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Document 02006D1718-20061125

Consolidated text: Decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1718/2006-11-25

2006D1718 — IT — 25.11.2006 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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DECISIONE N. 1718/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2006

relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007)

(GU L 327, 24.11.2006, p.12)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 031, 6.2.2007, pag. 10  (1718/06)




▼B

DECISIONE N. 1718/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2006

relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007)



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 150, paragrafo 4, e l’articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ),

visto il parere del Comitato delle regioni ( 2 ),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato ( 3 ),

considerando quanto segue:

(1)

Al settore audiovisivo europeo compete un ruolo fondamentale nell’emergere di una cittadinanza europea, dal momento che rappresenta uno dei principali vettori di trasmissione dei valori culturali e sociali fondamentali comuni e condivisi dell’Unione tra gli europei, in particolare tra i giovani. Il sostegno comunitario intende consentire al settore audiovisivo europeo di promuovere il dialogo interculturale, favorire una maggiore conoscenza reciproca fra le culture dell’Europa e svilupparne il potenziale politico, culturale, sociale ed economico, che costituisce un autentico valore aggiunto nel rendere la cittadinanza europea una realtà. Tale sostegno ha come obiettivo quello di rafforzare la concorrenzialità, e in particolare di aumentare la quota di mercato di cui godono in Europa le opere europee non nazionali.

(2)

È anche necessario promuovere una cittadinanza attiva e adoperarsi maggiormente per garantire il rispetto del principio della dignità umana, promuovere la parità tra uomini e donne e combattere tutte le forme di discriminazione ed emarginazione, compresi il razzismo e la xenofobia.

(3)

Tutte le azioni adottate nel quadro del presente programma dovrebbero essere compatibili con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare con l’articolo 11 relativo alla libertà di espressione e al pluralismo dei media.

(4)

L’articolo 22 della Carta dispone che l’Unione rispetti la diversità culturale e linguistica; occorre pertanto prestare attenzione alle esigenze specifiche degli Stati membri più piccoli e di quelli che presentano più aree linguistiche.

(5)

Il sostegno comunitario al settore audiovisivo tiene conto dell’articolo 151 del trattato.

(6)

Il sostegno comunitario al settore audiovisivo s’inserisce anche nel contesto del nuovo obiettivo strategico definito per l’Unione dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, vale a dire rafforzare la formazione, l’occupazione, la riforma economica e la coesione sociale nel quadro di un’economia basata sulla conoscenza. Nelle sue conclusioni, il Consiglio europeo ha constatato che «le industrie che producono contenuti informativi creano un valore aggiunto mettendo a frutto la diversità culturale europea e veicolandola in rete». Quest’approccio è stato confermato dalle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 20 e 21 marzo 2003.

(7)

Il sostegno comunitario al settore audiovisivo si basa sulla considerevole esperienza acquisita nel corso dei programmi MEDIA I, MEDIA II, MEDIA Plus e MEDIA — formazione ( 4 ), che hanno incoraggiato lo sviluppo dell’industria audiovisiva europea a partire dal 1991, come è risultato chiaramente nel quadro della valutazione di tali programmi.

(8)

I risultati ottenuti hanno dimostrato che l’azione comunitaria dovrebbe concentrarsi in particolare:

 a monte della produzione audiovisiva, sullo sviluppo delle opere audiovisive europee e sull’acquisizione e il perfezionamento delle competenze nel settore audiovisivo, e quest’ultima azione dev’essere considerata parte integrante del processo di preproduzione delle opere audiovisive,

 a valle della produzione audiovisiva, sulla distribuzione, la proiezione nelle sale e la promozione delle opere audiovisive europee,

 sulla digitalizzazione, che dovrebbe contribuire in modo decisivo al potenziamento del settore audiovisivo e che dovrebbe costituire un aspetto essenziale di MEDIA 2007. Il sostegno ai servizi digitali e ai cataloghi europei costituisce una delle priorità del programma al fine di ovviare alla frammentazione del mercato audiovisivo europeo.

(9)

Il programma MEDIA dovrebbe incoraggiare gli autori (sceneggiatori e registi) nel processo creativo e stimolarli a sviluppare e adottare nuove tecniche creative che potenzieranno la capacità di innovazione del settore audiovisivo europeo.

(10)

Vi sono più piattaforme di digitalizzazione nella proiezione dei film, in funzione degli usi, degli utenti e delle necessità differenti. I progetti pilota del programma MEDIA costituiscono un terreno sperimentale per i futuri sviluppi del settore audiovisivo.

(11)

Realizzata come complemento ai programmi MEDIA Plus e MEDIA — formazione, l’azione preparatoria «Crescita e audiovisivo: i2i audiovisivo» ha segnato un’altra tappa dell’attuazione della politica comunitaria di sostegno al settore audiovisivo. Essa infatti ha cercato di rimediare specificamente ai problemi d’accesso al finanziamento delle piccole e medie imprese (PMI) del settore audiovisivo. La valutazione di «Crescita e audiovisivo: i2i audiovisivo» ha confermato la sua adeguatezza rispetto alle esigenze del settore e la necessità di proseguire l’azione comunitaria in questo senso, pur sottolineando la necessità di adattarla maggiormente alle esigenze specifiche del settore.

(12)

Il settore audiovisivo europeo è caratterizzato da un notevole potenziale di crescita, innovazione e dinamismo, dalla frammentazione del mercato in funzione della diversità culturale e linguistica e, di conseguenza, da un numero elevato di micro, piccole e medie imprese in stato di cronica sottocapitalizzazione. Per quanto riguarda l’attuazione del sostegno comunitario, sarebbe opportuno tener conto della natura specifica del settore audiovisivo e in particolare provvedere affinché le procedure amministrative e finanziarie in relazione all’ammontare del sostegno siano semplificate, per quanto possibile, e adattate agli obiettivi perseguiti e alle pratiche e interessi dell’industria dell’audiovisivo.

(13)

In tutta l’UE uno dei principali ostacoli alla concorrenza è la quasi totale mancanza di società specializzate nel finanziamento dei prestiti al settore audiovisivo.

(14)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero rivedere il sostegno fornito al settore audiovisivo, in particolare i risultati dell’azione preparatoria «Crescita e audiovisivo: i2i audiovisivo», per stabilire in quale misura il sostegno futuro possa semplificare l’elaborazione di offerte specializzate a favore delle PMI in termini di finanziamento dei prestiti.

(15)

I meccanismi di finanziamento dei prestiti elaborati negli Stati membri per promuovere progetti audiovisivi nazionali e mobilitare capitali privati dovrebbero essere esaminati per accertare in che modo tali capitali si presterebbero ad essere destinati a progetti europei non nazionali.

(16)

Una maggiore trasparenza e diffusione dell’informazione relativa al mercato audiovisivo europeo può rendere più concorrenziali gli operatori del settore, in particolare le PMI. Ciò potrebbe favorire la fiducia degli investitori privati rendendoli più consapevoli delle potenzialità del settore. Favorisce inoltre la valutazione e il seguito dell’azione comunitaria. La partecipazione dell’Unione europea all’Osservatorio europeo dell’audiovisivo dovrebbe in particolare consentire di conseguire questi obiettivi.

