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Document 02008D0589-20120810
Commission Decision of 12 June 2008 establishing a specific control and inspection programme related to the salmon and cod stocks in the Baltic Sea (notified under document number C(2008) 2558) (2008/589/EC)
Consolidated text: Decisione della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione relativo agli stock di salmone e di merluzzo bianco del Mar Baltico [notificata con il numero C(2008) 2558] (2008/589/CE)
Decisione della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione relativo agli stock di salmone e di merluzzo bianco del Mar Baltico [notificata con il numero C(2008) 2558] (2008/589/CE)
02008D0589 — IT — 10.08.2012 — 003.001
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 2008 che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione relativo agli stock di salmone e di merluzzo bianco del Mar Baltico [notificata con il numero C(2008) 2558] (GU L 190 del 18.7.2008, pag. 11) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 46 |
50 |
19.2.2011 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2012 |
L 130 |
22 |
17.5.2012 |
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Modificata da: DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 7 agosto 2012 |
L 212 |
19 |
9.8.2012 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 2008
che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione relativo agli stock di salmone e di merluzzo bianco del Mar Baltico
[notificata con il numero C(2008) 2558]
(2008/589/CE)
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo e ispezione inteso a garantire:
l’attuazione armonizzata del piano pluriennale istituito dal regolamento (CE) n. 1098/2007 per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock; e
il controllo e l’ispezione armonizzati delle attività di pesca che sfruttano gli stock di salmone del Mar Baltico.
Articolo 2
Campo di applicazione
Il programma specifico di controllo e ispezione riguarda il controllo e l’ispezione:
delle attività di pesca esercitate dai pescherecci di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1098/2007 e dai pescherecci di qualunque lunghezza che praticano la pesca del salmone;
di tutte le attività connesse, compresi lo sbarco, la pesatura, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti della pesca, nonché la registrazione degli sbarchi e delle vendite.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1098/2007.
Articolo 4
Ispezioni della Commissione
Quando la Commissione intraprende un’ispezione di propria iniziativa e senza l’assistenza degli ispettori dello Stato membro interessato, in conformità all’articolo 27, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CE) n. 2371/2002, i suoi ispettori informano, ove possibile, le autorità competenti di detto Stato membro in merito ai loro accertamenti.
Articolo 5
Ispezioni effettuate dagli Stati membri
Uno Stato membro che intende esercitare sorveglianza e ispezionare pescherecci nelle acque sottoposte alla giurisdizione di un altro Stato membro nell’ambito di un piano di impiego congiunto stabilito in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca ( 1 ), notifica la propria intenzione al punto di contatto dello Stato membro costiero interessato, designato in conformità all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1042/2006 della Commissione ( 2 ), e all’Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP). La notifica contiene le seguenti informazioni:
il tipo, il nome e l’indicativo di chiamata delle navi e degli aeromobili utilizzati per l’ispezione sulla base dell’elenco redatto in conformità all’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
la zona, definita all’articolo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1098/2007, in cui si svolgeranno la sorveglianza e l’ispezione;
la durata delle attività di sorveglianza ed ispezione.
Articolo 6
Attività congiunte di ispezione e sorveglianza
Gli Stati membri effettuano attività congiunte di ispezione e sorveglianza in conformità al piano di impiego congiunto stabilito dall’Agenzia comunitaria di controllo della pesca.
Articolo 7
Informazione
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, le seguenti informazioni riguardanti l’anno civile precedente:
le attività di ispezione e sorveglianza indicate nell’allegato I;
tutte le infrazioni definite nell’allegato II constatate nel corso dei dodici mesi, precisando, per ciascuna di esse, la bandiera della nave, la data e il luogo dell’ispezione e il tipo di infrazione; quest’ultimo è indicato dagli Stati membri mediante le lettere elencate nell’allegato II;
la situazione relativa al perseguimento delle infrazioni di cui all’allegato II rilevate durante l’anno civile passato o precedentemente;
eventuali attività di coordinamento e cooperazione fra Stati membri.
Articolo 8
Valutazione
Articolo 9
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
Compiti di ispezione e sorveglianza
1. Compiti di ispezione a carattere generale
1.1. Per ogni ispezione viene compilato un rapporto di ispezione. Gli ispettori verificano e riportano sistematicamente nel loro rapporto le informazioni seguenti:
identificazione completa delle persone responsabili, nonché delle navi o dei veicoli impiegati nelle attività sottoposte ad ispezione;
autorizzazione: licenza, permesso speciale di pesca e diritto di pesca espresso in termini di sforzo di pesca;
documentazione del peschereccio: giornali di bordo, certificati di registrazione, piani di magazzinaggio, registrazioni di notifiche e, ove pertinente, registrazioni di notifiche manuali del sistema VMS;
eventuali altre risultanze dell’ispezione effettuata in mare, in porto o in una qualsiasi fase del processo di commercializzazione.
