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Document 02006D0504-20070701
Commission Decision of 12 July 2006 on special conditions governing certain foodstuffs imported from certain third countries due to contamination risks of these products by aflatoxins (notified under document number C(2006) 3113) (Text with EEA relevance) (2006/504/EC)
Consolidated text: Decisione della Commissione del 12 luglio 2006 che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti [notificata con il numero C(2006) 3113] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2006/504/CE)
Decisione della Commissione del 12 luglio 2006 che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti [notificata con il numero C(2006) 3113] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2006/504/CE)
2006D0504 — IT — 01.07.2007 — 001.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2006 che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti [notificata con il numero C(2006) 3113] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 199, 21.7.2006, p.21) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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L 174 |
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4.7.2007 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2006
che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti
[notificata con il numero C(2006) 3113]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/504/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ( 1 ), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
considerando quanto segue:
(1) |
Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha constatato che l'aflatossina B1 è una potente sostanza cancerogena genotossica che, anche a livelli minimi, accresce il rischio di cancro al fegato. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari ( 2 ) fissa i tenori massimi di varie micotossine e in particolare delle aflatossine nei prodotti alimentari. I limiti fissati per le aflatossine sono stati regolarmente superati in alcuni prodotti alimentari provenienti da paesi terzi. |
(3) |
Tale contaminazione costituisce una grave minaccia per la salute pubblica nella Comunità e occorre pertanto adottare condizioni particolari a livello comunitario. |
(4) |
La decisione 2000/49/CE della Commissione, del 6 dicembre 1999, che abroga la decisione 1999/356/CE e che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati originari o provenienti dall'Egitto ( 3 ) stabilisce condizioni particolari per l’importazione di arachidi e di taluni prodotti derivati originari o provenienti dall'Egitto. |
(5) |
La decisione 2002/79/CE della Commissione, del 4 febbraio 2002, che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati originari o provenienti dalla Cina ( 4 ) stabilisce condizioni particolari per l’importazione di arachidi e di taluni prodotti derivati originari o provenienti dalla Cina. |
(6) |
La decisione 2002/80/CE della Commissione, del 4 febbraio 2002, che impone speciali condizioni all'importazione di fichi, nocciole e pistacchi e di taluni prodotti da essi derivati originari o provenienti dalla Turchia ( 5 ) stabilisce condizioni particolari per l’importazione di fichi, nocciole e pistacchi e di taluni prodotti derivati originari o provenienti dalla Turchia. |
(7) |
La decisione 2003/493/CE della Commissione, del 4 luglio 2003, che impone condizioni speciali all'importazione di noci del Brasile in guscio originarie del Brasile o da esso spedite ( 6 ), stabilisce condizioni particolari per l’importazione di noci del Brasile in guscio originarie del Brasile o da esso spedite. |
(8) |
La decisione 2005/85/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che subordina a particolari condizioni le importazioni di pistacchi e di alcuni prodotti derivati originari o provenienti dall’Iran ( 7 ) stabilisce condizioni particolari per l’importazione di pistacchi e di alcuni prodotti derivati originari o provenienti dall’Iran. |
(9) |
Molte delle condizioni particolari applicabili all’importazione dei prodotti alimentari contemplati dalle decisioni 2000/49/CE, 2002/79/CE, 2002/80/CE, 2003/493/CE e 2005/85/CE e provenienti da Brasile, Cina, Egitto, Iran e Turchia sono identiche. Di conseguenza, a fini di chiarezza della legislazione comunitaria, conviene fissare in un’unica decisione le condizioni particolari per l’importazione di tali prodotti alimentari provenienti dai suddetti paesi, per quanto riguarda la contaminazione da aflatossine. |
(10) |
Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ( 8 ) istituisce a livello comunitario un quadro armonizzato di norme generali per l’organizzazione dei controlli ufficiali. |
(11) |
Occorre stabilire ulteriori provvedimenti specifici per alcuni prodotti alimentari provenienti da paesi terzi. |
(12) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione, in particolare per quanto riguarda i prodotti alimentari provenienti dall’Iran e dal Brasile, hanno un notevole impatto sulle risorse adibite al controllo negli Stati membri. È quindi opportuno esigere che tutti i costi di campionamento, analisi e magazzinaggio nonché quelli derivanti dai provvedimenti ufficiali adottati per le partite non conformi concernenti i controlli ufficiali dei prodotti alimentari provenienti dall'Iran e dal Brasile, di cui alla presente decisione, siano sostenuti dagli importatori o dagli operatori del settore alimentare interessati. |
