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Document 02008R0340-20210621

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/340/2021-06-21

02008R0340 — IT — 21.06.2021 — 005.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 340/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2008

relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 107 del 17.4.2008, pag. 6)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 254/2013 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2013

  L 79

7

21.3.2013

 M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 211/2014 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 2014

  L 67

1

7.3.2014

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/864 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2015

  L 139

1

5.6.2015

►M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/895 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2018

  L 160

1

25.6.2018

►M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/876 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2021

  L 192

3

1.6.2021


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 082, 22.3.2013, pag.  63 (254/2013)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 340/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2008

relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa gli importi e le modalità di pagamento delle tariffe e degli oneri riscossi dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche, di seguito «l’agenzia», a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) 

«PMI», una piccola o media impresa oppure una microimpresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;

b) 

«media impresa», un’impresa di dimensioni medie ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;

c) 

«piccola impresa», un’impresa di piccole dimensioni ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;

d) 

«microimpresa», un’impresa di dimensioni estremamente piccole ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.



CAPO II

TARIFFE E ONERI

Articolo 3

Tariffe per le registrazioni presentate a norma degli articoli 6, 7 o 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006

1.  
In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, l’agenzia riscuote una tariffa per la registrazione di una sostanza conformemente all’articolo 6, 7 o 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Tuttavia non viene riscossa alcuna tariffa per la registrazione di una sostanza in una quantità da 1 a 10 tonnellate, qualora la domanda di registrazione contenga tutte le informazioni di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006, conformemente alle disposizioni dell’articolo 74, paragrafo 2 di detto regolamento.

2.  
Qualora la domanda di registrazione di una sostanza in una fascia da 1 a 10 tonnellate non contenga tutte le informazioni di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006, l’agenzia riscuote una tariffa, conformemente all’allegato I del presente regolamento.

L’agenzia riscuote una tariffa per ogni registrazione di una sostanza in quantità pari o superiore a 10 tonnellate, conformemente all’allegato I.

3.  
Nel caso di una domanda congiunta l’agenzia riscuote una tariffa ridotta da ogni dichiarante, conformemente all’allegato I.

Tuttavia, se un dichiarante presenta separatamente parte delle informazioni pertinenti di cui all’articolo 10, lettera a), punti iv), vi), vii) e ix) del regolamento (CE) n. 1907/2006, l’agenzia riscuote da tale dichiarante la tariffa per una presentazione individuale, conformemente all’allegato I del presente regolamento.

4.  
Se il dichiarante è una PMI, l’agenzia riscuote una tariffa ridotta, conformemente alla tabella 2 dell’allegato I.
5.  
Le tariffe dovute a norma dei paragrafi da 1 a 4 devono essere versate entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della fattura al dichiarante da parte dell’agenzia.

Tuttavia, le fatture concernenti la registrazione di una sostanza preregistrata presentata all’agenzia nel corso dei due mesi precedenti il termine di registrazione pertinente di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di notifica della fattura al dichiarante da parte dell’agenzia.

6.  
Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di cui al paragrafo 5, l’agenzia stabilisce una seconda scadenza di pagamento. Nel caso in cui il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, la registrazione viene respinta.

▼M1

7.  
Qualora la registrazione sia stata respinta perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale registrazione prima che essa sia stata respinta non vengono rimborsati o accreditati al dichiarante.

▼B

Articolo 4

Tariffe per le registrazioni presentate a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’articolo 18, paragrafo 2 o paragrafo 3 e dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1907/2006

1.  
In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, l’agenzia riscuote una tariffa per la registrazione di sostanze intermedie isolate in sito o trasportate conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, all’articolo 18, paragrafo 2 o paragrafo 3 o all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Tuttavia non viene riscossa alcuna tariffa per la registrazione di una sostanza intermedia isolata in sito o trasportata in una quantità da 1 a 10 tonnellate, qualora la domanda di registrazione contenga tutte le informazioni di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006, conformemente alle disposizioni dell’articolo 74, paragrafo 2 di detto regolamento.

Le tariffe di cui al presente articolo sono applicabili unicamente alla registrazione di sostanze intermedie isolate in sito o trasportate presentata a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’articolo 18, paragrafo 2 o paragrafo 3 o dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Per le registrazioni di sostanze intermedie che richiedono le informazioni specificate all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono applicabili le tariffe di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

2.  
Qualora la domanda di registrazione di una sostanza intermedia isolata in sito o trasportata in una fascia da 1 a 10 tonnellate non contenga tutte le informazioni di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006, l’agenzia riscuote una tariffa, conformemente all’allegato II del presente regolamento.

L’agenzia riscuote una tariffa per ogni registrazione di una sostanza isolata in sito o trasportata in quantità pari o superiore a 10 tonnellate, conformemente all’allegato II.

3.  
Nel caso di una domanda congiunta l’agenzia riscuote una tariffa ridotta da ogni dichiarante, conformemente all’allegato II.

Tuttavia, se il dichiarante presenta separatamente parte delle informazioni pertinenti di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere c) e d), oppure all’articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 1907/2006, l’agenzia riscuote da tale dichiarante la tariffa per una presentazione individuale, conformemente all’allegato II del presente regolamento.

4.  
Se il dichiarante è una PMI, l’agenzia riscuote una tariffa ridotta, conformemente alla tabella 2 dell’allegato II.
5.  
Le tariffe dovute a norma dei paragrafi da 1 a 4 devono essere versate entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della fattura al dichiarante da parte dell’agenzia.

