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Document 02008D0837-20190712

Consolidated text: Decisione della Commissione, del 29 ottobre 2008, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o fabbricati a partire da LLCotton25 geneticamente modificato (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 6204] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2008/837/CE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/837/2019-07-12

02008D0837 — IT — 12.07.2019 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2008

che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o fabbricati a partire da «LLCotton25» geneticamente modificato (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 6204]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/837/CE)

(GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 36)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1195 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 10 luglio 2019

  L 187

43

12.7.2019




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2008

che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o fabbricati a partire da «LLCotton25» geneticamente modificato (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 6204]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/837/CE)



Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

Al «LLCotton25» (Gossypium hirsutum) geneticamente modificato, di cui alla lettera b) dell’allegato della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico ACS-GHØØ1-3, in conformità del regolamento (CE) n. 65/2004.

Articolo 2

Autorizzazione

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite dalla presente decisione:

a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o fabbricati a partire da cotone ACS-GHØØ1-3;

b) mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da cotone ACS-GHØØ1-3;

c) prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti o costituiti da cotone ACS-GHØØ1-3 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di cotone ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1.  Ai fini delle prescrizioni sull’etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 all’indicazione «nome dell’organismo» corrisponde la voce «cotone».

2.  La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da cotone ACS-GHØØ1-3 di cui all’articolo 2, lettere b) e c), e nei documenti che li accompagnano.

Articolo 4

Monitoraggio delle conseguenze ambientali

1.  Il titolare dell’autorizzazione garantisce la realizzazione e l’attuazione del piano di monitoraggio sulle conseguenze ambientali, come indicato al punto h) dell’allegato.

2.  Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio.

Articolo 5

Registro comunitario

Le informazioni riportate nell’allegato della presente decisione sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, previsto dall’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 6

Titolare dell’autorizzazione

Il titolare dell’autorizzazione è la ►M1  BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania ◄ .

Articolo 7

Validità

La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della notifica.

Articolo 8

Destinatario

Destinataria della presente decisione è la ►M1  BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen ◄ , Germania.




ALLEGATO

▼M1

a)   Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Indirizzo

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.

▼B

b)   Designazione e specifiche dei prodotti

1)

Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o fabbricati a partire da cotone ACS-GHØØ1-3.

2)

Mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da cotone ACS-GHØØ1-3.

3)

Prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti o costituiti da cotone ACS-GHØØ1-3 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di cotone ad eccezione della coltivazione.

Come viene descritto nella domanda, il cotone geneticamente modificato ACS-GHØØ1-3 esprime la proteina PAT, che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato-ammonio.

c)   Etichettatura

1)

Ai fini delle prescrizioni specifiche sull’etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 all’indicazione «nome dell’organismo» corrisponde la voce «cotone».

2)

La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da cotone ACS-GHØØ1-3 di cui all’articolo 2, lettere b) e c), della presente decisione, e nei documenti che li accompagnano.

d)   Metodo di rilevazione

 Metodo evento-specifico basato sulla PCR in tempo reale, per la quantificazione del cotone ACS-GHØØ1-3.

 Metodo convalidato sulle sementi dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato su http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm

▼M1

 Materiale di riferimento: AOCS 0306-A e AOCS 0306-E, accessibili sul sito dell'American Oil Chemists' Society: https://www.aocs.org/crm

▼B

e)   Identificatore unico

ACS-GHØØ1-3

f)   Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica

Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza, numero di registro: cfr. [da completare dopo la notifica]

g)   Condizioni o restrizioni relative all’immissione in commercio, all’uso o alla manipolazione dei prodotti

Non applicabile.

h)   Piano di monitoraggio

Piano di monitoraggio per le conseguenze ambientali, conformemente a quanto disposto dall’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: piano pubblicato su Internet]

i)   Prescrizioni relative al monitoraggio successivo all’immissione in commercio in merito all’uso degli alimenti destinati al consumo umano

Non applicabile.

Nota: in futuro potrebbe essere necessario modificare link a documenti pertinenti. Le modifiche saranno comunicate al pubblico attraverso l’aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.

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