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Document 02006Q0614(01)-20090506

Consolidated text: Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria 2006/С 139/01

2006Q0614 — IT — 06.05.2009 — 002.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

ACCORDO INTERISTITUZIONALE

tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

(GU C 139, 14.6.2006, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2007

  L 6

7

10.1.2008

 M2

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2008

  L 128

8

16.5.2008

►M3

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 maggio 2009

  L 132

8

29.5.2009




▼B

ACCORDO INTERISTITUZIONALE

tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

2006/C 139/01



IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

in seguito denominate le «istituzioni»,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1. Il presente accordo ha lo scopo di dare applicazione alla disciplina di bilancio e di migliorare lo svolgimento della procedura annuale di bilancio e la cooperazione interistituzionale in materia di bilancio, nonché di garantire una sana gestione finanziaria.

2. La disciplina di bilancio, nel quadro del presente accordo, si applica a tutte le spese e impegna tutte le istituzioni per tutta la durata del presente accordo.

3. Il presente accordo non incide sulle rispettive competenze di bilancio delle istituzioni, quali definite nei trattati. Quando si fa riferimento al presente punto, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, secondo le regole di voto di cui all'articolo 272, paragrafo 9, quinto comma del trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo il «trattato CE»).

4. Qualora si proceda a una revisione del trattato con implicazioni di bilancio, nel corso del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 (in prosieguo il «quadro finanziario»), sono apportati di conseguenza gli adeguamenti necessari.

5. Per qualsiasi modifica delle disposizioni del presente accordo è necessario il consenso di tutte le istituzioni. Le modifiche al quadro finanziario sono apportate secondo le procedure previste a tal fine nel presente accordo.

6. Il presente accordo si compone di tre parti:

 la parte I contiene la definizione e le modalità d'applicazione del quadro finanziario e si applica per tutta la durata di detto quadro finanziario;

 la parte II riguarda il miglioramento della collaborazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio;

 la parte III contiene disposizioni connesse alla sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione europea.

7. La Commissione presenterà una relazione sull'attuazione del presente accordo, corredata se del caso di proposte di modifica, ogni volta che lo riterrà necessario e in ogni caso ove presenti una proposta per un nuovo quadro finanziario a norma del punto 30.

8. Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio 2007 e sostituisce:

 l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ( 1 );

 l'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002, fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, che completa l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ( 2 ).

PARTE I — QUADRO FINANZIARIO

DEFINIZIONE E MODALITÀ D'APPLICAZIONE

A.   Contenuto e ambito di applicazione del quadro finanziario

9. Il quadro finanziario è stabilito nell'allegato I. Esso costituisce il quadro di riferimento della disciplina di bilancio interistituzionale.

10. Il quadro finanziario mira ad assicurare, a medio termine, l'ordinato andamento, per grandi categorie, delle spese dell'Unione europea, nei limiti delle risorse proprie.

11. Il quadro finanziario stabilisce, per ognuno degli esercizi dal 2007 al 2013 e per ogni rubrica o sottorubrica, importi di spesa in stanziamenti per impegni. Sono indicati in stanziamenti per impegni e stanziamenti per pagamenti anche gli importi globali annui di spesa.

Tutti gli importi indicati sono calcolati a prezzi 2004.

Il quadro finanziario non tiene conto delle linee di bilancio finanziate da entrate con destinazione specifica, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 3 ), in prosieguo il «regolamento finanziario».

Le informazioni relative alle operazioni che non figurano nel bilancio generale dell'Unione europea, nonché l'evoluzione prevedibile delle diverse categorie di risorse proprie della Comunità, sono presentate, a titolo indicativo, in tabelle separate. Le informazioni sono aggiornate annualmente, al momento dell'adeguamento tecnico del quadro finanziario.

12. Le istituzioni riconoscono che ciascuno degli importi stabiliti in valore assoluto dal quadro finanziario rappresenta un massimale annuo di spesa per il bilancio generale dell'Unione europea. Fatte salve le eventuali modifiche di detti massimali, apportate a norma delle disposizioni del presente accordo, le istituzioni si impegnano ad esercitare le rispettive competenze in modo da rispettare i diversi massimali annui di spesa nel corso di ciascuna delle corrispondenti procedure di bilancio e nel corso dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio interessato.

13. Con la conclusione del presente accordo, i due rami dell'autorità di bilancio decidono di accettare, per l'intera durata del quadro finanziario, i tassi di aumento delle spese non obbligatorie che deriveranno dai bilanci stabiliti entro il limite dei massimali di cui al quadro finanziario.

Tranne che per la sottorubrica 1B «Coesione per la crescita e l'occupazione» del quadro finanziario e ai fini di una buona gestione finanziaria, le istituzioni, in occasione della procedura di bilancio e dell'adozione del bilancio, si adoperano affinché restino, per quanto possibile, margini disponibili sufficienti al di sotto dei massimali delle varie rubriche.

14. L'attuazione finanziaria di ogni atto adottato secondo la procedura di codecisione dal Parlamento europeo e dal Consiglio e di ogni atto adottato dal Consiglio, che supera gli stanziamenti disponibili in bilancio o le dotazioni del quadro finanziario secondo quanto previsto al punto 12, può aver luogo soltanto quando il bilancio è stato modificato e, eventualmente, soltanto quando il quadro finanziario è stato riesaminato in modo adeguato, secondo la procedura prevista per ciascun caso.

15. Per ognuno degli esercizi coperti dal quadro finanziario, il totale degli stanziamenti per pagamenti necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adattamenti e revisioni intervenuti, non può portare ad un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale fissato per le medesime risorse.

Se necessario, i due rami dell'autorità di bilancio decidono, conformemente al punto 3, di ridurre i massimali del quadro finanziario, per garantire il rispetto del massimale delle risorse proprie.

B.   Adeguamenti annuali del quadro finanziario

Adeguamenti tecnici

16. Ogni anno, la Commissione, prima della procedura di bilancio dell'esercizio n + 1, procede ai seguenti adeguamenti tecnici del quadro finanziario:

a) rivalutazione ai prezzi dell'anno n + 1 dei massimali e degli importi degli stanziamenti per impegni e degli stanziamenti per pagamenti;

b) calcolo del margine residuo disponibile sotto il massimale delle risorse proprie.