(13) |
Dai risultati della missione dell’Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Commissione si desume che il Brasile non può attualmente garantire risultati analitici affidabili né assicurare l'integrità dei lotti per quanto riguarda la certificazione delle partite di noci del Brasile non sgusciate. Se ne ricava inoltre che gli attuali controlli ufficiali sulle partite restituite sono inadeguati. È pertanto opportuno che le analisi siano effettuate unicamente dal laboratorio ufficiale che può fornire garanzie circa i risultati ed occorre imporre condizioni rigorose alla restituzione dei lotti non conformi. Qualora non fossero rispettate tali condizioni, i successivi lotti non conformi dovrebbero essere distrutti. |
(14) |
Nell’interesse della salute pubblica gli Stati membri dovrebbero tenere informata la Commissione mediante la presentazione di relazioni trimestrali concernenti tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite dei prodotti alimentari contemplati dalla presente decisione. Tali relazioni si aggiungono alle notifiche obbligatorie nell’ambito del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002. |
(15) |
È importante garantire che il campionamento e l'analisi delle partite dei prodotti alimentari contemplati nella presente decisione avvengano in maniera armonizzata in tutta la Comunità. Di conseguenza, il campionamento e l’analisi previsti dalla presente decisione dovrebbero svolgersi in conformità di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari ( 9 ). |
(16) |
L’applicazione della presente decisione dovrebbe essere oggetto di un riesame sulla base delle garanzie fornite dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati, nonché dei risultati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri al fine di appurare se le condizioni particolari tutelano in misura sufficiente la salute pubblica all’interno della Comunità e se risultano ancora necessarie. |
(17) |
Le decisioni 2000/49/CE, 2002/79/CE, 2002/80/CE, 2003/493/CE e 2005/85/CE dovrebbero quindi essere abrogate. |
(18) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Campo di applicazione
La presente decisione si applica ai prodotti alimentari di cui alle lettere da a) ad e) e ai prodotti alimentari trasformati e composti ottenuti da o contenenti in misura significativa i prodotti alimentari di cui alle lettere da b) ad e). Non si applica tuttavia alle partite di prodotti alimentari il cui peso lordo non supera i 5 kg.
I prodotti alimentari sono considerati contenenti in misura significativa i prodotti alimentari di cui alle lettere da b) ad e) quando sono presenti in una percentuale uguale o superiore al 10 %.
a) I seguenti prodotti alimentari originari o importati dal Brasile:
i) noci del Brasile in guscio di cui al codice NC 0801 21 00;
ii) miscugli di frutta secca o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti noci del Brasile in guscio.
b) I seguenti prodotti alimentari originari o importati dalla Cina:
i) arachidi di cui alla categoria NC 1202 10 90 o 1202 20 00;
ii) arachidi di cui al codice NC 2008 11 94 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg);
iii) arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 92 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg).
c) I seguenti prodotti alimentari importati dall’Egitto:
i) arachidi di cui al codice NC 1202 10 90 o 1202 20 00;
ii) arachidi di cui al codice NC 2008 11 94 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg);
iii) arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 92 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg).
d) I seguenti prodotti alimentari importati dall’Iran:
i) pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00;
ii) pistacchi tostati di cui al codice NC 2008 19 13 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg).
e) I seguenti prodotti alimentari importati dalla Turchia:
i) fichi secchi di cui al codice NC 0804 20 90;
ii) nocciole (sp. Corylus) con o senza guscio di cui al codice NC 0802 21 00 o 0802 22 00;
iii) pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00;
iv) miscugli di frutta secca o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti fichi, nocciole o pistacchi;
v) pasta di fichi e pasta di nocciole di cui al codice NC 2007 99 98;
vi) nocciole, fichi e pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli di cui al codice NC 2008 19;
vii) farina e polvere di nocciole, fichi e pistacchi di cui al codice NC 1106 30 90;
viii) nocciole tritate, affettate e spezzate.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004.
Con «punti designati per l’importazione» s’intendono i soli punti attraverso i quali è possibile importare nella Comunità i prodotti alimentari di cui all’articolo 1. L'elenco completo dei punti designati per l'importazione figura nell'allegato II.
