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Document 02006R1850-20130701
Commission Regulation (EC) No 1850/2006 of 14 December 2006 laying down detailed rules for the certification of hops and hop products
Consolidated text: Regolamento (CE) n . 1850/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 relativo alle modalità di certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo
Regolamento (CE) n . 1850/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 relativo alle modalità di certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo
No longer in force
)
2006R1850 — IT — 01.07.2013 — 002.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
REGOLAMENTO (CE) N. 1850/2006 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2006 relativo alle modalità di certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo (GU L 355, 15.12.2006, p.72) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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REGOLAMENTO (UE) N. 173/2011 DELLA COMMISSIONE del 23 febbraio 2011 |
L 49 |
16 |
24.2.2011 |
|
REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013 |
L 158 |
74 |
10.6.2013 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1850/2006 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2006
relativo alle modalità di certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1696/71, (CEE) n. 1037/72, (CEE) n. 879/73 e (CEE) n. 1981/82 ( 1 ), in particolare l’articolo 17,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1952/2005, i prodotti di cui all’articolo 1 del medesimo regolamento, raccolti od ottenuti nella Comunità, sono soggetti a una procedura di certificazione. |
(2) |
Le modalità di certificazione del luppolo sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 1784/77 del Consiglio, del 19 luglio 1977, relativo alla certificazione del luppolo ( 2 ) e dal regolamento (CEE) n. 890/78 della Commissione, del 28 aprile 1978, relativo alle modalità di certificazione del luppolo ( 3 ). Poiché occorre apportare ulteriori modifiche, per motivi di chiarezza è opportuno abrogare i regolamenti (CEE) n. 1784/77 e (CEE) n. 890/78 e sostituirli con un unico regolamento. |
(3) |
Per garantire un’applicazione ampiamente uniforme della procedura di certificazione negli Stati membri, occorre specificare i prodotti a essa soggetti, le operazioni che la certificazione comporta e le informazioni che devono figurare sui documenti che accompagnano i prodotti. |
(4) |
Tenuto conto della loro specificità e del loro uso, è opportuno escludere alcuni prodotti dalla procedura di certificazione. |
(5) |
Ai fini del controllo del luppolo in coni, è opportuno che una dichiarazione firmata dal produttore accompagni il luppolo in coni presentato per la certificazione. Tale dichiarazione deve contenere i dati necessari per l’identificazione del luppolo a partire dalla presentazione per la certificazione fino al rilascio del certificato. |
(6) |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1952/2005, i certificati possono essere rilasciati soltanto per i prodotti che presentano caratteristiche qualitative minime. Occorre pertanto disporre che il luppolo in coni soddisfi requisiti minimi di commercializzazione fin dalla prima fase della commercializzazione. |
(7) |
Ai fini della determinazione delle caratteristiche qualitative che deve presentare il luppolo occorre tener conto del tenore di umidità e di corpi estranei. Data la reputazione di qualità acquisita dal luppolo comunitario, è opportuno a tale riguardo conformarsi agli usi correnti nelle transazioni commerciali. |
(8) |
È opportuno demandare agli Stati membri la scelta del metodo di controllo dell’umidità del luppolo purché i metodi adottati diano risultati comparabili. In caso di controversie è opportuno ricorrere a un metodo comunitario. |
(9) |
Occorre dettare una regolamentazione rigorosa in materia di miscele. Occorre pertanto autorizzare le miscele di luppolo in coni soltanto se costituite da prodotti certificati della stessa varietà e provenienti dalla stessa raccolta e dalla stessa zona di produzione. Occorre inoltre prescrivere che tali miscele siano effettuate sotto controllo e siano soggette alla stessa procedura di certificazione prevista per i prodotti che entrano nella loro composizione. |
(10) |
Date le esigenze degli utilizzatori, per la fabbricazione di luppolo in polvere e di estratti di luppolo occorre prevedere, a determinate condizioni, la possibilità di miscelare tipi di luppolo certificati che non appartengono alla stessa varietà e non provengono dalla stessa zona di produzione. |
(11) |
Il luppolo preparato con luppolo certificato allo stato non preparato può essere certificato soltanto se la preparazione avviene in un circuito operativo chiuso. |
(12) |
Al fine di garantire il rispetto della procedura di certificazione per i prodotti derivati dal luppolo, occorre provvedere affinché il controllo sia eseguito secondo modalità appropriate. |
(13) |
Quando il cambiamento di imballaggio di un prodotto viene effettuato sotto controllo ufficiale e senza trasformazione occorre inoltre semplificare la successiva procedura di certificazione. |
(14) |
Per permettere l’identificazione dei prodotti certificati, è opportuno disporre l’obbligo di indicare sugli imballaggi i dati necessari al controllo ufficiale e all’informazione degli acquirenti. |
(15) |
Per garantire l’esatta informazione degli utilizzatori sull’origine e sulle caratteristiche dei prodotti immessi in commercio, è opportuno stabilire regole comuni per la bollatura degli imballaggi e la numerazione dei certificati. |
(16) |
Per tener conto delle pratiche commerciali correnti in alcune regioni della Comunità, occorre definire il luppolo commercializzato contenente semi o senza semi e prevederne la menzione sul certificato. |
(17) |
I ceppi sperimentali di luppolo in fase di sviluppo possono essere identificati da un nome o da un numero. |
(18) |
È necessario che ai prodotti esclusi dalla procedura di certificazione si applichino prescrizioni specifiche volte a garantire che tali prodotti non perturbino il normale circuito di commercializzazione dei prodotti certificati, che siano conformi alla loro destinazione e siano utilizzati soltanto dai loro destinatari. |
(19) |
È opportuno disporre che gli Stati membri procedano alla certificazione dei prodotti a norma del presente regolamento tramite organismi autorizzati appositamente designati. Gli elenchi di tali organismi devono essere comunicati alla Commissione. |
(20) |
È necessario che gli Stati membri delimitino le zone o le regioni da considerare zone di produzione del luppolo e ne comunichino l’elenco alla Commissione. |
(21) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo.
