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Document 02006L0025-20070627
Directive 2006/25/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to risks arising from physical agents (artificial optical radiation) (19th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)
Consolidated text: Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
2006L0025 — IT — 27.06.2007 — 001.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
DIRETTIVA 2006/25/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2006 (GU L 114, 27.4.2006, p.38) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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L 165 |
21 |
27.6.2007 |
DIRETTIVA 2006/25/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 aprile 2006
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione ( 1 ), presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 2 ),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 3 ), visto il progetto comune approvato il 31 gennaio 2006 dal comitato di conciliazione,
considerando quanto segue:
(1) |
In base al trattato, il Consiglio può adottare, mediante direttive, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, al fine di garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. È necessario che tali direttive evitino di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese (PMI). |
(2) |
La comunicazione della Commissione sul suo programma d'azione per l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori prevede l'introduzione di prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici. Nel settembre 1990, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione su questo programma d'azione ( 4 ) che invita in particolare la Commissione a elaborare una direttiva specifica nel campo dei rischi legati al rumore, alle vibrazioni e a qualsiasi altro agente fisico sul luogo di lavoro. |
(3) |
Come primo passo il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2002/44/CE, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) ( 5 ). Successivamente, il 6 febbraio 2003, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2003/10/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) ( 6 ). Quindi, il 29 aprile 2004, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) ( 7 ). |
(4) |
Si ritiene ora necessario introdurre misure di protezione dei lavoratori contro i rischi associati alle radiazioni ottiche, a causa dei loro effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, in particolare i danni agli occhi e alla cute. Tali misure mirano non solo ad assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente, ma anche a creare per tutti i lavoratori della Comunità una piattaforma minima di protezione che eviti possibili distorsioni di concorrenza. |
(5) |
Uno degli scopi della presente direttiva è la tempestiva scoperta di effetti nocivi sulla salute risultanti dall'esposizione a radiazioni ottiche. |
(6) |
La presente direttiva stabilisce requisiti minimi e lascia quindi agli Stati membri la facoltà di mantenere o di adottare disposizioni più severe per la protezione dei lavoratori, in particolare fissando valori limite di esposizione inferiori. L'attuazione della presente direttiva non deve servire per giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro. |
(7) |
È opportuno che un sistema di protezione contro i rischi di radiazioni ottiche si limiti a definire, senza entrare in eccessivo dettaglio, gli obiettivi da raggiungere, i principi da rispettare e le grandezze fondamentali da utilizzare al fine di permettere agli Stati membri di applicare le prescrizioni minime in modo equivalente. |
(8) |
La riduzione dell'esposizione alle radiazioni ottiche può essere realizzata in maniera più efficace attraverso l'applicazione di misure preventive fin dalla progettazione delle posizioni di lavoro, nonché attraverso la scelta delle attrezzature, dei procedimenti e dei metodi di lavoro, allo scopo di ridurre in via prioritaria i rischi alla fonte. Disposizioni relative alle attrezzature e ai metodi di lavoro contribuiscono quindi alla protezione dei lavoratori che ne fanno uso. Conformemente ai principi generali di prevenzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ( 8 ), le misure di protezione collettiva sono prioritarie rispetto alle misure di protezione individuale. |
(9) |
I datori di lavoro dovrebbero adeguarsi ai progressi tecnici e alle conoscenze scientifiche per quanto riguarda i rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche, in vista del miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. |
(10) |
Poiché la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, quest'ultima si applica pertanto all'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche, fatte salve disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute nella presente direttiva. |
(11) |
La presente direttiva costituisce un elemento concreto nel quadro della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno. |
(12) |
Un approccio che contemporaneamente promuova il principio di una migliore normativa e assicuri un elevato livello di protezione può essere assicurato laddove i prodotti realizzati dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro siano conformi a norme armonizzate volte a proteggere la salute e la sicurezza degli utilizzatori dai rischi inerenti a tali prodotti; di conseguenza, non è necessario che i datori di lavoro ripetano le misure o i calcoli già effettuati dal fabbricante per determinare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di dette attrezzature, secondo quanto specificato nelle direttive comunitarie applicabili, a condizione che la manutenzione di tali attrezzature sia stata corretta e regolare. |
(13) |
Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 9 ). |
(14) |
L'aderenza ai valori limite di esposizione dovrebbe fornire un elevato livello di protezione rispetto agli effetti sulla salute che possono derivare dall'esposizione alle radiazioni ottiche. |
(15) |
La Commissione dovrebbe redigere una guida pratica al fine di aiutare i datori di lavoro, in particolare i responsabili delle PMI, a comprendere meglio le norme tecniche della presente direttiva. La Commissione dovrebbe sforzarsi di completare tale guida quanto prima per facilitare l'adozione, da parte degli Stati membri, delle misure necessarie per attuare la presente direttiva. |
(16) |
Conformemente al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ( 10 ), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. La presente direttiva, che è la diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro.
