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Document 02008R0732-20110620
Council Regulation (EC) No 732/2008 of 22 July 2008 applying a scheme of generalised tariff preferences from 1 January 2009 and amending Regulations (EC) No 552/97, (EC) No 1933/2006 and Commission Regulations (EC) No 1100/2006 and (EC) No 964/2007
Consolidated text: Regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio del 22 luglio 2008 relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate a decorrere dal 1 o gennaio 2009 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007
Regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio del 22 luglio 2008 relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate a decorrere dal 1 o gennaio 2009 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007
2008R0732 — IT — 20.06.2011 — 002.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
REGOLAMENTO (CE) n. 732/2008 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 2008 (GU L 211, 6.8.2008, p.1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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No |
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date |
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Regolamento (UE) n. 1236/2009 della Commissione del 10 dicembre 2009 |
L 332 |
38 |
17.12.2009 |
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Regolamento (UE) n. 512/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2011 |
L 145 |
28 |
31.5.2011 |
REGOLAMENTO (CE) n. 732/2008 DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 2008
relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate a decorrere dal 1o gennaio 2009 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),
considerando quanto segue:
(1) |
Dal 1971 la Comunità ha concesso preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nell’ambito del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate. |
(2) |
La politica commerciale comune della Comunità deve essere coerente con gli obiettivi della politica di sviluppo e deve consolidarli, specie per quanto riguarda l’eliminazione della povertà, la promozione dello sviluppo sostenibile e del buon governo nei paesi in via di sviluppo. Tale politica deve soddisfare i requisiti dell'OMC, in particolare la clausola di abilitazione GATT del 1979 in base alla quale i membri dell’OMC possono concedere un trattamento diverso e più favorevole ai paesi in via di sviluppo. |
(3) |
La comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo, del 7 luglio 2004, intitolata «Paesi in via di sviluppo, commercio internazionale e sviluppo sostenibile: il ruolo del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) della Comunità per il decennio 2006-2015», espone gli orientamenti per l’applicazione del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate nel decennio 2006-2015. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio ( 2 ), applica il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate fino al 31 dicembre 2008. Dopo tale data, conformemente agli orientamenti, il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate dovrebbe continuare ad essere applicato fino al 31 dicembre 2011. |
(5) |
Il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate (di seguito «il sistema») dovrebbe consistere in un regime generale concesso a tutti i paesi e territori beneficiari e in due regimi speciali orientati alle diverse esigenze in materia di sviluppo dei paesi in situazioni economiche analoghe. |
(6) |
Il regime generale dovrebbe essere concesso a tutti i paesi beneficiari classificati dalla Banca mondiale fra i paesi a reddito non elevato e con esportazioni insufficientemente diversificate. |
(7) |
Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo si basa sul concetto integrale di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell’OIL riguardante i principi e i diritti fondamentali del lavoro (1998), la dichiarazione delle Nazioni Unite per il millennio (2000) e la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002). |
(8) |
È pertanto opportuno concedere preferenze tariffarie supplementari ai paesi in via di sviluppo che, a causa dell’assenza di diversificazione e della scarsa integrazione nel sistema commerciale internazionale, sono particolarmente vulnerabili e per i quali la ratifica e l’effettiva applicazione delle convenzioni internazionali di base sui diritti dell’uomo e del lavoro, sulla tutela dell’ambiente e sul buon governo comportano particolari oneri e responsabilità. |
(9) |
Tali preferenze dovrebbero promuovere la crescita economica in modo da offrire una risposta concreta alle esigenze di sviluppo sostenibile. Questo regime prevede la sospensione dei dazi ad valorem a favore dei paesi beneficiari interessati, nonché dei dazi specifici, a meno che non siano combinati con un dazio ad valorem. |
(10) |
I paesi in via di sviluppo che soddisfano i criteri di ammissibilità al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbero poter beneficiare di preferenze tariffarie supplementari qualora, dopo aver esaminato le loro richieste, la Commissione ne confermi l’ammissibilità entro il 15 dicembre 2008. I paesi che già beneficiano del regime speciale per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbero rinnovare le proprie domande. |
(11) |
La Commissione dovrebbe verificare l’effettiva applicazione delle convenzioni internazionali conformemente ai rispettivi meccanismi e valutare il nesso esistente tra preferenze tariffarie supplementari e promozione dello sviluppo sostenibile. |
(12) |
Il regime speciale per i paesi meno sviluppati dovrebbe continuare a garantire l’accesso in esenzione dai dazi al mercato comunitario per i prodotti originari dei paesi meno sviluppati, individuati e classificati dalle Nazioni Unite. Qualora un paese non sia più classificato dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato, si dovrebbe fissare un periodo transitorio per attenuare le eventuali ripercussioni negative dell’abolizione delle preferenze tariffarie concesse nell’ambito di questo regime. |
(13) |
Per garantire la coerenza con le disposizioni di accesso al mercato per lo zucchero negli accordi di partenariato economico, la franchigia doganale per lo zucchero dovrebbe applicarsi dal 1o ottobre 2009 e il contingente tariffario per i prodotti della sottovoce 1701 11 10, come istituito nell’ambito del regime speciale per i paesi meno sviluppati, dovrebbe essere prorogato fino al 30 settembre 2009 con un aumento pro rata in volume. Inoltre per il periodo tra il 1o ottobre 2009 e il 30 settembre 2012 l’importatore dei prodotti di cui alla voce 1701 si dovrebbe impegnare ad acquistare tali prodotti ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo stabilito. |
(14) |
Per il regime generale le preferenze dovrebbero essere differenziate anche in futuro a seconda della natura «sensibile» o «non sensibile» dei prodotti in modo da tener conto della situazione dei settori che producono gli stessi prodotti all’interno della Comunità. |
(15) |
La sospensione dei dazi tariffari sui prodotti non sensibili dovrebbe essere mantenuta, mentre si dovrebbe applicare una riduzione tariffaria ai dazi sui prodotti sensibili per garantire un tasso di utilizzazione soddisfacente tenendo conto, al tempo stesso, della situazione delle industrie comunitarie corrispondenti. |
(16) |
Tale riduzione tariffaria dovrebbe essere sufficientemente allettante da motivare gli operatori commerciali ad usufruire delle opportunità offerte dal sistema. Per quanto riguarda i dazi ad valorem, quindi, la riduzione generale dovrebbe essere operata secondo un tasso fisso pari al 3,5 % dell’aliquota del dazio della nazione più favorita, mentre tali dazi per i tessili e i prodotti tessili dovrebbero essere ridotti del 20 %. I dazi specifici dovrebbero essere ridotti del 30 %. Ove sia previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non dovrebbe essere applicato. |
(17) |
Ove le aliquote di dazio preferenziale, calcolate conformemente al regolamento (CE) n. 980/2005, comportino una maggiore riduzione tariffaria, tali aliquote dovrebbero continuare ad essere applicate. |
(18) |
I dazi dovrebbero essere totalmente sospesi nei casi in cui il trattamento preferenziale per una singola dichiarazione d’importazione porti ad un dazio ad valorem pari o inferiore all’1 % o ad un dazio specifico pari o inferiore a 2 EUR, poiché la riscossione di tali dazi potrebbe risultare più onerosa delle entrate che comporta. |
(19) |
Per motivi di coerenza della politica commerciale comunitaria, i paesi beneficiari non dovrebbero usufruire al tempo stesso del sistema e di un accordo commerciale preferenziale se questo copre già almeno tutte le preferenze previste a loro favore dal sistema attuale. |
(20) |
La graduazione dovrebbe basarsi su criteri connessi alle sezioni della tariffa doganale comune. La graduazione di una sezione per un paese beneficiario dovrebbe applicarsi quando la sezione soddisfa i criteri corrispondenti per tre anni consecutivi, al fine di migliorare la prevedibilità e l’equità della graduazione eliminando l’incidenza di variazioni particolarmente accentuate ed eccezionali a livello delle statistiche sulle importazioni. |
(21) |
Le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( 3 ), dovrebbero essere applicati alle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento, affinché beneficino del sistema solo i paesi a cui il sistema è effettivamente destinato. |
(22) |
La revoca temporanea dovrebbe essere giustificata, tra l’altro, da una violazione grave e sistematica dei principi sanciti dalle convenzioni internazionali relative ai diritti umani fondamentali, ai diritti del lavoro, all’ambiente o al buon governo onde promuovere gli obiettivi delle convenzioni stesse ed evitare che i beneficiari ricevano vantaggi indebiti attraverso la ripetuta violazione di tali convenzioni. |
(23) |
Vista la situazione politica del Myanmar e della Bielorussia, la revoca temporanea di tutte le preferenze tariffarie nei confronti delle importazioni di prodotti originari di questi paesi dovrebbe rimanere in vigore. |
(24) |
All’occorrenza i riferimenti contenuti in altre normative comunitarie dovrebbero essere aggiornati per riferirsi al presente regolamento. È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio, del 24 marzo 1997, che revoca temporaneamente i benefici derivanti dalle preferenze tariffarie generalizzate all’Unione di Myanmar ( 4 ), il regolamento (CE) n. 1933/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che revoca temporaneamente l’accesso della Repubblica di Bielorussia alle preferenze tariffarie generalizzate ( 5 ), il regolamento (CE) n. 1100/2006 della Commissione, del 17 luglio 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, norme dettagliate per l’apertura e la gestione di contingenti tariffari per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione originario di paesi meno sviluppati, nonché norme dettagliate da applicare all’importazione di prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 originari di paesi meno sviluppati ( 6 ), e il regolamento (CE) n. 964/2007 della Commissione, del 14 agosto 2007, recante modalità di apertura e di gestione dei contingenti tariffari applicabili al riso originario dei paesi meno avanzati, per le campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009 ( 7 ). |
(25) |
Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 8 ), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
1. Il sistema comunitario delle preferenze tariffarie generalizzate (di seguito «il sistema») si applica conformemente al presente regolamento.
2. Il presente regolamento prevede le seguenti preferenze tariffarie:
a) un regime generale;
b) un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo; e
c) un regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati.
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento s’intende per:
a) «dazi della tariffa doganale comune» i dazi specificati nella parte seconda dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 9 ), ad eccezione dei dazi fissati nel quadro di contingenti tariffari;
b) «sezione» una qualsiasi sezione della tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87. Esclusivamente ai fini del presente regolamento la sezione XI è trattata come due sezioni distinte: la sezione XI(a) comprendente i capitoli da 50 a 60 della tariffa doganale comune e la sezione XI(b) comprendente i capitoli da 61 a 63 della tariffa doganale comune;
c) «paesi e territori beneficiari» i paesi e i territori di cui all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 3
1. Un paese beneficiario viene escluso dal sistema quando la Banca mondiale l’abbia classificato come paese ad alto reddito per tre anni consecutivi e quando il valore delle importazioni per le cinque sezioni principali delle sue importazioni coperte dal sistema delle preferenze tariffarie generalizzate nella Comunità rappresenti meno del 75 % di tutte le sue importazioni coperte dall’SPG nella Comunità.
2. Se un paese beneficiario è firmatario di un accordo commerciale preferenziale con la Comunità che copra almeno tutte le preferenze a suo favore previste dall’attuale sistema, esso viene escluso dall’elenco di paesi beneficiari.