La Commissione procede a detti adeguamenti tecnici sulla base di un deflatore fisso del 2 % annuo.

I risultati di detti adeguamenti tecnici e le previsioni economiche di base vengono comunicati ai due rami dell'autorità di bilancio.

Per l'esercizio considerato non si procederà ad ulteriori adeguamenti tecnici, né nel corso dell'esercizio, né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi.

17. Nell'adeguamento tecnico per il 2011, se si accerterà che il PIL di uno Stato membro cumulato per gli anni 2007-2009 si è discostato di oltre il +/- 5 % dal PIL cumulato previsto al momento della preparazione del presente accordo, la Commissione adeguerà gli importi assegnati allo Stato membro interessato a titolo dei fondi a sostegno della coesione per il periodo in esame. L'effetto netto totale di tali adeguamenti, positivo o negativo, non supera i 3 miliardi EUR. Se l'effetto netto è positivo, le risorse supplementari totali si limitano al livello della sottoesecuzione rispetto ai massimali per la sottorubrica 1B per gli anni 2007-2010. Gli adeguamenti richiesti vengono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2011-2013 e i massimali corrispondenti vengono modificati di conseguenza.

Adeguamenti connessi alle condizioni d'esecuzione

18. Unitamente alla comunicazione dell'adeguamento tecnico del quadro finanziario, la Commissione sottopone ai due rami dell'autorità di bilancio le proposte di adeguamento dell'importo totale degli stanziamenti per pagamenti che essa ritiene necessarie, tenuto conto dell'esecuzione, per garantire un andamento ordinato rispetto agli stanziamenti per impegni. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano, anteriormente al 1o maggio dell'esercizio n, su queste proposte conformemente al punto 3.

Aggiornamento delle previsioni per gli stanziamenti di pagamento dopo il 2013

19. Nel 2010 la Commissione aggiornerà le previsioni relative agli stanziamenti di pagamento per il periodo successivo al 2013. Tale aggiornamento terrà conto dell'effettiva esecuzione degli stanziamenti di bilancio in impegni e in pagamenti, nonché delle previsioni di esecuzione. Terrà conto anche delle norme definite per garantire un'evoluzione ordinata degli stanziamenti di pagamento rispetto a quelli di impegno e alle previsioni di crescita del reddito nazionale lordo dell'Unione europea (RNL).

Adeguamenti connessi ai disavanzi pubblici eccessivi

20. In caso di ritiro della sospensione degli impegni di bilancio per il Fondo di coesione nel contesto di una procedura per disavanzi pubblici eccessivi, il Consiglio, su proposta della Commissione e in conformità al pertinente atto di base, decide un riporto degli impegni sospesi agli anni successivi. Gli impegni sospesi dell'anno n non possono essere reiscritti oltre l'anno n+2.

C.   Revisione del quadro finanziario

21. A prescindere dai periodici adeguamenti tecnici e adeguamenti alle condizioni di esecuzione, il quadro finanziario può essere riveduto, su proposta della Commissione, per far fronte a situazioni non previste in origine, nel rispetto del massimale delle risorse proprie.

22. In linea di principio, ogni proposta di revisione di cui al punto 21 deve essere presentata e adottata prima che abbia inizio la procedura di bilancio per l'esercizio o per il primo degli esercizi oggetto della revisione in questione.

Qualsiasi decisione di rivedere il quadro finanziario fino allo 0,03 % dell'RNL dell'Unione europea nel margine per imprevisti è adottata con decisione comune dei due rami dell'autorità di bilancio che agisce conformemente al punto 3.

Qualsiasi revisione del quadro finanziario eccedente lo 0,03 % dell'RNL dell'Unione europea nel margine per imprevisti è adottata con decisione comune dei due rami dell'autorità di bilancio; il Consiglio delibera all'unanimità.

23. Fatto salvo il punto 40, le istituzioni esaminano le possibilità di una ridistribuzione delle spese fra i programmi previsti nella rubrica oggetto della revisione, in particolare in base alle prospettive di sottoesecuzione degli stanziamenti. L'obiettivo dovrebbe essere quello di costituire, sotto il massimale della rubrica interessata, un importo significativo sia in valore assoluto sia in percentuale della nuova spesa prevista.

Le istituzioni esaminano le possibilità di compensare l'aumento del massimale di una rubrica con la riduzione del massimale di un'altra rubrica.

La revisione del quadro finanziario a titolo delle spese obbligatorie non comporta una riduzione dell'importo disponibile per le spese non obbligatorie.

La revisione deve garantire il mantenimento di una relazione ordinata tra impegni e pagamenti.

D.   Conseguenze dell'omessa decisione comune sull'adeguamento o sulla revisione del quadro finanziario

24. Ove il Parlamento europeo e il Consiglio dissentano relativamente ad adeguamenti o revisioni del quadro finanziario proposti dalla Commissione, restano applicabili, come massimali di spesa per l'esercizio in questione, gli importi determinati in precedenza dopo l'adeguamento tecnico annuale.

E.   Riserva per aiuti di emergenza

25. La riserva per gli aiuti di emergenza è volta a consentire una risposta rapida alle esigenze di aiuto specifiche dei paesi terzi a seguito di eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in primo luogo per effettuare interventi umanitari ma anche, eventualmente, per la gestione civile delle crisi e a fini di protezione. L'importo annuo della riserva è fissato a 221 milioni EUR per la durata del quadro finanziario, a prezzi costanti.

La riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea a titolo di stanziamento accantonato. Gli stanziamenti di impegno corrispondenti vengono iscritti in bilancio, se necessario, oltre i limiti dei massimali convenuti nell'allegato I.

Quando ritiene necessario fare ricorso alla riserva, la Commissione presenta una proposta di storno dalla riserva stessa alle linee di bilancio corrispondenti ai due rami dell'autorità di bilancio.