2. La presente direttiva riguarda i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali.
3. La direttiva 89/391/CEE si applica integralmente all'insieme del settore definito nel paragrafo 1, fatte salve disposizioni più rigorose e/o più specifiche contenute nella presente direttiva.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «radiazioni ottiche»: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda comprese tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse:
i) «radiazioni ultraviolette»: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);
ii) «radiazioni visibili»: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;
iii) «radiazioni infrarosse»: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1 400 nm), IRB (1 400-3 000 nm) e IRC (3 000 nm - 1 mm);
b) «laser» (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata;
c) «radiazione laser»: radiazione ottica da un laser;
d) «radiazione non coerente»: qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser;
e) «valori limite di esposizione»: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sulla salute conosciuti;
f) «irradianza» (E) o «densità di potenza»: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie espressa in watt su metro quadrato (W m-2);
g) «esposizione radiante» (H): integrale nel tempo dell'irradianza espresso in joule su metro quadrato (J m-2);
h) «radianza» (L): il flusso radiante o la potenza per unità d'angolo solido per unità di superficie espressa in watt su metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1);
i) «livello»: la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali è esposto un lavoratore.
Articolo 3
Valori limite di esposizione
1. I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti diverse dalle radiazioni emesse da sorgenti naturali di radiazioni ottiche sono riportati nell'allegato I.
2. I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono riportati nell'allegato II.
SEZIONE II
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO
Articolo 4
Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
1. Nell'assolvere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro, in caso di lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche, valuta e, se necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori, in modo da identificare e mettere in pratica le misure richieste per ridurre l'esposizione ai limiti applicabili. La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione elettronica internazionale (CEI), per quanto riguarda le radiazioni laser, e le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, e fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell'Unione europea, la valutazione, la misurazione e/o il calcolo sono effettuati in base alle linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la valutazione può tenere conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti direttive comunitarie.
2. La valutazione, la misurazione e/o il calcolo di cui al paragrafo 1 sono programmati ed effettuati da servizi o persone competenti a intervalli idonei, tenendo conto in particolare delle disposizioni relative alle competenze richieste (persone o servizi) e alla consultazione e alla partecipazione dei lavoratori di cui agli articoli 7 e 11 della direttiva 89/391/CEE. I dati ottenuti dalle valutazioni, così come i dati ottenuti dalla misurazione e/o dal calcolo del livello di esposizione di cui al paragrafo 1, sono conservati in forma idonea a consentirne la successiva consultazione.
3. A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
b) i valori limite di esposizione di cui all'articolo 3 della presente direttiva;
c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi a rischio particolarmente esposti;
d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;
e) qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
h) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
i) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;
j) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.
4. Il datore di lavoro è in possesso di una valutazione dei rischi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/391/CEE e precisa quali misure devono essere adottate a norma degli articoli 5 e 6 della presente direttiva. La valutazione dei rischi è riportata su un supporto appropriato, conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali; essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi connessi con le radiazioni ottiche non rendono necessaria un'ulteriore dettagliata valutazione dei rischi. La valutazione dei rischi è regolarmente aggiornata, in particolare se vi sono stati notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria la rendano necessaria.
Articolo 5
Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo.
La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali si basa sui principi generali di prevenzione della direttiva 89/391/CEE.
2. Se la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, nel caso di lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche, mette in evidenza che i valori limite d'esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare l'esposizione che superi i valori limite tenendo conto segnatamente:
a) di altri metodi di lavoro che riducono i rischi derivanti dalle radiazioni ottiche;
b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, se necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e del livello dell'esposizione;
g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;
h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature, se sono incluse in una pertinente direttiva comunitaria.
3. In base alla valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 4, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche provenienti da sorgenti artificiali che superino i valori limite di esposizione sono indicati con un'apposita segnaletica a norma della direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) ( 11 ). Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile e vi sia il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione.
4. I lavoratori non sono esposti a valori che superano i valori limiti di esposizione. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione della presente direttiva per quanto riguarda le radiazioni ottiche provenienti da sorgenti artificiali, i valori limite di esposizione sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione. Egli individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
5. A norma dell'articolo 15 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi a rischio particolarmente esposti.
Articolo 6
Informazione e formazione dei lavoratori
Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti ai rischi derivanti dalle radiazioni ottiche artificiali sul luogo di lavoro e/o i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 della presente direttiva, con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione della presente direttiva;
b) ai valori limite di esposizione e ai potenziali rischi associati;
c) ai risultati della valutazione, misurazione e/o calcolo dei livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali effettuati a norma dell'articolo 4 della presente direttiva, corredati di una spiegazione del loro significato e dei potenziali rischi;
d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione;
g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale.
Articolo 7
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti hanno luogo a norma dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE sulle materie oggetto della presente direttiva.
SEZIONE III
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 8
Sorveglianza sanitaria
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma dell'articolo 14 della direttiva 89/391/CEE, con l'obiettivo di prevenire e di scoprire tempestivamente effetti negativi sulla salute, nonché prevenire rischi a lungo termine per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche.
2. Gli Stati membri assicurano che la sorveglianza sanitaria sia effettuata da un medico, da uno specialista di medicina del lavoro o da un'autorità medica competente per la sorveglianza sanitaria in conformità alla legislazione e alle prassi nazionali.
