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Document 02008R0340-20210621
Commission Regulation (EC) No 340/2008 of 16 April 2008 on the fees and charges payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02008R0340 — IT — 21.06.2021 — 005.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (CE) N. 340/2008 DELLA COMMISSIONE del 16 aprile 2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 107 del 17.4.2008, pag. 6) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 254/2013 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2013 |
L 79 |
7 |
21.3.2013 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 211/2014 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 2014 |
L 67 |
1 |
7.3.2014 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/864 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2015 |
L 139 |
1 |
5.6.2015 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/895 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2018 |
L 160 |
1 |
25.6.2018 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/876 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2021 |
L 192 |
3 |
1.6.2021 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (CE) N. 340/2008 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2008
relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento fissa gli importi e le modalità di pagamento delle tariffe e degli oneri riscossi dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche, di seguito «l’agenzia», a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«PMI», una piccola o media impresa oppure una microimpresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;
«media impresa», un’impresa di dimensioni medie ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;
«piccola impresa», un’impresa di piccole dimensioni ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;
«microimpresa», un’impresa di dimensioni estremamente piccole ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.
CAPO II
TARIFFE E ONERI
Articolo 3
Tariffe per le registrazioni presentate a norma degli articoli 6, 7 o 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006
Tuttavia non viene riscossa alcuna tariffa per la registrazione di una sostanza in una quantità da 1 a 10 tonnellate, qualora la domanda di registrazione contenga tutte le informazioni di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006, conformemente alle disposizioni dell’articolo 74, paragrafo 2 di detto regolamento.
L’agenzia riscuote una tariffa per ogni registrazione di una sostanza in quantità pari o superiore a 10 tonnellate, conformemente all’allegato I.
Tuttavia, se un dichiarante presenta separatamente parte delle informazioni pertinenti di cui all’articolo 10, lettera a), punti iv), vi), vii) e ix) del regolamento (CE) n. 1907/2006, l’agenzia riscuote da tale dichiarante la tariffa per una presentazione individuale, conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Tuttavia, le fatture concernenti la registrazione di una sostanza preregistrata presentata all’agenzia nel corso dei due mesi precedenti il termine di registrazione pertinente di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di notifica della fattura al dichiarante da parte dell’agenzia.
Articolo 4
Tariffe per le registrazioni presentate a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’articolo 18, paragrafo 2 o paragrafo 3 e dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1907/2006
Tuttavia non viene riscossa alcuna tariffa per la registrazione di una sostanza intermedia isolata in sito o trasportata in una quantità da 1 a 10 tonnellate, qualora la domanda di registrazione contenga tutte le informazioni di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006, conformemente alle disposizioni dell’articolo 74, paragrafo 2 di detto regolamento.
Le tariffe di cui al presente articolo sono applicabili unicamente alla registrazione di sostanze intermedie isolate in sito o trasportate presentata a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’articolo 18, paragrafo 2 o paragrafo 3 o dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Per le registrazioni di sostanze intermedie che richiedono le informazioni specificate all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono applicabili le tariffe di cui all’articolo 3 del presente regolamento.
L’agenzia riscuote una tariffa per ogni registrazione di una sostanza isolata in sito o trasportata in quantità pari o superiore a 10 tonnellate, conformemente all’allegato II.
Tuttavia, se il dichiarante presenta separatamente parte delle informazioni pertinenti di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere c) e d), oppure all’articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 1907/2006, l’agenzia riscuote da tale dichiarante la tariffa per una presentazione individuale, conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Tuttavia, le fatture concernenti la registrazione di una sostanza preregistrata presentata all’agenzia nel corso dei due mesi precedenti il termine di registrazione pertinente di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di notifica della fattura al dichiarante da parte dell’agenzia.