Qualsiasi proposta di storno della Commissione relativa ad un ricorso alla riserva per gli aiuti d'emergenza deve essere preceduta, tuttavia, da un esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti.

Contemporaneamente alla proposta di storno, la Commissione avvia una procedura di consultazione a tre, eventualmente in forma semplificata, per ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di un ricorso alla riserva e sull'importo necessario. Gli storni sono effettuati conformemente all'articolo 26 del regolamento finanziario.

F.   Fondo di solidarietà dell'Unione europea

26. Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è volto a consentire un'assistenza finanziaria rapida in caso di catastrofi gravi sul territorio di uno Stato membro o di un paese candidato, come definito nell'atto di base pertinente. È fissato un massimale sull'importo annuo disponibile per il Fondo di solidarietà pari a 1 miliardo EUR (a prezzi correnti). Il 1o ottobre di ciascun anno, almeno un quarto dell'importo annuo deve essere ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine dell'anno. La quota dell'importo annuale non iscritta a bilancio non può essere riportata agli esercizi successivi.

In casi eccezionali, se le residue risorse finanziarie del Fondo disponibili per l'esercizio in cui si verifica la catastrofe, quali definite nell'atto di base pertinente, non sono sufficienti a coprire l'importo dell'intervento ritenuto necessario dall'autorità di bilancio, la Commissione può proporre di finanziare la differenza attingendo dagli importi annuali disponibili per l'esercizio successivo. L'importo annuale del Fondo da iscrivere in ciascun esercizio non supera, in alcun caso, 1 miliardo EUR.

Quando sono soddisfatte le condizioni per mobilizzare il Fondo quali definite nell'atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta per ricorrere ad esso. Quando ci sono possibilità di riassegnare stanziamenti nel quadro della rubrica in cui sono richieste spese supplementari, la Commissione ne tiene conto al momento di formulare la proposta necessaria, in conformità del regolamento finanziario, mediante lo strumento di bilancio appropriato. La decisione di ricorrere al Fondo è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio conformemente al punto 3.

Gli stanziamenti di impegno corrispondenti vengono iscritti in bilancio, se necessario, oltre i limiti dei massimali delle pertinenti rubriche come stabilito nell'allegato I.

Contemporaneamente alla proposta di decisione di ricorrere al Fondo di solidarietà, la Commissione avvia una procedura di consultazione a tre, eventualmente in forma semplificata, per ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di un ricorso a tale Fondo e sull'importo necessario.

G.   Strumento di flessibilità

27. Lo strumento di flessibilità, il cui massimale annuo è pari a 200 milioni EUR (a prezzi correnti), è destinato a permettere il finanziamento, per un dato esercizio ed entro il limite degli importi indicati, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche.

La porzione dell'importo annuale non utilizzata può essere riportata fino all'anno n+2. In caso di mobilizzazione dello strumento di flessibilità, vengono utilizzati in primo luogo i riporti, cominciando dal più vecchio. La porzione dell'importo annuale dell'anno n non utilizzata nell'anno n+2 viene annullata.

Il ricorso allo strumento di flessibilità è proposto dalla Commissione, previo esame di tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti nella rubrica cui si riferisce il fabbisogno di spesa supplementare.

La proposta riguarda il principio di ricorso allo strumento, l'identificazione dei fabbisogni da coprire e il loro importo. Essa può essere presentata, per l'esercizio finanziario interessato, nel corso della procedura annuale di bilancio. La proposta della Commissione è inserita nel progetto preliminare di bilancio o corredata, a norma del regolamento finanziario, dello strumento di bilancio pertinente.

La decisione di ricorrere allo strumento di flessibilità è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio conformemente al punto 3. Quest'accordo interviene nell'ambito della procedura di concertazione di cui all'allegato II, parte C.

H.   Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

28. Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è destinato a fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali, per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

Il Fondo non può superare un importo annuo massimo di 500 milioni EUR (a prezzi correnti) che possono essere prelevati da qualsiasi margine esistente al di sotto del massimale globale di spesa dell'anno precedente, e/o dagli stanziamenti di impegno annullati nel corso dei due esercizi precedenti, esclusi quelli relativi alla rubrica 1B del quadro finanziario.

Gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione europea come stanziamento accantonato mediante la procedura di bilancio consueta non appena la Commissione individua margini e/o impegni annullati sufficienti, come indicato nel secondo comma.

Quando esistono le condizioni per mobilizzare il Fondo, quali definite nell'atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta per ricorrere ad esso. La decisione di ricorrere al Fondo è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio conformemente al punto 3.

Contemporaneamente alla presentazione della proposta di decisione di ricorrere al Fondo, la Commissione avvia una procedura di consultazione a tre, eventualmente in forma semplificata, per ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di ricorrere al fondo e sull'importo necessario e presenta a questi ultimi una proposta di storno verso le linee di bilancio pertinenti.

Gli storni relativi al Fondo vengono effettuati in conformità all'articolo 24, paragrafo 4 del regolamento finanziario

Gli stanziamenti di impegno corrispondenti vengono iscritti in bilancio a titolo della rubrica pertinente, se necessario oltre i limiti dei massimali stabiliti nell'allegato I.

I.   Adeguamento del quadro finanziario in funzione dell'allargamento

29. Nel caso in cui nuovi Stati membri aderiscano all'Unione europea nel corso del periodo coperto dal quadro finanziario, il Parlamento europeo e il Consiglio, che deliberano su proposta della Commissione e conformemente al punto 3, adegueranno congiuntamente il quadro finanziario per tenere conto delle spese necessarie a seguito dell'esito dei negoziati di adesione.

J.   Durata del quadro finanziario e conseguenze dell'assenza di un quadro finanziario

30. Anteriormente al 1o luglio 2011 la Commissione presenterà le proposte per un nuovo quadro finanziario a medio termine.