Tuttavia, le fatture concernenti la registrazione di una sostanza preregistrata presentata all’agenzia nel corso dei due mesi precedenti il termine di registrazione pertinente di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di notifica della fattura al dichiarante da parte dell’agenzia.

6.  
Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di cui al paragrafo 5, l’agenzia stabilisce una seconda scadenza di pagamento. Nel caso in cui il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, la registrazione viene respinta.

▼M1

7.  
Qualora la registrazione sia stata respinta perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale registrazione prima che essa sia stata respinta non vengono rimborsati o accreditati al dichiarante.

▼B

Articolo 5

Tariffe per l’aggiornamento delle registrazioni a norma dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1907/2006

1.  
In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo l’agenzia riscuote una tariffa per l’aggiornamento di una registrazione conformemente all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Tuttavia l’agenzia non riscuote una tariffa per i seguenti tipi di aggiornamento di una registrazione:

a) 

modifica da una fascia di tonnellaggio più alta a una più bassa;

b) 

modifica da una fascia di tonnellaggio più bassa a una più alta se il dichiarante ha già versato la tariffa per la fascia di tonnellaggio più alta;

c) 

modifica dello stato giuridico o dell’identità del dichiarante, a condizione che non comporti una modifica della personalità giuridica;

d) 

modifica della composizione della sostanza;

e) 

informazioni su nuovi impieghi, inclusi gli impieghi sconsigliati;

f) 

informazioni su nuovi rischi connessi con la sostanza;

g) 

modifica della classificazione e dell’etichettatura della sostanza;

h) 

modifica della relazione sulla sicurezza chimica;

i) 

modifica delle istruzioni sulla sicurezza d’uso;

j) 

notifica della necessità di elaborare un test di cui all’allegato IX o all’allegato X del regolamento (CE) n. 1907/2006;

k) 

richiesta di rendere accessibili informazioni precedentemente riservate.

2.  
L’agenzia riscuote una tariffa per l’aggiornamento della fascia di tonnellaggio conformemente alle tabelle 1 e 2 dell’allegato III.

Per gli altri aggiornamenti l’agenzia riscuote le tariffe di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato III.

▼C1

Per modificare l’accesso concesso alle informazioni nella registrazione l’agenzia riscuote una tariffa per ogni voce aggiornata, conformemente alle tabelle 3 e 4 dell’allegato III.

Nel caso di un aggiornamento riguardante sommari di studio o sommari esaurienti di studio l’agenzia riscuote una tariffa per ogni sommario di studio o sommario esauriente di studio aggiornato.

▼B

3.  
Nel caso di aggiornamento di una domanda congiunta l’agenzia riscuote una tariffa ridotta da ogni dichiarante che presenta l’aggiornamento, conformemente all’allegato III.

Tuttavia, se parte delle informazioni pertinenti di cui all’articolo 10, lettera a), punti iv), vi), vii) e ix), all’articolo 17, paragrafo 2, lettere c) e d) oppure all’articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 1907/2006, è presentata separatamente, l’agenzia riscuote la tariffa per una presentazione individuale, conformemente all’allegato III del presente regolamento.

4.  
Se il dichiarante è una PMI, l’agenzia riscuote una tariffa ridotta, conformemente all’allegato III.

Tuttavia, nei casi di aggiornamenti che comportano la modifica dell’identità del dichiarante, la riduzione per le PMI è applicabile solo se la nuova entità è una PMI.

5.  
Le tariffe dovute a norma dei paragrafi da 1 a 4 devono essere versate entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della fattura al dichiarante da parte dell’agenzia.
6.  
Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di cui al paragrafo 5, l’agenzia stabilisce una seconda scadenza di pagamento.

Nel caso in cui il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, per gli aggiornamenti della fascia di tonnellaggio presentati a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, la domanda di aggiornamento viene respinta.

▼C1

Qualora il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, nel caso di altri aggiornamenti, l’agenzia respinge l’aggiornamento. Su richiesta del dichiarante l’agenzia estende il secondo termine, purché la richiesta di estensione sia presentata entro il secondo termine. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, l’agenzia respinge la richiesta di aggiornamento.

▼M1

7.  
Qualora l’aggiornamento sia stato respinto perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale aggiornamento prima che esso sia stato respinto non vengono rimborsati o accreditati al dichiarante.

▼B

Articolo 6

Tariffe per le domande a norma dell’articolo 10, lettera a), punto xi) del regolamento (CE) n. 1907/2006

1.  
In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, l’agenzia riscuote una tariffa per ogni domanda a norma dell’articolo 10, lettera a), punto xi) del regolamento (CE) n. 1907/2006.
2.  
L’agenzia riscuote una tariffa per ogni oggetto di una domanda, conformemente all’allegato IV.

Nel caso di una domanda relativa a sommari di studio o sommari esaurienti di studio l’agenzia riscuote una tariffa per ogni sommario di studio o sommario esauriente di studio richiesto.

▼M1

3.  
Nel caso di una richiesta che si riferisce a una domanda congiunta l’agenzia riscuote una tariffa ridotta da ogni dichiarante, conformemente all’allegato IV. Nel caso di una richiesta presentata dal dichiarante capofila l’agenzia riscuote una tariffa ridotta solo dal dichiarante capofila, conformemente all’allegato IV.