Articolo 3
Risultati del campionamento e dell’analisi e certificato sanitario
1. Gli Stati membri possono autorizzare le importazioni dei prodotti alimentari di cui all’articolo 1 (di seguito denominati «i prodotti alimentari») solo quando la partita è accompagnata dai risultati del campionamento e dell’analisi e da un certificato sanitario ( 10 ) conforme al modello fornito nell'allegato I, debitamente compilato, firmato e certificato da un rappresentante autorizzato degli enti sottoelencati:
a) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), per i prodotti alimentari provenienti dal Brasile;
b) Amministrazione statale per l'ispezione delle importazioni/esportazioni e della quarantena della Repubblica popolare cinese, per i prodotti alimentari provenienti dalla Cina;
c) il ministero egiziano dell’Agricoltura, per i prodotti alimentari provenienti dall’Egitto;
d) il ministero iraniano della Sanità, per i prodotti alimentari provenienti dall’Iran;
e) la Direzione generale per la tutela e il controllo del ministero dell’Agricoltura e degli affari rurali della Repubblica di Turchia, per i prodotti alimentari provenienti dalla Turchia.
2. Il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 è valido unicamente per l’importazione di prodotti alimentari nella Comunità entro quattro mesi dalla data del suo rilascio.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di introduzione garantiscono che i prodotti destinati all’importazione nella Comunità siano sottoposti a controlli dei documenti in modo da garantire il rispetto dei requisiti relativi al certificato sanitario e ai risultati del campionamento e dell’analisi di cui al paragrafo 1.
4. Se una partita di prodotti alimentari non è accompagnata dai risultati del campionamento e dell'analisi e dal certificato sanitario di cui al paragrafo 1, essa non può essere introdotta nel territorio comunitario per poi transitare verso il punto designato per l’importazione, né può essere importata nella Comunità e va invece rinviata al paese d’origine o distrutta.
5. Il campionamento e l’analisi di cui al paragrafo 1 sono condotti in conformità di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 401/2006.
6. Ogni partita di prodotti alimentari è contrassegnata da un codice corrispondente a quello utilizzato per i risultati del campionamento e dell’analisi, nonché per il certificato sanitario di cui al paragrafo 1. Ciascun singolo sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita è identificato mediante detto codice.
7. Le autorità competenti nei punti di introduzione nella Comunità e nei punti designati per l’importazione compilano il documento comune relativo ai controlli effettuati sui prodotti alimentari coperti dalla decisione 2006/504/CE, contenuto nell’allegato III, con il quale si certificano i controlli sui prodotti alimentari coperti dalla tale decisione.
Articolo 4
Punti designati per l’importazione nella Comunità
1. I prodotti alimentari possono essere importati nella Comunità europea soltanto attraverso uno dei punti designati per l’importazione elencati nell'allegato II.
2. Le autorità competenti di ogni Stato membro fanno sì che i punti designati per l’importazione di cui all’allegato II ( 11 ) soddisfino le seguenti condizioni:
a) la presenza di personale qualificato ad effettuare controlli ufficiali su partite di prodotti alimentari;
b) l’esistenza di istruzioni dettagliate per il prelievo dei campioni e il loro inoltro al laboratorio, in conformità di quanto disposto nell’allegato I al regolamento (CE) n. 401/2006;
c) la possibilità di effettuare lo scarico e il campionamento in un luogo protetto presso il punto designato per l’importazione; nel caso in cui per il prelievo dei campioni sia necessario trasportare la partita, quest’ultima è posta sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente a partire dal punto designato per l'importazione in poi;
d) la disponibilità di locali o magazzini in cui conservare in buone condizioni le partite sotto esame per il periodo di tempo in cui vengono trattenute in attesa dei risultati delle analisi;
e) la disponibilità di attrezzature idonee per lo scarico e il prelievo dei campioni;
f) la disponibilità di un laboratorio ufficiale accreditato ( 12 ) per le analisi delle aflatossine, la cui ubicazione consenta che i campioni vi siano trasportati in tempi brevi; il laboratorio deve essere dotato di apparecchiature di macinatura per l’omogeneizzazione di campioni del peso di 10-30 kg ( 13 ) e deve essere in grado di analizzare il campione entro un periodo di tempo ragionevole, per rispettare il periodo massimo di 15 giorni lavorativi durante il quale le partite possono essere trattenute.