2. Il presente regolamento si applica:
a) ai prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1952/2005 raccolti nella Comunità;
b) ai prodotti ottenuti dai prodotti di cui all’articolo 1 del medesimo regolamento, raccolti nella Comunità o importati da paesi terzi in conformità dell’articolo 9 del medesimo regolamento.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
a) il luppolo raccolto su terreni di proprietà di una fabbrica di birra e utilizzato da quest’ultima tale quale o trasformato;
b) i prodotti derivati dal luppolo e trasformati sotto contratto per conto di una fabbrica di birra, a condizione che siano utilizzati dalla fabbrica stessa;
c) il luppolo e i prodotti derivati dal luppolo condizionati in piccole confezioni destinate alla vendita ai privati per uso privato;
d) i prodotti ottenuti da prodotti isomerizzati derivati dal luppolo.
L’articolo 20 si applica tuttavia ai prodotti di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.
4. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera a), per la fabbricazione di prodotti derivati dal luppolo possono essere utilizzati soltanto luppolo certificato, prodotti derivati dal luppolo certificati ottenuti da luppolo certificato e luppolo importato da paesi terzi in conformità dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1952/2005.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «luppolo non preparato», il luppolo che ha subito unicamente le operazioni di primo essiccamento e primo imballaggio;
b) «luppolo preparato», il luppolo che ha subito le operazioni di essiccamento finale e di imballaggio finale;
c) «luppolo contenente semi», il luppolo immesso in commercio con un contenuto di semi superiore al 2 % del suo peso;
d) «luppolo senza semi», il luppolo immesso in commercio con un contenuto di semi non superiore al 2 % del suo peso;
e) «sigillatura», la chiusura dell’imballaggio applicata sotto controllo ufficiale e tale da essere danneggiata al momento dell’apertura;
f) «circuito operativo chiuso», un procedimento di preparazione o trasformazione del luppolo effettuato sotto controllo ufficiale, in modo da impedire che durante le operazioni possano essere aggiunti o asportati quantitativi di luppolo o di prodotti trasformati. Il circuito operativo chiuso inizia al momento dell’apertura dell’imballaggio sigillato contenente il luppolo o i prodotti derivati da trasformare o preparare e termina con la sigillatura dell’imballaggio che contiene il luppolo o il prodotto derivato trasformato;
g) «partita», un numero di colli di luppolo o di prodotti derivati aventi le medesime caratteristiche, presentati contemporaneamente per la certificazione dallo stesso produttore singolo o associato o dallo stesso trasformatore;
h) «zone di produzione del luppolo», le zone o le regioni di produzione il cui elenco è compilato dagli Stati membri interessati;
i) «luppolo in polvere concentrato», il prodotto ottenuto dall’azione di un solvente sul prodotto ricavato mediante macinazione del luppolo e contenente tutti i suoi elementi naturali;
j) «autorità di certificazione competente», l’organismo o il servizio incaricato dallo Stato membro di effettuare la certificazione e di approvare e controllare i centri di certificazione;
k) «bollatura», etichettatura e identificazione;
l) «centro di certificazione», il luogo in cui è effettuata la certificazione;
m) «rappresentanti di un’autorità di certificazione competente», il personale alle dipendenze dell’autorità di certificazione competente o alle dipendenze di terzi, autorizzato dall’autorità di certificazione competente a svolgere compiti di certificazione;
n) «controllo ufficiale», la supervisione delle attività di certificazione da parte dell’autorità di certificazione competente o dei suoi rappresentanti;
o) «prodotto isomerizzato derivato dal luppolo», il prodotto derivato dal luppolo nel quale gli acidi alfa hanno subito un’isomerizzazione quasi totale.
CAPO 2
LUPPOLO
Articolo 3
Luppolo presentato per la certificazione
1. Ogni partita di luppolo presentato per la certificazione è accompagnata da una dichiarazione scritta firmata dal produttore e contenente i dati seguenti:
a) il nome e l’indirizzo del produttore;
b) l’anno di raccolta;
c) la varietà;
d) il luogo di produzione;
e) il riferimento alla parcella nell’ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) previsto all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio ( 4 ) oppure il riferimento catastale o un’altra indicazione ufficiale equivalente;
f) il numero dei colli costituenti la partita.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 accompagna la partita di luppolo per l’intera durata delle operazioni di preparazione o di miscelatura, e comunque fino al rilascio del certificato.
Articolo 4
Requisiti di commercializzazione
1. Per ottenere la certificazione, il luppolo deve soddisfare le condizioni di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1952/2005 nonché i requisiti minimi di commercializzazione di cui all’allegato I del presente regolamento.
2. Il possesso del requisito minimo di commercializzazione relativo al tenore di umidità del luppolo è verificato dai rappresentanti dell’autorità di certificazione competente con uno dei metodi descritti nell’allegato II, sezione B.