3. Gli Stati membri prendono le misure atte a garantire che, per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria a norma del paragrafo 1, sia tenuta e aggiornata una documentazione sanitaria individuale. La documentazione sanitaria contiene una sintesi dei risultati della sorveglianza sanitaria effettuata. Essa è conservata in una forma idonea, che ne consenta la successiva consultazione, nel rispetto della riservatezza necessaria. Su richiesta, è fornita alle autorità competenti copia della documentazione appropriata, tenendo conto della riservatezza necessaria. Il datore di lavoro adotta le misure idonee a garantire che il medico, lo specialista di medicina del lavoro o l'autorità medica responsabile per la sorveglianza sanitaria, determinati dagli Stati membri come appropriato, abbiano accesso ai risultati della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, qualora tali risultati possano essere pertinenti per la sorveglianza sanitaria. Il singolo lavoratore ha accesso, su richiesta, alla documentazione sanitaria che lo riguarda.
4. In ogni caso, qualora sia scoperta un'esposizione superiore ai valori limite, al lavoratore interessato è messa a disposizione una visita medica conformemente alla legislazione ed alla prassi nazionali. Tale visita medica è effettuata anche quando la sorveglianza sanitaria riveli che un lavoratore soffre di una malattia o effetto nocivo sulla salute identificabili, che un medico o uno specialista di medicina del lavoro attribuisce all'esposizione a radiazioni ottiche artificiali sul luogo di lavoro. In entrambi i casi, quando i valori limite sono superati o sono identificati effetti nocivi sulla salute (comprese malattie):
a) il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il lavoratore riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell'esposizione;
b) il datore di lavoro è informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto medico;
c) il datore di lavoro:
— sottopone a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 4,
— sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi a norma dell'articolo 5,
— tiene conto del parere dello specialista di medicina del lavoro o di altra persona adeguatamente qualificata, ovvero dell'autorità competente, nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio a norma dell'articolo 5, e
— organizza una sorveglianza sanitaria continua e prende misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile. In tali casi, il medico competente o lo specialista di medicina del lavoro, ovvero l'autorità competente, può proporre che i soggetti esposti siano sottoposti a esame medico.
Articolo 9
Sanzioni
Gli Stati membri prevedono l'applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata ai termini della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 10
Modifiche tecniche
1. Le modifiche dei valori limite di esposizione, di cui agli allegati, sono adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 137, paragrafo 2, del trattato.
2. Le modifiche degli allegati di carattere strettamente tecnico e conformi:
a) all'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e standardizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro;
b) al progresso tecnico, all'evoluzione delle norme o specifiche europee o internazionali armonizzate più pertinenti e alle nuove conoscenze relative all'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche
sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
Articolo 11
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI FINALI
▼M1 —————
Articolo 13
Guida pratica
Per facilitare l'attuazione della presente direttiva, la Commissione redige una guida pratica per le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati I e II.
Articolo 14
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al/all' 27 aprile 2010. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno già adottate o che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 15
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 16
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
Radiazioni ottiche non coerenti
I valori limite di esposizione alle radiazioni ottiche, pertinenti dal punto di vista biofisico, possono essere determinati con le formule seguenti. Le formule da usare dipendono dal tipo della radiazione emessa dalla sorgente e i risultati devono essere comparati con i corrispondenti valori limite di esposizione indicati nella tabella 1.1. Per una determinata sorgente di radiazioni ottiche possono essere pertinenti più valori di esposizione e corrispondenti limiti di esposizione.
Le lettere da a) a o) si riferiscono alle corrispondenti righe della tabella 1.1.