Qualora non venga concluso un accordo per un nuovo quadro finanziario dai due rami dell'autorità di bilancio e salvo denuncia espressa del quadro finanziario in vigore ad opera di una delle istituzioni, i massimali per l'ultimo anno coperto dal quadro finanziario in vigore saranno adeguati a norma del punto 16 affinché i massimali 2013 siano mantenuti a prezzi costanti. Qualora dopo il 2013 aderiscano all'Unione europea nuovi Stati membri, e se ritenuto necessario, il quadro finanziario esteso verrà adeguato al fine di tenere conto dei risultati dei negoziati di adesione.

PARTE II

MIGLIORAMENTO DELLA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE NELLA PROCEDURA DI BILANCIO

A.   La procedura di collaborazione interistituzionale

31. Le istituzioni decidono di instaurare una procedura di collaborazione interistituzionale in materia di bilancio. Le modalità di questa collaborazione sono definite all'allegato II.

B.   Formazione del bilancio

32. La Commissione presenta, ogni anno, un progetto preliminare di bilancio che corrisponde al fabbisogno effettivo di finanziamento della Comunità.

Esso tiene conto:

a) delle previsioni relative ai Fondi strutturali fornite dagli Stati membri,

b) della capacità di esecuzione degli stanziamenti, adoperandosi per garantire una stretta relazione tra stanziamenti per impegni e stanziamenti per pagamenti,

c) della possibilità di avviare politiche nuove attraverso progetti pilota e/o azioni preparatorie nuove o proseguire azioni pluriennali venute a scadenza, dopo avere valutato le condizioni per ottenere un atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario (definizione dell'atto di base, esigenza dell'atto di base per l'attuazione ed eccezioni),

d) della necessità di assicurare un andamento delle spese, rispetto all'esercizio precedente, conforme alle esigenze della disciplina di bilancio.

Il progetto preliminare di bilancio è accompagnato da relazioni di attività che contengono le informazioni richieste dall'articolo 27, paragrafo 3, e dall'articolo 33, paragrafo 2, lettera d) del regolamento finanziario (obiettivi, indicatori e informazioni di valutazione).

33. Le istituzioni fanno in modo di evitare, per quanto possibile, che vengano iscritte in bilancio linee di spese operative per importi non significativi.

I due rami dell'autorità di bilancio si impegnano anche a tenere conto della valutazione delle possibilità di esecuzione del bilancio, fatta dalla Commissione sia nei suoi progetti preliminari sia nel quadro dell'esecuzione del bilancio in corso.

Prima della seconda lettura del Consiglio, la Commissione invia una lettera al presidente della commissione per i bilanci del Parlamento europeo, con una copia all'altro ramo dell'autorità di bilancio, con le osservazioni sull'eseguibilità delle modifiche al progetto di bilancio adottato dal Parlamento europeo in prima lettura.

I due rami dell'autorità di bilancio tengono conto di queste osservazioni, nel contesto della procedura di concertazione di cui all'allegato II, Parte C.

Al fine di una sana gestione finanziaria e a causa dell'effetto dei grandi cambiamenti nella nomenclatura di bilancio quanto ai titoli e ai capitoli sulle responsabilità dei servizi della Commissione in materia di relazioni sulla gestione, i due rami dell'autorità di bilancio si impegnano a discutere eventuali modifiche di rilievo con la Commissione durante la procedura di concertazione.

C.   Classificazione delle spese

34. Le istituzioni reputano che costituiscano spese obbligatorie le spese derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma

35. Il progetto preliminare di bilancio comporta una proposta di classificazione per le linee di bilancio nuove o per quelle la cui base giuridica è stata modificata.

Qualora non accettino la classificazione proposta nel progetto preliminare di bilancio, il Parlamento europeo e il Consiglio esamineranno la classificazione della linea di bilancio interessata, basandosi sull'allegato III. L'accordo viene perseguito attraverso la concertazione di cui all'allegato II, parte C.

D.   Tasso massimo d'aumento delle spese non obbligatorie in assenza di un quadro finanziario

36. Fatto salvo il punto 13, primo comma, le istituzioni decidono le disposizioni seguenti:

a) il «margine di manovra» autonomo del Parlamento europeo, ai fini dell'articolo 272, paragrafo 9, quarto comma del trattato CE, la cui entità corrisponde alla metà del tasso massimo, si applica a partire dalla fissazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio in prima lettura e tenendo conto di eventuali lettere rettificative.

Il rispetto del tasso massimo si impone al bilancio annuale, compresi i bilanci rettificativi. Salvo determinazione di un nuovo tasso, la parte eventualmente rimasta inutilizzata del tasso massimo resta disponibile per una sua eventuale utilizzazione nell'ambito dell'esame di un progetto di bilancio rettificativo;

b) fatta salva la lettera a), qualora durante la procedura di bilancio risulti che, per portare a termine tale procedura, potrebbe essere necessario fissare di comune accordo, per l'aumento delle spese non obbligatorie, un nuovo tasso applicabile agli stanziamenti di pagamento e/o un nuovo tasso applicabile agli stanziamenti d'impegno (detto secondo tasso può essere fissato a livello diverso dal primo), le istituzioni cercano di giungere ad un accordo definitivo tra i due rami dell'autorità di bilancio durante la concertazione di cui all'allegato II, parte C.

E.   Iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi

37. Gli atti legislativi concernenti i programmi pluriennali adottati secondo la procedura di codecisione comprendono una disposizione nella quale il legislatore determina le dotazioni finanziarie del programma.

Tale importo costituisce, per l'autorità di bilancio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale.

L'autorità di bilancio e la Commissione, quando presenta il progetto preliminare di bilancio, si impegnano a non discostarsi da quest'importo di oltre il 5 % per tutta la durata del programma in oggetto, salvo in caso di nuove circostanze oggettive e durature, esposte in una motivazione esplicita e precisa, che considera i risultati raggiunti nell'attuazione del programma, e basata in particolare su valutazioni. Eventuali aumenti risultanti da tale variazione devono restare entro il massimale esistente per la rubrica in questione, fatto salvo il ricorso agli strumenti previsti nel presente accordo.

Il punto in oggetto non si applica agli stanziamenti di coesione adottati nel quadro della procedura di codecisione e preassegnati dagli Stati membri, che contengono una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma.