▼B

4.  
Se la domanda è presentata da una PMI, l’agenzia riscuote una tariffa ridotta, conformemente alla tabella 2 dell’allegato IV.
5.  
La data in cui le tariffe riscosse relativamente a una domanda sono ricevute dall’agenzia viene considerata data di ricevimento della domanda.

Articolo 7

Tariffe e oneri per le notifiche a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1907/2006

1.  
L’agenzia riscuote una tariffa conforme alla tabella 1 dell’allegato V per ogni notifica di esenzione dall’obbligo generale di registrazione per le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, qui di seguito «PPORD» a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Se la notifica è presentata da una PMI, l’agenzia riscuote una tariffa ridotta, conformemente alla tabella 1 dell’allegato V.

2.  
L’agenzia riscuote un onere conforme alla tabella 2 dell’allegato V per ogni domanda di proroga dell’esenzione dall’obbligo generale di registrazione per le PPORD a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Se la domanda è presentata da una PMI, l’agenzia riscuote un onere ridotto, conformemente alla tabella 2 dell’allegato V.

3.  
Le tariffe pagabili a norma del paragrafo 1 devono essere versate entro 7 giorni di calendario dalla data di notifica della fattura da parte dell’agenzia al fabbricante, importatore o produttore di articoli che ha presentato la notifica.

Gli oneri di cui al paragrafo 2 devono essere pagati entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della fattura da parte dell’agenzia al fabbricante, importatore o produttore di articoli che ha presentato la domanda di estensione.

4.  
Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di cui al paragrafo 3, l’agenzia stabilisce una seconda scadenza di pagamento.

Nel caso in cui il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, la notifica o la domanda di proroga viene respinta.

▼M1

5.  
Qualora la notifica o la domanda di proroga sia stata respinta perché il fabbricante, l’importatore o il produttore ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe o degli oneri entro i termini, gli importi versati in relazione a tale notifica o domanda di proroga prima essa sia stata respinta non vengono rimborsati o accreditati al soggetto che ha presentato la notifica o la domanda.

▼B

Articolo 8

Tariffe per le domande di cui all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006

1.  
In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’agenzia riscuote una tariffa per ogni domanda di autorizzazione di una sostanza a norma dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

▼M4

2.  
L'agenzia riscuote una tariffa di base per ogni domanda di autorizzazione di una sostanza, conformemente all'allegato VI. La tariffa di base copre la domanda di autorizzazione di una sola sostanza e di un solo impiego.

L'agenzia riscuote una tariffa supplementare, come stabilito nell'allegato VI del presente regolamento, per ogni impiego supplementare e per ogni sostanza supplementare che rientri nella definizione di gruppo di sostanze, di cui all'allegato XI, punto 1.5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che sia oggetto della domanda. Non viene riscossa alcuna tariffa supplementare se la domanda di autorizzazione è presentata da più di un richiedente.

Se i richiedenti che presentano una domanda di autorizzazione congiunta hanno dimensioni diverse, per tale domanda viene riscossa la tariffa più elevata applicabile a uno qualsiasi dei richiedenti.

Se viene presentata una domanda di autorizzazione congiunta, i richiedenti si adoperano per ripartire la tariffa in modo equo, trasparente e non discriminatorio, in particolare per quanto riguarda le PMI.

▼M5

L’Agenzia riscuote una tariffa ridotta, stabilita all’allegato VI, punto 2, del presente regolamento, per le domande di autorizzazione per l’uso di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione o nella riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata, come descritti all’articolo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/876 ( 1 ) della Commissione, e nella riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata, come descritti all’articolo 1, lettera b), del medesimo regolamento, presentate a norma di tale regolamento di esecuzione.

▼M4

L'agenzia emette una fattura relativa alla tariffa di base e a ogni tariffa supplementare applicabile.

▼B

3.  
Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una media impresa o da due o più PMI, tra cui l’impresa più grande è una media impresa, l’agenzia riscuote una tariffa di base ridotta e tariffe supplementari ridotte conformemente alla tabella 2 dell’allegato VI.

Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una piccola impresa o da due o più PMI, tra cui l’impresa più grande è una piccola impresa, l’agenzia riscuote una tariffa di base ridotta e tariffe supplementari ridotte conformemente alla tabella 3 dell’allegato VI.

Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una o più microimprese, l’agenzia riscuote una tariffa di base ridotta e tariffe supplementari ridotte conformemente alla tabella 4 dell’allegato VI.

4.  
La data in cui le tariffe riscosse per una domanda di autorizzazione sono ricevute dall’agenzia viene considerata data di ricevimento della domanda.

Articolo 9

Oneri per le revisioni delle autorizzazioni a norma dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 1907/2006

1.  
In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’agenzia riscuote un onere per ogni presentazione di una relazione di revisione a norma dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

▼M4

2.  
L'agenzia riscuote un onere di base per la presentazione di ogni relazione di revisione conformemente all'allegato VII. L'onere di base copre la presentazione di una relazione di revisione per una sostanza e un impiego.

L'agenzia riscuote una tariffa supplementare, come stabilito nell'allegato VII del presente regolamento, per ogni impiego supplementare e per ogni sostanza supplementare che rientri nella definizione di gruppo di sostanze riportata nell'allegato XI, punto 1.5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che sia oggetto della relazione di revisione. Non viene riscossa alcuna tariffa supplementare se la relazione di revisione è presentata da più di una parte.

