggregazione aziendale come definita dall’IFRS 3 Aggregazioni aziendali (rivisto nella sostanza nel 2008), in un'aggregazione di entità o attività aziendali sotto comune controllo come descritta nei paragrafi B1–B4 dell’IFRS 3, ovvero nel conferimento di un’attività aziendale all'atto della costituzione di una joint venture come definita dallo ►M32  IFRS 11 Accordi a controllo congiunto  ◄ . Per cui, gli strumenti rappresentativi di capitale emessi ◄ in una aggregazione aziendale in cambio del controllo dell’acquisito non rientrano nell’ambito applicativo del presente IFRS. Tuttavia, gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati ai dipendenti dell’acquisito nella loro qualifica di dipendenti (per esempio, come gratifica per la continuità di servizio) rientrano nell’ambito applicativo del presente IFRS. ►M12  Analogamente, l’annullamento, la sostituzione o qualsiasi altra modifica ad accordi di pagamento basato su azioni originata da una aggregazione aziendale o da altra ristrutturazione del capitale, deve essere rilevata in conformità al presente IFRS. L’IFRS 3 fornisce indicazioni per stabilire se gli strumenti rappresentativi di capitale emessi in una aggregazione aziendale sono parte del corrispettivo trasferito in cambio del controllo dell’acquisita (e pertanto rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3) oppure se sono una gratifica per la continuità di servizio da rilevare nell’esercizio successivo all’aggregazione (e pertanto rientrano nell’ambito di applicazione del presente IFRS). ◄

▼M53

6. Il presente IFRS non si applica alle operazioni con pagamento basato su azioni in cui l'entità riceve o acquisisce beni o servizi ai sensi di un contratto rientrante nell'ambito di applicazione dei paragrafi 8-10 dello IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio (rivisto nella sostanza nel 2003) oppure dei paragrafi 2.4-2.7 dell'IFRS 9 Strumenti finanziari.

▼M33

6A. Il presente IFRS utilizza il termine «fair value» («valore equo») in un modo per alcuni aspetti diverso dalla definizione del fair value riportata nell’IFRS 13 Valutazione del fair value. Pertanto, nell’applicare l’IFRS 2, un’entità valuta il fair value, secondo quanto disposto da questo IFRS e non dall’IFRS 13.

▼B

RILEVAZIONE

7. Una entità deve rilevare i beni o servizi ricevuti o acquisiti in una operazione con pagamento basato su azioni alla data in cui ottiene i beni o riceve i servizi. L’entità deve rilevare un corrispondente incremento del patrimonio netto se i beni o servizi sono stati ricevuti in base a una operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale, oppure una passività se i beni o servizi sono stati acquisiti in base a una operazione con pagamento basato su azioni regolata per cassa.

8. Se i beni o servizi ricevuti o acquisiti con un’operazione con pagamento basato su azioni non hanno i requisiti per essere rilevati come attività, essi debbono essere rilevati come costi.

9. Di solito, un costo deriva dal consumo di beni o servizi. Per esempio, di norma i servizi vengono consumati immediatamente; in tal caso viene rilevato un costo nel momento in cui la controparte rende il servizio. I beni possono essere consumati lungo un periodo di tempo, oppure, nel caso di rimanenze, venduti in data successiva; in tal caso viene rilevato un costo nel momento in cui i beni sono consumati o venduti. Tuttavia, talvolta è necessario rilevare un costo prima che i beni o servizi siano stati consumati o venduti, non avendo i requisiti per essere rilevati come attività. Per esempio, una entità potrebbe acquisire dei beni nell’ambito della fase di ricerca di un progetto per lo sviluppo di un nuovo prodotto. Sebbene tali beni non siano stati consumati, potrebbero non avere i requisiti previsti dall’IFRS applicabile per essere rilevati come attività.

OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI REGOLATE CON STRUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE

Introduzione

10. Nel caso di operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, l’entità deve valutare i beni o servizi ricevuti e l’incremento corrispondente del patrimonio netto, direttamente, al fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti, salvo che non sia possibile stimare il fair value (valore equo) attendibilmente. Qualora l’entità non fosse in grado di misurare attendibilmente il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti, essa deve stimarne indirettamente il valore, e il corrispondente incremento di valore del patrimonio netto, facendo riferimento ( 28 ) al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati.

11. Per applicare le disposizioni del paragrafo 10 alle operazioni con dipendenti e terzi che forniscono servizi similari ( 29 ), l’entità deve stimare il fair value (valore equo) dei servizi ricevuti facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, poiché è normalmente impossibile stimare in maniera attendibile il fair value (valore equo) dei servizi ricevuti, come spiegato al paragrafo 12. Il fair value (valore equo) di tali strumenti rappresentativi di capitale deve essere calcolato alla data di assegnazione.

12. Le azioni, le opzioni su azioni e gli altri strumenti rappresentativi di capitale sono di solito assegnati ai dipendenti come parte del loro pacchetto retributivo, in aggiunta allo stipendio e ad altre gratifiche. Di solito non è possibile valutare direttamente i servizi ricevuti a fronte di specifiche componenti del pacchetto retributivo del dipendente. Può anche non essere possibile valutare il fair value (valore equo) del pacchetto retributivo complessivo indipendentemente, senza valutare direttamente il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. Inoltre, le azioni o le opzioni su azioni sono talvolta assegnate come parte di un piano di incentivazione, piuttosto che come base retributiva; per esempio, come incentivo ai dipendenti a rimanere in servizio presso l’entità oppure come riconoscimento per aver contribuito al miglioramento dei risultati dell’entità. Attraverso l’assegnazione di azioni o di opzioni su azioni, in aggiunta ad altre forme retributive, l’entità eroga remunerazioni aggiuntive per ottenere benefici aggiuntivi. La stima del fair value (valore equo) di tali benefici aggiuntivi è verosimilmente difficile. Data la difficoltà di valutare direttamente il fair value (valore equo) dei servizi ricevuti, l’entità deve misurare il fair value (valore equo) dei servizi resi dai dipendenti facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati.

13. Per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 10 alle operazioni con terzi non dipendenti, deve esservi una presunzione relativa che il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti possa essere stimato attendibilmente. Tale fair value (valore equo) deve essere valutato alla data in cui l’entità ottiene i beni o la controparte presta il servizio. Nelle rare circostanze in cui tale presunzione non sussiste, in quanto non è in grado di valutare attendibilmente il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti, l’entità deve misurare indirettamente i beni o servizi ricevuti, e il corrispondente incremento di patrimonio netto, facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, valutati alla data in cui l’entità ottiene i beni o la controparte presta i servizi.

▼M23

13A. In particolare, se l’eventuale corrispettivo identificabile ricevuto dall’entità risulta inferiore al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati o della passività sostenuta, in genere tale circostanza indica che l’entità ha ricevuto (o riceverà) un altro corrispettivo (ossia beni o servizi non identificabili). L’entità deve valutare i beni o servizi identificabili ricevuti in conformità con il presente IFRS. L’entità deve valutare i beni o servizi non identificabili ricevuti (o che saranno ricevuti) come la differenza tra il fair value (valore equo) del pagamento basato su azioni e il fair value (valore equo) di qualsiasi bene o servizio identificabile ricevuto (o che sarà ricevuto). L’entità deve valutare i beni o servizi non identificabili ricevuti alla data di assegnazione. Tuttavia, in caso di operazioni regolate per cassa, la passività deve essere rideterminata alla data di chiusura di ciascun esercizio finché non è regolata in conformità ai paragrafi 30–33.

▼B

Operazioni in cui si ricevono dei servizi

14. Se gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati maturano immediatamente, la controparte non deve completare uno specifico periodo di prestazione di servizi prima di acquisire la titolarità incondizionata di quegli strumenti rappresentativi di capitale. In assenza di evidenza contraria, l’entità deve presumere che i servizi resi dalla controparte, come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale, siano stati ricevuti. In tal caso, alla data di assegnazione l’entità deve considerare i servizi come totalmente ricevuti, con il corrispondente incremento del patrimonio netto.

▼M43

15. Se gli strumenti rappresentativi di capitale maturano solo al termine di un determinato periodo di permanenza in servizio, l'entità deve presumere che i servizi ancora da ricevere dalla controparte come corrispettivo di tali strumenti rappresentativi di capitale saranno ricevuti in futuro, nel periodo di maturazione. L'entità deve rilevare i servizi ancora da ricevere dalla controparte nel periodo di maturazione, contestualmente alla loro prestazione, con un corrispondente incremento del patrimonio netto. Per esempio:

▼B

a) 

se un dipendente è assegnatario di opzioni su azioni a condizione che abbia completato tre anni di servizio, l’entità deve presumere che i servizi resi dal dipendente come corrispettivo delle opzioni su azioni saranno ricevuti in futuro, nell’arco del triennio del periodo di maturazione;

b) 
►M43  

se un dipendente è assegnatario di opzioni su azioni soggette alla condizione del conseguimento di determinati risultati e alla continuazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'entità fino al loro raggiungimento, e la durata del periodo di maturazione dipende da quando tali risultati sono conseguiti, l'entità deve presumere che i servizi ancora da ricevere dal dipendente come corrispettivo delle opzioni su azioni saranno ricevuti in futuro, nell'arco del periodo di maturazione atteso. ◄ L’entità deve stimare la durata del periodo di maturazione atteso alla data di assegnazione, in base all’esito più probabile della condizione di conseguimento dei risultati. Se la condizione di conseguimento dei risultati è una condizione di mercato, la stima della durata del periodo di maturazione atteso deve essere compatibile con le ipotesi formulate ai fini della stima del fair value (valore equo) delle opzioni assegnate, e non deve essere rivista successivamente. Se la condizione di conseguimento dei risultati non è una condizione di mercato, l’entità deve rivedere la propria stima della durata del periodo di maturazione, se necessario, nel caso in cui informazioni successive indicano che la durata del periodo di maturazione differisce dalle stime effettuate in precedenza.

Operazioni misurate con riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati

Determinazione del fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati

16. Nel caso di operazioni valutate facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, una entità deve valutare il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati alla data di misurazione, in base ai prezzi di mercato, se disponibili, tenendo conto dei termini e delle condizioni in base ai quali tali strumenti sono stati assegnati (secondo le disposizioni di cui ai paragrafi da 19 a 22).

17. Se i prezzi di mercato non sono disponibili, l’entità deve stimare il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati con una metodologia valutativa per stimare quale sarebbe stato il prezzo di tali strumenti rappresentativi di capitale, alla data di misurazione, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili. La metodologia adottata deve essere compatibile con le metodologie generalmente accettate per la misurazione degli strumenti finanziari, e deve incorporare tutti i fattori e le ipotesi che operatori di mercato consapevoli e disponibili considererebbero nella determinazione del prezzo (secondo le disposizioni di cui ai paragrafi da 19 a 22).

18. L’Appendice B contiene una ulteriore guida sulla misurazione del fair value (valore equo) delle azioni e delle opzioni su azioni, focalizzandosi sugli specifici termini e condizioni che comunemente caratterizzano un’assegnazione di azioni o di opzioni su azioni a dipendenti.

Trattamento contabile delle condizioni di maturazione

▼M60

19. L'assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale può essere subordinata al verificarsi di determinate condizioni di maturazione. Per esempio, l'assegnazione di azioni o di opzioni su azioni a un dipendente è di solito subordinata alla permanenza alle dipendenze dell'entità per un determinato periodo. Possono esservi condizioni di rendimento che debbono essere soddisfatte, come il conseguimento di alcuni risultati: ad esempio, il raggiungimento di una determinata crescita dei profitti dell'entità oppure un determinato incremento del prezzo delle azioni dell'entità. Le condizioni di maturazione, ad eccezione delle condizioni di mercato, non devono essere considerate nella stima del fair value (valore equo) delle azioni o delle opzioni su azioni alla data di valutazione. Le condizioni di maturazione, ad eccezione delle condizioni di mercato, devono essere invece considerate rettificando il numero di strumenti rappresentativi di capitale inclusi nella valutazione dell'importo dell'operazione, così che, alla fine, l'importo rilevato in bilancio per i beni o servizi ricevuti come corrispettivo per gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati sia basato sul numero di strumenti rappresentativi di capitale che alla fine matureranno. Per cui, complessivamente, non è rilevato alcun importo per beni o servizi ricevuti se gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati non maturano per il mancato conseguimento di una condizione di maturazione che non sia una condizione di mercato, per esempio, se la controparte non completa un determinato periodo di servizio oppure se non viene soddisfatta la condizione del conseguimento di risultati, fatte salve le disposizioni del paragrafo 21.

▼B

20. Per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 19, l’entità deve rilevare un importo relativo ai beni o servizi ricevuti nel periodo di maturazione in base alla migliore stima disponibile del numero di strumenti rappresentativi di capitale che ci si attende matureranno e deve rivedere tale stima, se necessario, nel caso in cui informazioni successive indicano che il numero atteso di strumenti rappresentativi di capitale che matureranno differisce dalle stime effettuate in precedenza. Alla data di maturazione, l’entità deve rivedere la stima per rilevare un importo pari al numero di strumenti rappresentativi di capitale effettivamente maturati, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 21.

21. Le condizioni di mercato, come il prezzo obiettivo di una azione al quale è condizionata la maturazione (o l’esercizio), devono essere considerate nella stima del fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. Per cui, ai fini dell’assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale subordinati a condizioni di mercato, l’entità deve rilevare i beni o servizi ricevuti da una controparte che soddisfa tutte le altre condizioni di maturazione (per esempio, i servizi ricevuti da un dipendente che rimane in servizio per il periodo specificato nell’assegnazione), indipendentemente dal conseguimento di tale condizione di mercato.

▼M2

Trattamento contabile delle condizioni di non maturazione

21A. Analogamente, una entità deve considerare tutte le condizioni di non maturazione nell'effettuare la stima del fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. Per cui, ai fini dell'assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale con condizioni di non maturazione, l'entità deve rilevare i beni o servizi ricevuti da una controparte che soddisfa tutte le condizioni di maturazione che non riguardano condizioni di mercato (per esempio, i servizi ricevuti da un dipendente che rimane in servizio per il periodo di servizio specificato), indipendentemente dal conseguimento di tali condizioni di non maturazione.

▼B

Trattamento contabile di un elemento di ricarico

22. Per le opzioni con un elemento di ricarico, tale elemento non deve essere considerato nella stima del fair value (valore equo) delle opzioni assegnate alla data di misurazione. L’opzione di ricarico deve invece essere rilevata come una nuova assegnazione di opzioni, se e quando l’opzione di ricarico viene assegnata in un momento successivo.

Dopo la data di maturazione

23. Dopo aver rilevato i beni o servizi ricevuti e l’incremento di patrimonio netto corrispondente, in conformità alle disposizioni di cui ai paragrafi da 10 a 22, l’entità non deve apportare rettifiche al patrimonio netto complessivo dopo la data di maturazione. Per esempio, l’entità non deve stornare successivamente l’importo rilevato per i servizi ricevuti da un dipendente se gli strumenti rappresentativi di capitale maturati sono successivamente annullati oppure se, nel caso di opzioni su azioni, non vengono esercitate le opzioni. Tuttavia, questa disposizione non preclude che l’entità rilevi un trasferimento all’interno del patrimonio netto, ad esempio, un trasferimento da una componente del patrimonio netto ad un’altra.

Casi in cui il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale non può essere stimato attendibilmente

24. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 16 a 23 si applicano quando l’entità deve misurare una operazione con pagamento basato su azioni facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. In rare circostanze, l’entità può non essere in grado di stimare in maniera attendibile il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati alla data di misurazione, secondo le disposizioni di cui ai paragrafi da 16 a 22. Solo in tali rare circostanze, l’entità deve invece:

a) 

misurare gli strumenti rappresentativi di capitale in base al loro valore intrinseco, inizialmente alla data in cui l’entità ottiene i beni o la controparte presta il servizio, e successivamente a ciascuna data di chiusura del bilancio e alla data di regolamento finale, con tutte le variazioni del valore intrinseco rilevate a ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ . Nel caso di assegnazione di opzioni su azioni, l’accordo di pagamento basato su azioni è definitivamente regolato al momento dell’esercizio dell’opzione, dell’annullamento (ad esempio, con la cessazione del rapporto di lavoro) o della scadenza (ad esempio, al termine della vita dell’opzione);

b) 

rilevare i beni o servizi ricevuti in base al numero di strumenti rappresentativi di capitale definitivamente maturati o (se applicabile) definitivamente esercitati. Per applicare tale disposizione alle opzioni su azioni, per esempio, l’entità deve rilevare gli eventuali beni o servizi ricevuti durante il periodo di maturazione, in conformità alle disposizioni di cui ai paragrafi 14 e 15, tranne che per le disposizioni di cui al paragrafo 15, lettera b), relative alla condizione di mercato, che non si applicano. L’importo rilevato per i beni o servizi ricevuti durante il periodo di maturazione deve essere calcolato in base al numero atteso di opzioni su azioni che ci si attende matureranno. L’entità deve rivedere tale stima, se necessario, nel caso in cui informazioni successive indicano che il numero di opzioni su azioni che ci si attende matureranno differisce dalle stime effettuate in precedenza. Alla data di maturazione, l’entità deve rivedere la stima per eguagliarla al numero di strumenti finanziari definitivamente maturati. Dopo la data di maturazione, l’entità deve stornare l’importo rilevato per i beni o servizi ricevuti se le opzioni su azioni vengono successivamente annullate oppure si estinguono al termine della vita utile dell’opzione su azioni.

25. Se una entità applica le disposizioni di cui al paragrafo 24, non è necessario applicare i paragrafi da 26 a 29, in quanto qualsiasi modifica dei termini e delle condizioni in base ai quali erano stati assegnati gli strumenti rappresentativi di capitale sarà considerata nell’applicazione del metodo del valore intrinseco illustrato al paragrafo 24. Tuttavia, se una entità regola una assegnazione di strumenti finanziari cui siano state applicate le disposizioni di cui al paragrafo 24, si dispone quanto segue:

a) 

l’entità deve contabilizzare il regolamento come una maturazione anticipata se l’estinzione avviene durante il periodo di maturazione e pertanto deve rilevare immediatamente l’importo che altrimenti sarebbe stato rilevato per i servizi ricevuti nell’arco del periodo residuo di maturazione;

b) 

ogni pagamento effettuato al momento del regolamento deve essere contabilizzato come un riacquisto di strumenti rappresentativi di capitale, cioè come una riduzione del patrimonio netto, tranne che il pagamento ecceda il valore intrinseco degli strumenti rappresentativi di capitale, misurato alla data di riacquisto. Ogni eccedenza del genere deve essere rilevata come un costo.

Modifiche dei termini e delle condizioni in base ai quali gli strumenti rappresentativi di capitale erano stati assegnati, inclusi annullamenti e regolamenti

26. Una entità potrebbe modificare i termini e le condizioni in base ai quali erano stati assegnati degli strumenti rappresentativi di capitale. Per esempio, potrebbe ridurre il prezzo di esercizio delle opzioni assegnate ai dipendenti (ossia rideterminare il prezzo delle opzioni), aumentandone di conseguenza il fair value (valore equo). Le disposizioni di cui ai paragrafi da 27 a 29 per contabilizzare gli effetti delle modifiche sono espresse nel contesto di operazioni con pagamento basato su azioni con dipendenti. Tuttavia, tali disposizioni debbono essere anche applicate alle operazioni con pagamento basato su azioni con terzi non dipendenti, che sono misurate facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. In questo ultimo caso, tutti i riferimenti alla data di assegnazione riportati nei paragrafi da 27 a 29 devono essere invece riferiti alla data in cui l’entità ottiene i beni o la controparte presta il servizio.

27. L’entità deve rilevare, come minimo, i servizi ricevuti misurati al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati alla data di assegnazione, a meno che tali strumenti rappresentativi di capitale non maturino per il mancato rispetto di una delle condizioni di maturazione (ad eccezione di una condizione di mercato) specificate alla data di assegnazione. Tale disposizione si applica a prescindere da qualsiasi modifica ai termini e alle condizioni in base ai quali sono stati assegnati gli strumenti rappresentativi di capitale, o da una eventuale cancellazione o regolamento dell’assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale. Inoltre, l’entità deve rilevare gli effetti delle modifiche che incrementano il fair value (valore equo) complessivo degli accordi di pagamento basato su azioni o che comunque comportano benefici al dipendente. L’appendice B comprende una guida all’applicazione di tale disposizione.

▼M2

28. Se una assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale è annullata o regolata durante il periodo di maturazione (eccetto che non si tratti di una assegnazione revocata per annullamento quando non vengono soddisfatte le condizioni di maturazione):

▼B

a) 

l’entità deve contabilizzare l’annullamento o il regolamento come se fosse una maturazione anticipata, e pertanto deve iscrivere immediatamente l’importo che altrimenti sarebbe stato rilevato per i servizi ricevuti nell’arco del periodo di maturazione residuo;

▼M2

b) 

ogni pagamento al dipendente, effettuato al momento dell’annullamento o del regolamento, deve essere contabilizzato come un riacquisto di una partecipazione azionaria, ossia come una diminuzione del patrimonio netto, tranne che l’importo liquidato ecceda il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, valutato alla data di riacquisto. Ogni eccedenza del genere deve essere rilevata come un costo. Tuttavia, se l'accordo di pagamento basato su azioni include delle componenti di passività, l'entità deve rideterminare il fair value (valore equo) della passività alla data di annullamento o regolamento. Qualsiasi pagamento effettuato per regolare la componente di passività deve essere contabilizzato come estinzione della passività;

▼B

c) 

se una entità assegna nuovi strumenti rappresentativi di capitale al dipendente e, alla data di assegnazione di tali nuovi strumenti, l’entità li identifica come strumenti sostitutivi di quelli annullati, l’entità deve contabilizzare l’assegnazione degli strumenti sostitutivi allo stesso modo di una modifica dell’assegnazione originaria di strumenti rappresentativi di capitale, in conformità del paragrafo 27 e alla guida operativa riportata all’Appendice B. Il fair value (valore equo) incrementale assegnato è dato dalla differenza tra il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale sostitutivi e il fair value (valore equo) netto degli strumenti annullati, misurato alla data di assegnazione degli strumenti rappresentativi di capitale sostitutivi. Il fair value (valore equo) netto degli strumenti rappresentativi di capitale annullati è pari al fair value (valore equo) stimato immediatamente prima dell’annullamento, al netto di qualsiasi pagamento effettuato al dipendente all’atto dell’annullamento degli strumenti rappresentativi di capitale, contabilizzato come riduzione del patrimonio netto secondo il punto b) di cui sopra. Se l’entità non identifica i nuovi strumenti rappresentativi di capitale assegnati come strumenti sostitutivi di quelli annullati, l’entità deve contabilizzare i nuovi strumenti come una nuova assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale.

▼M2

28A. Se una entità o una controparte può scegliere se soddisfare o meno una condizione di non maturazione, l'entità deve trattare contabilmente il mancato conseguimento, da parte dell'entità o della controparte stessa, di quella condizione di non maturazione nel periodo di maturazione come annullamento.

▼B

29. Se una entità riacquista strumenti rappresentativi di capitale maturati, il pagamento effettuato al dipendente deve essere contabilizzato come una riduzione del patrimonio netto, tranne che l’importo liquidato ecceda il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale riacquistati, valutato alla data di riacquisto. Ogni eccedenza del genere deve essere rilevata come un costo.

OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI REGOLATE PER CASSA

▼M60

30.   Per quanto riguarda le operazioni con pagamento basato su azioni regolato per cassa, l'entità deve valutare i beni o servizi acquisiti e la passività assunta al fair value (valore equo) della passività, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 31–33D. Fino a quando la passività non viene regolata, l'entità deve ricalcolarne il fair value (valore equo) alla data di chiusura di ciascun esercizio e alla data di regolamento, con tutte le variazioni del fair value (valore equo) rilevate nell'utile (perdita) di esercizio.

31. Per esempio, l'entità può assegnare diritti di rivalutazione delle azioni ai dipendenti come parte del loro pacchetto retributivo, per cui i dipendenti avranno diritto ad un futuro pagamento in contanti (piuttosto che ad uno strumento rappresentativo di capitale) in funzione dell'aumento del prezzo delle azioni dell'entità rispetto ad un determinato livello su un determinato periodo. In alternativa, l'entità può assegnare ai propri dipendenti il diritto di ricevere un futuro pagamento in contanti, assegnando loro il diritto di ottenere azioni (comprese le azioni emesse all'atto dell'esercizio delle opzioni su azioni) che sono redimibili, obbligatoriamente (per esempio al momento della cessazione del rapporto di lavoro), o a scelta del dipendente. Questi accordi sono esempi di operazioni con pagamento basato su azioni regolato per cassa. I diritti di rivalutazione delle azioni sono utilizzati per illustrare alcune delle disposizioni dei paragrafi 32-33D; le disposizioni contenute in tali paragrafi si applicano tuttavia a tutte le operazioni con pagamento basato su azioni regolato per cassa.

▼B

32. L’entità deve rilevare i servizi ricevuti, e la passività assunta a fronte di tali servizi, a mano a mano che i dipendenti prestano il proprio servizio. Per esempio, alcuni diritti di rivalutazione delle azioni maturano immediatamente, per cui i dipendenti debbono completare un determinato periodo di servizio prima di acquisire il diritto alla liquidazione in contanti. In assenza di evidenza contraria, l’entità deve presumere che i servizi resi dai dipendenti come corrispettivo dei diritti di rivalutazione delle azioni siano stati ricevuti. Per cui, l’entità deve rilevare immediatamente i servizi ricevuti e la relativa passività da liquidare. Se i diritti di rivalutazione delle azioni non maturano fino a quando i dipendenti non hanno completato un determinato periodo di permanenza in servizio, l’entità deve rilevare i servizi ricevuti, e la relativa passività da liquidare durante il periodo in cui i dipendenti prestano servizio.

▼M60

33. La passività deve essere valutata, inizialmente e alla data di chiusura di ciascun esercizio fino al suo regolamento, al fair value (valore equo) dei diritti di rivalutazione delle azioni, applicando un modello per la misurazione del prezzo dell'opzione, e considerando i termini e le condizioni in base ai quali sono stati assegnati i diritti di rivalutazione delle azioni, e la misura in cui i dipendenti hanno prestato servizio fino a quella data - fatte salve le disposizioni dei paragrafi 33 A–33D. L'entità potrebbe modificare i termini e le condizioni in base ai quali è assegnato un pagamento basato su azioni regolato per cassa. Ai paragrafi B44A–B44C dell'appendice B figurano orientamenti per la riclassificazione di una operazione con pagamento basato su azioni da «operazione con pagamento basato su azioni regolato per cassa» a «operazione con pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale».

▼M60

TRATTAMENTO CONTABILE DELLE CONDIZIONI DI MATURAZIONE E DELLE CONDIZIONI DI NON MATURAZIONE

33A. Un'operazione con pagamento basato su azioni regolato per cassa può essere subordinata al verificarsi di determinate condizioni di maturazione. Possono esservi condizioni di rendimento che debbono essere soddisfatte, come il conseguimento di alcuni risultati: ad esempio, il raggiungimento di una determinata crescita dei profitti dell'entità oppure un determinato incremento del prezzo delle azioni dell'entità. Le condizioni di maturazione, ad eccezione delle condizioni di mercato, non devono essere considerate nella stima del fair value (valore equo) del pagamento basato su azioni regolato per cassa alla data di valutazione. Al contrario, le condizioni di maturazione, ad eccezione delle condizioni di mercato, devono essere prese in considerazione rettificando il numero di assegnazioni incluse nella valutazione della passività derivante dall'operazione.

33B. Per applicare le disposizioni del paragrafo 33A, l'entità deve rilevare un importo per i beni o servizi ricevuti nel periodo di maturazione. Tale importo deve basarsi sulle migliori stime disponibili del numero di assegnazioni che si prevede matureranno. L'entità deve rivedere tale stima, se necessario, nel caso in cui informazioni successive indichino che il numero di assegnazioni che si prevede matureranno differisce dalle stime effettuate in precedenza. Alla data di maturazione, l'entità deve rivedere la stima per eguagliarla al numero di assegnazioni definitivamente maturate.

33C. Le condizioni di mercato, come il prezzo obiettivo di una azione al quale è subordinata la maturazione (o l'esercizio), nonché le condizioni di non maturazione devono essere considerate nella stima del fair value (valore equo) del pagamento basato su azioni regolato per cassa assegnato e nella nuova valutazione del fair value (valore equo) alla data di chiusura di ciascun esercizio e alla data di regolamento.

33D. Per effetto dell'applicazione dei paragrafi 30–33C, l'importo cumulativo rilevato in ultima analisi per i beni o servizi ricevuti come corrispettivo del pagamento basato su azioni regolato per cassa è uguale al pagamento per cassa.

OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI CON CARATTERISTICA DEL REGOLAMENTO NETTO PER GLI OBBLIGHI DI RITENUTA ALLA FONTE

33E. Le leggi o i regolamenti fiscali possono imporre all'entità di trattenere un importo per l'imposta dovuta da un dipendente in relazione a un pagamento basato su azioni e di trasferire tale importo, normalmente in contanti, all'autorità fiscale per conto del dipendente. Per ottemperare a tale obbligo, i termini degli accordi di pagamento basato su azioni possono consentire o richiedere all'entità di trattenere il numero di strumenti rappresentativi di capitale pari al valore monetario dell'imposta dovuta dal dipendente, detraendoli dal numero totale di strumenti rappresentativi di capitale che sarebbero stati altrimenti erogati al dipendente all'atto dell'esercizio (o della maturazione) del pagamento basato su azioni (ossia l'accordo di pagamento basato su azioni presenta la caratteristica del regolamento netto).

33F. In deroga alle disposizioni del paragrafo 34, l'operazione descritta nel paragrafo 33E deve essere classificata nella sua interezza come un'operazione con pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale qualora sarebbe stata classificata così in assenza della caratteristica del regolamento netto.

33G. L'entità applica il paragrafo 29 del presente Principio per tenere conto della ritenuta di azioni volta a finanziare il pagamento all'autorità fiscale dell'imposta dovuta dal dipendente in relazione al pagamento basato su azioni. Pertanto, il pagamento fatto deve essere contabilizzato come riduzione del patrimonio netto per le azioni trattenute, tranne che nella misura in cui il pagamento ecceda il fair value (valore equo) alla data del regolamento netto degli strumenti rappresentativi di capitale trattenuti.

33H. La deroga di cui al paragrafo 33F non si applica a quanto segue:

a) 

un accordo di pagamento basato su azioni con caratteristica del regolamento netto per il quale le leggi o i regolamenti fiscali non impongono all'entità di trattenere un importo per l'imposta dovuta da un dipendente in relazione a tale pagamento basato su azioni; o

b) 

strumenti rappresentativi di capitale che l'entità trattiene eccedenti l'imposta dovuta dal dipendente in relazione al pagamento basato su azioni (ossia l'entità ha trattenuto un numero di azioni per un valore monetario superiore all'imposta dovuta dal dipendente). Le azioni trattenute in eccesso devono essere contabilizzate come un pagamento basato su azioni regolato per cassa quando tale importo è pagato al dipendente in contanti (o altre attività).

▼B

OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI REGOLATE CON DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALTERNATIVE

34. Nel caso di operazioni con pagamento basato su azioni i cui termini contrattuali prevedono la facoltà, dell’entità o della controparte, di scegliere tra un regolamento per cassa (o con altre attività) e l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale, l’entità deve rilevare tale operazione, o le componenti di tale operazione, come un’operazione con pagamento basato su azioni con regolamento per cassa se, e nella misura in cui, l’entità abbia assunto una passività da liquidare per cassa o con altre attività, oppure come un’operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale se, e nella misura in cui, l’entità non abbia assunto una tale passività.

Operazioni con pagamento basato su azioni le cui condizioni prevedono la facoltà di scelta di regolamento a favore della controparte

35. Se una entità ha assegnato alla controparte il diritto di scegliere se una operazione con pagamento basato su azioni deve essere regolata per cassa ( 30 ) oppure attraverso l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale, l’entità ha assegnato uno strumento finanziario composto, comprensivo di una componente di debito (ossia, il diritto della controparte a richiedere il pagamento per cassa) e di una componente rappresentativa di capitale (ossia il diritto della controparte a richiedere la liquidazione in strumenti rappresentativi di capitale piuttosto che per cassa). Nelle operazioni con terzi non dipendenti, nelle quali il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti viene misurato in maniera diretta, l’entità deve calcolare la componente rappresentativa di capitale dello strumento finanziario composto come differenza tra il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti e il fair value (valore equo) della componente di debito, alla data in cui i beni o servizi sono stati ricevuti.

36. Per tutte le altre operazioni, incluse quelle con i dipendenti, l’entità deve calcolare il fair value (valore equo) dello strumento finanziario composto alla data di misurazione, considerando i termini e le condizioni in base ai quali sono stati assegnati i diritti al pagamento per cassa o attraverso l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale.

37. Per applicare le disposizioni del paragrafo 36, l’entità deve prima calcolare il fair value (valore equo) della componente di debito e poi calcolare il fair value (valore equo) della componente di capitale, considerando che la controparte deve rinunciare al diritto di ricevere un pagamento per cassa per ricevere lo strumento rappresentativo di capitale. Il fair value (valore equo) dello strumento finanziario composto è la somma dei fair value (valori equi) delle due componenti. Tuttavia, le operazioni con pagamento basato su azioni in cui la controparte ha la facoltà di scelta sono spesso strutturate in modo tale che il fair value (valore equo) di una alternativa equivale al fair value (valore equo) dell’altra. Per esempio, la controparte può scegliere di ricevere opzioni su azioni o diritti di rivalutazione delle azioni regolati per cassa. In tali casi, il fair value (valore equo) della componente di capitale è pari a zero, per cui il fair value (valore equo) dello strumento finanziario composto è uguale al fair value (valore equo) della componente di debito. Viceversa se i fair value (valori equi) delle alternative di regolamento differiscono, il fair value (valore equo) della componente di capitale è solitamente maggiore di zero; in tal caso il fair value (valore equo) dello strumento finanziario composto sarà maggiore del fair value (valore equo) della componente di debito.

38. L’entità deve contabilizzare separatamente i beni o servizi ricevuti o acquisiti rispetto a ciascuna componente dello strumento finanziario composto. Per la componente di debito, l’entità deve rilevare i beni o servizi acquisiti, e la passività da regolare per quei beni o servizi, a mano a mano che la controparte fornisce i beni o presta il servizio, in conformità alle disposizioni che si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (paragrafi da 30 a 33). Per quanto riguarda la componente di capitale (se esiste), l’entità deve rilevare i beni o servizi acquisiti, e l’incremento del patrimonio netto, a mano a mano che la controparte fornisce i beni o presta il servizio, in conformità alle disposizioni che si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale (paragrafi da 10 a 29).

39. Alla data di regolamento, l’entità deve rimisurare la passività al suo fair value (valore equo). Se l’entità emette strumenti rappresentativi di capitale anziché regolare l’operazione per cassa, la passività deve essere trasferita direttamente al patrimonio netto, come corrispettivo per gli strumenti rappresentativi di capitale emessi.

40. Se l’entità regola l’operazione per cassa anziché con l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale, quel pagamento dovrà applicarsi a totale estinzione della passività. Qualsiasi componente di capitale precedentemente rilevata rimarrà nel patrimonio netto. Scegliendo di ricevere contanti all’atto del regolamento, la controparte rinuncia al diritto di ricevere strumenti rappresentativi di capitale. Tuttavia, questa disposizione non preclude che l’entità rilevi un trasferimento all’interno del patrimonio netto, ad esempio, un trasferimento da una componente del patrimonio netto ad un’altra.

Operazioni con pagamento basato su azioni le cui condizioni prevedono la facoltà di scelta di regolamento a favore dell’entità

41. Nel caso di una operazione con pagamento basato su azioni in cui i termini dell’accordo prevedono la facoltà dell’entità di scegliere se regolare l’operazione per cassa o mediante l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale, l’entità deve determinare se ha già assunto una obbligazione da estinguere per cassa e contabilizzare conseguentemente l’operazione con pagamento basato su azioni. L’entità ha una obbligazione attuale da estinguere per cassa se la scelta di regolamento in strumenti rappresentativi di capitale non ha sostanza commerciale (per esempio, in quanto all’entità è legalmente vietata l’emissione di azioni), o se l’entità ha una prassi consolidata o una politica dichiarata di regolamento per cassa, o se è solita regolare per cassa ogni volta che la controparte richiede il regolamento per cassa.

42. Se l’entità ha una obbligazione attuale da regolare per cassa, essa deve rilevare l’operazione in conformità con le disposizioni che si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa di cui ai paragrafi da 30 a 33.

43. In assenza di una tale obbligazione, l’entità deve rilevare l’operazione in conformità con le disposizioni che si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate in strumenti rappresentativi di capitale di cui ai paragrafi da 10 a 29. All’atto del regolamento:

a) 

se l’entità opta per il regolamento per cassa, il pagamento deve essere rilevato come un riacquisto di strumenti rappresentativi di capitale, ossia come una riduzione del patrimonio netto, a eccezione di quanto evidenziato al punto c) che segue;

b) 

se l’entità opta per il regolamento mediante emissioni di strumenti rappresentativi di capitale, non sono necessarie altre scritture contabili (tranne che una riclassifica tra le diverse componenti del patrimonio netto, se necessaria), a eccezione di quanto evidenziato al punto c) che segue;

c) 

se l’entità opta per l’alternativa di regolamento con il maggior fair value (valore equo), l’entità deve rilevare un costo aggiuntivo per il valore in eccesso dato, ossia la differenza tra il pagamento per cassa e il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale che sarebbero stati altrimenti emessi, ovvero la differenza tra il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale emessi e l’importo per cassa che sarebbe stato altrimenti pagato, a seconda del caso applicabile.

▼M23

OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI TRA ENTITÀ DI UN GRUPPO (MODIFICHE DEL 2009)

43A. Nelle operazioni con pagamento basato su azioni tra entità di un gruppo, l’entità che riceve i beni o servizi deve determinare, nel proprio bilancio separato o individuale, il valore dei beni o servizi ricevuti come un’operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale o per cassa valutando:

a) 

la natura degli incentivi concessi, e

b) 

i propri diritti e obbligazioni.

L’ammontare rilevato dall’entità che riceve i beni o servizi può differire dall’ammontare rilevato dal gruppo consolidato o da un’altra entità del gruppo che regola l’operazione con pagamento basato su azioni.

43B. L’entità che riceve i beni o servizi deve valutare i beni o servizi ricevuti come un’operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale quando:

a) 

gli incentivi ricevuti sono costituiti dai propri strumenti rappresentativi di capitale, o

b) 

l’entità non ha alcuna obbligazione di regolare l’operazione con pagamento basato su azioni.

L’entità deve successivamente rideterminare il valore di tale operazione con pagamento basato su azioni soltanto a seguito di variazioni delle condizioni di maturazione che non riguardano condizioni di mercato, in conformità ai paragrafi 19–21. In tutti gli altri casi, l’entità che riceve i beni o servizi deve valutare i beni o servizi ricevuti come un’operazione con pagamento basato su azioni regolata per cassa.

43C. L’entità che regola un’operazione con pagamento basato su azioni nel caso in cui un’altra entità del gruppo riceve i beni o servizi deve rilevare l’operazione come un’operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale soltanto se l’operazione è regolata con strumenti rappresentativi di capitale propri della stessa entità. Altrimenti, l’operazione deve essere rilevata come un’operazione con pagamento basato su azioni regolata per cassa.

43D. Alcune operazioni di gruppo comportano accordi di rimborso che richiedono che una entità del gruppo paghi un’altra entità del gruppo per l’erogazione dei pagamenti basati su azioni ai fornitori di beni o servizi. In tali casi, l’entità che riceve i beni o servizi deve contabilizzare l’operazione con pagamento basato su azioni in conformità al paragrafo 43B indipendentemente dagli accordi di rimborso infragruppo.

▼B

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

44. Una entità deve fornire una informativa tale da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere la natura e la misura degli accordi di pagamento basato su azioni in essere nell’esercizio di riferimento.

45. Per dare efficacia al principio di cui al paragrafo 44, l’entità deve almeno fornire le seguenti informazioni:

a) 

una descrizione per ciascun tipo di accordo di pagamento basato su azioni che sia esistito in qualunque momento durante il periodo di riferimento, con evidenza dei termini generali e delle condizioni di ciascun accordo, come le condizioni di maturazione, il termine massimo delle opzioni assegnate e il metodo di regolamento adottato (per esempio, se per cassa o in strumenti rappresentativi di capitale). Una entità con tipologie di accordi di pagamento basato su azioni sostanzialmente similari può aggregare le informazioni, a meno che non sia necessario riportare le informazioni relative a ciascun accordo separatamente, per rispettare il principio di cui al paragrafo 44;

b) 

il numero e i prezzi medi ponderati d’esercizio delle opzioni su azioni per ciascuno dei seguenti gruppi di opzioni:

i) 

in circolazione all’inizio dell’esercizio;

ii) 

assegnate nell’esercizio;

iii) 

annullate nell’esercizio;

iv) 

esercitate nell’esercizio;

v) 

scadute nell’esercizio;

vi) 

in circolazione a fine esercizio; e

vii) 

esercitabili a fine esercizio;

c) 

per le opzioni su azioni esercitate durante l’esercizio, il prezzo medio ponderato delle azioni alla data di esercizio. Se le opzioni sono state esercitate con regolarità durante l’esercizio, l’entità può invece indicare il prezzo medio ponderato delle azioni durante l’esercizio;

d) 

per quanto riguarda le opzioni su azioni in essere a fine esercizio, l’intervallo dei valori dei prezzi d’esercizio e la media ponderata della residua vita contrattuale delle opzioni. Se l’intervallo dei valori dei prezzi d’esercizio è ampio, le opzioni in circolazione devono essere suddivise in fasce che siano significative per poter valutare la quantità e la tempistica di eventuali ulteriori emissioni di azioni e la somma che può essere incassata all’atto dell’esercizio di quelle opzioni.

46. Una entità deve fornire una informativa tale da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere le modalità di valutazione del fair value (valore equo) dei beni e servizi ricevuti ovvero degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, durante l’esercizio.

47. Se l’entità ha misurato il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale della entità indirettamente, facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, in applicazione del principio di cui al paragrafo 46, l’entità deve fornire almeno le seguenti informazioni:

a) 

nel caso di opzioni su azioni assegnate durante l’esercizio, il fair value (valore equo) medio ponderato di quelle opzioni alla data di valutazione e le informazioni su come è stato misurato, incluse le seguenti:

i) 

il modello utilizzato per la determinazione del prezzo delle opzioni e i dati utilizzati nel modello, inclusi il prezzo medio ponderato delle azioni, il prezzo di esercizio, la volatilità attesa, la durata dell’opzione, i dividendi attesi, il tasso di interesse senza rischio e qualsiasi altro dato immesso nel modello, tra cui l’indicazione del metodo utilizzato e delle ipotesi formulate per incorporare gli effetti di un atteso esercizio anticipato;

ii) 

la modalità di determinazione della volatilità attesa, compresa una spiegazione della misura in cui la stima della volatilità attesa si sia basata sulla volatilità storica; e

iii) 

se e con quale modalità qualsiasi altra caratteristica dell’assegnazione di opzioni è stata incorporata nella misurazione del fair value (valore equo), come nel caso di una condizione di mercato.

b) 

nel caso di altri strumenti rappresentativi di capitale assegnati durante l’esercizio (ossia, diversi dalle opzioni su azioni), il numero e il fair value (valore equo) medio ponderato di quegli strumenti rappresentativi di capitale alla data di misurazione e l’informativa su come è stato calcolato, incluse le seguenti:

i) 

se il fair value (valore equo) non è stato misurato in base a un prezzo di mercato disponibile, come esso è stato valutato;

ii) 

se e con quale modalità i dividendi attesi sono stati incorporati nella valutazione del fair value (valore equo); e

iii) 

se e con quale modalità qualsiasi altra caratteristica degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati è stata incorporata nella determinazione del fair value (valore equo).

c) 

in caso di accordi di pagamento basato su azioni che siano stati modificati durante l’esercizio:

i) 

una spiegazione di tali modifiche;

ii) 

il fair value (valore equo) incrementale assegnato (come conseguenza di dette modifiche); e

iii) 

l’informativa sulle modalità di misurazione del fair value (valore equo) incrementale assegnato, uniformemente con le disposizioni esposte ai punti a) e b) di cui sopra, se applicabili.

48. Se l’entità ha misurato direttamente il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti nell’esercizio, l’entità deve fornire un’informativa sulle modalità di determinazione del fair value (valore equo), per esempio specificando se è stato misurato in base a un prezzo di mercato per quei beni o servizi.

49. Se l’entità ha respinto la presunzione di cui al paragrafo 13, deve informare di tale fatto e fornire la motivazione per cui la presunzione è stata respinta.

50. Una entità deve fornire un’informativa tale da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere l’effetto delle operazioni con pagamento basato su azioni sul risultato economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’entità.

51. Per dare efficacia al principio di cui al paragrafo 50, l’entità deve almeno fornire le seguenti informazioni:

a) 

il costo totale rilevato nell’esercizio derivante da operazioni con pagamento basato su azioni in cui i beni o servizi ricevuti non possedevano i requisiti per essere rilevati come attività, e che quindi sono stati rilevati immediatamente come costi, indicando separatamente la quota parte del costo totale derivante da operazioni contabilizzate come operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale;

b) 

per quanto concerne le passività derivanti da operazioni con pagamento basato su azioni:

i) 

il valore contabile totale di fine esercizio; e

ii) 

il valore intrinseco totale di fine esercizio delle passività per le quali il diritto della controparte a ricevere denaro o altre attività sia maturato entro la fine dell’esercizio (per esempio, i diritti di rivalutazione delle azioni maturati).

▼M60

52. Se l'informativa richiesta dal presente Principio non soddisfa i principi di cui ai paragrafi 44, 46 e 50, l'entità deve fornire tutte le ulteriori informazioni necessarie per soddisfarli. Per esempio, se ha classificato operazioni con pagamento basato su azioni come operazioni con pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale in conformità al paragrafo 33F, l'entità deve indicare una stima dell'importo che prevede di trasferire all'amministrazione fiscale per regolare l'imposta dovuta dal dipendente quando è necessario informare gli utilizzatori circa gli effetti dei flussi finanziari futuri relativi all'accordo di pagamento basato su azioni.

▼B

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

53. Nel caso di operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, l’entità deve applicare il presente IFRS alle assegnazioni di azioni, di opzioni su azioni o agli altri strumenti rappresentativi di capitale assegnati dopo il 7 novembre 2002 e non ancora maturati alla data di entrata in vigore del presente IFRS.

54. L’entità è incoraggiata, ma non obbligata, ad applicare il presente IFRS ad altre assegnazioni di strumenti rappresentativi di capitale se ha indicato pubblicamente il fair value (valore equo) di tali strumenti rappresentativi di capitale, determinato alla data di misurazione.

55. L’entità deve rideterminare i valori dell’informativa comparativa e, dove possibile, deve rettificare il saldo di apertura degli utili portati a nuovo del primo esercizio presentato per tutte le assegnazioni di strumenti rappresentativi di capitale alle quali è stato applicato il presente IFRS.

56. L’entità deve comunque fornire tutte le informazioni richieste nei paragrafi 44 e 45 per tutte le assegnazioni di strumenti rappresentativi di capitale alle quali non sia stato applicato il presente IFRS (per esempio, gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati il 7 novembre 2002 o in data precedente).

57. L’entità deve comunque applicare i paragrafi da 26 a 29 per rilevare le seguenti modifiche se, successivamente all’entrata in vigore del presente IFRS, una entità modifica i termini o le condizioni di una assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale alla quale non sia stato applicato il presente IFRS.

58. L’entità deve applicare retroattivamente il presente IFRS per tutte le passività generate da operazioni con pagamento basato su azioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente IFRS. Per tali passività, l’entità deve rideterminare i valori dell’informativa comparativa, inclusa la rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo nel primo esercizio presentato in cui siano stati rideterminati i valori dell’informativa comparativa, fatta eccezione per l’informativa comparativa riferita a un esercizio o a una data precedenti il 7 novembre 2002.

59. L’entità è incoraggiata, ma non obbligata, ad applicare il presente IFRS retroattivamente alle altre passività generate da operazioni con pagamento basato su azioni, per esempio, alle passività estinte in un esercizio per il quale è stata presentata informativa comparativa.

▼M60

59A. L'entità deve applicare le modifiche di cui ai paragrafi 30–31, 33-33H e B44A–B44C come indicato in appresso. Gli esercizi precedenti non devono essere rideterminati.

a) 

Le modifiche previste dalle disposizioni dei paragrafi B44 A–B44C si applicano soltanto alle modifiche che si verificano alla data in cui l'entità applica per la prima volta le modifiche previste dalle predette disposizioni o in data successiva.

b) 

Le modifiche previste dalle disposizioni dei paragrafi 30–31 e 33–33D si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni non maturate alla data in cui l'entità applica per la prima volta le predette modifiche e alle operazioni con pagamento basato su azioni con una data di assegnazione coincidente o successiva alla data in cui l'entità applica per la prima volta le predette modifiche. Per le operazioni con pagamento basato su azioni non maturate assegnate prima della data in cui l'entità applica per la prima volta le modifiche, l'entità deve rivalutare la passività a tale data e rilevare l'effetto della rivalutazione nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, a seconda dei casi) dell'esercizio in cui sono applicate per la prima volta le modifiche.

c) 

Le modifiche previste dalle disposizioni dei paragrafi 33E–33H e la modifica del paragrafo 52 si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni non maturate (o maturate ma non esercitate) alla data in cui l'entità applica per la prima volta le predette modifiche e alle operazioni con pagamento basato su azioni con una data di assegnazione coincidente o successiva alla data in cui l'entità applica per la prima volta le predette modifiche. Per quanto riguarda le operazioni con pagamento basato su azioni (o loro componenti) non maturate (o maturate ma non esercitate) che sono state classificate in precedenza come pagamenti basati su azioni regolati per cassa ma ora sono classificate come pagamenti basati su azioni regolati con strumenti rappresentativi di capitale conformemente alle modifiche, l'entità deve riclassificare il valore contabile della passività relativa al pagamento basato su azioni nel patrimonio netto alla data in cui applica per la prima volta le modifiche.

59B. In deroga alle disposizioni del paragrafo 59A, l'entità può applicare le modifiche previste dalle disposizioni del paragrafo 63D retroattivamente, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai paragrafi 53–59 del presente Principio, in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori se, e solo se, ciò è possibile senza informazioni conosciute a posteriori. Se l'entità sceglie l'applicazione retroattiva, deve farlo per tutte le modifiche apportate da Classificazione e valutazione delle operazioni con pagamento basato su azioni (Modifiche all'IFRS 2).

▼B

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

60. L’entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente IFRS per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

▼M22

61. L’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) e i Miglioramenti agli IFRS emessi nel mese di aprile 2009 hanno modificato il paragrafo 5. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un'entità applica l'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche le presenti modifiche devono essere applicate a partire da tale esercizio precedente.

▼M2

62. Un'entità deve applicare le seguenti modifiche retroattivamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva:

a) 

le disposizioni di cui al paragrafo 21A relativamente al trattamento contabile delle condizioni di non maturazione;

b) 

le definizioni riviste dei termini «maturare» e «condizioni di maturazione» di cui all'Appendice A;

c) 

le modifiche ai paragrafi 28 e 28A relative agli annullamenti.

È consentita una applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2009, tale fatto deve essere indicato.

▼M60

63. L'entità deve applicare le seguenti modifiche apportate da Operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa all'interno di un gruppo pubblicato nel giugno 2009 retroattivamente, fatte salve le disposizioni transitorie dei paragrafi 53–59, in conformità allo IAS 8 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2010 o in data successiva:

a) 

la modifica del paragrafo 2, l’eliminazione del paragrafo 3 e l’aggiunta dei paragrafi 3A e 43A–43D e dei paragrafi B45, B47, B50, B54, B56–B58 e B60 nell’Appendice B relative alla contabilizzazione delle operazioni tra entità di un gruppo;

b) 

le definizioni riviste dei termini seguenti nell’Appendice A:

— 
operazione con pagamento basato su azioni regolata per cassa,
— 
operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale,
— 
accordo di pagamento basato su azioni, e
— 
operazione con pagamento basato su azioni.

Se le informazioni necessarie per l’applicazione retroattiva non sono disponibili, una entità deve riportare nel proprio bilancio separato o individuale gli importi precedentemente rilevati nel bilancio consolidato del gruppo. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica le modifiche per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2010, tale fatto deve essere indicato.

▼M32

63A. L’IFRS 10 Bilancio consolidato e l’IFRS 11, pubblicato a maggio 2011, hanno modificato il paragrafo 5 e l’Appendice A. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 10 e l’IFRS 11.

▼M43

63B. Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato i paragrafi 15 e 19. Nell'Appendice A sono state modificate le definizioni di «condizioni di maturazione» e «condizione di mercato» e sono state aggiunte le definizioni di «condizione di conseguimento di risultati» e di «condizione di permanenza in servizio». Un'entità deve applicare tale modifica prospetticamente alle operazioni con pagamento basato su azioni nelle quali la data di assegnazione cada il 1o luglio 2014 o successivamente. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M53

63C. L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 6. L'entità deve applicare la modifica quando applica l'IFRS 9.

▼M60

63D.  Classificazione e valutazione delle operazioni con pagamento basato su azioni (Modifiche all'IFRS 2), pubblicato nel giugno 2016, ha modificato i paragrafi 19, 30–31, 33, 52 e 63 e aggiunto i paragrafi 33A-33H, 59A–59B, 63D e B44A–B44C e i relativi titoli. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M23

RITIRO DI INTERPRETAZIONI

64.  Operazioni con pagamento basati su azioni regolate per cassa all’interno di un gruppo pubblicata nel giugno 2009 sostituisce l’IFRIC 8 Ambito di applicazione dell’IFRS 2 e l’IFRIC 11 IFRS 2—Operazioni con azioni proprie e del gruppo. Le modifiche apportate da tale documento hanno incorporato le disposizioni precedenti esposte nell’IFRIC 8 e nell’IFRIC 11 come segue:

a) 

il paragrafo 2 modificato e il paragrafo 13A aggiunto per quanto riguarda il trattamento contabile di operazioni in cui l’entità non è in grado di identificare specificamente tutti i beni o servizi ricevuti, o parte di essi. Tali requisiti erano in vigore nei bilanci degli esercizi che hanno inizio a partire dal 1o maggio 2006 o da data successiva;

b) 

i paragrafi aggiunti B46, B48, B49, B51–B53, B55, B59 e B61 nell’Appendice B per quanto riguarda la contabilizzazione di operazioni tra entità di un gruppo. Tali requisiti erano in vigore nei bilanci degli esercizi che hanno inizio a partire dal 1o marzo 2007 o da data successiva.

Tali requisiti sono stati applicati retroattivamente in conformità ai requisiti stabiliti dallo IAS 8, soggetti alle disposizioni transitorie dell’IFRS 2.

▼B




Appendice A

Definizione dei termini

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.



▼M23

Operazione con pagamento basato su azioni regolata per cassa

Una operazione con pagamento basato su azioni in cui l’entità acquisisce beni o servizi sostenendo una passività nel trasferire cassa o altre attività al fornitore di tali beni o servizi per importi basati sul prezzo (o valore) degli strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni o le opzioni su azioni) dell’entità stessa o di altra entità del gruppo.

▼B

Dipendenti e altri fornitori di servizi similari

Persone fisiche che prestano i propri servizi personali all’entità e che a) sono considerate come dipendenti a tutti gli effetti ai fini giuridici e fiscali, o b) collaborano per l’entità sotto la sua direzione allo stesso modo delle persone fisiche considerate lavoratori dipendenti ai fini giuridici e fiscali, oppure c) i servizi prestati sono a tutti gli effetti similari a quelli resi dai lavoratori dipendenti. Per esempio, la definizione comprende tutto il personale dirigente, ossia quelle persone che detengono autorità e responsabilità di pianificazione, direzione e controllo delle attività della entità, inclusi gli amministratori non esecutivi.

Strumento rappresentativo di capitale

Un contratto che rappresenti una quota ideale di partecipazione residua nell’attività dell’entità dopo aver estinto tutte le sue passività. (1)

Strumento rappresentativo di capitale assegnato

Il diritto (condizionato o non condizionato) a uno strumento rappresentativo di capitale della entità, conferito dalla entità a un terzo, in base a un accordo di pagamento basato su azioni.

▼M23

Operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale

Una operazione con pagamento basato su azioni in cui l’entità

a)  riceve beni o servizi come corrispettivo dei propri strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni o le opzioni su azioni), o

b)  riceve beni o servizi ma non ha alcuna obbligazione a regolare l’operazione con il fornitore.

▼B

Fair value (valore equo)

Il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, una passività estinta o uno strumento rappresentativo di capitale potrebbe essere assegnato, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.

Data di assegnazione

La data in cui l’entità e un terzo (incluso un dipendente) concordano di stipulare un accordo di pagamento basato su azioni, nel momento in cui l’entità e la controparte hanno reciprocamente compreso i termini e le condizioni dell’accordo. Alla data di assegnazione l’entità conferisce alla controparte il diritto a percepire disponibilità liquide, altre attività, o strumenti rappresentativi di capitale della entità, una volta che siano soddisfatte determinate condizioni di maturazione, ove previste. Se tale accordo è soggetto a un processo di approvazione (per esempio, da parte degli azionisti), la data di assegnazione è la data in cui tale approvazione è ottenuta.

Valore intrinseco

La differenza tra il fair value (valore equo) delle azioni per le quali la controparte possiede il diritto (condizionato o incondizionato) di sottoscriverle o per le quali possiede il diritto di riceverle, e il prezzo (se disponibile) che la controparte deve (o dovrà) pagare per quelle azioni. Per esempio, un’opzione su azioni con un prezzo di esercizio di CU 15, (2) relativa a un’azione con un fair value (valore equo) di CU 20, ha un valore intrinseco di CU 5.

▼M43

Condizione di mercato

Una condizione di conseguimento di risultati da cui dipende il prezzo di esercizio, la maturazione o la possibilità di esercitare uno strumento rappresentativo di capitale relativa al prezzo di mercato (o al valore) degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità (o di quelli di altra entità appartenente allo stesso gruppo) come:

(a)  il raggiungimento di un determinato prezzo dell'azione o un determinato ammontare del valore intrinseco di una opzione su azioni; o

(b)  il conseguimento di un determinato obiettivo basato sul prezzo di mercato (o sul valore) degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità (o di quelli di altra entità appartenente allo stesso gruppo) rispetto a un indice dei prezzi di mercato di strumenti rappresentativi di capitale di altre entità.

Una condizione di mercato richiede alla controparte di completare un determinato periodo di permanenza in servizio (ossia una condizione di permanenza in servizio); il requisito di permanenza in servizio può essere esplicito o implicito.

▼B

Data di misurazione

La data in cui il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati viene misurato ai fini del presente IFRS. Nelle operazioni con dipendenti e altri fornitori di servizi similari, la data di misurazione coincide con la data di assegnazione. Nelle operazioni con terzi non dipendenti (e con altri che offrono servizi similari), la data di misurazione corrisponde alla data in cui l’entità ottiene i beni o la controparte presta il servizio.

▼M43

Condizione di conseguimento di risultati

Una condizione di maturazione che richiede:

(a)  alla controparte di completare un determinato periodo di permanenza in servizio (ossia, una condizione di permanenza in servizio); il requisito di permanenza in servizio può essere esplicito o implicito; e che

(b)  la controparte consegua determinati obiettivi di risultato nel periodo di permanenza in servizio di cui al punto (a).

Il periodo per il conseguimento degli obiettivi di risultato:

(a)  non deve protrarsi oltre il periodo di permanenza in servizio; e

(b)  può iniziare prima del periodo di permanenza in servizio a condizione che la data di inizio del conseguimento degli obiettivi di risultato non sia molto antecedente alla data di inizio del periodo di permanenza in servizio.

Un obiettivo di conseguimento di risultati deve essere definito facendo riferimento:

(a)  all'operatività dell'entità stessa (o alle sue attività) oppure all'operatività ovvero alle attività di altra entità appartenente allo stesso gruppo (ossia, una condizione non di mercato); o

(b)  al prezzo (o valore) degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità o di quelli di altra entità appartenente allo stesso gruppo (incluse le azioni o le opzioni su azioni) (ossia, una condizione di mercato).

Un obiettivo di conseguimento di risultati potrebbe far riferimento ai risultati dell'entità nel suo complesso o di alcune parti di essa (o parti del gruppo), come nel caso di una divisione aziendale o di un singolo dipendente.

▼B

Elemento di ricarico

Un elemento che assicura un’assegnazione automatica di opzioni su azioni ogni volta che il titolare dell’opzione esercita opzioni assegnate in precedenza utilizzando le azioni della entità, piuttosto che il denaro, per regolare il prezzo di esercizio.

Opzione di ricarico

Una nuova opzione su azioni assegnata nel momento in cui una azione viene utilizzata per regolare il prezzo di esercizio di una opzione su azioni precedente.

▼M43

Condizione di permanenza in servizio

Una condizione di maturazione che richiede alla controparte di completare un determinato periodo di permanenza in servizio durante il quale si presta servizio per l'entità. Nel caso in cui la controparte, a prescindere dalle motivazioni, cessa di prestare servizio per l'entità durante il periodo di maturazione, la condizione non è più soddisfatta. Una condizione di permanenza in servizio non richiede che venga soddisfatto un obiettivo di conseguimento di risultati.

▼M23

Accordo di pagamento basato su azioni

Un accordo tra l’entità (o un’altra entità del gruppo () o qualsiasi azionista di qualsiasi entità del gruppo) e un terzo (incluso un dipendente) che dà diritto al terzo di ricevere

a)  disponibilità liquide o altre attività dell’entità per importi basati sul prezzo (o valore) degli strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni o le opzioni su azioni) dell’entità o di un’altra entità del gruppo, o

b)  strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni o le opzioni su azioni) dell’entità o di un’altra entità del gruppo,

a condizione che le condizioni di maturazione specificate, se esistenti, siano soddisfatte.

operazione con pagamento basato su azioni

Un’operazione in cui l’entità

a)  riceve beni o servizi dal fornitore di tali beni o servizi (incluso un dipendente) nell’ambito di un accordo di pagamento basato su azioni, o

b)  contrae una obbligazione di regolare l’operazione con il fornitore nell’ambito di un accordo di pagamento basato su azioni quando un’altra entità del gruppo riceve tali beni o servizi.

▼B

Opzione su azioni

Un contratto che offre al titolare il diritto, ma non l’obbligo, di sottoscrivere le azioni della entità ad un prezzo determinato o determinabile per un periodo di tempo specificato.

▼M2

Maturare

Acquisire la titolarità di un diritto. In un accordo di pagamento basato su azioni, il diritto di una controparte a ricevere disponibilità liquide, altre attività o strumenti rappresentativi di capitale della entità matura quando la titolarità del diritto della controparte non è più subordinata alla soddisfazione di una qualsiasi condizione di maturazione.

▼M43

Condizioni di maturazione

Una condizione che determina se l'entità riceve i servizi che conferiscono il diritto alla controparte di ricevere disponibilità liquide, altre attività o strumenti rappresentativi di capitale dell'entità in base a un accordo di pagamento basato su azioni. Una condizione di maturazione può essere una condizione di permanenza in servizio o una condizione di conseguimento di risultati.

▼B

Periodo di maturazione

Il periodo in cui devono essere soddisfatte tutte le condizioni di maturazione specificate in un accordo di pagamento basato su azioni.

(1)   Il Quadro sistematico definisce una passività come una obbligazione attuale dell’impresa derivante da eventi passati, la cui estinzione ci si attende risulti in una uscita dall’impresa di risorse che incorporano benefici economici (per esempio una uscita di cassa o di altre attività della entità).

(2)   Nella presente appendice, gli importi monetari sono denominati in ‘unità di monetà (CU).

(3)    ►M32   ◄




Appendice B

Guida operativa

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.

Stima del fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati

B1 I paragrafi da B2 a B41 della presente appendice trattano della misurazione del fair value (valore equo) delle azioni e delle opzioni su azioni assegnate, focalizzandosi sui termini e sulle condizioni specifiche che sono caratteristiche comuni di una assegnazione di azioni o di opzioni su azioni a dipendenti. Pertanto, la trattazione non è esaustiva. Inoltre, poiché i problemi relativi alla valutazione di seguito trattati riguardano prevalentemente le azioni e le opzioni su azioni assegnate ai dipendenti, si presume che il fair value (valore equo) delle azioni e delle opzioni su azioni venga calcolato alla data di assegnazione. Tuttavia, gran parte delle problematiche relative alla valutazione (per esempio, la determinazione della volatilità attesa), trattati di seguito, si applicano anche alla stima del fair value (valore equo) delle azioni o delle opzioni su azioni assegnate a terzi non dipendenti alla data in cui l’entità ottiene i beni ovvero in cui la controparte presta il servizio.

Azioni

B2 Nel caso di azioni assegnate ai dipendenti, il fair value (valore equo) delle azioni deve essere misurato al prezzo di mercato delle azioni della entità (oppure a un prezzo di mercato stimato, se le azioni della entità non sono quotate in un mercato regolamentato), rettificate per tener conto dei termini e delle condizioni in base ai quali sono state assegnate le azioni [a eccezione delle condizioni di maturazione escluse dalla misurazione del fair value (valore equo) in conformità con le disposizioni di cui ai paragrafi da 19 a 21].

B3 Per esempio, se il dipendente non ha titolo a ricevere dividendi durante il periodo di maturazione, tale circostanza deve essere considerata nella stima del fair value (valore equo) delle azioni assegnate. Analogamente, se le azioni sono soggette a vincoli di trasferimento dopo la data di maturazione, tale circostanza deve essere considerata, ma solo nella misura in cui tali vincoli, successivamente alla maturazione, incidono sul prezzo che un operatore di mercato consapevole e disponibile sarebbe disposto a pagare per quella azione. Per esempio, se le azioni sono attivamente negoziate in un mercato ampio e liquido, i vincoli al trasferimento successivo alla maturazione possono avere un effetto nullo o comunque esiguo sul prezzo che un operatore di mercato consapevole e disponibile sarebbe disposto a pagare per quelle azioni. I vincoli al trasferimento o altre restrizioni in essere nel periodo di maturazione non devono essere considerate nella stima del fair value (valore equo) delle azioni assegnate alla data di assegnazione, in quanto tali restrizioni derivano dall’esistenza di condizioni di maturazione, contabilizzate in conformità con le disposizioni di cui ai paragrafi da 19 a 21.

Opzioni su azioni

B4 In molti casi i prezzi di mercato per le opzioni su azioni assegnate a dipendenti non sono disponibili, in quanto le opzioni assegnate sono soggette a termini e a condizioni non applicabili alle opzioni negoziate. Se non esistono opzioni negoziate con termini e condizioni similari, il fair value (valore equo) delle opzioni assegnate deve essere stimato applicando un modello di valutazione delle opzioni.

B5 L’entità deve tener conto dei fattori che operatori di mercato consapevoli e disponibili considererebbero nella selezione del modello di misurazione delle opzioni da applicare. Per esempio, molte opzioni di dipendenti sono a lunga scadenza, sono di solito esercitabili nel periodo tra la data di maturazione e la scadenza naturale dell’opzione e sono spesso esercitate anticipatamente. Tali fattori devono essere considerati nella valutazione del fair value (valore equo) delle opzioni alla data di assegnazione. Per molte entità, ciò comporta l’impossibilità di adottare la formula di Black-Scholes-Merton, che non offre la possibilità di esercitare l’opzione prima della scadenza e può non riflettere adeguatamente gli effetti dell’esercizio anticipato atteso. Inoltre, non prevede neanche la possibilità che la volatilità attesa e gli altri dati inseriti nel modello possano variare nell’arco della vita dell’opzione. Tuttavia, i fattori identificati in precedenza potrebbero non essere applicabili a opzioni su azioni con scadenza contrattuale relativamente breve, o che debbono essere esercitate entro un breve lasso di tempo dopo la data di maturazione. In tali casi, la formula di Black-Scholes-Merton genera un valore sostanzialmente identico a quello prodotto da un modello di misurazione delle opzioni più flessibile.

B6 Tutti i modelli di misurazione delle opzioni prendono in considerazione almeno i seguenti fattori:

a) 

il prezzo di esercizio dell’opzione;

b) 

la vita dell’opzione;

c) 

il prezzo corrente delle azioni sottostanti;

d) 

la volatilità attesa del prezzo dell’azione;

e) 

i dividendi attesi dalle azioni (ove applicabile); e

f) 

il tasso di interesse senza rischio per la durata dell’opzione.

B7 Devono anche essere considerati gli altri fattori che operatori di mercato consapevoli e disponibili prenderebbero in considerazione nel determinare il prezzo [a eccezione delle condizioni di maturazione e degli elementi di ricarico che sono esclusi dalla misurazione del fair value (valore equo) in conformità con le disposizioni di cui ai paragrafi da 19 a 22].

B8 Per esempio, un’opzione su azioni assegnata a un dipendente non può di solito essere esercitata in determinati periodi (per esempio, nel periodo di maturazione oppure nei periodi specificati dagli organi di regolamentazione). Tale circostanza deve essere considerata laddove il modello di misurazione delle opzioni adottato avrebbe altrimenti ipotizzato la possibilità che l’opzione potrebbe essere esercitata in un qualsiasi momento prima della scadenza. Tuttavia, se una entità utilizza un modello di misurazione delle opzioni che valuta opzioni esercitabili soltanto alla scadenza, non è necessaria alcuna modifica a seguito dell’impossibilità di esercitarle nel periodo di maturazione (o in altri periodi nel corso della vita dell’opzione), in quanto il modello già ipotizza che le opzioni non possano essere esercitate in tali periodi.

B9 Analogamente, un altro fattore comune alle opzioni su azioni a dipendenti è dato dalla possibilità di esercizio anticipato dell’opzione perché, per esempio, l’opzione non può essere trasferita liberamente oppure perché il dipendente deve esercitare tutte le opzioni maturate al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Gli effetti di un esercizio anticipato atteso devono essere presi in considerazione, come esposto nei paragrafi da B16 a B21.

B10 Nella valutazione del fair value (valore equo) delle opzioni su azioni (o di altri strumenti rappresentativi di capitale) assegnate, non devono essere considerati quei fattori di cui un operatore di mercato consapevole e disponibile non terrebbe conto nella determinazione del prezzo di una opzione su azioni (o di altri strumenti rappresentativi di capitale). Ad esempio, nel caso di opzioni su azioni assegnate a dipendenti, i fattori che incidono sul valore dell’opzione dal solo punto di vista del singolo dipendente non sono significativi nella stima del prezzo che un operatore di mercato consapevole e disponibile avrebbe applicato.

Dati di base dei modelli di misurazione delle opzioni

B11 Nella stima della volatilità attesa e dei dividendi delle azioni sottostanti, l’obiettivo è quello di approssimare le aspettative che sarebbero riflesse in un prezzo di scambio corrente, di mercato o negoziato, dell’opzione. Analogamente, nello stimare gli effetti di un esercizio anticipato delle opzioni su azioni del dipendente, l’obiettivo è quello di approssimare le aspettative che un terzo esterno, con accesso a informazioni dettagliate sui comportamenti nell’esercizio delle opzioni da parte dei dipendenti, svilupperebbe in base alle informazioni disponibili alla data di assegnazione.

B12 È spesso probabile che si crei una gamma di ragionevoli aspettative in merito all’evoluzione futura di volatilità, dividendi e comportamenti nell’esercizio delle opzioni. In tal caso è necessario calcolare un valore atteso, pesando ciascun importo all’interno dell’intervallo di valori con la relativa probabilità di accadimento.

B13 Le aspettative sul futuro sono in genere basate sull’esperienza e vengono modificate se esistono delle attese ragionevoli che il futuro differisca dal passato. In alcune circostanze, esistono dei fattori identificabili che possono indicare che l’esperienza passata, non modificata, è relativamente inadeguata a fornire indicazioni sulle tendenze future. Per esempio, se una entità con due linee di prodotto chiaramente distinte dismette quella significativamente meno rischiosa, la volatilità storica può non essere la migliore informazione su cui basarsi per delle aspettative ragionevoli sul futuro.

B14 In altre circostanze, invece, possono non essere disponibili informazioni sulla volatilità storica. Per esempio, una entità recentemente quotata in una borsa valori non disporrà di alcun dato, o soltanto di pochi dati storici sulla volatilità del prezzo della propria azione. Le entità non quotate o quotate di recente vengono trattate in seguito.

B15 In conclusione, una entità non deve basare le stime della volatilità, del comportamento nell’esercizio delle opzioni e dei dividendi soltanto sulle informazioni storiche senza considerare la misura in cui l’esperienza passata possa ragionevolmente essere indicativa delle tendenze future.

Esercizio anticipato atteso

B16 I dipendenti spesso esercitano le opzioni su azioni anticipatamente, per una serie di motivi. Per esempio, le opzioni su azioni dei dipendenti sono tipicamente non trasferibili. Ciò causa che spesso i dipendenti esercitino anticipatamente le proprie opzioni su azioni, in quanto questo è l’unico modo con il quale i dipendenti possono liquidare la propria posizione. Inoltre, ai dipendenti che cessano il proprio rapporto di lavoro è solitamente richiesto di esercitare, entro un breve periodo di tempo, qualsiasi opzione maturata, altrimenti le opzioni su azioni sono annullate. Anche tale circostanza determina l’esercizio anticipato delle opzioni su azioni dei dipendenti. Altri fattori che provocano l’esercizio anticipato delle opzioni sono l’avversione al rischio e la mancata diversificazione del proprio patrimonio.

B17 Il mezzo utilizzato per tener conto degli effetti dell’esercizio anticipato atteso dipende dal tipo di modello per la misurazione delle opzioni adottato. Per esempio, l’esercizio anticipato atteso potrebbe essere considerato utilizzando una stima della durata attesa dell’opzione (che, per un’opzione su azioni di un dipendente, è il periodo di tempo dalla data di assegnazione fino alla data attesa di esercizio dell’opzione) come dato di base da inserire in un modello di misurazione delle opzioni (per esempio la formula di Black-Scholes-Merton). In alternativa, l’esercizio anticipato atteso potrebbe essere calcolato utilizzando il modello degli alberi binomiali o altro modello similare per la misurazione delle opzioni, che considera tra i dati di base anche la durata contrattuale dell’opzione.

B18 I fattori da considerare nello stimare l’esercizio anticipato includono:

a) 

la durata del periodo di maturazione, in quanto l’opzione su azioni non può essere normalmente esercitata fino alla fine del periodo di maturazione. Per cui, la determinazione delle implicazioni sulla valutazione dell’esercizio anticipato atteso dell’opzione è basata sull’ipotesi che le opzioni matureranno. Le implicazioni sulle condizioni di maturazione sono trattate nei paragrafi da 19 a 21;

b) 

il tempo medio in cui opzioni similari sono rimaste in circolazione in passato;

c) 

il prezzo delle azioni sottostanti. L’esperienza può indicare che i dipendenti tendono ad esercitare le opzioni quando il prezzo delle azioni raggiunge un determinato livello al di sopra del prezzo d’esercizio;

d) 

il livello del dipendente all’interno dell’organizzazione. Per esempio, l’esperienza può indicare che i dipendenti ad un livello superiore tendono ad esercitare le opzioni più tardi dei dipendenti di livello inferiore (argomento trattato in seguito al paragrafo 21);

e) 

la volatilità attesa delle azioni sottostanti. In media, i dipendenti potrebbero tendere ad esercitare le opzioni su azioni ad alta volatilità prima delle opzioni su azioni con volatilità più bassa.

B19 Come evidenziato al paragrafo B17, gli effetti di un esercizio anticipato possono essere considerati utilizzando una stima della vita attesa dell’opzione come dato di base del modello di misurazione delle opzioni. Nella stima della vita attesa delle opzioni su azioni assegnate a un gruppo di dipendenti, l’entità può basare tale stima sulla vita attesa media, appropriatamente ponderata, di tutto il gruppo di dipendenti, oppure di sottogruppi di dipendenti all’interno del gruppo, in base a dati più dettagliati in merito ai comportamenti dei dipendenti nell’esercizio delle opzioni (in seguito trattati).

B20 È probabile che la separazione in gruppi di un’assegnazione di opzioni, per i dipendenti con comportamenti relativamente omogenei nell’esercizio delle opzioni, abbia una certa importanza. Il valore dell’opzione non è una funzione lineare del termine dell’opzione; il valore aumenta ad un tasso decrescente quanto più lontana è la scadenza. Per esempio, a parità di ogni altra condizione, sebbene una opzione con scadenza a due anni abbia un valore maggiore di una con scadenza a un anno, tale valore non corrisponde al doppio. Ciò implica che il calcolo del valore dell’opzione stimato sulla base di una vita media ponderata unica che comprende opzioni singole con vite estremamente diverse, comporta una sovrastima del fair value (valore equo) complessivo delle opzioni su azioni assegnate. La separazione di opzioni assegnate in gruppi diversi, ciascuno dei quali con un intervallo relativamente ristretto di vite incluse nella vita media ponderata, tende a ridurre tale sovrastima.

B21 Considerazioni similari sono valide anche se si utilizza il modello degli alberi binomiali o altro modello similare. Per esempio, l’esperienza di una entità che assegna opzioni a vasto raggio a tutti i livelli di dipendenti può indicare che i dirigenti di alto livello tendono a trattenere le proprie opzioni per un periodo maggiore dei quadri intermedi e che i dipendenti ai livelli più bassi tendono a esercitare le proprie opzioni prima di qualsiasi altro gruppo. Inoltre, gli impiegati ai quali è richiesto di, o che sono incoraggiati a tenere un minimo ammontare degli strumenti rappresentativi di capitale del proprio datore di lavoro, incluse le opzioni, potrebbero mediamente esercitare le opzioni in un momento successivo rispetto ai dipendenti che non sono soggetti a tale disposizione. In tali situazioni, la separazione delle opzioni in gruppi di assegnatari di opzioni con comportamenti nell’esercizio relativamente omogenei, determinerà una stima più accurata del fair value (valore equo) complessivo delle opzioni su azioni assegnate.

Volatilità attesa

B22 La volatilità attesa è una misura delle aspettative di fluttuazione del prezzo in un determinato periodo. L’indicatore che misura la volatilità utilizzato nei modelli di misurazione delle opzioni è lo scarto quadratico medio (detto anche deviazione standard) annualizzato dei rendimenti composti nel continuo di un titolo azionario in un periodo di tempo. La volatilità è solitamente espressa in termini annualizzati che sono comparabili a prescindere dal periodo di tempo utilizzato nel calcolo; per esempio, se in base a rilevazioni giornaliere, settimanali o mensili.

B23 Il rendimento (che può essere positivo o negativo) di un’azione per un determinato periodo calcola quali sono stati i benefici di un azionista rivenienti da dividendi e dall’apprezzamento (o deprezzamento) della azione.

B24 La volatilità attesa annualizzata di una azione è la fascia di variazione all’interno della quale il rendimento annualizzato composto nel continuo dovrebbe ricadere approssimativamente per due terzi delle volte. Per esempio, se affermiamo che un titolo azionario con un rendimento atteso composto nel continuo del 12 per cento ha una volatilità del 30 per cento, ciò significa che la probabilità che il rendimento dell’azione in un anno possa variare tra il - 18 per cento (12 % - 30 %) e il 42 % (12 % + 30 %) è approssimativamente pari a due terzi. Se il prezzo dell’azione è di CU100 all’inizio dell’anno e non sono distribuiti dividendi, il prezzo atteso che l’azione potrebbe avere a fine anno dovrebbe oscillare tra CU83,53 (CU100 × e-0,18 ) e CU152,20 (CU100 × e0,42 ) per circa due terzi delle volte.

B25 Tra i fattori da considerare nella stima della volatilità attesa sono inclusi:

a) 

la volatilità implicita delle opzioni su azioni negoziate sulle azioni della entità, o su altri strumenti finanziari negoziati della entità che includono delle opzioni (come le obbligazioni convertibili), ove esistenti;

b) 

la volatilità storica del prezzo dell’azione nel periodo più recente che è solitamente commisurata al termine atteso dell’opzione (considerando la vita contrattuale residua dell’opzione e gli effetti dell’esercizio anticipato atteso);

c) 

il lasso di tempo in cui le azioni di una entità sono state ufficialmente negoziate. Una entità quotata di recente può avere un’alta volatilità storica rispetto a entità similari quotate da più tempo. Ulteriori linee guida sulle entità quotate di recente sono commentate in seguito;

d) 

la tendenza della volatilità a invertire la propria media, ossia il proprio livello medio di lungo periodo, e altri fattori indicanti che la volatilità futura attesa possa differire dalla volatilità passata. Per esempio, se il prezzo dell’azione di una entità è stato eccezionalmente volatile per un periodo di tempo individuato a causa di una offerta pubblica di acquisto mancata o di una grossa ristrutturazione, tale periodo potrebbe essere ignorato nel calcolo della volatilità storica media annua;

e) 

intervalli regolari e appropriati per fissare i periodi di rilevazione del prezzo. Le rilevazioni di prezzo dovrebbero essere uniformi di periodo in periodo. Per esempio, una entità potrebbe utilizzare il prezzo di chiusura della settimana oppure il prezzo più alto raggiunto nella settimana, ma non dovrebbe utilizzare il prezzo di chiusura per alcune settimane e poi il prezzo più alto per altre settimane. Inoltre, le rilevazioni di prezzo dovrebbero essere espresse nella stessa valuta del prezzo di esercizio.

Entità recentemente quotate

B26 Come evidenziato nel paragrafo B25, una entità dovrebbe considerare la volatilità storica del prezzo dell’azione nel periodo più recente, che è generalmente commisurata al termine atteso dell’opzione. Anche se una entità recentemente quotata non dispone di informazioni sufficienti sulla volatilità storica, dovrebbe comunque calcolare la volatilità storica per il periodo più lungo per il quale sono disponibili dati sull’attività di negoziazione. Potrebbe anche considerare la volatilità storica di entità similari seguendo un periodo di negoziazione delle azioni che sia paragonabile. Per esempio, un’entità quotata soltanto da un anno, e che assegna opzioni con una vita media attesa di cinque anni, potrebbe considerare l’andamento e il livello di volatilità di entità dello stesso settore relativi ai primi sei anni in cui le azioni di tali entità sono state ufficialmente negoziate.

Entità non quotate

B27 Una entità non quotata non può disporre di informazioni storiche da considerare nella stima della volatilità attesa. Alcuni dei fattori di cui tener conto sono elencati di seguito.

B28 In alcuni casi, una entità non quotata che regolarmente emette opzioni o azioni per i dipendenti (o per i terzi), potrebbe aver creato un mercato interno per i propri titoli azionari. La volatilità del prezzo di tali azioni potrebbe essere presa in considerazione nella stima della volatilità attesa.

B29 In alternativa, l’entità può considerare la volatilità storica o implicita di entità similari quotate, per le quali siano disponibili informazioni sul prezzo delle azioni o delle opzioni, da utilizzare nella stima della volatilità attesa. Ciò potrebbe essere appropriato se l’entità avesse basato il valore delle proprie azioni sui prezzi delle azioni di entità similari quotate.

B30 Se l’entità non ha basato la stima del valore delle proprie azioni sui prezzi delle azioni di entità similari, e ha invece utilizzato un altro criterio di misurazione delle azioni, l’entità potrebbe desumere una stima della volatilità attesa coerente con quella tecnica di valutazione. Per esempio, l’entità potrebbe valutare le proprie azioni in base ai valori delle attività nette o degli utili. Essa potrebbe considerare la volatilità attesa dei valori delle attività nette o degli utili.

Dividendi attesi

B31 La decisione di considerare i dividendi attesi nella valutazione del fair value (valore equo) delle azioni o delle opzioni assegnate dipende dall’esistenza di un diritto della controparte a percepire dividendi o mezzi equivalenti ai dividendi.

B32 Per esempio, se ai dipendenti fossero assegnate delle opzioni e se avessero diritto a percepire, tra la data di assegnazione e la data di esercizio, dividendi oppure mezzi equivalenti sulle azioni sottostanti (liquidabili in contanti oppure utilizzabili per ridurre il prezzo di esercizio), le opzioni assegnate dovrebbero essere valutate come se non saranno riconosciuti dividendi sulle azioni sottostanti, ossia il dato di base relativo ai dividendi attesi essere pari a zero.

B33 Analogamente, se il fair value (valore equo), alla data di assegnazione, delle azioni assegnate ai dipendenti viene stimato, non è necessaria alcuna rettifica per i dividendi attesi se il dipendente ha un diritto a percepire dividendi riconosciuti nel periodo di maturazione.

B34 Al contrario, se i dipendenti non hanno diritto a percepire dividendi o mezzi equivalenti nel periodo di maturazione (oppure prima dell’esercizio nel caso di un’opzione), la valutazione alla data di assegnazione dei diritti sulle opzioni o azioni dovrebbe tener conto dei dividendi attesi. Ciò significa che, quando viene stimato il fair value (valore equo) di una assegnazione di opzioni, i dividendi attesi dovrebbero essere inclusi nell’applicazione di un modello di misurazione delle opzioni. Quando viene stimato il fair value (valore equo) di una assegnazione di opzioni, tale valutazione dovrebbe essere ridotta per un importo pari al valore attuale dei dividendi da corrispondere nel periodo di maturazione.

B35 I modelli di misurazione delle opzioni normalmente richiedono il rendimento da dividendi atteso. Tuttavia, tali modelli possono essere modificati per includere l’importo dei dividendi attesi piuttosto che il rendimento da dividendi. Una entità può utilizzare sia il rendimento atteso, sia i pagamenti attesi. Se l’entità opta per l’utilizzo di questi ultimi, dovrebbe considerare l’andamento storico degli aumenti di dividendi. Per esempio, se la politica di una entità è generalmente stata quella di aumentare i dividendi del 3 per cento annuo, il valore stimato dell’opzione non dovrebbe includere l’ipotesi di un dividendo fisso per tutta la vita dell’opzione a meno che non vi siano evidenze a sostegno di tale ipotesi.

B36 Di solito, le ipotesi sui dividendi attesi dovrebbero essere basate sulle informazioni pubbliche disponibili. Una entità che non corrisponde dividendi, né ha intenzione di farlo, dovrebbe ipotizzare un rendimento da dividendi atteso pari a zero. Tuttavia, una entità emergente senza storia di pagamenti di dividendi potrebbe ipotizzare di iniziare a pagare dividendi durante la vita attesa delle opzioni su azioni ai dipendenti. Tali entità potrebbero utilizzare una media tra i propri rendimenti passati da dividendi (pari a zero) e il rendimento medio da dividendi di un gruppo di entità similari opportunamente paragonabili.

Tasso d’interesse senza rischio

B37 Di solito, il tasso d’interesse senza rischio corrisponde al rendimento implicito attualmente disponibile sulle emissioni governative prive di cedola (zero-coupon) del paese nella cui valuta è espresso il prezzo di esercizio, con un termine residuo pari al termine atteso dell’opzione da valutare (in base alla vita contrattuale residua dell’opzione e considerando gli effetti di un esercizio atteso anticipato). Potrebbe essere necessario utilizzare un parametro sostitutivo appropriato se non esistono emissioni governative, oppure se le circostanze indicano che il rendimento implicito delle emissioni governative senza cedola non è rappresentativo di un tasso d’interesse senza rischio (per esempio, nelle economie con un alto tasso di inflazione). Inoltre, dovrebbe essere utilizzato un parametro sostitutivo appropriato se gli operatori di mercato normalmente determinano il tasso d’interesse senza rischio utilizzando tale parametro, piuttosto che il rendimento implicito delle emissioni governative senza cedola, nella stima del fair value (valore equo) di una opzione con vita pari al termine atteso della opzione da valutare.

Effetti della struttura del capitale

B38 Solitamente sono i terzi, non l’entità, ad emettere opzioni su azioni negoziate. Nel momento in cui tali opzioni vengono esercitate, l’emittente consegna le azioni al titolare dell’opzione. Tali azioni sono acquistate dagli azionisti esistenti. Pertanto, l’esercizio delle opzioni su azioni negoziate non ha alcun effetto diluitivo.

B39 Al contrario, se le opzioni su azioni sono emesse dall’entità, nuove azioni sono emesse nel momento in cui si esercitano quelle opzioni su azioni (sia emesse effettivamente, sia emesse nella sostanza, nel caso in cui vengono utilizzate azioni precedentemente riacquistate e possedute come azioni proprie). Considerato che le azioni saranno emesse al prezzo di esercizio piuttosto che al prezzo corrente di mercato alla data di esercizio, questa diluizione effettiva o potenziale potrebbe ridurre il prezzo dell’azione, in modo che l’utile derivante al titolare dell’opzione non sia maggiore di quello riveniente dall’esercizio di altra opzione similare negoziata che non comporti una diluizione del prezzo dell’azione.

B40 Se ciò ha un effetto significativo sul valore delle opzioni su azioni assegnate dipende da vari fattori, come il numero di nuove azioni che saranno emesse al momento dell’esercizio delle opzioni rispetto al numero di azioni già emesse. Inoltre, se il mercato già si attende l’assegnazione di opzioni, esso potrebbe avere già scontato la potenziale diluizione sul prezzo dell’azione alla data di assegnazione.

B41 Tuttavia, l’entità dovrebbe considerare se il possibile effetto di diluizione derivante dall’esercizio futuro delle opzioni su azioni assegnate possa avere un impatto sul loro fair value (valore equo) stimato alla data di assegnazione. È possibile adattare i modelli di misurazione delle opzioni per tener conto di questo potenziale effetto di diluizione.

Modifiche agli accordi di pagamento basato su azioni regolati con strumenti rappresentativi di capitale

B42 Il paragrafo 27 richiede che, a prescindere da qualsiasi modifica ai termini e alle condizioni in base ai quali gli strumenti rappresentativi di capitale sono stati assegnati, oppure dall’annullamento o regolamento di quella assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale, l’entità dovrebbe rilevare almeno i servizi ricevuti valutati al fair value (valore equo) alla data di assegnazione degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, a meno che tali strumenti rappresentativi di capitale non maturano a causa dell’assenza di una delle condizioni di maturazione (diversa da una condizione di mercato) specificate alla data di assegnazione. Inoltre, l’entità dovrebbe rilevare gli effetti delle modifiche che incrementano il fair value (valore equo) complessivo degli accordi di pagamento basato su azioni o che comunque apportano dei benefici al dipendente.

B43 Per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 27:

a) 

se la modifica incrementa il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati (ad esempio riducendo il prezzo di esercizio), calcolato immediatamente prima e dopo tale modifica, l’entità deve includere il fair value (valore equo) incrementale assegnato nel calcolo dell’importo rilevato per i servizi ricevuti come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. Il fair value (valore incrementale) assegnato è dato dalla differenza tra il fair value (valore equo) dello strumento rappresentativo di capitale assegnato modificato e quello dello strumento rappresentativo di capitale originario, entrambi valutati alla data della modifica. Se la modifica si verifica durante il periodo di maturazione, il fair value (valore equo) incrementale assegnato va incluso nel calcolo dell’importo rilevato per i servizi resi dal personale nel periodo tra la data della modifica e la data in cui gli strumenti rappresentativi di capitale maturano, in aggiunta all’importo basato sul fair value (valore equo) alla data di assegnazione degli strumenti rappresentativi di capitale originari, rilevato nell’arco del periodo di maturazione originario residuo. Se la modifica si verifica dopo la data di maturazione, il fair value (valore equo) incrementale assegnato viene rilevato immediatamente, oppure nel periodo di maturazione se al dipendente è richiesto di completare un periodo aggiuntivo di servizio prima di avere incondizionatamente diritto a tali strumenti rappresentativi di capitale modificati;

b) 

analogamente, se la modifica incrementa il numero di strumenti rappresentativi di capitale assegnati, l’entità deve includere il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, calcolato alla data della modifica, nel calcolo dell’importo rilevato per i servizi ricevuti come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, in conformità con i requisiti di cui al punto (a) sopra descritto. Per esempio, se la modifica si verifica durante il periodo di maturazione, il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale addizionali assegnati va incluso nel calcolo dell’importo rilevato per i servizi resi nel periodo tra la data della modifica e la data in cui gli strumenti rappresentativi di capitale addizionali maturano, in aggiunta all’importo basato sul fair value (valore equo) alla data di assegnazione degli strumenti rappresentativi di capitale originariamente assegnati, che è rilevato nell’arco del residuo periodo di maturazione originario;

c) 

se l’entità modifica le condizioni di maturazione che sono a vantaggio del dipendente, ad esempio riducendo il periodo di maturazione, oppure modificando o eliminando una condizione che prevedeva il conseguimento dei risultati [diversa da una condizione di mercato, i cui cambiamenti sono rilevati in conformità con le disposizioni di cui al punto a) sopra descritto], l’entità deve considerare le condizioni di maturazione modificate nell’applicare le disposizioni di cui ai paragrafi da 19 a 21.

B44 Inoltre, se l’entità modifica i termini e le condizioni degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati in maniera tale da ridurre il fair value (valore equo) complessivo dell’accordo di pagamento basato su azioni, o non è altrimenti a vantaggio del dipendente, l’entità deve comunque continuare a contabilizzare i servizi ricevuti come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati come se la modifica non fosse stata apportata (a meno di una cancellazione di alcuni o di tutti gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, da contabilizzare secondo le disposizioni di cui al paragrafo 28). Per esempio:

a) 

se la modifica riduce il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, calcolati immediatamente prima e dopo tale modifica, l’entità non deve considerare tale riduzione del fair value (valore equo) e deve continuare a calcolare l’importo rilevato per i servizi ricevuti come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale in base al fair value (valore equo) alla data di assegnazione degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati;

b) 

se la modifica riduce il numero di strumenti rappresentativi di capitale assegnati a un dipendente, tale riduzione deve essere contabilizzata come un annullamento di quella parte dell’assegnazione, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 28;

c) 

se l’entità modifica le condizioni di maturazione che non sono a vantaggio del dipendente, ad esempio aumentando il periodo di maturazione, oppure modificando o aggiungendo una condizione che prevede il conseguimento di un risultato [diversa da una condizione di mercato, i cui cambiamenti sono rilevati in conformità con le disposizioni di cui al punto a) sopra descritto], l’entità non deve considerare le condizioni di maturazione modificate nell’applicare le disposizioni di cui ai paragrafi da 19 a 21.

▼M60

Contabilizzazione della modifica di una operazione con pagamento basato su azioni che viene riclassificata da «operazione con pagamento basato su azioni regolato per cassa» a «operazione con pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale»

B44A Se i termini e le condizioni di un'operazione con pagamento basato su azioni regolato per cassa sono modificati in modo da farne una operazione con pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale, l'operazione è contabilizzata come tale dalla data della modifica. In particolare:

a) 

l'operazione con pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale è valutata facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati alla data della modifica. L'operazione con pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale è rilevata nel patrimonio netto alla data della modifica nella misura in cui i beni o i servizi sono stati ricevuti;

b) 

la passività per l'operazione con pagamento basato su azioni regolato per cassa alla data della modifica è eliminata contabilmente in tale data;

c) 

qualsiasi differenza tra il valore contabile della passività eliminata contabilmente e l'importo di capitale rilevato alla data della modifica è rilevata immediatamente nell'utile (perdita) di esercizio.

B44B Se, a causa di tale modifica, il periodo di maturazione è esteso o ridotto, l'applicazione delle disposizioni del paragrafo B44A riflette la modifica del periodo di maturazione. Le disposizioni del paragrafo B44 A si applicano anche se la modifica si verifica dopo il periodo di maturazione.

B44C Un'operazione con pagamento basato su azioni regolato per cassa può essere cancellata o regolata (diversamente dal caso di un'operazione cancellata per annullamento quando non vengono soddisfatte le condizioni di maturazione). Se gli strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati e, alla data di assegnazione, l'entità li identifica come sostituti per la cancellazione del pagamento basato su azioni regolato per cassa, l'entità deve applicare i paragrafi B44A e B44B.

▼M23

Operazioni con pagamento basato su azioni tra entità di un gruppo (modifiche del 2009)

B45 I paragrafi 43A–43C trattano la contabilizzazione di operazioni con pagamento basato su azioni tra entità di un gruppo nel bilancio separato o individuale di ciascuna entità del gruppo. I paragrafi B46–B61 trattano di come applicare i requisiti di cui ai paragrafi 43A–43C. Come osservato nel paragrafo 43D, le operazioni con pagamento basato su azioni tra entità di un gruppo possono verificarsi per diverse ragioni, a seconda dei fatti e delle circostanze. Pertanto, la trattazione non è esaustiva e ipotizza che quando l’entità che riceve i beni o servizi non ha alcuna obbligazione di regolare l’operazione, questa si traduce in un conferimento di capitale proprio nella controllata da parte della controllante, a prescindere da qualsiasi accordo di rimborso infragruppo.

B46 Pur riguardando principalmente le operazioni con i dipendenti, il trattamento descritto di seguito si applica anche ad analoghe operazioni con pagamento basato su azioni con fornitori di beni o servizi che non siano dipendenti. Un accordo tra una controllante e la sua controllata può stabilire che la controllata sia tenuta a pagare la controllante per la fornitura degli strumenti rappresentativi di capitale ai dipendenti. La discussione seguente non fornisce indicazioni su come contabilizzare un tale accordo di pagamento infra-gruppo.

B47 Nelle operazioni con pagamento basato su azioni tra entità di un gruppo si incontrano di solito quattro problematiche. Per praticità, gli esempi riportati di seguito trattano tali problematiche in termini di rapporti tra una controllante e la sua controllata.

Accordi di pagamento basato su azioni aventi per oggetto strumenti rappresentativi del capitale proprio di un’entità

B48 Il primo problema è quello di stabilire se le seguenti operazioni riguardanti strumenti rappresentativi di capitale propri di una entità dovrebbero essere contabilizzate come regolate con strumenti rappresentativi di capitale o regolate per cassa, in conformità ai requisiti del presente IFRS:

a) 

un’entità assegna a propri dipendenti diritti su strumenti rappresentativi di capitale dell’entità medesima (ad esempio opzioni su azioni) e sceglie di acquistare, o è tenuta ad acquistare, gli strumenti rappresentativi di capitale (ovvero le azioni proprie) da un terzo per assolvere i propri obblighi nei confronti dei suoi dipendenti; e

b) 

un’entità o suoi azionisti assegnano diritti su strumenti rappresentativi di capitale dell’entità medesima (ad esempio opzioni su azioni) a dipendenti dell’entità e gli azionisti dell’entità forniscono gli strumenti rappresentativi di capitale necessari.

B49 L’entità deve contabilizzare le operazioni con pagamento basato su azioni in cui riceve servizi come corrispettivo per strumenti rappresentativi del proprio capitale come regolate con strumenti rappresentativi di capitale. Ciò si applica indipendentemente dal fatto che l’entità scelga di acquistare, o sia tenuta ad acquistare, tali strumenti rappresentativi di capitale da un terzo per assolvere i propri obblighi nei confronti dei suoi dipendenti in base a un accordo di pagamento basato su azioni. Ciò si applica inoltre indipendentemente dal fatto che:

a) 

i diritti dei dipendenti sugli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità siano stati assegnati dall’entità stessa o dal suo azionista/dai suoi azionisti; o

b) 

l’accordo di pagamento basato su azioni sia stato regolato dall’entità stessa o dal suo azionista/dai suoi azionisti.

B50 Se l’azionista ha l’obbligazione di regolare l’operazione con i dipendenti della propria partecipata, egli deve fornire strumenti rappresentativi di capitale della partecipata piuttosto che i propri. Pertanto, se la partecipata appartiene allo stesso gruppo dell’azionista, in base al paragrafo 43C l’azionista deve valutare la propria obbligazione secondo i requisiti applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa nel bilancio separato dell’azionista e quelli applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale nel bilancio consolidato dell’azionista.

Accordi di pagamento basato su azioni aventi per oggetto strumenti rappresentativi di capitale della controllante

B51 La seconda problematica riguarda operazioni con pagamento basato su azioni tra due o più entità nell’ambito dello stesso gruppo che riguardano uno strumento rappresentativo di capitale di un’altra entità del gruppo. Ad esempio, i dipendenti di una controllata ricevono diritti su strumenti rappresentativi di capitale della controllante come compenso per i servizi forniti alla controllata.

B52 Pertanto, il secondo problema riguarda i seguenti accordi di pagamento basato su azioni:

a) 

una controllante assegna diritti su strumenti rappresentativi del proprio capitale direttamente a dipendenti della sua controllata: la controllante (non la controllata) ha l’obbligo di fornire ai dipendenti della controllata gli strumenti rappresentativi di capitale; e

b) 

una controllata assegna diritti su strumenti rappresentativi di capitale della sua controllante ai suoi dipendenti: la controllata ha l’obbligo di fornire ai suoi dipendenti gli strumenti rappresentativi di capitale.

Una controllante assegna diritti su strumenti rappresentativi del proprio capitale a dipendenti della sua controllata (paragrafo B52(a))

B53 La controllante non ha un’obbligazione di fornire strumenti rappresentativi di capitale della propria controllante ai dipendenti della controllata. Pertanto, in base al paragrafo 43B, la controllata deve valutare i servizi ricevuti dai propri dipendenti secondo i requisiti applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, e rilevare il corrispondente aumento del patrimonio netto come un conferimento di capitale della controllante.

B54 La controllante ha una obbligazione a regolare l’operazione con i dipendenti della controllata fornendo gli strumenti rappresentativi propri della controllante. Pertanto, conformemente al paragrafo 43C la controllante deve valutare la propria obbligazione secondo i requisiti applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale.

Una controllata assegna diritti su strumenti rappresentativi di capitale della sua controllante a suoi dipendenti (paragrafo B52(b))

B55 Poiché la controllata non soddisfa alcuna delle condizioni di cui al paragrafo 43B, essa deve contabilizzare l’operazione con i propri dipendenti come regolata per cassa. Questa disposizione si applica indipendentemente da come la controllata ottenga gli strumenti rappresentativi di capitale per soddisfare i propri obblighi nei confronti dei suoi dipendenti.

Accordi di pagamento basato su azioni riguardanti pagamenti regolati per cassa ai dipendenti

B56 Il terzo problema è quello di stabilire come una entità che riceve beni o servizi dai propri fornitori (inclusi i dipendenti) dovrebbe contabilizzare gli accordi di pagamento basati su azioni che sono regolati per cassa se la stessa entità non ha alcuna obbligazione di effettuare i pagamenti richiesti ai propri fornitori. Per esempio, si considerino i seguenti accordi in cui la controllante (non l’entità stessa) abbia una obbligazione di effettuare i pagamenti richiesti per cassa ai dipendenti della entità:

a) 

i dipendenti della entità riceveranno pagamenti per cassa collegati al prezzo dei propri strumenti rappresentativi di capitale;

b) 

i dipendenti della entità riceveranno pagamenti per cassa collegati al prezzo degli strumenti rappresentativi di capitale della propria controllante.

B57 La controllante non ha alcuna obbligazione di regolare l’operazione con i propri dipendenti. Pertanto, la controllata deve contabilizzare l’operazione con i propri dipendenti come regolata con strumenti rappresentativi di capitale, e rilevare un corrispondente aumento del patrimonio netto come un conferimento di capitale da parte della propria controllante. La controllata deve successivamente rideterminare il costo dell’operazione per effetto di variazioni derivanti dal fatto che non vengono soddisfatte condizioni di maturazione che non riguardano condizioni di mercato, in conformità ai paragrafi 19–21. Questo differisce dalla valutazione dell’operazione come regolata per cassa nel bilancio consolidato del gruppo.

B58 Poiché la controllante ha l’obbligazione di regolare l’operazione con i dipendenti, e il corrispettivo è in disponibilità liquide, la controllante (e il gruppo consolidato) deve valutare la propria obbligazione in conformità ai requisiti applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni regolato per cassa di cui al paragrafo 43C.

Trasferimento di dipendenti tra entità di un gruppo

B59 La quarta problematica fa riferimento ad accordi di pagamento basato su azioni che riguardano dipendenti di diverse entità di un gruppo. Per esempio, una controllante può assegnare diritti su propri strumenti rappresentativi di capitale a dipendenti delle sue controllate, a condizione che abbiano completato un determinato periodo di servizio continuato presso il gruppo. Un dipendente di una controllata potrebbe trasferirsi ad un’altra controllata durante il periodo di maturazione specificato senza che vi sia alcun effetto per i diritti del dipendente sugli strumenti rappresentativi di capitale della controllante nel quadro dell’originario accordo di pagamento basato su azioni. Se le controllate non hanno alcuna obbligazione di regolare l’operazione con pagamento basato su azioni con i propri dipendenti, esse la contabilizzano come un’operazione regolata con strumenti rappresentativi di capitale. Ciascuna controllata deve misurare i servizi ricevuti dal dipendente con riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale alla data in cui i diritti su tali strumenti rappresentativi di capitale sono stati originariamente assegnati dalla controllante, come definito all’Appendice A, e in proporzione al periodo di maturazione durante il quale il dipendente ha lavorato per ciascuna controllata.

B60 Se la controllata ha l’obbligazione di regolare l’operazione con i propri dipendenti in strumenti rappresentativi di capitale della propria controllante, essa deve contabilizzare l’operazione come regolata per cassa. Ciascuna controllata deve valutare i servizi ricevuti in base al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale alla data di assegnazione, in proporzione al periodo di maturazione durante il quale il dipendente ha lavorato per ciascuna controllata. Inoltre, ciascuna controllata deve rilevare qualsiasi variazione del fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale durante il periodo di servizio del dipendente presso ciascuna controllata.

B61 Può accadere che tale dipendente, dopo essersi trasferito da un’entità del gruppo ad un’altra, non soddisfi una condizione di maturazione diversa da una condizione di mercato, quale definita all’Appendice A, ad esempio in quanto lascia il gruppo prima di aver completato il periodo di servizio. In tal caso, poiché la condizione di maturazione è il servizio prestato presso il gruppo, ciascuna controllata deve rettificare l’ammontare precedentemente rilevato concernente i servizi ricevuti dal dipendente, in conformità con i principi di cui al paragrafo 19. Di conseguenza, se i diritti sugli strumenti rappresentativi di capitale assegnati dalla controllante non maturano per il mancato rispetto, da parte del dipendente, di una condizione di maturazione diversa da una condizione di mercato, nessun importo viene rilevato su base cumulativa per i servizi ricevuti da tale dipendente nel bilancio di qualsiasi entità del gruppo.

▼M12




INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 3

Aggregazioni aziendali

FINALITÀ

1. La finalità del presente IFRS è di migliorare la rilevanza, l’attendibilità e la comparabilità delle informazioni che, nel presentare il proprio bilancio, un’entità fornisce relativamente a una aggregazione aziendale e ai suoi effetti. Per realizzare ciò, il presente IFRS stabilisce principi e disposizioni relativi al modo in cui l’acquirente:

a) 

rileva e valuta nel proprio bilancio le attività identificabili acquisite, le passività identificabili assunte e le partecipazioni di minoranza nell’acquisita;

b) 

rileva e valuta l’avviamento acquisito nell’aggregazione aziendale o un utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli; e

c) 

determina quali informazioni presentare per permettere agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e gli effetti economico-finanziari dell’aggregazione aziendale.

▼M42

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente IFRS si applica a una operazione o a un altro evento che soddisfi la definizione di aggregazione aziendale. Il presente IFRS non si applica:

a) 

nel contabilizzare la costituzione di un accordo per un controllo congiunto nel bilancio dello stesso.

▼M12

b) 

l’acquisizione di un’attività o di un gruppo di attività che non costituisce un’attività aziendale. In tali casi, l’acquirente deve identificare e rilevare le singole attività acquisite identificabili (incluse quelle attività che soddisfano la definizione di, e i criteri di rilevazione per, attività immateriali di cui allo IAS 38 Attività immateriali) e le singole passività identificabili assunte. Il costo del gruppo deve essere imputato alle singole attività e passività identificabili sulla base dei rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisto. Tale operazione o evento non genera avviamento;

c) 

una aggregazione di entità o attività aziendali sotto controllo comune (i paragrafi B1–B4 forniscono la relativa guida operativa).

▼M38

2A. Le disposizioni del presente Principio non si applicano all’acquisizione di un investimento in una controllata da parte di una entità d’investimento, come definita nell’IFRS 10 Bilancio consolidato, che deve invece essere valutato al fair value rilevato a conto economico.

▼M71

IDENTIFICAZIONE DI UNA AGGREGAZIONE AZIENDALE

3.  Un’entità deve stabilire se un’operazione o un altro evento sia una aggregazione aziendale applicando la definizione riportata nel presente IFRS, che dispone che le attività acquisite e le passività assunte costituiscono un’attività aziendale. Se le attività acquisite non sono un’attività aziendale, l’entità che redige il bilancio deve contabilizzare l’operazione o un altro evento come un’acquisizione di attività. I paragrafi B5–B12D forniscono una guida inerente l’identificazione di una aggregazione aziendale e la definizione di un’attività aziendale.

▼M12

IL METODO DELL’ACQUISIZIONE

4.  Un’entità deve contabilizzare ogni aggregazione aziendale applicando il metodo dell’acquisizione.

5. L’applicazione del metodo dell’acquisizione richiede:

a) 

l’identificazione dell’acquirente;

b) 

la determinazione della data di acquisizione;

c) 

la rilevazione e la valutazione delle attività identificabili acquisite, delle passività identificabili assunte e qualsiasi partecipazione di minoranza nell’acquisita; e

d) 

la rilevazione e la valutazione dell’avviamento o di un utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli.

Identificazione dell’acquirente

6.  Per ogni aggregazione aziendale, una delle entità partecipanti all’aggregazione deve essere identificata come acquirente.

▼M32

7. Le indicazioni dell’IFRS 10 devono essere utilizzate per identificare l'acquirente ◄ - l’entità che acquisisce il controllo di un’altra entità, ossia dell’acquisita. Se si è verificata una aggregazione aziendale ma l’applicazione della guida dell’IFRS 10 non indica chiaramente quale delle entità partecipanti all’aggregazione sia l’acquirente, ai fini di tale determinazione si devono considerare i fattori riportati nei paragrafi B14-B18.

▼M12

Determinazione della data di acquisizione

8.   L’acquirente deve identificare la data di acquisizione, ovvero la data in cui ottiene effettivamente il controllo dell’acquisita.

9. La data in cui l’acquirente ottiene il controllo dell’acquisita è generalmente la data in cui l’acquirente trasferisce legalmente il corrispettivo, acquisisce le attività e assume le passività dell’acquisita—la data di chiusura del contratto. Tuttavia, l’acquirente potrebbe ottenere il controllo in una data antecedente o susseguente alla data di chiusura. Per esempio, la data di acquisizione precede la data di chiusura se un accordo scritto dispone che l’acquirente ottenga il controllo dell’acquisita in una data antecedente alla data di chiusura. Nell’identificare la data di acquisizione, un acquirente deve considerare tutti i fatti e le circostanze pertinenti.

Rilevazione e valutazione delle attività identificabili acquisite, delle passività identificabili assunte e qualsiasi partecipazione di minoranza nell’acquisita

Principio di rilevazione

10.   Alla data di acquisizione, l’acquirente deve rilevare, separatamente dall’avviamento, le attività acquisite e le passività assunte identificabili e qualsiasi partecipazione di minoranza nell’acquisita. La rilevazione delle attività acquisite e delle passività assunte identificabili è soggetta alle condizioni specificate nei paragrafi 11 e 12.

Condizioni di rilevazione

11. Affinché soddisfino le condizioni di rilevazione nell’ambito dell’applicazione del metodo di acquisizione, le attività acquisite e le passività assunte identificabili devono soddisfare le definizioni di attività e passività fornite nel Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio alla data di acquisizione. Per esempio, i costi che l’acquirente prevede di sostenere in futuro, ma che non è obbligato a sostenere, per realizzare il proprio piano di ritirarsi da un’attività di una acquisita, di dismettere i dipendenti di un’acquisita oppure di trasferirli, non sono passività alla data di acquisizione. Pertanto, l’acquirente non rileva quei costi nell’ambito dell’applicazione del metodo dell’acquisizione. Invece, l’acquirente rileva quei costi nel bilancio successivo all’aggregazione, secondo quanto previsto da altri IFRS.

12. Inoltre, per soddisfare le condizioni di rilevazione nell’ambito dell’applicazione del metodo dell’acquisizione, le attività identificabili acquisite e le passività identificabili assunte devono essere parte dello scambio avvenuto tra l’acquirente e l’acquisita (o i suoi precedenti soci) nell’ambito dell’operazione di aggregazione aziendale, e non il risultato di operazioni distinte. L’acquirente deve applicare le indicazioni di cui ai paragrafi 51–53 per stabilire quali attività acquisite o passività assunte sono comprese nello scambio con l’acquisita e quali, eventualmente, sono il risultato di operazioni distinte che devono essere contabilizzate secondo la loro natura e gli IFRS applicabili.

13. L’applicazione da parte dell’acquirente del principio e delle condizioni di rilevazione può condurre a rilevare alcune attività e passività che l’acquisita non aveva precedentemente rilevato come attività e passività nel proprio bilancio. Per esempio, l’acquirente rileva attività immateriali identificabili acquisite, quali un marchio, un brevetto o un rapporto con la clientela, che l’acquisita non aveva rilevato come attività nel proprio bilancio in quanto le aveva sviluppate internamente imputando a conto economico i relativi costi.

▼M54

14. I paragrafi B31-B40 forniscono indicazioni per la rilevazione delle attività immateriali. I paragrafi 22-28B specificano i tipi di attività e passività identificabili comprendenti elementi per cui il presente IFRS prevede alcune eccezioni al principio e alle condizioni di rilevazione.

▼M12

Classificazione o designazione di attività acquisite e passività assunte identificabili in una aggregazione aziendale

15.   Alla data di acquisizione, l’acquirente deve classificare o designare le attività acquisite e le passività assunte identificabili per quanto necessario per applicare successivamente altri IFRS. L’acquirente deve effettuare tali classificazioni o designazioni sulla base dei termini contrattuali, delle condizioni economiche, dei propri principi operativi o contabili nonché di altre condizioni pertinenti, in essere alla data di acquisizione.

▼M53

16. In alcune situazioni, gli IFRS dispongono un diverso trattamento contabile, a seconda del modo in cui l'entità classifica o designa una particolare attività o passività. Esempi di classificazioni o designazioni che l'acquirente deve effettuare sulla base delle condizioni pertinenti in essere alla data di acquisizione includono:

a) 

la classificazione di particolari attività e passività finanziarie come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio o al costo ammortizzato o come attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in conformità all'IFRS 9 Strumenti finanziari;

b) 

la designazione dello strumento derivato come strumento di copertura in conformità all'IFRS 9 e

c) 

la verifica per stabilire se il derivato incorporato debba essere separato dal contratto primario in conformità all'IFRS 9 (che è una questione di «classificazione» nel senso in cui lo stesso IFRS utilizza questo termine).

▼M54

17. Il presente IFRS prevede due eccezioni al principio adottato di cui al paragrafo 15:

a) 

la classificazione di un contratto di leasing in cui l'acquisita è il locatore come leasing operativo o come leasing finanziario, in conformità all'IFRS 16 Leasing; e

▼M12

b) 

la classificazione di un contratto come contratto assicurativo in conformità all’IFRS 4 Contratti assicurativi.

L’acquirente deve classificare tali contratti sulla base dei termini contrattuali e di altri fattori in essere alla stipula del contratto (oppure, se i termini del contratto sono stati modificati in modo da cambiarne la classificazione, alla data di tale modifica, che potrebbe essere la data di acquisizione).

Principio di valutazione

18.   L’acquirente deve valutare le attività acquisite e le passività assunte identificabili ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione.

▼M29

19. Per ogni aggregazione aziendale l'acquirente deve valutare, alla data di acquisizione, le componenti delle partecipazioni di minoranza nell'acquisita che rappresentano le attuali interessenze partecipative e conferiscono ai possessori il diritto a una quota proporzionale delle attività nette dell'entità in caso di liquidazione a un valore pari:

(a) 

al fair value (valore equo);

(b) 

alla quota proporzionale degli importi rilevati delle attività nette identificabili dell'acquisita cui danno diritto gli attuali strumenti partecipativi.

Tutte le altre componenti delle partecipazioni di minoranza saranno valutate ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione, a meno che gli IFRS non richiedano un diverso criterio di valutazione.

▼M33

20. I paragrafi 24-31 specificano i tipi di attività e passività identificabili che comprendono elementi per i quali il presente IFRS prevede alcune eccezioni al principio di valutazione.

▼M12

Eccezioni ai principi di rilevazione o valutazione

21. Il presente IFRS prevede alcune eccezioni ai principi di rilevazione e valutazione. I paragrafi 22–31 specificano sia gli elementi particolari per cui sono previste le eccezioni, sia la natura di tali eccezioni. L’acquirente deve contabilizzare tali elementi applicando le disposizioni di cui ai paragrafi 22–31, a seguito delle quali alcuni elementi saranno:

a) 

rilevati applicando ulteriori condizioni di rilevazione rispetto a quelle indicate nei paragrafi 11 e 12 oppure applicando le disposizioni di altri IFRS, ottenendo risultati diversi dall’applicazione del principio e delle condizioni di rilevazione;

b) 

valutati a importi diversi dai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione.

Eccezione al principio di rilevazione

Passività potenziali

22. Lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali definisce una passività potenziale come:

a) 

una possibile obbligazione che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non interamente sotto il controllo dell’entità; o

b) 

un’obbligazione attuale che deriva da eventi passati ma che non è rilevata perché:

i) 

non è probabile che sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all’obbligazione; o

ii) 

l’importo dell’obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità.

23. Le disposizioni dello IAS 37 non si applicano per determinare quali passività potenziali rilevare alla data di acquisizione. L’acquirente deve invece rilevare, alla data di acquisizione, una passività potenziale assunta in una aggregazione aziendale se si tratta di un’obbligazione attuale derivante da eventi passati e il cui fair value (valore equo) può essere attendibilmente determinato. Pertanto, contrariamente allo IAS 37, l’acquirente rileva una passività potenziale assunta in una aggregazione aziendale alla data di acquisizione anche se è improbabile che, per adempiere all’obbligazione, sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici. Il paragrafo 56 fornisce indicazioni sulla contabilizzazione successiva delle passività potenziali.

Eccezioni ai principi di rilevazione e valutazione

Imposte sul reddito

24. L’acquirente deve rilevare e valutare un’attività o passività fiscale differita derivante dalle attività acquisite e dalle passività assunte in una aggregazione aziendale in conformità allo IAS 12 Imposte sul reddito.

25. L’acquirente deve contabilizzare gli effetti fiscali potenziali di differenze e riporti a nuovo temporanei di un’acquisita in essere alla data di acquisizione o risultanti dall’acquisizione in conformità allo IAS 12.

Benefici per i dipendenti

26. L’acquirente deve rilevare e valutare una passività (o, eventualmente, una attività) relativa ad accordi per la corresponsione di benefici ai dipendenti dell’acquisita in conformità allo IAS 19 Benefici per i dipendenti.

Attività derivanti da indennizzi

27. In una aggregazione aziendale il venditore può, per contratto, indennizzare l’acquirente per l’esito di un evento contingente o incerto relativo a un’attività o passività specifica, in tutto o in parte. Per esempio, il venditore può indennizzare l’acquirente per perdite superiori a un certo ammontare relative a una passività risultante da un particolare evento contingente; in altri termini, il venditore garantisce che la passività dell’acquirente non superi un importo specificato. Di conseguenza, l’acquirente ottiene un’attività derivante da indennizzi. L’acquirente deve rilevare un’attività derivante da indennizzi nello stesso momento in cui rileva l’elemento indennizzato, valutandola con lo stesso criterio con cui valuta l’elemento indennizzato, subordinatamente alla necessità di svalutare gli ammontari non recuperabili. Pertanto, se l’indennizzo afferisce a un’attività o passività rilevata alla data di acquisizione e valutata al suo rispettivo fair value (valore equo) alla data di acquisizione, l’acquirente deve rilevare l’attività derivante da indennizzi alla data di acquisizione valutata al rispettivo fair value (valore equo) alla data di acquisizione. Per un’attività per indennizzi valutata al suo fair value (valore equo), gli effetti dell’incertezza sui flussi finanziari futuri derivante dalla recuperabilità sono compresi nella valutazione del fair value (valore equo), rendendo quindi superflua una svalutazione distinta (il paragrafo B41 fornisce una guida operativa in proposito).

28. In alcuni casi, l’indennizzo può riguardare un’attività o passività che costituisce un’eccezione ai principi di rilevazione o valutazione. Per esempio, un indennizzo può essere riferito a una passività potenziale non rilevata alla data di acquisizione perché, a quella data, non è possibile valutarne con attendibilità il fair value (valore equo). Oppure, un indennizzo può essere riferito a un’attività o passività che, per esempio, risulti da un beneficio per i dipendenti e valutata su una base diversa dal fair value (valore equo) alla data di acquisizione. In tali circostanze, l’attività derivante da indennizzi deve essere rilevata e valutata adottando ipotesi coerenti con quelle adottate per valutare l’elemento indennizzato, subordinatamente alla valutazione della direzione aziendale circa la recuperabilità dell’attività derivante da indennizzi e le limitazioni contrattuali sull’importo indennizzato. Il paragrafo 57 fornisce indicazioni sulla contabilizzazione successiva di un’attività derivante da indennizzi.

▼M54

Leasing in cui l'acquisita è il locatario

28A. L'acquirente deve rilevare le attività consistenti nel diritto di utilizzo e le passività del leasing per i leasing individuati conformemente all'IFRS 16 in cui l'acquisita è il locatario. L'acquirente non è tenuto a rilevare le attività consistenti nel diritto di utilizzo e le passività del leasing per:

a) 

i leasing la cui durata (come definita nell'IFRS 16) termina entro 12 mesi dalla data dell'acquisizione; o

b) 

i leasing nei quali l'attività sottostante è di modesto valore (come descritto nei paragrafi B3-B8 dell'IFRS 16).

28B. L'acquirente deve valutare la passività del leasing al valore attuale dei rimanenti pagamenti dovuti per il leasing (come definiti nell'IFRS 16) come se il leasing acquisito fosse un nuovo leasing alla data dell'acquisizione. L'acquirente deve valutare l'attività consistente nel diritto di utilizzo allo stesso importo della passività del leasing, rettificato per riflettere condizioni favorevoli o sfavorevoli del leasing rispetto alle condizioni di mercato.

▼M12

Eccezioni al principio di valutazione

Diritti riacquisiti

▼M33

29. L’acquirente deve valutare il valore di un diritto riacquisito rilevato come attività immateriale sulla base della durata residua del rispettivo contratto, senza tener conto se gli operatori di mercato considerino i rinnovi contrattuali potenziali ai fini della valutazione del fair value. I paragrafi B35 e B36 forniscono una guida operativa in merito.

▼M29

Operazioni con pagamento basato su azioni

30. L'acquirente deve valutare una passività o uno strumento rappresentativo di capitale relativo a operazioni con pagamento basato su azioni dell'acquisita o relativo alla sostituzione delle operazioni con pagamento basato su azioni dell'acquisita con operazioni con pagamento basato su azioni dell'acquirente, in conformità al metodo indicato nell'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni alla data di acquisizione. (Il presente IFRS fa riferimento al risultato di questo metodo come a una «valutazione di mercato» dell'operazione con pagamento basato su azioni.)

▼M12

Attività possedute per la vendita

31. L’acquirente deve valutare un’attività non corrente acquisita (o gruppo in dismissione), che alla data di acquisizione è classificata come posseduta per la vendita secondo quanto previsto dall’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita, in conformità ai paragrafi 15–18 del predetto IFRS.

Rilevazione e valutazione dell’avviamento o di un utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli

32.   L’acquirente alla data di acquisizione deve rilevare l’avviamento valutandolo per l’eccedenza di (a) su (b), nel modo indicato di seguito:

a) 

la sommatoria di:

i) 

il corrispettivo trasferito valutato in conformità al presente IFRS, che in genere richiede il fair value (valore equo) alla data di acquisizione (vedere paragrafo 37);

ii) 

l’importo di qualsiasi partecipazione di minoranza nell’acquisita valutato in conformità al presente IFRS; e

iii) 

in una aggregazione aziendale realizzata in più fasi (vedere paragrafi 41 e 42), il fair value (valore equo) alla data di acquisizione delle interessenze nell’acquisita precedentemente possedute dall’acquirente;

b) 

il valore netto degli importi, alla data di acquisizione, delle attività identificabili acquisite e delle passività assunte identificabili valutate in conformità al presente IFRS.

33. In una aggregazione aziendale in cui l’acquirente e l’acquisita (o i suoi precedenti soci) si scambiano solo interessenze, il fair value (valore equo) alla data di acquisizione delle interessenze dell’acquisita può essere valutato più attendibilmente del fair value (valore equo) alla data di acquisizione delle interessenze dell’acquirente. In tal caso, l’acquirente deve determinare l’ammontare dell’avviamento applicando il fair value (valore equo) alla data di acquisizione delle interessenze dell’acquisita e non il fair value (valore equo) alla data di acquisizione delle interessenze trasferite. ►M33  Per determinare il valore dell’avviamento in una aggregazione aziendale in cui non è trasferito alcun corrispettivo, l’acquirente deve usare il fair value alla data di acquisizione dell’interessenza dell’acquirente nell’acquisita invece del fair value alla data di acquisizione del corrispettivo trasferito (paragrafo 32(a)(i)). ◄ I paragrafi B46-B49 forniscono una guida operativa in merito.

Acquisti a prezzi favorevoli

34. Talvolta un acquirente acquista a prezzi favorevoli, ossia effettua una aggregazione aziendale in cui l’ammontare di cui al paragrafo 32(b) supera l’importo complessivo indicato nel paragrafo 32(a). Se tale eccedenza rimane dopo aver applicato le disposizioni di cui al paragrafo 36, l’acquirente deve rilevare l’utile risultante nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio, alla data di acquisizione. L’utile deve essere attribuito all’acquirente.

35. Si può avere un acquisto a prezzi favorevoli, per esempio, in una aggregazione aziendale derivante da una vendita forzosa in quanto il venditore agisce per obbligo. Tuttavia, le eccezioni di rilevazione o valutazione trattate nei paragrafi 22-31 per certi particolari elementi possono anche risultare nella rilevazione di un utile (o modificare l’ammontare di un utile rilevato) per acquisto a prezzi favorevoli.

36. Prima di rilevare un utile per acquisto a prezzi favorevoli, l’acquirente deve verificare se ha identificato correttamente tutte le attività acquisite e le passività assunte e deve rilevare qualsiasi ulteriore attività o passività identificata in tale verifica. Quindi, l’acquirente deve esaminare le procedure impiegate per valutare gli importi che il presente IFRS richiede siano rilevati alla data di acquisizione per tutti i seguenti elementi:

a) 

le attività identificabili acquisite e le passività identificabili assunte;

b) 

le eventuali partecipazioni di minoranza nell’acquisita;

c) 

nel caso di una aggregazione aziendale realizzata in più fasi, le interessenze nell’acquisita precedentemente possedute dall’acquirente; e

d) 

il corrispettivo trasferito.

Obiettivo della verifica è di garantire che le valutazioni riflettano correttamente tutte le informazioni disponibili alla data di acquisizione.

Corrispettivo trasferito

37. Il corrispettivo trasferito in una aggregazione aziendale deve essere valutato al fair value (valore equo) calcolato come la somma dei fair value (valori equi), alla data di acquisizione, delle attività trasferite dall’acquirente ai precedenti soci dell’acquisita, delle passività sostenute dall’acquirente per tali soggetti e delle interessenze emesse dall’acquirente. (Tuttavia, qualsiasi parte degli incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni dell’acquirente scambiata con gli incentivi posseduti dai dipendenti dell’acquisita, che sia compresa nel corrispettivo trasferito nell’ambito dell’aggregazione aziendale, deve essere valutata in conformità al paragrafo 30 e non al fair value (valore equo)]. Esempi di potenziali forme di corrispettivo includono disponibilità liquide, altre attività, una attività aziendale o una controllata dell’acquirente, corrispettivi potenziali, strumenti rappresentativi di capitale ordinari o privilegiati, opzioni, warrant e partecipazioni in entità di tipo mutualistico.

38. Il corrispettivo trasferito può comprendere attività o passività dell’acquirente di valore contabile differente dal loro fair value (valore equo) alla data di acquisizione (per esempio, attività non monetarie o un’attività aziendale dell’acquirente). In tal caso, l’acquirente deve ricalcolare le attività o le passività trasferite ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione e rilevare nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio eventuali utili o perdite risultanti. Tuttavia, talvolta le attività o passività trasferite restano nell’entità risultante dall’aggregazione aziendale (per esempio, quando le attività o passività sono state trasferite all’acquisita invece che ai suoi precedenti soci) e, pertanto, l’acquirente ne mantiene il controllo. In tale situazione, l’acquirente deve valutare quelle attività e passività ai rispettivi valori contabili immediatamente prima della data di acquisizione e non deve rilevare nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio un utile o una perdita su attività o passività da esso controllate, sia prima che dopo l’aggregazione aziendale.

Corrispettivo potenziale

39. Il corrispettivo che l’acquirente trasferisce in cambio dell’acquisita comprende qualsiasi attività o passività risultante da un accordo sul corrispettivo potenziale (si veda paragrafo 37). L’acquirente deve rilevare il fair value (valore equo) alla data di acquisizione del corrispettivo potenziale come parte del corrispettivo trasferito in cambio dell’acquisita.

▼M43

40. L'acquirente deve classificare come passività finanziaria o come patrimonio netto, in base alle definizioni di strumento rappresentativo di capitale e di passività finanziaria di cui al paragrafo 11 dello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio, un'obbligazione a pagare un corrispettivo potenziale che soddisfa la definizione di strumento finanziario. L'acquirente deve classificare come attività un diritto alla restituzione di un corrispettivo trasferito in precedenza se vengono soddisfatte particolari condizioni. Il paragrafo 58 fornisce indicazioni sulla contabilizzazione successiva dei corrispettivi potenziali.

▼M12

Ulteriori indicazioni per l’applicazione del metodo dell’acquisizione a particolari tipologie di aggregazioni aziendali

Aggregazione aziendale realizzata in più fasi

41. Talvolta un acquirente ottiene il controllo di un’acquisita in cui deteneva un’interessenza immediatamente prima della data di acquisizione. Per esempio, il 31 dicembre 20X1, l’Entità A detiene una partecipazione di minoranza del 35 per cento nell’Entità B. In tale data, l’Entità A acquista un’ulteriore partecipazione del 40 per cento nell’Entità B, che le dà il controllo dell’Entità B. Il presente IFRS definisce una tale operazione come una aggregazione aziendale realizzata in più fasi, talvolta anche come acquisizione per stadi.

▼M53

42. Nell'aggregazione aziendale realizzata in più fasi l'acquirente deve ricalcolare l'interessenza che deteneva in precedenza nell'acquisita al rispettivo fair value (valore equo) alla data di acquisizione e rilevare l'utile o la perdita eventualmente risultanti nell'utile (perdita) d'esercizio o nelle altre componenti di conto economico complessivo, come appropriato. Negli esercizi precedenti l'acquirente può aver rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo le variazioni del valore della propria interessenza nell'acquisita. In tal caso, l'ammontare rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo deve essere rilevato analogamente a quanto stabilito nel caso in cui l'acquirente avesse dismesso direttamente l'interessenza posseduta in precedenza.

▼M67

42A. Quando una parte di un accordo a controllo congiunto (come definito nell'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto) acquisisce il controllo di un'attività aziendale che è una attività a controllo congiunto (come definita nell'IFRS 11) e, immediatamente prima della data di acquisizione, aveva diritti sulle attività e obbligazioni per le passività relative all'attività a controllo congiunto, l'operazione è un'aggregazione aziendale realizzata in più fasi. L'acquirente deve pertanto applicare le disposizioni relative a un'aggregazione aziendale realizzata in più fasi, in particolare ricalcolare l'interessenza che deteneva in precedenza nell'attività a controllo congiunto nel modo descritto al paragrafo 42. A tal fine l'acquirente ricalcola tutta l'interessenza che deteneva in precedenza nell'attività a controllo congiunto.

▼M12

Aggregazione aziendale realizzata senza trasferimento di corrispettivo

43. Talvolta un acquirente acquisisce il controllo di maggioranza di un’acquisita senza trasferire alcun corrispettivo. A tali aggregazioni si applica il metodo dell’acquisizione previsto per la contabilizzazione di una aggregazione aziendale. Tali circostanze comprendono:

a) 

l’acquisita riacquista un numero di azioni proprie sufficiente affinché un investitore esistente (l’acquirente) ottenga il controllo;

b) 

il venir meno di diritti di veto minoritari che in precedenza trattenevano l’acquirente dall’ottenere il controllo di un’acquisita in cui deteneva la maggioranza dei diritti di voto;

c) 

l’acquirente e l’acquisita convengono di aggregare le proprie attività aziendali unicamente per contratto. L’acquirente non trasferisce corrispettivi in cambio del controllo di un’acquisita né mantiene, alla data di acquisizione o in data antecedente, interessenze nell’acquisita. Gli esempi di aggregazioni aziendali realizzate unicamente per contratto comprendono l’accorpamento di due rami di attività aziendali in un accordo di fusione o nella costituzione di una società di capitale con duplice quotazione.

44. In una aggregazione aziendale realizzata unicamente per contratto, l’acquirente deve attribuire ai soci dell’acquisita l’ammontare dell’attivo netto dell’acquisita rilevato in conformità al presente IFRS. In altri termini, le interessenze nell’acquisita detenute da parti diverse dall’acquirente costituiscono una partecipazione di minoranza nel bilancio dell’acquirente successivo all’aggregazione, anche se risulta che tutta l’interessenza nell’acquisita viene attribuita alla partecipazione di minoranza.

Periodo di valutazione

45.   Se, al termine dell’esercizio in cui ha luogo l’aggregazione, la contabilizzazione iniziale di una aggregazione aziendale è incompleta, l’acquirente deve rilevare nel proprio bilancio gli importi provvisori degli elementi la cui contabilizzazione è incompleta. Durante il periodo di valutazione, l’acquirente deve rettificare con effetto retroattivo gli importi provvisori rilevati alla data di acquisizione, così da riflettere le nuove informazioni apprese su fatti e circostanze in essere alla data di acquisizione che, se note, avrebbero influenzato la valutazione degli importi rilevati in tale data. Durante il periodo di valutazione, l’acquirente deve anche rilevare attività o passività aggiuntive se ottiene nuove informazioni su fatti e circostanze in essere alla data di acquisizione che, se note, avrebbero determinato la rilevazione di tali attività e passività a partire da tale data. Il periodo di valutazione termina appena l’acquirente riceve le informazioni che stava cercando su fatti e circostanze in essere alla data di acquisizione o appura che non è possibile ottenere maggiori informazioni. Tuttavia, il periodo di valutazione non deve protrarsi per oltre un anno dalla data di acquisizione.

46. Il periodo di valutazione è il periodo successivo alla data di acquisizione, durante il quale l’acquirente può rettificare gli importi provvisori rilevati per una aggregazione aziendale. Il periodo di valutazione concede all’acquirente un lasso di tempo ragionevole per ottenere le informazioni necessarie a identificare e valutare i seguenti elementi alla data di acquisizione, in conformità alle disposizioni del presente IFRS:

a) 

le attività acquisite e le passività assunte identificabili nonché qualsiasi partecipazione di minoranza nell’acquisita;

b) 

il corrispettivo trasferito per l’acquisita (o l’altro ammontare utilizzato nella valutazione dell’avviamento);

c) 

nel caso di una aggregazione aziendale realizzata in più fasi, le interessenze nell’acquisita precedentemente possedute dall’acquirente; e

d) 

l’avviamento risultante o l’utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli.

47. L’acquirente deve considerare tutti i fattori pertinenti onde stabilire se le informazioni ottenute successivamente alla data di acquisizione debbano comportare la rettifica degli importi provvisori rilevati o se tali informazioni derivino da eventi verificatisi dopo la data di acquisizione. I fattori pertinenti includono la data di ottenimento delle informazioni aggiuntive e l’eventualità o meno che l’acquirente possa individuare un motivo per modificare gli importi provvisori. Rispetto alle informazioni ottenute diversi mesi dopo, le informazioni ottenute subito dopo la data di acquisizione riflettono con maggiore probabilità circostanze esistenti alla data di acquisizione. ►M33  Per esempio, a meno che non sia possibile individuare un evento successivo che ne abbia modificato il fair value, la vendita a terzi di un’attività subito dopo la data di acquisizione per un importo significativamente diverso dal suo fair value provvisorio misurato a tale data, indica probabilmente un errore nell’importo provvisorio. ◄

48. L’acquirente rileva un incremento (decremento) nell’importo provvisorio rilevato per un’attività (passività) identificabile attraverso un decremento (incremento) dell’avviamento. Tuttavia, le nuove informazioni ottenute durante il periodo di valutazione possono talvolta determinare una rettifica dell’importo provvisorio di più attività o passività. Per esempio, l’acquirente potrebbe aver assunto una passività per pagare i danni derivanti da un incidente verificatosi in una delle strutture lavorative dell’acquisita, integralmente o parzialmente coperti dalla polizza assicurativa dell’acquisita. Se, durante il periodo di valutazione, l’acquirente ottiene nuove informazioni sul fair value (valore equo) alla data di acquisizione di quella passività, la rettifica dell’avviamento risultante da una variazione dell’importo provvisorio rilevato per quella passività sarebbe compensata (per intero o in parte) da una corrispondente rettifica dell’avviamento risultante da una variazione dell’importo provvisorio rilevato per l’indennizzo che si prevede di ricevere dall’assicuratore.

49. Durante il periodo di valutazione, l’acquirente deve rilevare le rettifiche degli importi provvisori come se la contabilizzazione dell’aggregazione aziendale fosse stata completata alla data di acquisizione. Pertanto, se necessario, l’acquirente deve rivedere le informazioni comparative per gli esercizi precedenti presentate in bilancio, incluso l’apporto di variazioni agli ammortamenti, alle svalutazioni o ad altri effetti economici rilevati nel completamento della contabilizzazione iniziale.

50. Al termine del periodo di valutazione, l’acquirente deve rivedere la contabilizzazione per una aggregazione aziendale soltanto per correggere un errore in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori.

Determinazione degli elementi inclusi nell’operazione di aggregazione aziendale

51.   L’acquirente e l’acquisita possono avere in essere un rapporto preesistente o un altro accordo prima dell’inizio delle trattative per l’aggregazione aziendale oppure, nel corso delle trattative, possono stipulare un accordo separato dall’aggregazione aziendale. In entrambe le situazioni, l’acquirente deve individuare qualsiasi ammontare che non sia stato oggetto di scambio tra l’acquirente e l’acquisita (o i suoi ex soci) nell’aggregazione aziendale, ovvero gli importi che non rientrano nello scambio con l’acquisita. L’acquirente deve rilevare come parte dell’applicazione del metodo dell’acquisizione solo il corrispettivo trasferito per l’acquisita nonché le attività acquisite e le passività assunte nello scambio con l’acquisita. Le operazioni separate devono essere contabilizzate in conformità ai relativi IFRS.

52. Un’operazione effettuata dall’acquirente o per conto di essa o principalmente a beneficio dell’acquirente o dell’entità risultante dall’aggregazione, piuttosto che a beneficio principalmente dell’acquisita (o dei suoi ex soci) prima dell’aggregazione, sarà probabilmente un’operazione separata. I seguenti sono esempi di operazioni separate che non devono essere incluse nell’applicazione del metodo dell’acquisizione:

a) 

un’operazione che in effetti regola i rapporti preesistenti tra l’acquirente e l’acquisita;

b) 

un’operazione che remunera i dipendenti o gli ex soci dell’acquisita per servizi futuri; e

c) 

un’operazione che rimborsa l’acquisita o i suoi precedenti soci dei costi correlati all’acquisizione pagati per conto dell’acquirente.

I paragrafi B50-B62 forniscono una guida operativa in merito.

Costi correlati all’acquisizione

▼M53

53. I costi correlati all'acquisizione sono i costi che l'acquirente sostiene per realizzare l'aggregazione aziendale. Questi costi includono provvigioni di intermediazione; spese di consulenza, legali, contabili, per perizie nonché altre spese professionali o consulenziali; costi amministrativi generali, inclusi quelli per il mantenimento di un ufficio acquisizioni interne; nonché i costi di registrazione ed emissione di titoli di debito e di titoli azionari. L'acquirente deve contabilizzare i costi correlati all'acquisizione come spese nei periodi in cui tali costi sono sostenuti e i servizi sono ricevuti, con un'unica eccezione. I costi di emissione di titoli di debito o di titoli azionari devono essere rilevati secondo quanto disposto dallo IAS 32 e dall'IFRS 9.

▼M12

VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE SUCCESSIVE

54.   In genere, un acquirente deve successivamente valutare e contabilizzare attività acquisite, passività assunte o sostenute e strumenti rappresentativi di capitale emessi in una aggregazione aziendale secondo quanto disposto da altri IFRS applicabili a questi elementi, a seconda della loro natura. Tuttavia, il presente IFRS fornisce una guida sulla valutazione e contabilizzazione successive delle attività acquisite, delle passività assunte o sostenute e degli strumenti rappresentativi di capitale emessi in una aggregazione aziendale indicati di seguito:

a) 

diritti riacquisiti;

b) 

passività potenziali rilevate alla data di acquisizione;

c) 

attività derivanti da indennizzi; e

d) 

corrispettivo potenziale.

Il paragrafo B63 fornisce una guida operativa in merito.

Diritti riacquisiti

55. Un diritto riacquisito rilevato come attività immateriale deve essere ammortizzato nel corso della durata residua del contratto con cui tale diritto è stato concesso. Un acquirente che, in un periodo successivo, vende a terzi un diritto riacquisito deve includere il valore contabile dell’attività immateriale nella determinazione dell’utile o della perdita derivante dalla vendita.

Passività potenziali

▼M53

56. Dopo la rilevazione iniziale e fino a quando la passività non è estinta, cancellata o scaduta, l'acquirente deve valutare la passività potenziale rilevata nell'aggregazione aziendale al valore maggiore tra:

a) 

l'ammontare che sarebbe rilevato in conformità allo IAS 37 e

b) 

l'importo rilevato inizialmente, dedotto, ove appropriato, l'ammontare cumulato dei proventi rilevato in conformità ai principi dell'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti.

La disposizione precedente non si applica ai contratti contabilizzati in conformità all'IFRS 9.

▼M12

Attività derivanti da indennizzi

57. Al termine di ogni esercizio successivo, l’acquirente deve valutare un’attività derivante da indennizzi rilevata alla data di acquisizione sulla stessa base della passività o attività indennizzata, subordinatamente a qualsiasi limitazione contrattuale su tale importo e, per un’attività derivante da indennizzi non successivamente valutata al rispettivo fair value (valore equo), alla verifica da parte della direzione aziendale della recuperabilità di tale attività derivante da indennizzi. L’acquirente deve eliminare l’attività derivante da indennizzi solo se recupera l’attività, la vende o altrimenti perde il proprio diritto su di essa.

Corrispettivo potenziale

▼M53

58. Alcune variazioni del fair value (valore equo) del corrispettivo potenziale che l'acquirente rileva dopo la data di acquisizione possono risultare da ulteriori informazioni ottenute dall'acquirente dopo tale data su fatti e circostanze in essere alla data di acquisizione. Tali variazioni sono rettifiche di competenza del periodo di valutazione secondo quanto disposto dai paragrafi 45-49. Tuttavia, non sono rettifiche di competenza del periodo di valutazione le variazioni risultanti da eventi successivi alla data di acquisizione, quali il conseguimento di un obiettivo di reddito, il raggiungimento di un prezzo azionario specifico o il raggiungimento di un traguardo importante nell'ambito di un progetto di ricerca e sviluppo. L'acquirente deve contabilizzare le variazioni del fair value (valore equo) del corrispettivo potenziale che non sono rettifiche di competenza del periodo di valutazione nel modo seguente:

(a) 

il corrispettivo potenziale classificato come patrimonio netto non deve essere ricalcolato e la sua successiva estinzione deve essere contabilizzata nel patrimonio netto;

(b) 

gli altri corrispettivi potenziali che:

i) 

rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 devono essere valutati al fair value (valore equo) a ciascuna data di riferimento del bilancio e le variazioni del fair value (valore equo) devono essere rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9;

ii) 

non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 devono essere valutati al fair value (valore equo) a ciascuna data di riferimento del bilancio e le variazioni del fair value (valore equo) devono essere rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio.

▼M12

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

59.   L’acquirente deve fornire informazioni tali da consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la natura e gli effetti economico-finanziari di una aggregazione aziendale che si verifica:

a) 

durante l’esercizio corrente; o

b) 

dopo la chiusura dell’esercizio, ma prima che sia autorizzata la pubblicazione del bilancio.

60. Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 59, l’acquirente deve fornire le informazioni indicate nei paragrafi B64—B66.

61.   L’acquirente deve fornire informazioni tali da consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare gli effetti economico-finanziari delle rettifiche rilevate nell’esercizio corrente relative alle aggregazioni aziendali verificatesi nello stesso esercizio o in esercizi precedenti.

62. Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 61, l’acquirente deve fornire le informazioni indicate nel paragrafo B67.

63. Se le informazioni specifiche richieste dal presente e da altri IFRS non permettono di conseguire gli obiettivi fissati nei paragrafi 59 e 61, l’acquirente deve fornire qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria a conseguire detti obiettivi.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Data di entrata in vigore

64. Il presente IFRS deve essere applicato prospetticamente ad aggregazioni aziendali la cui data di acquisizione corrisponde o è successiva all’inizio del primo esercizio con inizio dal 1o luglio 2009. È consentita una applicazione anticipata. Tuttavia, il presente IFRS deve essere applicato solo all’inizio dell’esercizio con inizio a partire dal 30 giugno 2007 o da data successiva. Se un’entità applica il presente IFRS prima del 1o luglio 2009, deve indicare tale fatto e, al contempo, deve applicare lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008).

▼M29

64B.  Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010 ha modificato i paragrafi 19, 30 e B56 e ha aggiunto i paragrafi B62A e B62B. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2010 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. L'applicazione deve essere prospettica a partire dalla data in cui l'entità ha applicato per la prima volta il presente IFRS.

64C. I paragrafi 65A–65E sono stati aggiunti dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2010 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. Le modifiche devono essere applicate ai corrispettivi potenziali derivanti da aggregazioni aziendali con data di acquisizione antecedente l'applicazione del presente IFRS, pubblicato nel 2008.

▼M32

64E. L’IFRS 10, pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 7, B13, B63(e) e l’Appendice A. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 10.

▼M33

64F. L’IFRS 13 Valutazione del fair value, pubblicato nel maggio 2011, ha modificato i paragrafi 20, 29, 33, 47, ha modificato la definizione di fair value dell’Appendice A e ha modificato i paragrafi B22, B40, B43–B46, B49 e B64. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

▼M38

64G.  Entità d’investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato il paragrafo 7 e ha aggiunto il paragrafo 2A. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata di Entità d’investimento. Se un’entità applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d’investimento.

▼M43

64I. Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato i paragrafi 40 e 58 e aggiunto il paragrafo 67A con il titolo corrispondente. Un'entità deve applicare tale modifica prospetticamente alle aggregazioni aziendali nelle quali la data di acquisizione cada il 1o luglio 2014 o successivamente. È consentita un'applicazione anticipata. Un'entità può applicare la modifica a partire da un periodo precedente a condizione che siano stati applicati anche l'IFRS 9 e lo IAS 37 (come modificati dal Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010–2012). Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M42

64J. Il Ciclo annuale di miglioramenti 2011-2013, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato il paragrafo 2(a). Un'entità deve applicare tale modifica prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M52

64K. L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato il paragrafo 56. L'entità deve applicare la modifica quando applica l'IFRS 15.

▼M53

64L. L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 16, 42, 53, 56, 58 e B41 e ha eliminato i paragrafi 64 A, 64D e 64H. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

▼M54

64M. L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato i paragrafi 14, 17, B32 e B42, ha eliminato i paragrafi B28-B30 e il relativo titolo e ha aggiunto i paragrafi 28 A-28B e il relativo titolo. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.

▼M67

64O. Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2015-2017, pubblicato a dicembre 2017, ha aggiunto il paragrafo 42 A. L'entità deve applicare tali modifiche ad aggregazioni aziendali la cui data di acquisizione corrisponde o è successiva all'inizio del primo esercizio con decorrenza il 1o gennaio 2019 o data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche anticipatamente, tale fatto deve essere indicato.

▼M71

64P.  Definizione di un’attività aziendale, pubblicato nell’ottobre 2018, ha aggiunto i paragrafi B7 A–B7C, B8 A e B12 A–B12D, ha modificato la definizione del termine «attività aziendale» nell’appendice A, ha modificato i paragrafi 3, B7–B9, B11 e B12 e ha eliminato il paragrafo B10. L’entità deve applicare le presenti modifiche alle aggregazioni aziendali la cui data di acquisizione corrisponde o è successiva all’inizio del primo esercizio con decorrenza dal 1o gennaio 2020 o da una data successiva e alle acquisizioni di attività che si verificano all’inizio o dopo l’inizio di tale esercizio. È consentita l’applicazione anticipata di tali modifiche. Se l’entità applica le presenti modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M12

Disposizioni transitorie

65. Le attività e le passività derivanti da aggregazioni aziendali le cui date di acquisizione sono antecedenti l’applicazione del presente IFRS non devono essere rettificate quando viene applicato il presente IFRS.

▼M29

65A. I corrispettivi potenziali derivanti da aggregazioni aziendali con date di acquisizione antecedenti la data in cui l'entità ha applicato per la prima volta il presente IFRS, pubblicato nel 2008, non devono essere rettificati al momento della prima applicazione del presente IFRS. I paragrafi 65B-65E devono essere applicati nella contabilizzazione successiva di tali corrispettivi. I paragrafi 65B–65E non si applicano alla contabilizzazione dei corrispettivi potenziale derivanti da aggregazioni aziendali con date di acquisizione concomitanti o successive alla data in cui l'entità ha applicato per la prima volta il presente IFRS, pubblicato nel 2008. Nei paragrafi 65B–65E le aggregazioni aziendali a cui si fa riferimento sono esclusivamente quelle con data di acquisizione antecedente l'applicazione del presente IFRS, pubblicato nel 2008.

65B. Se un accordo di aggregazione aziendale prevede rettifiche al costo dell'aggregazione subordinate ad eventi futuri, l'acquirente deve includere l'importo di tali rettifiche nel costo dell'aggregazione alla data di acquisizione se la rettifica è probabile e può essere determinata attendibilmente.

65C. Un accordo di aggregazione aziendale può consentire rettifiche al costo dell'aggregazione subordinate a uno o più eventi futuri. La rettifica può, ad esempio, essere subordinata al mantenimento o al raggiungimento di un livello specifico di profitti negli esercizi futuri o al mantenimento del prezzo di mercato degli strumenti emessi. In genere è possibile stimare l'importo di tali rettifiche al momento della contabilizzazione iniziale dell'aggregazione, senza compromettere l'attendibilità delle informazioni, seppure con un qualche grado di incertezza. Se non si verificano eventi futuri rilevanti ai fini delle rettifiche o se la stima deve essere rivista, il costo dell'aggregazione aziendale deve essere rettificato di conseguenza.

65D. Tuttavia, quando un accordo di aggregazione aziendale prevede tale rettifica, la stessa non è inclusa nel costo dell'aggregazione al momento della contabilizzazione iniziale dell'aggregazione se non è probabile o se non può essere determinata attendibilmente. Se successivamente la rettifica diventa probabile e può essere determinata attendibilmente, il corrispettivo addizionale deve essere trattato come una rettifica al costo dell'aggregazione.

65E. In alcune circostanze, all'acquirente può essere richiesto di effettuare un pagamento successivo a favore del venditore come indennizzo per una riduzione del valore delle attività cedute, degli strumenti rappresentativi di capitale emessi o delle passività sostenute o assunte dall'acquirente in cambio del controllo dell'acquisito. Questo avviene quando, ad esempio, l'acquirente garantisce il prezzo di mercato degli strumenti rappresentativi di capitale o degli strumenti di debito emessi come parte del costo dell'aggregazione aziendale e deve emettere ulteriori strumenti rappresentativi di capitale o strumenti di debito al fine di reintegrare il costo originariamente stabilito. In tali casi, non viene rilevato alcun incremento nel costo dell'aggregazione aziendale. Nel caso degli strumenti rappresentativi di capitale, il fair value (valore equo) del pagamento addizionale è compensato da una riduzione di pari importo del valore attribuito agli strumenti emessi inizialmente. Nel caso di strumenti di debito, il pagamento aggiuntivo è considerato come una riduzione del premio o un incremento dello sconto sull'emissione iniziale.

▼M12

66. Una entità, quale un’entità di tipo mutualistico, che non ha ancora applicato l’IFRS 3 e ha avuto una o più aggregazioni aziendali contabilizzate utilizzando il metodo dell’acquisto, deve applicare le disposizioni transitorie riportate nei paragrafi B68 e B69.

Imposte sul reddito

67. Per aggregazioni aziendali la cui data di acquisizione è antecedente l’applicazione del presente IFRS, l’acquirente deve applicare prospetticamente le disposizioni di cui al paragrafo 68 dello IAS 12, come modificato dal presente IFRS. Questo significa che l’acquirente non deve apportare rettifiche contabili per aggregazioni aziendali pregresse relativamente a variazioni rilevate in precedenza di attività fiscali differite rilevate. Tuttavia, a partire dalla data di applicazione del presente IFRS, l’acquirente deve rilevare, a rettifica dell’utile (perdita) d’esercizio (o, se richiesto dallo IAS 12, al di fuori del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio), le variazioni delle attività fiscali differite rilevate.

▼M43

RIFERIMENTI ALL'IFRS 9

67A. Qualora un'entità applichi il presente Principio ma non applichi ancora l'IFRS 9, qualsiasi riferimento all'IFRS 9 dovrà essere interpretato come riferimento allo IAS 39.

▼M12

SOSTITUZIONE DELL’IFRS 3 (2004)

68. Il presente IFRS sostituisce l’IFRS 3 Aggregazioni aziendali (come da pubblicazione del 2004).




Appendice A

Definizione dei termini

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.

acquisita

L’attività aziendale o le attività aziendali di cui l’acquirente acquisisce il controllo in una aggregazione aziendale.

acquirente

L’entità che acquisisce il controllo dell’acquisita.

data di acquisizione

La data in cui l’acquirente acquisisce il controllo dell’acquisita.

▼M71

attività aziendale

Un insieme integrato di attività e beni che può essere condotto e gestito allo scopo di fornire beni o servizi ai clienti e che genera proventi da investimento (quali dividendi o interessi) o altri proventi da attività ordinarie.

▼M12

aggregazione aziendale

Una operazione o altro evento in cui un acquirente acquisisce il controllo di una o più attività aziendali. Anche le operazioni talvolta denominate «fusioni effettive» o «fusioni tra parì» sono aggregazioni aziendali nel senso in cui questo termine è utilizzato nel presente IFRS.

corrispettivo potenziale

Generalmente, una obbligazione per l’acquirente di trasferire attività aggiuntive o interessenze ai precedenti soci di una acquisita come parte di uno scambio per ottenere il controllo dell’acquisita, qualora si verifichino determinati eventi futuri o vengano soddisfatte determinate condizioni. Tuttavia, il corrispettivo potenziale può anche conferire all’acquirente il diritto alla restituzione di un corrispettivo trasferito in precedenza, nel caso vengano soddisfatte determinate condizioni.

▼M32 —————

▼M12

interessenze

Ai fini del presente IFRS, il termine interessenze è utilizzato per identificare nel senso più ampio le interessenze partecipative di entità possedute da investitori e le interessenze di soci, membri o partecipanti di entità di tipo mutualistico.

▼M33

Il fair value

è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13.)

▼M12

avviamento

Una attività che rappresenta i futuri benefici economici risultanti da altre attività acquisite in una aggregazione aziendale non individuate singolarmente e rilevate separatamente.

identificabile

Un’attività è identificabile se:

a) 

è separabile, ossia può essere separata o scorporata dall’entità e venduta, trasferita, data in licenza, locata o scambiata, individualmente o nel contesto di un relativo contratto, attività o passività identificabile, indipendentemente dal fatto che l’entità intenda farlo o meno; o

b) 

deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dall’entità o da altri diritti e obbligazioni.

attività immateriale

Una attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica.

entità di tipo mutualistico

Una entità, diversa da una entità di proprietà di un investitore, che assicura dividendi, minori costi o altri benefici economici direttamente ai propri soci, membri o partecipanti. Per esempio, sono entità di tipo mutualistico una mutua assicuratrice, una cooperativa di credito e una entità cooperativa.

partecipazione di minoranza

Il patrimonio netto di una controllata non attribuibile, direttamente o indirettamente, a una controllante.

soci

Ai fini del presente IFRS, il termine soci è utilizzato per includere, nel senso più ampio, i titolari di interessenze di entità possedute da investitori, i soci, i proprietari o, i membri di, o i partecipanti in, entità di tipo mutualistico.




Appendice B

Guida operativa

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.

AGGREGAZIONI AZIENDALI DI ENTITÀ SOTTO CONTROLLO COMUNE [APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 2(C)]

B1 Il presente IFRS non si applica ad aggregazioni aziendali di entità o attività aziendali sotto controllo comune. Per aggregazione aziendale a cui partecipano entità o attività aziendali sotto controllo comune si intende una aggregazione aziendale in cui tutte le entità o attività aziendali partecipanti sono in definitiva controllate dalla stessa parte o dalle stesse parti sia prima sia dopo l’aggregazione, e tale controllo non è transitorio.

B2 Un gruppo di soggetti deve essere considerato esercitante il controllo su un’entità quando, ai sensi di accordi contrattuali, ha il potere di determinarne le politiche finanziarie e gestionali al fine di ottenere benefici dalle attività dell’entità. Pertanto, una aggregazione aziendale non rientra nell’ambito di applicazione del presente IFRS se lo stesso gruppo di soggetti ha, in base ad accordi contrattuali, un potere effettivo collettivo di determinare le politiche finanziarie e gestionali di ciascuna delle entità partecipanti all’aggregazione al fine di ottenere benefici dalle loro attività, e tale potere effettivo collettivo non è transitorio.

B3 Un’entità può essere controllata da un soggetto o da un gruppo di soggetti che operano congiuntamente in base ad un accordo contrattuale, e tale soggetto o gruppo di soggetti può non essere tenuto alle disposizioni in materia di rendicontazione contabile previste dagli IFRS. Pertanto, non è necessario che le entità partecipanti all’aggregazione siano incluse nello stesso bilancio consolidato affinché una aggregazione aziendale sia considerata del tipo a cui partecipano entità sotto controllo comune.

B4 La percentuale delle partecipazioni di minoranza in ciascuna delle entità partecipanti all’aggregazione, prima e dopo l’aggregazione aziendale, non è rilevante al fine di determinare se all’aggregazione partecipano entità sotto controllo comune. Analogamente, il fatto che una delle entità partecipanti all’aggregazione sia una controllata esclusa dal bilancio consolidato non è rilevante ai fini di determinare se a una aggregazione partecipano entità sotto controllo comune.

IDENTIFICAZIONE DI UNA AGGREGAZIONE AZIENDALE (APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 3)

B5 Il presente IFRS definisce una aggregazione aziendale come una operazione o altro evento in cui un acquirente acquisisce il controllo di una o più attività aziendali. Un acquirente può acquisire il controllo di un’acquisita in molteplici modi, per esempio:

a) 

trasferendo disponibilità liquide, mezzi equivalenti o altre attività (incluse le attività nette che costituiscono un’attività aziendale);

b) 

assumendo passività;

c) 

emettendo interessenze;

d) 

fornendo più tipi di corrispettivi; o

e) 

senza trasferimento di corrispettivi, inclusa l’acquisizione unicamente per contratto (vedere paragrafo 43).

B6 Una aggregazione aziendale può essere strutturata con modalità diverse determinate da motivi legali, fiscali o di altro genere che comprendono le seguenti, ma non sono a queste limitate:

a) 

una o più attività aziendali diventano controllate di un acquirente oppure viene realizzata una fusione dell’attivo netto di una o più attività aziendali nell’acquirente;

b) 

una entità aggregante trasferisce il proprio attivo netto, o i suoi soci trasferiscono le proprie interessenze, ad altra entità aggregante o ai suoi soci;

c) 

tutte le entità aggreganti trasferiscono il proprio attivo netto, o i soci di dette entità trasferiscono le proprie interessenze, a una entità costituita di recente (talvolta denominata operazione di accorpamento); o

d) 

un gruppo di precedenti soci di una delle entità aggreganti acquisisce il controllo di maggioranza dell’entità risultante dall’aggregazione.

▼M71

DEFINIZIONE DI UN’ATTIVITÀ AZIENDALE (APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 3)

B7 Un’attività aziendale è costituita da fattori di produzione e processi applicati a tali fattori che sono in grado di contribuire alla creazione di produzione. I tre elementi di un’attività aziendale sono così definiti (cfr. i paragrafi B8-B12D per una guida sugli elementi di un’attività aziendale):

a) 

Fattori di produzione: qualsiasi risorsa economica che crei produzione o sia in grado di contribuire alla creazione di produzione quando le vengono applicati uno o più processi. Tra gli esempi vi sono attività non correnti (incluso attività immateriali o diritti di utilizzo di attività non correnti), proprietà intellettuale, la capacità di avere accesso ai materiali o ai diritti necessari e i dipendenti.

b) 

Processo: qualsiasi sistema, standard, protocollo, convenzione o regola che, se applicato ai fattori di produzione, crei produzione o sia in grado di contribuire alla creazione di produzione. Tra gli esempi vi sono processi di gestione strategica, processi operativi e processi di gestione delle risorse. Generalmente questi processi sono documentati, ma la capacità intellettuale di una forza lavoro organizzata che disponga delle competenze e dell’esperienza necessarie in base alle regole e alle convenzioni può fornire processi tali da poter essere applicati a fattori di produzione e creare produzione. (Contabilità, fatturazione, libro paga e altri sistemi amministrativi generalmente non sono processi utilizzati per creare produzione.)

c) 

Produzione: il risultato di fattori di produzione e processi applicati ai fattori di produzione che forniscono beni o servizi ai clienti, generano proventi dell’investimento (quali dividendi o interessi) o generano altri proventi da attività ordinarie.

▼M71

Test facoltativo per determinare se vi è concentrazione del fair value (valore equo)

B7A Il paragrafo B7B illustra il test facoltativo (test di concentrazione) che consente di accertare con una procedura semplificata che l’insieme acquisito di attività e beni non è un’attività aziendale. L’entità può scegliere di effettuare o no il test. L’entità può compiere questa scelta separatamente per ciascuna operazione o altro evento. Le conseguenze del test di concentrazione sono le seguenti:

a) 

se il test di concentrazione è positivo, l’insieme di attività e beni non è considerato un’attività aziendale e non sono necessarie ulteriori valutazioni;

b) 

se il test di concentrazione è negativo o se l’entità decide di non effettuare il test, l’entità deve svolgere la valutazione di cui ai paragrafi B8-B12D.

B7B Il test di concentrazione è positivo se praticamente tutto il fair value (valore equo) delle attività lorde acquisite è concentrato in un’unica attività identificabile o in un gruppo di attività identificabili similari. Per il test di concentrazione:

a) 

le attività lorde acquisite non comprendono le disponibilità liquide e mezzi equivalenti, le attività fiscali differite e l’avviamento derivante dagli effetti delle passività fiscali differite;

b) 

il fair value (valore equo) delle attività lorde acquisite comprende qualsiasi corrispettivo trasferito (più il fair value di partecipazioni di minoranza e di interessenze precedentemente possedute) eccedente il fair value (valore equo) delle attività identificabili nette acquisite. Il fair value (valore equo) delle attività lorde acquisite può essere determinato normalmente come la somma del fair value (valore equo) del corrispettivo trasferito (più il fair value di partecipazioni di minoranza e di interessenze precedentemente possedute) e del fair value (valore equo) delle passività assunte (diverse dalle passività fiscali differite), con l’esclusione degli elementi di cui alla lettera a). Tuttavia, se il fair value (valore equo) delle attività lorde acquisite è superiore a tale somma, a volte può rendersi necessario un calcolo più preciso;

c) 

un’attività identificabile unica comprende qualsiasi attività o gruppo di attività che sarebbe rilevato e valutato come attività identificabile unica in una aggregazione aziendale;

d) 

se un’attività materiale è associata a un’altra attività materiale e non può essere fisicamente rimossa, né utilizzata separatamente da quest’ultima (o da un’attività sottostante oggetto di leasing, secondo la definizione di cui all’IFRS 16 Leasing) senza dover sostenere costi significativi o subire un deterioramento significativo del beneficio o del fair value (valore equo) di una delle due attività (ad esempio, terreni ed edifici), tali attività devono essere considerate come un’attività identificabile unica;

e) 

per valutare se le attività sono similari, l’entità deve prendere in considerazione la natura di ciascuna attività identificabile unica e i rischi associati alla gestione e alla creazione di produzione a partire dalle attività (vale a dire le caratteristiche del rischio);

f) 

non sono considerate attività similari:

i) 

un’attività materiale e un’attività immateriale;

ii) 

attività materiali di classi diverse (ad esempio rimanenze, macchinari e autoveicoli), a meno che siano considerate un’attività identificabile unica secondo il criterio di cui alla lettera d);

iii) 

attività immateriali identificabili di classi diverse (ad esempio marchi, licenze e attività immateriali in fase di sviluppo);

iv) 

un’attività finanziaria e un’attività non finanziaria;

v) 

attività finanziarie di classi diverse (ad esempio, crediti esigibili e investimenti in strumenti rappresentativi di capitale);

vi) 

attività identificabili che rientrano nella stessa classe di attività, ma hanno caratteristiche di rischio significativamente differenti.

B7C I requisiti di cui al paragrafo B7B non modificano la guida relativa alle attività similari di cui allo IAS 38 Attività immateriali, né modificano il significato del termine «classe» di cui allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, allo IAS 38 e all’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative.

Elementi di un’attività aziendale

▼M71

B8 Sebbene le attività aziendali abbiano generalmente una produzione, la presenza di quest’ultima non è indispensabile affinché un insieme integrato di attività e beni costituisca un’attività aziendale. Per poter essere condotto e gestito ai fini individuati nella definizione di attività aziendale, un insieme integrato di attività e beni necessita di due elementi fondamentali: i fattori di produzione e i processi applicati a tali fattori. Un’attività aziendale non deve necessariamente comprendere tutti i fattori di produzione o tutti i processi impiegati dal venditore nella conduzione di tale attività aziendale. Tuttavia, per essere considerato un’attività aziendale, un insieme integrato di attività e beni deve comprendere, come minimo, un fattore di produzione e un processo sostanziale che insieme contribuiscano in modo significativo alla capacità di creare produzione. I paragrafi B12-B12D precisano come valutare se un processo è sostanziale.

▼M71

B8A Se un insieme acquisito di attività e beni ha una produzione, il fatto che continui a generare ricavi non è di per sé indicativo del fatto che ci sia stata acquisizione sia di un fattore di produzione che di un processo sostanziale.

▼M71

B9 La natura degli elementi di un’attività aziendale varia in base al settore industriale e alla struttura delle attività operative di un’entità, inclusa la fase di sviluppo. Le attività aziendali consolidate spesso hanno diversi tipi di fattori di produzione, di processi e di produzione, mentre le attività aziendali di nuova costituzione presentano spesso fattori di produzione e processi ridotti e talvolta un’unica produzione (prodotto). Quasi tutte le attività aziendali hanno passività, ma un’attività aziendale non deve necessariamente avere passività. Inoltre, un insieme acquisito di attività e beni che non è un’attività aziendale potrebbe avere passività.

B10 [eliminato]

B11 Per determinare se un particolare insieme di attività e beni costituisce un’attività aziendale, si deve valutare se un operatore di mercato può condurre e gestire tale insieme integrato come un’attività aziendale. Pertanto, per valutare se un particolare insieme è un’attività aziendale, è irrilevante se il venditore ha condotto l’insieme come un’attività aziendale o se l’acquirente intende condurre l’insieme come un’attività aziendale.

▼M71

Valutare se il processo acquisito è sostanziale

▼M71

B12 I paragrafi B12 A–B12D illustrano come valutare se un processo acquisito è sostanziale quando l’insieme acquisito di attività e beni non ha una produzione (paragrafo B12B) e quando ha una produzione (paragrafo B12C).

▼M71

B12A Un esempio di insieme acquisito di attività e beni che non ha una produzione alla data di acquisizione è quello di un’entità che si trova nelle prime fasi di vita e che non ha iniziato a generare ricavi. Inoltre, se un insieme acquisito di attività e beni generava ricavi alla data di acquisizione, si considera che esso aveva una produzione a tale data, anche qualora dovesse successivamente cessare di generare ricavi da clienti esterni, ad esempio perché viene integrato dall’acquirente.

B12B Qualora un insieme di beni e attività non abbia una produzione alla data di acquisizione, il processo (o gruppo di processi) acquisito è considerato sostanziale solo se:

a) 

è di cruciale importanza per la capacità di sviluppare uno o più fattori di produzione acquisiti o di convertirli in produzione; e

b) 

i fattori di produzione acquisiti comprendono sia una forza lavoro organizzata che dispone delle necessarie competenze, conoscenze o esperienza per eseguire tale processo (o gruppo di processi), sia altri fattori di produzione che la forza lavoro organizzata potrebbe sviluppare o convertire in produzione. Tali altri fattori di produzione potrebbero comprendere:

i) 

la proprietà intellettuale che potrebbe essere utilizzata per lo sviluppo di un bene o di un servizio;

ii) 

altre risorse economiche che potrebbero essere sviluppate per creare produzione; oppure

iii) 

i diritti a ottenere l’accesso ai necessari materiali o diritti che permettono la creazione di futura produzione.

Tra gli esempi dei fattori di produzione di cui alla lettera b), punti da i) a iii), figurano tecnologie, progetti di ricerca e sviluppo in corso, immobili e partecipazioni minerarie.

B12C Qualora un insieme di attività e beni abbia una produzione alla data di acquisizione, il processo (o gruppo di processi) acquisito è considerato sostanziale se, applicato a uno o più fattori di produzione acquisiti:

a) 

è di cruciale importanza per la capacità di continuare a generare produzione e i fattori di produzione acquisiti comprendono una forza lavoro organizzata che dispone delle necessarie competenze, conoscenze o esperienza per eseguire tale processo (o gruppo di processi); oppure

b) 

contribuisce significativamente alla capacità di continuare a generare produzione e:

i) 

è considerato unico o scarso; oppure

ii) 

non può essere sostituito senza costi, sforzi o ritardi significativi per la capacità di continuare a generare produzione.

B12D Per i paragrafi B12B e B12C valgono le seguenti note aggiuntive:

a) 

un contratto acquisito rappresenta un fattore di produzione e non un processo sostanziale. Tuttavia, un contratto acquisito, ad esempio un contratto per l’esternalizzazione della gestione immobiliare o patrimoniale, può dare accesso a una forza lavoro organizzata. L’entità deve valutare se la forza lavoro organizzata cui accede in virtù di tale contratto esegue un processo sostanziale che l’entità controlla e ha quindi acquisito. Tra i fattori da prendere in considerazione nell’ambito di tale valutazione figurano la durata del contratto e le sue condizioni di rinnovo;

b) 

difficoltà nel sostituire una forza lavoro organizzata che è stata acquisita possono essere indicative del fatto che la forza lavoro organizzata acquisita esegue un processo che è di cruciale importanza per la capacità di creare produzione;

c) 

un processo (o gruppo di processi) non è di cruciale importanza qualora, ad esempio, sia accessorio o secondario rispetto a tutti i processi necessari per creare produzione.

▼M12

IDENTIFICAZIONE DELL’ACQUIRENTE (APPLICAZIONE DEI PARAGRAFI 6 E 7)

▼M32

B13 La guida disponibile nell’IFRS 10 Bilancio consolidato deve essere utilizzata per identificare l’acquirente—l’entità che acquisisce il controllo dell’acquisita. Se si è verificata una aggregazione aziendale ma l’applicazione della guida dell’IFRS 10 non indica chiaramente quale delle entità partecipanti all’aggregazione sia l’acquirente, ai fini di tale determinazione si devono considerare i fattori riportati nei paragrafi B14-B18.

▼M12

B14 In una aggregazione aziendale realizzata essenzialmente mediante trasferimento di disponibilità liquide o di altre attività oppure mediante assunzione di passività, l’acquirente è generalmente l’entità che trasferisce le disponibilità liquide o le altre attività oppure che assume le passività.

B15 In una aggregazione aziendale realizzata essenzialmente attraverso lo scambio di interessenze, l’acquirente è generalmente l’entità che emette le interessenze. Tuttavia, in alcune aggregazioni aziendali, comunemente definite «acquisizioni inverse», l’entità che effettua l’emissione è l’acquisita. I paragrafi B19-B27 forniscono indicazioni sulla contabilizzazione delle acquisizioni inverse. Ai fini dell’identificazione dell’acquirente in una aggregazione aziendale realizzata attraverso lo scambio di interessenze, si devono prendere in considerazione anche altri fatti e circostanze pertinenti, tra cui:

a) 

i relativi diritti di voto nell’entità risultante dall’aggregazione dopo l’aggregazione aziendale. Generalmente l’acquirente è l’entità aggregante i cui soci, in gruppo, mantengono o ricevono la maggior parte dei diritti di voto nell’entità risultante dall’aggregazione. Onde stabilire quale gruppo di soci mantiene o riceve la maggior parte dei diritti di voto, una entità deve considerare l’esistenza di accordi e opzioni di voto insoliti o speciali, di warrant o di titoli convertibili;

b) 

l’esistenza di una ampia interessenza di minoranza con diritto di voto nell’entità risultante dall’aggregazione se nessun altro socio o gruppo organizzato di soci detiene una interessenza significativa con diritto di voto. Generalmente l’acquirente è l’entità aggregante i cui singoli soci o un gruppo organizzato di soci detengono diritti di voto che attribuiscono la più ampia interessenza di minoranza nell’entità risultante dall’aggregazione;

c) 

la composizione dell’organo di governo dell’entità risultante dall’aggregazione. Solitamente l’acquirente è l’entità aggregante i cui soci sono in grado di eleggere, nominare o destituire la maggioranza dei membri dell’organo di governo dell’entità risultante dall’aggregazione;

d) 

la composizione dell’alta dirigenza dell’entità risultante dall’aggregazione. Solitamente l’acquirente è l’entità aggregante la cui (ex) dirigenza prevale nella dirigenza dell’entità risultante dall’aggregazione;

e) 

le condizioni di scambio di interessenze. Solitamente l’acquirente è l’entità aggregante che paga un premio sul fair value (valore equo) precedente all’aggregazione delle interessenze partecipative dell’(e) altra(e) entità aggregante(i).

B16 Generalmente l’acquirente è l’entità aggregante le cui dimensioni relative (valutate per esempio in base alle attività, ai ricavi o agli utili) sono notevolmente superiori a quelle dell’(e) altra(e) entità aggregante(i).

B17 In una aggregazione aziendale comprendente più di due entità, ai fini della determinazione dell’acquirente si deve considerare, tra l’altro, quale delle entità aggreganti ha avviato l’aggregazione nonché le dimensioni relative delle entità aggreganti.

B18 Una nuova entità costituita per realizzare una aggregazione aziendale non deve necessariamente essere l’acquirente. Se, al fine di realizzare una aggregazione aziendale, viene costituita una nuova entità per l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale, una delle entità aggreganti, esistenti prima della costituzione della stessa, deve essere identificata come l’acquirente applicando le indicazioni riportate nei paragrafi B13–B17. Al contrario, una nuova entità che trasferisce disponibilità liquide o altre attività o assume passività quale corrispettivo, può essere l’acquirente.

ACQUISIZIONI INVERSE

B19 Si ha un’acquisizione inversa quando l’entità che emette i titoli (l’acquirente giuridico) è identificata come l’acquisita ai fini contabili, sulla base delle indicazioni riportate nei paragrafi B13–B18. Affinché l’operazione possa essere considerata una acquisizione inversa, l’entità di cui vengono acquisite le interessenze (l’acquisita giuridica) deve essere l’acquirente ai fini contabili. Per esempio, talvolta si hanno acquisizioni inverse quando una entità operativa privata intende diventare una entità quotata ma non vuole quotare le proprie azioni ordinarie. Per realizzare ciò, l’entità privata si accorderà con una entità quotata affinché acquisisca le sue interessenze in cambio delle interessenze dell’entità quotata. In quest’esempio, l’entità quotata è l’acquirente giuridico perché ha emesso le proprie interessenze, mentre l’entità privata è l’acquisita giuridica perché le sue interessenze sono state acquisite. Tuttavia, l’applicazione delle indicazioni riportate nei paragrafi B13–B18 comporta che si identifichi:

a) 

l’entità quotata come l’acquisita ai fini contabili (l’acquisita contabile); e

b) 

l’entità privata come l’acquirente ai fini contabili (l’acquirente contabile).

Affinché l’operazione possa essere contabilizzata come acquisizione inversa, l’acquisita contabile deve soddisfare la definizione di attività aziendale, e si applicheranno tutti i principi di rilevazione e valutazione di cui al presente IFRS, inclusa la disposizione relativa alla rilevazione dell’avviamento.

Valutazione del corrispettivo trasferito

B20 In una acquisizione inversa, generalmente l’acquirente contabile non emette corrispettivi per l’acquisita. Invece, l’acquisita contabile generalmente emette le proprie azioni ordinarie per i soci dell’acquirente contabile. Di conseguenza, il fair value (valore equo) alla data di acquisizione del corrispettivo trasferito dall’acquirente contabile per la propria interessenza nell’acquisita contabile, si basa sul numero di interessenze che la controllata giuridica avrebbe dovuto emettere per dare ai soci della controllante giuridica la stessa percentuale di interessenze nell’entità risultante dall’aggregazione generata dall’acquisizione inversa. Il fair value (valore equo) del numero di interessenze così calcolato può essere adottato come fair value (valore equo) del corrispettivo trasferito nello scambio per l’acquisita.

Preparazione e presentazione del bilancio consolidato

B21 Il bilancio consolidato redatto dopo un’acquisizione inversa è pubblicato a nome della controllante giuridica (l’acquisita contabile) ma viene descritto nelle note come la continuazione del bilancio della controllata giuridica (l’acquirente contabile), con un’unica rettifica, che consiste nella rettifica retroattiva del capitale legale dell’acquirente contabile onde riflettere il capitale legale dell’acquisita contabile. Tale rettifica è necessaria per riflettere il capitale della controllante giuridica (l’acquisita contabile). Anche le informazioni comparative presentate in tale bilancio consolidato verranno rettificate retroattivamente per riflettere il capitale legale della controllante giuridica (l’acquisita contabile).

▼M33

B22 Poiché il bilancio consolidato rappresenta la continuazione del bilancio della controllata giuridica, a eccezione della sua struttura patrimoniale, esso riflette:

▼M12

a) 

le attività e le passività della controllata giuridica (l’acquirente contabile) rilevate e valutate ai rispettivi valori contabili prima dell’aggregazione;

b) 

le attività e le passività della controllante giuridica (l’acquisita contabile) rilevate e valutate secondo quanto disposto dal presente IFRS;

c) 

gli utili portati a nuovo e altre poste patrimoniali della controllata giuridica (l’acquirente contabile) prima dell’aggregazione aziendale;

►M33

 

d) 

l’ammontare rilevato nel bilancio consolidato come interessenze emesse e determinato sommando l’interessenza emessa della controllata giuridica (l’acquirente contabile) in circolazione immediatamente prima dell’aggregazione aziendale al fair value della controllante giuridica (acquisita contabile). ◄ Tuttavia, la struttura patrimoniale (ossia il numero e il tipo di interessenze emesse) riflette la struttura patrimoniale della controllante giuridica (l’acquisita contabile), comprese le interessenze emesse dalla controllante giuridica per realizzare l’aggregazione. Di conseguenza, la struttura patrimoniale della controllata giuridica (l’acquirente contabile) viene rideterminata utilizzando il rapporto di cambio definito nell’accordo di acquisizione, così da riflettere il numero delle azioni della controllante giuridica (l’acquisita contabile) emesse nell’acquisizione inversa;

e) 

la quota proporzionale dei valori contabili degli utili portati a nuovo della controllata giuridica (dell’acquirente contabile) precedenti all’aggregazione e delle altre interessenze, di pertinenza della partecipazione di minoranza, secondo quanto indicato nei paragrafi B23 e B24.

Partecipazioni di minoranza

B23 In una acquisizione inversa, alcuni soci dell’acquisita giuridica (l’acquirente contabile), potrebbero non scambiare le proprie interessenze con le interessenze della controllante giuridica (l’acquisita contabile). Nel bilancio consolidato successivo all’acquisizione inversa, tali soci sono trattati come una partecipazione di minoranza. Ciò in quanto i soci dell’acquisita giuridica che non effettuano lo scambio di proprie interessenze con interessenze dell’acquirente giuridico possiedono una interessenza solo nei risultati e nell’attivo netto dell’acquisita giuridica - non nei risultati e nell’attivo netto dell’entità risultante dall’aggregazione. Al contrario, anche se l’acquirente giuridico è l’acquisita ai fini contabili, i soci dell’acquirente giuridico detengono una interessenza nei risultati e nell’attivo netto dell’entità risultante dall’aggregazione.

B24 Le attività e le passività dell’acquisita giuridica sono valutate e rilevate nel bilancio consolidato ai rispettivi valori contabili precedenti all’aggregazione [vedere paragrafo B22(a)]. Pertanto, in una acquisizione inversa, la partecipazione di minoranza riflette l’interessenza proporzionale dell’azionista di minoranza nei valori contabili precedenti all’aggregazione dell’attivo netto dell’acquisita giuridica, anche se le partecipazioni di minoranza in altre acquisizioni sono valutate al fair value (valore equo) alla data di acquisizione.

Utile per azione

B25 Come evidenziato al paragrafo B22(d), la struttura del patrimonio netto indicata nel bilancio consolidato redatto successivamente a una acquisizione inversa riflette la struttura del patrimonio netto dell’acquirente giuridico (l’acquisita contabile), incluse le interessenze emesse dall’acquirente giuridico al fine di realizzare l’aggregazione aziendale.

B26 Allo scopo di calcolare la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione (il denominatore del calcolo dell’utile per azione) nel corso dell’esercizio in cui si verifica l’acquisizione inversa:

a) 

il numero di azioni ordinarie in circolazione dall’inizio di tale esercizio alla data di acquisizione deve essere calcolato sulla base della media ponderata delle azioni ordinarie dell’acquisita giuridica (acquirente contabile) in circolazione nel periodo moltiplicata per il rapporto di cambio stabilito nell’accordo di fusione; e

b) 

il numero di azioni ordinarie in circolazione dalla data di acquisizione alla fine di tale esercizio deve corrispondere al numero effettivo di azioni ordinarie dell’acquirente giuridico (acquisita contabile), in circolazione nel corso di tale esercizio.

B27 L’utile di base per azione per ciascun periodo comparativo antecedente alla data di acquisizione presentato nel bilancio consolidato successivamente a un’acquisizione inversa deve essere calcolato dividendo:

a) 

l’utile (perdita) d’esercizio dell’acquisita giuridica attribuibile ad azionisti ordinari in ciascuno di tali periodi per

b) 

la media ponderata storica delle azioni ordinarie in circolazione dell’acquisita giuridica moltiplicata per il rapporto di cambio stabilito nell’accordo di acquisizione.

RILEVAZIONI DI PARTICOLARI ATTIVITÀ ACQUISITE E PASSIVITÀ ASSUNTE (APPLICAZIONE DEI PARAGRAFI 10-13)

▼M54 —————

▼M54

B28 [eliminato]

B29 [eliminato]

B30 [eliminato]

▼M12

Attività immateriali

B31 L’acquirente deve rilevare, separatamente dall’avviamento, le attività immateriali identificabili acquisite in una aggregazione aziendale. Una attività immateriale è identificabile se soddisfa il criterio di separabilità o il criterio contrattuale-legale.

▼M54

B32 Un'attività immateriale che soddisfa il criterio contrattuale-legale è identificabile anche se non è trasferibile o separabile dall'acquisita o da altri diritti e obbligazioni. Per esempio:

a) 

[eliminato]

▼M12

b) 

una acquisita possiede e gestisce un impianto di energia nucleare. La licenza per la conduzione di un impianto di produzione di energia è una attività immateriale che soddisfa il criterio contrattuale-legale per la rilevazione separata dall’avviamento, anche se l’acquirente non può venderla né trasferirla separatamente dall’impianto di energia nucleare acquisito. Un acquirente può rilevare il fair value (valore equo) della licenza di esercizio e il fair value (valore equo) dell’impianto di produzione di energia come una attività singola ai fini dell’esposizione in bilancio se le vite utili di tali attività sono similari.

c) 

una acquisita possiede un brevetto tecnologico. Essa ha concesso in licenza tale brevetto a terzi per uso esclusivo al di fuori del mercato nazionale, ricevendo in cambio una determinata percentuale del reddito futuro in valuta estera. Sia il brevetto tecnologico che il relativo accordo di licenza soddisfano il criterio contrattuale-legale per la rilevazione separata dall’avviamento, anche se la vendita o lo scambio del brevetto e del rispettivo accordo di licenza separatamente non sarebbe fattibile.

B33 Il criterio di separabilità significa che una attività immateriale acquisita può essere separata o scorporata dall’acquisita e venduta, trasferita, data in licenza, locata o scambiata, sia individualmente che insieme al relativo contratto, attività o passività identificabile. Una attività immateriale che l’acquirente potrebbe vendere, dare in licenza o altrimenti scambiare con altre cose di valore soddisfa il criterio di separabilità anche se l’acquirente non intende venderla, darla in licenza, o scambiarla in altro modo. Una attività immateriale acquisita soddisfa il criterio di separabilità se c’è evidenza di operazioni di scambio per tale tipo di attività o per una attività similare, anche se tali operazioni non sono frequenti e indipendentemente dal fatto che l’acquirente sia in esse coinvolto. Per esempio, le anagrafiche clienti e abbonati sono spesso date in licenza e pertanto soddisfano il criterio di separabilità. Anche se una acquisita ritiene che la propria anagrafica clienti abbia caratteristiche diverse dalle altre anagrafiche clienti, il fatto che le anagrafiche clienti siano spesso date in licenza attesta generalmente che l’anagrafica clienti acquisita soddisfa il criterio di separabilità. Tuttavia, una anagrafica clienti acquisita in una aggregazione aziendale non soddisfa il criterio di separabilità se, secondo i termini degli accordi di riservatezza o di altri accordi, viene vietata all’entità la vendita, la locazione o altre forme di scambio delle informazioni sui propri clienti.

B34 Una attività immateriale non separabile individualmente dall’acquisita o dall’entità risultante dall’aggregazione soddisfa il criterio di separabilità se è separabile insieme a un relativo contratto, a una attività o ad una passività identificabile. Per esempio:

a) 

gli operatori di mercato scambiano, in operazioni osservabili, passività rappresentate da depositi e le relative attività immateriali consistenti in rapporti con il depositante. Pertanto, l’acquirente dovrebbe rilevare l’attività immateriale relativa a rapporti con il depositante separatamente dall’avviamento.

b) 

un’acquisita possiede un marchio registrato e l’esperienza tecnica documentata ma non brevettata impiegata per produrre il prodotto protetto dal marchio. Per trasferire la proprietà di un marchio, il proprietario deve trasferire anche tutto ciò di cui il nuovo proprietario necessita per produrre un prodotto o un servizio che non sia distinguibile da quello prodotto dal proprietario precedente. Poiché l’esperienza tecnica non brevettata deve essere separata dall’acquisita o dall’entità risultante dall’aggregazione e venduta se viene venduto il marchio corrispondente, essa soddisfa il criterio di separabilità.

Diritti riacquisiti

B35 In quanto parte di una aggregazione aziendale, un acquirente può riacquisire un diritto che aveva precedentemente concesso all’acquisita in relazione all’uso di una o più attività rilevate o non rilevate dell’acquirente. Tra gli esempi di tali diritti rientrano il diritto di utilizzare il nome commerciale dell’acquirente in base a un accordo di franchising o il diritto di usare la tecnologia dell’acquirente in base a un accordo di licenza d’uso della tecnologia. Un diritto riacquisito è una attività immateriale identificabile che l’acquirente rileva separatamente dall’avviamento. Il paragrafo 29 fornisce indicazioni sulla valutazione di un diritto riacquisito e il paragrafo 55 fornisce indicazioni sulla contabilizzazione successiva di un diritto riacquisito.

B36 Se le condizioni del contratto che dà origine a un diritto riacquisito sono favorevoli o sfavorevoli rispetto alle condizioni di operazioni di mercato correnti per uno stesso elemento o per elementi similari, l’acquirente deve rilevare un utile o una perdita da estinzione. Il paragrafo B52 fornisce indicazioni sul calcolo di tale utile o perdita da estinzione.

Fattore lavoro organizzato e altri elementi non identificabili

B37 L’acquirente include nell’avviamento il valore di un’attività immateriale acquisita non identificabile alla data di acquisizione. Per esempio, un acquirente può attribuire valore all’esistenza di un fattore lavoro organizzato, ovvero a un insieme esistente di dipendenti che consenta all’acquirente di continuare a condurre un’attività aziendale acquisita sin dalla data di acquisizione. Un fattore lavoro organizzato non rappresenta il capitale intellettuale della manodopera qualificata, ovvero il contributo (spesso specialistico) di conoscenza ed esperienza che i dipendenti di un’acquisita apportano al proprio lavoro. Poiché il fattore lavoro organizzato non è una attività identificabile da rilevare separatamente dall’avviamento, qualsiasi valore ad esso attribuito viene incluso nell’avviamento.

B38 L’acquirente include nell’avviamento anche qualsiasi valore attribuito a elementi privi dei requisiti propri delle attività alla data di acquisizione. Per esempio, l’acquirente potrebbe attribuire valore a potenziali contratti che, alla data di acquisizione, l’acquisita sta negoziando con nuovi clienti potenziali. Poiché, alla data di acquisizione, tali contratti potenziali non sono attività, l’acquirente non li rileva separatamente dall’avviamento. L’acquirente non dovrebbe riclassificare successivamente il valore di tali contratti dall’avviamento per eventi che si verificano successivamente alla data di acquisizione. Tuttavia, l’acquirente dovrebbe valutare i fatti e le circostanze inerenti ad eventi verificatisi subito dopo l’acquisizione, così da stabilire se alla data di acquisizione esistesse una attività immateriale rilevabile separatamente.

B39 Dopo la rilevazione iniziale, un acquirente contabilizza le attività immateriali acquisite in una aggregazione aziendale secondo quanto disposto dallo IAS 38 Attività immateriali. Tuttavia, come descritto nel paragrafo 3 dello IAS 38, la contabilizzazione di alcune attività immateriali acquisite dopo la rilevazione iniziale è prescritta da altri IFRS.

B40 I criteri di identificabilità determinano se una attività immateriale è rilevata separatamente dall’avviamento. Tuttavia, i criteri non forniscono una guida per la valutazione del fair value di una attività immateriale né limitano le ipotesi utilizzate nella valutazione del fair value di una attività immateriale. Per esempio, ai fini della valutazione del fair value, l’acquirente prenderebbe in considerazione le ipotesi considerate dagli operatori di mercato per determinare il prezzo dell’attività immateriale, quali le aspettative in merito a futuri rinnovi contrattuali. ◄ Non è necessario che i rinnovi soddisfino i criteri di identificabilità. [Tuttavia si veda il paragrafo 29, che stabilisce un’eccezione al principio di valutazione del fair value (valore equo) per diritti riacquisiti rilevati in una aggregazione aziendale.] I paragrafi 36 e 37 dello IAS 38 forniscono indicazioni per determinare se le attività immateriali devono essere aggregate in un’unica base di determinazione del valore con altre attività immateriali o materiali.

VALUTAZIONE DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DI PARTICOLARI ATTIVITÀ IDENTIFICABILI E DI UNA PARTECIPAZIONE DI MINORANZA IN UN’ACQUISITA (APPLICAZIONE DEI PARAGRAFI 18 E 19)

Attività con flussi finanziari incerti (accantonamento per svalutazione)

▼M53

B41 L'acquirente non deve rilevare, alla data di acquisizione, un accantonamento per svalutazione separato per le attività acquisite nell'aggregazione aziendale e valutate ai rispettivi fair value (valore equo) alla data di acquisizione, perché gli effetti dell'incertezza sui flussi finanziari futuri sono già inclusi nella valutazione del fair value (valore equo). Per esempio, poiché il presente IFRS prevede che l'acquirente debba valutare i crediti acquisiti, inclusi i finanziamenti, ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione nella contabilizzazione dell'aggregazione aziendale l'acquirente non rileva un accantonamento per svalutazione separato per i flussi finanziari contrattuali considerati non recuperabili a tale data o un fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti.

▼M12

Attività oggetto di operazioni di leasing operativo in cui l’acquisita è il locatore

▼M54

B42 Ai fini della valutazione del fair value (valore equo) alla data di acquisizione di un'attività, quali un edificio o un brevetto, oggetto di un'operazione di leasing operativo in cui l'acquisita è il locatore, l'acquirente dovrà tenere conto dei termini del contratto di leasing. L'acquirente non rileva un'attività o passività separata se le condizioni di un leasing operativo sono favorevoli o sfavorevoli rispetto alle condizioni di mercato.

▼M12

Attività che l’acquirente non intende utilizzare o intende utilizzare in modo diverso rispetto ad altri operatori di mercato

▼M33

B43 Per tutelare la propria posizione competitiva, o per altre ragioni, l’acquirente può essere intenzionato a non utilizzare un’attività non finanziaria acquisita o a non utilizzare l’attività in linea con il suo massimo e migliore utilizzo. Per esempio, questo potrebbe avvenire nel caso di un’attività immateriale di ricerca e sviluppo acquisita che l’acquirente progetta di utilizzare in modo difensivo, impedendo ad altri di utilizzarla. Ciò nonostante, l’acquirente deve valutare il fair value di un’attività non finanziaria ipotizzando il suo massimo e migliore utilizzo da parte degli operatori di mercato, in linea con il presupposto di valutazione più appropriato, sia inizialmente, sia quando valuta il fair value al netto dei costi di dismissione per la successiva verifica della riduzione di valore.

▼M12

Partecipazione di minoranza in una acquisita

▼M33

B44 Il presente IFRS consente all’acquirente di valutare una partecipazione di minoranza nell’acquisita al rispettivo fair value alla data di acquisizione. Talvolta un acquirente è in grado di valutare il fair value alla data di acquisizione di una partecipazione di minoranza sulla base di un prezzo quotato in un mercato attivo per titoli azionari (ossia quelli non detenuti dall’acquirente). In altre situazioni, tuttavia, non è disponibile un prezzo quotato in un mercato attivo per i titoli azionari. In tali circostanze, l’acquirente valuterebbe il fair value della partecipazione di minoranza utilizzando altre tecniche di valutazione.

B45 I fair value dell’interessenza dell’acquirente nell’acquisita e della partecipazione di minoranza determinati su base azionaria possono differire. La differenza principale risiede probabilmente nell’inclusione di un premio di controllo nel fair value per azione dell’interessenza dell’acquirente nell’acquisita o, al contrario, nell’inclusione di uno sconto per mancanza di controllo (definito anche sconto di minoranza) nel fair value per azione della partecipazione di minoranza, se gli operatori di mercato prendessero in considerazione tale premio o sconto ai fini della determinazione del prezzo della partecipazione di minoranza.

▼M12

VALUTAZIONE DELL’AVVIAMENTO O DI UN UTILE DERIVANTE DA UN ACQUISTO A PREZZI FAVOREVOLI

Valutazione del fair value (valore equo) alla data di acquisizione dell’interessenza dell’acquirente nell’acquisita utilizzando tecniche di valutazione (applicazione del paragrafo 33)

▼M33

B46 In una aggregazione aziendale realizzata senza trasferimento di corrispettivo, l’acquirente deve sostituire il fair value alla data di acquisizione della propria interessenza nell’acquisita con il fair value alla data di acquisizione del corrispettivo trasferito per valutare l’avviamento o un utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli (si vedano i paragrafi 32-34).

▼M12

Considerazioni speciali per l’applicazione del metodo dell’acquisizione ad aggregazioni di entità di tipo mutualistico (applicazione del paragrafo 33)

B47 Nel caso di aggregazione di due entità di tipo mutualistico, il fair value (valore equo) del patrimonio netto o delle interessenze dei membri nell’acquisita [oppure il fair value (valore equo) dell’acquisita] può essere valutato con maggiore attendibilità rispetto al fair value (valore equo) delle interessenze dei soci trasferite dall’acquirente. In tale situazione, il paragrafo 33 dispone che l’acquirente debba determinare il valore dell’avviamento utilizzando il fair value (valore equo) alla data di acquisizione delle interessenze dell’acquisita piuttosto che il fair value (valore equo) alla data di acquisizione delle sue interessenze trasferite come corrispettivo. Inoltre, nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, l’acquirente in una aggregazione di entità di tipo mutualistico deve rilevare l’attivo netto dell’acquisita in aggiunta al capitale o al patrimonio netto e non in aggiunta agli utili portati a nuovo, il che è conforme al modo in cui altri tipi di entità applicano il metodo dell’acquisizione.

B48 Sebbene siano per molti aspetti similari ad altre attività aziendali, le entità di tipo mutualistico presentano caratteristiche ben distinte, dovute essenzialmente al fatto che i loro membri sono al contempo clienti e soci. I membri delle entità di tipo mutualistico generalmente si aspettano di ricevere dei benefici dalla loro partecipazione a tali entità, spesso sotto forma di sconti su merci e servizi oppure di dividendi di patronage. La parte di dividendi di patronage allocata a ciascun membro si basa spesso sull’ammontare di attività che il membro ha svolto con l’entità di tipo mutualistico nel corso dell’anno.

▼M33

B49 La valutazione del fair value di una entità di tipo mutualistico dovrebbe includere le ipotesi che gli operatori di mercato formulerebbero sui benefici futuri per i membri, nonché qualsiasi altra ipotesi che gli operatori di mercato farebbero sull’entità di tipo mutualistico. Per esempio, si può utilizzare una tecnica del valore attuale per valutare il fair value di un’entità di tipo mutualistico. I flussi finanziari utilizzati come dati di input del modello dovrebbero essere basati sui flussi finanziari previsti dell’entità di tipo mutualistico, che probabilmente rifletteranno riduzioni per benefici riconosciuti ai membri, quali sconti su merci e servizi.

▼M12

DETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI COMPRESI NELL’OPERAZIONE DI AGGREGAZIONE AZIENDALE (APPLICAZIONE DEI PARAGRAFI 51 E 52)

B50 L’acquirente dovrebbe considerare i fattori seguenti, che non si escludono reciprocamente né hanno individualmente carattere definitivo, per stabilire se una operazione rientra nello scambio per l’acquisita o se è separata dall’aggregazione aziendale:

a) 

i motivi dell’operazione. La conoscenza dei motivi per cui le parti coinvolte nell’aggregazione (l’acquirente e l’acquisita e i loro soci, amministratori e dirigenti, e i loro agenti) abbiano effettuato una operazione o un accordo particolare può aiutare a capire se questo rientra nel corrispettivo trasferito e nelle attività acquisite o nelle passività assunte. Per esempio, se una operazione viene organizzata principalmente a beneficio dell’acquirente o dell’entità risultante dall’aggregazione piuttosto che principalmente a beneficio dell’acquisita o dei suoi ex soci prima dell’aggregazione, quella parte del prezzo dell’operazione corrisposto (e le relative attività o passività) ha minori probabilità di essere inclusa nello scambio per l’acquisita. Di conseguenza, l’acquirente contabilizzerebbe quella parte separatamente dalla aggregazione aziendale;

b) 

chi ha avviato l’operazione. La conoscenza di chi ha avviato l’operazione può aiutare a capire se essa è inclusa nello scambio per l’acquisita. Per esempio, una operazione o altro evento avviato dall’acquirente possono essere effettuati allo scopo di fornire benefici economici futuri all’acquirente o all’entità risultante dall’aggregazione con benefici esigui o nulli per l’acquisita o i suoi ex soci prima dell’aggregazione. D’altro canto, è meno probabile che una operazione o un accordo avviato dall’acquisita o dai suoi ex soci sia a beneficio dell’acquirente o dell’entità risultante dall’aggregazione ed è più probabile, piuttosto, che esso sarà parte dell’operazione di aggregazione aziendale;

c) 

la tempistica dell’operazione. Anche la tempistica dell’operazione può aiutare a capire se essa è inclusa nello scambio per l’acquisita. Per esempio, una operazione tra l’acquirente e l’acquisita che avviene durante le trattative relative ai termini di una aggregazione aziendale, può essere stata effettuata considerando che l’aggregazione aziendale fornirà benefici economici futuri all’acquirente o all’entità risultante dall’aggregazione. In tal caso, è probabile che l’acquisita o i suoi ex soci prima dell’aggregazione aziendale, ricevano benefici esigui o nulli dall’operazione, a eccezione dei benefici che essi ricevono in quanto parte dell’entità risultante dall’aggregazione.

Estinzione risolutiva di un rapporto preesistente tra l’acquirente e l’acquisita in una aggregazione aziendale [applicazione del paragrafo 52(a)]

B51 L’acquirente e l’acquisita possono intrattenere un rapporto antecedente l’ipotesi di aggregazione aziendale, di seguito definito «rapporto preesistente». Un rapporto preesistente tra l’acquirente e l’acquisita può essere di natura contrattuale (per esempio, venditore e cliente o licenziante e licenziatario) o non contrattuale (per esempio, attore e convenuto).

B52 Se l’aggregazione aziendale in corso estingue un rapporto preesistente, l’acquirente rileva un utile o una perdita valutato come segue:

a) 

al fair value (valore equo), nel caso di un rapporto preesistente di natura non contrattuale (quale un’azione legale);

b) 

al valore minore tra (i) e (ii), nel caso di un rapporto preesistente di natura contrattuale:

i) 

l’ammontare per cui, dal punto di vista dell’acquirente, il contratto è favorevole o sfavorevole se confrontato con i termini delle operazioni di mercato correnti per gli stessi elementi o per elementi similari. (Un contratto sfavorevole è un contratto che è sfavorevole relativamente ai termini correnti di mercato. Non è necessariamente un contratto a titolo oneroso nel quale i costi non discrezionali necessari per estinguere le obbligazioni superano i benefici economici che si suppone deriveranno dallo stesso.)

ii) 

l’ammontare di una qualsiasi clausola stabilita di estinzione contrattuale disponibile per la controparte a cui il contratto è sfavorevole.

Se (ii) è minore di (i), la differenza viene inclusa nella contabilizzazione dell’aggregazione aziendale.

L’ammontare dell’utile o della perdita rilevato può dipendere in parte dal fatto che l’acquirente abbia o meno rilevato precedentemente una relativa attività o passività, e, pertanto, l’utile o la perdita rilevato può differire dall’ammontare calcolato applicando le disposizioni precedenti.

B53 Un rapporto preesistente può essere un contratto che l’acquirente rileva come diritto riacquisito. Se il contratto include termini che risultano favorevoli o sfavorevoli se confrontati con i prezzi delle operazioni correnti di mercato per gli stessi elementi o per elementi similari, l’acquirente rileva, separatamente dall’aggregazione aziendale, un utile o una perdita per l’estinzione risolutiva del contratto, valutato secondo quanto disposto dal paragrafo B52.

Accordi per pagamenti potenziali a dipendenti o ad azionisti venditori [applicazione del paragrafo 52(b)]

B54 Che gli accordi per pagamenti potenziali a dipendenti o ad azionisti venditori rappresentino corrispettivo potenziale dell’aggregazione aziendale o siano operazioni separate dipende dalla natura degli accordi stessi. La comprensione delle ragioni per cui l’accordo di acquisizione includa una disposizione per pagamenti potenziali, la conoscenza di chi ha avviato l’accordo e di quando le parti hanno stipulato l’accordo, possono essere elementi utili per valutare la natura dell’accordo.

B55 Se non è chiaro se un accordo per pagamenti a dipendenti o ad azionisti venditori è parte dello scambio per l’acquisita o è un’operazione separata dall’aggregazione aziendale, l’acquirente dovrebbe prendere in considerazione i seguenti indicatori:

a) 

rapporto di lavoro continuativo. I termini del rapporto di lavoro continuativo da parte degli azionisti venditori che diventano dipendenti strategici può essere un indicatore della sostanza di un accordo sul corrispettivo potenziale. I termini rilevanti di un rapporto di lavoro continuativo possono essere inclusi in un contratto di lavoro, in un accordo di acquisizione o in altri documenti. Un accordo sul corrispettivo potenziale in cui i pagamenti vengono annullati automaticamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro, rappresenta una retribuzione per servizi successivi all’aggregazione aziendale. Gli accordi in cui i pagamenti potenziali non sono interessati da cessazione del rapporto di lavoro possono indicare che i pagamenti potenziali costituiscono un corrispettivo aggiuntivo piuttosto che una retribuzione;

b) 

durata del rapporto di lavoro continuativo. Se il periodo del rapporto di lavoro richiesto coincide con o supera il periodo del pagamento potenziale, ciò può indicare che i pagamenti potenziali rappresentano, nella sostanza, una retribuzione;

c) 

livello di retribuzione. Situazioni in cui la retribuzione dei dipendenti diversa dai pagamenti potenziali è a un livello ragionevole rispetto a quella di altri dipendenti strategici nell’entità risultante dall’aggregazione aziendale, possono indicare che i pagamenti potenziali sono corrispettivo aggiuntivo piuttosto che retribuzione;

d) 

pagamenti aggiuntivi a dipendenti. Se gli azionisti venditori che non diventano dipendenti ricevono pagamenti potenziali per azione inferiori rispetto a quelli che ricevono gli azionisti venditori che diventano dipendenti dell’entità risultante dall’aggregazione, ciò può indicare che l’importo aggiuntivo dei pagamenti potenziali agli azionisti venditori che diventano dipendenti è retribuzione;

e) 

numero di azioni possedute. Il numero relativo di azioni possedute dagli azionisti venditori che restano come dipendenti strategici può essere un indicatore della sostanza dell’accordo sul corrispettivo potenziale. Per esempio, se gli azionisti venditori che sostanzialmente possedevano tutte le azioni nell’acquisita, continuano come dipendenti strategici, ciò può indicare che l’accordo è, in sostanza, un accordo di distribuzione degli utili volto a fornire retribuzione per servizi successivi all’aggregazione aziendale. In alternativa, se gli azionisti venditori che continuano come dipendenti strategici possedevano solo un piccolo numero di azioni dell’acquisita e tutti gli azionisti venditori ricevono lo stesso corrispettivo potenziale per azione, ciò può indicare che i pagamenti potenziali sono corrispettivo aggiuntivo. Si dovrebbero considerare anche le interessenze partecipative antecedenti all’acquisizione detenute da parti legate agli azionisti venditori che continuano come dipendenti strategici, quali componenti della famiglia;

f) 

collegamento alla valutazione. Se il corrispettivo iniziale trasferito alla data di acquisizione si basa sul valore minore di un intervallo di valori definito nella valutazione dell’acquisita e la formula potenziale fa riferimento a tale approccio di valutazione, ciò può suggerire che i pagamenti potenziali sono corrispettivo aggiuntivo. In alternativa, se la formula del pagamento potenziale è coerente con precedenti accordi di distribuzione degli utili, ciò può suggerire che la sostanza dell’accordo è l’erogazione di una retribuzione;

g) 

formula per la determinazione del corrispettivo. La formula usata per determinare il pagamento potenziale può essere utile per valutare la sostanza dell’accordo. Per esempio, se un pagamento potenziale è determinato sulla base di un multiplo degli utili, ciò potrebbe suggerire che l’obbligazione è un corrispettivo potenziale nell’aggregazione aziendale e che la formula intende determinare o verificare il fair value (valore equo) dell’acquisita. Al contrario, un pagamento potenziale che è una percentuale specificata degli utili potrebbe suggerire che l’obbligazione verso i dipendenti è un accordo di distribuzione degli utili per retribuire i dipendenti per i servizi prestati;

h) 

altri accordi e questioni. I termini di altri accordi con azionisti venditori (quali accordi di non concorrenza, contratti esecutivi, contratti di consulenza e accordi di locazione di proprietà) e il trattamento ai fini dell’imposta sul reddito dei pagamenti potenziali possono indicare che i pagamenti potenziali sono attribuibili a qualcosa di diverso dal corrispettivo per l’acquisita. Per esempio, in relazione all’acquisizione, l’acquirente potrebbe stipulare un accordo di locazione di proprietà con un importante azionista venditore. Se i pagamenti per il leasing specificati nel contratto di leasing sono notevolmente inferiori a quelli di mercato, alcuni o tutti i pagamenti potenziali al locatore (l’azionista venditore) disposti da un accordo separato in merito ai pagamenti potenziali potrebbero essere, nella sostanza, pagamenti per l’uso della proprietà locata che, nel bilancio successivo all’aggregazione, l’acquirente dovrebbe rilevare separatamente. Al contrario, se il contratto di leasing specifica pagamenti per il leasing in linea con i termini di mercato per la proprietà locata, nell’aggregazione aziendale l’accordo in merito ai pagamenti potenziali all’azionista venditore può essere un corrispettivo potenziale.

Incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni dell’acquirente scambiati con incentivi posseduti dai dipendenti dell’acquisita [applicazione del paragrafo 52(b)]

▼M29

B56 Un acquirente può scambiare i propri incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni ( 31 ) (incentivi sostitutivi) con incentivi posseduti da dipendenti dell'acquisita. Gli scambi di opzioni su azioni o altri incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni in relazione a una aggregazione aziendale sono contabilizzati come modifiche di incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni in conformità all'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni. Se l'acquirente sostituisce gli incentivi dell'acquisita, tutta o parte della valutazione di mercato degli incentivi sostitutivi dell'acquirente deve essere inclusa nella valutazione del corrispettivo trasferito nell'aggregazione aziendale. I paragrafi B57–B62 forniscono indicazioni su come allocare la valutazione di mercato.

Tuttavia, in situazioni in cui gli incentivi dell'acquisita scadrebbero a seguito di un'aggregazione aziendale e nel caso in cui l'acquirente sostituisca tali incentivi quando non è obbligato a farlo, tutte le valutazioni di mercato degli incentivi sostitutivi devono essere rilevate come costo di retribuzione nel bilancio successivo all'aggregazione, secondo quanto stabilito dall'IFRS 2. Ciò significa che nessuna valutazione di mercato di tali incentivi deve essere inclusa nella valutazione del corrispettivo trasferito nell'aggregazione aziendale. L'acquirente è tenuto a sostituire gli incentivi dell'acquisita se questa o i suoi dipendenti hanno la capacità di imporre la sostituzione. Per esempio, ai fini dell'applicazione della presente guida applicativa, l'acquirente è obbligato a sostituire gli incentivi dell'acquisita se la sostituzione è richiesta da:

(a) 

i termini dell'accordo di acquisizione;

(b) 

i termini degli incentivi dell'acquisita; o

(c) 

le leggi o i regolamenti applicabili.

▼M12

B57 Per determinare la parte di incentivo sostitutivo inclusa nel corrispettivo trasferito per l’acquisita e la parte che costituisce retribuzione per il servizio successivo all’aggregazione, l’acquirente deve valutare sia gli incentivi sostitutivi concessi dall’acquirente, sia gli incentivi dell’acquisita alla data di acquisizione, in conformità all’IFRS 2. La parte della valutazione di mercato dell’incentivo sostitutivo inclusa nel corrispettivo trasferito in cambio dell’acquisita equivale alla parte di incentivo dell’acquisita attribuibile al servizio antecedente l’aggregazione.

B58 La parte di incentivo sostitutivo attribuibile al servizio antecedente l’aggregazione aziendale è la valutazione di mercato dell’incentivo dell’acquisita moltiplicata per il rapporto tra la parte del periodo di maturazione completato e il valore maggiore tra il periodo di maturazione totale e il periodo di maturazione originale dell’incentivo dell’acquisita. Il periodo di maturazione è il periodo durante il quale devono essere soddisfatte tutte le condizioni di maturazione specificate. Le condizioni di maturazione sono definite nell’IFRS 2.

B59 La parte di un incentivo sostitutivo non maturato attribuibile al servizio successivo all’aggregazione, e pertanto rilevata come costo di retribuzione nel bilancio successivo all’aggregazione, equivale alla valutazione interamente basata su termini di mercato dell’incentivo sostitutivo al netto dell’importo attribuito al servizio antecedente l’aggregazione. Pertanto, l’acquirente attribuisce al servizio successivo all’aggregazione qualsiasi eccedenza tra la valutazione di mercato dell’incentivo sostitutivo e la valutazione di mercato dell’incentivo dell’acquisita e, nel bilancio successivo all’aggregazione, rileva tale eccedenza come costo di retribuzione. L’acquirente deve attribuire una parte di un incentivo sostitutivo al servizio successivo all’aggregazione se richiede servizi successivi all’aggregazione, indipendentemente dal fatto che i dipendenti abbiano prestato tutto il servizio richiesto affinché gli incentivi dell’acquisita maturassero prima della data di acquisizione.

B60 La parte di incentivo sostitutivo non maturato attribuibile al servizio precedente all’aggregazione, così come la parte attribuibile al servizio successivo all’aggregazione, deve riflettere la migliore stima disponibile del numero di incentivi sostitutivi di cui si prevede la maturazione. Per esempio, se la valutazione di mercato della parte di incentivo sostitutivo attribuita al servizio precedente all’aggregazione è CU100 e l’acquirente prevede che maturerà solo il 95 per cento dell’incentivo, l’ammontare incluso nel corrispettivo trasferito nell’aggregazione aziendale è pari a CU95. Le variazioni del numero stimato di incentivi sostitutivi di cui è prevista la maturazione si riflettono nel costo di retribuzione per gli esercizi in cui si verificano le variazioni o gli annullamenti, non come rettifiche al corrispettivo trasferito nell’aggregazione aziendale. Analogamente, gli effetti di altri eventi, quali modifiche o l’esito finale di incentivi con condizioni di conseguimento di risultati, che si verificano dopo la data di acquisizione sono contabilizzati in conformità all’IFRS 2 ai fini della determinazione del costo di retribuzione per l’esercizio in cui l’evento si verifica.

B61 Le stesse disposizioni per la determinazione delle parti di un incentivo sostitutivo attribuibili al servizio antecedente l’aggregazione e al servizio successivo all’aggregazione si applicano, indipendentemente dal fatto che un incentivo sostitutivo sia classificato come passività o come strumento rappresentativo di capitale, in conformità alle disposizioni dell’IFRS 2. Tutte le variazioni della valutazione di mercato di incentivi classificati come passività dopo la data di acquisizione e i relativi effetti delle imposte sul reddito sono rilevati nel bilancio dell’acquirente successivo all’aggregazione nello(gli) esercizio(i) in cui tali variazioni si verificano.

B62 Gli effetti delle imposte sul reddito relativi agli incentivi sostitutivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni devono essere rilevati secondo quanto disposto nello IAS 12 Imposte sul reddito.

▼M29

Operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale dell'acquisita

B62A L'acquisita può avere operazioni con pagamento basato su azioni in essere che l'acquirente non scambia con proprie operazioni con pagamento basato su azioni. Se maturate, tali operazioni con pagamento basato su azioni dell'acquisita sono parte della partecipazione di minoranza nell'acquisita e sono valutate in base a una valutazione di mercato. Se non maturate, esse sono valutate in base a una valutazione di mercato come se la data di acquisizione fosse la data di assegnazione, in conformità ai paragrafi 19 e 30.

B62B La valutazione di mercato delle operazioni con pagamento basato su azioni non maturate è allocata alle partecipazioni di minoranza sulla base del rapporto tra la quota parte del periodo maturato e il periodo di maturazione totale oppure il periodo di maturazione originario dell'operazione con pagamento basato su azioni, a seconda di quale dei due sia maggiore. Il saldo è attribuito al servizio successivo all'aggregazione.

▼M12

ALTRI IFRS CHE FORNISCONO UNA GUIDA SULLA VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE SUCCESSIVE (APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 54)

▼M32

B63 Gli esempi di altri IFRS che forniscono indicazioni sulla valutazione e contabilizzazione successive delle attività acquisite e passività assunte o sostenute in un’aggregazione aziendale, includono:

▼M12

a) 

lo IAS 38 prescrive la contabilizzazione di attività immateriali identificabili acquisite in una aggregazione aziendale. L’acquirente valuta l’avviamento all’importo rilevato alla data di acquisizione al netto delle perdite per riduzione di valore accumulate. Lo IAS 36 Riduzione di valore delle attività prescrive la contabilizzazione delle perdite per riduzione di valore;

b) 

l’IFRS 4 Contratti assicurativi fornisce indicazioni sulla contabilizzazione successiva di contratti assicurativi acquisiti in una aggregazione aziendale;

c) 

lo IAS 12 prescrive la contabilizzazione successiva di attività fiscali differite (incluse le attività fiscali differite non rilevate) e passività fiscali differite acquisite in una aggregazione aziendale;

d) 

l’IFRS 2 fornisce indicazioni sulla valutazione e contabilizzazione successive della parte di incentivi sostitutivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni emessa da un acquirente e attribuibile ai servizi futuri prestati dai dipendenti;

▼M32

e) 

l’IFRS 10 fornisce indicazioni sulla contabilizzazione di variazioni nell’interessenza partecipativa di una controllante in una controllata dopo l’ottenimento del controllo.

▼M12

INFORMAZIONI INTEGRATIVE (APPLICAZIONE DEI PARAGRAFI 59 E 61)

▼M33

B64 Per soddisfare l’obiettivo fissato nel paragrafo 59, l’acquirente deve fornire le seguenti informazioni per ciascuna aggregazione aziendale che si verifica nel corso dell’esercizio:

▼M12

a) 

il nome e la descrizione dell’acquisita;

b) 

la data di acquisizione;

c) 

la percentuale di interessenze con diritto di voto acquisite;

d) 

i motivi principali dell’aggregazione aziendale e una descrizione del modo in cui l’acquirente ha ottenuto il controllo dell’acquisita;

e) 

una descrizione qualitativa dei fattori che costituiscono l’avviamento rilevato, quali sinergie previste dalle operazioni di aggregazione dell’acquisita e dell’acquirente, attività immateriali non rilevabili separatamente o altri fattori;

▼M33

f) 

il fair value alla data di acquisizione del corrispettivo totale trasferito e il fair value alla data di acquisizione di ciascuna categoria di corrispettivo principale, quale:

▼M12

i) 

disponibilità liquide;

ii) 

altre attività materiali o immateriali, incluse un’attività aziendale o una controllata dell’acquirente;

iii) 

passività sostenute, per esempio, una passività per corrispettivo potenziale; e

▼M33

iv) 

interessenze dell’acquirente, inclusi il numero di strumenti o interessenze emessi o che possono essere emessi e il metodo di valutazione del fair value di tali strumenti o interessenze;

▼M12

g) 

per accordi sul corrispettivo potenziale e attività derivanti da indennizzi:

i) 

l’ammontare rilevato alla data di acquisizione;

ii) 

una descrizione dell’accordo e la base per determinare l’ammontare del pagamento; e

iii) 

una stima dell’intervallo dei risultati (non attualizzati) oppure, se non è possibile stimare un intervallo, tale fatto e le ragioni per cui non è possibile stimare un intervallo. L’acquirente deve indicare se l’importo massimo del pagamento è illimitato;

h) 

per crediti acquisiti:

i) 

il fair value (valore equo) dei crediti;

ii) 

gli importi contrattuali lordi spettanti; e

iii) 

la migliore stima alla data di acquisizione dei flussi finanziari contrattuali che si prevede non essere recuperabili.

Le informazioni integrative devono essere fornite per le principali categorie di crediti, quali finanziamenti, leasing finanziari diretti e qualsiasi altra categoria di crediti;

i) 

gli importi rilevati alla data di acquisizione per ciascuna categoria principale di attività acquisite e passività assunte;

j) 

per ciascuna passività potenziale rilevata in conformità al paragrafo 23, le informazioni richieste nel paragrafo 85 dello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali. Se una passività potenziale non viene rilevata perché non è possibile valutare in modo attendibile il suo fair value (valore equo), l’acquirente deve fornire:

i) 

le informazioni richieste dal paragrafo 86 dello IAS 37; e

ii) 

i motivi per cui la passività non può essere valutata attendibilmente;

k) 

l’importo totale dell’avviamento che si prevede sia deducibile ai fini fiscali;

l) 

per operazioni rilevate separatamente dall’acquisizione di attività e dall’assunzione di passività nell’aggregazione aziendale in conformità al paragrafo 51:

i) 

una descrizione di ciascuna operazione;

ii) 

il modo in cui l’acquirente ha contabilizzato ciascuna operazione;

iii) 

gli importi rilevati per ciascuna operazione e la voce di bilancio in cui ciascun importo è rilevato; e

iv) 

se l’operazione è una estinzione risolutiva di un rapporto preesistente, il metodo utilizzato per determinare l’ammontare dell’estinzione;

m) 

l’informativa su operazioni rilevate separatamente richieste da (1) deve includere l’ammontare dei costi correlati all’acquisizione e, separatamente, l’ammontare di quei costi rilevati come spesa e la voce o le voci del prospetto di conto economico complessivo in cui tali spese sono rilevate. Devono essere indicati anche l’ammontare dei costi di emissione non rilevati come spesa e il modo in cui essi sono stati rilevati;

n) 

in un acquisto a prezzi favorevoli (si vedano i paragrafi 34–36):

i) 

l’ammontare di qualsiasi utile rilevato in conformità al paragrafo 34 e la voce del prospetto di conto economico complessivo in cui tale utile è rilevato; e

ii) 

una descrizione dei motivi per cui l’operazione ha generato un utile;

▼M33

o) 

per ciascuna aggregazione aziendale in cui, alla data di acquisizione, l’acquirente detiene meno del 100 per cento delle interessenze nell’acquisita:

▼M12

i) 

l’ammontare delle partecipazioni di minoranza nell’acquisita rilevato alla data di acquisizione e la base di valutazione di tale ammontare; e

▼M33

ii) 

per ciascuna partecipazione di minoranza in un’acquisita valutata al fair value, le tecniche di valutazione e i dati significativi del modello utilizzato per la determinazione di tale valore;

▼M12

p) 

in una aggregazione aziendale realizzata in più fasi:

i) 

il fair value (valore equo) alla data di acquisizione dell’interessenza nell’acquisita detenuta dall’acquirente immediatamente prima della data di acquisizione; e

ii) 

l’ammontare di qualsiasi utile o perdita rilevato a seguito di una nuova valutazione al fair value (valore equo) dell’interessenza nell’acquisita detenuta dall’acquirente prima dell’aggregazione aziendale (si veda paragrafo 42) e la voce del prospetto di conto economico complessivo in cui tale utile o perdita sono stati rilevati;

q) 

le seguenti informazioni:

i) 

gli importi del ricavo e dell’utile (perdita) d’esercizio dell’acquisita dalla data di acquisizione inclusi nel conto economico complessivo consolidato relativo all’esercizio; e

ii) 

il ricavo e l’utile (perdita) d’esercizio dell’entità risultante dall’aggregazione per l’esercizio corrente, assumendo che la data di acquisizione di tutte le aggregazioni aziendali verificatesi durante l’anno coincida con l’inizio di quell’esercizio.

Se fornire una qualsiasi informazione integrativa richiesta dal presente sottoparagrafo non è fattibile, l’acquirente deve indicare tale fatto e spiegarne i motivi. Il presente IFRS usa il termine «non fattibile» con lo stesso significato attribuitogli nello IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori.

B65 Per aggregazioni aziendali singolarmente non rilevanti che si verificano nel corso dell’esercizio e che sono rilevanti collettivamente, l’acquirente deve fornire cumulativamente le informazioni richieste dal paragrafo B64(e)–(q).