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori del settore alimentare mettano a disposizione personale e logistica sufficienti per lo scarico della partita di prodotti alimentari, in modo da permettere un campionamento rappresentativo.
Nel caso di trasporti speciali e/o di forme particolari di imballaggio, l’operatore del settore alimentare responsabile mette a disposizione dell’ispettore ufficiale l’idonea attrezzatura per il prelievo dei campioni qualora le attrezzature normali non permettano di effettuare un prelievo rappresentativo.
Articolo 5
Controlli ufficiali
1. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro prelevano dalle partite di prodotti alimentari un campione da analizzare, in conformità con quanto disposto dall’allegato I del regolamento (CE) n. 401/2006, per determinare la presenza di aflatossina B1 e aflatossina totale prima che la partita lasci il punto designato per l’importazione nella Comunità per essere commercializzata.
2. Il campionamento e l’analisi di cui al paragrafo 1 sono effettuati:
a) per ogni partita di prodotti alimentari provenienti dal Brasile;
b) per circa il 10 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dalla Cina;
c) per circa il 20 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dall’Egitto;
d) per ogni partita di prodotti alimentari provenienti dall’Iran;
e) per circa il 5 % delle partite di ogni categoria di nocciole e prodotti derivati di cui alla lettera e), punti ii), iv), v), vi), vii) e viii) del paragrafo 2 dell’articolo 1 e dei prodotti derivati da tali nocciole provenienti dalla Turchia, nonché per circa il 10 % delle partite di altre categorie di prodotti alimentari provenienti dalla Turchia.
3. Tutte le partite di prodotti alimentari destinate ad essere sottoposte a campionamento e analisi possono essere trattenute, prima che lascino il punto designato per l’importazione nella Comunità per essere commercializzate, per un periodo massimo di 15 giorni lavorativi dal momento in cui la partita è presentata per essere importata e fisicamente disponibile per essere campionata.
Le autorità competenti nel punto designato per l’importazione garantiscono che il documento comune compilato relativo ai controlli effettuati sui prodotti alimentari coperti dalla decisione della Commissione 2006/504/CE, contenuto nell’allegato III, sia accompagnato dai risultati del campionamento e dell’analisi.
4. Gli Stati membri presentano ogni tre mesi alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di prodotti alimentari. La relazione è trasmessa nel mese successivo a ciascun trimestre (aprile, luglio, ottobre e gennaio).
Articolo 6
Frazionamento delle partite
Qualora la partita sia frazionata, copie del certificato sanitario di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e del documento ufficiale di cui all’articolo 5, paragrafo 3, accompagnano ogni sezione della partita frazionata fino alla fase della vendita all’ingrosso compresa. Le copie sono certificate dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo il frazionamento.
Articolo 7
Ulteriori condizioni per l'importazione di prodotti alimentari dal Brasile
1. L’analisi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è condotta dal Laboratório de Controle de Qualidade de Segurança Alimentar (LACQSA), con sede a Belo Horizonte, Brasile, ovvero il laboratorio ufficiale per il controllo delle aflatossine nei prodotti alimentari provenienti dal Brasile.
2. Le partite di noci del Brasile non sgusciate che non sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione per quanto concerne i livelli massimi consentiti di aflatossina B1 e di aflatossina totale possono essere restituite al paese d’origine soltanto qualora, per ogni singola partita non conforme, l’autorità competente, ovvero il Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), fornisca per iscritto:
a) il consenso esplicito alla restituzione della partita, con indicazione del codice della stessa;
b) l’impegno a porre la partita restituita sotto controllo ufficiale a partire dalla data di arrivo;
c) un’indicazione specifica dei seguenti elementi:
i) destinazione della partita restituita;
ii) trattamento previsto della partita restituita; nonché
iii) campionamento e analisi che si intendono effettuare.
Se tuttavia il Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) non ottempera alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), tutte le partite successive non conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione per quanto concerne i livelli massimi consentiti di aflatossina B1 e di aflatossina totale sono distrutte dalle autorità competenti dello Stato membro importatore.
