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Document 02007R0423-20100727

    Consolidated text: Regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio del 19 aprile 2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/423/2010-07-27

    2007R0423 — IT — 27.07.2010 — 010.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    REGOLAMENTO (CE) N. 423/2007 DEL CONSIGLIO

    del 19 aprile 2007

    concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

    (GU L 103, 20.4.2007, p.1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

     M1

    REGOLAMENTO (CE) N. 441/2007 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 2007

      L 104

    28

    21.4.2007

     M2

    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2007

      L 106

    51

    24.4.2007

    ►M3

    REGOLAMENTO (CE) N. 618/2007 DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2007

      L 143

    1

    6.6.2007

    ►M4

    REGOLAMENTO (CE) N. 116/2008 DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 2008

      L 35

    1

    9.2.2008

    ►M5

    REGOLAMENTO (CE) N. 219/2008 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2008

      L 68

    5

    12.3.2008

     M6

    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 23 giugno 2008

      L 163

    29

    24.6.2008

    ►M7

    REGOLAMENTO (CE) N. 1110/2008 DEL CONSIGLIO del 10 novembre 2008

      L 300

    1

    11.11.2008

    ►M8

    REGOLAMENTO (CE) N. 680/2009 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 2009

      L 197

    17

    29.7.2009

    ►M9

    REGOLAMENTO (CE) N. 1100/2009 DEL CONSIGLIO del 17 novembre 2009

      L 303

    31

    18.11.2009

    ►M10

    REGOLAMENTO (UE) N. 1228/2009 DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 2009

      L 330

    49

    16.12.2009

    ►M11

    REGOLAMENTO (UE) N. 532/2010 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2010

      L 154

    5

    19.6.2010

    ►M12

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 668/2010 DEL CONSIGLIO del 26 luglio 2010

      L 195

    25

    27.7.2010


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 180, 10.7.2007, pag. 45  (423/07)

     C2

    Rettifica, GU L 070, 14.3.2008, pag. 24  (423/07)

    ►C3

    Rettifica, GU L 239, 6.9.2008, pag. 55  (116/08)




    ▼B

    REGOLAMENTO (CE) N. 423/2007 DEL CONSIGLIO

    del 19 aprile 2007

    concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran



    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

    vista la posizione comune 2007/140/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran ( 1 ),

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 23 dicembre 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1737(2006) [«UNSCR 1737(2006)»] in cui decideva che l’Iran avrebbe dovuto sospendere senza indugio tutte le attività connesse con l’arricchimento e il ritrattamento, così come i lavori su tutti i progetti riguardanti l’acqua pesante, e adottare determinate misure richieste dal Consiglio dei governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica («AIEA»), cosa che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ritiene indispensabile per rassicurare circa il carattere esclusivamente pacifico del programma nucleare iraniano. Nell’intento di convincere l’Iran ad ottemperare a questa decisione vincolante, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso che tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite devono applicare un certo numero di misure restrittive.

    (2)

    In linea con l’UNSCR 1737(2006), la posizione comune 2007/140/PESC prevede una serie di misure restrittive nei confronti dell’Iran, tra cui restrizioni all’esportazione e all’importazione di beni e tecnologie che potrebbero contribuire ad attività connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, un divieto riguardante la prestazione di servizi connessi, un divieto riguardante gli investimenti connessi ai beni e alle tecnologie in questione, un divieto riguardante l’acquisto dei beni e delle tecnologie suddetti dall’Iran e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone, entità e organismi che partecipano, sono direttamente associati o danno il loro sostegno alle attività o allo sviluppo suddetti.

    (3)

    Poiché tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

    (4)

    Il presente regolamento deroga alla normativa comunitaria vigente che prevede norme generali sulle esportazioni nei paesi terzi e sulle importazioni dai paesi terzi, in particolare il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso ( 2 ), nella misura in cui il presente regolamento contempla gli stessi prodotti e tecnologie.

    (5)

    Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a pubblicare l’elenco dei beni e delle tecnologie vietati e le relative modifiche eventualmente adottate dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché a modificare l’elenco delle persone, delle entità e degli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche dovrebbero essere congelati in base a decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del Comitato per le sanzioni.

    (6)

    Quanto alla procedura per redigere e modificare l’elenco di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, il Consiglio dovrebbe esercitare esso stesso le corrispondenti competenze d’esecuzione tenuto conto degli obiettivi dell’UNSCR 1737(2006), in particolare il contenimento dello sviluppo da parte dell’Iran di tecnologie sensibili a sostegno dei suoi programmi nucleari e missilistici, nonché della natura sensibile, in termini di proliferazione, delle attività intraprese da persone e entità che sostengono tali programmi.

    (7)

    Gli Stati membri dovrebbero fissare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere proporzionate, effettive e dissuasive.

    (8)

    Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



    Articolo 1

    Solo ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

    a) «comitato per le sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 18 dell’UNSCR 1737(2006);

    b) «assistenza tecnica»: qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l’altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza, comprese le forme verbali di assistenza;

    c) «beni»: prodotti, materiali e attrezzature;

    d) «tecnologie»: il software;

    e) «investimento»: l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in imprese, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo;

    f) «servizi di intermediazione»: le attività di persone, entità e società che agiscono da intermediari acquistando, vendendo o disponendo il trasferimento di beni e tecnologie o che negoziano o organizzano transazioni che comportano il trasferimento di beni o tecnologie;

    g) «fondi»: le attività e le utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:

    i) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

    ii) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;

    iii) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato e gli strumenti finanziari rappresentativi di un prestito, comprese le azioni, le quote di partecipazione, i titoli obbligazionari di qualsiasi natura, i pagherò, i warrant e i contratti derivati;

    iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi e incrementi di valore generati dalle attività;

    v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni o gli altri impegni finanziari;

    vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci; e

    vii) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

    h) «congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

    i) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

    j) «congelamento di risorse economiche»: il divieto del loro utilizzo al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l’affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;

    k) «territorio della Comunità»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;

    ▼M7

    l) «contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi garanzia o controgaranzia, in particolare finanziaria e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da una siffatta transazione o ad essa correlata;

    m) «richiesta»: qualsiasi richiesta di indennizzo o altra richiesta di questo tipo, quale una richiesta di compensazione o una richiesta a titolo di garanzia, segnatamente qualsiasi richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

    n) «persona, entità o organismo in Iran»:

    i) lo Stato iraniano o qualsiasi autorità pubblica dell'Iran;

    ii) qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Iran;

    iii) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo avente la sede sociale in Iran;

    iv) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo controllata/o, direttamente o indirettamente, da una o più delle persone o degli organismi suddetti.

    ▼B

    Articolo 2

    ►M3  1. ◄   È vietato:

    a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie seguenti, originari o meno della Comunità, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran:

    i) tutti i beni e le tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico. Tali beni e tecnologie sono elencati nell’allegato I;

    ii) gli altri beni e le altre tecnologie definiti dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come beni e tecnologie che potrebbero contribuire alle attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. Anche tali beni e tecnologie sono elencati nell’allegato I;

    ▼M7

    iii) altri beni e altre tecnologie che potrebbero contribuire ad attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante, allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o ad attività connesse ad altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso. I beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato I BIS;

    ▼B

    b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alla lettera a).

    ▼M3

    2.  Nell’allegato I non figurano i beni e le tecnologie ripresi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea ( 3 ).

    ▼B

    Articolo 3

    1.  Occorre un’autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie elencati nell’allegato II, originari o meno della Comunità, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran.

    ▼M10

    1.bis  Per tutte le esportazioni per cui è richiesta un'autorizzazione a norma del presente regolamento, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore conformemente alle modalità previste all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso ( 4 ). L'autorizzazione ha validità su tutto il territorio dell'Unione.

    ▼B

    2.  Figurano nell’allegato II i beni e le tecnologie non contemplati dall’allegato I, che potrebbero contribuire ad attività connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all’esercizio di attività connesse ad altre questioni su cui l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

    3.  Gli esportatori forniscono alle autorità competenti tutte le pertinenti informazioni necessarie per la loro domanda di autorizzazione di esportazione.

    4.  Le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, non autorizzano la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie di cui all’allegato II se risulta loro che tali operazioni contribuirebbero a una delle seguenti attività:

    a) attività connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante in Iran;

    b) sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran; o

    c) esercizio da parte dell’Iran di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

    5.  Conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, possono annullare, sospendere, modificare o revocare un’autorizzazione da esse già rilasciata.

    6.  Qualora rifiutino di rilasciare un’autorizzazione o in caso di annullamento, sospensione, limitazione sostanziale o revoca dell’autorizzazione, a norma del paragrafo 4, gli Stati membri ne informano gli altri Stati membri e la Commissione e comunicano loro le informazioni pertinenti, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza delle informazioni di cui al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola ( 5 ).

    7.  Prima che uno Stato membro rilasci un’autorizzazione di esportazione che è stata negata da un altro Stato membro o da altri Stati membri a norma del paragrafo 4, per una transazione essenzialmente identica e per la quale il diniego è ancora valido, esso prima consulta lo Stato membro o gli Stati membri che avevano emesso il diniego di cui ai paragrafi 5 e 6. Se, a seguito delle consultazioni, lo Stato membro interessato decide di rilasciare l’autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione.

    Articolo 4

    ▼M7

    È vietato acquistare, importare o trasportare dall’Iran i beni e le tecnologie elencati negli allegati I e I BIS, indipendentemente dalla loro origine.

    ▼M7

    Articolo 4 bis

    Al fine di impedire il trasferimento di beni e tecnologie elencati negli allegati I e I BIS, gli aeromobili cargo e le navi mercantili posseduti o gestiti da Iran Air Cargo e Islamic Republic of Iran Shipping Line forniscono, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni su tutti i beni importati nella Comunità o esportati dalla Comunità alle autorità doganali competenti dello Stato membro interessato.

    Le norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, in particolare i termini da rispettare e i dati da chiedere, vengono stabilite a norma delle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e le dichiarazioni in dogana del regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario ( 6 ) e del regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 ( 7 ).

    Inoltre Iran Air Cargo e Islamic Republic of Iran Shipping Line o i loro rappresentanti dichiarano se i beni sono contemplati dal regolamento (CE) n. 1334/2000 o dal presente regolamento e, se la loro esportazione è soggetta ad autorizzazione, forniscono precisazioni sulla licenza di esportazione ottenuta per tali beni.

    ▼M8

    Fino al 31 dicembre 2010, le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e i richiesti elementi aggiuntivi di cui al presente articolo possono essere presentati in forma scritta tramite documenti commerciali, portuali o di trasporto, purché contengano le informazioni necessarie.

    A decorrere dal 1o gennaio 2011 i richiesti elementi aggiuntivi di cui al presente articolo sono presentati in forma scritta o utilizzando le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, a seconda dei casi.

    ▼B

    Articolo 5

    ▼M7

    1.  È vietato:

    a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, o connessa alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni ripresi in tale elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

    b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati negli allegati I e I BIS, o connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati negli allegati I e I BIS, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

    c) fornire investimenti a imprese che partecipano in Iran alla fabbricazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I e I BIS;

    d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I e I BIS, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di questi articoli, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

    e) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a d).

    ▼B

    2.  La fornitura di:

    a) assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie elencate nell’allegato II, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’impiego di detti beni e tecnologie direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

    b) investimenti a imprese che partecipano in Iran alla fabbricazione dei beni e delle tecnologie elencati nell’allegato II;

    c) finanziamenti o assistenza finanziaria pertinente ai beni e alle tecnologie di cui all’allegato II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di detti beni e tecnologie ovvero la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

    è soggetta all’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro interessato.

    3.  Le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, non autorizzano transazioni di cui al paragrafo 2, se risulta loro che l’azione contribuirebbe a una delle seguenti attività:

    a) attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante;

    b) lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran; oppure

    c) l’esercizio da parte dell’Iran di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

    Articolo 6

    Le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un’autorizzazione per le transazioni connesse con beni e tecnologie, assistenza, servizi di investimento o di intermediazione di cui all’articolo 2, o all’articolo 5, paragrafo 1, qualora il comitato per le sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la transazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, anche quando tali beni e tecnologie, assistenza, servizi di investimento o di intermediazione siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, a condizione che:

    a) il contratto per la fornitura dei beni o delle tecnologie, o per la prestazione di assistenza, preveda adeguate garanzie in merito ai destinatari finali; e

    b) l’Iran si sia impegnato a non usare i beni o le tecnologie in questione oppure, a seconda dei casi, la relativa assistenza, in attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

    Articolo 7

    ▼M7

    1.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell'allegato IV o appartenenti agli stessi. Figurano nell'allegato IV le persone, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni in conformità del punto 12 dell' UNSCR 1737 (2006) e del punto 7 dell'UNSCR1803 (2008).

    ▼B

    2.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui all’allegato V. Figurano nell’allegato V le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi non menzionati nell’allegato IV che, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della posizione comune 2007/140/PESC, sono stati riconosciuti:

    a) partecipare, essere direttamente associati o dare il loro sostegno ad attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione; oppure

    b) partecipare, essere direttamente associati o dare il loro sostegno allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell’Iran; oppure

    c) agire per conto o sotto la direzione di una persona, di un’entità o di un organismo di cui alle lettere a) o b); oppure

    d) essere persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati da una persona, un’entità o un organismo di cui alle lettere a) o b), anche con mezzi illeciti.

    3.  Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli allegati IV e V o utilizzato a loro beneficio.

    4.  È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

    Articolo 8

    In deroga all’articolo 7, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

    ▼M3

    a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, entità o gruppo di cui all’articolo 7 è stato designato dal Comitato per le sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;

    ▼B

    b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

    c) il vincolo o la decisione non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui agli allegati IV o V;

    d) il riconoscimento che il vincolo o la decisione non è contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato; e

    e) se si applica l’articolo 7, paragrafo 1, lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato per le sanzioni.

    Articolo 9

    In deroga all’articolo 7, e purché un pagamento da parte di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati IV o V sia dovuto in forza di un contratto, di un accordo o di un obbligo concluso o sorto per la persona, l’entità o l’organismo in questione prima della data in cui tale persona, entità o organismo è stata/o designata/o dal comitato per le sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché:

    a) l’autorità competente in questione abbia stabilito che:

    i) i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona, da un’entità o da un organismo di cui agli allegati IV o V;

    ii) il contratto, l’accordo o l’obbligo non contribuiranno alla fabbricazione, alla vendita, all’acquisto, al trasferimento, all’esportazione, all’importazione, al trasporto o all’impiego dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati I e II; e

    iii) il pagamento non viola l’articolo 7, paragrafo 3;

    b) se si applica l’articolo 7, paragrafo 1, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione, e il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro dieci giorni lavorativi dalla notifica; e

    c) se si applica l’articolo 7, paragrafo 2, lo Stato membro interessato abbia informato della decisione dell’autorità competente e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione gli altri Stati membri e la Commissione almeno due settimane prima del rilascio dell’autorizzazione.

    Articolo 10

    1.  In deroga all’articolo 7, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione purché:

    a) abbiano stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

    i) necessari per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone elencate negli allegati IV o V e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

    ii) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o

    iii) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; e

    b) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato IV, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione, e il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

    2.  In deroga all’articolo 7, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:

    a) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato IV, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al comitato per le sanzioni e quest’ultimo l’abbia approvata; e

    b) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato V, l’autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

    3.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

    Articolo 11

    1.   ►C1  L'articolo 7, paragrafo 3, non osta a che gli enti finanziari o creditizi nella Comunità accreditino sui conti congelati fondi trasferiti ◄ da terzi verso i conti della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo che figurano nell’elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. Gli enti finanziari o creditizi informano tempestivamente le autorità competenti riguardo a tali transazioni.

    2.  L’articolo 7, paragrafo 3, non si applica al versamento sui conti congelati di:

    a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

    ▼M3

    b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui la persona, entità o gruppo di cui all’articolo 7 è stato designato dal Comitato per le sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio;

    ▼B

    purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2.

    ▼M7

    Articolo 11 bis

    1.  Nelle loro attività con gli enti finanziari e creditizi di cui al paragrafo 2, e per evitare che tali attività contribuiscano ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, gli enti finanziari e creditizi rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 18:

    a) esercitano una vigilanza costante sull'attività contabile, anche mediante i programmi di adeguata verifica della clientela, e conformemente agli obblighi relativi al riciclaggio dei proventi di reato e al finanziamento del terrorismo;

    b) impongono che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario della transazione in questione e rifiutano la transazione se queste informazioni non sono fornite;

    c) conservano tutte le registrazioni delle transazioni per cinque anni e, se richiesto, le mettono a disposizione delle autorità nazionali;

    d) qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi sono connessi al finanziamento delle attività di proliferazione, ne informano tempestivamente l'unità di informazione finanziaria (UIF) o qualsiasi altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, indicata nei siti web elencati nell'allegato III, fatti salvi gli articoli 5 e 7. L'UIF, o l'altra autorità competente designata, funge da centro nazionale per la raccolta e l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette riguardanti il finanziamento potenziale delle attività di proliferazione. L'UIF, o l'altra autorità competente designata, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e sull'applicazione della legge necessarie per assolvere correttamente questo compito, compresa l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette.

    2.  Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano alle attività degli enti finanziari e creditizi con:

    a) enti finanziari e creditizi domiciliati in Iran, in particolare la Bank Saderat;

    b) succursali e filiali, rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 18, di enti finanziari e creditizi domiciliati in Iran elencati nell'allegato VI;

    c) succursali e filiali, non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 18, di enti finanziari o creditizi domiciliati in Iran elencati nell'allegato VI;

    d) enti finanziari o creditizi non domiciliati in Iran né rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 18, ma controllati da persone ed entità domiciliate in Iran elencate nell'allegato VI.

    Articolo 11 ter

    1.  Le succursali e filiali della Bank Saderat che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 18 notificano all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite, indicata nei siti web elencati nell'allegato III, tutti i trasferimenti di fondi effettuati o ricevuti, i nomi delle parti, l'importo e la data della transazione entro i cinque giorni lavorativi successivi all'esecuzione o alla ricezione di tali trasferimenti. Se l'informazione è disponibile, la dichiarazione deve precisare la natura della transazione e, se del caso, la natura dei beni oggetto della transazione e indicare in particolare se si tratta di beni coperti dal regolamento (CE) n. 1334/2000 o dal presente regolamento e, se l'esportazione è soggetta ad autorizzazione, precisare il numero della licenza accordata.

    2.  Fatte salve le disposizioni per lo scambio di informazioni e conformemente ad esse, le autorità competenti notificate, se opportuno al fine di evitare transazioni che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, trasmettono senza indugio i dati alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui sono stabilite le controparti delle transazioni.

    ▼B

    Articolo 12

    1.  Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

    ▼M7

    2.  I divieti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 7, paragrafo 3 non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.

    ▼M7

    3.  La comunicazione in buona fede, quale prevista agli articoli 11 bis e 11 ter, delle informazioni di cui agli articoli 11 bis e 11 ter da parte delle istituzioni o delle persone contemplate dal presente regolamento, ovvero da parte dei loro dipendenti o amministratori, non comporta responsabilità di alcun tipo per le istituzioni o le persone ovvero per i loro dipendenti o amministratori.

    Articolo 12 bis

    1.  Non è concesso alcun indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in particolare una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma,

    a) alle persone, entità o organismi designati elencati negli allegati IV, V e VI;

    b) a qualsiasi altra persona, entità o organismo in Iran, governo iraniano compreso;

    c) a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per il tramite o per conto di una di tali persone o entità,

    in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure imposte dal presente regolamento.

    2.  Si considera che le misure imposte dal presente regolamento abbiano inciso sull'esecuzione di un contratto o di una transazione quando l'esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure.

    3.  In ogni procedura volta ad accogliere una richiesta, l'onere della prova che l'accoglimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che persegue l'accoglimento della richiesta stessa.

    ▼B

    Articolo 13

    1.  Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

    a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 7, alle autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti Web elencati nell’allegato III, in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso gli Stati membri, alla Commissione;

    b) collaborare con le autorità competenti, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, per qualsiasi verifica di tali informazioni.

    2.  Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato.

    3.  Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

    Articolo 14

    La Commissione e gli Stati membri si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

    Articolo 15

    ▼M10

    1.  La Commissione:

    a) modifica l'allegato I sulla base di decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni;

    b) modifica l'allegato I BIS e l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;

    c) modifica l'allegato III sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;

    d) modifica l'allegato IV sulla base di decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni;

    e) modifica l'allegato VI sulla base delle decisioni adottate in relazione agli allegati III e IV della posizione comune 2007/140/PESC del Consiglio.

    ▼B

    2.  Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, redige, riesamina e modifica l’elenco delle persone, entità o organismi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, in conformità delle decisioni adottate dal Consiglio riguardo all’allegato II della posizione comune 2007/140/PESC. L’elenco di cui all’allegato V è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

    3.  Il Consiglio motiva dettagliatamente le decisioni adottate a norma del paragrafo 2 e le rende note alle persone, alle entità e agli organismi interessati.

    Articolo 16

    1.  Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    2.  Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica.

    Articolo 17

    1.  Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web elencati nell’allegato III o attraverso gli stessi.

    2.  Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle loro autorità competenti senza indugio dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni successiva modifica.

    Articolo 18

    Il presente regolamento si applica:

    a) nel territorio della Comunità;

    b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

    c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio della Comunità;

    d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

    e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno della Comunità.

    Articolo 19

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    ▼M4




    ALLEGATO I

    Beni e tecnologie di cui agli articoli 2 e 4 e all'articolo 5, paragrafo 1

    NOTE INTRODUTTIVE

    Nei limiti del possibile, i prodotti indicati nel presente allegato sono definiti facendo riferimento all'elenco dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 1183/2007 ( 8 ).

    Le descrizioni di cui al presente allegato sono spesso, ma non sempre, identiche o simili alle descrizioni figuranti nell'elenco dei prodotti a duplice uso. Ciascuna descrizione si fonda per quanto possibile su quella del prodotto a duplice uso cui fa riferimento. Ove esistano differenze tra le due descrizioni, è decisiva la descrizione dei beni o delle tecnologie figurante nel presente allegato. A fini di chiarezza, un asterisco indica che una descrizione si fonda sulla descrizione del prodotto a duplice uso cui fa riferimento, ma contiene valori diversi per i parametri tecnici utilizzati, oppure omette o aggiunge specifici elementi.

    Se una voce del presente allegato copre soltanto parzialmente il prodotto a duplice uso cui fa riferimento, il numero di riferimento tratto dall'elenco dei prodotti a duplice uso è preceduto da «ex».

    Per le definizioni dei termini tra «virgolette doppie» si rimanda al regolamento (CE) n. 1183/2007.

    Nel presente allegato non figurano i beni e le tecnologie (compreso il software) ripresi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea ( 9 ). Conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) della posizione comune 2007/140/PESC ( 10 ), gli Stati membri dell'Unione europea vietano la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di tali beni e tecnologie all'Iran.

    Note generali

    1. Per l’autorizzazione o il divieto di beni progettati o modificati per uso militare si vedano i pertinenti elenchi dei singoli Stati membri. I riferimenti «vedere anche elenco dei materiali di armamento» del presente allegato rimandano agli stessi elenchi.

    2. Sono sottoposti a divieto per l’esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti - specificati nell’elenco - che ne costituiscano l’elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

    N.B.: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l’elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l’elemento principale dei beni in esportazione.

    3. I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

    Nota sulla tecnologia nucleare (NTN)

    (Da leggersi congiuntamente alla sezione I.0.B.)

    La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di «tecnologia» direttamente associata a un qualsiasi bene di cui sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione specificato nella sezione I.0.A sono sottoposti a divieto dalle disposizioni di cui alla categoria I.0.

    La «tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» di beni specificati nell’elenco rimane sottoposta a divieto anche quando utilizzabile per beni non specificati nell’elenco.

    L’autorizzazione all’esportazione di un qualsiasi bene concessa ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 423/2007 comprende anche la cessione allo stesso utente finale della quantità minima di «tecnologia» necessaria per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di quel bene.

    Il divieto di trasferimento di «tecnologia» non si applica per le informazioni «di pubblico dominio» né per la «ricerca scientifica di base».

    Nota generale sulla tecnologia (NGT)

    (Da leggersi congiuntamente alle sezioni I.1B, I.2B, I.3B, I.4B, I.5B, I.6B, I.7B e I.9B.)

    La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della «tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» di beni di cui sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, specificati nelle categorie da I.1 a I.9, sono sottoposti a divieto dalle disposizioni riportate in ciascuna di queste categorie.

    La «tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» di beni specificati nell’elenco rimane sottoposta a divieto anche quando utilizzabile per beni non specificati nell’elenco.

    Il divieto non si applica per la quantità minima di «tecnologia» necessaria per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono sottoposti a divieto o di cui è stata autorizzata l’esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 423/2007.

    Il divieto di esportazione di «tecnologia» non si applica per le informazioni «di pubblico dominio», per la «ricerca scientifica di base» o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

    Nota generale sul software (NGS)

    In base alla presente nota

    non è sottoposto a divieto il «software» specificato alle sezioni I.0B, I.1B, I.2B, I.3B, I.4B, I.5B, I.6B, I.7B e I.9B delle categorie da I.0 a I.9 quando è:

    a. generalmente disponibile al pubblico in quanto:

    1. venduto direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio:

    a. al banco,

    b. per corrispondenza,

    c. per transazione elettronica,

    d. su ordinazione telefonica e

    2. progettato per essere installato dall'utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore o

    b. «di pubblico dominio».

    I.0

    MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE



    I.0A  Beni

    N.

    Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

    Descrizione

    I.0A.001

    0A001

    «Reattori nucleari» e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:

    a.  «reattori nucleari» in grado di funzionare in modo da assicurare una reazione di fissione a catena controllata autosostenuta;

    b.  contenitori metallici, o loro parti principali fabbricate in officina, appositamente progettati o preparati per contenere il nocciolo di un «reattore nucleare», compresa la copertura del contenitore in pressione del reattore;

    c.  apparecchiature di manipolazione appositamente progettate o preparate per l'introduzione o la rimozione del combustibile in «reattori nucleari»;

    d.  barre di controllo appositamente progettate o preparate per il controllo del processo di fissione in «reattori nucleari», loro strutture di supporto o di sospensione, meccanismi di regolazione delle barre e tubi guida per barre;

    e.  tubi resistenti alla pressione, appositamente progettati o preparati per contenere gli elementi di combustibile ed il fluido refrigerante primario in un «reattore nucleare», in grado di sopportare una pressione di esercizio superiore di 5,1 MPa;

    f.  zirconio metallo e leghe sotto forma di tubi o assiemi di tubi in cui il rapporto in peso afnio/zirconio è inferiore a 1/500, appositamente progettati o preparati per essere utilizzati in un «reattore nucleare»;

    g.  pompe per la circolazione del refrigerante appositamente progettate o preparate per la circolazione del refrigerante primario di «reattori nucleari»;

    h.  «elementi interni del reattore» appositamente progettati o preparati per essere utilizzati in «reattori nucleari», comprendenti colonne di supporto del nocciolo, canali del combustibile, schermi termici, deflettori, piastre a griglie del nocciolo e piastre del diffusore;

    Nota: in I.0A.001.h. si intende per «elementi interni del reattore» qualsiasi struttura principale all'interno del contenitore del reattore avente una o più funzioni, ad esempio sostenere il nocciolo, mantenere l'allineamento del combustibile, dirigere il flusso del refrigerante primario, fornire schermi all'irraggiamento per il contenitore del reattore e dirigere la strumentazione del nocciolo.

    i.  scambiatori di calore (generatori di vapore) appositamente progettati o preparati per essere utilizzati nel circuito del refrigerante primario di «reattori nucleari»;

    j.  strumenti di rivelazione e misurazione dei neutroni appositamente progettati o preparati per determinare i livelli di flusso dei neutroni nel nocciolo di «reattori nucleari».

    I.0A.002

    ex 0B001*

    (0B001.a, 0B001.b.1-13, 0B001.c, 0B001.d 0B001.e 0B001.f 0B001.g 0B001.h 0B001.i e 0B001.j)

    Impianti per la separazione di isotopi di «uranio naturale», di «uranio impoverito» e di «materie fissili speciali» e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:

    a.  impianti appositamente progettati per separare gli isotopi di «uranio naturale», di «uranio impoverito» e di «materie fissili speciali», come segue:

    1.  impianti di separazione con centrifuga a gas,

    2.  impianti di separazione per diffusione gassosa,

    3.  impianti di separazione aerodinamica,

    4.  impianti di separazione a scambio chimico,

    5.  impianti di separazione a scambio ionico,

    6.  impianti di separazione isotopica di vapore atomico a «laser» (AVLIS),

    7.  impianti di separazione isotopica molecolare a «laser» (MLIS),

    8.  impianti di separazione a plasma,

    9.  impianti di separazione elettromagnetica;

    b.*  centrifughe a gas, assiemi e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione con centrifuga a gas, come segue:

    Nota: in I.0A.002.b. si intende per «materiale ad alto rapporto resistenza/densità» uno qualsiasi dei materiali seguenti:

    a.  acciaio Maraging avente carico di rottura uguale o superiore a 2 050 MPa;

    b.  leghe di alluminio aventi carico di rottura uguale o superiore a 460 Mpa, o

    c.  «materiali fibrosi o filamentosi» aventi «modulo specifico» superiore a 3,18 × 106 m e «carico di rottura specifico» superiore a 76,2 × 103 m;

    1.  centrifughe a gas;

    2.  assiemi rotori completi;

    3.  tubi cilindrici rotori, con spessore di parete uguale o inferiore a 12 mm, diametro compreso tra 75 e 400 mm e costruiti con «materiali ad alto rapporto resistenza/densità»;

    4.  anelli o soffietti con spessore di parete uguale o inferiore a 3 mm, diametro compreso tra 75 e 400 mm, progettati per rinforzare localmente il tubo rotore o per collegarne un certo numero tra di loro, e costruiti con «materiali ad alto rapporto resistenza/densità»;

    5.  diaframmi con diametro compreso tra 75 e 400 mm da montare all'interno dei tubi rotori, e costruiti con «materiali ad alto rapporto resistenza/densità»;

    6.  coperchi superiori e inferiori con diametro compreso tra 75 e 400 mm sagomati in modo da permetterne l'alloggiamento alle estremità dei tubi rotori, costruiti con «materiali ad alto rapporto resistenza/densità»;

    7.  cuscinetti a sospensione magnetica costituiti da un magnete anulare sospeso in alloggiamento costruito o protetto con «materiali resistenti alla corrosione dell'UF6» contenenti un mezzo di smorzamento ed aventi l'accoppiamento magnetico con una espansione polare o con un secondo magnete sistemato nel coperchio superiore del rotore;

    8.  cuscinetti appositamente preparati comprendenti un assieme con coperchio a perno rotante montato su smorzatore;

    9.  pompe molecolari comprendenti cilindri aventi scanalature elicoidali interne ottenute per estrusione o per lavorazione e fori interni ottenuti per lavorazione;

    10.  statori di forma anulare per motori polifase a corrente alternata, del tipo ad isteresi (o riluttanza) per funzionamento sincrono sottovuoto nella gamma di frequenze comprese tra 600 e 2 000 Hz e potenze comprese tra 50 e 1 000 VA;

    11.  contenitori/alloggiamenti di centrifuga per contenere l'assieme tubo rotore di una centrifuga a gas, costituiti da un cilindro rigido con spessore di parete uguale o inferiore a 30 mm e con i terminali lavorati di precisione e costruiti o protetti con «materiali resistenti alla corrosione dell'UF6»;

    12.  prese di estrazione costituite da tubi con diametro interno uguale o inferiore a 12 mm per l'estrazione del gas UF6 dall'interno di un tubo rotore di centrifuga per azione di un tubo di Pitot, costruite o protette con «materiali resistenti alla corrosione dell'UF6»;

    13.  variatori di frequenza (convertitori o invertitori) appositamente progettati o preparati per alimentare gli statori dei motori delle centrifughe di arricchimento a gas, aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

    a.  a. uscita polifase da 600 Hz a 2 000 Hz,

    b.  controllo di frequenza migliore dello 0,1 %,

    c.  distorsione armonica inferiore al 2 % e

    d.  rendimento superiore all'80 %;

    c.  apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione per diffusione gassosa, come segue:

    1.  barriere di diffusione gassosa costruite con «materiali resistenti alla corrosione dell'UF6» porosi metallici, polimeri o ceramici con dimensione dei pori compresa tra 10 e 100 nm, spessore uguale o inferiore a 5 mm e, per le forme tubolari, un diametro uguale o inferiore a 25 mm;

    2.  alloggiamenti dei diffusori gassosi costruiti o protetti con «materiali resistenti alla corrosione dell'UF6»;

    3.  compressori (tipi a spostamento positivo, centrifugo e a flusso assiale) o ventilatori per gas con capacità di aspirazione volumetrica uguale o superiore a 1 m3/min di UF6 e pressione di mandata sino a 666,7 kPa, costruiti o protetti con «materiali resistenti alla corrosione dell'UF6»;

    4.  dispositivi di tenuta dell'asse rotante per compressori o ventilatori specificati in I.0A.002.c.3 e progettati per limitare le infiltrazioni di gas tampone ad un tasso inferiore a 1 000 cm3/min;

    5.  scambiatori di calore costruiti con alluminio, rame, nichelio o leghe contenenti più del 60 % di nichelio, o combinazioni di questi metalli come tubi placcati, progettati per funzionare con pressione inferiore alla pressione atmosferica e tasso di perdita che limiti l'aumento della pressione a valori inferiori a 10 Pa/h con differenziale di pressione di 100 kPa;

    6.  valvole di tenuta a soffietti con diametro compreso tra 40 mm e 1 500 mm, costruite o protette con «materiali resistenti alla corrosione dell'UF6»;

    d.  apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione aerodinamica, come segue:

    1.  ugelli di separazione costituiti da canali curvi fessurati con raggio di curvatura inferiore ad 1 mm resistenti alla corrosione dell'UF6 ed aventi all'interno dell'ugello un separatore a lama per suddividere in due correnti il flusso di gas;

    2.  tubi di ingresso a flusso tangenziale cilindrici o conici, (tubi vortex), costruiti o protetti con «materiali resistenti alla corrosione dell'UF6» di diametro compreso tra 0,5 cm e 4 cm e rapporto lunghezza/diametro uguale o inferiore a 20/1 e con uno o più ingressi tangenziali;

    3.  compressori (tipi a spostamento positivo, centrifugo e a flusso assiale), o ventilatori per gas con capacità di aspirazione volumetrica uguale o superiore a 2 m3/min costruiti o protetti con «materiali resistenti alla corrosione dell'UF6» e loro dispositivi di tenuta dell'asse rotante;

    4.  scambiatori di calore costruiti o protetti con «materiali resistenti alla corrosione dell'UF6»;

    5.  alloggiamenti di elementi di separazione aerodinamica, costruiti o protetti con «materiali resistenti alla corrosione dell'UF6» per contenere i tubi vortex o gli ugelli di separazione;

    6.  valvole con tenuta a soffietti di diametro compreso tra 40 mm e 1 500 mm, costruite o protette con «materiali resistenti alla corrosione dell'UF6»;

    7.  sistemi di processo per la separazione dell'UF6 dal veicolo gassoso (idrogeno o elio) sino ad un contenuto uguale o inferiore a 1 ppm di UF6 comprendenti:

    a.  scambiatori di calore criogenici e crioseparatori in grado di raggiungere temperature uguali o inferiori a 153 K (– 120 °C);

    b.  unità di refrigerazione criogeniche in grado di raggiungere temperature uguali o inferiori a 153 K (– 120 °C);

    c.  ugelli di separazione o unità a tubi vortex per la separazione dell'UF6 dal veicolo gassoso;

    d.  trappole fredde per UF6 in grado di raggiungere temperature uguali o inferiori a 253 K (– 20 °C);

    e.  apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione a scambio chimico, come segue:

    1.  colonne ad impulso liquido-liquido a scambio rapido con tempo di permanenza di stadio uguale o inferiore a 30 secondi e resistenti all'acido cloridrico concentrato (ad es. costruite o protette con idonei materiali plastici quali polimeri al fluorocarbonio o rivestite con vetro);

    2.  contattori centrifughi liquido-liquido a scambio rapido con tempo di permanenza di stadio uguale o inferiore a 30 secondi e resistenti all'acido cloridrico concentrato (ad es. costruiti o protetti con idonei materiali plastici quali polimeri al fluorocarbonio o rivestiti con vetro);

    3.  celle di riduzione elettrochimiche resistenti a soluzioni di acido cloridrico concentrate intese a modificare la valenza dell'uranio;

    4.  apparecchiature di alimentazione per celle di riduzione elettrochimiche per prelevare l'U+4 dal flusso organico e, per quelle parti in contatto con il flusso di processo, costruite o protette con idonei materiali (ad es. vetro, polimeri al fluorocarbonio, solfato di polifenile, polietere solfone e grafite impregnata di resina);

    5.  sistemi di preparazione della carica per la produzione di soluzione di cloruro di uranio ad alta purezza costituiti da apparecchiature di dissoluzione, estrazione di solvente e/o scambio ionico per la purificazione e per le celle elettrolitiche per ridurre l'uranio U+6 o U+4 a U+3;

    6.  sistemi di ossidazione dell'uranio per l'ossidazione di U+3 a U+4;

    f.  apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione a scambio ionico, come segue:

    1.  resine a scambio ionico a reazione rapida, resine pellicolari o resine porose a macroreticolo nelle quali i gruppi attivi di scambio chimico sono limitati ad un rivestimento sulla superficie di una struttura di supporto porosa inattiva ed altre strutture composite di qualsiasi forma, comprese particelle o fibre di diametro uguale o inferiore a 0,2 mm, resistenti all'acido cloridrico concentrato e progettate per avere un periodo di dimezzamento della velocità di scambio inferiore a 10 secondi ed in grado di funzionare a temperature nella gamma da 373 K (100 °C) a 473 K (200 °C);

    2.  colonne (di forma cilindrica) a scambio ionico con diametro superiore a 1 000 mm, costruite o protette con materiali resistenti all'acido cloridrico concentrato (ad es. titanio o materiali plastici al fluorocarbonio) ed in grado di funzionare a temperature nella gamma da 373 K (100 °C) a 473 K (200 °C) e pressioni superiori a 0,7 MPa;

    3.  sistemi di reflusso a scambio ionico (sistemi di ossidazione o riduzione chimica o elettrochimica) per la rigenerazione degli agenti chimici ossidanti o riducenti usati negli stadi a cascata di arricchimento a scambio ionico;

    g.  apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione isotopica di vapore atomico a «laser» (AVLIS), come segue:

    1.  cannoni di alta potenza a fascio elettronico a striscia o a scansione con potenza utile superiore a 2,5 kW/cm per impiego nei sistemi di vaporizzazione dell'uranio;

    2.  sistemi di maneggio dell'uranio metallo liquido per uranio fuso o leghe di uranio consistenti in crogioli, costruiti o protetti con idonei materiali resistenti alla corrosione ed al calore (ad es. tantalio, grafite rivestita di ossido di ittrio, grafite rivestita di altri ossidi di terre rare o loro miscele) ed apparecchiature di raffreddamento per i crogioli;

    N.B.: vedere anche I.2A.002.

