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Document 02006R1367-20230429

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi dell'Unione delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1367/2023-04-29

02006R1367 — IT — 29.04.2023 — 002.003


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1367/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 settembre 2006

sull'applicazione alle istituzioni e agli organi ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale

(GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2021/1767 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 6 ottobre 2021

  L 356

1

8.10.2021


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L , 17.10.2023, pag.  1 ((UE) 2021/1767)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1367/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 settembre 2006

sull'applicazione alle istituzioni e agli organi ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo

1.  

L'obiettivo del presente regolamento è quello di contribuire all'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, di seguito denominata «convenzione di Aarhus», stabilendo le regole per applicare le disposizioni della convenzione alle istituzioni e agli organi ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ , e a tal fine:

a) 

garantisce al pubblico il diritto di accesso alle informazioni ambientali ricevute o elaborate dalle istituzioni o dagli organi ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ e da essi detenute, e definisce le condizioni generali e le modalità pratiche per l’esercizio di tale diritto;

b) 

assicura la progressiva disponibilità e diffusione al pubblico delle informazioni ambientali per garantirne la più ampia possibile disponibilità e diffusione sistematica al pubblico, promuovendo in particolare, a tal fine, l'uso di tecnologie di telecomunicazione informatica e/o elettronica, se disponibili;

c) 

prevede la partecipazione del pubblico riguardo all’elaborazione di piani e programmi in materia ambientale;

d) 

prevede l’accesso alla giustizia in materia ambientale a livello ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

2.  
Nell'applicare le disposizioni del presente regolamento, le istituzioni e gli organi ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ si adoperano per fornire assistenza e orientamento al pubblico con riguardo all'accesso alle informazioni, alla partecipazione ai processi decisionali e all’accesso alla giustizia in materia ambientale.

Articolo 2

Definizioni

1.  

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) 

«richiedente»: qualsiasi persona fisica o giuridica che chiede informazioni ambientali;

b) 

«pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;

c) 

«istituzioni o organi ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ »: le istituzioni, gli organi, le agenzie o gli uffici pubblici istituiti dal ►M1  TFUE ◄ o sulla base del medesimo, salvo qualora agiscano nell’esercizio del potere giudiziario o legislativo. Tuttavia, le disposizioni del titolo II si applicano alle istituzioni o agli organi ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ che agiscono nell'esercizio del potere legislativo.

d) 

«informazioni ambientali»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante:

i) 

lo stato degli elementi dell'ambiente quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, comprese le zone umide, le zone costiere e marine, la biodiversità e le sue componenti, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché l'interazione fra questi elementi;

ii) 

fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui al punto i);

iii) 

le misure (compresi i provvedimenti amministrativi) quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori di cui ai punti i) e ii), nonché le misure o le attività intese a proteggere i suddetti elementi;

iv) 

i rapporti sull'attuazione della normativa ambientale;

v) 

le analisi costi-benefici ed altre analisi e ipotesi economiche utilizzate nell'ambito delle misure e attività di cui al punto iii);

vi) 

lo stato di salute e la sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, se del caso, le condizioni di vita delle persone, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui siano o possano essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto i) o, attraverso tali elementi, da uno qualsiasi dei fattori di cui ai punti ii) e iii);

e) 

«piani e programmi in materia ambientale», i piani e i programmi:

i) 

elaborati ed eventualmente adottati da un’istituzione o da un organo ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ ;

ii) 

previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; e

iii) 

che contribuiscono o possono incidere significativamente sulla realizzazione degli obiettivi della politica ambientale ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ stabiliti nel sesto programma ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ di azione in materia di ambiente o in successivi programmi d'azione generali in materia ambientale.

Si considerano piani e programmi in materia ambientale anche i programmi d'azione generali in materia ambientale.

La definizione non comprende i piani e i programmi finanziari o di bilancio, in particolare quelli che stabiliscono come debbano essere finanziati progetti o attività particolari o quelli relativi ai bilanci annuali proposti, i programmi di lavoro interni delle istituzioni o organi ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ o i piani e programmi di emergenza destinati esclusivamente a scopi di protezione civile;

f) 

«diritto ambientale»: la normativa ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ che, a prescindere dalla base giuridica, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ in materia ambientale, stabiliti nel ►M1  TFUE ◄ : salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale;

▼M1

g) 

«atto amministrativo»: qualsiasi atto non legislativo adottato da un’istituzione o da un organo dell’Unione, avente effetti giuridici ed esterni e contenente disposizioni che potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f);

h) 

«omissione amministrativa»: la mancata adozione da parte di un’istituzione o di un organo dell’Unione di un atto non legislativo avente effetti giuridici ed esterni, qualora tale mancata adozione possa violare il diritto ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f).

▼B

2.  

