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Document 02006D0771(01)-20220210

Consolidated text: Decisione della Commissione, del 9 novembre 2006, relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio [notificata con il numero C(2006) 5304] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2006/771/CE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/771(2)/2022-02-10

02006D0771(01) — IT — 10.02.2022 — 008.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2006

relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio

[notificata con il numero C(2006) 5304]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/771/CE)

(GU L 312 del 11.11.2006, pag. 66)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 maggio 2008

  L 151

49

11.6.2008

 M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2009

  L 119

32

14.5.2009

 M3

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2010

  L 166

33

1.7.2010

 M4

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE dell’8 dicembre 2011

  L 329

10

13.12.2011

►M5

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 2013

  L 334

17

13.12.2013

 M6

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1483 DELLA COMMISSIONE dell'8 agosto 2017

  L 214

3

18.8.2017

►M7

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1345 DELLA COMMISSIONE del 2 agosto 2019

  L 212

53

13.8.2019

►M8

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/180 DELLA COMMISSIONE dell'8 febbraio 2022

  L 29

17

10.2.2022




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2006

relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio

[notificata con il numero C(2006) 5304]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/771/CE)



Articolo 1

La presente decisione mira ad armonizzare le bande di frequenza e i relativi parametri tecnici per la messa in servizio e l’uso efficiente dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio in modo che tali apparecchiature possano beneficiare della classificazione «classe 1» ai sensi della decisione 2000/299/CE.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

▼M7

1) 

«apparecchiature a corto raggio», apparecchiature radio che ricevono e/o trasmettono comunicazioni unidirezionali o bidirezionali a brevi distanze e a bassa potenza;

2) 

«su base di non interferenza e senza diritto a protezione», che nessuna interferenza pregiudizievole può essere causata a qualsiasi servizio di radiocomunicazione e che non può essere chiesta la protezione di queste apparecchiature da interferenze derivanti da servizi di radiocomunicazione;

▼M5

3) 

«categoria di apparecchiature a corto raggio», un gruppo di apparecchiature a corto raggio che usano lo spettro radio con meccanismi di accesso allo spettro simili o sulla base di contesti d’uso comuni/condivisi.

▼M5

Articolo 3

1.  
Gli Stati membri designano e mettono a disposizione, su base non esclusiva, senza interferenze e senza diritto a protezione, le bande di frequenza per le categorie di apparecchiature a corto raggio, soggette alle condizioni specifiche di cui all’allegato della presente decisione, nei termini stabiliti nello stesso allegato.
2.  
Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono chiedere di beneficiare delle disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 5, della decisione sullo spettro radio.
3.  
La presente decisione non pregiudica il diritto degli Stati membri di autorizzare l’uso delle bande di frequenza a condizioni meno restrittive o per le apparecchiature a corto raggio non facenti parte della categoria armonizzata, a condizione che ciò non impedisca o riduca la possibilità per le apparecchiature a corto raggio di detta categoria di utilizzare l’insieme delle condizioni tecniche e operative adeguate, come specificato nell’allegato della presente decisione, che consente l’uso condiviso di una determinata parte dello spettro su base non esclusiva e per finalità diverse da parte di apparecchiature a corto raggio della stessa categoria.

▼B

Articolo 4

Gli Stati membri tengono sotto controllo l'uso delle bande in questione e riferiscono gli esiti alla Commissione, in modo da permettere revisioni periodiche e tempestive della decisione.

▼M8

Articolo 4 bis

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all’attuazione della presente decisione al più tardi entro il 1o ottobre 2022.

▼B

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼M8




ALLEGATO

Bande di frequenza con corrispondenti condizioni tecniche armonizzate e termini di attuazione per le apparecchiature a corto raggio

La tabella 1 definisce l’ambito di applicazione delle diverse categorie di apparecchiature a corto raggio (definite all’articolo 2, punto 3) cui si applica la presente decisione. Nella tabella 2 sono riportate diverse combinazioni di banda di frequenza e categoria di apparecchiature a corto raggio, insieme alle condizioni tecniche armonizzate per l’accesso allo spettro e ai termini di attuazione applicabili.

Condizioni tecniche generali applicabili a tutte le bande e tutte le apparecchiature a corto raggio che rientrano nell’ambito di applicazione della presente decisione:

