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Document 02008D0855-20111215
Commission Decision of 3 November 2008 concerning animal health control measures relating to classical swine fever in certain Member States (notified under document number C(2008) 6349) (Text with EEA relevance) (2008/855/EC)
Consolidated text: Decisione della Commissione del 3 novembre 2008 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2008) 6349] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2008/855/CE)
Decisione della Commissione del 3 novembre 2008 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2008) 6349] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2008/855/CE)
2008D0855 — IT — 15.12.2011 — 006.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 novembre 2008 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2008) 6349] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 302, 13.11.2008, p.19) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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No |
page |
date |
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L 75 |
22 |
21.3.2009 |
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L 138 |
5 |
4.6.2009 |
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L 328 |
76 |
15.12.2009 |
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L 89 |
25 |
9.4.2010 |
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L 160 |
28 |
26.6.2010 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2011 |
L 162 |
15 |
22.6.2011 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 2011 |
L 297 |
69 |
16.11.2011 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2011 |
L 332 |
13 |
15.12.2011 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2008
recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri
[notificata con il numero C(2008) 6349]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/855/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 42,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 1 ), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 2 ), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ( 3 ), stabilisce misure comunitarie minime di lotta contro tale malattia. Essa definisce le misure da adottare in caso di focolai epidemici di peste suina classica. Dette misure comprendono i piani adottati dagli Stati membri ai fini dell’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e le vaccinazioni di emergenza dei suini selvatici in talune condizioni. |
(2) |
La decisione 2006/805/CE della Commissione, del 24 novembre 2006, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri ( 4 ) è stata adottata in risposta ai focolai di peste suina classica presenti negli Stati membri in questione. La suddetta decisione definisce misure di controllo relative alla peste suina classica nelle zone degli Stati membri in cui la malattia è presente nei suini selvatici, allo scopo di prevenire la diffusione del contagio ad altre zone della Comunità. |
(3) |
Gli Stati membri in questione devono adottare le misure necessarie per prevenire la diffusione della peste suina classica. Pertanto, hanno presentato alla Commissione piani di eradicazione e piani di vaccinazione d’emergenza contro la malattia che definiscono le misure necessarie per eradicarla dalle zone indicate nei piani e qualificate come infette e che indicano inoltre le misure necessarie da applicare agli allevamenti di suini in tali zone. |
(4) |
La situazione epidemiologica relativa alla peste suina classica varia a seconda degli Stati membri o delle zone. Affinché i provvedimenti legislativi comunitari risultino chiari è pertanto opportuno suddividere le zone ed elencarle in tre distinti settori, a seconda della situazione epidemiologica di ciascuna zona. |
(5) |
A livello generale, dal momento che gli spostamenti di suini vivi dalle zone infette comportano rischi più elevati rispetto agli spostamenti di carni e preparati e prodotti a base di carne, sarebbe opportuno vietare gli spostamenti di suini vivi dagli Stati membri interessati. |
(6) |
Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni provenienti da animali infetti possono contribuire alla diffusione del virus della peste suina classica. Pertanto, per prevenire la diffusione ad altre zone della Comunità è opportuno vietare la spedizione di sperma, ovuli ed embrioni dalle zone in questione elencate nell’allegato alla presente decisione. |
(7) |