Gli atti e le omissioni di natura amministrativa non comprendono le misure adottate dalle istituzioni o dagli organi ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ o le loro omissioni, in qualità di organi di controllo amministrativo, in applicazione delle seguenti disposizioni del ►M1  TFUE ◄ :

a) 

articoli 81, 82, 86 e 87 (regole di concorrenza);

b) 

articoli 226 e 228 (procedura di infrazione);

c) 

articolo 195 (ricorsi al mediatore);

d) 

articolo 280 (procedimenti dinanzi all'OLAF).

TITOLO II

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI

Articolo 3

Applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica a tutte le richieste di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle istituzioni e dagli organi ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, la nazionalità o la residenza del richiedente e, qualora si tratti di persone giuridiche, sull’ubicazione della sede legale o del centro effettivo delle loro attività.

Ai fini del presente regolamento, il termine «istituzione» di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 deve intendersi come «istituzione o organo ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ ».

Articolo 4

Raccolta e diffusione delle informazioni ambientali

1.  

Le istituzioni e gli organi ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ organizzano le informazioni ambientali in loro possesso e attinenti alle loro funzioni ai fini della diffusione attiva e sistematica presso il pubblico, in particolare mediante le tecnologie telematiche e/o elettroniche, a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Essi assicurano la progressiva disponibilità delle informazioni ambientali in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico attraverso le reti pubbliche di telecomunicazioni. A tal fine, introducono dette informazioni in loro possesso in apposite banche dati che dotano di sistemi d'interrogazione e altri strumenti informatici destinati ad aiutare il pubblico a trovare le informazioni richieste.

Le informazioni messe a disposizione mediante tecnologie telematiche e/o elettroniche non devono necessariamente comprendere le informazioni raccolte prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, a meno che non siano già disponibili in formato elettronico. Le istituzioni e gli organi ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ indicano, per quanto possibile, dove si trovano le informazioni raccolte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento che non sono disponibili in formato elettronico.

Le istituzioni e gli organi ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ compiono ogni ragionevole sforzo per conservare le informazioni ambientali in loro possesso in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

2.  

Le informazioni ambientali da mettere a disposizione e divulgare vengono opportunamente aggiornate. In aggiunta ai documenti di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001, le banche dati o i registri comprendono quanto segue:

a) 

testi di trattati, convenzioni o accordi internazionali e legislazione ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ riguardanti direttamente o indirettamente l'ambiente e di politiche, piani e programmi in materia ambientale;

b) 

relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alla lettera a) qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle istituzioni o organi ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ ;

c) 

passi compiuti nelle procedure di infrazione al diritto ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ a partire dalla fase di parere motivato ai sensi dell'articolo 226, paragrafo 1, del ►M1  TFUE ◄ ;

d) 

relazioni sullo stato dell’ambiente, come previsto dal paragrafo 4;

e) 

dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio delle attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;

f) 

autorizzazioni, con impatto significativo sull'ambiente, e accordi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni;

g) 

studi sull'impatto ambientale e valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni.

3.  
Ove opportuno, le istituzioni e gli organi ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ possono adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 creando collegamenti a siti Internet nei quali è possibile reperire le informazioni.
4.  
La Commissione provvede affinché, ad intervalli periodici non superiori a quattro anni, sia pubblicata e diffusa una relazione sullo stato dell’ambiente, contenente informazioni sulla sua qualità e sulle pressioni a cui è sottoposto.

Articolo 5

Qualità delle informazioni ambientali

1.  
Nei limiti delle loro possibilità, le istituzioni e gli organi ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ garantiscono che tutte le informazioni da essi raccolte o raccolte per loro conto siano aggiornate, precise e comparabili.
2.  
Su esplicita domanda, le istituzioni e gli organi ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ specificano al richiedente dove possono essere ottenute, se disponibili, informazioni sulle procedure di misurazione utilizzate per raccogliere le informazioni, compresi i metodi di analisi, campionamento e preparazione dei campioni. In alternativa, essi possono rinviarli alla procedura standardizzata utilizzata.

Articolo 6

Applicazione delle eccezioni relative alla richiesta di accesso alle informazioni ambientali

1.  
Per quanto concerne l'articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, eccezion fatta per le indagini, in particolare quelle relative ad una possibile violazione della normativa ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ , si ritiene che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione qualora le informazioni richieste riguardino emissioni nell'ambiente. Circa le altre eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, i motivi del rifiuto di accesso vanno interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione e del fatto che le informazioni richieste riguardino emissioni nell'ambiente.
2.  
Oltre alle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, le istituzioni e gli organi ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ possono rifiutare l'accesso alle informazioni ambientali, quando la loro divulgazione possa ripercuotersi negativamente sulla tutela dell'ambiente cui le informazioni si riferiscono, quali i siti di riproduzione delle specie rare.