(17)

In una Comunità a 25 Stati membri la cooperazione sta diventando sempre più una risposta strategica volta a rafforzare la concorrenzialità dell’industria cinematografica europea. È pertanto necessario fornire un maggiore sostegno ai progetti di reti comunitarie a tutti i livelli del programma MEDIA — formazione, sviluppo, distribuzione e promozione. Questo vale in particolare per la cooperazione con le parti attive degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea dopo il 30 aprile 2004. Va sottolineato che qualunque strategia di cooperazione tra i soggetti del settore audiovisivo dovrebbe rispettare le norme comunitarie sulla concorrenza.

(18)

Il sostegno pubblico al cinema, a livello europeo, nazionale, regionale o locale è essenziale per superare le difficoltà strutturali del settore e consentire all’industria audiovisiva europea di far fronte alla sfida della globalizzazione.

(19)

I paesi in fase di adesione e i paesi dell’EFTA che aderiscono al SEE hanno una vocazione riconosciuta a partecipare ai programmi comunitari, nel rispetto degli accordi conclusi con tali paesi.

(20)

La cooperazione tra i programmi MEDIA e Eurimages deve essere intensificata, senza tuttavia giungere all’integrazione delle questioni finanziarie e amministrative.

(21)

Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha adottato l’«Agenda per i Balcani occidentali: procedere verso l’integrazione europea», la quale prevede che i programmi comunitari dovrebbero essere aperti ai paesi del processo di stabilizzazione e associazione in base ad accordi quadro siglati tra la Comunità e detti paesi.

(22)

Gli altri paesi europei aderenti alla convenzione del Consiglio d’Europa sulla televisione transfrontaliera fanno parte integrante dello spazio audiovisivo europeo e dovrebbero dunque, se lo ritengono opportuno in base a considerazioni finanziarie o alle priorità delle rispettive industrie audiovisive, poter partecipare al programma o beneficiare di una formula di cooperazione più limitata, in base a stanziamenti supplementari e a modalità specifiche, conformemente alle condizioni da stabilire negli accordi tra le parti interessate.

(23)

La cooperazione con i paesi terzi non europei sviluppata in base a interessi reciproci ed equilibrati può creare un valore aggiunto per l’industria audiovisiva europea per quanto riguarda promozione, accesso al mercato, distribuzione, diffusione e proiezioni delle opere europee in questi paesi. Tale cooperazione dovrebbe essere sviluppata sulla base di stanziamenti supplementari e di modalità specifiche da convenire tra le parti interessate.

(24)

Dovrebbero essere adottate misure adeguate per prevenire le irregolarità e le frodi e per recuperare i fondi perduti o versati o utilizzati illegittimamente.

(25)

La presente decisione istituisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce, per l’autorità di bilancio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ( 5 ).

(26)

Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 6 ).

(27)

Le modalità di controllo e valutazione delle azioni dovrebbero includere relazioni annuali dettagliate, nonché indicatori ed obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e circoscritti nel tempo.

(28)

Occorre prevedere disposizioni al fine di garantire il passaggio dai programmi MEDIA Plus e MEDIA — formazione al programma istituito dalla presente decisione.

(29)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

DECIDONO:



CAPO I

OBIETTIVI GLOBALI E DOTAZIONE FINANZIARIA

Articolo 1

Obiettivi globali e priorità del programma

1.  La presente decisione istituisce un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo, di seguito «il programma», per un periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.

2.  Il settore audiovisivo è un veicolo essenziale per la trasmissione e lo sviluppo dei valori culturali europei e per la creazione di posti di lavoro altamente qualificati orientati al futuro. La sua creatività costituisce un fattore positivo per la concorrenzialità e un richiamo culturale per il pubblico. Il programma mira a rafforzare economicamente il settore audiovisivo per consentirgli di svolgere al meglio tale ruolo culturale attraverso lo sviluppo di un’industria dai contenuti forti e diversificati e di un patrimonio valido e accessibile e aggiungere valore al sostegno nazionale.

Gli obiettivi globali del programma sono:

a) conservare e valorizzare la diversità culturale e linguistica europea e il patrimonio audiovisivo cinematografico, garantire l’accesso al pubblico dello stesso e favorire il dialogo tra le culture;

b) accrescere la circolazione e la visibilità delle opere audiovisive europee all’interno e all’esterno dell’Unione europea, intensificando fra l’altro la cooperazione fra le parti attive;

c) rafforzare la concorrenzialità del settore audiovisivo europeo nel quadro di un mercato europeo aperto e concorrenziale propizio all’occupazione, promuovendo fra l’altro i collegamenti tra i professionisti dell’audiovisivo.

3.  Per realizzare tali obiettivi, il programma interviene sostenendo:

a) a monte della produzione audiovisiva: l’acquisizione e il perfezionamento delle competenze nel settore audiovisivo e lo sviluppo delle opere audiovisive europee;

b) a valle della produzione audiovisiva: la distribuzione e promozione delle opere audiovisive europee;

c) progetti pilota intesi a garantire l’adeguamento del programma agli sviluppi del mercato.

4.  Nei settori d’intervento di cui al paragrafo 3 si tiene conto delle seguenti priorità:

a) incoraggiamento della creazione nel settore audiovisivo e della conoscenza e diffusione del patrimonio audiovisivo e cinematografico europeo;

b) rafforzamento della struttura del settore europeo dell’audiovisivo, in particolare delle PMI;

c) riduzione, nel mercato audiovisivo europeo, degli squilibri tra paesi a forte capacità di produzione di audiovisivi e paesi o regioni con scarsa capacità di produzione di audiovisivi e/o ad area geografica e linguistica limitata;

d) seguito e sostegno degli sviluppi del mercato in materia di digitalizzazione, compresa la promozione di cataloghi attraenti di film europei forniti su piattaforme digitali.

Articolo 2

Dotazione finanziaria

1.  La dotazione finanziaria per l’esecuzione del presente programma, per il periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è di 754 950 000 EUR. La ripartizione indicativa di questo importo per settore è riportata al punto 1.4 del capo II dell’allegato.

2.  Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.



CAPO II

OBIETTIVI SPECIFICI A MONTE DELLA PRODUZIONE AUDIOVISIVA

Articolo 3

Acquisizione e perfezionamento delle competenze nel settore audiovisivo

Per quanto riguarda l’acquisizione e il perfezionamento delle competenze, gli obiettivi del programma sono:

1) rafforzare le competenze dei professionisti europei dell’audiovisivo nei settori dello sviluppo, della produzione, della distribuzione/diffusione e della promozione, al fine di migliorare la qualità e il potenziale delle opere audiovisive europee. Il programma sostiene in particolare azioni riguardanti:

a) le tecniche di scrittura di sceneggiature, per migliorare la qualità delle opere audiovisive europee e il loro potenziale di circolazione;

b) la gestione economica, finanziaria e commerciale della produzione, distribuzione e promozione delle opere audiovisive, per consentire l’elaborazione di strategie europee fin dalla fase di sviluppo;

c) la previsione a monte del ricorso alle tecnologie digitali per la produzione, postproduzione, distribuzione, commercializzazione e archiviazione dei programmi audiovisivi europei.