È opportuno che in un elenco figurino gli Stati membri e le zone in cui la situazione epidemiologica relativa alla peste suina classica risulta più favorevole e pertanto, in deroga al divieto generale, è possibile la spedizione di suini vivi verso altre zone sottoposte a restrizione, purché vengano applicate opportune misure di salvaguardia. Le carni di suini fresche provenienti da allevamenti situati in queste zone, nonché i preparati a base di carne ed i prodotti a base di carne che sono composti da o contengono carni dei suini in questione possono essere inoltre spedite verso altri Stati membri. |
(8) |
Alcune zone interessate dall’epidemia di peste suina classica nei suini selvatici sono attraversate da frontiere nazionali e comprendono territori confinanti di due Stati membri. Sarebbe quindi opportuno definire le misure di controllo della malattia relative alle restrizioni sulle spedizioni di suini vivi nell’ambito delle zone confinanti dei due Stati membri. |
(9) |
Data la situazione epidemiologica in alcune aree dell’Ungheria e della Slovacchia è opportuno che queste rientrino nel primo elenco. |
(10) |
In un secondo elenco dovrebbero figurare le zone in cui la situazione epidemiologica dei cinghiali selvatici o dei suini negli allevamenti è meno favorevole a causa di focolai sporadici. Da queste zone le spedizioni di suini vivi non sono considerate sicure, a differenza delle carni fresche di suini provenienti da allevamenti e dei preparati e dei prodotti a base di carne che sono composti da o contengono carni di questi suini e che possono essere spediti ad altri Stati membri, purché vengano adottate ulteriori misure di salvaguardia da indicare nella presente decisione. |
(11) |
In un terzo elenco dovrebbero essere comprese le zone dalle quali né suini vivi, né carni fresche di suini e prodotti a base di carne possono, a livello generale, essere spediti ad altri Stati membri. Tuttavia, è possibile che i preparati a base di carne di suino e i prodotti a base di carne composti da o contenenti carni di suini possano essere spediti verso altri Stati membri se vengono trattati in modo da garantire l’eliminazione del virus della peste suina classica. |
(12) |
Peraltro, al fine di prevenire la diffusione della peste suina classica ad altre zone della Comunità, è opportuno disporre che la spedizione di carni fresche di suini e preparati a base di carne, nonché prodotti a base di carne composti da o contenenti carni di suini provenienti dagli Stati membri nei quali vi sono zone comprese nel terzo elenco siano sottoposti a determinate condizioni. In particolare, le carni di suini e i prodotti e i preparati a base di carni di suino dovrebbero essere contrassegnati con un marchio specifico, da non confondere con i bolli sanitari per le carni suine, di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento e europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 5 ) e con il marchio di identificazione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento e europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ( 6 ). |
(13) |
Allo scopo di prevenire la diffusione della peste suina classica ad altre zone della Comunità, nel caso in cui uno Stato membro sia soggetto a provvedimenti di divieto di spedizione di carni fresche di suini, preparati e prodotti a base di carne composti da o contenenti carni di suini, da alcune zone del suo territorio, occorre definire alcune prescrizioni, in particolare relativamente alla certificazione, per la spedizione delle carni, preparati e prodotti in questione da altre zone del territorio del particolare Stato membro non sottoposte a divieti. |
(14) |
La decisione 2006/805/CE è stata modificata a più riprese. Occorre quindi abrogare la suddetta decisione e sostituirla con la presente decisione. |
(15) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
La presente decisione stabilisce alcune misure di controllo relative alla peste suina classica negli Stati membri o nelle regioni di cui all’allegato («gli Stati membri interessati»).
La presente decisione si applica fatti salvi i piani per l’eradicazione della peste suine classica o i piani per la vaccinazione di emergenza contro tale malattia approvati dalla Commissione.
Articolo 2
Divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nell’allegato verso altri Stati membri
Gli Stati membri interessati garantiscono che i suini vivi vengano spediti dai loro territori verso altri Stati membri soltanto se i suini provengono da:
a) zone non comprese fra quelle elencate nell’allegato; nonché
b) aziende in cui, nel corso dei 30 giorni immediatamente precedenti alla data di spedizione, non siano stati introdotti suini vivi provenienti dalle zone elencate nell’allegato.