    3.  sistemi di collettori del prodotto e delle code costruiti o rivestiti con materiali resistenti al calore e alla corrosione del vapore di uranio metallo o liquido, quali la grafite rivestita di ossido di ittrio o il tantalio;

    4.  alloggiamenti del modulo di separazione (serbatoi cilindrici o rettangolari) per contenere la sorgente di vapore di uranio metallo, il cannone a fascio elettronico ed i collettori del prodotto e delle code;

    5.  «laser» o sistemi «laser» per la separazione di isotopi di uranio con uno stabilizzatore di frequenza dello spettro per funzionamento su periodi di tempo estesi;

    N.B.: vedere anche I.6A.001 e I.6A.008.

    h.  apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione isotopica molecolare a «laser» (MLIS) o la reazione chimica mediante attivazione isotopica selettiva a laser (CRISLA), come segue:

    1.  ugelli ad espansione supersonica per il raffreddamento di miscele di UF6 e del veicolo gassoso a temperature uguali o inferiori a 150 K (– 123 °C) e costruiti con «materiali resistenti alla corrosione dell'UF6»;

    2.  collettori del prodotto del pentafluoruro di uranio (UF5) consistenti di collettori filtro, collettore ad impatto o di tipo a ciclone o loro combinazioni, e costruiti con «materiali resistenti alla corrosione dell'UF5/UF6»;

    3.  compressori costruiti o protetti con «materiali resistenti alla corrosione dell'UF6» e loro dispositivi di tenuta dell'asse rotante;

    4.  apparecchiature per fluorurare l'UF5 (solido) in UF6 (gassoso);

    5.  sistemi di processo per la separazione dell'UF6 dal veicolo gassoso (azoto o argon) comprendenti:

    a.  scambiatori di calore criogenici e crioseparatori in grado di raggiungere temperature uguali o inferiori a 153 K (– 120 °C);

    b.  unità di refrigerazione criogeniche in grado di raggiungere temperature uguali o inferiori a 153 K (– 120 °C);

    c.  trappole fredde per UF6 in grado di raggiungere temperature uguali o inferiori a 253 K (– 20 °C);

    6.  «laser» o sistemi «laser» per la separazione di isotopi di uranio con uno stabilizzatore di frequenza dello spettro per funzionamento su periodi di tempo estesi;

    N.B.: vedere anche I.6A.001 e I.6A.008.

    i.  apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione a plasma, come segue:

    1.  sorgenti di potenza a microonde e antenne per la produzione e l'accelerazione di ioni, aventi una frequenza di uscita superiore a 30 Ghz ed una potenza di uscita media superiore a 50 kW;

    2.  bobine di eccitazione di ioni a radiofrequenza per frequenze superiori a 100 kHz ed in grado di sopportare una potenza media superiore a 40 kW;

    3.  sistemi di generazione di plasma di uranio;

    4.  sistemi di maneggio dell'uranio metallo liquido per uranio fuso o leghe di uranio consistenti in crogioli, costruiti o protetti con idonei materiali resistenti alla corrosione ed al calore (ad es. tantalio, grafite rivestita di ossido di ittrio, grafite rivestita di altri ossidi di terre rare o loro miscele) ed apparecchiature di raffreddamento per i crogioli;

    N.B.: vedere anche I.2A.002.

    5.  collettori del prodotto e delle code costruiti o protetti con materiali resistenti al calore e alla corrosione del vapore di uranio, quali la grafite rivestita di ossido di ittrio o il tantalio;

    6.  alloggiamenti (di forma cilindrica) del modulo di separazione per contenere la sorgente del plasma di uranio, le bobine di eccitazione a radiofrequenza ed i collettori del prodotto e delle code e costruiti con idoneo materiale non magnetico (ad es. acciaio inossidabile);

    j.  apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione elettromagnetica, come segue:

    1.  sorgenti di ioni, singole o multiple consistenti in una sorgente di vapore, ionizzatore ed acceleratore del fascio costruiti con idonei materiali non magnetici (ad es. grafite, acciaio inossidabile o rame) ed in grado di fornire una corrente totale del fascio ionico uguale o superiore a 50 mA;

    2.  piastre collettrici di ioni per ricevere i fasci ionici di uranio arricchito o impoverito, consistenti in due o più fenditure e cavità e costruite con idonei materiali non magnetici (ad es. grafite o acciaio inossidabile);

    3.  alloggiamenti sotto vuoto per i separatori elettromagnetici di uranio costruiti con materiali non magnetici (ad es. acciaio inossidabile) e progettati per funzionare a pressioni uguali o inferiori a 0,1 Pa;

    4.  espansioni polari magnetiche con diametro superiore a 2 m;

    5.  alimentatori ad alta tensione per sorgenti ioniche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.  in grado di funzionare in modo continuo;

    b.  tensione di uscita uguale o superiore a 20 000 V;

    c.  corrente di uscita uguale o superiore a 1 A; e

    d.  regolazione della tensione migliore dello 0,01 % per un periodo di 8 ore;

    N.B.: vedere anche I.3A.006.

    6.  alimentatori per magneti (di elevata potenza, corrente continua) aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.  in grado di funzionare in modo continuo con una corrente di uscita uguale o superiore a 500 A ad una tensione uguale o superiore a 100 V e

    b.  regolazione della corrente o della tensione migliore dello 0,01 % per un periodo di 8 ore.

    N.B.: vedere anche I.3A.005.

    I.0A.003

    0B002

    Sistemi ausiliari appositamente progettati o preparati, apparecchiature e componenti, come segue, per impianti di separazione isotopica specificati in I.0A.002, costruiti o protetti con «materiali resistenti alla corrosione dell'UF6»:

    a.  autoclavi di alimentazione, forni o sistemi usati per trasferire l'UF6 al processo di arricchimento;

    b.  desublimatori o trappole fredde, utilizzati per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento per il successivo trasferimento alla fase di riscaldamento;

    c.  stazioni del prodotto e delle code per il trasferimento dell'UF6 nei contenitori;

    d.  stazioni di liquefazione o solidificazione usate per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento mediante compressione, raffreddamento e conversione dell'UF6 in forma liquida o solida;

    e.  sistemi di tubazioni e sistemi di intestazione appositamente progettati per trasportare l'UF6 negli stadi a cascata a diffusione gassosa, centrifuga o aerodinamica;

    f.  

    1.  collettori o intestazioni sotto vuoto aventi capacità di aspirazione uguale o superiore a 5 m3/min o

    2.  pompe a vuoto, appositamente progettate per funzionare in atmosfere contenenti l'UF6;

    g.  spettrometri di massa/sorgenti ioniche per l'UF6 appositamente progettati o preparati per il prelievo in linea di campioni di alimentazione, del prodotto o delle code dai flussi di UF6 gassoso ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  capacità di risoluzione unitaria per masse superiori a 320 amu (unità di massa atomica);

    2.  sorgenti ioniche costruite o rivestite con nichelcromo o monel, o placcate con nichelio;

    3.  sorgenti di ionizzazione a bombardamento di elettroni e

    4.  sistema di collettore idoneo per l'analisi isotopica.

    I.0A.004

    0B003

    Impianti per la conversione dell'uranio e loro apparecchiature appositamente progettate o preparate, come segue:

    a.  sistemi per la conversione di concentrati di minerale uranio in U03,

    b.  sistemi per la conversione di U03 in UF6,

    c.  sistemi per la conversione di U03 in UO2,

    d.  sistemi per la conversione di U02 in UF4,

    e.  sistemi per la conversione di UF4 in UF6,

    f.  sistemi per la conversione di UF4 in uranio metallo,

    g.  sistemi per la conversione di UF6 in UO2,

    h.  sistemi per la conversione di UF6 in UF4,

    i.  sistemi per la conversione di U02 in UCl4.

    I.0A.005

    0B004

    Impianti per la produzione o la concentrazione di acqua pesante, deuterio e composti di deuterio, e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:

    a.  impianti per la produzione di acqua pesante, deuterio o composti di deuterio, come segue:

    1.  impianti per lo scambio acqua-idrogeno solforato;

    2.  impianti per lo scambio ammoniaca-idrogeno;

    b.  apparecchiature e componenti, come segue:

    1.  torri di scambio acqua-idrogeno solforato costruite con acciaio fino al carbonio (ad es. ASTM A 516) di diametro compreso tra 6 m e 9 m in grado di funzionare a pressioni uguali o superiori a 2 MPa e aventi una tolleranza per corrosione uguale o superiore a 6 mm;

    2.  ventilatori o compressori centrifughi a stadio unico a bassa pressione (cioè 0,2 MPa) per la circolazione di gas di idrogeno solforato (cioè gas contenente più del 70 % di H2S) aventi una capacità di flusso uguale o superiore a 56 m3/s quando fatti funzionare a pressioni uguali o superiori a 1,8 MPa e dotati di dispositivi di tenuta progettati per funzionare con H2S umido;

    3.  torri di scambio ammoniaca-idrogeno aventi un'altezza uguale o superiore a 35 m e diametro compreso tra 1,5 m e 2,5 m in grado di funzionare a pressioni superiori a 15 MPa;

    4.  elementi interni delle torri, compresi contattori di stadio, e pompe di stadio incluse quelle immerse, per la produzione di acqua pesante che utilizzano il processo di scambio ammoniaca-idrogeno;

    5.  piroscissori di ammoniaca con pressioni di esercizio uguali o superiori a 3 MPa per la produzione di acqua pesante che utilizzano il processo di scambio ammoniaca-idrogeno;

    6.  analizzatori ad assorbimento infrarosso in grado di analizzare in tempo reale il rapporto idrogeno/deuterio, quando le concentrazioni di deuterio sono uguali o superiori al 90 %;

    7.  bruciatori catalitici per la conversione di gas deuterio arricchito in acqua pesante che utilizzano il processo di scambio ammoniaca-idrogeno;

    8.  sistemi completi di arricchimento dell'acqua pesante o loro colonne per aumentare la concentrazione di deuterio nell'acqua pesante fino alla qualità per reattori.

    I.0A.006

    0B005

    Impianti appositamente progettati per la fabbricazione di elementi di combustibile per «reattori nucleari» e loro apparecchiature appositamente progettate o preparate.

    Nota: un impianto per la fabbricazione di elementi di combustibile per «reattori nucleari» comprende apparecchiature che:

    a.  entrano normalmente in contatto diretto con il flusso produttivo di materiali nucleari o ne trattano o ne assicurano direttamente la regolazione;

    b.  sigillano il materiale nucleare nell'involucro;

    c.  verificano l'integrità dell'involucro o del sigillo o

    d.  verificano il trattamento di finitura del combustibile sigillato.

    I.0A.007

    0B006

    Impianti per il ritrattamento di elementi di combustibile irraggiato per «reattori nucleari» e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati.

    Nota: I.0A.007 comprende:

    a.  impianti per il ritrattamento di elementi di combustibile irraggiato per «reattori nucleari» comprendenti le apparecchiature e i componenti che normalmente entrano in contatto diretto con il combustibile irraggiato e con i flussi di trattamento dei principali materiali nucleari e dei prodotti di fissione e ne assicurano la regolazione;

    b.  macchine per tagliare o sminuzzare elementi di combustibile, cioè apparecchiature telecomandate destinate a tagliare, affettare, sminuzzare o tranciare assiemi, fasci o barre di combustibile irraggiato per «reattori nucleari»;

    c.  dissolutori, recipienti di sicurezza anticriticità (ad es. recipienti di piccolo diametro, anulari o piatti) appositamente progettati o preparati per la dissoluzione del combustibile irraggiato per «reattori nucleari», in grado di sopportare liquidi caldi altamente corrosivi e con possibilità di essere caricati e revisionati a distanza;

    d.  apparecchi per l'estrazione controcorrente con solventi e apparecchiature di trattamento a scambio ionico, appositamente progettati o preparati per l'impiego in impianti di ritrattamento di «uranio naturale», «uranio impoverito» o «materie fissili speciali» irraggiati;

    e.  recipienti di contenimento o di stoccaggio appositamente progettati come recipienti di sicurezza anticriticità e resistenti agli effetti corrosivi dell'acido nitrico;

    Nota: i recipienti di contenimento o di stoccaggio hanno normalmente le caratteristiche seguenti:

    1.  pareti o strutture interne con un equivalente di boro (calcolato per tutti gli elementi costitutivi secondo quanto specificato nella nota a I.0A.012) di almeno il 2 %;

    2.  diametro non superiore a 175 mm per i recipienti cilindrici; o

    3.  larghezza non superiore a 75 mm per recipienti piatti o anulari.

    f.  strumentazione di controllo del processo appositamente progettata o preparata per il monitoraggio o il controllo del ritrattamento di «uranio naturale», «uranio impoverito» o «materie fissili speciali» irraggiati.

    I.0A.008

    0B007

    Impianti per la conversione del plutonio e loro apparecchiature appositamente progettate o preparate, come segue:

    a.  sistemi per la conversione del nitrato di plutonio in ossido di plutonio;

    b.  sistemi per la produzione di plutonio metallo.

    I.0A.009

    0C001

    «Uranio naturale» o «uranio impoverito» o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altro materiale contenente uno o più dei prodotti sopra citati.

    Nota: I.0A.009 non sottopone a divieto quanto segue:

    a.  quattro grammi o meno di «uranio naturale» o di «uranio impoverito» se contenuti in un componente sensibile di strumenti;

    b.  «uranio impoverito» appositamente fabbricato per le applicazioni civili non nucleari seguenti:

    1.  schermi;

    2.  imballaggi;

    3.  zavorre aventi una massa non superiore a 100 kg;

    4.  contrappesi aventi una massa non superiore a 100 kg;

    c.  leghe contenenti meno del 5 % di torio;

    d.  prodotti ceramici contenenti torio fabbricati per usi non nucleari.

    I.0A.010

    0C002

    «Materie fissili speciali».

    Nota: I.0A.010 non sottopone a divieto quattro «grammi effettivi» o meno se sono contenuti in un componente sensibile di strumenti.

    I.0A.011

    0C003

    Deuterio, acqua pesante (ossido di deuterio) ed altri composti di deuterio e miscele e soluzioni contenenti deuterio nelle quali il rapporto isotopico deuterio/idrogeno superi 1/5 000.

    I.0A.012

    0C004

    Grafite di qualità nucleare, avente un grado di purezza inferiore a 5 parti per milione di boro equivalente e densità superiore a 1,5 g/cm3.

    N.B.: vedere anche I.1A.028.

    Nota 1: I.0A.012 non sottopone a divieto quanto segue:

    a.  i manufatti di grafite aventi una massa inferiore ad 1 kg, diversi da quelli appositamente progettati o preparati per essere utilizzati in un reattore nucleare;

    b.  La polvere di grafite.

    Nota 2: in I.0A.012 il boro equivalente (BE) è definito come la somma di BEz per le impurità (ad esclusione del BEcarbonio in quanto il carbonio non è considerato un'impurità), compreso il boro, dove:

    BEz (ppm) = CF x concentrazione dell'elemento Z in ppm;

    dove CF è il fattore di conversione = image

    e σB e σZ sono le sezioni d'urto di cattura dei neutroni termici (in barns) rispettivamente per il boro naturale e per l'elemento Z; e AB e AZ sono i pesi atomici rispettivamente del boro naturale e dell'elemento Z.

    I.0A.013

    0C005

    Composti o polveri appositamente preparati, resistenti alla corrosione dell'UF6 (ad es. nichelio o leghe contenenti il 60 % o più in peso di nichelio, ossido di alluminio e polimeri di idrocarburi completamente fluorurati), per la costruzione di barriere di diffusione gassosa, aventi una purezza uguale o superiore al 99,9 % in peso e dimensione media delle particelle inferiore a 10 micrometri misurata secondo la norma ASTM B330 ed un elevato grado di uniformità della dimensione delle particelle.



    I.0B  Tecnologia, compreso il software

    N.

    Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

    Descrizione

    I.0B.001

    0D001

    «Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni specificati nella sezione I.0A.

    I.0B.002

    0E001

    «Tecnologia» in conformità della nota sulla tecnologia nucleare per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni specificati nella sezione I.0A.

    I.1

    MATERIALI, MATERIALI CHIMICI, «MICRORGANISMI» E «TOSSINE»



    I.1A  Beni

    N.

    Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

    Descrizione

    I.1A.001

    1A102

    Componenti risaturati pirolizzati carbonio-carbonio progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001 o i razzi sonda specificati in I.9A.005.

    N.B.: vedere anche elenco dei materiali di armamento per i componenti per razzi e missili.

    I.1A.002

    1A202

    Strutture composite di forma tubolare aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    N.B.: vedere anche I.9A.011.

    a.  diametro interno compreso tra 75 mm e 400 mm e

    b.  costruite con uno qualsiasi dei «materiali fibrosi o filamentosi» specificati in I.1A.024 o I.1A.034.a. o con i materiali preimpregnati al carbonio specificati in I.1A.034.c.

    I.1A.003

    1A225

    Catalizzatori platinati appositamente progettati o preparati per favorire la reazione di scambio dell’isotopo idrogeno tra l’idrogeno e l’acqua per il recupero del trizio dall’acqua pesante o per la produzione di acqua pesante.

    I.1A.004

    1A226

    Filtri speciali che possono essere utilizzati per la separazione dell’acqua pesante dall’acqua comune e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.  costituiti da una rete a maglia fitta di bronzo fosforoso trattata chimicamente per migliorarne la bagnabilità e

    b.  progettati per essere utilizzati in torri di distillazione sottovuoto.

    I.1A.005

    1A227

    Finestre ad alta densità schermate contro le radiazioni (vetri al piombo o altri materiali) aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro cornici appositamente progettate:

    a.  una zona fredda di dimensioni superiori a 0,09 m2;

    b.  una densità superiore a 3 g/cm3 e

    c.  uno spessore uguale o superiore a 100 mm.

    Nota tecnica:

    in I.1A.005 con il termine «zona fredda» si intende la zona di visualizzazione esposta al più basso livello di radiazione nella progettazione.

    I.1A.006

    ex 1B001*

    (1B001.a, ex 1B001.b e 1B001.c)

    Apparecchiature per la produzione di fibre, preimpregnati, preformati o materiali «compositi» specificati in I.1A.024, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

    N.B.: vedere anche I.1A.007 e I.1A.014.

    a.  macchine per l’avvolgimento di filamenti i cui movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre sono coordinati e programmati secondo tre o più assi, appositamente progettate per fabbricare strutture o prodotti laminati «compositi» utilizzando «materiali fibrosi o filamentosi»;

    b.*  macchine per la messa in opera di nastri i cui movimenti di posizionamento e di messa in opera di nastri o di fogli sono coordinati e programmati secondo due o più assi, appositamente progettate per la fabbricazione di strutture «composite» per cellule di aerei o di «missili»;

    Nota: in I.1A.006.b., per «missili» si intendono sistemi completi a razzo o sistemi di veicoli aerei senza equipaggio.

    c.  macchine per la tessitura e macchine per interallacciare a più dimensioni o direzioni, compresi gli adattatori e gli assiemi di modifica, per tessere, interallacciare o intrecciare le fibre per la fabbricazione di strutture «composite»;

    Nota tecnica:

    ai fini di I.1A.006.c. la tecnica dell’interallacciatura include il lavoro a maglia.

    Nota: I.1A.006.c. non sottopone a divieto le macchine tessili non modificate per le utilizzazioni finali sopra indicate.

    I.1A.007

    1B101 e ex 1B001.d

    Apparecchiature, diverse da quelle specificate in I.1A.006, per la «produzione» di materiali compositi strutturali, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

    Nota: i componenti ed accessori specificati in I.1A.007 comprendono: forme, mandrini, matrici, attrezzature ed utensili per la compressione dei preformati, per l’indurimento, per la fusione, per la sinterizzazione o incollaggio di strutture composite, loro laminati e manufatti.

    a.  macchine per l’avvolgimento di filamenti i cui movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre possono essere coordinati e programmati secondo tre o più assi, progettate per fabbricare strutture composite o prodotti laminati compositi utilizzando materiali fibrosi o filamentosi, e controlli di coordinazione e di programmazione;

    b.  macchine per la messa in opera di nastri i cui movimenti di posizionamento e di messa in opera del nastro e dei fogli possono essere coordinati e programmati secondo due o più assi, progettate per la fabbricazione di strutture composite per cellule di aerei e di «missili»;

    c.  apparecchiature progettate o modificate per la «produzione» di materiali fibrosi o filamentosi, come segue:

    1.  apparecchiature per la trasformazione di fibre polimeriche (quali poliacrilonitrile, rayon, o policarbosilano) compresi i dispositivi speciali per la tensione della fibra durante il riscaldamento;

    2.  apparecchiature per la deposizione sotto forma di vapore di elementi o composti su substrati filamentosi riscaldati;

    3.  apparecchiature per la filatura a umido di ceramiche refrattarie (quali l’ossido di alluminio);

    d.  apparecchiature progettate o modificate per il trattamento speciale della superficie delle fibre o per la produzione di preimpregnati o di preformati specificati in I.9A.026.

    Nota: in I.1A.007.d. sono compresi rulli, tenditori, apparecchiature per rivestimenti, apparecchiature di taglio e matrici di taglio.

    I.1A.008

    1B102

    «Apparecchiature per la produzione» di polveri di metallo e loro componenti come segue:

    N.B.: vedere anche I.1A.009.b.

    a.  «apparecchiature per la produzione» di polveri di metallo utilizzabili per la «produzione», in ambiente controllato, dei materiali sferici o atomizzati specificati in I.1A.025.a., I.1A.025.b., I.1A.029.a.1., I.1A.029.a.2. o nell’elenco dei materiali di armamento.

    b.  componenti appositamente progettati per «apparecchiature per la produzione» specificate in I.1A.008.a.

    Nota: I.1A.008 comprende:

    a.  i generatori di plasma (getto ad arco ad alta frequenza) utilizzabili per ottenere polveri metalliche atomizzate o sferiche con organizzazione del processo in ambiente argon-acqua;

    b.  apparecchiature per elettroesplosione utilizzabili per ottenere polveri metalliche atomizzate o sferiche con organizzazione del processo in ambiente argon-acqua;

    c.  apparecchiature utilizzabili per la «produzione» di polveri sferiche di alluminio mediante polverizzazione di una colata in ambiente inerte (ad es. azoto).

    I.1A.009

    1B115

    Apparecchiature, diverse da quelle specificate in I.1A.008, per la produzione di propellenti o costituenti di propellenti e loro componenti appositamente progettati:

    a.  «apparecchiature di produzione» per la «produzione», il trattamento o il collaudo di accettazione dei propellenti liquidi o loro costituenti specificati in I.1A.025.a., I.1A.025.b., I.1A.029 o nell’elenco dei materiali di armamento;

    b.  «apparecchiature di produzione» per la «produzione», il trattamento, la miscelazione, l’indurimento, la fusione, la compressione, la lavorazione, l’estrusione o il collaudo di accettazione dei propellenti solidi o loro costituenti specificati in I.1A.025.a., I.1A.025.b., I.1A.029 o nell’elenco dei materiali di armamento.

    Nota: I.1A.009.b non sottopone a divieto i miscelatori a colata discontinua, i miscelatori a colata continua o i mulini a getto fluido. Tali apparecchiature sono contemplate in I.1A.011, I.1A.012 e I.1A.013.

    Nota 1: per le apparecchiature appositamente progettate per uso militare, vedere l’elenco dei materiali di armamento.

    Nota 2: I.1A.009 non sottopone a divieto le apparecchiature per la «produzione», il trattamento ed il collaudo di accettazione del carburo di boro.

    I.1A.010

    1B116

    Iniettori appositamente progettati per la produzione di materiali derivati per pirolisi formati su stampo, anima o altro supporto a partire da gas precursori che si decompongono nella gamma di temperatura da 1 573 K (1 300 °C) a 3 173 K (2 900 °C) a pressioni da 130 Pa a 20 kPa.

    I.1A.011

    1B117

    Miscelatori a colata discontinua in grado di mescolare sotto vuoto nella gamma di pressioni da 0 a 13,326 kPa e con capacità di controllo della temperatura della camera di miscelazione, aventi tutte le caratteristiche seguenti e loro componenti appositamente progettati:

    a.  capacità volumetrica totale uguale o superiore a 110 litri e

    b.  almeno un albero per miscelare/impastare montato fuori centro.

    I.1A.012

    1B118

    Miscelatori a colata continua in grado di mescolare sotto vuoto nella gamma di pressioni da 0 a 13,326 kPa e con capacità di controllo della temperatura della camera di miscelazione, aventi una delle caratteristiche seguenti e loro componenti appositamente progettati:

    a.  due o più alberi per miscelare/impastare o

    b.  un unico albero rotante a movimento oscillatorio dotato di denti/punte per impastare sia sull’albero che all’interno dell’alloggiamento della camera di miscelazione.

    I.1A.013

    1B119

    Mulini a getto fluido utilizzabili per rettificare o fresare le sostanze specificate in I.1A.025.a., I.1A.025.b., I.1A.029 o nell’elenco dei materiali di armamento e loro componenti appositamente progettati.

    I.1A.014

    1B201

    Macchine per l’avvolgimento di filamenti, diverse da quelle specificate in I.1A.006 o I.1A.007, e attrezzature connesse, come segue:

    a.  macchine per l’avvolgimento di filamenti aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre coordinati e programmati secondo due o più assi;

    2.  appositamente progettate per fabbricare strutture o prodotti laminati compositi utilizzando «materiali fibrosi o filamentosi» e

    3.  in grado di avvolgere rotori cilindrici di diametro compreso tra 75 mm e 400 mm e lunghezze uguali o superiori a 600 mm;

    b.  controlli di coordinamento e di programmazione per le macchine per l’avvolgimento di filamenti specificate in I.1A.014.a;

    c.  mandrini di precisione per le macchine per l’avvolgimento di filamenti specificate in I.1A.014.a.

    I.1A.015

    1B225

    Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, con resa in uscita superiore a 250 g/h di fluoro.

    I.1A.016

    1B226

    Separatori elettromagnetici di isotopi, progettati od equipaggiati con sorgenti ioniche singole o multiple in grado di assicurare una corrente totale del fascio ionico uguale o superiore a 50 mA.

    Nota: I.1A.016 comprende i separatori:

    a.  in grado di arricchire gli isotopi stabili;

    b.  aventi le sorgenti ioniche ed i collettori immersi entrambi nel campo magnetico e le configurazioni nelle quali entrambi risultino esterni al campo.

    I.1A.017

    1B227

    Convertitori di sintesi di ammoniaca o unità di sintesi di ammoniaca, nei quali il gas di sintesi (azoto ed idrogeno) è estratto da una colonna di scambio ad alta pressione ammoniaca-idrogeno e l’ammoniaca sintetizzata è riportata nella suddetta colonna.

    I.1A.018

    1B228

    Colonne di distillazione criogenica dell’idrogeno aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.  progettate per funzionare con temperature interne uguali o inferiori a 35 K (– 238 °C);

    b.  progettate per funzionare con pressioni interne da 0,5 MPa a 5 Mpa;

    c.  costruite con:

    1.  acciai inossidabili appartenenti alla serie 300 con basso tenore di zolfo e con indice di dimensioni della grana austenitica ASTM (o norma equivalente) n. 5 o superiore o

    2.  materiali equivalenti che sono insieme criogenici e compatibili con H2 e

    d.  aventi un diametro interno uguale o superiore ad 1 m e lunghezza effettiva uguale o superiore a 5 m.

    I.1A.019

    1B229

    Colonne a piatti per lo scambio acqua-idrogeno solforato e «contattori interni», come segue:

    N.B.: per le colonne appositamente progettate o preparate per la produzione di acqua pesante, vedere I.0A.005.

    a.  colonne a piatti per lo scambio acqua-idrogeno solforato, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  in grado di funzionare a pressioni di 2 MPa o superiori;

    2.  costruite con acciaio al carbonio avente un indice di dimensione della grana austenitica ASTM (o norma equivalente) n. 5 o superiore e

    3.  di diametro uguale o superiore a 1,8 m;

    b.  «contattori interni» delle colonne a piatti per lo scambio acqua-idrogeno solforato specificate in I.1A.019.a.

    Nota tecnica:

    i «contattori interni» delle colonne sono piatti segmentati con diametro effettivo di assemblaggio uguale o superiore a 1,8 m, sono progettati per facilitare il contatto controcorrente e sono costruiti con acciaio inossidabile a grana fine con un contenuto di carbonio dello 0,03 % o inferiore. Possono essere costituiti da piatti a crivello, piatti a valvola, piatti a campana di gorgogliamento o piatti a turbogriglia.

    I.1A.020

    1B230

    Pompe in grado di far circolare soluzioni di catalizzatori di ammide di potassio concentrate o diluite in ammoniaca liquida (KNH2/NH3), aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.  tenuta di aria (cioè sigillate ermeticamente);

    b.  portata superiore a 8,5 m3/h e

    c.  una delle caratteristiche seguenti:

    1.  per soluzioni di ammide di potassio concentrate (1 % o superiore), pressione di funzionamento compresa tra 1,5 e 60 MPa o

    2.  per soluzioni di ammide di potassio diluite (inferiori all'1 %), pressione di funzionamento compresa tra 20 e 60 MPa.

    I.1A.021

    1B231

    Attrezzature o impianti e relative apparecchiature per il trizio, come segue:

    a.  attrezzature o impianti per la produzione, il recupero, l’estrazione, la concentrazione o il trattamento del trizio;

    b.  apparecchiature per attrezzature o impianti per il trizio, come segue:

    1.  unità di refrigerazione a idrogeno o ad elio in grado di raffreddare ad una temperatura inferiore o uguale a 23 K (– 250 °C), con capacità di assorbimento del calore superiore a 150 W;

    2.  sistemi di immagazzinamento o di purificazione dell'isotopo di idrogeno che impiegano idruri metallici come mezzo di immagazzinamento o di purificazione.

    I.1A.022

    1B232

    Turbine di espansione o gruppi turbina di espansione-compressore aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.  progettati per funzionare a una temperatura all’uscita uguale o inferiore a 35 K (– 238 °C) e

    b.  progettati con un flusso di idrogeno-gas uguale o superiore a 1 000 kg/h.

