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Document 02006R1741-20090823

    Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione del 24 novembre 2006 che stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all'esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1741/2009-08-23

    2006R1741 — IT — 23.08.2009 — 001.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    REGOLAMENTO (CE) N. 1741/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 24 novembre 2006

    che stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all'esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione

    (GU L 329, 25.11.2006, p.7)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

    ►M1

    REGOLAMENTO (CE) N. 760/2009 DELLA COMMISSIONE del 19 agosto 2009

      L 215

    5

    20.8.2009




    ▼B

    REGOLAMENTO (CE) N. 1741/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 24 novembre 2006

    che stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all'esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione



    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ), in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate ( 2 ), ha precisato le condizioni in cui può essere concessa una restituzione particolare per i pezzi disossati provenienti da bovini maschi adulti esportati verso i paesi terzi.

    (2)

    Ai fini del corretto funzionamento del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1964/82, il legislatore ha previsto in particolare di lasciare agli operatori la possibilità di ricorrere, per le carni disossate di bovini maschi adulti, al regime di deposito doganale o di zona franca previsto dal regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ( 3 ).

    (3)

    Le modalità e le condizioni generali di attuazione del pagamento anticipato della restituzione per i prodotti sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca sono state precisate al titolo II, capo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ( 4 ).

    (4)

    Le condizioni specifiche di applicazione del pagamento anticipato della restituzione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale o di zona franca sono state fissate dal regolamento (CE) n. 456/2003 della Commissione, del 12 marzo 2003, che stabilisce condizioni specifiche in materia di prefinanziamento della restituzione all'esportazione per taluni prodotti del settore delle carni bovine sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca ( 5 ). Tali condizioni sono state adottate per completare e precisare quanto disposto dai regolamenti (CEE) n. 565/80 e (CE) n. 800/1999, in particolare in materia di controlli, per le carni disossate di bovini maschi adulti.

    (5)

    Le misure stabilite dal regolamento (CEE) n. 565/80 nonché le corrispondenti misure di applicazione stabilite al titolo II, capo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999 sono state abrogate dal regolamento (CE) n. 1713/2006 della Commissione. A seguito dell'abrogazione di queste misure, le misure specifiche stabilite dal regolamento (CE) n. 456/2003 sono divenute obsolete e sono state anch'esse abrogate dallo stesso regolamento.

    (6)

    Il pagamento anticipato della restituzione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale è stato ed è attualmente utilizzato per le esportazioni verso i paesi terzi. L'interesse manifestato dagli operatori nei confronti di questo sistema è legato in particolare alla flessibilità che offre per la preparazione delle ordinazioni, data soprattutto la possibilità di immagazzinare le carni in questione per un periodo massimo di quattro mesi prima dell'esportazione e di congelarle durante tale periodo di magazzinaggio.

    (7)

    In assenza di nuove disposizioni, gli operatori perderanno la flessibilità offerta dal regime precedente e incontreranno difficoltà supplementari sui mercati esterni per l'esportazione di carni disossate di bovini maschi adulti. È opportuno limitare nella misura del possibile le conseguenze dell'abrogazione delle suddette misure. A tal fine occorre prevedere per gli operatori la possibilità di continuare a sottoporre le carni disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale prima dell'esportazione e di precisare per queste carni le condizioni di concessione della restituzione particolare all'esportazione successivamente al magazzinaggio.

    (8)

    In quest'ambito è fondamentale precisare le condizioni di ingresso delle carni nel suddetto regime e, al fine di garantire la tracciabilità delle carni di bovini maschi adulti durante il magazzinaggio, prevedere che gli operatori predispongano e tengano aggiornata una base dati informatizzata preliminarmente approvata dall'autorità doganale.

    (9)

    Al fine di migliorare la trasparenza delle operazioni e aumentare la rapidità e l'efficacia dei controlli, occorre limitare il numero di dichiarazioni di entrata in magazzino che possono essere presentate per ciascuna operazione di disossamento nonché il numero di attestati «carni disossate» relativi a ogni singola entrata nel regime di magazzinaggio controllato.

