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Document 02007R0409-20070501

Consolidated text: Regolamento (CE) n . 409/2007 della Commissione del 16 aprile 2007 recante sostituzione degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 673/2005 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/409/2007-05-01

2007R0409 — IT — 01.05.2007 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 409/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2007

recante sostituzione degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 673/2005 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

(GU L 100, 17.4.2007, p.16)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1024/2007 DELLA COMMISSIONE del 3 settembre 2007

  L 231

3

4.9.2007




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 409/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2007

recante sostituzione degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 673/2005 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America ( 1 ), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge «Continued Dumping and Subsidy Offset Act» (CDSOA) agli obblighi assunti nell'ambito degli accordi dell'OMC, il regolamento (CE) n. 673/2005 ha istituito dazi doganali supplementari, pari al 15 % ad valorem, sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America a partire dal 1 maggio 2005. Conformemente all'autorizzazione dell'OMC di sospendere le concessioni agli Stati Uniti, la Commissione adegua ogni anno il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati in tale periodo alla Comunità dalla CSDOA.

(2)

I pagamenti dovuti alla CDSOA nell'anno più recente per il quale esistono dati disponibili si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi durante l'esercizio fiscale 2006 (dal 1o ottobre 2005 al 30 settembre 2006). Sulla base dei dati pubblicati dalle autorità statunitensi della «Customs and Border Protection», l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati alla Comunità è pari a 81,19 milioni di USD.

(3)

Poiché l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio e, di conseguenza, della sospensione è aumentata, i primi 32 prodotti figuranti nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 673/2005 modificato dal regolamento (CE) n. 632/2006 della Commissione dovrebbero essere aggiunti all’elenco di cui all’allegato I del medesimo regolamento.

(4)

L'imposizione di dazi doganali supplementari, pari al 15 % ad valorem, sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui al modificato allegato I rappresenta in un anno un valore commerciale non superiore a 81,19 milioni di USD.

(5)

L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 673/2005 contempla esenzioni specifiche dai dazi supplementari all'importazione. Poiché l’applicabilità di tali esenzioni è subordinata al fatto che alcune condizioni siano rispettate prima della data di entrata in vigore o di applicazione del regolamento (CE) n. 673/2005, in pratica le esenzioni non possono applicarsi alle importazioni dei trentadue prodotti aggiunti all’elenco di cui all’allegato I. Dovrebbero pertanto adottarsi disposizioni specifiche per rendere effettive tali esenzioni per le importazioni di detti prodotti.

(6)

Al fine di evitare l'elusione dei dazi supplementari, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le ritorsioni commerciali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato II del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

1.  I prodotti per i quali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento è stata rilasciata una licenza d'importazione che comporta l'esenzione o la riduzione dei dazi, sono esclusi dall'applicazione dei dazi doganali supplementari a condizione che siano classificati in base a uno dei seguenti codici NC ( 2 ): 4803 00 31, 4818 30 00, 4818 20 10, 9403 70 90, 6110 90 10, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 12 10, 6110 11 10, 6110 30 10, 6110 12 90, 6110 20 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 90 90, 6110 30 91, 6110 30 99, 6110 20 99, 6110 20 91, 9608 10 10, 6402 19 00, 6404 11 00, 6403 19 00, 6105 20 90, 6105 20 10, 6106 10 00, 6206 40 00, 6205 30 00, 6206 30 00, 6105 10 00, 6205 20 00 e 9406 00 11.

▼M1

2.  I prodotti per i quali si può dimostrare che erano già stati spediti verso la Comunità o che si trovano in custodia temporanea o in una zona franca o in un deposito franco o sottoposti a regime sospensivo secondo il codice doganale comunitario alla data di applicazione del presente regolamento, e di cui non è possibile modificare la destinazione, sono esclusi dall’applicazione dei dazi doganali supplementari a condizione che siano classificati in base a uno dei seguenti codici NC ( 3 ): 4803 00 31, 4818 30 00, 4818 20 10, 9403 70 90, 6110 90 10, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 12 10, 6110 11 10, 6110 30 10, 6110 12 90, 6110 20 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 90 90, 6110 30 91, 6110 30 99, 6110 20 99, 6110 20 91, 9608 10 10, 6402 19 00, 6404 11 00, 6403 19 00, 6105 20 90, 6105 20 10, 6106 10 00, 6206 40 00, 6205 30 00, 6206 30 00, 6105 10 00, 6205 20 00 e 9406 00 11.

▼B

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

I prodotti ai quali si applicano i dazi supplementari sono designati mediante i rispettivi codici NC ad otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in base a tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 4 ), modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005 ( 5 ).

4820 10 90

4820 50 00

4820 90 00

4820 30 00

4820 10 50

6204 63 11

6204 69 18

6204 63 90

6104 63 00

6203 43 11

6103 43 00

6204 63 18

6203 43 19

6204 69 90

6203 43 90

0710 40 00

9003 19 30

8705 10 00

6301 40 10

6301 30 10

6301 30 90

6301 40 90

4818 50 00

9009 11 00

9009 12 00

8467 21 99

4803 00 31

4818 30 00

4818 20 10

9403 70 90

6110 90 10

6110 19 10

6110 19 90

6110 12 10

6110 11 10

6110 30 10

6110 12 90

6110 20 10

6110 11 30

6110 11 90

6110 90 90

6110 30 91

6110 30 99

6110 20 99

6110 20 91

9608 10 10

6402 19 00

6404 11 00

6403 19 00

6105 20 90

6105 20 10

6106 10 00

6206 40 00

6205 30 00

6206 30 00

6105 10 00

6205 20 00

9406 00 11




ALLEGATO II

I prodotti elencati nel presente allegato sono designati mediante i rispettivi codici NC ad otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in base a tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005.

9406 00 38

6101 30 10

6102 30 10

6201 12 10

6201 13 10

6102 30 90

6201 92 00

6101 30 90

6202 93 00

6202 11 00

6201 13 90

6201 93 00

6201 12 90

6204 42 00

6104 43 00

6204 49 10

6204 44 00

6204 43 00

6203 42 31

6204 62 31



( 1 ) GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 632/2006 della Commissione (GU L 111 del 25.4.2006, pag. 5).

( 2 ) La descrizione dei prodotti classificati in base a tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).

( 3 ) La descrizione dei prodotti classificati in base a tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).

( 4 ) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

( 5 ) GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1.

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