38. Gli atti legislativi che riguardano programmi pluriennali non soggetti alla procedura di codecisione non contengono «un importo ritenuto necessario».

Qualora il Consiglio intenda introdurre un riferimento finanziario, detto riferimento indica la volontà del legislatore e non pregiudica le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato. In ciascuno degli atti legislativi contenenti un siffatto riferimento finanziario sarà menzionata questa disposizione.

Qualora l'importo in questione sia stato oggetto di un accordo nell'ambito della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 4 marzo 1975 ( 4 ), esso sarà considerato un importo di riferimento nel senso di cui al punto 37 del presente accordo.

39. La scheda finanziaria di cui all'articolo 28 del regolamento finanziario traduce in termini finanziari gli obiettivi del programma proposto e comprende uno scadenzario per la durata del programma. Essa viene riveduta, eventualmente, all'atto dell'elaborazione del progetto preliminare di bilancio, tenendo conto dello stato di esecuzione del programma. La scheda riveduta viene trasmessa all'autorità di bilancio all'atto della presentazione del progetto preliminare di bilancio e dopo l'adozione del bilancio.

40. Nell'ambito dei tassi massimi di aumento delle spese non obbligatorie, definiti al primo comma del punto 13, i due rami dell'autorità di bilancio si impegnano a rispettare le dotazioni in stanziamenti d'impegno previste nei pertinenti atti di base per le azioni strutturali, lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca.

F.   Spese relative agli accordi di pesca

41. Le istituzioni convengono che le spese relative agli accordi di pesca siano finanziate conformemente alle disposizioni figuranti nell'allegato IV.

G.   Finanziamento della politica estera e di sicurezza comune (PESC)

42. Per le spese della PESC a carico del bilancio generale delle Comunità europee a norma dell'articolo 28 del trattato sull'Unione europea, le istituzioni si adoperano per giungere ogni anno, nell'ambito della procedura di concertazione di cui all'allegato II, parte C, e in base al progetto preliminare di bilancio elaborato dalla Commissione, ad un accordo sull'importo delle spese operative da imputare al bilancio delle Comunità e sulla ripartizione di tale importo tra gli articoli del capitolo PESC del bilancio, come suggerito al quarto comma del presente punto. In caso di mancato accordo, resta inteso che il Parlamento europeo e il Consiglio iscriveranno nel bilancio l'importo contenuto nel bilancio precedente o quello proposto nel progetto preliminare di bilancio, se quest'ultimo è inferiore.

L'importo totale delle spese operative della PESC è iscritto interamente nello stesso capitolo del bilancio (PESC), ripartito tra gli articoli di detto capitolo come suggerito al quarto comma del presente punto. Tale importo deve comprendere le effettive necessità, valutate nel quadro della formazione del progetto preliminare di bilancio sulla base delle previsioni elaborate annualmente dal Consiglio, e un ragionevole margine per azioni impreviste. Nessun fondo sarà iscritto in riserva. Ciascun articolo copre gli strumenti già adottati, gli strumenti che sono previsti ma non ancora adottati e tutti gli strumenti futuri, vale a dire imprevisti, che il Consiglio adotterà nel corso dell'esercizio in questione.

Poiché, in forza del regolamento finanziario, la Commissione è competente ad effettuare autonomamente storni di stanziamenti da articolo ad articolo all'interno di un capitolo PESC di bilancio, sarà assicurata la flessibilità ritenuta necessaria per una rapida attuazione delle azioni PESC. Qualora l'importo del capitolo PESC di bilancio durante un esercizio finanziario si riveli insufficiente a coprire le spese necessarie, il Parlamento europeo e il Consiglio si accordano per trovare con urgenza una soluzione su proposta della Commissione, tenendo conto del punto 25.

All'interno del capitolo PESC di bilancio, gli articoli in cui devono essere iscritte le azioni PESC potrebbero essere denominati nei termini seguenti:

 gestione delle crisi, prevenzione e soluzione dei conflitti e misure di stabilizzazione, monitoraggio e attuazione dei processi di pace e sicurezza;

 non proliferazione e disarmo;

 misure d'emergenza;

 azioni preparatorie e di controllo;

 rappresentanti speciali dell'Unione europea.

Le istituzioni convengono che almeno 1 740 milioni EUR sono a disposizione della PESC nel periodo 2007-2013 e che l'importo per le misure iscritte nell'articolo di cui al terzo trattino non può superare il 20 % dell'importo globale del capitolo PESC di bilancio.

43. Ogni anno la presidenza del Consiglio consulta il Parlamento europeo su un documento di prospettiva del Consiglio, trasmesso entro il 15 giugno per l'anno in questione, che presenta gli aspetti principali e le scelte di base della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio generale dell'Unione europea, nonché una valutazione delle misure avviate nell'anno n-1. Inoltre, la Presidenza del Consiglio informa il Parlamento europeo organizzando riunioni di consultazione comuni almeno cinque volte all'anno, nel quadro del dialogo politico regolare sulla PESC, da convenire al più tardi nella riunione di concertazione che si tiene prima della seconda lettura del Consiglio. La partecipazione a tali riunioni è la seguente:

 per il Parlamento europeo: gli uffici di presidenza delle due commissioni interessate;

 per il Consiglio: l'Ambasciatore (presidente del comitato politico e di sicurezza).

 la Commissione è associata a tali riunioni, a cui partecipa.

Quando adotta una decisione nel settore della PESC che comporti spese, il Consiglio immediatamente e in ogni caso non oltre i cinque giorni lavorativi successivi alla decisione definitiva, comunica al Parlamento europeo una stima dei costi previsti (scheda finanziaria), in particolare di quelli relativi ai tempi, al personale impiegato, all'uso di locali e di altre infrastrutture, alle attrezzature di trasporto, alle esigenze di formazione e alle disposizioni in materia di sicurezza.

Ogni tre mesi la Commissione informa l'autorità di bilancio dell'esecuzione delle azioni PESC e delle previsioni finanziarie per il restante periodo dell'anno.