B66 Se la data di acquisizione di una aggregazione aziendale è successiva alla chiusura dell’esercizio ma antecedente la data in cui il bilancio viene autorizzato alla pubblicazione, l’acquirente deve fornire le informazioni integrative richieste nel paragrafo B64, a meno che, alla data in cui il bilancio viene autorizzato alla pubblicazione, la contabilizzazione iniziale dell’aggregazione aziendale non sia incompleta. In tale situazione, l’acquirente deve descrivere quali informazioni integrative non è stato possibile fornire e spiegarne i motivi.

B67 Per soddisfare l’obiettivo fissato nel paragrafo 61, l’acquirente deve fornire la seguente informativa per ciascuna aggregazione aziendale rilevante o, cumulativamente, per aggregazioni aziendali singolarmente non rilevanti ma che sono rilevanti collettivamente:

a) 

se la contabilizzazione iniziale di una aggregazione aziendale è incompleta (si veda paragrafo 45) per particolari attività, passività, partecipazioni di minoranza o elementi di corrispettivo e gli ammontari rilevati in bilancio per l’aggregazione aziendale sono stati quindi determinati solo in via provvisoria:

i) 

i motivi per cui la contabilizzazione iniziale dell’aggregazione aziendale è incompleta;

ii) 

le attività, passività, interessenze o elementi di corrispettivo la cui contabilizzazione iniziale è incompleta; e

iii) 

la natura e l’ammontare delle rettifiche di competenza del periodo di valutazione rilevate durante l’esercizio, in conformità al paragrafo 49;

b) 

per ciascun esercizio successivo alla data di acquisizione e finché l’entità riceve, vende o altrimenti perde il diritto a un’attività rappresentata da un corrispettivo potenziale, o finché l’entità non estingue una passività rappresentata da un corrispettivo potenziale o tale passività viene annullata o scade:

i) 

qualsiasi variazione negli ammontari rilevati, incluse le differenze derivanti dall’estinzione;

ii) 

qualsiasi variazione nell’intervallo dei risultati (non attualizzati) e i relativi motivi; e

iii) 

le tecniche di valutazione e i dati principali del modello utilizzato per valutare il corrispettivo potenziale;

c) 

per passività potenziali rilevate in una aggregazione aziendale, l’acquirente deve fornire le informazioni richieste ai paragrafi 84 e 85 dello IAS 37 per ciascuna classe di accantonamento;

d) 

una riconciliazione del valore contabile dell’avviamento all’inizio e alla fine dell’esercizio che mostri separatamente:

i) 

l’ammontare lordo e le perdite per riduzione di valore cumulate all’inizio dell’esercizio;

ii) 

l’ulteriore avviamento rilevato nel corso dell’esercizio a eccezione dell’avviamento incluso in un gruppo in dismissione che, all’atto dell’acquisizione, soddisfi i criteri per essere classificato come posseduto per la vendita, secondo quanto previsto dall’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;

iii) 

le rettifiche derivanti dalla rilevazione successiva di attività fiscali differite nel corso dell’esercizio, secondo quanto previsto dal paragrafo 67;

iv) 

l’avviamento incluso in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, secondo quanto previsto dall’IFRS 5 e l’avviamento eliminato contabilmente nel corso dell’esercizio senza essere stato precedentemente incluso in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita;

v) 

le perdite per riduzione di valore rilevate nel corso dell’esercizio, secondo quanto previsto dallo IAS 36. (Oltre a questa disposizione, lo IAS 36 prevede che vengano fornite informazioni relative al valore recuperabile e alla riduzione di valore dell’avviamento);

vi) 

le differenze nette di cambio verificatesi nell’esercizio, secondo quanto previsto dallo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere;

vii) 

qualsiasi modifica apportata al valore contabile nel corso dell’esercizio;

viii) 

l’ammontare lordo e le perdite per riduzione di valore cumulate alla fine dell’esercizio;

e) 

l’importo e una spiegazione di ogni plusvalenza o minusvalenza rilevata nel corso del periodo corrente che:

i) 

si riferisca alle attività identificabili acquisite oppure alle passività identificabili assunte in una aggregazione aziendale realizzata nell’esercizio corrente o nell’esercizio precedente; e

ii) 

sia di dimensioni, natura o incidenza tali che l’informativa fornita è rilevante per la comprensione del bilancio dell’entità risultante dall’aggregazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER AGGREGAZIONI AZIENDALI A CUI PARTECIPANO SOLO ENTITÀ DI TIPO MUTUALISTICO O UNICAMENTE PER CONTRATTO (APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 66)

B68 Il paragrafo 64 dispone che il presente IFRS debba essere applicato prospetticamente ad aggregazioni aziendali per cui la data di acquisizione corrisponde o è antecedente l’inizio del primo esercizio, con inizio dal 1o luglio 2009. È consentita una applicazione anticipata. Tuttavia, una entità deve applicare il presente IFRS solo all’inizio di un esercizio con inizio dal 30 giugno 2007. Se una entità applica il presente IFRS prima della data di entrata in vigore, deve indicare tale fatto e, al contempo, applicare lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008).

B69 La disposizione di applicare il presente IFRS prospetticamente ha il seguente effetto per una aggregazione aziendale a cui partecipano solo entità di tipo mutualistico o unicamente per contratto, se la data di acquisizione per tale aggregazione aziendale è antecedente all’applicazione del presente IFRS:

a) 

classificazione. Una entità deve continuare a classificare la pregressa aggregazione aziendale conformemente ai precedenti principi contabili adottati dall’entità per tali aggregazioni;

b) 

avviamento precedentemente rilevato. All’inizio del primo esercizio in cui il presente IFRS è applicato, il valore contabile dell’avviamento derivante dalla pregressa aggregazione aziendale deve essere il valore contabile a tale data, conformemente ai precedenti principi contabili dell’entità. Al fine di determinare tale importo, l’entità deve eliminare il valore contabile degli ammortamenti accumulati relativi a tale avviamento e la corrispondente riduzione dell’avviamento. Non devono essere apportate ulteriori modifiche al valore contabile dell’avviamento;

c) 

avviamento precedentemente rilevato come una diminuzione del patrimonio netto. I precedenti principi contabili dell’entità possono aver determinato un avviamento derivante dalla pregressa aggregazione aziendale rilevato come una diminuzione del patrimonio netto. In tale circostanza, l’entità non deve rilevare quell’avviamento come una attività all’inizio del primo esercizio in cui viene applicato il presente IFRS. Inoltre, l’entità non deve rilevare nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio alcuna parte di tale avviamento quando dismette l’attività aziendale, o parte di essa, a cui è riferito tale avviamento oppure quando un’unità generatrice di flussi finanziari a cui è riferito l’avviamento subisce una riduzione di valore;

d) 

contabilizzazione successiva dell’avviamento. Dall’inizio del primo esercizio in cui il presente IFRS viene applicato, un’entità deve cessare l’ammortamento dell’avviamento derivante dalla pregressa aggregazione aziendale e deve verificare se l’avviamento abbia subito una perdita per riduzione di valore, conformemente allo IAS 36;

e) 

avviamento negativo rilevato precedentemente. Un’entità che ha contabilizzato la pregressa aggregazione aziendale applicando il metodo dell’acquisto può aver rilevato un ricavo differito per l’eccedenza della propria interessenza nel fair value (valore equo) netto delle attività e passività identificabili dell’acquisita rispetto al costo di tale interessenza (talvolta denominato avviamento negativo). In tal caso, l’entità deve eliminare il valore contabile di tale ricavo differito all’inizio del primo esercizio in cui viene applicato il presente IFRS, con la corrispondente rettifica al saldo di apertura degli utili portati a nuovo a tale data.

▼B




INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 4

Contratti assicurativi

FINALITÀ

1. La finalità del presente IFRS è quella di specificare l’informativa di bilancio relativa ai contratti assicurativi per ogni entità che emette tali contratti (definita, nel presente IFRS, come assicuratore) fino a quando il Board non avrà completato la seconda fase del suo progetto in materia di contratti assicurativi. In particolare, il presente IFRS richiede:

a) 

limitati miglioramenti dei criteri di contabilizzazione applicati dagli assicuratori per i contratti assicurativi;

b) 

informativa atta a identificare e illustrare gli importi nel bilancio dell’assicuratore derivanti da contratti assicurativi, al fine di aiutare gli utilizzatori del suddetto bilancio a comprendere l’ammontare, la tempistica e il grado di incertezza dei futuri flussi finanziari derivanti da contratti assicurativi.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. L’entità deve applicare il presente IFRS a:

a) 

contratti assicurativi (inclusi contratti di riassicurazione) che emette e contratti di riassicurazione detenuti;

b) 

strumenti finanziari di propria emissione contenenti un elemento di partecipazione discrezionale (cfr. paragrafo 35). L’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative richiede un’informativa su strumenti finanziari, inclusi quelli che contengono tale elemento.

▼M56

3. Il presente IFRS non tratta altre modalità di contabilizzazione da parte degli assicuratori, quali la contabilizzazione delle attività finanziarie detenute dagli assicuratori e delle passività finanziarie emesse dagli assicuratori (cfr. lo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio, l'IFRS 7 e l'IFRS 9 Strumenti finanziari), salvo:

a) 

al paragrafo 20 A, che consente agli assicuratori che soddisfano determinati criteri di applicare un'esenzione temporanea dall'IFRS 9;

b) 

al paragrafo 35B, che consente agli assicuratori di applicare l'overlay approach ad attività finanziarie designate; e

c) 

al paragrafo 45, che consente agli assicuratori di riclassificare, in determinate circostanze, alcune o tutte le attività finanziarie in modo tale da valutarle al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

▼M54

4. L'entità non deve applicare il presente IFRS a:

▼B

a) 

garanzie sui prodotti emesse direttamente da un produttore, commerciante o dettagliante (cfr. lo IAS 18 Ricavi e lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali);

b) 

attività e passività del datore di lavoro sulla base di piani di benefici per i dipendenti (cfr. lo IAS 19 Benefici per i dipendenti e l’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni) e obbligazioni per benefici pensionistici previste da fondi pensione a benefici definiti (cfr. IAS 26 Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione);

▼M54

c) 

diritti od obbligazioni contrattuali subordinati all'utilizzo, o al diritto di utilizzo, futuro di un elemento non finanziario (ad esempio, alcune commissioni per licenze, royalty, pagamenti variabili dovuti per il leasing ed elementi similari), nonché la garanzia del locatario sul valore residuo implicita nel leasing (cfr. IFRS 16 Leasing, IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti e IAS 38 Attività immateriali);

▼M53

d) 

contratti di garanzia finanziaria, a meno che l'emittente abbia precedentemente dichiarato espressamente di considerare tali contratti come contratti assicurativi e non abbia adottato criteri contabili applicabili ai contratti assicurativi, nel qual caso l'emittente può scegliere di applicare lo IAS 32, l'IFRS 7 e l'IFRS 9 o il presente IFRS a tali contratti di garanzia finanziaria. L'emittente può effettuare tale scelta per ciascun singolo contratto, ma la scelta effettuata per ogni contratto è poi irrevocabile;

▼B

e) 

corrispettivi potenziali da pagare o da ricevere in una operazione di aggregazione aziendale (cfr. IFRS 3 Aggregazioni aziendali);

f) 

contratti assicurativi diretti gestiti dall’entità (ossia contratti assicurativi diretti in cui l’entità è lassicurato). Tuttavia, il cedente deve applicare il presente IFRS ai contratti di riassicurazione che detiene.

▼M56

5. A scopo di semplificazione, il presente IFRS definisce come assicuratore qualsiasi entità che emette un contratto assicurativo, indipendentemente dal fatto che l'entità sia considerata un assicuratore a fini giuridici o di vigilanza. Con il termine «assicuratore» di cui ai paragrafi 3, lettere a) e b), 20 A–20Q, 35B–35N, 39B–39M e 46–49 si intende anche un emittente di uno strumento finanziario contenente un elemento di partecipazione discrezionale.

▼B

6. Il contratto di riassicurazione è un tipo di contratto assicurativo. Di conseguenza, tutti i riferimenti ai contratti assicurativi, contenuti nel presente IFRS, si applicano anche ai contratti di riassicurazione.

Derivati incorporati

▼M53

7. L'IFRS 9 prevede che l'entità separi alcuni derivati incorporati dal relativo contratto primario, li valuti al fair value (valore equo) e includa le variazioni del fair value (valore equo) nell'utile (perdita) d'esercizio. L'IFRS 9 si applica ai derivati incorporati di un contratto assicurativo, fatta eccezione per i derivati incorporati che costituiscono di per sé un contratto assicurativo.

8. Un'eccezione alle disposizioni dell'IFRS 9 è costituita dal fatto che l'assicuratore non è tenuto a separare, e valutare al fair value (valore equo), l'opzione di un assicurato di riscattare il contratto assicurativo per un importo fisso (o per un importo basato su un importo fisso e un tasso di interesse), anche se il prezzo di esercizio differisce dal valore contabile della passività assicurativa primaria. Tuttavia, le disposizioni dell'IFRS 9 si applicano all'opzione put, o all'opzione di riscatto in contanti incorporata nel contratto assicurativo, se il valore di riscatto varia in risposta al cambiamento di una variabile finanziaria (come un prezzo o un indice relativo ad azioni o merci) o di una variabile non finanziaria che non è specifica di una delle controparti contrattuali. Inoltre, tali disposizioni si applicano anche se la capacità dell'assicurato di esercitare l'opzione put o l'opzione di riscatto è susseguente ad un cambiamento di dette variabili (per esempio, l'opzione put che può essere esercitata se un indice di mercato azionario raggiunge un livello stabilito).

▼B

9. Il paragrafo 8 si applica anche alle opzioni per il riscatto di uno strumento finanziario contenente un elemento di partecipazione discrezionale.

Separazione delle componenti di deposito

10. Alcuni contratti assicurativi contengono sia una componente assicurativa, sia una componente di deposito. In alcuni casi, all’assicuratore è richiesto o consentito di separare tali componenti:

a) 

la separazione è richiesta se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

i) 

l’assicuratore può valutare la componente di deposito (incluse le eventuali opzioni di riscatto implicite) separatamente (ossia senza considerare la componente assicurativa);

ii) 

i principi contabili dell’assicuratore di contro non prevedono che lo stesso rilevi tutti i diritti e le obbligazioni derivanti dalla componente di deposito;

b) 

la separazione è consentita, ma non richiesta, se l’assicuratore può valutare la componente di deposito separatamente, come indicato al punto a), lettera i), ma i principi contabili da lui adottati prevedono che siano rilevati tutti i diritti e le obbligazioni derivanti dalla componente di deposito, indipendentemente dal criterio utilizzato per la valutazione di tali diritti e obbligazioni;

c) 

la separazione è vietata se l’assicuratore non può valutare la componente di deposito separatamente, come indicato al punto a), lettera i).

11. Quello che segue è l’esempio di un caso in cui i principi contabili dell’assicuratore non richiedono la rilevazione di tutte le obbligazioni derivanti da una componente di deposito. Un cedente riceve da un riassicuratore un indennizzo per delle perdite, ma il contratto obbliga il cedente al rimborso di tale somma negli anni successivi. Tale obbligazione deriva da una componente di deposito. È richiesta la separazione se i principi contabili adottati dal cedente, di contro, gli consentirebbero di rilevare la somma liquidata come un ricavo, senza rilevare la conseguente obbligazione.

▼M53

12. Per separare un contratto, l'assicuratore deve:

a) 

applicare il presente IFRS alla componente assicurativa;

b) 

applicare l'IFRS 9 alla componente di deposito.

▼B

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

Esenzione temporanea da altri IFRS

13. I paragrafi da 10 a 12 dello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori, specificano i criteri a cui deve attenersi un’entità nel definire un principio contabile quando a un elemento non è possibile applicare nessun IFRS. Tuttavia, in base al presente IFRS, l’assicuratore è esentato dall’applicare tali criteri ai propri principi contabili relativi a:

a) 

contratti assicurativi di propria emissione (inclusi i costi di acquisizione e le attività immateriali connessi, di cui ai paragrafi 31 e 32); e

b) 

contratti di riassicurazione che detiene.

14. Tuttavia, il presente IFRS non esenta l’assicuratore da alcune implicazioni derivanti dai criteri di cui ai paragrafi 10-12 dello IAS 8. In particolare, l’assicuratore:

a) 

non deve rilevare tra le passività nessun accantonamento per eventuali sinistri futuri, se tali sinistri derivano da contratti assicurativi non in essere alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ (quali le riserve catastrofali e le riserve di perequazione);

b) 

deve eseguire la verifica di congruità delle passività di cui ai paragrafi da 15 a 19;

c) 

deve eliminare una passività assicurativa (o una parte di una passività assicurativa) dal proprio ►M5  prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ quando, e solo quando, questa viene estinta, ossia quando l’obbligazione specificata nel contratto è adempiuta, cancellata oppure scaduta;

d) 

non deve compensare:

i) 

attività riassicurative a fronte delle correlate passività assicurative; o

ii) 

proventi od oneri derivanti da contratti di riassicurazione a fronte di proventi od oneri derivanti dai contratti assicurativi correlati;

e) 

deve stabilire se le attività riassicurative hanno subito una riduzione di valore (cfr. paragrafo 20).

Verifica di congruità delle passività

15. L’assicuratore deve valutare, ad ogni data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ , l’eventuale congruità delle passività assicurative rilevate, utilizzando stime correnti dei futuri flussi finanziari derivanti dai propri contratti assicurativi. Se da tale valutazione si evince che il valore contabile delle passività assicurative (al netto delle attività immateriali e dei costi di acquisizione differiti connessi, di cui ai paragrafi 31 e 32) è inadeguato alla luce dei flussi finanziari futuri stimati, l’intera carenza deve essere rilevata nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ .

16. Se l’assicuratore effettua una verifica di congruità delle passività conforme alle disposizioni minime stabilite, il presente IFRS non impone altri requisiti. Le disposizioni minime sono elencate di seguito:

a) 

la verifica prende in considerazione le stime correnti di tutti i flussi finanziari contrattuali e di quelli connessi, come i costi di gestione dei sinistri, nonché dei flussi finanziari derivanti da garanzie e opzioni implicite;

b) 

se dalla verifica si evince la non congruità della passività, l’intera carenza viene rilevata a ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ .

17. Se i principi contabili dell’assicuratore non prevedono una verifica di congruità delle passività conforme alle disposizioni minime di cui al paragrafo 16, l’assicuratore deve:

a) 

determinare il valore contabile delle passività assicurative rilevanti ( 32 ) al netto del valore contabile di:

i) 

qualsiasi costo correlato di acquisizione differito; e

ii) 

qualsiasi attività immateriale correlata, come quelle acquisite in un’aggregazione aziendale o in un trasferimento di portafoglio (cfr. paragrafi 31 e 32). Tuttavia, le attività correlate definite nel contratto di riassicurazione non vengono prese in considerazione in quanto l’assicuratore le contabilizza separatamente (cfr. paragrafo 20).

b) 

determinare se l’importo descritto in a) è inferiore al valore contabile che sarebbe richiesto se le passività assicurative rilevanti rientrassero nell’ambito di applicazione dello IAS 37. Se tale importo risulta inferiore, l’assicuratore deve rilevare l’intera differenza a ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ e ridurre il valore contabile delle attività immateriali o dei costi di acquisizione differiti connessi oppure aumentare il valore contabile delle passività assicurative rilevanti.

18. Se la verifica di congruità delle passività di un assicuratore soddisfa le disposizioni minime di cui al paragrafo 16, la verifica viene condotta a livello di aggregazione specificato nella verifica stessa. Se, al contrario, la verifica di congruità delle passività non soddisfa dette disposizioni minime, il confronto descritto al paragrafo 17 deve essere condotto a livello di un portafoglio di contratti soggetti a rischi nel complesso similari e gestiti collettivamente come un singolo portafoglio.

19. L’importo descritto al paragrafo 17, lettera b), (ossia il risultato dell’applicazione dello IAS 37) deve riflettere i margini di investimenti futuri (cfr. paragrafi da 27 a 29) se, e solo se, anche l’importo descritto al paragrafo 17, lettera a), riflette tali margini.

Riduzione di valore delle attività riassicurative

20. Se le attività riassicurative del cedente hanno subito una riduzione di valore, il cedente deve ridurre di conseguenza il proprio valore contabile e rilevare tale perdita di valore a ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ . Le attività riassicurative hanno subito una riduzione di valore se, e solo se:

a) 

esistono prove oggettive, in conseguenza di un evento verificatosi dopo la rilevazione iniziale delle attività riassicurative, che il cedente potrebbe non ricevere tutti gli importi a lui dovuti in base ai termini del contratto; e

b) 

detto evento ha un impatto, valutabile in maniera attendibile, sugli importi che il cedente deve ricevere dal riassicuratore.

▼M56

Esenzione temporanea dall'IFRS 9

20 A   L'IFRS 9 disciplina la contabilizzazione degli strumenti finanziari ed è in vigore per gli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva. Tuttavia, per l'assicuratore che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 20B, il presente IFRS prevede una esenzione temporanea che gli consente, ma non impone, di applicare lo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione anziché l'IFRS 9 per gli esercizi aventi inizio prima del 1o gennaio 2021. L'assicuratore che applica l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 deve:

a) 

applicare le disposizioni dell'IFRS 9 che sono necessarie per fornire le informazioni integrative richieste ai paragrafi 39B–39 J del presente IFRS; e

b) 

applicare tutti gli altri IFRS applicabili ai suoi strumenti finanziari, fatti salvi i paragrafi 20 A–20Q, 39B–39 J e 46–47 del presente IFRS.

20B   L'assicuratore può applicare l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 se e soltanto se:

a) 

non ha precedentemente applicato una versione qualsiasi dell'IFRS 9 ( 33 ), non solo le disposizioni in materia di presentazione degli utili e delle perdite sulle passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio di cui ai paragrafi 5.7.1, lettera c), 5.7.7–5.7.9, 7.2.14 e B5.7.5–B5.7.20 dell'IFRS 9; e

b) 

le sue attività sono prevalentemente connesse all'assicurazione, come descritto al paragrafo 20D, alla data di chiusura dell'esercizio immediatamente precedente il 1o aprile 2016 o ad una data di chiusura successiva secondo quanto specificato nel paragrafo 20G.

20C L'assicuratore che applica l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 è autorizzato ad applicare solo le disposizioni in materia di presentazione degli utili e delle perdite sulle passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio di cui ai paragrafi 5.7.1, lettera c), 5.7.7–5.7.9, 7.2.14 e B5.7.5–B5.7.20 dell'IFRS 9. Se decide di applicare tali disposizioni, l'assicuratore deve applicare le disposizioni transitorie pertinenti dell'IFRS 9, rendere noto che ha applicato tali disposizioni e fornire su base continuativa le relative informazioni integrative di cui ai paragrafi 10-11 dell'IFRS 7 (come modificato dall'IFRS 9 (2010)].

20D Le attività di un assicuratore sono prevalentemente connesse all'assicurazione se e solo se:

a) 

il valore contabile delle sue passività derivanti da contratti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente IFRS, comprese le componenti di deposito o i derivati incorporati separati dai contratti assicurativi in applicazione dei paragrafi 7-12 del presente IFRS, è significativo rispetto al valore contabile totale di tutte le sue passività; e

b) 

la percentuale del valore contabile totale delle sue passività connesse all'assicurazione (cfr. paragrafo 20E) rispetto al valore contabile totale di tutte le sue passività è:

i) 

superiore al 90 per cento; o

ii) 

pari o inferiore al 90 per cento, ma superiore all'80 per cento, e l'assicuratore non esercita un'attività significativa priva di nesso con l'assicurazione (cfr. paragrafo 20F).

20E Ai fini dell'applicazione del paragrafo 20D, lettera b), le passività connesse all'assicurazione comprendono:

a) 

le passività derivanti da contratti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente IFRS, come descritto al paragrafo 20D, lettera a);

b) 

le passività derivanti da contratti di investimento non derivati valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in applicazione dello IAS 39 (comprese quelle designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio alle quali l'assicuratore ha applicato le disposizioni dell'IFRS 9 per la presentazione degli utili e delle perdite (cfr. paragrafi 20B, lettera a), e 20C)]; e

c) 

le passività derivanti dal fatto che l'assicuratore emette o soddisfa obbligazioni derivanti dai contratti di cui alle lettere a) e b). Esempi di tali passività comprendono i derivati utilizzati per attenuare i rischi derivanti da detti contratti e dalle attività di contropartita di tali contratti, le passività fiscali pertinenti quali le passività fiscali differite per differenze temporanee imponibili sulle passività derivanti da tali contratti, e gli strumenti di debito emessi che sono inclusi nel capitale regolamentare dell'assicuratore.

20F Nel valutare se esercita un'attività significativa priva di nesso con l'assicurazione ai fini dell'applicazione del paragrafo 20D, lettera b), punto ii), l'assicuratore deve considerare:

a) 

solo le attività generatrici di ricavi e di costi; e

b) 

i fattori quantitativi o qualitativi (o entrambi), comprese le informazioni pubblicamente accessibili come la classificazione di settore che gli utilizzatori del bilancio applicano all'assicuratore.

20G Il paragrafo 20B, lettera b, stabilisce che l'entità valuti se possiede i requisiti per beneficiare dell'esenzione temporanea dall'IFRS 9 alla data di chiusura dell'esercizio immediatamente precedente il 1o aprile 2016. Dopo tale data:

a) 

l'entità che in precedenza possedeva i requisiti per beneficiare dell'esenzione temporanea dall'IFRS 9 deve rivalutare se le sue attività sono prevalentemente connesse all'assicurazione ad una data di chiusura dell'esercizio successiva se, e solo se, vi è stato un cambiamento nelle attività dell'entità, come descritto ai paragrafi 20H-20I, durante l'esercizio conclusosi in tale data;

b) 

l'entità che in precedenza non possedeva i requisiti per beneficiare dell'esenzione temporanea dall'IFRS 9 può rivalutare se le sue attività sono prevalentemente connesse all'assicurazione ad una data di chiusura dell'esercizio successiva prima del 31 dicembre 2018 se, e solo se, vi è stato un cambiamento nelle attività dell'entità, come descritto ai paragrafi 20H-20I, durante l'esercizio conclusosi in tale data.

20H Ai fini dell'applicazione del paragrafo 20G, un cambiamento delle attività dell'entità è un cambiamento che:

a) 

è determinato dall'alta dirigenza dell'entità, a seguito di cambiamenti esterni o interni;

b) 

è rilevante per le operazioni dell'entità; e

c) 

può essere dimostrato alle parti esterne.

Di conseguenza tale cambiamento si verifica solo nel momento in cui l'entità inizia o cessa un'attività che è rilevante per le sue operazioni o modifica in maniera significativa la portata di una delle sue attività, per esempio in caso di acquisizione, cessione o cessazione di una linea di attività.

20I Di norma ci si attende che un cambiamento delle attività dell'entità ai sensi del paragrafo 20H sia molto poco frequente. Le seguenti situazioni non rappresentano cambiamenti nelle attività dell'entità ai fini dell'applicazione del paragrafo 20G:

a) 

un cambiamento nella struttura di finanziamento dell'entità che di per sé non influisce sulle attività da cui l'entità deriva ricavi e costi;

b) 

il progetto dell'entità di vendere una linea di attività, anche se le attività e le passività sono classificate come possedute per la vendita in applicazione dell'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate. Il progetto di vendere una linea di attività potrebbe cambiare le attività dell'entità e dar luogo ad una rivalutazione in futuro, ma non ha ancora alcun effetto sulle passività rilevate nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.

20J Se a seguito di una nuova valutazione (cfr. paragrafo 20G, lettera a)] emerge che l'entità non possiede più i requisiti per l'esenzione temporanea dall'IFRS 9, l'entità può continuare ad applicare l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 solo fino al termine dell'esercizio iniziato immediatamente dopo la nuova valutazione. L'entità deve in ogni caso applicare l'IFRS 9 per gli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2021 o in data successiva. Per esempio, l'entità che ritiene di non possedere più i requisiti per l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 in applicazione del paragrafo 20G, lettera a), il 31 dicembre 2018 (la fine del suo esercizio) è autorizzata a continuare ad applicare l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 solo fino al 31 dicembre 2019.

20K L'assicuratore che ha precedentemente deciso di applicare l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 può decidere irrevocabilmente di applicare l'IFRS 9 all'inizio di ogni esercizio successivo.

Neo-utilizzatore

20L Il neo-utilizzatore ai sensi dell'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard può applicare l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 di cui al paragrafo 20 A se, e solo se, soddisfa i criteri di cui al paragrafo 20B. Nell'applicare il paragrafo 20B, lettera b), il neo-utilizzatore deve utilizzare i valori contabili determinati applicando gli IFRS alla data indicata in tale paragrafo.

20M L'IFRS 1 contiene i requisiti e le esenzioni applicabili al neo-utilizzatore. Tali requisiti ed esenzioni (per esempio i paragrafi D16-D17 dell'IFRS 1) non prevalgono sui requisiti stabiliti ai paragrafi 20 A–20Q e 39B–39 J del presente IFRS. Per esempio i requisiti e le esenzioni di cui all'IFRS 1 non prevalgono sul requisito che il neo-utilizzatore deve soddisfare i criteri di cui al paragrafo 20L per applicare l'esenzione temporanea dall'IFRS 9.

20N Il neo-utilizzatore che riporta le informazioni richieste dai paragrafi 39B–39 J deve applicare i requisiti e le esenzioni di cui all'IFRS 1 che sono pertinenti per le valutazioni richieste per tali informazioni.

Esenzione temporanea da talune disposizioni dello IAS 28

20O I paragrafi 35-36 dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture prevedono che l'entità debba applicare principi contabili uniformi quando utilizza il metodo del patrimonio netto. Ciononostante, per gli esercizi aventi inizio prima del 1o gennaio 2021 l'entità è autorizzata, ma non tenuta, a mantenere i pertinenti principi contabili applicati dalla società collegata o joint venture come segue:

a) 

l'entità applica l'IFRS 9 ma la società collegata o joint venture applica l'esenzione temporanea dall'IFRS 9; o

b) 

l'entità applica l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 ma la società collegata o joint venture applica l'IFRS 9.

20P Quando l'entità utilizza il metodo del patrimonio netto per contabilizzare la propria partecipazione in una società collegata o joint venture:

a) 

se l'IFRS 9 è stato applicato precedentemente al bilancio utilizzato per l'applicazione del metodo del patrimonio netto a quella società collegata o joint venture (tenuto conto di qualunque adeguamento apportato dall'entità), l'IFRS 9 deve continuare ad essere applicato.

b) 

se l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 è stata applicata precedentemente al bilancio utilizzato per l'applicazione del metodo del patrimonio netto a quella società collegata o joint venture (tenuto conto di qualunque adeguamento apportato dall'entità), l'IFRS 9 può essere applicato successivamente.

20Q L'entità può applicare i paragrafi 20O e 20P, lettera b), separatamente per ciascuna società collegata o joint venture.

▼B

Cambiamenti di principi contabili

21. I paragrafi da 22 a 30 si applicano sia ai cambiamenti effettuati da assicuratori che già applicano gli IFRS, sia ai cambiamenti effettuati da assicuratori che adottano gli IFRS per la prima volta.

22. L’assicuratore può cambiare i propri principi contabili per i contratti assicurativi se, e solo se, il cambiamento comporta una rappresentazione del bilancio più rilevante, e non meno attendibile, ai fini delle esigenze decisionali di tipo economico degli utilizzatori, oppure più attendibile e non meno rilevante per tali esigenze. L’assicuratore deve valutare la rilevanza e l’attendibilità in base alle condizioni di cui allo IAS 8.

23. Per giustificare il cambiamento dei principi contabili adottati per i contratti assicurativi, l’assicuratore deve dimostrare che il cambiamento comporta una maggiore conformità del proprio bilancio alle condizioni definite nello IAS 8, ma non è necessario che tale conformità sia completa. Le seguenti problematiche specifiche vengono trattate più avanti:

a) 

tassi correnti di interesse (paragrafo 24);

b) 

continuazione delle prassi esistenti (paragrafo 25);

c) 

prudenza (paragrafo 26);

d) 

margini degli investimenti futuri (paragrafi da 27 a 29); e

e) 

contabilità «ombra» (paragrafo 30).

Tassi di interesse correnti di mercato

24. All’assicuratore è consentito, ma non richiesto, modificare i propri principi contabili per rideterminare le passività assicurative identificate ( 34 ) onde riflettere i tassi di interesse correnti di mercato, e per rilevare le variazioni di tali passività nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ . In tale circostanza, può anche introdurre principi contabili che prevedono altre stime correnti e ipotesi in merito alle passività identificate. L’opzione descritta nel presente paragrafo consente all’assicuratore di cambiare i propri principi contabili per le passività identificate, senza applicare tali principi uniformemente a tutte le passività similari, come previsto, invece, dallo IAS 8. Se l’assicuratore identifica le passività a cui applicare tale opzione, deve continuare ad applicare i tassi di interesse correnti di mercato (e, ove applicabili, le altre stime correnti e ipotesi) in modo uniforme per tutti gli esercizi, e a tutte le suddette passività, fino a quando non siano estinte.

Continuazione delle prassi esistenti

25. L’assicuratore può continuare ad adottare le prassi riportate di seguito, ma l’introduzione di una qualsiasi delle suddette prassi non rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 22:

a) 

misurare le passività assicurative ad un valore non attualizzato;

b) 

misurare i diritti contrattuali relativi a commissioni di gestione degli investimenti futuri, per un importo superiore al loro fair value (valore equo), sulla base delle commissioni correnti addebitate da altri operatori di mercato per servizi similari. È probabile che il fair value (valore equo) alla data di sottoscrizione di tali diritti contrattuali sia pari ai costi di emissione sostenuti, a meno che le commissioni di gestione degli investimenti futuri e i costi connessi non siano allineati con valori di mercato comparabili;

c) 

adozione di principi contabili non uniformi per i contratti assicurativi (e per eventuali attività immateriali e costi di acquisizione differiti connessi) di società controllate, a eccezione di quanto consentito dal paragrafo 24. Se i suddetti principi contabili non sono uniformi, l’assicuratore può cambiarli se la modifica non comporta una maggiore diversità dei principi contabili ed è conforme alle altre disposizioni previste nel presente IFRS.

Prudenza

26. L’assicuratore non è tenuto a cambiare i propri principi contabili per i contratti assicurativi al fine di evitare una prudenza eccessiva. Tuttavia, se l’assicuratore già valuta i propri contratti assicurativi con sufficiente prudenza, non deve applicare una prudenza maggiore.

Margini d’investimento futuri

27. L’assicuratore non è tenuto a cambiare i propri principi contabili per i contratti assicurativi onde eliminare i margini di investimento futuri. Tuttavia, esiste una presunzione relativa che il bilancio di un assicuratore diventi meno rilevante e attendibile se l’assicuratore introduce un principio contabile che riflette i margini d’investimento futuri nella valutazione dei contratti assicurativi, a meno che tali margini non influiscano sui pagamenti contrattuali. Di seguito sono riportati due esempi di principi contabili che riflettono i suddetti margini:

a) 

adozione di un tasso di sconto che riflette il rendimento stimato delle attività dell’assicuratore; o

b) 

proiezione dei rendimenti di tali attività a un tasso di rendimento stimato, attualizzazione dei rendimenti attesi a un tasso diverso e utilizzo del risultato per la misurazione della passività.

28. L’assicuratore può superare la presunzione relativa descritta al paragrafo 27 se, e solo se, le altre componenti di un cambiamento di principi contabili comportano un aumento della rilevanza e dell’attendibilità del bilancio, sufficientemente maggiore della riduzione di rilevanza e attendibilità derivanti dall’inclusione dei margini d’investimento futuri. Ad esempio, si consideri il caso in cui i principi contabili applicati da un assicuratore ai contratti assicurativi prevedano criteri di prudenza eccessivi, stabiliti alla sottoscrizione, e un tasso di sconto definito da un’autorità di regolamentazione senza riferimento diretto alle condizioni di mercato, e che non tengano conto di alcune opzioni implicite e garanzie. L’assicuratore può accrescere la rilevanza del proprio bilancio, senza inficiarne l’attendibilità, adottando un criterio contabile esaustivo orientato all’investitore, largamente utilizzato, che prevede:

a) 

stime correnti e ipotesi;

b) 

una ragionevole (ma non eccessivamente prudenziale) rettifica atta a riflettere il grado di rischio e di incertezza;

c) 

misurazioni che riflettono sia il valore intrinseco, sia il valore temporale delle opzioni implicite e delle garanzie; e

d) 

un tasso di sconto corrente di mercato, anche se detto tasso di sconto riflette il rendimento stimato delle attività dell’assicuratore.

29. Alcuni metodi di misurazione prevedono l’utilizzo del tasso di sconto per determinare il valore attuale di un futuro margine di profitto. Tale margine di profitto viene quindi attribuito a diversi esercizi tramite una formula. In base ai suddetti metodi, il tasso di sconto influisce solo indirettamente sulla misurazione della passività. In particolare, l’applicazione di un tasso di sconto meno appropriato non ha alcun effetto, o un effetto limitato, sulla misurazione della passività alla sottoscrizione. Tuttavia, esistono altri metodi in base ai quali il tasso di sconto determina direttamente la misurazione della passività. In questo ultimo caso, poiché l’introduzione di un tasso di sconto basato sulle attività ha un effetto più significativo, è altamente improbabile che un assicuratore riesca a superare la presunzione relativa descritta al paragrafo 27.

«Contabilità ombra»

30. In alcuni sistemi contabili, le plusvalenze o minusvalenze realizzate sulle attività dell’assicuratore hanno un effetto diretto sulla misurazione di una parte o della totalità a) delle sue passività assicurative, b) dei relativi costi di acquisizione differiti e c) delle relative attività immateriali, di cui ai paragrafi 31 e 32. All’assicuratore è consentito, ma non richiesto, modificare i propri principi contabili onde ottenere che una plusvalenza o minusvalenza, rilevata ma non realizzata, su un’attività influenzi quelle misurazioni allo stesso modo di una plusvalenza o minusvalenza realizzata. ►M5  La relativa rettifica delle passività assicurative (o dei costi di acquisizione differiti oppure delle attività immateriali) deve essere rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo se, e solo se, le plusvalenze o minusvalenze non realizzate sono rilevate direttamente nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo. ◄ Questa prassi è nota anche come «contabilità ombra».

Contratti assicurativi acquisiti in una aggregazione aziendale o in un trasferimento di portafoglio

31. Per uniformarsi alle disposizioni di cui all’IFRS 3, l’assicuratore, alla data di acquisizione, deve valutare al fair value (valore equo) le passività assicurative assunte e le attività assicurative acquisite a seguito di una aggregazione aziendale. Tuttavia, all’assicuratore è consentito, ma non richiesto, l’utilizzo di un’esposizione suddivisa in cui il fair value (valore equo) dei contratti assicurativi acquisiti venga scisso in due componenti:

a) 

una passività valutata in base ai principi contabili adottati dall’assicuratore per i contratti assicurativi che emette; e

b) 

un’attività immateriale, che rappresenta la differenza tra i) il fair value (valore equo) dei diritti assicurativi acquisiti contrattualmente e delle obbligazioni assicurative assunte contrattualmente e ii) l’importo descritto al punto a). La misurazione successiva di tale attività deve essere coerente con la misurazione della relativa passività assicurativa.

32. Un assicuratore che acquisisca un portafoglio di contratti assicurativi può utilizzare l’esposizione dettagliata descritta al paragrafo 31.

33. Le attività immateriali di cui ai paragrafi 31 e 32 sono escluse dall’ambito di applicazione dello IAS 36 Riduzione di valore delle attività e dello IAS 38. Tuttavia, lo IAS 36 e lo IAS 38 si applicano alle anagrafiche clienti e alle relazioni commerciali con i clienti che riflettono l’aspettativa di contratti futuri non rientranti nei diritti e obbligazioni assicurativi contrattuali esistenti alla data dell’aggregazione aziendale o del trasferimento di portafoglio.

Elementi di partecipazione discrezionali

Elementi di partecipazione discrezionali nei contratti assicurativi

▼M53

34. Alcuni contratti assicurativi contengono un elemento di partecipazione discrezionale, nonché una componente garantita. L'emittente di tali contratti:

▼B

a) 

può, a sua discrezione, rilevare la componente garantita separatamente dall’elemento di partecipazione discrezionale. Se l’emittente non li rileva separatamente, deve classificare l’intero contratto come una passività. Se l’emittente li rileva separatamente, deve classificare la componente garantita come una passività;

b) 

deve, nel caso rilevi l’elemento di partecipazione discrezionale separatamente dalla componente garantita, classificare il primo come una passività ovvero come una componente distinta del patrimonio netto. Il presente IFRS non specifica il modo in cui l’assicuratore determina se tale componente rappresenti una passività o un elemento di patrimonio netto. L’emittente può suddividere la suddetta componente in componenti di passività e di patrimonio netto adottando un principio contabile uniforme per la suddivisione. L’emittente non deve classificare la suddetta componente in una categoria intermedia non identificabile né come passività né come patrimonio netto;

c) 

può rilevare tutti i premi ricevuti come ricavi, senza separare alcuna parte relativa alla componente di patrimonio netto. Le conseguenti variazioni della componente garantita e della parte dell’elemento di partecipazione discrezionale classificata come passività devono essere rilevate nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ . Se l’elemento di partecipazione discrezionale è classificato, interamente o in parte, come componente di patrimonio netto, una quota del risultato economico può essere attribuibile a tale componente (così come una quota può essere attribuibile alle interessenze di terzi). L’emittente deve rilevare la quota del risultato economico attribuibile a una qualsiasi componente di patrimonio netto di un elemento di partecipazione discrezionale come allocazione del risultato economico, e non come un provento od onere (cfr. IAS 1 Presentazione del bilancio);

▼M53

d) 

deve, se il contratto contiene un derivato incorporato rientrante nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9, applicare l'IFRS 9 a tale derivato incorporato;

▼B

e) 

deve, per quanto riguarda tutti gli aspetti non descritti nei paragrafi da 14 a 20 e 34, lettere da a) a d), continuare ad adottare i propri principi contabili per tali contratti, a meno che non cambi detti principi contabili in conformità con quanto stabilito nei paragrafi da 21 a 30.

Elementi di partecipazione discrezionali negli strumenti finanziari

▼M53

35. Le disposizioni di cui al paragrafo 34 si applicano anche agli strumenti finanziari che contengono un elemento di partecipazione discrezionale. Inoltre:

a) 

se l'emittente classifica l'intero elemento di partecipazione discrezionale come passività, deve applicare la verifica di congruità delle passività, di cui ai paragrafi 15-19, all'intero contratto (ossia alla componente garantita e all'elemento di partecipazione discrezionale). L'emittente non è tenuto a determinare l'importo che deriverebbe dall'applicazione dell'IFRS 9 alla componente garantita;

b) 

se l'emittente classifica tale elemento, o parte di esso, come una componente distinta del patrimonio netto, la passività rilevata per l'intero contratto non deve essere inferiore all'importo risultante dall'applicazione dell'IFRS 9 alla componente garantita. Il suddetto importo deve includere il valore intrinseco, ma non necessariamente il valore temporale, dell'opzione di riscatto del contratto se il paragrafo 9 esenta tale opzione dalla valutazione al fair value (valore equo). L'emittente non è tenuto a indicare l'importo che deriverebbe dall'applicazione dell'IFRS 9 alla componente garantita, né a esporlo separatamente. Inoltre, l'emittente non è tenuto a determinare tale importo se la passività totale rilevata è chiaramente superiore;

▼B

c) 

sebbene tali contratti siano strumenti finanziari, l’emittente può continuare a rilevare i premi relativi a detti contratti come ricavo e rilevare come costo il conseguente aumento del valore contabile della passività;

d) 

sebbene tali contratti siano strumenti finanziari, l’emittente che applica il paragrafo 20, lettera b), dell’IFRS 7 a contratti con un elemento di partecipazione discrezionale deve indicare il totale degli interessi passivi rilevati nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ , ma non deve necessariamente calcolare tali interessi passivi adottando il criterio dell’interesse effettivo.

▼M56

35 A. Le esenzioni temporanee di cui ai paragrafi 20 A, 20L e 20O e l'overlay approach di cui al paragrafo 35B sono a disposizione anche di un emittente di uno strumento finanziario contenente un elemento di partecipazione discrezionale. Di conseguenza, con il termine «assicuratore» di cui ai paragrafi 3, lettere a) e b), 20 A–20Q, 35B–35N, 39B–39M e 46–49 si intende anche un emittente di uno strumento finanziario contenente un elemento di partecipazione discrezionale.

ESPOSIZIONE NEL BILANCIO

Overlay approach

35B.   L'assicuratore è autorizzato, ma non tenuto, ad applicare l'overlay approach alle attività finanziarie designate. L'assicuratore che applica l'overlay approach deve:

a) 

riclassificare tra utile (perdita) d'esercizio e altre componenti di conto economico complessivo l'importo necessario affinché, alla data di chiusura dell'esercizio, l'utile (perdita) d'esercizio per le attività finanziarie designate sia lo stesso che in caso di applicazione dello IAS 39 alle attività finanziarie designate da parte dell'assicuratore. Di conseguenza l'importo riclassificato è pari alla differenza tra:

i) 

l'importo rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per le attività finanziarie designate in applicazione dell'IFRS 9; e

ii) 

l'importo che sarebbe stato rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per le attività finanziarie designate se l'assicuratore avesse applicato lo IAS 39;

b) 

applicare tutti gli altri IFRS applicabili ai suoi strumenti finanziari, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 35B–35N, 39K–39M e 48–49 del presente IFRS.

35C.   L'assicuratore può scegliere di applicare l'overlay approach descritto al paragrafo 35B solo quando applica per la prima volta l'IFRS 9, compreso quando applica per la prima volta l'IFRS 9 dopo aver applicato precedentemente:

a) 

l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 di cui al paragrafo 20 A; o

b) 

solo le disposizioni in materia di presentazione degli utili e delle perdite sulle passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio di cui ai paragrafi 5.7.1, lettera c), 5.7.7–5.7.9, 7.2.14 e B5.7.5–B5.7.20 dell'IFRS 9.

35D. L'assicuratore deve presentare l'importo riclassificato tra utile (perdita) d'esercizio e altre componenti di conto economico complessivo secondo l'overlay approach:

a) 

nell'utile (perdita) d'esercizio come una voce distinta; e

b) 

come componente separata nelle altre componenti di conto economico complessivo.

35E. Un'attività finanziaria può essere designata ai fini dell'overlay approach se, e solo se, sono soddisfatti i seguenti criteri:

a) 

è valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in applicazione dell'IFRS 9, ma non sarebbe stata valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio nella sua interezza in applicazione dello IAS 39; e

b) 

non è detenuta in relazione ad un'attività priva di nesso con i contratti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente IFRS. Esempi di attività finanziarie che non sarebbero ammissibili ai fini dell'overlay approach sono le attività detenute in relazione all'attività bancaria o le attività finanziarie detenute in fondi relativi ai contratti di investimento che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente IFRS.

35F. L'assicuratore può designare un'attività finanziaria ammissibile ai fini dell'overlay approach quando sceglie di applicare tale approccio (cfr. paragrafo 35C). Successivamente, può designare un'attività finanziaria ammissibile ai fini dell'overlay approach quando, e solo quando:

a) 

si tratta della prima contabilizzazione di tale attività; o

b) 

tale attività soddisfa allo stato attuale il criterio di cui al paragrafo 35E, lettera b), mentre in precedenza non lo soddisfaceva.

35G. La designazione delle attività finanziarie ammissibili ai fini dell'overlay approach in applicazione del paragrafo 35F può avvenire strumento per strumento.

35H. Se del caso, quando un'attività finanziaria è designata ai fini dell'applicazione dell'overlay approach in applicazione del paragrafo 35F, lettera b):

a) 

il suo fair value (valore equo) alla data di designazione deve essere il suo nuovo valore contabile al costo ammortizzato; e

b) 

il tasso di interesse effettivo deve essere determinato in base al suo fair value (valore equo) alla data di designazione.

35I. L'entità deve continuare ad applicare l'overlay approach ad un'attività finanziaria designata fino a quando tale attività finanziaria è eliminata contabilmente. Tuttavia, l'entità:

a) 

deve riclassificare un'attività finanziaria quando essa non soddisfa più il criterio di cui al paragrafo 35E, lettera b). Per esempio, l'attività finanziaria non soddisferà più il suddetto criterio quando l'entità trasferisce tale attività in modo da detenerla per la sua attività bancaria o quando l'entità cessa di essere un assicuratore;

b) 

può, all'inizio di ogni esercizio, porre fine all'applicazione dell'overlay approach a tutte le attività finanziarie designate. L'entità che decide di porre fine all'applicazione dell'overlay approach deve trattare questo cambiamento di principio contabile conformemente allo IAS 8.

35 J. Quando l'entità riclassifica un'attività finanziaria in applicazione del paragrafo 35I, lettera a), deve riclassificare qualsiasi saldo relativo a tale attività finanziaria da altre componenti di conto economico complessivo accumulate all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1).

35K. Se l'entità cessa di applicare l'overlay approach in quanto opera la scelta di cui al paragrafo 35I, lettera b), o non è più un assicuratore, non può più applicarlo in seguito. L'assicuratore che ha scelto di applicare l'overlay approach (cfr. paragrafo 35C) ma non dispone di attività finanziarie ammissibili (cfr. paragrafo 35E) può applicarlo in seguito quando dispone di attività finanziarie ammissibili.

Interazione con altre disposizioni

35L. Il paragrafo 30 del presente IFRS consente una pratica che è nota anche come «contabilità ombra». Se l'assicuratore applica l'overlay approach, può essere applicata la «contabilità ombra».

35M. La riclassificazione di un importo tra utile (perdita) d'esercizio e altre componenti di conto economico complessivo in applicazione del paragrafo 35B può avere effetti conseguenti per l'inclusione di altri importi, come le imposte sul reddito, nelle altre componenti di conto economico complessivo. L'assicuratore deve applicare il pertinente IFRS, ad esempio lo IAS 12 Imposte sul reddito, per determinare eventuali effetti conseguenti.

Neo-utilizzatore

35N. Se sceglie di applicare l'overlay approach, il neo-utilizzatore deve riformulare l'informativa comparativa per riflettere tale approccio se, e solo se, la riformula per uniformarsi all'IFRS 9 (cfr. paragrafi E1–E2 dell'IFRS 1).

▼B

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Illustrazione degli importi rilevati

36. L’assicuratore deve indicare le informazioni che identificano e illustrano gli importi iscritti nel proprio bilancio relativi ai contratti assicurativi.

37. Per uniformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 36, l’assicuratore deve indicare:

a) 

i principi contabili adottati per i contratti assicurativi e per le attività, passività, proventi e oneri relativi;

b) 

le attività, passività, proventi e oneri rilevati (e, se presenta il proprio rendiconto finanziario utilizzando il metodo diretto, i flussi finanziari) derivanti dai contratti assicurativi. Inoltre, se l’assicuratore è un cedente, deve indicare:

i) 

le plusvalenze e le minusvalenze rilevate nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ sulla riassicurazione passiva; e

ii) 

se il cedente differisce e ammortizza le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla riassicurazione passiva, la quota d’ammortamento dell’esercizio e gli importi residui non ammortizzati all’inizio e alla fine dell’esercizio;

c) 

il processo utilizzato per determinare le ipotesi che hanno l’effetto maggiore sulla misurazione degli importi rilevati descritti al punto b). Ove possibile, l’assicuratore deve inoltre fornire informazioni quantitative di tali ipotesi;

d) 

l’effetto dei cambiamenti delle ipotesi assunte per la misurazione delle attività e passività assicurative, mostrando separatamente l’effetto di ogni singolo cambiamento che influisce in modo rilevante sul bilancio;

e) 

le riconciliazioni delle variazioni delle passività assicurative, attività riassicurative e, ove esistano, dei relativi costi di acquisizione differiti.

Natura e portata dei rischi derivanti da contratti assicurativi

38. L’assicuratore deve fornire un’informativa tale da consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e la portata dei rischi derivanti dai contratti assicurativi.

39. Per uniformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 38, l’assicuratore deve indicare:

a) 

gli obiettivi, le politiche e i processi di gestione dei rischi derivanti da contratti assicurativi e i metodi adottati per la gestione di tali rischi;

b) 

[Eliminato]

c) 

informazioni sul rischio assicurativo (prima e dopo la riduzione dello stesso tramite riassicurazione), incluse le informazioni relative a:

i) 

la sensitività al rischio assicurativo (cfr. paragrafo 39A);

ii) 

concentrazioni di rischio assicurativo, inclusa una descrizione del modo in cui la direzione aziendale determina tali concentrazioni e una descrizione della caratteristica comune che identifica ciascuna concentrazione (per esempio, il tipo di evento assicurato, l’area geografica o la valuta);

iii) 

i sinistri effettivi rispetto alle stime precedenti (ossia lo sviluppo dei sinistri). Le informazioni integrative sullo sviluppo dei sinistri devono partire dal periodo del primo sinistro significativo per il quale non sono stati definiti con certezza l’importo e la tempistica dei pagamenti, ma non è necessario che risalgano a un periodo superiore ai dieci anni. L’assicuratore non è tenuto a rendere note tali informazioni nel caso di sinistri per i quali, nell’arco di un anno, si definiscono in genere importo e tempistica dei risarcimenti;

d) 

▼M19

informazioni relative al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di mercato che sarebbero richieste dai paragrafi 31-42 dell’IFRS 7 se i contratti assicurativi rientrassero nell’ambito di applicazione dell’IFRS 7. Tuttavia:

i) 

l’assicuratore non è tenuto a predisporre le analisi delle scadenze richieste dal paragrafo 39(a) e (b) dell’IFRS 7 se fornisce informazioni integrative in merito alla tempistica stimata dei flussi finanziari netti in uscita derivanti dalle passività assicurative rilevate. Tali informazioni possono assumere la forma di una analisi degli importi rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, suddivisi in base alla tempistica stimata.

▼B

ii) 

se un assicuratore adotta un metodo alternativo per gestire la sensitività alle condizioni di mercato, come l’analisi del valore implicito, esso può utilizzare tale analisi di sensitività per soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 40, lettera a), dell’IFRS 7. In tal caso, l’assicuratore deve predisporre anche le informazioni integrative richieste dal paragrafo 41 dell’IFRS 7;

e) 

le informazioni relative all’esposizione al rischio di mercato dovuta ai derivati incorporati contenuti in un contratto assicurativo primario se all’assicuratore non è richiesta e non adotta la valutazione al fair value (valore equo) dei derivati incorporati.

39A. Per assicurare la conformità con il paragrafo 39, lettera c), punto i), l’assicuratore deve predisporre le informazioni integrative di cui ai punti a) o b) seguenti:

a) 
►M5  

un’analisi di sensitività che dimostri quale sarebbe stato l’impatto sull’utile (perdita) d’esercizio e sul patrimonio netto se si fossero verificati, alla data di chiusura dell’esercizio, i cambiamenti ragionevolmente possibili della variabile rilevante di rischio; i metodi e le ipotesi utilizzati nel predisporre l’analisi di sensitività; e qualsiasi cambiamento rispetto all’esercizio precedente nei metodi e nelle ipotesi utilizzati. ◄ Tuttavia, se un assicuratore utilizza un metodo alternativo per gestire la sensitività alle condizioni di mercato, come l’analisi del valore implicito, esso può soddisfare questo requisito illustrando tale analisi di sensitività alternativa e le informazioni integrative richieste dal paragrafo 41 dell’IFRS 7;

b) 

informazioni qualitative relative alla sensitività e informazioni relative a quelle clausole contrattuali e a quelle condizioni generali dei contratti assicurativi che hanno un effetto rilevante sull’importo, sulla tempistica e sul grado di incertezza dei futuri flussi finanziari dell’assicuratore.

▼M56

Informazioni integrative in merito all'esenzione temporanea dall'IFRS 9

39B.   L'assicuratore che sceglie di applicare l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 deve fornire le informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio:

a) 

di capire in che modo l'assicuratore possedeva i requisiti per beneficiare dell'esenzione temporanea; e

b) 

di confrontare gli assicuratori che applicano l'esenzione temporanea con le entità che applicano l'IFRS 9.

39C. Per conformarsi al paragrafo 39B, lettera a), l'assicuratore deve indicare il fatto che applica l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 e per quali motivi ha concluso alla data di cui al paragrafo 20B, lettera b), di possedere i requisiti per beneficiare dell'esenzione temporanea dall'IFRS 9, specificando tra l'altro:

a) 

se il valore contabile delle sue passività derivanti da contratti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente IFRS (ossia le passività di cui al paragrafo 20E, lettera a)] era pari o inferiore al 90 per cento del valore contabile totale di tutte le sue passività, la natura e il valore contabile delle passività connesse all'assicurazione che non sono passività derivanti da contratti rientranti nell'ambito di applicazione del presente IFRS (ossia le passività di cui ai paragrafi 20E, lettera b), e 20E, lettera c)];

b) 

se la percentuale del valore contabile totale delle sue passività connesse all'assicurazione rispetto al valore contabile totale di tutte le sue passività era pari o inferiore al 90 per cento ma superiore all'80 per cento, per quale ragione e in base a quali informazioni l'assicuratore ha concluso di non esercitare un'attività significativa priva di nesso con l'assicurazione; e

c) 

se l'assicuratore possedeva i requisiti per beneficiare dell'esenzione temporanea dall'IFRS 9 sulla base di una nuova valutazione in applicazione del paragrafo 20G, lettera b):

i) 

la ragione della nuova valutazione;

ii) 

la data alla quale si è verificato il cambiamento rilevante nelle sue attività; e

iii) 

una spiegazione dettagliata del cambiamento nelle sue attività e una descrizione qualitativa dell'effetto di tale cambiamento sul bilancio dell'assicuratore.

39D. Se, in applicazione del paragrafo 20G, lettera a), l'entità conclude che le sue attività non sono più prevalentemente connesse all'assicurazione, essa deve fornire le informazioni seguenti per ciascun esercizio prima di iniziare ad applicare l'IFRS 9:

a) 

il fatto che non possiede più i requisiti per beneficiare dell'esenzione temporanea dall'IFRS 9;

b) 

la data alla quale si è verificato il cambiamento rilevante nelle sue attività; e

c) 

la spiegazione dettagliata del cambiamento nelle sue attività e una descrizione qualitativa dell'effetto di tale cambiamento sul bilancio dell'entità.

39E. Per conformarsi al paragrafo 39B, lettera b), l'assicuratore deve indicare il fair value (valore equo) alla data di chiusura dell'esercizio e l'ammontare della variazione del fair value (valore equo) in tale esercizio per i due seguenti gruppi di attività finanziarie separatamente:

a) 

le attività finanziarie con termini contrattuali che prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire (ossia le attività finanziarie che soddisfano la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b), dell'IFRS 9), escluse le attività finanziarie che soddisfano la definizione di possedute per negoziazione di cui all'IFRS 9, o che sono gestite e il cui rendimento è valutato in base al fair value (valore equo) (cfr. paragrafo B4.1.6 dell'IFRS 9);

b) 

tutte le attività finanziarie diverse da quelle specificate al paragrafo 39E, lettera a), ovvero qualsiasi attività finanziaria:

i) 

con termini contrattuali che non prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire;

ii) 

che soddisfa la definizione di «posseduta per negoziazione» di cui all'IFRS 9; o

iii) 

che è gestita o il cui rendimento è valutato in base al fair value (valore equo).

39F. Quando fornisce le informazioni di cui al paragrafo 39E, l'assicuratore:

a) 

può considerare che il valore contabile dell'attività finanziaria valutata in applicazione dello IAS 39 è un'approssimazione ragionevole del suo fair value (valore equo) se l'assicuratore non è tenuto a comunicare il suo fair value (valore equo) in applicazione del paragrafo 29, lettera a), dell'IFRS 7 (per esempio, nel caso dei crediti commerciali a breve termine); e

b) 

deve considerare il livello di dettaglio necessario per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere le caratteristiche delle attività finanziarie.

39G. Per conformarsi al paragrafo 39B, lettera b), l'assicuratore deve indicare le informazioni concernenti l'esposizione al rischio di credito inerente alle attività finanziarie di cui al paragrafo 39E, lettera a), comprese le concentrazioni significative di rischio di credito. Come minimo, l'assicuratore deve fornire le seguenti informazioni per tali attività finanziarie alla data di chiusura dell'esercizio:

a) 

per categorie di rischio di credito secondo la definizione di cui all'IFRS 7, i valori contabili in applicazione dello IAS 39 (nel caso di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, prima di qualsiasi rettifica per riduzione di valore).

b) 

per le attività finanziarie di cui al paragrafo 39E, lettera a), che non hanno un basso rischio di credito alla data di chiusura dell'esercizio, il fair value (valore equo) e il valore contabile in applicazione dello IAS 39 (nel caso di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, prima di qualsiasi rettifica per riduzione di valore). Ai fini di questa informativa, il paragrafo B5.5.22 dell'IFRS 9 stabilisce i criteri per determinare se il rischio di credito di uno strumento finanziario è considerato basso.

39H. Per conformarsi al paragrafo 39B, lettera b), l'assicuratore deve indicare dove un utilizzatore del bilancio possa ottenere le informazioni riguardanti un'entità del gruppo disponibili al pubblico richieste dall'IFRS 9 che non siano fornite nel bilancio consolidato del gruppo per l'esercizio pertinente. Per esempio, le informazioni di cui all'IFRS 9 potrebbero essere ottenute dal bilancio separato o individuale, pubblicamente disponibile, di un'entità del gruppo che ha applicato l'IFRS 9.

39I. Se l'entità ha scelto di applicare l'esenzione di cui al paragrafo 20O da specifiche disposizioni dello IAS 28, deve indicare tale fatto.

39 J. Se l'entità ha applicato l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 per la contabilizzazione del suo investimento in una società collegata o joint venture utilizzando il metodo del patrimonio netto (per esempio, cfr. il paragrafo 20O, lettera a)], l'entità deve indicare quanto segue, oltre alle informazioni prescritte dall'IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità:

a) 

le informazioni di cui ai paragrafi 39B-39H per ciascuna società collegata o joint venture che sono rilevanti per l'entità. Gli importi indicati devono essere quelli inclusi nel bilancio redatto in conformità agli IFRS della società collegata o joint venture dopo aver tenuto conto di eventuali rettifiche apportate dall'entità quando utilizza il metodo del patrimonio netto (cfr. paragrafo B14, lettera a), dell'IFRS 12), piuttosto che la quota di tali importi spettante all'entità;

b) 

le informazioni quantitative di cui ai paragrafi 39B-39H complessivamente per tutte le società collegate o joint venture singolarmente irrilevanti. Gli importi complessivi indicati:

i) 

devono essere la quota di tali importi spettante all'entità; e

ii) 

per le società collegate devono essere indicati separatamente dagli importi complessivi indicati per le joint venture.

Informazioni integrative riguardanti l'overlay approach

39K.   L'assicuratore che applica l'overlay approach deve fornire le informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di comprendere:

a) 

in che modo è calcolato per l'esercizio l'importo complessivo riclassificato tra utile (perdita) d'esercizio e altre componenti di conto economico complessivo; e

b) 

l'effetto di tale riclassificazione sul bilancio.

39L. Per conformarsi al paragrafo 39K, l'assicuratore deve indicare:

a) 

il fatto che applica l'overlay approach;

b) 

il valore contabile alla data di chiusura dell'esercizio delle attività finanziarie a cui l'assicuratore applica l'overlay approach per classe di attività finanziaria;

c) 

su quale base designa le attività finanziarie cui applicare l'overlay approach, compresa una spiegazione di eventuali attività finanziarie designate detenute al di fuori dell'entità giuridica che emette i contratti rientranti nell'ambito di applicazione del presente IFRS;

d) 

una spiegazione dell'importo complessivo riclassificato per l'esercizio tra utile (perdita) d'esercizio e altre componenti di conto economico complessivo, in modo tale da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere in che modo si arriva a tale importo, specificando in particolare:

i) 

l'importo rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per le attività finanziarie designate in applicazione dell'IFRS 9; e

ii) 

l'importo che sarebbe stato rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per le attività finanziarie designate se l'assicuratore avesse applicato lo IAS 39;

e) 

l'effetto della riclassificazione di cui ai paragrafi 35B e 35M su ciascuna voce dell'utile (perdita) d'esercizio; e

f) 

se durante l'esercizio l'assicuratore ha cambiato la designazione di attività finanziarie:

i) 

l'importo riclassificato tra utile (perdita) d'esercizio e altre componenti di conto economico complessivo per l'esercizio per quanto riguarda nuove attività finanziarie designate ai fini dell'applicazione dell'overlay approach (cfr. il paragrafo 35F, lettera b)];

ii) 

l'importo che sarebbe stato riclassificato tra utile (perdita) d'esercizio e altre componenti di conto economico complessivo per l'esercizio, se le attività finanziarie non fossero state riclassificate (cfr. paragrafo 35I, lettera a)]; e

iii) 

l'importo riclassificato nell'esercizio da altre componenti di conto economico complessivo accumulate verso l'utile (perdita) d'esercizio per attività finanziarie che sono state riclassificate (cfr. paragrafo 35 J).

39M. Se l'entità ha applicato l'overlay approach per la contabilizzazione del suo investimento in una società collegata o joint venture utilizzando il metodo del patrimonio netto, l'entità deve indicare quanto segue, oltre alle informazioni prescritte dall'IFRS 12:

a) 

le informazioni di cui ai paragrafi 39K–39L per ciascuna società collegata o joint venture che sono rilevanti per l'entità. Gli importi indicati devono essere quelli inclusi nel bilancio redatto in conformità agli IFRS della società collegata o joint venture dopo aver tenuto conto di eventuali rettifiche apportate dall'entità quando utilizza il metodo del patrimonio netto (cfr. paragrafo B14, lettera a), dell'IFRS 12), piuttosto che la quota di tali importi spettante all'entità;

b) 

le informazioni quantitative di cui ai paragrafi 39K–39L, lettere d), e f), e gli effetti della riclassificazione di cui al paragrafo 35B sull'utile (perdita) d'esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo complessivamente per tutte le società collegate o joint venture singolarmente irrilevanti. Gli importi complessivi indicati:

i) 

devono essere la quota di tali importi spettante all'entità; e

ii) 

per le società collegate, devono essere indicati separatamente dagli importi complessivi indicati per le joint venture.

▼B

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

40. Le disposizioni transitorie di cui ai paragrafi da 41 a 45 si applicano sia ad una entità che già applicava altri IFRS prima di applicare il presente IFRS, sia ad una entità che applica gli IFRS per la prima volta (neo-utilizzatore).

41. L’entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente IFRS a un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

41A. I Contratti di garanzia finanziaria (Modifiche allo IAS 39 e all’IFRS 4), emesso nell’agosto del 2005, ha modificato i paragrafi 4, lettera d), B18, lettera g) e B19, lettera f). L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2006 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se una entità applica queste modifiche a un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato e l’entità deve applicare le modifiche relative dello IAS 39 e dello IAS 32 ( 35 ) contemporaneamente.

▼M5

41B. Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato il paragrafo 30. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

▼M33

41E. L’IFRS 13 Valutazione del fair value, pubblicato nel maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value dell’Appendice A. Un’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRS 13.

▼M52

41G. L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato il paragrafo 4, lettere a) e c), il paragrafo B7, il paragrafo B18, lettera h), e il paragrafo B21. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 15.

▼M53

41H. L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 3, 4, 7, 8, 12, 34, 35, 45, l'Appendice A e i paragrafi B18-B20 e ha eliminato i paragrafi 41C, 41D e 41F. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

▼M54

41I. L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 4. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 16.

▼B

Informazioni integrative

42. Un’entità non è tenuta ad applicare le disposizioni del presente IFRS a informazioni comparative riferite a esercizi con inizio precedente al 1o gennaio 2005, a eccezione delle informazioni integrative richieste al paragrafo 37, lettera a) e b) sui principi contabili, e attività, passività, proventi e oneri rilevati (nonché ai flussi finanziari se viene utilizzato il metodo diretto).

43. Se non è fattibile applicare una disposizione specifica dei paragrafi da 10 a 35 alle informazioni comparative riferite a esercizi con inizio precedente al 1o gennaio 2005, l’entità deve evidenziare tale fatto. Alcune volte la verifica di congruità delle passività (paragrafi da 15 a 19) su tali informazioni comparative può non risultare fattibile, ma è altamente improbabile che non risulti fattibile l’applicazione delle altre disposizioni dei paragrafi da 10 a 35 a tali informazioni comparative. Nello IAS 8 è fornita la definizione del termine «non fattibile».

44. Nell’applicazione del paragrafo 39, lettera c), punto iii), un’entità non è tenuta a indicare informazioni relative allo sviluppo dei sinistri che risalgono a un periodo superiore ai cinque anni precedenti la fine del primo esercizio contabile in cui è stato applicato il presente IFRS. Inoltre, quando un’entità applica per la prima volta il presente IFRS, se non risulta fattibile predisporre informazioni relative allo sviluppo dei sinistri precedenti al primo esercizio in cui l’entità presenta informazioni comparative complete conformi al presente IFRS, l’entità deve evidenziare tale fatto.

Ridesignazione delle attività finanziarie

▼M53

45. Nonostante il paragrafo 4.4.1 dell'IFRS 9, quando l'assicuratore cambia i principi contabili per le passività assicurative, gli è consentito, ma non richiesto, riclassificare alcune o tutte le attività finanziarie così che esse siano valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Tale riclassificazione è consentita se l'assicuratore cambia i propri principi contabili quando applica per la prima volta il presente IFRS e se effettua un successivo cambiamento di principio consentito dal paragrafo 22. La riclassificazione è un cambiamento di principio contabile; pertanto si applica lo IAS 8.

▼M56

Applicazione congiunta dell'IFRS 4 e dell'IFRS 9

Esenzione temporanea dall'IFRS 9

46.  Applicazione congiunta dell'IFRS 9 Strumenti finanziari e dell'IFRS 4 Contratti assicurativi (Modifiche all'IFRS 4), pubblicato a settembre 2016, ha modificato i paragrafi 3 e 5 e ha aggiunto i paragrafi 20 A–20Q, 35 A e 39B–39 J, e i titoli dopo i paragrafi 20, 20K, 20N e 39 A. L'entità deve applicare tali modifiche, che autorizzano gli assicuratori che soddisfano determinati criteri ad applicare un'esenzione temporanea dall'IFRS 9, per gli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva.

47. L'entità che riporta le informazioni richieste dai paragrafi 39B–39 J deve applicare le disposizioni transitorie di cui all'IFRS 9 che sono pertinenti per le valutazioni richieste per tali informazioni. La data di applicazione iniziale a tal fine è l'inizio del primo esercizio avente inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva.

Overlay approach

48.  Applicazione congiunta dell'IFRS 9 Strumenti finanziari e dell'IFRS 4 Contratti assicurativi (Modifiche all'IFRS 4), pubblicato a settembre 2016, ha modificato i paragrafi 3 e 5 e ha aggiunto i paragrafi 35 A–35N e 39K–39M, e i titoli dopo i paragrafi 35 A, 35K, 35M e 39 J. L'entità deve applicare tali modifiche, che consentono agli assicuratori di applicare l'overlay approach ad attività finanziarie designate, quando applica per la prima volta l'IFRS 9 (cfr. paragrafo 35C).

49. L'entità che decide di applicare l'overlay approach deve:

a) 

applicare tale metodo retroattivamente ad attività finanziarie designate nella fase di passaggio all'IFRS 9. Di conseguenza, per esempio, l'entità deve rilevare come rettifica al saldo di apertura delle altre componenti di conto economico complessivo accumulate un importo pari alla differenza tra il fair value (valore equo) delle attività finanziarie designate determinato in applicazione dell'IFRS 9 e il loro valore contabile determinato in applicazione dello IAS 39;

b) 

rideterminare i valori dell'informativa comparativa per riflettere l'overlay approach se, e soltanto se, l'entità li ridetermina applicando l'IFRS 9.

▼B




Appendice A

Definizione dei termini

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.



Cedente

L’assicurato in un contratto di riassicurazione.

▼M53

Componente di deposito

La componente contrattuale non contabilizzata come derivato ai sensi dell'IFRS 9, mentre se fosse uno strumento separato rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9.

▼B

Contratto assicurativo diretto

Un contratto assicurativo che non costituisce un contratto di riassicurazione.

Elemento di partecipazione discrezionale

Un diritto contrattuale a ricevere benefici aggiuntivi, ad integrazione dei benefici garantiti:

a)  che rappresentano, probabilmente, una quota significativa dei benefici contrattuali totali;

b)  il cui importo o tempistica è, in base al contratto, a discrezione dell’emittente; e

c)  definiti contrattualmente in base a:

i)  il rendimento di uno specifico gruppo di contratti o di uno specifico tipo di contratto;

ii)  il rendimento, realizzato e/o non realizzato, del capitale investito su un gruppo specifico di attività gestite dall’emittente; o

iii)  il risultato economico della società, del fondo o di altra entità che emette il contratto.

▼M33

Il fair value

è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13.)

▼B

Contratto di garanzia finanziaria

Un contratto che prevede che l’emittente effettui dei pagamenti prestabiliti al fine di risarcire l’assicurato di una perdita subita per inadempienza di un determinato debitore al pagamento dovuto alla scadenza prevista sulla base delle clausole contrattuali originali o modificate di uno strumento di debito.

Rischio finanziario

Il rischio di una possibile variazione futura di uno o più di un tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile specificata, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali.

Benefici garantiti

Pagamenti o altri benefici sui quali un determinato assicurato o investitore possiede un diritto incondizionato, non soggetto alla discrezione contrattuale dell’emittente.

Componente garantita

Un’obbligazione a pagare dei benefici garantiti, inclusa in un contratto contenente un elemento di partecipazione discrezionale.

Attività assicurativa

Un diritto contrattuale netto dell’assicuratore ai sensi di un contratto assicurativo.

Contratto assicurativo

Un contratto in base al quale una delle parti (l’assicuratore) accetta un rischio assicurativo significativo da un terzo (l’assicurato) concordando di risarcire l’assicurato nel caso in cui lo stesso subisca danni conseguenti a uno specifico evento futuro incerto (l’evento assicurato). (Consultare l’appendice B per ulteriori indicazioni su questa definizione.)

Passività assicurativa

Una obbligazione contrattuale netta dell’assicuratore ai sensi di un contratto assicurativo.

Rischio assicurativo

Rischio, diverso dal rischio finanziario, trasferito dall’assicurato all’emittente del contratto assicurativo.

Evento assicurato

Un evento futuro incerto che è coperto da un contratto assicurativo e genera il rischio assicurativo.

Assicuratore

La parte contrattuale che, in base a un contratto assicurativo, si assume l’obbligazione di risarcire un assicurato nel caso si verifichi un evento assicurato.

Verifica di congruità delle passività

Una valutazione eseguita al fine di stabilire se sia necessario incrementare il valore contabile di una passività assicurativa (o ridurre il valore contabile dei relativi costi di acquisizione differiti o delle relative attività immateriali), in base all’analisi dei futuri flussi finanziari.

Assicurato

La parte contrattuale che, in base a un contratto assicurativo, ha diritto ad essere indennizzata nel caso si verifichi un evento assicurato.

Attività riassicurative

I diritti contrattuali netti del cedente ai sensi di un contratto di riassicurazione.

Contratto di riassicurazione

Un contratto assicurativo emesso da un assicuratore (il riassicuratore) al fine di indennizzare un altro assicuratore (il cedente) per perdite derivanti da uno o più contratti emessi dal cedente.

Riassicuratore

La parte che, in base a un contratto di riassicurazione, si assume l’obbligazione di indennizzare un cedente nel caso si verifichi un evento assicurato.

Separazione

Contabilizzazione delle componenti di un contratto come se fossero dei contratti distinti.




Appendice B

Definizione di contratto assicurativo

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.

B1 La presente appendice fornisce una guida sulla definizione di contratto assicurativo di cui all’Appendice A, e tratta gli argomenti seguenti:

a) 

il termine «evento futuro incerto» (paragrafi da B2 a B4);

b) 

pagamenti in natura (paragrafi da B5 a B7);

c) 

rischio assicurativo e altri rischi (paragrafi da B8 a B17);

d) 

esempi di contratti assicurativi (paragrafi da B18 a B21);

e) 

rischio assicurativo significativo (paragrafi da B22 a B28); e

f) 

cambiamenti nel livello di rischio assicurativo (paragrafi B29 e B30).

Evento futuro incerto

B2 L’incertezza (o rischio) è l’essenza di un contratto assicurativo. Di conseguenza, al momento della stipula di un contratto assicurativo, almeno uno dei seguenti elementi è incerto:

a) 

se un evento assicurato si verificherà;

b) 

quando si verificherà; o

c) 

quanto l’assicuratore dovrà liquidare al verificarsi dell’evento.

B3 In alcuni contratti assicurativi, l’evento assicurato è costituito dalla scoperta di una perdita nel corso della durata contrattuale, anche se la perdita è dovuta a un evento verificatosi prima della stipula del contratto. In altri contratti assicurativi, l’evento assicurato è costituito da un evento che si verifica nel corso della durata contrattuale, anche se la conseguente perdita viene scoperta successivamente alla scadenza contrattuale.

B4 Alcuni contratti assicurativi coprono eventi che sono già accaduti, ma i cui effetti finanziari sono ancora incerti. Un esempio è un contratto di riassicurazione che copre l’assicuratore diretto dall’evolversi in modo avverso di sinistri già denunciati dagli assicurati. In tali contratti, l’evento assicurato è la scoperta del costo finale di tali sinistri.

Pagamenti in natura

B5 Alcuni contratti assicurativi prevedono o consentono pagamenti in natura. Un esempio è dato dalla sostituzione diretta, da parte dell’assicuratore, di un articolo rubato, piuttosto che il riconoscimento di un indennizzo all’assicurato. Un altro esempio è quando l’assicuratore utilizza i propri ospedali e il proprio personale medico per fornire l’assistenza medica prevista dai contratti.

B6 Alcuni contratti di prestazione di servizi con tariffe fisse, in cui il livello del servizio dipende da un evento incerto, soddisfano i requisiti di contratto assicurativo di cui al presente IFRS, ma in alcuni paesi non sono disciplinati come contratti assicurativi. Un esempio è dato da un contratto di manutenzione in cui il prestatore del servizio si impegna a riparare determinati macchinari in caso di malfunzionamenti. La tariffa fissa è basata sul numero atteso di malfunzionamenti, ma non è sicuro il verificarsi del guasto di una particolare macchina. Il malfunzionamento del macchinario danneggia il suo proprietario e il contratto serve a risarcirlo (in natura piuttosto che in contanti). Un altro esempio è dato da un contratto di assistenza per guasti automobilistici in cui il prestatore del servizio si impegna, a fronte di una tariffa fissa annuale, a fornire soccorso stradale o a trainare l’auto al centro di assistenza più vicino. Quest’ultima forma di contratto soddisfa i requisiti di contratto assicurativo anche se il fornitore non si impegna a effettuare le riparazioni o a sostituire i pezzi di ricambio.

▼M52

B7 È probabile che l'applicazione dell'IFRS ai contratti descritti nel paragrafo B6 non risulti più onerosa dell'applicazione degli IFRS applicabili qualora tali contratti non dovessero rientrare nell'ambito di applicazione del presente IFRS:

▼B

a) 

è improbabile che vi siano passività significative a fronte di malfunzionamenti e guasti già verificatisi;

▼M52

b) 

in caso di applicazione dell'IFRS 15, il prestatore di servizi dovrebbe rilevare i ricavi quando (o man mano che) trasferisce i servizi al cliente (salvo altri criteri specificati). Tale approccio è accettabile anche ai sensi del presente IFRS, che consente al prestatore di servizi i) di continuare ad applicare i propri principi contabili a tali contratti, a meno che essi riguardino prassi vietate dalle disposizioni di cui al paragrafo 14 e ii) di migliorare i propri principi contabili se consentito dalle disposizioni di cui ai paragrafi 22-30;

▼B

c) 

il prestatore del servizio valuta se il costo dell’adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali, legate alla prestazione dei servizi, è superiore al corrispettivo percepito anticipatamente. Per fare ciò applica la verifica di congruità delle passività descritta nei paragrafi da 15 a 19 del presente IFRS. Se il presente IFRS non si applica a tali contratti, il prestatore del servizio dovrebbe applicare lo IAS 37 per determinare se tali contratti sono onerosi;

d) 

per tali contratti, è poco probabile che l’informativa richiesta dal presente IFRS possa aggiungere ulteriori informazioni rilevanti a quelle già richieste da altri IFRS.

Distinzione tra rischio assicurativo e altri rischi

B8 La definizione di contratto assicurativo fa riferimento al rischio assicurativo, definito dal presente IFRS come rischio, diverso dal rischio finanziario, trasferito dall’assicurato all’emittente del contratto. Un contratto che espone l’emittente a un rischio finanziario senza un rischio assicurativo significativo non può essere considerato un contratto assicurativo.

B9 La definizione di rischio finanziario di cui all’appendice A comprende un elenco di variabili finanziarie e non finanziarie. Tale elenco include variabili non finanziarie che non sono specifiche di una parte contrattuale, come un indice relativo a perdite da terremoto in una particolare regione o un indice della temperatura in una particolare città. Esso esclude variabili non finanziarie che sono specifiche di una parte contrattuale, come il verificarsi o meno di un incendio che danneggi o distrugga una attività di tale parte. Inoltre, il rischio di variazioni del fair value (valore equo) di una attività non finanziaria non costituisce un rischio finanziario se il fair value (valore equo) riflette non soltanto le variazioni nei prezzi di mercato di tali attività (variabile finanziaria), ma anche la condizione di una specifica attività non finanziaria posseduta da una delle parti di un contratto (variabile non finanziaria). Per esempio, se una garanzia del valore residuo di una particolare auto espone il garante al rischio di cambiamenti nella condizione fisica dell’auto stessa, tale rischio va considerato come rischio assicurativo e non finanziario.

B10 Alcuni contratti espongono l’emittente al rischio finanziario oltre che a un significativo rischio assicurativo. Per esempio, molti contratti assicurativi sulla vita garantiscono agli assicurati un rendimento minimo (creando un rischio finanziario) e assicurano dei benefici economici per il caso morte, i quali in alcuni momenti eccedono significativamente il conto tecnico dell’assicurato (creando un rischio assicurativo nella forma di rischio mortalità). Tali contratti sono contratti assicurativi.

B11 In base ad alcuni contratti, un evento assicurato determina il pagamento di una somma collegata a un indice di prezzo. Tali contratti sono contratti assicurativi, a condizione che il pagamento dovuto a seguito dell’evento assicurato sia di importo significativo. Per esempio, una rendita condizionata all’esistenza in vita del beneficiario, collegata a un indice del costo della vita, trasferisce il rischio assicurativo in quanto il pagamento scaturisce da un evento incerto: la sopravvivenza del beneficiario alla scadenza. Il collegamento a un indice di prezzo è un derivato incorporato, ma trasferisce anche rischio assicurativo. Se il trasferimento di rischio assicurativo risultante è significativo, il derivato incorporato rientra nella definizione di contratto assicurativo; in tal caso non è necessario separarlo e valutarlo al fair value (valore equo) (cfr. paragrafo 7 del presente IFRS).

B12 La definizione di rischio assicurativo fa riferimento al rischio che un assicuratore accetta dall’assicurato. In altre parole, il rischio assicurativo è un rischio pre-esistente trasferito dall’assicurato all’assicuratore. Pertanto, un nuovo rischio creato dal contratto non è un rischio assicurativo.

B13 La definizione di contratto assicurativo fa riferimento a un effetto avverso per l’assicurato. La definizione non limita la somma pagata dall’assicuratore ad un importo pari all’impatto finanziario dell’evento avverso. Per esempio, la definizione non esclude una copertura «nuova per vecchià », ossia che indennizza l’assicurato in misura sufficiente a consentirgli la sostituzione di un bene vecchio danneggiato con un bene nuovo. Analogamente, la definizione di contratto assicurativo non limita l’importo da corrispondere, in caso di contratto assicurativo sulla vita, alla perdita finanziaria sofferta dalle persone a carico del deceduto, né preclude il pagamento di somme predeterminate per quantificare la perdita provocata dal decesso o da un incidente.

B14 Alcuni contratti richiedono un pagamento al verificarsi di un evento incerto specificato, ma non richiedono un effetto avverso sull’assicurato come condizione per il pagamento. Tale contratto non costituisce un contratto assicurativo anche se l’assicurato utilizza il contratto per attenuare un’esposizione al rischio sottostante. Per esempio, se l’assicurato utilizza un derivato per coprire una variabile non finanziaria sottostante, correlata ai flussi finanziari rivenienti da un’attività dell’entità, tale derivato non costituisce un contratto assicurativo, in quanto il pagamento non è condizionato al verificarsi di un evento avverso sull’assicurato che riduce i flussi finanziari di tale attività. Al contrario, la definizione di contratto assicurativo fa riferimento a un evento incerto in cui la condizione contrattuale per il pagamento è costituita dal verificarsi di un effetto avverso per l’assicurato. Tale condizione contrattuale non richiede che l’assicuratore indaghi sul fatto che l’evento abbia effettivamente determinato un effetto avverso, ma consente all’assicuratore di rifiutarsi di corrispondere l’indennizzo se non è soddisfatto che l’evento abbia causato un effetto avverso.

B15 Il rischio riscatto o persistenza (ossia il rischio che la controparte possa risolvere il contratto anticipatamente o posteriormente rispetto alle aspettative dell’emittente al momento della definizione delle tariffe contrattuali) non costituisce rischio assicurativo in quanto il pagamento nei confronti della controparte non dipende da un evento futuro incerto con un effetto avverso sulla controparte. Analogamente, il rischio di costo (ossia, il rischio di incrementi inattesi dei costi amministrativi associati alla gestione di un contratto piuttosto che dei costi associati agli eventi assicurati) non è un rischio assicurativo in quanto un incremento inatteso dei costi non ha un effetto avverso sulla controparte.

B16 Pertanto, un contratto che espone l’emittente al rischio di riscatto, di persistenza o di costo, non costituisce un contratto assicurativo a meno che non esponga l’emittente anche ad un rischio assicurativo. Tuttavia, se l’emittente di tale contratto attenua tale rischio utilizzando un secondo contratto per trasferire parte di quel rischio a un’altra parte, il secondo contratto espone l’altra parte a rischio assicurativo.

B17 L’assicuratore può accettare un rischio assicurativo rilevante dall’assicurato soltanto se l’assicuratore è un’entità distinta dall’assicurato. In caso di mutua assicuratrice, la mutua accetta il rischio da ciascun assicurato e raggruppa tale rischio. Sebbene gli assicurati conservino tali rischi collettivamente nella loro qualità di soci, la mutua ha comunque accettato il rischio che costituisce l’essenza di un contratto assicurativo.

Esempi di contratti assicurativi

▼M53

B18 I seguenti sono esempi di contratti assicurativi, nel caso in cui il trasferimento di rischio assicurativo è significativo:

▼B

a) 

assicurazione contro furto o danni ai beni;

b) 

assicurazione di responsabilità civile prodotti, responsabilità civile professionale, responsabilità civile o spese legali;

c) 

assicurazione sulla vita e piani per spese funerarie (sebbene la morte sia un evento certo, è incerto il momento dell’evento oppure, in alcuni tipi di assicurazione, se l’evento si verificherà nel periodo coperto dal contratto assicurativo);

d) 

rendite condizionate all’esistenza in vita del beneficiario e pensioni (ossia contratti che prevedono dei compensi per eventi futuri incerti — come la sopravvivenza del beneficiario o del pensionato — al fine di consentire al beneficiario o al pensionato di conservare un determinato tenore di vita, che altrimenti subirebbe un effetto avverso a seguito della sua sopravvivenza);

e) 

inabilità e copertura medica;

f) 

contratti di fideiussione, contratti assicurativi di fedeltà e obbligazioni di garanzia di esecuzione e obbligazioni di garanzia dell’offerta (ossia, quei contratti che assicurano un indennizzo se un terzo non adempie a una obbligazione contrattuale, per esempio, un’obbligazione a costruire un edificio);

▼M53

g) 

contratti di assicurazione del credito che assicurano pagamenti prestabiliti al fine di risarcire l'assicurato della perdita subita a causa dell'inadempienza del debitore al pagamento dovuto sulla base delle clausole contrattuali originali o modificate dello strumento di debito. Questi contratti potrebbero assumere diverse forme giuridiche, come una garanzia finanziaria, alcune forme di lettere di credito, un contratto per il default del derivato di credito o un contratto assicurativo. Tuttavia, sebbene questi contratti soddisfino la definizione di contratto assicurativo, essi soddisfano anche la definizione di contratto di garanzia finanziaria descritta nell'IFRS 9 e rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 32 e dell'IFRS 9, e non del presente IFRS (cfr. paragrafo 4, lettera d)]. Tuttavia, se l'emittente dei contratti di garanzia finanziaria ha precedentemente dichiarato espressamente di considerare tali contratti come contratti assicurativi e ha adottato criteri contabili applicabili ai contratti assicurativi, l'emittente può scegliere di applicare lo IAS 32 e l'IFRS 9 o il presente IFRS a tali contratti di garanzia finanziaria;

▼B

h) 

garanzie di prodotto. Garanzie di prodotto emesse da un terzo a fronte di merci vendute da un produttore, da un commerciante o dettagliante rientranti nell’ambito di applicazione del presente IFRS. Tuttavia, le garanzie sui prodotti emesse direttamente da un produttore, commerciante o dettagliante non rientrano nel suo ambito applicativo, in quanto sono regolate dallo IAS 18 e dallo IAS 37;

i) 

assicurazione sul titolo (ossia, una assicurazione contro i rischi di imperfezioni nel titolo di proprietà di un terreno, non evidenti al momento in cui il contratto assicurativo era stato emesso). In tal caso, l’evento assicurato è la scoperta di un difetto nel titolo di proprietà, non il difetto stesso;

j) 

assistenza viaggi (ossia indennizzi in contanti o in natura ad assicurati a fronte di perdite subite in viaggio). I paragrafi B6 e B7 trattano contratti di questo genere;

k) 

obbligazioni legate a eventi catastrofici che assicurano un pagamento ridotto di capitale, interessi, o di entrambi al verificarsi di uno specifico evento avverso che colpisca l’emittente dell’obbligazione (a meno che l’evento specifico non comporti un rischio assicurativo significativo; ad esempio se l’evento è rappresentato da una variazione di un tasso d’interesse o di un tasso di cambio);

l) 

contratti di swap assicurativi e altri contratti che richiedono un pagamento a seconda dei cambiamenti di variabili climatiche, geologiche o altre variabili fisiche che sono specifiche di una delle parti contrattuali;

m) 

contratti di riassicurazione.

▼M53

B19 Gli esempi seguenti sono voci che non rientrano tra i contratti assicurativi:

▼B

a) 

contratti di investimento nella forma giuridica di un contratto assicurativo ma che non espongono l’assicuratore a un rischio assicurativo significativo, come nel caso di contratti assicurativi sulla vita in cui l’assicuratore non assume un rischio di mortalità significativo (tali contratti sono strumenti finanziari non assicurativi o contratti di servizio, cfr. paragrafi B20 e B21);

b) 

contratti nella forma giuridica di contratti assicurativi, ma che ritrasferiscono tutto il rischio assicurativo significativo all’assicurato attraverso meccanismi non annullabili ed esecutivi che rettificano i pagamenti futuri dell’assicurato come risultato diretto delle perdite assicurative, come nel caso dei contratti di riassicurazione finanziari o di alcuni contratti di gruppo (tali contratti sono normalmente strumenti finanziari non assicurativi o contratti di prestazioni di servizi; cfr. paragrafi B20 e B21);

c) 

autoassicurazione, in altri termini la ritenzione di un rischio che potrebbe essere stato coperto da assicurazione (non esiste un contratto assicurativo in quanto non esiste alcun accordo con un terzo);

d) 

contratti (come le scommesse) che richiedono un pagamento al verificarsi di un evento futuro incerto specificato ma che non richiedono, come condizione contrattuale per il pagamento, che l’evento determini un effetto avverso per l’assicurato. Tuttavia, ciò non impedisce la determinazione di un pagamento prestabilito che quantifichi la perdita provocata da un evento specifico come la morte o un incidente (cfr. anche paragrafo B13);

▼M53

e) 

strumenti derivati che espongono la parte al rischio finanziario ma non al rischio assicurativo, in quanto impongono alla parte di effettuare i pagamenti esclusivamente in base alle variazioni di una o più delle seguenti variabili specificate: tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, prezzo di una merce, tasso di cambio, indice di prezzi o di tassi, rating di credito o indice di credito o altra variabile prestabilita, a condizione che nel caso di una variabile non finanziaria, questa non sia specifica di una delle parti contrattuali (cfr. IFRS 9);

f) 

una garanzia relativa al credito (o una lettera di credito, un contratto per il default del derivato di credito o un contratto assicurativo del credito) che obbliga a pagamenti anche se l'assicurato non ha subito una perdita a causa dell'inadempienza del debitore al pagamento dovuto (cfr. IFRS 9);

▼B

g) 

contratti che richiedono un pagamento in base a variabili climatiche, geologiche o altre variabili fisiche, quando non sono specifiche di una delle parti contrattuali (generalmente noti come derivati climatici);

h) 

obbligazioni legate a eventi catastrofici che assicurano un pagamento ridotto di capitale, interessi o di entrambi in base a variabili climatiche, geologiche o altre variabili fisiche, quando non sono specifiche di una delle controparti contrattuali.

▼M53

B20 Se i contratti di cui al paragrafo B19 generano attività o passività finanziarie, allora rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9. Tra l'altro, ciò implica che le parti contrattuali adottino quella che a volte viene definita contabilizzazione di deposito, che comporta quanto segue:

▼B

a) 

una parte contabilizza il corrispettivo ricevuto come passività finanziaria, piuttosto che come ricavo;

b) 

la controparte contabilizza il corrispettivo ricevuto come attività finanziaria, piuttosto che come costo.

▼M52

B21 Se i contratti descritti nel paragrafo B19 non generano attività o passività finanziarie, si applica l'IFRS 15. Ai sensi dell'IFRS 15, i ricavi sono rilevati quando (o man mano che) l'entità adempie l'obbligazione di trasferire al cliente il bene o servizio promesso per un importo che rispecchia il corrispettivo cui l'entità si aspetta di avere diritto.

▼B

Rischio assicurativo significativo

B22 Un contratto è definito contratto assicurativo solo se trasferisce un rischio assicurativo significativo. I paragrafi da B8 a B21 trattano il rischio assicurativo. I paragrafi che seguono trattano invece la valutazione di quando un rischio assicurativo è da definire significativo.

B23 Un rischio assicurativo è significativo se, e soltanto se, un evento assicurato potrebbe indurre l’assicuratore a corrispondere benefici economici aggiuntivi significativi in una qualsiasi circostanza, escluse quelle circostanze prive di una sostanza commerciale (ossia che non hanno alcun effetto identificabile sull’aspetto economico dell’operazione). Qualora dovessero essere pagabili benefici aggiuntivi significativi in una circostanza con sostanza commerciale, la condizione di cui alla frase precedente può essere soddisfatta anche se l’evento assicurato è estremamente improbabile o se il valore attuale atteso (ossia, pesato in base alle probabilità) dei potenziali flussi finanziari costituisce una parte esigua del valore attuale atteso di tutti i residui flussi finanziari contrattuali.

B24 I benefici aggiuntivi di cui al paragrafo B23 fanno riferimento alle somme che eccedono quelle pagabili nel caso in cui l’evento assicurato non dovesse verificarsi (escluse le circostanze prive di sostanza commerciale). Tali importi aggiuntivi includono la gestione dei costi di valutazione dei sinistri, ma escludono:

a) 

la perdita della capacità di addebitare l’assicurato per servizi futuri. Per esempio, in un contratto assicurativo sulla vita legato a un investimento, la morte dell’assicurato comporta che l’assicuratore non potrà più prestare servizi di gestione degli investimenti e pretendere delle commissioni per tale attività. Tuttavia, questa perdita economica per l’assicuratore non riflette un rischio assicurativo, allo stesso modo in cui un gestore di fondi comuni non assume un rischio assicurativo in relazione al possibile decesso del cliente. Pertanto, la perdita potenziale di commissioni future per la gestione degli investimenti non è rilevante ai fini della valutazione della quantità di rischio assicurativo trasferita da un contratto;

b) 

rinuncia, in caso di morte, alle commissioni che sarebbero state addebitate in caso di annullamento o riscatto. Poiché il contratto ha generato tali commissioni, la rinuncia a tali commissioni non indennizza l’assicurato per un rischio pre-esistente. Pertanto, esse non sono rilevanti ai fini della valutazione della quantità di rischio assicurativo trasferita da un contratto;

c) 

un pagamento condizionato a un evento che non determina una perdita significativa per l’assicurato. Per esempio, si consideri un contratto che obbliga l’emittente a pagare un milione di unità di conto se un bene subisce un danno fisico determinando una perdita economica irrilevante per l’assicurato, pari a una unità di conto. In tale contratto, l’assicurato trasferisce all’assicuratore il rischio irrilevante di perdere una unità di conto. Allo stesso tempo, il contratto genera il rischio non assicurativo che obbliga l’emittente al pagamento di 999 999 unità di conto al verificarsi dell’evento specificato. Poiché l’emittente non accetta un rischio assicurativo significativo da parte dell’assicurato, tale contratto non è un contratto assicurativo;

d) 

possibili recuperi riassicurativi. L’assicuratore li contabilizza separatamente.

B25 L’assicuratore deve valutare la significatività del rischio assicurativo per ogni singolo contratto, piuttosto che facendo riferimento alla significatività ai fini di bilancio. ( 36 ) Pertanto, il rischio assicurativo può essere comunque significativo anche se la probabilità di perdite significative sull’intero portafoglio dei contratti è minima. Questa valutazione per ogni singolo contratto facilita il compito di classificare un contratto come contratto assicurativo. Tuttavia, se un portafoglio di piccoli contratti relativamente omogeneo è interamente costituito da contratti che trasferiscono il rischio assicurativo, l’assicuratore non è tenuto a esaminare ciascun contratto di tale portafoglio al fine di identificare quei pochi contratti non derivativi che trasferiscono un rischio assicurativo irrilevante.

B26 Da quanto esposto nei paragrafi da B23 a B25 ne consegue che se un contratto riconosce un beneficio economico in caso di morte superiore all’importo liquidabile in caso di sopravvivenza, il contratto è un contratto assicurativo, salvo che il beneficio economico aggiuntivo in caso di morte sia irrilevante (valutato con riferimento al contratto piuttosto che all’intero portafoglio di contratti). Come evidenziato nel paragrafo B24, lettera b), la rinuncia, in caso di morte, delle commissioni di cancellazione o riscatto non è compresa in questa valutazione se tale rinuncia non indennizza l’assicurato per un rischio pre-esistente. Analogamente, un contratto di rendita che liquida regolarmente delle somme per tutta la vita residua di un assicurato costituisce un contratto assicurativo, salvo che il valore complessivo dei pagamenti subordinati all’esistenza in vita siano irrilevanti.

B27 Il paragrafo B23 fa riferimento ai benefici aggiuntivi. Tali benefici economici aggiuntivi potrebbero includere la clausola di liquidare dei benefici economici anticipatamente se l’evento assicurato si verifica in anticipo e se il pagamento non è rettificato per tener conto del valore temporale del denaro. Un esempio è dato da un’assicurazione vita intera caso morte a premio unico (in altri termini, un tipo di assicurazione che assicura la liquidazione di una somma fissa in caso di morte indipendentemente dalla data del decesso dell’assicurato, senza alcuna scadenza per la copertura). La morte dell’assicurato è certa ma non la data della morte. L’assicuratore subirà una perdita su quei singoli contratti in cui l’assicurato muore anticipatamente, anche se non si verifica una perdita complessiva sull’intero portafoglio dei contratti.

B28 Se un contratto assicurativo viene separato in una componente di deposito e in una componente assicurativa, la significatività del trasferimento del rischio assicurativo è valutata con riferimento alla componente assicurativa. La significatività del rischio assicurativo trasferito da un derivato incorporato è valutata con riferimento al derivato incorporato.

Cambiamenti nel livello di rischio assicurativo

B29 Taluni contratti non trasferiscono alcun rischio assicurativo all’emittente al momento della emissione, sebbene essi trasferiscano un rischio assicurativo in un momento successivo. Per esempio, si consideri un contratto che assicuri un rendimento specifico dell’investimento e che comprenda un’opzione che consente all’assicurato di utilizzare i proventi dell’investimento alla scadenza per acquistare un contratto di rendita subordinata all’esistenza in vita, ai tassi di rendita correnti praticati dall’assicuratore ad altri nuovi beneficiari nel momento in cui l’assicurato esercita l’opzione. Il contratto non trasferisce un rischio assicurativo all’emittente fino a quando l’opzione non viene esercitata, in quanto l’assicuratore rimane libero di prezzare la rendita su una base che riflette il rischio assicurativo trasferito all’assicuratore a quel momento. Tuttavia, se il contratto stabilisce i tassi di rendita (o una base per fissare i tassi di rendita), il contratto trasferisce rischio assicurativo all’emittente al momento della emissione.

B30 Un contratto che si qualifica come contratto assicurativo rimane un contratto assicurativo fino a quando tutti i diritti e tutte le obbligazioni non siano estinti o scaduti.




INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 5

Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate

FINALITÀ

1. Il presente IFRS ha la finalità di definire la contabilizzazione delle attività possedute per la vendita e le modalità di esposizione in bilancio delle attività operative cessate e le relative informazioni integrative. In particolare, il presente IFRS stabilisce:

a) 

che le attività che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita, siano valutate al minore tra il valore contabile e il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita, e che l’ammortamento su tali attività cessi; e

b) 

che le attività che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita siano esposte separatamente ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ , e che i risultati delle attività operative cessate siano esposti separatamente nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ .

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Le disposizioni per la classificazione ed esposizione in bilancio previste dal presente IFRS si applicano a tutte le attività non correnti ( 37 ) rilevate e a tutti i gruppi in dismissione di un’entità. Le disposizioni relative alla valutazione contenute nel presente IFRS si applicano a tutte le attività non correnti e a tutti i gruppi in dismissione rilevati (come indicati nel paragrafo 4), a eccezione di quelle attività, elencate nel paragrafo 5, che continueranno a essere valutate in conformità al Principio di riferimento ivi indicato.

3. Le attività classificate come non correnti, in conformità allo IAS 1 Presentazione del bilancio ►M5  ————— ◄ , non devono essere riclassificate tra le attività correnti finché non soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita in conformità al presente IFRS. Le attività appartenenti a una classe che un’entità considererebbe normalmente come non correnti, acquisite esclusivamente al fine della loro vendita, non devono essere considerate correnti a meno che non soddisfino i criteri per essere classificate come possedute per la vendita, in conformità al presente IFRS.

4. Talvolta un’entità dismette un gruppo di attività, insieme ad alcune passività direttamente correlate, con un’unica operazione. Tale gruppo in dismissione può essere un insieme di unità generatrici di flussi finanziari, un’unica unità generatrice di flussi finanziari o una parte di un’unità generatrice di flussi finanziari. ( 38 ) Il gruppo può includere qualsiasi attività e passività dell’entità, comprese le attività correnti, le passività correnti e le attività escluse in base al paragrafo 5 dalle disposizioni di valutazione del presente IFRS. Se un’attività non corrente rientrante nell’ambito di applicazione delle disposizioni di valutazione del presente IFRS fa parte di un gruppo in dismissione, i requisiti di valutazione del presente IFRS si applicano al gruppo nel suo insieme, così che il gruppo è valutato al minore tra il valore contabile e il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita. Le disposizioni per la valutazione delle singole attività e passività nell’ambito di un gruppo in dismissione sono esposte nei paragrafi 18, 19 e 23.

▼M53

5. Le disposizioni in materia di valutazione di cui al presente IFRS non si applicano alle seguenti attività, disciplinate invece dagli IFRS indicati, né come attività singole né come parte di un gruppo in dismissione:

▼B

a) 

attività fiscali differite (IAS 12 Imposte sul reddito);

b) 

attività derivanti da benefici per i dipendenti (IAS 19 Benefici per i dipendenti);

▼M53

c) 

attività finanziarie rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 Strumenti finanziari;

▼B

d) 

attività non correnti contabilizzate in conformità al modello del fair value (valore equo) nello IAS 40 Investimenti immobiliari;

▼M8

e) 

attività non correnti valutate al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita secondo le disposizioni dello IAS 41 Agricoltura;

▼B

f) 

diritti contrattuali derivanti da contratti assicurativi, secondo la definizione dell’IFRS 4 Contratti assicurativi.

▼M17

5A. Le disposizioni relative alla classificazione, presentazione e valutazione del presente IFRS applicabili a un’attività non corrente (o a un gruppo in dismissione) che è classificata come posseduta per la vendita si applicano anche a una attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la distribuzione ai soci nella loro capacità di azionisti (posseduta per la distribuzione ai soci).

▼M22

5B. Il presente IFRS specifica l'informativa richiesta relativamente alle attività non correnti (o ai gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita ovvero come attività operative cessate. L’informativa richiesta in altri IFRS non si applica a tali attività (o gruppi in dismissione) a meno che gli stessi IFRS non richiedano:

a) 

informazioni specifiche relativamente alle attività non correnti (o ai gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita ovvero come attività operative cessate; o

b) 

informazioni in merito alla valutazione di attività e passività in un gruppo in dismissione che non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni di valutazione dell'IFRS 5 e tali informazioni non siano già previste nelle altre note al bilancio.

Informazioni aggiuntive in merito alle attività non correnti (o ai gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita o come attività operative cessate possono essere necessarie per conformarsi alle disposizioni generali dello IAS 1, in particolare dei paragrafi 15 e 125 di tale Principio.

▼M17

CLASSIFICAZIONE DI ATTIVITÀ NON CORRENTI (O GRUPPI IN DISMISSIONE) COME POSSEDUTE PER LA VENDITA O COME POSSEDUTE PER LA DISTRIBUZIONE AI SOCI

▼B

6. Un’entità deve classificare un’attività non corrente (o un gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita, se il suo valore contabile sarà recuperato principalmente con un’operazione di vendita anziché con il suo uso continuativo.

7. Perché ciò si verifichi, l’attività (o gruppo in dismissione) deve essere disponibile per la vendita immediata nella sua condizione attuale, soggetta a condizioni, che sono d’uso e consuetudine, per la vendita di tali attività (o gruppi in dismissione) e la vendita deve essere altamente probabile.

▼M17

8. Perché la vendita sia altamente probabile, la Direzione ad un adeguato livello deve essersi impegnata in un programma per la dismissione dell’attività (o del gruppo in dismissione), e devono essere state avviate le attività per individuare un acquirente e completare il programma. Inoltre, l’attività (o gruppo in dismissione) deve essere attivamente scambiata sul mercato ed offerta in vendita, a un prezzo ragionevole rispetto al proprio fair value (valore equo) corrente. Inoltre, il completamento della vendita dovrebbe essere previsto entro un anno dalla data della classificazione, a eccezione di quanto consentito dalle disposizioni del paragrafo 9, e le azioni richieste per completare il programma di vendita dovrebbero dimostrare l’improbabilità che il programma possa essere significativamente modificato o annullato. La probabilità di approvazione da parte dei soci (se prevista dall’ordinamento giuridico) dovrebbe essere considerata parte della valutazione in merito al fatto che la vendita sia altamente probabile.

▼M8

8A. Un’entità che intraprenda un programma di vendita che comporta la perdita del controllo di una controllata deve classificare tutte le attività e le passività di detta controllata come possedute per la vendita se sono soddisfatti i criteri enunciati nei paragrafi 6–8, prescindendo dal fatto che, dopo la vendita, essa conservi una partecipazione di minoranza nell’ex controllata.

▼B

9. Gli eventi o le circostanze possono estendere il periodo di completamento della vendita oltre un anno. L’estensione del periodo richiesto per completare una vendita non impedisce che un’attività (o gruppo in dismissione) sia classificata come posseduta per la vendita, se il ritardo è causato da eventi o circostanze fuori del controllo dell’entità e se vi sono sufficienti evidenze che l’entità resti impegnata ad attuare il suo programma di dismissione dell’attività (o del gruppo in dismissione). Ciò avviene quando si verificano le condizioni esposte nell’appendice B.

10. Le operazioni di vendita comprendono le permute di attività non correnti con altre attività non correnti laddove lo scambio ha sostanza commerciale, in conformità allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari.

11. Se un’entità acquisisce un’attività non corrente (o gruppo in dismissione) esclusivamente al fine della sua successiva vendita, deve classificare l’attività non corrente (o il gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita alla data dell’acquisizione soltanto se è soddisfatta la condizione dell’anno di cui al paragrafo 8 (a eccezione di quanto consentito dal paragrafo 9) e se è altamente probabile che qualsiasi altro criterio di cui ai paragrafi 7 e 8, non soddisfatto in quel momento, sia rispettato entro un breve lasso di tempo dall’acquisizione (solitamente entro tre mesi).

12. Se i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8 vengono soddisfatti dopo la data di chiusura del bilancio, nel redigere quel bilancio l’entità non deve classificare un’attività non corrente (o gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita. Tuttavia, se tali condizioni sono soddisfatte successivamente alla data di chiusura del bilancio ma prima della sua autorizzazione alla pubblicazione, l’entità deve fornire le informazioni indicate nei paragrafi 41, lettere a), b) e d) nelle note.

▼M17

12A. Una attività non corrente (o gruppo in dismissione) è classificata come posseduta per la distribuzione ai soci quando l’entità si è impegnata a distribuire l’attività (o il gruppo in dismissione) ai soci. Affinché ciò si verifichi, le attività devono essere disponibili per la distribuzione immediata nella loro condizione attuale e la distribuzione deve essere altamente probabile. Affinché la distribuzione sia altamente probabile, devono essere state avviate azioni per completare la distribuzione e ci si attende che tali azioni siano completate entro un anno dalla data della classificazione. Le azioni richieste per completare la distribuzione dovrebbero indicare che è improbabile che saranno apportate variazioni significative alla distribuzione o che la distribuzione sarà annullata. La probabilità di approvazione da parte dei soci (se prevista dall’ordinamento giuridico) dovrebbe essere considerata parte della valutazione in merito al fatto che la distribuzione sia altamente probabile.

▼B

Attività non correnti da abbandonare

13. L’entità non deve classificare come posseduta per la vendita un’attività non corrente (o gruppo in dismissione) destinata ad essere abbandonata. Ciò perché il valore contabile sarà recuperato principalmente attraverso il suo uso continuativo. Tuttavia, se il gruppo in dismissione da abbandonare soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 32, lettere da a) a c), l’entità deve presentare in bilancio i risultati e i flussi finanziari del gruppo in dismissione come attività operative cessate, in conformità ai paragrafi 33 e 34, alla data in cui esso cessa di essere utilizzato. Le attività non correnti (o gruppi in dismissione) da abbandonare includono le attività non correnti (o gruppi in dismissione) da utilizzare fino al termine della propria vita utile e le attività non correnti (o gruppi in dismissione) destinate a essere dismesse dall’uso piuttosto che vendute.

14. Un’entità non deve contabilizzare come abbandonata un’attività non corrente temporaneamente inutilizzata.

VALUTAZIONE DI ATTIVITÀ NON CORRENTI (O GRUPPI IN DISMISSIONE) CLASSIFICATE COME POSSEDUTE PER LA VENDITA

Valutazione di un’attività non corrente (o gruppo in dismissione)

15. Un’entità deve valutare un’attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la vendita al minore tra il suo valore contabile e il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita.

▼M17

15A. Un’entità deve valutare un’attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la distribuzione ai soci al minore tra il suo valore contabile e il fair value (valore equo) al netto dei costi di distribuzione ( 39 ).

▼B

16. Se una attività (o gruppo in dismissione) neo-acquisita soddisfa i criteri per la classificazione come posseduta per la vendita (cfr. paragrafo 11), l’applicazione del paragrafo 15 comporterà che l’attività (o gruppo in dismissione) sarà valutata, al momento della rilevazione iniziale, al minore tra il valore contabile — se non fosse stata classificata come posseduta per la vendita (per esempio, al costo) — e il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita. Pertanto, se l’attività (o gruppo in dismissione) è acquisita come parte di una aggregazione aziendale, deve essere valutata al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita.

17. Se è previsto che la vendita si concluderà tra più di un anno, l’entità deve valutare i costi di vendita al loro valore attuale. Qualsiasi incremento nel valore attuale dei costi di vendita derivante dal trascorrere del tempo deve essere rilevato nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ come onere finanziario.

18. Immediatamente prima della classificazione iniziale dell’attività (o gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita, i valori contabili dell’attività (o di tutte le attività e passività del gruppo) devono essere valutati in conformità agli IFRS applicabili.

19. Al momento della successiva rimisurazione di un gruppo in dismissione, i valori contabili di ogni attività e passività che non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni di valutazione del presente IFRS, ma che sono incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, devono essere rideterminati in conformità agli IFRS applicabili prima che sia rideterminato il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita del gruppo in dismissione.

Rilevazione delle perdite per riduzione di valore e dei ripristini

20. Un’entità deve rilevare una perdita per riduzione di valore per una qualsiasi svalutazione iniziale o successiva dell’attività (o del gruppo in dismissione) al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita, nella misura in cui essa non sia stata già rilevata in conformità al paragrafo 19.

21. Un’entità deve rilevare una plusvalenza per ogni incremento successivo del fair value (valore equo) di un’attività al netto dei costi di vendita, ma solo fino a concorrenza della perdita per riduzione di valore complessiva rilevata in conformità al presente IFRS o precedentemente in conformità allo IAS 36 Riduzione di valore delle attività.

22. Un’entità deve rilevare una plusvalenza per ogni incremento successivo del fair value (valore equo) di un gruppo in dismissione, al netto dei costi di vendita:

a) 

nella misura in cui non sia stata rilevata in conformità al paragrafo 19; ma

b) 

solo fino a concorrenza della perdita per riduzione di valore complessiva rilevata, in conformità al presente IFRS o, precedentemente, in conformità allo IAS 36, sulle attività non correnti che rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni di valutazione del presente IFRS.

23. La perdita per riduzione di valore (o qualsiasi plusvalenza successiva) rilevata per un gruppo in dismissione ridurrà (o incrementerà) il valore contabile delle attività non correnti del gruppo che rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni di valutazione del presente IFRS, nell’ordine di ripartizione esposto nei paragrafi 104, lettere a) e b) e 122 dello IAS 36 (rivisto nella sostanza nel 2004).

24. Una plusvalenza o minusvalenza non già rilevata alla data di vendita di un’attività non corrente (o di un gruppo in dismissione), deve essere rilevata entro la data di eliminazione contabile. Le disposizioni per l’eliminazione contabile sono esposte:

a) 

nei paragrafi da 67 a 72 dello IAS 16 (rivisto nella sostanza nel 2003) per gli immobili, impianti e macchinari; e

b) 

nei paragrafi da 112 a 117 dello IAS 38 Attività immateriali (rivisto nella sostanza nel 2004) per le attività immateriali.

25. Un’entità non deve ammortizzare un’attività non corrente classificata come posseduta per la vendita o che fa parte di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita. Gli oneri finanziari e le altre spese attribuibili alle passività di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita devono continuare ad essere rilevati.

▼M48

Modifiche a un programma di vendita o a un programma di distribuzione ai soci

26. Se un'entità ha classificato un'attività (o gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita, ma i criteri esposti nei paragrafi 7-9 (posseduta per la vendita) e nel paragrafo 12 A (posseduta per la distribuzione ai soci) non sono più soddisfatti, l'entità non deve più classificare l'attività (o il gruppo in dismissione) rispettivamente come posseduta per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci. In tali casi l'entità deve seguire le indicazioni di cui ai paragrafi 27-29 per contabilizzare tale modifica, tranne quando si applica il paragrafo 26 A.

26A. Se un'entità riclassifica un'attività (o gruppo in dismissione) direttamente da posseduta per la vendita a posseduta per la distribuzione ai soci, o direttamente da posseduta per la distribuzione ai soci a posseduta per la vendita, la variazione della classificazione è considerata una continuazione del programma iniziale di dismissione. L'entità:

a) 

non deve seguire le indicazioni di cui ai paragrafi 27-29 per contabilizzare tale modifica. L'entità deve applicare le disposizioni relative alla classificazione, presentazione e valutazione del presente IFRS applicabili al nuovo metodo di dismissione;

b) 

deve valutare l'attività non corrente (o gruppo in dismissione) seguendo le disposizioni di cui al paragrafo 15 (se riclassificata come posseduta per la vendita) o al paragrafo 15 A (se riclassificata come posseduta per la distribuzione ai soci) e rileva ogni riduzione o incremento del fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita/costi di distribuzione dell'attività non corrente (o gruppo in dismissione) seguendo le disposizioni di cui ai paragrafi 20-25;

c) 

non deve modificare la data della classificazione in conformità ai paragrafi 8 e 12 A. Ciò non impedisce l'estensione del periodo richiesto per completare una vendita o una distribuzione ai soci, se le condizioni di cui al paragrafo 9 sono soddisfatte.

27. L'entità deve valutare un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) che cessa di essere classificata come posseduta per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci (o cessa di far parte di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita o posseduto per la distribuzione ai soci) al minore tra:

a) 

il valore contabile prima che l'attività (o gruppo in dismissione) fosse classificata come posseduta per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci, rettificato per tutti gli ammortamenti, svalutazioni o ripristini di valore che sarebbero stati altrimenti rilevati se l'attività (o il gruppo in dismissione) non fosse stata classificata come posseduta per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci;

b) 

la somma recuperabile calcolata alla data in cui è stata presa la decisione successiva di non vendere o non distribuire. [nota a piè di pagina omessa]

28. L'entità deve includere qualsiasi rettifica necessaria del valore contabile di un'attività non corrente che cessa di essere classificata come posseduta per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci nell'utile (perdita) d'esercizio [nota a piè di pagina omessa] derivante dalle attività operative in esercizio (continuing operations) nel periodo in cui le condizioni specificate, rispettivamente, nei paragrafi 7-9 o 12 A non sono più soddisfatte. I bilanci degli esercizi successivi alla classificazione dell'attività come posseduta per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci devono essere modificati di conseguenza se il gruppo in dismissione o l'attività non corrente che cessa di essere classificata come posseduta per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci è una controllata, un'attività a controllo congiunto, una joint venture, una collegata o una parte di un'interessenza in una joint venture o in una collegata. L'entità deve esporre tale rettifica sotto la stessa voce del prospetto di conto economico complessivo utilizzata per esporre le plusvalenze o le minusvalenze, se esistenti, rilevate ai sensi del paragrafo 37.

29. Se un'entità rimuove una singola attività o passività da un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, le rimanenti attività e passività del gruppo in dismissione da vendere continuano a essere valutate come un unico gruppo soltanto se esso soddisfa i criteri esposti nei paragrafi 7-9. Se un'entità rimuove una singola attività o passività da un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la distribuzione ai soci, le rimanenti attività e passività del gruppo in dismissione da distribuire continuano a essere valutate come un unico gruppo soltanto se esso soddisfa i criteri esposti nel paragrafo 12 A. Altrimenti, le rimanenti attività non correnti del gruppo che singolarmente soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita (o come possedute per la distribuzione ai soci) devono essere valutate singolarmente al minore tra il valore contabile e il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita (o distribuzione) a quella data. Tutte le attività non correnti che non soddisfano le condizioni di attività possedute per la vendita non devono più essere classificate come possedute per la vendita, in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 26. Tutte le attività non correnti che non soddisfano le condizioni di attività possedute per la distribuzione ai soci non devono più essere classificate come possedute per la distribuzione ai soci, in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 26.

▼B

ESPOSIZIONE NEL BILANCIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE

30. Un’entità deve esporre e illustrare tutte le informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di valutare gli effetti sul bilancio delle attività operative cessate e delle dismissioni di attività non correnti (o gruppi in dismissione).

Presentazione di attività operative cessate

31. Un componente di un’entità comprende operazioni e flussi finanziari che possono essere chiaramente distinti, sia operativamente, sia ai fini del bilancio, dal resto della entità. In altri termini, finché un componente di un’entità è mantenuto operativo, sarà una unità generatrice di flussi finanziari o un gruppo di unità generatrici di flussi finanziari.

32. Una attività operativa cessata è un componente di un’entità che è stato dismesso o classificato come posseduto per la vendita, e

a) 

rappresenta un importante ramo autonomo di attività o area geografica di attività;

b) 

fa parte di un unico programma coordinato di dismissione di un importante ramo autonomo di attività o un’area geografica di attività; o

c) 

è una controllata acquisita esclusivamente in funzione di una rivendita.

33. Un’entità deve indicare:

a) 

un unico importo da esporre nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ rappresentato dal totale:

i) 

degli utili o delle perdite delle attività operative cessate al netto degli effetti fiscali; e

ii) 

dalla plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito della valutazione al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita, o della dismissione delle attività o del(i) gruppo(i) in dismissione che costituiscono l’attività operativa cessata;

b) 

un’analisi dell’unico importo di cui al punto a) suddivisa in:

i) 

i ricavi, i costi e gli utili o perdite derivanti da attività operative cessate, al lordo degli effetti fiscali;

ii) 

le relative imposte sul reddito, come richiesto dal paragrafo 81, lettera h) dello IAS 12;

iii) 

la plusvalenza o la minusvalenza rilevata a seguito della valutazione al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita o della dismissione delle attività o del(i) gruppo(i) di dismissioni che costituiscono l’attività operativa cessata; e

iv) 

le relative imposte sul reddito, come richiesto dal paragrafo 81, lettera h), dello IAS 12.

L’analisi può essere presentata nelle note o inclusa nel prospetto del conto economico ►M5   complessivo ◄ . Se è esposta nel prospetto del conto economico ►M5   complessivo ◄ , deve comparire in una sezione identificata come relativa alle attività operative cessate, ossia distintamente dalle attività operative in esercizio. L’analisi non è richiesta nel caso di gruppi in dismissione rappresentati da controllate di recente acquisizione che al momento dell’acquisizione soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita (cfr. paragrafo 11);

c) 

i flussi finanziari netti attribuibili all’attività operativa, di investimento e di finanziamento dell’attività operativa cessata. L’informativa può essere inclusa nelle note o nei prospetti di bilancio. Tali informazioni non sono richieste nel caso di gruppi in dismissione rappresentati da controllate di recente acquisizione che al momento dell’acquisizione hanno i requisiti per essere classificate come possedute per la vendita (cfr. paragrafo 11);

▼M11

d) 

l'ammontare degli utili derivanti dalle attività operative in esercizio e dalle attività operative cessate attribuibili ai soci della controllante. L'informativa può essere inclusa nelle note o nel prospetto del conto economico complessivo.

▼M31

33A. Se un'entità presenta le voci dell'utile (perdita) d'esercizio in prospetto separato come descritto nel paragrafo 10A dello IAS 1 (modificato nel 2011), una sezione identificata come relativa alle attività operative cessate è presentata in tale prospetto separato.

▼B

34. Un’entità deve ripresentare l’informativa di cui al paragrafo 33 per i periodi precedenti presentati in bilancio, così che l’informativa si riferisca a tutte le attività operative cessate entro la data di riferimento dell’ultimo bilancio presentato.

35. Le rettifiche apportate nell’esercizio corrente agli importi precedentemente classificati tra le attività operative cessate e direttamente correlate alla dismissione in un esercizio precedente di una attività operativa cessata devono essere classificate separatamente tra le attività operative cessate. La natura e l’importo di tali rettifiche devono essere indicati. Esempi di circostanze in cui possono sorgere tali rettifiche comprendono:

a) 

la risoluzione di incertezze derivanti da clausole contrattuali dell’operazione di dismissione, come la risoluzione di rettifiche del prezzo di acquisto e le questioni di indennizzo con l’acquirente;

b) 

la risoluzione di incertezze direttamente collegate e derivanti da operazioni del componente antecedenti la sua dismissione, come le obbligazioni per la tutela ambientale e le garanzie sui prodotti rimaste a carico del venditore;

c) 

l’estinzione di obbligazioni relative a piani di benefici per i dipendenti, a condizione che l’estinzione sia direttamente connessa all’operazione di dismissione.

36. Se un’entità cessa di classificare un componente di un’entità come posseduto per la vendita, i risultati dell’attività del componente precedentemente esposti in bilancio tra le attività operative cessate, in conformità ai paragrafi da 33 a 35, devono essere riclassificati e inclusi nel risultato delle attività operative in esercizio per tutti gli esercizi presentati in bilancio. È necessario indicare nel bilancio che gli importi relativi agli esercizi precedenti sono stati riclassificati.

▼M8

36A. Un’entità che intraprenda un programma di vendita che comporta la perdita del controllo di una controllata, nel caso in cui quest’ultima sia un gruppo in dismissione che soddisfa la definizione di attività operativa cessata di cui al paragrafo 32, deve fornire le informazioni richieste nei paragrafi 33-36.

▼B

Plusvalenze o minusvalenze relative ad attività operative in esercizio

37. Tutte le plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla rideterminazione di un’attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la vendita che non risponde alla definizione di attività operativa cessata devono essere incluse nel risultato delle attività operative in esercizio.

Presentazione di un’attività non corrente o di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita

38. Un’entità deve presentare un’attività non corrente classificata come posseduta per la vendita e le attività di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita separatamente dalle altre attività ►M5  del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ . Le passività di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita devono essere presentate separatamente dalle altre passività ►M5  del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ . Tali attività e passività non devono essere compensate ed esposte in bilancio come un importo netto. Le principali classi di attività e passività classificate come possedute per la vendita devono essere indicate separatamente nel prospetto ►M5  della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ o nella nota integrativa, a eccezione di quanto consentito dal paragrafo 39. Un’entità deve esporre separatamente qualsiasi provento od onere cumulativamente ►M5  rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo ◄ relativo a un’attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la vendita.

39. Se il gruppo in dismissione è costituito da una controllata acquisita, che all’acquisizione già soddisfa i criteri per essere classificata come posseduta per la vendita (cfr. paragrafo 11), non è richiesta l’indicazione delle principali classi di attività e passività.

40. Un’entità non deve riclassificare o ripresentare gli importi in precedenza classificati come attività non correnti, o come attività e passività appartenenti a gruppi in dismissione, classificati come posseduti per la vendita, negli stati patrimoniali degli esercizi precedenti presentati a fini comparativi per uniformarsi alla classificazione ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ dell’ultimo esercizio presentato.

Informazioni integrative aggiuntive

41. Un’entità deve fornire le seguenti informative nella nota integrativa dell’esercizio in cui un’attività non corrente (o un gruppo in dismissione) è stata classificata come posseduta per la vendita oppure venduta:

a) 

una descrizione dell’attività non corrente (o del gruppo in dismissione);

b) 

una descrizione dei fatti e delle circostanze della vendita, o che facciano riferimento alla prevista dismissione, e alle relative modalità e tempi attesi;

c) 

la plusvalenza o la minusvalenza rilevata in conformità ai paragrafi da 20 a 22 e, se non esposta distintamente nel prospetto di conto economico ►M5   complessivo ◄ , la voce di ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ che include tale plusvalenza o minusvalenza;

d) 

se applicabile, il settore oggetto di informativa di appartenenza dell’attività non corrente (o del gruppo in dismissione) in conformità allo IFRS 8 Settori operativi.

42. Se sono applicabili il paragrafo 26 o il paragrafo 29, un’entità deve indicare, nell’esercizio in cui decide di modificare il programma di cessione dell’attività non corrente (o il gruppo in dismissione), una descrizione dei fatti e delle circostanze che hanno condotto a quella decisione e l’effetto di tale decisione sul risultato dell’esercizio e di tutti gli esercizi precedenti presentati in bilancio.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

43. Il presente IFRS deve essere applicato prospetticamente alle attività non correnti (o gruppi in dismissione) che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita e ai componenti che soddisfano le condizioni per essere classificati come attività operative cessate dopo la data di entrata in vigore del presente IFRS. Un’entità può applicare le disposizioni del presente IFRS a tutte le attività non correnti (o gruppi in dismissione) che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita e ai componenti che soddisfano le condizioni per essere classificati come attività operative cessate successivamente alla data di entrata in vigore del presente IFRS, a condizione che le valutazioni e le altre informazioni necessarie per applicare il presente IFRS siano state ottenute al momento in cui detti criteri sono stati originariamente soddisfatti.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

44. L’entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente IFRS per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

▼M5

44A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre, ha modificato i paragrafi 3 e 38 e ha aggiunto il paragrafo 33A. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

▼M11

44B Lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha aggiunto il paragrafo 33(d). L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Qualora un'entità applichi lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tale modifica deve essere applicata a partire da quell'esercizio precedente. La modifica deve essere applicata retroattivamente.

▼M8

44C I paragrafi 8A e 36A sono stati aggiunti dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009. È consentita l’applicazione anticipata. Tuttavia, l’entità non deve applicare le modifiche agli esercizi che hanno inizio prima del 1o luglio 2009, a meno che non applichi anche lo IAS 27 (modificato nel maggio 2008). Se l’entità applica le modifiche prima del 1o luglio 2009, tale fatto deve essere indicato. L’entità deve applicare le modifiche prospetticamente a partire dalla data della prima applicazione dell’IFRS 5, ferme restando le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 45 dello IAS 27 (modificato nel maggio 2008).

▼M17

44D I paragrafi 5A, 12A e 15A sono stati aggiunti e il paragrafo 8 è stato modificato dall’IFRIC 17 Distribuzioni di attività ai soci non rappresentate da disponibilità liquide del novembre 2008. Tali modifiche devono applicarsi prospetticamente alle attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come possedute per la distribuzione ai soci a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. Non è consentita l’applicazione retroattiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica le modifiche per un esercizio che ha inizio prima del 1o luglio 2009, tale fatto deve essere indicato e l’entità deve applicare anche l’IFRS 3 Aggregazioni aziendali (rivisto nella sostanza nel 2008), lo IAS 27 (modificato nel maggio 2008) e l’IFRIC 17.

▼M22

44E Il paragrafo 5B è stato aggiunto dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nell’aprile 2009. Un'entità deve applicare la presente modifica prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2010 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica la modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M32

44G L’IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, pubblicato a maggio 2011, ha modificato il paragrafo 28. Un’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRS 11.

▼M33

44H L’IFRS 13 Valutazione del fair value, pubblicato nel maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value dell’Appendice A. Un’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRS 13.

▼M31

44I  Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato il paragrafo 33A. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011.

▼M53

44K L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 5 e ha eliminato i paragrafi 44F e 44 J. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

▼M48

44L Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014, pubblicato a settembre 2014, ha modificato i paragrafi 26-29 e ha aggiunto il paragrafo 26 A. Un'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori alle modifiche del metodo di dismissione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼B

SOSTITUZIONE DELLO IAS 35

45. Il presente IFRS sostituisce lo IAS 35 Attività destinate a cessare.




Appendice A

Definizione dei termini

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.



Unità generatrice di flussi finanziari

Il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività.

Componente di un’entità

Operazioni e flussi finanziari che possono essere chiaramente distinti, sia operativamente, sia a fini del bilancio, dal resto della entità.

Costi di vendita

I costi incrementali direttamente attribuibili alla dismissione di un’attività (o gruppo in dismissione), esclusi gli oneri finanziari e fiscali.

Attività corrente

►M5  
Un’entità deve classificare un’attività come corrente quando:
(a)  si suppone realizzi l’attività, oppure la possiede per la vendita o il consumo, nel normale svolgimento del suo ciclo operativo;
(b)  la possiede principalmente con la finalità di negoziarla;
(c)  si suppone realizzi l’attività entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; o
(d)  l’attività è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti (secondo la definizione dello IAS 7) a meno che non sia vietato scambiarla o utilizzarla per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.  ◄

Attività operativa cessata

Un componente di un’entità che è stato dismesso o classificato come posseduto per la vendita e:

a)  rappresenta un importante ramo autonomo di attività o area geografica di attività;

b)  fa parte di un unico programma coordinato di dismissione di un importante ramo autonomo di attività o un’area geografica di attività; o

c)  è una controllata acquisita esclusivamente in funzione di una rivendita.

Gruppo in dismissione

Un gruppo di attività da dismettere assieme, attraverso la vendita o altro, in un’unica operazione, e di passività direttamente connesse a tali attività, che saranno trasferite nel corso dell’operazione. Il gruppo comprende l’avviamento acquisito in una aggregazione aziendale se il gruppo è una unità generatrice di flussi finanziari a cui è stato allocato l’avviamento in conformità alle disposizioni dei paragrafi 80-87 dello IAS 36 Riduzione di valore delle attività (rivisto nella sostanza nel 2004) o se rappresenta un’attività nell’ambito di tale unità generatrice di flussi finanziari.

▼M33

Il fair value

è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13.)

▼B

Impegno irrevocabile di acquisto

Un accordo con un soggetto terzo, vincolante per entrambe le parti e di solito legalmente esercitabile, che a) definisce tutte le clausole contrattuali rilevanti, inclusi il prezzo e il momento delle operazioni, e b) contiene dei disincentivi all’inadempimento delle prestazioni, sufficientemente elevati da rendere altamente probabile l’adempimento.

Altamente probabile

Significativamente più che probabile.

Attività non corrente

Un’attività che non soddisfa la definizione di attività corrente.

Probabile

Più verosimile che non.

Valore recuperabile

Il maggiore tra il fair value (valore equo) di un’attività al netto dei costi di vendita e il suo valore d’uso.

Valore d’uso

Il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati che ci si attende deriveranno dall’uso continuativo di un’attività e dalla dismissione alla fine della sua vita utile.




Appendice B

Applicazioni supplementari

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.

ESTENSIONE DEL PERIODO RICHIESTO PER COMPLETARE UNA VENDITA

B1 Come evidenziato nel paragrafo 9, l’estensione del periodo richiesto per completare una vendita non impedisce che un’attività (o gruppo in dismissione) sia classificata come posseduta per la vendita, nel caso in cui il ritardo sia causato da eventi o da circostanze al di fuori del controllo dell’entità e nel caso in cui esistano sufficienti evidenze che l’entità mantenga il proprio impegno ad attuare il programma di dismissione dell’attività (o del gruppo in dismissione). Pertanto una eccezione al requisito di un anno previsto nel paragrafo 8 si applicherà nelle seguenti situazioni nelle quali si verificano gli eventi e le circostanze indicati:

a) 

alla data in cui un’entità si impegna ad attuare un programma di vendita di un’attività non corrente (o di un gruppo in dismissione), essa ritiene ragionevolmente che terze parti (non un acquirente) imporranno delle condizioni al trasferimento della attività (o del gruppo in dismissione) tali da estendere il periodo necessario per completare la vendita; e:

i) 

le azioni necessarie per rispondere a tali condizioni non possono essere avviate fino a quando non sarà ottenuto un impegno irrevocabile di acquisto; e

ii) 

un impegno irrevocabile di acquisto è altamente probabile entro un anno;

b) 

un’entità ottiene un impegno irrevocabile di acquisto e, in conseguenza dello stesso, un acquirente o terze parti impongono inaspettatamente condizioni al trasferimento di un’attività non corrente (o di un gruppo in dismissione), precedentemente classificata come posseduta per la vendita, tali da estendere il periodo richiesto per completare la vendita; e:

i) 

siano state intraprese delle azioni tempestive per soddisfare tali condizioni; e

ii) 

si attende una risoluzione favorevole dei fattori di ritardo;

c) 

nel corso del periodo iniziale di un anno, si verificano condizioni precedentemente considerate improbabili e, di conseguenza, un’attività non corrente (o un gruppo in dismissione) precedentemente classificata come posseduta per la vendita sia venduta entro tale periodo; e:

i) 

nel corso del periodo iniziale di un anno l’entità ha intrapreso le azioni necessarie a rispondere al cambiamento delle condizioni;

ii) 

l’attività non corrente (o il gruppo in dismissione) è attivamente scambiata sul mercato a un prezzo ragionevole, considerato il cambiamento delle condizioni; e

iii) 

sono soddisfatti i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8.




INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 6

Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie

FINALITÀ

1. La finalità del presente IFRS è di specificare la rappresentazione in bilancio della esplorazione e valutazione delle risorse minerarie.

2. In particolare, il presente IFRS prevede:

a) 

limitati miglioramenti alle vigenti prassi contabili per i costi di esplorazione e valutazione;

b) 

che le entità che iscrivono le attività di esplorazione e valutazione valutino tali attività per riduzione di valore secondo quanto previsto dal presente IFRS e misurino eventuali riduzioni di valore secondo quanto previsto dallo IAS 36 Riduzione di valore delle attività;

c) 

un’informativa che individua e illustra gli importi nel bilancio dell’entità derivanti dall’esplorazione e dalla valutazione di risorse minerarie e aiuta gli utilizzatori di tali bilanci a comprendere l’importo, i tempi e la certezza dei flussi finanziari futuri relativi a qualsiasi attività di esplorazione e valutazione rilevata.

AMBITO DI APPLICAZIONE

3. Un’entità deve applicare il presente IFRS ai costi di esplorazione e valutazione che sostiene.

4. Il presente IFRS non tratta altri aspetti contabili per le entità impegnate nell’esplorazione e valutazione di risorse minerarie.

5. Un’entità non deve applicare il presente IFRS ai costi sostenuti:

a) 

prima dell’esplorazione e della valutazione di risorse minerarie, quali i costi sostenuti prima che l’entità abbia ottenuto i diritti legali ad esplorare un’area specifica;

b) 

dopo che la fattibilità tecnica e la realizzabilità commerciale dell’estrazione di una risorsa mineraria risultino dimostrabili.

RILEVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESPLORAZIONE E DI VALUTAZIONE

Esenzione temporanea dallo IAS 8 paragrafi 11 e 12

6. Quando definisce i propri principi contabili, un’entità che iscrive le attività di esplorazione e valutazione deve applicare il paragrafo 10 dello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.

7. I paragrafi 11 e 12 dello IAS 8 specificano le fonti delle disposizioni e delle guide autorevoli che la direzione aziendale è tenuta a considerare nel definire un principio contabile per un elemento qualora nessun IFRS trovi applicazione specifica a tale elemento. Subordinatamente ai successivi paragrafi 9 e 10, il presente IFRS esenta un’entità dall’applicare quei paragrafi ai propri principi contabili per la rilevazione e la valutazione delle attività di esplorazione e valutazione.

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESPLORAZIONE E DI VALUTAZIONE

Valutazione al momento della rilevazione

8. Le attività di esplorazione e di valutazione devono essere rilevate al costo.

Elementi del costo delle attività di esplorazione e di valutazione

9. Un’entità deve determinare un principio contabile che specifichi quali costi sono rilevati come attività di esplorazione e di valutazione e applicare conformemente il principio. Nell’effettuare questa determinazione, un’entità considera la misura in cui tali costi sono associabili alla scoperta di risorse minerarie specifiche. Quelli che seguono sono esempi di costi che possono essere inclusi nella rilevazione iniziale delle attività di esplorazione e di valutazione (la lista non è esaustiva):

a) 

acquisizione di diritti all’esplorazione;

b) 

studi topografici, geologici, geochimici e geofisici;

c) 

perforazioni esplorative;

d) 

effettuazione di scavi;

e) 

campionatura; e

f) 

attività relative alla valutazione della fattibilità tecnica e realizzabilità commerciale dell’estrazione di una risorsa mineraria.

10. I costi relativi allo sviluppo delle risorse minerarie non devono essere rilevati come attività di esplorazione e di valutazione. Il Quadro sistematico e lo IAS 38 Attività immateriali forniscono una guida in merito alla rilevazione di attività derivanti dallo sviluppo.

11. Secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, un’entità rileva eventuali obblighi di rimozione e ripristino sorti durante un particolare periodo come conseguenza dell’avere intrapreso l’esplorazione e la valutazione di risorse minerarie.

Valutazione successiva alla rilevazione

12. Dopo la rilevazione, un’entità deve applicare il modello del costo o il modello della rideterminazione del valore per le attività di esplorazione e di valutazione. Se è applicato il modello della rideterminazione del valore (il modello di cui allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari ovvero il modello di cui allo IAS 38) esso deve essere coerente con la classificazione delle attività (cfr. paragrafo 15).

Cambiamenti di principi contabili

13. Un’entità può cambiare i propri principi contabili per i costi di esplorazione e di valutazione se il cambiamento comporta un bilancio più significativo e non meno attendibile per le esigenze decisionali di tipo economico degli utilizzatori o più attendibile e non meno rilevante per tali esigenze. Un’entità deve valutare la rilevanza e l’attendibilità utilizzando i criteri di cui allo IAS 8.

14. Per giustificare il cambiamento di principi contabili adottati per i costi di esplorazione e di valutazione, un’entità deve dimostrare che il cambiamento comporta una maggiore conformità del proprio bilancio ai criteri definiti nello IAS 8, ma non è necessario che tale cambiamento comporti una conformità completa con tali criteri.

ESPOSIZIONE NEL BILANCIO

Classificazione delle attività di esplorazione e di valutazione

15. Un’entità deve classificare le attività di esplorazione e di valutazione come materiali o immateriali secondo la natura delle attività acquisite e applicare conformemente la classificazione.

16. Alcune attività di esplorazione e di valutazione sono trattate come immateriali (per esempio diritti di perforazione), mentre altre sono materiali (per esempio veicoli e impianti di trivellazione). Nella misura in cui un’attività materiale è utilizzata nello sviluppare un’attività immateriale, l’importo che riflette tale utilizzo è parte del costo dell’attività immateriale. Tuttavia l’utilizzo di un’attività materiale per sviluppare un’attività immateriale non trasforma l’attività materiale in un’attività immateriale.

Riclassificazione delle attività di esplorazione e di valutazione

17. Un’attività di esplorazione e di valutazione non deve più essere classificata come tale quando la fattibilità tecnica e la realizzabilità commerciale dell’estrazione di una risorsa mineraria sono dimostrabili. Le attività di esplorazione e di valutazione devono essere valutate per riduzione di valore, ed eventuali perdite per riduzione di valore rilevate, prima della riclassificazione.

RIDUZIONE DI VALORE

Rilevazione e valutazione

18. Le attività di esplorazione e di valutazione devono essere valutate per riduzione di valore quando i fatti e le circostanze suggeriscono che il valore contabile di un’attività di esplorazione e di valutazione può superare il proprio importo recuperabile. Quando i fatti e le circostanze suggeriscono che il valore contabile supera il valore recuperabile, un’entità deve valutare, presentare, e dare informativa di eventuali perdite per riduzione di valore risultanti secondo quanto previsto dallo IAS 36 a eccezione di quanto disposto dal successivo paragrafo 21.

19. Ai fini delle sole attività di esplorazione e di valutazione, nell’identificazione di attività di esplorazione e di valutazione che potrebbero aver subito una riduzione di valore, deve essere applicato il paragrafo 20 del presente IFRS piuttosto che i paragrafi da 8 a 17 dello IAS 36. Il paragrafo 20 utilizza il termine «attività» ma esso è applicato ugualmente a singole attività distinte di esplorazione e di valutazione o ad un’unità generatrice di flussi finanziari.

20. Uno o più dei seguenti fatti e circostanze indicano che un’entità dovrebbe verificare le attività di esplorazione e di valutazione per riduzione di valore (la lista non è esaustiva):

a) 

il periodo per il quale l’entità ha il diritto di esplorare nell’area specifica è scaduto durante l’esercizio o scadrà nel prossimo futuro e non è previsto il rinnovo;

b) 

non è preventivato né pianificato il sostenimento di costi considerevoli per ulteriori esplorazioni e valutazioni di risorse minerarie nell’area specifica;

c) 

l’esplorazione e la valutazione di risorse minerarie nell’area specifica non hanno portato alla scoperta di quantità di risorse minerarie commercialmente sfruttabili e l’entità ha deciso di interrompere tali attività nell’area specifica;

d) 

esistono dati sufficienti per indicare che, per quanto uno sviluppo nell’area specifica possa continuare, è improbabile che il valore contabile dell’attività di esplorazione e di valutazione sia recuperato completamente da uno sviluppo positivo o dalla vendita.

In ognuno di tali casi, o in casi simili, l’entità deve effettuare una verifica per riduzione di valore secondo quanto previsto dallo IAS 36. Eventuali perdite per riduzione di valore sono rilevate a ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ secondo quanto previsto dallo IAS 36.

Individuazione del livello al quale le attività di esplorazione e di valutazione sono valutate per riduzione di valore

21. Un’entità deve determinare un principio contabile per attribuire le attività di esplorazione e di valutazione a unità generatrici di flussi finanziari o a gruppi di unità generatrici di flussi finanziari al fine di valutare tali attività per riduzione di valore. Ogni unità generatrice di flussi finanziari o gruppo di unità a cui un’attività di esplorazione e di valutazione è attribuita non deve essere maggiore di un settore operativo determinato in conformità all’IFRS 8 Settori operativi.

22. Il livello identificato dall’entità al fine della verifica per riduzione di valore delle attività di esplorazione e di valutazione può comprendere uno o più unità generatrici di flussi finanziari.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

23. Un’entità deve indicare l’informativa che individua e illustra gli importi rilevati in bilancio derivanti dall’esplorazione e dalla valutazione di risorse minerarie.

24. Per uniformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 23, l’entità deve indicare:

a) 

i propri principi contabili per i costi di esplorazione e di valutazione inclusa l’iscrizione di attività di esplorazione e di valutazione.

b) 

gli importi di attività, passività, ricavo e costo e flussi finanziari operativi e di investimento derivanti dall’esplorazione e dalla valutazione di risorse minerarie.

25. Un’entità deve trattare le attività di esplorazione e di valutazione come una classe distinta di attività e dare l’informativa prevista dallo IAS 16 o dallo IAS 38 coerentemente con la classificazione delle attività.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

26. L’entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2006 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente IFRS per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2006, tale fatto deve essere indicato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

27. Se non è fattibile applicare una specifica disposizione del paragrafo 18 alle informazioni comparative riferite a esercizi con inizio precedente al 1o gennaio 2006, l’entità deve evidenziare tale fatto. Nello IAS 8 è fornita la definizione del termine «non fattibile».




Appendice A

Definizione dei termini

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.



Attività di esplorazione e di valutazione

Costi di esplorazione e di valutazione rilevati come attività secondo il principio contabile dell’entità.

Costi di esplorazione e di valutazione

Costi sostenuti da un’entità in relazione all’esplorazione e valutazione di risorse minerarie prima che la fattibilità tecnica e la realizzabilità commerciale dell’estrazione di una risorsa mineraria siano dimostrabili.

Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie

La ricerca di risorse minerarie, inclusi minerali, petrolio, gas naturale e risorse naturali simili non rinnovabili, effettuata dopo che l’entità ha ottenuto diritti legali per l’esplorazione in un’area specifica, così come la determinazione della fattibilità tecnica e della realizzabilità commerciale dell’estrazione della risorsa mineraria.




INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 7

Strumenti finanziari: informazioni integrative

FINALITÀ

1. La finalità del presente IFRS è prevedere che le entità forniscano nel bilancio informazioni integrative che consentano agli utilizzatori di valutare:

a) 

la rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione patrimoniale-finanziaria e al risultato economico dell’entità; e

b) 

la natura e l’entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari ai quali l’entità è esposta nel corso dell’esercizio e alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ , e il modo in cui l’entità li gestisce.

▼M53

2. Le disposizioni contenute nel presente IFRS integrano i criteri per la rilevazione, la valutazione e l'esposizione nel bilancio delle attività e delle passività finanziarie contenuti nello IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e nell'IFRS 9 Strumenti finanziari.

▼B

AMBITO DI APPLICAZIONE

▼M53

3. Il presente IFRS deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari, fatta eccezione per:

a) 

le partecipazioni in controllate, collegate o joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni dell'IFRS 10 Bilancio consolidato, dello IAS 27 Bilancio separato o dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture. Tuttavia in taluni casi l'IFRS 10, lo IAS 27 o lo IAS 28 richiedono o consentono all'entità di contabilizzare la partecipazione in una controllata, una collegata o una joint venture utilizzando l'IFRS 9; in tali casi le entità devono applicare le disposizioni del presente IFRS. Le entità devono inoltre applicare il presente IFRS a tutti i derivati connessi a interessenze in una controllata, collegata o joint venture, a meno che il derivato soddisfi la definizione di strumento rappresentativo di capitale di cui allo IAS 32;

▼B

b) 

i diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro derivanti dai piani relativi ai benefici per i dipendenti, ai quali si applica lo IAS 19 Benefici per i dipendenti;

▼M12 —————

▼M53

d) 

i contratti assicurativi secondo la definizione dell'IFRS 4 Contratti assicurativi. Tuttavia, il presente IFRS si applica ai derivati incorporati in contratti assicurativi, se l'IFRS 9 richiede che l'entità li contabilizzi separatamente. Inoltre, l'emittente deve applicare il presente IFRS ai contratti di garanzia finanziaria se applica l'IFRS 9 nella rilevazione e valutazione dei contratti, ma deve applicare l'IFRS 4 se decide, in base al paragrafo 4, lettera d), dell'IFRS 4, di applicare l'IFRS 4 all'atto della loro rilevazione e valutazione;

e) 

gli strumenti finanziari, i contratti e le obbligazioni relativi a operazioni con pagamento basato su azioni alle quali si applica l'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, a eccezione dei contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9, ai quali si applica il presente IFRS;

▼M6

f) 

gli strumenti che devono essere classificati come strumenti rappresentativi di capitale in applicazione dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D dello IAS 32.

▼M53

4. Il presente IFRS si applica agli strumenti finanziari rilevati e non rilevati. Gli strumenti finanziari rilevati includono le attività e le passività finanziarie che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9. Gli strumenti finanziari non rilevati includono alcuni strumenti finanziari che, sebbene al di fuori dell'ambito di applicazione dell'IFRS 9, rientrano nell'ambito di applicazione del presente IFRS.

5. Il presente IFRS si applica ai contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9.

▼M53

5 A. Le disposizioni in materia di informazioni integrative sul rischio di credito di cui ai paragrafi 35 A-35N si applicano ai diritti che l'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti prevede siano contabilizzati conformemente all'IFRS 9 ai fini della rilevazione degli utili o delle perdite per riduzione di valore. Ogni riferimento a attività finanziarie o strumenti finanziari nei predetti paragrafi si intende riferito anche ai suddetti diritti, se non altrimenti specificato.

▼B

CLASSI DI STRUMENTI FINANZIARI E LIVELLO DI INFORMATIVA

6. Quando il presente IFRS prescrive di fornire informazioni integrative per classi di strumenti finanziari, l’entità deve raggruppare gli strumenti finanziari in classi che siano pertinenti alla natura delle informazioni integrative fornite e che tengano in considerazione le caratteristiche degli strumenti finanziari. L’entità deve fornire informazioni sufficienti per permettere la riconciliazione con le voci esposte ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ .

RILEVANZA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA E AL RISULTATO ECONOMICO

7. L’entità deve fornire informazioni integrative che consentano agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione patrimoniale-finanziaria e al risultato economico dell’entità.

▼M5

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

▼B

Categorie di attività e di passività finanziarie

▼M53

8. Il valore contabile di ognuna delle seguenti categorie, specificate nell'IFRS 9, deve essere indicato o nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note:

a) 

attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, indicando separatamente: i) quelle designate come tali al momento della rilevazione iniziale o successivamente in conformità al paragrafo 6.7.1 dell'IFRS 9 e ii) quelle obbligatoriamente valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9;

b)-d) 

[eliminati]

e) 

passività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, indicando separatamente: i) quelle designate come tali al momento della rilevazione iniziale o successivamente in conformità al paragrafo 6.7.1 dell'IFRS 9 e ii) quelle che rientrano nella definizione di possedute per negoziazione di cui all'IFRS 9;

f) 

attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;

g) 

passività finanziarie valutate al costo ammortizzato;

h) 

attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, indicando separatamente: i) le attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A dell'IFRS 9 e ii) gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale designati come tali al momento della rilevazione iniziale secondo quanto previsto dal paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9.

Attività o passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

9. Se l'entità ha designato come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio l'attività finanziaria (o un gruppo di attività finanziarie) che sarebbe altrimenti valutata al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o al costo ammortizzato, essa deve indicare:

a) 

la massima esposizione al rischio di credito (cfr. paragrafo 36, lettera a)] dell'attività finanziaria (o del gruppo di attività finanziarie) alla data di chiusura dell'esercizio;

b) 

l'importo per il quale qualsiasi derivato su crediti correlato o strumento similare attenua la massima esposizione al rischio di credito (cfr. paragrafo 36, lettera b)];

c) 

l'ammontare della variazione, sia nel corso dell'esercizio che cumulativamente, del fair value (valore equo) dell'attività finanziaria (o del gruppo di attività finanziarie) attribuibile alle variazioni del rischio di credito dell'attività finanziaria determinato o:

▼B

i) 

come l’ammontare della variazione del fair value (valore equo) non attribuibile a variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato; o

ii) 

utilizzando un metodo alternativo che l’entità ritenga rappresenti più fedelmente l’ammontare della variazione del fair value (valore equo) attribuibile a variazioni del rischio di credito dell’attività.

Le variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato comprendono le variazioni di un tasso di interesse (di riferimento) osservato, del prezzo di una merce, del tasso di cambio di una valuta estera o di un indice di prezzi o di tassi;

▼M53

d) 

l'ammontare della variazione del fair value (valore equo) di qualsiasi derivato su credito correlato o strumento similare indicando sia la variazione verificatasi nel corso dell'esercizio sia il valore complessivo a partire da quando l'attività finanziaria è stata designata.

10. Se l'entità ha designato la passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità al paragrafo 4.2.2 dell'IFRS 9 ed è tenuta a presentare gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nelle altre componenti di conto economico complessivo (cfr. paragrafo 5.7.7 dell'IFRS 9), deve indicare:

a) 

cumulativamente, l'ammontare della variazione del fair value (valore equo) della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito della passività (cfr. paragrafi B5.7.13-B5.7.20 dell'IFRS 9 per indicazioni sulla determinazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività);

b) 

la differenza tra il valore contabile della passività finanziaria e l'importo che l'entità dovrebbe pagare alla scadenza al possessore dell'obbligazione secondo quanto previsto dal contratto;

c) 

i trasferimenti dell'utile o perdita cumulati nell'ambito del patrimonio netto nel corso dell'esercizio, indicandone i motivi;

d) 

se la passività è eliminata contabilmente nel corso dell'esercizio, l'importo (eventuale) esposto nelle altre componenti di conto economico complessivo realizzato con l'eliminazione contabile.

▼M53

10 A. Se l'entità ha designato la passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità al paragrafo 4.2.2 dell'IFRS 9 ed è tenuta a presentare tutte le variazioni del fair value (valore equo) della passività (compresi gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività) nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafi 5.7.7 e 5.7.8 dell'IFRS 9), deve indicare:

a) 

l'ammontare della variazione, sia nel corso dell'esercizio che cumulativamente, del fair value (valore equo) della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito della passività finanziaria (cfr. paragrafi B5.7.13-B5.7.20 dell'IFRS 9 per indicazioni sulla determinazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività); e

b) 

la differenza tra il valore contabile della passività finanziaria e l'importo che l'entità dovrebbe pagare alla scadenza al possessore dell'obbligazione secondo quanto previsto dal contratto.

▼M53

11. L'entità deve inoltre fornire:

a) 

la descrizione dettagliata dei metodi utilizzati per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 9, lettera c), del paragrafo 10, lettera a), del paragrafo 10 A, lettera a), e del paragrafo 5.7.7, lettera a), dell'IFRS 9, ivi compresa la spiegazione del perché il metodo è appropriato;

b) 

se l'entità ritiene che le informazioni integrative da essa fornite, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note, per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 9, lettera c), del paragrafo 10, lettera a), o del paragrafo 10 A, lettera a), o del paragrafo 5.7.7., lettera a), dell'IFRS 9 non rappresentino fedelmente la variazione del fair value (valore equo) dell'attività o della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito, le ragioni di tale conclusione e i fattori che l'entità ritiene rilevanti;

c) 

la descrizione dettagliata della metodologia o delle metodologie utilizzate per determinare se la presentazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nelle altre componenti di conto economico complessivo crei o ampli un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafi 5.7.7 e 5.7.8 dell'IFRS 9). Se l'entità è tenuta a presentare gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafo 5.7.8 dell'IFRS 9), tra le informazioni integrative deve essere inclusa la descrizione dettagliata delle relazioni economiche descritte nel paragrafo B5.7.6 dell'IFRS 9.

▼M53

Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale designati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

11 A. Se l'entità ha designato gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale come investimenti da valutare al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, come consentito dal paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9, essa deve indicare:

a) 

quali investimenti in strumenti rappresentativi di capitale sono stati designati come investimenti da valutare al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo;

b) 

i motivi dell'utilizzo di questa presentazione alternativa;

c) 

il fair value (valore equo) di ognuno di tali investimenti alla data di chiusura dell'esercizio;

d) 

i dividendi rilevati nel corso dell'esercizio, indicando separatamente quelli relativi agli investimenti eliminati contabilmente nel corso dell'esercizio e quelli relativi agli investimenti posseduti alla data di chiusura dell'esercizio;

e) 

i trasferimenti dell'utile o perdita cumulati nell'ambito del patrimonio netto nel corso dell'esercizio, indicandone i motivi.

11B. Se l'entità ha eliminato contabilmente gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell'esercizio, essa deve indicare:

a) 

i motivi della dismissione degli investimenti;

b) 

il fair value (valore equo) degli investimenti alla data dell'eliminazione contabile;

c) 

l'utile o la perdita cumulati derivanti dalla dismissione.

▼B

Riclassificazione

▼M53

12–12 A. [eliminati]

▼M53

12B. L'entità deve indicare se nell'esercizio corrente o in esercizi precedenti ha riclassificato attività finanziarie in conformità al paragrafo 4.4.1 dell'IFRS 9. Per ciascuno di tali eventi l'entità deve indicare:

a) 

la data della riclassificazione;

b) 

la spiegazione dettagliata del cambiamento di modello di business e la descrizione qualitativa del relativo effetto sul bilancio dell'entità;

c) 

l'importo riclassificato da e verso ogni categoria.

12C. Per ciascun esercizio successivo alla riclassificazione fino all'eliminazione contabile, per le attività riclassificate spostandole dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a quella del costo ammortizzato o del fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.4.1 dell'IFRS 9, l'entità deve indicare:

a) 

il tasso di interesse effettivo determinato alla data della riclassificazione e

b) 

gli interessi attivi rilevati.

12D. Se dopo la data di chiusura dell'ultimo esercizio l'entità ha riclassificato attività finanziarie spostandole dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella del costo ammortizzato o dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a quella del costo ammortizzato o del fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, essa deve indicare:

a) 

il fair value (valore equo) delle attività finanziarie alla data di chiusura dell'esercizio e

b) 

l'utile o la perdita in termini di fair value (valore equo) che sarebbero stati rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio o nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell'esercizio se le attività finanziarie non fossero state riclassificate.

▼M34

Compensazione di attività e passività finanziarie

13A. L’informativa di cui ai paragrafi 13B–13E integra le altre disposizioni informative del presente IFRS ed è richiesta per tutti gli strumenti finanziari rilevati soggetti a compensazione in conformità al paragrafo 42 dello IAS 32. Tale informativa si applica anche agli strumenti finanziari rilevati soggetti ad accordi-quadro di compensazione esecutivi ovvero ad accordi similari, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno compensati in conformità al paragrafo 42 dello IAS 32.

13B. Una entità deve fornire un’informativa tale da consentire agli utilizzatori del proprio bilancio di valutare gli effetti reali o potenziali di accordi di compensazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’entità. Ciò include anche l’effetto reale o potenziale dei diritti di compensazione associati alle attività e passività finanziarie rilevate che rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 13A.

13C. Per soddisfare le finalità di cui al paragrafo 13B, una entità deve indicare, alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento, le seguenti informazioni quantitative separatamente per le attività e le passività finanziarie rilevate che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 13A:

(a) 

gli importi lordi di tali attività e passività finanziarie rilevate;

(b) 

gli importi che sono stati compensati in conformità ai criteri esposti nel paragrafo 42 dello IAS 32 nel determinare i saldi netti esposti nel prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria;

(c) 

i saldi netti rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.

(d) 

gli importi soggetti ad accordi-quadro di compensazione esecutivi o ad accordi similari che non sono stati altrimenti contemplati nel paragrafo 13C(b), inclusi:

(i) 

gli importi relativi a strumenti finanziari rilevati che non soddisfano alcuni o tutti i criteri per la compensazione ai sensi del paragrafo 42 dello IAS 32; e

(ii) 

gli importi relativi a garanzie reali finanziarie (incluse le garanzie in disponibilità liquide); e

(e) 

il saldo netto risultante dopo aver dedotto gli importi di cui al punto (d) dagli importi di cui al punto (c) riportati in precedenza.

Le informazioni richieste dal presente paragrafo devono essere presentate in formato tabellare, separatamente per le attività finanziarie e per le passività finanziarie, a meno che non sia più idoneo un formato diverso.

13D. L’importo totale indicato per uno strumento in conformità al paragrafo 13C(d) deve essere limitato all’importo di cui al paragrafo 13C(c) per quello stesso strumento.

13E. Una entità deve fornire una descrizione dei diritti di compensazione associati alle attività e alle passività finanziarie rilevate dall’entità e soggette ad accordi-quadro di compensazione esecutivi e ad accordi similari che sono indicati in conformità al paragrafo 13C(d), inclusa la natura di tali diritti.

13F. Se le informazioni richieste dai paragrafi 13B-13E sono riportate in più di una nota al bilancio di una entità, ciascuna nota deve rinviare alle altre note.

▼B

Garanzie

▼M53

14. L'entità deve indicare:

a) 

il valore contabile delle attività finanziarie date in garanzia a fronte di passività o di passività potenziali, inclusi gli importi riclassificati secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2.23, lettera a), dell'IFRS 9 e

b) 

le clausole e condizioni della garanzia.

▼B

15. Quando l’entità detiene attività a titolo di garanzia (attività finanziarie o non finanziarie) che le è consentito di vendere o di ridare in garanzia in assenza di inadempimento da parte del proprietario dell’attività, essa deve indicare:

a) 

il fair value (valore equo) dell’attività detenuta in garanzia;

b) 

il fair value (valore equo) di qualsiasi attività in garanzia venduta o ridata in garanzia e se l’entità è obbligata a restituirla; e

c) 

le clausole e condizioni associate all’utilizzo dell’attività in garanzia.

Accantonamento per perdite di realizzo

▼M53

16. [eliminato]

▼M53

16 A. Il valore contabile delle attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A dell'IFRS 9 non è ridotto da un fondo a copertura perdite e l'entità non deve presentare il fondo a copertura perdite separatamente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria come riduzione del valore contabile dell'attività finanziaria. Tuttavia, l'entità deve indicare il fondo a copertura perdite nelle note al bilancio.

▼B

Strumenti finanziari composti con derivati incorporati multipli

17. Qualora l’entità abbia emesso uno strumento contenente sia una componente di passività sia una componente rappresentativa di capitale (cfr. paragrafo 28 dello IAS 32) e lo strumento abbia derivati incorporati multipli i cui valori sono interdipendenti (come per esempio, uno strumento di debito con opzione a convertire), essa deve indicare l’esistenza di tali caratteristiche.

Inadempienze e violazioni

18. Per i finanziamenti passivi rilevati alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ , l’entità deve indicare:

a) 

i dettagli di qualsiasi inadempienza nel corso dell’esercizio di clausole riguardanti il capitale nominale, gli interessi, il piano di ammortamento o i rimborsi relativi ai finanziamenti passivi;

b) 

il valore contabile dei finanziamenti passivi oggetto dell’inadempienza alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ ; e

c) 

se l’inadempienza sia stata sanata o se le condizioni dei finanziamenti passivi siano state rinegoziate prima della data in cui il bilancio è stato autorizzato per la pubblicazione.

19. Se durante l’esercizio ci sono state violazioni di clausole dei contratti di finanziamento diverse da quelle indicate al paragrafo 18, l’entità deve presentare le stesse informazioni previste al paragrafo 18 quando dette violazioni permettono al finanziatore di richiedere anticipatamente il rimborso (eccetto per violazioni che sono sanate, o in relazione alle quali le condizioni del finanziamento sono rinegoziate alla, o prima della, data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ ).

▼M5

Prospetto di conto economico complessivo

▼B

Voci di ricavi, di costi, di utili o di perdite

▼M53

20. L'entità deve presentare le seguenti voci di ricavi, di costi, di utili o di perdite nel prospetto di conto economico complessivo o nelle note:

a) 

gli utili o le perdite netti generati da:

i) 

attività o passività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, indicando separatamente quelli sulle attività o passività finanziarie designate come tali al momento della rilevazione iniziale o successivamente in conformità al paragrafo 6.7.1 dell'IFRS 9, e quelli sulle attività o passività finanziarie che sono obbligatoriamente valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9 (per esempio, le passività finanziarie che soddisfano la definizione di possedute per negoziazione di cui all'IFRS 9). Per le passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'entità deve indicare separatamente l'ammontare degli utili o delle perdite rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo e l'ammontare rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;

ii)-iv) 

[eliminati]

v) 

passività finanziarie valutate al costo ammortizzato;

vi) 

attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;

vii) 

investimenti in strumenti rappresentativi di capitale designati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9;

viii) 

attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A dell'IFRS 9, indicando separatamente l'ammontare degli utili o delle perdite rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell'esercizio e l'ammontare che nell'esercizio è stato riclassificato all'atto dell'eliminazione contabile, da altre componenti di conto economico complessivo accumulate all'utile (perdita) d'esercizio;

b) 

il totale degli interessi attivi e il totale degli interessi passivi (calcolati utilizzando il criterio dell'interesse effettivo) delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A dell'IFRS 9 (indicando gli importi separatamente); o passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;

c) 

ricavi e costi provenienti da commissioni (diversi dagli importi compresi nel calcolo del tasso di interesse effettivo) derivanti da:

i) 

attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e

ii) 

gestione fiduciaria e altre attività fiduciarie che si traducono nel possesso o nel collocamento di attività per conto di persone fisiche, amministrazioni fiduciarie, fondi pensione e altre istituzioni;

d) 

[eliminato]

e) 

[eliminato]

▼M53

20 A. L'entità deve fornire l'analisi dell'utile o della perdita rilevati nel prospetto di conto economico complessivo derivanti dall'eliminazione contabile di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, indicando separatamente gli utili e le perdite derivanti dall'eliminazione contabile delle attività finanziarie. Tra le informazioni integrative rientrano i motivi dell'eliminazione contabile delle attività finanziarie.

▼B

Altre informazioni integrative

Principi contabili

▼M49

21. In conformità al paragrafo 117 dello IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007), l'entità indica i propri principi contabili rilevanti, in particolare il criterio (i criteri) di valutazione utilizzato (utilizzati) nella preparazione del bilancio e gli altri principi contabili utilizzati che sono significativi per la comprensione del bilancio.

▼B

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

▼M53

21A. L'entità deve applicare le disposizioni in materia di informazioni integrative di cui ai paragrafi 21B-24F per le esposizioni al rischio che l'entità copre e per le quali sceglie di applicare la contabilizzazione delle operazioni di copertura. Sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura devono essere fornite informazioni integrative concernenti:

a) 

la strategia di gestione del rischio dell'entità e il modo in cui viene applicata per gestire il rischio;

b) 

il modo in cui le attività di copertura dell'entità possono influenzare l'importo, la tempistica e il grado di incertezza dei suoi flussi finanziari futuri e

c) 

l'effetto che la contabilizzazione delle operazioni di copertura ha avuto sul prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità, sul prospetto di conto economico complessivo e sul prospetto delle variazioni di patrimonio netto.

21B. L'entità deve presentare le informazioni integrative richieste in un'unica nota o in una sezione distinta nel bilancio. Tuttavia, l'entità non deve duplicare le informazioni già presentate altrove, purché dette informazioni siano fornite tramite rinvii inseriti nel bilancio ad altri documenti, come per esempio, relazione della direzione aziendale o relazioni sul rischio, ai quali gli utilizzatori del bilancio hanno accesso alle stesse condizioni e negli stessi tempi del bilancio. Senza le informazioni inserite tramite rinvii, il bilancio è incompleto.

21C. Quando i paragrafi 22 A-24F impongono di separare per categoria di rischio le informazioni da comunicare, l'entità deve determinare ciascuna categoria di rischio sulla base delle esposizioni al rischio che l'entità decide di coprire e alle quali si applica la contabilizzazione delle operazioni di copertura. L'entità deve determinare le categorie di rischio in modo coerente per tutte le informazioni integrative sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura.

21D. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 21 A, l'entità deve (salvo altrimenti specificato in seguito) determinare il grado di dettaglio delle informazioni da comunicare, l'enfasi da dare ai diversi aspetti delle disposizioni in materia di informazioni integrative, il livello appropriato di aggregazione o di disaggregazione e se gli utilizzatori del bilancio necessitano di ulteriori spiegazioni per valutare le informazioni quantitative fornite. Tuttavia, l'entità deve utilizzare lo stesso livello di aggregazione o di disaggregazione utilizzato per rispettare le disposizioni in materia di comunicazione di informazioni collegate di cui al presente IFRS e all'IFRS 13 Valutazione del fair value.

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

▼M53

22. [eliminato]

▼M53

22A. L'entità deve spiegare la sua strategia di gestione del rischio per ciascuna categoria di rischio delle esposizioni al rischio che decide di coprire e alle quali si applica la contabilizzazione delle operazioni di copertura. La spiegazione dovrebbe consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare (per esempio):

a) 

in che modo sorgono i singoli rischi;

b) 

in che modo l'entità gestisce ogni rischio; ciò deve consentire di valutare anche se l'entità copre un elemento nella sua interezza contro tutti i rischi o se copre la componente (o le componenti) di rischio di un elemento e perché;

c) 

l'entità delle esposizioni al rischio che l'entità gestisce.

22B. Ai fini del paragrafo 22 A, le informazioni dovrebbero includere tra l'altro la descrizione:

a) 

degli strumenti di copertura utilizzati a copertura delle esposizioni al rischio (e delle modalità di utilizzazione);

b) 

del modo in cui l'entità determina la relazione economica tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura ai fini della valutazione dell'efficacia della copertura e

c) 

del modo in cui l'entità definisce il rapporto di copertura e quali sono le fonti di inefficacia della copertura.

22C. Se l'entità designa una specifica componente di rischio come elemento coperto (cfr. paragrafo 6.3.7 dell'IFRS 9) essa deve fornire, oltre alle informazioni previste ai paragrafi 22 A e 22B, informazioni qualitative o quantitative riguardanti:

a) 

il modo in cui l'entità ha determinato la componente di rischio designata come elemento coperto (compresa la descrizione della natura della relazione tra la componente di rischio e l'elemento nel suo complesso) e

b) 

il modo in cui la componente di rischio è correlata all'elemento nel suo complesso (per esempio, la componente di rischio designata ha coperto storicamente in media l'80 per cento delle variazioni del fair value (valore equo) dell'elemento nel suo complesso).

Ammontare, tempistica e grado di incertezza dei futuri flussi finanziari

▼M53

23. [eliminato]

▼M53

23A. A meno che sia esentata dal paragrafo 23C, l'entità deve fornire informazioni quantitative per categoria di rischio per consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare i termini e le condizioni degli strumenti di copertura e il modo in cui questi influenzano l'ammontare, la tempistica e il grado di incertezza dei flussi finanziari futuri dell'entità.

23B. Ai fini del paragrafo 23 A, l'entità deve fornire una ripartizione indicante:

a) 

il profilo della tempistica dell'importo nominale dello strumento di copertura e

b) 

se applicabile, il prezzo o il tasso medi (per esempio il prezzo strike o forward ecc.) dello strumento di copertura.

23C. Nei casi in cui l'entità ridetermina spesso (ossia pone termine e riavvia) le relazioni di copertura, perché sia lo strumento di copertura che l'elemento coperto cambiano spesso (ossia l'entità utilizza un processo dinamico in cui sia l'esposizione che gli strumenti di copertura utilizzati per gestire l'esposizione non rimangono gli stessi a lungo, come nell'esempio riportato nel paragrafo B6.5.24, lettera b), dell'IFRS 9), l'entità:

a) 

è esentata dal fornire le informazioni integrative richieste dai paragrafi 23 A e 23B;

b) 

comunica:

i) 

informazioni sulla strategia ultima di gestione del rischio in relazione alle predette relazioni di copertura;

ii) 

la descrizione del modo in cui tiene conto della sua strategia di gestione del rischio nell'utilizzo della contabilizzazione delle operazioni di copertura e nella designazione di dette particolari relazioni di copertura e

iii) 

l'indicazione della frequenza alla quale le relazioni di copertura cessano o riprendono nel quadro del processo dell'entità relativo alle relazioni di copertura.

23D. L'entità deve fornire per categoria di rischio la descrizione delle fonti dell'inefficacia della copertura che si prevede modifichino la relazione di copertura durante il relativo periodo di validità.

23E. Se nella relazione di copertura emergono altre fonti di inefficacia della copertura, l'entità deve indicare dette fonti per categoria di rischio e spiegare l'inefficacia della copertura che ne risulta.

23F. Per le coperture dei flussi finanziari, l'entità deve fornire la descrizione delle operazioni previste per le quali la contabilizzazione delle operazione di copertura, sebbene utilizzata nell'esercizio precedente, non è più prevista.

Effetti della contabilizzazione delle operazioni di copertura sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sull'andamento economico

▼M53

24. [eliminato]

▼M53

24A. L'entità deve presentare, in formato tabellare, i seguenti importi relativi agli elementi designati come strumenti di copertura separatamente per categoria di rischio per ogni tipo di copertura (copertura di fair value (valore equo), copertura dei flussi finanziari o copertura di un investimento netto in una gestione estera):

a) 

il valore contabile degli strumenti di copertura (presentando separatamente le attività finanziarie e le passività finanziarie);

b) 

la voce del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria che include lo strumento di copertura;

c) 

la variazione del fair value (valore equo) dello strumento di copertura utilizzata come base per il rilevamento dell'inefficacia della copertura nell'esercizio e

d) 

gli importi nominali (comprese le quantità, in tonnellate o metri cubi) degli strumenti di copertura.

24B. L'entità deve presentare, in formato tabellare, i seguenti importi relativi agli elementi coperti, separatamente per categoria di rischio per ogni tipo di copertura, come segue:

a) 

per le coperture di fair value (valore equo):

i) 

il valore contabile dell'elemento coperto rilevato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (presentando separatamente le attività e le passività);

ii) 

l'importo cumulato delle rettifiche delle coperture di fair value (valore equo) sull'elemento coperto incluso nel valore contabile dell'elemento coperto rilevato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (presentando separatamente le attività e le passività);

iii) 

la voce del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria che include lo strumento coperto;

iv) 

la variazione del fair value (valore equo) dell'elemento coperto utilizzata come base per il rilevamento dell'inefficacia della copertura nell'esercizio e

v) 

l'importo cumulato delle rettifiche delle coperture di fair value (valore equo) rimanenti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria per gli elementi coperti che hanno cessato di essere rettificati per gli utili e le perdite di copertura in conformità al paragrafo 6.5.10 dell'IFRS 9;

b) 

per le coperture dei flussi finanziari e per le coperture dell'investimento netto in una gestione estera:

i) 

la variazione del valore dell'elemento coperto utilizzata come base per il rilevamento dell'inefficacia della copertura nell'esercizio (ossia per le coperture dei flussi finanziari la variazione del valore utilizzato per determinare la parte inefficace della copertura da rilevare conformemente al paragrafo 6.5.11, lettera c), dell'IFRS 9);

ii) 

i saldi della riserva per la copertura dei flussi finanziari e della riserva di conversione di valuta estera per le coperture continue contabilizzate conformemente al paragrafo 6.5.11 e al paragrafo 6.5.13, lettera a), dell'IFRS 9 e

iii) 

i saldi della riserva di copertura dei flussi di cassa e della riserva di conversione di valuta estera rimanenti dalle relazioni di copertura alle quali non si applica più la contabilizzazione delle operazioni di copertura.

24C. L'entità deve presentare, in formato tabellare, i seguenti importi, separatamente per categoria di rischio per ogni tipo di copertura, come segue:

a) 

per le coperture di fair value (valore equo):

i) 

l'inefficacia della copertura, ossia la differenza tra l'utile o la perdita di copertura dello strumento di copertura e l'elemento coperto, rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio (o nelle altre componenti di conto economico complessivo per le coperture di strumenti rappresentativi di capitale per i quali l'entità ha scelto di presentare le variazioni del fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9) e

ii) 

la voce del prospetto di conto economico complessivo in cui è stata rilevata l'inefficacia della copertura;

b) 

per le coperture dei flussi finanziari e per le coperture dell'investimento netto in una gestione estera:

i) 

gli utili o le perdite di copertura dell'esercizio che sono stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo;

ii) 

l'inefficacia della copertura rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio;

iii) 

la voce del prospetto di conto economico complessivo in cui è stata rilevata l'inefficacia della copertura;

iv) 

l'ammontare riclassificato dalla riserva di copertura dei flussi di cassa o dalla riserva di conversione di valuta estera nell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. lo IAS 1) (distinguendo fra importi per i quali in precedenza era stata utilizzata la contabilizzazione delle operazioni di copertura ma per i quali non sono più previsti flussi finanziari futuri coperti, e gli importi che sono stati trasferiti perché l'elemento coperto ha inciso sull'utile o sulla perdita);

v) 

la voce del prospetto di conto economico complessivo che include la rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1) e

vi) 

per le coperture di posizioni nette, gli utili e le perdite di copertura rilevati in una voce distinta del prospetto di conto economico complessivo (cfr. il paragrafo 6.6.4 dell'IFRS 9).

24D. Quando il volume delle relazioni di copertura a cui si applica l'esenzione di cui al paragrafo 23C non è rappresentativa dei volumi normali nel corso dell'esercizio (ossia il volume alla data di riferimento del bilancio non riflette i volumi nel corso dell'esercizio) l'entità deve indicare tale fatto e il motivo per cui ritiene che i volumi non siano rappresentativi.

24E. L'entità deve fornire la riconciliazione di ciascuna componente del patrimonio netto e l'analisi delle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dallo IAS 1 che nell'insieme:

a) 

opera una distinzione, come minimo, tra gli importi che si riferiscono alle informazioni integrative di cui al paragrafo 24C, lettera b), punti i) e iv), e gli importi contabilizzati conformemente al paragrafo 6.5.11, lettera d), punti i) e iii), dell'IFRS 9;

b) 

opera una distinzione tra gli importi connessi con il valore temporale delle opzioni che coprono elementi coperti relativi a un'operazione e gli importi connessi con il valore temporale delle opzioni che coprono elementi coperti relativi a un periodo quando l'entità contabilizza il valore temporale dell'opzione in conformità al paragrafo 6.5.15 dell'IFRS 9 e

c) 

opera una distinzione tra gli importi associati a elementi forward di contratti forward e ai differenziali dovuti alla valuta estera di strumenti finanziari che coprono elementi coperti relativi a un'operazione e gli importi associati a elementi forward di contratti forward e ai differenziali dovuti alla valuta estera di strumenti finanziari che coprono elementi coperti relativi a un periodo quando l'entità contabilizza tali importi in conformità al paragrafo 6.5.16 dell'IFRS 9.

24F. L'entità deve fornire le informazioni di cui al paragrafo 24E separatamente per categoria di rischio. La disaggregazione in base al rischio può essere fornita nelle note al bilancio.

Opzione di designare l'esposizione creditizia come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

24G. Se l'entità ha designato uno strumento finanziario, o parte di esso, come valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, perché utilizza un derivato su crediti per gestire il rischio di credito dello strumento finanziario, essa deve indicare:

a) 

per i derivati su crediti che sono stati utilizzati per gestire il rischio di credito degli strumenti finanziari designati come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità al paragrafo 6.7.1 dell'IFRS 9, la riconciliazione di ciascun importo nominale e del fair value (valore equo) all'inizio e alla fine dell'esercizio;

b) 

l'utile o la perdita rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio alla data di designazione dello strumento finanziario, o di parte di esso, come valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio secondo quanto previsto dal paragrafo 6.7.1 dell'IFRS 9 e

c) 

alla data in cui cessa la valutazione dello strumento finanziario, o di parte di esso, al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, il fair value (valore equo) dello strumento finanziario che è diventato il nuovo valore contabile conformemente al paragrafo 6.7.4, lettera b), dell'IFRS 9 e il valore nominale o l'importo del capitale relativi (l'entità non è tenuta a comunicare questa informazione integrativa negli esercizi successivi, se non per fornire informazioni comparative secondo quanto previsto dallo IAS 1).

▼M70

Incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse

24H. Per le relazioni di copertura alle quali l’entità applica le deroghe di cui ai paragrafi 6.8.4–6.8.12 dell’IFRS 9 o ai paragrafi 102D–102N dello IAS 39, l’entità deve indicare:

a) 

gli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse significativi ai quali sono esposte le relazioni di copertura dell’entità;

b) 

la misura dell’esposizione al rischio che l’entità gestisce che è direttamente interessata dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse;

c) 

il modo in cui l’entità gestisce il processo di transizione a tassi di riferimento alternativi;

d) 

la descrizione delle valutazioni o delle ipotesi significative formulate dall’entità nell’applicare tali paragrafi (per esempio, le valutazioni o le ipotesi in merito al momento in cui non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne la tempistica e l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse); ed

e) 

l’importo nominale degli strumenti di copertura in tali relazioni di copertura.

▼B

Fair value (valore equo)

25. Ad eccezione di quanto stabilito nel paragrafo 29, per ogni classe di attività e passività finanziarie (cfr. paragrafo 6) l’entità deve indicare il fair value (valore equo) della classe di attività e passività in modo che sia possibile confrontarlo con il suo valore contabile.

26. Nell’indicare i fair value (valori equi), l’entità deve raggruppare le attività e le passività finanziarie in classi, ma deve compensarle soltanto nella misura in cui i loro valori contabili sono compensati nel bilancio.

▼M33 —————

▼M53

28. In alcuni casi, l'entità non rileva l'utile o la perdita al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria o della passività finanziaria, perché il fair value (valore equo) non è attestato da un prezzo quotato in un mercato attivo per un'attività o una passività identica (ossia un dato di input di Livello 1) né è basato su una tecnica di valutazione che utilizza solo dati di mercati osservabili (cfr. paragrafo B5.1.2 A dell'IFRS 9). In tali casi, per ogni classe di attività o passività finanziaria, l'entità deve indicare:

a) 

i principi contabili da essa utilizzati nel rilevare nell'utile (perdita) di esercizio la differenza tra il fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell'operazione per riflettere un cambiamento nei fattori (incluso il tempo) che gli operatori di mercato prenderebbero in considerazione per determinare il prezzo dell'attività o della passività (cfr. paragrafo B5.1.2 A, lettera b), dell'IFRS 9);

b) 

la differenza complessiva ancora da rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio all'inizio e alla fine dell'esercizio e la riconciliazione delle variazioni del saldo di detta differenza;

c) 

il motivo per cui l'entità ha concluso che il prezzo dell'operazione non era la prova migliore del fair value (valore equo), inclusa la descrizione dell'evidenza a supporto del fair value (valore equo).

▼M54

29. L'indicazione del fair value non è necessaria:

▼B

a) 

quando il valore contabile è un’approssimazione ragionevole del fair value (valore equo), per esempio nel caso di strumenti finanziari quali crediti e debiti commerciali a breve termine;

▼M54

b) 

per investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo quotato in un mercato attivo per uno strumento identico (ossia, un input di Livello 1) o derivati correlati a tali strumenti rappresentativi di capitale, che sono valutati al costo secondo quanto previsto dallo IAS 39 poiché il loro fair value non può essere determinato attendibilmente; o

c) 

per i contratti che contengono un elemento di partecipazione discrezionale (secondo quanto descritto nell'IFRS 4), se il fair value di detto elemento non può essere determinato attendibilmente; o

d) 

per le passività del leasing.

▼M53

30. Nel caso descritto al paragrafo 29, lettera c), l'entità deve fornire informazioni per aiutare gli utilizzatori del bilancio a effettuare le loro valutazioni circa la misura delle possibili differenze tra il valore contabile di detti contratti e il loro fair value (valore equo), tra cui:

▼B

a) 

il fatto che per i predetti strumenti il fair value (valore equo) non è stato indicato poiché non può essere determinato attendibilmente;

b) 

la descrizione degli strumenti finanziari, l’indicazione del loro valore contabile e la spiegazione del perché il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente;

c) 

informazioni sul mercato degli strumenti;

d) 

l’indicazione di se e come l’entità ha intenzione di cedere gli strumenti finanziari; e

e) 

nel caso in cui siano eliminati dal bilancio strumenti finanziari il cui fair value (valore equo) precedentemente non poteva essere valutato attendibilmente deve esserne data informazione, con indicazione del loro valore contabile al momento dell’eliminazione e dell’importo dell’utile o della perdita rilevato.

NATURA ED ENTITÀ DEI RISCHI DERIVANTI DAGLI STRUMENTI FINANZIARI

31. L’entità deve fornire informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e l’entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari ai quali l’entità è esposta alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ .

32. Le informazioni richieste ai paragrafi da 33 a 42 riguardano i rischi derivanti dagli strumenti finanziari e il modo in cui sono gestiti. Si tratta di norma, ma non unicamente, del rischio di credito, del rischio di liquidità e del rischio di mercato.

▼M29

32A. Le informazioni qualitative fornite nel contesto delle informazioni quantitative consentono agli utilizzatori di collegare le informazioni correlate e quindi di rappresentare un quadro generale della natura e dell'entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari. L'interazione tra informazioni qualitative e quantitative consente di rappresentare le informazioni in un modo che meglio consenta agli utilizzatori di valutare l'esposizione ai rischi di un'entità.

▼B

Informazioni qualitative

33. Per ogni tipo di rischio derivante dagli strumenti finanziari, l’entità deve indicare:

a) 

le esposizioni al rischio e in che modo sono generate;

b) 

gli obiettivi, le procedure e i processi di gestione dei rischi e i metodi utilizzati per valutarli; e

c) 

qualsiasi variazione di a) o b) rispetto all’esercizio precedente.

Informazioni quantitative

▼M29

34. Per ogni tipo di rischio derivante dagli strumenti finanziari, l'entità deve indicare:

(a) 

i dati quantitativi sintetici sull'esposizione al rischio alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento. Queste informazioni si basano sulle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche (secondo la definizione dello IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate), per esempio il consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato;

(b) 

le informazioni richieste dai paragrafi 36–42, nella misura in cui non siano già indicate tra quelle previste al punto (a);

(c) 

le concentrazioni dei rischi se non evidenti dalle informazioni fornite in conformità ad (a) e (b).

▼B

35. Se i dati quantitativi forniti alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ non sono rappresentativi dell’esposizione al rischio dell’entità nel corso dell’esercizio, l’entità deve fornire ulteriori informazioni che siano rappresentative.

Rischio di credito

▼M53

Ambito di applicazione e finalità

35A. L'entità applica le disposizioni in materia di informazioni integrative di cui ai paragrafi 35F-35N agli strumenti finanziari ai quali si applicano le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui all'IFRS 9. Tuttavia:

a) 

per i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto e i crediti impliciti nei contratti di leasing, il paragrafo 35 J si applica ai crediti commerciali, alle attività derivanti da contratto e ai crediti impliciti nei contratti di leasing per i quali le perdite attese lungo tutta la vita del credito sono rilevate conformemente al paragrafo 5.5.15 dell'IFRS 9, se dette attività finanziarie sono modificate quando sono scadute da più di 30 giorni e

b) 

il paragrafo 35K, lettera b), non si applica ai crediti impliciti nei contratti di leasing.

35B. Le informazioni integrative sul rischio di credito fornite ai sensi dei paragrafi 35F-35N devono consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'effetto del rischio di credito sull'importo, sulla tempistica e sul grado di incertezza dei flussi finanziari futuri. Per soddisfare questa finalità, le informazioni integrative sul rischio di credito devono comprendere:

a) 

informazioni sulle pratiche di gestione del rischio di credito dell'entità e sul modo in cui dette pratiche sono in relazione con la rilevazione e la valutazione delle perdite attese su crediti, compresi i metodi, le ipotesi e le informazioni utilizzati per valutare le perdite attese;

b) 

informazioni quantitative e qualitative che consentano agli utilizzatori del bilancio di valutare gli importi in bilancio derivanti da perdite attese su crediti, inclusi le variazioni dell'importo delle perdite attese su crediti e i relativi motivi e

c) 

informazioni sull'esposizione al rischio di credito dell'entità (ossia il rischio di credito insito nelle attività finanziarie e negli impegni dell'entità all'erogazione di crediti), comprese le concentrazioni significative del rischio di credito.

35C. L'entità non deve ripetere informazioni già fornite altrove, purché dette informazioni siano fornite tramite rinvii inseriti nel bilancio ad altri documenti, come per esempio, relazione della direzione aziendale o relazione sul rischio, ai quali gli utilizzatori del bilancio hanno accesso alle stesse condizioni e negli stessi tempi del bilancio. Senza le informazioni inserite tramite rinvii, il bilancio è incompleto.

35D. Per soddisfare le finalità di cui al paragrafo 35B, l'entità deve (salvo altrimenti specificato) considerare il grado di dettaglio delle informazioni da comunicare, l'enfasi da dare ai diversi aspetti delle disposizioni in materia di pubblicità, il livello adeguato di aggregazione o di disaggregazione e se gli utilizzatori del bilancio necessitano di ulteriori spiegazioni per valutare le informazioni quantitative fornite.

35E. Se le informazioni integrative fornite in conformità ai paragrafi 35F-35N sono insufficienti a soddisfare le finalità di cui al paragrafo 35B, l'entità deve fornire le informazioni integrative necessarie a soddisfare tali finalità.

Pratiche di gestione del rischio di credito

35F. L'entità deve illustrare le sue pratiche di gestione del rischio di credito e il modo in cui dette pratiche sono in relazione con la rilevazione e la valutazione delle perdite attese su crediti. Per soddisfare questa finalità l'entità deve comunicare le informazioni che permettono agli utilizzatori del bilancio di comprendere e valutare:

a) 

il modo in cui l'entità ha stabilito se il rischio di credito relativo agli strumenti finanziari è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale, se e in che modo:

i) 

si ritiene che gli strumenti finanziari abbiano un basso rischio di credito in conformità al paragrafo 5.5.10 dell'IFRS 9, comprese le categorie di strumenti finanziari ai quali si applica e

ii) 

sia stata confutata la presunzione, di cui al paragrafo 5.5.11 dell'IFRS 9, che vi siano stati aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale quando le attività finanziarie sono scadute da più di 30 giorni;

b) 

le definizioni di inadempimento dell'entità, compresi i motivi per la scelta delle definizioni;

c) 

il modo in cui gli strumenti sono stati raggruppati, se le perdite attese su crediti sono state valutate su base collettiva;

d) 

il modo in cui l'entità ha determinato che le attività finanziarie sono deteriorate;

e) 

i principi in materia di svalutazione seguiti dall'entità, compresi gli indicatori dell'assenza di una ragionevole aspettativa di recupero e informazioni sui principi seguiti per le attività finanziarie che sebbene totalmente svalutate sono ancora soggette a esecuzione forzata e

f) 

il modo in cui sono state applicate le disposizioni di cui al paragrafo 5.5.12 dell'IFRS 9 in materia di modifica dei flussi finanziari contrattuali delle attività finanziarie, compreso il modo in cui l'entità:

i) 

determina se il rischio di credito dell'attività finanziaria che è stato modificato mentre il fondo a copertura perdite era valutato ad un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito è migliorato al punto che il fondo a copertura perdite torna a essere valutato a un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi in conformità al paragrafo 5.5.5 dell'IFRS 9 e

ii) 

sorveglia la misura in cui il fondo a copertura perdite per le attività finanziarie che soddisfano i criteri di cui al punto i) è successivamente nuovamente valutato a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito in conformità al paragrafo 5.5.3 dell'IFRS 9.

35G. L'entità deve illustrare gli input, le ipotesi e le tecniche di stima utilizzati per applicare le disposizioni di cui alla sezione 5.5 dell'IFRS 9. A tal fine, l'entità indica:

a) 

la base degli input, delle ipotesi e delle tecniche di stima utilizzati per:

i) 

valutare le perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi e le perdite attese lungo tutta la vita del credito;

ii) 

determinare se il rischio di credito relativo agli strumenti finanziari sia aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale e

iii) 

determinare se l'attività finanziaria è deteriorata;

b) 

il modo in cui nella determinazione delle perdite attese su crediti si è tenuto conto di informazioni indicative degli sviluppi attesi, comprese informazioni macroeconomiche e

c) 

le modifiche delle tecniche di stima o delle ipotesi significative formulate nel corso dell'esercizio e le ragioni di tali modifiche.

Informazioni quantitative e qualitative sugli importi derivanti dalle perdite attese su crediti

35H. Per spiegare le variazioni del fondo a copertura perdite e le relative ragioni, l'entità deve fornire, in una tabella, per ciascuna classe di strumenti finanziari, la riconciliazione tra il saldo di apertura e il saldo di chiusura del fondo a copertura perdite, indicando separatamente le variazioni avvenute nel corso dell'esercizio per:

a) 

il fondo a copertura perdite valutato ad un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi;

b) 

il fondo a copertura perdite valutato ad un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito per:

i) 

gli strumenti finanziari per i quali il rischio di credito è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale, ma che non sono attività finanziarie deteriorate;

ii) 

le attività finanziarie deteriorate alla data di riferimento del bilancio (ma che non sono attività deteriorate acquistate o originate) e

iii) 

i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto e i crediti impliciti nei contratti di leasing per i quali il fondo a copertura perdite è valutato in conformità al paragrafo 5.5.15 dell'IFRS 9;

c) 

le attività finanziarie che sono attività deteriorate acquistate o originate. Oltre alla riconciliazione, l'entità deve indicare l'importo totale delle perdite attese su crediti non attualizzate al momento della rilevazione iniziale delle attività finanziarie inizialmente rilevate nel corso dell'esercizio.

35I. Per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere le variazioni del fondo a copertura perdite indicato in conformità al paragrafo 35H, l'entità deve spiegare in che modo variazioni significative del valore contabile lordo degli strumenti finanziari nel corso dell'esercizio hanno contribuito alle variazioni del fondo a copertura perdite. Le informazioni devono essere fornite separatamente per gli strumenti finanziari che rappresentano il fondo a copertura perdite di cui al paragrafo 35H, lettere a)-c), e comprendere anche pertinenti informazioni qualitative e quantitative. Tra gli esempi di variazioni del valore contabile lordo degli strumenti finanziari che possono contribuire alle variazioni del fondo a copertura perdite si possono citare:

a) 

variazioni dovute a strumenti finanziari originati o acquistati nel corso dell'esercizio;

b) 

la modifica dei flussi finanziari contrattuali su attività finanziarie che non determinano l'eliminazione contabile di tali attività finanziarie in conformità all'IFRS 9;

c) 

variazioni dovute a strumenti finanziari che sono stati eliminati contabilmente (compresi quelli che sono stati svalutati totalmente) nel corso dell'esercizio e

d) 

variazioni dovute alla valutazione del fondo a copertura perdite ad un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi o alle perdite attese lungo tutta la vita del credito.

35J. Per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere la natura e l'effetto delle modifiche dei flussi finanziari contrattuali sulle attività finanziarie che non hanno determinano l'eliminazione contabile e l'effetto di tali modifiche sulla valutazione delle perdite attese su crediti, l'entità deve indicare:

a) 

il costo ammortizzato prima della modifica e l'utile o la perdita netti derivanti dalla modifica rilevati per le attività finanziarie per le quali i flussi finanziari contrattuali sono stati modificati nel corso dell'esercizio mentre il relativo fondo a copertura perdite era valutato a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito e

b) 

il valore contabile lordo, alla data di chiusura dell'esercizio, delle attività finanziarie che hanno subito modifiche dopo la rilevazione iniziale quando il fondo a copertura perdite era valutato a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito e per le quali il fondo a copertura perdite è cambiato nel corso dell'esercizio in un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi.

35K. Per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'effetto delle garanzie reali e di altri strumenti di attenuazione del rischio di credito sugli importi derivanti da perdite attese su crediti, per ogni classe di strumenti finanziari l'entità deve indicare:

a) 

l'ammontare che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento meglio rappresenta la sua massima esposizione al rischio di credito, senza considerare eventuali garanzie reali detenute o altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (per esempio, accordi di compensazione che non soddisfano le condizioni per la compensazione secondo quanto previsto dallo IAS 32);

b) 

la descrizione delle garanzie reali e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito, tra cui:

i) 

la descrizione della natura e della qualità della garanzia reale posseduta;

ii) 

la spiegazione di ogni variazione significativa della qualità della garanzia reale o degli strumenti di attenuazione del rischio di credito dovuta a deterioramento o modifiche dei principi dell'entità in materia di garanzie reali nel corso dell'esercizio e

iii) 

informazioni sugli strumenti finanziari per i quali l'entità non ha rilevato un fondo a copertura perdite in ragione della garanzia reale;

c) 

informazioni quantitative sulla garanzia reale posseduta e sugli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (per esempio, la quantificazione della misura in cui la garanzia reale e gli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito attenuano il rischio di credito) per le attività finanziarie deteriorate alla data di riferimento del bilancio.

35L. L'entità deve indicare l'importo contrattuale in essere delle attività finanziarie che pur essendo state svalutate totalmente nel corso dell'esercizio sono ancora oggetto di esecuzione forzata.

Esposizione al rischio di credito

35M. Per consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare l'esposizione al rischio di credito dell'entità e di comprendere le sue concentrazioni significative del rischio di credito, l'entità deve indicare, per ogni grado di rating del rischio di credito, il valore contabile lordo delle attività finanziarie e l'esposizione al rischio di credito su impegni all'erogazione di finanziamenti e contratti di garanzia finanziaria. Tali informazioni sono fornite separatamente per gli strumenti finanziari:

a) 

per i quali il fondo a copertura perdite è valutato a un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi;

b) 

per i quali il fondo a copertura perdite è valutato a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito e che sono:

i) 

strumenti finanziari per i quali il rischio di credito è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale, ma che non sono attività finanziarie deteriorate;

ii) 

attività finanziarie deteriorate alla data di riferimento del bilancio (ma che non sono attività deteriorate acquistate o originate) e

iii) 

crediti commerciali, attività derivanti da contratto e crediti impliciti nei contratti di leasing per i quali il fondo a copertura perdite è valutato in conformità al paragrafo 5.5.15 dell'IFRS 9;

c) 

che sono attività finanziarie deteriorate acquistate o originate.

35N. Per i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto e i crediti impliciti nei contratti di leasing ai quali l'entità applica il paragrafo 5.5.15 dell'IFRS 9, le informazioni fornite a norma del paragrafo 35M possono basarsi su una matrice di accantonamento (cfr. paragrafo B5.5.35 dell'IFRS 9).

▼M53

36. Per tutti gli strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione del presente IFRS, ma ai quali non si applicano le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui all'IFRS 9, l'entità deve indicare per ogni classe di strumenti finanziari:

a) 

l'ammontare che alla data di chiusura dell'esercizio meglio rappresenta la sua massima esposizione al rischio di credito, senza considerare eventuali garanzie reali detenute o altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (per esempio, accordi di compensazione che non soddisfano le condizioni per la compensazione secondo quanto previsto dallo IAS 32). Queste informazioni non sono richieste per gli strumenti finanziari il cui valore contabile meglio rappresenta la massima esposizione al rischio di credito;

b) 

la descrizione delle garanzie reali possedute e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito e del loro effetto finanziario (per esempio, la quantificazione del minor rischio di credito determinato dalle garanzie reali e dagli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito) relativamente all'ammontare che meglio rappresenta la massima esposizione al rischio di credito (rappresentata secondo le indicazioni di cui alla lettera a) o dal valore contabile dello strumento finanziario);

c) 

[eliminato]

▼M29

d) 

[eliminato]

Attività finanziarie scadute o che hanno subito una riduzione di valore

▼M53

37. [eliminato]

▼M29

Garanzie e altri strumenti di attenuazione del rischio di credito ottenuti

38 Quando nel corso dell'esercizio l'entità ottiene attività finanziarie o non finanziarie acquisendo il possesso di garanzie da essa detenute o rifacendosi su altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (per esempio, garanzie personali), e tali attività soddisfano i criteri di rilevazione previsti in altri IFRS, l'entità deve indicare per tali attività detenute alla chiusura dell'esercizio:

(a) 

la natura e il valore contabile delle attività; e

(b) 

quando le attività non sono prontamente convertibili in denaro, le politiche seguite per dismettere dette attività o per utilizzarle nelle sue operazioni.

▼B

Rischio di liquidità

▼M19

39. L’entità deve indicare:

(a) 

un’analisi delle scadenze per le passività finanziarie diverse dai derivati (compresi i contratti di garanzia finanziaria emessi) che illustri le scadenze contrattuali residue.

(b) 

un’analisi delle scadenze per le passività finanziarie derivate. L’analisi delle scadenze deve comprendere le scadenze contrattuali residue di quelle passività finanziarie derivate per le quali le scadenze contrattuali sono essenziali per comprendere la tempistica dei flussi finanziari (vedere paragrafo B11B).

(c) 

una descrizione di come gestisce il rischio di liquidità inerente ad (a) e (b).

▼B

Rischio di mercato

Analisi di sensitività

40. Tranne il caso in cui soddisfi le disposizioni di cui al paragrafo 41, l’entità deve indicare:

a) 

un’analisi di sensitività per ogni tipo di rischio di mercato al quale l’entità è esposta alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ , mostrando gli effetti che ci sarebbero stati sul ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ e sul patrimonio netto a seguito delle variazioni della variabile rilevante di rischio ragionevolmente possibili alla predetta data;

b) 

i metodi e le ipotesi utilizzati per la preparazione dell’analisi di sensitività; e

c) 

le modifiche ai metodi e alle ipotesi utilizzati rispetto all’esercizio precedente, e le ragioni di dette modifiche.

41. Se l’entità prepara un’analisi di sensitività, come nel caso dell’analisi del valore a rischio, che riflette le interdipendenze tra variabili di rischio (per esempio, tassi di interesse e tassi di cambio) e la utilizza per gestire i rischi finanziari, può utilizzare detta analisi di sensitività in luogo dell’analisi specificata al paragrafo 40. L’entità deve inoltre fornire:

a) 

la spiegazione del metodo utilizzato per la preparazione dell’analisi di sensitività e un’illustrazione dei parametri e delle ipotesi principali alla base dei dati forniti; e

b) 

la spiegazione dell’obiettivo del metodo utilizzato e una descrizione delle limitazioni che potrebbero risultarne nelle informazioni, che non rifletterebbero pienamente il fair value (valore equo) delle attività e delle passività in oggetto.

Altra informativa sul rischio di mercato

42. Quando le analisi di sensitività indicate in conformità al paragrafo 40 o al paragrafo 41 non sono rappresentative del rischio inerente allo strumento finanziario (per esempio, perché l’esposizione alla fine dell’anno non riflette l’esposizione nel corso dell’anno), l’entità deve presentare il fatto e illustrare le ragioni per le quali ritiene che le analisi di sensitività non siano rappresentative.

▼M30

TRASFERIMENTI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

42A. Le disposizioni informative di cui ai paragrafi 42B–42H relative ai trasferimenti di attività finanziarie integrano le altre disposizioni informative del presente IFRS. L’entità deve presentare le informazioni integrative richieste nei paragrafi 42B–42H in un’unica nota integrativa del proprio bilancio. L’entità deve fornire le informazioni integrative richieste per tutte le attività finanziarie trasferite che non sono state eliminate contabilmente e per qualsiasi coinvolgimento residuo in un’attività trasferita in essere alla data di riferimento del bilancio, indipendentemente da quando ha avuto luogo la corrispondente operazione di trasferimento. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni informative richieste in tali paragrafi, l'entità trasferisce integralmente o parzialmente un'attività finanziaria (l'attività finanziaria trasferita) se, e solo se, essa:

(a) 

trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari di quella attività finanziaria; o

(b) 

mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari di quell’attività finanziaria, ma assume un’obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari in base a un accordo.

42B. L’entità deve fornire un’informativa che consenta agli utilizzatori del bilancio:

(a) 

di comprendere la relazione tra attività finanziarie trasferite non eliminate integralmente e le passività associate; e

(b) 

di valutare la natura, e i rischi correlati, del coinvolgimento residuo dell’entità nelle attività finanziarie eliminate.

▼M53

42C. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di informazioni integrative di cui ai paragrafi 42E–42H, l'entità ha un coinvolgimento residuo in un'attività finanziaria trasferita se, nell'ambito del trasferimento, essa mantiene diritti od obblighi contrattuali inerenti all'attività finanziaria trasferita oppure acquisisce nuovi diritti od obbligazioni contrattuali relativi all'attività finanziaria trasferita. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di informazioni integrative di cui ai paragrafi 42E-42H, quanto segue non comporta un coinvolgimento residuo:

▼M30

(a) 

normali osservazioni e garanzie relative al trasferimento fraudolento e concetti di ragionevolezza, buona fede e trattamento equo che potrebbero invalidare un trasferimento a seguito di un'azione legale;

▼M53

(b) 

l'accordo in virtù del quale l'entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria ma assume l'obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a una o più entità e sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3.2.5, lettere a)-c), dell'IFRS 9.

▼M30

(c) 

un accordo in virtù del quale l’entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari di un’attività finanziaria ma assume un’obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a una o più entità e sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 19(a)–(c) dello IAS 39.

Attività finanziarie trasferite non eliminate integralmente

▼M53

42D. L'entità può aver trasferito attività finanziarie in modo tale da rendere tutte le attività finanziarie trasferite, o parte di esse, non ammissibili per l'eliminazione contabile. Per soddisfare gli obiettivi posti nel paragrafo 42B, lettera a), alla data di riferimento del bilancio e per ciascuna classe di attività finanziarie trasferite non eliminate contabilmente nella loro integralità, l'entità deve indicare:

▼M30

(a) 

la natura delle attività trasferite;

(b) 

la natura dei rischi e dei benefici della proprietà ai quali l’entità è esposta;

(c) 

una descrizione della natura della relazione tra le attività trasferite e le passività associate, incluse le restrizioni, derivanti dal trasferimento, gravanti sull’utilizzo delle attività trasferite da parte dell’entità che redige il bilancio;

(d) 

se la controparte (o le controparti) delle passività associate ha (hanno) rivalsa solo sulle attività trasferite, un piano che illustri il fair value (valore equo) delle attività trasferite, il fair value (valore equo) delle passività associate e la posizione netta (la differenza tra il fair value (valore equo) delle attività trasferite e le passività associate);

(e) 

quando l’entità continua a rilevare tutte le attività trasferite, i valori contabili delle attività trasferite e delle passività associate;

▼M53

(f) 

quando l'entità continua a rilevare le attività nella misura del proprio coinvolgimento residuo (cfr. paragrafo 3.2.6, lettera c), punto ii), e paragrafo 3.2.16 dell'IFRS 9), il valore contabile complessivo delle attività originarie prima del trasferimento, il valore contabile delle attività che l'entità continua a rilevare e il valore contabile delle passività associate.

▼M30

Attività finanziarie trasferite eliminate integralmente

▼M53

42E. Per soddisfare gli obiettivi posti nel paragrafo 42B, lettera b), quando l'entità elimina contabilmente nella loro integralità le attività finanziarie trasferite (cfr. paragrafo 3.2.6, lettera a), e lettera c), punto i), dell'IFRS 9) pur conservando un coinvolgimento residuo, per ciascun tipo di coinvolgimento residuo deve almeno indicare, a ciascuna data di riferimento del bilancio, quanto segue:

▼M30

(a) 

il valore contabile delle attività e passività che sono rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità e che rappresentano il coinvolgimento residuo dell’entità nelle attività finanziarie eliminate, nonché le voci in cui viene rilevato il valore contabile di tali attività e passività;

(b) 

il fair value (valore equo) delle attività e passività che rappresentano il coinvolgimento residuo dell’entità nelle attività finanziarie eliminate;

(c) 

l’ammontare che meglio rappresenta l’esposizione massima dell’entità al rischio di perdita derivante dal proprio coinvolgimento residuo nelle attività finanziarie eliminate e le informazioni che indicano come viene determinata l’esposizione massima al rischio di perdita;

(d) 

i flussi finanziari in uscita non attualizzati che sarebbero o potrebbero essere necessari per riacquistare le attività finanziarie eliminate (per esempio il prezzo di esercizio in un contratto di opzione) o altri importi dovuti al cessionario relativamente alle attività trasferite. Se il flusso finanziario in uscita è variabile, l’ammontare indicato dovrebbe essere basato sulle condizioni in essere a ciascuna data di riferimento del bilancio;

(e) 

un’analisi delle scadenze dei flussi finanziari in uscita non attualizzati che sarebbero o potrebbero essere necessari per riacquistare le attività finanziarie eliminate o altri importi dovuti al cessionario relativamente alle attività trasferite, che indichi le scadenze residue contrattuali del coinvolgimento residuo dell’entità;

(f) 

le informazioni qualitative che illustrino e supportino le informazioni quantitative richieste ai punti da (a) a (e).

42F. L’entità può aggregare le informazioni richieste dal paragrafo 42E relativamente a una particolare attività qualora abbia più tipi di coinvolgimento residuo in tale attività finanziaria eliminata e presentarle come un unico tipo di coinvolgimento residuo.

42G. Inoltre, per ciascun tipo di coinvolgimento residuo, l'entità deve indicare:

(a) 

l’utile o la perdita rilevati alla data del trasferimento delle attività;

(b) 

i ricavi e i costi rilevati nell’esercizio e cumulativamente, derivanti dal coinvolgimento residuo dell’entità nelle attività finanziarie eliminate (per esempio variazioni del fair value (valore equo) in strumenti derivati);

(c) 

se l’ammontare complessivo dei proventi rivenienti dal trasferimento (che si qualifica per l'eliminazione contabile) in un esercizio non è distribuito uniformemente nel corso dell’intero esercizio (per esempio, se una parte consistente dell’ammontare complessivo del trasferimento avviene nei giorni di chiusura di un esercizio):

(i) 

quando la maggior parte dell’attività di trasferimento si è verificata in quell’esercizio (per esempio, negli ultimi cinque giorni prima della chiusura dell'esercizio);

(ii) 

l’importo (per esempio, gli utili o le perdite correlate) rilevato dal trasferimento in quella parte dell’esercizio, e

(iii) 

l’importo totale del corrispettivo derivante dal trasferimento in quella parte dell’esercizio.

L’entità deve fornire questa informativa per ciascun esercizio per il quale viene presentato un prospetto di conto economico complessivo.

Informativa supplementare

42H. L’entità deve fornire tutta l’informativa supplementare che considera necessaria per soddisfare gli obiettivi informativi descritti nel paragrafo 42B.

▼M53

APPLICAZIONE INIZIALE DELL'IFRS 9

42I. Nell'esercizio che include la data di applicazione iniziale dell'IFRS 9 l'entità deve fornire le seguenti informazioni per ciascuna classe di attività e passività finanziarie con riferimento alla data di applicazione iniziale:

a) 

la categoria di valutazione originaria e il valore contabile determinati conformemente allo IAS 39 o conformemente a una versione precedente dell'IFRS 9 (se l'approccio prescelto dall'entità per l'applicazione dell'IFRS 9 comporta più di una data di applicazione iniziale per disposizioni diverse);

b) 

la categoria di valutazione e il valore contabile nuovi determinati in conformità all'IFRS 9;

c) 

l'importo delle attività e passività finanziarie nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria precedentemente designate come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio ma che non sono più designate in tal modo, distinguendo tra quelle per le quali l'IFRS 9 impone la riclassificazione e quelle che l'entità sceglie di riclassificare alla data di applicazione iniziale.

In conformità al paragrafo 7.2.2 dell'IFRS 9, a seconda dell'approccio prescelto dall'entità per l'applicazione dell'IFRS 9, il passaggio può richiedere più di una data di applicazione iniziale. Pertanto il presente paragrafo può comportare comunicazioni effettuate a varie date di applicazione iniziale. L'entità deve presentare dette informazioni quantitative in una tabella, a meno che sia più idoneo un formato diverso.

42 J. Nell'esercizio che include la data di applicazione iniziale dell'IFRS 9, l'entità deve fornire informazioni qualitative per permettere agli utilizzatori di comprendere:

a) 

in che modo ha applicato le disposizioni in materia di classificazione di cui all'IFRS 9 alle attività finanziarie la cui classificazione è cambiata in seguito all'applicazione dell'IFRS 9;

b) 

i motivi dell'eventuale designazione o non designazione delle attività finanziarie o passività finanziarie come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio alla data di applicazione iniziale.

In conformità al paragrafo 7.2.2 dell'IFRS 9, a seconda dell'approccio prescelto dall'entità per l'applicazione dell'IFRS 9, il passaggio può richiedere più di una data di applicazione iniziale. Pertanto il presente paragrafo può comportare comunicazioni effettuate a varie date di applicazione iniziale.

42K. Nell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le disposizioni in materia di classificazione e valutazione delle attività finanziarie di cui all'IFRS 9 (ossia quando l'entità realizza il passaggio dallo IAS 39 all'IFRS 9 per le attività finanziarie) essa deve fornire le informazioni integrative di cui ai paragrafi 42L-42O del presente IFRS come previsto dal paragrafo 7.2.15 dell'IFRS 9.

42L. Nei casi previsti dal paragrafo 42K, l'entità deve indicare le modifiche delle classificazioni delle attività e passività finanziarie alla data di applicazione iniziale dell'IFRS 9, indicando separatamente:

a) 

le modifiche del valore contabile sulla base della rispettiva categoria di valutazione secondo quanto previsto dallo IAS 39 (ossia non derivanti da un cambiamento del criterio di valutazione nella fase di passaggio all'IFRS 9) e

b) 

le modifiche del valore contabile derivanti da un cambiamento del criterio di valutazione nella fase di passaggio all'IFRS 9.

Le informazioni integrative previste dal presente paragrafo non devono essere indicate dopo l'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le disposizioni in materia di classificazione e valutazione delle attività finanziarie di cui all'IFRS 9.

42M. Nei casi previsti dal paragrafo 42K, l'entità deve fornire le seguenti informazioni per le attività e passività finanziarie che sono state riclassificate per essere valutate al costo ammortizzato e, nel caso delle attività finanziarie, che sono state riclassificate dal fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, a seguito del passaggio all'IFRS 9:

a) 

il fair value (valore equo) delle attività finanziarie o delle passività finanziarie alla data di chiusura dell'esercizio e

b) 

l'utile o la perdita in termini di fair value (valore equo) che sarebbero stati rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio o nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell'esercizio se le attività o le passività finanziarie non fossero state riclassificate.

Le informazioni integrative previste dal presente paragrafo non devono essere indicate dopo l'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le disposizioni in materia di classificazione e valutazione delle attività finanziarie di cui all'IFRS 9.

42N. Nei casi previsti dal paragrafo 42K, l'entità deve fornire le seguenti informazioni per le attività e le passività finanziarie che sono state riclassificate spostandole dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a seguito del passaggio all'IFRS 9:

a) 

il tasso di interesse effettivo determinato alla data di applicazione iniziale e

b) 

gli interessi attivi o passivi rilevati.

Se l'entità tratta il fair value (valore equo) dell'attività o passività finanziaria come il nuovo valore contabile lordo alla data di applicazione iniziale (cfr. il paragrafo 7.2.11 dell'IFRS 9), le informazioni integrative di cui al presente paragrafo sono comunicate per ciascun esercizio fino all'eliminazione contabile. Altrimenti, le informazioni integrative previste dal presente paragrafo non devono essere indicate dopo l'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le disposizioni in materia di classificazione e valutazione delle attività finanziarie di cui all'IFRS 9.

42O. Quando l'entità presenta le informazioni integrative di cui ai paragrafi 42K-42N, dette informazioni integrative e le informazioni integrative di cui al paragrafo 25 del presente IFRS devono permettere la riconciliazione tra:

a) 

le categorie di valutazione presentate in conformità allo IAS 39 e all'IFRS 9 e

b) 

la classe dello strumento finanziario

alla data di applicazione iniziale.

42P. Alla data di applicazione iniziale della sezione 5.5 dell'IFRS 9, l'entità è tenuta a comunicare informazioni integrative che permettano la riconciliazione tra il saldo di chiusura del fondo a copertura riduzioni di valore di cui allo IAS 39 e gli accantonamenti di cui allo IAS 37 e il saldo di apertura del fondo a copertura perdite determinato in conformità all'IFRS 9. Per le attività finanziarie, le informazioni devono essere fornite secondo la categoria di valutazione correlata delle attività finanziarie conformemente allo IAS 39 e all'IFRS 9, e deve essere indicato separatamente l'effetto delle variazioni della categoria di valutazione sul fondo a copertura perdite a tale data.

42Q. Nell'esercizio che include la data di applicazione iniziale dell'IFRS 9, l'entità non è tenuta a presentare gli importi delle singole voci di bilancio che sarebbero state indicate conformemente alle disposizioni in materia di classificazione e valutazione (che comprendono le disposizioni relative alla valutazione al costo ammortizzato delle attività finanziarie e relative alla riduzione di valore, di cui alle sezioni 5.4 e 5.5 dell'IFRS 9) di cui:

a) 

all'IFRS 9 per gli esercizi precedenti e

b) 

allo IAS 39 per l'esercizio in corso.

42R. Conformemente al paragrafo 7.2.4 dell'IFRS 9, se alla data di applicazione iniziale dell'IFRS 9 non è fattibile (secondo la definizione dello IAS 8) per l'entità valutare il valore temporale del denaro modificato conformemente ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D dell'IFRS 9 sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria, l'entità deve valutare le caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria senza tener conto delle disposizioni relative alla modifica del valore temporale del denaro di cui ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D dell'IFRS 9. L'entità deve indicare il valore contabile, alla data di riferimento del bilancio, delle attività finanziarie le cui caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali sono state valutate sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria, senza tener conto delle disposizioni relative alla modifica del valore temporale del denaro di cui ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D dell'IFRS 9 fino a quando le attività finanziarie non sono eliminate contabilmente.

42S. Conformemente al paragrafo 7.2.5 dell'IFRS 9, se alla data di applicazione iniziale non è fattibile (secondo la definizione dello IAS 8) per l'entità valutare se il fair value (valore equo) di un elemento di pagamento anticipato era insignificante ai sensi del paragrafo B4.1.12, lettera d), dell'IFRS 9 sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria, l'entità deve valutare le caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria senza tener conto delle eccezioni per gli elementi di pagamento anticipato di cui al paragrafo B4.1.12 dell'IFRS 9. L'entità deve indicare il valore contabile, alla data di riferimento del bilancio, delle attività finanziarie le cui caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali sono state valutate sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria, senza tener conto delle eccezioni per gli elementi di pagamento anticipato di cui al paragrafo B4.1.12 dell'IFRS 9 fino a quando le attività finanziarie non sono eliminate contabilmente.

▼B

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

43. L’entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2007 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente IFRS a un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

44. Se l’entità applica il presente IFRS a esercizi antecedenti il 1o gennaio 2006, non deve presentare le informazioni comparative sulla natura e sull’entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari previste dai paragrafi da 31 a 42.

▼M5

44A. Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato i paragrafi 20, 21, 23(c) e (d), 27(c) e B5 dell’Appendice B. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

▼M29

44B. L'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) ha eliminato il paragrafo 3(c). L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Se un'entità applica l'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche la presente modifica deve essere applicata a partire da tale esercizio precedente. Tuttavia, la modifica non si applica al corrispettivo potenziale derivante da un'aggregazione aziendale la cui data di acquisizione è antecedente l'applicazione dell'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008). Invece, l'entità deve contabilizzare tale corrispettivo secondo quanto previsto dai paragrafi 65A–65E dell'IFRS 3 (modificato nel 2010).

▼M6

44C. L’entità deve applicare la modifica al paragrafo 3 a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. Se l’entità applica Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione (Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1), pubblicato nel febbraio 2008, a un periodo precedente, a partire da tale periodo essa deve applicare la modifica al paragrafo 3.

▼M8

44D. Il paragrafo 3(a) è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, essa deve indicare tale fatto ed applicare a partire da tale periodo le modifiche al paragrafo 1 dello IAS 28, al paragrafo 1 dello IAS 31 e al paragrafo 4 dello IAS 32 pubblicate nel maggio 2008. Un’entità può applicare la modifica prospetticamente.

▼M53

44E. [eliminato]

44F. [eliminato]

▼M25

44G.   Miglioramento dell’informativa sugli strumenti finanziari (Modifiche all’IFRS 7), pubblicato nel marzo 2009, ha modificato i paragrafi 27, 39 e B11 e ha aggiunto i paragrafi 27A, 27B, B10A e B11A–B11F. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. Nel primo esercizio di applicazione, un’entità non deve fornire informazioni comparative relativamente all’informativa richiesta con tali modifiche. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica i paragrafi per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

44G.   Miglioramento dell’informativa sugli strumenti finanziari (Modifiche all’IFRS 7), pubblicato a marzo 2009, ha modificato i paragrafi 27, 39 e B11 e ha aggiunto i paragrafi 27A, 27B, B10A e B11A–B11F. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. L’entità non deve fornire le informazioni integrative richieste dalle modifiche per:

a) 

qualsiasi periodo annuale o intermedio, incluso qualsiasi prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, presentato entro un periodo annuale comparativo chiuso prima del 31 dicembre 2009, o

b) 

qualsiasi prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio del primo esercizio comparativo a una data antecedente il 31 dicembre 2009.

È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. ( *8 )

▼M29

44K. Il paragrafo 44B è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2010 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata.

44L.  Miglioramenti agli IFRS, pubblicato nel maggio 2010, ha aggiunto il paragrafo 32A e modificato i paragrafi 34 e 36–38. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2011 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M30

44M.  Informazioni integrative—Trasferimenti di attività finanziarie (Modifiche all’IFRS 7), pubblicato a ottobre 2010, ha eliminato il paragrafo 13 e aggiunto i paragrafi 42A–42H e B29–B39. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2011 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica i paragrafi a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. Non è necessario che l’entità fornisca le informazioni integrative richieste da tali modifiche per gli esercizi esposti in bilancio che abbiano inizio prima della data di prima applicazione delle modifiche.

▼M32

44O. L’IFRS 10 e l’IFRS 11 Accordi per un controllo congiunto, pubblicato a maggio 2011, hanno modificato il paragrafo 3. Un’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRS 10 e l’IFRS 11.

▼M33

44P. L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 3, 28, 29, B4 e B26 dell’Appendice A e ha eliminato i paragrafi 27–27B. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

▼M31

44Q.  Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato il paragrafo 27B. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011.

▼M48

44R.  Informazioni integrative—Compensazione di attività e passività finanziarie (Modifiche all'IFRS 7), pubblicato a dicembre 2011, ha aggiunto i paragrafi 13 A–13F e B40–B53. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. Un'entità deve fornire le informazioni integrative richieste da tali modifiche retroattivamente.

▼M38

44X.  Entità d’investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato il paragrafo 3. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata di Entità d’investimento. Se un’entità applica tale modifica a partire da un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d’investimento.

▼M53

44Z. L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 2-5, 8-11, 14, 20, 28-30, 36, 42C-42E, l'Appendice A e i paragrafi B1, B5, B9, B10, B22 e B27, ha eliminato i paragrafi 12, 12 A, 16, 22-24, 37, 44E, 44F, 44H-44 J, 44N, 44S-44 W, 44Y, B4 e l'Appendice D e ha aggiunto i paragrafi 5 A, 10 A, 11 A, 11B, 12B-12D, 16 A, 20 A, 21 A-21D, 22 A-22C, 23 A-23F, 24 A-24G, 35 A-35N, 42I-42S, 44ZA e B8 A-B8 J. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9. Le modifiche non devono essere applicate alle informazioni comparative fornite per esercizi antecedenti la data di applicazione iniziale dell'IFRS 9.