Il metodo descritto nell’allegato II, sezione B, punto 2, è approvato dall’autorità di certificazione competente e deve fornire risultati con uno scarto tipo non superiore a 2,0. In caso di contestazione la verifica è effettuata secondo il metodo descritto nell’allegato II, sezione B, punto 1.
3. La verifica del possesso dei requisiti minimi di commercializzazione diversi dal tenore di umidità è effettuata secondo le pratiche commerciali correnti.
Tuttavia, in caso di contestazione la verifica è effettuata secondo il metodo descritto nell’allegato II, sezione C.
Articolo 5
Campionamento
Per l’applicazione dei metodi di controllo di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, il prelievo e il trattamento dei campioni sono effettuati secondo il metodo descritto nell’allegato II, sezione A.
In ciascuna partita sono prelevati campioni da almeno un collo su 10 e comunque da almeno due colli di una medesima partita.
Articolo 6
Procedura di certificazione
1. La procedura di certificazione comprende il rilascio dei certificati e la bollatura e il sigillo degli imballaggi.
2. La certificazione è effettuata prima dell’immissione in commercio del prodotto e comunque prima di qualsiasi trasformazione.
Essa si svolge entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello della raccolta. Gli Stati membri possono stabilire una data anteriore.
3. La bollatura è effettuata a norma dell’allegato III, sotto controllo ufficiale e successivamente alla sigillatura, sull’unità di imballaggio nella quale il prodotto sarà immesso in commercio.
4. La procedura di certificazione si svolge nell’azienda agricola o presso i centri di certificazione.
5. Qualora dopo la certificazione subisca un cambiamento di imballaggio, accompagnato o meno da trasformazione, il luppolo è soggetto a una nuova procedura di certificazione.
Articolo 7
Miscelatura
1. Il luppolo certificato ai sensi del presente regolamento può essere miscelato soltanto sotto controllo ufficiale nei centri di certificazione.
2. Per poter essere miscelato, il luppolo deve provenire dalla stessa zona di produzione e dalla stessa raccolta e appartenere alla stessa varietà.
3. In deroga al paragrafo 2, per la fabbricazione di luppolo in polvere e di estratti di luppolo si può procedere alla miscelatura di luppolo certificato di origine comunitaria proveniente dalla stessa raccolta, ma di varietà e zone di produzione diverse, purché nel certificato che accompagna il prodotto ottenuto siano indicati:
a) le varietà utilizzate, le zone di produzione del luppolo e l’anno di raccolta;
b) la percentuale in peso di ciascuna varietà che compone la miscela; se per la fabbricazione di prodotti derivati dal luppolo sono utilizzati prodotti derivati dal luppolo insieme a luppolo in coni o se sono utilizzati diversi prodotti derivati dal luppolo, la percentuale in peso di ciascuna varietà rispetto al quantitativo di luppolo in coni utilizzato per la preparazione dei prodotti di partenza;
c) i numeri di riferimento dei certificati relativi al luppolo e ai prodotti derivati utilizzati.
Articolo 8
Rivendita
In caso di rivendita nella Comunità di una partita certificata di luppolo sottoposta a frazionamento, il prodotto è accompagnato da una fattura o da un documento commerciale redatto dal venditore nel quale è indicato il numero di riferimento del certificato.
Nella fattura o nel documento commerciale figurano inoltre le seguenti informazioni ricavate dal certificato:
a) la designazione del prodotto;
b) il peso lordo e/o il peso netto;
c) il luogo di produzione;
d) l’anno di raccolta;
e) la varietà.
CAPO 3
PRODOTTI DERIVATI DAL LUPPOLO
Articolo 9
Procedura di certificazione
1. La procedura di certificazione comprende il rilascio dei certificati e la bollatura e il sigillo degli imballaggi.
2. La certificazione è effettuata prima dell’immissione in commercio.
3. La bollatura è effettuata a norma dell’allegato III, sotto controllo ufficiale e successivamente alla sigillatura, sull’unità di imballaggio nella quale il prodotto sarà immesso in commercio.
4. La procedura di certificazione si svolge presso i centri di certificazione.
5. Qualora dopo la certificazione subiscano un cambiamento di imballaggio, accompagnato o meno da trasformazione, i prodotti derivati dal luppolo sono soggetti a una nuova procedura di certificazione.
Articolo 10
Preparazione in un circuito operativo chiuso
1. Il luppolo preparato con luppolo certificato allo stato non preparato può essere certificato soltanto se la preparazione è avvenuta in un circuito operativo chiuso.
Il primo comma si applica anche ai prodotti derivati dal luppolo di cui all’articolo 1, paragrafo 4.
2. Se la preparazione del luppolo avviene in un centro di certificazione:
a) il certificato è rilasciato soltanto dopo la preparazione;
b) il luppolo non preparato originario è accompagnato dalla dichiarazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1.
3. Alla partita di luppolo non preparato originario viene assegnato un numero di identificazione prima della preparazione. Tale numero deve figurare nel certificato relativo al luppolo preparato.
4. Eccezion fatta per le sostanze elencate nell’allegato IV, possono entrare nel circuito operativo chiuso soltanto il luppolo certificato e i prodotti certificati derivati dal luppolo di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento. Essi possono entrare nel circuito esclusivamente nello stato in cui sono stati certificati.