PARTE III

SANA GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI UE

A.   Garantire un controllo interno efficace e integrato dei fondi comunitari

44. Le istituzioni convengono sull'importanza di rafforzare il controllo interno senza aumentare l'onere amministrativo, che ha come prerequisito la semplificazione della normativa sottostante. In tale contesto, si dà priorità a una sana gestione finanziaria finalizzata a una dichiarazione di affidabilità positiva per i fondi in gestione concorrente. Le disposizioni a tale fine potrebbero essere fissate, se opportuno, negli atti legislativi di base pertinenti. Nel quadro delle loro maggiori responsabilità in materia di fondi strutturali e in conformità ai requisiti costituzionali nazionali, le autorità di revisione contabile competenti degli Stati membri elaborano una valutazione relativa alla conformità dei sistemi di gestione e di controllo con i regolamenti comunitari.

Gli Stati membri si impegnano pertanto a presentare ogni anno, al livello nazionale appropriato, una sintesi delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili.

B.   Regolamento finanziario

45. Le istituzioni convengono che il presente accordo e il bilancio vengano eseguiti in un contesto di sana gestione finanziaria basata sui principi di economia, efficienza, efficacia, tutela degli interessi finanziari, proporzionalità dei costi amministrativi e facilità di comprensione e applicazione delle procedure. Le istituzioni adotteranno misure appropriate, in particolare nel regolamento finanziario che dovrebbe essere adottato secondo la procedura di concertazione istituita dalla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975, nello stesso spirito che ha consentito l'accordo del 2002.

C.   Programmazione finanziaria

46. Due volte all'anno, la prima in maggio/giugno (insieme ai documenti che accompagnano il progetto preliminare di bilancio) e la seconda volta in dicembre/gennaio (dopo l'adozione del bilancio), la Commissione trasmette una programmazione finanziaria completa per le rubriche 1A, 2 (per l'ambiente e la pesca), 3A, 3B e 4 del quadro finanziario. Il documento, strutturato per rubrica, settore e linea di bilancio, distingue due fasi:

a) La normativa in vigore, con una distinzione fra programmi pluriennali e azioni annuali:

 per i programmi pluriennali la Commissione dovrebbe indicare la procedura in base a cui sono stati adottati (codecisione e consultazione), la loro durata, gli importi di riferimento e la quota assegnata alle spese amministrative;

 per le azioni annuali (progetti pilota, azioni preparatorie, agenzie) e le azioni finanziate in base alle prerogative della Commissione, essa dovrebbe fornire stime pluriennali e (per i progetti pilota e le azioni preparatorie) i margini rimanenti al di sotto dei massimali autorizzati di cui al punto D dell'allegato II;

b) le proposte legislative in fase di adozione: proposte della Commissione in fase di adozione con riferimento alla linea di bilancio (livello inferiore), al capitolo e al settore. Al fine di valutare le conseguenze finanziarie, si dovrebbe individuare un meccanismo per aggiornare le tabelle ogni volta che viene adottata una nuova proposta.

La Commissione dovrebbe esaminare un sistema di riferimenti incrociati fra la programmazione finanziaria e quella legislativa al fine di fornire previsioni più precise e affidabili. Per ogni proposta legislativa, la Commissione dovrebbe indicare se essa è inclusa o meno nel programma maggio-dicembre. In particolare l'autorità di bilancio dovrebbe essere informata di quanto segue:

a) tutti i nuovi atti legislativi adottati ma non inclusi nel documento di programmazione per maggio-dicembre (con gli importi corrispondenti);

b) tutti gli atti legislativi in fase di adozione presentati ma non inclusi nel documento di programmazione per maggio-dicembre (con gli importi corrispondenti);

c) gli atti legislativi previsti nel programma di lavoro legislativo annuale della Commissione con l'indicazione delle azioni che potrebbero avere un impatto finanziario (sì/no).

Ogniqualvolta sia necessario, la Commissione dovrebbe indicare la riprogrammazione conseguente alle nuove proposte legislative.

La consultazione a tre prevista dal presente accordo dovrebbe essere ogni volta l'occasione per effettuare una valutazione sulla base dei dati forniti dalla Commissione.

D.   Agenzie e scuole europee

47. Al momento della preparazione della proposta per la creazione di una nuova agenzia, la Commissione valuta le implicazioni di bilancio per la rubrica di spese interessata. Sulla base di tali informazioni e fatte salve le procedure legislative che disciplinano l'istituzione dell'agenzia, i due rami dell'autorità di bilancio si impegnano, nel quadro della collaborazione di bilancio, a raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento dell'agenzia in questione.

Una procedura analoga deve essere seguita in caso di creazione di una nuova scuola europea.

E.   Adeguamento dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, dello Sviluppo rurale e del Fondo europeo per la pesca alla luce delle circostanze della loro esecuzione

48. Qualora le nuove norme o i nuovi programmi che disciplinano i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, lo Sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca vengano adottati dopo il 1o gennaio 2007, i due rami dell'autorità di bilancio si impegnano ad autorizzare, su proposta della Commissione, il trasferimento agli anni successivi, oltre i corrispondenti massimali di spesa, delle assegnazioni non utilizzate nel 2007.

Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano decisioni sulle proposte della Commissione relative al trasferimento delle assegnazioni non utilizzate per l'esercizio 2007 entro il 1o maggio 2008, in conformità al punto 3.

F.   Nuovi strumenti finanziari

49. Le istituzioni convengono che l'introduzione di meccanismi di cofinanziamento è necessaria per rafforzare l'effetto propulsivo del bilancio dell'Unione europea incentivando maggiormente i finanziamenti.

Essi convengono di incoraggiare lo sviluppo di strumenti finanziari pluriennali adeguati che agiscano da catalizzatori degli investimenti pubblici e privati.

Al momento di presentare il progetto preliminare di bilancio, la Commissione riferisce all'autorità di bilancio in merito alle attività finanziate dalla Banca europea per gli investimenti, dal Fondo europeo per gli investimenti e dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a sostegno degli investimenti nei settori della ricerca e sviluppo, delle reti transeuropee e delle piccole e medie imprese.

