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Document 02007D0453-20210810
Commission Decision of 29 June 2007 establishing the BSE status of Member States or third countries or regions thereof according to their BSE risk (notified under document number C(2007) 3114) (Text with EEA relevance) (2007/453/EC)Text with EEA relevance
Consolidated text: Decisione della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE [notificata con il numero C(2007) 3114] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2007/453/CE)Testo rilevante ai fini del SEE
Decisione della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE [notificata con il numero C(2007) 3114] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2007/453/CE)Testo rilevante ai fini del SEE
02007D0453 — IT — 10.08.2021 — 015.001
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2007 che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE [notificata con il numero C(2007) 3114] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84) |
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2007
che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE
[notificata con il numero C(2007) 3114]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/453/CE)
Articolo 1
La qualifica sanitaria dei paesi o regioni in relazione al rischio di BSE è fissata nell'allegato.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
ELENCO DI PAESI O REGIONI
A. Paesi o regioni con un rischio trascurabile di BSE
Stati membri
Regioni di Stati membri ( 1 )
Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA)
Paesi terzi
B. Paesi o regioni con un rischio controllato di BSE
Stati membri
Paesi terzi
C. Paesi o regioni con un rischio indeterminato di BSE
( 1 ) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
( 2 ) Come indicato all'articolo 135 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16).