5. Qualora durante la produzione di estratti mediante impiego di biossido di carbonio la trasformazione in circuito operativo chiuso debba essere interrotta per motivi tecnici, l’imballaggio contenente il prodotto intermedio al momento dell’interruzione deve essere sigillato dai rappresentanti dell’autorità di certificazione competente. I sigilli possono essere aperti solo dai rappresentanti dell’autorità di certificazione competente nel momento in cui riprende il processo di trasformazione.
Articolo 11
Controllo ufficiale durante la produzione di prodotti derivati dal luppolo
1. Laddove si producano prodotti derivati dal luppolo, i rappresentanti dell’autorità di certificazione competente sono presenti ogniqualvolta abbia luogo una trasformazione. Essi sorvegliano adeguatamente la trasformazione in ogni sua fase, dal momento dell’apertura dell’imballaggio sigillato contenente il luppolo o il prodotto derivato da sottoporre a trasformazione fino al completamento delle operazioni di imballaggio, sigillatura e bollatura del prodotto derivato. È ammissibile l’assenza dei rappresentanti dell’autorità di certificazione competente fintantoché sia possibile garantire, con mezzi tecnici approvati dall’autorità di certificazione competente, il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
2. Prima di passare a una partita diversa all’interno di un impianto di trasformazione, i rappresentanti dell’autorità di certificazione competente controllano ufficialmente che l’impianto sia vuoto, almeno nella misura necessaria a evitare la mescolanza di prodotti di due partite diverse.
Qualora mentre è in lavorazione un’altra partita di luppolo rimangano del luppolo, dei prodotti derivati dal luppolo, dei residui di luppolo o altri prodotti derivati in parti dell’impianto di trasformazione, come ad esempio nei recipienti per la miscelatura o l’inscatolamento, è necessario scollegare dall’impianto tali parti con mezzi tecnici adeguati e sotto controllo ufficiale. Esse possono essere ricollegate all’impianto di trasformazione esclusivamente sotto controllo ufficiale.
Non è permesso alcun collegamento fisico fra la catena di trasformazione per l’ottenimento di luppolo in polvere concentrato e quella per il luppolo in polvere non concentrato durante il funzionamento di una delle due.
Articolo 12
Informazioni e tenuta dei registri
1. Gli addetti agli impianti di trasformazione del luppolo forniscono ai rappresentanti dell’autorità di certificazione competente tutte le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dell’impianto di trasformazione.
2. Gli addetti agli impianti di trasformazione del luppolo tengono una registrazione esatta dei quantitativi di luppolo trasformati. Per ogni partita di luppolo da sottoporre a trasformazione sono registrati dettagliatamente il peso del prodotto posto in lavorazione e del prodotto trasformato.
Per la materia prima posta in lavorazione sono altresì registrati i numeri di riferimento del certificato per tutte le partite e la varietà del luppolo. Qualora nella stessa partita sia utilizzata più di una varietà, sono indicate nei registri le rispettive proporzioni di peso.
Per il prodotto trasformato è inoltre registrata la varietà oppure, nel caso delle miscele, la composizione per varietà.
I pesi possono essere arrotondati al chilogrammo più vicino.
3. Non appena terminata la trasformazione di una partita, i rappresentanti dell’autorità di certificazione competente controllano le registrazioni dei quantitativi di luppolo posti in lavorazione e firmano i registri.
Gli addetti agli impianti di trasformazione conservano i registri per almeno tre anni.
Articolo 13
Cambiamento di imballaggio
1. Finché si trovano in circolazione, il luppolo in polvere e gli estratti di luppolo possono essere sottoposti a un cambiamento di imballaggio, seguito o meno da un’ulteriore trasformazione, soltanto sotto controllo ufficiale.
2. Se è effettuato un cambiamento di imballaggio senza trasformazione del prodotto, la nuova procedura di certificazione comporta soltanto:
a) la bollatura del nuovo imballaggio;
b) la menzione di bollatura e del cambiamento di imballaggio nel certificato originale.
Articolo 14
Miscelatura
1. I prodotti derivati dal luppolo certificati ai sensi del presente regolamento possono essere miscelati soltanto sotto controllo ufficiale nei centri di certificazione.
2. Per la fabbricazione di luppolo in polvere e di estratti di luppolo si può procedere alla miscelatura di prodotti certificati derivati dal luppolo ottenuti da luppolo certificato di origine comunitaria proveniente dalla stessa raccolta, ma di varietà e zone di produzione diverse, purché nel certificato che accompagna il prodotto ottenuto siano indicati:
a) le varietà utilizzate, le zone di produzione del luppolo e l’anno di raccolta;
b) la percentuale in peso di ciascuna varietà che compone la miscela; se per la fabbricazione di prodotti derivati dal luppolo sono utilizzati prodotti derivati dal luppolo insieme a luppolo in coni o se sono utilizzati diversi prodotti derivati dal luppolo, la percentuale in peso di ciascuna varietà rispetto al quantitativo di luppolo in coni utilizzato per la preparazione dei prodotti di partenza;
c) i numeri di riferimento dei certificati relativi al luppolo e ai prodotti derivati utilizzati.
Articolo 15
Rivendita
In caso di rivendita nella Comunità di una partita certificata di prodotti derivati dal luppolo sottoposta a frazionamento, il prodotto è accompagnato da una fattura o da un documento commerciale redatto dal venditore nel quale è indicato il numero di riferimento del certificato. Nella fattura o nel documento commerciale figurano inoltre le seguenti informazioni ricavate dal certificato:
a) la designazione del prodotto;
b) il peso lordo e/o il peso netto;
c) il luogo di produzione;
d) l’anno di raccolta;
e) la varietà;
f) il luogo e la data di trasformazione.