44ZA. Conformemente al paragrafo 7.1.2 dell'IFRS 9, per gli esercizi anteriori al 1o gennaio 2018, l'entità può scegliere di applicare anticipatamente solo le disposizioni sulla presentazione degli utili e delle perdite sulle passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente ai paragrafi 5.7.1, lettera c), 5.7.7-5.7.9, 7.2.14 e B5.7.5-B5.7.20 dell'IFRS 9, senza applicare le altre disposizioni dell'IFRS 9. Se l'entità sceglie di applicare solo detti paragrafi dell'IFRS 9, deve indicare tale fatto e fornire su base continuativa le relative informazioni integrative di cui ai paragrafi 10-11 del presente IFRS (come modificato dall'IFRS 9 (2010)].

▼M48

44AA. Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014, pubblicato a settembre 2014, ha modificato i paragrafi 44R e B30 e ha aggiunto il paragrafo B30 A. Un'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o da data successiva, tranne quando non sia necessario che l'entità applichi le modifiche ai paragrafi B30 e B30 A per gli esercizi presentati il cui inizio è anteriore al primo esercizio per il quale l'entità applica tali modifiche. È consentita l'applicazione anticipata delle modifiche ai paragrafi 44R, B30 e B30 A. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M49

44BB.  Iniziativa di informativa (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a dicembre 2014, ha modificato i paragrafi 21 e B5. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata di tali modifiche.

▼M54

44CC. L'IFRS 16 Leasing, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato i paragrafi 29 e B11D. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.

▼M70

44DE. La Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, che ha modificato l’IFRS 9, lo IAS 39 e l’IFRS 7, pubblicata a settembre 2019, ha aggiunto i paragrafi 24H e 44DF. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica le modifiche all’IFRS 9 o allo IAS 39.

44DF. Nell’esercizio in cui applica per la prima volta la Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, pubblicata nel settembre 2019, l’entità non è tenuta a presentare le informazioni quantitative di cui al paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.

▼B

RITIRO DELLO IAS 30

45. Il presente IFRS sostituisce lo IAS 30 Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari.




Appendice A

Definizione dei termini

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.



Rischio di credito

Il rischio che una delle parti di uno strumento finanziario causi una perdita finanziaria all’altra parte non adempiendo a un’obbligazione.

▼M53

Grado di rating del rischio di credito

Rating del rischio di credito basato sul rischio di inadempimento relativo allo strumento finanziario.

▼B

Rischio di valuta

Il rischio che il fair value (valore equo) o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei tassi di cambio.

Rischio di tasso di interesse

Il rischio che il fair value (valore equo) o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei tassi di interesse sul mercato.

▼C4

rischio di liquidità

Il rischio che un’entità incontrerà delle difficoltà nell’adempiere alle obbligazioni relative a passività finanziarie regolate con la consegna di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria.

▼B

Finanziamenti passivi

I finanziamenti passivi sono passività finanziarie, diverse da debiti commerciali a breve termine in condizioni di credito normali.

Rischio di mercato

Il rischio che il fair value (valore equo) o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei prezzi di mercato. Il rischio di mercato comprende tre tipi di rischio: il rischio di valuta, il rischio di tasso d’interesse e altro rischio di prezzo.

▼M33

altro rischio di prezzo

Il rischio che il fair value o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei prezzi di mercato (diverse dalle variazioni determinate dal rischio di tasso dinteresse o dal rischio di valuta), sia che le variazioni siano determinate da fattori specifici del singolo strumento finanziario o del suo emittente, sia che esse siano dovute a fattori che influenzano tutti gli strumenti finanziari similari negoziati sul mercato.

▼M53 —————

▼M53

I termini indicati di seguito sono definiti nel paragrafo 11 dello IAS 32, nel paragrafo 9 dello IAS 39, nell'Appendice A dell'IFRS 9 o nell'Appendice A dell'IFRS 13 e sono utilizzati nel presente IFRS nel significato specificato nello IAS 32, nello IAS 39, nell'IFRS 9 e nell'IFRS 13:

— 
costo ammortizzato dell'attività o passività finanziaria
— 
attività derivanti da contratto
— 
attività finanziarie deteriorate
— 
eliminazione contabile
— 
derivato
— 
dividendi
— 
criterio dell'interesse effettivo
— 
strumento rappresentativo di capitale
— 
perdite attese su crediti
— 
fair value (valore equo)
— 
attività finanziaria
— 
contratto di garanzia finanziaria
— 
strumento finanziario
— 
passività finanziaria
— 
passività finanziaria al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
— 
operazione programmata
— 
valore contabile lordo
— 
strumento di copertura
— 
posseduta per negoziazione
— 
utili o perdite per riduzione di valore
— 
fondo a copertura perdite
— 
attività finanziarie deteriorate acquistate o originate
— 
data di riclassificazione
— 
acquisto o vendita standardizzato.

▼B




Appendice B

Guida operativa

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.

CLASSI DI STRUMENTI FINANZIARI E LIVELLO DELLE INFORMAZIONI INTEGRATIVE (PARAGRAFO 6)

▼M53

B1 Il paragrafo 6 dispone che l'entità raggruppi gli strumenti finanziari in classi che siano pertinenti alla natura delle informazioni fornite e che tengano in considerazione le caratteristiche degli strumenti finanziari. Le classi di cui al paragrafo 6 sono determinate dall'entità, e sono pertanto diverse dalle categorie di strumenti finanziari specificate nell'IFRS 9 (che stabilisce le modalità di valutazione degli strumenti finanziari e dove sono rilevate le variazioni del fair value (valore equo)].

▼B

B2 Nella determinazione delle classi di strumenti finanziari, l’entità deve almeno:

a) 

distinguere gli strumenti valutati al costo ammortizzato dagli strumenti valutati al fair value (valore equo);

b) 

trattare come classi distinte gli strumenti finanziari che esulano dall’ambito di applicazione del presente IFRS.

B3 L’entità decide, alla luce della propria situazione, il grado di dettaglio da fornire per soddisfare le disposizioni del presente IFRS, il rilievo da dare ai diversi elementi richiesti e in che modo aggregare le informazioni per fornire il quadro generale, evitando di aggregare informazioni che presentano caratteristiche diverse. È necessario trovare un equilibrio, evitando di sovraccaricare il bilancio di dettagli eccessivi che possono non essere utili per gli utilizzatori del bilancio, senza tuttavia occultare informazioni rilevanti a causa di aggregazioni eccessive. Per esempio, l’entità non deve occultare informazioni importanti includendole in una grande massa di dettagli insignificanti. Analogamente, l’entità non deve fornire informazioni aggregate in maniera tale da occultare differenze importanti tra singole operazioni o tra i rischi associati.

RILEVANZA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA E AL RISULTATO ECONOMICO

Passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ (paragrafi 10 e 11)

▼M53

B4 [eliminato]

▼B

Altre informazioni integrative — Principi contabili (paragrafo 21)

▼M53

B5 Il paragrafo 21 richiede che vengano indicati i criteri di valutazione utilizzati per la preparazione del bilancio e gli altri principi contabili utilizzati che sono significativi per la comprensione del bilancio. Per gli strumenti finanziari, le informazioni integrative possono comprendere:

a) 

per le passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio:

i) 

la natura delle passività finanziarie che l'entità ha designato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;

ii) 

i criteri sulla base dei quali dette passività finanziarie sono state designate come tali al momento della rilevazione iniziale; e

iii) 

in che modo l'entità ha soddisfatto le condizioni di cui al paragrafo 4.2.2 dell'IFRS 9 per una tale designazione.

aa) 

Per le attività finanziarie designate come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio:

i) 

la natura delle attività finanziarie che l'entità ha designato come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e

ii) 

in che modo l'entità ha soddisfatto i criteri di cui al paragrafo 4.1.5 dell'IFRS 9 per una tale designazione;

b) 

[eliminato]

c) 

se gli acquisti e le vendite standardizzati delle attività finanziarie sono contabilizzati alla data di negoziazione o alla data di regolamento (cfr. paragrafo 3.1.2 dell'IFRS 9);

d) 

[eliminato]

▼B

e) 

in che modo sono determinati gli utili o le perdite netti su ogni singola categoria di strumenti finanziari [cfr. paragrafo 20, lettera a)], per esempio, se gli utili o le perdite netti su voci al fair value (valore equo) rilevato a ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ includano interessi o dividendi attivi;

▼M53

f) 

[eliminato]

g) 

[eliminato]

▼M49

Il paragrafo 122 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) dispone altresì che le entità indichino unitamente ai principi contabili rilevanti o ad altre note le decisioni, ad eccezione di quelle che riguardano le stime, che la direzione aziendale ha preso durante il processo di applicazione dei principi contabili dell'entità che hanno gli effetti più significativi sugli importi rilevati in bilancio.

▼B

NATURA ED ENTITÀ DEI RISCHI DERIVANTI DAGLI STRUMENTI FINANZIARI (PARAGRAFI 31-42)

B6 Le informazioni integrative previste ai paragrafi 31-42 devono essere fornite direttamente nel bilancio ovvero tramite rinvii inseriti nel bilancio ad altri documenti, come per esempio, relazione della direzione aziendale o relazioni sul rischio, ai quali gli utilizzatori del bilancio hanno accesso alle stesse condizioni e negli stessi tempi del bilancio. Senza le informazioni inserite tramite rinvii, il bilancio è incompleto.

Informazioni quantitative (paragrafo 34)

B7 Il paragrafo 34, lettera a), dispone che siano indicati dati quantitativi sintetici sull’esposizione al rischio dell’entità basati sulle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità. Se utilizza vari metodi per la gestione di un’esposizione al rischio, l’entità deve indicare le informazioni utilizzando il metodo o i metodi che forniscono le informazioni più rilevanti e attendibili. Nello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori sono illustrate le nozioni di rilevanza e di attendibilità.

B8 Il paragrafo 34, lettera c), richiede informazioni integrative sulle concentrazioni dei rischi. Le concentrazioni dei rischi derivano da strumenti finanziari che presentano caratteristiche similari e sono influenzati in maniera analoga dalle variazioni delle condizioni economiche o di altra natura. L’identificazione delle concentrazioni dei rischi richiede un giudizio che consideri le circostanze dell’entità. Le informazioni integrative sulle concentrazioni dei rischi includono:

a) 

la descrizione del modo in cui la direzione aziendale determina le concentrazioni;

b) 

la descrizione della caratteristica comune che identifica ogni concentrazione (per esempio, controparte, area geografica, valuta o mercato); e

c) 

l’importo dell’esposizione al rischio associata a tutti gli strumenti finanziari che presentano quella stessa caratteristica.

▼M53

Pratiche di gestione del rischio di credito (paragrafi 35F-35G)

B8 A Il paragrafo 35F, lettera b), impone la comunicazione di informazioni integrative sul modo in cui l'entità ha definito l'inadempimento per i diversi strumenti finanziari e i motivi della scelta della definizione. In conformità al paragrafo 5.5.9 dell'IFRS 9, per determinare se debbano essere rilevate le perdite attese lungo tutta la vita del credito occorre basarsi sull'aumento del rischio di inadempimento dopo la rilevazione iniziale. Tra le informazioni sulla definizione di inadempimento utilizzata dall'entità che possa aiutare gli utilizzatori del bilancio a capire in che modo l'entità ha applicato le disposizioni in materia di perdite attese su crediti dell'IFRS 9 rientrano:

a) 

i fattori qualitativi e quantitativi presi in considerazione per definire l'inadempimento;

b) 

se sono state applicate definizioni diverse per tipi diversi di strumenti finanziari e

c) 

le ipotesi sul tasso di miglioramento (ossia il numero di attività finanziarie tornate a essere in bonis) dopo il verificarsi di un inadempimento sull'attività finanziaria.

B8B Per aiutare gli utilizzatori del bilancio a valutare i principi in materia di ristrutturazione e modifica seguiti dall'entità, il paragrafo 35F, lettera f), punto i), impone la comunicazione di informazioni integrative sul modo in cui l'entità sorveglia la misura in cui il fondo a copertura perdite sulle attività finanziarie precedentemente comunicato in conformità al paragrafo 35F, lettera f), punto i), venga successivamente valutato a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito in conformità al paragrafo 5.5.3 dell'IFRS 9. Le informazioni quantitative che possano aiutare gli utilizzatori a comprendere il successivo aumento del rischio di credito di attività finanziarie modificate possono includere informazioni sulle attività finanziarie modificate rispondenti ai criteri di cui al paragrafo 35F, lettera f), punto i), per le quali il fondo a copertura perdite è tornato a essere valutato ad un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito (ossia un tasso di deterioramento).

B8C Il paragrafo 35G, lettera a), impone la comunicazione di informazioni integrative relative alle basi degli input, delle ipotesi e delle tecniche di stima utilizzati per applicare le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui all'IFRS 9. Le ipotesi e gli input utilizzati dall'entità per valutare le perdite attese su crediti o per determinare la misura dell'aumento del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale possono includere informazioni ottenute da dati storici interni o da relazioni di rating e ipotesi sulla vita attesa degli strumenti finanziari e la tempistica della vendita della garanzia reale.

Variazioni del fondo a copertura perdite (paragrafo 35H)

B8D In conformità al paragrafo 35H, l'entità è tenuta a spiegare le ragioni delle modifiche del fondo a copertura perdite nel corso dell'esercizio. Oltre alla riconciliazione tra il saldo di apertura e il saldo di chiusura del fondo a copertura perdite, può essere necessario fornire una spiegazione dettagliata delle modifiche. La spiegazione dettagliata può includere l'analisi dei motivi delle modifiche del fondo a copertura perdite nell'esercizio, ivi compresi:

a) 

la composizione del portafoglio;

b) 

il volume di strumenti finanziari acquistati o originati e

c) 

la gravità delle perdite attese su crediti.

B8E Per gli impegni all'erogazione di finanziamenti e per i contratti di garanzia finanziaria il fondo a copertura perdite è rilevato come accantonamento. L'entità deve comunicare le informazioni integrative concernenti le modifiche del fondo a copertura perdite per le attività finanziarie separatamente dalle informazioni integrative concernenti gli impegni all'erogazione di finanziamenti e i contratti di garanzia finanziaria. Tuttavia, se uno strumento finanziario include sia una componente di finanziamento (ossia un'attività finanziaria) che una componente di impegno (ossia un impegno all'erogazione di finanziamenti) non utilizzato e l'entità non è in grado di separare le perdite attese su crediti sulla componente di impegno all'erogazione di finanziamenti da quelle sulla componente di attività finanziaria, le perdite attese su crediti sull'impegno all'erogazione di finanziamenti dovrebbero essere rilevate insieme al fondo a copertura perdite dell'attività finanziaria. Nella misura in cui la somma delle perdite attese su crediti supera il valore contabile lordo dell'attività finanziaria, le perdite attese su crediti dovrebbero essere rilevate come accantonamento.

Garanzie reali (paragrafo 35K)

B8F Il paragrafo 35K impone la comunicazione di informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'effetto delle garanzie reali e di altri strumenti di attenuazione del rischio di credito sull'importo delle perdite attese su crediti. L'entità non è tenuta né a comunicare le informazioni sul fair value (valore equo) delle garanzie reali e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito né a quantificare l'esatto valore delle garanzie reali incluso nel calcolo delle perdite attese su crediti (ossia la perdita in caso di inadempimento).

B8G La descrizione dettagliata delle garanzie reali e del loro effetto sull'importo delle perdite attese su crediti potrebbe includere informazioni riguardanti:

a) 

le principali tipologie di garanzie reali possedute o altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (come esempi di questi ultimi si possono citare le garanzie personali, i derivati su credito, gli accordi di compensazione che non soddisfano le condizioni per la compensazione secondo quanto previsto dallo IAS 32);

b) 

il volume delle garanzie reali possedute e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito e della loro importanza ai fini del fondo a copertura perdite;

c) 

i principi e i processi di valutazione e gestione delle garanzie reali e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito;

d) 

le principali tipologie di controparti delle garanzie reali e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito e il loro merito di credito e

e) 

informazioni sulle concentrazioni del rischio nell'ambito delle garanzie reali e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito.

Esposizione al rischio di credito (paragrafi 35M-35N)

B8H Il paragrafo 35M richiede la comunicazione di informazioni sull'esposizione al rischio di credito dell'entità e sulle concentrazioni significative del rischio di credito alla data di riferimento del bilancio. Si ha concentrazione del rischio di credito quando un certo numero di controparti è situato in una stessa regione geografica o è impegnato in attività simili e presenta caratteristiche economiche simili, per cui la loro capacità a far fronte alle obbligazioni contrattuali verrebbe compromessa in misura analoga da cambiamenti delle condizioni economiche o di altre condizioni. L'entità dovrebbe fornire informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di capire se vi sono gruppi o portafogli di strumenti finanziari con particolari caratteristiche che potrebbero incidere su un'ampia parte del gruppo di strumenti finanziari, come la concentrazione di particolari rischi. Ciò potrebbe includere, per esempio, raggruppamenti in base al rapporto loan-to-value (prestito concesso/valore del bene), concentrazioni geografiche, settoriali o per tipo di emittente.

B8I Il numero di gradi di rating del rischio di credito utilizzati per comunicare le informazioni conformemente al paragrafo 35M deve essere conforme al numero che l'entità comunica ai dirigenti con responsabilità strategiche ai fini della gestione del rischio di credito. Se le informazione sul livello dello scaduto sono le uniche informazioni disponibili sul mutuatario e l'entità utilizza le informazioni sul livello dello scaduto per valutare se il rischio di credito è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale conformemente al paragrafo 5.5.10 dell'IFRS 9, l'entità deve fornire l'analisi delle attività finanziarie per livello dello scaduto.

B8 J Quando ha valutato le perdite attese su crediti su base collettiva, l'entità può non essere in grado di assegnare il valore contabile lordo di singole attività finanziarie o l'esposizione al rischio di credito su impegni all'erogazione di finanziamenti e contratti di garanzia finanziaria al grado di rating del rischio di credito per il quale sono rilevate le perdite attese lungo tutta la vita del credito. In tal caso, l'entità dovrebbe applicare le disposizioni di cui al paragrafo 35M agli strumenti finanziari che possono essere direttamente assegnati a un grado di rating del rischio di credito e indicare separatamente il valore contabile lordo degli strumenti finanziari per i quali le perdite attese lungo tutta la vita del credito sono state valutate su base collettiva.

▼B

Massima esposizione al rischio di credito [paragrafo 36, lettera a)]

▼M53

B9 Il paragrafo 35K, lettera a), e il paragrafo 36, lettera a), richiedono informazioni integrative sull'ammontare che meglio rappresenta la massima esposizione al rischio di credito dell'entità. Nel caso di un'attività finanziaria, ciò è costituito di norma dal valore contabile lordo, al netto di:

▼B

a) 

qualsiasi importo compensato secondo quanto previsto dallo IAS 32; e

▼M53

b) 

eventuali fondi a copertura perdite rilevati secondo quanto previsto dall'IFRS 9.

B10 Le attività che danno origine a rischio di credito e la massima esposizione al rischio di credito associata includono i seguenti elementi, ma non si limitato ad essi:

a) 

la concessione di finanziamenti alla clientela e il collocamento di depositi presso altre entità. In questi casi, la massima esposizione al rischio di credito è rappresentata dal valore contabile delle relative attività finanziarie;

▼B

b) 

la stipula di contratti derivati, per esempio, contratti in valuta estera, swap su tassi di interessi e derivati su crediti. Quando l’attività risultante è valutata al fair value (valore equo), la massima esposizione al rischio di credito alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ sarà pari al valore contabile;

c) 

la concessione di garanzie finanziarie. In questo caso, la massima esposizione al rischio di credito è rappresentata dall’ammontare massimo che l’entità dovrebbe pagare se la garanzia fosse escussa, il quale potrebbe essere notevolmente maggiore dell’ammontare riconosciuto come passività;

d) 

l’assunzione di un impegno all’erogazione di finanziamenti che sia irrevocabile per la durata della linea di credito o che sia revocabile solo in caso di variazione negativa significativa. Se il finanziatore non può regolare l’impegno all’erogazione di finanziamenti in disponibilità liquide o con altro strumento finanziario, la massima esposizione al rischio di credito è rappresentata dall’ammontare complessivo dell’impegno. Ciò in quanto non si sa se l’ammontare di eventuali quote non utilizzate verrà utilizzato in futuro. Quest’ultimo potrebbe essere notevolmente più elevato dell’ammontare rilevato come passività.

▼M19

Informazioni quantitative sul rischio di liquidità (paragrafi 34(a) e 39(a) e (b))

B10A In conformità al paragrafo 34(a) un’entità fornisce informazioni quantitative riepilogative in merito alla propria esposizione al rischio di liquidità in base alle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche. Un’entità deve spiegare le modalità con cui tali dati sono stati determinati. Se gli esborsi di cassa (o di altra attività finanziaria) compresi in tali dati potrebbero:

a) 

verificarsi significativamente prima delle scadenze indicate in tali dati; o

b) 

essere di importo significativamente diverso da quelli indicati in tali dati (per esempio, nel caso di un derivato incluso in tali dati in base al regolamento netto, ma per il quale la controparte ha l’opzione di richiedere il regolamento lordo),

l’entità deve dichiarare tale fatto e deve fornire informazioni quantitative tali da consentire agli utilizzatori del proprio bilancio di determinare la portata di tale rischio a meno che tali informazioni non siano incluse nelle analisi delle scadenze contrattuali richieste nel paragrafo 39(a) o (b).

B11 Nella preparazione delle analisi delle scadenze richieste dal paragrafo 39(a) e (b) un’entità utilizza il proprio giudizio nel determinare un numero appropriato di fasce temporali. Per esempio, un’entità potrebbe considerare appropriate le seguenti fasce temporali:

a) 

fino a un mese;

b) 

oltre uno e fino a tre mesi;

c) 

oltre tre mesi e fino a un anno; e

d) 

oltre uno e fino a cinque anni.

B11A Nell’uniformarsi al paragrafo 39(a) e (b), un’entità non deve separare un derivato incorporato da uno strumento finanziario ibrido (composto). Per tale strumento finanziario, un’entità deve applicare il paragrafo 39(a).

B11B B11B Il paragrafo 39(b) stabilisce che un’entità deve fornire un’analisi quantitativa delle scadenze per le passività finanziarie derivate che illustri le scadenze contrattuali residue se le scadenze contrattuali sono essenziali per una comprensione della tempistica dei flussi finanziari. Per esempio, questo potrebbe verificarsi nel caso di:

a) 

uno swap su tassi d’interesse con una vita residua di cinque anni nell’ambito di una copertura di flussi finanziari di un’attività o una passività a tasso variabile.

b) 

tutti gli impegni all’erogazione di finanziamenti.

B11C Il paragrafo 39(a) e (b) stabilisce che un’entità debba presentare un’analisi delle scadenze delle passività finanziarie che illustri le scadenze contrattuali residue per alcune passività finanziarie. In tale informativa:

a) 

quando una controparte ha la possibilità di decidere quando un determinato importo deve essere pagato, la passività viene attribuita al primo periodo utile in cui all’entità può essere richiesto di pagare. Per esempio, le passività finanziarie che l’entità può essere chiamata a rimborsare a richiesta (per esempio, i depositi a vista) sono incluse nella prima fascia temporale.

b) 

quando l’entità si è impegnata a rendere disponibili importi a rate, ogni rata viene imputata al primo periodo in cui l’entità può essere chiamata a pagare. Per esempio, un impegno non utilizzato all’erogazione di finanziamenti viene incluso nel periodo in cui rientra la prima data alla quale può essere utilizzato.

c) 

relativamente ai contratti di garanzia finanziaria emessi, l’ammontare massimo della garanzia viene allocato al primo periodo utile in cui la garanzia potrebbe essere escussa.

▼M54

B11D Gli importi contrattuali illustrati nelle analisi delle scadenze, come richieste dal paragrafo 39(a) e (b), rappresentano i flussi finanziari non attualizzati, come ad esempio:

a) 

le passività lorde del leasing (al lordo degli oneri finanziari);

▼M19

b) 

i prezzi specificati nei contratti a termine per l’acquisto di attività finanziarie in contante;

c) 

gli importi netti per swap su tassi di interesse in cui si paga il tasso variabile e si riceve il tasso fisso, per i quali vengono scambiati flussi finanziari netti;

d) 

gli importi contrattuali da scambiare in uno strumento finanziario derivato (per esempio uno swap su valuta) per il quale vengono scambiati flussi finanziari lordi; e

e) 

gli impegni all’erogazione di finanziamenti lordi.

Tali flussi finanziari non attualizzati differiscono dall’importo incluso nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dato che quest’ultimo è basato sui flussi finanziari attualizzati. Quando l’ammontare dovuto non è fisso, l’ammontare indicato viene determinato con riferimento alle condizioni esistenti alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento. Per esempio, se l’ammontare dovuto varia in funzione delle variazioni di un indice, l’ammontare indicato potrà essere basato sul livello dell’indice alla data di chiusura dell’esercizio.

B11E Il paragrafo 39(c) stabilisce che un’entità debba descrivere come gestisce il rischio di liquidità inerente agli elementi presentati nell’informativa quantitativa richiesta nel paragrafo 39(a) e (b). Un’entità deve esporre in bilancio un’analisi delle scadenze delle attività finanziarie detenute per la gestione del rischio di liquidità (per esempio, attività finanziarie che possono essere dismesse prontamente o dalle quali ci si attendono flussi finanziari in entrata tali da coprire gli esborsi finanziari legati alle passività finanziarie), se tale informativa è necessaria per consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e la portata del rischio di liquidità.

B11F Altri fattori che un’entità potrebbe considerare al fine di fornire l’informativa richiesta nel paragrafo 39(c) riguardano, tra l’altro, il fatto che un’entità:

(a) 

abbia sottoscritto accordi di finanziamento (per esempio su carta commerciale) o altre linee di credito (per esempio, linee di credito stand-by) cui poter accedere per soddisfare esigenze di liquidità;

(b) 

detenga depositi presso banche centrali per soddisfare esigenze di liquidità;

(c) 

abbia fonti di finanziamento molto differenziate;

(d) 

abbia concentrazioni significative di rischio di liquidità nelle proprie attività o nelle fonti di finanziamento;

(e) 

abbia processi di controllo interno e piani di emergenza per la gestione del rischio di liquidità;

(f) 

abbia strumenti che includono termini di rimborso accelerati (per esempio, a seguito di un ribasso del merito creditizio di un’entità);

(g) 

abbia strumenti che potrebbero richiedere la prestazione di garanzie finanziarie (per esempio, le chiamate di margine per i derivati);

(h) 

abbia strumenti che consentono a un’entità di decidere se regolare le passività finanziarie consegnando contanti (o altra attività finanziaria) oppure consegnando le proprie azioni; o

(i) 

abbia strumenti soggetti ad accordi quadro di compensazione.

▼M19 —————

▼B

Rischio di mercato — Analisi di sensitività (paragrafi 40 e 41)

B17 Il paragrafo 40, lettera a), richiede un’analisi di sensitività per ciascun tipo di rischio di mercato al quale l’entità è esposta. In conformità al paragrafo B3, l’entità decide in che modo aggregare le informazioni per fornire il quadro generale, evitando di aggregare informazioni che presentano caratteristiche diverse per quanto riguarda l’esposizione al rischio dovuta a contesti economici notevolmente diversi. Per esempio:

a) 

l’entità che negozia strumenti finanziari potrebbe indicare separatamente le informazioni relative agli strumenti finanziari posseduti per negoziazione e quelle relative agli strumenti finanziari non posseduti per negoziazione;

b) 

l’entità non aggregherebbe le esposizioni ai rischi di mercato in aree di iperinflazione e le esposizioni agli stessi rischi di mercato in aree di inflazione molto bassa.

Se l’entità detiene esposizioni a un unico tipo di rischio di mercato in un unico contesto economico, non fornirebbe informazioni disaggregate.

B18 Il paragrafo 40, lettera a); richiede che l’analisi di sensitività mostri gli effetti sul ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ e sul patrimonio netto di variazioni ragionevolmente possibili delle variabili rilevanti di rischio (per esempio, tassi di interesse prevalenti sul mercato, tassi di cambio, prezzi di strumenti rappresentativi di capitale o prezzi delle merci). A questo scopo:

a) 

l’entità non è tenuta a determinare quale sarebbe stato il risultato economico dell’esercizio se le variabili rilevanti di rischio fossero state diverse. L’entità invece presenta gli effetti sul ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ e sul patrimonio netto alla data di riferimento ►M5  del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ , ipotizzando che in detta data si sia prodotta una variazione ragionevolmente possibile della variabile rilevante di rischio e che detta variazione sia stata applicata alle esposizioni al rischio in essere a quella data. Per esempio, se alla fine dell’esercizio l’entità detiene una passività finanziaria a tasso variabile, essa deve indicare gli effetti sul ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ (ossia gli interessi passivi) per l’esercizio in corso se i tassi di interesse hanno subito variazioni di importo ragionevolmente possibile;

b) 

l’entità non è tenuta a indicare gli effetti sul ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ e sul patrimonio netto per ogni singola variazione entro una gamma di variazioni ragionevolmente possibili della variabile rilevante di rischio. Sarebbe sufficiente che indicasse gli effetti delle variazioni agli estremi della gamma ragionevolmente possibile.

B19 Nel determinare che cosa costituisce una variazione ragionevolmente possibile della variabile rilevante di rischio, l’entità dovrebbe considerare:

a) 

il contesto economico nel quale opera. Una variazione ragionevolmente possibile non dovrebbe includere prospettive remote o «peggiori» o «test di stress». Inoltre, se il tasso di variazione della variabile di rischio sottostante è stabile, l’entità non è tenuta a modificare la variazione ragionevolmente possibile della variabile di rischio da essa scelta. Per esempio, nell’ipotesi che i tassi di interesse siano pari al 5 % e che l’entità abbia stabilito che una fluttuazione dei tassi di interesse di ± 50 punti base sia ragionevolmente possibile, l’entità indicherà gli effetti sul ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ e sul patrimonio netto, se i tassi di interesse dovessero scendere al 4,5 % o salire al 5,5 %. Nell’esercizio successivo i tassi di interesse sono aumentati al 5,5 %. L’entità continuerà a ritenere che i tassi di interesse possano fluttuare di ± 50 punti base (ossia che il tasso di variazione dei tassi di interesse sia stabile). L’entità indicherà gli effetti sul ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ e sul patrimonio netto se i tassi di interesse dovessero scendere al 5 % o salire al 6 %. L’entità non è tenuta a rivedere la propria valutazione secondo la quale i tassi di interesse potrebbero ragionevolmente fluttuare di ± 50 punti base, salvo il caso in cui si possa dimostrare che i tassi di interesse sono diventati notevolmente più volatili;

b) 

il periodo per il quale effettua la valutazione. L’analisi di sensitività deve mostrare gli effetti delle variazioni considerate ragionevolmente possibili nel corso del periodo che intercorre fino alla presentazione successiva da parte dell’entità delle relative informazioni, che di norma è il successivo esercizio annuale.

B20 Il paragrafo 41 permette all’entità di utilizzare un’analisi di sensitività che rifletta le interdipendenze tra variabili di rischio, come per esempio, la metodologia del valore a rischio, se utilizza detta analisi per gestire le sue esposizioni ai rischi finanziari. Ciò vale anche se una tale metodologia consente di valutare solo la perdita potenziale e non l’utile potenziale. In questo caso, l’entità può soddisfare le disposizioni del paragrafo 41, lettera a), indicando il tipo di modello di valore a rischio utilizzato (per esempio, se il modello si basa sulle simulazioni Monte Carlo), fornendo una spiegazione del funzionamento del modello e delle principali ipotesi (per esempio, il periodo di possesso e l’intervallo di confidenza). Le entità possono anche indicare il periodo delle osservazioni storiche e le ponderazioni applicate alle osservazioni entro detto periodo, fornire una spiegazione del modo in cui le opzioni sono utilizzate nei calcoli, e precisare le volatilità e le correlazioni (o, in alternativa, le distribuzioni di probabilità secondo le simulazioni Monte Carlo) utilizzate.

B21 L’entità deve fornire analisi di sensitività per tutte le sue attività; essa può tuttavia fornire analisi di sensitività di tipo diverso per classi di strumenti finanziari diverse.

Rischio di tasso di interesse

▼M53

B22 Il rischio di tasso di interesse deriva da strumenti finanziari fruttiferi di interessi rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (per esempio, strumenti di debito acquisiti o emessi) e da alcuni strumenti finanziari non rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (per esempio taluni impegni all'erogazione di finanziamenti).

▼B

Rischio di valuta

B23 Il rischio di valuta (o rischio di cambio) deriva dagli strumenti finanziari denominati in valuta estera, ossia in una valuta diversa dalla valuta funzionale nella quale sono valutati. Ai fini del presente IFRS, il rischio di valuta non deriva da strumenti finanziari che sono elementi non monetari o da strumenti finanziari denominati nella valuta funzionale.

B24 Un’analisi di sensitività viene fornita per ciascuna valuta nella quale l’entità ha un’esposizione significativa.

Altro rischio di prezzo

B25  Altro rischio di prezzo deriva dagli strumenti finanziari a causa, per esempio, di variazioni dei prezzi delle merci o dei prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale. Per rispettare quanto disposto dal paragrafo 40, l’entità può indicare l’effetto della diminuzione di uno specifico indice del mercato azionario, del prezzo di merci o di altre variabili di rischio. Per esempio, se fornisce garanzie del valore residuo che si configurano come strumenti finanziari, l’entità indica l’aumento o la diminuzione del valore dell’attività a cui la garanzia si applica.

B26 Due esempi di strumenti finanziari che generano rischi sui prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale sono a) il possesso di strumenti rappresentativi di capitale di un’altra entità e b) la partecipazione in una gestione fiduciaria che detenga, a sua volta, partecipazioni in strumenti rappresentativi di capitale. Altri esempi includono i contratti forward e le opzioni per l’acquisto o la vendita di quantitativi specifici di uno strumento rappresentativo di capitale, e gli swap indicizzati ai prezzi di strumenti rappresentativi di capitale. Il fair value (valore equo) di tali strumenti finanziari risente delle variazioni del prezzo di mercato dei sottostanti strumenti rappresentativi di capitale.

▼M53

B27 In conformità al paragrafo 40, lettera a), la sensitività dell'utile (perdita) d'esercizio (che deriva, per esempio, da strumenti valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio) deve essere comunicata separatamente dalla sensitività delle altre componenti di conto economico complessivo (che deriva, per esempio, da investimenti in strumenti rappresentativi di capitale le cui variazioni del fair value (valore equo) sono esposte nelle altre componenti di conto economico complessivo).

▼B

B28 Gli strumenti finanziari che l’entità classifica come strumenti rappresentativi di capitale non sono rivalutati. Né il ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ né il patrimonio netto sono influenzati dal rischio di prezzo di detti strumenti. Di conseguenza, non è richiesta un’analisi di sensitività.

▼M30

ELIMINAZIONE CONTABILE (PARAGRAFI 42C–42H)

Coinvolgimento residuo (paragrafo 42C)

B29 La valutazione del coinvolgimento residuo in un’attività finanziaria trasferita ai fini delle disposizioni informative contenute nei paragrafi 42E–42H viene effettuata al livello dell’entità che redige il bilancio. Per esempio, se una controllata trasferisce a una terza parte non correlata un’attività finanziaria in cui la propria controllante ha un coinvolgimento residuo, tale entità non deve considerare, nella valutazione dell’esistenza di un coinvolgimento residuo nell’attività trasferita ai fini della redazione del proprio bilancio individuale (se la controllata è l’entità che redige il bilancio), il coinvolgimento della controllante. Tuttavia, nel proprio bilancio consolidato, una controllante dovrebbe considerare il proprio coinvolgimento residuo (o quello di un'altra entità del gruppo) in un’attività finanziaria trasferita dalla propria controllata nel determinare l'esistenza di un proprio coinvolgimento residuo nell'attività trasferita (se l'entità che redige il bilancio è il gruppo).

▼M48

B30 L'entità non ha un coinvolgimento residuo in un'attività finanziaria trasferita se, nell'ambito del trasferimento, non mantiene i diritti o gli obblighi contrattuali inerenti all'attività finanziaria trasferita, né acquisisce nuovi diritti o obblighi contrattuali relativi all'attività finanziaria trasferita. L'entità non ha un coinvolgimento residuo in un'attività finanziaria trasferita se non ha un interesse nel rendimento futuro dell'attività finanziaria trasferita né la responsabilità di effettuare in futuro, in qualsiasi circostanza, dei pagamenti relativi all'attività finanziaria trasferita. Il termine pagamento in questo contesto non include i flussi finanziari dell'attività finanziaria trasferita che l'entità incassa ed è tenuta a trasferire al cessionario.

▼M48

B30A Quando un'entità trasferisce un'attività finanziaria, essa può mantenere il diritto a rendere servizi all'attività finanziaria in cambio di un corrispettivo che è previsto, per esempio, nel contratto di servizio. L'entità valuta il contratto di servizio in conformità alle indicazioni di cui ai paragrafi 42C e B30 per decidere se essa ha un coinvolgimento residuo a seguito del contratto di servizio ai fini delle disposizioni sulle informazioni integrative. Ad esempio, un gestore (servicer) avrà un coinvolgimento residuo nell'attività finanziaria trasferita ai fini delle disposizioni sulle informazioni integrative se il corrispettivo del servizio dipende dal valore o dalla tempistica dei flussi finanziari incassati dall'attività finanziaria trasferita. Analogamente, un gestore (servicer) ha un coinvolgimento residuo ai fini delle disposizioni sulle informazioni integrative nel caso in cui un corrispettivo fisso non venga versato integralmente a causa del mancato rendimento dell'attività finanziaria trasferita. In questi esempi il gestore (servicer) ha un interesse nel rendimento futuro dell'attività finanziaria trasferita. Questa valutazione non dipende dalla presunzione che il corrispettivo che deve essere ricevuto compensi l'entità adeguatamente per la gestione del servizio.

▼M30

B31 Il coinvolgimento residuo in un’attività finanziaria trasferita può risultare da disposizioni contrattuali contenute nell’accordo di trasferimento o in un accordo separato relativo al trasferimento stipulato con il cessionario o con un terzo.

Attività finanziarie trasferite non eliminate integralmente

B32 Il paragrafo 42D richiede informazioni integrative nel caso in cui tutte le attività finanziarie trasferite, o parte di esse, non si qualificano per l'eliminazione contabile. Tali informazioni integrative sono richieste per ciascuna data di riferimento del bilancio in cui l’entità continua a rilevare le attività finanziarie trasferite, indipendentemente dal momento in cui si sono verificati i trasferimenti.

Tipi di coinvolgimento residuo (paragrafi da 42E a 42H)

B33 I paragrafi 42E–42H richiedono informazioni integrative di carattere qualitativo e quantitativo per ciascun tipo di coinvolgimento residuo in attività finanziarie eliminate contabilmente. L'entità deve aggregare il proprio coinvolgimento residuo in tipologie che siano rappresentative dell'esposizione ai rischi dell'entità. Per esempio, l’entità può aggregare il proprio coinvolgimento residuo in base alla tipologia degli strumenti finanziari (per esempio, garanzie od opzioni call) o dei trasferimenti (per esempio, factoring di crediti, cartolarizzazioni e prestiti di titoli).

Analisi delle scadenze di flussi finanziari in uscita non attualizzati per riacquistare attività trasferite (paragrafo 42E(e))

B34 Il paragrafo 42E(e) richiede all’entità di esporre in bilancio un’analisi delle scadenze dei flussi finanziari in uscita non attualizzati per riacquistare attività finanziarie eliminate contabilmente o altri importi dovuti al cessionario relativamente alle attività eliminate,indicando le scadenze contrattuali residue del coinvolgimento residuo dell’entità. Tale analisi distingue tra flussi finanziari che è necessario pagare (per esempio, contratti forward), flussi finanziari che l’entità può essere tenuta a pagare (per esempio, opzioni put emesse) e flussi finanziari che l’entità potrebbe scegliere di pagare (per esempio, opzioni call acquistate).

B35 Nella preparazione dell’analisi delle scadenze richiesta dal paragrafo 42E(e), l’entità deve utilizzare il proprio giudizio nel determinare un numero appropriato di fasce temporali. Per esempio, l’entità potrebbe considerare appropriate le seguenti fasce temporali di scadenza:

(a) 

Nella preparazione dell’analisi delle scadenze richiesta dal paragrafo 42E(e), l’entità deve utilizzare il proprio giudizio nel determinare un numero appropriato di fasce temporali. Per esempio, l’entità potrebbe considerare appropriate le seguenti fasce temporali di scadenza:

(b) 

da uno a tre mesi;

(c) 

da tre a sei mesi;

(d) 

da sei mesi a un anno;

(e) 

da uno a tre anni;

(f) 

da tre a cinque anni; e

(g) 

oltre cinque anni.

B36 Qualora vi sia una gamma di scadenze possibili, i flussi finanziari sono inclusi in base alla prima data in cui l’entità può essere tenuta o autorizzata a pagare.

Informazioni qualitative (paragrafo 42E(f))

B37 Le informazioni qualitative richieste dal paragrafo 42E(f) comprendono una descrizione delle attività finanziarie eliminate contabilmente nonché la natura e lo scopo del coinvolgimento residuo mantenuto dopo il trasferimento di tali attività. Esse comprendono anche una descrizione dei rischi a cui l’entità è esposta, tra cui:

(a) 

una descrizione di come l’entità gestisce il rischio inerente al proprio coinvolgimento residuo nelle attività finanziarie eliminate contabilmente;

(b) 

se l’entità deve sostenere delle perdite prima di altre parti, nonché la classificazione e gli importi delle perdite sostenute da parti i cui interessi sono considerati di grado inferiore rispetto agli interessi che l’entità detiene nell’attività (ossia, il proprio coinvolgimento residuo nell’attività);

(c) 

una descrizione degli eventi che determinano l’insorgere di obbligazioni a fornire un supporto finanziario oppure a riacquistare un’attività finanziaria trasferita.

Utile o perdita derivante dall’eliminazione contabile (paragrafo 42G(a))

B38 Il paragrafo 42G(a) richiede a una entità di indicare l’utile o la perdita derivanti dall’eliminazione contabile relativi ad attività finanziarie in cui l’entità ha un coinvolgimento continuo. L’entità deve indicare se l’utile o la perdita derivanti dall’eliminazione contabile si sono verificati perché i fair value (valori equi) delle componenti dell’attività rilevata in precedenza (ossia, l’interesse nell’attività eliminata e l’interesse mantenuto dall’entità) differivano dal fair value (valore equo) dell’attività rilevata in precedenza nel suo insieme. In tale situazione, l’entità deve anche indicare se le valutazioni al fair value (valore equo) contenevano dati significativi non basati su dati di mercato osservabili, secondo quanto descritto nel paragrafo 27A.

Informativa supplementare (paragrafo 42H)

B39 L’informativa supplementare richiesta nei paragrafi 42D–42G può non essere sufficiente a soddisfare gli obiettivi informativi di cui al paragrafo 42B. In tal caso, l’entità deve esporre tutta l’informativa supplementare necessaria a soddisfare gli obiettivi informativi. L’entità deve stabilire, alla luce delle proprie circostanze, la quantità di informazioni supplementari che deve fornire per soddisfare le esigenze informative degli utilizzatori e quanta enfasi deve porre sui diversi aspetti delle informazioni supplementari. È necessario trovare un equilibrio, evitando di caricare il bilancio di dettagli eccessivi che possono non essere utili per gli utilizzatori del bilancio, senza tuttavia occultare informazioni a causa di aggregazioni eccessive.

▼M34

Compensazione di attività e passività finanziarie

(paragrafi 13A–13F)

Ambito di applicazione (paragrafo 13A)

B40 L’informativa di cui ai paragrafi 13B-13E è richiesta per tutti gli strumenti finanziari rilevati soggetti a compensazione in conformità al paragrafo 42 dello IAS 32. Inoltre, l’informativa di cui ai paragrafi 13B-13E è richiesta per gli strumenti finanziari che sono soggetti a un accordo-quadro di compensazione esecutivo o a un accordo similare che riguardi strumenti finanziari e operazioni similari, indipendentemente dal fatto che gli strumenti finanziari siano o meno compensati in conformità al paragrafo 42 dello IAS 32.

B41 Gli accordi similari cui si fa riferimento nei paragrafi 13A e B40 comprendono gli accordi di compensazione su derivati, le operazioni di pronti contro termine che rispettano gli standard internazionali TBMA/ISDA (global master repurchase agreements), le operazioni di prestito titoli che rispettano gli standard internazionali TBMA/ISDA (global master securities lending agreements), e tutti i diritti sulle garanzie reali finanziarie a essi correlati. Gli strumenti e le operazioni finanziarie similari citate nel paragrafo B40 comprendono i derivati, i pronti contro termine passivi e attivi e i prestiti titoli attivi e passivi. Esempi di strumenti finanziari che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 13A sono i finanziamenti e i depositi a clientela presso lo stesso istituto (a meno che essi non siano compensati nel prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria), e gli strumenti finanziari che sono soggetti soltanto a un accordo di garanzia reale.

Informativa su dati quantitativi relativi ad attività e passività finanziarie rilevate che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 13A (paragrafo 13C)

B42 Gli strumenti finanziari presentati in conformità al paragrafo 13C possono essere soggetti a diverse disposizione valutative (per esempio, una passività relativa a un contratto di pronti contro termine può essere valutata al costo ammortizzato, mentre un derivato sarà valutato al fair value). Una entità deve includere gli strumenti in base agli importi rilevati e descrivere qualsiasi differenza di valutazione risultante nella relativa informativa.

Informativa sugli importi lordi delle attività e passività finanziarie rilevate che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 13A (paragrafo 13C(a))

B43 Gli importi richiesti dal paragrafo 13C(a) si riferiscono agli strumenti finanziari rilevati soggetti a compensazione in conformità al paragrafo 42 dello IAS 32. Gli importi richiesti dal paragrafo 13C(a) fanno inoltre riferimento a strumenti finanziari rilevati che sono soggetti ad accordi-quadro di compensazione esecutivi o ad accordi similari indipendentemente dal fatto che essi soddisfano o meno i criteri per la compensazione. Tuttavia, l’informativa richiesta dal paragrafo 13C(a) non fa riferimento agli importi rilevati come conseguenza di accordi di garanzie reali che non soddisfano i criteri per la compensazione di cui al paragrafo 42 dello IAS 32. Tali importi, invece, devono essere rappresentati in conformità al paragrafo 13C(d).

Informativa sugli importi compensati in conformità ai criteri di cui al paragrafo 42 dello IAS 32 (paragrafo 13C(b))

B44 Il paragrafo 13C(b) richiede che le entità debbano indicare gli importi compensati in conformità al paragrafo 42 dello IAS 32 nel determinare i saldi netti presentati nel prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria. Gli importi delle attività finanziarie e delle passività finanziarie rilevate soggette a compensazione per effetto di uno stesso accordo, devono essere riportati nell’informativa fornita sia per l’attività sia per la passività finanziaria. Tuttavia, gli importi indicati (per esempio, in una tabella) devono essere limitati agli importi soggetti a compensazione. Per esempio, una entità può avere un’attività in derivati rilevata e una passività in derivati rilevata che soddisfano i criteri di compensazione di cui al paragrafo 42 dello IAS 32. Se l’importo lordo dell’attività in derivati è maggiore dell’importo lordo della passività in derivati, la tabella informativa dell’attività finanziaria deve comprendere l'intero ammontare dell'attività in derivati (in conformità al paragrafo 13C(a)) e l'intero ammontare della passività in derivati (in conformità al paragrafo 13C(b)). Tuttavia, mentre la tabella informativa della passività finanziaria comprenderà l'intero ammontare della passività in derivati (in conformità al paragrafo 13C(a)), l’importo dell’attività in derivati riportato nella stessa tabella dovrà essere uguale all’ammontare della passività in derivati (in conformità al paragrafo 13C(b)).

Informativa sui saldi netti presentati nel prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria (paragrafo 13C(c))

B45 Se una entità possiede strumenti finanziari che rientrano nell’ambito di applicazione della presente informativa (come specificato nel paragrafo 13A), ma che non soddisfano i criteri di compensazione di cui al paragrafo 42 dello IAS 32, gli importi da indicare ai sensi del paragrafo 13C(c) sarebbero uguali agli importi da indicare secondo il paragrafo 13C(a).

B46 Gli importi da indicare in conformità al paragrafo 13C(c) devono essere riconciliati con gli importi delle singole voci presentate nel prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria. Per esempio, se una entità ritiene che l’aggregazione o la disaggregazione degli importi delle singole voci di bilancio fornisce informazioni più significative, essa deve riconciliare gli importi aggregati o disaggregati indicati nel paragrafo 13C(c) con gli importi delle singole voci presentate nel prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria.

Informativa sugli importi soggetti ad accordi quadro di compensazione esecutivi o ad accordi similari che non sono stati altrimenti contemplati nel paragrafo 13C(b) (paragrafo 13C(d))

B47 Il paragrafo 13C(d) stabilisce che le entità devono indicare gli importi soggetti ad accordi-quadro di compensazione esecutivi o ad accordi similari che non sono stati altrimenti contemplati nel paragrafo 13C(b). Il paragrafo 13C(d)(i) fa riferimento agli importi relativi a strumenti finanziari rilevati che non soddisfano alcuni o tutti i criteri di compensazione di cui al paragrafo 42 dello IAS 32 (per esempio, i diritti effettivi di compensazione che non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 42(b) dello IAS 32, oppure i diritti di compensazione vincolati che sono esecutivi ed esercitabili soltanto in caso di inadempimento, o soltanto in caso di insolvenza o fallimento di una qualsiasi controparte).

B48 Il paragrafo 13C(d)(ii) fa riferimento agli importi relativi a garanzie reali finanziarie ricevute e concesse, incluse le garanzie in disponibilità liquide. Una entità deve indicare il fair value degli strumenti finanziari che sono stati concessi o ricevuti come garanzie reali. Gli importi indicati in conformità al paragrafo 13C(d)(ii) dovrebbero far riferimento all’effettiva garanzia reale ricevuta o concessa e non ad eventuali crediti o debiti rilevati per consegnare o ricevere indietro tale garanzia reale.

Limiti agli importi indicati nel paragrafo 13C(d) (paragrafo 13D)

B49 Nell’indicare gli importi di cui al paragrafo 13C(d), una entità deve considerare gli effetti derivanti da uno strumento finanziario in garanzia il cui valore è maggiore degli importi garantiti. A tal fine, l’entità deve innanzitutto dedurre gli importi indicati in base al paragrafo 13C(d)(i) dall'importo indicato in base al paragrafo 13C(c). L’entità deve quindi limitare gli importi indicati secondo il paragrafo 13C(d)(ii) all’ammontare residuo del relativo strumento finanziario in conformità al paragrafo 13C(c). Tuttavia, se i diritti sulla garanzia reale possono essere estesi ad altri strumenti finanziari, tali diritti possono essere inclusi nell’informativa fornita in conformità al paragrafo 13D.

Descrizione dei diritti di compensazione soggetti ad accordi-quadro di compensazione esecutivi e ad accordi similari (paragrafo 13E)

B50 Una entità deve descrivere i tipi di diritti di compensazione e di accordi similari indicati in conformità al paragrafo 13C(d), inclusa la natura di quei diritti. Per esempio, una entità deve descrivere i diritti vincolati di cui è titolare. Relativamente agli strumenti soggetti a diritti di compensazione che non sono condizionati a un evento futuro ma che non soddisfano gli altri criteri disposti dal paragrafo 42 dello IAS 32, l'entità deve descrivere le motivazioni per cui tali criteri non sono soddisfatti. L'entità deve descrivere i termini dell'accordo relativo alla garanzia reale per qualsiasi garanzia reale finanziaria ricevuta o concessa (per esempio, nel caso in cui la garanzia reale è soggetta a restrizioni).

Informativa per tipo di strumento finanziario o per controparte

B51 Le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 13C(a)-(e) possono essere raggruppate per tipo di strumento finanziario o per operazione (per esempio, derivati, pronti contro termine attivi e passivi o accordi di prestito titoli attivi e passivi).

B52 In alternativa, una entità può raggruppare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 13C(a)-(c) per tipo di strumento finanziario, e le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 13C(c)-(e) per controparte. Se una entità fornisce le informazioni richieste per controparte, l’entità non deve identificare le controparti indicando la denominazione. Tuttavia, la designazione delle controparti (Controparte A, Controparte B, Controparte C, ecc.) deve rimanere costante di anno in anno, per tutti gli anni esposti in bilancio, al fine di garantire la comparabilità. Devono essere prese in considerazione anche informazioni qualitative, in modo tale che sia possibile fornire ulteriori informazioni in merito alle tipologie di controparti. Quando l’informativa disposta dal paragrafo 13C(c)–(e) è fornita per controparte, gli importi che sono singolarmente significativi rispetto all’importo totale di una controparte saranno indicati separatamente, mentre gli importi residuali singolarmente non significativi relativi alla controparte saranno aggregati in un’unica voce.

Altro

B53 L’informativa specifica richiesta dai paragrafi 13C-13E è da considerarsi quali disposizioni minime. Per soddisfare l’obiettivo di cui al paragrafo 13B, una entità potrebbe dover integrare tale informativa con informazioni aggiuntive (qualitative), a seconda dei termini degli accordi-quadro di compensazione esecutivi e dei relativi contratti, incluse le informazioni sulla natura dei diritti di compensazione e sul loro effetto reale o potenziale sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'entità.

▼B




INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 8

Settori operativi

PRINCIPIO BASE

1. Un’entità deve fornire le informazioni che consentono agli utilizzatori del sul bilancio di valutare la natura e gli effetti sul bilancio delle attività imprenditoriali che intraprende e i contesti economici nei quali opera.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente IFRS si applica a:

a) 

il bilancio separato o individuale di un’entità

i) 

i cui titoli di debito o strumenti rappresentativi di capitale sono negoziati in un mercato pubblico (una Borsa valori nazionale o estera ovvero un mercato «over-the-counter», compresi i mercati locali e regionali); o

ii) 

che deposita il proprio bilancio, o è in procinto di farlo, presso una Commissione per la Borsa valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico; e

b) 

il bilancio consolidato di un gruppo avente una capogruppo

i) 

i cui titoli di debito o strumenti rappresentativi di capitale sono negoziati in un mercato pubblico (una Borsa valori nazionale o estera ovvero un mercato «over-the-counter», compresi i mercati locali e regionali); o

ii) 

che deposita il bilancio consolidato, o è in procinto di farlo, presso una Commissione per la Borsa valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico.

3. Se un’entità che non è tenuta ad applicare il presente IFRS decide di fornire informazioni sui settori che non sono conformi al presente IFRS, non deve definire tali informazioni come informativa di settore.

4. Se il fascicolo di bilancio contiene sia il bilancio consolidato di una controllante che rientra nell’ambito di applicazione del presente IFRS, sia il bilancio separato di tale controllante, l’informativa di settore deve essere presentata solo con riferimento al bilancio consolidato.

SETTORI OPERATIVI

5. Un settore operativo è una componente di un’entità:

a) 

che intraprende attività imprenditoriali generatrici di ricavi e di costi (compresi i ricavi e i costi riguardanti operazioni con altre componenti della medesima entità);

b) 

i cui risultati operativi sono rivisti periodicamente al più alto livello decisionale operativo dell’entità ai fini dell’adozione di decisioni in merito alle risorse da allocare al settore e della valutazione dei risultati; e

c) 

per la quale sono disponibili informazioni di bilancio separate.

Un settore operativo può intraprendere attività imprenditoriali dalle quali non ha ancora ottenuto ricavi: le attività in fase di avviamento (start-up) possono essere, ad esempio, settori operativi prima della generazione di ricavi.

6. Ciascuna parte di un’entità non è necessariamente un settore operativo o parte di un settore operativo. Ad esempio, la direzione di una società o alcune divisioni funzionali possono non conseguire ricavi o possono conseguire ricavi che sono solo accessori rispetto alle attività dell’entità e non sarebbero settori operativi. Ai fini del presente IFRS, i piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro di un’entità non sono settori operativi.

7. L’espressione «più alto livello decisionale operativo» identifica una funzione, non necessariamente un manager con un titolo specifico. Tale funzione consiste nell’allocare le risorse ai settori operativi di un’entità e valutarne i risultati. Spesso essa compete all’amministratore delegato, ma potrebbe spettare, ad esempio, ad un gruppo di amministratori esecutivi o ad altri.

8. Per molte entità, le tre caratteristiche dei settori operativi descritte al paragrafo 5 identificano chiaramente i loro settori operativi. Tuttavia, un’entità può presentare dei rendiconti interni nei quali le sue attività imprenditoriali sono descritte in una varietà di modi. Se il più alto livello decisionale operativo utilizza più di un set di informativa di settore, altri fattori possono identificare un unico gruppo di componenti come rappresentativo dei settori operativi di un’entità, tra cui la natura delle attività imprenditoriali di ciascuna componente, l’esistenza di manager per esse responsabili e le informazioni presentate al consiglio di amministrazione.

9. Generalmente un settore operativo ha un manager di settore che risponde direttamente al più alto livello decisionale operativo e mantiene contatti periodici con esso per discutere le attività operative, i risultati di bilancio, le previsioni o i piani per il settore. Il termine «manager di settore» identifica una funzione, non necessariamente un manager con un titolo specifico. Il più alto livello decisionale operativo può essere altresì il manager di settore per taluni settori operativi. Un unico manager può essere il manager di settore di più settori operativi. Se le caratteristiche di cui al paragrafo 5 portano ad identificare più di un gruppo di componenti di un’organizzazione ma vi è un unico gruppo per il quale i manager di settore sono considerati responsabili, quest’ultimo gruppo di componenti costituisce il settore operativo.

10. Le caratteristiche di cui al paragrafo 5 possono essere riconducibili a due o più gruppi di componenti coincidenti la cui responsabilità spetta a manager di settore. Tale struttura viene talvolta definita come forma di organizzazione a matrice. Ad esempio, in talune entità alcuni manager di settore sono responsabili di diverse linee di prodotto e di servizi a livello mondiale, mentre altri sono responsabili per determinate aree geografiche. Il più alto livello decisionale operativo rivede periodicamente i risultati operativi di entrambi i gruppi di componenti e per entrambi sono disponibili informazioni economico-finanziarie. In tal caso, facendo riferimento al principio base, l’entità deve determinare quale gruppo di componenti individua i vari settori operativi.

SETTORI OGGETTO DI INFORMATIVA

11. Un’entità deve fornire informazioni separate in merito a ciascun settore operativo che:

a) 

sia stato identificato conformemente ai paragrafi da 5 a 10 o derivi dall’aggregazione di due o più di tali settori conformemente al paragrafo 12; e

b) 

superi le soglie quantitative di cui al paragrafo 13.

I paragrafi da 14 a 19 indicano altre situazioni in cui devono essere fornite informazioni separate in merito a un settore operativo.

Criteri di aggregazione

12. I settori operativi presentano spesso risultati economici similari nel lungo periodo se hanno caratteristiche economiche similari. Per esempio, da due settori operativi con caratteristiche economiche similari ci si dovrebbero attendere dei margini lordi medi di lungo termine analoghi. Due o più settori operativi possono essere aggregati in un unico settore operativo se l’aggregazione è coerente con il principio base del presente IFRS, se i settori hanno caratteristiche economiche similari e se i settori sono similari per quanto riguarda ciascuno dei seguenti aspetti:

a) 

natura dei prodotti e dei servizi;

b) 

la natura dei processi produttivi;

c) 

tipologia o classe di clientela per i loro prodotti e servizi;

d) 

metodi utilizzati per distribuire i propri prodotti o fornire i propri servizi; e

e) 

natura del contesto normativo, se applicabile, per esempio bancario, assicurativo o dei servizi pubblici.

Soglie quantitative

13. Un’entità deve fornire informazioni separate in merito ad un settore operativo che soddisfi una qualsiasi delle seguenti soglie quantitative:

a) 

i ricavi oggetto di informativa, comprese sia le vendite a clienti terzi sia le vendite o i trasferimenti tra settori, sono almeno il 10 % dei ricavi complessivi, interni ed esterni, di tutti i settori operativi;

b) 

l’ammontare in valore assoluto del relativo utile o perdita è almeno il 10 % del maggiore, in valore assoluto, tra i seguenti importi: i) l’utile complessivo relativo a tutti i settori operativi in utile e ii) la perdita complessiva relativa a tutti i settori operativi in perdita;

c) 

le sue attività sono almeno il 10 % delle attività complessive di tutti i settori operativi.

I settori operativi che non soddisfano alcuna delle soglie quantitative possono essere considerati oggetto di informativa separata se la direzione aziendale ritiene che le informazioni relative al settore siano utili per gli utilizzatori del bilancio.

14. Un’entità può aggregare informazioni relative a settori operativi che non soddisfano le soglie quantitative ed informazioni relative ad altri settori operativi che non soddisfano tali soglie in modo da ottenere un settore oggetto di informativa solo se i settori operativi hanno caratteristiche economiche similari e condividono la maggior parte dei criteri di aggregazione di cui al paragrafo 12.

15. Se il totale dei ricavi esterni presentati dai settori operativi rappresenta meno del 75 % dei ricavi dell’entità, devono essere identificati ulteriori settori operativi come settori oggetto di informativa (anche se non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 13) fino a che almeno il 75 % dei ricavi dell’entità non sia incluso nei settori oggetto di informativa.

16. Le informazioni relative ad altre attività imprenditoriali e settori operativi che non sono oggetto di informativa devono essere aggregate e presentate nella categoria «altri settori» separatamente dalle altre voci di riconciliazione tra le riconciliazioni previste dal paragrafo 28. Le fonti dei ricavi compresi nella categoria «altri settori» devono essere descritte.

17. Se la direzione aziendale ritiene che un settore operativo identificato come settore oggetto di informativa nell’esercizio immediatamente precedente continui a essere rilevante, le informazioni relative a tale settore devono continuare ad essere presentate separatamente nell’esercizio in corso anche se il settore non soddisfa più i criteri di rilevanza di cui al paragrafo 13.

18. Se un settore operativo è identificato come settore oggetto di informativa nell’esercizio in corso perché rispetta le soglie quantitative, i dati del settore di un esercizio precedente presentati a fini comparativi devono essere rideterminati per riflettere il nuovo settore oggetto di informativa come un settore separato, anche se tale settore non rispettava, nell’esercizio precedente, i criteri di rilevanza di cui al paragrafo 13, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa.

19. Vi può essere un limite pratico al numero di settori oggetto di informativa che un’entità presenta separatamente, al di là del quale le informazioni di settore potrebbero diventare troppo dettagliate. Sebbene non sia stato definito alcun limite preciso, quando il numero dei settori oggetto di informativa conformemente ai paragrafi da 13 a 18 è superiore a dieci, l’entità dovrebbe considerare se un limite pratico sia stato raggiunto.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

20. Un’entità deve fornire le informazioni che consentono agli utilizzatori del sul bilancio di valutare la natura e gli effetti sul bilancio delle attività imprenditoriali che intraprende e i contesti economici nei quali opera.

21. Per conferire efficacia al principio di cui al paragrafo 20, un’entità deve fornire quanto segue per ciascun esercizio per il quale venga presentato un ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ :

a) 

le informazioni generali di cui al paragrafo 22;

b) 

le informazioni in merito all’utile o alla perdita di settore presentati, compresi i ricavi e le spese specificati inclusi nell’utile o nella perdita di settore presentati, alle attività di settore, alle passività di settore e alla base di valutazione, come descritto ai paragrafi da 23 a 27; e

c) 

le riconciliazioni dei totali dei ricavi di settore, dell’utile o perdita di settore presentati, delle attività di settore, delle passività di settore e di altre voci di settore significative con i corrispondenti importi dell’entità come descritto al paragrafo 28.

▼M5

Le riconciliazioni degli ammontari presentati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria relativi ai settori oggetto di informativa con quelli riportati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità sono necessarie per ciascuna data di presentazione del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Le informazioni per gli esercizi precedenti devono essere rideterminate come descritto ai paragrafi 29 e 30.

▼B

Informazioni generali

▼M43

22. Un'entità deve fornire le seguenti informazioni generali:

(a) 

i fattori utilizzati per identificare i settori oggetto di informativa dell'entità, compreso il criterio di organizzazione (ad esempio, se la direzione aziendale abbia scelto di organizzare l'entità in funzione delle differenze dei prodotti e servizi, delle aree geografiche, del contesto normativo o di una combinazione di fattori e se i settori oggetto di informativa siano stati aggregati);

(aa) 

le valutazioni effettuate dalla direzione aziendale nell'applicare i criteri di aggregazione di cui al paragrafo 12. Ciò include una breve descrizione dei settori operativi che sono stati aggregati secondo tali criteri e gli indicatori economici che sono stati oggetto di valutazione nello stabilire che i settori operativi aggregati hanno caratteristiche economiche similari; e

(b) 

i tipi di prodotti e servizi da cui ciascun settore oggetto di informativa ottiene i propri ricavi.

▼B

Informazioni in merito a utili o perdite, attività e passività

▼M22

23. Un’entità deve fornire una valutazione dell’utile o della perdita per ciascun settore oggetto di informativa. Un’entità deve fornire una valutazione delle attività e passività totali di ciascun settore oggetto di inf2ormativa se tali importi vengono forniti periodicamente al più alto livello decisionale operativo. Un’entità deve inoltre fornire i seguenti elementi in merito a ciascun settore oggetto di informativa se gli importi specificati sono inclusi nella valutazione dell’utile o della perdita di settore esaminati dal più alto livello decisionale operativo o vengono forniti periodicamente al più alto livello decisionale operativo, anche se non inclusi in tale valutazione dell’utile o della perdita di settore:

a) 

ricavi da clienti terzi;

▼B

b) 

ricavi da operazioni con altri settori operativi della medesima entità;

c) 

interessi attivi;

d) 

interessi passivi;

e) 

svalutazioni e ammortamenti;

▼M5

f) 

voci significative di ricavo e di costo presentate conformemente al paragrafo 97 dello IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007);

▼B

g) 

quota di pertinenza dell’entità nell’utile o nella perdita di società collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;

h) 

imposte sul reddito o proventi fiscali; e

i) 

voci non monetarie rilevanti diverse da svalutazioni e ammortamenti.

Un’entità deve indicare separatamente interessi attivi e interessi passivi per ciascun settore oggetto di informativa a meno che la maggior parte dei ricavi del settore provengano da interessi e il più alto livello decisionale operativo si basi principalmente sugli interessi attivi netti per valutare i risultati del settore e prendere decisioni in merito alle risorse da allocare al settore. In tal caso un’entità può indicare gli interessi attivi del settore al netto degli interessi passivi purché lo specifichi.

▼M31

24. Un’entità deve fornire i seguenti elementi in merito a ciascun settore oggetto di informativa se gli importi specificati sono inclusi nella valutazione delle attività di settore esaminate dal più alto livello decisionale operativo o vengono forniti periodicamente al più alto livello decisionale operativo anche se non inclusi nella valutazione delle attività di settore:

▼B

a) 

l’importo dell’investimento in società collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto; e

▼M31

b) 

gli importi sommati alle attività non correnti ( 40 ) diversi da strumenti finanziari, attività fiscali differite, attività relative nette per piani a benefici definiti (vedere IAS 19 Benefici per i dipendenti) e diritti derivanti da contratti assicurativi.

▼B

VALUTAZIONE

25. L’ammontare di ciascuna voce di settore presentata deve corrispondere alla valutazione fornita al più alto livello decisionale operativo ai fini dell’adozione di decisioni in merito all’allocazione di risorse al settore e della valutazione dei suoi risultati. Le rettifiche e le eliminazioni operate nella preparazione del bilancio e nelle allocazioni di ricavi, costi, utili o perdite di un’entità devono essere incluse nella determinazione dell’utile o perdita di settore presentata soltanto se sono incluse nella valutazione dell’utile o perdita di settore utilizzata dal più alto livello decisionale operativo. Analogamente, solo le attività e passività che sono incluse nelle valutazioni delle attività e passività di settore che sono utilizzate dal più alto livello decisionale operativo devono essere indicate per tale settore. Se importi sono allocati all’utile o perdita di settore, alle attività o passività presentati, tali importi devono essere allocati su base ragionevole.

26. Se il più alto livello decisionale operativo utilizza un’unica valutazione dell’utile o perdita, delle attività o passività di un settore operativo per valutare i risultati di settore e decidere come allocare le risorse, devono essere presentate tali valutazioni di utile o perdita, attività e passività di settore. Se il più alto livello decisionale operativo utilizza più di una valutazione di utile o perdita, attività e passività di settore, le valutazioni fornite sono quelle che la direzione aziendale ritiene siano determinate conformemente ai principi di valutazione maggiormente coerenti con quelli utilizzati nella valutazione degli importi corrispondenti nel bilancio dell’entità.

27. Un’entità deve fornire una spiegazione delle valutazioni di utile o perdita, attività e passività di settore per ciascun settore oggetto di informativa. Come minimo, un’entità deve indicare quanto segue:

a) 

il criterio di contabilizzazione di qualsiasi operazione tra settori oggetto di informativa;

b) 

la natura di qualsiasi differenza tra le valutazioni degli utili o perdite di settori oggetto di informativa e l’utile o la perdita dell’entità ante oneri o proventi fiscali e attività operative cessate (qualora non sia evidente dalle riconciliazioni di cui al paragrafo 28). Tali differenze potrebbero includere i principi contabili e i principi per l’allocazione di costi sostenuti a livello centrale che sono necessari per la comprensione delle informazioni di settore presentate;

c) 

la natura di qualsiasi differenza tra le valutazioni delle attività dei settori oggetto di informativa e delle attività dell’entità (qualora non sia evidente dalle riconciliazioni di cui al paragrafo 28). Tali differenze potrebbero includere i principi contabili e i principi per l’allocazione di attività utilizzate congiuntamente che sono necessari per la comprensione delle informazioni di settore presentate;

d) 

la natura di qualsiasi differenza tra le valutazioni delle passività dei settori oggetto di informativa e delle passività dell’entità (qualora non sia evidente dalle riconciliazioni di cui al paragrafo 28). Tali differenze potrebbero includere i principi contabili e i principi per l’allocazione di passività utilizzate congiuntamente che sono necessari per la comprensione delle informazioni di settore presentate.

e) 

la natura di qualsiasi cambiamento rispetto ad esercizi precedenti nei metodi di valutazione utilizzati per determinare utile o perdita di settore presentato e l’eventuale effetto di tali cambiamenti sulla valutazione di utile o perdita di settore;

f) 

la natura e l’effetto di qualsiasi allocazione asimmetrica rispetto ai settori oggetto di informativa. Ad esempio, un’entità potrebbe allocare l’ammortamento a un settore senza allocare le relative attività a tale settore.

Riconciliazioni

▼M43

28. Un'entità deve fornire le riconciliazioni di tutte le seguenti voci:

▼B

a) 

il totale dei ricavi dei settori oggetto di informativa rispetto ai ricavi dell’entità;

b) 

il totale degli utili o perdite dei settori oggetto di informativa rispetto all’utile o alla perdita dell’entità ante oneri (proventi) fiscali e attività operative cessate. Tuttavia, se un’entità alloca a settori oggetto di informativa voci come oneri (proventi) fiscali, l’entità può riconciliare il totale delle valutazioni di utile o perdita di settore con l’utile o perdita dell’entità al netto di tali voci;

▼M43

c) 

il totale delle attività dei settori oggetto di informativa rispetto alle attività dell'entità se le attività di settore sono presentate conformemente al paragrafo 23;

▼B

d) 

il totale delle passività dei settori oggetto di informativa rispetto alle passività dell’entità se le passività di settore sono presentate conformemente al paragrafo 23;

e) 

il totale degli importi di qualsiasi altro elemento informativo rilevante presentato per i settori oggetto di informativa rispetto al corrispondente importo per l’entità.

Tutti gli elementi di riconciliazione rilevanti devono essere identificati e descritti separatamente. Ad esempio, l’importo di ciascuna rettifica rilevante necessaria per riconciliare l’utile o la perdita del settore oggetto di informativa con l’utile o la perdita dell’entità derivante da diversi principi contabili deve essere identificato e descritto separatamente.

Rideterminazione dei valori di informazioni fornite in precedenza

29. Se un’entità modifica la struttura della sua organizzazione interna in modo da modificare la composizione dei suoi settori oggetto di informativa, le informazioni corrispondenti per gli esercizi precedenti, inclusi i periodi intermedi, devono essere rideterminate a meno che le informazioni non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa. Per stabilire se le informazioni non siano disponibili e se la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa, si deve esaminare individualmente ciascuna voce. In seguito ad una modifica della composizione dei suoi settori oggetto di informativa, un’entità deve indicare se abbia rideterminato le corrispondenti voci delle informazioni di settore per gli esercizi precedenti.

30. Se un’entità ha modificato la struttura della sua organizzazione interna in modo da modificare la composizione dei suoi settori oggetto di informativa e se le informazioni di settore per gli esercizi precedenti, compresi i periodi intermedi, non vengono rideterminate per riflettere la modifica, l’entità deve fornire, nell’esercizio in cui si verifica la modifica, le informazioni di settore per l’esercizio in corso in base sia alla vecchia che alla nuova suddivisione settoriale, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’ENTITÀ NEL SUO INSIEME

31. I paragrafi da 32 a 34 si applicano a tutte le entità soggette al presente IFRS, comprese quelle che hanno un unico settore oggetto di informativa. Le attività imprenditoriali di talune entità non sono organizzate in funzione delle differenze nei relativi prodotti e servizi o delle differenze nelle aree geografiche di attività. I settori oggetto di informativa di tali entità possono presentare ricavi da un’ampia gamma di prodotti e servizi sostanzialmente diversi o più di uno dei suoi settori oggetto di informativa può fornire essenzialmente gli stessi prodotti e servizi. Analogamente, i settori oggetto di informativa di un’entità possono detenere attività in diverse aree geografiche e presentare ricavi da clienti di diverse aree geografiche o più di uno dei suoi settori oggetto di informativa può operare nella stessa area geografica. Le informazioni richieste dai paragrafi da 32 a 34 devono essere fornite soltanto se non sono già contenute nelle informazioni sul settore oggetto di informativa richieste dal presente IFRS.

Informazioni in merito ai prodotti e ai servizi

32. Un’entità deve indicare i ricavi da clienti terzi per ciascun prodotto e servizio, o per ciascun gruppo di prodotti e servizi similari, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa, nel qual caso tale fatto deve essere indicato. Gli importi dei ricavi presentati devono essere basati sulle informazioni di bilancio utilizzate per produrre il bilancio dell’entità.

Informazioni in merito alle aree geografiche

33. Un’entità deve indicare le seguenti informazioni geografiche, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa:

a) 

i ricavi da clienti terzi attribuiti i) al paese in cui ha sede l’entità e ii) a tutti i paesi esteri, in totale, da cui l’entità ottiene ricavi. Se i ricavi da clienti terzi attribuiti ad un singolo paese estero sono significativi, tali ricavi devono essere indicati separatamente. Un’entità deve indicare la base per l’attribuzione dei ricavi da clienti terzi ai singoli paesi;

b) 

le attività non correnti ( 41 ) diverse da strumenti finanziari, attività fiscali differite, attività relative a benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro e diritti derivanti da contratti assicurativi i) presenti nel paese in cui ha sede l’entità e ii) presenti in tutti i paesi esteri, in totale, in cui l’entità detiene attività. Se le attività di un singolo paese estero sono significative, tali attività devono essere indicate separatamente.

Gli importi presentati devono essere basati sulle informazioni di bilancio utilizzate per produrre il bilancio dell’entità. Se le informazioni necessarie non sono disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa, tale fatto deve essere indicato. Un’entità può fornire, oltre alle informazioni richieste dal presente paragrafo, subtotali per le informazioni geografiche relative a gruppi di paesi.

Informazioni in merito ai principali clienti

▼M26

34. Un’entità deve fornire informazioni in merito al grado di dipendenza dai suoi principali clienti. Se i ricavi provenienti da operazioni con un singolo cliente esterno sono pari o superiori al 10 % dei ricavi complessivi di un’entità, l’entità deve indicare tale fatto, l’importo totale dei ricavi da ciascuno di tali clienti e l’identità del settore o dei settori che presentano i ricavi. L’entità non è tenuta a comunicare l’identità di un cliente importante o l’importo dei ricavi che ciascun settore ottiene da tale cliente. Ai fini del presente IFRS, un gruppo di entità che un’entità sa essere soggette a un controllo comune deve essere considerato come un cliente unico,. Tuttavia, è necessaria una valutazione soggettiva per determinare se e un ente governativo, (nazionale, statale, provinciale, territoriale, locale o estero incluse le agenzie governative ed enti pubblici locali, nazionali o internazionali) e quelle entità che l’entità che redige il bilancio sa essere soggette al controllo comune dello stesso ente governativo,devono essere sono considerate come un cliente unico. Nel valutare ciò, l’entità che redige il bilancio deve valutare la misura dell’integrazione economica tra tali entità.

▼B

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

35. Un’entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata. Qualora l’entità applichi il presente IFRS per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2009, tale fatto deve essere indicato.

▼M22

35A. Il paragrafo 23 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nell’aprile 2009. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2010 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica la modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M22

36. Le informazioni di settore per esercizi precedenti che sono presentate come informazioni comparative nell’esercizio di applicazione iniziale (inclusa l’applicazione della modifica al paragrafo 23 apportata nell’aprile 2009) devono essere rideterminate alla luce delle disposizioni del presente IFRS, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione fosse troppo onerosa.

▼M5

36A. Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato il paragrafo 23(f). L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

▼M26

36B. Lo IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate (rivisto nella sostanza nel 2009) ha modificato il paragrafo 34 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2011 o da data successiva. Se una entità applica lo IAS 24 (rivisto nella sostanza nel 2009) per un esercizio precedente, deve applicare la modifica al paragrafo 34 a partire da quell’esercizio precedente.

▼M43

36C. Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato i paragrafi 22 e 28. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼B

SOSTITUZIONE DELLO IAS 14

37. Il presente IFRS sostituisce lo IAS 14 Informativa di settore.




Appendice A

Definizione dei termini

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.



Settore operativo

Un settore operativo è una componente di un’entità:

a)  che intraprende attività imprenditoriali generatrici di ricavi e di costi (compresi i ricavi e i costi riguardanti operazioni con altre componenti della medesima entità);

b)  i cui risultati operativi sono rivisti periodicamente al più alto livello decisionale operativo dell’entità ai fini dell’adozione di decisioni in merito alle risorse da allocare al settore e della valutazione dei risultati; e

c)  per la quale sono disponibili informazioni di bilancio separate.

▼M53




INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 9

Strumenti finanziari

CAPITOLO 1    Obiettivo

1.1.

La finalità del presente Principio è stabilire principi per la presentazione nel bilancio delle attività e passività finanziarie la cui applicazione consentirà di fornire agli utilizzatori dei bilanci informazioni significative ed utili per la valutazione degli importi, della tempistica e del grado di incertezza dei flussi finanziari futuri.

CAPITOLO 2    Ambito di applicazione

2.1.

▼M54

Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:

▼M53

a) 

le partecipazioni in controllate, collegate e joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni dell'IFRS 10 Bilancio consolidato, dello IAS 27 Bilancio separato o dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture. In taluni casi, tuttavia, l'IFRS 10, lo IAS 27 o lo IAS 28 richiedono o consentono all'entità di contabilizzare la partecipazione in una controllata, una collegata o una joint venture in conformità ad alcune o a tutte le disposizioni del presente Principio. Le entità devono inoltre applicare il presente Principio ai derivati sulla partecipazione in una controllata, collegata o joint venture, a meno che il derivato soddisfi la definizione di strumento rappresentativo di capitale dell'entità di cui allo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio;

▼M54

b) 

diritti e obbligazioni relativi ad operazioni di leasing a cui si applica l'IFRS 16 Leasing. Tuttavia:

i) 

i crediti impliciti nei contratti di leasing finanziario (ossia gli investimenti netti in leasing finanziari) e i crediti impliciti nei contratti di leasing operativo rilevati dal locatore sono soggetti all'eliminazione contabile e agli accantonamenti per riduzione di valore del presente Principio;

ii) 

le passività del leasing rilevate dal locatario sono soggette alle disposizioni in materia di eliminazione contabile di cui al paragrafo 3.3.1 del presente Principio; e

iii) 

i derivati che sono incorporati in contratti di leasing sono soggetti alle disposizioni sui derivati incorporati contenute nel presente Principio;

▼M53

c) 

i diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro derivanti dai piani relativi ai benefici per i dipendenti, ai quali si applica lo IAS 19 Benefici per i dipendenti;

d) 

gli strumenti finanziari emessi dall'entità che soddisfano la definizione di strumento rappresentativo di capitale contenuta nello IAS 32 (inclusi le opzioni e i warrant) o che devono essere classificati come strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dei paragrafi 16 A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D dello IAS 32. Tuttavia il possessore di tali strumenti rappresentativi di capitale deve applicare il presente Principio a tali strumenti, a meno che questi soddisfino l'eccezione di cui alla precedente lettera a);

e) 

i diritti e le obbligazioni che sorgono ai sensi di i) un contratto assicurativo secondo la definizione dell'IFRS 4 Contratti assicurativi, diversi dai diritti e dalle obbligazioni di un emittente che sorgono da un contratto assicurativo che risponde alla definizione di contratto di garanzia finanziaria o ai sensi di ii) un contratto che rientra nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4, in quanto contiene un elemento di partecipazione discrezionale. Tuttavia, il presente Principio si applica a un derivato incorporato in un contratto che rientra nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 se il derivato non costituisce esso stesso un contratto rientrante nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4. Inoltre, se l'emittente di contratti di garanzia finanziaria ha precedentemente dichiarato espressamente di considerare tali contratti come contratti assicurativi e ha utilizzato criteri contabili applicabili a contratti assicurativi, l'emittente può scegliere di applicare il presente Principio o l'IFRS 4 a tali contratti di garanzia finanziaria (cfr. paragrafi B2.5–B2.6). L'emittente può effettuare tale scelta per ciascun singolo contratto, ma la scelta effettuata per ogni contratto è poi irrevocabile;

f) 

qualsiasi contratto forward tra un acquirente e un azionista venditore relativo all'acquisto o alla vendita di un'acquisita che darà luogo ad un'aggregazione aziendale a una data di acquisizione futura rientrante nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3 Aggregazioni aziendali. I termini del contratto forward non dovrebbero eccedere un periodo ragionevole normalmente necessario per ottenere le dovute approvazioni e perfezionare l'operazione;

g) 

gli impegni all'erogazione di finanziamenti diversi da quelli descritti nel paragrafo 2.3. Tuttavia, l'emittente di impegni all'erogazione di finanziamenti deve applicare le disposizioni in materia di riduzione di valore del presente Principio agli impegni all'erogazione di finanziamenti che altrimenti non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio. Inoltre, tutti gli impegni all'erogazione di finanziamenti sono soggetti alle disposizioni in materia di eliminazione contabile del presente Principio;

h) 

gli strumenti finanziari, i contratti e le obbligazioni relativi a operazioni con pagamento basato su azioni ai quali si applica l'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, a eccezione dei contratti rientranti nell'ambito di applicazione dei paragrafi 2.4–2.7 del presente Principio, ai quali si applica il presente Principio;

i) 

i diritti dell'entità ad essere rimborsata per spese che deve sostenere per regolare una passività che rileva come un accantonamento conformemente allo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali o per la quale ha rilevato un accantonamento, in un periodo precedente, secondo quanto previsto dallo IAS 37;

j) 

i diritti e le obbligazioni nell'ambito di applicazione dell'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti che sono strumenti finanziari, a eccezione di quelli che l'IFRS 15 prevede espressamente siano contabilizzati conformemente al presente Principio.

2.2.

Le disposizioni in materia di riduzione di valore del presente Principio sono applicate ai diritti che l'IFRS 15 prevede siano contabilizzati conformemente al presente Principio ai fini della rilevazione degli utili o delle perdite per riduzione di valore.

2.3.

I seguenti impegni all'erogazione di finanziamenti rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio:

a) 

impegni all'erogazione di finanziamenti che l'entità designa come passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafo 4.2.2). L'entità che ha una consolidata prassi di vendere le attività che derivano dagli impegni all'erogazione di finanziamenti poco dopo l'erogazione, deve applicare il presente Principio a tutti gli impegni all'erogazione di finanziamenti della stessa categoria;

b) 

impegni all'erogazione di finanziamenti che possono essere regolati al netto in disponibilità liquide ovvero consegnando o emettendo un altro strumento finanziario. Tali impegni all'erogazione di finanziamenti sono dei derivati. L'impegno all'erogazione di finanziamenti non è considerato regolato al netto semplicemente perché il finanziamento è erogato a rate (per esempio, un mutuo ipotecario edilizio erogato a rate con l'avanzamento della costruzione);

c) 

impegni all'erogazione di un finanziamento a un tasso di interesse inferiore a quello di mercato (cfr. paragrafo 4.2.1, lettera d)].

2.4.

Il presente Principio deve essere applicato ai contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che possono essere regolati al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, a eccezione dei contratti che sono stati sottoscritti e continuano a essere posseduti per l'incasso o la consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità. Tuttavia il presente Principio deve essere applicato ai contratti che l'entità designa come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente al paragrafo 2.5.

2.5.

I contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che possono essere regolati al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, possono essere designati irrevocabilmente come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio anche se sono stati sottoscritti per l'incasso o la consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità. Questa designazione è possibile solo alla stipula del contratto e se elimina o riduce significativamente un'incoerenza nella rilevazione (talvolta definita come «asimmetria contabile») che altrimenti risulterebbe dalla mancata rilevazione di tale contratto in quanto escluso dall'ambito di applicazione del presente Principio (cfr. paragrafo 2.4).

2.6.

Vi sono diversi modi in cui un contratto per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario può essere regolato al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari. Questi includono:

a) 

quando i termini del contratto permettono a entrambe le parti di regolarlo al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari;

b) 

quando la possibilità di regolare al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, non è esplicita nei termini del contratto, ma l'entità ha la prassi di regolare contratti simili al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari (sia con la controparte, sottoscrivendo contratti che si compensano, sia vendendo il contratto prima dell'esercizio o decadenza del diritto);

c) 

quando, per simili contratti, l'entità ha la prassi di ricevere consegna del sottostante e venderlo entro un breve periodo dopo la consegna al fine di generare un utile dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di profitto dell'operatore; e

d) 

quando l'elemento non finanziario che è l'oggetto del contratto è prontamente convertibile in disponibilità liquide.

Un contratto a cui b) o c) sono applicabili non è sottoscritto al fine di ricevere o di consegnare l'elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità e rientra conseguentemente nell'ambito di applicazione del presente Principio. Altri contratti a cui sia applicabile il paragrafo 2.4 sono valutati per determinare se siano stati sottoscritti e continuino a essere posseduti per il ricevimento o la consegna dell'elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità e conseguentemente se rientrino nell'ambito di applicazione del presente Principio.

2.7.

L'opzione venduta per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che può essere oggetto di regolamento al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal paragrafo 2.6, lettera a) o d), rientra nell'ambito di applicazione del presente Principio. Tale contratto non può essere sottoscritto al fine di ricevere o di consegnare l'elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità.

CAPITOLO 3    Rilevazione ed eliminazione contabile

3.1   RILEVAZIONE INIZIALE

3.1.1.   L'entità deve rilevare nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria l'attività o passività finanziaria quando, e solo quando, l'entità diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento (cfr. paragrafi B3.1.1 e B3.1.2). Quando l'entità rileva per la prima volta l'attività finanziaria, deve classificarla conformemente ai paragrafi 4.1.1-4.1.5 e valutarla conformemente ai paragrafi 5.1.1-5.1.3. Quando l'entità rileva per la prima volta la passività finanziaria, deve classificarla conformemente ai paragrafi 4.2.1 e 4.2.2 e valutarla conformemente al paragrafo 5.1.1.

Acquisto o vendita standardizzati delle attività finanziarie

3.1.2.   L'acquisto o la vendita standardizzati delle attività finanziarie devono essere rilevati ed eliminati contabilmente, a seconda del caso, alla data di negoziazione o alla data di regolamento (cfr. paragrafi B3.1.3-B3.1.6).

3.2   ELIMINAZIONE CONTABILE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

3.2.1. Nei bilanci consolidati, i paragrafi 3.2.2-3.2.9, B3.1.1, B3.1.2 e B3.2.1–B3.2.17 sono applicati a livello consolidato. Ne consegue che l'entità prima consolida tutte le controllate in base a quanto disposto dall'IFRS 10 e poi applica tali paragrafi al gruppo che ne deriva.

3.2.2.   Prima di valutare se, e in quale misura, l'eliminazione contabile è appropriata secondo i paragrafi 3.2.3–3.2.9, l'entità determina se tali paragrafi debbano essere applicati a una parte dell'attività finanziaria (o una parte del gruppo di attività finanziarie similari) o all'attività finanziaria (o al gruppo di attività finanziarie similari) nella sua integralità, come segue.

a) 

I paragrafi 3.2.3–3.2.9 sono applicati a una parte dell'attività finanziaria (o una parte del gruppo di attività finanziarie similari) se, e soltanto se, la parte presa in considerazione per l'eliminazione contabile soddisfa una delle seguenti tre condizioni:

i) 

la parte comprende soltanto flussi finanziari identificati specificamente dall'attività finanziaria (o dal gruppo di attività finanziarie similari). Per esempio, quando l'entità sottoscrive uno strip su tasso di interesse per mezzo del quale la controparte ottiene il diritto ai flussi finanziari relativi agli interessi, ma non ai flussi finanziari relativi al capitale da uno strumento di debito, i paragrafi 3.2.3–3.2.9 sono applicati ai flussi finanziari relativi agli interessi;

ii) 

la parte comprende soltanto la quota interamente proporzionale (pro rata) dei flussi finanziari dall'attività finanziaria (o dal gruppo di attività finanziarie similari). Per esempio, quando l'entità sottoscrive un accordo tramite il quale la controparte ottiene i diritti di una quota del 90 per cento di tutti i flussi finanziari di uno strumento di debito, si applicano i paragrafi 3.2.3–3.2.9 al 90 per cento di tali flussi finanziari. Se esiste più di una controparte, ogni controparte non è tenuta a ricevere una quota proporzionale dei flussi finanziari a patto che l'entità cedente disponga di una quota interamente proporzionale;

iii) 

la parte comprende soltanto una quota interamente proporzionale dei flussi finanziari identificati specificamente dall'attività finanziaria (o dal gruppo di attività finanziarie similari). Per esempio, quando l'entità sottoscrive un accordo tramite il quale la controparte ottiene i diritti di una quota del 90 per cento dei flussi finanziari relativi agli interessi dall'attività finanziaria, si applicano i paragrafi 3.2.3–3.2.9 al 90 per cento di tali flussi finanziari relativi agli interessi. Se esiste più di una controparte, ogni controparte non è tenuta a ricevere una quota proporzionale dei flussi finanziari identificati specificamente a patto che l'entità trasferente disponga di una quota interamente proporzionale.

b) 

In tutti gli altri casi, i paragrafi 3.2.3–3.2.9 sono applicati all'attività finanziaria nella sua integralità (o al gruppo di attività finanziarie similari nella sua integralità). Per esempio, quando l'entità trasferisce i) i diritti al primo o all'ultimo 90 per cento dell'incasso di disponibilità liquide dall'attività finanziaria (o dal gruppo di attività finanziarie), o ii) i diritti al 90 per cento dei flussi finanziari dal gruppo di crediti, ma fornisce una garanzia per compensare l'acquirente per qualsiasi perdita su crediti fino all'8 per cento dell'importo capitale del credito, i paragrafi 3.2.3–3.2.9 sono applicati all'attività finanziaria (o al gruppo di attività finanziarie similari) nella sua integralità.

Nei paragrafi 3.2.3–3.2.12, il termine «attività finanziaria» fa riferimento o a una parte dell'attività finanziaria, (o a una parte del gruppo di attività finanziarie similari) come identificato alla precedente lettera a), ovvero, diversamente, all'attività finanziaria (o al gruppo di attività finanziarie similari) nella sua integralità.

3.2.3.   L'entità deve eliminare contabilmente l'attività finanziaria quando, e soltanto quando:

a) 

i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria scadono o

b) 

l'entità trasferisce l'attività finanziaria come illustrato nei paragrafi 3.2.4 e 3.2.5 e il trasferimento soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2.6.

(Cfr. paragrafo 3.1.2 per quanto riguarda le vendite standardizzate delle attività finanziarie).

3.2.4.   L'entità trasferisce l'attività finanziaria se e soltanto se:

a) 

trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria, o

b) 

mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria, ma assume l'obbligazione contrattuale di pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari in un accordo che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3.2.5.

3.2.5.   Quando l'entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria (l'«attività originaria»), ma assume l'obbligazione contrattuale a pagare quei flussi finanziari a una o più entità (i «beneficiari finali»), l'entità tratta l'operazione come un trasferimento dell'attività finanziaria se, e soltanto se, tutte le tre condizioni seguenti sono soddisfatte:

a) 

l'entità non ha l'obbligazione di corrispondere importi ai beneficiari finali a meno che incassi importi equivalenti dall'attività originaria. Le anticipazioni a breve termine da parte dell'entità con il diritto al recupero totale dell'importo prestato più gli interessi rilevati secondo i tassi di mercato non violano questa condizione;

b) 

le condizioni del contratto di trasferimento impediscono all'entità di vendere o di impegnare l'attività originaria salvo quando questa è a garanzia dell'obbligazione a corrispondere flussi finanziari ai beneficiari finali;

c) 

l'entità ha l'obbligazione di trasferire qualsiasi flusso finanziario che incassa per conto dei beneficiari finali senza un ritardo rilevante. Inoltre, l'entità non ha diritto a reinvestire tali flussi finanziari, se non per investimenti in disponibilità liquide o mezzi equivalenti (ai sensi dello IAS 7 Rendiconto finanziario) durante il breve periodo di regolamento dalla data di incasso alla data del dovuto pagamento ai beneficiari finali, e gli interessi attivi su tali investimenti vengono trasferiti ai beneficiari finali.

3.2.6.   Quando l'entità trasferisce l'attività finanziaria (cfr. paragrafo 3.2.4), deve valutare la misura in cui essa mantiene i rischi e i benefici della proprietà di tale attività. In questo caso:

a) 

se l'entità trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività finanziaria, l'entità deve eliminare contabilmente l'attività finanziaria e rilevare separatamente come attività o passività qualsiasi diritto e obbligazione originati o mantenuti con il trasferimento;

b) 

se l'entità mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività finanziaria, l'entità deve continuare a rilevare l'attività finanziaria;

c) 

se l'entità non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività finanziaria, l'entità deve determinare se ha mantenuto il controllo dell'attività finanziaria. In questo caso:

i) 

se l'entità non ha mantenuto il controllo, deve eliminare contabilmente l'attività finanziaria e rilevare separatamente come attività o passività qualsiasi diritto e obbligazione originati o mantenuti nel trasferimento;

ii) 

se l'entità ha mantenuto il controllo, deve continuare a rilevare l'attività finanziaria nella misura del coinvolgimento residuo nell'attività finanziaria (cfr. paragrafo 3.2.16).

3.2.7. Il trasferimento dei rischi e dei benefici (cfr. paragrafo 3.2.6) è valutato confrontando l'esposizione dell'entità, prima e dopo il trasferimento, con la variabilità negli importi e nella tempistica dei flussi finanziari netti dell'attività trasferita. L'entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività finanziaria se la sua esposizione alla variabilità del valore attuale dei futuri flussi finanziari netti dell'attività finanziaria non cambia in modo significativo come risultato del trasferimento (per esempio perché l'entità ha venduto l'attività finanziaria soggetta a un accordo di riacquisto a un determinato prezzo o al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore). L'entità ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività finanziaria, se la sua esposizione a tale variabilità non è più significativa in relazione alla variabilità totale nel valore attuale dei futuri flussi finanziari netti associati all'attività finanziaria (per esempio perché l'entità ha venduto l'attività finanziaria soggetta solo a opzione di riacquisto al suo fair value (valore equo) al momento del riacquisto o ha trasferito una quota interamente proporzionale dei flussi finanziari da una più ampia attività finanziaria in un accordo, quale una subpartecipazione a un finanziamento, che soddisfa le condizioni del paragrafo 3.2.5).

3.2.8. Spesso sarà ovvio se l'entità ha trasferito o mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà e non ci sarà alcun bisogno di effettuare calcoli. In altri casi, sarà necessario calcolare e confrontare l'esposizione dell'entità alla variabilità del valore attuale dei futuri flussi finanziari netti prima e dopo il trasferimento. Il calcolo e il confronto vengono svolti utilizzando come tasso di attualizzazione un adeguato tasso di interesse corrente di mercato. Viene presa in considerazione qualsiasi variabilità ragionevolmente possibile dei flussi finanziari netti dando maggior peso a quei risultati che è più probabile che si verifichino.

3.2.9. La circostanza che l'entità abbia mantenuto il controllo (cfr. paragrafo 3.2.6, lettera c)] dell'attività trasferita dipende dall'abilità del cessionario di vendere l'attività. Se il cessionario è in grado di vendere l'attività nella sua integralità a una terza parte non correlata ed è in grado di esercitare tale capacità unilateralmente e senza il bisogno di imporre ulteriori restrizioni sul trasferimento, l'entità non ha mantenuto il controllo. In tutti gli altri casi, l'entità ha mantenuto il controllo.

Trasferimenti che soddisfano i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile

3.2.10.   Se l'entità trasferisce l'attività finanziaria in un trasferimento che soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile nella sua integralità e mantiene il diritto a rendere servizi all'attività finanziaria in cambio di una commissione, essa deve rilevare o l'attività o la passività originata dal servizio per quel contratto di servizio. Se si ritiene che la commissione che deve essere ricevuta non compenserà l'entità in modo adeguato per lo svolgimento del servizio, la passività originata dall'obbligazione del servizio deve essere rilevata al suo fair value (valore equo). Se si ritiene che la commissione che deve essere ricevuta costituisca un compenso più che adeguato per il servizio, l'attività originata dal servizio deve essere rilevata per il diritto di servizio a un importo determinato sulla base di una ripartizione del valore contabile della più ampia attività finanziaria secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2.13.

3.2.11.   Se, come risultato di un trasferimento, l'attività finanziaria è eliminata contabilmente nella sua integralità, ma ne consegue che l'entità ottiene una nuova attività finanziaria o assume una nuova passività finanziaria, o una passività originata dal servizio, l'entità deve rilevare la nuova attività finanziaria, passività finanziaria o passività originata dal servizio al fair value (valore equo).

3.2.12.   Al momento dell'eliminazione contabile dell'attività finanziaria nella sua integralità, la differenza tra:

a) 

il valore contabile (valutato alla data dell'eliminazione contabile) e

b) 

il corrispettivo ricevuto (inclusa qualsiasi nuova attività ottenuta meno qualsiasi nuova passività assunta)

deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.

3.2.13.   Se l'attività trasferita è parte di una più ampia attività finanziaria (per esempio quando l'entità trasferisce i flussi finanziari relativi agli interessi che sono parte di uno strumento di debito, cfr. paragrafo 3.2.2, lettera a)] e la parte trasferita soddisfa le condizioni per l'eliminazione contabile nella sua integralità, il valore contabile precedente della più ampia attività finanziaria deve essere ripartito tra la parte che continua ad essere rilevata e la parte che è eliminata contabilmente, sulla base dei relativi fair value (valori equi) di quelle parti alla data del trasferimento. A questo fine, l'attività di servizio mantenuta deve essere trattata come una parte che continua a essere rilevata. La differenza tra:

a) 

il valore contabile (valutato alla data dell'eliminazione contabile) attribuito alla parte eliminata contabilmente e

b) 

il corrispettivo ricevuto per la parte eliminata contabilmente (inclusa qualsiasi nuova attività ottenuta meno qualsiasi nuova passività assunta)

deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.

3.2.14. Quando l'entità ripartisce il valore contabile precedente di una più ampia attività finanziaria tra la parte che continua a essere rilevata e la parte che è eliminata contabilmente, è necessario valutare il fair value (valore equo) della parte che continua a essere rilevata. Quando l'entità ha una storia di vendite di parti similari alla parte che continua a essere rilevata o esistono altre operazioni di mercato per tali parti, i prezzi recenti di effettive operazioni forniscono la stima migliore del suo fair value (valore equo). Quando non sussistono prezzi quotati o operazioni di mercato recenti a sostegno del fair value (valore equo) della parte che continua ad essere rilevata, la migliore stima del fair value (valore equo) è la differenza tra il fair value (valore equo) della più ampia attività finanziaria nel suo complesso e il corrispettivo ricevuto dal cessionario per la parte eliminata contabilmente.

Trasferimenti che non soddisfano i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile

3.2.15.   Se il trasferimento non comporta l'eliminazione contabile, perché l'entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività trasferita, l'entità deve continuare a rilevare l'attività trasferita nella sua integralità e deve rilevare una passività finanziaria per il corrispettivo ricevuto. Negli esercizi successivi l'entità deve rilevare i proventi dell'attività trasferita e gli oneri sostenuti sulla passività finanziaria.

Coinvolgimento residuo nelle attività trasferite

3.2.16.   Se l'entità non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività trasferita pur mantenendo il controllo dell'attività trasferita, essa continua a rilevare l'attività trasferita nella misura del suo coinvolgimento residuo. La misura del coinvolgimento residuo dell'entità nell'attività trasferita corrisponde alla misura in cui essa si espone alle variazioni del valore dell'attività trasferita. Per esempio:

a) 

quando il coinvolgimento residuo dell'entità è una garanzia sull'attività trasferita, la misura del coinvolgimento residuo dell'entità è il minore tra i) l'importo dell'attività e ii) l'importo massimo del corrispettivo ricevuto che l'entità potrebbe dover rimborsare («l'importo della garanzia»);

b) 

quando il coinvolgimento residuo è un'opzione venduta o acquistata (o entrambe) sull'attività trasferita, la misura del coinvolgimento residuo dell'entità è l'importo dell'attività trasferita che l'entità può riacquistare. Tuttavia, in caso di un'opzione put venduta su un'attività che è valutata al fair value (valore equo), la misura del coinvolgimento residuo dell'entità è limitata al minore tra il fair value (valore equo) dell'attività trasferita e il prezzo di esercizio dell'opzione (cfr. paragrafo B3.2.13);

c) 

quando il coinvolgimento residuo dell'entità è un'opzione regolata in disponibilità liquide o termini simili sull'attività trasferita, la misura del coinvolgimento residuo dell'entità viene valutata nello stesso modo di quello che risulta da opzioni non regolate in disponibilità liquide come previsto alla precedente lettera b).

3.2.17.   Quando l'entità continua a rilevare l'attività nella misura del suo coinvolgimento residuo, essa rileva anche la passività associata. Nonostante le altre disposizioni in materia di valutazione contenute nel presente Principio, l'attività trasferita e la passività associata sono valutate su una base che riflette i diritti e le obbligazioni che l'entità ha mantenuto. La passività associata è valutata in modo tale che il valore contabile netto dell'attività trasferita e della passività associata sia:

a) 

il costo ammortizzato dei diritti e delle obbligazioni mantenuti dall'entità, se l'attività trasferita è valutata al costo ammortizzato, o

b) 

pari al fair value (valore equo) dei diritti e delle obbligazioni mantenuti dall'entità valutati su base autonoma, se l'attività trasferita è valutata al fair value (valore equo).

3.2.18.   L'entità deve continuare a rilevare i proventi derivanti dall'attività trasferita nella misura del coinvolgimento residuo e deve rilevare gli oneri sostenuti sulla passività associata.

3.2.19.   Ai fini della valutazione successiva, le variazioni rilevate del fair value (valore equo) dell'attività trasferita e della passività associata sono contabilizzate coerentemente l'una con l'altra secondo quanto previsto dal paragrafo 5.7.1, e non devono essere compensate.

3.2.20.   Se il coinvolgimento residuo dell'entità interessa soltanto una parte dell'attività finanziaria (per esempio quando l'entità mantiene un'opzione di riacquisto di parte dell'attività trasferita o mantiene un'interessenza residua che non comporta sostanzialmente il mantenimento di tutti i rischi e i benefici della proprietà pur mantenendo il controllo), l'entità ripartisce il precedente valore contabile dell'attività finanziaria tra la parte che essa continua a rilevare in ragione del coinvolgimento residuo e la parte che non è più rilevata sulla base dei fair value (valore equo) delle parti relativi alla data del trasferimento. A questo fine, si applicano le disposizioni del paragrafo 3.2.14. La differenza tra:

a) 

il valore contabile (valutato alla data dell'eliminazione contabile) attribuito alla parte che non è più rilevata e

b) 

il corrispettivo ricevuto per la parte che non è più rilevata

deve essere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

3.2.21. Se l'attività trasferita è valutata al costo ammortizzato, l'opzione prevista dal presente Principio di designare una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio non è applicabile alla passività associata.

Tutti i trasferimenti

3.2.22.   Se l'attività trasferita continua a essere rilevata, l'attività e la passività associata non devono essere compensate. Analogamente, l'entità non deve compensare i proventi derivanti dall'attività trasferita con gli oneri sostenuti sulla passività associata (cfr. paragrafo 42 dello IAS 32).

3.2.23.   Se un cedente fornisce una garanzia reale non in disponibilità liquide (quali strumenti di debito o strumenti rappresentativi di capitale) al cessionario, la contabilizzazione della garanzia reale da parte del cedente e del cessionario varierà in funzione del fatto che il cessionario abbia il diritto di vendere o impegnare a sua volta la garanzia reale e che il cedente sia inadempiente). Il cedente e il cessionario devono contabilizzare la garanzia reale come segue:

a) 

se il cessionario ha il diritto per contratto o per consuetudine di vendere o impegnare a sua volta la garanzia reale, allora il cedente deve riclassificare l'attività nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (per esempio come attività data in prestito, strumenti rappresentativi di capitale dati in pegno o credito riacquistato) separatamente dalle altre attività;

b) 

se il cessionario vende la garanzia reale ricevuta in pegno, deve rilevare i proventi della vendita e una passività valutata al fair value (valore equo) per la sua obbligazione a restituire la garanzia reale;

c) 

se il cedente non adempie i termini del contratto e non ha più diritto a riscattare la garanzia reale, il cedente deve eliminare contabilmente la garanzia reale e il cessionario deve rilevare la garanzia reale come una sua attività valutata inizialmente al fair value (valore equo) o, se ha già venduto la garanzia, eliminare contabilmente la propria obbligazione a restituire la garanzia reale;

d) 

ad eccezione di quanto previsto alla lettera c), il cedente deve continuare a riportare la garanzia reale come una sua attività, e il cessionario non deve rilevare la garanzia reale come attività.

3.3   ELIMINAZIONE CONTABILE DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE

3.3.1.   L'entità deve eliminare la passività finanziaria (o una parte della passività finanziaria) dal proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria quando, e solo quando, questa viene estinta, ovverosia quando l'obbligazione specificata nel contratto è adempiuta o cancellata o scaduta.

3.3.2.   Lo scambio tra colui che prende in prestito e colui che dà in prestito strumenti di debito con termini contrattuali sostanzialmente diversi deve essere contabilizzato come estinzione della passività finanziaria originaria e rilevazione di una nuova passività finanziaria. Analogamente, una variazione sostanziale dei termini di una passività finanziaria esistente o di una parte di essa (sia essa attribuibile o no alle difficoltà finanziarie del debitore) deve essere contabilizzata come estinzione della passività finanziaria originaria e rilevazione di una nuova passività finanziaria.

3.3.3.   La differenza tra il valore contabile della passività finanziaria (o parte della passività finanziaria) estinta o trasferita ad un'altra parte e il corrispettivo pagato, inclusa qualsiasi attività non monetaria trasferita o passività non monetaria assunta, deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.

3.3.4. Se riacquista una parte della passività finanziaria, l'entità deve suddividere il precedente valore contabile della passività finanziaria tra la parte che continua a essere rilevata e la parte che è eliminata contabilmente sulla base dei relativi fair value (valore equo) delle parti alla data del riacquisto. La differenza tra a) il valore contabile attribuito alla parte eliminata contabilmente e b) il corrispettivo pagato, inclusa qualsiasi attività non monetaria trasferita o passività non monetaria assunta, per la parte eliminata contabilmente deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.

CAPITOLO 4    Classificazione

4.1   CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

4.1.1.   A meno che si applichi il paragrafo 4.1.5, l'entità deve classificare le attività finanziarie come successivamente valutate al costo ammortizzato, al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio sulla base di entrambi i seguenti elementi:

a) 

il modello di business dell'entità per la gestione delle attività finanziarie e

b) 

le caratteristiche relative ai flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria.

4.1.2.   Un'attività finanziaria deve essere valutata al costo ammortizzato se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) 

l'attività finanziaria è posseduta nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali e

b) 

i termini contrattuali dell'attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire.

I paragrafi B4.1.1-B4.1.26 forniscono indicazioni su come applicare queste condizioni.

4.1.2 A   Un'attività finanziaria deve essere valutata al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) 

l'attività finanziaria è posseduta nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è conseguito sia mediante la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che mediante la vendita di attività finanziarie e

b) 

i termini contrattuali dell'attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire.

I paragrafi B4.1.1-B4.1.26 forniscono indicazioni su come applicare queste condizioni.

4.1.3.   Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 4.1.2, lettera b), e 4.1.2 A, lettera b):

a) 

il capitale è il fair value (valore equo) dell'attività finanziaria al momento della rilevazione iniziale. Il paragrafo B4.1.7B fornisce indicazioni aggiuntive sul significato di capitale;

b) 

l'interesse costituisce il corrispettivo per il valore temporale del denaro, per il rischio di credito associato all'importo del capitale da restituire durante un dato periodo di tempo e per gli altri rischi e costi di base legati al prestito, nonché per il margine di profitto. I paragrafi B4.1.7 A e B4.1.9 A-B4.1.9E forniscono indicazioni aggiuntive sul significato di interesse, ivi compreso il significato di valore temporale del denaro.

4.1.4.   Se non è valutata al costo ammortizzato ai sensi del paragrafo 4.1.2 o al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo ai sensi del paragrafo 4.1.2 A, un'attività finanziaria deve essere valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Tuttavia, per particolari investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che sarebbero altrimenti valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al momento della rilevazione iniziale l'entità può compiere la scelta irrevocabile di presentare le variazioni successive del fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo (cfr. paragrafi 5.7.5–5.7.6).

Opzione di designare l'attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

4.1.5.   Nonostante quanto previsto dai paragrafi 4.1.1-4.1.4, al momento della rilevazione iniziale l'entità può designare irrevocabilmente l'attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio se così facendo elimina o riduce significativamente un'incoerenza nella valutazione o nella rilevazione (talvolta definita come «asimmetria contabile») che altrimenti risulterebbe dalla valutazione delle attività o passività o dalla rilevazione degli utili e delle perdite relativi su basi diverse (cfr. i paragrafi B4.1.29-B4.1.32).

4.2   CLASSIFICAZIONE DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE

4.2.1.   L'entità deve classificare come successivamente valutate al costo ammortizzato tutte le passività finanziarie, tranne:

a) 

le passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Tali passività, inclusi i derivati che sono passività, devono successivamente essere valutate al fair value (valore equo);

b) 

le passività finanziarie che si originano quando il trasferimento di un'attività finanziaria non soddisfa i criteri previsti per l'eliminazione contabile o quando si applica l'approccio del coinvolgimento residuo. I paragrafi 3.2.15 e 3.2.17 si applicano alla valutazione di tali passività finanziarie;

c) 

i contratti di garanzia finanziaria. Dopo la rilevazione iniziale l'emittente di un tale contratto deve (a meno che si applichi il paragrafo 4.2.1, lettera a) o b)] successivamente valutarlo al valore maggiore tra:

i) 

l'importo del fondo a copertura perdite determinato conformemente alla sezione 5.5 e

ii) 

l'importo rilevato inizialmente (cfr. paragrafo 5.1.1), dedotto, ove appropriato, l'ammontare cumulato dei proventi rilevato in conformità all'IFRS 15;

d) 

gli impegni all'erogazione di un finanziamento a un tasso di interesse inferiore a quello di mercato. L'emittente di un tale impegno deve (a meno che si applichi il paragrafo 4.2.1, lettera a)] successivamente valutarlo al valore maggiore tra:

i) 

l'importo del fondo a copertura perdite determinato conformemente alla sezione 5.5 e

ii) 

l'importo rilevato inizialmente (cfr. paragrafo 5.1.1), dedotto, ove appropriato, l'ammontare cumulato dei proventi rilevato in conformità all'IFRS 15;

e) 

il corrispettivo potenziale rilevato dall'acquirente in una aggregazione aziendale cui si applica l'IFRS 3. Tale corrispettivo potenziale deve essere successivamente valutato al fair value (valore equo) con le variazioni rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio.

Opzione di designare la passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

4.2.2.   Al momento della rilevazione iniziale l'entità può designare irrevocabilmente la passività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio nei casi consentiti dal paragrafo 4.3.5 o quando così facendo si ottengono informazioni più rilevanti, perché:

a) 

si elimina o riduce significativamente l'incoerenza nella valutazione o nella rilevazione (talvolta definita come «asimmetria contabile») che altrimenti risulterebbe dalla valutazione delle attività o passività o dalla rilevazione degli utili e delle perdite relative su basi diverse (cfr. paragrafi B4.1.29-B4.1.32); o

b) 

un gruppo di passività finanziarie o di attività e passività finanziarie è gestito e il suo rendimento è valutato in base al fair value (valore equo) secondo una strategia di gestione del rischio o d'investimento documentata e le informazioni relative al gruppo sono fornite internamente su tali basi ai dirigenti con responsabilità strategiche (secondo la definizione dello IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate), per esempio al consiglio di amministrazione o all'amministratore delegato dell'entità (cfr. i paragrafi B4.1.33-B4.1.36).

4.3   DERIVATI INCORPORATI

4.3.1. Un derivato incorporato è una componente di un contratto ibrido che include anche un contratto primario non-derivato, con l'effetto che alcuni dei flussi finanziari dello strumento combinato variano in maniera similare a quelli del derivato preso a sé stante. Un derivato incorporato determina una modifica di alcuni o tutti i flussi finanziari che altrimenti il contratto avrebbe richiesto, con riferimento a un determinato tasso di interesse, al prezzo di un determinato strumento finanziario, al prezzo di una determinata merce, a un determinato tasso di cambio, a un indice di prezzi o di tassi, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle parti contrattuali. Il derivato associato a uno strumento finanziario ma contrattualmente trasferibile indipendentemente dallo strumento, o avente una controparte diversa non è un derivato incorporato, ma uno strumento finanziario separato.

Contratti ibridi con contratti primari su attività finanziarie

4.3.2.   Se il contratto ibrido contiene un contratto primario che costituisce un'attività rientrante nell'ambito di applicazione del presente Principio, l'entità deve applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 4.1.1-4.1.5 all'intero contratto ibrido.

Altri contratti ibridi

4.3.3.   Se il contratto ibrido contiene un contratto primario che non costituisce un'attività rientrante nell'ambito di applicazione del presente Principio, il derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come derivato secondo il presente Principio se, e soltanto se:

a) 

le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario (cfr. paragrafi B4.3.5 e B4.3.8);

b) 

uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato incorporato soddisferebbe la definizione di derivato; e

c) 

il contratto ibrido non è valutato al fair value (valore equo) con le variazioni del fair value (valore equo) rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio (ossia il derivato incorporato in una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio non è separato).

4.3.4.   Se il derivato incorporato è separato, il contratto primario deve essere contabilizzato conformemente ai Principi appropriati. Il presente Principio non disciplina se il derivato incorporato debba essere presentato separatamente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.

4.3.5.   Nonostante i paragrafi 4.3.3. e 4.3.4, se il contratto contiene uno o più derivati incorporati e il contratto primario non è un'attività rientrante nell'ambito di applicazione del presente Principio, l'entità può designare l'intero contratto ibrido al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, tranne nei casi in cui:

a) 

il(i) derivato(i) incorporato(i) non modifica(no) significativamente i flussi finanziari che altrimenti sarebbero richiesti dal contratto o

b) 

è chiaro, con poca o nessuna analisi, al momento della prima valutazione di un tale contratto ibrido che la separazione del(i) derivato(i) incorporato(i) non è consentita, come nel caso di un'opzione di rimborso anticipato incorporata in un finanziamento che consente al prenditore di rimborsare anticipatamente il finanziamento per un valore pari approssimativamente al costo ammortizzato.

4.3.6.   Se l'entità è tenuta ai sensi del presente Principio a scindere un derivato incorporato dal contratto primario ma non è in grado di valutare separatamente il derivato incorporato all'acquisizione o alla data di chiusura di un esercizio successivo, essa deve designare l'intero contratto ibrido al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

4.3.7. Se l'entità non è in grado di valutare in modo attendibile il fair value (valore equo) del derivato incorporato sulla base dei termini e delle condizioni da esso previsti, il fair value (valore equo) del derivato incorporato è dato dalla differenza tra il fair value (valore equo) del contratto ibrido e il fair value (valore quo) del contratto primario. Se l'entità non è in grado di valutare il fair value (valore equo) del derivato incorporato utilizzando questo metodo, si applica il paragrafo 4.3.6 e il contratto ibrido è designato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

4.4   RICLASSIFICAZIONE

4.4.1.   Quando, e solo quando, modifica il proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie l'entità deve riclassificare tutte le attività finanziarie interessate in conformità ai paragrafi 4.1.1-4.1.4. Cfr. paragrafi 5.6.1-5.6.7, B4.4.1-B4.4.3 e B5.6.1-B5.6.2 per indicazioni aggiuntive sulla riclassificazione delle attività finanziarie.

4.4.2.   L'entità non deve riclassificare le passività finanziarie.

4.4.3. I seguenti cambiamenti di circostanze non sono riclassificazioni ai fini dei paragrafi 4.4.1-4.4.2:

a) 

un elemento che in precedenza era uno strumento di copertura designato ed efficace in una copertura dei flussi finanziari o di un investimento netto non presenta più tali caratteristiche;

b) 

un elemento diventa uno strumento di copertura designato ed efficace in una copertura dei flussi finanziari o di un investimento netto; e

c) 

cambiamenti della valutazione conformemente alla sezione 6.7.

CAPITOLO 5    Valutazione

5.1   VALUTAZIONE INIZIALE

5.1.1.   Fatta eccezione per i crediti commerciali ai sensi del paragrafo 5.1.3, al momento della rilevazione iniziale l'entità deve valutare l'attività o la passività finanziaria al suo fair value (valore equo) più o meno, nel caso di un'attività o passività finanziaria non valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, i costi dell'operazione direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione dell'attività o passività finanziaria.

5.1.1 A   Tuttavia, se il fair value (valore equo) dell'attività o passività finanziaria al momento della rilevazione iniziale differisce dal prezzo dell'operazione, l'entità deve applicare il paragrafo B5.1.2 A.

5.1.2. Quando l'entità applica la contabilizzazione alla data di regolamento per un'attività che è successivamente valutata al costo ammortizzato, l'attività è rilevata inizialmente al suo fair value (valore equo) alla data di negoziazione (cfr. paragrafi B3.1.3-B3.1.6).

5.1.3. Nonostante la disposizione di cui al paragrafo 5.1.1, al momento della rilevazione iniziale l'entità deve valutare i crediti commerciali che non hanno una significativa componente di finanziamento (determinata in conformità all'IFRS 15) al loro prezzo dell'operazione (come definito nell'IFRS 15).

5.2   VALUTAZIONE SUCCESSIVA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

5.2.1.   Dopo la rilevazione iniziale l'entità deve valutare l'attività finanziaria conformemente ai paragrafi 4.1.1-4.1.5 al:

a) 

costo ammortizzato;

b) 

fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo; o

c) 

fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

5.2.2.   L'entità deve applicare le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui alla sezione 5.5 alle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato in conformità al paragrafo 4.1.2 e alle attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2 A.

5.2.3.  L'entità deve applicare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui ai paragrafi 6.5.8-6.5.14 (e, se del caso, ai paragrafi 89-94 dello IAS 39 per la contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value (valore equo) per una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse) all'attività finanziaria designata come elemento coperto. ( 42 )

5.3   VALUTAZIONE SUCCESSIVA DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE

5.3.1.   Dopo la rilevazione iniziale, l'entità deve valutare la passività finanziaria conformemente ai paragrafi 4.2.1-4.2.2.

5.3.2.   L'entità deve applicare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui ai paragrafi 6.5.8-6.5.14 (e, se del caso, ai paragrafi 89-94 dello IAS 39 per la contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value (valore equo) per una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse) alla passività finanziaria designata come elemento coperto.

5.4   VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO

Attività finanziaria

Criterio dell'interesse effettivo

5.4.1.   Gli interessi attivi devono essere calcolati secondo il criterio dell'interesse effettivo (cfr. Appendice A e paragrafi B5.4.1–B5.4.7), ossia applicando il tasso di interesse effettivo al valore contabile lordo dell'attività finanziaria salvo per:

a) 

le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate. Per tali attività finanziarie l'entità deve applicare il tasso di interesse effettivo corretto per il credito al costo ammortizzato dell'attività finanziaria dalla rilevazione iniziale;

b) 

le attività finanziarie che non sono attività finanziarie deteriorate acquistate o originate ma sono diventate attività finanziarie deteriorate in una seconda fase. Per tali attività finanziarie l'entità deve applicare il tasso di interesse effettivo al costo ammortizzato dell'attività finanziaria in esercizi successivi.

5.4.2. L'entità che in un esercizio calcola gli interessi attivi applicando il criterio del tasso di interesse effettivo al costo ammortizzato dell'attività finanziaria conformemente al paragrafo 5.4.1, lettera b), negli esercizi successivi deve calcolare gli interessi attivi applicando il tasso di interesse effettivo al valore contabile lordo se vi è un miglioramento del rischio di credito dello strumento finanziario, a seguito del quale l'attività finanziaria non è più deteriorata, e il miglioramento può essere obiettivamente collegato a un evento verificatosi dopo l'applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 5.4.1, lettera b) (per esempio un miglioramento del rating di credito del debitore).

Modifica dei flussi finanziari contrattuali

5.4.3. Quando i flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sono rinegoziati o altrimenti modificati e la rinegoziazione o la modifica non determina l'eliminazione contabile dell'attività finanziaria conformemente al presente Principio, l'entità deve ricalcolare il valore contabile lordo dell'attività finanziaria e rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio un utile o una perdita derivante da modifica. Il valore contabile lordo dell'attività finanziaria deve essere ricalcolato come il valore attuale dei flussi finanziari rinegoziati o modificati che sono attualizzati al tasso di interesse effettivo originario dell'attività finanziaria (o al tasso di interesse effettivo corretto per il credito per le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate) o, laddove applicabile, al tasso di interesse effettivo rivisto calcolato conformemente al paragrafo 6.5.10. Qualsiasi costo o commissione sostenuti rettificano il valore contabile dell'attività finanziaria modificata e sono ammortizzati lungo il corso del restante termine dell'attività finanziaria modificata.

Svalutazione

5.4.4.   L'entità deve ridurre direttamente il valore contabile lordo dell'attività finanziaria quando non ha ragionevoli aspettative di recuperarla integralmente o parzialmente. La svalutazione costituisce un caso di eliminazione contabile (cfr. paragrafo B3.2.16, lettera r)].

5.5   RIDUZIONE DI VALORE

Rilevazione delle perdite attese su crediti

Impostazione generale

5.5.1.   L'entità deve rilevare un fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti riguardanti attività finanziarie valutate conformemente ai paragrafi 4.1.2 o 4.1.2 A, crediti impliciti nei contratti di leasing, attività derivanti da contratto o impegni all'erogazione di finanziamenti e contratti di garanzia finanziaria ai quali si applicano le disposizioni in materia di riduzione di valore conformemente ai paragrafi 2.1, lettera g), 4.2.1, lettera c) o 4.2.1, lettera d).

5.5.2. L'entità deve applicare le disposizioni in materia di riduzione di valore per la rilevazione e la valutazione del fondo a copertura perdite per attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2 A. Tuttavia il fondo a copertura perdite deve essere rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo e non deve ridurre il valore contabile dell'attività finanziaria nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.

5.5.3.   Fatti salvi i paragrafi 5.5.13-5.5.16, a ciascuna data di riferimento del bilancio l'entità deve valutare il fondo a copertura perdite relativo allo strumento finanziario a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito, se il rischio di credito dello strumento finanziario è significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale.

5.5.4. L'obiettivo delle disposizioni in materia di riduzione di valore è rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito per tutti gli strumenti finanziari per i quali vi sono stati aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale — siano essi valutati su base individuale o collettiva — considerando tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili, comprese quelle indicative degli sviluppi attesi.

5.5.5.   Fatti salvi i paragrafi 5.5.13-5.5.16, se alla data di riferimento del bilancio il rischio di credito relativo a uno strumento finanziario non è aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale, l'entità deve valutare il fondo a copertura perdite per lo strumento finanziario a un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi.

5.5.6. Per gli impegni all'erogazione di finanziamenti e i contratti di garanzia finanziaria, la data alla quale l'entità diventa parte dell'impegno irrevocabile è considerata la data della rilevazione iniziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione di valore.

5.5.7. Se nel precedente esercizio l'entità ha valutato il fondo a copertura perdite dello strumento finanziario a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito, ma alla data di riferimento corrente del bilancio determina che il paragrafo 5.5.3 non è più soddisfatto, essa deve valutare il fondo a copertura perdite a un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi alla data di riferimento corrente del bilancio.

5.5.8. L'entità deve rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio come utile o perdita per riduzione di valore l'importo delle perdite attese su crediti (o il ripristino) che è richiesto per rettificare il fondo a copertura perdite alla data di riferimento del bilancio all'importo che deve essere rilevato in conformità alle disposizioni del presente Principio.

Determinazione degli aumenti significativi del rischio di credito

5.5.9. A ogni data di riferimento del bilancio l'entità deve valutare se il rischio di credito relativo allo strumento finanziario sia significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale. In sede di valutazione, l'entità deve utilizzare la variazione del rischio di inadempimento lungo la vita attesa dello strumento finanziario anziché la variazione dell'importo delle perdite attese su crediti. Per effettuare tale valutazione, l'entità deve confrontare il rischio di inadempimento relativo allo strumento finanziario alla data di riferimento del bilancio con il rischio di inadempimento relativo allo strumento finanziario alla data della rilevazione iniziale e considerare informazioni ragionevoli e dimostrabili, che siano disponibili senza eccessivi costi o sforzi, indicative di aumenti significativi del rischio di credito verificatisi dopo la rilevazione iniziale.

5.5.10. L'entità può supporre che il rischio di credito relativo a uno strumento finanziario non è aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale, se viene determinato che lo strumento finanziario ha un basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio (cfr. paragrafi B5.5.22-B5.5.24).

5.5.11. Se informazioni ragionevoli e dimostrabili indicative degli sviluppi attesi sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi, l'entità non può basarsi unicamente su informazioni sul livello dello scaduto nel determinare se il rischio di credito sia significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale. Tuttavia, quando informazioni maggiormente indicative degli sviluppi attesi rispetto al livello dello scaduto (su base individuale o collettiva) non sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi, l'entità può utilizzare le informazioni sul livello dello scaduto per stabilire se vi sono stati aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale. Indipendentemente dal modo in cui l'entità valuti aumenti significativi del rischio di credito, vi è una presunzione relativa che il rischio di credito dell'attività finanziaria è aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale quando i pagamenti contrattuali sono scaduti da oltre 30 giorni. L'entità può confutare tale presunzione qualora abbia informazioni ragionevoli e dimostrabili, disponibili senza eccessivi costi o sforzi, che dimostrano che il rischio di credito non è significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale anche se i pagamenti contrattuali sono scaduti da oltre 30 giorni. Quando l'entità determina che vi sono stati aumenti significativi del rischio di credito prima che i pagamenti contrattuali siano scaduti da oltre 30 giorni, la presunzione relativa non si applica.

Attività finanziarie modificate

5.5.12. Se i flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sono stati rinegoziati o modificati e l'attività finanziaria non è stata eliminata contabilmente, l'entità deve valutare se c'è stato un aumento significativo del rischio di credito dello strumento finanziario a norma del paragrafo 5.5.3, comparando:

a) 

il rischio di inadempimento alla data di riferimento del bilancio (in base ai termini contrattuali modificati); e

b) 

il rischio di inadempimento al momento della rilevazione iniziale (in base ai termini contrattuali originali, non modificati).

Attività finanziarie deteriorate acquistate o originate

5.5.13.   Nonostante i paragrafi 5.5.3 e 5.5.5, alla data di riferimento del bilancio l'entità deve rilevare soltanto le variazioni cumulate delle perdite attese lungo tutta la vita del credito dal momento della rilevazione iniziale come fondo a copertura perdite per attività finanziarie deteriorate acquistate o originate.

5.5.14. A ogni data di riferimento del bilancio, l'entità deve rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio l'importo della variazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito come utile o perdita per riduzione di valore. L'entità deve rilevare le variazioni favorevoli delle perdite attese lungo tutta la vita del credito come utile per riduzione di valore, anche se le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito sono inferiori all'importo delle perdite attese su crediti che sono state incluse nelle stime dei flussi finanziari al momento della rilevazione iniziale.

Metodo semplificato per i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto e i crediti impliciti nei contratti di leasing

▼M54

5.5.15.   Nonostante i paragrafi 5.5.3 e 5.5.5, l'entità deve sempre valutare il fondo a copertura perdite a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito per:

▼M53

a) 

i crediti commerciali o le attività derivanti da contratto che risultano da operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 15, e che:

i) 

non contengono una significativa componente di finanziamento (o quando l'entità applica l'espediente pratico per i contratti che durano un anno o meno) in conformità all'IFRS 15; o

ii) 

contengono una significativa componente di finanziamento in conformità all'IFRS 15, se l'entità sceglie come principio contabile di valutare il fondo a copertura perdite a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito. Tale principio contabile deve essere applicato a tutti questi crediti commerciali o attività derivanti da contratto ma può essere applicato separatamente ai crediti commerciali e alle attività derivanti da contratto;

▼M54

b) 

crediti impliciti nei contratti di leasing derivanti da operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 16, se l'entità sceglie come principio contabile di valutare il fondo a copertura perdite a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito. Tale principio contabile deve essere applicato a tutti i crediti impliciti nei contratti di leasing, ma può essere applicato separatamente ai crediti impliciti nei contratti di leasing finanziario e operativo.

▼M53

5.5.16. L'entità può scegliere il principio contabile per i crediti commerciali, i crediti impliciti nei contratti di leasing e le attività derivanti da contratto indipendentemente l'uno dall'altro.

Valutazione delle perdite attese su crediti

5.5.17.   L'entità deve valutare le perdite attese su crediti dello strumento finanziario in modo che rifletta:

a) 

un importo obiettivo e ponderato in base alle probabilità determinato valutando una gamma di possibili risultati;

b) 

il valore temporale del denaro; e

c) 

informazioni ragionevoli e dimostrabili che sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi alla data di riferimento del bilancio su eventi passati, condizioni attuali e previsioni delle condizioni economiche future.

5.5.18. In sede di valutazione delle perdite attese su crediti l'entità non deve necessariamente individuare ogni possibile scenario. Tuttavia, essa tiene conto del rischio o della probabilità che si verifichi una perdita su crediti riflettendo la possibilità che la perdita su credito si verifichi o meno, anche se la possibilità di tale perdita è molto bassa.

5.5.19. Il periodo massimo da prendere in considerazione nella valutazione delle perdite attese su crediti è il periodo contrattuale massimo (comprese le opzioni di estensioni) durante il quale l'entità è esposta al rischio di credito e non un periodo più lungo, anche se tale periodo più lungo è coerente con la prassi commerciale.

5.5.20. Tuttavia, alcuni strumenti finanziari comprendono sia una componente di prestito sia una componente di impegno non utilizzato e la capacità contrattuale dell'entità di esigere il rimborso e annullare l'impegno non utilizzato non limita l'esposizione dell'entità a perdite su crediti al periodo contrattuale di preavviso. Per tali strumenti finanziari, e solo per essi, l'entità deve valutare le perdite attese su crediti nel corso del periodo durante il quale l'entità è esposta al rischio di credito e le perdite attese su crediti non sarebbero attenuate da azioni di gestione del rischio di credito, anche se tale periodo si estende oltre il periodo contrattuale massimo.

5.6   RICLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

5.6.1.   Se l'entità riclassifica le attività finanziarie conformemente al paragrafo 4.4.1, deve applicare la riclassificazione prospetticamente a partire dalla data di riclassificazione. L'entità non deve rideterminare utili, perdite (compresi gli utili o le perdite per riduzione di valore) o interessi rilevati in precedenza. I paragrafi 5.6.2-5.6.7 contengono le disposizioni per le riclassificazioni.

5.6.2.   Se l'entità riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria di valutazione al costo ammortizzato a quella al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, il suo fair value (valore equo) è valutato alla data della riclassificazione. Gli utili o le perdite risultanti da una differenza tra il precedente costo ammortizzato dell'attività finanziaria e il fair value (valore equo) sono rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio.

5.6.3.   Se l'entità riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a quella del costo ammortizzato, il suo fair value (valore equo) alla data della riclassificazione diventa il nuovo valore contabile lordo (cfr. paragrafo B5.6.2 per indicazioni sul tasso di interesse effettivo e il fondo a copertura perdite alla data della riclassificazione).

5.6.4.   Se l'entità riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria della valutazione al costo ammortizzato a quella al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, il suo fair value (valore equo) è valutato alla data della riclassificazione. Gli utili o le perdite risultanti da una differenza tra il precedente costo ammortizzato dell'attività finanziaria e il fair value (valore equo) sono rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo. Il tasso di interesse effettivo e la valutazione delle perdite attese su crediti non sono rettificati a seguito della riclassificazione (cfr. paragrafo B5.6.1.).

5.6.5.   Se l'entità riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria del fair value (valore) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella del costo ammortizzato, l'attività finanziaria è riclassificata al suo fair value (valore equo) alla data della riclassificazione. Tuttavia, l'utile (perdita) cumulato rilevato precedentemente nelle altre componenti di conto economico complessivo è eliminato dal patrimonio netto e rettificato a fronte del fair value (valore equo) dell'attività finanziaria alla data della riclassificazione. Di conseguenza, l'attività finanziaria è valutata alla data della riclassificazione come se fosse sempre stata valutata al costo ammortizzato. Questa rettifica riguarda il prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, ma non incide sull'utile (o sulla perdita) d'esercizio e pertanto non è una rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1 Presentazione del bilancio). Il tasso di interesse effettivo e la valutazione delle perdite attese su crediti non sono rettificati a seguito della riclassificazione (cfr. paragrafo B5.6.1.)

5.6.6.   Se l'entità riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a quella del fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, l'attività finanziaria continua a essere valutata al fair value (valore equo) (cfr. paragrafo B5.6.2 per indicazioni sulla determinazione di un tasso di interesse effettivo e di un fondo a copertura perdite alla data della riclassificazione).

5.6.7.   Se l'entità riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'attività finanziaria continua a essere valutata al fair value (valore equo). L'utile (perdita) cumulato rilevato precedentemente nelle altre componenti di conto economico complessivo è riclassificato dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio tramite una rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1) alla data della riclassificazione.

5.7   UTILI E PERDITE

5.7.1.   L'utile (perdita) sull'attività o passività finanziaria valutata al fair value (valore equo) deve essere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a meno che:

a) 

faccia parte di una relazione di copertura (cfr. paragrafi 6.5.8-6.5.14 e, se del caso, paragrafi 89-94 dello IAS 39 per la contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value (valore equo) per una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse);

b) 

si tratti di un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale e l'entità abbia scelto di indicare gli utili e le perdite su tale investimento nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5;

c) 

sia una passività finanziaria designata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e l'entità sia tenuta a indicare gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.7; o

d) 

sia un'attività finanziaria valutata al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A e l'entità sia tenuta a rilevare alcune variazioni del fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.10.

5.7.1 A I dividendi sono rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio solo quando:

a) 

sorge il diritto dell'entità a ricevere il pagamento del dividendo;

b) 

è probabile che i benefici economici derivanti dal dividendo affluiranno all'entità; e

c) 

l'ammontare del dividendo può essere attendibilmente valutato.

5.7.2.   L'utile (perdita) sull'attività finanziaria che è valutata al costo ammortizzato e non fa parte di una relazione di copertura (cfr. paragrafi 6.5.8-6.5.14 e, se del caso, paragrafi 89-94 dello IAS 39 per la contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value (valore equo) per una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse) deve essere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio quando l'attività finanziaria è eliminata contabilmente o riclassificata conformemente al paragrafo 5.6.2, tramite il processo di ammortamento, o al fine di rilevare gli utili o le perdite per riduzione di valore. L'entità deve applicare i paragrafi 5.6.2 e 5.6.4 se riclassifica attività finanziarie al di fuori della categoria della valutazione al costo ammortizzato. L'utile (perdita) sulla passività finanziaria che è valutata al costo ammortizzato e non fa parte di una relazione di copertura (cfr. paragrafi 6.5.8-6.5.14 e, se del caso, paragrafi 89-94 dello IAS 39 per la contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value (valore equo) per una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse) deve essere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio quando la passività finanziaria è eliminata contabilmente e tramite il processo di ammortamento (cfr. paragrafo B5.7.2 per indicazioni sugli utili o le perdite su cambi).

5.7.3.   L'utile (perdita) sulle attività o passività finanziarie che sono elementi coperti in una relazione di copertura deve essere rilevato conformemente ai paragrafi 6.5.8-6.5.14 e, se del caso, ai paragrafi 89-94 dello IAS 39 per la contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value (valore equo) per una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse.

5.7.4.   Se l'entità rileva le attività finanziarie utilizzando la contabilizzazione alla data del regolamento (cfr. paragrafi 3.1.2, B3.1.3 e B3.1.6), qualsiasi variazione del fair value (valore equo) dell'attività che deve essere ricevuta nel periodo tra la data di negoziazione e la data del regolamento non è rilevata per le attività valutate al costo ammortizzato. Per le attività valutate al fair value (valore equo), tuttavia, la variazione di fair value (valore equo) deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio o nelle altre componenti di conto economico complessivo, come appropriato secondo il paragrafo 5.7.1. La data di negoziazione deve essere considerata la data della rilevazione iniziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione di valore.

Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale

5.7.5.   Al momento della rilevazione iniziale l'entità può scegliere in maniera irrevocabile di presentare nelle altre componenti di conto economico complessivo le successive variazioni del fair value (valore equo) dell'investimento in uno strumento rappresentativo di capitale rientrante nell'ambito di applicazione del presente Principio che non è né posseduto per negoziazione né un corrispettivo potenziale rilevato da un acquirente in un'operazione di aggregazione aziendale cui si applica l'IFRS 3 (cfr. paragrafo B5.7.3 per indicazioni sugli utili o le perdite su cambi).

5.7.6. Se l'entità opera la scelta di cui al paragrafo 5.7.5, deve rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio i dividendi provenienti dall'investimento in conformità al paragrafo 5.7.1 A.

Passività designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

5.7.7.   L'entità deve presentare l'utile o la perdita sulla passività finanziaria designata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità al paragrafo 4.2.2 o al paragrafo 4.3.5 come segue:

a) 

l'ammontare della variazione del fair value (valore equo) della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito di tale passività deve essere presentato nelle altre componenti di conto economico complessivo (cfr. paragrafi B5.7.13-B5.7.20) e

b) 

l'ammontare residuo della variazione del fair value (valore equo) della passività deve essere presentato nell'utile (perdita) d'esercizio,

a meno che il trattamento degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività di cui alla lettera a) crei o ampli un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio (nel qual caso si applica il paragrafo 5.7.8). I paragrafi B5.7.5-B5.7.7 e B5.7.10-B5.7.12 forniscono indicazioni utili per stabilire se si crei o ampli un'asimmetria contabile.

5.7.8.   Se le disposizioni di cui al paragrafo 5.7.7 creano o ampliano un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio, l'entità deve presentare tutti i profitti o le perdite sulla passività (compresi gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività) nell'utile (perdita) d'esercizio.

5.7.9. Nonostante le disposizioni di cui ai paragrafi 5.7.7 e 5.7.8, l'entità deve presentare nell'utile (perdita) d'esercizio tutti gli utili e le perdite relative agli impegni all'erogazione di finanziamenti e ai contratti di garanzia finanziaria che sono designati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

Attività valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

5.7.10.   L'utile (perdita) sull'attività finanziaria valutata al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2 A deve essere rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, ad eccezione degli utili e delle perdite per riduzione di valore (cfr. sezione 5.5) e degli utili (perdite) su cambi (cfr. paragrafi B5.7.2-B5.7.2 A), fino a quando l'attività finanziaria è eliminata contabilmente o riclassificata. Se l'attività finanziaria è eliminata contabilmente, l'utile (perdita) cumulato precedentemente rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo è riclassificato dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio tramite una rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1). Se l'attività finanziaria è riclassificata al di fuori della categoria di valutazione al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, l'entità deve contabilizzare l'utile (perdita) cumulato precedentemente rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dai paragrafi 5.6.5 e 5.6.7. L'interesse calcolato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo è rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

5.7.11.   Come descritto al paragrafo 5.7.10, se l'attività finanziaria è valutata al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A, gli importi che sono rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio sono pari agli importi che sarebbero stati rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio se l'attività finanziaria fosse stata valutata al costo ammortizzato.

CAPITOLO 6    La contabilizzazione delle operazioni di copertura

6.1   OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA

6.1.1. L'obiettivo della contabilizzazione delle operazioni di copertura è rappresentare nel bilancio l'effetto delle attività di gestione del rischio dell'entità che utilizzano strumenti finanziari per gestire le esposizioni derivanti da rischi particolari che potrebbero incidere sull'utile (perdita) d'esercizio (o altre componenti di conto economico complessivo, nel caso di investimenti in strumenti rappresentativi di capitale per i quali l'entità ha scelto di presentare le variazioni del fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5). Questo approccio mira a illustrare il contesto degli strumenti di copertura ai quali è applicata la contabilizzazione delle operazioni di copertura, al fine di far luce sulla loro finalità e il loro effetto.

6.1.2. L'entità può scegliere di designare una relazione di copertura tra uno strumento di copertura e un elemento coperto in conformità ai paragrafi 6.2.1-6.3.7 e B6.2.1-B6.3.25. Per le relazioni di copertura che soddisfano i criteri di ammissibilità, l'entità deve contabilizzare l'utile (perdita) sullo strumento di copertura e sull'elemento coperto in conformità ai paragrafi 6.5.1-6.5.14 e B6.5.1-B6.5.28. Se l'elemento coperto è un gruppo di elementi, l'entità deve conformarsi ai requisiti supplementari di cui ai paragrafi 6.6.1-6.6.6 e B6.6.1-B6.6.16.

6.1.3. Per la copertura di fair value (valore equo) dell'esposizione al tasso di interesse di un portafoglio di attività o passività finanziarie (e soltanto per tale copertura), l'entità può applicare le disposizioni sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui allo IAS 39 anziché quelle del presente Principio. In tal caso, l'entità deve anche applicare i requisiti specifici per la contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value (valore equo) per la copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse e designare come elemento coperto una parte che è un importo in valuta (cfr. paragrafi 81 A, 89 A e AG114-AG132 dello IAS 39).

6.2   STRUMENTI DI COPERTURA

Strumenti che soddisfano i criteri di ammissibilità

6.2.1.   Il derivato valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio può essere designato come strumento di copertura, a eccezione dell'ipotesi di alcune opzioni vendute (cfr. paragrafo B6.2.4).

6.2.2.   L'attività o passività finanziaria non derivata valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio può essere designata come strumento di copertura, a meno che sia una passività finanziaria designata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per la quale l'importo della variazione del fair value (valore equo) che è attribuibile alle variazioni del rischio di credito è presentato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.7. Per la copertura del rischio di cambio, la componente del rischio di cambio dell'attività o passività finanziaria non derivata può essere designata come strumento di copertura, a condizione che non si tratti di un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale per il quale l'entità ha scelto di presentare le variazioni del fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5.

6.2.3.   Ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, soltanto i contratti con una parte esterna all'entità che redige il bilancio (ossia esterna al gruppo o alla singola entità cui si riferisce il bilancio) possono essere designati come strumenti di copertura.

Designazione degli strumenti di copertura

6.2.4. Lo strumento che soddisfa i criteri di ammissibilità deve essere designato nella sua integralità come strumento di copertura. Le sole eccezioni permesse sono:

a) 

separare il valore intrinseco e il valore temporale di un contratto di opzione e designare come strumento di copertura soltanto la variazione del valore intrinseco dell'opzione ed escludere la variazione del suo valore temporale (cfr. paragrafi 6.5.15 e B6.5.29–B6.5.33);

b) 

separare l'elemento forward e l'elemento spot del contratto forward e designare come strumento di copertura solo la variazione del valore dell'elemento spot del contratto forward, escludendo l'elemento forward; analogamente, i differenziali dovuti alla valuta estera possono essere separati ed esclusi dalla designazione dello strumento finanziario come strumento di copertura (cfr. paragrafi 6.5.16 e B6.5.34 — B 6.5.39); e

c) 

una quota dell'intero strumento di copertura, quale può essere il 50 per cento del valore nozionale, può essere designata come strumento di copertura in una relazione di copertura. Tuttavia, lo strumento di copertura non può essere designato per una parte della variazione del fair value (valore equo) derivante soltanto da una parte del periodo di tempo per cui lo strumento è in circolazione.

6.2.5. L'entità può considerare congiuntamente, e congiuntamente designare come strumento di copertura, qualsiasi combinazione dei seguenti strumenti (compresi i casi in cui il rischio o i rischi derivanti da alcuni strumenti di copertura compensano quelli derivanti da altri):

a) 

derivati o loro quote; e

b) 

non derivati o loro quote.

6.2.6. Tuttavia, lo strumento derivato che abbini un'opzione venduta e un'opzione acquistata (per esempio, un collar su tasso di interesse) non è ammissibile come strumento di copertura se è, in effetti, un'opzione venduta netta alla data della designazione (a meno che sia ammissibile in conformità al paragrafo B6.2.4). Analogamente, due o più strumenti (o loro quote) possono essere designati congiuntamente come strumento di copertura solo se in combinazione non sono in effetti un'opzione venduta netta alla data di designazione (a meno che siano ammissibili in conformità al paragrafo B6.2.4).

6.3   ELEMENTI COPERTI

Elementi che soddisfano i criteri di ammissibilità

6.3.1.   L'elemento coperto può essere un'attività o una passività rilevata, un impegno irrevocabile non rilevato, un'operazione programmata o un investimento netto in una gestione estera. L'elemento coperto può essere:

a) 

un singolo elemento o

b) 

un gruppo di elementi (fatti salvi i paragrafi 6.6.1-6.6.6 e B6.6.1-B6.6.16).

L'elemento coperto può anche essere una componente di tale elemento o gruppo di elementi (cfr. paragrafi 6.3.7 e B6.3.7-B6.3.25).

6.3.2.   L'elemento coperto deve poter essere valutato attendibilmente.

6.3.3.   Se l'elemento coperto è un'operazione programmata (o una sua componente), tale operazione deve essere altamente probabile.

6.3.4.   L'esposizione aggregata che è una combinazione di un'esposizione ammissibile come elemento coperto conformemente al paragrafo 6.3.1 e di un derivato può essere designata come elemento coperto (cfr. paragrafi B6.3.3-B6.3.4). Rientra in questa categoria l'operazione programmata di un'esposizione aggregata (ossia operazioni future non impegnate ma previste che darebbero origine ad un'esposizione e un derivato) se l'esposizione aggregata è altamente probabile e, una volta che si è verificata e non è quindi più programmata, è ammissibile come elemento coperto.

6.3.5.   Ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, soltanto attività, passività, impegni irrevocabili o operazioni programmate altamente probabili che coinvolgono una parte esterna all'entità che redige il bilancio possono essere designati come elementi coperti. La contabilizzazione delle operazioni di copertura può essere applicata alle operazioni tra entità appartenenti allo stesso gruppo soltanto nel bilancio individuale o separato di tali entità e non nel bilancio consolidato del gruppo, a eccezione del bilancio consolidato di una entità d'investimento come definita nell'IFRS 10, in cui le operazioni tra l'entità d'investimento e le sue controllate valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio non saranno eliminate nel bilancio consolidato.

6.3.6. Tuttavia, in deroga al paragrafo 6.3.5, il rischio di cambio dell'elemento monetario infragruppo (per esempio un debito/credito tra due controllate) è ammissibile come elemento coperto nel bilancio consolidato se ne deriva un'esposizione agli utili o alle perdite su cambi che non sono stati eliminati completamente al consolidamento secondo quanto previsto dallo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere. Secondo quanto previsto dallo IAS 21, gli utili e le perdite su cambi sugli elementi monetari infragruppo non sono completamente eliminati nell'operazione di consolidamento quando l'elemento monetario infragruppo viene negoziato tra due entità del gruppo che hanno diverse valute funzionali. Inoltre, il rischio di cambio di una operazione infragruppo programmata altamente probabile è ammissibile come elemento coperto nel bilancio consolidato, a condizione che l'operazione sia denominata in una valuta diversa dalla valuta funzionale dell'entità che effettua l'operazione e che il rischio di cambio abbia un impatto sull'utile (perdita) consolidato.

Designazione di elementi coperti

6.3.7. L'entità può designare l'elemento, nella sua integralità o una sua componente, come elemento coperto in una relazione di copertura. L'elemento intero comprende tutte le variazioni dei flussi finanziari o del fair value (valore equo) dell'elemento. La componente comprende meno dell'intera variazione del fair value (valore equo) o della variabilità dei flussi finanziari dell'elemento. In tal caso, l'entità può designare soltanto i seguenti tipi di componenti (comprese combinazioni) come elementi coperti:

a) 

solo le variazioni dei flussi finanziari o del fair value (valore equo) dell'elemento attribuibili a uno specifico rischio o a specifici rischi (componente di rischio), a condizione che, sulla base di una valutazione nel contesto della particolare struttura del mercato, la componente di rischio sia identificabile separatamente e valutabile attendibilmente (cfr. paragrafi B6.3.8-B-6.3.15). Tra le componenti di rischio rientrano la designazione delle sole variazioni dei flussi finanziari o del fair value (valore equo) dell'elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o altra variabile (rischio unilaterale);

b) 

uno o più flussi finanziari contrattuali selezionati;

c) 

le componenti di un importo nominale, ossia una parte determinata dell'importo dell'elemento (cfr. paragrafi B6.3.16-B6.3.20).

6.4   CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA

6.4.1.   La relazione di copertura soddisfa i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura se, e soltanto se, tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) 

la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed elementi coperti ammissibili;

b) 

all'inizio della relazione di copertura vi è una designazione e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi dell'entità nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura. La documentazione deve includere l'individuazione dello strumento di copertura, dell'elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come l'entità valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura (compresa la sua analisi delle fonti di inefficacia della copertura e di come essa determina il rapporto di copertura);

c) 

la relazione di copertura soddisfa tutti i seguenti requisiti di efficacia della copertura:

i) 

vi è un rapporto economico tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura (cfr. paragrafi B6.4.4-B6.4.6);

ii) 

l'effetto del rischio di credito non prevale sulle variazioni di valore risultanti dal rapporto economico (cfr. paragrafi B6.4.7-B6.4.8); e

iii) 

il rapporto di copertura della relazione di copertura è lo stesso di quello risultante dalla quantità dell'elemento coperto che l'entità effettivamente copre e dalla quantità dello strumento di copertura che l'entità utilizza effettivamente per coprire tale quantità di elemento coperto. Tuttavia, tale designazione non deve riflettere uno squilibrio tra le ponderazioni dell'elemento coperto e dello strumento di copertura che determinerebbe l'inefficacia della copertura (a prescindere dal fatto che sia rilevata o meno) che potrebbe dare luogo a un risultato contabile che sarebbe in contrasto con lo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura (cfr. paragrafi B6.4.9-B6.4.11).

6.5   CONTABILIZZAZIONE DELLE RELAZIONI DI COPERTURA CHE SODDISFANO I CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

6.5.1.   L'entità applica la contabilizzazione delle operazioni di copertura alle relazioni di copertura che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 6.4.1 (ivi inclusa la decisione dell'entità di designare la relazione di copertura).

6.5.2.   Le relazioni di copertura sono di tre tipi:

a) 

copertura di fair value (valore equo): copertura dell'esposizione contro le variazioni del fair value (valore equo) dell'attività o passività rilevata o impegno irrevocabile non iscritto, o una componente di tale elemento, che è attribuibile a un rischio particolare e potrebbe influenzare l'utile (perdita) d'esercizio;

b) 

copertura di flussi finanziari: copertura dell'esposizione contro la variabilità dei flussi finanziari attribuibile a un particolare rischio associato con tutte le attività o passività rilevate o una loro componente (quali tutti o solo alcuni pagamenti di interessi futuri su un debito a tassi variabili) o a un'operazione programmata altamente probabile e che potrebbe influire sull'utile (perdita) d'esercizio;

c) 

copertura di un investimento netto in una gestione estera come definito nello IAS 21.

6.5.3. Se l'elemento coperto è uno strumento rappresentativo di capitale per il quale l'entità ha scelto di presentare le variazioni del fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5, l'esposizione coperta di cui al paragrafo 6.5.2, lettera a), deve essere un'esposizione che potrebbe avere effetti sulle altre componenti di conto economico complessivo. In questo caso, e solo in questo caso, l'inefficacia rilevata della copertura è presentata nelle altre componenti di conto economico complessivo.

6.5.4. La copertura del rischio di valuta estera di un impegno irrevocabile può essere contabilizzata come copertura di fair value (valore equo) o come copertura di flusso finanziario.

6.5.5.   Se la relazione di copertura cessa di soddisfare il requisito dell'efficacia della copertura in relazione al rapporto di copertura (cfr. paragrafo 6.4.1, lettera c), punto iii)], mentre l'obiettivo della gestione del rischio per la relazione di copertura designata rimane lo stesso, l'entità deve rettificare il rapporto di copertura della relazione di copertura in modo che i criteri di ammissibilità siano nuovamente soddisfatti (operazione denominata «riequilibrio» nel presente Principio; cfr. paragrafi B6.5.7-B6.5.21).

6.5.6.   L'entità deve cessare di applicare prospetticamente la contabilizzazione delle operazioni di copertura soltanto nel caso in cui la relazione di copertura (o una parte di essa) cessa di soddisfare i criteri di ammissibilità (una volta tenuto conto di un eventuale riequilibrio della relazione di copertura, se del caso). Sono inclusi i casi in cui lo strumento di copertura giunge a scadenza o è venduto, cessato o esercitato. A questo scopo, la sostituzione o il riporto dello strumento di copertura con un altro strumento di copertura non è una scadenza o una cessazione se tale sostituzione o riporto è parte della documentata strategia di gestione del rischio dell'entità ed è in linea con essa. In aggiunta, a tal fine non si ha scadenza o cessazione dello strumento di copertura se:

a) 

in conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti, o dell'introduzione di leggi o regolamenti, le parti di un'operazione di copertura concordano che una (o più) controparti per la compensazione sostituiscano l'originaria controparte di ciascuna di esse per diventare la loro nuova controparte. A tal fine, la controparte per la compensazione è una controparte centrale (talvolta definita «organismo di compensazione» o «agenzia di compensazione») ovvero una o più entità, per esempio un partecipante diretto di un organismo di compensazione o un cliente di un partecipante diretto di un organismo di compensazione, che agiscano da controparte al fine di effettuare la compensazione per conto della controparte centrale. Tuttavia, se le controparti dello strumento di copertura sostituiscono le proprie controparti originarie con controparti diverse, le disposizioni del presente sottoparagrafo sono soddisfatte soltanto se ciascuna di tali controparti effettua la compensazione con la medesima controparte centrale;

b) 

eventuali altri cambiamenti dello strumento di copertura sono limitati a quelli necessari per effettuare la sostituzione della controparte. Tali cambiamenti sono limitati ai cambiamenti in linea con i termini contrattuali che ci si aspetterebbe se lo strumento di copertura fosse originariamente compensato con la controparte centrale. Essi comprendono i cambiamenti dei requisiti relativi alle garanzie reali, dei diritti di compensare i saldi relativi a crediti e debiti, e degli oneri applicati.

La cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura può incidere sulla relazione di copertura nel suo complesso o solo su una parte di essa (nel qual caso la contabilizzazione delle operazioni di copertura continua per la parte restante della relazione di copertura).

6.5.7. L'entità deve applicare:

a) 

il paragrafo 6.5.10, quando cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per una copertura di fair value (valore equo) per la quale l'elemento coperto è uno strumento finanziario (o una sua componente) valutato al costo ammortizzato; e

b) 

il paragrafo 6.5.12, quando cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per le coperture di flussi finanziari.

Coperture di fair value (valore equo)

6.5.8.   Fintanto che soddisfa i criteri di ammissibilità cui al paragrafo 6.4.1, la copertura di fair value (valore equo) deve essere contabilizzata come segue:

a) 

l'utile o la perdita sullo strumento di copertura devono essere rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio (o nelle altre componenti di conto economico complessivo, se lo strumento di copertura copre uno strumento rappresentativo di capitale per il quale l'entità ha scelto di presentare le variazioni del fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5);

b) 

l'utile o la perdita di copertura sull'elemento coperto devono rettificare il valore contabile dell'elemento coperto (se applicabile) e devono essere rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio. Se l'elemento coperto è un'attività finanziaria (o una sua componente) valutata al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2 A, l'utile o la perdita di copertura sull'elemento coperto devono essere rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio. Tuttavia, se l'elemento coperto è uno strumento rappresentativo di capitale per il quale l'entità ha scelto di presentare le variazioni del fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5, gli importi restano nelle altre componenti di conto economico complessivo. Se l'elemento coperto è un impegno irrevocabile non iscritto (o una sua componente), la variazione cumulata del fair value (valore equo) dell'elemento coperto conseguente alla sua designazione è rilevata come attività o passività con un utile o una perdita corrispondenti rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio.

6.5.9. Se l'elemento coperto in una copertura di fair value (valore equo) è un impegno irrevocabile (o una sua componente) ad acquisire un'attività o ad assumere una passività, il valore contabile iniziale dell'attività o della passività risultante dall'adempimento dell'impegno irrevocabile da parte dell'entità è rettificato per includere la variazione cumulata del fair value (valore equo) dell'elemento coperto che è stato rilevato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.

6.5.10. Le rettifiche conformemente al paragrafo 6.5.8, lettera b), devono essere ammortizzate nell'utile (perdita) d'esercizio se l'elemento coperto è uno strumento finanziario (o una sua componente) valutato al costo ammortizzato. L'ammortamento può iniziare non appena si verifica una rettifica e deve iniziare non più tardi di quando l'elemento coperto cessa di essere rettificato per gli utili e le perdite di copertura. L'ammortamento si basa su un tasso di interesse effettivo ricalcolato alla data di inizio dell'ammortamento. In caso di attività finanziaria (o di una sua componente) che è un elemento coperto e che è valutata al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2 A, l'ammortamento si applica allo stesso modo ma sull'importo che rappresenta l'utile o la perdita cumulati rilevati precedentemente conformemente al paragrafo 6.5.8, lettera b), invece che mediante rettifica del valore contabile.

Coperture dei flussi finanziari

6.5.11.   Fintanto che soddisfa i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 6.4.1, la copertura di flussi finanziari deve essere contabilizzata come segue:

a) 

la componente separata di patrimonio netto associata all'elemento coperto (riserva per la copertura dei flussi finanziari) è rettificata al minore importo tra i seguenti (in termini assoluti):

i) 

l'utile o la perdita cumulati sullo strumento di copertura dall'inizio della copertura; e

ii) 

la variazione cumulata del fair value (valore equo) (al valore attuale) dell'elemento coperto (ossia il valore attuale della variazione cumulata dei flussi finanziari futuri attesi coperti) dall'inizio della copertura;

b) 

la parte di utile o perdita sullo strumento di copertura che risulta essere una copertura efficace (ossia la parte che è compensata dalla variazione della riserva per la copertura dei flussi finanziari calcolata conformemente alla lettera a)] deve essere rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo;

c) 

eventuali utili o perdite residui sullo strumento di copertura (o gli utili o le perdite necessari a compensare la variazione della riserva per la copertura dei flussi finanziari calcolata conformemente alla lettera a)] rappresentano la parte inefficace della copertura che deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio;

d) 

l'importo accumulato nella riserva per la copertura dei flussi finanziari conformemente alla lettera a) deve essere contabilizzato come segue:

i) 

se un'operazione programmata coperta comporta successivamente la rilevazione di un'attività o passività non finanziaria, o un'operazione programmata coperta per un'attività o passività non finanziaria diventa un impegno irrevocabile al quale si applica la contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value (valore equo), l'entità deve eliminare detto importo dalla riserva per la copertura dei flussi finanziari e includerlo direttamente nel costo iniziale, o altro valore contabile, dell'attività o della passività. Non si tratta di una rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1) e pertanto non incide sulle altre componenti di conto economico complessivo;

ii) 

per le coperture di flussi finanziari, a eccezione di quelle considerate al punto i), l'importo deve essere riclassificato dalla riserva per la copertura dei flussi finanziari nell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1) nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri attesi coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (per esempio, negli esercizi in cui sono rilevati gli interessi attivi o gli interessi passivi o quando si verifica la vendita programmata);

iii) 

tuttavia, se l'importo costituisce una perdita e l'entità non prevede di recuperare tutta la perdita o una parte di essa in un esercizio o in più esercizi futuri, l'entità deve immediatamente riclassificare nell'utile (perdita) d'esercizio, come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1), l'importo che non prevede di recuperare.

6.5.12. Se cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per la copertura di flussi finanziari (cfr. paragrafi 6.5.6 e 6.5.7, lettera b)], l'entità deve contabilizzare l'importo accumulato nella riserva per la copertura dei flussi finanziari conformemente al paragrafo 6.5.11, lettera a), come segue:

a) 

se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari coperti, l'importo deve rimanere nella riserva per la copertura di flussi finanziari fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri o fino al momento in cui si applica il paragrafo 6.5.11, lettera d), punto iii). Quando i flussi finanziari futuri si verificano, si applica il paragrafo 6.5.11, lettera d);

b) 

se non si prevedono più futuri flussi finanziari coperti, l'importo deve essere riclassificato immediatamente dalla riserva per la copertura di flussi finanziari all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1). È sempre possibile che si verifichino futuri flussi finanziari coperti non più altamente probabili.

Coperture dell'investimento netto in una gestione estera

6.5.13.   Le coperture dell'investimento netto in una gestione estera, inclusa la copertura di un elemento monetario che è stato contabilizzato come parte dell'investimento netto (cfr. IAS 21), devono essere contabilizzate in modo similare alle coperture di flussi finanziari:

a) 

la parte di utile o perdita sullo strumento di copertura che risulta essere una copertura efficace deve essere rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo (cfr. paragrafo 6.5.11); e

b) 

la parte non efficace deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.

6.5.14.   L'utile o la perdita cumulati sullo strumento di copertura relativi alla parte efficace della copertura che è stata accumulata nella riserva di conversione di valuta estera devono essere riclassificati dal patrimonio netto nell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1) conformemente ai paragrafi 48-49 dello IAS 21 concernenti la dismissione o la dismissione parziale della gestione estera.

Contabilizzazione del valore temporale delle opzioni

6.5.15. Quando separa il valore intrinseco e il valore temporale di un contratto di opzione e designa come strumento di copertura soltanto la variazione del valore intrinseco dell'opzione (cfr. paragrafo 6.2.4, lettera a)], l'entità deve contabilizzare il valore temporale dell'opzione come segue (cfr. paragrafi B6.5.29-B6.5.33):

a) 

l'entità deve distinguere il valore temporale delle opzioni per tipo di elemento coperto dall'opzione (cfr. paragrafo B6.5.29):

i) 

elemento coperto relativo a un'operazione; o

ii) 

elemento coperto relativo a un periodo;

b) 

la variazione del fair value (valore equo) del valore temporale dell'opzione che copre l'elemento coperto relativo a un'operazione deve essere rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo nella misura in cui si riferisce all'elemento coperto e deve essere accumulata in una componente separata del patrimonio netto. La variazione cumulata del fair value (valore equo) derivante dal valore temporale dell'opzione accumulata nella componente separata di patrimonio netto (di seguito «l'importo») deve essere contabilizzata come segue:

i) 

se l'elemento coperto successivamente comporta la rilevazione di un'attività o di una passività non finanziaria o di un impegno irrevocabile per un'attività o una passività non finanziaria al quale si applica la contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value (valore equo), l'entità deve eliminare l'importo dalla componente separata di patrimonio netto e deve includerlo direttamente nel costo iniziale, o altro valore contabile, dell'attività o della passività. Non si tratta di una rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1) e pertanto non incide sulle altre componenti di conto economico complessivo;

ii) 

per le relazioni di copertura, a eccezione di quelle cui si applica il punto i), l'importo deve essere riclassificato dalla componente separata di patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1) nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri attesi coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (per esempio, quando ha luogo la vendita programmata);

iii) 

tuttavia, se si prevede che tutto l'importo o una parte di esso non sarà recuperato in un esercizio o in più esercizi futuri, l'importo che non si prevede di recuperare deve immediatamente essere riclassificato nell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1);

c) 

la variazione del fair value (valore equo) del valore temporale dell'opzione che copre un elemento coperto relativo a un periodo deve essere rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo nella misura in cui si riferisce all'elemento coperto e deve essere accumulata in una componente separata del patrimonio netto. Il valore temporale alla data della designazione dell'opzione come strumento di copertura, nella misura in cui riguarda l'elemento coperto, deve essere ammortizzato in base a un criterio sistematico e razionale nel periodo durante il quale la rettifica della copertura del valore intrinseco dell'opzione potrebbe influenzare l'utile (perdita) d'esercizio (o le altre componenti di conto economico complessivo, se l'elemento coperto è uno strumento rappresentativo di capitale per il quale l'entità ha scelto di presentare le variazioni del fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5). Di conseguenza, in ciascun esercizio l'importo dell'ammortamento è riclassificato dalla componente separata del patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1). Tuttavia, se la contabilizzazione delle operazioni di copertura cessa per la relazione di copertura che include la variazione del valore intrinseco dell'opzione come strumento di copertura, l'importo netto (ossia comprensivo dell'ammortamento cumulato) accumulatosi nella componente separata del patrimonio netto deve essere immediatamente riclassificato nell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1).

Contabilizzazione dell'elemento forward dei contratti forward e dei differenziali dovuti alla valuta estera degli strumenti finanziari

6.5.16. Quando l'entità separa l'elemento forward e l'elemento spot di un contratto forward e designa come strumento di copertura solo la variazione del valore dell'elemento spot del contratto forward o quando l'entità separa il differenziale dovuto alla valuta estera dallo strumento finanziario e lo esclude dalla designazione dello strumento finanziario come strumento di copertura (cfr. paragrafo 6.2.4, lettera b)], l'entità può applicare il paragrafo 6.5.15 all'elemento forward del contratto forward o al differenziale dovuto alla valuta estera così come applicato al valore temporale di un'opzione. In tal caso, l'entità deve applicare la guida operativa, paragrafi B6.5.34-B6.5.39.

6.6   COPERTURE DI GRUPPI DI ELEMENTI

Ammissibilità di un gruppo di elementi come elemento coperto

6.6.1.   Un gruppo di elementi (compreso un gruppo di elementi che costituisce una posizione netta; cfr. paragrafi B6.6.1-B6.6.8) è un elemento ammissibile per la copertura soltanto se:

a) 

è costituito da elementi (o componenti di elementi) che individualmente sono elementi ammissibili per la copertura;

b) 

gli elementi del gruppo sono gestiti insieme a livello di gruppo ai fini della gestione dei rischi; e

c) 

in caso di copertura di flussi finanziari di un gruppo di elementi la cui variazione dei flussi finanziari non si prevede sarà approssimativamente proporzionale alla variazione complessiva dei flussi finanziari del gruppo, per cui sorgono posizioni di rischio che si compensano,

i) 

è una copertura di un rischio di cambio e

ii) 

la designazione della posizione netta specifica l'esercizio in cui si prevede che le operazioni programmate incidano sull'utile (perdita) d'esercizio, nonché la loro natura e il volume (cfr. paragrafi B6.6.7-B6.6.8).

Designazione di una componente di un importo nominale

6.6.2. La componente che è una percentuale di un gruppo di elementi ammissibili per la copertura è un elemento ammissibile per la copertura, purché la designazione sia coerente con gli obiettivi della gestione del rischio dell'entità.

6.6.3. La componente strato di un gruppo complessivo di elementi (per esempio, lo strato più basso) è ammissibile per la contabilizzazione delle operazioni di copertura soltanto se:

a) 

è identificabile separatamente e valutabile attendibilmente;

b) 

l'obiettivo della gestione del rischio è la copertura della componente strato;

c) 

gli elementi del gruppo complessivo in cui lo strato è identificato sono esposti allo stesso rischio coperto (così che la valutazione dello strato coperto non sia influenzata in modo significativo da quali elementi particolari del gruppo complessivo fanno parte dello strato coperto);

d) 

per una copertura di elementi esistenti (per esempio, un impegno irrevocabile non iscritto o un'attività rilevata), l'entità può individuare e tracciare il gruppo complessivo di elementi dai quali è definito lo strato di copertura (in modo che l'entità sia in grado di soddisfare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle relazioni di copertura che soddisfano i criteri di ammissibilità); e

e) 

gli elementi del gruppo che contengono opzioni di pagamento anticipato soddisfano le disposizioni in materia di componenti di un valore nominale (cfr. il paragrafo B6.3.20).

Esposizione nel bilancio

6.6.4. Per la copertura di un gruppo di elementi con posizioni di rischio che si compensano (ossia in una copertura di una posizione netta) il cui rischio coperto riguarda voci diverse del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, ogni utile o perdita di copertura nel prospetto sono presentati in una voce separata da quelle su cui incidono gli elementi coperti. Di conseguenza, nel prospetto l'importo nella voce che si riferisce all'elemento coperto stesso (per esempio, i ricavi o i costi di vendita) resta invariato.

6.6.5. Per le attività e le passività coperte insieme come gruppo in una copertura di fair value (valore equo), l'utile o la perdita nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria sulla singola attività e passività devono essere rilevati come rettifica del valore contabile delle rispettive singole voci che compongono il gruppo conformemente al paragrafo 6.5.8, lettera b).

Posizioni nette pari a zero

6.6.6. Se l'elemento coperto è un gruppo che è una posizione netta pari a zero (ossia gli elementi coperti tra loro compensano pienamente il rischio gestito su base di gruppo), l'entità può designarlo in una relazione di copertura non comprendente uno strumento di copertura, purché:

a) 

la copertura sia parte di una strategia di copertura del rischio netto rotativo, secondo la quale l'entità copre sistematicamente le nuove posizioni dello stesso tipo con il passare del tempo (per esempio quando le operazioni entrano nell'orizzonte temporale per il quale l'entità effettua la copertura);

b) 

la posizione netta coperta cambi di dimensioni durante la vita della strategia di copertura del rischio netto rotativo e l'entità utilizzi strumenti di copertura ammissibili per coprire il rischio netto (ossia quando la posizione netta non è pari a zero);

c) 

la contabilizzazione delle operazioni di copertura sia normalmente applicata a tali posizioni nette quando la posizione netta non è pari a zero ed è coperta con strumenti di copertura ammissibili; e

d) 

la non applicazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura alla posizione netta pari a zero darebbe luogo a risultati contabili non conformi, in quanto la contabilità non rileverebbe le posizioni di rischio che si compensano che sarebbero altrimenti rilevate nella copertura di una posizione netta.

6.7   OPZIONE DI DESIGNARE L'ESPOSIZIONE CREDITIZIA COME VALUTATA AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

Esposizioni creditizie ammissibili per la designazione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

6.7.1.   Se l'entità utilizza un derivato su crediti valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario, o di parte di esso, (esposizione creditizia), può designare lo strumento finanziario per la parte gestita (ossia in toto o in parte) come valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio se:

a) 

il nome dell'esposizione creditizia (per esempio, il mutuatario o il possessore di un impegno all'erogazione di finanziamenti) corrisponde all'entità di riferimento del derivato su crediti («corrispondenza del nome»); e

b) 

il rango dello strumento finanziario corrisponde a quello degli strumenti che possono essere forniti conformemente al derivato su crediti.

L'entità può effettuare tale designazione a prescindere dal fatto che lo strumento finanziario gestito per il rischio di credito rientri nell'ambito di applicazione del presente Principio (per esempio, l'entità può designare gli impegni all'erogazione di finanziamenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio). L'entità può designare tale strumento finanziario alla rilevazione iniziale o successivamente ad essa, o mentre non è iscritto. L'entità deve documentare la designazione simultaneamente.

Contabilizzazione delle esposizioni creditizie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

6.7.2. Se, conformemente al paragrafo 6.7.1, uno strumento finanziario è designato come valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio dopo la rilevazione iniziale, o non è stato rilevato in precedenza, la differenza al momento della designazione tra l'eventuale valore contabile e il fair value (valore equo) deve essere immediatamente rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio. Per le attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2 A, l'utile o la perdita cumulati rilevati precedentemente nelle altre componenti di conto economico complessivo devono essere immediatamente riclassificati dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1).

6.7.3. L'entità deve cessare di valutare lo strumento finanziario che ha dato origine al rischio di credito, o una parte di tale strumento finanziario, al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio se:

a) 

i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 6.7.1 non sono più soddisfatti, per esempio:

i) 

il derivato su crediti o il relativo strumento finanziario che dà origine al rischio di credito giunge a scadenza o è venduto, cessato o esercitato o

ii) 

il rischio di credito dello strumento finanziario non è più gestito utilizzando derivati su crediti. Per esempio, ciò potrebbe verificarsi a seguito di miglioramenti della qualità creditizia del mutuatario o del possessore dell'impegno all'erogazione di finanziamenti o di modifiche ai requisiti patrimoniali imposti all'entità e

b) 

lo strumento finanziario che dà origine al rischio di credito non deve altrimenti essere valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (ossia, il modello di business dell'entità non è cambiato nel frattempo in modo tale da richiedere la riclassificazione conformemente al paragrafo 4.4.1).

6.7.4. Se l'entità cessa di valutare lo strumento finanziario che dà origine al rischio di credito, o una parte di tale strumento finanziario, al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, il fair value (valore equo) dello strumento finanziario alla data di cessazione diventa il suo nuovo valore contabile. Successivamente si applica la stessa valutazione utilizzata prima della designazione dello strumento finanziario al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (tra cui l'ammortamento risultante dal nuovo valore contabile). Per esempio, l'attività finanziaria inizialmente classificata come valutata al costo ammortizzato potrebbe tornare a tale valutazione e il suo tasso di interesse effettivo verrebbe ricalcolato sulla base del nuovo valore contabile lordo alla data dalla fine della cessazione della valutazione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

▼M70

6.8   Deroghe temporanee all’applicazione delle disposizioni specifiche in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura

6.8.1. L’entità deve applicare i paragrafi 6.8.4–6.8.12 e i paragrafi 7.1.8 e 7.2.26, lettera d), a tutte le relazioni di copertura direttamente interessate dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. Questi paragrafi si applicano soltanto a tali relazioni di copertura. Una relazione di copertura è direttamente interessata dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse solo se la riforma genera incertezze in merito a quanto segue:

a) 

l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse (definito contrattualmente o non contrattualmente) designato come rischio coperto; e/o

b) 

la tempistica o l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell’elemento coperto o dello strumento di copertura.

6.8.2. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 6.8.4–6.8.12, l’espressione «riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse» si riferisce alla riforma, che riguarda l’intero mercato, di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, inclusa la sostituzione di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse con un tasso di riferimento alternativo, quale quello risultante dalle raccomandazioni contenute nella relazione del Consiglio per la stabilità finanziaria del luglio 2014 «Reforming Major Interest Rate Benchmarks» ( 43 ).

6.8.3. I paragrafi da 6.8.4 a 6.8.12 stabiliscono deroghe solo per quanto concerne le disposizioni di cui ai medesimi paragrafi. L’entità deve continuare ad applicare tutte le altre disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura alle relazioni di copertura direttamente interessate dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.

Disposizione in materia di alta probabilità per le coperture di flussi finanziari

6.8.4. Per determinare se un’operazione programmata (o una sua componente) sia altamente probabile in conformità al paragrafo 6.3.3, l’entità deve presumere che l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi finanziari coperti (definito contrattualmente o non contrattualmente) non sia modificato a seguito della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.

Riclassificazione dell’importo accumulato nella riserva per la copertura dei flussi finanziari

6.8.5. Per applicare la disposizione di cui al paragrafo 6.5.12 al fine di determinare se si prevede che si verifichino i futuri flussi finanziari coperti, l’entità deve presumere che l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi finanziari coperti (definito contrattualmente o non contrattualmente) non sia modificato a seguito della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.

Valutazione della relazione economica tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura

6.8.6. Per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 6.4.1, lettera c), punto i) e ai paragrafi B6.4.4–B6.4.6, l’entità deve presumere che l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi finanziari coperti e/o il rischio coperto (definito contrattualmente o non contrattualmente), o l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi finanziari dello strumento di copertura, non siano modificati a seguito della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.

Designazione di una componente di un elemento come elemento coperto

6.8.7. Salvo ove sia di applicazione il paragrafo 6.8.8, per la copertura di una componente dell’indice di riferimento definito non contrattualmente del rischio di tasso di interesse, l’entità deve applicare la disposizione di cui al paragrafo 6.3.7, lettera a) e al paragrafo B6.3.8, che dispone che la componente di rischio sia identificabile separatamente, solo all’inizio della relazione di copertura.

6.8.8. Quando un’entità, in linea con la sua documentazione di copertura, ridetermina spesso (ossia cessa e riavvia) una relazione di copertura perché sia lo strumento di copertura che l’elemento coperto cambiano spesso (ossia l’entità utilizza un processo dinamico in cui sia gli elementi coperti che gli strumenti di copertura utilizzati per gestire l’esposizione non rimangono gli stessi a lungo), l’entità deve applicare la disposizione di cui al paragrafo 6.3.7, lettera a) e al paragrafo B6.3.8, che dispone che la componente di rischio sia identificabile separatamente, solo al momento della designazione iniziale dell’elemento coperto in tale relazione di copertura. L’elemento coperto che è stato valutato al momento della sua designazione iniziale nella relazione di copertura, a prescindere dal fatto che ciò sia avvenuto all’inizio della copertura o successivamente, non viene nuovamente valutato nelle successive designazioni nella stessa relazione di copertura.

Fine dell’applicazione

6.8.9. L’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione del paragrafo 6.8.4 all’elemento coperto non appena si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) 

quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne la tempistica e l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell’elemento coperto; e

b) 

quando cessa la relazione di copertura di cui l’elemento coperto fa parte.

6.8.10. L’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione del paragrafo 6.8.5 non appena si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) 

quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne la tempistica e l’importo dei futuri flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell’elemento coperto; e

b) 

quando l’intero importo accumulato nella riserva per la copertura dei flussi finanziari per quanto concerne tale relazione di copertura cessata è stato riclassificato nell’utile (perdita) d’esercizio.

6.8.11. L’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione del paragrafo 6.8.6:

a) 

all’elemento coperto, quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne il rischio coperto o la tempistica e l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell’elemento coperto; e

b) 

allo strumento di copertura, quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne la tempistica e l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dello strumento di copertura.

Se la relazione di copertura di cui fanno parte l’elemento coperto e lo strumento di copertura cessa prima della data di cui al paragrafo 6.8.11, lettera a), o della data di cui al paragrafo 6.8.11, lettera b), l’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione del paragrafo 6.8.6 a tale relazione di copertura alla data della cessazione.

6.8.12. Quando designa un gruppo di elementi come elemento coperto, o una combinazione di strumenti finanziari come strumento di copertura, l’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione dei paragrafi 6.8.4–6.8.6 a un singolo elemento o strumento finanziario in conformità ai paragrafi 6.8.9, 6.8.10 o 6.8.11, a seconda dei casi, quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne il rischio coperto e/o la tempistica e l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse di detto elemento o strumento finanziario.

▼M53

CAPITOLO 7    Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

7.1   DATA DI ENTRATA IN VIGORE

7.1.1. L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2018 o da data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità sceglie di applicare il presente Principio anticipatamente, deve indicare tale fatto e applicare tutte le disposizioni del presente Principio allo stesso tempo (ma cfr. anche i paragrafi 7.1.2, 7.2.21 e 7.3.2). Essa deve anche applicare allo stesso tempo le modifiche di cui all'appendice C.

7.1.2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 7.1.1, per gli esercizi aventi inizio prima del 1o gennaio 2018, l'entità può scegliere di applicare anticipatamente solo le disposizioni sulla presentazione degli utili e delle perdite sulle passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente ai paragrafi 5.7.1, lettera c), 5.7.7-5.7.9, 7.2.14 e B5.7.5-B 5.7.20 senza applicare le altre disposizioni del presente Principio. Se l'entità sceglie di applicare solo detti paragrafi, deve indicare tale fatto e fornire su base continuativa le relative informazioni integrative di cui ai paragrafi 10-11 dell'IFRS 7 (come modificato dall'IFRS 9 (2010)] (cfr. anche i paragrafi 7.2.2 e 7.2.15).

7.1.3. Il Ciclo annuale di miglioramenti degli IFRS 2010-2012, pubblicato nel dicembre 2013, ha modificato i paragrafi 4.2.1 e 5.7.5 come modifica conseguente alla modifica all'IFRS 3. L'entità deve applicare tale modifica prospetticamente alle aggregazioni aziendali alle quali si applica la modifica dell'IFRS 3.

7.1.4. L'IFRS 15, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato i paragrafi 3.1.1, 4.2.1, 5.1.1, 5.2.1, 5.7.6, B3.2.13, B5.7.1, C5 e C42 e ha eliminato il paragrafo C16 e la relativa voce. Sono stati aggiunti i paragrafi 5.1.3 e 5.7.1 A e una definizione nell'appendice A. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 15.

▼M54

7.1.5. L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato i paragrafi 2.1, 5.5.15, B4.3.8, B5.5.34 e B5.5.46. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.

▼M62

7.1.7.  Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa (Modifiche all'IFRS 9), pubblicato nell'ottobre 2017, ha aggiunto i paragrafi 7.2.29-7.2.34 e il paragrafo B4.1.12 A e ha modificato i paragrafi B4.1.11, lettera b), e B4.1.12, lettera b). L'entità deve applicare le presenti modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2019 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica le presenti modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M70

7.1.8. LaRiforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, che ha modificato l’IFRS 9, lo IAS 39 e l’IFRS 7, pubblicata a settembre 2019, ha aggiunto la sezione 6.8 e ha modificato il paragrafo 7.2.26. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2020 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica dette modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M53

7.2   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

7.2.1. L'entità deve applicare il presente Principio retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori, ad eccezione di quanto specificato nei paragrafi 7.2.4-7.2.26 e 7.2.28. Il presente Principio non deve essere applicato agli elementi che sono già stati eliminati contabilmente alla data di applicazione iniziale.

7.2.2. Ai fini delle disposizioni transitorie di cui ai paragrafi 7.2.1, 7.2.3-7.2.28 e 7.3.2, la data di applicazione iniziale è la data in cui l'entità applica per la prima volta dette disposizioni del presente Principio e deve essere l'inizio di un esercizio dopo l'emanazione del presente Principio. A seconda dell'approccio prescelto dall'entità per l'applicazione dell'IFRS 9, il passaggio potrebbe richiedere una o più date di applicazione iniziale delle diverse disposizioni.

Disposizioni transitorie in materia di classificazione e valutazione (capitoli 4 e 5)

7.2.3. Alla data di applicazione iniziale l'entità deve valutare, in base ai fatti e alle circostanze esistenti a tale data, se l'attività finanziaria soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi 4.1.2, lettera a), o 4.1.2 A, lettera a). La classificazione che ne risulta deve essere applicata retroattivamente a prescindere dal modello di business dell'entità negli esercizi precedenti.

7.2.4. Se alla data di applicazione iniziale non è fattibile (secondo la definizione dello IAS 8) per l'entità valutare il valore temporale del denaro modificato conformemente ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria, l'entità deve valutare le caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria senza tener conto delle disposizioni relative alla modifica del valore temporale del denaro di cui ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D (cfr. anche paragrafo 42R dell'IFRS 7).

7.2.5. Se alla data di applicazione iniziale non è fattibile (secondo la definizione dello IAS 8) per l'entità valutare se il fair value (valore equo) di un elemento di pagamento anticipato era insignificante conformemente al paragrafo B4.1.12, lettera c), sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria, l'entità deve valutare le caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria senza tener conto delle eccezioni per gli elementi di pagamento anticipato di cui al paragrafo B4.1.12 (cfr. anche paragrafo 42S dell'IFRS 7).

7.2.6. Se l'entità valuta il contratto ibrido al fair value (valore equo) secondo quanto stabilito ai paragrafi 4.1.2 A, 4.1.4 o 4.1.5, ma il fair value (valore equo) del contratto ibrido non era stato valutato negli esercizi comparativi, il fair value (valore equo) del contratto ibrido negli esercizi comparativi deve essere la somma dei fair value (valori equi) delle componenti del contratto (ossia, il contratto primario non derivato e il derivato incorporato) alla data di chiusura di ciascun esercizio comparativo se l'entità ridetermina gli esercizi precedenti (cfr. paragrafo 7.2.15).

7.2.7. Se ha applicato il paragrafo 7.2.6, alla data di applicazione iniziale l'entità deve rilevare le differenze tra il fair value (valore equo) dell'intero contratto ibrido alla data di applicazione iniziale e la somma dei fair value (valori equi) delle componenti del contratto ibrido alla data di applicazione iniziale nel saldo d'apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) dell'esercizio che comprende la data di applicazione iniziale.

7.2.8. Alla data di applicazione iniziale l'entità può designare:

a) 

l'attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, conformemente al paragrafo 4.1.5; o

b) 

l'investimento in uno strumento rappresentativo di capitale come valutato al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5.

Tale designazione deve essere effettuata sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data di applicazione iniziale. Tale classificazione deve essere applicata retroattivamente.

7.2.9. Alla data di applicazione iniziale l'entità:

a) 

deve revocare la designazione precedente dell'attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se l'attività finanziaria non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 4.1.5;

b) 

può revocare la designazione precedente dell'attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se l'attività finanziaria soddisfa la condizione di cui al paragrafo 4.1.5.

Tale revoca deve essere effettuata sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data di applicazione iniziale. Tale classificazione deve essere applicata retroattivamente.

7.2.10. Alla data di applicazione iniziale l'entità:

a) 

può designare la passività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, conformemente al paragrafo 4.2.2., lettera a);

b) 

deve revocare la sua precedente designazione della passività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione è stata effettuata al momento della rilevazione iniziale nel rispetto della condizione fissata ora al paragrafo 4.2.2, lettera a), e non soddisfa tale condizione alla data di applicazione iniziale;

c) 

può revocare la sua precedente designazione della passività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione è stata effettuata al momento della rilevazione iniziale nel rispetto della condizione fissata ora al paragrafo 4.2.2, lettera a), e soddisfa tale condizione alla data di applicazione iniziale.

Tale designazione e tale revoca devono essere effettuate sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data di applicazione iniziale. Tale classificazione deve essere applicata retroattivamente.

7.2.11. Se non è fattibile (secondo la definizione dello IAS 8) per l'entità applicare retroattivamente il criterio dell'interesse effettivo, l'entità deve considerare:

a) 

il fair value (valore equo) dell'attività o della passività finanziaria alla fine di ogni esercizio comparativo presentato come il valore contabile lordo dell'attività finanziaria o come il costo ammortizzato della passività finanziaria se l'entità ridetermina esercizi precedenti; e

b) 

il fair value (valore equo) dell'attività o della passività finanziaria alla data di applicazione iniziale presentato come il nuovo valore contabile lordo dell'attività finanziaria o come il nuovo costo ammortizzato della passività finanziaria alla data di applicazione iniziale del presente Principio.

7.2.12. Se in precedenza l'entità contabilizzava al costo (secondo quanto disposto dallo IAS 39) l'investimento in uno strumento rappresentativo di capitale che non ha un prezzo quotato in un mercato attivo per uno strumento identico (ossia, un input di Livello 1) (o per un'attività derivata che è correlata allo strumento rappresentativo di capitale e che deve essere regolata con la consegna dello stesso), essa deve valutare tale strumento al fair value (valore equo) alla data di applicazione iniziale. Le differenze tra il precedente valore contabile e il fair value (valore equo) devono essere rilevate nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) dell'esercizio che comprende la data di applicazione iniziale.

7.2.13. Se in precedenza l'entità contabilizzava al costo la passività derivata correlata a uno strumento rappresentativo di capitale che non ha un prezzo quotato in un mercato attivo per uno strumento identico (ossia, un input di Livello 1), e che deve essere regolata con la consegna dello stesso, secondo quanto disposto dallo IAS 39, essa deve valutare tale passività derivata al fair value (valore equo) alla data di applicazione iniziale. Le differenze tra il precedente valore contabile e il fair value (valore equo) devono essere rilevate nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo dell'esercizio che comprende la data di applicazione iniziale.

7.2.14. Alla data di applicazione iniziale l'entità deve determinare se il trattamento di cui al paragrafo 5.7.7 creerebbe o amplierebbe un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data di applicazione iniziale. Il presente Principio deve essere applicato retroattivamente sulla base di detta determinazione.

7.2.15. Nonostante la disposizione di cui al paragrafo 7.2.1, l'entità che adotta le disposizioni in materia di classificazione e valutazione del presente Principio (che comprendono le disposizioni relative alla valutazione al costo ammortizzato per le attività finanziarie e alla riduzione di valore nelle sezioni 5.4 e 5.5) deve fornire le informazioni integrative di cui ai paragrafi 42L-42O dell'IFRS 7, ma non deve rideterminare esercizi precedenti. L'entità può rideterminare esercizi precedenti se, e solo se, è possibile senza l'uso di elementi noti successivamente. Se non ridetermina esercizi precedenti, l'entità deve rilevare le differenze tra il valore contabile precedente e il valore contabile all'inizio dell'esercizio che include la data di applicazione iniziale nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) dell'esercizio che include la data di applicazione iniziale. Tuttavia, se l'entità ridetermina esercizi precedenti, il bilancio rideterminato deve rispettare tutte le disposizioni del presente Principio. Se l'approccio di applicazione dell'IFRS 9 prescelto dall'entità comporta più di una data di applicazione iniziale per le diverse disposizioni, il presente paragrafo si applica a ciascuna data di applicazione iniziale (cfr. paragrafo 7.2.2). Ciò potrebbe avvenire, per esempio, se l'entità sceglie di applicare anticipatamente solo le disposizioni in materia di presentazione degli utili e delle perdite sulle passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente al paragrafo 7.1.2 prima di applicare le altre disposizioni del presente Principio.

7.2.16. Se l'entità prepara un bilancio intermedio conformemente allo IAS 34 Bilanci intermedi, l'entità non è tenuta ad applicare le disposizioni del presente Principio a periodi intermedi precedenti la data di applicazione iniziale, se non è fattibile (secondo la definizione dello IAS 8).

Riduzione di valore (sezione 5.5)

7.2.17. L'entità deve applicare retroattivamente le disposizioni sulla riduzione di valore di cui alla sezione 5.5 conformemente allo IAS 8, fatti salvi i paragrafi 7.2.15 e 7.2.18-7.2.20.

7.2.18. Alla data di applicazione iniziale l'entità deve utilizzare informazioni ragionevoli, dimostrabili e disponibili senza eccessivi costi o sforzi per determinare il rischio di credito alla data in cui lo strumento finanziario è stato inizialmente rilevato (o per gli impegni all'erogazione di finanziamenti e per i contratti di garanzia finanziaria alla data in cui l'entità è diventata parte dell'impegno irrevocabile conformemente al paragrafo 5.5.6) e per compararlo al rischio di credito alla data di applicazione iniziale del presente Principio.

7.2.19. Per determinare se dopo la rilevazione iniziale vi sia stato un aumento significativo del rischio di credito, l'entità può applicare:

a) 

le disposizioni di cui ai paragrafi 5.5.10 e B5.5.22-B5.5.24; e

b) 

la presunzione relativa di cui al paragrafo 5.5.11 per pagamenti contrattuali scaduti da più di 30 giorni, se l'entità applica le disposizioni in materia di riduzione di valore individuando aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale per tali strumenti finanziari sulla base di informazioni sul livello dello scaduto.

7.2.20. Se alla data di applicazione iniziale determinare se vi è stato un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale richiederebbe un costo o uno sforzo indebiti, l'entità deve rilevare il fondo a copertura perdite a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito a ciascuna data di riferimento del bilancio, finché lo strumento finanziario è eliminato contabilmente (a meno che lo strumento finanziario sia a basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio, nel qual caso si applica il paragrafo 7.2.19, lettera a)].

Disposizioni transitorie in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura (capitolo 6)

7.2.21. Quando applica per la prima volta il presente Principio, l'entità può scegliere come principio contabile di continuare ad applicare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui allo IAS 39 invece delle disposizioni del capitolo 6 del presente Principio. L'entità deve applicare tale principio a tutte le sue relazioni di copertura. L'entità che sceglie tale principio deve applicare anche l'IFRIC 16 Coperture di un investimento netto in una gestione estera senza le modifiche che rendono l'Interpretazione conforme alle disposizioni di cui al capitolo 6 del presente Principio.

7.2.22. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 7.2.26, l'entità deve applicare prospetticamente le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del presente Principio.

7.2.23. Per applicare la contabilizzazione delle operazioni di copertura a decorrere dalla data di applicazione iniziale delle disposizioni sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura del presente Principio, tutti i criteri di ammissibilità devono essere soddisfatti a tale data.

7.2.24. Le relazioni di copertura che soddisfano i requisiti per la contabilizzazione delle operazioni di copertura conformemente allo IAS 39 che soddisfano anche i requisiti per la contabilizzazione delle operazioni di copertura conformemente ai criteri del presente Principio (cfr. paragrafo 6.4.1), dopo aver tenuto conto del riequilibrio della relazione di copertura nel periodo transitorio (cfr. paragrafo 7.2.25, lettera b)], devono essere considerate relazioni di copertura continue.

7.2.25. In sede di applicazione iniziale delle disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del presente Principio, l'entità:

a) 

può iniziare ad applicare tali disposizioni a decorrere dallo stesso momento in cui cessa di applicare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura dello IAS 39 e

b) 

deve considerare il rapporto di copertura ai sensi dello IAS 39 il punto di partenza per il riequilibrio del rapporto di copertura di una relazione di copertura continua, se del caso. Gli utili o le perdite derivanti da tale riequilibrio devono essere rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio.

7.2.26. In deroga all'applicazione prospettica delle disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del presente Principio, l'entità:

a) 

deve applicare retroattivamente la contabilizzazione per il valore temporale delle opzioni conformemente al paragrafo 6.5.15, se conformemente allo IAS 39 soltanto la variazione del valore intrinseco dell'opzione è stata designata come strumento di copertura in una relazione di copertura. Tale applicazione retroattiva riguarda soltanto le relazioni di copertura esistenti all'inizio del primo esercizio comparativo o designate successivamente;

b) 

può applicare retroattivamente la contabilizzazione per l'elemento forward dei contratti forward conformemente al paragrafo 6.5.16, se conformemente allo IAS 39 soltanto la variazione dell'elemento spot del contratto forward è stato designato come strumento di copertura in una relazione di copertura. Tale applicazione retroattiva riguarda soltanto le relazioni di copertura esistenti all'inizio del primo esercizio comparativo o designate successivamente. Inoltre, se l'entità sceglie l'applicazione retroattiva di tale contabilizzazione, questa deve essere applicata a tutte le relazioni di copertura che soddisfano i criteri di ammissibilità per tale scelta (ossia, nel periodo transitorio questa scelta non è possibile per la singola relazione di copertura). La contabilizzazione dei differenziali dovuti alla valuta estera (cfr. paragrafo 6.5.16) può essere applicata retroattivamente per le relazioni di copertura esistenti all'inizio del primo esercizio comparativo o designate successivamente;

c) 

deve applicare retroattivamente il disposto del paragrafo 6.5.6 che non vi è conclusione o cessazione dello strumento di copertura se:

i) 

in conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti, o dell'introduzione di leggi o regolamenti, le parti dell'operazione di copertura concordano che una (o più) controparti per la compensazione sostituiscano l'originaria controparte di ciascuna di esse per diventare la loro nuova controparte; e

ii) 

eventuali altri cambiamenti dello strumento di copertura sono limitati a quelli necessari per effettuare la sostituzione della controparte.

▼M70

d) 

deve applicare retroattivamente le disposizioni di cui alla sezione 6.8. Questa applicazione retroattiva si applica solo alle relazioni di copertura esistenti all’inizio dell’esercizio in cui l’entità applica per la prima volta tali disposizioni o che sono state designate successivamente, e all’importo accumulato nella riserva per la copertura dei flussi finanziari esistente all’inizio dell’esercizio in cui l’entità applica per la prima volta tali disposizioni.

▼M53

Entità che hanno applicato l'IFRS 9 (2009), l'IFRS 9 (2010) o l'IFRS 9 (2013) in anticipo

7.2.27. L'entità deve applicare le disposizioni transitorie di cui ai paragrafi 7.2.1-7.2.26 alla data di applicazione iniziale pertinente. L'entità deve applicare tutte le disposizioni transitorie dei paragrafi 7.2.3-7.2.14 e 7.2.17-7.2.26 una volta sola (ossia, se l'entità sceglie un approccio di applicazione dell'IFRS 9 che comporta più di una data di applicazione iniziale, non può applicare di nuovo nessuna di dette disposizioni se sono già state applicate a una data precedente) (cfr. paragrafi 7.2.2 e 7.3.2).

7.2.28. L'entità che ha applicato l'IFRS 9 (2009), l'IFRS 9 (2010) o l'IFRS 9 (2013) e successivamente applica il presente Principio:

a) 

deve revocare la precedente designazione dell'attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione era stata precedentemente effettuata nel rispetto della condizione di cui al paragrafo 4.1.5, che non è più soddisfatta in conseguenza dell'applicazione del presente Principio;

b) 

può designare l'attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione non avrebbe in precedenza soddisfatto la condizione di cui al paragrafo 4.1.5, che è ora soddisfatta in conseguenza dell'applicazione del presente Principio;

c) 

deve revocare la precedente designazione della passività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione era stata precedentemente effettuata nel rispetto della condizione di cui al paragrafo 4.2.2, lettera a), che non è più soddisfatta in conseguenza dell'applicazione del presente Principio; e

d) 

può designare la passività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione non avrebbe in precedenza soddisfatto la condizione di cui al paragrafo 4.2.2, lettera a), che è ora soddisfatta in conseguenza dell'applicazione del presente Principio.

Tale designazione e tale revoca devono essere effettuate sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data di applicazione iniziale del presente Principio. Tale classificazione deve essere applicata retroattivamente.

▼M62

Disposizioni transitorie per Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa

7.2.29. L'entità deve applicare Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa (Modifiche all'IFRS 9) retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, ad eccezione di quanto specificato nei paragrafi 7.2.30-7.2.34.

7.2.30. L'entità che applica per la prima volta le presenti modifiche contestualmente alla prima applicazione del presente Principio è tenuta ad applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 7.2.1-7.2.28 in luogo delle disposizioni di cui ai paragrafi 7.2.31-7.2.34.

7.2.31. L'entità che applica per la prima volta le presenti modifiche successivamente alla prima applicazione del presente Principio, è tenuta ad applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 7.2.32-7.2.34. L'entità deve anche applicare le altre disposizioni transitorie del presente Principio necessarie per l'applicazione di queste modifiche. A tal fine, i riferimenti alla data di applicazione iniziale devono essere intesi come riferimenti all'inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le presenti modifiche (data di applicazione iniziale delle modifiche).

7.2.32. Per quanto riguarda la designazione di un'attività finanziaria o di una passività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'entità:

a) 

deve revocare la precedente designazione dell'attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione era stata precedentemente effettuata nel rispetto della condizione di cui al paragrafo 4.1.5, che non è più soddisfatta in conseguenza dell'applicazione delle presenti modifiche;

b) 

può designare l'attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione non avrebbe in precedenza soddisfatto la condizione di cui al paragrafo 4.1.5, che è ora soddisfatta in conseguenza dell'applicazione delle presenti modifiche;

c) 

deve revocare la precedente designazione della passività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione era stata precedentemente effettuata nel rispetto della condizione di cui al paragrafo 4.2.2, lettera a), che non è più soddisfatta in conseguenza dell'applicazione delle presenti modifiche; e

d) 

può designare la passività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione non avrebbe in precedenza soddisfatto la condizione di cui al paragrafo 4.2.2, lettera a), che è ora soddisfatta in conseguenza dell'applicazione delle presenti modifiche.

Tale designazione e tale revoca devono essere effettuate sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data di applicazione iniziale delle presenti modifiche. Tale classificazione deve essere applicata retroattivamente.

7.2.33. L'entità non è tenuta a rideterminare esercizi precedenti per tener conto dell'applicazione delle presenti modifiche. L'entità può rideterminare esercizi precedenti se, e solo se, ciò è possibile senza l'uso di elementi noti successivamente e il bilancio rideterminato rispetta tutte le disposizioni del presente Principio. Se non ridetermina esercizi precedenti, l'entità deve rilevare le differenze tra il valore contabile precedente e il valore contabile all'inizio dell'esercizio che include la data di applicazione iniziale delle presenti modifiche nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) dell'esercizio che include la data di applicazione iniziale delle presenti modifiche.

7.2.34. Nell'esercizio che include la data di applicazione iniziale delle presenti modifiche l'entità deve fornire le seguenti informazioni con riferimento alla data di applicazione iniziale per ciascuna classe di attività finanziarie e passività finanziarie interessate dalle presenti modifiche:

a) 

la categoria di valutazione e il valore contabile precedenti, determinati immediatamente prima dell'applicazione di tali modifiche;

b) 

la categoria di valutazione e il valore contabile nuovi, determinati dopo l'applicazione di tali modifiche;

c) 

il valore contabile delle attività finanziarie e passività finanziarie nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria precedentemente designate come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, ma che non sono più designate in tal modo; e

d) 

i motivi dell'eventuale designazione o non designazione delle attività finanziarie o passività finanziarie come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

▼M53

7.3   RITIRO DELL'IFRIC 9, IFRS 9 (2009), IFRS 9 (2010) E IFRS 9 (2013)

7.3.1. Il presente Principio sostituisce l'IFRIC 9 Rideterminazione del valore dei derivati incorporati. Le disposizioni aggiunte all'IFRS 9 nell'ottobre 2010 includevano le disposizioni precedentemente previste ai paragrafi 5 e 7 dell'IFRIC 9. Come modifica conseguente, l'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard includeva le disposizioni precedentemente previste al paragrafo 8 dell'IFRIC 9.

7.3.2. Il presente Principio sostituisce l'IFRS 9 (2009), l'IFRS 9 (2010) e l'IFRS 9 (2013). Tuttavia, per gli esercizi aventi inizio prima del 1o gennaio 2018, l'entità può decidere di applicare le versioni precedenti dell'IFRS 9 anziché il presente Principio se, e soltanto se, la pertinente data di applicazione iniziale da parte dell'entità è anteriore al 1o febbraio 2015.




Appendice A

Definizione dei termini

Questa appendice costituisce parte integrante del Principio.



perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi

Quota di perdite attese lungo tutta la vita del credito che rappresenta le perdite attese su crediti risultanti da inadempimenti su uno strumento finanziario che possono verificarsi entro i 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio.

costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria

Importo a cui l'attività o passività finanziaria è valutata al momento della rilevazione iniziale meno i rimborsi del capitale, più o meno l'ammortamento cumulato, secondo il criterio dell'interesse effettivo di qualsiasi differenza tra tale importo iniziale e l'importo alla scadenza e, per le attività finanziarie, rettificato per l'eventuale fondo a copertura perdite.

attività derivanti da contratto

Diritti che l'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti prevede siano contabilizzati in conformità con il presente Principio ai fini della rilevazione e valutazione degli utili o delle perdite per riduzione di valore.

attività finanziaria deteriorata

L'attività finanziaria è deteriorata quando si sono verificati uno o più eventi che hanno un impatto negativo sui futuri flussi finanziari stimati dell'attività finanziaria. Costituiscono prove che l'attività finanziaria è deteriorata i dati osservabili relativi ai seguenti eventi:

a)  significative difficoltà finanziarie dell'emittente o debitore;

b)  una violazione del contratto, quale un inadempimento o una scadenza non rispettata;

c)  per ragioni economiche o contrattuali relative alle difficoltà finanziarie del debitore, il creditore estende al debitore una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;

d)  sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o altre procedure di ristrutturazione finanziaria;

e)  la scomparsa di un mercato attivo di quell'attività finanziaria dovuta a difficoltà finanziarie; o

f)  l'acquisto o la creazione dell'attività finanziaria con grossi sconti che riflettono le perdite su crediti sostenute.

È possibile che non si riesca ad individuare un singolo evento: il deterioramento delle attività finanziarie può essere dovuto all'effetto combinato di diversi eventi.

perdita su crediti

Differenza tra tutti i flussi finanziari contrattuali che sono dovuti all'entità conformemente al contratto e tutti i flussi finanziari che l'entità si aspetta di ricevere (ossia tutti i mancati incassi), attualizzati al tasso di interesse effettivo originario (o al tasso di interesse effettivo corretto per il credito per le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate). L'entità deve stimare i flussi finanziari prendendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, l'estensione, un'opzione call e opzioni simili), lungo la vita attesa di tale strumento finanziario. I flussi finanziari considerati includono i flussi finanziari derivanti dalla vendita delle garanzie reali possedute o degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito che sono parte integrante dei termini contrattuali. Si presume che la vita attesa di uno strumento finanziario possa essere stimata in modo attendibile. Tuttavia, nei rari casi in cui non è possibile effettuare una stima attendibile della vita attesa di uno strumento finanziario, l'entità deve utilizzare la durata contrattuale residua dello strumento finanziario.

tasso di interesse effettivo corretto per il credito

Tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dell'attività finanziaria al costo ammortizzato di un'attività finanziaria che è un'attività finanziaria deteriorata acquistata o originata. Quando calcola il tasso di interesse effettivo corretto per il credito, l'entità deve stimare i flussi finanziari attesi tenendo conto di tutti i termini contrattuali dell'attività finanziaria (per esempio, il pagamento anticipato, l'estensione, un'opzione call e opzioni simili) e le perdite attese su crediti. Il calcolo include tutte le commissioni e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo (cfr. paragrafi B5.4.1-B5.4.3), i costi dell'operazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari similari possano essere stimati in modo attendibile. Tuttavia, nei rari casi in cui non è possibile stimare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita residua di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l'entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari).

eliminazione contabile

Cancellazione dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità di un'attività o passività finanziaria rilevata precedentemente.

derivato

Strumento finanziario o altro contratto rientrante nell'ambito di applicazione del presente Principio che presenta tutte le tre caratteristiche seguenti:

a)  il suo valore varia in conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, del prezzo di un determinato strumento finanziario, del prezzo di una determinata merce, di un determinato tasso di cambio, indice di prezzi o di tassi, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle parti contrattuali (a volte chiamato «sottostante»);

b)  non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale minore di quello necessario per altri tipi di contratto da cui ci si aspetterebbe una risposta simile alle variazioni dei fattori di mercato;

c)  è regolato a data futura.

dividendi

Distribuzione di utili ai possessori di strumenti rappresentativi di capitale in proporzione alla loro quota e al tipo di strumento posseduto.

criterio dell'interesse effettivo

Criterio utilizzato per calcolare il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria e nell'allocazione e rilevazione degli interessi attivi o passivi nell'utile (perdita) d'esercizio durante il periodo di riferimento.

tasso di interesse effettivo

Tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dell'attività o passività finanziaria al valore contabile lordo di un'attività finanziaria o al costo ammortizzato di una passività finanziaria. Quando calcola il tasso di interesse effettivo, l'entità deve stimare i flussi finanziari attesi tenendo conto di tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, l'estensione, un'opzione call e opzioni simili), ma non deve considerare le perdite attese su crediti. Il calcolo include tutte le commissioni e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo (cfr. paragrafi B5.4.1–B5.4.3), i costi dell'operazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari similari possano essere stimati in modo attendibile. Tuttavia, nei rari casi in cui non è possibile stimare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l'entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari).

perdite attese su crediti

MEDIA delle perdite su crediti ponderata per i rispettivi rischi di inadempimento.

contratto di garanzia finanziaria

Contratto che prevede che l'emittente effettui dei pagamenti prestabiliti al fine di risarcire il possessore di una perdita subita per il mancato pagamento da parte di un determinato debitore dell'importo dovuto alla scadenza prevista dalle clausole contrattuali originarie o modificate di uno strumento di debito.

passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

Passività finanziaria che soddisfa una delle seguenti condizioni:

a)  rientra nella definizione di posseduta per negoziazione;

b)  al momento della rilevazione iniziale è designata dall'entità al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente al paragrafo 4.2.2 o 4.3.5;

c)  al momento della rilevazione iniziale o successivamente è designata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente al paragrafo 6.7.1.

impegno irrevocabile

Accordo vincolante per lo scambio di una quantità prestabilita di risorse ad un prezzo prestabilito ad una data o a date future prestabilite.

operazione programmata

Operazione futura programmata per la quale non vi è un impegno.

valore contabile lordo di un'attività finanziaria

Costo ammortizzato dell'attività finanziaria prima delle rettifiche per fondo a copertura perdite.

rapporto di copertura

Rapporto tra la quantità dello strumento di copertura e la quantità dell'elemento coperto in termini di peso relativo.

posseduta per negoziazione

Attività o passività finanziaria che soddisfa una delle condizioni seguenti:

a)  è acquisita o sostenuta principalmente al fine di essere venduta o riacquistata a breve;

b)  al momento della rilevazione iniziale è parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti insieme e per i quali è provata l'esistenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all'ottenimento di un utile nel breve periodo;

c)  è un derivato (fatta eccezione per un derivato che è un contratto di garanzia finanziaria o uno strumento di copertura designato ed efficace).

utile o perdita per riduzione di valore

Utili o perdite che sono rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità con il paragrafo 5.5.8 e derivano dall'applicazione delle disposizioni sulla riduzione di valore di cui alla sezione 5.5.

perdite attese lungo tutta la vita del credito

Perdite attese su crediti risultanti da tutti gli inadempimenti che potrebbero verificarsi lungo tutta la vita attesa di uno strumento finanziario.

fondo a copertura perdite

Fondo per le perdite attese su crediti su: attività finanziarie valutate a norma del paragrafo 4.1.2; crediti impliciti nei contratti di leasing; attività derivanti da contratto; attività finanziarie valutate a norma del paragrafo 4.1.2 A (importo di riduzione di valore complessivo); impegni all'erogazione di finanziamenti e contratti di garanzia finanziaria.

utile o perdita derivante da modifica

Importo risultante dalla rettifica del valore contabile lordo di un'attività finanziaria intesa a riflettere la rinegoziazione o la modifica dei flussi finanziari contrattuali. L'entità ricalcola il valore contabile lordo di un'attività finanziaria come il valore attuale dei pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dell'attività finanziaria rinegoziata o modificata che sono attualizzati al tasso di interesse effettivo originario dell'attività finanziaria (o al tasso di interesse effettivo corretto per il credito originario per le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate) o, laddove applicabile, al tasso di interesse effettivo rivisto calcolato conformemente al paragrafo 6.5.10. Nello stimare i flussi finanziari attesi di un'attività finanziaria, l'entità deve considerare tutti i termini contrattuali dell'attività finanziaria (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione call e opzioni simili), ma non deve considerare le perdite attese su crediti, a meno che l'attività finanziaria sia un'attività finanziaria deteriorata acquistata o originata, nel qual caso l'entità deve anche considerare le perdite attese su crediti iniziali che sono state prese in considerazione nel calcolo del tasso di interesse effettivo corretto per il credito originario.

scaduta

L'attività finanziaria è scaduta quando una controparte non effettua il pagamento alla data stabilita contrattualmente.

attività finanziaria deteriorata acquistata o originata

Attività finanziaria acquistata o originata che è deteriorata al momento della rilevazione iniziale.

data di riclassificazione

Primo giorno del primo esercizio successivo al cambiamento del modello di business che ha comportato la riclassificazione delle attività finanziarie.

acquisto o vendita standardizzati

Acquisto o vendita di un'attività finanziaria secondo un contratto i cui termini richiedono la consegna dell'attività entro un arco di tempo stabilito generalmente dal regolamento o dalle convenzioni del mercato interessato.

costi dell'operazione

Costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o passività finanziaria (cfr. paragrafo B5.4.8). Il costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario.

I termini indicati di seguito sono definiti nel paragrafo 11 dello IAS 32, nell'Appendice A dell'IFRS 7, nell'Appendice A dell'IFRS 13 o nell'Appendice A dell'IFRS 15 e sono utilizzati nel presente Principio con il significato specificato nello IAS 32, nell'IFRS 7, nell'IFRS 13 o nell'IFRS 15:

a) 

rischio di credito ( 44 );

b) 

strumento rappresentativo di capitale;

c) 

fair value (valore equo);

d) 

attività finanziaria;

e) 

strumento finanziario;

f) 

passività finanziaria;

g) 

prezzo dell'operazione.




Appendice B

Guida operativa

Questa appendice costituisce parte integrante del Principio.

AMBITO DI APPLICAZIONE (CAPITOLO 2)

B2.1 Alcuni contratti prevedono un pagamento effettuato sulla base di variabili climatiche, geologiche o altre variabili fisiche (quelli basati su variabili climatiche sono a volte detti «derivati climatici»). Se tali contratti esulano dall'ambito di applicazione dell'IFRS 4, rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio.

B2.2 Il presente Principio non cambia le disposizioni riguardanti i piani di benefici per dipendenti in conformità allo IAS 26 Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione e gli accordi di royalty basati sul volume delle vendite o dei ricavi da servizi che sono disciplinati dall'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti.

B2.3 Talvolta, l'entità effettua quello che concepisce come un «investimento strategico» in strumenti rappresentativi di capitale emessi da un'altra entità, con l'intenzione di stabilire o mantenere una relazione operativa di lungo periodo con l'entità nella quale l'investimento è effettuato. L'entità investitrice o joint venturer utilizza lo IAS 28 per determinare se il metodo di contabilizzazione del patrimonio netto debba essere applicato a tale investimento.

B2.4 Il presente Principio si applica alle attività e passività finanziarie degli assicuratori diverse dai diritti e dalle obbligazioni esclusi ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), in quanto derivanti da contratti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 Contratti assicurativi.

B2.5 I contratti di garanzia finanziaria possono assumere diverse forme giuridiche, come la garanzia, alcune forme di lettere di credito, il contratto di default del credito o il contratto assicurativo. Il loro trattamento contabile non dipende dalla forma giuridica. Gli esempi che seguono indicano il trattamento contabile appropriato (cfr. paragrafo 2.1, lettera e)]:

a) 

sebbene il contratto di garanzia finanziaria soddisfi la definizione di contratto assicurativo ai sensi dell'IFRS 4, se il rischio trasferito è rilevante l'emittente applica il presente Principio. Ciò nonostante, se l'emittente ha precedentemente dichiarato espressamente di considerare i contratti di garanzia finanziaria come contratti assicurativi e ha adottato criteri contabili applicabili ai contratti assicurativi, l'emittente può scegliere di applicare ad essi il presente Principio o l'IFRS 4. Se si applica il presente Principio, il paragrafo 5.1.1 richiede all'emittente di rilevare il contratto di garanzia finanziaria inizialmente al fair value (valore equo). Se il contratto di garanzia finanziaria era stato emesso nei confronti di un soggetto terzo in un'operazione libera e autonoma, il suo fair value (valore equo) al momento dell'emissione sarà probabilmente uguale al premio ricevuto, a meno di evidenze contrarie. Successivamente, a meno che il contratto di garanzia finanziaria sia stato designato al momento dell'emissione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio o a meno che si applichino i paragrafi 3.2.15–3.2.23 e B3.2.12–B3.2.17 (caso in cui il trasferimento dell'attività finanziaria non soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile oppure si applica l'approccio del coinvolgimento residuo), l'emittente lo valuta al maggiore tra:

i) 

l'importo determinato conformemente alla sezione 5.5; e

ii) 

l'importo rilevato inizialmente, dedotto, ove appropriato, l'ammontare cumulato dei proventi rilevato in conformità ai principi dell'IFRS 15 (cfr. paragrafo 4.2.1, lettera c)];

b) 

alcune garanzie relative al credito non prevedono, come condizione preliminare per il pagamento, che il possessore sia esposto all'inadempienza del debitore nell'effettuare i pagamenti relativi all'attività garantita alla scadenza e subisca una perdita conseguente. Un esempio di tale garanzia è rappresentato dai contratti che prevedono pagamenti in caso di variazioni di un rating di credito o indice di credito prestabilito. Tali garanzie non rappresentano contratti di garanzia finanziaria secondo la definizione del presente Principio, e non sono contratti assicurativi secondo la definizione dell'IFRS 4. Esse sono derivati e l'emittente vi applica il presente Principio;

c) 

se il contratto di garanzia finanziaria è stato emesso in relazione alla vendita di merci, l'emittente applica l'IFRS 15 ai fini della determinazione del momento in cui rilevare i ricavi derivanti dalla garanzia e dalla vendita di merci.

B2.6 L'affermazione che l'emittente considera i contratti come contratti assicurativi si trova in genere nelle comunicazioni dell'emittente ai clienti e alle autorità di regolamentazione, nei contratti, nella documentazione commerciale e nel bilancio. Inoltre, i contratti assicurativi sono spesso soggetti a disposizioni contabili distinte da quelle di altri tipi di operazione, come i contratti emessi da banche o società commerciali. In tali casi, il bilancio dell'emittente di solito include una dichiarazione che l'emittente ha applicato tali disposizioni contabili.

RILEVAZIONE ED ELIMINAZIONE CONTABILE (CAPITOLO 3)

Rilevazione iniziale (sezione 3.1)

B3.1.1 Come conseguenza del principio di cui al paragrafo 3.1.1, l'entità rileva tutti i diritti contrattuali e le obbligazioni relativi ai derivati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, rispettivamente come attività e passività, eccetto per i derivati che impediscono che il trasferimento dell'attività finanziaria sia contabilizzato come una vendita (cfr. paragrafo B3.2.14). Se il trasferimento dell'attività finanziaria non soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile, il cessionario non rileva l'attività trasferita come attività propria (cfr. paragrafo B3.2.15).

B3.1.2 Quelli che seguono sono esempi di applicazione del principio del paragrafo 3.1.1:

a) 

i crediti e i debiti incondizionati sono rilevati come attività o passività quando l'entità diviene parte del contratto e, come conseguenza, ha il diritto legale a ricevere o l'obbligazione legale a pagare in contanti;

b) 

le attività da acquistare e le passività da sostenere come risultato di un impegno irrevocabile ad acquistare o vendere beni o servizi generalmente non sono rilevate fino a quando almeno una delle parti abbia fornito la propria prestazione secondo quanto previsto dal contratto. Per esempio, l'entità che riceve un ordine irrevocabile generalmente non rileva l'attività (e l'entità che trasmette l'ordine non rileva la passività) al momento dell'ordine ma, invece, rinvia la rilevazione sino a che i beni o servizi ordinati siano stati spediti, consegnati o resi. Se l'impegno irrevocabile ad acquistare o a vendere elementi non finanziari rientra nell'ambito di applicazione del presente Principio secondo quanto previsto dai paragrafi 2.4–2.7, il fair value (valore equo) netto è rilevato come attività o passività alla data dell'impegno (cfr. paragrafo B4.1.30, lettera c)]. Inoltre, se l'impegno irrevocabile precedentemente non rilevato è designato come uno strumento coperto in una copertura di fair value (valore equo), ogni variazione nel fair value (valore equo) netto attribuibile al rischio coperto è rilevata come attività o passività dopo l'inizio della copertura (cfr. paragrafo 6.5.8, lettera b), e paragrafo 6.5.9);

c) 

il contratto forward che rientra nell'ambito di applicazione del presente Principio (cfr. paragrafo 2.1) è rilevato come attività o passività alla data dell'impegno, invece che alla data in cui avviene il regolamento. Quando l'entità diventa parte di un contratto forward, i fair value (valore equo) del diritto e dell'obbligazione sono spesso uguali, così che il fair value (valore equo) netto del contratto forward è pari a zero. Se il fair value (valore equo) netto del diritto e dell'obbligazione non è zero, il contratto è rilevato come attività o passività;

d) 

i contratti di opzione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio (cfr. paragrafo 2.1) sono rilevati come attività o passività quando il possessore o il venditore diventa parte del contratto;

e) 

operazioni future programmate, indipendentemente dalla loro probabilità, non sono attività e passività perché l'entità non è ancora parte del contratto.

Acquisto o vendita standardizzati delle attività finanziarie

B3.1.3 L'acquisto o la vendita standardizzati delle attività finanziarie sono rilevati alla data di negoziazione o alla data di regolamento come descritto ai paragrafi B3.1.5 e B3.1.6. L'entità deve applicare lo stesso metodo in modo coerente per tutti gli acquisti e le vendite di attività finanziarie che sono classificate nello stesso modo in conformità con il presente Principio. A questo scopo le attività che devono essere obbligatoriamente valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio formano una categoria separata dalle attività designate come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Inoltre, gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale contabilizzati utilizzando l'opzione di cui al paragrafo 5.7.5 formano una categoria separata.

B3.1.4 Il contratto che richiede o permette il regolamento netto della variazione del valore del contratto non è un contratto standardizzato. Tale contratto viene invece contabilizzato come un derivato nel periodo tra la data di negoziazione e la data di regolamento.

B3.1.5 La data di negoziazione è la data alla quale l'entità si impegna ad acquistare o vendere l'attività. La contabilizzazione alla data di negoziazione si riferisce a: a) la rilevazione dell'attività che deve essere ricevuta e della passività che deve essere pagata alla data della negoziazione e b) l'eliminazione contabile dell'attività venduta, la rilevazione di eventuali utili o perdite in sede di dismissione e la rilevazione di un credito nei confronti del compratore per il pagamento alla data di negoziazione. Generalmente l'interesse sull'attività e sulla corrispondente passività non inizia a maturare sino alla data di regolamento, momento in cui si verifica il trasferimento del titolo di proprietà.

B3.1.6 La data di regolamento è la data alla quale l'attività è consegnata all'entità o dall'entità. La contabilizzazione alla data di regolamento si riferisce ad a) la rilevazione dell'attività il giorno in cui è ricevuta dall'entità, e b) l'eliminazione contabile dell'attività e la rilevazione di eventuali utili o perdite in sede di dismissione il giorno in cui è consegnata dall'entità. Quando viene applicata la contabilizzazione alla data di regolamento, l'entità rileva qualsiasi variazione di fair value (valore equo) dell'attività che deve essere ricevuta nel periodo tra la data di negoziazione e la data di regolamento nello stesso modo in cui contabilizza l'attività acquistata. In altre parole, la variazione di valore non è rilevata per le attività valutate al costo ammortizzato; è rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio per le attività classificate come attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio; ed è rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo per le attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in conformità con il paragrafo 4.1.2 A e per gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale contabilizzati conformemente al paragrafo 5.7.5.

Eliminazione contabile delle attività finanziarie (sezione 3.2)

B3.2.1 Il seguente diagramma di flusso illustra come si valuta se e in quale misura l'attività finanziaria è eliminata contabilmente.

image

Accordi in base ai quali l'entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria, ma assume l'obbligazione contrattuale di pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari (paragrafo 3.2.4, lettera b)].

