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Document 02006O0004-20130524
Guideline of the European Central Bank of 7 April 2006 on the Eurosystem’s provision of reserve management services in euro to central banks and countries located outside the euro area and to international organisations (ECB/2006/4) (2006/294/EC)
Consolidated text: Indirizzo della Banca centrale europea del 7 aprile 2006 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2006/4) (2006/294/CE)
Indirizzo della Banca centrale europea del 7 aprile 2006 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2006/4) (2006/294/CE)
No longer in force
)ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/294/2013-05-24
2006O0004 — IT — 24.05.2013 — 002.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 7 aprile 2006 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2006/4) (GU L 107, 20.4.2006, p.54) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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No |
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date |
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L 139 |
34 |
5.6.2009 |
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L 138 |
19 |
24.5.2013 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 7 aprile 2006
sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali
(BCE/2006/4)
(2006/294/CE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.1, l’articolo 14.3 e l’articolo 23,
considerando quanto segue:
(1) |
L’indirizzo BCE/2004/13 del 1o luglio 2004 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali ( 1 ) necessita di essere adeguato alle modifiche apportate alla definizione di «riserve» e alla rimozione della soglia al di sotto della quale non è offerta alcuna remunerazione sui saldi creditori overnight detenuti come servizio di cassa/servizio di investimento. L’indirizzo BCE/2004/13 è stato già modificato una volta e, per chiarezza e trasparenza, dovrebbe quindi essere sottoposto a rifusione. |
(2) |
In conformità dell’articolo 23, in combinato disposto con l’articolo 43.4 dello statuto, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito «BCN») partecipanti possono stabilire relazioni con le banche centrali di altri paesi e, se appropriato, con organizzazioni internazionali, e condurre tutte le operazioni bancarie rientranti nelle loro relazioni coi paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. |
(3) |
Il Consiglio direttivo ritiene che l’Eurosistema, nell’erogare ai clienti i propri servizi di gestione delle riserve, dovrebbe operare quale unico sistema, a prescindere da quale sia il membro dell’Eurosistema attraverso il quale tali servizi sono erogati. A tal fine, il Consiglio direttivo ritiene necessario adottare il presente indirizzo per garantire, fra le altre cose, che i servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve siano erogati in maniera uniforme e secondo modalità e condizioni armonizzate, che la BCE ne sia adeguatamente informata e che siano identificate le caratteristiche minime comuni previste negli accordi contrattuali con i clienti. |
(4) |
Il Consiglio direttivo ritiene necessario confermare che tutte le informazioni, dati e documenti redatti da e/o scambiati tra i membri dell’Eurosistema nel contesto dell’erogazione dei servizi di gestione delle riserve sono riservati e sono soggetti all’applicazione dell’articolo 38 dello statuto. |
(5) |
In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente indirizzo:
— per «tutti i tipi di operazioni bancarie» si intende l’erogazione di servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve a banche centrali, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali, connessi alla gestione delle riserve di tali banche centrali, paesi e organizzazioni internazionali,
— per «personale della BCE autorizzato» si intende chiunque, all’interno della BCE, venga identificato di tanto in tanto dal Comitato esecutivo quale mittente e ricevente autorizzato delle informazioni da fornirsi nel contesto dell’erogazione di servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve,
— per «banche centrali» si intendono anche le autorità monetarie,
— per «cliente» si intende qualunque paese (ivi comprese le autorità pubbliche o le agenzie governative), qualunque banca centrale o autorità monetaria non appartenente all’area dell’euro o qualunque organizzazione internazionale a cui un membro dell’Eurosistema eroghi servizi di gestione delle riserve,
— per «servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve» si intendono i servizi di gestione delle riserve elencati nell’articolo 2 che possono essere erogati dai membri dell’Eurosistema ai clienti e che consentono loro di gestire in maniera esauriente le riserve attraverso un solo membro dell’Eurosistema,
— per «erogatore di servizi dell’Eurosistema» (ESE) si intende un membro dell’Eurosistema che si impegna ad erogare l’intera gamma di servizi di gestione delle riserve,
— per «erogatore di servizi individuali» (ESI) si intende un membro dell’Eurosistema che non si impegna ad erogare l’intera gamma di servizi di gestione delle riserve,
— per «organizzazione internazionale» si intendono le organizzazioni, diverse dalle istituzioni e dagli organi comunitari, istituite da un trattato internazionale o sottoposte all’autorità di un trattato internazionale,
— per «riserve» si intendono le attività idonee dei clienti denominate in euro, vale a dire il contante e tutti i titoli che sono inclusi nel quadro di riferimento unico previsto nella banca dati delle attività idonee dell’Eurosistema, che contiene le attività idonee per le operazioni di credito dell’Eurosistema e che è pubblicata e aggiornata quotidianamente sul sito Internet della BCE, con l'eccezione di: i) sia i titoli rientranti nel «gruppo di emittenti 3» (ossia, società o altri emittenti) sia, per i gruppi di emittenti rimanenti, i titoli rientranti nella «categoria di liquidità V» (titoli garantiti da attività); ii) le attività detenute esclusivamente al fine di ottemperare agli obblighi pensionistici e correlati dei clienti nei confronti del proprio personale, precedente o attuale; iii) i conti appositi aperti da un cliente presso un membro dell'Eurosistema ai fini della riprogrammazione del debito pubblico nel contesto di accordi internazionali; iv) le altre categorie di attività denominate in euro così come deciso di volta in volta dal Consiglio direttivo.