Sono anche prese iniziative per garantire la partecipazione di professionisti e formatori di paesi diversi da quelli in cui si svolgono le azioni di formazione sostenute in conformità delle lettere a), b) e c) del paragrafo 2;

2) migliorare la dimensione europea delle azioni di formazione audiovisiva mediante:
a) un sostegno al collegamento in rete e alla mobilità dei professionisti europei della formazione, in particolare:

 le scuole europee di cinema,

 gli istituti di formazione,

 i partner del settore professionale;

b) la formazione dei formatori;

c) il sostegno alle scuole di cinema;

d) l’adozione di azioni di coordinamento e promozione degli enti sostenuti nel quadro delle azioni di cui al paragrafo 1;

3) consentire ai professionisti degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea dopo il 30 aprile 2004 di partecipare, tramite l’assegnazione di borse speciali, alle azioni di formazione di cui al paragrafo 1.

Le misure elencate ai punti 1), 2) e 3) sono attuate in conformità delle disposizioni figuranti in allegato.

Articolo 4

Sviluppo

1.  Nel settore dello sviluppo gli obiettivi del programma sono:

a) sostenere lo sviluppo di progetti di produzione destinati al mercato europeo e internazionale, presentati da società di produzione indipendenti;

b) sostenere l’elaborazione di programmi di finanziamento per le società e i progetti di produzione europei, in particolare il finanziamento delle coproduzioni.

2.  La Commissione provvede a garantire la complementarità tra le azioni sostenute nel settore del miglioramento delle competenze professionali e quelle di cui al paragrafo 1.

3.  Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono attuate in conformità delle disposizioni figuranti nell’allegato.



CAPO III

OBIETTIVI SPECIFICI A VALLE DELLA PRODUZIONE AUDIOVISIVA

Articolo 5

Distribuzione e diffusione

Nel settore della distribuzione e della diffusione, gli obiettivi del programma sono:

a) rafforzare il settore europeo della distribuzione incoraggiando gli operatori a investire nella coproduzione, acquisizione e promozione di film europei non nazionali e a definire strategie coordinate di commercializzazione;

b) migliorare la circolazione di film europei non nazionali sui mercati europeo e internazionale mediante misure di incoraggiamento dell’esportazione, distribuzione su qualunque supporto e proiezione in sala;

c) promuovere la diffusione transnazionale delle opere audiovisive europee prodotte da società di produzione indipendenti, incoraggiando la cooperazione tra emittenti, da una parte, e produttori e distributori indipendenti, dall’altra;

d) incoraggiare la digitalizzazione delle opere audiovisive europee e lo sviluppo di un mercato digitale competitivo;

e) incoraggiare le sale cinematografiche a sfruttare le possibilità offerte dalla distribuzione digitale.

Le misure elencate alle lettere da a) ad e) sono attuate in conformità delle disposizioni figuranti in allegato.

Articolo 6

Promozione

Nel settore della promozione gli obiettivi del programma sono:

a) migliorare la circolazione delle opere audiovisive europee garantendo al settore audiovisivo europeo un accesso ai mercati professionali europei e internazionali;

b) migliorare l’accesso del pubblico europeo e internazionale alle opere audiovisive europee;

c) incoraggiare azioni comuni tra enti nazionali di promozione di film e programmi audiovisivi;

d) incoraggiare la promozione del patrimonio audiovisivo e cinematografico europeo nonché il miglioramento dell’accesso ad esso da parte del pubblico sia a livello europeo che internazionale.

Le misure elencate alle lettere da a) a d) sono attuate in conformità delle disposizioni figuranti in allegato.



CAPO IV

PROGETTI PILOTA

Articolo 7

Progetti pilota

1.  Il programma può sostenere dei progetti pilota per garantire l’adeguamento dello stesso agli sviluppi del mercato, con particolare riferimento all’introduzione e all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

2.  Ai fini dell’attuazione del paragrafo 1, la Commissione è consigliata da gruppi di consulenza tecnica composti da esperti designati dagli Stati membri su proposta della Commissione.



CAPO V

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 8

Disposizioni riguardanti i paesi terzi

1.  Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi, purché le condizioni previste siano soddisfatte e siano forniti stanziamenti supplementari:

a) i paesi dell’EFTA membri del SEE, conformemente alle disposizioni dell’accordo SEE;

b) i paesi in fase di adesione che beneficiano di una strategia di preadesione all’Unione europea, conformemente ai principi generali e alle condizioni e modalità generali di partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari, definiti rispettivamente nell’accordo quadro e nelle decisioni dei consigli d’associazione;

c) i paesi dei Balcani occidentali, secondo le modalità definite con questi paesi in seguito ad accordi quadro da definire per quanto riguarda la loro partecipazione ai programmi comunitari.

2.  Il programma inoltre è aperto alla partecipazione dei paesi aderenti alla convenzione del Consiglio d’Europa sulla televisione transfrontaliera diversi da quelli di cui al paragrafo 1, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo condizioni da convenire mediante accordi tra le parti interessate.

3.  L’apertura del programma ai paesi terzi europei di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere soggetta ad un esame preliminare della compatibilità della loro legislazione nazionale con il diritto comunitario, ivi compreso l’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive ( 7 ). Questa disposizione non si applica alle azioni previste all’articolo 3 della presente decisione.

4.  Il programma è anche aperto alla cooperazione con altri paesi terzi che abbiano firmato con l’Unione europea degli accordi di associazione o di cooperazione contenenti clausole sul settore audiovisivo, sulla base di stanziamenti supplementari e di modalità specifiche da convenire. I paesi dei Balcani occidentali, di cui al paragrafo 1, che non desiderassero beneficiare di una piena partecipazione al programma possono avvalersi di una cooperazione con lo stesso alle condizioni previste al presente paragrafo.

Articolo 9

Disposizioni finanziarie

1.  I beneficiari del programma possono essere persone fisiche e giuridiche.

Fatti salvi gli accordi e le convenzioni di cui la Comunità è parte contraente, titolari delle imprese beneficiarie del programma sono e rimangono, direttamente o mediante partecipazione maggioritaria, Stati membri e/o cittadini degli Stati membri.

2.  La Commissione può decidere, in base alle caratteristiche dei beneficiari e alla natura dell’azione, se si possano esentare i beneficiari stessi dalla verifica delle competenze e delle qualifiche professionali richieste per condurre a buon fine l’azione o il programma di lavoro. La Commissione può anche tenere conto del tipo di attività finanziata, del profilo specifico dei destinatari del settore audiovisivo in questione, nonché degli obiettivi del programma.

3.  A seconda della natura dell’azione, gli aiuti finanziari possono assumere la forma di sovvenzioni, borse o di qualsiasi altro strumento consentito dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 8 ). La Commissione può anche assegnare dei premi per azioni o progetti svolti nel quadro del programma. A seconda della natura dell’azione, l’applicazione di tabelle di costi unitari o finanziamenti forfettari può essere autorizzata per contributi non superiori all’importo di cui all’articolo 181 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ( 9 ).

4.  La Commissione si conforma al principio di proporzionalità in ordine ai requisiti amministrativi e finanziari, come i criteri di ammissibilità e la capacità finanziaria, in relazione all’entità della sovvenzione concessa.

5.  Gli aiuti finanziari assegnati nel quadro del programma non possono superare il 50 % dei costi definitivi delle operazioni sostenute. Nei casi espressamente previsti in allegato, gli aiuti finanziari possono tuttavia raggiungere il 75 %. Inoltre, detti aiuti sono concessi nel rispetto di procedure di aggiudicazione trasparenti e oggettive.