— 
gli Stati membri devono autorizzare l’uso delle bande di frequenza adiacenti stabilite nella tabella 2 come un’unica banda di frequenza, a patto che siano soddisfatte le condizioni specifiche di ciascuna di dette bande di frequenza adiacenti;
— 
gli Stati membri devono autorizzare l’uso dello spettro fino ai limiti di potenza di trasmissione, intensità di campo o densità di potenza stabiliti alla tabella 2. A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, possono imporre condizioni meno restrittive, vale a dire consentire l’uso dello spettro a potenze di trasmissione, intensità di campo o densità di potenza più elevate, a condizione di non limitare o compromettere l’adeguata coesistenza tra apparecchiature a corto raggio in bande armonizzate dalla presente decisione;
— 
gli Stati membri possono imporre esclusivamente i parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali) stabiliti alla tabella 2 e non devono aggiungere altri parametri o altre prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di attenuazione. Per condizioni meno restrittive, di cui all’articolo 3, paragrafo 3, si intende che gli Stati membri possono omettere completamente tali parametri aggiuntivi in una data cella oppure autorizzare valori più elevati, a condizione che non risulti compromesso il relativo ambiente di condivisione nella banda armonizzata;
— 
gli Stati membri possono imporre esclusivamente le altre restrizioni d’uso stabilite nella tabella 2 e non devono aggiungerne di ulteriori. Dato che, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, possono essere applicate condizioni meno restrittive, gli Stati membri possono omettere parzialmente o integralmente queste restrizioni, a condizione che non risulti compromesso il relativo ambiente di condivisione nella banda armonizzata;
— 
le condizioni meno restrittive a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, devono essere applicate fatta salva la direttiva 2014/53/UE.

Ai fini del presente allegato si applica la seguente definizione di ciclo di funzionamento:

per «ciclo di funzionamento» si intende il rapporto, espresso in percentuale, di Σ(Ton)/(Tobs), dove Ton è il tempo di funzionamento di un singolo dispositivo di trasmissione e Tobs è il periodo di osservazione. Il Ton è misurato in una banda di frequenza di osservazione (Fobs). Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, il Tobs è un periodo ininterrotto di un’ora, mentre con il termine Fobs si fa riferimento alla banda di frequenza applicabile nel presente allegato tecnico. In base alle condizioni meno restrittive ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri possono consentire un valore più elevato per il «ciclo di funzionamento».



Tabella 1

Categorie di apparecchiature a corto raggio a norma dell’articolo 2, punto 3, e loro ambito di applicazione

Categoria di apparecchiature a corto raggio

Ambito di applicazione

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

Tutti i tipi di apparecchiature radio che, a prescindere dall’applicazione o dalla loro finalità, soddisfano le condizioni tecniche stabilite per la determinata banda di frequenza. Tra gli usi tipici rientrano le apparecchiature di telemetria, i telecomandi, gli allarmi, gli strumenti per la trasmissione di dati in generale e altre applicazioni.

Dispositivi per impianti medici attivi

La parte radio dei dispositivi medici impiantabili attivi destinati a essere impiantati interamente o parzialmente, mediante intervento chirurgico o medico, nel corpo umano o in quello animale e, ove applicabile, le loro periferiche. I dispositivi medici impiantabili attivi sono definiti nella direttiva 90/385/CEE del Consiglio (1).

Dispositivi per l’ascolto assistito

I sistemi di comunicazione radio che consentono alle persone affette da disabilità uditiva di aumentare la loro capacità di ascolto. Normalmente comprendono uno o più trasmettitori radio e uno o più ricevitori radio.

Dispositivi di trasmissione continua/ad alto ciclo di funzionamento

I dispositivi radio che utilizzano trasmissioni a bassa latenza e ad alto ciclo di funzionamento. Tali dispositivi sono generalmente utilizzati per i sistemi personali senza fili per lo streaming audio e multimediale usati per le trasmissioni audio/video combinate e i segnali di sincronizzazione audio/video, i telefoni cellulari, i sistemi di intrattenimento domestico o per il settore automobilistico, i microfoni e gli altoparlanti senza fili, le cuffie senza filo, i dispositivi radio portatili, i dispositivi per l’ascolto assistito, gli auricolari e i microfoni senza fili, da utilizzare durante concerti o altri spettacoli, e i trasmettitori FM analogici a bassa potenza.

Apparecchiature induttive

I dispositivi radio che utilizzano i campi magnetici con sistemi a loop induttivo per le comunicazioni in campo prossimo (near field) e le applicazioni di radio determinazione, che di norma comprendono le apparecchiature per l’immobilizzazione dei veicoli e l’identificazione degli animali, i sistemi di allarme, la rilevazione di cavi, la gestione dei rifiuti, l’identificazione delle persone, i collegamenti vocali senza fili, il controllo dell’accesso, i sensori di prossimità e di metalli, i sistemi antifurto nonché i sistemi antifurto ad induzione RF, il trasferimento di dati verso dispositivi palmari, l’identificazione automatica di articoli, i sistemi di controllo senza fili e la riscossione automatica dei pedaggi stradali.

Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento

I dispositivi radio che si basano su un uso dello spettro globalmente basso e regole di accesso allo spettro a basso ciclo di funzionamento per garantire un elevato livello di affidabilità dell’accesso allo spettro e delle trasmissioni in bande condivise. Tra le applicazioni tipiche rientrano i sistemi di allarme che segnalano, tramite comunicazioni radio, uno stato di allerta a distanza e i sistemi di telesoccorso che garantiscono l’affidabilità delle comunicazioni per le persone in situazioni di emergenza.

Dispositivi per l’acquisizione di dati medici

La trasmissione di dati non vocali da e verso dispositivi medici non impiantabili finalizzata a monitorare, diagnosticare e curare i pazienti in strutture sanitarie o a domicilio, secondo le prescrizioni di professionisti sanitari debitamente autorizzati.