Articolo 5
Tariffe per l’aggiornamento delle registrazioni a norma dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1907/2006
Tuttavia l’agenzia non riscuote una tariffa per i seguenti tipi di aggiornamento di una registrazione:
modifica da una fascia di tonnellaggio più alta a una più bassa;
modifica da una fascia di tonnellaggio più bassa a una più alta se il dichiarante ha già versato la tariffa per la fascia di tonnellaggio più alta;
modifica dello stato giuridico o dell’identità del dichiarante, a condizione che non comporti una modifica della personalità giuridica;
modifica della composizione della sostanza;
informazioni su nuovi impieghi, inclusi gli impieghi sconsigliati;
informazioni su nuovi rischi connessi con la sostanza;
modifica della classificazione e dell’etichettatura della sostanza;
modifica della relazione sulla sicurezza chimica;
modifica delle istruzioni sulla sicurezza d’uso;
notifica della necessità di elaborare un test di cui all’allegato IX o all’allegato X del regolamento (CE) n. 1907/2006;
richiesta di rendere accessibili informazioni precedentemente riservate.
Per gli altri aggiornamenti l’agenzia riscuote le tariffe di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato III.
Per modificare l’accesso concesso alle informazioni nella registrazione l’agenzia riscuote una tariffa per ogni voce aggiornata, conformemente alle tabelle 3 e 4 dell’allegato III.
Nel caso di un aggiornamento riguardante sommari di studio o sommari esaurienti di studio l’agenzia riscuote una tariffa per ogni sommario di studio o sommario esauriente di studio aggiornato.
Tuttavia, se parte delle informazioni pertinenti di cui all’articolo 10, lettera a), punti iv), vi), vii) e ix), all’articolo 17, paragrafo 2, lettere c) e d) oppure all’articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 1907/2006, è presentata separatamente, l’agenzia riscuote la tariffa per una presentazione individuale, conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Tuttavia, nei casi di aggiornamenti che comportano la modifica dell’identità del dichiarante, la riduzione per le PMI è applicabile solo se la nuova entità è una PMI.
Nel caso in cui il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, per gli aggiornamenti della fascia di tonnellaggio presentati a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, la domanda di aggiornamento viene respinta.
Qualora il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, nel caso di altri aggiornamenti, l’agenzia respinge l’aggiornamento. Su richiesta del dichiarante l’agenzia estende il secondo termine, purché la richiesta di estensione sia presentata entro il secondo termine. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, l’agenzia respinge la richiesta di aggiornamento.
Articolo 6
Tariffe per le domande a norma dell’articolo 10, lettera a), punto xi) del regolamento (CE) n. 1907/2006
Nel caso di una domanda relativa a sommari di studio o sommari esaurienti di studio l’agenzia riscuote una tariffa per ogni sommario di studio o sommario esauriente di studio richiesto.
Articolo 7
Tariffe e oneri per le notifiche a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1907/2006
Se la notifica è presentata da una PMI, l’agenzia riscuote una tariffa ridotta, conformemente alla tabella 1 dell’allegato V.
Se la domanda è presentata da una PMI, l’agenzia riscuote un onere ridotto, conformemente alla tabella 2 dell’allegato V.
Gli oneri di cui al paragrafo 2 devono essere pagati entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della fattura da parte dell’agenzia al fabbricante, importatore o produttore di articoli che ha presentato la domanda di estensione.
Nel caso in cui il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, la notifica o la domanda di proroga viene respinta.
Articolo 8
Tariffe per le domande di cui all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006
L'agenzia riscuote una tariffa supplementare, come stabilito nell'allegato VI del presente regolamento, per ogni impiego supplementare e per ogni sostanza supplementare che rientri nella definizione di gruppo di sostanze, di cui all'allegato XI, punto 1.5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che sia oggetto della domanda. Non viene riscossa alcuna tariffa supplementare se la domanda di autorizzazione è presentata da più di un richiedente.
Se i richiedenti che presentano una domanda di autorizzazione congiunta hanno dimensioni diverse, per tale domanda viene riscossa la tariffa più elevata applicabile a uno qualsiasi dei richiedenti.