a) |
|
(Heff è pertinente solo nell'intervallo da 180 a 400 nm) |
b) |
|
(HUVA è pertinente solo nell'intervallo da 315 a 400 nm) |
c), d) |
|
(LB è pertinente solo nell'intervallo da 300 a 700 nm) |
e), f) |
|
(EB è pertinente solo nell'intervallo da 300 a 700 nm) |
g)-l) |
|
(Cfr. tabella 1.1 per i valori appropriati di λ1 e λ2) |
m), n) |
|
(EIR è pertinente solo nell'intervallo da 780 a 3 000 nm) |
o) |
|
(Hskin è pertinente solo nell'intervallo da 380 a 3 000 nm) |
Ai fini della direttiva, le formule di cui sopra possono essere sostituite dalle seguenti espressioni e dall'utilizzo dei valori discreti che figurano nelle tabelle successive:
a) |
|
e
|
b) |
|
e
|
c), d) |
|
|
e), f) |
|
|
g)-l) |
|
(Cfr. tabella 1.1 per i valori appropriati di λ1 e λ2) |
m), n) |
|
|
o) |
|
e
|
Note:
Eλ (λ, t), Eλ |
irradianza spettrale o densità di potenza spettrale: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie, espressa in watt su metro quadrato per nanometro [W m-2 nm-1]; i valori di Eλ (λ, t) ed Eλ sono il risultato di misurazioni o possono essere forniti dal fabbricante delle attrezzature; |
Eeff |
irradianza efficace (gamma UV): irradianza calcolata nell'intervallo di lunghezza d'onda UV da 180 a 400 nm, ponderata spettralmente con S (λ), espressa in watt su metro quadrato [W m-2]; |
H |
esposizione radiante: integrale nel tempo dell'irradianza, espressa in joule su metro quadrato [J m-2]; |
Heff |
esposizione radiante efficace: esposizione radiante ponderata spettralmente con S (λ), espressa in joule su metro quadrato [J m- 2]; |
EUVA |
irradianza totale (UVA): irradianza calcolata nell'intervallo di lunghezza d'onda UVA da 315 a 400 nm, espressa in watt su metro quadrato [W m-2]; |
HUVA |
esposizione radiante: integrale o somma nel tempo e nella lunghezza d'onda dell'irradianza nell'intervallo di lunghezza d'onda UVA da 315 a 400 nm, espressa in joule su metro quadrato [J m-2]; |
S (λ) |
fattore di peso spettrale: tiene conto della dipendenza dalla lunghezza d'onda degli effetti sulla salute delle radiazioni UV sull'occhio e sulla cute (tabella 1.2) [adimensionale]; |
t, Δt |
tempo, durata dell'esposizione, espressi in secondi [s]; |
λ |
lunghezza d'onda, espressa in nanometri [nm]; |
Δ λ |
larghezza di banda, espressa in nanometri [nm], degli intervalli di calcolo o di misurazione |
Lλ (λ), Lλ |
radianza spettrale della sorgente, espressa in watt su metro quadrato per steradiante per nanometro [W m-2 sr -1 nm-1]; |
R (λ) |
fattore di peso spettrale: tiene conto della dipendenza dalla lunghezza d'onda delle lesioni termiche provocate sull'occhio dalle radiazioni visibili e IRA (tabella 1.3) [adimensionale]; |
LR |
radianza efficace (lesione termica): radianza calcolata ponderata spettralmente con R (λ), espressa in watt su metro quadrato per steradiante [W m-2 sr -1]; |
B (λ) |
ponderazione spettrale: tiene conto della dipendenza dalla lunghezza d'onda della lesione fotochimica provocata all'occhio dalla radiazione di luce blu (Tabella 1.3) [adimensionale]; |
LB |
radianza efficace(luce blu): radianza calcolata ponderata spettralmente con B (λ), espressa in watt su metro quadrato per steradiante [W m-2 sr -1]; |
EB |
irradianza efficace (luce blu): irradianza calcolata ponderata spettralmente con B (λ) espressa in watt su metro quadrato [W m-2]; |
EIR |
irradianza totale (lesione termica): irradianza calcolata nell'intervallo di lunghezze d'onda dell'infrarosso da 780 nm a 3 000 nm, espressa in watt su metro quadrato [W m-2]; |
Eskin |
irradianza totale (visibile, IRA e IRB): irradianza calcolata nell'intervallo di lunghezze d'onda visibile e dell'infrarosso da 380 nm a 3 000 nm, espressa in watt su metro quadrato [W m-2]; |
Hskin |
esposizione radiante: integrale o somma nel tempo e nella lunghezza d'onda dell'irradianza nell'intervallo di lunghezze d'onda visibile e dell'infrarosso da 380 nm a 3 000 nm, espressa in joule su metro quadrato (J m-2); |
α |