    (10)

    Ai fini del corretto funzionamento del regime, occorre prevedere alcune deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ( 6 ), in particolare per quanto concerne il momento della presentazione e dell'imputazione dei titoli, nonché la gestione della cauzione corrispondente.

    (11)

    Occorre altresì stabilire un periodo massimo di magazzinaggio e precisare le manipolazioni che possono essere realizzate nel corso di tale periodo.

    (12)

    È inoltre necessario fissare i criteri dei controlli durante il periodo di magazzinaggio, la loro frequenza e i provvedimenti da adottare in caso di discrepanza fra i dati registrati nella base dati e le scorte fisiche effettive.

    (13)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



    Articolo 1

    Campo di applicazione

    Fatto salvo il disposto del regolamento (CE) n. 800/1999 e del regolamento (CEE) n. 1964/82, il pagamento della restituzione particolare all'esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione è soggetto alle condizioni del presente regolamento.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a) «carni disossate di bovini maschi adulti»: i prodotti di cui ai codici 0201 30 00 9100 e 0201 30 00 9120 della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ( 7 );

    b) «regime di deposito doganale»: il regime definito all'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 8 );

    c) «operatore»: l'esportatore quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 800/1999;

    d) «operazione di disossamento»: la produzione di carni disossate di una singola giornata o parte di giornata;

    e) «attestato “carni disossate”»: l'attestato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1964/82.

    Articolo 3

    Ammissione al regime di deposito doganale

    1.  L'ammissione di carni disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale è soggetta a un'autorizzazione scritta rilasciata dall'autorità doganale responsabile della gestione e del controllo del regime in questione.

    2.  L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa unicamente agli operatori che s'impegnano per iscritto a tenere una base dati elettronica dei prodotti da sottoporre al regime di deposito doganale (di seguito «la base dati») e a garantire che il magazzinaggio sarà realizzato unicamente nello Stato membro nel quale è stata concessa l'autorizzazione e nei luoghi cui essa fa riferimento. Se i prodotti sono immagazzinati in più luoghi, l'autorizzazione può essere concessa per una base dati per luogo di magazzinaggio.

    Qualora il magazzinaggio venga effettuato, in tutto o in parte, da un terzo che agisce per conto dell'operatore, la base dati può essere tenuta da tale persona, sotto la responsabilità dell'operatore che resta il garante della sua esattezza.

    L'autorità doganale verifica l'esistenza ed esamina il funzionamento della base dati, a cui essa deve avere un accesso diretto senza notifica preventiva. Le modalità di accesso alla base dati sono precisate nell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.

    Articolo 4

    Entrata in magazzino

    1.  L'operatore in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, presenta all'autorità doganale una dichiarazione di entrata in magazzino con la quale manifesta la propria volontà di sottoporre un quantitativo di carni disossate di bovini maschi adulti, fresche o refrigerate, al regime di deposito doganale in attesa della loro esportazione. Questa dichiarazione può essere presentata esclusivamente nello Stato membro in cui è stata realizzata l'operazione di disossamento.

    La dichiarazione comporta in particolare la designazione dei prodotti secondo il codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione delle carni da sottoporre a tale regime, il loro peso netto nonché tutti i dati necessari ai fini dell'identificazione precisa delle carni e dei siti in cui saranno immagazzinate fino al momento dell'esportazione.

    Essa è accompagnata dall'attestato o dagli attestati «carni disossate» e dall'esemplare n. 1 del titolo di esportazione in corso di validità che, in deroga all'articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, è presentato all'autorità doganale contestualmente alla dichiarazione stessa.

    2.  Per ciascuna operazione di disossamento possono essere accettate al massimo due dichiarazioni di entrata in magazzino sotto controllo doganale. Una dichiarazione di entrata in magazzino può riferirsi al massimo a due attestati «carni disossate».

    3.  La data di accettazione della dichiarazione di entrata in magazzino, il numero dell'attestato o degli attestati «carni disossate» che accompagnano le carni disossate di bovini maschi adulti al momento dell'entrata nel regime di deposito doganale nonché un legame con il numero di cartoni per tipo di taglio, l'identificazione e il peso delle suddette carni sono riportati sulla dichiarazione di entrata in magazzino.