B3.2.2 La situazione descritta nel paragrafo 3.2.4, lettera b), (l'entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria, ma assume l'obbligazione contrattuale di pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari) si verifica, per esempio, se l'entità è un'amministrazione fiduciaria ed emette a favore degli investitori interessenze nei benefici delle attività finanziarie sottostanti che possiede e fornisce l'assistenza per tali attività finanziarie. In tale caso, le attività finanziarie soddisfano i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile se sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 3.2.5 e 3.2.6.

B3.2.3 Nell'applicare il paragrafo 3.2.5, l'entità potrebbe essere, per esempio, l'originatore dell'attività finanziaria, oppure potrebbe essere un gruppo che include una controllata che ha acquistato l'attività finanziaria e passa i flussi finanziari a investitori terzi non correlati.

Valutazione del trasferimento dei rischi e benefici della proprietà dei beni (paragrafo 3.2.6)

B3.2.4 Esempi di quando l'entità ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà sono:

a) 

la vendita incondizionata dell'attività finanziaria;

b) 

la vendita dell'attività finanziaria insieme all'opzione al riacquisto dell'attività finanziaria al suo fair value (valore equo) al momento del riacquisto; e

c) 

la vendita dell'attività finanziaria insieme a un'opzione put o call che sia profondamente out of the money (ossia un'opzione che sia così out of the money che è altamente improbabile che sia in the money prima della scadenza).

B3.2.5 Esempi di quando l'entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà sono:

a) 

l'operazione di vendita e di riacquisto (retrocessione) dove il prezzo di riacquisto sia un prezzo fisso o il prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore;

b) 

l'accordo di prestito di titoli;

c) 

la vendita dell'attività finanziaria insieme a un total return swap che ritrasferisca l'esposizione al rischio di mercato all'entità;

d) 

la vendita dell'attività finanziaria insieme a un'opzione put o call che sia profondamente in the money (ossia un'opzione che sia così in the money che è altamente improbabile sia out of the money prima della scadenza); e

e) 

la vendita di crediti a breve termine in cui l'entità garantisca di rimborsare al cessionario le perdite su crediti che è probabile si verifichino.

B3.2.6 Se l'entità determina che, a seguito del trasferimento, sono stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività trasferita, non rileva nuovamente l'attività trasferita in un esercizio futuro, a meno che riacquisti l'attività trasferita in una nuova operazione.

Valutazione del trasferimento del controllo

B3.2.7 L'entità non ha mantenuto il controllo dell'attività trasferita se il cessionario è in grado in pratica di vendere l'attività trasferita. L'entità ha mantenuto il controllo dell'attività trasferita se il cessionario non è in grado in pratica di vendere l'attività trasferita. Il cessionario è in grado in pratica di vendere l'attività trasferita se è negoziata in un mercato attivo poiché il cessionario potrebbe riacquistare l'attività trasferita sul mercato se deve rendere l'attività all'entità. Per esempio, il cessionario è in grado in pratica di vendere l'attività trasferita se essa è soggetta a un'opzione che permette all'entità di riacquistarla ma il cessionario può ottenere prontamente l'attività trasferita sul mercato in caso di esercizio dell'opzione. Il cessionario non è in grado in pratica di vendere l'attività trasferita se l'entità mantiene tale opzione e il cessionario non può ottenere prontamente l'attività trasferita sul mercato se l'entità esercita la propria opzione.

B3.2.8 Il cessionario è in grado in pratica di vendere l'attività trasferita soltanto se può vendere l'attività trasferita nella sua integralità a terzi non collegati ed è in grado di esercitare tale capacità unilateralmente e senza l'imposizione di ulteriori restrizioni al trasferimento. La domanda chiave è che cosa nella sostanza è in grado di fare il cessionario, non di quali diritti contrattuali il cessionario gode in merito a ciò che può fare con l'attività trasferita o quali restrizioni contrattuali sussistono. In particolare:

a) 

il diritto contrattuale di disporre dell'attività trasferita ha poco effetto se non sussiste un mercato per l'attività trasferita;

b) 

la capacità di disporre dell'attività trasferita ha poco effetto se non può essere esercitata liberamente. Per tale ragione:

i) 

la capacità del cessionario di disporre dell'attività trasferita deve essere indipendente dalle azioni di altri (ossia deve essere una capacità unilaterale), e

ii) 

il cessionario deve essere in grado di disporre dell'attività trasferita senza avere bisogno di applicare condizioni restrittive o «legami» al trasferimento (per esempio condizioni sulle modalità di assistenza di un'attività in prestito o un'opzione che dia al cessionario il diritto di riacquistare l'attività).

B3.2.9 Il fatto che sia improbabile che il cessionario venda l'attività trasferita non significa, di per sé, che il trasferente abbia mantenuto il controllo dell'attività trasferita. Tuttavia, se un'opzione put o una garanzia impedisce al cessionario di vendere l'attività trasferita, allora il trasferente ha mantenuto il controllo dell'attività trasferita. Per esempio, se l'opzione put o la garanzia ha un valore sufficiente, essa impedisce al cessionario di vendere l'attività trasferita perché il cessionario in pratica non la venderebbe a terzi senza applicare un'opzione simile o altre condizioni restrittive. Per contro, il cessionario manterrebbe l'attività trasferita in modo da ottenere i pagamenti a titolo della garanzia o opzione put. In queste circostanze il trasferente ha mantenuto il controllo dell'attività trasferita.

Trasferimenti che soddisfano i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile

B3.2.10 L'entità può mantenere il diritto a una parte dei pagamenti di interessi sulle attività trasferite come corrispettivo del servizio di assistenza reso a tali attività. La parte dei pagamenti di interessi a cui l'entità rinuncerebbe al termine o al trasferimento del contratto di servizio è attribuita all'attività o passività originata dal servizio. La parte dei pagamenti degli interessi a cui l'entità non rinuncerebbe è un credito su di un contratto strip per i soli interessi. Per esempio, se l'entità non rinunciasse ad alcun interesse al termine o al trasferimento del contratto di servizio, l'intero spread d'interesse è un credito su di un contratto strip per i soli interessi. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3.2.13, i fair value (valore equo) dell'attività originata dal servizio e del credito su di un contratto strip per i soli interessi sono utilizzati per ripartire il valore contabile del credito tra la parte dell'attività che è eliminata contabilmente e la parte che continua ad essere rilevata. Se non esistono specifiche commissioni per il servizio o la commissione da riceversi non si presume compensi l'entità adeguatamente per la gestione del servizio, è rilevata una passività al fair value (valore equo) per l'obbligo di servizio.

B3.2.11 Quando valuta il fair value (valore equo) della parte che continua ad essere rilevata e quello della parte che è eliminata contabilmente ai fini dell'applicazione del paragrafo 3.2.13, l'entità applica le disposizioni per la valutazione del fair value (valore equo) di cui all'IFRS 13 in aggiunta al paragrafo 3.2.14.

Trasferimenti che non soddisfano i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile

B3.2.12 Quanto segue è un'applicazione del principio esposto al paragrafo 3.2.15. Se la garanzia fornita dall'entità per perdite per inadempienze sull'attività trasferita impedisce che l'attività trasferita sia eliminata contabilmente come conseguenza del fatto che l'entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività trasferita, l'attività trasferita continua ad essere rilevata nella sua integralità e il corrispettivo ricevuto è rilevato come passività.

Coinvolgimento residuo nelle attività trasferite

B3.2.13 Gli esempi seguenti illustrano come l'entità valuta l'attività trasferita e la passività connessa secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2.16.

Tutte le attività

a) Se la garanzia fornita dall'entità di rimborsare le perdite per inadempienze sull'attività trasferita impedisce all'attività trasferita di essere eliminata contabilmente nella misura del coinvolgimento residuo, l'attività trasferita alla data del trasferimento è valutata al minore tra i) il valore contabile dell'attività e ii) l'importo massimo del corrispettivo ricevuto nel trasferimento che l'entità potrebbe dover rimborsare («l'importo della garanzia»). La passività connessa è inizialmente valutata all'importo della garanzia più il fair value (valore equo) della garanzia (che è normalmente il corrispettivo ricevuto per la garanzia). Successivamente, il fair value (valore equo) iniziale della garanzia è rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio quando (o mentre) l'obbligazione è soddisfatta (conformemente ai principi dell'IFRS 15) e il valore contabile dell'attività è ridotto del fondo a copertura perdite.

Attività valutate al costo ammortizzato

b) Se l'obbligazione dell'opzione put venduta dall'entità o il diritto dell'opzione call posseduta dall'entità impedisce che l'attività trasferita sia eliminata contabilmente e l'entità valuta l'attività trasferita al costo ammortizzato, la passività connessa è valutata al proprio costo (ossia il corrispettivo ricevuto) rettificato per l'ammortamento di eventuali differenze tra tale costo e il valore contabile lordo dell'attività trasferita alla data di scadenza dell'opzione. Per esempio, si supponga che il valore contabile lordo dell'attività alla data del trasferimento sia pari a CU98 e che il corrispettivo ricevuto sia CU95. Il valore contabile lordo dell'attività alla data dell'esercizio dell'opzione sarà pari a CU100. Il valore contabile iniziale della passività connessa è CU95 e la differenza tra CU95 e CU100 è rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio secondo il criterio dell'interesse effettivo. Se l'opzione è esercitata, eventuali differenze tra il valore contabile della passività connessa e il prezzo di esercizio sono rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio.

Attività valutate al fair value (valore equo)

c) Se il diritto dell'opzione call mantenuto dall'entità impedisce che l'attività trasferita sia eliminata contabilmente e l'entità valuta l'attività trasferita al fair value (valore equo), l'attività continua ad essere valutata al fair value (valore equo). La passività connessa è valutata i) al prezzo di esercizio dell'opzione meno il valore temporale dell'opzione se l'opzione è in o at the money, o ii) al fair value (valore equo) dell'attività trasferita meno il valore temporale dell'opzione se l'opzione è out of the money. La rettifica della valutazione della passività connessa assicura che il valore contabile netto dell'attività e della passività connessa sia il fair value (valore equo) del diritto dell'opzione call. Per esempio, se il fair value (valore equo) dell'attività sottostante è CU80, il prezzo di esercizio dell'opzione è CU95 e il valore temporale dell'opzione è CU5, il valore contabile della passività connessa è CU75 (CU80 — CU5) e il valore contabile dell'attività trasferita è CU80 (ossia il suo fair value (valore equo)].

d) Se l'opzione put venduta dall'entità impedisce che l'attività trasferita sia eliminata contabilmente e l'entità valuta l'attività trasferita al fair value (valore equo), la passività connessa è valutata al prezzo di esercizio dell'opzione più il valore temporale dell'opzione. La valutazione dell'attività al fair value (valore equo) è limitata al minore tra il fair value (valore equo) e il prezzo di esercizio dell'opzione poiché l'entità non ha diritto ad aumenti nel fair value (valore equo) dell'attività trasferita che eccedano il prezzo di esercizio dell'opzione. Questo assicura che il valore contabile netto dell'attività e della passività connessa sia il fair value (valore equo) dell'obbligazione dell'opzione put. Per esempio, se il fair value (valore equo) dell'attività sottostante è CU120, il prezzo di esercizio dell'opzione è CU100 e il valore temporale dell'opzione è CU5, il valore contabile della passività connessa è CU105 (CU100 + CU5) e il valore contabile dell'attività è CU100 (ossia il prezzo di esercizio dell'opzione).

e) Se un collar, nella forma di un'opzione call acquistata e di un'opzione put venduta, impedisce che l'attività trasferita sia eliminata contabilmente e l'entità valuta l'attività al fair value (valore equo), l'entità continua a valutare l'attività al fair value (valore equo). La passività connessa è valutata in base i) alla somma del prezzo di esercizio dell'opzione call e del fair value (valore equo) dell'opzione put meno il valore temporale dell'opzione call, se l'opzione call è in o at the money, o ii) alla somma del fair value (valore equo) dell'attività e del fair value (valore equo) dell'opzione put meno il valore temporale dell'opzione call se l'opzione call è out of the money. La rettifica della valutazione della passività connessa assicura che il valore contabile netto dell'attività e della passività connessa sia il fair value (valore equo) delle opzioni possedute e vendute dall'entità. Per esempio, si presuma che l'entità trasferisca un'attività finanziaria che è valutata al fair value (valore equo) mentre simultaneamente acquista un'opzione call con un prezzo di esercizio di CU120 e vende un'opzione put con un prezzo di esercizio pari a CU80. Si presuma anche che il fair value (valore equo) dell'attività sia CU100 alla data del trasferimento. Il valore temporale delle opzioni put e call è pari rispettivamente a CU1 e CU5. In questo caso, l'entità rileva un'attività di CU100 (il fair value (valore equo) dell'attività) e una passività di CU96 [(CU100 + CU1) — CU5). Questo dà un'attività netta del valore di CU4 che è il fair value (valore equo) delle opzioni possedute e vendute dall'entità.

Tutti i trasferimenti

B3.2.14 Nella misura in cui il trasferimento di un'attività finanziaria non soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile, i diritti o obbligazioni contrattuali del trasferente connessi al trasferimento non sono contabilizzati separatamente come derivati se la rilevazione del derivato e dell'attività trasferita o del derivato e della passività derivante dal trasferimento comporterebbe la doppia rilevazione degli stessi diritti o obbligazioni. Per esempio, il mantenimento di un'opzione call da parte del trasferente può impedire che il trasferimento delle attività finanziarie sia contabilizzato come vendita. In tale caso, l'opzione call non è rilevata separatamente come attività derivata.

B3.2.15 Nella misura in cui il trasferimento dell'attività finanziaria non soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile, il cessionario non rileva l'attività trasferita come attività propria. Il cessionario elimina contabilmente la disponibilità liquida o altro corrispettivo pagato e rileva un credito verso il trasferente. Se il trasferente ha sia il diritto sia l'obbligazione di riacquistare il controllo dell'intera attività trasferita per un importo fisso (come in un contratto di riacquisto), il cessionario può valutare il proprio credito al costo ammortizzato se soddisfa i criteri di cui al paragrafo 4.1.2.

Esempi

B3.2.16 Gli esempi seguenti illustrano l'applicazione dei principi di eliminazione contabile del presente Principio.

a) 

Accordi di riacquisto e prestito di titoli. Se l'attività finanziaria è ceduta con un accordo per il suo riacquisto a un prezzo fisso o al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore o se è data in prestito con un accordo di restituzione al trasferente, essa non è eliminata contabilmente poiché il trasferente mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà. Se il cessionario ottiene il diritto di vendere o impegnare l'attività, il trasferente riclassifica l'attività nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, per esempio, come attività data in prestito o credito per il riacquisto.

b) 

Accordi di riacquisto e prestito di titoli — attività che sono sostanzialmente le stesse. Se l'attività finanziaria è ceduta con un accordo per il riacquisto della stessa, o sostanzialmente della stessa attività, a un prezzo fisso o al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore, oppure se l'attività finanziaria è presa in prestito o data in prestito con un accordo che prevede di restituire la stessa o sostanzialmente la stessa attività al trasferente, essa non è eliminata contabilmente poiché il trasferente mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.

c) 

Accordi di riacquisto e prestito di titoli — diritto di sostituzione. Se l'accordo di riacquisto a un prezzo stabilito o a un prezzo pari al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore, o l'operazione similare di prestito di titoli fornisce al cessionario il diritto di sostituire le attività che sono similari e di pari fair value (valore equo) all'attività trasferita alla data di riacquisto, l'attività venduta o data in prestito nel quadro dell'operazione di riacquisto o di prestito di titoli non è eliminata contabilmente perché il trasferente mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.

d) 

Diritto di primo rifiuto al riacquisto al fair value (valore equo). Se l'entità vende l'attività finanziaria e mantiene soltanto il diritto di primo rifiuto a riacquistare l'attività trasferita al fair value (valore equo) se il cessionario successivamente la vende, l'entità elimina contabilmente l'attività perché ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.

e) 

Operazione di vendita fittizia di titoli. Il riacquisto dell'attività finanziaria poco dopo che è stata venduta è a volte detto vendita fittizia di titoli. Tale riacquisto non impedisce l'eliminazione contabile se l'operazione originaria soddisfaceva le condizioni per l'eliminazione contabile. Tuttavia, se l'accordo per la vendita dell'attività finanziaria è sottoscritto simultaneamente all'accordo per il riacquisto della stessa attività a un prezzo fisso o al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore, allora l'attività non è eliminata contabilmente.

f) 

Opzioni put e opzioni call profondamente in the money. Se l'attività finanziaria trasferita può essere richiamata dal trasferente e l'opzione call è profondamente in the money, il trasferimento non soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile perché il trasferente ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà. Analogamente, se l'attività finanziaria può essere restituita dal cessionario e l'opzione put è profondamente in the money, il trasferimento non soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile perché il trasferente ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.

g) 

Opzioni put e opzioni call profondamente out of the money. Se l'attività finanziaria trasferita è soggetta soltanto a un'opzione put profondamente out-of-the-money posseduta dal cessionario o a un'opzione call profondamente out-of-the-money posseduta dal trasferente, essa è eliminata contabilmente. Ciò è dovuto al fatto che il trasferente ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.

h) 

Attività prontamente reperibili soggette ad un'opzione call né profondamente in the money né profondamente out of the money. Se l'entità possiede un'opzione call su un'attività che è prontamente reperibile sul mercato e l'opzione non è né profondamente in the money né profondamente out of the money, l'attività è eliminata contabilmente. Ciò è dovuto al fatto che l'entità i) non ha mantenuto né trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà e ii) non ha mantenuto il controllo. Tuttavia, se l'attività non è prontamente reperibile sul mercato, l'eliminazione contabile è esclusa nella misura dell'importo dell'attività che è soggetta all'opzione call poiché l'entità ha mantenuto il controllo dell'attività.

i) 

Attività non prontamente reperibile soggetta ad un'opzione put venduta dall'entità che non è né profondamente in the money né profondamente out of the money. Se l'entità trasferisce un'attività finanziaria che non è prontamente reperibile sul mercato e vende un'opzione put che non è profondamente out of the money, l'entità non mantiene né trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà a causa dell'opzione put venduta. L'entità mantiene il controllo dell'attività se l'opzione put ha un valore sufficiente per evitare che il cessionario venda l'attività, nel qual caso l'attività continua ad essere rilevata nella misura del residuo coinvolgimento del trasferente (cfr. paragrafo B3.2.9). L'entità trasferisce il controllo dell'attività se l'opzione put non ha un valore sufficiente per impedire che il cessionario venda l'attività, nel qual caso l'attività è eliminata contabilmente.

j) 

Attività soggette a un'opzione put o call al fair value (valore equo) o a un accordo di riacquisto forward. Il trasferimento dell'attività finanziaria soggetta soltanto a un'opzione put o call o a un accordo di riacquisto forward che dispone di un prezzo di esercizio o di riacquisto pari al fair value (valore equo) dell'attività finanziaria al momento del riacquisto comporta l'eliminazione contabile in conseguenza del trasferimento di sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.

k) 

Opzioni call o opzioni put regolate in disponibilità liquide. L'entità valuta il trasferimento dell'attività finanziaria che è soggetta a un'opzione put o call o a un accordo di riacquisto forward da regolare al netto in disponibilità liquide per determinare se ha mantenuto o trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà. Se l'entità non ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività trasferita, essa determina se ha mantenuto il controllo dell'attività trasferita. Il fatto che l'opzione put o call o l'accordo di riacquisto forward sia regolato al netto in disponibilità liquide non significa automaticamente che l'entità abbia trasferito il controllo (cfr. supra paragrafo B3.2.9 e lettere g), h) e i)].

l) 

Disposizione di annullamento. Una disposizione di annullamento è un'opzione (call) di riacquisto incondizionata che dà all'entità il diritto di riottenere le attività trasferite con alcune limitazioni. Se tale opzione fa sì che l'entità non mantenga né trasferisca sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà, essa preclude l'eliminazione contabile soltanto nella misura dell'importo soggetto al riacquisto (supponendo che il cessionario non possa vendere le attività). Per esempio, se il valore contabile e il corrispettivo derivante dal prestito delle attività sono CU100 000 e ogni singolo prestito potrebbe essere richiamato, ma il valore complessivo dei prestiti che potrebbero essere riacquistati non potrebbe superare CU10 000 , CU90 000 dei prestiti soddisferebbero i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile.

m) 

Opzioni clean-up call (facoltà di richiamo generale delle attività). L'entità, che può essere il trasferente, che fornisce l'assistenza alle attività trasferite può detenere un'opzione clean-up call per l'acquisto delle attività trasferite residuali qualora il valore delle attività in essere scenda ad un determinato livello al quale il costo dell'assistenza di tali attività diviene oneroso rispetto ai proventi dell'assistenza. Se l'opzione clean-up call determina che l'entità non mantenga né ceda sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà e il cessionario non può vendere le attività, essa preclude l'eliminazione contabile soltanto nella misura dell'importo delle attività che sono soggette all'opzione call.

n) 

Interessenze mantenute subordinate e garanzie di credito. L'entità può fornire al cessionario uno strumento di attenuazione del rischio di credito subordinando alcune o tutte le proprie interessenze mantenute nell'attività trasferita. In alternativa, l'entità può fornire al cessionario uno strumento di attenuazione del rischio di credito nella forma di una garanzia di credito che potrebbe essere illimitata o limitata a un importo specifico. Se l'entità mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività trasferita, l'attività continua a essere rilevata nella sua integralità. Se l'entità mantiene alcuni, ma non sostanzialmente tutti, i rischi e i benefici della proprietà e ha mantenuto il controllo, l'eliminazione contabile è preclusa nella misura dell'importo di disponibilità liquide o di altre attività che l'entità potrebbe dover corrispondere.

o) 

Total return swap. L'entità può vendere un'attività finanziaria a un cessionario e sottoscrivere un total return swap con il cessionario, per mezzo del quale tutti i flussi finanziari di pagamento di interessi derivanti dall'attività sottostante sono trasferiti all'entità in cambio di un pagamento fisso o a tasso variabile ed eventuali aumenti o diminuzioni del fair value (valore equo) dell'attività sottostante sono assorbiti dall'entità. In tale caso l'eliminazione contabile di tutta l'attività è proibita.

p) 

Interest rate swap. L'entità può trasferire a un cessionario un'attività finanziaria a tasso fisso e contrarre un interest rate swap con il cessionario per ricevere un tasso di interesse fisso e pagare un tasso di interesse variabile basato su un importo nozionale che è pari al valore capitale dell'attività finanziaria trasferita. L'interest rate swap non preclude l'eliminazione contabile dell'attività trasferita se i pagamenti sullo swap non sono condizionati ai pagamenti effettuati sull'attività trasferita.

q) 

Amortising interest rate swap. L'entità può trasferire a un cessionario un'attività finanziaria a tasso fisso che è saldata nel tempo, e sottoscrivere un amortising interest rate swap con il cessionario per ricevere un tasso di interesse fisso e pagare un tasso di interesse variabile su un importo nozionale. Se l'importo nozionale dello swap si ammortizza così da essere uguale all'importo capitale dell'attività finanziaria trasferita in essere in qualsiasi momento, lo swap generalmente determinerebbe che l'entità mantenga il rischio sostanziale di pagamento anticipato, nel qual caso l'entità o continua a rilevare l'attività trasferita nella sua integralità oppure continua a rilevarla nella misura del proprio coinvolgimento residuo. Di converso, se l'ammortamento dell'importo nozionale dello swap non è correlato all'importo capitale in essere dell'attività trasferita, tale swap non comporterebbe che l'entità mantenga il rischio di pagamento anticipato sull'attività. Pertanto lo swap non precluderebbe l'eliminazione contabile dell'attività trasferita se i pagamenti sullo swap stesso non sono condizionati ai pagamenti di interessi per l'attività trasferita e lo swap non determina che l'entità mantenga alcun altro rischio e beneficio rilevante della proprietà dell'attività trasferita.

r) 

Svalutazione. L'entità non ha ragionevoli aspettative di recuperare i flussi finanziari contrattuali sull'attività finanziaria nella sua integralità o su parte di essa.

B3.2.17 Questo paragrafo illustra l'applicazione dell'approccio del coinvolgimento residuo quando il coinvolgimento residuo permane in una parte dell'attività finanziaria.

Si supponga che l'entità abbia un portafoglio di finanziamenti rimborsabili anticipatamente la cui cedola e tasso di interesse effettivo è il 10 per cento e il cui importo capitale e costo ammortizzato è CU10 000 . L'entità conclude un'operazione in cui, in cambio di un pagamento di CU9 115 , il cessionario ottiene il diritto a CU9 000 di eventuali riscossioni di capitale più l'interesse al 9,5 per cento su tale importo. L'entità mantiene il diritto a CU1 000 di eventuali riscossioni di capitale più il relativo interesse al 10 per cento, più l'excess spread dello 0,5 per cento sul restante CU9 000 del capitale. Le riscossioni dei pagamenti anticipati sono ripartite tra l'entità e il cessionario proporzionalmente nel rapporto di 1:9, ma eventuali inadempienze sono dedotte dalla quota dell'entità di CU1 000 fino ad esaurimento della quota. Il fair value (valore equo) dei finanziamenti alla data dell'operazione è CU10 100 e il fair value (valore equo) dell'excess spread dello 0,5 per cento è CU40.

L'entità determina che ha trasferito alcuni rischi e benefici rilevanti della proprietà (per esempio, il rischio di pagamento anticipato) ma ha anche mantenuto alcuni rischi e benefici rilevanti della proprietà (a causa dell'interessenza mantenuta subordinata) e ha mantenuto il controllo. Essa quindi applica l'approccio del coinvolgimento residuo.

Per applicare il presente Principio, l'entità analizza l'operazione come a) il mantenimento di un'interessenza di CU1 000 pienamente proporzionale, più b) la subordinazione di tale interessenza mantenuta per fornire al cessionario uno strumento di attenuazione del rischio di credito per perdite su crediti.

L'entità calcola che CU9 090 (90 per cento × CU10 100 ) del corrispettivo ricevuto di CU9 115 rappresenta il corrispettivo per una quota pienamente proporzionale del 90 per cento. Ciò che rimane del corrispettivo ricevuto (CU25) rappresenta il corrispettivo ricevuto per il subordinamento dell'interessenza mantenuta per fornire al cessionario lo strumento di attenuazione del rischio di credito per perdite su crediti. Inoltre, l'excess spread dello 0,5 per cento rappresenta il corrispettivo ricevuto per lo strumento di attenuazione del rischio di credito. Di conseguenza il corrispettivo totale ricevuto per lo strumento di attenuazione del rischio di credito è CU65 (CU25 + CU40).

L'entità calcola l'utile o la perdita sulla vendita della quota del 90 per cento dei flussi finanziari. Supponendo che i fair value (valore equo) separati della quota del 90 per cento trasferita e del 10 per cento mantenuta non siano disponibili alla data dell'operazione, l'entità ripartisce il valore contabile dell'attività come segue secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2.14 dell'IFRS 9:



 

fair value (valore equo)

percentuale

valore contabile ripartito

quota trasferita

9 090

90 %

9 000

quota mantenuta

1 010

10 %

1 000

Totale

10 100

 

10 000

L'entità calcola il proprio utile o perdita sulla vendita della quota del 90 per cento dei flussi finanziari deducendo il valore contabile ripartito della quota trasferita dal corrispettivo ricevuto, ossia CU90 (CU9 090 — CU9 000 ). Il valore contabile della quota mantenuta dall'entità è CU1 000 .

Inoltre, l'entità rileva il coinvolgimento residuo che risulta dalla subordinazione dell'interessenza mantenuta per perdite su crediti. Di conseguenza essa rileva un'attività di CU1 000 (l'importo massimo di flussi finanziari che non riceverebbe in seguito alla subordinazione), e una passività connessa di CU1 065 (che è l'importo massimo dei flussi finanziari che non riceverebbe in seguito alla subordinazione, ossia CU1 000 più il fair value (valore equo) della subordinazione di CU65).

L'entità utilizza tutte le informazioni di cui sopra per contabilizzare l'operazione come segue:



 

Debito

Credito

Attività originaria

9 000

Attività rilevata per la subordinazione o l'interessenza residuale

1 000

Attività per il corrispettivo ricevuto nella forma di excess spread

40

Utile o perdita (utile sul trasferimento)

90

Passività

1 065

Disponibilità liquide ricevute

9 115

Totale

10 155

10 155

Immediatamente dopo l'operazione, il valore contabile dell'attività è CU2 040 incluso CU1 000 , che rappresenta il costo distribuito della quota mantenuta, e CU1 040 , che rappresenta l'ulteriore coinvolgimento residuo dell'entità derivante dalla subordinazione dell'interessenza mantenuta per perdite su crediti (che include l'excess spread di CU40).

Negli esercizi successivi l'entità rileva il corrispettivo ricevuto per lo strumento di attenuazione del rischio di credito (CU65) in proporzione al tempo trascorso, rileva l'interesse sull'attività contabilizzata secondo il criterio dell'interesse effettivo e rileva eventuali perdite per riduzione di valore sull'attività contabilizzata. Come esempio di quest'ultimo caso, si supponga che nell'anno seguente ci sia una perdita per riduzione di valore sui finanziamenti sottostanti pari a CU300. L'entità riduce l'attività rilevata di CU600 (CU300 relativi all'interessenza mantenuta e CU300 relativi all'ulteriore coinvolgimento residuo derivante dalla subordinazione dell'interessenza mantenuta per perdite per riduzione di valore) e riduce la passività rilevata di CU300. Il risultato netto è un onere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per perdite per riduzione di valore pari a CU300.

Eliminazione contabile delle passività finanziarie (sezione 3.3)

B3.3.1 La passività finanziaria (o parte di essa) è estinta quando il debitore:

a) 

regola il debito (o parte di esso) pagando il creditore, solitamente in contanti o tramite altre attività finanziarie, beni o servizi; o

b) 

è legalmente svincolato dalla responsabilità primaria per la passività (o parte di essa) o dalla legge o dal creditore (questa condizione può essere soddisfatta anche se il debitore ha dato una garanzia).

B3.3.2 Se l'emittente di uno strumento di debito riacquista lo strumento, il debito è estinto anche se l'emittente è un operatore sul mercato («market maker») dello strumento o intende rivenderlo nel prossimo futuro.

B3.3.3 Il pagamento a terzi, inclusa una fiduciaria (trust), talune volte denominato «risoluzione di fatto», di per sé non solleva il debitore dalla sua obbligazione primaria nei confronti del creditore, in assenza di una remissione legale.

B3.3.4 Se il debitore paga un terzo perché si assuma l'obbligazione e notifica al proprio creditore che la sua obbligazione di debito è stata assunta dal terzo, il debitore non elimina contabilmente l'obbligazione di debito, salvo sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo B3.3.1, lettera b). Se il debitore paga un terzo perché si assuma l'obbligazione di debito e ottiene una remissione legale dal proprio creditore, il debitore ha estinto il debito. Tuttavia, se il debitore concorda di effettuare i pagamenti per il debito al terzo o direttamente al proprio creditore originario, il debitore rileva una nuova obbligazione di debito verso il terzo.

B3.3.5 Sebbene la remissione legale, sia giuridica sia operata dal creditore, determini l'eliminazione contabile della passività, l'entità può rilevare una nuova passività se non sono soddisfatti i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile di cui ai paragrafi 3.2.1-3.2.23 per le attività finanziarie trasferite. Se tali criteri non sono soddisfatti, le attività trasferite non sono eliminate contabilmente, e l'entità rileva una nuova passività relativa alle attività trasferite.

B3.3.6 Per l'applicazione del paragrafo 3.3.2, i termini sono considerati sostanzialmente difformi se il valore attualizzato dei flussi finanziari secondo i nuovi termini, inclusa qualsiasi commissione pagata al netto di qualsiasi commissione ricevuta e attualizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario, si scosta come minimo del 10 per cento dal valore attualizzato dei restanti flussi finanziari della passività finanziaria originaria. Se lo scambio di strumenti di debito o la modifica dei termini sono contabilizzati come estinzione, qualsiasi costo o commissione sostenuti sono rilevati come parte dell'utile o della perdita connessi all'estinzione. Se lo scambio o la modifica non sono contabilizzati come estinzione, qualsiasi costo o commissione sostenuti rettificano il valore contabile della passività e sono ammortizzati lungo il corso del restante termine della passività modificata.

B3.3.7 In alcune circostanze, il creditore solleva il debitore dalla sua presente obbligazione di effettuare pagamenti, ma il debitore si impegna a pagare se la parte che si assume la responsabilità primaria non pagherà. In tal caso il debitore:

a) 

rileva una nuova passività finanziaria basandosi sul fair value (valore equo) della sua obbligazione relativa alla garanzia e

b) 

rileva un utile o una perdita in base alla differenza tra i) l'eventuale corrispettivo pagato e ii) il valore contabile della passività finanziaria originaria meno il fair value (valore equo) della nuova passività finanziaria.

CLASSIFICAZIONE (CAPITOLO 4)

Classificazione delle attività finanziarie (sezione 4.1)

Modello di business dell'entità per la gestione delle attività finanziarie

B4.1.1 Il paragrafo 4.1.1, lettera a), impone all'entità di classificare le attività finanziarie sulla base del suo modello di business per la gestione delle attività finanziarie, a meno che si applichi il paragrafo 4.1.5. L'entità valuta se le sue attività finanziarie soddisfano la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera a), o la condizione di cui al paragrafo 4.1.2 A, lettera a), sulla base del modello di business quale determinato dai dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (secondo la definizione dello IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate).

B4.1.2 Il modello di business dell'entità è determinato ad un livello che riflette il modo in cui gruppi di attività finanziarie sono gestiti collettivamente per perseguire un determinato obiettivo aziendale. Il modello di business dell'entità non dipende dalle intenzioni della dirigenza rispetto ad un singolo strumento. Di conseguenza questa condizione non configura un approccio strumento per strumento in materia di classificazione e dovrebbe essere stabilita a un livello più elevato di aggregazione. Tuttavia, la singola entità può avere più di un modello di business per la gestione dei suoi strumenti finanziari. Di conseguenza la classificazione non deve essere determinata a livello dell'entità che redige il bilancio. Per esempio, l'entità può detenere un portafoglio di investimenti che gestisce al fine di raccogliere i flussi finanziari contrattuali e un altro portafoglio di investimenti che gestisce a fini di negoziazione per realizzare le variazioni del fair value (valore equo). Analogamente, in alcuni casi, potrebbe essere opportuno suddividere un portafoglio di attività finanziarie in sotto-portafogli al fine di rispecchiare il livello al quale l'entità gestisce tali attività finanziarie. Ciò può accadere, per esempio, se l'entità origina o acquista un portafoglio di prestiti ipotecari e gestisce alcuni di tali prestiti con l'obiettivo di raccogliere i flussi finanziari contrattuali e altri con l'obiettivo di venderli.

B4.1.2 A Il modello di business dell'entità riguarda il modo in cui l'entità gestisce le proprie attività finanziarie al fine di generare flussi finanziari. In altri termini, il modello di business dell'entità determina se i flussi finanziari deriveranno dalla raccolta dei flussi finanziari contrattuali, dalla vendita delle attività finanziarie o da entrambi. Di conseguenza la valutazione non avviene sulla base di scenari che, in base a previsioni ragionevoli dell'entità, non sono destinati a verificarsi, come i cosiddetti scenari «worst case» o «stress case». Per esempio, se l'entità prevede di vendere un determinato portafoglio di attività finanziarie solo in uno scenario «stress case», tale scenario non influirà sulla valutazione del modello di business dell'entità per tali attività se tale scenario, in base a previsioni ragionevoli dell'entità, non è destinato a verificarsi. Il fatto che i flussi finanziari siano realizzati secondo modalità diverse da quelle previste dell'entità alla data della valutazione del modello di business (ad esempio, se l'entità vende un numero maggiore o minore di attività finanziarie rispetto a quanto previsto all'epoca della classificazione delle attività) non dà luogo ad un errore di un esercizio precedente nel bilancio dell'entità (cfr. IAS 8) né modifica la classificazione delle restanti attività finanziarie possedute nell'ambito del modello di business (cioè le attività che l'entità ha rilevato negli esercizi precedenti e possiede ancora) nella misura in cui l'entità abbia considerato tutte le significative informazioni che erano disponibili al momento della valutazione del modello di business. Tuttavia, quando l'entità valuta il modello di business per attività finanziarie di nuova creazione o acquisizione, essa deve prendere in considerazione informazioni sul modo in cui i flussi finanziari sono stati realizzati in passato, unitamente a tutte le altre informazioni significative.

B4.1.2B Il modello di business dell'entità per la gestione delle attività finanziarie è un dato di fatto e non una semplice affermazione. Esso è, di regola, osservabile attraverso le attività che l'entità esercita per perseguire l'obiettivo del modello di business. L'entità dovrà valutare il suo modello di business per la gestione delle attività finanziarie secondo il proprio giudizio e la valutazione non deve essere determinata da un singolo fattore o attività. L'entità deve invece considerare tutti gli elementi di prova significativi che sono disponibili alla data della valutazione. Tali prove significative comprendono tra l'altro:

a) 

le modalità di valutazione della performance del modello di business e delle attività finanziarie possedute nell'ambito del modello e le modalità della comunicazione della performance ai dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità;

b) 

i rischi che incidono sulla performance del modello di business (e delle attività finanziarie possedute nell'ambito del modello di business) e, in particolare, il modo in cui tali rischi sono gestiti e

c) 

le modalità di retribuzione dei dirigenti dell'impresa (per esempio, se la retribuzione è basata sul fair value (valore equo) delle attività gestite o sui flussi finanziari contrattuali raccolti).

Modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali

B4.1.2C Le attività finanziarie che sono possedute nell'ambito di un modello di business avente l'obiettivo di possedere attività al fine di raccogliere i flussi finanziari contrattuali sono gestite per ottenere flussi finanziari raccogliendo i pagamenti contrattuali nell'arco della vita dello strumento. Ciò significa che l'entità gestisce le attività possedute nel portafoglio per raccogliere quei particolari flussi finanziari contrattuali (invece di gestire la redditività globale del portafoglio tramite sia il possesso che la vendita delle attività). Per determinare se i flussi finanziari verranno realizzati tramite la raccolta dei flussi finanziari contrattuali delle attività finanziarie, è necessario considerare la frequenza, il valore e la tempistica delle vendite negli esercizi precedenti, le ragioni delle vendite e le aspettative riguardo alle vendite future. Tuttavia le vendite di per sé non determinano il modello di business e non possono pertanto essere considerate isolatamente. Le informazioni sulle vendite passate e le aspettative sulle vendite future forniscono indicazioni in merito al modo in cui è perseguito l'obiettivo dichiarato dell'entità per la gestione delle attività finanziarie e, in particolare, al modo in cui i flussi finanziari sono realizzati. L'entità deve considerare le informazioni sulle vendite passate nel contesto delle ragioni di tali vendite e delle condizioni esistenti in quel momento rispetto alla situazione attuale.

B4.1.3 Sebbene l'obiettivo del modello di business dell'entità possa essere il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali, l'entità non è tenuta a detenere la totalità di tali strumenti fino alla scadenza. Pertanto il modello di business dell'entità può essere il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali anche in caso di vendite o previste future vendite di attività finanziarie.

B4.1.3 A Il modello di business può essere il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali anche se l'entità le vende in caso di aumento del loro rischio di credito. Per verificare se vi sia stato un aumento del rischio di credito delle attività, l'entità tiene conto delle informazioni ragionevoli e dimostrabili, anche prospettiche. Indipendentemente dalla loro frequenza e valore, le vendite a causa di un aumento del rischio di credito delle attività non sono incompatibili con un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali, perché la qualità creditizia delle attività finanziarie è rilevante per la capacità dell'entità di raccogliere i flussi finanziari contrattuali. Le attività di gestione del rischio di credito che sono finalizzate a ridurre al minimo le potenziali perdite su crediti dovute al deterioramento del credito sono parte integrante di tale modello di business. La vendita di un'attività finanziaria perché non soddisfa più i criteri in materia di credito indicati nella politica d'investimento documentata dell'entità è un esempio di vendita dovuta ad un aumento del rischio di credito. Tuttavia, in assenza di una tale politica, l'entità può dimostrare in altri modi che la vendita è stata causata da un aumento del rischio di credito.

B4.1.3B Anche le vendite dovute ad altre ragioni, ad esempio la gestione del rischio di concentrazione del credito (senza un aumento del rischio di credito delle attività), possono essere coerenti con un modello di business avente l'obiettivo del possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali. In particolare, tali vendite possono essere coerenti con un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali se sono occasionali (anche se rilevanti in termini di valore) o irrilevanti in termini di valore, sia individualmente che complessivamente (anche se frequenti). Se un numero non così occasionale di tali vendite interessa un portafoglio e tali vendite sono più che irrilevanti in termini di valore (individualmente o complessivamente), l'entità deve valutare se e come tali vendite siano coerenti con l'obiettivo della raccolta dei flussi finanziari contrattuali. Il fatto che la vendita delle attività finanziarie sia imposta da un terzo o sia a discrezione dell'entità non è pertinente ai fini della valutazione. L'aumento della frequenza o del valore delle vendite in un determinato periodo non è necessariamente incompatibile con l'obiettivo del possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali, a condizione che l'entità possa spiegare le ragioni delle vendite e dimostrare che esse non riflettono un cambiamento del modello di business dell'entità. Inoltre, le vendite potrebbero essere coerenti con l'obiettivo del possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali se esse hanno luogo in prossimità della scadenza delle attività finanziarie e i proventi delle cessioni corrispondono approssimativamente alla raccolta dei restanti flussi finanziari contrattuali.

B4.1.4 Di seguito sono riportati esempi di casi in cui l'obiettivo del modello di business dell'entità può essere il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali. L'elenco di esempi sotto riportati non è esaustivo. Inoltre, gli esempi non hanno lo scopo di descrivere tutti i fattori che possono essere pertinenti per la valutazione del modello di business dell'entità né di specificare l'importanza relativa di tali fattori.



Esempio

Analisi

Esempio n. 1

L'entità possiede investimenti finalizzati alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali. Il fabbisogno di finanziamento dell'entità è prevedibile e la scadenza delle sue attività finanziarie è allineata al fabbisogno stimato dell'entità.

L'entità svolge attività di gestione del rischio di credito con l'obiettivo di ridurre al minimo le perdite sui crediti. In passato le vendite hanno di norma avuto luogo in relazione ad aumenti del rischio di credito delle attività finanziarie a seguito dei quali tali attività non soddisfacevano più i criteri in materia di credito specificati nella politica d'investimento documentata dell'entità. Inoltre, si sono verificate vendite occasionali a seguito di esigenze di finanziamento impreviste.

Le relazioni ai dirigenti con responsabilità strategiche sono incentrate sulla qualità creditizia delle attività finanziarie e sul loro rendimento contrattuale. L'entità controlla altresì il fair value (valore equo) delle attività finanziarie, oltre ad altri dati.

Sebbene l'entità tenga contro, fra l'altro, del fair value (valore equo) delle attività finanziarie dal punto di vista della liquidità (ossia l'importo in denaro che realizzerebbe se avesse bisogno di venderle), l'obiettivo dell'entità è il possesso delle attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali. Le vendite non sarebbero in contrasto con tale obiettivo se fossero in risposta ad un aumento del rischio di credito delle attività, ad esempio qualora le attività non soddisfino più i criteri in materia di credito specificati nella politica d'investimento documentata dell'entità. Anche le vendite occasionali motivate da un fabbisogno di finanziamento imprevisto (per esempio in uno scenario «stress case») non sarebbero in contrasto con tale obiettivo, anche se fossero rilevanti in termini di valore.

Esempio n. 2

Il modello di business dell'entità è l'acquisto di portafogli di attività finanziarie, ad esempio finanziamenti. Tali portafogli possono o no comprendere attività finanziarie deteriorate.

Se il pagamento per i finanziamenti non avviene entro i termini previsti, l'entità tenta di realizzare i flussi finanziari contrattuali attraverso vari mezzi — per esempio contattando il debitore per posta, telefono o altri metodi. L'entità ha l'obiettivo di raccogliere i flussi finanziari contrattuali e non gestisce nessuno dei finanziamenti inclusi nel portafoglio con l'obiettivo di realizzare i flussi finanziari vendendoli.

In alcuni casi l'entità sottoscrive interest rate swap per modificare il tasso di interesse di determinate attività finanziarie incluse nel portafoglio da variabile a fisso.

L'obiettivo del modello di business dell'entità è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali.

La stessa analisi varrebbe anche se l'entità non si aspettasse di ricevere tutti i flussi finanziari contrattuali (per esempio alcune delle attività finanziarie sono deteriorate al momento della rilevazione iniziale).

Inoltre, il fatto che l'entità sottoscriva derivati per modificare i flussi finanziari del portafoglio non modifica di per sé il suo modello di business.

Esempio n. 3

L'entità ha un modello di business avente l'obiettivo di erogare finanziamenti ai clienti e di venderli successivamente ad una società veicolo per le cartolarizzazioni. La società veicolo per le cartolarizzazioni emette strumenti destinati agli investitori.

L'entità che ha erogato i finanziamenti controlla la società veicolo per la cartolarizzazione e la include nel consolidamento.

La società veicolo per le cartolarizzazioni raccoglie i flussi finanziari contrattuali derivanti dai finanziamenti e li trasferisce ai propri investitori.

Si presume ai fini del presente esempio che i finanziamenti continuino a essere rilevati nel prospetto consolidato della situazione patrimoniale-finanziaria, dato che non sono eliminati contabilmente dalla società veicolo per le cartolarizzazioni.

Il gruppo consolidato ha erogato i finanziamenti con l'obiettivo del loro possesso finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali.

Tuttavia, l'entità che ha erogato i finanziamenti ha l'obiettivo di realizzare flussi finanziari sul portafoglio di finanziamenti mediante la loro vendita alla società veicolo per le cartolarizzazioni e pertanto ai fini del suo bilancio separato non si riterrebbe che gestisca tale portafoglio ai fini della raccolta dei flussi finanziari contrattuali.

Esempio n. 4

Un istituto finanziario possiede attività finanziarie per soddisfare il fabbisogno di liquidità in uno scenario «stress case» (per esempio, in caso di corsa agli sportelli per il prelievo dei depositi). L'entità non prevede di vendere tali attività, eccetto nei predetti casi.

Essa controlla la qualità creditizia delle attività finanziarie e il suo obiettivo nella loro gestione è la raccolta dei flussi finanziari contrattuali. L'entità valuta il rendimento delle attività sulla base degli interessi percepiti e delle perdite su crediti sostenute.

Tuttavia, essa controlla anche il fair value (valore equo) delle attività finanziarie dal punto di vista della liquidità, per garantire che l'importo in denaro realizzato se l'entità necessitasse di vendere le attività in uno scenario «stress case» sarebbe sufficiente a soddisfare il suo fabbisogno di liquidità. Periodicamente l'entità effettua vendite irrilevanti in termini di valore per dimostrare la liquidità delle attività finanziarie.

L'obiettivo del modello di business dell'entità consiste nel possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali.

L'analisi non cambierebbe neppure se durante un precedente scenario «stress case» l'entità avesse effettuato vendite rilevanti in termini di valore per soddisfare il suo fabbisogno di liquidità. Analogamente, vendite ricorrenti che sono irrilevanti in termini di valore non sono incompatibili con il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali.

Per contro, se l'entità possiede attività finanziarie per soddisfare il suo fabbisogno di liquidità corrente e il conseguimento di tale obiettivo implica vendite frequenti che sono rilevanti in termini di valore, l'obiettivo del modello di business dell'entità non è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali.

Analogamente, se l'entità è obbligata dalla sua autorità di regolamentazione a vendere sistematicamente attività finanziarie per dimostrarne la liquidità e il valore delle attività vendute è rilevante, il modello di business dell'entità non è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali. Il fatto che la vendita delle attività finanziarie sia imposta da un terzo o sia a discrezione dell'entità non è pertinente ai fini dell'analisi.

Modello di business il cui obiettivo è perseguito mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie

B4.1.4A L'entità può possedere attività finanziarie nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è perseguito mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie. In questo tipo di modello di business i dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità hanno deciso che sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie sono indispensabili per il raggiungimento dell'obiettivo del modello di business. Vi sono diversi obiettivi che possono essere coerenti con questo tipo di modello di business. Per esempio, l'obiettivo del modello di business può essere la gestione del fabbisogno di liquidità corrente, il mantenimento di un determinato profilo di interesse o l'allineamento della durata delle attività finanziarie e delle passività finanziate da tali attività. Per perseguire tale obiettivo, l'entità raccoglierà i flussi finanziari contrattuali ma venderà anche attività finanziarie.

B4.1.4B Rispetto a un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali, questo modello comporterà vendite più frequenti e di maggiore valore, poiché la vendita delle attività finanziarie è essenziale, e non secondaria, per il perseguimento dell'obiettivo del modello. Tuttavia, non esiste alcuna soglia di frequenza o di valore delle vendite che debbono verificarsi in questo modello di business, in quanto sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie sono essenziali per il perseguimento del suo obiettivo.

B4.1.4C Di seguito sono riportati esempi di casi in cui l'obiettivo del modello di business dell'entità può essere perseguito mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie. L'elenco di esempi sotto riportati non è esaustivo. Inoltre, gli esempi non hanno lo scopo di descrivere tutti i fattori che possono essere pertinenti per la valutazione del modello di business dell'entità né di specificare l'importanza relativa di tali fattori.



Esempio

Analisi

Esempio n. 5

L'entità prevede di effettuare spese in conto capitale tra qualche anno. Essa investe le sue eccedenze di disponibilità liquide in attività finanziarie a breve e a lungo termine, in modo da poter finanziare le spese quando sarà necessario. Molte delle attività finanziarie hanno scadenza contrattuale oltre il periodo previsto dall'entità per l'investimento.

L'entità deterrà le attività finanziarie per raccogliere i flussi finanziari contrattuali e, quando si presenterà l'opportunità, le venderà per reinvestire i fondi in attività finanziarie con un rendimento più elevato.

I gestori responsabili del portafoglio sono retribuiti sulla base del rendimento complessivo generato dal portafoglio.

L'obiettivo del modello di business è perseguito mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie. L'entità deciderà su base continuativa se il rendimento sia massimizzato dalla raccolta dei flussi finanziari contrattuali o dalla vendita delle attività finanziarie, fin quando i fondi investiti diverranno necessari.

Per contro, si consideri che l'entità preveda un flusso finanziario in uscita tra cinque anni per finanziare spese in conto capitale e investa l'eccedenza di disponibilità liquide in attività finanziarie a breve termine. Quando gli investimenti giungono a scadenza, l'entità reinveste le disponibilità liquide in nuove attività finanziarie a breve termine. L'entità mantiene tale strategia fino al momento in cui i fondi sono necessari ed utilizza i proventi delle attività finanziarie giunte a scadenza per finanziare la spesa in conto capitale. Prima della scadenza si verificano solo vendite irrilevanti in termini di valore (a meno che vi sia un aumento del rischio di credito). L'obiettivo di questo diverso modello di business è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali.

Esempio n. 6

Un istituto finanziario possiede attività finanziarie al fine di soddisfare il proprio fabbisogno di liquidità corrente. L'entità tenta di ridurre al minimo i costi di gestione di tale fabbisogno e pertanto gestisce attivamente il rendimento del portafoglio. Tale rendimento consiste nei pagamenti contrattuali riscossi nonché negli utili e nelle perdite derivanti dalla vendita delle attività finanziarie.

Di conseguenza l'entità possiede attività finanziarie per raccogliere i flussi finanziari contrattuali e vende attività finanziarie per reinvestire i proventi in attività finanziarie a più elevato rendimento o allinearle maggiormente alla durata delle sue passività. In passato questa strategia ha determinato vendite frequenti e di valore rilevante. Queste vendite sono destinate a continuare in futuro.

L'obiettivo del modello di business è massimizzare il rendimento del portafoglio per soddisfare il fabbisogno corrente di liquidità e l'entità persegue tale obiettivo mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie. In altri termini, sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie sono essenziali per perseguire l'obiettivo del modello di business.

Esempio n. 7

Un assicuratore possiede attività finanziarie al fine di finanziare le passività derivanti dai contratti assicurativi. L'assicuratore utilizza i proventi dei flussi finanziari contrattuali delle attività finanziarie per regolare le passività derivanti dai contratti assicurativi che giungono a scadenza. Al fine di garantire che i flussi finanziari contrattuali delle attività finanziarie siano sufficienti per regolare tali passività, l'assicuratore si impegna in un'attività rilevante di acquisto e di vendita su base regolare per riequilibrare il suo portafoglio di attività e per soddisfare il suo fabbisogno di liquidità corrente.

L'obiettivo del modello di business è il finanziamento delle passività derivanti dai contratti assicurativi. Al fine di perseguire tale obiettivo, l'entità raccoglie i flussi finanziari contrattuali che giungono a scadenza e vende attività finanziarie per mantenere il profilo ricercato del portafoglio di attività. Pertanto, sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie sono essenziali per il perseguimento dell'obiettivo del modello di business.

Altri modelli di business

B4.1.5 Le attività finanziarie sono valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio se non sono possedute nell'ambito di un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali o il cui obiettivo è perseguito mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie (cfr. anche il paragrafo 5.7.5). Un modello di business che comporta la valutazione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio è un modello in cui l'entità gestisce le attività finanziarie con l'obiettivo di realizzare flussi finanziari mediante la vendita delle attività. L'entità adotta decisioni in base ai fair value (valori equi) delle attività e gestisce le attività per realizzare tali fair value (valori equi). In questo caso, di norma l'obiettivo dell'entità determinerà una vivace attività di acquisto e di vendita. Anche se l'entità raccoglierà i flussi finanziari contrattuali mentre possiede le attività finanziarie, l'obiettivo di tale modello di business non può dirsi conseguito mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie, essendo la raccolta di flussi finanziari contrattuali non essenziale bensì solo accessoria per il conseguimento dell'obiettivo del modello di business.

B4.1.6 Il portafoglio di attività finanziarie che è gestito e il cui rendimento è valutato in base al fair value (valore equo) (come descritto al paragrafo 4.2.2, lettera b)] non è posseduto né per la raccolta dei flussi finanziari contrattuali né sia per la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che per la vendita delle attività finanziarie. L'entità si concentra principalmente sulle informazioni relative al fair value (valore equo) e utilizza tali informazioni per valutare il rendimento delle attività e prendere decisioni. Inoltre, un portafoglio di attività finanziarie che soddisfano la definizione di «possedute per negoziazione» non sono possedute per la raccolta dei flussi finanziari contrattuali o per la raccolta dei flussi finanziari contrattuali e per la vendita delle attività finanziarie. Per tali portafogli, la raccolta dei flussi finanziari contrattuali è solo accessoria per il conseguimento dell'obiettivo del modello di business. Di conseguenza tali portafogli di attività finanziarie devono essere valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

Flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire

B4.1.7 Il paragrafo 4.1.1, lettera b), stabilisce che l'entità deve classificare l'attività finanziaria sulla base delle caratteristiche dei suoi flussi finanziari contrattuali se essa è posseduta nell'ambito di un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali o il cui obiettivo è conseguito mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie, a meno che si applichi il paragrafo 4.1.5. A tal fine la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b), prevede che l'entità determini se i flussi finanziari contrattuali dell'attività siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire.

B4.1.7A I flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire sono compatibili con un contratto base di concessione del credito. Nel contratto base di concessione del credito il corrispettivo per il valore temporale del denaro (cfr. paragrafi B4.1.9 A-B4.1.9E) e il rischio di credito sono di solito gli elementi costitutivi più importanti dell'interesse. Tuttavia, in un contratto di questo tipo l'interesse può anche includere il corrispettivo per altri rischi associati al prestito di base (ad esempio, il rischio di liquidità) e costi (ad esempio i costi amministrativi) inerenti al possesso dell'attività finanziaria per un determinato periodo di tempo. Inoltre, l'interesse può includere un margine di profitto che è compatibile con un contratto base di concessione del credito. In circostanze economiche estreme, l'interesse può essere negativo, ad esempio se il possessore dell'attività finanziaria esplicitamente o implicitamente paga per il deposito del suo denaro per un determinato periodo di tempo (e la relativa commissione supera il corrispettivo che il possessore riceve per il valore temporale del denaro, il rischio di credito e altri rischi e costi relativi al prestito di base). Tuttavia, le clausole contrattuali che introducono l'esposizione a rischi o volatilità dei flussi finanziari contrattuali non collegata ad un contratto base di concessione del credito, come l'esposizione a variazioni dei prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale o delle merci, non danno origine a flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. L'attività finanziaria originata o acquistata può essere un contratto base di concessione del credito, a prescindere dal fatto che si tratti di un prestito nella sua forma giuridica.

B4.1.7B Conformemente al paragrafo 4.1.3, lettera a), il capitale è il fair value (valore equo) dell'attività finanziaria al momento della rilevazione iniziale. Tuttavia l'importo del capitale può cambiare durante la vita dell'attività finanziaria (per esempio, in caso di rimborsi del capitale).

B4.1.8 L'entità deve valutare se i flussi finanziari contrattuali siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire per la valuta in cui l'attività finanziaria è denominata.

B4.1.9 La leva finanziaria (leverage) è una caratteristica dei flussi finanziari contrattuali di alcune attività finanziarie. Essa accresce la variabilità dei flussi finanziari contrattuali cosicché essi non possiedono le caratteristiche economiche dell'interesse. Opzioni a se stanti (stand-alone option), contratti forward e contratti swap costituiscono esempi di attività finanziarie comprendenti la leva finanziaria. Pertanto tali contratti non soddisfano la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b), e non possono essere successivamente valutati al costo ammortizzato o al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo.

Corrispettivo per il valore temporale del denaro

B4.1.9A Il valore temporale del denaro è l'elemento dell'interesse che fornisce un corrispettivo per il solo decorso del tempo, non per altri rischi o costi relativi al possesso dell'attività finanziaria. Al fine di valutare se tale elemento fornisca un corrispettivo per il solo decorso del tempo, l'entità si avvale del proprio giudizio e considera fattori pertinenti come la valuta nella quale l'attività finanziaria è denominata e il periodo per il quale è fissato il tasso d'interesse.

B4.1.9B In alcuni casi, tuttavia, il valore temporale del denaro può essere modificato (ovvero imperfetto). Ciò accade, per esempio, se il tasso d'interesse dell'attività finanziaria è rideterminato periodicamente, ma la frequenza della rideterminazione non rispecchia la natura del tasso di interesse (ad esempio il tasso d'interesse è rivisto mensilmente sulla base di un tasso a un anno) o se il tasso di interesse dell'attività finanziaria è rideterminato periodicamente sulla base di una media di particolari tassi d'interesse a breve e a lungo termine. In tali casi l'entità deve valutare la modifica per determinare se i flussi finanziari contrattuali rappresentino esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. In alcuni casi l'entità può essere in grado di determinare quanto precede effettuando una valutazione qualitativa del valore temporale del denaro, mentre in altre circostanze può essere necessario eseguire una valutazione quantitativa.

B4.1.9C Nel valutare il valore temporale del denaro modificato, l'obiettivo è determinare in che misura i flussi finanziari (non attualizzati) contrattuali potrebbero differire dai flussi finanziari (non attualizzati) che si avrebbero se il valore temporale del denaro non fosse modificato (flussi finanziari di riferimento). Per esempio, se l'attività finanziaria in esame contiene un tasso d'interesse variabile che è rideterminato mensilmente sulla base di un tasso di interesse a un anno, l'entità dovrebbe raffrontare tale attività finanziaria a uno strumento finanziario con identiche clausole contrattuali e identico rischio di credito, salvo che il tasso di interesse variabile sia rideterminato mensilmente sulla base di un tasso di interesse a un mese. Se il valore temporale del denaro modificato dà luogo a flussi finanziari (non attualizzati) contrattuali che differiscono significativamente dai flussi finanziari di riferimento (non attualizzati), l'attività finanziaria non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b). Per determinare quanto precede, l'entità deve considerare l'effetto del valore temporale del denaro modificato in ciascun esercizio e, cumulativamente, per l'intera vita dello strumento finanziario. Il motivo per cui il tasso di interesse viene fissato in questo modo è irrilevante ai fini dell'analisi. Se è chiaro con poca o nessuna analisi che i flussi finanziari (non attualizzati) contrattuali dell'attività finanziaria all'esame potrebbero (o non potrebbero) differire significativamente dai flussi finanziari di riferimento (non attualizzati), l'entità non deve effettuare la valutazione dettagliata.

B4.1.9D Nel valutare il valore temporale modificato del denaro, l'entità deve tener conto dei fattori che potrebbero incidere sui futuri flussi finanziari contrattuali. Per esempio, se l'entità valuta un'obbligazione con una durata di cinque anni e il tasso di interesse variabile è rideterminato ogni sei mesi sulla base di un tasso a cinque anni, l'entità non può concludere che i flussi finanziari contrattuali sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire semplicemente perché la curva dei tassi d'interesse al momento della valutazione è tale che la differenza tra un tasso di interesse a cinque anni e un tasso di interesse a sei mesi non è significativa. Per contro, l'entità deve anche considerare se il rapporto tra il tasso d'interesse a cinque anni e il tasso d'interesse a sei mesi potrebbe variare nel corso della vita dello strumento cosicché i flussi finanziari (non attualizzati) contrattuali nel corso della vita dello strumento potrebbero differire significativamente dai flussi finanziari di riferimento (non attualizzati). Tuttavia, l'entità deve considerare solo gli scenari ragionevolmente possibili e non ogni possibile ipotesi. Se l'entità stabilisce che i flussi finanziari (non attualizzati) contrattuali potrebbero differire significativamente dai flussi finanziari di riferimento (non attualizzati), l'attività finanziaria non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b), e pertanto non può essere valutata al costo ammortizzato o al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo.

B4.1.9E In alcune giurisdizioni i tassi d'interesse sono fissati dal governo o da un'autorità di regolamentazione. Ad esempio, la regolamentazione dei tassi d'interesse da parte del governo può essere parte integrante di una più ampia politica macroeconomica o può essere introdotta per incoraggiare le entità ad investire in un determinato settore dell'economia. In alcuni di questi casi l'obiettivo del valore temporale del denaro non è fornire il corrispettivo per il solo decorso del tempo. Tuttavia, nonostante i paragrafi B4.1.9 A-B4.1.9D, il tasso di interesse regolamentato è considerato una proxy per il valore temporale del denaro ai fini dell'applicazione della condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b), se tale tasso fornisce un corrispettivo sostanzialmente coerente con il passare del tempo e non espone a rischi o volatilità dei flussi finanziari contrattuali che siano incompatibili con un contratto base di concessione del credito.

Clausole contrattuali che modificano la tempistica o l'importo dei flussi finanziari contrattuali

B4.1.10 Se l'attività finanziaria contiene una clausola contrattuale che potrebbe modificare la tempistica o l'importo dei flussi finanziari contrattuali (ad esempio se l'attività può essere rimborsata prima della scadenza o la sua durata può essere estesa), l'entità deve determinare se i flussi finanziari contrattuali che potrebbero verificarsi nel corso della vita dello strumento dovuti a tale clausola siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. Per determinare quanto sopra, l'entità deve valutare i flussi finanziari contrattuali che potrebbero verificarsi sia prima che dopo la modifica dei flussi finanziari contrattuali. L'entità può inoltre dover valutare la natura di eventi contingenti (cause scatenanti) che modificherebbero la tempistica o l'importo dei flussi finanziari contrattuali. Per quanto la natura dell'evento contingente di per sé non costituisca un fattore determinante per valutare se i flussi finanziari contrattuali siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi, può essere un indicatore. Per esempio, si confronti uno strumento finanziario avente un tasso d'interesse rideterminato al rialzo se il debitore omette di effettuare un determinato numero di pagamenti con uno strumento finanziario avente un tasso d'interesse rideterminato al rialzo se uno specifico indice azionario raggiunge un dato livello. È più probabile nel primo caso che, a causa della relazione tra i mancati pagamenti e l'aumento del rischio di credito, i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata di vita dello strumento siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire (cfr. anche il paragrafo B4.1.18).

▼M62

B4.1.11 Di seguito sono riportati esempi di clausole contrattuali che danno luogo a flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire:

a) 

il tasso d'interesse variabile che costituisce il corrispettivo per il valore temporale del denaro, il rischio di credito relativo all'importo del capitale da restituire durante un dato periodo di tempo (il corrispettivo per il rischio di credito può essere determinato solo al momento della rilevazione iniziale e così può essere fissato) e altri rischi e costi di base legati al prestito, nonché il margine di profitto;

b) 

una clausola contrattuale che consente all'emittente (ossia al debitore) di rimborsare anticipatamente uno strumento di debito o consente al possessore (ossia al creditore) di rimettere lo strumento di debito all'emittente prima della scadenza e l'ammontare del rimborso anticipato rappresenta sostanzialmente gli importi non pagati del capitale e degli interessi maturati sull'importo del capitale da restituire, che possono comprendere una ragionevole compensazione per la risoluzione anticipata del contratto; e

c) 

una clausola contrattuale che consente all'emittente o al possessore di prorogare la durata contrattuale dello strumento di debito (ossia un'opzione di proroga) e le clausole dell'opzione di proroga si traducono durante il periodo di proroga in flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire, che possono comprendere una ragionevole compensazione aggiuntiva per la proroga del contratto.

B4.1.12 Nonostante il paragrafo B4.1.10, l'attività finanziaria che soddisferebbe la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b), se non fosse per una clausola contrattuale che consente (o impone) all'emittente il rimborso anticipato di uno strumento di debito o consente (o impone) al possessore di rimettere uno strumento di debito all'emittente prima della scadenza, può essere valutata al costo ammortizzato o al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (purché soddisfi la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera a), o la condizione di cui al paragrafo 4.1.2 A, lettera a)] se:

a) 

l'entità acquisisce o origina l'attività finanziaria con un premio o uno sconto sull'importo nominale contrattuale;

b) 

l'importo del rimborso anticipato rappresenta sostanzialmente l'importo nominale contrattuale e l'interesse contrattuale maturato (ma non pagato), che può comprendere una ragionevole compensazione per la risoluzione anticipata del contratto; e

c) 

quando l'entità rileva inizialmente l'attività finanziaria, il fair value (valore equo) dell'elemento del pagamento anticipato è insignificante.

▼M62

B4.1.12A Ai fini dell'applicazione dei paragrafi B4.1.11, lettera b), e B4.1.12, lettera b), a prescindere dall'evento o dalla circostanza che causa la risoluzione anticipata del contratto, una parte può pagare o ricevere una ragionevole compensazione per tale risoluzione anticipata. Ad esempio, una parte può pagare o ricevere una ragionevole compensazione quando decide di risolvere il contratto anticipatamente (o causa la risoluzione anticipata in altro modo).

▼M53

B4.1.13 Gli esempi seguenti illustrano i flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. L'elenco di esempi sotto riportati non è esaustivo.



Strumento

Analisi

Strumento A

Lo strumento A è un'obbligazione con una data di scadenza stabilita. I pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da rimborsare sono collegati all'indice d'inflazione della moneta in cui lo strumento è emesso. Il collegamento all'inflazione non ha un effetto di leva finanziaria e il capitale è protetto.

I flussi finanziari contrattuali sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. Il collegamento dei pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire a un indice d'inflazione senza effetto di leva finanziaria ridetermina il valore temporale del denaro a un livello attuale. In altre parole, il tasso d'interesse sullo strumento riflette l'interesse reale. Pertanto gli importi degli interessi sono il corrispettivo per il valore temporale del denaro sull'importo del capitale da restituire.

Tuttavia, se i pagamenti di interessi sono stati indicizzati ad un'altra variabile come la performance del debitore (ad esempio il reddito netto del debitore) o un indice azionario, i flussi finanziari contrattuali non sono pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire (salvo che l'indicizzazione alla performance del debitore si traduca in un adeguamento che compensa il possessore solo per variazioni del rischio di credito dello strumento, cosicché i flussi finanziari contrattuali sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi), in quanto i flussi finanziari contrattuali riflettono un rendimento che è incompatibile con un accordo base di concessione del credito (cfr. paragrafo B4.1.7 A).

Strumento B

Lo strumento B è uno strumento a tasso di interesse variabile con una data di scadenza stabilita che permette al mutuatario di scegliere il tasso di interesse di mercato su base continuativa. Per esempio, a ogni data di rideterminazione del tasso di interesse il mutuatario può scegliere di pagare il LIBOR a tre mesi per un periodo di tre mesi o il LIBOR a un mese per un periodo di un mese.

I flussi finanziari contrattuali sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire fintanto che gli interessi versati durante la vita dello strumento costituiscono il corrispettivo per il valore temporale del denaro, il rischio di credito connesso allo strumento e altri rischi e costi di prestito di base, nonché il margine di profitto (cfr. paragrafo B4.1.7 A). Il fatto che il tasso di interesse LIBOR sia rideterminato durante la vita dello strumento non squalifica di per sé lo strumento.

Tuttavia, se il mutuatario può scegliere di pagare un tasso d'interesse a un mese che è rideterminato ogni tre mesi, il tasso d'interesse è rideterminato con una frequenza che non rispecchia la natura del tasso di interesse. Di conseguenza il valore temporale del denaro è modificato. Analogamente, se uno strumento ha un tasso d'interesse contrattuale basato su un periodo che può superare la vita residua dello strumento (per esempio, se uno strumento con una scadenza di cinque anni paga un tasso variabile che viene rideterminato periodicamente ma riflette sempre una durata quinquennale), il valore temporale del denaro è modificato, in quanto l'interesse da versare in ciascun periodo è scollegato dal periodo dell'interesse.

In tali casi l'entità deve valutare qualitativamente o quantitativamente i flussi finanziari contrattuali a fronte di quelli su uno strumento identico sotto tutti gli aspetti, salvo per la natura del tasso di interesse corrispondente al periodo dell'interesse, per determinare se i flussi finanziari sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire (ma cfr. paragrafo B4.1.9E per indicazioni sui tassi di interesse regolamentati).

Per esempio, nel valutare un'obbligazione con una durata di cinque anni che paga un tasso variabile che è rideterminato ogni sei mesi ma riflette sempre una durata di cinque anni, l'entità considera i flussi finanziari contrattuali di uno strumento che è rideterminato ogni sei mesi sulla base di un tasso di interesse a sei mesi ma che per il resto è identico.

La stessa analisi vale nel caso in cui il mutuatario può scegliere tra i vari tassi d'interesse pubblicati del mutuante (per esempio il mutuatario può scegliere tra il tasso d'interesse variabile a un mese e il tasso d'interesse variabile a tre mesi pubblicati dal mutuante).

Strumento C

Lo strumento C è un'obbligazione con una data di scadenza stabilita che paga un tasso d'interesse di mercato variabile. Tale tasso è soggetto ad un cap.

I flussi finanziari contrattuali:

a)  sia di uno strumento che ha un tasso di interesse fisso

b)  sia di uno strumento che ha un tasso di interesse variabile

costituiscono pagamenti di capitale e interessi sull'importo del capitale da restituire fintanto che l'interesse rappresenta il corrispettivo per il valore temporale del denaro, il rischio di credito relativo allo strumento durante la vita dello strumento e altri rischi e costi di base legati al prestito, nonché il margine di profitto (cfr. paragrafo B4.1.7 A).

Di conseguenza uno strumento che è una combinazione di a) e b) (per esempio un'obbligazione con un interest rate cap) può avere flussi finanziari consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. Una siffatta clausola contrattuale può ridurre la variabilità dei flussi finanziari mediante la fissazione di un limite al tasso di interesse variabile (per esempio un cap o un floor) o aumentare la variabilità dei flussi finanziari in quanto il tasso fisso diventa variabile.

Strumento D

Lo strumento D è un prestito con pieno diritto di rivalsa ed è assistito da una garanzia reale.

Il fatto che un prestito con pieno diritto di rivalsa sia garantito non influisce di per sé sull'analisi della questione se i flussi finanziari contrattuali siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire.

Strumento E

Lo strumento E è emesso da una banca regolamentata e ha una data di scadenza stabilita. Lo strumento paga un tasso di interesse fisso e tutti i flussi finanziari contrattuali sono non-discrezionali.

Tuttavia, l'emittente è soggetto ad una legislazione che consente o impone all'autorità nazionale di risoluzione di addossare perdite ai possessori di determinati strumenti, compreso lo strumento E, in circostanze particolari. Per esempio, l'autorità nazionale di risoluzione ha il potere di ridurre l'importo nominale dello strumento E o di convertirlo in un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell'emittente se stabilisce che l'emittente versa in gravi difficoltà finanziarie, ha bisogno di capitale regolamentare aggiuntivo o è «in dissesto».

Il possessore analizzerebbe le clausole contrattuali dello strumento finanziario per determinare se danno origine a flussi finanziari consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire e di conseguenza sono compatibili con un accordo base di concessione del credito.

Tale analisi non prenderebbe in considerazione i pagamenti che si verificano solo a causa del potere dell'autorità nazionale di risoluzione di addossare le perdite ai possessori dello strumento E, in quanto tale potere, e i relativi pagamenti, non sono clausole contrattuali dello strumento finanziario.

Per contro, i flussi finanziari contrattuali non sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire se le clausole contrattuali dello strumento finanziario consentono o impongono all'emittente o ad altra entità di addossare perdite al possessore (ad esempio riducendo l'importo nominale o convertendo lo strumento in un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell'emittente), purché le clausole contrattuali siano realistiche, anche se tale probabilità è remota.

B4.1.14 Gli esempi seguenti illustrano i flussi finanziari contrattuali che non sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. L'elenco di esempi sotto riportati non è esaustivo.



Strumento

Analisi

Strumento F

Lo strumento F è un'obbligazione convertibile in un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'emittente.

Il possessore analizzerebbe l'obbligazione convertibile nella sua integralità.

I flussi finanziari contrattuali non sono pagamenti di capitale e interessi sull'importo del capitale da restituire, in quanto riflettono un rendimento che è incompatibile con un accordo base di concessione del credito (cfr. paragrafo B4.1.7 A). In altri termini, il rendimento è collegato al valore del capitale dell'emittente.

Strumento G

Lo strumento G è un prestito che paga un tasso di interesse variabile inverso (ossia il tasso di interesse è inversamente proporzionale ai tassi di interesse di mercato).

I flussi finanziari contrattuali non sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire.

Gli importi degli interessi non costituiscono il corrispettivo per il valore temporale del denaro sull'importo del capitale da restituire.

Strumento H

Lo strumento H è uno strumento perpetuo, ma l'emittente può redimere lo strumento in qualsiasi momento e pagare al possessore l'importo nominale maggiorato degli interessi maturati.

Lo strumento H paga un tasso d'interesse di mercato, ma il pagamento dell'interesse può essere effettuato solo se l'emittente è in grado di restare solvente subito dopo.

L'interesse differito non matura interesse aggiuntivo.

I flussi finanziari contrattuali non sono pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire, in quanto l'emittente può essere tenuto a differire i pagamenti degli interessi e su tali importi differiti non vengono maturati ulteriori interessi. Pertanto gli importi degli interessi non costituiscono il corrispettivo per il valore temporale del denaro sull'importo del capitale da restituire.

Qualora sugli importi differiti maturassero interessi, i flussi finanziari contrattuali potrebbero essere considerati pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire.

Il fatto che lo strumento H sia perpetuo non significa di per sé che i flussi finanziari contrattuali non siano pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. In effetti uno strumento perpetuo ha opzioni di proroga (multiple) continuative. Tali opzioni possono tradursi in flussi finanziari contrattuali che sono pagamenti di capitale e interessi sull'importo del capitale da restituire se i pagamenti di interessi sono obbligatori e devono essere versati in perpetuo.

Inoltre, il fatto che lo strumento H sia redimibile non significa che i flussi finanziari contrattuali non siano versamenti di capitale e interessi sull'importo del capitale da restituire, a meno che esso sia redimibile a un importo che non rispecchia sostanzialmente il pagamento del capitale da restituire e degli interessi su tale importo. Anche se l'importo redimibile comprende un importo che compensa ragionevolmente il possessore per la risoluzione anticipata dello strumento, i flussi finanziari contrattuali potrebbero essere considerati pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire (cfr. anche il paragrafo B4.1.12).

B4.1.15 In alcuni casi l'attività finanziaria può generare flussi finanziari contrattuali che sono descritti come capitale e interesse, ma tali flussi non rappresentano il pagamento del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire come descritto al paragrafo 4.1.2, lettera b), al paragrafo 4.1.2 A, lettera b), e al paragrafo 4.1.3 del presente Principio.

B4.1.16 È questo il caso se l'attività finanziaria rappresenta un investimento in particolari attività o flussi finanziari e di conseguenza i flussi finanziari contrattuali non sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. Per esempio, se le clausole contrattuali stabiliscono che i flussi finanziari dell'attività finanziaria aumentino in caso di incremento del numero di automobilisti che utilizzano una determinata strada a pedaggio, tali flussi finanziari contrattuali sono incompatibili con un contratto base di concessione del credito. Di conseguenza lo strumento non soddisferebbe la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b). Rientra in questa categoria il caso in cui il credito vantato dal creditore può essere fatto valere solo in relazione a determinate attività del debitore o ai flussi finanziari derivanti da determinate attività (per esempio un'attività finanziaria senza diritto di rivalsa).

B4.1.17 Tuttavia il fatto che l'attività finanziaria sia senza diritto di rivalsa non impedisce di per sé necessariamente che essa soddisfi la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b). In tali situazioni il creditore è tenuto a valutare («look through») le particolari attività o i particolari flussi finanziari sottostanti per determinare se i flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria oggetto di classificazione siano pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. Se le clausole dell'attività finanziaria danno luogo ad altri flussi finanziari o limitano i flussi finanziari in modo incompatibile con la loro classificazione come pagamenti di capitale e interessi, l'attività finanziaria non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b). Il fatto che le attività sottostanti siano attività finanziarie o attività non finanziarie non influisce di per sé sulla valutazione.

B4.1.18 Una caratteristica dei flussi finanziari contrattuali non influisce sulla classificazione dell'attività finanziaria qualora possa avere solo un effetto de minimis sui flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria. Per determinare quanto precede, l'entità deve considerare il possibile effetto della caratteristica dei flussi finanziari contrattuali in ciascun esercizio e cumulativamente per l'intera vita dello strumento finanziario. Inoltre, se una caratteristica dei flussi finanziari contrattuali può avere un effetto sui flussi finanziari contrattuali che è più che de minimis (in un unico esercizio o cumulativamente), ma tale caratteristica non è realistica, essa non influisce sulla classificazione dell'attività finanziaria. La caratteristica dei flussi finanziari non è realistica se influisce sui flussi finanziari contrattuali dello strumento soltanto al verificarsi di un evento estremamente raro, molto insolito e molto improbabile.

B4.1.19 In quasi ogni operazione di prestito lo strumento del creditore è classificato in relazione agli strumenti degli altri creditori del debitore. Lo strumento che è subordinato ad altri strumenti può generare flussi finanziari contrattuali che sono pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire se il mancato pagamento del debitore è una violazione del contratto e il possessore ha il diritto contrattuale di ricevere gli importi non rimborsati del capitale e degli interessi maturati sull'importo del capitale da restituire anche in caso di fallimento del debitore. Per esempio, si può considerare che il credito commerciale in base al quale il creditore è classificato come creditore generale generi pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. È questo il caso anche se alcuni prestiti erogati al debitore sono assistiti da garanzia reale e pertanto in caso di fallimento il relativo creditore godrebbe di diritti prioritari sulla garanzia reale rispetto al creditore generale, in quanto tale fatto non pregiudica il diritto contrattuale del creditore generale al capitale non rimborsato e ad altri importi dovuti.

Strumenti legati contrattualmente

B4.1.20 In alcuni tipi di operazioni l'emittente può dare priorità ai pagamenti ai possessori di attività finanziarie utilizzando strumenti multipli legati contrattualmente che creano concentrazioni di rischio di credito (tranche). Ogni tranche ha un grado di subordinazione che specifica l'ordine in cui i flussi finanziari generati dall'emittente sono assegnati alla tranche. In tali situazioni i possessori di una tranche hanno il diritto ai pagamenti del capitale e degli interessi sull'importo del capitale da restituire soltanto se l'emittente genera flussi finanziari sufficienti per soddisfare le tranche di rango superiore.

B4.1.21 In tali operazioni i flussi finanziari della tranche hanno caratteristiche tali da poter essere considerati pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire solo se:

a) 

le clausole contrattuali della tranche oggetto di classificazione (senza valutazione (look through) del gruppo sottostante di strumenti finanziari) danno origine a flussi finanziari consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire (ad esempio il tasso di interesse sulla tranche non è collegato a un indice di merci);

b) 

i flussi finanziari del gruppo sottostante di strumenti finanziari hanno le caratteristiche di cui ai paragrafi B4.1.23 e B4.1.24 e

c) 

l'esposizione al rischio di credito del gruppo sottostante di strumenti finanziari inerenti alla tranche è pari o inferiore all'esposizione al rischio di credito del gruppo sottostante di strumenti finanziari (per esempio il rating di credito della tranche oggetto di classificazione è pari o superiore al rating di credito che si applicherebbe ad un'unica tranche che ha finanziato il gruppo sottostante di strumenti finanziari).

B4.1.22 Mediante l'approccio «look through» l'entità deve arrivare a individuare il gruppo sottostante di strumenti che creano i flussi finanziari (anziché trasmetterli). È questo il gruppo sottostante di strumenti finanziari.

B4.1.23 Il gruppo sottostante deve contenere uno o più strumenti che generano flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire.

B4.1.24 Il gruppo sottostante di strumenti può altresì includere strumenti che:

a) 

riducono la variabilità dei flussi finanziari degli strumenti di cui al paragrafo B4.1.23 e, quando combinati con gli strumenti di cui al paragrafo B4.1.23, si traducono in flussi finanziari consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire (per esempio un interest rate cap o floor o un contratto che riduce il rischio di credito su alcuni o tutti gli strumenti di cui al paragrafo B4.1.23); o

b) 

allineano i flussi finanziari delle tranche ai flussi finanziari del gruppo di strumenti sottostanti di cui al paragrafo B4.1.23 per appianare le differenze relative esclusivamente a:

i) 

tasso di interesse (fisso o variabile);

ii) 

valuta in cui i flussi finanziari sono denominati, compresa l'inflazione in tale valuta; o

iii) 

tempistica dei flussi finanziari.

B4.1.25 Se uno strumento del gruppo non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo B4.1.23 o B4.1.24, la condizione di cui al paragrafo B4.1.21, lettera b), non è soddisfatta. Nell'eseguire tale valutazione, può non essere necessaria un'analisi dettagliata del gruppo strumento per strumento. Tuttavia, l'entità deve avvalersi del proprio giudizio ed eseguire un'analisi sufficiente a determinare se gli strumenti del gruppo soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi B4.1.23-B4.1.24 (cfr. anche il paragrafo B4.1.18 per indicazioni sulle caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali aventi solo un effetto «de minimis»).

B4.1.26 Se il possessore non è in grado di valutare le condizioni di cui al paragrafo B4.1.21 al momento della rilevazione iniziale, la tranche deve essere valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Se il gruppo sottostante di strumenti può variare dopo la rilevazione iniziale in modo tale da non soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi B4.1.23-B4.1.24, la tranche non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo B4.1.21 e deve essere valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Tuttavia, se il gruppo sottostante contiene strumenti che sono garantiti da attività che non soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi B4.1.23-B4.1.24, la capacità di prendere possesso di tali attività non deve essere presa in considerazione ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, a meno che l'entità abbia acquisito la tranche con l'intenzione di controllare le garanzie.

Opzione di designare l'attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (sezioni 4.1 e 4.2)

B4.1.27 Fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 4.1.5 e 4.2.2, il presente Principio permette all'entità di designare un'attività finanziaria, una passività finanziaria o un gruppo di strumenti finanziari (attività finanziarie, passività finanziarie o entrambe) al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, a condizione che questo consenta di ottenere informazioni più rilevanti.

B4.1.28 La decisione dell'entità di designare un'attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio è simile a una scelta di principio contabile (sebbene, a differenza di una scelta di principio contabile, non sia necessario applicarla coerentemente a tutte le operazioni similari). Quando l'entità ha tale possibilità di scelta, il paragrafo 14, lettera b), dello IAS 8 stabilisce che il principio contabile prescelto comporti informazioni attendibili e più rilevanti in bilancio in merito agli effetti di operazioni, altri eventi e condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sull'andamento economico o sui flussi finanziari dell'entità. Ad esempio, nel caso della designazione di una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, il paragrafo 4.2.2 indica le due circostanze in cui l'obbligo di informazioni più rilevanti sarà soddisfatto. Di conseguenza per poter scegliere tale designazione in conformità con il paragrafo 4.2.2, l'entità ha bisogno di dimostrare di rientrare in una delle due circostanze seguenti (o in entrambe).

La designazione elimina o riduce significativamente un'asimmetria contabile

B4.1.29 La valutazione di un'attività o passività finanziaria e la classificazione delle variazioni di valore rilevate sono determinate dalla classificazione dell'elemento e dal fatto che l'elemento sia o meno parte di una relazione di copertura designata. Tali disposizioni possono creare un'incoerenza nella valutazione o rilevazione (talvolta definita «asimmetria contabile») quando, per esempio, in assenza di una designazione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'attività finanziaria è classificata come successivamente valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e una passività che l'entità considera collegata è invece valutata successivamente al costo ammortizzato (con le variazioni del fair value (valore quo) non rilevate). In tali circostanze l'entità può concludere che il suo bilancio fornirebbe informazioni più rilevanti se sia l'attività che la passività fossero valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

B4.1.30 Gli esempi che seguono mostrano quando questa condizione potrebbe essere soddisfatta. In tutti i casi l'entità può utilizzare questa condizione per designare attività o passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio soltanto se essa soddisfa il principio di cui al paragrafo 4.1.5 o al paragrafo 4.2.2, lettera a):

a) 

l'entità ha passività derivanti da contratti assicurativi la cui valutazione incorpora informazioni correnti (come consentito dal paragrafo 24 dell'IFRS 4) e attività finanziarie che considera correlate e che sarebbero altrimenti valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o al costo ammortizzato;

b) 

l'entità possiede attività finanziarie, passività finanziarie o entrambe che condividono un rischio, come il rischio di tasso d'interesse, che dà origine a variazioni di segno opposto del fair value (valore equo) che tendono a compensarsi. Tuttavia, soltanto alcuni degli strumenti sarebbero valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (ossia i derivati o quelli classificati come posseduti per negoziazione). Potrebbe anche verificarsi che i requisiti per la contabilizzazione delle operazioni di copertura non siano soddisfatti, per esempio in quanto non sono soddisfatti i requisiti per l'efficacia della copertura di cui al paragrafo 6.4.1;

c) 

l'entità possiede attività finanziarie, passività finanziarie o entrambe che condividono un rischio, come il rischio di tasso di interesse, da cui derivano variazioni di segno opposto del fair value (valore equo) tendenti a compensarsi, e che non soddisfano i criteri di ammissibilità per la designazione come strumento di copertura in quanto non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Inoltre, in assenza di contabilizzazione delle operazioni di copertura esiste una significativa incoerenza nella rilevazioni degli utili e delle perdite. Per esempio, l'entità ha finanziato un gruppo specifico di finanziamenti attraverso l'emissione di obbligazioni negoziate le cui variazioni di fair value (valore equo) tendono a compensarsi. Se, inoltre, l'entità acquista e vende regolarmente le obbligazioni ma raramente, se non mai, acquista e vende i finanziamenti, rilevando sia i finanziamenti sia le obbligazioni al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio elimina l'incoerenza nei tempi di rilevazione degli utili e delle perdite che altrimenti risulterebbe dalla valutazione di entrambi al costo ammortizzato e dalla rilevazione di un utile o una perdita ogniqualvolta che l'obbligazione è riacquistata.

B4.1.31 In casi analoghi a quelli descritti al paragrafo precedente la designazione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al momento della rilevazione iniziale, di attività e passività finanziarie non altrimenti valutate può eliminare o ridurre significativamente l'incoerenza nella valutazione o rilevazione e produrre informazioni più rilevanti. Ai fini pratici, l'entità non è tenuta ad aver negoziato contemporaneamente tutte le attività e passività che danno origine a un'incoerenza nella valutazione o nella rilevazione. È consentito un ritardo ragionevole a condizione che ciascuna operazione sia designata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio al momento della rilevazione iniziale e in quel momento ci si aspetti che le restanti operazioni si verifichino.

B4.1.32 Non sarebbe accettabile designare al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio soltanto alcune delle attività e passività finanziarie che danno luogo ad un'incoerenza, se così facendo non si elimina o non si riduce significativamente l'incoerenza e quindi non si ottengono informazioni più rilevanti. Tuttavia, sarebbe accettabile designare soltanto alcune tra un certo numero di attività o passività finanziarie similari se ciò consentisse di ottenere una riduzione significativa (e possibilmente una riduzione maggiore di quella che si otterrebbe con altre designazioni consentite) dell'incoerenza. Per esempio, si ipotizzi che l'entità abbia un certo numero di passività finanziarie similari che ammontano complessivamente a CU100 e un numero di attività finanziarie similari che ammontano complessivamente a CU50 ma che sono valutate diversamente. L'entità può ridurre significativamente l'incoerenza nella valutazione designando, al momento della rilevazione iniziale, tutte le attività, ma soltanto alcune delle passività (per esempio, singole passività per un totale complessivo di CU45) al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Tuttavia, poiché la designazione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio può essere applicata soltanto a uno strumento finanziario nella sua integralità, l'entità di questo esempio deve designare una o più passività nella loro integralità. Essa non potrebbe designare una componente della passività (per esempio, variazioni di valore attribuibili soltanto a un fattore di rischio, come le variazioni del tasso di interesse di riferimento) o una quota (ovvero una percentuale) della passività.

Un gruppo di passività finanziarie o di attività e passività finanziarie è gestito e il suo rendimento è valutato in base al fair value (valore equo)

B4.1.33 L'entità può gestire e valutare il rendimento di un gruppo di passività finanziarie o di attività e passività finanziarie in modo tale che la valutazione di tale gruppo al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio consenta di ottenere informazioni più rilevanti. In questa circostanza, l'attenzione si concentra sul modo in cui l'entità gestisce e valuta il rendimento piuttosto che sulla natura dei suoi strumenti finanziari.

B4.1.34 Per esempio, l'entità può utilizzare questa condizione per designare le passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio se soddisfa il principio di cui al paragrafo 4.2.2, lettera b), e ha attività e passività finanziarie che condividono uno o più rischi e tali rischi sono gestiti e valutati in base al fair value (valore equo) in conformità con una politica documentata di gestione delle attività e delle passività. Un esempio potrebbe essere quello dell'entità che abbia emesso «prodotti strutturati» contenenti multipli derivati incorporati e che gestisca i rischi risultanti in base al fair value (valore equo) utilizzando un insieme di strumenti finanziari derivati e non derivati.

B4.1.35 Come evidenziato in precedenza, questa condizione è basata sul modo in cui l'entità gestisce e valuta il rendimento del gruppo di strumenti finanziari in esame. Di conseguenza (subordinatamente al requisito della designazione al momento della rilevazione iniziale) l'entità che designa le passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio sulla base di questa condizione deve anche designare così tutte le passività finanziarie idonee che sono gestite e valutate insieme.

B4.1.36 La documentazione della strategia dell'entità non deve essere necessariamente esaustiva ma dovrebbe essere sufficiente a dimostrare la conformità con il paragrafo 4.2.2, lettera b). Tale documentazione non è richiesta per ogni singolo elemento, ma può essere presentata in base al portafoglio complessivo. Per esempio, se il sistema di gestione della performance di un comparto, come approvato dai dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità, dimostra chiaramente che il suo andamento è valutato in base al rendimento, non è richiesta altra documentazione per dimostrare la conformità con il paragrafo 4.2.2, lettera b).

Derivati incorporati (sezione 4.3)

B4.3.1 Quando l'entità diventa parte di un contratto ibrido contenente un contratto primario che non costituisce un'attività rientrante nell'ambito di applicazione del presente Principio, il paragrafo 4.3.3 dispone che l'entità identifichi i derivati incorporati, valuti se è necessario che siano separati dal contratto primario e, per quelli che devono essere separati, valuti i derivati al fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e successivamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

B4.3.2 Se un contratto primario non ha una scadenza stabilita o predeterminata e rappresenta un'interessenza residua nelle attività nette dell'entità, le sue caratteristiche e i suoi rischi economici sono quelli di uno strumento rappresentativo di capitale, e un derivato incorporato dovrebbe avere le caratteristiche di capitale relative alla stessa entità per considerarsi strettamente correlato. Se il contratto primario non è uno strumento rappresentativo di capitale e soddisfa la definizione di strumento finanziario, le sue caratteristiche e i suoi rischi economici sono quelli di uno strumento di debito.

B4.3.3 Il derivato incorporato privo di opzioni (quale un contratto forward o swap incorporato) è separato dal contratto primario sulla base delle condizioni sostanziali stabilite o implicite, in modo che abbia un fair value (valore equo) pari a zero alla rilevazione iniziale. Il derivato incorporato basato su opzioni (quali l'opzione incorporata put, call, cap, floor o swap) è separato dal contratto primario sulla base delle condizioni definite dell'elemento opzione. Il valore contabile iniziale dello strumento primario corrisponde all'importo residuo dopo la separazione del derivato incorporato.

B4.3.4 Generalmente, derivati incorporati multipli in un contratto ibrido singolo sono trattati come un singolo derivato incorporato composto. Tuttavia i derivati incorporati che sono classificati come rappresentativi di capitale (cfr. IAS 32) sono contabilizzati separatamente da quelli classificati come attività o passività. Inoltre, se un contratto ibrido ha più di un derivato incorporato, e quei derivati si riferiscono a diverse esposizioni al rischio e sono prontamente separabili e indipendenti l'uno dall'altro, sono contabilizzati separatamente.

B4.3.5 Le caratteristiche economiche e i rischi di un derivato incorporato non sono strettamente correlati al contratto primario (paragrafo 4.3.3, lettera a)] nei seguenti esempi. In questi esempi, presupponendo che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4.3.3, lettere b) e c), l'entità contabilizza il derivato incorporato in maniera separata dal contratto primario.

a) 

Un'opzione put incorporata in uno strumento che permette al possessore di richiedere all'emittente di riacquistare lo strumento per un importo di disponibilità liquide o altre attività che varia in base alla variazione del prezzo di uno strumento rappresentativo di capitale o di una merce o di un indice non è strettamente correlato allo strumento di debito primario.

b) 

L'opzione o la clausola automatica di estensione del termine rimanente sino alla data di scadenza dello strumento di debito non è strettamente correlata allo strumento primario di debito, a meno che vi sia un adeguamento congiunto al tasso approssimativo di interesse corrente di mercato al momento dell'estensione. Se l'entità emette uno strumento di debito e il possessore di tale strumento di debito vende un'opzione call a favore di terzi su tale strumento, l'emittente considera l'opzione call come un'estensione della data di scadenza dello strumento di debito, a condizione che si possa richiedere all'emittente di partecipare o facilitare la rinegoziazione dello strumento di debito come conseguenza dell'esercizio dell'opzione call.

c) 

I pagamenti di interesse o capitale indicizzati allo strumento di capitale incorporati in uno strumento primario di debito o in un contratto assicurativo — tramite cui l'ammontare dell'interesse o del capitale è indicizzato al valore degli strumenti rappresentativi di capitale — non sono strettamente correlati allo strumento primario, poiché i rischi inerenti al contratto primario e al derivato incorporato non sono simili.

d) 

I pagamenti di interesse o capitale indicizzati al valore della merce incorporati in uno strumento primario di debito o in un contratto assicurativo — tramite cui l'ammontare dell'interesse o del capitale è indicizzato al prezzo di una merce (quale l'oro) — non sono strettamente correlati allo strumento primario, poiché i rischi inerenti al contratto primario e al derivato incorporato non sono simili.

e) 

Un'opzione call, put o di rimborso anticipato incorporata in un contratto di debito primario o in un contratto assicurativo primario non è strettamente correlata al contratto primario a meno che:

i) 

il prezzo di esercizio dell'opzione sia approssimativamente uguale, a ciascuna data di esercizio, al costo ammortizzato dello strumento di debito primario oppure al valore contabile del contratto assicurativo primario; o

ii) 

il prezzo di esercizio di un'opzione di rimborso anticipato rimborsi il finanziatore per un ammontare uguale o inferiore al valore attuale approssimativo degli interessi persi per il periodo residuo del contratto primario. Gli interessi persi risultano dal prodotto tra l'importo del capitale rimborsato anticipatamente e il differenziale di tasso d'interesse. Il differenziale di tasso d'interesse è dato dall'eccedenza del tasso di interesse effettivo del contratto primario rispetto al tasso d'interesse effettivo che l'entità riceverebbe alla data di rimborso anticipato se reinvestisse l'importo del capitale rimborsato anticipatamente in un contratto analogo per il periodo residuo del contratto primario.

La valutazione se l'opzione call o put sia strettamente correlata al contratto di debito primario viene effettuata prima di separare l'elemento di capitale di uno strumento di debito convertibile in conformità allo IAS 32.

f) 

I derivati su crediti che sono incorporati in uno strumento primario di debito e che permettono a una delle parti (il «beneficiario») di trasferire il rischio di credito di un'attività di riferimento, che potrebbe non possedere, a un'altra parte (il «garante») non sono strettamente correlati allo strumento primario di debito. Tali derivati su crediti permettono al garante di assumere il rischio di credito associato all'attività di riferimento senza possederla direttamente.

B4.3.6 Un esempio di contratto ibrido è uno strumento finanziario che dà al possessore il diritto di rivendere lo strumento finanziario all'emittente in cambio di un importo di disponibilità liquide o altre attività finanziarie che varia sulla base delle variazioni di un indice azionario o di merci che può aumentare o diminuire («strumento con opzione a vendere»). A meno che l'emittente indichi al momento della rilevazione iniziale lo strumento con opzione a vendere come una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, è necessario separare un derivato incorporato (ossia il pagamento di capitale indicizzato) secondo quanto previsto dal paragrafo 4.3.3, poiché il contratto primario è uno strumento di debito secondo quanto previsto dal paragrafo B4.3.2 e il pagamento del capitale indicizzato non è strettamente correlato allo strumento primario di debito secondo quanto previsto dal paragrafo B4.3.5, lettera a). Poiché il pagamento del capitale può aumentare e diminuire, il derivato incorporato è un derivato privo di opzione il cui valore è indicizzato alla variabile sottostante.

B4.3.7 Nel caso di uno strumento con opzione a vendere che può essere ceduto in qualsiasi momento in cambio di disponibilità liquide pari alla quota proporzionale del valore delle attività nette dell'entità (quali le quote di un fondo comune aperto o alcuni prodotti di investimento unit-linked), l'effetto della separazione di un derivato incorporato e della contabilizzazione per ogni componente corrisponde alla valutazione del contratto ibrido all'importo di rimborso, pagabile alla data di chiusura dell'esercizio se il possessore ha esercitato il diritto di rivendere lo strumento all'emittente.

▼M54

B4.3.8 Le caratteristiche economiche e i rischi di un derivato incorporato sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario negli esempi seguenti. In questi esempi l'entità non contabilizza il derivato incorporato separatamente dal contratto primario.

▼M53

a) 

Il derivato incorporato in cui il sottostante sia un tasso d'interesse o un indice su tassi d'interesse che possa cambiare l'importo degli interessi che sarebbero altrimenti pagati o ricevuti in caso di contratto di debito primario fruttifero o di contratto assicurativo è strettamente correlato al contratto primario, a meno che il contratto ibrido possa essere estinto in modo tale che il possessore non recupererebbe sostanzialmente tutto l'investimento contabilizzato o il derivato incorporato potrebbe almeno raddoppiare il tasso di rendimento iniziale del possessore sul contratto primario e portare ad un tasso di rendimento almeno doppio del rendimento di mercato per un contratto con clausole contrattuali analoghe a quelle del contratto primario.

b) 

Un contratto floor o cap sul tasso d'interesse incorporato in un contratto di debito o in un contratto assicurativo è considerato strettamente correlato al contratto primario se il cap è uguale o maggiore del tasso d'interesse di mercato e se il floor è uguale o inferiore al tasso d'interesse di mercato, quando il contratto è emesso e il cap o il floor non ha un effetto di leva finanziaria (leverage) con riferimento al contratto primario. Analogamente, le disposizioni incluse in un contratto per l'acquisto o la vendita di un'attività (per esempio una merce) che prevedono un cap e un floor sul prezzo da corrispondere o ricevere per l'attività sono strettamente correlate al contratto primario se entrambi il cap e il floor erano out of the money all'inizio e non hanno un effetto di leva finanziaria (leverage).

c) 

Il derivato incorporato su una valuta estera che fornisce un flusso di pagamenti di capitale o interessi che sono denominati in una valuta estera ed è incorporato in uno strumento primario di debito (per esempio un'obbligazione a duplice valuta) è strettamente correlato allo strumento primario di debito. Tale derivato non è separato dallo strumento primario poiché lo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere richiede che gli utili e le perdite derivanti dalla conversione in valuta estera degli elementi monetari siano rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio.

d) 

Il derivato su cambi incorporato in un contratto primario che sia un contratto assicurativo o non sia uno strumento finanziario (come un contratto per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario in cui il prezzo sia denominato in una valuta estera) è strettamente correlato al contratto primario se non ha un effetto di leva finanziaria, se non contiene un'opzione e se i pagamenti devono essere effettuati in una delle seguenti valute:

i) 

la valuta funzionale di una qualsiasi parte contrattuale rilevante;

ii) 

la valuta in cui il prezzo del relativo bene o servizio acquistato o consegnato è normalmente espresso in operazioni commerciali nel mondo (quali il dollaro americano per operazioni sul petrolio greggio); o

iii) 

la valuta che è comunemente utilizzata in contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari nell'ambiente economico in cui avviene l'operazione (ad esempio una valuta relativamente stabile e liquida che è comunemente utilizzata in operazioni commerciali locali o nel commercio esterno).

e) 

L'opzione a rimborsare anticipatamente incorporata in uno strip di soli interessi o solo capitale è strettamente correlata al contratto primario se il contratto primario i) inizialmente risultava dalla scissione del diritto a ricevere flussi finanziari contrattuali di uno strumento finanziario che, per sua stessa natura, non includeva un derivato incorporato e ii) non contiene termini non presenti nell'originario contratto primario di debito.

▼M54

f) 

Il derivato incorporato in un contratto di leasing primario è strettamente correlato al contratto primario se il derivato incorporato è rappresentato da i) un indice collegato all'inflazione, quale l'indicizzazione dei pagamenti dovuti per il leasing basata su di un indice di prezzi al consumo (sempre che il contratto di leasing non abbia effetto di leva finanziaria e l'indice sia collegato all'inflazione propria dell'ambiente economico in cui l'entità opera), ii) pagamenti variabili dovuti per il leasing che dipendono dalle vendite connesse, o iii) pagamenti variabili dovuti per il leasing basati su tassi di interesse variabili.

▼M53

g) 

L'elemento valutativo in unità (unit-linking feature) incorporato in uno strumento finanziario primario o in un contratto assicurativo primario è strettamente correlato allo strumento o al contratto primario se i pagamenti denominati in unità sono valutati ai valori correnti delle unità che riflettono il fair value (valore equo) delle attività del fondo. L'elemento valutativo in unità (unit-linking feature) è una clausola contrattuale che richiede pagamenti denominati in unità di un fondo comune di investimento interno o esterno.

h) 

Il derivato incorporato in un contratto assicurativo è strettamente correlato al contratto assicurativo primario se il derivato incorporato e il contratto assicurativo primario sono talmente interdipendenti da impedire all'entità di valutare il derivato incorporato separatamente (ossia senza considerare il contratto primario).

Strumenti che contengono derivati incorporati

B4.3.9 Secondo quanto previsto al paragrafo B4.3.1, quando l'entità diventa parte di un contratto ibrido con un contratto primario che non è un'attività rientrante nell'ambito del presente Principio e con uno o più derivati incorporati, il paragrafo 4.3.3 dispone che l'entità identifichi tale derivato incorporato, valuti se è necessario che sia separato dal contratto primario e per quelli che devono essere separati, valuti i derivati al fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e successivamente. Queste disposizioni possono essere più complesse, o portare a valutazioni meno affidabili, rispetto alla valutazione dell'intero strumento al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Per tale ragione il presente Principio consente di designare l'intero contratto ibrido al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

B4.3.10 Tale designazione può essere utilizzata sia che il paragrafo 4.3.3 disponga o vieti la separazione del derivato incorporato dal contratto primario. Tuttavia, il paragrafo 4.3.5 non giustificherebbe la designazione del contratto ibrido al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio nei casi esposti al paragrafo 4.3.5, lettere a) e b), in quanto così facendo non ridurrebbe la complessità né migliorerebbe l'affidabilità.

Rideterminazione del valore dei derivati incorporati

B4.3.11 Conformemente al paragrafo 4.3.3 l'entità deve valutare se i derivati incorporati debbano essere separati dal contratto primario e contabilizzati come derivati nel momento in cui essa diventa parte del contratto. Una successiva rideterminazione del valore è vietata, a meno che vi sia una modifica delle clausole del contratto che modifichi significativamente i flussi finanziari che altrimenti sarebbero richiesti in base al contratto, nel qual caso è richiesta la rideterminazione. L'entità stabilisce se la modifica dei flussi finanziari sia significativa considerando in che misura i flussi finanziari futuri attesi collegati al derivato incorporato, al contratto primario o ad entrambi siano cambiati e se il cambiamento sia significativo rispetto ai flussi finanziari attesi in precedenza dal contratto.

B4.3.12 Il paragrafo B4.3.11 non si applica ai derivati incorporati in contratti acquisiti nell'ambito:

a) 

di un'aggregazione aziendale (secondo la definizione dell'IFRS 3 Aggregazioni aziendali);

b) 

di un'aggregazione di entità o di attività aziendali sotto controllo comune, secondo la definizione dei paragrafi B1–B4 dell'IFRS 3; o

c) 

della costituzione di una joint venture, secondo la definizione dell'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto

oppure alla possibile rideterminazione del loro valore alla data di acquisizione ( 45 ).

Riclassificazione delle attività finanziarie (sezione 4.4)

Riclassificazione delle attività finanziarie

B4.4.1 Il paragrafo 4.4.1 impone all'entità di riclassificare le attività finanziarie se modifica il suo modello di business per la gestione di tali attività. Tali modifiche, che dovrebbero accadere molto raramente, sono decise dall'alta dirigenza dell'entità, a seguito di cambiamenti esterni o interni e devono essere rilevanti per le operazioni dell'entità e dimostrabili alle parti esterne. Di conseguenza l'entità modificherà il proprio modello di business solo in caso di inizio o cessazione di un'attività rilevante per le sue operazioni, ad esempio in caso di acquisizione, cessione o cessazione di un ramo di attività. Casi di modifica del modello di business sono descritti negli esempi seguenti:

a) 

l'entità detiene un portafoglio di prestiti commerciali da vendere a breve termine. Essa acquisisce una società che gestisce prestiti commerciali e ha un modello di business basato sul possesso dei prestiti finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali. Il portafoglio di prestiti commerciali non è più in vendita, ed è gestito insieme ai prestiti commerciali acquisiti secondo il modello del possesso finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali;

b) 

una società di servizi finanziari decide di chiudere la propria attività nel settore dei prestiti ipotecari. Essa non conclude più nuovi prestiti ipotecari e si sta attivando per vendere il proprio portafoglio.

B4.4.2 La modifica dell'obiettivo del modello di business dell'entità deve avvenire prima della data di riclassificazione. Per esempio, se la società di servizi finanziari decide il 15 febbraio di chiudere la propria attività nel settore dei prestiti ipotecari e di conseguenza deve riclassificare tutte le attività finanziarie interessate il 1o aprile (ossia il primo giorno dell'esercizio successivo dell'entità), non deve concludere nuovi prestiti ipotecari o svolgere altrimenti attività in linea con il precedente modello di business dopo il 15 febbraio.

B4.4.3 Le seguenti situazioni non rappresentano modifiche del modello di business:

a) 

un cambiamento di intenzione in relazione a determinate attività finanziarie (anche in caso di cambiamenti significativi delle condizioni di mercato);

b) 

la temporanea scomparsa di un dato mercato per le attività finanziarie;

c) 

il trasferimento di attività finanziarie tra parti dell'entità con diversi modelli di business.

VALUTAZIONE (CAPITOLO 5)

Valutazione iniziale (sezione 5.1)

B5.1.1 Il fair value (valore equo) di uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale è normalmente il prezzo dell'operazione (ossia il fair value (valore equo) del corrispettivo dato o ricevuto, cfr. anche il paragrafo B.5.1.2 A e l'IFRS 13). Tuttavia, se parte del corrispettivo dato o ricevuto è per qualcosa diverso dallo strumento finanziario, l'entità deve valutare il fair value (valore equo) dello strumento finanziario. Per esempio, il fair value (valore equo) di un finanziamento o credito a lungo termine infruttifero può essere valutato come il valore attuale di tutti gli incassi futuri attualizzati utilizzando il(i) tasso(i) di interesse di mercato prevalente(i) per uno strumento similare (similare per valuta, scadenza, tipo di tasso di interesse e altri fattori) con un rating di credito similare. Ulteriori importi concessi rappresentano un costo o una riduzione dei proventi a meno che questi non soddisfino le condizioni per la rilevazione come altri tipi di attività.

B5.1.2 Se l'entità origina un finanziamento con un tasso di interesse al di fuori dei prezzi di mercato (ad esempio, 5 per cento quando il tasso di mercato per finanziamenti similari è 8 per cento), e riceve una commissione anticipata a compensazione, l'entità rileva il finanziamento al proprio fair value (valore equo), ossia al netto della commissione ricevuta.

B5.1.2 A La migliore evidenza del fair value (valore equo) di uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale è normalmente il prezzo dell'operazione (ossia il fair value (valore equo) del corrispettivo dato o ricevuto, cfr. anche IFRS 13). Se l'entità stabilisce che il fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale differisce dal prezzo dell'operazione indicato nel paragrafo 5.1.1 A, essa deve contabilizzare tale strumento a tale data nel seguente modo:

a) 

secondo la valutazione disposta dal paragrafo 5.1.1 se tale fair value (valore equo) è attestato da un prezzo quotato in un mercato attivo per un'attività o passività identica (ossia un input di Livello 1) oppure si basa su una tecnica di valutazione che utilizza solo dati provenienti da mercati osservabili. L'entità deve rilevare la differenza tra il fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell'operazione come utile o perdita;

b) 

in tutti gli altri casi, secondo la valutazione disposta dal paragrafo 5.1.1, rettificata per differire la variazione tra il fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell'operazione. Dopo la rilevazione iniziale, l'entità deve rilevare tale variazione differita come utile o perdita solo nella misura in cui essa risulti da un cambiamento di un fattore (incluso il tempo) che gli operatori di mercato considererebbero nel determinare il prezzo dell'attività o della passività.

Valutazione successiva (sezioni 5.2 e 5.3)

B5.2.1 Se uno strumento finanziario precedentemente rilevato come attività finanziaria è valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e questo scende sotto zero, è una passività finanziaria valutata secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.1. Tuttavia, i contratti ibridi con contratti primari che sono attività nell'ambito del presente Principio sono sempre valutati secondo quanto previsto dal paragrafo 4.3.2.

B5.2.2 Il seguente esempio illustra la contabilizzazione dei costi dell'operazione al momento della valutazione iniziale e successiva dell'attività finanziaria valutata al fair value (valore equo) con le variazioni rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 o 4.1.2 A. L'entità acquista l'attività finanziaria per CU100 più una commissione d'acquisto di CU2. Inizialmente l'entità rileva l'attività a CU102. L'esercizio si chiude il giorno seguente e a tale data il prezzo di mercato quotato per l'attività è CU100. Se l'attività fosse venduta, sarebbe pagata una commissione di CU3. In tale data, l'entità valuta l'attività a CU100 (senza tenere conto della potenziale commissione sulla vendita) e rileva una perdita di CU2 nelle altre componenti di conto economico complessivo. Se l'attività finanziaria è valutata al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A, i costi dell'operazione sono ammortizzati nell'utile (perdita) di esercizio utilizzando il criterio dell'interesse effettivo.

B5.2.2 A La valutazione successiva dell'attività o passività finanziaria e la successiva rilevazione degli utili e delle perdite descritti al paragrafo B5.1.2 A devono essere coerenti con le disposizioni del presente Principio.

Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale e contratti aventi per oggetto tali investimenti

B5.2.3 Tutti gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale e contratti aventi per oggetto tali strumenti devono essere valutati al fair value (valore equo). Limitatamente a poche circostanze, tuttavia, il costo può rappresentare una stima adeguata del fair value (valore equo). Questo si può verificare se le più recenti informazioni disponibili per valutare il fair value (valore equo) sono insufficienti, oppure se vi è un'ampia gamma di possibili valutazioni del fair value (valore equo) e il costo rappresenta la migliore stima del fair value (valore equo) in tale gamma di valori.

B5.2.4 Gli indicatori che il costo potrebbe non essere rappresentativo del fair value (valore equo) comprendono:

a) 

una variazione significativa nell'andamento economico della partecipata rispetto alle previsioni di bilancio, ai piani o ai traguardi;

b) 

variazioni nelle attese relative al raggiungimento dei traguardi relativi ai prodotti tecnici della partecipata;

c) 

una variazione significativa sul mercato del patrimonio della partecipata o dei suoi prodotti o potenziali prodotti;

d) 

una variazione significativa nell'economia mondiale o nel contesto economico in cui opera la partecipata;

e) 

una variazione significativa nell'andamento economico di entità comparabili o nelle valutazioni espresse dal mercato nel suo complesso;

f) 

questioni interne della partecipata, quali frodi, controversie commerciali, contenziosi, cambiamento delle strutture dirigenziali o delle strategie;

g) 

evidenza di operazioni esterne sul patrimonio della partecipata o da parte della partecipata (come una recente emissione di capitale) o da trasferimenti di strumenti rappresentativi di capitale tra terzi.

B5.2.5 L'elenco del paragrafo B5.2.4 non è esaustivo. L'entità deve utilizzare tutte le informazioni sull'andamento economico e sulle operazioni della partecipata disponibili dopo la data della rilevazione iniziale. Nella misura in cui esistono tali fattori rilevanti, essi possono indicare che il costo potrebbe non essere rappresentativo del fair value (valore equo). In tali casi, l'entità deve valutare il fair value (valore equo).

B5.2.6 Il costo non è mai la migliore stima del fair value (valore equo) per gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale quotati (o contratti aventi per oggetto strumenti rappresentativi di capitale quotati).

Valutazione al costo ammortizzato (sezione 5.4)

Criterio dell'interesse effettivo

B5.4.1 Nell'applicare il criterio dell'interesse effettivo, l'entità identifica le commissioni che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo di uno strumento finanziario. La descrizione delle commissioni per i servizi finanziari può non essere indicativa della natura e della sostanza dei servizi forniti. Le commissioni che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo di uno strumento finanziario sono trattate come rettifica del tasso di interesse effettivo, a meno che lo strumento finanziario sia valutato al fair value (valore equo), con le variazioni del fair value (valore equo) rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio. In questi casi le commissioni sono rilevate come ricavi o costi nel momento in cui lo strumento viene inizialmente rilevato.

B5.4.2 Le commissioni che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo di uno strumento finanziario comprendono:

a) 

le commissioni di emissione ricevute dall'entità in relazione alla creazione o all'acquisizione dell'attività finanziaria. Esse possono comprendere corrispettivi per attività quali la valutazione delle condizioni finanziarie del mutuatario, la valutazione e la registrazione delle garanzie, degli accordi in materia di garanzie reali e di altri accordi di garanzia, la negoziazione dei termini dello strumento, la preparazione e l'elaborazione dei documenti, nonché la chiusura dell'operazione. Tali commissioni costituiscono parte integrante del processo di generazione dell'impegno riguardante lo strumento finanziario in questione;

b) 

le commissioni di impegno ricevute dall'entità per originare un finanziamento quando l'impegno all'erogazione non è valutato conformemente al paragrafo 4.2.1, lettera a), ed è probabile che l'entità aderirà ad un accordo specifico di concessione di prestito. Queste commissioni sono considerate una compensazione per l'assunzione dell'impegno di acquisire uno strumento finanziario. Se l'impegno scade senza che l'entità abbia erogato il prestito, la commissione è rilevata, alla scadenza, come ricavo;

c) 

le commissioni di emissione versate al momento dell'emissione di passività finanziarie valutate al costo ammortizzato. Tali commissioni costituiscono parte integrante del processo di generazione dell'impegno riguardante la passività finanziaria. L'entità distingue le commissioni e i costi che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo per la passività finanziaria dalle commissioni di emissione e dai costi dell'operazione relativi al diritto di fornire servizi, quali i servizi di gestione degli investimenti.

B5.4.3 Le commissioni che non costituiscono parte integrante del tasso di interesse effettivo di uno strumento finanziario e sono contabilizzate conformemente all'IFRS 15 comprendono:

a) 

le commissioni addebitate per il servizio del prestito;

b) 

le commissioni di impegno per originare un finanziamento quando l'impegno all'erogazione non è valutato conformemente al paragrafo 4.2.1, lettera a), ed è improbabile che si concluda un accordo specifico di concessione di prestito e

c) 

le commissioni di sindacazione del prestito percepite dall'entità che effettua un prestito e non mantiene per sé nessuna parte del pacchetto di prestito (o mantiene una parte allo stesso tasso di interesse effettivo per rischi comparabili riservato agli altri partecipanti).

B5.4.4 Quando applica il criterio dell'interesse effettivo, l'entità generalmente ammortizza lungo la vita attesa dello strumento finanziario eventuali commissioni, punti corrisposti o ricevuti, costi sostenuti per l'operazione e altri premi o sconti che sono inclusi nel calcolo del tasso di interesse effettivo. Tuttavia, si utilizza un periodo più breve se questo è il periodo a cui le commissioni, punti pagati o ricevuti, costi sostenuti per l'operazione, premi o sconti sono collegati. Ciò potrà verificarsi quando la variabile a cui le commissioni, i punti pagati o ricevuti, le spese sostenute per l'operazione, i premi o gli sconti fanno riferimento subisce una variazione di prezzo in base ai tassi del mercato prima della scadenza attesa dello strumento finanziario. In tale caso, il periodo di ammortamento appropriato è il periodo sino alla successiva data di ricalcolo del prezzo. Per esempio, se un premio o uno sconto su uno strumento finanziario a tasso variabile riflette l'interesse che è maturato su quello strumento finanziario da quando l'interesse è stato pagato l'ultima volta, o le variazioni nei tassi di mercato da quando il tasso di interesse variabile è stato rideterminato ai tassi di mercato, questo sarà ammortizzato sino alla data successiva in cui il tasso di interesse variabile è rideterminato ai tassi di mercato. Questo avviene perché il premio o lo sconto fanno riferimento al periodo relativo sino alla data successiva di rideterminazione dell'interesse, poiché in tale data, la variabile a cui il premio o lo sconto fa riferimento (ossia i tassi di interesse) è rideterminata ai tassi di mercato. Se, tuttavia, il premio o lo sconto deriva da un cambiamento dello spread creditizio sul tasso variabile specificato nello strumento finanziario, o da altre variabili che non sono rideterminate ai tassi di mercato, il premio o lo sconto è ammortizzato lungo la vita attesa dello strumento finanziario.

B5.4.5 Per le attività finanziarie a tasso variabile e le passività finanziarie a tasso variabile, i flussi finanziari sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e ciò altera il tasso di interesse effettivo. Se l'attività finanziaria a tasso variabile o la passività finanziaria a tasso variabile è rilevata inizialmente ad un valore equivalente al capitale dovuto o da ricevere a scadenza, la rideterminazione dei futuri pagamenti di interessi normalmente non ha alcun effetto significativo sul valore contabile dell'attività o della passività.

B5.4.6 Se l'entità rivede le proprie stime di pagamenti o riscossioni (escludendo le modifiche in conformità al paragrafo 5.4.3 e le variazioni delle stime delle perdite attese su crediti), l'entità deve rettificare il valore contabile lordo dell'attività finanziaria o il costo ammortizzato della passività finanziaria (o gruppo di strumenti finanziari) per riflettere i flussi finanziari contrattuali stimati effettivi e rideterminati. L'entità ricalcola il valore contabile lordo dell'attività finanziaria o il costo ammortizzato della passività finanziaria come il valore attuale dei futuri flussi finanziari contrattuali stimati che sono attualizzati al tasso d'interesse effettivo originario dello strumento finanziario (o al tasso di interesse effettivo corretto per il credito per attività finanziarie deteriorate acquistate o originate) o, laddove applicabile, al tasso d'interesse effettivo rivisto calcolato conformemente al paragrafo 6.5.10. La rettifica è rilevata come provento o onere nell'utile (perdita) d'esercizio.

B5.4.7 In alcuni casi, l'attività finanziaria è considerata deteriorata al momento della rilevazione iniziale poiché il rischio di credito è molto elevato e, in caso di acquisto, è acquisita con grossi sconti. L'entità è tenuta a includere nelle stime dei flussi finanziari le perdite attese su crediti iniziali nel calcolare il tasso di interesse effettivo corretto per il credito per attività finanziarie che sono considerate attività finanziarie deteriorate acquistate o originate al momento della rilevazione iniziale. Tuttavia, ciò non significa che si debba applicare un tasso di interesse effettivo corretto per il credito solo perché l'attività finanziaria presenta un elevato rischio di credito al momento della rilevazione iniziale.

Costi dell'operazione

B5.4.8 I costi dell'operazione includono gli onorari e le commissioni pagati ad agenti (inclusi i dipendenti che svolgono la funzione di agenti di commercio), consulenti, mediatori e operatori, i contributi prelevati da organismi di regolamentazione e dalle Borse valori, le tasse e oneri di trasferimento. I costi dell'operazione non includono premi o sconti, costi di finanziamento, o costi interni amministrativi o di gestione.

Svalutazione

B5.4.9 Le svalutazioni possono riguardare l'attività finanziaria nella sua totalità o una parte di essa. Per esempio, l'entità intende far valere la garanzia reale sull'attività finanziaria e prevede di recuperare al massimo il 30 per cento dell'attività finanziaria dalla garanzia reale. Se l'entità non ha ragionevoli prospettive di recuperare eventuali ulteriori flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria, svaluterà il restante 70 per cento dell'attività finanziaria.

Riduzione di valore (sezione 5.5)

Valutazione su base collettiva e individuale

B5.5.1 Per conseguire l'obiettivo di rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito quando il rischio di credito è aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale, può essere necessario effettuare la valutazione degli aumenti significativi del rischio di credito su base collettiva, prendendo in considerazione i dati che sono indicativi di aumenti significativi del rischio di credito, ad esempio, su un gruppo o sottogruppo di strumenti finanziari. Ciò al fine di garantire che l'entità raggiunga l'obiettivo di rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito laddove vi siano aumenti significativi del rischio di credito, anche se non sono ancora disponibili prove di tali aumenti significativi del rischio di credito a livello di singolo strumento.

B5.5.2 Le perdite attese lungo tutta la vita del credito dovrebbero essere generalmente rilevate prima che uno strumento finanziario sia scaduto. In genere, il rischio di credito aumenta in modo significativo prima che uno strumento finanziario sia scaduto o prima che intervengano altri fattori osservabili a posteriori connessi al singolo mutuatario (ad esempio, una modifica o una ristrutturazione). Di conseguenza, laddove siano disponibili, senza eccessivi costi o sforzi, informazioni ragionevoli e dimostrabili maggiormente indicative degli sviluppi attesi rispetto alle informazioni sul livello dello scaduto, le prime devono essere utilizzate per valutare le variazioni del rischio di credito.

B5.5.3 Tuttavia, in funzione della natura degli strumenti finanziari e delle informazioni sul rischio di credito disponibili per specifici gruppi di strumenti finanziari, l'entità può non essere in grado di individuare variazioni significative del rischio di credito per singoli strumenti finanziari prima che lo strumento finanziario sia scaduto. Ciò può verificarsi, in particolare, nel caso di strumenti finanziari come i prestiti al dettaglio, sui quali, finché il cliente non viola le clausole contrattuali, le informazioni aggiornate sul rischio di credito regolarmente ottenute e monitorate su un singolo strumento sono modeste o nulle. In caso di variazioni del rischio di credito di singoli strumenti finanziari non individuate prima che gli strumenti siano scaduti, un fondo a copertura perdite basato esclusivamente su informazioni relative al credito a livello di singolo strumento finanziario non rappresenterebbe fedelmente le variazioni del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale.

B5.5.4 In alcune circostanze l'entità non possiede informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza eccessivi costi o sforzi per valutare le perdite attese lungo tutta la vita del credito a livello di singolo strumento. In tal caso, le perdite attese lungo tutta la vita del credito devono essere rilevate su base collettiva in considerazione di informazioni generali in materia di rischio di credito. Queste informazioni generali in materia di rischio di credito devono includere non solo informazioni sul livello dello scaduto, ma anche tutte le informazioni sul credito rilevanti, ivi comprese le informazioni macroeconomiche prospettiche, allo scopo di avvicinarsi alla rilevazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito laddove vi sia stato un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale a livello di singolo strumento.

B5.5.5 Allo scopo di determinare gli aumenti significativi del rischio di credito e di rilevare un fondo a copertura perdite su base collettiva, l'entità può raggruppare gli strumenti finanziari sulla base della comunanza delle caratteristiche di rischio di credito, al fine di facilitare un'analisi che è strutturata per individuare tempestivamente gli aumenti significativi del rischio di credito. L'entità non dovrebbe occultare tali informazioni raggruppando gli strumenti finanziari con caratteristiche di rischio diverse. Esempi di caratteristiche di rischio di credito comuni possono includere, senza limitarsi a questi:

a) 

il tipo di strumento;

b) 

i rating del rischio di credito;

c) 

il tipo di garanzia reale;

d) 

la data della rilevazione iniziale;

e) 

la scadenza residua;

f) 

il settore;

g) 

l'ubicazione geografica del mutuatario e

h) 

il valore della garanzia reale relativa all'attività finanziaria se ha un effetto sulla probabilità di inadempimento (per esempio, i prestiti senza rivalsa in alcuni ordinamenti giuridici o i rapporti percentuali tra prestito immobiliare e valore dell'immobile).

B5.5.6 Il paragrafo 5.5.4 dispone che le perdite attese lungo tutta la vita del credito siano rilevate per tutti gli strumenti finanziari per i quali si sono verificati aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale. Al fine di raggiungere questo obiettivo, se l'entità non è in grado di raggruppare gli strumenti finanziari per i quali si ritiene che il rischio di credito sia significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale in base alle caratteristiche di rischio di credito comuni, l'entità dovrebbe rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito su una parte delle attività finanziarie per le quali si ritiene che il rischio di credito sia aumentato in modo significativo. L'aggregazione degli strumenti finanziari al fine di determinare se vi siano variazioni del rischio di credito su base collettiva può variare nel tempo, man mano che si rendono disponibili nuove informazioni su gruppi di strumenti finanziari o su singoli strumenti finanziari.

Tempistica di rilevazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito

B5.5.7 La valutazione dell'opportunità di rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito è basata su aumenti significativi della probabilità o del rischio di inadempimento dopo la rilevazione iniziale (a prescindere dal fatto che uno strumento finanziario abbia subito una variazione di prezzo per rispecchiare un aumento del rischio di credito) anziché su prove attestanti che l'attività finanziaria sia deteriorata alla data di riferimento del bilancio o che si sia verificata un'effettiva situazione di inadempimento. Generalmente, vi sarà un aumento significativo del rischio di credito prima che l'attività finanziaria si deteriori o che si verifichi un'effettiva situazione di inadempimento.

B5.5.8 Per gli impegni all'erogazione di finanziamenti, l'entità considera le variazioni del rischio di inadempimento relativo al finanziamento al quale l'impegno all'erogazione si riferisce. Per i contratti di garanzia finanziaria, l'entità considera le variazioni del rischio che un determinato debitore diventi inadempiente nel quadro del contratto.

B5.5.9 La significatività di una variazione del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale dipende dal rischio di inadempimento alla data della rilevazione iniziale. Pertanto, una determinata variazione, in termini assoluti, del rischio di inadempimento sarà più significativa per uno strumento finanziario con un minor rischio iniziale di inadempimento rispetto ad uno strumento finanziario con un maggior rischio iniziale di inadempimento.

B5.5.10 Il rischio di inadempimento di strumenti finanziari con rischio di credito comparabile è tanto più elevato quanto più è lunga la vita attesa dello strumento; ad esempio, il rischio di inadempimento di un'obbligazione con rating AAA con una vita attesa di 10 anni è superiore a quella di un'obbligazione con rating AAA con una vita attesa di cinque anni.

B5.5.11 Poiché sussiste una relazione tra la vita attesa e il rischio che si verifichi un inadempimento, la variazione del rischio di credito non può essere determinata solo tramite la comparazione nel tempo della variazione del rischio assoluto di inadempimento. Per esempio, se il rischio di inadempimento di uno strumento finanziario con una vita attesa di 10 anni al momento della rilevazione iniziale è identico al rischio di inadempimento sul medesimo strumento finanziario che, in un periodo successivo, ha una vita attesa di soli cinque anni, tale circostanza può indicare un aumento del rischio di credito. Ciò è dovuto al fatto che il rischio di inadempimento lungo la vita attesa di solito diminuisce con il passare del tempo se il rischio di credito resta immutato e lo strumento finanziario si avvicina alla scadenza. Tuttavia, per strumenti finanziari che presentano obblighi di pagamento significativi soltanto in prossimità della scadenza dello strumento finanziario stesso, il rischio di inadempimento potrebbe non diminuire necessariamente con il passare del tempo. In tal caso, l'entità dovrebbe considerare anche altri fattori qualitativi in grado di dimostrare che il rischio di credito è aumentato in modo significativo dopo la rilevazione iniziale.

B5.5.12 L'entità può applicare metodi diversi per determinare se il rischio di credito di uno strumento finanziario è aumentato in modo significativo dopo la rilevazione iniziale o al momento della valutazione delle perdite attese su crediti. L'entità può applicare metodi diversi a strumenti finanziari diversi. Un metodo che non preveda esplicitamente la probabilità di inadempimento come dato di base in sé, quale il metodo del tasso di perdita su crediti, può essere conforme alle disposizioni del presente Principio, a condizione che l'entità sia in grado di distinguere le variazioni del rischio di inadempimento derivanti da mutamenti intervenuti in altri fattori delle perdite attese su crediti, come le garanzie reali, e consideri quanto segue in sede di valutazione:

a) 

la variazione del rischio di inadempimento dopo la rilevazione iniziale;

b) 

la vita attesa dello strumento finanziario e

c) 

informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza eccessivi costi o sforzi che possono influire sul rischio di credito.

B5.5.13 I metodi utilizzati per determinare se il rischio di credito di uno strumento finanziario sia aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale dovrebbero prendere in considerazione le caratteristiche dello strumento finanziario (o del gruppo di strumenti finanziari) e la struttura degli inadempimenti del passato di strumenti finanziari comparabili. Nonostante la disposizione di cui al paragrafo 5.5.9, per gli strumenti finanziari nei quali la struttura degli inadempimenti non si concentra in un momento specifico della vita attesa dello strumento finanziario, le variazioni del rischio di inadempimento nei 12 mesi successivi possono essere una ragionevole approssimazione delle variazioni del rischio di inadempimento per tutta la vita dello strumento. In questi casi, l'entità può utilizzare le variazioni del rischio di inadempimento nei 12 mesi successivi per determinare se il rischio di credito è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale, a meno che le circostanze indichino che è necessaria una valutazione lungo tutta la vita.

B5.5.14 Tuttavia, per alcuni strumenti finanziari o in alcuni casi, può non essere appropriato utilizzare le variazioni del rischio di inadempimento nei 12 mesi successivi per determinare se si debbano rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito. Per esempio, le variazioni del rischio di inadempimento nei 12 mesi successivi possono non essere una base adeguata per determinare se il rischio di credito è aumentato per uno strumento finanziario con scadenza superiore a 12 mesi quando:

a) 

lo strumento finanziario presenta obblighi di pagamento significativi soltanto dopo i 12 mesi successivi;

b) 

intervengono variazioni nei fattori macroeconomici o relativi al credito che non si riflettono adeguatamente nel rischio di inadempimento entro i 12 mesi successivi; o

c) 

le variazioni dei fattori relativi al credito hanno un impatto (o hanno un effetto più pronunciato) sul rischio di credito dello strumento finanziario soltanto dopo 12 mesi.

Determinazione dell'eventuale aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale

B5.5.15 Nel determinare se sia necessario rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito, l'entità deve prendere in considerazione informazioni ragionevoli e dimostrabili che sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi e che possono incidere sul rischio di credito dello strumento finanziario conformemente al paragrafo 5.5.17, lettera c). L'entità non necessita di effettuare una ricerca approfondita di informazioni per determinare se il rischio di credito è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale.

B5.5.16 L'analisi del rischio di credito è un'analisi multifattoriale e olistica; determinare se un certo elemento è rilevante e il suo peso rispetto ad altri fattori dipenderà dal tipo di prodotto, dalle caratteristiche degli strumenti finanziari, dal mutuatario, nonché dalla regione geografica. L'entità deve prendere in considerazione informazioni ragionevoli e dimostrabili, disponibili senza eccessivi costi o sforzi, che siano rilevanti per lo specifico strumento finanziario oggetto della valutazione. Tuttavia, alcuni fattori o indicatori possono non essere identificabili a livello di singolo strumento finanziario. In tal caso, i fattori o gli indicatori dovrebbero essere valutati per adeguati portafogli, gruppi di portafogli o parte di portafoglio di strumenti finanziari al fine di determinare se sia stata rispettata la disposizione di cui al paragrafo 5.5.3 per la rilevazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito.

B5.5.17 Il seguente elenco, non esaustivo, di informazioni può essere rilevante nella valutazione delle variazioni del rischio di credito:

a) 

variazioni significative degli indicatori di prezzo interno del rischio di credito per effetto di una variazione iniziale del rischio di credito che comprende, ma non solo, lo spread creditizio che risulterebbe se un particolare strumento finanziario o uno strumento finanziario analogo con le stesse condizioni e la stessa controparte fosse di nuova creazione o emissione alla data di riferimento del bilancio;

b) 

altre variazioni dei tassi o dei termini contrattuali di uno strumento finanziario esistente che sarebbero significativamente differenti se lo strumento fosse di nuova creazione o emissione alla data di riferimento del bilancio (quali clausole più rigide, garanzie reali o garanzie personali di importo più cospicuo o una maggiore copertura dei proventi) a causa delle variazioni del rischio di credito dello strumento finanziario dopo la rilevazione iniziale;

c) 

variazioni significative degli indicatori di rischio di credito del mercato esterno per un particolare strumento finanziario o strumenti finanziari analoghi con la stessa vita attesa. Le variazioni degli indicatori del rischio di credito comprendono, senza limitarsi a questi:

i) 

lo spread creditizio;

ii) 

i prezzi del contratto di credit default swap per il mutuatario;

iii) 

il tempo durante il quale o la misura in cui il fair value (valore equo) dell'attività finanziaria è stato inferiore al suo costo ammortizzato e

iv) 

altre informazioni di mercato relative al mutuatario, quali le variazioni del prezzo degli strumenti di debito e rappresentativi di capitale del mutuatario;

d) 

una variazione significativa, effettiva o attesa, del rating di credito esterno dello strumento finanziario;

e) 

un declassamento, effettivo o atteso, del rating di credito interno del mutuatario o una diminuzione del punteggio comportamentale utilizzato per la valutazione del rischio di credito a livello interno. I rating di credito interni e il punteggio comportamentale interno sono più attendibili se abbinati ai rating esterni o sostenuti da studi sull'inadempimento;

f) 

variazioni sfavorevoli, esistenti o previste, delle condizioni economiche, finanziarie o commerciali che si ritiene possano provocare un cambiamento significativo della capacità del mutuatario di onorare i suoi debiti, come un aumento, effettivo o atteso, dei tassi di interesse o un aumento significativo, effettivo o atteso, dei tassi di disoccupazione;

g) 

una variazione significativa, effettiva o attesa, dei risultati operativi del mutuatario. Tra gli esempi figurano il calo dei ricavi o dei margini effettivi o attesi, l'aumento dei rischi operativi, la carenza di capitale circolante, la diminuzione della qualità delle attività, una maggiore leva di bilancio, una maggiore liquidità, problemi di gestione o cambiamenti dell'ambito di attività commerciale o della struttura organizzativa (come la cessazione di un settore dell'attività commerciale) che comportano una variazione significativa della capacità del mutuatario di onorare i suoi debiti;

h) 

aumenti significativi del rischio di credito di altri strumenti finanziari dello stesso mutuatario;

i) 

una variazione significativa sfavorevole, effettiva o attesa, del contesto regolamentare, economico o tecnologico del mutuatario che comporti una variazione significativa della capacità del mutuatario di onorare i suoi debiti, come il calo della domanda del prodotto commercializzato dal mutuatario a causa di un'evoluzione tecnologica;

j) 

variazioni significative del valore delle garanzie reali a sostegno del debito oppure della qualità delle garanzie di terzi o degli strumenti di attenuazione del rischio di credito, che dovrebbero ridurre l'incentivo economico, per il mutuatario, a effettuare pagamenti contrattuali regolari o, in alternativa, avere effetti sulla probabilità di inadempimento. Per esempio, se il valore della garanzia reale si riduce perché diminuiscono i prezzi delle abitazioni, in alcuni sistemi giuridici i mutuatari sono maggiormente incentivati a non rimborsare il mutuo;

k) 

una variazione significativa della qualità della garanzia fornita da un azionista (o dai genitori di un individuo) se l'azionista (o i genitori) è (sono) incentivato(i) ad evitare l'inadempimento con un'iniezione di capitale o di liquidità e ne ha (hanno) la capacità finanziaria;

l) 

variazioni significative, come la riduzione del sostegno finanziario da parte dell'entità capogruppo o di altre affiliate o una variazione significativa, effettiva o attesa, della qualità dello strumento di attenuazione del rischio di credito, che dovrebbero ridurre l'incentivo economico, per il mutuatario, a effettuare pagamenti contrattuali regolari. Forme di miglioramento della qualità del credito o di supporto di credito prevedono che si tenga conto della situazione finanziaria del garante e/o, per gli interessi emessi in cartolarizzazioni, che si determini se gli interessi subordinati siano in grado di assorbire le perdite attese su crediti (per esempio, sui finanziamenti sottostanti al titolo);

m) 

variazioni attese nella documentazione relativa al finanziamento, in particolare una violazione attesa del contratto che può comportare clausole di deroga o modifica, esenzioni dal pagamento degli interessi, incrementi del tasso di interesse che richiedono ulteriori garanzie personali o reali, o altre modifiche del quadro contrattuale dello strumento;

n) 

variazioni significative del rendimento atteso e del comportamento del mutuatario, in particolare le variazioni dello stato dei pagamenti dei mutuatari nel gruppo (per esempio, un aumento nel numero atteso o dell'entità dei ritardi dei pagamenti contrattuali o aumenti significativi nel numero previsto di beneficiari di carte di credito che si prevede raggiungano o superino il loro limite massimo di credito o che si prevede paghino l'importo minimo mensile);

o) 

variazioni nell'approccio di gestione del credito dell'entità in relazione allo strumento finanziario; in altri termini, in base a indicatori emergenti di variazioni del rischio di credito dello strumento finanziario, le prassi di gestione del rischio di credito dell'entità dovrebbero diventare più attive o essere incentrate sulla gestione dello strumento, in particolare con un controllo o un monitoraggio più intensi dello strumento o un intervento specifico dell'entità presso il mutuatario;

p) 

informazioni sul livello dello scaduto, in particolare la presunzione relativa di cui al paragrafo 5.5.11.

B5.5.18 In alcuni casi, le informazioni qualitative e le informazioni quantitative non statistiche disponibili possono essere sufficienti per stabilire che uno strumento finanziario ha soddisfatto il criterio per la rilevazione di un fondo a copertura perdite per un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito. Ciò vuol dire che le informazioni non devono necessariamente provenire da un modello statistico o da un processo di rating del credito per stabilire se c'è stato un aumento significativo del rischio di credito dello strumento finanziario. In altri casi, l'entità può aver bisogno di prendere in considerazione altre informazioni, in particolare informazioni generate dai suoi modelli statistici o dai suoi processi di rating del credito. In alternativa, l'entità può basare la valutazione su entrambi i tipi di informazione, ossia fattori qualitativi che non vengono individuati attraverso il processo di rating interno e una specifica categoria di rating interno alla data di riferimento del bilancio che tiene conto delle caratteristiche del rischio di credito al momento della rilevazione iniziale, se entrambi i tipi di informazione sono rilevanti.

Presunzione relativa per lo scaduto da più di 30 giorni

B5.5.19 La presunzione relativa di cui al paragrafo 5.5.11 non è un indicatore assoluto del fatto che si debbano rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito, ma si presume che sia il momento entro il quale le perdite attese lungo tutta la vita del credito debbano essere rilevate anche quando si utilizzano informazioni indicative degli sviluppi attesi (compresi i fattori macroeconomici a livello di portafoglio).

B5.5.20 L'entità può confutare tale presunzione, ma può farlo solo qualora abbia a disposizione informazioni ragionevoli e dimostrabili attestanti che, anche se i pagamenti contrattuali sono scaduti da più di 30 giorni, ciò non rappresenta un aumento significativo del rischio di credito di uno strumento finanziario, ad esempio quando il mancato pagamento deriva da un errore amministrativo, anziché da difficoltà finanziarie del mutuatario, o l'entità ha accesso a dati storici attestanti che non vi è correlazione tra gli aumenti significativi del rischio di inadempimento e le attività finanziarie i cui pagamenti sono scaduti da più di 30 giorni, ma che tale correlazione sussiste quando i pagamenti sono scaduti da più di 60 giorni.

B5.5.21 L'entità non può far coincidere la tempistica degli aumenti significativi del rischio di credito e la rilevazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito con il momento in cui l'attività finanziaria è considerata deteriorata o con una definizione di inadempimento interna all'entità.

Strumenti finanziari con un basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio

B5.5.22 Il rischio di credito di uno strumento finanziario è considerato basso ai fini del paragrafo 5.5.10 se lo strumento finanziario presenta un basso rischio di inadempimento, se il mutuatario ha una forte capacità di onorare i suoi obblighi in materia di flussi finanziari contrattuali a breve termine e se variazioni sfavorevoli delle condizioni economiche e commerciali a più lungo termine possono ridurre, ma non necessariamente ridurranno, la capacità del mutuatario di adempiere ai suoi obblighi in materia di flussi finanziari contrattuali. Gli strumenti finanziari non sono considerati a basso rischio di credito quando si ritiene che abbiano un basso rischio di perdita soltanto in funzione del valore della garanzia reale e lo strumento finanziario senza tale garanzia reale non sarebbe considerato a basso rischio di credito. Gli strumenti finanziari non sono considerati a basso rischio di credito per il solo fatto di avere un minor rischio di inadempimento rispetto ad altri strumenti finanziari dell'entità o rispetto al rischio di credito della giurisdizione in cui l'entità opera.

B5.5.23 Per determinare se uno strumento finanziario è a basso rischio di credito, l'entità può utilizzare i propri rating interni del rischio di credito o altre metodologie coerenti con una definizione globalmente condivisa di basso rischio di credito, che prendano in considerazione i rischi e il tipo di strumenti finanziari oggetto di valutazione. Un rating esterno investment grade è un esempio di strumento finanziario che può essere considerato a basso rischio di credito. Tuttavia, gli strumenti finanziari non devono necessariamente essere oggetto di rating esterno per essere considerati a basso rischio, ma dovrebbero comunque essere considerati a basso rischio di credito dal punto di vista dell'operatore di mercato dopo aver tenuto conto di tutti i termini e le condizioni dello strumento finanziario.

B5.5.24 Le perdite attese lungo tutta la vita del credito non vengono rilevate per uno strumento finanziario per il solo fatto di averlo ritenuto uno strumento con un basso rischio di credito nel precedente esercizio e di ritenere che non abbia un basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio. In tal caso, l'entità deve determinare se c'è stato un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale e se, di conseguenza, le perdite attese lungo tutta la vita del credito devono essere rilevate secondo quanto previsto dal paragrafo 5.5.3.

Modifiche

B5.5.25 In alcune circostanze, la rinegoziazione o la modifica dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria può portare all'eliminazione contabile dell'attività finanziaria esistente secondo quanto previsto dal presente Principio. Quando la modifica dell'attività finanziaria comporta l'eliminazione contabile dell'attività finanziaria esistente e la successiva rilevazione dell'attività finanziaria modificata, l'attività modificata è considerata una «nuova» attività finanziaria ai fini del presente Principio.

B5.5.26 Di conseguenza, nell'applicare all'attività finanziaria modificata le disposizioni in materia di riduzione di valore, la data della modifica deve essere trattata come la data della rilevazione iniziale di quell'attività finanziaria. In genere, ciò vuol dire valutare il fondo a copertura perdite per un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi finché non sono soddisfatti i criteri per la rilevazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito di cui al paragrafo 5.5.3. Tuttavia, in alcuni casi particolari conseguenti a una modifica che comporta l'eliminazione contabile dell'attività finanziaria originaria, può esserci evidenza del fatto che l'attività finanziaria modificata è deteriorata al momento della rilevazione iniziale e, di conseguenza, l'attività finanziaria dovrebbe essere rilevata come attività finanziaria deteriorata originata. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, in una situazione in cui è intervenuta una modifica sostanziale dell'attività compromessa che ha comportato l'eliminazione contabile dell'attività finanziaria originaria. In tal caso, è possibile che la modifica dia origine a una nuova attività finanziaria che è deteriorata al momento della rilevazione iniziale.

B5.5.27 Se i flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sono stati rinegoziati o altrimenti modificati, ma l'attività finanziaria non è eliminata contabilmente, tale attività finanziaria non è automaticamente considerata a basso rischio di credito. L'entità deve valutare se c'è stato un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale sulla base di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili, disponibili senza eccessivi costi o sforzi, tra cui informazioni storiche e indicative degli sviluppi attesi e una valutazione del rischio di credito lungo la vita attesa dell'attività finanziaria che comprende informazioni sulle circostanze che hanno portato alla modifica. Tra le prove che i criteri per la rilevazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito non sono più soddisfatti si possono annoverare dati storici attestanti prestazioni di pagamento aggiornate e puntuali a fronte di clausole contrattuali modificate. In genere, il cliente dovrebbe dimostrare con costanza un buon comportamento di pagamento per un periodo di tempo prima che il rischio di credito sia considerato diminuito. Per esempio, dati storici attestanti pagamenti mancati o incompleti di norma non sarebbero cancellati per il solo fatto di aver effettuato un pagamento puntuale a seguito di una modifica delle clausole contrattuali.

Valutazione delle perdite attese su crediti

Perdite attese su crediti

B5.5.28 Le perdite attese su crediti sono una stima delle perdite su crediti (ossia il valore attuale di tutti i mancati incassi) ponderata in base alle probabilità lungo la vita attesa dello strumento finanziario. Il mancato incasso è la differenza tra i flussi finanziari dovuti all'entità conformemente al contratto e i flussi finanziari che l'entità si aspetta di ricevere. Poiché le perdite attese su crediti prendono in considerazione sia l'importo che la tempistica dei pagamenti, si verifica una perdita su crediti anche se l'entità si aspetta di essere pagata integralmente ma più tardi rispetto alla data stabilita contrattualmente.

B5.5.29 Per le attività finanziarie, la perdita su crediti è il valore attuale della differenza tra:

a) 

i flussi finanziari contrattuali che sono dovuti all'entità conformemente al contratto e

b) 

i flussi finanziari che l'entità si aspetta di ricevere.

B5.5.30 Per gli impegni all'erogazione di finanziamenti non utilizzati, la perdita su crediti è il valore attuale della differenza tra:

a) 

i flussi finanziari contrattuali che sono dovuti all'entità se il titolare dell'impegno all'erogazione di finanziamenti utilizza il finanziamento e

b) 

i flussi finanziari che l'entità si aspetta di ricevere se il finanziamento è utilizzato.

B5.5.31 Le stime effettuate dall'entità delle perdite attese su crediti per gli impegni all'erogazione di finanziamenti devono essere coerenti con le aspettative di utilizzo di un dato impegno all'erogazione di finanziamenti, ossia prendere in considerazione la quota dell'impegno all'erogazione di finanziamenti che si ritiene sarà utilizzata entro 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio quando si stimano le perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi, e la quota di impegno all'erogazione di finanziamenti che si ritiene sarà utilizzata durante la vita attesa dell'impegno all'erogazione di finanziamenti quando si stimano le perdite attese lungo tutta la vita del credito.

B5.5.32 Per un contratto di garanzia finanziaria, l'entità è tenuta a effettuare pagamenti solo in caso di inadempimento da parte del debitore conformemente alle clausole dello strumento che è garantito. Di conseguenza, gli incassi mancati sono i pagamenti attesi per rimborsare il titolare della perdita su crediti subita meno eventuali importi che l'entità si aspetta di ricevere dal titolare, dal debitore o da qualsiasi altra parte. Se l'attività è garantita nella sua integralità, la stima degli incassi mancati per un contratto di garanzia finanziaria sarà coerente con la stima degli incassi mancati per l'attività soggetta alla garanzia.

B5.5.33 Per l'attività finanziaria che è deteriorata alla data di riferimento del bilancio, ma che non è un'attività finanziaria deteriorata acquistata o originata, l'entità deve valutare le perdite attese su crediti come la differenza tra il valore contabile lordo dell'attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati, attualizzati al tasso di interesse effettivo originario dell'attività finanziaria. Le rettifiche sono rilevate come utile o perdita per riduzione di valore nell'utile (perdita) d'esercizio.

▼M54

B5.5.34 Quando si valuta un fondo a copertura perdite per crediti impliciti nei contratti di leasing, i flussi finanziari utilizzati per determinare le perdite attese su crediti dovrebbero essere coerenti con i flussi finanziari utilizzati per la valutazione dei crediti impliciti nei contratti di leasing secondo quanto previsto dall'IFRS 16 Leasing.

▼M53

B5.5.35 Per la valutazione delle perdite attese su crediti l'entità può avvalersi di espedienti pratici se sono compatibili con i principi di cui al paragrafo 5.5.17. Un esempio di espediente pratico è il calcolo delle perdite attese su crediti per i crediti commerciali utilizzando una matrice di accantonamento. L'entità si avvarrebbe della sua esperienza storica in materia di perdite su crediti (rettificate, se del caso, in conformità ai paragrafi B5.5.51-B5.5.52) per i crediti commerciali al fine di stimare le perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi o le perdite attese lungo tutta la vita del credito sulle attività finanziarie pertinenti. Una matrice di accantonamento potrebbe, ad esempio, specificare tassi di copertura fissi in funzione del numero di giorni trascorsi da quando un credito commerciale è scaduto (per esempio, l'1 per cento se non è scaduto, il 2 per cento se è scaduto da meno di 30 giorni, il 3 per cento se è scaduto da più di 30 giorni ma meno di 90 giorni, il 20 per cento se è scaduto da 90-180 giorni ecc.). In funzione della varietà della sua clientela, l'entità si avvarrebbe di raggruppamenti appropriati se l'esperienza storica in materia di perdite su crediti dimostrasse una significativa differenza nei modelli di perdita per segmenti di clientela diversi. Esempi di criteri che potrebbero essere utilizzati per raggruppare le attività sono, tra gli altri, la regione geografica, il tipo di prodotto, il rating del cliente, la garanzia reale o l'assicurazione del credito commerciale e il tipo di cliente (per esempio, all'ingrosso o al dettaglio).

Definizione di inadempimento

B5.5.36 Il paragrafo 5.5.9 prescrive che, nel determinare se il rischio di credito su uno strumento finanziario è aumentato in misura significativa, l'entità debba prendere in considerazione la variazione del rischio di inadempimento che si verifica dopo la rilevazione iniziale.

B5.5.37 Nel definire l'inadempimento ai fini della determinazione del rischio di inadempimento, l'entità deve applicare una definizione di inadempimento coerente con la definizione utilizzata ai fini della gestione del rischio di credito interno per lo strumento finanziario pertinente e prendere in considerazione indicatori qualitativi (per esempio, le clausole finanziarie), ove appropriato. Vi è tuttavia la presunzione relativa che l'inadempimento si verifichi se l'attività finanziaria è scaduta da almeno 90 giorni, a meno che l'entità disponga di informazioni ragionevoli e dimostrabili per attestare che sia più appropriato adottare un criterio di inadempimento più tardivo. La definizione di inadempimento utilizzata per queste finalità deve essere applicata in modo coerente a tutti gli strumenti finanziari, a meno che si rendano disponibili informazioni in grado di dimostrare che, per un particolare strumento finanziario, è più appropriata un'altra definizione di inadempimento.

Periodo nell'arco del quale stimare le perdite attese su crediti

B5.5.38 In conformità al paragrafo 5.5.19, il periodo massimo nell'arco del quale valutare le perdite attese su crediti è il periodo contrattuale massimo durante il quale l'entità è esposta al rischio di credito. Per gli impegni all'erogazione di finanziamenti e i contratti di garanzia finanziaria, è il massimo periodo contrattuale durante il quale l'entità ha un'obbligazione contrattuale attuale a prorogare il credito.

B5.5.39 Tuttavia, in conformità con il paragrafo 5.5.20, alcuni strumenti finanziari comprendono sia una componente di prestito sia una componente di impegno non utilizzato e la capacità contrattuale dell'entità di esigere il rimborso e annullare l'impegno non utilizzato non limita al periodo contrattuale di preavviso l'esposizione dell'entità a perdite su crediti. Ad esempio, le linee di credito revolving, come le carte di credito e lo scoperto, possono essere contrattualmente ritirate dal finanziatore anche con un solo giorno di preavviso. Nella pratica, tuttavia, i finanziatori continuano a prorogare il credito per un periodo di tempo più lungo e possono revocare la linea di credito soltanto dopo il verificarsi di un aumento del rischio di credito del mutuatario, nel qual caso potrebbe essere troppo tardi per evitare alcune o tutte le perdite attese su crediti. Tali strumenti finanziari hanno generalmente le seguenti caratteristiche, dovute alla natura dello strumento finanziario, al modo in cui gli strumenti finanziari sono gestiti e alla natura delle informazioni disponibili in merito ad aumenti significativi del rischio di credito:

a) 

gli strumenti finanziari non hanno una durata o un piano di rimborso prestabiliti e, di solito, sono caratterizzati da un breve termine contrattuale per l'annullamento (per esempio, un giorno);

b) 

la facoltà contrattuale di annullare il contratto non è esercitata nella normale gestione quotidiana dello strumento finanziario e il contratto può essere annullato soltanto quando l'entità viene a conoscenza di un aumento del rischio di credito a livello della linea di credito e

c) 

gli strumenti finanziari sono gestiti su base collettiva.

B5.5.40 Nel determinare il periodo per il quale si ritiene che l'entità sia esposta al rischio di credito ma le perdite attese su crediti non sarebbero attenuate dalla normale attività di gestione del rischio di credito dell'entità, quest'ultima dovrebbe considerare fattori quali dati storici ed esperienza circa:

a) 

il periodo durante il quale l'entità è stata esposta al rischio di credito per strumenti finanziari analoghi;

b) 

il lasso di tempo in capo al quale si verificano i relativi inadempimenti per strumenti finanziari analoghi a seguito di un aumento significativo del rischio di credito e

c) 

le attività di gestione del rischio di credito che l'entità prevede di mettere in atto una volta che il rischio di credito relativo allo strumento finanziario è aumentato, come la riduzione o la cancellazione dei limiti non utilizzati.

Risultati ponderati in base alle probabilità

B5.5.41 La finalità della stima delle perdite attese su crediti non è né stimare lo scenario peggiore (worst-case), né stimare lo scenario migliore (best-case). La stima delle perdite attese su crediti deve invece sempre inglobare sia la possibilità che si verifichi una perdita su crediti, sia la possibilità che non si verifichi una perdita su crediti, anche se l'esito più probabile è che non ci sia nessuna perdita su crediti.

B5.5.42 Il paragrafo 5.5.17, lettera a), prescrive che la stima delle perdite attese su crediti rifletta un importo obiettivo e ponderato in base alle probabilità determinato valutando una gamma di possibili risultati; in pratica, può non esserci bisogno di un'analisi complessa. In alcuni casi può essere sufficiente un calcolo secondo un modello relativamente semplice, senza la necessità di numerose simulazioni di scenario dettagliate. Per esempio, le perdite su crediti medie di un ampio gruppo di strumenti finanziari con caratteristiche di rischio comuni può essere una stima ragionevole dell'importo ponderato in base alle probabilità. In altri casi, sarà probabilmente necessario individuare scenari che precisano l'importo e la tempistica dei flussi finanziari per specifici risultati e stimare quanto questi risultati siano probabili. In queste circostanze, le perdite attese su crediti devono riflettere almeno due risultati, in conformità al paragrafo 5.5.18.

B5.5.43 Per le perdite attese lungo tutta la vita del credito, l'entità deve stimare il rischio di inadempimento relativo allo strumento finanziario durante la sua durata di vita attesa. Le perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi sono una parte delle perdite attese lungo tutta la vita del credito e rappresentano gli incassi mancati lungo tutta la vita del credito che si determineranno se un inadempimento si verifica nei 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio (o entro un periodo più breve se la vita attesa di uno strumento finanziario è inferiore a 12 mesi), ponderati in base alle probabilità che si verifichi l'inadempimento. Pertanto, le perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi non sono né perdite attese lungo tutta la vita del credito che l'entità subirà per strumenti finanziari che prevede diventino inadempienti nei 12 mesi successivi, né i mancati incassi che sono previsti per i 12 mesi successivi.

Valore temporale del denaro

B5.5.44 Le perdite attese su crediti devono essere attualizzate alla data di riferimento del bilancio, non alla data dell'inadempimento atteso o a un'altra data, utilizzando il tasso di interesse effettivo determinato al momento della rilevazione iniziale o un'approssimazione dello stesso. Se lo strumento finanziario ha un tasso di interesse variabile, le perdite attese su crediti devono essere attualizzate utilizzando il tasso corrente d'interesse effettivo determinato in conformità al paragrafo B5.4.5.

B5.5.45 Per le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate, le perdite attese su crediti devono essere attualizzate utilizzando il tasso di interesse effettivo corretto per il credito, determinato al momento della rilevazione iniziale.

▼M54

B5.5.46 Le perdite attese sui crediti impliciti nei contratti di leasing devono essere attualizzate utilizzando lo stesso tasso di sconto utilizzato nella valutazione dei crediti impliciti nei contratti di leasing secondo quanto previsto dall'IFRS 16.

▼M53

B5.5.47 Le perdite attese su crediti negli impegni all'erogazione di finanziamenti devono essere attualizzate utilizzando il tasso di interesse effettivo, o un'approssimazione dello stesso, da applicare al momento della rilevazione dell'attività finanziaria derivante dall'impegno all'erogazione di finanziamenti. Ciò è dovuto al fatto che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione di valore, l'attività finanziaria che è rilevata a seguito di un utilizzo sull'impegno all'erogazione di finanziamenti deve essere trattata come una prosecuzione di tale impegno, anziché come un nuovo strumento finanziario. Le perdite attese su crediti per l'attività finanziaria devono pertanto essere valutate tenendo conto del rischio di credito iniziale dell'impegno all'erogazione di finanziamenti a partire dalla data in cui l'entità è diventata parte dell'impegno irrevocabile.

B5.5.48 Le perdite attese su crediti per i contratti di garanzia finanziaria o per gli impegni all'erogazione di finanziamenti per i quali non è possibile determinare il tasso di interesse effettivo devono essere attualizzate applicando un tasso di sconto che rifletta le valutazioni correnti di mercato del valore temporale del denaro e i rischi specifici dei flussi finanziari, ma soltanto se e nella misura in cui i rischi sono presi in considerazione correggendo il tasso di sconto anziché i mancati incassi oggetto di attualizzazione.

Informazioni ragionevoli e dimostrabili

B5.5.49 Ai fini del presente Principio, per informazioni ragionevoli e dimostrabili si intendono le informazioni ragionevolmente disponibili alla data di riferimento del bilancio senza eccessivi costi o sforzi, comprese le informazioni sugli eventi passati, sulle condizioni correnti e sulle previsioni delle future condizioni economiche. Le informazioni disponibili ai fini dell'esposizione in bilancio sono considerate informazioni di cui si dispone senza eccessivi costi o sforzi.

B5.5.50 L'entità non è tenuta a includere le previsioni delle condizioni future lungo tutta la vita attesa di uno strumento finanziario. Il grado di discrezionalità nella stima delle perdite attese su crediti dipende dalla disponibilità di informazioni dettagliate. All'aumentare del periodo oggetto della previsione corrispondono una diminuzione della disponibilità di informazioni dettagliate e un aumento del grado di discrezionalità insito nella stima delle perdite attese su crediti. La stima delle perdite attese su crediti non esige una stima dettagliata per i periodi che sono lontani nel futuro (per i quali l'entità può estrapolare proiezioni dalle informazioni dettagliate disponibili).

B5.5.51 L'entità non deve effettuare una ricerca approfondita di informazioni, ma deve prendere in considerazione tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili che sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi e che sono rilevanti per la stima delle perdite attese su crediti, compreso l'effetto dei pagamenti anticipati attesi. Le informazioni utilizzate devono comprendere fattori specifici del mutuatario, le condizioni economiche generali e una valutazione dell'evoluzione corrente e prevista delle condizioni alla data di riferimento del bilancio. L'entità può utilizzare diverse fonti di dati che possono essere sia interni (specifici dell'entità) che esterni. Possibili fonti di dati comprendono l'esperienza storica interna di perdite su crediti, rating interni, l'esperienza di perdite su crediti di altre entità, nonché rating esterni, relazioni e statistiche. Le entità che non hanno fonti di dati specifici dell'entità o non ne hanno a sufficienza possono avvalersi dell'esperienza di un gruppo di entità simili per strumenti finanziari confrontabili (o gruppi di strumenti finanziari).

B5.5.52 Le informazioni storiche costituiscono un riferimento o una base importante da cui partire per valutare le perdite attese su crediti. Tuttavia, l'entità deve rettificare i dati storici, quali l'esperienza di perdite su crediti, sulla base di dati correnti osservabili, al fine di riflettere gli effetti delle condizioni attuali e le previsioni delle condizioni future che non hanno avuto effetti sull'esercizio su cui si basano i dati storici e di eliminare gli effetti delle condizioni dell'esercizio passato che non sono rilevanti per i futuri flussi finanziari contrattuali. In alcuni casi, le migliori informazioni ragionevoli e dimostrabili potrebbero essere informazioni storiche non rettificate, a seconda della natura delle informazioni storiche e del momento in cui sono state calcolate, rapportate alle circostanze alla data di riferimento del bilancio e alle caratteristiche dello strumento finanziario in questione. Le stime delle variazioni nelle perdite attese su crediti dovrebbero riflettere ed essere coerenti con le variazioni dei relativi dati osservabili di esercizio in esercizio (quali le variazioni nei tassi di disoccupazione, prezzi immobiliari, prezzi delle merci, stato dei pagamenti o altri fattori che sono indicativi delle perdite su crediti sullo strumento finanziario o nel gruppo di strumenti finanziari e l'ampiezza di tali variazioni). L'entità deve rivedere regolarmente la metodologia e le ipotesi utilizzate per stimare le perdite attese su crediti per ridurre eventuali differenze tra le perdite stimate e le perdite effettive sostenute.

B5.5.53 Quando si utilizza l'esperienza storica di perdite su crediti nella stima delle perdite attese su crediti, è importante che l'informazione sui tassi storici di perdita su crediti si applichi a gruppi che sono definiti in modo coerente con i gruppi per i quali i tassi storici di perdita su crediti sono stati osservati. Di conseguenza, il metodo utilizzato deve permettere a ogni gruppo di attività finanziarie di essere associato alle informazioni sull'esperienza passata di perdite su crediti in gruppi di attività finanziarie con caratteristiche di rischio simile e con dati osservabili significativi che riflettono le condizioni correnti.

B5.5.54 Le perdite attese su crediti riflettono le aspettative proprie dell'entità sulle perdite su crediti. Tuttavia, nel tener conto di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza eccessivi costi o sforzi per stimare le perdite attese su crediti, l'entità dovrebbe anche considerare le informazioni di mercato osservabili sul rischio di credito del particolare strumento finanziario o di strumenti finanziari analoghi.

Garanzie reali

B5.5.55 Ai fini della valutazione delle perdite attese su crediti, la stima dei mancati incassi attesi deve riflettere i flussi finanziari attesi dalle garanzie reali e da altri strumenti di attenuazione del rischio di credito che fanno parte delle clausole contrattuali e che l'entità non rileva separatamente. La stima dei mancati incassi attesi su uno strumento finanziario assistito da garanzia reale riflette l'importo e la tempistica dei flussi finanziari attesi dal pignoramento della garanzia reale meno i costi per l'ottenimento e la vendita della garanzia, indipendentemente dal fatto che il pignoramento sia probabile o no (ossia la stima dei flussi finanziari attesi tiene conto della probabilità di un pignoramento e dei flussi finanziari che potrebbero derivarne). Di conseguenza, dovrebbero essere inclusi nell'analisi tutti i flussi finanziari attesi dal realizzo della garanzia reale, al di là della scadenza contrattuale del contratto. Eventuali garanzie reali ottenute a seguito di pignoramento non sono rilevate come attività separata dallo strumento finanziario garantito a meno che esse rispondano ai pertinenti criteri di rilevazione di un'attività nel presente o in altri Principi.

Riclassificazione delle attività finanziarie (sezione 5.6)

B5.6.1 Se l'entità riclassifica le attività finanziarie conformemente al paragrafo 4.4.1, il paragrafo 5.6.1 prescrive che la riclassificazione sia applicata prospetticamente a partire dalla data di riclassificazione. Sia la categoria di valutazione al costo ammortizzato che la categoria di valutazione al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo richiedono che il tasso di interesse effettivo sia determinato al momento della rilevazione iniziale. Entrambe queste categorie di valutazione richiedono inoltre che le disposizioni in materia di riduzione di valore siano applicate nello stesso modo. Di conseguenza, se l'entità riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria di valutazione al costo ammortizzato a quella al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo e viceversa:

a) 

la rilevazione degli interessi attivi non cambia e, pertanto, l'entità continua ad applicare il medesimo tasso di interesse effettivo;

b) 

la valutazione delle perdite attese su crediti non cambia, in quanto entrambe le categorie di valutazione applicano lo stesso approccio in materia di riduzione di valore. Tuttavia, se l'attività finanziaria è riclassificata dalla categoria di valutazione al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella al costo ammortizzato, si rileverebbe un fondo a copertura perdite come rettifica del valore contabile lordo dell'attività finanziaria a partire dalla data di riclassificazione. Se l'attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria di valutazione al costo ammortizzato a quella al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, il fondo a copertura perdite sarebbe eliminato contabilmente (e pertanto non sarebbe più rilevato come rettifica del valore contabile lordo) per essere rilevato come un importo di riduzione di valore accumulato (di pari entità) nelle altre componenti di conto economico complessivo e presentato a partire dalla data di riclassificazione.

B5.6.2 Tuttavia, l'entità non è tenuta a rilevare separatamente gli interessi attivi o gli utili o le perdite per riduzione di valore per l'attività finanziaria valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio. Di conseguenza, se l'entità riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria di valutazione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio, il tasso di interesse effettivo è determinato in base al fair value (valore equo) dell'attività alla data di riclassificazione. Inoltre, ai fini dell'applicazione all'attività finanziaria della sezione 5.5 a partire dalla data di riclassificazione, quest'ultima è considerata come la data di rilevazione iniziale.

Utili e perdite (sezione 5.7)

B5.7.1 Il paragrafo 5.7.5 consente all'entità di scegliere in maniera irrevocabile di presentare nelle altre componenti di conto economico complessivo le variazioni di fair value (valore equo) dell'investimento in uno strumento rappresentativo di capitale che non è posseduto per negoziazione. Tale scelta è effettuata strumento per strumento (ossia, azione per azione). Gli importi presentati nelle altre componenti di conto economico complessivo non devono essere successivamente trasferiti all'utile (perdita) di esercizio, benché l'entità possa trasferire l'utile cumulato o la perdita cumulata nel patrimonio netto. I dividendi su tali investimenti sono rilevati nell'utile (perdita) di esercizio secondo quanto previsto dal paragrafo 5.7.6, a meno che il dividendo rappresenti chiaramente un recupero di parte del costo dell'investimento.

B5.7.1 A A meno che si applichi il paragrafo 4.1.5, il paragrafo 4.1.2 A prescrive che l'attività finanziaria sia valutata al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo se le clausole contrattuali dell'attività finanziaria danno origine a flussi finanziari che sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire e se l'attività è posseduta nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è conseguito sia mediante la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che mediante la vendita delle attività finanziarie. Questa categoria di valutazione rileva le informazioni nell'utile (perdita) di esercizio come se l'attività finanziaria fosse valutata al costo ammortizzato, mentre nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria l'attività finanziaria è valutata al fair value (valore equo). Utili o perdite differenti rispetto a quelli o quelle che sono rilevati o rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità ai paragrafi 5.7.10-5.7.11, sono rilevati o rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo. Quando tali attività finanziarie sono eliminate contabilmente, gli utili cumulati o le perdite cumulate precedentemente rilevati o rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo sono riclassificati o riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio. Ciò riflette gli utili o le perdite che sarebbero stati rilevati o sarebbero state rilevate nell'utile (perdita) di esercizio al momento dell'eliminazione contabile se l'attività finanziaria fosse stata valutata al costo ammortizzato.

B5.7.2 L'entità applica lo IAS 21 alle attività e passività finanziarie che sono elementi monetari secondo quanto previsto dallo IAS 21 e denominati in una valuta estera. A norma dello IAS 21, qualsiasi eventuale utile o perdita su cambi su attività e passività monetarie deve essere rilevato o rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio. Un'eccezione è rappresentata dall'elemento monetario designato come strumento di copertura in una copertura di flussi finanziari (cfr. paragrafo 6.5.11), o in una copertura di un investimento netto (cfr. paragrafo 6.5.13) o in una copertura di fair value (valore equo) di uno strumento rappresentativo di capitale per il quale l'entità ha scelto di presentare le variazioni di fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 (cfr. paragrafo 6.5.8).

B5.7.2 A Ai fini della rilevazione degli utili e delle perdite su cambi secondo quanto previsto dallo IAS 21, l'attività finanziaria valutata al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2 A è trattata come elemento monetario. Di conseguenza, tale attività finanziaria è trattata come attività valutata al costo ammortizzato nella valuta estera. Le differenze di cambio sul costo ammortizzato sono rilevate nell'utile (perdita) di esercizio e le altre variazioni del valore contabile sono rilevate secondo quanto previsto dal paragrafo 5.7.10.

B5.7.3 Il paragrafo 5.7.5 consente all'entità di scegliere in maniera irrevocabile di presentare nelle altre componenti di conto economico complessivo le successive variazioni di fair value (valore equo) di particolari investimenti in strumenti rappresentativi di capitale. Questi investimenti non sono un elemento monetario. Di conseguenza, l'utile o la perdita presentati nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 includono qualsiasi correlata componente di cambio.

B5.7.4 Se sussiste una relazione di copertura tra l'attività monetaria non derivata e la passività monetaria non derivata, le variazioni della componente di cambio relativa a tali strumenti finanziari sono presentate nell'utile (perdita) d'esercizio.

Passività designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

B5.7.5 Se l'entità designa la passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio, essa deve determinare se la presentazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nelle altre componenti di conto economico complessivo possa creare o ampliare un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio. Si verrebbe a creare o ad ampliare un'asimmetria contabile se la presentazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nelle altre componenti di conto economico complessivo comportasse un'asimmetria più vistosa nell'utile (perdita) d'esercizio rispetto a una situazione in cui detti importi fossero presentati nell'utile (perdita) di esercizio.

B5.7.6 Per stabilire quanto sopra, l'entità deve valutare se prevede che gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività saranno compensati nell'utile (perdita) di esercizio da una variazione di fair value (valore equo) di un altro strumento finanziario valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio. Tale previsione deve basarsi sul rapporto economico tra le caratteristiche della passività e le caratteristiche dell'altro strumento finanziario.

B5.7.7 Quanto sopra viene stabilito al momento della rilevazione iniziale e non è oggetto di riesame. Ai fini pratici, l'entità non ha bisogno di negoziare contemporaneamente tutte le attività e passività dando origine a un'asimmetria contabile. È consentito un ritardo ragionevole a condizione che ci si aspetti che le restanti operazioni si verifichino. L'entità deve applicare la propria metodologia in modo coerente per determinare se la presentazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nelle altre componenti di conto economico complessivo possa creare o ampliare un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio. L'entità può tuttavia utilizzare metodologie diverse quando esistono diversi rapporti economici fra le caratteristiche delle passività designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari. L'IFRS 7 dispone che l'entità fornisca nelle note al bilancio informazioni qualitative sulla metodologia usata per stabilire quanto sopra.

B5.7.8 Se tale asimmetria si viene a creare o ad ampliare, l'entità è tenuta a presentare tutte le variazioni di fair value (valore equo), compresi gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività, nell'utile (perdita) di esercizio. Se tale asimmetria non si viene a creare o ad ampliare, l'entità è tenuta a presentare gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nelle altre componenti di conto economico complessivo.

B5.7.9 Gli importi presentati nelle altre componenti di conto economico complessivo non devono essere successivamente trasferiti all'utile (perdita) di esercizio, benché l'entità possa trasferire l'utile cumulato o la perdita cumulata nel patrimonio netto.

B5.7.10 L'esempio che segue descrive una situazione in cui si verrebbe a creare un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio se gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività fossero presentati nelle altre componenti di conto economico complessivo. Un istituto di credito ipotecario concede prestiti ipotecari ai clienti e finanzia tali prestiti mediante la vendita di obbligazioni con caratteristiche corrispondenti (per esempio, esposizione, piano di rimborso, durata e valuta) sul mercato. Le clausole contrattuali del prestito consentono al mutuatario di rimborsare anticipatamente il prestito (ossia assolvere i propri obblighi nei confronti della banca) acquistando sul mercato l'obbligazione corrispondente al fair value (valore equo) per consegnarla all'istituto di credito ipotecario. A fronte di tale diritto contrattuale di rimborso anticipato, se la qualità del credito dell'obbligazione peggiora (e, di conseguenza, il fair value (valore equo) della passività della banca ipotecaria diminuisce), anche il fair value (valore equo) del prestito dell'istituto di credito ipotecario diminuisce. La variazione di fair value (valore equo) dell'attività riflette il diritto contrattuale del mutuatario di rimborsare anticipatamente il mutuo ipotecario acquistando l'obbligazione sottostante al fair value (valore equo) (il quale, in questo esempio, è diminuito) per consegnarla all'istituto di credito ipotecario. Di conseguenza, gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività (l'obbligazione) saranno compensati nell'utile (perdita) di esercizio da una variazione corrispondente nel fair value (valore equo) dell'attività finanziaria (il prestito). Se gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività fossero presentati nelle altre componenti di conto economico complessivo, si produrrebbe un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) di esercizio. Di conseguenza, l'istituto di credito ipotecario è tenuto a presentare tutte le variazioni di fair value (valore equo) della passività (compresi gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività) nell'utile (perdita) di esercizio.

B5.7.11 Nell'esempio di cui al paragrafo B5.7.10, vi è un nesso contrattuale tra gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività e le variazioni di fair value (valore equo) dell'attività finanziaria (come risultato del diritto contrattuale del mutuatario di rimborsare anticipatamente il mutuo ipotecario acquistando l'obbligazione al fair value (valore equo) per consegnarla all'istituto di credito ipotecario). Tuttavia, un'asimmetria contabile può verificarsi anche in assenza di un nesso contrattuale.

B5.7.12 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 5.7.7 e 5.7.8, un'asimmetria contabile non è causata unicamente dal metodo di valutazione che l'entità utilizza per determinare gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività. Un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) di esercizio si configurerebbe solo quando si ritenga che gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività (secondo la definizione dell'IFRS 7) siano compensati da variazioni di fair value (valore equo) di un altro strumento finanziario. Un'asimmetria derivante dal solo metodo di valutazione (per esempio, l'entità non isola le variazioni del rischio di credito della passività da talune altre variazioni del suo fair value (valore equo)] non influisce sulla determinazione disposta dai paragrafi 5.7.7 e 5.7.8. Per esempio, l'entità può non isolare le variazioni del rischio di credito della passività dalle variazioni del rischio di liquidità. Se l'entità presenta l'effetto combinato di questi due fattori nelle altre componenti di conto economico complessivo, può verificarsi un'asimmetria in quanto le variazioni del rischio di liquidità possono essere incluse nella valutazione al fair value (valore equo) delle attività finanziarie dell'entità e la variazione complessiva di fair value (valore equo) di tali attività è presentata nell'utile (perdita) di esercizio. Tuttavia, tale asimmetria è causata dall'imprecisione della valutazione, non dalla compensazione descritta nel paragrafo B5.7.6 e, pertanto, non influisce sulla determinazione disposta dai paragrafi 5.7.7 e 5.7.8.

Significato di «rischio di credito» (paragrafi 5.7.7 e 5.7.8)

B5.7.13 L'IFRS 7 definisce il rischio di credito come «il rischio che una delle parti di uno strumento finanziario causi una perdita finanziaria all'altra parte non adempiendo a un'obbligazione». Il requisito di cui al paragrafo 5.7.7, lettera a), si riferisce al rischio che l'emittente non riesca ad adempiere ai suoi obblighi su una determinata passività, non necessariamente correlato all'affidabilità creditizia dell'emittente. Per esempio, se l'entità emette una passività assistita da garanzia reale e una non assistita da garanzia reale, che sarebbero altrimenti identiche, il rischio di credito delle due passività sarà diverso, anche se sono emesse dalla stessa entità. Il rischio di credito delle passività assistite da garanzia reale sarà inferiore rispetto al rischio di credito delle passività non assistite da garanzia reale. Il rischio di credito della passività assistita da garanzia reale può essere prossimo allo zero.

B5.7.14 Ai fini dell'applicazione del requisito di cui al paragrafo 5.7.7, lettera a), il rischio di credito si distingue dal rischio correlato al risultato specifico dell'attività. Il rischio correlato al risultato specifico dell'attività non è connesso al rischio che l'entità non adempia a una determinata obbligazione, ma piuttosto al rischio che una singola attività o un gruppo di attività rendano poco (o niente).

B5.7.15 Di seguito sono riportati esempi di rischio correlato al risultato specifico dell'attività:

a) 

la passività con un elemento valutativo in unità (unit-linking feature), secondo il quale l'importo dovuto agli investitori è contrattualmente determinato sulla base del rendimento di specifiche attività. L'effetto di tale elemento valutativo in unità sul fair value (valore equo) della passività è il rischio correlato al risultato specifico dell'attività, non il rischio di credito;

b) 

la passività emessa dall'entità strutturata con le seguenti caratteristiche: l'entità è isolata giuridicamente, per cui le sue attività sono separate a esclusivo beneficio dei suoi investitori, anche in caso di fallimento; l'entità non intraprende altre operazioni e le sue attività non possono essere ipotecate; gli importi sono dovuti agli investitori dell'entità solo se le attività separate generano flussi finanziari; pertanto, le variazioni di fair value (valore equo) della passività riflettono principalmente le variazioni di fair value (valore equo) delle attività; l'effetto del rendimento delle attività sul fair value (valore equo) della passività è il rischio correlato al risultato specifico dell'attività, non il rischio di credito.

Determinazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito

B5.7.16 Ai fini dell'applicazione del requisito di cui al paragrafo 5.7.7, lettera a), l'entità deve determinare l'ammontare della variazione di fair value (valore equo) della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito della passività finanziaria o:

a) 

come l'ammontare della variazione di fair value (valore equo) non attribuibile a variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato (cfr. paragrafi B5.7.17 e B5.7.18); o

b) 

utilizzando un metodo alternativo che l'entità ritenga rappresenti più fedelmente l'ammontare della variazione di fair value (valore equo) della passività attribuibile a variazioni del rischio di credito di quest'ultima.

B5.7.17 Le variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato comprendono le variazioni di un tasso di interesse di riferimento, del prezzo dello strumento finanziario di un'altra entità, del prezzo di una merce, del tasso di cambio di una valuta o di un indice di prezzi o di tassi.

B5.7.18 Se le uniche variazioni rilevanti significative delle condizioni di mercato della passività sono le variazioni del tasso di interesse (di riferimento) osservato, l'ammontare di cui al paragrafo B.5.7.16, lettera a), può essere stimato come segue:

a) 

l'entità calcola prima il tasso interno di rendimento della passività all'inizio dell'esercizio, utilizzando il fair value (valore equo) della passività e i flussi finanziari contrattuali della passività all'inizio dell'esercizio. Essa deduce da questo tasso di rendimento il tasso di interesse (di riferimento) osservato all'inizio dell'esercizio, per arrivare a una componente del tasso interno di rendimento specifica dello strumento;

b) 

poi, l'entità calcola il valore attuale dei flussi finanziari associati alla passività utilizzando i flussi finanziari contrattuali della stessa alla fine dell'esercizio e un tasso di attualizzazione pari alla somma i) del tasso di interesse (di riferimento) osservato alla fine dell'esercizio e ii) della componente del tasso interno di rendimento specifica dello strumento determinata alla lettera a);

c) 

la differenza tra il fair value (valore equo) della passività alla fine dell'esercizio e l'importo determinato alla lettera b) è la variazione di fair value (valore equo) non attribuibile alle variazioni nel tasso di interesse (di riferimento) osservato. Questo è l'importo da presentare nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.7, lettera a).

B5.7.19 L'esempio di cui al paragrafo B5.7.18 parte dall'ipotesi che le variazioni di fair value (valore equo) derivanti da fattori diversi dalle variazioni del rischio di credito dello strumento o dalle variazioni dei tassi di interesse (di riferimento) osservati siano non significative. Tale metodo non sarebbe appropriato se le variazioni di fair value (valore equo) derivanti da altri fattori fossero significative. In questi casi, l'entità è tenuta a utilizzare un metodo alternativo che valuti più fedelmente gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività (cfr. paragrafo B5.7.16, lettera b)]. Ad esempio, se lo strumento considerato contiene un derivato incorporato, la variazione di fair value (valore equo) del derivato incorporato viene esclusa dal calcolo dell'importo da presentare nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 5.7.7, lettera a).

B5.7.20 Come per tutte le valutazioni di fair value (valore equo), il metodo di valutazione adottato dall'entità per determinare la parte di cambiamento nel fair value della passività attribuibile alle variazioni del suo rischio di credito deve massimizzare l'utilizzo di dati osservabili rilevanti e ridurre al minimo i dati non osservabili.

CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA (CAPITOLO 6)

Strumenti di copertura (sezione 6.2)

Strumenti che soddisfano i criteri di ammissibilità

B6.2.1 I derivati incorporati in contratti ibridi ma non contabilizzati separatamente non possono essere designati come strumenti di copertura distinti.

B6.2.2 Gli strumenti propri rappresentativi del capitale dell'entità non sono attività o passività finanziarie dell'entità e quindi non possono essere designati come strumenti di copertura.

B6.2.3 Per le coperture del rischio di cambio, la componente di rischio di cambio degli strumenti finanziari non derivati è determinata in conformità allo IAS 21.

Opzioni vendute

B6.2.4 Ad eccezione dell'ipotesi di alcune opzioni vendute, il presente Principio non limita le circostanze in cui il derivato valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio può essere designato come strumento di copertura. L'opzione venduta non è ammissibile come strumento di copertura a meno che sia designata a compensazione di un'opzione acquistata, inclusa quella che è incorporata in un altro strumento finanziario (ad esempio un'opzione call usata per coprire un'obbligazione redimibile).

Designazione degli strumenti di copertura

B6.2.5 Per le coperture diverse dalle coperture del rischio di cambio, quando designa come strumento di copertura un'attività o passività finanziaria non derivata valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'entità può solo designare lo strumento finanziario non derivato nella sua totalità oppure una sua quota.

B6.2.6 Uno strumento di copertura unico può essere designato come strumento di copertura di più di un tipo di rischio, a condizione che ci sia una designazione specifica dello strumento di copertura e delle diverse posizioni di rischio come elementi coperti. Tali elementi coperti possono trovarsi in relazioni di copertura diverse.

Elementi coperti (sezione 6.3)

Elementi che soddisfano i criteri di ammissibilità

B6.3.1 L'impegno irrevocabile ad acquistare un'impresa in un'aggregazione aziendale non può essere un elemento coperto tranne che per il rischio di cambio, poiché gli altri rischi oggetto di copertura non possono essere specificatamente identificati e valutati. Detti altri rischi sono rischi generali di impresa.

B6.3.2 La partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto non può costituire un elemento coperto in una copertura di fair value (valore equo). La ragione è che il metodo del patrimonio netto rileva nell'utile (perdita) d'esercizio la quota di pertinenza dell'investitore dell'utile (perdita) maturato dalla partecipata piuttosto che le variazioni di fair value (valore equo) dell'investimento. Per motivi analoghi, la partecipazione in una controllata consolidata non può essere un elemento coperto in una copertura di fair value (valore equo). La ragione è che il consolidamento rileva nell'utile (perdita) d'esercizio l'utile (perdita) maturato dalla controllata piuttosto che le variazioni di fair value (valore equo) dell'investimento. La copertura di un investimento netto in una gestione estera è diversa perché è la copertura dell'esposizione in valuta estera, non la copertura di fair value (valore equo) della variazione di valore dell'investimento.

B6.3.3 Il paragrafo 6.3.4 permette all'entità di designare come elementi coperti le esposizioni aggregate che sono la combinazione di un'esposizione e di un derivato. Per designare tale elemento coperto l'entità valuta se l'esposizione aggregata combina un'esposizione con un derivato così da creare un'esposizione aggregata diversa, gestita come esposizione unica a uno o più rischi specifici. In tal caso l'entità può designare l'elemento coperto in base all'esposizione aggregata. Per esempio:

a) 

l'entità può utilizzare un contratto future a 15 mesi sul caffè per coprire contro il rischio di prezzo (in USD) gli acquisti di una certa quantità di caffè che effettuerà molto probabilmente dopo 15 mesi. Ai fini della gestione del rischio, la combinazione degli acquisti altamente probabili di caffè con il contratto future sul caffè può essere considerata un'esposizione di 15 mesi al rischio di cambio per un importo fisso in USD (alla stregua di qualsiasi flusso finanziario in uscita per un importo fisso in USD dopo 15 mesi);

b) 

l'entità può coprire il rischio di cambio per l'intera durata di un debito decennale a tasso fisso denominato in valuta estera. L'entità richiede tuttavia un'esposizione a tasso fisso nella sua valuta funzionale solo nel breve-medio periodo (ad esempio, due anni) e un'esposizione a tasso variabile nella sua valuta funzionale per il periodo restante fino alla scadenza. Al termine di ciascun intervallo di due anni (ossia su base rotativa (rolling) biennale) l'entità fissa l'esposizione ai tassi di interesse per i due anni successivi (se il livello dell'interesse è tale da indurre l'entità a fissare i tassi di interesse). In questo tipo di situazione, l'entità può stipulare uno swap multivaluta fisso-variabile su tassi di interesse a 10 anni che permuta il debito a tasso fisso in valuta estera con un'esposizione a tasso variabile nella valuta funzionale. A questo si sovrappone un interest rate swap a due anni che, sulla base della valuta funzionale, permuta debito a tasso variabile con debito a tasso fisso. Ai fini della gestione del rischio, la combinazione del debito a tasso fisso in valuta estera con lo swap multivaluta fisso-variabile su tassi di interesse a 10 anni è considerata di fatto un'esposizione a un debito a tasso variabile a 10 anni nella valuta funzionale.

B6.3.4 Per designare l'elemento coperto in base all'esposizione aggregata, l'entità considera l'effetto combinato degli elementi che costituiscono l'esposizione aggregata ai fini della valutazione dell'efficacia della copertura e della determinazione dell'inefficacia della copertura. Tuttavia, gli elementi che costituiscono l'esposizione aggregata continuano ad essere contabilizzati separatamente. Questo significa, ad esempio, che:

a) 

i derivati che fanno parte di un'esposizione aggregata sono rilevati come attività o passività distinte valutate al fair value (valore equo);

b) 

se è designata una relazione di copertura tra gli elementi che costituiscono l'esposizione aggregata, il modo in cui il derivato è incluso come parte dell'esposizione aggregata deve essere coerente con la sua designazione come strumento di copertura a livello dell'esposizione aggregata. Per esempio, se esclude l'elemento forward di un derivato dalla designazione come strumento di copertura per la relazione di copertura tra gli elementi che costituiscono l'esposizione aggregata, l'entità lo deve escludere anche quando include il derivato come elemento coperto nell'esposizione aggregata. L'esposizione aggregata deve altrimenti includere il derivato, nella sua totalità o in parte.

B6.3.5 Il paragrafo 6.3.6 stabilisce che nel bilancio consolidato il rischio di cambio di un'operazione infragruppo programmata altamente probabile è ammissibile come elemento coperto in un'operazione di copertura di flussi finanziari, a condizione che l'operazione sia denominata in una valuta diversa dalla valuta funzionale dell'entità che effettua tale operazione e che il rischio di cambio influisca sull'utile (perdita) consolidato. A tale scopo, l'entità può essere una controllante, una controllata, una collegata, un accordo a controllo congiunto o una filiale. Se il rischio di cambio di un'operazione infragruppo programmata non influisce sull'utile (perdita) consolidato, l'operazione infragruppo non è ammissibile come elemento coperto. Ciò si verifica solitamente nel caso di pagamenti per royalty, interessi o costi di gestione tra componenti di uno stesso gruppo, a meno che si tratti di un'operazione con terzi correlati. Tuttavia, quando il rischio di cambio di un'operazione infragruppo programmata ha un impatto sull'utile (perdita) consolidato, l'operazione infragruppo è ammissibile come elemento coperto. Un esempio è quello delle vendite o degli acquisti programmati di rimanenze tra componenti di uno stesso gruppo se vi è una rivendita delle rimanenze ad una parte esterna al gruppo. Analogamente, può influire sull'utile (perdita) consolidato la vendita infragruppo programmata di impianti e macchinari da parte dell'entità del gruppo che li ha fabbricati all'entità del gruppo che li utilizzerà nella sua attività. Questo potrebbe verificarsi, per esempio, perché gli impianti e i macchinari saranno ammortizzati dall'entità che li ha acquistati e l'importo inizialmente rilevato per gli impianti e macchinari può cambiare se l'operazione infragruppo programmata è denominata in una valuta diversa dalla valuta funzionale dell'entità acquirente.

B6.3.6 Se la copertura di un'operazione infragruppo programmata soddisfa i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura, l'utile (perdita) è rilevato nelle (è eliminato dalle) altre componenti di conto economico complessivo, in conformità al paragrafo 6.5.11. Il rischio di cambio dell'operazione coperta incide sull'utile (perdita) d'esercizio nel periodo o nei periodi in cui incide sull'utile (perdita) consolidato.

Designazione degli elementi coperti

B6.3.7 Una componente è un elemento coperto che è meno dell'elemento intero. Di conseguenza, la componente riflette soltanto una parte dei rischi dell'elemento di cui è parte o riflette i rischi limitatamente a un certo grado (ad esempio, nella designazione di una quota dell'elemento).

Componenti di rischio

B6.3.8 Per essere ammissibile alla designazione come elemento coperto, la componente di rischio deve essere una componente identificabile separatamente dell'elemento finanziario o non finanziario e le variazioni dei flussi finanziari o del fair value (valore equo) dell'elemento attribuibili alle variazioni di tale componente di rischio devono poter essere valutate attendibilmente.

B6.3.9 Per determinare quali componenti di rischio soddisfino i criteri di ammissibilità per la designazione come elemento coperto, l'entità valuta le componenti di rischio nel contesto della particolare struttura del mercato a cui sono collegati il rischio o i rischi e in cui è svolta l'attività di copertura. La determinazione implica una valutazione dei fatti e delle circostanze del caso, che differiscono secondo il rischio e secondo il mercato.

B6.3.10 Per designare le componenti di rischio come elementi coperti, l'entità valuta se esse siano indicate esplicitamente in un contratto (componenti di rischio definite contrattualmente) o se risultino invece implicitamente dal fair value (valore equo) o dai flussi finanziari dell'elemento di cui fanno parte (componenti di rischio non definite contrattualmente). Le componenti di rischio non definite contrattualmente possono collegarsi a elementi che non sono un contratto (ad esempio, operazioni programmate) o a contratti che non definiscono esplicitamente la componente (ad esempio, un impegno irrevocabile che comprende soltanto un prezzo unico anziché una formula di determinazione del prezzo legata a sottostanti diversi). Per esempio:

a) 

l'entità A ha un contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale il cui prezzo è determinato mediante applicazione di una formula definita contrattualmente che è legata alle merci e a altri fattori (ad esempio, gasolio, olio combustibile e altre componenti, quali le spese di trasporto). L'entità A copre la componente di gasolio di tale contratto di fornitura con un contratto forward sul gasolio. Essendo definita nei termini e condizioni del contratto di fornitura, la componente di gasolio è una componente di rischio definita contrattualmente. Pertanto, data la formula di determinazione del prezzo, l'entità A conclude che l'esposizione al prezzo del gasolio è identificabile separatamente. Allo stesso tempo esiste un mercato dei contratti forward sul gasolio. Pertanto, l'entità A conclude che l'esposizione al prezzo del gasolio è valutabile attendibilmente. Di conseguenza, l'esposizione al prezzo del gasolio nel contratto di fornitura è una componente di rischio ammissibile alla designazione come elemento coperto;

b) 

l'entità B copre i suoi acquisti futuri di caffè in base alle previsioni di produzione. La copertura ha inizio fino a 15 mesi prima della consegna per una parte del volume degli acquisti programmati. L'entità B aumenta via via il volume coperto (in funzione dell'approssimarsi della data di consegna). L'entità B gestisce il rischio di prezzo sul caffè mediante due tipi diversi di contratto:

i) 

contratti future sul caffè negoziati in una borsa valori;

ii) 

contratti di fornitura di caffè della varietà Arabica dalla Colombia con consegna in uno specifico luogo di produzione. In questi contratti il prezzo della tonnellata di caffè risulta dall'applicazione di una formula di determinazione del prezzo, basata sul prezzo dei contratti future sul caffè negoziati in una borsa valori più un differenziale di prezzo fisso più una retribuzione variabile dei servizi logistici. Il contratto di fornitura di caffè è un contratto esecutivo in base al quale l'entità B ottiene l'effettiva consegna del caffè.

Per le consegne relative al raccolto corrente, la stipula dei contratti di fornitura di caffè consente all'entità B di fissare il differenziale di prezzo tra l'effettiva qualità del caffè acquistato (Arabica della Colombia) e la qualità di riferimento che costituisce il sottostante del contratto future negoziato in una borsa valori. Per le consegne relative al raccolto successivo, tuttavia, il differenziale di prezzo non può essere fissato perché i contratti di fornitura di caffè non sono ancora disponibili. Per coprire la componente «qualità di riferimento» del rischio di prezzo sul caffè, l'entità B utilizza contratti future sul caffè negoziati in una borsa valori, e questo per le consegne relative sia al raccolto corrente sia a quello successivo. L'entità B considera di essere esposta a tre rischi diversi: rischio di prezzo sul caffè in funzione della qualità di riferimento, rischio di prezzo sul caffè in funzione del differenziale tra il prezzo del caffè della qualità di riferimento e il prezzo del particolare caffè Arabica della Colombia che di fatto l'entità riceve e rischio legato ai costi logistici variabili. Per le consegne relative al raccolto corrente, una volta che l'entità B ha concluso un contratto di fornitura di caffè, il rischio di prezzo sul caffè in funzione della qualità di riferimento costituisce una componente di rischio definita contrattualmente, perché la formula di determinazione del prezzo include l'indicizzazione al prezzo dei contratti future sul caffè negoziati in una borsa valori. L'entità B conclude che questa componente di rischio è identificabile separatamente e valutabile attendibilmente. Per le consegne relative al raccolto successivo l'entità B non ha ancora stipulato nessun contratto di fornitura di caffè (vale a dire che tali consegne sono operazioni programmate). Di conseguenza, il rischio di prezzo sul caffè in funzione della qualità di riferimento è una componente di rischio non definita contrattualmente. Nell'analisi della struttura del mercato l'entità B tiene conto del modo in cui è determinato il prezzo delle consegne del particolare caffè in definitiva ricevute. In base a detta analisi della struttura del mercato, l'entità B conclude quindi che le operazioni programmate implicano anche un rischio di prezzo sul caffè in funzione della qualità di riferimento, che costituisce una componente di rischio identificabile separatamente e valutabile attendibilmente seppur non definita contrattualmente. Di conseguenza, l'entità B può designare le relazioni di copertura in base alle componenti di rischio (per il rischio di prezzo sul caffè in funzione della qualità di riferimento) sia per i contratti di fornitura di caffè sia per le operazioni programmate;

c) 

l'entità C comincia a coprire parte degli acquisti futuri di carburante avio fino a 24 mesi prima della consegna in base alle previsioni di consumo e aumenta via via il volume coperto. L'entità C copre quest'esposizione con tipi diversi di contratto secondo l'orizzonte temporale della copertura, con ripercussioni sulla liquidità di mercato dei derivati. Per gli orizzonti temporali più lontani (12-24 mesi) l'entità C utilizza i contratti sul petrolio greggio perché sono i soli ad avere liquidità di mercato sufficiente. Per gli orizzonti temporali di 6-12 mesi, l'entità C utilizza derivati sul gasolio perché hanno liquidità sufficiente. Per gli orizzonti temporali fino a sei mesi, l'entità C utilizza i contratti sul carburante avio. L'analisi della struttura del mercato del petrolio e dei prodotti petroliferi e la valutazione dei fatti e delle circostanze del caso portano l'entità C a concludere quanto segue:

i) 

l'entità C opera in una zona geografica in cui il parametro di riferimento per il petrolio greggio è il Brent. Il petrolio greggio è una materia prima di riferimento che, in quanto fattore di produzione fondamentale, incide sul prezzo di vari prodotti petroliferi raffinati. Il gasolio è un parametro di riferimento per i prodotti petroliferi raffinati, utilizzato più in generale per la determinazione dei prezzi dei distillati di petrolio. Questo stato di cose si rispecchia anche nelle tipologie di strumenti finanziari derivati per i mercati del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi raffinati esistenti nel contesto in cui opera l'entità C, ad esempio:

— 
il contratto future sul petrolio greggio di riferimento, ossia per il greggio Brent;
— 
il contratto future sul gasolio di riferimento, che è utilizzato per la determinazione del prezzo dei distillati: i derivati sullo spread per il carburante avio, ad esempio, coprono la differenza di prezzo tra il carburante avio e tale gasolio di riferimento;
— 
il derivato crack spread sul gasolio di riferimento (ossia il derivato sulla differenza di prezzo tra petrolio greggio e gasolio — margine di raffinazione), che è indicizzato sul petrolio greggio Brent;
ii) 

il prezzo dei prodotti petroliferi raffinati non dipende dal particolare petrolio greggio lavorato in una data raffineria, perché i prodotti di questo tipo (ad esempio, gasolio o carburante avio) sono prodotti standardizzati.

L'entità C considera pertanto che, sebbene nessun accordo contrattuale definisca il petrolio greggio o il gasolio, il rischio di prezzo sui suoi acquisti di carburante avio comprenda una componente di rischio di prezzo sul petrolio greggio basata sul Brent e una componente di rischio di prezzo sul gasolio. L'entità C conclude che queste due componenti di rischio sono identificabili separatamente e valutabili attendibilmente seppur non definite contrattualmente. Di conseguenza, l'entità C può designare le relazioni di copertura per gli acquisti di carburante avio programmati in base alle componenti di rischio (per il petrolio greggio o per il gasolio). Da quest'analisi discende anche che, se l'entità C utilizza, ad esempio, derivati sul petrolio greggio basati sul greggio West Texas Intermediate (WTI), le variazioni della differenza di prezzo tra il Brent e il WTI determinerebbero l'inefficacia della copertura;

d) 

l'entità D possiede uno strumento di debito a tasso fisso. Lo strumento è emesso in un contesto caratterizzato da un mercato in cui un'ampia gamma di analoghi strumenti di debito è raffrontata a un tasso di riferimento (ad esempio al LIBOR) in termini di spread e in cui gli strumenti a tasso variabile sono solitamente indicizzati a tale tasso di riferimento. Per gestire il rischio di tasso di interesse sono spesso usati interest rate swap in base a tale tasso di riferimento, a prescindere dallo spread tra quest'ultimo e gli strumenti di debito. Al variare del tasso di riferimento il prezzo degli strumenti di debito a tasso fisso subisce una variazione diretta e contestuale. L'entità D conclude che il tasso di riferimento è una componente identificabile separatamente e valutabile attendibilmente. Di conseguenza, per lo strumento di debito a tasso fisso l'entità D può designare le relazioni di copertura in base alla componente di rischio per il rischio di tasso di interesse di riferimento.

B6.3.11 Quando una componente di rischio è designata come elemento coperto, ad essa si applicano le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura così come si applicano agli altri elementi coperti che non sono componenti di rischio. Si applicano ad esempio i criteri di ammissibilità, compreso quello che vuole che la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura e che qualsiasi inefficacia della copertura sia valutata e rilevata.

B6.3.12 L'entità può anche designare solo le variazioni dei flussi finanziari o del fair value (valore equo) dell'elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile (rischio unilaterale). Il valore intrinseco di un'opzione acquistata come strumento di copertura (supponendo che abbia le stesse condizioni principali del rischio designato), ma non il suo valore temporale, riflette un rischio unilaterale in un elemento coperto. Per esempio, l'entità può designare la variabilità dei flussi finanziari futuri derivante da un aumento del prezzo di un acquisto di merce programmato. In tale situazione l'entità designa unicamente le perdite di flussi finanziari risultanti da un aumento del prezzo al di sopra del livello specificato. Il rischio coperto non comprende il valore temporale dell'opzione acquistata perché il valore temporale non è una componente dell'operazione programmata che incide sull'utile (perdita) d'esercizio.

B6.3.13 Esiste la presunzione relativa che, a meno di essere definito contrattualmente, il rischio d'inflazione non è identificabile separatamente né valutabile attendibilmente e non può quindi essere designato come componente di rischio di uno strumento finanziario. Limitatamente a pochi casi, date le circostanze specifiche del contesto inflazionistico e visto il pertinente mercato del debito, è tuttavia possibile individuare una componente di rischio per il rischio d'inflazione che è identificabile separatamente e valutabile attendibilmente.

B6.3.14 Per esempio, l'entità emette strumenti di debito in un contesto in cui i titoli obbligazionari collegati all'inflazione presentano un volume e una struttura per scadenza tali da determinare un mercato sufficientemente liquido che permette di realizzare una struttura per scadenza dei tassi di interesse reali per le obbligazioni prive di cedola (zero-coupon). Questo implica che l'inflazione costituisce, per la rispettiva valuta, un fattore rilevante considerato separatamente dai mercati del debito. In tali circostanze la componente di rischio d'inflazione potrebbe essere determinata attualizzando i flussi finanziari dello strumento di debito coperto mediante la struttura per scadenza dei tassi di interesse reali delle obbligazioni prive di cedola (zero-coupon), vale a dire analogamente al modo di determinare una componente di tasso di interesse (nominale) senza rischio. In molti casi, invece, la componente di rischio d'inflazione non è identificabile separatamente né valutabile attendibilmente. Per esempio, l'entità emette solo obbligazioni a tasso d'interesse nominale in un contesto in cui il mercato dei titoli obbligazionari collegati all'inflazione non è sufficientemente liquido da permettere la realizzazione di una struttura per scadenza dei tassi di interesse reali delle obbligazioni prive di cedola (zero-coupon). In tale situazione, l'analisi della struttura del mercato e la valutazione dei fatti e delle circostanze non permettono all'entità di concludere che l'inflazione è un fattore rilevante considerato separatamente dai mercati del debito. L'entità non può quindi confutare la presunzione relativa che il rischio d'inflazione non definito contrattualmente non sia identificabile separatamente né valutabile attendibilmente. Di conseguenza, la componente di rischio d'inflazione non è ammissibile alla designazione come elemento coperto. Questo criterio si applica a prescindere dal fatto che l'entità abbia effettivamente sottoscritto uno strumento di copertura dell'inflazione. In particolare, l'entità non può semplicemente attribuire all'obbligazione a tasso d'interesse nominale i termini e le condizioni dello strumento effettivamente utilizzato per coprire il rischio d'inflazione.

B6.3.15 La componente di rischio d'inflazione definita contrattualmente dei flussi finanziari di un titolo obbligazionario collegato all'inflazione rilevato (supponendo che non sia obbligatoria la contabilizzazione separata del derivato incorporato) è identificabile separatamente e valutabile attendibilmente purché gli altri flussi finanziari dello strumento non siano interessati dalla componente di rischio d'inflazione.

Componenti di un importo nominale

B6.3.16 In una relazione di copertura possono essere designati come elemento coperto due tipi di componenti di importo nominale: la componente che costituisce una quota di un elemento intero e la componente strato. Il tipo di componente cambia il risultato contabile. L'entità deve designare la componente ai fini contabili coerentemente con l'obiettivo di gestione del rischio.

B6.3.17 Un esempio di componente che costituisce una quota è il 50 per cento dei flussi finanziari contrattuali di un prestito.

B6.3.18 La componente strato può essere individuata a partire da una popolazione definita ma aperta oppure da un importo nominale determinato. Alcuni esempi:

a) 

parte del volume di un'operazione monetaria, ad esempio i flussi finanziari per FC10 derivanti da vendite denominate in valuta estera immediatamente successivi ai primi FC20 del marzo 201X ( 46 );

b) 

parte di un volume fisico, ad esempio lo strato inferiore, pari a 5 milioni di metri cubi, del gas naturale immagazzinato nel deposito XYZ;

c) 

parte del volume di un'operazione fisica o di altro tipo, ad esempio i primi 100 barili di petrolio acquistati a giugno 201X oppure i primi 100 MWh di energia elettrica venduti a giugno 201X;

d) 

strato dell'importo nominale dell'elemento coperto, ad esempio: gli ultimi CU80 milioni di un impegno irrevocabile di CU100 milioni, lo strato inferiore di CU20 milioni di un'obbligazione a tasso fisso di CU100 milioni o lo strato superiore di CU30 milioni di un importo totale di CU100 milioni di uno strumento di debito a tasso fisso prepagabile al fair value (valore equo) (l'importo nominale determinato è CU100 milioni).

B6.3.19 L'entità deve definire in funzione di un importo nominale determinato la componente strato designata in un'operazione di copertura di fair value (valore equo). Per soddisfare le condizioni di ammissibilità per le operazioni di copertura di fair value (valore equo), l'entità deve effettuare una nuova valutazione dell'elemento coperto in termini di variazioni del fair value (valore equo) (ossia ricalcolare l'elemento in termini di variazioni del fair value (valore equo) attribuibili al rischio coperto). La rettifica della copertura di fair value (valore equo) deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio al più tardi al momento dell'eliminazione contabile dell'elemento. È pertanto necessario tracciare l'elemento cui si riferisce la rettifica della copertura di fair value (valore equo). Nel caso della componente strato in un'operazione di copertura di fair value (valore equo), questo implica che l'entità deve tracciare l'importo nominale secondo il quale è definita. Nel paragrafo B6.3.18, lettera d), per esempio, occorre tracciare l'importo nominale totale determinato di CU100 milioni per poter tracciare lo strato inferiore di CU20 milioni oppure lo strato superiore di CU30 milioni.

B6.3.20 Se le variazioni del rischio coperto incidono sul fair value (valore equo) dell'opzione di pagamento anticipato, la componente strato che comprende tale opzione non è ammissibile alla designazione come elemento coperto in un'operazione di copertura di fair value (valore equo), a meno che, al momento di determinare la variazione del fair value (valore equo) dell'elemento coperto, lo strato designato includa l'effetto della relativa opzione di pagamento anticipato.

Relazione tra componenti e flussi finanziari totali di un elemento

B6.3.21 La componente dei flussi finanziari di un elemento finanziario o non finanziario designata come elemento coperto dev'essere inferiore o uguale ai flussi finanziari totali dell'intero elemento. Tuttavia, tutti i flussi finanziari dell'intero elemento possono essere designati come elemento coperto e coperti soltanto per un rischio particolare (per esempio solo per i cambiamenti attribuibili a variazioni del LIBOR o del prezzo di una merce di riferimento).

B6.3.22 Per esempio, nel caso di una passività finanziaria il cui tasso di interesse effettivo è al di sotto del LIBOR, l'entità non può designare:

a) 

una componente della passività uguale all'interesse al LIBOR (più l'importo capitale in caso di operazioni di copertura di fair value (valore equo)];

b) 

una componente residua negativa.

B6.3.23 Tuttavia, nel caso di una passività finanziaria a tasso fisso il cui tasso di interesse effettivo è (per esempio) 100 punti base sotto il LIBOR, l'entità può designare come elemento coperto la variazione di valore dell'intera passività (ossia l'importo capitale più gli interessi al LIBOR meno 100 punti base) attribuibile ai cambiamenti del LIBOR. Se uno strumento finanziario a tasso fisso è coperto qualche tempo dopo la sua creazione e nel frattempo i tassi di interesse sono variati, l'entità può designare una componente di rischio uguale a un tasso di riferimento maggiore del tasso contrattuale pagato sull'elemento. L'entità può procedere in questo senso a condizione che il tasso di riferimento sia inferiore al tasso di interesse effettivo calcolato muovendo dall'ipotesi che l'entità abbia acquistato lo strumento il giorno di prima designazione dell'elemento coperto. Per esempio, si supponga che l'entità origini un'attività finanziaria a tasso fisso di CU100 che ha un tasso di interesse effettivo del 6 per cento in un periodo in cui il LIBOR è 4 per cento. L'entità inizia a coprire tale attività qualche tempo dopo, quando il LIBOR è salito all'8 per cento e il fair value (valore equo) dell'attività è diminuito a CU90. L'entità calcola che, se avesse acquistato l'attività alla data di prima designazione del relativo rischio di tasso di interesse sul LIBOR come elemento coperto, il rendimento effettivo dell'attività, basato sul fair value (valore equo) di CU90 di quella data, sarebbe stato del 9,5 per cento. Poiché il LIBOR è inferiore a detto rendimento effettivo, l'entità può designare una componente di LIBOR pari all'8 per cento rappresentata in parte da flussi finanziari di interesse contrattuale e in parte dalla differenza tra il fair value (valore equo) corrente (ossia CU90) e l'importo rimborsabile a scadenza (ossia CU100).

B6.3.24 Nel caso di una passività finanziaria a tasso variabile con un interesse di (ad esempio) 20 punti base sotto il LIBOR a tre mesi (con floor a zero punti base), l'entità può designare come elemento coperto la variazione dei flussi finanziari dell'intera passività (ossia l'interesse LIBOR a tre mesi meno 20 punti base — floor incluso) attribuibile ai cambiamenti del LIBOR. Pertanto, finché la curva prospettica del LIBOR a tre mesi non scende al di sotto di 20 punti base per la vita residua della passività, l'elemento coperto ha la stessa variabilità dei flussi finanziari di una passività con un interesse al LIBOR a tre mesi che presenta un differenziale nullo o positivo. Tuttavia, se la curva prospettica del LIBOR a tre mesi scende al di sotto di 20 punti base per la vita residua della passività (o per parte di essa), l'elemento coperto ha una variabilità dei flussi finanziari minore di quella di una passività con un interesse al LIBOR a tre mesi che presenta un differenziale nullo o positivo.

B6.3.25 Analogo esempio di elemento non finanziario è quello di un dato tipo di petrolio greggio proveniente da un dato giacimento, il cui prezzo è determinato in base al pertinente greggio di riferimento. Se vende quel greggio in virtù di un contratto in cui è stabilita una formula di determinazione del prezzo che tariffa il barile a CU10 sotto il prezzo del greggio di riferimento, con un floor di CU15, l'entità può designare come elemento coperto nell'ambito del contratto la variabilità totale dei flussi finanziari attribuibile alla variazione del prezzo del greggio di riferimento. L'entità non può tuttavia designare una componente che sia uguale a tutta la variazione del prezzo del greggio di riferimento. Pertanto, finché (per ciascuna consegna) il prezzo forward non scende al di sotto di CU25, l'elemento coperto ha la stessa variabilità dei flussi finanziari di una vendita di greggio al prezzo del greggio di riferimento (o con differenziale positivo). Tuttavia, se per una o più consegne il prezzo forward scende al di sotto di CU25, l'elemento coperto ha una variabilità dei flussi finanziari minore di quella di una vendita di greggio al prezzo del greggio di riferimento (o con differenziale positivo).

Criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura (sezione 6.4)

Efficacia della copertura

B6.4.1 L'efficacia della copertura è il grado in cui le variazioni del fair value (valore equo) o dei flussi finanziari dello strumento di copertura compensano le variazioni del fair value (valore equo) o dei flussi finanziari dell'elemento coperto (ad esempio, quando l'elemento coperto è una componente di rischio, la pertinente variazione del fair value (valore equo) o dei flussi finanziari dell'elemento è quella attribuibile al rischio coperto). L'inefficacia della copertura è il grado in cui le variazioni del fair value (valore equo) o dei flussi finanziari dello strumento di copertura superano o sono inferiori a quelle dell'elemento coperto.

B6.4.2 Al momento della designazione di una relazione di copertura e quindi su base continuativa, l'entità deve condurre un'analisi delle fonti di inefficacia della copertura che si prevede incidano sulla relazione di copertura nel corso della sua durata. L'analisi (compresi gli aggiornamenti di cui al paragrafo B6.5.21 dovuti al riequilibrio della relazione di copertura) è la base su cui si fonda la valutazione dell'entità quanto al soddisfacimento dei requisiti di efficacia della copertura.

B6.4.3 Al fine di dissipare qualsiasi dubbio, gli effetti della sostituzione della controparte originaria con una controparte di compensazione e dei cambiamenti apportati, descritti nel paragrafo 6.5.6, devono riflettersi nella valutazione dello strumento di copertura e quindi nella valutazione e nella misurazione dell'efficacia della copertura.

Relazione economica tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura

B6.4.4 La condizione che impone l'esistenza di una relazione economica implica che il valore dello strumento di copertura evolva, in genere, nella direzione opposta di quello dell'elemento coperto in conseguenza di uno stesso rischio, che è il rischio coperto. Ci si deve pertanto attendere una variazione sistematica del valore dello strumento di copertura e del valore dell'elemento coperto in conseguenza ai movimenti dello stesso sottostante ovvero di sottostanti uniti da una relazione economica tale da determinarne una reazione analoga al rischio che viene coperto (ad esempio, greggio Brent e WTI).

B6.4.5 In presenza non dello stesso sottostante ma di sottostanti uniti da una relazione economica, possono verificarsi situazioni in cui il valore dello strumento di copertura evolve nella stessa direzione di quello dell'elemento coperto, ad esempio perché la differenza di prezzo tra i due sottostanti uniti dalla relazione varia anche in mancanza di un'evoluzione significativa dei sottostanti stessi. La coerenza con una relazione economica tra lo strumento di copertura e l'elemento coperto resta assicurata se ci si può comunque attendere che, all'evolvere dei sottostanti, il valore dello strumento di copertura continui, in genere, a evolvere in direzione contraria di quello dell'elemento coperto.

B6.4.6 Nel valutare se esista o no una relazione economica occorre analizzare, tra l'altro, il possibile andamento della relazione di copertura nel corso della sua durata per stabilire se ci si possa attendere che consegua l'obiettivo di gestione del rischio. La mera esistenza di una correlazione statistica fra due variabili non corrobora di per sé la conclusione che esista una relazione economica.

Effetto del rischio di credito

B6.4.7 Poiché il modello di contabilizzazione delle operazioni di copertura si basa su un principio generale di compensazione tra utili e perdite sullo strumento di copertura e sull'elemento coperto, l'efficacia della copertura dipende non soltanto dalla relazione economica tra questi elementi (ossia dall'evoluzione dei rispettivi sottostanti), ma anche dall'effetto del rischio di credito sul valore sia dello strumento di copertura sia dell'elemento coperto. L'effetto del rischio di credito implica che, anche in presenza di una relazione economica tra lo strumento di copertura e l'elemento coperto, il livello di compensazione può risultare discontinuo. La ragione può risiedere in una variazione del rischio di credito — dello strumento di copertura oppure dell'elemento coperto — di dimensione tale che il rischio di credito prevale sulle variazioni di valore determinate dalla relazione economica (ossia l'effetto delle variazioni dei sottostanti). La dimensione è tale da determinare una prevalenza quando, per suo effetto, la perdita (l'utile) derivante dal rischio di credito vanifica l'effetto delle variazioni, anche consistenti, dei sottostanti sul valore dello strumento di copertura o dell'elemento coperto. Se in un dato periodo i sottostanti evolvono solo modestamente, non si crea invece prevalenza per il fatto che variazioni di valore, anche modeste, legate al rischio di credito che interessano lo strumento di copertura o l'elemento coperto possano incidere sul valore più dei sottostanti.

B6.4.8 Esempio di rischio di credito che prevale in una relazione di copertura è il caso in cui l'entità copre con un derivato non assistito da garanzia reale un'esposizione al rischio di prezzo su una merce. Se la controparte del derivato subisce un grave deterioramento del merito creditizio, gli effetti di tale evoluzione potrebbero risultare preponderanti rispetto all'effetto delle variazioni del prezzo della merce sul fair value (valore equo) dello strumento di copertura, mentre le variazioni del valore dell'elemento coperto dipendono in ampia misura dalle variazioni del prezzo della merce.

Rapporto di copertura

B6.4.9 Nel rispetto dei requisiti di efficacia della copertura, il rapporto di copertura della relazione di copertura dev'essere lo stesso di quello risultante dalla quantità dell'elemento coperto che l'entità copre effettivamente e dalla quantità dello strumento di copertura che l'entità utilizza effettivamente per coprire tale quantità di elemento coperto. Se copre meno del 100 per cento dell'esposizione su un elemento, ad esempio l'85 per cento, l'entità deve designare quindi la relazione di copertura mediante lo stesso rapporto di copertura risultante dall'85 per cento dell'esposizione e dalla quantità dello strumento di copertura che utilizza effettivamente per coprire tale 85 per cento. Analogamente, se, per esempio, copre un'esposizione mediante un importo nominale di 40 unità di un dato strumento finanziario, l'entità deve designare la relazione di copertura mediante lo stesso rapporto di copertura risultante da tale quantità di 40 unità (questo significa che non può usare un rapporto di copertura basato su una quantità di unità maggiore di quella che possiede in totale né su una minore) e dalla quantità dell'elemento coperto che copre effettivamente con tali 40 unità.

B6.4.10 Tuttavia, la designazione della relazione di copertura mediante lo stesso rapporto di copertura risultante dalle quantità dell'elemento coperto e dello strumento di copertura che l'entità utilizza effettivamente non deve riflettere uno squilibrio tra le ponderazioni dell'elemento coperto e dello strumento di copertura che determini, a sua volta, un'inefficacia della copertura (a prescindere dal fatto che sia rilevata o meno) in grado di dar luogo a un risultato contabile non conforme allo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura. Se necessario per evitare tale squilibrio, ai fini della designazione della relazione di copertura l'entità deve quindi rettificare il rapporto di copertura risultante dalle quantità dell'elemento coperto e dello strumento di copertura che utilizza effettivamente.

B6.4.11 Esempi di considerazioni pertinenti ai fini della valutazione della non conformità del risultato contabile allo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura:

a) 

eventualità che il rapporto di copertura previsto sia fissato in modo da non rilevare l'inefficacia della copertura in termini di coperture dei flussi finanziari o da poter rettificare la copertura di fair value (valore equo) per un numero maggiore di elementi coperti, al fine di incrementare l'uso della contabilizzazione al fair value (valore equo), senza tuttavia compensare le variazioni di fair value (valore equo) dello strumento di copertura;

b) 

eventualità che, pur determinando l'inefficacia della copertura, le particolari ponderazioni dell'elemento coperto e dello strumento di copertura abbiano una motivazione commerciale. Ad esempio, l'entità sottoscrive e designa una quantità dello strumento di copertura che non è la quantità che ha stabilito costituire la copertura migliore dell'elemento coperto, perché il volume standard degli strumenti di copertura non le permette di sottoscrivere quella quantità esatta di strumento di copertura («problema della dimensione dei lotti»). Un esempio è dato dall'entità che intende coprire l'acquisto di 100 tonnellate di caffè con contratti future standard sul caffè la cui dimensione contrattuale è di 37 500 libbre: le 100 tonnellate acquistate possono essere coperte o da cinque o da sei contratti, equivalenti, rispettivamente, a 85,0 e a 102,1 tonnellate. In questo caso l'entità designa la relazione di copertura mediante il rapporto di copertura risultante dal numero di contratti future sul caffè che utilizza effettivamente, perché l'inefficacia della copertura derivante dall'asimmetria tra le ponderazioni dell'elemento coperto e dello strumento di copertura non dà luogo a un risultato contabile non conforme allo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura.

Frequenza con cui valutare il soddisfacimento dei requisiti di efficacia della copertura

B6.4.12 All'inizio della relazione di copertura e quindi su base continuativa, l'entità deve valutare se tale relazione soddisfi i requisiti di efficacia della copertura. L'entità deve procedere a tale valutazione, come minimo, a ciascuna data di riferimento del bilancio o, se precedente, alla variazione rilevante delle circostanze che influiscono sui requisiti di efficacia della copertura. La valutazione verte sulle aspettative riguardo all'efficacia della copertura ed è quindi solo indicativa degli sviluppi attesi.

Metodi con cui valutare il soddisfacimento dei requisiti di efficacia della copertura

B6.4.13 Il presente Principio non indica un metodo per valutare se la relazione di copertura soddisfa i requisiti di efficacia della copertura. Tuttavia, l'entità deve seguire un metodo che inglobi le caratteristiche rilevanti della relazione di copertura, comprese le fonti di inefficacia della copertura. In funzione di detti fattori, il metodo può consistere in una valutazione qualitativa o quantitativa.

B6.4.14 Per esempio, quando gli elementi portanti (quali importo nominale, scadenza e sottostante) dello strumento di copertura e dell'elemento coperto corrispondono o sono allineati, l'entità potrebbe concludere, alla luce di una valutazione qualitativa di tali elementi portanti, che, in genere, il valore dello strumento di copertura evolve nella direzione opposta di quello dell'elemento coperto in conseguenza di uno stesso rischio e che, quindi, tra elemento coperto e strumento di copertura esiste una relazione economica (cfr. paragrafi B6.4.4–B6.4.6).

B6.4.15 Il fatto che un derivato sia in o out of the money quando è designato come strumento di copertura non implica di per sé l'inadeguatezza di una valutazione qualitativa; sono le circostanze a determinare se la risultante inefficacia della copertura può assumere dimensioni che una valutazione qualitativa non riuscirebbe a inglobare adeguatamente.

B6.4.16 Per converso, se manca l'allineamento tra gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell'elemento coperto, aumenta l'incertezza circa l'entità della compensazione. Di conseguenza, è più difficile prevedere l'efficacia della copertura nel corso della relazione di copertura. In tal caso, è possibile che solo una valutazione quantitativa permetta all'entità di concludere che tra elemento coperto e strumento di copertura esiste una relazione economica (cfr. paragrafi B6.4.4–B6.4.6). In determinate situazioni è possibile che sia necessaria una valutazione quantitativa anche per stabilire se il rapporto di copertura mediante il quale è designata la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura (cfr. paragrafi B6.4.9–B6.4.11). Per queste due diverse finalità l'entità può seguire lo stesso metodo o metodi diversi.

B6.4.17 Se variano le circostanze che influiscono sull'efficacia della copertura, l'entità può dover cambiare il metodo con cui valuta se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura, così da assicurare che continuino ad esservi inglobate le caratteristiche rilevanti della relazione di copertura, comprese le fonti di inefficacia della copertura.

