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Document 02007D0453-20210810

    Consolidated text: Decisione della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE [notificata con il numero C(2007) 3114] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2007/453/CE)Testo rilevante ai fini del SEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/453/2021-08-10

    02007D0453 — IT — 10.08.2021 — 015.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 29 giugno 2007

    che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE

    [notificata con il numero C(2007) 3114]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2007/453/CE)

    (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

     M1

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2008

      L 294

    14

    1.11.2008

     M2

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell’11 novembre 2009

      L 295

    11

    12.11.2009

     M3

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2010

      L 318

    47

    4.12.2010

     M4

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2012

      L 50

    49

    23.2.2012

     M5

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 24 agosto 2012

      L 231

    13

    28.8.2012

     M6

    REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

      L 158

    74

    10.6.2013

     M7

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 9 agosto 2013

      L 217

    37

    13.8.2013

     M8

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 2014

      L 302

    58

    22.10.2014

     M9

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1356 DELLA COMMISSIONE del 4 agosto 2015

      L 209

    5

    6.8.2015

     M10

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/600 DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 2016

      L 103

    41

    19.4.2016

     M11

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/701 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2016

      L 121

    22

    11.5.2016

     M12

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1100 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2016

      L 182

    47

    7.7.2016

     M13

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1396 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2017

      L 197

    9

    28.7.2017

     M14

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/919 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2020

      L 209

    19

    2.7.2020

     M15

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2212 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 2020

      L 438

    44

    28.12.2020

    ►M16

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1321 DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 2021

      L 286

    17

    10.8.2021




    ▼B

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 29 giugno 2007

    che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE

    [notificata con il numero C(2007) 3114]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2007/453/CE)



    Articolo 1

    La qualifica sanitaria dei paesi o regioni in relazione al rischio di BSE è fissata nell'allegato.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    ▼M16




    ALLEGATO

    ELENCO DI PAESI O REGIONI

    A.    Paesi o regioni con un rischio trascurabile di BSE

    Stati membri

    — 
    Belgio
    — 
    Bulgaria
    — 
    Cechia
    — 
    Danimarca
    — 
    Germania
    — 
    Estonia
    — 
    Irlanda
    — 
    Spagna
    — 
    Croazia
    — 
    Italia
    — 
    Cipro
    — 
    Lettonia
    — 
    Lituania
    — 
    Lussemburgo
    — 
    Ungheria
    — 
    Malta
    — 
    Paesi Bassi
    — 
    Austria
    — 
    Polonia
    — 
    Portogallo
    — 
    Romania
    — 
    Slovenia
    — 
    Slovacchia
    — 
    Finlandia
    — 
    Svezia

    Regioni di Stati membri ( 1 )

    — 
    Irlanda del Nord

    Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA)

    — 
    Islanda
    — 
    Liechtenstein
    — 
    Norvegia
    — 
    Svizzera

    Paesi terzi

    — 
    Argentina
    — 
    Australia
    — 
    Brasile
    — 
    Canada
    — 
    Cile
    — 
    Colombia
    — 
    Costa Rica
    — 
    India
    — 
    Israele
    — 
    Giappone
    — 
    Jersey
    — 
    Namibia
    — 
    Nuova Zelanda
    — 
    Panama
    — 
    Paraguay
    — 
    Perù
    — 
    Serbia ( 2 )
    — 
    Singapore
    — 
    Stati Uniti
    — 
    Uruguay

    B.    Paesi o regioni con un rischio controllato di BSE

    Stati membri

    — 
    Grecia
    — 
    Francia

    Paesi terzi

    — 
    Messico
    — 
    Nicaragua
    — 
    Corea del Sud
    — 
    Taiwan
    — 
    Regno Unito (esclusa l'Irlanda del Nord)

    C.    Paesi o regioni con un rischio indeterminato di BSE

    — 
    Paesi o regioni non elencati nelle parti A o B.



    ( 1 ) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

    ( 2 ) Come indicato all'articolo 135 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16).

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