angolo sotteso: angolo sotteso da una sorgente apparente, visto in un punto nello spazio, espresso in milliradianti (mrad). La sorgente apparente è l'oggetto reale o virtuale che forma l'immagine retinica più piccola possibile. |
Tabella 1.1
Valori limiti di esposizione per radiazioni ottiche non coerenti
Indice |
Lunghezza d'onda nm |
Valori limite di esposizione |
Unità |
Commenti |
Parte del corpo |
Rischio |
||
a. |
180-400 (UVA, UVB e UVC) |
Heff = 30 Valore giornaliero 8 ore |
[J m-2] |
cute |
fotocheratite congiuntivite catarattogenesi eritema elastosi tumore della cute |
|||
b. |
315-400 (UVA) |
HUVA = 104 Valore giornaliero 8 ore |
[J m-2] |
occhio: cristallino |
catarattogenesi |
|||
c. |
300-700 (Luce blu) Cfr nota 1 |
per t ≤ 10 000 s |
LB:[W m-2 sr-1] t: [secondi] |
per α ≥ 11 mrad |
occhio: retina |
fotoretinite |
||
d. |
300-700 (Luce blu) Cfr. nota 1 |
LB = 100 per t > 10 000 s |
[W m-2 sr-1] |
|||||
e. |
300-700 (Luce blu) Cfr. nota 1 |
per t ≤ 10 000 s |
EB: [W m-2] t: [secondi] |
per α < 11 mrad Cfr. nota 2 |
||||
f. |
300-700 (Luce blu) Cfr. nota 1 |
EB = 0,01 t >10 000 s |
[W m-2] |
|||||
g. |
380-1 400 (Visibile e IRA) |
per t >10 s |
[W m-2 sr-1] |
Cα = 1,7 per α ≤ 1,7 mrad Cα = α per 1,7 ≤ α ≤ 100 mrad Cα = 100 per α > 100 mrad λ1= 380; λ2= 1 400 |
occhio: retina |
ustione retina |
||
h. |
380-1 400 (Visibile e IRA) |
per 10 μs ≤ t ≤ 10 s |
LR:[W m-2 sr-1] t: [secondi] |
|||||
i. |
380-1 400 (Visibile e IRA) |
per t <10 μs |
[W m-2 sr-1] |
|||||
j. |
780-1 400 (IRA) |
per t > 10 s |
[W m-2 sr-1] |
Cα = 11 per α ≤ 11 mrad Cα = α per 11≤ α ≤ 100 mrad Cα = 100 per α > 100 mrad (campo di vista per la misurazione: 11 mrad) λ1= 780; λ2= 1 400 |
occhio: retina |
ustione retina |
||
k. |
780-1 400 (IRA) |
per 10 μs ≤ t ≤ 10 s |
LR: [W m-2 sr-1] t: [secondi] |
|||||
l. |
780-1 400 (IRA) |
per t < 10 μs |
[W m-2 sr-1] |
|||||
m. |
780-3 000 (IRA e IRB) |
EIR = 18 000 t-0,75 per t ≤ 1 000 s |
E: [W m-2] t: [secondi] |
|
ustione cornea catarattogenesi |
|||
n. |
780-3 000 (IRAe IRB) |
EIR = 100 per t > 1 000 s |
[W m-2] |
|||||
o. |
380-3 000 (Visibile, IRA e IRB) |
Hskin = 20 000 t0,25 per t < 10 s |
H: [J m-2] t: [secondi] |
cute |
ustione |
|||
Nota 1: L'intervallo di lunghezze d'onda 300-700 nm copre in parte gli UVB, tutti gli UVA e la maggior parte delle radiazioni visibili; tuttavia il rischio associato è normalmente denominato rischio da «luce blu». In senso stretto la luce blu riguarda soltanto approssimativamente l'intervallo 400-490 nm. Nota 2: Per la fissazione costante di sorgenti piccolissime che sottendono angoli < 11 mrad, LB può essere convertito in EB. Ciò si applica di solito solo agli strumenti oftalmici o all'occhio stabilizzato sotto anestesia. Il «tempo di fissazione» massimo è dato da tmax = 100/EB dove EB è espressa in W m-2. Considerati i movimenti dell'occhio durante compiti visivi normali, questo valore non supera i 100s. |
Tabella 1.2
S (λ) [adimensionale], da 180 nm a 400 nm
λ in nm |
S (λ) |
λ in nm |
S (λ) |
λ in nm |
S (λ) |
λ in nm |
S (λ) |
λ in nm |
S (λ) |
180 |
0,0120 |
228 |
0,1737 |
276 |
0,9434 |
324 |
0,000520 |
372 |
0,000086 |
181 |
0,0126 |
229 |
0,1819 |
277 |
0,9272 |
325 |
0,000500 |
373 |
0,000083 |
182 |
0,0132 |
230 |
0,1900 |
278 |
0,9112 |
326 |
0,000479 |
374 |
0,000080 |
183 |
0,0138 |
231 |
0,1995 |
279 |
0,8954 |
327 |
0,000459 |
375 |
0,000077 |
184 |
0,0144 |
232 |
0,2089 |
280 |
0,8800 |
328 |
0,000440 |
376 |
0,000074 |
185 |
0,0151 |
233 |
0,2188 |
281 |
0,8568 |
329 |
0,000425 |
377 |
0,000072 |
186 |
0,0158 |
234 |
0,2292 |
282 |
0,8342 |
330 |
0,000410 |
378 |
0,000069 |
187 |
0,0166 |
235 |
0,2400 |
283 |
0,8122 |
331 |
0,000396 |
379 |
0,000066 |
188 |
0,0173 |
236 |
0,2510 |
284 |
0,7908 |
332 |
0,000383 |
380 |
0,000064 |
189 |
0,0181 |
237 |
0,2624 |
285 |
0,7700 |
333 |
0,000370 |
381 |
0,000062 |
190 |
0,0190 |
238 |
0,2744 |
286 |
0,7420 |
334 |
0,000355 |
382 |
0,000059 |
191 |
0,0199 |
239 |