2. La Commissione informa il comitato di cui all’articolo 27 in merito alle preferenze previste dall’accordo commerciale preferenziale di cui al primo comma.
3. La Commissione notifica al paese beneficiario interessato la sua esclusione dall’elenco di paesi beneficiari.
Articolo 4
I prodotti inclusi nei regimi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), sono elencati nell’allegato II.
Articolo 5
1. Le preferenze tariffarie si applicano alle importazioni dei prodotti inclusi nel regime di cui usufruisce il paese beneficiario del quale tali importazioni sono originarie.
2. Ai fini dei regimi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa sono quelli fissati dal regolamento (CEE) n. 2454/93.
3. Il cumulo regionale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applica parimenti ove un prodotto sottoposto ad ulteriore lavorazione in un paese membro di un gruppo regionale sia originario di un altro paese del gruppo che non beneficia del regime applicabile al prodotto finale, sempreché entrambi i paesi usufruiscano del cumulo regionale per quel gruppo.
CAPO II
REGIMI E PREFERENZE TARIFFARIE
SEZIONE 1
Regime generale
Articolo 6
1. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato II in quanto prodotti non sensibili sono sospesi completamente, ad eccezione dei componenti agricoli.
2. I dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato II come prodotti sensibili sono ridotti di 3,5 punti percentuali. Per i prodotti delle sezioni XI (a) e XI (b) la riduzione è del 20 %.
3. Le aliquote di dazio preferenziale calcolate a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 980/2005 sui dazi ad valorem della tariffa doganale comune applicabili il 25 agosto 2008 si applicano se comportano una riduzione tariffaria superiore a 3,5 punti percentuali per i prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. I dazi specifici della tariffa doganale comune diversi dai dazi minimi o massimi sui prodotti elencati nell’allegato II come prodotti sensibili sono ridotti del 30 %.
5. Se i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato II come prodotti sensibili includono dazi ad valorem e dazi specifici, i dazi specifici non vengono ridotti.
6. Se per i dazi ridotti a norma dei paragrafi 2 e 4 è previsto un dazio massimo, tale dazio massimo non viene ridotto. Se per i dazi in questione è previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non viene applicato.
7. Le preferenze tariffarie di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai prodotti delle sezioni per le quali dette preferenze sono state abolite, per il paese di origine interessato, ai sensi dell’articolo 13, dell’articolo 20, paragrafo 8, e dell’allegato I, colonna C.
SEZIONE 2
Regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo
Articolo 7
1. Sono sospesi i dazi ad valorem della tariffa doganale comune su tutti i prodotti elencati nell’allegato II originari di un paese incluso nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.
2. Sono sospesi completamente i dazi specifici della tariffa doganale comune sui prodotti di cui al paragrafo 1, tranne quelli sui prodotti a cui si applicano dazi ad valorem. Il dazio specifico per i prodotti del codice NC 1704 10 90 è limitato al 16 % del valore in dogana.
3. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo non comprende i prodotti delle sezioni per le quali, ai sensi dell’allegato I, colonna C, dette preferenze tariffarie sono state revocate per il paese beneficiario in questione.
Articolo 8
1. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo può essere concesso ai paesi che:
a) abbiano ratificato ed effettivamente applicato le convenzioni di cui all’allegato III;
b) si impegnino a mantenere la ratifica delle convenzioni e delle relative leggi/misure di attuazione e accettino che l’applicazione sia periodicamente soggetta a verifica e riesame a norma delle disposizioni di attuazione delle convenzioni che hanno ratificato; e
c) siano considerati paesi vulnerabili ai sensi del paragrafo 2.
2. Ai fini della presente sezione per paese vulnerabile s’intende un paese:
a) che la Banca mondiale non abbia classificato per tre anni consecutivi come paese a reddito elevato e le cui cinque sezioni principali delle importazioni coperte dall’SPG nella Comunità rappresentino più del 75 % in valore di tutte le sue importazioni coperte dall’SPG; e
b) le cui importazioni coperte dall’SPG nella Comunità rappresentino meno dell’1 % in valore di tutte le importazioni coperte dall’SPG nella Comunità.
2. I dati da utilizzare sono:
a) ai fini dell’articolo 9, lettera a), punto i): quelli disponibili al 1o settembre 2007 come media annuale su tre anni consecutivi;
b) ai fini dell’articolo 9, lettera a), punto ii): quelli disponibili al 1o settembre 2009 come media annuale su tre anni consecutivi;
c) ai fini dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iii): quelli disponibili al 1o settembre 2010 come media annuale su tre anni consecutivi;
d) ai fini dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iv): quelli disponibili al 1o settembre 2012 come media annuale su tre anni consecutivi.
3. La Commissione verifica lo stato di ratifica e l’applicazione effettiva delle convenzioni di cui all’allegato III, esaminando le informazioni messe a disposizione dagli organi di controllo competenti. La Commissione informa il Consiglio se da tali informazioni risulta che un paese beneficiario si sia discostato dall’applicazione effettiva di una convenzione.
3. In tempo per le discussioni circa il prossimo regolamento, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sintetica sullo stato di ratifica insieme alle raccomandazioni disponibili dei competenti organi di controllo.
Articolo 9
1. Senza pregiudizio del paragrafo 3, il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è concesso a condizione che:
a) un paese o territorio tra quelli elencati nell’allegato I abbia presentato una richiesta in tal senso:
i) entro il 31 ottobre 2008, per beneficiare del regime speciale di incentivazione a decorrere dal 1o gennaio 2009;
oppure
ii) entro il 30 aprile 2010, per beneficiare del regime speciale di incentivazione a decorrere dal 1o luglio 2010;
oppure
iii) entro il 31 ottobre 2011, per beneficiare del regime speciale di incentivazione a decorrere dal 1o gennaio 2012;
oppure
iv) entro il 30 aprile 2013, per beneficiare del regime speciale di incentivazione a decorrere dal 1o luglio 2013;
e
b) dall’esame della richiesta risulti che il paese o territorio richiedente soddisfa le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2.
2. Il paese richiedente presenta una domanda scritta alla Commissione e fornisce esaurienti informazioni riguardo alla ratifica delle convenzioni di cui all’allegato III, nonché alla legislazione e alle misure finalizzate all’effettiva attuazione delle disposizioni delle convenzioni e al suo impegno di accettare e rispettare pienamente il meccanismo di verifica e di riesame previsto nelle convenzioni e negli strumenti connessi.
3. I paesi che beneficiano del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo a norma del regolamento (CE) n. 980/2005 devono parimenti presentare una domanda ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. ►M2 I paesi che beneficiano del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo in base a una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto i), non sono tenuti a presentare una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto ii), del paragrafo 1, lettera a), punto iii), o del paragrafo 1, lettera a), punto iv). ◄
I paesi che beneficiano del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo in base a una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto ii), non sono tenuti a presentare una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto iii), o del paragrafo 1, lettera a), punto iv). I paesi che beneficiano del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo in base a una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto iii), non sono tenuti a presentare una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto iv).
Articolo 10
1. La Commissione esamina la domanda accompagnata dalle informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2. Nell’esame della domanda la Commissione tiene conto delle conclusioni delle pertinenti organizzazioni e agenzie internazionali. La Commissione può porre al paese richiedente tutti i quesiti che ritenga utili e può verificare le informazioni ricevute con il paese richiedente o con qualsiasi altra fonte pertinente.
2. Dopo aver esaminato la domanda la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 4, se concedere al paese richiedente il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.
3. La Commissione notifica al paese richiedente la decisione adottata ai sensi del paragrafo 2. Il paese cui è concesso il regime speciale di incentivazione viene informato della data di entrata in vigore della relativa decisione. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con l’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo:
a) entro il 15 dicembre 2008 per una domanda ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto i); oppure
b) entro il 15 giugno 2010 per una domanda ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii); ►M2 oppure ◄
c) entro il 15 dicembre 2011 per una domanda ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iii); oppure
d) entro il 15 giugno 2013 per una domanda ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iv).
4. Un paese richiedente al quale non sia concesso il regime speciale di incentivazione può chiedere e ottenere che la Commissione giustifichi la sua decisione.
5. La Commissione gestisce tutti i contatti con il paese richiedente per quanto concerne la domanda secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 4.
6. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 980/2005 continua ad essere concesso dal 1o gennaio 2009 a qualsiasi paese ancora sottoposto a un’inchiesta avviata ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, di detto regolamento, fino alla data di conclusione di tale inchiesta ai sensi del presente regolamento.
SEZIONE 3
Regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati
Articolo 11
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, sono totalmente sospesi i dazi della tariffa doganale comune su tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato, ad eccezione di quelli del capitolo 93, originari di un paese che, ai sensi dell’allegato I, benefici del regime speciale per i paesi meno sviluppati.
2. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1006 sono ridotti dell’80 % fino al 31 agosto 2009 e sospesi totalmente a decorrere dal 1o settembre 2009.
3. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1701 sono ridotti dell’80 % fino al 30 settembre 2009 e sospesi totalmente a decorrere dal 1o ottobre 2009.
4. Per il periodo dal 1o ottobre 2009 al 30 settembre 2012 l’importatore di prodotti della voce tariffaria 1701 si impegna ad acquistare tali prodotti ad un prezzo minimo non inferiore al 90 % del prezzo di riferimento cif di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ( 10 ), per la corrispondente campagna di commercializzazione.
5. Fino a quando i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti delle voci tariffarie 1006 e 1701 non saranno totalmente sospesi a norma dei paragrafi 2 e 3, un contingente tariffario globale a dazio zero sarà aperto per ogni campagna di commercializzazione rispettivamente per i prodotti di cui alla voce tariffaria 1006 e alla sottovoce 1701 11 10, originari dei paesi che beneficiano di questo regime speciale. I contingenti tariffari per la campagna di commercializzazione 2008/2009 saranno pari a 6 694 tonnellate, in equivalente riso semigreggio, per i prodotti di cui alla voce tariffaria 1006 e pari a 204 735 tonnellate, in equivalente zucchero bianco, per i prodotti di cui alla sottovoce 1701 11 10.
6. Per il periodo dal 1o ottobre 2009 al 30 settembre 2015 le importazioni di prodotti della voce tariffaria 1701 richiedono una licenza di importazione.
7. La Commissione adotta norme dettagliate per l’applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo conformemente alla procedura di cui all’articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 11 ).
8. I paesi che le Nazioni Unite escludono dall’elenco dei paesi meno sviluppati vengono esclusi dall’elenco dei beneficiari del presente regime. L’esclusione di un paese dal regime e la fissazione di un periodo transitorio di almeno tre anni sono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 4.
Articolo 12
L’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 11, paragrafo 5, che riguardano i prodotti della sottovoce tariffaria 1701 11 10 non si applicano ai prodotti originari dei paesi beneficiari delle preferenze di cui alla presente sezione, che sono immessi in libera pratica nei dipartimenti francesi d’oltremare.