CAPO 4
CERTIFICATO E BOLLATURA
Articolo 16
Certificato
1. Il certificato è rilasciato nella fase di commercializzazione alla quale si applicano i requisiti minimi di commercializzazione.
2. Nel caso del luppolo in coni, il certificato contiene almeno le seguenti indicazioni:
a) la designazione del prodotto;
b) il numero di riferimento del certificato;
c) il peso netto e/o il peso lordo;
d) la zona di produzione del luppolo o il luogo di produzione a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1952/2005.
e) l’anno di raccolta;
f) la varietà;
g) la menzione «luppolo contenente semi» o «luppolo senza semi» a seconda dei casi;
h) almeno una delle diciture di cui all’allegato V, riportata a cura dell’autorità di certificazione competente.
3. Nel caso dei prodotti derivati dal luppolo il certificato riporta, oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 2, il luogo e la data di trasformazione.
4. Il numero di riferimento del certificato di cui al paragrafo 2, lettera b), è composto di codici che designano, secondo quanto indicato nell’allegato VI, il centro di certificazione, lo Stato membro, l’anno di raccolta e la partita.
Il numero di riferimento è identico per tutti gli imballaggi di una stessa partita.
Articolo 17
Informazioni sull’imballaggio
Ogni imballaggio reca, in una delle lingue della Comunità, almeno le seguenti indicazioni:
a) la designazione del prodotto, comprendente a seconda dei casi le menzioni «luppolo contenente semi» o «luppolo senza semi» e «luppolo preparato» o «luppolo non preparato»;
b) la o le varietà;
c) il numero di riferimento del certificato.
Tali indicazioni sono apposte in modo leggibile e in caratteri indelebili di dimensione uniforme.
Articolo 18
Luppolo proveniente da ceppi sperimentali
Per il luppolo proveniente da ceppi sperimentali in fase di sviluppo e prodotto da un istituto di ricerca nei propri locali o da un produttore per conto di un istituto di ricerca, l’indicazione della varietà di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera f), e all’articolo 17, lettera b), può essere sostituita da un nome o da un numero che identifichi il ceppo.
Articolo 19
Prova della certificazione
La certificazione è comprovata dalle indicazioni figuranti su ogni imballaggio e dal certificato che accompagna il prodotto.
CAPO 5
DEROGHE
Articolo 20
Disposizioni specifiche
1. Nel caso di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), entro il 15 novembre di ogni anno la fabbrica di birra trasmette per ogni raccolta all’autorità di certificazione competente una dichiarazione relativa alle varietà coltivate, ai quantitativi raccolti, ai luoghi di produzione e alle superfici coltivate, con il relativo riferimento SIGC, il riferimento catastale o un’altra indicazione ufficiale equivalente.
Si applica inoltre, mutatis mutandis, il paragrafo 2, lettere da a) a d), e lettera f), tranne quando il luppolo è trasformato o utilizzato allo stato naturale nella fabbrica stessa.
2. Nel caso di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), su richiesta della fabbrica di birra l’autorità di certificazione competente rilascia, all’entrata del luppolo nello stabilimento di trasformazione, un documento sul quale, man mano che si svolgono le operazioni di trasformazione, vengono riportate almeno le indicazioni seguenti:
a) gli estremi del contratto;
b) la fabbrica di birra destinataria;
c) lo stabilimento di trasformazione;
d) la designazione del prodotto trasformato;
e) il numero di riferimento del certificato o dell’attestato di equivalenza del luppolo originario;
f) il peso del prodotto trasformato.
Sul documento di cui al primo comma è apposto un numero di riferimento che va riportato anche sull’imballaggio.
Nel caso di miscele di luppolo, sul documento e sull’imballaggio è apposta la seguente dicitura supplementare:
«Miscela di luppolo per uso proprio; è vietata la commercializzazione».
3. Nel caso di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), il peso del pacchetto non può superare:
a) 1 kg per i coni o la polvere;
b) 300 grammi per l’estratto, la polvere e i nuovi prodotti isomerizzati.
Sull’imballaggio devono figurare la designazione del prodotto e il peso.
CAPO 6
ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE
Articolo 21
Autorità di certificazione competente
1. Gli Stati membri designano l’autorità di certificazione competente e garantiscono l’esistenza e l’operatività dei controlli e dei manuali delle procedure necessari a garantire una qualità minima e la tracciabilità del luppolo e dei prodotti derivati.
2. La certificazione è svolta dall’autorità di certificazione competente o dai suoi rappresentanti. L’autorità è dotata di risorse adeguate allo svolgimento dei propri compiti.
3. L’autorità di certificazione competente è incaricata di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. La frequenza e la regolarità dei controlli di conformità sono decise dallo Stato membro in base a un’analisi dei rischi, fermo restando l’obbligo di eseguire almeno un controllo al mese. L’efficacia dei parametri utilizzati per l’analisi dei rischi negli anni precedenti è valutata su base annua.
Articolo 22
Riconoscimento dei centri di certificazione
1. L’autorità di certificazione competente riconosce i centri di certificazione, dotati di personalità giuridica o aventi capacità giuridica sufficiente per essere soggetto di diritti e di obblighi ai sensi della legislazione nazionale, e provvede affinché tali centri dispongano di strutture adeguate allo svolgimento delle necessarie attività analitiche, statistiche, di campionamento e di registrazione dei dati.