6.  In base alla natura specifica delle azioni cofinanziate e in conformità dell’articolo 112, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Commissione può considerare spese ammissibili i costi direttamente legati alla realizzazione dell’azione in questione, anche se sono in parte sostenuti dal beneficiario prima della procedura di selezione.

7.  A norma dell’articolo 113, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e in riferimento all’articolo 172 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, i cofinanziamenti possono essere apportati interamente o in parte in natura, purché il valore di tale contributo non superi né il costo effettivamente sostenuto e opportunamente giustificato con i documenti contabili, né il costo generalmente accettato sul mercato considerato. Le sale messe a disposizione a fini di formazione o a fini promozionali possono beneficiare anch’esse di siffatti contributi.

8.  Le somme rimborsate nel quadro del programma, quelle provenienti dai programmi MEDIA (1991-2006) e le somme non utilizzate dai progetti selezionati sono riassegnate per coprire le esigenze del programma MEDIA 2007.

Articolo 10

Attuazione della decisione

1.  La Commissione è incaricata dell’attuazione del programma secondo le modalità previste in allegato.

2.  Sono adottate, conformemente alla procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2, le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione nei campi sotto indicati:

a) orientamenti generali per tutte le misure descritte in allegato;

b) contenuto degli inviti a presentare proposte, definizione dei criteri e procedure per la selezione dei progetti;

c) questioni riguardanti la ripartizione interna annuale delle risorse del programma, anche fra le azioni previste nei settori del miglioramento delle competenze professionali, dello sviluppo, della distribuzione/diffusione e della promozione;

d) modalità di controllo e valutazione delle azioni;

e) qualsiasi proposta di assegnazione di fondi comunitari superiore a 200 000 EUR per beneficiario all’anno per la formazione e la promozione, 200 000 EUR per lo sviluppo e 300 000 EUR per la distribuzione;

f) la scelta dei progetti pilota previsti all’articolo 7.

3.  Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione riguardo a eventuali altri punti sono adottate conformemente alla procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3.

▼C1

Articolo 11

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

4.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼B

Articolo 12

MEDIA desk

1.  La rete europea dei MEDIA desk agisce in qualità di organo esecutivo per la diffusione di informazioni sul programma a livello nazionale, specie in ordine a progetti transfrontalieri, migliorando la sua visibilità e promuovendo la sua utilizzazione, fatto salvo il disposto dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e del paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, come definito al punto 2.2 del capo II dell’allegato.

2.  È incoraggiata la cooperazione fra i MEDIA desk attraverso le reti, specialmente le reti di prossimità, al fine di favorire gli scambi e i contatti tra professionisti, la sensibilizzazione del pubblico agli eventi chiave sostenuti dal programma, come pure premi e riconoscimenti.

3.  I MEDIA desk rispettano i seguenti criteri:

a) dispongono di personale sufficiente e in possesso delle qualifiche professionali e delle competenze linguistiche adeguate per lavorare in un ambiente di cooperazione internazionale;

b) dispongono di infrastrutture adeguate, in particolare per quanto riguarda le attrezzature informatiche e i mezzi di comunicazione;

c) operano in un contesto amministrativo che consenta loro di svolgere opportunamente i propri compiti e di evitare ogni conflitto d’interessi.

Articolo 13

Coerenza e complementarità

1.  Per l’attuazione del programma la Commissione assicura, in stretta cooperazione con gli Stati membri, l’assoluta coerenza e complementarità con altre politiche, programmi e azioni comunitarie pertinenti che hanno un’incidenza sui settori della formazione e dell’audiovisivo.

2.  La Commissione assicura altresì il coordinamento tra il programma e gli altri programmi comunitari nei settori dell’istruzione, della formazione, della ricerca e della società dell’informazione.

3.  La Commissione assicura un collegamento efficace tra il presente programma e i programmi e le azioni nei settori della formazione e dell’audiovisivo svolti nell’ambito della cooperazione della Comunità con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti, in particolare il Consiglio d’Europa (Eurimages e l’Osservatorio europeo dell’audiovisivo, di seguito «l’Osservatorio»).

Articolo 14

Controllo e valutazione

1.  La Commissione assicura che le azioni contemplate dalla presente decisione siano soggette ad una valutazione preliminare, a un controllo e a una valutazione ex post. I risultati del processo di controllo e valutazione sono presi in considerazione nell’attuazione del programma.

La Commissione garantisce una valutazione regolare, esterna e indipendente del programma. Per poter valutare efficacemente il programma la Commissione può compilare i dati per esaminare tutte le attività finanziate dal programma. Tale valutazione dovrebbe tenere conto delle modalità di controllo e valutazione delle azioni del comitato di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera d).

Il processo di controllo comprende la stesura delle relazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), e attività specifiche.

2.  La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:

a) una relazione intermedia di valutazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell’applicazione del programma entro e non oltre tre anni dall’avvio del programma;

b) una comunicazione sul proseguimento del programma entro e non oltre quattro anni dall’avvio del programma;

c) una relazione di valutazione ex post particolareggiata entro il 31 dicembre 2015 concernente l’attuazione e i risultati del programma, al completamento di quest’ultimo.

La Commissione pubblica e diffonde le statistiche e analisi pertinenti attraverso i MEDIA Desk.

3.  Le relazioni presentate ai sensi del paragrafo 2, lettere a) e c), individuano il valore aggiunto del programma.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

Le azioni avviate entro il 31 dicembre 2006 in base alla decisione 2000/821/CE del Consiglio ( 10 ) e alla decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ) continuano a essere gestite, fino alla loro chiusura, in conformità delle disposizioni previste dalle suddette decisioni.

Il comitato previsto all’articolo 8 della decisione 2000/821/CE e all’articolo 6 della decisione n. 163/2001/CE è sostituito dal comitato di cui all’articolo 11 della presente decisione.



CAPO VI

INFORMAZIONI RELATIVE AL SETTORE AUDIOVISIVO EUROPEO E PARTECIPAZIONE ALL’OSSERVATORIO EUROPEO DELL’AUDIOVISIVO

Articolo 16

Informazioni relative al settore audiovisivo europeo

L’Unione europea contribuisce al rafforzamento della trasparenza e della diffusione delle informazioni relative al settore audiovisivo europeo.

Articolo 17

Partecipazione all’Osservatorio europeo dell’audiovisivo

Ai fini dell’attuazione dell’articolo 16, l’Unione europea partecipa all’Osservatorio per tutta la durata del programma.

La Commissione rappresenta l’Unione europea nelle relazioni con l’Osservatorio.

Articolo 18

Contributo alla realizzazione degli obiettivi del programma

La partecipazione dell’Unione europea all’Osservatorio costituisce parte integrante del presente programma e contribuisce alla realizzazione dei suoi obiettivi:

a) favorendo la trasparenza del mercato attraverso una migliore comparabilità dei dati raccolti nei vari paesi e assicurando l’accesso degli operatori alle statistiche e all’informazione finanziaria e giuridica, soprattutto degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea dopo il 30 aprile 2004, rafforzando la concorrenzialità e lo sviluppo del settore audiovisivo europeo;

b) permettendo un miglior controllo del programma e facilitandone la valutazione.