    I.1A.023

    1B233

    Attrezzature o impianti e relative apparecchiature per la separazione degli isotopi del litio, come segue:

    a.  attrezzature o impianti per la separazione degli isotopi del litio;

    b.  apparecchiature per la separazione degli isotopi del litio, come segue:

    1.  colonne di scambio liquido-liquido a riempimento appositamente progettate per gli amalgami di litio;

    2.  pompe per amalgama di mercurio o litio;

    3.  cellule di elettrolisi dell'amalgama di litio;

    4.  evaporatori per soluzione concentrata di idrossido di litio.

    I.1A.024

    1C010.b

    «Materiali fibrosi o filamentosi» suscettibili di essere utilizzati in strutture o prodotti laminati «compositi» a «matrice» organica, a «matrice» metallica o a «matrice» di carbonio, come segue:

    N.B.: vedere anche I.1A.034 e I.9A.026.

    b.  «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  «modulo specifico» superiore a 12,7 × 106 m e

    2.  «carico di rottura specifico» superiore a 23,5 × 104 m;

    Nota: I.1A.024.b. non sottopone a divieto tessuti costruiti con «materiali fibrosi o filamentosi» per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di «aeromobili civili», nei quali la dimensione dei singoli fogli non superi 100 cm × 100 cm.

    Nota tecnica:

    le proprietà dei materiali descritti in I.1A.024.b. devono essere determinate con il metodo SRM 12 fino a 17 raccomandato dalla SACMA o norme nazionali equivalenti per il collaudo di cavi di filamenti, quale ad esempio Japanese Industrial Standard (JIS-R-7601, paragrafo 6.6.2.) e basate sulla media dei lotti.

    I.1A.025

    1C011.a e 1C011.b

    Metalli e composti aventi le caratteristiche seguenti:

    N.B.: vedere anche elenco dei materiali di armamento e I.1A.029.

    a.  metalli con particelle di dimensioni inferiori a 60 μm di forma sferica, atomizzata, sferoidale, in scaglie o macinate, ricavate da materiali costituiti per il 99 % o più di zirconio, magnesio e loro leghe;

    Nota tecnica:

    il contenuto naturale di afnio nello zirconio (normalmente dal 2 % al 7 %) è conteggiato con lo zirconio.

    Nota: i metalli o le leghe in I.1A.025.a. sono sottoposti a divieto indipendentemente dal fatto che siano incapsulati in alluminio, magnesio, zirconio o berillio.

    b.  boro o carburo di boro aventi un grado di purezza dell'85 % o superiore e particelle di dimensioni pari o inferiori a 60 μm;

    Nota: i metalli o le leghe in I.1A.025.b. sono sottoposti a divieto indipendentemente dal fatto che siano incapsulati in alluminio, magnesio, zirconio o berillio.

    I.1A.026

    1C101

    Materiali e dispositivi per la riduzione di caratteristiche osservabili quali la riflettività radar, la segnatura ultravioletta/infrarossa e la segnatura acustica, utilizzabili in «missili», sottosistemi di «missili» o veicoli aerei senza equipaggio specificati in I.9A.003.

    Nota 1: I.1A.026 comprende:

    a.  materiali strutturali e rivestimenti appositamente progettati per ridurre la riflettività radar;

    b.  rivestimenti, incluse le vernici, appositamente progettati per ridurre o adattare opportunamente la capacità di emissione o di riflessione negli spettri a microonde, infrarosso o ultravioletto dello spettro elettromagnetico.

    Nota 2: I.1A.026 non comprende i rivestimenti appositamente utilizzati per il controllo termico dei satelliti.

    Nota tecnica:

    In I.1A.026 per «missili» si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

    I.1A.027

    1C102

    Materiali risaturati pirolizzati carbonio-carbonio progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001 o i razzi sonda specificati in I.9A.005.

    N.B.: vedere anche elenco dei materiali di armamento per i materiali per razzi e missili.

    I.1A.028

    ex 1C107*

    (1C107.a, ex 1C107.b, ex 1C107.c e ex 1C107.d)

    Grafite e materiali ceramici, come segue:

    a.  Grafiti a grani fini con densità di massa uguale o superiore a 1,72 g/cm3 misurata a 288 K (15 °C) ed aventi una dimensione dei grani uguale o inferiore a 100 μm, utilizzabili per ugelli di razzi e per punte di ogive di veicoli di rientro, che possono essere lavorate in uno dei seguenti prodotti:

    1.  cilindri aventi diametro pari o superiore a 120 mm e lunghezza pari o superiore a 50 mm;

    2.  tubi aventi diametro interno pari o superiore a 65 mm, spessore di parete pari o superiore a 25 mm e lunghezza pari o superiore a 50 mm; o

    3.  blocchi di dimensioni pari o superiori a 120 mm × 120 mm × 50 mm;

    N.B.: vedere anche I.0A.012.

    b.*  Grafiti ottenute per pirolisi o grafiti rinforzate con fibre, utilizzabili per ugelli di motori a razzo e per punte di ogive di veicoli di rientro utilizzabili in «missili»;

    N.B.: vedere anche I.0A.012.

    c.*  materiali ceramici compositi (con costante dielettrica inferiore a 6 per frequenze comprese tra 100 MHz e 100 GHz), per l'uso in cupole di protezione di antenne (radome) utilizzabili in «missili»;

    d.*  ceramiche rinforzate al carburo di silicio non ossidate lavorabili a macchina utilizzabili per punte di ogive utilizzabili in «missili».

    I.1A.029

    ex 1C111*

    (1C111.a.1-3, 1C111.a.4, 1C111.b.1-4 e 1C111.c)

    Propellenti e costituenti chimici per propellenti diversi da quelli in I.1A.025, come segue:

    a.  sostanze propulsive:

    1.  polvere sferica di alluminio, diversa da quella specificata nell’elenco dei materiali di armamento, con particelle di diametro uniforme inferiore a 200μm micrometri e contenuto di alluminio in peso uguale o superiore al 97 % se almeno il 10 % del peso totale è costituito di particelle di diametro inferiore a 63 μm conformemente alla norma ISO 2591:1988 o a norme nazionali equivalenti;

    Nota tecnica:

    una dimensione di particella di 63 μm (ISO R-565) corrisponde a una rete a maglia fitta 250 (Tyler) o 230 (ASTM E-11)

    2.  Combustibili metallici, diversi da quelli specificati nell’elenco dei materiali di armamento, con particelle di dimensioni inferiori a 60 μm, di forma sferica, atomizzata, sferoidale, in scaglie o macinate, costituite per il 97 % o più in peso da uno degli elementi seguenti:

    a.  zirconio,

    b.  berillio,

    c.  magnesio o

    d.  leghe dei metalli specificati dal punto a. fino a c.;

    Nota tecnica:

    il contenuto naturale di afnio nello zirconio (normalmente dal 2 % al 7 %) è conteggiato con lo zirconio.

    3.  Sostanze ossidanti utilizzabili per motori a razzo a propellente liquido, come segue:

    a.  triossido di diazoto,

    b.  diossido di azoto/tetraossido di diazoto,

    c.  pentossido di diazoto,

    d.  ossidi misti di azoto (MON);

    Nota tecnica:

    gli ossidi misti di azoto (MON) sono soluzioni di ossido nitrico (NO) in tetraossido di diazoto/diossido di azoto (N2O4/NO2) che possono essere utilizzati in sistemi missilistici. Esiste una serie di composizioni che possono essere definite MONi o MONij, dove i e j sono interi che rappresentano la percentuale di ossido di azoto nella miscela (ad es. MON3 contiene il 3 % di ossido di azoto, MON25 il 25 % di ossido di azoto. Un limite massimo è MON40, 40 % in peso).

    N.B.: per l’acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) vedere elenco dei materiali di armamento

    N.B.: per i composti contenenti fluoro e uno o più alogeni, ossigeno o azoto vedere elenco dei materiali di armamento e I.1A.049;

    4.  Derivati dell'idrazina, come segue:

    a.  trimetilidrazina;

    b.  tetrametilidrazina;

    c.  N,N diallilidrazina;

    d.  allilidrazina;

    e.  etilen-diidrazina;

    f.  dinitrato di monometilidrazina (MMH.HNO);

    g.  nitrato di dimetilidrazina asimmetrica;

    h.  azide di idrazinio;

    i.  azide di dimetilidrazinio;

    N.B.: per il nitrato di idrazinio vedere elenco dei materiali di armamento;

    k.  diidrazina dell'acido di diimmidoossalico;

    l.  nitrato di 2-idrossietilidrazina;

    N.B.: per il perclorato di idrazinio vedere elenco dei materiali di armamento;

    n.  diperclorato di idrazinio;

    o.  nitrato di metilidrazina;

    p.  nitrato di dietilidrazina;

    q.  nitrato di 1,4-diidrazina;

    b.*  sostanze polimeriche:

    1.  polibutadiene con radicali carbossilici terminali (CTPB),

    2.  polibutadiene con radicali ossidrilici terminali (HTPB), diverso da quello specificato nell’elenco dei materiali di armamento,

    3.  polibutadieneacido acrilico (PBAA),

    4.  polibutadiene-acido acrilico-acrilonitrile (PBAN);

    c.  altri additivi e agenti per propellenti:

    N.B.: per carborani, decarborani, pentaborani e relativi derivati vedere elenco dei materiali di armamento,

    2.  trietileneglicoldinitrato (TEGDN),

    3.  2-nitrodifenilammina (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 119-75-5);

    4.  trimetiloletano trinitrato (TMETN, classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 3032-55-1);

    5.  dinitrato glicol dietilenico (DEGDN),

    6.  derivati del ferrocene,

    N.B.: per il catocene vedere elenco dei materiali di armamento,

    b.  etil-ferrocene;

    c.  propil-ferrocene (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 1273-89-8);

    N.B.: per l’n-butil-ferrocene vedere elenco dei materiali di armamento;

    e.  pentil-ferrocene (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 1274-00-6);

    f.  diciclopentil-ferrocene;

    g.  dicicloesil-ferrocene;

    h.  dietil-ferrocene;

    i.  dipropil-ferrocene;

    j.  dibutil-ferrocene;

    k.  diesil-ferrocene;

    l.  acetil-ferrocene;

    N.B.: per gli acidi carbossilici del ferrocene vedere elenco dei materiali di armamento;

    N.B.: per il butacene vedere elenco dei materiali di armamento,

    o.  altri derivati del ferrocene utilizzabili come modificatori della velocità di combustione del propellente per razzi, diversi da quelli specificati nell’elenco dei materiali di armamento.

    Nota: per i propellenti e costituenti chimici per i propellenti non specificati in I.1A.029, vedere l’elenco dei materiali di armamento.

    I.1A.030

    1C116

    Acciai Maraging (acciai generalmente caratterizzati da alto contenuto di nichelio, contenuto molto basso di carbonio e l’uso di elementi sostitutivi o precipitati per ottenere un aumento di durezza per invecchiamento) aventi carico di rottura uguale o superiore a 1 500 MPa, alla temperatura di 293 K (20 °C), sotto forma di fogli, lamiere o tubi con spessore delle lamiere o delle pareti uguale o inferiore a 5 mm.

    N.B.: vedere anche I.1A.035.

    I.1A.031

    ex 1C117*

    Tungsteno, molibdeno e leghe di questi metalli sotto forma di particelle uniformemente sferiche o atomizzate di diametro uguale o inferiore a 500 micrometri con purezza uguale o superiore al 97 % per la fabbricazione di componenti di motori utilizzabili in «missili» (cioè scudi termici, substrati di ugelli, colli di ugelli, e superfici di controllo della spinta del vettore).

    I.1A.032

    1C118

    Acciaio Duplex inossidabile stabilizzato al titanio (Ti-DSS),

    a.  avente tutte le seguenti caratteristiche:

    1.  contenuto di cromo in peso compreso tra 17,0 e 23,0 in percentuale e contenuto di nichel in peso compreso tra 4,5 e 7,0 in percentuale;

    2.  contenuto di titanio in peso superiore a 0,10 in percentuale e

    3.  microstruttura ferritica-austenitica (definita anche come microstruttura a due fasi) contenente almeno il 10 % in volume di austenite (conformemente alla norma ASTM E-1181-87 o a norme nazionali equivalenti); e

    b.  avente una delle seguenti forme:

    1.  lingotti o barre di dimensioni pari o superiori a 100 mm in ogni dimensione;

    2.  fogli di larghezza pari o superiore a 600 mm e spessore pari o inferiore a 3 mm o

    3.  tubi aventi diametro esterno pari o superiore a 600 mm e spessore di parete pari o inferiore a 3 mm.

    I.1A.033

    1C202

    Leghe, come segue:

    a.  leghe di alluminio aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  avere carico di rottura uguale o superiore a 460 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C) e

    2.  in forma di tubi o altre forme cilindriche piene (compresi i forgiati) con diametro esterno superiore a 75 mm;

    b.  leghe di titanio aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  avere carico di rottura uguale o superiore a 900 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C) e

    2.  in forma di tubi o altre forme cilindriche piene (compresi i forgiati) con diametro esterno superiore a 75 mm.

    Nota tecnica:

    le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico.

    I.1A.034

    1C210 e ex 1C010.a

    «Materiali fibrosi o filamentosi» o materiali preimpregnati diversi da quelli specificati in I.1A.024, come segue:

    a.  «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio o aramidici aventi una delle caratteristiche seguenti:

    1.  «modulo specifico» uguale o superiore a 12,7 × 106 m o

    2.  «carico di rottura specifico» uguale o superiore a 235 × 103 m;

    Nota: I.1A.034.a. non sottopone a divieto «materiali fibrosi o filamentosi» aramidici contenenti lo 0,25 percento o più in peso di un modificatore di superficie di fibre a base di estere;

    b.  «materiali fibrosi o filamentosi» di vetro aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  «modulo specifico» uguale o superiore a 3,18 × 106 m e

    2.  «carico di rottura specifico» uguale o superiore a 76,2 × 103 m;

    c.  «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (materiali preimpregnati), costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» di vetro o di carbonio specificati in I.1A.024 o I.1A.034.a o b.

    Nota tecnica:

    la resina costituisce la matrice del composito.

    Nota: in I.1A.034 i «materiali fibrosi o filamentosi» sono limitati a «monofilamenti», «filati», «fasci di fibre», «cavi», o «nastri» continui.

    I.1A.035

    1C216

    Acciaio Maraging diverso da quello specificato in I.1A.030, avente carico di rottura uguale o superiore a 2 050 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C).

    Nota: I.1A.035 non sottopone a divieto le forme nelle quali tutte le dimensioni lineari siano uguali o inferiori a 75 mm.

    Nota tecnica:

    l’acciaio sopra richiamato comprende l’acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico.

    I.1A.036

    1C225

    Boro arricchito in isotopo di boro – 10 (10B) oltre al tenore isotopico naturale, come segue: boro elementare, composti, miscele contenenti boro, relativi manufatti, scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.

    Nota: in I.1A.036 le miscele contenenti boro includono i materiali caricati di boro.

    Nota tecnica:

    il tenore isotopico naturale del boro-10 è pari a circa il 18,5 percento in peso (20 percento di atomi).

    I.1A.037

    1C226

    Tungsteno, carburo di tungsteno e leghe di tungsteno contenenti in peso più del 90 % di tungsteno, aventi le due caratteristiche seguenti:

    a.  in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi segmenti di cilindro) con diametro interno superiore a 100 mm ma inferiore a 300 mm e

    b.  una massa maggiore di 20 kg.

    Nota: I.1A.037 non sottopone a divieto manufatti appositamente progettati per essere utilizzati come contrappesi o collimatori a raggi gamma.

    I.1A.038

    1C227

    Calcio avente tutte le caratteristiche seguenti:

    a.  contenere meno di 1 000 parti per milione in peso di impurità metalliche tranne il magnesio e

    b.  contenere meno di 10 parti per milione in peso di boro.

    I.1A.039

    1C228

    Magnesio avente tutte le caratteristiche seguenti:

    a.  contenere in peso meno di 200 parti per milione di impurità metalliche tranne il calcio e

    b.  contenere meno di 10 parti per milione in peso di boro.

    I.1A.040

    1C229

    Bismuto avente tutte le caratteristiche seguenti:

    a.  purezza uguale o superiore al 99,99 % in peso e

    b.  contenuto di argento inferiore a 10 parti per milione in peso.

    I.1A.041

    1C230

    Berillio metallo, leghe contenenti in peso più del 50 % di berillio, composti di berillio, relativi manufatti e scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.

    Nota: I.1A.041 non sottopone a divieto le sostanze e i prodotti seguenti:

    a.  finestre di metallo per apparecchiature a raggi X o per dispositivi di profilo stratigrafico dei pozzi;

    b.  forme di ossido finite o semilavorate, appositamente progettate per parti di componenti elettronici o come substrati per circuiti elettronici;

    c.  berillo (silicato di berillio e alluminio) sotto forma di smeraldi o acquamarine.

    I.1A.042

    1C231

    Afnio metallo, leghe contenenti in peso più del 60 % di afnio, composti di afnio contenenti in peso più del 60 % di afnio, relativi manufatti e scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.

    I.1A.043

    1C232

    Elio3 (3He) miscele contenenti elio-3 e prodotti o dispositivi contenenti uno dei suddetti elementi.

    Nota: I.1A.043 non sottopone a divieto prodotti o dispositivi contenenti meno di 1 g di elio-3.

    I.1A.044

    1C233

    Litio arricchito in isotopo litio 6 (6Li) con tenore isotopico superiore a quello naturale e prodotti o dispositivi contenenti litio arricchito, come segue: litio elementare, leghe, composti, miscele contenenti litio, relativi manufatti e scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.

    Nota: I.1A.044 non sottopone a divieto dosimetri termoluminescenti.

    Nota tecnica:

    il tenore isotopico naturale del litio 6 è pari a circa il 6,5 percento in peso (7,5 percento di atomi).

    I.1A.045

    1C234

    Zirconio con un contenuto di afnio inferiore a 1/500 in peso come segue: metallo, leghe contenenti più del 50 % di zirconio in peso, composti, loro manufatti e scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.

    Nota: I.1A.045 non sottopone a divieto zirconio in lamine aventi spessore uguale o inferiore a 0,10 mm.

    I.1A.046

    1C235

    Trizio, composti e miscele contenenti trizio nei quali il rapporto in atomi trizio/idrogeno è superiore a 1/1 000, e prodotti o dispositivi contenenti uno dei suddetti elementi.

    Nota: I.1A.046 non sottopone a divieto prodotti o dispositivi contenenti meno di 1,48 × 103 GBq (40 Ci) di trizio.

    I.1A.047

    1C236

    Specie nucleari radioattive emettitrici di radiazioni alfa aventi un periodo di dimezzamento della radiazione alfa uguale o superiore a 10 giorni ma inferiore a 200 anni, nelle seguenti forme:

    a.  elementare,

    b.  composti aventi attività totale alfa uguale o superiore a 37 GBq/kg (1 Ci/kg),

    c.  miscele aventi attività totale alfa uguale o superiore a 37 GBq/kg (1 Ci/kg),

    d.  prodotti o dispositivi contenenti uno degli elementi summenzionati.

    Nota: I.1A.047 non sottopone a divieto prodotti o dispositivi contenenti meno di 3,7 GBq (100 millicurie) di attività alfa.

    I.1A.048

    1C237

    Radio226 (226Ra), leghe di radio-226, composti di radio-226, miscele contenenti radio-226, relativi manufatti e prodotti o dispositivi contenenti uno degli elementi summenzionati.

    Nota: I.1A.048 non sottopone a divieto i prodotti seguenti:

    a.  applicazioni medicali;

    b.  prodotti o dispositivi contenenti meno di 0,37 GBq (10 millicurie) di radio-226.

    I.1A.049

    1C238

    Trifluoruro di cloro (CIF3).

    I.1A.050

    1C239

    Esplosivi ad alto potenziale, diversi da quelli specificati nell’elenco dei materiali di armamento, o sostanze o miscele contenenti più del 2 % in peso di qualsiasi esplosivo con densità dei cristalli superiore a 1,8 g/cm3 ed aventi una velocità di detonazione superiore a 8 000 m/s.

    I.1A.051

    1C240

    Polvere di nichelio e nichelio metallo poroso, diversi da quelli specificati in I.0A.013, come segue:

    a.  polvere di nichelio avente tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  un contenuto di nichelio puro uguale o superiore al 99,0 % in peso e

    2.  dimensione media delle particelle inferiore a 10 micrometri misurata secondo la norma ASTM B330;

    b.  nichelio metallo poroso prodotto con materiali specificati in I.1A.051.a.

    Nota: I.1A.051 non sottopone a divieto le sostanze e i prodotti seguenti:

    a.  polveri di nichelio filamentoso,

    b.  fogli singoli di nichelio poroso con area uguale o inferiore a 1 000 cm2 per foglio.

    Nota tecnica:

    I.1A.051.b fa riferimento al metallo poroso fabbricato tramite compattazione e sinterizzazione dei materiali in I.1A.051.a. per formare un materiale metallico con pori di piccole dimensioni comunicanti in tutta la struttura.



    I.1B  Tecnologia, compreso il software

    N.

    Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

    Descrizione

    I.1B.001

    ex 1D001

    «Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature specificate in I.1A.006.

    I.1B.002

    1D101

    «Software» appositamente progettato o modificato per l'«utilizzazione» dei beni specificati da I.1A.007 a I.1A.009, o da I.1A.011 a I.1A.013.

    I.1B.003

    1D103

    «Software» appositamente progettato per l'analisi di caratteristiche osservabili ridotte, quali riflettività radar, segnatura ultravioletta/infrarossa e segnatura acustica.

    I.1B.004

    1D201

    «Software» appositamente progettato per l'«utilizzazione» dei beni specificati in I.1A.014.

    I.1B.005

    1E001

    «Tecnologia», in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature o materiali specificati da I.1A.006 a I.1A.051.

    I.1B.006

    1E101

    «Tecnologia», in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'«utilizzazione» di beni specificati in I.1A.001, da I.1A.006 a I.1A.013, I.1A.026, I.1A.028, da I.1A.029 a I.1A.032, I.1B.002 o I.1B.003.

    I.1B.007

    ex 1E102

    «Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo» di «software» specificato da I.1B.001 a I.1B.003.

    I.1B.008

    1E103

    «Tecnologia» per la regolazione di temperatura, pressione o atmosfera in autoclavi o idroclavi quando utilizzate per la «produzione» di materiali «compositi» o di materiali «compositi» parzialmente lavorati.

    I.1B.009

    1E104

    «Tecnologia» per la «produzione» di materiali derivati per pirolisi formati su stampo, anima o altro supporto a partire da gas precursori che si decompongono nella gamma di temperature da 1 573 K (1 300 °C) a 3 173 K (2 900 °C) e pressioni da 130 Pa a 20 kPa.

    Nota: I.1B.009 comprende la «tecnologia» per la composizione dei gas precursori, della velocità di flusso e del controllo temporale del processo e dei relativi parametri.

    I.1B.010

    ex 1E201

    «Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'«utilizzazione» di beni specificati da I.1A.002 a I.1A.005, da I.1A.014 a I.1A.023, in I.1A.024.b., da I.1A.033 a I.1A.051, o I.1B.004.

    I.1B.011

    1E202

    «Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo» o la «produzione» di beni specificati da I.1A.002 a I.1A.005.

    I.1B.012

    1E203

    «Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo» di «software» specificato in I.1B.004.

    I.2

    TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI



    I.2A  Beni

    N.

    Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

    Descrizione

    I.2A.001

    ex 2A001*

    Sistemi di cuscinetti e cuscinetti antifrizione e loro componenti, come segue:

    Nota: I.2A.001 non sottopone a divieto sfere aventi tolleranze specificate di grado 5 o meno precisate dal fabbricante secondo la norma ISO 3290.

    Cuscinetti a sfere aventi tutte le tolleranze specificate dal fabbricante secondo la norma ISO 492, classe di tolleranza 2 (o ANSI/ABMA Standard 20, classe di tolleranza ABEC 9 o RBEC-9 o norme nazionali equivalenti) o migliori e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.  diametro del foro dell’anello interno compreso tra 12 e 50 mm;

    b.  diametro dell'anello esterno compreso tra 25 e 100 mm;

    c.  larghezza compresa tra 10 e 20 mm.

    I.2A.002

    2A225

    Crogioli costruiti con materiali resistenti ai metalli attinidi liquidi, come segue:

    a.  crogioli aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  volume compreso tra 150 cm3 e 8 000 cm3 e

    2.  costruiti o rivestiti con uno dei materiali seguenti, aventi una purezza del 98 % o superiore in peso:

    a.  fluoruro di calcio (CaF2),

    b.  zirconato di calcio (CaZrO3),

    c.  solfuro di cerio (Ce2S3),

    d.  ossido di erbio (Er2O3),

    e.  ossido di afnio (HfO2),

    f.  ossido di magnesio (MgO),

    g.  lega nitruro di niobio-titanio-tungsteno (circa 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W),

    h.  ossido di ittrio (Y2O3), o

    i.  ossido di zirconio (ZrO2);

    b.  crogioli aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  volume compreso tra 50 cm3 e 2 000 cm3 e

    2.  costruiti o rivestiti con tantalio, avente una purezza del 99,9 % o superiore in peso;

    c.  crogioli aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  volume compreso tra 50 cm3 e 2 000 cm3;

    2.  costruiti o rivestiti con tantalio, avente una purezza del 98 % o superiore in peso e

    3.  ricoperti con carburo di tantalio, nitruro di tantalio o boruro di tantalio, o una loro combinazione.

    I.2A.003

    2A226

    Valvole aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.  una «dimensione nominale» uguale o superiore a 5 mm;

    b.  tenuta a soffietti e

    c.  interamente costruite o rivestite con alluminio, leghe di alluminio, nichelio o leghe di nichelio contenenti oltre il 60 % in peso di nichelio.

    Nota tecnica:

    per le valvole con diametri di entrata e di uscita differenti, la «dimensione nominale» in I.2A.003 si riferisce al diametro più piccolo.

    I.2A.004

    ex 2B001.a*, 2B001.d

    Macchine utensili per l'asportazione (o il taglio) di metalli, ceramiche o materiali «compositi» e qualsiasi loro combinazione, che, conformemente alle specifiche tecniche del costruttore, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il «controllo numerico» e loro componenti appositamente progettati come segue:

    N.B.: vedere anche I.2A.016.

    Nota 1: I.2A.004 non sottopone a divieto macchine utensili a fini speciali limitate alla produzione di ingranaggi.

    Nota 2: I.2A.004 non sottopone a divieto macchine utensili a fini speciali limitate alla produzione di una delle seguenti parti:

    a.  alberi a gomito o alberi a camme;

    b.  utensili o utensili da taglio;

    c.  estrusori a vite.

    Nota 3: Una macchina utensile dotata di almeno due delle tre funzionalità di tornitura, fresatura o rettifica (ad es. una macchina di tornitura con funzioni di fresatura) deve essere valutata a fronte di ogni voce applicabile definita in I.2A.004.a e I.2A.016.

    a.*  macchine utensili di tornitura, per macchine in grado di lavorare diametri superiori a 35 mm, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  precisione di posizionamento con «tutte le compensazioni disponibili» uguale o minore (migliore) di 6 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari e

    2.  due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il «controllo di contornatura»;

    Nota 1: I.2A.004.a non sottopone a divieto le macchine di tornitura appositamente progettate per la produzione di lenti a contatto aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  controllore macchina limitato all'uso di software oftalmico per l'inserimento di dati per la programmazione delle parti; e

    2.  senza mandrinatura a vuoto.

    Nota 2: I.2A.004.a non sottopone a divieto macchine a barra (Swissturn), limitatamente alla lavorazione di barre, se il diametro massimo della barra è uguale o inferiore a 42 mm e non vi è possibilità di montare mandrini. Le macchine possono avere capacità di foratura e/o fresatura per la lavorazione di parti aventi diametro inferiore a 42 mm.

    d.  macchine a scarica elettrica diverse dal tipo a filo aventi possibilità di coordinazione simultanea per «controllo di contornatura» su due o più assi di rotazione;

    I.2A.005

    ex 2B006.b*

    Sistemi, apparecchiature e «assiemi elettronici» di controllo dimensionale o di misura, come segue:

    b.*  strumenti di misura dello spostamento lineare e angolare come segue:

    1.*  strumenti di misura dello spostamento lineare aventi una delle caratteristiche seguenti:

    Nota tecnica:

    ai fini di I.2A.005.b.1. si intende per «spostamento lineare» la variazione di distanza tra la sonda di misura e l'oggetto misurato.

    a.  sistemi di misura del tipo non a contatto con «risoluzione» uguale o minore (migliore) di 0,2 μm nella gamma di misura fino a 0,2 mm;

    b.  sistemi trasformatori differenziali a tensione lineare aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  «linearità» uguale o minore (migliore) di 0,1 % nella gamma di misura fino a 5 mm e

    2.  deriva uguale o minore (migliore) di 0,1 % al giorno alla temperatura normale dell'ambiente di collaudo di ± 1 K o

    c.  sistemi di misura aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  contenenti un «laser» e

    2.  in grado di mantenere per almeno 12 ore, entro la gamma di temperature di ±1K della temperatura normale e ad una pressione normale tutte le caratteristiche seguenti:

    a.  «risoluzione» a fondo scala di 0,1 μm o minore (migliore) e

    b.  «incertezza di misura» uguale o minore (migliore) di (0,2 + L/2 000) μm (L rappresenta la lunghezza misurata espressa in mm);

    Nota: I.2A.005.b.1.c non sottopone a divieto i sistemi interferometrici di misura, senza retroazione ad anello aperto o chiuso, contenenti un «laser» per misurare gli errori di movimento del carrello delle macchine utensili, delle macchine di controllo dimensionale o di apparecchiature similari.

    2.  strumenti di misura dello spostamento angolare aventi «deviazione di posizione angolare» uguale o inferiore a (migliore di) 0,00025°.

    Nota: I.2A.005.b.2. non sottopone a divieto gli strumenti ottici quali gli autocollimatori che utilizzano la luce collimata (ad es. la luce laser) per rivelare lo spostamento angolare di uno specchio.

    I.2A.006

    2B007.c

    «Robot» aventi le caratteristiche seguenti, e loro unità di controllo e «dispositivi di estremità» appositamente progettati:

    N.B.: vedere anche I.2A.019.

    c.  appositamente progettati o garantiti come resistenti alle radiazioni per sopportare una dose di radiazione totale superiore a 5 x 103 Gy (silicio) senza degradazione funzionale.

    Nota tecnica:

    il termine Gy (silicio) si riferisce all’energia, espressa in Joule per Kg, assorbita da un campione di silicio non schermato esposto a radiazioni ionizzanti.

    I.2A.007

    2B104

    «Presse isostatiche» aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    N.B.: vedere anche I.2A.017.

    a.  pressione massima di funzionamento uguale o superiore a 69 MPa;

    b.  progettate per raggiungere e mantenere un ambiente a temperatura controllata uguale o superiore a 873 K (600 °C) e

    c.  cavità di lavoro con diametro interno uguale o superiore a 254 mm.

    I.2A.008

    2B105

    Forni per la deposizione in fase di vapore di elementi chimici progettati o modificati per l'addensamento di compositi carbonio-carbonio.

    I.2A.009

    2B109

    Macchine per fluotornitura e loro componenti appositamente progettati:

    N.B.: vedere anche I.2A.020.

    a.  Macchine per fluotornitura aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  possibilità di essere equipaggiate, sulla base delle specifiche tecniche del costruttore, con unità di «controllo numerico» o unità di controllo a calcolatore, anche se non ne sono equipaggiate e

    2.  più di due assi che possono essere coordinati simultaneamente per il «controllo di contornatura».

    b.  Componenti appositamente progettati per le macchine per la fluotornitura specificate in I.2A.009.a.

    Nota: I.2A.009 non sottopone a divieto macchine non utilizzabili nella produzione di componenti ed apparecchiature per propulsione (cioè corpi di contenimento di motori) per «missili».

    Nota tecnica:

    Ai fini di I.2A.009 sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura.

    I.2A.010

    2B116

    Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiatura e loro componenti come segue:

    a.  sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o ad anello chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di vibrare un sistema ad un'accelerazione uguale o superiore a 10 g in valore efficace tra 20 Hz e 2 kHz ed in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50 kN, misurate a «tavola vuota»;

    b.  controllori numerici, combinati con software di collaudo a vibrazione appositamente progettato, con «larghezza di banda in tempo reale» superiore a 5 kHz e progettati per essere utilizzati con i sistemi di collaudo a vibrazione specificati in I.2A.010.a.;

    c.  dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplificatori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore a 50 kN, misurata a «tavola vuota», ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in I.2A.010.a.;

    d.  strutture di supporto del pezzo da collaudare ed unità elettroniche progettate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata a «tavola vuota», ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in I.2A.010.a.

    Nota tecnica:

    in.2A.010 per «tavola vuota» si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio.

    I.2A.011

    2B117

    Apparecchiature e controlli di processo, diversi da quelli specificati in I.2A.007 o I.2A.008, progettati o modificati per l'addensamento e la pirolisi dei compositi strutturali di ugelli per razzi e di ogive per veicoli di rientro.

    I.2A.012

    2B119

    Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:

    N.B.: vedere anche I.2A.021.

    a.  Macchine di bilanciamento aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore a 3 kg;

    2.  che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore a 12 500 rpm;

    3.  che siano in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani e

    4.  che siano in grado di realizzare l'equilibratura sino a uno sbilanciamento specifico residuo di 0,2 g mm per kg di massa rotante;

    Nota: I.2A.012.a. non sottopone a divieto le macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature medicali.

    b.  Teste indicatrici progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in I.2A.012.a.

    Nota tecnica:

    Le teste indicatrici sono conosciute talvolta come strumentazione per il bilanciamento.

    I.2A.013

    2B120

    Simulatori di movimento o tavole di velocità aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.  due o più assi;

    b.  contatti rotanti in grado di trasmettere energia elettrica e/o segnale di misura e

    c.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

    1.  aventi tutte le caratteristiche seguenti per ogni singolo asse:

    a.  in grado di realizzare velocità uguali o superiori a 400 gradi/s o uguali o inferiori a 30 gradi/s e

    b.  risoluzione di velocità uguale o inferiore a 6 gradi/s e precisione uguale o inferiore a 0,6 gradi/s;

    2.  stabilità di velocità nelle condizioni peggiori uguale o migliore (inferiore) a più o meno 0,05 % calcolata in media su 10 gradi o più o

    3.  precisione di posizionamento uguale o migliore di 5 archi al secondo.

    Nota: I.2A.013 non sottopone a divieto le tavole di rotazione progettate o modificate per macchine utensili o apparecchiature medicali.

    I.2A.014

    2B121

    Tavole di posizionamento (apparecchiature in grado di posizionamenti per rotazione precisi su qualsiasi asse) diverse da quelle specificate in I.2A.013, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.  due o più assi e

    b.  precisione di posizionamento uguale o migliore di 5 archi al secondo.

