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Document 02008D0376-20210725

    Consolidated text: Decisione del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa all’adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (2008/376/CE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/376/2021-07-25

    02008D0376 — IT — 25.07.2021 — 002.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 29 aprile 2008

    relativa all’adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma

    (2008/376/CE)

    (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 7)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    DECISIONE (UE) 2017/955 DEL CONSIGLIO del 29 maggio 2017

      L 144

    17

    7.6.2017

    ►M2

    DECISIONE (UE) 2021/1094 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2021

      L 236

    69

    5.7.2021




    ▼B

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 29 aprile 2008

    relativa all’adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma

    (2008/376/CE)



    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    La presente decisione adotta il programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e stabilisce gli orientamenti tecnici pluriennali per l’attuazione di detto programma.



    CAPO II

    PROGRAMMA DI RICERCA DEL FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO



    SEZIONE 1

    Adozione del programma di lavoro

    Articolo 2

    Adozione

    È approvato il programma di ricerca per il fondo di ricerca carbone ed acciaio (di seguito «il programma di ricerca»).

    ▼M2

    Il programma di ricerca fornisce sostegno alla ricerca collaborativa nei settori del carbone e dell’acciaio. Il programma di ricerca sostiene altresì le tecnologie di punta nel settore della siderurgia pulita volte a realizzare progetti per la produzione dell’acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero e progetti di ricerca intesi a gestire una transizione giusta per le miniere di carbone precedentemente in esercizio o per quelle in fase di chiusura e le relative infrastrutture, conformemente al meccanismo per una transizione giusta e ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2003/76/CE. Il programma di ricerca è coerente con gli obiettivi dell’Unione a livello politico, scientifico e tecnologico e integra le attività svolte negli Stati membri e nell’ambito dell’attuale programma quadro dell’Unione per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione («programma quadro di ricerca»).

    ▼B

    Sono incoraggiati il coordinamento, la complementarità e la sinergia tra questi programmi, come pure lo scambio di informazioni tra i progetti finanziati nell’ambito del programma di ricerca e quelli finanziati nel contesto del programma quadro di ricerca.

    Il programma di ricerca sostiene le attività di ricerca finalizzate al conseguimento degli obiettivi stabiliti per il carbone nella sezione 3 e per l’acciaio nella sezione 4.



    SEZIONE 2

    definizioni di carbone e acciaio

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni.

    1) 

    Con carbone si intende uno dei seguenti prodotti:

    a) 

    carbon fossile, inclusi i carboni di alto rango e i carboni «A» di medio rango (carboni sub-bituminosi) quali definiti dal sistema di codificazione internazionale del carbone della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite;

    b) 

    bricchette di carbon fossile;

    c) 

    coke e semi-coke derivati dal carbon fossile;

    d) 

    lignite, inclusi i carboni di basso rango «C» (orto-ligniti) e i carboni di basso rango «B» (meta-ligniti) quali definiti da detta codificazione;

    e) 

    bricchette di lignite;

    f) 

    coke e semi-coke derivati dalla lignite;

    g) 

    scisti bituminosi.

    2) 

    Con acciaio si intende uno dei seguenti prodotti:

    a) 

    materie prime per la produzione di ferro e acciaio come minerale di ferro, acciaio spugnoso e rottami di ferro;

    b) 

    ghisa (compresa la ghisa liquida) e ferroleghe;

    c) 

    prodotti grezzi e semilavorati di ferro, acciaio ordinario o speciale (compresi i prodotti per il reimpiego e la rilaminazione), come getti di acciaio liquidi di colata continua o ottenuti con processi diversi e prodotti semilavorati come blumi, billette, barre, bramme e nastri;

    d) 

    prodotti finiti a caldo di ferro, acciaio ordinario o speciale (prodotti rivestiti o non rivestiti, esclusi getti di acciaio, prodotti di fucinatura e prodotti di metallurgia delle polveri), come rotaie, palancole, prodotti di fucinatura, barre, vergelle, piatti e larghi piatti, nastri e lamiere e tondi e quadri per tubi;

    e) 

    prodotti finiti di ferro, acciaio ordinario o speciale (rivestiti o non rivestiti) come nastri e lamiere laminati a freddo e lamiere magnetiche;

    f) 

    prodotti della prima trasformazione dell’acciaio atti a rafforzare la posizione competitiva dei prodotti di ferro e acciaio di cui sopra, come prodotti tubulari, prodotti trafilati e lucidi, prodotti laminati o lavorati a freddo.



    SEZIONE 3

    Obiettivi di ricerca per il carbone

    ▼M2

    Articolo 4

    Sostenere la transizione giusta del settore e delle regioni del carbone

    1.  

    I progetti di ricerca promuovono la transizione verso un’economia dell’Unione climaticamente neutra entro il 2050, con l’obiettivo di sostenere la progressiva eliminazione dei combustibili fossili, sviluppare attività alternative presso vecchi siti minerari ed evitare o affrontare i danni ambientali causati dalle miniere di carbone in fase di chiusura, da quelle precedentemente in esercizio e dalle relative aree circostanti. I progetti vertono in particolare sulle attività seguenti:

    a) 

    lo sviluppo e la sperimentazione di tecnologie per la cattura, l’uso e lo stoccaggio del biossido di carbonio;

    b) 

    l’impiego di energia geotermica presso miniere di carbone abbandonate;

    c) 

    impieghi non energetici e produzione di materie prime da rifiuti e residui provenienti da miniere di carbone precedentemente in esercizio o in fase di chiusura, garantendo debitamente al contempo che il loro impatto sul clima, sull’ambiente e sulla salute sia ridotto al minimo e sia inferiore in confronto a soluzioni alternative;

    d) 

    il riadattamento di ex miniere di carbone e lignite, nonché di infrastrutture connesse al carbone, ivi compresi servizi di alimentazione elettrica, in linea con una transizione climaticamente neutra e rispettosa dell’ambiente;

    e) 

    la promozione dello sviluppo di programmi efficienti di riqualificazione e perfezionamento professionale per i lavoratori interessati dalla progressiva eliminazione del carbone, comprendente la ricerca in materia di formazione e riqualificazione dei lavoratori attualmente o precedentemente impiegati nel comparto del carbone.

