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Document 02007R0861-20170114

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’ 11 luglio 2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/861/2017-01-14

02007R0861 — IT — 14.01.2017 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) n. 861/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 luglio 2007

che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità

(GU L 199 dell'31.7.2007, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2015/2421 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2015

  L 341

1

24.12.2015


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 141, 5.6.2015, pag.  118 (861/2007)




▼B

REGOLAMENTO (CE) n. 861/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 luglio 2007

che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità



CAPO I

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, inteso a semplificare e accelerare i procedimenti nei contenziosi relativi a controversie transfrontaliere di modesta entità e a ridurne le spese. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità costituisce per le parti un’alternativa ai procedimenti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri.

Il presente regolamento elimina inoltre i procedimenti intermedi necessari per il riconoscimento e l’esecuzione in uno Stato membro di sentenze rese in un altro Stato membro nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Articolo 2

Campo d’applicazione

1.  Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore di una controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non ecceda 2 000 EUR alla data in cui l’organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti e omissioni nell’esercizio dei pubblici poteri (acta iure imperii).

2.  Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le controversie riguardanti le seguenti materie:

a) stato o capacità giuridica delle persone fisiche;

b) regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni e obbligazioni alimentari;

c) fallimenti, procedimenti relativi alla liquidazione di imprese o di altre persone giuridiche insolventi, accordi giudiziari, concordati e procedure affini;

d) sicurezza sociale;

e) arbitrato;

f) diritto del lavoro;

g) affitto di immobili, escluse le controversie aventi ad oggetto somme di denaro;

h) violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.

3.  Nel presente regolamento per «Stato membro» si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.

Articolo 3

Controversie transfrontaliere

1.  Ai fini del presente regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale adito.

2.  Il domicilio è determinato conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001.

3.  La data di riferimento per stabilire se esiste una controversia transfrontaliera è la data in cui l’organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda.



CAPO II

PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ

Articolo 4

Introduzione del procedimento

1.  L’attore introduce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità compilando il modulo di domanda standard A di cui all’allegato I e presentandolo all’organo giurisdizionale competente direttamente, oppure tramite i servizi postali o con altri mezzi di comunicazione, quali fax o posta elettronica, accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è avviato. Il modulo di domanda comprende una descrizione delle prove a sostegno della domanda e, ove opportuno, è accompagnato da ogni documento giustificativo pertinente.

2.  Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai mezzi di comunicazione che ritengono accettabili. La Commissione rende disponibile al pubblico tali informazioni.

3.  Se la domanda non rientra nel campo di applicazione del presente regolamento l’organo giurisdizionale ne informa l’attore. A meno che l’attore non ritiri la domanda, l’organo giurisdizionale esamina la controversia secondo il diritto processuale applicabile nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

4.  Se l’organo giurisdizionale ritiene che le informazioni fornite dall’attore non siano pertinenti o non siano sufficientemente chiare o se il modulo di domanda non è completato correttamente, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata o la domanda irricevibile, esso concede all’attore l’opportunità di completare o rettificare il modulo di domanda o di fornire informazioni o documenti supplementari o di ritirare la domanda entro un termine stabilito. L’organo giurisdizionale utilizza a tale scopo il modulo standard B di cui all’allegato II.

Qualora la pretesa sia manifestamente infondata o la domanda irricevibile, oppure l’attore non completi o rettifichi il modulo di domanda entro il termine stabilito, la domanda viene respinta.

5.  Gli Stati membri garantiscono che il modulo di domanda sia disponibile presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato.

Articolo 5

Svolgimento del procedimento

1.  Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta. L’organo giurisdizionale procede ad un’udienza se lo ritiene necessario o su richiesta di una delle parti. L’organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un’udienza sia manifestamente superflua per l’equa trattazione del procedimento. Il rigetto è motivato per iscritto. Il rigetto non può essere impugnato autonomamente.

2.  Dopo aver ricevuto il modulo di domanda debitamente compilato, l’organo giurisdizionale compila la parte I del modulo di replica standard C di cui all’allegato III.

Una copia del modulo di domanda e, se del caso, dei documenti giustificativi, unitamente al modulo di replica compilato, sono notificati al convenuto secondo le modalità di cui all’articolo 13. Tali documenti sono inviati entro quattordici giorni dalla ricezione del modulo di domanda debitamente compilato.