    Nota: I.2A.014 non sottopone a divieto le tavole di rotazione progettate o modificate per macchine utensili o apparecchiature medicali.

    I.2A.015

    2B122

    Centrifughe in grado di imprimere accelerazioni superiori a 100 g e dotate di contatti rotanti in grado di trasmettere energia elettrica e segnale di misura.

    I.2A.016

    2B201, 2B001.b.2 e 2B001.c.2

    Macchine utensili, e qualsiasi loro combinazione, per l'asportazione o il taglio di metalli, ceramiche o materiali «compositi», come segue, che, conformemente alle specifiche tecniche del costruttore, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il «controllo di contornatura» simultaneo su due o più assi:

    Nota: per le unità di «controllo numerico» sottoposte a divieto in ragione del «software» associato vedere I.2B.002.

    a.  macchine utensili di fresatura aventi una delle caratteristiche seguenti:

    1.  precisioni di posizionamento con «tutte le compensazioni disponibili» uguali o inferiori a (migliori di) 6 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari;

    2.  due o più assi di rotazione di contornatura o

    3.  cinque o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il «controllo di contornatura».

    Nota: I.2A.016.a. non sottopone a divieto le macchine di fresatura aventi le caratteristiche seguenti:

    a.  corsa dell'asse x superiore a 2 m e

    b.  precisione di posizionamento globale sull'asse x superiore a (peggiore di) 30 μm.

    b.  macchine utensili di rettifica aventi una delle caratteristiche seguenti:

    1.  precisioni di posizionamento con «tutte le compensazioni disponibili» uguali o inferiori a (migliori di) 4 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari;

    2.  due o più assi di rotazione di contornatura o

    3.  cinque o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il «controllo di contornatura».

    Nota: I.2A.016.b. non sottopone a divieto le macchine di rettifica seguenti:

    a.  le macchine di rettifica esterna, interna, ed esterna-interna di cilindri, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  limitate a una capacità massima di diametro esterno o lunghezza del pezzo da lavorare di 150 mm; e

    2.  assi limitati agli assi x, z e c;

    b.  rettificatrici a coordinate non aventi asse z o asse w con precisione di posizionamento globale minore (migliore) di 4 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti.

    Nota 1: I.2A.016 non sottopone a divieto macchine utensili a fini speciali limitate alla produzione di una delle seguenti parti:

    a.  ingranaggi;

    b.  alberi a gomito o alberi a camme;

    c.  utensili o utensili da taglio;

    d.  estrusori a vite.

    Nota 2: Una macchina utensile dotata di almeno due delle tre funzionalità di tornitura, fresatura o rettifica (ad es. una macchina di tornitura con funzioni di fresatura) deve essere valutata a fronte di ogni voce applicabile definita in I.2A.004.a o I.2A.016.a. o I.2A.016.b.

    I.2A.017

    2B204

    «Presse isostatiche», diverse da quelle specificate in I.2A.007, e relative apparecchiature, come segue:

    a.  «Presse isostatiche» aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  in grado di assicurare una pressione di lavoro massima uguale o superiore a 69 Mpa e

    2.  cavità di lavoro con diametro interno superiore a 152 mm;

    b.  loro matrici, stampi e controlli appositamente progettati per «presse isostatiche», specificati in I.2A.017.a.

    Nota tecnica:

    in I.2A.017 la dimensione della camera interna è quella della camera in cui vengono raggiunte sia la temperatura di lavoro che la pressione di lavoro e non include gli accessori. La dimensione sarà quella minore tra il diametro interno della camera pressurizzata e il diametro interno della camera di combustione isolata, a seconda di quale delle due si trova all'interno dell'altra.

    I.2A.018

    2B206

    Macchine, strumenti o sistemi di controllo dimensionale diversi da quelli specificati in I.2A.005, come segue:

    a.  macchine di controllo dimensionale con controllo a calcolatore o con controllo numerico aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  due o più assi e

    2.  «incertezza di misura» della lunghezza secondo una dimensione uguale o inferiore a (migliore di) (1,25 + L/1 000) μm misurata con un tastatore di «precisione» inferiore a (migliore di) 0,2 μm (L rappresenta la lunghezza misurata espressa in millimetri) (Rif.: VDI/VDE 2617 Parti 1 e 2);

    b.  sistemi per il controllo simultaneo lineare-angolare di semigusci, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  «incertezza di misura» lungo un asse lineare qualsiasi uguale o inferiore a (migliore di) 3,5 μm per 5 mm e

    2.  «deviazione di posizione angolare» uguale o inferiore a 0,02°.

    Nota 1: le macchine utensili che possono essere usate come macchine di misura sono sottoposte a divieto se corrispondono ai criteri specificati per la funzione di macchine utensili o per la funzione di macchine di misura o se oltrepassano tali limiti.

    Nota 2: una macchina specificata in I.2A.018 è sottoposta a divieto se supera la soglia di divieto in un punto qualunque della sua gamma di funzionamento.

    Note tecniche:

    1.  Il tastatore utilizzato per determinare l'incertezza di misura di un sistema di controllo dimensionale deve essere conforme a quello descritto nella norma VDI/VDE 2617 parti 2, 3 e 4.

    2.  Tutti i parametri dei valori di misura in I.2A.018 si intendono con ±, cioè non si intendono come banda di escursione totale.

    I.2A.019

    2B207

    «Robot», «dispositivi di estremità», e unità di controllo diversi da quelli specificati in I.2A.006 come segue:

    a.  «robot» o «dispositivi di estremità», appositamente progettati per rispondere alle norme nazionali di sicurezza applicabili al maneggio di esplosivi ad alto potenziale (ad esempio rispondenti alla classifica del codice elettrico per gli esplosivi ad alto potenziale);

    b.  unità di controllo appositamente progettate per «robot» o «dispositivi di estremità» specificati in I.2A.019.a.

    I.2A.020

    2B209

    Macchine di fluotornitura o macchine di tornitura in lastra in grado di eseguire funzioni di fluotornitura diverse da quelle specificate in I.2A.009 e mandrini, come segue:

    a.  macchine aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  tre o più rulli (attivi o di guida) e

    2.  previste per essere equipaggiate, conformemente alle specifiche tecniche del costruttore, con unità di «controllo numerico» o di controllo a calcolatore;

    b.  mandrini, appositamente progettati per sagomare rotori cilindrici di diametro interno compreso tra 75 mm e 400 mm.

    Nota: I.2A.020.a. include macchine con un unico rullo progettate per deformare il metallo più due rulli ausiliari che sostengono il mandrino ma non partecipano direttamente al processo di deformazione.

    I.2A.021

    2B219

    Macchine fisse o portatili, orizzontali o verticali, per il bilanciamento centrifugo su più piani, come segue:

    a.  macchine di bilanciamento centrifugo progettate per il bilanciamento di rotori flessibili di lunghezza uguale o superiore a 600 mm ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  diametro del perno o dell'asse superiore a 75 mm;

    2.  capacità di massa compresa tra 0,9 e 23 kg e

    3.  capacità di bilanciamento con velocità di rotazione superiori a 5 000 giri/min;

    b.  macchine di bilanciamento centrifugo progettate per il bilanciamento di componenti di rotori cilindrici cavi ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  diametro del perno superiore a 75 mm;

    2.  capacità di massa compresa tra 0,9 e 23 kg;

    3.  in grado di bilanciare fino ad uno sbilanciamento residuo uguale o inferiore a 0,01 kg × mm/kg per piano e

    4.  azionamento a cinghia.

    I.2A.022

    2B225

    Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, aventi una delle caratteristiche seguenti:

    a.  capacità di penetrazione uguale o superiore a 0,6 m della parete della cella calda (funzionamento attraverso la parete) o

    b.  capacità di superare la sommità della parete di una cella calda di spessore uguale o superiore a 0,6 m (funzionamento sopra la parete).

    Nota tecnica:

    I manipolatori a distanza consentono di effettuare una traslazione delle azioni di un operatore umano ad un braccio operante a distanza e a dispositivi terminali. Possono essere del tipo «asservito» o azionati tramite leva di comando o tastiera.

    I.2A.023

    2B226

    Forni ad induzione in atmosfera controllata (sottovuoto o gas inerte), e loro alimentatori, come segue:

    a.  forni aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  in grado di funzionare a temperature superiori a 1 123 K (850 °C);

    2.  aventi bobine di induzione di diametro uguale o inferiore a 600 mm e

    3.  progettati per potenze di ingresso uguali o superiori a 5 kW;

    b.  alimentatori aventi potenza di uscita specifica uguale o superiore a 5 kW, appositamente progettati per forni specificati in I.2A.023.a.

    Nota: I.2A.023.a non riguarda i forni progettati per il trattamento di fette di semiconduttori.

    I.2A.024

    2B227

    Forni di fusione e di colata di metalli, sottovuoto o in altra atmosfera controllata, e relative apparecchiature, come segue:

    a.  forni ad arco di rifusione e di colata aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  ad elettrodo consumabile di capacità compresa tra 1 000 cm3 e 20 000 cm3 e

    2.  in grado di funzionare con temperature di fusione superiori a 1 973 K (1 700 °C);

    b.  forni di fusione a fascio elettronico e forni di atomizzazione e fusione a plasma, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  potenza uguale o superiore a 50 kW e

    2.  in grado di funzionare con temperature di fusione superiori a 1 473 K (1 200 °C).

    c.  sistemi di controllo e monitoraggio a calcolatore appositamente configurati per i forni specificati in I.2A.024.a o b.

    I.2A.025

    2B228

    Apparecchiature di assemblaggio o di fabbricazione di rotori, apparecchiature di raddrizzatura del rotore, mandrini e matrici di formatura di soffietti, come segue:

    a.  apparecchiature di assemblaggio del rotore per l'assemblaggio delle sezioni del tubo, di diaframmi e di coperchi terminali del rotore di centrifughe a gas;

    Nota: I.2A.025.a comprende i mandrini di precisione, i morsetti e le macchine di accoppiamento per forzatura.

    b.  apparecchiature di raddrizzatura del rotore per l'allineamento delle sezioni del tubo rotore di centrifughe a gas su un asse comune;

    Nota tecnica:

    In I.2A.025.b. normalmente tali apparecchiature consistono in sonde di misura di precisione collegate ad un calcolatore che controlla di conseguenza, ad esempio, l'azione di pistoni pneumatici usati per l'allineamento delle sezioni del tubo rotore.

    c.  mandrini e matrici di formatura di soffietti, per la produzione di soffietti a spira singola.

    Nota tecnica:

    In I.2A.025.c. i soffietti hanno tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  diametro interno compreso tra 75 mm e 400 mm;

    2.  lunghezza uguale o superiore a 12,7 mm;

    3.  profondità della singola spira maggiore di 2 mm e

    4.  costruiti con leghe di alluminio ad alta resistenza, con acciaio Maraging o «materiali fibrosi o filamentosi» ad alta resistenza.

    I.2A.026

    2B230

    «Trasduttori di pressione» in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 13 kPa, e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.  elementi sensibili alla pressione costituiti di o protetti da alluminio, leghe di alluminio, nichelio, leghe di nichelio con più del 60 % di nichelio in peso e

    b.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

    1.  fondo scala inferiore a 13 kPa e «precisione» migliore di ± 1 % (fondo scala) o

    2.  fondo scala di 13 kPa o superiore e «precisione» migliore di ± 130 Pa.

    Nota tecnica:

    Ai fini di I.2A.026, la «precisione» include la non linearità, l'isteresi e la ripetibilità a temperatura ambiente.

    I.2A.027

    2B231

    Pompe a vuoto aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.  dimensione della sezione minima di ingresso uguale o superiore a 380 mm;

    b.  velocità di pompaggio uguale o superiore a 15 m3/s e

    c.  in grado di produrre un vuoto finale migliore di 13 mPa.

    Note tecniche:

    1.  La velocità di pompaggio è determinata al punto di misurazione con azoto gas o aria.

    2.  Il vuoto finale è determinato all'ingresso della pompa con l'ingresso della pompa completamente ostruito.

    I.2A.028

    2B232

    Cannoni multistadio a gas leggero o altri sistemi di cannoni ad alta velocità (dei tipi a bobina, elettromagnetici e elettrotermici e altri sistemi avanzati) in grado di accelerare proiettili ad una velocità uguale o superiore a 2 km/s.

    (1)   I costruttori che calcolano la precisione di posizionamento in base alla norma ISO 230/2 (1997) dovrebbero consultare le competenti autorità dello Stato membro in cui sono stabiliti.



    I.2B  Tecnologia, compreso il software

    N.

    Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

    Descrizione

    I.2B.001

    ex 2D001

    «Software», diverso da quello specificato in I.2B.002, appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature specificate nei punti da I.2A.004 a I.2A.006.

    I.2B.002

    2D002

    «Software» per dispositivi elettronici, anche integrato in un dispositivo o sistema elettronico, che consenta a tali dispositivi o sistemi di operare come unità di «controllo numerico» in grado di coordinare simultaneamente più di quattro assi per il «controllo di contornatura».

    Nota 1: I.2B.002 non sottopone a divieto il «software» appositamente progettato o modificato per il funzionamento di macchine utensili non specificate nella categoria I.2.

    I.2B.003

    2D101

    «Software» appositamente progettato o modificato per l'«utilizzazione» di apparecchiature specificate nei punti da I.2A.007 a I.2A.015.

    I.2B.004

    2D201

    «Software» appositamente progettato per l'«utilizzazione» di apparecchiature specificate nei punti da I.2A.017 a I.2A.024.

    Nota: il «software» appositamente progettato per le apparecchiature specificate in I.2A.018 comprende quello per la misurazione simultanea dello spessore di parete e del contorno.

    I.2B.005

    2D202

    «Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature specificate in I.2A.016.

    I.2B.006

    ex 2E001

    «Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo» di apparecchiature o di «software» specificati nei punti da I.2A.002 a I.2A.004, in I.2A.006.b., I.2A.006.c, da I.2A.007 a I.2A.028, in I.2B.001, I.2B.003 o I.2B.004.

    I.2B.007

    ex 2E002

    «Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la «produzione» di apparecchiature specificate nei punti da I.2A.002 a I.2A.004, in I.2A.006.b., in I.2A.006.c, da I.2A.007 a I.2A.028.

    I.2B.008

    2E101

    «Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'«utilizzazione» di apparecchiature o di «software» specificati in I.2A.007, I.2A.009, I.2A.010, da I.2A.012 a I.2A.015 o in I.2B.003.

    I.2B.009

    ex 2E201

    «Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'«utilizzazione» di apparecchiature o di «software» specificati nei punti da I.2A.002 a I.2A.005, in I.2A.006.b., I.2A.006.c, da I.2A.016 a I.2A.020, da I.2A.022 a I.2A.028, in I.2B.004 o I.2B.005.

    I.3

    MATERIALI ELETTRONICI



    I.3A  Beni

    N.

    Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

    Descrizione

    I.3A.001

    ex 3A001.a*

    Componenti elettronici, come segue:

    a.  circuiti integrati di uso generale, come segue:

    Nota 1: la condizione di non esportabilità delle fette (finite o non finite) nelle quali la funzione sia stata determinata deve essere valutata in funzione dei parametri definiti in I.3A.001.a.

    Nota 2: i circuiti integrati comprendono i tipi seguenti:

    «circuiti integrati monolitici»,

    «circuiti integrati ibridi»,

    «circuiti integrati a micropiastrine multiple»;

    «circuiti integrati a film» compresi i circuiti integrati di silicio su zaffiro;

    «circuiti integrati ottici».

    1.*  circuiti integrati aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.  progettati o previsti come circuiti resistenti alle radiazioni per sopportare una dose di radiazione totale di 5 × 103 Gy (silicio) o più e

    b.  utilizzabili per la protezione di sistemi a razzo e «veicoli aerei senza equipaggio» dagli effetti nucleari (ad esempio impulso elettromagnetico (EMP), raggi X, effetti combinati dell’esplosione e del calore), ed utilizzabili per «missili».

    I.3A.002

    3A101

    Apparecchiature, componenti e dispositivi elettronici, come segue:

    a.  convertitori analogico-numerici, utilizzabili in «missili», progettati per rispondere alle specifiche militari per apparecchiature rinforzate;

    b.  acceleratori in grado di fornire radiazione elettromagnetica, prodotta per radiazione di frenamento («bremsstrahlung») di elettroni accelerati, uguale o superiore a 2 MeV, e sistemi contenenti tali acceleratori.

    Nota: I.3A.002.b non specifica le apparecchiature appositamente progettate per usi medicali.

    I.3A.003

    3A201

    Componenti elettronici, come segue:

    a.  condensatori aventi una delle serie di caratteristiche seguenti:

    1.  

    a.  tensione nominale superiore a 1,4 kV,

    b.  capacità di immagazzinare energia superiore a 10 J,

    c.  capacità superiore a 0,5 μF e

    d.  induttanza serie inferiore a 50 nH o

    2.  

    a.  tensione nominale superiore a 750 V,

    b.  capacità superiore a 0,25 μF e

    c.  induttanza serie inferiore a 10 nH;

    b.  elettromagneti a bobina superconduttrice aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  in grado di produrre campi magnetici superiori a 2 T;

    2.  rapporto lunghezza-diametro interno maggiore di 2;

    3.  diametro interno superiore a 300 mm e

    4.  uniformità del campo magnetico migliore dell'1 % sul 50 % della parte centrale del volume interno;

    Nota: I.3A.003.b. non sottopone a divieto i magneti appositamente progettati ed esportati come «parte dei» sistemi di immagine della risonanza magnetica nucleare per applicazioni medicali. Il termine «come parte dei» non significa necessariamente parte fisica nella stessa spedizione. Sono consentite spedizioni separate da diverse provenienze a condizione che i relativi documenti di esportazione dichiarino in maniera esplicita che le spedizioni sono effettuate «come parte dei» sistemi a immagine.

    c.  generatori di raggi X con scarica a lampo o acceleratori di elettroni ad impulsi aventi una delle due serie di caratteristiche seguenti:

    1.  

    a.  energia di picco dell'acceleratore di elettroni uguale o superiore a 500 keV ma inferiore a 25 MeV; e

    b.  b. «cifra di merito (K)» uguale o superiore a 0,25 o

    2.  

    a.  energia di picco dell'acceleratore di 25 MeV o superiore e

    b.  «potenza di picco» superiore a 50 MW.

    Nota: I.3A.003.c. non sottopone a divieto gli acceleratori che sono parti componenti di dispositivi progettati per scopi diversi dal fascio elettronico o dalla radiazione a raggi X (ad es. microscopi elettronici) e quelli progettati per impieghi medicali.

    Note tecniche:

    1.  la «cifra di merito K» è definita come segue:

    K = 1,7 x 103V2,.65Q

    V è l'energia di picco dell'elettrone espressa in milioni di eV.

    Se la durata dell'impulso del fascio acceleratore è inferiore o uguale a 1 μs, Q è la carica totale accelerata espressa in coulomb. Se la durata dell'impulso del fascio acceleratore è superiore a 1 μs, Q è la carica accelerata massima in 1 μs.

    Q è uguale all'integrale di i rispetto a t scegliendo per t il valore più piccolo tra 1 μs e la durata dell'impulso del fascio (Q = ∫ idt) in cui i è la corrente del fascio espressa in ampère e t è il tempo espresso in secondi.

    2.  «potenza di picco» = (potenziale di picco espresso in Volt) × (corrente di picco del fascio espressa in ampère).

    3.  Nelle macchine basate su cavità di accelerazione a microonde, la durata dell'impulso del fascio è il valore più piccolo tra 1 μs e la durata del pacchetto di un fascio a pacchetti risultante da un impulso di un modulatore a microonde.

    4.  Nelle macchine basate su cavità di accelerazione a microonde, la corrente di picco del fascio è la corrente media nella durata di tempo di un pacchetto di un fascio a pacchetti.

    I.3A.004

    3A225

    Variatori di frequenza o generatori diversi da quelli specificati in I.0A.002.b.13, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.  uscita polifase in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 W;

    b.  in grado di funzionare in una gamma di frequenze comprese tra 600 Hz e 2 000 Hz;

    c.  distorsione armonica totale migliore (inferiore) del 10 % e

    d.  controllo di frequenza migliore (inferiore) dello 0,1 %.

    Nota tecnica:

    I variatori di frequenza in I.3A.004 sono conosciuti anche come convertitori o invertitori.

    I.3A.005

    3A226

    Alimentatori in corrente continua di elevata potenza diversi da quelli specificati in I.0A.002.j.6., aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.  in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 100 V con corrente di uscita uguale o superiore a 500 A e

    b.  stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1 % per un periodo di 8 ore.

    I.3A.006

    3A227

    Alimentatori ad alta tensione in corrente continua diversi da quelli specificati in I.0A.002.j.5., aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.  in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 20 kV con corrente di uscita uguale o superiore a 1 A e

    b.  stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1 % per un periodo di 8 ore.

    I.3A.007

    3A228

    Dispositivi di commutazione, come segue:

    a.  tubi a catodo freddo riempiti o meno di gas, con funzionamento simile a quello di uno spinterometro ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  contenenti tre o più elettrodi;

    2.  tensione anodica nominale massima di picco uguale o superiore a 2,5 kV;

    3.  corrente anodica nominale di picco uguale o superiore a 100 A e

    4.  tempo di ritardo anodico uguale o inferiore a 10 μs;

    Nota: I.3A.007 comprende i tubi a gas tipo Krytron e i tubi a vuoto tipo Sprytron.

    b.  scintillatori ad impulso aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  tempo di ritardo anodico uguale o inferiore a 15 μs e

    2.  corrente nominale di picco uguale o superiore a 500 A;

    c.  moduli o assiemi con funzioni di commutazione rapida aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  tensione anodica nominale di picco superiore a 2 kV;

    2.  corrente anodica nominale di picco uguale o superiore a 500 A e

    3.  tempo di accensione uguale o inferiore a 1 μs.

    I.3A.008

    3A229

    Apparecchi di innesco e generatori equivalenti di impulso ad elevata corrente come segue:

    N.B.: vedere anche elenco dei materiali di armamento.

    a.  apparecchi di innesco per detonatori ad esplosioni progettati per azionare detonatori multipli sottoposti ad autorizzazione specificati in I.3A.011;

    b.  generatori modulari di impulso elettrico (pulsers) aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  progettati per uso portatile, mobile o corazzato;

    2.  racchiusi in un contenitore a tenuta di polvere;

    3.  in grado di trasferire la loro energia in un tempo inferiore a 15 μs;

    4.  corrente di uscita superiore a 100 A;

    5.  «tempo di salita» inferiore a 10 μs su un carico minore di 40 ohm;

    6.  dimensioni non superiori a 254 mm;

    7.  peso inferiore a 25 kg e

    8.  specificati per funzionare in una gamma estesa di temperatura da 223 K (– 50 °C) a 373 K (100 °C) o specificati come idonei per applicazioni aerospaziali.

    Nota: I.3A.008.b. comprende le unità di comando delle lampade con lampo allo xenon.

    Nota tecnica:

    In I.3A.008.b.5. il «tempo di salita» è definito come l'intervallo di tempo per passare dal 10 % al 90 % del valore d'ampiezza della corrente su un carico resistivo.

    I.3A.009

    3A230

    Generatori di impulsi ad alta velocità aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.  tensioni di uscita superiori a 6 V su un carico resistivo inferiore a 55 ohm e

    b.  «tempo di transizione dell'impulso» inferiore a 500 ps.

    Nota tecnica:

    In I.3A.009, il «tempo di transizione dell'impulso» è definito come l'intervallo di tempo per passare da un valore di tensione del 10 % a quello del 90 %.

    I.3A.010

    3A231

    Sistemi generatori di neutroni, compresi i tubi, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.  progettati per funzionare senza sistema esterno a vuoto e

    b.  utilizzanti accelerazione elettrostatica per provocare una reazione nucleare trizio-deuterio.

    I.3A.011

    3A232

    Detonatori e sistemi di accensione multipunto, come segue:

    N.B.: Vedere anche elenco dei materiali di armamento.

    a.  detonatori esplosivi azionati elettricamente, come segue:

    1.  a ponte esplodente (EB);

    2.  a filo esplodente (EBW);

    3.  trasmettitore d'impulso (slapper);

    4.  a lamina esplodente (EFI);

    b.  congegni che utilizzano detonatori singoli o multipli progettati per innescare quasi simultaneamente una superficie esplosiva superiore ai 5 000 mm2 con un unico segnale di accensione con un tempo di innesco, in tutta la superficie, inferiore a 2,5 μs.

    Nota: I.3A.011 non sottopone ad autorizzazione i detonatori che usano solamente esplosivi primari come l'azoturo di piombo.

    Nota tecnica:

    In I.3A.011 i detonatori in esame utilizzano tutti un piccolo conduttore elettrico (ponte, filo o lamina) che vaporizza in modo esplosivo quando viene attraversato da un impulso elettrico rapido ad alta intensità. Nei tipi non a slapper, il conduttore che esplode innesca una detonazione chimica in un materiale altamente esplosivo al contatto come il PETN (pentrite). Nei detonatori a slapper la vaporizzazione in modo esplosivo di un conduttore elettrico spinge una lamina mobile (flyer) o uno slapper attraverso un varco e l'impatto dello slapper su di un esplosivo innesca la detonazione chimica. Lo slapper in alcune realizzazioni è azionato dalla forza magnetica. Il termine detonatore a lamina esplodente può riferirsi sia ad un detonatore EB che di tipo a slapper. Anche il termine innesco è usato a volte al posto della parola detonatore.

    I.3A.012

    3A233

    Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati in I.0A.002.g., in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 230 ed aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 230, come segue, e loro sorgenti di ioni:

    a.  spettrometri di massa a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP/MS);

    b.  spettrometri di massa con scarica a bagliore (GDMS);

    c.  spettrometri di massa a ionizzazione termica (TIMS);

    d.  spettrometri di massa a bombardamento di elettroni aventi una camera sorgente costruita, placcata o rivestita con materiali resistenti all'UF6;

    e.  spettrometri di massa a fascio molecolare aventi una delle caratteristiche seguenti:

    1.  camera sorgente costruita, placcata o rivestita con acciaio inossidabile o molibdeno ed equipaggiati con una trappola a freddo in grado di raffreddare ad una temperatura uguale o inferiore a 193 K (– 80 °C) o

    2.  camera sorgente costruita, placcata o rivestita con materiali resistenti all'UF6;

    f.  spettrometri di massa equipaggiati con una sorgente ionica di microfluorurazione progettati per attinidi o fluoruri di attinidi.



    I.3B  Tecnologia, compreso il software

    N.

    Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

    Descrizione

    I.3B.001

    3D101

    «Software» appositamente progettato o modificato per l'«utilizzazione» di apparecchiature specificate in I.3A.002.b.

    I.3B.002

    ex 3E001

    «Tecnologia», in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature o materiali specificati da I.3A.001 a I.3A.003, o da I.3A.007 a I.3A.012.

    I.3B.003

    ex 3E101

    «Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'«utilizzazione» di apparecchiature o di «software» specificati in I.3A.001, I.3A.002 o I.3B.001.

    I.3B.004

    3E102

    «Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per lo «sviluppo» di «software» specificato in I.3B.001.

    I.3B.005

    ex 3E201

    «Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'«utilizzazione» di apparecchiature specificate nei punti da I.3A.003 a I.3A.012.

    I.4

    CALCOLATORI



    I.4A  Beni

    N.

    Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

    Descrizione

    I.4A.001

    4A001.a.1 *

    Calcolatori elettronici ed apparecchiature collegate, come segue:

    N.B.: vedere anche I.4A.002.

    a.  appositamente progettati per presentare le caratteristiche seguenti:

    1.*  previsti per funzionare in modo continuo ad una temperatura ambiente inferiore a 228 K (– 45 °C) o superiore a 328 K (55 °C);

    Nota: I.4A.001 non si applica ai calcolatori appositamente progettati per applicazioni automobilistiche o ferroviarie civili.

    I.4A.002

    4A101*

    Calcolatori analogici, «calcolatori numerici» o analizzatori differenziali numerici aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    N.B.: vedere anche elenco dei materiali di armamento per i calcolatori da utilizzare per razzi e missili.

    a.  progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001 o nei razzi sonda specificati in I.9A.005 e

    b.  progettati rinforzati o resistenti a livelli di radiazione di 5 x 103 Gy (silicio) o più.

    I.4A.003

    4A102

    «Calcolatori ibridi» appositamente progettati per modellare, simulare o effettuare l'integrazione di progetto dei veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001 o dei razzi sonda specificati in I.9A.005.

    N.B.: vedere anche elenco dei materiali di armamento per i calcolatori connessi ai razzi e ai missili.

    Nota: il divieto si applica solo se le apparecchiature sono fornite con il «software» specificato in I.7B.003 o I.9B.003.



    I.4B  Tecnologia, compreso il software

    N.

    Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

    Descrizione

    I.4B.001

    ex 4E001.a

    «Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature o «software» specificati in I.4A.001, I.4A.002 o I.4A.003.

    I.5

    TELECOMUNICAZIONI E «SICUREZZA DELL'INFORMAZIONE»



    I.5A  Beni

    N.

    Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

    Descrizione

    I.5A.001

    5A101

    Apparecchiature di telemetria e di telecomando, comprese le apparecchiature a terra, progettate o modificate per «missili».

    Nota tecnica:

    In I.5A.001 per «missili» si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

    Nota:I.5A.001 non sottopone a divieto:

    a.  apparecchiature progettate o modificate per aeromobili con equipaggio o satelliti;

    b.  apparecchiature a terra progettate o modificate per applicazioni terrestri o marine;

    c.  apparecchiature progettate per servizi GNSS commerciali, civili o di tipo «sicurezza della vita» (ad es. integrità dei dati, sicurezza di volo).



    I.5B  Tecnologia, compreso il software

    N.

    Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

    Descrizione

    I.5B.001

    5D101

    «Software» appositamente progettato o modificato per l'«utilizzazione» delle apparecchiature specificate in I.5A.001.

    I.5B.002

    5E101

    «Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature specificate in I.5A.001 o di software specificato in I.5B.001.

    I.6

    SENSORI E LASER



    I.6A  Beni

    N.

    Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

    Descrizione

    I.6A.001

    ex 6A005.b*, ex 6A005.c* e ex 6A005.d*

    a.:

    ex 6A005.d.4

    b.:

    ex 6A005.b.2-4

    c.:

    ex 6A005.c.2

    «Laser» diversi da quelli specificati in I.0A.002.g.5. o I.0A.002.h.6., componenti ed apparecchiature ottiche, come segue: (1)

    a. (1)  «Lasers» ad eccimeri ad impulsi (XeF, XeCl, KrF) aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  lunghezza d’onda compresa tra 240 nm e 360 nm;

    2.  cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz e

    3.  potenza di uscita media superiore a 500 W.

    b. (1)  «laser» a vapore di rame (Cu) aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  lunghezza d’onda compresa tra 500 nm e 600 nm; e

    2.  potenza di uscita media superiore a 40 W.

    c. (1)  «laser»«accordabili» in alessandrite (CR: BeAl2O4) allo stato solido aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  lunghezza d’onda compresa tra 720 nm e 800 nm;

    2.  larghezza di banda pari o inferiore a 0,005 nm;

    3.  cadenza di ripetizione superiore a 125 Hz; e

    4.  potenza di uscita media superiore a 30 W.

    I.6A.002

    6A007.c

    Gradiometri a gravità.

    I.6A.003

    6A102

    «Rivelatori» resistenti alle radiazioni, appositamente progettati o modificati per la protezione dagli effetti nucleari (ad esempio impulso elettromagnetico (EMP), raggi X, effetti combinati dell’esplosione e del calore), ed utilizzabili per «missili», progettati o previsti per resistere a livelli di radiazione uguali o superiori ad una dose di radiazione totale di 5 × 105 rad (Silicio).

    Nota tecnica:

    In I.6A.003 un «rivelatore» è definito come un dispositivo meccanico, elettrico, ottico o chimico che automaticamente identifica e memorizza o registra uno stimolo quale un cambiamento ambientale di pressione o di temperatura, un segnale elettrico o elettromagnetico o una radiazione proveniente da un materiale radioattivo. Sono inclusi i dispositivi che forniscono una rilevazione tramite funzionamento una sola volta oppure tramite guasto.

    I.6A.004

    6A107

    Gravimetri e componenti per gravimetri e gradiometri a gravità, come segue:

    a.  gravimenti progettati o modificati per l’impiego aeronautico o marino, aventi una precisione statica o operativa uguale o inferiore a (migliore di) 7 × 10–6 m/s2 (0,7 milligal) e un tempo di salita fino al valore stazionario uguale o inferiore a 2 minuti;

    b.  componenti appositamente progettati per gravimetri specificati in I.6A.004.a e gradiometri a gravità specificati in I.6A.002.

    I.6A.005

    6A108

    Sistemi radar e sistemi di inseguimento, come segue:

    a.  sistemi radar e sistemi radar a laser progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001 o nei razzi sonda specificati in I.9A.005;

    N.B.: vedere anche elenco dei materiali di armamento per i sistemi radar e laser per razzi e missili.

    Nota: I.6A.005.a. comprende quanto segue:

    a.  apparecchiature per la cartografia delle linee di livello del terreno;

    b.  apparecchiature sensori di immagini;

    c.  apparecchiature per la cartografia e la correlazione (sia digitale che analogica) di scenari;

    d.  apparecchiature radar per la navigazione Doppler.

    b.  sistemi per l’inseguimento di precisione, utilizzabili nei «missili», come segue:

    1.  sistemi per l’inseguimento che utilizzano un traslatore di codice che funziona in collegamento con sistemi di superficie, avionici o con sistemi satellitari di navigazione per la misurazione in tempo reale sia della posizione che della velocità durante il volo;

    2.  strumentazione radar per la misura della distanza, compresi gli inseguitori ottici o all’infrarosso associati, avente tutte le caratteristiche seguenti:

    a.  risoluzione angolare migliore di 3 milliradianti;

    b.  portata uguale o superiore a 30 km con una risoluzione in distanza migliore di 10 m (valore efficace);

    c.  risoluzione della velocità migliore di 3 m/sec.

    Nota tecnica:

    In I.6A.005.b. per «missili» si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

    I.6A.006

    6A202

    Tubi fotomoltiplicatori aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.  area del fotocatodo superiore a 20 cm2 e

    b.  tempo di salita dell’impulso all’anodo inferiore a 1 ns.

    I.6A.007

    6A203

    Apparecchi da ripresa e componenti, come segue:

    a.  apparecchi da ripresa a specchio rotante meccanicamente, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

    1.  apparecchi da ripresa di immagini in grado di registrare con velocità superiori a 225 000 immagini/s;

    2.  apparecchi da ripresa a scansione con velocità di registrazione superiori a 0,5 mm/μs.