Articolo 2
Elenco dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve
I servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve consistono in:
1) conti di custodia per le riserve;
2) servizi di custodia:
a) relazione di fine mese sulla custodia, con la possibilità anche di fornire relazioni in altri momenti, a richiesta del cliente;
b) trasmissione delle relazioni attraverso SWIFT a tutti i clienti in grado di riceverle con tale mezzo e, per i clienti che non possono utilizzare SWIFT, trasmissione mediante altri mezzi adeguati;
c) notifica di operazioni di gestione (ad esempio pagamenti di cedole e rimborsi) connesse alle partecipazioni in titoli dei clienti;
d) espletamento di operazioni di gestione nell’interesse dei clienti;
e) facilitazione di accordi tra clienti e terzi agenti, a determinate condizioni restrittive, nel contesto di programmi automatici di prestito titoli;
3) Servizi di regolamento:
a) servizi di regolamento senza preventivo pagamento/a pagamento avvenuto per tutti i titoli denominati in euro per i quali vi siano conti di custodia;
b) conferma del regolamento di tutte le operazioni effettuate attraverso SWIFT (o attraverso altri mezzi adeguati per i clienti che non possono utilizzare SWIFT);
4) Servizi di cassa/Servizi di investimento:
a) acquisto/vendita di valuta per conto dei clienti a titolo di principale, coprendo l’acquisto/vendita a pronti di euro con almeno le valute del G10 non appartenenti all’area dell’euro;
b) servizi di deposito a tempo determinato:
— a titolo di agente, o
— a titolo di principale;
c) saldi creditori overnight:
— Tipo 1 — investimento automatico di un ammontare fisso definito per cliente a titolo di principale,
— Tipo 2 — possibilità di investire fondi presso i partecipanti del mercato a titolo di agente;
d) esecuzione di investimenti per i clienti secondo i loro ordini permanenti e in conformità dell’insieme dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve;
e) esecuzione degli ordini dei clienti di acquisto/vendita di titoli nel mercato secondario.
Articolo 3
Erogazione di servizi da parte di ESE e ESI
1. Nel quadro dell’erogazione dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve, è opportuno distinguere quali, fra i membri dell’Eurosistema, rivestano il ruolo di ESE o ESI.
2. In aggiunta ai servizi indicati nell’articolo 2, ogni ESE può anche offrire ai clienti altri servizi di gestione delle riserve. Un ESE determina tali servizi su base individuale e tali servizi non rientrano nel campo di applicazione del presente indirizzo.
3. Un ESI è soggetto all’applicazione del presente indirizzo e agli obblighi derivanti dai servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve, nei confronti di uno o più di tali servizi, o parte di essi, erogati dal medesimo ESI e rientranti nell’intera gamma di servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve. Inoltre, ogni ESI può anche offrire ai clienti altri servizi di gestione delle riserve e determina tali servizi su base individuale. Tali servizi non rientrano nel campo di applicazione del presente indirizzo.
Articolo 4
Informazioni riguardanti i servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve
1. I membri dell’Eurosistema forniscono al personale della BCE autorizzato tutte le informazioni pertinenti relative all’erogazione di servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve a clienti nuovi e attuali e informano il personale della BCE autorizzato di ogni caso in cui un potenziale cliente li abbia contattati.
2. Prima che i membri dell’Eurosistema rendano nota l’identità di un cliente attuale, nuovo o potenziale, essi cercano di ottenere dal cliente il proprio consenso a tale rivelazione.
3. Se tale consenso non viene concesso, il membro dell’Eurosistema in questione fornisce al personale della BCE autorizzato le informazioni necessarie senza rivelare l’identità del cliente.