Dispositivi PMR446

Le apparecchiature portatili (senza stazione di base o ripetitori) indossate o azionate manualmente, che utilizzano antenne integrate unicamente al fine di massimizzare la condivisione e ridurre al minimo le interferenze. Le apparecchiature PMR446 funzionano in modalità peer-to-peer (P2P) a corto raggio e non devono essere utilizzate né come parte di una rete infrastrutturale né come ripetitori.

Dispositivi di radio determinazione

I dispositivi radio utilizzati per determinare la posizione, la velocità e/o altre caratteristiche di un oggetto o per ottenere informazioni su questi parametri. Le apparecchiature di radio determinazione generalmente consentono di effettuare misurazioni per ottenere tali caratteristiche. I dispositivi di radio determinazione escludono qualsiasi tipo di comunicazione radio punto-punto o punto-multipunto.

Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID)

I sistemi di comunicazione radio basati su tag/interrogatori, costituiti da i) dispositivi radio (tag), installati su articoli animati o inanimati, e ii) unità trasmittenti/riceventi (interrogatori) che attivano i tag e ricevono i dati. Tra le applicazioni tipiche rientrano la tracciabilità e l’identificazione di articoli, ad esempio per i sistemi elettronici antitaccheggio, e la raccolta e la trasmissione dei dati relativi agli articoli su cui sono fissati i tag, che possono essere privi di batteria, assistiti da batteria o alimentati a batteria. Le risposte di un tag sono convalidate dal relativo interrogatore e trasmesse al sistema ospitante (host system).

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto

I dispositivi radio utilizzati nel settore dei trasporti (su strada, per ferrovia, per via d’acqua o aerea, a seconda delle restrizioni tecniche pertinenti), della gestione del traffico, della navigazione, della gestione della mobilità e nei sistemi di trasporto intelligenti (ITS). Tra le applicazioni tipiche rientrano le interfacce tra diversi modi di trasporto, la comunicazione tra veicoli (ad esempio veicolo-veicolo), tra veicoli e postazioni fisse (ad esempio veicolo-infrastruttura) nonché la comunicazione da e verso gli utenti.

Dispositivi di trasmissione a banda larga

I dispositivi radio che utilizzano tecniche di modulazione a banda larga per accedere allo spettro. Tra gli usi tipici rientrano i sistemi di accesso senza fili come le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) o le apparecchiature a corto raggio a banda larga nelle reti di dati.

(1)   

Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).



Tabella 2

Bande di frequenza con corrispondenti condizioni tecniche armonizzate e termini di attuazione per le apparecchiature a corto raggio

Banda n.

Banda di frequenza

Categoria di apparecchiature a corto raggio

Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza

Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)

Altre restrizioni d’uso

Termine di attuazione

1

9-59,750 kHz

Apparecchiature induttive

72 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

90

9-148 kHz

Dispositivi di radio determinazione

46 dBμA/m a una distanza di 10 m a una frequenza di riferimento di 100 Hz, al di fuori del dispositivo per la risonanza magnetica nucleare (RMN).

Intensità di campo magnetico discendente di 10 dB/decade sopra i 100 Hz.

 

Per applicazioni di risonanza magnetica nucleare (RMN) chiusa [j].

1o luglio 2022

2

9-315 kHz

Dispositivi per impianti medici attivi

30 dΒμΑ/m a 10 metri

Limite del ciclo di funzionamento: 10 %

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi medici impiantabili attivi.

1o luglio 2014

3

59,750-60,250 kHz

Apparecchiature induttive

42 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

4

60,250-74,750 kHz

Apparecchiature induttive

72 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

5

74,750-75,250 kHz

Apparecchiature induttive

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

6

75,250-77,250 kHz

Apparecchiature induttive

72 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

7

77,250-77,750 kHz

Apparecchiature induttive

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

8

77,750-90 kHz

Apparecchiature induttive

72 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

9

90-119 kHz

Apparecchiature induttive

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

10

119-128,6 kHz

Apparecchiature induttive

66 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

11

128,6-129,6 kHz

Apparecchiature induttive

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

12

129,6-135 kHz

Apparecchiature induttive

66 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

13

135-140 kHz

Apparecchiature induttive

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

14

140-148,5 kHz

Apparecchiature induttive

37,7 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

15

148,5-5 000  kHz [1]

Apparecchiature induttive

– 15 dΒμΑ/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz.

Inoltre, l’intensità di campo totale è di – 5 dΒμΑ/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz.

 

 

1o luglio 2014

91

148-5 000  kHz

Dispositivi di radio determinazione

– 15 dBμA/m a una distanza di 10 m al di fuori del dispositivo per la risonanza magnetica nucleare (RMN).

 

Per applicazioni di risonanza magnetica nucleare (RMN) chiusa [j].

1o luglio 2022

17

400-600 kHz

Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID)

– 8 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

85

442,2-450,0 kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

7 dBμA/m a 10 metri

Spaziatura tra i canali ≥ 150 Hz

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi di rilevamento persone e anticollisione.

1o gennaio 2020

18

456,9-457,1 kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

7 dBμA/m a 10 metri

 

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per la rilevazione di emergenza di vittime sepolte e oggetti di valore.