    2.  
    Particolare attenzione è prestata al consolidamento della leadership europea nella gestione della transizione di miniere di carbone precedentemente in esercizio e infrastrutture connesse al carbone, attraverso soluzioni tecnologiche e non tecnologiche, sostenendo al contempo il trasferimento tecnologico e non tecnologico. Le attività di ricerca con tali obiettivi presentano vantaggi climatici e ambientali tangibili, in linea con l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.

    Articolo 5

    Migliorare la salute e la sicurezza

    1.  
    Le questioni inerenti alla sicurezza nelle miniere di carbone in fase di chiusura e in quelle precedentemente in esercizio sono tenute in considerazione nei progetti concernenti le attività di cui agli articoli 4 e 6, al fine di migliorare le condizioni di lavoro e gli aspetti relativi a salute e sicurezza sul lavoro nonché le questioni ambientali nocive per la salute.
    2.  
    I progetti di ricerca si concentrano sulle malattie legate alle attività minerarie, al fine di migliorare la salute delle persone residenti in regioni carbonifere in transizione, oltre a garantire misure protettive durante la chiusura di miniere e nelle miniere precedentemente in esercizio.

    Articolo 6

    Ridurre al minimo l’impatto ambientale delle miniere di carbone in transizione

    1.  
    I progetti di ricerca sono intesi a ridurre al minimo gli effetti che le miniere di carbone in fase di chiusura e le miniere precedentemente in esercizio hanno sull’atmosfera, sull’acqua e sui suoli. La ricerca è intesa a preservare e ripristinare le risorse naturali per le generazioni future e a minimizzare l’impatto ambientale delle miniere di carbone in fase di chiusura e in quelle precedentemente in esercizio.
    2.  

    La preferenza è data a progetti che concernono uno o più dei seguenti temi:

    a) 

    tecnologie nuove e perfezionate per evitare l’inquinamento ambientale, ivi comprese le fughe di metano, delle miniere di carbone in fase di chiusura, delle miniere precedentemente in esercizio e delle relative aree circostanti (compresi l’atmosfera, il territorio, i suoli e l’acqua);

    b) 

    la cattura, la prevenzione e la riduzione al minimo delle emissioni di gas a effetto serra, in particolare di metano, provenienti dai giacimenti di carbone in fase di chiusura;

    c) 

    la gestione e il riutilizzo dei rifiuti minerari, delle ceneri volanti e dei prodotti di desolforazione dalle miniere di carbone in fase di chiusura e dalle miniere di carbone precedentemente in esercizio nonché, se del caso, altre forme di rifiuti;

    d) 

    la sistemazione delle scorie di miniera e l’uso industriale dei residui della produzione e del consumo di carbone nelle regioni carbonifere in transizione;

    e) 

    la protezione delle falde freatiche e la depurazione delle acque di drenaggio delle miniere;

    f) 

    il ristabilimento della qualità ambientale di impianti vecchi o di impianti in fase di chiusura che usavano il carbone, nonché delle relative aree circostanti, in particolare acqua, territorio, suoli e biodiversità;

    g) 

    la protezione degli impianti di superficie da fenomeni di subsidenza e movimenti del suolo a breve e lungo termine.

    ▼M2 —————

    ▼B



    SEZIONE 4

    Obiettivi di ricerca per l’acciaio

    ▼M2

    Articolo 8

    Processi di fabbricazione dell’acciaio e di finitura innovativi, sostenibili e a basse emissioni

    Le iniziative di ricerca e sviluppo tecnologico sono intese a sviluppare, dimostrare e perfezionare i processi di produzione dell’acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero, al fine di aumentare la qualità dei prodotti e la produttività. La riduzione sostanziale delle emissioni, del consumo di energia, dell’impronta di carbonio e di altri impatti ambientali, nonché la conservazione delle risorse costituiscono parte integrante delle attività perseguite. I progetti di ricerca riguardano uno o più dei seguenti settori:

    a) 

    processi e operazioni per la fabbricazione dell’acciaio e della ghisa nuovi, più efficaci, all’avanguardia, con emissioni di carbonio prossime allo zero, prestando particolare attenzione a evitare l’uso diretto del carbonio o impiegarlo in modo intelligente, o entrambi;

    b) 

    l’ottimizzazione di processi siderurgici e della catena di lavorazione (comprendente la riduzione e la preriduzione del minerale di ferro, la fabbricazione della ghisa e dell’acciaio, processi basati sulla fusione di rottami riciclati, metallurgia secondaria, operazioni di colata, laminazione, finitura e rivestimento) mediante strumentazione, rilevazione delle proprietà di prodotti intermedi e finali, modellizzazione, controllo e automazione (digitalizzazione inclusa), applicazione dei big data, dell’intelligenza artificiale e di qualsiasi altra tecnologia avanzata;

    c) 

    integrazione dei processi siderurgici ed efficienza dei processi di produzione dell’acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero;

    d) 

    manutenzione e affidabilità degli strumenti di produzione dell’acciaio;

    e) 

    tecniche per aumentare la riciclabilità, il riciclo e il riutilizzo dell’acciaio e sviluppare un’economia circolare;

    f) 

    tecniche per aumentare l’efficienza energetica della produzione dell’acciaio mediante il recupero termico, la prevenzione delle perdite di energia, tecniche ibride di riscaldamento e soluzioni di gestione dell’energia;

    g) 

    tecnologie e soluzioni innovative per processi di fabbricazione della ghisa e dell’acciaio che promuovono attività intersettoriali, progetti dimostrativi che integrano la produzione di energia a zero emissioni o contribuiscono a un’economia basata sull’idrogeno pulito.