1.2. Le risultanze di cui al punto 1.1 sono confrontate con le informazioni comunicate agli ispettori dalle altre autorità competenti, inclusi i dati VMS, le notifiche preventive e gli elenchi dei pescherecci in possesso di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico.
2. Compiti di ispezione in mare
Gli ispettori verificano:
i quantitativi di pesce detenuti a bordo rispetto ai quantitativi registrati nel giornale di bordo e il rispetto dei margini di tolleranza indicati all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1098/2007;
la conformità degli attrezzi utilizzati ai requisiti pertinenti, e in particolare alla regola della rete unica, nonché il rispetto delle disposizioni riguardanti lo spessore del ritorto, le dimensioni minime delle maglie e dei pesci, i dispositivi fissati alle reti e la marcatura e l’identificazione degli attrezzi fissi;
il corretto funzionamento dell’apparecchiatura VMS;
il rispetto dei requisiti in materia di pesca in un’unica zona di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1098/2007.
3. Compiti di ispezione allo sbarco
Gli ispettori procedono alle seguenti verifiche:
notifica preliminare di sbarco e di cambio di zone specifiche, con particolare riguardo ai dati relativi alle catture detenute a bordo;
compilazione del giornale di bordo e della dichiarazione di sbarco, segnatamente per quanto riguarda i dati relativi allo sforzo di pesca;
quantitativi di pesce effettivi detenuti a bordo, peso del merluzzo bianco e delle altre specie sbarcate e rispetto dei margini di tolleranza indicati all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1098/2007;
attrezzi detenuti a bordo e rispetto delle disposizioni in materia di spessore del ritorto, dimensioni minime delle maglie e dei pesci, dispositivi fissati alle reti nonché marcatura e identificazione degli attrezzi fissi;
se del caso, rispetto delle procedure di spegnimento dell’apparecchiatura VMS.
4. Compiti di ispezione relativi al trasporto e alla commercializzazione
Gli ispettori verificano:
i pertinenti documenti di accompagnamento e la corrispondenza di questi ultimi con i quantitativi fisici trasportati;
il rispetto dei requisiti in materia di classificazione, etichettatura e taglia minima dei pesci;
la documentazione (giornale di bordo, dichiarazione di sbarco e note di vendita), la cernita e la pesatura del pesce per il controllo delle disposizioni relative alla commercializzazione.
5. Compiti specifici per la sorveglianza aerea
Gli ispettori incaricati della sorveglianza:
verificano gli avvistamenti confrontandoli con lo sforzo di pesca assegnato;
verificano le restrizioni geografiche applicabili alle attività di pesca;
comunicano i dati relativi alla sorveglianza ai fini del controllo incrociato.
ALLEGATO II
Elenco delle infrazioni di cui all’articolo 7
Inosservanza, da parte del comandante di un peschereccio, delle limitazioni dello sforzo di pesca stabilite all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1098/2007 o delle restrizioni geografiche applicabili alle attività di pesca di cui all’articolo 9 dello stesso regolamento.
Inosservanza, da parte del comandante di un peschereccio comunitario di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che detiene a bordo o utilizza attrezzi per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico, o di un suo rappresentante autorizzato, dell’obbligo di essere in possesso del permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1098/2007 o di conservarne una copia.
Manomissione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite ( 3 ).
Falsificazione o mancata registrazione dei dati nei giornali di bordo, con particolare riguardo alle dichiarazioni dello sforzo di pesca, alle dichiarazioni di sbarco, alle note di vendita, alle dichiarazioni di assunzioni in carico e ai documenti di trasporto, o inadempienza dell’obbligo di conservare o trasmettere tali documenti secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2847/93 e agli articoli 11, 13, 15, 19 e 22 del regolamento (CE) n. 1098/2007.
Inosservanza, da parte del comandante di un peschereccio in possesso di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco, delle condizioni relative all’entrata o all’uscita da zone specifiche indicate all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1098/2007.
Inosservanza, da parte del comandante di un peschereccio comunitario avente a bordo oltre 300 kg di merluzzo bianco, o del suo rappresentante, dell’obbligo di notifica preliminare previsto all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1098/2007.
Sbarco di oltre 750 kg di merluzzo bianco al di fuori dei porti designati.
Inosservanza, da parte del comandante di un peschereccio, dell’obbligo di pesare il merluzzo bianco sbarcato per la prima volta conformemente all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1098/2007.
Inosservanza delle restrizioni in materia di transito e del divieto di trasbordo stabiliti all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1098/2007.
( 1 ) GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.
( 2 ) GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 14.
( 3 ) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.