Articolo 5
Divieto e sospensione dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve
1. La BCE mantiene, affinché i membri dell’Eurosistema la possano consultare, una lista di clienti attuali o potenziali le cui riserve siano affette da un ordine di congelamento, o simile provvedimento, imposto da uno degli Stati membri della UE sulla base di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o dall’Unione europea.
2. Qualora sulla base di un provvedimento o di una decisione diversi da quelli di cui al paragrafo 1, adottato per ragioni di politica o di interesse nazionale da parte di un membro dell’Eurosistema o dello Stato membro nel quale sia situato il membro dell’Eurosistema, quest’ultimo sospenda l’erogazione dei servizi di gestione delle riserve a un cliente attuale, o rifiuti di erogare tali servizi a un nuovo cliente, tale membro informa prontamente il personale della BCE autorizzato. Il personale della BCE autorizzato informa di ciò immediatamente gli altri membri dell’Eurosistema. Tali provvedimenti o decisioni non impediscono agli altri membri dell’Eurosistema di erogare a tali clienti servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve.
3. L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, si applica in tutti i casi in cui venga resa nota l’identità di un cliente attuale o potenziale in virtù del paragrafo 2.
Articolo 6
Competenze nell’ambito dell’erogazione dei servizi dell’Eusorsistema di gestione delle riserve
1. Ogni membro dell’Eurosistema è competente a concludere con i clienti qualunque accordo contrattuale che risulti opportuno per l’erogazione dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche applicabili a un membro dell’Eurosistema, o con esso concordate, ogni membro dell’Eurosistema che eroghi servizi di gestione delle riserve, o una qualunque parte di essi, ai propri clienti, è per essi responsabile.
Articolo 7
Ulteriori caratteristiche minime comuni previste negli accordi contrattuali con i clienti
I membri dell’Eurosistema assicurano che i propri accordi contrattuali con i clienti sono in linea con il presente indirizzo e con le seguenti caratteristiche minime comuni. Gli accordi contrattuali:
a) dichiarano che la controparte del cliente è il membro dell’Eurosistema con il quale tale cliente ha concluso un accordo per l’erogazione di servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve, o una qualunque parte di essi, e che tale accordo non fa sorgere di per sé diritti o pretese per i clienti nei confronti degli altri membri dell’Eurosistema. La presente disposizione non impedisce a un cliente di concludere accordi con vari membri dell’Eurosistema;
b) fanno riferimento ai meccanismi di collegamento che possono essere utilizzati per il regolamento di titoli detenuti dalle controparti dei clienti e ai rischi derivanti dell’uso di meccanismi non idonei per le operazioni di politica monetaria;
c) fanno riferimento al fatto che alcune operazioni rientranti nel quadro dell’erogazione dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve devono essere condotte con la massima diligenza possibile;
d) fanno riferimento al fatto che il membro dell’Eurosistema può proporre dei suggerimenti ai clienti riguardanti la tempistica e l’esecuzione di una transazione al fine di evitare conflitti con la politica monetaria e dei cambi dell’Eurosistema, e che tale membro non è reso responsabile delle conseguenze che tali suggerimenti possano produrre nei confronti del cliente;
e) fanno riferimento al fatto che le commissioni che i membri dell’Eurosistema impongono ai propri clienti per l’erogazione dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve sono soggette a revisione da parte dell’Eurosistema e che i clienti, conformemente alla legge applicabile, sono vincolati dalle modifiche alle commissioni eventualmente risultanti dalla revisione;
f) dichiarano che il cliente conferma al membro dell’Eurosistema di ottemperare a tutta la normativa nazionale e dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, in quanto e nella misura ad esso applicabile, incluse le istruzioni date dalle autorità competenti, e di non essere coinvolto in alcuna forma di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.
Articolo 8
Ruolo della BCE
La BCE coordinerà l’erogazione generale dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve e il quadro informativo da ciò derivante. Tutti i membri dell’Eurosistema che acquistino o perdano lo status di ESE, ne informano la BCE.
Articolo 9
Disposizioni finali
1. Le BCN partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.
2. L’Indirizzo BCE/2004/13 è abrogato. I riferimenti all’indirizzo abrogato sono da interpretarsi come riferimenti al presente indirizzo.
3. Il presente indirizzo entra in vigore il 12 aprile 2006. Esso si applica a decorrere dal 1 luglio 2006.
( 1 ) GU L 241 del 13.7.2004, pag. 68. Indirizzo come modificato dall’Indirizzo BCE/2004/20 (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 85).