    Nota: i componenti degli apparecchi di cui a I.6A.007.a. comprendono le parti elettroniche di sincronizzazione e gli assiemi di rotazione costituiti da turbine, specchi e cuscinetti.

    b.  apparecchi elettronici da ripresa a scansione, apparecchi elettronici da ripresa di immagini, tubi e dispositivi, come segue:

    1.  apparecchi elettronici da ripresa a scansione in grado di ottenere tempi di risoluzione uguali o inferiori a 50 ns;

    2.  tubi di scansione per gli apparecchi specificati in I.6A.007.b.1.;

    3.  apparecchi elettronici (o con otturatore elettronico) da ripresa di immagini in grado di ottenere tempi di esposizione dell’immagine uguali o inferiori a 50 ns;

    4.  tubi per l’immagine e dispositivi per l’immagine allo stato solido da utilizzare con gli apparecchi da ripresa specificati in I.6A.007.b.3., come segue:

    a.  tubi intensificatori di immagini focalizzati per prossimità aventi il fotocatodo depositato su un rivestimento conduttivo trasparente per diminuire la resistenza dello strato del fotocatodo;

    b.  tubi vidicon di tipo SIT dotati di sistemi veloci che consentono il controllo dei fotoelettroni dal fotocatodo prima del loro urto sulla placca dei tubi SIT;

    c.  otturatori elettro-ottici a cella di Kerr o di Pockels;

    d.  altri tubi di immagine e dispositivi di immagine allo stato solido aventi un tempo di controllo dell’immagine veloce minore di 50 ns appositamente progettati per gli apparecchi da ripresa specificati in I.6A.007.b.3;

    c.  apparecchi da ripresa televisivi resistenti alle radiazioni o loro lenti, appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a 50 × 103 Gy (Silicio) [5 × 106 rad (Silicio)] senza degradazione funzionale.

    Nota tecnica:

    Il termine Gy (Silicio) si riferisce all’energia in Joule per kg assorbita da un campione non schermato di silicio esposto a radiazioni ionizzanti.

    I.6A.008

    6A205

    «Laser», amplificatori ed oscillatori «laser», diversi da quelli specificati in I.0A.002.g.5., I.0A.002.h.6. e I.6A.001, come segue:

    a.  «laser» ad argon ionizzato aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  lunghezza d’onda compresa fra 400 nm e 515 nm e

    2.  potenza di uscita media superiore a 40 W;

    b.  oscillatori laser a coloranti accordabili monomodo ad impulsi aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  lunghezza d’onda compresa tra 300 nm e 800 nm;

    2.  potenza di uscita media superiore a 1 W;

    3.  cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz e

    4.  larghezza di impulso inferiore a 100 ns;

    c.  oscillatori ed amplificatori laser ad impulsi a coloranti accordabili aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  lunghezza d’onda compresa tra 300 nm e 800 nm;

    2.  potenza di uscita media superiore a 30 W;

    3.  cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz e

    4.  larghezza di impulso inferiore a 100 ns;

    Nota: I.6A.008.c. non sottopone a divieto gli oscillatori monomodo.;

    d.  laser ad impulsi ad anidride carbonica aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  lunghezza d’onda compresa tra 9 000 nm e 11 000 nm;

    2.  cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz;

    3.  potenza di uscita media superiore a 500 W e

    4.  larghezza di impulso inferiore a 200 ns;

    e.  sfasatori Raman quasi idrogeno progettati per funzionare a lunghezza d’onda di uscita di 16 micrometri e cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz;

    f.  «laser» drogati al neodimio (diversi da quelli a vetro), aventi lunghezza d’onda di uscita superiore a 1 000 nm ma non superiore a 1 100 nm, come segue:

    1.  eccitati ad impulsi e «Q commutati» con «durata dell’impulso» uguale o superiore ad 1 ns e aventi una delle caratteristiche seguenti:

    a.  uscita multimodo transverso con potenza di uscita media superiore a 40 W o

    b.  uscita multimodo transverso con potenza di uscita media superiore a 50 W o

    2.  in grado di raddoppiare la frequenza per fornire una lunghezza d'onda di uscita pari o superiore a 500 nm ma non maggiore di 550 nm e con potenza media di uscita superiore a 40 W.

    I.6A.009

    6A225

    Interferometri di velocità per la misura di velocità superiori a 1 km/s durante intervalli di tempo inferiori a 10 microsecondi.

    Nota: I.6A.009 include gli interferometri di velocità quali VISAR (Velocity interferometer systems for any reflector) e DLI (Doppler laser interferometers).

    I.6A.010

    6A226

    Sensori di pressione, come segue:

    a.  calibri alla manganina per pressioni superiori a 10 GPa;

    b.  trasduttori di pressioni al quarzo per pressioni superiori a 10 GPa.

    I.6A.011

    ex 6B108*

    Sistemi appositamente progettati per la misura della superficie equivalente radar utilizzabili in «missili» e loro sottosistemi.

    (1)   I testi delle lettere a, b e c della presente voce non corrispondono a quelli delle lettere a, b e c di 6A005.



    I.6B  Tecnologia, compreso il software

    N.

    Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

    Descrizione

    I.6B.001

    6D102

    «Software» appositamente progettato per l'«utilizzazione» dei beni specificati in I.6A.005.

    I.6B.002

    6D103

    «Software» che elabora i dati registrati dopo la missione per consentire la ricostruzione della posizione del veicolo lungo la sua traiettoria di volo, appositamente progettato o modificato per i «missili».

    Nota tecnica:

    In I.6B.002 per «missili» si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

    I.6B.003

    ex 6E001

    «Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo» di apparecchiature, materiali o «software» specificati nei punti I.6A.001, I.6A.002.c, I.6A.003, da I.6A.004 a I.6A.010, I.6B.001 o I.6B.002.

    I.6B.004

    ex 6E002

    «Tecnologia», in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la «produzione» di apparecchiature o materiali specificati nei punti I.6A.001, I.6A.002.c o da I.6A.003 a I.6A.010.

    I.6B.005

    ex 6E101

    «Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'«utilizzazione» di apparecchiature o «software» specificati nei punti da I.6A.002 a I.6A.005, I.6A.011, I.6B.001 o I.6B.002.

    I.6B.006

    ex 6E201

    «Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'«utilizzazione» di apparecchiature specificate in I.6A.001 o nei punti da I.6A.006 a I.6A.010.

    I.7

    MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE



    I.7A  Beni

    N.

    Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

    Descrizione

    I.7A.001

    ex 7A002*

    (ex 7A002.a e ex 7A002.d)

    Giroscopi aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

    N.B.: vedere anche I.7A.003.

    a.  «stabilità» della «velocità di precessione» misurata in un ambiente di 1 g su un periodo di un mese ed in rapporto ad un valore di calibrazione fisso inferiore a (migliore di) 0,5 gradi per ora se specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare fino a 100 g compresi o

    b.  specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 100 g.

    I.7A.002

    7A101, ex 7A001.a.3

    Accelerometri come segue e loro componenti appositamente progettati:

    a.  accelerometri lineari, progettati per l'utilizzazione nei sistemi di navigazione inerziale o nei sistemi di guida di qualsiasi tipo, utilizzabili nei «missili», aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati;

    1.  «ripetibilità» di «polarizzazione» inferiore a (migliore di) 1 250 micro g e

    2.  «ripetibilità» del «fattore di scala» inferiore a (migliore di) 1 250 ppm;

    Nota: I.7A.002.a. non specifica gli accelerometri appositamente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione (MWD) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello a foro.

    Note tecniche:

    1.  In I.7A.002.a. per «missili» si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km;

    2.  In I.7A.002.a. la misurazione della «polarizzazione» e del «fattore di scala» si riferisce a una deviazione standard (1 sigma) rispetto a una calibrazione fissa nell'arco di un anno;

    b.  Accelerometri a uscita continua progettati per funzionare a livelli di accelerazione superiori a 100 g.

    I.7A.003

    7A102*

    Giroscopi di qualsiasi tipo, diversi da quelli specificati in I.7A.001, utilizzabili in «missili», aventi «stabilità» della «velocità di precessione» inferiore a 0,5° (1 sigma o valore efficace) per ora nelle condizioni di 1 g e loro componenti appositamente progettati.

    Nota tecnica:

    In I.7A.003 per «missili» si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km

    I.7A.004

    ex 7A103

    (7A103.a, ex 7A103.b e 7A103.c)

    Strumentazioni, apparecchiature e sistemi di navigazione come segue, e loro componenti appositamente progettati:

    a.*  apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri specificati in I.7A.002 o giroscopi specificati in I.7A.001 o I.7A.003 e sistemi che incorporano tali apparecchiature;

    b.*  sistemi di strumenti di volo integrati, che comprendono stabilizzatori giroscopici o piloti automatici, progettati o modificati per essere utilizzati nei «missili»;

    c.  «sistemi di navigazione integrati» progettati o modificati per «missili» e in grado di fornire una precisione di navigazione pari o inferiore a 200 m di errore circolare probabile (CEP).

    Note tecniche:

    1.  Un «sistema di navigazione integrato» è costituito in genere dei seguenti componenti:

    a.  un dispositivo di misura inerziale (ad es. un sistema di riferimento di rotta e di assetto, un'unità di riferimento inerziale o un sistema di navigazione inerziale);

    b.  uno o più sensori esterni utilizzati per aggiornare la posizione e/o la velocità, in modo periodico o continuo, durante il volo (ad es. ricevitori satellitari di navigazione, altimetri di tipo radar e/o radar Doppler); e

    c.  hardware e software di integrazione;

    2.  In I.7A.004.c. per «missili» si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

    I.7A.005

    7A104

    Bussole giroastrali ed altri dispositivi, che consentono di determinare la posizione o l'orientamento con l'inseguimento automatico di corpi celesti o di satelliti e loro componenti appositamente progettati.

    I.7A.006

    7A105

    Apparecchiature di ricezione di Sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS; ad esempio GPS, GLONASS o Galileo), aventi una delle seguenti caratteristiche, e loro componenti appositamente progettati:

    a.  progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001, nei veicoli aerei senza equipaggio specificati in I.9A.003 o nei razzi sonda specificati in I.9A.005 o

    N.B.: vedere anche elenco dei materiali di armamento per le apparecchiature di ricezione per razzi e missili.

    b.  progettati o modificati per impiego avionico ed aventi una delle seguenti caratteristiche:

    1.  in grado di fornire informazioni di navigazione a velocità superiori a 600 m/s;

    2.  che utilizzano funzioni di decrittazione, progettati o modificati per servizi militari o governativi, per avere accesso a segnali/dati crittografati o

    3.  appositamente progettati per utilizzare dispositivi anti-interferenze (ad esempio antenne audio-adattive o antenne orientabili elettronicamente in grado di funzionare in un ambiente di contromisure attive o passive.

    Nota: I.7A.006.b.2. e I.7A.006.b.3. non sottopongono a divieto le apparecchiature progettate per servizi GNSS commerciali, civili o per la salvaguardia della vita umana (ad esempio integrità dei dati, sicurezza in volo).

    I.7A.007

    7A106

    Altimetri di tipo radar o radar a laser, progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001 o nei razzi sonda specificati in I.9A.005.

    N.B.: vedere anche elenco dei materiali di armamento per gli altimetri per razzi e missili.

    I.7A.008

    7A115

    Sensori passivi per la determinazione del rilevamento rispetto a specifiche sorgenti elettromagnetiche (apparecchiature radiogoniometriche) o delle caratteristiche del terreno, progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001 o nei razzi sonda specificati in I.9A.005.

    N.B.: vedere anche elenco dei materiali di armamento per i sensori passivi per razzi e missili.

    Nota: I.7A.008 comprende sensori per le apparecchiature seguenti:

    a.  apparecchiature per la cartografia delle linee di livello del terreno;

    b.  apparecchiature sensori di immagini (sia attive che passive);

    c.  apparecchiature passive per l'interferometria.

    I.7A.009

    7A116

    Sistemi di comando di volo e servovalvole, come segue, progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001 o nei razzi sonda specificati in I.9A.005.

    N.B.: vedere anche elenco dei materiali di armamento per i sistemi di comando di volo per razzi e missili.

    a.  sistemi di comando di volo idraulici, meccanici, elettroottici o elettromeccanici (compresi i sistemi di comando di volo elettrici);

    b.  apparecchiature di controllo di assetto;

    c.  servovalvole per comando di volo progettate o modificate per i sistemi specificati in I.7A.009.a. o I.7A.009.b., e progettate o modificate per operare in un ambiente vibratorio ad un valore efficace superiore a 10 g tra 20 Hz e 2 kHz.

    I.7A.010

    7A117

    «Complessi di guida» utilizzabili nei «missili» in grado di raggiungere una precisione di sistema del 3,33 % o meno della portata (cioè un «CEP» di 10 km o meno ad una distanza di 300 km).

    I.7A.011

    7B001

    Apparecchiature di collaudo, di calibrazione o di allineamento appositamente progettate per le apparecchiature specificate nei punti da I.7A.001 a I.7A.010.

    I.7A.012

    7B002

    Apparecchiature, come segue, appositamente progettate per la qualificazione di specchi per giroscopi a «laser» ad anelli:

    N.B.: vedere anche I.7A.014.

    a.  Diffusometri aventi una precisione di misura uguale o inferiore a (migliore di) 10 ppm;

    b.  profilometri aventi una precisione di misura uguale o inferiore a (migliore di) 0,5 nanometri (5 angstrom).

    I.7A.013

    7B003*

    Apparecchiature appositamente progettate per la «produzione» di apparecchiature specificate nei punti da I.7A.001 a I.7A.010.

    Nota: I.7A.013 comprende:

    a.  stazioni di collaudo per la messa a punto di giroscopi,

    b.  stazioni di equilibratura dinamica di giroscopi,

    c.  stazioni di collaudo per il rodaggio di motori di trascinamento di giroscopi,

    d.  stazioni di svuotamento e di riempimento di giroscopi,

    e.  dispositivi di centrifugazione per cuscinetti di giroscopi,

    f.  stazioni di allineamento dell'asse degli accelerometri,

    g.  (riservato)

    h.  stazioni di collaudo per accelerometri,

    i.  tester di modulo per unità di misura inerziale (IMU),

    j.  tester di piattaforma per unità di misura inerziale (IMU),

    k.  dispositivi di manipolazione dell'elemento stabile per unità di misura inerziale (IMU),

    l.  dispositivi di equilibrazione della piattaforma per unità di misura inerziale (IMU).

    I.7A.014

    7B102

    Riflettometri appositamente progettati per la qualificazione di specchi per giroscopi a «laser», aventi un livello di precisione di misura uguale o inferiore a (migliore di) 50 ppm.

    I.7A.015

    7B103

    «Mezzi di produzione» e «apparecchiature di produzione» come segue:

    a.  «mezzi di produzione» appositamente progettati per le apparecchiature specificate in I.7A.010;

    b.  «apparecchiature di produzione» e altre apparecchiature di collaudo, calibrazione e allineamento, diverse da quelle specificate nei punti da I.7A.011 a I.7A.013, progettate o modificate per l'uso con le apparecchiature specificate nei punti da I.7A.001 a I.7A.010.



    I.7B  Tecnologia, compreso il software

    N.

    Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

    Descrizione

    I.7B.001

    ex 7D101

    «Software» appositamente progettato o modificato per l'«utilizzazione» di apparecchiature specificate da I.7A.001 a I.7A.008, I.7A.009.a., in I.7A.009.b. o da I.7A.011 a I.7A.015.

    I.7B.002

    7D102

    «Software» di integrazione, come segue:

    a.  per le apparecchiature specificate in I.7A.004.b.;

    b.  appositamente progettato per le apparecchiature specificate in I.7A.004.a.;

    c.  progettato o modificato per le apparecchiature specificate in I.7A.004.c.

    Nota: una forma comune di «software» di integrazione utilizza il filtraggio Kalman.

    I.7B.003

    7D103

    «Software» appositamente progettato per modellare o simulare i «complessi di guida»y specificati in I.7A.010 o per integrazione di progetto con i veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001 o con i razzi sonda specificati in I.9A.005.

    Nota: Il «software» specificato in I.7B.003 continua ad essere sottoposto a divieto quando combinato con i calcolatori appositamente progettati specificati in I.4A.003.

    I.7B.004

    ex 7E001

    «Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo» di apparecchiature o di «software» specificati nei punti da I.7A.001 a I.7A.015 o da I.7B.001 a I.7B.003.

    I.7B.005

    ex 7E002

    «Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per la «produzione» di apparecchiature specificate da I.7A.001 a I.7A.015.

    I.7B.006

    7E101

    «Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'«utilizzazione» di apparecchiature specificate nei punti da I.7A.001 a I.7A.015 o da I.7B.001 a I.7B.003.

    I.7B.007

    7E102

    «Tecnologia» per la protezione di sottosistemi avionici ed elettrici contro i pericoli dell'impulso elettromagnetico (EMP) e dell'interferenza elettromagnetica (EMI) da sorgenti esterne, come segue:

    a.  «tecnologia» per la progettazione di sistemi di schermatura;

    b.  «tecnologia» per la progettazione di configurazione di circuiti e sottosistemi elettrici resistenti alle radiazioni;

    c.  «tecnologia» di progettazione per la determinazione dei criteri per rendere i beni di cui ai precedenti I.7B.007.a. e I.7B.007.b resistenti alle radiazioni.

    I.7B.008

    7E104

    «Tecnologia» per l'integrazione dei dati di comando di volo, di guida e di propulsione in un sistema di gestione del volo per l'ottimizzazione della traiettoria di un sistema con propulsione a razzo.

    I.9

    MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE



    I.9A  Beni

    N.

    Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

    Descrizione

    I.9A.001

    ex 9A004

    Veicoli di lancio nello spazio

    N.B.: vedere anche I.9A.005. Per razzi e missili vedere elenco dei materiali di armamento.

    Nota: I.9A.001 non sottopone ad autorizzazione i carichi utili.

    I.9A.002

    9A011

    Motori autoreattori, motori autoreattori supersonici o motori a ciclo combinato e loro componenti appositamente progettati.

    N.B.: vedere anche I.9A.012 e I.9A.016.

    I.9A.003

    ex 9A012.a

    «Veicoli aerei senza equipaggio» («UAV»), sistemi, apparecchiature e componenti associati, come segue:

    a.*  «UAV» aventi una delle caratteristiche seguenti:

    1.*  aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

    1.  capacità autonoma di controllo di volo e di navigazione (ad es. autopilota con sistema di navigazione inerziale); o

    2.  capacità di volo controllato al di fuori del campo visivo diretto di un operatore umano (ad es. controllo televisivo a distanza); e

    b.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

    1.  dotati di sistema/meccanismo di erogazione di aerosol con capacità superiore a 20 litri o

    2.  progettati o modificati per essere dotati di sistema/meccanismo di erogazione di aerosol con capacità superiore a 20 litri o

    2.  in grado di trasportare un carico utile ad una distanza di almeno 300 km.

    Note tecniche:

    1.  Un aerosol consiste di particolato o liquidi diversi dai componenti, sottoprodotti o additivi del combustibile, facenti parte del carico utile da disperdere nell'atmosfera. Sono aerosol, ad esempio, i pesticidi per l'irrorazione delle colture e le sostanze chimiche secche sparse per provocare nuvole.

    2.  Un sistema/meccanismo di erogazione di aerosol contiene tutti i dispositivi (meccanici, elettrici, idraulici ecc.) necessari per il magazzinaggio e la dispersione di un aerosol nell'atmosfera. Comprende la possibilità di iniettare aerosol nei vapori di scarico della combustione e nel flusso di scorrimento dell'elica.

    I.9A.004

    9A101

    Turboreattori e turboreattori a soffiante (inclusi i motori turbocompositi), come segue:

    a.  motori aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  valore massimo di spinta maggiore di 400 N (a motore non installato) con l'esclusione dei motori omologati come civili con un valore massimo di spinta maggiore di 8 890 N (a motore non installato); e

    2.  consumo specifico di carburante uguale o inferiore a 0,15 kg/N/ora (a una potenza massima continua a livello del mare in condizioni statiche e standard);

    b.  motori progettati o modificati per essere utilizzati in «missili».

    I.9A.005

    9A104

    Razzi sonda aventi una portata uguale o superiore a 300 km.

    N.B.: vedere anche I.9A.001. Per razzi e missili vedere elenco dei materiali di armamento.

    I.9A.006

    9A105

    Motori a razzo a propellente liquido, come segue:

    N.B.: vedere anche I.9A.017.

    a.  motori a razzo a propellente liquido utilizzabili in «missili», aventi una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 1,1 MNs;

    b.  motori a razzo a propellente solido, utilizzabili in sistemi completi a razzo o veicoli aerei senza equipaggio aventi una portata di 300 km, diversi da quelli specificati in I.9A.006.a., aventi una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 0,841 MNs.

    I.9A.007

    9A106

    Sistemi o componenti, utilizzabili in «missili», come segue, appositamente progettati per sistemi di propulsione a razzo a propellente liquido:

    a.  rivestimenti ablativi per camere di spinta o di combustione;

    b.  ugelli di razzi;

    c.  sottosistemi per il controllo della spinta del vettore;

    Nota tecnica:

    Esempi di metodi per ottenere il controllo della spinta del vettore specificato in I.9A.007.c. sono:

    1.  ugelli flessibili;

    2.  iniezione di fluidi o gas secondari;

    3.  motori o ugelli orientabili:

    4.  deflessione del flusso dei gas di scarico (palette o sonde del getto) o

    5.  alette correttrici di spinta.

    d.  sistemi di controllo per propellente liquido e ad impasto liquido (compresi gli ossidanti), e loro componenti appositamente progettati, progettati o modificati per funzionare in ambienti con sollecitazione di vibrazione di intensità superiore a 10 g valore efficace e frequenza compresa tra 20 Hz e 2 kHz.

    Nota: le uniche servovalvole e pompe specificate in I.9A.007.d sono le seguenti:

    a.  servovalvole progettate per portate uguali o superiori a 24 litri/min, ad una pressione assoluta uguale o superiore a 7 MPa, aventi tempo di risposta dell'attuatore inferiore a 100 ms;

    b.  pompe per propellenti liquidi, con velocità dell'albero uguale o superiore a 8 000 giri/min o con pressioni di mandata uguali o superiori a 7 MPa.

    I.9A.008

    9A107 e ex 9A007.a

    Motori a razzo a propellente solido, utilizzabili in sistemi completi a razzo o veicoli aerei senza equipaggio aventi una portata di 300 km, aventi una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 0,841 MNs.

    N.B.: vedere anche I.9A.017.

    I.9A.009

    9A108

    Componenti utilizzabili in «missili», come segue, appositamente progettati per sistemi di propulsione a razzo a combustibile solido:

    a.  corpi di contenimento dei motori a razzo e loro componenti «isolanti»;

    b.  ugelli di razzi;

    c.  sottosistemi di controllo della spinta del vettore.

    Nota tecnica:

    Esempi di metodi per ottenere il controllo della spinta del vettore specificato in I.9A.009.c sono:

    1.  ugelli flessibili,

    2.  iniezione di fluidi o gas secondari,

    3.  motori o ugelli orientabili,

    4.  deflessione del flusso dei gas di scarico (palette o sonde del getto) o

    5.  alette correttrici di spinta.

    I.9A.010

    9A109

    Motori a razzo ibridi, utilizzabili in «missili» e loro componenti appositamente progettati.

    N.B.: vedere anche I.9A.017.

    Nota tecnica:

    In I.9A.010 per «missili» si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

    I.9A.011

    9A110

    Strutture composite, laminati e loro manufatti, appositamente progettati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001 o nei razzi sonda specificati in I.9A.005 o nei sottosistemi specificati in I.9A.006.a., da I.9A.007 a I.9A.009, I.9A.014 o I.9A.017.

    N.B.: vedere anche elenco dei materiali di armamento per strutture composite, laminati e loro manufatti.

    I.9A.012

    ex 9A111*

    Motori pulsoreattori, utilizzabili in «missili», e loro componenti appositamente progettati.

    N.B.: vedere anche I.9A.002 e I.9A.016.

    I.9A.013

    9A115

    Apparecchiature di supporto per il lancio, come segue:

    N.B.: vedere anche elenco dei materiali di armamento per le apparecchiature di supporto per il lancio.

    a.  apparati e dispositivi per il maneggio, il controllo, l'attivazione o il lancio, progettati o modificati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001, i veicoli aerei senza equipaggio specificati in I.9A.003 o i razzi sonda specificati in I.9A.005;

    b.  veicoli per il trasporto, il maneggio, il controllo, l'attivazione o il lancio, progettati o modificati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001 o i razzi sonda specificati in I.9A.005.

    I.9A.014

    9A116

    Veicoli di rientro, utilizzabili in «missili», e loro apparecchiature progettate o modificate, come segue:

    a.  veicoli di rientro;

    b.  scudi termici e loro componenti fabbricati in ceramica o in materiali ablativi;

    c.  pozzi di calore e loro componenti fabbricati con materiali leggeri e ad alta capacità termica;

    d.  apparecchiature elettroniche appositamente progettate per veicoli di rientro.

    I.9A.015

    9A117

    Meccanismi di separazione di stadio, meccanismi di separazione e loro stadi intermedi, utilizzabili in «missili».

    I.9A.016

    ex 9A118*

    Dispositivi per la regolazione della combustione utilizzabili in motori, utilizzabili in «missili», specificati in I.9A.002 o I.9A.012.

    I.9A.017

    9A119

    Stadi individuali di razzi, utilizzabili in sistemi completi a razzo o veicoli aerei senza equipaggio, aventi una portata di 300 km, diversi da quelli specificati in I.9A.006, I.9A.008 e I.9A.010.

    I.9A.018

    9A120

    Serbatoi per propellente liquido, appositamente progettati per i propellenti specificati in I.1A.029 o «altri propellenti liquidi», utilizzati nei sistemi a razzo in grado di trasportare un carico utile di almeno 500 kg ad una distanza di almeno 300 km.

    Nota: in I.9A.018 «altri propellenti liquidi» includono i propellenti specificati nell'elenco dei materiali di armamento, senza limitarsi ad essi.

    I.9A.019

     

    (riservato)

    I.9A.020

    ex 9B105*

    Gallerie aerodinamiche per velocità uguali o superiori a 0,9 Mach, utilizzabili per «missili» e loro sottosistemi.

    I.9A.021

    9B106

    Camere ambientali e camere anecoiche, come segue:

    a.  camere ambientali in grado di simulare le condizioni di volo seguenti:

    1.  ambienti di vibrazione uguale o superiore a 10 g valore efficace, misurata a «tavola vuota», fra 20 Hz e 2 kHz e capacità di imprimere forze uguali o superiori a 5 kN e

    2.  altitudini uguali o superiori a 15 km o

    3.  gamma di temperature da almeno 223 K (– 50 °C) a 398 K (+ 125 °C);

    Note tecniche:

    1.  I.9A.021.a. descrive sistemi in grado di generare un ambiente vibratorio con onda singola (ad es. sinusoidale) e sistemi in grado di generare una vibrazione casuale a banda larga (ossia spettro di potenza);

    2.  in I.9A.021.a.1. per «tavola vuota» si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio;

    b.  camere ambientali in grado di simulare le condizioni di volo seguenti:

    1.  ambienti acustici con livello globale di pressione del suono uguale o superiore a 140 dB (riferiti a 20 Pa) o con potenza di uscita acustica nominale totale uguale o superiore a 4 kW; e

    2.  altitudini uguali o superiori a 15 km; o

    3.  gamma di temperature da almeno 223 K (– 50 °C) a 398 K (+ 125 °C);

    I.9A.022

    ex 9B115

    «Apparecchiature di produzione» appositamente progettate per i sistemi, sottosistemi e componenti specificati in I.9A.002, I.9A.004, da I.9A.006 a I.9A.010, I.9A.012, da I.9A.014 a I.9A.017.

    I.9A.023

    ex 9B116

    «Mezzi di produzione» appositamente progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001, o per i sistemi, sottosistemi e componenti precedentemente specificati in I.9A.002, I.9A.004, da I.9A.005 a I.9A.010, I.9A.012, o da I.9A.014 a I.9A.017.

    N.B.: vedere anche elenco dei materiali di armamento per i «mezzi di produzione» per razzi e missili.

    I.9A.024

    ex 9B117*

    Banchi e stazioni di prova per motori a razzo a propellente solido o liquido o motori a razzo, aventi una delle caratteristiche seguenti:

    a.*  in grado di sostenere più di 90 kN di spinta o

    b.  in grado di misurare simultaneamente le tre componenti di spinta assiale.

    I.9A.025

    9C108

    Materiale «isolante» sfuso e «rivestimento interno», per corpi di contenimento dei motori a razzo utilizzabili in «missili» o appositamente progettati per «missili».

    Nota tecnica:

    In I.9A.025 per «missili» si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

    I.9A.026

    9C110

    Preimpregnati con fibre impregnate di resina e preformati con fibre a rivestimento metallico, per strutture composite, laminati e loro manufatti specificati in I.9A.011, costruiti con matrice organica o con matrice metallica che utilizzano rinforzi fibrosi o filamentosi aventi «carico di rottura specifico» superiore a 7,62 x 104 m e «modulo specifico» superiore a 3,18 x 106 m.

    N.B.: vedere anche I.1A.024 e I.1A.034.

    Nota: Gli unici preimpregnati con fibre impregnate di resina specificati in I.9A.026 sono quelli che utilizzano resine con temperatura di transizione del vetro (Tg), dopo il trattamento, superiore a 418 K (145 °C) determinata in conformità alla ASTM D4065 o norme equivalenti.



    I.9B  Tecnologia, compreso il software

    N.

    Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

    Descrizione

    I.9B.001

    ex 9D001

    «Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo» delle apparecchiature o della «tecnologia» specificate in I.9A.002, I.9A.009, I.9A.012, I.9A.015 o I.9A.016.

    I.9B.002

    9D101

    «Software» appositamente progettato o modificato per l'«utilizzazione» dei beni specificati in I.9A.020, I.9A.021, I.9A.023 o I.9A.024.

    I.9B.003

    9D103

    «Software» appositamente progettato per modellare, simulare o per l’integrazione di progetto dei veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001 o dei razzi sonda specificati in I.9A.005, o dei sottosistemi specificati in I.9A.006.a., I.9A.007, I.9A.009, I.9A.014 o I.9A.017.

    Nota: Il «software» specificato in I.9B.003 continua ad essere sottoposto a divieto quando combinato con i calcolatori appositamente progettati specificati in I.4A.003.

    I.9B.004

    ex 9D104

    «Software» appositamente progettato o modificato per l'«utilizzazione» di ►C3  beni specificati in I.9A.002 ◄ , I.9A.004, I.9A.006, I.9A.007.c., I.9A.007.d., I.9A.008, I.9A.009.c., I.9A.010, I.9A.012, I.9A.013.a., I.9A.014.d., I.9A.015 o I.9A.016.

    I.9B.005

    9D105

    «Software» che coordina la funzione di più di un sottosistema, appositamente progettato o modificato per l'«utilizzazione» in veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001 o in razzi sonda specificati in I.9A.005.

    I.9B.006

    ex 9E001

    «Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo» di apparecchiature o di «software» specificati in I.9A.001, I.9A.003, da I.9A.021 a I.9A.024, o da I.9B.002 a I.9B.005.

    I.9B.007

    ex 9E002

    «Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la «produzione» di apparecchiature specificate in I.9A.001, I.9A.003 o da I.9A.021 a I.9A.024.

    I.9B.008

    9E101

    «Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per lo «sviluppo» o la «produzione» di beni specificati da I.9A.004 a I.9A.017.

    I.9B.009

    ex 9E102

    «Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'«utilizzazione» di veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001, o beni specificati in I.9A.002, da I.9A.004 a I.9A.017, da I.9A.020 a I.9A.024, I.9B.002 o in I.9B.003.

    ▼M7




    ALLEGATO I BIS

    Beni e tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii)

    NOTE INTRODUTTIVE

    1. Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata «Descrizione» si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000.

    2. Un numero di riferimento nella colonna intitolata «Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007» sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna «Descrizione» esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

    3. Le definizioni di termini tra «virgolette singole» sono riportate in una nota tecnica che segue la voce pertinente.

    4. Per le definizioni dei termini tra «virgolette doppie» si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007 del Consiglio.

    Note generali

    1. Sono sottoposti a divieto per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti - specificati nell'elenco - che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi o utilizzati per altri scopi.

    N.B.:   Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

    2. I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

    Nota generale sulla tecnologia (NGT)

    (Da leggersi congiuntamente alla sezione IA.B.)

    1. Sono vietati, secondo le disposizioni della sezione IA.B., la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della «tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni di cui nella parte A (Beni) sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.

    2. La «tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.

    3. Il divieto non si applica per la quantità minima di «tecnologia» necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono sottoposti a divieto o di cui è stata autorizzata l'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 423/2007.

    4. Il divieto di trasferimento di «tecnologia» non si applica per le informazioni «di pubblico dominio», per la «ricerca scientifica di base» o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

    IA.A.   BENI



    A0.  Materiali nucleari, impianti e apparecchiature

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

    IA.A0.001

    Lampade a catodo cavo, come segue:

    a.  Lampade a catodo cavo allo iodio con finestre di silicio puro o quarzo

    b.  Lampade a catodo cavo all'uranio

    IA.A0.005

    Componenti di contenitori di reattori nucleari e apparecchiature di collaudo, diversi da quelli specificati in 0A001, come segue:

    1.  Dispositivi di tenuta

    2.  Componenti interni

    3.  Apparecchiature per sigillare, collaudare e misurare

    0A001

    IA.A0.006

    Sistemi di rilevazione nucleare per la rilevazione, l'identificazione o la quantificazione di materiali radioattivi e radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati in 0A001.j o 1A004.c.

    0A001.j

    1A004.c

    IA.A0.007

    Valvole di tenuta a soffietto in lega di alluminio o in acciaio inossidabile del tipo 304, 304L o 316L.

    Nota: questa voce con contempla le valvole definite alle voci 0B001.c.6 e 2A226.

    0B001.c.6

    2A226

    IA.A0.012

    Camere schermate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto di sostanze radioattive (celle calde).

    0B006

    IA.A0.013

    «Uranio naturale» o «uranio impoverito» o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate, diverse da quelle specificate in 0C001.

    0C001



    A1.  Materiali, prodotti chimici, «microrganismi» e «tossine»

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

    IA.A1.001

    Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HPA) (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 298-07-7) in qualsiasi quantità, con una purezza superiore al 90 %.

    IA.A1.002

    Fluoro gassoso (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 7782-41-4), con una purezza superiore al 95 %.

    IA.A1.005

    Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, con resa in uscita superiore a 100 g/h di fluoro.

    Nota: questa voce non contempla le celle elettrolitiche definite in 1B225.

    1B225

    IA.A1.008

    Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, con una permeabilità iniziale relativa di 120 000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1 mm.