Se le entità che presentano una relazione di revisione congiunta hanno dimensioni diverse, per tale presentazione viene riscosso l'onere più elevato applicabile a uno qualsiasi dei richiedenti.

Se viene presentata una relazione di revisione congiunta, i titolari dell'autorizzazione si adoperano per ripartire la tariffa in modo equo, trasparente e non discriminatorio, in particolare per quanto riguarda le PMI.

▼M5

L’Agenzia applica un onere ridotto, stabilito all’allegato VII, punto 2, del presente regolamento, per le domande di autorizzazione per l’uso di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione o nella riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata, come descritti all’articolo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/876 della Commissione, e nella riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata, come descritti all’articolo 1, lettera b), del medesimo regolamento, presentate a norma di tale regolamento di esecuzione.

▼M4

L'agenzia emette una fattura relativa all'onere di base e a ogni onere supplementare applicabile.

▼B

3.  
Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una media impresa o da due o più PMI, tra cui l’impresa più grande è una media impresa, l’agenzia riscuote un onere di base ridotto e oneri supplementari ridotti conformemente alla tabella 2 dell’allegato VII.

Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una piccola impresa o da due o più PMI, tra cui l’impresa più grande è una piccola impresa, l’agenzia riscuote un onere di base ridotto e oneri supplementari ridotti conformemente alla tabella 3 dell’allegato VII.

Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una o più microimprese, l’agenzia riscuote un onere di base ridotto e oneri supplementari ridotti conformemente alla tabella 4 dell’allegato VII.

4.  
La data in cui gli oneri riscossi per la presentazione di una relazione di revisione sono ricevuti dall’agenzia viene considerata data di ricevimento della relazione.

Articolo 10

Tariffe per i ricorsi contro una decisione dell’agenzia a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1907/2006

1.  
L’agenzia riscuote una tariffa, conformemente all’allegato VIII del presente regolamento, per ogni presentazione di un ricorso contro una decisione dell’agenzia a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
2.  
Se il ricorso è presentato da una PMI, l’agenzia riscuote una tariffa ridotta conformemente alla tabella 2 dell’allegato VIII.
3.  
Se il ricorso è considerato non ammissibile da parte della commissione di ricorso, le tariffe versate non sono rimborsate.
4.  
L’agenzia rimborsa le tariffe riscosse conformemente al paragrafo 1 del presente articolo se il direttore esecutivo dell’agenzia rettifica una decisione conformemente all’articolo 93, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1907/2006 oppure se il ricorso è accolto.
5.  
Il ricorso è considerato ricevuto dalla commissione di ricorso quando le relative tariffe sono ricevute dall’agenzia.

Articolo 11

Altri oneri

1.  
Su richiesta di una delle parti può essere riscosso un onere per i servizi amministrativi e tecnici forniti dall’agenzia che non sono inclusi in altri oneri o tariffe di cui al presente regolamento. Il livello dell’onere tiene conto della quantità di lavoro.

Tuttavia, non sono soggetti a oneri il servizio di assistenza tecnica e l’assistenza fornita agli Stati membri di cui alle lettere h) ed i) dell’articolo 77, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Il direttore esecutivo dell’agenzia può decidere di non riscuotere alcun onere dalle organizzazioni internazionali o dai paesi che richiedono assistenza all’agenzia.

2.  
Gli oneri per i servizi amministrativi devono essere versati entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della fattura da parte dell’agenzia.
3.  
Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di cui al paragrafo 2, l’agenzia stabilisce una seconda scadenza di pagamento.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, l’agenzia respinge la domanda.

4.  
In assenza di un accordo contrattuale contrario, gli oneri per i servizi tecnici devono essere pagati prima della fornitura del servizio.
5.  
Una classificazione dei servizi e degli oneri deve essere redatta dal consiglio di amministrazione dell’agenzia e adottata, previo parere favorevole della Commissione.

Articolo 12

Rappresentanti esclusivi

Nel caso di un rappresentante esclusivo di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006 la valutazione dell’applicabilità della riduzione per le PMI è effettuata facendo riferimento agli effettivi, al fatturato e ai rendiconti finanziari del fabbricante, del fabbricante di un preparato o del produttore di un articolo non stabiliti nella Comunità rappresentato da tale rappresentante esclusivo in relazione all’operazione pertinente, incluse le informazioni pertinenti da parte delle imprese collegate o partner del fabbricante, del fabbricante di un preparato o del produttore di un articolo non stabiliti nella Comunità, conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE.

Articolo 13

Riduzioni e esenzioni

1.  
La persona fisica o giuridica che ritenga di poter beneficiare degli tariffe o oneri ridotti di cui agli articoli da 3 a 10 deve informarne l’agenzia al momento della presentazione della registrazione, aggiornamento della registrazione, domanda, notifica, relazione di revisione o ricorso per cui è richiesto il pagamento.
2.  
La persona fisica o giuridica che ritenga di poter godere dell’esenzione dal pagamento delle tariffe a norma dell’articolo 74, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1907/2006 deve informarne l’agenzia al momento della presentazione della registrazione.
3.  
L’agenzia può richiedere in qualunque momento le prove dell’applicabilità delle condizioni di riduzione delle tariffe e degli oneri o di esenzione.