0,2869 |
287 |
0,7151 |
335 |
0,000340 |
383 |
0,000057 |
192 |
0,0208 |
240 |
0,3000 |
288 |
0,6891 |
336 |
0,000327 |
384 |
0,000055 |
193 |
0,0218 |
241 |
0,3111 |
289 |
0,6641 |
337 |
0,000315 |
385 |
0,000053 |
194 |
0,0228 |
242 |
0,3227 |
290 |
0,6400 |
338 |
0,000303 |
386 |
0,000051 |
195 |
0,0239 |
243 |
0,3347 |
291 |
0,6186 |
339 |
0,000291 |
387 |
0,000049 |
196 |
0,0250 |
244 |
0,3471 |
292 |
0,5980 |
340 |
0,000280 |
388 |
0,000047 |
197 |
0,0262 |
245 |
0,3600 |
293 |
0,5780 |
341 |
0,000271 |
389 |
0,000046 |
198 |
0,0274 |
246 |
0,3730 |
294 |
0,5587 |
342 |
0,000263 |
390 |
0,000044 |
199 |
0,0287 |
247 |
0,3865 |
295 |
0,5400 |
343 |
0,000255 |
391 |
0,000042 |
200 |
0,0300 |
248 |
0,4005 |
296 |
0,4984 |
344 |
0,000248 |
392 |
0,000041 |
201 |
0,0334 |
249 |
0,4150 |
297 |
0,4600 |
345 |
0,000240 |
393 |
0,000039 |
202 |
0,0371 |
250 |
0,4300 |
298 |
0,3989 |
346 |
0,000231 |
394 |
0,000037 |
203 |
0,0412 |
251 |
0,4465 |
299 |
0,3459 |
347 |
0,000223 |
395 |
0,000036 |
204 |
0,0459 |
252 |
0,4637 |
300 |
0,3000 |
348 |
0,000215 |
396 |
0,000035 |
205 |
0,0510 |
253 |
0,4815 |
301 |
0,2210 |
349 |
0,000207 |
397 |
0,000033 |
206 |
0,0551 |
254 |
0,5000 |
302 |
0,1629 |
350 |
0,000200 |
398 |
0,000032 |
207 |
0,0595 |
255 |
0,5200 |
303 |
0,1200 |
351 |
0,000191 |
399 |
0,000031 |
208 |
0,0643 |
256 |
0,5437 |
304 |
0,0849 |
352 |
0,000183 |
400 |
0,000030 |
209 |
0,0694 |
257 |
0,5685 |
305 |
0,0600 |
353 |
0,000175 |
||
210 |
0,0750 |
258 |
0,5945 |
306 |
0,0454 |
354 |
0,000167 |
||
211 |
0,0786 |
259 |
0,6216 |
307 |
0,0344 |
355 |
0,000160 |
||
212 |
0,0824 |
260 |
0,6500 |
308 |
0,0260 |
356 |
0,000153 |
||
213 |
0,0864 |
261 |
0,6792 |
309 |
0,0197 |
357 |
0,000147 |
||
214 |
0,0906 |
262 |
0,7098 |
310 |
0,0150 |
358 |
0,000141 |
||
215 |
0,0950 |
263 |
0,7417 |
311 |
0,0111 |
359 |
0,000136 |
||
216 |
0,0995 |
264 |
0,7751 |
312 |
0,0081 |
360 |
0,000130 |
||
217 |
0,1043 |
265 |
0,8100 |
313 |
0,0060 |
361 |
0,000126 |
||
218 |
0,1093 |
266 |
0,8449 |
314 |
0,0042 |
362 |
0,000122 |
||
219 |
0,1145 |
267 |
0,8812 |
315 |
0,0030 |
363 |
0,000118 |
||
220 |
0,1200 |
268 |
0,9192 |
316 |
0,0024 |
364 |
0,000114 |
||
221 |
0,1257 |
269 |
0,9587 |
317 |
0,0020 |
365 |
0,000110 |
||
222 |
0,1316 |
270 |
1,0000 |
318 |
0,0016 |
366 |
0,000106 |
||
223 |
0,1378 |
271 |
0,9919 |
319 |
0,0012 |
367 |
0,000103 |
||
224 |
0,1444 |
272 |
0,9838 |
320 |
0,0010 |
368 |
0,000099 |
||
225 |
0,1500 |
273 |
0,9758 |
321 |
0,000819 |
369 |
0,000096 |
||
226 |
0,1583 |
274 |
0,9679 |
322 |
0,000670 |
370 |
0,000093 |
||
227 |
0,1658 |
275 |
0,9600 |
323 |
0,000540 |
371 |
0,000090 |
Tabella 1.3
B (λ), R (λ) [adimensionale], da 380 nm a 1 400 nm
λ in nm |
B (λ) |
R (λ) |
300 ≤λ< 380 |
0,01 |
— |
380 |
0,01 |
0,1 |
385 |
0,013 |
0,13 |
390 |
0,025 |
0,25 |
395 |
0,05 |
0,5 |
400 |
0,1 |
1 |
405 |
0,2 |
2 |
410 |
0,4 |
4 |
415 |
0,8 |
8 |
420 |
0,9 |
9 |
425 |
0,95 |
9,5 |
430 |
0,98 |
9,8 |
435 |
1 |
10 |
440 |
1 |
10 |
445 |
0,97 |
9,7 |
450 |
0,94 |
9,4 |
455 |
0,9 |
9 |
460 |
0,8 |
8 |
465 |
0,7 |
7 |
470 |
0,62 |
6,2 |
475 |
0,55 |
5,5 |
480 |
0,45 |
4,5 |
485 |
0,32 |
3,2 |
490 |
0,22 |
2,2 |
495 |
0,16 |
1,6 |
500 |
0,1 |
1 |
500 <λ≤ 600 |
100,02·(450-λ) |
1 |
600 <λ≤ 700 |
0,001 |
1 |
700 <λ≤ 1 050 |
— |
100,002·(700-λ) |
1 050 <λ≤ 1 150 |
— |
0,2 |
1 150 <λ≤ 1 200 |
— |
0,2· 100,02·(1 150-λ) |
1 200 <λ≤ 1 400 |
— |
0,02 |
ALLEGATO II
Radiazioni laser
I valori di esposizione alle radiazioni ottiche, pertinenti dal punto di vista biofisico, possono essere determinati con le formule seguenti. La formula da usare dipende dalla lunghezza d'onda e dalla durata delle radiazioni emesse dalla sorgente e i risultati devono essere comparati con i corrispondenti valori limite di esposizione di cui alle tabelle da 2.2 a 2.4. Per una determinata sorgente di radiazione laser possono essere pertinenti più valori di esposizione e corrispondenti limiti di esposizione.