    1C003.a

    IA.A1.009

    ►M10  

    «Materiali fibrosi o filamentosi» o materiali preimpregnati, come segue:

    a.  «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio o aramidici aventi una delle caratteristiche seguenti:

    1.  «modulo specifico» superiore a 10 × 106 m, o

    2.  «carico di rottura specifico» superiore a 17 × 104 m;

    b.  «materiali fibrosi o filamentosi» di vetro aventi una delle caratteristiche seguenti:

    1.  «modulo specifico» superiore a 3,18 × 106 m, o

    2.  «carico di rottura specifico» superiore a 76,2 × 103 m;

    c.  «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (materiali preimpregnati), costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» di vetro o di carbonio diversi da quelli specificati in IA.A1.010.a. o b.

    Nota: questa voce non contempla i «materiali fibrosi o filamentosi» definiti in 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a e 1C210.b.

     ◄

    1C010.a

    1C010.b

    1C210.a

    1C210.b

    IA.A1.010

    ►M10  

    Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o «preformati di fibre di carbonio», come segue:

    a.  costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» specificati in IA.A1.009;

    b.  «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio impregnati inclusi in una «matrice» di resina epossidica (preimpregnati), specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di aeromobili, nei quali la dimensione dei singoli fogli non superi 50 cm × 90 cm;

    c.  preimpregnati specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, quando impregnati con resine fenoliche o epossidiche aventi una temperatura di transizione vetrosa (Tg) inferiore a 433 K (160 °C) e una temperatura di indurimento inferiore alla temperatura di transizione vetrosa.

    Nota: questa voce non contempla i «materiali fibrosi o filamentosi» definiti alla voce 1C010.e.

     ◄

    1C010.e

    1C210

    IA.A1.011

    Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei «missili», diversi da quelli specificati in 1C107.

    1C107

    IA.A1.012

    Acciai Maraging, diversi da quelli specificati in 1C116 e 1C216, aventi carico di rottura uguale o superiore a 2 050 MPa, a 293 K (20 °C).

    Nota tecnica: l'acciaio sopra richiamato comprende l'acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico.

    1C216

    IA.A1.013

    Tungsteno, tantalio, carburo di tungsteno, carburo di tantalio e relative leghe, aventi le due caratteristiche seguenti:

    a.  in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi i segmenti di cilindro) con diametro interno compreso tra 50 mm e 300 mm e

    b.  una massa maggiore di 5 kg.

    Nota: questa voce non contempla il tungsteno, il carburo di tungsteno e le leghe di tungsteno definite in 1C226.

    1C226



    A2.  Trattamento e lavorazione dei materiali

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

    IA.A2.001

    Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro componenti, diversi da quelli specificati in 2B116:

    a.  sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o ad anello chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di vibrare un sistema ad un'accelerazione uguale o superiore a 0,1 g in valore efficace tra 0,1 Hz e 2 kHz ed in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50 kN, misurate a «tavola vuota»;

    b.  controllori numerici, combinati con «software» di collaudo a vibrazione appositamente progettato, con larghezza di banda in tempo reale superiore a 5 kHz e progettati per essere utilizzati con i sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;

    c.  dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplificatori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore a 50 kN, misurata a «tavola vuota», ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;

    d.  strutture di supporto del pezzo da collaudare ed unità elettroniche progettate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata a «tavola vuota», ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.

    Nota tecnica: per «tavola vuota» si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio.

    2B116

    IA.A2.004

    Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, diversi da quelli specificati in 2B225, aventi una delle caratteristiche seguenti:

    a.  capacità di penetrazione uguale o superiore a 0,3 m della parete della cella calda (operazione attraverso la parete) o

    b.  capacità di superare la sommità della parete di una cella calda di spessore uguale o superiore a 0,3 m (funzionamento sopra la parete).

    Nota tecnica: i manipolatori a distanza consentono di effettuare una traslazione delle azioni di un operatore umano ad un braccio operante a distanza e a dispositivi terminali. Possono essere del tipo «asservito» o azionati tramite leva di comando o tastiera.

    2B225

    IA.A2.011

    Separatori centrifughi, in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con:

    1.  leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

    2.  fluoropolimeri;

    3.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

    4.  nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

    5.  tantalio o leghe di tantalio;

    6.  titanio o leghe di titanio; o

    7.  zirconio o leghe di zirconio.

    Nota: questa voce non contempla i separatori centrifughi definiti alla voce 2B352.c.

    2B352.c

    IA.A2.012

    Filtri sinterizzati metallici di nichelio o leghe di nichelio contenenti il 40 % o più in peso di nichelio

    Nota: questa voce non contempla i filtri definiti alla voce 2B352.d.

    2B352.d



    A3.  Materiali elettronici

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

    IA.A3.001

    Alimentatori in corrente continua ad alta tensione aventi le due caratteristiche seguenti:

    a.  in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 10 kV con potenza di uscita uguale o superiore a 5 kW con o senza sweeping e

    b.  stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1 % per un periodo di 4 ore.

    Nota: questa voce non contempla gli alimentatori definiti alle voci 0B001.j.5 e 3A227.

    3A227

    IA.A3.002

    Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati alle voci 3A233 o 0B002.g, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 200 e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 200, come segue, e loro sorgenti di ioni:

    a.  spettrometri di massa a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP/MS);

    b.  spettrometri di massa con scarica a bagliore (GDMS);

    c.  spettrometri di massa a ionizzazione termica (TIMS);

    d.  spettrometri di massa a bombardamento di elettroni aventi una camera sorgente costruita, placcata o rivestita con «Materiali resistenti alla corrosione da UF6»;

    e.  spettrometri di massa a fascio molecolare aventi una delle caratteristiche seguenti:

    1.  camera sorgente costruita, placcata o rivestita con acciaio inossidabile o molibdeno e equipaggiati con una trappola a freddo in grado di raffreddare ad una temperatura uguale o inferiore a 193 K (– 80 °C) o

    2.  camera sorgente costruita, placcata o rivestita con «Materiali resistenti alla corrosione da UF6»;

    f.  spettrometri di massa equipaggiati con una sorgente ionica di microfluorurazione progettati per attinidi o fluoruri di attinidi.

    3A233



    A6.  Sensori e laser

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

    IA.A6.001

    Barre di granato di ittrio (YAG)

    IA.A6.003

    Correttori del fronte d'onda da usare con un raggio laser di diametro superiore a 4 mm, e loro componenti appositamente progettati, tra cui sistemi di controllo, sensori per il fronte di fase e «specchi deformabili», compresi gli specchi bimorfi.

    Nota: questa voce non contempla gli specchi definiti alle voci 6A004.a, 6A005.e e 6A005.f.

    6A003

    IA.A6.004

    «Laser» ad argon ionizzato aventi un'energia di uscita pari o superiore a 5 W

    Nota: questa voce non contempla i «laser» ad argon ionizzato definiti alle voci 0B001.g.5, 6A005 e 6A205.a.

    6A005.a.6

    6A205.a

    IA.A6.006

    «Laser» a semiconduttore accordabili e cortine di laser a semiconduttore accordabili, con lunghezza di onda tra 9 μm e 17 μm, e pile di allineamenti di «laser» a semiconduttore contenenti almeno un allineamento di «laser» a semiconduttore accordabile di tale lunghezza di onda.

    Note:

    1.  I «laser» a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser.

    2.  Questa voce con contempla i «laser» a semiconduttore definiti alle voci 0B001.h.6 e 6A005.b.

    6A005.b

    IA.A6.008

    «Laser» (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, con lunghezza di onda di uscita superiore a 1 000 nm ma non superiore a 1 100 nm e energia di uscita superiore a 10 J per impulso

    Nota: questa voce non contempla i «laser» (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio definiti alla voce 6A005.c.2.b.

    6A005.c.2

    IA.A6.010

    Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro lenti, diversi da quelli di cui alla voce 6A203.c, appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a 50 × 103 Gy (silicio) [5 x 106 rad (silicio)] senza degradazione funzionale

    Nota tecnica: il termine Gy(silicio) si riferisce all'energia, espressa in Joule per Kg, assorbita da un campione di silicio non schermato esposto a radiazioni ionizzanti.

    6A203.c

    IA.A6.011

    Oscillatori ed amplificatori laser ad impulsi a coloranti accordabili aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  lunghezza d'onda compresa tra 300 nm e 800 nm;

    2.  potenza di uscita media superiore a 10 W ma non superiore a 30 W

    3.  cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz; e

    4.  larghezza di impulso inferiore a 100 ns.

    Note:

    1.  Questa voce con contempla gli oscillatori monomodo.

    2.  Questa voce con contempla gli amplificatori e oscillatori laser a coloranti accordabili ad impulsi definiti alle voci 6A205.c, 0B001.g.5 e 6A005.

    6A205.c

    IA.A6.012

    «Laser» ad impulsi ad anidride carbonica aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  lunghezza d'onda compresa tra 9 000 nm e 11 000 nm;

    2.  cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz;

    3.  potenza di uscita media superiore a 100 W ma non superiore a 500 W e

    4.  larghezza di impulso inferiore a 200 ns.

    Nota: questa voce non contempla gli amplificatori e oscillatori laser ad anidride carbonica ad impulsi definiti alle voci 6A205.d, 0B001.h.6 e 6A005.d.

    6A205.d

    IA.B.   TECNOLOGIE



    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

    IA.B.001

    Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli elencati nella parte IA.A. (Beni).

    ▼M10




    ALLEGATO II

    Beni e tecnologie di cui all'articolo 3

    NOTE INTRODUTTIVE

    1. Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata «Descrizione» si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

    2. Un numero di riferimento nella colonna intitolata «Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009» indica che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna «Descrizione» esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

    3. Le definizioni di termini tra «virgolette singole» sono riportate in una nota tecnica che segue la voce pertinente.

    4. Per le definizioni dei termini tra «virgolette doppie» si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio.

    NOTE GENERALI

    1. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora di tali beni facciano parte componenti, specificati nell'elenco, che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi o utilizzati per altri scopi.

    N.B.: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto di quantità, valore e contenuto tecnologico dei componenti stessi nonché di altre circostanze particolari che potrebbero farli individuare come l'elemento principale dei beni in esportazione.

    2. I beni di cui al presente elenco possono essere sia nuovi che usati.

    NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

    (Da leggersi congiuntamente alla sezione II.B)

    1. La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della «tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni di cui la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono sottoposti a controllo nella parte A (Beni) sono sottoposti a controllo a norma di quanto disposto dalla sezione II.B.

    2. La «tecnologia» necessaria per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.

    3. I controlli non si applicano per la quantità minima di «tecnologia» necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono sottoposti a controllo o di cui è stata autorizzata l'esportazione a norma del regolamento (CE) n. 423/2007.

    4. L'autorizzazione all'esportazione di «tecnologia» non è richiesta per le informazioni «di pubblico dominio», per la «ricerca scientifica di base» o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

    II.A.    BENI



    A0.  Materiali nucleari, impianti e apparecchiature

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

    II.A0.002

    Isolatori di Faraday nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm

    II.A0.003

    Reticoli ottici nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm

    II.A0.004

    Fibre ottiche nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm e con un diametro dell'anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm

    II.A0.008

    Specchi per laser diversi da quelli specificati in 6A005.e, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6K-1 a 20 °C (ad es. silicio fuso o zaffiro).

    Nota: in questa voce non rientrano i sistemi ottici appositamente progettati per applicazioni astronomiche, eccettuato il caso in cui gli specchi contengano silicio fuso.

    0B001.g.5, 6A005.e

    II.A0.009

    Lenti per laser diverse da quelle specificate in 6A005.e.2, costituite da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6K-1 a 20 °C (ad es. silicio fuso).

    0B001.g, 6A005.e.2

    II.A0.010

    Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40 % in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350.h.1.

    2B350

    II.A0.011

    Pompe a vuoto diverse da quelle specificate in 0B002.f.2 o 2B231, come segue:

    pompe turbomolecolari di portata pari o superiore a 400 l/s,

    pompe a vuoto rotative di tipo «Roots» con una portata volumetrica di aspirazione superiore a 200 m3/h.

    Compressori a secco a spirale con tenuta a soffietto e pompe a vuoto a secco a spirale con tenuta a soffietto.

    0B002.f.2, 2B231

    II.A0.014

    Camere di detonazione aventi la capacità di assorbire esplosioni di potenza superiore a 2,5 kg equivalente TNT.

     



    A1.  Materiali, prodotti chimici, «microrganismi» e «tossine»

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

    II.A1.003

    Dispositivi di tenuta e guarnizioni di forma anulare aventi un diametro interno uguale o inferiore a 400 mm, costituiti da uno dei seguenti materiali:

    a.  copolimeri di fluoruro di vinilidene aventi struttura cristallina beta del 75 % o più senza stiramento;

    b.  poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10 % o più di fluoro combinato;

    c.  elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30 % o più di fluoro combinato;

    d.  policlorotrifluoroetilene (PCTFE, es. Kel F ®);

    e.  fluoroelastomeri (ad es. Viton ®, Tecnoflon ®);

    f.  politetrafluoroetilene (PTFE).

     

    II.A1.004

    Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, compresi i dosimetri personali.

    Nota: questa voce non contempla i sistemi di rilevazione nucleare definiti in 1A004.c.

    1A004.c

    II.A1.006

    Catalizzatori diversi da quelli vietati in I.1A.003, contenenti platino, palladio, o rodio, utilizzabili per favorire la reazione di scambio dell'isotopo di idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante.

    1B231, 1A225

    II.A1.007

    Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002.b.4 o 1C202.a, in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti:

    a.  con una resistenza massima a trazione uguale o superiore a 460 MPa a 293 K (20 °C) o

    b.  con una resistenza a trazione uguale o superiore a 415 MPa a 298 K (25 °C).

    1C002.b.4, 1C202.a

    II.A1.014

    Polveri elementari di cobalto, neodimio o samario oppure leghe o miscele di tali elementi, contenenti in peso almeno 20 % di cobalto, neodimio o samario con granulometria inferiore a 200 μm.

     

    II.A1.015

    Tributilfosfato (TBP) puro [n. CAS 126-73-8] o ogni miscela avente in peso un contenuto di TBP superiore a 5 %.

     

    II.A1.016

    Acciaio Maraging, diverso da quelli vietati in I.1A.030, I.1A.035 o IA.A1.012.

    Nota tecnica:

    Gli acciai Maraging sono leghe di ferro generalmente caratterizzate da un alto contenuto di nichelio, un contenuto molto basso di carbonio e dall'uso di elementi sostitutivi o precipitati per rafforzare la lega o produrne l'indurimento per invecchiamento.

     

    II.A1.017

    Metalli, polveri di metalli e materiali, come segue:

    a.  tungsteno e leghe di tungsteno, diversi da quelli vietati in I.1A.031, sotto forma di particelle sferiche o atomizzate uniformi, con diametro uguale o inferiore a 500 μm, contenenti in peso 97 % o più di tungsteno;

    b.  molibdeno e leghe di molibdeno, diversi da quelli vietati in I.1A.031, sotto forma di particelle sferiche o atomizzate uniformi, con diametro uguale o inferiore a 500 μm, contenenti in peso 97 % o più di molibdeno;

    c.  materiali in tungsteno in forma solida, diversi da quelli vietati in I.1A.037 o IA.A1.013, composti dai seguenti materiali:

    1.  tungsteno e sue leghe, contenenti in peso 97 % o più di tungsteno;

    2.  tungsteno infiltrato con rame contenente in peso 80 % o più di tungsteno; o

    3.  argento infiltrato con rame contenente in peso 80 % o più di argento.

     

    II.A1.018

    Leghe magnetiche tenere aventi la seguente composizione chimica:

    a)  contenuto di ferro tra 30 % e 60 % e

    b)  contenuto di cobalto tra 40 % e 60 %.

     

    II.A1.019

    «Materiali fibrosi o filamentosi» o preimpregnati, non vietati nell'allegato I o nell'allegato I BIS (voci IA.A1.009 e IA.A1.010) del presente regolamento oppure non specificati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, come segue:

    a)  «materiali fibrosi o filamentosi» di carbonio:

    Nota: la voce II.A1.019a. non contempla i tessuti.

    b)  «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoindurente costituiti da «materiali fibrosi o filamentosi» di carbonio;

    c)  «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui di poliacrilonitrile (PAN).

     



    A2.  Trattamento e lavorazione dei materiali

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

    II.A2.002

    Macchine utensili di rettifica aventi accuratezza di posizionamento con «tutte le compensazioni disponibili» uguale o inferiore (migliore) a 15 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno degli assi lineari.

    Nota: questa voce non contempla le macchine utensili di rettifica definite in 2B201.b e 2B001.c.

    2B201.b, 2B001.c

    II.A2.002a

    Componenti e dispositivi di controllo numerico, progettati appositamente per le macchine utensili specificate in 2B001, 2B201 o in II.A2.002.

     

    II.A2.003

    Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:

    a.  macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature mediche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore a 3 kg;

    2.  che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore a 12 500 rpm;

    3.  che siano in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani; e

    4.  che siano in grado di ottenere l'equilibratura sino a uno sbilanciamento specifico residuo di 0,2 g × mm per kg di massa rotante;

    b.  teste indicatrici progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in a.

    Nota tecnica:

    le teste indicatrici sono conosciute talvolta come strumentazione per il bilanciamento.

    2B119

    II.A2.005

    Forni per trattamento termico in atmosfera controllata, come segue:

    forni in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C.

    2B226, 2B227

    II.A2.006

    Forni di ossidazione in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C.

    Nota: questa voce non contempla i forni a tunnel con trasporto a rulli o carrelli, i forni a tunnel con nastro trasportatore, i forni di tipo a spinta o forni a navetta, progettati appositamente per la produzione di vetro, ceramica per stoviglie e ceramica strutturale.

    2B226, 2B227

    II.A2.007

    «Trasduttori di pressione», diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

    a.  elementi sensibili alla pressione costituiti o protetti da «Materiali resistenti alla corrosione dell'esafluoruro di uranio (UF6)» e

    b.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

    1.  fondo scala inferiore a 200 kPa e «precisione» migliore di ± 1 % (fondo scala), o

    2.  fondo scala uguale o superiore a 200 kPa e «precisione» migliore di 2 kPa.

    Nota tecnica:

    ai fini di 2B230, la «precisione» include la non linearità, l'isteresi e la ripetibilità a temperatura ambiente.

    2B230

    II.A2.008

    Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi); e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, aventi tutte le superfici in diretto contatto con la sostanza chimica da trattare/le sostanze chimiche trattate ricavate da uno qualunque dei materiali seguenti:

    1.  leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

    2.  fluoropolimeri;

    3.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

    4.  grafite o «grafite di carbonio»;

    5.  nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

    6.  tantalio o leghe di tantalio;

    7.  titanio o leghe di titanio;

    8.  zirconio o leghe di zirconio, oppure

    9.  acciai inossidabili.

    Nota tecnica:

    La «grafite di carbonio» è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8 % di grafite.

    2B350.e

    II.A2.009

    Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati in 2B350.d, come segue:

    Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2; e tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, aventi tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi costituite da uno dei materiali seguenti:

    1.  leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

    2.  fluoropolimeri;

    3.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

    4.  grafite o «grafite di carbonio»;

    5.  nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

    6.  tantalio o leghe di tantalio;

    7.  titanio o leghe di titanio;

    8.  zirconio o leghe di zirconio,

    9.  carburo di silicio;

    10.  carburo di titanio; o

    11.  acciai inossidabili.

    Nota: questa voce non contempla i radiatori per veicoli.

    Nota tecnica:

    I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.

    2B350.d

    II.A2.010

    Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi e aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m3/ora (alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101,3 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:

    1.  leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

    2.  ceramica;

    3.  ferrosilicio;

    4.  fluoropolimeri;

    5.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

    6.  grafite o «grafite di carbonio»;

    7.  nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

    8.  tantalio o leghe di tantalio;

    9.  titanio o leghe di titanio;

    10.  zirconio o leghe di zirconio,

    11.  niobio (columbio) o leghe di niobio;

    12.  acciaio inossidabile; o

    13.  leghe di alluminio.

    Nota tecnica:

    I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo delle pompe.

    2B350.d

    II.A2.013

    Macchine per tornitura in lastra e fluotornitura, diverse da quelle contemplate in 2B009 o vietate in I.2A.009 o I.2A.020, con forza esercitata dal rullo superiore a 60 kN e componenti appositamente progettati per dette macchine.

    Nota tecnica:

    Ai fini di II.2A.013 sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura.

     



    A3.  Materiali elettronici

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

    II.A3.003

    Variatori di frequenza o generatori, diversi da quelli vietati in I.0A.002.b.13 o I.3A.004, nonché loro componenti e software appositamente progettati, aventi tutte le seguenti caratteristiche:

    a.  uscita polifase in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 W;

    b.  capacità di funzionare in una gamma di frequenze comprese tra 600 Hz e 2 000Hz, e

    c.  controllo di frequenza migliore di (inferiore a) 0,1 %.

    Nota tecnica:

    I variatori di frequenza in I.3A.003 sono conosciuti anche come convertitori o invertitori.

     

    II.A3.004

    Spettrometri e diffrattometri, progettati per la prova orientativa o l'analisi qualitativa della composizione elementare di metalli o leghe senza decomposizione chimica del materiale.

     



    A6.  Sensori e laser

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

    II.A6.002

    Apparecchiature e componenti ottici, diversi da quelli specificati in 6A002, 6A004.b, come segue:

    apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d'onda 9 000 nm – 17 000 nm e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe).

    6A002, 6A004.b

    II.A6.005

    «Laser» a semiconduttore e loro componenti, come segue:

    a.  «laser» a semiconduttore singoli, ciascuno con una potenza di uscita maggiore di 200 mW, in quantità superiori a 100;

    b.  cortine di «laser» a semiconduttore con una potenza di uscita maggiore di 20 W.

    Note:

    1.  I «laser» a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser.

    2.  Questa voce non contempla i laser definiti alla voci 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005.b.

    3.  Questa voce non contempla i diodi «laser» con lunghezza d'onda compresa nella gamma 1 200 nm – 2 000 nm.

    6A005.b

    II.A6.007

    «Laser»«accordabili» allo stato solido e loro componenti appositamente progettati, come segue:

    a.  laser in titanio-zaffiro,

    b.  laser in alessandrite.

    Nota: questa voce non contempla i laser in titanio-zaffiro e in alessandrite definiti alle voci 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005.c.1.

    6A005.c.1

    II.A6.009

    Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue:

    a.  tubi di immagine e dispositivi di immagine allo stato solido con una frequenza di ricorrenza uguale o superiore a 1kHz;

    b.  componenti a frequenza di ripetizione;

    c.  celle di Pockels.

    6A203.b.4.c



    A7.  Materiale avionico e di navigazione

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

    II.A7.001

    Sistemi di navigazione inerziali e loro componenti appositamente progettati, come segue:

    I.  sistemi di navigazione inerziale omologati per essere utilizzati su «aeromobili civili» dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar, e loro componenti appositamente progettati, come segue:

    a.  sistemi di navigazione inerziale (cardanici o vincolati) ed apparecchiature inerziali progettati per «aeromobili», veicoli terrestri, natanti (di superficie o sommergibili) o «veicoli spaziali» per l'assetto, la guida o il controllo, aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati,:

    1.  errore di navigazione (solo inerziale) dopo un normale allineamento di 0,8 miglia nautiche per ora «errore circolare probabile» (CEP) o inferiore (migliore); o

    2.  specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 10 g;

    b.  sistemi di navigazione inerziale ibridi integrati con sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) o con sistemi di «navigazione con riferimenti a basi di dati» («DBRN») per l'assetto, la guida o il controllo dopo un normale allineamento, aventi una precisione di posizione di navigazione inerziale inferiore a (migliore di) un «errore circolare probabile» (CEP) di 10 m dopo la perdita del segnale GNSS o «DBRN» per un massimo di quattro minuti;

    c.  apparecchiature inerziali per il puntamento azimuth, rotta o nord, aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

    1.  progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord, uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine; o

    2.  progettati per avere un livello di shock non operativo uguale o superiore a 900 g con durata uguale o superiore a 1 millisecondo.

    Nota: i parametri di cui ai punti I.a e I.b sono applicabili in presenza di una delle condizioni ambientali seguenti:

    1.  vibrazione casuale di ingresso con una grandezza globale di 7,7 g in valore efficace nella prima mezz'ora ed una durata di collaudo totale di un'ora e mezzo per asse in ciascuno dei tre assi perpendicolari se la vibrazione casuale è conforme alle caratteristiche seguenti:

    a.  valore costante di densità spettrale di potenza (PSD) di 0,04 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 15 e 1 000 Hz; e

    b.  attenuazione della densità spettrale di potenza con frequenze comprese tra 0,04 g2/Hz e 0,01 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 1 000 a 2 000 Hz;

    2.  rapporto di rollio e di imbardata uguale o superiore a +2,62 radianti/s (150 gradi/s); o

    3.  conforme alle norme nazionali equivalenti a quelle di cui ai precedenti punti 1 o 2.

    Note tecniche:

    1.  I.b si riferisce a sistemi in cui un sistema di navigazione inerziale ed altri aiuti alla navigazione indipendenti sono inseriti (integrati) in un'unità singola per assicurare migliori prestazioni.

    2.  «Errore circolare probabile» (CEP): in una distribuzione circolare normale il raggio del cerchio contenente il 50 % delle singole misurazioni effettuate, o il raggio del cerchio entro il quale esiste il 50 % delle probabilità di essere situati.

    II.  Sistemi di teodoliti in cui sono incorporate apparecchiature inerziali appositamente progettate per rilevamenti a uso civile e per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord, uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine, e loro componenti appositamente progettati.

    III.  Apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri specificati in 7A001 o 7A101 dove tali accelerometri sono appositamente progettati e sviluppati come sensori per misurazioni durante la perforazione MWD (Measurement While Drilling) da utilizzare nelle operazioni a fondo pozzo.

    7A003, 7A103



    A9.  Materiale aerospaziale e propulsione

    II.A9.001

    Bulloni esplosivi.

     

    II.B.    TECNOLOGIE



    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

    II.B.001

    Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli di cui alla parte II A (Beni).

    Nota tecnica:

    A norma dell'articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 423/2007, il termine «tecnologie» include i software.

     

    ▼M7




    ALLEGATO III

    Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, all'articolo 4 bis, all'articolo 5, paragrafo 3, agli articoli 6, 8 e 9, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, agli articoli 11 bis e 11 ter, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 17 e indirizzi per le notifiche alla Commissione europea

    BELGIO

    http://www.diplomatie.be/eusanctions

    BULGARIA

    http://www.mfa.government.bg

    REPUBBLICA CECA

    http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

    DANIMARCA

    http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

    GERMANIA

    http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

    ESTONIA

    http://www.vm.ee/est/kat_622/

    IRLANDA

    http://foreign-affairs.net/home/index.aspx?id=28519

    GRECIA

    http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

    SPAGNA

    http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

    FRANCIA

    http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

    ITALIA

    http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

    CIPRO

    http://www.mfa.gov.cy/sanctions

    LETTONIA

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIA

    http://www.urm.lt

    LUSSEMBURGO

    http://www.mae.lu/sanctions

    UNGHERIA

    http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

    MALTA

    http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

    PAESI BASSI

    http://www.minbuza.nl/sancties

    AUSTRIA

    http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

    POLONIA

    http://www.msz.gov.pl

    PORTOGALLO

    http://www.min-nestrangeiros.pt

    ROMANIA

    http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

    SLOVENIA

    http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

    SLOVACCHIA

    http://www.foreign.gov.sk

    FINLANDIA

    http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

    SVEZIA

    http://www.ud.se/sanktioner

    REGNO UNITO

    www.fco.gov.uk/competentauthorities

    Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

    Commissione europea

    DG Relazioni esterne

    Direzione A Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune

    Unità A2 Risposta alle crisi e Peace Building

    CHAR 12/106

    B-1049 Bruxelles/Brussels (Belgium)

    E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

    Tel. (32-2) 295 55 85

    Fax (32-2) 299 08 73

    ▼M5




    ALLEGATO IV

    Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 7, paragrafo 1

    A.   Persone giuridiche, entità e organismi

    (1) Abzar Boresh Kaveh Co. (alias BK Co.). Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. Altre informazioni: partecipa alla fabbricazione di componenti per centrifughe.

    (2) Ammunition and Metallurgy Industries Group (alias (a) AMIG, (b) Ammunition Industries Group). Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: (a) AMIG controlla 7th of Tir, (b) AMIG è posseduto e controllato dall'Organizzazione delle industrie belliche (DIO).

    (3) Organizzazione iraniana dell'energia atomica (AEOI). Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

    (4) Banca Sepah e banca Sepah International. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: la banca Sepah fornisce sostegno all'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) e alle entità sotto il suo controllo, tra cui il gruppo industriale Shahid Hemmat (SHIG) e il gruppo industriale Shahid Bagheri (SBIG).

    (5) Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. Altre informazioni: (a) controllata di Saccal System companies, (b) questa società ha cercato di acquistare merci sensibili per un'entità indicata nella risoluzione 1737 (2006).

    (6) Gruppo dell'industria dei missili da crociera (alias Gruppo dell'industria dei missili di difesa navale). Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

    (7) Organizzazione delle industrie belliche (DIO). Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: a) entità globale controllata dal MODAFL; alcune delle entità sotto il suo controllo hanno partecipato alla fabbricazione di componenti per il programma centrifughe e al programma missilistico, (b) coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

    (8) Electro Sanam Company (alias (a) E. S. Co., (b) E. X. Co.). Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. Altre informazioni: società di facciata dell'AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici.

    (9) Centro di ricerca e di produzione per il combustibile nucleare (NFRPC) e Centro di tecnologia nucleare (ENTC) di Esfahan. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: fanno parte della società per la produzione e l'acquisto di combustibile nucleare dell'Organizzazione iraniana dell'energia atomica (AEOI).

    (10) Ettehad Technical Group. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. Altre informazioni: società di facciata dell'AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici.

    (11) Fajr Industrial Group. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: (a) ex Instrumentation Factory Plant, (b) fa capo all'AIO, (c) coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

    (12) Farayand Technique. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: (a) coinvolta nel programma nucleare dell'Iran (programma centrifughe), (b) menzionata nelle relazioni dell'AIEA.

    (13) Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (alias Instrumentation Factories Plant). Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. Altre informazioni: utilizzata dall'AIO per qualche tentativo di acquisto.

    (14) Jabber Ibn Hayan. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). Altre informazioni: laboratorio dell'AEOI coinvolto nelle attività connesse al ciclo del combustibile.

    (15) Joza Industrial Co. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. Altre informazioni: società di facciata dell'AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici.

    (16) Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: (a) fornitrice di PFEP — Natanz, (b) coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

    (17) Centro di ricerca nucleare di Karaj. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: fa parte della divisione «ricerca» dell'AEOI.

    (18) Kavoshyar Company. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: controllata dell'AEOI.

    (19) Khorasan Metallurgy Industries. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. Altre informazioni: (a) controllata dell'Ammunition Industries Group (AMIG), che dipende dalla DIO, (b) partecipa alla fabbricazione di componenti per centrifughe.

    (20) Mesbah Energy Company. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: (a) fornitrice del costruttore del reattore di ricerca A40 — Arak, (b) coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

    (21) Niru Battery Manufacturing Company. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. Altre informazioni: (a) controllata della DIO, (b) fabbrica unità di potenza per l'esercito iraniano, compresi i sistemi missilistici.

    (22) Novin Energy Company (alias Pars Novin). Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: opera nell'ambito dell'AEOI.

    (23) Parchin Chemical Industries. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: filiale della DIO.

    (24) Pars Aviation Services Company. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: gestisce aeromobili.

    (25) Pars Trash Company. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: (a) coinvolta nel programma nucleare dell'Iran (programma centrifughe), (b) menzionata nelle relazioni dell'AIEA.

    (26) Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. Altre informazioni: ha partecipato alla costruzione dell'impianto di conversione dell'uranio di Esfahan.

    (27) Qods Aeronautics Industries. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: produce aeromobili senza pilota (UAV), paracadute, paracadute frenanti, paramotori, ecc.

    (28) Sanam Industrial Group. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: entità che fa capo all'AIO.

    (29) Safety Equipment Procurement (SEP). Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. Altre informazioni: società di facciata dell'AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici.

    (30) 7th of Tir. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: (a) alle dipendenze della DIO; il suo coinvolgimento diretto nel programma nucleare dell'Iran è ampiamente riconosciuto, (b) coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

    (31) Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: (a) entità che fa capo all'AIO, (b) coinvolto nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

    (32) Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: (a) entità che fa capo all'AIO, (b) coinvolto nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

    (33) Sho’a’ Aviation. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: produce ultraleggeri.

    (34) TAMAS Company. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). Altre informazioni: a) svolge attività connesse all'arricchimento, b) la società TAMAS è l'organismo generale nel cui ambito sono state costituite quattro affiliate, tra cui una che si occupa del processo di estrazione e di concentrazione dell'uranio e un'altra responsabile del trattamento, dell'arricchimento e dei residui dell'uranio.

    (35) Ya Mahdi Industries Group. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: entità che fa capo all'AIO.

    ▼M11

    (36) Complesso industriale Amin (alias (a) Amin Industrial Compound, (b) Amin Industrial Company). Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: (a) P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; (b) Amin Industrial Estate, Khalage Rd., distretto di Seyedi, Mashad, Iran; (c) Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran. Altre informazioni: (a) il complesso industriale Amin ha cercato di procurarsi termoregolatori che possono essere utilizzati per la ricerca nucleare e negli impianti operativi/di produzione, (b) il complesso industriale Amin è posseduto o controllato dalla, o agisce per conto della, Organizzazione delle industrie della difesa (DIO), che è stata designata nella risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

    (37) Gruppo delle industrie dell'armamento. Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010). Indirizzo: (a) Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; (b) Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Teheran, Iran. Altre informazioni: (a) il Gruppo delle industrie dell'armamento (AIG) si occupa della fabbricazione e della manutenzione di una gamma di armi leggere e di piccolo calibro, tra cui fucili di grosso e medio calibro e relative tecnologie, (b) AIG svolge la maggior parte delle sue attività di approvvigionamento tramite Hadid Industries Complex.

    (38) Centro di ricerca in scienza e tecnologia della difesa. Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010). Indirizzo: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Teheran, Iran. Altre informazioni: il Centro di ricerca in scienza e tecnologia della difesa (DTSRC) è posseduto o controllato dal, o agisce per conto del, Ministero iraniano della difesa e della logistica delle forze armate (MODAFL), che sovraintende alle attività di R&S, produzione, manutenzione, esportazione e approvvigionamento nel settore della difesa in Iran.

    (39) Doostan International Company. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: Doostan International Company (DICO) fornisce elementi al programma iraniano riguardante i missili balistici.