▼M1

Qualora le prove presentate all’agenzia non siano in una delle lingue ufficiali dell’Unione, tali prove sono corredate di una traduzione giurata in una delle lingue ufficiali.

▼B

4.  
Qualora una persona fisica e giuridica dichiari di avere diritto a una riduzione o esenzione ma non possa dimostrarlo, l’agenzia riscuote per intero le tariffe o gli oneri, nonché un onere amministrativo.

Qualora la persona fisica e giuridica che dichiara di poter godere di una riduzione abbia già versato una tariffa o un onere ridotti, ma non possa dimostrare di avere diritto a tale riduzione, l’agenzia riscuote il saldo della tariffa o dell’onere per intero, nonché un onere amministrativo.

L’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5 è applicabile mutatis mutandis.



CAPO III

PAGAMENTO DI REMUNERAZIONI DA PARTE DELL’AGENZIA

Articolo 14

Trasferimento di fondi agli Stati membri

1.  

Una percentuale delle tariffe e degli oneri raccolti a norma del presente regolamento è trasferita alle autorità competenti degli Stati membri nei casi seguenti:

a) 

quando l’autorità competente dello Stato membro notifica all’agenzia la conclusione di una procedura di valutazione di una sostanza a norma dell’articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1907/2006;

b) 

quando l’autorità competente ha designato un membro del comitato per la valutazione dei rischi che funge da relatore nel contesto di una procedura di autorizzazione, anche nel contesto di una revisione;

c) 

quando l’autorità competente dello Stato membro ha designato un membro del comitato per l’analisi socioeconomica che funge da relatore nel contesto di una procedura di autorizzazione, anche nel contesto di una revisione;

d) 

quando l’autorità competente dello Stato membro ha designato un membro del comitato per la valutazione dei rischi che funge da relatore nel contesto di una procedura di restrizione;

e) 

quando l’autorità competente dello Stato membro ha designato un membro del comitato per l’analisi socioeconomica che funge da relatore nel contesto di una procedura di restrizione;

f) 

se del caso, per le altre mansioni eseguite dalle autorità competenti su richiesta dell’agenzia.

Se i comitati citati nel presente paragrafo decidono di designare un correlatore, il trasferimento è suddiviso tra il relatore e il correlatore.

2.  
Gli importi per ognuna delle mansioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo e la percentuale massima delle tariffe e degli oneri da trasferire alle autorità competenti dello Stato membro, nonché qualsiasi disposizione necessaria per il trasferimento, sono decisi e adottati dal consiglio di amministrazione dell’agenzia, previo parere favorevole della Commissione. Nel fissare gli importi da trasferire il consiglio di amministrazione dell’agenzia deve osservare i principi di economia, efficienza ed efficacia di cui all’articolo 27 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Deve inoltre garantire che l’agenzia continui a disporre di risorse finanziarie sufficienti per assolvere i compiti di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006, tenendo conto degli stanziamenti di bilancio esistenti e delle stime pluriennali delle entrate, inclusa una sovvenzione comunitaria, e deve tenere conto della quantità di lavoro incombente per le autorità competenti degli Stati membri.
3.  
I trasferimenti di cui al paragrafo 1 sono effettuati solo dopo che la relazione pertinente è stata messa a disposizione dell’agenzia.

Tuttavia, il consiglio di amministrazione dell’agenzia può decidere di autorizzare il prefinanziamento o pagamenti intermedi a norma dell’articolo 81, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

4.  
I trasferimenti di fondi di cui alle lettere da b) ad e) del paragrafo 1 sono volti a compensare le autorità competenti di uno Stato membro per il lavoro svolto dal relatore o correlatore e per ogni assistenza scientifica e tecnica connessa e non pregiudicano l’obbligo degli Stati membri di astenersi dal dare istruzioni incompatibili con l’indipendenza dell’agenzia.

Articolo 15

Altre remunerazioni

Nel fissare gli importi dei pagamenti effettuati per remunerare gli esperti o i membri designati dei comitati per i lavori svolti per l’agenzia a norma dell’articolo 87, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 il consiglio di amministrazione dell’agenzia deve tenere conto della quantità di lavoro richiesto e osservare i principi di economia, efficienza ed efficacia di cui all’articolo 27 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Deve inoltre garantire che l’agenzia disponga di risorse finanziarie sufficienti per assolvere i compiti di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006, tenendo conto degli stanziamenti di bilancio esistenti e delle stime pluriennali delle entrate, inclusa una sovvenzione comunitaria.



CAPO IV

PAGAMENTI

Articolo 16

Modalità di pagamento

1.  
Le tariffe e gli oneri sono pagati in euro.
2.  
I pagamenti vanno effettuati solo dopo che l’agenzia ha emesso la relativa fattura, ad eccezione dei pagamenti da versare a norma dell’articolo 10.
3.  
I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario sul conto bancario dell’agenzia.

Articolo 17

Identificazione del pagamento

1.  
Ogni pagamento deve indicare come riferimento il numero della fattura, ad eccezione dei pagamenti dovuti a norma dell’articolo 10.

I pagamenti da versare a norma dell’articolo 10 devono indicare come riferimento l’identità degli appellanti e, se disponibile, il numero della decisione oggetto del ricorso.

2.  
Se non è possibile stabilire il fine del pagamento, l’agenzia stabilisce un termine entro il quale il pagatore deve comunicare per iscritto all’agenzia l’oggetto del pagamento. Se l’agenzia non riceve una comunicazione dell’oggetto del pagamento entro il termine indicato, il pagamento è considerato non valido e l’importo è rimborsato al pagatore.