Articolo 19

Controllo e valutazione

La valutazione e il controllo della partecipazione dell’Unione europea all’Osservatorio si svolgono nel quadro del controllo e della valutazione del programma, in conformità dell’articolo 14.



CAPO VII

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.




ALLEGATO

CAPO I

OBIETTIVI OPERATIVI E AZIONI DA ATTUARE

1.   Acquisizione e perfezionamento delle competenze nel settore audiovisivo

1.1.   Rafforzare le competenze dei professionisti europei dell’audiovisivo nei settori dello sviluppo, produzione, distribuzione/diffusione e promozione, al fine di migliorare la qualità e il potenziale delle opere audiovisive europee

1.1.1.   Tecniche di scrittura di sceneggiature

 consentire agli sceneggiatori esperti di migliorare le proprie capacità di sviluppare tecniche basate sui metodi tradizionali e interattivi di scrittura.

 sostenere l’elaborazione, l’attuazione e l’aggiornamento di moduli di formazione relativi, tra l’altro, all’individuazione di categorie destinatarie, all’edizione e sviluppo di sceneggiature per un pubblico internazionale, ai rapporti tra sceneggiatore, direttore della scrittura, regista, produttore e distributore,

 sostenere la formazione a distanza e favorire gli scambi e i partenariati che associno i paesi e le regioni con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o ad area linguistica o geografica limitata.

1.1.2.   Gestione economica, finanziaria e commerciale della produzione, distribuzione e promozione delle opere audiovisive

 sviluppare la capacità dei professionisti di afferrare e inserire la dimensione europea nei settori dello sviluppo, della produzione, della commercializzazione, della distribuzione/diffusione e della promozione dei programmi audiovisivi.

 sostenere l’elaborazione, l’attuazione e l’aggiornamento di moduli di formazione in materia di gestione, tenendo conto della dimensione europea,

 sostenere la formazione a distanza e favorire gli scambi e i partenariati che associno i paesi e le regioni con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o ad area linguistica o geografica limitata.

1.1.3.   Previsione a monte del ricorso alle tecnologie digitali per la produzione, postproduzione, distribuzione, commercializzazione e archiviazione dei programmi audiovisivi europei

 sviluppare la capacità dei professionisti di utilizzare le tecnologie digitali, in particolare nei settori della produzione, postproduzione, distribuzione, commercializzazione, archiviazione e multimedia.

 sostenere l’elaborazione, l’attuazione e l’aggiornamento di moduli di formazione in materia di tecnologie audiovisive digitali,

 sostenere la formazione a distanza e favorire gli scambi e i partenariati che associno i paesi e le regioni con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o ad area linguistica o geografica limitata.

1.2.   Migliorare la dimensione europea delle azioni di formazione audiovisiva

1.2.1.   Sostegno al collegamento in rete e alla mobilità dei professionisti europei della formazione, in particolare scuole europee di cinema, istituti di formazione, partner del settore professionale

 favorire gli scambi e la cooperazione tra le istituzioni e/o le attività di formazione esistenti.

 incoraggiare i beneficiari di un sostegno nel quadro del programma a intensificare il coordinamento delle proprie attività di formazione, in particolare quelle che comprendono la formazione continua, al fine di sviluppare una rete europea che possa ricevere il sostegno comunitario, in particolare per la cooperazione che coinvolge gli attori, comprese le emittenti televisive.

1.2.2.   Formazione dei formatori

 disporre di formatori competenti.

 contribuire alla formazione dei formatori, in particolare mediante l’insegnamento a distanza.

1.2.3.   Sostegno alle scuole di cinema

 favorire la mobilità in Europa degli studenti di cinematografia.

 favorire borse di mobilità, legate a un progetto di formazione,

 incoraggiare lo sviluppo di nuovi talenti e professionisti mediante l’istituzione di un premio «Nuovi talenti».

1.2.4.   Realizzazione di azioni di coordinamento e promozione degli enti beneficiari nel quadro delle azioni di cui al punto 1.2.1

 promuovere il coordinamento e la promozione dei progetti beneficiari di un sostegno nel quadro del programma.

 contribuire all’attuazione di azioni mirate di coordinamento e promozione delle attività di formazione sostenute nel quadro del programma.

1.2.5.   Consentire ai professionisti degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea dopo il 30 aprile 2004 di partecipare, tramite l’assegnazione di borse speciali, alle azioni di formazione professionale di cui al punto 1.1.

 facilitare la partecipazione dei professionisti degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea dopo il 30 aprile 2004 ai progetti sostenuti nel quadro del programma.

 contribuire alla realizzazione di un sistema di borse.

2.   Sviluppo

2.1.   Sostenere l’elaborazione di progetti di produzione destinati al mercato europeo e internazionale presentati da società di produzione indipendenti, in particolare PMI

Obiettivi operativi:

 sostenere lo sviluppo di opere europee appartenenti ai generi seguenti: fiction, animazione, documentario, multimedia,

 incoraggiare le imprese a produrre opere di qualità dotate di un potenziale internazionale,

 incoraggiare le imprese a tener conto delle tecnologie digitali nei settori della produzione e della distribuzione fin dalla fase dello sviluppo,

 incoraggiare le imprese a elaborare strategie di fruizione internazionale, commercializzazione e distribuzione fin dalla fase dello sviluppo,

 consentire alle PMI di accedere al sostegno allo sviluppo e di adattare le azioni ai rispettivi bisogni,

 intensificare la complementarità con le azioni sostenute da MEDIA per migliorare le competenze dei professionisti dell’audiovisivo.

Azioni da attuare:

 sostenere lo sviluppo di progetti relativi ad opere audiovisive o di cataloghi di progetti,

 sostenere la digitalizzazione delle opere audiovisive europee fin dalla fase dello sviluppo.

2.2.   Sostenere l’elaborazione di programmi di finanziamento per le società e i progetti di produzione europei, compreso il finanziamento delle coproduzioni

Obiettivi operativi:

 incoraggiare l’elaborazione, da parte delle società di produzione, di programmi di finanziamento per opere appartenenti ai generi seguenti: fiction, animazione, documentario, multimediali,

 come seguito dell’azione preparatoria «Crescita e audiovisivo: i2i audiovisivo», incoraggiare la ricerca di partner finanziari a livello europeo, per creare una sinergia tra gli investitori pubblici e privati e favorire l’elaborazione di strategie di distribuzione fin dalla fase della produzione.

Azioni da attuare:

 sostenere i costi indiretti connessi con il finanziamento privato dei progetti di produzione e coproduzione presentati dalle PMI (ad esempio i costi finanziari, d’assicurazione e di garanzia di buona esecuzione),

 sostenere l’incontro delle PMI, specie delle società di produzione indipendenti, con società che forniscono servizi finanziari attive nel settore dell’elaborazione di programmi d’investimento per lo sviluppo e la coproduzione di opere audiovisive con un potenziale di distribuzione internazionale,

 incoraggiare gli intermediari finanziari a sostenere lo sviluppo e la coproduzione di opere audiovisive con un potenziale di distribuzione internazionale,

 sostenere la cooperazione tra le agenzie nazionali attive nel settore dell’audiovisivo.

3.   Distribuzione e diffusione

Obiettivo operativo trasversale:

 valorizzare la diversità culturale e linguistica delle opere audiovisive europee distribuite.