1o luglio 2014

19

984-7 484  kHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto

9 dΒμΑ/m a 10 metri

Limite del ciclo di funzionamento: 1 %

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per le trasmissioni Eurobalise in presenza di treni che utilizzano la banda di frequenza 27 090 -27 100  kHz per la telealimentazione conformemente alle condizioni stabilite per la banda di frequenza 28.

1o luglio 2014

20

3 155 -3 400  kHz

Apparecchiature induttive

13,5 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

21

5 000 -30 000  kHz [2]

Apparecchiature induttive

– 20 dΒμΑ/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz. Inoltre, l’intensità di campo totale è di – 5 dΒμΑ/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz.

 

 

1o luglio 2014

92

5 000 -30 000  kHz

Dispositivi di radio determinazione

– 5 dBμA/m a una distanza di 10 m al di fuori del dispositivo per la risonanza magnetica nucleare (RMN).

 

Per applicazioni di risonanza magnetica nucleare (RMN) chiusa [j].

1o luglio 2022

22

6 765 -6 795  kHz

Apparecchiature induttive

42 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

23

7 300 -23 000  kHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto

– 7 dΒμΑ/m a 10 metri

Si applicano i requisiti relativi alle antenne [8].

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per le trasmissioni Eurobalise in presenza di treni che utilizzano la banda di frequenza 27 090 -27 100  kHz per la telealimentazione conformemente alle condizioni stabilite per la banda di frequenza 28.

1o luglio 2014

24

7 400 -8 800  kHz

Apparecchiature induttive

9 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

25

10 200 -11 000  kHz

Apparecchiature induttive

9 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

27a

13 553 -13 567  kHz

Apparecchiature induttive

42 dΒμΑ/m a 10 metri

Si applicano i requisiti relativi alle maschere di trasmissione e alle antenne per tutti i segmenti delle frequenze combinate [8], [9].

 

1o gennaio 2020

27b

13 553 -13 567  kHz

Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID)

60 dΒμΑ/m a 10 metri

Si applicano i requisiti relativi alle maschere di trasmissione e alle antenne per tutti i segmenti delle frequenze combinate [8], [9].

 

1o luglio 2014

27c

13 553 -13 567  kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

10 mW e.r.p.

 

 

1o luglio 2014

28

26 957 -27 283  kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

10 mW e.r.p.

 

 

1o luglio 2014

29

26 990 -27 000  kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

100 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %

I dispositivi per il comando di modellini [d] possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento.

 

1o luglio 2014

30

27 040 -27 050  kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

100 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %

I dispositivi per il comando di modellini [d] possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento.

 

1o luglio 2014

31

27 090 -27 100  kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

100 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %

I dispositivi per il comando di modellini [d] possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento.

 

1o luglio 2014

32

27 140 -27 150  kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

100 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %

I dispositivi per il comando di modellini [d] possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento.

 

1o luglio 2014

33

27 190 -27 200  kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

100 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %

I dispositivi per il comando di modellini [d] possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento.

 

1o luglio 2014

34

30-37,5 MHz

Dispositivi per impianti medici attivi

1 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento: 10 %

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per gli impianti medici a membrana a bassissima potenza per la misurazione della pressione arteriosa ai sensi della definizione dei dispositivi medici impiantabili attivi.

1o luglio 2014

93

30-130 MHz

Dispositivi di radio determinazione

– 36 dBm e.r.p. al di fuori del dispositivo per la risonanza magnetica nucleare (RMN).

 

Per applicazioni di risonanza magnetica nucleare (RMN) chiusa [j].

1o luglio 2022

35

40,66-40,7 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

10 mW e.r.p.

 

 

1o gennaio 2018

36

87,5-108 MHz

Dispositivi di trasmissione continua/ad alto ciclo di funzionamento

50 nW e.r.p.

Spaziatura tra i canali fino a 200 kHz.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per trasmettitori senza fili per lo streaming audio e multimediale con modulazione di frequenza analogica.

1o luglio 2014

37a

169,4-169,475 MHz

Dispositivi per l’ascolto assistito

500 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz.

 

1o luglio 2014

37c

169,4-169,475 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

500 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz.

Limite del ciclo di funzionamento: 1,0 %

Per i dispositivi di misura [a] il limite del ciclo di funzionamento è il 10,0 %

 

1o luglio 2014

38

169,4-169,4875 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

10 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %

 

1o gennaio 2020

39a

169,4875-169,5875 MHz

Dispositivi per l’ascolto assistito

500 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz.

 

1o luglio 2014

39b

169,4875-169,5875 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

10 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento: 0,001 %

Tra le 00.00 e le 06.00 (ora locale) può essere utilizzato un limite del ciclo di funzionamento dello 0,1 %.

 

1o gennaio 2020

40

169,5875-169,8125 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

10 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %

 

1 Gennaio 2020

82

173,965-216 MHz

Dispositivi per l’ascolto assistito

10 mW e.r.p.