Articolo 7

Richiesta di accesso ad informazioni ambientali che non sono in possesso di un'istituzione o di un organo ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄

Nel caso in cui riceva una richiesta di accesso ad informazioni ambientali che non sono in suo possesso, l'istituzione o l'organo ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ interpellato indica quanto prima al richiedente, e comunque entro 15 giorni lavorativi, l'altra istituzione o organo ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ o autorità pubblica ai sensi della direttiva 2003/4/CE presso cui ritiene possibile ottenere tali informazioni, o inoltra la richiesta alla pertinente istituzione o organo ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ o pubblica autorità, informandone il richiedente.

Articolo 8

Cooperazione

In caso di minaccia imminente per la salute umana, la vita o l'ambiente, imputabile ad attività umane o dovuta a cause naturali, le istituzioni e gli organi ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ collaborano con le autorità pubbliche di cui alla direttiva 2003/4/CE, su richiesta delle stesse, e le aiutano a diffondere immediatamente e senza indugio a chiunque possa esserne colpito tutte le informazioni ambientali in possesso delle istituzioni e degli organi ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ e/o delle autorità pubbliche in questione, o detenute da terzi per conto loro che potrebbero consentirgli di adottare le misure atte a prevenire o attenuare i danni derivanti da tale minaccia.

Il primo comma si applica fatti salvi gli eventuali obblighi specifici previsti dalla normativa comunitaria, in particolare dalle decisioni n. 2119/98/CE e n. 1786/2002/CE.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO RIGUARDO A PIANI E PROGRAMMI IN MATERIA AMBIENTALE

Articolo 9

1.  
Mediante opportune disposizioni pratiche e/o di altro tipo, le istituzioni e gli organi ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ prevedono tempestivamente opportunità concrete per il pubblico di partecipare all'elaborazione, alla modifica o alla revisione di programmi o piani in materia ambientale quando tutte le possibilità sono ancora aperte. In particolare, nel caso in cui la Commissione elabori una proposta per un certo programma o piano da sottoporre alla decisione di altre istituzioni o organi ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ , essa prevede la partecipazione del pubblico in questa fase preparatoria.
2.  
Le istituzioni e gli organi ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ individuano il pubblico che subisce o può subire gli effetti di un piano o di un programma, quali quelli di cui al paragrafo 1, o che ha un interesse in relazione ad essi, tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento.
3.  

Le istituzioni e gli organi ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ garantiscono che il pubblico di cui al paragrafo 2 sia informato tramite un avviso pubblico o altro mezzo appropriato, ad esempio un mezzo elettronico se disponibile, in merito:

a) 

al progetto di proposta, se disponibile;

b) 

alle informazioni o valutazioni ambientali relative al piano o al programma in preparazione, se disponibili; e

c) 

alle modalità pratiche di partecipazione, tra cui l'indicazione:

i) 

dell'entità amministrativa presso cui possono essere ottenute le informazioni pertinenti;

ii) 

dell'entità amministrativa a cui possono essere sottoposti commenti, pareri o quesiti; nonché

iii) 

di scadenze ragionevoli che diano tempo sufficiente al pubblico di essere informato, prepararsi e partecipare in modo effettivo al processo decisionale in materia ambientale.

4.  
È previsto un termine di almeno otto settimane entro cui far pervenire commenti. Quando si organizzano riunioni o audizioni, se ne deve dare l'avviso con almeno quattro settimane di anticipo. Tali termini possono essere ridotti in caso di urgenza o qualora il pubblico abbia già avuto la possibilità di formulare commenti sul piano o sul programma in questione.
5.  
Nel decidere riguardo ad un piano o ad un programma in materia ambientale, le istituzioni e gli organi ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ tengono debitamente conto dell'esito della partecipazione del pubblico. Le istituzioni e gli organi ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ informano il pubblico in merito al piano o al programma, incluso il suo testo, nonché in merito alle motivazioni e alle considerazioni su cui è basata la decisione, inclusa l'informazione circa la partecipazione del pubblico.

TITOLO IV

RIESAME INTERNO E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Articolo 10

Richiesta di riesame interno degli atti amministrativi

▼M1

1.  
Una qualsiasi organizzazione non governativa o altro membro del pubblico che soddisfi i criteri di cui all’articolo 11 ha il diritto di presentare una richiesta di riesame interno all’istituzione o all’organo dell’Unione che ha adottato l’atto amministrativo o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto adottarlo, se ritiene che l’atto o l’omissione configuri una violazione del diritto ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f).

Tali richieste sono formulate per iscritto entro un termine massimo di otto settimane a decorrere dalla data più recente tra quelle di adozione, notifica o pubblicazione dell’atto amministrativo o, in caso di presunta omissione amministrativa, entro otto settimane dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere adottato. La richiesta deve contenere una motivazione del riesame.