▼M3




ALLEGATO I

QUADRO FINANZIARIO 2007-2013 (riveduto)



Quadro finanziario 2007-2013 riveduto per il piano europeo di ripresa economica (prezzi costanti 2004)

(milioni di EUR — prezzi costanti 2004)

Stanziamenti di impegno

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale

2007-2013

1.  Crescita sostenibile

50 865

53 262

55 883

54 860

55 400

56 866

58 256

385 392

1a  Competitività per la crescita e l’occupazione

8 404

9 595

12 021

11 000

11 306

12 122

12 914

77 362

1b  Coesione per la crescita e l’occupazione

42 461

43 667

43 862

43 860

44 094

44 744

45 342

308 030

2.  Conservazione e gestione delle risorse naturali

51 962

54 685

52 205

53 379

52 528

51 901

51 284

367 944

di cui spese correlate al mercato e pagamenti diretti

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3.  Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3a  Libertà, sicurezza e giustizia

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3b  Cittadinanza

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4.  L’UE quale attore globale

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5.  Amministrazione (1)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6.  Compensazioni

419

191

190

 
 
 
 

800

Totale stanziamenti di impegno

117 277

122 683

123 370

123 862

124 167

125 643

127 167

864 169

in percentuale del RNL

1,08 %

1,09 %

1,07 %

1,05 %

1,03 %

1,02 %

1,01 %

1,048 %

Totale stanziamenti di pagamento

115 142

119 805

110 439

119 126

116 552

120 145

119 391

820 600

in percentuale del RNL

1,06 %

1,06 %

0,96 %

1,01 %

0,97 %

0,98 %

0,95 %

1,00 %

Margine disponibile

0,18 %

0,18 %

0,28 %

0,23 %

0,27 %

0,26 %

0,29 %

0,24 %

Massimale risorse proprie in percentuale del RNL

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

(1)   La spesa per le pensioni compresa nel massimale per questa rubrica è calcolata al netto dei contributi del personale al relativo regime, entro il limite di 500 000 000 EUR ai prezzi del 2004 per il periodo 2007-2013.

▼B




ALLEGATO II

Collaborazione interistituzionale in materia di bilancio

A. Dopo l'adeguamento tecnico del quadro finanziario per l'esercizio di bilancio successivo, tenendo conto della strategia politica annuale presentata dalla Commissione e prima della sua decisione sul progetto preliminare di bilancio, viene convocata una riunione a tre per discutere le priorità da stabilire per il bilancio di tale esercizio. Si terrà debitamente conto delle competenze delle istituzioni nonché del prevedibile sviluppo del fabbisogno per l'esercizio a venire e per quelli successivi coperti dal quadro finanziario. Si tiene conto anche dei nuovi elementi emersi dalla definizione del quadro finanziario iniziale che possono avere un impatto finanziario rilevante e duraturo sul bilancio dell'Unione europea.

B. Per le spese obbligatorie, nella presentazione del suo progetto preliminare di bilancio la Commissione specifica:

(a) gli stanziamenti vincolati a disposizioni legislative nuove o previste;

(b) gli stanziamenti che derivano dall'applicazione della legislazione vigente al momento dell'adozione del bilancio precedente.

La Commissione procede ad una stima rigorosa delle implicazioni finanziarie degli obblighi della Comunità basati sulla regolamentazione. Se necessario, essa attualizza le stime nel corso della procedura di bilancio. Tiene a disposizione dell'autorità di bilancio tutti gli elementi giustificativi necessari.

Qualora lo ritenga necessario, la Commissione può presentare ai due rami dell'autorità di bilancio una lettera rettificativa ad hoc per aggiornare i dati sui quali era stata basata la stima delle spese agricole iscritte nel progetto preliminare di bilancio e/o per correggere, sulla base delle ultime informazioni disponibili sugli accordi di pesca che saranno in vigore al 1o gennaio dell'esercizio interessato, gli importi e la loro ripartizione tra gli stanziamenti iscritti sulle voci operative relative agli accordi internazionali in materia di pesca e quelli iscritti nella riserva.

La lettera rettificativa dovrà essere trasmessa all'autorità di bilancio entro la fine di ottobre.

Se la presentazione al Consiglio avviene meno di un mese prima della prima lettura del Parlamento europeo, di norma il Consiglio delibererà sulla lettera rettificativa ad hoc in occasione della sua seconda lettura del progetto di bilancio.

Di conseguenza, i due rami dell'autorità di bilancio si adoperano affinché, prima della seconda lettura del progetto di bilancio da parte del Consiglio, sia possibile deliberare sulla lettera rettificativa in una sola lettura da parte di ciascuna delle istituzioni interessate.

C. 

1. È istituita una procedura di concertazione per tutte le spese.

2. L'obiettivo di questa concertazione è:

a) proseguire il dibattito sull'evoluzione globale delle spese e, in tale contesto, sugli orientamenti generali da seguire per il bilancio dell'esercizio successivo, alla luce del progetto preliminare di bilancio della Commissione;

b) ricercare un accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio riguardo a quanto segue:

 gli stanziamenti di cui alle lettere a) e b) della parte B, compresi quelli proposti nella lettera rettificativa ad hoc di cui alla stessa parte B,

 gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio a titolo delle spese non obbligatorie, nel rispetto del punto 40 del presente accordo, e

 in particolare, le questioni per le quali è fatto riferimento a questa procedura nel presente accordo.

3. La procedura inizia con una riunione a tre convocata in tempo utile perché le istituzioni possano cercare un accordo al più tardi al momento stabilito dal Consiglio per elaborare il proprio progetto di bilancio.

I risultati di questa riunione a tre sono oggetto di una concertazione tra il Consiglio e una delegazione del Parlamento europeo, con la partecipazione della Commissione.

La riunione di concertazione viene tenuta, salvo decisione diversa presa nel corso della riunione a tre, in occasione dell'incontro tradizionale fra gli stessi partecipanti nel giorno fissato dal Consiglio per stabilire il progetto di bilancio.