Sulla base di una gamma di sintonizzazione [5]. Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz. È necessario un limite di 35 dBμV/m per assicurare la protezione di un ricevitore DAB situato a 1,5 m dal dispositivo per l’ascolto assistito, su riserva dell’effettuazione di misurazioni della potenza del segnale DAB effettuate intorno al luogo di funzionamento del dispositivo per l’ascolto assistito. Quest’ultimo dovrebbe funzionare in tutti i casi a una distanza di almeno 300 kHz dal bordo di un canale DAB occupato.

Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].

 

1o gennaio 2018

41

401-402 MHz

Dispositivi per impianti medici attivi

25 μW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz.

I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 100 kHz.

Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].

In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dello 0,1 %.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi appositamente progettati per fornire comunicazioni digitali non vocali fra dispositivi medici impiantabili attivi e/o dispositivi indossati sul corpo e altri dispositivi esterni al corpo umano utilizzati per trasferire informazioni fisiologiche non urgenti riguardanti i pazienti.

1o luglio 2014

42

402-405 MHz

Dispositivi per impianti medici attivi

25 μW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz.

I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 300 kHz.

Possono essere utilizzate altre tecniche di accesso allo spettro o di attenuazione delle interferenze, incluse le larghezze di banda superiori a 300 kHz, a condizione che sia garantito il funzionamento compatibile con gli altri utenti e in particolare con le radiosonde meteorologiche [7].

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi medici impiantabili attivi.

1o luglio 2014

43

405-406 MHz

Dispositivi per impianti medici attivi

25 μW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz.

I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 100 kHz.

Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].

In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dello 0,1 %.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi appositamente progettati per fornire comunicazioni digitali non vocali fra dispositivi medici impiantabili attivi e/o dispositivi indossati sul corpo e altri dispositivi esterni al corpo umano utilizzati per trasferire informazioni fisiologiche non urgenti riguardanti i pazienti.

1o luglio 2014

86

430-440 MHz

Dispositivi per l’acquisizione di dati medici

Densità di potenza di – 50 dBm/100 kHz e.r.p., ma non superiore a una potenza totale di – 40 dBm/10 MHz (entrambi i limiti sono relativi alla misurazione esterna al corpo del paziente).

 

Queste condizioni d’uso sono disponibili unicamente per applicazioni medicali wireless per capsule endoscopiche a bassissima potenza (Ultra-Low Power Wireless Medical Capsule Endoscopy — ULP-WMDCE [h]).

1o gennaio 2020

44a

433,05-434,79 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

1 mW e.r.p. e densità di potenza di – 13 dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz.

 

Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione. Le altre applicazioni audio e video sono escluse.

1o luglio 2014

44b

433,05-434,79 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

10 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento: 10 %

 

1o gennaio 2020

45c

434,04-434,79 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

10 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento: 100 % soggetto a una spaziatura tra i canali fino a 25 kHz.

Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione. Le altre applicazioni audio e video sono escluse.

1o gennaio 2020

83

446,0-446,2 MHz

PMR446

500 mW e.r.p.

Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].

 

1o gennaio 2018

87

862-863 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

25 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %

Larghezza di banda: ≤ 350 kHz.

 

1o gennaio 2020

46a

863-865 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

25 mW e.r.p.

Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].

In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dello 0,1 %.

 

1o gennaio 2018

46b

863-865 MHz

Dispositivi di trasmissione continua/ad alto ciclo di funzionamento

10 mW e.r.p.

 

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi senza fili per lo streaming audio e multimediale.

1o luglio 2014

84

863-868 MHz

Dispositivi di trasmissione a banda larga

25 mW e.r.p.

Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].

Larghezza di banda: > 600 kHz e ≤ 1 MHz.

Ciclo di funzionamento: ≤ 10 % per i punti di accesso alla rete [g]

Ciclo di funzionamento: ≤ 2,8 % negli altri casi

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per le apparecchiature a corto raggio a banda larga nelle reti di dati [g].

1o gennaio 2018

47

865-868 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

25 mW e.r.p.

Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].

In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dell’1 %.

 

1o gennaio 2020

47a

865-868 MHz [6]

Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID)

2 W e.r.p.

Le trasmissioni dell’interrogatore a 2 W e.r.p. sono consentite solo nei quattro canali centrati a 865,7 MHz, 866,3 MHz, 866,9 MHz e 867,5 MHz.

I dispositivi di interrogazione RFID immessi sul mercato prima della data di abrogazione della decisione 2006/804/CE della Commissione sono soggetti alla clausola grandfathering, vale a dire che ne viene consentito l’utilizzo senza interruzioni in linea con le disposizioni stabilite nella decisione 2006/804/CE prima della data di abrogazione.

Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].

Larghezza di banda: ≤ 200 kHz

 

1o gennaio 2018

47b

865-868 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

500 mW e.r.p.

Trasmissioni consentite unicamente nelle gamme di frequenze 865,6-865,8 MHz, 866,2-866,4 MHz, 866,8-867,0 MHz e 867,4-867,6 MHz.

È richiesta la regolazione adattativa della potenza. In alternativa, si può ricorrere a un’altra tecnica di attenuazione avente un livello di compatibilità dello spettro almeno equivalente.

Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].

Larghezza di banda: ≤ 200 kHz.

Ciclo di funzionamento: ≤ 10 % per i punti di accesso alla rete [g]

Ciclo di funzionamento: ≤ 2,5 % negli altri casi

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per le reti di dati [g].

1o gennaio 2018

48

868-868,6 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

25 mW e.r.p.

Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].

In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dell’1 %.

 

1o gennaio 2020

49

868,6-868,7 MHz

Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento

10 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz. L’intera banda di frequenza può essere utilizzata anche come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità.

Limite del ciclo di funzionamento: 1,0 %

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme [e].

1o luglio 2014

50

868,7-869,2 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

25 mW e.r.p.

Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].

In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dello 0,1 %.

 

1o gennaio 2020

51

869,2-869,25 MHz

Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento

10 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per le apparecchiature di telesoccorso [b].

1o luglio 2014

52

869,25-869,3 MHz

Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento

10 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme [e].

1o luglio 2014

53

869,3-869,4 MHz

Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento

10 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento: 1,0 %

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme [e].

1o luglio 2014

54

869,4-869,65 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

500 mW e.r.p.

Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].

In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento del 10 %.

 

1o gennaio 2020

55

869,65-869,7 MHz

Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento

25 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento: 10 %

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme [e].

1o luglio 2014

56a

869,7-870 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

5 mW e.r.p.

 

Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione. Le altre applicazioni audio e video sono escluse.

1o luglio 2014

56b

869,7-870 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

25 mW e.r.p.

Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].

In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dell’1 %.

 

1o gennaio 2020

57a

2 400 -2 483,5  MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

10 mW di potenza isotropa irradiata equivalente (e.i.r.p.)

 

 

1o luglio 2014

57b

2 400 -2 483,5  MHz

Dispositivi di radio determinazione

25 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014

57c

2 400 -2 483,5  MHz

Dispositivi di trasmissione a banda larga

100 mW e.i.r.p. e densità di 100 mW/100 kHz e.i.r.p. quando è applicata la modulazione con salto di frequenze, densità di 10 mW/MHz e.i.r.p. quando sono utilizzati altri tipi di modulazione

Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].

 

1o luglio 2014

58

2 446 -2 454  MHz

Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID)

500 mW e.i.r.p.

Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].

 

1o luglio 2014

59

2 483,5 -2 500  MHz

Dispositivi per impianti medici attivi

10 mW e.i.r.p.

Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].

Spaziatura tra i canali: 1 MHz. L’intera banda di frequenza può anche essere utilizzata dinamicamente come canale unico per le trasmissioni di dati ad alta velocità.

Inoltre, si applica un limite del ciclo di funzionamento del 10 %.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi medici impiantabili attivi.

Le unità pilota periferiche sono esclusivamente per uso al chiuso.

1o luglio 2014

59a

2 483,5 -2 500  MHz

Dispositivi per l’acquisizione di dati medici

1 mW e.i.r.p.

Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].

Larghezza di banda di modulazione: ≤ 3 MHz.

Inoltre, si applica un ciclo di funzionamento ≤ 10 %.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di reti per l’area medicale (MBANS) [f] per uso al chiuso nelle strutture sanitarie.

1o gennaio 2018

59b

2 483,5 -2 500  MHz

Dispositivi per l’acquisizione di dati medici

10 mW e.i.r.p.

Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].

Larghezza di banda di modulazione: ≤ 3 MHz.

Inoltre, si applica un ciclo di funzionamento ≤ 2 %.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di reti per l’area medicale (MBANS) [f] per uso in ambienti chiusi presso il domicilio del paziente.

1o gennaio 2018

60

4 500 -7 000  MHz

Dispositivi di radio determinazione

24 dBm e.i.r.p. [3]

Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i radar per il rilevamento del livello dei serbatoi [c].

1o luglio 2014

61

5 725 -5 875  MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

25 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014

62

5 795 -5 815  MHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto

2 W e.i.r.p.

Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].

Queste condizioni d’uso si applicano esclusivamente alle applicazioni per i pedaggi stradali, ai tachigrafi intelligenti e alle applicazioni relative al peso e alle dimensioni [i].

1o gennaio 2020

88

5 855 -5 865  MHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto

33 dBm e.i.r.p., densità di 23 dBm/MHz e.i.r.p. e gamma di controllo della potenza di trasmissione (TPC) di 30 dB

Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi veicolo-veicolo, veicolo-infrastruttura e infrastruttura-veicolo.

1o gennaio 2020

89

5 865 -5 875  MHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto

33 dBm e.i.r.p., densità di 23 dBm/MHz e.i.r.p. e gamma di controllo della potenza di trasmissione (TPC) di 30 dB

Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi veicolo-veicolo, veicolo-infrastruttura e infrastruttura-veicolo.

1o gennaio 2020

63

6 000 -8 500  MHz

Dispositivi di radio determinazione

7 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e – 33 dBm/MHz e.i.r.p. media

Si applicano i requisiti relativi alla regolazione automatica della potenza e alle antenne, nonché i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7], [8], [10].

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello.