Articolo 18

Data del pagamento

1.  
La data in cui l’importo del pagamento è accreditato per intero su un conto bancario dell’agenzia è considerata la data in cui è stato effettuato il pagamento.
2.  
Il termine di pagamento è considerato rispettato qualora sia prodotta una documentazione sufficiente a provare che il pagatore ha ordinato il trasferimento al conto bancario indicato sulla fattura entro il termine previsto.

La conferma dell’ordine di versamento emesso dall’istituto finanziario è considerata una prova sufficiente. Tuttavia, se il versamento richiede l’impiego del metodo di pagamento bancario elettronico SWIFT, la conferma dell’ordine di versamento consiste in una copia del rapporto SWIFT, timbrato e firmato da un funzionario debitamente autorizzato di un istituto finanziario.

Articolo 19

Pagamento insufficiente

1.  
Si considera rispettato il termine di pagamento solo se l’importo delle tariffe o degli oneri è stato versato per intero entro il termine previsto.
2.  
Se una fattura riguarda un gruppo di operazioni, l’agenzia può attribuire un sottopagamento a una qualsiasi delle operazioni. I criteri per l’attribuzione dei pagamenti sono stabiliti dal consiglio di amministrazione dell’agenzia.

Articolo 20

Rimborso degli importi pagati in eccesso

1.  
Le disposizioni per il rimborso al pagatore degli importi in eccesso di una tariffa o di un onere sono fissate dal direttore esecutivo dell’agenzia e pubblicate sul sito web dell’agenzia.

Tuttavia, se l’importo pagato in eccesso è inferiore a 100 EUR e la parte in questione non ha espressamente richiesto un rimborso, l’importo in eccesso non viene rimborsato.

2.  
Non è possibile conteggiare gli importi pagati in eccesso come anticipi di futuri pagamenti all’agenzia.



CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Stato di previsione

Per stabilire lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’agenzia per l’esercizio finanziario seguente conformemente all’articolo 96, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1907/2006, il consiglio di amministrazione dell’agenzia include una previsione specifica delle entrate provenienti da tariffe e oneri distinte da qualsiasi sovvenzione comunitaria.

Articolo 22

Revisione

1.  
Le tariffe e gli oneri di cui al presente regolamento sono rivisti annualmente tenendo conto del tasso di inflazione rilevato mediante l’indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat in conformità del regolamento (CE) n. 2494/95. La prima revisione va effettuata entro il 1o giugno 2009.

▼M1

2.  
La Commissione rivede inoltre in modo continuo il presente regolamento qualora diventino disponibili informazioni significative relative alle ipotesi di base riguardanti le entrate e le spese previste dell’agenzia. Entro il 31 gennaio 2015 la Commissione rivede il presente regolamento al fine di apportare eventuali modifiche, se del caso, tenendo conto in particolare dei costi dell’agenzia e dei costi relativi ai servizi forniti dalle autorità competenti degli Stati membri.

▼B

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M3




ALLEGATO I

Tariffe per le registrazioni presentate a norma degli articoli 6, 7 o 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006



Tabella 1

Tariffe ordinarie

 

Presentazione individuale

Presentazione congiunta

Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate

1 739  EUR

1 304  EUR

Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate

4 674  EUR

3 506  EUR

Tariffe per le sostanze da 100 a 1 000 tonnellate

12 501  EUR

9 376  EUR

Tariffe per le sostanze superiori a 1 000 tonnellate

33 699  EUR

25 274  EUR



Tabella 2

Tariffe ridotte per le PMI

 

MEDIA impresa

(presentazione individuale)

MEDIA impresa

(presentazione congiunta)

Piccola impresa

(presentazione individuale)

Piccola impresa

(presentazione congiunta)

Microimpresa

(presentazione individuale)

Microimpresa

(presentazione congiunta)

Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate

1 131  EUR

848  EUR

609  EUR

457  EUR

87  EUR

65  EUR

Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate

3 038  EUR

2 279  EUR

1 636  EUR

1 227  EUR

234  EUR

175  EUR

Tariffe per le sostanze da 100 a 1 000  tonnellate

8 126  EUR

6 094  EUR

4 375  EUR

3 282  EUR

625  EUR

469  EUR

Tariffe per le sostanze superiori a 1 000  tonnellate

21 904  EUR

16 428  EUR

11 795  EUR

8 846  EUR

1 685  EUR

1 264  EUR




ALLEGATO II

Tariffe per le registrazioni presentate a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'articolo 18, paragrafi 2 e 3 o dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1907/2006



Tabella 1

Tariffe ordinarie

 

Presentazione individuale

Presentazione congiunta

Tariffa

1 739  EUR

1 304  EUR



Tabella 2

Tariffe ridotte per le PMI

 

MEDIA impresa

(presentazione individuale)

MEDIA impresa

(presentazione congiunta)

Piccola impresa

(presentazione individuale)

Piccola impresa

(presentazione congiunta)

Microimpresa

(presentazione individuale)

Microimpresa

(presentazione congiunta)

Tariffa

1 131  EUR

848  EUR

609  EUR

457  EUR

87  EUR

65  EUR




ALLEGATO III

Tariffe per l'aggiornamento delle registrazioni a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1907/2006



