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Document 02006D0241-20101009
Commission Decision of 24 March 2006 concerning certain protective measures with regard to certain products of animal origin, excluding fishery products, originating in Madagascar (notified under document number C(2006) 888) (Text with EEA relevance) (2006/241/EC)
Consolidated text: Decisione della Commissione del 24 marzo 2006 recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar [notificata con il numero C(2006) 888] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2006/241/CE)
Decisione della Commissione del 24 marzo 2006 recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar [notificata con il numero C(2006) 888] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2006/241/CE)
No longer in force
)
2006D0241 — IT — 09.10.2010 — 002.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 2006 recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar [notificata con il numero C(2006) 888] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 088, 25.3.2006, p.63) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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No |
page |
date |
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L 290 |
23 |
31.10.2008 |
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L 266 |
62 |
9.10.2010 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2006
recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar
[notificata con il numero C(2006) 888]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/241/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ( 1 ), in particolare l'articolo 22,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 97/517/CE della Commissione, del 1o agosto 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar ( 2 ), è stata modificata in modo sostanziale ( 3 ). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione. |
(2) |
Le ispezioni effettuate da funzionari comunitari in Madagascar hanno provato l'esistenza di gravi carenze per quanto riguarda le condizioni infrastrutturali ed igieniche degli stabilimenti di lavorazione delle carni e la mancanza di garanzie adeguate quanto all'efficacia dei controlli effettuati dalle autorità competenti. Il regime di polizia sanitaria in Madagascar presenta gravi lacune e mostra che non viene applicata la normativa comunitaria. In questo paese la produzione e la trasformazione di prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, possono comportare rischi per la sanità pubblica. |
(3) |
Le importazioni di prodotti di origine animale originari del Madagascar, esclusi i prodotti della pesca, non possono pertanto essere più autorizzate fintanto che non venga garantita l'assenza di rischi. |
(4) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena animale e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La presente decisione si applica ai prodotti di origine animale originari del Madagascar, ad esclusione di prodotti della pesca, lumache e guano.
Articolo 1 bis
Ai fini della presente decisione, per «lumache» si intendono i gasteropodi terrestri delle specie Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum e delle specie appartenenti alla famiglia degli Acatinidi, refrigerati, congelati, sgusciati, cotti, preparati o conservati.
Articolo 2
Gli Stati membri vietano le importazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.
Articolo 3
La decisione 97/517/CE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
Decisione abrogata e sua modificazione successiva
Decisione 97/517/CE della Commissione (GU L 214 del 6.8.1997, pag. 54) |
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Decisione 97/553/CE della Commissione (GU L 228 del 19.8.1997, pag. 31) |
Unicamente per quanto riguarda il riferimento alla decisione 97/517/CE che figura all’articolo 1 |
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Decisione 97/517/CE |
Presente decisione |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
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Articolo 3 |
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Articolo 3 |
Articolo 4 |
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Articolo 5 |
Articolo 4 |
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Allegato I |
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Allegato II |
( 1 ) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
( 2 ) GU L 214 del 6.8.1997, pag. 54. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 97/553/CE (GU L 228 del 19.8.1997, pag. 31).
( 3 ) Cfr. allegato I.