Se viene presentata una domanda di autorizzazione congiunta, i richiedenti si adoperano per ripartire la tariffa in modo equo, trasparente e non discriminatorio, in particolare per quanto riguarda le PMI.
L’Agenzia riscuote una tariffa ridotta, stabilita all’allegato VI, punto 2, del presente regolamento, per le domande di autorizzazione per l’uso di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione o nella riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata, come descritti all’articolo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/876 ( 1 ) della Commissione, e nella riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata, come descritti all’articolo 1, lettera b), del medesimo regolamento, presentate a norma di tale regolamento di esecuzione.
L'agenzia emette una fattura relativa alla tariffa di base e a ogni tariffa supplementare applicabile.
Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una piccola impresa o da due o più PMI, tra cui l’impresa più grande è una piccola impresa, l’agenzia riscuote una tariffa di base ridotta e tariffe supplementari ridotte conformemente alla tabella 3 dell’allegato VI.
Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una o più microimprese, l’agenzia riscuote una tariffa di base ridotta e tariffe supplementari ridotte conformemente alla tabella 4 dell’allegato VI.
Articolo 9
Oneri per le revisioni delle autorizzazioni a norma dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 1907/2006
L'agenzia riscuote una tariffa supplementare, come stabilito nell'allegato VII del presente regolamento, per ogni impiego supplementare e per ogni sostanza supplementare che rientri nella definizione di gruppo di sostanze riportata nell'allegato XI, punto 1.5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che sia oggetto della relazione di revisione. Non viene riscossa alcuna tariffa supplementare se la relazione di revisione è presentata da più di una parte.
Se le entità che presentano una relazione di revisione congiunta hanno dimensioni diverse, per tale presentazione viene riscosso l'onere più elevato applicabile a uno qualsiasi dei richiedenti.
Se viene presentata una relazione di revisione congiunta, i titolari dell'autorizzazione si adoperano per ripartire la tariffa in modo equo, trasparente e non discriminatorio, in particolare per quanto riguarda le PMI.
L’Agenzia applica un onere ridotto, stabilito all’allegato VII, punto 2, del presente regolamento, per le domande di autorizzazione per l’uso di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione o nella riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata, come descritti all’articolo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/876 della Commissione, e nella riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata, come descritti all’articolo 1, lettera b), del medesimo regolamento, presentate a norma di tale regolamento di esecuzione.
L'agenzia emette una fattura relativa all'onere di base e a ogni onere supplementare applicabile.
Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una piccola impresa o da due o più PMI, tra cui l’impresa più grande è una piccola impresa, l’agenzia riscuote un onere di base ridotto e oneri supplementari ridotti conformemente alla tabella 3 dell’allegato VII.
Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una o più microimprese, l’agenzia riscuote un onere di base ridotto e oneri supplementari ridotti conformemente alla tabella 4 dell’allegato VII.
Articolo 10
Tariffe per i ricorsi contro una decisione dell’agenzia a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1907/2006
Articolo 11
Altri oneri
Tuttavia, non sono soggetti a oneri il servizio di assistenza tecnica e l’assistenza fornita agli Stati membri di cui alle lettere h) ed i) dell’articolo 77, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Il direttore esecutivo dell’agenzia può decidere di non riscuotere alcun onere dalle organizzazioni internazionali o dai paesi che richiedono assistenza all’agenzia.
Qualora il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, l’agenzia respinge la domanda.
Articolo 12
Rappresentanti esclusivi
Nel caso di un rappresentante esclusivo di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006 la valutazione dell’applicabilità della riduzione per le PMI è effettuata facendo riferimento agli effettivi, al fatturato e ai rendiconti finanziari del fabbricante, del fabbricante di un preparato o del produttore di un articolo non stabiliti nella Comunità rappresentato da tale rappresentante esclusivo in relazione all’operazione pertinente, incluse le informazioni pertinenti da parte delle imprese collegate o partner del fabbricante, del fabbricante di un preparato o del produttore di un articolo non stabiliti nella Comunità, conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE.