In base a un’analisi dei rischi, ma almeno due volte per anno civile, l’autorità di certificazione competente esegue controlli casuali in loco presso i centri di certificazione onde verificare l’osservanza delle disposizioni del comma precedente. L’efficacia dei parametri utilizzati per l’analisi dei rischi negli anni precedenti è valutata su base annua.
2. Qualora si constati che, nella preparazione dei prodotti derivati dal luppolo, sono stati usati componenti non ammessi o che i componenti utilizzati non sono conformi alle informazioni contenute nel certificato ai sensi dell’articolo 16 e qualora ciò sia imputabile ad azione deliberata o a colpa grave da parte del centro di certificazione, l’autorità di certificazione competente revoca il riconoscimento di tale centro.
Il riconoscimento non può essere concesso nuovamente nei 12 mesi successivi alla data della revoca. A richiesta del centro di certificazione al quale è stato revocato, il riconoscimento viene concesso nuovamente dopo due anni o, in casi gravi, dopo tre anni dalla data della revoca.
CAPO 7
COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONE DI ELENCHI
Articolo 23
Notifica alla Commissione
1. Gli Stati membri produttori notificano alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno:
a) un elenco delle zone di produzione del luppolo;
b) un elenco dei centri di certificazione con il codice di ciascun centro;
c) nomi e indirizzi delle competenti autorità di certificazione.
2. Le notifiche di cui al paragrafo 1 sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ( 5 ).
Articolo 24
Pubblicazione di elenchi
La Commissione provvede, con frequenza annuale, ad aggiornare l’elenco delle zone di produzione del luppolo e l’elenco dei centri di certificazione con i relativi codici numerici, nonché a rendere disponibili tali elenchi sul proprio sito web ( 6 ).
CAPO 8
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25
Abrogazione
Il regolamento (CEE) n. 1784/77 e il regolamento (CEE) n. 890/78 sono abrogati.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VII.
Articolo 26
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
REQUISITI MINIMI DI COMMERCIALIZZAZIONE DEL LUPPOLO IN CONI
(di cui all’articolo 4)
Caratteristiche |
Descrizione |
Tenore massimo (in % del peso) |
|
Luppolo preparato |
Luppolo non preparato |
||
a) Umidità |
Tenore di acqua |
12 |
14 |
b) Foglie e steli |
Parti di foglie di sarmenti, sarmenti, peduncoli di foglie o di coni; i peduncoli di coni sono considerati steli solo a partire da 2,5 cm di lunghezza |
6 |
6 |
c) Cascami di luppolo |
Piccole particelle risultanti dalla raccolta meccanica, di colore da verde scuro a nero, non provenienti in generale dal cono; particelle appartenenti a varietà di luppolo diverse da quelle da certificare possono tuttavia concorrere ai tenori massimi indicati fino a concorrenza del 2 % del peso |
3 |
4 |
d) Per il «luppolo senza semi», percentuale di semi |
Frutti del cono giunti a maturità |
2 |
2 |
ALLEGATO II
Metodi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5
A. METODO DI CAMPIONAMENTO
Il campionamento del luppolo in coni per determinare il tenore di umidità del luppolo ed eventualmente il contenuto di corpi estranei si effettua come segue.
1. Campionamento
a) Luppolo imballato
Prelevare nel numero di colli di cui all’articolo 5 un peso di luppolo proporzionale al peso del collo, prelevando i campioni sufficienti affinché il numero di coni rappresenti correttamente il collo stesso.
b) Luppolo sfuso
Prelevare porzioni eguali provenienti da 5-10 punti diversi del mucchio, sia in superficie che a diverse profondità per costituire un campione. Riporre il campione nel recipiente non appena possibile. Per evitare che il campione si alteri rapidamente, il quantitativo di luppolo deve essere sufficientemente consistente per poter essere ben compresso all’atto della chiusura del recipiente.
Il peso del campione non deve essere inferiore a 250 grammi.
2. Miscelatura
Per essere rappresentativi della partita, i campioni vanno accuratamente miscelati.
3. Sottocampionamento
Dopo la miscelatura, prelevare uno o più campioni rappresentativi e porli in un recipiente ermetico e stagno, ad esempio una scatola metallica, un barattolo di vetro o un sacchetto di plastica, salvo quando si tratti del controllo dei soli corpi estranei.
4. Stoccaggio
I campioni vanno conservati al freddo, salvo durante il trasporto. Si avrà cura di aprire il recipiente per effettuare l’esame o l’analisi del campione soltanto quando esso sarà tornato a temperatura ambiente.
B. METODI DI CONTROLLO DEL TENORE DI UMIDITÀ DEL LUPPOLO
1. Metodo (i)
Si raccomanda di non macinare i campioni destinati alla determinazione del tenore di umidità. È molto importante esporre i campioni all’aria soltanto per il tempo strettamente necessario al loro trasferimento dal contenitore al recipiente di pesata (provvisto di coperchio).
Apparecchiatura
Bilancia sensibile a 0,005 grammi.
Stufa elettrica termostatata a 105-107 °C, la cui efficacia è da controllarsi con la prova al solfato di rame.
Scatole metalliche da 70 a 100 mm di diametro e da 20 a 30 mm di profondità, provviste di coperchio ben aderente.
Essiccatori ordinari, di misura adatta a ricevere le scatole e contenenti una sostanza essiccante, quale il gel di silice con indicatore colorato di saturazione.