I coefficienti usati come fattori di calcolo nelle tabelle da 2.2 a 2.4 sono riportati nella tabella 2.5 e i fattori di correzione per l'esposizione ripetuta nella tabella 2.6.
Note:
dP |
potenza, espressa in watt [W]; |
dA |
superficie, espressa in metri quadrati [m2]; |
E(t), E |
irradianza o densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie generalmente espressa in watt su metro quadrato [W m-2]. I valori E(t) ed E sono il risultato di misurazioni o possono essere indicati dal fabbricante delle attrezzature; |
H |
esposizione radiante: integrale nel tempo dell'irradianza, espressa in joule su metro quadrato [J m-2]; |
t |
tempo, durata dell'esposizione, espressa in secondi [s]; |
λ |
lunghezza d'onda, espressa in nanometri [nm]; |
γ |
angolo del cono che limita il campo di vista per la misurazione, espresso in milliradianti [mrad]; |
γm |
campo di vista per la misurazione, espresso in milliradianti [mrad]; |
α |
angolo sotteso da una sorgente, espresso in milliradianti [mrad]; |
apertura limite: superficie circolare su cui si basa la media dell'irradianza e dell'esposizione radiante; |
G |
radianza integrata: integrale della radianza su un determinato tempo di esposizione, espresso come energia radiante per unità di area di una superficie radiante per unità dell'angolo solido di emissione, espressa in joule su metro quadrato per steradiante [J m-2 sr-1]. |
Tabella 2.1
Rischi delle radiazioni
Lunghezza d'onda [nm] λ |
Campo di radiazione |
Organo interessato |
Rischio |
Tabella dei valori limite di esposizione |
da 180 a 400 |
UV |
occhio |
danno fotochimico e danno termico |
2.2, 2.3 |
da 180 a 400 |
UV |
cute |
eritema |
2.4 |
da 400 a 700 |
visibile |
occhio |
danno alla retina |
2.2 |
da 400 a 600 |
visibile |
occhio |
danno fotochimico |
2.3 |
da 400 a 700 |
visibile |
cute |
danno termico |
2.4 |
da 700 a 1 400 |
IRA |
occhio |
danno termico |
2.2, 2.3 |
da 700 a 1 400 |
IRA |
cute |
danno termico |
2.4 |
da 1 400 a 2 600 |
IRB |
occhio |
danno termico |
2.2 |
da 2 600 a 106 |
IRC |
occhio |
danno termico |
2.2 |
da 1 400 a 106 |
IRB, IRC |
occhio |
danno termico |
2.3 |
da 1 400 a 106 |
IRB, IRC |
cute |
danno termico |
2.4 |
Tabella 2.2
Valori limite di esposizione dell'occhio a radiazioni laser — Durata di esposizione breve < 10 s
Tabella 2.3
Valori limite di esposizione dell'occhio a radiazioni laser — Durata di esposizione lunga ≥ 10 s
Tabella 2.4
Valori limite di esposizione della cute a radiazioni laser
Tabella 2.5
Fattori di correzione applicati e altri parametri di calcolo
Parametri elencati da ICNIRP |
Regione spettrale valida (nm) |
Valore o descrizione |
CA |
λ < 700 |
CA = 1,0 |
700 — 1 050 |
CA = 10 0,002(λ - 700) |
|
1 050 — 1 400 |
CA = 5,0 |
|
CB |
400 — 450 |
CB = 1,0 |
450 — 700 |
CB = 10 0,02(λ - 450) |
|
CC |
700 — 1 150 |
CC = 1,0 |
1 150 — 1 200 |
CC = 10 0,018(λ - 1 150) |
|
1 200 — 1 400 |
CC = 8,0 |
|
T1 |
λ < 450 |
T1 = 10 s |
450 — 500 |
T1 = 10 · [10 0,02 (λ - 450)] s |
|
λ > 500 |
T1 = 100 s |
Parametri elencati da ICNIRP |
Valido per effetto biologico |
Valore o descrizione |
αmin |
tutti gli effetti termici |
αmin = 1,5 mrad |
Parametri elencati da ICNIRP |
Intervallo angolare valido (mrad) |
Valore o descrizione |
CE |
α < αmin |
CE = 1,0 |
αmin < α < 100 |
CE = α/αmin |
|
α > 100 |
CE = α2/(αmin · αmax) mrad con αmax = 100 mrad |
|
T2 |
α < 1,5 |
T2 = 10 s |
1,5 < α < 100 |
T2 = 10 · [10 (α - 1,5) / 98,5] s |
|
α > 100 |
T2 = 100 s |
Parametri elencati da ICNIRP |
Intervallo temporale valido per l'esposizione (s) |
Valore o descrizione |
γ |
t ≤ 100 |
γ = 11 [mrad] |
100 < t < 104 |
γ = 1,1 t 0,5 [mrad] |
|
t > 104 |
γ = 110 [mrad] |
Tabella 2.6
Correzione per esposizioni ripetute
Per tutte le esposizioni ripetute, derivanti da sistemi laser a impulsi ripetitivi o a scansione, dovrebbero essere applicate le tre norme generali seguenti:
1. L'esposizione derivante da un singolo impulso di un treno di impulsi non supera il valore limite di esposizione per un singolo impulso della durata di quell'impulso.