Articolo 13
Riduzioni e esenzioni
Qualora le prove presentate all’agenzia non siano in una delle lingue ufficiali dell’Unione, tali prove sono corredate di una traduzione giurata in una delle lingue ufficiali.
Qualora la persona fisica e giuridica che dichiara di poter godere di una riduzione abbia già versato una tariffa o un onere ridotti, ma non possa dimostrare di avere diritto a tale riduzione, l’agenzia riscuote il saldo della tariffa o dell’onere per intero, nonché un onere amministrativo.
L’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5 è applicabile mutatis mutandis.
CAPO III
PAGAMENTO DI REMUNERAZIONI DA PARTE DELL’AGENZIA
Articolo 14
Trasferimento di fondi agli Stati membri
Una percentuale delle tariffe e degli oneri raccolti a norma del presente regolamento è trasferita alle autorità competenti degli Stati membri nei casi seguenti:
quando l’autorità competente dello Stato membro notifica all’agenzia la conclusione di una procedura di valutazione di una sostanza a norma dell’articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1907/2006;
quando l’autorità competente ha designato un membro del comitato per la valutazione dei rischi che funge da relatore nel contesto di una procedura di autorizzazione, anche nel contesto di una revisione;
quando l’autorità competente dello Stato membro ha designato un membro del comitato per l’analisi socioeconomica che funge da relatore nel contesto di una procedura di autorizzazione, anche nel contesto di una revisione;
quando l’autorità competente dello Stato membro ha designato un membro del comitato per la valutazione dei rischi che funge da relatore nel contesto di una procedura di restrizione;
quando l’autorità competente dello Stato membro ha designato un membro del comitato per l’analisi socioeconomica che funge da relatore nel contesto di una procedura di restrizione;
se del caso, per le altre mansioni eseguite dalle autorità competenti su richiesta dell’agenzia.
Se i comitati citati nel presente paragrafo decidono di designare un correlatore, il trasferimento è suddiviso tra il relatore e il correlatore.
Tuttavia, il consiglio di amministrazione dell’agenzia può decidere di autorizzare il prefinanziamento o pagamenti intermedi a norma dell’articolo 81, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
Articolo 15
Altre remunerazioni
Nel fissare gli importi dei pagamenti effettuati per remunerare gli esperti o i membri designati dei comitati per i lavori svolti per l’agenzia a norma dell’articolo 87, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 il consiglio di amministrazione dell’agenzia deve tenere conto della quantità di lavoro richiesto e osservare i principi di economia, efficienza ed efficacia di cui all’articolo 27 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Deve inoltre garantire che l’agenzia disponga di risorse finanziarie sufficienti per assolvere i compiti di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006, tenendo conto degli stanziamenti di bilancio esistenti e delle stime pluriennali delle entrate, inclusa una sovvenzione comunitaria.
CAPO IV
PAGAMENTI
Articolo 16
Modalità di pagamento
Articolo 17
Identificazione del pagamento
I pagamenti da versare a norma dell’articolo 10 devono indicare come riferimento l’identità degli appellanti e, se disponibile, il numero della decisione oggetto del ricorso.
Articolo 18
Data del pagamento
La conferma dell’ordine di versamento emesso dall’istituto finanziario è considerata una prova sufficiente. Tuttavia, se il versamento richiede l’impiego del metodo di pagamento bancario elettronico SWIFT, la conferma dell’ordine di versamento consiste in una copia del rapporto SWIFT, timbrato e firmato da un funzionario debitamente autorizzato di un istituto finanziario.