2.  
L’istituzione o l’organo dell’Unione di cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta a meno che essa sia manifestamente infondata o palesemente ingiustificata. Nel caso in cui un’istituzione o un organo dell’Unione riceva più richieste di riesame dello stesso atto amministrativo o della stessa omissione amministrativa, l’istituzione o l’organo può decidere di combinare le richieste e di trattarle come un’unica richiesta. Non appena possibile, e comunque entro sedici settimane dalla scadenza del termine di otto settimane stabilito al paragrafo 1, secondo comma, l’istituzione o l’organo dell’Unione risponde per iscritto adducendo le sue motivazioni.

▼B

3.  

Qualora, nonostante la dovuta diligenza, l'istituzione o l'organo ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ non sia in grado di agire a norma del paragrafo 2, non appena possibile, e in ogni caso entro i termini di cui al suddetto paragrafo, detta istituzione o detto organo comunitario informa l'organizzazione non governativa che ha formulato la richiesta dei motivi di impedimento e di quando intende porvi rimedio.

▼M1

L’istituzione o l’organo dell’Unione è tenuto ad agire in ogni caso entro 22 settimane dalla scadenza del termine di otto settimane stabilito al paragrafo 1, secondo comma.

▼B

Articolo 11

Criteri di legittimazione a livello ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄

1.  

Un'organizzazione non governativa può formulare una richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 10, a condizione che:

a) 

sia una persona giuridica indipendente senza fini di lucro a norma del diritto nazionale o della prassi di uno Stato membro;

b) 

abbia come obiettivo primario dichiarato di promuovere la tutela dell'ambiente nell'ambito del diritto ambientale;

c) 

sia stata costituita da più di due anni e persegua attivamente l'obiettivo di cui alla lettera b);

d) 

l’oggetto della richiesta di riesame interno rientri nel suo obiettivo e nelle sue attività.

▼M1

1 bis.  

Una richiesta di riesame interno può essere presentata anche da altri membri del pubblico, purché sussistano le condizioni seguenti:

a) 

sono tenuti a dimostrare che vi è un pregiudizio dei loro diritti causato dalla presunta violazione del diritto ambientale dell’Unione e che, diversamente dal pubblico in generale, sono direttamente interessati da tale pregiudizio; oppure

b) 

sono tenuti a dimostrare che la richiesta è giustificata da un interesse pubblico sufficiente ed è sostenuta da almeno 4 000 membri del pubblico residenti o stabiliti in almeno cinque Stati membri, con almeno 250 membri del pubblico provenienti da ciascuno di tali Stati membri.

Nei casi di cui al primo comma, i membri del pubblico sono rappresentati da un’organizzazione non governativa che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1 o da un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi a un tribunale di uno Stato membro. Tale organizzazione non governativa o avvocato coopera con l’istituzione o l’organo dell’Unione interessato al fine di stabilire, ove applicabile, se le condizioni quantitative di cui al primo comma, lettera b), sono soddisfatte, e fornisce ulteriori prove in tal senso su richiesta.

▼M1

2.  
La Commissione adotta le disposizioni necessarie a garantire che i criteri e le condizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 1 bis, secondo comma, siano applicati in modo trasparente e coerente.

▼M1

Articolo 11 bis

Pubblicazione delle richieste e delle decisioni finali, e sistemi online per la ricezione delle richieste

1.  
Le istituzioni e gli organi dell’Unione pubblicano tutte le richieste di riesame interno non appena possibile dopo averle ricevute, nonché tutte le decisioni finali relative a tali richieste non appena possibile dopo la loro adozione.
2.  
Le istituzioni e gli organi dell’Unione possono istituire sistemi online per la ricezione delle richieste di riesame interno e possono esigere che tutte le richieste di riesame interno siano presentate tramite i loro sistemi online.

▼B

Articolo 12

Ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia

1.  
L'organizzazione non governativa che ha formulato la richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 10 può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma delle pertinenti disposizioni del ►M1  TFUE ◄ .

▼M1

2.  
Qualora l’istituzione o l’organo dell’Unione ometta di agire a norma dell’articolo 10, paragrafo 2 o paragrafo 3, l’organizzazione non governativa o altro membro del pubblico che ha presentato la richiesta di riesame interno in conformità dell’articolo 10 possono proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma delle pertinenti disposizioni del ►M1  TFUE ◄ .

▼B

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Misure di applicazione

Se necessario, le istituzioni e gli organi ►M1   ►C1  dell'Unione ◄  ◄ adeguano i propri regolamenti interni alle disposizioni del presente regolamento. Detti adeguamenti hanno effetto a decorrere dal 28 giugno 2007.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 28 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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