Modo di operare
Pesare esattamente da 3 a 5 grammi di luppolo in un recipiente tarato provvisto di coperchio. L’operazione va effettuata il più rapidamente possibile. Togliere il coperchio e porre il recipiente in stufa per un’ora esatta. Coprire rapidamente la scatola e lasciarla raffreddare per almeno 20 minuti nell’essiccatore prima di pesarla.
Calcolo
Calcolare la perdita di peso ed esprimerla in percentuale del peso iniziale del luppolo. Lo scarto massimo ammesso per una sola determinazione è pari all’1 %.
2. Metodo (ii)
Questo metodo utilizza un apparecchio da pesata elettronico che essicca il luppolo con radiazioni infrarosse o aria calda oppure un apparecchio di misurazione elettrico, entrambi del tipo che indica su una scala il tenore di umidità del campione trattato.
C. METODO DI CONTROLLO DEL CONTENUTO DI CORPI ESTRANEI
1. Determinazione del contenuto di foglie, steli e cascami di luppolo
Setacciare, con un setaccio a maglie di 2-3 mm, dei campioni da 5 × 100 g (o un campione da 250 g). Raccogliere la luppolina, i cascami e i semi che si ottengono e separare i semi a mano. Porre da parte i campioni. Trasferire il contenuto del setaccio da 2-3 mm su un setaccio da 8-10 mm e setacciare di nuovo.
Raccogliere a mano sul setaccio i coni di luppolo, le foglie, gli steli e le sostanze estranee; le foglie dei coni, i semi, i cascami di luppolina e una piccola parte di foglie e di steli passano attraverso il setaccio. Cernere a mano tutto questo materiale e raggruppare i vari frammenti come segue:
1) foglie e steli;
2) luppolo (foglie di cono, coni di luppolo e luppolina);
3) cascami;
4) semi.
Una separazione precisa dei cascami e della luppolina è molto difficile da realizzare. Con un setaccio a maglie di 0,8 mm è però possibile determinare approssimativamente la percentuale relativa dei cascami e della luppolina.
Nel valutare la percentuale di luppolina si deve tener presente che la massa volumica della luppolina è quattro volte maggiore di quella dei cascami.
Pesare i diversi gruppi e determinare la percentuale di ciascun gruppo rispetto al peso del campione iniziale.
2. Determinazione della percentuale di semi
Porre un campione da 25 grammi in un recipiente metallico provvisto di coperchio, che verrà tenuto per due ore in una stufa a 115 °C per neutralizzare la sostanza resinosa attaccaticcia.
Avvolgere il campione essiccato in un tessuto di cotone a trama grossolana e strofinarlo vigorosamente, ovvero batterlo meccanicamente, per staccare i semi dal luppolo. Separare il luppolo essiccato e sminuzzato dai semi servendosi di un mortaio o di un setaccio a maglie metalliche di 1 mm.
Separare le rachidi (assi) dei coni rimaste con i semi utilizzando un piano inclinato rivestito di carta smeriglio o ricorrendo ad altri metodi che permettano di conseguire lo stesso scopo, vale a dire di trattenere le rachidi e altre sostanze e di lasciar passare i semi.
I semi vanno pesati. La percentuale di semi deve essere calcolata rispetto al peso del campione iniziale.
ALLEGATO III
BOLLATURA DEGLI IMBALLAGGI
(di cui all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 9, paragrafo 3)
A seconda del tipo di imballaggio, la bollatura si effettua nel modo seguente:
a) luppolo in coni, in balle o ballette:
— per impressione sull’imballaggio, oppure
— per impressione sul sigillo adesivo;
b) luppolo in polvere in pacchetti:
— per impressione sul pacchetto, oppure
— per impressione sul sigillo adesivo;
c) luppolo in polvere o estratto di luppolo in scatole metalliche:
— per impressione sulla scatola, oppure
— per impressione sul sigillo adesivo o punzonatura nel metallo della scatola;
d) imballaggi sigillati contenenti una partita di pacchetti o di scatole di polvere o estratto:
— per impressione sull’imballaggio sigillato o sul sigillo adesivo, e
— per impressione su ogni pacchetto o scatola di polvere o di estratto contenuto nell’imballaggio sigillato o sul suo sigillo adesivo.
ALLEGATO IV
Sostanze di cui all’articolo 10, paragrafo 4
Sostanze ammesse nella standardizzazione degli estratti di luppolo:
1) sciroppo di glucosio;
2) estratto a caldo a base di luppolo.