Articolo 19
Pagamento insufficiente
Articolo 20
Rimborso degli importi pagati in eccesso
Tuttavia, se l’importo pagato in eccesso è inferiore a 100 EUR e la parte in questione non ha espressamente richiesto un rimborso, l’importo in eccesso non viene rimborsato.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 21
Stato di previsione
Per stabilire lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’agenzia per l’esercizio finanziario seguente conformemente all’articolo 96, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1907/2006, il consiglio di amministrazione dell’agenzia include una previsione specifica delle entrate provenienti da tariffe e oneri distinte da qualsiasi sovvenzione comunitaria.
Articolo 22
Revisione
Articolo 23
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Tariffe per le registrazioni presentate a norma degli articoli 6, 7 o 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006
Tabella 1
Tariffe ordinarie
|
Presentazione individuale |
Presentazione congiunta |
Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate |
1 739 EUR |
1 304 EUR |
Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate |
4 674 EUR |
3 506 EUR |
Tariffe per le sostanze da 100 a 1 000 tonnellate |
12 501 EUR |
9 376 EUR |
Tariffe per le sostanze superiori a 1 000 tonnellate |
33 699 EUR |
25 274 EUR |
Tabella 2
Tariffe ridotte per le PMI
|
MEDIA impresa (presentazione individuale) |
MEDIA impresa (presentazione congiunta) |
Piccola impresa (presentazione individuale) |
Piccola impresa (presentazione congiunta) |
Microimpresa (presentazione individuale) |
Microimpresa (presentazione congiunta) |
Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate |
1 131 EUR |
848 EUR |
609 EUR |
457 EUR |
87 EUR |
65 EUR |
Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate |
3 038 EUR |
2 279 EUR |
1 636 EUR |
1 227 EUR |
234 EUR |
175 EUR |
Tariffe per le sostanze da 100 a 1 000 tonnellate |
8 126 EUR |
6 094 EUR |
4 375 EUR |
3 282 EUR |
625 EUR |
469 EUR |
Tariffe per le sostanze superiori a 1 000 tonnellate |
21 904 EUR |
16 428 EUR |
11 795 EUR |
8 846 EUR |
1 685 EUR |
1 264 EUR |
ALLEGATO II
Tariffe per le registrazioni presentate a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'articolo 18, paragrafi 2 e 3 o dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1907/2006
Tabella 1
Tariffe ordinarie
|
Presentazione individuale |
Presentazione congiunta |
Tariffa |
1 739 EUR |
1 304 EUR |
Tabella 2
Tariffe ridotte per le PMI
|
MEDIA impresa (presentazione individuale) |
MEDIA impresa (presentazione congiunta) |
Piccola impresa (presentazione individuale) |
Piccola impresa (presentazione congiunta) |
Microimpresa (presentazione individuale) |
Microimpresa (presentazione congiunta) |
Tariffa |
1 131 EUR |
848 EUR |
609 EUR |
457 EUR |
87 EUR |
65 EUR |
ALLEGATO III
Tariffe per l'aggiornamento delle registrazioni a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1907/2006
Tabella 1
Tariffe ordinarie per l'aggiornamento della fascia di tonnellaggio
|
Presentazione individuale |
Presentazione congiunta |
Da 1-10 tonnellate a 10-100 tonnellate |
2 935 EUR |
2 201 EUR |
Da 1-10 tonnellate a 100-1 000 tonnellate |
10 762 EUR |
8 071 EUR |
Da 1-10 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate |
31 960 EUR |
23 970 EUR |
Da 10-100 tonnellate a 100-1 000 tonnellate |
7 827 EUR |
5 870 EUR |
Da 10-100 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate |
29 025 EUR |
21 768 EUR |