B6.4.18 La gestione del rischio da parte dell'entità è la principale fonte di informazioni per valutare se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura. Questo significa che le informazioni (o l'analisi) che il management utilizza nel processo decisionale possono costituire la base per valutare se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura.

B6.4.19 La documentazione dell'entità riguardo alla relazione di copertura comprende le modalità con cui sono valutati i requisiti di efficacia della copertura, compresi il o i metodi seguiti. La documentazione sulla relazione di copertura deve essere aggiornata ad ogni modifica del o dei metodi (cfr. paragrafo B6.4.17).

Contabilizzazione delle relazioni di copertura che soddisfano i criteri di ammissibilità (sezione 6.5)

B6.5.1 Un esempio di copertura di fair value (valore equo) è la copertura dell'esposizione ai cambiamenti di fair value (valore equo) di uno strumento di debito a tasso fisso indotti dai cambiamenti dei tassi di interesse. Tale copertura potrebbe essere effettuata dall'emittente o dal possessore.

B6.5.2 Lo scopo della copertura dei flussi finanziari è differire l'utile (perdita) sullo strumento di copertura a un periodo o periodi in cui i flussi finanziari futuri attesi coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio Un esempio di copertura dei flussi finanziari è l'utilizzo di uno swap per cambiare il debito a tasso variabile (sia esso valutato al costo ammortizzato o al fair value (valore equo)] in un debito a tasso fisso (ossia la copertura di un'operazione futura in cui i futuri flussi finanziari coperti sono i futuri pagamenti di interesse). Per converso, l'acquisto programmato di uno strumento rappresentativo di capitale che, una volta acquisito, sarà contabilizzato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio è un esempio di elemento che non può costituire l'elemento coperto in una copertura di flussi finanziari, perché l'eventuale utile (perdita) differito sullo strumento di copertura non potrebbe essere riclassificato opportunamente nell'utile (perdita) d'esercizio nel corso del periodo in cui si avrebbe compensazione. Per lo stesso motivo, non può costituire l'elemento coperto in una copertura di flussi finanziari nemmeno l'acquisto programmato di uno strumento rappresentativo di capitale che, una volta acquisito, sarà contabilizzato al fair value (valore equo) e le variazioni del fair value (valore equo) saranno presentate nelle altre componenti di conto economico complessivo.

B6.5.3 La copertura di un impegno irrevocabile (per esempio, la copertura di una variazione del prezzo del carburante relativa all'impegno contrattuale non rilevato di un'impresa elettrica di acquistare carburante a un prezzo fisso) è una copertura di un'esposizione a una variazione di fair value (valore equo). Di conseguenza, tale copertura è una copertura di fair value (valore equo). Tuttavia, secondo il paragrafo 6.5.4 la copertura del rischio di cambio di un impegno irrevocabile potrebbe alternativamente essere contabilizzata come copertura di flusso finanziario.

Valutazione dell'inefficacia della copertura

B6.5.4 Per valutare l'inefficacia della copertura l'entità deve considerare il valore temporale del denaro. Questo significa che l'entità determina il valore dell'elemento coperto al valore attuale e, quindi, che la variazione di valore dell'elemento coperto comprende anche l'effetto del valore temporale del denaro.

B6.5.5 Per calcolare la variazione di valore dell'elemento coperto al fine di valutare l'inefficacia della copertura, l'entità può usare un derivato che abbia caratteristiche corrispondenti agli elementi portanti dell'elemento coperto (il cosiddetto «derivato ipotetico») e che, ad esempio per la copertura di un'operazione programmata, sia calibrato in base al livello di prezzo (o tasso) coperto. Per la copertura di un rischio bilaterale all'attuale livello di mercato, ad esempio, il derivato ipotetico rappresenterebbe un ipotetico contratto forward calibrato a un valore nullo al momento della designazione della relazione di copertura. Per la copertura di un rischio unilaterale, invece, il derivato ipotetico rappresenterebbe il valore intrinseco di un'ipotetica opzione che, al momento della designazione della relazione di copertura, si situa at the money, se il livello di prezzo coperto è il livello corrente di mercato, oppure out of the money, se il livello di prezzo coperto è superiore (o, nel caso della copertura di una posizione lunga, inferiore) al livello corrente di mercato. Il ricorso al derivato ipotetico è uno dei possibili modi per determinare la variazione di valore dell'elemento coperto. Replicando l'elemento coperto, il derivato ipotetico produce lo stesso risultato che si otterrebbe se la variazione di valore fosse calcolata con un metodo diverso. Il ricorso al derivato ipotetico non è quindi un metodo in sé, bensì un espediente matematico utilizzabile solo per calcolare il valore dell'elemento coperto. Il derivato ipotetico non può pertanto essere usato per incorporare nel valore dell'elemento coperto caratteristiche che esistono solo nello strumento di copertura (ma non nell'elemento coperto). Costituisce un esempio il debito denominato in valuta estera (sia esso a tasso fisso o a tasso variabile). Se usato per calcolare la variazione di valore di tale debito o il valore attuale della variazione cumulata dei relativi flussi finanziari, il derivato ipotetico non può semplicemente prevedere un costo per il cambio tra valute diverse, sebbene tale costo possa essere incluso nei derivati reali che implicano il cambio tra valute diverse (ad esempio, swap multivaluta su tassi di interesse).

B6.5.6 È possibile usare la variazione del valore dell'elemento coperto determinata mediante il derivato ipotetico anche per valutare se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura.

Riequilibrio della relazione di copertura e variazioni del rapporto di copertura

B6.5.7 Il riequilibrio indica le rettifiche delle quantità designate dell'elemento coperto o dello strumento di copertura apportate in una relazione di copertura esistente per mantenere un rapporto di copertura conforme ai requisiti di efficacia della copertura. La modifica delle quantità designate dell'elemento coperto o dello strumento di copertura apportata per scopi diversi non costituisce un riequilibrio ai fini del presente Principio.

B6.5.8 Il riequilibrio è contabilizzato come una prosecuzione della relazione di copertura ai sensi dei paragrafi B6.5.9–B6.5.21. All'atto del riequilibrio è determinata l'inefficacia della copertura della relazione di copertura, che è rilevata immediatamente prima della rettifica di tale relazione.

B6.5.9 La rettifica del rapporto di copertura permette all'entità di reagire alle variazioni della relazione tra strumento di copertura e elemento coperto indotte dai sottostanti o dalle variabili di rischio. La relazione di copertura in cui lo strumento di copertura e l'elemento coperto hanno sottostanti diversi ma collegati, ad esempio, varia al variare della relazione tra tali due sottostanti (ad esempio, indici, tassi o prezzi di riferimento diversi ma collegati). Il riequilibrio permette quindi la prosecuzione della relazione di copertura in situazioni in cui la relazione fra lo strumento di copertura e l'elemento coperto varia in un modo che può essere compensato con una rettifica del rapporto di copertura.

B6.5.10 Per esempio, l'entità copre un'esposizione alla valuta estera A con un derivato su valute riferito alla valuta estera B; le valute A e B sono ancorate, vale a dire che il loro tasso di cambio è mantenuto entro una banda di oscillazione o al tasso fissato da una banca centrale o altra autorità. In caso di variazione del tasso di cambio fra le valute estere A e B (perché è stabilita una nuova banda di oscillazione o fissato un nuovo tasso), il riequilibrio della relazione di copertura in considerazione del nuovo tasso di cambio assicura che la relazione di copertura continui a soddisfare, anche nella nuova situazione, il requisito di efficacia della copertura relativo al rapporto di copertura. In caso di inadempimento riguardo al derivato su valute, invece, la variazione del rapporto di cambio non potrebbe assicurare che la relazione di copertura continui a soddisfare tale requisito di efficacia della copertura. Il riequilibrio non favorisce quindi la prosecuzione della relazione di copertura in situazioni in cui la relazione fra lo strumento di copertura e l'elemento coperto varia in un modo che non può essere compensato con una rettifica del rapporto di copertura.

B6.5.11 Non tutti i cambiamenti della portata della compensazione tra le variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura e il fair value (valore equo) o i flussi finanziari dell'elemento coperto comportano una variazione della relazione fra strumento di copertura e elemento coperto. L'entità conduce un'analisi delle fonti di inefficacia della copertura che prevede incidano sulla relazione di copertura nel corso della sua durata e valuta se i cambiamenti della portata della compensazione costituiscano:

a) 

fluttuazioni attorno al rapporto di copertura, che resta valido (ossia continua a riflettere adeguatamente la relazione fra strumento di copertura e elemento coperto), oppure

b) 

un'indicazione del fatto che il rapporto di copertura non riflette più adeguatamente la relazione fra strumento di copertura e elemento coperto.

L'entità effettua detta valutazione in base al requisito di efficacia della copertura relativo al rapporto di copertura, ossia assicurando che la relazione di copertura non rifletta uno squilibrio tra le ponderazioni dell'elemento coperto e dello strumento di copertura che determini un'inefficacia della copertura (a prescindere dal fatto che sia rilevata o meno) in grado di dar luogo a un risultato contabile non conforme allo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura. Tale valutazione implica quindi una certa discrezionalità.

B6.5.12 La fluttuazione attorno a un rapporto di copertura costante (e quindi la collegata inefficacia della copertura) non può essere ridotta rettificando il rapporto di copertura in risposta a ciascun risultato specifico. In tale situazione, pertanto, la variazione della portata della compensazione comporta la valutazione e la rilevazione dell'inefficacia della copertura, ma non impone un riequilibrio.

B6.5.13 Per converso, se le variazioni della compensazione indicano una fluttuazione attorno a un rapporto di copertura diverso da quello usato al momento per la relazione di copertura, ovvero una tendenza all'allontanamento da tale rapporto, l'inefficacia della copertura può essere ridotta rettificando il rapporto di copertura (mentre mantenerlo inalterato aumenterebbe l'inefficacia della copertura). In tale situazione l'entità deve quindi valutare se la relazione di copertura rifletta uno squilibrio tra le ponderazioni dell'elemento coperto e dello strumento di copertura che determina un'inefficacia della copertura (a prescindere dal fatto che sia rilevata o meno) in grado di dar luogo a un risultato contabile non conforme allo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura. La rettifica del rapporto di copertura influisce anche sulla valutazione e sulla rilevazione dell'inefficacia della copertura, perché all'atto del riequilibrio dev'essere determinata l'inefficacia della copertura della relazione di copertura, che, conformemente al paragrafo B6.5.8, deve essere rilevata immediatamente prima di rettificare tale relazione.

B6.5.14 Il riequilibrio implica che, ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, una volta avviata la relazione di copertura l'entità rettifica le quantità dello strumento di copertura o dell'elemento coperto al variare delle circostanze che influiscono sul rapporto di copertura di detta relazione. In genere la rettifica dovrebbe riflettere le rettifiche delle quantità di strumento di copertura e di elemento coperto effettivamente utilizzate. L'entità deve tuttavia rettificare il rapporto di copertura risultante dalle quantità di strumento di copertura e di elemento coperto effettivamente utilizzate nei due casi seguenti:

a) 

il rapporto di copertura risultante da una variazione della quantità di strumento di copertura o di elemento coperto effettivamente utilizzata riflette uno squilibrio che determina un'inefficacia della copertura in grado di dar luogo a un risultato contabile non conforme allo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura;

b) 

l'entità mantiene la quantità dello strumento di copertura e dell'elemento coperto effettivamente utilizzata, con un conseguente rapporto di copertura che, nella nuova situazione, riflette uno squilibrio che determina un'inefficacia della copertura in grado di dar luogo a un risultato contabile non conforme allo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura (vale a dire che l'entità non può creare uno squilibrio omettendo di rettificare il rapporto di copertura).

B6.5.15 Il riequilibrio non si applica se è cambiato l'obiettivo di gestione del rischio relativo alla relazione di copertura. La contabilizzazione delle operazioni di copertura deve invece cessare per tale relazione di copertura (nonostante che l'entità possa designare una nuova relazione di copertura che implichi lo strumento di copertura o l'elemento coperto della precedente, secondo quanto descritto al paragrafo B6.5.28).

B6.5.16 In caso di riequilibrio della relazione di copertura, la rettifica del rapporto di copertura è possibile in vari modi:

a) 

può aumentare la ponderazione dell'elemento coperto (con contemporanea riduzione della ponderazione dello strumento di copertura) tramite:

i) 

un aumento del volume dell'elemento coperto oppure

ii) 

una riduzione del volume dello strumento di copertura;

b) 

può aumentare la ponderazione dello strumento di copertura (con contemporanea riduzione della ponderazione dell'elemento coperto) tramite:

i) 

un aumento del volume dello strumento di copertura oppure

ii) 

una riduzione del volume dell'elemento coperto.

Le variazioni del volume si riferiscono alle quantità che fanno parte della relazione di copertura. Una riduzione del volume non implica quindi necessariamente che l'elemento o l'operazione non esistono più o non è più previsto che si verifichino, bensì che non fanno parte della relazione di copertura. La riduzione del volume dello strumento di copertura, per esempio, può avere come conseguenza che l'entità mantenga un derivato, ma che solo parte di esso continui a costituire uno strumento di copertura nella relazione di copertura. Questa situazione potrebbe verificarsi soltanto in caso di riequilibrio tramite riduzione del volume dello strumento di copertura nella relazione di copertura, ma sempre con il mantenimento, da parte dell'entità, del volume non più necessario. In tal caso la quota non designata del derivato sarebbe contabilizzata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio — a meno che sia designata come strumento di copertura in una diversa relazione di copertura.

B6.5.17 La rettifica del rapporto di copertura tramite aumento del volume dell'elemento coperto non influisce sul metodo di valutazione delle variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura. Resta impregiudicata anche la valutazione delle variazioni del valore dell'elemento coperto relativo al volume designato in precedenza. Dalla data del riequilibrio, tuttavia, le variazioni del valore dell'elemento coperto comprendono anche la variazione del valore del volume supplementare di elemento coperto. Tali variazioni sono valutate a partire dalla e con riferimento alla data del riequilibrio piuttosto che alla data di designazione della relazione di copertura. Per esempio, nel caso in cui l'entità abbia inizialmente coperto un volume di 100 tonnellate di merce al prezzo forward di CU80 (prezzo forward all'inizio della relazione di copertura) e vi abbia poi aggiunto, in sede di riequilibrio, un volume di 10 tonnellate in un momento in cui il prezzo forward era di CU90, l'elemento coperto post-riequilibrio comprende due strati: 100 tonnellate coperte a CU80 e 10 tonnellate coperte a CU90.

B6.5.18 La rettifica del rapporto di copertura tramite riduzione del volume dello strumento di copertura non influisce sul metodo di valutazione delle variazioni del valore dell'elemento coperto. Resta impregiudicata anche la valutazione delle variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura relativo al volume che resta designato. Dalla data del riequilibrio, tuttavia, il volume di cui è stato ridotto lo strumento di copertura cessa di far parte della relazione di copertura. Per esempio, nel caso in cui l'entità abbia inizialmente coperto il rischio di prezzo di una merce con un volume in derivati di 100 tonnellate come strumento di copertura e abbia poi ridotto tale volume di 10 tonnellate in sede di riequilibrio, resta un importo nominale di 90 tonnellate di volume dello strumento di copertura (cfr. paragrafo B6.5.16 per le conseguenze sul volume in derivati -ossia le 10 tonnellate- non che fa più parte della relazione di copertura).

B6.5.19 La rettifica del rapporto di copertura tramite aumento del volume dello strumento di copertura non influisce sul metodo di valutazione delle variazioni del valore dell'elemento coperto. Resta impregiudicata anche la valutazione delle variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura relativo al volume designato in precedenza. Dalla data del riequilibrio, tuttavia, le variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura comprendono anche le variazioni del valore del volume supplementare di strumento di copertura. Le variazioni sono valutate a partire dalla e con riferimento alla data del riequilibrio piuttosto che alla data di designazione della relazione di copertura. Per esempio, nel caso in cui l'entità abbia inizialmente coperto il rischio di prezzo di una merce con un volume in derivati di 100 tonnellate come strumento di copertura e vi abbia poi aggiunto 10 tonnellate in sede di riequilibrio, lo strumento di copertura post-riequilibrio comprende un volume totale in derivati di 110 tonnellate. La variazione del fair value (valore equo) dello strumento di copertura è la variazione totale del fair value (valore equo) dei derivati che formano il volume totale di 110 tonnellate. Questi derivati possono avere (e probabilmente hanno) elementi portanti diversi (ad esempio i tassi forward) perché sono stati sottoscritti in momenti diversi (compresa la loro possibile designazione nella relazione di copertura dopo la rilevazione iniziale).

B6.5.20 La rettifica del rapporto di copertura tramite riduzione del volume dell'elemento coperto non influisce sul metodo di valutazione delle variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura. Resta impregiudicata anche la valutazione delle variazioni del valore dell'elemento coperto relativo al volume che resta designato. Dalla data del riequilibrio, tuttavia, il volume di cui è stato ridotto l'elemento coperto cessa di far parte della relazione di copertura. Per esempio, nel caso in cui l'entità abbia inizialmente coperto un volume di 100 tonnellate di merce al prezzo forward di CU80 e abbia poi, in sede di riequilibrio, ridotto tale volume di 10 tonnellate, l'elemento coperto post-riequilibrio è costituito da 90 tonnellate coperte a CU80. Le 10 tonnellate dell'elemento coperto che non fanno più parte della relazione di copertura sono contabilizzate conformemente ai requisiti per la cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura (cfr. paragrafi 6.5.6–6.5.7 e B6.5.22–B6.5.28).

B6.5.21 Al momento del riequilibrio di una relazione di copertura, l'entità deve aggiornare l'analisi delle fonti di inefficacia della copertura che si prevede incidano sulla relazione di copertura nel corso della sua durata (residua) (cfr. paragrafo B6.4.2). La documentazione sulla relazione di copertura deve essere aggiornata di conseguenza.

Cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura

B6.5.22 La cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura si applica prospettivamente dalla data in cui non sono più soddisfatti i criteri di ammissibilità.

B6.5.23 L'entità non deve riclassificare, e quindi non deve cessare, una relazione di copertura che:

a) 

risponde ancora all'obiettivo di gestione del rischio in base al quale è stata ammessa alla contabilizzazione delle operazioni di copertura (ossia l'entità persegue ancora detto obiettivo di gestione del rischio);

b) 

continua a soddisfare tutti gli altri criteri di ammissibilità (una volta tenuto conto di un eventuale riequilibrio della relazione di copertura, se del caso).

B6.5.24 Ai fini del presente Principio la strategia di gestione del rischio dell'entità è distinta dagli obiettivi di gestione del rischio che essa persegue. La strategia di gestione del rischio è stabilità al livello più alto a cui l'entità imposta le modalità di gestione del rischio. In genere la strategia di gestione del rischio individua i rischi ai quali è esposta l'entità e stabilisce come questa vi risponde. Una strategia di gestione del rischio resta in genere in vigore per un periodo prolungato e può prevedere una certa flessibilità di risposta alle mutate circostanze che si verificano durante la sua vigenza (ad esempio, differenze nei livelli dei tassi di interesse o nei prezzi delle merci che determinano una portata diversa della copertura). È di norma riportata in un documento generale che si riversa sui vari livelli dell'entità mediante linee politiche articolate in orientamenti più specifici. L'obiettivo di gestione del rischio per una data relazione di copertura si applica invece solo al livello della relazione stessa e riguarda il modo in cui lo specifico strumento di copertura designato è usato per coprire la specifica esposizione designata come elemento coperto. Pertanto, una strategia di gestione del rischio può comprendere molte relazioni di copertura diverse, i cui obiettivi di gestione del rischio riguardano l'esecuzione di tale strategia globale di gestione del rischio. Per esempio:

a) 

l'entità gestisce l'esposizione ai tassi di interesse sul finanziamento del debito attenendosi a una strategia che fissa, per l'entità nel suo complesso, le forcelle applicabili alla combinazione di finanziamenti tra tasso variabile e tasso fisso. La strategia prevede di mantenere il debito a tasso fisso a una percentuale compresa tra il 20 e il 40 per cento. L'entità decide, secondo una certa frequenza, come dare esecuzione alla strategia (ossia dove situarsi all'interno della forcella compresa tra il 20 e il 40 per cento per l'esposizione al tasso di interesse fisso) in funzione del livello dei tassi di interesse. Se questi sono bassi, l'entità opta per il tasso fisso per un volume di debito maggiore a quello che caratterizza i periodi di tassi di interesse elevati. L'entità ha un debito di CU100 a tasso variabile di cui permuta CU30 con un'esposizione a tasso fisso. L'entità approfitta dei bassi tassi di interesse per emettere, sotto forma di obbligazione a tasso fisso, altri CU50 di debito per finanziare un grande investimento. Dati i bassi tassi di interesse, l'entità decide di mantenere un'esposizione a tasso fisso pari al 40 per cento del debito totale, diminuendo di CU20 la misura in cui copriva in precedenza l'esposizione a tasso variabile e ottenendo quindi un'esposizione a tasso fisso pari a CU60. In quest'ipotesi la strategia di gestione del rischio resta di per sé invariata. Quel che cambia è invece l'esecuzione di tale strategia da parte dell'entità, il che significa che per i CU20 di esposizione a tasso variabile coperti in precedenza è cambiato l'obiettivo di gestione del rischio (al livello della relazione di copertura). In questo caso, quindi, deve cessare la contabilizzazione delle operazioni di copertura per i CU20 dell'esposizione a tasso variabile coperta in precedenza. Ne potrebbe conseguire la riduzione, di un importo nominale di CU20, della posizione swap ma, secondo le circostanze, l'entità potrebbe decidere di conservare il volume di swap, usandolo, ad esempio, per coprire un'altra esposizione, oppure potrebbe inserirlo in un portafoglio di negoziazione. Per converso, se permutasse invece parte del debito a tasso fisso con un'esposizione a tasso variabile, l'entità dovrebbe mantenere la contabilizzazione delle operazioni di copertura per l'esposizione a tasso variabile coperta in precedenza;

b) 

alcune esposizioni derivano da posizioni che cambiano spesso, ad esempio il rischio su tasso di interesse di un portafoglio aperto di strumenti di debito. L'aggiunta di nuovi strumenti di debito e l'eliminazione contabile di altri modificano continuamente questo tipo di esposizione (in modo diverso dalla liquidazione di una posizione giunta a scadenza). Si tratta di un processo dinamico in cui sia l'esposizione sia gli strumenti di copertura usati per gestirla non restano gli stessi a lungo. Se ha un'esposizione di questo tipo, al variare dell'esposizione l'entità rettifica quindi spesso gli strumenti di copertura usati per gestire il rischio di tasso di interesse. Gli strumenti di debito con 24 mesi di vita residua, ad esempio, sono designati come elemento coperto per il rischio di tasso di interesse a 24 mesi. La stessa procedura si applica ad altri intervalli temporali o scadenze. Trascorso un breve periodo, l'entità cessa le relazioni di copertura designate in precedenza per scadenza (tutte, alcune o parte di una o più relazioni) e ne designa di nuove, sempre per scadenza, in funzione delle loro dimensioni e degli strumenti di copertura esistenti al momento. In quest'ipotesi la cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura implica che per tali relazioni di copertura l'entità fa riferimento al nuovo strumento di copertura e al nuovo elemento coperto anziché a quelli designati in precedenza. La strategia di gestione del rischio resta invariata, ma viene a mancare l'obiettivo di gestione del rischio per le relazioni di copertura designate in precedenza, che in quanto tali non esistono più. In questa situazione la cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura si applica nella misura in cui è cambiato l'obiettivo di gestione del rischio: dipende dalla situazione dell'entità e potrebbe riguardare, ad esempio, tutte le relazioni di copertura per una data scadenza, solo alcune di esse oppure solo parte di una di tali relazioni;

c) 

l'entità conduce una strategia di gestione del rischio con cui gestisce il rischio di cambio delle vendite programmate e i crediti che ne derivano. Secondo tale strategia l'entità gestisce il rischio di cambio come relazione specifica di copertura soltanto fino alla rilevazione del credito. Dopo quel momento, non gestisce più il rischio di cambio in base a tale relazione specifica di copertura; invece, gestisce assieme il rischio di cambio dei crediti, debiti e derivati (non collegati alle operazioni programmate in sospeso) denominati nella stessa valuta estera. Ai fini contabili, il sistema funziona come una copertura «naturale», perché l'utile (perdita) derivante dal rischio di cambio su tutti questi elementi è rilevato immediatamente nell'utile (perdita) d'esercizio. Ai fini contabili, quindi, se è designata per il periodo fino alla data di pagamento, la relazione di copertura deve cessare al momento della rilevazione del credito, perché non si applica più l'obiettivo di gestione del rischio della relazione di copertura originaria. Il rischio di cambio è ora gestito secondo la stessa strategia ma su una base diversa. Se invece l'entità ha un diverso obiettivo di gestione del rischio e gestisce il rischio di cambio come una singola relazione di copertura continuativa, specificamente per le vendite programmate e per il credito che ne deriva, fino alla data di regolamento, la contabilizzazione delle operazioni di copertura continua fino a tale data.

B6.5.25 La cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura può incidere:

a) 

sulla relazione di copertura nel suo complesso oppure

b) 

su parte della relazione di copertura (nel qual caso la contabilizzazione delle operazioni di copertura continua per la parte restante).

B6.5.26 La relazione di copertura cessa integralmente quando cessa, nel suo complesso, di soddisfare i criteri di ammissibilità. Per esempio, nei casi seguenti:

a) 

la relazione di copertura non risponde più all'obiettivo di gestione del rischio in base al quale è stata ammessa alla contabilizzazione delle operazioni di copertura (ossia l'entità non persegue più detto obiettivo di gestione del rischio);

b) 

è venduto o cessa lo strumento di copertura (per tutto il volume che era parte della relazione di copertura);

c) 

viene a mancare la relazione economica tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura ovvero l'effetto del rischio di credito assume prevalenza sulle variazioni di valore determinate da detta relazione economica.

B6.5.27 La relazione di copertura cessa in parte (mentre la contabilizzazione delle operazioni di copertura continua per la restante parte) quando solo una sua parte cessa di soddisfare i criteri di ammissibilità. Per esempio, nei casi seguenti:

a) 

al riequilibrio della relazione di copertura il rapporto di copertura può essere rettificato in modo che parte del volume dell'elemento coperto sia esclusa dalla relazione di copertura (cfr. paragrafo B6.5.20); la contabilizzazione delle operazioni di copertura cessa quindi solo per il volume dell'elemento coperto che non fa più parte della relazione di copertura;

b) 

quando il verificarsi della parte del volume dell'elemento coperto che costituisce un'operazione programmata (o una sua componente) non è più altamente probabile, la contabilizzazione delle operazioni di copertura cessa solo per il volume dell'elemento coperto il cui verificarsi non è più altamente probabile. Se in passato l'entità ha tuttavia designato coperture di operazioni programmate per poi stabilire che non era più previsto che queste si verificassero, ne viene messa in discussione la capacità di prevedere con accuratezza le operazioni programmate nei casi che implicano operazioni programmate analoghe. Questo influisce sulla valutazione dell'alta probabilità di operazioni programmate analoghe (cfr. paragrafo 6.3.3) e quindi della loro eventuale ammissibilità come elementi coperti.

B6.5.28 L'entità può designare una nuova relazione di copertura che implichi lo strumento di copertura o l'elemento coperto della precedente, per la quale è cessata (totalmente o parzialmente) la contabilizzazione delle operazioni di copertura. Questa situazione non costituisce la prosecuzione di una relazione di copertura bensì un nuovo inizio. Per esempio:

a) 

uno strumento di copertura subisce un tale deterioramento del credito che l'entità lo sostituisce con un altro. Questo significa che la relazione di copertura originaria ha mancato l'obiettivo di gestione del rischio e cessa quindi totalmente. Il nuovo strumento di copertura è designato come copertura della stessa esposizione coperta in precedenza e forma una relazione di copertura nuova. Pertanto, le variazioni del fair value (valore equo) o dei flussi finanziari dell'elemento coperto sono valutate a partire dalla data di designazione della nuova relazione di copertura e in riferimento ad essa, piuttosto che alla data di designazione della relazione di copertura originaria;

b) 

la relazione di copertura cessa prima della scadenza. Lo strumento di copertura di tale relazione di copertura può essere designato come strumento di copertura di un'altra relazione (ad esempio quando, al momento del riequilibrio, il rapporto di copertura è rettificato con un aumento del volume dello strumento di copertura oppure quando è designata una relazione di copertura completamente nuova).

Contabilizzazione del valore temporale delle opzioni

B6.5.29 Un'opzione può essere considerata legata a un periodo di tempo quando il suo valore temporale rappresenta il costo della prestazione di protezione al possessore su un dato arco di tempo. L'aspetto pertinente per valutare se l'opzione copra un elemento relativo a un'operazione o a un periodo di tempo riguarda tuttavia le caratteristiche di detto elemento coperto, tra cui modi e tempi in cui incide sull'utile (perdita) d'esercizio. Pertanto, l'entità deve valutare il tipo di elemento coperto (cfr. paragrafo 6.5.15, lettera a)] secondo la sua natura (sia la relazione di copertura una copertura di flusso finanziario o una copertura di fair value (valore equo)].

a) 

Il valore temporale dell'opzione riguarda un elemento coperto relativo a un'operazione se la natura dell'elemento coperto è un'operazione di cui il valore temporale si configura come costo. Il caso si verifica, per esempio, quando il valore temporale dell'opzione riguarda un elemento coperto che determina la rilevazione di un elemento la cui valutazione iniziale include i costi dell'operazione (ad esempio, l'entità copre un acquisto di merce, sia esso un'operazione programmata o un impegno irrevocabile, contro il rischio di prezzo sulla merce e include i costi dell'operazione nella valutazione iniziale delle rimanenze). Poiché compreso nella valutazione iniziale dello specifico elemento coperto, il valore temporale dell'opzione influisce sull'utile (perdita) d'esercizio contemporaneamente all'elemento coperto. Analogamente, l'entità che copre una vendita di merce, sia essa un'operazione programmata o un impegno irrevocabile, include il valore temporale dell'opzione nel costo della vendita (il valore temporale è quindi rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio nello stesso periodo in cui è rilevato il ricavo della vendita coperta).

b) 

Il valore temporale dell'opzione riguarda un elemento coperto relativo a un periodo di tempo se la natura dell'elemento coperto è tale che il valore temporale si configura come costo dell'ottenimento della protezione dal rischio su un dato arco di tempo (ma l'elemento coperto non determina un'operazione che implica il concetto di costo dell'operazione in conformità alla lettera a)]. Ad esempio, se le rimanenze di merci sono coperte per sei mesi contro un calo del fair value (valore equo) con un'opzione su merci della stessa durata, il valore temporale dell'opzione è assegnato all'utile (perdita) d'esercizio (ossia ammortizzato in modo sistematico e razionale) sull'arco di tale periodo di sei mesi. Costituisce un altro esempio la copertura di un investimento netto in una gestione estera coperto per 18 mesi con un'opzione su cambi, da cui scaturirebbe l'assegnazione del valore temporale dell'opzione sull'arco di tale periodo di 18 mesi.

B6.5.30 Le caratteristiche dell'elemento coperto, tra cui modi e tempi in cui incide sull'utile (perdita) d'esercizio, influiscono anche sul periodo di ammortamento del valore temporale di un'opzione che copre un elemento relativo a un periodo di tempo, il quale coincide con il periodo in cui, secondo la contabilizzazione delle operazioni di copertura, il valore intrinseco dell'opzione può incidere sull'utile (perdita) d'esercizio. Ad esempio, se è usata un'opzione su tassi di interesse (cap) per tutelare dagli aumenti dell'interesse passivo su un'obbligazione a tasso variabile, il valore temporale di tale cap è ammortizzato nell'utile (perdita) d'esercizio sull'arco dello stesso periodo durante il quale il suo valore intrinseco inciderebbe sull'utile (perdita) d'esercizio, vale a dire:

a) 

se il cap copre gli aumenti dei tassi di interesse durante i primi tre dei cinque anni di vita totale dell'obbligazione a tasso variabile, il suo valore temporale è ammortizzato nell'arco dei primi tre anni;

b) 

se il cap è un'opzione con decorrenza posticipata (forward start option) che copre gli aumenti dei tassi di interesse per gli anni due e tre dei cinque di vita totale dell'obbligazione a tasso variabile, il suo valore temporale è ammortizzato negli anni due e tre.

B6.5.31 La contabilizzazione del valore temporale delle opzioni in conformità al paragrafo 6.5.15 si applica anche alla combinazione di un'opzione acquistata e una venduta (ossia, opzione put e opzione call) che alla data di designazione come strumento di copertura ha valore temporale netto nullo (comunemente: «collar a costo zero»). In tal caso l'entità deve rilevare le variazioni del valore temporale nelle altre componenti di conto economico complessivo, e questo anche se la variazione cumulata del valore temporale nell'arco dell'intero periodo della relazione di copertura è nulla. Pertanto, se il valore temporale dell'opzione riguarda:

a) 

un elemento coperto relativo a un'operazione, l'importo del valore temporale al termine della relazione di copertura, che rettifica l'elemento coperto o che è riclassificato nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafo 6.5.15, lettera b)], è nullo;

b) 

un elemento coperto relativo a un periodo di tempo, l'ammortamento relativo al valore temporale è nullo.

B6.5.32 La contabilizzazione del valore temporale delle opzioni in conformità al paragrafo 6.5.15 si applica solo se il valore temporale riguarda l'elemento coperto (valore temporale allineato). Il valore temporale di un'opzione riguarda l'elemento coperto se gli elementi portanti dell'opzione (quali importo nominale, vita e sottostante) sono allineati all'elemento coperto. Di conseguenza, se manca il pieno allineamento tra gli elementi portanti dell'opzione e l'elemento coperto, l'entità deve determinare il valore temporale allineato, ossia la quota del valore temporale inclusa nel premio (valore temporale effettivo) che riguarda l'elemento coperto (e che va quindi trattata conformemente al paragrafo 6.5.15). L'entità determina il valore temporale allineato ricorrendo alla valutazione dell'opzione che ha elementi portanti perfettamente corrispondenti all'elemento coperto.

B6.5.33 Se valore temporale effettivo e valore temporale allineato divergono, l'entità deve determinare l'importo accumulato in una componente distinta del patrimonio netto in base al paragrafo 6.5.15, come segue:

a) 

se all'inizio della relazione di copertura il valore temporale effettivo è superiore al valore temporale allineato, l'entità deve:

i) 

determinare l'importo accumulato in una componente distinta del patrimonio netto in base al valore temporale allineato; e

ii) 

contabilizzare le differenze tra i due valori temporali nelle variazioni del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;

b) 

se all'inizio della relazione di copertura il valore temporale effettivo è inferiore al valore temporale allineato, l'entità deve determinare l'importo accumulato in una componente distinta del patrimonio netto con riferimento alla variazione cumulata di fair value (valore equo):

i) 

del valore temporale effettivo o, se inferiore,

ii) 

del valore temporale allineato.

L'eventuale parte restante della variazione di fair value (valore equo) del valore temporale effettivo deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.

Contabilizzazione dell'elemento forward dei contratti forward e dei differenziali dovuti alla valuta estera degli strumenti finanziari

B6.5.34 Un contratto forward può essere considerato relativo a un periodo di tempo perché il suo elemento forward rappresenta una remunerazione per un periodo di tempo (ovvero la durata per la quale è determinato). Tuttavia, l'aspetto pertinente per valutare se lo strumento di copertura copra un elemento relativo a un'operazione o a un periodo di tempo riguarda tuttavia le caratteristiche di detto elemento coperto, tra cui modi e tempi in cui incide sull'utile (perdita) d'esercizio. L'entità deve quindi valutare il tipo di elemento coperto (cfr. paragrafi 6.5.16 e 6.5.15, lettera a)] in base alla natura di tale elemento (sia la relazione di copertura una copertura di flussi finanziari o una copertura di fair value (valore equo)].

a) 

L'elemento forward di un contratto forward riguarda un elemento coperto relativo a un'operazione se la natura dell'elemento coperto è un'operazione di cui l'elemento forward si configura come costo. Il caso si verifica, per esempio, quando l'elemento forward riguarda un elemento coperto che determina la rilevazione di un elemento la cui valutazione iniziale include i costi dell'operazione (ad esempio, l'entità copre un acquisto di rimanenze denominato in valuta estera, sia esso un'operazione programmata o un impegno irrevocabile, contro il rischio di cambio e include i costi dell'operazione nella valutazione iniziale delle rimanenze). Poiché compreso nella valutazione iniziale dello specifico elemento coperto, l'elemento forward influisce sull'utile (perdita) d'esercizio contemporaneamente all'elemento coperto. Analogamente, l'entità che copre contro il rischio di cambio una vendita di merce denominata in valuta estera, sia essa un'operazione programmata o un impegno irrevocabile, include l'elemento forward nel costo della vendita (l'elemento forward è quindi rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio nello stesso periodo in cui è rilevato il ricavo della vendita coperta).

b) 

L'elemento forward di un contratto forward riguarda un elemento coperto relativo a un periodo di tempo se la natura dell'elemento coperto è tale che l'elemento forward si configura come costo dell'ottenimento della protezione dal rischio su un dato arco di tempo (ma l'elemento coperto non determina un'operazione che implica il concetto di costo dell'operazione in conformità alla lettera a)]. Ad esempio, se le rimanenze di merci sono coperte per sei mesi contro le variazioni del fair value (valore equo) con un contratto forward su merci della stessa durata, l'elemento forward del contratto forward è assegnato all'utile (perdita) d'esercizio (ossia ammortizzato in modo sistematico e razionale) sull'arco di tale periodo di sei mesi. Costituisce un altro esempio la copertura di un investimento netto in una gestione estera coperto per 18 mesi con un contratto forward su cambi, da cui scaturirebbe l'assegnazione dell'elemento forward del contratto forward sull'arco di tale periodo di 18 mesi.

B6.5.35 Le caratteristiche dell'elemento coperto, tra cui modi e tempi in cui incide sull'utile (perdita) d'esercizio, influiscono anche sul periodo di ammortamento dell'elemento forward di un contratto forward che copre un elemento relativo a un periodo di tempo, ossia sull'arco del periodo cui si riferisce l'elemento forward. Per esempio, se il contratto forward copre l'esposizione alla variabilità dei tassi di interesse a tre mesi per un periodo di tre mesi con inizio tra sei mesi, l'elemento forward è ammortizzato sull'arco del periodo che va dal mese sette al mese nove.

B6.5.36 La contabilizzazione dell'elemento forward dei contratti forward conformemente al paragrafo 6.5.16 si applica anche se l'elemento forward è nullo alla data in cui il contratto forward è designato come strumento di copertura. In tal caso l'entità deve rilevare le variazioni del fair value (valore equo) attribuibili all'elemento forward nelle altre componenti di conto economico complessivo, e questo anche se la variazione cumulata del fair value (valore equo) attribuibile all'elemento forward nell'arco dell'intero periodo della relazione di copertura è nullo. Quindi, se l'elemento forward di un contratto forward riguarda:

a) 

un elemento coperto relativo a un'operazione, l'importo relativo all'elemento forward al termine della relazione di copertura, che rettifica l'elemento coperto o che è riclassificato nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafi 6.5.15, lettera b), e 6.5.16), è nullo;

b) 

un elemento coperto relativo a un periodo di tempo, l'importo per l'ammortamento relativo all'elemento forward è nullo.

B6.5.37 La contabilizzazione dell'elemento forward dei contratti forward in conformità al paragrafo 6.5.16 si applica solo se l'elemento forward riguarda l'elemento coperto (elemento forward allineato). L'elemento forward di un contratto forward riguarda l'elemento coperto se gli elementi portanti del contratto forward (quali importo nominale, vita e sottostante) sono allineati all'elemento coperto. Di conseguenza, se manca il pieno allineamento tra gli elementi portanti del contratto forward e l'elemento coperto, l'entità deve determinare l'elemento forward allineato, ossia la quota dell'elemento forward inclusa nel contratto forward (elemento forward effettivo) che riguarda l'elemento coperto (e che va quindi trattata conformemente al paragrafo 6.5.16). L'entità determina l'elemento forward allineato ricorrendo alla valutazione del contratto forward che ha elementi portanti perfettamente corrispondenti all'elemento coperto.

B6.5.38 Se elemento forward effettivo e elemento forward allineato divergono, l'entità deve determinare l'importo accumulato in una componente distinta del patrimonio netto in base al paragrafo 6.5.16, come segue:

a) 

se all'inizio della relazione di copertura l'importo in valore assoluto dell'elemento forward effettivo è superiore a quello dell'elemento forward allineato, l'entità deve:

i) 

determinare l'importo accumulato in una componente distinta del patrimonio netto in base all'elemento forward allineato;

ii) 

contabilizzare le differenze tra i due elementi forward nelle variazioni del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;

b) 

se all'inizio della relazione di copertura l'importo in valore assoluto dell'elemento forward effettivo è inferiore a quello dell'elemento forward allineato, l'entità deve determinare l'importo accumulato in una componente distinta del patrimonio netto con riferimento alla variazione cumulata di fair value (valore equo):

i) 

dell'importo in valore assoluto dell'elemento forward effettivo o, se inferiore,

ii) 

dell'importo in valore assoluto dell'elemento forward allineato.

L'eventuale parte restante della variazione di fair value (valore equo) dell'elemento forward effettivo dev'essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.

B6.5.39 Quando l'entità separa il differenziale dovuto alla valuta estera dallo strumento finanziario e lo esclude dalla designazione di tale strumento come strumento di copertura (cfr. paragrafo 6.2.4, lettera b)], la guida operativa si applica, nei paragrafi B6.5.34–B6.5.38, al differenziale dovuto alla valuta estera esattamente come si applica all'elemento forward di un contratto forward.

Copertura di un gruppo di elementi (sezione 6.6)

Copertura di una posizione netta

Ammissibilità alla contabilizzazione delle operazioni di copertura e designazione delle posizioni nette

B6.6.1 Le posizioni nette sono ammissibili alla contabilizzazione delle operazioni di copertura solo se l'entità applica la copertura su base netta ai fini della gestione del rischio. Il fatto che l'entità usi tale tipo di copertura risulta dalla realtà dei fatti e non da una semplice affermazione o dalla sola documentazione. L'entità non può quindi applicare la contabilizzazione delle operazioni di copertura su base netta solo per ottenere un determinato risultato contabile se questa pratica non è seguita nella gestione del rischio. La copertura delle posizioni nette deve essere uno degli elementi di una strategia ben consolidata di gestione del rischio. A tal fine è di norma necessaria l'approvazione dei dirigenti con responsabilità strategiche di cui allo IAS 24.

B6.6.2 Per esempio, l'entità A, la cui valuta funzionale è la sua moneta locale, assume l'impegno irrevocabile di pagare tra nove mesi FC150 000 per spese pubblicitarie e l'impegno irrevocabile di vendere tra 15 mesi prodotti finiti per FC150 000 . L'entità A sottoscrive un derivato in valuta estera con regolamento a nove mesi, tramite il quale riceve FC100 e paga CU70. L'entità A non ha altre esposizioni verso FC. L'entità A non gestisce il rischio di cambio su base netta. L'entità A non può quindi applicare la contabilizzazione delle operazioni di copertura alla relazione tra il derivato in valuta estera e la posizione netta di FC100 (ottenuta con gli FC150 000 dell'impegno irrevocabile ad acquistare (i servizi pubblicitari) e gli FC149 900 (degli FC150 000 ) dell'impegno irrevocabile a vendere) per un periodo di nove mesi.

B6.6.3 Se effettivamente gestisce il rischio di cambio su base netta e non sottoscrive il derivato in valuta estera (perché aumenta la sua esposizione al rischio di cambio anziché ridurla), l'entità A si trova per nove mesi in una posizione coperta naturale. Di regola questa posizione coperta non si riflette nel bilancio, perché le operazioni sono rilevate in esercizi futuri diversi. La posizione netta pari a zero è ammissibile alla contabilizzazione delle operazioni di copertura solo in presenza delle condizioni di cui al paragrafo 6.6.6.

B6.6.4 Se un gruppo di elementi che costituiscono una posizione netta è designato come elemento coperto, l'entità deve designare tutto il gruppo di elementi che comprende gli elementi che vanno a formare la posizione netta. L'entità non può designare un importo astratto indefinito di una posizione netta. Per esempio, l'entità assume un insieme di impegni irrevocabili relativi a una vendita tra nove mesi per FC100 e un insieme di impegni irrevocabili relativi a un acquisto tra 18 mesi per FC120. L'entità non può designare un importo astratto di una posizione netta per FC20. Deve invece designare un importo lordo per l'acquisto e un importo lordo per la vendita che, insieme, determinano la posizione netta coperta. L'entità deve designare posizioni lorde da cui derivi la posizione netta in modo da essere in grado di rispettare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle relazioni di copertura che soddisfano i criteri di ammissibilità.

Applicazione delle disposizioni sull'efficacia della copertura alla copertura delle posizioni nette

B6.6.5 Per determinare se siano rispettate le disposizioni sull'efficacia della copertura, di cui al paragrafo 6.4.1, lettera c), quando copre una posizione netta, l'entità deve prendere in considerazione le variazioni di valore degli elementi della posizione netta che hanno sullo strumento di copertura un effetto analogo a quello dello strumento di copertura stesso in combinazione con la variazione di fair value (valore equo). Per esempio, l'entità assume un insieme di impegni irrevocabili relativi a una vendita tra nove mesi per FC100 e un insieme di impegni irrevocabili relativi a un acquisto tra 18 mesi per FC120. Copre il rischio di cambio della posizione netta di FC20 con un contratto forward su cambi per FC20. Per determinare se siano rispettate le disposizioni sull'efficacia della copertura, di cui al paragrafo 6.4.1, lettera c), l'entità deve prendere in considerazione la relazione tra:

a) 

la variazione di fair value (valore equo) sul contratto forward su cambi, assieme alle variazioni legate al rischio di cambio che interessano il valore degli impegni irrevocabili di vendita;

b) 

le variazioni legate al rischio di cambio che interessano il valore degli impegni irrevocabili di acquisto.

B6.6.6 Analogamente, se nell'esempio del paragrafo B6.6.5 ha una posizione netta pari a zero, per determinare se siano rispettate le disposizioni sull'efficacia della copertura, di cui al paragrafo 6.4.1, lettera c), l'entità prende in considerazione la relazione tra le variazioni legate al rischio di cambio che interessano il valore degli impegni irrevocabili di vendita e le variazioni legate al rischio di cambio che interessano il valore degli impegni irrevocabili di acquisto.

Coperture dei flussi finanziari che costituiscono una posizione netta

B6.6.7 Quando l'entità copre un gruppo di elementi con posizioni di rischio che si compensano (ossia una posizione netta), l'ammissibilità della contabilizzazione delle operazioni di copertura dipende dal tipo di copertura. Se si tratta di una copertura di fair value (valore equo), la posizione netta è ammissibile come elemento coperto. Se si tratta invece della copertura di flussi finanziari, la posizione netta è ammissibile come elemento coperto solo se copre un rischio di cambio e se la sua designazione indica l'esercizio in cui si prevede che le operazioni programmate incidano sull'utile (perdita) e ne precisa natura e volume.

B6.6.8 Per esempio, l'entità ha una posizione netta che consiste in uno strato inferiore di FC100 di vendite e in uno strato superiore di FC150 di acquisti. Vendite e acquisti sono denominati nella stessa valuta estera. Per specificare a sufficienza la designazione della posizione netta coperta, l'entità precisa nella documentazione originaria della relazione di copertura che le vendite possono riguardare il prodotto A o il prodotto B, e gli acquisti il macchinario di tipo A, il macchinario di tipo B o la materia prima A. L'entità indica altresì, per ciascuna natura, i volumi delle operazioni. L'entità documenta che lo strato inferiore delle vendite (FC100) si compone di un volume di vendite programmate dei primi FC70 di prodotto A e dei primi FC30 di prodotto B. Se prevede che tali volumi di vendite incidano sull'utile (perdita) in esercizi diversi, l'entità lo specifica nella documentazione indicando, ad esempio, i primi FC70 ottenuti con le vendite del prodotto A che si prevede incidano sull'utile (perdita) nell'esercizio 1 e i primi FC30 ottenuti con le vendite del prodotto B che si prevede incidano sull'utile (perdita) nell'esercizio 2. L'entità documenta inoltre che lo strato inferiore degli acquisti (FC150) si compone degli acquisti dei primi FC60 di macchinari di tipo A, dei primi FC40 di macchinari di tipo B e dei primi FC50 di materia prima A. Se prevede che tali volumi di acquisti incidano sull'utile (perdita) in esercizi diversi, l'entità specifica nella documentazione una disaggregazione dei volumi di acquisti secondo l'esercizio in cui si prevede incidano sull'utile (perdita) (analogamente a come documenta i volumi delle vendite). Per esempio, l'operazione programmata è specificata come segue:

a) 

i primi FC60 di acquisti di macchinari di tipo A che si prevede incidano sull'utile (perdita) sull'arco dei prossimi 10 esercizi a partire dall'esercizio 3;

b) 

i primi FC40 di acquisti di macchinari di tipo B che si prevede incidano sull'utile (perdita) sull'arco dei prossimi 20 esercizi a partire dall'esercizio 4;

c) 

i primi FC50 di acquisti di materia prima A il cui ricevimento è previsto nell'esercizio 3 e che si prevede siano venduti (ossia che incidano sull'utile (perdita)] in quello stesso esercizio o in quello successivo.

L'indicazione della natura dei volumi delle operazioni programmate comprende aspetti quali l'andamento dell'ammortamento di elementi degli immobili, impianti e macchinari dello stesso tipo, qualora tali elementi abbiano natura tale da far variare l'andamento dell'ammortamento in funzione dell'uso che l'entità fa di detti elementi. Per esempio, se l'entità usa gli elementi dei macchinari di tipo A in due processi produttivi diversi, dai quali derivano, rispettivamente, un ammortamento a quote costanti sull'arco di 10 esercizi e il metodo per unità di prodotto, la documentazione relativa al volume degli acquisti programmati di macchinari di tipo A disaggrega tale volume in base all'andamento dell'ammortamento applicabile.

B6.6.9 Ai fini della copertura dei flussi finanziari di una posizione netta, gli importi determinati in conformità al paragrafo 6.5.11 devono comprendere le variazioni di valore degli elementi della posizione netta che hanno sullo strumento di copertura un effetto analogo a quello dello strumento di copertura stesso in combinazione con la variazione di fair value (valore equo). Tuttavia, le variazioni di valore degli elementi della posizione netta che hanno un effetto analogo allo strumento di copertura sono rilevate solo quando sono rilevate le operazioni a cui si riferiscono, ad esempio quando la vendita programmata è rilevata come entrata. Per esempio, l'entità ha un insieme di vendite programmate altamente probabili tra nove mesi per FC100 e un insieme di acquisti programmati altamente probabili tra 18 mesi per FC120. Copre il rischio di cambio della posizione netta di FC20 con un contratto forward su cambi per FC20. Per determinare gli importi da rilevare nella riserva per la copertura dei flussi finanziari conformemente al paragrafo 6.5.11, lettere a) e b), l'entità confronta

a) 

la variazione di fair value (valore equo) sul contratto forward su cambi assieme alle variazioni legate al rischio di cambio che interessano il valore delle vendite programmate altamente probabili e

b) 

le variazioni legate al rischio di cambio che interessano il valore degli acquisti programmati altamente probabili.

L'entità rileva tuttavia soltanto gli importi collegati al contratto forward su cambi fino al momento della rilevazione a bilancio delle operazioni relative alle vendite programmate altamente probabili, quando è rilevato l'utile (perdita) tratto dalle operazioni programmate (ossia la variazione di valore attribuibile alla variazione del tasso di cambio tra la designazione della relazione di copertura e la rilevazione dell'entrata).

B6.6.10 Analogamente, se nell'esempio ha una posizione netta pari a zero, l'entità confronta le variazioni legate al rischio di cambio del valore delle vendite programmate altamente probabili con le variazioni legate al rischio di cambio del valore degli acquisti programmati altamente probabili. Questi importi sono comunque rilevati solo quando sono rilevate a bilancio le collegate operazioni programmate.

Strati dei gruppi di elementi designati come elemento coperto

B6.6.11 Per gli stessi motivi indicati al paragrafo B6.3.19, la designazione delle componenti strato dei gruppi di elementi esistenti implica l'individuazione specifica dell'importo nominale del gruppo di elementi a partire dal quale è definita la componente strato coperta.

B6.6.12 Una stessa relazione di copertura può comprendere strati di vari gruppi diversi di elementi. Ad esempio, nella copertura di una posizione netta di un gruppo di attività e un gruppo di passività, la relazione di copertura può combinare una componente strato del gruppo di attività e una componente strato del gruppo di passività.

Presentazione dell'utile (perdita) sullo strumento di copertura

B6.6.13 Se sono coperti collettivamente in una copertura dei flussi finanziari, gli elementi possono riguardare voci diverse del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo. La presentazione dell'utile (perdita) di copertura in detto prospetto dipende dal gruppo di elementi.

B6.6.14 Se il gruppo di elementi è privo di posizioni di rischio che si compensano (ad esempio, un gruppo di spese di cambio che riguardano voci diverse del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, coperte per il rischio di cambio), l'utile (perdita) sullo strumento di copertura riclassificato deve essere suddiviso tra le diverse voci su cui incidono gli elementi coperti. La suddivisione dev'essere effettuata in modo sistematico e razionale e non può aumentare l'utile (perdita) netto derivante da uno strumento di copertura unico.

B6.6.15 Se il gruppo di elementi invece ha posizioni di rischio che si compensano (ad esempio, un gruppo di vendite e di spese denominate in valuta estera che sono coperte assieme contro il rischio di cambio), l'entità deve presentare l'utile (perdita) di copertura in una voce distinta del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo. Citiamo ad esempio la copertura del rischio di cambio di una posizione netta di vendita in valuta estera per FC100 e di spesa in valuta estera per FC80 mediante un contratto forward su cambi di FC20. L'utile (perdita) sul contratto forward su cambi che (quando la posizione netta incide sull'utile (perdita)] è riclassificato dalla riserva per la copertura dei flussi finanziari all'utile (perdita) d'esercizio dev'essere presentato in una voce distinta dalla vendita e dalla spesa coperte. Inoltre, se la vendita è effettuata in un periodo precedente a quello della spesa, l'entrata che ne deriva è, in conformità allo IAS 21, ancora valutata al tasso di cambio a pronti. Il collegato utile (perdita) di copertura è presentato in una voce distinta, in modo che l'utile (perdita) rifletta l'effetto della copertura della posizione netta, ed è apportata una rettifica corrispondente alla riserva per la copertura dei flussi finanziari. Se le spese coperte incidono sull'utile (perdita) in un periodo successivo, l'utile (perdita) di copertura precedentemente rilevato nella riserva per la copertura dei flussi finanziari sulle vendite è riclassificato nell'utile (perdita) d'esercizio e presentato come voce distinta dalle voci relative alle spese coperte, che, in conformità allo IAS 21, sono valutate al tasso di cambio a pronti.

B6.6.16 In alcuni tipi di copertura di fair value (valore equo), l'obiettivo principale della copertura non è tanto compensare la variazione di fair value (valore equo) dell'elemento coperto quanto trasformare i flussi finanziari dell'elemento coperto. Ad esempio, l'entità copre il rischio di tasso di interesse di fair value (valore equo) di uno strumento di debito a tasso fisso mediante un interest rate swap. L'obiettivo della copertura attuata dall'entità è trasformare i flussi finanziari a interesse fisso in flussi finanziari a interesse variabile. Quest'obiettivo si riflette nella contabilizzazione della relazione di copertura mediante assegnazione all'utile (perdita) d'esercizio dell'interesse netto maturato sull'interest rate swap. In caso di copertura di una posizione netta (ad esempio, una posizione netta di un'attività a tasso fisso e una passività a tasso fisso), l'interesse netto maturato deve essere presentato in una voce distinta del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo. La ragione è che bisogna evitare di rappresentare con importi lordi che si compensano e che sarebbero rilevati in voci distinte l'utile (perdita) netto di uno strumento unico (ad esempio, non rappresentare con un interesse attivo lordo e un interesse passivo lordo il flusso d'interessi netto su un singolo interest rate swap).

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CAPITOLO 7)

Disposizioni transitorie (sezione 7.2)

Attività finanziarie possedute per negoziazione

B7.2.1 Alla data dell'applicazione iniziale del presente Principio l'entità deve stabilire se l'obiettivo del modello di business cui si attiene per la gestione di una o più delle sue attività finanziarie soddisfi la condizione del paragrafo 4.1.2, lettera a), o la condizione del paragrafo 4.1.2 A, lettera a), oppure se una data attività finanziaria sia ammissibile alla scelta di cui al paragrafo 5.7.5. A tal fine l'entità deve stabilire se le attività finanziarie rispondano alla definizione di «possedute per la negoziazione» come se le avesse acquistate alla data dell'applicazione iniziale.

Riduzione di valore

B7.2.2 All'atto della transizione l'entità dovrebbe cercare di approssimare il rischio di credito alla rilevazione iniziale considerando tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili che sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi. L'entità non deve effettuare una ricerca approfondita di informazioni per determinare, alla data della transizione, se dalla rilevazione iniziale vi sia stato un aumento sensibile del rischio di credito. Se l'entità non è in grado di determinare senza eccessivi costi o sforzi se ciò sia avvenuto, si applica il paragrafo 7.2.20.

B7.2.3 Per determinare il fondo a copertura perdite sugli strumenti finanziari rilevati inizialmente (o gli impegni all'erogazione di finanziamenti o i contratti di garanzia finanziaria con cui l'entità è diventata parte del contratto) prima della data dell'applicazione iniziale, sia all'atto della transizione sia fino all'eliminazione contabile degli elementi in questione l'entità deve prendere in considerazione le informazioni rilevanti per determinare o approssimare il rischio di credito all'atto della rilevazione iniziale. Per determinare o approssimare il rischio di credito iniziale, in conformità ai paragrafi B5.5.1–B5.5.6 l'entità può prendere in considerazione informazioni interne e esterne, comprese informazioni sul portafoglio.

B7.2.4 L'entità che dispone di scarsi dati storici può usare informazioni tratte dai rapporti e dalle statistiche interni (eventualmente generati per decidere se lanciare un nuovo prodotto), informazioni su prodotti analoghi oppure, se pertinenti, le esperienze maturate da gruppi di pari con strumenti finanziari analoghi.

DEFINIZIONI (APPENDICE A)

Derivati

BA.1 Esempi tipici di contratti derivati sono i future e i contratti forward, swap e di opzione. Il derivato ha solitamente un valore nominale, rappresentato da un importo in valuta, un numero di azioni, un numero di unità di peso o di volume o altre unità specificate nel contratto. Tuttavia, lo strumento derivato non richiede al possessore o all'emittente di investire o di ricevere il valore nominale alla stipula del contratto. Alternativamente, il derivato potrebbe richiedere un pagamento fisso o il pagamento di un importo che può variare (ma non proporzionalmente alla variazione dello strumento sottostante) come risultato di un evento futuro che non è collegato ad un importo nozionale. Per esempio, un contratto può richiedere un pagamento fisso di CU1 000 se il LIBOR a sei mesi aumenta di 100 punti base. Tale contratto è un derivato anche se non è specificato un importo nozionale.

BA.2 La definizione di derivato nel presente Principio include i contratti che sono regolati al lordo con la consegna dello strumento sottostante (ad esempio un contratto forward di acquisto di uno strumento di debito a tasso fisso). L'entità può avere un contratto per acquistare o vendere un elemento non finanziario che può essere regolato al netto in disponibilità liquide o con altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari (ad esempio un contratto per l'acquisto o la vendita di una merce a prezzo fisso in data futura). Tale contratto rientra nell'ambito di applicazione del presente Principio a meno che esso sia stato sottoscritto e continui ad essere posseduto al fine di consegnare un elemento non finanziario secondo le previste disposizioni d'acquisto, vendita o uso dell'entità. Il presente Principio si applica tuttavia a tali contratti per le esigenze di acquisto, vendita o uso previste se l'entità procede a una designazione in conformità al paragrafo 2.5 (cfr. paragrafi 2.4–2.7).

BA.3 Una delle caratteristiche del derivato è che ha un investimento netto iniziale minore rispetto a quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti di cui è prevedibile una reazione simile alle variazioni dei fattori di mercato. Il contratto di opzione soddisfa tale definizione poiché il premio è inferiore all'investimento che sarebbe richiesto per ottenere lo strumento finanziario sottostante al quale l'opzione finanziaria è collegata. Il currency swap che richiede uno scambio iniziale di valute diverse di pari fair value (valore equo) soddisfa la definizione perché ha un investimento netto iniziale pari a zero.

BA.4 L'acquisto o vendita standardizzato dà origine ad un impegno a pagare un prezzo fisso tra la data di negoziazione e la data di regolamento che soddisfa la definizione di derivato. Tuttavia, a causa della breve durata dell'impegno contrattuale non è rilevato come strumento derivato. Il presente Principio richiede invece un'apposita contabilizzazione di tali contratti standardizzati (cfr. paragrafi 3.1.2 e B3.1.3–B3.1.6).

BA.5 La definizione di derivato fa riferimento a variabili non finanziarie che non sono specifiche di una parte contrattuale. Queste includono un indice delle perdite da terremoti in una particolare regione e un indice delle temperature in una particolare città. Le variabili non finanziarie specifiche di una parte contrattuale includono il verificarsi o meno di un incendio che danneggi o distrugga un'attività di tale parte contrattuale. La variazione del fair value (valore equo) di un'attività non finanziaria è specifica del proprietario se il fair value (valore equo) riflette non soltanto le variazioni dei prezzi di mercato di tale attività (variabile finanziaria) ma anche la condizione della specifica attività non finanziaria posseduta (variabile non finanziaria). Per esempio, se la garanzia del valore residuo di una particolare automobile espone il garante al rischio di cambiamenti nella condizione fisica dell'auto stessa, la variazione di tale valore residuo è specifica del proprietario dell'auto.

Attività e passività finanziarie possedute per negoziazione

BA.6 Generalmente la negoziazione riflette un'attiva e frequente attività di acquisto e vendita e gli strumenti finanziari posseduti per negoziazione che sono generalmente utilizzati al fine di generare un utile da fluttuazioni di prezzo a breve termine o dal profitto dell'operatore.

BA.7 Le passività finanziarie possedute per negoziazione includono:

a) 

passività derivate che non sono contabilizzate come strumenti di copertura;

b) 

obbligazioni a consegnare attività finanziarie prese a prestito da un venditore allo scoperto (ossia un'entità che vende attività finanziarie prese a prestito e non ancora possedute);

c) 

passività finanziarie che sono sostenute con l'intenzione di acquistarle a breve termine (ossia uno strumento di debito quotato che l'emittente può riacquistare a breve termine a seconda delle variazioni del fair value (valore equo)];

d) 

passività finanziarie che sono parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti insieme e per i quali esistono evidenze di un recente andamento di profitti nel breve periodo.

BA.8 Il fatto che una passività sia utilizzata per finanziare attività di negoziazione non qualifica di per sé la passività come posseduta per negoziazione.

▼M32




INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 10

Bilancio consolidato

FINALITÀ

1 La finalità del presente IFRS è stabilire dei principi per la preparazione e la presentazione del bilancio consolidato nel caso in cui un’entità controlla una o più entità.

Conseguimento dell’obiettivo

▼M38

2 Per raggiungere la finalità di cui al paragrafo 1, il presente IFRS:

▼M32

(a) 

dispone che l’entità (la controllante) che controlla una o più entità (controllate) debba presentare un bilancio consolidato;

(b) 

definisce il principio del controllo e prevede il controllo come base per il consolidamento;

▼M38

(c) 

illustra come applicare il principio del controllo per individuare se un investitore controlla una partecipata e se deve quindi consolidarla;

(d) 

espone i criteri contabili per la preparazione del bilancio consolidato. e

(e) 

definisce un’entità d’investimento e illustra le eccezioni al consolidamento di alcune controllate di una entità d’investimento.

▼M32

3 Il presente IFRS non tratta dei criteri di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali e del loro effetto sul consolidamento, incluso l’avviamento derivante da una aggregazione aziendale (vedere IFRS 3 Aggregazioni aziendali).

AMBITO DI APPLICAZIONE

▼M51

4 Un'entità che è una controllante deve presentare il bilancio consolidato. Il presente IFRS si applica a tutte le entità, a eccezione dei seguenti casi:

(a) 

una entità controllante non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se soddisfa tutte le seguenti condizioni:

(i) 

è una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente, da un'altra entità e tutti gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati, e non dissentono, del fatto che la controllante non redige un bilancio consolidato;

(ii) 

i suoi titoli di debito o gli strumenti rappresentativi di capitale non sono negoziati in un mercato pubblico (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in un mercato «over-the-counter», compresi i mercati locali e regionali);

(iii) 

non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico; e

(iv) 

la sua capogruppo o una controllante intermedia redige un bilancio per uso pubblico che sia conforme agli IFRS, in cui le società controllate sono consolidate o sono valutate al fair value rilevato a conto economico in conformità con il presente IFRS.

(b) 

[soppresso].

(c) 

[soppresso].

▼M51

4 A Il presente IFRS non si applica ai piani per benefici successivi al rapporto di lavoro o agli altri piani per benefici a lungo termine per i dipendenti ai quali si applica lo IAS 19 Benefici per i dipendenti.

4B Una controllante che è un'entità d'investimento non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se deve valutare tutte le proprie controllate al fair value rilevato a conto economico, in conformità al paragrafo 31 del presente IFRS.

▼M32

Controllo

5   Un investitore, indipendentemente dalla natura del proprio rapporto con un’entità (l’entità oggetto di investimento), deve accertare se è una entità controllante valutando se controlla l’entità oggetto di investimento.

6   Un investitore controlla un’entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità.

7   Pertanto, un investitore controlla un’entità oggetto di investimento se e solo se ha contemporaneamente:

(a) 

il potere sull’entità oggetto di investimento (vedere paragrafi 10–14);

(b) 

l’esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l’entità oggetto di investimento (vedere paragrafi 15 e 16); e

(c) 

la capacità di esercitare il proprio potere sull’entità oggetto di investimento per incidere sull’ammontare dei suoi rendimenti (vedere paragrafi 17 e 18).

8 Nel determinare se controlla un’entità oggetto di investimento, un investitore deve considerare tutti i fatti e le circostanze. L’investitore deve valutare nuovamente se controlla un’entità oggetto di investimento qualora i fatti e le circostanze indicano la presenza di variazioni in uno o più dei tre elementi di controllo elencati nel paragrafo 7 (vedere paragrafi B80–B85).

9 Due o più investitori controllano collettivamente un’entità oggetto di investimento quando devono operare insieme per condurre le attività rilevanti. In tali casi, poiché nessun investitore può condurre le attività senza il coinvolgimento degli altri, nessun investitore controlla singolarmente l’entità oggetto di investimento. Ciascun investitore dovrebbe contabilizzare la propria interessenza nella partecipata secondo quanto stabilito dai pertinenti IFRS, quali l’IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, lo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture o l’IFRS 9 Strumenti finanziari.

Potere

10 Un investitore ha potere su un’entità oggetto di investimento quando detiene validi diritti che gli conferiscono la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti, ossia le attività che incidono in maniera significativa sui rendimenti dell’entità oggetto di investimento.

11 Il potere deriva dai diritti. In alcuni casi l’accertamento del potere è immediato, come nel caso in cui il potere su un’entità oggetto di investimento si ottiene direttamente e unicamente attraverso i diritti di voto conferiti da strumenti rappresentativi di capitale come le azioni, e può essere determinato considerando i diritti di voto derivanti da tali partecipazioni. In altri casi, la verifica sarà più complessa ed è necessario considerare più fattori, per esempio nel caso in cui il potere risulti da uno o più accordi contrattuali.

12 Un investitore con la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti ha potere anche se i diritti di dirigere tali attività non sono stati ancora esercitati. La circostanza che l’investitore stia dirigendo le attività rilevanti può aiutare a stabilire se esso ha potere, ma tale evidenza non costituisce di per sé un elemento conclusivo per stabilire se un investitore ha potere su un’entità oggetto di investimento.

13 Se due o più investitori detengono ciascuno validi diritti che conferiscono loro una capacità unilaterale di condurre attività rilevanti diverse, il potere sull’entità oggetto di investimento è esercitato dall’investitore che ha la capacità attuale di dirigere le attività che incidono in maniera più significativa sui rendimenti della partecipata.

14 Un investitore può avere potere su un’entità oggetto di investimento anche se altre entità detengono validi diritti che conferiscono loro la capacità attuale di partecipare alla direzione delle attività rilevanti, per esempio quando un’altra entità ha un’influenza significativa. Tuttavia, un investitore che detiene solo diritti di protezione non ha potere su un’entità oggetto di investimento (vedere paragrafi B26–B28) e, di conseguenza, non la controlla.

Rendimenti

15 Un investitore è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio partecipata rapporto con l’entità oggetto di investimento quando i rendimenti che gli derivano da tale rapporto sono suscettibili di variare in relazione all’andamento economico dell’entità oggetto di investimento I rendimenti dell’investitore possono essere solo positivi, solo negativi o, nel complesso, positivi e negativi.

16 Benché un unico investitore possa controllare un’entità oggetto di investimento, più parti possono condividerne i rendimenti. Per esempio, i titolari di partecipazioni di minoranza possono condividere i profitti o i dividendi di un’entità oggetto di investimento.

Correlazione tra potere e rendimenti

17 Un investitore controlla un’entità oggetto di investimento se, oltre ad avere il potere su di essa e l’esposizione o il diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con l’entità oggetto di investimento, ha anche la capacità di esercitare il proprio potere per incidere sui rendimenti derivanti da tale rapporto.

18 Pertanto, un investitore che abbia il diritto di assumere decisioni deve stabilire se opera in conto proprio (c.d. preponente o «principal») ovvero come un agente per conto di terzi (c.d. «agent»). Un investitore che operi da agente, secondo quanto previsto dai paragrafi B58–B72, non controlla un’entità oggetto di investimento quando esercita il diritto delegato di prendere decisioni.

DISPOSIZIONI CONTABILI

19   Una entità controllante deve redigere il bilancio consolidato utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti analoghi in circostanze similari.

20 Il consolidamento di un’entità oggetto di investimento deve iniziare alla data in cui l’investitore ottiene il controllo della stessa e deve cessare quando l’investitore perde detto controllo.

21 I paragrafi B86–B93 espongono le linee guida per la preparazione del bilancio consolidato.

Partecipazioni di minoranza

22 Una entità controllante deve presentare le partecipazioni di minoranza nel prospetto consolidato della situazione patrimoniale-finanziaria nell’ambito del patrimonio netto, separatamente dal patrimonio netto dei soci della controllante.

23 Le variazioni nell’interessenza partecipativa dell’entità controllante in una controllata che non comportano la perdita del controllo sono operazioni sul capitale (ossia operazioni con soci nella loro qualità di soci).

24 I paragrafi B94–B96 espongono le linee guida per la contabilizzazione delle partecipazioni di minoranza nel bilancio consolidato.

Perdita del controllo

25 Se l’entità controllante perde il controllo di una controllata, essa:

(a) 

elimina contabilmente le attività e le passività della ex controllata dal prospetto consolidato della situazione patrimoniale-finanziaria;

(b) 

rileva qualsiasi partecipazione mantenuta nella ex controllata al rispettivo fair value alla data della perdita del controllo e, successivamente, la contabilizza insieme a qualsiasi ammontare dovuto dalla o alla ex controllata secondo quanto previsto dai pertinenti IFRS. Tale fair value deve essere considerato come il fair value al momento della rilevazione iniziale di un’attività finanziaria in conformità all’IFRS 9 o, se più appropriato, come il costo al momento della rilevazione iniziale di un investimento in una collegata o joint venture;

(c) 

rileva l’utile o la perdita correlati alla perdita del controllo attribuibile all’ex partecipazione di maggioranza.

26 I paragrafi B97–B99 espongono le linee guida per la contabilizzazione della perdita del controllo.

▼M38

DETERMINARE SE UN'ENTITÀ È UN’ENTITÀ D’INVESTIMENTO

27   Una controllante deve stabilire se è una entità d’investimento. Un’entità d’investimento è una entità che:

(a) 

ottiene fondi da uno o più investitori al fine di fornire loro servizi di gestione degli investimenti;

(b) 

si impegna nei confronti dei propri investitori a perseguire la finalità commerciale di investire i fondi esclusivamente per ottenere rendimenti dalla rivalutazione del capitale, dai proventi dell’investimento o da entrambi; e

(c) 

calcola e valuta i rendimenti della quasi totalità degli investimenti in base al fair value .

I paragrafi B85A-B85M forniscono una guida operativa in merito.

28 Per valutare se soddisfa la definizione di cui al paragrafo 27, l'entità deve considerare se possiede le caratteristiche tipiche di una entità d’investimento:

(a) 

ha più di un investimento (vedere paragrafi B85O–B85P);

(b) 

ha più di un investitore (vedere paragrafi B85Q–B85S);

(c) 

ha investitori che non sono parti correlate della entità (vedere paragrafi B85T–B85U); e

(d) 

ha interessenze partecipative in forma di capitale o interessenze similari (vedere paragrafi B85V–B85W).

L’assenza di una qualsiasi di tali caratteristiche tipiche non comporta necessariamente che l'entità non possa essere classificata come una entità d’investimento. Una entità d’investimento che non possiede tutte le suddette caratteristiche tipiche deve fornire le informazioni integrative aggiuntive richieste dal paragrafo 9A dell’IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità.

29 Se fatti e circostanze denotano cambiamenti di almeno uno dei tre elementi che compongono la definizione di entità d’investimento, secondo la descrizione del paragrafo 27, o in relazione alle caratteristiche tipiche di una entità d’investimento, secondo la descrizione del paragrafo 28, una controllante deve rideterminare se è un'entità d’investimento.

30 Una controllante che cessa di essere, o che diventa, una entità d’investimento deve contabilizzare il cambiamento del proprio stato prospetticamente a partire dalla data in cui detto cambiamento si è verificato (vedere paragrafi B100–B101).

ENTITÀ D’INVESTIMENTO: ECCEZIONE AL CONSOLIDAMENTO

31   Ad eccezione di quanto descritto nel paragrafo 32, un’entità d’investimento non deve consolidare le proprie controllate, o applicare l’IFRS 3, quando ottiene il controllo di un'altra entità. Una entità d’investimento deve invece valutare un investimento in una controllata al fair value rilevato a conto economico in conformità all’IFRS 9 ( 47 ).

▼M51

32 Nonostante quanto previsto al paragrafo 31, se una entità d'investimento possiede una controllata che non è essa stessa un'entità d'investimento e i cui principali scopi e attività sono la fornitura di servizi collegati alle attività d'investimento dell'entità d'investimento (cfr. paragrafi B85C–B85E), deve consolidarla in conformità ai paragrafi 19–26 del presente IFRS e applicare le disposizioni dell'IFRS 3 all'acquisizione di tale controllata.

▼M38

33 Una controllante di una entità d’investimento deve consolidare tutte le entità che controlla, incluse quelle controllate attraverso una entità d’investimento controllata, a meno che la controllante non sia essa stessa una entità d’investimento.

▼M32




Appendice A

Definizione dei termini

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.

bilancio consolidato

Il bilancio consolidato di un gruppo in cui le attività, le passività, il patrimonio netto, i ricavi, i costi e i flussi finanziari della controllante e delle sue controllate sono presentati come se fossero di un’unica entità economica.

controllo di una entità oggetto di investimento

Un investitore controlla un’entità oggetto di investimento quando è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità.

entità con potere decisionale

Entità con il diritto di assumere decisioni che operi in conto proprio (c.d. preponente o «principal» ovvero come agente per conto di terzi (c.d. «agent»).

gruppo

La capogruppo e le sue controllate.

▼M38

entità d’investimento

Un'entità che:

(a) 

ottiene fondi da uno o più investitori al fine di fornire loro servizi di gestione degli investimenti;

(b) 

si impegna nei confronti dei propri investitori a perseguire la finalità commerciale di investire i fondi esclusivamente per ottenere rendimenti dalla rivalutazione del capitale, dai proventi degli investimenti o da entrambi; e

(c) 

calcola e valuta i rendimenti della quasi totalità degli investimenti in base al fair value.

▼M32

partecipazione di minoranza

Il patrimonio netto di una controllata non attribuibile, direttamente o indirettamente, a una controllante.

entità controllante

Entità che controlla una o più entità.

potere

Validi diritti che conferiscono la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti.

diritti di protezione

Diritti concepiti per tutelare la partecipazione della parte che ne è titolare, senza attribuzione di poteri sull’entità cui si riferiscono tali diritti.

attività rilevanti

Ai fini del presente IFRS, le attività rilevanti sono le attività dell’entità oggetto di investimento che incidono in maniera significativa sui suoi rendimenti.

diritti di destituzione

Diritti di privare l’entità con potere decisionale della propria autorità decisionale.

società controllata

Un’entità controllata da un’altra entità.

I termini seguenti sono definiti nell’IFRS 11, nell’IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità, nello IAS 28 (modificato nel 2011) o nello IAS 24 Informativa di bilancio su operazioni con parti correlate, e sono utilizzati nel presente IFRS con i significati specificati in detti IFRS:

— 
società collegata
— 
partecipazione in un’altra entità
— 
joint venture
— 
dirigenti con responsabilità strategiche
— 
parte correlata
— 
influenza notevole.




Appendice B

Guida operativa

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS. Descrive l’applicazione dei paragrafi 1-26 e ha la stessa autorità delle altre parti dell’IFRS.

B1 Gli esempi riportati nella presente appendice prospettano delle situazioni ipotetiche: sebbene alcuni aspetti degli esempi possono essere presenti in alcune fattispecie reali, è necessario valutare tutti i fatti e le circostanze rilevanti di una particolare fattispecie nell’applicazione dell’IFRS 10.

DETERMINAZIONE DEL CONTROLLO

B2 Per stabilire se controlla una partecipata, un investitore deve determinare se possiede i seguenti requisiti:

(a) 

potere sulla partecipata;

(b) 

esposizione ai rendimenti variabili, o diritti su tali rendimenti, derivanti dal coinvolgimento nella partecipata; e

(c) 

la capacità di utilizzare il proprio potere sulla partecipata per incidere sull’ammontare dei propri rendimenti.

B3 Per stabilire quanto sopra, può risultare utile considerare i seguenti fattori:

(a) 

lo scopo e la costituzione della partecipata (vedere paragrafi B5–B8);

(b) 

quali sono le attività rilevanti e come vengono assunte le decisioni in merito a tali attività (vedere paragrafi B11-B13);

(c) 

se i diritti dell’investitore gli conferiscono la capacità effettiva di condurre le attività rilevanti (vedere paragrafi B14-B54);

(d) 

se l’investitore è esposto ai rendimenti variabili, o ha diritti su tali rendimenti, derivanti dal coinvolgimento nella partecipata (vedere paragrafi B55–B57); e

(e) 

se l’investitore ha la capacità di utilizzare il proprio potere sulla partecipata per incidere sull’ammontare dei propri rendimenti (vedere paragrafi B58-B72).

B4 Quando valuta il controllo di una partecipata, un investitore deve considerare la natura della propria relazione con le altre parti (vedere paragrafi B73–B75).

Scopo e costituzione di una partecipata

B5 Quando valuta il controllo di una partecipata, un investitore deve considerare lo scopo e la costituzione della partecipata al fine di identificare le attività rilevanti, il modo in cui sono assunte le decisioni sulle attività rilevanti, chi ha la capacità effettiva di condurre tali attività e chi percepisce i rendimenti derivanti da tali attività.

B6 Nel considerare lo scopo e la costituzione di una partecipata, può risultare evidente che una partecipata è controllata attraverso strumenti rappresentativi di capitale che conferiscono al possessore diritti di voto proporzionali, come per esempio le azioni ordinarie nella partecipata. In tal caso, in assenza di accordi aggiuntivi che modifichino il processo decisionale, la determinazione del controllo sarà basata sulla valutazione di quale delle parti sia eventualmente in grado di esercitare diritti di voto sufficienti a determinare le politiche gestionali e finanziarie della partecipata (vedere paragrafi B34–B50). Nel caso più semplice, l’investitore che detiene la maggioranza di tali diritti di voto, in assenza di altri fattori, controlla la partecipata.

B7 Nei casi più complessi, per stabilire se un investitore controlla una partecipata può essere necessario considerare alcuni o tutti gli altri fattori enunciati nel paragrafo B3.

B8 Una partecipata può essere costituita in modo che i diritti di voto non siano il fattore preponderante per stabilire chi controlla la partecipata, come nel caso in cui i diritti di voto si riferiscano solo ad attività amministrative e le attività rilevanti siano condotte mediante accordi contrattuali. In tali casi, quando un investitore considera lo scopo e la costituzione della partecipata, deve contemplare anche i rischi a cui la partecipata è esposta in base alla sua costituzione, i rischi che, secondo la sua costituzione, la partecipata deve trasferire alle parti coinvolte nella partecipata e se l’investitore è esposto ad alcuni o a tutti questi rischi. La valutazione dei rischi comprende non soltanto il rischio di perdite, ma anche il potenziale andamento favorevole.

Potere

B9 Per detenere il potere su una partecipata, un investitore deve essere titolare di diritti esistenti che gli conferiscano la capacità effettiva di condurre le attività rilevanti. Nel determinare se si detiene il potere, bisogna considerare soltanto i diritti sostanziali e i diritti che non siano di protezione (vedere paragrafi B22–B28).

B10 Per stabilire se un investitore detiene potere o meno occorre basarsi sulle attività rilevanti, sul modo in cui vengono assunte le decisioni in merito alle attività rilevanti e sui diritti detenuti dall’investitore e da terzi in relazione alla partecipata.

Attività rilevanti e loro conduzione

B11 Nel caso di molte partecipate, i rendimenti dipendono in maniera significativa da una serie di attività gestionali e finanziarie. Alcuni esempi di attività che, a seconda delle circostanze, possono essere considerate come attività rilevanti includono:

(a) 

la vendita e l’acquisto di beni o servizi;

(b) 

la gestione di attività finanziarie fino alla scadenza (incluso il caso di inadempienza);

(c) 

la selezione, l’acquisizione o la dismissione di attività;

(d) 

la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti o processi; e

(e) 

la definizione di una struttura di finanziamento o di reperimento di fondi.

B12 Alcuni esempi di decisioni in merito ad attività rilevanti includono:

(a) 

l’assunzione di decisioni gestionali e patrimoniali della partecipata, incluse le decisioni relative ai budget; e

(b) 

la nomina e le retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche o dei fornitori di servizi della partecipata e la cessazione dei loro servizi o del loro rapporto di lavoro.

B13 In alcune situazioni, possono essere considerate attività rilevanti quelle attività antecedenti e successive al verificarsi di una particolare serie di circostanze o eventi. Quando due o più investitori hanno la capacità effettiva di condurre attività rilevanti e tali attività si verificano in momenti diversi, essi devono stabilire quale investitore sia in grado di condurre le attività che incidono in maniera più significativa sui rendimenti, in linea con il trattamento stabilito nel caso di diritti concomitanti nell’assunzione delle decisioni (vedere paragrafo 13). In caso di variazioni nei fatti o nelle circostanze rilevanti, gli investitori devono riconsiderare questa valutazione nel tempo.

Esempi applicativi

Esempio n. 1

Due investitori costituiscono una partecipata per sviluppare e commercializzare un farmaco. Un investitore è responsabile dello sviluppo del farmaco e dell’ottenimento dell’approvazione da parte degli organi di vigilanza: tale responsabilità comprende la capacità unilaterale di prendere tutte le decisioni relative allo sviluppo del prodotto e all’ottenimento dell’approvazione degli organi di vigilanza. Una volta che l’autorità di vigilanza ha approvato il prodotto, l’altro investitore curerà la fabbricazione e la commercializzazione: quest’investitore ha la capacità unilaterale di prendere tutte le decisioni relative alla fabbricazione e alla commercializzazione del prodotto. Se tutte le attività, ossia lo sviluppo del farmaco e l’ottenimento dell’approvazione degli organi di vigilanza, nonché la fabbricazione e la commercializzazione del farmaco, sono attività rilevanti, ciascun investitore deve stabilire se è in grado di condurre le attività che incidono in maniera più significativa sui rendimenti della partecipata. Di conseguenza, ciascun investitore deve stabilire quale sia, tra lo sviluppo del farmaco e l’ottenimento dell’approvazione degli organi di vigilanza, e la produzione e la commercializzazione del farmaco, l’attività che incide in maniera più significativa sui rendimenti della partecipata, e se esso è in grado di condurre tale attività. Nel determinare quale investitore detiene il potere, gli investitori devono considerare:

(a) 

lo scopo e la costituzione della partecipata;

(b) 

i fattori che determinano il margine di profitto, i ricavi e il valore della partecipata, nonché il valore del farmaco;

(c) 

l’effetto derivante dall’autorità decisionale di ciascun investitore relativamente ai fattori di cui al punto (b) sui rendimenti della partecipata; e

(d) 

l’esposizione degli investitori alla variabilità dei rendimenti.

In questo esempio particolare, gli investitori considererebbero anche:

(e) 

l’impegno necessario e l’incertezza collegati al conseguimento dell’approvazione degli organi di vigilanza (considerando anche le esperienze pregresse di successo dell’investitore nello sviluppo di farmaci e nell’ottenimento dell’approvazione da parte degli organi di vigilanza); e

(f) 

quale investitore controlla il farmaco una volta che la fase di sviluppo è andata a buon fine.

Esempio n. 2

Un veicolo d’investimento (la partecipata) viene creato e finanziato con uno strumento di debito posseduto da un investitore (investitore in titoli di debito) e con strumenti rappresentativi di capitale posseduti da altri investitori. La tranche composta da strumenti rappresentativi di capitale è stata costituita allo scopo di assorbire le prime perdite e percepire i rendimenti residui dalla partecipata. Uno degli investitori negli strumenti rappresentativi di capitale che detiene il 30 per cento della relativa tranche è anche il gestore delle attività. La partecipata utilizza i proventi per acquistare un portafoglio di attività finanziarie, esponendosi al rischio di credito correlato al possibile inadempimento dei pagamenti per quota capitale e interessi delle attività. L’operazione è commercializzata all’investitore in titoli di debito come un investimento con esposizione minima al rischio di credito correlato alla possibile insolvenza delle attività che compongono il portafoglio, a causa della natura di tali attività e perché la tranche di capitale è strutturata per assorbire le prime perdite della partecipata. I rendimenti della partecipata dipendono significativamente dalla gestione del portafoglio di attività della partecipata, comprendente decisioni in merito alla selezione, all’acquisizione e alla dismissione delle attività in base alle linee guida del portafoglio e in merito alla gestione delle stesse attività in caso di insolvenza. Tutte queste attività sono condotte dal gestore delle attività fino a quando le insolvenze non raggiungono una quota specifica del valore del portafoglio (ossia, fino a quando il valore del portafoglio non è tale che sia stata consumata la tranche di capitale della partecipata). Da quel momento, un terzo fiduciario gestisce le attività in conformità con le istruzioni dettate dall’investitore in titoli di debito. La gestione del portafoglio di attività della partecipata è l’attività rilevante della partecipata. Il gestore dell’attività ha la capacità di condurre le attività rilevanti fino a quando le insolvenze non raggiungono la quota specifica del valore del portafoglio di attività; l’investitore in titoli di debito ha la capacità di condurre le attività rilevanti quando il valore delle attività in default supera la quota specifica del valore del portafoglio. Il gestore delle attività e l’investitore in titoli di debito devono stabilire singolarmente se sono in grado di condurre le attività che incidono in maniera più significativa sui rendimenti della partecipata, considerando anche lo scopo e la costituzione della partecipata, nonché l’esposizione di ciascuna delle parti alla variabilità dei rendimenti.

Diritti che conferiscono a un investitore potere su una partecipata

B14 Il potere deriva dai diritti. Per avere potere su una partecipata, un investitore deve essere titolare di diritti esistenti che gli conferiscano la capacità effettiva di condurre le attività rilevanti. I diritti che possono conferire potere a un investitore possono variare da partecipata a partecipata.

B15 Tra gli esempi di diritti che, singolarmente o cumulativamente, possono conferire potere a un investitore rientrano:

(a) 

diritti sotto forma di diritti di voto (o di diritti di voto potenziali) di una partecipata (vedere paragrafi B34–B50);

(b) 

diritti di nomina, nomina successiva o destituzione di dirigenti con responsabilità strategiche della partecipata che abbiano la capacità di condurre le attività rilevanti;

(c) 

diritti di nomina o destituzione di un’altra entità che conduce le attività rilevanti;

(d) 

diritti di istruire la partecipata ad avviare operazioni che vadano a vantaggio dell’investitore, o di vietarne qualsiasi modifica; e

(e) 

altri diritti (come i diritti di assumere decisioni specificati in un contratto di gestione) che diano al titolare degli stessi la capacità di condurre le attività rilevanti.

B16 Generalmente, quando una partecipata possiede una serie di attività gestionali e finanziarie che incidono in maniera significativa sui suoi rendimenti e quando è necessaria una continua e consistente attività decisionale in merito a tali attività, saranno i diritti di voto o diritti analoghi a conferire potere a un investitore, su base individuale o in combinazione con altri accordi.

B17 Quando i diritti di voto non possono avere un effetto significativo sui rendimenti di una partecipata, per esempio quando i diritti di voto attengono unicamente a mansioni amministrative e gli accordi contrattuali determinano la conduzione delle attività rilevanti, l’investitore deve valutare tali accordi contrattuali al fine di stabilire se dispone di diritti sufficienti che gli conferiscano potere sulla partecipata. Per stabilire se dispone di diritti sufficienti a conferirgli potere, l’investitore deve considerare lo scopo e la costituzione della partecipata (vedere paragrafi B5–B8) e i requisiti di cui al paragrafo B51–B54 unitamente ai paragrafi B18–B20.

B18 In alcune circostanze, può risultare difficile stabilire se i diritti di un investitore sono sufficienti a conferirgli potere su una partecipata. In tali casi, per stabilire se ha il potere, l’investitore deve valutare se ha la capacità pratica di condurre unilateralmente le attività rilevanti. Esso prende in considerazione una serie di elementi tra cui i seguenti che, se considerati unitamente ai propri diritti e agli indicatori di cui ai paragrafi B19 e B20, possono attestare che i diritti dell’investitore sono sufficienti a conferirgli potere sulla partecipata:

(a) 

l’investitore può, senza averne il diritto contrattuale, nominare o approvare dirigenti con responsabilità strategiche della partecipata che abbiano la capacità di condurre le attività rilevanti;

(b) 

l’investitore può, senza averne il diritto contrattuale, istruire la partecipata ad intraprendere operazioni significative a beneficio dell’investitore, o vietarne qualsiasi modifica;

(c) 

l’investitore può dirigere il processo di selezione dei componenti dell’organo di governo della partecipata o l’ottenimento di procure da altri titolari di diritti di voto;

(d) 

il personale con responsabilità strategiche della partecipata è costituito da parti correlate dell’investitore (per esempio, l’amministratore delegato della partecipata e l’amministratore delegato dell’investitore sono la stessa persona);

(e) 

l’organo di governo della partecipata è composto prevalentemente da parti correlate dell’investitore.

B19 Talvolta vi sono elementi che indicano che l’investitore abbia un rapporto particolare con la partecipata, a suggerire che l’investitore non ha solo un’interessenza passiva nella partecipata. L’esistenza di singoli indicatori, o di una particolare combinazione di indicatori, non implica necessariamente che il criterio del potere sia soddisfatto. Tuttavia, la titolarità non soltanto di un’interessenza passiva nella partecipata può indicare che l’investitore detiene altri diritti correlati sufficienti a conferirgli potere o ad attestare l’esistenza di potere su una partecipata. Per esempio, il seguente scenario suggerisce che l’investitore non ha solo un’interessenza passiva nella partecipata e che, se combinato con altri diritti, può indicare l’esistenza di potere:

(a) 

i dirigenti con responsabilità strategiche della partecipata dotati della capacità di condurre le attività rilevanti sono dipendenti o ex dipendenti dell’investitore;

(b) 

le attività operative della partecipata dipendono dall’investitore, come nelle situazioni seguenti:

(i) 

la partecipata dipende dall’investitore per finanziare una parte notevole delle proprie attività operative;

(ii) 

l’investitore è garante di una parte notevole delle obbligazioni della partecipata;

(iii) 

la partecipata dipende dall’investitore per servizi critici, tecnologia, approvvigionamenti o materie prime;

(iv) 

l’investitore controlla attività quali licenze o marchi di fabbrica che sono critiche per le attività operative della partecipata;

(v) 

la partecipata dipende dall’investitore per quanto riguarda i dirigenti con responsabilità strategiche, per esempio nel caso in cui il personale dell’investitore abbia una conoscenza specialistica delle attività operative della partecipata;

(c) 

una parte significativa delle attività della partecipata coinvolge l’investitore o viene condotta per suo conto;

(d) 

l’esposizione, o i diritti, dell’investitore ai rendimenti derivanti dal suo coinvolgimento nella partecipata sono spropositati rispetto ai suoi diritti di voto o ad altri diritti analoghi. Per esempio, può verificarsi una situazione in cui un investitore abbia diritto, o sia esposto, a più della metà dei rendimenti della partecipata pur detenendone meno della metà dei diritti di voto.

B20 Maggiore è l’esposizione, o i diritti, dell’investitore alla variabilità dei rendimenti derivanti dal suo coinvolgimento in una partecipata, maggiore è il suo incentivo a ottenere diritti sufficienti a dargli potere. Pertanto, una grande esposizione alla variabilità dei rendimenti indica che l’investitore può detenere potere. Tuttavia, la misura dell’esposizione dell’investitore in sé non determina se un investitore ha potere su una partecipata.

B21 Quando i fattori illustrati nel paragrafo B18 e gli indicatori riportati nei paragrafi B19 e B20 sono considerati insieme ai diritti dell’investitore, sarà dato maggiore peso all’attestazione di potere descritta nel paragrafo B18.

Diritti sostanziali

B22 Nello stabilire se detiene potere, un investitore considera solo i diritti sostanziali relativi a una partecipata (detenuti dall’investitore e da altri). Affinché un diritto sia sostanziale, il titolare deve disporre della capacità pratica di esercitare tale diritto.

B23 Stabilire se i diritti sono sostanziali richiede un giudizio che tenga conto di tutti i fatti e le circostanze. Alcuni dei fattori da considerare a tal fine comprendono:

(a) 

l’eventuale presenza di barriere (economiche o di altro tipo) che impediscano al titolare (o ai titolari) di esercitare i diritti. Esempi di tali barriere sono:

(i) 

penali e incentivi finanziari che impedirebbero al titolare di esercitare i propri diritti (o lo distoglierebbero dal farlo);

(ii) 

un prezzo di esercizio o di conversione che crea una barriera finanziaria che impedirebbe al titolare di esercitare i propri diritti (o lo distoglierebbe dal farlo);

(iii) 

termini e condizioni che rendono improbabile l’esercizio dei diritti come, per esempio, quelle condizioni che limitano i tempi in cui è possibile esercitare tali diritti;

(iv) 

l’assenza di un meccanismo esplicito e ragionevole nei documenti costitutivi di una partecipata oppure nella normativa o nei regolamenti applicabili che consentirebbe al titolare di esercitare i propri diritti;

(v) 

l’incapacità del titolare dei diritti di ottenere le informazioni necessarie a esercitare i propri diritti;

(vi) 

barriere operative o incentivi atti a impedire al titolare di esercitare i propri diritti (o a distoglierlo dal farlo) (per esempio, l’assenza di altri dirigenti disposti o atti a fornire servizi specialistici o a fornire i servizi e assumere altre interessenze detenute dal dirigente titolare);

(vii) 

requisiti normativi o legislativi che impediscono al titolare di esercitare i propri diritti (per esempio, nel caso in cui a un investitore estero sia proibito di esercitare i propri diritti);

(b) 

quando l’esercizio dei diritti richiede l’approvazione di più parti, o quando i diritti sono detenuti da più parti, in presenza di un meccanismo che doti queste parti della capacità pratica di esercitare i propri diritti collettivamente, qualora scelgano di farlo. L’assenza di tale meccanismo indica che i diritti possono non essere sostanziali. Maggiore è il numero delle parti che devono concordare l’esercizio dei diritti, minori sono le probabilità che tali diritti siano sostanziali. Tuttavia, un consiglio di amministrazione i cui membri siano indipendenti dall’entità con potere decisionale può indurre numerosi investitori a esercitare collettivamente i propri diritti. Pertanto, i diritti di destituzione esercitabili da un consiglio di amministrazione indipendente hanno maggiori probabilità di essere sostanziali rispetto al caso in cui gli stessi diritti fossero esercitabili individualmente da un ampio numero di investitori;

(c) 

se la parte o le parti titolari dei diritti trarrebbero beneficio dall’esercizio di tali diritti. Per esempio, il titolare di diritti di voto potenziali in una partecipata (vedere paragrafi B47-B50) deve considerare il prezzo di esercizio o di conversione dello strumento. I termini e le condizioni dei diritti di voto potenziali hanno maggiori probabilità di essere sostanziali quando lo strumento finanziario è in the money o l’investitore trarrebbe beneficio per altre ragioni (per esempio, realizzando sinergie tra l’investitore e la partecipata) dall’esercizio o dalla conversione dello strumento.

B24 Per essere sostanziali, i diritti devono anche essere esercitabili quando è necessario assumere decisioni sulla conduzione delle attività rilevanti. Solitamente, per essere sostanziali i diritti devono essere effettivamente esercitabili. Tuttavia, talvolta i diritti possono essere sostanziali, anche se non sono effettivamente esercitabili.

Esempi applicativi

Esempio n. 3

La partecipata convoca annualmente l’assemblea degli azionisti in cui vengono adottate decisioni in merito alla conduzione delle attività rilevanti. La prossima assemblea degli azionisti si terrà tra otto mesi. Tuttavia, gli azionisti che singolarmente o collettivamente detengono almeno il 5 per cento dei diritti di voto possono convocare un’assemblea straordinaria per modificare le politiche esistenti relative alle attività rilevanti ma, in forza di una disposizione che sancisce le modalità del preavviso da dare agli azionisti, tale assemblea non potrà avere luogo prima di almeno 30 giorni. Le politiche in merito alle attività rilevanti possono essere modificate solo in sede di assemblea straordinaria o ordinaria degli azionisti. Sono incluse l’approvazione di alienazioni di beni di ammontare rilevante, nonché l’effettuazione o la dismissione di investimenti significativi.

Lo scenario sopra illustrato si applica agli esempi 3A–3D seguenti. Ciascun esempio è considerato singolarmente.

Esempio 3A

Un investitore detiene la maggioranza dei diritti di voto nella partecipata. I diritti di voto dell’investitore sono sostanziali perché l’investitore, quando necessario, è in grado di assumere decisioni sulla conduzione delle attività rilevanti. Il fatto che siano necessari 30 giorni prima che l’investitore possa esercitare i propri diritti di voto non gli preclude la capacità effettiva di condurre le attività rilevanti sin dal momento dell’acquisizione della partecipazione.

Esempio 3B

Un investitore è controparte di un contratto forward per acquisire la maggioranza delle azioni nella partecipata. La data di regolamento del contratto forward è tra 25 giorni. Gli azionisti non sono in grado di modificare le politiche esistenti sulle attività rilevanti perché non è possibile tenere un’assemblea straordinaria prima di 30 giorni e a tale data il contratto forward sarà stato ormai regolato. Pertanto, l’investitore detiene diritti che sono sostanzialmente equivalenti all’azionista di maggioranza citato nell’esempio 3A (ossia l’investitore che detiene il contratto forward può assumere, quando e se necessario, decisioni sulla conduzione delle attività rilevanti). Il contratto forward dell’investitore è un diritto sostanziale che assegna all’investitore la capacità effettiva di condurre le attività rilevanti prima che il contratto forward sia regolato.

Esempio 3C

Un investitore detiene un’opzione deep in the money di ammontare consistente per l’acquisizione della maggioranza delle azioni nella partecipata, esercitabile dopo 25 giorni. Si perverrebbe alla stessa conclusione dell’esempio 3B.

Esempio 3D

Un investitore è una controparte di un contratto forward per acquisire la maggioranza delle azioni nella partecipata, senza altri diritti correlati sulla partecipata. La data di regolamento del contratto forward è tra sei mesi. Contrariamente ai precedenti esempi, l’investitore non ha la capacità effettiva di condurre le attività rilevanti. Gli attuali azionisti hanno la capacità effettiva di condurre le attività rilevanti, perché possono modificare le politiche esistenti sulle attività rilevanti prima che il contratto forward sia regolato.

B25 I diritti sostanziali esercitabili da terzi possono impedire a un investitore di controllare la partecipata a cui si riferiscono tali diritti. Tali diritti sostanziali non richiedono che i titolari abbiano la capacità di promuovere iniziative. Finché i diritti non sono semplicemente di protezione (vedere paragrafi B26–B28), i diritti sostanziali detenuti da terzi possono impedire all’investitore di controllare la partecipata, anche se essi conferiscono ai titolari solo la capacità effettiva di approvare o bloccare decisioni relative alle attività rilevanti.

Diritti di protezione

B26 Nel valutare se i diritti conferiscono a un investitore potere su una partecipata, l’investitore deve determinare se i suoi diritti, e i diritti di terzi, sono diritti di protezione. I diritti di protezione fanno riferimento a cambiamenti fondamentali nelle attività di una partecipata o si applicano in circostanze speciali. Tuttavia, non tutti i diritti che si applicano in circostanze eccezionali o sono subordinati a eventi sono diritti di protezione (vedere paragrafi B13 e B53).

B27 Poiché i diritti di protezione sono concepiti per tutelare le interessenze della parte che ne è titolare, senza che le venga conferito il potere sulla partecipata a cui attengono tali diritti, un investitore che detiene solo diritti di protezione non può avere potere su una partecipata, né impedire a un’altra parte di detenere tale potere (vedere paragrafo 14).

B28 Alcuni esempi di diritti di protezione includono:

(a) 

il diritto di un finanziatore di impedire a un proprio debitore di intraprendere attività che potrebbero peggiorare significativamente il proprio rischio di credito, a svantaggio del finanziatore;

(b) 

il diritto di una parte, titolare di una partecipazione di minoranza in una partecipata, di approvare una spesa per investimenti maggiore di quella richiesta nel normale svolgimento dell’attività, o di approvare l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale o di strumenti di debito;

(c) 

il diritto di un finanziatore di pignorare i beni di un proprio debitore se non ottempera alle condizioni di rimborso del finanziamento prestabilite.

Franchising

B29 Un contratto di franchising in cui la partecipata sia l’affiliata, spesso conferisce all’affiliante diritti a tutela del marchio in franchising. Generalmente i contratti di franchising conferiscono agli affilianti diritti di assumere decisioni relative alle attività operative dell’affiliato.

B30 In genere, i diritti degli affilianti non limitano la capacità delle parti diverse dall’affiliante di prendere decisioni che abbiano un effetto significativo sui rendimenti dell’affiliato. Né i diritti dell’affiliante inseriti nei contratti di franchising necessariamente conferiscono all’affiliante la capacità effettiva di condurre le attività che incidono significativamente sui rendimenti dell’affiliato.

B31 È necessario operare una distinzione tra avere la capacità effettiva di prendere decisioni che incidano in maniera significativa sui rendimenti dell’affiliato e avere la capacità di prendere decisioni che tutelino il marchio in franchising. L’affiliante non ha potere sull’affiliato se altre parti detengono diritti esistenti che conferiscono loro la capacità effettiva di condurre le attività rilevanti dell’affiliato.

B32 Stipulando un contratto di franchising, l’affiliato ha assunto una decisione unilaterale di condurre la propria attività aziendale sulla base delle condizioni del contratto di franchising, ma per proprio conto.

B33 Il controllo su decisioni fondamentali quali la forma giuridica dell’affiliato e la sua struttura di finanziamento può essere determinato da parti diverse dall’affiliante e può incidere in maniera significativa sui rendimenti dell’affiliata. Minore è il livello di sostegno finanziario fornito dall’affiliante, e minore è l’esposizione dell’affiliante alla variabilità dei rendimenti dell’affiliato, maggiore sarà la probabilità che l’affiliante detenga solo diritti di protezione.

Diritti di voto

B34 Spesso un investitore ha la capacità effettiva, attraverso diritti di voto o altri diritti analoghi, di condurre le attività rilevanti. Un investitore deve tener conto delle disposizioni contenute nella presente sezione (paragrafi B35-B50) se le attività rilevanti di una partecipata sono condotte attraverso diritti di voto.

Potere con una maggioranza dei diritti di voto

B35 Un investitore che detiene più della metà dei diritti di voto di una partecipata ha potere nelle seguenti situazioni, a meno che non si applichino i paragrafi B36 o B37:

(a) 

le attività rilevanti sono condotte attraverso un voto del titolare della maggioranza dei diritti di voto, o

(b) 

la maggioranza dei componenti dell’organo di governo che conduce le attività rilevanti è nominata con voto del titolare della maggioranza dei diritti di voto.

Maggioranza dei diritti di voto ma senza potere

B36 Affinché un investitore che detiene più della metà dei diritti di voto di una partecipata abbia potere su tale partecipata, è necessario che i diritti di voto dell’investitore siano sostanziali, in conformità ai paragrafi B22–B25, e che forniscano all’investitore la capacità effettiva di condurre le attività rilevanti, che spesso implica la determinazione delle politiche gestionali e finanziarie. Se un’altra entità è titolare di diritti esistenti che le conferiscono il diritto di condurre le attività rilevanti e tale entità non opera da agente dell’investitore, l’investitore non ha potere sulla partecipata.

B37 Un investitore non ha potere su una partecipata, benché detenga la maggioranza dei diritti di voto, se tali diritti di voto non sono sostanziali. Per esempio, un investitore che possiede più della metà dei diritti di voto in una partecipata non può avere potere se le attività rilevanti sono soggette alla conduzione da parte di un governo centrale, di un tribunale, di un amministratore, di un curatore fallimentare, un liquidatore o un organo di vigilanza.

Potere senza la maggioranza dei diritti di voto

B38 Un investitore può avere potere anche se detiene meno della maggioranza dei diritti di voto di una partecipata. Per esempio, un investitore può avere potere pur detenendo meno della maggioranza dei diritti di voto di una partecipata attraverso:

(a) 

un accordo contrattuale tra l’investitore e altri titolari di diritti di voto (vedere paragrafo B39);

(b) 

diritti derivanti da altri accordi contrattuali (vedere paragrafo B40);

(c) 

i diritti di voto dell’investitore (vedere paragrafi B41–B45);

(d) 

diritti di voto potenziali (vedere paragrafi B47–B50); o

(e) 

una combinazione di (a)–(d).

Accordi contrattuali con altri titolari di diritti di voto

B39 Un accordo contrattuale tra un investitore e altri titolari di diritti di voto può conferire all’investitore il diritto di esercitare diritti di voto sufficienti a dargli potere, anche se senza tale accordo esso non dispone di diritti di voto sufficienti a dargli potere. Tuttavia, un accordo contrattuale potrebbe assicurare all’investitore la possibilità di indirizzare le scelte di voto di un numero sufficiente di altri titolari di diritti di voto, al fine di consentirgli di assumere decisioni sulle attività rilevanti.

Diritti derivanti da altri accordi contrattuali

B40 Altre tipologie di diritti di assumere decisioni, se combinate con i diritti di voto, possono conferire a un investitore la capacità effettiva di condurre le attività rilevanti. Per esempio, se combinati con i diritti di voto, i diritti specificati in un accordo contrattuale possono essere sufficienti a conferire a un investitore la capacità effettiva di condurre i processi produttivi o altre attività gestionali o finanziarie di una partecipata, che incidano in maniera significativa sui rendimenti della partecipata stessa. Tuttavia, in assenza di altri diritti, la dipendenza economica di una partecipata dall’investitore (come nel caso delle relazioni tra un fornitore e il suo cliente principale) non implica che l’investitore abbia potere sulla partecipata.

I diritti di voto dell’investitore

B41 Un investitore che detenga meno della maggioranza dei diritti di voto, detiene diritti sufficienti a conferirgli potere quando ha la capacità pratica di condurre le attività rilevanti unilateralmente.

B42 Quando valuta se i diritti di voto di cui dispone siano sufficienti a dargli potere, un investitore deve considerare tutti i fatti e le circostanze, tra cui:

(a) 

l’entità del possesso dei diritti di voto dell’investitore rapportata all’entità e al frazionamento del possesso degli altri titolari di diritti di voto, osservando che:

(i) 

maggiore è il numero dei diritti di voto detenuti da un investitore, maggiori sono le probabilità che esso abbia diritti esistenti che gli conferiscono la capacità effettiva di condurre le attività rilevanti;

(ii) 

maggiore è il numero dei diritti di voto detenuti da un investitore rispetto ad altri titolari di diritti di voto, maggiori sono le probabilità che esso abbia diritti esistenti che gli conferiscono la capacità effettiva di condurre le attività rilevanti;

(iii) 

maggiore è il numero delle parti che devono agire insieme per superare i diritti di voto dell’investitore, maggiori sono le probabilità che l’investitore abbia diritti esistenti che gli conferiscono la capacità effettiva di condurre le attività rilevanti;

(b) 

diritti di voto potenziali dell’investitore, altri detentori di diritti di voto o altre parti (vedere paragrafi B47–B50);

(c) 

diritti derivanti da altri accordi contrattuali (vedere paragrafo B40); e

(d) 

qualsiasi fatto o circostanza ulteriore che indichi che l’investitore ha, o non ha, la capacità effettiva di condurre le attività rilevanti nel momento in cui è necessario assumere decisioni, incluse le tendenze di voto registrate nelle assemblee degli azionisti precedenti.

B43 Quando la conduzione delle attività rilevanti è determinata con voto a maggioranza e un investitore detiene un numero di diritti di voto significativamente maggiore degli altri titolari di diritti di voto o di un gruppo organizzato di titolari di diritti di voto, e le altre partecipazioni sono molto frazionate, può essere chiaro, dopo aver considerato soltanto i fattori indicati nel paragrafo 42(a)–(c), che l’investitore ha potere sulla partecipata.

Esempi applicativi

Esempio n. 4

Un investitore acquisisce il 48 per cento dei diritti di voto di una partecipata. I restanti diritti di voto sono detenuti da migliaia di azionisti, nessuno dei quali detiene singolarmente più dell’1 per cento dei diritti di voto. Nessuno degli azionisti ha accordi di consultazione con altri azionisti, né di assunzione di decisioni collettive. Nel valutare la quota di diritti di voto da acquisire, in base all’entità relativa delle altre partecipazioni, l’investitore ha stabilito che una partecipazione del 48 per cento sarebbe stata sufficiente a conferirgli il controllo. In questo caso, in base alla dimensione assoluta della propria partecipazione e delle dimensioni relative delle altre partecipazioni, l’investitore stabilisce di avere un’interessenza con diritto di voto sufficientemente ampia da soddisfare il criterio del potere, senza alcuna necessità di valutare attestazioni di potere aggiuntive.

Esempio n. 5

L’investitore A detiene il 40 per cento dei diritti di voto di una partecipata e altri dodici investitori detengono ciascuno il 5 per cento dei diritti di voto della partecipata. Un accordo tra gli azionisti conferisce all’investitore A il diritto di nominare, destituire e fissare la retribuzione dei dirigenti responsabili della conduzione delle attività rilevanti. Per modificare l’accordo, è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti degli azionisti. In tal caso, l’investitore A conclude che la dimensione assoluta della propria partecipazione e le dimensioni relative delle altre partecipazioni non sono, di per sé, determinanti per stabilire se l’investitore ha diritti sufficienti a conferirgli potere. Tuttavia, l’investitore A stabilisce che il suo diritto contrattuale di nominare, destituire e fissare la retribuzione dei dirigenti è sufficiente per concludere che ha potere sulla partecipata. Il fatto che l’investitore A potrebbe non aver esercitato tale diritto o la probabilità dell’investitore A di esercitare il proprio diritto di scegliere, nominare o destituire i dirigenti, non deve essere preso in considerazione nello stabilire se l’investitore A ha potere.

B44 In altre circostanze, dopo aver considerato soltanto i fattori elencati nel paragrafo B42(a)-(c), può essere evidente che un investitore non ha potere.

Esempio applicativo

Esempio n. 6

L’investitore A detiene il 45 per cento dei diritti di voto di una partecipata. Altri due investitori detengono ciascuno il 26 per cento dei diritti di voto della partecipata. I restanti diritti di voto sono detenuti da altri tre azionisti, ciascuno con l’1 per cento. Non esistono altri accordi che incidono sul processo decisionale. In tal caso, l’entità dell’interessenza con diritto di voto dell’investitore A, rapportata all’entità relativa delle altre partecipazioni, è sufficienti per concludere che l’investitore A non ha potere. Basterebbe soltanto la collaborazione di altri due investitori per impedire all’investitore A di condurre le attività rilevanti della partecipata.

B45 Tuttavia, i fattori elencati nel paragrafo B42(a)–(c) da soli non possono essere determinanti. Se un investitore, avendo considerato tali fattori, non è in grado di stabilire con certezza se ha potere, deve considerare fatti e circostanze ulteriori, come per esempio se altri azionisti sono di natura passivi come dimostrato dalle tendenze di voto riscontrate nelle precedenti assemblee degli azionisti. Ciò include la valutazione dei fattori illustrati nel paragrafo B18 e degli indicatori riportati nei paragrafi B19 e B20. Minore è il numero dei diritti di voto detenuti dall’investitore, e minore è il numero delle parti che devono agire insieme per superare i diritti di voto dell’investitore, maggiore sarà l’affidabilità dei fatti e delle circostanze ulteriori nello stabilire se i diritti di voto dell’investitore sono sufficienti a dargli potere. Quando i fatti e le circostanze di cui ai paragrafi B18–B20 sono considerati insieme ai diritti dell’investitore, maggiore peso dovrà essere dato all’attestazione di potere di cui al paragrafo B18 rispetto agli indicatori di potere di cui ai paragrafi B19 e B20.

Esempi applicativi

Esempio n. 7

Un investitore detiene il 45 per cento dei diritti di voto di una partecipata. Altri undici investitori detengono ciascuno il 5 per cento dei diritti di voto della partecipata. Nessuno degli azionisti ha accordi di consultazione con altri azionisti, né di assunzione di decisioni collettive. In tal caso, la dimensione assoluta della partecipazione posseduta dall’investitore, rispetto alle dimensioni relative delle altre partecipazioni, da sole non consentono di stabilire in via definitiva se l’investitore dispone di diritti sufficienti a dargli potere sulla partecipata. Dovranno essere presi in considerazione fatti e circostanze ulteriori che possono attestare che l’investitore ha potere o meno.

Esempio n. 8

Un investitore detiene il 35 per cento dei diritti di voto di una partecipata. Altri tre investitori detengono ciascuno il 5 per cento dei diritti di voto della partecipata. I restanti diritti di voto sono detenuti da numerosi altri azionisti, nessuno dei quali detiene singolarmente più dell’1 per cento dei diritti di voto. Nessuno degli azionisti ha accordi di consultazione con altri azionisti, né di assunzione di decisioni collettive. Le decisioni in merito alle attività rilevanti della partecipata richiedono l’approvazione della maggioranza dei votanti alle assemblee degli azionisti rilevanti: alle recenti assemblee degli azionisti ha votato il 75 per cento degli aventi diritti di voto della partecipata. In tal caso, la partecipazione attiva degli altri azionisti alle recenti assemblee degli azionisti indica che l’investitore non avrebbe la capacità pratica di condurre le attività rilevanti in modo unilaterale, indipendentemente dal fatto che abbia condotto o meno le attività rilevanti, perché un numero sufficiente di altri azionisti ha votato allo stesso modo.

B46 Se, avendo considerato i fattori elencati nel paragrafo B42(a)–(d), non è chiaro se l’investitore ha potere, l’investitore non controlla la partecipata.

Diritti di voto potenziali

B47 Nel determinare l’esistenza del controllo, un investitore deve considerare i diritti di voto potenziali suoi e anche di altre parti per stabilire se ha potere. I diritti di voto potenziali sono diritti per l’ottenimento di diritti di voto di una partecipata, come quelli derivanti da strumenti finanziari convertibili od opzioni, inclusi i contratti forward. Tali diritti di voto potenziali devono essere considerati solo se sono sostanziali (vedere paragrafi B22–B25).

B48 Nel considerare i diritti di voto potenziali, un investitore deve tener conto dello scopo e della costituzione dello strumento finanziario, oltre allo scopo e alla costituzione di qualsiasi altro coinvolgimento dell’investitore nella partecipata, inclusa la valutazione dei diversi termini e condizioni dello strumento finanziario, oltre alle aspettative, ai motivi e alle ragioni dell’investitore nell’accettare tali termini e condizioni.

B49 Se l’investitore detiene anche diritti di voto o altri diritti di assumere decisioni relative alle attività della partecipata, esso deve determinare se tali diritti, in combinazione con i diritti di voto potenziali, gli attribuiscono potere.

B50 I diritti di voto potenziali sostanziali, da soli o in combinazione con altri diritti, possono conferire a un investitore la capacità effettiva di condurre le attività rilevanti. Per esempio, ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui un investitore detiene il 40 per cento dei diritti di voto di una partecipata e, in conformità al paragrafo B23, detiene diritti di voto sostanziali derivanti da opzioni per l’acquisizione di un ulteriore 20 per cento dei diritti di voto.

Esempi applicativi

Esempio n. 9

L’investitore A detiene il 70 per cento dei diritti di voto di una partecipata. L’investitore B ha il 30 per cento dei diritti di voto della partecipata, nonché un’opzione di acquisto per la metà dei diritti di voto dell’investitore A. L’opzione è esercitabile per i due anni successivi a un prezzo predeterminato che è molto al di sopra del valore di mercato (deep out of the money - e che si prevede rimanga tale per lo stesso periodo di due anni). L’investitore A ha esercitato i propri diritti di voto e sta conducendo attivamente le attività rilevanti della partecipata. In tal caso, è probabile che l’investitore A soddisfi il criterio del potere perché sembra avere la capacità effettiva di condurre le attività rilevanti. Nonostante l’investitore B abbia opzioni effettivamente esercitabili per l’acquisto di ulteriori diritti di voto (che, se esercitati, gli conferirebbero la maggioranza dei diritti di voto nella partecipata), i termini e le condizioni correlati a tali opzioni sono tali che le opzioni non sono considerate sostanziali.

Esempio n. 10

L’investitore A e altri due investitori detengono ciascuno un terzo dei diritti di voto di una partecipata. Oltre ai propri strumenti rappresentativi di capitale, l’investitore A detiene anche strumenti di debito convertibili in azioni ordinarie della partecipata in un qualsiasi momento a un prezzo fisso che è al di sopra del valore di mercato e quindi fuori esercizio (out of the money – ma non deeply out of the money). Se gli strumenti di debito fossero convertiti, l’investitore A deterrebbe il 60 per cento dei diritti di voto della partecipata. L’investitore A trarrebbe vantaggio dalla realizzazione di sinergie se gli strumenti di debito fossero convertiti in azioni ordinarie. L’investitore A ha potere nella partecipata perché detiene i diritti di voto della partecipata insieme a diritti di voto sostanziali potenziali che gli conferiscono la capacità effettiva di condurre le attività rilevanti.

Potere nel caso in cui i diritti di voto o diritti analoghi non hanno un effetto significativo sui rendimenti della partecipata

B51 Nel valutare lo scopo e la costituzione di una partecipata (vedere paragrafi B5–B8), un investitore deve considerare il coinvolgimento e le decisioni assunte all’inizio dell’attività della partecipata nell’ambito del progetto della sua costituzione e deve valutare se i termini dell’operazione e le caratteristiche del coinvolgimento forniscono all’investitore diritti sufficienti a dargli potere. Di per sé, il coinvolgimento nella costituzione di una partecipata non è sufficiente ad assicurare il controllo a un investitore. Tuttavia, il coinvolgimento nella costituzione della partecipata può indicare che l’investitore ha avuto l’opportunità di ottenere diritti sufficienti a conferirgli potere sulla partecipata.

B52 Inoltre, un investitore deve considerare gli accordi contrattuali come i diritti su opzioni call, i diritti su opzioni put e i diritti di liquidazione come istituiti all’inizio dell’attività della partecipata. Quando tali accordi contrattuali implicano attività strettamente correlate alla partecipata, allora queste attività sono, in sostanza, parte integrante delle attività generali della partecipata, anche se possono verificarsi al di fuori dei confini giuridici della stessa. Pertanto, per determinare se si ha potere in una partecipata, i diritti di assumere decisioni, espliciti o impliciti, incorporati in accordi contrattuali strettamente correlati alla partecipata, devono essere considerati attività rilevanti.

B53 Per alcune partecipate, le attività rilevanti si verificano solo in presenza di circostanze o eventi particolari. La partecipata può essere stata costituita in modo tale che la conduzione delle sue attività e i suoi rendimenti siano prestabiliti a meno che, e fino a quando, non si verifichino tali circostanze o eventi particolari. In tal caso, possono incidere in maniera significativa sui rendimenti della partecipata, ed essere quindi attività rilevanti, solo le decisioni sulle attività della partecipata assunte nel momento in cui si verificano tali circostanze o eventi. Perché un investitore con la capacità di assumere tali decisioni abbia potere, non è necessario che tali circostanze o eventi si siano verificati. Il fatto che il diritto di assumere decisioni dipenda dalle circostanze o dagli eventi verificatisi non rende, di per sé, tali diritti come diritti di protezione.

Esempi applicativi

Esempio n. 11

L’unica attività aziendale di una partecipata, in base a quanto specificato negli atti costitutivi, è l’acquisto e la gestione quotidiana dei crediti a beneficio dei propri investitori. La gestione quotidiana dei crediti comprende l’incasso e il trasferimento, alla scadenza, dei pagamenti per quota capitale e interessi. In caso di inadempimento di un credito, la partecipata cede automaticamente il credito a un investitore, come concordato separatamente in un accordo di cessione tra l’investitore e la partecipata. L’unica attività rilevante è la gestione dei crediti in caso di inadempienza, perché è l’unica attività che può incidere in maniera significativa sui rendimenti della partecipata. La gestione dei crediti prima dell’inadempienza non è un’attività rilevante perché non richiede l’assunzione di decisioni sostanziali che potrebbero incidere in maniera significativa sui rendimenti della partecipata: le attività precedenti all’insolvenza sono predeterminate e riguardano esclusivamente l’incasso dei flussi finanziari alla scadenza e il loro trasferimento agli investitori. Pertanto, ai fini della valutazione delle attività generali della partecipata che incidono in maniera significativa sui suoi rendimenti, bisognerebbe considerare solo il diritto dell’investitore di gestire le attività in caso di inadempimento. In quest’esempio, la costituzione della partecipata garantisce all’investitore un’autorità decisionale sulle attività che incidono in maniera significativa sui rendimenti, l’unica volta che tale autorità decisionale è richiesta. I termini dell’accordo di vendita (put) rappresentano una parte integrante dell’operazione generale e della costituzione della partecipata. Pertanto, i termini dell’accordo di vendita, insieme ai documenti costitutivi della partecipata, inducono a concludere che l’investitore ha potere sulla partecipata anche se acquisisce la titolarità dei crediti soltanto in caso di inadempimento e gestisce i crediti in default al di là dei confini giuridici della partecipata.

Esempio n. 12

Le uniche attività di una partecipata sono i crediti. Nel valutare lo scopo e la costituzione della partecipata, si è stabilito che l’unica attività rilevante sia la gestione dei crediti in caso di default. La parte che ha la capacità di gestire i crediti insoluti ha potere sulla partecipata, a prescindere dal fatto che qualche debitore possa risultare inadempiente.

B54 Un investitore può avere un impegno esplicito o implicito ad assicurare che una partecipata continui a operare secondo quanto stabilito all’atto della costituzione. Tale impegno può aumentare l’esposizione dell’investitore alla variabilità dei rendimenti e, di conseguenza, accrescere l’incentivo per l’investitore a ottenere diritti sufficienti a dargli potere. Pertanto, un impegno di assicurare che una partecipata operi come da costituzione può essere un indicatore che l’investitore ha potere ma, di per sé, non conferisce potere all’investitore, né impedisce a un terzo di avere potere.

Esposizione, o diritti, ai rendimenti variabili di una partecipata

B55 Nel valutare se ha il controllo su una partecipata, l’investitore deve stabilire se è esposto, o ha diritto, ai rendimenti variabili derivanti dal suo coinvolgimento nella partecipata.

B56 I rendimenti variabili sono rendimenti non predeterminati e che possono essere soggetti a variazioni dettate dai risultati economici di una partecipata. I rendimenti variabili possono essere positivi, negativi o positivi e negativi contemporaneamente (vedere paragrafo 15). Un investitore deve stabilire se i rendimenti rivenienti da una partecipata sono variabili e in che misura, in base alla sostanza dell’accordo e indipendentemente dalla forma giuridica dei rendimenti. Per esempio, un investitore può possedere un’obbligazione con pagamenti fissi degli interessi. Ai fini del presente IFRS, i pagamenti fissi degli interessi sono rendimenti variabili perché sono soggetti al rischio di inadempimento ed espongono l’investitore al rischio di credito dell’emittente dell’obbligazione. L’entità della variabilità (ossia la misura in cui i rendimenti sono variabili) dipende dal rischio di credito dell’obbligazione. Analogamente, le commissioni fisse legate ai risultati di gestione delle attività di una partecipata sono rendimenti variabili perché espongono l’investitore al rischio correlato ai risultati economici della partecipata. L’entità della variabilità dipende dalla capacità della partecipata di generare reddito sufficiente a pagare le commissioni.

B57 Esempi di rendimenti comprendono:

(a) 

dividendi, altre distribuzioni di benefici economici derivanti da una partecipata (per esempio, interessi derivanti da titoli di debito emessi dalla partecipata) e variazioni del valore dell’investimento nella partecipata;

(b) 

compensi per la gestione delle attività o delle passività della partecipata, commissioni ed esposizione al rischio di perdita derivante dal sostegno in termini creditizi e di liquidità, interessi residui nelle attività e passività della partecipata all’atto della sua liquidazione, benefici fiscali e accesso alla liquidità futura di un investitore sulla base del suo coinvolgimento in una partecipata;

(c) 

rendimenti non disponibili per altri detentori di partecipazioni. Per esempio, un investitore potrebbe utilizzare le proprie attività in combinazione con le attività della partecipata, combinando funzioni operative per conseguire economie di scala e risparmi di costo, procurando prodotti scarsi, ottenendo accesso a conoscenze proprietarie o limitando alcune operazioni o attività per accrescere il valore delle altre attività dell’investitore.

Correlazione tra potere e rendimenti

Potere delegato

B58 Quando un investitore con diritti di assumere decisioni (entità con potere decisionale) determina se controlla una partecipata, deve stabilire se è un principale o un agente. Un investitore deve anche stabilire se un’altra entità con diritti di assumere decisioni opera in qualità di suo agente. Un agente è una parte impegnata principalmente a operare per conto e per il beneficio di terzi (il principale (o i principali)) e, pertanto, non controlla la partecipata quando esercita la propria autorità decisionale (vedere paragrafi 17 e 18). Può quindi accadere che talvolta il potere di un principale sia detenuto ed esercitato da un agente, ma per conto del principale. Un’entità con potere decisionale non è un agente semplicemente perché terzi possono trarre dei benefici dalle sue decisioni.

B59 Un investitore può delegare a un agente la propria autorità decisionale su alcuni argomenti specifici o su tutte le attività rilevanti. Nel determinare se controlla una partecipata, l’investitore deve trattare i diritti di assumere decisioni delegati al proprio agente come se fossero detenuti direttamente dall’investitore. In presenza di più principali, ciascun principale deve determinare se ha potere sulla partecipata considerando le disposizioni di cui ai paragrafi B5-B54. I paragrafi B60-B72 forniscono delle linee guida per stabilire se un’entità con potere decisionale è un agente o un principale.

B60 Per stabilire se è un agente, un’entità con potere decisionale deve considerare la relazione generale tra sé stessa, la partecipata amministrata e i terzi coinvolti nella partecipata, in particolare tutti i fattori seguenti:

(a) 

l’ambito di applicazione della propria autorità decisionale sulla partecipata (paragrafi B62 e B63);

(b) 

i diritti detenuti da altre parti (paragrafi B64–B67);

(c) 

la retribuzione a cui esso ha diritto secondo quanto stabilito dagli accordi retributivi (paragrafi B68–B70);

(d) 

l’esposizione dell’entità con potere decisionale alla variabilità dei rendimenti derivanti da altre partecipazioni detenute nella partecipata (paragrafi B71 e B72).

Diverse ponderazioni saranno applicate a ogni singolo fattore, sulla base di fatti e circostanze particolari.

B61 Per stabilire se un’entità con potere decisionale è un agente, è necessario valutare tutti i fattori elencati nel paragrafo B60, a meno che una singola parte non detenga diritti sostanziali per la destituzione dell’entità con potere decisionale (diritti di destituzione) che gli diano facoltà di destituire il centro decisionale senza motivo (vedere paragrafo B65).

L’ambito di applicazione dell’autorità decisionale

B62 L’ambito di applicazione dell’autorità decisionale di un’entità con potere decisionale viene valutata considerando:

(a) 

le attività consentite dagli accordi sul processo decisionale e specificate dalla legge, e

(b) 

la discrezionalità del centro decisionale nell’assumere decisioni su tali attività.

B63 Un’entità con potere decisionale deve considerare lo scopo e la costituzione della partecipata, i rischi a cui essa è esposta, i rischi che trasferisce alle parti coinvolte e il livello di coinvolgimento dell’entità con potere decisionale nella configurazione della partecipata. Per esempio, se un’entità con potere decisionale è significativamente coinvolta nella costituzione della partecipata (inclusa la determinazione della portata dell’autorità decisionale), tale coinvolgimento può indicare che l’entità con potere decisionale ha avuto l’opportunità e l’incentivo di ottenere diritti che gli hanno conferito la capacità di condurre le attività rilevanti.

Diritti detenuti da altre parti

B64 I diritti sostanziali detenuti da altre parti possono incidere sulla capacità dell’entità con potere decisionale di condurre le attività rilevanti di una partecipata. I diritti sostanziali di destituzione o di altro tipo possono indicare che l’entità con potere decisionale sia un agente.

B65 Quando una singola parte detiene diritti sostanziali di destituzione e ha facoltà di destituire l’entità con potere decisionale senza motivo, questo, di per sé, è sufficiente per concludere che l’entità con potere decisionale opera da agente. Se una o più parti detengono tali diritti (e una singola parte non ha facoltà di destituire l’entità con potere decisionale senza il consenso delle altre parti), tali diritti da soli non sono determinanti per stabilire che un’entità con potere decisionale agisca principalmente per conto e a beneficio di terzi. Inoltre, maggiore è il numero delle parti che devono operare insieme per esercitare i diritti di destituzione di un’entità con potere decisionale e maggiore è la portata degli altri interessi economici dell’entità con potere decisionale, così come la variabilità a essi correlata, (ossia retribuzione e altri interessi), minore sarà il peso posto su tale fattore.

B66 Nel valutare se l’entità con potere decisionale è un agente, i diritti sostanziali detenuti da altre parti che limitano la discrezionalità dell’entità con potere decisionale saranno considerati analogamente ai diritti di destituzione. Per esempio, un centro decisionale che per le proprie azioni deve ottenere l’approvazione di un numero ridotto di altre parti, è generalmente un agente. (Vedere paragrafi B22–B25 per ulteriori linee guida sui diritti e per stabilire se sono sostanziali.)

B67 Nel considerare i diritti detenuti da altre parti bisogna includere una valutazione dei diritti esercitabili dal consiglio di amministrazione (o da altro organo di governo) di una partecipata e del loro effetto sull’autorità decisionale (vedere paragrafo B23(b)).

Retribuzione

B68 Più alta è la retribuzione dell’entità con potere decisionale, e la sua variabilità, in relazione ai rendimenti attesi dalle attività della partecipata, maggiori saranno le probabilità che la stessa entità sia un principale.

B69 Nel determinare se è un principale o un agente, l’entità con potere decisionale deve anche considerare se sussistono le seguenti condizioni:

(a) 

la retribuzione dell’entità con potere decisionale è commisurata ai servizi forniti;

(b) 

l’accordo retributivo include soltanto termini, condizioni e importi solitamente presenti in accordi per servizi e per livelli di competenza analoghi negoziati nelle normali contrattazioni.

B70 Un’entità con potere decisionale non può essere un agente, a meno che non siano presenti le condizioni sancite nel paragrafo B69(a) e (b). Tuttavia, soddisfare tali condizioni separatamente non è sufficiente per concludere che un’entità con potere decisionale è un agente.

Esposizione alla variabilità dei rendimenti derivanti da altre partecipazioni

B71 Nel valutare se è un agente, un’entità con potere decisionale che detiene altre partecipazioni in una partecipata (per esempio, ha investimenti nella partecipata o fornisce garanzie relativamente ai risultati economici della partecipata), deve considerare la propria esposizione alla variabilità dei rendimenti derivanti da tali partecipazioni. Il possesso di altre partecipazioni in una partecipata indica che l’entità con potere decisionale può essere un principale.

B72 Nel valutare la propria esposizione alla variabilità dei rendimenti derivanti da altre partecipazioni nella partecipata, un’entità con potere decisionale deve considerare quanto segue:

(a) 

maggiore è la dimensione delle proprie partecipazioni economiche e la loro variabilità, considerando complessivamente la propria retribuzione e le altre partecipazioni, maggiori sono le probabilità che l’entità con potere decisionale sia un principale;

(b) 

se la sua esposizione alla variabilità dei rendimenti è diversa da quella degli altri investitori e se ciò potrebbe influenzarne le azioni. Per esempio, questo potrebbe accadere qualora un’entità con potere decisionale detenga partecipazioni subordinate in una partecipata o le fornisca altre forme di strumenti di attenuazione del rischio di credito.

L’entità con potere decisionale deve valutare la propria esposizione relativamente alla variabilità totale dei rendimenti della partecipata. Questa valutazione viene fatta principalmente sulla base dei rendimenti attesi dalle attività della partecipata ma non deve ignorare l’esposizione massima dell’entità con potere decisionale alla variabilità dei rendimenti della partecipata in virtù delle altre partecipazioni di cui esso è titolare.

Esempi applicativi

Esempio n. 13

Un’entità con potere decisionale (gestore di un fondo) costituisce, commercializza e gestisce un fondo regolamentato, negoziato pubblicamente, in base ai ristretti parametri definiti nel mandato d’investimento redatto in conformità alla normativa e ai regolamenti nazionali. Il fondo è stato proposto agli investitori come un investimento in un portafoglio diversificato di titoli azionari di società quotate. Nell’ambito dei parametri specificati, il gestore del fondo ha discrezionalità sulle attività in cui investire. Il gestore del fondo ha investito una quota proporzionale del 10 per cento nel fondo e percepisce una commissione di mercato pari all’1 per cento del valore dell’attivo netto del fondo. Le commissioni sono commisurate ai servizi offerti. Il gestore del fondo non ha l’obbligo di finanziare le perdite in eccedenza del proprio investimento del 10 per cento. Il fondo non era tenuto a istituire un consiglio di amministrazione indipendente, e non lo ha fatto. Gli investitori non detengono diritti sostanziali che potrebbero incidere sull’autorità decisionale del gestore del fondo, ma possono ottenere il rimborso delle proprie interessenze entro i limiti specifici fissati dal fondo.

Benché operi entro i parametri fissati dal mandato d’investimento e in conformità alle disposizioni regolamentari, il gestore del fondo detiene diritti decisionali che gli conferiscono la capacità effettiva di condurre le attività rilevanti del fondo: gli investitori non detengono diritti sostanziali che potrebbero incidere sull’autorità decisionale del gestore del fondo. Il gestore del fondo percepisce, per i propri servizi, una commissione di mercato commisurata ai servizi offerti e ha anche effettuato un investimento proporzionale nelle quote del fondo. La retribuzione e il suo investimento espongono il gestore del fondo alla variabilità dei rendimenti derivanti dalle attività del fondo, senza tuttavia creare un’esposizione talmente rilevante da indicare che il gestore del fondo è un principale.

In quest’esempio, la valutazione dell’esposizione del gestore del fondo alla variabilità dei rendimenti derivanti dal fondo, unitamente alla propria autorità decisionale nell’ambito dei ristretti parametri specificati, indica che il gestore del fondo è un agente. Quindi, il gestore del fondo conclude che non controlla il fondo.

Esempio n. 14

Un’entità con potere decisionale costituisce, commercializza e gestisce un fondo che offre opportunità d’investimento ad alcuni investitori. L’entità con potere decisionale (gestore del fondo) deve assumere delle decisioni nell’interesse di tutti gli investitori e nel rispetto dei contratti che governano il fondo. Tuttavia, il gestore del fondo possiede ampia discrezionalità decisionale. Il gestore del fondo percepisce, per i propri servizi, una commissione di mercato pari all’1 per cento delle attività in gestione e al 20 per cento dei profitti del fondo se si raggiunge un determinato livello di profitti. Le commissioni sono commisurate ai servizi offerti.

Benché debba assumere decisioni nell’interesse di tutti gli investitori, il gestore del fondo ha un’ampia autorità decisionale per condurre le attività rilevanti del fondo. Il gestore del fondo percepisce commissioni fisse e correlate ai risultati, commisurate ai servizi offerti. Inoltre, il tipo di retribuzione allinea gli interessi del gestore del fondo a quelli degli altri investitori nell’aumentare il valore del fondo, senza creare un’esposizione alla variabilità dei rendimenti derivanti dalle attività del fondo che sia tanto significativa che la retribuzione, se considerata separatamente, denota che il gestore del fondo è un principale.

Lo scenario e l’analisi sopra illustrati si applicano agli esempi 14A–14C seguenti. Ciascun esempio è considerato singolarmente.

Esempio 14A

Il gestore del fondo detiene anche un investimento del 2 per cento nel fondo tale che i propri interessi coincidono con quelli degli altri investitori. Il gestore del fondo non ha l’obbligo di finanziare le perdite in eccedenza del proprio investimento del 2 per cento. Gli investitori possono destituire il gestore del fondo con una votazione a maggioranza semplice, ma solo in caso di violazione del contratto.

L’investimento del 2 per cento del gestore del fondo aumenta la sua esposizione alla variabilità dei rendimenti derivanti dalle attività del fondo, senza tuttavia creare un’esposizione talmente rilevante da indicare che il gestore del fondo è un principale. I diritti degli altri investitori di destituire il gestore del fondo sono considerati diritti di protezione perché sono esercitabili solo in caso di violazione del contratto. In quest’esempio, benché il gestore del fondo abbia un’ampia autorità decisionale e sia esposto alla variabilità dei rendimenti derivanti dalla sua interessenza e dalla sua retribuzione, l’esposizione del gestore del fondo denota che in questo caso opera da agente. Quindi, il gestore del fondo conclude che non controlla il fondo.

Esempio 14B

Il gestore del fondo ha un investimento proporzionalmente più consistente nel fondo ma non ha alcun obbligo di finanziare le perdite in eccedenza di tale investimento. Gli investitori possono destituire il gestore del fondo con una votazione a maggioranza semplice, ma solo in caso di violazione del contratto.

In quest’esempio, i diritti degli altri investitori di destituire il gestore del fondo sono considerati diritti di protezione perché sono esercitabili solo in caso di violazione del contratto. Benché il gestore del fondo percepisca commissioni fisse e correlate ai risultati, commisurate ai servizi offerti, la combinazione dell’investimento del gestore del fondo con la sua retribuzione potrebbe creare un’esposizione alla variabilità dei rendimenti derivanti dalle attività del fondo talmente significativa da indicare che il gestore del fondo è un principale. Maggiore è la portata degli interessi economici del gestore del fondo, e la relativa variabilità (considerando la sua retribuzione e gli altri interessi economici complessivamente), tanto più alta sarà l’enfasi che il gestore, nell’analisi, porrà su tali interessi economici e maggiore sarà la probabilità che il gestore del fondo sia un principale.

Per esempio, avendo considerato la propria retribuzione e tutti gli altri fattori, il gestore del fondo potrebbe ritenere che un investimento del 20 per cento sia sufficiente a concludere che esso controlla il fondo. Tuttavia, in circostanze diverse (ossia, se la retribuzione o gli altri fattori sono diversi), il controllo può scaturire da un livello di investimento diverso.

Esempio 14C

Il gestore del fondo detiene una quota d’investimento del 20 per cento nel fondo ma non ha alcun obbligo di finanziare le perdite in eccedenza del proprio investimento del 20 per cento. Il fondo ha un consiglio di amministrazione, i cui membri sono tutti indipendenti dal gestore del fondo e sono nominati dagli altri investitori. Annualmente, il consiglio di amministrazione nomina il gestore del fondo. Se il consiglio di amministrazione ha deciso di non rinnovare il contratto del gestore del fondo, i servizi svolti dal gestore del fondo potrebbero essere svolti da altri dirigenti del settore.

Benché il gestore del fondo percepisca commissioni fisse e correlate ai risultati, commisurate ai servizi offerti, la combinazione del suo investimento del 20 per cento con la sua retribuzione crea un’esposizione alla variabilità dei rendimenti derivanti dalle attività del fondo tanto significativa da indicare che il gestore del fondo è un principale. Tuttavia, gli investitori detengono diritti sostanziali per destituire il gestore del fondo: il consiglio di amministrazione dispone di un meccanismo che concede agli investitori la facoltà di destituire il gestore del fondo se lo decidono.

In quest’esempio, il gestore del fondo, in sede di analisi, pone maggiore enfasi sui diritti sostanziali di destituzione. Quindi, sebbene il gestore del fondo abbia un’ampia autorità decisionale e sia esposto alla variabilità dei rendimenti del fondo derivanti dalla sua retribuzione e dal suo investimento, i diritti sostanziali detenuti dagli altri investitori indicano che il gestore del fondo è un agente. Quindi, il gestore del fondo conclude che non controlla il fondo.

Esempio n. 15

Viene creata una partecipata per acquistare un portafoglio di titoli a tasso fisso garantiti da attività, finanziato da strumenti di debito a tasso fisso e da strumenti rappresentativi di capitale. Gli strumenti rappresentativi di capitale intendono rappresentare una prima protezione dalle perdite per gli investitori in titoli di debito e percepiscono gli eventuali rendimenti residuali dalla partecipata. L’operazione è stata proposta ai potenziali investitori in titoli di debito come un investimento in un portafoglio di titoli garantiti da attività con esposizione al rischio di credito correlato alla possibile insolvenza degli emittenti dei titoli garantiti da attività inclusi nel portafoglio, e al rischio di tasso d’interesse legato alla gestione del portafoglio. All’atto della costituzione del fondo, gli strumenti rappresentativi di capitale rappresentano il 10 per cento del valore delle attività acquistate. Un’entità con potere decisionale (il gestore del fondo) gestisce il portafoglio di attività attivo assumendo decisioni d’investimento nell’ambito dei parametri illustrati nel prospetto informativo della partecipata. Per tali servizi, il gestore del fondo percepisce una commissione fissa di mercato (ossia l’1 per cento dell’attivo gestito) e commissioni correlate ai risultati (ossia il 10 per cento dei profitti) se i profitti della partecipata superano un determinato livello. Le commissioni sono commisurate ai servizi offerti. Il gestore del fondo detiene il 35 per cento del patrimonio netto della partecipata.

Il restante 65 per cento del patrimonio netto, e tutti gli strumenti di debito, sono posseduti da un ampio numero di terzi investitori non correlati molto frazionati. Il gestore del fondo può essere destituito, senza motivo, con una semplice delibera a maggioranza da parte degli altri investitori.

Il gestore del fondo percepisce commissioni fisse e correlate ai risultati, commisurate ai servizi offerti. Il tipo di retribuzione fa coincidere gli interessi del gestore del fondo con quelli degli altri investitori nell’aumentare il valore del fondo. Il gestore del fondo ha un’esposizione alla variabilità dei rendimenti derivanti dalle attività del fondo, perché ne detiene il 35 per cento del patrimonio netto, e dalla sua retribuzione.

Benché operi nell’ambito dei parametri fissati nel prospetto informativo della partecipata, il gestore del fondo ha la capacità effettiva di assumere decisioni d’investimento che incidono in modo significativo sui rendimenti della partecipata: in sede di analisi, ai diritti di destituzione detenuti dagli altri investitori sarà attribuito un peso ridotto poiché tali diritti sono detenuti da un numero cospicuo di investitori molto frazionato. In quest’esempio, il gestore del fondo ripone una maggiore enfasi sulla propria esposizione alla variabilità dei rendimenti del fondo derivanti dalla sua interessenza, subordinata agli strumenti di debito. Il possesso del 35 per cento del patrimonio netto crea un’esposizione subordinata alle perdite e ai diritti ai rendimenti della partecipata, tanto significativa da indicare che il gestore del fondo è un principale. Quindi, il gestore conclude che controlla la partecipata.

Esempio n. 16

Un’entità con potere decisionale (uno sponsor) sponsorizza una società veicolo plurimandataria del tipo conduit che emette strumenti di debito a breve termine a terzi investitori non correlati. L’operazione è stata proposta a potenziali investitori come un investimento in un portafoglio di attività a medio termine ad alto rating, e con la minima esposizione al rischio di credito associato alla possibile insolvenza degli emittenti delle attività in portafoglio. Vari cedenti vendono al veicolo conduit portafogli di attività a medio termine di alta qualità. Ciascun cedente gestisce il portafoglio di attività che vende al veicolo conduit e gestisce i crediti insoluti in base a una tariffa di mercato. Ciascun cedente fornisce inoltre una protezione contro le prime perdite su crediti derivanti dal suo portafoglio di attività assicurando garanzie reali per un importo maggiore del valore delle attività cedute al veicolo conduit. Lo sponsor stabilisce i termini operativi del veicolo conduit e gestisce le operazioni dello stesso a fronte di una commissione di mercato. Le commissioni sono commisurate ai servizi offerti. Lo sponsor approva i venditori autorizzati a cedere attività al veicolo conduit, approva le attività da acquistare e decide in merito al reperimento di fondi per il veicolo conduit. Lo sponsor deve agire nell’interesse di tutti gli investitori.

Lo sponsor ha il diritto di percepire qualsiasi rendimento residuale del veicolo conduit, cui fornisce anche strumenti di attenuazione del rischio di credito e linee di liquidità. Gli strumenti di attenuazione del rischio di credito forniti dallo sponsor assorbono le perdite fino al 5 per cento di tutte le attività del veicolo conduit, dopo che le perdite sono state assorbite dai cedenti. Non sono state anticipate linee di liquidità a fronte di attività insolute. Gli investitori non detengono diritti sostanziali che potrebbero incidere sull’autorità decisionale dello sponsor.

Anche se allo sponsor viene riconosciuta una commissione di mercato commisurata ai servizi offerti, esso è esposto alla variabilità dei rendimenti derivanti dalle attività del veicolo conduit in ragione dei diritti, di cui è titolare, a percepire i rendimenti residuali del veicolo conduit, e della fornitura degli strumenti di attenuazione del rischio di credito e delle linee di liquidità (ossia il veicolo conduit è esposto al rischio di liquidità utilizzando strumenti di debito a breve termine per finanziare attività a medio termine). Sebbene ciascun cedente detiene diritti decisionali che incidono sul valore delle attività del veicolo conduit, lo sponsor gode di un’ampia autorità decisionale che gli conferisce la capacità effettiva di condurre le attività che più significativamente incidono sui rendimenti del veicolo conduit (ossia lo sponsor ha definito i termini operativi del veicolo conduit, ha il diritto di assumere decisioni sulle attività (approvazione delle attività acquistate e approvazione dei cedenti tali attività) e sulle modalità di finanziamento del veicolo conduit (per cui occorre trovare sistematicamente nuovi investimenti)). Il diritto ai rendimenti residuali del veicolo conduit e alla fornitura di strumenti di attenuazione del rischio di credito e di linee di liquidità, espone lo sponsor alla variabilità dei rendimenti derivanti dalle attività del veicolo conduit in misura diversa da quella degli altri investitori. Di conseguenza, tale esposizione indica che lo sponsor è un principale e, pertanto, lo sponsor conclude che controlla il veicolo conduit. L’obbligo dello sponsor di agire nell’interesse di tutti gli investitori non gli impedisce di essere un principale.

Relazione con altre parti

B73 Quando valuta il controllo, un investitore deve considerare la natura della sua relazione con le altre parti e se tali altre parti operano per conto dell’investitore (ossia, se sono «agenti di fatto»). Per stabilire se altre parti operano in qualità di «agenti di fatto» è necessario un giudizio che tenga conto non solo della natura della relazione ma anche delle modalità di interazione delle parti tra di esse e nei confronti dell’investitore.

B74 Una relazione di questo genere non deve necessariamente implicare un accordo contrattuale. Una parte è un «agente di fatto» quando l’investitore o coloro che conducono le attività dell’investitore hanno la capacità di ordinare a tale parte di operare per conto dell’investitore. In tali circostanze, nel determinare il controllo di una partecipata, l’investitore deve considerare i diritti decisionali dell’«agente di fatto» e la propria esposizione indiretta, o i diritti, ai rendimenti variabili che gli derivano attraverso l’agente de facto, oltre a quelli di cui è titolare direttamente.

B75 GIi esempi che seguono riguardano altre parti che, per la natura stessa della loro relazione, potrebbero operare come «agenti di fatto» dell’investitore:

(a) 

le parti correlate dell’investitore;

(b) 

una parte che ha ricevuto dall’investitore la propria interessenza nella partecipata a titolo di conferimento o di finanziamento;

(c) 

una parte che ha concordato di non vendere, trasferire o gravare le proprie partecipazioni nella partecipata senza la preventiva approvazione dell’investitore (a eccezione delle situazioni in cui l’investitore e l’altra parte hanno il diritto della preventiva approvazione e i diritti si fondano su termini concordati da parti disponibili indipendenti);

(d) 

una parte che non può finanziare le proprie operazioni senza il sostegno finanziario subordinato da parte dell’investitore;

(e) 

una partecipata in cui la maggioranza dei componenti dell’organo di governo o in cui i dirigenti con responsabilità strategiche sono gli stessi di quelli dell’investitore;

(f) 

una parte che ha una stretta relazione commerciale con l’investitore, come potrebbe essere la relazione tra un fornitore di servizi professionali e uno dei suoi principali clienti.

Controllo di attività specifiche

B76 Un investitore deve valutare se tratta una parte di partecipata come un’entità ritenuta separata e, in tal caso, se controlla l’entità ritenuta separata.

B77 Un investitore deve trattare una parte di partecipata come un’entità ritenuta separata se e solo se è soddisfatta la seguente condizione:

le attività specifiche della partecipata (e i relativi strumenti di attenuazione del rischio di credito, se presenti) rappresentano l’unica fonte di pagamento per passività specifiche della partecipata, o per altre interessenze specifiche nella stessa. Le parti diverse da quelle titolari di una passività specifica non hanno diritti né obbligazioni correlati alle attività specifiche o ai flussi finanziari residui derivanti da tali attività. Nella sostanza, nessuna forma di rendimento derivante dalle attività specifiche può essere utilizzata dalla partecipata residuale e nessuna delle passività dell’entità ritenuta separata può essere estinta a mezzo delle attività della partecipata residuale. Pertanto, in sostanza, tutte le attività, le passività e il patrimonio netto di tale entità ritenuta separata sono distinte dall’intera partecipata. Un’entità separata di questo tipo è spesso denominata «silo».

B78 Quando è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo B77, per valutare se ha potere su quella parte della partecipata, un investitore deve identificare le attività che incidono in maniera significativa sui rendimenti dell’entità ritenuta separata e il modo in cui tali attività sono condotte. Quando valuta il controllo dell’entità ritenuta separata, l’investitore deve anche considerare se ha un’esposizione o ha dei diritti sui rendimenti variabili derivanti dal suo coinvolgimento in quell’entità ritenuta separata, e se ha la capacità di esercitare il proprio potere su quella parte di partecipata per incidere sull’ammontare dei rendimenti dell’investitore.

B79 Se l’investitore controlla l’entità ritenuta separata, deve consolidare quella parte di partecipata. In tal caso, le altre parti escluderanno quella parte di partecipata nel momento in cui devono valutare il controllo e il consolidamento della partecipata.

Valutazione continua

B80 Un investitore deve rideterminare se controlla una partecipata nel caso in cui fatti e circostanze indichino la presenza di variazioni in uno o più dei tre elementi di controllo elencati nel paragrafo 7.

B81 In caso di variazione nelle modalità di esercizio del potere su una partecipata, tale variazione deve riflettersi nel modo in cui un investitore determina il proprio potere su una partecipata. Per esempio, le variazioni nei diritti decisionali possono significare che le attività rilevanti non sono più condotte attraverso i diritti di voto, ma che esistono altri accordi, come i contratti, che conferiscono a un’altra parte, o ad altre parti, la capacità effettiva di condurre le attività rilevanti.

B82 Un evento può comportare che un investitore ottenga o perda potere su una partecipata senza che esso sia coinvolto in tale evento. Per esempio, un investitore può acquisire potere su una partecipata perché sono decaduti i diritti decisionali detenuti da un’altra parte, o da altre parti, che in precedenza impedivano all’investitore di controllare una partecipata.

B83 Un investitore deve considerare anche le variazioni che influenzano la propria esposizione ai rendimenti variabili, o ai diritti su tali rendimenti, derivanti dal suo coinvolgimento nella partecipata. Per esempio, un investitore che ha potere su una partecipata può perderne il controllo se non ha più diritto a percepire i rendimenti, o non è più esposto alle obbligazioni, perché non soddisfa i requisiti del paragrafo 7(b) (per esempio, in caso di risoluzione di un contratto che riconosce commissioni legate al conseguimento di risultati).

B84 Un investitore deve considerare se è cambiata la sua valutazione di operare in qualità di agente o di principale. Le variazioni nella relazione generale tra l’investitore e le altre parti possono significare che un investitore non opera più nel ruolo di agente, anche se in precedenza ha operato come agente, e viceversa. Per esempio, se intervengono variazioni nei diritti dell’investitore, o di altre parti, l’investitore deve riconsiderare il proprio status di principale o di agente.

B85 La valutazione iniziale del controllo, o del proprio stato di principale o agente, operata da un investitore, non cambia semplicemente a seguito di un mutamento delle condizioni di mercato (per esempio, una variazione dei rendimenti della partecipata dovuta alle condizioni del mercato), a meno che il cambiamento delle condizioni di mercato non modifichi uno o più dei tre elementi di controllo elencati nel paragrafo 7 o non modifichi la relazione generale tra un principale e un agente.

▼M38

DETERMINARE SE UN'ENTITÀ È UN’ENTITÀ D’INVESTIMENTO

B85A Nel determinare se è un’entità d’investimento, l’entità deve considerare tutti i fatti e le circostanze, inclusi il proprio scopo e la propria struttura. Un’entità che possiede i tre elementi della definizione di entità d’investimento illustrati nel paragrafo 27 è una entità d’investimento. I paragrafi B85B–B85M descrivono più dettagliatamente gli elementi della definizione.

Finalità commerciale

B85B La definizione di entità d’investimento richiede che la finalità commerciale dell'entità debba essere unicamente quella di investire i fondi ai fini della rivalutazione del capitale, dei proventi degli investimenti (quali dividendi, interessi o canoni di locazione) o di entrambi. I documenti che descrivono gli obiettivi degli investimenti dell'entità, come il documento d’offerta, le pubblicazioni distribuite dall'entità e altri documenti aziendali o partecipativi, forniscono solitamente indicazioni sulla finalità commerciale di un'entità d’investimento. Ulteriori indicazioni possono derivare dal modo in cui l’entità si presenta a terzi (come i potenziali investitori o le potenziali partecipate); per esempio, un’entità può presentare la propria finalità commerciale come quella di effettuare investimenti a medio termine con l’obiettivo di rivalutare il capitale. Al contrario, un’entità che si presenta come un investitore il cui obiettivo è quello di sviluppare, produrre o commercializzare congiuntamente prodotti con le proprie partecipate ha una finalità commerciale che non è conforme a quella di un’entità d’investimento, in quanto l’entità percepirà proventi dalle attività di sviluppo, produzione o commercializzazione oltre che da quella di investimento (vedere paragrafo B85I).

▼M51

B85C Un'entità d'investimento può offrire servizi collegati alle attività di investimento (per esempio, servizi di consulenza agli investimenti, gestione degli investimenti, assistenza agli investimenti e servizi amministrativi) a terzi, oltre che ai propri investitori, direttamente o attraverso una controllata; ciò vale anche se tali attività sono rilevanti per l'entità, purché l'entità continui a soddisfare la definizione di entità d'investimento.

▼M38

B85D Un’entità d’investimento può anche esercitare le seguenti attività collegate agli investimenti, direttamente o attraverso una controllata, se tali attività sono intraprese al fine di massimizzare il rendimento dell’investimento (rivalutazione del capitale o proventi da investimenti) nelle proprie partecipate e non rappresentano una rilevante attività commerciale distinta o una rilevante fonte di reddito distinta per l'entità d’investimento:

(a) 

fornire a una partecipata servizi di gestione e consulenza strategica; e

(b) 

fornire a una partecipata un’assistenza finanziaria, come un finanziamento, un impegno di capitale o una garanzia.

▼M51

B85E Se un'entità d'investimento possiede una controllata che non è essa stessa un'entità d'investimento e i cui principali scopi e attività sono la fornitura di servizi o attività collegati alle attività d'investimento dell'entità d'investimento, come quelli descritti nei paragrafi B85C–B85D, all'entità o a terzi, essa deve consolidare tale controllata in conformità al paragrafo 32. Se la controllata che fornisce servizi o attività collegati agli investimenti è essa stessa un'entità d'investimento, l'entità d'investimento controllante è tenuta a valutare tale controllata al fair value rilevato a conto economico in conformità con il paragrafo 31.

▼M38

Strategie di dismissione

B85F Anche i programmi di investimento di una entità forniscono indicazioni sulla finalità commerciale. Una caratteristica che contraddistingue una entità d’investimento dalle altre entità è data dal fatto che un’entità d’investimento non programma di detenere i propri investimenti per un periodo indeterminato; li detiene per un periodo limitato. Poiché le partecipazioni di capitale e gli investimenti in attività non finanziarie possono potenzialmente essere detenuti per un periodo indefinito, una entità d’investimento dovrà avere una strategia di dismissione che documenti come l'entità programma di realizzare la rivalutazione del capitale della quasi totalità delle proprie partecipazioni di capitale e i propri investimenti in attività non finanziarie. Una entità d’investimento deve anche avere una strategia di dismissione per qualsiasi strumento rappresentativo di debito che potenzialmente può essere detenuto per un periodo indefinito, per esempio gli investimenti in strumenti di debito irredimibili. L’entità non è tenuta a documentare strategie di dismissione specifiche per ciascun investimento, ma deve individuare potenziali strategie di dismissione diverse a seconda delle varie tipologie di investimento o dei vari portafogli d’investimento, inclusa la definizione di un arco temporale realistico per dismettere i propri investimenti. I meccanismi di dismissione che si attivano soltanto per i casi di inadempimento, quali la violazione di un contratto o la sua non esecuzione, non sono considerati strategie di dismissione ai fini della presente valutazione.

B85G Le strategie di dismissione possono variare per tipologia di investimento. Per gli investimenti in titoli di «private equity», esempi di strategie di dismissione includono l’offerta pubblica iniziale, il collocamento privato, la cessione dell’azienda, la distribuzione (agli investitori) delle interessenze partecipative e la dismissione di attività (inclusa la vendita delle attività di una partecipata seguita da una liquidazione della partecipata stessa). Nel caso di partecipazioni di capitale quotate su un mercato pubblico, esempi di strategie di dismissione comprendono la vendita dell’investimento in un collocamento privato o in un mercato pubblico. Per quanto concerne gli investimenti immobiliari, un esempio di strategia di dismissione comprende la vendita dell'immobile attraverso intermediari specializzati o il mercato aperto.

B85H Un’entità d’investimento può detenere un investimento in un'altra entità d’investimento costituita in connessione con l'entità per motivi legali, regolamentari, fiscali o per ragioni analoghe. In tale caso, l'entità d’investimento che è investitore non deve necessariamente avere una strategia di dismissione per tale investimento, a condizione che l’entità d’investimento partecipata abbia una strategia di dismissione appropriata per i propri investimenti.

Utili da investimenti

B85I Un’entità non investe unicamente per ottenere la rivalutazione del capitale, i proventi da investimenti o entrambi se l'entità o un altro membro del gruppo di cui fa parte l'entità (ossia il gruppo che è controllato dalla controllante ultima dell'entità d’investimento) ottiene, oppure ha l’obiettivo di ottenere, altri benefici dagli investimenti dell'entità che non sono disponibili per le terze parti non correlate alla partecipata. Tali benefici comprendono:

(a) 

l'acquisizione, l’uso, lo scambio o lo sfruttamento dei processi, delle attività o delle tecnologie di una partecipata. Ciò includerebbe il caso in cui l’entità o un altro membro del gruppo è in possesso di diritti sproporzionati, o esclusivi, di acquisire attività, tecnologie, prodotti o servizi di qualsiasi partecipata, per esempio, avendo un’opzione di acquistare un’attività da una partecipata se si ritiene che lo sviluppo dell'attività possa avere successo;

(b) 

accordi per un controllo congiunto (secondo la definizione dell’IFRS 11) o altri accordi tra l’entità o un altro membro del gruppo e una partecipata per sviluppare, produrre, commercializzare o fornire prodotti o servizi;

(c) 

garanzie finanziarie o attività fornite da una partecipata come garanzie collaterali a fronte di accordi di finanziamento dell’entità o di un altro membro del gruppo (tuttavia, una entità d’investimento sarebbe ancora in grado di utilizzare un investimento in una partecipata come garanzia a fronte di un qualsiasi suo finanziamento);

(d) 

un’opzione detenuta da una parte correlata dell’entità di acquistare, da tale entità o da un altro membro del gruppo, un’interessenza partecipativa in una partecipata dell’entità;

(e) 

a eccezione di quanto descritto nel paragrafo B85J, le operazioni tra l’entità o un altro membro del gruppo e una partecipata che:

(i) 

hanno delle condizioni che non sono disponibili per le entità che non sono parti correlate dell’entità, di un altro membro del gruppo o della partecipata;

(ii) 

non sono al fair value; o

(iii) 

rappresentano una parte consistente dell'attività imprenditoriale della partecipata o dell'entità, incluse le attività imprenditoriali delle altre entità del gruppo.

B85J Un’entità d’investimento può avere la strategia di investire in più di una partecipata nello stesso settore, nello stesso mercato o nella stessa area geografica al fine di trarre benefici dalle sinergie che incrementano la rivalutazione del capitale e i proventi da investimenti di tali partecipate. Nonostante il paragrafo B85I(e), il solo fatto che le partecipate fanno affari tra loro non esclude che l'entità possa qualificarsi come entità d’investimento.

Determinazione del fair value

B85K Un elemento essenziale della definizione di entità d’investimento consiste nel fatto che essa determina e valuta il rendimento della quasi totalità degli investimenti in base al fair value, poiché l’utilizzo del fair value fornisce informazioni più significative rispetto, per esempio, al consolidamento delle proprie controllate o all’utilizzo del metodo del patrimonio netto per le proprie partecipazioni nelle collegate o nelle joint venture. Per dimostrare che soddisfa tale elemento della definizione, una entità d’investimento:

(a) 

fornisce agli investitori le informazioni sul fair value e determina il valore della quasi totalità dei propri investimenti al fair value nel proprio bilancio ogni volta che tale fair value è richiesto o consentito in conformità agli IFRS; e

(b) 

comunica le informazioni sul fair value internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (secondo la definizione dello IAS 24), i quali utilizzano il fair value come il criterio di valutazione primario per valutare il rendimento della quasi totalità dei propri investimenti e per assumere decisioni di investimento.

B85L Per soddisfare quanto previsto al punto B85K(a), un’entità d’investimento dovrebbe:

(a) 

scegliere di contabilizzare qualsiasi investimento immobiliare utilizzando il modello del fair value di cui allo IAS 40 Investimenti immobiliari;

(b) 

scegliere l’esenzione dall’applicazione del metodo del patrimonio netto di cui allo IAS 28 per le proprie partecipazioni in collegate e joint venture; e

(c) 

valutare le proprie attività finanziarie al fair value in base a quanto previsto dall'IFRS 9.

B85M Un’entità d’investimento può avere delle attività non d’investimento, quali l’immobile in cui si ha la sede centrale e le relative attrezzature, e può anche avere delle passività finanziarie. L’elemento di valutazione al fair value della definizione di una entità d’investimento del paragrafo 27(c) si applica agli investimenti di una entità d’investimento. Di conseguenza, un’entità d’investimento non è tenuta a valutare al fair value le proprie attività non d’investimento o le proprie passività.

Caratteristiche tipiche di un’entità d’investimento

B85N Nel determinare se soddisfa la definizione di entità d’investimento, un’entità deve considerare se ne presenta le caratteristiche tipiche (vedere paragrafo 28). L’assenza di una o più di tali caratteristiche tipiche non comporta necessariamente che l’entità non possa essere classificata come una entità d’investimento, ma indica che è necessaria una valutazione aggiuntiva per determinare se l’entità è un’entità d’investimento.

Più di un investimento

B85O Un’entità d’investimento solitamente detiene diverse forme di investimento al fine di diversificare il proprio rischio e massimizzare i rendimenti. Un’entità può detenere un portafoglio di investimenti direttamente o indirettamente, per esempio detenendo un unico investimento in un’altra entità d’investimento che a sua volta possiede diversi investimenti.

B85P Possono esservi volte in cui l’entità detiene un unico investimento. Tuttavia, il fatto di possedere un unico investimento non impedisce necessariamente a un'entità di soddisfare la definizione di entità d’investimento. Per esempio, un’entità d’investimento può detenere soltanto un unico investimento nel caso in cui l’entità:

(a) 

è nella fase di avvio e non ha ancora individuato investimenti adeguati e, pertanto, non ha ancora attuato il proprio programma di investimenti che prevede l’acquisizione di diversi investimenti;

(b) 

non ha ancora effettuato altri investimenti in sostituzione di quelli dismessi;

(c) 

è stata costituita per raccogliere i fondi di più investitori per investire in un unico investimento qualora tale investimento non sia ottenibile da un singolo investitore (per esempio, nel caso in cui l'investimento minimo richiesto sia troppo elevato per un singolo investitore); o

(d) 

è in fase di liquidazione.

Più di un investitore

B85Q Una entità d’investimento ha di norma diversi investitori che mettono in comune i propri fondi per accedere ai servizi di gestione degli investimenti e alle opportunità di investimento a cui non potrebbero accedere singolarmente. Il fatto di avere diversi investitori renderebbe meno probabile che l'entità, o gli altri membri del gruppo di cui fa parte l'entità, ottenga benefici diversi dalla rivalutazione del capitale o dai proventi degli investimenti (vedere paragrafo B85I).

B85R In alternativa, un’entità d’investimento può essere costituita da un unico investitore, oppure per un unico investitore, che rappresenta o supporta gli interessi di un gruppo più ampio di investitori (per esempio, un fondo pensione, un fondo di investimento governativo o una fiduciaria di famiglia).

B85S Può accadere che l’entità abbia temporaneamente un unico investitore. Per esempio, un’entità d’investimento può avere un unico investitore nel caso in cui l’entità:

(a) 

è nel periodo iniziale di offerta al pubblico, che non è ancora terminato e l’entità è impegnata nella ricerca di investitori adeguati;

(b) 

non ha ancora individuato investitori adeguati per sostituire le interessenze partecipative che sono state riscattate; o

(c) 

è in fase di liquidazione.

Investitori non correlati

B85T Solitamente, un’entità d’investimento ha diversi investitori che non sono parti correlate (secondo la definizione dello IAS 24) dell’entità o di altri membri del gruppo di cui fa parte l’entità. Il fatto di avere investitori che non sono parti correlate dell’entità rende meno probabile che l'entità, o altri membri del gruppo di cui fa parte l'entità, ottengano benefici diversi dalla rivalutazione del capitale o dai proventi degli investimenti (vedere paragrafo B85I).

B85U Tuttavia, un’entità può comunque essere considerata come un’entità d’investimento anche se i suoi investitori sono correlati all’entità. Per esempio, un’entità d’investimento può costituire un fondo «parallelo» distinto per un gruppo di propri dipendenti (come i dipendenti con responsabilità strategiche) o altri investitori che sono parti correlate, che replica gli investimenti del principale fondo di investimento dell'entità. Detto fondo «parallelo» può qualificarsi come un'entità d’investimento anche se tutti i suoi investitori sono parti correlate.

Interessenze partecipative

B85V Un’entità d’investimento è solitamente un'entità giuridica distinta, anche se non è tenuta ad esserlo. Le interessenze partecipative in un’entità d’investimento sono tipicamente sotto forma di capitale o di altre interessenze similari (per esempio, interessenze di partenariato), alle quali vengono attribuite quote proporzionali dell’attivo netto dell’entità d’investimento. Tuttavia, il fatto di avere diverse classi di investitori, alcuni dei quali hanno diritti solo su investimenti o gruppi di investimenti specifici, oppure hanno quote proporzionali diverse dell’attivo netto, non preclude a un’entità di essere un'entità d’investimento.

B85W Inoltre, un’entità che abbia interessenze partecipative significative sotto forma di strumenti di debito che, in base ad altri IFRS applicabili, non soddisfano la definizione di capitale, può comunque qualificarsi come entità d’investimento, a condizione che i detentori degli strumenti di debito siano esposti a rendimenti variabili derivanti dalle variazioni del fair value dell'attivo netto dell'entità.

▼M32

DISPOSIZIONI CONTABILI

Procedure di consolidamento

B86 Bilancio consolidato:

(a) 

combinazione di elementi similari di attività, passività, patrimonio netto, ricavi, costi e flussi finanziari della controllante con quelli delle controllate;

(b) 

compensazione (elisione) del valore contabile della partecipazione della controllante in ciascuna controllata e della corrispondente parte di patrimonio netto di ciascuna controllata posseduta dalla controllante (l’IFRS 3 spiega come contabilizzare il relativo avviamento);

(c) 

elisione integrale di attività e passività, patrimonio netto, ricavi, costi e flussi finanziari infragruppo relativi a operazioni tra entità del gruppo (profitti e perdite derivanti da operazioni infragruppo comprese nel valore contabile di attività, quali rimanenze e immobilizzazioni, sono eliminati completamente). Le perdite infragruppo possono indicare una riduzione di valore che è necessario rilevare nel bilancio consolidato. Lo IAS 12 Imposte sul reddito si applica alle differenze temporanee derivanti dall’eliminazione di utili e perdite originati da operazioni infragruppo.

Politiche contabili uniformi

B87 Se una componente di un gruppo utilizza politiche contabili diverse da quelli adottate nel bilancio consolidato per operazioni e fatti simili in circostanze similari, bisogna apportare le opportune rettifiche al bilancio di quella componente del gruppo nella preparazione del bilancio consolidato, al fine di garantire la conformità alle politiche contabili del gruppo.

Misurazione

B88 Un’entità include i ricavi e i costi di una controllata nel bilancio consolidato dalla data in cui essa ottiene il controllo fino alla data in cui perde il controllo della controllata. I ricavi e i costi della controllata si basano sugli importi delle attività e delle passività rilevate nel bilancio consolidato alla data di acquisizione. Per esempio, i costi di ammortamento rilevati nel prospetto consolidato di conto economico complessivo dopo la data di acquisizione, sono basati sul fair value (valore equo) delle relative attività ammortizzabili rilevate nel bilancio consolidato alla data di acquisizione.

Diritti di voto potenziali

B89 In presenza di diritti di voto potenziali o di altri strumenti derivati che incorporano diritti di voto potenziali, la quota di utile o perdita e le variazioni del patrimonio netto attribuito alla controllante e alle partecipazioni di minoranza nella preparazione del bilancio consolidato è determinata in base agli attuali assetti proprietari e non riflette la possibilità di esercitare o convertire diritti di voto potenziali e altri strumenti derivati, tranne il caso in cui si applichi il paragrafo B90.

B90 In alcune circostanze un’entità possiede, nella sostanza, una partecipazione risultante da un’operazione che le consente l’accesso ai benefici economici associati a una partecipazione. In tali circostanze, la quota attribuita alla controllante e alle partecipazioni di minoranza nella preparazione del bilancio consolidato è determinata prendendo in considerazione il successivo esercizio di tali diritti di voto potenziali e di altri derivati che danno al momento all’entità l’accesso ai benefici economici.

B91 L’IFRS 9 non si applica a partecipazioni in controllate consolidate. Quando gli strumenti che incorporano diritti di voto potenziali consentono effettivamente di usufruire dei rendimenti associati alla partecipazione in una società collegata ovvero in una joint venture, gli strumenti non sono soggetti alle disposizioni di cui all’IFRS 9. In tutti gli altri casi, gli strumenti che incorporano diritti di voto potenziali sono contabilizzati in conformità all’IFRS 9.

Data di riferimento

B92 I bilanci della capogruppo e delle sue controllate utilizzati nella preparazione del bilancio consolidato devono recare la stessa data di riferimento. Quando la data di chiusura dell’esercizio della controllante è diversa da quella della controllata, quest’ultima prepara, a fini di consolidamento, informazioni finanziarie aggiuntive alla stessa data del bilancio della capogruppo, così da consentire alla capogruppo di consolidare le informazioni finanziarie della controllata, a meno che ciò non sia fattibile.

B93 Se questo non è fattibile, la controllante deve consolidare le informazioni finanziarie della controllata utilizzando il suo bilancio più recente rettificato per tenere conto dell’effetto di operazioni o eventi significativi che si verificano tra la data di tale bilancio e la data del bilancio consolidato. In ogni caso, la differenza tra la data del bilancio della controllata e quella del bilancio consolidato non deve essere superiore a tre mesi; inoltre, la lunghezza degli esercizi di riferimento e le differenze tra le date del bilancio dovranno essere uguali di esercizio in esercizio.

Partecipazioni di minoranza

B94 Un’entità deve attribuire l’utile (perdita) d’esercizio e ciascuna delle altre componenti di conto economico complessivo ai soci della controllante e alle partecipazioni di minoranza. L’entità deve attribuire il totale conto economico complessivo ai soci della controllante e alle partecipazioni di minoranza, anche se ciò implica che le partecipazioni di minoranza abbiano un saldo negativo.

B95 Se una controllata ha emesso azioni privilegiate cumulative che sono classificate come patrimonio netto e sono possedute da azionisti di minoranza, l’entità deve calcolare la propria quota di utili o perdite dopo aver tenuto conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.

Variazioni nella quota detenuta da partecipazioni di minoranza

B96 Quando la quota di patrimonio netto detenuto da partecipazioni di minoranza cambia, un’entità deve rettificare i valori contabili delle partecipazioni di maggioranza e di minoranza per riflettere le variazioni nelle loro relative interessenze nella controllata. L’entità deve rilevare direttamente nel patrimonio netto qualsiasi differenza tra l’ammontare di cui vengono rettificate le partecipazioni di minoranza e il fair value (valore equo) del corrispettivo pagato o ricevuto direttamente nel patrimonio netto e attribuita ai soci della controllante.

Perdita del controllo

B97 Una controllante potrebbe perdere il controllo di una controllata in due o più accordi (operazioni). Tuttavia, talvolta le circostanze indicano che gli accordi multipli dovrebbero esser contabilizzati come un’unica operazione. Nel determinare se contabilizzare gli accordi come un’unica operazione, la controllante deve considerare tutti i termini e le condizioni degli accordi e i loro effetti economici. Una o più delle seguenti circostanze indicano che la controllante dovrebbe contabilizzare gli accordi multipli come un’unica operazione:

(a) 

sono sottoscritti contemporaneamente o sono interdipendenti;

(b) 

formano un’unica operazione concepita per conseguire un risultato commerciale complessivo;

(c) 

il verificarsi di un accordo dipende dal verificarsi di almeno un altro accordo;

(d) 

un accordo è di per sé considerato non economicamente giustificato, ma è economicamente giustificato se considerato insieme ad altri accordi. Un esempio di ciò si verifica quando una cessione di azioni viene effettuata a un prezzo inferiore a quello di mercato ed è compensata da una cessione successiva effettuata a un prezzo superiore a quello di mercato.

B98 Se la controllante perde il controllo di una controllata, essa deve:

(a) 

eliminare contabilmente:

(i) 

le attività (incluso qualsiasi avviamento) e le passività della controllata in base ai loro valori contabili alla data della perdita del controllo, e

(ii) 

i valori contabili di qualsiasi precedente partecipazione di minoranza nella ex controllata alla data della perdita del controllo (inclusa qualsiasi altra componente di conto economico complessivo a essa attribuibile);

(b) 

rilevare:

(i) 

il fair value (valore equo) del corrispettivo eventualmente ricevuto a seguito dell’operazione, dell’evento o delle circostanze che hanno determinato la perdita del controllo;

(ii) 

se l’operazione che ha determinato la perdita del controllo implica una distribuzione delle azioni della controllata ai soci nella loro qualità di soci, detta distribuzione, e

(iii) 

qualsiasi partecipazione precedentemente detenuta nella ex controllata al rispettivo fair value (valore equo) alla data della perdita del controllo;

(c) 

riclassificare nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio, o trasferire direttamente negli utili portati a nuovo se previsto da altri IFRS, gli ammontari rilevati tra le altre componenti di conto economico in relazione alla controllata sulla base descritta al paragrafo B99;

(d) 

rilevare qualsiasi differenza risultante come utile o perdita nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio attribuibile alla controllante.

B99 Se una controllante perde il controllo di una controllata, la controllante deve contabilizzare tutti gli importi precedentemente rilevati tra le altre componenti di conto economico complessivo in relazione a quella controllata, analogamente a quanto richiesto nel caso in cui la controllante avesse dismesso direttamente le attività o passività relative. Pertanto, se un utile o una perdita precedentemente rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo fosse riclassificato nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio all’atto della dismissione delle relative attività o passività, la controllante, nel momento in cui perde il controllo della controllata, deve riclassificare l’utile o la perdita dal patrimonio netto al prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio (come rettifica da riclassificazione). Se una riserva di rivalutazione precedentemente rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo fosse trasferita direttamente negli utili portati a nuovo all’atto della dismissione dell’attività, la controllante, nel momento in cui perde il controllo della controllata, deve trasferire la riserva di rivalutazione direttamente negli utili portati a nuovo.

▼M38

CONTABILIZZAZIONE DI UN CAMBIO DI STATO DELL’ENTITÀ D’INVESTIMENTO

B100 Se un’entità cessa di essere un’entità d’investimento, deve applicare l’IFRS 3 a qualsiasi controllata precedentemente valutata al fair value rilevato a conto economico in conformità al paragrafo 31. La data del cambio di stato sarà considerata come data di acquisizione presunta. Il fair value della controllata alla data di acquisizione presunta deve rappresentare il corrispettivo presunto trasferito ai fini della determinazione dell«avviamento o dell»utile risultante da un acquisto a condizioni favorevoli a seguito dell'acquisizione presunta. Tutte le controllate devono essere consolidate in conformità ai paragrafi 19–24 del presente IFRS a partire dalla data del cambio di stato.

B101 Quando un’entità diventa un’entità d’investimento, non deve più consolidare le proprie controllate alla data del cambio di stato, a eccezione delle controllate che devono continuare a essere consolidate in conformità al paragrafo 32. L’entità d’investimento deve applicare le disposizioni dei paragrafi 25 e 26 a quelle controllate che cessa di consolidare come se avesse perso il controllo di tali controllate a tale data.

▼M32




Appendice C

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS e ha la stessa autorità delle altre parti dell’IFRS.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

C1 L’entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Qualora un’entità applichi il presente IFRS a partire da un esercizio precedente, deve indicare tale fatto e applicare contemporaneamente l’IFRS 11, l’IFRS 12, lo IAS 27 Bilancio separato e lo IAS 28 (modificato nel 2011).

▼M37

C1A  Bilancio consolidato, Accordi a controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: Guida alle disposizioni transitorie (modifiche all’IFRS 10, all’IFRS 11 e all’IFRS 12), pubblicato nel giugno 2012, ha modificato i paragrafi C2–C6 e ha aggiunto i paragrafi C2A–C2B, C4A–C4C, C5A e C6A–C6B. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 o da data successiva. Qualora un’entità applichi l’IFRS 10 a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da tale esercizio precedente.

▼M38

C1B  Entità d’investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato i paragrafi 2, 4, C2A, C6A e l’Appendice A e ha aggiunto i paragrafi 27–33, B85A–B85W, B100-B101 e C3A–C3F. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, deve indicare tale fatto e applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d’investimento.

▼M51

C1D  Entità d'investimento: applicazione dell'eccezione di consolidamento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS12 e allo IAS 28), pubblicato a dicembre 2014, ha modificato i paragrafi 4, 32, B85C, B85E e C2 A e ha aggiunto i paragrafi 4 A-4B. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M32

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

▼M37

C2 Un’entità deve applicare il presente IFRS retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori, ad eccezione di quanto specificato nei paragrafi C2A–C6.

▼M51

C2 A A prescindere dalle disposizioni del paragrafo 28 dello IAS 8, quando il presente IFRS è applicato per la prima volta e, qualora successivamente, quando sono applicate per la prima volta le modifiche al presente IFRS Entità d'investimento e Entità d'investimento: applicazione dell'eccezione di consolidamento, un'entità deve soltanto presentare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28(f) dello IAS 8 per l'esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale del presente IFRS (l'«esercizio immediatamente antecedente»). Un'entità può anche presentare tali informazioni per l'esercizio corrente o per esercizi comparativi precedenti, ma non è tenuta a farlo.

▼M37

C2B Ai fini del presente IFRS, la data dell’applicazione iniziale è l’inizio dell’esercizio per il quale si applica per la prima volta il presente IFRS.

▼M37

C3 Alla data dell’applicazione iniziale l’entità non è tenuta a effettuare rettifiche alla contabilità precedente per il suo coinvolgimento con:

(a) 

entità che saranno consolidate a tale data in conformità allo IAS 27 Bilancio consolidato e separato e della SIC-12 Consolidamento – Società a destinazione specifica e sono ancora consolidate in conformità al presente IFRS; o

(b) 

entità che non saranno consolidate a tale data in conformità allo IAS 27 e della SIC-12 e non sono consolidate in conformità al presente IFRS.

▼M38

C3A Alla data di applicazione iniziale un’entità deve valutare, in base ai fatti e alle circostanze esistenti a tale data, se è un'entità d’investimento. Se, alla data di applicazione iniziale, un’entità conclude che è un’entità d’investimento, deve applicare le disposizioni dei paragrafi C3B–C3F piuttosto che quelle dei paragrafi C5-C5A.

C3B Fatta eccezione per qualsiasi controllata consolidata in conformità al paragrafo 32 (alla quale si applicano i paragrafi C3 e C6 o i paragrafi C4–C4C, a seconda di quali siano pertinenti), un'entità d’investimento deve determinare il valore del proprio investimento in ciascuna controllata al fair value rilevato a conto economico come se le disposizioni del presente IFRS fossero sempre state in vigore. L’entità d’investimento deve rettificare retroattivamente sia l'esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale, sia il patrimonio netto all’inizio dell’esercizio immediatamente antecedente, per tener conto delle differenze tra:

(a) 

il precedente valore contabile della controllata; e

(b) 

il fair value della partecipazione dell’entità d’investimento nella controllata.

L’importo cumulato di tutte le rettifiche di fair value precedentemente rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo deve essere riclassificato tra gli utili portati a nuovo all'inizio dell'esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale.

C3C Prima della data di adozione dell’IFRS 13 Valutazione del fair value, un’entità d’investimento deve utilizzare gli importi relativi al fair value precedentemente comunicati agli investitori o alla direzione aziendale, se tali importi costituiscono l’ammontare al quale l’investimento avrebbe potuto essere scambiato, alla data di valutazione, in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.

C3D Se la valutazione di un investimento in una controllata in conformità ai paragrafi C3B–C3C non risulta fattibile (secondo la definizione dello IAS 8), un’entità d’investimento deve applicare le disposizioni del presente IFRS all'inizio del primo periodo per il quale è possibile applicare i paragrafi C3B–C3C, che può anche essere l’esercizio corrente. L’investitore deve rettificare retroattivamente l’esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale, a meno che l’inizio del primo periodo per il quale è possibile applicare il presente paragrafo corrisponda all’esercizio corrente. In tal caso, la rettifica al patrimonio netto deve essere rilevata all'inizio dell'esercizio corrente.

C3E Se un’entità d’investimento ha dismesso un investimento in una controllata, o ne ha perso il controllo, prima della data di applicazione iniziale del presente IFRS, l’entità d’investimento non è tenuta ad apportare rettifiche alla precedente contabilizzazione di tale controllata.

C3F Se un’entità applica le modifiche di Entità d’investimento a un esercizio successivo a quello in cui applica per la prima volta l’IFRS 10, i riferimenti alla «data di applicazione iniziale» di cui ai paragrafi C3A–C3E devono essere intesi come «l'inizio dell'esercizio per il quale si applicano per la prima volta le modifiche di Entità d’investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012».

▼M37

C4 Qualora, alla data dell’applicazione iniziale, un investitore concluda che consoliderà una partecipata che non è stata consolidata in conformità allo IAS 27 e alla SIC-12, l’investitore deve:

(a) 

se la partecipata è un’attività aziendale (secondo la definizione dell’IFRS 3 Aggregazioni aziendali), determinare le attività, le passività e le partecipazioni di minoranza in quella partecipata precedentemente non consolidata, come se quella partecipata fosse stata consolidata (e quindi applicando la contabilizzazione di acquisizione in conformità all’IFRS 3) a partire dalla data in cui l’investitore ha ottenuto il controllo su tale partecipata, sulla base delle disposizioni del presente IFRS. L’investitore deve rettificare retroattivamente l’esercizio immediatamente precedente la data dell’applicazione iniziale. Quando la data in cui è stato ottenuto il controllo sia anteriore all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, l’investitore deve rilevare, come rettifica del patrimonio netto all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, qualsiasi differenza tra:

(i) 

l’importo di attività, passività e partecipazioni di minoranza rilevate, nonché

(ii) 

il precedente valore contabile del coinvolgimento dell’investitore con la partecipata.

(b) 

se la partecipata non è un’attività aziendale (secondo la definizione dell’IFRS 3), determinare le attività, le passività e le partecipazioni di minoranza in quella partecipata precedentemente non consolidata, come se quella partecipata fosse stata consolidata (applicando il metodo dell’acquisizione come descritto nell’IFRS 3, senza rilevare l’avviamento per la partecipata) a partire dalla data in cui l’investitore ha ottenuto il controllo su tale partecipata, sulla base delle disposizioni del presente IFRS. L’investitore deve rettificare retroattivamente l’esercizio immediatamente precedente la data dell’applicazione iniziale. Quando la data in cui è stato ottenuto il controllo sia anteriore all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, l’investitore deve rilevare, come rettifica del patrimonio netto all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, qualsiasi differenza tra:

(i) 

l’importo di attività, passività e partecipazioni di minoranza rilevate, nonché

(ii) 

il precedente valore contabile del coinvolgimento dell’investitore con la partecipata.

C4A Se non è possibile determinare le attività, passività e partecipazioni di minoranza di una partecipata secondo quanto disposto dal paragrafo C4(a) o (b) (come definito nello IAS 8), l’investitore deve:

(a) 

se la partecipata è un’attività aziendale, applicare le disposizioni dell’IFRS 3 a partire dalla data di acquisizione presunta. La data di acquisizione presunta deve corrispondere all’inizio del primo esercizio per il quale è possibile applicare il paragrafo C4(a), che può anche essere l’esercizio corrente;

(b) 

se la partecipata non è un’attività aziendale, applicare il metodo dell’acquisizione descritto nell’IFRS 3, senza rilevare alcun avviamento per la partecipata a partire dalla data di acquisizione presunta. La data di acquisizione presunta deve corrispondere all’inizio del primo esercizio per il quale è possibile applicare il paragrafo C4(b), che può anche essere l’esercizio corrente.

L’investitore deve rettificare retroattivamente l’esercizio immediatamente precedente la data dell’applicazione iniziale, a meno che l’inizio del primo esercizio per il quale è possibile applicare il presente paragrafo non sia l’esercizio in corso. Quando la data di acquisizione presunta sia anteriore all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, l’investitore deve rilevare, come rettifica del patrimonio netto all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, qualsiasi differenza tra:

(c) 

l’importo di attività, passività e partecipazioni di minoranza rilevate, e

(d) 

il precedente valore contabile del coinvolgimento dell’investitore con la partecipata.

Qualora il primo esercizio per il quale è possibile applicare il presente paragrafo sia l’esercizio in corso, la rettifica del patrimonio netto deve essere rilevata all’inizio dell’esercizio in corso.

▼M37

C4B Quando un investitore applica i paragrafi C4-C4A e la data in cui è stato ottenuto il controllo in conformità al presente IFRS è successiva alla data di entrata in vigore dell’IFRS 3, come modificato nel 2008 [IFRS 3 (2008)], il riferimento all’IFRS 3 ai paragrafi C4 e C4A sarà all’IFRS 3 (2008). Se il controllo è stato ottenuto prima della data di entrata in vigore dell’IFRS 3 (2008), l’investitore applicherà l’IFRS 3 (2008) o l’IFRS 3 (pubblicato nel 2004).

C4C Quando un investitore applica i paragrafi C4-C4A e la data in cui è stato ottenuto il controllo in conformità al presente IFRS è successiva alla data di entrata in vigore dello IAS 27, come modificato nel 2008 [IAS 27 (2008)], l’investitore applicherà le disposizioni del presente IFRS per tutti gli esercizi in cui la partecipata è consolidata retroattivamente in conformità ai paragrafi C4–C4A. Se il controllo è stato ottenuto prima della data di entrata in vigore dello IAS 27 (2008), l’investitore può applicare:

(a) 

le disposizioni del presente IFRS per tutti gli esercizi in cui la partecipata è consolidata retroattivamente in conformità ai paragrafi C4–C4A; o

(b) 

le disposizioni della versione dello IAS 27 pubblicata nel 2003 [IAS 27 (2003)] per gli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore dello IAS 27 (2008) e in seguito le disposizioni del presente IFRS per gli esercizi successivi.

▼M37

C5 Se, alla data dell’applicazione iniziale, un investitore conclude che non consoliderà più una partecipata che è stata consolidata in conformità allo IAS 27 e alla SIC-12, l’investitore deve valutare la sua partecipazione nella partecipata al valore al quale sarebbe stata valutata se le disposizioni del presente IFRS fossero state in vigore all’atto del suo coinvolgimento (senza tuttavia aver ottenuto il controllo in conformità al presente IFRS) o della sua perdita del controllo della partecipata. L’investitore deve rettificare retroattivamente l’esercizio immediatamente precedente la data dell’applicazione iniziale. Quando la data del coinvolgimento dell’investitore (senza tuttavia aver ottenuto il controllo in conformità al presente IFRS) o della sua perdita del controllo della partecipata è anteriore all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, l’investitore deve rilevare, come rettifica del patrimonio netto all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, qualsiasi differenza tra:

(a) 

il precedente valore contabile delle attività, passività e partecipazioni di minoranza, e

(b) 

l’importo rilevato della partecipazione dell’investitore nella partecipata.

C5A Se non è possibile valutare la partecipazione nella partecipata in conformità al paragrafo C5 (come definita nello IAS 8), un investitore deve applicare le disposizioni del presente IFRS all’inizio del primo esercizio per il quale è possibile applicare il paragrafo C5, che può anche essere l’esercizio corrente. L’investitore deve rettificare retroattivamente l’esercizio immediatamente precedente la data dell’applicazione iniziale, a meno che l’inizio del primo esercizio per il quale è possibile l’applicazione del presente paragrafo non sia l’esercizio in corso. Quando la data del coinvolgimento dell’investitore (senza tuttavia aver ottenuto il controllo in conformità al presente IFRS) o della sua perdita del controllo della partecipata è anteriore all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, l’investitore deve rilevare, come rettifica al patrimonio netto all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, qualsiasi differenza tra:

(a) 

il precedente valore contabile delle attività, passività e partecipazioni di minoranza, e

(b) 

l’importo rilevato della partecipazione dell’investitore nella partecipata.

Se il primo esercizio per il quale è possibile l’applicazione del presente paragrafo è l’esercizio in corso, la rettifica al patrimonio netto deve essere rilevata all’inizio dell’esercizio corrente.

C6 I paragrafi 23, 25, B94 e B96–B99 erano modifiche apportate allo IAS 27 nel 2008 che sono state riportate nell’IFRS 10. Tranne quando un’entità applica il paragrafo C3, o è tenuta ad applicare i paragrafi C4–C5A, l’entità deve applicare le disposizioni stabilite nei paragrafi suindicati come segue:

▼M32

(a) 

un’entità non deve rideterminare l’attribuzione degli utili o delle perdite per esercizi antecedenti la prima applicazione della modifica di cui al paragrafo B94;

(b) 

le disposizioni di cui ai paragrafi 23 e B96 per la contabilizzazione delle variazioni nelle interessenze partecipative in una controllata dopo l’ottenimento del controllo non si applicano alle variazioni intervenute prima che un’entità applicasse tali modifiche per la prima volta;

(c) 

l’entità non deve rideterminare il valore contabile di una partecipazione in una ex controllata se il controllo è stato perso prima che applicasse per la prima volta le modifiche di cui ai paragrafi 25 e B97-B99. Inoltre, l’entità non deve ricalcolare utili o perdite sulla perdita del controllo di una controllata verificatisi prima di applicare per la prima volta le modifiche di cui ai paragrafi 25 e B97-B99.

▼M37

Riferimenti all’«esercizio immediatamente precedente»

▼M38

C6A A prescindere dai riferimenti all’esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale (l’«esercizio immediatamente antecedente») di cui ai paragrafi C3B–C5A, un’entità può presentare informazioni comparative rettificate per qualsiasi esercizio precedente presentato, anche se non è tenuta a farlo. Se un’entità presenta informazioni comparative rettificate per esercizi precedenti, tutti i riferimenti all'«esercizio immediatamente antecedente» di cui ai paragrafi C3B–C5A devono essere intesi come «il più remoto esercizio per il quale sono presentate informazioni comparative rettificate».

▼M37

C6B Se un’entità presenta informazioni comparative non adeguate per eventuali esercizi precedenti, deve indicare chiaramente le informazioni che non sono state rettificate, dichiarare che sono state elaborate su una base diversa, e spiegare tale base.

▼M32

Riferimenti all’IFRS 9

C7 Qualora un’entità applichi il presente IFRS ma non applichi ancora l’IFRS 9, qualsiasi riferimento all’IFRS 9 nel presente IFRS dovrà essere interpretato come un riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione

RITIRO DI ALTRI IFRS

C8 Il presente IFRS sostituisce le disposizioni relative al bilancio consolidato dello IAS 27 (modificato nel 2008).

C9 Il presente IFRS sostituisce anche il SIC-12 Consolidamento—Società a destinazione specifica.




INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 11

Accordi a controllo congiunto

FINALITÀ

1   La finalità del presente IFRS è di definire i principi di rendicontazione contabile per le entità che sono parti di accordi relativi ad attività controllate congiuntamente (ossia, accordi a controllo congiunto).

Conseguimento dell’obiettivo

2 Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 1, il presente IFRS dà una definizione di controllo congiunto e stabilisce che una entità che partecipi a un accordo a controllo congiunto deve determinare il tipo di accordo in cui è coinvolta, valutando i propri diritti e le proprie obbligazioni, e deve contabilizzare tali diritti e obbligazioni in conformità alla tipologia di accordo di cui fa parte.

AMBITO DI APPLICAZIONE

3   Il presente IFRS deve essere applicato da tutte le entità che partecipano a un accordo a controllo congiunto.

ACCORDI A CONTROLLO CONGIUNTO

4   Un accordo a controllo congiunto è un accordo del quale due o più parti detengono il controllo congiunto.

5   Un accordo a controllo congiunto possiede le seguenti caratteristiche:

(a) 

le parti sono vincolate da un accordo contrattuale (vedere paragrafi B2–B4);

(b) 

l’accordo contrattuale attribuisce a due o più parti il controllo congiunto dell’accordo (vedere paragrafi 7–13).

6   Un accordo a controllo congiunto può essere una attività a controllo congiunto o una joint venture.

Controllo congiunto

7   Il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

8 Una entità che è parte di un accordo deve valutare se l’accordo contrattuale concede collettivamente a tutte le parti, o a un gruppo di parti, il controllo dell’accordo. Tutte le parti, o un gruppo di parti, controllano l’accordo collettivamente se devono dirigere insieme le attività che incidono significativamente sui rendimenti dell’accordo (ossia, le attività rilevanti).

9 Una volta stabilito che le parti, o un gruppo di parti, controllano collettivamente l’accordo, il controllo congiunto esiste soltanto quando le decisioni sulle attività rilevanti richiedono il consenso unanime delle parti che controllano l’accordo collettivamente.

10 In un accordo congiunto, nessuna delle parti controlla singolarmente l’accordo. Una parte che detiene il controllo congiunto di un accordo può impedire a una qualsiasi delle altre parti, o a un gruppo di parti, di controllare l’accordo.

11 Un accordo può essere un accordo a controllo congiunto anche se non tutte le parti abbiano il controllo congiunto dell’accordo. Il presente IFRS opera una distinzione tra le parti che detengono il controllo congiunto dell’accordo (partecipanti ad attività a controllo congiunto o a joint venture) e le parti che partecipano a un accordo a controllo congiunto ma non detengono il controllo.

12 Una entità dovrà esercitare il proprio giudizio nel valutare se tutte le parti, o un gruppo di parti, detengono il controllo congiunto dell’accordo. Una entità dovrà fare tale valutazione prendendo in considerazione tutti i fatti e le circostanze (vedere paragrafi B5-B11).

13 Se i fatti e le circostanze cambiano, una entità dovrà valutare nuovamente se detiene ancora il controllo congiunto dell’accordo.

Tipologie di accordi a controllo congiunto

14   Una entità deve determinare il tipo di accordo a controllo congiunto nel quale è coinvolta. La classificazione di un accordo a controllo congiunto come attività a controllo congiunto o come joint venture dipende dai diritti e dalle obbligazioni delle parti nell’ambito dell’accordo.

15   Un’attività a controllo congiunto è un accordo a controllo congiunto nel quale le parti che detengono il controllo congiunto hanno diritti sulle attività e obbligazioni per le passività relative all’accordo. Tali parti sono definite gestori congiunti.

16   Una joint venture è un accordo a controllo congiunto nel quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano diritti sulle attività nette dell’accordo. Tali parti sono definite joint venturer.

17 Una entità deve esercitare il proprio giudizio nel valutare se un accordo a controllo congiunto rappresenta una attività a controllo congiunto o una joint venture. Una entità deve determinare il tipo di accordo nel quale è coinvolta considerando i diritti e le obbligazioni generati dall’accordo. Una entità valuta i propri diritti e obbligazioni considerando la struttura e la forma giuridica dell’accordo, i termini concordati dalle parti nell’accordo contrattuale e, se rilevanti, altri fatti e circostanze (vedere paragrafi B12-B33).

18 Talvolta, le parti sono vincolate da un accordo-quadro che definisce i termini contrattuali generali per intraprendere una o più attività. L’accordo-quadro potrebbe stabilire che le parti definiscono diversi accordi a controllo congiunto per trattare le attività specifiche rientranti nell’accordo-quadro. Sebbene tali accordi a controllo congiunto facciano riferimento a uno stesso accordo-quadro, la loro tipologia potrebbe essere diversa se i diritti e le obbligazioni delle parti sono diversi a seconda delle differenti attività intraprese rientranti nell’accordo-quadro. Di conseguenza, le attività a controllo congiunto e le joint venture possono coesistere se le parti intraprendono attività diverse che fanno parte dello stesso accordo-quadro.

19 Se i fatti e le circostanze cambiano, una entità dovrà valutare nuovamente se la tipologia di accordo a controllo congiunto nella quale è coinvolta è cambiata.

BILANCIO DELLE PARTI DI UN ACCORDO A CONTROLLO CONGIUNTO

Attività a controllo congiunto

20   Un gestore congiunto deve rilevare, con riferimento alla propria partecipazione in una attività a controllo congiunto, quanto segue:

(a) 

le proprie attività, inclusa la quota delle attività possedute congiuntamente;

(b) 

le proprie passività, inclusa la quota delle passività assunte congiuntamente;

(c) 

i ricavi dalla vendita della propria quota di produzione riveniente dall’attività a controllo congiunto;

(d) 

la propria quota dei ricavi dalla vendita della produzione riveniente dall’attività a controllo congiunto; e

(e) 

i suoi costi, inclusa la quota dei costi sostenuti congiuntamente.

21 Un gestore congiunto deve rilevare le attività, le passività, i costi e i ricavi relativi alla propria interessenza in un’attività a controllo congiunto in conformità agli IFRS applicabili alle specifiche attività, passività, costi e ricavi.

▼M46

21 A Quando un'entità acquisisce un'interessenza in una attività a controllo congiunto che costituisce un'attività aziendale ai sensi dell'IFRS 3 applica, nella misura della sua quota in conformità al paragrafo 20, tutti i principi per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali dell'IFRS 3 e degli altri IFRS che non siano in contrasto con le indicazione contenute nel presente IFRS e fornisce le informazioni richieste in tali IFRS in relazione alle aggregazioni aziendali. Ciò vale sia per l'acquisizione dell'interessenza iniziale sia per le successive acquisizioni in una attività a controllo congiunto che costituisce un'attività aziendale. La contabilizzazione dell'acquisizione di un'interessenza in tale attività a controllo congiunto è definita nei paragrafi B33 A-B33D.

▼M32

22 La contabilizzazione di operazioni quali la vendita, il conferimento o l’acquisto di attività tra una entità e una attività a controllo congiunto in cui la stessa entità è un gestore congiunto è definita nei paragrafi B34-B37.

23 Una parte che partecipa a una attività a controllo congiunto senza detenere il controllo congiunto, deve rilevare la propria interessenza nell’accordo a controllo congiunto in conformità ai paragrafi 20-22 se la stessa parte ha diritti sulle attività e obbligazioni per le passività relativi all’attività a controllo congiunto. Se la parte che partecipa a una attività a controllo congiunto senza detenere il controllo congiunto non ha diritti sulle attività e obbligazioni per le passività relativi all’attività a controllo congiunto, deve rilevare la propria interessenza nell’attività a controllo congiunto in conformità agli IFRS applicabili a tale interessenza.

Joint venture

24   Un joint venturer deve rilevare la propria interessenza nella joint venture come una partecipazione e deve contabilizzarla seguendo il metodo del patrimonio netto in conformità allo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture, a meno che l’entità non sia esentata dall’applicazione del metodo del patrimonio netto secondo quanto specificato in tale principio.

25 Una parte che partecipa a una joint venture senza detenerne il controllo congiunto deve contabilizzare la propria interessenza nell’accordo congiunto in conformità all’IFRS 9 Strumenti finanziari, a meno che non eserciti una influenza notevole sulla joint venture, nel qual caso deve contabilizzarla in conformità allo IAS 28 (modificato nel 2011).

BILANCIO SEPARATO

26   Nel proprio bilancio separato, un gestore congiunto o un joint venturer deve contabilizzare la propria interessenza in:

(a) 

una attività a controllo congiunto, in conformità ai paragrafi 20-22;

(b) 

una joint venture, in conformità al paragrafo 10 dello IAS 27 Bilancio separato.

27   Nel proprio bilancio separato, una parte che partecipa a un accordo a controllo congiunto senza detenerne il controllo congiunto, deve contabilizzare la propria interessenza in:

(a) 

una attività a controllo congiunto, in conformità al paragrafo 23;

(b) 

una joint venture, in conformità all’IFRS 9, a meno che l’entità non eserciti una influenza notevole sulla joint venture, nel qual caso deve applicare il paragrafo 10 dello IAS 27 (modificato nel 2011).




Appendice A

Definizione dei termini

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.

accordo a controllo congiunto

Un accordo del quale due o più parti detengono il controllo congiunto.

controllo congiunto

La condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni riguardanti le attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

attività a controllo congiunto

Un accordo a controllo congiunto in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto hanno diritti sulle attività e obbligazioni per le passività relative all’accordo.

gestore congiunto

Un partecipante a una attività a controllo congiunto che abbia il controllo congiunto di tale attività.

joint venture

Un accordo a controllo congiunto in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano diritti sulle attività nette dell’accordo.

joint venturer

Un partecipante a una joint venture che abbia il controllo congiunto su quella joint venture.

parte di un accordo a controllo congiunto

Una entità che partecipa a un accordo a controllo congiunto, indipendentemente dal fatto che abbia il controllo congiunto dell’accordo.

veicolo separato

Una struttura finanziaria identificabile separatamente, comprese le entità legali distinte o le entità riconosciute dallo statuto, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno personalità giuridica.

I seguenti termini sono definiti nello IAS 27 (modificato nel 2011), nello IAS 28 (modificato nel 2011) o nell’IFRS 10 Bilancio consolidato e sono utilizzati nel presente IFRS con i significati specificati in tali IFRS:

— 
controllo di una partecipata
— 
metodo del patrimonio netto
— 
potere
— 
diritti di protezione
— 
attività rilevanti
— 
bilancio separato
— 
influenza notevole.




Appendice B

Guida operativa

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS. Descrive l’applicazione dei paragrafi 1-27 e ha pari autorità rispetto alle altri parti dell’IFRS.

B1 Gli esempi riportati nella presente appendice rappresentano situazioni ipotetiche. Sebbene alcuni aspetti degli esempi possono essere presenti in alcune fattispecie reali, è necessario valutare tutti i fatti e le circostanze rilevanti di una particolare fattispecie nell’applicazione dell’IFRS 11.

ACCORDI A CONTROLLO CONGIUNTO

Accordi contrattuali (paragrafo 5)

B2 Gli accordi contrattuali possono manifestarsi in diversi modi. Un accordo contrattuale esecutivo è spesso, ma non sempre, redatto per iscritto, solitamente nella forma di un contratto o di una serie di discussioni documentate tra le parti. Possono anche sussistere meccanismi statutari che creano accordi esecutivi, sia autonomamente, sia in combinazione con contratti stipulati tra le parti.

B3 Se gli accordi a controllo congiunto sono strutturati attraverso un veicolo separato (vedere paragrafi B19-B33), l’accordo contrattuale, o soltanto alcuni aspetti dello stesso, sarà in alcuni casi incorporato nello statuto sociale del veicolo.

B4 L’accordo contrattuale definisce i termini che disciplinano la partecipazione delle parti all’attività oggetto dell’accordo. L’accordo contrattuale generalmente tratta argomenti quali:

(a) 

lo scopo, l’attività e la durata dell’accordo contrattuale;

(b) 

le modalità con cui vengono nominati i membri del consiglio di amministrazione, o un organo di governo equivalente, dell’accordo a controllo congiunto;

(c) 

il processo decisionale: le materie che richiedono decisioni da entrambe le parti, i diritti di voto delle parti e il livello necessario di supporto per tali materie. Il processo decisionale riflesso nell’accordo contrattuale istituisce il controllo congiunto dell’accordo (vedere paragrafi B5-B11);

(d) 

il capitale sociale o i conferimenti richiesti alle parti;

(e) 

il modo in cui le parti condividono le attività, le passività, i ricavi, i costi o l’utile o la perdita relativa all’accordo a controllo congiunto.

Controllo congiunto (paragrafi 7–13)

B5 Nel valutare se una entità abbia il controllo congiunto di un accordo a controllo congiunto, l’entità deve innanzitutto stabilire se tutte le parti, o se soltanto un gruppo di esse, detengono il controllo dell’accordo. L’IFRS 10 definisce il controllo e deve essere utilizzato per determinare se tutte le parti, o un gruppo di parti, sono esposte, ovvero vantano dei diritti, ai rendimenti variabili derivanti dal coinvolgimento nell’accordo a controllo congiunto, e per determinare se hanno la capacità di incidere su tali rendimenti attraverso i poteri esercitati sull’accordo. Se tutte le parti, o un gruppo di parti, considerate collettivamente, hanno la capacità di dirigere le attività che incidono significativamente sui rendimenti dell’accordo (ossia, le attività rilevanti), allora le parti controllano l’accordo collettivamente.

B6 Dopo aver stabilito che tutte le parti, o che un gruppo di parti, controlla l’accordo a controllo congiunto collettivamente, l’entità deve valutare se ha il controllo congiunto dell’accordo. Il controllo congiunto esiste soltanto nel momento in cui le decisioni in merito alle attività rilevanti richiedono il consenso unanime delle parti che collettivamente controllano l’accordo. Per stabilire se l’accordo sia controllato congiuntamente da tutte le parti o da un gruppo di parti, o se sia soltanto controllato da una delle parti, può essere necessario del giudizio.

B7 Talvolta, il processo decisionale concordato dalle parti nell’accordo contrattuale implica la presenza di un controllo congiunto. Per esempio, si ipotizzi il caso in cui due parti stipulino un accordo in base al quale ciascuna delle parti detenga il 50 per cento dei diritti di voto e in cui l’accordo contrattuale stabilisce che sia necessario almeno il 51 per cento dei diritti di voto per poter assumere decisioni in merito alle attività rilevanti. In tal caso, le parti hanno implicitamente concordato di avere il controllo congiunto dell’accordo in quanto le decisioni in merito alle attività rilevanti non possono essere assunte senza il consenso di entrambe le parti.

B8 In altre circostanze, l’accordo contrattuale stabilisce una quota minima dei diritti di voto per poter assumere decisioni in merito alle attività rilevanti. Se tale quota minima dei diritti di voto può essere ottenuta attraverso diverse combinazioni di accordo tra le parti, allora tale accordo non è un accordo a controllo congiunto, a meno che l’accordo contrattuale non specifichi quali sono le parti (ovvero qual è la combinazione di parti) alle quali sia richiesto il consenso unanime per poter assumere decisioni in merito alle attività rilevanti oggetto dell’accordo.

Esempi applicativi

Esempio n. 1

Si ipotizzi che tre parti stipulino un accordo in cui A detiene il 50 per cento dei diritti di voto nell’ambito dell’accordo, B detiene il 30 per cento e C detiene il 20 per cento. L’accordo contrattuale tra A, B e C specifica che è necessario almeno il 75 per cento dei diritti di voto per poter assumere decisioni in merito alle attività rilevanti oggetto dell’accordo. Sebbene A può bloccare qualsiasi decisione, non controlla l’accordo in quanto necessita del consenso di B. I termini dell’accordo contrattuale stipulato tra le parti prevedono che almeno il 75 per cento dei diritti di voto per poter assumere decisioni in merito alle attività rilevanti implicano che A e B hanno il controllo congiunto dell’accordo in quanto le decisioni in merito alle attività rilevanti dell’accordo non possono essere assunte senza il consenso di entrambi A e B.

Esempio n. 2

Si ipotizzi che tre parti stipulino un accordo in cui A detiene il 50 per cento dei diritti di voto nell’ambito dell’accordo, mentre B e C detengono entrambe il 25 per cento. L’accordo contrattuale tra A, B e C specifica che è necessario almeno il 75 per cento dei diritti di voto per poter assumere decisioni in merito alle attività rilevanti oggetto dell’accordo. Sebbene A può bloccare qualsiasi decisione, non controlla l’accordo in quanto necessita del consenso di B o di C. In questo esempio A, B e C controllano collettivamente l’accordo. Tuttavia, esistono diverse combinazioni di consenso tra le parti che permettono di raggiungere il 75 per cento dei diritti di voto necessari (ossia, il consenso di A e di B, oppure di A e di C). In tale situazione, per poter essere definito come accordo a controllo congiunto, l’accordo contrattuale tra le parti dovrebbe specificare quale combinazione di consenso unanime tra le parti permette di assumere decisioni in merito alle attività rilevanti dell’accordo.

Esempio n. 3

Si ipotizzi un accordo in cui A e B detengono ciascuno il 35 per cento dei diritti di voto nell’ambito dell’accordo, mentre il restante 30 per cento è ampiamente ripartito. Le decisioni in merito alle attività rilevanti richiedono l’approvazione della maggioranza dei diritti di voto. A e B detengono il controllo congiunto nell’ambito dell’accordo soltanto se l’accordo contrattuale specifica che le decisioni in merito alle attività rilevanti dell’accordo richiedono il consenso di entrambi A e B.

B9 Il requisito dell’unanimità del consenso comporta che qualsiasi parte che detiene il controllo congiunto nell’ambito di un accordo può impedire a una qualsiasi altra parte, o a un gruppo di parti, di assumere decisioni unilaterali (in merito alle attività rilevanti) senza il proprio consenso. Se il requisito di unanimità del consenso fa riferimento soltanto a quelle decisioni che concedono a una parte diritti protettivi e non l’accesso alle decisioni in merito alle attività rilevanti di un accordo, tale parte non è una parte che detiene il controllo congiunto nell’ambito di un accordo contrattuale.

B10 Un accordo contrattuale potrebbe prevedere delle clausole relative alla risoluzione di controversie, come l’arbitrato. Tali clausole possono consentire che le decisioni vengano assunte in assenza del consenso unanime delle parti che detengono il controllo congiunto. L’esistenza di tali clausole non impedisce che l’accordo sia controllato congiuntamente e, di conseguenza, che sia un accordo a controllo congiunto.

Valutazione del controllo congiunto

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B11 Se un accordo non rientra nell’ambito di applicazione dell’IFRS 11, una entità deve contabilizzare la propria interessenza nell’accordo in conformità agli IFRS rilevanti, quali l’IFRS 10, lo IAS 28 (modificato nel 2011) o l’IFRS 9.

TIPOLOGIE DI ACCORDI A CONTROLLO CONGIUNTO (PARAGRAFI 14–19)

B12 Gli accordi a controllo congiunto vengono contratti per diverse finalità (per esempio, come un modo per le parti di condividere costi e rischi, ovvero per garantire alle parti l’accesso a nuove tecnologie o nuovi mercati), e possono essere costituiti utilizzando strutture e forme giuridiche diverse.

B13 Taluni accordi non richiedono che l’attività economica oggetto dell’accordo sia condotta utilizzando un veicolo separato. Tuttavia, altri accordi richiedono la costituzione di un veicolo separato.

B14 La classificazione degli accordi a controllo congiunto richiesta dal presente IFRS dipende dai diritti e dalle obbligazioni delle parti, che rivengono dall’accordo nella normale conduzione degli affari. Il presente IFRS opera una classificazione degli accordi a controllo congiunto tra attività a controllo congiunto e joint venture. Se una entità ha dei diritti sulle attività, o delle obbligazioni da passività, relative all’accordo, l’accordo è una attività a controllo congiunto. Se una entità vanta dei diritti sulle attività nette dell’accordo, allora l’accordo è una joint venture. I paragrafi B16–B33 illustrano la valutazione che una entità deve effettuare per determinare se ha una interessenza in una attività a controllo congiunto o in una joint venture.

Classificazione di un accordo a controllo congiunto

B15 Come dichiarato nel paragrafo B14, la classificazione degli accordi a controllo congiunto stabilisce che le parti devono valutare i diritti e le obbligazioni che rivengono dall’accordo. Nel compiere tale valutazione, una entità deve considerare quanto segue:

(a) 

la struttura dell’accordo a controllo congiunto (vedere paragrafi B16–B21);

(b) 

se l’accordo a controllo congiunto è strutturato attraverso un veicolo separato:

(i) 

la forma giuridica del veicolo separato (vedere paragrafi B22-B24);

(ii) 

i termini dell’accordo contrattuale (vedere paragrafi B25–B28); e

(iii) 

se rilevanti, gli altri fatti e circostanze (vedere paragrafi B29-B33).

Struttura dell’accordo a controllo congiunto

Accordi a controllo congiunto non strutturati attraverso un veicolo separato

B16 Un accordo a controllo congiunto che non è strutturato attraverso un veicolo separato è una attività a controllo congiunto. In tali casi, l’accordo contrattuale definisce i diritti delle parti sulle attività e le obbligazioni dalle passività, relative all’accordo, e i diritti delle parti ai corrispondenti ricavi e alle obbligazioni relative ai costi corrispondenti.

B17 L’accordo contrattuale spesso descrive la natura delle attività soggette all’accordo e le modalità con cui le parti intendono condurre insieme tali attività. Per esempio, le parti di un accordo a controllo congiunto potrebbero decidere insieme di produrre un prodotto, e ciascuna parte si assume la responsabilità di un compito specifico utilizzando le proprie attività e sostenendo le proprie passività. L’accordo contrattuale potrebbe anche specificare il modo in cui le parti devono condividere i ricavi e i costi comuni a entrambe. In tal caso, ciascun gestore congiunto rileva nel proprio bilancio le attività e le passività utilizzate per uno specifico compito, e rileva la propria quota di ricavi e di costi in conformità all’accordo contrattuale.

B18 In altri casi, le parti di un accordo a controllo congiunto possono concordare, per esempio, di condividere e gestire insieme una attività. In tale caso, l’accordo contrattuale definisce i diritti delle parti all’attività gestita congiuntamente, e il modo in cui la produzione o i ricavi dall’attività e i costi operativi devono essere ripartiti tra le parti. Ciascun gestore congiunto deve contabilizzare la propria parte dell’attività congiunta e delle passività condivise, e deve rilevare la propria parte della produzione, dei ricavi e dei costi in conformità all’accordo contrattuale.

Accordi a controllo congiunto strutturati attraverso un veicolo separato

B19 Un accordo a controllo congiunto in cui le attività e le passività relative all’accordo sono detenute in un veicolo separato può essere sia una joint venture, sia una attività a controllo congiunto.

B20 Il fatto che una parte possa essere un gestore congiunto o un joint venturer dipende dai diritti della parte sulle attività, e dalle obbligazioni dalle passività, relative all’accordo e che sono detenute in un veicolo separato.

B21 Come stabilito nel paragrafo B15, se le parti hanno strutturato un accordo a controllo congiunto in un veicolo separato, le parti devono determinare se la forma giuridica del veicolo separato, i termini dell’accordo contrattuale e, se rilevanti, qualsiasi altro fatto o circostanza, danno loro:

(a) 

dei diritti sulle attività, o delle obbligazioni da passività, relative all’accordo (ossia l’accordo è una attività a controllo congiunto); o

(b) 

dei diritti sulle attività nette dell’entità oggetto dell’accordo (ossia, l’accordo è una joint venture).

Classificazione di un accordo a controllo congiunto: valutazione dei diritti e delle obbligazioni delle parti rivenienti dall’accordo

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La forma giuridica del veicolo separato

B22 La forma giuridica del veicolo separato è importante per determinare la tipologia di accordo a controllo congiunto. La forma giuridica è utile nella valutazione iniziale dei diritti delle parti sulle attività, e delle obbligazioni dalle passività, detenute nel veicolo separato; ad esempio per verificare se le parti hanno delle interessenze nelle attività detenute nel veicolo separato e se hanno delle obbligazioni derivanti dalle passività detenute nel veicolo separato.

B23 Per esempio, le parti potrebbero gestire l’accordo a controllo congiunto su un’attività economica attraverso un veicolo separato la cui forma giuridica comporta che il veicolo sia considerato un’entità autonoma (ossia, le attività e le passività detenute nel veicolo separato rappresentano attività e passività del veicolo separato e non attività e passività delle parti). In tal caso, la valutazione dei diritti e delle obbligazioni conferite alle parti dalla forma giuridica del veicolo separato indica che l’accordo riguarda una joint venture. Tuttavia, i termini concordati dalle parti nell’accordo contrattuale (vedere paragrafi B25-B28) e, se rilevanti, gli altri fatti e circostanze (vedere paragrafi B29-B33) possono sostituire la valutazione dei diritti e delle obbligazioni conferiti alle parti dalla forma giuridica del veicolo separato.

B24 La valutazione dei diritti e delle obbligazioni conferiti alle parti dalla forma giuridica del veicolo separato è sufficiente per concludere che l’accordo riguarda una attività a controllo congiunto soltanto se le parti attuano l’accordo a controllo congiunto attraverso un veicolo separato la cui forma giuridica non conferisce una separazione tra le parti e il veicolo separato (ossia, le attività e le passività detenute nel veicolo separato rappresentano attività e passività delle parti).

Valutazione dei termini dell’accordo contrattuale

B25 In molti casi, i diritti e le obbligazioni concordati dalle parti nell’accordo contrattuale sono coerenti, o non sono in conflitto, e i diritti e le obbligazioni vengono conferiti alle parti in base alla forma giuridica del veicolo separato in cui l’accordo è stato strutturato.

B26 In altri casi, le parti utilizzano l’accordo contrattuale per stornare o modificare i diritti e le obbligazioni conferite dalla forma giuridica del veicolo separato in cui l’accordo è stato strutturato.

Esempio applicativo

Esempio n. 4

Si ipotizzi che due parti strutturano un accordo a controllo congiunto su una società di capitali. Ciascuna parte possiede il 50 per cento della partecipazione nella società. La forma giuridica di costituzione della entità consente la separazione della entità dai soci e di conseguenza le attività e le passività detenute nella entità rappresentano attività e le passività della entità stessa. In tal caso, la valutazione dei diritti e delle obbligazioni conferite alle parti dalla forma giuridica del veicolo separato indica che le parti hanno dei diritti sulle attività nette dell’accordo.

Tuttavia, le parti modificano le caratteristiche della società attraverso il loro accordo contrattuale in modo tale che ciascuna di esse abbia una interessenza nelle attività della entità e che ciascuna parte sia responsabile di una determinata proporzione delle passività della entità. Tali modifiche contrattuali delle caratteristiche di una società possono comportare che l’accordo diventi una attività a controllo congiunto.

B27 La tabella che segue raffronta i termini più comuni negli accordi contrattuali tra le parti di una attività a controllo congiunto e i termini più comuni negli accordi contrattuali tra le parti di una joint venture. Gli esempi di termini contrattuali previsti nella tabella seguente non sono esaustivi.



Valutazione dei termini dell’accordo contrattuale

 

Attività a controllo congiunto

Joint venture

I termini dell’accordo contrattuale

L’accordo contrattuale prevede che le parti dell’accordo a controllo congiunto abbiano diritti sulle attività e obbligazioni dalle passività relative all’accordo.

L’accordo contrattuale prevede che le parti dell’accordo a controllo congiunto abbiano diritti sulle attività nette dell’accordo (ossia, è il veicolo separato, e non le parti, ad avere diritti sulle attività e obbligazioni dalle passività, relative all’accordo).

Diritti sulle attività

L’accordo contrattuale stabilisce che le parti dell’accordo a controllo congiunto condividono tutte le interessenze (per esempio, i diritti, i titoli o la proprietà) delle attività relative all’accordo in una determinata proporzione (per esempio, in proporzione alla partecipazione delle parti nell’accordo ovvero in proporzione all’attività condotta attraverso l’accordo che è direttamente attribuibile ad esse).

L’accordo contrattuale stabilisce che le attività rientranti nell’accordo ovvero successivamente acquisite dall’accordo a controllo congiunto rappresentino attività dell’accordo stesso. Le parti non detengono alcuna interessenza (ossia, nessun diritto, titolo o proprietà) nelle attività dell’accordo.

Obbligazioni dalle passività

L’accordo contrattuale stabilisce che le parti dell’accordo a controllo congiunto condividono tutte le passività, le obbligazioni, i costi e le spese in una determinata proporzione (per esempio, proporzionatamente alle interessenze partecipative delle parti nell’accordo o in proporzione all’attività condotta che, grazie all’accordo, è direttamente attribuibile alle parti stesse).

L’accordo contrattuale stabilisce che l’accordo a controllo congiunto è soggetto ai debiti e alle obbligazioni dell’accordo.

L’accordo contrattuale stabilisce che le parti dell’accordo a controllo congiunto sono soggette all’accordo soltanto nella misura dei propri investimenti nell’accordo ovvero delle proprie obbligazioni a conferire l’eventuale capitale non pagato o aggiuntivo nell’accordo, o entrambi.

L’accordo contrattuale stabilisce che le parti dell’accordo a controllo congiunto sono soggette a diritti vantati da terzi.