SEZIONE 4
Disposizioni comuni
Articolo 13
1. Le preferenze tariffarie di cui agli articoli 6 e 7 sono abolite per i prodotti appartenenti a una determinata sezione, originari di un paese beneficiario, se il valore medio delle importazioni comunitarie dei prodotti appartenenti alla sezione in questione, originari di tale paese beneficiario e coperti dal regime di cui gode il paese suddetto, supera, in base ai dati più recenti disponibili al 1o settembre 2007, per tre anni consecutivi il 15 % del valore delle importazioni comunitarie degli stessi prodotti da tutti i paesi e territori beneficiari. La soglia fissata per ciascuna delle sezioni XI(a) e XI(b) è del 12,5 %.
2. Le sezioni escluse a norma del paragrafo 1 sono elencate nell’allegato I, colonna C. Esse rimangono escluse per tutto il periodo di applicazione del presente regolamento di cui all’articolo 32, paragrafo 2.
3. La Commissione informa il paese beneficiario dell’esclusione di una sezione.
4. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi beneficiari per le sezioni che rappresentano oltre il 50 %, in valore, di tutte le importazioni coperte dall’SPG nella Comunità originarie di tali paesi.
5. Le statistiche del commercio estero di Eurostat costituiscono la fonte statistica utilizzata ai fini del presente articolo.
Articolo 14
1. Se l’aliquota di un dazio ad valorem per una singola dichiarazione d’importazione, ridotta ai sensi del presente capo, è pari o inferiore all’1 %, il dazio è totalmente sospeso.
2. Se l’aliquota di un dazio specifico per una singola dichiarazione d’importazione, ridotta ai sensi delle disposizioni del presente capo, è pari o inferiore a 2 EUR per ogni singolo importo in euro, il dazio è totalmente sospeso.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, l’aliquota finale del dazio preferenziale calcolata a norma del presente regolamento viene arrotondata per difetto al primo decimale.
CAPO III
REVOCA TEMPORANEA E DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA
SEZIONE 1
Revoca temporanea
Articolo 15
1. I regimi preferenziali di cui al presente regolamento possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni:
a) violazione grave e sistematica di principi contenuti nelle convenzioni di cui all’allegato III, parte A, sulla base delle conclusioni dei competenti organi di controllo;
b) esportazione di prodotti realizzati nelle carceri;
c) gravi carenze dei controlli doganali in materia di esportazione o di transito di droga (sostanze illecite o precursori) o inosservanza delle convenzioni internazionali in materia di riciclaggio del denaro;
d) pratiche commerciali sleali, gravi e sistematiche, che hanno ripercussioni negative per l’industria comunitaria e che non sono state affrontate dal paese beneficiario. Per le pratiche commerciali sleali che sono vietate o passibili di azione legale ai sensi degli accordi OMC l’applicazione del presente articolo è basata su una decisione anteriore in tal senso dell’organo competente dell’OMC;
e) violazione grave e sistematica degli obiettivi delle organizzazioni o delle intese regionali in materia di pesca di cui la Comunità fa parte, relativamente alla conservazione e alla gestione della pesca.
2. Senza pregiudizio del paragrafo 1, il regime speciale di incentivazione di cui al capo II, sezione 2, può essere revocato temporaneamente per tutti o per alcuni prodotti inseriti nel presente regime e originari di un paese beneficiario, in particolare se la legislazione nazionale non ingloba più le convenzioni di cui all’allegato III che sono state ratificate in ottemperanza delle disposizioni dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, o se tale legislazione non è effettivamente applicata.
3. I regimi preferenziali di cui al presente regolamento non sono revocati ai sensi del paragrafo 1, lettera d), nei riguardi di prodotti oggetto di misure antidumping o compensative ai sensi dei regolamenti (CE) n. 384/96 ( 12 ) o (CE) n. 2026/97 ( 13 ) per i motivi che giustificano tali misure.
Articolo 16
1. I regimi preferenziali di cui al presente regolamento possono essere temporaneamente revocati nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario in caso di frodi, irregolarità o sistematica inosservanza delle norme sull’origine dei prodotti e relative procedure o in mancanza di controlli sistematici sull’osservanza delle stesse, nonché in caso di indisponibilità a fornire la cooperazione amministrativa richiesta per l’attuazione e il controllo del rispetto dei regimi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
2. La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 1 implica, tra l’altro, che un paese beneficiario:
a) comunichi alla Commissione, e tenga aggiornate, le informazioni necessarie per l’attuazione delle norme sull’origine e per il controllo del rispetto di tali norme;
b) assista la Comunità effettuando, su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, controlli a posteriori dell’origine dei prodotti e comunicandone tempestivamente i risultati;
c) assista la Comunità consentendo alla Commissione, in stretta collaborazione e coordinamento con le competenti autorità degli Stati membri, di svolgere missioni comunitarie di cooperazione amministrativa e investigativa in detto paese volte a verificare l’autenticità di documenti o l’esattezza di informazioni utili per l’inclusione nei regimi di cui all’articolo 1, paragrafo 2;
d) svolga o faccia svolgere adeguate inchieste volte a individuare e a prevenire le violazioni delle norme sull’origine;
e) rispetti o faccia rispettare le norme sull’origine relative al cumulo regionale, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93, qualora il paese usufruisca di tali norme;
f) assista la Comunità nella verifica di comportamenti che costituiscono presumibilmente una frode connessa all’origine. Si può presumere che esista la frode qualora le importazioni di prodotti che beneficiano di regimi preferenziali previsti ai sensi del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario.
3. La Commissione può sospendere i regimi preferenziali previsti dal presente regolamento per tutti o alcuni prodotti originari di un determinato paese beneficiario qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti a giustificare una revoca temporanea per i motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, purché abbia anteriormente:
a) informato il comitato di cui all’articolo 27;
b) chiesto agli Stati membri di adottare le misure cautelari necessarie per salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità e/o garantire che il paese beneficiario rispetti i suoi obblighi; e
c) pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in merito all’applicazione dei regimi preferenziali e/o all’osservanza dei suoi obblighi da parte del paese beneficiario, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei vantaggi concessi dal presente regolamento.
3. La Commissione informa il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi del presente paragrafo prima che questa diventi efficace. La Commissione ne informa anche il comitato di cui all’articolo 27.
4. Qualunque Stato membro può deferire entro un mese al Consiglio una decisione adottata ai sensi del paragrafo 3. Entro un mese il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa.
5. Il periodo di sospensione non deve superare i sei mesi. Al termine del periodo la Commissione decide se mettere fine alla sospensione, dopo aver informato il comitato di cui all’articolo 27, o prorogare il periodo di sospensione secondo la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le pertinenti informazioni che possono giustificare una sospensione delle preferenze o la proroga delle stesse.
Articolo 17
1. Se la Commissione o uno Stato membro riceve informazioni tali da giustificare una revoca temporanea e se la Commissione o uno Stato membro ritiene che vi siano motivi sufficienti per avviare un’inchiesta, ne informa il comitato di cui all’articolo 27 e chiede di avviare consultazioni, che devono avvenire entro un mese.
2. Dopo le consultazioni la Commissione può decidere, entro un mese e secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 5, di avviare un’inchiesta.
Articolo 18
1. Se decide di avviare un’inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciandone l’apertura e ne informa il paese beneficiario interessato. L’avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L’avviso fissa inoltre il termine, che non può superare i quattro mesi dalla data della pubblicazione dello stesso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto.
2. La Commissione offre al paese beneficiario interessato ogni opportunità di collaborare all’inchiesta.
3. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, incluse le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili dei pertinenti organi di controllo delle Nazioni Unite, dell’OIL e delle altre organizzazioni internazionali competenti. Queste servono come punto di partenza per l’inchiesta volta a stabilire se sia giustificata la revoca temporanea per i motivi di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a). La Commissione può verificare, all’occorrenza con gli operatori economici e il paese beneficiario interessati, le informazioni ricevute.
4. La Commissione può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato ne abbia fatto richiesta.
5. Qualora le informazioni richieste dalla Commissione non siano fornite entro il termine specificato nell’avviso che annuncia l’inchiesta o qualora l’inchiesta venga ostacolata in maniera significativa, si possono trarre conclusioni in base ai dati disponibili.
6. L’inchiesta è completata entro un anno. La Commissione può prorogare tale periodo secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 5.
Articolo 19
1. La Commissione presenta al comitato di cui all’articolo 27 una relazione sui risultati dell’inchiesta.
2. Se ritiene che i risultati non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione decide di chiudere l’inchiesta secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 5. In tal caso la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciando la chiusura dell’inchiesta e presentando le proprie conclusioni principali.
3. Se ritiene che i risultati giustifichino la revoca temporanea per i motivi di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 5, di controllare e valutare la situazione nel paese beneficiario interessato per un periodo di sei mesi. La Commissione comunica al paese beneficiario interessato detta decisione e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, annunciando la sua intenzione di sottoporre al Consiglio una proposta di revoca temporanea, a meno che, prima della fine del suddetto periodo, il paese beneficiario interessato non si sia impegnato a adottare le misure necessarie per conformarsi, entro un termine ragionevole, alle convenzioni di cui all’allegato III, parte A.
4. Ove ritenga che sia necessaria una revoca temporanea, la Commissione presenta un’adeguata proposta al Consiglio, il quale delibera entro due mesi a maggioranza qualificata. Nei casi di cui al paragrafo 3 la Commissione presenta una proposta alla fine del periodo di cui a detto paragrafo.
5. L’eventuale decisione del Consiglio di prevedere una revoca temporanea entra in vigore sei mesi dopo la data dell’adozione, a meno che il Consiglio, sulla base di un’adeguata proposta della Commissione, non stabilisca nel frattempo che i motivi che la giustificano non sussistono più.
SEZIONE 2
Clausola di salvaguardia
Articolo 20
1. Qualora un prodotto originario di un paese beneficiario sia importato a condizioni tali da causare o da minacciare di causare gravi difficoltà a un produttore comunitario di prodotti simili o direttamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento per detto prodotto, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione.
2. La Commissione adotta una decisione formale di avviare un’inchiesta entro un termine ragionevole. Se decide di avviare un’inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciandone l’apertura. L’avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L’avviso fissa inoltre il termine, che non può superare i quattro mesi dalla data della pubblicazione dello stesso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto.
3. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che considera necessarie e può verificare le informazioni ricevute con il paese beneficiario interessato e con qualsiasi altra fonte pertinente. Essa può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato ne abbia fatto richiesta.
4. Nel considerare l’eventuale esistenza di gravi difficoltà la Commissione tiene conto, tra l’altro, dei seguenti elementi, nella misura in cui siano disponibili, sui produttori comunitari:
a) quota di mercato;
b) produzione;
c) scorte;
d) capacità di produzione;
e) fallimenti;
f) redditività;
g) utilizzazione degli impianti;
h) occupazione;
i) importazioni;
j) prezzi.
5. L’inchiesta è completata entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al paragrafo 2. La Commissione, in circostanze eccezionali e previa consultazione del comitato di cui all’articolo 27, può prorogare tale periodo secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 5.
6. La Commissione adotta una decisione entro un mese, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 5. La decisione entra in vigore entro un mese dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
7. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un’azione immediata rendano impossibile l’inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il comitato di cui all’articolo 27, può applicare tutte le misure preventive strettamente necessarie.