Da 100-1 000 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate |
21 198 EUR |
15 898 EUR |
Tabella 2
Tariffe ridotte per le PMI per l'aggiornamento della fascia di tonnellaggio
|
MEDIA impresa (presentazione individuale) |
MEDIA impresa (presentazione congiunta) |
Piccola impresa (presentazione individuale) |
Piccola impresa (presentazione congiunta) |
Microimpresa (presentazione individuale) |
Microimpresa (presentazione congiunta) |
Da 1-10 tonnellate a 10-100 tonnellate |
1 908 EUR |
1 431 EUR |
1 027 EUR |
770 EUR |
147 EUR |
110 EUR |
Da 1-10 tonnellate a 100-1 000 tonnellate |
6 995 EUR |
5 246 EUR |
3 767 EUR |
2 825 EUR |
538 EUR |
404 EUR |
Da 1-10 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate |
20 774 EUR |
15 580 EUR |
11 186 EUR |
8 389 EUR |
1 598 EUR |
1 198 EUR |
Da 10-100 tonnellate a 100-1 000 tonnellate |
5 087 EUR |
3 816 EUR |
2 739 EUR |
2 055 EUR |
391 EUR |
294 EUR |
Da 10-100 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate |
18 866 EUR |
14 150 EUR |
10 159 EUR |
7 619 EUR |
1 451 EUR |
1 088 EUR |
Da 100-1 000 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate |
13 779 EUR |
10 334 EUR |
7 419 EUR |
5 564 EUR |
1 060 EUR |
795 EUR |
Tabella 3
Tariffe per altri aggiornamenti
Tipo di aggiornamento |
|||
Modifica dell'identità del dichiarante con una modifica della personalità giuridica |
1 631 EUR |
||
Tipo di aggiornamento |
Presentazione individuale |
Presentazione congiunta |
|
Modifica dell'accesso concesso alle informazioni nella domanda |
Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi |
4 892 EUR |
3 669 EUR |
Fascia di tonnellaggio pertinente |
1 631 EUR |
1 223 EUR |
|
Sommario di studio o sommario esauriente di studio |
4 892 EUR |
3 669 EUR |
|
Informazioni nella scheda di dati di sicurezza |
3 261 EUR |
2 446 EUR |
|
Nome commerciale della sostanza |
1 631 EUR |
1 223 EUR |
|
Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio |
1 631 EUR |
1 223 EUR |
|
Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi |
1 631 EUR |
1 223 EUR |
Tabella 4
Tariffe ridotte per le PMI per altri aggiornamenti
Tipo di aggiornamento |
MEDIA impresa |
Piccola impresa |
Microimpresa |
||||
Modifica dell'identità del dichiarante con una modifica della personalità giuridica |
1 060 EUR |
571 EUR |
82 EUR |
||||
Tipo di aggiornamento |
MEDIA impresa (presentazione individuale) |
MEDIA impresa (presentazione congiunta) |
Piccola impresa (presentazione individuale) |
Piccola impresa (presentazione congiunta) |
Microimpresa (presentazione individuale) |
Microimpresa (presentazione congiunta) |
|
Modifica dell'accesso concesso alle informazioni nella domanda |
Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi |
3 180 EUR |
2 385 EUR |
1 712 EUR |
1 284 EUR |
245 EUR |
183 EUR |
Fascia di tonnellaggio pertinente |
1 060 EUR |
795 EUR |
571 EUR |
428 EUR |
82 EUR |
61 EUR |
|
Sommario di studio o sommario esauriente di studio |
3 180 EUR |
2 385 EUR |
1 712 EUR |
1 284 EUR |
245 EUR |
183 EUR |
|
Informazioni nella scheda di dati di sicurezza |
2 120 EUR |
1 590 EUR |
1 141 EUR |
856 EUR |
163 EUR |
122 EUR |
|
Nome commerciale della sostanza |
1 060 EUR |
795 EUR |
571 EUR |
428 EUR |
82 EUR |
61 EUR |
|
Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio |
1 060 EUR |
795 EUR |
571 EUR |
428 EUR |
82 EUR |
61 EUR |
|
Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi |
1 060 EUR |
795 EUR |
571 EUR |
428 EUR |
82 EUR |
61 EUR |
ALLEGATO IV
Tariffe per le domande a norma dell'articolo 10, lettera a), punto xi), del regolamento (CE) n. 1907/2006