Articolo 8
Ulteriori condizioni per l'importazione di prodotti alimentari dal Brasile e dall’Iran
1. Tutti i costi relativi al campionamento, all’analisi e al magazzinaggio nonché al rilascio dei documenti ufficiali d’accompagnamento e alle copie del certificato sanitario e dei documenti di accompagnamento in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 3, per i prodotti alimentari provenienti dal Brasile e dall’Iran, di cui all’articolo 1, lettere a) e d), e per i prodotti alimentari trasformati e composti ottenuti dai prodotti alimentari di cui alle suddette lettere o contenenti gli stessi sono sostenuti dall’operatore del settore alimentare responsabile della partita o dal suo rappresentante.
2. Tutti i costi relativi ai provvedimenti ufficiali adottati dalle autorità competenti in relazione alla non conformità delle partite di prodotti alimentari di cui all’articolo 1, lettere da a) a e), e dei prodotti alimentari trasformati e composti ottenuti da prodotti alimentari di cui alle suddette lettere, o contenenti gli stessi, sono sostenuti dall’operatore del settore alimentare responsabile della partita o dal suo rappresentante.
Articolo 9
Riesame
La presente decisione sarà riesaminata in base alle relazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, e alle garanzie fornite dalle autorità competenti dei paesi terzi che esportano i prodotti alimentari, nonché ai risultati del campionamento e dell’analisi effettuati dagli Stati membri al fine di appurare se le condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 tutelano in misura sufficiente la salute pubblica all’interno della Comunità e se risultano ancora necessarie.
Articolo 10
Abrogazioni
Le decisioni 2000/49/CE, 2002/79/CE, 2002/80/CE, 2003/493/CE e 2005/85/CE sono abrogate.
Articolo 10 bis
Disposizioni transitorie
In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l’importazione delle partite che hanno lasciato il paese d’origine prima del 1o ottobre 2006 e sono accompagnate dal certificato sanitario previsto dalla decisione 2000/49/CE della Commissione ( 14 ) per quanto riguarda i prodotti alimentari importati dall’Egitto, dalla decisione 2002/79/CE della Commissione ( 15 ) per quanto riguarda i prodotti alimentari importati dalla Cina, dalla decisione 2002/80/CE della Commissione ( 16 ) per quanto riguarda i prodotti alimentari importati dalla Turchia, dalla decisione 2003/493/CE della Commissione ( 17 ) per quanto riguarda i prodotti alimentari importati dal Brasile e dalla decisione 2005/85/CE della Commissione ( 18 ) per quanto riguarda i prodotti alimentari importati dall’Iran.
Articolo 11
Applicabilità
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o ottobre 2006.
Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 12
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
ALLEGATO II
elenco dei punti designati per l’importazione attraverso i quali è possibile importare nella Comunità i prodotti alimentari di cui all’articolo 1
Stato membro |
Punti designati per l’importazione |
Belgio |
Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst |
Bulgaria |
Burgas, aeroporto, Burgas West–Fish port, Varna aeroporto, Varna porto-ovest Varna porto, Varna – porto ferry–boat, Svilengrad – stazione ferroviaria, Kapitan Andreevo, Ruse – terminal porto est, Sofia – aeroporto, Ufficio doganale-Sofia, Ufficio doganale-Plovdiv |
Repubblica ceca |
Celní úřad Praha D5 |
Danimarca |
Tutti i porti e aeroporti danesi |
Germania |
HZA Lörrach – ZA Weil am Rhein–Autobahn, HZA Stuttgart – ZA Flughafen, HZA München – ZA München – Flughafen, HZA Berlin – ZA Dreilinden, HZA Frankfurt (Oder) – ZA Frankfurt (Oder) Autobahn, HZA Frankfurt (Oder) – ZA Forst–Autobahn, HZA Bremen – ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen – ZA Bremerhaven, HZA Hamburg – Hafen – ZA Waltershof, HZA Hamburg – Stadt, HZA Itzehoe – ZA Hamburg – Flughafen, HZA Frankfurt–am–Main–Flughafen, HZA Braunschweig – ZA Braunschweig–Broitzem, HZA Hannover – ZA Hannover nord, HZA Koblenz – ZA Hahn – Flughafen, HZA Oldenburg – ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld – ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt – ZA Eisenach, HZA Potsdam – ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam – ZA Berlin – Flughafen Schönefeld, HZA Potsdam – ZA Berlin – Flughafen Tegel, HZA Augsburg – ZA Memmingen, HZA Ulm – ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe – ZA Karlsruhe, HZA Gießen – ZA Gießen, HZA Gießen – ZA Marburg, HZA Singen – ZA Bahnhof, HZA Lörrach – ZA Weil am Rhein – Schusterinsel, HZA Hamburg–Stadt – ZA Oberelbe, HZA Hamburg–Stadt – ZA Oberelbe – Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe – Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Düsseldorf – ZA Düsseldorf Nord, HZA Köln – ZA Köln Niehl |