L’accordo contrattuale stabilisce che i creditori dell’accordo a controllo congiunto non vantano diritti

Ricavi, costi, utile o perdita

L’accordo contrattuale stabilisce l’allocazione dei ricavi e dei costi in base ai risultati relative a ciascuna parte dell’accordo a controllo congiunto. Per esempio, l’accordo contrattuale potrebbe stabilire che i ricavi e i costi siano allocati in base alla capacità produttiva utilizzata da ciascuna parte di un impianto gestito congiuntamente, che potrebbe differire dall’ammontare dell’interessenza detenuta nell’accordo a controllo congiunto. In altre circostanze, le parti potrebbero aver concordato di condividere gli utili o le perdite relativi all’accordo in base a una determinata proporzione, come per esempio l’ammontare delle interessenze delle parti nell’accordo. Ciò non impedirebbe all’accordo di essere una attività a controllo congiunto se da tale accordo derivano, per le parti, diritti sulle attività e obbligazioni dalle passività.

L’accordo contrattuale definisce la quota dell’utile o perdita relativa alle attività dell’accordo congiunto che deve essere allocata a ciascuna delle parti.

Garanzie

Le parti degli accordi a controllo congiunto devono spesso garantire ai terzi che, per esempio, dall’accordo stesso ricevano un servizio o che assicurino fonti di finanziamento. Tali garanzie, o l’impegno delle parti ad offrire tali garanzie, di per sé non determina che l’accordo a controllo congiunto sia una attività a controllo congiunto. La caratteristica che determina se l’accordo a controllo congiunto sia una attività a controllo congiunto o una joint venture è rappresentata dal fatto che le parti abbiano o meno delle obbligazioni derivanti dalle passività relative all’accordo (per alcune delle quali le parti potrebbero o meno aver fornito una garanzia).

B28 Quando l’accordo contrattuale specifica che le parti hanno dei diritti sulle attività, e delle obbligazioni dalle passività, relative all’accordo, allora esse sono parti di una attività a controllo congiunto e non devono considerare altri fatti e circostanze (paragrafi B29–B33) ai fini della classificazione dell’accordo a controllo congiunto.

Valutazione di altri fatti e circostanze

B29 Se i termini dell’accordo contrattuale non specificano che le parti hanno dei diritti sulle attività, e delle obbligazioni dalle passività, relative all’accordo, le parti devono valutare gli altri fatti e circostanze al fine di determinare se l’accordo è una attività a controllo congiunto o una joint venture.

B30 Un accordo a controllo congiunto potrebbe essere strutturato in un veicolo separato la cui forma giuridica assicura la separazione tra le parti e il veicolo separato. I termini contrattuali concordati dalla parti potrebbero non aver specificato i diritti delle parti sulle attività o le obbligazioni dalle passività, sebbene la valutazione degli altri fatti e circostanze possano indurre a classificare tale accordo come una attività a controllo congiunto. Ciò si verifica per esempio nel caso in cui gli altri fatti e circostanze concedono alle parti dei diritti sulle attività e delle obbligazioni dalle passività relative all’accordo.

B31 Quando le attività di un accordo sono principalmente destinate alla produzione a favore delle parti, ciò indica che le parti vantano dei diritti su tutti i benefici economici derivanti dalle attività dell’accordo. Le parti di tali accordi spesso assicurano l’accesso alla produzione derivante dall’accordo impedendo che le attività economiche soggette all’accordo a controllo congiunto possano vendere la produzione a terzi.

B32 L’effetto di un accordo a controllo congiunto avente tale destinazione e tale finalità consiste nel fatto che le passività sostenute dall’accordo sono, nella sostanza, soddisfatte dai flussi finanziari ricevuti dalle parti attraverso gli acquisti della produzione. Se le parti rappresentano nella sostanza l’unica fonte di flussi finanziari che contribuisce alla continuità della gestione dell’accordo a controllo congiunto, ciò indica che le parti hanno un’obbligazione per le passività relative all’accordo.

Esempio applicativo

Esempio n. 5

Si ipotizzi che due parti strutturino un accordo a controllo congiunto nella entità di capitali (entità C) in cui ciascuna delle parti detenga una partecipazione del 50 per cento. L’obiettivo di tale accordo è quello di produrre i materiali necessari per i processi produttivi di ciascuna delle singole parti. L’accordo garantisce che le parti gestiscono la struttura che produce i materiali in base alla quantità e alla qualità specificate dalle parti.

La forma giuridica della entità C (una entità di capitali) attraverso cui le attività sono condotte inizialmente denota che le attività e le passività detenute nella entità C siano attività e passività della stessa entità C. L’accordo contrattuale tra le parti non specifica che le parti abbiano dei diritti sulle attività o delle obbligazioni dalle passività della entità C. Di conseguenza, la forma giuridica della entità C e i termini dell’accordo contrattuale indicano che l’accordo contrattuale è una joint venture.

Tuttavia, le parti considerano anche gli aspetti seguenti dell’accordo:

— 
Ciascuna delle parti ha concordato di acquistare il 50 per cento di tutta la produzione prodotta dell’entità C. L’entità C non può vendere alcuna parte della produzione a terzi, a meno che ciò non sia autorizzato da entrambi le parti dell’accordo, Poiché in questo caso la finalità dell’accordo è quella di garantire alle parti la produzione di cui necessitano, tali vendite risulterebbero insolite e non significative.
— 
Il prezzo della produzione venduta alle parti è determinato da entrambe le parti a un livello concepito per coprire i costi della produzione e le spese amministrative sostenute dalla entità C. Sulla base di tale modello operativo, l’accordo intende gestire l’attività economica mantenendola a un livello di pareggio.

In base al modello concepito sopra, i fatti e le circostanze rilevanti sono i seguenti:

— 
L’obbligazione delle parti di acquistare tutta la produzione prodotta dall’entità C riflette la dipendenza esclusiva dell’entità C dalle parti per la generazione dei flussi finanziari e, pertanto, le parti hanno l’obbligo di finanziare il regolamento delle passività della entità C.
— 
Il fatto che le parti abbiano diritti su tutta la produzione prodotta dalla entità C implica che le parti stanno consumando, e pertanto vantano dei diritti su tutti i benefici economici delle attività della entità C.

Tali fatti e circostanze indicano che l’accordo è una attività a controllo congiunto. La conclusione in merito alla classificazione dell’accordo a controllo congiunto non cambierebbe se le parti, invece di utilizzare la propria quota di produzione impiegandola nel proprio processo produttivo, la vendessero a terzi.

Se le parti cambiassero i termini dell’accordo contrattuale in modo tale che l’attività economica soggetta all’accordo possa vendere la propria produzione a terzi, ciò comporterebbe che l’entità C inizierebbe ad assumere in proprio rischi di domanda, di scorte e di credito. In tale scenario, tale cambiamento dei fatti e delle circostanze richiederebbero una rivalutazione della classificazione dell’accordo a controllo congiunto. Tali fatti e circostanze indicano che l’accordo è una joint venture.

B33 Il diagramma di flusso riportato di seguito riflette la valutazione che una entità deve seguire per classificare un accordo a controllo congiunto nel caso in cui esso sia strutturato attraverso un veicolo separato:

Classificazione di un accordo a controllo congiunto strutturato attraverso un veicolo separato image

▼M46

BILANCIO DELLE PARTI DI UN ACCORDO A CONTROLLO CONGIUNTO (PARAGRAFI 21 A-22)

▼M46

Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto

B33 A Quando un'entità acquisisce un'interessenza in una attività a controllo congiunto che costituisce un'attività aziendale ai sensi dell'IFRS 3 applica, nella misura della sua quota in conformità al paragrafo 20, tutti i principi per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali dell'IFRS 3 e degli altri IFRS che non siano in contrasto con le indicazione contenute nel presente IFRS e fornisce le informazioni richieste da tali IFRS in relazione alle aggregazioni aziendali. I principi per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali che non sono in contrasto con le indicazioni contenute nel presente IFRS includono, tra l'altro:

a) 

la valutazione delle attività e passività identificabili al fair value, tranne per gli elementi per i quali sono previste eccezioni nell'IFRS 3 e in altri IFRS;

b) 

la rilevazione dei costi correlati all'acquisizione come spese nei periodi in cui i costi sono sostenuti e i servizi sono ricevuti, ad eccezione dei costi di emissione di titoli di debito o di titoli partecipativi che sono rilevati in conformità allo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e all'IFRS 9 ( 48 );

c) 

la rilevazione di attività e passività per imposte differite derivanti dalla rilevazione iniziale di attività o passività, ad eccezione delle passività fiscali differite derivanti dalla rilevazione iniziale dell'avviamento, come richiesto dall'IFRS 3 e dallo IAS 12 Imposte sul reddito per le aggregazioni aziendali;

d) 

la rilevazione dell'eccedenza del corrispettivo trasferito rispetto al valore netto degli importi, alla data di acquisizione, delle attività acquisite e delle passività assunte identificabili, qualora ve ne siano, come l'avviamento; e

e) 

la verifica per riduzione di valore di un'unità generatrice di flussi finanziari cui è stato allocato l'avviamento, da effettuarsi almeno annualmente e ogniqualvolta vi sia un'indicazione che l'unità possa avere subito una riduzione di valore, come disposto dallo IAS 36 Riduzione di valore delle attività per l'avviamento acquisito in una aggregazione aziendale.

B33B I paragrafi 21 A e B33 A si applicano anche alla costituzione di una attività a controllo congiunto se, e solo se, l'attività aziendale esistente, come definita nell'IFRS 3, è conferita all'attività a controllo congiunto al momento della sua costituzione da una delle parti che vi partecipano. Tali paragrafi non si applicano tuttavia alla costituzione di una attività a controllo congiunto se tutte le parti che vi partecipano conferiscono per la sua costituzione solo attività o gruppi di attività che non costituiscono attività aziendali.

B33C Un gestore congiunto potrebbe aumentare la propria interessenza in una attività a controllo congiunto che costituisce un'attività aziendale ai sensi dell'IFRS 3 acquisendo un'ulteriore interessenza nell'attività a controllo congiunto. In tali casi, le interessenze precedentemente possedute nell'attività a controllo congiunto non sono rideterminate se il gestore congiunto conserva il controllo congiunto.

▼M67

B33CA Una parte che partecipa a un'attività a controllo congiunto senza detenerne il controllo congiunto può ottenere il controllo congiunto dell'attività a controllo congiunto che costituisce un'attività aziendale quale definita nell'IFRS 3. In tal caso non sono ricalcolate le interessenze che deteneva in precedenza nell'attività a controllo congiunto.

▼M46

B33D I paragrafi 21 A e B33 A-B33C non si applicano all'acquisizione di un'interessenza in una attività a controllo congiunto quando le parti che condividono il controllo congiunto, compresa l'entità che acquisisce l'interessenza nell'attività a controllo congiunto, sono sotto il controllo comune della stessa o delle stesse capogruppo, sia prima che dopo l'acquisizione, e tale controllo non è transitorio.

▼M32

Contabilizzazione delle vendite o dei conferimenti di attività in una attività a controllo congiunto

B34 Una entità che partecipa a una attività a controllo congiunto in qualità di gestore congiunto, per esempio attraverso una vendita o un conferimento di attività, conduce l’operazione con le altre parti partecipanti all’attività a controllo congiunto e, pertanto, deve rilevare gli utili e le perdite risultanti da tale operazione soltanto nella misura delle partecipazioni delle altre parti nell’attività a controllo congiunto.

B35 Se tali operazioni evidenziano una riduzione del valore netto di realizzo delle attività da vendere o da conferire nell’attività a controllo congiunto, ovvero di una perdita per riduzione di valore di tali attività, tali perdite devono essere rilevate in toto dal gestore congiunto.

Contabilizzazione degli acquisti di attività da una attività a controllo congiunto

B36 Quando una entità partecipa a una attività a controllo congiunto in qualità di gestore congiunto, per esempio attraverso l’acquisto di attività, essa non deve rilevare la propria quota di utili o perdite a meno che non rivenda tali attività a terzi.

B37 Se tali operazioni evidenziano una riduzione del valore netto di realizzo delle attività da acquistare, ovvero di una perdita per riduzione di valore di tali attività, il gestore congiunto deve rilevare la propria quota parte di tali perdite.




Appendice C

Data di entrata in vigore, disposizioni transitorie e ritiro di altri IFRS

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS e ha la stessa autorità delle altre parti dell’IFRS.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

C1 L’entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, deve indicare tale fatto e applicare contemporaneamente l’IFRS 10, l’IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità, lo IAS 27 (modificato nel 2011) e lo IAS 28 (modificato nel 2011).

▼M37

C1A  Bilancio consolidato, Accordi a controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: Guida alle disposizioni transitorie (modifiche all’IFRS 10, all’IFRS 11 e all’IFRS 12), pubblicato nel giugno 2012, ha modificato i paragrafi C2–C5, C7–C10 e C12 e ha aggiunto i paragrafi C1B e C12A–C12B. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 o da data successiva. Qualora un’entità applichi l’IFRS 11 a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da tale esercizio precedente.

▼M46

C1AA  Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto (Modifiche all'IFRS 11), pubblicato a maggio 2014, ha modificato il titolo successivo al paragrafo B33 e ha aggiunto i paragrafi 21 A, B33 A-B33D e C14 A e i relativi titoli. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M67

C1AB Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2015-2017, pubblicato a dicembre 2017, ha aggiunto il paragrafo B33CA. L'entità deve applicare tali modifiche ad operazioni in cui ottiene il controllo congiunto all'inizio o dopo l'inizio del primo esercizio con decorrenza il 1o gennaio 2019 o data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche anticipatamente, tale fatto deve essere indicato.

▼M32

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

▼M37

C1B In deroga alle disposizioni del paragrafo 28 dello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori, alla prima applicazione del presente IFRS, un’entità deve solo presentare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per l’esercizio immediatamente precedente il primo esercizio per il quale è applicato l’IFRS 11 (l’«esercizio immediatamente precedente»). Un’entità può anche presentare tali informazioni per l’esercizio corrente o per esercizi comparativi precedenti, ma non è tenuta a farlo.

▼M37

Joint venture - passaggio dal consolidamento proporzionale al metodo del patrimonio netto

C2 Nel passaggio dal metodo proporzionale al metodo del patrimonio netto, un’entità deve rilevare la propria partecipazione nella joint venture all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente. Tale partecipazione iniziale deve essere calcolata come l’ammontare complessivo dei valori contabili delle attività e delle passività che l’entità aveva in precedenza consolidato proporzionalmente, incluso qualsiasi avviamento derivante dall’acquisizione. Se l’avviamento precedentemente apparteneva a una unità generatrice di flussi finanziari di dimensioni maggiori, o a un gruppo di unità generatrici di flussi finanziari, l’entità deve attribuire l’avviamento alla joint venture in base ai relativi valori contabili della joint venture e dell’unità generatrice di flussi finanziari, o del gruppo di unità generatrici di flussi finanziari, di appartenenza.

C3 Il saldo di apertura della partecipazione determinato in conformità al paragrafo C2 viene considerato come il sostituto del costo della partecipazione al momento della rilevazione iniziale. L’entità deve applicare i paragrafi 40-43 dello IAS 28 (modificato nel 2011) al saldo di apertura della partecipazione per valutare se la partecipazione abbia subito una perdita per riduzione di valore e deve rilevare qualsiasi perdita per riduzione di valore come una rettifica degli utili portati a nuovo all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente. L’eccezione della rilevazione iniziale di cui ai paragrafi 15 e 24 dello IAS 12 Imposte sul reddito non si applica nel caso in cui una entità rilevi una partecipazione in una joint venture risultante dall’applicazione delle disposizioni transitorie alle joint venture precedentemente consolidate proporzionalmente.

C4 Se l’aggregazione di tutte le attività e passività precedentemente consolidate proporzionalmente risulta in un attivo netto negativo, l’entità deve valutare se abbia contratto obbligazioni legali o implicite relative all’attivo netto negativo e, nel caso, l’entità deve rilevare la passività corrispondente. Se l’entità stabilisce di non aver contratto obbligazioni legali o implicite relative all’attivo netto negativo, non deve rilevare la passività corrispondente ma deve rettificare gli utili portati a nuovo rilevati all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente. L’entità deve indicare tale fatto, insieme alla quota parte delle perdite cumulate non rilevate, all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente e alla data in cui il presente IFRS è applicato per la prima volta.

C5 Un’entità deve riportare una ripartizione delle attività e delle passività che sono state aggregate nell’unico saldo della voce di bilancio delle partecipazioni all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente. Tale informativa deve essere predisposta in modo aggregato per tutte le joint venture per le quali un’entità applica le disposizioni transitorie di cui ai paragrafi C2-C6.

▼M32

C6 Successivamente alla rilevazione iniziale, l’entità deve contabilizzare la propria partecipazione nella joint venture utilizzando il metodo del patrimonio netto, in conformità allo IAS 28 (modificato nel 2011).

▼M37

Operazioni a controllo congiunto – passaggio dal metodo del patrimonio netto alla contabilizzazione di attività e passività

C7 Quando un’entità passa dal metodo del patrimonio netto alla contabilizzazione delle attività e delle passività nel rilevare contabilmente la propria partecipazione in un’attività a controllo congiunto deve, all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, eliminare contabilmente la partecipazione precedentemente contabilizzata con il metodo del patrimonio netto e qualsiasi altra voce che faceva parte dell’investimento netto dell’entità nell’accordo per il controllo congiunto, in conformità al paragrafo 38 dello IAS 28 (modificato nel 2011), e rilevare la propria quota di ciascuna delle attività e delle passività di pertinenza della propria partecipazione nell’attività a controllo congiunto, incluso qualsiasi avviamento che potrebbe aver fatto parte del valore contabile dell’investimento.

C8 Un’entità deve determinare la propria partecipazione nelle attività e nelle passività relative all’attività a controllo congiunto sulla base di una determinata proporzione dei propri diritti e delle proprie obbligazioni, in conformità con l’accordo contrattuale. L’entità deve determinare i valori contabili iniziali delle attività e delle passività disaggregandoli rispetto al valore contabile dell’investimento all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente sulla base delle informazioni utilizzate dall’entità nell’applicare il metodo del patrimonio netto.

C9 Qualsiasi differenza derivante dall’investimento precedentemente rilevato utilizzando il metodo del patrimonio netto, e qualsiasi altra voce che faceva parte dell’investimento netto nell’accordo in conformità al paragrafo 38 dello IAS 28 (modificato nel 2011), e l’ammontare netto rilevato delle attività e delle passività, incluso l’avviamento, deve essere:

(a) 

compensata a fronte dell’avviamento relativo all’investimento con qualsiasi differenza residua rettificata per gli utili portati a nuovo all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, se l’ammontare netto rilevato delle attività e delle passività, incluso l’avviamento, è maggiore dell’importo dell’investimento (e di qualsiasi altro elemento che faceva parte dell’investimento netto dell’entità) eliminato contabilmente;

(b) 

compensata a fronte degli utili portati a nuovo all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, se l’ammontare netto rilevato delle attività e delle passività, incluso l’avviamento, è minore dell’importo dell’investimento (e di qualsiasi altro elemento che faceva parte dell’investimento netto dell’entità) eliminato contabilmente.

C10 Un’entità che passa dal metodo del patrimonio netto alla contabilizzazione delle attività e delle passività deve presentare una riconciliazione tra l’investimento eliminato contabilmente e le attività e passività rilevate, oltre a qualsiasi altra differenza residua rettificata a fronte degli utili portati a nuovo, all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente.

▼M32

C11 L’eccezione al principio della rilevazione iniziale di cui ai paragrafi 15 e 24 dello IAS 12 non si applica quando l’entità rileva attività e passività relative alla propria partecipazione in una attività a controllo congiunto.

▼M37

Disposizioni transitorie nel bilancio separato di un’entità

C12 Un’entità che, in conformità al paragrafo 10 dello IAS 27, precedentemente contabilizzava nel proprio bilancio separato la partecipazione in un’attività a controllo congiunto come un investimento valutato al costo o in conformità all’IFRS 9 deve:

(a) 

eliminare contabilmente l’investimento e rilevare le attività e le passività relative alla propria partecipazione nell’attività a controllo congiunto in base agli importi determinati in conformità ai paragrafi C7–C9;

(b) 

presentare una riconciliazione tra l’investimento eliminato contabilmente e le attività e le passività rilevate, oltre a qualsiasi altra differenza residua rettificata per gli utili portati a nuovo, all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente.

▼M37

Riferimenti all’«esercizio immediatamente precedente»

C12A Nonostante i riferimenti all’«esercizio immediatamente precedente» nei paragrafi C2–C12, un’entità può anche presentare informazioni comparative rettificate per eventuali esercizi precedenti presentati, ma non è tenuta a farlo. Se un’entità non presenta informazioni comparative adeguate per eventuali esercizi precedenti, tutti i riferimenti all’«esercizio immediatamente precedente» nei paragrafi C2–C12 vanno letti come al «primo esercizio comparativo rettificato presentato».

C12B Se un’entità presenta informazioni comparative non adeguate per eventuali esercizi precedenti, deve indicare chiaramente le informazioni che non sono state modificate, dichiarare che sono state elaborate su una base diversa, e spiegare questa base.

▼M32

C13 L’eccezione al principio della rilevazione iniziale di cui ai paragrafi 15 e 24 dello IAS 12 non si applica quando l’entità rileva attività e passività relative alla propria partecipazione in una attività a controllo congiunto nel proprio bilancio separato risultante dall’applicazione delle disposizioni transitorie per le attività a controllo congiunto cui si è fatto riferimento nel paragrafo C12.

Riferimenti all’IFRS 9

C14 Qualora un’entità applichi il presente IFRS ma non applichi ancora l’IFRS 9, qualsiasi riferimento all’IFRS 9 dovrà essere interpretato come riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

▼M46

Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto

C14 A  Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto (Modifiche all'IFRS 11), pubblicato a maggio 2014, ha modificato il titolo successivo al paragrafo B33 e ha aggiunto i paragrafi 21 A, B33 A-B33D, C1AA e i relativi titoli. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente per le acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto che costituiscono attività aziendali ai sensi dell'IFRS 3 che si verificano a partire dall'inizio del primo esercizio di applicazione di tali modifiche. Pertanto gli importi rilevati per le acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto negli esercizi precedenti non devono essere rettificati.

▼M32

RITIRO DI ALTRI IFRS

C15 Il presente IFRS sostituisce anche i seguenti IFRS:

(a) 

IAS 31 Partecipazioni in joint venture; e

(b) 

SIC-13 Entità a controllo congiuntoConferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo.




INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 12

Informativa sulle partecipazioni in altre entità

FINALITÀ

1   La finalità del presente IFRS è di richiedere a un’entità di indicare le informazioni che permettono agli utilizzatori del bilancio di valutare:

(a) 

la natura e i rischi derivanti dalle sue partecipazioni in altre entità; e

(b) 

gli effetti di tali partecipazioni sulla sua situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari.

Conseguimento dell’obiettivo

▼M38

2 Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 1, un’entità deve indicare:

(a) 

le valutazioni e le ipotesi significative adottate nel determinare:

(i) 

la natura della propria partecipazione in un'altra entità o accordo;

(ii) 

il tipo di accordo per un controllo congiunto in cui detiene una partecipazione (paragrafi 7–9);

(iii) 

che soddisfa la definizione di entità d’investimento, se applicabile (paragrafo 9A); e

▼M32

(b) 

le informazioni sulle partecipazioni in:

(i) 

controllate (paragrafi 10-19);

(ii) 

accordi per un controllo congiunto e società collegate (paragrafi 20–23); e

(iii) 

entità strutturate non controllate dall’entità (entità strutturate non consolidate) (paragrafi 24–31).

3 Se le informazioni integrative richieste dal presente IFRS, unitamente alle informazioni richieste da altri IFRS, non soddisfano l’obiettivo di cui al paragrafo 1, l'entità deve indicare qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria a soddisfare tale finalità.

4 L’entità deve considerare il livello di dettaglio necessario per soddisfare l’obiettivo informativo e l’enfasi da porre su ciascuno degli obblighi informativi stabiliti nel presente IFRS. Deve aggregare o disaggregare le informazioni integrative, evitando di includere un numero elevato di dettagli irrilevanti o di aggregare elementi con caratteristiche sostanzialmente diverse, al fine di non occultare informazioni utili (vedere paragrafi B2–B6).

AMBITO DI APPLICAZIONE

5 Il presente IFRS deve essere applicato da un'entità che detiene una partecipazione in:

(a) 

controllate;

(b) 

accordi a controllo congiunto (ossia attività a controllo congiunto o joint venture);

(c) 

collegate;

(d) 

entità strutturate non consolidate.

▼M59

5A Ad eccezione di quanto descritto nel paragrafo B17, le disposizioni del presente IFRS si applicano alle partecipazioni dell'entità elencate al paragrafo 5 che sono classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione che è classificato come posseduto per la vendita) ovvero come attività operative cessate in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate.

▼M32

6 Il presente IFRS non si applica a:

(a) 

piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro o altri piani per benefici a lungo termine per i dipendenti ai quali si applica lo IAS 19 Benefici per i dipendenti.

▼M51

(b) 

bilanci separati di un'entità a cui si applica lo IAS 27 Bilancio separato. Tuttavia,:

(i) 

se un'entità detiene partecipazioni in entità strutturate non consolidate e redige unicamente il bilancio separato, nel redigere tale bilancio separato deve applicare le disposizioni dei paragrafi 24–31;

(ii) 

un'entità d'investimento che redige un bilancio in cui tutte le sue controllate sono valutate al fair value rilevato a conto economico in conformità con il paragrafo 31 dell'IFRS 10 è tenuta a presentare l'informativa relativa alle entità d'investimento richiesta dal presente IFRS;

▼M32

(c) 

una partecipazione detenuta da un’entità che partecipa a un accordo per un controllo congiunto, senza detenere il controllo congiunto, a meno che non comporti un’influenza notevole sull’accordo o sia una partecipazione in un’entità strutturata;

(d) 

una partecipazione in un’altra entità contabilizzata in conformità all’IFRS 9 Strumenti finanziari. Tuttavia, un’entità deve applicare il presente IFRS:

(i) 

quando la partecipazione è una partecipazione in una società collegata o joint venture che, in conformità allo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture, è valutata al fair value (valore equo) rilevato a conto economico; o

(ii) 

quando la partecipazione è una partecipazione in un’entità strutturata non consolidata.

VALUTAZIONI E ASSUNZIONI SIGNIFICATIVE

7   Un’entità deve presentare informazioni integrative sulle valutazioni e le assunzioni significative che ha adottato (e sui cambiamenti apportati a tali valutazioni e assunzioni) per stabilire:

(a) 

che detiene il controllo di un’altra entità, ossia una partecipata secondo quanto descritto ai paragrafi 5 e 6 dell’IFRS 10 Bilancio consolidato;

(b) 

che detiene il controllo congiunto di un accordo o che esercita un’influenza notevole su un’altra entità; e

(c) 

il tipo di accordo a controllo congiunto (ossia attività a controllo congiunto o joint venture) allorché l'accordo sia stato strutturato attraverso un veicolo separato.

8 Le valutazioni e le assunzioni significative indicate in conformità al paragrafo 7 includono quelle adottate dall’entità qualora i cambiamenti nei fatti e nelle circostanze sono tali che la valutazione in merito alla detenzione di controllo, di controllo congiunto, o di influenza notevole, cambia nel corso dell’esercizio.

9 Per uniformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 7, un’entità deve indicare, per esempio, le valutazioni e le assunzioni significative adottate nel determinare che:

(a) 

non controlla un’altra entità sebbene detenga oltre la metà dei diritti di voto;

(b) 

controlla un’altra entità sebbene detenga meno della metà dei diritti di voto;

(c) 

è un agente o un «principal» (vedere paragrafi 58–72 dell’IFRS 10);

(d) 

non esercita un’influenza notevole, sebbene detenga il 20 per cento o più dei diritti di voto di un’altra entità;

(e) 

esercita un’influenza notevole sebbene detenga meno del 20 per cento dei diritti di voto di un’altra entità.

▼M38

Stato delle entità d’investimento

9A   Quando una controllante stabilisce che è una entità d’investimento in conformità al paragrafo 27 dell’IFRS 10, essa deve fornire un'informativa in merito alle valutazioni e alle ipotesi significative adottate nel determinare che è una entità d’investimento. Se l’entità d’investimento non possiede una o più delle caratteristiche tipiche di una entità d’investimento (vedere il paragrafo 28 dell’IFRS 10), deve indicare i motivi per cui è giunta alla conclusione di essere comunque una entità d’investimento.

9B Quando un’entità diventa un’entità d’investimento, o cessa di esserlo, deve indicare tale cambio di stato e le motivazioni del cambiamento. Inoltre, un’entità che diventa un’entità d’investimento deve indicare l’effetto del cambio di stato sul bilancio per l'esercizio presentato, inclusi:

(a) 

il fair value complessivo, alla data del cambio di stato, delle controllate che cessano di essere consolidate;

(b) 

gli eventuali utili o perdite totali calcolati in conformità al paragrafo B101 dell’IFRS 10; e

(c) 

la(e) voce(i) dell’utile (perdita) d'esercizio in cui sono rilevati l'utile o la perdita (se non esposti separatamente).

▼M32

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE

10   L’entità deve fornire un’informativa che consenta agli utilizzatori del bilancio consolidato:

(a) 

di comprendere:

(i) 

la composizione del gruppo; e

(ii) 

l’interessenza delle partecipazioni di minoranza nelle attività e nei flussi finanziari del gruppo (paragrafo 12); e

(b) 

di valutare:

(i) 

la natura e la misura di restrizioni significative alla propria capacità di accedere alle attività, o di utilizzarle, e di estinguere le passività, del gruppo (paragrafo 13);

(ii) 

la natura, e le variazioni, dei rischi associati alle proprie interessenze in entità strutturate consolidate (paragrafi 14–17);

(iii) 

le conseguenze delle variazioni nella sua interessenza partecipativa in una controllata non risultanti in una perdita del controllo (paragrafo 18); e

(iv) 

le conseguenze derivanti dalla perdita del controllo di una controllata nel corso dell'esercizio (paragrafo 19).

11 Quando il bilancio di una controllata utilizzato nella preparazione del bilancio consolidato è riferito a una data o a un periodo diverso da quello del bilancio consolidato (vedere paragrafi B92 e B93 dell’IFRS 10), un’entità deve indicare:

(a) 

la data di chiusura dell’esercizio a cui si riferisce il bilancio di quella controllata e

(b) 

il motivo dell’utilizzo di una data o di un esercizio diverso.

L’interessenza che le partecipazioni di minoranza hanno nelle attività e nei flussi finanziari del gruppo

12 Per ciascuna delle sue controllate con partecipazioni di minoranza significative per l'entità che redige il bilancio, un'entità deve indicare:

(a) 

la ragione sociale della controllata;

(b) 

la sede operativa principale (e la sede legale, se diversa dalla sede operativa principale) della controllata;

(c) 

la quota delle interessenze partecipative detenuta dalle partecipazioni di minoranza;

(d) 

la quota parte dei diritti di voto detenuta dalle partecipazioni di minoranza, se diversa dalla quota di interessenze partecipative detenuta;

(e) 

l’utile o perdita attribuito alle partecipazioni di minoranza della controllata nel corso dell'esercizio;

(f) 

le partecipazioni di minoranza della controllata accumulate alla data di chiusura dell’esercizio;

(g) 

un riepilogo dei dati economico-finanziari della controllata (vedere paragrafo B10).

La natura e la misura di restrizioni significative

13 L'entità deve indicare:

(a) 

le restrizioni significative (per esempio restrizioni legali, contrattuali e normative) alla sua capacità di accedere alle attività o di utilizzarle e di estinguere le passività del gruppo, quali:

(i) 

quelle che limitano la capacità di una controllante o delle sue controllate di trasferire disponibilità liquide o altre attività ad (oppure da) altre entità nel gruppo;

(ii) 

garanzie o altre disposizioni che possono limitare i dividendi e le altre distribuzioni di capitale corrisposte, oppure i prestiti e le anticipazioni concessi o rimborsati ad (o da) altre entità nel gruppo;

(b) 

la natura e la misura in cui i diritti di protezione di partecipazioni di minoranza possono limitare significativamente la capacità dell’entità di accedere alle attività, o di utilizzarle, e di estinguere le passività del gruppo (come quando una controllante è tenuta ad estinguere le passività di una controllata prima di estinguere le proprie passività, oppure è necessaria l’approvazione da parte dei possessori di partecipazioni di minoranza per accedere alle attività o estinguere le passività di una controllata);

(c) 

i valori contabili nel bilancio consolidato delle attività e delle passività a cui si applicano tali restrizioni.

Natura dei rischi associati alle partecipazioni di un’entità in entità strutturate consolidate

14 Un’entità deve indicare i termini degli accordi contrattuali che potrebbero prevedere che la controllante o le sue controllate forniscano sostegno finanziario a un’entità strutturata consolidata, inclusi gli eventi o le circostanze che potrebbero esporre l’entità che redige il bilancio a una perdita (per esempio, condizioni di liquidità o rating di credito associati ad obbligazioni per l’acquisto di attività dell’entità strutturata o il fornire sostegno finanziario).

15 Se, nel corso dell'esercizio, una controllante o una delle sue controllate, senza essere obbligata dal contratto, abbia fornito sostegno finanziario o di altro tipo a un’entità strutturata consolidata (per esempio acquisto di attività o di strumenti emessi dall’entità strutturata), l’entità deve indicare:

(a) 

il tipo e l’entità del sostegno fornito, incluse le situazioni in cui la controllante o le sue controllate abbiano assistito l'entità strutturata nell'ottenimento del sostegno finanziario, e

(b) 

i motivi per aver fornito il sostegno.

16 Se, nel corso dell'esercizio, una controllante o una delle sue controllate ha, senza essere obbligata dal contratto, fornito sostegno finanziario o di altro tipo a un’entità strutturata precedentemente non consolidata e tale sostegno ha determinato il controllo dell’entità strutturata da parte dell’entità, l’entità deve fornire una spiegazione dei fattori determinanti per addivenire a tale decisione.

17 Un’entità deve indicare l’attuale intenzione di fornire sostegno finanziario o di altro tipo a un’entità strutturata consolidata, inclusa l'intenzione di assistere l’entità strutturata nell’ottenimento del sostegno finanziario.

Conseguenze delle modifiche nell’interessenza partecipativa della controllante in una controllata che non comportino una perdita del controllo

18 Un’entità deve presentare un prospetto che illustri gli effetti sul patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante, di qualsiasi modifica nella propria interessenza partecipativa in una controllata che non comporti la perdita del controllo.

Conseguenze derivanti dalla perdita del controllo di una controllata nel corso dell'esercizio

19 Un’entità deve indicare l’utile o la perdita d’esercizio calcolati secondo quanto previsto nel paragrafo 25 dell'IFRS 10, e:

(a) 

la parte di tale utile o perdita attribuibile a qualsiasi partecipazione mantenuta nella ex controllata al rispettivo fair value (valore equo) alla data della perdita del controllo; e

(b) 

le voci dell’utile (perdita) d'esercizio in cui sono rilevati la perdita o l'utile (se non esposti separatamente).

▼M38

PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE NON CONSOLIDATE (ENTITÀ D’INVESTIMENTO)

19A Un’entità d’investimento che, in conformità all'IFRS 10, deve applicare l'eccezione al consolidamento e invece contabilizza la propria partecipazione in una controllata al fair value rilevato a conto economico deve indicare tale fatto.

19B Per ciascuna controllata non consolidata, un’entità d’investimento deve indicare:

(a) 

la denominazione della controllata;

(b) 

la sede operativa principale (e la sede legale, se diversa dalla sede operativa principale) della controllata; e

(c) 

la quota parte di interessenza partecipativa posseduta dall’entità d’investimento e, se diversa, la quota parte dei diritti di voto posseduti.

19C Se un’entità d’investimento è la controllante di un’altra entità d’investimento, la controllante deve anche fornire l’informativa prevista dai paragrafi 19B(a)–(c) per gli investimenti controllati dall’entità d’investimento controllata. L’informativa può essere presentata inserendo nel bilancio della controllante il bilancio della controllata (o delle controllate) che contiene le informazioni suddette.

19D L'entità d’investimento deve indicare:

(a) 

la natura e la misura di qualsiasi restrizione significativa (derivante, per esempio, da accordi di finanziamento, disposizioni regolamentari o accordi contrattuali) alla capacità di una controllata non consolidata di trasferire fondi all’entità d’investimento sotto forma di dividendi o di rimborsarle prestiti o anticipi ricevuti; e

(b) 

qualsiasi impegno o intenzione attuale di fornire sostegno finanziario o di altro tipo a una controllata non consolidata, inclusi gli impegni o le intenzioni di assistere la controllata nell’ottenere sostegno finanziario.

19E Se, durante l’esercizio di riferimento, un’entità d’investimento o una qualsiasi sua controllata ha fornito sostegno finanziario o di altro tipo a una controllata non consolidata (per esempio, acquisendo attività della controllata o strumenti emessi dalla stessa, o assistendo la controllata nell'ottenere sostegno finanziario), senza avere alcuna obbligazione contrattuale a farlo, l’entità deve indicare:

(a) 

la tipologia e l’importo del sostegno fornito a ciascuna controllata non consolidata; e

(b) 

i motivi per aver fornito tale sostegno.

19F Un’entità d’investimento deve indicare i termini degli accordi contrattuali che potrebbero prevedere che l’entità o le sue controllate non consolidate forniscano sostegno finanziario a un’entità strutturata controllata non consolidata, inclusi gli eventi o le circostanze che potrebbero esporre l’entità che redige il bilancio a una perdita (per esempio, accordi di liquidità, variazioni dei rating di credito associati all’obbligo di acquistare attività dell’entità strutturata o di fornire sostegno finanziario).

19G Se, durante l’esercizio di riferimento, un’entità d’investimento o una qualsiasi sua controllata non consolidata ha fornito sostegno finanziario o di altro tipo a una entità strutturata non consolidata che l’entità d’investimento non controllava, senza avere alcuna obbligazione contrattuale a farlo, e se tale sostegno ha comportato il controllo dell'entità strutturata da parte dell'entità d’investimento, quest'ultima deve spiegare i fattori rilevanti che hanno determinato la decisione di fornire tale sostegno.

▼M32

PARTECIPAZIONI IN ACCORDI PER UN CONTROLLO CONGIUNTO E SOCIETÀ COLLEGATE

20   L’entità deve fornire un’informativa che consenta agli utilizzatori del bilancio di valutare:

(a) 

la natura, la misura e gli effetti economico-finanziari delle proprie interessenze in accordi a controllo congiunto e in società collegate, inclusi la natura e gli effetti della propria relazione contrattuale con gli altri investitori che esercitano il controllo congiunto, o un’influenza notevole, su un’attività economica nell’ambito di un accordo congiunto o su una società collegata (paragrafi 21 e 22); e

(b) 

la natura e le variazioni dei rischi associati alle proprie interessenze in joint venture e società collegate (paragrafo 23).

Natura, misura ed effetti economico-finanziari delle interessenze di un'entità in accordi a controllo congiunto e società collegate

21 L'entità deve indicare:

(a) 

per ciascun accordo a controllo congiunto e società collegata che siano rilevanti per l'entità che redige il bilancio:

(i) 

la ragione sociale dell’accordo a controllo congiunto o della società collegata;

(ii) 

la natura della relazione dell’entità con l’accordo a controllo congiunto o società collegata (descrivendo, per esempio, la natura delle attività dell’accordo a controllo congiunto o della società collegata e se essi sono strategici per le attività dell’entità);

(iii) 

la sede operativa principale (e la sede legale, se applicabile e se diversa dalla sede operativa principale) dell’accordo a controllo congiunto o della società collegata;

(iv) 

la quota di interessenza partecipativa o la quota partecipativa detenuta dall'entità e, se diversa, la quota parte dei diritti di voto detenuti (se applicabile);

(b) 

per ciascuna joint venture e società collegata rilevante per l'entità che redige il bilancio:

(i) 

se la partecipazione nella joint venture o società collegata è valutata applicando il metodo del patrimonio netto o al fair value (valore equo);

(ii) 

un riepilogo dei dati economico-finanziari sulla joint venture o società collegata secondo quanto specificato nei paragrafi B12 e B13;

(iii) 

se la joint venture o la società collegata sono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, il fair value (valore equo) della partecipazione nella joint venture o società collegata, se esiste un prezzo di mercato quotato per la partecipazione;

(c) 

le informazioni economico-finanziarie secondo quanto specificato nel paragrafo B16 sulle partecipazioni dell'entità in joint venture e società collegate non rilevanti singolarmente:

(i) 

cumulativamente, nel caso di joint venture irrilevanti singolarmente e, separatamente,

(ii) 

cumulativamente per tutte le società collegate irrilevanti singolarmente.

▼M38

21A Un’entità d’investimento non deve fornire le informazioni integrative richieste dai paragrafi 21(b)–21(c).

▼M32

22 Un’entità deve inoltre indicare:

(a) 

la natura e la misura di qualsiasi restrizione significativa (per esempio, come risultato di accordi di finanziamento, disposizioni regolamentari o accordi contrattuali tra investitori con controllo congiunto o influenza notevole su una joint venture o una società collegata) alla capacità delle joint venture o delle società collegate di trasferire fondi all’entità sotto forma di dividendi, di rimborsi di prestiti o di anticipazioni effettuati dall’entità;

(b) 

quando il bilancio di una joint venture o società collegata utilizzato nell’applicazione del metodo del patrimonio netto è riferito a un esercizio diverso da quello dell’entità:

(i) 

la data di chiusura dell’esercizio a cui si riferisce il bilancio di quella joint venture o società collegata; e

(ii) 

il motivo dell’utilizzo di una data o di un esercizio diverso;

(c) 

la quota non rilevata delle perdite di una joint venture o società collegata, relative all’esercizio e cumulative, se l'entità ha cessato di rilevare la propria quota di perdite della joint venture o della società collegata quando applica il metodo del patrimonio netto.

Rischi associati alle interessenze di un’entità in joint venture e società collegate

23 L'entità deve indicare:

(a) 

i propri impegni nelle joint venture separatamente dall’ammontare di tutti gli altri impegni, secondo quanto specificato nei paragrafi B18–B20;

(b) 

in conformità allo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, a meno che la probabilità di perdita non sia remota, le passività potenziali relative alle proprie interessenze in joint venture o società collegate (inclusa la propria quota di passività potenziali condivise con altri investitori aventi il controllo congiunto o influenza significativa sulle joint venture o società collegate), separatamente dall’importo di altre passività potenziali.

INTERESSENZE IN ENTITÀ STRUTTURATE NON CONSOLIDATE

24   L’entità deve fornire un’informativa che consenta agli utilizzatori del bilancio:

(a) 

di comprendere la natura e la misura delle sue interessenze in entità strutturate non consolidate (paragrafi 26-28), e

(b) 

di valutare la natura, e le variazioni, dei rischi associati alle sue interessenze in entità strutturate non consolidate (paragrafi 29-31).

25 Le informazioni richieste dal paragrafo 24(b) comprendono informazioni sull’esposizione di un'entità ai rischi derivanti dal coinvolgimento in entità strutturate non consolidate negli esercizi precedenti (per esempio, sponsorizzando l'entità strutturata), anche se, alla data di riferimento del bilancio, l’entità non ha più alcun tipo di coinvolgimento contrattuale con l’entità strutturata.

▼M38

25A Un’entità d’investimento non è tenuta a fornire le informazioni integrative richieste dal paragrafo 24 per un’entità strutturata non consolidata che essa controlla e per la quale presenta le informazioni integrative richieste dai paragrafi 19A–19G.

▼M32

Natura delle interessenze

26 Un’entità deve fornire informazioni di carattere qualitativo e quantitativo sulle proprie interessenze in entità strutturate non consolidate tra cui, a titolo esemplificativo, la natura, lo scopo, le dimensioni e le attività dell’entità strutturata, nonché le sue modalità di finanziamento.

27 Se un’entità ha sponsorizzato un’entità strutturata non consolidata per la quale non fornisce le informazioni richieste dal paragrafo 29 (per esempio, perché alla data di riferimento del bilancio non detiene una partecipazione nell’entità), deve indicare:

(a) 

le modalità con cui ha stabilito quali entità strutturate sponsorizzare;

(b) 

i ricavi percepiti da tali entità strutturate nel corso dell’esercizio di riferimento, inclusa una descrizione delle tipologie di ricavi presentate; e

(c) 

il valore contabile (al momento del trasferimento) di tutte le attività trasferite a tali entità strutturate nel corso dell’esercizio di riferimento.

28 Un’entità deve esporre le informazioni di cui ai paragrafi 27(b) e (c) in formato tabellare, sempre che un formato diverso non sia più idoneo, e classificare le proprie attività di sponsorizzazione in categorie pertinenti (vedere paragrafi B2–B6).

Natura dei rischi

29 Un’entità deve indicare in formato tabellare, sempre che non sia più idoneo un altro formato, un riepilogo:

(a) 

dei valori contabili delle attività e passività rilevate in bilancio, relativi alle proprie partecipazioni in entità strutturate non consolidate;

(b) 

delle voci in cui sono rilevate, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, tali attività e passività;

(c) 

dell'ammontare che meglio rappresenta la massima esposizione dell'entità alla perdita derivante dalle sue interessenze in entità strutturate non consolidate, incluse le modalità di determinazione della massima esposizione al rischio di perdita. Se un’entità non riesce a quantificare la propria esposizione massima al rischio di perdita derivante dalle proprie interessenze in entità strutturate non consolidate, deve indicare tale fatto e le ragioni;

(d) 

di un confronto dei valori contabili delle attività e passività dell’entità relativi alle proprie interessenze in entità strutturate non consolidate e l'esposizione massima dell'entità al rischio di perdita derivante da tali entità.

30 Se, nel corso dell’esercizio di riferimento, un’entità ha fornito sostegno finanziario o di altro tipo a un’entità strutturata non consolidata, senza avere alcuna obbligazione contrattuale in tal senso, e in tale entità deteneva o detiene una interessenza (per esempio, acquisto di attività dell’entità strutturata o strumenti emessi dalla stessa), deve indicare:

(a) 

la tipologia e l’ammontare del sostegno fornito, incluse le situazioni in cui l’entità abbia assistito l'entità strutturata nell'ottenimento del sostegno finanziario; e

(b) 

i motivi per aver fornito tale sostegno.

31 Un’entità deve indicare l’intenzione attuale di fornire sostegno finanziario o di altro tipo a un’entità strutturata non consolidata, inclusa l’intenzione di assistere l’entità strutturata nell’ottenimento del sostegno finanziario.




Appendice A

Definizione dei termini

La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.

risultato economico di un’entità strutturata

Ai fini del presente IFRS il risultato economico di un’entità strutturata comprende, a titolo esemplificativo, commissioni ricorrenti e non, interessi, dividendi, utili o perdite dalla rimisurazione o dalla cancellazione di interessenze in entità strutturate e utili o perdite derivanti dal trasferimento di attività e passività all’entità strutturata.

interessenza in un’altra entità

Ai fini del presente IFRS, una partecipazione in un’altra entità fa riferimento a un coinvolgimento contrattuale e non contrattuale, che espone un’entità alla variabilità dei rendimenti derivanti dai risultati economici dell’altra entità. Una interessenza in un’altra entità può, per esempio, essere evidenziata dal possesso di strumenti rappresentativi di capitale o di debito nonché da altre forme di coinvolgimento, quali l’erogazione di finanziamenti o di disponibilità liquide o la fornitura di supporti creditizi e di garanzie. Essa comprende tutti i mezzi attraverso cui un’entità ha il controllo o il controllo congiunto di un’altra entità, o un’influenza notevole su di essa. Una entità non detiene necessariamente una interessenza in un’altra entità soltanto a seguito di una tipica relazione commerciale tra clienti e fornitori.

I paragrafi B7–B9 forniscono ulteriori informazioni sulle partecipazioni in altre entità.

I paragrafi B55–B57 dell'IFRS 10 illustrano la variabilità dei rendimenti.

entità strutturata

Entità configurata in modo che i diritti di voto, o diritti similari, non siano il fattore preponderante per stabilire chi controlla l’entità, come nel caso in cui i diritti di voto si riferiscano solo ad attività amministrative e le relative attività operative siano dirette mediante accordi contrattuali.

I paragrafi B22–B24 forniscono ulteriori informazioni sulle entità strutturate.

▼M38

I termini seguenti sono definiti nello IAS 27 (modificato nel 2011), nello IAS 28 (modificato nel 2011), nell’IFRS 10 e IFRS 11 Accordi per un controllo congiunto, e sono utilizzati nel presente IFRS con i significati specificati in tali IFRS:

— 
società collegata
— 
bilancio consolidato
— 
controllo di un’entità
— 
metodo del patrimonio netto
— 
gruppo
— 
entità d’investimento
— 
accordo per un controllo congiunto

▼M32

— 
controllo congiunto
— 
attività a controllo congiunto
— 
joint venture
— 
partecipazione di minoranza
— 
controllante
— 
diritti di protezione
— 
attività rilevanti
— 
bilancio separato
— 
veicolo separato
— 
influenza notevole
— 
società controllata.




Appendice B

Guida operativa

La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS. Descrive l’applicazione dei paragrafi 1-31 e ha la stessa autorità delle altri parti dell’IFRS.

B1 Gli esempi riportati nella presente appendice prospettano delle situazioni ipotetiche: benché alcuni aspetti degli esempi possano essere rinvenibili in fattispecie effettive, quando si applica l'IFRS 12 si dovrebbero valutare tutti i fatti e le circostanze reali di una particolare fattispecie.

AGGREGAZIONE (PARAGRAFO 4)

B2 L’entità deve decidere, alla luce della propria situazione specifica, il grado di dettaglio da fornire per soddisfare le esigenze informative degli utilizzatori, il rilievo da dare ai diversi elementi richiesti e le modalità di aggregazione delle informazioni. È necessario trovare un equilibrio, evitando di caricare il bilancio di dettagli eccessivi che possono non essere utili per gli utilizzatori del bilancio, senza tuttavia occultare informazioni a causa di aggregazioni eccessive.

B3 Un’entità può aggregare le informazioni integrative richieste dal presente IFRS per partecipazioni in entità similari se l’aggregazione è coerente con l’obiettivo informativo e con le disposizioni di cui al paragrafo B4, e non occulta le informazioni fornite. Un’entità deve indicare le modalità di aggregazione delle proprie partecipazioni in entità similari.

B4 Un’entità deve esporre le informazioni separatamente per partecipazioni in:

(a) 

controllate;

(b) 

joint venture;

(c) 

attività a controllo congiunto;

(d) 

società collegate; e

(e) 

entità strutturate non consolidate.

B5 Nel determinare se aggregare le informazioni, un’entità deve considerare le informazioni di carattere quantitativo e qualitativo relative alle caratteristiche di rischio e rendimento di ciascuna entità che sta prendendo in considerazione al fine dell’aggregazione, nonché la rilevanza di ognuna di tali entità per l’entità che redige il bilancio. L’entità deve presentare le informazioni integrative illustrando chiaramente agli utilizzatori del bilancio la natura e la misura delle proprie partecipazioni in tali entità.

B6 Esempi di livelli di aggregazione nelle classi di entità fissate nel paragrafo B4 che potrebbero essere appropriati sono:

(a) 

natura delle attività (per esempio, un'entità di ricerca e sviluppo, un'entità di cartolarizzazione di carte revolving);

(b) 

classificazione industriale;

(c) 

aree geografiche (per esempio, paese o regione).

PARTECIPAZIONI IN ALTRE ENTITÀ

B7 Una partecipazione in un’altra entità fa riferimento a un’implicazione contrattuale e non contrattuale, che espone l’entità che redige il bilancio alla variabilità dei rendimenti derivanti dai risultati economici dell’altra entità. La considerazione dello scopo e della struttura dell’altra entità può assistere l’entità che redige il bilancio nel valutare se ha una partecipazione in quell’entità e, pertanto, se è tenuta a fornire le informazioni integrative indicate nel presente IFRS. Tale valutazione deve prendere in esame i rischi che strutturalmente l’altra entità deve creare e quelli che deve invece trasferire all’entità che redige il bilancio e alle altre parti.

B8 Un’entità che redige il bilancio è generalmente esposta alla variabilità dei rendimenti derivanti dal risultato economico di un’altra entità attraverso la detenzione di strumenti finanziari (come gli strumenti rappresentativi di capitale o di debito emessi dall’altra entità) o altro tipo di coinvolgimento che esponga a tale variabilità. Per esempio, ipotizziamo che un’entità strutturata detenga un portafoglio di finanziamenti. L’entità strutturata ottiene un contratto di credit default swap da un’altra entità (l’entità che redige il bilancio), per tutelarsi contro l’inadempimento nel pagamento di interessi e quota capitale sui finanziamenti. Il coinvolgimento dell’entità che redige il bilancio la espone alla variabilità dei rendimenti derivanti dal risultato economico dell'entità strutturata perché il credit default swap assorbe la variabilità dei rendimenti dell’entità strutturata.

B9 Alcuni strumenti finanziari sono strutturati per trasferire il rischio da un’entità che redige il bilancio a un’altra entità. Tali strumenti creano variabilità dei rendimenti per l’altra entità ma, generalmente, non espongono l’entità che redige il bilancio alla variabilità dei rendimenti derivanti dal risultato economico dell’altra entità. Per esempio, supponiamo che un'entità strutturata venga costituita per fornire opportunità di investimento a investitori che desiderano avere esposizione al rischio di credito dell’entità Z (l’entità Z non è correlata a nessuna delle parti dell’accordo). L’entità strutturata ottiene fondi dagli investitori attraverso l’emissione di obbligazioni collegate al rischio di credito dell’entità Z (obbligazioni collegate a titoli di credito) e utilizza tali fondi investendo in un portafoglio di attività senza rischio. L’entità strutturata ottiene l’esposizione al rischio di credito dell’entità Z stipulando un contratto di credit default swap (CDS) con una determinata controparte. Il CDS trasferisce il rischio di credito dell’entità Z all’entità strutturata in cambio di una commissione pagata dalla controparte del contratto di swap. Gli investitori nell'entità strutturata ricevono un rendimento maggiore che riflette sia il rendimento dell'entità strutturata derivante dal proprio portafoglio di attività, sia la commissione sul CDS. La controparte del contratto di swap non ha un coinvolgimento nell'entità strutturata che la espone alla variabilità dei rendimenti derivanti dal risultato economico dell'entità strutturata, in quanto il CDS trasferisce la variabilità dei rendimenti all’entità strutturata, piuttosto che assorbirla dalla stessa.

RIEPILOGO DEI DATI ECONOMICO-FINANZIARI PER CONTROLLATE, JOINT VENTURE E COLLEGATE (PARAGRAFI 12 E 21)

B10 Per ciascuna controllata che detiene partecipazioni di minoranza rilevanti per l’entità che redige il bilancio, un’entità deve indicare:

(a) 

i dividendi corrisposti alle partecipazioni di minoranza;

(b) 

un riepilogo dei dati economico-finanziari relativi ad attività, passività, utile o perdita d'esercizio e flussi finanziari della controllata, che consenta agli utilizzatori di comprendere l’interessenza che le partecipazioni di minoranza hanno nelle attività e nei flussi finanziari del gruppo. Tali informazioni potrebbero comprendere, per esempio, le attività e le passività correnti e non correnti, i ricavi, l’utile o la perdita d’esercizio e il totale conto economico complessivo.

B11 Il riepilogo dei dati economico-finanziari richiesto dal paragrafo B10(b) deve considerare gli importi prima delle elisioni infragruppo.

B12 Per ciascuna joint venture e società collegata rilevante per l'entità che redige il bilancio, un’entità deve indicare:

(a) 

i dividendi percepiti dalla joint venture o società collegata;

(b) 

un riepilogo dei dati economico-finanziari della joint venture o società collegata (vedere paragrafi B14 e B15) che comprenda, a titolo esemplificativo:

(i) 

attività correnti;

(ii) 

attività non correnti;

(iii) 

passività correnti;

(iv) 

passività non correnti;

(v) 

ricavi;

(vi) 

utile (perdita) derivante da attività operative in esercizio;

(vii) 

plusvalenza o minusvalenza, al netto degli oneri fiscali, delle attività operative cessate;

(viii) 

altre componenti di conto economico complessivo;

(ix) 

totale conto economico complessivo.

B13 Oltre al riepilogo dei dati economico-finanziari disposto dal paragrafo B12, per ciascuna joint venture relativa all’entità che redige il bilancio, un’entità deve indicare l’ammontare di:

(a) 

disponibilità liquide e mezzi equivalenti inclusi nel paragrafo B12(b)(i);

(b) 

passività finanziarie correnti (esclusi debiti commerciali e altri debiti e accantonamenti) incluse nel paragrafo B12(b)(iii);

(c) 

passività finanziarie non correnti (esclusi debiti commerciali e altri debiti e accantonamenti) incluse nel paragrafo B12(b)(iv);

(d) 

svalutazioni e ammortamenti;

(e) 

interessi attivi;

(f) 

interessi passivi;

(g) 

imposte sul reddito o proventi fiscali.

B14 Il riepilogo dei dati economico-finanziari presentato secondo quanto disposto dai paragrafi B12 e B13 riguarda gli importi inclusi nel bilancio redatto in conformità agli IFRS della joint venture o società collegata (e non la quota di tali importi posseduta dall’entità). Se l’entità contabilizza la propria partecipazione nella joint venture o società collegata applicando il metodo del patrimonio netto:

(a) 

gli importi inclusi nel bilancio della joint venture o società collegata redatto in conformità agli IFRS devono essere rettificati per riflettere le rettifiche apportate dall’entità quando applica il metodo del patrimonio netto, come per esempio le rettifiche del fair value (valore equo) apportate al momento dell’acquisizione e le rettifiche dovute a differenze nelle politiche contabili;

(b) 

l’entità deve fornire una riconciliazione tra il riepilogo dei dati economico-finanziari presentato e il valore contabile della propria partecipazione nella joint venture o società collegata.

B15 Un’entità può presentare il riepilogo dei dati economico-finanziari richiesto dai paragrafi B12 e B13 sulla base del bilancio della joint venture o società collegata se:

(a) 

l’entità valuta al fair value (valore equo) la propria partecipazione nella joint venture o società collegata, secondo quanto disposto dallo IAS 28 (modificato nel 2011); e

(b) 

la joint venture o società collegata non redige il bilancio in base agli IFRS e una tale redazione del bilancio non sarebbe fattibile o determinerebbe costi non dovuti.

In tal caso, l’entità deve indicare il criterio in base al quale è stato predisposto il riepilogo dei dati economico-finanziari.

B16 Un’entità deve indicare il valore contabile complessivo delle proprie partecipazioni in tutte le joint venture o società collegate singolarmente irrilevanti e contabilizzate con il metodo del patrimonio netto. Un’entità deve anche indicare separatamente l'importo aggregato della propria quota di tali joint venture o società collegate:

(a) 

utile (perdita) derivante da attività operative in esercizio;

(b) 

plusvalenza o minusvalenza, al netto degli oneri fiscali, delle attività operative cessate;

(c) 

altre componenti di conto economico complessivo;

(d) 

totale conto economico complessivo.

Un’entità fornisce le informazioni integrative separatamente per le joint venture e per le società collegate.

▼M59

B17 Quando la partecipazione dell'entità in una controllata, joint venture o società collegata (o una parte della partecipazione in una joint venture o società collegata) è classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione che è classificato come posseduto per la vendita) secondo quanto stabilito dall'IFRS 5, l'entità non è tenuta ad esporre in bilancio il riepilogo dei dati economico-finanziari per tale controllata, joint venture o società collegata in conformità ai paragrafi B10–B16.

▼M32

IMPEGNI PER JOINT VENTURE (PARAGRAFO 23(A))

B18 Un’entità deve indicare gli impegni totali assunti ma non rilevati alla data di riferimento del bilancio (inclusa la propria parte di impegni presi congiuntamente con altri investitori aventi il controllo congiunto di una joint venture) relativi alle proprie partecipazioni in joint venture. Gli impegni sono quelli che possono determinare uscite future di flussi finanziari o di altre risorse.

B19 Gli impegni non rilevati che possono determinare uscite future di flussi finanziari o di altre risorse comprendono:

(a) 

gli impegni non rilevati per assicurare fondi o risorse in conseguenza, per esempio, di:

(i) 

costituzione o di accordi di acquisizione di una joint venture (che, per esempio richiedono a un’entità di conferire fondi per un periodo predeterminato);

(ii) 

progetti ad alta intensità di capitale intrapresi da una joint venture;

(iii) 

obbligazioni di acquisto incondizionate, comprendenti approvvigionamento di attrezzature, rimanenze o servizi che un'entità è tenuta ad acquistare da una joint venture, o per conto di essa;

(iv) 

impegni non rilevati per erogare finanziamenti o assicurare altra tipologia di sostegno finanziario a una joint venture;

(v) 

impegni non rilevati per conferire risorse in una joint venture, quali attività o servizi;

(vi) 

altri impegni non rilevati non annullabili relativi a una joint venture;

(b) 

impegni non rilevati per acquisire un’interessenza partecipativa di un’altra parte (o una parte di tale interessenza partecipativa) in una joint venture, se un particolare evento si verifica o non si verifica in futuro.

B20 I requisiti e gli esempi di cui ai paragrafi B18 e B19 illustrano alcune tipologie dell’informativa richiesta dal paragrafo 18 dello IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti collegate.

PARTECIPAZIONI IN ENTITÀ STRUTTURATE NON CONSOLIDATE (PARAGRAFI 24–31)

Entità strutturate

B21 Un’entità strutturata è un’entità configurata in modo tale che i diritti di voto o diritti similari non rappresentano il fattore preponderante per stabilire chi controlla l’entità, come nel caso in cui i diritti di voto facciano soltanto riferimento ad attività amministrative e le attività rilevanti siano condotte attraverso accordi contrattuali.

B22 Un’entità strutturata spesso presenta alcune o tutte le seguenti caratteristiche o attributi:

(a) 

attività limitate;

(b) 

un obiettivo limitato e ben definito, come stipulare un contratto di leasing che comporti risparmi fiscali, svolgere attività di ricerca e sviluppo, reperire fonti di capitale o finanziamenti per un’entità o fornire opportunità d’investimento per gli investitori trasferendo loro i rischi e i benefici correlati alle attività dell’entità strutturata;

(c) 

patrimonio netto insufficiente per consentire all’entità strutturata di finanziare le proprie attività senza sostegno finanziario subordinato;

(d) 

finanziamenti, sotto forma di strumenti multipli legati contrattualmente, a quegli investitori che creano concentrazioni di rischio di credito o di altri rischi (tranche).

B23 A titolo esemplificativo, di riportano alcuni casi di entità considerate entità strutturate:

(a) 

società veicolo per le cartolarizzazioni;

(b) 

finanziamenti garantiti da attività;

(c) 

alcune tipologie di fondi comuni di investimento.

B24 Un’entità controllata attraverso diritti di voto non è un’entità strutturata semplicemente perché, per esempio, riceve finanziamenti da terzi a seguito di una ristrutturazione.

Natura dei rischi derivanti da partecipazioni in entità strutturate non consolidate (paragrafi 29–31)

B25 Oltre alle informazioni richieste dai paragrafi 29–31, un’entità deve fornire ulteriori informazioni necessarie per soddisfare il requisito informativo di cui al paragrafo 24(b).

B26 Esempi di informazioni aggiuntive che, a seconda delle circostanze, potrebbero essere rilevanti per una valutazione dei rischi a cui l’entità è esposta quando detiene una partecipazione in un'entità strutturata non consolidata sono:

(a) 

i termini di un accordo che potrebbe richiedere all’entità di fornire sostegno finanziario a un’entità strutturata non consolidata (per esempio, accordi per la fornitura di liquidità o eventi creditizi che determinato il rating associati a obbligazioni per l’acquisto di attività dell’entità strutturata o per la fornitura di sostegno finanziario), tra cui:

(i) 

una descrizione degli eventi o circostanze che potrebbero esporre a una perdita l’entità che redige il bilancio;

(ii) 

se sussistono clausole che limiterebbero l’obbligazione;

(iii) 

se vi sono altre parti che forniscono un supporto finanziario e, in tal caso, qual è il grado di subordinazione dell’obbligazione dell'entità che redige il bilancio rispetto a quello delle altre parti;

(b) 

perdite subite dall’entità durante l’esercizio di riferimento, relativamente alle proprie partecipazioni in entità strutturate non consolidate;

(c) 

i tipi di ricavi percepiti dall’entità, nel corso dell’esercizio di riferimento, dalle proprie partecipazioni in entità strutturate non consolidate;

(d) 

se l'entità deve assorbire le perdite di un'entità strutturata non consolidata prima di altre parti, il limite massimo di tali perdite per l'entità, e (se rilevante) la classificazione e la misura delle perdite potenziali sostenute da parti le cui partecipazioni siano di rango inferiore rispetto alle partecipazioni che l’entità detiene nell’entità strutturata non consolidata;

(e) 

informazioni in merito a linee di liquidità, garanzie o altri impegni con terzi che possono incidere sul fair value (valore equo) o sul rischio delle partecipazioni dell’entità in entità strutturate non consolidate;

(f) 

le difficoltà che un’entità strutturata non consolidata ha incontrato nel finanziare le proprie attività nel corso dell'esercizio di riferimento;

(g) 

in relazione al finanziamento di un’entità strutturata non consolidata, le forme di finanziamento (per esempio, carta commerciale o titoli a medio termine) e la loro vita media ponderata. Tali informazioni potrebbero comprendere analisi delle scadenze delle attività e delle passività di un’entità strutturata non consolidata, se l’entità strutturata detiene attività a lungo termine finanziate con passività a breve termine.




Appendice C

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS e ha la stessa autorità delle altre parti dell’IFRS.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

C1 L’entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata.

▼M37

C1A  Bilancio consolidato, Accordi a controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: Guida alle disposizioni transitorie (modifiche all’IFRS 10, all’IFRS 11 e all’IFRS 12), pubblicato nel giugno 2012, ha aggiunto i paragrafi C2A–C2B. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 o da data successiva. Qualora un’entità applichi l’IFRS 12 a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da tale esercizio precedente.

▼M38

C1B  Entità d’investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato il paragrafo 2 e l’Appendice A, e ha aggiunto i paragrafi 9A–9B, 19A–19G, 21A e 25A. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, deve indicare tale fatto e applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d’investimento.

▼M51

C1C  Entità d'investimento: applicazione dell'eccezione di consolidamento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS12 e allo IAS 28), pubblicato a dicembre 2014, ha modificato il paragrafo 6. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M59

C1D Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016, pubblicato a dicembre 2016, ha aggiunto il paragrafo 5 A e ha modificato il paragrafo B17. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2017 o in data successiva.

▼M32

C2 Un’entità è incoraggiata a fornire le informazioni richieste dal presente IFRS in anticipo sugli esercizi con inizio dal primo gennaio 2013. L’indicazione di alcune delle informative richieste dal presente IFRS non costringe l’entità a ottemperare a tutte le disposizioni del presente IFRS né ad applicare l’IFRS 10, l’IFRS 11, lo IAS 27 (modificato nel 2011) e lo IAS 28 (modificato nel 2011).

▼M37

C2A Non è necessario applicare le disposizioni sull’informativa del presente IFRS per gli esercizi presentati il cui inizio è anteriore all’esercizio immediatamente precedente il primo esercizio per il quale è applicato l’IFRS 12.

C2B Non è necessario applicare le disposizioni sull’informativa di cui ai paragrafi 24–31 e la relativa guida di cui ai paragrafi B21–B26 del presente IFRS per gli esercizi presentati il cui inizio è anteriore al primo esercizio per il quale è applicato l’IFRS 12.

▼M32

RIFERIMENTI ALL’IFRS 9

C3 Qualora un'entità applichi il presente IFRS ma non applichi ancora l'IFRS 9, qualsiasi riferimento all'IFRS 9 dovrà essere interpretato come un riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

▼M33




INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 13

Valutazione del fair value

FINALITÀ

1   Il presente IFRS:

(a) 

definisce il fair value;

(b) 

definisce in un unico IFRS un quadro di riferimento per la valutazione del fair value; e

(c) 

richiede informazioni integrative sulle valutazioni del fair value.

2 Il fair value è un criterio di valutazione di mercato, non specifico dell’entità. Mentre per alcune attività e passività, potrebbero essere disponibili transazioni o informazioni di mercato osservabili, per altre attività e passività tali informazioni potrebbero non essere disponibili. Tuttavia, la finalità della valutazione del fair value è la stessa in entrambi i casi: stimare il prezzo al quale una regolare operazione per la vendita dell’attività o il trasferimento della passività avrebbe luogo tra gli operatori di mercato alla data di valutazione alle condizioni di mercato correnti (ossia un prezzo di chiusura alla data di valutazione dal punto di vista dell’operatore di mercato che detiene l’attività o la passività).

3 Quando non è rilevabile un prezzo per un’attività o una passività identica, un’entità deve valutare il fair value applicando un’altra tecnica di valutazione che massimizzi l’utilizzo di input osservabili rilevanti e riduca al minimo l’utilizzo di input non osservabili. Poiché il fair value è un criterio di valutazione di mercato, esso viene determinato adottando quelle assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il prezzo dell’attività o della passività, incluse le assunzioni circa i rischi. Di conseguenza, l’intenzione di un’entità di detenere un’attività o di estinguere una passività (o di adempiere in altro modo) non è rilevante ai fini della valutazione del fair value.

4 La definizione di fair value riguarda principalmente attività e passività, in quanto queste rappresentano un elemento primario della valutazione contabile. Inoltre, il presente IFRS deve essere applicato agli strumenti rappresentativi di capitale di un’entità valutati al fair value.

AMBITO DI APPLICAZIONE

5   Il presente IFRS si applica quando un altro IFRS richiede o consente valutazioni del fair value o informazioni integrative sulle valutazioni del fair value (e valutazioni, come il fair value al netto dei costi di vendita, basate sul fair value o sulle informazioni integrative relative a tali valutazioni), a eccezione di quanto specificato nei paragrafi 6 e 7.

▼M54

6 Le disposizioni sulla valutazione e sull'informativa da fornire in base al presente IFRS non si applicano a:

▼M33

(a) 

operazioni con pagamento basato su azioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni;

▼M54

(b) 

operazioni di leasing contabilizzate conformemente all'IFRS 16 Leasing; e

▼M33

(c) 

valutazioni che presentano alcune similarità con il fair value ma non lo sono, quali il valore netto di realizzo di cui allo IAS 2 Rimanenze o il valore d’uso di cui allo IAS 36 Riduzioni di valore delle attività.

7 Le informazioni integrative richieste dal presente IFRS non sono necessarie per:

(a) 

attività al servizio del piano valutate al fair value in conformità allo IAS 19 Benefici per i dipendenti;

(b) 

fondi pensione valutati al fair value in conformità allo IAS 26 Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione; e

(c) 

attività per le quali il valore recuperabile è il fair value al netto dei costi di dismissione in conformità allo IAS 36.

8 Il quadro di riferimento per la valutazione del fair value descritto nel presente IFRS si applica sia alla valutazione iniziale, sia a quella successiva se il fair value è richiesto o consentito da altri IFRS.

VALUTAZIONE

Definizione di fair value

9   Il presente IFRS definisce il fair value come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

10 Il paragrafo B2 descrive l’approccio generale per la valutazione del fair value.

L’attività o passività

11   Una valutazione del fair value è riferita a una particolare attività o passività. Pertanto, quando valuta il fair value, un’entità deve considerare le caratteristiche di quell’attività o passività se gli operatori di mercato tengono conto di tali caratteristiche per determinare il prezzo dell’attività o della passività alla data di valutazione. A titolo esemplificativo, tali caratteristiche comprendono:

(a) 

la condizione o l’ubicazione dell’attività; e

(b) 

le eventuali limitazioni alla vendita o all’uso dell’attività.

12 L’effetto sulla valutazione derivante da una particolare caratteristica sarà diverso a seconda del modo in cui quella caratteristica viene considerata o meno dagli operatori di mercato.

13 L’attività o passività valutata al fair value potrebbe essere:

(a) 

un’attività o passività presa a sé stante (per esempio uno strumento finanziario o un’attività non finanziaria); o

(b) 

un gruppo di attività, un gruppo di passività o un gruppo di attività e passività (per esempio, un’unità generatrice di flussi finanziari o un’attività aziendale).

14 Per determinare se, ai fini della rilevazione o dell’informativa di bilancio, l’attività o la passività sia un’attività o una passività a sé stante, un gruppo di attività, un gruppo di passività o un gruppo di attività e passività bisogna considerare la base di determinazione del valore. La base di determinazione del valore per l’attività o per la passività deve essere determinata in conformità all’IFRS che richiede o consente la valutazione del fair value, fatta eccezione per quanto previsto nel presente IFRS.

L’operazione

15   Una valutazione del fair value suppone che l’attività o passività venga scambiata in una regolare operazione tra operatori di mercato per la vendita dell’attività o il trasferimento della passività alla data di valutazione, alle correnti condizioni di mercato.

16   Una valutazione del fair value suppone che l’operazione di vendita dell’attività o di trasferimento della passività abbia luogo:

(a) 

nel mercato principale dell’attività o passività; o

(b) 

in assenza di un mercato principale, nel mercato più vantaggioso per l’attività o passività.

17 In assenza di un mercato principale, l’entità non deve effettuare una ricerca approfondita di tutti i mercati possibili al fine di identificare il mercato principale o il mercato più vantaggioso, ma deve prendere in considerazione tutte le informazioni ragionevolmente disponibili. Salvo prova contraria, si presume che il mercato principale o il mercato più vantaggioso, in assenza di un mercato principale, sia il mercato in cui l’entità normalmente effettuerebbe un’operazione di vendita dell’attività o di trasferimento della passività.

18 In presenza di un mercato principale per l’attività o passività, la valutazione del fair value deve rappresentare il prezzo in quel mercato (sia che il prezzo sia osservabile direttamente o che venga stimato utilizzando un’altra tecnica di valutazione) anche se, alla data di valutazione, il prezzo potrebbe risultare più vantaggioso in un mercato diverso.

19 Alla data di valutazione, l’entità deve avere accesso al mercato principale (o più vantaggioso). Poiché entità diverse (e le attività aziendali nell’ambito di tali entità) con attività operative diverse possono avere accesso a mercati diversi, il mercato principale (o più vantaggioso) per la stessa attività o passività potrebbe essere diverso per entità diverse (e le attività aziendali nell’ambito di tali entità). Pertanto, il mercato principale o più vantaggioso (e quindi gli operatori di mercato) deve essere considerato dal punto di vista dell’entità, considerando pertanto le differenze tra entità con attività operative diverse.

20 Benché un’entità debba essere in grado di accedere al mercato, non deve necessariamente essere in grado di vendere una particolare attività o trasferire una particolare passività alla data di valutazione per poter misurare il fair value sulla base del prezzo in quel mercato.

21 Anche in mancanza di un mercato osservabile che fornisca informazioni sui prezzi di vendita di un’attività o di trasferimento di una passività alla data di valutazione, una valutazione al fair value deve presumere che in quella data abbia luogo una transazione, considerata dal punto di vista di un operatore di mercato che possiede l’attività o la passività. Tale presunta transazione rappresenta una base per la stima del prezzo di vendita dell’attività o di trasferimento della passività.

Operatori di mercato

22   Un’entità deve valutare il fair value di un’attività o passività adottando le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nella determinazione del prezzo dell’attività o passività, presumendo che gli operatori di mercato agiscano per soddisfare nel modo migliore il proprio interesse economico.

23 Nello sviluppare tali assunzioni, un’entità non deve necessariamente individuare operatori di mercato specifici. Piuttosto, essa deve identificare delle caratteristiche che in genere distinguono gli operatori di mercato, considerando fattori specifici per:

(a) 

l’attività o passività;

(b) 

il mercato principale (o più vantaggioso) per l’attività o passività; e

(c) 

gli operatori di mercato con i quali l’entità effettuerebbe un’operazione in quel mercato.

Il prezzo

24   Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione nel mercato principale (o più vantaggioso) alla data di valutazione, alle correnti condizioni di mercato (ossia un prezzo di chiusura), indipendentemente dal fatto che quel prezzo sia osservabile direttamente o che venga stimato utilizzando un’altra tecnica di valutazione.

25 Il prezzo nel mercato principale (o più vantaggioso) utilizzato per valutare il fair value dell’attività o passività non deve essere rettificato in virtù dei costi dell’operazione. I costi dell’operazione devono essere contabilizzati in conformità ad altri IFRS. I costi dell’operazione non sono una caratteristica di un’attività o passività; piuttosto, essi sono specifici dell’operazione e varieranno a seconda delle modalità con cui un’entità effettua un’operazione relativa all’attività o alla passività.

26 I costi dell’operazione non includono i costi di trasporto. Se l’ubicazione è una caratteristica dell’attività (come, per esempio, nel caso di una merce), il prezzo nel mercato principale (o più vantaggioso) sarà rettificato in virtù degli eventuali costi da sostenere per trasportare l’attività dalla sua attuale ubicazione a quel mercato.

Applicazione ad attività non finanziarie

Massimo e miglior utilizzo di attività non finanziarie

27   Una valutazione del fair value di un’attività non finanziaria considera la capacità di un operatore di mercato di generare benefici economici impiegando l’attività nel suo massimo e migliore utilizzo o vendendola a un altro operatore di mercato che la impiegherebbe nel suo massimo e miglior utilizzo.

28 Il massimo e migliore utilizzo di un’attività non finanziaria considera l’utilizzo dell’attività fisicamente possibile, legalmente consentito e finanziariamente fattibile:

(a) 

un utilizzo fisicamente possibile considera le caratteristiche fisiche dell’attività che gli operatori di mercato prenderebbero in considerazione ai fini della determinazione del prezzo dell’attività (per esempio, l’ubicazione o le dimensioni di un immobile);

(b) 

un utilizzo legalmente consentito considera le restrizioni legali all’utilizzo dell’attività che gli operatori di mercato prenderebbero in considerazione ai fini della determinazione del prezzo dell’attività (per esempio, le normative riguardanti piani urbanistici e territoriali applicabili a un immobile);

(c) 

un utilizzo finanziariamente fattibile considera se l’utilizzo dell’attività fisicamente possibile e legalmente consentito genera reddito o flussi finanziari adeguati (considerando i costi di conversione dell’attività a quell’utilizzo) a produrre il rendimento che gli operatori di mercato si aspetterebbero da un investimento in quell’attività utilizzata in quel modo specifico.

29 Il massimo e migliore utilizzo viene determinato dal punto di vista degli operatori di mercato, anche se l’entità propone un utilizzo diverso. Tuttavia, si presume che l’utilizzo corrente di un’attività non finanziaria da parte di un’entità rappresenti il massimo e migliore utilizzo, a meno che il mercato o altri fattori non suggeriscano che un utilizzo diverso da parte degli operatori di mercato massimizzerebbe il valore dell’attività.

30 Per tutelare la propria posizione competitiva, o per altre ragioni, un’entità può voler non utilizzare attivamente un’attività non finanziaria acquisita o non impiegare l’attività in linea con il suo massimo e migliore utilizzo. Per esempio, questo potrebbe avvenire nel caso di un’attività immateriale acquisita che l’entità pianifica di utilizzare in modo difensivo, impedendo ad altri di utilizzarla. Ciò nonostante, l’entità deve valutare il fair value di un’attività non finanziaria ipotizzando il suo massimo e migliore utilizzo da parte degli operatori di mercato.

Presupposti di valutazione per attività non finanziarie

31 Il massimo e migliore utilizzo di un’attività non finanziaria individua dei presupposti di valutazione, utilizzati per valutare il fair value dell’attività, nel seguente modo:

(a) 

il massimo e migliore utilizzo di un’attività non finanziaria potrebbe garantire il massimo valore agli operatori di mercato se essa viene utilizzata in un gruppo di altre attività (in quanto installata o altrimenti configurata per l’utilizzo), o in combinazione con altre attività e passività (per esempio, un’attività aziendale);

(i) 

se il massimo e migliore utilizzo dell’attività è costituito dall’utilizzo dell’attività in combinazione con altre attività o con altre attività e passività, il fair value dell’attività è il prezzo che si percepirebbe in un’operazione corrente di vendita dell’attività, ipotizzando che l’attività sia utilizzata con altre attività o con altre attività e passività e che tali attività e passività (ossia le sue attività complementari e le passività correlate) siano disponibili agli operatori di mercato;

(ii) 

le passività correlate all’attività e alle attività complementari includono le passività che finanziano il capitale di funzionamento ma non le passività utilizzate per finanziarie attività diverse da quelle presenti nel gruppo di attività;

(iii) 

le assunzioni sul massimo e migliore utilizzo di un’attività non finanziaria devono essere coerenti per tutte le attività (per le quali è rilevante il massimo e migliore utilizzo) del gruppo di attività, o del gruppo di attività e passività all’interno del quale l’attività verrebbe utilizzata;

(b) 

il massimo e migliore utilizzo di un’attività non finanziaria potrebbe garantire il massimo valore agli operatori di mercato se utilizzata singolarmente. Se il massimo e migliore utilizzo dell’attività è il suo utilizzo autonomo, il fair value dell’attività è il prezzo che si percepirebbe in un’operazione corrente di vendita dell’attività agli operatori di mercato che la utilizzerebbero singolarmente.

32 La valutazione del fair value di un’attività non finanziaria presume che l’attività sia venduta in modo coerente con la base di determinazione del valore specificata in altri IFRS (che può essere una singola attività). Questo si verifica anche quando la valutazione del fair value ipotizza che il massimo e migliore utilizzo dell’attività consista nell’utilizzarla in combinazione con altre attività o con altre attività e passività, poiché una valutazione del fair value presume che l’operatore di mercato già possieda le attività complementari e le passività correlate.

33 Il paragrafo B3 descrive l’applicazione del dei presupposti di valutazione per attività non finanziarie.

Applicazione a passività e a strumenti rappresentativi di capitale propri di un’entità

Principi generali

34   Una valutazione del fair value presume che una passività finanziaria o non finanziaria oppure uno strumento rappresentativo di capitale di un’entità (per esempio, le interessenze emesse come corrispettivo nell’ambito di un’aggregazione aziendale) vengano trasferiti a un operatore di mercato alla data di valutazione. Il trasferimento di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale di un’entità presuppone quanto segue:

(a) 

la passività rimarrebbe in essere e all’operatore di mercato cessionario verrebbe chiesto di adempiere all’obbligazione. Alla data di valutazione, la passività con la controparte non verrebbe regolata né altrimenti estinta;

(b) 

lo strumento rappresentativo di capitale di un’entità rimarrebbe in essere e l’operatore di mercato cessionario assumerebbe i rischi e le responsabilità correlati a tale strumento. Lo strumento non verrebbe annullato né altrimenti estinto alla data di valutazione.

35 Anche nel caso in cui non vi sia un mercato osservabile che fornisca informazioni sui prezzi inerenti al trasferimento di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale di un’entità (per esempio, perché vincoli contrattuali o legali ne impediscono il trasferimento), per tali elementi potrebbe sussistere un mercato osservabile se sono posseduti da terzi come attività (per esempio, un titolo obbligazionario o un’opzione call sulle azioni di un’entità).

36 In tutti i casi, un’entità deve massimizzare l’utilizzo di dati osservabili rilevanti e ridurre al minimo l’utilizzo di dati non osservabili, al fine di soddisfare la finalità di valutare il fair value, ossia stimare il prezzo a cui avrebbe luogo una regolare operazione per il trasferimento della passività o dello strumento rappresentativo di capitale tra gli operatori di mercato alla data di valutazione, alle condizioni di mercato correnti.

Passività e strumenti rappresentativi di capitale posseduti da terzi come attività

37   Quando non è disponibile un prezzo quotato per il trasferimento di una passività identica o similare, oppure di uno strumento rappresentativo di capitale dell’entità identico o similare, l’entità deve valutare il fair value della passività o dello strumento rappresentativo di capitale dal punto di vista di un operatore di mercato che possiede l’elemento identico come attività alla data di valutazione.

38 In tali casi, l’entità deve valutare il fair value della passività o dello strumento rappresentativo di capitale nel seguente modo:

(a) 

utilizzando il prezzo quotato in un mercato attivo per l’elemento identico posseduto da un terzo come attività, se tale prezzo è disponibile;

(b) 

se tale prezzo non è disponibile, utilizzando altri input osservabili, quali il prezzo quotato in un mercato non attivo per l’elemento identico posseduto da un terzo come attività;

(c) 

se i prezzi osservabili in (a) e (b) non sono disponibili, utilizzando un’altra tecnica di valutazione, quale:

(i) 

un metodo reddituale (per esempio, una tecnica del valore attuale che tenga conto dei futuri flussi finanziari che un operatore di mercato si aspetterebbe di percepire dal possedere la passività o lo strumento rappresentativo di capitale come un’attività; vedere paragrafi B10 e B11)

(ii) 

un metodo basato sulla valutazione di mercato (per esempio, utilizzando i prezzi quotati per passività o strumenti rappresentativi di capitale similari posseduti da terzi come attività; vedere paragrafi B5–B7).

39 L’entità deve rettificare il prezzo quotato di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale di un’entità posseduti da un terzo come attività solo in presenza di fattori specifici dell’attività non applicabili alla valutazione del fair value della passività o dello strumento rappresentativo di capitale. L’entità deve assicurare che il prezzo dell’attività non rifletta l’effetto di una restrizione che ne impedisca la vendita. Tra i fattori che possono indicare la necessità di rettificare il prezzo quotato dell’attività vi sono:

(a) 

il prezzo quotato per l’attività fa riferimento a una passività o a uno strumento rappresentativo di capitale similari (ma non identici) posseduti da un terzo come attività. Per esempio, la passività o lo strumento rappresentativo di capitale possono avere una caratteristica particolare (quale la qualità creditizia dell’emittente) diversa da quella riflessa nel fair value della passività o dello strumento di capitale similari posseduti come attività;

(b) 

la base di determinazione del valore dell’attività non è uguale a quella della passività o dello strumento rappresentativo di capitale. Per esempio, nel caso delle passività, talvolta il prezzo di un’attività riflette un prezzo composto relativo a un pacchetto comprendente sia gli importi dovuti dall’emittente, sia uno strumento di attenuazione del rischio di credito concesso da un terzo. Se la base di determinazione del valore per la passività non riguarda l’intero pacchetto, la finalità è valutare solo il fair value della passività dell’emittente e non il fair value del pacchetto. Pertanto, in tali casi, l’entità rettificherebbe il prezzo osservato per l’attività al fine di escludere l’effetto dello strumento di attenuazione del rischio di credito concesso da un terzo.

Passività e strumenti rappresentativi di capitale non posseduti da terzi come attività

40   Quando non è disponibile un prezzo quotato per il trasferimento di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale dell’entità identici o similari, e l’elemento identico non è posseduto da un terzo come attività, l’entità deve valutare il fair value della passività o dello strumento rappresentativo di capitale utilizzando una tecnica di valutazione dalla prospettiva di un operatore di mercato che detiene la passività o che ha emesso il titolo partecipativo.

41 Per esempio, nell’applicazione di una tecnica del valore attuale, l’entità dovrebbe tenere conto di uno dei seguenti elementi:

(a) 

i futuri flussi finanziari in uscita che un operatore di mercato si aspetterebbe di sostenere per adempiere all’obbligazione, incluso il compenso richiesto da un operatore di mercato per l’assunzione dell’obbligazione (vedere paragrafi B31–B33);

(b) 

l’importo che un operatore di mercato percepirebbe per contrarre o emettere una passività o uno strumento rappresentativo di capitale identici, adottando le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il prezzo dell’elemento identico (per esempio, avente le stesse caratteristiche creditizie) nel mercato principale (o più vantaggioso) per l’emissione di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale avente gli stessi termini contrattuali.

Rischio di inadempimento

42   Il fair value di una passività riflette l’effetto di un rischio di inadempimento. Il rischio di inadempimento comprende anche, tra l’altro, il rischio di credito dell’entità stessa (come definito nell’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative). Si presume che il rischio di inadempimento sia uguale prima e dopo il trasferimento della passività.

43 Nel valutare il fair value di una passività, un’entità deve considerare l’effetto del proprio rischio di credito (merito creditizio) e qualsiasi altro fattore che potrebbe influenzare la probabilità di adempiere o meno all’obbligazione. Tale effetto può variare a seconda della passività; per esempio:

(a) 

se la passività è un’obbligazione a consegnare disponibilità liquide (una passività finanziaria) o un’obbligazione a fornire merci o servizi (una passività non finanziaria);

(b) 

le condizioni degli eventuali strumenti di attenuazione del rischio di credito correlati alla passività.

44 Il fair value di una passività riflette l’effetto del rischio di inadempimento a seconda della propria base di determinazione del valore. L’emittente di una passività emessa con uno strumento di attenuazione del rischio di credito di terzi non separabile, contabilizzato separatamente dalla passività, non deve includere l’effetto dello strumento di attenuazione del rischio di credito (per esempio, una garanzia di credito erogata da terzi) nella valutazione del fair value della passività. Se lo strumento di attenuazione del rischio di credito viene contabilizzato separatamente dalla passività, ai fini della valutazione del fair value della passività l’emittente deve considerare il proprio merito creditizio e non quello del terzo garante.

Restrizione che impedisce il trasferimento di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale di un’entità

45 Nel valutare il fair value di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale, l’entità non deve tener conto di input distinti, o di rettifiche di altri input, derivanti dall’esistenza di restrizioni che impediscono il trasferimento dell’elemento. L’effetto di una restrizione che impedisce il trasferimento di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale di un’entità è incluso, implicitamente o esplicitamente, negli altri input per la valutazione del fair value.

46 Per esempio, alla data dell’operazione, il creditore e il debitore hanno entrambi accettato il prezzo dell’operazione per la passività, nella piena consapevolezza che l’obbligazione comprende una restrizione che ne impedisce il trasferimento. A seguito dell’inclusione della restrizione nel prezzo dell’operazione, alla data dell’operazione non saranno necessari input distinti, o rettifiche di input esistenti, per riflettere l’effetto della restrizione sul trasferimento. Analogamente, alle date di valutazione successive, non saranno necessari un input separato o una rettifica di un input esistente per riflettere l’effetto della restrizione sul trasferimento.

Passività finanziaria con una caratteristica di esigibilità a richiesta

47 Il fair value di una passività finanziaria con una caratteristica di esigibilità a richiesta (per esempio un deposito a vista), non è inferiore all’importo esigibile a richiesta, attualizzato a partire dalla prima data in cui ne potrebbe essere richiesto il pagamento.

Applicazione ad attività e passività finanziarie con posizioni compensative dei rischi di mercato o del rischio di credito della controparte

48 Una entità che possiede un gruppo di attività e passività finanziarie è esposta a rischi di mercato (come definito nell’IFRS 7) e al rischio di credito (come definito nell’IFRS 7) di ciascuna delle controparti. Se l’entità gestisce quel gruppo di attività e passività finanziarie sulla base della propria esposizione netta ai rischi di mercato o al rischio di credito, le è consentito fare un’eccezione al presente IFRS per valutare il fair value. Tale eccezione consente all’entità di valutare il fair value di un gruppo di attività e passività finanziarie sulla base del prezzo che si percepirebbe dalla vendita di una posizione netta lunga (ossia un’attività) per una particolare esposizione al rischio o dal trasferimento di una posizione netta corta (ossia una passività) per una particolare esposizione al rischio in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione, alle condizioni di mercato correnti. Di conseguenza, l’entità deve valutare il fair value del gruppo di attività e passività finanziarie in modo coerente con le modalità con cui gli operatori di mercato determinerebbero il prezzo dell’esposizione netta al rischio alla data di valutazione.

49 Un’entità ha facoltà di avvalersi dell’eccezione di cui al paragrafo 48 solo se soddisfa tutti i seguenti requisiti:

(a) 

gestisce il gruppo di attività e passività finanziarie sulla base della propria esposizione netta a un particolare rischio (o rischi) di mercato, oppure al rischio di credito di una particolare controparte, in conformità alla strategia documentata di gestione del rischio o d’investimento della entità;

(b) 

su tale base, fornisce informazioni sul gruppo di attività e passività finanziarie ai dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità, secondo quanto definito nello IAS 24 Informativa di bilancio sulle informazioni con parti correlate; e

(c) 

è obbligata a valutare dette attività e passività finanziarie al fair value nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla data di chiusura di ciascun esercizio, o ha scelto di farlo.

50 L’eccezione di cui al paragrafo 48 non attiene alla presentazione del bilancio. In alcuni casi, il criterio per l’esposizione degli strumenti finanziari nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria è diverso dal criterio per la valutazione degli strumenti finanziari, per esempio, nei casi in cui un IFRS non richieda o non consenta l’esposizione di strumenti finanziari su base netta. In tali casi, l’entità può dover attribuire le rettifiche determinate a livello di portafoglio (vedere paragrafi 53–56) alle singole attività o passività che costituiscono il gruppo di attività e passività finanziarie la cui esposizione al rischio è gestita su base netta. L’entità deve effettuare tale allocazione in base a un criterio ragionevole e coerente, utilizzando una metodologia appropriata alle circostanze.

51 Per avvalersi dell’eccezione di cui al paragrafo 48, l’entità deve decidere la politica contabile da adottare in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori. L’entità che si avvale dell’eccezione deve applicare tale politica contabile, incluso quello relativo alla ripartizione delle rettifiche denaro-lettera (bid-ask, vedere paragrafi 53–55) e le rettifiche di credito (vedere paragrafo 56) se applicabile, in modo uniforme tra i diversi esercizi per un determinato portafoglio.

▼M53

52 L'eccezione di cui al paragrafo 48 si applica esclusivamente alle attività e passività finanziarie e agli altri contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 Strumenti finanziari (o dello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, se l'IFRS 9 non è stato ancora adottato). I riferimenti alle attività e passività finanziarie nei paragrafi 48-51 e 53-56 dovrebbero essere interpretati come riferimenti che si applicano a tutti i contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 (o dello IAS 39, se l'IFRS 9 non è stato ancora adottato) o contabilizzati conformemente ad esso, a prescindere dal fatto che rispettino le definizioni di attività o passività finanziarie dello IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio.

▼M33

Esposizione ai rischi di mercato

53 Quando applica l’eccezione di cui al paragrafo 48 per valutare il fair value di un gruppo di attività e passività finanziarie gestite sulla base della propria esposizione netta a un particolare rischio (o rischi) di mercato, l’entità deve applicare all’esposizione netta dell’entità a tali rischi di mercato (vedere paragrafi 70 e 71) il prezzo, compreso nello scarto tra i valori denaro-lettera (bid-ask spread), che sia più rappresentativo del fair value in quelle circostanze.

54 Quando applica l’eccezione di cui al paragrafo 48, l’entità deve assicurare che il rischio (o i rischi) di mercato a cui è esposta, nell’ambito di quel gruppo di attività e passività finanziarie, sia sostanzialmente lo stesso. Per esempio, un’entità non deve aggregare il rischio di tasso d’interesse associato a un’attività finanziaria con il rischio relativo al prezzo delle merci correlato a una passività finanziaria, in quanto ciò non mitiga l’esposizione dell’entità al rischio di tasso di interesse o al rischio di prezzo delle merci. Nell’applicare l’eccezione di cui al paragrafo 48, qualsiasi rischio base risultante dal fatto che i parametri del rischio di mercato non sono identici dovranno essere presi in considerazione ai fini della valutazione del fair value delle attività e passività finanziarie all’interno del gruppo.

55 Analogamente, la durata dell’esposizione dell’entità a un particolare rischio (o rischi) di mercato derivante dalle attività e passività finanziarie deve essere sostanzialmente la stessa. Per esempio, un’entità che utilizza un contratto future con scadenza tra 12 mesi a copertura dei flussi finanziari associati a un’esposizione al rischio di tasso di interesse per un periodo di 12 mesi su uno strumento finanziario di durata quinquennale, nell’ambito di un gruppo costituito soltanto da quelle attività e passività finanziarie, valuta su base netta il fair value dell’esposizione al rischio di tasso di interesse su 12 mesi e su base lorda quello relativo all’esposizione residua al rischio di tasso di interesse (ossia 2-5 anni).

Esposizione al rischio di credito di una particolare controparte

56 Quando applica l’eccezione di cui al paragrafo 48 per valutare il fair value di un gruppo di attività e passività finanziarie contratte con una particolare controparte, l’entità deve includere nella valutazione del fair value l’effetto della propria esposizione netta al rischio di credito di quella controparte, oppure dell’esposizione netta della controparte al proprio rischio di credito, come se gli operatori di mercato avessero preso in considerazione tutti gli accordi in essere che mitigano l’esposizione al rischio di credito in caso di inadempimento (per esempio, un accordo-quadro di compensazione delle partite con la controparte ovvero un accordo che richieda lo scambio di garanzie reali sulla base dell’esposizione netta di ciascuna parte al rischio di credito dell’altra parte). La misurazione del fair value deve riflettere le aspettative degli operatori di mercato sulla probabilità che tale accordo possa essere legalmente esercitabile in caso di inadempimento.

Fair value al momento della rilevazione iniziale

57 Quando si acquisisce un’attività o si assume una passività in un’operazione di scambio, il prezzo dell’operazione è il prezzo pagato per acquisire l’attività o percepito per assumere la passività (prezzo di entrata). Al contrario, il fair value dell’attività o passività è il prezzo che si percepirebbe dalla vendita dell’attività o si pagherebbe per il trasferimento della passività (prezzo di chiusura). Le entità non vendono necessariamente le attività al prezzo pagato per acquisirle. Analogamente, le entità non trasferiscono necessariamente le passività ai prezzi percepiti per assumerle.

58 In molti casi, il prezzo dell’operazione equivarrà al fair value (per esempio nel caso in cui, alla data dell’operazione, l’operazione per l’acquisto di un’attività ha luogo nel mercato in cui tale attività sarebbe venduta).

59 Nel determinare se il fair value al momento della rilevazione iniziale equivale al prezzo dell’operazione, un’entità deve prendere in considerazione i fattori specifici dell’operazione e dell’attività o della passività. Il paragrafo B4 descrive situazioni in cui il prezzo dell’operazione potrebbe non rappresentare il fair value di un’attività o passività al momento della rilevazione iniziale.

60 Se un altro IFRS richiede o permette che un’entità valuti una attività o passività inizialmente al fair value e il prezzo dell’operazione differisce dal fair value, l’entità deve rilevare l’utile o la perdita risultante nell’utile (perdita) d’esercizio, a meno che lo stesso IFRS non disponga diversamente.

Tecniche di valutazione

61   Un’entità deve utilizzare tecniche di valutazione adatte alle circostanze e per le quali siano disponibili dati sufficienti per valutare il fair value, massimizzando l’utilizzo di input osservabili rilevanti e riducendo al minimo l’utilizzo di input non osservabili.

62 L’utilizzo di una tecnica di valutazione ha l’obiettivo di stimare il prezzo a cui avrebbe luogo una regolare operazione di vendita di una attività o di trasferimento di una passività tra operatori di mercato alla data di valutazione, alle condizioni di mercato correnti. Tre tecniche di valutazione ampiamente utilizzate sono il metodo basato sulla valutazione di mercato, il metodo del costo e il metodo reddituale. Gli aspetti principali di questi metodi sono riepilogati nei paragrafi B5–B11. Un’entità deve utilizzare tecniche di valutazione coerenti con uno o più di questi metodi per valutare il fair value.

63 In alcuni casi sarà appropriata un’unica tecnica di valutazione (per esempio, quando si valuta un’attività o una passività utilizzando prezzi quotati in un mercato attivo per attività o passività identiche). In altri casi, sarà appropriato l’utilizzo di tecniche di valutazione multiple (per esempio, quando si valuta un’unità generatrice di flussi finanziari). Se per la valutazione del fair value sono utilizzate più tecniche di valutazione, i risultati [ossia le rispettive indicazioni del fair value], dovranno essere valutati considerando la ragionevolezza della gamma di valori indicata da tali risultati. Una valutazione del fair value è il valore più rappresentativo del fair value nell’ambito di tale gamma di valori, in quelle circostanze specifiche.

64 Se il prezzo dell’operazione è il fair value al momento della rilevazione iniziale, e per valutare il fair value in periodi successivi sarà impiegata una tecnica di valutazione che utilizza input non osservabili, quest’ultima dovrà essere calibrata in modo che, al momento della rilevazione iniziale, il risultato della tecnica di valutazione equivalga al prezzo dell’operazione. La calibratura assicura che la tecnica di valutazione rifletta le condizioni di mercato correnti e aiuta l’entità a determinare se è necessario rettificare la tecnica di valutazione (per esempio, potrebbe essere presente una caratteristica dell’attività o della passività non considerata dalla tecnica di valutazione). Dopo la rilevazione iniziale, quando si valuta il fair value impiegando una o più tecniche di valutazione che utilizzano input non osservabili, l’entità deve assicurare che tali tecniche di valutazione riflettano dati di mercato osservabili (per esempio, il prezzo di un’attività o di una passività similari) alla data di valutazione.

65 Le tecniche di valutazione utilizzate per valutare il fair value devono essere applicate in maniera uniforme. Tuttavia, è opportuno apportare un cambiamento a una tecnica di valutazione o alla sua applicazione (per esempio, un cambiamento della ponderazione nel caso di utilizzo di diverse tecniche di valutazione oppure una variazione di una rettifica applicata a una tecnica di valutazione) se comporta una valutazione esatta o comunque più rappresentativa del fair value in quelle circostanze specifiche. Ciò potrebbe accadere se, per esempio, si verifica uno dei seguenti eventi:

(a) 

sviluppo di nuovi mercati;

(b) 

disponibilità di nuove informazioni;

(c) 

sopraggiunta indisponibilità di informazioni utilizzate in precedenza;

(d) 

miglioramento delle tecniche di valutazione; o

(e) 

mutamento delle condizioni di mercato.

66 Le revisioni risultanti da un cambiamento nella tecnica di valutazione o nella sua applicazione saranno contabilizzate come un cambiamento nella stima contabile, secondo quanto disposto dallo IAS 8. Tuttavia, le informazioni integrative di cui allo IAS 8 relativamente a cambiamenti della stima contabile non sono richieste per revisioni risultanti da un cambiamento in una tecnica di valutazione o nella sua applicazione.

Input per le tecniche di valutazione

Principi generali

67   Le tecniche di valutazione utilizzate per valutare il fair value devono massimizzare l’utilizzo di input osservabili rilevanti e ridurre al minimo l’utilizzo di input non osservabili.

68 Tra gli esempi di mercati in cui gli input potrebbero essere osservabili per alcune attività e passività (per esempio, per gli strumenti finanziari) rientrano i mercati mobiliari, i mercati a scambi diretti e assistiti, i mercato a scambi intermediati e i mercati a scambi diretti e autonomi (vedere paragrafo B34).

69 Un’entità deve scegliere input coerenti con le caratteristiche dell’attività o passività che gli operatori di mercato prenderebbero in considerazione in un’operazione relativa all’attività o passività (vedere paragrafi 11 e 12). In alcuni casi, tali caratteristiche comportano l’applicazione di una rettifica, come un premio o uno sconto (per esempio, un premio di controllo o uno sconto su una partecipazione di minoranza). Tuttavia, una valutazione del fair value non deve incorporare un premio o uno sconto non coerente con la base di determinazione del valore stabilita nell’IFRS che richiede o permette la valutazione del fair value (vedere paragrafi 13 e 14). In una valutazione del fair value, i premi o gli sconti che riflettano la dimensione come una caratteristica della partecipazione della entità (in particolare, un fattore di blocco che rettifica il prezzo quotato di un’attività o passività perché il normale volume giornaliero delle negoziazioni di mercato non è sufficiente ad assorbire la quantità posseduta dall’entità, come descritto nel paragrafo 80) piuttosto che come una caratteristica dell’attività o passività (per esempio, un premio di controllo nella valutazione del fair value di una partecipazione di maggioranza) non sono consentiti. In tutti i casi, se per un’attività o passività è presente un prezzo quotato in un mercato attivo (ossia un dato di Livello 1), quando valuta il fair value un’entità deve utilizzare quel prezzo senza rettifica, ad eccezione di quanto specificato nel paragrafo 79.

Input basati sui prezzi denaro e lettera

70 Se un’attività o passività valutata al fair value ha un prezzo denaro e un prezzo lettera (per esempio un dato proveniente da un mercato a scambi diretti e assistiti), per valutare il fair value deve essere utilizzato il prezzo rientrante nello scarto denaro-lettera (bid-ask spread) più rappresentativo del fair value in quelle circostanze specifiche, indipendentemente da come tale dato è classificato nella gerarchia del fair value (Livello 1, 2 o 3; vedere paragrafi 72–90). È consentito l’utilizzo di prezzi denaro per posizioni attive e di prezzi lettera per posizioni passive, ma non è obbligatorio.

71 Il presente IFRS non preclude l’utilizzo dei prezzi medi di mercato, né di altre convenzioni di prezzo rientranti nello scarto denaro-lettera (bid-ask spread), utilizzate dagli operatori di mercato come espediente pratico per le valutazioni del fair value.

Gerarchia del fair value

72 Per aumentare la coerenza e la comparabilità delle valutazioni del fair value e delle relative informazioni integrative, il presente IFRS stabilisce una gerarchia del fair value che classifica in tre livelli (vedere paragrafi 76–90) gli input delle tecniche di valutazione adottate per valutare il fair value. La gerarchia del fair value attribuisce la massima priorità ai prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche (dati di Livello 1) e la priorità minima agli input non osservabili (dati di Livello 3).

73 In alcuni casi, i dati utilizzati per valutare il fair value di un’attività o passività potrebbero essere classificati in diversi livelli della gerarchia del fair value. In tali casi, la valutazione del fair value è classificata interamente nello stesso livello della gerarchia del fair value in cui è classificato l’input di più basso livello di gerarchia utilizzato per la valutazione. La valutazione dell’importanza di un particolare input per l’intera valutazione richiede un giudizio che tenga conto di fattori specifici dell’attività o passività. Le rettifiche per pervenire a valutazioni basate sul fair value, come i costi di vendita quando si valuta il fair value dedotti i costi di vendita, non devono essere prese in considerazione nel determinare il livello della gerarchia del fair value in cui viene classificata una valutazione del fair value.

74 La disponibilità di input rilevanti e la loro soggettività potrebbero influire sulla scelta delle tecniche di valutazione più appropriate (vedere paragrafo 61). Tuttavia, la gerarchia del fair value dà priorità agli input delle tecniche di valutazione e non alle tecniche di valutazione adottate per valutare il fair value. Per esempio, una valutazione del fair value sviluppata utilizzando una tecnica del valore attuale potrebbe essere classificata nel Livello 2 o 3, a seconda degli input significativi per l’intera valutazione e del livello della gerarchia del fair value in cui tali dati sono classificati.

75 Se un input osservabile richiede una rettifica dovuta all’utilizzo di un input non osservabile, e tale rettifica comporta una valutazione del fair value significativamente maggiore o minore, tale valutazione sarebbe classificata nel Livello 3 della gerarchia del fair value. Per esempio, se un operatore di mercato, nello stimare il prezzo di una attività, prendesse in considerazione l’effetto di una limitazione alla vendita di tale attività, l’entità dovrebbe rettificare il prezzo quotato per riflettere l’effetto di tale limitazione. Se tale prezzo quotato è un input di Livello 2 e la rettifica è un input non osservabile ma significativo per l’intera valutazione, la valutazione sarebbe classificata nel Livello 3 della gerarchia del fair value.

Input di Livello 1

76 Gli input di Livello 1 sono prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche a cui l’entità può accedere alla data di valutazione.

77 Un prezzo quotato in un mercato attivo fornisce la prova più attendibile del fair value e, quando disponibile, deve essere utilizzato senza alcuna rettifica per valutare il fair value, ad eccezione di quanto specificato nel paragrafo 79.

78 Un input di Livello 1 sarà disponibile per molte attività e passività finanziarie, alcune delle quali potrebbero essere scambiate in diversi mercati attivi (per esempio, in borse valori diverse). Pertanto, nel Livello 1 l’ènfasi è posta sulla determinazione dei seguenti elementi:

(a) 

il mercato principale dell’attività o della passività o, in assenza di un mercato principale, il mercato più vantaggioso dell’attività o della passività; e

(b) 

la possibilità per l’entità di effettuare un’operazione con l’attività o con la passività al prezzo di quel mercato alla data di valutazione.

79 Una entità non deve apportare una rettifica a un input di Livello 1, a eccezione che nelle seguenti circostanze:

(a) 

quando una entità detiene un ampio numero di attività o passività similari (ma non identiche) (per esempio, titoli di debito) valutate al fair value ed è disponibile un prezzo quotato in un mercato attivo, ma non immediatamente accessibile, per ciascuna di tali attività o passività (ossia, visto il grande numero di attività o passività similari detenute dall’entità, sarebbe difficile ottenere informazioni sulla determinazione del prezzo per ogni singola attività o passività alla data di valutazione). In tal caso, come espediente pratico, un’entità può valutare il fair value utilizzando un metodo alternativo di determinazione del prezzo, non basato esclusivamente sui prezzi quotati (per esempio, determinazione di prezzi a matrice). Tuttavia, l’utilizzo di un metodo alternativo di determinazione del prezzo comporta che la valutazione del fair value venga classificata in un livello inferiore della gerarchia del fair value;

(b) 

quando un prezzo quotato in un mercato attivo non rappresenta il fair value alla data di valutazione. Questo potrebbe accadere nel caso in cui, per esempio, eventi significativi (come le negoziazioni in un mercato a scambi diretti e autonomi, ovvero le negoziazioni o gli annunci su un mercato a scambi intermediati) si verificano dopo la chiusura di un mercato ma prima della data di valutazione. Una entità deve definire e applicare in maniera uniforme un principio per l’identificazione degli eventi che potrebbero influenzare le valutazioni del fair value. Tuttavia, se il prezzo quotato è rettificato in funzione di nuove informazioni, la rettifica comporta una classificazione della valutazione del fair value a un livello inferiore della gerarchia del fair value;

(c) 

quando valuta il fair value di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale di un’entità utilizzando il prezzo quotato per l’elemento identico negoziato come attività in un mercato attivo, e quel prezzo deve essere rettificato per la presenza di fattori specifici dell’elemento o dell’attività (vedere paragrafo 39). Se non è necessario rettificare il prezzo quotato dell’attività, ne risulta che la valutazione del fair value è classificata al Livello 1 della gerarchia del fair value. Tuttavia, qualsiasi rettifica del prezzo quotato dell’attività determina una classificazione della valutazione del fair value in un livello inferiore della gerarchia del fair value;

80 Se una entità detiene una posizione in una singola attività o passività (inclusa una posizione che comprende un ampio numero di attività o passività identiche, come il possesso di strumenti finanziari) e l’attività o passività è negoziata in un mercato attivo, il fair value di quella attività o passività deve essere calcolato come il prodotto del prezzo quotato per la singola attività o passività per la quantità posseduta dall’entità ed è classificato nel Livello 1. Ciò avviene anche se il normale volume giornaliero di negoziazioni non è sufficiente ad assorbire la quantità posseduta e il collocamento di ordini per vendere la posizione con un’unica operazione potrebbe influire sul prezzo quotato.

Input di Livello 2

81 Gli input di Livello 2 sono input diversi dai prezzi quotati inclusi nel Livello 1 osservabili direttamente o indirettamente per l’attività o per la passività.

82 Se l’attività o passività ha una determinata durata (contrattuale), un input di Livello 2 deve essere osservabile sostanzialmente per l’intera durata dell’attività o della passività. Gli input di Livello 2 comprendono:

(a) 

prezzi quotati per attività o passività similari in mercati attivi;

(b) 

prezzi quotati per attività o passività identiche o similari in mercati non attivi;

(c) 

dati diversi dai prezzi quotati osservabili per l’attività o passività, per esempio:

(i) 

tassi di interesse e curve dei rendimenti osservabili a intervalli comunemente quotati;

(ii) 

volatilità implicite; e

(iii) 

spread creditizi;

(d) 

input corroborati dal mercato.

83 Le rettifiche agli input di Livello 2 varieranno in funzione di fattori specifici dell’attività o della passività. Tali fattori comprendono i seguenti elementi:

(a) 

la condizione o l’ubicazione dell’attività;

(b) 

la misura in cui gli input fanno riferimento a elementi comparabili all’attività o alla passività (inclusi i fattori descritti nel paragrafo 39); e

(c) 

il volume o il livello di attività nei mercati in cui gli input sono osservati.

84 Se utilizza input non osservabili significativi, una rettifica di un input di Livello 2 significativo per l’intera valutazione potrebbe comportare che la valutazione del fair value venga classificata nel Livello 3 della gerarchia del fair value.

85 Il paragrafo B35 descrive l’utilizzo di input di Livello 2 per attività e passività particolari.

Input di Livello 3

86 Gli input di Livello 3 sono input non osservabili per l’attività o per la passività.

87 Gli input non osservabili devono essere utilizzati per valutare il fair value nella misura in cui gli input osservabili rilevanti non siano disponibili, consentendo pertanto situazioni di scarsa attività del mercato per l’attività o passività alla data di valutazione. Tuttavia, la finalità della valutazione del fair value resta la stessa, ossia un prezzo di chiusura alla data di valutazione dal punto di vista di un operatore di mercato che possiede l’attività o la passività. Pertanto, gli input non osservabili devono riflettere le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo dell’attività o passività, incluse le assunzioni circa il rischio.

88 Le assunzioni circa il rischio comprendono i rischi inerenti a una particolare tecnica di valutazione utilizzata per valutare il fair value (come un modello di determinazione del prezzo) e il rischio inerente gli input della tecnica di valutazione. Una valutazione che non comprenda una rettifica per il rischio non rappresenterebbe una valutazione del fair value nel caso in cui gli operatori di mercato includerebbero una tale rettifica nella determinazione del prezzo dell’attività o della passività. Per esempio, potrebbe essere necessario inserire una rettifica per il rischio laddove sussista una significativa incertezza nella valutazione (per esempio, qualora vi sia stata una significativa riduzione del volume o del livello di attività rispetto alla normale attività di mercato per l’attività o passività, oppure per attività o passività similari, e l’entità abbia stabilito che il prezzo dell’operazione o il prezzo quotato non rappresentano il fair value, come descritto nei paragrafi B37–B47).

89 Un’entità deve elaborare input non osservabili utilizzando le migliori informazioni disponibili nelle circostanze specifiche, che potrebbero anche includere i dati propri della entità. Nell’elaborare input non osservabili, un’entità può iniziare dai dati propri, ma deve rettificarli se informazioni ragionevolmente disponibili indicano che altri operatori di mercato utilizzerebbero dati diversi o se sono presenti elementi specifici dell’entità non disponibili ad altri operatori di mercato (per esempio, una sinergia specifica dell’entità). Un’entità non deve compiere ricerche approfondite per ottenere informazioni sulle assunzioni degli operatori di mercato. Tuttavia, un’entità deve considerare tutte le informazioni relative ad assunzioni ragionevolmente disponibili adottate dagli operatori di mercato. Gli input non osservabili elaborati nella maniera sopra descritta sono considerati assunzioni degli operatori di mercato e soddisfano la finalità di una valutazione del fair value.

90 Il paragrafo B36 descrive l’utilizzo di input di Livello 3 per attività e passività particolari.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

91   Un’entità deve fornire informazioni integrative tali da aiutare gli utilizzatori del suo bilancio a valutare quanto segue:

(a) 

per le attività e le passività valutate al fair value su base ricorrente o non ricorrente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dopo la rilevazione iniziale, le tecniche di valutazione e gli input utilizzati per elaborare tali valutazioni;

(b) 

per valutazioni ricorrenti del fair value attraverso l’utilizzo di input non osservabili significativi (Livello 3), l’effetto delle valutazioni sull’utile (perdita) di esercizio o sulle altre componenti di conto economico complessivo per quell’esercizio.

92 Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 91, un’entità deve considerare:

(a) 

il livello di dettaglio necessario per soddisfare le disposizioni informative;

(b) 

l’enfasi da riporre su ciascuna delle diverse disposizioni;

(c) 

il livello di aggregazione o disaggregazione da considerare; e

(d) 

se gli utilizzatori del bilancio necessitano di ulteriori informazioni per valutare le informazioni quantitative fornite.

Se le informazioni integrative fornite in conformità al presente e ad altri IFRS sono insufficienti a soddisfare le finalità di cui al paragrafo 91, un’entità deve fornire le informazioni integrative necessarie a soddisfare tali finalità.

93 Per soddisfare gli obiettivi di cui al paragrafo 91 un’entità deve fornire, per ciascuna classe di attività e passività e successivamente alla rilevazione iniziale, almeno le seguenti informazioni nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (vedere paragrafo 94 per le informazioni sulla determinazione delle classi di attività e passività più adeguate) valutate al fair value [incluse le valutazioni basate sul fair value che rientrano nell’ambito del presente IFRS]:

(a) 

per valutazione del fair value ricorrenti e non ricorrenti, la valutazione del fair value alla data di chiusura dell’esercizio nonché, per valutazione del fair value non ricorrenti, le motivazioni della valutazione. Le valutazioni ricorrenti del fair value di attività o passività sono quelle valutazioni che altri IFRS richiedono o permettono nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla data di chiusura di ogni esercizio. Le valutazioni non ricorrenti del fair value delle attività o delle passività sono quelle valutazioni che altri IFRS richiedono o permettono nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria in particolari circostanze [per esempio, quando un’entità valuta un’attività posseduta per la vendita al fair value al netto dei costi di vendita, in conformità all’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, perché il fair value al netto dei costi di vendita dell’attività è inferiore al suo valore contabile];

(b) 

per valutazioni del fair value ricorrenti e non ricorrenti, il livello della gerarchia del fair value in cui sono classificate le valutazioni del fair value nella loro interezza (Livello 1, 2 o 3);

(c) 

per attività e passività possedute alla data di chiusura dell’esercizio e valutate al fair value su base ricorrente, gli importi dei trasferimenti tra il Livello 1 e il Livello 2 della gerarchia del fair value, le motivazioni di tali trasferimenti e la procedura adottata dall’entità per stabilire le circostanze in cui tali trasferimenti tra livelli si verificano (vedere paragrafo 95). I trasferimenti verso ciascun livello devono essere indicati e discussi separatamente dai trasferimenti da ciascun livello;

(d) 

per valutazione del fair value ricorrenti e non ricorrenti classificate nei Livelli 2 e 3 della gerarchia del fair value, una descrizione delle tecniche di valutazione e degli input utilizzati nella valutazione del fair value. Se è intervenuto un cambiamento nella tecnica di valutazione (per esempio, dal metodo basato sulla valutazione di mercato si è passati al metodo reddituale o viene utilizzata un’ulteriore tecnica di valutazione), l’entità deve indicare tale cambiamento e descriverne le motivazioni. Per le valutazioni dei fair value classificati nel Livello 3 della gerarchia del fair value, l’entità deve fornire informazioni quantitative sugli input non osservabili che sono significativi utilizzati nella valutazione del fair value. Un’entità non è tenuta a elaborare informazioni quantitative per uniformarsi alla presente disposizione informativa se, nel valutare il fair value, non elabora input non osservabili di carattere quantitativo (per esempio, quando un’entità utilizza prezzi tratti da operazioni precedenti o informazioni sulla determinazione del prezzo fornite da terzi senza apportare ulteriori rettifiche). Tuttavia, nel fornire tale informativa, un’entità non può ignorare gli input non osservabili di carattere quantitativo che sono significativi per la valutazione del fair value e di cui essa dispone in maniera ragionevole;

(e) 

per valutazioni del fair value ricorrenti, classificate nel Livello 3 della gerarchia del fair value, una riconciliazione dei saldi di apertura e di chiusura, indicando separatamente i cambiamenti intervenuti nell’esercizio e attribuibili a:

(i) 

utili o perdite totali rilevati nell’utile (perdita) di esercizio, e la relativa voce (o le voci) in cui tali utili o perdite sono stati rilevati;

(ii) 

utili o perdite totali dell’esercizio rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo, e la relativa voce (o le voci) in cui tali utili o perdite sono stati rilevati;

(iii) 

acquisti, vendite, emissioni ed estinzioni (ciascuna di tali tipologie di cambiamenti deve essere indicata separatamente);

(iv) 

gli importi dei trasferimenti nel Livello 3 della gerarchia del fair value o fuori dallo stesso, le motivazioni di tali trasferimenti e i principi adottati dall’entità per stabilire quando si verificano i trasferimenti tra i livelli (vedere paragrafo 95). I trasferimenti nel Livello 3 devono essere indicati e discussi separatamente dai trasferimenti fuori dal Livello 3;

(f) 

per le valutazioni del fair value ricorrenti classificate nel Livello 3 della gerarchia del fair value, l’ammontare degli utili o delle perdite totali per l’esercizio di cui al punto (e)(i) incluso nell’utile (perdita) d’esercizio attribuibile al cambiamento intervenuto negli utili o nelle perdite non realizzati relativamente alle attività e passività possedute alla data di chiusura dell’esercizio, e la relativa voce (o le voci) in cui sono rilevati tali utili o perdite non realizzati;

(g) 

per valutazioni del fair value ricorrenti e non ricorrenti classificate nel Livello 3 della gerarchia del fair value, una descrizione dei processi di valutazione utilizzati dall’entità (incluso, per esempio, come l’entità definisce i propri criteri e le procedure di valutazione e come analizza i cambiamenti intervenuti nelle valutazioni del fair value tra i vari esercizi);

(h) 

per valutazioni del fair value ricorrenti classificate nel Livello 3 della gerarchia del fair value:

(i) 

per tutte le valutazioni suddette, una descrizione narrativa della sensibilità della valutazione del fair value ai cambiamenti che intervengono negli input non osservabili, qualora un cambiamento di tali input, che determini un importo diverso, potrebbe comportare una valutazione del fair value notevolmente superiore o inferiore; se sono presenti interrelazioni tra tali input e altri input non osservabili utilizzati nella valutazione del fair value, un’entità deve anche fornire una descrizione di tali interrelazioni e del modo in cui esse potrebbero amplificare o attenuare l’effetto dei cambiamenti negli input non osservabili sulla valutazione del fair value. Per uniformarsi a tale disposizione informativa, la descrizione narrativa della sensibilità ai cambiamenti negli input non osservabili deve includere almeno quelli non osservabili indicati in conformità al punto (d);

(ii) 

per le attività e le passività finanziarie, se il cambiamento di uno o più input non osservabili apportato per riflettere assunzioni alternative ragionevolmente possibili modificherebbe significativamente il fair value, un’entità deve indicare tale fatto e fornire informazioni sull’effetto di tali cambiamenti. L’entità deve indicare come è stato calcolato l’effetto di un cambiamento apportato per riflettere un’assunzione alternativa ragionevolmente possibile. A tale scopo, la rilevanza deve essere valutata facendo riferimento all’utile (perdita) d’esercizio e alle attività o passività totali o, nel caso in cui le variazioni del fair value siano rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo, al patrimonio netto complessivo;

(i) 

per le valutazioni del fair value ricorrenti e non ricorrenti, se il massimo e miglior utilizzo di un’attività non finanziaria differisce dal suo utilizzo corrente, un’entità deve indicare tale fatto e il motivo per cui l’attività non finanziaria viene utilizzata in modo diverso dal suo massimo e miglior utilizzo.

94 Un’entità deve determinare le classi di attività e passività più appropriate in base a quanto di seguito riportato:

(a) 

la natura, le caratteristiche e i rischi dell’attività o della passività; e

(b) 

il livello della gerarchia del fair value entro il quale è classificata la valutazione del fair value.

Il numero di classi potrebbe essere maggiore per le valutazioni del fair value classificate nel Livello 3 della gerarchia del fair value, perché tali valutazioni presentano un maggiore grado di incertezza e soggettività. La determinazione delle classi di attività e passività più appropriate per le quali devono essere fornite informazioni integrative sulle valutazioni del fair value richiede un giudizio soggettivo. Spesso, una classe di attività e di passività richiederà una maggiore disaggregazione delle voci esposte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Tuttavia, l’entità deve fornire informazioni sufficienti per consentire la riconciliazione con le voci esposte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Se un altro IFRS specifica la classe di un’attività o passività, e tale classe soddisfa i requisiti di cui al presente paragrafo, un’entità può utilizzare tale classe per fornire le informazioni integrative previste dal presente IFRS.

95 Un’entità deve indicare i principi adottati per stabilire quando si verificano i trasferimenti tra i livelli della gerarchia del fair value, secondo quanto stabilito dal paragrafo 93(c) ed (e)(iv), e deve costantemente attenersi a tali principi. I principi relativi ai tempi di rilevazione dei trasferimenti devono essere gli stessi per i trasferimenti tra i vari livelli. Esempi di principi per la determinazione della tempistica dei trasferimenti includono:

(a) 

la data dell’evento o del cambiamento delle circostanze che ha determinato il trasferimento;

(b) 

l’inizio dell’esercizio di riferimento;

(c) 

la fine dell’esercizio di riferimento.

96 Se un’entità decide come politica contabile di utilizzare l’eccezione di cui al paragrafo 48, deve indicare tale fatto.

97 Per ciascuna classe di attività e passività non valutata al fair value nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, ma per la quale il fair value è indicato, un’entità deve fornire le informazioni richieste dal paragrafo 93(b), (d) e (i). Tuttavia, un’entità non è tenuta a fornire informazioni quantitative sugli input non osservabili significativi utilizzati nelle valutazioni del fair value classificate nel Livello 3 della gerarchia del fair value secondo quanto richiesto dal paragrafo 93(d). Per tali attività e passività, un’entità non è tenuta a fornire le altre informazioni integrative richieste dal presente IFRS.

98 Nel caso di una passività valutata al fair value ed emessa con uno strumento di terzi per la mitigazione del rischio di credito non separabile, l’emittente deve indicare l’esistenza di tale strumento di mitigazione del rischio di credito e se esso si riflette nella valutazione del fair value della passività.

99 Un’entità deve presentare le informazioni quantitative richieste dal presente IFRS in formato tabellare, a meno che non sia più idoneo un formato diverso.




Appendice A

Definizione dei termini

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.

mercato attivo

Un mercato in cui le operazioni relative all’attività o alla passività si verificano con una frequenza e con volumi sufficienti a fornire informazioni utili per la determinazione del prezzo su base continuativa.

metodo del costo

Una tecnica di valutazione che riflette l’importo che sarebbe attualmente richiesto per sostituire la capacità di servizio di un’attività (spesso indicato come costo di sostituzione corrente).

prezzo di entrata

Il prezzo pagato per acquisire un’attività o percepito per assumere una passività in un’operazione di scambio.

prezzo di chiusura

Il prezzo che sarebbe percepito per vendere un’attività o pagato per trasferire una passività.

flussi finanziari attesi

La media ponderata in base alle probabilità (ossia la media della distribuzione) dei possibili flussi finanziari futuri.

fair value (valore equo)

Il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di misurazione.

massimo e miglior utilizzo

L’utilizzo di un’attività non finanziaria da parte di operatori di mercato che massimizzerebbe il valore dell’attività o del gruppo di attività o passività (per esempio, un’attività aziendale) nell’ambito del quale l’attività sarebbe utilizzata.

metodo reddituale

Tecniche di valutazione che convertono importi futuri (per esempio, flussi finanziari oppure ricavi e costi) in un unico importo corrente (attualizzato). La misurazione del fair value è determinata sulla base del valore indicato dalle aspettative attuali del mercato rispetto a tali importi futuri.

input

Le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo dell’attività o della passività, incluse le assunzioni circa il rischio quali, ad esempio:

(a) 

il rischio inerente a una particolare tecnica di valutazione utilizzata per misurare il fair value (come un modello per la determinazione del prezzo); e

(b) 

il rischio inerente agli input della tecnica di valutazione.

Gli input possono essere osservabili o non osservabili.

Input di Livello 1

I prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche a cui l’entità può accedere alla data di valutazione.

Input di Livello 2

Input diversi dai prezzi quotati inclusi nel Livello 1, osservabili direttamente o indirettamente per l’attività o per la passività.

Input di Livello 3

Dati di input non osservabili per l’attività o per la passività.

metodo basato sulla valutazione di mercato

Una tecnica di valutazione che utilizza i prezzi e le altre informazioni rilevanti generati da operazioni di mercato riguardanti attività, passività o un gruppo di attività e passività (come un’attività aziendale), identiche o comparabili (ossia similari).

Input corroborati dal mercato

Input che derivano prevalentemente da dati di mercato osservabili o che sono da questi corroborati attraverso analisi di correlazione o altre tecniche.

operatori di mercato

Compratori e venditori sul mercato principale (o su quello più vantaggioso) dell’attività o della passività che presentano tutte le caratteristiche seguenti:

(a) 

sono indipendenti l’uno dall’altro, ossia non sono parti correlate ai sensi dello IAS 24; è tuttavia possibile utilizzare il prezzo in un’operazione con parti correlate come dato di input di una misurazione del fair value se l’entità comprova che l’operazione è stata effettuata alle condizioni di mercato;

(b) 

sono ben informati, poiché hanno una ragionevole conoscenza dell’attività o della passività e dell’operazione utilizzando tutte le informazioni disponibili, comprese quelle informazioni eventualmente ottenibili attraverso ordinarie attività di due diligence;

(c) 

hanno la capacità di effettuare un’operazione relativa all’attività o alla passività;

(d) 

sono disponibili a effettuare un’operazione relativa all’attività o alla passività, ossia sono motivati ma non forzati né costretti in altro modo a effettuarla.

mercato più vantaggioso

Il mercato che massimizza l’ammontare che si percepirebbe per la vendita dell’attività o che riduce al minimo l’ammontare che si pagherebbe per il trasferimento della passività, dopo aver considerato i costi dell’operazione e i costi di trasporto.

rischio di inadempimento

Il rischio che una entità non adempia a un’obbligazione. Il rischio di inadempimento include, tra l’altro, il rischio di credito dell’entità stessa.

Input osservabili

Input elaborati utilizzando dati di mercato, come le informazioni disponibili al pubblico su operazioni o fatti effettivi, e che riflettono le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo dell’attività o della passività.

regolare operazione

Una operazione che ipotizza una esposizione al mercato per un periodo antecedente la data di valutazione, tale da consentire quelle attività di marketing che sono usuali per operazioni transazioni riguardanti tali attività e passività; non è un’operazione forzata (per esempio, una liquidazione forzata o una vendita sottocosto).

mercato principale

Il mercato con il maggior volume e il massimo livello di attività per l’attività o per la passività.

premio per il rischio

Compenso richiesto da operatori di mercato avversi al rischio per tollerare l’incertezza inerente ai flussi finanziari di un’attività o di una passività. Definito anche come «rettifica per il rischio».

costi dell’operazione

I costi per vendere un’attività o trasferire una passività nel mercato principale (o più vantaggioso) dell’attività o della passività, attribuibili direttamente alla dismissione dell’attività o al trasferimento della passività e che soddisfano entrambi i criteri seguenti:

(a) 

sono direttamente collegati all’operazione e sono per essa essenziali;

(b) 

non sarebbero stati sostenuti se l’entità non avesse deciso di vendere l’attività o di trasferire la passività (analoghi ai costi di vendita definiti nell’IFRS 5).

costi di trasporto

I costi da sostenere per trasportare un’attività dall’attuale ubicazione al mercato principale (o più vantaggioso).

base di determinazione del valore

Il livello al quale un’attività o una passività viene aggregata o disaggregata in un IFRS ai fini della rilevazione.

Input non osservabili

Input per i quali non sono disponibili informazioni di mercato e che sono elaborati utilizzando le migliori informazioni disponibili in merito a assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il prezzo dell’attività o della passività.




Appendice B

Guida operativa

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS. Descrive l’applicazione dei paragrafi 1–99 e ha la stessa autorità delle altri parti dell’IFRS.

B1 I giudizi applicati in circostanze di valutazione diverse possono differire. La presente appendice descrive i giudizi che potrebbero essere applicati quando un’entità valuta il fair value in circostanze di valutazione diverse.

IL METODO DELLA VALUTAZIONE DEL FAIR VALUE

B2 La valutazione del fair value ha l’obiettivo di stimare il prezzo a cui avrebbe luogo una regolare operazione per la vendita dell’attività o il trasferimento della passività tra gli operatori di mercato alla data di valutazione, alle condizioni di mercato correnti. Una valutazione del fair value richiede a un’entità di determinare:

(a) 

la particolare attività o passività oggetto della valutazione (in linea con la propria base di determinazione del valore);

(b) 

nel caso di un’attività non finanziaria, il presupposto di valutazione appropriato per la valutazione (in linea con il suo massimo e migliore utilizzo);

(c) 

il mercato principale (o più vantaggioso) per l’attività o passività;

(d) 

le tecniche di valutazione appropriate per la valutazione, considerando la disponibilità dei dati con cui elaborare input che rappresentano le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il prezzo dell’attività o della passività e il livello della gerarchia del fair value in cui sono classificati gli input.

PRESUPPOSTO DI VALUTAZIONE PER ATTIVITÀ NON FINANZIARIE (PARAGRAFI 31–33)

B3 Quando si valuta il fair value di un’attività non finanziaria utilizzata in combinazione con altre attività come un gruppo (come installata o altrimenti configurata per l’utilizzo), ovvero in combinazione con altre attività e passività (per esempio, un’attività aziendale), l’effetto del presupposto di valutazione dipende dalle circostanze. Per esempio:

(a) 

il fair value dell’attività potrebbe essere uguale sia che l’attività sia utilizzata singolarmente, sia in combinazione con altre attività ovvero con altre attività e passività. Ciò potrebbe accadere se l’attività è un’attività aziendale che gli operatori di mercato continuerebbero a gestire. In tal caso, l’operazione implicherebbe la valutazione dell’attività aziendale nella sua interezza. L’utilizzo delle attività come un gruppo, in un’attività aziendale operante su base continuativa, genererebbe sinergie disponibili agli operatori di mercato (ossia sinergie tra gli operatori di mercato che, pertanto, inciderebbero sul fair value dell’attività singolarmente, in combinazione con altre attività o con altre attività e passività);

(b) 

l’utilizzo di un’attività in combinazione con altre attività, ovvero con altre attività e passività, potrebbe essere incorporato nella valutazione del fair value rettificando il valore dell’attività utilizzata singolarmente. Ciò potrebbe accadere se l’attività è una macchina e la valutazione del fair value è determinata utilizzando un prezzo osservato per una macchina analoga (non installata o altrimenti configurata per l’utilizzo), rettificato sulla base dei costi di trasporto e di installazione, in modo che la valutazione del fair value rifletta le condizioni e l’ubicazione attuali della macchina (installata e configurata per l’utilizzo);

(c) 

l’utilizzo di un’attività in combinazione con altre attività, ovvero con altre attività e passività, potrebbe essere incorporato nella valutazione del fair value attraverso le assunzioni adottate dagli operatori di mercato per valutare il fair value dell’attività. Per esempio, se l’attività è costituita da rimanenze di prodotti in corso di lavorazione esclusive dell’attività, e gli operatori di mercato convertirebbero tali rimanenze in prodotti finiti, il fair value delle rimanenze presumerebbe che gli operatori di mercato abbiano acquisito o acquisirebbero qualsiasi macchinario specializzato necessario per convertire le rimanenze in prodotti finiti;

(d) 

l’utilizzo di un’attività in combinazione con altre attività, ovvero con altre attività e passività, potrebbe essere incorporato nella tecnica di valutazione utilizzata per valutare il fair value dell’attività. Ciò potrebbe accadere quando si utilizza il metodo degli utili in eccesso per esercizi multipli per valutare il fair value di un’attività immateriale, perché la tecnica di valutazione considera espressamente il contributo di qualsiasi attività complementare, e delle passività correlate, nel gruppo in cui tale attività immateriale verrebbe utilizzata;

(e) 

in alcune circostanze più specifiche, nel caso in cui un’entità utilizza un’attività nell’ambito di un gruppo di attività, nel ripartire il fair value del gruppo di attività tra le singole attività individuali, essa potrebbe determinare un ammontare dell’attività che sia prossimo al suo fair value. Ciò potrebbe verificarsi se la valutazione riguarda una proprietà immobiliare e il fair value della proprietà migliorata (ossia un gruppo di attività) viene attribuito alle sue componenti di attività (come il terreno e i miglioramenti).

IL FAIR VALUE AL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE INIZIALE (PARAGRAFI 57–60)

B4 Nel determinare se il fair value al momento della rilevazione iniziale equivale al prezzo dell’operazione, un’entità deve prendere in considerazione i fattori specifici dell’operazione e dell’attività o della passività. Per esempio, il prezzo dell’operazione potrebbe non rappresentare il fair value di un’attività o di una passività al momento della rilevazione iniziale se si verifica una qualsiasi delle condizioni seguenti:

(a) 

l’operazione è tra parti correlate, benché in un’operazione con parti correlate il prezzo possa essere utilizzato come input da inserire nella valutazione del fair value se l’entità comprova che l’operazione è stata effettuata alle condizioni di mercato;

(b) 

l’operazione ha luogo sotto coercizione o il venditore è costretto ad accettare il prezzo dell’operazione. Per esempio, ciò potrebbe verificarsi se il venditore sta attraversando difficoltà finanziarie;

(c) 

la base di determinazione del valore rappresentata dal prezzo dell’operazione differisce dalla base di determinazione del valore dell’attività o della passività valutata al fair value. Per esempio, ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui l’attività o la passività valutata al fair value rappresenta soltanto uno degli elementi dell’operazione (per esempio, di un’aggregazione aziendale), se l’operazione comprende diritti e privilegi non dichiarati valutati separatamente in conformità a un altro IFRS, oppure se il prezzo dell’operazione comprende i costi dell’operazione;

(d) 

il mercato in cui l’operazione ha luogo è diverso dal mercato principale (o più vantaggioso). Per esempio, quei mercati potrebbero essere diversi se l’entità è un intermediario che effettua operazioni con clienti del mercato retail, ma il mercato principale (o più vantaggioso) per l’operazione di chiusura è il mercato a scambi diretti e assistiti.

TECNICHE DI VALUTAZIONE (PARAGRAFI 61–66)

Metodo della valutazione di mercato

B5 Il metodo basato sulla valutazione di mercato utilizza i prezzi e le altre informazioni rilevanti generati da operazioni di mercato riguardanti attività e passività identiche o comparabili (ossia similari), o un gruppo di attività e passività, come un’attività aziendale.

B6 Per esempio, le tecniche di valutazione coerenti con il metodo basato sulla valutazione di mercato spesso utilizzano multipli di mercato tratti da una serie di valori di mercato comparabili. I multipli di mercato potrebbero essere compresi in intervalli di valori con un multiplo diverso per ciascun valore comparabile. La scelta del multiplo corretto appartenente all’intervallo di valori richiede un giudizio che tenga conto di fattori qualitativi e quantitativi specifici della misurazione.

B7 Le tecniche di valutazione coerenti con il metodo basato sulla valutazione di mercato comprende la determinazione di prezzi a matrice. La determinazione di prezzi a matrice è una tecnica matematica utilizzata principalmente per valutare alcuni tipi di strumenti finanziari, come i titoli di debito, non basandosi esclusivamente sui prezzi quotati per i titoli specifici ma, piuttosto, basandosi sulla relazione tra quei titoli e altri titoli quotati di riferimento.

Metodo del costo

B8 Il metodo del costo riflette l’ammontare che sarebbe richiesto al momento per sostituire la capacità di servizio di un’attività (spesso indicato come costo di sostituzione corrente).

B9 Dalla prospettiva di un operatore di mercato nel ruolo di venditore, il prezzo che si percepirebbe per l’attività si basa sul costo che un operatore di mercato acquirente dovrebbe sostenere per acquisire o costruire un’attività sostitutiva di utilità comparabile, rettificata per tener conto del livello di obsolescenza. Ciò in quanto un operatore di mercato acquirente non sarebbe disposto a pagare, per un’attività, un importo maggiore di quello al quale potrebbe sostituire la capacità di servizio di tale attività. Per obsolescenza si intendono il deterioramento fisico, l’obsolescenza funzionale (tecnologica) e l’obsolescenza economica (esterna), con un’accezione più ampia rispetto al concetto di ammortamento utilizzato ai fini dell’esposizione in bilancio (un’allocazione al costo storico) o ai fini fiscali (utilizzando periodi di permanenza in servizio specifici). In molti casi, il metodo del costo di sostituzione corrente è utilizzato per valutare il fair value di attività materiali utilizzate in combinazione con altre attività, ovvero con altre attività e passività.

Metodo reddituale

B10 Il metodo reddituale converte importi futuri (per esempio, flussi finanziari o ricavi e costi) in un unico importo corrente (ossia attualizzato). Quando si utilizza il metodo reddituale, la valutazione del fair value riflette le attuali aspettative del mercato su tali importi futuri.

B11 A titolo esemplificativo, tali tecniche di valutazione comprendono:

(a) 

tecniche del valore attuale (vedere paragrafi B12–B30);

(b) 

modelli di misurazione del prezzo delle opzioni, quali la formula di Black-Scholes-Merton o il modello degli alberi binomiali, che incorporano tecniche di calcolo del valore attuale e riflettono sia il valore temporale, sia il valore intrinseco di un’opzione; e

(c) 

il metodo degli utili in eccesso per esercizi multipli, utilizzato per valutare il fair value di alcune attività immateriali.

Tecniche del valore attuale

B12 I paragrafi B13–B30 descrivono l’utilizzo delle tecniche del valore attuale per la valutazione del fair value. I suddetti paragrafi analizzano la tecnica di rettifica del tasso di attualizzazione e la tecnica del flusso finanziario atteso (valore attuale atteso). Essi non prescrivono l’utilizzo di una singola tecnica specifica per il calcolo del valore attuale, né limitano l’utilizzo delle tecniche del valore attuale alla valutazione del fair value soltanto a quelle trattate. La tecnica del valore attuale utilizzata per valutare il fair value dipende da fatti e circostanze specifici dell’attività o della passività da valutare (per esempio, se i prezzi per attività o passività comparabili possono essere osservati nel mercato) e dalla disponibilità di dati sufficienti.

Le componenti per la misurazione del valore attuale

B13 Il valore attuale (ossia un’applicazione del metodo reddituale) è uno strumento utilizzato per collegare gli importi futuri (per esempio, flussi finanziari o valori) a un importo attuale utilizzando un tasso di attualizzazione. La valutazione del fair value di un’attività o di una passività attraverso l’utilizzo di una tecnica del valore attuale incorpora, dal punto di vista degli operatori di mercato alla data di valutazione, tutti gli elementi seguenti:

(a) 

una stima dei flussi finanziari futuri per l’attività o la passività da valutare;

(b) 

le aspettative in merito alle possibili variazioni dell’ammontare e della tempistica dei flussi finanziari che rappresentano l’incertezza inerente ai flussi finanziari;

(c) 

il valore temporale del denaro, rappresentato dal tasso applicato alle attività monetarie senza rischio con date di scadenza o durate che coincidono con il periodo coperto dai flussi finanziari e il cui detentore non ha incertezze in merito alla tempistica, né al rischio di inadempimento (ossia un tasso di interesse senza rischio);

(d) 

il prezzo richiesto per tollerare l’incertezza inerente ai flussi finanziari (ossia il premio per il rischio);

(e) 

altri fattori che gli operatori di mercato prenderebbero in considerazione secondo le circostanze;

(f) 

per una passività, il rischio di inadempimento relativo a tale passività, incluso il rischio di credito dell’entità stessa (ossia del debitore).

Principi generali

B14 Le tecniche del valore attuale differiscono a seconda del modo in cui incorporano gli elementi di cui al paragrafo B13. Tuttavia, i seguenti principi generali disciplinano l’applicazione di qualsiasi tecnica del valore attuale utilizzata per valutare il fair value:

(a) 

i flussi finanziari e i tassi di attualizzazione devono riflettere le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo dell’attività o della passività;

(b) 

i flussi finanziari e i tassi di attualizzazione devono considerare soltanto i fattori attribuibili all’attività o alla passività da valutare;

(c) 

onde evitare duplicazioni ovvero l’omissione degli effetti dei fattori di rischio, i tassi di attualizzazione devono riflettere assunzioni coerenti con quelle inerenti ai flussi finanziari. Per esempio, un tasso di attualizzazione che rifletta l’incertezza nelle previsioni di inadempimento future è appropriato se utilizza i flussi finanziari contrattuali di un finanziamento (ossia una tecnica di rettifica del tasso di attualizzazione). Lo stesso tasso non deve essere considerato se si utilizzano i flussi finanziari attesi (ossia, ponderati in base alle probabilità e applicando una tecnica del valore attuale atteso) perché i flussi finanziari attesi già riflettono le ipotesi sull’incertezza riguardo a inadempimenti futuri; si deve invece utilizzare un tasso di attualizzazione commisurato al rischio inerente ai flussi finanziari attesi;

(d) 

le assunzioni sui flussi finanziari e sui tassi di attualizzazione devono essere internamente coerenti. Per esempio, i flussi finanziari nominali, che comprendono l’effetto dell’inflazione, devono essere attualizzati a un tasso che includa l’effetto dell’inflazione. Il tasso di interesse nominale privo di rischio include l’effetto dell’inflazione. I flussi finanziari reali, che escludono l’effetto dell’inflazione, devono essere attualizzati a un tasso che escluda l’effetto dell’inflazione. Analogamente, i flussi finanziari al netto delle imposte devono essere attualizzati utilizzando un tasso di attualizzazione al netto delle imposte. I flussi finanziari al lordo delle imposte devono essere attualizzati a un tasso coerente con tali flussi finanziari.

(e) 

I tassi di attualizzazione devono essere coerenti con i fattori economici sottostanti dell’unità monetaria in cui i flussi finanziari sono denominati.

Rischi e incertezze

B15 Le valutazioni del fair value che adottano le tecniche del valore attuale sono effettuate in condizioni di incertezza, poiché i flussi finanziari utilizzati sono importi stimati. In molti casi, l’ammontare e la tempistica dei flussi finanziari sono incerti. Persino gli importi stabiliti contrattualmente, come i pagamenti a fronte di un finanziamento, sono incerti se sussiste il rischio di inadempimento.

B16 Gli operatori di mercato generalmente richiedono un compenso (ossia un premio per il rischio) a fronte dell’incertezza che devono tollerare relativamente ai flussi finanziari di un’attività o di una passività. Una valutazione del fair value deve includere un premio per il rischio che rifletta l’importo che gli operatori di mercato richiederebbero a titolo di compenso per l’incertezza inerente ai flussi finanziari. Altrimenti, la misurazione non rappresenterebbe fedelmente il fair value. In alcuni casi, potrebbe risultare difficile determinare il premio per il rischio più appropriato. Tuttavia, da solo, il grado di difficoltà non è un motivo sufficiente per escludere un premio per il rischio.

B17 Le tecniche del valore attuale differiscono per il modo in cui vengono corrette in base al rischio e alla tipologia di flussi finanziari che utilizzano. Per esempio:

(a) 

la tecnica di rettifica del tasso di attualizzazione (vedere paragrafi B18–B22) utilizza un tasso di attualizzazione corretto per il rischio e i flussi finanziari stabili contrattualmente, promessi o altamente probabili;

(b) 

il Metodo 1 della tecnica del valore attuale atteso (vedere paragrafo B25) utilizza dei flussi finanziari attesi corretti per il rischio e un tasso senza rischio;

(c) 

il Metodo 2 della tecnica del valore attuale atteso (vedere paragrafo B26) utilizza flussi finanziari attesi non corretti per il rischio e un tasso di attualizzazione corretto in base al premio per il rischio richiesto dagli operatori di mercato. Tale tasso è diverso da quello utilizzato nella tecnica di rettifica del tasso di attualizzazione.

Tecnica della rettifica del tasso di attualizzazione

B18 La tecnica della rettifica del tasso di attualizzazione utilizza un’unica serie di flussi finanziari appartenente all’intervallo degli importi stimati possibili, sia che si tratti di flussi finanziari stabiliti contrattualmente, promessi (come nel caso di un’obbligazione) o altamente probabili. In tutti i casi, tali flussi finanziari sono condizionati al verificarsi o meno di eventi specifici (per esempio, i flussi finanziari stabiliti contrattualmente o promessi relativi a una obbligazione sono condizionati al fatto che il debitore non risulti inadempiente). Il tasso di attualizzazione utilizzato nella tecnica della rettifica del tasso di attualizzazione deriva dai rendimenti osservati per attività o passività comparabili negoziate sul mercato. Di conseguenza, i flussi finanziari stabiliti contrattualmente, promessi o altamente probabili sono attualizzati a un tasso di mercato osservato o stimato per tali flussi finanziari condizionati (ossia in base a un rendimento di mercato).

B19 La tecnica della rettifica del tasso di attualizzazione richiede un’analisi dei dati di mercato per attività o passività comparabili). La comparabilità viene stabilita considerando la natura dei flussi finanziari (per esempio, se i flussi finanziari sono stabiliti contrattualmente o meno e se è probabile che essi rispondano in modo analogo a cambiamenti delle condizioni economiche), in aggiunta ad altri fattori (per esempio, il merito creditizio, le garanzie reali, la durata, eventuali clausole restrittive e la liquidità). In alternativa, se una singola attività o passività comparabile non riflette adeguatamente il rischio inerente ai flussi finanziari dell’attività o della passività da valutare, può essere possibile derivare un tasso di attualizzazione utilizzando dati per diverse attività o passività comparabili in combinazione con la curva dei rendimenti senza rischio (ossia utilizzando un approccio «a blocchi»).

B20 Per illustrare l’approccio «a blocchi», si supponga che l’Attività A sia rappresentata da un diritto contrattuale a percepire CU800 ( 49 ) in un anno (questo significa che non vi è incertezza sui tempi). È presente un mercato regolamentato per attività comparabili e sono disponibili informazioni su tali attività, incluse quelle relative ai prezzi. Di tali attività comparabili:

(a) 

l’Attività B è un diritto contrattuale a percepire CU1.200 in un anno e ha un prezzo di mercato di CU1.083. Pertanto, il rendimento implicito annualizzato (ossia il rendimento di mercato in un anno) è del 10,8 per cento [(CU1.200/CU1.083) - 1];

(b) 

l’Attività C è un diritto contrattuale a percepire CU700 tra due anni e ha un prezzo di mercato di CU566. Pertanto, il rendimento implicito annualizzato (ossia il rendimento di mercato a due anni) è dell’11,2 per cento [(CU700/CU566)^0,5 – 1];

(c) 

Le tre attività sono comparabili per quanto riguarda gli aspetti di rischio (ossia dispersione di possibili guadagni e crediti).

B21 In base alla tempistica dei pagamenti contrattuali da percepire per l’Attività A relativamente alla tempistica per l’Attività B e l’Attività C (ossia un anno per l’Attività B e due anni per l’Attività C), l’Attività B è considerata più comparabile all’Attività A. Utilizzando il pagamento contrattuale da percepire per l’Attività A (CU800) e il tasso di mercato a un anno derivato dall’Attività B (10,8 per cento), il fair value dell’Attività A è di CU722 (CU800/1,108). In alternativa, in assenza di informazioni di mercato disponibili per l’Attività B, il rendimento di mercato a un anno potrebbe essere derivato dall’Attività C utilizzando l’approccio «a blocchi». In tal caso, il tasso di mercato a due anni indicato dall’Attività C (11,2 per cento) sarebbe ricondotto a un tasso di mercato a un anno utilizzando la struttura dei tassi a termine della curva dei rendimenti senza rischio. Potrebbero essere necessarie ulteriori informazioni e analisi per stabilire se il premio per il rischio per le attività a un anno e a due anni sono uguali. Se si stabilisce che il premio per il rischio per le attività a un anno e a due anni non sono uguali, il rendimento di mercato a due anni dovrà essere ulteriormente corretto.

B22 Quando la tecnica della rettifica del tasso di attualizzazione è applicata a incassi o a pagamenti predeterminati, la rettifica relativa al rischio inerente ai flussi finanziari dell’attività o della passività da valutare è inclusa nel tasso di attualizzazione. In alcune applicazioni della tecnica di rettifica del tasso di attualizzazione a flussi finanziari che non siano incassi o pagamenti predeterminati, può rendersi necessario apportare una rettifica ai flussi finanziari al fine di ottenere una comparabilità con l’attività o la passività osservata da cui è stato derivato il tasso di attualizzazione.

Tecnica del valore attuale atteso

B23 La tecnica del valore attuale atteso utilizza come punto di partenza una serie di flussi finanziari che rappresenta la media ponderata in base alle probabilità di tutti i possibili flussi finanziari futuri (ossia, i flussi finanziari attesi). La stima risultante è identica al valore atteso che, in termini statistici, è la media ponderata dei possibili valori, ponderati in base alle probabilità, di una variabile casuale discreta. Poiché tutti i possibili flussi finanziari sono ponderati in base alle probabilità, il flusso finanziario atteso risultante non è condizionato al verificarsi di eventi specifici (a differenza dei flussi finanziari utilizzati nella tecnica di rettifica del tasso di attualizzazione).

B24 Nell’assumere una decisione di investimento, gli operatori di mercato avversi al rischio valuterebbero il rischio che i flussi finanziari effettivi possano differire dai flussi finanziari attesi. La teoria delle scelte di portafoglio distingue tra due tipi di rischio:

(a) 

rischio non sistemico o idiosincratico (diversificabile), ovvero il rischio specifico di una particolare attività o passività;

(b) 

rischio sistemico (non diversificabile), ovvero il rischio comune condiviso da un’attività o da una passività con gli altri elementi di un portafoglio diversificato.

La teoria delle scelte di portafoglio sostiene che, in un mercato in equilibrio, gli operatori di mercato saranno compensati soltanto per l’assunzione del rischio sistemico relativo ai flussi finanziari. (In mercati inefficienti, ovvero non in equilibrio, potrebbero essere disponibili altre forme di rendimento o compenso.)

B25 Il Metodo 1 della tecnica del valore attuale atteso rettifica i flussi finanziari attesi di un’attività per tener conto del rischio sistemico (ossia di mercato) sottraendo un premio per il rischio in disponibilità liquide (ossia i flussi finanziari attesi corretti per il rischio). Tali flussi finanziari attesi corretti per il rischio rappresentano l’equivalente di un flusso finanziario certo, attualizzato a un tasso di interesse senza rischio. Per equivalente di un flusso finanziario certo si intende un flusso finanziario atteso (come definito) corretto per il rischio, in modo che per un operatore di mercato sia indifferente negoziare un flusso finanziario certo per un flusso finanziario atteso. Per esempio, se un operatore di mercato intendeva negoziare un flusso finanziario atteso di CU1.200 per un flusso finanziario certo di CU1.000, CU1.000 è l’equivalente di un flusso finanziario certo di CU1.200 (ossia CU200 rappresenterebbe il premio per il rischio in disponibilità liquide). In tal caso, l’operatore di mercato non avrebbe preferenze in merito all’attività posseduta.

B26 Per contro, il Metodo 2 della tecnica del valore attuale atteso apporta una rettifica per il rischio sistemico (di mercato) applicando un premio per il rischio al tasso di interesse senza rischio. Di conseguenza, i flussi finanziari attesi sono attualizzati a un tasso corrispondente a un tasso atteso associato ai flussi finanziari ponderati per le probabilità (ossia un rendimento atteso). I modelli utilizzati per la determinazione del prezzo delle attività rischiose, come il Capital Asset Pricing Model, possono essere utilizzati per stimare il rendimento atteso. Poiché il tasso di attualizzazione utilizzato nella tecnica di rettifica del tasso di attualizzazione è un rendimento relativo a flussi finanziari condizionati, è probabile che sia superiore al tasso di attualizzazione utilizzato nel Metodo 2 della tecnica del valore attuale atteso, che è un rendimento atteso relativo a flussi finanziari attesi o ponderati per le probabilità.

B27 Per illustrare i Metodi 1 e 2, si ipotizzi che un’attività abbia flussi finanziari attesi di CU780 in un anno determinati sulla base dei flussi finanziari possibili e delle probabilità sotto indicate. Il tasso di interesse senza rischio applicabile a flussi finanziari con orizzonte temporale di un anno è il 5 per cento, e il premio per il rischio sistemico per un’attività con lo stesso profilo di rischio è del 3 per cento.



Flussi finanziari possibili

Probabilità

Flussi finanziari ponderati per le probabilità

CU500

15 %

XCU75

CU 800

60 %

CU480

CU900

25 %

CU225

Flussi finanziari attesi

 

CU780

B28 In questa semplice rappresentazione, i flussi finanziari attesi (CU780) rappresentano la media dei tre risultati possibili ponderati in base alle probabilità. In situazioni più realistiche, potrebbero esservi molti risultati possibili. Tuttavia, per applicare la tecnica del valore attuale atteso, non è sempre necessario considerare le distribuzioni di tutti i flussi finanziari possibili utilizzando modelli e tecniche complessi. Piuttosto, potrebbe essere possibile sviluppare un numero limitato di scenari e probabilità discreti che riescano a catturare la serie di tutti i flussi finanziari possibili. Per esempio, un’entità potrebbe utilizzare flussi finanziari realizzati per un certo periodo storico rilevante, rettificati per tener conto dei cambiamenti nelle circostanze intervenute successivamente (per esempio, cambiamenti di fattori esterni, incluse le condizioni economiche o di mercato, tendenze di settore e concorrenza, nonché cambiamenti di fattori interni che interessano più specificamente l’entità), prendendo in considerazione le ipotesi degli operatori di mercato.

B29 In teoria, il valore attuale [ossia il fair value] dei flussi finanziari dell’attività dovrebbe essere uguale, sia che lo si determini con il Metodo 1 o con il Metodo 2, come evidenziato di seguito:

(a) 

utilizzando il Metodo 1, i flussi finanziari attesi sono corretti per il rischio sistemico (di mercato). In assenza di dati di mercato che indichino direttamente l’ammontare della rettifica per il rischio, si potrebbe derivare tale rettifica da un modello di determinazione del prezzo di un’attività utilizzando il concetto di equivalenza di un flusso finanziario certo. Per esempio, la rettifica per il rischio (ossia il premio per il rischio in disponibilità liquide di CU22) potrebbe essere determinata utilizzando il premio per il rischio sistemico del 3 per cento (CU780 – [CU780 × (1,05/1,08)]), risultante in flussi finanziari attesi corretti per il rischio di CU758 (CU780 – CU22). CU758 è l’equivalente del flusso finanziario certo di CU780 ed è attualizzato al tasso di interesse senza rischio (5 per cento). Il valore attuale (ossia il fair value dell’attività è CU722 (CU758/1,05);

(b) 

utilizzando il Metodo 2, i flussi finanziari attesi non sono corretti per il rischio sistemico (di mercato). Piuttosto, la correzione per tale rischio è incorporata nel tasso di attualizzazione. Pertanto, i flussi finanziari attesi sono attualizzati a un rendimento atteso dell’8 per cento (ossia il tasso di interesse senza rischio del 5 per cento più il premio per il rischio sistemico del 3 per cento). Il valore attuale (ossia il fair value) dell’attività è di CU722 (CU780/1,08).

B30 Quando, per misurare il fair value, si applica una tecnica del valore attuale atteso, è possibile utilizzare il Metodo 1 o il Metodo 2. La scelta del Metodo 1 o del Metodo 2 dipende dai fatti e dalle circostanze specifiche dell’attività o della passività da valutare, nella misura in cui siano disponibili dati sufficienti e i giudizi applicati.

APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DEL VALORE ATTUALE A PASSIVITÀ E A STRUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE DI UN’ENTITÀ NON POSSEDUTI DA TERZI COME ATTIVITÀ (PARAGRAFI 40 E 41)

B31 Quando utilizza la tecnica del valore attuale per misurare il fair value di una passività non posseduta da un terzo come attività (per esempio, una passività per smantellamenti), un’entità deve, tra l’altro, stimare i deflussi finanziari futuri che gli operatori di mercato prevedrebbero di sostenere nell’adempiere all’obbligazione. Tali deflussi finanziari futuri devono includere le aspettative degli operatori di mercato relativamente ai costi necessari per adempiere all’obbligazione e il compenso che un operatore di mercato richiederebbe per assumere l’obbligazione. Tale compenso comprende la remunerazione che un operatore di mercato richiederebbe per:

(a) 

intraprendere l’attività (ossia il valore dell’adempimento all’obbligazione per esempio utilizzando risorse che potrebbero essere utilizzate per altre attività); e

(b) 

assumere il rischio associato all’obbligazione (ossia un premio per il rischio che rifletta il rischio che i deflussi finanziari effettivi potrebbero differire dai deflussi finanziari attesi; vedere paragrafo B33).

B32 Per esempio, una passività non finanziaria non contiene un rendimento contrattuale e, per tale passività, non esiste un rendimento di mercato osservabile. In alcuni casi, non sarà possibile distinguere le componenti della remunerazione richiesta dagli operatori di mercato (per esempio, quando utilizzano il prezzo che un appaltatore terzo applicherebbe su una base tariffaria prefissata). In altri casi, un’entità deve stimare tali componenti separatamente (per esempio, quando si utilizza il prezzo che un terzo appaltatore praticherebbe garantendosi un margine aggiuntivo rispetto al costo, poiché in tal caso esso non sosterrebbe il rischio di future variazioni dei costi).

B33 Nella misurazione del fair value di una passività oppure di uno strumento rappresentativo di capitale dell’entità non posseduto da un terzo come attività, un’entità può includere un premio per il rischio in uno dei seguenti modi:

(a) 

rettificando i flussi finanziari (ossia come aumento nell’ammontare dei deflussi finanziari); o

(b) 

rettificando il tasso utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri ai rispettivi valori attuali (ossia come riduzione del tasso di attualizzazione).

Un’entità deve assicurarsi di evitare duplicazioni o l’omissione di correzioni per il rischio. Per esempio, se i flussi finanziari stimati vengono aumentati per considerare il compenso per l’assunzione del rischio associato all’obbligazione, il tasso di attualizzazione non deve essere rettificato per riflettere tale rischio.

INPUT DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE (PARAGRAFI 67–71)

B34 Tra gli esempi di mercati in cui gli input potrebbero essere osservabili per alcune attività e passività (per esempio, strumenti finanziari) si includono:

(a) 

i mercati dei valori mobiliari. In un mercato dei valori mobiliari, i prezzi di chiusura sono prontamente disponibili e generalmente rappresentativi del fair value. Un esempio di tale mercato è la Borsa Valori di Londra (London Stock Exchange);

(b) 

i mercati a scambi diretti e assistiti. Su tali mercati le negoziazioni si svolgono tra gli intermediari finanziari (dealer - che acquistano o vendono per proprio conto), fornendo così liquidità attraverso l’utilizzo del proprio capitale per tenere in magazzino determinate quantità degli elementi per i quali assicurano l’esistenza di un mercato. Tipicamente, i prezzi denaro e lettera (che rappresentano, rispettivamente, il prezzo al quale l’intermediario intende acquistare e il prezzo al quale l’intermediario è disposto a vendere) sono più prontamente disponibili dei prezzi di chiusura. I mercati over-the-counter (i cui prezzi sono pubblici) sono mercati a scambi diretti e assistiti. Esistono mercati a scambi diretti e assistiti anche per altre attività e passività, inclusi alcuni strumenti finanziari, merci e attività fisiche (per esempio, macchinari di seconda mano);

(c) 

mercati a scambi intermediati. In un mercato a scambi intermediati, i broker mettono in contatto acquirenti e compratori ma non possono negoziare per conto proprio. In altri termini, i broker non utilizzano capitale proprio per tenere in magazzino quantità degli elementi per i quali devono assicurare la presenza di un mercato. Il broker conosce i prezzi offerti e richiesti dalle rispettive parti, ma generalmente le parti non conoscono i prezzi delle controparti. Talvolta sono disponibili i prezzi delle operazioni concluse. I mercati a scambi intermediati includono le piattaforme elettroniche di negoziazione, sulle quali vengono associati gli ordini di acquisto e di vendita, e i mercati immobiliari commerciali e residenziali;

(d) 

mercati a scambi diretti e autonomi. In un mercato a scambi diretti e autonomi, le operazioni, le emissioni e le rivendite sono negoziate autonomamente, senza intermediari. È possibile rendere pubbliche poche informazioni su tali operazioni.

GERARCHIA DEL FAIR VALUE (PARAGRAFI 72–90)

Input di Livello 2 (paragrafi 81-85)

B35 Esempi di input di Livello 2 per particolari attività e passività includono:

(a) 

un interest rate swap che riceve un tasso fisso e paga un tasso variabile basato sul tasso swap LIBOR (London Interbank Offered Rate). Un input di Livello 2 sarebbe il tasso LIBOR se tale tasso è osservabile a intervalli normalmente quotati per l’intera durata dello swap;

(b) 

un interest rate swap che riceve un tasso fisso e paga un tasso variabile basato su una curva dei rendimenti denominata in una valuta estera. Un input di Livello 2 sarebbe il tasso swap basato su una curva dei rendimenti denominata in una valuta estera osservabile a intervalli normalmente quotati per l’intera durata dello swap. Ciò si verifica se la durata dello swap è di 10 anni e tale tasso è osservabile a intervalli normalmente quotati per un periodo di 9 anni, a condizione che qualsiasi ragionevole estrapolazione della curva dei rendimenti per il decimo anno non sia significativa per la misurazione del fair value dello swap nella sua interezza;

(c) 

un interest rate swap che riceve un tasso fisso e paga un tasso variabile basato sul tasso applicato alla clientela primaria da una banca specifica. Un input di Livello 2 sarebbe il tasso applicato alla clientela primaria da parte di una banca, derivato tramite estrapolazione se i valori estrapolati sono supportati da dati di mercato osservabili, per esempio, attraverso una correlazione con un tasso di interesse osservabile per l’intera durata dello swap;

(d) 

opzione con scadenza di 3 anni su azioni negoziate in una borsa valori. Un input di Livello 2 sarebbe la volatilità implicita delle azioni derivata attraverso una estrapolazione fino all’anno 3 se sussistono entrambe le condizioni seguenti:

(i) 

sono osservabili prezzi per le opzioni su azioni con scadenza a uno e a due anni;

(ii) 

la volatilità implicita estrapolata di un’opzione con scadenza a tre anni è supportata da dati di mercato osservabili per l’intera durata dell’opzione.

In tal caso, la volatilità implicita potrebbe essere derivata attraverso una estrapolazione dalla volatilità implicita delle opzioni sulle azioni con scadenza a uno e due anni e supportata dalla volatilità implicita delle opzioni con scadenza a tre anni su azioni dell’entità comparabili, a condizione che venga stabilita una correlazione con le volatilità implicite con scadenza a uno e due anni;

(e) 

contratto di concessione di licenza. Per un contratto di concessione di licenza acquisito in un’aggregazione aziendale e di recente negoziato con una parte non correlata dall’entità acquisita (una delle parti del contratto di concessione di licenza), un input di Livello 2 sarebbe la percentuale della royalty stabilita nel contratto con la parte non correlata all’inizio dell’accordo;

(f) 

rimanenze di prodotti finiti presso un punto vendita al dettaglio. Per quanto riguarda le rimanenze di prodotti fini acquisiti in un’aggregazione aziendale, un input di Livello 2 sarebbe un prezzo praticato a clienti in un mercato al dettaglio o un prezzo praticato ai commercianti al dettaglio in un mercato all’ingrosso, rettificato per riflettere le differenze tra la condizione e la localizzazione dell’elemento delle rimanenze e gli elementi delle rimanenze comparabili (ossia similari), in modo che la misurazione del fair value rifletta il prezzo che si percepirebbe in un’operazione per la vendita delle rimanenze a un altro dettagliante che completerebbe gli sforzi di vendita necessari. Concettualmente, la valutazione del fair value sarebbe la stessa, sia che le rettifiche vengano apportate a un prezzo al dettaglio (verso il basso), sia a un prezzo all’ingrosso (verso l’alto). Generalmente, per la valutazione del fair value deve essere utilizzato il prezzo che richiede la quantità minima di rettifiche soggettive.

(g) 

un edificio posseduto e utilizzato. Un input di Livello 2 sarebbe il prezzo per metro quadro dell’edificio (un multiplo di valutazione) derivato da dati di mercato osservabili, per esempio, multipli derivati dai prezzi praticati in operazioni osservate che interessano edifici comparabili (ossia similari) in località similari;

(h) 

Unità generatrice di flussi finanziari. Un input di livello 2 sarebbe un multiplo di valutazione (per esempio, un multiplo degli utili o dei ricavi o una misura di rendimento analoga) derivato da dati di mercato osservabili (per esempio, multipli derivati da prezzi in operazioni osservate che interessano attività aziendali comparabili (ossia similari), prendendo in considerazione fattori operativi, di mercato, finanziari e non finanziari.

Input di Livello 3 (paragrafi 86-90)

B36 Esempi di input di Livello 3 per particolari attività e passività includono:

(a) 

swap su valute a lungo termine. Un input di Livello 3 sarebbe un tasso di interesse in una valuta specifica che non è osservabile e non può essere supportata da dati di mercato osservabili a intervalli normalmente quotati, o in altro modo, per l’intera durata del contratto di swap su valute. I tassi di interesse in uno swap su valute sono i tassi swap calcolati in base alle curve dei rendimenti dei rispettivi paesi.

(b) 

opzione con scadenza di 3 anni su azioni negoziate in una borsa valori. Un input di Livello 3 sarebbe la volatilità storica, ossia la volatilità delle azioni derivata dai prezzi storici delle azioni. Generalmente, la volatilità storica non rappresenta le aspettative correnti degli operatori di mercato sulla volatilità futura, anche se è l’unica informazione disponibile per determinare il prezzo di un’opzione.

(c) 

Interest rate swap. Un input di Livello 3 sarebbe una rettifica di un prezzo consensuale medio di mercato (non vincolante) per lo swap sviluppato utilizzando dati non direttamente osservabili e che non possono essere altrimenti supportati da dati di mercato osservabili.

(d) 

Passività per smantellamento assunta in un’aggregazione aziendale. Un input di Livello 3 sarebbe una stima corrente utilizzando i dati propri dell’entità relativi ai deflussi finanziari da corrispondere per adempiere all’obbligazione (incluse le aspettative degli operatori di mercato in merito ai costi di adempimento dell’obbligazione e al compenso che un operatore di mercato richiederebbe per assumere l’obbligazione di smantellare l’attività) qualora non vi siano informazioni ragionevolmente disponibili che indichino che gli operatori di mercato adotterebbero ipotesi diverse. Tale input di Livello 3 sarebbe utilizzato in una tecnica del valore attuale in combinazione con altri dati, per esempio un tasso di interesse corrente senza rischio o un tasso senza rischio corretto per il merito creditizio, se l’impatto del merito di credito dell’entità sul fair value della passività si riflette nel tasso di attualizzazione piuttosto che nella stima dei deflussi finanziari futuri.

(e) 

Unità generatrice di flussi finanziari. Un input di Livello 3 sarebbe una previsione finanziaria (per esempio, dei flussi finanziari o dell’utile (perdita) di esercizio) sviluppata utilizzando i dati propri dell’entità in mancanza di informazioni ragionevolmente disponibili che indichino che gli operatori di mercato adotterebbero ipotesi diverse.

VALUTAZIONE DEL FAIR VALUE NEI CASI IN CUI I VOLUMI O I LIVELLI DI ATTIVITÀ DI UNA ATTIVITÀ O DI UNA PASSIVITÀ SI SONO NOTEVOLMENTE RIDOTTI

B37 Il fair value di un’attività o di una passività potrebbe essere influenzato da una riduzione significativa dei volumi o del livello di attività rispetto alla loro normale attività di mercato (oppure a quella di attività o passività similari). Per stabilire se, in base alle evidenze disponibili, si sia verificata una riduzione significativa dei volumi o dei livelli di attività relativamente a tali attività o passività, un’entità deve valutare l’importanza e la rilevanza di fattori quali:

(a) 

presenza di un numero esiguo di operazioni concluse di recente;

(b) 

le quotazioni dei prezzi non sono elaborate utilizzando le informazioni correnti;

(c) 

le quotazioni dei prezzi variano in misura consistente nel tempo o tra i diversi «market-maker» (per esempio, in alcuni mercato a scambi intermediati);

(d) 

è dimostrabile che gli indici che in precedenza erano altamente correlati ai fair value (valori equi) dell’attività o della passività sono ora non più correlati in base alle recenti indicazioni di fair value di quell’attività o passività;

(e) 

presenza di un incremento significativo dei premi impliciti per il rischio di liquidità, dei rendimenti o degli indicatori di performance (come i tassi di insolvenza o la gravità delle perdite) delle operazioni osservate o dei prezzi quotati rispetto alla stima dell’entità in merito ai flussi finanziari attesi, considerando tutti i dati di mercato disponibili sui rischi dl credito e sugli altri rischi di insolvenza dell’attività o della passività;

(f) 

presenza di un ampio scarto denaro-lettera (bid-ask spread) o di un aumento significativo dello stesso;

(g) 

un significativo ridimensionamento del livello delle attività del mercato, o addirittura una totale assenza di operatività, per nuove emissioni (ossia un mercato primario) dell’attività o della passività, ovvero di attività o passività similari;

(h) 

scarsità di informazioni pubbliche disponibili (per esempio, nel caso di operazioni che hanno luogo in un mercati a scambi diretti e autonomi).

B38 Se una entità stabilisce che si è verificata una riduzione significativa del volume o del livello di operatività dell’attività o della passività in relazione alla normale operatività del mercato per quell’attività o passività (oppure per attività o passività similari), è necessario analizzare ulteriormente le operazioni o i prezzi quotati. Una riduzione del volume o del livello di operatività di per sé può non essere indicativa del fatto che un prezzo di un’operazione o un prezzo quotato non siano rappresentativi del fair value, né del fatto che un’operazione in quel mercato non sia regolare. Tuttavia, se un’entità stabilisce che un prezzo di un’operazione o un prezzo quotato non rappresenta il fair value (per esempio, possono esservi operazioni che non sono regolari), sarà necessaria una rettifica delle operazioni, ovvero dei prezzi quotati, se l’entità utilizza tali prezzi come base per la valutazione del fair value, e tale rettifica può essere significativa per la valutazione del fair value nella sua interezza. Le rettifiche possono essere necessarie anche in altre circostanze (per esempio, quando un prezzo per un’attività similare necessita di una rettifica significativa per essere comparabile all’attività da valutare o quando il prezzo è obsoleto).

B39 Il presente IFRS non prescrive una metodologia per apportare rettifiche significative a prezzi di operazioni o prezzi quotati. Vedere i paragrafi 61–66 e B5–B11 per una discussione sull’utilizzo delle tecniche di valutazione del fair value. Indipendentemente dalla tecnica di valutazione utilizzata, un’entità deve applicare le correzioni per il rischio più appropriate, incluso un premio per il rischio che rifletta l’importo che gli operatori di mercato richiederebbero a titolo di compenso per l’incertezza inerente ai flussi finanziari di un’attività o passività (vedere paragrafo B17). Altrimenti, la valutazione non rappresenterebbe fedelmente il fair value. In alcuni casi, può risultare difficile determinare una correzione per il rischio appropriata. Tuttavia, il grado di difficoltà di per sé non è un motivo sufficiente per escludere una correzione per il rischio. La correzione per il rischio deve riflettere una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di misurazione, alle condizioni di mercato correnti.

B40 Se si è verificata una riduzione significativa del volume o del livello di operatività dell’attività o della passività, può essere opportuno cambiare la tecnica di valutazione o utilizzare più tecniche di valutazione (per esempio, l’utilizzo congiunto del metodo della valutazione di mercato e della tecnica del valore attuale). Nel valutare le indicazioni del fair value risultanti dall’utilizzo di più tecniche di valutazione, un’entità deve considerare la ragionevolezza dell’intervallo di valori relativi alle valutazioni del fair value. La finalità è di determinare il punto più rappresentativo del fair value all’interno dell’intervallo di valori, alle condizioni di mercato correnti. Un intervallo molto ampio di valori relativi alle misurazioni del fair value può denotare la necessità di ulteriori analisi.

B41 La finalità di una valutazione del fair value resta la stessa anche in presenza di una riduzione significativa dei volumi o del livello di operatività di un’attività o di una passività. Il fair value è il prezzo che si percepirebbe dalla vendita di un’attività o si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione (ossia non in una liquidazione forzosa o una vendita sottocosto) tra operatori di mercato alla data di valutazione alle condizioni di mercato correnti.

B42 La stima del prezzo al quale gli operatori di mercato sarebbero disposti a effettuare un’operazione alla data di valutazione, nelle condizioni di mercato correnti, se si è verificata una riduzione significativa dei volumi o del livello di operatività dell’attività o della passività, dipende dai fatti e dalle circostanze alla data di valutazione e richiede un giudizio. L’intenzione di un’entità di detenere l’attività oppure di estinguere o altrimenti adempiere alla passività non è rilevante ai fini della valutazione del fair value, poiché il fair value è una valutazione basata su dati di mercato, non una valutazione specifica dell’entità.

Identificazione di operazioni non regolari

B43 È più difficile determinare se un’operazione è regolare (o non regolare) se si è verificata una riduzione significativa dei volumi o del livello di operatività dell’attività o della passività relativamente alla normale attività del mercato per quell’attività o passività (oppure per attività o passività similari). In tali circostanze, non è opportuno concludere che tutte le operazioni effettuate in quel mercato non sono regolari (ossia sono liquidazioni forzose o vendite sottocosto). Le circostanze che possono indicare che un’operazione non è regolare possono essere:

(a) 

l’assenza di un’adeguata esposizione al mercato per un periodo antecedente alla data di valutazione, tale da consentire quelle attività di marketing che sono d’uso e consuetudine per operazioni riguardanti tali attività e passività, alle condizioni di mercato correnti;

(b) 

nonostante la presenza di un periodo di attività di marketing che sono d’uso e consuetudine, il venditore ha commercializzato l’attività o la passività a un unico operatore di mercato;

(c) 

il venditore è in bancarotta o amministrazione controllata, o vi si sta approssimando (ossia, il venditore è insolvente);

(d) 

al venditore ha dovuto vendere per soddisfare requisiti normativi o legislativi (ossia, il venditore è stato costretto);

(e) 

il prezzo dell’operazione è significativamente diverso da quello di altre operazioni recenti per la stessa attività o passività, o per un’attività o passività similare.

L’entità deve valutare tutte le circostanze per determinare se, in base alle evidenze disponibili, l’operazione è regolare.

B44 Nel valutare il fair value o nello stimare i premi per il rischio di mercato, un’entità deve considerare tutti i fattori seguenti:

(a) 

se l’evidenza indica che un’operazione non è regolare l’entità deve attribuire un peso irrilevante [rispetto ad altri indicatori del fair value], se non addirittura nullo, al prezzo dell’operazione;

(b) 

se l’evidenza indica che un’operazione è regolare, un’entità deve prendere in considerazione il prezzo dell’operazione. L’entità del peso attribuito al prezzo dell’operazione rispetto ad altre indicazioni del fair value dipenderà dai fatti e dalle circostanze seguenti:

(i) 

il volume dell’operazione;

(ii) 

la comparabilità dell’operazione con l’attività o passività da valutare;

(iii) 

la prossimità dell’operazione alla data di valutare;

(c) 

se un’entità non dispone di informazioni sufficienti per definire se un’operazione è regolare, deve prendere in considerazione il prezzo dell’operazione. Tuttavia, il prezzo dell’operazione può non rappresentare il fair value [ossia, il prezzo dell’operazione non è necessariamente l’unico criterio, né il più importante, per la valutazione del fair value o per la stima dei premi per il rischio di mercato]. Se un’entità non dispone di informazioni sufficienti per stabilire se particolari operazioni sono regolari, deve attribuire un peso minore a tali operazioni rispetto ad altre operazioni palesemente regolari.

Un’entità non deve effettuare ricerche approfondite per stabilire se un’operazione è regolare, ma non deve neanche ignorare le informazioni ragionevolmente disponibili. Quando un’entità è una delle parti di un’operazione, si presume che disponga di informazioni sufficienti per stabilire se l’operazione è regolare.

Utilizzo di prezzi quotati forniti da terzi

B45 Il presente IFRS non preclude l’utilizzo di prezzi quotati forniti da terzi, come i servizi di determinazione dei prezzi o i broker, se un’entità ha stabilito che i prezzi quotati forniti da tali terzi sono determinati in conformità al presente IFRS.

B46 Qualora si sia verificata una riduzione significativa dei volumi o del livello di operatività dell’attività o della passività, un’entità deve valutare se i prezzi quotati forniti da terzi sono stati determinati utilizzando informazioni correnti che riflettano regolari operazioni di mercato o una tecnica di valutazione che rifletta le ipotesi degli operatori di mercato (incluse le ipotesi sui rischi). Nell’attribuzione di un peso a un prezzo quotato come input per la valutazione del fair value, un’entità ripone un’importanza minore [rispetto ad altre indicazioni del fair value che riflettono i risultati delle operazioni] alle quotazioni che non riflettono il risultato delle operazioni.

B47 Inoltre, la natura di una quotazione (per esempio, se la quotazione è un prezzo indicativo o un’offerta vincolante) dovrà essere presa in considerazione nel ponderare le evidenze disponibili, dando maggiore importanza alle quotazioni fornite da terzi che rappresentano offerte vincolanti.




Appendice C

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS e ha la stessa autorità delle altre parti dell’IFRS.

C1 L’entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente IFRS a un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

C2 Il presente IFRS deve essere applicato prospetticamente, dall’inizio del primo esercizio in cui esso è applicato per la prima volta.

C3 Le disposizioni informative del presente IFRS non devono essere applicate alle informazioni comparative fornite per esercizi antecedenti alla prima applicazione del presente IFRS.

▼M42

C4 Il Ciclo annuale di miglioramenti 2011-2013, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato il paragrafo 52. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2014 o da data successiva. L'entità deve applicare tale modifica prospetticamente a partire dall'inizio dell'esercizio in cui l'IFRS 13 era stato inizialmente applicato. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M53

C5 L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 52. L'entità deve applicare la modifica quando applica l'IFRS 9.

▼M54

C6 L'IFRS 16 Leasing, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 6. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 16.

▼M52




International financial reporting standard 15

Ricavi provenienti da contratti con i clienti

OBIETTIVO

1.   La finalità del presente IFRS è stabilire i principi che l'entità deve applicare per fornire agli utilizzatori del bilancio informazioni utili sulla natura, l'importo, la tempistica e il grado di incertezza dei ricavi e dei flussi finanziari provenienti dal contratto con il cliente.

Conseguimento della finalità

2. Per conseguire la finalità di cui al paragrafo 1, il principio cardine del presente Principio è che l'entità deve rilevare i ricavi in modo che il trasferimento al cliente dei beni o servizi promessi sia espresso in un importo che rifletta il corrispettivo a cui l'entità si aspetta di avere diritto in cambio dei beni o servizi.

3. Nell'applicare il presente Principio l'entità deve considerare i termini del contratto e tutti i fatti e le circostanze pertinenti. L'entità deve applicare il presente Principio, compreso l'uso di eventuali espedienti pratici, in maniera uniforme ai contratti con caratteristiche analoghe e in circostanze analoghe.

4. Il presente Principio specifica la contabilizzazione del singolo contratto con il cliente. Tuttavia, come espediente pratico, l'entità può applicare il presente Principio a un portafoglio di contratti (o obbligazioni di fare) con caratteristiche analoghe, se l'entità si aspetta ragionevolmente che gli effetti sul bilancio dell'applicazione del presente Principio al portafoglio non differiscano in misura sostanziale dall'applicazione del presente Principio ai singoli contratti (o obbligazioni di fare) del portafoglio. In sede di contabilizzazione del portafoglio l'entità deve utilizzare stime e ipotesi che rispecchino le dimensioni e la composizione del portafoglio.

AMBITO DI APPLICAZIONE

▼M54

5. L'entità deve applicare il presente Principio a tutti i contratti con i clienti, eccetto i seguenti:

a) 

i contratti di leasing rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 16 Leasing;

▼M52

b) 

i contratti assicurativi rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 Contratti assicurativi;

c) 

gli strumenti finanziari e altri diritti e obbligazioni contrattuali rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 Strumenti finanziari, IFRS 10 Bilancio consolidato, IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, IAS 27 Bilancio separato e IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture e

d) 

gli scambi non monetari tra entità dello stesso ramo di attività per agevolare le vendite a clienti o potenziali clienti. Per esempio, il presente Principio non si applica al contratto stipulato tra due compagnie petrolifere per lo scambio di petrolio inteso a soddisfare la domanda dei clienti in specifici luoghi diversi in maniera tempestiva.

6. L'entità deve applicare il presente Principio al contratto (diverso dai contratti di cui al paragrafo 5) solo se la controparte è un cliente. Il cliente è la parte che ha stipulato il contratto con l'entità per ottenere in cambio di un corrispettivo beni o servizi che sono il risultato delle attività ordinarie dell'entità. La controparte del contratto non è un cliente se, per esempio, ha stipulato con l'entità un contratto per partecipare a un'attività o un processo in cui le parti del contratto condividono i rischi e i benefici derivanti dall'attività o processo (come lo sviluppo di un'attività in un accordo di collaborazione) e non per ottenere il risultato delle attività ordinarie dell'entità.

7. Il contratto con il cliente può rientrare in parte nell'ambito di applicazione del presente Principio e in parte nell'ambito di applicazione degli altri Principi elencati al paragrafo 5:

a) 

se gli altri Principi specificano le modalità di separazione e/o di valutazione iniziale di una o più parti del contratto, l'entità deve in primo luogo applicare le disposizioni sulla separazione e/o sulla valutazione contenute in detti Principi. L'entità deve escludere dal prezzo dell'operazione l'importo della parte (o delle parti) del contratto valutata inizialmente conformemente agli altri Principi e deve applicare i paragrafi 73-86 per assegnare l'importo (eventualmente) restante del prezzo dell'operazione a ogni obbligazione di fare rientrante nell'ambito di applicazione del presente Principio e a ogni altra parte del contratto individuata conformemente al paragrafo 7, lettera b);

b) 

se gli altri Principi non specificano le modalità di separazione e/o di valutazione iniziale di una o più parti del contratto, l'entità deve applicare il presente Principio per separare e/o valutare inizialmente la parte (o le parti) del contratto.

8. Il presente Principio specifica la contabilizzazione dei costi incrementali sostenuti per l'ottenimento di un contratto con il cliente e dei costi sostenuti per dare esecuzione al contratto con il cliente, se tali costi non rientrano nell'ambito di applicazione di un altro Principio (cfr. paragrafi 91-104). L'entità deve applicare detti paragrafi solo ai costi sostenuti che si riferiscono al contratto (o parte del contratto) con il cliente rientrante nell'ambito di applicazione del presente Principio.

RILEVAZIONE

Individuazione del contratto

9.   L'entità deve contabilizzare il contratto con il cliente che rientra nell'ambito di applicazione del presente Principio solo se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:

a) 

le parti del contratto hanno approvato il contratto (per iscritto, oralmente o nel rispetto di altre pratiche commerciali abituali) e si sono impegnate ad adempiere le rispettive obbligazioni;

b) 

l'entità può individuare i diritti di ciascuna delle parti per quanto riguarda i beni o servizi da trasferire;

c) 

l'entità può individuare le condizioni di pagamento dei beni o servizi da trasferire;

d) 

il contratto ha sostanza commerciale (ossia il rischio, la tempistica o l'importo dei flussi finanziari futuri dell'entità sono destinati a cambiare a seguito del contratto) e

e) 

è probabile che l'entità riceverà il corrispettivo a cui avrà diritto in cambio dei beni o servizi che saranno trasferiti al cliente. Nel valutare la probabilità di ricevere l'importo del corrispettivo, l'entità deve tener conto solo della capacità e dell'intenzione del cliente di pagare l'importo del corrispettivo quando sarà dovuto. Se il corrispettivo è variabile, l'importo del corrispettivo al quale l'entità avrà diritto può essere inferiore al prezzo stabilito nel contratto, perché l'entità potrebbe concedere al cliente uno sconto sul prezzo (cfr. paragrafo 52).

10. Per contratto si intende l'accordo tra due o più parti che crea diritti e obbligazioni esigibili. L'esigibilità dei diritti e delle obbligazioni nel contratto è disciplinata dalla legge. Il contratto può essere scritto, orale o derivare implicitamente dalle pratiche commerciali abituali dell'entità. Le pratiche e le procedure di conclusione dei contratti con i clienti variano da una giurisdizione all'altra, da un settore all'altro e da un'entità all'altra. Possono inoltre variare anche all'interno della stessa entità (per esempio in funzione della categoria di clienti o dalla natura dei beni o servizi promessi). L'entità deve tener conto di tali pratiche e procedure per determinare se e quando l'accordo con il cliente crea diritti e obbligazioni esigibili.

11. Alcuni contratti con i clienti possono avere durata indeterminata e possono essere sciolti o modificati in ogni momento da una delle parti. Altri contratti possono rinnovarsi automaticamente secondo una periodicità prevista dal contratto stesso. L'entità deve applicare il presente Principio per la durata del contratto (ossia per il periodo contrattuale) durante il quale le parti del contratto hanno diritti e obbligazioni attuali esigibili.

12. Ai fini dell'applicazione del presente Principio, il contratto è inesistente se ogni parte del contratto ha il diritto esigibile unilaterale di mettere fine al contratto totalmente non eseguito senza risarcimento dell'altra parte (o delle altre parti). Il contratto è totalmente non eseguito se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) 

l'entità non ha ancora trasferito alcuno dei beni o servizi promessi al cliente e

b) 

l'entità non ha ancora ricevuto, e non ha ancora il diritto di ricevere, alcun corrispettivo per i beni o servizi promessi.

13. Se il contratto concluso con il cliente soddisfa i criteri di cui al paragrafo 9 all'inizio del contratto, l'entità non deve riesaminare i criteri, salvo indicazione di una modifica sostanziale dei fatti e delle circostanze. Per esempio, se la capacità del cliente di pagare il corrispettivo si deteriora significativamente, l'entità riesaminerà la probabilità di ricevere il corrispettivo a cui avrà diritto in cambio dei beni o servizi che devono ancora essere trasferiti al cliente.

14. Se il contratto con il cliente non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 9, l'entità deve continuare a esaminare il contratto per determinare se esso soddisfa i criteri di cui al paragrafo 9 in un momento successivo.

15. Se il contratto con il cliente non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 9 e se l'entità riceve il corrispettivo dal cliente, l'entità deve rilevare come ricavo il corrispettivo ricevuto solo se si è verificato uno dei seguenti eventi:

a) 

l'entità non ha più alcuna obbligazione di trasferire beni o servizi al cliente e la totalità, o la quasi totalità, del corrispettivo promesso dal cliente è stata ricevuta dall'entità e non è rimborsabile o

b) 

il contratto è stato sciolto e il corrispettivo che l'entità ha ricevuto dal cliente non è rimborsabile.

16. L'entità deve rilevare il corrispettivo ricevuto dal cliente come passività fino a quando si verifica uno degli eventi di cui al paragrafo 15 o fino a quando sono soddisfatti, in un momento successivo, i criteri di cui al paragrafo 9 (cfr. paragrafo 14). In funzione dei fatti e delle circostanze relative al contratto, la passività rilevata rappresenta l'obbligazione dell'entità a trasferire in futuro beni o servizi al cliente o a rimborsare il corrispettivo ricevuto. In entrambi i casi la passività deve essere valutata all'importo del corrispettivo che l'entità ha ricevuto dal cliente.

Raggruppamento di contratti

17. L'entità deve raggruppare due o più contratti conclusi contemporaneamente o quasi contemporaneamente con lo stesso cliente (o con parti correlate del cliente) e contabilizzarli come un unico contratto, se sono soddisfatti uno o più dei seguenti criteri:

a) 

i contratti sono negoziati in blocco per un unico obiettivo commerciale;

b) 

l'importo del corrispettivo dovuto in forza di uno dei contratti dipende dal prezzo o dalle prestazioni di cui all'altro contratto o

c) 

i beni o servizi promessi nei contratti (o alcuni beni o servizi promessi in ognuno dei contratti) costituiscono un'unica obbligazione di fare, secondo quanto previsto dai paragrafi 22-30.

Modifica del contratto

18. Per modifica del contratto si intende il cambiamento dell'oggetto o del prezzo (o di entrambi) del contratto approvato dalle parti del contratto. In alcuni settori di attività e in alcune giurisdizioni la modifica del contratto può essere denominata ordine di cambiamento, variazione o emendamento. Si ha modifica del contratto quando le parti del contratto approvano una modifica che crea nuovi diritti e obbligazioni esigibili per le parti del contratto o cambia quelli esistenti. L'approvazione di una modifica del contratto può avvenire per accordo scritto o orale o derivare implicitamente dalle pratiche commerciali abituali. Se la modifica del contratto non è stata approvata dalle parti del contratto, l'entità deve continuare ad applicare il presente IFRS al contratto vigente fino all'approvazione della modifica.

19. Vi può essere modifica del contratto anche se le parti del contratto sono in disaccordo sull'oggetto o sul prezzo (o su entrambi) della modifica o se le parti hanno approvato una modifica dell'oggetto senza aver ancora determinato la corrispondente modifica del prezzo. Per determinare se i diritti e le obbligazioni creati o modificati dalla modifica sono esigibili, l'entità deve considerare tutti i fatti e tutte le circostanze pertinenti, compresi i termini del contratto e altri elementi di prova. Se le parti del contratto hanno approvato la modifica dell'oggetto del contratto senza aver ancora determinato la corrispondente modifica del prezzo, l'entità deve stimare il cambiamento del prezzo dell'operazione dovuto alla modifica attenendosi ai paragrafi 50-54 in materia di stima del corrispettivo variabile e ai paragrafi 56-58 in materia di limitazione delle stime del corrispettivo variabile.

20. L'entità deve contabilizzare la modifica del contratto come contratto separato, se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) 

l'oggetto del contratto si amplia in seguito all'aggiunta di beni o servizi promessi che sono distinti (conformemente ai paragrafi 26-30) e

b) 

il prezzo del contratto aumenta di un importo del corrispettivo che riflette i prezzi di vendita a sé stanti praticati dall'entità per i beni o servizi promessi aggiuntivi e gli eventuali opportuni adeguamenti di detti prezzi per tener conto delle circostanze del particolare contratto. Per esempio, l'entità può adeguare il prezzo di vendita a sé stante del bene o servizio aggiuntivo per tener conto di uno sconto concesso al cliente per il fatto che l'entità non deve sostenere le spese connesse alla vendita che dovrebbe sostenere qualora vendesse il bene o servizio ad un nuovo cliente.

21. Se la modifica del contratto non è contabilizzata come contratto separato in conformità al paragrafo 20, l'entità deve contabilizzare i beni o servizi promessi non ancora trasferiti alla data della modifica del contratto (ossia i restanti beni o servizi promessi) secondo la modalità applicabile tra quelle descritte di seguito:

a) 

l'entità deve contabilizzare la modifica del contratto come se il contratto vigente venisse sciolto e venisse concluso un nuovo contratto, se i beni o servizi restanti sono distinti dai beni o servizi trasferiti alla data, o prima della data, di modifica del contratto. L'importo del corrispettivo da assegnare alle obbligazioni di fare che restano da adempiere (o ai restanti beni o servizi distinti che formano un'unica obbligazione di fare individuata conformemente al paragrafo 22, lettera b)] è la somma:

i) 

del corrispettivo promesso dal cliente (compresi gli importi che l'entità ha già ricevuto dal cliente) che è stato incluso nella stima del prezzo dell'operazione e che non è stato rilevato come ricavo e

ii) 

del corrispettivo promesso con la modifica del contratto;

b) 

l'entità deve contabilizzare la modifica del contratto come se si trattasse di una parte del contratto vigente, se i beni o servizi restanti non sono distinti e, pertanto, rientrano in un'unica obbligazione di fare che è parzialmente adempiuta alla data della modifica del contratto. L'effetto della modifica del contratto sul prezzo dell'operazione e sulla valutazione da parte dell'entità dei progressi verso il pieno adempimento dell'obbligazione di fare è rilevato come adeguamento (al rialzo o al ribasso) dei ricavi alla data della modifica del contratto (vale a dire l'adeguamento dei ricavi è effettuato su base cumulativa);

c) 

se i beni o servizi restanti sono una combinazione degli elementi di cui alle lettere a) e b), l'entità deve contabilizzare gli effetti della modifica sulle obbligazioni di fare non adempiute (e sulle obbligazioni parzialmente adempiute) previste nel contratto modificato secondo modalità in linea con gli obiettivi del presente paragrafo.

Individuazione delle obbligazioni di fare

22.   All'inizio del contratto l'entità deve valutare i beni o servizi promessi nel contratto concluso con il cliente e deve individuare come obbligazione di fare ogni promessa di trasferire al cliente:

a) 

un bene o un servizio (o una combinazione di beni e servizi) distinto o

b) 

una serie di beni o servizi distinti che sono sostanzialmente simili e che seguono lo stesso modello di trasferimento al cliente (cfr. paragrafo 23).

23. Una serie di beni o di servizi distinti segue lo stesso modello di trasferimento al cliente se sono soddisfatti entrambi i seguenti criteri:

a) 

ogni bene o servizio distinto della serie che l'entità promette di trasferire al cliente soddisfa i criteri di cui al paragrafo 35 per essere considerato un'obbligazione di fare adempiuta nel corso del tempo e

b) 

ai sensi dei paragrafi 39 e 40, l'entità utilizza lo stesso metodo per valutare i progressi verso il completo adempimento dell'obbligazione di fare relativa al trasferimento al cliente di ogni bene o servizio della serie.

Promesse nei contratti con i clienti

24. Di norma il contratto con il cliente enuncia esplicitamente i beni o servizi che l'entità promette di trasferire al cliente. Tuttavia, le obbligazioni di fare definite nel contratto con il cliente possono non limitarsi ai beni o servizi esplicitamente enunciati nel contratto. Il motivo sta nel fatto che il contratto con il cliente può anche includere promesse implicite nelle pratiche commerciali abituali dell'entità, nelle politiche da essa pubblicate o in sue specifiche dichiarazioni, se al momento della conclusione del contratto tali promesse creano nel cliente la legittima aspettativa che l'entità trasferirà il bene o servizio al cliente.

25. Le obbligazioni di fare non includono attività che l'entità deve svolgere per dare esecuzione al contratto, a meno che dette attività trasferiscano beni o servizi al cliente. Per esempio, il prestatore di servizi può dover assolvere vari adempimenti amministrativi per predisporre il contratto. L'assolvimento degli adempimenti non comporta il trasferimento di un servizio al cliente. Di conseguenza, tali attività di predisposizione del contratto non costituiscono un'obbligazione di fare.

Beni o servizi distinti

▼M55

26. In funzione del contratto, tra i beni o servizi promessi possono rientrare tra l'altro in particolare:

a) 

la vendita di beni prodotti dall'entità (per esempio, le rimanenze del produttore);

b) 

la rivendita di beni acquistati dall'entità (per esempio, le merci del dettagliante);

c) 

la rivendita di diritti su beni o servizi acquistati dall'entità (per esempio, il biglietto rivenduto dall'entità che agisce per conto proprio, come spiegato ai paragrafi B34-B38);

d) 

l'esecuzione per il cliente di uno o più compiti concordati contrattualmente;

e) 

la prestazione del servizio consistente nel tenersi pronti a fornire beni o servizi (per esempio, aggiornamenti di software non specificati che sono forniti quando e se disponibili) o a mettere a disposizione del cliente beni o servizi, perché il cliente possa usarli se a quando decide di farlo;

f) 

la prestazione del servizio di provvedere affinché una terza parte trasferisca beni o servizi al cliente (per esempio, l'agire in qualità di rappresentante per conto terzi, come spiegato ai paragrafi B34-B38);

g) 

la concessione di diritti su beni o servizi da fornire in futuro che il cliente può rivendere o fornire ai propri clienti (per esempio, l'entità che vende un prodotto ad un dettagliante promette di trasferire un bene o servizio aggiuntivo alla persona che acquisterà il prodotto presso il dettagliante);

h) 

la costruzione, la produzione o la realizzazione di un'attività per conto del cliente;

i) 

la concessione di licenze (cfr. paragrafi B52-B63B); e

j) 

la concessione di opzioni di acquisto di beni o servizi aggiuntivi (quando tali opzioni conferiscono al cliente un diritto significativo, come spiegato ai paragrafi B39-B43).

27. Il bene o servizio promesso al cliente è distinto se sono soddisfatti entrambi i seguenti criteri:

a) 

il cliente può usufruire del bene o servizio o preso singolarmente o in combinazione con altre risorse facilmente disponibili per il cliente (ossia il bene o servizio è per sua natura tale da poter essere distinto) e

b) 

la promessa dell'entità di trasferire al cliente il bene o servizio può essere distinta da altre promesse contenute nel contratto (ossia la promessa di trasferire il bene o servizio è distinta nell'ambito del contratto).

▼M52

28. Il cliente può usufruire del bene o servizio conformemente al paragrafo 27, lettera a), se il bene o servizio può essere utilizzato, consumato, venduto per un importo superiore al suo valore di «rottamazione» o altrimenti detenuto secondo modalità che generano benefici economici. Per alcuni beni o servizi, il cliente può usufruire del bene o servizio preso singolarmente. Per altri beni e servizi, il cliente può usufruire del bene o servizio solo in combinazione con altre risorse facilmente disponibili. Una risorsa facilmente disponibile è un bene o servizio venduto separatamente (dall'entità stessa o da un'altra entità) o una risorsa che il cliente ha già ricevuto dall'entità (compresi beni o servizi che l'entità ha già trasferito al cliente ai sensi del contratto) o a seguito di altre operazioni o eventi. Vari fattori possono indicare che il cliente può usufruire del bene o servizio preso singolarmente o in combinazione con altre risorse facilmente disponibili: il fatto che l'entità venda di norma il bene o servizio separatamente ne è un esempio.

▼M55

29. Per valutare se le promesse dell'entità di trasferire beni o servizi al cliente possano essere distinte a norma del paragrafo 27, lettera b), l'obiettivo è determinare se la natura della promessa, nell'ambito del contratto, sia il trasferimento di ciascuno di tali beni o servizi individualmente o invece il trasferimento di uno o più insiemi di elementi di cui i beni o servizi promessi sono input. Seguono esempi di situazioni che indicano che due o più promesse di trasferire beni o servizi al cliente non possono essere distinte:

a) 

l'entità fornisce un importante servizio di integrazione dei beni o servizi con altri beni o servizi promessi nel contratto in una combinazione di beni o servizi che costituiscono il prodotto o i prodotti per i quali il cliente ha concluso il contratto. In altri termini, l'entità utilizza i beni o servizi come input per produrre o fornire l'insieme o gli insiemi di prodotti specificati dal cliente. L'insieme o gli insiemi di prodotti potrebbero comprendere più di una fase, elemento o unità;

b) 

uno o più dei beni e servizi modificano o adattano in maniera significativa o sono modificati o adattati in maniera significativa da uno o più degli altri beni o servizi promessi nel contratto;

c) 

i beni o servizi sono fortemente interdipendenti o interconnessi. In altri termini, ognuno dei beni o servizi è significativamente influenzato da uno o più degli altri beni o servizi oggetto del contratto. Per esempio, in alcuni casi due o più beni o servizi si influenzano in misura significativa tra loro perché l'entità non sarebbe in grado di soddisfare la sua promessa trasferendo ciascuno dei beni o servizi in modo indipendente.

▼M52

30. Se il bene o servizio promesso non è distinto, l'entità deve raggrupparlo insieme ad altri beni o servizi promessi fino a individuare una combinazione distinta di beni o servizi. Di conseguenza, in alcuni casi, l'entità dovrà contabilizzare come unica obbligazione di fare tutti i beni o servizi promessi nel contratto.

Adempimento delle obbligazioni di fare

31.   L'entità deve rilevare i ricavi quando (o man mano che) adempie l'obbligazione di fare trasferendo al cliente il bene o servizio (ossia l'attività) promesso. L'attività è trasferita quando (o man mano che) il cliente ne acquisisce il controllo.

32. Per ogni obbligazione di fare individuata conformemente ai paragrafi 22-30, all'inizio del contratto l'entità deve determinare se adempierà l'obbligazione di fare nel corso del tempo (conformemente ai paragrafi 35-37) o se adempierà l'obbligazione di fare in un determinato momento (conformemente al paragrafo 38). Se l'entità non adempie l'obbligazione di fare nel corso del tempo, l'obbligazione di fare è adempiuta in un determinato momento.

33. I beni e i servizi sono attività, anche se solo temporaneamente, quando sono ricevuti e utilizzati (come nel caso di numerosi servizi). Per controllo dell'attività si intende la capacità di decidere dell'uso dell'attività e di trarne sostanzialmente tutti i benefici rimanenti. Il controllo include la capacità di impedire ad altre entità di decidere dell'uso dell'attività e di trarne benefici. I benefici dell'attività sono i flussi finanziari potenziali (flussi in entrata o risparmi sui flussi in uscita) che possono essere ottenuti direttamente o indirettamente in vari modi, tra cui:

a) 

l'uso dell'attività per la produzione di beni o la prestazione di servizi (compresi i servizi pubblici);

b) 

l'uso dell'attività per aumentare il valore di altre attività;

c) 

l'uso dell'attività per estinguere passività o ridurre oneri;

d) 

la vendita o lo scambio dell'attività;

e) 

l'impegno dell'attività a garanzia di un prestito e

f) 

il possesso dell'attività.

34. Quando valuta se il cliente acquisisce il controllo dell'attività, l'entità deve tener conto di eventuali accordi che prevedono il riacquisto dell'attività (cfr. paragrafi B64-B76).

Obbligazioni di fare adempiute nel corso del tempo

35. L'entità trasferisce il controllo del bene o servizio nel corso del tempo, e pertanto adempie l'obbligazione di fare e rileva i ricavi nel corso del tempo, se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

a) 

il cliente simultaneamente riceve e utilizza i benefici derivanti dalla prestazione dell'entità man mano che quest'ultima la effettua (cfr. paragrafi B3-B4);

b) 

la prestazione dell'entità crea o migliora l'attività (per esempio, lavori in corso) che il cliente controlla man mano che l'attività è creata o migliorata (cfr. paragrafo B5) o

c) 

la prestazione dell'entità non crea un'attività che presenta un uso alternativo per l'entità (cfr. paragrafo 36) e l'entità ha il diritto esigibile al pagamento della prestazione completata fino alla data considerata (cfr. paragrafo 37).

36. L'attività creata dalla prestazione dell'entità non presenta un uso alternativo per l'entità se esistono limitazioni contrattuali che impediscono all'entità di destinare facilmente l'attività ad un altro uso durante la sua creazione o il suo miglioramento, o se esistono limitazioni pratiche che impediscono all'entità di destinare facilmente l'attività ad un altro uso nella sua forma completata. La valutazione se l'attività presenta un uso alternativo per l'entità viene effettuata all'inizio del contratto. Dopo l'inizio del contratto l'entità non deve modificare la valutazione in merito all'uso alternativo dell'attività, a meno che le parti del contratto approvino una modifica del contratto che cambi nella sostanza l'obbligazione di fare. I paragrafi B6-B8 forniscono indicazioni per valutare se l'attività presenta un uso alternativo per l'entità.

37. L'entità deve tener conto dei termini del contratto, nonché delle disposizioni legislative ad esso applicabili, nel valutare se ha il diritto esigibile al pagamento per la prestazione completata fino alla data considerata, conformemente al paragrafo 35, lettera c). Non è necessario che il diritto al pagamento per la prestazione completata fino alla data considerata corrisponda ad un importo fisso. Tuttavia, in qualsiasi momento per tutta la durata del contratto l'entità deve avere diritto ad un importo che permetta almeno di remunerarla per la prestazione completata fino alla data considerata, se il contratto è sciolto dal cliente o da un'altra parte per ragioni diverse dalla mancata esecuzione da parte dell'entità della prestazione promessa. I paragrafi B9-B13 forniscono indicazioni per valutare l'esistenza e l'esigibilità del diritto al pagamento e se il diritto dell'entità al pagamento consenta a quest'ultima di essere pagata per la prestazione completata fino alla data considerata.

Obbligazioni di fare adempiute in un determinato momento

38. Se l'obbligazione di fare non è adempiuta nel corso del tempo conformemente ai paragrafi 35-37, l'entità adempie l'obbligazione di fare in un determinato momento. Per determinare il momento in cui il cliente acquisisce il controllo dell'attività promessa e in cui l'entità adempie l'obbligazione di fare, l'entità deve tener conto delle disposizioni relative al controllo di cui ai paragrafi 31-34. Inoltre, l'entità deve prendere in considerazione gli elementi indicativi del trasferimento del controllo, tra cui rientrano, tra l'altro, i seguenti:

a) 

l'entità ha il diritto attuale al pagamento per l'attività: se il cliente è obbligato attualmente a pagare per l'attività, questo fatto può indicare che il cliente ha acquisito la capacità di decidere dell'uso dell'attività ottenuta in cambio e di trarne sostanzialmente tutti i benefici rimanenti;

b) 

il cliente possiede il titolo di proprietà dell'attività: il titolo di proprietà può indicare quale parte del contratto ha la capacità di decidere dell'uso dell'attività e di trarne sostanzialmente tutti i benefici rimanenti o di limitare l'accesso di altre entità ai benefici. Di conseguenza, il trasferimento del titolo di proprietà dell'attività può indicare che il cliente ha acquisito il controllo dell'attività. Se l'entità mantiene il titolo di proprietà solo in quanto protezione contro il mancato pagamento da parte del cliente, i diritti così conservati dell'entità non impediscono al cliente di acquisire il controllo dell'attività in questione;

c) 

l'entità ha trasferito il possesso materiale dell'attività: il fatto che il cliente abbia il possesso materiale dell'attività può indicare che il cliente ha la capacità di decidere dell'uso dell'attività e di trarne sostanzialmente tutti i benefici rimanenti o di limitare l'accesso di altre entità ai benefici. Tuttavia, il possesso materiale può non coincidere con il controllo dell'attività. Per esempio, in taluni accordi di riacquisto e in taluni accordi di consegna in conto vendita, il cliente o consegnatario può avere il possesso materiale dell'attività di cui l'entità ha il controllo. All'inverso, in taluni accordi di vendita con consegna differita, l'entità può avere il possesso materiale dell'attività di cui il cliente ha il controllo. I paragrafi B64-B76, B77-B78 e B79-B82 forniscono indicazioni sulla contabilizzazione rispettivamente degli accordi di riacquisto, degli accordi di consegna in conto vendita e degli accordi di vendita con consegna differita;

d) 

al cliente spettano i rischi e i benefici significativi della proprietà dell'attività: il trasferimento al cliente dei rischi e dei benefici significativi della proprietà dell'attività può indicare che il cliente ha acquisito la capacità di decidere dell'uso dell'attività e di trarne sostanzialmente tutti i benefici rimanenti. Tuttavia, nel valutare i rischi e i benefici della proprietà dell'attività promessa l'entità non deve tener conto dei rischi che fanno sorgere un'obbligazione di fare separata in aggiunta all'obbligazione di trasferire l'attività. Per esempio, l'entità può avere trasferito al cliente il controllo dell'attività, senza però aver ancora adempiuto l'obbligazione di fare aggiuntiva di fornire il servizio di manutenzione relativo all'attività trasferita;

e) 

il cliente ha accettato l'attività: l'accettazione dell'attività da parte del cliente può indicare che quest'ultimo ha acquisito la capacità di decidere dell'uso dell'attività e di trarne sostanzialmente tutti i benefici rimanenti. Per valutare l'effetto della clausola contrattuale relativa all'accettazione da parte del cliente sulla determinazione del momento del trasferimento del controllo dell'attività, l'entità deve tener conto delle indicazioni di cui ai paragrafi B83-B86.

Valutazione dei progressi verso l'adempimento completo dell'obbligazione di fare

39. Per ogni obbligazione di fare adempiuta nel corso del tempo conformemente ai paragrafi 35-37, l'entità deve rilevare i ricavi nel corso del tempo, valutando i progressi verso l'adempimento completo dell'obbligazione di fare. La valutazione dei progressi deve consentire di riflettere quanto fatto dall'entità per trasferire al cliente il controllo dei beni o servizi promessi (ossia per l'adempimento da parte dell'entità dell'obbligazione di fare).

40. Per ogni obbligazione di fare adempiuta nel corso del tempo l'entità deve applicare un unico e medesimo metodo di valutazione dei progressi realizzati, e deve applicare il metodo in modo uniforme a obbligazioni di fare analoghe e in circostanze analoghe. Alla fine di ciascun esercizio, l'entità deve valutare nuovamente i progressi verso l'adempimento completo dell'obbligazione di fare adempiuta nel corso del tempo.

Metodi di valutazione dei progressi

41. Tra i metodi adeguati di valutazione dei progressi rientrano i metodi basati sugli output e i metodi basati sugli input. I paragrafi B14-B19 forniscono indicazioni sull'utilizzo dei metodi basati sugli output e dei metodi basati sugli input per valutare i progressi dell'entità verso l'adempimento completo dell'obbligazione di fare. Per determinare il metodo appropriato per valutare i progressi, l'entità deve tener conto della natura del bene o servizio che ha promesso di trasferire al cliente.

42. Quando applica il metodo di valutazione dei progressi l'entità deve escludere dalla valutazione tutti i beni e servizi di cui non trasferisce il controllo al cliente. All'inverso, l'entità deve includere nella valutazione dei progressi tutti i beni e servizi di cui trasferisce il controllo al cliente quando adempie l'obbligazione di fare.

43. Poiché le circostanze cambiano nel tempo, l'entità deve aggiornare la valutazione dei progressi per riflettere eventuali cambiamenti del risultato dell'obbligazione di fare. Tali cambiamenti della valutazione dei progressi dell'entità sono contabilizzati come cambiamenti della stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.

Valutazione ragionevole dei progressi

44. L'entità deve rilevare i ricavi dell'obbligazione di fare adempiuta nel corso del tempo solo se può valutare ragionevolmente i progressi compiuti verso l'adempimento completo dell'obbligazione di fare. L'entità non può valutare ragionevolmente i progressi compiuti verso l'adempimento completo dell'obbligazione di fare se non dispone di informazioni attendibili necessarie per applicare il metodo appropriato di valutazione dei progressi.

45. In determinate circostanze (per esempio nelle prime fasi del contratto), l'entità può non essere in grado di valutare ragionevolmente il risultato dell'obbligazione di fare, sebbene preveda di recuperare i costi sostenuti per adempiere l'obbligazione di fare. In tali circostanze l'entità deve rilevare i ricavi solo nella misura dei costi sostenuti fino al momento in cui può valutare ragionevolmente il risultato dell'obbligazione di fare.

VALUTAZIONE

46.   Quando (o man mano che) adempie l'obbligazione di fare, l'entità deve rilevare come ricavo l'importo del prezzo dell'operazione (da cui sono escluse le stime del corrispettivo variabile oggetto di limitazione conformemente ai paragrafi 56-58) assegnato all'obbligazione di fare in questione.

Determinazione del prezzo dell'operazione

47.   Per determinare il prezzo dell'operazione l'entità deve tenere conto dei termini del contratto e delle sue pratiche commerciali abituali. Il prezzo dell'operazione è l'importo del corrispettivo a cui l'entità ritiene di avere diritto in cambio del trasferimento al cliente dei beni o servizi promessi, esclusi gli importi riscossi per conto terzi (per esempio, imposte sulle vendite). Il corrispettivo promesso nel contratto con il cliente può includere importi fissi, importi variabili o entrambi.

48. La natura, la tempistica e l'importo del corrispettivo promesso dal cliente hanno un impatto sulla stima del prezzo dell'operazione. Per determinare il prezzo dell'operazione, l'entità deve considerare l'effetto di tutti gli elementi seguenti:

a) 

corrispettivo variabile (cfr. paragrafi 50-55 e 59);

b) 

limitazione delle stime del corrispettivo variabile (cfr. paragrafi 56-58);

c) 

esistenza nel contratto di una componente di finanziamento significativa (cfr. paragrafi 60-65);

d) 

corrispettivo non monetario (cfr. paragrafi 66-69); e

e) 

corrispettivo da pagare al cliente (cfr. paragrafi 70-72).

49. Ai fini della determinazione del prezzo dell'operazione, l'entità deve presumere che i beni o servizi saranno trasferiti al cliente come promesso conformemente al contratto vigente e che il contratto non verrà cancellato, rinnovato o modificato.

Corrispettivo variabile

50. Se il corrispettivo promesso nel contratto include un importo variabile, l'entità deve stimare l'importo del corrispettivo al quale avrà diritto in cambio del trasferimento al cliente dei beni o servizi promessi.

51. L'importo del corrispettivo può variare a seguito di riduzioni, sconti, rimborsi, crediti, concessioni sul prezzo, incentivi, premi di rendimento, penalità o altri elementi analoghi. Il corrispettivo promesso può variare anche perché il diritto dell'entità al corrispettivo dipende dal verificarsi o dal non verificarsi di un evento futuro. Per esempio, l'importo del corrispettivo è variabile quando il prodotto è venduto con diritto di restituzione o quando l'importo fisso è promesso a titolo di premio di rendimento per il raggiungimento di uno specifico obiettivo.

52. La variabilità del corrispettivo promesso dal cliente può essere esplicitamente prevista dal contratto. Oltre che conformemente ai termini del contratto, il corrispettivo promesso è variabile se esiste una delle seguenti condizioni:

a) 

le pratiche commerciali abituali, le politiche pubblicate o le specifiche dichiarazioni dell'entità inducono il cliente ad attendersi legittimamente che l'entità accetterà un corrispettivo inferiore al prezzo indicato nel contratto. In altri termini, il cliente si aspetta che l'entità offrirà una concessione sul prezzo. In funzione della giurisdizione, del settore o del cliente questa offerta può essere denominata riduzione, sconto, rimborso o credito;

b) 

altri fatti e circostanze indicano che l'intenzione dell'entità, nel momento in cui conclude il contratto con il cliente, è quella di accordare al cliente una concessione sul prezzo.

53. Per stimare l'importo del corrispettivo variabile, l'entità deve utilizzare uno dei due metodi seguenti, scegliendo il metodo che secondo le sue aspettative consente di prevedere meglio l'importo del corrispettivo al quale avrà diritto:

a) 

il valore atteso, ossia la somma degli importi ponderati per le probabilità in una forchetta di possibili importi del corrispettivo. Il valore atteso può costituire una stima adeguata dell'importo del corrispettivo variabile se l'entità ha un gran numero di contratti con caratteristiche analoghe;

b) 

l'importo più probabile, ossia l'importo più probabile in una forchetta di possibili importi del corrispettivo (ossia, il risultato più probabile del contratto). L'importo più probabile può costituire una stima adeguata del corrispettivo variabile se il contratto ha soltanto due risultati possibili (per esempio, o l'entità ottiene un premio di rendimento o non lo ottiene).

54. Per stimare l'effetto dell'incertezza sull'importo del corrispettivo variabile a cui avrà diritto, l'entità deve applicare lo stesso metodo in modo uniforme durante tutta la durata del contratto. Inoltre, l'entità deve prendere in considerazione tutte le informazioni (storiche, attuali e previste) che sono ragionevolmente a sua disposizione e deve determinare un numero ragionevole di possibili importi del corrispettivo. Le informazioni utilizzate dall'entità per stimare l'importo del corrispettivo variabile sono di norma analoghe a quelle che i dirigenti dell'entità utilizzano per elaborare le proprie offerte e proposte di servizi e per fissare i prezzi dei beni o servizi promessi.

Passività per rimborsi futuri

55. Se l'entità riceve dal cliente un corrispettivo che prevede di rimborsare in tutto o in parte al cliente, essa deve rilevare una passività per rimborsi futuri. La passività per rimborsi futuri è valutata pari all'importo del corrispettivo ricevuto (o ricevibile) a cui l'entità si aspetta di non avere diritto (ossia importi non compresi nel prezzo dell'operazione). La passività per rimborsi futuri (e la corrispondente modifica del prezzo dell'operazione e, di conseguenza, la passività derivante da contratto) deve essere aggiornata alla data di chiusura di ogni esercizio per tenere conto dei cambiamenti di circostanze. Per rilevare la passività per rimborsi futuri in caso di vendita con diritto di reso, l'entità deve applicare le indicazioni di cui ai paragrafi B20-B27.

Limitazione delle stime del corrispettivo variabile

56. L'entità deve includere nel prezzo dell'operazione in tutto o in parte l'importo del corrispettivo variabile stimato conformemente al paragrafo 53 solo nella misura in cui è altamente probabile che quando successivamente sarà risolta l'incertezza associata al corrispettivo variabile non si verifichi un significativo aggiustamento al ribasso dell'importo dei ricavi cumulati rilevati.

57. Nel valutare se è altamente probabile che quando successivamente sarà risolta l'incertezza associata al corrispettivo variabile non si verifichi un significativo aggiustamento al ribasso dell'importo dei ricavi cumulati rilevati l'entità deve tener conto della probabilità e dell'ampiezza dell'aggiustamento al ribasso dei ricavi. Tra i fattori che potrebbero accrescere la probabilità e l'ampiezza dell'aggiustamento al ribasso dei ricavi rientrano, tra gli altri, in particolare i seguenti:

a) 

l'importo del corrispettivo è molto sensibile a fattori che sfuggono al controllo dell'entità. Tra questi fattori possono annoverarsi: la volatilità del mercato, il giudizio o le azioni di terzi, le condizioni climatiche e un elevato rischio di obsolescenza del bene o servizio promesso;

b) 

si prevede che ci vorrà molto tempo prima che l'incertezza relativa all'importo del corrispettivo si risolva;

c) 

l'entità ha un'esperienza (o altri elementi di giudizio) limitata in relazione al tipo di contratto o la forza predittiva della sua esperienza (o degli altri elementi di giudizio) è limitata;

d) 

è prassi dell'entità offrire un'ampia gamma di concessioni sul prezzo o di modificare i termini e le condizioni di pagamento di contratti simili in circostanze analoghe;

e) 

il contratto presenta un grande numero e un'ampia gamma di possibili importi del corrispettivo.

58. L'entità deve applicare il paragrafo B63 per rilevare il corrispettivo sotto forma di royalties basate sulle vendite o di royalties basate sull'uso promesse in cambio della licenza di diritti di proprietà intellettuale.

Rivalutazione del corrispettivo variabile

59. Alla fine di ogni esercizio l'entità deve aggiornare il prezzo stimato dell'operazione (e deve quindi aggiornare la sua valutazione in merito all'applicazione della limitazione alla stima del corrispettivo variabile), al fine di rappresentare fedelmente le circostanze esistenti alla fine dell'esercizio e i cambiamenti di circostanze intervenuti nel corso di esso. L'entità deve contabilizzare le variazioni del prezzo dell'operazione conformemente ai paragrafi 87-90.

Esistenza nel contratto di una componente di finanziamento significativa

60. Nel determinare il prezzo dell'operazione, l'entità deve rettificare l'importo promesso del corrispettivo per tener conto degli effetti del valore temporale del denaro se i termini di pagamento concordati dalle parti del contratto (esplicitamente o implicitamente) offrono al cliente o all'entità un beneficio significativo in termini di finanziamento del trasferimento al cliente dei beni o servizi. In tal caso, il contratto contiene una componente di finanziamento significativa. La componente di finanziamento significativa può esistere indipendentemente dal fatto che la promessa di finanziamento sia esplicitamente prevista dal contratto o che essa sia implicita nelle condizioni di pagamento concordate dalle parti del contratto.

61. Con la rettifica dell'importo promesso del corrispettivo per tener conto della componente di finanziamento significativa l'obiettivo dell'entità deve essere quello di contabilizzare i ricavi ad un importo che rispecchi il prezzo che il cliente avrebbe pagato per i beni o servizi promessi in caso di pagamento in contanti quando (o man mano che) gli vengono trasferiti (ossia il prezzo di vendita in contanti). Nel valutare se il contratto contiene una componente di finanziamento e se quest'ultima è significativa in relazione al contratto, l'entità deve considerare tutti i fatti e le circostanze pertinenti, tra cui entrambi i seguenti:

a) 

l'eventuale differenza tra il corrispettivo promesso e il prezzo di vendita in contanti dei beni o servizi promessi e

b) 

l'effetto combinato di entrambi gli elementi seguenti:

i) 

l'intervallo di tempo atteso tra il momento in cui l'entità trasferisce al cliente i beni o servizi promessi e il momento del pagamento da parte del cliente e

ii) 

i tassi di interesse vigenti sul mercato pertinente.

