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Document 02008D0837-20190712
Commission Decision of 29 October 2008 authorising the placing on the market of products containing, consisting of, or produced from genetically modified LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (notified under document number C(2008) 6204) (Only the German text is authentic) (Text with EEA relevance) (2008/837/EC)Text with EEA relevance
Consolidated text: Decisione della Commissione, del 29 ottobre 2008, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o fabbricati a partire da LLCotton25 geneticamente modificato (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 6204] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2008/837/CE)Testo rilevante ai fini del SEE
Decisione della Commissione, del 29 ottobre 2008, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o fabbricati a partire da LLCotton25 geneticamente modificato (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 6204] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2008/837/CE)Testo rilevante ai fini del SEE
02008D0837 — IT — 12.07.2019 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 2008 che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o fabbricati a partire da «LLCotton25» geneticamente modificato (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 6204] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 36) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 187 |
43 |
12.7.2019 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2008
che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o fabbricati a partire da «LLCotton25» geneticamente modificato (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2008) 6204]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/837/CE)
Articolo 1
Organismo geneticamente modificato e identificatore unico
Al «LLCotton25» (Gossypium hirsutum) geneticamente modificato, di cui alla lettera b) dell’allegato della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico ACS-GHØØ1-3, in conformità del regolamento (CE) n. 65/2004.
Articolo 2
Autorizzazione
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite dalla presente decisione:
a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o fabbricati a partire da cotone ACS-GHØØ1-3;
b) mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da cotone ACS-GHØØ1-3;
c) prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti o costituiti da cotone ACS-GHØØ1-3 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di cotone ad eccezione della coltivazione.
Articolo 3
Etichettatura
1. Ai fini delle prescrizioni sull’etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 all’indicazione «nome dell’organismo» corrisponde la voce «cotone».
2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da cotone ACS-GHØØ1-3 di cui all’articolo 2, lettere b) e c), e nei documenti che li accompagnano.
Articolo 4
Monitoraggio delle conseguenze ambientali
1. Il titolare dell’autorizzazione garantisce la realizzazione e l’attuazione del piano di monitoraggio sulle conseguenze ambientali, come indicato al punto h) dell’allegato.
2. Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio.
Articolo 5
Registro comunitario
Le informazioni riportate nell’allegato della presente decisione sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, previsto dall’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Articolo 6
Titolare dell’autorizzazione
Il titolare dell’autorizzazione è la ►M1 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania ◄ .
Articolo 7
Validità
La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della notifica.
Articolo 8
Destinatario
Destinataria della presente decisione è la ►M1 BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen ◄ , Germania.
ALLEGATO
a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione
Nome |
: |
BASF Agricultural Solutions Seed US LLC |
Indirizzo |
: |
100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti |
Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.
b) Designazione e specifiche dei prodotti
1) |
Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o fabbricati a partire da cotone ACS-GHØØ1-3. |
2) |
Mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da cotone ACS-GHØØ1-3. |
3) |
Prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti o costituiti da cotone ACS-GHØØ1-3 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di cotone ad eccezione della coltivazione. |
Come viene descritto nella domanda, il cotone geneticamente modificato ACS-GHØØ1-3 esprime la proteina PAT, che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato-ammonio.
c) Etichettatura
1) |
Ai fini delle prescrizioni specifiche sull’etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 all’indicazione «nome dell’organismo» corrisponde la voce «cotone». |
2) |
La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da cotone ACS-GHØØ1-3 di cui all’articolo 2, lettere b) e c), della presente decisione, e nei documenti che li accompagnano. |
d) Metodo di rilevazione
— Metodo evento-specifico basato sulla PCR in tempo reale, per la quantificazione del cotone ACS-GHØØ1-3.
— Metodo convalidato sulle sementi dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato su http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm
— Materiale di riferimento: AOCS 0306-A e AOCS 0306-E, accessibili sul sito dell'American Oil Chemists' Society: https://www.aocs.org/crm
e) Identificatore unico
ACS-GHØØ1-3
f) Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica
Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza, numero di registro: cfr. [da completare dopo la notifica]
g) Condizioni o restrizioni relative all’immissione in commercio, all’uso o alla manipolazione dei prodotti
Non applicabile.
h) Piano di monitoraggio
Piano di monitoraggio per le conseguenze ambientali, conformemente a quanto disposto dall’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.
[Link: piano pubblicato su Internet]
i) Prescrizioni relative al monitoraggio successivo all’immissione in commercio in merito all’uso degli alimenti destinati al consumo umano
Non applicabile.
Nota: in futuro potrebbe essere necessario modificare link a documenti pertinenti. Le modifiche saranno comunicate al pubblico attraverso l’aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.