Estonia |
Tutti gli uffici doganali estoni |
Grecia |
Athina, Pireas, Elefsina, Athina International Airport, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion Kritis, Larisa, Katerini, Veria, Drama, Serres, Kavala, Xanthi, Alexadroupolis, Rodos |
Spagna |
Algeciras (Porto), Alicante (Porto), Almería (Porto), Barcelona (Porto), Bilbao (Porto), Cádiz (Porto), Ceuta (Porto), Las Palmas de Gran Canaria (porto), Málaga (Porto), Melilla (Porto), Sevilla (Porto), Tarragona (Porto), Valencia (Porto), Juan Escoda SA – Tarragona (Porto), Importaco – Valencia (Porto) |
Francia |
Marseille (Bouches–du–Rhone), Le Havre (Seine–Maritime), Rungis MIN (Val–de–Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas–Rhin), Lille CRD (Nord), Saint–Nazaire Montoir CRD (Loire–Atlantique), Agen (Lot–et–Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion |
Irlanda |
Dublin – Porto, Shannon – aeroporto |
Italia |
Ufficio di sanità, marittima, aerea e di frontiera (USMAF) Bari, Unità territoriale (UT) Bari USMAF Bologna, UT Ravenna, USMAF Brindisi, UT Brindisi USMAF Catania, UT Reggio Calabria USMAF Genova, UT Genova USMAF Genova, UT La Spezia USMAF Genova, UT Savona, USMAF Livorno, UT Livorno USMAF Napoli, UT Cagliari USMAF Napoli, UT Napoli, USMAF Napoli, UT Salerno, USMAF Pescara, UT Ancona, USMAF Venezia, UT Trieste, compresa dogana di Fernetti-interporto Monrupino USMAF Venezia, UT Venezia |
Cipro |
Limassol porto, Larnaca aeroporto |
Lettonia |
Grebneva – frontiera stradale con la Russia Terehova – frontiera stradale con la Russia Pātarnieki – frontiera stradale con la Bielorussia Silene – frontiera stradale con la Bielorussia Daugavpils – stazione ferroviaria per le merci Rēzekne – stazione ferroviaria per le merci Liepāja – porto marittimo Ventspils – porto marittimo Rīga – porto marittimo Rīga – aeroporto Rīga Rīga – posta lettone |
Lituania |
Strada: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai Aeroporto: Vilnius Porto marittimo: Malkų įlankos, Molo, Pilies Ferrovia: Kena, Kybartai, Pagėgiai |
Lussemburgo |
Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg Administration des Douanes et Accises, Bureau Luxembourg–Aéroport, Niederanven |
Ungheria |
Ferihegy – Budapest – aeroporto Záhony – Szabolcs–Szatmár–Bereg – strada Eperjeske – Szabolcs–Szatmár–Bereg – ferrovia Röszke – Csongrád – strada Kelebia – Bács-Kiskun – ferrovia Letenye – Zala – strada Gyékényes – Somogy – ferrovia Mohács – Baranya – porto Tutti i principali uffici doganali ungheresi |
Malta |
Malta Freeport, the Malta International Airport and the Grand Harbour. |
Paesi Bassi |
Tutti i porti e gli aeroporti e tutte le stazioni di frontiera |
Austria |
Tutti gli uffici doganali |
Polonia |
Bezledy – Warmińsko – Mazurskie – posto di frontiera stradale Kuźnica Białostocka – Podlaskie – posto di frontiera stradale Bobrowniki – Podlaskie – posto di frontiera stradale Koroszczyn – Lubelskie – posto di frontiera stradale Dorohusk – Lubelskie – posto di frontiera stradale e ferroviario Gdynia – Pomorskie – posto di frontiera portuale Gdańsk – Pomorskie – posto di frontiera portuale Medyka – Przemyśl – Podkarpackie – posto di frontiera ferroviario Medyka – Podkarpackie – posto di frontiera stradale Korczowa – Podkarpackie – posto di frontiera stradale Jasionka – Podkarpackie – posto di frontiera aeroportuale Szczecin – Zachodnio – Pomorskie – posto di frontiera portuale Świnoujście – Zachodnio – Pomorskie – posto di frontiera portuale Kołobrzeg – Zachodnio – Pomorskie – posto di frontiera portuale Mazowieckie-Aeroporto di Varsavia e depositi doganali-sotto la supervisione di BSES a