3.  Il convenuto replica entro trenta giorni dalla notifica dei moduli di domanda e di replica, compilando la parte II del modulo di replica standard C, corredato, ove opportuno, dei documenti giustificativi pertinenti e ritrasmettendolo all’organo giurisdizionale competente, o in ogni altro modo idoneo senza avvalersi del modulo di replica.

4.  Entro quattordici giorni dalla ricezione della replica del convenuto, l’organo giurisdizionale ne invia una copia all’attore, insieme ad eventuali documenti giustificativi pertinenti.

5.  Se nella sua replica il convenuto sostiene che il valore di una controversia non pecuniaria supera il limite stabilito all’articolo 2, paragrafo 1, l’organo giurisdizionale decide entro trenta giorni dall’invio della replica all’attore se la controversia rientra nel campo d’applicazione del presente regolamento. Tale decisione non può essere impugnata autonomamente.

6.  Eventuali domande riconvenzionali, da presentare utilizzando il modulo standard A, e tutti i relativi documenti giustificativi, sono notificati all’attore secondo le modalità di cui all’articolo 13. Tali documenti sono inviati entro quattordici giorni dalla ricezione.

L’attore ha trenta giorni di tempo dalla data della notifica per rispondere ad eventuali domande riconvenzionali.

7.  Se la domanda riconvenzionale eccede il valore limite di cui all’articolo 2, paragrafo 1, la domanda principale e la domanda riconvenzionale non sono esaminate secondo il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ma conformemente alle pertinenti norme di procedura applicabili nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

Gli articoli 2 e 4 nonché i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano, per analogia, alle domande riconvenzionali.

Articolo 6

Lingue

1.  Il modulo di domanda, la replica, eventuali domande riconvenzionali, eventuali repliche a domande riconvenzionali ed eventuali descrizioni dei documenti giustificativi pertinenti sono presentati nella lingua o in una delle lingue dell’organo giurisdizionale.

2.  Se qualsiasi altro documento ricevuto dall’organo giurisdizionale è redatto in una lingua diversa da quella in cui si svolge il procedimento, l’organo giurisdizionale può richiedere la traduzione di tale documento soltanto se ciò appaia necessario per l’emissione della sentenza.

3.  Se una parte ha rifiutato di accettare un documento perché non è redatto:

a) nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione e/o comunicazione o deve essere inviato il documento; o

b) in una lingua compresa dal destinatario;

l’organo giurisdizionale ne informa l’altra parte in modo che quest’ultima possa fornire una traduzione del documento.

Articolo 7

Conclusione del procedimento

1.  Entro trenta giorni dalla ricezione della replica del convenuto o dell’attore entro il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 3 o 6, l’organo giurisdizionale emette una sentenza oppure:

a) richiede alle parti ulteriori dettagli in merito alla controversia entro un periodo di tempo determinato non superiore a trenta giorni; oppure

b) assume le prove a norma dell’articolo 9; oppure

c) ordina la comparizione delle parti ad un’udienza da tenersi entro trenta giorni dall’ordinanza.

2.  L’organo giurisdizionale emette la sentenza entro trenta giorni da eventuali udienze o dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie ai fini della pronuncia. La sentenza è notificata alle parti secondo le modalità di cui all’articolo 13.

3.  In mancanza di replica della parte interessata entro i termini di cui all’articolo 5, paragrafo 3 o 6, l’organo giurisdizionale emette una sentenza avente ad oggetto la domanda principale o la domanda riconvenzionale.

Articolo 8

Udienza

L’organo giurisdizionale può tenere udienza tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione se disponibili.

Articolo 9

Assunzione delle prove

1.  L’organo giurisdizionale determina i mezzi di assunzione delle prove e l’ambito delle prove indispensabili ai fini della sentenza secondo le norme applicabili in materia di ammissibilità delle prove. Può ammettere l’assunzione di prove tramite dichiarazioni scritte di testimoni, esperti o parti. Può inoltre ammettere l’assunzione di prove tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione se disponibili.

2.  L’organo giurisdizionale può acquisire elementi di prova tramite perizie o audizione di testimoni soltanto se ciò è necessario ai fini della sentenza. Nell’adottare tale decisione l’organo giurisdizionale tiene conto delle relative spese.

3.  L’organo giurisdizionale ricorre al metodo di assunzione delle prove più semplice e meno oneroso.

Articolo 10

Rappresentanza delle parti

La rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale non è obbligatoria.