Tabella 1

Tariffe ordinarie per l'aggiornamento della fascia di tonnellaggio

 

Presentazione individuale

Presentazione congiunta

Da 1-10 tonnellate a 10-100 tonnellate

2 935  EUR

2 201  EUR

Da 1-10 tonnellate a 100-1 000 tonnellate

10 762  EUR

8 071  EUR

Da 1-10 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000  tonnellate

31 960  EUR

23 970  EUR

Da 10-100 tonnellate a 100-1 000 tonnellate

7 827  EUR

5 870  EUR

Da 10-100 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000  tonnellate

29 025  EUR

21 768  EUR

Da 100-1 000 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000  tonnellate

21 198  EUR

15 898  EUR



Tabella 2

Tariffe ridotte per le PMI per l'aggiornamento della fascia di tonnellaggio

 

MEDIA impresa

(presentazione individuale)

MEDIA impresa

(presentazione congiunta)

Piccola impresa

(presentazione individuale)

Piccola impresa

(presentazione congiunta)

Microimpresa

(presentazione individuale)

Microimpresa

(presentazione congiunta)

Da 1-10 tonnellate a 10-100 tonnellate

1 908  EUR

1 431  EUR

1 027  EUR

770  EUR

147  EUR

110  EUR

Da 1-10 tonnellate a 100-1 000  tonnellate

6 995  EUR

5 246  EUR

3 767  EUR

2 825  EUR

538  EUR

404  EUR

Da 1-10 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000  tonnellate

20 774  EUR

15 580  EUR

11 186  EUR

8 389  EUR

1 598  EUR

1 198  EUR

Da 10-100 tonnellate a 100-1 000  tonnellate

5 087  EUR

3 816  EUR

2 739  EUR

2 055  EUR

391  EUR

294  EUR

Da 10-100 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000  tonnellate

18 866  EUR

14 150  EUR

10 159  EUR

7 619  EUR

1 451  EUR

1 088  EUR

Da 100-1 000 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000  tonnellate

13 779  EUR

10 334  EUR

7 419  EUR

5 564  EUR

1 060  EUR

795  EUR



Tabella 3

Tariffe per altri aggiornamenti

Tipo di aggiornamento

Modifica dell'identità del dichiarante con una modifica della personalità giuridica

1 631  EUR

Tipo di aggiornamento

Presentazione individuale

Presentazione congiunta

Modifica dell'accesso concesso alle informazioni nella domanda

Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi

4 892  EUR

3 669  EUR

Fascia di tonnellaggio pertinente

1 631  EUR

1 223  EUR

Sommario di studio o sommario esauriente di studio

4 892  EUR

3 669  EUR

Informazioni nella scheda di dati di sicurezza

3 261  EUR

2 446  EUR

Nome commerciale della sostanza

1 631  EUR

1 223  EUR

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio

1 631  EUR

1 223  EUR

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi

1 631  EUR

1 223  EUR



Tabella 4

Tariffe ridotte per le PMI per altri aggiornamenti

Tipo di aggiornamento

MEDIA impresa

Piccola impresa

Microimpresa

Modifica dell'identità del dichiarante con una modifica della personalità giuridica

1 060  EUR

571  EUR

82  EUR

Tipo di aggiornamento

MEDIA impresa

(presentazione individuale)

MEDIA impresa

(presentazione congiunta)

Piccola impresa

(presentazione individuale)

Piccola impresa

(presentazione congiunta)

Microimpresa

(presentazione individuale)

Microimpresa

(presentazione congiunta)

Modifica dell'accesso concesso alle informazioni nella domanda

Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

Fascia di tonnellaggio pertinente

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Sommario di studio o sommario esauriente di studio

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

Informazioni nella scheda di dati di sicurezza

2 120  EUR

1 590  EUR

1 141  EUR

856  EUR

163  EUR

122  EUR

Nome commerciale della sostanza

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR




ALLEGATO IV

Tariffe per le domande a norma dell'articolo 10, lettera a), punto xi), del regolamento (CE) n. 1907/2006



Tabella 1

Tariffe ordinarie

Oggetto della domanda di riservatezza

Presentazione individuale

Presentazione congiunta

Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi

4 892  EUR

3 669  EUR

Fascia di tonnellaggio pertinente

1 631  EUR

1 223  EUR

Sommario di studio o sommario esauriente di studio

4 892  EUR

3 669  EUR

Informazioni nella scheda di dati di sicurezza

3 261  EUR

2 446  EUR

Nome commerciale della sostanza

1 631  EUR

1 223  EUR

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio

1 631  EUR

1 223  EUR

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi

1 631  EUR

1 223  EUR



Tabella 2

Tariffe ridotte per le PMI

Oggetto della domanda di riservatezza

MEDIA impresa

(presentazione individuale)

MEDIA impresa

(presentazione congiunta)

Piccola impresa

(presentazione individuale)

Piccola impresa

(presentazione congiunta)

Microimpresa

(presentazione individuale)

Microimpresa

(presentazione congiunta)

Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

Fascia di tonnellaggio pertinente

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Sommario di studio o sommario esauriente di studio

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

Informazioni nella scheda di dati di sicurezza

2 120  EUR

1 590  EUR

1 141  EUR

856  EUR

163  EUR

122  EUR

Nome commerciale della sostanza

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR




ALLEGATO V

Tariffe e oneri per la notifica di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD) a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1907/2006