62. Nonostante la valutazione di cui al paragrafo 61, il contratto con il cliente non contiene alcuna componente di finanziamento significativa in presenza di uno qualsiasi dei seguenti fattori:

a) 

Il cliente ha pagato in anticipo per i beni o servizi e i termini di trasferimento dei beni o servizi sono a discrezione del cliente;

b) 

un importo consistente del corrispettivo promesso dal cliente è variabile e l'importo o i termini di pagamento di detto corrispettivo variano sulla base del verificarsi o del non verificarsi di un evento futuro che sfugge in misura significativa al controllo del cliente o dell'entità (per esempio, se il corrispettivo è una royalty basata sulle vendite);

c) 

la differenza tra il corrispettivo promesso e il prezzo di vendita in contanti del bene o servizio (di cui al paragrafo 61) è dovuta a un motivo diverso dalla concessione di un finanziamento al cliente o all'entità ed è proporzionale al motivo. Per esempio, le condizioni di pagamento possono concedere al cliente o all'entità una tutela nel caso in cui l'altra parte non adempia adeguatamente alcune o tutte le obbligazioni contrattuali.

63. Come espediente pratico, l'entità non è tenuta a rettificare l'importo promesso del corrispettivo per tener conto degli effetti di una componente di finanziamento significativa se all'inizio del contratto l'entità si aspetta che l'intervallo di tempo tra il momento in cui l'entità trasferirà al cliente il bene o servizio promesso e il momento in cui il cliente effettuerà il relativo pagamento non supererà un anno.

64. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 61 quando effettua la rettifica dell'importo promesso del corrispettivo per tener conto della componente di finanziamento significativa l'entità deve utilizzare il tasso di sconto che sarebbe rispecchiato da un'operazione di finanziamento separata tra l'entità e il cliente all'inizio del contratto. Detto tasso rispecchia le caratteristiche di credito della parte che, ai sensi del contratto, riceve il finanziamento, nonché tutte le garanzie reali o personali prestate dal cliente o dall'entità, comprese le attività trasferite nel quadro del contratto. L'entità può determinare il tasso individuando il tasso che consente di scontare il valore nominale del corrispettivo promesso al prezzo che il cliente pagherebbe in contanti per i beni o servizi quando (o man mano che) sono trasferiti al cliente. Dopo l'inizio del contratto l'entità non deve aggiornare il tasso di sconto in caso di variazione dei tassi di interesse o di cambiamento di altre circostanze (per esempio un cambiamento nella valutazione del rischio di credito del cliente).

65. L'entità deve esporre gli effetti del finanziamento (interessi attivi o passivi) separatamente dai ricavi provenienti da contratti con i clienti nel prospetto di conto economico complessivo. Gli interessi attivi o passivi sono contabilizzati solo nella misura in cui al momento della contabilizzazione del contratto con il cliente sia rilevata un'attività derivante da contratto (o un credito) o una passività derivante da contratto.

Corrispettivo non monetario

66. Per determinare il prezzo dell'operazione in caso di contratto in cui il cliente promette un corrispettivo non monetario, l'entità deve valutare al fair value (valore equo) il corrispettivo non monetario (o la promessa di corrispettivo non monetario).

67. Se non può stimare ragionevolmente il fair value (valore equo) del corrispettivo non monetario, l'entità deve valutare il corrispettivo indirettamente, facendo riferimento al prezzo di vendita a sé stante dei beni o servizi promessi al cliente (o alla categoria di clienti) in cambio del corrispettivo.

68. Il fair value (valore equo) del corrispettivo non monetario può variare in ragione della forma del corrispettivo (per esempio, il prezzo di un'azione che l'entità ha il diritto di ricevere dal cliente può subire fluttuazioni). Se il fair value (valore equo) del corrispettivo non monetario promesso dal cliente varia per altri motivi, e non unicamente per motivi legati alla forma del corrispettivo (per esempio, il fair value (valore equo) potrebbe variare a causa della prestazione dell'entità), l'entità deve applicare le disposizioni dei paragrafi 56-58.

69. Se il cliente contribuisce con beni o servizi (per esempio, materiali, attrezzature o manodopera) intesi a facilitare l'esecuzione del contratto da parte dall'entità, quest'ultima deve valutare se acquisisce il controllo dei beni o servizi ricevuti come contributo. In tal caso, l'entità deve contabilizzare come corrispettivo non monetario i beni o servizi ricevuti come contributo dal cliente.

Corrispettivo da pagare al cliente

70. Costituiscono corrispettivo da pagare al cliente, tra l'altro, gli importi in contanti che l'entità paga, o prevede di pagare, al cliente (o ad altre parti che acquistano dal cliente i beni o servizi dell'entità). Vi rientrano anche i crediti o altri elementi (per esempio, tagliandi o buoni) che possono essere detratti dagli importi dovuti all'entità (o ad altre parti che acquistano dal cliente i beni o servizi dell'entità). L'entità deve rilevare il corrispettivo da pagare al cliente come riduzione del prezzo dell'operazione e, di conseguenza, dei ricavi, a meno che il pagamento al cliente venga effettuato in cambio di un bene o servizio distinto (come descritto ai paragrafi 26-30) trasferito dal cliente all'entità. Se il corrispettivo da pagare al cliente comprende un importo variabile, l'entità deve stimare il prezzo dell'operazione (e valutare anche se alla stima del corrispettivo variabile si applichi la limitazione) conformemente ai paragrafi 50-58.

71. Se il corrispettivo da pagare al cliente rappresenta il pagamento di un bene o servizio distinto che l'entità riceve dal cliente, l'entità deve contabilizzare l'acquisto del bene o servizio secondo le stesse modalità seguite per contabilizzare gli altri acquisti dai fornitori. Se l'importo del corrispettivo da pagare al cliente supera il fair value (valore equo) del bene o servizio distinto che l'entità riceve dal cliente, l'entità deve contabilizzare l'eccedenza come riduzione del prezzo dell'operazione. Se non può ragionevolmente stimare il fair value (valore equo) del bene o servizio che riceve dal cliente, l'entità deve contabilizzare come riduzione del prezzo dell'operazione la totalità del corrispettivo da pagare al cliente.

72. Di conseguenza, se il corrispettivo da pagare al cliente è contabilizzato come riduzione del prezzo dell'operazione, l'entità deve rilevare la riduzione dei ricavi quando (o man mano che) si verifica l'ultimo in ordine di tempo dei due eventi seguenti:

a) 

l'entità rileva i ricavi provenienti dal trasferimento al cliente dei relativi beni o servizi e

b) 

l'entità paga o si impegna a pagare il corrispettivo (anche se il pagamento dipende da un evento futuro). L'impegno può derivare implicitamente dalle pratiche commerciali abituali dell'entità.

Ripartizione del prezzo dell'operazione tra le obbligazioni di fare

73.   Obiettivo della ripartizione del prezzo dell'operazione è quello di ripartire il prezzo dell'operazione attribuendo a ogni obbligazione di fare (o ad ogni bene o servizio distinto) un importo che rifletta l'importo del corrispettivo a cui l'entità si aspetta di avere diritto in cambio del trasferimento al cliente dei beni o servizi promessi.

74. Per conseguire l'obiettivo della ripartizione, l'entità deve ripartire il prezzo dell'operazione tra ciascuna delle obbligazioni di fare individuate nel contratto sulla base del relativo prezzo di vendita a sé stante, conformemente ai paragrafi 76-80, a eccezione di quanto specificato nei paragrafi 81-83 (in merito alla ripartizione degli sconti) e nei paragrafi 84-86 (in merito alla ripartizione del corrispettivo comprendente importi variabili).

75. I paragrafi 76-86 non si applicano se il contratto prevede un'unica obbligazione di fare. Tuttavia, i paragrafi 84-86 possono applicarsi se l'entità promette di trasferire una serie di beni o servizi distinti individuati come obbligazione di fare unica, conformemente al paragrafo 22, lettera b), e se il corrispettivo promesso comprende importi variabili.

Ripartizione sulla base del prezzo di vendita a sé stante

76. Per ripartire il prezzo dell'operazione tra ciascuna delle obbligazioni di fare sulla base del relativo prezzo di vendita a sé stante, l'entità deve determinare il prezzo di vendita a sé stante all'inizio del contratto del bene o servizio distinto sottostante ciascuna obbligazione di fare prevista dal contratto e ripartire il prezzo dell'operazione in proporzione a detti prezzi di vendita a sé stanti.

77. Il prezzo di vendita a sé stante è il prezzo al quale l'entità venderebbe separatamente al cliente il bene o servizio promesso. La migliore indicazione del prezzo di vendita a sé stante è il prezzo del bene o servizio osservabile quando l'entità vende separatamente il bene o servizio in circostanze analoghe e a clienti simili. Il prezzo stabilito dal contratto o il prezzo di listino del bene o servizio possono essere (ma non si deve presumere che lo siano) il prezzo di vendita a sé stante del bene o servizio.

78. Se il prezzo di vendita a sé stante non è direttamente osservabile, l'entità deve stimarlo come pari all'importo che in sede di ripartizione del prezzo dell'operazione consente di conseguire l'obiettivo della ripartizione di cui al paragrafo 73. Per stimare il prezzo di vendita a sé stante, l'entità deve prendere in considerazione tutte le informazioni ragionevolmente a sua disposizione (tra cui, le condizioni di mercato, fattori specifici dell'entità e informazioni sul cliente o sulla categoria di clienti). A tal fine, l'entità deve massimizzare l'utilizzazione di input osservabili e applicare i metodi di stima in modo uniforme in circostanze analoghe.

79. Sono considerati metodi adeguati per la stima del prezzo di vendita a sé stante del bene o servizio in particolare i seguenti:

a) 

metodo della valutazione dei prezzi di mercato con aggiustamento: l'entità potrebbe valutare il mercato nel quale vende i beni o servizi e stimare il prezzo che un cliente di tale mercato sarebbe disposto a pagare per i beni o servizi. Questo metodo può anche prevedere tra l'altro il riferimento ai prezzi praticati dai concorrenti dell'entità per beni o servizi simili e l'aggiustamento di detti prezzi per riflettere i costi e i margini dell'entità;

b) 

metodo dei costi attesi più margine: l'entità potrebbe prevedere il costo che si attende di sostenere per adempiere l'obbligazione di fare e aggiungere un margine adeguato per il bene o servizio in questione;

c) 

metodo residuale: l'entità può stimare il prezzo di vendita a sé stante facendo riferimento al prezzo complessivo dell'operazione, meno la somma dei prezzi di vendita a sé stanti osservabili di altri beni o servizi promessi nel quadro del contratto. Tuttavia, l'entità può utilizzare il metodo residuale per stimare, conformemente al paragrafo 78, il prezzo di vendita a sé stante di un bene o servizio solo se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

i) 

l'entità vende lo stesso bene o servizio a clienti diversi (contemporaneamente o quasi contemporaneamente) a prezzi che variano entro un'ampia forchetta (ossia il prezzo di vendita è molto variabile, perché dalle operazioni passate o da altre caratteristiche osservabili non è possibile discernere un prezzo di vendita a sé stante rappresentativo); o

ii) 

l'entità non ha ancora fissato il prezzo del bene o servizio, e in precedenza quest'ultimo non è mai stato venduto separatamente (ossia il prezzo di vendita è incerto).

80. Potrebbe essere necessario utilizzare una combinazione di metodi per stimare i prezzi di vendita a sé stanti dei beni o servizi promessi nel contratto, se i prezzi di vendita a sé stanti di due o più di tali beni o servizi sono molto variabili o incerti. Per esempio, l'entità potrebbe utilizzare il metodo residuale per stimare il prezzo di vendita a sé stante aggregato dei beni o servizi promessi il cui prezzo di vendita a sé stante è molto variabile o incerto e poi utilizzare un altro metodo per stimare i prezzi di vendita a sé stanti dei singoli beni o servizi che compongono il prezzo di vendita a sé stante aggregato determinato con il metodo residuale. Se utilizza una combinazione di metodi per stimare il prezzo di vendita a sé stante di ciascun bene o servizio promesso nel contratto, l'entità deve valutare se la ripartizione del prezzo dell'operazione tra i prezzi di vendita a sé stanti stimati sia conforme all'obiettivo della ripartizione di cui al paragrafo 73 e alle disposizioni in materia di stima dei prezzi di vendita a sé stanti di cui al paragrafo 78.

Ripartizione degli sconti

81. Il cliente ottiene uno sconto per l'acquisto di una combinazione di beni o di servizi se la somma dei prezzi di vendita a sé stanti dei beni o servizi promessi nel contratto supera il corrispettivo promesso nel contratto. Salvo se l'entità dispone di elementi osservabili ai sensi del paragrafo 82 che indicano che la totalità dello sconto si riferisce soltanto ad una o più obbligazioni di fare previste dal contratto, ma non a tutte, l'entità deve ripartire lo sconto proporzionalmente tra tutte le obbligazioni di fare previste dal contratto. In tali circostanze la ripartizione proporzionale dello sconto è la conseguenza della ripartizione da parte dell'entità del prezzo dell'operazione tra ciascuna obbligazione di fare sulla base dei relativi prezzi di vendita a sé stanti dei sottostanti beni o servizi distinti.

82. L'entità deve ripartire interamente lo sconto tra uno o più obbligazioni di fare previste nel contratto, ma non tra tutte, se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

a) 

di norma l'entità vende separatamente ciascun bene o servizio distinto (o ciascuna combinazione di beni o servizi distinti) previsto nel contratto;

b) 

di norma l'entità vende separatamente anche la combinazione (o le combinazioni) di alcuni dei beni o servizi distinti, concedendo uno sconto sui prezzi di vendita a sé stanti dei beni o servizi di ciascuna combinazione e

c) 

lo sconto attribuibile a ciascuna combinazione di beni o servizi di cui al paragrafo 82, lettera b), è sostanzialmente il medesimo sconto previsto dal contratto, e l'analisi dei beni o dei servizi di ciascuna combinazione fornisce elementi osservabili dell'obbligazione (o delle obbligazioni) di fare a cui si riferisce la totalità dello sconto previsto dal contratto.

83. Se lo sconto è assegnato interamente a una o più obbligazioni di fare previste dal contratto in conformità al paragrafo 82, l'entità deve attribuire lo sconto prima di utilizzare il metodo residuale per stimare il prezzo di vendita a sé stante del bene o servizio conformemente al paragrafo 79, lettera c).

Ripartizione del corrispettivo variabile

84. Il corrispettivo variabile promesso nel contratto può essere attribuibile all'intero contratto o una sua parte specifica, quale l'uno o l'altro degli elementi seguenti:

a) 

una o più obbligazioni di fare previste dal contratto, ma non l'insieme di esse (per esempio, il versamento di un premio può essere subordinato al trasferimento da parte dell'entità del bene o servizio promesso entro un determinato termine), o

b) 

uno o più beni o servizi distinti, ma non l'insieme di essi, promesso nell'ambito di una serie di beni o servizi distinti facenti parte di un'unica obbligazione di fare secondo quanto previsto dal paragrafo 22, lettera b), (per esempio, il corrispettivo promesso per il secondo anno di un contratto biennale di servizio di pulizia aumenterà in funzione dell'andamento di un dato indice di inflazione).

85. L'entità deve attribuire interamente l'importo variabile (e le sue successive variazioni) all'obbligazione di fare o al bene o servizio distinto facente parte di un'unica obbligazione di fare conformemente al paragrafo 22, lettera b), se sono soddisfatti entrambi i criteri seguenti:

a) 

le condizioni del pagamento variabile si riferiscono espressamente agli sforzi dell'entità per adempiere l'obbligazione di fare o per trasferire il bene o servizio distinto (o ad un risultato specifico derivante dall'adempimento dell'obbligazione di fare o dal trasferimento del bene o servizio distinto) e

b) 

l'attribuzione dell'intero importo del corrispettivo variabile all'obbligazione di fare o al bene o servizio distinto è conforme all'obiettivo della ripartizione di cui al paragrafo 73, tenendo conto di tutte le obbligazioni di fare e delle condizioni di pagamento previste dal contratto.

86. Per la ripartizione dell'importo residuo del prezzo dell'operazione che non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 85 si applicano le disposizioni in materia di ripartizione di cui ai paragrafi 73-83.

Modifica del prezzo dell'operazione

87. Dopo l'inizio del contratto il prezzo dell'operazione può cambiare per vari motivi, tra cui il chiarirsi di eventi incerti o altri cambiamenti di circostanze che comportano una modifica dell'importo del corrispettivo a cui l'entità si aspetta di avere diritto in cambio dei beni o servizi promessi.

88. L'entità deve ripartire le modifiche successive del prezzo dell'operazione tra le obbligazioni di fare previste dal contratto secondo la stessa base di ripartizione utilizzata all'inizio del contratto. Pertanto, l'entità non deve ripartire nuovamente il prezzo dell'operazione per rispecchiare le modifiche dei prezzi di vendita a sé stanti dopo l'inizio del contratto. Gli importi attribuiti all'obbligazione di fare adempiuta devono essere rilevati come ricavi, o come riduzione dei ricavi, nel periodo nel corso del quale il prezzo dell'operazione è cambiato.

89. L'entità deve ripartire interamente la modifica del prezzo dell'operazione tra una o più obbligazioni di fare o tra uno o più beni o servizi distinti promessi di una serie facente parte di un'unica obbligazione di fare conformemente al paragrafo 22, lettera b), ma non la loro totalità, solo se sono soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 85 in materia di ripartizione del corrispettivo variabile.

90. L'entità deve contabilizzare la modifica del prezzo dell'operazione risultante da una modifica del contratto conformemente ai paragrafi 18-21. Tuttavia, se la modifica del prezzo dell'operazione ha luogo dopo la modifica del contratto, l'entità deve applicare i paragrafi 87-89 per attribuire la modifica del prezzo dell'operazione secondo la modalità applicabile tra quelle descritte di seguito:

a) 

l'entità deve ripartire la modifica del prezzo dell'operazione tra le obbligazioni di fare individuate nel contratto prima della modifica, se, e nella misura in cui, la modifica del prezzo dell'operazione è attribuibile a un importo del corrispettivo variabile promesso prima della modifica e se la modifica è contabilizzata conformemente al paragrafo 21, lettera a);

b) 

in tutti gli altri casi in cui la modifica non è contabilizzata come contratto separato in conformità al paragrafo 20, l'entità deve ripartire la modifica del prezzo dell'operazione tra le obbligazioni di fare previste nel contratto modificato (ossia le obbligazioni di fare che erano inadempiute o parzialmente adempiute immediatamente dopo la modifica).

COSTI DEL CONTRATTO

Costi incrementali per l'ottenimento del contratto

91.   L'entità deve contabilizzare come attività i costi incrementali per l'ottenimento del contratto con il cliente, se prevede di recuperarli.

92. I costi incrementali per l'ottenimento del contratto sono i costi che l'entità sostiene per ottenere il contratto con il cliente e che non avrebbe sostenuto se non avesse ottenuto il contratto (per esempio, una commissione di vendita).

93. I costi per l'ottenimento del contratto che sarebbero stati sostenuti anche se il contratto non fosse stato ottenuto devono essere rilevati come spesa nel momento in cui sono sostenuti, a meno che siano esplicitamente addebitabili al cliente anche qualora il contratto non sia ottenuto.

94. Come espediente pratico, l'entità può rilevare i costi incrementali per l'ottenimento del contratto come spesa nel momento in cui sono sostenuti, se il periodo di ammortamento dell'attività che l'entità avrebbe altrimenti rilevato non supera un anno.

Costi per l'adempimento del contratto

95.   Se i costi sostenuti per l'adempimento del contratto con il cliente non rientrano nell'ambito di applicazione di un altro Principio (per esempio, IAS 2 Rimanenze, IAS 16 Immobili, impianti e macchinari o IAS 38 Attività immateriali), l'entità deve rilevare come attività i costi sostenuti per l'adempimento del contratto soltanto se i costi soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a) 

i costi sono direttamente correlati al contratto o ad un contratto previsto, che l'entità può individuare nello specifico (può trattarsi, per esempio, dei costi sostenuti per servizi da fornire nel quadro del rinnovo del contratto vigente o per la progettazione di un'attività da trasferire secondo un contratto specifico non ancora approvato);

b) 

i costi consentono all'entità di disporre di nuove o maggiori risorse da utilizzate per adempiere (o continuare ad adempiere) le obbligazioni di fare in futuro, e

c) 

si prevede che i costi saranno recuperati.

96. Se i costi sostenuti per l'adempimento del contratto con il cliente rientrano nell'ambito di applicazione di un altro Principio, l'entità deve contabilizzarli conformemente agli altri Principi.

▼M54

97. Tra i costi direttamente correlati al contratto (o ad uno specifico contratto previsto) rientrano i seguenti:

▼M52

a) 

i costi della manodopera diretta (per esempio le retribuzioni dei dipendenti che forniscono direttamente i servizi promessi al cliente);

b) 

i costi delle materie prime dirette (per esempio le forniture utilizzate per fornire al cliente i servizi promessi);

▼M54

c) 

le allocazioni di costi che sono direttamente correlati al contratto o alle attività contrattuali (per esempio i costi di gestione e di supervisione del contratto, le assicurazioni e l'ammortamento degli strumenti, delle attrezzature e delle attività consistenti nel diritto di utilizzo utilizzati per l'adempimento del contratto);

▼M52

d) 

i costi esplicitamente addebitabili al cliente in virtù del contratto e

e) 

gli altri costi sostenuti per la sola ragione che l'entità ha concluso il contratto (per esempio i pagamenti ai subfornitori).

98. L'entità deve rilevare i seguenti costi come spese nel momento in cui sono sostenuti:

a) 

i costi generali e amministrativi (salvo siano esplicitamente addebitabili al cliente in virtù del contratto, nel qual caso l'entità deve valutarli conformemente al paragrafo 97);

b) 

i costi delle perdite di materiale, di ore di lavoro o di altre risorse utilizzate per l'esecuzione del contratto che non erano incluse nel prezzo del contratto;

c) 

i costi relativi alle obbligazioni di fare adempiute (o parzialmente adempiute) previste dal contratto (ossia i costi relativi a prestazioni passate); e

d) 

i costi per i quali l'entità non è in grado di stabilire se sono legati a obbligazioni di fare non adempiute o a obbligazioni di fare adempiute (o parzialmente adempiute).

Ammortamento e riduzione di valore

99. L'attività rilevata conformemente ai paragrafi 91-95 deve essere ammortizzata sistematicamente e in modo corrispondente al trasferimento al cliente dei beni o servizi ai quali l'attività si riferisce. L'attività può riferirsi a beni o servizi da trasferire ai sensi di uno specifico contratto previsto (di cui al paragrafo 95, lettera a)].

100. L'entità deve aggiornare l'ammortamento per tenere conto di ogni modifica significativa dei previsti termini di trasferimento al cliente dei beni o servizi ai quali l'attività si riferisce. La modifica deve essere contabilizzata come modifica della stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8.

101. L'entità deve rilevare la perdita per riduzione di valore nell'utile (perdita) d'esercizio nella misura in cui il valore contabile dell'attività rilevata conformemente ai paragrafi 91-95 superi:

a) 

l'importo residuo del corrispettivo che l'entità si aspetta di ricevere in cambio dei beni o servizi ai quali l'attività si riferisce meno

b) 

i costi direttamente connessi alla fornitura dei beni o servizi e che non sono stati rilevati come spese (cfr. paragrafo 97).

102. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 101, per determinare l'importo del corrispettivo che si aspetta di ricevere, l'entità deve applicare i principi per la determinazione del prezzo dell'operazione (a eccezione delle disposizioni dei paragrafi 56-58 sulla limitazione delle stime del corrispettivo variabile) e adeguare l'importo per riflettere gli effetti del rischio di credito del cliente.

103. Prima di rilevare la perdita per riduzione di valore dell'attività rilevata conformemente al paragrafo 91 o 95, l'entità deve rilevare le perdite per riduzione di valore delle attività relative al contratto che sono rilevate secondo quanto previsto da un altro Principio (per esempio, lo IAS 2, lo IAS 16 e lo IAS 38). Dopo aver applicato la prova della riduzione di valore di cui al paragrafo 101, l'entità deve includere il risultante valore contabile dell'attività rilevata conformemente al paragrafo 91 o al paragrafo 95 nel valore contabile dell'unità generatrice di flussi finanziari a cui l'attività appartiene ai fini dell'applicazione dello IAS 36 Riduzione di valore delle attività a tale unità generatrice di flussi finanziari.

104. L'entità deve rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio lo storno totale o parziale della perdita per riduzione di valore rilevata precedentemente conformemente al paragrafo 101, quando le circostanze all'origine della riduzione di valore non esistono più o sono migliorate. Il valore contabile dell'attività così aumentato non deve superare l'importo che sarebbe stato determinato (al netto dell'ammortamento) se in precedenza non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione di valore.

ESPOSIZIONE NEL BILANCIO

105.   Se l'una o l'altra parte del contratto ha adempiuto le sue obbligazioni, l'entità deve presentare il contratto nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria come attività derivante da contratto o passività derivante da contratto, in funzione del rapporto tra la prestazione dell'entità e il pagamento del cliente. L'entità deve presentare separatamente come credito i diritti incondizionati al corrispettivo.

106. Se il cliente paga il corrispettivo o se l'entità ha diritto ad un importo del corrispettivo che è incondizionato (ossia un credito), prima di trasferire al cliente il bene o servizio l'entità deve presentare il contratto come passività derivante da contratto nel momento in cui è effettuato il pagamento o (se precedente) nel momento in cui il pagamento è dovuto. La passività derivante da contratto è l'obbligazione dell'entità di trasferire al cliente beni o servizi per i quali l'entità ha ricevuto dal cliente un corrispettivo (o per i quali è dovuto l'importo del corrispettivo).

107. Se l'entità adempie l'obbligazione trasferendo beni o servizi al cliente prima che quest'ultimo paghi il corrispettivo o prima che il pagamento sia dovuto, l'entità deve presentare il contratto come attività derivante da contratto, ad esclusione degli importi presentati come crediti. L'attività derivante da contratto è il diritto dell'entità di ottenere il corrispettivo per beni o servizi da essa trasferiti al cliente. L'entità deve verificare se l'attività derivante da contratto ha subito una riduzione di valore in conformità all'IFRS 9. La riduzione di valore dell'attività derivante da contratto deve essere valutata, presentata ed esposta allo stesso modo dell'attività finanziaria rientrante nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 (cfr. anche il paragrafo 113, lettera b)].

108. Per credito si intende il diritto incondizionato dell'entità al corrispettivo. Il diritto al corrispettivo è incondizionato se per rendere dovuto il pagamento del corrispettivo è necessario solo il trascorrere del tempo. Per esempio, l'entità rileva il credito se detiene un diritto attuale al pagamento, anche se l'importo può essere oggetto di rimborso in futuro. L'entità deve contabilizzare il credito conformemente all'IFRS 9. Al momento della rilevazione iniziale del credito derivante dal contratto con il cliente, l'eventuale differenza tra la valutazione del credito conformemente all'IFRS 9 e il corrispondente importo dei ricavi rilevati deve essere presentata come spesa (per esempio, a titolo di perdita per riduzione di valore).

109. Il presente Principio usa i termini «attività derivante da contratto» e «passività derivante da contratto», ma nulla impedisce all'entità di utilizzare altri termini nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria per designare detti elementi. Se utilizza termini diversi per l'attività derivante da contratto, l'entità deve fornire agli utilizzatori del bilancio informazioni sufficienti per distinguere tra i crediti e le attività derivanti da contratto.

INFORMATIVA

110.   L'obiettivo delle disposizioni in materia di informativa è che l'entità fornisca informazioni sufficienti per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere la natura, l'importo, la tempistica e il grado di incertezza dei ricavi e dei flussi finanziari provenienti dai contratti con i clienti. Per conseguire questo obiettivo, l'entità deve fornire informazioni quantitative e qualitative su tutti i seguenti elementi:

a) 

i contratti da essa conclusi con i clienti (cfr. i paragrafi 113-122);

b) 

i giudizi significativi, e gli eventuali cambiamenti di giudizio, formulati ai fini dell'applicazione del presente Principio a detti contratti (cfr. paragrafi 123-126) e

c) 

le attività rilevate a titolo dei costi sostenuti per ottenere o eseguire i contratti con i clienti conformemente al paragrafo 91 o 95 (cfr. paragrafi 127-128).

111. L'entità deve considerare il livello di dettaglio necessario per soddisfare l'obiettivo informativo e l'enfasi da porre su ciascuno degli obblighi informativi. Deve aggregare o disaggregare le informazioni, evitando di includere un numero elevato di dettagli irrilevanti o di aggregare elementi con caratteristiche sostanzialmente diverse.

112. L'entità non è tenuta a fornire informazioni secondo il presente Principio se le ha fornite in conformità ad un altro Principio.

Contratti con i clienti

113. L'entità deve fornire tutti i seguenti importi relativi all'esercizio, a meno che detti importi siano esposti separatamente nel prospetto di conto economico complessivo conformemente ad altri Principi:

a) 

i ricavi rilevati a titolo dei contratti con i clienti, che l'entità deve fornire separatamente dalle altre fonti di ricavi e

b) 

eventuali perdite per riduzione di valore rilevate (in conformità all'IFRS 9) su crediti o attività derivanti da contratto provenienti dai contratti conclusi dall'entità con i clienti, che l'entità deve comunicare separatamente rispetto alle perdite per riduzione di valore derivanti da altri contratti.

Disaggregazione dei ricavi

114. L'entità deve disaggregare i ricavi rilevati derivanti dai contratti con i clienti in categorie che illustrino in che modo i fattori economici incidano sulla natura, l'importo, la tempistica e il grado di incertezza dei ricavi e dei flussi finanziari. L'entità deve applicare le indicazioni fornite ai paragrafi B87-B89 quando seleziona le categorie da utilizzare per la disaggregazione dei ricavi.

115. Inoltre, l'entità deve fornire informazioni sufficienti per permettere agli utilizzatori del bilancio di comprendere la relazione tra le informazioni fornite sui ricavi disaggregati (conformemente al paragrafo 114) e le informazioni sui ricavi fornite per ciascun settore oggetto di informativa, se l'entità applica l'IFRS 8 Settori operativi.

Saldi del contratto

116. L'entità deve fornire tutte le seguenti informazioni:

a) 

i saldi di apertura e di chiusura dei crediti, delle attività derivanti da contratti e delle passività derivanti da contratti provenienti da contratti con i clienti, se non altrimenti presentati o forniti separatamente;

b) 

i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio inclusi nel saldo di apertura delle passività derivanti da contratti all'inizio dell'esercizio e

c) 

i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio derivanti da obbligazioni di fare adempiute (o parzialmente adempiute) in esercizi precedenti (per esempio, modifiche del prezzo dell'operazione).

117. L'entità deve spiegare il rapporto tra il momento in cui essa adempie le sue obbligazioni di fare (cfr. paragrafo 119, lettera a)] e i termini abituali del pagamento (cfr. paragrafo 119, lettera b)], e gli effetti che ne derivano sui saldi delle attività e delle passività derivanti da contratti. A sostegno della spiegazione possono essere utilizzate informazioni qualitative.

118. L'entità deve spiegare le variazioni significative dei saldi delle attività e delle passività derivanti da contratti nel corso dell'esercizio. A sostegno della spiegazione possono essere utilizzate informazioni qualitative e quantitative. Come esempi dei cambiamenti che interessano i saldi delle attività e passività derivanti da contratti dell'entità si possono citare i seguenti:

a) 

i cambiamenti dovuti alle aggregazioni aziendali;

b) 

gli adeguamenti dei ricavi su base cumulativa che incidono sulle corrispondenti attività derivanti da contratto o passività derivanti da contratto, in particolare gli adeguamenti dovuti a una modifica della valutazione dei progressi, a una modifica della stima del prezzo dell'operazione (inclusa l'eventuale modifica della valutazione riguardante la limitazione della stima del corrispettivo variabile) o a una modifica del contratto;

c) 

la riduzione di valore dell'attività derivante da contratto;

d) 

la modifica dei tempi necessari perché il diritto al corrispettivo diventi incondizionato (vale a dire, perché l'attività derivante da contratto sia riclassificata come credito) e

e) 

la modifica dei tempi necessari perché l'obbligazione di fare sia adempiuta (ossia per la rilevazione dei ricavi provenienti da una passività derivante da contratto).

Obbligazione di fare

119. L'entità deve fornire informazioni in merito alle sue obbligazioni di fare nei contratti con i clienti, compresa la descrizione di tutti gli elementi seguenti:

a) 

il momento in cui di norma l'entità adempie le obbligazioni di fare (per esempio alla spedizione, alla consegna, man mano che i servizi vengono prestati o al completamento del servizio), ivi compreso nel quadro di accordi di vendita con consegna differita;

b) 

le condizioni di pagamento significative (per esempio, in che momento il pagamento è di norma dovuto, se il contratto comprende una componente di finanziamento significativa, se l'importo del corrispettivo è variabile e se la stima del corrispettivo variabile è di norma soggetta a limitazione conformemente ai paragrafi 56-58);

c) 

la natura dei beni o servizi che l'entità ha promesso di trasferire, indicando se le obbligazioni di fare consistono nel provvedere affinché sia una terza parte a trasferire beni o servizi (ossia quando l'entità agisce in qualità di rappresentante);

d) 

le obbligazioni in materia di rese e di rimborsi e altre obbligazioni analoghe e

e) 

i tipi di garanzie e le relative obbligazioni.

Prezzo dell'operazione assegnato alle rimanenti obbligazioni di fare

120. L'entità deve comunicare le seguenti informazioni relative alle sue rimanenti obbligazioni di fare:

a) 

l'importo aggregato del prezzo dell'operazione assegnato alle obbligazioni di fare non adempiute (o parzialmente adempiute) alla fine dell'esercizio e

b) 

una spiegazione in cui l'entità precisa quando prevede di rilevare come ricavo l'importo comunicato conformemente al paragrafo 120, lettera a), che l'entità deve comunicare secondo una delle seguenti modalità:

i) 

su base quantitativa, utilizzando gli intervalli temporali più adeguati alla durata delle rimanenti obbligazioni di fare; o

ii) 

utilizzando informazioni qualitative.

121. Come espediente pratico, l'entità non è tenuta a fornire le informazioni di cui al paragrafo 120 per l'obbligazione di fare, se è soddisfatta l'una o l'altra delle seguenti condizioni:

a) 

l'obbligazione di fare rientra in un contratto la cui durata iniziale prevista non è superiore a un anno o

b) 

l'entità rileva i ricavi generati dall'adempimento dell'obbligazione di fare in conformità al paragrafo B16.

122. L'entità deve fornire una spiegazione qualitativa in cui precisa se applica l'espediente pratico di cui al paragrafo 121 e se eventuali corrispettivi provenienti da contratti con i clienti non sono inclusi nel prezzo dell'operazione e, quindi, non sono inclusi nelle informazioni fornite conformemente al paragrafo 120. Per esempio la stima del prezzo dell'operazione non dovrebbe includere la stima dell'importo del corrispettivo variabile soggetta a limitazione (cfr. paragrafi 56-58).

Giudizi importanti formulati ai fini dell'applicazione del presente Principio

123. L'entità deve indicare i giudizi, e le modifiche apportate agli stessi, formulati ai fini dell'applicazione del presente Principio che hanno un impatto significativo sulla determinazione dell'importo e della tempistica dei ricavi provenienti da contratti con i clienti. In particolare, l'entità deve illustrare i giudizi, e le modifiche apportate agli stessi, formulati per determinare i due elementi seguenti:

a) 

i termini per l'adempimento delle obbligazioni di fare (cfr. paragrafi 124-125) e

b) 

il prezzo dell'operazione e gli importi assegnati alle obbligazioni di fare (cfr. paragrafo 126).

Determinazione dei termini per l'adempimento delle obbligazioni di fare

124. Per le obbligazioni di fare adempiute nel corso del tempo, l'entità deve fornire entrambi i seguenti elementi:

a) 

i metodi usati per rilevare i ricavi (per esempio la descrizione dei metodi basati sugli output o dei metodi basati sugli input utilizzati e del modo in cui sono applicati) e

b) 

la spiegazione del perché i metodi utilizzati consentono di rispecchiare fedelmente il trasferimento dei beni o servizi.

125. Per le obbligazioni di fare adempiute in un determinato momento, l'entità deve indicare i giudizi significativi formulati per valutare il momento in cui il cliente acquisisce il controllo dei beni o servizi promessi.

Determinazione del prezzo dell'operazione e degli importi assegnati alle obbligazioni di fare

126. L'entità deve fornire informazioni sui metodi, gli input e le ipotesi utilizzati per tutti i seguenti elementi:

a) 

la determinazione del prezzo dell'operazione, il che comprende, tra l'altro, la stima del corrispettivo variabile, l'adeguamento del corrispettivo per tenere conto degli effetti del valore temporale del denaro e la valutazione del corrispettivo non monetario;

b) 

la valutazione dell'esistenza di una limitazione della stima del corrispettivo variabile;

c) 

la ripartizione del prezzo dell'operazione, compresa la stima dei prezzi di vendita a sé stanti dei beni o servizi promessi e l'assegnazione degli sconti e del corrispettivo variabile ad una specifica parte del contratto (ove applicabile) e

d) 

la valutazione delle obbligazioni in materia di rese e di rimborsi e di altre obbligazioni analoghe.

Attività rilevate a titolo dei costi di ottenimento o dei costi di esecuzione del contratto con il cliente

127. L'entità deve descrivere entrambi i seguenti elementi:

a) 

i giudizi formulati per determinare l'importo dei costi sostenuti per ottenere o eseguire il contratto con il cliente (conformemente al paragrafo 91 o 95) e

b) 

il metodo utilizzato per il calcolo dell'ammortamento per ogni esercizio.

128. L'entità deve fornire tutte le seguenti informazioni:

a) 

i saldi di chiusura delle attività rilevate a titolo dei costi sostenuti per l'ottenimento o l'esecuzione del contratto con il cliente (conformemente al paragrafo 91 o 95), per le principali categorie di attività (per esempio, costi sostenuti per ottenere il contratto con il cliente, costi anteriori alla conclusione del contratto, costi di predisposizione del contratto) e

b) 

l'importo dell'ammortamento e delle eventuali perdite per riduzione di valore rilevate nell'esercizio.

Espedienti pratici

129. Se sceglie di applicare l'espediente pratico previsto al paragrafo 63 (relativo all'esistenza di una componente di finanziamento significativa) o al paragrafo 94 (relativo ai costi incrementali per l'ottenimento del contratto), l'entità è tenuta a indicarlo.




Appendice A

Definizione dei termini

Questa appendice costituisce parte integrante del Principio.

Contratto

Accordo tra due o più parti che crea diritti e obbligazioni esigibili.

Attività derivanti da contratto

Il diritto dell'entità ad un corrispettivo in cambio di beni o servizi che l'entità ha trasferito al cliente, quando il diritto è subordinato a qualcosa di diverso dal passare del tempo (per esempio, le prestazioni future dell'entità).

Passività derivanti da contratto

L'obbligazione dell'entità di trasferire al cliente beni o servizi per i quali l'entità ha ricevuto (o per i quali è dovuto) un corrispettivo dal cliente.

Cliente

La parte che ha stipulato il contratto con l'entità per ottenere in cambio di un corrispettivo beni o servizi che sono il risultato delle attività ordinarie dell'entità.

Proventi

Incrementi dei benefici economici che si manifestano nell'esercizio sotto forma di flussi finanziari in entrata o incrementi di attività o diminuzioni di passività che determinano incrementi di patrimonio netto, diversi dai contributi dei partecipanti al patrimonio netto.

Obbligazione di fare

La promessa nel contratto con il cliente di trasferire al cliente:

a) 

un bene o un servizio (o una combinazione di beni e servizi) distinto o

b) 

una serie di beni o servizi distinti che sono sostanzialmente simili e che sono trasferiti al cliente secondo le stesse modalità.

Ricavi

Proventi risultanti dalle attività ordinarie dell'entità.

Prezzo di vendita a sé stante (di un bene o servizio)

Il prezzo al quale l'entità venderebbe separatamente al cliente il bene o servizio promesso.

Prezzo dell'operazione (per un contratto con il cliente)

L'importo del corrispettivo a cui l'entità ritiene di avere diritto in cambio del trasferimento al cliente dei beni o servizi promessi, esclusi gli importi riscossi per conto di terzi.




Appendice B

Guida operativa

Questa appendice costituisce parte integrante del Principio. Descrive l'applicazione dei paragrafi 1-129 e ha la stessa autorità delle altre parti del Principio.

▼M55

B1 La presente Guida operativa si articola nelle seguenti categorie:

▼M52

a) 

obbligazioni di fare adempiute nel corso del tempo (paragrafi B2-B13);

b) 

metodi di valutazione dei progressi verso l'adempimento completo dell'obbligazione di fare (paragrafi B14-B19);

c) 

vendite con diritto di reso (paragrafi B20-B27);

d) 

garanzie (paragrafi B28-B33);

e) 

entità che agisce per conto proprio o in qualità di rappresentante (paragrafi B34-B38);

f) 

beni o servizi aggiuntivi offerti al cliente in opzione (paragrafi B39-B43);

g) 

diritti dei clienti non esercitati (paragrafi B44-B47);

h) 

spese iniziali non rimborsabili (e taluni costi correlati) (paragrafi B48-B51);

▼M55

i) 

concessione di licenze (paragrafi B52-B63B);

▼M52

j) 

accordi di riacquisto (paragrafi B64-B76);

k) 

accordi di consegna in conto vendita (paragrafi B77-B78);

l) 

accordi di vendita con consegna differita (paragrafi B79-B82);

m) 

accettazione da parte del cliente (paragrafi B83-B86) e

n) 

informazioni sui ricavi disaggregati (paragrafi B87-B89).

Obbligazioni di fare adempiute nel corso del tempo

B2 In conformità al paragrafo 35, l'obbligazione di fare è adempiuta nel corso del tempo se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

a) 

il cliente simultaneamente riceve e utilizza i benefici derivanti dalla prestazione dell'entità man mano che quest'ultima la effettua (cfr. paragrafi B3-B4);

b) 

la prestazione dell'entità crea o migliora l'attività (per esempio, lavori in corso) che il cliente controlla man mano che l'attività è creata o migliorata (cfr. paragrafo B5) o

c) 

la prestazione dell'entità non crea un'attività che presenta un uso alternativo per l'entità (cfr. paragrafi B6-B8) e l'entità ha un diritto esigibile al pagamento della prestazione completata fino alla data considerata (cfr. paragrafi B9-B13).

Ricevimento e utilizzo simultanei dei benefici della prestazione dell'entità (paragrafo 35, lettera a)]

B3 Per alcuni tipi di obbligazioni di fare sarà semplice stabilire se il cliente riceve i benefici della prestazione dell'entità man mano che quest'ultima la esegue e utilizza simultaneamente tali benefici man mano che li riceve. Ne sono esempi i servizi ricorrenti o di routine (per esempio il servizio di pulizia) in cui il ricevimento e l'utilizzo simultaneo da parte del cliente dei benefici della prestazione dell'entità possono essere facilmente individuati.

B4 Per altri tipi di obbligazioni di fare, l'entità potrebbe non essere in grado di individuare facilmente se il cliente riceve e utilizza simultaneamente i benefici della prestazione dell'entità man mano che l'entità la esegue. In tali circostanze, l'obbligazione di fare è adempiuta nel corso del tempo, se l'entità stabilisce che un'altra entità non avrebbe bisogno di ripetere in misura sostanziale il lavoro che l'entità ha effettuato fino alla data considerata, se tale altra entità dovesse adempiere la rimanente obbligazione di fare nei confronti del cliente. Per determinare se un'altra entità non avrebbe bisogno di ripetere in misura sostanziale il lavoro che l'entità ha effettuato fino alla data considerata, l'entità deve:

a) 

non considerare potenziali restrizioni contrattuali o limitazioni pratiche che altrimenti impediscano all'entità di trasferire a un'altra entità la rimanente obbligazione di fare; e

b) 

presumere che l'altra entità chiamata ad adempiere la rimanente obbligazione di fare non beneficerebbe di alcuna delle attività attualmente controllate dall'entità, che resterebbero controllate dall'entità, se l'obbligazione di fare venisse trasferita ad un'altra entità.

Il cliente controlla l'attività man mano che questa viene creata o migliorata (paragrafo 35, lettera b)]

B5 Per stabilire se il cliente controlla l'attività man mano che questa viene creata o migliorata ai sensi del paragrafo 35, lettera b), l'entità deve applicare le disposizioni in materia di controllo di cui ai paragrafi 31-34 e al paragrafo 38. L'attività creata o migliorata (per esempio, un'attività relativa a lavori in corso) può essere materiale o immateriale.

La prestazione dell'entità non crea un'attività che presenta un uso alternativo (paragrafo 35, lettera c)]

B6 Nel valutare se l'attività presenta un uso alternativo per l'entità, conformemente al paragrafo 36, l'entità deve prendere in considerazione gli effetti delle restrizioni contrattuali e delle limitazioni pratiche sulla capacità dell'entità di destinare facilmente l'attività ad altro uso, quale la vendita a un cliente diverso. La possibilità che il contratto con il cliente venga sciolto non è un elemento pertinente ai fini della valutazione se l'entità possa destinare facilmente l'attività ad altro uso.

B7 La restrizione contrattuale della capacità dell'entità di destinare l'attività ad altro uso deve essere sostanziale, ossia tale da impedire che l'attività possa avere un uso alternativo per l'entità. La restrizione contrattuale è sostanziale se il cliente può far valere i suoi diritti sull'attività promessa nel caso in cui l'entità cerchi di destinare l'attività ad altro uso. Al contrario, la restrizione contrattuale non è sostanziale se, per esempio, l'attività è ampiamente intercambiabile con altre attività che l'entità potrebbe trasferire a altro cliente senza violare il contratto e senza sostenere costi significativi che altrimenti non verrebbero sostenuti in relazione al contratto.

B8 Una limitazione pratica della capacità dell'entità di destinare l'attività ad altro uso esiste se l'entità subirebbe perdite economiche significative se destinasse l'attività ad altro uso. Una perdita economica significativa potrebbe derivare dal fatto che l'entità dovrebbe sostenere costi significativi per modificare l'attività o del fatto che l'entità potrebbe vendere l'attività solo con una perdita significativa. Per esempio, potrebbe essere soggetta a limitazioni pratiche la capacità dell'entità di destinare ad altro uso le attività le cui specifiche di progettazione sono uniche per un cliente o che si trovano in regioni isolate.

Diritto al pagamento per la prestazione completata fino alla data considerata (paragrafo 35, lettera c)]

B9 Conformemente al paragrafo 37, l'entità ha diritto al pagamento per la prestazione completata fino alla data considerata se, in caso di scioglimento del contratto da parte del cliente o di un terzo per ragioni diverse dalla mancata esecuzione della prestazione promessa, essa avrebbe diritto a un importo che la remuneri almeno per la prestazione completata fino alla data considerata. L'importo che remunera l'entità per la prestazione completata fino alla data considerata è l'importo approssimativo del prezzo di vendita dei beni o servizi trasferiti fino alla data considerata (per esempio il recupero dei costi sostenuti dall'entità per adempiere l'obbligazione di fare maggiorati di un margine di profitto ragionevole), piuttosto che un corrispettivo limitato alla perdita potenziale di profitto dell'entità in caso di scioglimento del contratto. Non è necessario che il corrispettivo per un margine di profitto ragionevole sia equivalente al margine di profitto che si sarebbe avuto se il contratto fosse stato eseguito come promesso, ma l'entità dovrebbe avere diritto a un corrispettivo corrispondente ad uno dei seguenti importi:

a) 

una percentuale del margine di profitto atteso del contratto che rifletta ragionevolmente il grado di esecuzione della prestazione dall'entità ai sensi del contratto prima dello scioglimento di quest'ultimo da parte del cliente (o del terzo), o

b) 

un rendimento ragionevole sul costo del capitale sostenuto dall'entità per contratti simili (o il margine operativo tipico dell'entità per contratti simili) se il margine specifico del contratto è superiore al rendimento che l'entità ottiene generalmente da contratti simili.

B10 Non è necessario che il diritto dell'entità al pagamento per la prestazione completata fino alla data considerata sia un diritto incondizionato attuale al pagamento. In molti casi il diritto dell'entità al pagamento diventa incondizionato solo al raggiungimento di una tappa concordata o nel momento in cui l'obbligazione di fare è interamente adempiuta. Nel valutare se ha il diritto al pagamento per la prestazione completata fino alla data considerata, l'entità deve considerare se avrebbe un diritto esigibile a chiedere o a trattenere il pagamento per la prestazione completata alla data considerata in caso di scioglimento del contratto prima della completa esecuzione per ragioni diverse dalla mancata esecuzione della prestazione promessa.

B11 In alcuni casi è possibile che il cliente abbia il diritto di sciogliere il contratto solo in determinati momenti nel corso della durata del contratto o che non abbia affatto il diritto di sciogliere il contratto. Se il cliente decide di sciogliere il contratto senza averne il diritto in quel momento (anche quando il cliente non adempie le obbligazioni come promesso), il contratto (o altre norme di diritto) può conferire all'entità il diritto di continuare a trasferire al cliente i beni o servizi promessi nel contratto e imporre al cliente il pagamento del corrispettivo promesso in cambio dei beni o servizi. In tali circostanze l'entità ha diritto al pagamento della prestazione completata alla data considerata, perché l'entità ha il diritto di continuare ad adempiere le sue obbligazioni ai sensi del contratto e di esigere che il cliente adempia le sue (in particolare quella di pagare il corrispettivo promesso).

B12 Nel valutare l'esistenza e l'esigibilità del diritto al pagamento per la prestazione completata fino alla data considerata, l'entità deve tener conto delle condizioni contrattuali, nonché di tutte le norme di legge o di precedenti giurisprudenziali che potrebbero integrare o avere la precedenza sulle condizioni contrattuali. L'entità dovrebbe valutare tra l'altro:

a) 

se le norme di legge, la prassi amministrativa o i precedenti giurisprudenziali conferiscano all'entità il diritto al pagamento per la prestazione completata fino alla data considerata, anche qualora il diritto non fosse specificato nel contratto con il cliente;

b) 

se i precedenti giurisprudenziali pertinenti indichino che diritti analoghi al pagamento per la prestazione completata fino alla data considerata previsti in contratti simili non abbiano effetto giuridico vincolante, o

c) 

se la pratica commerciale abituale dell'entità di scegliere di non far valere il diritto al pagamento abbia reso il diritto inesigibile nel contesto giuridico in questione. Tuttavia, sebbene l'entità possa scegliere di rinunciare al diritto al pagamento in contratti simili, essa può continuare ad avere diritto al pagamento per la prestazione completata fino alla data considerata se, secondo il contratto con il cliente, il diritto resta esigibile.

B13 I termini di pagamento specificati nel contratto non indicano necessariamente che l'entità ha il diritto esigibile al pagamento della prestazione completata fino alla data considerata. Sebbene il piano di pagamento previsto nel contratto specifichi i termini di pagamento e l'importo del corrispettivo che il cliente è tenuto a versare, non necessariamente esso può costituire una prova del diritto dell'entità al pagamento della prestazione completata fino alla data considerata. Questo perché, per esempio, il contratto potrebbe stipulare che il corrispettivo versato dal cliente è rimborsabile per motivi diversi dalla mancata esecuzione da parte dell'entità della prestazione promessa nel contratto.

Metodi di valutazione dei progressi verso l'adempimento completo dell'obbligazione di fare

B14 Tra i metodi utilizzabili per valutare i progressi dell'entità verso l'adempimento completo dell'obbligazione di fare adempiuta nel corso del tempo secondo i paragrafi 35-37 rientrano i seguenti:

a) 

metodi basati sugli output (cfr. paragrafi B15-B17) e

b) 

metodi basati sugli input (cfr. paragrafi B18-B19).

Metodi basati sugli output

B15 Nei metodi basati sugli output i ricavi sono rilevati sulla base di valutazioni dirette del valore che hanno per il cliente i beni o servizi trasferiti fino alla data considerata rispetto ai beni o servizi promessi nel contratto che rimangono da trasferire. Tra i metodi basati sugli output rientrano il censimento delle prestazioni completate fino alla data considerata, la valutazione dei risultati conseguiti, le tappe importanti raggiunte, il tempo trascorso e il numero di unità prodotte o consegnate. Per decidere se applicare un metodo basato sugli output per valutare i progressi, l'entità deve esaminare se gli output selezionati rappresenterebbero fedelmente le prestazioni dell'entità ai fini dell'adempimento completo dell'obbligazione di fare. Il metodo basato sugli output non fornirebbe una rappresentazione fedele delle prestazione dell'entità se gli output selezionati non consentissero di valutare alcuni dei beni o servizi il cui controllo è stato trasferito al cliente. Per esempio, i metodi basati sugli output che ricorrono al numero di unità prodotte o consegnate non rappresenterebbero fedelmente le prestazioni dell'entità ai fini dell'adempimento l'obbligazione di fare se alla fine dell'esercizio le prestazioni dell'entità generassero lavori in corso o prodotti finiti di cui il cliente ha il controllo e che non sono inclusi nella valutazione dell'output.

B16 Come espediente pratico, se l'entità ha diritto ad un corrispettivo pagato dal cliente il cui importo corrisponde direttamente al valore che hanno per il cliente le prestazioni completate fino alla data considerata (per esempio, un contratto di servizi in base al quale l'entità fattura un importo fisso per ogni ora di servizio prestato), l'entità può rilevare i ricavi per l'importo che essa ha il diritto di fatturare.

B17 Gli svantaggi dei metodi basati sugli output risiedono nel fatto che gli output utilizzati per valutare i progressi possono non essere direttamente osservabili e che l'informazione necessaria per applicare detti metodi può essere disponibile all'entità solo a costi eccessivi. Pertanto, potrebbe essere necessario il ricorso a un metodo basato sugli input.

Metodi basati sugli input

B18 Secondo i metodi basati sugli input, i ricavi sono rilevati sulla base degli sforzi o degli input impiegati dall'entità per adempiere l'obbligazione di fare (per esempio, le risorse consumate, le ore di lavoro dedicate, i costi sostenuti, il tempo trascorso o le ore-macchina utilizzate) rispetto al totale degli input previsti per l'adempimento dell'obbligazione di fare. Se si prevede che gli sforzi o gli input dell'entità siano distribuiti uniformemente nel corso del periodo di durata della prestazione, potrebbe essere opportuno che l'entità rilevi i ricavi in modo lineare.

B19 I metodi basati sugli input presentano una lacuna, ossia la possibile mancanza di collegamento diretto tra gli input dell'entità e il trasferimento al cliente del controllo dei beni o servizi. Pertanto, l'entità deve escludere dal metodo basato sugli input gli effetti di input che, ai fini della valutazione dei progressi compiuti conformemente al paragrafo 39, non riflettono le prestazioni dell'entità per trasferire al cliente il controllo dei beni o servizi. Per esempio, quando l'entità usa un metodo basato sugli input facente riferimento ai costi, nei seguenti casi può essere necessario adeguare la valutazione dei progressi:

a) 

quando il costo sostenuto non contribuisce ai progressi dell'entità nell'adempiere l'obbligazione di fare. Per esempio, l'entità non dovrebbe rilevare i ricavi sulla base dei costi sostenuti attribuibili a inefficienze significative nella prestazione dell'entità e che non erano inclusi nel prezzo del contratto (per esempio, i costi di importo imprevisto delle perdite di materie prime, di ore di manodopera o di altre risorse sostenuti per adempiere l'obbligazione di fare);

b) 

quando il costo sostenuto non è proporzionato ai progressi dell'entità nell'adempiere l'obbligazione di fare. In tal caso, il modo migliore per rappresentare le prestazioni dell'entità può essere quello di aggiustare il metodo basato sugli input al fine di rilevare i ricavi solo a concorrenza dei costi sostenuti. Per esempio, per rappresentare fedelmente le prestazioni dell'entità si potrebbero rilevare i ricavi per un importo corrispondente al costo del bene utilizzato per adempiere l'obbligazione di fare, se all'inizio del contratto l'entità prevede che sarebbero soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) 

il bene non è distinto;

ii) 

si prevede che il cliente acquisisca il controllo del bene ben prima di ricevere i servizi connessi al bene;

iii) 

il costo del bene trasferito è significativo rispetto ai costi totali previsti per adempiere completamente l'obbligazione di fare e

iv) 

l'entità acquisisce il bene da un terzo e non interviene in modo significativo nella progettazione e fabbricazione del bene stesso (sebbene l'entità agisca per conto proprio, secondo quanto previsto dai paragrafi B34-B38).

Vendita con diritto di reso

B20 In alcuni contratti l'entità trasferisce il controllo del prodotto al cliente, concedendogli inoltre il diritto di restituirlo per varie ragioni (per esempio, perché insoddisfatto) e di ricevere una qualsiasi combinazione dei seguenti elementi:

a) 

il rimborso totale o parziale dell'eventuale corrispettivo versato;

b) 

un credito, che può essere portato in detrazione di somme dovute, o che saranno dovute, all'entità e

c) 

un altro prodotto in cambio.

B21 Per contabilizzare il trasferimento di prodotti con diritto di resa (e alcuni servizi che sono forniti con diritto di rimborso), l'entità deve rilevare tutti i seguenti elementi:

a) 

i ricavi provenienti da prodotti trasferiti per l'importo del corrispettivo al quale l'entità prevede di avere diritto (pertanto non sono rilevati i ricavi provenienti dai prodotti per i quali è prevista la resa);

b) 

una passività per rimborsi futuri e

c) 

un'attività (e il corrispondente aggiustamento del costo delle vendite) per il diritto a recuperare i prodotti dal cliente all'atto dell'estinzione della passività per rimborsi futuri.

B22 La promessa fatta dall'entità di essere pronta ad accettare un prodotto reso nel corso del periodo di restituzione non deve essere rilevata come obbligazione di fare in aggiunta all'obbligazione di concedere il rimborso.

B23 L'entità deve applicare le disposizioni dei paragrafi 47-72 (comprese le disposizioni sulla limitazione della stima del corrispettivo variabile di cui ai paragrafi 56-58) per determinare l'importo del corrispettivo al quale essa prevede di avere diritto (ossia escludendo i prodotti di cui è prevista la resa). Per gli importi ricevuti (o ricevibili) ai quali non prevede di avere diritto, l'entità non deve rilevare i ricavi quando trasferisce i prodotti al cliente, ma deve rilevare gli importi ricevuti (o ricevibili) come passività per rimborsi futuri. Successivamente, alla fine di ciascun esercizio, l'entità deve aggiornare la valutazione degli importi a cui si aspetta di avere diritto in cambio dei prodotti trasferiti e adeguare di conseguenza il prezzo dell'operazione e pertanto l'importo dei ricavi rilevati.

B24 L'entità deve aggiornare la valutazione della passività per rimborsi futuri alla fine di ciascun esercizio per tenere conto dei cambiamenti nelle aspettative sull'importo dei rimborsi. L'entità deve rilevare i corrispondenti adeguamenti come ricavi (o riduzione dei ricavi).

B25 L'attività rilevata per rappresentare il diritto dell'entità a recuperare i prodotti dal cliente all'atto dell'estinzione della passività per rimborsi futuri deve essere valutata inizialmente in riferimento al precedente valore contabile del prodotto (per esempio, quando era inserito nelle rimanenze) diminuito di eventuali costi previsti per il recupero (comprese possibili riduzioni del valore dei prodotti resi). Alla fine di ciascun esercizio l'entità deve aggiornare la valutazione dell'attività derivante dai cambiamenti nelle previsioni di resa dei prodotti. L'entità deve presentare l'attività separatamente dalla passività per rimborsi futuri.

B26 Lo scambio da parte del cliente di un prodotto contro un altro dello stesso tipo, della stessa qualità, nello stesso stato e allo stesso prezzo (per esempio, in cambio di un prodotto di colore o grandezza diversi) non è considerato resa ai fini dell'applicazione del presente Principio.

B27 I contratti che prevedono che il cliente possa restituire un prodotto difettoso e ottenere in cambio un prodotto funzionante devono essere valutati secondo le indicazioni sulle garanzie di cui ai paragrafi B28-B33.

Garanzie

B28 Capita spesso che quando vende un prodotto (sia esso bene o servizio) l'entità fornisca (ai sensi del contratto, delle norme di legge o conformemente alla pratica commerciale abituale dell'entità) una garanzia. La natura della garanzia può variare in misura significativa a seconda dei settori di attività e dei contratti. Alcune garanzie forniscono al cliente l'assicurazione che il prodotto oggetto di garanzia funzionerà come previsto dalle parti, perché è conforme alle specifiche concordate. Altre garanzie forniscono al cliente un servizio, in aggiunta all'assicurazione che il prodotto è conforme alle specifiche concordate.

B29 Se il cliente ha l'opzione di acquistare la garanzia separatamente (per esempio, perché il prezzo della garanzia è fissato o negoziato separatamente), la garanzia costituisce un servizio distinto, perché l'entità promette di fornire il servizio al cliente in aggiunta al prodotto le cui funzionalità sono descritte nel contratto. In tali casi, l'entità deve contabilizzare la garanzia promessa come obbligazione di fare conformemente ai paragrafi 22-30 e assegnare una parte del prezzo dell'operazione a tale obbligazione di fare conformemente ai paragrafi 73-86.

B30 Se il cliente non ha l'opzione di acquistare la garanzia separatamente, l'entità deve rilevare la garanzia conformemente allo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, a meno che la garanzia promessa, o parte di essa, fornisca al cliente un servizio in aggiunta all'assicurazione che il prodotto in questione è conforme alle specifiche concordate.

B31 Nel valutare se la garanzia fornisce al cliente un servizio in aggiunta all'assicurazione che il prodotto in questione è conforme alle specifiche concordate, l'entità deve tener conto di fattori quali:

a) 

l'obbligo imposto dalla legge di fornire la garanzia: in tal caso l'esistenza di norme di legge indica che la garanzia promessa non costituisce un'obbligazione di fare, perché di norma la finalità di tali norme è tutelare i consumatori dal rischio di acquistare prodotti difettosi;

b) 

la durata del periodo di copertura della garanzia: più il periodo di copertura è lungo, più è probabile che la garanzia promessa sia un'obbligazione di fare, perché è più probabile che la garanzia fornisca un servizio in aggiunta all'assicurazione che il prodotto è conforme alle specifiche concordate;

c) 

la natura dei compiti che l'entità promette di effettuare: se l'entità deve effettuare compiti specifici per fornire l'assicurazione che il prodotto è conforme alle specifiche concordate (per esempio, il servizio di spedizione per la restituzione del prodotto difettoso) tali compiti non fanno sorgere verosimilmente un'obbligazione di fare.

B32 Se la garanzia, o una parte della garanzia, fornisce al cliente un servizio in aggiunta all'assicurazione che il prodotto in questione è conforme alle specifiche concordate, il servizio promesso costituisce un'obbligazione di fare. Pertanto l'entità deve ripartire il prezzo dell'operazione tra il prodotto e il servizio. Se promette sia una garanzia di assicurazione che una garanzia di servizio che non può ragionevolmente contabilizzare separatamente, l'entità deve contabilizzare entrambe le garanzie insieme come un'unica obbligazione di fare.

B33 Le norme di legge che impongono all'entità di pagare un risarcimento se i suoi prodotti causano pregiudizio o danni non fanno sorgere un'obbligazione di fare. Per esempio, il produttore potrebbe vendere i suoi prodotti in un paese in cui la legge lo considera responsabile dei danni (per esempio ai beni personali) che potrebbero essere causati dal normale utilizzo del prodotto da parte del consumatore. Analogamente, non fa sorgere obbligazione di fare la promessa dell'entità di risarcire il cliente per responsabilità e danni derivanti da violazione di brevetti, di diritti d'autore, di marchi commerciali o altro dovuti ai prodotti dell'entità. L'entità deve contabilizzare dette obbligazioni conformemente allo IAS 37.

Entità che agisce per conto proprio o in qualità di rappresentante

▼M55

B34 Quando un terzo interviene nella fornitura al cliente di beni o servizi da parte dell'entità, quest'ultima deve determinare se la promessa configura per sua natura un'obbligazione a fornire essa stessa i beni o servizi specificati (ossia l'entità agisce per conto proprio) o un'obbligazione a provvedere affinché i beni o servizi siano forniti dal terzo (ossia l'entità agisce in qualità di rappresentante). L'entità determina se agisce per conto proprio o in qualità di rappresentante per ciascun bene o servizio promesso al cliente. Un determinato bene o servizio è un bene o un servizio distinto (o una combinazione di beni o servizi distinti) da fornire al cliente (cfr. paragrafi 27-30). Se il contratto con il cliente include più di uno specifico bene o servizio, l'entità potrebbe agire per conto proprio per alcuni specifici beni o servizi e in qualità di rappresentante per altri.

▼M55

B34A Per determinare la natura della sua promessa (come descritto al paragrafo B34), l'entità deve:

a) 

identificare i beni o servizi da fornire al cliente (che, ad esempio, potrebbe essere un diritto ad un bene o servizio che deve essere fornito da un terzo(cfr. paragrafo 26)]; e

b) 

valutare se controlla (come descritto al paragrafo 33) ogni specifico bene o servizio prima che tale bene o servizio sia trasferito al cliente.

▼M55

B35 L'entità agisce per conto proprio se controlla lo specifico bene o servizio prima che tale bene o servizio sia trasferito al cliente. Tuttavia, l'entità non controlla necessariamente lo specifico bene se ne ottiene il titolo di proprietà solo momentaneamente prima che sia trasferito al cliente. L'entità che agisce per conto proprio può adempiere essa stessa l'obbligazione di fornire lo specifico bene o servizio o può incaricare un terzo (per esempio un subfornitore) di adempiere in tutto o in parte l'obbligazione di fare per suo conto.

▼M55

B35A Quando un terzo interviene nella fornitura di beni o servizi a un cliente, l'entità che agisce per conto proprio acquisisce il controllo di uno dei seguenti elementi:

a) 

un bene o un'altra attività dell'altra parte che trasferisce successivamente al cliente;

b) 

un diritto a una prestazione di servizi ad opera dell'altra parte, che dà all'entità la capacità di ordinare a tale parte di fornire il servizio al cliente per conto dell'entità;

c) 

un bene o un servizio proveniente dal terzo che poi combina con altri beni o servizi per fornire lo specifico bene o servizio al cliente. Per esempio, se l'entità fornisce un importante servizio di integrazione dei beni o servizi (cfr. paragrafo 29, lettera a)] forniti dal terzo nello specifico bene o servizio per il quale il cliente ha concluso il contratto, l'entità controlla lo specifico bene o servizio prima che tale bene o servizio sia trasferito al cliente. Ciò in quanto l'entità acquisisce il controllo degli input per lo specifico bene o servizio (inclusi prodotti o servizi di altre parti) e decide che sia utilizzato per la creazione dell'insieme di prodotti che costituisce lo specifico bene o servizio.

B35B Quando (o nella misura in cui) soddisfa l'obbligazione di fare agendo per conto proprio, l'entità rileva come ricavo l'importo lordo del corrispettivo cui essa si aspetta di avere diritto in cambio dello specifico bene o servizio trasferito.

▼M55

B36 L'entità agisce in qualità di rappresentante se l'obbligazione di fare cui è tenuta consiste nel provvedere affinché sia un terzo a fornire lo specifico bene o servizio. L'entità che agisce in qualità di rappresentante non controlla lo specifico bene o servizio fornito dal terzo prima che tale bene o servizio sia trasferito al cliente. Quando (o nella misura in cui) soddisfa l'obbligazione di fare in qualità di rappresentante, l'entità rileva come ricavo l'importo di onorari o commissioni a cui si aspetta di avere diritto per aver provveduto affinché gli specifici beni o servizi siano forniti dal terzo. Gli onorari o le commissioni dell'entità potrebbero essere l'importo netto del corrispettivo che l'entità trattiene dopo aver versato al terzo il corrispettivo ricevuto in cambio dei beni o servizi forniti da quest'ultimo.

B37 Tra gli elementi che indicano che l'entità controlla lo specifico bene o servizio prima che sia trasferito al cliente (ed agisce quindi per conto proprio (cfr. paragrafo B35) rientrano tra l'altro i seguenti:

a) 

l'entità è la principale responsabile per l'adempimento della promessa di fornire lo specifico bene o servizio. Ciò include in genere la responsabilità per l'accettabilità dello specifico bene o servizio (per esempio, la responsabilità principale che il bene o servizio corrisponda alle specifiche del cliente). Se l'entità è la principale responsabile per l'adempimento della promessa di fornire lo specifico bene o servizio, ciò può indicare che il terzo coinvolto nella fornitura dello specifico bene o servizio agisce per conto dell'entità;

b) 

l'entità è esposta al rischio di magazzino prima che lo specifico bene o servizio è stato trasferito al cliente o dopo il trasferimento del controllo al cliente (per esempio, se il cliente ha il diritto di resa). Per esempio, se l'entità acquisisce, o si impegna ad acquisire, lo specifico bene o servizio prima di ottenere il contratto con il cliente, il che può indicare che l'entità ha la capacità di decidere dell'utilizzo del bene o servizio, ed ottenerne sostanzialmente tutti i restanti benefici, prima che sia trasferito al cliente;

c) 

l'entità ha potere discrezionale nello stabilire il prezzo dello specifico bene o servizio. Fissare il prezzo che il cliente paga per lo specifico bene o servizio può indicare che l'entità ha la capacità di decidere dell'utilizzo del bene o servizio e di trarne sostanzialmente tutti i benefici rimanenti. Tuttavia, il rappresentante può avere discrezionalità nel fissare i prezzi in alcuni casi. Per esempio, il rappresentante può avere una certa flessibilità nel fissare i prezzi, in modo da generare ulteriori entrate dal suo servizio di provvedere che i beni o i servizi siano forniti ai clienti da terzi.

▼M55

B37A Gli indicatori di cui al paragrafo B37 possono essere più o meno rilevanti per la valutazione del controllo a seconda della natura dello specifico bene o servizio e dei termini e delle condizioni del contratto. Inoltre, diversi indicatori possono fornire prove più convincenti in diversi contratti.

▼M55

B38 Se il terzo prende a suo carico l'obbligazione di fare dell'entità e i diritti contrattuali connessi, per cui l'entità non è più tenuta ad adempiere l'obbligazione di trasferire al cliente lo specifico bene o servizio (ossia l'entità non agisce più per conto proprio), l'entità non deve rilevare ricavi per l'obbligazione di fare in questione. Essa deve piuttosto determinare se deve rilevare ricavi per aver soddisfatto un'obbligazione di fare consistente nel far ottenere un contratto al terzo (ossia determinare se l'entità agisce in qualità di rappresentante).

▼M52

Beni o servizi aggiuntivi offerti al cliente in opzione

B39 Le opzioni che consentono al cliente di acquisire beni o servizi aggiuntivi a titolo gratuito o con uno sconto possono assumere varie forme, tra cui incentivi alla vendita, concessione di punti premio al cliente, opzioni di rinnovo del contratto o altri sconti sui futuri acquisti di beni o servizi.

B40 Se nel quadro del contratto l'entità concede al cliente la possibilità di acquisire beni o servizi aggiuntivi, questa opzione fa sorgere un'obbligazione di fare nel quadro del contratto solo se essa conferisce al cliente un diritto significativo che quest'ultimo non otterrebbe senza concludere detto contratto (per esempio, uno sconto in aggiunta alla gamma di sconti abitualmente concessi sugli stessi beni o servizi ai clienti della stessa categoria nella stessa zona geografica o sullo stesso mercato). Se l'opzione conferisce un diritto significativo al cliente, di fatto quest'ultimo paga l'entità anticipatamente per beni o servizi futuri, e l'entità rileva i ricavi nel momento in cui i beni o servizi futuri sono trasferiti o quando l'opzione scade.

B41 Se il cliente ha l'opzione di acquisire un bene o servizio aggiuntivo a un prezzo corrispondente al prezzo di vendita a sé stante del bene o servizio, l'opzione non conferisce al cliente un diritto significativo, anche se può essere esercitata solo concludendo prima un contratto. In tali casi, l'entità ha fatto un'offerta di marketing, che deve contabilizzare conformemente al presente Principio solo quando il cliente esercita l'opzione di acquistare i beni o servizi aggiuntivi.

B42 Il paragrafo 74 impone all'entità di ripartire il prezzo dell'operazione tra le obbligazioni di fare in proporzione al prezzo di vendita a sé stante. Se il prezzo di vendita a sé stante per l'opzione che consente al cliente di acquisire beni o servizi aggiuntivi non è direttamente osservabile, l'entità deve stimarlo. La stima deve rispecchiare lo sconto che il cliente otterrebbe al momento dell'esercizio dell'opzione, rettificata per tener conto di entrambi gli elementi seguenti:

a) 

eventuali sconti che il cliente potrebbe ottenere senza esercitare l'opzione e

b) 

la probabilità che l'opzione venga esercitata.

B43 Se il cliente ha un diritto significativo di acquisire in futuro beni o servizi simili ai beni o servizi previsti originariamente nel contratto e che saranno forniti conformemente alle condizioni enunciate nel contratto iniziale, l'entità può, invece di stimare il prezzo di vendita a sé stante dell'opzione, ricorrere in alternativa all'espediente pratico di assegnare il prezzo dell'operazione ai beni o servizi opzionali sulla base dei beni o servizi che prevede di fornire e del corrispondente corrispettivo atteso. In generale, le opzioni di questo tipo riguardano il rinnovo del contratto.

Diritti non esercitati dai clienti

B44 Conformemente al paragrafo 106, al ricevimento di un pagamento anticipato effettuato dal cliente, l'entità deve rilevare come passività derivante da contratto l'importo del pagamento anticipato per l'obbligazione di trasferire, o di essere pronta a trasferire, beni o servizi in futuro. L'entità deve eliminare contabilmente la passività derivante da contratto (e rilevare i ricavi) quando trasferisce i beni o servizi e, pertanto, adempie l'obbligazione di fare.

B45 Il pagamento anticipato non rimborsabile versato all'entità dal cliente conferisce al cliente il diritto a ricevere un bene o servizio in futuro (e obbliga l'entità a tenersi pronta a trasferire il bene o servizio). Tuttavia, può accadere che il cliente non eserciti la totalità dei diritti che gli spettano per contratto. I diritti non esercitati sono spesso denominati «breakage».

B46 Se prevede di poter beneficiare di un importo per diritti non esercitati afferenti ad una passività derivante da contratto, l'entità deve rilevare come ricavo l'importo atteso per diritti non esercitati proporzionalmente allo schema secondo il quale il cliente esercita i suoi diritti. Se non prevede di beneficiare di un importo per diritti non esercitati, l'entità deve rilevare come ricavo l'importo atteso per diritti non esercitati, quando la probabilità che il cliente eserciti i suoi diritti rimanenti diventa remota. Per stabilire se beneficerà di un importo per diritti non esercitati, l'entità deve tener conto delle disposizioni di cui ai paragrafi 56-58 sulla limitazione della stima del corrispettivo variabile.

B47 L'entità deve rilevare una passività (e non ricavi) per i corrispettivi ricevuti ascrivibili a diritti non esercitati dal cliente che l'entità è tenuta a trasferire a terzi, per esempio un ente pubblico, ai sensi della legislazione vigente in materia di cosa non reclamata dal proprietario.

Spese iniziali non rimborsabili (e taluni costi correlati)

B48 In alcuni contratti, all'inizio del contratto, o a una data vicina, l'entità fattura al cliente spese iniziali non rimborsabili. Si tratta, per esempio, della quota associativa nei contratti di abbonamento a palestre e centri benessere, dei costi di attivazione nei contratti di telecomunicazione, dei costi di installazione in alcuni contratti di servizi e delle spese iniziali in alcuni contratti di fornitura.

B49 Per individuare le obbligazioni di fare in tali contratti, l'entità deve valutare se le spese si riferiscono al trasferimento di un bene o servizio promesso. In molti casi, anche se le spese iniziali non rimborsabili si riferiscono ad attività cui l'entità è tenuta ai fini dell'esecuzione del contratto all'inizio del contratto o a una data vicina, detta attività non si traduce nel trasferimento al cliente del bene o servizio promesso (cfr. paragrafo 25). Le spese iniziali rappresentano piuttosto un pagamento anticipato di beni o servizi futuri e dovrebbero pertanto essere rilevate come ricavi nel momento in cui i beni o servizi sono forniti. Il periodo di rilevazione dei ricavi si estende al di là della durata iniziale del contratto se l'entità concede al cliente l'opzione di rinnovare il contratto e se tale opzione riconosce al cliente un diritto significativo ai sensi del paragrafo B40.

B50 Se le spese iniziali non rimborsabili si riferiscono a un bene o servizio, l'entità deve valutare se contabilizzare il bene o servizio come obbligazione di fare separata conformemente ai paragrafi 22-30.

B51 L'entità può fatturare spese non rimborsabili in parte come corrispettivo per i costi sostenuti per la predisposizione del contratto (o per altre funzioni amministrative descritte al paragrafo 25). Se le attività necessarie per la predisposizione del contratto non soddisfano un'obbligazione di fare, l'entità non deve tenerne conto (né deve tener conto dei relativi costi) nella valutazione dei progressi conformemente al paragrafo B19. Questo perché i costi delle attività necessarie per la predisposizione del contratto non rappresentano un trasferimento di servizi al cliente. L'entità deve valutare se i costi sostenuti per la predisposizione del contratto abbiano dato luogo a un'attività da rilevare conformemente al paragrafo 95.

Concessione di licenze

▼M55

B52 La licenza conferisce al cliente diritti sulla proprietà intellettuale dell'entità. Tra gli esempi di licenza di proprietà intellettuale si possono citare tra l'altro le licenze di:

a) 

software e tecnologia;

b) 

opere cinematografiche, opere musicali e altre creazioni per i media e l'industria dello spettacolo;

c) 

franchising e

d) 

brevetti, marchi commerciali e diritti di autore.

B53 Oltre a promettere al cliente la concessione di una licenza (o licenze), l'entità può anche promettere di trasferirgli altri beni o servizi. Queste promesse possono essere menzionate esplicitamente nel contratto o essere implicite nelle pratiche commerciali abituali dell'entità, nelle politiche da essa pubblicate o in sue specifiche dichiarazioni (cfr. paragrafo 24). Come per altri tipi di contratti, se il contratto con il cliente contiene la promessa di concedere una licenza (o licenze) in aggiunta ad altri beni o servizi promessi, l'entità applica i paragrafi 22-30 per identificare ciascuna delle obbligazioni di fare contenute nel contratto.

▼M52

B54 Se la promessa di concedere una licenza non è distinta dagli altri beni o servizi promessi nel contratto conformemente ai paragrafi 26-30, l'entità deve contabilizzare insieme la promessa di concedere una licenza e gli altri beni o servizi promessi come obbligazione di fare unica. Tra gli esempi di licenze che non sono distinte dagli altri beni o servizi promessi nel contratto rientrano i seguenti:

a) 

una licenza che costituisce una componente di un bene materiale e che fa parte integrante del funzionamento di quest'ultimo; e

b) 

una licenza che il cliente può sfruttare solo congiuntamente a un servizio connesso (per esempio, un servizio fornito online dall'entità che consente al cliente, grazie alla concessione della licenza, l'accesso ai contenuti).

B55 Se la licenza non è distinta, l'entità deve applicare i paragrafi 31-38 per stabilire se si tratta di un'obbligazione di fare (comprendente la licenza promessa) adempiuta nel corso del tempo o adempiuta in un determinato momento.

B56 Se la promessa di concedere la licenza è distinta dagli altri beni o servizi promessi nel contratto e costituisce pertanto un'obbligazione di fare separata, l'entità deve determinare se la licenza è trasferita al cliente in un determinato momento o nel corso del tempo. A tal fine, l'entità deve valutare se la natura della sua promessa di concedere la licenza al cliente consiste nel conferire a quest'ultimo l'uno o l'altro dei seguenti diritti:

a) 

il diritto di accesso alla proprietà intellettuale dell'entità così come essa esiste nel corso del periodo della licenza; o

b) 

il diritto di utilizzo della proprietà intellettuale dell'entità così come essa esiste nel momento in cui la licenza è concessa.

Determinare la natura della promessa dell'entità

▼M55

B57 [Soppresso]

B58 La promessa dell'entità di concedere una licenza è per sua natura una promessa di concedere il diritto di accesso alla sua proprietà intellettuale se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

il contratto prescrive o il cliente si attende ragionevolmente che l'entità ponga in essere attività che avranno un impatto significativo sulla proprietà intellettuale su cui il cliente vanta diritti (cfr. paragrafo B59);

b) 

i diritti concessi dalla licenza espongono direttamente il cliente alle conseguenze positive o negative delle attività dell'entità di cui al paragrafo B58, lettera a), e

c) 

tali attività non determinano il concomitante trasferimento al cliente del bene o servizio (cfr. paragrafo 25).

▼M52

B59 Tra i fattori che potrebbero indicare che un cliente potrebbe attendersi ragionevolmente che l'entità ponga in essere attività che avranno un impatto significativo sulla proprietà intellettuale, si possono citare le pratiche commerciali abituali dell'entità, le politiche da essa pubblicate o sue specifiche dichiarazioni. Sebbene non determinante, l'esistenza di un interesse economico comune (per esempio, una royalty basata sulle vendite) tra l'entità e il cliente riferito alla proprietà intellettuale su cui il cliente vanta diritti può altresì indicare che il cliente può ragionevolmente attendersi che l'entità porrà in essere le attività.

▼M55

B59A Le attività dell'entità influiscono significativamente sulla proprietà intellettuale su cui il cliente vanta diritti quando:

a) 

vi è l'aspettativa che le attività modifichino significativamente la forma (per esempio, il design o il contenuto) o la funzionalità (ad esempio, la capacità di svolgere funzioni o compiti) della proprietà intellettuale; oppure

b) 

la capacità del cliente di ottenere un beneficio dalla proprietà intellettuale deriva o dipende sostanzialmente da tali attività. Per esempio, il beneficio di una marca spesso deriva o dipende dalle attività in corso dell'entità che sostengono o mantengono il valore della proprietà intellettuale.

Pertanto, se la proprietà intellettuale su cui il cliente vanta diritti ha una significativa funzionalità a sé stante, una parte sostanziale del beneficio della proprietà intellettuale deriva da tale funzionalità. Di conseguenza, la capacità del cliente di ottenere un beneficio dalla proprietà intellettuale non sarebbe influenzata significativamente dalle attività dell'entità, a meno che dette attività ne modifichino significativamente la forma o la funzionalità. Tra i tipi di proprietà intellettuale che spesso dispongono di una significativa funzionalità a sé stante rientrano il software, le formule di composti biologici o di medicinali e i contenuti multimediali completi (per esempio, film, show televisivi e registrazioni musicali).

▼M52

B60 Se sono soddisfatti i criteri di cui al paragrafo B58, l'entità deve contabilizzare la promessa di concedere la licenza come obbligazione di fare adempiuta nel corso del tempo, perché il cliente riceverà e simultaneamente utilizzerà i benefici derivanti dalla prestazione dell'entità consistente nel dare accesso alla sua proprietà intellettuale man mano che la prestazione viene effettuata (cfr. paragrafo 35, lettera a)]. L'entità deve applicare i paragrafi 39-45 per scegliere il metodo appropriato per valutare i progressi verso l'adempimento completo dell'obbligazione di concedere l'accesso.

B61 Se i criteri di cui al paragrafo B58 non sono soddisfatti, la promessa dell'entità è per sua natura una promessa di concedere il diritto di utilizzare la proprietà intellettuale nella forma in cui essa esiste (in termini di forma e di funzionalità) nel momento in cui la licenza è concessa al cliente. Ciò significa che il cliente può decidere dell'uso della licenza e trarne sostanzialmente tutti i benefici rimanenti al momento in cui la licenza gli viene trasferita. L'entità deve contabilizzare la promessa di conferire il diritto di utilizzare la proprietà intellettuale come obbligazione di fare adempiuta in un determinato momento. L'entità deve applicare il paragrafo 38 per determinare il momento in cui la licenza è trasferita al cliente. Tuttavia, non possono essere rilevati ricavi per la licenza che conferisce il diritto di utilizzare la proprietà intellettuale dell'entità prima dell'inizio del periodo durante il quale il cliente potrà utilizzare la licenza e utilizzarne i benefici. Per esempio, se il periodo di licenza del software inizia prima che l'entità fornisca (o renda altrimenti disponibile) al cliente un codice che consenta a quest'ultimo di utilizzare immediatamente il software, l'entità non dovrebbe rilevare i ricavi prima che il codice sia stato fornito (o reso altrimenti disponibile).

B62 Nel determinare se la licenza conferisce il diritto di accedere alla sua proprietà intellettuale o il diritto di utilizzarla l'entità non deve tenere conto dei seguenti fattori:

a) 

restrizioni temporali, geografiche o di utilizzazione: tali restrizioni costituiscono caratteristiche della licenza promessa e non consentono di determinare se l'entità adempie l'obbligazione di fare in un determinato momento o nel corso del tempo;

b) 

garanzie date dall'entità di possedere un brevetto valido per la proprietà intellettuale e che lo difenderà contro ogni uso non autorizzato: la promessa di difendere il brevetto non costituisce un'obbligazione di fare, in quanto l'atto di difendere il brevetto protegge il valore delle attività dell'entità derivanti dalla proprietà intellettuale e fornisce al cliente l'assicurazione che la licenza trasferita è conforme alle specifiche della licenza promessa nel contratto.

Royalties basate sulle vendite o basate sull'uso

B63 Nonostante le disposizioni dei paragrafi 56-59, l'entità deve rilevare i ricavi della royalty basata sulle vendite o della royalty basata sull'uso promessa in cambio della licenza di proprietà intellettuale solo quando (o man mano che) si verifica l'ultimo in ordine di tempo dei seguenti eventi:

a) 

la successiva vendita o utilizzazione; e

b) 

l'adempimento (o parziale adempimento) dell'obbligazione di fare a cui è stata assegnata, in tutto o in parte, la royalty basata sulle vendite o la royalty basata sull'uso.

▼M55

B63A L'obbligo relativo alla royalty basata sulle vendite o alla royalty basata sull'uso di cui al paragrafo B63 si applica quando la royalty riguarda soltanto una licenza di proprietà intellettuale o quando una licenza di proprietà intellettuale è l'elemento predominante cui la royalty si riferisce (per esempio, la licenza di proprietà intellettuale può essere l'elemento predominante al quale la royalty si riferisce quando l'entità si aspetta ragionevolmente che il cliente attribuirebbe alla licenza un valore nettamente superiore che agli altri beni e servizi cui la royalty si riferisce).

B63B Quando il requisito di cui al paragrafo B63 A è soddisfatto, i ricavi provenienti da una royalty basata sulle vendite o da una royalty basata sull'uso devono essere rilevati interamente in conformità al paragrafo B63. Quando il requisito di cui al paragrafo B63 A non è soddisfatto, alla royalty basata sulle vendite o alla royalty basata sull'uso si applicano i requisiti relativi al corrispettivo variabile di cui ai paragrafi 50-59.

▼M52

Accordi di riacquisto

B64 L'accordo di riacquisto è un contratto in base al quale l'entità vende un'attività e promette anche, o ha l'opzione, di riacquistarla (nel quadro dello stesso contratto o di un altro). L'attività riacquistata può essere l'attività che è stata originariamente venduta al cliente, un'attività che è sostanzialmente la stessa o un'altra attività di cui l'attività originariamente venduta costituisce un componente.

B65 Di norma esistono tre forme di accordi di riacquisto, ossia quelle in cui:

a) 

l'entità ha l'obbligazione di riacquistare l'attività (forward);

b) 

l'entità ha il diritto di riacquistare l'attività (opzione call) e

c) 

l'entità ha l'obbligazione di riacquistare l'attività su richiesta del cliente (opzione put).

Forward o opzione call

▼M54

B66 Se l'entità ha l'obbligazione o il diritto di riacquistare l'attività (forward o opzione call), il cliente non acquisisce il controllo dell'attività, perché, sebbene possa averne il possesso materiale, la sua capacità di decidere dell'uso dell'attività e di trarne sostanzialmente tutti i benefici rimanenti è limitata. Di conseguenza, l'entità deve contabilizzare il contratto secondo una delle seguenti modalità:

a) 

come contratto di leasing, secondo quanto previsto dall'IFRS 16 Leasing, se l'entità può o deve riacquistare l'attività a un importo inferiore al prezzo di vendita iniziale, a meno che il contratto sia parte di un'operazione di vendita e retrolocazione. Se il contratto è parte di un'operazione di vendita e retrolocazione, l'entità deve continuare a rilevare l'attività e deve rilevare una passività finanziaria per ogni corrispettivo che riceve dal cliente. L'entità deve contabilizzare le passività finanziarie conformemente all'IFRS 9; o

▼M52

b) 

come accordo di finanziamento, secondo quanto previsto dal paragrafo B68, se l'entità può o deve riacquistare l'attività a un importo pari o superiore al prezzo di vendita iniziale.

B67 Nel confrontare il prezzo di riacquisto con il prezzo di vendita, l'entità deve tener conto del valore temporale del denaro.

B68 Se l'accordo di riacquisto è un accordo di finanziamento, l'entità deve continuare a rilevare l'attività e deve rilevare anche una passività finanziaria per ogni corrispettivo ricevuto dal cliente. L'entità deve rilevare la differenza tra l'importo del corrispettivo che ha ricevuto dal cliente e l'importo del corrispettivo che deve pagare al cliente come interesse e, ove applicabile, come costo di trattamento o costo di detenzione (per esempio, le assicurazioni).

B69 Se l'opzione scade senza essere stata esercitata, l'entità deve eliminare contabilmente la passività e rilevare i ricavi.

Opzione put

▼M54

B70 Se l'entità ha l'obbligazione di riacquistare l'attività su richiesta del cliente (opzione put) a un prezzo inferiore al prezzo di vendita iniziale, all'inizio del contratto essa deve considerare se il cliente ha un incentivo economico significativo a esercitare il diritto. In conseguenza dell'esercizio del diritto, il cliente paga effettivamente un corrispettivo all'entità in cambio del diritto di utilizzare una determinata attività per un dato periodo di tempo. Pertanto, se il cliente ha un incentivo economico significativo a esercitare il diritto, l'entità deve contabilizzare l'accordo come leasing conformemente all'IFRS 16, a meno che il contratto sia parte di un'operazione di vendita e retrolocazione. Se il contratto è parte di un'operazione di vendita e retrolocazione, l'entità deve continuare a rilevare l'attività e deve rilevare una passività finanziaria per ogni corrispettivo che riceve dal cliente. L'entità deve contabilizzare le passività finanziarie conformemente all'IFRS 9.

▼M52

B71 Per determinare se il cliente ha un incentivo economico significativo a esercitare il diritto, l'entità deve prendere in considerazione diversi fattori, tra cui il rapporto tra il prezzo di riacquisto e il valore di mercato atteso dell'attività alla data di riacquisto e il tempo rimanente fino alla scadenza del diritto. Per esempio, il fatto che secondo le previsioni il prezzo di riacquisto supererà in misura significativa il valore di mercato dell'attività potrebbe essere indicativo del fatto che il cliente ha un incentivo economico significativo a esercitare l'opzione put.

B72 Se il cliente non ha un incentivo economico significativo a esercitare il diritto a un prezzo inferiore al prezzo di vendita iniziale dell'attività, l'entità deve contabilizzare l'accordo come se si trattasse di vendita con diritto di reso, conformemente ai paragrafi B20-B27.

B73 Se il prezzo di riacquisto dell'attività è uguale o superiore al prezzo di vendita iniziale ed è superiore al valore di mercato atteso, il contratto è di fatto un accordo di finanziamento e deve, pertanto, essere contabilizzato come descritto nel paragrafo B68.

B74 Se il prezzo di riacquisto dell'attività è uguale o superiore al prezzo di vendita iniziale ed è pari o inferiore al valore di mercato atteso, e il cliente non ha un incentivo economico significativo a esercitare il diritto, l'entità deve contabilizzare l'accordo come se si trattasse di vendita con diritto di reso, conformemente ai paragrafi B20-B27.

B75 Nel confrontare il prezzo di riacquisto con il prezzo di vendita, l'entità deve tener conto del valore temporale del denaro.

B76 Se l'opzione scade senza essere stata esercitata, l'entità deve eliminare contabilmente la passività e rilevare i ricavi.

Accordi di consegna in conto vendita

B77 Quando consegna il prodotto ad un terzo (per esempio, un commerciante o un distributore) per la vendita ai clienti finali, l'entità deve valutare se in quel momento il terzo acquisisce il controllo del prodotto. Il prodotto consegnato al terzo può essere detenuto in virtù di un accordo di consegna in conto vendita, se il terzo non acquisisce il controllo del prodotto. Di conseguenza, l'entità non deve rilevare i ricavi alla consegna del prodotto al terzo, se il prodotto consegnato è tenuto in conto vendita.

B78 Tra gli elementi che indicano che l'accordo è un accordo di consegna in conto vendita rientrano in particolare i seguenti:

a) 

il prodotto è controllato dall'entità fino a quando si verifica un evento specifico, per esempio la vendita del prodotto a un cliente del commerciante, o fino al termine di un determinato periodo;

b) 

l'entità può esigere che il prodotto sia reso o trasferito a un terzo (ad esempio un altro commerciante) e

c) 

il commerciante non ha l'obbligazione incondizionata di pagare il prodotto (anche se può essere tenuto a pagare una cauzione).

Accordi di vendita con consegna differita

B79 L'accordo di vendita con consegna differita (bill and hold) è un contratto in base al quale l'entità fattura al cliente un prodotto ma ne mantiene il possesso materiale fino al trasferimento al cliente in un determinato momento nel futuro. Per esempio, un cliente può chiedere all'entità la conclusione di un contratto del genere, perché non dispone dello spazio necessario per stoccare il prodotto o a causa di ritardi nei suoi tempi di produzione.

B80 Per determinare il momento in cui ha adempiuto l'obbligazione di trasferimento del prodotto, l'entità deve valutare quando il cliente acquisisce il controllo (cfr. paragrafo 38). In alcuni contratti, il controllo è trasferito quando il prodotto è consegnato presso il luogo del cliente o quando il prodotto è spedito, secondo quanto stabilito nel contratto (comprese le condizioni di consegna e spedizione). Tuttavia, in altri contratti, può accadere che il cliente acquisisca il controllo del prodotto anche se l'entità ne mantiene il possesso materiale. In tal caso, il cliente ha la capacità di decidere dell'uso del prodotto e di trarne sostanzialmente tutti i benefici rimanenti, pur avendo deciso di non esercitare il diritto di prenderne fisicamente possesso. Di conseguenza, l'entità non ha il controllo del prodotto, ma fornisce piuttosto un servizio di custodia dell'attività del cliente.

B81 Oltre alle disposizioni del paragrafo 38, nell'accordo di vendita con consegna differita, affinché si possa dire che il cliente ha acquisito il controllo del prodotto, devono essere soddisfatti tutti i seguenti criteri:

a) 

l'accordo di vendita con consegna differita deve avere un motivo reale (per esempio, il cliente ne ha fatto richiesta);

b) 

il prodotto deve essere identificato separatamente come appartenente al cliente;

c) 

il prodotto deve essere pronto a essere fisicamente trasferito al cliente e

d) 

l'entità non deve avere la facoltà di utilizzare il prodotto o di destinarlo ad un altro cliente.

B82 Se rileva i ricavi per la vendita di un prodotto nel quadro di un accordo di vendita con consegna differita, l'entità deve considerare se continua ad avere obbligazioni di fare (per esempio, per il servizio di custodia), conformemente ai paragrafi 22-30, alle quali deve attribuire una parte del prezzo dell'operazione, conformemente ai paragrafi 73-86.

Accettazione da parte del cliente

B83 In conformità al paragrafo 38, lettera e), l'accettazione dell'attività da parte del cliente può indicare che quest'ultimo ne ha acquisito il controllo. Le clausole di accettazione da parte del cliente consentono a quest'ultimo di cancellare il contratto o di esigere che l'entità intraprenda azioni correttive, se il bene o servizio non soddisfa le specifiche convenute. L'entità deve considerare tali clausole nel valutare in che momento il cliente ha acquisito il controllo del bene o servizio.

B84 Se l'entità può stabilire obiettivamente che il controllo del bene o servizio è stato trasferito al cliente conformemente alle specifiche concordate nel contratto, l'accettazione da parte del cliente è una formalità che non ha alcuna incidenza sulla determinazione da parte dell'entità del momento in cui il cliente ha acquisito il controllo del bene o servizio. Per esempio, se la clausola di accettazione da parte del cliente è basata sul rispetto di determinate caratteristiche di dimensione e peso, l'entità è in grado di valutare se tali condizioni sono state rispettate prima di ricevere la conferma dell'accettazione da parte del cliente. L'esperienza con contratti relativi a beni o servizi simili può fornire all'entità indicazioni che il bene o servizio fornito al cliente è conforme alle specifiche concordate nel contratto. Se i ricavi sono rilevati prima dell'accettazione da parte del cliente, l'entità deve sempre considerare se permangono obbligazioni di fare (per esempio, installazione di attrezzature) e valutare se contabilizzarle separatamente.

B85 Tuttavia, se non può stabilire obiettivamente che il bene o servizio fornito al cliente è conforme alle specifiche concordate nel contratto, l'entità non è in grado di concludere che il cliente ha acquisito il controllo prima di ricevere la conferma dell'accettazione da parte del cliente. Infatti, in tal caso l'entità non è in grado di stabilire se il cliente ha la capacità di decidere dell'uso del bene o servizio e di trarne sostanzialmente tutti i benefici rimanenti.

B86 Se l'entità consegna al cliente prodotti a fini di prova o valutazione e il cliente non si è impegnato a versare un corrispettivo prima della fine del periodo di prova, il controllo del prodotto non è trasferito al cliente prima dell'accettazione da parte di quest'ultimo del prodotto o prima della scadenza del periodo di prova.

Informazioni sui ricavi disaggregati

B87 Il paragrafo 114 impone all'entità di disaggregare i ricavi provenienti dai contratti con i clienti in categorie che illustrano in che modo i fattori economici incidono sulla natura, l'importo, la tempistica e il grado di incertezza dei ricavi e dei flussi finanziari. Di conseguenza la misura della disaggregazione dei ricavi dell'entità ai fini del presente obbligo di informazione dipende dai fatti e dalle circostanze relativi ai contratti che l'entità ha concluso con i clienti. È possibile che alcune entità debbano utilizzare più di un tipo di categoria per soddisfare l'obiettivo della disaggregazione dei ricavi di cui al paragrafo 114. Altre entità possono soddisfare l'obiettivo utilizzando un solo tipo di categoria per disaggregare i ricavi.

B88 Quando sceglie il tipo di categoria (o i tipi di categorie) da utilizzare per disaggregare i ricavi, l'entità deve tener conto del modo in cui le informazioni sui ricavi dell'entità sono state presentate ad altri fini, in particolare per quanto riguarda:

a) 

le informazioni fornite al di fuori del bilancio (per esempio nei comunicati stampa sugli utili, nelle relazioni annuali o nelle presentazioni destinate agli investitori);

b) 

le informazioni soggette periodicamente al riesame del più alto livello decisionale operativo ai fini della valutazione della performance finanziaria di segmenti operativi e

c) 

altre informazioni analoghe ai tipi di informazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), e che sono utilizzate dall'entità o dagli utilizzatori del bilancio dell'entità per valutare la performance finanziaria dell'entità o per prendere decisioni in materia di assegnazione delle risorse.

B89 Tra gli esempi di categorie che potrebbero essere appropriate potrebbero rientrare, tra l'altro, tutte le seguenti:

a) 

tipo di bene o servizio (per esempio, principali linee di prodotti);

b) 

regione geografica (per esempio, paesi o regioni);

c) 

mercato o tipo di cliente (per esempio, clienti del settore pubblico e clienti del settore privato);

d) 

tipo di contratto (per esempio, contratti a prezzo fisso e contratti time & materials);

e) 

durata del contratto (per esempio, contratti a breve termine e contratti a lungo termine);

f) 

termini di trasferimento dei beni o servizi (per esempio, ricavi derivanti da beni o servizi trasferiti al cliente in un determinato momento o ricavi derivanti da beni o servizi trasferiti nel corso del tempo) e

g) 

canali di vendita (per esempio, beni venduti direttamente ai clienti e beni venduti tramite intermediari).




Appendice C

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

La presente Appendice costituisce parte integrante del Principio e ha la stessa autorità delle altre sue parti.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

C1 L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2018 o da data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M54

C1A L'IFRS 16 Leasing, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato i paragrafi 5, 97, B66 e B70. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.

▼M55

C1B  Chiarimenti dell'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nell'aprile 2016, ha modificato i paragrafi 26, 27, 29, B1, B34–B38, B52–B53, B58, C2, C5 e C7, ha eliminato il paragrafo B57 e ha aggiunto i paragrafi B34 A, B35 A, B35B, B37 A, B59 A, B63 A, B63B, C7 A e C8 A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2018 o da data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M52

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

▼M55

C2 Ai fini delle disposizioni transitorie di cui ai paragrafi C3–C8 A:

a) 

la data di applicazione iniziale è la data di inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta il presente Principio e

b) 

un contratto completato è un contratto per il quale l'entità ha trasferito la totalità dei beni o servizi individuati in conformità allo IAS 11 Lavori su ordinazione, allo IAS 18 Ricavi e alle relative Interpretazioni.

▼M52

C3 L'entità deve applicare il presente Principio utilizzando uno dei due metodi seguenti:

a) 

retroattivamente a ciascun esercizio precedente presentato conformemente allo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori, fatti salvi gli espedienti pratici di cui al paragrafo C5 o

b) 

retroattivamente contabilizzando l'effetto cumulativo dell'applicazione iniziale del presente Principio alla data dell'applicazione iniziale conformemente ai paragrafi C7-C8.

C4 Nonostante le disposizioni del paragrafo 28 dello IAS 8, alla prima applicazione del presente Principio l'entità deve presentare solo le informazioni quantitative di cui al paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per l'esercizio immediatamente precedente il primo esercizio al quale è applicato il presente Principio («esercizio immediatamente precedente») e solo se l'entità applica il presente Principio retroattivamente conformemente al paragrafo C3, lettera a). L'entità può presentare dette informazioni anche per l'esercizio corrente o per gli esercizi comparativi precedenti, ma non è tenuta a farlo.

▼M55

C5 Quando applica il presente Principio retroattivamente conformemente al paragrafo C3, lettera a), l'entità può utilizzare uno o più dei seguenti espedienti pratici:

a) 

per i contratti completati, l'entità non deve rideterminare i contratti che:

i) 

iniziano e finiscono nello stesso esercizio; oppure

ii) 

sono contratti completati all'inizio del primo esercizio presentato;

b) 

per i contratti conclusi che prevedono un corrispettivo variabile, l'entità può utilizzare il prezzo dell'operazione alla data in cui il contratto è stato completato, piuttosto che stimare gli importi del corrispettivo variabile per gli esercizi comparativi;

c) 

per i contratti che sono stati modificati prima dell'inizio del primo esercizio presentato, l'entità non deve rideterminare il contratto retroattivamente per tali modifiche contrattuali in conformità ai paragrafi 20-21. Invece, l'entità deve imputare l'effetto cumulativo di tutte le modifiche che si verificano prima dell'inizio del primo periodo presentato quando:

i) 

identificano le obbligazioni di fare adempiute e inadempiute;

ii) 

determinano il prezzo dell'operazione e

iii) 

assegnano il prezzo dell'operazione alle obbligazioni di fare adempiute e inadempiute;

d) 

per tutti gli esercizi precedenti presentati prima della data di applicazione iniziale, l'entità non è tenuta a comunicare l'importo del prezzo dell'operazione assegnato alle rimanenti obbligazioni di fare né a fornire una spiegazione in cui indica quando prevede di rilevare l'importo come ricavo (cfr. paragrafo 120).

▼M52

C6 Se applica l'uno o l'altro espediente pratico di cui al paragrafo C5, l'entità deve applicarlo sistematicamente a tutti i contratti per tutti gli esercizi presentati. Inoltre, l'entità deve fornire tutte le seguenti informazioni:

a) 

gli espedienti che sono stati utilizzati e

b) 

se ragionevolmente possibile, una valutazione qualitativa dell'effetto stimato dell'applicazione di ognuno degli espedienti.

▼M55

C7 Se sceglie di applicare il presente Principio retroattivamente conformemente al paragrafo C3, lettera b), l'entità deve rilevare l'effetto cumulativo dell'applicazione iniziale del presente Principio come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o, a seconda del caso, di altra componente del patrimonio netto) dell'esercizio che include la data dell'applicazione iniziale. In base a questo metodo transitorio, l'entità può scegliere di applicare il presente Principio retroattivamente solo ai contratti che non sono completati alla data dell'applicazione iniziale (per esempio, il 1o gennaio 2018 se l'esercizio dell'entità termina il 31 dicembre).

▼M55

C7 A L'entità che applica il presente Principio retroattivamente conformemente al paragrafo C3, lettera b), può altresì utilizzare l'espediente pratico di cui al paragrafo C5, lettera c),

a) 

per tutte le modifiche contrattuali che si verificano prima dell'inizio del primo esercizio presentato; oppure

b) 

per tutte le modifiche contrattuali che si verificano prima della data di applicazione iniziale.

Se l'entità utilizza questo espediente pratico, l'entità deve applicare l'espediente sistematicamente a tutti i contratti e comunicare le informazioni richieste dal paragrafo C6.

▼M52

C8 Per gli esercizi che includono la data di applicazione iniziale, l'entità deve fornire entrambe le seguenti informazioni aggiuntive se il presente Principio è applicato retroattivamente conformemente al paragrafo C3, lettera b):

a) 

l'importo dell'incidenza che ha su ogni voce del bilancio dell'esercizio corrente il fatto di applicare il presente Principio invece dello IAS 11, dello IAS 18 e delle relative Interpretazioni vigenti prima del cambiamento e

b) 

l'illustrazione delle ragioni dei cambiamenti significativi individuati in applicazione del paragrafo C8, lettera a).

▼M55

C8 A L'entità deve applicare Chiarimenti dell'IFRS 15 (cfr. il paragrafo C1B) retroattivamente come previsto dallo IAS 8. Nell'applicare le modifiche retroattivamente, l'entità deve applicare le modifiche come se fossero state incluse nell'IFRS 15 alla data di applicazione iniziale. Di conseguenza l'entità non applica le modifiche agli esercizi o ai contratti ai quali le disposizioni dell'IFRS 15 non si applicano in conformità ai paragrafi C2–C8. Per esempio, se applica l'IFRS 15 conformemente al paragrafo C3, lettera b), solo ai contratti che non sono completati alla data di applicazione iniziale, l'entità non ridetermina i contratti completati alla data di applicazione iniziale dell'IFRS 15 per gli effetti di tali modifiche.

▼M52

Riferimenti all'IFRS 9

C9 Qualora l'entità applichi il presente Principio ma non applichi ancora l'IFRS 9 Strumenti finanziari, qualsiasi riferimento all'IFRS 9 nel presente Principio deve essere letto come riferito allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.

RITIRO DI ALTRI PRINCIPI

C10 Il presente Principio sostituisce i seguenti Principi:

a) 

IAS 11 Lavori su ordinazione;

b) 

IAS 18 Ricavi;

c) 

IFRIC 13 Programmi di fidelizzazione della clientela;

d) 

IFRIC 15 Accordi per la costruzione di immobili;

e) 

IFRIC 18 Cessioni di attività da parte della clientela e

f) 

SIC-31 RicaviOperazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari.

▼M54




INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 16

Leasing

FINALITÀ

1.   Il presente Principio stabilisce i principi in materia di rilevazione, valutazione, esposizione nel bilancio e informazioni integrative sui leasing. La finalità è assicurare che locatari e locatori forniscano informazioni appropriate secondo modalità che rappresentino fedelmente le operazioni. Le informazioni forniscono agli utilizzatori del bilancio gli elementi per valutare l'effetto del leasing sulla situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità.

2. Nell'applicare il presente Principio, l'entità deve considerare i termini e le condizioni dei contratti e tutti i fatti e le circostanze pertinenti. L'entità deve applicare il presente Principio in maniera uniforme per contratti con caratteristiche simili e in circostanze simili.

AMBITO DI APPLICAZIONE

3. L'entità applica il presente Principio a tutti i leasing, ivi compresi i leasing di attività consistenti nel diritto di utilizzo in un sub-leasing, tranne:

a) 

leasing per l'esplorazione o per l'estrazione di minerali, petrolio, gas naturali e risorse non rigenerative simili;

b) 

leasing di attività biologiche rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 41 Agricoltura detenuti dal locatario;

c) 

accordi per servizi in concessione che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione;

d) 

licenze di proprietà intellettuale concesse dal locatore ai sensi dell'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti; e

e) 

diritti detenuti dal locatario in forza di accordi di licenze ai sensi dello IAS 38 Attività immateriali per oggetti quali filmati cinematografici, videocassette, opere teatrali, opere letterarie, brevetti e diritti d'autore.

4. Il locatario può, ma non deve, applicare il presente Principio ai leasing di attività immateriali diverse da quelle descritte al paragrafo 3, lettera e).

ECCEZIONI ALLA RILEVAZIONE (PARAGRAFI B3-B8)

5. Il locatario può scegliere di non applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 22-49 a:

a) 

leasing a breve termine; e

b) 

leasing in cui l'attività sottostante è di modesto valore (come descritto nei paragrafi B3-B8).

6. Se decide di non applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 22-49 ai leasing a breve termine o ai leasing in cui l'attività sottostante è di modesto valore, il locatario deve rilevare i pagamenti dovuti per il leasing relativi ai predetti leasing come costo con un criterio a quote costanti per la durata del leasing o secondo un altro criterio sistematico. Il locatario deve applicare un altro criterio sistematico se più rappresentativo del modo in cui il locatario percepisce i benefici.

7. Se contabilizza leasing a breve termine applicando il paragrafo 6, il locatario deve considerare il leasing un nuovo leasing ai fini del presente Principio:

a) 

in caso di modifica del leasing; o

b) 

in caso di modifica della durata del leasing (per esempio, il locatario esercita un'opzione non inclusa precedentemente nella sua determinazione della durata del leasing).

8. La scelta dei leasing a breve termine deve essere effettuata per classi di attività sottostanti cui si riferisce il diritto di utilizzo. Una classe di attività sottostanti è un gruppo di attività sottostanti di natura e utilizzo simili per l'attività dell'entità. La scelta dei leasing in cui l'attività sottostante è di modesto valore può essere effettuata sulla base di ciascun leasing.

INDIVIDUAZIONE DEL LEASING (PARAGRAFI B9-B33)

9.   All'inizio del contratto l'entità deve valutare se il contratto è, o contiene, un leasing. Il contratto è, o contiene, un leasing se, in cambio di un corrispettivo, conferisce il diritto di controllare l'utilizzo di un'attività specificata per un periodo di tempo. I paragrafi B9-B31 contengono indicazioni per valutare se il contratto è, o contiene, un leasing.

10. Il periodo di tempo può essere descritto in termini di importo di uso di un'attività individuata (per esempio, il numero di unità di prodotto per la cui produzione sarà utilizzato un elemento di macchinari).

11. L'entità deve valutare nuovamente se un contratto è, o contiene, un leasing solo in caso di modifica dei termini e delle condizioni del contratto.

Separare le componenti del contratto

12. Per un contratto che è, o contiene, un leasing, l'entità deve contabilizzare come leasing ogni componente leasing separandola dalle componenti non leasing, a meno che l'entità applichi l'espediente pratico di cui al paragrafo 15. I paragrafi B32-B33 contengono indicazioni per la separazione delle componenti del contratto.

Locatario

13. Per un contratto che contiene una componente leasing e uno o più ulteriori componenti leasing o non leasing il locatario deve ripartire il corrispettivo del contratto tra ciascuna componente leasing sulla base del relativo prezzo a sé stante della componente leasing e del prezzo a sé stante aggregato delle componenti non leasing.

14. Il relativo prezzo a sé stante delle componenti leasing e delle componenti non leasing è determinato sulla base del prezzo che il locatore, o analogo fornitore, applicherebbe separatamente all'entità per la componente, o per una componente simile. Se un prezzo a sé stante osservabile non è immediatamente disponibile, il locatario deve stimare il prezzo a sé stante, massimizzando l'utilizzo di dati osservabili.

15. Come espediente pratico, il locatario può scegliere, per ogni classe di attività sottostante, di non separare le componenti non leasing dalle componenti leasing e di contabilizzare ogni componente leasing e le associate componenti non leasing come un'unica componente leasing. Il locatario non deve applicare questo espediente pratico ai derivati incorporati che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 4.3.3 dell'IFRS 9 Strumenti finanziari.

16. Se non applica l'espediente pratico di cui al paragrafo 15, il locatario deve contabilizzare le componenti non leasing secondo altri Principi applicabili.

Locatore

17. Per i contratti contenenti una componente leasing e una o più componenti leasing e non leasing, il locatore deve ripartire il corrispettivo del contratto applicando i paragrafi 73-90 dell'IFRS 15.

DURATA DEL LEASING (PARAGRAFI B34-B41)

18. L'entità deve determinare la durata del leasing come il periodo non annullabile del leasing, a cui vanno aggiunti entrambi i seguenti periodi:

a) 

periodi coperti da un'opzione di proroga del leasing, se il locatario ha la ragionevole certezza di esercitare l'opzione; e

b) 

periodi coperti dall'opzione di risoluzione del leasing, se il locatario ha la ragionevole certezza di non esercitare l'opzione.

19. Nel valutare se il locatario ha la ragionevole certezza di esercitare l'opzione di proroga del leasing o di non esercitare l'opzione di risoluzione del leasing, l'entità deve considerare tutti i fatti e le circostanze pertinenti che creano un incentivo economico per il locatario a esercitare l'opzione di proroga del leasing o a non esercitare l'opzione di risoluzione del leasing, come descritto nei paragrafi B37-B40.

20. Il locatario deve valutare nuovamente se ha la ragionevole certezza di esercitare l'opzione di proroga o di non esercitare l'opzione di risoluzione, al verificarsi di un evento significativo o di un significativo cambiamento delle circostanze che:

a) 

dipende dalla volontà del locatario; e

b) 

ha un'incidenza sulla ragionevole certezza del locatario di esercitare un'opzione non precedentemente inclusa nella sua determinazione della durata del leasing o di non esercitare un'opzione precedentemente inclusa nella sua determinazione della durata del leasing (come descritto al paragrafo B41).

21. L'entità deve rideterminare la durata del leasing in caso di cambiamento del periodo non annullabile del leasing. Per esempio, il periodo non annullabile del leasing cambia se:

a) 

il locatario esercita un'opzione che non era stata precedentemente inclusa dall'entità nella determinazione della durata del leasing;

b) 

il locatario non esercita un'opzione che era stata precedentemente inclusa dall'entità nella determinazione della durata del leasing;

c) 

si verifica un evento che obbliga contrattualmente il locatario a esercitare un'opzione che non era stata precedentemente inclusa dall'entità nella determinazione della durata del leasing; o

d) 

si verifica un evento che vieta contrattualmente al locatario di esercitare un'opzione che era stata precedentemente inclusa dall'entità nella determinazione della durata del leasing.

LOCATARIO

Rilevazione

22.   Alla data di decorrenza il locatario deve rilevare l'attività consistente nel diritto di utilizzo e la passività del leasing.

Valutazione

Valutazione iniziale

Valutazione iniziale dell'attività consistente nel diritto di utilizzo

23.   Alla data di decorrenza il locatario deve valutare al costo l'attività consistente nel diritto di utilizzo.

24. Il costo dell'attività consistente nel diritto di utilizzo comprende:

a) 

l'importo della valutazione iniziale della passività del leasing, come indicato al paragrafo 26;

b) 

i pagamenti dovuti per il leasing effettuati alla data o prima della data di decorrenza al netto degli incentivi al leasing ricevuti;

c) 

i costi iniziali diretti sostenuti dal locatario; e

d) 

la stima dei costi che il locatario dovrà sostenere per lo smantellamento e la rimozione dell'attività sottostante e per il ripristino del sito in cui è ubicata o per il ripristino dell'attività sottostante nelle condizioni previste dai termini e dalle condizioni del leasing, a meno che tali costi siano sostenuti per la produzione delle rimanenze. L'obbligazione relativa ai predetti costi sorge in capo al locatario alla data di decorrenza o in conseguenza dell'utilizzo dell'attività sottostante durante un determinato periodo.

25. Il locatario deve rilevare i costi di cui al paragrafo 24, lettera d), come parte del costo dell'attività consistente nel diritto di utilizzo quando si assume l'obbligazione relativa a detti costi. Il locatario applica lo IAS 2 Rimanenze ai costi che deve sostenere durante un determinato periodo come conseguenza dell'utilizzo dell'attività consistente nel diritto di utilizzo per la produzione delle rimanenze durante quel periodo. Le obbligazioni relative ai predetti costi contabilizzati applicando il presente Principio o lo IAS 2 sono rilevate e valutate applicando lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali.

Valutazione iniziale della passività del leasing

26.   Alla data di decorrenza il locatario deve valutare la passività del leasing al valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing non versati a tale data. I pagamenti dovuti per il leasing devono essere attualizzati utilizzando il tasso di interesse implicito del leasing, se è possibile determinarlo facilmente. Se non è possibile, il locatario deve utilizzare il suo tasso di finanziamento marginale.

27. Alla data di decorrenza i pagamenti dovuti per il leasing inclusi nella valutazione della passività del leasing comprendono i seguenti pagamenti per il diritto di utilizzo dell'attività sottostante lungo la durata del leasing non versati alla data di decorrenza:

a) 

i pagamenti fissi (inclusi i pagamenti fissi nella sostanza descritti al paragrafo B42), al netto di eventuali incentivi al leasing da ricevere;

b) 

i pagamenti variabili dovuti per il leasing che dipendono da un indice o un tasso, valutati inizialmente utilizzando un indice o un tasso alla data di decorrenza (come descritto al paragrafo 28);

c) 

gli importi che si prevede il locatario dovrà pagare a titolo di garanzie del valore residuo;

d) 

il prezzo di esercizio dell'opzione di acquisto, se il locatario ha la ragionevole certezza di esercitare l'opzione (valutato considerando i fattori descritti ai paragrafi B37-B40); e

e) 

i pagamenti di penalità di risoluzione del leasing, se la durata del leasing tiene conto dell'esercizio da parte del locatario dell'opzione di risoluzione del leasing.

28. Tra i pagamenti variabili dovuti per il leasing che dipendono da un indice o un tasso descritti al paragrafo 27, lettera b), rientrano, per esempio, i pagamenti collegati a un indice dei prezzi al consumo, i pagamenti collegati a un tasso di interesse di riferimento (per esempio il LIBOR) o i pagamenti che variano in funzione dell'evoluzione dei canoni di locazione di mercato.

Valutazioni successive

Valutazione successiva dell'attività consistente nel diritto di utilizzo

29.   Dopo la data di decorrenza il locatario deve valutare l'attività consistente nel diritto di utilizzo applicando un modello del costo, a meno che si applichi uno dei due modelli di valutazione descritti ai paragrafi 34 e 35.

Modello del costo

30. Per applicare il modello del costo il locatario deve valutare l'attività consistente nel diritto di utilizzo al costo:

a) 

al netto degli ammortamenti accumulati e delle riduzioni di valore accumulate; e

b) 

rettificato per tener conto di eventuali rideterminazioni della passività del leasing di cui al paragrafo 36, lettera c).

31. Il locatario deve applicare le disposizioni in materia di ammortamento di cui allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari per l'ammortamento dell'attività consistente nel diritto di utilizzo, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 32.

32. Se il leasing trasferisce la proprietà dell'attività sottostante al locatario al termine della durata del leasing o se il costo dell'attività consistente nel diritto di utilizzo riflette il fatto che il locatario eserciterà l'opzione di acquisto, il locatario deve ammortizzare l'attività consistente nel diritto di utilizzo dalla data di decorrenza fino alla fine della vita utile dell'attività sottostante. In caso contrario, il locatario deve ammortizzare l'attività consistente nel diritto di utilizzo dalla data di decorrenza alla fine della vita utile dell'attività consistente nel diritto di utilizzo o, se anteriore, al termine della durata del leasing.

33. Il locatario deve applicare lo IAS 36 Riduzione di valore delle attività per determinare se l'attività consistente nel diritto di utilizzo ha subito una riduzione di valore e contabilizzare le perdite per riduzione di valore identificate.

Altri modelli di valutazione

34. Se applica il modello del fair value di cui allo IAS 40 Investimenti immobiliari ai propri investimenti immobiliari, il locatario deve applicare tale modello del fair value (valore equo) anche alle attività consistenti nel diritto di utilizzo che soddisfano la definizione di investimento immobiliare di cui allo IAS 40.

35. Se le attività consistenti nel diritto di utilizzo si riferiscono ad una classe di immobili, impianti e macchinari alla quale il locatario applica il modello della rideterminazione del valore di cui allo IAS 16, il locatario può scegliere di applicare questo modello della rideterminazione del valore a tutte le attività consistenti nel diritto di utilizzo che si riferiscono a detta classe di immobili, impianti e macchinari.

Valutazione successiva della passività del leasing

36.   Dopo la data di decorrenza il locatario deve valutare la passività del leasing:

a) 

aumentando il valore contabile per tener conto degli interessi sulla passività del leasing;

b) 

diminuendo il valore contabile per tener conto dei pagamenti dovuti per il leasing effettuati; e

c) 

rideterminando il valore contabile per tener conto di eventuali nuove valutazioni o modifiche del leasing di cui ai paragrafi 39-46 o della revisione dei pagamenti dovuti per il leasing fissi nella sostanza (cfr. paragrafo B42).

37. Gli interessi sulla passività del leasing in ogni esercizio lungo la durata del leasing sono pari all'importo che produce un tasso d'interesse periodico costante sulla passività residua del leasing. Il tasso d'interesse periodico è il tasso di attualizzazione di cui al paragrafo 26, o, se del caso, il tasso di attualizzazione riveduto di cui al paragrafo 41, al paragrafo 43 o al paragrafo 45, lettera c).

38. Dopo la data di decorrenza il locatario deve rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio, a meno che tali costi siano inclusi nel valore contabile di un'altra attività conformemente ad altri Principi applicabili, sia:

a) 

gli interessi sulla passività del leasing che

b) 

i pagamenti variabili dovuti per il leasing non inclusi nella valutazione della passività del leasing nell'esercizio in cui si verifica l'evento o la circostanza che fa scattare i pagamenti.

Rideterminazione della passività del leasing

39. Dopo la data di decorrenza il locatario deve applicare i paragrafi 40-43 per rideterminare la passività del leasing per tener conto delle modifiche apportate ai pagamenti dovuti per il leasing. Il locatario deve rilevare l'importo della rideterminazione della passività del leasing come rettifica dell'attività consistente nel diritto di utilizzo. Tuttavia, se il valore contabile dell'attività consistente nel diritto di utilizzo è ridotto a zero e vi è un'ulteriore riduzione della valutazione della passività del leasing, il locatario deve rilevare nell'utile (perdita) di esercizio qualsiasi importo residuo della rideterminazione.

40. Il locatario deve rivalutare la passività del leasing attualizzando i pagamenti dovuti per il leasing rivisti utilizzando un tasso di attualizzazione rivisto:

a) 

in caso di modifica della durata del leasing, come descritto ai paragrafi 20-21. Il locatario deve determinare i pagamenti dovuti per il leasing rivisti sulla base della durata rivista del leasing; o

b) 

in caso di modifica della valutazione di un'opzione di acquisto dell'attività sottostante, valutata alla luce degli eventi e delle circostanze descritti ai paragrafi 20-21 nel contesto di un'opzione di acquisto. Il locatario determina i pagamenti dovuti per il leasing rivisti per tener conto della variazione degli importi da pagare nel quadro dell'opzione di acquisto.

41. Nell'applicare il paragrafo 40, il locatario deve determinare il tasso di attualizzazione rivisto come il tasso di interesse implicito del leasing per la restante durata del leasing, se tale tasso può essere facilmente determinato o il tasso di finanziamento marginale del locatario alla data della rideterminazione, se il tasso di interesse implicito del leasing non può essere facilmente determinato.

42. Il locatario deve rideterminare la passività del leasing attualizzando i pagamenti dovuti per il leasing rivisti:

a) 

in caso di modifica degli importi che si prevede dovranno essere pagati nel quadro di una garanzia sul valore residuo. Il locatario determina i pagamenti dovuti per il leasing rivisti per tener conto della variazione degli importi da pagare nel quadro della garanzia sul valore residuo;

b) 

in caso di modifica dei futuri pagamenti dovuti per il leasing derivanti da una variazione dell'indice o tasso utilizzato per determinare i pagamenti, come per esempio una modifica per tener conto di eventuali variazioni dei canoni di locazione di mercato a seguito di una revisione dei canoni di locazione di mercato. Il locatario deve rideterminare la passività del leasing per tener conto dei pagamenti dovuti per il leasing rivisti solo in caso di variazione dei flussi finanziari (ossia quando acquista efficacia la rettifica dei pagamenti dovuti per il leasing). Il locatario deve determinare i pagamenti dovuti per il leasing rivisti per la restante durata del leasing in base ai pagamenti contrattuali rivisti.

43. Nell'applicare il paragrafo 42, il locatario deve utilizzare lo stesso tasso di attualizzazione, a meno che la modifica dei pagamenti dovuti per il leasing derivi da una variazione di tassi di interesse variabili. In tal caso, il locatario deve utilizzare un tasso di attualizzazione rivisto che tiene conto delle variazioni del tasso di interesse.

Modifiche del leasing

44. Il locatario deve contabilizzare la modifica del leasing come un leasing separato, quando:

a) 

la modifica aumenta l'oggetto del leasing aggiungendo il diritto di utilizzo di una o più attività sottostanti e allo stesso tempo

b) 

il corrispettivo del leasing aumenta di un importo che riflette il prezzo a sé stante per l'aumento dell'oggetto del leasing e le eventuali opportune rettifiche del prezzo a sé stante per tener conto delle circostanze del particolare contratto.

45. Per la modifica del leasing che non è contabilizzata come un leasing separato, alla data di efficacia della modifica del leasing il locatario deve:

a) 

ripartire il corrispettivo del contratto modificato applicando i paragrafi 13-16;

b) 

determinare la durata del leasing modificato applicando i paragrafi 18-19; e

c) 

rideterminare la passività del leasing attualizzando i pagamenti dovuti per il leasing rivisti utilizzando un tasso di attualizzazione rivisto. Il tasso di attualizzazione rivisto è determinato come il tasso di interesse implicito del leasing per la restante durata del leasing, se tale tasso può essere facilmente determinato o il tasso di finanziamento marginale del locatario alla data di efficacia della modifica, se il tasso di interesse implicito del leasing non può essere facilmente determinato.

46. Per la modifica del leasing che non è contabilizzata come un leasing separato, il locatario deve contabilizzare la rideterminazione della passività del leasing:

a) 

diminuendo il valore contabile dell'attività consistente nel diritto di utilizzo per tener conto della risoluzione parziale o totale del leasing, per le modifiche che riducono l'oggetto del leasing. Il locatario deve rilevare nell'utile (perdita) di esercizio l'utile o la perdita relativa alla risoluzione parziale o totale del contratto;

b) 

procedendo ad una corrispondente modifica dell'attività consistente nel diritto di utilizzo per tutte le altre modifiche del leasing.

Esposizione nel bilancio

47. Nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note il locatario espone:

a) 

le attività consistenti nel diritto di utilizzo separatamente dalle altre attività. Se non espone separatamente le attività consistenti nel diritto di utilizzo nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, il locatario deve:

i) 

includere le attività consistenti nel diritto di utilizzo nella stessa voce nella quale sarebbero esposte le corrispondenti attività sottostanti se fossero di proprietà; e

ii) 

indicare le voci del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria che includono tali attività;

b) 

le passività del leasing separatamente dalle altre passività. Se non espone le passività del leasing separatamente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, il locatario deve indicare le voci del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria in cui dette passività sono incluse.

48. L'obbligo di cui al paragrafo 47, lettera a), non si applica alle attività consistenti nel diritto di utilizzo che soddisfano la definizione di investimento immobiliare, che devono essere esposte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria come investimenti immobiliari.

49. Nel prospetto dell'utile (perdita) di esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo il locatario deve esporre gli interessi passivi sulle passività del leasing separatamente dalla quota di ammortamento dell'attività consistente nel diritto di utilizzo. Gli interessi passivi sulla passività del leasing sono una componente degli oneri finanziari, che ai sensi del paragrafo 82, lettera b), dello IAS 1 Presentazione del bilancio devono essere esposti separatamente nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo.

50. Nel rendiconto finanziario il locatario deve classificare:

a) 

i pagamenti in contanti relativi alla quota del capitale della passività del leasing tra le attività di finanziamento;

b) 

i pagamenti in contanti per la parte degli interessi della passività del leasing applicando le disposizioni in materia di interessi pagati di cui allo IAS 7 Rendiconto finanziario; e

c) 

i pagamenti dovuti per leasing a breve termine, i pagamenti per leasing di attività di modesto valore e i pagamenti variabili dovuti per il leasing non inclusi nella valutazione della passività del leasing tra le attività operative.

Informazioni integrative

51.   La finalità delle informazioni integrative è far sì che il locatario pubblichi nelle note informazioni che, assieme alle informazioni fornite nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, nel prospetto dell'utile (perdita) di esercizio e nel rendiconto finanziario, forniscano agli utilizzatori del bilancio elementi per valutare l'effetto del leasing sulla situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari del locatario. I paragrafi 52-60 specificano le modalità per realizzare questo obiettivo.

52. Il locatario deve presentare le informazioni sui leasing di cui è il locatario in un'unica nota o in una sezione distinta del bilancio. Tuttavia, il locatario non deve duplicare le informazioni già presentate altrove nel bilancio, purché dette informazioni siano fornite tramite rinvii nella nota unica o nella sezione separata sui leasing.

53. Il locatario deve presentare i seguenti importi relativi all'esercizio:

a) 

le spese di ammortamento per le attività consistenti nel diritto di utilizzo per classe di attività sottostante;

b) 

gli interessi passivi sulla passività del leasing;

c) 

i costi relativi ai leasing a breve termine contabilizzati applicando il paragrafo 6. In questi costi possono non essere inclusi i costi relativi ai leasing aventi una durata pari o inferiore a un mese;

d) 

i costi relativi ai leasing di attività di modesto valore contabilizzate applicando il paragrafo 6. In questi costi non devono essere inclusi i costi relativi a leasing a breve termine di attività di modesto valore di cui al paragrafo 53, lettera c);

e) 

i costi relativi ai pagamenti variabili dovuti per il leasing non inclusi nella valutazione delle passività del leasing;

f) 

i proventi dei sub-leasing di attività consistenti nel diritto di utilizzo;

g) 

il totale dei flussi finanziari in uscita per i leasing;

h) 

le aggiunte alle attività consistenti nel diritto di utilizzo;

i) 

gli utili o le perdite derivanti da operazioni di vendita e retrolocazione; e

j) 

il valore contabile delle attività consistenti nel diritto di utilizzo alla data di chiusura dell'esercizio per ogni classe di attività sottostante.

54. Il locatario deve presentare le informazioni specificate nel paragrafo 53 in formato tabellare, a meno che sia più idoneo un formato diverso. Gli importi presentati comprendono i costi che il locatario ha incluso nel valore contabile di un'altra attività nel corso dell'esercizio.

55. Il locatario deve indicare l'importo dei suoi impegni di leasing per i leasing a breve termine contabilizzati applicando il paragrafo 6, se alla chiusura dell'esercizio il portafoglio dei leasing a breve termine oggetto d'impegno è diverso dal portafoglio di leasing a breve termine a cui si riferiscono i costi per i leasing a breve termine presentati applicando il paragrafo 53, lettera c).

56. Se le attività consistenti nel diritto di utilizzo soddisfano la definizione di investimento immobiliare, il locatario deve applicare le disposizioni in materia di informazioni integrative di cui allo IAS 40. In tal caso, il locatario non è tenuto a fornire le informazioni integrative di cui al paragrafo 53, lettere a), f), h) o j), per dette attività consistenti nel diritto di utilizzo.

57. Se valuta le attività consistenti nel diritto di utilizzo a importi rideterminati applicando lo IAS 16, per dette attività il locatario deve presentare le informazioni di cui al paragrafo 77 dello IAS 16.

58. Il locatario deve presentare per le passività del leasing un'analisi delle scadenze ai sensi dei paragrafi 39 e B11 dell'IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative separandola dall'analisi delle scadenze di altre passività finanziarie.

59. Oltre alle informazioni di cui ai paragrafi 53-58, il locatario deve presentare informazioni qualitative o quantitative supplementari sulle sue attività di leasing necessarie per soddisfare gli obiettivi informativi di cui al paragrafo 51 (descritti al paragrafo B48). Queste informazioni supplementari possono comprendere tra l'altro informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di valutare:

a) 

la natura dell'attività di leasing del locatario;

b) 

i flussi finanziari in uscita, a cui il locatario è potenzialmente esposto, che non tengono conto della valutazione delle passività del leasing. Vi rientrano esposizioni derivanti da:

i) 

pagamenti variabili dovuti per il leasing (come descritto al paragrafo B49);

ii) 

opzioni di proroga e opzioni di risoluzione (come descritto al paragrafo B50);

iii) 

garanzie sul valore residuo (come descritto al paragrafo B51); e

iv) 

leasing non ancora stipulati per i quali il locatario si è impegnato;

c) 

le restrizioni o gli accordi imposti dai leasing. e

d) 

le operazioni di vendita e di retrolocazione (come descritto al paragrafo B52).

60. Il locatario che contabilizza i leasing a breve termine o i leasing di attività di modesto valore applicando il paragrafo 6 deve indicare tale fatto.

LOCATORE

Classificazione dei leasing (paragrafi B53-B58)

61.   Il locatore deve classificare ognuno dei suoi leasing come leasing operativo o come leasing finanziario.

62.   Un leasing è classificato come finanziario se trasferisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà di un'attività sottostante. Un leasing è classificato come operativo se, sostanzialmente, non trasferisce tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà di un'attività sottostante.

63. La classificazione di un leasing come finanziario od operativo dipende dalla sostanza dell'operazione piuttosto che dalla forma del contratto. Esempi di situazioni che individualmente o congiuntamente potrebbero di norma portare a classificare un leasing come finanziario sono:

a) 

il leasing trasferisce la proprietà dell'attività sottostante al locatario al termine della durata del leasing;

b) 

il locatario ha l'opzione di acquisto dell'attività sottostante a un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al fair value (valore equo) alla data alla quale si può esercitare l'opzione, cosicché alla data di inizio ha la ragionevole certezza che sarà esercitata;

c) 

la durata del leasing copre la maggior parte della vita economica dell'attività sottostante anche se la proprietà non è trasferita;

d) 

alla data di inizio il valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing equivale almeno sostanzialmente all'intero fair value (valore equo) dell'attività sottostante; e

e) 

le attività sottostanti sono di natura così specialistica che solo il locatario può utilizzarle senza sostanziali modifiche.

64. Indicatori di situazioni che individualmente o congiuntamente potrebbero anche condurre a classificare un leasing come finanziario sono:

a) 

ove il locatario può risolvere il leasing, le perdite del locatore relative alla risoluzione sono sostenute dal locatario;

b) 

gli utili o perdite derivanti dalle variazioni del fair value (valore equo) del valore residuo ricadono sul locatario (per esempio sotto forma di restituzione di canoni equivalenti alla maggior parte dei ricavi di vendita al termine del leasing); e

c) 

il locatario ha la possibilità di continuare il leasing per un ulteriore periodo ad un canone sostanzialmente inferiore a quello di mercato.

65. Gli esempi e gli indicatori di cui ai paragrafi 63-64 non sono sempre conclusivi. Se risulta chiaro da altre caratteristiche che il leasing non trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e benefici derivanti dalla proprietà dell'attività sottostante, il leasing è classificato come leasing operativo. Questo può verificarsi per esempio se la proprietà dell'attività sottostante viene trasferita alla fine del leasing per un pagamento variabile pari al suo fair value (valore equo) a quella data, o se ci sono pagamenti variabili dovuti per il leasing tali per cui il locatore non trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici.

66. La classificazione del leasing è effettuata alla data di inizio e viene rideterminata solo in caso di modifica del leasing. Modifiche nelle stime (per esempio, modifiche nella stima della vita economica o del valore residuo dell'attività sottostante) o modifiche nelle situazioni (per esempio, inadempienza del locatario) non danno origine, ai fini contabili, a una nuova classificazione del leasing.

Leasing finanziari

Rilevazione e valutazione

67.   Alla data di decorrenza il locatore deve rilevare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria le attività detenute in leasing finanziario ed esporle come credito ad un valore uguale all'investimento netto nel leasing.

Valutazione iniziale

68. Il locatore deve utilizzare il tasso di interesse implicito del leasing per valutare l'investimento netto nel leasing. In caso di sub-leasing, se il tasso di interesse implicito nel sub-leasing non può essere determinato facilmente, il locatore intermedio può utilizzare il tasso di attualizzazione per il leasing principale (corretto per eventuali costi diretti iniziali connessi al sub-leasing) per valutare l'investimento netto nel sub-leasing.

69. I costi diretti iniziali diversi da quelli sostenuti da locatori produttori o commercianti sono inclusi nella valutazione iniziale dell'investimento netto nel leasing e riducono il valore dei proventi rilevati lungo la durata del leasing. Il tasso di interesse implicito del leasing è definito in modo tale che i costi diretti iniziali siano inclusi automaticamente nell'investimento netto nel leasing; non è necessario aggiungerli separatamente.

Valutazione iniziale dei pagamenti dovuti per il leasing inclusi nell'investimento netto nel leasing

70. Alla data di decorrenza i pagamenti dovuti per il leasing inclusi nella valutazione dell'investimento netto nel leasing comprendono i seguenti pagamenti per il diritto di utilizzo dell'attività sottostante lungo la durata del leasing non ricevuti alla data di decorrenza:

a) 

i pagamenti fissi (inclusi i pagamenti fissi nella sostanza descritti al paragrafo B42), al netto di eventuali incentivi al leasing da pagare;

b) 

i pagamenti variabili dovuti per il leasing che dipendono da un indice o un tasso, inizialmente valutati utilizzando l'indice o il tasso alla data di decorrenza;

c) 

le garanzie per il valore residuo prestate al locatore dal locatario, da una parte collegata al locatario o da una terza parte non collegata al locatore avente la capacità finanziaria di adempiere le obbligazioni oggetto della garanzia;

d) 

il prezzo di esercizio dell'opzione di acquisto, se il locatario ha la ragionevole certezza di esercitare l'opzione (valutato considerando i fattori descritti al paragrafo B37); e

e) 

i pagamenti di penalità di risoluzione del leasing, se la durata del leasing tiene conto dell'esercizio da parte del locatario dell'opzione di risoluzione del leasing.

Locatori produttori o commercianti

71. Alla data di decorrenza il locatore produttore o commerciante deve rilevare quanto segue per ognuno dei suoi leasing finanziari:

a) 

i ricavi come pari al fair value (valore equo) dell'attività sottostante o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti dovuti al locatore per il leasing, attualizzati utilizzando un tasso di interesse di mercato;

b) 

il costo del venduto, come pari al costo o, se differente, al valore contabile dell'attività sottostante meno il valore attuale del valore residuo non garantito; e

c) 

l'utile o la perdita derivante dalla vendita (pari alla differenza tra i ricavi della vendita e il costo del venduto) secondo il criterio da esso adottato per le normali vendite alle quali si applica l'IFRS 15. Il locatore produttore o commerciante deve rilevare l'utile o la perdita derivante dalla vendita sul leasing finanziario alla data di decorrenza, a prescindere dal fatto che il locatore trasferisca l' attività sottostante come descritto nell'IFRS 15.

72. Produttori o commercianti spesso offrono ai clienti la scelta tra l'acquisto e la locazione di un'attività. Il leasing finanziario di un'attività da parte di un produttore o commerciante genera un'utile o una perdita equivalente all'utile o alla perdita derivante da una normale vendita dell'attività sottostante a normali prezzi di vendita e tenendo conto di eventuali sconti quantità o commerciali.

73. I locatori produttori o commercianti applicano, a volte, tassi d'interesse artificiosamente bassi allo scopo di attirare i clienti. L'utilizzo di tali tassi può generare la rilevazione da parte del locatore di una parte eccessiva dei proventi totali derivanti dall'operazione alla data di decorrenza. Se sono applicati tassi di interesse artificiosamente bassi, il locatore produttore o commerciante deve limitare l'utile derivante dalla vendita a quello che risulterebbe se fosse applicato un tasso di interesse di mercato.

74. Il locatore produttore o commerciante deve rilevare i costi sostenuti per l'ottenimento del leasing finanziario come costo alla data di decorrenza, perché sono principalmente correlati alla realizzazione dell'utile della vendita da parte del produttore o del commerciante. I costi sostenuti dai locatori produttori o commercianti finalizzati all'ottenimento del leasing finanziario sono esclusi dalla definizione di costi diretti iniziali e pertanto sono esclusi dall'investimento netto nel leasing.

Valutazioni successive

75.   Il locatore deve rilevare i proventi finanziari lungo la durata del leasing sulla base di modalità che riflettano un tasso di rendimento periodico costante sull'investimento netto nel leasing.

76. Il locatore deve tendere a ripartire i proventi finanziari sulla durata del leasing con un criterio sistematico e razionale. Il locatore deve imputare all'investimento lordo nel leasing i pagamenti dovuti per il leasing nell'esercizio per ridurre sia il capitale che l'utile finanziario non maturato.

77. Il locatore deve applicare le disposizioni in materia di eliminazione contabile e di accantonamenti per riduzione di valore dell'IFRS 9 all'investimento netto nel leasing. Il locatore deve rivedere periodicamente le stime dei valori residui non garantiti utilizzate nel calcolo dell'investimento lordo nel leasing. Se c'è stata una riduzione nella stima del valore residuo non garantito, il locatore deve rivedere la ripartizione dei proventi lungo la durata del leasing e deve rilevare immediatamente qualsiasi riduzione relativa a importi già maturati.

78. Il locatore che classifica un'attività posseduta tramite leasing finanziario come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate deve contabilizzare l'attività in conformità allo stesso Principio.

Modifiche del leasing

79. Il locatore deve contabilizzare la modifica del leasing finanziario come un leasing separato, quando:

a) 

la modifica aumenta l'oggetto del leasing aggiungendo il diritto di utilizzo di una o più attività sottostanti e

b) 

il corrispettivo del leasing aumenta di un importo che riflette il prezzo a sé stante per l'aumento dell'oggetto del leasing e le eventuali opportune rettifiche del prezzo a sé stante per tener conto delle circostanze del particolare contratto.

80. Quando la modifica del leasing finanziario non è contabilizzata come contratto separato, il locatore deve contabilizzare la modifica come segue:

a) 

nel caso in cui il leasing sarebbe stato classificato come leasing operativo se la modifica fosse stata in vigore alla data di decorrenza, il locatore deve:

i) 

contabilizzare la modifica del leasing come un nuovo leasing a partire dalla data di efficacia della modifica; e

ii) 

valutare il valore contabile dell'attività sottostante come l'investimento netto nel leasing immediatamente prima della data di efficacia della modifica del leasing;

b) 

altrimenti, il locatore deve applicare le disposizioni dell'IFRS 9.

Leasing operativi

Rilevazione e valutazione

81.   Il locatore deve rilevare i pagamenti dovuti per leasing operativi come proventi con un criterio a quote costanti o secondo un altro criterio sistematico. Il locatore deve applicare un altro criterio sistematico se più rappresentativo delle modalità con le quali si riduce il beneficio derivante dall'uso dell'attività sottostante.

82. Il locatore deve rilevare i costi, compreso l'ammortamento, sostenuti per realizzare i proventi del leasing come costo.

83. Il locatore deve aggiungere i costi diretti iniziali sostenuti per l'ottenimento del leasing operativo al valore contabile dell'attività sottostante e rilevare tali costi come costo lungo la durata del leasing con lo stesso criterio di rilevazione dei proventi del leasing.

84. L'ammortamento di attività sottostanti oggetto a leasing operativo ammortizzabili deve essere effettuato con un criterio coerente con il criterio di ammortamento normalmente utilizzato dal locatore per attività simili. Il locatore deve calcolare l'ammortamento conformemente allo IAS 16 e allo IAS 38.

85. Il locatore deve applicare lo IAS 36 per determinare se l'attività sottostante oggetto di leasing operativo ha subito una riduzione di valore e per contabilizzare le perdite per riduzione di valore identificate.

86. Il locatore produttore o commerciante non rileva utili derivanti dalla vendita alla stipula di un leasing operativo perché non è equivalente ad una vendita.

Modifiche del leasing

87. Il locatore deve contabilizzare la modifica del leasing operativo come un nuovo leasing dalla data di efficacia della modifica, considerando i risconti passivi o ratei attivi derivanti dal leasing originario come parte dei pagamenti dovuti per il nuovo leasing.

Esposizione nel bilancio

88. Il locatore deve esporre le attività sottostanti oggetto di leasing operativo nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria secondo la natura dell'attività sottostante.

Informazioni integrative

89.   La finalità delle informazioni integrative è far sì che il locatore pubblichi nelle note informazioni che, assieme alle informazioni fornite nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, nel prospetto dell'utile (perdita) di esercizio e nel rendiconto finanziario, forniscano agli utilizzatori del bilancio elementi per valutare l'effetto del leasing sulla situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari del locatore. I paragrafi 90-97 specificano le modalità per realizzare questo obiettivo.

90. Il locatore deve indicare i seguenti importi relativi all'esercizio:

a) 

per i leasing finanziari:

i) 

utile o perdita derivante dalla vendita;

ii) 

proventi finanziari sull'investimento netto nel leasing; e

iii) 

proventi relativi ai pagamenti variabili dovuti per il leasing non inclusi nella valutazione dell'investimento netto nel leasing;

b) 

per i leasing operativi, i proventi del leasing, indicando separatamente i proventi relativi ai pagamenti variabili dovuti per il leasing che non dipendono da un indice o un tasso.

91. Il locatore deve presentare le informazioni specificate nel paragrafo 90 in formato tabellare, a meno che sia più idoneo un formato diverso.

92. Il locatore deve fornire informazioni qualitative e quantitative supplementari sulle sue attività di leasing necessarie per soddisfare gli obiettivi informativi di cui al paragrafo 89. Queste informazioni supplementari possono comprendere tra l'altro informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di valutare:

a) 

la natura delle attività di leasing del locatore; e

b) 

il modo in cui il locatore gestisce il rischio associato ai diritti che conserva sulle attività sottostanti. In particolare, il locatore deve presentare la sua strategia di gestione del rischio per i diritti che conserva sulle attività sottostanti, compresi i mezzi con cui il locatore riduce tale rischio. I predetti mezzi possono comprendere, per esempio, accordi di riacquisto, garanzie sul valore residuo o pagamenti variabili dovuti per il leasing da utilizzare in caso di superamento di determinati limiti.

Leasing finanziari

93. Il locatore deve fornire una spiegazione qualitativa e quantitativa delle modifiche significative del valore contabile dell'investimento netto nei leasing finanziari.

94. Il locatore deve presentare un'analisi delle scadenze dei pagamenti dovuti per il leasing da ricevere, che riporti i pagamenti dovuti per il leasing da ricevere non attualizzati su base annua almeno per ciascuno dei primi cinque anni e il totale degli importi per gli anni restanti. Il locatore deve riconciliare i pagamenti dovuti per il leasing non attualizzati all'investimento netto nel leasing. La riconciliazione deve individuare l'utile finanziario non maturato relativo ai pagamenti dovuti per il leasing da ricevere ed eventuali valori residui non garantiti attualizzati.

Leasing operativi

95. Per gli elementi di immobili, impianti e macchinari oggetto di leasing operativo, il locatore deve applicare le disposizioni sulle informazioni integrative dello IAS 16. Nell'applicare le disposizioni sulle informazioni integrative dello IAS 16, il locatore deve disaggregare ogni classe di immobili, impianti e macchinari in attività oggetto di leasing operativo e attività non oggetto di leasing operativo. Di conseguenza, il locatore deve fornire le informazioni integrative richieste dallo IAS 16 per le attività oggetto di leasing operativo (per classe di attività sottostante) separatamente dalle attività di proprietà detenute e utilizzate dal locatore.

96. Il locatore deve applicare le disposizioni sulle informazioni integrative dello IAS 36, dello IAS 38, dello IAS 40 e dello IAS 41 per le attività oggetto di leasing operativo.

97. Il locatore deve fornire l'analisi delle scadenze dei pagamenti dovuti per il leasing, indicando i pagamenti dovuti per il leasing da ricevere non attualizzati su base annua almeno per ciascuno dei primi cinque anni e il totale degli importi per gli anni restanti.

OPERAZIONI DI VENDITA E RETROLOCAZIONE

98. Se l'entità (il locatario venditore) trasferisce l'attività ad un'altra entità (il locatore acquirente) e prende indietro in leasing l'attività dal locatore acquirente, sia il locatario venditore che il locatore acquirente devono contabilizzare il contratto di trasferimento e il leasing applicando i paragrafi 99-103.

Stabilire se il trasferimento dell'attività costituisce una vendita

99. L'entità deve applicare le disposizioni per determinare il momento in cui è adempiuta l'obbligazione di fare ai sensi dell'IFRS 15 per determinare se il trasferimento dell'attività è contabilizzato come una vendita dell'attività stessa.

Il trasferimento dell'attività è una vendita

100. Se il trasferimento dell'attività dal locatario venditore risponde alle disposizioni dell'IFRS 15 per essere contabilizzato come una vendita dell'attività:

a) 

il locatario venditore deve valutare l'attività consistente nel diritto di utilizzo derivante dalla retrolocazione alla percentuale del precedente valore contabile dell'attività che si riferisce al diritto di utilizzo mantenuto dal locatario venditore. Di conseguenza, il locatario venditore deve rilevare solo l'importo degli utili o delle perdite che si riferiscono ai diritti trasferiti al locatore acquirente;

b) 

il locatore acquirente deve contabilizzare l'acquisto dell'attività conformemente ai Principi applicabili e applicare per il leasing le disposizioni sulla contabilità del locatore del presente Principio.

101. Se il fair value (valore equo) del corrispettivo per la vendita dell'attività non equivale al fair value (valore equo) dell'attività o, se i pagamenti dovuti per il leasing non sono ai prezzi di mercato, l'entità deve procedere alle seguenti rettifiche per valutare il ricavato della vendita al fair value (valore equo):

a) 

le condizioni inferiori ai prezzi di mercato devono essere contabilizzate come un pagamento anticipato dei pagamenti dovuti per il leasing; e

b) 

le condizioni superiori ai prezzi di mercato devono essere contabilizzate come finanziamento supplementare fornito dal locatore acquirente al locatario venditore.

102. L'entità deve valutare le eventuali rettifiche di cui al paragrafo 101 sulla base dell'importo più facilmente determinabile tra i due importi seguenti:

a) 

la differenza tra il fair value (valore equo) del corrispettivo per la vendita e il fair value (valore equo) dell'attività; e

b) 

la differenza tra il valore attuale dei pagamenti contrattuali dovuti per il leasing e il valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing a prezzi di mercato.

Il trasferimento dell'attività non è una vendita

103. Se il trasferimento dell'attività da parte del locatario venditore non risponde alle disposizioni dell'IFRS 15 per essere contabilizzato come una vendita del bene:

a) 

il locatario venditore deve continuare a rilevare l'attività trasferita e deve rilevare una passività finanziaria pari al ricavato del trasferimento. Deve contabilizzare la passività finanziaria conformemente all'IFRS 9;

b) 

il locatore acquirente non deve rilevare l'attività trasferita e deve rilevare un'attività finanziaria pari al ricavato del trasferimento. Deve contabilizzare l'attività finanziaria conformemente all'IFRS 9.




Appendice A

Definizione dei termini

La presente appendice costituisce parte integrante del Principio.



Data di decorrenza del leasing (data di decorrenza)

Data alla quale il locatore mette l'attività sottostante a disposizione del locatario.

Vita economica

Periodo di tempo durante il quale ci si attende che un'attività sia utilizzabile economicamente da uno o più utilizzatori o la quantità di prodotti o unità simili che uno o più utilizzatori si attendono di ottenere dal suo utilizzo.

Data di efficacia della modifica

Data alla quale entrambe le parti accettano la modifica del leasing.

Fair value (valore equo)

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Principio in materia di contabilità del locatore, importo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in un'operazione fra parti ben informate e consenzienti che agiscano in condizioni normali di mercato.

Leasing finanziario

Leasing che trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà dell'attività sottostante.

Pagamenti fissi

Pagamenti effettuati dal locatario a favore del locatore per il diritto di utilizzo dell'attività sottostante lungo la durata del leasing, esclusi i pagamenti variabili dovuti per il leasing.

Investimento lordo nel leasing

Somma di:

a)  pagamenti dovuti per il leasing esigibili dal locatore nel contesto di un leasing finanziario; e

b)  qualsiasi valore residuo non garantito spettante al locatore.

Data di inizio del leasing (data di inizio)

Data anteriore tra quella di stipula del leasing e quella dell'impegno delle parti sui termini e le condizioni principali del leasing.

Costi diretti iniziali

Costi incrementali sostenuti per l'ottenimento del leasing che non sarebbero stati sostenuti se il leasing non fosse stato ottenuto, a eccezione dei costi sostenuti dai locatori produttori o commercianti in relazione al leasing finanziario.

Tasso di interesse implicito del leasing

Tasso di interesse che fa sì che il valore attuale a) dei pagamenti dovuti per il leasing e b) del valore residuo non garantito sia uguale alla somma i) del fair value (valore equo) dell'attività sottostante e ii) degli eventuali costi diretti iniziali del locatore.

Leasing

Contratto, o parte di un contratto che, in cambio di un corrispettivo, trasferisce il diritto di utilizzo di un'attività (l'attività sottostante) per un periodo di tempo.

Incentivi al leasing

Pagamenti effettuati dal locatore a favore del locatario collegati ad un leasing, o rimborso o assunzione da parte del locatore dei costi del locatario.

Modifica del leasing

Modifica dell'oggetto o del corrispettivo del leasing non prevista nelle condizioni contrattuali originarie del leasing (ad esempio, aggiunta o revoca di un diritto di utilizzo di una o più attività sottostanti o proroga o riduzione della durata contrattuale del leasing).

Pagamenti dovuti per il leasing

Pagamenti effettuati dal locatario a favore del locatore per il diritto di utilizzo dell'attività sottostante lungo la durata del leasing che comprendono:

a)  pagamenti fissi (inclusi i pagamenti fissi nella sostanza), al netto di eventuali incentivi al leasing

b)  pagamenti variabili dovuti per il leasing che dipendono da un indice o da un tasso;

c)  prezzo di esercizio dell'opzione di acquisto, se il locatario ha la ragionevole certezza di esercitare l'opzione; e

d)  pagamenti di penalità per la risoluzione del leasing, se la durata del leasing tiene conto dell'esercizio da parte del locatario dell'opzione di risoluzione del leasing.

Per il locatario, i pagamenti dovuti per il leasing includono anche importi che il locatario si aspetta di dover pagare a titolo delle garanzie per il valore residuo. I pagamenti dovuti per il leasing non includono i pagamenti assegnati alle componenti non leasing del contratto, a meno che il locatario scelga di combinare componenti non leasing alla componente leasing e di contabilizzarle come un'unica componente leasing.

Per il locatore, i pagamenti dovuti per il leasing includono anche le garanzie per il valore residuo prestate al locatore dal locatario, da una parte collegata al locatario o da una terza parte non collegata al locatore avente la capacità finanziaria di adempiere le obbligazioni di garanzia. I pagamenti dovuti per il leasing non includono i pagamenti assegnati alle componenti non leasing.

Durata del leasing

Periodo non annullabile durante il quale il locatario ha il diritto di utilizzare l'attività sottostante, a cui vanno aggiunti entrambi i seguenti periodi:

a)  periodi coperti dall'opzione di proroga del leasing, se il locatario ha la ragionevole certezza di esercitare l'opzione; e

b)  periodi coperti dall'opzione di risoluzione del leasing, se il locatario ha la ragionevole certezza di non esercitare l'opzione.

Locatario

Entità che, in cambio di un corrispettivo, ottiene il diritto di utilizzo dell'attività sottostante per un periodo di tempo.

Tasso di finanziamento marginale del locatario

Tasso di interesse che il locatario dovrebbe pagare per un prestito, con una durata e con garanzie simili, necessario per ottenere un'attività di valore simile all'attività consistente nel diritto di utilizzo in un contesto economico simile.

Locatore

Entità che, in cambio di un corrispettivo, conferisce il diritto di utilizzo dell'attività sottostante per un periodo di tempo.

Investimento netto nel leasing

Investimento lordo nel leasing attualizzato al tasso di interesse implicito del leasing.

Leasing operativo

Leasing che non trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà dell'attività sottostante.

Pagamenti opzionali dovuti per il leasing

Pagamenti che il locatario dovrebbe effettuare a favore del locatore per il diritto di utilizzo dell'attività sottostante nei periodi oggetto di un'opzione di proroga o di risoluzione del leasing non inclusi nella durata del leasing.

Periodo di utilizzo

Periodo complessivo durante il quale l'attività è utilizzata per adempiere il contratto con il cliente (inclusi periodi non consecutivi).

Garanzia sul valore residuo

Garanzia concessa al locatore, da una parte non collegata al locatore, che alla fine del leasing il valore (o parte del valore) dell'attività sottostante sarà almeno pari ad un importo specificato.

Attività consistente nel diritto di utilizzo

Attività che rappresenta il diritto del locatario di utilizzo dell'attività sottostante per la durata del leasing.

Leasing a breve termine

Leasing che alla data di decorrenza ha una durata del leasing pari o inferiore a 12 mesi. Un leasing che contiene un'opzione di acquisto non è un leasing a breve termine.

Sub-leasing

Operazione con la quale il locatario («locatore intermedio») dà a sua volta in leasing l'attività sottostante ad una terza parte, pur rimanendo in vigore il leasing («leasing principale») tra il locatore principale e il locatario.

Attività sottostante

Attività oggetto del leasing, per il quale il locatore ha concesso il diritto di utilizzo al locatario

Utile finanziario non maturato

La differenza tra:

a)  investimento lordo nel leasing; e

b)  investimento netto nel leasing.

Valore residuo non garantito

Parte del valore residuo dell'attività sottostante il cui realizzo da parte del locatore non è assicurato o che è garantito unicamente da un terzo collegato con il locatore.

Pagamenti variabili dovuti per il leasing

Parte dei pagamenti effettuati dal locatario a favore del locatore per il diritto di utilizzo dell'attività sottostante lungo la durata del leasing che varia in funzione di cambiamenti di fatti o circostanze, diversi dal passare del tempo, che avvengono dopo la data di decorrenza.

Termini definiti in altri Principi e utilizzati nel presente Principio con lo stesso significato



Contratto

Accordo tra due o più parti che crea diritti e obbligazioni esigibili.

Vita utile

Periodo di tempo durante il quale l'entità si aspetta di poter utilizzare l'attività; o quantità di prodotti o unità similari che l'entità si aspetta di ottenere dall'attività.




Appendice B

Guida operativa

La presente appendice costituisce parte integrante del Principio. Descrive l'applicazione dei paragrafi 1-103 e ha la stessa autorità delle altre parti del Principio.

Applicazione ai portafogli

B1 Il presente Principio specifica la contabilizzazione del singolo contratto di leasing. Tuttavia, come espediente pratico, l'entità può applicare il presente Principio ad un portafoglio di leasing con caratteristiche analoghe, se l'entità si aspetta ragionevolmente che gli effetti sul bilancio dell'applicazione del presente Principio al portafoglio non differiscano in misura sostanziale dall'applicazione del presente Principio ai singoli di leasing del portafoglio. In sede di contabilizzazione del portafoglio l'entità deve utilizzare stime e ipotesi che rispecchino le dimensioni e la composizione del portafoglio.

Raggruppamento di contratti

B2 Nell'applicare il presente Principio, l'entità deve raggruppare due o più contratti conclusi contemporaneamente o quasi contemporaneamente con la stessa controparte (o con parti correlate della controparte) e contabilizzarli come un unico contratto, se sono soddisfatti uno o più dei seguenti criteri:

a) 

i contratti sono negoziati in blocco per un obiettivo commerciale complessivo che non può essere compreso senza considerare i contratti nel loro insieme;

b) 

l'importo del corrispettivo dovuto in forza di uno dei contratti dipende dal prezzo o dalle prestazioni di cui all'altro contratto o

c) 

i diritti di utilizzo delle attività sottostanti riconosciuti dai contratti (o alcuni diritti di utilizzo delle attività sottostanti riconosciuti in ognuno dei contratti) costituiscono un'unica componente leasing come descritto al paragrafo B32.

Esempio di rilevazione: leasing nei quali l'attività sottostante è di modesto valore (paragrafi 5-8)

B3 Ad eccezione di quanto specificato al paragrafo B7, il presente Principio consente al locatario di applicare il paragrafo 6 per la contabilizzazione dei leasing nei quali l'attività sottostante è di modesto valore. Il locatario deve valutare il valore dell'attività sottostante sulla base del valore del bene se è nuovo, indipendentemente dall'età del bene oggetto del leasing.

B4 La valutazione per determinare se l'attività sottostante è di modesto valore deve essere effettuata in termini assoluti. I leasing di attività di modesto valore sono ammissibili al trattamento contabile di cui al paragrafo 6 indipendentemente dal fatto che siano rilevanti per il locatario. La valutazione non è influenzata dalle dimensioni, dalla natura o dalle circostanze del locatario. Di conseguenza, locatari diversi dovrebbero pervenire alle medesime conclusioni sul fatto che una particolare attività sottostante sia di modesto valore.

B5 L'attività sottostante può essere di modesto valore solo se:

a) 

il locatario può beneficiare dell'utilizzo dell'attività sottostante sia a sé stante che assieme ad altre risorse facilmente disponibili al locatario; e

b) 

l'attività sottostante non è fortemente dipendente da altre attività né è con esse fortemente interconnessa.

B6 Il leasing dell'attività sottostante non può essere considerato un leasing di attività di modesto valore se la natura dell'attività sottostante è tale per cui l'attività, se nuova, non sarebbe di norma di modesto valore. Per esempio, i leasing di autovetture non potrebbero essere considerati leasing di attività di modesto valore, perché un'autovettura nuova non sarebbe di norma di modesto valore.

B7 Se il locatario dà in sub-leasing un'attività, o prevede di dare in sub-leasing un'attività, il leasing principale non può essere considerato un leasing di attività di modesto valore.

B8 Tra gli esempi di attività sottostanti di modesto valore si possono citare, tra gli altri, i tablet e i personal computer, il piccolo mobilio da ufficio e i telefoni.

Individuazione del leasing (paragrafi 9-11)

B9 Per valutare se un contratto conferisce il diritto di controllare l'utilizzo di un'attività individuata (cfr. paragrafi B13-B20) per un certo tempo, l'entità deve valutare se lungo tutto il periodo di utilizzo il cliente godrà di entrambi i due seguenti diritti:

a) 

il diritto di ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici derivanti dall'utilizzo dell'attività (come descritto ai paragrafi B21-B23); e

b) 

il diritto di decidere sull'utilizzo dell'attività (come descritto ai paragrafi B24-B30).

B10 Se il cliente ha il diritto di controllare l'utilizzo dell'attività individuata solo per una parte della durata del contratto, il contratto contiene un leasing per tale periodo di tempo.

B11 Un contratto per il ricevimento di beni o servizi può essere concluso da un accordo a controllo congiunto, o per conto di un accordo a controllo congiunto, ai sensi dell'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto. In tal caso, l'accordo a controllo congiunto è considerato il cliente nel contratto. Di conseguenza, nel valutare se un tale contratto contiene un leasing, l'entità deve valutare se l'accordo a controllo congiunto ha il diritto di controllare l'utilizzo di un'attività individuata lungo tutto il periodo di utilizzo.

B12 L'entità deve valutare se il contratto contiene un leasing per ciascuna potenziale componente di leasing separata. Si rinvia al paragrafo B32 per indicazioni sulle componenti di leasing separate.

Attività individuata

B13 L'attività è di norma individuata in quanto esplicitamente specificata in un contratto. Tuttavia, l'attività può anche essere individuata in quanto implicitamente specificata al momento in cui è disponibile per essere utilizzata dal cliente.

Diritti di sostituzione sostanziali

B14 Se il fornitore ha il diritto sostanziale di sostituire l'attività lungo tutto il periodo di utilizzo, il cliente non ha il diritto di utilizzare l'attività individuata, anche se questa è specificata. Il diritto del fornitore di sostituire l'attività è sostanziale solo se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) 

il fornitore è in grado in pratica di sostituire l'attività con attività alternative lungo tutto il periodo di utilizzo (per esempio, il cliente non può impedire al fornitore di sostituire l'attività e attività alternative sono facilmente disponibili al fornitore o potrebbero essere messe a disposizioni dal fornitore entro un lasso di tempo ragionevole); e

b) 

il fornitore trarrebbe benefici economici dall'esercizio del suo diritto di sostituire l'attività (ossia i benefici economici associati alla sostituzione dell'attività dovrebbero superare i costi connessi alla sostituzione dell'attività).

B15 Se il fornitore ha il diritto o l'obbligo di sostituire l'attività solo ad una data determinata o al verificarsi di un evento specifico o dopo detta data o evento, il diritto di sostituzione del fornitore non è sostanziale, perché il fornitore non è in grado in pratica di sostituire l'attività con attività alternative lungo tutto il periodo di utilizzo.

B16 Nel valutare se il diritto di sostituzione del fornitore è sostanziale, l'entità deve basarsi sui fatti e sulle circostanze alla data di inizio del contratto e non deve tener conto di eventi futuri che a tale data non sono considerati probabili. Tra gli esempi di eventi futuri che alla data di inizio del contratto non sarebbero considerati probabili e che, quindi, dovrebbero essere esclusi dalla valutazione rientrano:

a) 

l'accordo del futuro cliente di pagare un prezzo superiore a quello di mercato per l'utilizzo dell'attività;

b) 

l'introduzione di nuove tecnologie sostanzialmente non sviluppate alla data di inizio del contratto;

c) 

una differenza sostanziale tra l'utilizzo dell'attività da parte del cliente o le prestazioni dell'attività e l'uso o le prestazioni ritenute probabili all'inizio del contratto; e

d) 

una differenza sostanziale tra il prezzo di mercato dell'attività lungo il periodo di utilizzo e il prezzo di mercato ritenuto probabile all'inizio del contratto.

B17 Se l'attività si trova nei locali del cliente o altrove, i costi di sostituzione sono generalmente superiori a quando l'attività si trova nei locali del fornitore, il che accresce la probabilità che essi superino i benefici della sostituzione.

B18 Il diritto o obbligo del fornitore di sostituire l'attività in caso di riparazione e manutenzione, se l'attività non funziona correttamente o se è disponibile un aggiornamento tecnologico non impedisce al cliente di avere il diritto di utilizzare un'attività individuata.

B19 Se non può facilmente determinare se il fornitore ha un diritto sostanziale di sostituzione, il cliente deve presumere che eventuali diritti di sostituzione non siano sostanziali.

Parti di attività

B20 Una parte della capacità di un'attività costituisce un'attività individuata se è fisicamente distinta (ad esempio, il piano di un edificio). La capacità o altra parte dell'attività che non è fisicamente distinta (per esempio, una parte della capacità di un cavo a fibra ottica) non è un'attività individuata, a meno che essa rappresenti sostanzialmente tutta la capacità dell'attività e, di conseguenza, conferisca al cliente il diritto di trarne sostanzialmente tutti i benefici economici derivanti dall'utilizzo dell'attività.

Diritto di ottenere benefici economici dall'utilizzo

B21 Per controllare l'uso di un'attività individuata, il cliente deve avere il diritto di ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici derivanti dall'utilizzo dell'attività lungo tutto il periodo di utilizzo (per esempio, avendo l'uso esclusivo dell'attività lungo tutto il periodo di utilizzo). Il cliente può ottenere benefici economici dall'utilizzo dell'attività direttamente o indirettamente in vari modi, per esempio utilizzando, detenendo o dando in sub-leasing l'attività. Tra i benefici economici derivanti dall'utilizzo dell'attività rientrano la produzione primaria e i sottoprodotti (compresi i potenziali flussi finanziari derivanti da questi elementi) e altri benefici economici derivanti dall'utilizzo dell'attività che possano essere realizzati con un'operazione commerciale con un terzo.

B22 Nel valutare il diritto di ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici derivanti dall'utilizzo dell'attività, l'entità deve considerare i benefici economici derivanti dall'utilizzo dell'attività entro i limiti definiti dal diritto del cliente di utilizzare l'attività (cfr. paragrafo B30). Per esempio:

a) 

se il contratto limita l'utilizzo di un veicolo a motore ad un unico specifico territorio lungo il periodo di utilizzo, l'entità deve prendere in considerazione solo i benefici economici derivanti dall'utilizzo del veicolo a motore in detto territorio, e non altrove;

b) 

se il contratto specifica che il cliente può guidare un veicolo a motore per uno specifico numero di chilometri nel periodo di utilizzo, l'entità deve prendere in considerazione solo i benefici economici derivanti dall'utilizzo del veicolo a motore per i chilometri consentiti e non oltre.

B23 Se il contratto impone al cliente di pagare al fornitore o ad un'altra parte una quota dei flussi finanziari derivanti dall'utilizzo dell'attività come corrispettivo, tali flussi finanziari devono essere pagati come corrispettivo sono considerati parte dei benefici economici che il cliente ottiene dall'utilizzo dell'attività. Per esempio, se il cliente è tenuto a pagare al fornitore una percentuale delle vendite come corrispettivo per l'utilizzo di spazi per la vendita al dettaglio, tale obbligo non impedisce al cliente di avere il diritto di ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici derivanti dall'utilizzo dello spazio di vendita al dettaglio. Questo perché i flussi finanziari derivanti dalle vendite sono considerati benefici economici che il cliente ottiene dall'utilizzo dello spazio di vendita al dettaglio, una parte dei quali è pagata al fornitore come corrispettivo per il diritto di utilizzare detto spazio.

Diritto di decidere sull'utilizzo

B24 Il cliente ha il diritto di decidere sull'utilizzo dell'attività individuata lungo tutto il periodo di utilizzo solo:

a) 

se il cliente ha il diritto di decidere sul metodo e sulla finalità di utilizzo dell'attività lungo tutto il periodo di utilizzo (come descritto ai paragrafi B25-B30); o

b) 

se le decisioni sul metodo e sulla finalità di utilizzo dell'attività sono predeterminate e:

i) 

il cliente ha il diritto di gestire l'attività (o di dare istruzioni ad altri affinché la gestiscano secondo modalità da esso determinate) lungo tutto il periodo di utilizzo, senza che il fornitore abbia il diritto di modificare le istruzioni operative del cliente; o

ii) 

il cliente ha concepito l'attività (o aspetti specifici di essa) in modo tale da predeterminare il metodo e la finalità di utilizzo dell'attività lungo tutto il periodo di utilizzo.

Il metodo e la finalità di utilizzo dell'attività

B25 Il cliente ha il diritto di decidere sul metodo e sulla finalità di utilizzo dell'attività se, nei limiti del suo diritto di utilizzo definito nel contratto, può cambiare il metodo e la finalità di utilizzo dell'attività lungo tutto il periodo di utilizzo. Nell'effettuare tale valutazione, l'entità considera i diritti di decisione più pertinenti per cambiare il metodo e la finalità di utilizzo dell'attività lungo tutto il periodo di utilizzo. I diritti di decisione sono pertinenti quando incidono sui benefici economici che si possono ottenere dall'utilizzo. I diritti di decisioni più pertinenti sono probabilmente diversi per i diversi contratti, in funzione della natura dell'attività e dei termini e delle condizioni del contratto.

B26 Tra gli esempi di diritti di decisione che, in funzione delle circostanze, conferiscono al cliente il diritto di cambiare il metodo e la finalità di utilizzo dell'attività, entro i limiti definiti del diritto di utilizzo del cliente, rientrano:

a) 

il diritto di cambiare il tipo di produzione dell'attività (per esempio, il diritto di decidere se utilizzare un container per il trasporto di merci o per lo stoccaggio, o di decidere sul mix di prodotti in vendita in uno spazio commerciale al dettaglio);

b) 

il diritto di cambiare il momento in cui avviene la produzione (per esempio, il diritto di decidere quando un elemento di macchinari o una centrale elettrica saranno utilizzati);

c) 

il diritto di cambiare il luogo di produzione (per esempio, il diritto di decidere la destinazione di un camion o di una nave o di decidere dove un elemento di macchinari sarà utilizzato); e

d) 

il diritto di avviare o fermare la produzione e di modificare il relativo volume (per esempio, il diritto di decidere se una centrale elettrica debba o no produrre energia e in quale quantità).

B27 Tra gli esempi di diritti di decisione che non concedono il diritto di cambiare il metodo e la finalità di utilizzo dell'attività rientrano diritti circoscritti all'esercizio e alla manutenzione dell'attività. Tali diritti possono essere detenuti dal cliente o dal fornitore. I diritti di esercizio o di manutenzione dell'attività, sebbene spesso essenziali per un utilizzo efficiente dell'attività, non sono diritti di decidere il metodo e la finalità di utilizzo dell'attività e sono spesso dipendenti dalla decisione sul metodo e sulla finalità dell'utilizzo dell'attività. Tuttavia, il diritto di esercizio dell'attività può concedere al cliente il diritto di decidere l'utilizzo dell'attività, se le pertinenti decisioni sul metodo e sulla finalità di utilizzo dell'attività sono predeterminate (cfr. paragrafo B24, lettera b), punto i)].

Decisioni prese prima e durante il periodo di utilizzo

B28 Le decisioni sul metodo e la finalità di utilizzo dell'attività possono essere predeterminate in vari modi: per esempio, le decisioni possono essere predeterminate dalle caratteristiche progettuali dell'attività o da restrizioni contrattuali al suo utilizzo.

B29 Nel valutare se il cliente ha il diritto di decidere sull'utilizzo dell'attività, l'entità deve tener conto unicamente dei diritti di decisione sull'utilizzo dell'attività lungo il periodo di utilizzo, a meno che l'attività (o specifici aspetti della stessa) sia stata progettata dal cliente come descritto al paragrafo B24, lettera b), punto ii). Di conseguenza, tranne nelle condizioni di cui al paragrafo B24, lettera b), punto ii), l'entità non deve considerare le decisioni predeterminate prima dell'inizio del periodo di utilizzo. Per esempio, se può specificare la produzione risultante dall'attività solo prima del periodo di utilizzo, il cliente non detiene il diritto di decidere dell'utilizzo dell'attività. La capacità di specificare la produzione nel contratto prima dell'inizio del periodo d'utilizzo, senza altri diritti di decisione sull'utilizzo dell'attività, conferisce al cliente gli stessi diritti di cui gode un qualsiasi cliente che acquisti beni o servizi.

Diritti di protezione

B30 Il contratto può contenere termini e condizioni per tutelare gli interessi del fornitore nell'attività o in altre attività, per proteggerne il personale o per assicurare la conformità del fornitore alle leggi e regolamenti. Si riportano di seguito alcuni esempi di diritti di protezione. Per esempio, il contratto può: i) specificare il volume massimo di utilizzo dell'attività o il luogo e il momento dell'utilizzo, ii) imporre al cliente di seguire particolari pratiche operative, o iii) imporre al cliente di informare il fornitore in merito a modifiche del metodo di utilizzo dell'attività. I diritti di protezione di norma definiscono l'ambito del diritto di utilizzo del cliente, ma non impediscono di per sé al cliente di avere il diritto di decidere sull'utilizzo dell'attività.

B31 Le entità possono utilizzare il seguente diagramma di flusso per valutare se il contratto è, o contiene, un leasing.

image

Separazione delle componenti del contratto (paragrafi 12-17)

B32 Il diritto di utilizzo dell'attività sottostante è una componente leasing separata se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) 

il locatario può beneficiare dell'utilizzo dell'attività sottostante sia a sé stante che in combinazione con altre risorse facilmente disponibili per il locatario. Risorse facilmente disponibili sono beni o servizi venduti o concessi in leasing separatamente (dal locatore o da altro fornitore) o risorse che il locatario ha già ottenuto (dal locatore o a seguito di altre operazioni o eventi); e

b) 

l'attività sottostante non è né fortemente dipendente da altre attività sottostanti né con esse fortemente interconnessa. Per esempio, il fatto che il locatario possa decidere di non concedere in leasing l'attività sottostante senza che questa scelta incida in misura significativa sui suoi diritti di utilizzo di altre attività sottostanti nel contratto potrebbe indicare che l'attività sottostante non è né fortemente dipendente dalle altre attività sottostanti né con esse fortemente interconnessa.

B33 Il contratto può prevedere il pagamento di un importo da parte del locatario per attività e costi che non determinano il trasferimento di un bene o servizio al locatario. Per esempio, il locatore può includere nell'importo totale da pagare le spese per attività amministrative o altri costi sostenuti per il leasing che non determinano il trasferimento di un bene o servizio al locatario. Tali importi da pagare non configurano una componente separata del contratto, ma sono considerati parte integrante del corrispettivo totale ripartito tra le componenti del contratto separatamente individuate.

Durata del leasing (paragrafi 18-21)

B34 Nel determinare la durata del leasing e nel valutare la durata del periodo di leasing non annullabile, l'entità deve applicare la definizione di contratto e determinare il periodo di tempo durante il quale il contratto è esigibile. Il leasing non è più esigibile quando il locatario e il locatore hanno ciascuno il diritto di risolvere il leasing senza l'assenso dell'altra parte esponendosi al massimo ad una minima penalità.

B35 Se solo il locatario ha il diritto di risolvere il leasing, questo diritto è considerato un'opzione di risoluzione del leasing riconosciuta al locatario, di cui l'entità tiene conto nel determinare la durata del leasing. Se solo il locatore ha il diritto di risolvere il leasing, il periodo del leasing non annullabile include il periodo coperto dall'opzione di risoluzione del leasing.

B36 La durata del leasing inizia dalla data di decorrenza e comprende tutti i periodi di tempo di utilizzo gratuito concessi dal locatore al locatario.

B37 Alla data di decorrenza l'entità valuta se il locatario ha la ragionevole certezza di esercitare l'opzione di proroga del leasing o l'opzione di acquisto dell'attività sottostante, o di non esercitare l'opzione di risoluzione del leasing. L'entità considera tutti i fatti e le circostanze pertinenti che creano un incentivo economico per il locatario a esercitare o a non esercitare l'opzione, compresi i cambiamenti previsti nei fatti e nelle circostanze dalla data di decorrenza fino alla data di esercizio dell'opzione. Tra gli esempi di fattori da considerare si possono citare tra gli altri:

a) 

i termini e le condizioni contrattuali previsti per i periodi oggetto di opzione in confronto ai prezzi di mercato, per esempio:

i) 

l'importo dei pagamenti dovuti per il leasing nei periodi oggetto di opzione;

ii) 

l'importo dei pagamenti variabili dovuti per il leasing o altri pagamenti potenziali, quali pagamenti risultanti da penalità di risoluzione e garanzie per il valore residuo; e

iii) 

i termini e le condizioni delle opzioni che possono essere esercitate dopo i periodi iniziali oggetto di opzione (per esempio, l'opzione di acquisto esercitabile alla fine di un periodo di proroga ad un prezzo in quel momento inferiore ai prezzi di mercato);

b) 

significative migliorie sugli immobili in affitto realizzate (o da realizzare) lungo la durata del contratto che si prevede produrranno un notevole beneficio economico per il locatario quando diverrà esercitabile l'opzione di proroga o di risoluzione del leasing o di acquisto dell'attività sottostante;

c) 

i costi relativi alla risoluzione del leasing, quali costi di negoziazione, costi di trasloco, costi per l'individuazione di un'attività sottostante adeguata alle esigenze del locatario, costi di integrazione della nuova attività nelle operazioni del locatario o penalità di risoluzione e costi analoghi, compresi i costi associati alla restituzione dell'attività sottostante in condizioni o in un luogo specificati nel contratto;

d) 

l'importanza dell'attività sottostante per le operazioni del locatario, considerando, per esempio, se l'attività sottostante è un'attività specializzata, l'ubicazione dell'attività sottostante e la disponibilità di alternative adeguate; e

e) 

la condizionalità associata all'esercizio dell'opzione (ossia se l'opzione può essere esercitata soltanto se sono soddisfatte una o più condizioni), e la probabilità che tali condizioni si realizzino.

B38 L'opzione di proroga o l'opzione di risoluzione del leasing può essere combinata con uno o più altri elementi contrattuali (per esempio, una garanzia sul valore residuo) che consentono al locatario di garantire al locatore un rendimento monetario minimo o fisso che rimane sostanzialmente lo stesso indipendentemente dall'esercizio dell'opzione. In tali casi, e nonostante le istruzioni sui pagamenti fissi nella sostanza di cui al paragrafo B42, l'entità deve presumere che il locatario abbia la ragionevole certezza di esercitare l'opzione di proroga del leasing o di non esercitare l'opzione di risoluzione del leasing.

B39 Quanto più breve è il periodo non annullabile del leasing, tanto più è probabile che il locatario eserciti l'opzione di proroga del leasing o che non eserciti l'opzione di risoluzione del leasing. Ciò è dovuto al fatto che i costi associati all'ottenimento di un'attività di sostituzione possono essere proporzionalmente più elevati quanto più breve è il periodo non annullabile.

B40 Il periodo durante il quale il locatario ha in passato utilizzato determinati tipi di attività (sia avute in leasing che di proprietà) e le sottese motivazioni economiche possono costituire informazioni utili per stabilire se il locatario ha la ragionevole certezza di esercitare l'opzione o di non esercitarla. Per esempio, se di norma ha utilizzato determinati tipi di attività per un determinato periodo di tempo o se segue la prassi di esercitare spesso le opzioni nei leasing di determinati tipi di attività sottostanti, il locatario deve considerare le motivazioni economiche che giustificano tale prassi passata per valutare se ha la ragionevole certezza di esercitare un'opzione nei leasing di tali attività.

B41 Il paragrafo 20 precisa che dopo la data di decorrenza il locatario deve rideterminare la durata del leasing al verificarsi di un evento significativo o di un significativo cambiamento delle circostanze che dipende dalla volontà del locatario e ha un'incidenza sulla ragionevole certezza del locatario di esercitare un'opzione non precedentemente inclusa nella sua determinazione della durata del leasing o di non esercitare un'opzione precedentemente inclusa nella sua determinazione della durata del leasing. Tra gli esempi di eventi o cambiamenti delle circostanze significativi rientrano:

a) 

significative migliorie su immobili in affitto non previste alla data di decorrenza che si prevede produrranno un notevole beneficio economico per il locatario quando diverrà esercitabile l'opzione di proroga o di risoluzione del leasing o di acquisto dell'attività sottostante;

b) 

una significativa modifica dell'attività sottostante o una sua significativa customizzazione non prevista alla data di decorrenza;

c) 

l'inizio di un sub-leasing dell'attività sottostante per un periodo di tempo che si estende oltre il termine della durata del leasing precedentemente determinata; e

d) 

l'adozione da parte del locatario di una decisione commerciale che ha un'incidenza diretta sulla decisione di esercitare o no un'opzione (per esempio, la decisione di proroga del leasing di un'attività complementare, la decisione di cedere un'attività alternativa o la decisione di cedere l'unità commerciale che utilizza l'attività consistente nel diritto di utilizzo).

Pagamenti dovuti per il leasing fissi nella sostanza (paragrafo 27, lettera a), paragrafo 36, lettera c), e paragrafo 70, lettera a)]

B42 I pagamenti dovuti per il leasing includono tutti pagamenti dovuti per il leasing fissi nella sostanza. I pagamenti dovuti per il leasing fissi nella sostanza sono pagamenti che possono, nella forma, contenere elementi di variabilità ma che, nella sostanza, sono inevitabili. I pagamenti dovuti per il leasing fissi nella sostanza esistono, per esempio, se:

a) 

pur essendo strutturati come pagamenti variabile dovuti per il leasing, i pagamenti non presentano una vera variabilità. Questi pagamenti contengono clausole di variabilità che non hanno reale sostanza economica. Tra gli esempi di questi tipi di pagamenti si possono citare:

i) 

i pagamenti che devono essere effettuati soltanto se è dimostrato che l'attività può funzionare durante il leasing, oppure soltanto se si verifica un evento che non ha reali possibilità di non verificarsi; o

ii) 

i pagamenti inizialmente strutturati come pagamenti variabili dovuti per il leasing connessi all'utilizzo dell'attività sottostante, ma che perdono la loro variabilità in un determinato momento dopo la data di decorrenza, così da diventare fissi per la restante durata del leasing. Questi pagamenti diventano pagamenti fissi nella sostanza quando perdono la loro variabilità;

b) 

il locatario potrebbe effettuare più di una serie di pagamenti, ma solo una di esse è realistica. In questo caso, è la serie realistica che l'entità deve considerare pagamenti dovuti per il leasing;

c) 

il locatario potrebbe effettuare più di una serie realistica di pagamenti, ma deve effettuarne almeno una. In questo caso, è la serie di pagamenti di importo aggregato più basso (su base attualizzata) che l'entità deve considerare pagamenti dovuti per il leasing.

Legame tra il locatario e l'attività sottostante prima della data di decorrenza

Costi a carico del locatario relativi alla fabbricazione o alla progettazione dell'attività sottostante

B43 L'entità può negoziare il leasing prima che l'attività sottostante venga messa a disposizione del locatario. Per alcuni leasing, può essere necessario fabbricare l'attività sottostante o riprogettarla perché il locatario posso utilizzarla. In funzione dei termini e delle condizioni del contratto, il locatario può essere tenuto a effettuare pagamenti in relazione alla fabbricazione o alla progettazione dell'attività.

B44 Se sostiene i costi relativi alla fabbricazione o alla progettazione dell'attività sottostante, il locatario deve contabilizzare tali costi secondo altri Principi applicabili, per esempio lo IAS 16. I costi relativi alla fabbricazione o progettazione dell'attività sottostante non includono i pagamenti effettuati dal locatario per il diritto di utilizzo dell'attività sottostante. I pagamenti per il diritto di utilizzo dell'attività sottostante sono pagamenti dovuti per il leasing, a prescindere dalla loro tempistica.

Titolo di proprietà dell'attività sottostante

B45 Il locatario può ottenere il titolo di proprietà dell'attività sottostante prima che il titolo venga trasferito al locatore e che l'attività sia concessa in leasing al locatario. L'ottenimento del titolo di proprietà non determina di per sé il modo in cui l'operazione è contabilizzata.

B46 Se il locatario controlla l'attività sottostante (o ne ottiene il controllo) prima che l'attività sia trasferita al locatore, l'operazione costituisce un'operazione di vendita e retrolocazione che deve essere contabilizzata conformemente ai paragrafi 98-103.

B47 Tuttavia, se il locatario non ottiene il controllo dell'attività sottostante prima che l'attività sia trasferita al locatore, l'operazione non costituisce un'operazione di vendita e retrolocazione. Per esempio, questo potrebbe essere il caso se il produttore, il locatore e il locatario negoziano un'operazione in cui il locatore acquista dal produttore un'attività, la quale a sua volta viene concessa in leasing al locatario. Il locatario può ottenere il titolo di proprietà dell'attività sottostante prima che il titolo sia trasferito al locatore. In tal caso, se il locatario ottiene il titolo di proprietà dell'attività sottostante ma non ottiene il controllo dell'attività prima del suo trasferimento al locatore, l'operazione non è contabilizzata come un'operazione di vendita e retrolocazione, bensì come un leasing.

Informazioni integrative da parte locatario (paragrafo 59)

B48 Nel determinare se sono necessarie informazioni supplementari sulle attività di leasing per soddisfare gli obiettivi informativi di cui al paragrafo 51, il locatario deve considerare:

a) 

se l'informazione è utile per gli utilizzatori del bilancio. Il locatario deve fornire le informazioni supplementari specificate al paragrafo 59 solo se dette informazioni si ritengono utili per gli utilizzatori del bilancio. Ciò può esser il caso se aiutano gli utilizzatori a comprendere:

i) 

la flessibilità offerta dai leasing. I leasing offrono flessibilità se, per esempio, il locatario può ridurre la sua esposizione esercitando l'opzione di risoluzione o rinnovando il leasing a termini e condizioni vantaggiosi;

ii) 

le restrizioni imposte dai leasing. I leasing possono imporre restrizioni, per esempio, imponendo al locatario di mantenere determinati coefficienti finanziari;

iii) 

la sensibilità delle informazioni presentate alle variabili principali. Le informazioni presentate possono essere sensibili, per esempio, ai futuri pagamenti variabili dovuti per il leasing;

iv) 

l'esposizione ad altri rischi derivanti dai leasing;

v) 

le deviazioni rispetto alle prassi consolidate del settore. Rientrano tra tali deviazioni, per esempio, termini e condizioni del leasing particolari o eccezionali che influenzano il portafoglio di leasing del locatario;

b) 

se l'informazione risulta dalle informazioni presentate nel bilancio o pubblicata nelle note. Il locatario non deve duplicare le informazioni già presentate altrove nel bilancio.

B49 Tra le informazioni supplementari relative ai pagamenti variabili dovuti per il leasing che, a seconda delle circostanze, possono essere necessarie per conseguire l'obiettivo informativo di cui al paragrafo 51 potrebbero rientrare le informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di valutare, per esempio:

a) 

le ragioni che inducono il locatario a utilizzare i pagamenti variabili dovuti per il leasing e la prevalenza di tali pagamenti;

b) 

l'entità relativa dei pagamenti variabili rispetto ai pagamenti fissi dovuti per il leasing;

c) 

le variabili principali da cui dipendono i pagamenti dovuti per il leasing e la misura in cui i pagamenti dovrebbero variare in risposta ai cambiamenti delle variabili principali; e

d) 

altri effetti operativi e finanziari dei pagamenti variabili dovuti per il leasing.

B50 Tra le informazioni aggiuntive relative alle opzioni di proroga o di risoluzione che, a seconda delle circostanze, possono essere necessarie per conseguire l'obiettivo informativo di cui al paragrafo 51 potrebbero rientrare le informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di valutare, per esempio:

a) 

le ragioni che inducono il locatario a utilizzare le opzioni di proroga o di risoluzione e la prevalenza di tali opzioni;

b) 

l'entità relativa dei pagamenti opzionali dovuti per il leasing rispetto ai pagamenti dovuti per il leasing;

c) 

la prevalenza dell'esercizio di opzioni non incluse nella valutazione delle passività del leasing; e

d) 

altri effetti operativi e finanziari delle opzioni.

B51 Tra le informazioni supplementari relative alle garanzie del valore residuo che, a seconda delle circostanze, possono essere necessarie per conseguire l'obiettivo informativo di cui al paragrafo 51 potrebbero rientrare le informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di valutare, per esempio:

a) 

le ragioni che inducono il locatario a fornire garanzie del valore residuo e la prevalenza di tali garanzie;

b) 

l'entità dell'esposizione del locatario al rischio di valore residuo;

c) 

la natura delle attività sottostanti per le quali vengono fornite le garanzie; e

d) 

altri effetti operativi e finanziari delle garanzie.

B52 Tra le informazioni supplementari relative alle operazioni di vendita e retrolocazione che, a seconda delle circostanze, possono essere necessarie per conseguire l'obiettivo informativo di cui al paragrafo 51 potrebbero rientrare le informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di valutare, per esempio:

a) 

le ragioni che inducono il locatario a effettuare operazioni di vendita e retrolocazione e la prevalenza di tali operazioni;

b) 

i termini e le condizioni principali delle singole operazioni di vendita e retrolocazione;

c) 

i pagamenti non inclusi nella valutazione delle passività del leasing; e

d) 

gli effetti sui flussi finanziari delle operazioni di vendita e retrolocazione nel corso dell'esercizio.

Classificazione dei leasing da parte del locatore (paragrafi 61-66)

B53 Ai sensi del presente Principio, la classificazione dei leasing da parte del locatore è basata sulla misura in cui il leasing trasferisce i rischi e benefici inerenti alla proprietà dell'attività sottostante. I rischi comprendono le possibilità di perdite derivanti da capacità inutilizzata o da obsolescenza tecnologica e di variazioni nel rendimento dovute a cambiamenti nelle condizioni economiche. I benefici possono essere rappresentati da un redditizio utilizzo atteso durante la vita economica dell'attività sottostante e da utili connessi alla rivalutazione o al realizzo del valore residuo.

B54 Il leasing può includere termini e condizioni che prevedono l'adeguamento dei pagamenti dovuti per il leasing al verificarsi di determinati cambiamenti tra la data di inizio e la data di decorrenza (quali variazioni dei costi sostenuti dal locatore per l'attività sottostante o variazioni dei costi sostenuti dal locatore per il finanziamento del leasing). In tal caso, ai fini della classificazione del leasing l'effetto di tali cambiamenti si considera avvenuto alla data di inizio.

B55 Se il leasing include sia un elemento terreni che un elemento fabbricati, il locatore deve valutare separatamente la classificazione di ciascun elemento come leasing finanziario o come leasing operativo applicando i paragrafi 62-66 e B53-B54. Nel determinare se l'elemento terreni sia un leasing operativo o un leasing finanziario, una considerazione importante riguarda il fatto che i terreni hanno normalmente una vita economica indefinita.

B56 Ogniqualvolta sia necessario per classificare e contabilizzare un leasing di terreni e fabbricati, il locatore deve suddividere i pagamenti dovuti per il leasing (incluso qualsiasi pagamento anticipato forfettario) tra l'elemento terreno e l'elemento fabbricato in proporzione al fair value (valore equo) della relativa interessenza nell'elemento terreno e nell'elemento fabbricato oggetto del leasing alla data di inizio. Se non è possibile suddividere attendibilmente i pagamenti dovuti per il leasing tra i due elementi, l'intero leasing è classificato come leasing finanziario, a meno che sia evidente che entrambi gli elementi sono leasing operativi, nel quale caso l'intero leasing è classificato come leasing operativo.

B57 Per il leasing di terreni e fabbricati in cui l'importo per l'elemento terreno è irrilevante per il leasing, il locatore può trattare il terreno e i fabbricati come un'unità singola ai fini della classificazione del leasing e classificare quest'ultimo come un leasing finanziario o un leasing operativo applicando i paragrafi 62-66 e B53-B54. In tal caso, è la vita economica dei fabbricati che il locatore considera la vita economica dell'intera attività sottostante.

Classificazione dei sub-leasing

B58 Per quanto riguarda i sub-leasing, il locatore intermedio deve classificare il sub-leasing come leasing finanziario o come leasing operativo secondo le seguenti modalità:

a) 

se il leasing principale è un leasing a breve termine che l'entità, in quanto locatario, ha contabilizzato applicando il paragrafo 6, il sub-leasing deve essere classificato come leasing operativo;

b) 

altrimenti, il sub-leasing deve essere classificato con riferimento alle attività consistente nel diritto di utilizzo derivanti dal leasing principale, piuttosto che facendo riferimento all'attività sottostante (per esempio, l'elemento di immobili, impianti e macchinari oggetto di leasing).




Appendice C

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

La presente Appendice costituisce parte integrante del Principio e ha la stessa autorità delle altre sue parti.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

C1 L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2019 o da data successiva. L'applicazione anticipata è consentita alle entità che alla data o prima della data di applicazione iniziale del presente Principio applicano l'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti. Se l'entità applica il presente Principio a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

C2 Ai fini delle disposizioni di cui ai paragrafi C1-C19, la data dell'applicazione iniziale è la data di inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta il presente Principio.

Definizione di leasing

C3 Come espediente pratico, l'entità non è tenuta a rideterminare se il contratto è, o contiene, un leasing alla data dell'applicazione iniziale. L'entità può invece:

a) 

applicare il presente Principio ai contratti che erano stati individuati in precedenza come leasing applicando lo IAS 17 Leasing e l'IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing. A detti leasing l'entità deve applicare le disposizioni transitorie di cui ai paragrafi C5-C18;

b) 

non applicare il presente Principio ai contratti che non erano stati identificati come contenenti un leasing applicando lo IAS 17 e l'IFRIC 4.

C4 Se sceglie di utilizzare l'espediente pratico di cui al paragrafo C3, l'entità deve indicare tale fatto e applicare l'espediente pratico a tutti i suoi contratti. Di conseguenza, l'entità deve applicare le disposizioni dei paragrafi 9-11 solo ai contratti conclusi (o modificati) alla data dell'applicazione iniziale o successivamente.

Locatari

C5 Il locatario deve applicare il presente Principio ai suoi leasing:

a) 

retroattivamente a ciascun esercizio precedente presentato applicando lo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori, o

b) 

retroattivamente contabilizzando l'effetto cumulativo dell'applicazione iniziale del Principio alla data dell'applicazione iniziale conformemente ai paragrafi C7-C13.

C6 Il locatario deve applicare la scelta di cui al paragrafo C5 uniformemente a tutti i leasing in cui è locatario.

C7 Se sceglie di applicare il presente Principio conformemente al paragrafo C5, lettera b), il locatario non deve rideterminare le informazioni comparative. Il locatario deve invece rilevare l'effetto cumulativo dell'applicazione iniziale del presente Principio come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o, se opportuno, altra componente del patrimonio netto) alla data dell'applicazione iniziale.

Leasing classificati in precedenza come leasing operativo

C8 Se sceglie di applicare il presente Principio conformemente al paragrafo C5, lettera b), il locatario deve:

a) 

rilevare la passività del leasing alla data dell'applicazione iniziale per i leasing classificati in precedenza come leasing operativo applicando lo IAS 17. Il locatario deve valutare la passività del leasing al valore attuale dei restanti pagamenti dovuti per il leasing, attualizzati utilizzando il tasso di finanziamento marginale del locatario alla data dell'applicazione iniziale;

b) 

rilevare l'attività consistente nel diritto di utilizzo alla data dell'applicazione iniziale per i leasing classificati in precedenza come leasing operativo applicando lo IAS 17. Il locatario deve scegliere per ogni leasing di valutare l'attività consistente nel diritto di utilizzo alternativamente:

i) 

al valore contabile, come se il Principio fosse stato applicato fin dalla data di decorrenza, ma attualizzato utilizzando il tasso di finanziamento marginale del locatario alla data dell'applicazione iniziale; o

ii) 

all'importo pari alla passività del leasing rettificato per l'importo di eventuali risconti passivi o ratei attivi relativi al leasing rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria immediatamente prima della data dell'applicazione iniziale;

c) 

applicare lo IAS 36 Riduzione di valore delle attività alle attività consistenti nel diritto di utilizzo alla data dell'applicazione iniziale, a meno che il locatario applichi l'espediente pratico di cui al paragrafo C10, lettera b).

C9 Nonostante le disposizioni del paragrafo C8, per i leasing classificati in precedenza come leasing operativo ai sensi dello IAS 17, il locatario:

a) 

non è tenuto a effettuare rettifiche transitorie per i leasing la cui attività sottostante è di modesto valore (come descritto ai paragrafi B3-B8) che saranno contabilizzati applicando il paragrafo 6. Il locatario deve contabilizzare detti leasing applicando il presente Principio dalla data di applicazione iniziale;

b) 

non è tenuto a effettuare rettifiche transitorie per i leasing contabilizzati in precedenza come investimento immobiliare utilizzando il modello del fair value (valore equo) di cui allo IAS 40 Investimenti immobiliari. Il locatario deve contabilizzare l'attività consistente nel diritto di utilizzo e la passività del leasing risultanti da detti leasing applicando lo IAS 40 e il presente Principio a partire dalla data dell'applicazione iniziale;

c) 

deve valutare l'attività consistente nel diritto di utilizzo al fair value (valore equo) alla data dell'applicazione iniziale per i leasing contabilizzati in precedenza come leasing operativo applicando lo IAS 17 e che saranno contabilizzati come investimento immobiliare utilizzando il modello del fair value (valore equo) di cui allo IAS 40 a partire dalla data di applicazione iniziale. Il locatario deve contabilizzare l'attività consistente nel diritto di utilizzo e la passività del leasing risultanti da detti leasing applicando lo IAS 40 e il presente Principio a partire dalla data dell'applicazione iniziale.

C10 Quando applica il presente Principio retroattivamente conformemente al paragrafo C5, lettera b), ai leasing classificati in precedenza come leasing operativo applicando lo IAS 17, il locatario può utilizzare uno o più dei seguenti espedienti pratici. Il locatario può applicare questi espedienti pratici leasing per leasing:

a) 

il locatario può applicare un unico tasso di attualizzazione ad un portafoglio di leasing con caratteristiche ragionevolmente simili (come i leasing con una durata residua simile per una classe di attività sottostante simile in un contesto economico simile);

b) 

il locatario può basarsi sulla propria valutazione del carattere oneroso dei leasing effettuata applicando lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali immediatamente prima della data dell'applicazione iniziale, in alternativa al riesame della riduzione di valore. Se sceglie questo espediente pratico, il locatario deve rettificare l'attività consistente nel diritto di utilizzo alla data dell'applicazione iniziale per l'importo degli accantonamenti per leasing onerosi rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria immediatamente prima della data dell'applicazione iniziale.

c) 

il locatario può scegliere di non applicare le disposizioni del paragrafo C8 ai leasing la cui durata termina entro 12 mesi dalla data dell'applicazione iniziale. In tal caso, il locatario deve:

i) 

contabilizzare detti leasing come leasing a breve termine come descritto al paragrafo 6; e

ii) 

includere i costi associati a detti leasing nelle spese relative ai leasing a breve termine dell'esercizio che include la data dell'applicazione iniziale;

d) 

il locatario può escludere i costi diretti iniziali dalla valutazione dell'attività consistente nel diritto di utilizzo alla data dell'applicazione iniziale;

e) 

il locatario può basarsi sulle esperienze acquisite, per esempio nel determinare la durata del leasing contenente opzioni di proroga o di risoluzione del leasing.

Leasing classificati in precedenza come leasing finanziario

C11 Se il locatario sceglie di applicare il presente Principio conformemente al paragrafo C5, lettera b), ai leasing che sono stati classificati come leasing finanziario applicando lo IAS 17, il valore contabile dell'attività consistente nel diritto di utilizzo e della passività del leasing alla data di applicazione iniziale è il valore contabile dell'attività oggetto del leasing e della passività del leasing valutato immediatamente prima di tale data applicando lo IAS 17. Per questi leasing, il locatario deve contabilizzare l'attività consistente nel diritto di utilizzo e la passività del leasing applicando il presente Principio a partire dalla data dell'applicazione iniziale.

Informazioni integrative

C12 Se sceglie di applicare il presente Principio conformemente al paragrafo C5, lettera b), il locatario deve presentare le informazioni sull'applicazione iniziale di cui al paragrafo 28 dello IAS 8, tranne le informazioni specificate al paragrafo 28, lettera f), dello stesso Principio. Invece delle informazioni specificate al paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 il locatario deve indicare:

a) 

la media ponderata del tasso di finanziamento marginale del locatario applicato alle passività del leasing rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla data dell'applicazione iniziale; e

b) 

la spiegazione di eventuali differenze tra:

i) 

gli impegni derivanti da leasing operativi presentati applicando lo IAS 17 alla data di chiusura dell'esercizio immediatamente precedente la data dell'applicazione iniziale, attualizzati utilizzando il tasso di finanziamento marginale alla data dell'applicazione iniziale, come descritto al paragrafo C8, lettera a); e

ii) 

le passività del leasing rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla data dell'applicazione iniziale.

C13 Il locatario deve indicare se utilizza uno o più degli espedienti pratici di cui al paragrafo C10.

Locatori

C14 Salvo quanto descritto al paragrafo C15, il locatore non è tenuto a effettuare rettifiche transitorie dei leasing in cui è il locatore e deve contabilizzarli applicando il presente Principio a partire dalla data dell'applicazione iniziale.

C15 Il locatore intermedio deve:

a) 

rideterminare i sub-leasing che sono stati classificati come leasing operativo applicando lo IAS 17 e sono in corso alla data dell'applicazione iniziale, per stabilire se ciascun sub-leasing debba essere classificato come leasing operativo o come leasing finanziario applicando il presente Principio. Il locatore intermedio deve effettuare questa valutazione alla data dell'applicazione iniziale sulla base dei termini e delle condizioni contrattuali del leasing principale e del sub-leasing ancora in vigore a tale data;

b) 

per i sub-leasing che sono stati classificati come leasing operativo applicando lo IAS 17 ma che sono classificati come leasing finanziario applicando il presente Principio, contabilizzare il sub-leasing come un nuovo leasing finanziario concluso alla data dell'applicazione iniziale.

Operazioni di vendita e retrolocazione prima della data dell'applicazione iniziale

C16 L'entità non deve rideterminare le operazioni di vendita e di retrolocazione concluse prima della data dell'applicazione iniziale per stabilire se il trasferimento dell'attività sottostante soddisfi i requisiti dell'IFRS 15 per essere contabilizzato come vendita.

C17 Se l'operazione di vendita e retrolocazione è stata contabilizzata come una vendita e un leasing finanziario applicando lo IAS 17, il locatario venditore deve:

a) 

contabilizzare la retrolocazione nello stesso modo in cui contabilizza ogni altro leasing finanziario vigente alla data dell'applicazione iniziale; e

b) 

continuare ad ammortizzare i proventi delle vendite lungo la durata del leasing.

C18 Se l'operazione di vendita e retrolocazione è stata contabilizzata come una vendita e un leasing operativo applicando lo IAS 17, il locatario venditore deve:

a) 

contabilizzare la retrolocazione nello stesso modo in cui contabilizza ogni altro leasing operativo vigente alla data dell'applicazione iniziale; e

b) 

rettificare l'attività consistente nel diritto di utilizzo della retrolocazione per gli utili o le perdite differiti legati a condizioni fuori mercato rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria immediatamente prima della data dell'applicazione iniziale.

Importi precedentemente rilevati per aggregazioni aziendali

C19 Se precedentemente ha rilevato un'attività o una passività applicando l'IFRS 3 Aggregazioni aziendali relativamente alle condizioni favorevoli o sfavorevoli di un leasing operativo acquisito nel quadro di un'aggregazione aziendale, alla data dell'applicazione iniziale il locatario deve eliminare contabilmente tale attività o passività e rettificare il valore contabile dell'attività consistente nel diritto di utilizzo di un importo corrispondente.

Riferimenti all'IFRS 9

C20 Qualora l'entità applichi il presente Principio ma non applichi ancora l'IFRS 9 Strumenti finanziari, qualsiasi riferimento all'IFRS 9 nel presente Principio deve essere letto come riferito allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.

RITIRO DI ALTRI PRINCIPI

C21 Il presente Principio sostituisce i seguenti Principi e le seguenti Interpretazioni:

a) 

IAS 17 Leasing;

b) 

IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing;

c) 

SIC-15 Leasing operativo — Incentivi; e

d) 

SIC-27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing




Appendice D

Modifiche ad altri Principi

La presente Appendice descrive le modifiche apportate agli altri Principi a seguito della pubblicazione del presente Principio da parte dello IASB. L'entità deve applicare le modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2019 o da data successiva. Se l'entità applica il presente Principio a partire da un esercizio precedente, anche le modifiche devono essere applicate a partire dall'esercizio precedente.

L'entità non può applicare l'IFRS 16 prima dell'applicazione dell'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti (cfr. paragrafo C1).

Di conseguenza, per i Principi che erano in vigore al 1o gennaio 2016, le modifiche riportate nella presente Appendice sono presentate in base al testo degli stessi Principi in vigore al 1o gennaio 2016 come modificato dall'IFRS 15. Il testo di detti Principi nella presente Appendice non include le altre modifiche che non erano in vigore al 1o gennaio 2016.

Per i Principi che non erano in vigore al 1o gennaio 2016, le modifiche riportate nella presente Appendice sono presentate in base al testo inizialmente pubblicato come modificato dall'IFRS 15. Il testo di detti Principi nella presente Appendice non include le altre modifiche che non erano in vigore al 1o gennaio 2016.

▼B




INTERPRETAZIONE IFRIC 1

Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari

RIFERIMENTI

▼M54

— 
IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)

▼B

— 
IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
— 
IAS 16 Immobili, impianti e macchinari (rivisto nella sostanza nel 2003)
— 
IAS 23 Oneri finanziari
— 
IAS 36 Riduzione di valore delle attività (rivisto nella sostanza nel 2004)
— 
IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali

▼M54

— 
IFRS 16 Leasing

▼B

PREMESSA

1. Molte entità sono obbligate a smantellare, rimuovere e ripristinare elementi di immobili, impianti e macchinari. Nella presente Interpretazione tali obblighi sono definiti come «smantellamenti, ripristini e passività similari». In base allo IAS 16, il costo di un elemento relativo a immobili, impianti e macchinari include la stima iniziale dei costi di smantellamento e di rimozione del bene e di bonifica del sito su cui insiste, l’obbligazione che si origina per l’entità quando l’elemento viene acquistato o come conseguenza del suo utilizzo durante un particolare periodo per fini diversi dalla produzione delle scorte di magazzino durante quel periodo. Lo IAS 37 contiene disposizioni sulle modalità di misurazione di smantellamenti, ripristini e passività similari. La presente Interpretazione fornisce una guida su come contabilizzare gli effetti derivanti da cambiamenti nella misurazione delle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari.

AMBITO DI APPLICAZIONE

▼M54

2. La presente Interpretazione si applica ai cambiamenti nella misurazione delle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari che siano al contempo:

a) 

rilevate come parte del costo di un elemento relativo a immobili, impianti e macchinari secondo quanto previsto dallo IAS 16 o come parte del costo di un'attività consistente nel diritto di utilizzo conformemente all'IFRS 16; e

▼B

b) 

rilevate come passività secondo quanto previsto dallo IAS 37.

Per esempio, può esistere una passività per uno smantellamento, un ripristino o una passività similare relativa allo smantellamento di un impianto, al ripristino del danno ambientale causato dalle industrie estrattive o alla rimozione di un impianto.

PROBLEMA

3. La presente Interpretazione prende in esame il modo in cui dovrebbero essere contabilizzati gli effetti degli eventi che modificano la misurazione di passività iscritte per smantellamenti, ripristini o passività similari, a seguito di:

a) 

una modifica nell’impiego stimato di risorse che incorporano benefici economici (per esempio, flussi finanziari) necessari per estinguere l’obbligazione;

b) 

una modifica nel tasso di sconto di mercato corrente come definito nel paragrafo 47 dello IAS 37 (ivi inclusi le modifiche al valore temporale del denaro e i rischi specifici della passività); e

c) 

un incremento conseguente al passare del tempo [talvolta chiamato smontamento («unwinding») dell’attualizzazione].

INTERPRETAZIONE

4. I cambiamenti nella misurazione delle passività iscritte per uno smantellamento, un ripristino o passività similari che risultino da cambiamenti nella stima dei tempi o degli impieghi di risorse economiche che incorporano i benefici economici necessari ad estinguere l’obbligazione, o una variazione del tasso di sconto, devono essere contabilizzati secondo quanto disposto dai paragrafi da 5 a 7 di seguito riportati.

5. Se la relativa attività è misurata utilizzando il modello del costo:

a) 

subordinatamente alle disposizioni di cui al paragrafo b), le variazioni della passività devono essere rilevate ad incremento o a riduzione del costo della relativa attività nell’esercizio in corso;

b) 

l’importo dedotto dal costo dell’attività non deve eccedere il valore contabile della stessa. Se una riduzione della passività eccede il valore contabile dell’attività, l’eccedenza deve essere rilevata immediatamente a ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ ;

c) 

se la rettifica comporta un incremento del costo di un’attività, l’entità deve valutare se ciò sia indicativo del fatto che il nuovo valore contabile dell’attività possa non essere interamente recuperato. In tal caso, l’entità deve verificare la riduzione di valore dell’attività stimandone l’importo recuperabile, e deve contabilizzare qualsiasi perdita per riduzione di valore, secondo quanto previsto dallo IAS 36.

6. Se l’attività connessa è misurata utilizzando il modello di rideterminazione del valore:

a) 

le variazioni della passività modificano l’eccedenza o il deficit della rideterminazione del valore precedentemente rilevato su quella attività, in modo tale che:

i) 
►M5  

un decremento della passività deve [subordinatamente a quanto indicato in (b)] essere rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e aumentare la riserva di rivalutazione inclusa nel patrimonio netto ◄ alla riserva di rivalutazione, tranne il caso in cui annulli un deficit di rideterminazione di valore precedentemente imputato a ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ ed entro i limiti di tale precedente imputazione per quell’attività;

ii) 
►M5  

un incremento della passività deve essere rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, salvo che esso debba essere rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e ridurre la riserva di rivalutazione inclusa nel patrimonio netto ◄ ed entro i limiti di tale accreditamento per quell’attività;

b) 

nel caso in cui la riduzione della passività eccede il valore contabile che sarebbe stato rilevato nel caso in cui l’attività fosse stata contabilizzata con il modello del costo, l’eccedenza deve essere rilevata immediatamente a ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ ;

c) 

una modifica della passività è indicativa del fatto che il valore dell’attività possa dover essere rideterminato al fine di assicurare che il valore contabile non differisca in maniera rilevante da quello che sarebbe determinato utilizzando il fair value (valore equo) alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ . ►M5  Ogni simile rideterminazione del valore deve essere considerata nella determinazione degli importi da rilevare nell’utile (perdita) d’esercizio o nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto indicato in (a). Se è necessaria una rideterminazione, devono essere rideterminate tutte le attività di quella classe; ◄

▼M5

d) 

lo IAS 1 prevede che il prospetto di conto economico complessivo riporti ciascuna voce di provento o di onere inclusa nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo. Nel rispettare tale disposizione, la variazione della riserva di rivalutazione dovuta a una modifica della passività deve essere identificata separatamente ed esposta come tale.

▼B

7. Il valore rideterminato dell’attività da ammortizzare è ammortizzato nell’arco della sua vita utile. Pertanto, una volta che la relativa attività abbia raggiunto la fine della sua vita utile, tutte le variazioni successive della passività devono essere rilevate a ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ al momento in cui si verificano. La presente disposizione si applica sia che si adotti il modello del costo, sia che si adotti il modello di rideterminazione del valore.

▼M1

8. Lo smontamento («unwinding») periodico dell’attualizzazione deve essere rilevato a ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ come onere finanziario nel momento in cui si verifica. La capitalizzazione prevista dallo IAS 23 non è consentita.

▼B

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

9. L’entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o settembre 2004 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se un’entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o settembre 2004, tale fatto deve essere indicato.

▼M5

9A. Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 6. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

▼M54

9B. L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 2. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 16.

▼B

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

10. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo le disposizioni di cui allo IAS 8, Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. ( 50 )




INTERPRETAZIONE IFRIC 2

Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili

RIFERIMENTI

— 
IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative (rivisto nella sostanza nel 2003) ►M6   ( 51 ) ◄

▼M53 —————

▼M53

— 
IFRS 9 Strumenti finanziari

▼M33

— 
IFRS 13 Valutazione del fair value

▼B

PREMESSA

1. Le cooperative e altre entità similari sono formate da gruppi di persone per soddisfare comuni necessità economiche o sociali. Le leggi nazionali normalmente definiscono una cooperativa come una società che si sforza di promuovere il progresso economico dei propri soci con un’operazione commerciale congiunta (il principio dell’autotutela). Le partecipazioni dei soci in una cooperativa sono spesso caratterizzate da azioni, quote o simili, e di seguito sono definite «azioni dei soci».

2. Lo IAS 32 stabilisce i principi per la classificazione degli strumenti finanziari come passività finanziarie o strumenti rappresentativi di capitale. In particolare, tali principi si applicano alla classificazione di strumenti rimborsabili che permettono al possessore di retrocedere tali strumenti all’emittente in cambio di disponibilità liquide o altro strumento finanziario. L’applicazione di tali principi alle azioni dei soci in entità cooperative ed a strumenti simili è difficile. Alcuni dei membri dell’International Accounting Standards Board hanno chiesto di chiarire come i principi dello IAS 32 si applicano alle azioni dei soci e a strumenti simili che hanno certe caratteristiche e le circostanze in cui tali caratteristiche influiscono sulla classificazione come passività o strumenti rappresentativi di capitale.

AMBITO DI APPLICAZIONE

3. La presente Interpretazione si applica agli strumenti finanziari che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 32 inclusi gli strumenti finanziari emessi a favore di soci di entità cooperative rappresentativi della loro partecipazione al capitale dell’entità. La presente Interpretazione non si applica a quegli strumenti finanziari che saranno o possono essere regolati con strumenti rappresentativi di capitale dell’entità.

PROBLEMA

4. Molti strumenti finanziari, incluse le azioni dei soci, hanno caratteristiche di capitale, tra cui i diritti di voto e i diritti a partecipare alle distribuzioni di dividendi. Alcuni strumenti finanziari danno al possessore il diritto di richiedere il rimborso in disponibilità liquide o altra attività finanziaria, ma possono includere o essere soggetti a restrizioni circa la possibilità che gli strumenti finanziari siano rimborsati. Come dovrebbero essere valutate tali caratteristiche di rimborso nel determinare se gli strumenti finanziari devono essere classificati come passività o strumenti rappresentativi di capitale?

INTERPRETAZIONE

5. Il diritto contrattuale del possessore di uno strumento finanziario (incluse le azioni dei soci in entità cooperative) di richiedere il rimborso non comporta di per sé che uno strumento finanziario sia classificato come una passività finanziaria. Piuttosto, l’entità deve considerare tutti i termini e le condizioni dello strumento finanziario nel determinare la sua classificazione come passività finanziaria o patrimonio netto. Tali termini e condizioni includono le leggi locali pertinenti, i regolamenti e lo statuto dell’entità in vigore alla data della classificazione, ma non rettifiche future previste per tali leggi, regolamenti o statuto.

▼M6

6. Le azioni dei soci che sarebbero classificate come strumenti rappresentativi di capitale se i soci non avessero il diritto di richiederne il rimborso sono componenti di patrimonio netto se è presente una delle condizioni di cui ai paragrafi 7 e 8 o se tali azioni presentano tutte le caratteristiche e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D dello IAS 32. I depositi a vista, inclusi i conti correnti, conti di deposito e contratti analoghi che sorgono quando i soci agiscono come clienti, sono passività finanziarie dell’entità.

▼B

7. Le azioni dei soci sono componenti di patrimonio netto se l’entità ha un diritto incondizionato di rifiutare il rimborso delle azioni dei soci.

8. La legge locale, i regolamenti o lo statuto dell’entità possono imporre diversi tipi di divieti in merito al rimborso delle azioni dei soci, ossia divieti incondizionati o divieti basati su criteri di liquidità. Se il rimborso è proibito in modo incondizionato dalla legge locale, dai regolamenti o dallo statuto dell’entità, le azioni dei soci sono componenti di patrimonio netto. Tuttavia, le disposizioni della legge locale, dei regolamenti o dello statuto dell’entità che proibiscono il rimborso soltanto se le condizioni, quali le restrizioni di liquidità, sono soddisfatte (o non sono soddisfatte) non comportano che le azioni dei soci siano componenti di patrimonio netto.

▼M6

9. Un divieto incondizionato può essere assoluto, in quanto tutti i rimborsi sono proibiti. Un divieto incondizionato può essere parziale, in quanto proibisce il rimborso delle azioni dei soci se il rimborso comporta che il numero delle azioni dei soci o l’importo di capitale versato con le azioni dei soci scenda sotto un livello specifico. Le azioni dei soci che eccedono l’ammontare di rimborso sono passività, a meno che l’entità non abbia il diritto incondizionato di rifiutare il rimborso come descritto al paragrafo 7 o le azioni presentino tutte le caratteristiche e soddisfino i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D dello IAS 32. In alcuni casi, il numero di azioni o l’importo di capitale versato soggetto a divieto di rimborso può variare di volta in volta. Tali variazioni nell’ammontare di rimborso vietato comportano un trasferimento tra le passività finanziarie e il patrimonio netto.

▼B

10. Al momento della rilevazione iniziale, l’entità deve misurare la propria passività finanziaria per rimborso al fair value (valore equo). Nel caso delle azioni dei soci con una caratteristica di rimborso, l’entità valuta il fair value (valore equo) della passività finanziaria per rimborso a un importo non inferiore all’importo massimo pagabile secondo le disposizioni di rimborso del suo statuto o legge applicabile attualizzata alla prima data in cui si potrebbe richiedere il rimborso (cfr. esempio 3).

▼M36

11. Come richiesto dal paragrafo 35 dello IAS 32, le distribuzioni ai possessori di strumenti rappresentativi di capitale sono rilevate direttamente nel patrimonio netto. Interessi, dividendi ed altri rendimenti relativi agli strumenti finanziari classificati come passività finanziarie sono imputati nell’utile (perdita) d’esercizio, indipendentemente dal fatto che tali importi corrisposti siano giuridicamente caratterizzati come dividendi, interessi o altro.

▼B

12. L’appendice, che è parte integrante dell’Interpretazione, fornisce esempi dell’applicazione della presente Interpretazione.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

13. Quando un cambiamento nel divieto di rimborso porta a un trasferimento tra passività finanziarie e patrimonio netto, l’entità deve indicare separatamente l’importo, i tempi e la ragione del trasferimento.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

14. La data di entrata in vigore e le disposizioni transitorie della presente Interpretazione sono le stesse di quelle dello IAS 32 (rivisto nella sostanza nel 2003). L’entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. Se un’entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato. La presente Interpretazione deve essere applicata retroattivamente.

▼M6

14A. L’entità deve applicare le modifiche apportate ai paragrafi 6, 9, A1 e A12 a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. Se l’entità applica le Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1 Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione, pubblicato nel febbraio 2008, a un periodo precedente, a partire da tale periodo essa deve applicare anche le modifiche apportate ai paragrafi 6, 9, A1 e A12.

▼M33

16. L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato il paragrafo A8. Un’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRS 13.

▼M36

17. Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato il paragrafo 11. Un’entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. Se un’entità applica tale modifica allo IAS 32 come parte del Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011 (pubblicato a Maggio 2012) a un periodo precedente, a tale periodo deve essere applicata la modifica di cui al paragrafo 11.

▼M53

19. L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi A8 e A10 e ha eliminato i paragrafi 15 e 18. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

▼B




Appendice

Esempi dell’applicazione dell’Interpretazione

La presente appendice costituisce parte integrante dell’Interpretazione.

▼M6

A1 La presente appendice espone sette esempi dell’applicazione dell’Interpretazione dell’IFRIC. Gli esempi non costituiscono una lista esaustiva; altre fattispecie sono plausibili. Ogni esempio presuppone che non ci siano condizioni diverse da quelle esposte negli esempi che potrebbero richiedere che lo strumento finanziario sia classificato come una passività finanziaria e che lo strumento finanziario non presenti tutte le caratteristiche o non soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D dello IAS 32.

▼B

DIRITTO INCONDIZIONATO DI RIFIUTARE IL RIMBORSO (paragrafo 7)

Esempio 1

Esposizione dei fatti

A2 Lo statuto dell’entità stabilisce che i rimborsi siano fatti a esclusiva discrezione dell’entità. Lo statuto non fornisce ulteriori previsioni o limitazioni su tale discrezione. Nella sua esperienza storica, l’entità non ha mai rifiutato di rimborsare le azioni dei soci, anche se la direzione aziendale ne ha il diritto.

Classificazione

A3 L’entità ha il diritto incondizionato di rifiutare il rimborso e le azioni dei soci sono strumenti rappresentativi di capitale. Lo IAS 32 stabilisce i principi per la classificazione che si basano sui termini dello strumento finanziario e rileva che la prassi, o l’intenzione di effettuare pagamenti discrezionali, non comporta la classificazione come passività. Il paragrafo AG26 dello IAS 32 stabilisce:

Quando le azioni privilegiate non sono rimborsabili, la classificazione corretta è determinata dagli altri diritti ad esse incorporati. La classificazione si basa su una valutazione della sostanza degli accordi contrattuali e sulle definizioni di passività finanziaria e di strumento rappresentativo di capitale. Quando le distribuzioni ai possessori delle azioni privilegiate, sia cumulative che non cumulative, avvengono a discrezione dell’emittente, le azioni sono strumenti rappresentativi di capitale. La classificazione di un’azione privilegiata come strumento rappresentativo di capitale o passività finanziaria non è interessata da, per esempio:

a) 

la storia di riparto degli utili dell’entità;

b) 

l’intenzione di effettuare distribuzioni nel futuro;

c) 

il possibile impatto negativo sul prezzo delle azioni ordinarie dell’emittente se le distribuzioni non sono effettuate (a causa di vincoli relativi al pagamento di dividendi sulle azioni ordinarie se i dividendi non vengono pagati sulle azioni privilegiate);

d) 

l’importo delle riserve dell’emittente;

e) 

le aspettative di un emittente relative al risultato economico dell’esercizio; o

f) 

la capacità o incapacità dell’emittente di influenzare il risultato economico dell’esercizio.