Articolo 11

Assistenza alle parti

Gli Stati membri assicurano che le parti dispongano di un’assistenza pratica ai fini della compilazione dei moduli.

Articolo 12

Mandato dell’organo giurisdizionale

1.  L’organo giurisdizionale non obbliga le parti a sottoporre valutazioni giuridiche della controversia.

2.  Se necessario, l’organo giurisdizionale informa le parti in merito alle questioni procedurali.

3.  Ove possibile, l’organo giurisdizionale tenta di pervenire ad una conciliazione tra le parti.

Articolo 13

Notificazione e/o comunicazione degli atti

1.  La notificazione e/o comunicazione degli atti è effettuata tramite i servizi postali, con ricevuta di ritorno datata.

2.  Se la notificazione e/o comunicazione non può essere effettuata a norma del paragrafo 1, essa può essere effettuata mediante una delle modalità di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento (CE) n. 805/2004.

Articolo 14

Termini

1.  Qualora l’organo giurisdizionale fissi un termine, la parte interessata è informata delle conseguenze del mancato rispetto di tale termine.

2.  In circostanze eccezionali, se necessario per tutelare i diritti delle parti, l’organo giurisdizionale può prorogare i termini previsti dall’articolo 4, paragrafo 4, dall’articolo 5, paragrafi 3 e 6, e dall’articolo 7, paragrafo 1.

3.  Se, in circostanze eccezionali, non è possibile per l’organo giurisdizionale rispettare i termini previsti dall’articolo 5, paragrafi da 2 a 6, e dall’articolo 7, esso adotta nel minor tempo possibile i provvedimenti richiesti da tali disposizioni.

Articolo 15

Esecutorietà della sentenza

1.  La sentenza è esecutiva indipendentemente dalla possibilità di impugnazione. Non è necessario prestare una cauzione.

2.  L’articolo 23 è applicabile anche nel caso in cui la sentenza debba essere eseguita nello Stato membro in cui è stata emessa.

Articolo 16

Spese

La parte soccombente sopporta le spese processuali. Tuttavia, l’organo giurisdizionale non riconosce alla parte vincitrice spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia.

Articolo 17

Impugnazione

1.  Gli Stati membri informano la Commissione se il loro diritto processuale prevede la possibilità di impugnazione contro una sentenza resa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità specificando i termini in cui presentare l’impugnazione. La Commissione rende tale informazione disponibile al pubblico.

2.  L’articolo 16 si applica ad ogni mezzo di impugnazione.

Articolo 18

Norme minime per il riesame della sentenza

1.  Il convenuto è legittimato a richiedere un riesame della sentenza resa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dinanzi all’organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza, quando:

a)

 

i) il modulo di domanda o la citazione a comparire sono stati notificati con un metodo che non fornisce la prova che gli atti sono stati ricevuti da lui personalmente, a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 805/2004; e

ii) la notificazione e/o comunicazione non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare la propria replica, per ragioni a lui non imputabili;

oppure

b) il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare la domanda a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali, per ragioni a lui non imputabili;

purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.

2.  Se l’organo giurisdizionale respinge la domanda di riesame in base al fatto che nessuno dei motivi di riesame di cui al paragrafo 1 è applicabile, la sentenza resta esecutiva.

Se l’organo giurisdizionale decide che il riesame è fondato sulla base di uno dei motivi di cui al paragrafo 1, la sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è nulla.

Articolo 19

Diritto processuale applicabile

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è disciplinato dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento.



CAPO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE IN UN ALTRO STATO MEMBRO

Articolo 20

Riconoscimento ed esecuzione

1.  La sentenza emessa in uno Stato membro nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

2.  Su richiesta di una delle parti l’organo giurisdizionale rilascia il certificato relativo ad una sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità utilizzando il modulo standard D di cui all’allegato IV senza spese supplementari.

Articolo 21

Procedimento di esecuzione

1.  Fatte salve le disposizioni del presente capo, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro di esecuzione.

Tutte le sentenze emesse nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono eseguite alle stesse condizioni di una sentenza emessa nello Stato membro di esecuzione.

2.  La parte che richiede l’esecuzione della sentenza è tenuta a fornire:

a) una copia della sentenza che soddisfi le condizioni di autenticità necessarie; e

b) una copia del certificato di cui all’articolo 20, paragrafo 2, e se del caso, una traduzione dello stesso nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l’esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un’altra lingua che lo Stato membro di esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, diversa dalla propria o dalle proprie, nelle quali ammette il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Il contenuto del modulo D è tradotto da una persona abilitata ad effettuare traduzioni in uno degli Stati membri.