Articolo 3
Deroghe relative alla spedizione tra Stati membri di suini vivi provenienti dalle zone elencate nella parte I dell’allegato
1. In deroga alle disposizioni dell’articolo 2, la spedizione di suini vivi originari da allevamenti situati in una zona elencata nella parte I dell’allegato verso allevamenti o macelli situati in una zona elencata nella stessa parte dell’allegato e appartenente ad un altro Stato membro possono essere autorizzate dallo Stato membro di spedizione, a condizione che i suini provengano da un allevamento in cui:
a) nessun suino vivo sia stato introdotto nel corso di un periodo di 30 giorni immediatamente precedente alla data di spedizione;
b) un esame clinico per la ricerca del virus della peste suina classica sia stato effettuato da un veterinario ufficiale conformemente alle procedure di controllo e di campionamento di cui all’allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione ( 7 ), capitolo IV, parte A e parte D, punti 1, 2 e 3; nonché
c) siano state effettuate, con esito negativo, le prove di reazione a catena della polimerasi relative alla peste suina classica, conformemente alle disposizioni dell’allegato della decisione 2002/106/CE, capitolo VI, parte C, su campioni di sangue prelevati dalla partita di suini da spedire, nel corso di un periodo di sette giorni immediatamente precedente alla data di spedizione; il numero minimo di suini da sottoporre a campionamento deve essere tale da consentire la rilevazione di un tasso di sieroprevalenza del 5 %, con un’affidabilità del 95 %, per quanto riguarda la partita di suini da spedire.
Tuttavia, le disposizioni del punto c) non si applicano a:
i) suini spediti direttamente ai macelli per macellazione immediata;
ii) suini spediti ad una zona confinante di uno Stato membro elencato nella parte I dell’allegato;
iii) casi in cui lo Stato membro di destinazione conceda l’autorizzazione preliminare.
2. Al momento della spedizione dei suini di cui al paragrafo 1 del presente articolo gli Stati membri interessati si accertano che il certificato sanitario di cui alla lettera a) dell’articolo 9 comprende informazioni supplementari relative alle date dell’esame clinico e, se del caso, al numero di animali sottoposti a campionamento, nonché i risultati del test di reazione a catena della polimerasi, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 4
Movimentazione e transito di suini vivi negli Stati membri interessati
1. Gli Stati membri interessati garantiscono che non vengano spediti suini vivi dagli allevamenti situati nelle zone elencate nell’allegato verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro, a meno che:
a) i suini siano destinati direttamente ai macelli per macellazione immediata;
b) provengano da allevamenti in cui:
i) sono stati effettuati un esame clinico e test sierologici di reazione a catena della polimerasi per la peste suina classica, con risultati negativi, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c); ovvero
ii) sia stato effettuato un esame clinico con risultati negativi e purché l’autorità veterinaria competente del luogo di destinazione conceda un’autorizzazione preventiva.
2. Gli Stati membri interessati che spediscono suini dalle zone elencate nella parte I dell’allegato verso altre zone elencate nella stessa parte dell’allegato si assicurano che il trasporto dei suini avvenga soltanto lungo assi stradali principali o per ferrovia, senza soste del veicolo che trasporta i suini, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio ( 8 ).
Articolo 5
Divieto di spedizione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di suini provenienti dalle zone elencate nell’allegato
Lo Stato membro interessato si assicura che nessuna partita dei seguenti prodotti sia spedita dal proprio territorio verso il territorio di altri Stati membri:
a) sperma suino, a meno che esso provenga da verri tenuti in un centro di raccolta approvato, di cui all’articolo 3, lettera a) della direttiva 90/429/CEE del Consiglio ( 9 ) e situato al di fuori delle zone elencate nell’allegato alla presente decisione;
b) ovuli ed embrioni di suini, a meno che detti ovuli ed embrioni provengano da animali tenuti in un’azienda situata al di fuori delle zone elencate nell’allegato.