Esempio 2

Esposizione dei fatti

A4 Lo statuto dell’entità stabilisce che i rimborsi siano fatti a esclusiva discrezione dell’entità. Tuttavia, lo statuto stabilisce anche che l’approvazione di una richiesta di rimborso è automatica a meno che l’entità sia incapace di effettuare pagamenti senza violare le normative locali in merito alla liquidità o alle riserve.

Classificazione

A5 L’entità non ha il diritto incondizionato di rifiutare il rimborso e le azioni dei soci costituiscono una passività finanziaria. Le limitazioni descritte sopra si basano sulla capacità dell’entità di regolare la propria passività. Esse limitano i rimborsi soltanto se le disposizioni relative alla liquidità o alle riserve non sono soddisfatte e quindi la limitazione cessa quando sono soddisfatte. Quindi, secondo i principi stabiliti nello IAS 32, esse non risultano nella classificazione dello strumento finanziario come rappresentativo di capitale. Il paragrafo AG25 dello IAS 32 stabilisce:

Le azioni privilegiate possono essere emesse con vari diritti. Nel determinare se un’azione privilegiata rappresenta una passività finanziaria o uno strumento rappresentativo di capitale, l’emittente valuta i diritti specifici incorporati nell’azione per poter determinare se essa presenta le caratteristiche essenziali di una passività finanziaria. Per esempio, un’azione privilegiata che preveda il rimborso a una data specifica o a scelta del possessore contiene una passività finanziaria perché l’emittente ha un’obbligazione a trasferire attività finanziarie al possessore dell’azione. La potenziale incapacità di un emittente di soddisfare un’obbligazione a rimborsare un’azione privilegiata quando è contrattualmente obbligato a farlo, sia essa dovuta a una mancanza di fondi, a vincoli statutari ovvero a utili o riserve insufficienti, non annulla l’obbligazione. [Corsivo aggiunto]

DIVIETI DI RIMBORSO (paragrafi 8 e 9)

Esempio 3

Esposizione dei fatti

A6 Un’entità cooperativa ha emesso in passato azioni a favore dei propri soci a date diverse e per diversi importi come segue:

a) 

1o gennaio 20X1 100 000 azioni a CU10 l’una (CU1 000 000 );

b) 

1o gennaio 20X2 100 000 azioni a CU20 l’una (un ulteriore CU2 000 000 , così che il totale capitale per azioni emesse è CU3 000 000 ).

Le azioni sono rimborsabili su richiesta all’importo per il quale sono state emesse.

A7 Lo statuto dell’entità stabilisce che l’importo complessivamente rimborsabile non può eccedere il 20 per cento del più alto numero delle azioni dei propri soci in circolazione. Al 31 dicembre 20X2 l’entità ha 200 000 azioni in circolazione, che è il numero più alto di azioni dei soci mai state in circolazione e nessuna azione è stata rimborsata in passato. Il 1o gennaio 20X3 l’entità rettifica il suo statuto e aumenta l’importo massimo complessivamente rimborsabile al 25 per cento del più alto numero di azioni dei soci mai stato in circolazione.

Classificazione

Prima che lo statuto sia rettificato

▼M53

A8 Le azioni dei soci eccedenti il divieto di rimborso sono passività finanziarie. L'entità cooperativa valuta tale passività finanziaria al fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale. Poiché queste azioni sono rimborsabili su richiesta, l'entità cooperativa valuta il fair value (valore equo) di tali passività finanziarie come richiesto dal paragrafo 47 dell'IFRS 13: «Il fair value (valore equo) di una passività finanziaria con una caratteristica di esigibilità a richiesta (per esempio un deposito a vista) non è inferiore all'importo esigibile a richiesta…». Di conseguenza, l'entità cooperativa classifica come passività finanziaria l'importo massimo pagabile a richiesta secondo le disposizioni di rimborso.

▼B

A9 Il 1o gennaio 20X1 l’importo massimo pagabile secondo le disposizioni di rimborso è pari a 20 000 azioni a CU10 ciascuna e di conseguenza l’entità classifica CU200 000 come passività finanziaria e CU800 000 come patrimonio netto. Tuttavia, il 1o gennaio 20X2 a causa della nuova emissione di azioni a CU20, l’importo massimo pagabile secondo le disposizioni di rimborso aumenta a 40 000 azioni a CU20 l’una. L’emissione delle ulteriori azioni a CU20 crea una nuova passività che è valutata al momento della rilevazione iniziale al fair value (valore equo). La passività dopo che queste azioni sono state emesse è pari al 20 per cento delle azioni totali in circolazione (200 000 ), misurata a CU20, o CU800 000 . Questo comporta la rilevazione di una passività aggiuntiva di CU600 000 . In questo esempio non è rilevato alcun profitto o perdita. Di conseguenza, l’entità ora classifica CU800 000 come passività finanziarie e CU200 000 come patrimonio netto. Questo esempio assume che questi importi non subiscano variazioni tra il 1o gennaio 20X1 e il 31 dicembre 20X2.

Dopo che lo statuto sia rettificato

▼M53

A10 In seguito alla variazione nello statuto all'entità cooperativa può ora essere richiesto di rimborsare un massimo pari al 25 per cento delle sue azioni in circolazione o un massimo di 50 000 azioni a CU20 l'una. Di conseguenza, il 1o gennaio 20X3 l'entità cooperativa classifica come passività finanziaria un importo di CU1 000 000 che costituisce l'importo massimo pagabile a richiesta secondo le disposizioni di rimborso, come determinato secondo quanto previsto dal paragrafo 47 dell'IFRS 13. Questa trasferisce poi, il 1o gennaio 20X3, un importo pari a CU200 000  dal patrimonio netto alle passività finanziarie, lasciando CU2 000 000 classificati come patrimonio netto. In questo esempio, l'entità non rileva un utile o una perdita sul trasferimento.

▼B

Esempio 4

Esposizione dei fatti

A11 La legge locale che disciplina le operazioni delle cooperative o le clausole statutarie dell’entità proibiscono a un’entità di rimborsare le azioni dei soci se, rimborsandole, il capitale versato dai soci si riduce al di sotto del 75 per cento del più alto importo versato dalle azioni dei soci. L’importo massimo per una particolare cooperativa è CU1 000 000 . Alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ il saldo del capitale versato è CU900 000 .

Classificazione

A12 In questo caso, CU750 000 sarebbe classificato come patrimonio netto e CU150 000 sarebbe classificato come passività finanziaria. In aggiunta ai paragrafi già citati, il paragrafo 18, lettera b), dello IAS 32 afferma in parte:

▼M6

… uno strumento finanziario che dia al possessore il diritto di rivenderlo all’emittente in cambio di disponibilità liquide o di un’altra attività finanziaria («uno strumento con opzione a vendere») è una passività finanziaria, eccezion fatta per gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. Lo strumento finanziario è una passività finanziaria anche quando l’ammontare delle disponibilità liquide o di altre attività finanziarie è stabilito sulla base di un indice o altro elemento che può eventualmente aumentare o diminuire. L’esistenza di un’opzione per il possessore di vendere lo strumento all’emittente in cambio di disponibilità liquide o di un’altra attività finanziaria significa che lo strumento con opzione a vendere rientra nella definizione di passività finanziaria, eccezion fatta per gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D.

▼B

A13 Il divieto di rimborso descritto in questo esempio è diverso dalle limitazioni descritte nei paragrafi 19 e AG25 dello IAS 32. Tali divieti sono limitazioni della capacità dell’entità di corrispondere l’importo dovuto su una passività finanziaria, ossia esse impediscono il pagamento della passività soltanto se sono soddisfatte condizioni particolari. Al contrario, questo esempio descrive un divieto incondizionato sui rimborsi oltre un importo specificato, indipendentemente dalla capacità dell’entità di rimborsare le azioni dei soci (ossia date le sue risorse in disponibilità liquide, gli utili o le riserve distribuibili). In effetti, il divieto di rimborso impedisce all’entità di incorrere in eventuali passività finanziarie per rimborsare un importo superiore ad un dato ammontare di capitale versato. Quindi, la parte di azioni soggette al divieto di rimborso non è una passività finanziaria. Mentre le azioni di ogni socio possono essere rimborsate individualmente, una parte della totalità di azioni in circolazione non è rimborsabile in eventuali circostanze diverse dalla liquidazione dell’entità.

Esempio 5

Esposizione dei fatti

A14 I fatti di questo esempio corrispondono a quanto esposto nell’esempio 4. In aggiunta, alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ , le disposizioni di liquidità imposte dalla giurisdizione locale impediscono all’entità di rimborsare eventuali azioni dei soci a meno che l’ammontare delle proprie disponibilità liquide e investimenti a breve termine sia maggiore dell’importo specificato. Alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ l’effetto di queste disposizioni sulla liquidità è che l’entità non può pagare più di CU50 000 per rimborsare le azioni dei soci.

Classificazione

A15 Come nell’esempio 4, l’entità classifica CU750 000 come patrimonio netto e CU150 000 come passività finanziaria. Questo avviene perché l’importo classificato come passività si basa sul diritto incondizionato dell’entità di rifiutare il rimborso e non sulle limitazioni condizionate che impediscono il rimborso soltanto se le condizioni sulla liquidità o altre condizioni non sono soddisfatte e quindi la limitazione cessa quando sono soddisfatte. In questo caso vengono applicate le disposizioni dei paragrafi 19 e AG25 dello IAS 32.

Esempio 6

Esposizione dei fatti

A16 Lo statuto dell’entità impedisce di rimborsare le azioni dei soci a eccezione del ricavato derivante dall’emissione di ulteriori azioni a favore di nuovi soci o soci esistenti durante i tre anni precedenti. Il ricavato derivante dall’emissione di azioni dei soci deve essere destinato al rimborso di azioni per le quali i soci hanno richiesto il rimborso. Durante i tre anni precedenti, il ricavato derivante dall’emissione delle azioni dei soci è stato CU12 000 e nessuna azione dei soci è stata rimborsata.

Classificazione

A17 L’entità classifica CU12 000 delle azioni dei soci come passività finanziaria. Coerentemente con le conclusioni descritte nell’esempio 4, le azioni dei soci soggette a un divieto incondizionato di rimborso non sono passività finanziarie. Tale divieto incondizionato si applica a un importo pari al ricavato delle azioni emesse prima dei tre anni precedenti, e di conseguenza, questo importo è classificato come patrimonio netto. Tuttavia, un importo pari al ricavato derivante da eventuali azioni emesse nei tre anni precedenti non è soggetto a un divieto incondizionato di rimborso. Di conseguenza, il ricavato derivante dall’emissione delle azioni dei soci nei tre anni precedenti dà origine a passività finanziarie fino a quando non è più disponibile per il rimborso delle azioni dei soci. Ne risulta che l’entità ha una passività finanziaria pari al ricavato derivante dalle azioni emesse durante i tre anni precedenti, al netto di eventuali rimborsi durante tale periodo.

Esempio 7

Esposizione dei fatti

A18 L’entità è una banca cooperativa. La legge locale che disciplina le operazioni delle banche cooperative stabilisce che il capitale versato dai soci deve essere almeno il 50 per cento del totale «passività in essere» dell’entità (un termine definito nelle normative per includere le passività verso soci) devono essere sotto forma di capitale conferito dei soci. L’effetto della normativa è che se tutte le passività in essere della cooperativa sono azioni dei soci, questa è in grado di rimborsarle tutte. Al 31 dicembre 20X1 l’entità ha passività in essere totali pari a CU200 000 di cui CU125 000 rappresentano le passività verso soci. Le condizioni delle passività verso soci consentono al possessore di rimborsarle su richiesta e nello statuto dell’entità non ci sono limitazioni per il rimborso.

Classificazione

A19 In questo esempio le azioni dei soci sono classificate come passività finanziarie. Il divieto di rimborso è simile alle limitazioni descritte nei paragrafi 19 e AG25 dello IAS 32. La restrizione è una limitazione subordinata alla passività dell’entità a pagare l’importo dovuto su una passività finanziaria, ossia essa impedisce il pagamento della passività soltanto se particolari condizioni sono soddisfatte. Più specificamente, si potrebbe richiedere all’entità di rimborsare l’intero importo delle azioni dei soci (CU125 000 ) se questa ha ripagato tutte le sue altre passività (CU75 000 ). Di conseguenza, il divieto di rimborso non impedisce all’entità di incorrere in una passività finanziaria per rimborsare più di un numero specificato di azioni dei soci o importo di capitale versato. Esso consente soltanto all’entità di differire il rimborso fino a quando la condizione viene soddisfatta, ossia il rimborso di altre passività. Le azioni dei soci in questo esempio non sono soggette a un divieto incondizionato di rimborso e quindi sono classificate come passività finanziarie.




INTERPRETAZIONE IFRIC 4

Determinare se un accordo contiene un leasing

RIFERIMENTI

— 
IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
— 
IAS 16 Immobili, impianti e macchinari (rivisto nella sostanza nel 2003)
— 
IAS 17 Leasing (rivisto nella sostanza nel 2003)
— 
IAS 38 Attività immateriali (rivisto nella sostanza nel 2004)

▼M33

— 
IFRS 13 Valutazione del fair value

▼B

PREMESSA

1. Un’entità può concludere un accordo, che include un’operazione o una serie di operazioni correlate, che, pur non assumendo la forma legale di un leasing, trasmettono un diritto a utilizzare un’attività (ossia un elemento di immobili, impianti e macchinari) in cambio di un pagamento o una serie di pagamenti. Esempi di accordi in cui un’entità (il fornitore) può trasmettere tale diritto a utilizzare un’attività ad un’altra entità (l’acquirente), spesso insieme a servizi correlati, includono:

— 
accordi di outsourcing (per esempio, un outsourcing delle funzioni di elaborazione dei dati di un’entità),
— 
accordi nell’industria delle telecomunicazioni, in cui i fornitori di capacità di rete (network capacity) sottoscrivono contratti per fornire agli acquirenti diritti a tale capacità,
— 
contratti «take or pay» e contratti similari, in cui gli acquirenti devono effettuare pagamenti specifici indipendentemente dal fatto che accettino la fornitura di prodotti o servizi concordati (per esempio, un contratto «take or pay» per acquistare sostanzialmente tutta la produzione di un generatore di elettricità di un fornitore),

2. La presente Interpretazione fornisce una guida per determinare se tali accordi sono o contengono leasing che dovrebbero essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 17. Essa non fornisce una guida per determinare come il leasing dovrebbe essere classificato secondo tale Principio.

3. In alcuni accordi, l’attività sottostante che è oggetto del leasing è una parte di una più ampia attività. La presente Interpretazione non tratta come si determina quando una parte di una più ampia attività è essa stessa l’attività sottostante ai fini dell’applicazione dello IAS 17. Tuttavia, gli accordi in cui l’attività sottostante rappresenti un’unità da rilevare secondo lo IAS 16 o lo IAS 38 rientrano nell’ambito di applicazione della presente Interpretazione.

AMBITO DI APPLICAZIONE

▼M9

4. La presente Interpretazione non si applica agli accordi che:

a) 

sono, o contengono, leasing esclusi dall'ambito di applicazione dello IAS 17; o

b) 

sono accordi per servizi in concessione da pubblico a privato che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione.

▼B

PROBLEMI

5. I problemi trattati dalla presente Interpretazione sono:

a) 

come determinare se un accordo è, o contiene, un leasing come definito nello IAS 17;

b) 

quando la determinazione o la rideterminazione che un accordo è, o contiene, un leasing dovrebbe essere effettuata; e

c) 

se un accordo è, o contiene, un leasing, come i pagamenti per il leasing dovrebbero essere separati dai pagamenti per eventuali altri elementi nell’accordo.

INTERPRETAZIONE

Determinare se un accordo è, o contiene, un leasing

6. Determinare se un accordo è, o contiene, un leasing deve basarsi sulla sostanza dell’accordo e richiede di verificare se:

a) 

l’adempimento dell’accordo dipende dall’utilizzo di una o più attività specifiche (l’attività); e

b) 

l’accordo trasmette il diritto di utilizzare l’attività.

L’adempimento dell’accordo dipende dall’utilizzo di un’attività specifica

7. Per quanto un’attività specifica possa essere esplicitamente identificata in un accordo, essa non è l’oggetto di un leasing se l’adempimento dell’accordo non dipende dall’utilizzo dell’attività specificata. Per esempio, se il fornitore è obbligato a fornire una determinata quantità di beni o servizi e ha il diritto e la capacità di fornire tali beni o servizi utilizzando altre attività non specificate nell’accordo, allora l’adempimento dell’accordo non dipende dall’attività specificata e l’accordo non contiene un leasing. Un’obbligazione di garanzia che consenta o disponga la sostituzione delle stesse attività o attività similari quando l’attività specificata non funziona correttamente non preclude il trattamento come leasing. Inoltre, una disposizione contrattuale (potenziale o non) che consenta o disponga che il fornitore sostituisca altre attività per qualsiasi ragione alla data specificata o in data successiva non preclude il trattamento come leasing prima della data della sostituzione.

8. Un’attività è stata implicitamente specificata se, per esempio, il fornitore possiede o concede in leasing soltanto un’attività con la quale adempie all’obbligazione e non è economicamente idoneo o fattibile per il fornitore adempiere alla propria obbligazione tramite l’utilizzo di attività alternative.

L’accordo trasmette il diritto di utilizzare l’attività

9. Un accordo trasmette il diritto all’utilizzo di un bene se l’accordo trasmette all’acquirente (locatario) il diritto di controllo sull’utilizzo dell’attività sottostante. Il diritto di controllo sull’utilizzo dell’attività sottostante è trasmesso se una delle condizioni sottostanti è stata soddisfatta:

a) 

l’acquirente ha la capacità o il diritto di gestire l’attività o di dirigere altri affinché la gestiscano in una maniera che esso determina mentre ottiene o controlla più di un ammontare insignificante della produzione o altro beneficio dell’attività;

b) 

l’acquirente ha la capacità o il diritto di controllare l’accesso fisico all’attività sottostante mentre ottiene o controlla più di un ammontare insignificante della produzione o altro beneficio dell’attività;

c) 

i fatti e le circostanze indicano che è un’eventualità remota che una o più parti diverse dall’acquirente acquisiscano più di un ammontare insignificante della produzione o altro beneficio che sarà prodotto o generato dall’attività durante il periodo dell’accordo, e il prezzo che l’acquirente corrisponderà per la produzione non è contrattualmente fissato per unità di prodotto né è pari al prezzo di mercato per unità di prodotto corrente al momento della distribuzione della produzione.

Determinare o rideterminare se un accordo è, o contiene, un leasing

10. La verifica che un accordo contenga un leasing va effettuata all’inizio dell’accordo, ossia alla data più remota tra la data dell’accordo e la data dell’impegno delle parti alle condizioni principali dell’accordo sulla base di tutti i fatti e circostanze. Una nuova verifica se l’accordo contiene un leasing va effettuata dopo l’inizio dello stesso solamente nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) 

avviene una modifica nelle condizioni contrattuali, a meno che la modifica riguardi solo il rinnovo o il prolungamento dell’accordo;

b) 

si esercita un’opzione di rinnovo o viene concordato dalle parti il prolungamento dell’accordo, a meno che le condizioni del rinnovo o il prolungamento siano stati inclusi inizialmente nelle condizioni di leasing secondo quanto previsto dal paragrafo 4 dello IAS 17. Un rinnovo o un prolungamento dell’accordo che non comporti una modifica di una qualsiasi condizione nell’accordo originale prima del termine dello stesso deve essere valutato secondo i paragrafi compresi tra 6 e 9 soltanto in merito al periodo di rinnovo o di prolungamento;

c) 

avviene una modifica nel determinare se l’adempimento dipende da un’attività specificata;

d) 

avviene una modifica sostanziale all’attività, per esempio una sostanziale modifica fisica agli immobili, impianti o macchinari.

11. Una nuova verifica di un accordo deve basarsi sui fatti e sulle circostanze alla data della verifica, incluse le rimanenti condizioni dell’accordo. Le modifiche nella stima (per esempio, la stima dell’ammontare di produzione da fornire all’acquirente o ad altri potenziali acquirenti) non comporterebbero una nuova verifica. Se un accordo è nuovamente verificato e risulta contenere un leasing (o non contenere un leasing), la contabilizzazione del leasing deve essere applicata (o cessare di essere applicata) a partire da:

a) 

nel caso a), c) o d) del paragrafo 10, quando si verifica il cambiamento delle condizioni che dà origine alla nuova verifica;

b) 

nel caso b) del paragrafo 10, all’inizio del periodo di rinnovo o di prolungamento.

Separazione dei pagamenti destinati al leasing da altri pagamenti

12. Se un accordo contiene un leasing, le parti dell’accordo devono applicare le disposizioni dello IAS 17 all’elemento del leasing dell’accordo, a meno che siano esentate da tali disposizioni secondo il paragrafo 2 dello IAS 17. Di conseguenza, se un accordo contiene un leasing, tale leasing deve essere classificato come un leasing finanziario o un leasing operativo secondo quanto previsto dai paragrafi compresi tra 7 e 19 dello IAS 17. Altri elementi dell’accordo che non rientrano nell’ambito dello IAS 17 devono essere contabilizzati secondo quanto previsto da altri Principi.

13. Al fine dell’applicazione delle disposizioni dello IAS 17, i pagamenti e gli altri corrispettivi previsti dall’accordo devono essere separati all’inizio dell’accordo o alla revisione dello stesso in pagamenti per il leasing e pagamenti per altri elementi sulla base dei relativi fair value (valori equi). I pagamenti minimi dovuti per il leasing come definito nel paragrafo 4 dello IAS 17 includono soltanto pagamenti per il leasing (ossia il diritto all’uso dell’attività) ed escludono i pagamenti diversi da altri elementi dell’accordo (ossia per servizi e il costo dei fattori produttivi).

14. In alcuni casi, separare i pagamenti per il leasing dai pagamenti per altri elementi dell’accordo richiederà che l’acquirente utilizzi una tecnica di stima. Per esempio, un acquirente può stimare i pagamenti del leasing facendo riferimento a un accordo di leasing per un’attività comparabile che non contiene altri elementi, o stimando i pagamenti per altri elementi dell’accordo facendo riferimento ad accordi comparabili e quindi deducendo tali pagamenti dai pagamenti totali secondo quanto previsto dall’accordo.

15. Se un acquirente conclude che non è fattibile separare attendibilmente i pagamenti, esso deve:

a) 

nel caso di un leasing finanziario, rilevare un’attività e una passività a un importo pari al ( 52 ) dell’attività sottostante che era identificata nei paragrafi 7 e 8 come l’oggetto del leasing. Successivamente la passività deve essere ridotta man mano che i pagamenti sono effettuati e si deve rilevare un onere finanziario figurativo sulla passività utilizzando il tasso di interesse marginale dell’acquirente. ( 53 )

b) 

nel caso di un leasing operativo, trattare tutti i pagamenti relativi all’accordo come pagamenti di leasing ai fini della conformità con le disposizioni informative dello IAS 17, ma

i) 

indicare tali pagamenti separatamente da pagamenti minimi di leasing di altri accordi che non includono pagamenti per elementi non di leasing; e

ii) 

dichiarare che i pagamenti indicati includono anche i pagamenti per elementi non di leasing dell’accordo.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

16. L’entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2006 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se un’entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2006, tale fatto deve essere indicato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

17. Lo IAS 8 specifica come un’entità applichi un cambiamento nel principio contabile risultante dall’applicazione iniziale di un’Interpretazione. Un’entità non è tenuta a conformarsi a tali disposizioni quando la presente Interpretazione è applicata per la prima volta. Se un’entità utilizza la presente esenzione, deve applicare i paragrafi compresi tra 6 e 9 dell’Interpretazione agli accordi esistenti all’inizio del primo periodo per il quale le informazioni comparative secondo gli IFRS sono presentate sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti all’inizio di tale periodo.




INTERPRETAZIONE IFRIC 5

Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali

RIFERIMENTI

— 
IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori

▼M32 —————

▼M32

— 
IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture

▼M32 —————

▼B

— 
IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali

▼M53 —————

▼M53

— 
IFRS 9 Strumenti finanziari

▼M32

— 
IFRS 10 Bilancio consolidato
— 
IFRS 11 Accordi per un controllo congiunto

▼B

— 
SIC-12 ConsolidamentoSocietà a destinazione specifica (società veicolo) (rivista nella sostanza nel 2004)

PREMESSA

1. Il fine dei fondi per smantellamenti (decommissioning), ripristini e bonifiche ambientali, da ora in avanti «fondi di smantellamento» o «fondi», è di accantonare attività per finanziare parte o tutto il costo per lo smantellamento di una centrale (come una centrale nucleare) o di certi macchinari (come le automobili), o nell’intraprendere la bonifica ambientale (quale la decontaminazione dell’acqua o il ripristino di un terreno sfruttato come miniera), insieme da ora in avanti «smantellamento».

2. I contributi a questi fondi possono essere volontari o disposti da norme o leggi. I fondi possono avere una delle seguenti strutture:

a) 

fondi che sono stati creati da un singolo partecipante per finanziare le proprie obbligazioni di smantellamento, sia per un sito particolare che per una serie di siti sparsi geograficamente;

b) 

fondi che sono creati da molteplici partecipanti per finanziare le loro obbligazioni per smantellamento singole o congiunte, quando i partecipanti hanno il diritto al rimborso per costi di smantellamento nella misura dei loro contributi più eventuali utili effettivi su tali contributi meno la loro parte dei costi per l’amministrazione del fondo. I partecipanti possono avere un obbligo a versare contributi aggiuntivi, per esempio, nel caso di fallimento di un altro partecipante;

c) 

fondi che sono creati da molteplici partecipanti per finanziare le loro obbligazioni singole o congiunte per smantellamento quando il livello richiesto di contribuzione si basa sull’attività corrente di un partecipante e il beneficio ottenuto da tale partecipante si basa sulla sua attività passata. In tali casi esiste una potenziale diversità nell’importo dei contributi versati da un partecipante (basato su un’attività corrente) e il valore realizzabile dal fondo (basato su attività passate).

3. Tali fondi generalmente hanno le seguenti caratteristiche:

a) 

il fondo viene amministrato separatamente da fiduciari indipendenti;

b) 

le entità (partecipanti) versano contributi nel fondo, che sono investiti in una gamma di attività che possono includere strumenti rappresentativi sia di debito sia di capitale, e sono disponibili ad aiutare i contribuenti a pagare lo smantellamento. I fiduciari determinano come investire i contributi, nel limite dei vincoli imposti dai regolamenti che disciplinano l’attività del fondo, dall’eventuale legislazione applicabile o da altre normative;

c) 

i partecipanti mantengono l’obbligazione a pagare lo smantellamento. Tuttavia, i partecipanti sono in grado di ottenere un rimborso di smantellamento dal fondo con un massimo pari al minore tra i costi di smantellamento sostenuti e la quota parte di attività del fondo del partecipante;

d) 

i partecipanti possono avere titolo limitato o nessun titolo a eventuali (eccedenze) surplus di attività del fondo su quelle utilizzate per soddisfare i costi di smantellamento.

AMBITO DI APPLICAZIONE

4. La presente Interpretazione si applica per la contabilizzazione nel bilancio di un partecipante delle interessenze derivanti da fondi per lo smantellamento che hanno entrambe le seguenti caratteristiche:

a) 

le attività sono amministrate separatamente (essendo possedute in un’entità legale separata o come attività accantonate in un’altra entità); e

b) 

un partecipante ha un diritto limitato di accedere alle attività.

▼M53

5. Un'interessenza residua in un fondo che eccede il diritto di rimborso, quale un diritto contrattuale alle distribuzioni una volta che lo smantellamento è stato completato o alla liquidazione del fondo, può essere uno strumento rappresentativo di capitale nell'ambito dell'IFRS 9 e non rientra nell'ambito di applicazione della presente Interpretazione.

▼B

PROBLEMI

6. I problemi trattati dalla presente Interpretazione sono:

a) 

come dovrebbe contabilizzare un partecipante la propria interessenza in un fondo?

b) 

quando un partecipante ha un’obbligazione a versare contributi aggiuntivi, nel caso, per esempio, di fallimento di un altro partecipante, come dovrebbe essere contabilizzata tale obbligazione?

INTERPRETAZIONE

Contabilizzazione di un’interessenza nel fondo

7. Il partecipante deve rilevare la propria obbligazione a pagare i costi di smantellamento come una passività e rilevare la propria interessenza nel fondo separatamente a meno che il partecipante non sia responsabile per il pagamento dei costi di smantellamento anche nel caso in cui il fondo non sia in grado di pagare.

▼M32

8. Il partecipante deve determinare se ha il controllo o il controllo congiunto del fondo, o un’influenza notevole su di esso, in base a quanto contenuto negli IFRS 10, nell’IFRS 11 e nello IAS 28. Se così fosse, il partecipante deve contabilizzare la propria interessenza nel fondo secondo quanto previsto da tali Principi.

9. Se un partecipante non ha il controllo o il controllo congiunto del fondo, o un’influenza notevole su di esso, il partecipante deve rilevare il diritto a ricevere l’indennizzo dal fondo come un indennizzo secondo quanto previsto dallo IAS 37. Questo indennizzo deve essere valutato al minore tra:

▼B

a) 

l’importo dell’obbligazione di smantellamento rilevata; e

b) 

l’interessenza del partecipante nel fair value (valore equo) delle attività nette del fondo attribuibile ai partecipanti.

Le variazioni nel valore contabile del diritto a ricevere un rimborso diverso dai contributi al e dai pagamenti dal fondo devono essere rilevate a ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ nell’esercizio in cui queste variazioni si verificano.

Contabilizzazione delle obbligazioni per il versamento di contributi aggiuntivi

10. Quando un partecipante ha un’obbligazione a versare contributi aggiuntivi potenziali, per esempio, nel caso di fallimento di un altro partecipante o quando il valore delle attività dell’investimento possedute dal fondo diminuisce in misura tale da essere insufficiente a soddisfare le obbligazioni di rimborso del fondo, la presente obbligazione è una passività potenziale che rientra nell’ambito dello IAS 37. Il partecipante deve rilevare una passività soltanto se è probabile che contributi aggiuntivi saranno versati.

Informazioni integrative

11. Un partecipante deve indicare la natura della propria interessenza in un fondo e eventuali limitazioni sull’accesso alle attività del fondo.

12. Quando un partecipante ha un’obbligazione a effettuare contributi aggiuntivi potenziali che non sono rilevati come una passività (cfr. paragrafo 10) deve fornire le informazioni integrative necessarie secondo il paragrafo 86 dello IAS 37.

13. Quando un partecipante contabilizza la propria interessenza nel fondo secondo quanto previsto dal paragrafo 9 deve fornire le informazioni integrative previste dal paragrafo 85, lettera c), dello IAS 37.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

14. L’entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2006 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se un’entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2006, tale fatto deve essere indicato.

▼M32

14B. L’IFRS 10 Misurazione del fair value (valore equo), pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 8 e 9. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 10 e l’IFRS 11.

▼M53

14D. L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 5 e ha eliminato i paragrafi 14 A e 14C. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

▼B

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

15. Cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 8.




INTERPRETAZIONE IFRIC 6

Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico — Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

RIFERIMENTI

— 
IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
— 
IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali

PREMESSA

1. Il paragrafo 17 dello IAS 37 specifica che il «fatto (o evento) vincolante» è un evento passato che dà luogo a un’obbligazione attuale che comporta che un’entità non abbia alcuna realistica alternativa all’adempimento della stessa.

2. Il paragrafo 19 dello IAS 37 prevede che gli accantonamenti siano rilevati solo per le «obbligazioni originate da eventi passati ed esistenti indipendentemente dalle azioni future dell’entità».

3. A seguito dell’adozione della direttiva dell’Unione europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) che regolamenta la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE si è posta la questione di quando la passività per lo smaltimento dei RAEE debba essere rilevata. La direttiva distingue tra rifiuti «nuovi» e rifiuti «storici» e tra rifiuti di nuclei domestici e rifiuti di utenti diversi dai nuclei domestici. I rifiuti nuovi riguardano i prodotti venduti dopo il 13 agosto 2005. Tutte le apparecchiature di nuclei domestici vendute prima di tale data danno origine a rifiuti storici ai fini della direttiva.

4. La direttiva stabilisce che i costi di gestione dei rifiuti per le apparecchiature storiche di nuclei domestici devono essere sostenuti dai produttori di tale tipo di apparecchiature che sono sul mercato durante un periodo di tempo che deve essere specificato nella legislazione di ciascuno Stato membro (periodo di misurazione). La direttiva stabilisce che ciascuno Stato membro deve istituire un meccanismo affinché i produttori contribuiscano ai costi in misura proporzionale, «per esempio in proporzione alla rispettiva quota di mercato per ciascun tipo di apparecchiatura.»

5. Diversi termini utilizzati nella presente interpretazione, come ad esempio «quota di mercato» e «periodo di misurazione», possono essere definiti in modo molto diverso nella legislazione applicabile di ciascuno Stato membro. Per esempio, la durata del periodo di misurazione potrebbe essere pari a un anno o solo a un mese. Similarmente, la misurazione della quota di mercato e le formule per il computo dell’obbligazione possono differire nelle varie legislazioni nazionali. Tuttavia, tutti questi esempi influiscono solo sulla valutazione della passività, che non rientra nell’ambito di applicazione della presente interpretazione.

AMBITO DI APPLICAZIONE

6. La presente interpretazione fornisce indicazioni in merito alla rilevazione, nel bilancio dei produttori, delle passività per la gestione dei rifiuti, in applicazione della direttiva dell’Unione europea sui RAEE, in relazione alle vendite di apparecchiature storiche per nuclei domestici.

7. La presente interpretazione non considera né i rifiuti nuovi né i rifiuti storici di utenti diversi dai nuclei domestici. La passività relativa alla gestione di tali rifiuti è adeguatamente disciplinata dallo IAS 37. Tuttavia, se nella legislazione nazionale i rifiuti nuovi dei nuclei domestici vengono trattati in modo similare ai rifiuti storici dei nuclei domestici, i principi dell’interpretazione si applicano con riferimento all’ordine gerarchico di cui ai paragrafi da 10 a 12 dello IAS 8. L’ordine gerarchico di cui allo IAS 8 è rilevante anche per le altre regolamentazioni che impongono obbligazioni comparabili al modello di attribuzione dei costi specificato nella suddetta direttiva dell’Unione europea.

PROBLEMA

8. All’IFRIC è stato chiesto di stabilire che cosa costituisce, nel contesto dello smaltimento dei RAEE, il fatto vincolante, in conformità con il paragrafo 14, lettera a), dello IAS 37, per la rilevazione di un accantonamento per i costi di gestione dei rifiuti:

— 
la produzione o la vendita delle apparecchiature storiche per nuclei domestici?
— 
la partecipazione al mercato nel periodo di misurazione?
— 
il sostenere dei costi nell’esecuzione delle attività di gestione dei rifiuti?

INTERPRETAZIONE

9. La partecipazione al mercato nel periodo di misurazione è il fatto vincolante, in conformità con il paragrafo 14, lettera a), dello IAS 37. Di conseguenza, non sorge una passività per i costi di gestione dei rifiuti per apparecchiature storiche di nuclei domestici al momento della produzione o della vendita di tali prodotti. Poiché l’obbligazione relativa alle apparecchiature storiche di nuclei domestici è collegata alla partecipazione al mercato nel periodo di misurazione, e non già alla produzione o alla vendita degli articoli da smaltire vi è obbligazione solo a condizione che esista una quota di mercato nel periodo di misurazione. Anche la tempistica del fatto vincolante può essere indipendente dal periodo specifico in cui si intraprendono le attività di gestione dei rifiuti e si sostengono i costi relativi.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

10. L’entità deve applicare la presente interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o dicembre 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se un’entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o dicembre 2005, tale fatto deve essere indicato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

11. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.




INTERPRETAZIONE IFRIC 7

Applicazione del metodo della rideterminazione del valore secondo lo IAS 29 Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate

RIFERIMENTI

— 
IAS 12 Imposte sul reddito
— 
IAS 29 Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate

PREMESSA

1. La presente Interpretazione fornisce indicazioni su come applicare le disposizioni dello IAS 29 in un esercizio in cui un’entità riscontri ( 54 ) l’esistenza di un’iperinflazione nell’economia della sua valuta funzionale, nel caso in cui la stessa economia non era iperinflazionata nell’esercizio precedente, e proceda pertanto alla rideterminazione dei propri valori di bilancio conformemente allo IAS 29.

PROBLEMI

2. La presente Interpretazione prende in esame:

a) 

il modo in cui deve essere interpretata la disposizione di cui al paragrafo 8 dello IAS 29: «…deve essere esposto nell’unità di misura corrente alla data di ►M5  chiusura dell’esercizio ◄ », quando l’entità applica il Principio;

b) 

il modo in cui l’entità rileva il saldo iniziale delle imposte differite nel bilancio rideterminato.

INTERPRETAZIONE

3. Nell’esercizio in cui l’entità constata l’esistenza di iperinflazione nell’economia della sua valuta funzionale, economia che in precedenza non era iperinflazionata, l’entità applica le disposizioni dello IAS 29 come se l’economia fosse sempre stata iperinflazionata. Pertanto, per quanto riguarda gli elementi non monetari iscritti al costo storico, si procede alla rideterminazione ►M5  del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ di apertura dell’entità all’inizio del primo periodo presentato nel bilancio, in modo da riflettere l’effetto dell’inflazione a partire dalla data in cui le attività sono state acquisite e le passività sostenute o assunte fino alla data ►M5  del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ di chiusura dell’esercizio. Per gli elementi non monetari valutati ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ di apertura ai valori correnti a una data diversa dalla data in cui sono stati acquisiti o sostenuti, la rideterminazione deve riflettere invece l’effetto dell’inflazione a partire dalla data di determinazione dei valori contabili fino alla data ►M5  del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ di chiusura dell’esercizio.

4. Alla ►M5  data di chiusura dell’esercizio ◄ le voci relative a imposte differite sono contabilizzate e valutate in conformità con lo IAS 12. Tuttavia, i dati relativi alle imposte differite ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ di apertura dell’esercizio vengono determinati come segue:

a) 

l’entità ridetermina le voci relative a imposte differite in conformità con lo IAS 12, dopo aver rideterminato i valori contabili nominali degli elementi non monetari alla data ►M5  del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ di apertura dell’esercizio, applicando l’unità di misura a quella data;

b) 

le voci relative a imposte differite rivalutate in conformità della lettera a) sono rideterminate per tener conto della variazione dell’unità di misura a partire dalla data ►M5  del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ di apertura dell’esercizio fino alla ►M5  di chiusura dello stesso esercizio ◄ .

L’entità applica il metodo di cui alla lettera a) e b) per la rideterminazione delle voci relative a imposte differite ►M5  nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ di apertura di ogni periodo comparativo presentato nel bilancio rideterminato per l’esercizio in cui l’entità applica lo IAS 29.

5. Una volta che l’entità ha proceduto alla rideterminazione del bilancio, tutti i dati corrispondenti nel bilancio dell’esercizio successivo, incluse le voci relative a imposte differite, sono rideterminati applicando la variazione dell’unità di misura per il successivo esercizio unicamente al bilancio rideterminato dell’esercizio precedente.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

6. L’entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o marzo 2006 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica la presente Interpretazione ad un esercizio che ha inizio prima del 1o marzo 2006, tale fatto deve essere indicato.

▼M23 —————

▼M53 —————

▼B




INTERPRETAZIONE IFRIC 10

Bilanci intermedi e riduzione di valore

RIFERIMENTI

— 
IAS 34 Bilanci intermedi
— 
IAS 36 Riduzione di valore delle attività

▼M53 —————

▼M53

— 
IFRS 9 Strumenti finanziari

▼B

PREMESSA

▼M53

1. L'entità è tenuta a verificare l'avviamento per riduzione di valore alla data di chiusura di ciascun esercizio e, se necessario, a rilevare la perdita per riduzione di valore a tale data conformemente allo IAS 36. Tuttavia, alla data di chiusura dell'esercizio successivo, le condizioni possono essere talmente cambiate che se la verifica fosse stata effettuata solo a tale data la perdita per riduzione di valore sarebbe stata inferiore o non sussistente. La presente Interpretazione fornisce indicazioni in merito al fatto se tali perdite per riduzione di valore debbano mai essere stornate.

2. La presente Interpretazione ha per oggetto l'interazione tra le disposizioni dello IAS 34 e la rilevazione delle perdite per riduzione di valore sull'avviamento di cui allo IAS 36 e l'effetto di tale interazione sui successivi bilanci intermedi e annuali.

▼B

PROBLEMA

3. Il paragrafo 28 dello IAS 34 prevede che l’entità applichi nei suoi bilanci intermedi gli stessi principi contabili applicati nel bilancio annuale. Esso stabilisce altresì che «la periodicità dell’informativa dell’entità (annuale, semestrale, trimestrale) non deve influenzare la determinazione dei suoi risultati annuali. Per raggiungere tale obiettivo, le valutazioni per il bilancio intermedio devono essere fatte con riferimento al periodo tra l’inizio dell’esercizio e la chiusura del periodo intermedio.»

4. Il paragrafo 124 dello IAS 36 stabilisce che «una perdita per riduzione di valore rilevata per l’avviamento non deve essere eliminata in un esercizio successivo».

▼M53

5. [eliminato]

6. [eliminato]

7. La presente interpretazione affronta la seguente questione:

l'entità dovrebbe stornare le perdite per riduzione di valore rilevate in un periodo intermedio sull'avviamento, nel caso in cui una perdita non sarebbe stata rilevata, o sarebbe stata rilevata una perdita inferiore, se la verifica fosse stata effettuata solo alla data di chiusura di un esercizio successivo?

▼B

INTERPRETAZIONE

▼M53

8. L'entità non deve stornare una perdita per riduzione di valore rilevata in un precedente periodo intermedio sull'avviamento.

▼B

9. L’entità non deve estendere questa interpretazione per analogia ad altre situazioni di potenziale conflitto tra lo IAS 34 e altri Principi.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

10. L’entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o novembre 2006 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se un’entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o novembre 2006, tale fatto deve essere indicato. L’entità deve applicare la presente Interpretazione all’avviamento prospetticamente a partire dalla data in cui applica per la prima volta lo IAS 36; essa deve applicare la presente Interpretazione agli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale o in attività finanziarie iscritte al costo prospetticamente a partire dalla data in cui ha applicato per la prima volta i criteri di valutazione dello IAS 39.

▼M53

14. L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 1, 2, 7 e 8 e ha eliminato i paragrafi 5, 6, 11-13. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

▼M23 —————

▼M9




INTERPRETAZIONE IFRIC 12

Accordi per servizi in concessione

RIFERIMENTI

— 
Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio ►M68   ( 55 ) ◄
— 
IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
— 
IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative

▼M53

— 
IFRS 9 Strumenti finanziari

▼M52

— 
IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti

▼M54

— 
IFRS 16 Leasing

▼M9

— 
IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori

▼M52 —————

▼M9

— 
IAS 16 Immobili, impianti e macchinari
— 
IAS 17 Leasing

▼M52 —————

▼M9

— 
IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica
— 
IAS 23 Oneri finanziari
— 
IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio
— 
IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività
— 
IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali
— 
IAS 38 Attività immateriali

▼M53 —————

▼M9

— 
IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing
— 
SIC-29 Informazioni integrative – Accordi per servizi in concessione

PREMESSA

1

In molti paesi l'infrastruttura per i servizi pubblici, ad esempio strade, ponti, tunnel, prigioni, ospedali, aeroporti, impianti di distribuzione idrica, reti per la fornitura di energia e le telecomunicazioni, è realizzata e gestita, per tradizione, dal settore pubblico, che ne ha curato anche la manutenzione, e finanziata tramite stanziamenti del bilancio pubblico.

2

In alcuni paesi i governi hanno introdotto accordi contrattuali per servizi in concessione al fine di incentivare la partecipazione del settore privato allo sviluppo, al finanziamento, alla gestione e alla manutenzione di tale infrastruttura. L'infrastruttura può già esistere o può essere realizzata durante il periodo dell'accordo per servizio in concessione. Un accordo che rientra nell'ambito di applicazione della presente Interpretazione coinvolge generalmente un'entità del settore privato (concessionario) che realizza l'infrastruttura utilizzata per fornire il servizio pubblico o la migliora (ad esempio incrementandone le capacità) e che gestisce e cura la manutenzione dell'infrastruttura per un determinato periodo di tempo. Il concessionario riceve un corrispettivo per i servizi che fornisce per il periodo di durata dell'accordo. L'accordo è disciplinato da un contratto che fissa livelli di prestazioni, meccanismi per l'aggiustamento dei prezzi e accordi per l'arbitrato delle vertenze. Tale accordo viene spesso descritto come accordo per servizio in concessione di «costruzione-gestione», «riattamento-gestione» o «da pubblico a privato».

3

Una caratteristica di questi accordi di servizi è la natura di servizio pubblico dell’obbligazione assunta dal concessionario. La politica d’interesse pubblico è che i servizi relativi all'infrastruttura devono essere forniti al pubblico, indipendentemente dall'identità della parte che li gestisce. L’accordo di servizio obbliga contrattualmente il concessionario a fornire i servizi al pubblico per conto dell'entità del settore pubblico. Altre caratteristiche comuni sono le seguenti:

a) 

la parte che dà il servizio in concessione (il concedente) è un'entità del settore pubblico, incluso un organismo governativo, o un'entità del settore privato alla quale è stata delegata la responsabilità per il servizio;

b) 

il concessionario è responsabile almeno in parte della gestione dell'infrastruttura e dei servizi collegati e non opera semplicemente da agente per conto del concedente;

c) 

il contratto fissa i prezzi iniziali che devono essere applicati dal concessionario e regola le revisioni dei prezzi per la durata dell'accordo di servizio;

d) 

il concessionario è tenuto a riconsegnare l'infrastruttura al concedente in una determinata condizione, alla scadenza dell’accordo dietro un compenso incrementale modesto o nullo, indipendentemente dalla parte che abbia inizialmente finanziato l'infrastruttura.

AMBITO DI APPLICAZIONE

4

La presente Interpretazione fornisce linee guida in merito alla contabilizzazione da parte dei concessionari degli accordi per servizi in concessione da pubblico a privato.

5

La presente Interpretazione si applica agli accordi per servizi in concessione da pubblico a privato se:

a) 

il concedente controlla o regolamenta quali servizi il concessionario deve fornire con l'infrastruttura, a chi li deve fornire e a quale prezzo; e

b) 

il concedente controlla – tramite la proprietà, titolo a benefici o in altro modo – qualsiasi interessenza residua significativa nell'infrastruttura alla scadenza dell'accordo.

6

L'infrastruttura utilizzata in un accordo per servizio in concessione da pubblico a privato per la sua intera vita utile (l'intera vita delle attività) rientra nell'ambito di applicazione della presente Interpretazione se le condizioni di cui al paragrafo 5(a) sono soddisfatte. I paragrafi AG1-AG8 forniscono linee guida per determinare se, e in che misura, gli accordi per servizi in concessione da pubblico a privato rientrino nell'ambito di applicazione della presente Interpretazione.

7

La presente Interpretazione si applica sia:

a) 

all'infrastruttura che il concessionario realizza o acquista da un terzo ai fini dell'accordo di servizio; sia

b) 

alle infrastrutture esistenti alle quali il concedente dà accesso al concessionario ai fini dell'accordo di servizio.

8

La presente Interpretazione non specifica il criterio di contabilizzazione di infrastrutture possedute e rilevate dal concessionario come immobili, impianti e macchinari prima della sottoscrizione dell'accordo di servizio. A tale tipo di infrastruttura si applicano le disposizioni per lo storno degli IFRS (indicate nello IAS 16).

9

La presente Interpretazione non tratta i criteri di contabilizzazione adottati dai concedenti.

PROBLEMI

10

La presente Interpretazione fissa i principi generali per rilevare e valutare gli obblighi e i diritti connessi negli accordi per servizi in concessione. Le disposizioni riguardanti le informazioni integrative da fornire in merito agli accordi per servizi in concessione sono indicate nel SIC-29 Informazioni integrative –Accordi per servizi in concessione. I problemi trattati nella presente Interpretazione sono:

a) 

il trattamento dei diritti del concessionario in ordine all'infrastruttura;

b) 

la rilevazione e la valutazione del corrispettivo contrattuale;

c) 

i servizi di costruzione o miglioria;

d) 

i servizi di gestione;

e) 

gli oneri finanziari;

f) 

il trattamento contabile successivo di un'attività finanziaria e di un'attività immateriale; e

g) 

gli elementi forniti al concessionario dal concedente.

INTERPRETAZIONI

Trattamento dei diritti del concessionario in ordine all'infrastruttura

11

Le infrastrutture rientranti nell'ambito di applicazione della presente Interpretazione non devono essere rilevate come immobili, impianti e macchinari del concessionario poiché il contratto di concessione del servizio non conferisce al concessionario il diritto di controllare l'uso dell'infrastruttura di servizio pubblico. Il concessionario ha accesso alla gestione dell'infrastruttura, per fornire il servizio pubblico per conto del concedente conformemente ai termini specificati nel contratto.

Rilevazione e valutazione del corrispettivo dell'accordo

12

Secondo i termini degli accordi contrattuali che rientrano nell'ambito di applicazione della presente Interpretazione, il concessionario opera come prestatore di servizi. Il concessionario realizza o migliora l'infrastruttura (servizi di costruzione o miglioria) utilizzata per fornire un servizio pubblico e si occupa della gestione e della manutenzione dell'infrastruttura (servizi di gestione) per un determinato periodo di tempo.

▼M52

13

Il concessionario deve rilevare e valutare i ricavi per i servizi che presta conformemente all'IFRS 15. La natura del corrispettivo ne determina il successivo trattamento contabile. La successiva contabilizzazione del corrispettivo ricevuto come attività finanziaria e come attività immateriale viene descritta nel dettaglio nei paragrafi 23-26.

Servizi di costruzione o miglioria

14

Il concessionario deve contabilizzare i servizi di costruzione o miglioria conformemente all'IFRS 15.

Corrispettivo dato dal concedente al concessionario

15

Se il concessionario fornisce servizi di costruzione o miglioria, il corrispettivo che ha ricevuto o riceverà deve essere rilevato conformemente all'IFRS 15. Il corrispettivo può consistere in diritti su:

▼M9

a) 

un'attività finanziaria, o

b) 

un'attività immateriale.

16

Il concessionario deve rilevare un'attività finanziaria nella misura in cui ha un diritto contrattuale incondizionato a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria dal, o su istruzioni del, concedente per i servizi di costruzione; la possibilità del concedente di evitare il pagamento è limitata, se non nulla, perché di consueto l’accordo è esecutivo per legge. Il concessionario ha un diritto incondizionato a ricevere disponibilità liquide se il concedente si impegna contrattualmente a versare al concessionario (a) importi specificati o determinabili o (b) la differenza, qualora esista, tra gli importi ricevuti dagli utenti del servizio pubblico e gli importi specificati o determinabili, anche se il pagamento è subordinato alla condizione che il concessionario assicuri che l'infrastruttura rispetti determinati requisiti di qualità ed efficienza.

17

Il concessionario deve rilevare un'attività immateriale nella misura in cui ottiene il diritto (licenza) di far pagare gli utenti del servizio pubblico. Il diritto di far pagare gli utenti del servizio pubblico non è un diritto incondizionato a ricevere disponibilità liquide in quanto gli importi dipendono dalla misura in cui il pubblico utilizza il servizio.

▼M52

18

Se il concessionario è pagato per i servizi di costruzione in parte con un'attività finanziaria e in parte con un'attività immateriale, è necessario contabilizzare separatamente ciascuna componente del corrispettivo del concessionario. Il corrispettivo ricevuto o da ricevere per entrambe le componenti deve essere rilevato inizialmente conformemente all'IFRS 15.

19

La natura del corrispettivo dato dal concedente al concessionario deve essere determinata con riferimento ai termini del contratto e, quando esista, al diritto contrattuale rilevante. La natura del corrispettivo determina il suo successivo trattamento contabile come descritto nei paragrafi 23-26. Tuttavia, entrambi i tipi di corrispettivo sono classificati come attività derivante da contratto nel periodo di costruzione o miglioria conformemente all'IFRS 15.

Servizi di gestione

20

Il concessionario deve contabilizzare i servizi di gestione conformemente all'IFRS 15.

▼M9

Obblighi contrattuali a ripristinare un determinato livello di funzionalità dell'infrastruttura

21

Come condizione prevista dalla licenza, il concessionario può avere l'obbligo contrattuale (a) di mantenere l'infrastruttura ad un determinato livello di funzionalità o (b) di riportare l'infrastruttura in una determinata condizione prima di riconsegnarla al concedente alla scadenza dell'accordo di servizio. Questi obblighi contrattuali a mantenere o ripristinare l'infrastruttura, eccetto per eventuali migliorie (vedere paragrafo 14), devono essere rilevati e valutati conformemente allo IAS 37, ovvero alla migliore stima dei costi che sarebbero necessari per assolvere l’obbligazione attuale alla data del bilancio.

Oneri finanziari sostenuti dal concessionario

22

Conformemente allo IAS 23, gli oneri finanziari riconducibili all'accordo devono essere rilevati come costo nel periodo in cui sono sostenuti a meno che il concessionario abbia un diritto contrattuale a ricevere un'attività immateriale (il diritto a far pagare gli utenti del servizio pubblico). In questo caso, gli oneri finanziari riconducibili all'accordo devono essere capitalizzati durante la fase di costruzione dell'accordo conformemente a tale Principio.

Attività finanziaria

▼M53

23

Lo IAS 32 e gli IFRS 7 e 9 si applicano all'attività finanziaria rilevata secondo quanto previsto dai paragrafi 16 e 18.

24

L'importo dovuto dal concedente, o su sue istruzioni, è contabilizzato conformemente all'IFRS 9 come valutato:

a) 

al costo ammortizzato;

b) 

al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo; o

c) 

al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

25

Se l'importo dovuto dal concedente è valutato al costo ammortizzato o al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, l'IFRS 9 prevede che gli interessi calcolati in base al criterio dell'interesse effettivo debbano essere rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio.

▼M9

Attività immateriale

26

Lo IAS 38 si applica all'attività immateriale rilevata secondo i paragrafi 17 e 18. I paragrafi 45-47 dello IAS 38 forniscono linee guida in materia di valutazione delle attività immateriali acquisite in cambio di attività non monetarie o di una combinazione di attività monetarie e non monetarie.

▼M52

Elementi forniti al concessionario dal concedente

27

Conformemente al paragrafo 11, non sono rilevati come immobili, impianti e macchinari del concessionario gli elementi dell'infrastruttura ai quali il concedente permette che il concessionario abbia accesso ai fini dell'accordo di servizio. Il concedente può altresì fornire altri elementi al concessionario, che quest'ultimo può tenere o trattare come meglio ritiene. Se tali attività costituiscono parte del corrispettivo che il concedente deve pagare per i servizi non sono contributi pubblici ai sensi dello IAS 20; esse sono invece contabilizzate come parte del prezzo dell'operazione conformemente all'IFRS 15.

▼M9

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

28

L’entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2008 o in data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un'entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2008, tale fatto deve essere indicato.

▼M52

28D

L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato la sezione «Riferimenti» e i paragrafi 13-15, 18-20 e 27. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 15.

▼M53

28E

L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 23-25 e ha eliminato i paragrafi 28 A-28C. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

▼M54

28F

L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo AG8 e l'Appendice B. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.

▼M9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

29

Fermo restando il paragrafo 30, i cambiamenti di principi contabili sono contabilizzati secondo lo IAS 8, cioè retroattivamente.

30

Se, per un particolare accordo di servizio, il concessionario non può applicare la presente Interpretazione retroattivamente all'inizio del primo degli esercizi presentati, esso deve:

a) 

rilevare le attività finanziarie e immateriali che esistevano all'inizio del primo degli esercizi presentati;

b) 

utilizzare i precedenti valori contabili di tali attività finanziarie e immateriali (in qualunque modo siano state classificate in precedenza) come loro valori contabili a tale data; e

c) 

verificare a tale data se le attività finanziarie e immateriali rilevate abbiano subito una riduzione di valore, a meno che ciò non sia fattibile, nel qual caso gli importi devono essere verificati per riduzione di valore all'inizio del periodo corrente.




Appendice A

GUIDA OPERATIVA

La presente appendice costituisce parte integrante dell'Interpretazione.

AMBITO DI APPLICAZIONE (paragrafo 5)

AG1.

Il paragrafo 5 della presente Interpretazione specifica che un'infrastruttura rientra nell'ambito di applicazione dell'Interpretazione quando vengono rispettate le condizioni seguenti:

a) 

il concedente controlla o regolamenta quali servizi il concessionario deve fornire con l'infrastruttura, a chi li deve fornire e a quale prezzo; e

b) 

il concedente controlla – tramite la proprietà, titolo a benefici o in altro modo – qualsiasi interessenza residua significativa nell'infrastruttura alla scadenza dell'accordo.

AG2.

Il controllo o la regolamentazione di cui alla lettera a) potrebbe avvenire per contratto o in altro modo (ad esempio tramite un'autorità di regolamentazione) ed include il caso in cui il concedente acquista tutta la produzione nonché quello in cui una parte o tutta la produzione è acquistata da altri utenti. Ai fini del rispetto di questa condizione, il concedente e qualsiasi parte correlata devono essere considerati congiuntamente. Se il concedente è un'entità del settore pubblico, il settore pubblico nel suo insieme, compresa qualsiasi autorità di regolamentazione che agisca nel pubblico interesse, deve essere considerato come correlato al concedente ai fini della presente Interpretazione.

AG3.

Ai fini della condizione di cui alla lettera a), il concedente non deve necessariamente avere il controllo completo del prezzo: è sufficiente che il prezzo sia regolamentato dal concedente, tramite un contratto o un'autorità di regolamentazione, ad esempio mediante «price cap» (meccanismo di aggiustamento del prezzo). Tuttavia la condizione deve essere applicata alla sostanza dell'accordo. Caratteristiche non sostanziali, ad esempio un «cap» che si applichi solo in circostanze remote, devono essere ignorate. Per contro, se ad esempio un contratto sembra attribuire al concessionario la libertà di fissare i prezzi, ma qualsiasi utile in eccesso è restituito al concedente, i proventi del concessionario sono regolamentati e l’elemento della condizione riguardante il prezzo è soddisfatto.

AG4.

Ai fini della condizione di cui alla lettera b), il controllo del concedente su qualsiasi interessenza residua significativa dovrebbe sia restringere la possibilità pratica del concessionario di vendere o impegnare l'infrastruttura, sia dare al concedente un diritto continuativo di utilizzo per tutto il periodo dell'accordo. L'interessenza residua nell'infrastruttura è il valore corrente stimato dell'infrastruttura come se avesse già l'anzianità e fosse nella condizione prevista alla data di scadenza dell'accordo.

AG5.

Il controllo dovrebbe essere distinto dalla gestione. Se il concedente mantiene sia il grado di controllo descritto al paragrafo 5(a) sia qualsiasi interessenza residua significativa nell'infrastruttura, il concessionario si limita a gestire l'infrastruttura per conto del concedente - anche se in taluni casi può disporre di un'ampia discrezione manageriale.

AG6.

L’assieme delle condizioni di cui alla lettera a) e b) identifica se l'infrastruttura, compresa qualsiasi sostituzione necessaria (vedere paragrafo 21), è controllata dal concedente per tutta la sua vita economica. Ad esempio, se il concessionario deve sostituire parte di un elemento dell'infrastruttura nel periodo di durata dell'accordo (ad esempio lo strato superiore di una strada o il tetto di un edificio), l'elemento dell'infrastruttura deve essere considerato come un tutt'uno. Pertanto la condizione di cui alla lettera b) è soddisfatta per l'intera infrastruttura, compresa la parte che è sostituita, se il concedente controlla qualsiasi interessenza residua significativa nella sostituzione finale di tale parte.

AG7.

Talvolta l'uso dell'infrastruttura è regolamentato parzialmente nel modo descritto al paragrafo 5(a) e parzialmente non regolamentato. Tuttavia questi accordi assumono una varietà di forme:

a) 

qualsiasi infrastruttura che sia fisicamente separabile e possa essere gestita indipendentemente e rientri nella definizione di unità generatrice di flussi finanziari ai sensi dello IAS 36 deve essere analizzata separatamente se è utilizzata integralmente a fini non regolamentati. Ciò potrebbe valere ad esempio per un'ala privata di un ospedale, laddove il resto dell'ospedale è utilizzato dal concedente per la cura di pazienti pubblici;

b) 

qualora attività puramente accessorie (ad esempio un negozio situato in un ospedale) non siano regolamentate, la verifica del controllo deve avvenire come se tali servizi non esistessero, poiché nei casi in cui il concedente controlla i servizi nel modo descritto al paragrafo 5, l'esistenza delle attività accessorie non riduce il controllo dell'infrastruttura da parte del concedente.

▼M54

AG8.

Il concessionario può avere il diritto di utilizzare l'infrastruttura separata di cui al paragrafo AG7(a) o le strutture utilizzate per fornire i servizi accessori non regolamentati di cui al paragrafo AG7(b). In entrambi i casi, vi può essere in sostanza un leasing dal concedente al concessionario, che deve essere contabilizzato secondo quanto previsto dall'IFRS 16.

▼M3




INTERPRETAZIONE IFRIC N. 13

Programmi di fidelizzazione della clientela

RIFERIMENTI

— 
IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori
— 
IAS 18 Ricavi
— 
IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali

▼M33

— 
IFRS 13 Valutazione del fair value

▼M3

PREMESSA

1 I programmi di fidelizzazione della clientela sono utilizzati dalle entità per incentivare i clienti ad acquistare i propri beni o servizi. Al cliente che acquista beni o servizi, l’entità riconosce punti premio (spesso indicati semplicemente come «punti»). Il cliente può riscattare i punti premio ottenendo dei premi quali beni o servizi gratuiti o scontati.

2 I programmi sono gestiti in diversi modi. Ai clienti può essere richiesto di accumulare un determinato numero o valore minimo di punti premio prima di poterli riscattare. I punti premio possono essere collegati a singoli acquisti o a gruppi di acquisti, o a un comportamento d’acquisto continuato per un determinato periodo. L’entità può gestire autonomamente il programma di fidelizzazione della clientela o può partecipare a un programma gestito da terzi. I premi offerti possono includere beni o servizi forniti dall’entità stessa e/o diritti a richiedere beni o servizi da parte di terzi.

AMBITO DI APPLICAZIONE

3 La presente Interpretazione si applica a punti premio relativi a programmi di fidelizzazione della clientela che:

(a) 

l’entità riconosce ai propri clienti come parte di una transazione di vendita, ossia di una vendita di beni, di una prestazione di servizi o dell’utilizzo delle attività dell’entità da parte di un cliente; e che

(b) 

i clienti potranno successivamente riscattare con beni o servizi gratuiti o scontati, subordinatamente al soddisfacimento di ulteriori qualificanti condizioni.

L’Interpretazione tratta la contabilizzazione da parte dell’entità che riconosce punti premio ai propri clienti.

PROBLEMI

4 I problemi trattati dalla presente Interpretazione sono:

(a) 

se l’obbligazione dell’entità a fornire in futuro beni o servizi gratuiti o scontati («premi») debba essere rilevata e valutata tramite:

(i) 

l'attribuzione ai punti premio di parte del corrispettivo ricevuto o ricevibile dalla transazione di vendita e il differimento della rilevazione dei ricavi (applicazione del paragrafo 13 dello IAS 18); o

(ii) 

la stima dei costi futuri relativi alla fornitura dei premi (applicazione del paragrafo 19 dello IAS 18); e

(b) 

se il corrispettivo è attribuito ai punti premio:

(i) 

quanto dovrebbe essere attribuito a questi;

(ii) 

quando dovrebbero essere rilevati i ricavi; e

(iii) 

se i premi sono forniti da terzi, in che modo dovrebbero essere valutati i ricavi.

INTERPRETAZIONE

5 L’entità deve applicare il paragrafo 13 dello IAS 18 e contabilizzare i punti premio come una componente separatamente identificabile della transazione o delle transazioni di vendita in cui sono assegnati (la «vendita iniziale»). Il fair value (valore equo) del corrispettivo ricevuto o ricevibile dalla vendita iniziale deve essere ripartito tra punti premio ed altre componenti della vendita.

▼M33

6 Il corrispettivo attribuito ai punti premio deve essere valutato facendo riferimento al rispettivo fair value.

▼M3

7 Se i premi sono forniti dall’entità stessa, questa deve rilevare il corrispettivo attribuito ai punti premio come ricavo nel momento del riscatto degli stessi e l’entità adempie all’obbligazione di fornire i premi. L’ammontare dei ricavi rilevati deve basarsi sul numero di punti premio che sono stati riscattati in cambio dei premi, rispetto al numero complessivo previsto di punti riscattati.

8 Se i premi sono forniti da terzi, l’entità deve valutare se sta incassando il corrispettivo attribuito ai punti premio per proprio conto (ossia come attore principale della transazione) o per conto terzi (ossia come attore per terzi).

(a) 

Se sta incassando il corrispettivo per conto terzi, l’entità deve:

(i) 

valutare i propri ricavi per l’ammontare netto che ha trattenuto, ossia per la differenza tra il corrispettivo attribuito ai punti premio e l’ammontare dovuto a terzi per la fornitura dei premi; e

(ii) 

rilevare tale ammontare netto come ricavo quando i terzi assumono l’obbligazione a fornire i premi e hanno il diritto di ricevere un corrispettivo per tale obbligazione. Tali eventi possono verificarsi non appena sono assegnati i punti premio. In alternativa, se il cliente può scegliere di richiedere i premi all’entità o a terzi, tali eventi possono verificarsi soltanto quando il cliente sceglie di richiedere i premi a terzi.

(b) 

Se l’entità sta incassando il corrispettivo per conto proprio, essa deve valutare i propri ricavi come il corrispettivo lordo attribuito ai punti premio e rilevarli quando adempie alle proprie obbligazioni relative ai premi.

9 Se in un qualsiasi momento si prevede che i costi inevitabili necessari per adempiere alle obbligazioni a fornire i premi superino il corrispettivo ricevuto e ricevibile per essi (ossia il corrispettivo attribuito ai punti premio al momento della vendita iniziale che non è stato ancora rilevato come ricavo più qualsiasi altro corrispettivo ricevibile quando il cliente riscatta i punti premio), l’entità è titolare di contratti a titolo oneroso. Per la parte eccedente deve essere rilevata una passività secondo quanto previsto dallo IAS 37. La necessità di rilevare tale passività può sorgere se i costi previsti per la fornitura dei premi aumentano, per esempio se l’entità rivede le proprie previsioni sul numero di punti premio che saranno riscattati.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

10 L’entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2008 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata. Se un’entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o luglio 2008, tale fatto deve essere indicato.

▼M29

10A Il paragrafo AG2 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2011 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica la modifica per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M33

10B L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 6 e AG1–AG3. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

▼M3

11 I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.




Appendice

Guida operativa

Questa appendice è parte integrante dell’Interpretazione.

Valutazione del fair value (valore equo) dei punti premio

▼M33

AG1 Il paragrafo 6 dell’Interpretazione richiede che il corrispettivo attribuito ai punti premio sia valutato facendo riferimento al rispettivo fair value. Se non è presente un prezzo di mercato quotato per un punto premio identico, il fair value deve essere valutato utilizzando un’altra tecnica di valutazione.

AG2 Un’entità può valutare il fair value dei punti premio facendo riferimento al fair value dei premi con i quali tali punti potrebbero essere riscattati. Il fair value dei punti premi considera, a seconda dei casi:

(a) 

l’ammontare degli sconti o degli incentivi che verrebbero altrimenti offerti ai clienti che non hanno ottenuto i punti premio da una vendita iniziale;

(b) 

della proporzione di punti premio che si prevede non saranno riscattati dai clienti. e

(c) 

Il rischio di inadempimento.

Se i clienti possono scegliere tra una gamma di premi diversi, il fair value dei punti premio rifletterà i fair value (valori equi) della gamma dei premi disponibili, ponderati in proporzione alla frequenza con cui si prevede che ciascun premio sarà selezionato.

AG3 In alcuni casi, possono essere utilizzate tecniche di valutazione diverse. Per esempio, se i premi sono forniti da terzi e l’entità paga i terzi per ogni punto premio assegnato, questa potrebbe stimare il fair value dei punti premio facendo riferimento all’ammontare dovuto ai terzi, aggiungendo un margine di profitto ragionevole. È necessaria una valutazione soggettiva nella scelta e nell’applicazione di una tecnica di stima che soddisfi le disposizioni del paragrafo 6 dell’Interpretazione e che sia la più appropriata a seconda delle circostanze

▼M4




INTERPRETAZIONE IFRIC N. 14

IAS 19 — Il limite relativo a una attività a servizio di un piano a benefici definiti, le previsioni di contribuzione minima e la loro interazione

RIFERIMENTI

— 
IAS 1 Presentazione del bilancio
— 
IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori
— 
IAS 19 Benefici per i dipendenti ►M31  (modificato nel 2011) ◄
— 
IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali

PREMESSA

▼M31

1 Il paragrafo 64 dello IAS 19 limita la valutazione di un’attività a servizio di un piano a benefici definiti al valore minore tra l’avanzo nel piano a benefici definiti e il massimale di attività. Il paragrafo 8 dello IAS 19 definisce il massimale di attività come «il valore attuale di ogni beneficio economico disponibile sotto forma di rimborsi dal piano o di riduzioni dei contributi futuri al piano». Sono sorti quesiti relativamente a quando i rimborsi o le riduzioni dei contributi futuri dovrebbero essere considerati disponibili, in particolare quando esiste una previsione di contribuzione minima.

▼M4

2 In molti paesi esistono previsioni di contribuzione minima a maggior garanzia della promessa di benefici successivi al rapporto di lavoro fatta ai membri di un piano a benefici per i dipendenti. Tali previsioni stabiliscono di norma un ammontare o un livello minimo di contributi da versare in un piano per un determinato periodo di tempo. Pertanto, una previsione di contribuzione minima può limitare la capacità dell’entità di ridurre i contributi futuri.

3 Inoltre, il limite relativo alla valutazione di un'attività a servizio di un piano a benefici definiti può comportare che il rispetto di una previsione di contribuzione minima sia oneroso. Di norma, una previsione a contribuire ad un piano non influirà sulla valutazione dell’attività o passività a servizio di un piano a benefici definiti. Ciò in quanto i contributi, una volta versati, diventeranno attività a servizio del piano e quindi la passività netta aggiuntiva risulterà pari a zero. Tuttavia, una previsione di contribuzione minima può determinare una passività se i contributi richiesti non saranno disponibili per l’entità una volta che questi sono stati versati.

▼M27

3A Nel novembre 2009, l’International Accounting Standards Board ha modificato l’IFRIC 14 per eliminare una conseguenza involontaria derivante dal trattamento di pagamenti anticipati di contributi futuri in presenza di una previsione di contribuzione minima.

▼M4

AMBITO DI APPLICAZIONE

4 La presente Interpretazione si applica a tutti i benefici definiti successivi al rapporto di lavoro e agli altri benefici definiti a lungo termine per i dipendenti.

5 Per l’applicazione della presente Interpretazione, le previsioni di contribuzione minima sono tutte quelle previsioni volte a finanziare un piano a benefici definiti successivo al rapporto di lavoro o altro piano a benefici definiti a lungo termine.

PROBLEMI

▼M31

6 I problemi trattati dalla presente Interpretazione sono:

(a) 

quando i rimborsi o le riduzioni di contributi futuri dovrebbero essere considerati disponibili secondo quanto previsto dal paragrafo 8 dello IAS 19;

▼M4

(b) 

in che modo una previsione di contribuzione minima potrebbe influire sulla disponibilità di riduzione di contributi futuri;

(c) 

quando una previsione di contribuzione minima potrebbe determinare una passività.

INTERPRETAZIONE

Disponibilità di un rimborso o di una riduzione di contributi futuri

7 Un’entità deve determinare la disponibilità di un rimborso o di una riduzione di contributi futuri in conformità ai termini e alle condizioni del piano e alle disposizioni statutarie vigenti nella giurisdizione in cui opera il piano.

8 Un beneficio economico, sotto forma di rimborso o riduzione di contributi futuri, è disponibile se l’entità può realizzarlo nel corso della durata del piano o una volta che le passività del piano siano state estinte. In particolare, un tale beneficio economico può essere disponibile anche se non è realizzabile immediatamente alla ►M5  data di chiusura dell’esercizio. ◄

9 Il beneficio economico disponibile non dipende dal modo in cui l’entità intende utilizzare l’eccedenza. Un’entità deve determinare il massimo beneficio economico disponibile derivante dai rimborsi, dalle riduzioni dei contributi futuri o da una combinazione di entrambi. Un’entità non deve rilevare i benefici economici derivanti da una combinazione di rimborsi e riduzioni di contributi futuri in base ad ipotesi che si escludono a vicenda.

10 Secondo quanto previsto dallo IAS 1, una entità deve presentare un’informativa sulle fondamentali cause di incertezza nelle stime alla ►M5  data di chiusura dell’esercizio ◄ che comportino rischi significativi di rettificare in modo rilevante i valori contabili delle ►M5  attività e passività nette rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ◄ . Ciò potrebbe includere l’informativa su qualsiasi limitazione all’attuale possibilità di realizzo dell’eccedenza o l’informativa sul criterio utilizzato per determinare l’importo del beneficio economico disponibile.

Il beneficio economico disponibile come rimborso

Il diritto a un rimborso

11 Un rimborso è disponibile per un’entità solo se questa ha il diritto incondizionato a un rimborso:

(a) 

durante la vita del piano, senza ipotizzare che le passività del piano debbano essere estinte per ottenerlo (per esempio, in alcune giurisdizioni, l’entità può avere il diritto a un rimborso durante la vita del piano, indipendentemente dal fatto che le passività del piano siano estinte); o

(b) 

ipotizzando l’estinzione graduale nel tempo delle passività del piano fino a quando tutti i membri non hanno abbandonato il piano; o

(c) 

ipotizzando l’estinzione completa delle passività del piano in un unico evento (ossia come estinzione del piano).

Il diritto incondizionato a un rimborso può esistere qualunque sia il livello di contribuzione al piano alla ►M5  data di chiusura dell’esercizio ◄ .

12 Se il diritto di un’entità al rimborso di un’eccedenza dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non totalmente sotto il proprio controllo, l’entità non ha un diritto incondizionato e non deve rilevare l’attività.

13 Un’entità deve misurare il beneficio economico disponibile sotto forma di rimborso come l’importo dell’eccedenza alla ►M5  data di chiusura dell’esercizio ◄ [uguale al fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano meno il valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti] che l’entità ha diritto di ricevere come rimborso, meno qualsiasi costo associato. Per esempio, se un rimborso è soggetto a imposte diverse dalle imposte sul reddito, un’entità deve valutare l’importo del rimborso al netto delle imposte.

14 Nella valutazione dell'importo di un rimborso disponibile nell’ipotesi in cui il piano è estinto [paragrafo 11(c)], un’entità deve includere i costi nel piano di estinzione delle passività del piano e di corresponsione del rimborso. Per esempio, un’entità deve dedurre gli onorari professionali se questi sono a carico del piano invece che dell’entità, oltre al costo per qualsiasi premio assicurativo che può essere richiesto per garantire la passività all’atto dell’estinzione.

15 Se l’importo di un rimborso è determinato come l’ammontare totale o una proporzione dell’eccedenza, invece che come importo fisso, un’entità non deve apportare alcuna rettifica al valore temporale del denaro, anche se il rimborso è realizzabile solo a una data futura.

Il beneficio economico disponibile come riduzione di contributi

▼M27

16 Se non esistono previsioni di contribuzione minima per i contributi relativi a prestazioni di lavoro future, il beneficio economico disponibile come riduzione di contributi futuri è

(a) 

[eliminato];

(b) 

il costo previdenziale futuro a carico dell’entità per ciascun esercizio in relazione al periodo più breve tra la vita attesa del piano e quella dell’entità; il costo previdenziale futuro per l’entità esclude gli importi a carico dei dipendenti.

▼M31

17 L’entità deve determinare i costi previdenziali futuri utilizzando ipotesi coerenti con quelle impiegate per determinare l’obbligazione a benefici definiti e con la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio secondo quanto previsto dallo IAS 19. Pertanto, un’entità non deve ipotizzare alcuna rettifica ai benefici che devono essere forniti in futuro da un piano fino a quando il piano non viene rettificato e deve ipotizzare una forza lavoro stabile per il futuro, a meno che alla data di riferimento del bilancio l’entità non sia impegnata, in modo comprovabile, a operare una riduzione del numero dei dipendenti compresi nel piano. Nell’ultimo caso, l’ipotesi sulla forza lavoro futura deve comprendere la riduzione.

▼M27

L’effetto di una previsione di contribuzione minima sul beneficio economico disponibile come riduzione di contributi futuri

18 Un’entità deve analizzare qualsiasi previsione di contribuzione minima a una data predeterminata in merito ai contributi che sono necessari a coprire (a) qualsiasi carenza esistente per prestazioni di lavoro precedenti in base alla contribuzione minima e (b) prestazioni di lavoro future.

▼M4

19 I contributi che coprono qualsiasi carenza esistente in base alla contribuzione minima in riferimento a prestazioni di lavoro già ricevute non influiscono sui contributi futuri per l’anzianità successiva. Tali contributi possono dare origine a una passività secondo quanto previsto dai paragrafi da 23 a 26.

▼M27

20 In presenza di una previsione di contribuzione minima relativa a contributi per prestazioni di lavoro future, il beneficio economico disponibile come riduzione di contributi futuri è dato dalla somma di:

(a) 

qualsiasi ammontare che riduca i contributi futuri relativi a previsioni di contribuzione minima per prestazioni di lavoro future perché l’entità ha effettuato un pagamento anticipato (ossia ha pagato l’importo prima che le fosse richiesto di farlo); e

(b) 

il costo previdenziale futuro stimato in ciascun esercizio secondo quanto previsto dai paragrafi 16 e 17 meno i contributi stimati relativi a previsioni di contribuzione minima che sarebbero richiesti per prestazioni di lavoro future erogate in quegli esercizi in assenza del pagamento anticipato descritto al punto (a).

21 Un’entità deve stimare i contributi futuri relativi a previsioni di contribuzione minima per le prestazioni di lavoro future tenendo conto dell’effetto di qualsiasi eccedenza esistente determinata sulla base della contribuzione minima ma escludendo il pagamento anticipato descritto nel paragrafo 20(a). Un’entità deve assumere ipotesi coerenti con la base di contribuzione minima e, per qualsiasi fattore non specificato, ipotesi coerenti con quelle assunte per determinare l’obbligazione per benefici definiti e con la situazione in essere alla data di chiusura dell’esercizio, secondo quanto stabilito dallo IAS 19. La stima deve includere qualsiasi variazione prevista in seguito al pagamento dei contributi minimi da parte dell’entità alle scadenze previste. Tuttavia, la stima non deve includere l’effetto dei cambiamenti previsti dei termini e delle condizioni della base di contribuzione minima che non sono sostanzialmente in vigore o che non sono stati stabiliti contrattualmente alla data di chiusura dell’esercizio.

22 Quando un’entità determina l’ammontare descritto nel paragrafo 20(b), se i contributi futuri relativi a previsioni di contribuzione minima per prestazioni di lavoro future eccedono il costo previdenziale futuro di cui allo IAS 19 in un determinato esercizio, tale eccedenza riduce l’ammontare del beneficio economico disponibile come riduzione di contributi futuri. Tuttavia, l’ammontare descritto nel paragrafo 20(b) non può mai essere minore di zero.

▼M4

Quando una previsione di contribuzione minima può determinare una passività

23 Se l’entità ha l’obbligazione, derivante da una previsione di contribuzione minima, di corrispondere contributi per coprire una carenza esistente in base alla contribuzione minima per prestazioni di lavoro già ricevute, l’entità deve determinare se i contributi da versare saranno disponibili come rimborso o come riduzione di contributi futuri una volta che questi sono versati nel piano.

▼M31

24 Nella misura in cui i contributi dovuti non saranno disponibili una volta versati al piano, l’entità deve rilevare una passività quando sorge l’obbligazione. La passività deve ridurre l’attività a servizio di un piano a benefici definiti o aumentarne la passività così che non si prevedano utili o perdite dall’applicazione del paragrafo 64 dello IAS 19 nel momento in cui i contributi sono erogati.

▼M31 —————

▼M4

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

27 L’entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2008 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata.

▼M5

27A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 26. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

▼M27

27B  Pagamenti anticipati relativi a una previsione di contribuzione minima aggiunge il paragrafo 3A e modifica i paragrafi 16–18 e 20–22. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2011 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

▼M31

27C IAS 19 (as amended in 2011) amended paragraphs 1, 6, 17 and 24 and deleted paragraphs 25 and 26. An entity shall apply those amendments when it applies IAS 19 (as amended in 2011).

▼M4

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

28 L’entità deve applicare la presente Interpretazione dall’inizio del primo esercizio presentato nel primo bilancio a cui questa è applicabile. L’entità deve rilevare qualsiasi rettifica iniziale derivante dall’applicazione della presente Interpretazione agli utili portati a nuovo all’inizio di tale esercizio.

▼M27

29 Un’entità deve applicare le modifiche ai paragrafi 3A, 16–18 e 20–22 dall’inizio del primo esercizio comparativo presentato nel primo bilancio in cui l’entità applica la presente Interpretazione. Se l’entità aveva già applicato la presente Interpretazione prima di applicare le modifiche, deve rilevare la rettifica derivante dall’applicazione delle modifiche negli utili portati a nuovo all’inizio del primo esercizio comparativo presentato.

▼M13




INTERPRETAZIONE IFRIC 15

Accordi per la costruzione di immobili

RIFERIMENTI

— 
IAS 1 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)
— 
IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori
— 
IAS 11 Lavori su ordinazione
— 
IAS 18 Ricavi
— 
IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali
— 
IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione
— 
IFRIC 13 Programmi di fidelizzazione della clientela

PREMESSA

1 Nel settore immobiliare, le entità che intraprendono la costruzione di immobili, direttamente o attraverso sub-appaltatori, possono stipulare accordi con uno o più acquirenti prima del completamento della costruzione. Tali accordi assumono forme diverse.

2 Per esempio, le entità che intraprendono la costruzione di immobili residenziali possono iniziare la prevendita di singole unità immobiliari (appartamenti o case) mentre la costruzione è ancora in corso o addirittura prima che inizi. Ciascun acquirente stipula con l’entità un accordo per l’acquisto di una determinata unità quando questa sarà pronta per essere occupata. Di solito, l’acquirente paga all’entità un deposito che sarà rimborsabile solo se l’entità non consegna l’unità completata alle condizioni sancite nel contratto. Generalmente, il saldo del prezzo di acquisto è versato all’entità solo all’esecuzione del contratto, quando l’acquirente entra in possesso dell’unità.

3 Le entità che intraprendono la costruzione di immobili commerciali o industriali possono stipulare un accordo con un singolo acquirente. All’acquirente può essere richiesto di versare degli acconti nel tempo che intercorre tra l’accordo iniziale e l’esecuzione del contratto. La costruzione può avere luogo su terreni di proprietà dell’acquirente o da questi presi in leasing prima dell’inizio dei lavori.

AMBITO DI APPLICAZIONE

4 La presente Interpretazione si applica alla contabilizzazione dei ricavi e dei costi delle entità che intraprendono attività di costruzione di immobili direttamente o attraverso sub-appaltatori.

5 Gli accordi che rientrano nell’ambito di applicazione della presente Interpretazione sono accordi per la costruzione di immobili. Oltre alla costruzione di immobili, tali accordi possono comprendere la fornitura di altre merci o servizi.

PROBLEMI

6 La presente Interpretazione affronta due problemi:

(a) 

L’accordo rientra nell’ambito di applicazione dello IAS 11 o dello IAS 18?

(b) 

Quando dovrebbero essere rilevati i ricavi derivanti dalla costruzione di immobili?

Interpretazione

7 La discussione che segue presume che l’entità abbia precedentemente analizzato l’accordo per la costruzione di immobili e qualsiasi accordo correlato, decidendo di non mantenere il coinvolgimento direzionale al livello usualmente connesso con lo stato di proprietà, né l’effettivo controllo sugli immobili costruiti in misura tale da precludere la rilevazione come reddito di alcuni o tutti i corrispettivi. Se è preclusa la rilevazione come reddito di alcuni corrispettivi, la seguente discussione si applica solo alla parte dell’accordo per cui saranno rilevati i ricavi.

8 Nell’ambito di un singolo accordo, una entità può impegnarsi a fornire merci o servizi oltre alla costruzione di immobili (per esempio, la vendita di un terreno o la fornitura di servizi di gestione immobiliare). In conformità alle disposizioni del paragrafo 13 dello IAS 18, può essere necessario suddividere un tale accordo in componenti identificabili separatamente, compresa la componente relativa alla costruzione di immobili. Il fair value (valore equo) del corrispettivo totale ricevuto o spettante per l’accordo deve essere ripartito su ciascuna componente. Se si identificano componenti separate, l’entità applica i paragrafi 10-12 della presente Interpretazione alla componente relativa alla costruzione di immobili al fine di stabilire se quella componente rientra nell’ambito di applicazione dello IAS 11 o dello IAS 18. I criteri di suddivisione dello IAS 11 si applicano quindi a ciascuna componente dell’accordo definito come accordo di costruzione.

9 La seguente discussione fa riferimento a un accordo per la costruzione di immobili ma si applica anche a una componente per la costruzione di immobili identificata nell’ambito di un accordo che comprenda altre componenti.

Determinare se l’accordo rientra nell’ambito di applicazione dello IAS 11 o dello IAS 18

10 Determinare se un accordo per la costruzione di immobili rientra nell’ambito dello IAS 11 o dello IAS 18 dipende dalle condizioni dell’accordo e da tutti i fatti e le circostanze relative. Tale determinazione richiede un giudizio relativamente a ciascun accordo.

11 Lo IAS 11 si applica quando l’accordo soddisfa la definizione di lavoro su ordinazione illustrata nel paragrafo 3 dello IAS 11: «un contratto stipulato specificamente per la costruzione di un bene o di una combinazione di beni …». Un accordo per la costruzione di immobili soddisfa la definizione di contratto di costruzione quando l’acquirente è in grado di specificare i principali elementi strutturali della progettazione degli immobili prima dell’inizio della costruzione e/o di specificare le principali modifiche strutturali una volta che la costruzione è in corso (sia che egli eserciti o meno questa capacità). Quando si applica lo IAS 11, il lavoro su ordinazione comprende anche tutti i contratti o le componenti per la prestazione dei servizi direttamente connessi alla costruzione degli immobili in conformità al paragrafo 5(a) dello IAS 11 e al paragrafo 4 dello IAS 18.

12 Al contrario, un accordo per la costruzione di immobili in cui gli acquirenti hanno una capacità limitata di influire sulla progettazione degli immobili, per esempio nel caso in cui debbano scegliere un progetto tra una serie di opzioni specificate dall’entità oppure se possono solo apportare cambiamenti minori al progetto di base, è un accordo per la vendita di merci che rientra nell’ambito di applicazione dello IAS 18.

Contabilizzazione dei ricavi derivanti dalla costruzione di immobili

L’accordo è un lavoro su ordinazione

13 Se l’accordo rientra nell’ambito di applicazione dello IAS 11 e il suo esito può essere stimato attendibilmente, l’entità deve rilevare i ricavi facendo riferimento allo stadio di completamento dell’attività contrattuale in conformità allo IAS 11.

14 L’accordo può non soddisfare la definizione di lavoro su ordinazione e può pertanto rientrare nell’ambito di applicazione dello IAS 18. In tal caso, l’entità deve determinare se l’accordo riguarda la prestazione di servizi o la vendita di merci.

L’accordo è un contratto per la prestazione di servizi

15 Se all’entità non viene richiesto di acquisire e fornire materiali da costruzione, l’accordo può essere soltanto un accordo per la prestazione di servizi in conformità allo IAS 18. In tal caso, se sono soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 20 dello IAS 18, lo IAS 18 prevede che i ricavi siano rilevati facendo riferimento allo stadio di completamento dell’operazione utilizzando il metodo della percentuale di completamento. Le disposizioni dello IAS 11 si applicano, generalmente, alla rilevazione dei ricavi e dei relativi costi di una tale operazione (paragrafo 21 dello IAS 18).

L’accordo è un contratto per la vendita di merci

16 Se all’entità viene richiesto di fornire servizi unitamente ai materiali da costruzione al fine di adempiere al proprio obbligo contrattuale di consegnare gli immobili all’acquirente, l’accordo è un contratto per la vendita di merci e si applicano i criteri per la rilevazione dei ricavi illustrati nel paragrafo 14 dello IAS 18.

17 L’entità può trasferire all’acquirente il controllo e i rischi e i benefici significativi connessi alla proprietà del lavoro in corso allo stato corrente, man mano che la costruzione procede. In tal caso, se tutti i criteri di cui al paragrafo 14 dello IAS 18 sono sempre soddisfatti con l’avanzare della costruzione, l’entità deve rilevare i ricavi facendo riferimento allo stadio di completamento utilizzando il metodo della percentuale di completamento. Le disposizioni dello IAS 11 si applicano, generalmente, alla rilevazione dei ricavi e dei relativi costi di una tale operazione.

18 L’entità può trasferire interamente all’acquirente il controllo e i rischi e i benefici significativi connessi alla proprietà degli immobili in una sola volta (per esempio al completamento, alla consegna o dopo la consegna). In tal caso, l’entità deve rilevare i ricavi solo se sono soddisfatti tutti i criteri di cui al paragrafo 14 dello IAS 18.

19 Se all’entità viene richiesto di svolgere ulteriori lavori sugli immobili già consegnati all’acquirente, essa deve rilevare una passività e un costo secondo quanto previsto dal paragrafo 19 dello IAS 18. La passività deve essere valutata in conformità allo IAS 37. Se all’entità viene richiesto di consegnare altre merci o servizi identificabili separatamente dagli immobili già consegnati all’acquirente, essa avrebbe dovuto distinguere le merci o i servizi residuali come una componente separata della vendita, secondo quanto stabilito dal paragrafo 8 della presente Interpretazione.

Informazioni integrative

20 Se una entità rileva i ricavi utilizzando il metodo della percentuale di completamento per gli accordi che, con l’avanzare della costruzione, soddisfano sempre tutti i criteri di cui al paragrafo 14 dello IAS 18 (vedere paragrafo 17 dell’Interpretazione), essa deve indicare:

(a) 

come determina quali accordi soddisfano sempre i criteri di cui al paragrafo 14 dello IAS 18, con l’avanzare della costruzione;

(b) 

l’ammontare dei ricavi derivanti da detti accordi nel periodo; e

(c) 

i criteri utilizzati per determinare lo stadio di avanzamento degli accordi in corso.

21 Per gli accordi descritti nel paragrafo 20 che si trovino in fase di attuazione alla data di riferimento, l’entità deve inoltre indicare:

(a) 

l’ammontare complessivo dei costi sostenuti e dei margini rilevati (al netto delle perdite rilevate) a quella data; e

(b) 

l’ammontare degli anticipi ricevuti.

MODIFICHE ALL’APPENDICE ALLO IAS 18

22-23 [Modifica non applicabile ai soli Principi]

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

24 L’entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata. Se l’entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2009, tale fatto deve essere indicato.

25 I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati retroattivamente secondo quanto previsto dallo IAS 8.

▼M10




INTERPRETAZIONE IFRIC 16

Coperture di un investimento netto in una gestione estera

RIFERIMENTI

— 
IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori
— 
IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere
— 
IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione

▼M53

— 
IFRS 9 Strumenti finanziari

▼M10

PREMESSA

1 Molte entità tenute alla redazione del bilancio possiedono investimenti in gestioni estere (come definite al paragrafo 8 dello IAS 21). Tali gestioni estere possono essere controllate, collegate, joint venture o filiali. Lo IAS 21 dispone che l’entità determini la valuta funzionale di ciascuna delle proprie gestioni estere come la valuta dell’ambiente economico prevalente di quella gestione. Quando la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico di una gestione estera vengono convertiti in una moneta di presentazione, l’entità è tenuta a rilevare le differenze di cambio nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo fino a quando non dismette la gestione estera.

2 La contabilizzazione delle operazioni di copertura dal rischio di cambio derivante da un investimento netto in una gestione estera si applicherà solo se le attività nette di quella gestione estera sono incluse nel bilancio ►M32   ( 56 ) ◄ . L’elemento coperto dal rischio di cambio derivante dall’investimento netto in una gestione estera può essere un ammontare delle attività nette uguale o minore del valore contabile delle attività nette della gestione estera.

▼M53

3 L'IFRS 9 richiede la designazione di un elemento qualificabile per la copertura e dei relativi strumenti qualificabili di copertura in una relazione di contabilizzazione di copertura. Qualora esista una designata relazione di copertura, in caso di copertura di un investimento netto, l'utile o la perdita sullo strumento di copertura considerato come copertura efficace dell'investimento netto viene rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo ed è incluso nelle differenze di cambio derivanti dalla conversione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico della gestione estera.

▼M10

4 Una entità con molte gestioni estere può essere esposta a diversi rischi di cambio. La presente Interpretazione fornisce indicazioni in merito all’identificazione dei rischi di cambio che si qualificano come rischio coperto nella copertura di un investimento netto in una gestione estera.

▼M53

5 L'IFRS 9 consente all'entità di designare uno strumento finanziario derivato o non derivato (oppure una combinazione di strumenti finanziari derivati e non derivati) come strumenti di copertura del rischio di cambio. La presente Interpretazione fornisce indicazioni in merito a chi, nell'ambito di un gruppo, può detenere strumenti di copertura che siano coperture di un investimento netto in una gestione estera, che soddisfino le condizioni per la contabilizzazione delle operazioni di copertura.

6 Lo IAS 21 e l'IFRS 9 richiedono che gli importi cumulativi rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo relativi sia alle differenze di cambio derivanti dalla conversione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico della gestione estera sia all'utile o perdita sullo strumento di copertura considerato come una copertura efficace dell'investimento netto, siano riclassificati da patrimonio netto nell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione nel momento in cui la controllante dismette la gestione estera. La presente Interpretazione fornisce indicazioni su come l'entità dovrebbe determinare gli importi da riclassificare da patrimonio netto nell'utile (perdita) d'esercizio sia per lo strumento di copertura sia per l'elemento coperto.

▼M10

AMBITO DI APPLICAZIONE

▼M53

7 La presente Interpretazione si applica all'entità che copre il rischio di cambio derivante dai propri investimenti netti in gestioni estere e desidera qualificarsi per la contabilizzazione delle operazioni di copertura in conformità all'IFRS 9. Per praticità, la presente Interpretazione fa riferimento a tale entità come controllante e al bilancio in cui sono comprese le attività nette di gestioni estere come bilancio consolidato. Tutti i riferimenti alla controllante si applicano parimenti all'entità che detiene un investimento netto in una gestione estera che sia una joint venture, una collegata o una filiale.

▼M10

8 La presente Interpretazione si applica solo a coperture di investimenti netti in gestioni estere; non dovrebbe essere applicata per analogia ad altri tipi di contabilizzazione di operazioni di copertura.

PROBLEMI

9 Gli investimenti in gestioni estere possono essere detenuti direttamente da una controllante o indirettamente dalla sua controllata o dalle sue controllate. I problemi trattati dalla presente Interpretazione sono:

a) 

la natura del rischio coperto e l’ammontare dell’elemento coperto per cui può essere designata una relazione di copertura:

i) 

se la controllante può designare come rischio coperto solo le differenze di cambio derivanti da una differenza tra le valute funzionali della controllante stessa e la sua gestione estera, o se può anche designare come rischio coperto le differenze di cambio derivanti dalla differenza tra la moneta di presentazione del bilancio consolidato della controllante e la valuta funzionale della gestione estera;

ii) 

qualora la controllante detenga la gestione estera indirettamente, se il rischio coperto può includere solo le differenze di cambio derivanti da differenze nelle valute funzionali tra la gestione estera e la sua controllante diretta, o se il rischio coperto può anche comprendere qualsiasi differenza di cambio tra la valuta funzionale della gestione estera e una qualsiasi delle controllanti intermedie o la capogruppo (ossia se il fatto che l’investimento netto nella gestione estera è detenuto attraverso una controllante intermedia incide sul rischio economico della capogruppo).

b) 

chi, nell’ambito di un gruppo, può detenere lo strumento di copertura:

i) 

se è possibile istituire una valida relazione per la contabilizzazione di operazioni di copertura soltanto nel caso in cui l’entità che copre il proprio investimento netto è una controparte dello strumento di copertura o se una entità del gruppo, indipendentemente dalla propria valuta funzionale, può detenere lo strumento di copertura;

ii) 

se la natura dello strumento di copertura (derivato o non derivato) o il metodo di consolidamento incide sulla valutazione dell’efficacia della copertura.

c) 

quali importi dovrebbero essere riclassificati da patrimonio netto nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio come rettifiche da riclassificazione all’atto della dismissione della gestione estera:

i) 

quando una gestione estera oggetto di copertura viene dismessa, quali importi dalla riserva di conversione di valuta estera della controllante rispetto allo strumento di copertura e rispetto a quella gestione estera dovrebbero essere riclassificati da patrimonio netto nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio nel bilancio consolidato della controllante;

ii) 

se il metodo di consolidamento incide sulla determinazione degli importi da riclassificare da patrimonio netto nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio.

INTERPRETAZIONE

Natura del rischio coperto e ammontare dell’elemento coperto per cui può essere designata una relazione di copertura

10 La contabilizzazione delle operazioni di copertura può essere applicata solo alle differenze di cambio tra la valuta funzionale della gestione estera e la valuta funzionale della controllante.

11 In un’operazione di copertura dei rischi di cambio derivanti da un investimento netto in una gestione estera, l’elemento coperto può essere un ammontare delle attività nette uguale o inferiore al valore contabile delle attività nette della gestione estera nel bilancio consolidato della controllante. Il valore contabile delle attività nette di una gestione estera che può essere designato come elemento coperto nel bilancio consolidato di una controllante dipende dall’eventualità che una controllante di livello inferiore della gestione estera abbia applicato la contabilizzazione delle operazioni di copertura a tutte o a una parte delle attività nette di quella gestione estera e che tale contabilizzazione sia stata mantenuta nel bilancio consolidato della controllante.

12 Il rischio coperto può essere designato come l’esposizione in valuta estera derivante dalla differenza tra la valuta funzionale della gestione estera e la valuta funzionale di una qualsiasi controllante (controllante diretta, intermedia o capogruppo) di quella gestione estera. Il fatto che l’investimento netto sia detenuto attraverso una controllante intermedia non incide sulla natura del rischio economico derivante alla capogruppo dall’esposizione in valuta estera.

13 Un’esposizione al rischio di cambio derivante da un investimento netto in una gestione estera può presentare i requisiti per la contabilizzazione come operazione di copertura una sola volta nel bilancio consolidato. Pertanto, se le stesse attività nette di una gestione estera sono coperte da più controllanti nell’ambito del gruppo (per esempio, nel caso di una controllante diretta e indiretta simultaneamente) per lo stesso rischio, solo una relazione di copertura presenterà i requisiti per la contabilizzazione di operazioni di copertura nel bilancio consolidato della capogruppo. Una relazione di copertura designata da una controllante nel proprio bilancio consolidato non necessita di essere mantenuta da altra controllante di livello superiore. Tuttavia, se non viene mantenuta dalla controllante di livello superiore, la contabilizzazione delle operazioni di copertura applicata dalla controllante di livello inferiore deve essere annullata prima che sia rilevata la contabilizzazione delle operazioni di copertura da parte della controllante di livello superiore.

Chi può detenere lo strumento di copertura

▼M53

14 Uno strumento derivato o non derivato (o una combinazione di strumenti derivati e non derivati) può essere designato come strumento di copertura in una copertura di un investimento netto in una gestione estera. Lo/gli strumento/i di copertura può/possono essere detenuto/i da una o più entità nell'ambito del gruppo, purché vengano soddisfatte le disposizioni in materia di designazione, documentazione ed efficacia di cui al paragrafo 6.4.1 dell'IFRS 9 relative alla copertura di un investimento netto. In particolare, la strategia di copertura del gruppo dovrebbe essere documentata chiaramente a causa della possibilità di diverse designazioni a diversi livelli del gruppo.

▼M10

15 Ai fini della valutazione dell’efficacia, la variazione del valore dello strumento di copertura rispetto al rischio di cambio viene calcolata facendo riferimento alla valuta funzionale della controllante la cui valuta funzionale viene utilizzata per misurare il rischio coperto, in conformità alla documentazione richiesta per la contabilizzazione di operazioni di copertura. A seconda di quale entità del gruppo detenga lo strumento di copertura, in assenza di contabilizzazione di operazioni di copertura, la variazione totale del valore potrebbe essere rilevata nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio, nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo o in entrambi. Tuttavia, la rilevazione della variazione di valore dello strumento di copertura nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio o nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo non incide sulla valutazione dell’efficacia. Come parte dell’applicazione della contabilizzazione di operazioni di copertura, il totale della parte efficace della variazione è inclusa nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo. Ai fini della valutazione dell’efficacia è irrilevante se lo strumento di copertura è uno strumento derivato o non derivato, così come non incide il metodo di consolidamento.

Dismissione di una gestione estera oggetto di copertura

▼M53

16 Quando viene dismessa una gestione estera coperta, l'importo riclassificato nell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione proveniente dalla riserva di conversione di valuta estera nel bilancio consolidato della controllante riferito allo strumento di copertura è l'importo che il paragrafo 6.5.14 dell'IFRS 9 richiede di identificare. Tale importo è l'utile o la perdita cumulati sullo strumento di copertura considerato essere una copertura efficace.

▼M10

17 L’importo riclassificato nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio dalla riserva di conversione di valuta estera nel bilancio consolidato di una controllante riferito all’investimento netto in quella gestione estera in conformità al paragrafo 48 dello IAS 21 è l’ammontare incluso in quella riserva di conversione di valuta estera della controllante con riferimento a quella gestione estera. Nel bilancio consolidato della capogruppo, il metodo di consolidamento non incide sul valore netto complessivo rilevato nella riserva di conversione di valuta estera riferito a tutte le gestioni estere. Tuttavia, l’applicazione del metodo di consolidamento diretto o graduale (step by-step) da parte della capogruppo ( 57 ) può incidere sull’ammontare incluso nella propria riserva di conversione di valuta estera con riguardo ad una singola gestione estera. L’uso del metodo di consolidamento graduale può comportare la riclassificazione nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio di un ammontare diverso da quello utilizzato per determinare l’efficacia della copertura. Questa differenza può essere eliminata determinando l’ammontare relativo a quella gestione estera che sarebbe derivato se fosse stato applicato il metodo di consolidamento diretto. Lo IAS 21 non richiede questa rettifica. Tuttavia, è una scelta di principio contabile che dovrebbe essere seguita in modo uniforme per tutti gli investimenti netti.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

▼M22

18 L’entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o ottobre 2008 o da data successiva. L’entità deve applicare la modifica al paragrafo 14 di cui ai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nell’aprile 2009 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata di entrambe. Se un’entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o ottobre 2008, o la modifica al paragrafo 14 prima del 1o luglio 2009, tale fatto deve essere indicato.

▼M53

18B L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 3, 5-7, 14, 16, AG1 e AG8 e ha eliminato il paragrafo 18 A. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

▼M10

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

19 Lo IAS 8 specifica come una entità deve applicare un cambiamento nei principi contabili risultante dall’applicazione iniziale di un’Interpretazione. Una entità non è tenuta a conformarsi a tali disposizioni nel caso in cui la presente Interpretazione sia applicata per la prima volta. Se una entità ha designato uno strumento di copertura come copertura di un investimento netto ma la copertura non soddisfa le condizioni per la contabilizzazione di operazioni di copertura previste nella presente Interpretazione, l’entità applica lo IAS 39 per eliminare prospetticamente tale contabilizzazione di operazioni di copertura.




Appendice

Guida operativa

La presente appendice costituisce parte integrante dell’Interpretazione.

▼M53

AG1

La presente Appendice illustra l'applicazione dell'Interpretazione utilizzando la struttura aziendale riportata di seguito. In tutti i casi, l'efficacia delle relazioni di copertura descritte dovrebbe essere verificata in conformità all'IFRS 9, sebbene questa verifica non sia trattata nella presente appendice. La Controllante, in veste di capogruppo, presenta il proprio bilancio consolidato nella propria valuta funzionale, l'euro (EUR). Ciascuna controllata è posseduta interamente. L'investimento netto di £500 milioni della controllante nella Controllata B (valuta funzionale lira sterlina (GBP)] comprende £159 milioni equivalente all'investimento netto della Controllata B nella Controllata C per US$300 milioni (valuta funzionale dollari USA (USD)]. In altri termini, le attività nette della Controllata B, escluso il proprio investimento nella Controllata C, ammontano a £341 milioni.

▼M10

Natura del rischio coperto per il quale può essere designata una relazione di copertura (paragrafi 10-13)

AG2

La Controllante può coprire il proprio investimento netto in ciascuna delle Controllate A, B e C per il rischio di cambio tra le rispettive valute funzionali (yen giapponese (JPY), lira sterlina e dollaro USA) e l’euro. Inoltre, la Controllante può coprire il rischio di cambio USD/GBP tra le valute funzionali delle Controllate B e C. Nel proprio bilancio consolidato, la Controllata B può coprire il proprio investimento netto nella Controllata C dal rischio di cambio tra le rispettive valute funzionali di dollaro USA e lira sterlina. Negli esempi seguenti, il rischio designato è il rischio di cambio a pronti, in quanto gli strumenti di copertura non sono derivati. Se gli strumenti di copertura fossero contratti forward, la Controllante potrebbe designare il rischio di cambio a termine.

image

Ammontare dell’elemento coperto per cui può essere designata una relazione di copertura (paragrafi 10-13)

AG3

La Controllante desidera coprire il rischio di cambio derivante dal suo investimento netto nella Controllata C. Si supponga che la Controllata A abbia ottenuto un prestito di US$300 milioni. Le attività nette della Controllata A all’inizio dell’esercizio sono pari a ¥400.000 milioni, inclusi i fondi rivenienti dal finanziamento di terzi di US$300 milioni.

AG4

L’elemento coperto può essere un ammontare di attività nette uguale o inferiore al valore contabile dell’investimento netto della Controllante nella Controllata C (US$300 milioni) nel proprio bilancio consolidato. Nel proprio bilancio consolidato, la Controllante può designare il finanziamento di terzi di US$300 milioni nella Controllata A come una copertura del rischio di cambio a pronti EUR/USD associata al proprio investimento netto nelle attività nette di US$300 milioni della Controllata C. In tal caso, sia la differenza di cambio EUR/USD sul finanziamento di terzi di US$300 milioni nella Controllata A, sia la differenza di cambio EUR/USD sull’investimento netto di US$300 milioni nella controllata C sono incluse nella riserva di conversione di valuta estera nel bilancio consolidato della Controllante dopo l’applicazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura.

AG5

Nell’assenza di una contabilizzazione di operazioni di copertura, la differenza di cambio USD/EUR totale sul finanziamento di terzi di US$300 milioni nella controllata A verrebbe rilevata nel bilancio consolidato della Controllante nel modo seguente:

— 
la variazione del tasso di cambio a pronti USD/JPY, convertita in euro, nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio, e
— 
la variazione del tasso di cambio a pronti JPY/EUR nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.

In alternativa alla designazione di cui al paragrafo AG4, la Controllante può designare, nel proprio bilancio consolidato, il finanziamento di terzi di US$300 milioni nella Controllata A come una copertura del rischio di cambio a pronti GBP/USD tra Controllata C e Controllata B. In tal caso, la differenza di cambio totale USD/EUR sul finanziamento di terzi di US$300 milioni nella Controllata A verrebbe rilevata nel bilancio consolidato della Controllante nel modo seguente:

— 
la variazione del tasso di cambio a pronti GBP/USD, nella riserva di conversione di valuta estera relativamente alla Controllata C,
— 
la variazione del tasso di cambio a pronti GBP/JPY, convertita in euro, nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio, e
— 
la variazione del tasso di cambio a pronti JPY/EUR, nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.

AG6

La Controllante non può designare il prestito di US$300 milioni nella Controllata A come una copertura del rischio di cambio a pronti EUR/USD e del rischio di cambio a pronti GBP/USD nel proprio bilancio consolidato. Un unico strumento di copertura può coprire una sola volta lo stesso rischio designato. La Controllata B non può applicare la contabilizzazione di operazioni di copertura nel proprio bilancio consolidato perché lo strumento di copertura è posseduto esternamente al gruppo che comprende la Controllata B e la Controllata C.

In quale entità di un gruppo è possibile detenere lo strumento di copertura (paragrafi 14 e 15)?

AG7

Come evidenziato nel paragrafo AG5, in assenza di una contabilizzazione di operazioni di copertura, nel bilancio consolidato della Controllante la variazione totale di valore del finanziamento di terzi di US$300 milioni nella controllata A rispetto al rischio di cambio, verrebbe registrata sia nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio (rischio di cambio a pronti USD/JPY), sia nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (rischio di cambio a pronti EUR/JPY). Entrambi gli importi sono inclusi ai fini della valutazione dell’efficacia della copertura designata nel paragrafo AG4 perché la variazione di valore sia dello strumento di copertura, sia dell’elemento coperto, vengono calcolate facendo riferimento alla valuta funzionale euro della Controllante a fronte della valuta funzionale dollaro USA della Controllata C, in conformità alla documentazione di copertura. Il metodo di consolidamento (ossia metodo diretto o metodo graduale) non incide sulla valutazione dell’efficacia della copertura.

Importi riclassificati nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio alla dismissione di una gestione estera (paragrafi 16 e 17)

AG8

▼M53

Quando la Controllata C viene dismessa, i valori riclassificati nell'utile (perdita) d'esercizio nel bilancio consolidato della Controllante dalla sua riserva di conversione di valuta estera (FCTR — Foreign currency translation reserve) sono:

a) 

con riferimento al finanziamento di terzi di US$300 milioni della Controllata A, l'importo che l'IFRS 9 richiede di identificare, ossia la variazione totale di valore rispetto al rischio di cambio rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo come la parte efficace della copertura e

▼M10

b) 

con riferimento all’investimento netto di US$300 milioni nella Controllata C, l’importo determinato dal metodo di consolidamento dell’entità. Se la Controllante adotta il metodo diretto, la sua FCTR rispetto alla Controllata C sarà determinata direttamente dal tasso di cambio EUR/USD. Se la Controllante adotta il metodo graduale, la sua FCTR rispetto alla Controllata C sarà determinata dalla FCTR rilevata dalla Controllata B a fronte del tasso di cambio GBP/USD, convertito nella valuta funzionale della Controllante utilizzando il tasso di cambio EUR/GBP. L’adozione del metodo graduale di consolidamento da parte della Controllante nei periodi precedenti non la obbliga, né le impedisce, di stabilire che l’importo della FCTR da riclassificare quando dismette la Controllata C corrisponda all’importo che sarebbe stato rilevato se avesse sempre adottato il metodo diretto, a seconda dei propri principi contabili.

Copertura di più gestioni estere (paragrafi 11, 13 e 15)

AG9

Gli esempi seguenti mostrano che nel bilancio consolidato della Controllante, il rischio che può essere coperto è sempre il rischio tra la sua valuta funzionale (euro) e le valute funzionali delle Controllate B e C. Indipendentemente dal modo in cui sono designate le coperture, gli importi massimi che possono essere considerati come coperture efficaci da includere nella riserva di conversione di valuta estera nel bilancio consolidato della Controllante quando siano coperte entrambe le gestioni estere, sono US$300 milioni per il rischio di cambio EUR/USD e £341 milioni per il rischio di cambio EUR/GBP. Altre variazioni di valore dovute a variazioni dei tassi di cambio sono incluse nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio consolidato della Controllante. Ovviamente, per una Controllante sarebbe possibile designare US$300 milioni solo per variazioni nel tasso di cambio a pronti USD/GBP o £500 milioni solo per variazioni nel tasso di cambio a pronti GBP/EUR.

La Controllante detiene entrambi gli strumenti di copertura in USD e GBP

AG10

La Controllante può desiderare di coprire il rischio di cambio in relazione al proprio investimento netto nella Controllata B così come quello relativo alla Controllata C. Si supponga che la Controllante detenga appropriati strumenti di copertura denominati in dollari USA e lire sterline che potrebbe designare come coperture dei propri investimenti netti nelle Controllate B e C. Le designazioni che la Controllante può fare nel proprio bilancio consolidato comprendono anche, a titolo esemplificativo, quanto segue:

a) 

uno strumento di copertura di US$300 milioni designato come copertura dell’investimento netto di US$300 milioni nella Controllata C con il rischio costituito dall’esposizione al cambio a pronti (EUR/USD) tra Controllante e Controllata C e uno strumento di copertura fino a £341 milioni designato come copertura dell’investimento netto di £341 milioni nella controllata B con il rischio costituito dall’esposizione al cambio a pronti (EUR/GBP) tra Controllante e Controllata B.

b) 

strumento di copertura di US$300 designato come copertura dell’investimento netto di US$300 milioni nella Controllata C con il rischio costituito dall’esposizione al cambio a pronti (GBP/USD) tra Controllata B e Controllata C e uno strumento di copertura fino a £500 milioni designato come copertura dell’investimento netto di £500 milioni nella Controllata B con il rischio costituito dall’esposizione al cambio a pronti (EUR/GBP) tra Controllante e Controllata B.

AG11

Il rischio di cambio EUR/USD derivante dall’investimento netto della Controllante nella Controllata C è un rischio diverso dal rischio di cambio EUR/GBP derivante dall’investimento netto della Controllante nella Controllata B. Tuttavia, nel caso descritto nel paragrafo AG10(a), con la designazione dello strumento di copertura in USD detenuto, la Controllante ha già coperto interamente il rischio di cambio EUR/USD derivante dal proprio investimento netto nella Controllata C. Se la Controllante ha anche designato uno strumento in GBP da essa detenuto come copertura del proprio investimento netto di £500 milioni nella Controllata B, £159 milioni di quell’investimento netto, rappresentanti l’equivalente in GBP del proprio investimento netto in USD nella Controllata C, sarebbero coperti due volte dal rischio di cambio GBP/EUR nel bilancio consolidato della Controllante.

AG12

Nel caso descritto nel paragrafo AG10(b), se la Controllante designa il rischio coperto come l’esposizione al cambio a pronti (GBP/USD) tra Controllata B e Controllata C, solo la parte GBP/USD della variazione di valore del proprio strumento di copertura di US$300 milioni è inclusa nella riserva di conversione di valuta estera della Controllante relativamente alla Controllata C. Il resto della variazione (equivalente alla variazione GBP/EUR su £159 milioni) è incluso nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio consolidato della Controllante, come indicato nel paragrafo AG5. Poiché la designazione del rischio USD/GBP tra le Controllate B e C non comprende il rischio GBP/EUR, la Controllante è anche in grado di designare fino a £500 milioni del proprio investimento netto nella Controllata B, con il rischio costituito dall’esposizione al cambio a pronti (GBP/EUR) tra Controllante e Controllata B.

La Controllata B detiene lo strumento di copertura in USD

AG13

Si supponga che la Controllata B detenga US$300 milioni di debito verso terzi i cui fondi siano stati trasferiti alla Controllante attraverso un finanziamento infragruppo denominato in lire sterline. Poiché le proprie attività e passività sono aumentate di £159 milioni, le attività nette della Controllata B restano invariate. La Controllata B potrebbe designare nel proprio bilancio consolidato il debito verso terzi come copertura del rischio GBP/USD del proprio investimento netto nella Controllante C. La Controllante potrebbe mantenere la designazione della Controllata B di quello strumento di copertura come copertura del proprio investimento netto di US$300 milioni nella Controllata C per il rischio GBP/USD (vedere paragrafo 13) e la Controllante potrebbe designare lo strumento di copertura in GBP in proprio possesso come copertura dell’intero investimento netto di £500 milioni nella Controllata B. La prima copertura, designata dalla Controllata B, verrebbe valutata facendo riferimento alla valuta funzionale della Controllata B (lira sterlina) e la seconda copertura, designata dalla Controllante, verrebbe valutata facendo riferimento alla valuta funzionale della Controllante (euro). In tal caso, nel bilancio consolidato della Controllante, viene coperto dallo strumento di copertura in USD solo il rischio relativo al cambio GBP/USD derivante dall’investimento netto della Controllante nella Controllata C, e non l’intero rischio relativo al cambio EUR/USD. Pertanto, l’intero rischio di cambio EUR/GBP derivante dall’investimento netto di £500 milioni della Controllante nella Controllata B può essere coperto nel bilancio consolidato della Controllante.

AG14

Tuttavia, si deve anche considerare la contabilizzazione del finanziamento di £159 milioni della Controllante alla Controllata B. Se il finanziamento della Controllante non è considerato parte del proprio investimento netto nella Controllata B perché non soddisfa le condizioni del paragrafo 15 dello IAS 21, la differenza di cambio GBP/EUR derivante dalla conversione verrebbe inclusa nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio consolidato della Controllante. Se il finanziamento di £159 milioni alla Controllata B è considerato parte dell’investimento netto della Controllante, quell’investimento netto sarebbe di soli £341 milioni e, di conseguenza, il valore che la Controllante potrebbe designare come elemento coperto per il rischio di cambio GBP/EUR si ridurrebbe da £500 milioni a £341 milioni.

AG15

Se la Controllante ha annullato la relazione di copertura designata dalla Controllata B, la Controllante potrebbe designare il prestito di US$300 milioni detenuto dalla Controllata B come una copertura del proprio investimento netto di US$300 milioni nella Controllata C per il rischio di cambio EUR/USD e designare lo strumento di copertura in GBP da essa detenuto come copertura di un ammontare massimo di £341 milioni dell’investimento netto nella Controllata B. In tal caso l’efficacia di entrambe le coperture sarebbe calcolata facendo riferimento alla valuta funzionale della Controllante (euro). Di conseguenza, sia la variazione di valore del prestito in USD/GBP detenuto dalla Controllata B, sia la variazione di valore del finanziamento in GBP/EUR della Controllante verso la Controllata B (equivalente al cambio USD/EUR in totale) sarebbero incluse nella riserva di conversione di valuta estera nel bilancio consolidato della Controllante. Poiché la Controllante ha già coperto interamente il rischio di cambio EUR/USD derivante dal proprio investimento netto nella Controllata C, può coprirsi dal rischio di cambio EUR/GBP solo fino a un ammontare massimo di £341 milioni del proprio investimento netto nella Controllata B.

▼M17




INTERPRETAZIONE IFRIC 17

Distribuzioni ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide

RIFERIMENTI

— 
IFRS 3 Aggregazioni aziendali (rivisto nella sostanza nel 2008)
— 
IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate
— 
IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative

▼M32

— 
IFRS 10 Bilancio consolidato

▼M33

— 
IFRS 13 Valutazione del fair value

▼M17

— 
IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)
— 
IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento
— 
IAS 27 Bilancio consolidato e separato (modificato nel maggio 2008)

PREMESSA

1 Talvolta un’entità distribuisce come dividendi attività diverse dalle disponibilità liquide (attività non rappresentate da disponibilità liquide) ai propri soci ( 58 ) nella loro capacità di azionisti. In tali circostanze, una entità può anche offrire ai propri soci la possibilità di ricevere attività non rappresentate da disponibilità liquide in alternativa ai contanti. L’IFRIC ha ricevuto delle richieste di fornire indicazioni su come una entità dovrebbe trattare contabilmente tali distribuzioni.

2 Gli International Financial Reporting Standard (IFRS) non contengono una guida su come una entità deve valutare le distribuzioni ai propri soci (tali distribuzioni sono comunemente definite dividendi). Lo IAS 1 richiede che una entità debba esporre nel bilancio i dettagli dei dividendi rilevati come distribuzioni ai soci nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note al bilancio.

AMBITO DI APPLICAZIONE

3 La presente Interpretazione si applica ai seguenti tipi di distribuzioni unilaterali di attività da parte di una entità ai propri soci nella loro capacità di azionisti:

a) 

distribuzioni di attività non rappresentate da disponibilità liquide (per esempio, elementi di immobili, impianti e macchinari, attività aziendali come definite nell’IFRS 3, interessenze partecipative in altra entità o gruppi in dismissione secondo la definizione di cui all’IFRS 5); e

b) 

distribuzioni che offrono ai soci la possibilità di ricevere attività non rappresentate da disponibilità liquide in alternativa ai contanti.

4 La presente Interpretazione si applica soltanto a quelle distribuzioni in cui tutti i soci di una stessa classe di strumenti rappresentativi di capitale sono trattati allo stesso modo.

5 La presente Interpretazione non si applica a una distribuzione di un’attività non rappresentata da disponibilità liquide che è in definitiva controllata dalla stessa parte o dalle stesse parti prima e dopo la distribuzione. Tale esclusione si applica al bilancio separato, al bilancio individuale e al bilancio consolidato di una entità che effettua la distribuzione.

6 In conformità al paragrafo 5, la presente Interpretazione non si applica quando una attività non rappresentata da disponibilità liquide è in definitiva controllata dalle stesse parti sia prima, sia dopo la distribuzione. Il paragrafo B2 dell’IFRS 3 stabilisce che «un gruppo di soggetti deve essere considerato esercitante il controllo su un’entità quando, ai sensi di accordi contrattuali, ha il potere di determinarne le politiche finanziarie e gestionali al fine di ottenere benefici dalle attività dell’entità». Pertanto, affinché una distribuzione non rientri nell’ambito di applicazione della presente Interpretazione in base al principio secondo cui le stesse parti controllano l’attività sia prima, sia dopo la distribuzione, un gruppo di azionisti che singolarmente ricevono la distribuzione deve avere, come risultato di accordi contrattuali, tale potere effettivo collettivo sulla entità che effettua la distribuzione.

▼M32

7 In conformità al paragrafo 5, la presente Interpretazione non si applica quando una entità distribuisce una parte delle proprie interessenze partecipative in una controllata, ma conserva il controllo della stessa. L’entità che effettua una distribuzione che comporta la rilevazione di una partecipazione di minoranza nella propria controllata contabilizza la distribuzione in conformità all’IFRS 10.

▼M17

8 La presente Interpretazione tratta soltanto la contabilizzazione da parte di una entità che effettua una distribuzione di attività non rappresentate da disponibilità liquide. Non riguarda pertanto il trattamento contabile adottato dagli azionisti che ricevono tale distribuzione.

PROBLEMI

9 Quando una entità dichiara una distribuzione e ha pertanto una obbligazione di distribuire le attività ai propri soci, deve rilevare una passività relativa al dividendo pagabile. Di conseguenza, la presente Interpretazione affronta le seguenti questioni:

a) 

quando va rilevato il dividendo pagabile da parte della entità?

b) 

in quale modo l’entità deve valutare il dividendo pagabile?

c) 

nel momento in cui una entità procede al regolamento del dividendo pagabile, in quale modo deve contabilizzare le differenze tra il valore contabile delle attività distribuite e il valore contabile del dividendo pagabile?

INTERPRETAZIONE

Quando rilevare un dividendo pagabile

10 La passività relativa al dividendo da pagare deve essere rilevata quando il dividendo è adeguatamente autorizzato e non è più a discrezione della entità, ossia alla data:

a) 

in cui la delibera di distribuzione del dividendo, per esempio da parte della direzione aziendale o del consiglio di amministrazione, è approvata dall’autorità competente, per esempio gli azionisti, se l’ordinamento giuridico richiede tale approvazione; oppure

b) 

in cui il dividendo è deliberato, per esempio da parte della direzione aziendale o del consiglio di amministrazione, se l’ordinamento giuridico non richiede un’ulteriore approvazione.

Valutazione di un dividendo pagabile

11 Una entità deve valutare una passività relativa alla distribuzione di attività non rappresentate da disponibilità liquide come dividendo per i propri soci al fair value (valore equo) dell’attività da distribuire.

12 Se una entità concede ai propri soci la facoltà di ricevere o attività non rappresentate da disponibilità liquide o contanti, l’entità deve stimare il dividendo pagabile considerando il fair value (valore equo) di ciascuna opzione e la relativa probabilità che i soci scelgano l’una o l’altra opzione.

13 Alla data di chiusura di ciascun esercizio e alla data di regolamento, l’entità deve rivedere e rettificare il valore contabile del dividendo pagabile, e ciascuna variazione del valore contabile del dividendo pagabile deve essere rilevata nel patrimonio netto come una rettifica dell’ammontare della distribuzione.

Contabilizzazione delle differenze tra il valore contabile delle attività distribuite e il valore contabile del dividendo pagabile nel momento in cui una entità procede al regolamento del dividendo pagabile

14 Nel momento in cui una entità procede al regolamento del dividendo pagabile, deve rilevare nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio l’eventuale differenza tra il valore contabile delle attività distribuite e il valore contabile del dividendo pagabile.

Esposizione nel bilancio e informazioni integrative

15 Un’entità deve esporre le differenze descritte nel paragrafo 14 in una voce separata del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio.

16 Un’entità deve fornire le seguenti informazioni, se applicabili:

a) 

il valore contabile del dividendo pagabile all’inizio e alla fine dell’esercizio; e

b) 

l’incremento o il decremento del valore contabile rilevato nell’esercizio in conformità al paragrafo 13 a seguito di una variazione del fair value (valore equo) delle attività da distribuire.

▼M33

17 Se, dopo la chiusura dell’esercizio ma prima della data di approvazione del bilancio, un’entità dichiara un dividendo da distribuire in attività non rappresentate da disponibilità liquide, essa deve indicare:

▼M17

a) 

la natura dell’attività da distribuire;

b) 

il valore contabile dell’attività da distribuire alla data di chiusura dell’esercizio; e

▼M33

c) 

il fair value dell’attività da distribuire alla data di chiusura dell’esercizio, se diverso dal valore contabile, e le informazioni in merito al metodo utilizzato per valutare il fair value richieste dai paragrafi 93(b), (d), (g) e (i) e 99 dell’IFRS 13.

▼M17

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

18 Un’entità deve applicare la presente Interpretazione prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. Non è consentita l’applicazione retroattiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o luglio 2009, tale fatto deve essere indicato e l’entità deve applicare anche l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008), lo IAS 27 (modificato nel maggio 2008) e l’IFRS 5 (modificato dalla presente Interpretazione).

▼M32

19 L’IFRS 10, pubblicato a maggio 2011, ha modificato il paragrafo 7. Un’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRS 10.

▼M33

20 L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato il paragrafo 17. Un’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRS 13.

▼M18




INTERPRETAZIONE DELL’IFRIC N. 18

Cessioni di attività da parte della clientela

RIFERIMENTI

— 
Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio
— 
IFRS 1 Prima Adozione degli International Financial Reporting Standard (rivisto nella sostanza nel 2008)
— 
IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori
— 
IAS 16 Immobili, impianti e macchinari
— 
IAS 18 Ricavi
— 
IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica
— 
IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione

PREMESSA

1 Nel settore dei servizi pubblici, un’entità può ricevere dai propri clienti elementi di immobili, impianti e macchinari che devono essere utilizzati per collegare tali clienti a una rete e garantire l’accesso continuativo alla fornitura di servizi quali elettricità, gas o acqua. In alternativa, un’entità può ricevere dai clienti disponibilità liquide per l’acquisizione o la costruzione di tali elementi di immobili, impianti e macchinari. In genere, ai clienti viene chiesto di pagare delle somme aggiuntive per l’acquisto di beni o servizi in base all’utilizzo.

2 Le cessioni di attività da parte della clientela possono verificarsi anche in settori diversi dai servizi pubblici. Per esempio, un’entità che abbia esternalizzato le proprie attività relative ai sistemi informativi può cedere gli elementi esistenti di immobili, impianti e macchinari al fornitore esterno di tali servizi.

3 In alcuni casi, il cedente dell’attività può non essere l’entità che successivamente avrà un accesso continuativo alla fornitura di beni o servizi e sarà egli stesso il destinatario di tali beni o servizi. Tuttavia, per praticità, la presente Interpretazione fa riferimento all’entità che cede l’attività come il cliente.

AMBITO DI APPLICAZIONE

4 La presente Interpretazione si applica alla contabilizzazione delle cessioni di elementi di immobili, impianti e macchinari da parte delle entità che ricevono tali elementi dalla clientela.

5 Gli accordi che rientrano nell’ambito di applicazione della presente Interpretazione sono quegli accordi in cui un’entità riceve da un cliente un elemento di immobili, impianti e macchinari che l’entità deve poi utilizzare per collegare il cliente a una rete o per assicurargli un accesso continuativo alla fornitura di beni o servizi, o per permettere entrambi.

6 La presente Interpretazione si applica anche a quegli accordi in cui un’entità riceve disponibilità liquide da un cliente nei casi in cui l’ammontare di disponibilità liquide deve essere utilizzato soltanto per costruire o acquisire un elemento di immobili, impianti e macchinari e l’entità deve poi utilizzare l’elemento di immobili, impianti e macchinari per collegare il cliente a una rete oppure per assicurargli un accesso continuativo a una fornitura di beni o servizi, o per permettere entrambi.

7 La presente Interpretazione non si applica agli accordi in cui la cessione è un contributo pubblico, così come definito nello IAS 20, o un’infrastruttura utilizzata in un accordo per servizi in concessione rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRIC 12.

PROBLEMI

8 La presente Interpretazione affronta le seguenti questioni:

a) 

l’elemento rientra nella definizione di attività?

b) 

se rientra nella definizione di attività, come dovrebbe essere valutato l’elemento ceduto di immobili, impianti e macchinari alla data della rilevazione iniziale?

c) 

se l’elemento di immobili, impianti e macchinari è valutato al fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale, come dovrebbe essere contabilizzata la contropartita contabile risultante?

d) 

come dovrebbe essere contabilizzata dall’entità la cessione di disponibilità liquide da parte del proprio cliente?

INTERPRETAZIONE

L’elemento rientra nella definizione di attività?

9 Quando un’entità riceve da un cliente elementi di immobili, impianti e macchinari nell’ambito di una cessione, essa deve valutare se l’elemento ceduto soddisfa la definizione di attività esposta nel Quadro sistematico. Il paragrafo 49(a) del Quadro sistematico stabilisce che «un’attività è una risorsa controllata dall’entità come risultato di eventi passati e dalla quale sono attesi in futuro flussi di benefici economici.» Nella maggior parte dei casi, l’entità ottiene un diritto di proprietà sull’elemento ceduto di immobili, impianti e macchinari. Tuttavia, nel determinare se un’attività esiste, il diritto di proprietà non è essenziale. Quindi, se il cliente continua a controllare l’elemento ceduto, quest’ultimo non rientra nella definizione di attività nonostante la cessione della proprietà.

10 Un’entità che controlla un’attività può generalmente disporre di tale attività a proprio piacimento. Per esempio, l’entità può scambiare quell’attività con altre attività, impiegarla per produrre beni o servizi, fissare un prezzo per l’utilizzo da parte di terzi, disporne per il regolamento di passività, tenerla, o distribuirla ai soci. L’entità che riceve da un cliente un elemento di immobili, impianti e macchinari nell’ambito di una cessione, deve considerare tutti i fatti e le circostanze rilevanti nel valutare il controllo dell’elemento trasferito. Per esempio, sebbene l’entità debba utilizzare l’elemento ceduto di immobili, impianti e macchinari per fornire uno o più servizi al cliente, essa può avere la capacità di decidere come tale elemento deve essere gestito e sottoposto a manutenzione e quando deve essere sostituito. In tale caso, l’entità dovrebbe giungere alla conclusione che essa, di fatto, controlla l’elemento ceduto di immobili, impianti e macchinari.

Come dovrebbe essere valutato l’elemento ceduto di immobili, impianti e macchinari alla data della rilevazione iniziale?

11 Se l’entità stabilisce che l’elemento ceduto di immobili, impianti e macchinari rientra nella definizione di attività, dovrà rilevarlo in conformità al paragrafo 7 dello IAS 16 e determinarne il costo alla data della rilevazione iniziale al fair value (valore equo) in conformità con il paragrafo 24 di quel Principio.

Come dovrebbe essere contabilizzata la contropartita contabile risultante?

12 La discussione che segue presume che l’entità che riceve un elemento di immobili, impianti e macchinari nell’ambito di una cessione, abbia concluso che l’elemento ceduto dovrebbe essere rilevato e valutato in conformità ai paragrafi 9-11.

13 Il paragrafo 12 dello IAS 18 stabilisce che «quando si vendono merci o si prestano servizi in cambio di merci o servizi di diversa natura, lo scambio è considerato un’operazione che produce ricavi.» In base ai termini degli accordi che rientrano nell’ambito di applicazione della presente Interpretazione, la cessione di un elemento di immobili, impianti e macchinari costituirebbe uno scambio di beni o servizi diversi. Di conseguenza, l’entità deve rilevare i ricavi in conformità allo IAS 18.

Identificazione di servizi individuabili separatamente

14 Un’entità può concordare di erogare uno o più servizi in cambio della cessione dell’elemento di immobili, impianti e macchinari quali, per esempio, la connessione di un cliente a una rete, il consentire un accesso continuativo alla fornitura di beni o servizi, o entrambi. In conformità al paragrafo 13 dello IAS 18, l’entità deve identificare i servizi individuabili separatamente compresi nell’accordo.

15 Gli elementi che denotano il fatto che la connessione di un cliente a una rete sia un servizio individuabile separatamente sono:

a) 

la connessione al servizio viene erogata al cliente e rappresenta un valore a sé stante per quel cliente;

b) 

il fair value (valore equo) della connessione al servizio può essere determinato attendibilmente.

16 Un elemento che indica che il consentire al cliente un accesso continuativo alla fornitura di beni o servizi è un servizio individuabile separatamente è rappresentato dal fatto che, in futuro, il cliente che effettua la cessione riceve l’accesso continuativo, i beni o servizi, o entrambi, a un prezzo inferiore a quello che sarebbe stato applicato senza la cessione dell’elemento di immobili, impianti e macchinari.

17 Al contrario, un elemento che indica che l’obbligazione di fornire al cliente un accesso continuativo alla fornitura di beni o servizi nasce dai termini della licenza d’esercizio dell’entità o da altro regolamento piuttosto che dall’accordo relativo alla cessione di un elemento di immobili, impianti e macchinari, è che i clienti che effettuano una cessione pagano lo stesso prezzo di coloro che non la effettuano per l’accesso continuativo o per i beni o servizi, o per entrambi.

Rilevazione dei ricavi

18 Se viene identificato un solo servizio, l’entità deve rilevare i ricavi nel momento in cui il servizio è effettuato, in conformità al paragrafo 20 dello IAS 18.

19 Nel momento in cui vengono identificati più servizi individuabili separatamente, il paragrafo 13 dello IAS 18 stabilisce che il fair value (valore equo) del corrispettivo totale percepito o percepibile a seguito dell’accordo debba essere ripartito per ciascun servizio, e i criteri di rilevazione dello IAS 18 sono poi applicati a ciascun servizio.

20 Qualora nell’ambito di un accordo dovesse essere identificato un servizio continuativo, il periodo per il quale devono essere rilevati i ricavi per tale servizio è generalmente determinato dai termini dell’accordo con il cliente. Se l’accordo non stabilisce un periodo specifico, i ricavi devono esser rilevati nell’arco di un periodo che non sia superiore alla vita utile dell’attività ceduta utilizzata per erogare il servizio continuativo.

Come dovrebbe essere contabilizzata dall’entità la cessione di disponibilità liquide da parte del proprio cliente?

21 Quando un’entità riceve disponibilità liquide da un cliente nell’ambito di una cessione, essa deve determinare se l’accordo rientra nell’ambito di applicazione della presente Interpretazione, in conformità al paragrafo 6. Se tale condizione è soddisfatta, l’entità deve determinare se l’elemento di immobili, impianti e macchinari costruito o acquisito rientra nella definizione di attività in conformità ai paragrafi 9 e 10. Se rientra nella definizione di attività, l’entità deve rilevare l’elemento di immobili, impianti e macchinari al costo, in conformità allo IAS 16 e deve rilevare ricavi, in conformità ai paragrafi 13-20, per l’ammontare di disponibilità liquide ricevute dal cliente.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

22 Un’entità deve applicare la presente Interpretazione alle cessioni di attività da parte di clienti ricevute il 1o luglio 2009 o in data successiva. È consentita un’applicazione anticipata a condizione che le valutazioni e le altre informazioni necessarie ad applicare l’Interpretazione a cessioni passate siano state ottenute all’epoca in cui tali cessioni si sono verificate. Un’entità deve fornire indicazioni in merito alla data a partire dalla quale è stata applicata l’Interpretazione.

▼M28




INTERPRETAZIONE DELL’IFRIC N. 19

Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale

RIFERIMENTI

— 
Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio ►M68   ( 59 ) ◄
— 
IFRS 2 Pagamenti basati su azioni
— 
IFRS 3 Aggregazioni aziendali

▼M53

— 
IFRS 9 Strumenti finanziari

▼M33

— 
IFRS 13 Valutazione del fair value

▼M28

— 
IAS 1 Presentazione del bilancio
— 
IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori
— 
IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio

▼M53 —————

▼M28

PREMESSA

1 Un debitore e un creditore potrebbero rinegoziare i termini di una passività finanziaria con il risultato che il debitore estingue la passività, interamente o parzialmente, emettendo strumenti rappresentativi di capitale in favore del creditore. Queste operazioni sono talvolta definite come «swap di debito contro capitale azionario». L’IFRIC ha ricevuto richieste di fornire indicazioni sul trattamento contabile di tali operazioni.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2 La presente Interpretazione definisce il trattamento contabile che una entità deve applicare nel caso in cui la rinegoziazione dei termini di una passività finanziaria determini l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale in favore di un proprio creditore, al fine di estinguere interamente o parzialmente la stessa passività finanziaria. Essa non definisce il trattamento contabile che deve applicare il creditore.

3 Una entità non deve applicare la presente Interpretazione nei casi in cui:

(a) 

il creditore sia anche un azionista diretto o indiretto e stia agendo nella propria capacità di azionista diretto o indiretto esistente;

(b) 

il creditore e l’entità siano controllati dalla stessa parte o dalle stesse parti prima e dopo l’operazione e la sostanza dell’operazione si configuri in una distribuzione di strumenti rappresentativi di capitale da parte dell’entità oppure in un conferimento alla stessa;

(c) 

l’estinzione della passività finanziaria attraverso l’emissione di azioni sia conforme alle condizioni originarie della passività finanziaria.

PROBLEMI

▼M53

4 La presente interpretazione affronta le seguenti questioni:

(a) 

conformità con il paragrafo 3.3.3 dell'IFRS 9 degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità emessi al fine di estinguere, interamente o parzialmente, il «corrispettivo pagato» di una passività finanziaria;

▼M28

(b) 

in quale modo l’entità deve inizialmente valutare gli strumenti rappresentativi di capitale emessi per estinguere tale passività finanziaria;

(c) 

il trattamento contabile che l’entità dovrebbe applicare a qualsiasi differenza tra il valore contabile della passività finanziaria estinta e l’ammontare degli strumenti rappresentativi di capitale emessi determinato in sede di valutazione iniziale.

INTERPRETAZIONE

▼M53

5 L'emissione di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità in favore di un creditore per estinguere, interamente o parzialmente, una passività finanziaria è equivalente al corrispettivo pagato secondo quanto previsto dal paragrafo 3.3.3 dell'IFRS 9. L'entità deve eliminare la passività finanziaria (o parte della passività finanziaria) dal proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria quando, e solo quando, questa viene estinta in conformità al paragrafo 3.3.1 dell'IFRS 9.

▼M28

6 Al momento della rilevazione iniziale degli strumenti rappresentativi di capitale emessi in favore di un creditore per estinguere, interamente o parzialmente, una passività finanziaria, l’entità deve valutarli al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale emessi, a meno che tale fair value (valore equo) non possa essere valutato attendibilmente.

▼M53

7 Se il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale emessi non può essere valutato attendibilmente, gli strumenti rappresentativi di capitale devono essere valutati in modo da riflettere il fair value (valore equo) della passività finanziaria estinta. Nel valutare il fair value (valore equo) della passività finanziaria estinta che include una caratteristica di esigibilità a vista (per esempio un deposito a vista) non si applica il paragrafo 47 dell'IFRS 13.

▼M28

8 Se la passività finanziaria viene estinta solo parzialmente, l’entità deve valutare se una parte del corrispettivo pagato è legata a una modifica delle condizioni della passività che resta in essere. Se parte del corrispettivo pagato fa riferimento a una modifica delle condizioni della passività residua, l’entità deve ripartire il corrispettivo pagato tra la parte della passività estinta e la parte della passività che resta in essere. Nell’effettuare tale ripartizione, l’entità deve considerare tutti i fatti e le circostanze rilevanti in relazione all’operazione.

▼M53

9 La differenza tra il valore contabile della passività finanziaria (o di parte della passività finanziaria) estinta e il corrispettivo pagato deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio, in conformità al paragrafo 3.3.3 dell'IFRS 9. Gli strumenti rappresentativi di capitale emessi devono essere rilevati inizialmente e valutati alla data in cui viene estinta la passività finanziaria (o parte di essa).

10 Qualora la passività finanziaria sia estinta solo parzialmente, il corrispettivo deve essere ripartito secondo quanto disposto dal paragrafo 8. Il corrispettivo assegnato alla passività residua deve essere considerato quando si tratta di valutare se le condizioni della passività residua siano state modificate nella sostanza. Se la passività residua è stata modificata nella sostanza, l'entità deve contabilizzare tale modifica come estinzione della passività originaria e rilevazione di una nuova passività, in conformità al paragrafo 3.3.2 dell'IFRS 9.

▼M28

11 Una entità deve indicare l’utile o la perdita rilevati conformemente ai paragrafi 9 e 10 come una voce distinta dell’utile (perdita) d’esercizio o delle note.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

12 L’entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2010 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o luglio 2010, tale fatto deve essere indicato.

13 Una entità deve applicare un cambiamento di principio contabile dall’inizio del primo esercizio comparativo presentato, secondo quanto stabilito dallo IAS 8.

▼M33

15 IFRS 13, issued in May 2011, amended paragraph 7. An entity shall apply that amendment when it applies IFRS 13.

▼M53

17 L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 4, 5, 7, 9 e 10 e ha eliminato i paragrafi 14 e 16. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

▼M33




INTERPRETAZIONE IFRIC N. 20

Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto

RIFERIMENTI

— 
Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria ►M68   ( 60 ) ◄
— 
IAS 1 Presentazione del bilancio
— 
IAS 2 Rimanenze
— 
IAS 16 Immobili, impianti e macchinari
— 
IAS 38 Attività immateriali

PREMESSA

1 Nelle attività minerarie a cielo aperto, per le entità può essere necessario rimuovere gli scarti minerari («overburden») per accedere ai giacimenti minerari. L’attività di rimozione degli scarti minerari è nota come «sbancamento».

2 Nella fase di approntamento della miniera (prima dell’inizio del processo di produzione), i costi di sbancamento sono generalmente capitalizzati in quanto parte del costo ammortizzabile relativo all’edificazione, allo sviluppo e alla costruzione della miniera. Tali costi capitalizzati vengono ammortizzati sistematicamente, di solito utilizzando il metodo per unità di prodotto una volta avviato il processo produttivo.

3 Una entità mineraria può continuare a rimuovere gli scarti minerari e quindi sostenere costi di sbancamento anche nel corso della fase produttiva della miniera.

4 I materiali rimossi all’atto dello sbancamento durante la fase produttiva non saranno necessariamente materiali di scarto al 100 per cento; spesso sono costituiti da una combinazione di minerali e materiale di scarto. Il rapporto tra minerali e materiale di scarto può variare tra un livello minimo, che risulterebbe antieconomico, e un livello elevato invece più redditizio. La rimozione di materiali con un basso rapporto tra minerali e materiale di scarto può produrre del materiale utilizzabile per la produzione di rimanenze. Tale rimozione potrebbe anche fornire l’accesso a livelli più profondi di materiali, aventi un rapporto tra minerali e materiale di scarto più elevato. Potrebbero pertanto esservi due benefici che derivano all’entità dall’operazione di sbancamento: la possibilità di usare i materiali per produrre rimanenze e un migliore accesso a ulteriori quantità di materiali che potranno essere estratti negli esercizi futuri.

5 La presente Interpretazione analizza quando e come contabilizzare separatamente questi due benefici che nascono dalle attività di sbancamento, oltre a stabilire come valutare tali benefici sia al momento della rilevazione iniziale, sia successivamente.

AMBITO DI APPLICAZIONE

6 La presente Interpretazione si applica ai costi di rimozione degli scarti minerari sostenuti nelle attività minerarie a cielo aperto durante la fase di produzione della miniera («costi di sbancamento nella fase di produzione»).

PROBLEMI

7 La presente Interpretazione affronta le seguenti questioni:

(a) 

la rilevazione dei costi di sbancamento nella fase di produzione come attività;

(b) 

la valutazione iniziale dell’attività derivante da un’operazione di sbancamento; e

(c) 

la valutazione successiva dell’attività derivante da un’operazione di sbancamento.

INTERPRETAZIONE

Rilevazione dei costi di sbancamento nella fase di produzione come attività

8 Nella misura in cui il beneficio dell’operazione di sbancamento è rappresentato dalla produzione di rimanenze, l’entità deve contabilizzare i costi di tale operazione in conformità ai principi dello IAS 2 Rimanenze. Nella misura in cui il beneficio è rappresentato da un migliore accesso ai minerali, l’entità deve rilevare tali costi come una attività non corrente se sono soddisfatti i criteri di cui al successivo paragrafo 9. La presente Interpretazione fa riferimento all’attività non corrente come a una «attività derivante da un’operazione di sbancamento».

9 Una entità deve rilevare un’attività derivante da un’operazione di sbancamento se, e solo se, sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a) 

è probabile che dall’operazione di sbancamento derivi all’entità un beneficio economico futuro (migliore accesso al giacimento minerario);

(b) 

l’entità è in grado di identificare la componente del giacimento minerario per la quale è migliorato l’accesso; e

(c) 

i costi relativi all’operazione di sbancamento associati a tale componente possono essere determinati in maniera attendibile.

10 L’attività derivante dall’operazione di sbancamento deve essere contabilizzata ad incremento di una attività già esistente, o come un suo miglioramento. In altri termini, l’attività derivante dall’operazione di sbancamento deve essere contabilizzata come parte di una attività già esistente.

11 La classificazione dell’attività derivante dall’operazione di sbancamento come attività materiale o immateriale deve essere la stessa dell’attività già esistente. In altri termini, la natura dell’attività già esistente determinerà se l’entità deve classificare l’attività derivante dall’operazione di sbancamento come materiale o immateriale.

Valutazione iniziale dell’attività derivante da un’operazione di sbancamento

12 L’entità deve inizialmente rilevare al costo l’attività derivante dall’operazione di sbancamento, determinato considerando i costi direttamente sostenuti per svolgere l’operazione di sbancamento che migliora l’accesso alla componente identificata di minerali, cui vanno aggiunte le spese amministrative direttamente attribuibili all’attività. Contestualmente all’operazione di sbancamento in fase di produzione, possono verificarsi alcune attività accessorie che non sono però necessarie affinché tale operazione possa continuare come programmata. I costi associati a tali attività accessorie non devono essere inclusi nel costo dell’attività derivante dall’operazione di sbancamento.

13 Quando i costi dell’attività derivante da un’operazione di sbancamento e delle rimanenze prodotte non sono identificabili separatamente, l’entità deve ripartire i costi di sbancamento in fase di produzione tra le rimanenze prodotte e l’attività derivante dall’operazione di sbancamento utilizzando un criterio di ripartizione basato su una misura significativa di produzione. Tale misura di produzione deve essere calcolata per la componente identificata del giacimento minerario, e deve essere utilizzata come un parametro di riferimento per individuare in quale misura si sia verificata l’ulteriore attività di creazione di un beneficio futuro. Esempi di tali misure includono:

(a) 

il costo delle rimanenze prodotte rispetto al costo atteso;

(b) 

il volume degli scarti minerari estratti rispetto al volume atteso, per un determinato volume di produzione di minerali; e

(c) 

il contenuto di minerale utile dal minerale estratto confrontato con il minerale utile atteso da estrarre, per una determinata quantità di minerale complessivo estratto.

Valutazione successiva dell’attività derivante da un’operazione di sbancamento

14 Dopo la rilevazione iniziale, l’attività derivante dall’operazione di sbancamento deve essere rilevata al costo o al suo valore rivalutato al netto degli ammortamenti e delle perdite per riduzione di valore, analogamente a quanto avviene per le attività già esistenti di cui detta attività fa parte.

15 L’attività derivante dall’operazione di sbancamento deve essere sistematicamente ammortizzata per la durata della vita utile attesa della componente identificata del giacimento minerario che diviene più accessibile come risultato dell’operazione di sbancamento. Deve essere applicato il metodo per unità di prodotto a meno che non sia più appropriato un altro metodo.

16 La vita utile attesa della componente identificata del giacimento minerario utilizzata per ammortizzare l’attività derivante dall’operazione di sbancamento differirà dalla vita utile attesa utilizzata per ammortizzare la miniera stessa e tutte le attività connesse alla vita della miniera. L’unica eccezione riguarda quelle circostanze limitate in cui l’attività derivante dall’operazione di sbancamento consente un migliore accesso all’intero giacimento minerario residuo. Per esempio, ciò potrebbe verificarsi verso la fine della vita utile della miniera, quando la componente identificata rappresenta la parte finale del giacimento minerario da estrarre.




Appendice A

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

La presente appendice costituisce parte integrante dell’Interpretazione e ha la stessa autorità delle altre parti dell’Interpretazione.

A1 L’entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità adotta la presente Interpretazione per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

A2 Una entità deve applicare la presente Interpretazione ai costi di sbancamento nella fase di produzione sostenuti a partire dalla data di inizio del primo esercizio presentato nel bilancio, o successivamente.

A3 Alla data di inizio del primo esercizio presentato in bilancio, qualsiasi saldo relativo ad attività rilevate in precedenza risultanti dall’operazione di sbancamento intrapresa durante la fase di produzione («attività pregressa derivante da sbancamento») deve essere riclassificato come parte di una attività già esistente a cui è correlata l’operazione di sbancamento, nella misura in cui permanga una componente identificabile del giacimento minerario cui può essere associata l’attività pregressa derivante dall’operazione di sbancamento. Tali saldi devono essere ammortizzati nell’arco della vita utile residua attesa della componente identificata del giacimento minerario a cui è correlato ciascun saldo relativo all’attività pregressa derivante dall’operazione di sbancamento.

A4 Qualora non sussista alcuna componente identificabile del giacimento minerario cui è legata l’attività pregressa derivante da un’operazione di sbancamento, il saldo deve essere rilevato nel saldo d’apertura degli utili portati a nuovo all’inizio del primo esercizio presentato nel bilancio.

▼M41




IFRIC 21

Interpretazione dell'IFRIC n. 21 Tributi ( *9 )

RIFERIMENTI

IAS 1

Presentazione del bilancio

IAS 8

Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori

IAS 12

Imposte sul reddito

IAS 20

Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica

IAS 24

Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate

IAS 34

Bilanci intermedi

IAS 37

Accantonamenti, passività e attività potenziali

IFRIC 6

Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico—Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

PREMESSA

1. Un'amministrazione pubblica può imporre un tributo a carico di una entità. L'IFRS Interpretations Committee ha ricevuto richieste di fornire linee guida circa la contabilizzazione di tributi nel bilancio dell'entità che li sta pagando. La questione fa riferimento al momento in cui va rilevata una passività per il pagamento di un tributo contabilizzato in conformità allo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. La presente Interpretazione tratta la contabilizzazione di una passività relativa al pagamento di un tributo nel caso in cui tale passività rientri nell'ambito di applicazione dello IAS 37. ►C3  Essa tratta anche la contabilizzazione di una passività relativa al pagamento di un tributo la cui tempistica e il cui importo sono certi. ◄

3. La presente Interpretazione non tratta la contabilizzazione dei costi legati alla rilevazione di una passività per il pagamento di un tributo. Le entità dovrebbero applicare altri Principi per decidere se la rilevazione di una passività per il pagamento di un tributo genera un'attività o un costo.

4. Ai fini della presente Interpretazione, un tributo rappresenta un impiego di risorse che incorporano benefici economici imposto dalle amministrazione pubbliche alle entità in conformità alla legislazione (ossia, leggi e/o regolamenti), diverso da:

a) 

quegli impieghi di risorse che rientrano nell'ambito di applicazione di altri Principi (come le imposte sul reddito che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 12 Imposte sul reddito); e

b) 

multe o altre sanzioni imposte per la violazione di leggi.

Con il termine amministrazione pubblica si fa riferimento all'amministrazione centrale, agli enti governativi e ad analoghi enti locali, nazionali o internazionali.

5. Un pagamento effettuato da un'entità per l'acquisizione di un'attività, ovvero per la prestazione di servizi ai sensi di un accordo contrattuale con un'amministrazione pubblica non soddisfa la definizione di tributo.

6. Un'entità non deve applicare la presente Interpretazione alle passività che insorgono da piani di assegnazione di certificati ambientali.

PROBLEMI

7. Al fine di chiarire la contabilizzazione di una passività relativa al pagamento di un tributo, la presente Interpretazione tratta le seguenti questioni:

a) 

qual è il fatto vincolante che dà origine alla rilevazione di una passività relativa al pagamento di un tributo?

b) 

l'obbligo economico di continuare a operare in un esercizio futuro crea un'obbligazione implicita a pagare un tributo che scaturirà dal fatto di operare in tale esercizio futuro?

c) 

l'assunto di base relativo alla continuità aziendale implica che un'entità ha un'obbligazione attuale a pagare un tributo che scaturirà dal fatto di operare in un esercizio futuro?

d) 

la rilevazione di una passività relativa al pagamento di un tributo sorge in un determinato istante o, in alcune circostanze, progressivamente nel corso del tempo?

e) 

qual è il fatto vincolante che dà origine alla rilevazione di una passività relativa al pagamento di un tributo che scaturisce dal raggiungimento di una soglia minima?

f) 

i principi per la rilevazione di una passività relativa al pagamento di un tributo sono uguali per un bilancio annuale e per un bilancio intermedio?

INTERPRETAZIONE

8. Il fatto vincolante che dà origine a una passività relativa al pagamento di un tributo è l'attività che genera il pagamento dello stesso, come definito dalla legislazione. Per esempio, se l'attività da cui scaturisce il pagamento di un tributo è la generazione di ricavi nell'esercizio corrente e il calcolo di tale tributo è basato sui ricavi generati in un esercizio precedente, il fatto vincolante che dà origine al tributo è rappresentato dalla generazione di ricavi nell'esercizio corrente. La generazione di ricavi nell'esercizio precedente è necessaria, ma non sufficiente, a creare un'obbligazione attuale.

9. Un'entità non ha un'obbligazione implicita a pagare un tributo che scaturirà dall'operare in un esercizio futuro in conseguenza del fatto che l'entità è economicamente obbligata a continuare a operare in tale esercizio futuro.

10. La preparazione del bilancio secondo l'assunto di base relativo alla continuità aziendale non implica che un'entità ha un'obbligazione attuale a pagare un tributo che scaturirà dall'operare in un esercizio futuro.

11. La passività relativa al pagamento di un tributo è rilevata progressivamente se il fatto vincolante si verifica nel corso del tempo (ossia, se l'attività da cui scaturisce il pagamento del tributo, come definito dalla legislazione, si verifica in un determinato arco temporale). Per esempio, se il fatto vincolante è rappresentato dalla generazione di ricavi in un determinato arco temporale, la passività corrispondente è rilevata a mano a mano che l'entità genera tali ricavi.

12. Se un'obbligazione a pagare un tributo scaturisce dal raggiungimento di una soglia minima, la contabilizzazione della passività che nasce da tale obbligazione deve essere coerente con i principi stabiliti nei paragrafi 8–14 della presente Interpretazione (in particolare, i paragrafi 8 e 11). Per esempio, se il fatto vincolante è il raggiungimento di una soglia minima di attività (come un ammontare minimo di ricavi o di vendite generati o di produzione prodotta), la passività corrispondente è rilevata nel momento in cui tale soglia minima di attività è conseguita.

13. Un'entità deve applicare nel bilancio intermedio gli stessi principi di rilevazione che applica nel bilancio annuale. Di conseguenza, nel bilancio intermedio, una passività relativa al pagamento di un tributo:

a) 

non deve essere rilevata se non esiste un'obbligazione attuale al pagamento del tributo al termine dell'esercizio di riferimento del bilancio intermedio; e

b) 

deve essere rilevata se esiste un'obbligazione attuale al pagamento del tributo al termine dell'esercizio di riferimento del bilancio intermedio.

14. Un'entità deve rilevare un'attività se ha pagato anticipatamente un tributo ma non ha ancora un'obbligazione attuale a pagarlo.




Appendice A

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

La presente appendice costituisce parte integrante dell'Interpretazione e ha la stessa autorità delle altre parti dell'Interpretazione.

A1

L'entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità adotta la presente Interpretazione per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

A2

I cambiamenti dei principi contabili risultanti dall'applicazione iniziale della presente Interpretazione devono essere contabilizzati retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.

▼M63




Interpretazione IFRIC 22

Operazioni in valuta estera e anticipi

RIFERIMENTI

— 
Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria ►M68   ( 61 ) ◄
— 
IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
— 
IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere

PREMESSA

1. Il paragrafo 21 dello IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere dispone che l'entità registri un'operazione in valuta estera, al momento della rilevazione iniziale nella sua valuta funzionale, applicando all'importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti tra la valuta funzionale e la valuta estera (il tasso di cambio) in vigore alla data dell'operazione. Il paragrafo 22 dello IAS 21 stabilisce che la data dell'operazione è la data in cui l'operazione si qualifica per la prima volta per la rilevazione, secondo quanto previsto dagli International Financial Reporting Standards (gli IFRS).

2. Quando l'entità versa o riceve un anticipo in una valuta estera, essa rileva, in linea generale, un'attività non monetaria o una passività non monetaria ( 62 ) prima di rilevare l'attività, il costo o il ricavo connesso. L'attività, il costo o il ricavo connesso (o parte dell'attività, del costo o del ricavo connesso) è l'importo rilevato applicando gli IFRS pertinenti, che comporta l'eliminazione contabile dell'attività non monetaria o della passività non monetaria determinata dall'anticipo.

3. L'International Financial Reporting Interpretations Committee (l'IFRIC) ha ricevuto inizialmente una domanda in cui si chiedeva come determinare «la data dell'operazione» a norma dei paragrafi 21-22 dello IAS 21 ai fini della rilevazione del ricavo. La domanda riguardava specificamente la circostanza in cui l'entità rileva una passività non monetaria determinata dal ricevimento di un anticipo, prima di rilevare il ricavo connesso. Nell'esaminare la questione, l'IFRIC ha constatato che il ricevimento o il versamento di un anticipo in una valuta estera non riguarda soltanto le operazioni relative ai ricavi. Di conseguenza, l'IFRIC ha deciso di precisare la data dell'operazione ai fini della determinazione del tasso di cambio da applicare al momento della rilevazione iniziale dell'attività, del costo o del ricavo connesso nel caso in cui l'entità abbia ricevuto o versato un anticipo in una valuta estera.

AMBITO DI APPLICAZIONE

4. La presente interpretazione si applica a un'operazione in valuta estera (o a parte di essa) quando l'entità rileva un'attività non monetaria o una passività non monetaria determinata dal versamento o dal ricevimento di un anticipo prima che l'entità rilevi l'attività, il costo o il ricavo connesso (o parte dell'attività, del costo o del ricavo connesso).

5. La presente Interpretazione non si applica quando l'entità, al momento della rilevazione iniziale, valuta l'attività, il costo o il ricavo connesso:

a) 

al fair value (valore equo); o

b) 

al fair value (valore equo) del corrispettivo versato o ricevuto ad una data diversa dalla data di rilevazione iniziale dell'attività non monetaria o della passività non monetaria determinata dall'anticipo (per esempio, quando l'avviamento è valutato applicando l'IFRS 3 Aggregazioni aziendali).

6. L'entità non è tenuta ad applicare la presente Interpretazione:

a) 

alle imposte sul reddito; o

b) 

ai contratti assicurativi (inclusi i contratti di riassicurazione) che emette o ai contratti di riassicurazione detenuti.

OGGETTO

7. La presente Interpretazione verte sulle modalità per stabilire la data dell'operazione ai fini della determinazione del tasso di cambio da applicare al momento della rilevazione iniziale dell'attività, del costo o del ricavo connesso (o di parte dell'attività, del costo o del ricavo connesso) quando si procede all'eliminazione contabile di un'attività non monetaria o di una passività non monetaria determinata dal versamento o dal ricevimento di un anticipo in una valuta estera.

INTERPRETAZIONE

8. In applicazione dei paragrafi 21-22 dello IAS 21, la data dell'operazione ai fini della determinazione del tasso di cambio da applicare al momento della rilevazione iniziale dell'attività, del costo o del ricavo connesso (o di parte dell'attività, del costo o del ricavo connesso) è la data in cui l'entità rileva inizialmente l'attività non monetaria o la passività non monetaria determinata dal versamento o dal ricevimento di un anticipo.

9. Qualora vi siano più anticipi versati o ricevuti, l'entità deve determinare la data dell'operazione per ciascun anticipo versato o ricevuto.




Appendice A

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

La presente appendice costituisce parte integrante dell'Interpretazione IFRIC e ha la stessa autorità delle altre parti dell'Interpretazione IFRIC 22.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

A1 L'entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità adotta la presente Interpretazione per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

A2 Al momento dell'applicazione iniziale, l'entità deve applicare la presente Interpretazione:

a) 

retroattivamente, a norma dello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori; o

b) 

prospetticamente a tutte le attività, i costi e i ricavi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Interpretazione inizialmente rilevati in una delle due date seguenti o successivamente:

i) 

all'inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta l'Interpretazione; o

ii) 

all'inizio di un esercizio precedente presentato come informativa comparativa nel bilancio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta l'Interpretazione.

A3 L'entità che applica il paragrafo A2, lettera b), al momento della prima applicazione, applica l'Interpretazione alle attività, ai costi e ai ricavi la cui rilevazione iniziale è avvenuta all'inizio del periodo di riferimento di cui al paragrafo A2, lettera b), punto i) o ii), o in data successiva, e per i quali l'entità aveva precedentemente rilevato le attività non monetarie o le passività non monetarie determinate dagli anticipi.




Appendice B

La modifica riportata nella presente appendice deve essere applicata agli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva. Qualora l'entità applichi la presente Interpretazione a partire da un esercizio precedente, questa modifica deve essere applicata a partire da quell'esercizio precedente.

▼M64




IFRIC 23

INCERTEZZA SUI TRATTAMENTI AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO

RIFERIMENTI

— 
IAS 1 Presentazione del bilancio
— 
IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
— 
IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento
— 
IAS 12 Imposte sul reddito

PREMESSA

1. Lo IAS 12 Imposte sul reddito specifica i requisiti per le attività e le passività fiscali correnti e differite. L'entità applica i requisiti previsti dallo IAS 12 sulla base delle normative fiscali applicabili.

2. Potrebbe succedere di non sapere esattamente come applicare la normativa fiscale ad una particolare operazione o circostanza. Può essere che l'accettabilità di un particolare trattamento fiscale ai sensi della normativa fiscale non sia nota fino al momento in cui l'autorità fiscale competente o un giudice prende una decisione. Di conseguenza, un contenzioso o il controllo dell'autorità fiscale su un particolare trattamento può influire sulla contabilizzazione, da parte dell'entità, di un'attività o passività fiscale corrente o differita.

3. Nella presente Interpretazione si intende per:

a) 

«trattamento fiscale», un trattamento applicato dall'entità o che l'entità prevede di applicare in sede di dichiarazione dei redditi;

b) 

«autorità fiscale», l'organo o gli organi che decidono se il trattamento fiscale è accettabile ai sensi della normativa fiscale. Potrebbe trattarsi anche di un giudice;

c) 

«trattamento fiscale incerto», un trattamento fiscale la cui accettazione da parte dell'autorità fiscale competente ai sensi della normativa fiscale è incerta. Per esempio, la decisione di un'entità di non presentare la dichiarazione dei redditi in una giurisdizione fiscale o di non includere determinati redditi nel reddito imponibile costituisce un trattamento fiscale incerto se incerta è la sua accettabilità ai sensi della normativa fiscale.

AMBITO DI APPLICAZIONE

4. La presente Interpretazione chiarisce come applicare i requisiti relativi alla rilevazione e alla valutazione di cui allo IAS 12 quando vi sia incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito. In tal caso, l'entità deve rilevare e valutare la sua attività o passività fiscale corrente o differita applicando i requisiti di cui allo IAS 12 sulla base del reddito imponibile (perdita fiscale), dei valori ai fini fiscali, delle perdite fiscali non utilizzate, dei crediti di imposta non utilizzati e delle aliquote fiscali determinate applicando la presente Interpretazione.

PROBLEMI

5. In caso di incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito, la presente Interpretazione tratta le seguenti questioni:

a) 

se l'entità prende in considerazione i trattamenti fiscali incerti separatamente o congiuntamente;

b) 

le ipotesi formulate dall'entità circa l'esito del controllo sui trattamenti fiscali da parte delle autorità fiscali;

c) 

come l'entità determina il reddito imponibile (perdita fiscale), i valori ai fini fiscali, le perdite fiscali non utilizzate, i crediti di imposta non utilizzati e le aliquote d'imposta; e

d) 

come l'entità tiene conto dei cambiamenti nei fatti e nelle circostanze.

INTERPRETAZIONE

L'entità prende in considerazione i trattamenti fiscali incerti separatamente o congiuntamente

6. In funzione dell'approccio che meglio prevede la soluzione dell'incertezza, l'entità deve decidere se prendere in considerazione ciascun trattamento fiscale incerto separatamente o congiuntamente a uno o più trattamenti fiscali incerti. Nel determinare l'approccio che meglio prevede la soluzione dell'incertezza, l'entità potrebbe tener conto, ad esempio, a) del modo in cui essa prepara la dichiarazione dei redditi e giustifica i trattamenti fiscali; o b) del modo in cui, stando alle previsioni dell'entità, l'autorità fiscale dovrebbe procedere al controllo e risolvere le questioni che potrebbero emergere dallo stesso.

7. Se, in applicazione del paragrafo 6, l'entità considera congiuntamente più trattamenti fiscali incerti, qualsiasi riferimento a un «trattamento fiscale incerto» nella presente Interpretazione deve essere inteso dall'entità come riferito al gruppo di trattamenti fiscali incerti considerato nel suo insieme.

Controllo da parte delle autorità fiscali

8. Nel valutare se e in che modo un trattamento fiscale incerto incide sulla determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale), dei valori ai fini fiscali, delle perdite fiscali non utilizzate, dei crediti d'imposta non utilizzati e delle aliquote d'imposta, l'entità deve presumere che l'autorità fiscale, in fase di verifica, controllerà gli importi che ha il diritto di esaminare e che sarà a completa conoscenza di tutte le relative informazioni.

Determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale), dei valori ai fini fiscali, delle perdite fiscali non utilizzate, dei crediti di imposta non utilizzati e delle aliquote d'imposta

9. L'entità deve determinare se è probabile che il trattamento fiscale incerto sia accettato dall'autorità fiscale.

10. Se conclude che è probabile che l'autorità fiscale accetti il trattamento fiscale incerto, l'entità deve determinare il reddito imponibile (perdita fiscale), i valori ai fini fiscali, le perdite fiscali non utilizzate, i crediti d'imposta non utilizzati o le aliquote fiscali in funzione del trattamento fiscale applicato o che prevede di applicare in sede di dichiarazione dei redditi.

11. Se conclude che è improbabile che l'autorità fiscale accetti il trattamento fiscale incerto, l'entità deve riportare l'effetto di tale incertezza nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale), dei valori ai fini fiscali, delle perdite fiscali non utilizzate, dei crediti d'imposta non utilizzati o delle aliquote fiscali connessi a tale trattamento. L'entità deve riportare l'effetto dell'incertezza per ciascun trattamento fiscale incerto avvalendosi di uno dei due metodi seguenti, scegliendo quello che, secondo le sue proiezioni, meglio prevede la soluzione dell'incertezza:

a) 

il metodo dell'importo più probabile, ossia l'importo che, tra i vari risultati possibili, ha la maggiore probabilità di verificarsi. Il metodo dell'importo più probabile potrebbe prevedere meglio la soluzione dell'incertezza se ci sono solo due risultati possibili o se i risultati sono concentrati attorno ad un valore;

b) 

il metodo del valore atteso, ossia la somma dei diversi importi di una gamma di risultati possibili, ponderati per la probabilità che si verifichino. Il metodo del valore atteso potrebbe prevedere meglio la soluzione dell'incertezza se vi sono più di due risultati possibili o se i risultati non sono concentrati attorno ad un valore.

12. Se un trattamento fiscale incerto ha effetti sulle imposte correnti e su quelle differite (ad esempio, se ha effetti sia sul reddito imponibile utilizzato per determinare le imposte correnti che sui valori ai fini fiscali utilizzati per determinare le imposte differite), l'entità deve adottare decisioni e stime coerenti per le imposte correnti e per quelle differite.

Cambiamenti nei fatti e nelle circostanze

13. L'entità deve rideterminare la decisione o la stima richiesta dalla presente Interpretazione se cambiano i fatti e le circostanze su cui era fondata la decisione o la stima o in ragione di nuove informazioni che incidono sulla decisione o sulla stima. Per esempio, un cambiamento nei fatti e nelle circostanze potrebbe portare l'entità a conclusioni diverse circa l'accettabilità di un trattamento fiscale o la stima dell'effetto dell'incertezza o entrambe. I paragrafi A1-A3 contengono indicazioni sui cambiamenti nei fatti e nelle circostanze.

14. L'entità deve riflettere l'effetto di un cambiamento nei fatti e nelle circostanze o di nuove informazioni cambiando la stima contabile in applicazione dello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. L'entità deve applicare lo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento per determinare se il cambiamento che si verifica dopo la data di chiusura dell'esercizio comporta o no una rettifica.




Appendice A

Guida operativa

La presente appendice costituisce parte integrante dell'Interpretazione IFRIC 23 e ha la stessa autorità delle altre sue parti.

CAMBIAMENTI NEI FATTI E NELLE CIRCOSTANZE (PARAGRAFO 13)

A1

Nell'applicare il paragrafo 13 della presente Interpretazione, l'entità deve valutare la pertinenza e l'effetto di un cambiamento nei fatti e nelle circostanze o di nuove informazioni nel contesto della normativa fiscale applicabile. Per esempio, se due trattamenti sono soggetti a normative fiscali distinte, un particolare evento può comportare la rideterminazione della decisione o della stima adottata per un trattamento fiscale, ma non per l'altro.

A2

Alcuni esempi di cambiamenti nei fatti e nelle circostanze o di nuove informazioni che, a seconda delle circostanze, possono comportare la rideterminazione di una decisione o di una stima richiesta dalla presente Interpretazione comprendono, ma non si limitano, ai seguenti:

a) 

controlli o interventi dell'autorità fiscale; ad esempio:

i) 

accettazione o contestazione da parte dell'autorità fiscale del trattamento fiscale o di un trattamento fiscale simile applicato dall'entità;

ii) 

l'informazione relativa al fatto che l'autorità fiscale ha accettato o contestato un trattamento fiscale simile applicato da un'altra entità; e

iii) 

l'informazione relativa all'importo ricevuto o versato per regolarizzare un trattamento fiscale simile;

b) 

modifiche delle norme stabilite dall'autorità fiscale;

c) 

la decadenza del diritto dell'autorità fiscale di controllare o di ricontrollare un trattamento fiscale.

A3

Il fatto che l'autorità fiscale non si pronunci sull'accettazione di un trattamento fiscale generalmente non costituisce di per sé un cambiamento nei fatti e nelle circostanze o una nuova informazione che incide sulle decisioni e sulle stime richieste dalla presente Interpretazione.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

A4

Qualora vi sia incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito, l'entità deve determinare se indicare:

a) 

in applicazione del paragrafo 122 dello IAS 1 Presentazione del bilancio, le decisioni prese nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale), dei valori ai fini fiscali, delle perdite fiscali non utilizzate e dei crediti di imposta non utilizzati; e

b) 

in applicazione dei paragrafi 125-129 dello IAS 1, le informazioni circa le ipotesi e le stime formulate per la determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale), dei valori ai fini fiscali, delle perdite fiscali non utilizzate, dei crediti di imposta non utilizzati e delle aliquote fiscali.

A5

Se conclude che è probabile che l'autorità fiscale accetti il trattamento fiscale incerto, l'entità deve determinare se, in applicazione del paragrafo 88 dello IAS 12, indicare il potenziale effetto dell'incertezza come una sopravvenienza di natura fiscale.




Appendice B

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

La presente appendice costituisce parte integrante dell'Interpretazione IFRIC 23 e ha la stessa autorità delle altre sue parti.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

B1

L'entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2019 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità adotta la presente Interpretazione per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

B2

Al momento dell'applicazione iniziale, l'entità deve applicare la presente Interpretazione:

a) 

retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, se ciò è possibile senza l'uso di elementi noti successivamente; o

b) 

retroattivamente contabilizzando l'effetto cumulativo dell'applicazione iniziale dell'Interpretazione rilevato alla data dell'applicazione iniziale. Se l'entità sceglie questo metodo di transizione, non deve riformulare l'informativa comparativa. L'entità deve invece rilevare l'effetto cumulativo dell'applicazione iniziale della presente Interpretazione come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o, se opportuno, altra componente del patrimonio netto). La data dell'applicazione iniziale è la data di inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta la presente Interpretazione.

▼B




INTERPRETAZIONE SIC 7

Introduzione dell’euro

RIFERIMENTI

▼M5

— 
IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)

▼B

— 
IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
— 
IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di ►M5  chiusura dell’esercizio di riferimento ◄ (rivisto nella sostanza nel 2003)
— 
IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere (rivisto nella sostanza nel 2003)

▼M11

— 
IAS 27 Bilancio consolidato e separato (modificato nel 2008)

▼B

PROBLEMA

1. A partire dal 1o gennaio 1999, data dell’effettivo inizio dell’Unione economica e monetaria (UEM), l’euro diverrà a tutti gli effetti una valuta e i tassi di conversione tra l’euro e le valute nazionali partecipanti saranno irrevocabilmente fissati; quindi, a partire da tale data, il rischio di successive differenze di cambio collegate a tali valute è eliminato.

2. Il problema consiste nell’applicazione dello IAS 21 nel passaggio dalle valute nazionali dei Paesi membri dell’Unione europea partecipanti all’euro («passaggio»).

INTERPRETAZIONE

3. Le disposizioni dello IAS 21 riguardanti la conversione delle operazioni in valuta estera e dei bilanci delle gestioni estere devono essere applicate rigorosamente al passaggio. La stessa logica si applica alla determinazione dei tassi di cambio quando i Paesi aderiranno all’UEM in stadi successivi.

4. Ciò, in particolare, significa che:

a) 

le attività e le passività monetarie in valuta estera risultanti da transazioni devono continuare a essere convertite nella valuta funzionale al tasso di chiusura. Qualsiasi differenza di cambio risultante deve essere immediatamente rilevata come utile o perdita, salvo che un’entità debba continuare ad applicare il principio contabile esistente per utili e perdite su cambi relativi a coperture del rischio di valuta dell’operazione programmata;

▼M11

b) 

le differenze di cambio cumulative relative alla conversione di bilanci di gestioni estere, rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, devono essere accumulate nel patrimonio netto e riclassificate dal patrimonio netto al prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio solo in caso di dismissione o dismissione parziale dell'investimento netto nella gestione estera; e che

▼B

c) 

le differenze di cambio risultanti dalla conversione di passività denominate nelle valute partecipanti non devono essere incluse nel valore contabile delle attività connesse.

DATA DI APPROVAZIONE

Ottobre 1997

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 1o giugno 1998. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni dello IAS 8.

▼M5

Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 4. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

▼M11

Lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato il paragrafo 4(b). L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Qualora un'entità applichi lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tale modifica deve essere applicata a partire da quell'esercizio precedente.

▼B




INTERPRETAZIONE SIC 10

Assistenza pubblica — Nessuna specifica relazione con le attività operative

RIFERIMENTI

— 
IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
— 
IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica

PROBLEMA

1. In alcuni Paesi l’assistenza pubblica alle entità può avere quale scopo l’incoraggiamento o il sostegno a lungo termine delle attività economiche di determinate zone geografiche o settori industriali. Le condizioni per ricevere tale assistenza possono non essere specificatamente collegate alle attività operative proprie dell’entità. Esempi di tale assistenza sono i trasferimenti di risorse da parte dei governi alle entità che:

a) 

operano in un determinato settore industriale;

b) 

continuano a operare in settori industriali recentemente privatizzati; o

c) 

iniziano o continuano a intraprendere le proprie attività in aree economicamente sottosviluppate.

2. Il problema consiste nel determinare se tale assistenza pubblica sia un «contributo pubblico» che rientra nell’ambito di applicazione dello IAS 20 e se, perciò, debba essere contabilizzata in conformità delle disposizioni del citato Principio.

INTERPRETAZIONE

3. L’assistenza pubblica alle entità soddisfa la definizione di contributi pubblici di cui allo IAS 20, anche se non vi sono condizioni specificatamente connesse alle attività operative dell’entità oltre alla richiesta di operare in determinate aree geografiche o settori industriali. Tali contributi non devono quindi essere accreditati direttamente ►M5  tra le interessenze degli azionisti ◄ .

DATA DI APPROVAZIONE

Gennaio 1998

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 1o agosto 1998. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.

▼M32 —————

▼B




INTERPRETAZIONE SIC 15

Leasing operativo — Incentivi

RIFERIMENTI

▼M5

— 
IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)

▼B

— 
IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
— 
IAS 17 Leasing (rivisto nella sostanza nel 2003)

PROBLEMA

1. Nella negoziazione di un leasing operativo nuovo o da rinnovare, il locatore può fornire incentivi al locatario al fine di agevolare la conclusione dell’accordo. Esempi di tali incentivi sono un pagamento anticipato per contanti al locatario o l’indennizzo o l’assunzione da parte del locatore di costi del locatario (quali costi di rilocalizzazione, migliorie su immobili in affitto e costi connessi a un preesistente impegno di locazione del locatario). In alternativa, può essere pattuito che per i periodi iniziali della durata del leasing non debba essere pagato alcun canone oppure che l’ammontare dell’affitto sia a canoni ridotti.

2. Il problema consiste nel determinare come debbano essere rilevati gli incentivi di un leasing operativo nel bilancio sia del locatario sia del locatore.

INTERPRETAZIONE

3. Tutti gli incentivi accordati per un leasing operativo nuovo o da rinnovare devono essere rilevati come una parte integrante del corrispettivo netto concordato per l’uso dell’attività locata, indipendentemente dalla natura o forma dell’incentivo o dalla tempistica dei pagamenti.

4. Il locatore deve rilevare il costo complessivo degli incentivi come una riduzione del provento derivante dal noleggio lungo la durata del leasing con un metodo a quote costanti a meno che un altro criterio sistematico sia rappresentativo del modo in cui il beneficio dell’attività locata è diminuito.

5. Il locatario deve rilevare il beneficio complessivo degli incentivi come una riduzione del costo del noleggio lungo la durata del leasing con un metodo a quote costanti, a meno che un altro criterio sia rappresentativo del modo in cui il locatario percepisce i benefici dall’utilizzo dell’attività locata.

6. I costi sostenuti dal locatario, inclusi i costi connessi ad una locazione preesistente (ad esempio costi di chiusura, di rilocalizzazione o di migliorie su immobili in affitto), devono essere contabilizzati dal locatario in conformità ai Principi contabili applicabili a questi costi, inclusi i costi che sono effettivamente rimborsati tramite un accordo sugli incentivi.

DATA DI APPROVAZIONE

Giugno 1998

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La presente Interpretazione deve essere applicata a partire dai contratti di locazione con inizio dal 1o gennaio 1999 o da data successiva.

▼M33 —————

▼B




INTERPRETAZIONE SIC 25

Imposte sul reddito — Cambiamenti nella condizione fiscale di un’entità o dei suoi azionisti

RIFERIMENTI

▼M5

— 
IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)

▼B

— 
IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
— 
IAS 12 Imposte sul reddito

PROBLEMA

1. Un cambiamento nella condizione fiscale di un’entità o dei suoi azionisti può avere conseguenze in quanto in grado di aumentare o di diminuire le sue passività o attività fiscali. Ciò può, per esempio, verificarsi nel caso di una quotazione pubblica di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità o nel caso di una ridefinizione del patrimonio netto dell’entità. Ciò può, inoltre, verificarsi nel caso di un movimento di un azionista di controllo in un paese estero. Quale risultato di un evento del genere, un’entità può essere tassata in maniera diversa; può, ad esempio, acquisire o perdere incentivi fiscali o divenire soggetto a una aliquota fiscale diversa nel futuro.

2. Un cambiamento di condizione fiscale di un’entità o dei suoi azionisti può avere un effetto immediato sulle attività o sulle passività fiscali correnti dell’entità. Il cambiamento può, inoltre, aumentare o diminuire le passività e le attività fiscali differite rilevate dall’entità a seconda dell’effetto che il cambiamento ha sulla condizione fiscale che originerà dal recupero o dall’estinzione del valore contabile delle attività o delle passività dell’entità.

3. Il problema consiste nel determinare come l’entità debba contabilizzare le conseguenze fiscali di un cambiamento nella condizione fiscale o in quella dei suoi azionisti.

INTERPRETAZIONE

▼M5

4. Un cambiamento della condizione fiscale dell’entità o dei suoi azionisti non dà luogo ad aumenti o diminuzioni negli importi rilevati al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio. Le conseguenze fiscali correnti e differite di un cambiamento della condizione fiscale devono essere incluse nell’utile (perdita) dell’esercizio, a meno che tali conseguenze facciano riferimento a operazioni ed eventi che si concretizzano, nello stesso periodo o in un periodo diverso, in un accreditamento diretto o in un onere per l’importo rilevato di patrimonio netto o in importi rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo. Quelle conseguenze fiscali che fanno riferimento ai cambiamenti dell’importo rilevato di patrimonio netto, nello stesso periodo o in un periodo diverso (non incluso nell’utile (perdita) d’esercizio), devono essere addebitate o accreditate direttamente a patrimonio netto. Quelle conseguenze fiscali che fanno riferimento agli importi rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo devono essere rilevate tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.

▼B

DATA DI APPROVAZIONE

Agosto 1999

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La presente Interpretazione entra in vigore il 15 luglio 2000. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.

▼M5

Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 4. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

▼B




INTERPRETAZIONE SIC 27

La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing

RIFERIMENTI

— 
IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori

▼M52 —————

▼B

— 
IAS 17 Leasing (rivisto nella sostanza nel 2003)

▼M52 —————

▼B

— 
IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali

▼M53 —————

▼B

— 
IFRS 4 Contratti assicurativi

▼M53

— 
IFRS 9 Strumenti finanziari

▼M52

— 
IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti

▼B

PROBLEMA

1. Un’entità può effettuare un’operazione o una serie di operazioni strutturate (un accordo) con una o più parti non correlate (un investitore) nella forma legale di un leasing. Per esempio, un’entità può locare attività a un investitore e retrolocare le stesse attività, o alternativamente, vendere legalmente le attività e retrolocare le stesse attività. La forma di ogni accordo e le relative condizioni possono variare significativamente. Nell’esempio di leasing e di retrolocazione, può essere che l’accordo sia concepito per ottenere un vantaggio fiscale per l’investitore che viene condiviso con l’entità sotto forma di compenso, e non trasmette il diritto a utilizzare un’attività.

2. Quando un accordo con un investitore comporta la forma legale di un leasing, i problemi sono:

a) 

come determinare se una serie di operazioni sono correlate e devono essere contabilizzate come un’unica operazione;

b) 

se l’accordo soddisfa la definizione di leasing secondo lo IAS 17; e se no,

i) 

se un conto di investimento separato e gli obblighi di pagamento del leasing che possono esistere rappresentano attività e passività dell’entità [per esempio considerare l’esempio descritto nel paragrafo A2, lettera a), dell’Appendice A];

ii) 

come l’entità deve contabilizzare altri obblighi che risultano dall’accordo; e

iii) 

come l’entità deve contabilizzare un compenso che può ricevere da un investitore.

INTERPRETAZIONE

3. Una serie di operazioni che comportano la forma legale di un leasing sono legate e devono essere contabilizzate come un’unica operazione quando l’effetto economico complessivo non può essere compreso senza fare riferimento alla serie di operazioni considerate nell’insieme. È questo il caso, per esempio, quando le serie di operazioni sono strettamente interconnesse, negoziate come un’operazione singola e avvengono simultaneamente o in una sequenza continua. (L’appendice A fornisce illustrazioni dell’applicazione della presente Interpretazione.)

4. La contabilizzazione deve riflettere la sostanza dell’accordo. Tutti gli aspetti e le implicazioni di un accordo devono essere valutati per determinare la sostanza, dando peso a quegli aspetti e quelle implicazioni che hanno un effetto economico.

5. Lo IAS 17 si applica quando la sostanza di un accordo include il trasferimento del diritto a utilizzare un’attività per un periodo di tempo concordato. Gli indicatori che dimostrano individualmente che un accordo, in sostanza, potrebbe non comportare un leasing secondo quanto previsto dallo IAS 17 includono (l’Appendice B fornisce indicazioni dell’applicazione della presente Interpretazione):

a) 

un’entità mantiene tutti i rischi e i benefici relativi alla proprietà di un’attività sottostante e gode sostanzialmente degli stessi diritti per il suo utilizzo come prima dell’accordo;

b) 

la ragione principale dell’accordo è di ottenere un particolare risultato fiscale e di non trasmettere il diritto all’utilizzo di un’attività; e

c) 

è inclusa un’opzione a condizioni che rendono il suo esercizio quasi certo (per esempio un’opzione put che è esercitabile a un prezzo sufficientemente più alto del fair value (valore equo) atteso quando diventa esercitabile).

6. Le definizioni e le linee guida dei paragrafi da 49 a 64 del Quadro sistematico devono essere applicate per determinare se, in sostanza, un conto di investimento separato e gli obblighi di pagamento del leasing rappresentano attività e passività dell’entità. Gli indicatori che dimostrano collettivamente che, in sostanza, un conto di investimento separato e gli obblighi di pagamento del leasing non soddisfano le definizioni di attività e passività e non devono essere rilevati dall’entità, includono:

a) 

che l’entità non è in grado di controllare il conto di investimento per il raggiungimento dei propri obiettivi e non è obbligata a corrispondere tali pagamenti del leasing. Ciò si verifica quando, per esempio, un importo prepagato è allocato a un conto di investimento separato per proteggere l’investitore e può essere utilizzato soltanto per pagare l’investitore, l’investitore concorda che gli obblighi di pagamento del leasing devono essere pagati con i fondi del conto di investimento, e l’entità non può trattenere i pagamenti a favore dell’investitore provenienti dal conto degli investimenti.

b) 

l’entità ha soltanto un rischio remoto di rimborsare l’intera somma di eventuali compensi ricevuti da un investitore e possibilmente pagare qualche importo aggiuntivo, o quando un compenso non è stato ricevuto, soltanto un rischio remoto di pagare un importo secondo altri obblighi (per esempio una garanzia). Esiste soltanto un rischio remoto di pagamento quando, per esempio, le condizioni dell’accordo prevedono che un importo prepagato sia investito in attività prive di rischio che si prevede possano generare flussi finanziari sufficienti per soddisfare gli obblighi di pagamento del leasing; e

c) 

oltre ai flussi finanziari iniziali all’inizio dell’accordo, i soli flussi finanziari attesi secondo l’accordo sono i pagamenti del leasing che sono soddisfatti esclusivamente dai fondi prelevati dal conto di investimento separato creato con i flussi finanziari iniziali.

▼M53

7. Altre obbligazioni previste da un accordo, incluse le eventuali garanzie fornite e le obbligazioni sostenute in caso di cessazione anticipata, devono essere contabilizzate ai sensi dello IAS 37, dell'IFRS 4 o dell'IFRS 9, a seconda dei termini dell'accordo.

▼M52

8. Le disposizioni dell'IFRS 15 devono essere applicate agli eventi e alle circostanze di ogni accordo per determinare quando rilevare come ricavo un compenso che l'entità può ricevere. Fattori quali: l'esistenza di un coinvolgimento residuo sotto forma di significative obbligazioni di fare future necessarie a guadagnare il compenso, il mantenimento di rischi, le condizioni di eventuali accordi di garanzia e il rischio di rimborso del compenso devono essere tenuti in considerazione. Gli indicatori che dimostrano individualmente che la rilevazione dell'intero compenso come ricavo quando ricevuto, se ricevuto all'inizio dell'accordo, è inappropriata, includono:

▼B

a) 

obblighi a effettuare o astenersi da certe attività significative sono condizioni per ottenere il compenso ricevuto e quindi l’esecuzione di un accordo vincolante non è l’atto più significativo richiesto dall’accordo;

b) 

limitazioni all’uso dell’attività sottostante che hanno un effetto pratico di limitare e cambiare significativamente la capacità dell’entità di utilizzare (per esempio esaurire, vendere o impegnare come garanzia collaterale) l’attività;

c) 

la possibilità di rimborsare eventuali importi del compenso e possibilmente corrispondere alcuni importi aggiuntivi non è remota. Ciò si verifica quando, per esempio:

i) 

l’attività sottostante non è un’attività particolare che l’entità si attende gestisca la propria attività, e quindi esiste la possibilità che l’entità possa corrispondere un importo per terminare l’accordo anticipatamente; o

ii) 

secondo le condizioni dell’accordo l’entità è tenuta a, o ha totale o parziale discrezione di, investire un importo prepagato in attività che contengono più di un quantitativo insignificante di rischio (per esempio, valuta, tasso di interesse o rischio di credito). In queste circostanze, il rischio che il valore dell’investimento sia insufficiente a soddisfare gli obblighi di pagamento del leasing non è remoto, e quindi sussiste la possibilità che l’entità debba corrisponderne una parte.

9. Il compenso deve essere presentato nel ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ sulla base della sostanza e della natura economica.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

10. Tutti gli aspetti di un accordo che in sostanza non comporta un leasing secondo lo IAS 17 devono essere considerati nella determinazione dell’informativa appropriata che è necessaria a comprendere l’accordo e il trattamento contabile adottato. Un’entità deve indicare quanto segue in ogni esercizio in cui sussiste un accordo:

a) 

una descrizione dell’accordo che include:

i) 

l’attività sottostante ed eventuali limitazioni sul suo utilizzo;

ii) 

la vita ed altre condizioni significative dell’accordo;

iii) 

le operazioni che sono collegate, incluse eventuali opzioni; e

b) 

il trattamento contabile applicato a eventuali compensi ricevuti, l’importo rilevato come utile nell’esercizio e la voce di ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ in cui è incluso.

11. L’informativa richiesta in conformità al paragrafo 10 della presente Interpretazione deve essere fornita individualmente per ciascun accordo o insieme per ciascuna classe di accordi. Una classe è un gruppo di accordi con attività sottostanti di natura simile (per esempio centrali elettriche.)

DATA DI APPROVAZIONE

Febbraio 2000

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

▼M53

La presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 31 dicembre 2001. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.

L'IFRS 9 ha modificato il paragrafo 7. L'entità deve applicare la modifica quando applica l'IFRS 9.

▼M52

L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato la sezione «Riferimenti» e il paragrafo 8. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 15.

▼B




INTERPRETAZIONE SIC 29

▼M9

Accordi per servizi in concessione: Informazioni integrative.

▼B

RIFERIMENTI

▼M5

— 
IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)

▼B

— 
IAS 16 Immobili, impianti e macchinari (rivisto nella sostanza nel 2003)
— 
IAS 17 Leasing (rivisto nella sostanza nel 2003)
— 
IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali
— 
IAS 38 Attività immateriali (rivisto nella sostanza nel 2004)

▼M54

— 
IFRS 16 Leasing

▼B

PROBLEMA

1. Un’entità (concessionaria) potrebbe stipulare un accordo con un’altra entità (concedente) per l’erogazione di servizi che diano pubblico accesso a importanti servizi economici e sociali. Il concedente potrebbe essere un’entità del settore pubblico o privato, compreso un organismo governativo. Esempi di accordi per servizi in concessione comprendono la depurazione dell’acqua e la fornitura di servizi, autostrade, parcheggi, tunnel, ponti, aeroporti e telecomunicazioni. Esempi di accordi che non rappresentano accordi per servizi in concessione includono entità che esternalizzano la gestione dei propri servizi interni (per esempio, mensa per i dipendenti, manutenzione dell’edificio e supporto contabile e informatico).

2. Un accordo per servizi in concessione generalmente comporta che il concedente affidi, per il periodo di tempo della concessione, al concessionario:

a) 

il diritto di erogare servizi che diano pubblico accesso a importanti servizi economici e sociali; e

b) 

in alcuni casi, il diritto a usare determinate attività materiali, immateriali o finanziarie;

in cambio il concessionario:

c) 

si impegna a fornire per il periodo della concessione i servizi in base a specifici termini e condizioni; e

d) 

laddove possibile, si impegna a restituire al termine del periodo di concessione i diritti ricevuti all’inizio del periodo della concessione e/o acquisiti nel periodo della concessione.

3. La caratteristica comune di tutti gli accordi relativi a servizi dati in concessione riguarda il fatto che il concessionario riceve un diritto e contemporaneamente contrae un’obbligazione a fornire servizi pubblici.

4. Il problema sta nel determinare quale informativa debba essere inserita nelle note ai bilanci del concessionario e del concedente.

▼M54

5. Taluni aspetti e l'informativa connessa ad alcuni accordi relativi al servizio oggetto della concessione sono già considerati dai vigenti Principi contabili internazionali (per esempio, lo IAS 16 si applica all'acquisizione di elementi di immobili, impianti e macchinari, l'IFRS 16 ai leasing di attività e lo IAS 38 alle acquisizioni di attività immateriali). Tuttavia, gli accordi per servizi dati in concessione possono interessare contratti esecutivi che non sono contemplati nei Principi contabili internazionali, a meno che i contratti non siano onerosi, caso in cui si applica lo IAS 37. Conseguentemente, la presente Interpretazione prende in considerazione informazioni aggiuntive relative agli accordi per servizi dati in concessione.

▼B

INTERPRETAZIONE

6. Tutti gli aspetti degli accordi per servizi dati in concessione devono essere considerati nella determinazione dell’appropriata informativa da inserire nelle note. Il concessionario e il concedente devono fornire la seguente informativa in ciascun esercizio:

a) 

una descrizione dell’accordo;

b) 

le condizioni dell’accordo che, data la loro significatività, potrebbero influenzare l’importo, la tempistica e la certezza dei flussi finanziari futuri (per esempio, il periodo della concessione, le date di rideterminazione del prezzo e le condizioni base su cui i nuovi calcoli del prezzo o della negoziazione sono determinati);

c) 

la natura e la portata (per esempio, la quantità, il periodo temporale o l’importo quando appropriato) di:

i) 

diritti a usare determinate attività;

ii) 

obbligazioni contratte per la fornitura o i diritti di richiesta di fornitura di servizi;

iii) 

obbligazioni ad acquisire o costruire elementi di immobili, impianti e macchinari;

iv) 

obbligazioni a consegnare o diritti a ricevere determinate attività a conclusione del periodo di concessione;

v) 

opzioni di rinnovo e di chiusura anticipata dell’accordo; e

vi) 

altri diritti e obbligazioni (per esempio, importanti costi di revisione); e

d) 

i cambiamenti dell’accordo avvenuti nel corso del periodo ►M9  ; e ◄

▼M9

e) 

le modalità di classificazione dell'accordo di servizio.

6A. Il concessionario deve indicare l'importo dei ricavi e degli utili o delle perdite rilevati nel periodo a seguito dello scambio di servizi di costruzione per un'attività finanziaria o un'attività immateriale.

▼B

7. L’informativa richiesta in conformità al paragrafo 6 della presente Interpretazione deve essere fornita individualmente per ciascun accordo di concessione del servizio o insieme per ciascuna classe di accordi di concessione di servizi. Una classe è un gruppo di accordi per servizi in concessione che comprendono servizi di natura similare (per esempio, riscossione di pedaggi, servizi di telecomunicazioni e depurazione dell’acqua).

DATA DI APPROVAZIONE

Maggio 2001

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 31 dicembre 2001.

▼M54

L'entità deve applicare la modifica al paragrafo 6, lettera e), e al paragrafo 6 A a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2008 o da data successiva. Se l'entità applica l'IFRIC 12 a partire da un esercizio precedente, la modica deve essere applicata a partire da quell'esercizio precedente.

L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 5. L'entità deve applicare detta modifica quando applica l'IFRS 16.

▼B




INTERPRETAZIONE SIC 31

Ricavi — Operazioni di baratto comprendenti attività pubblicitaria

RIFERIMENTI

— 
IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
— 
IAS 18 Ricavi

PROBLEMA

1. Un’entità (venditore) può accordarsi per una operazione di baratto al fine di fornire servizi pubblicitari in cambio di altri servizi pubblicitari dal suo cliente (cliente). Tale pubblicità può essere diffusa in internet o tramite cartelloni pubblicitari, annunci su televisione o radio, pubblicazioni su periodici o quotidiani, o tramite altro mezzo.

2. In alcuni casi, non vi è scambio di denaro o di altro corrispettivo tra le entità. In alcune altre circostanze, possono essere scambiati importi uguali o approssimativamente uguali di denaro o altro corrispettivo.

3. Un venditore che fornisce servizi pubblicitari nel corso dello svolgimento della propria attività ordinaria rileva i ricavi in base a quanto disposto dallo IAS 18 da una operazione di baratto che comprende una pubblicità quando, tra le altre condizioni, i servizi scambiati sono dissimili (IAS 18.12) e l’importo del ricavo può essere valutato attendibilmente [IAS 18.20, lettera a)]. La presente Interpretazione si applica solamente ad uno scambio di servizi dissimili. Uno scambio di servizi pubblicitari simili non è una operazione che genera ricavi in base a quanto disposto dallo IAS 18.

4. Il problema consiste nel determinare sotto quali circostanze un venditore può attendibilmente valutare il ricavo al fair value (valore equo) dei servizi pubblicitari ricevuti o forniti in una operazione di baratto.

INTERPRETAZIONE

5. Il ricavo derivante da una operazione di baratto comprendente pubblicità non può essere valutato attendibilmente al fair value (valore equo) dei servizi pubblicitari ricevuti. Per altro, un venditore può attendibilmente valutare il ricavo al fair value (valore equo) dei servizi pubblicitari che fornisce in una operazione di baratto, facendo riferimento solo a operazioni non di baratto che:

a) 

comprendono pubblicità simile alla pubblicità contenuta nella operazione di baratto;

b) 

si verificano frequentemente;

c) 

rappresentano un numero di operazioni e un importo prevalente se comparato con tutte le operazioni che concernono l’erogazione di servizi pubblicità simili alla pubblicità prevista nella operazione di baratto;

d) 

sono sotto forma di denaro e/o altre forme di corrispettivo (per esempio, titoli negoziabili, attività non monetarie, e altri tipi di servizi) che hanno un fair value (valore equo) attendibilmente valutabile; e

e) 

non hanno la medesima controparte presente nella operazione di baratto.

DATA DI APPROVAZIONE

Maggio 2001

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 31 dicembre 2001. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.




INTERPRETAZIONE SIC 32

Attività immateriali — Costi connessi a siti web

RIFERIMENTI

▼M5

— 
IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)

▼B

— 
IAS 2 Rimanenze (rivisto nella sostanza nel 2003)

▼M52 —————

▼B

— 
IAS 16 Immobili, impianti e macchinari (rivisto nella sostanza nel 2003)
— 
IAS 17 Leasing (rivisto nella sostanza nel 2003)
— 
IAS 36 Riduzione di valore delle attività (rivisto nella sostanza nel 2004)
— 
IAS 38 Attività immateriali (rivisto nella sostanza nel 2004)
— 
IFRS 3 Aggregazioni aziendali

▼M52

— 
IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti

▼M54

— 
IFRS 16 Leasing

▼B

PROBLEMA

1. Le entità potrebbero sostenere costi interni per lo sviluppo e il funzionamento del proprio sito web per l’utilizzo sia interno che esterno. Un sito web progettato per uso esterno potrebbe essere utilizzato per vari fini quali la promozione e la pubblicità dei prodotti e dei servizi dell’entità, la fornitura di servizi elettronici e la vendita di prodotti e servizi. Un sito web progettato per l’utilizzo interno potrebbe essere utilizzato per archiviarvi le politiche societarie e le generalità dei clienti nonché per cercare importanti informazioni.

2. Le fasi dello sviluppo di un sito web possono essere descritte come segue:

a) 

pianificazione — include l’effettuazione di studi di fattibilità; la definizione delle finalità e delle specifiche, la valutazione di più alternative proposte e la scelta delle soluzioni ritenute migliori;

b) 

sviluppo delle applicazioni e delle infrastrutture — comprende l’ottenimento di un dominio, l’acquisto di hardware e l’acquisto e lo sviluppo del software operativo, l’installazione delle applicazioni sviluppate e prove sotto stress;

c) 

sviluppo del design grafico — comprende la definizione dell’aspetto grafico delle pagine web;

d) 

sviluppo dei contenuti — comprende la creazione, l’acquisto, la preparazione e il caricamento delle informazioni, in forma testuale o grafica, sul sito web prima del completamento dello sviluppo del sito web medesimo. L’informazione può essere memorizzata in distinti database che siano integrati nel (o accessibili dal) sito web o codificati direttamente nelle pagine web.

3. Una volta che lo sviluppo di un sito web è stato completato, inizia la fase operativa. Durante questa fase, un’entità mantiene e migliora le applicazioni, l’infrastruttura, il design grafico e il contenuto del sito web.

4. Nella contabilizzazione dei costi interni sostenuti per lo sviluppo e l’esecuzione del sito web dell’entità per un utilizzo interno o esterno, i problemi consistono nel determinare:

a) 

se il sito web è un’attività immateriale generata internamente che è soggetta alle disposizioni dello IAS 38; e

b) 

il corretto trattamento contabile per tali spese.

▼M68

5. La presente Interpretazione non si applica alle spese sostenute per l’acquisto, lo sviluppo e il funzionamento dell’hardware di un sito web (per esempio, server web, server di staging, server di produzione e connessioni ad Internet). Tale spesa è contabilizzata secondo lo IAS 16. In aggiunta, quando un’entità sostiene delle spese per la fornitura di servizi Internet relativi al suo sito web, la spesa deve essere rilevata come un costo in base a quanto previsto dallo IAS 1.88 e dal Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria quando i servizi sono ricevuti.

▼M54

6. Lo IAS 38 non si applica ad attività immateriali possedute da un'entità per la vendita nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale (cfr. IAS 2 e IFRS 15) o a leasing di attività immateriali contabilizzati conformemente all'IFRS 16. Conseguentemente, la presente Interpretazione non si applica alla spesa relativa allo sviluppo o al funzionamento di un sito web (o software di sito web) per la vendita a un'altra entità o che è contabilizzata conformemente all'IFRS 16.

▼B

INTERPRETAZIONE

7. Il sito web di un’entità originato dallo sviluppo e destinato all’utilizzo interno o esterno costituisce un’attività immateriale generata internamente soggetta alle disposizioni di cui allo IAS 38.

8. Un sito web sviluppato internamente deve essere rilevato come un’attività immateriale se, e solo se, oltre a conformarsi alle generiche disposizioni descritte nello IAS 38, paragrafo 21 per la rilevazione e la misurazione iniziale, un’entità può soddisfare le disposizioni contenute nello IAS 38, paragrafo 57. In particolare, un’entità può essere in grado di soddisfare la disposizione che prevede la dimostrazione di come il proprio sito web genererà probabili benefici economici futuri in conformità a quanto previsto dallo IAS 38, paragrafo 57, lettera d), quando, per esempio, il sito web riesce a generare ricavi, inclusi i ricavi diretti derivanti dal permettere il collocamento di ordinativi. Un’entità non è in grado di dimostrare come un sito web sviluppato esclusivamente o prevalentemente per promuovere o pubblicizzare i propri prodotti e servizi genererà in futuro probabili benefici economici, e pertanto tutte le spese sostenute per lo sviluppo di tale sito web devono essere da essa rilevate come costo quando sostenute.

9. Qualsiasi spesa interna legata allo sviluppo e al funzionamento del sito web di un’entità deve essere contabilizzata in conformità con lo IAS 38. La natura di ciascuna attività per la quale la spesa è sostenuta (per esempio la formazione dei dipendenti e la manutenzione del sito web) e la fase di sviluppo o successiva allo sviluppo del sito web devono essere valutate per determinare il trattamento contabile più appropriato (una ulteriore guida è fornita nell’Appendice alla presente Interpretazione). Per esempio:

a) 

la fase di pianificazione è simile per natura alla fase di ricerca prevista dallo IAS 38, paragrafi da 54 a 56. Le spese sostenute in questa fase devono essere rilevate come costo quando sostenute.

b) 

la fase di sviluppo delle applicazioni e delle infrastrutture, la fase di definizione grafica e la fase di sviluppo dei contenuti, nella misura in cui i contenuti sono sviluppati per finalità diverse da quelle di pubblicizzare e promuovere i prodotti e i servizi propri dell’entità, sono simili per natura alla fase di sviluppo di cui allo IAS 38, paragrafi da 57 a 64. Le spese sostenute in queste fasi devono essere incluse nel costo di un sito web rilevato come attività immateriale, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8 della presente Interpretazione, quando la spesa può essere direttamente attribuita ed è necessaria alla creazione, alla produzione o alla preparazione del sito web per l’uso e il funzionamento inteso dalla direzione aziendale. Per esempio, le spese sostenute per acquistare o creare il contenuto specificatamente per un sito web (fatta eccezione per il contenuto che pubblicizza e promuove i prodotti e i servizi dell’entità) o le spese che rendono possibile l’utilizzo del contenuto sul sito web (per esempio il corrispettivo necessario per acquisire una licenza di riproduzione) devono essere incluse nel costo di sviluppo quando queste condizioni sono soddisfatte. Peraltro, in conformità dello IAS 38, paragrafo 71, le spese per un elemento immateriale addebitate in passato al ►M5  prospetto di conto economico complessivo ◄ di un precedente bilancio non devono essere rilevate come parte del costo di un’attività immateriale in una data successiva (per esempio se i costi di un diritto d’autore sono stati pienamente ammortizzati, e il contenuto è successivamente fornito in un sito web).

c) 

le spese sostenute nella fase di sviluppo del contenuto, nella misura in cui il contenuto è sviluppato per pubblicizzare e promuovere i prodotti e i servizi dell’entità (per esempio fotografie digitali dei prodotti), devono essere rilevate come un costo quando sostenute in conformità allo IAS 38, paragrafo 69, lettera c). Per esempio, nella contabilizzazione delle spese per servizi professionali per poter avere fotografie digitali dei prodotti di un’entità e per migliorare la loro esposizione, le spese devono essere rilevate come un costo, considerato che i servizi professionali sono ricevuti nel corso del processo e non quando le fotografie digitali sono inserite nel sito web.

d) 

la fase operativa inizia una volta che lo sviluppo del sito web è completato. Le spese sostenute in tale fase devono essere rilevate come un costo quando sono sostenute, salvo che queste soddisfino le condizioni per la rilevazione di cui allo IAS 38, paragrafo 18.

10. Un sito web rilevato come attività immateriale in conformità al paragrafo 8 della presente Interpretazione deve essere valutato dopo la rilevazione iniziale applicando le disposizioni di cui allo IAS 38, paragrafi da 72 a 87. La migliore stima della vita utile di un sito web deve essere breve.

DATA DI APPROVAZIONE

Maggio 2001

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 25 marzo 2002. Gli effetti derivanti dall’adozione della presente Interpretazione devono essere contabilizzati usando le disposizioni transitorie di cui alla versione dello IAS 38 emessa nel 1998. Pertanto, quando un sito web non soddisfa i criteri previsti per essere rilevato come un’attività immateriale, anche se questo era precedentemente rilevato come un’attività, la pertinente posta deve essere eliminata dal bilancio alla data di entrata in vigore della presente Interpretazione. Quando un sito web esiste e la spesa sostenuta per svilupparlo soddisfa i criteri previsti perché il sito sia rilevato come attività immateriale, anche se non era precedentemente rilevato come attività, non deve essere rilevata alcuna attività immateriale alla data di entrata in vigore della presente Interpretazione. Quando un sito web è già esistente e la spesa sostenuta per svilupparlo soddisfa le condizioni previste perché questo sia rilevato come un’attività immateriale, e questo era precedentemente rilevato come un’attività e inizialmente valutato al costo, l’importo inizialmente rilevato si ritiene essere stato correttamente determinato.

▼M52

Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 5. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.

L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato la sezione «Riferimenti» e il paragrafo 6. L'entità deve applicare la modifica quando applica l'IFRS 15.

▼M54

L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 6. L'entità deve applicare detta modifica quando applica l'IFRS 16.

▼M68

Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS, pubblicato nel 2018, ha modificato il paragrafo 5. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2020 o in data successiva. L’applicazione anticipata è consentita se l’entità applica contestualmente anche tutte le altre modifiche introdotte da Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS. L’entità deve applicare la modifica alla SIC 32 retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. Tuttavia, se stabilisce che l’applicazione retroattiva non sarebbe fattibile o comporterebbe costi e sforzi indebiti, l’entità applica la modifica alla SIC 32 con riferimento ai paragrafi 23-28, 50-53 e 54F dello IAS 8.



( ) Ci si riferisce al Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio dello IASC adottato dallo IASB nel 2001.

( 1 ) In questo esempio, non vi è alcuna differenza temporanea imponibile. Un caso alternativo considera i crediti per dividendi maturati come aventi un valore fiscale pari a zero, e ipotizza un’aliquota fiscale pari a zero applicata sulla risultante differenza imponibile temporanea pari a 100. In entrambi i casi, non vi è alcuna passività fiscale differita.

( 2 ) In questo esempio, non vi è alcuna differenza temporanea deducibile. Un caso alternativo considera per le sanzioni e penali accantonate un valore fiscale pari a zero, e ipotizza un’aliquota fiscale pari a zero applicata sulla risultante differenza temporanea deducibile pari a 100. In entrambi i casi, non vi è alcuna attività fiscale differita.

( 3 ) Il paragrafo 91 fa riferimento ai «bilanci annuali», in linea con la più esplicita terminologia adottata nel 1998. Il paragrafo 89 si riferisce ai «bilanci».

( 4 ) Cfr. inoltre la SIC 27 Valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing.

( 5 ) Cfr. anche l’Interpretazione SIC 15 Leasing operativoIncentivi.

( 6 ) Cfr. anche l’Interpretazione SIC-31 RicaviOperazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari.

( 7 ) Cfr. anche le Interpretazioni SIC-27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing e SIC-31 RicaviOperazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari.

( *1 ) La polizza assicurativa che soddisfa i requisiti richiesti non è necessariamente un contratto assicurativo secondo la definizione dell’IFRS 4 Contratti assicurativi.

( *2 ) If an entity has not yet applied IFRS 13, it may refer to paragraph AG71 of IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement, or paragraph B.5.4.3 of IFRS 9 Financial Instruments (October 2010), if applicable.

( 8 ) Nell’ambito dei Miglioramenti agli IFRS, pubblicati nel maggio 2008, il Board ha modificato la terminologia usata nel presente Principio per essere coerente con altri IFRS nel seguente modo:

(a) 
il termine «reddito imponibile» è stato modificato in «utile imponibile o perdita a fini fiscali»,
(b) 
il termine «rilevato come ricavo/costo» è stato modificato in «rilevato nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio»,
(c) 
il termine «accreditato direttamente alle interessenze degli azionisti/al patrimonio netto» è stato modificato in «rilevato al di fuori del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio», e
(d) 
il termine «rettifica di una stima contabile» è stato modificato in «cambiamento di stima contabile».

( 9 ) Cfr. anche SIC-10 Assistenza pubblica — Nessuna specifica relazione alle attività operative.

( *3 ) Lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali definisce i contratti esecutivi come contratti in cui entrambe le parti contraenti non hanno adempiuto a nessuno degli impegni previsti oppure hanno adempiuto ai propri impegni parzialmente e nella stessa misura.

( 10 ) Nell’ambito dei Miglioramenti agli IFRS, pubblicati nel maggio 2008, il Board ha modificato i termini usati nello IAS 29 per essere coerente con altri IFRS nel seguente modo: (a) il termine «valore di mercato» è stato modificato in «fair value» (valore equo) e (b) i termini «risultati delle operazioni» e «ricavi netti» sono stati modificati in «utile (perdita) d’esercizio».

( *4 ) Nel presente Principio, gli importi monetari sono denominati in «currency units» (unità di moneta) (CU).

( *5 ) Nell’agosto del 2005 lo IASB ha trasferito tutte le informazioni integrative sugli strumenti finanziari nell’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative.

( 11 ) Nella presente Guida, gli importi monetari sono denominati in «currency units» (unità di moneta) (CU).

( 12 ) Questo è vero per la maggioranza dei derivati, ma non per tutti, per esempio in alcuni interest rate swap multivaluta, il valore capitale viene scambiato all’inizio (e riscambiato a scadenza).

( *6 ) Nella presente Guida, gli importi monetari sono denominati in «currency units» (unità di moneta) (CU).

( *7 ) All’International Accounting Standards Committee è seguito l’International Accounting Standards Board, che ha iniziato a operare nel 2001.

( 13 ) Il presente paragrafo è stato modificato con il documento Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2008 al fine di chiarire l’ambito di applicazione dello IAS 34.

( 14 ) Nel caso di un’attività immateriale, il termine «amortization» («ammortamento») è generalmente usato al posto di «depreciation». I due termini vengono considerati sinonimi.

( 15 ) Una volta che un’attività soddisfa i criteri per essere classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), è esclusa dall’ambito di applicazione del presente Principio ed è contabilizzata secondo quanto previsto dall’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate.

( 16 ) Nel presente Principio, gli importi monetari sono denominati in «currency units» (unità di moneta) (CU).

( 17 ) La definizione di passività contenuta nel presente Principio non è stata rivista in seguito alla revisione della definizione di passività nel Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria pubblicato nel 2018.

( 18 ) L’Interpretazione del termine «probabile» nel presente Principio come «più verosimile piuttosto che il contrario» non necessariamente deve essere applicata in altri Principi.

( 19 ) La definizione di attività contenuta nel presente Principio non è stata rivista in seguito alla revisione della definizione di attività nel Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria pubblicato nel 2018.

( 20 ) Nel presente Principio, gli importi monetari sono denominati in «currency units» (unità di moneta) (CU).

( 21 ) La relazione «Reforming Major Interest Rate Benchmarks» è disponibile all’indirizzo http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140722.pdf.

( 22 ) Le stesse considerazioni sulla significatività trovano applicazione in questo contesto così come in tutti gli IFRS.

( 23 ) Cfr. paragrafi 77 e AG94.

( 24 ) Cfr. paragrafo 75.

( 25 ) Le stesse considerazioni sulla significatività trovano applicazione in questo contesto così come in tutti gli IFRS.

( 26 ) Tali variazioni comprendono riclassificazioni dalle o nelle attività immateriali, se l’avviamento non è stato rilevato come attività in base ai precedenti Principi contabili. Ciò si verifica se, in conformità ai precedenti Principi contabili, l’entità (a) ha detratto l’avviamento direttamente dal patrimonio netto o (b) non ha classificato l’aggregazione aziendale come un’acquisizione.

( 27 ) Il presente IFRS utilizza l’espressione «facendo riferimento a» piuttosto che «a», in quanto l’operazione, in ultima analisi, viene valutata moltiplicando il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, calcolato alla data specificata nel paragrafo 11 o nel paragrafo 13 (a seconda di quale sia applicabile), per il numero di strumenti rappresentativi di capitale che maturano, come spiegato nel paragrafo 19.

( 28 ) Nel prosieguo del presente IRFS, ogni riferimento ai dipendenti riguarda anche terzi che forniscono servizi similari.

( 29 ) Nei paragrafi da 35 a 43, ogni riferimento alla voce cassa riguarda anche le altre attività della entità.

( 30 ) Nei paragrafi B56–B62 il termine «incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni» si riferisce a operazioni con pagamento basato su azioni maturate o non maturate.

( 31 ) Le passività assicurative rilevanti sono quelle passività assicurative (e i relativi costi differiti nonché le relative attività immateriali) per le quali le politiche contabili dell’assicuratore non richiedono un test di adeguamento delle passività che soddisfa le disposizioni minimali del paragrafo 16.

( 32 ) Il Board ha emesso versioni successive dell'IFRS 9 nel 2009, 2010, 2013 e 2014.

( 33 ) In questo paragrafo, le passività assicurative includono i relativi costi differiti nonché le relative attività immateriali, come quelle illustrate nei paragrafi 31 e 32.

( 34 ) Quando una entità applica l’IFRS 7, il riferimento allo IAS 32 è sostituito dal riferimento all’IFRS 7.

( 35 ) A tale scopo, i contratti stipulati simultaneamente con un’unica controparte (o contratti che sono altrimenti interdipendenti) costituiscono un unico contratto.

( 36 ) Nel caso di attività classificate in base al grado di liquidità, le attività non correnti sono attività che comprendono somme che si ritiene saranno recuperate oltre dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio. Alla classificazione di tali attività si applica il paragrafo 3.

( 37 ) Tuttavia, una volta che si prevede che i flussi finanziari di una attività o di un gruppo di attività derivino principalmente dalla dismissione piuttosto che dall’uso continuativo, tali flussi diventano meno dipendenti dai flussi finanziari derivanti da altre attività, e un gruppo in dismissione appartenente a una unità generatrice di flussi finanziari diventa una unità generatrice di flussi finanziari distinta.

( 38 ) I costi di distribuzione sono i costi incrementali direttamente attribuibili alla distribuzione, esclusi gli oneri finanziari e fiscali.

( *8 ) Il paragrafo 44G è stato modificato come conseguenza dell’Esenzione limitata dall’informativa comparativa prevista dall’IFRS 7 per i neo-utilizzatori, (Modifica all’IFRS 1) pubblicato a gennaio 2010. Il Board ha modificato il paragrafo 44G per chiarire le proprie conclusioni e il periodo transitorio inteso nel Miglioramento dell’informativa sugli strumenti finanziari (Modifiche all’IFRS 7).

( 39 ) Nel caso di attività classificate in base al grado di liquidità, le attività non correnti sono attività che comprendono somme che si ritiene saranno recuperate oltre dodici mesi dopo la data di chiusura del bilancio.

( 40 ) Nel caso di attività classificate in base al grado di liquidità, le attività non correnti sono attività che comprendono somme che si ritiene saranno recuperate oltre dodici mesi dopo la data di chiusura del bilancio.

( 41 ) In conformità al paragrafo 7.2.21, invece di applicare le disposizioni di cui al capitolo 6 del presente Principio, l'entità può scegliere come principio contabile di continuare ad applicare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui allo IAS 39. In tal caso, non valgono i riferimenti contenuti nel presente Principio a particolari disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui al capitolo 6. L'entità applica invece le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura dello IAS 39.

( 42 ) La relazione «Reforming Major Interest Rate Benchmarks» è disponibile all’indirizzo http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140722.pdf.

( 43 ) Tale termine (come definito nell'IFRS 7) è utilizzato nei requisiti in materia di presentazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito sulle passività designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafo 5.7.7).

( 44 ) L'IFRS 3 si occupa dell'acquisizione di contratti con derivati incorporati in una aggregazione aziendale.

( 45 ) Nel presente Principio gli importi monetari sono denominati in «currency units» (unità di moneta) (CU) e in «foreign currency units» (unità di valuta estera) (FC).

( 46 ) Il paragrafo C7 dell’IFRS 10 Bilancio consolidato recita «Qualora un'entità applichi il presente IFRS ma non applichi ancora l'IFRS 9, qualsiasi riferimento all'IFRS 9 nel presente IFRS dovrà essere interpretato come un riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.»

( 47 ) Qualora un'entità applichi le presenti modifiche ma non applichi ancora l'IFRS 9, il riferimento all'IFRS 9 nelle presenti modifiche dovrà essere interpretato come un riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

( 48 ) In this IFRS monetary amounts are denominated in «currency units (CU)».

( 49 ) Se l’entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, essa deve rispettare le disposizioni della precedente versione dello IAS 8, denominata Utile (perdita) dellesercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili, a meno che l’entità non stia già applicando la versione rivista nella sostanza di quel Principio per quel periodo precedente.

( 50 ) Nell’agosto del 2005, lo IAS 32 è stato modificato in IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio. Nel febbraio 2008, il Board ha modificato lo IAS 32 prevedendo che gli strumenti siano classificati come strumenti rappresentativi di capitale se presentano tutte le caratteristiche e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D dello IAS 32.

( 51 ) Lo IAS 17 utilizza il termine «fair value» («valore equo») in un modo per alcuni aspetti diverso dalla definizione del fair value riportata nell’IFRS 13 Valutazione del fair value. Pertanto, nell’applicare lo IAS 17, un’entità valuta il fair value secondo quanto disposto dallo IAS 17 e non dall’IFRS 13.

Lo IAS 17 utilizza il termine

«fair value»

(«valore equo») in un modo per alcuni aspetti diverso dalla definizione del

fair value

riportata nell’IFRS 13

Valutazione del fair value

. Pertanto, nell’applicare lo IAS 17, un’entità valuta il

fair value

secondo quanto disposto dallo IAS 17 e non dall’IFRS 13.

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( 52 ) Ossia il tasso di finanziamento marginale del locatario come definito nel paragrafo 4 dello IAS 17.

( 53 ) L’individuazione dell’iperinflazione si basa sul giudizio soggettivo dell’entità in merito alle situazioni indicate nel paragrafo 3 dello IAS 29.

( 54 ) Il riferimento è al Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio dello IASC adottato dallo IASB nel 2001, in vigore nel momento in cui l’Interpretazione è stata elaborata.

( 55 ) È il caso del bilancio consolidato, in cui investimenti quali le partecipazioni in società collegate o in joint venture sono contabilizzate utilizzando il metodo del patrimonio netto, e dei bilanci che comprendono una filiale o una attività a controllo congiunto, come definita nell’IFRS 11 Accordi a controllo congiunto.

( 56 ) Il metodo diretto è il metodo di consolidamento in cui i bilanci della gestione estera sono convertiti direttamente nella valuta funzionale della capogruppo. Il metodo graduale (step by-step) è il metodo di consolidamento in cui i bilanci della gestione estera sono dapprima convertiti nella valuta funzionale delle controllanti intermedie e poi nella valuta funzionale della capogruppo (oppure nella moneta di presentazione se diversa).

( 57 ) Il paragrafo 7 dello IAS 1 definisce i soci come possessori di strumenti classificati come patrimonio netto.

( 58 ) Il riferimento è al Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio dello IASC adottato dallo IASB nel 2001, in vigore nel momento in cui l’Interpretazione è stata elaborata.

( 59 ) Il riferimento è al Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria pubblicato nel 2010, in vigore nel momento in cui l’Interpretazione è stata elaborata.

( *9 ) Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

( 60 ) Il riferimento è al Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria pubblicato nel 2010, in vigore nel momento in cui l’Interpretazione è stata elaborata.

( 61 ) Ad esempio, il paragrafo 106 dell'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti dispone che se il cliente paga il corrispettivo, o se l'entità ha diritto ad un importo del corrispettivo che è incondizionato (ossia un credito), prima di trasferire al cliente il bene o servizio l'entità deve presentare il contratto come passività derivante da contratto nel momento in cui è effettuato il pagamento o (se precedente) nel momento in cui il pagamento è dovuto.

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