Tabella 1
Tariffe ordinarie
Oggetto della domanda di riservatezza |
Presentazione individuale |
Presentazione congiunta |
Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi |
4 892 EUR |
3 669 EUR |
Fascia di tonnellaggio pertinente |
1 631 EUR |
1 223 EUR |
Sommario di studio o sommario esauriente di studio |
4 892 EUR |
3 669 EUR |
Informazioni nella scheda di dati di sicurezza |
3 261 EUR |
2 446 EUR |
Nome commerciale della sostanza |
1 631 EUR |
1 223 EUR |
Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio |
1 631 EUR |
1 223 EUR |
Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi |
1 631 EUR |
1 223 EUR |
Tabella 2
Tariffe ridotte per le PMI
Oggetto della domanda di riservatezza |
MEDIA impresa (presentazione individuale) |
MEDIA impresa (presentazione congiunta) |
Piccola impresa (presentazione individuale) |
Piccola impresa (presentazione congiunta) |
Microimpresa (presentazione individuale) |
Microimpresa (presentazione congiunta) |
Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi |
3 180 EUR |
2 385 EUR |
1 712 EUR |
1 284 EUR |
245 EUR |
183 EUR |
Fascia di tonnellaggio pertinente |
1 060 EUR |
795 EUR |
571 EUR |
428 EUR |
82 EUR |
61 EUR |
Sommario di studio o sommario esauriente di studio |
3 180 EUR |
2 385 EUR |
1 712 EUR |
1 284 EUR |
245 EUR |
183 EUR |
Informazioni nella scheda di dati di sicurezza |
2 120 EUR |
1 590 EUR |
1 141 EUR |
856 EUR |
163 EUR |
122 EUR |
Nome commerciale della sostanza |
1 060 EUR |
795 EUR |
571 EUR |
428 EUR |
82 EUR |
61 EUR |
Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio |
1 060 EUR |
795 EUR |
571 EUR |
428 EUR |
82 EUR |
61 EUR |
Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi |
1 060 EUR |
795 EUR |
571 EUR |
428 EUR |
82 EUR |
61 EUR |
ALLEGATO V
Tariffe e oneri per la notifica di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD) a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1907/2006
Tabella 1
Tariffe per la notifica di PPORD
Tariffa ordinaria |
544 EUR |
Tariffa ridotta per le medie imprese |
353 EUR |
Tariffa ridotta per le piccole imprese |
190 EUR |
Tariffa ridotta per le microimprese |
27 EUR |
Tabella 2
Oneri per la proroga dell'esenzione PPORD
Onere ordinario |
1 087 EUR |
Onere ridotto per le medie imprese |
707 EUR |
Onere ridotto per le piccole imprese |
380 EUR |
Onere ridotto per le microimprese |
54 EUR |
ALLEGATO VI
Tariffe per le domande di autorizzazione a norma dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006
1. Tariffe per le domande di autorizzazione
Tabella 1
Tariffe ordinarie
Tariffa di base |
54 100 EUR |
Tariffa supplementare per sostanza |
10 820 EUR |
Tariffa supplementare per uso |
48 690 EUR |
Tabella 2
Tariffe ridotte per le medie imprese
Tariffa di base |
40 575 EUR |
Tariffa supplementare per sostanza |
8 115 EUR |
Tariffa supplementare per uso |
36 518 EUR |
Tabella 3
Tariffe ridotte per le piccole imprese
Tariffa di base |
24 345 EUR |
Tariffa supplementare per sostanza |
4 869 EUR |
Tariffa supplementare per uso |
21 911 EUR |
Tabella 4
Tariffe ridotte per le microimprese
Tariffa di base |
5 410 EUR |
Tariffa supplementare per sostanza |
1 082 EUR |
Tariffa supplementare per uso |
4 869 EUR |
2. Le tariffe per le domande di autorizzazione per usi di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione o nella riparazione di articoli la cui produzione è cessata o prodotti complessi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, quinto comma.