Azioni da attuare:

 sostenere doppiaggio e sottotitoli nella distribuzione e diffusione, per tutte le vie, in particolare su reti digitali, delle opere audiovisive europee, a favore di produttori, distributori ed emittenti.

3.1.   Rafforzare il settore europeo della distribuzione incoraggiando gli operatori a investire nella coproduzione, acquisizione e promozione di film europei non nazionali e a definire strategie coordinate di commercializzazione

Obiettivo operativo n. 1:

 incoraggiare i distributori cinematografici a investire nella coproduzione, acquisizione dei diritti di sfruttamento e promozione di film europei non nazionali.

Azioni da attuare:

 instaurare un sistema di sostegno automatico ai distributori europei, proporzionale agli ingressi in sala totalizzati dai film europei non nazionali negli Stati membri partecipanti al programma, nei limiti di un importo massimo per film, modulato a seconda dei paesi,

 tale sostegno può essere utilizzato dai distributori solo per essere investito:

 nella coproduzione di film europei non nazionali,

 nell’acquisizione dei diritti di sfruttamento di film europei non nazionali,

 nelle spese di edizione (copie, doppiaggio, sottotitoli), di promozione e di pubblicità per i film europei non nazionali.

Obiettivo operativo n. 2:

 incoraggiare la cooperazione tra distributori europei, per favorire l’adozione di strategie comuni sul mercato europeo.

Azioni da attuare:

 creare un sistema di aiuto selettivo alla distribuzione di film europei non nazionali destinato ai consorzi di distributori europei e assegnare loro un aiuto diretto qualora siano costituiti su base permanente.

Obiettivo operativo n. 3:

 incoraggiare la cooperazione tra distributori, produttori e agenti di vendita, per definire strategie internazionali di commercializzazione dei film europei fin dalla fase di sviluppo.

Azioni da attuare:

 instaurare un sistema di sostegno alla creazione di un kit di promozione delle opere cinematografiche europee (comprendente una copia sottotitolata, una colonna sonora internazionale — musica ed effetti — e materiale promozionale).

Obiettivo operativo n. 4:

 favorire l’accesso al finanziamento delle PMI per la distribuzione e la vendita internazionale di opere europee non nazionali.

Azioni da attuare:

 sostenere i costi indiretti (ad esempio i costi finanziari e di assicurazione) connessi con le attività di distribuzione e/o di vendita internazionale, come l’acquisizione di cataloghi di film europei non nazionali, l’esplorazione di nuovi mercati per tali film, la costituzione di consorzi permanenti di distributori europei.

3.2.   Migliorare la circolazione dei film europei non nazionali sul mercato europeo e internazionale mediante misure di incoraggiamento dell’esportazione, della distribuzione su qualunque supporto e della programmazione in sala

Obiettivo operativo n. 1:

 incoraggiare i distributori cinematografici a investire in costi di edizione e promozione adeguati per i film europei non nazionali.

Azioni da attuare:

 instaurare un sistema di sostegno selettivo ai distributori cinematografici per la promozione e la commercializzazione di film europei non nazionali. I criteri di selezione dei film possono comprendere disposizioni volte a distinguere i progetti a seconda della loro origine e della loro categoria di bilancio,

 assegnare un sostegno particolare ai film interessanti per la valorizzazione della diversità culturale e linguistica europea,

 assegnare un aiuto all’uscita di un pacchetto di opere europee non nazionali in un dato periodo.

Obiettivo operativo n. 2:

 favorire la proiezione dei film europei non nazionali sul mercato europeo, in particolare sostenendo il coordinamento di una rete di sale.

Azioni da attuare:

 incoraggiare i gestori e gli operatori a proporre una programmazione significativa di film europei non nazionali nelle sale di prima visione, per una durata minima di gestione. Il sostegno assegnato a ciascuna sala sarà determinato in base alla programmazione e tenendo conto del numero di ingressi realizzati dai film europei non nazionali in un dato periodo di riferimento,

 contribuire allo sviluppo di azioni educative e di sensibilizzazione del pubblico giovanile nelle sale,

 favorire la creazione e il consolidamento di reti di gestori europei per lo sviluppo di azioni comuni a favore di tale programmazione.

Obiettivo operativo n. 3:

 incoraggiare la vendita internazionale e l’esportazione di film europei, specie di film europei non nazionali, in Europa.

Azioni da attuare:

 instaurare un sistema di sostegno alle società europee di distribuzione internazionale di film per il cinema (agenti di vendita) in funzione dei risultati da loro ottenuti sul mercato in un determinato periodo. Tale sostegno dovrà essere investito nell’acquisizione di nuovi film europei non nazionali e nella loro promozione sul mercato europeo e internazionale.

3.3.   Promuovere la diffusione transnazionale delle opere audiovisive europee prodotte da società di produzione indipendenti, incoraggiando la cooperazione tra emittenti, da una parte, e produttori e distributori indipendenti, dall’altra

Obiettivo operativo n. 1:

 incoraggiare la diffusione di opere audiovisive europee non nazionali provenienti da società di produzione indipendenti.

Azioni da attuare:

 incoraggiare i produttori indipendenti a realizzare opere (fiction, documentari e animazione) che prevedano la partecipazione di almeno tre emittenti di più Stati membri. I criteri di selezione dei beneficiari possono comprendere disposizioni volte a distinguere i progetti secondo la rispettiva categoria di bilancio; assegnare un sostegno particolare ai film interessanti per la valorizzazione del patrimonio audiovisivo e della diversità culturale e linguistica europea.

Obiettivo operativo n. 2:

 facilitare l’accesso al finanziamento per le società di produzione indipendenti europee.

Azioni da attuare:

 sostenere i costi indiretti (ad esempio i costi finanziari, di assicurazione e di garanzia di buona esecuzione) connessi con la produzione di opere (fiction, documentari e animazione) che prevedano la partecipazione di almeno tre emittenti di più Stati membri appartenenti a zone linguistiche diverse.

Obiettivo operativo n. 3:

 favorire la distribuzione internazionale di programmi televisivi europei di produttori indipendenti. La distribuzione dei programmi richiede l’accordo del produttore indipendente, che deve ricevere una quota adeguata dei proventi delle vendite.

Azioni da attuare:

 instaurare un sistema di sostegno alle società europee di distribuzione internazionale di opere audiovisive (distributori internazionali) in funzione dei risultati da loro ottenuti sul mercato in un periodo determinato. Tale sostegno dovrà essere investito dai distributori internazionali nelle spese di acquisizione e promozione di nuove opere europee sul mercato europeo e internazionale.

3.4.   Incoraggiare la digitalizzazione delle opere audiovisive europee

Obiettivo operativo n. 1:

 migliorare la distribuzione delle opere europee non nazionali su supporto digitale a uso privato (DVD), in particolare incoraggiando la cooperazione tra editori per la creazione di master multilingui su scala europea,

 favorire l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’edizione di opere europee (realizzazione di master digitali adatti a tutti i distributori europei),

 incoraggiare particolarmente gli editori a investire in costi di promozione e distribuzione adeguati per le opere audiovisive europee non nazionali,

 sostenere il multilinguismo delle opere europee (doppiaggio, sottotitoli e produzione multilingue).