Devono essere rispettate determinate zone di esclusione attorno ai siti di radioastronomia.

1o luglio 2014

64

8 500 -10 600  MHz

Dispositivi di radio determinazione

30 dBm e.i.r.p. [3]

Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i radar per il rilevamento del livello dei serbatoi [c].

1o luglio 2014

65

17,1-17,3 GHz

Dispositivi di radio determinazione

26 dBm e.i.r.p.

Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di terra.

1o luglio 2014

66

24,05-24,075 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto

100 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014

67

24,05-26,5 GHz

Dispositivi di radio determinazione

26 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e – 14 dBm/MHz e.i.r.p. media

Si applicano i requisiti relativi alla regolazione automatica della potenza e alle antenne, nonché i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7], [8], [10].

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello.

Devono essere rispettate determinate zone di esclusione attorno ai siti di radioastronomia.

1o luglio 2014

68

24,05-27 GHz

Dispositivi di radio determinazione

43 dBm e.i.r.p. [3]

Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i radar per il rilevamento del livello dei serbatoi [c].

1o luglio 2014

69a

24,075-24,15 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto

100 mW e.i.r.p.

Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per apparecchiature radar per veicoli di terra.

1o luglio 2014

69b

24,075-24,15 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto

0,1 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014

70a

24,15-24,25 GHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

100 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014

70b

24,15-24,25 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto

100 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014

74a

57-64 GHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

100 mW e.i.r.p. e una potenza di trasmissione massima di 10 dBm

 

 

1o gennaio 2020

74b

57-64 GHz

Dispositivi di radio determinazione

43 dBm e.i.r.p. [3]

Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i radar per il rilevamento del livello dei serbatoi [c].

1o luglio 2014

74c

57-64 GHz

Dispositivi di radio determinazione

35 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e – 2 dBm/MHz e.i.r.p. media

Si applicano i requisiti relativi alla regolazione automatica della potenza e alle antenne, nonché i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7], [8], [10].

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello.

1o luglio 2014

75

57-71 GHz

Dispositivi di trasmissione a banda larga

40 dBm e.i.r.p. e densità di 23 dBm/MHz e.i.r.p.

Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].

Gli impianti fissi per esterni sono esclusi.

1o gennaio 2020

75a

57-71 GHz

Dispositivi di trasmissione a banda larga

40 dBm e.i.r.p., densità di 23 dBm/MHz e.i.r.p. e potenza massima di trasmissione di 27 dBm alla porta o alle porte antenna

Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].

 

1o gennaio 2020

75b

57-71 GHz

Dispositivi di trasmissione a banda larga

55 dBm e.i.r.p., densità di 38 dBm/MHz e.i.r.p. e un guadagno dell’antenna trasmittente ≥ 30 dBi

Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per impianti fissi per esterni.

1o gennaio 2020

76

61-61,5 GHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

100 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014

77

63,72-65,88 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto

40 dBm e.i.r.p.

Le apparecchiature TTT immesse sul mercato prima del 1o gennaio 2020 sono soggette alla clausola grandfathering, vale a dire che sono autorizzati a utilizzare la precedente gamma di frequenze 63-64 GHz, mentre negli altri casi si applicano le stesse condizioni.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi veicolo-veicolo, veicolo-infrastruttura e infrastruttura-veicolo.

1o gennaio 2020

78a

75-85 GHz

Dispositivi di radio determinazione

34 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e – 3 dBm/MHz e.i.r.p. media

Si applicano i requisiti relativi alla regolazione automatica della potenza e alle antenne, nonché i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7], [8], [10].

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello.

Devono essere rispettate determinate zone di esclusione attorno ai siti di radioastronomia.

1o luglio 2014

78b

75-85 GHz

Dispositivi di radio determinazione

43 dBm e.i.r.p. [3]

Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i radar per il rilevamento del livello dei serbatoi [c].

1o luglio 2014

79a

76-77 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto

55 dBm e.i.r.p. di picco e 50 dBm e.i.r.p. media e 23,5 dBm e.i.r.p. media per i radar a impulsi

Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].

I radar fissi delle infrastrutture di trasporto devono essere radar a scansione al fine di limitare i tempi di illuminazione e garantire un intervallo di silenzio minimo per conseguire la coesistenza con i sistemi radar automobilistici.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per veicoli di terra e sistemi infrastrutturali.

1o giugno 2020

79b

76-77 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto

30 dBm e.i.r.p. di picco e

3 dBm/MHz di densità spettrale di potenza media

Limite del ciclo di funzionamento: ≤ 56 %/s

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di rilevamento degli ostacoli utilizzati sugli aeromobili ad ala rotante [4].

1o gennaio 2018

80 a

122-122,25 GHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

10 dBm/250 MHz e.i.r.p e

– 48 dBm/MHz ad un’altezza di 30°

 

 

1o gennaio 2018

80b

122,25-123 GHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

100 mW e.i.r.p.