Varsavia Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Bytom Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Gliwice Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Dabrowa Górnicza Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Katowice Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Cieszyn 4 depositi doganali-sotto la supervisione di PSES a Poznań Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Łódź Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Łowicz Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Skierniewice Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Bytów Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Kraków 2 depositi doganali-sotto la supervisione di PSES a Biała Podlaska Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Bolesławiec 2 depositi doganali-sotto la supervisione di PSES a Bydgoszcz |
Portogallo |
Lisboa, Leixões Sines, Alverca, Riachos, Setúbal, Bodadela, aeroporto di Lisbona, aeroporto di Porto |
Romania |
Constanta Nord porto, Constanta Sud porto, Otopeni aeroporto internazionale, Sculeni – su strada, Halmeu – su strada, Siret – su strada, Stamora Moravita – su strada Albita – su strada |
Slovenia |
Obrežje – posto di frontiera stradale Koper – posto di frontiera portuale Dobova – posto di frontiera ferroviario Brnik – posto di frontiera aeroportuale Jelšane – posto di frontiera stradale Ljubljana – posto di frontiera ferroviario e stradale Gruškovje – posto di frontiera stradale Sežana – posto di frontiera ferroviario e stradale |
Slovacchia |
Uffici doganali: Banská Bystrica, Bratislava,, Košice, Žilina, Nitra, Prešov, Trnava, Trenčín, Čierna nad Tisou |
Finlandia |
Tutti gli uffici doganali finlandesi |
Svezia |
Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda |
Regno Unito |
Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Harwich, Heathrow Airport, Hull, Ipswich, Liverpool, London (compreso Tilbury, Thamesport e Sheerness), Manchester Airport, Manchester Container Base, Manchester International Freight Terminal, Manchester (solo Ellesmere Port), Southampton, Teesport |
ALLEGATO III
( 1 ) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).
( 2 ) GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 199/2006 (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 34).
( 3 ) GU L 19 del 25.1.2000, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/429/CE (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 19; rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 13).
( 4 ) GU L 34 del 5.2.2002, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/429/CE.
( 5 ) GU L 34 del 5.2.2002, pag. 26. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/429/CE.
( 6 ) GU L 168 del 5.7.2003, pag. 33. Decisione modificata dalla decisione 2004/428/CE (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 14; rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 8).
( 7 ) GU L 30 del 3.2.2005, pag. 12.
( 8 ) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).
( 9 ) GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12.
( 10 ) Il certificato sanitario è redatto in una lingua comprensibile sia per il funzionario preposto alla certificazione, in modo che questi sia pienamente consapevole del contenuto di ogni certificato su cui appone la propria firma, sia per il funzionario che effettua i controlli ufficiali nel paese d’importazione.
( 11 ) Le condizioni si applicano ai punti designati per l'importazione o al luogo in cui avviene effettivamente il campionamento, nel caso in cui la partita sia trasferita dal punto d'importazione sotto controllo ufficiale al suddetto luogo in cui si effettua il campionamento.
( 12 ) Un laboratorio ufficiale accreditato (che fa parte della struttura dell’autorità competente) o un laboratorio designato dall’autorità competente.
( 13 ) Nella preparazione del campione, la fase della macinatura ai fini dell’omogeneizzazione può essere condotta al di fuori del laboratorio, purché il locale in cui avviene sia dotato degli appositi strumenti di macinatura, di un ambiente idoneo e di un protocollo per l’omogeneizzazione.
( 14 ) GU L 19 del 25.1.2000, pag. 46.
( 15 ) GU L 34 del 5.2.2002, pag. 21.
( 16 ) GU L 34 del 5.2.2002, pag. 26.
( 17 ) GU L 168 del 5.7.2003, pag. 33.
( 18 ) GU L 30 del 3.2.2005, pag. 12.