8. Il 1o gennaio di ogni anno durante il periodo di applicazione del presente regolamento di cui all’articolo 32, paragrafo 2, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro e dopo averne informato il comitato di cui all’articolo 27, abolisce le preferenze di cui agli articoli 6 e 7 riguardo ai prodotti della sezione XI(b) qualora le importazioni di tali prodotti, di cui all’articolo 13, paragrafo 1, originari di un paese beneficiario:.
a) aumentino di almeno il 20 % in quantità (in volume) rispetto al precedente anno di civile; oppure
b) superino il 12,5 % del valore delle importazioni comunitarie di prodotti della sezione XI(b) provenienti da tutti i paesi e territori elencati nell’allegato I durante un qualsiasi periodo di dodici mesi.
8. Tale disposizione non si applica ai paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all’articolo 11 e ai paesi la cui quota di importazioni nella Comunità, come stabilito nell’articolo 13, paragrafo 1, non superi l’8 %. L’abolizione delle preferenze ha effetto due mesi dopo la data di pubblicazione della decisione in tal senso della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 21
Quando le importazioni di prodotti inclusi nell’allegato I del trattato causano o minacciano di causare gravi perturbazioni nei mercati della Comunità, in particolare in una o più delle regioni periferiche, o nei meccanismi regolatori di tali mercati, la Commissione può sospendere i regimi preferenziali nei confronti dei prodotti in questione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, previa consultazione del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore interessato.
Articolo 22
1. La Commissione informa al più presto il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi dell’articolo 20 o 21 prima che questa diventi efficace. La Commissione informa anche il Consiglio e gli Stati membri.
2. Qualunque Stato membro può deferire entro un mese al Consiglio una decisione adottata ai sensi dell’articolo 20 o 21. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese.
SEZIONE 3
Misure di sorveglianza nel settore agricolo
Articolo 23
1. Senza pregiudizio dell’articolo 20, i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di paesi beneficiari, possono essere oggetto di uno speciale meccanismo di sorveglianza per evitare perturbazioni del mercato comunitario. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide quali siano i prodotti cui applicare tale meccanismo di sorveglianza.
2. Qualora sia d’applicazione l’articolo 20 ai prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di paesi beneficiari, i periodi indicati all’articolo 20, paragrafi 2 e 5, sono ridotti a due mesi nei casi seguenti:
a) quando il paese beneficiario interessato non garantisce l’ottemperanza alle norme di origine o non fornisce la cooperazione amministrativa di cui all’articolo 16; oppure
b) quando le importazioni di prodotti dei capitoli da 1 a 24 che beneficiano di regimi preferenziali concessi ai sensi del presente regolamento superano in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario interessato.
SEZIONE 4
Disposizioni comuni
Articolo 24
Le disposizioni del presente capo non pregiudicano l’applicazione delle clausole di salvaguardia adottate in applicazione della politica agricola comune a norma dell’articolo 37 del trattato, di quelle adottate in applicazione della politica commerciale comune a norma dell’articolo 133 del trattato o di tutte le altre clausole di salvaguardia che potrebbero essere applicate.
CAPO IV
DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Articolo 25
La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 5, le modifiche degli allegati del presente regolamento rese necessarie:
a) da modifiche della nomenclatura combinata;
b) da cambiamenti della posizione o della classificazione internazionale di paesi o territori;
c) dall’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2;
d) dal fatto che un paese abbia raggiunto la soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 1;
e) dall’esigenza di compilare l’elenco dei paesi beneficiari ai sensi dell’articolo 10.
Articolo 26
1. Entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono all’Eurostat i propri dati statistici relativi ai prodotti immessi in libera pratica durante il trimestre di riferimento con il beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio ( 14 ) e del regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione ( 15 ). Tali dati, forniti per numero di codice della nomenclatura combinata e, se del caso, per numero di codice TARIC, devono specificare, per ogni paese di origine, i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni del regolamento (CE) n. 1172/95 e del regolamento (CE) n. 1917/2000.
2. A norma dell’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, precisazioni sui quantitativi di prodotti immessi in libera pratica nei mesi precedenti con il beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento. Tali dati includono i prodotti di cui al paragrafo 3.
3. La Commissione assicura, in stretta cooperazione con gli Stati membri, il controllo delle importazioni dei prodotti dei codici NC 0603, 0803 00 19, 1006, 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 1701, 1704, 1806 10 30, 1806 10 90, 2002 90, 2103 20, 2106 90 59, 2106 90 98 e 6403 onde stabilire se sussistano le condizioni di cui agli articoli 20 e 21.
Articolo 27
1. Senza pregiudizio dell’articolo 11, paragrafo 7, nell’attuazione del presente regolamento la Commissione è assistita dal comitato delle preferenze generalizzate (di seguito «il comitato»).
2. Il comitato può esaminare qualsiasi questione relativa all’applicazione del presente regolamento sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro.
3. Il comitato esamina gli effetti del sistema sulla base di una relazione della Commissione che copre il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2006. La relazione riguarda tutti i regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, ed è presentata in tempo per le discussioni circa il prossimo regolamento.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
4. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
CAPO V
MODIFICHE DEI REGOLAMENTI (CE) N. 552/97, (CE) N. 1933/2006, (CE) N. 1100/2006 E (CE) N. 964/2007
Articolo 28
Il regolamento (CE) n. 552/97 è modificato come segue:
1) all’articolo 1 le parole «regolamento (CE) n. 3281/94 e regolamento (CE) n. 1256/96» sono sostituite dalle parole «regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 ( 16 ).
2) all’articolo 2 le parole «articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 3281/94 e articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1256/96» sono sostituite dalle parole «articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 732/2008».
Articolo 29
Nel regolamento (CE) n. 1933/2006, all’articolo 1 le parole «regolamento (CE) n. 980/2005» sostituite dalle parole «regolamento (CE) 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 ( 17 ).
Articolo 30
Il regolamento (CE) n. 1100/2006 è modificato come segue:
1) all’articolo 1, primo trattino, le parole «articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 980/2005» sono sostituite dalle parole «articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 ( 18 )
2) all’articolo 1, secondo trattino, le parole «articolo 12, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 980/2005» sono sostituite dalle parole «articolo 11, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 732/2008»;
3) all’articolo 3, paragrafo 1, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «Per le importazioni di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione del codice NC 1701 11 10 originario di paesi che, secondo l’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008, beneficiano del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, vanno aperti i seguenti contingenti tariffari globali a dazio zero espressi in equivalente zucchero bianco:
— 178 030,75 tonnellate per la campagna di commercializzazione compresa tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008,
— 204 735 tonnellate per la campagna di commercializzazione compresa tra il 1o ottobre 2008 e il 30 settembre 2009.
I contingenti recano i numeri d’ordine 09.4361 e 09.4362, rispettivamente.»;
4) l’articolo 3, paragrafo 2, è modificato come segue:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. Per le importazioni di prodotti della voce tariffaria 1701 originari di paesi meno sviluppati, diverse da quelle di cui al paragrafo 1, i dazi della tariffa doganale comune (TDC) nonché i dazi aggiuntivi di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 318/2006, fatto salvo l’articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, sono ridotti in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 732/2008 del 50 % al 1o luglio 2007, dell’80 % al 1o luglio 2008 e sono totalmente sospesi a decorrere dal 1o ottobre 2009.»;
b) alla lettera c) del terzo comma la parola «giugno» è sostituita dalla parola «settembre»;
c) la lettera d) del terzo comma è soppressa;
5) all’articolo 5, paragrafo 7, lettera d), le parole «l’operatore riconosciuto si impegna» sono sostituite dalle parole «il richiedente si impegna»;
6) all’articolo 5, paragrafo 8, lettera a), le parole «allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005» sono sostituite dalle parole «allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008»;
7) all’articolo 5, paragrafo 8, lettera c), primo trattino, le parole «articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 980/2005» sono sostituite dalle parole «articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 732/2008»;
8) all’articolo 5, paragrafo 8, lettera c), secondo trattino, le parole «articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 980/2005» sono sostituite dalle parole «articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 732/2008»;
9) all’articolo 10, paragrafo 2, le parole «articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 980/2005» sono sostituite dalle parole «articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 732/2008».
Articolo 31
Il regolamento (CE) n. 964/2007 è modificato come segue:
1) all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, le parole «articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 980/2005» sono sostituite dalle parole «articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 ( 19 ).
2) all’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, le parole «allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005» sono sostituite dalle parole «allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008».