    Articolo 9

    Tipi di acciaio avanzati e loro applicazioni

    Le iniziative di ricerca e sviluppo tecnologico sono dirette al soddisfacimento delle esigenze dei consumatori di acciaio, per sviluppare nuovi prodotti con emissioni di carbonio prossime allo zero, e alla creazione di nuove opportunità di mercato, riducendo nel contempo le emissioni e gli impatti ambientali. Nel contesto delle tecnologie di cui all’articolo 8, i progetti di ricerca riguardano uno o più dei seguenti settori, con l’obiettivo di approntare processi di produzione dell’acciaio sostenibili e con emissioni prossime allo zero nell’Unione:

    a) 

    nuovi tipi di acciaio avanzati;

    b) 

    miglioramento delle proprietà dell’acciaio, per esempio proprietà meccaniche e fisiche, idoneità per varie applicazioni e varie condizioni di lavoro;

    c) 

    prolungamento della durata, in particolare migliorando la resistenza degli acciai e delle strutture di acciaio al calore e alla corrosione, alla fatica meccanica e termica e ad altri effetti di deterioramento;

    d) 

    modelli di simulazione predittiva delle microstrutture, delle proprietà meccaniche e dei processi di produzione;

    e) 

    tecnologie concernenti la lavorazione, la saldatura e la giunzione di acciaio e altri materiali;

    f) 

    normalizzazione dei metodi di prova e di valutazione;

    g) 

    acciai ad alte prestazioni per applicazioni come quelle per la mobilità, comprendenti la sostenibilità, metodi di progettazione ecocompatibile, l’installazione a posteriori, soluzioni leggere per la progettazione e la sicurezza.

    Articolo 10

    Conservazione delle risorse, protezione dell’ambiente ed economia circolare

    La conservazione di risorse, la preservazione degli ecosistemi, la transizione verso un’economia circolare e gli aspetti di sicurezza costituiscono parte integrante delle azioni di ricerca e sviluppo tecnologico, tanto per la produzione di acciaio quanto per il suo impiego. I progetti di ricerca riguardano uno o più dei seguenti settori:

    a) 

    tecniche di riciclo dell’acciaio dismesso e del sottoprodotto di varia provenienza e miglioramento della qualità del rottame di acciaio;

    b) 

    trattamento dei rifiuti e recupero di materie prime secondarie di valore, comprese scorie, all’interno e all’esterno dell’acciaieria;

    c) 

    controllo dell’inquinamento e protezione dell’ambiente sul posto di lavoro, nell’acciaieria e nelle vicinanze (emissioni gassose, solide o liquide, gestione delle acque, rumore, odori, polvere ecc.);

    d) 

    progettazione di tipi di acciaio e di strutture assemblate che facilitino il recupero agevole dell’acciaio a fini di riciclaggio o riutilizzo;

    e) 

    uso di gas di processo ed eliminazione delle emissioni di gas di scarico derivanti dalla produzione di acciaio;

    f) 

    valutazione del ciclo di vita e applicazione del concetto del ciclo di vita concernente la produzione e l’utilizzo dell’acciaio.

    ▼M2

    Articolo 10 bis

    Gestione della forza lavoro e delle condizioni di lavoro

    I progetti di ricerca riguardano uno o più dei seguenti settori:

    a) 

    sviluppo e diffusione di competenze per mantenere il passo con nuovi processi di produzione dell’acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero, quali la digitalizzazione, e rispecchiare il principio dell’apprendimento permanente;

    b) 

    miglioramento delle condizioni di lavoro, anche per quanto riguarda la salute, la sicurezza e l’ergonomia sul posto di lavoro e nelle vicinanze.

    ▼B



    CAPO III

    ORIENTAMENTI TECNICI PLURIENNALI



    SEZIONE 1

    Partecipazione

    Articolo 11

    Stati membri

    Qualsiasi impresa, ente pubblico, centro di ricerca o istituto di istruzione secondaria o superiore o altro soggetto giuridico, anche persona fisica, stabilito nel territorio di uno Stato membro può partecipare al Programma di ricerca e presentare una domanda di contributo finanziario, a condizione che intenda svolgere un’attività di RST o possa contribuire in maniera sostanziale a tale attività.

    Articolo 12

    Paesi candidati

    Qualsiasi impresa, ente pubblico, centro di ricerca o istituto di istruzione secondaria o superiore o altro soggetto giuridico, anche persona fisica, stabilito in un paese candidato può partecipare al programma di ricerca senza ricevere alcun contributo finanziario in tale ambito, tranne qualora altrimenti previsto nei rispettivi Accordi europei e nei relativi protocolli aggiuntivi nonché nelle decisioni dei diversi consigli di associazione.

    Articolo 13

    Paesi terzi

    Qualsiasi impresa, ente pubblico, centro di ricerca o istituto di istruzione secondaria o superiore, o altro soggetto giuridico, anche persona fisica, dei paesi terzi può partecipare al programma di ricerca sulla base di singoli progetti senza ricevere alcun contributo finanziario in tale ambito, sempreché tale partecipazione sia nell’interesse della Comunità.