    Le informazioni di cui al primo comma sono riportate in modo tale che possa essere facilmente stabilito il collegamento fra le diverse carni entrate in magazzinaggio e gli attestati corrispondenti.

    La data di accettazione della dichiarazione di entrata in magazzino, il peso delle carni e il numero della dichiarazione di entrata in magazzino sono immediatamente riportati nelle caselle 10 e 11 dell'attestato «carni disossate».

    4.  Le dichiarazioni di entrata in magazzino accettate sono trasmesse per via amministrativa all'organismo responsabile del pagamento delle restituzioni all'esportazione. Lo stesso vale per gli attestati «carni disossate» per i quali tutti i quantitativi disponibili sono stati imputati.

    5.  Dopo essere stato imputato e vistato dall'autorità doganale, l'esemplare n. 1 del titolo viene consegnato all'operatore.

    6.  In deroga all'articolo 31, lettera b), del regolamento (CE) n. 1291/2000, per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione, l'obbligo di esportare è considerato adempiuto e il diritto all'esportazione conferito dal titolo è considerato utilizzato il giorno dell'accettazione della dichiarazione di entrata in magazzino. L'esigenza principale si considera soddisfatta se viene fornita la prova che la dichiarazione di entrata in magazzino è stata accettata. Per la fornitura della prova si applicano, se del caso mutatis mutandis, le disposizioni degli articoli 33 e 35 del regolamento (CE) n. 1291/2000.

    7.  La data di accettazione della dichiarazione di entrata in magazzino determina la natura, la quantità e le caratteristiche dei prodotti ammessi al pagamento della restituzione conformemente all'articolo 10.

    8.  Le carni disossate di bovini maschi adulti per le quali è stata accettata una dichiarazione di entrata in magazzino sono oggetto di un controllo materiale riguardante almeno un campione rappresentativo del 5 % delle dichiarazioni di entrata in magazzino accettate.

    L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio ( 9 ) nonché l'articolo 2, paragrafo 2, gli articoli 3, 4, 5 e 6, l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, l'articolo 11, primo comma e l'allegato I del regolamento (CE) n. 2090/2002 della Commissione ( 10 ) si applicano mutatis mutandis.

    In deroga al primo comma, il controllo materiale può vertere su una percentuale minore di dichiarazioni di entrata in magazzino accettate, comunque non inferiore al 2 %, se l'autorità doganale fa ricorso all'analisi del rischio tenendo conto dei criteri previsti dal regolamento (CE) n. 3122/94 della Commissione ( 11 ).

    Articolo 5

    Tracciabilità delle carni

    La base dati deve:

    a) permettere la tracciabilità amministrativa delle carni sottoposte al regime per tutta la durata del magazzinaggio;

    b) fornire un inventario, attualizzato in tempo reale, dei quantitativi di carni immagazzinati; questo inventario deve essere disponibile per ciascuno dei criteri di cui al terzo comma.

    La tracciabilità di cui al primo comma, lettera a), è basata su un'identificazione unica di tutte le carni ottenute con la stessa operazione di disossamento, effettuata prima che i prodotti vengano sottoposti al regime di deposito doganale.

    L'identificazione unica di cui al secondo comma comporta:

    a) un numero unico;

    b) la data di fabbricazione;

    c) il numero dell'attestato «carni disossate»;

    d) il numero di cartoni per tipo di tagli ottenuti, con un'indicazione del peso netto constatato all'entrata nel regime di deposito doganale.

    Articolo 6

    Aggiornamento della base dati

    1.  La base dati viene aggiornata indicando i prodotti come entrati o usciti, al più tardi il giorno di presentazione:

    a) della dichiarazione di entrata in magazzino di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

    b) della dichiarazione di esportazione prevista all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 800/1999.

    2.  L'accettazione delle dichiarazioni di cui al paragrafo 1 è subordinata alla constatazione da parte dell'autorità doganale che nella base dati l'operazione per cui è effettuata la dichiarazione è iscritta alla voce «entrata» o «uscita».