    (40) Farasakht Industries. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran. Altre informazioni: Farasakht Industries è posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, Iran Aircraft Manufacturing Company, che a sua volta è posseduta o controllata dal MODAFL.

    (41) Istituto Fater (o Faater). Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: (a) filiale di Khatam al-Anbiya (KAA), (b) ha lavorato con fornitori stranieri, probabilmente per conto di altre imprese del gruppo KAA, su progetti del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) in Iran, (c) posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche.

    (42) First East Export Bank, P.L.C. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia. Altre informazioni: (a) First East Export Bank, PLC è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, Bank Mellat, (b) negli ultimi sette anni, Bank Mellat ha aiutato i soggetti iraniani che operano nei settori nucleare, missilistico e della difesa a effettuare transazioni per centinaia di milioni di dollari, (c) numero di iscrizione al registro delle società LL06889 (Malaysia).

    (43) Gharagahe Sazandegi Ghaem. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Gharagahe Sazandegi Ghaem è posseduta o controllata da KAA (vedi sotto).

    (44) Ghorb Karbala. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Ghorb Karbala è posseduta o controllata da KAA (vedi sotto).

    (45) Ghorb Nooh. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Ghorb Nooh è posseduta o controllata da KAA (vedi sotto).

    (46) Hara Company. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Posseduta o controllata da Ghorb Nooh.

    (47) Imensazan Consultant Engineers Institute. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduto o controllato dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. È posseduto o controllato da, o agisce per conto di, KAA (vedi sotto).

    (48) Irano Hind Shipping Company. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: (a) 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Teheran, Iran, (b) 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran. Altre informazioni: è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, Islamic Republic of Iran Shipping Lines.

    (49) IRISL Benelux NV. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: Noorderlaan 139, B-2030, Anversa, Belgio. Altre informazioni: (a) partita IVA BE480224531 (Belgio), (b) è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, Islamic Republic of Iran Shipping Lines.

    (50) Kaveh Cutting Tools Company. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: (a) 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran, (b) Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran, (c) P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran, (d) Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; (e) Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Teheran, Iran. Altre informazioni: Kaveh Cutting Tools Company è posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, DIO.

    (51) Khatam al-Anbiya Construction Headquarters. Data di designazione da parte dell'UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010). Altre informazioni: (a) Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) è un'impresa detenuta dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) che partecipa a grossi progetti di costruzione civile e militare e ad altre attività ingegneristiche. Si occupa in larga misura di progetti per l'organizzazione della difesa passiva. In particolare, le controllate di KAA hanno partecipato in larga misura alla costruzione del sito di arricchimento dell'uranio di Qom/Fordow.

    (52) M. Babaie Industries. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: P.O. Box 16535-76, Teheran, 16548, Iran. Altre informazioni: (a) M. Babaie Industries dipende dallo Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (ex Air Defense Missile Industries Group) dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) iraniana, (b) l'AIO controlla i gruppi missilistici Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) e Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), entrambi designati nella risoluzione 1737 (2006).

    (53) Makin. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Makin è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA ed è una filiale di KAA.

    (54) Università Malek Ashtar. Data di designazione da parte dell'UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010). Indirizzo: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Teheran, Iran. Altre informazioni: (a) dipende dal DTRSC del MODAFL, (b) comprende gruppi di ricerca che prima dipendevano dal Physics Research Center (PHRC), (c) gli ispettori dell'AIEA non sono stati autorizzati né a interrogare il personale né a visionare i documenti sotto il controllo di questa organizzazione per risolvere la questione della possibile dimensione militare del programma nucleare iraniano.

    (55) Ministero dell'esportazione della logistica della difesa. Data di designazione da parte dell'UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010). Indirizzo: (a) PO Box 16315-189, Teheran, Iran; (b) located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran. Altre informazioni: il Ministero dell'esportazione della logistica della difesa (MODLEX) vende armi di produzione iraniana a clienti di tutto il mondo in violazione della risoluzione 1747 (2007) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che vieta all'Iran di vendere armi e materiale connesso.

    (56) Mizan Machinery Manufacturing (alias 3MG). Data di designazione da parte dell'UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010). Indirizzo: O. Box 16595-365, Teheran, Iran. Altre informazioni: Mizan Machinery Manufacturing (3M) è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SHIG.

    (57) Modern Industries Technique Company (alias (a) Rahkar Company, (b) Rahkar Industries, (c) Rahkar Sanaye Company, (d) Rahkar Sanaye Novin). Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: Arak, Iran. Altre informazioni: (a) Modern Industries Technique Company (MITEC) si occupa della progettazione e della costruzione del reattore ad acqua pesante IR-40 a Arak, (b) MITEC ha diretto la procedura di approvvigionamento per la costruzione del reattore ad acqua pesante IR-40.

    (58) Centro di ricerca nucleare per l'agricoltura e la medicina (alias (a) Centro per la ricerca agricola e la medicina nucleare, (b) Centro Karaji per la ricerca agricola e medica). Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran. Altre informazioni: (a) il Centro di ricerca nucleare per l'agricoltura e la medicina (NFRPC) è un importante organismo di ricerca dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (AEOI), che è stata designata nella risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, (b) il NFRPC è il centro dell'AEOI per lo sviluppo del combustibile nucleare e partecipa alle attività legate all'arricchimento.

    (59) Omran Sahel. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Posseduta o controllata da Ghorb Nooh.

    (60) Oriental Oil Kish. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Oriental Oil Kish è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA.

    (61) Pejman Industrial Services Corporation. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: P.O. Box 16785-195, Teheran, Iran. Altre informazioni: Pejman Industrial Services Corporation è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SBIG.

    (62) Rah Sahel. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Rah Sahel è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA.

    (63) Rahab Engineering Institute. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduto o controllato dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Rahab è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, KAA ed è una filiale di KAA.

    (64) Sabalan Company. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran. Altre informazioni: Sabalan è una società di copertura per il gruppo SHIG.

    (65) Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO). Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran. Altre informazioni: SAPICO è una società di copertura per il gruppo SHIG.

    (66) Sahel Consultant Engineers. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Posseduta o controllata da Ghorb Nooh.

    (67) Sepanir. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Sepanir è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA.

    (68) Sepasad Engineering Company. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Sepasad Engineering Company è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA.

    (69) Shahid Karrazi Industries. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: Teheran, Iran. Altre informazioni: Shahid Karrazi Industries è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SBIG.

    (70) Shahid Satarri Industries (alias Shahid Sattari Group Equipment Industries). Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: Southeast Teheran, Iran. Altre informazioni: Shahid Sattari Industries è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SBIG.

    (71) Shahid Sayyade Shirazi Industries. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: (a) Next to Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Teheran, Iran, (b) Pasdaran St., P.O. Box 16765, Teheran 1835, Iran, (c) Babaei Highway — Next to Niru M.F.G, Teheran, Iran. Altre informazioni: Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) è posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, DIO.

    (72) South Shipping Line Iran (SSL). Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: (a) Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Teheran, Iran, (b) Qaem Magham Farahani St., Teheran, Iran. Altre informazioni: è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, Islamic Republic of Iran Shipping Lines.

    (73) Special Industries Group. Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010). Indirizzo: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Teheran, Iran. Altre informazioni: lo Special Industries Group (SIG) dipende dalla DIO.

    (74) Tiz Pars. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran. Altre informazioni: (a) Tiz Pars è una società di copertura per il gruppo SHIG, (b) tra aprile e luglio 2007, Tiz Pars ha cercato di acquistare una saldatrice-tagliatrice laser a cinque assi, che potrebbe dare un contributo considerevole al programma missilistico dell'Iran, per conto del gruppo SHIG.

    (75) Yazd Metallurgy Industries (alias (a) Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, (b) direzione di Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.). Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: (a) Pasdaran Avenue, Next to Telecommunication Industry, Teheran 16588, Iran, (b) Postal Box 89195/878, Yazd, Iran, (c) P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran, (d) Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran. Altre informazioni: Metallurgy Industries (YMI) dipende dalla DIO.

    ▼M5

    B.   Persone fisiche

    (1) Fereidoun Abbasi-Davani. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: scienziato senior presso il ministero della difesa e della logistica delle forze armate (MODAFL). Ha contatti con l'Istituto della fisica applicata e collabora strettamente con Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.

    (2) Dawood Agha-Jani. Funzione: capo del PFEP - Natanz. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

    (3) Ali Akbar Ahmadian. Titolo: viceammiraglio. Funzione: capo dello Stato maggiore congiunto dei Guardiani della rivoluzione islamica (IRGC). Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

    (4) Amir Moayyed Alai. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). Altre informazioni: coinvolto nella gestione dell'assemblaggio e della progettazione di centrifughe.

    (5) Behman Asgarpour. Funzione: dirigente operativo (Arak). Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

    (6) Mohammad Fedai Ashiani. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). Altre informazioni: coinvolto nella produzione di uranil carbonato di ammonio e nella gestione dell'impianto di arricchimento di Natanz.

    (7) Abbas Rezaee Ashtiani. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. Altre informazioni: alto funzionario presso l'ufficio «Esplorazione e affari minerari» dell'AEOI.

    (8) Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Funzione: capo dipartimento Finanze e bilancio dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

    (9) Haleh Bakhtiar. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). Altre informazioni: coinvolta nella produzione di magnesio ad una concentrazione del 99,9 %.

    (10) Morteza Behzad. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). Altre informazioni: coinvolto nella fabbricazione di componenti per centrifughe.

    (11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Funzione: capo dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

    (12) Ahmad Derakhshandeh. Funzione: presidente e amministratore delegato della banca Sepah. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

    (13) Mohammad Eslami. Titolo: Dr. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. Altre informazioni: capo dell'istituto di formazione e di ricerca dell'industria bellica.

    (14) Reza-Gholi Esmaeli. Funzione: capo dipartimento Commercio e affari internazionali dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

    (15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: scienziato senior presso il MODAFL e ex capo del Centro di ricerche in fisica (PHRC).

    (16) Mohammad Hejazi. Titolo: brigadiere generale. Funzione: comandante della forza di resistenza del Bassij. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

    (17) Mohsen Hojati. Funzione: capo del gruppo industriale Fajr. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

    (18) Seyyed Hussein Hosseini. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). Altre informazioni: funzionario dell'AEOI coinvolto nel progetto sul reattore di ricerca ad acqua pesante ad Arak.

    (19) M. Javad Karimi Sabet. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). Altre informazioni: presidente della Società Novin Energy, designata nella risoluzione 1747 (2007).

    (20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Funzione: capo del Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

    (21) Ali Hajinia Leilabadi. Funzione: direttore generale della Mesbah Energy Company. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

    (22) Naser Maleki. Funzione: capo del Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: Naser Maleki è anche un ufficiale del MODAFL incaricato della supervisione dei lavori nell'ambito del programma relativo ai missili balistici Shahab-3. Lo Shahab-3 è il missile balistico a lungo raggio iraniano attualmente in servizio.

    (23) Hamid-Reza Mohajerani. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). Altre informazioni: coinvolto nella gestione della produzione presso l'impianto di conversione dell'uranio di Esfahan.

    (24) Jafar Mohammadi. Funzione: consulente tecnico dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (AEOI); gestisce la produzione di valvole per le centrifughe. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

    (25) Ehsan Monajemi. Funzione: Construction Project Manager, Natanz. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

    (26) Mohammad Reza Naqdi. Titolo: brigadiere generale. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. Altre informazioni: ex vice capo di stato maggiore delle forze armate per la logistica e la ricerca industriale/capo dell'unità statale anticontrabbando, impegnato ad aggirare le sanzioni imposte dalle risoluzioni 1737 (2006) e 1747 (2007).

    (27) Houshang Nobari. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). Altre informazioni: coinvolto nella gestione dell'impianto di arricchimento di Natanz.

    (28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Titolo: ten. gen. Funzione: rettore dell'università della tecnologia bellica di Malek Ashtar. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: la facoltà di chimica dell'università della tecnologia bellica di Malek Ashtar è affiliata al MODALF e ha eseguito esperimenti sul berillio. Persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

    (29) Mohammad Qannadi. Funzione: vicepresidente dell'AEOI responsabile della ricerca e dello sviluppo. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

    (30) Amir Rahimi. Funzione: capo del centro di ricerca e di produzione per il combustibile nucleare di Esfahan. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: il centro di ricerca e di produzione per il combustibile nucleare di Esfahan fa parte della Nuclear Fuel Production and Procurement Company dell'AEOI, che svolge attività connesse all'arricchimento.

    (31) Abbas Rashidi. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). Altre informazioni: coinvolto nelle attività di arricchimento a Natanz.

    (32) Morteza Rezaie. Titolo: brigadiere generale. Funzione: vicecomandante dell'IRGC. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

    (33) Morteza Safari. Titolo: contrammiraglio. Funzione: comandante della marina dell'IRGC. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

    (34) Yahya Rahim Safavi. Titolo: magg. gen. Funzione: comandante, IRGC (Pasdaran). Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici e in quello nucleare.

    (35) Seyed Jaber Safdari. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: direttore dell'impianto di arricchimento di Natanz.

    (36) Hosein Salimi. Titolo: generale. Funzione: comandante delle forze aeree, IRGC (Pasdaran). Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

    (37) Qasem Soleimani. Titolo: brigadiere generale. Funzione: comandante della forza Qods. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

    (38) Ghasem Soleymani. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. Altre informazioni: direttore delle attività di estrazione dell'uranio presso la miniera di uranio di Saghand.

    (39) Mohammad Reza Zahedi. Titolo: brigadiere generale. Funzione: comandante delle forze terrestri dell'IRGC. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

    (40) Generale Zolqadr. Funzione: viceministro dell'interno per le questioni di sicurezza, ufficiale dell'IRGC. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

    ▼M11

    (41) Javad Rahiqi. Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010). Data di nascita: 24.4.1954. Luogo di nascita: Marshad. Funzione: capo del Centro di tecnologia nucleare di Esfahan dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (AEOI).

    ▼M9




    ALLEGATO V

    Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 7, paragrafo 2

    A.    Persone fisiche



     

    Denominazione

    Informazioni identificative

    Motivi

    Data di inserimento nell'elenco

    1.

    Reza AGHAZADEH

    Nato il: 15.03.1949 Numero di passaporto: S4409483 Validità 26.04.2000 – 27.04.2010 Teheran Numero di passaporto diplomatico: D9001950, rilasciato il 22.01.2008 valido fino al 21.01.2013 Luogo di nascita: Khoy

    Ex capo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006)

    24.4.2007

    2.

    Javad DARVISH-VAND, Brigadier Generale del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC)

     

    Delegato alle ispezioni del Ministero della difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL). Responsabile di tutti gli impianti e le installazioni del MODAFL

    24.6.2008

    3.

    Seyyed Mahdi FARAHI, Brigadier Generale dell'IRGC

     

    Amministratore delegato dell'Organizzazione delle industrie della difesa (Defence Industries Organization, DIO), indicata nell'UNSCR 1737(2006)

    24.6.2008

    4.

    Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

    Indirizzo dell'NFPC: AEOI-NFPD, C.P.: 11365-8486, Teheran / Iran

    Vicecapo e Direttore generale della Società di produzione e di approvvigionamento di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production and Procurement Company – NFPC), che è parte dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737(2006). L'NFPC è coinvolta in attività legate all'arricchimento, che il Consiglio dei Governatori dell'AIEA e il Consiglio di sicurezza hanno chiesto all'Iran di sospendere

    24.4.2007

    5

    Ing. Mojtaba HAERI

     

    Delegato all'industria del MODAFL. Ruolo di vigilanza sull'AIO e la DIO

    24.6.2008

    6.

    Ali HOSEYNITASH, Brigadier Generale dell'IRGC

     

    Capo del Servizio generale del Consiglio supremo di sicurezza nazionale (Supreme National Security Council) e coinvolto nella formulazione della politica nel settore nucleare

    24.6.2008

    7.

    Mohammad Ali JAFARI, IRGC

     

    Occupa un posto di comando in seno all'IRGC

    24.6.2008

    8.

    Mahmood JANNATIAN

    Nato il: 21.4.1946, Numero di passaporto T12838903

    Vicecapo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana

    24.6.2008

    9.

    Said Esmail KHALILIPOUR (pseudonimo: LANGROUDI)

    Nato il: 24.11.1945, Luogo di nascita: Langroud

    Vicecapo dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006)

    24.4.2007

    10.

    Ali Reza KHANCHI

    Indirizzo dell'NRC: AEOI-NFPD, C.P.: 11365-8486 Teheran / Iran; Fax: (+9821) 8021412

    Capo del centro di ricerca nucleare di Teheran (Tehran Nuclear Research Centre – TNRC) dell'AEOI. L'AIEA continua a chiedere chiarimenti all'Iran in merito agli esperimenti di separazione del plutonio svolti presso il TNRC, nonché sulla presenza di particelle di uranio altamente arricchito nei campioni ambientali prelevati presso l'impianto di stoccaggio di rifiuti di Karaj, dove si trovano container utilizzati per stoccare i bersagli di uranio impoverito utilizzati in tali esperimenti. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006)

    24.4.2007

    11.

    Ebrahim MAHMUDZADEH

     

    Amministratore delegato delle Iran Electronic Industries

    24.6.2008

    12.

    Beik MOHAMMADLU, Brigadier Generale

     

    Delegato all'approvvigionamento e alla logistica del MODAFL

    24.6.2008

    13.

    Anis NACCACHE

     

    Amministratore delle Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; la sua società ha cercato di acquistare beni sensibili, a beneficio di entità figuranti nella risoluzione 1737

    24.6.2008

    14.

    Mohammad NADERI, Brigadier Generale

     

    Capo dell' Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). L'AIO ha partecipato a programmi sensibili iraniani

    24.6.2008

    15.

    Mostafa Mohammad NAJJAR, Brigadier Generale dell'IRGC

     

    Ministro degli interni ed ex ministro del MODAFL, responsabile dell'insieme dei programmi militari, inclusi programmi riguardanti i missili balistici

    24.6.2008

    16.

    Dr Javad RAHIQI(RAHIGHI)

    Nato il: 21.04.1954, data di nascita secondo il vecchio calendario iraniano: 1o.05.1954, Luogo di nascita: Mashad

    Capo del gruppo «Fisica dei neutroni» dell'AEOI, che sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006)

    24.4.2007

    17.

    Ali Akbar SALEHI

     

    Capo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006)

    17.11.2009

    18.

    Mohammad SHAFI'I RUDSARI, Contrammiraglio

     

    Delegato al coordinamento del MODAFL

    24.6.2008

    19.

    Ali SHAMSHIRI, Brigadier Generale dell'IRGC

     

    Delegato al controspionaggio del MODAFL, responsabile della sicurezza del personale e delle installazioni del MODAFL

    24.6.2008

    20.

    Abdollah SOLAT SANA

     

    Amministratore delegato dell'impianto di conversione dell'uranio di Esfahan. Si tratta dell'impianto che produce la materia prima (UF6) per gli impianti di arricchimento di Natanz. Il 27 agosto 2006, Solat Sana ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per il ruolo da lui svolto

    24.4.2007

    21.

    Ahmad VAHIDI, Brigadier Generale dell'IRGC

     

    Ministro del MODAFL ed ex vicecapo del MODAFL

    24.6.2008

    B.    Persone giuridiche, entità e organismi



     

    Denominazione

    Informazioni identificative

    Motivi

    Data di inserimento nell'elenco

    1.

    Organizzazione delle industrie aerospaziali (Aerospace Industries Organisation – AIO)

    AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran

    L'AIO sorveglia la produzione missilistica iraniana, compresi lo Shahid Hemmat Industrial Group, lo Shahid Bagheri Industrial Group e il Fajr Industrial Group, tutti indicati nell'UNSCR 1737 (2006). Anche il capo e due altri alti funzionari dell'AIO sono indicati nell'UNSCR 1737 (2006)

    24.4.2007

    2.

    Armament Industries

    Pasdaran Av., C.P. 19585/ 777, Teheran

    Affiliata della DIO

    24.4.2007

    3.

    Organizzazione geografica delle forze armate (Armed Forces Geographical Organisation)

     

    È stato accertato che fornisce dati geospaziali per il programma di missili balistici

    24.6.2008

    4.

    Bank Melli, Melli Bank Iran (comprese tutte le succursali) e filiali

    Ferdowsi Avenue, C.P. 11365-171, Teheran

    Fornisce o cerca di fornire sostegno finanziario a società che procurano merci per i programmi nucleari e missilistici iraniani o sono coinvolte in tale attività (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company e DIO). La Bank Melli funge da facilitatore per le attività sensibili dell'Iran. Ha mediato numerosi acquisti di materiali sensibili per i programmi nucleari e missilistici iraniani. Ha fornito una serie di servizi finanziari a nome di entità collegate alle industrie nucleari e missilistiche iraniane, compresi l'apertura di lettere di credito e la tenuta dei conti. Molte delle società sopramenzionate sono indicate nelle UNSCR 1737 (2006) e 1747 (2007)

    La banca Melli continua a svolgere questo ruolo assumendo un comportamento volto a sostenere e facilitare le attività sensibili dell'Iran. Servendosi delle sue relazioni bancarie continua a fornire sostegno e servizi finanziari a entità inserite negli elenchi dell'ONU e dell'UE in relazione a tali attività. Opera anche a nome e sotto la guida di dette entità, compresa la Banca Sepah che spesso opera tramite le sue banche affiliate e associate.

    24.6.2008

    a)  Melli Bank plc

    London Wall, 11o piano, London EC2Y 5EA, Regno Unito

    b)  Bank Melli Iran Zao

    9/1, Ulitsa Mashkova, Mosca, 130064, Russia

    5.

    Centro di ricerca sulle tecnologie e le scienze della difesa (Defence Technology and Science Research Centre – DTSRC) – anche noto come Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

    Pasdaran Av., C.P. 19585/ 777, Teheran

    Responsabile della R&S. Affiliata della DIO. Il DTSRC gestisce gran parte degli approvvigionamenti per la DIO

    24.4.2007

    6.

    Iran Electronic Industries

    C.P. 18575-365, Teheran, Iran

    Affiliata di proprietà integrale del MODAFL (e quindi organizzazione «sorella» dell'AIO, dell'AIO e della DIO). Fabbrica componenti elettroniche per i sistemi d'arma iraniani

    24.6.2008

    7.

    Forza aerea dell'IRGC (IRGC Air Force)

     

    Gestisce l'insieme dei missili balistici a breve e medio raggio dell'Iran. Il capo della forza aerea dell'IRGC è indicato nell'UNSCR 1737 (2006)

    24.6.2008

    8.

    Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

    221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teheran 14678, Iran

    Gruppo di società di proprietà dell'IRGC. Si serve delle risorse di ingegneria dell'IRGC per la costruzione ed è contraente principale in grandi progetti, tra cui la realizzazione di gallerie; è accertato che sostiene il programma riguardante i missili balistici e il programma nucleare dell'Iran

    24.6.2008

    9.

    Malek Ashtar University

     

    Legata al ministero della difesa, ha istituito nel 2003 una formazione sui missili in stretta collaborazione con l'AIO

    24.6.2008

    10.

    Marine Industries

    Pasdaran Av., C.P. 19585/ 777, Teheran

    Affiliata della DIO

    24.4.2007

    11.

    Mechanic Industries Group

     

    Ha partecipato alla fabbricazione di componenti per il programma balistico

    24.6.2008

    12.

    Ministero della difesa e del supporto logistico delle forze armate (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics – MODAFL)

    West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

    Responsabile dei programmi di ricerca, sviluppo e fabbricazione nel settore della difesa dell'Iran, tra cui il sostegno ai programmi missilistici e nucleare

    24.6.2008

    13.

    Servizio esportazioni del MODAFL (Ministry of Defence Logistics Export – MODLEX)

    C.P. 16315-189, Teheran, Iran

    È la branca esportazioni del MODAFL e l'agenzia usata per esportare armi finite nelle operazioni tra Stato e Stato. Ai sensi dell'UNSCR 1747 (2007) il MODLEX non dovrebbe effettuare operazioni commerciali

    24.6.2008

    14.

    3M Mizan Machinery Manufacturing

     

    Società di comodo dell'AIO, che partecipa ad acquisizioni nel settore balistico

    24.6.2008

    15.

    Società di produzione e di approvvigionamento di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production and Procurement Company – NFPC)

    AEOI-NFPD, C.P.: 11365-8486, Teheran / Iran

    Divisione per la produzione di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production Division – NFPD) dell'AEOI si occupa di ricerca e sviluppo nel settore del ciclo del combustibile nucleare, comprese l'esplorazione, l'estrazione, la separazione e la conversione dell'uranio nonché la gestione dei residui nucleari. L'NFPC è subentrato all'NFPD, la società controllata dall'AEOI responsabile della ricerca e dello sviluppo nel settore del ciclo del combustibile nucleare, compresi la conversione e l'arricchimento

    24.4.2007

    16.

    Parchin Chemical Industries

     

    Ha lavorato alle tecniche di propulsione per il programma balistico iraniano

    24.6.2008

    17.

    Special Industries Group

    Pasdaran Av., C.P. 19585/ 777, Teheran

    Affiliata della DIO

    24.4.2007

    18.

    Organizzazione per le acquisizioni dello Stato (State Purchasing Organisation – SPO)

     

    L'SPO sembra facilitare l'importazione di armi complete. Sarebbe controllata dal MODAFL

    24.6.2008

    ▼M12

    I.  Persone, entità ed organismi coinvolti in attività nucleari o relative a missili balistici



    A.  Persone fisiche

     

    Nome

    Informazioni identificative

    Motivi

    1.

    Ali DAVANDARI

     

    Capo della Banca Mellat (cfr. parte B, punto 2)

    2.

    Fereydoun

    MAHMOUDIAN

    Nato il 7.11.1943 in Iran. Passaporto n. 05HK31387 rilasciato l'1.1.2002 in Iran, valido fino al 7.8.2010.

    Naturalizzato francese 7.5.2008

    Direttore di Fulmen (cfr. parte B, punto 11)

    3.

    Mohammad MOKHBER

     

    Presidente della fondazione Setad Ejraie, fondo d’investimento collegato alla Guida suprema Ali Khamenei. Membro del consiglio d'amministrazione della banca Sina.

    4.

    Mohammad Reza MOVASAGHNIA

     

    Capo del Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), noto anche come Cruise Missile Industry Group, organizzazione indicata nell'UNSCR 1747 ad elencata nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 423/2007.



    B.  Persone giuridiche, entità e organismi

     

    Nome

    Informazioni identificative

    Motivi

    1.

    Industrie Azarab (Azarab Industries)

    Ferdowsi Ave, C.P. 11365-171, Teheran, Iran

    Azienda del settore energetico che fornisce supporto produttivo al programma nucleare, comprese attività sensibili di proliferazione soggette a indicazione. È coinvolta nella costruzione del reattore ad acqua pesante di Arak.

    2.

    Banca Mellat (tutte le filiali comprese) e sue controllate:

    Sede: 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran;

    C.P. 11365-5964, Teheran 15817, Iran

    Banca iraniana di proprietà dello Stato, la Mellat agisce in modo da sostenere e favorire i programmi nucleare e balistico dell'Iran. Ha prestato servizi bancari ad entità riportate negli elenchi dell'ONU e dell'UE o ad entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione ovvero ad entità da esse possedute o controllate. È la banca di controllo della First East Export Bank, che è indicata nell'UNSCR 1929.

     

    (a)  Mellat Bank SB CJSC

    C.P. 24, Erevan 0010, Repubblica d' Armenia

    Posseduta al 100 % dalla Banca Mellat.

     

    (b)  Persia International Bank Plc

    6 Lothbury, EC2R 7HH, Londra, Regno Unito

    Posseduta al 60 % dalla Banca Mellat.

    3.

    Controllate della Banca Melli

     

    La Banca Melli è elencata nell'allegato V del regolamento (CE) n. 423/2007 perché fornisce o cerca di fornire sostegno finanziario a società che procurano merci per i programmi nucleare e missilistico dell'Iran o sono coinvolte in tale attività.

     

    (a)  Arian Bank (alias Aryan Bank)

    House 2, numero civico 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan

    L'Arian Bank è una joint venture fra la Banca Melli e la Banca Saderat.

     

    (b)  Assa Corporation

    ASSA CORP, 650 (o 500) Fifth Avenue, New York, USA;

    Codice fiscale 1368932 (USA)

    L'Assa Corporation è una società di copertura creata e controllata dalla Banca Melli, che l'ha costituita per incanalare capitali dagli USA all'Iran.

     

    (c)  Assa Corporation Ltd

    6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Isole Normanne

    L'Assa Corporation Ltd è l'organizzazione madre dell'Assa Corporation. Posseduta o controllata dalla Banca Melli.

     

    (d)  Bank Kargoshaee (alias Kargosai Bank, alias Kargosa'i Bank)

    587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran

    La Bank Kargoshaee è posseduta dalla Banca Melli.

     

    (e)  Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

    Nader Alley 2, Vali-Asr Str., Teheran, Iran, C.P. 3898-15875;

    In alternativa: Pal. 2, Nader Alley dopo Beheshi Forked Road, C.P. 15875-3898, Teheran, Iran 15116;

    In alternativa: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran. Numero di registrazione dell'impresa: 89584

    Affiliata ad entità sottoposte fin dal 2000 a sanzioni degli USA, dell'Unione europea o dell'ONU. Indicata dagli USA in quanto posseduta o controllata dalla Banca Melli.

     

    (f)  Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)

    Karaj Special Road Km 18, Teheran, Iran, C.P. 37515-183;

    In alternativa: Karaj Special Road Km 16, Teheran, Iran;

    Numero di registrazione dell'impresa: 382231

    Indicata dagli USA in quanto posseduta o controllata dalla Banca Melli.

     

    (g)  Cement Investment and Development Company (CIDCO) (alias Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)

    241, Mirdamad Street, Teheran, Iran

    Posseduta al 100 % dalla Bank Melli Investment Co. Holding creata per gestire tutti i cementifici di proprietà della BMIIC.

     

    (h)  First Persian Equity Fund

    Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Isole Cayman;

    In alternativa: Clifton House, 7z5 Fort Street, C.P. 190, Grand Cayman, KY1-1104, Isole Cayman;

    In alternativa: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, C.P. 15875-3898

    Fondo con base alle Cayman abilitato dal governo iraniano a trattare gli investimenti esteri sulla Borsa di Teheran.

     

    (i)  Future Bank BSC

    Block 304, City Centre Building, Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrein;

    C.P. 785, City Centre Building, Government Avenue, Manama, Bahrein,

    e tutte le filiali nel mondo; Documento di registrazione dell'impresa n. 54514-1 (Bahrein) con scadenza 9 giugno 2009; Licenza n. 13388 (Bahrein)

    Joint venture con base nel Bahrein, posseduta e controllata in maggioranza dalla Banca Melli e dalla Banca Saderat. Il presidente della Banca Melli era anche il presidente della Future Bank.

     

    (j)  Mazandaran Cement Company

    Africa Street, Sattari Street 40, C.P. 121, Teheran, Iran 19688;

    In alternativa: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, C.P. 19688, Teheran, Iran

    Cementificio con base a Teheran la cui maggioranza è proprietà della CIDCO. Implicato in progetti di costruzione su vasta scala.

     

    (k)  Mazandaran Textile Company

    Kendovan Alley 5, Vila Street, Enghelab Ave, C.P. 11365-9513, Teheran, Iran 11318;

    In alternativa: 28 Candovan Cooy Enghelab Ave., C.P. 11318, Teheran, Iran;

    In alternativa: Sari Ave., Ghaemshahr, Iran

    Impresa tessile con base a Teheran posseduta in maggioranza dalla BMIIC e dalla Bank Melli Investment Management Co.

     

    (l)  Mehr Cayman Ltd.

    Isole Cayman; Numero d'iscrizione al registro commerciale 188926 (Isole Cayman)

    Posseduta o controllata dalla Banca Melli.

     

    (m)  Melli Agrochemical Company PJS (alias Melli Shimi Keshavarz)

    Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley 13, Vanak Sq., C.P. 15875-1734, Teheran, Iran

    Posseduta o controllata dalla Banca Melli.

     

    (n)  Melli Investment Holding International

    514 Business Avenue Building, Deira, C.P. 181878, Dubai, Emirati arabi uniti;

    Certificato di registrazione (Dubai) n. 0107 rilasciato il 30 novembre 2005

    Posseduta o controllata dalla Banca Melli.

     

    (o)  Shomal Cement Company (alias Siman Shomal)

    Dr Beheshti Ave 289, Teheran, Iran 151446;

    In alternativa: 289 Shahid Baheshti Ave., C.P. 15146, Teheran, Iran

    È posseduta o controllata dalla DIO ovvero agisce per suo conto.

    4.

    Banca Refah

    40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, Iran

    La Banca Refah è subentrata alla Banca Melli in operazioni correnti dopo che questa è stata colpita dalle sanzioni dell'UE.

    5.

    Banca Saderat Iran (tutte le filiali comprese) e sue controllate:

    Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran

    Di proprietà dello Stato iraniano (posseduta per il 94 % dal governo), la Banca Saderat ha prestato servizi finanziari ad entità attive nel quadro del programma nucleare e nel programma balistico dell'Iran, fra cui entità indicate nell' UNSCR 1737. Ancora nel marzo 2009 la Banca Saderat ha gestito pagamenti e lettere di credito della DIO (sottoposta a sanzioni con l'UNSCR 1737) e delle Iran Electronics Industries. Nel 2003 la Banca Saderat ha operato su lettere di credito per conto della Mesbah Energy Company, collegata al programma nucleare iraniano (sottoposta poi a sanzioni con l'UNSR 1737).

     

    (a)  Bank Saderat PLC (London)

    5 Lothbury, Londra, EC2R 7 HD, Regno Unito

    Controllata al 100 % dalla Banca Saderat.

    6.

    Banca Sina

    187 Avenue Motahari, Teheran, Iran

    Banca legata da vicino agli interessi del “ Daftar ” (ufficio della Guida, ossia un'amministrazione che conta circa 500 collaboratori), la quale contribuisce anche al finanziamento degli interessi strategici del regime.

    7.

    ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)

    37th Avenue n. 1, Asadabadi Street, Teheran, Iran

    Approvvigiona in merci industriali, in particolare per le attività del programma nucleare svolte da AEOI, Novin Energy e Kalaye Electric Company (tutte indicate nell'UNSCR 1737). Il direttore dell'ESNICO è Haleh Bakhtiar (indicato nell'UNSCR 1803).

    8.

    Etemad Amin Invest Co Mobin

    Pasadaran Av. Teheran, Iran

    Vicina a Naftar e Bonyad-e Mostazafan, l'Etemad Amin Invest Co Mobin contribuisce a finanziare gli interessi strategici del regime e dello Stato parallelo iraniano.

    9.