Azioni da attuare:

 instaurare un sistema di sostegno automatico agli editori di opere cinematografiche e audiovisive europee su supporti destinati a uso privato (come DVD, DVD-ROM), in funzione dei risultati da loro ottenuti sul mercato in un determinato periodo. Tale sostegno dovrà essere investito dagli editori nelle spese di edizione e distribuzione di nuove opere europee non nazionali su supporto digitale,

 sostenere la digitalizzazione dei contenuti per la distribuzione.

Obiettivo operativo n. 2:

 favorire la fornitura di opere europee non nazionali che saranno distribuite on line attraverso servizi avanzati di distribuzione e nuovi media (Internet, video-on-demand, pay-per-view), sviluppando nel contempo tecniche per tutelare le opere on line e lottare contro la pirateria,

 favorire l’adeguamento dell’industria europea dei programmi audiovisivi agli sviluppi della tecnologia digitale, soprattutto per quanto riguarda i servizi avanzati di distribuzione on line.

Azioni da attuare:

 incoraggiare le società europee (fornitori di accessi on line, reti tematiche, ecc.), con misure a favore della digitalizzazione delle opere e della creazione di materiale di promozione e pubblicità su supporto digitale, a creare cataloghi di opere europee su formato digitale destinate alla fruizione attraverso i nuovi media,

 promuovere la nascita di servizi digitali che comprendono cataloghi europei.

3.5.   Incoraggiare le sale che proiettano una notevole percentuale di opere europee non nazionali a sfruttare le possibilità offerte dalla distribuzione digitale

Obiettivi operativi:

 incoraggiare le sale a investire in attrezzatura digitale, facilitando l’accesso al prestito per i gestori delle sale stesse.

Azioni da attuare:

 sostenere i costi indiretti (ad esempio i costi finanziari e di assicurazione) sostenuti dai gestori e dagli operatori delle sale cinematografiche per gli investimenti in attrezzatura digitale.

4.   Promozione

4.1.   Migliorare la circolazione delle opere audiovisive europee garantendo al settore audiovisivo europeo un accesso ai mercati professionali europei e internazionali

Obiettivo operativo n. 1:

 migliorare le condizioni di accesso dei professionisti alle manifestazioni commerciali e ai mercati audiovisivi professionali, in Europa e al di fuori.

Azioni da attuare:

 fornire assistenza tecnica e finanziaria nel quadro di manifestazioni quali:

 principali mercati europei e internazionali del cinema,

 principali mercati europei e internazionali della televisione,

 mercati tematici, in particolare i mercati dei film di animazione, dei documentari, dei sistemi multimediali e delle nuove tecnologie.

Obiettivo operativo n. 2 e azione da attuare:

 favorire e sostenere la costituzione di cataloghi europei e la realizzazione di banche dati relative ai cataloghi di programmi europei destinati ai professionisti.

Obiettivo operativo n. 3:

 favorire il sostegno alla promozione a partire dalla fase di preproduzione o di produzione.

Azioni da attuare:

 sostenere l’organizzazione di forum per lo sviluppo, il finanziamento, la coproduzione e la distribuzione di opere e programmi europei (o in maggioranza europei),

 realizzare e lanciare campagne di marketing e promozione commerciale di programmi cinematografici e audiovisivi europei allo stadio della fase di produzione.

4.2.   Migliorare l’accesso del pubblico europeo e internazionale alle opere audiovisive europee

Obiettivi operativi e azioni da attuare:

 incoraggiare i festival dell’audiovisivo a programmare una parte maggioritaria o significativa di opere europee e sostenerli nell’impresa,

 privilegiare e sostenere i festival che contribuiscono alla promozione delle opere degli Stati membri o delle regioni con scarsa capacità di produzione di audiovisivi e delle opere di giovani creatori europei, favorendo la diversità culturale e linguistica e il dialogo tra culture,

 incoraggiare e sostenere le iniziative di educazione all’immagine organizzate dai festival e rivolte al pubblico giovanile, in stretta collaborazione con la scuola e con altre istituzioni,

 incoraggiare e sostenere le iniziative dei professionisti, in particolare dei gestori delle sale cinematografiche, delle reti televisive pubbliche o commerciali, i festival e le istituzioni culturali, in stretta collaborazione con gli Stati membri e la Commissione, per organizzare attività promozionali destinate al grande pubblico a favore della creazione cinematografica e audiovisiva europea,

 incoraggiare e sostenere l’organizzazione di avvenimenti ad ampia copertura mediatica, come l’assegnazione di premi e giornate dedicate al cinema europeo.

4.3.   Incoraggiare azioni comuni tra enti nazionali di promozione di film e programmi audiovisivi

Obiettivi operativi:

 incoraggiare il collegamento in rete e il coordinamento di azioni comuni e progetti europei.

Azioni da attuare:

 sostenere la creazione di piattaforme europee di promozione,

 sostenere i consorzi e le organizzazioni ombrello europei per la promozione nazionale e/o regionale sul mercato europeo e mondiale,

 sostenere il collegamento in rete tra i festival, in particolare lo scambio di programmi ed esperienze,

 sostenere il consorzio tra progetti che perseguono obiettivi identici, simili e/o complementari,

 sostenere la creazione di reti di banche dati e cataloghi.

4.4.   Incoraggiare la promozione e l’accessibilità del patrimonio audiovisivo e cinematografico europeo

Obiettivo operativo e azione da attuare:

 incoraggiare e sostenere l’organizzazione di avvenimenti, mirati in particolare al pubblico giovanile, allo scopo di promuovere il patrimonio audiovisivo e cinematografico europeo.

5.   Progetti pilota

Obiettivo operativo:

 garantire l’adeguamento del programma agli sviluppi del mercato, in connessione in particolare con l’introduzione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Azioni da attuare:

 sostenere progetti pilota nei settori che potrebbero essere influenzati dall’introduzione e dall’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione,

 diffondere ampiamente i risultati dei progetti pilota, mediante l’organizzazione di conferenze o di avvenimenti on line e off line, al fine d’incoraggiare la diffusione delle buone prassi.

CAPO II

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI

1.   Sostegno comunitario

1.1.   Parte del contributo comunitario nei costi delle operazioni sostenute

Il contributo finanziario di MEDIA non può superare il 50 % dei costi delle operazioni sostenute, tranne nei casi che seguono.

Il contributo finanziario di MEDIA può raggiungere il 60 % dei costi delle operazioni sostenute:

a) nel caso di azioni di formazione in paesi o regioni con scarsa capacità di produzione di audiovisivi e/o ad area geografica o linguistica limitata;

b) nel caso di progetti presentati nel quadro dei filoni sviluppo, distribuzione/diffusione e promozione interessanti per la valorizzazione della diversità linguistica e culturale europea;

c) per le azioni, tra quelle descritte al capo I, punto 3, del presente allegato (distribuzione e diffusione) individuate come conformi alla procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

Il contributo finanziario di MEDIA può raggiungere il 75 % dei costi delle operazioni sostenute nel caso di azioni di formazione situate sul territorio degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea dopo il 30 aprile 2004. Questa disposizione riceverà un’attenzione particolare nel quadro della valutazione intermedia del programma.

1.2.   Modalità del sostegno comunitario

La Commissione garantisce che il programma sia accessibile e sia applicato in maniera trasparente.

Il sostegno comunitario è versato sotto forma di sovvenzioni o borse.