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 32
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica dal 1o gennaio 2009 al ►M2 31 dicembre 2013 o fino alla data stabilita dal prossimo regolamento, qualora anteriore. ◄ Tuttavia, tale termine finale non si applica al regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, né ad altre disposizioni del presente regolamento nella misura in cui esse siano applicate congiuntamente a tale regime.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Paesi ( 20 )e territori beneficiari del sistema comunitario delle preferenze tariffarie generalizzate
Colonna A |
: |
codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità |
Colonna B |
: |
nome del paese o del territorio |
Colonna C |
: |
sezioni nei confronti delle quali, per il paese beneficiario interessato, le preferenze tariffarie sono state revocate (articolo 13) |
Colonna D |
: |
paesi inclusi nel regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (articolo 11) |
Colonna E |
: |
paesi inclusi nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (articolo 7) |
A |
B |
C |
D |
E |
|
AE |
Emirati Arabi Uniti |
||||
AF |
Afghanistan |
X |
|||
AG |
Antigua e Barbuda |
||||
AI |
Anguilla |
||||
AM |
Armenia |
X |
|||
AN |
Antille olandesi |
||||
AO |
Angola |
X |
|||
AQ |
Antartide |
||||
AR |
Argentina |
||||
AS |
Samoa americane |
||||
AW |
Aruba |
||||
AZ |
Azerbaigian |
X |
|||
BB |
Barbados |
||||
BD |
Bangladesh |
X |
|||
BF |
Burkina Faso |
X |
|||
BH |
Bahrein |
||||
BI |
Burundi |
X |
|||
BJ |
Benin |
X |
|||
BM |
Bermuda |
||||
BN |
Brunei Darussalam |
||||
BO |
Bolivia |
X |
|||
BR |
Brasile |
S-IV |
Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati |
||
S-IX |
Legno e articoli di legno; e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio; legno e sughero, esclusi i mobili; |
||||
BS |
Bahama |
||||
BT |
Bhutan |
X |
|||
BV |
Isola di Bouvet |
||||
BW |
Botswana |
||||
BY |
Bielorussia |
||||
BZ |
Belize |
||||
CC |
Isole Cocos (Keeling) |
||||
CD |
Congo, Repubblica democratica del |
X |
|||
CF |
Repubblica centrafricana |
X |
|||
CG |
Congo |
||||
CI |
Costa d’Avorio |
||||
CK |
Isole Cook |
||||
CM |
Camerun |
||||
CN |
Repubblica popolare cinese |
S-VI |
Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse |
||
S-VII |
Materie plastiche e articoli di materia plastica; gomma e lavori di gomma |
||||
S-VIII |
Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e articoli di queste materie; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella |
||||
S-IX |
Legno e articoli di legno; e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio; lavori da panieraio o da stuoiaio |
||||
S-XI(a) |
Prodotti tessili; S-XI(b) Manufatti tessili |
||||
S-XII |
Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli |
||||
S-XIII |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, eccetto: prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro |
||||
S-XIV |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete |
||||
S-XV |
Metalli comuni e loro lavori |
||||
S-XVI |
Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi |
||||
S-XVII |
Materiale da trasporto |
||||
S-XVIII |
Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; orologeria; strumenti musicali; loro parti ed accessori |
||||
S-XX |
Merci e prodotti diversi |
||||
CO |
Colombia |
X |
|||
CR |
Costa Rica |
X |
|||
CU |
Cuba |
||||
CV |
Capo Verde |
X |
|||
CX |
Isola Christmas |
||||
DJ |
Gibuti |
X |
|||
DM |
Dominica |
||||
DO |
Repubblica Dominicana |
||||
DZ |
Algeria |
||||
EC |
Ecuador |
X |
|||
EG |
Egitto |
||||
ER |
Eritrea |
X |
|||
ET |
Etiopia |
X |
|||
FJ |
Figi |
||||
FK |
Isole Falkland |
||||
FM |
Stati federati di Micronesia |
||||
GA |
Gabon |
||||
GD |
Grenada |
||||
GE |
Georgia |
X |
|||
GH |
Ghana |
||||
GI |
Gibilterra |
||||
GL |
Groenlandia |
||||
GM |
Gambia |
X |
|||
GN |
Guinea |
X |
|||
GQ |
Guinea equatoriale |
X |
|||
GS |
Isole Georgia del Sud e Sandwich del Sud |
||||
GT |
Guatemala |
X |
|||
GU |
Guam |
||||
GW |
Guinea-Bissau |
X |
|||
GY |
Guiana |
||||
HM |
Isola Heard e Isole McDonald |
||||
HN |
Honduras |
X |
|||
HT |
Haiti |
X |
|||
ID |
Indonesia |
S-III |
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale |
||
IN |
India |
S-XI(a) |
Prodotti tessili |
||
IO |
Territorio britannico dell’Oceano Indiano |
||||
IQ |
Iraq |
||||
IR |
Iran |
||||
JM |
Giamaica |
||||
JO |
Giordania |
||||
KE |
Kenia |
||||
KG |
Kirghizistan |
||||
KH |
Cambogia |
X |
|||
KI |
Kiribati |
X |
|||
KM |
Comore |
X |
|||
KN |
Saint Kitts e Nevis |
||||
KW |
Kuwait |
||||
KY |
Isole Cayman |
||||
KZ |
Kazakistan |
||||
LA |
Repubblica democratica popolare del Laos |
X |
|||
LB |
Libano |
||||
LC |
Saint Lucia |
||||
LK |
Sri Lanka |
X |
|||
LR |
Liberia |
X |
|||
LS |
Lesotho |
X |
|||
LY |
Gran Giamahiria araba libica popolare socialista |
||||
MA |
Marocco |
||||
MG |
Madagascar |
X |
|||
MH |
Isole Marshall |
||||
ML |
Mali |
X |
|||
MN |
Myanmar |
X |
|||
MM |
Mongolia |
X |
|||
MO |
Macao |
||||
MP |
Marianne settentrionali |
||||
MR |
Mauritania |
X |
|||
MS |
Montserrat |
||||
MU |
Maurizio |
||||
MV |
Maldive |
X |
|||
MW |
Malawi |
X |
|||
MX |
Messico |
||||
MY |
Malaysia |
S-III |
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale |
||
MZ |
Mozambico |
X |
|||
NA |
Namibia |
||||
NC |
Nuova Caledonia |
||||
NE |
Niger |
X |
|||
NF |
Isola Norfolk |
||||
NG |
Nigeria |
||||
NI |
Nicaragua |
X |
|||
NP |
Nepal |
X |
|||
NR |
Nauru |
||||
NU |
Niue |
||||
OM |
Oman |
||||
PA |
Panama |
||||
PE |
Perù |
X |
|||
PF |
Polinesia francese |
||||
PG |
Papua Nuova Guinea |
||||
PH |
Filippine |
||||
PK |
Pakistan |
||||
PM |
Saint-Pierre e Miquelon |
||||
PN |
Isole Pitcairn |
||||
PW |
Palau |
||||
PY |
Paraguay |
X |
|||
QA |
Qatar |
||||
RU |
Federazione russa |
||||
RW |
Ruanda |
X |
|||
SA |
Arabia Saudita |
||||
SB |
Isole Salomone |
X |
|||
SC |
Seicelle |
||||
SD |
Sudan |
X |
|||
SH |
Sant’Elena |
||||
SL |
Sierra Leone |
X |
|||
SN |
Senegal |
X |
|||
SO |
Somalia |
X |
|||
SR |
Suriname |
||||
ST |
São Tomé e Príncipe |
X |
|||
SV |
El Salvador |
X |
|||
SY |
Repubblica araba siriana |
||||
SZ |
Swaziland |
||||
TC |
Isole Turks e Caicos |
||||
TD |
Ciad |
X |
|||
TF |
Terre australi e antartiche francesi |
||||
TG |
Togo |
X |
|||
TH |
Tailandia |
S-XIV |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete |
||
TJ |
Tagikistan |
||||
TK |
Tokelau |
||||
TL |
Timor orientale |
X |
|||
TM |
Turkmenistan |
||||
TN |
Tunisia |
||||
TO |
Tonga |
||||
TT |
Trinidad e Tobago |
||||
TV |
Tuvalu |
X |
|||
TZ |
Tanzania |
X |
|||
UA |
Ucraina |
||||
UG |
Uganda |
X |
|||
UM |
Isole minori lontane degli Stati Uniti |
||||
UY |
Uruguay |
||||
UZ |
Uzbekistan |
||||
VC |
Saint Vincent e Grenadine |
||||
VE |
Venezuela |
||||
VG |
Isole Vergini britanniche |
||||
VI |
Isole Vergini americane |
||||
VN |
Vietnam |
S-XII |
Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli |
||
VU |
Vanuatu |
X |
|||
WF |
Wallis e Futuna |
||||
WS |
Samoa |
X |
|||
YE |
Yemen |
X |
|||
YT |
Mayotte |
||||
ZA |
Sudafrica |
||||
ZM |
Zambia |
X |
|||
ZW |
Zimbabwe |
ALLEGATO II
Elenco dei prodotti inclusi nei regimi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b)
Fatte salve le norme d’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da «ex», le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice NC e dalla designazione.
I prodotti il cui codice NC reca un asterisco sono sottoposti alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni comunitarie.
La colonna «Sensibile/non sensibile» si riferisce ai prodotti inclusi nel regime generale (articolo 6) e nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (articolo 7). Tali prodotti sono elencati con la menzione NS (prodotto non sensibile ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1) o S (prodotto sensibile ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2).
Per maggiore semplicità, i prodotti elencati sono suddivisi in gruppi nei quali possono rientrare i prodotti esenti dai dazi della tariffa doganale comune o per i quali detti dazi sono sospesi.
Codice NC |
Designazione delle merci |
Sensibile/non sensibile |
0101 10 90 |
Asini e altri, vivi, riproduttori di razza pura |
S |
0101 90 19 |
Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, non destinati alla macellazione |
S |
0101 90 30 |
Asini vivi, diversi dai riproduttori di razza pura |
S |
0101 90 90 |
Muli e bardotti vivi |
S |
0104 20 10 * |
Riproduttori di razza pura della specie caprina |
S |
0106 19 10 |
Conigli domestici vivi |
S |
0106 39 10 |
Piccioni vivi |
S |
0205 00 |
Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate |
S |
0206 80 91 |
Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici |
S |
0206 90 91 |
Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici |
S |
0207 14 91 |
Fegati di galli o di galline, congelati |
S |
0207 27 91 |
Fegati di tacchine e di tacchini, congelati |
S |
0207 36 89 |
Fegati, congelati, di anatre, di oche o di faraone, diversi dai fegati grassi di anatre o di oche |
S |
ex02 08 (1) |
Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i prodotti della sottovoce 0208 90 55 (esclusi i prodotti della sottovoce 0208 90 70 per i quali non si applica la nota) |
S |
0208 90 70 |
Cosce di rane |
NS |
0210 99 10 |
Carni di cavallo, salate o in salamoia o anche secche |
S |
0210 99 59 |
Frattaglie di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti «onglets» e «hampes» |
S |
0210 99 60 |
Frattaglie di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate |
S |
0210 99 80 |
Frattaglie salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai fegati di volatili e dalle frattaglie della specie suina domestica, della specie bovina o della specie ovina e caprina |
S |
ex capitolo 3 (2) |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, esclusi i prodotti della sottovoce 0301 10 90 |
S |
0301 10 90 |
Pesci ornamentali di mare, vivi |
NS |
0403 10 51 0403 10 53 0403 10 59 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 |
Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |
S |
0403 90 71 0403 90 73 0403 90 79 0403 90 91 0403 90 93 0403 90 99 |
Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao |
S |
0405 20 10 0405 20 30 |
Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % e inferiore o uguale al 75 % |
S |
0407 00 90 |
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, diverse da quelle di volatili da cortile |
S |
0409 00 00 (3) |
Miele naturale |
S |
0410 00 00 |
Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove |
S |
0511 99 39 |
Spugne naturali di origine animale, diverse da quelle gregge |
S |
ex capitolo 6 |
Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale, esclusi i prodotti della sottovoce 0604 91 40 |
S |
0604 91 40 |
Rami di conifere, freschi |
NS |
0701 |
Patate, fresche o refrigerate |
S |
0703 10 |
Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati |
S |
0703 90 00 |
Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati |
S |
0704 |
Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati |
S |
0705 |
Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.) fresche o refrigerate |
S |
0706 |
Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati |
S |
ex070700 05 |
Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 16 maggio al 31 ottobre |
S |
0708 |
Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati |
S |
0709 20 00 |
Asparagi, freschi o refrigerati |
S |
0709 30 00 |
Melanzane, fresche o refrigerate |
S |
0709 40 00 |
Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati |
S |
0709 51 00 0709 59 |
Funghi, freschi o refrigerati, esclusi i prodotti della sottovoce 0709 59 50 |
S |
0709 60 10 |
Peperoni, freschi o refrigerati |
S |
0709 60 99 |
Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, freschi o refrigerati, diversi dai peperoni, diversi da quelli destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum e diversi da quelli destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi |
S |
0709 70 00 |
Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati |
S |
0709 90 10 |
Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.) |
S |
0709 90 20 |
Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati |
S |
0709 90 31 * |
Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio |
S |
0709 90 40 |
Capperi, freschi o refrigerati |
S |
0709 90 50 |
Finocchi, freschi o refrigerati |
S |
0709 90 70 |
Zucchine, fresche o refrigerate |
S |
ex070990 80 |
Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1o luglio al 31 ottobre |
S |
0709 90 90 |
Altri ortaggi, freschi o refrigerati |
S |
ex07 10 |
Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, esclusi i prodotti della sottovoce 0710 80 85 |
S |
0710 80 85 (3) |
Asparagi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati |
S |
ex07 11 |
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi i prodotti della sottovoce 0711 20 90 |
S |
ex07 12 |
Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le olive e i prodotti della sottovoce 0712 90 19 |
S |
0713 |
Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati |
S |
0714 20 10 * |
Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano |
NS |
0714 20 90 |
Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets, diverse da quelle fresche, intere, destinate al consumo umano |
S |
0714 90 90 |
Topinambur e simili radici e tuberi ad alto tenore di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago |
NS |
0802 11 90 0802 12 90 |
Mandorle, fresche o secche, con guscio o sgusciate, diverse dalle mandorle amare |
S |
0802 21 00 0802 22 00 |
Nocciole (Corylus spp.) fresche o secche, con guscio o sgusciate |
S |
0802 31 00 0802 32 00 |
Noci comuni, fresche o secche, con guscio o sgusciate |
S |
0802 40 00 |
Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati |
S |
0802 50 00 |
Pistacchi, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati |
NS |
0802 60 00 |
Noci macadamia, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate |
NS |
0802 90 50 |
Pinoli o semi del pino domestico, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati |
NS |
0802 90 85 |
Altri frutti a guscio, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati |
NS |
0803 00 11 |
Frutta del plantano (banane da cuocere), fresche |
S |
0803 00 90 |
Banane, comprese le frutta del plantano, essiccate |
S |
0804 10 00 |
Datteri, freschi o secchi |
S |
0804 20 10 0804 20 90 |
Fichi, freschi o secchi |
S |
0804 30 00 |
Ananassi, freschi o secchi |
S |
0804 40 00 |
Avocadi freschi o secchi |
S |
ex08 05 20 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi, dal 1o marzo al 31 ottobre |
S |
0805 40 00 |
Pompelmi e pomeli, freschi o secchi |
NS |
0805 50 90 |
Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche o secche |
S |
0805 90 00 |
Altri agrumi, freschi o secchi |
S |
ex080610 10 |
Uve da tavola, fresche, dal 1o gennaio al 20 luglio e dal 21 novembre al 31 dicembre, escluse quelle della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.) dal 1o al 31 dicembre |
S |
0806 10 90 |
Altre uve, fresche |
S |
ex08 06 20 |
Uve secche, esclusi i prodotti della sottovoce ex080620 30, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kg |
S |
0807 11 00 0807 19 00 |
Meloni (compresi i cocomeri), freschi |
S |
0808 10 10 |
Mele da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre |
S |
0808 20 10 |
Pere da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre |
S |
ex080820 50 |
Altre pere, fresche, dal 1o maggio al 30 giugno |
S |
0808 20 90 |
Cotogne, fresche |
S |
ex080910 00 |
Albicocche, fresche, dal 1o gennaio al 31 maggio e dal 1o agosto al 31 dicembre |
S |
0809 20 05 |
Ciliege acide (Prunus cerasus), fresche |
S |
ex080920 95 |
Ciliege, fresche, dal 1o gennaio al 20 maggio e dall’11 agosto al 31 dicembre, diverse da quelle acide (Prunus cerasus) |
S |
ex08 09 30 |
Pesche, comprese le pesche noci, fresche, dal 1o gennaio al 10 giugno e dal 1o ottobre al 31 dicembre |
S |
ex080940 05 |
Prugne, fresche, dal 1o gennaio al 10 giugno e dal 1o ottobre al 31 dicembre |
S |
0809 40 90 |
Prugnole, fresche |
S |
ex081010 00 |
Fragole, fresche, dal 1o gennaio al 30 aprile e dal 1o agosto al 31 dicembre |
S |
0810 20 |
Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi |
S |
0810 40 30 |
Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus), freschi |
S |
0810 40 50 |
Frutti del Vaccinium macrocarpon e del Vaccinium corymbosum, freschi |
S |
0810 40 90 |
Altri frutti del genere Vaccinium, freschi |
S |
0810 50 00 |
Kiwi, freschi |
S |
0810 60 00 |
Durian, freschi |
S |
0810 90 50 0810 90 60 0810 90 70 |
Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina, freschi |
S |
0810 90 95 |
Altri frutti freschi |
S |
ex08 11 |
Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i prodotti delle sottovoci 0811 10 e 0811 20 |
S |
0811 10 (3) e 0811 20 (3) |
Fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina |
S |
ex08 12 |
Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate, esclusi i prodotti della voce 0812 90 30 |
S |
0812 90 30 |
Papaie |
NS |
0813 10 00 |
Albicocche, secche |
S |
0813 20 00 |
Prugne |
S |
0813 30 00 |
Mele, secche |
S |
0813 40 10 |
Pesche, comprese le pesche noci, secche |
S |
0813 40 30 |
Pere, secche |
S |
0813 40 50 |
Papaie, secche |
NS |
0813 40 95 |
Altri frutti, secchi, diversi da quelle delle voci da 0801 a 0806 |
NS |
0813 50 12 |
Miscugli di frutta secca (diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806), papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non contenenti prugne |
S |
0813 50 15 |
Altri miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806), non contenente prugne |
S |
0813 50 19 |
Altri miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806), con prugne |
S |
0813 50 31 |
Miscugli formati esclusivamente di noci tropicali delle voci 0801 e 0802 |
S |
0813 50 39 |
Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802, diversi da quelli di noci tropicali |
S |
0813 50 91 |
Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8, non contenenti prugne o fichi |
S |
0813 50 99 |
Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8 |
S |
0814 00 00 |
Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche |
NS |
ex capitolo 9 |
Caffè, tè, mate e spezie, esclusi i prodotti delle sottovoci 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 e 0904 20 10, delle voci 0905 00 00 e 0907 00 00 e delle sottovoci 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 e 0910 99 99 |
NS |
0901 12 00 |
Caffè non torrefatto, decaffeinizzato |
S |
0901 21 00 |
Caffè torrefatto, non decaffeinizzato |
S |
0901 22 00 |
Caffè torrefatto, decaffeinizzato |
S |
0901 90 90 |
Succedanei del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione |
S |
0904 20 10 |
Peperoni, essiccati, non tritati né polverizzati |
S |
0905 00 00 |
Vaniglia |
S |
0907 00 00 |
Garofani (antofilli, chiodi e steli) |
S |
0910 91 90 |
Miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse delle voci da 0904 a 0910, tritati o polverizzati |
S |
0910 99 33 0910 99 39 0910 99 50 |
Timo; foglie di alloro |
S |
0910 99 99 |
Altre spezie, tritate o polverizzate, diverse dai miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse delle voci da 0904 a 0910 |
S |
ex100890 90 |
Quinoa |
S |
1105 |
Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate |
S |
1106 10 00 |
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 |
S |
1106 30 |
Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8 |
S |
1108 20 00 |
Inulina |
S |
ex capitolo 12 |
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi, esclusi i prodotti delle sottovoci 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 10, 1209 91 90 e 1209 99 91; piante industriali o medicinali, esclusi i prodotti della voce 1210 e della sottovoce 1211 90 30 ed esclusi i prodotti delle sottovoci 1212 91 e 1212 99 20; paglie e foraggi |
S |
1209 21 00 |
Semi di erba medica, da sementa |
NS |
1209 23 80 |
Altri semi di festuca, da sementa |
NS |
1209 29 50 |
Semi di lupini, da sementa |
NS |
1209 29 80 |
Altri semi da foraggio, da sementa |
NS |
1209 30 00 |
Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori, da sementa |
NS |
1209 91 10 1209 91 90 |
Altri semi di ortaggi, da sementa |
NS |
1209 99 91 |
Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, da sementa, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30 00 |
NS |
1210 (1) |
Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina |
S |
1211 90 30 |
Fave tonka, fresche o secche, anche tagliate, frantumate o polverizzate |
NS |
ex capitolo 13 |
Gomma lacca; gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali, esclusi i prodotti della sottovoce 1302 12 00 |
S |
1302 12 00 |
Succhi ed estratti vegetali di liquirizia |
NS |
1501 00 90 |
Grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 |
S |
1502 00 90 |
Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 e diversi da quelli destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana |
S |
1503 00 19 |
Stearina solare e oleostearina, diverse da quelle destinate ad usi industriali |
S |
1503 00 90 |
Olio di strutto, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati, diversi dall’olio di sevo destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana |
S |
1504 |
Grassi e oli, e relative frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
S |
1505 00 10 |
Grasso di lana greggio |
S |
1507 |
Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
S |
1508 |
Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
S |
1511 10 90 |
Olio di palma, greggio, diverso da quello destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana |
S |
1511 90 |
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi dall’olio greggio |
S |
1512 |
Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
S |
1513 |
Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
S |
1514 |
Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
S |
1515 |
Altri grassi ed oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
S |
ex15 16 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti della sottovoce 1516 20 10 |
S |
1516 20 10 |
Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax» |
NS |
1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
S |
1518 00 |
Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, non nominati né compresi altrove |
S |
1521 90 99 |
Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate, diverse da quelle gregge |
S |
1522 00 10 |
Degras |
S |
1522 00 91 |
Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks), diverse da quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell’olio d’oliva |
S |
1601 00 10 |
Salsicce, salami e prodotti simili, di fegato, e preparazioni alimentari a base di fegato |
S |
1602 20 10 |
Preparazioni o conserve di fegato d’oca o di anatra |
S |
1602 41 90 |
Preparazioni o conserve di prosciutti e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica |
S |
1602 42 90 |
Preparazioni o conserve di spalle e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica |
S |
1602 49 90 |
Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie, compresi i miscugli, della specie suina diversa dalla specie suina domestica |
S |
1602 50 31 (3), 1602 50 95 (3) |
Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie della specie bovina, cotte, anche in recipienti ermeticamente chiusi |
S |
1602 90 31 |
Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di selvaggina o di coniglio |
S |
1602 90 69 1602 90 72 1602 90 74 1602 90 76 1602 90 78 1602 90 99 |
Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini, di caprini o di altri animali, non contenenti carne o frattaglie non cotte della specie bovina e non contenenti carni o frattaglie della specie suina |
S |
1603 00 10 |
Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg |
S |
1604 |
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce |
S |
1605 |
Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati |
S |
1702 50 00 |
Fruttosio chimicamente puro |
S |
1702 90 10 |
Maltosio chimicamente puro |
S |
1704 (4) |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
S |
Capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni |
S |
ex capitolo 19 |
Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria, esclusi i prodotti delle sottovoci 1901 20 00 e 1901 90 91 |
S |
1901 20 00 |
Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 |
NS |
1901 90 91 |
Altri, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404 |
NS |
ex capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi i prodotti della voce 2002 e delle sottovoci 2005 80 00, 2008 20 19, 2008 20 39, ex20 08 40 ed ex20 08 70 |
S |
2002 (1) |
Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico |
S |
2005 80 00 (3) |
Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell’aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006 |
S |
2008 20 19 2008 20 39 |
Ananassi, altrimenti preparati o conservati, con aggiunta di alcole, non nominati né compresi altrove |
NS |
ex20 08 40 (3) |
Pere, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove (esclusi i prodotti delle sottovoci 2008 40 11, 2008 40 21, 2008 40 29 e 2008 40 39, per i quali non si applica la nota) |
S |
ex20 08 70 (3) |
Pesche, comprese le pesche noci, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove (esclusi i prodotti delle sottovoci 2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 e 2008 70 59, per i quali non si applica la nota) |
S |
ex capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse, esclusi i prodotti delle sottovoci 2101 20 e 2102 20 19, ed esclusi i prodotti delle sottovoci 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 e 2106 90 59 |
S |
2101 20 |
Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate |
NS |
2102 20 19 |
Altri lieviti morti |
NS |
ex capitolo 22 |
Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi i prodotti della voce 2207, ed esclusi i prodotti delle sottovoci da 2204 10 11 a 2204 30 10 e della sottovoce 2208 40 |
S |
2207 (1) |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
S |
2302 50 00 |
Residui e cascami di tipo analogo, anche agglomerati in forma di pellets, della molitura o di altre lavorazioni dei legumi |
S |
2307 00 19 |
Altre fecce di vino |
S |
2308 00 19 |
Altri tipi di vinacce |
S |
2308 00 90 |
Altre materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove |
NS |
2309 10 90 |
Altri alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 50 a 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari |
S |
2309 90 10 |
Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali |
NS |
2309 90 91 |
Polpe di barbabietole melassate, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali |
S |
2309 90 95 2309 90 99 |
Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, anche aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 % su supporto organico o inorganico |