Tabella 1

Tariffe per la notifica di PPORD

Tariffa ordinaria

544  EUR

Tariffa ridotta per le medie imprese

353  EUR

Tariffa ridotta per le piccole imprese

190  EUR

Tariffa ridotta per le microimprese

27  EUR



Tabella 2

Oneri per la proroga dell'esenzione PPORD

Onere ordinario

1 087  EUR

Onere ridotto per le medie imprese

707  EUR

Onere ridotto per le piccole imprese

380  EUR

Onere ridotto per le microimprese

54  EUR

▼M5




ALLEGATO VI

Tariffe per le domande di autorizzazione a norma dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006

1. Tariffe per le domande di autorizzazione



Tabella 1

Tariffe ordinarie

Tariffa di base

54 100 EUR

Tariffa supplementare per sostanza

10 820 EUR

Tariffa supplementare per uso

48 690 EUR



Tabella 2

Tariffe ridotte per le medie imprese

Tariffa di base

40 575 EUR

Tariffa supplementare per sostanza

8 115 EUR

Tariffa supplementare per uso

36 518 EUR



Tabella 3

Tariffe ridotte per le piccole imprese

Tariffa di base

24 345 EUR

Tariffa supplementare per sostanza

4 869 EUR

Tariffa supplementare per uso

21 911 EUR



Tabella 4

Tariffe ridotte per le microimprese

Tariffa di base

5 410 EUR

Tariffa supplementare per sostanza

1 082 EUR

Tariffa supplementare per uso

4 869 EUR

2. Le tariffe per le domande di autorizzazione per usi di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione o nella riparazione di articoli la cui produzione è cessata o prodotti complessi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, quinto comma.



Tabella 1

Tariffe ordinarie

Tariffa di base

27 050 EUR

Tariffa supplementare per sostanza

5 410 EUR

Tariffa supplementare per uso

24 345 EUR



Tabella 2

Tariffe ridotte per le medie imprese

Tariffa di base

20 287 EUR

Tariffa supplementare per sostanza

4 057 EUR

Tariffa supplementare per uso

18 259 EUR



Tabella 3

Tariffe ridotte per le piccole imprese

Tariffa di base

12 172 EUR

Tariffa supplementare per sostanza

2 434 EUR

Tariffa supplementare per uso

10 955 EUR



Tabella 4

Tariffe ridotte per le microimprese

Tariffa di base

2 705 EUR

Tariffa supplementare per sostanza

541 EUR

Tariffa supplementare per uso

2 434 EUR




ALLEGATO VII

Oneri per la revisione di un’autorizzazione a norma dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 1907/2006

1. Oneri per la revisione di un’autorizzazione



Tabella 1

Oneri ordinari

Onere di base

54 100 EUR

Onere supplementare per sostanza

10 820 EUR

Onere supplementare per uso

48 690 EUR



Tabella 2

Oneri ridotti per le medie imprese

Onere di base

40 575 EUR

Onere supplementare per sostanza

8 115 EUR

Onere supplementare per uso

36 518 EUR



Tabella 3

Oneri ridotti per le piccole imprese

Onere di base

24 345 EUR

Onere supplementare per sostanza

4 869 EUR

Onere supplementare per uso

21 911 EUR



Tabella 4

Oneri ridotti per le microimprese

Onere di base

5 410 EUR

Onere supplementare per sostanza

1 082 EUR

Onere supplementare per uso

4 869 EUR

2. Oneri per la revisione di un’autorizzazione rilasciata per usi di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione o nella riparazione di articoli la cui produzione è cessata o prodotti complessi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, quinto comma.



Tabella 1

Oneri ordinari

Onere di base

27 050 EUR

Onere supplementare per sostanza

5 410 EUR

Onere supplementare per uso

24 345 EUR



Tabella 2

Oneri ridotti per le medie imprese

Onere di base

20 287 EUR

Onere supplementare per sostanza

4 057 EUR

Onere supplementare per uso

18 259 EUR



Tabella 3

Oneri ridotti per le piccole imprese

Onere di base

12 172 EUR

Onere supplementare per sostanza

2 434 EUR

Onere supplementare per uso

10 955 EUR



Tabella 4

Oneri ridotti per le microimprese

Onere di base

2 705 EUR

Onere supplementare per sostanza

541 EUR

Onere supplementare per uso

2 434 EUR

▼M3




ALLEGATO VIII

Tariffe per i ricorsi a norma dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1907/2006



Tabella 1

Tariffe ordinarie

Ricorso contro una decisione a norma:

Tariffa

dell'articolo 9 o 20 del regolamento (CE) n. 1907/2006

2 392  EUR

dell'articolo 27 o 30 del regolamento (CE) n. 1907/2006

4 783  EUR

dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1907/2006

7 175  EUR



Tabella 2

Tariffe ridotte per le PMI

Ricorso contro una decisione a norma:

Tariffa

dell'articolo 9 o 20 del regolamento (CE) n. 1907/2006

1 794  EUR

dell'articolo 27 o 30 del regolamento (CE) n. 1907/2006

3 587  EUR

dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1907/2006

5 381  EUR



( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/876 della Commissione, del 31 maggio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le domande di autorizzazione e le relazioni di revisione per gli usi di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione e nella riparazione di articoli e prodotti complessi la cui produzione è cessata e recante modifica del regolamento (CE) n. 340/2008 (GU 192).

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