    SEZIONE 2

    Attività ammissibili

    Articolo 14

    Progetti di ricerca

    Un progetto di ricerca è finalizzato all’attuazione di studi o lavori sperimentali, allo scopo di acquisire nuove conoscenze intese a facilitare il conseguimento di specifici obiettivi pratici, come la creazione o lo sviluppo di prodotti, di processi di produzione o di servizi.

    Articolo 15

    Progetti pilota

    Un progetto pilota è caratterizzato dalla costruzione, dal funzionamento e dallo sviluppo di un impianto o di una parte significativa di esso su una scala adeguata e usando componenti sufficientemente grandi al fine di verificare la praticabilità di risultati teorici o di laboratorio e/o di aumentare l’affidabilità dei dati tecnici ed economici necessari per passare alla fase di dimostrazione e, in alcuni casi, alla fase industriale e/o commerciale.

    Articolo 16

    Progetti dimostrativi

    Un progetto dimostrativo è un’azione caratterizzata dalla costruzione e/o dal funzionamento di un impianto su scala industriale o di una parte significativa di esso che consenta di riunire tutti i dati tecnici ed economici necessari per passare allo sfruttamento industriale e/o commerciale della tecnologia con il minore rischio possibile.

    Articolo 17

    Misure di accompagnamento

    Le misure di accompagnamento concernono la promozione dell’uso delle conoscenze acquisite o l’organizzazione di seminari o conferenze ad hoc collegati ai progetti o alle priorità del programma di ricerca.

    ▼M2

    Articolo 17 bis

    Partenariati europei

    1.  
    È possibile attuare una parte del programma di ricerca, ossia la ricerca nelle tecnologie di punta per la riduzione delle emissioni di CO2 nell’industria dell’acciaio, per mezzo di partenariati europei co-programmati, istituiti nel rispetto delle norme stabilite dall’articolo 10 e dall’allegato III del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).
    2.  
    Ai fini del presente articolo, per partenariato europeo co-programmato si intende un’iniziativa, organizzata con il tempestivo coinvolgimento degli Stati membri, in cui l’Unione e i partner privati o pubblici o entrambi (quali: l’industria; le università; gli istituti di ricerca; gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale; e le organizzazioni della società civile, comprese fondazioni e ONG) si impegnano a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l’attuazione di un programma di attività di ricerca. I partenariati europei co-programmati sono istituiti in base a memorandum d’intesa o accordi contrattuali fra la Commissione e tali partner privati o pubblici o entrambi, ove si precisano gli obiettivi del partenariato, i corrispondenti impegni relativi ai contributi finanziari o in natura o entrambi dei partner, gli indicatori chiave di prestazione e d’impatto nonché i risultati da produrre. Fra questi si annoverano l’identificazione delle attività complementari di ricerca attuate dai partner e dal programma di ricerca.
    3.  
    Nel quadro dei partenariati europei co-programmati, il programma di ricerca può fornire finanziamenti ad attività ammissibili ai sensi della presente sezione, nella forma prevista dall’articolo 30. Può inoltre fornire finanziamenti sotto forma di premi.
    4.  
    Il finanziamento delle attività di cui alla presente sezione segue gli inviti mirati per la presentazione di proposte di cui all’articolo 25, paragrafi 2 e 3.

    ▼B

    Articolo 18

    Azioni di sostegno e preparatorie

    Le azioni di sostegno e preparatorie sono quelle attinenti alla gestione razionale ed efficace del programma di ricerca, come la valutazione e la selezione delle proposte di cui agli articoli 27 e 28, il monitoraggio e la valutazione periodici di cui all’articolo 38, studi, raggruppamento o creazione di reti per progetti che sono collegati e sono finanziati nell’ambito del programma di ricerca.

    La Commissione può, nei casi in cui lo ritiene opportuno, nominare esperti indipendenti ed altamente qualificati per assisterla con riguardo alle azioni di sostegno e preparatorie.



    SEZIONE 3

    Gestione del programma di ricerca

    Articolo 19

    Gestione

    Il programma di ricerca è gestito dalla Commissione. Essa è assistita dal comitato del carbone e dell’acciaio, dai gruppi consultivi per il carbone e l’acciaio e dai gruppi tecnici per il carbone e l’acciaio.

    Articolo 20

    Istituzione dei gruppi consultivi per il carbone e l’acciaio

    I gruppi consultivi per il carbone e l’acciaio (in seguito denominati «i gruppi consultivi») sono gruppi consultivi tecnici indipendenti.

    ▼M1

    Articolo 21

    Compiti dei gruppi consultivi

    Per gli aspetti attinenti rispettivamente alle azioni di RST carbone e acciaio, ciascun gruppo consultivo fornisce consulenza alla Commissione per quanto riguarda:

    a) 

    lo sviluppo generale del programma di ricerca, il fascicolo informativo di cui all'articolo 25, paragrafo 3, e futuri orientamenti;

    b) 

    la coerenza e la possibile duplicazione con altri programmi di RST a livello dell'Unione e nazionale;

    c) 

    l'elaborazione dei principi guida per il monitoraggio dei progetti di RST;

    d) 

    la pertinenza dei lavori effettuati su progetti specifici;

    e) 

    gli obiettivi di ricerca del programma di ricerca elencati nelle sezioni 3 e 4 del Capo II

    f) 

    gli obiettivi prioritari annui elencati nel fascicolo informativo ed eventualmente gli obiettivi prioritari per gli inviti mirati per la presentazione di proposte di cui all'articolo 25, paragrafo 2;

    g) 

    l'elaborazione del manuale per la valutazione e la selezione delle azioni di RST di cui agli articoli 27 e 28;

    h) 

    le norme, le procedure e l'efficacia relative alla valutazione delle proposte di azioni di RST;

    i) 

    il numero, le competenze e l'organizzazione dei gruppi tecnici di cui all'articolo 24;

    j) 

    la redazione di inviti mirati per la presentazione di proposte di cui all'articolo 25, paragrafo 2;

    k) 

    altre misure, ove richiesto dalla Commissione.