2. L'esposizione derivante da qualsiasi gruppo di impulsi (o sottogruppi di un treno di impulsi) che si verseica in un tempo t non supera il valore limite di esposizione per il tempo t.
3. L'esposizione derivante da un singolo impulso in un gruppo di impulsi non supera il valore limite di esposizione del singolo impulso moltiplicato per un fattore di correzione termica cumulativa Cp=N0,25, dove N è il numero di impulsi. Questa norma si applica soltanto a limiti di esposizione per la protezione da lesione termica, laddove tutti gli impulsi che si verseicano in meno di Tmin sono trattati come singoli impulsi.
Parametri |
Regione spettrale valida (nm) |
Valore o descrizione |
Tmin |
315 <λ≤ 400 |
Tmin = 10 -9 s (= 1 ns) |
400 <λ≤ 1 050 |
Tmin = 18· 10 -6 s (= 18 μs) |
|
1 050 <λ≤ 1 400 |
Tmin = 50· 10 -6 s (= 50 μs) |
|
1 400 <λ≤ 1 500 |
Tmin = 10 -3 s (= 1 ms) |
|
1 500 <λ≤ 1 800 |
Tmin = 10 s |
|
1 800 <λ≤ 2 600 |
Tmin = 10 -3 s (= 1 ms) |
|
2 600 <λ≤ 10 6 |
Tmin = 10 -7 s (= 100 ns) |
DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO
Dichiarazione del Consiglio relativa all'uso del termine «penalties» nella versione inglese di strumenti giuridici della Comunità europea
Il Consiglio ritiene che, quando nella versione inglese di strumenti giuridici della Comunità europea viene utilizzato il termine «penalties», esso è impiegato in senso neutro e non si riferisce specificamente a sanzioni penali, ma potrebbe comprendere anche sanzioni amministrative e pecuniarie, nonché altri tipi di sanzioni. Quando, in forza di un atto comunitario, gli Stati membri sono tenuti ad introdurre «penalties», spetta a loro scegliere il tipo di sanzioni appropriato, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.
Nella banca dati terminologica della Comunità sono fornite le seguenti traduzioni del termine «penalties» in alcune altre lingue:
in ceco, «sankce», in spagnolo, «sanciones», in danese, «sanktioner», in tedesco, «Sanktionen», in estone, «sanktsioonid», in francese, «sanctions», in greco, «κυρώσεις», in ungherese, «jogkövetkezmények», in italiano, «sanzioni», in lettone, «sankcijas», in lituano, «sankcijos», in maltese, «penali», in olandese, «sancties», in polacco, «sankcje», in portoghese, «sanções», in sloveno, «kazni», in slovacco, «sankcie», in finlandese, «seuraamukset», e in svedese, «sanktioner».
Se in versioni inglesi rivedute di strumenti giuridici il termine «sanctions», precedentemente utilizzato, è stato sostituito dal termine «penalties», ciò non costituisce una differenza di fondo.
( 1 ) GU C 77 del 18.3.1993, pag. 12 e GU C 230 del 19.8.1994, pag. 3.
( 2 ) GU C 249 del 13.9.1993, pag. 28.
( 3 ) Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 1994 (GU C 128 del 9.5.1994, pag. 146), confermato il 16 settembre 1999 (GU C 54 del 25.2.2000, pag. 75), posizione comune del Consiglio del 18 aprile 2005 (GU C 172 E del 12.7.2005, pag. 26) e posizione del Parlamento europeo del 16 novembre 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 febbraio 2006.
( 4 ) GU C 260 del 15.10.1990, pag. 167.
( 5 ) GU L 177 del 6.7.2002, pag. 13.
( 6 ) GU L 42 del 15.2.2003, pag. 38.
( 7 ) GU L 159 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 184 del 24.5.2004, pag. 1.
( 8 ) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
( 9 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
( 10 ) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
( 11 ) GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23.