Articolo 6
Spedizione di carni fresche di suini e di alcuni preparati e prodotti a base di carne provenienti da zone elencate nella parte II dell’allegato
1. Gli Stati membri interessati, nel cui territorio vi sono zone elencate nella parte II dell’allegato, si assicurano che le partite di carni fresche di suini provenienti da allevamenti situati nelle zone in questione, nonché i preparati e i prodotti a base di carne che contengono o sono composti da carni dei suini in questione vengano spediti verso altri Stati membri soltanto nel caso in cui:
a) nell’allevamento in questione non sia stato registrato alcun focolaio di peste suina classica nel corso dei 12 mesi precedenti e l’allevamento sia situato al di fuori della zona di protezione o di sorveglianza;
b) i suini siano stati presenti nell’allevamento per almeno 90 giorni e nessun suino vivo sia stato introdotto nell’allevamento nel corso di un periodo di 30 giorni immediatamente precedente alla data di spedizione al macello;
c) l’allevamento sia stato sottoposto ad ispezioni almeno due volte nel corso di un anno da parte dell’autorità veterinaria competente, ispezioni che devono essere:
i) conformi alle linee guida di cui al capitolo III dell’allegato alla decisione 2002/106/CE;
ii) comprensive di un esame clinico conforme alle procedure di controllo e di campionatura di cui alla parte A del capitolo IV dell’allegato alla decisione 2002/106/CE;
iii) finalizzate al controllo dell’effettiva applicazione delle disposizioni di cui al secondo trattino ed ai trattini dal quarto al settimo dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/89/CE;
d) prima che venga concessa l’autorizzazione alla spedizione dei suini al macello, un veterinario ufficiale effettua un esame clinico per individuare la presenza di peste suina classica, conformemente alle procedure di controllo e di campionamento indicate nella decisione 2002/106/CE, capitolo IV dell’allegato, parte D, punti 1, 2 e 3.
2. Tuttavia, nel caso in cui l’allevamento sia composto da due o più unità di produzione distinte in cui la struttura, l’estensione e la distanza tra queste unità di produzione e le operazioni che vi sono effettuate siano tali che le unità di produzione possiedono attrezzature completamente separate dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell’alimentazione, l’autorità veterinaria competente può decidere di autorizzare la spedizione di carni fresche di suini, preparati e prodotti a base di carne soltanto da alcune unità di produzione che adempiono alle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1.
Articolo 7
Divieto di spedizione di carni fresche di suino e di alcuni preparati e prodotti a base di carne da zone elencate nella parte III dell’allegato
1. Gli Stati membri interessati, nel cui territorio vi sono zone elencate nella parte III dell’allegato, si assicurano che nessuna partita di carni fresche di suini provenienti da allevamenti situati nelle zone elencate nella parte III dell’allegato, nonché preparati e prodotti a base di carne composti da o contenenti le carni in questione vengano spediti da queste zone verso altri Stati membri.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, gli Stati membri interessati con zone elencate nella parte III dell’allegato possono autorizzare la spedizione di carni fresche di suini di cui al paragrafo 1 e di prodotti e preparati a base di carni composti da o contenenti questo tipo di carni, verso altri Stati membri, qualora i prodotti:
a) siano stati elaborati e trasformati conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE del Consiglio ( 10 );
b) siano soggetti alla certificazione veterinaria conformemente all’articolo 5 della direttiva 2002/99/CE; nonché
c) siano accompagnati dal certificato sanitario richiesto nel quadro degli scambi intracomunitari, di cui al regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione ( 11 ), la cui parte II va completata come segue:
«Prodotto conforme alla decisione 2008/855/CE della Commissione del 3 novembre 2008 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri ( 12 ).
Articolo 8
Marchi sanitari particolari e requisiti in materia di certificazione per carni fresche, preparati e prodotti a base di carne soggetti ai divieti di cui all’articolo 7, paragrafo 1
Gli Stati membri interessati, nel cui territorio vi sono zone elencate nella parte III dell’allegato, garantiscono che le carni fresche e i preparati e i prodotti a base di carni oggetto del divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, saranno contrassegnati da un particolare marchio sanitario che non avrà forma ovale e che non potrà essere confuso con:
— il marchio di identificazione per i preparati e i prodotti a base di carne composti da o contenenti carni di suini, di cui alla sezione I dell’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004, nonché
— il marchio sanitario per le carni fresche di suini di cui al capo III della sezione I dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004.