    Articolo 22

    Composizione dei gruppi consultivi

    1.  
    La composizione di ciascun gruppo consultivo è conforme alle tabelle riportate in allegato. I membri dei gruppi consultivi sono esperti nominati dalla Commissione per rappresentare un interesse comune condiviso dalle parti interessate. I membri non rappresentano una singola parte interessata, ma esprimono un parere comune alle varie organizzazioni di parti interessate.

    Le nomine sono effettuate per un periodo di 42 mesi. I membri che non sono più in grado di dare un contributo effettivo alle decisioni del gruppo, che presentano le dimissioni o che, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, rivelano informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale, in particolare quelle relative alle imprese, e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi, non sono più invitati a partecipare alle riunioni dei gruppi consultivi e possono essere sostituiti per il restante periodo del loro mandato.

    2.  
    I membri dei gruppi consultivi sono selezionati tra esperti con competenze nei settori di cui al capo II, sezioni 3 e 4, e che hanno risposto a inviti pubblici a presentare candidature. Tali esperti possono essere nominati sulla base di proposte avanzate dagli enti di cui alle tabelle riportate in allegato o dagli Stati membri.

    I membri esercitano un'attività nell'ambito interessato e sono a conoscenza delle priorità del settore.

    3.  
    In seno a ciascun gruppo consultivo, la Commissione mira a garantire un elevato livello di competenze, una rappresentanza equilibrata delle aree di competenza e dei settori di interesse e, nella maggior misura possibile, una rappresentanza equilibrata di genere e in termini di provenienza geografica, tenendo conto dei compiti specifici dei gruppi consultivi, del tipo di competenze necessarie e dell'esito della procedura di selezione degli esperti.

    ▼B

    Articolo 23

    Riunioni dei gruppi consultivi

    Le riunioni dei gruppi consultivi sono organizzate e presiedute dalla Commissione, che assicura anche le funzioni di segretariato.

    Ove necessario, il presidente può chiedere ai membri di procedere ad una votazione. Ogni membro ha diritto a un voto. Il presidente può eventualmente invitare esperti od osservatori a partecipare alle riunioni. Tali esperti e osservatori non hanno diritto di voto.

    Nei casi opportuni, ad esempio per fornire consulenza su questioni che interessano entrambi i settori, i gruppi consultivi si riuniscono in riunioni congiunte.

    ▼M1

    Articolo 24

    Istituzione e compiti dei gruppi tecnici per il carbone e l'acciaio

    1.  
    I gruppi tecnici per il carbone e l'acciaio («gruppi tecnici») sostengono la Commissione nelle sue attività di monitoraggio di attività di ricerca e di progetti pilota o dimostrativi.

    I membri dei gruppi tecnici sono nominati a titolo personale dalla Commissione.

    I membri che non sono più in grado di dare un contributo effettivo alle decisioni del gruppo, che presentano le dimissioni o che, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, rivelano informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale, in particolare quelle relative alle imprese, e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi, non sono più invitati a partecipare alle riunioni dei gruppi tecnici.

    2.  
    I membri dei gruppi tecnici sono selezionati tra esperti con competenze nella strategia di ricerca, nella gestione o produzione dei settori di cui al capo II, sezioni 3 e 4, e che hanno risposto a inviti pubblici a presentare candidature.

    I membri esercitano un'attività nell'ambito interessato e sono responsabili della strategia di ricerca, della gestione o della produzione nei rispettivi settori.

    3.  
    In seno a ciascun gruppo tecnico, la Commissione mira a garantire un elevato livello di competenza professionale, una rappresentanza equilibrata delle pertinenti aree di competenza e, nella maggior misura possibile, una rappresentanza equilibrata di genere e in termini di provenienza geografica, tenendo conto dei compiti specifici dei gruppi tecnici, del tipo di competenze necessarie e dell'esito della procedura di selezione degli esperti. L'appartenenza a un gruppo tecnico non esclude l'ammissibilità come esperto in materia di valutazione.

    La Commissione provvede affinché siano in atto norme e procedure adeguate per prevenire e gestire correttamente i conflitti d'interesse dei membri dei gruppi tecnici incaricati della valutazione di un determinato progetto. Tali procedure assicurano altresì parità di trattamento ed equità in tutto il processo di monitoraggio dei progetti.

    Se possibile, le riunioni dei gruppi tecnici sono tenute in luoghi che permettono di procedere nelle migliori condizioni al monitoraggio dei progetti ed alla valutazione dei risultati.