    Export Development Bank of Iran (EDBI) (tutte le filiali comprese) e sue controllate:

    Export Development Building, accanto alla 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iran;

    Tose'e Tower, Angolo della 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran;

    21 's Khaled Eslamboli n. 129, Pal. n. 1, Teheran, Iran;

    C.R. n. 86936

    (Iran)

    Implicata nella prestazioni di servizi finanziari a società connesse ai programmi iraniani di proliferazione; ha aiutato entità indicate dall'ONU ad aggirare e violare le sanzioni. Presta servizi finanziari ad entità che fanno capo al MODAFL e alle loro società di copertura che sostengono i programmi nucleare e balistico dell'Iran. Anche dopo l'indicazione da parte dell'ONU ha continuato a trattare pagamenti per la Banca Sepah, compresi pagamenti collegati ai programmi nucleare e balistico dell'Iran. Ha gestito operazioni connesse ad entità iraniane attive nel settore della difesa e missilistico, fra cui molte entità sottoposte alle sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ha svolto un ruolo guida d'intermediazione per il finanziamento della Banca Sepah (dal 2007 sottoposta alle sanzioni del Consiglio di sicurezza), anche per pagamenti legati alle armi di distruzione di massa. Presta servizi finanziari a diverse entità del MODAFL ed ha favorito attività di approvvigionamento di società di copertura associate alle entità del MODAFL.

     

    (a)  EDBI Exchange Company

    Tose'e Tower, Angolo 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran

    Basata a Teheran, l'EDBI Exchange Company è per il 70 % proprietà dell'Export Development Bank of Iran (EDBI). Gli USA l'hanno indicata nell'ottobre 2008 in quanto posseduta o controllata dall'EDBI.

     

    (b)  EDBI Stock Brokerage Company

    Tose'e Tower, Angolo 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran

    Basata a Teheran, l'EDBI Stock Brokerage Company è una filiale posseduta interamente dall'Export Development Bank of Iran (EDBI). Gli USA l'hanno indicata nell'ottobre 2008 in quanto posseduta o controllata dall' EDBI.

     

    (c)  Banco Internacional De Desarrollo CA

    Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

    Il Banco Internacional De Desarrollo CA è di proprietà dell'Export Development Bank of Iran.

    10.

    Fajr Aviation Composite Industries

    Aeroporto di Mehrabad, C.P. 13445-885, Teheran, Iran

    Filiale della IAIO nel quadro del MODAFL (cfr. elenco della posizione comune 2007/140/PESC dell'UE), produce principalmente materiali compositi per l'industria aeronautica, ma è collegata anche allo sviluppo di capacità in fibra di carbonio per applicazioni nucleari e missilistiche. Collegata all'Ufficio per la cooperazione tecnologica. L'Iran ha annunciato di recente di prospettare la produzione di massa di centrifughe di nuova generazione che implicheranno capacità di produrre fibre di carbonio FACI.

    11.

    Fulmen

    167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teheran

    Fulmen è intervenuta nell'installazione di apparecchiature elettriche nel sito di Qom/Fordo in un'epoca in cui l'esistenza di questo non era ancora stata rivelata.

     

    (a)  Arya Niroo Nik

    Suite 5 - 11o piano - Nahid Bldg, Shahnazari Street – Mohseni Square, Teheran

    Arya Niroo Nik è una società di copertura utilizzata da Fulmen per alcune sue operazioni.

    12.

    Future Bank BSC

    Block 304. City Centre Building. Pal. 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrein. C.P. 785;

    Documento di registrazione dell'impresa n. 54514-1 (Bahrein) con scadenza 9 giugno 2009; Licenza n. 13388 (Bahrein)

    Basata nel Bahrein, la Future Bank è per due terzi di proprietà di banche statali iraniane. La Banca Melli e la Banca Saderat, indicate entrambe dall'UE, detengono ciascuna un terzo del capitale; la quota restante è della Ahli United Bank (AUB) del Bahrein. Secondo quanto dichiarato nella relazione annuale 2007, la AUB, sebbene detenga ancora questa quota del capitale della Future Bank, non esercita più alcuna influenza rilevante nella banca che, di fatto, è controllata dalle banche madri iraniane, entrambe segnalate dall'UNSCR 1803 come banche iraniane che richiedono una “vigilanza” particolare. Ulteriore prova degli stretti legami fra la Future Bank e l'Iran è il fatto che il presidente della Banca Melli abbia contemporaneamente rivestito la carica di presidente della Future Bank.

    13.

    Industrial Development &

    Renovation Organization (IDRO)

     

    Ente statale competente dell'accelerazione dell'industrializzazione iraniana. Controlla diverse società che collaborano ai lavori legati ai programmi nucleare e missilistico e che li sostengono mediante l'implicazione nell'approvvigionamento all'estero di tecnologie di produzione avanzate.

    14.

    Iran Aircraft Industries (IACI)

     

    Filiale dell'IAIO nel quadro del MODAFL (cfr. elenco della posizione comune 2007/140/PESC dell'UE), produce, ripara e revisiona aeromobili e motori aerei e procura pezzi per aerei, spesso di origine statunitense, solitamente tramite intermediari stranieri. Si sono trovati riscontri anche del fatto che la IACI e le sue filiali si servono di una rete mondiale d'intermediari per procurarsi prodotti per il trasporto aereo.

    15.

    Iran Aircraft Manufacturing Company (alias HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

    C.P. 83145-311, Superstrada Esfahan – Teheran km 28, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;

    C.P. 14155-5568,27 Ahahamat Aave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran;

    C.P. 81465-935, Esfahan, Iran;

    Zona industriale Shahih Shar, Isfahan, Iran; C.P. 8140,107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran

    È posseduta o controllata dal MODAFL o agisce per suo conto (cfr. elenco della posizione comune 2007/140/PESC dell'UE).

    16.

    Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA o TESA)

     

    La TESA, che ha rilevato le attività della Farayand Technique (indicata nell'UNSCR 1737), produce componenti per centrifughe di arricchimento dell'uranio e sostiene direttamente un'attività sensibile che le UNSCR hanno chiesto all'Iran di sospendere. Effettua lavori per la Kalaye Electric Company (indicata nell'UNSCR 1737).

    17.

    Iran Communications Industries (ICI)

    C.P. 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;

    In alternativa: C.P. 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran;

    In alternativa: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran

    Filiale della Iran Electronics Industries (riportata nell'elenco della posizione comune 2007/140/PESC dell'UE), l'Iran Communications Industries è attiva nella produzione in settori diversi, fra cui: sistemi di comunicazione, avionica, dispositivi ottici ed elettroottici, microelettronica, informatica, misurazione e prova, sicurezza delle telecomunicazioni, guerra elettronica, produzione e rinnovamento di tubi radar, lanciamissili. Gli articoli da essa prodotti possono essere utilizzati nei programmi sottoposti a sanzione con l'UNSCR 1737.

    18.

    Iran Insurance Company (alias Bimeh Iran)

    C.P. 14155-6363,107 Fatemi Ave., Teheran, Iran

    Ha assicurato l'acquisto di diversi prodotti che possono essere utilizzati nei programmi sottoposti a sanzione con l'UNSCR 1737, fra cui pezzi di ricambio per elicotteri, elettronica e computer con applicazioni di navigazione aerea e missilistica.

    19.

    Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)

    107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran

    Organizzazione del MODAFL (cfr. elenco della posizione comune 2007/140/PESC dell'UE) competente della pianificazione e della gestione dell'industria aeronautica militare iraniana.

    20.

    Isfahan Optics

    C.P. 81465-117, Isfahan, Iran

    È posseduta o controllata dall'Iran Electronics Industries (riportata nell'elenco della posizione comune 2007/140/PESC dell'UE) ovvero agisce per suo conto.

    21.

    Javedan Mehr Toos

     

    Azienda ingegneristica che approvvigiona l'Atomic Energy Organisation of Iran, indicata nell'UNSCR 1737.

    22.

    Kala Naft

    Kala Naft Teheran Co, C.P. 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iran;

    242 Shahid Kalantri Street - accanto al Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;

    Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran;

    Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, Londra SW1H1

    Commercia in apparecchiature per il settore petrolifero e gasiero che possono essere utilizzate nel programma nucleare iraniano. Ha tentato di procurarsi materiali (saracinesche in lega estremamente resistente) il cui impiego è limitato esclusivamente al settore nucleare. È collegata ad imprese che collaborano al programma nucleare iraniano.

    23.

    Machine Sazi Arak

    Teheran Road Km 4, C.P. 148, Arak, Iran

    Impresa del settore energetico, affiliata all'IDRO, che fornisce sostegno produttivo al programma nucleare, anche per attività sensibili di proliferazione soggette a indicazione. Implicata nella costruzione del reattore ad acqua pesante di Arak. Nel luglio 2009 il Regno Unito ha emesso nei confronti della Machine Sazi Arak un provvedimento di rifiuto d'esportazione per un “tubo spina di grafite di allumina”. Nel maggio 2009 la Svezia ha vietato l'esportazione alla Machine Sazi Arak di “rivestimenti per fondi imbutiti di contenitori in pressione”.

    24.

    MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) - Società di gestione per la costruzione di centrali nucleari

     

    Fa capo all'AEOI e alla Novin Energy (indicate entrambe nell'UNSCR 1737). Collabora allo sviluppo di reattori nucleari.

    25.

    Parto Sanat Co

    1281 Valiasr Ave., in prossimità della 14th St., Teheran, Iran.

    Produttore di convertitori di frequenza, in grado di elaborare/modificare convertitori di frequenza stranieri importati in modo da poterli utilizzare nell'arricchimento con centrifuga a gas. Si ritiene partecipi ad attività di proliferazione nucleare.

    26.

    Passive Defense Organization

     

    Si occupa della selezione e della costruzione d'impianti strategici, fra cui -stante alle dichiarazioni dell'Iran- il sito di arricchimento dell'uranio di Fordo (Qom), costruito senza dichiararlo all'AIEA in violazione degli obblighi che incombono all'Iran (previsti in una risoluzione del consiglio dei governatori dell'AIEA). Il presidente della PDO è il brigadier generale Gholam-Reza Jalali, ex IRGC.

    27.

    Post Bank

    237, Motahari Ave., Teheran, Iran 1587618118

    La Post Bank si è trasformata da banca interna in banca di facilitazione del commercio internazionale dell'Iran. Agisce per conto della Banca Sepah (indicata nell'UNSCR 1747) effettuando operazioni per suo conto al fine di occultarne il coivolgimento ed aggirare così le sanzioni. Nel 2009 ha agevolato transazioni fra industrie iraniane della difesa e beneficiari stranieri per conto della Banca Sepah. Ha agevolato transazioni con una società di copertura della Tranchon Commercial Bank della RPDC, di cui è nota l'attività di agevolazione di transazioni connesse alla proliferazione fra l'Iran e la RPDC.

    28.

    Raka

     

    Divisione delle Kalaye Electric Company (indicata nell'UNSCR 1737) costituita a fine 2006, è responsabile della costruzione dell'impianto di arricchimento dell'uranio a Fordo (Qom).

    29.

    Research Institute of Nuclear Science & Technology (alias Nuclear Science & Technology Research Institute)

     

    Fa capo all'AEOI nel cui ambito ha rilevato le attività dell'ex Divisione ricerca. Il direttore esecutivo è il vicepresidente dell'AEOI Mohammad Ghannadi (indicato nell'UNSCR 1737).

    30.

    Schiller Novin

    Gheytariyeh Avenue 153 - 3o piano - C.P. 17665/153 6 19389 Teheran

    Agisce per conto della DIO.

    31.

    Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group

     

    La SAKIG sviluppa e produce sistemi missilistici terra-aria per le forze armate iraniane. Segue progetti militari, missilistici e di difesa aerea ed effettua approvvigionamenti in Russia, Bielorussia e Corea del Nord.

    32.

    Shakhese Behbud Sanat

     

    Implicata nella produzione di attrezzature e componenti per il ciclo del combustibile nucleare.

    33.

    Ufficio per la cooperazione tecnologica (Technology Cooperation Office - TCO) del Gabinetto presidenziale iraniano

    Teheran, Iran

    Responsabile dell'evoluzione tecnologica in Iran mediante opportuni collegamenti esteri di approvvigionamento e formazione. Sostiene i programmi nucleare e missilistico.

    34.

    Yasa Part (tutte le filiali comprese) e sue controllate:

     

    Società che si occupa di approvvigionamento in connessione con l'acquisto dei materiali e tecnologie necessari ai programmi nucleare e balistico.

     

    (a)  Arfa Paint Company

     

    Agisce per conto della Yasa Part.

     

    (b)  Arfeh Company

     

    Agisce per conto della Yasa Part.

     

    (c)  Farasepehr Engineering Company

     

    Agisce per conto della Yasa Part.

     

    (d)  Hosseini Nejad Trading Co.

     

    Agisce per conto della Yasa Part.

     

    (e)  Iran Saffron Company o Iransaffron Co.

     

    Agisce per conto della Yasa Part.

     

    (f)  Shetab G.

     

    Agisce per conto della Yasa Part.

     

    (g)  Shetab Gaman

     

    Agisce per conto della Yasa Part.

     

    (h)  Shetab Trading

     

    Agisce per conto della Yasa Part.

     

    (i)  Y.A.S. Co. Ltd

     

    Agisce per conto della Yasa Part.

    II.  Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC)



    A.  Persone fisiche

     

    Nome

    Informazioni identificative

    Motivi

    1.

    Contrammiraglio Ali FADAVI

     

    Comandante della Marina dell'IRGC

    2.

    Parviz FATAH

    nato nel 1961

    Numero 2 di Khatam al Anbiya

    3.

    Brigadier Generale Mohammad Reza NAQDI

    nato nel 1953 a Nadjaf (Iraq)

    Comandante della Forza di resistenza di mobilitazione Basij

    4.

    Brigadier Generale Mohammad PAKPUR

     

    Comandante delle forze di terra dell'IRGC

    5.

    Rostam QASEMI (alias Rostam GHASEMI)

    nato nel 1961

    Comandante di Khatam al-Anbiya

    6.

    Brigadier Generale Hossein SALAMI

     

    Vicecomandante dell'IRGC



    B.  Persone giuridiche, entità e organismi

     

    Nome

    Informazioni identificative

    Motivi

    1.

    Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC)

    Teheran, Iran

    Responsabile del programma nucleare iraniano e del controllo operativo sul programma balistico iraniano. Ha tentato di approvvigionarsi per sostenere i programmi nucleare e balistico iraniani.

    2.

    Comando missilistico dell'aeronautica dell'IRGC Al-Ghadir

     

    Elemento specifico dell'aeronautica dell'IRGC che ha collaborato con l'SBIG (indicata nell'UNSCR 1737) sia per il FATEH 110 (missile balistico a corto raggio) sia per il missile balistico a medio raggio Ashura. Risulta essere l'entità che esercita il controllo effettivo sui missili.

    3.

    Naserin Vahid

     

    La Naserin Vahid, che produce pezzi di armamenti per conto dell'IRGC, è una società di copertura dell' IRGC.

    4.

    Forza Qods dell'IRGC

    Teheran, Iran

    Responsabile delle operazioni oltre i confini dell'Iran, la Forza Qods è il principale strumento di politica estera dell'Iran per le operazioni speciali e il sostegno ai terroristi e militanti islamici all'estero. Nel conflitto con Israele del 2006 gli Hezbollah hanno utilizzato razzi, missili cruise antinave (ASCM), sistemi di difesa aerea trasportabili a spalla (MANPADS) e velivoli senza pilota (UAV) forniti dalla Forza Qods, la quale -stando alle notizie di stampa- ha altresì provveduto al relativo addestramento. Varie fonti indicano che la Forza Qods continua a rifornire gli Hezbollah di armi avanzate, missili antiaerei e razzi a lungo raggio e ad addestrarli al loro uso. La Forza Qods continua a fornire, in misura limitata, sostegno letale, addestramento e finanziamenti ai combattenti talebani nell'Afghanistan meridionale e occidentale, fra l'altro sotto forma di armi di piccolo calibro, munizioni, mortai e razzi da combattimento a corto raggio. Il comandante è sottoposto a sanzioni in virtù dell'UNSCR

    5.

    Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (alias Sepah Nir)

     

    Filiale della Khatam al-Anbya Construction Headquarters, indicata nell'UNSCR 1929. Partecipa alle fasi 15 e 16 del progetto di sviluppo del giacimento di gas offshore di South Pars.

    III.  Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines - IRISL)



     

    Nome

    Informazioni identificative

    Motivi

    1.

    Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines - IRISL) (tutte le filiali comprese) e sue controllate:

    37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., C.P. 19395-1311. Teheran. Iran;

    37, angolo di 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, dopo Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iran

    L'IRISL è stata coinvolta nella spedizione via mare di carichi militari, compresi carichi proibiti, a partire dall'Iran. Tre episodi di questo tipo hanno implicato chiaramente violazioni segnalate al Comitato delle sanzioni all'Iran del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Dati i collegamenti dell'IRISL con la proliferazione, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha chiesto agli Stati di effettuare ispezioni sulle navi dell'IRISL qualora vi siano fondati motivi per ritenere che esse stiano trasportando merci proibite dalle UNSCR 1803 e 1929.

     

    (a)  Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)

    143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta;

    c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teheran, Iran

    Posseduta o controllata dall'IRISL.

     

    (b)  CISCO Shipping Company Ltd (alias IRISL Korea Ltd)

    Ha uffici a Seoul e Busan, Corea del Sud

    Agisce per conto dell'IRISL nella Corea del Sud.

     

    (c)  Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (alias HDS Lines)

    60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;

    In alternativa: IRISL’s Aseman Tower, Terzo piano

    Agisce per conto dell'IRISL operando su container tramite navi di proprietà dell'IRISL.

     

    (d)  Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

    Schottweg 7, 22087 Amburgo, Germania;

    Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH,

    Agisce per conto dell'HDSL in Europa.

     

    (e)  Irano Misr Shipping Company

    N. 41, Terzo piano, angolo 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teheran;

    265, accanto a Mehrshad, Sedaghat St., di fronte al Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran;

    18 Mehrshad Street, Sadaghat St., di fronte al Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran

    Agisce per conto dell'IRISL lungo il Canale di Suez, ad Alessandria d'Egitto e a Porto Said. Posseduta al 51 % dall'IRISL.

     

    (f)  Irinvestship Ltd

    Global House, 61 Petty France, Londra SW1H 9EU, Regno Unito;

    Documento di registrazione dell'impresa n. 4110179 (Regno Unito)

    Di proprietà dell'IRISL, cui presta servizi finanziari, legali ed assicurativi e servizi di commercializzazione, noleggio e gestione dell'equipaggio.

     

    (g)  IRISL (Malta) Ltd

    App. 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta

    Agisce per conto dell'IRISL a Malta. Joint venture con capitali tedeschi e maltesi. L'IRISL utilizza la rotta maltese dal 2004 e usa Freeport come centro di trasbordo fra il Golfo Persico e l'Europa.

     

    (h)  IRISL (UK) Ltd (Barking, Felixstowe)

    Documento di registrazione dell'impresa n. 4765305

    2 Abbey Rd., Baring, Essex IG11 7 AX, Regno Unito;

    IRISL (UK) Ltd., Walton Ave., Felixstowe, Suffolk, IP11 3HG, Regno Unito

    Di proprietà al 50 % della Irinvestship Ltd e al 50 % della British Company Johnson Stevens Agencies Ltd. Fornisce copertura del carico e del servizio container fra l'Europa e il Medio Oriente, come pure due servizi distinti tra l'Estremo Oriente e il Medio Oriente.

     

    (i)  IRISL Club

    60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran

    Di proprietà dell'IRISL.

     

    (j)  IRISL Europe GmbH (Hamburg)

    Schottweg 5, 22087 Amburgo, Germania

    Numero IVA: DE217283818 (Germania)

    Agente dell'IRISL in Germania.

     

    (k)  IRISL Marine Services and Engineering Company

    Sarbandar Gas Station C.P. 199, Bandar Imam Khomeini, Iran;

    Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai 221, Teheran, Iran;

    221 Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teheran, Iran

    Di proprietà dell'IRISL, alle cui navi fornisce carburante, olio combustibile, acqua, vernici, lubrificanti e prodotti chimici. Inoltre, supervisiona la manutenzione delle navi e fornisce logistica e servizi per i membri dell'equipaggio. Per facilitare il trasferimento ordinario di fondi, le filiali dell'IRISL ricorrono a conti bancari in dollari statunitensi aperti con nomi di copertura in Europa e in Medio Oriente. L'IRISL ha favorito violazioni reiterate delle disposizioni dell'UNSCR 1747.

     

    (l)  IRISL Multimodal Transport Company

    25 Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Teheran. Iran

    Di proprietà dell'IRISL, si occupa del trasporto del carico per via ferroviaria. Filiale controllata totalmente dall'IRISL.

     

    (m)  IRITAL Shipping SRL

    Numero del registro commerciale: GE 426505 (Italia); Codice fiscale: 03329300101 (Italia); Partita IVA: 12869140157 (Italia)

    Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italia

    Punto di contatto per i servizi ECL e PCL. Utilizzata dalla filiale della DIO Marine Industries Group (MIG, attualmente nota come Marine Industries Organization, MIO) che si occupa della progettazione e costruzione di diverse strutture marine e di navi sia militari sia mercantili. La DIO è indicata nell'UNSCR 1737.

     

    (n)  ISI Maritime Limited (Malta)

    147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;

    c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Teheran, Iran

    Posseduta o controllata dall'IRISL.

     

    (o)  Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)

    N. 1; fine della Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, C.P. 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran;

    M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran

    Filiale di proprietà al 100 % dell'IRISL, con una flotta di sei unità. Opera nel Mar Caspio. Ha agevolato spedizioni in cui erano implicate entità indicate dall'ONU e dagli USA, quali la Banca Melli, trasportando carichi collegati alla proliferazione da paesi come la Russia e il Kazakhstan verso l'Iran.

     

    (p)  Leadmarine (alias Asia Marine Network Pte Ltd alias IRISL Asia Pte Ltd)

    200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alt. 199090)

    Agisce per conto dell'HDSL a Singapore. Era precedentemente nota come Asia Marine Network Pte Ltd e IRISL Asia Pte Ltd e agiva per conto dell'IRISL a Singapore.

     

    (q)  Marble Shipping Limited (Malta)

    143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta

    Posseduta o controllata dall'IRISL.

     

    (r)  Oasis Freight Agencies (alias Pacific Shipping Company)

    Al Meena Street, di fronte al porto e alla dogana di Dubai, 2o piano, Sharaf Building, Dubai (Emirati arabi uniti);

    Sharaf Building, 1ot Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, C.P. 5562, Dubai, Emirati arabi uniti;

    Sharaf Building, n. 4, 2o Floor, Al Meena Road, di fronte alla dogana Customs, Dubai, Emirati arabi uniti,

    Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (parallela alla Al Wahda St.), C.P. 4840, Sharjah, Emirati arabi uniti

    Joint venture fra l' IRISL e la società con base a Dubai Sharif Shipping Company. Agisce per conto dell'IRISL negli Emirati arabi uniti fornendo carburante e magazzini, attrezzature, pezzi di ricambio e riparazioni navali. Attualmente nota come Pacific Shipping Company, che agisce per conto dell'HDSL.

     

    (s)  Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)

    33 Eigth Narenjestan, Artesh Street, C.P. 19635-1116, Teheran, Iran;

    In alternativa: IRISL’s Aseman Tower, Terzo piano

    Agisce per conto dell'IRISL prestando servizi “bulk”.

     

    (t)  Santexlines (alias IRISL China Shipping Company Ltd, alias Yi Hang Shipping Company)

    Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, Cina

    In alternativa: F23A-D, Times Plaza N. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, Cina

    Agisce per conto dell'HDSL. Precedentemente nota come IRISL China Shipping Company, agiva per conto dell'IRISL in Cina.

     

    (u)  Shipping Computer Services Company (SCSCOL)

    37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., C.P. 15875531351, Teheran, Iran;

    N. 13, 1o piano, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Teheran 15976, Iran

    È posseduta o controllata dall'IRISL ovvero agisce per suo conto.

     

    (v)  Soroush Saramin Asatir (SSA)

    N. 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, C.P. 196365-1114, Teheran, Iran

    Agisce per conto dell'IRISL. Società di esercizio navale con base a Teheran, agisce come esercente tecnico di molte navi della SAPID.

     

    (w)  South Way Shipping Agency Co Ltd

    101 Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran

    Controllata dall' IRISL, agisce per conto di questa nei porti iraniani supervisionando operazioni come il carico e lo scarico.

     

    (x)  Valfajr 8th Shipping Line Co. (alias Valfajr)

    Abyar Alley, Angolo Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Teheran, Iran;

    Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave.,

    Abiar Alley, C.P. 4155, Teheran, Iran

    Filiale di proprietà al 100 % dell'IRISL, effettua trasporti fra l'Iran e Stati del Golfo come Kuwait, Qatar, Bahrein, Emirati arabi uniti e Arabia saudita. Filiale dell'IRISL con base a Dubai, presta servizi di traghettamento e raccordo - e talvolta di trasporto merci e passeggeri- nel Golfo Persico. A Dubai la Valfajr ha provveduto alla prenotazione di equipaggi navali e di servizi di approvvigionamento navale e ha predisposto le navi per l'arrivo e la partenza e per il carico e scarico in porto. Fa scalo in porti nel Golfo Persico e in India. Nel giugno 2009 condivideva i locali con l'IRISL a Port Rashid (Dubai, Emirati arabi uniti) così come condivideva i locali con l'IRISL a Teheran, in Iran.

    ▼M7




    ALLEGATO VI

    Elenco degli enti finanziari e creditizi di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2

    Succursali e filiali, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 18, degli enti finanziari e creditizi domiciliati in Iran di cui all'articolo 11bis, paragrafo 2, lettera b) ( 11 )

    1.   BANK MELLI IRAN*

    Francia

    43, Avenue Montaigne, 75008 Paris

    Codice BIC: MELIFRPP

    Germania

    Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg

    Codice BIC: MELIDEHH

    Regno Unito

    Melli Bank Plc

    One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

    Codice BIC: MELIGB2L

    2.   BANK SEPAH*

    Francia

    64 rue de Miromesnil, 75008 Paris

    Codice BIC: SEPBFRPP

    Germania

    Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

    Codice BIC: SEPBDEFF

    Italia

    Via Barberini 50, 00187 Rome

    Codice BIC: SEPBITR1

    Regno Unito

    Bank Sepah International plc

    5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

    Codice BIC: SEPBGB2L

    3.   BANK SADERAT IRAN

    Francia

    Bank Saderat Iran

    16 Rue de la Paix, 75002 Paris

    Codice BIC: BSIRFRPP

    TELEX: 220287 SADER A / SADER B

    Germania

    Succursale di Amburgo

    P.O. Box 112227, Deichstraße11, D-20459 Hamburg

    Codice BIC: BSIRDEHH

    TELEX: 215175 SADBK D

    Succursale di Francoforte

    P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

    Codice BIC: BSIRDEFF

    Grecia

    Succursale di Atene

    PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

    Codice BIC: BSIRGRAA

    TX: 218385 SABK GR

    Regno Unito

    Bank Saderat plc

    5 Lothbury, London EC2R 7HD

    Codice BIC: BSPLGB2L

    TX: 883382 SADER G

    4.   BANK TEJARAT

    Francia

    Bank Tejarat

    124-126 Rue de Provence, 75008 Paris

    Codice BIC: BTEJFRPP

    TELEX: 281972 F, 281973 F BKTEJ

    5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

    Regno Unito

    Sede principale e succursale principale

    6 Lothbury, London, EC2R 7HH

    Codice BIC: PIBPGB2L

    TX: 885426

    Succursali e filiali, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 18, degli enti finanziari e creditizi domiciliati in Iran, nonché di enti finanziari e creditizi non domiciliati in Iran né rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 18 ma controllati da persone ed entità domiciliate in Iran di cui all'articolo 11bis, paragrafo 2, lettere c) e d) ( 12 )

    1.   BANK MELLI*

    Azerbaigian

    Succursale di Baku della Bank Melli Iran

    Nobel Ave. 14, Baku

    Codice BIC: MELIAZ22

    Iraq

    No. 111—27 Alley — 929 District — Arasat street, Baghdad

    Codice BIC: MELIIQBA

    Oman

    Succursale di Mascate, Oman

    P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 /

    P.O. BOX 2643 PC 112

    Codice BIC: MELIOMR

    Cina

    Melli Bank HK (succursale di Melli Bank PLC)

    Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

    Codice BIC: MELIHKHH

    Egitto

    Ufficio di rappresentanza

    P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

    Tel.: 2700605 / Fax: 92633

    Emirati Arabi Uniti

    Ufficio regionale

    P.O. Box: 1894, Dubai

    Codice BIC: MELIAEAD

    Succursale di Abu Dhabi

    Post box no. 2656 Street name: Hamdan Street

    Codice BIC: MELIAEADADH

    Succursale di Al Ain

    Post box no. 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

    Codice BIC: MELIAEADALN

    Succursale di Bur Dubai

    Indirizzo: Post box no. 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

    Codice BIC: MELIAEADBR2

    Succursale principale di Dubai

    Post box no. 1894 Street name: Beniyas Street

    Codice BIC: MELIAEAD

    Succursale di Fujairah

    Post box no. 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

    Codice BIC: MELIAEADFUJ

    Succursale di Ras al-Khaimah

    Post box no. 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

    Codice BIC: MELIAEADRAK

    Succursale di Sharjah

    Post box no. 459 Street name: Al Burj Street

    Codice BIC: MELIAEADSHJ

    Federazione russa

    n. 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

    Codice BIC: MELIRUMM

    Giappone

    Ufficio di rappresentanza

    333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku.

    Tel.: 332162631. Fax (3)32162638. Telex: J296687

    2.   BANK MELLAT

    Corea del Sud

    Succursale di Seoul della Bank Mellat

    Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong Gangnam-Ku, 135-280, Seoul

    Codice BIC: BKMTKRSE

    TX: K36019 MELLAT

    Turchia

    Succursale di Istanbul

    1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul

    Codice BIC: BKMTTRIS

    TX: 26023 MELT TR

    Succursale di Ankara

    Ziya Gokalp Bulvari No: 12 06425 Kizilay-Ankara

    Codice BIC: BKMTTRIS100

    TX: 46915 BMEL TR

    Succursale di Smirne

    Cumhuriyet Bulvari No: 88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

    Codice BIC: BKMTTRIS 200

    TX: 53053 BMIZ TR

    Armenia

    Succursale di Erevan

    6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

    Codice BIC: BKMTAM 22

    TLX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

    3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

    Emirati Arabi Uniti

    Succursale di Dubai

    The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai

    Codice BIC: PIBPAEAD

    4.   BANK SADERAT IRAN

    Libano

    Ufficio regionale

    Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

    Codice BIC: BSIRLBBE

    Succursale principale di Beirut

    Verdun street – Alrose building

    P.O. BOX 5126 Beirut / P.O.BOX 6717 Hamra

    Codice BIC: BSIRLBBE

    TELEX: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

    Succursale di Alghobeiri

    NO. 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

    Codice BIC: BSIRLBBE

    Succursale di Baalbak

    NO. 3418, Ras Elein str., Baalbak

    Codice BIC: BSIRLBBE

    Succursale di Borj al Barajneh

    NO. 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh,1st Floor

    Codice BIC: BSIRLBBE

    Succursale di Saida

    NO. 4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

    Codice BIC: BSIRLBBE

    Oman

    BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

    Codice BIC: BSIROMR

    TLX: 3146

    Qatar

    Succursale di Doha

    NO. 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

    Codice BIC: BSIR QA QA

    TELEX: 4225

    Turkmenistan

    Succursale di Asgabat della Bank Saderat Iran

    Makhtoomgholi ave., n. 181, Ashkhabad

    TELEX: 1161134-86278

    Emirati Arabi Uniti

    Ufficio regionale, Dubai

    Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

    Codice BIC: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

    TX: 45456 SADERBANK

    Succursale di Murshid Bazar

    Murshid Bazar P.O. Box 4182

    Deira, Dubai

    Codice BIC: BSIRAEAD

    TELEX: 45456 SADERBANK

    Succursale di Bur Dubai

    Al Fahidi Road

    P.O. Box 4182 Dubai

    Codice BIC: BSIRAEAD

    TELEX: 45456 SADERBANK

    Succursale di Ajman

    N. 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

    Codice BIC: BSIRAEAD

    TELEX: 45456 SADERBANK

    Succursale di Shaykh Zayed Road

    Shaykh Road, Dubai

    Codice BIC: BSIRAEAD

    TELEX: 45456 SADERBANK

    Succursale di Abu Dhabi

    N. 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

    Codice BIC: BSIRAEAD

    TELEX: 22263

    Succursale di Al Ein

    N. 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

    Codice BIC: BSIRAEAD

    TELEX: 45456 SADERBANK

    Succursale di Sharjah

    N. 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

    Codice BIC: BSIRAEAD

    TELEX: 45456 SADERBANK

    Bahrein

    Succursale del Bahrein

    106 Government Road; P.O. Box 825 Block no 316;Entrance no 3; Manama Center; Manama

    TELEX: 8363 SADER BANK

    OBU

    P.O. Box 825 - Manama

    Telex: 8688 SADER BANK

    Uzbekistan

    Bank Saderat Iran, Tashkent

    10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

    Codice BIC: BSIRUZ21

    TELEX: 116134 BSITA UZ

    5.   TEJARAT BANK

    Tagikistan

    No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe

    P.O. Box: 734001

    Codice BIC: BTEJTJ22XXX

    TX: 201135 BTDIR TJ

    Cina

    Ufficio di rappresentanza, Cina

    Office C208 Beijing Lufthansa Center No. 50 Liangmaqiao Road Chaoyang District Beijing 100016

    6.   ARIAN BANK (conosciuta anche sotto il nome di Aryan Bank)

    Afghanistan

    Sede principale

    House No. 2, Street No. 13, Wazir Akbar Khan, Kabul

    Codice BIC: AFABAFKA

    Succursale di Harat

    NO. 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

    Codice BIC: AFABAFKA

    7.   FUTURE BANK

    Bahrein

    Future Bank

    P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

    Shop 57, Block NO. 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road NO 4203, Sitra

    Codice BIC: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

    8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

    Venezuela

    Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

    Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

    Codice BIC: IDUNVECAXXX



    ( 1 ) GU L 61 del 28.2.2007, pag. 49.

    ( 2 ) GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 394/2006 (GU L 74 del 13.3.2006, pag. 1).

    ( 3 ) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 58.

    ( 4 ) GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

    ( 5 ) GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

    ( 6 ) GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.

    ( 7 ) GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64.

    ( 8 ) GU L 278 del 22.10.2007, pag. 1.

    ( 9 ) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 58.

    ( 10 ) GU L 61 del 28.2.2007, pag. 49. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2007/246/PESC (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 67).

    ( 11 ) Gli enti contrassegnati con asterisco sono parimenti oggetto di congelamento dei fondi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della posizione comune 2007/140/PESC.

    ( 12 ) Cfr. nota 1.

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