4. Se necessario, una nuova riunione a tre può essere convocata prima della prima lettura del Parlamento europeo su proposta scritta della Commissione o richiesta scritta del presidente della commissione per i bilanci del Parlamento europeo o del presidente del Consiglio (bilanci). La decisione di convocare tale riunione viene convenuta fra le istituzioni dopo l'adozione del progetto di bilancio del Consiglio e prima del voto degli emendamenti in prima lettura da parte della commissione per i bilanci del Parlamento europeo.

5. Le istituzioni proseguono la concertazione dopo la prima lettura del bilancio da parte di ciascuno dei due rami dell'autorità di bilancio, al fine di pervenire ad un accordo sulle spese obbligatorie e non obbligatorie e, in particolare, per discutere della lettera rettificativa ad hoc di cui alla parte B.

A tale scopo, una riunione a tre è convocata dopo la prima lettura del Parlamento europeo.

I risultati della riunione a tre sono oggetto di una seconda riunione di concertazione, che si svolge il giorno della seconda lettura del Consiglio.

Se necessario, le istituzioni proseguono le loro discussioni sulle spese non obbligatorie dopo la seconda lettura del Consiglio.

6. ell'ambito delle riunioni a tre, le delegazioni delle istituzioni sono guidate rispettivamente dal presidente del Consiglio (bilanci), dal presidente della commissione per i bilanci del Parlamento europeo e dal membro della Commissione responsabile del bilancio.

7. Ciascun ramo dell'autorità di bilancio prende le disposizioni necessarie affinché i risultati che potranno essere ottenuti in sede di concertazione siano rispettati nel corso di tutta la procedura di bilancio.

D. Affinché la Commissione possa valutare a tempo debito l'attuabilità degli emendamenti previsti dall'autorità di bilancio, che creano nuove azioni preparatorie/progetti pilota o prorogano quelli esistenti, i due rami dell'autorità di bilancio informano la Commissione entro metà giugno delle loro intenzioni in materia, affinché si possa svolgere una prima discussione già alla riunione di concertazione della prima lettura del Consiglio. Si applicano anche le tappe successive della procedura di concertazione previste nel presente allegato, come pure le disposizioni sull'eseguibilità di cui al punto 36 del presente accordo.

Le istituzioni convengono inoltre di limitare l'importo totale degli stanziamenti per i progetti pilota a 40 milioni EUR in tutti gli esercizi. Esse convengono altresì di limitare a 50 milioni EUR l'importo totale degli stanziamenti per le nuove azioni preparatorie in tutti gli esercizi e a 100 milioni EUR l'importo totale degli stanziamenti effettivamente impegnati per azioni preparatorie.




ALLEGATO III

Classificazione delle spese



RUBRICA 1

Crescita sostenibile

 

1A

Competitività per la crescita e l'occupazione

Spese non obbligatorie (SNO)

1B

Coesione per la crescita e l'occupazione

SNO

RUBRICA 2

Conservazione e gestione delle risorse naturali

SNO

 

Ad eccezione di:

 
 

—  Spese della politica agricola comune concernenti le misure di mercato e gli aiuti diretti, comprese le misure di mercato per la pesca e gli accordi di pesca conclusi con terzi

Spese obbligatorie (SO)

RUBRICA 3

Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia

SNO

3A

Libertà, sicurezza e giustizia

SNO

3B

Cittadinanza

SNO

RUBRICA 4

L'UE quale attore globale

SNO

 

Ad eccezione di:

 
 

—  Spese risultanti dagli accordi internazionali conclusi dall'Unione europea con terzi

SO

 

—  Partecipazioni a organizzazioni o istituzioni internazionali

SO

 

—  Contributi a favore del fondo di garanzia dei prestiti

SO

RUBRICA 5

Amministrazione

SNO

 

Ad eccezione di:

 
 

—  Pensioni e indennità di cessazione dal servizio

SO

 

—  Indennità e contributi vari relativi alla cessazione definitiva dal servizio

SO

 

—  Spese di contenzioso

SO

 

—  Risarcimento del danno

SO

RUBRICA 6

Compensazioni

SO




ALLEGATO IV

Finanziamento delle spese derivanti dagli Accordi in materia di pesca

A. Le spese relative agli accordi in materia di pesca sono finanziate da due linee del settore 'pesca' (riferimento alla nomenclatura ABB):

a) accordi internazionali in materia di pesca (11 03 01)

b) partecipazione alle organizzazioni internazionali (11 03 02).

Tutti gli importi che si riferiscono agli accordi e ai loro protocolli in vigore al 1o gennaio dell'esercizio interessato saranno iscritti nella linea 11 03 01. Gli importi che si riferiscono a tutti gli accordi nuovi o rinnovabili, che entreranno in vigore posteriormente al 1o gennaio dell'esercizio interessato, saranno attribuiti alla linea 40 02 41 02 — Riserve/Stanziamenti dissociati (spese obbligatorie).

B. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio si adopereranno per fissare di comune accordo, nell'ambito della procedura di concertazione di cui all'allegato II, parte C, l'importo da iscrivere nelle linee di bilancio e nella riserva.

C. La Commissione si impegna a tenere il Parlamento europeo regolarmente informato sulla preparazione e sull'andamento dei negoziati, comprese le implicazioni di bilancio.

Nell'ambito dell'iter legislativo relativo agli accordi in materia di pesca, le istituzioni si impegnano a fare tutto il possibile per un rapido espletamento delle procedure.

Se gli stanziamenti relativi agli accordi in materia di pesca, compresa la riserva, risultano insufficienti, la Commissione fornisce all'autorità di bilancio le informazioni utili per uno scambio di opinioni sotto forma di dialogo a tre, eventualmente semplificato, sulle cause di questa situazione e sulle misure che possono essere adottate secondo le procedure stabilite. Se necessario, la Commissione proporrà le misure adeguate.

Ogni trimestre, la Commissione presenterà all'autorità di bilancio informazioni dettagliate sull'esecuzione degli accordi in vigore e sulle previsioni finanziarie per il resto dell'anno.



( 1 ) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

( 2 ) GU C 283, 20.11.2002, pag. 1.

( 3 ) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

( 4 ) GU C 89 del 22.4.1975, pag. 1.

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