    ▼B



    SEZIONE 4

    Attuazione del programma di ricerca

    ▼M1

    Articolo 25

    Invito a presentare proposte

    1.  
    Ogni anno è pubblicato un invito annuale a presentare proposte. La data a decorrere da cui è possibile presentare proposte è pubblicata nel fascicolo informativo di cui al paragrafo 3. Se non altrimenti specificato, il termine ultimo per l'invio delle proposte da valutare è fissato al 15 settembre di ogni anno. Se il 15 settembre cade in un fine settimana o di venerdì o lunedì, il termine è automaticamente esteso al primo giorno feriale successivo al 15 settembre. Il termine ultimo è pubblicato nel fascicolo informativo di cui al paragrafo 3.
    2.  
    Quando decide, a norma dell'articolo 41, lettere d) ed e), di modificare il termine per l'invio delle proposte di cui al paragrafo 1 del presente articolo o di indire inviti mirati per la presentazione proposte, la Commissione pubblica tale informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Gli inviti mirati per la presentazione di proposte precisano le date e le modalità per la presentazione, in particolare se questa abbia luogo in una o due fasi, e, per la valutazione delle proposte, le priorità, eventualmente i tipi di progetto ammissibili quali indicati agli articoli da 14 a 18 ed il finanziamento previsto.

    3.  
    La Commissione provvede affinché tutti i potenziali partecipanti dispongano di una quantità sufficiente di orientamenti e informazioni al momento della pubblicazione dell'invito per la presentazione di proposte, in particolare per mezzo di un fascicolo informativo disponibile sul sito web della Commissione. Una copia cartacea di tale fascicolo informativo può anche essere ottenuta rivolgendosi alla Commissione.

    Il fascicolo informativo illustra in modo dettagliato le norme di partecipazione, i metodi di gestione delle proposte e dei progetti, i formulari per le domande, le regole per la presentazione delle proposte, i modelli delle convenzioni di finanziamento, i costi ammissibili, l'aliquota massima del contributo finanziario, i metodi di pagamento e gli obiettivi prioritari annui del programma di ricerca.

    Le domande sono presentate alla Commissione secondo le regole contenute nel fascicolo informativo.

    ▼B

    Articolo 26

    Contenuto delle proposte

    Le proposte si riferiscono agli obiettivi di ricerca previsti al capo II, sezioni 3 e 4, ed eventualmente agli obiettivi prioritari elencati nel fascicolo informativo in conformità dell’articolo 25, paragrafo 3, o agli obiettivi prioritari definiti negli inviti mirati a presentare proposte di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

    Ogni proposta deve contenere una descrizione dettagliata del progetto proposto e informazioni complete su obiettivi, partenariati (compreso il ruolo dettagliato di ogni partner), struttura di gestione, risultati previsti e prospettive per la loro applicazione, nonché una stima dei benefici attesi sul piano industriale, economico, sociale e ambientale.

    Il costo totale proposto e la sua ripartizione sono realistici ed efficaci e il progetto è concepito per conseguire un rapporto costi/benefici positivo.

    Articolo 27

    Valutazione delle proposte

    La Commissione garantisce una valutazione riservata, leale ed equa delle proposte.

    ▼M1

    La Commissione provvede affinché tutti i potenziali partecipanti abbiano accesso a un manuale per la valutazione e la selezione delle azioni di RST.

    ▼B

    Articolo 28

    Selezione delle proposte e monitoraggio dei progetti

    1.  
    La Commissione registra le proposte ricevute e ne verifica l’ammissibilità.
    2.  
    La Commissione valuta le proposte con l’assistenza di esperti indipendenti.

    ▼M1

    3.  
    La Commissione stabilisce l'elenco delle proposte adottate in ordine di merito.

    ▼B

    4.  
    La Commissione decide in merito alla scelta dei progetti ed allo stanziamento di fondi. Quando l’importo stimato del contributo comunitario nell’ambito del programma di ricerca è pari o superiore a 0,6 Mio EUR, si applica l’articolo 41, lettera a).
    5.  
    La Commissione, assistita dai gruppi tecnici di cui all’articolo 24, procede al monitoraggio dei progetti e delle attività di ricerca.

    Articolo 29

    Convenzioni di sovvenzione

    I progetti basati sulle proposte selezionate nonché le misure e le azioni di cui agli articoli da 14 a 18 sono oggetto di una convenzione di sovvenzione. Questa è stipulata in base al contratto tipo pertinente elaborato dalla Commissione, tenendo conto, ove opportuno, della natura delle attività in questione.

    Le convenzioni di sovvenzione definiscono il contributo finanziario assegnato nell’ambito del programma di ricerca, stabilito sulla base dei costi ammissibili, nonché le modalità di dichiarazione dei costi, chiusura dei conti e certificati relativi ai rendiconti finanziari. Inoltre prevedono disposizioni in materia di diritti di accesso nonché di diffusione e utilizzo delle conoscenze.

    ▼M1

    Articolo 29 bis

    Attuazione delle azioni

    1.  
    I partecipanti attuano le azioni nel rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi di cui alla presente decisione, al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione ( 3 ), nonché all'invito a presentare proposte e alla convenzione di sovvenzione.
    2.  
    I partecipanti non assumono impegni incompatibili con la presente decisione o la convenzione di sovvenzione. Qualora un partecipante non rispetti gli obblighi relativi all'attuazione tecnica dell'azione, gli altri partecipanti adempiono agli obblighi senza ulteriori finanziamenti dell'Unione a meno che la Commissione non li esoneri espressamente da tali obblighi. I partecipanti provvedono affinché la Commissione sia informata a tempo debito di tutti gli eventi che possono incidere in modo significativo sull'attuazione dell'azione o sugli interessi dell'Unione.
    3.  
    I partecipanti attuano l'azione e adottano tutte le misure necessarie e ragionevoli a tal fine. Essi dispongono delle risorse adeguate necessarie per la realizzazione dell'azione. Laddove necessario per l'attuazione dell'azione, possono invitare terzi, inclusi subappaltatori a eseguire lavori nell'ambito dell'azione. Per il lavoro svolto i partecipanti restano responsabili nei confronti della Commissione e verso gli altri partecipanti.
    4.  
    L'aggiudicazione di subappalti per l'esecuzione di alcuni elementi dell'azione si limita ai casi previsti dalla convenzione di sovvenzione e a casi debitamente giustificati non chiaramente prevedibili al momento dell'entrata in vigore della convenzione di sovvenzione.
    5.  
    I terzi diversi dai subappaltatori possono svolgere un lavoro nell'ambito dell'azione alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione. Il terzo in questione e il lavoro da svolgere sono precisati nella convenzione di sovvenzione.