 

 

1o gennaio 2018

81

244-246 GHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche

100 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014

Applicazioni e dispositivi di cui alla tabella 2:

[a] Per «dispositivi di misura» si intendono dispositivi radio che fanno parte di sistemi di comunicazione radio bidirezionali che consentono il controllo a distanza, la misurazione e la trasmissione dei dati nelle infrastrutture di reti intelligenti, come quelle per l’energia elettrica, il gas e l’acqua.

[b] Per «apparecchiature di telesoccorso» si intendono sistemi di comunicazione radio che garantiscono comunicazioni affidabili per le persone in situazioni di emergenza che si trovano in una zona delimitata, consentendo loro di inviare una richiesta di aiuto. Tali apparecchiature sono abitualmente utilizzate per assistere le persone anziane o disabili.

[c] Per «radar per il rilevamento del livello dei serbatoi» (TLPR) si intende un’applicazione specifica di radio determinazione utilizzata per misurare il livello dei serbatoi. I radar sono installati in serbatoi di metallo o di cemento armato o in strutture simili costituite da materiali con caratteristiche di attenuazione paragonabili. I serbatoi sono progettati per contenere sostanze.

[d] Per «dispositivi per il comando di modellini» si intende un tipo specifico di apparecchiatura radio telecomandata e di telemetria utilizzato per controllare a distanza il movimento di modellini (essenzialmente riproduzioni di veicoli in miniatura) in aria, su terra, sull’acqua o sott’acqua.

[e] Un sistema di allarme è un dispositivo la cui funzione principale è segnalare, mediante comunicazioni radio, uno stato di allerta a un sistema o a una persona che si trova in un luogo distante quando si verifica un problema o una situazione specifica. Gli allarmi radio includono il telesoccorso e gli allarmi per la sicurezza e l’ordine pubblico.

[f] I sistemi di reti per l’area medicale (MBANS) sono utilizzati per l’acquisizione di dati medici e sono destinati al collegamento in rete senza fili a basso consumo di vari sensori e/o attuatori indossati sul corpo, nonché di un hub posto sul corpo umano o intorno ad esso.

[g] Un punto di accesso alla rete in una rete di dati è un’apparecchiatura a corto raggio terrestre fissa che funge da punto di connessione per le altre apparecchiature a corto raggio della rete alle piattaforme di servizi situate al di fuori di tale rete di dati. Con il termine «rete di dati» si fa riferimento a varie apparecchiature a corto raggio, compreso il punto di accesso alla rete, che costituiscono i componenti della rete, e alle connessioni senza fili esistenti tra tali apparecchiature.

[h] La capsula endoscopica medicale wireless è utilizzata per l’acquisizione di dati medici e destinata a un utilizzo in scenari medici tra medico e paziente allo scopo di acquisire immagini dell’apparato digerente umano.

[i] I tachigrafi intelligenti e le applicazioni relative al peso e alle dimensioni sono definiti come la funzione di comunicazione remota del tachigrafo nell’appendice 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione ( 1 ) e il controllo del peso e delle dimensioni nell’articolo 10 quinquies della direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).

[j] I sensori per RMN chiusa sono dispositivi in cui il materiale/oggetto sottoposto all’esame viene posto all’interno del dispositivo RMN. Le tecniche di RMN utilizzano l’eccitazione della risonanza magnetica nucleare e la risposta in intensità del campo magnetico di un materiale/oggetto sottoposto all’esame per ottenere informazioni sulle proprietà del materiale sulla base della risposta in frequenza di risonanza degli isotopi di atomi. I sistemi di diagnostica per immagini a risonanza magnetica nucleare e di tomografia a risonanza magnetica sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente atto.

Altri requisiti tecnici e chiarimenti di cui alla tabella 2:

[1] Si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d’uso per le applicazioni induttive nella banda 20.

[2] Si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d’uso per le applicazioni induttive nelle bande 22, 24, 25, 27a e 28.

[3] Il limite di potenza si applica all’interno di un serbatoio chiuso e corrisponde a una densità spettrale di – 41,3 dBm/MHz e.i.r.p. all’esterno di un serbatoio di prova da 500 litri.

[4] Gli Stati membri possono specificare zone di esclusione, o misure equivalenti, in cui l’applicazione di rilevamento degli ostacoli per gli aeromobili ad ala rotante non deve essere utilizzata per la protezione del servizio di radioastronomia né destinata ad altro uso nazionale. Gli aeromobili ad ala rotante sono definiti secondo le norme EASA CS-27 e CS-29 (rispettivamente JAR-27 e JAR-29 per le certificazioni precedenti).

[5] I dispositivi utilizzano l’intera gamma di frequenze sulla base di una gamma di sintonizzazione.

[6] I tag RFID rispondono a un livello di potenza molto basso (– 20 dBm e.r.p.) in una gamma di frequenze prossima ai canali degli interrogatori RFID e devono essere conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE.

[7] Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali tecniche.

[8] Si devono utilizzare requisiti relativi alle antenne che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte restrizioni pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali restrizioni.

[9] Si devono utilizzare maschere di trasmissione che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte restrizioni pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali restrizioni.

[10] Si deve utilizzare una regolazione automatica della potenza che garantisca prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte restrizioni pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali restrizioni.



( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1).

( 2 ) Direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 1).

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