S |
Capitolo 24 |
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati |
S |
2519 90 10 |
Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato |
NS |
2522 |
Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l’ossido e l’idrossido di calcio della voce 2825 |
NS |
2523 |
Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers») anche colorati |
NS |
Capitolo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali |
NS |
2801 |
Fluoro, cloro, bromo e iodio |
NS |
2802 00 00 |
Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale |
NS |
ex28 04 |
Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici, esclusi i prodotti della sottovoce 2804 69 00 |
NS |
2806 |
Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico |
NS |
2807 00 |
Acido solforico; oleum |
NS |
2808 00 00 |
Acido nitrico; acidi solfonitrici |
NS |
2809 |
Pentaossido di difosforo; acido fosforico; acidi polifosforici, anche definiti chimicamente |
NS |
2810 00 90 |
Ossidi di boro, diversi dal triossido di diboro; acidi borici |
NS |
2811 |
Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici |
NS |
2812 |
Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici |
NS |
2813 |
Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio |
NS |
2814 |
Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca) |
S |
2815 |
Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio |
S |
2816 |
Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario |
NS |
2817 00 00 |
Ossido di zinco; perossido di zinco |
S |
2818 10 |
Corindone artificiale, anche definito chimicamente |
S |
2819 |
Ossidi e idrossidi di cromo |
S |
2820 |
Ossidi di manganese |
S |
2821 |
Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3 |
NS |
2822 00 00 |
Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio |
NS |
2823 00 00 |
Ossidi di titanio |
S |
2824 |
Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione |
NS |
ex28 25 |
Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, esclusi i prodotti delle sottovoci 2825 10 00 e 2825 80 00 |
NS |
2825 10 00 |
Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici |
S |
2825 80 00 |
Ossidi di antimonio |
S |
2826 |
Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro |
NS |
ex28 27 |
Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri, esclusi i prodotti delle sottovoci 2827 10 00 e 2827 32 00; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri |
NS |
2827 10 00 |
Cloruro di ammonio |
S |
2827 32 00 |
Cloruro di alluminio |
S |
2828 |
Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti |
NS |
2829 |
Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati |
NS |
ex28 30 |
Solfuri, esclusi i prodotti della sottovoce 2830 10 00; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no |
NS |
2830 10 00 |
Solfuri di sodio |
S |
2831 |
Ditioniti e solfossilati |
NS |
2832 |
Solfiti; tiosolfati |
NS |
2833 |
Solfati; allumi; perossolfati (persolfati) |
NS |
2834 10 00 |
Nitriti |
S |
2834 21 00 2834 29 |
Nitrati |
NS |
2835 |
Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no |
S |
ex28 36 |
Carbonati, esclusi i prodotti delle sottovoci 2836 20 00, 2836 40 00 e 2836 60 00; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio |
NS |
2836 20 00 |
Carbonato di disodio |
S |
2836 40 00 |
Carbonati di potassio |
S |
2836 60 00 |
Carbonato di bario |
S |
2837 |
Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi |
NS |
2839 |
Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio |
NS |
2840 |
Borati; perossoborati (perborati) |
NS |
ex28 41 |
Sali degli acidi ossometallici o perossometallici, escluso il prodotto della sottovoce 2841 61 00 |
NS |
2841 61 00 |
Permanganato di potassio |
S |
2842 |
Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi i silicati di alluminio, di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi |
NS |
2843 |
Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi |
NS |
ex284430 11 |
Cermet contenenti uranio impoverito in U-235 o suoi composti, diversi da quelli greggi |
NS |
ex284430 51 |
Cermet contenenti torio o suoi composti, diversi da quelli greggi |
NS |
2845 90 90 |
Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no, diversi dal deuterio e dagli altri composti del deuterio, dall’idrogeno e dai suoi composti, arricchiti in deuterio o dalle miscele e soluzioni contenenti tali prodotti |
NS |
2846 |
Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell’ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli |
NS |
2847 00 00 |
Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea |
NS |
2848 00 00 |
Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori |
NS |
ex28 49 |
Carburi, di costituzione chimica definita o no, esclusi i prodotti delle sottovoci 2849 20 00 e 2849 90 30 |
NS |
2849 20 00 |
Carburo di silicio, di costituzione chimica definita o no |
S |
2849 90 30 |
Carburi di tungsteno, di costituzione chimica definita o no |
S |
ex28 50 00 |
Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849, esclusi i prodotti della sottovoce 2850 00 70 |
NS |
2850 00 70 |
Siliciuri, di costituzione chimica definita o no |
S |
2852 00 00 |
Composti, inorganici o organici, del mercurio, esclusi gli amalgami |
NS |
2853 00 |
Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l’aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi |
NS |
2903 |
Derivati alogenati degli idrocarburi |
S |
ex29 04 |
Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati, esclusi i prodotti della sottovoce 2904 20 00 |
NS |
2904 20 00 |
Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi |
S |
ex29 05 |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, escluso il prodotto della sottovoce 2905 45 00 ed esclusi i prodotti delle sottovoci 2905 43 00 e 2905 44 |
S |
2905 45 00 |
Glicerolo (glicerina) |
NS |
2906 |
Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
NS |
ex29 07 |
Fenoli, esclusi i prodotti delle sottovoci 2907 15 90 ed ex290722 00; fenoli-alcoli |
NS |
2907 15 90 |
Naftoli e loro sali diversi dall’1-naftolo |
S |
ex290722 00 |
Idrochinone |
S |
2908 |
Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli |
NS |
2909 |
Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
S |
2910 |
Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
NS |
2911 00 00 |
Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
NS |
ex29 12 |
Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide, escluso il prodotto della sottovoce 2912 41 00 |
NS |
2912 41 00 |
Vanillina (aldeide metilprotocatechica) |
S |
2913 00 00 |
Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912 |
NS |
ex29 14 |
Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2914 11 00, 2914 21 00 e 2914 22 00 |
NS |
2914 11 00 |
Acetone |
S |
2914 21 00 |
Canfora |
S |
2914 22 00 |
Cicloesanone e metilcicloesanoni |
S |
2915 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
S |
ex29 16 |
Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci ex291611 00, 2916 12 e 2916 14 |
NS |
ex291611 00 |
Acido acrilico |
S |
2916 12 |
Esteri dell’acido acrilico |
S |
2916 14 |
Esteri dell’acido metacrilico |
S |
ex29 17 |
Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 e 2917 36 00 |
NS |
2917 11 00 |
Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri |
S |
2917 12 10 |
Acido adipico e suoi sali |
S |
2917 14 00 |
Anidride maleica |
S |
2917 32 00 |
Ortoftalati di diottile |
S |
2917 35 00 |
Anidride ftalica |
S |
2917 36 00 |
Acido tereftalico e suoi sali |
S |
ex29 18 |
Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 e 2918 29 10 |
NS |
2918 14 00 |
Acido citrico |
S |
2918 15 00 |
Sali ed esteri dell’acido citrico |
S |
2918 21 00 |
Acido salicilico e suoi sali |
S |
2918 22 00 |
Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri |
S |
2918 29 10 |
Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici; loro sali e loro esteri |
S |
2919 |
Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
NS |
2920 |
Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
NS |
2921 |
Composti a funzione ammina |
S |
2922 |
Composti amminici a funzioni ossigenate |
S |
2923 |
Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no |
NS |
ex29 24 |
Composti a funzione carbossiammide e composti a funzione ammide dell’acido carbonico, esclusi i prodotti della sottovoce 2924 23 00 |
S |
2924 23 00 |
Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali |
NS |
2925 |
Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina |
NS |
ex29 26 |
Composti a funzione nitrile, escluso il prodotto della sottovoce 2926 10 00 |
NS |
2926 10 00 |
Acrilonitrile |
S |
2927 00 00 |
Composti a funzione diazo, azo o azossi |
S |
2928 00 90 |
Altri derivati organici dell’idrazina o dell’idrossilammina |
NS |
2929 10 |
Isocianati |
S |
2929 90 00 |
Altri composti ad altre funzioni azotate |
NS |
2930 20 00 2930 30 00 ex293090 85 |
Tiocarbammati e ditiocarbammati, mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame; ditiocarbonati (xantati, xantogenati) |
NS |
2930 40 90 2930 50 00 2930 90 13 2930 90 16 2930 90 20 ex293090 85 |
Metionina, captafol (ISO), metamidofos (ISO) e altri tiocomposti organici diversi dai ditiocarbonati (xantati, xantogenati) |
S |
2931 00 |
Altri composti organo-inorganici |
NS |
ex29 32 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno, esclusi i prodotti delle sottovoci 2932 12 00, 2932 13 00 e 2932 21 00 |
NS |
2932 12 00 |
2-Furaldeide (furfurale) |
S |
2932 13 00 |
Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico |
S |
2932 21 00 |
Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine |
S |
ex29 33 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, escluso il prodotto della sottovoce 2933 61 00 |
NS |
2933 61 00 |
Melamina |
S |
2934 |
Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici |
NS |
2935 00 90 |
Altri solfonammidi |
S |
2938 |
Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati |
NS |
ex294000 00 |
Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) ed esclusi il ramnosio, il raffinosio e il mannosio; eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939 |
S |
ex294000 00 |
Ramnosio, raffinosio, mannosio |
NS |
2941 20 30 |
Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati |
NS |
2942 00 00 |
Altri composti organici |
NS |
3102 (1) |
Concimi minerali o chimici azotati |
S |
3103 10 |
Perfosfati |
S |
3105 |
Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti del capitolo 31 presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg |
S |
ex capitolo 32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; eccetto i prodotti delle voci 3204 e 3206, ed esclusi i prodotti delle sottovoci 3201 20 00, 3201 90 20, ex320190 90 (estratti tannici di eucalipto), ex320190 90 (estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti di mirobalano) ed ex320190 90 (altri estratti per concia di origine vegetale) |
NS |
3204 |
Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 del capitolo 32; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita |
S |
3206 |
Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 del capitolo 32, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita |
S |
Capitolo 33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche |
NS |
Capitolo 34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso |
NS |
3501 |
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina |
S |
3502 90 90 |
Albuminati ed altri derivati delle albumine |
NS |
3503 00 |
Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501 |
NS |
3504 00 00 |
Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo |
NS |
3505 10 50 |
Amidi e fecole esterificati o eterificati |
NS |
3506 |
Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg |
NS |
3507 |
Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove |
S |
Capitolo 36 |
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili |
NS |
Capitolo 37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia |
NS |
ex capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi i prodotti delle voci 3802 e 3817 00, delle sottovoci 3823 12 00 e 3823 70 00, e della voce 3825, ed esclusi i prodotti delle sottovoci 3809 10 e 3824 60 |
NS |
3802 |
Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito |
S |
3817 00 |
Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902 |
S |
3823 12 00 |
Acido oleico |
S |
3823 70 00 |
Alcoli grassi industriali |
S |
3825 |
Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del capitolo 38 |
S |
ex capitolo 39 |
Materie plastiche e lavori di tali materie, esclusi i prodotti delle voci 3901, 3902, 3903 e 3904, delle sottovoci 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 e 3907 99, delle voci 3908 e 3920, e delle sottovoci 3921 90 19 e 3923 21 00 |
NS |
3901 |
Polimeri di etilene, in forme primarie |
S |
3902 |
Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie |
S |
3903 |
Polimeri di stirene, in forme primarie |
S |
3904 |
Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie |
S |
3906 10 00 |
Poli(metacrilato di metile) |
S |
3907 10 00 |
Poliacetali |
S |
3907 60 |
Poli(etilene tereftalato) |
S |
3907 99 |
Altri poliesteri, diversi da quelli non saturi |
S |
3908 |
Poliammidi, in forme primarie |
S |
3920 |
Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie |
S |
3921 90 19 |
Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di poliesteri, diversi dai prodotti alveolari e diversi dai fogli e dalle lastre ondulati |
S |
3923 21 00 |
Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci, di polimeri di etilene |
S |
ex capitolo 40 |
Gomma e lavori di gomma, esclusi i prodotti della voce 4010 |
NS |
4010 |
Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata |
S |
ex41 04 |
Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti delle sottovoci 4104 41 19 e 4104 49 19 |
S |
ex41 06 31 4106 32 |
Cuoi e pelli depilati di suini, conciati o in crosta, allo stato umido (compresi i wet-blue), spaccati, ma non altrimenti preparati, o allo stato secco (in crosta), anche spaccati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti della sottovoce 4106 31 10 |
NS |
4107 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 |
S |
4112 00 00 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 |
S |
ex41 13 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114, esclusi i prodotti della sottovoce 4113 10 00 |
NS |
4113 10 00 |
Di caprini |
S |
4114 |
Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati |
S |
4115 10 00 |
Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati |
S |
ex capitolo 42 |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella; esclusi i prodotti delle voci 4202 e 4203 |
NS |
4202 |
Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta |
S |
4203 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti |
S |
Capitolo 43 |
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali |
NS |
ex capitolo 44 |
Legno e lavori di legno, esclusi i prodotti delle voci 4410, 4411, 4412, delle sottovoci 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 e 4420 90 91; carbone di legna |
NS |
4410 |
Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: pannelli detti «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici |
S |
4411 |
Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici |
S |
4412 |
Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato |
S |
4418 10 |
Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti, di legno |
S |
4418 20 10 |
Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del capitolo 44 |
S |
4418 71 00 |
Pannelli assemblati per pavimenti a mosaico, di legno |
S |
4420 10 11 4420 90 10 4420 90 91 |
Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del capitolo 44; legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del capitolo 44 |
S |
ex capitolo 45 |
Sughero e lavori di sughero, esclusi i prodotti della voce 4503 |
NS |
4503 |
Lavori di sughero naturale |
S |
Capitolo 46 |
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio |
S |
Capitolo 50 |
Seta |
S |
ex capitolo 51 |
Lana, peli fini o grossolani, esclusi i prodotti della voce 5105; filati e tessuti di crine |
S |
Capitolo 52 |
Cotone |
S |
Capitolo 53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta |
S |
Capitolo 54 |
Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali |
S |
Capitolo 55 |
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
S |
Capitolo 56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia |
S |
Capitolo 57 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili |
S |
Capitolo 58 |
Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami |
S |
Capitolo 59 |
Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili |
S |
Capitolo 60 |
Stoffe a maglia |
S |
Capitolo 61 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia |
S |
Capitolo 62 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia |
S |
Capitolo 63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci |
S |
Capitolo 64 |
Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti |
S |
Capitolo 65 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti |
NS |
Capitolo 66 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti |
S |
Capitolo 67 |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
NS |
Capitolo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili |
NS |
Capitolo 69 |
Prodotti ceramici |
S |
Capitolo 70 |
Vetro e lavori di vetro |
S |
ex capitolo 71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi i prodotti della voce 7117 |
NS |
7117 |
Minuterie di fantasia |
S |
7202 |
Ferro-leghe |
S |
Capitolo 73 |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio |
NS |
Capitolo 74 |
Rame e lavori di rame |
S |
7505 12 00 |
Barre, profilati e fili, di leghe di nichel |
NS |
7505 22 00 |
Fili, di leghe di nichel |
NS |
7506 20 00 |
Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel |
NS |
7507 20 00 |
Accessori per tubi, di nichel |
NS |
ex capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti della voce 7601 |
S |
ex capitolo 78 |
Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti della voce 7801 |
S |
ex capitolo 79 |
Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7903 |
S |
ex capitolo 81 |
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie, esclusi i prodotti delle sottovoci 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 e 8113 00 20 |
S |
Capitolo 82 |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni |
S |
Capitolo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni |
S |
ex capitolo 84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, parti di queste macchine o apparecchi, esclusi i prodotti delle sottovoci 8401 10 00 e 8407 21 10 |
NS |
8401 10 00 |
Reattori nucleari |
S |
8407 21 10 |
Motori per la propulsione di navi di tipo fuoribordo, di cilindrata inferiore o uguale a 325 cm3 |
S |
ex capitolo 85 |
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi i prodotti delle sottovoci 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11 a 8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11 a 8519 89 19, delle voci 8521, 8525 e 8527, delle sottovoci 8528 49, 8528 59 e 8528 69 a 8528 72, della voce 8529 e delle sottovoci 8540 11 e 8540 12 |
NS |
8516 50 00 |
Forni a microonde |
S |
8517 69 39 |
Apparecchi riceventi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia, diversi dagli apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d’allarme o di ricerca di persone |
S |
8517 70 15 8517 70 19 |
Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo, diversi dalle antenne destinate ad apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti |
S |
8519 20 8519 30 |
Apparecchi azionati tramite l’introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento; piatti giradischi |
S |
da 8519 81 11 a 8519 81 45 |
Apparecchi per la riproduzione del suono (compresi i lettori di cassette), senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono |
S |
8519 81 85 |
Altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici, diversi dai tipi a cassette |
S |
da 8519 89 11 a 8519 89 19 |
Altri apparecchi per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono |
S |
8521 |
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
S |
8525 |
Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali |
S |
8527 |
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
S |
8528 49 8528 59 da 8528 69 a 8528 72 |
Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, diversi dai tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini |
S |
8529 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 |
S |
8540 11 8540 12 00 |
Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor, a colori, o in bianco e nero o in altre monocromie |
S |
Capitolo 86 |
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi |
NS |
ex capitolo 87 |
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle voci 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 e 8714 |
NS |
8702 |
Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente |
S |
8703 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa |
S |
8704 |
Autoveicoli per il trasporto di merci |
S |
8705 |
Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) |
S |
8706 00 |
Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore |
S |
8707 |
Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine |
S |
8708 |
Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 |
S |
8709 |
Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti |
S |
8711 |
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (««side-car») |
S |
8712 00 |
Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore |
S |
8714 |
Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713 |
S |
Capitolo 88 |
Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti |
NS |
Capitolo 89 |
Navi, battelli ed altri natanti |
NS |
Capitolo 90 |
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi |
S |
Capitolo 91 |
Orologeria |
S |
Capitolo 92 |
Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti |
NS |
ex capitolo 94 |
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi i prodotti della voce 9405 |
NS |
9405 |
Apparecchi per l’illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove |
S |
ex capitolo 95 |
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; esclusi i prodotti delle sottovoci da 9503 00 30 a 9503 00 99 |
NS |
da 9503 00 30 a 9503 00 99 |
Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie |
S |
Capitolo 96 |
Lavori diversi |
NS |
(1) Il regime di cui alla sezione 1 del capitolo II non si applica ai prodotti di questa voce. (2) Per i prodotti della sottovoce 0306 13, il dazio è del 3,6 % in applicazione del regime di cui alla sezione 2 del capitolo II. (3) Il regime di cui alla sezione 1 del capitolo II non è applicabile al prodotto di questa sottovoce. (4) Per i prodotti della sottovoce 1704 10 90 il dazio specifico si limita al 16 % del valore in dogana, in applicazione del regime di cui alla sezione 2 del capitolo II. |
ALLEGATO III
CONVENZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 8
PARTE A
Convenzioni essenziali ONU/OIL sui diritti umani e sul diritto del lavoro
1. Convenzione internazionale sui diritti civili e politici
2. Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali
3. Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale
4. Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne
5. Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
6. Convenzione sui diritti del fanciullo
7. Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio
8. Convenzione concernente l’età minima per l’ammissione al lavoro (n. 138)
9. Convenzione concernente il divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e azioni immediate in vista della loro eliminazione (n. 182)
10. Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato (n. 105)
11. Convenzione concernente il lavoro forzato (n. 29)
12. Convenzione concernente l’uguaglianza di remunerazione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di valore uguale (n. 100)
13. Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e professioni (n. 111)
14. Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87)
15. Convenzione concernente l’applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98)
16. Convenzione internazionale sulla lotta e la repressione dell’apartheid
PARTE B
Convenzioni relative ai principi ambientali e di buon governo
17. Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
18. Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento
19. Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti
20. Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione
21. Convenzione sulla diversità biologica
22. Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica
23. Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico
24. Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti (1961)
25. Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope (1971)
26. Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (1988)
27. Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Messico)
( 1 ) Parere emesso il 5 giugno 2008 a seguito di consultazione non obbligatoria (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
( 2 ) Regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 55/2008 (GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1).
( 3 ) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).
( 4 ) GU L 85 del 27.3.1997, pag. 8.
( 5 ) GU L 405 del 30.12.2006, pag. 35; rettifica nella GU L 29 del 3.2.2007, pag. 14.
( 6 ) GU L 196 del 18.7.2006, pag. 3.
( 7 ) GU L 213 del 15.8.2007, pag. 26.
( 8 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
( 9 ) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 360/2008 della Commissione (GU L 111 del 23.4.2008, pag. 9).
( 10 ) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).
( 11 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).
( 12 ) Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
( 13 ) Regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio del 6 ottobre 1997 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
( 14 ) Regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
( 15 ) Regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero (GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1949/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 10).
( 16 ) GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.»;
( 17 ) GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.».
( 18 ) GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.»;
( 19 ) GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.»;
( 20 ) L’elenco include paesi che sono temporaneamente sospesi dal SPG comunitario o che non hanno rispettato le prescrizioni di cooperazione amministrativa (condizione indispensabile per la concessione del beneficio delle preferenze tariffarie alle merci). La Commissione o le competenti autorità del paese interessato forniranno un elenco aggiornato.