    I costi sostenuti da detti terzi possono essere considerati ammissibili se il terzo soddisfa tutte le condizioni seguenti:

    a) 

    sarebbe ammissibile al finanziamento se si trattasse di un partecipante;

    b) 

    è un soggetto collegato o ha un collegamento giuridico con un partecipante che implica una collaborazione non limitata all'azione;

    c) 

    è identificato nella convenzione di sovvenzione; e

    d) 

    rispetta le regole applicabili al partecipante in forza della convenzione di sovvenzione in materia di ammissibilità dei costi e controllo della spesa.

    6.  
    I partecipanti rispettano la normativa nazionale, la regolamentazione e le norme etiche dei paesi in cui l'azione è realizzata. Se del caso, i partecipanti chiedono l'approvazione dei pertinenti comitati etici nazionali o locali prima dell'avvio dell'azione.

    ▼B

    Articolo 30

    Contributo finanziario

    1.  
    Il programma di ricerca è basato su convenzioni di RST a ripartizione finanziaria. Il contributo finanziario complessivo, compreso qualsiasi altro finanziamento pubblico supplementare, è conforme alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.
    2.  
    Gli appalti pubblici sono utilizzati per la fornitura di beni mobili o immobili, l’esecuzione di lavori o la prestazione di servizi necessari per l’attuazione delle azioni di sostegno e preparatorie.
    3.  

    Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, il massimale del contributo finanziario totale, espresso in percentuale dei costi ammissibili di cui agli articoli da 31 a 35, è:

    a) 

    per progetti di ricerca fino al 60 %;

    b) 

    per progetti pilota e dimostrativi fino al 50 %;

    c) 

    per misure di accompagnamento, azioni di sostegno e preparatorie fino al 100 %.

    Articolo 31

    Costi ammissibili

    1.  

    I costi ammissibili includono:

    a) 

    costi per le apparecchiature;

    b) 

    costi per il personale;

    c) 

    costi operativi;

    d) 

    costi indiretti.

    2.  
    I costi ammissibili coprono soltanto i costi reali sostenuti per l’esecuzione del progetto secondo i termini previsti dalla convenzione di finanziamento. Contraenti, contraenti associati e sub-contraenti non possono reclamare i tassi che figurano in preventivo o quelli commerciali.

    Articolo 32

    Costi per le apparecchiature

    Le spese per l’acquisto o la locazione di apparecchiature che sono direttamente correlate all’esecuzione del progetto sono addebitate come costi diretti. I costi ammissibili per le apparecchiature in locazione finanziaria non superano i costi ammissibili per il loro acquisto.

    ▼M1

    Articolo 33

    Costi per il personale

    I costi per il personale ammissibili riguardano solo le ore effettivamente lavorate dalle persone che svolgono direttamente il lavoro nell'ambito dell'azione.

    I costi per il personale per i titolari di piccole e medie imprese e le persone fisiche che non percepiscono una retribuzione possono essere rimborsati sulla base di costi unitari.

    ▼B

    Articolo 34

    Costi operativi

    I costi operativi direttamente correlati all’esecuzione del progetto comprendono esclusivamente i costi concernenti:

    a) 

    materie prime;

    b) 

    beni di consumo;

    c) 

    energia;

    d) 

    trasporto di materie prime, beni di consumo, apparecchiature, prodotti, carburanti;

    e) 

    manutenzione, riparazione, modifica e trasformazione di apparecchiature esistenti;

    f) 

    servizi concernenti le IT e servizi specifici di altro tipo;

    g) 

    locazione di apparecchiature;

    h) 

    analisi e prove;

    i) 

    organizzazione di seminari specifici;

    j) 

    certificazione dei rendiconti finanziari e garanzie bancarie;

    k) 

    tutela delle conoscenze;

    l) 

    assistenza da parte di terzi.

    Articolo 35

    Costi indiretti

    Tutte le altre spese, come i costi fissi o le spese generali, che possono essere sostenuti nell’ambito del progetto e che non sono specificamente identificati nelle precedenti categorie, incluse le spese di viaggio e di soggiorno, sono coperte da una somma forfettaria che ammonta al 35 % dei costi ammissibili per il personale di cui all’articolo 33.



    SEZIONE 5

    Valutazione e monitoraggio delle attività di ricerca

    Articolo 36

    Relazioni tecniche

    Per i progetti di ricerca, pilota e dimostrativi di cui agli articoli 14, 15 e 16 il contraente/i contraenti presenta/no relazioni periodiche. Tali relazioni sono utilizzate per illustrare i progressi tecnici realizzati.

    Alla fine dei lavori, i contraenti trasmettono una relazione finale che comprende una valutazione delle possibilità di sfruttamento e dell’impatto. Tale relazione è pubblicato dalla Commissione integralmente o in forma sintetica a seconda dall’importanza strategica del progetto e dopo aver interpellato ove necessario il gruppo consultivo competente.

    La Commissione può eventualmente chiedere al contraente o ai contraenti di trasmettere relazioni finali sulle misure di accompagnamento di cui all’articolo 17 nonché sulle azioni di sostegno e preparatorie di cui all’articolo 18 e decidere, se del caso, la loro pubblicazione.