ALLEGATO V
DICITURE DI CUI ALL’ARTICOLO 16, PARAGRAFO 2, LETTERA h)
in bulgaro |
: |
Сертифициран продукт – Регулация (ЕK) № 1850/2006, |
in spagnolo |
: |
Producto certificado — Reglamento (CE) no 1850/2006, |
in ceco |
: |
Ověřený produkt – Nařízení (ES) č. 1850/2006, |
in danese |
: |
Certificeret produkt — Forordning (EF) nr. 1850/2006, |
in tedesco |
: |
Zertifiziertes Erzeugnis — Verordnung (EG) Nr. 1850/2006, |
in estone |
: |
Sertifitseeritud Produkt – Määrus (EÜ) nr 1850/2006, |
in greco |
: |
Πιστοποιημένο προϊόν — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1850/2006, |
in inglese |
: |
Certified product — Regulation (EC) No 1850/2006, |
in francese |
: |
Produit certifié — Règlement (CE) no 1850/2006, |
in croato |
: |
Certificirani proizvod — Uredba (EZ) br. 1850/2006, |
in italiano |
: |
Prodotto certificato — Regolamento (CE) n. 1850/2006, |
in lettone |
: |
Sertificēts produkts – Regula (EK) Nr. 1850/2006, |
in lituano |
: |
Sertifikuotas produktas – Reglamentas (EB) Nr. 1850/2006, |
in ungherese |
: |
Tanúsított termék – 2006/1850/EK rendelet, |
in maltese |
: |
Prodott Iccertifikat — Regolament (KE) Nru 1850/2006, |
in neerlandese |
: |
Gecertificeerd product — Verordening (EG) nr. 1850/2006, |
in polacco |
: |
Produkt certyfikowany – Rozporządzenie (WE) nr 1850/2006, |
in portoghese |
: |
Produto certificado — Regulamento (CE) n.o 1850/2006, |
in romeno |
: |
Produs certificat – Regulamentul (CE) nr. 1850/2006, |
in slovacco |
: |
Certifikovaný výrobok – Nariadenie (ES) č. 1850/2006, |
in sloveno |
: |
Certificiran pridelek – Uredba (ES) št. 1850/2006, |
in finlandese |
: |
Varmennettu tuote – Asetus (EY) N:o 1850/2006, |
in svedese |
: |
Certifierad produkt – Förordning (EG) nr 1850/2006. |
ALLEGATO VI
CODIFICAZIONE E ORDINE DI COMPOSIZIONE DEI NUMERI DI RIFERIMENTO DEI CERTIFICATI
(articolo 16, paragrafo 4)
1. CENTRO DI CERTIFICAZIONE
Numero da 0 a 100 comunicato dallo Stato membro.
2. STATI MEMBRI CHE PROCEDONO ALLA CERTIFICAZIONE
BE |
per Belgio |
BG |
per Bulgaria |
CZ |
per Repubblica ceca |
DK |
per Danimarca |
DE |
per Germania |
EE |
per Estonia |
EL |
per Grecia |
ES |
per Spagna |
FR |
per Francia |
HR |
per la Croazia |
IE |
per Irlanda |
IT |
per Italia |
CY |
per Cipro |
LV |
per Lettonia |
LT |
per Lituania |
LU |
per Lussemburgo |
HU |
per Ungheria |
MT |
per Malta |
NL |
per Paesi Bassi |
AT |
per Austria |
PL |
per Polonia |
PT |
per Portogallo |
RO |
per Romania |
SI |
per Slovenia |
SK |
per Slovacchia |
FI |
per Finlandia |
SE |
per Svezia |
UK |
per Regno Unito |
3. ANNO DI RACCOLTA
Le due cifre del decennio dell’anno di raccolta.
4. IDENTIFICAZIONE DELLA PARTITA
Numero attribuito alla partita dall’autorità di certificazione competente (esempio: 12 BE 77 170225).
ALLEGATO VII
Tavola di concordanza (di cui all’articolo 25)
Regolamento (CEE) n. 1784/77 |
Regolamento (CEE) n. 890/78 |
Presente regolamento |
Articolo 1, paragrafo 1 |
||
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafi 2 e 3 |
|
Articolo 7 |
Articolo 1, paragrafo 4 |
|
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
|
Articolo 3 |
Articolo 4 |
|
Articolo 4 |
Articolo 5 |
|
Articolo 1, paragrafi da 2 a 5 |
Articolo 7 |
Articolo 6 |
Articolo 8 |
Articolo 7 |
|
Articolo 9 bis |
Articolo 8 |
|
Articolo 1, paragrafi da 2 a 5 |
Articolo 7 |
Articolo 9 |
Articolo 8 |
Articolo 10 |
|
Articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 11 |
|
Articolo 8 bis, paragrafi 3, 4 e 5 |
Articolo 12 |
|
Articolo 9 |
Articolo 13 |
|
Articolo 8 |
Articolo 14 |
|
Articolo 9 bis |
Articolo 15 |
|
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 16, paragrafo 1 |
|
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articoli 5 e 5 bis |
Articolo 16, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 3 |
|
Articolo 6, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 16, paragrafo 4 |
|
Articolo 4 |
Articolo 17 |
|
Articolo 5 bis |
Articolo 18 |
|
Articolo 3 |
Articolo 19 |
|
Articolo 10 |
Articolo 20 |
|
Articolo 1, paragrafo 6 |
Articolo 21 |
|
Articolo 8 bis, paragrafo 8 |
Articolo 22 |
|
Articolo 9 |
Articolo 6, paragrafo 3, e articolo 11 |
Articolo 23 |
Articolo 24 |
||
Articolo 25 |
||
Articolo 26 |
||
Allegato I |
Allegato I |
|
Allegato II |
Allegato II |
|
Allegato IV |
Allegato III |
|
Allegato V |
Allegato IV |
|
Allegato IIA |
Allegato V |
|
Allegato III |
Allegato VI |
|
Allegato VII |
( 1 ) GU L 314 del 30.11.2005, pag. 1; rettifica nella GU L 317 del 3.12.2005, pag. 29.
( 2 ) GU L 200 dell’8.8.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
( 3 ) GU L 117 del 29.4.1978, pag. 43. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2125/2004 (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 8).
( 4 ) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.
( 5 ) GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.
( 6 ) http://ec.europa.eu