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Document 02007R0226-20121127

Consolidated text: Regolamento (CE) n . 226/2007 della Commissione del 1 o marzo 2007 concernente l'autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 e Levucell SC10 ME) come additivo per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/226/2012-11-27

2007R0226 — IT — 27.11.2012 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 226/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2007

concernente l'autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 e Levucell SC10 ME) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 064, 2.3.2007, p.26)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1018/2012 DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 2012

  L 307

56

7.11.2012




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 226/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2007

concernente l'autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 e Levucell SC10 ME) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ( 1 ), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale, nonché le condizioni e le procedure per il rilascio di tali autorizzazioni.

(2)

Una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato è stata presentata conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti previsti dall'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

(3)

La domanda riguarda un nuovo impiego, come additivo nei mangimi per capre da latte e pecore da latte, del preparato Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME) da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L'impiego del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 è stato autorizzato a tempo indeterminato per vacche da latte e bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione ( 2 ).

(5)

Sono stati presentati dati nuovi a sostegno della domanda di autorizzazione per capre da latte e pecore da latte. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso nel suo parere del 15 giugno 2006 che il Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che il Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME) non pone alcun ulteriore rischio che potrebbe escluderne l'autorizzazione in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Secondo il suddetto parere l'utilizzo del preparato non ha effetti dannosi per queste ulteriori categorie di animali. L'Autorità non ritiene siano necessarie prescrizioni specifiche per un monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo negli alimenti per animali presentata dal Laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza è opportuno autorizzare l’uso del preparato, specificato nell’allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO



Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

(Denominazione commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: b) stabilizzatori della flora intestinale

4b1711

LALLEMAND SAS

Saccharomyces cerevisiae

CNCM I-1077

(Levucell SC20, Levucell SC10 ME)

Composizione dell'additivo:

In forma solida:

preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 di cellule secche attive con un concentrato minimo garantito di 2 × 1010 CFU/g.

Confettato:

preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 di cellule secche attive con una concentrazione minima garantita di 1 × 1010 CFU/g.

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077: 80 % di cellule secche attive e 14 % di cellule inattive.

Metodo analitico (1):

Metodo della piastra a contatto e identificazione molecolare (PCR).

Capre da latte

5 × 108

►M1  3 × 109  ◄

1.  Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.  Nel mangime complementare non supera 50 °C con Levucell SC20 e 80 °C con Levucell SC10ME.

3.  Confettato solo per inclusione in mangimi in pallette.

4.  Dose raccomandata per capre da latte e pecore da latte: 4 × 109 CFU/capo/giorno.

5.  Nel caso di prodotto manipolato o miscelato in atmosfera confinata, si raccomanda l'impiego di occhiali e maschere di protezione qualora i miscelatori non siano dotati di impianto di aspirazione.

22 marzo 2017

Pecore da latte

 

1,2 × 109

►M1  1,2 × 109  ◄

(1)   Informazioni dettagliate sui metodi d’analisi si trovano nel sito del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/



( 1 ) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

( 2 ) GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1445/2006 (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 22).

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