Nel settore della formazione, una parte adeguata dei fondi disponibili ogni anno dev’essere assegnata, nella misura del possibile, ad attività nuove.

1.3.   Selezione dei progetti

I progetti selezionati devono essere conformi:

 alle disposizioni della presente decisione e del suo allegato,

 alle disposizioni dei regolamenti (CE, Euratom) n. 1605/2002 e (CE, Euratom) n. 2342/2002.

1.4.   Ripartizione delle risorse

I fondi disponibili saranno ripartiti in base ai seguenti orientamenti:



Acquisizione e perfezionamento delle competenze

7 % circa

Sviluppo

20 % almeno

Distribuzione

55 % almeno

Promozione

9 % circa

Progetti pilota

4 % circa

Questioni orizzontali

5 % almeno

Le percentuali hanno valore indicativo e possono essere adattate secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

Per garantire l’efficacia globale e la corretta realizzazione degli obiettivi del programma, come illustrato nell’articolo 1, la Comunità dovrebbe concentrarsi sullo sviluppo delle azioni svolte nell’ambito dei precedenti programmi menzionati nel considerando 7.

Tutte le azioni sono rivedute annualmente in conformità della procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2, in modo che la Comunità possa rispondere alle esigenze e all’evoluzione del settore.

Per garantire gli obiettivi culturali e industriali generali del programma la decisione sulla ripartizione annuale della dotazione finanziaria dovrebbe basarsi su un controllo continuo dell’efficacia delle linee d’azione del programma stesso.

2.   Comunicazione

2.1.   Commissione

La Commissione può organizzare seminari, colloqui o riunioni per facilitare l’attuazione del programma, e avviare ogni azione appropriata d’informazione, pubblicazione e diffusione, in particolare in relazione al controllo e alla valutazione del programma. Tali attività possono essere finanziate mediante sovvenzioni o tramite procedura d’appalto oppure essere organizzate e finanziate direttamente dalla Commissione.

2.2.   MEDIA desk e antenne MEDIA

La Commissione, direttamente e congiuntamente con gli Stati membri, costituisce una rete europea di MEDIA desk e di antenne MEDIA, che funga da organo esecutivo a livello nazionale, nel rispetto dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in particolare al fine di:

a) informare i professionisti del settore audiovisivo delle varie forme di sostegno disponibili nell’ambito delle politiche dell’Unione europea;

b) assicurare la pubblicazione e la promozione del programma;

c) incoraggiare la massima partecipazione possibile dei professionisti alle azioni del programma;

d) assistere i professionisti nella presentazione dei progetti elaborati sulla base dell’invito a presentare proposte;

e) favorire la cooperazione transfrontaliera tra professionisti, istituzioni e reti;

f) sostenere la Commissione nel garantire il collegamento con le varie istituzioni di sostegno degli Stati membri ai fini della complementarità delle azioni del programma con le misure nazionali di sostegno;

g) mettere a disposizione delle parti interessate dati quantitativi sui mercati nazionali dell’audiovisivo.

3.   Informazioni relative al mercato audiovisivo europeo e partecipazione all’Osservatorio ed eventuale cooperazione con il fondo di sostegno Eurimages del Consiglio d’Europa.

Il programma fornisce la base giuridica per le spese necessarie al controllo degli strumenti comunitari in materia di politica audiovisiva.

Il programma prevede in particolare che l’Unione europea continui a partecipare all’Osservatorio. Tale partecipazione facilita l’accesso all’informazione per gli operatori del settore, nonché la sua diffusione. Essa contribuisce poi a una maggiore trasparenza del processo di produzione. Il programma potrebbe inoltre consentire all’Unione europea di esplorare le possibilità di realizzare una cooperazione (escludendo aspetti finanziari e amministrativi) con il fondo di sostegno Eurimages, al fine di promuovere la competitività del settore audiovisivo europeo sul mercato internazionale.

4.   Compiti di gestione

La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese relative alle azioni di preparazione, seguito, controllo, audit e valutazione direttamente necessarie alla gestione del programma e alla realizzazione dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, azioni d’informazione e pubblicazione, spese legate alle reti informatiche per lo scambio d’informazioni e ogni altra spesa d’assistenza amministrativa e tecnica cui può ricorrere la Commissione per la gestione del programma. Esperti dei gruppi consultivi tecnici, o provenienti da altre procedure di valutazione e selezione, sono adeguatamente retribuiti.

Nell’attuare il programma, la Commissione assicurerà la conformità con gli obiettivi e le priorità di cui all’articolo 1 e garantirà che la partecipazione dei professionisti al programma rispecchi in modo equilibrato la diversità culturale europea.

5.   Controlli e audit

Per i progetti selezionati conformemente alla procedura di cui all’articolo 9 è previsto un sistema di audit a campione.

Il beneficiario di una sovvenzione mantiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute per un periodo di cinque anni a partire dall’ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione fa sì che, se necessario, i documenti giustificativi in possesso dei partner o dei suoi membri siano messi a disposizione della Commissione.

La Commissione, direttamente tramite i propri agenti o tramite ogni altro organismo esterno qualificato di sua scelta, ha il diritto di effettuare un audit sull’utilizzo della sovvenzione. Detti audit possono aver luogo per tutta la durata del contratto e in un periodo di cinque anni a partire dalla data di pagamento del saldo della sovvenzione. I risultati degli audit possono portare a decisioni di recupero dei fondi da parte della Commissione.

Il personale della Commissione e le persone esterne incaricate dalla Commissione hanno accesso, in particolare, agli uffici del beneficiario, nonché a tutte le informazioni necessarie, anche in formato elettronico, per condurre a buon fine gli audit.

La Corte dei conti e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) hanno gli stessi diritti della Commissione, in particolare in materia di accesso.

Inoltre, per proteggere gli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, la Commissione è autorizzata a effettuare controlli e verifiche sul posto nel quadro del presente programma, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ( 12 ). Se necessario, l’OLAF procede a inchieste proprie, disciplinate dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ( 13 ).



( 1 ) GU C 255 del 14.10.2005, pag. 39.

( 2 ) GU C 164 del 5.7.2005, pag. 76.

( 3 ) Parere del Parlamento europeo del 25 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 251 E del 17.10.2006, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

( 4 ) Programmi istituiti rispettivamente dalla:

 decisione 90/685/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente l’attuazione di un programma d’azione volto a promuovere lo sviluppo dell’industria audiovisiva europea (MEDIA) (1991-1995) (GU L 380 del 31.12.1990, pag. 37) (MEDIA I),

 decisione 95/563/CE del Consiglio, del 10 luglio 1995, relativa all’attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II — Sviluppo e distribuzione) (1996-2000) (GU L 321 del 30.12.1995, pag. 25) e decisione 95/564/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa all’attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell’industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA II — formazione) (GU L 321 del 30.12.1995, pag. 33) (MEDIA II),

 decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa all’attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005) (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82). Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1) (MEDIA Plus), e

 decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, relativa all’attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell’industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA — formazione) (2001-2005) (GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1). Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 (MEDIA — formazione).

( 5 ) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

( 6 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

( 7 ) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

( 8 ) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

( 9 ) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

( 10 ) GU L 13 del 17.1.2001, pag. 82.

( 11 ) GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1.

( 12 ) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

( 13 ) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

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