Articolo 8 bis
Spedizione in altri Stati membri di carni fresche di suini, preparati e prodotti a base di carne composti da o contenenti tali carni da zone non elencate nella parte III dell’allegato
1. Gli Stati membri interessati nel cui territorio vi sono zone elencate nella parte III dell’allegato possono autorizzare la spedizione verso altri Stati membri di carni fresche di suini, provenienti da allevamenti situati al di fuori delle zone elencate nella parte III dell’allegato, e di preparati e prodotti a base di carne composti da o contenenti dette carni, qualora tali carni, preparati e prodotti a base di carne siano prodotti, stoccati e trasformati in stabilimenti:
a) autorizzati a tal fine dall’autorità competente e notificati alla Commissione;
b) nei quali la produzione, lo stoccaggio e la trasformazione siano realizzati separatamente da quelli riguardanti altri tipi di prodotti composti da o contenenti carni provenienti da allevamenti situati nelle zone elencate nella parte III dell’allegato.
2. Le carni fresche di suini di cui al paragrafo 1 sono contrassegnate con il marchio sanitario di cui al capitolo III della sezione I dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004.
I preparati e i prodotti a base di carne di cui al paragrafo 1 sono contrassegnate con il marchio di identificazione di cui alla sezione I dell’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004.
Articolo 8 ter
Misure riguardanti i suini selvatici vivi, le carni fresche, i preparati e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di suini selvatici
1. Gli Stati membri interessati con zone elencate nell'allegato garantiscono che:
a) dalle zone elencate nell'allegato non vengono effettuate spedizioni di suini selvatici vivi verso altri Stati membri o verso altre zone del territorio dello stesso Stato membro;
b) dalle zone elencate nell'allegato non vengono spedite carni fresche di suini selvatici, preparati o prodotti a base di carne costituiti da o contenenti tali carni verso altri Stati membri o verso altre zone del territorio dello stesso Stato membro.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri interessati con zone elencate nelle parti I e II dell'allegato possono autorizzare le spedizioni di carni fresche di suini selvatici, di preparati e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti tali carni da dette zone verso altre zone non elencate nell'allegato, a condizione che:
a) i suini siano stati sottoposti, con esito negativo, a test per la diagnosi della peste suina classica effettuati secondo una delle procedure diagnostiche di cui alla parte A, punto 1, alla parte B o alla parte C del capitolo VI dell'allegato della decisione 2002/106/CE;
b) l'autorità competente del luogo di destinazione fornisca l'autorizzazione preventiva.
Articolo 9
Requisiti di certificazione sanitaria per gli Stati membri interessati
Gli Stati membri interessati garantiscono che il certificato sanitario di cui:
a) all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE del Consiglio ( 13 ) che accompagna le spedizioni di suini dal loro territorio, sarà completato come segue:
«Animali conformi alla decisione 2008/855/CE della Commissione del 3 novembre 2008 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri ( 14 ).
b) all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 90/429/CEE che accompagna le spedizioni di sperma suino provenienti dal loro territorio, sarà completato come segue:
«Sperma conforme alla decisione 2008/855/CE della Commissione del 3 novembre 2008 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri ( 15 ).
c) all’articolo 1 della decisione 95/483/CE della Commissione ( 16 ) che accompagna la spedizione di ovuli ed embrioni di suini dal loro territorio, sarà completato come segue:
«Embrioni/ovuli ( 17 ) conformi alla decisione 2008/855/CE della Commissione del 3 novembre 2008 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri ( 18 ).
Articolo 10
Requisiti di certificazione per gli Stati membri con zone elencate nella parte III dell’allegato
Gli Stati membri interessati, nel cui territorio vi sono zone elencate nella parte III dell’allegato alla presente decisione, garantiscono che le carni fresche suine, provenienti da allevamenti situati al di fuori delle zone elencate nella parte III dell’allegato, i preparati e i prodotti a base di carne composti da o contenenti dette carni, ai quali non si applica il divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, e che sono spediti verso altri Stati membri:
a) sono soggetti a certificazione veterinaria conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE; nonché
b) sono accompagnati dal certificato sanitario relativo agli scambi intracomunitari di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 599/2004, la cui parte II deve essere completata come segue:
«Carni fresche di suino, preparati e prodotti a base di carne composti da o contenenti carni di suino, in conformità della decisione 2008/855/CE della Commissione del 3 novembre 2008 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri ( 19 ).