    Articolo 37

    Esame annuale

    La Commissione effettua ogni anno un esame concernente le attività del programma di ricerca ed i progressi delle azioni di RST. La relazione contenente tale esame è trasmessa al comitato del carbone e dell’acciaio.

    La Commissione può nominare esperti indipendenti ed esperti altamente qualificati per assisterla nella realizzazione dell’esame annuale.

    Articolo 38

    Monitoraggio e valutazione del programma di ricerca

    1.  
    La Commissione realizza un esercizio di monitoraggio del programma di ricerca che include una valutazione dei benefici previsti. Una relazione su tale esercizio è pubblicata entro la fine del 2013 e in seguito ogni sette anni. Tali relazioni sono rese pubbliche tramite il servizio comunitario di informazione per la ricerca e lo sviluppo (CORDIS) o il sito web corrispondente.
    2.  
    La Commissione effettua una valutazione del programma di ricerca dopo che sono stati completati i progetti finanziati nel corso di un settennato. Sono valutati anche i benefici delle azioni di RST per la società e per i settori interessati. La relazione di valutazione è pubblicata.
    3.  
    Nello svolgimento delle attività di monitoraggio e di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione è assistita da gruppi di esperti altamente qualificati da essa nominati.

    ▼M2

    Articolo 39

    Nomina di esperti indipendenti e altamente qualificati

    Le disposizioni di cui all’articolo 237 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) si applicano alla nomina degli esperti indipendenti e altamente qualificati prevista all’articolo 18, all’articolo 28, paragrafo 2, e all’articolo 38.

    ▼B



    CAPO IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 40

    Riesame degli orientamenti tecnici pluriennali

    Gli orientamenti tecnici pluriennali stabiliti nel capo III sono riesaminati ogni sette anni, con il primo periodo che termina il 31 dicembre 2014. A tal fine e al più tardi nel corso dei primi sei mesi dell’ultimo anno di ciascun settennato, la Commissione riesamina il funzionamento e l’efficacia degli orientamenti tecnici pluriennali e propone le opportune modifiche.

    Se lo ritiene necessario, la Commissione può effettuare tale riesame e presentare al Consiglio proposte per qualsiasi opportuna modifica prima della scadenza del periodo di sette anni.

    Articolo 41

    Misure di attuazione

    La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, le seguenti misure di attuazione:

    a) 

    approvazione delle azioni di finanziamento quando l’importo stimato del contributo comunitario previsto nell’ambito del programma di ricerca è pari o superiore a 0,6 Mio EUR;

    b) 

    elaborazione del mandato per il monitoraggio e la valutazione del programma di ricerca di cui all’articolo 38;

    ▼M2 —————

    ▼M1

    d) 

    modifiche del termine di cui all'articolo 25;

    ▼B

    e) 

    elaborazione di inviti mirati a presentare proposte.

    Articolo 42

    Comitato

    1.  
    La Commissione è assistita dal comitato del carbone e dell’acciaio.

    ▼M1

    2.  
    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ).

    ▼B

    Articolo 43

    Abrogazione e disposizioni transitorie

    La decisione 2003/78/CE è abrogata. Tuttavia, essa si applica fino al 31 dicembre 2008 per il finanziamento delle azioni intraprese sulla base di proposte presentate prima del 15 settembre 2007.

    Articolo 44

    Applicabilità

    Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Essa si applica a decorrere dal 16 settembre 2007.

    Articolo 45

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




    ALLEGATO

    Composizione del gruppo consultivo per il carbone di cui all’articolo 22:



    Membri

    Totale massimo

    a)  Rappresentanti di produttori del carbone/federazioni nazionali o dei relativi centri di ricerca

    8

    b)  Rappresentanti di organizzazioni di produttori del carbone a livello europeo

    2

    c)  Rappresentanti di utilizzatori del carbone o di centri di ricerca correlati

    8

    d)  Rappresentanti di organizzazioni di utilizzatori del carbone a livello europeo

    2

    e)  Rappresentanti di organizzazioni dei lavoratori

    2

    f)  Rappresentanti di organizzazioni dei fornitori di apparecchiature

    2

     

    24

    I membri devono avere ampie conoscenze generali e competenze specifiche in uno o più dei seguenti campi: estrazione e impiego del carbone, ambiente e questioni sociali, compresi gli aspetti inerenti alla sicurezza.

    Composizione del gruppo consultivo per l’acciaio di cui all’articolo 22:



    Membri

    Totale Massimo

    a)  Rappresentanti delle industrie/federazioni nazionali dell’acciaio o dei relativi centri di ricerca

    21

    b)  Rappresentanti di organizzazioni dei produttori a livello europeo

    2

    c)  Rappresentanti di organizzazioni dei lavoratori

    2

    d)  Rappresentanti di organizzazioni delle industrie di trasformazione a valle o degli utilizzatori di acciaio

    5

     

    30

    I membri devono avere ampie conoscenze generali e competenze specifiche in uno o più dei seguenti campi: materie prime; ghisa; fabbricazione dell’acciaio; colata continua; laminazione a freddo e/o a caldo; finitura dell’acciaio e/o trattamento di superficie; sviluppo di tipi e/o prodotti di acciaio; applicazioni e proprietà dell’acciaio; questioni ambientali e sociali, compresi gli aspetti inerenti alla sicurezza.



    ( 1 ) Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce Orizzonte Europa – Programma quadro di ricerca e innovazione, ne stabilisce le regole di partecipazione e diffusione e abroga il regolamento (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

    ( 2 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

    ( 3 ) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

    ( 4 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

    ( 5 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

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