3.  La parte che richiede l’esecuzione della sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in un altro Stato membro non è tenuta ad avere né:

a) un rappresentante autorizzato; né

b) un recapito postale;

nello Stato membro di esecuzione, che non siano le persone responsabili per l’esecuzione.

4.  Alla parte che in uno Stato membro chieda l’esecuzione di una sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in un altro Stato membro non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro di esecuzione.

Articolo 22

Rifiuto dell’esecuzione

1.  Su richiesta della parte contro cui viene chiesta, l’esecuzione è rifiutata dall’organo giurisdizionale competente dello Stato membro di esecuzione, se la sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è incompatibile con una sentenza anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:

a) la sentenza anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti;

b) la sentenza anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro di esecuzione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento in tale Stato membro;

c) la persona contro cui viene chiesta l’esecuzione non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l’incompatibilità nel procedimento svoltosi dinanzi all’organo giurisdizionale dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

2.  In nessun caso la sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro di esecuzione.

Articolo 23

Sospensione o limitazione dell’esecuzione

Se una parte ha impugnato una sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità o se una siffatta impugnazione è ancora possibile o una parte ha chiesto il riesame a norma dell’articolo 18, l’organo giurisdizionale competente o l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione, su istanza della parte contro cui viene chiesta l’esecuzione, possono:

a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi; o

b) subordinare l’esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determinano l’importo; oppure

c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.



CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Informazioni

Gli Stati membri collaborano nel fornire ai cittadini e agli ambienti professionali le informazioni riguardanti il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, comprese le spese, in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita a norma della decisione 2001/470/CE.

▼M2

Articolo 25

Informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri

1.  Entro il 13 gennaio 2017, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) gli organi giurisdizionali competenti a emettere sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità;

b) i mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e di cui gli organi giurisdizionali dispongono a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;

c) le autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica a norma dell'articolo 11;

d) i mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica disponibili sotto il profilo tecnico e ammissibili in base alle loro regole procedurali a norma dell'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3, e gli eventuali mezzi per effettuare l'accettazione preliminare dell'utilizzo dei mezzi elettronici a norma dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, disponibili in base al loro diritto nazionale;

e) le persone o le categorie professionali, se del caso, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni di atti o altre comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici a norma dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2;

f) le spese di giudizio del procedimento europeo per le controversie di modesta entità o le loro modalità di calcolo, nonché i relativi metodi di pagamento accettati a norma dell'articolo 15 bis;

g) eventuali mezzi di impugnazione a norma del proprio diritto processuale a norma dell'articolo 17, il termine entro cui l'impugnazione deve essere proposta e l'organo giurisdizionale dinanzi al quale può essere presentata;

h) le procedure per la domanda di riesame a norma dell'articolo 18 e gli organi giurisdizionali competenti per tale riesame;

i) le lingue che accettano a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 1; e

j) le autorità competenti per l'esecuzione e le autorità competenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 23.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2.  La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti con ogni mezzo appropriato, compreso il portale europeo della giustizia elettronica.

▼B

Articolo 26

Misure di attuazione

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, con riferimento agli aggiornamenti o alle modifiche tecniche dei moduli di cui agli allegati sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

Articolo 27

Comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 28

Riesame

Entro il 1o gennaio 2014 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione dettagliata che riesamina l’applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, anche per quanto riguarda il valore limite della controversia, di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Detta relazione contiene una valutazione dell’applicazione del procedimento e un’ampia valutazione d’impatto per ciascuno Stato membro.

A tal fine e per garantire che le migliori prassi nell’Unione europea siano debitamente tenute in considerazione e siano conformi ai principi di una migliore legislazione, gli Stati membri informano la Commissione dell’applicazione transfrontaliera del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Queste informazioni contemplano le spese processuali, la rapidità della procedura, l’efficienza, la facilità di utilizzazione e i procedimenti interni per controversie di modesta entità degli Stati membri.

La relazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da proposte di adeguamento.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009, ad eccezione dell’articolo 25, che si applica dal 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.




ALLEGATO I

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►(1) C1  

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►(2) M1  

►(2) M1  

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ALLEGATO II

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►(1) M1  




ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

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