    Tuttavia, l'autorità doganale può accettare le dichiarazioni menzionate al paragrafo 1 prima di procedere alla constatazione di cui al primo comma. In tal caso, l'operatore deve confermare all'autorità in questione che la corrispondente iscrizione nella base dati è stata realizzata. L'autorità doganale può in tal modo differire e raggruppare le constatazioni, che devono comunque essere realizzate almeno una volta ogni due mesi civili.

    Articolo 7

    Durata del magazzinaggio

    1.  Le carni disossate di bovini maschi adulti possono restare in regime di deposito doganale per un termine massimo di quattro mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di entrata in magazzino di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

    2.  Quando l'operatore non rispetta il termine di cui al paragrafo 1, o ritira dal controllo una parte dei prodotti posti in deposito doganale, l'obbligo di esportare non risulta soddisfatto per il quantitativo interessato.

    L'autorità doganale che ha accettato la dichiarazione di entrata in magazzino di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o l'organismo responsabile del pagamento delle restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, ne informa immediatamente l'organismo che ha rilasciato il titolo di esportazione. L'autorità doganale o l'organismo responsabile comunica in particolare, con i mezzi più appropriati, il quantitativo e la natura dei prodotti di cui trattasi, il numero del titolo e la data della relativa imputazione.

    3.  In caso di mancato rispetto dell'obbligo di esportare, l'autorità che ha rilasciato il certificato applica mutatis mutandis le disposizioni di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1291/2000.

    Articolo 8

    Manipolazioni durante il magazzinaggio

    1.  Nel corso del periodo di magazzinaggio di cui all'articolo 7, le carni disossate di bovini maschi adulti possono essere oggetto, alle condizioni fissate dall'autorità doganale, di un cambiamento di etichette, di un congelamento e, se necessario, di un reimballaggio, a condizione che:

    a) l'imballaggio individuale di ciascun pezzo di carne non sia né alterato né modificato;

    b) il legame con l'etichetta iniziale sia conservato e non venga compromessa la tracciabilità delle carni di cui all'articolo 5.

    Quando vengono effettuate le manipolazioni di cui al primo comma, esse sono registrate nella base dati e viene stabilito un legame chiaro con la dichiarazione di entrata in magazzino e con l'attestato o gli attestati «carni disossate» corrispondenti.

    2.  La restituzione relativa ai prodotti oggetto delle manipolazioni di cui al paragrafo 1 è determinata in base alla quantità, alla natura e alle caratteristiche delle carni alla data di accettazione della dichiarazione di entrata in magazzino, secondo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 3.

    Le perdite di massa eventualmente verificatesi durante la permanenza in deposito doganale non sono contabilizzate ai fini del calcolo della restituzione qualora dipendano esclusivamente da un calo naturale del peso dei prodotti. I danni subiti dai prodotti non sono considerati come calo naturale della massa.

    Articolo 9

    Formalità all'esportazione

    1.  All'atto dell'espletamento delle formalità doganali all'esportazione di carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale ai sensi del presente regolamento, il numero della/delle dichiarazione/i di entrata in magazzino nonché i quantitativi esportati corrispondenti a ciascuna dichiarazione sono riportati sotto il controllo dell'autorità doganale sulla/sulle dichiarazione/i di esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 800/1999.

    2.  La dichiarazione di esportazione deve essere presentata al più tardi l'ultimo giorno del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

    3.  Dopo l'espletamento delle formalità doganali di esportazione, la copia di ciascuna dichiarazione di esportazione è trasmessa per via amministrativa all'organismo responsabile del pagamento delle restituzioni all'esportazione.

    Articolo 10

    Concessione della restituzione

    1.  Il pagamento della restituzione è effettuato dallo Stato membro in cui la dichiarazione di entrata in magazzino è stata accettata conformemente all'articolo 4, paragrafo 1.

    2.  Una volta che i quantitativi corrispondenti a una dichiarazione di entrata in magazzino sono stati esportati, l'operatore ha diritto al pagamento della relativa restituzione, a condizione che siano stati rispettati gli altri requisiti della normativa comunitaria relativa alle esportazioni con restituzione, e in particolare quelli stabiliti all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1964/82, all'articolo 21 e al titolo IV del regolamento (CE) n. 800/1999.