Articolo 11
Requisiti relativi alle aziende e ai veicoli utilizzati per il trasporto nelle zone elencate nell’allegato
Gli Stati membri interessati garantiscono che:
a) le disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo della direttiva 2001/89/CE siano applicate nelle aziende suinicole situate all’interno delle zone elencate nell’allegato alla presente decisione;
b) i veicoli utilizzati per il trasporto di suini provenienti da aziende situate nelle zone elencate nell’allegato alla presente decisione vengano puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni operazione e il trasportatore fornisca la prova della avvenuta pulizia e disinfezione.
Articolo 12
Requisiti in materia di informazione degli Stati membri interessati
Gli Stati membri interessati informano la Commissione e gli Stati membri, nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale, dei risultati della sorveglianza della peste suina classica relativa alle zone elencate nell’allegato, conformemente ai piani per l’eradicazione della peste suina classica o ai piani di vaccinazione d’emergenza approvati dalla Commissione e di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 13
Conformità
Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e danno adeguata ed immediata pubblicità alle misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 14
Abrogazione
La decisione 2006/805/CE è abrogata.
Articolo 15
Applicazione
La presente decisione si applica fino al ►M8 31 dicembre 2013 ◄ .
Articolo 16
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
PARTE I
1. Germania
A. Nel Land Renania-Palatinato
a) i Kreise Altenkirchen e Neuwied;
b) nel Kreis Westerwald: i comuni di Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod e Westerburg, il comune di Höhr-Grenzhausen a nord dell’autostrada A48, il comune di Montabaur a nord dell’autostrada A3 e il comune di Wirges a nord delle autostrade A48 e A3;
c) nel Landkreis Südwestpfalz: i comuni di Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben, Rodalben e Wallhalben. nel Kreis Kaiserslautern: i comuni di Bruchmühlbach-Miesau a sud dell’autostrada A6, Kaiserslautern-Süd e Landstuhl;
d) la città di Kaiserslautern a sud dell’autostrada A6.
B. Nel Land Renania settentrionale-Vestfalia
a) nel Kreis Rhein-Sieg: le città di Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, Troisdorf, Siegburg e Lohmar e i comuni di Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck e Much;
b) nel Kreis Siegen-Wittgenstein: nel comune di Kreuztal le località Krombach, Eichen, Fellinghausen, Osthelden, Junkernhees e Mittelhees, nella città di Siegen le località Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern e Eiserfeld, i comuni di Freudenberg, Neunkirchen e Burbach, nel comune di Wilnsdorf le località Rinsdorf e Wilden;
c) nel Kreis Olpe nella città di Drolshagen le località Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, Eichen, Heiderhof, Forth e Buchhagen, nella città di Olpe le località Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen e Rüblinghausen, il comune di Wenden;
d) nel Märkische Kreis le città di Halver, Kierspe e Meinerzhagen;
e) nella città di Remscheid le località Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld e Bergisch Born;
f) nelle città di Colonia e Bonn i comuni della riva destra del Reno;
g) la città di Leverkusen;
h) il Rheinisch-Bergische Kreis;
i) l’Oberbergische Kreis.
▼M7 —————
3. Ungheria
Il territorio della contea di Nógrád e il territorio della contea di Pest situato a nord e ad est del Danubio, a sud del confine con la Slovacchia, ad ovest del confine con la contea di Nógrád e a nord dell’autostrada E 71.
▼M6 —————
PARTE II
Bulgaria
L’intero territorio della Bulgaria.
PARTE III
Romania
L’intero territorio della Romania.
( 1 ) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
( 2 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
( 3 ) GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5.
( 4 ) GU L 329 del 25.11.2006, pag. 67.
( 5 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.
( 6 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.
( 7 ) GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71.
( 8 ) GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.
( 9 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.
( 10 ) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
( 11 ) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44.
( 12 ) GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.»
( 13 ) GU 121 del 29.7.1964, pagg. 1977/64.
( 14 ) GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.»;
( 15 ) GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.»;
( 16 ) GU L 275 del 18.11.1995, pag. 30.
( 17 ) Cancellare a seconda del caso.
( 18 ) GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.»
( 19 ) GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.»