Tabella 1
Tariffe ordinarie
Tariffa di base |
27 050 EUR |
Tariffa supplementare per sostanza |
5 410 EUR |
Tariffa supplementare per uso |
24 345 EUR |
Tabella 2
Tariffe ridotte per le medie imprese
Tariffa di base |
20 287 EUR |
Tariffa supplementare per sostanza |
4 057 EUR |
Tariffa supplementare per uso |
18 259 EUR |
Tabella 3
Tariffe ridotte per le piccole imprese
Tariffa di base |
12 172 EUR |
Tariffa supplementare per sostanza |
2 434 EUR |
Tariffa supplementare per uso |
10 955 EUR |
Tabella 4
Tariffe ridotte per le microimprese
Tariffa di base |
2 705 EUR |
Tariffa supplementare per sostanza |
541 EUR |
Tariffa supplementare per uso |
2 434 EUR |
ALLEGATO VII
Oneri per la revisione di un’autorizzazione a norma dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 1907/2006
1. Oneri per la revisione di un’autorizzazione
Tabella 1
Oneri ordinari
Onere di base |
54 100 EUR |
Onere supplementare per sostanza |
10 820 EUR |
Onere supplementare per uso |
48 690 EUR |
Tabella 2
Oneri ridotti per le medie imprese
Onere di base |
40 575 EUR |
Onere supplementare per sostanza |
8 115 EUR |
Onere supplementare per uso |
36 518 EUR |
Tabella 3
Oneri ridotti per le piccole imprese
Onere di base |
24 345 EUR |
Onere supplementare per sostanza |
4 869 EUR |
Onere supplementare per uso |
21 911 EUR |
Tabella 4
Oneri ridotti per le microimprese
Onere di base |
5 410 EUR |
Onere supplementare per sostanza |
1 082 EUR |
Onere supplementare per uso |
4 869 EUR |
2. Oneri per la revisione di un’autorizzazione rilasciata per usi di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione o nella riparazione di articoli la cui produzione è cessata o prodotti complessi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, quinto comma.
Tabella 1
Oneri ordinari
Onere di base |
27 050 EUR |
Onere supplementare per sostanza |
5 410 EUR |
Onere supplementare per uso |
24 345 EUR |
Tabella 2
Oneri ridotti per le medie imprese
Onere di base |
20 287 EUR |
Onere supplementare per sostanza |
4 057 EUR |
Onere supplementare per uso |
18 259 EUR |
Tabella 3
Oneri ridotti per le piccole imprese
Onere di base |
12 172 EUR |
Onere supplementare per sostanza |
2 434 EUR |
Onere supplementare per uso |
10 955 EUR |
Tabella 4
Oneri ridotti per le microimprese
Onere di base |
2 705 EUR |
Onere supplementare per sostanza |
541 EUR |
Onere supplementare per uso |
2 434 EUR |
ALLEGATO VIII
Tariffe per i ricorsi a norma dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1907/2006
Tabella 1
Tariffe ordinarie
Ricorso contro una decisione a norma: |
Tariffa |
dell'articolo 9 o 20 del regolamento (CE) n. 1907/2006 |
2 392 EUR |
dell'articolo 27 o 30 del regolamento (CE) n. 1907/2006 |
4 783 EUR |
dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1907/2006 |
7 175 EUR |
Tabella 2
Tariffe ridotte per le PMI
Ricorso contro una decisione a norma: |
Tariffa |
dell'articolo 9 o 20 del regolamento (CE) n. 1907/2006 |
1 794 EUR |
dell'articolo 27 o 30 del regolamento (CE) n. 1907/2006 |
3 587 EUR |
dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1907/2006 |
5 381 EUR |
( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/876 della Commissione, del 31 maggio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le domande di autorizzazione e le relazioni di revisione per gli usi di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione e nella riparazione di articoli e prodotti complessi la cui produzione è cessata e recante modifica del regolamento (CE) n. 340/2008 (GU 192).