    Qualora l'operatore si sia avvalso delle disposizioni previste all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 800/1999, prima di svincolare la cauzione corrispondente l'organismo responsabile del pagamento delle restituzioni accerta in particolare che siano state rispettate le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1964/82.

    3.  Qualora l'operatore non rispetti uno o più termini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, la restituzione applicabile per l'esportazione in causa, salvo in caso di forza maggiore, è rettificata come segue:

    a) la restituzione viene anzitutto ridotta del 15 %;

    b) l'importo risultante è inoltre ridotto:

    i) del 2 % per ciascun giorno di superamento dei termini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999;

    ii) del 5 % per ciascun giorno di superamento del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.

    Se i documenti di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 sono presentati entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine previsto, l'importo della restituzione, se del caso quale risultante dall'applicazione del primo comma, è diminuito di un importo pari al 15 % della restituzione che sarebbe stata versata se tutti i termini fossero stati rispettati.

    Si applica mutatis mutandis l'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 6, del regolamento (CE) n. 800/1999.

    ▼M1

    4.  Ai fini del calcolo dei pagamenti per le restituzioni all’esportazione, le quantità di prodotti prelevate come campioni per il controllo materiale di cui all’articolo 4, paragrafo 8, e non restituite successivamente saranno considerate come se non fossero state prelevate dalla quantità esportata.

    ▼B

    Articolo 11

    Controllo del magazzinaggio

    1.  Ogni anno civile l'autorità doganale esegue almeno due controlli senza preavviso concernenti il funzionamento ed il contenuto della base dati.

    I controlli riguardano complessivamente almeno il 5 % dei quantitativi totali di prodotti che, secondo la base dati, si trovano in giacenza alla data d'inizio del controllo. Essi vertono su carni selezionate nel luogo di magazzinaggio che devono essere rintracciate nella base dati e, inversamente, su carni registrate nella base dati che devono essere localizzate nel luogo di magazzinaggio.

    Per ciascun controllo viene redatta una relazione.

    2.  L'autorità doganale informa l'organismo responsabile del pagamento delle restituzioni all'esportazione in merito a:

    a) ciascuna autorizzazione concessa, sospesa o ritirata;

    b) ciascun controllo effettuato.

    Qualora si presuma un rischio di irregolarità, gli organismi responsabili del pagamento delle restituzioni possono chiedere all'autorità doganale di svolgere un controllo.

    Articolo 12

    Sanzioni

    Se l'autorità doganale constata una discrepanza tra le scorte fisiche e le scorte registrate nella base dati, l'autorizzazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è sospesa per un periodo stabilito dallo Stato membro, che non può essere inferiore a tre mesi a decorrere dalla data della constatazione. Durante il periodo di sospensione, l'operatore non è autorizzato a introdurre carni disossate di bovini maschi adulti in un deposito doganale ai sensi del presente regolamento.

    L'autorizzazione non è sospesa se la differenza tra le scorte fisiche e le scorte registrate nella base dati è causata da forza maggiore.

    L'autorizzazione non è neppure sospesa quando i quantitativi mancanti o non registrati nella base dati non superano l'1 % in peso del quantitativo totale dei prodotti selezionati per il controllo e sono la conseguenza di omissioni o di semplici errori amministrativi, a condizione che siano adottate misure correttive intese ad evitare la ripetizione degli stessi errori.

    In caso di recidiva, l'autorità doganale può revocare definitivamente l'autorizzazione.

    Articolo 13

    Comunicazione alla Commissione

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione conformemente al presente regolamento, ripartendo tali quantitativi in base al codice a 12 cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87.

    Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché la comunicazione venga effettuata entro il secondo mese successivo a quello in cui è stata accettata la dichiarazione di entrata in magazzino.

    Articolo 14

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



    ( 1 ) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

    ( 2 ) GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

    ( 3 ) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1713/2006.

    ( 4 ) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006.

    ( 5 ) GU L 69 del 13.3.2003, pag. 18. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1713/2006.

    ( 6 ) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006.

    ( 7 ) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

    ( 8 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    ( 9 ) GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6.

    ( 10 ) GU L 322 del 27.11.2002, pag. 4.

    ( 11 ) GU L 330 del 21.12.1994, pag. 31.

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